IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL

PER  I  DIPENDENTI  DA  AZIENDE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE  E  DEI

SERVIZI *

 

 

20 settembre 1999

 

 

- CONFCOMMERCIO

- FILCAMS-CGIL

- FISASCAT-CISL

- UILTUCS-UIL

 

 

 

* NOTA A CURA DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI CONTRATTI DEL CNEL:

La  stessa  ipotesi di accordo è stata sottoscritta dalla CONFESERCENTI  e

dalle  stesse  OOSS dei lavoratori in data 22 settembre 1999  con  l'unica

aggiunta in calce all'art. 16 Bis - Enti Bilaterali, della seguente:

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le  parti  tenuto conto dell'importanza del ruolo e dei compiti  demandati

agli  Enti Bilaterali dal CCNL e dalla legislazione in materia di  lavoro,

si  impegnano ad istituire l'Ente Bilaterale Nazionale entro il 30 ottobre

1999  e  a  rimuovere  gli  ostacoli che fino ad oggi  hanno  impedito  la

costituzione di queste strutture a livello territoriale.

 

 

 

SFERA DI APPLICAZIONE

 

- Servizi d'informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione

  e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;

- altri  servizi  alle imprese e alle organizzazioni, quali  fornitura  di

  servizi generali, logistici e tecnologici, gestione parcheggi;

- ricerche  di  mercato, economiche, sondaggi d'opinione e  telemarketing,

  televendite, call center;

- noleggio e vendita di audiovisivi.

 

Ulteriori  categorie potranno essere individuate nel corso del  lavoro  di

stesura.

 

 

 

Art. 5 bis - Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario.

 

L'Ente bilaterale nazionale per il terziario ha i seguenti scopi:

 

a)promuovere  la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale

  e  coordinarne  l'attività, verificandone la coerenza  con  gli  accordi

  nazionali;

b)incentivare  e  promuovere studi e ricerche sul settore  terziario,  con

  particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;

c)promuovere,   progettare  e/o  gestire  anche  attraverso   convenzioni,

  iniziative   in   materia   di   formazione   continua,   formazione   e

  riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni

  nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati

  ai medesimi scopi;

d)attivare,  direttamente o in convenzione, le procedure per  accedere  ai

  programmi  comunitari ispirati e finanziati dai Fondi  strutturali,  con

  particolare riferimento al Fondo sociale europeo e gestirne, direttamente

  o in convenzione, la realizzazione;

e)istituire e gestire l'Osservatorio nazionale, di cui all'art.  6,  parte

  I,  CCNL  3.11.94  per  i  dipendenti da  aziende  del  terziario  della

  distribuzione   e  dei  servizi,  nonché  coordinare  l'attività   degli

  Osservatori territoriali;

f)promuovere  e  attivare le iniziative necessarie  al  fine  di  favorire

  l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro;

g)favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per  le

  donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché  il

  loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla

  maternità;

h)seguire  lo  sviluppo  del  lavoro interinale  nell'ambito  delle  norme

  stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;

i)ricevere  dalle  organizzazioni territoriali gli  accordi  realizzati  a

  livello  territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione

  secondo quanto stabilito dalla legge n. 936/86 di riforma del CNEL;

l)ricevere  la  notizia  dell'elezione  delle  RSU  all'atto  della   loro

  costituzione;

m)promuovere  lo sviluppo e la diffusione di forme integrative  nel  campo

  della  previdenza  e  dell'assistenza, secondo le intese  tra  le  parti

  sociali;

n)promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute  e  della

  sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione

  e  dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in

  materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;

o)valorizzare  in  tutti  gli ambiti significativi  le  specificità  delle

  relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;

p)individuare  e  adottare iniziative che rispondano all'esigenza  di  una

  costante   ottimizzazione  delle  risorse  interne  all'Ente  bilaterale

  nazionale stesso;

q)attuare  gli  altri  compiti che le parti, a livello  di  contrattazione

  collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire  all'Ente

  bilaterale nazionale per il terziario.

 

L'Ente   bilaterale  nazionale  provvederà  a  formulare  uno  schema   di

regolamento per gli Enti bilaterali territoriali.

 

 

 

Art. 5 ter - Parte I - Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente

                       Bilaterale Nazionale.

 

L'Ente  bilaterale nazionale, inoltre, istruisce, su istanza di una  delle

parti  stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli

settori  compresi  nella sfera d'applicazione del  presente  contratto,  e

relativi  agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali,

in  particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità

dell'orario  anche  in conseguenza di nuove modalità di svolgimento  della

attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e

le altre materie affidate dalle parti.

 

L'istruttoria   avviene   attraverso  la   costituzione   di   un'apposita

Commissione  paritetica bilaterale composta da rappresentanti delle  parti

stipulanti e dei settori interessati.

 

Le  risultanze  del lavoro svolto saranno presentate nel corso  d'apposito

incontro  alle  parti  stipulanti al fine  di  consentire,  attraverso  la

sottoscrizione  di  specifico  accordo,  l'inserimento  delle  stesse  nel

contesto del presente contratto.

 

La  medesima  procedura  potrà essere attivata per l'esame  di  contributi

presentati  a livello territoriale o di singole categorie in  merito  alla

individuazione di nuove figure professionali di 2° livello  per  le  quali

consentire l'instaurazione del rapporto d'apprendistato.

 

 

 

Art. 6 - Osservatorio nazionale.

 

Il comma 1, art. 6, parte I, CCNL 3.11.94 è sostituito dal seguente:

 

L'Osservatorio nazionale è lo strumento dell'Ente bilaterale nazionale per

il  terziario  per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative  ad

esso  demandate  sulla  base di accordi tra le parti  sociali  in  materia

d'occupazione,   mercato   del   lavoro,   formazione   e   qualificazione

professionale.

 

 

 

Art. 7 - Commissione paritetica nazionale.

 

Infine all'art. 7, parte I, CCNL 3.11.94, è aggiunto il seguente punto:

 

3)esamina,  in  occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali  proposte

  avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia  di

  classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per

  il loro inserimento nel testo contrattuale.

 

 

 

Titolo III - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO TERRITORIALE

 

Art. 13 - Diritti d'informazione.

 

Annualmente,  a  livello regionale e provinciale, di  norma  entro  il 

quadrimestre,   le   associazioni  imprenditoriali   territoriali   e   le

corrispondenti  OO.SS. s'incontreranno al fine di  procedere  a  un  esame

congiunto  -  articolato per comparti merceologici e  settori  omogenei  -

sulle   dinamiche   strutturali,  sulle  prospettive  di   sviluppo,   sui

più    rilevanti    processi   di   ristrutturazione,    riorganizzazione,

terziarizzazione,  affiliazione,  concentrazione,  internazionalizzazione,

esternalizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e  sui  loro

effetti  sulla  professionalità,  nonché  sullo  stato  e  sulla  dinamica

quantitativa  e qualitativa dell'occupazione, con particolare  riferimento

all'occupazione giovanile e femminile.

 

Nello  stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della  rete

commerciale  e  i  conseguenti effetti sull'occupazione, le  problematiche

inerenti  alla  legislazione commerciale e di  disciplina  dell'orario  di

apertura dei negozi, anche con riferimento al D.lgs. n. 114/98, nonché  ai

nuovi  processi  in  tema  di mercato del lavoro,  come  disciplinati  dal

presente CCNL.

 

 

 

Art. 16 - Enti bilaterali.

 

1.L'Ente  bilaterale  istituisce l'Osservatorio,  che  svolge,  a  livello

  locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una

  fase  d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari  delle

  diverse realtà presenti nel territorio.

  A tal fine, l'Osservatorio:

 

a)programma e organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie

  previste alla lett. a), art. 6, parte I, inviandone i risultati, di norma

  a  cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base  di

  rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza

  alle disposizioni di cui all'art. 9, legge n. 56/87; restano ferme, per le

  imprese, le garanzie previste dall'art. 4, comma 4, legge 22.7.61 n. 628;

b)ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla

realizzazione e all'utilizzo degli accordi in materia di CFL e

d'apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale,

all'Osservatorio nazionale;

c)predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al

fine del migliore utilizzo dei CFL;

d)riceve  dalle  associazioni  territoriali  aderenti  alla  CONFCOMMERCIO

- anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le

comunicazioni di cui agli artt. 32, 34, 35 bis, ter e quater, parte II, in

questo quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione

sull'utilizzo dell'art. 35, parte II.

 

  La  realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con  modalità  e

  strumenti  coerenti  con l'impostazione di cui all'art.  6  parte  I,  e

  relativo allegato 5.

 

2.L'Ente  bilaterale,  inoltre,  promuove e gestisce,  a  livello  locale,

  iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche

  in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.

  In particolare, svolge le azioni più opportune affinché, dagli organismi

  competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità

  di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori

  tutelato  dal  titolo XI, parte II, del presente contratto,  favoriscano

  l'acquisizione  di più elevati valori professionali e siano  appropriati

  alle caratteristiche delle attività del comparto.

 

3.Esso  svolge  attraverso  apposite Commissioni  paritetiche  bilaterali,

  composte  da  almeno  3  membri rappresentanti, designati  dalle  OO.SS.

  territoriali  aderenti alle parti stipulanti il presente  contratto,  le

  funzioni previste:

 

- dal titolo VI-A, parte I (contratti a tempo determinato);

- dal titolo VI-C, parte I (contratti di formazione e lavoro);

- dal  titolo X, parte I (tutela della salute e dell'integrità fisica  dei

  lavoratori);

- dal  titolo  VI,  parte  II  (orario  di  lavoro),  relativamente  alle,

  procedure   per   la   realizzazione   dei   sistemi   di   flessibilità

  plurisettimanali previsti negli artt. 35 bis, 35 ter e 35 quater;

- dal titolo V, parte II (apprendistato);

- dal  titolo VII, parte II, (part-time) relativamente al lavoro ripartito

  e ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero

  dagli eventuali accordi territoriali in materia.

 

4.Svolge   le   funzioni  d'ente  promotore  delle  convenzioni   per   la

  realizzazione  dei  tirocini  formativi  ai  sensi  dell'art. 18, legge n.

  196/97 e del D.M. 25.5.98.

 

5.Svolge,  in materia d'apprendistato, le funzioni eventualmente  ad  esso

  affidate da nuove disposizioni di legge in materia.

 

6.Svolge  le  funzioni di supporto in materia di conciliazione e arbitrato

  previste dagli artt. 17 e 17 bis, parte I.

 

7.Svolge  le  funzioni  in materia di riallineamento retributivo  ad  esso

  affidate dagli accordi territoriali in materia.

 

 

 

Art. 16 bis - Enti bilaterali.

 

A  integrazione  e modifica dell'art. 1 dell'Accordo sindacale  20.7.89  e

dell'art. 3 dell'Accordo di rinnovo 29.11.96, con decorrenza dall'1.1.2000

il  contributo da destinare in favore dell'Ente bilaterale territoriale  è

stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello  0,05%  a

carico del lavoratore su paga base e contingenza.

 

Le  parti si danno atto che nel computo degli aumenti di cui all'art. 120,

parte  II,  della  presente ipotesi d'accordo, si  è  tenuto  conto  della

obbligatorietà  del contributo dello 0,10% su paga base  e  contingenza  a

carico delle aziende.

 

Conseguentemente,  con  decorrenza  1.1.2000,  l'azienda  che  ometta   il

versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore  un

EDR d'importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.

 

L'EDR di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e  non

è  utile  ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale,

ivi compreso il TFR.

 

 

 

Titolo IV - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

Art. 17 - Procedure.

 

Ai  sensi  di  guanto  previsto dagli artt. 410 e  seguenti  C.P.C.,  come

modificati  dal  D.lgs. 31.3.98 n. 80 e dal D.lgs. 29.10.98  n.  387,  per

tutte   le   controversie   individuali   singole   o   plurime   relative

all'applicazione  del presente contratto e di altri  contratti  e  accordi

comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera

d'applicazione   del   presente  contratto,  è   previsto   il   tentativo

obbligatorio  di conciliazione in sede sindacale secondo  le  norme  e  le

modalità  di  cui  al  presente  articolo da esperirsi  nella  Commissione

paritetica   territoriale  di  conciliazione  costituita   presso   l'Ente

bilaterale territoriale del terziario.

                                          

La Commissione di conciliazione territoriale è composta:

 

a)per  i  datori di lavoro, da 1 rappresentante dell'Associazione o Unione

  competente per territorio;

b)per  i  lavoratori, da 1 rappresentante dell'O.S. locale firmataria  del

  presente  contratto  della  FILCAMS-CGIL, della  FISASCAT-CISL  o  della

  UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.

 

La  parte  interessata  alla definizione della  controversia  è  tenuta  a

richiedere  il  tentativo di conciliazione tramite l'O.S. alla  quale  sia

iscritta e/o abbia conferito mandato.

 

L'Associazione   imprenditoriale  ovvero   l'O.S.   dei   lavoratori   che

rappresenta   la  parte  interessata  deve  a  sua  volta  denunciare   la

controversia alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione per

mezzo di lettera raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax o consegna  a

mano  in  duplice  copia  o altro mezzo idoneo a certificare  la  data  di

ricevimento.

 

Ricevuta   la   comunicazione  la  Commissione   paritetica   territoriale

provvederà  entro  20  giorni alla convocazione delle  parti  fissando  il

giorno  e  l'ora  in  cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.  Il

tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto

dall'art. 37 del D.lgs. n. 80/98.

 

Il termine previsto dall'art. 37 del D.lgs. n. 80/98 decorre dalla data di

ricevimento  o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione

imprenditoriale o dell'O.S. a cui il lavoratore conferisce mandato.

 

La   Commissione  paritetica  territoriale  esperisce  il   tentativo   di

conciliazione  ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 C.P.C. come  modificati

dalla legge n. 533/73 e dai DD.lgs. n. 80/98 e n. 387/98.

 

Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato

a  cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale

del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:

 

1.il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto

  di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;

2.la  presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino  essere

  depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;

3.la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

 

Qualora  le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia  tra

loro  insorta,  possono richiedere, attraverso spontanea comparizione,  di

conciliare  la  stessa  ai fini e per gli effetti del  combinato  disposto

degli  artt.  2113, comma 4 C.C., 410 e 411 C.P.C. come  modificati  dalla

legge  n. 533/73 e dal D.lgs. n. 80/98, e dal D.lgs. n. 387/98 in sede  di

Commissione paritetica territoriale di conciliazione.

 

Le   decisioni  assunte  dalla  Commissione  paritetica  territoriale   di

conciliazione  non  costituiscono interpretazione autentica  del  presente

contratto,  che  pertanto  resta  demandata  alla  Commissione  paritetica

nazionale di cui all'art. 7, parte I.

 

In  caso  di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia

relativa  all'applicazione  d'una  sanzione  disciplinare,  questa   verrà

sospesa fino alla conclusione della procedura.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti convengono che le procedure di cui al presente articolo  avranno

decorrenza a far data dall'1.1.2000, fatti salvi gli accordi già  in  atto

in materia.

 

 

 

Art. 17 bis - Collegio arbitrale.

 

1.Ove  il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 C.P.C. o all'art.

   17, parte I, del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il

   termine previsto, per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di

   adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11.8.73

   n.  533,  ciascuna  delle  parti può promuovere  il  deferimento  della

   controversia  a  un Collegio arbitrale, secondo le norme  previste  dal

   presente articolo.

 

2.A  tal fine è istituito a cura delle associazioni territoriali, aderenti

   alle  organizzazioni  stipulanti, un  Collegio  d'arbitrato  che  dovrà

   pronunciarsi sulle istanze previste al precedente comma 1. Il  Collegio

   d'arbitrato  competente è quello del luogo in cui è stato  promosso  il

   tentativo di conciliazione.

 

3.L'istanza   della   parte,   avente   medesimo   oggetto   e   contenuto

   dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti

   gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso

   l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla

   Segreteria del Collegio d'arbitrato e contemporaneamente all'altra parte.

   L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata,  a  mezzo

   raccomandata a.r. o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla

   conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è

   tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale

   entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di

   presentare contestualmente o fino alla 1a udienza uno scritto difensivo.

   Entrambe  le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare

   alla  procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare  alla

   segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla 1a udienza.

 

4.Il  Collegio  è  composto  da 3 membri, uno dei  quali  designato  dalla

   organizzazione  imprenditoriale  della  CONFCOMMERCIO  territorialmente

   competente, un altro designato dalla O.S. territoriale FILCAMS, FISASCAT e

   UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo

   con  funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle  predette

   organizzazioni territoriali.

 

5.I  2  membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono

   coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse

   delle stesse parti.

 

6.In  caso  di  mancato  accordo  sulla designazione  del  Presidente  del

   Collegio,  quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi  in

   un'apposita lista di nomi non superiori a 6, preventivamente concordata o,

   in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o d'entrambe le

   organizzazioni  predette, dal Presidente del tribunale  competente  per

   territorio.

 

7.Il  Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica  1

   anno ed è rinnovabile.

 

8.Il  Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro

   15  giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà  di

   procedere a una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

 

a)l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;

b)l'autorizzazione  al deposito di documenti, memorie e  repliche  a  cura

   delle parti o dei procuratori di queste;

c)eventuali ulteriori elementi istruttori.

 

9.Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della 1a

   riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva

   la  facoltà del Presidente di disporre una proroga fino a un massimo di

   ulteriori  15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo  svolgimento

   della procedura.

 

10.I  compensi  per  gli  arbitri saranno stabiliti in  misura  fissa.  La

  Segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente bilaterale.

 

11.Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed

  è  istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11.8.73  n.  533,  e

  Successive  modificazioni e integrazioni, e svolge le  proprie  funzioni

  sulla base d'apposito Regolamento.

 

12.Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate  le

  disposizioni dell'art. 412 quater.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti convengono che le procedure di cui al presente articolo  avranno

decorrenza a far data dall'1.1.2000, fatti salvi gli accordi già  in  atto

in materia.

 

 

 

Titolo V - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO AZIENDALE

 

Art. 20 - Diritti d'informazione.

 

Annualmente,  di norma entro il 1° quadrimestre, le aziende  di  cui  alla

sfera d'applicazione del presente contratto, che occupano complessivamente

più di:

 

a)200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;

b)300 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;

c)400 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;

 

s'incontreranno  con  le OO.SS. stipulanti ai rispettivi  livelli  per  un

esame  congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella  stessa

occasione,  o  anche  al  di  fuori delle  scadenze  previste,  forniranno

informazioni   sui   programmi  che  comportino  processi   rilevanti   di

ristrutturazione   e   di   concentrazione,   di   internazionalizzazione,

terziarizzazione,   affiliazione,  utilizzo  di  lavori   atipici   e   di

innovazione tecnologica che investono l'intero assetto aziendale  e  nuovi

insediamenti nel territorio.

 

Qualora  l'esame  abbia  per oggetto problemi e  dimensioni  di  carattere

regionale  o  nazionale, l'incontro si svolgerà ai  relativi  livelli,  su

richiesta  di  una delle parti, convocato dalle rispettive  organizzazioni

imprenditoriali.

 

Nel  corso  di  tale  incontro  l'azienda  esaminerà  con  le  OO.SS.   le

prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro

localizzazione,  gli eventuali problemi della situazione  dei  lavoratori,

con  particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi

che  quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale

connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale

e comunitario.

 

In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su

richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto

dei temi indicati ai commi precedenti.

 

 

 

Titolo VI - MERCATO DEL LAVORO

 

Dichiarazione a verbale SUL LAVORO PARASUBORDINATO.

 

Le  parti  ribadiscono l'impegno a proseguire il confronto in  riferimento

alle   problematiche   relative   ai  rapporti   di   lavoro   atipico   o

parasubordinato  nell'intento di pervenire alla definizione  di  regole  e

normative specifiche in materia.

 

 

 

Parte I.

 

Titolo VI.

 

Art. 21 - A) Contratti a tempo determinato.

 

Ai  sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, le parti individuano  ipotesi

per  le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine

di  durata  non  inferiore a 1 mese e non superiore a  12  mesi,  comunque

prorogabili, ai sensi della legge 18.4.62 n. 230.

 

Le  assunzioni  ai sensi del precedente paragrafo potranno aver  luogo  in

presenza di:

 

a)incrementi  d'attività  in  dipendenza di ordini,  commesse  o  progetti

  straordinari;

b)punte  di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste  di

  mercato  alle  quali non si riesca a far fronte con i  normali  organici

  aziendali;

c)assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;

d)aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lett. b),  legge

  n. 230/62;

e)assunzione  per sostituzione part-time post-maternità ex  art.  57  bis,

  parte II.

 

Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto

di priorità di cui all'art. 8 bis, legge n. 79/83.

 

Le  imprese  non  potranno avere contemporaneamente alle  loro  dipendenze

lavoratori  assunti  per  le predette ipotesi di contratto  a  termine  in

numero  superiore  al 10% dell'organico in forza a tempo indeterminato  in

ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno  di

30  dipendenti  è  consentita in ogni caso la  stipulazione  dei  predetti

contratti  per  3  lavoratori. Ai fini della percentuale predetta  non  si

computano  le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle  ipotesi

previste  direttamente  dalla legge (n. 230/62; DL  n.  876/77  convertito

nella legge n. 18/78 e successive proroghe), con CFL, né quelle effettuate

ai sensi dell'art. 78, parte II.

 

Nell'ambito  del  2° livello di contrattazione possono  essere  realizzate

intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.

 

Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute,

pena  la  decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta ad  apposita

Commissione  costituita  presso  l'Ente  bilaterale  territoriale  e,   su

richiesta  di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie  dei

contratti a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del

presente contratto. La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga

a  configurarsi un quadro d'utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a

termine,  ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente

contratto che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi

occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a  termine,

potranno, quando traggano conferma dell'anomalia segnalata, procedere alla

sospensione della richiesta stessa, anche temporanea, nei confronti  delle

imprese interessate.

 

All'atto  della  richiesta  di nulla-osta per  le  assunzioni  di  cui  al

presente  punto,  l'azienda dovrà esibire un attestato dal  quale  risulti

l'iscrizione  ad  associazione  aderente alla  CONFCOMMERCIO,  nonché  una

dichiarazione  di impegno relativa all'applicazione del  presente  CCNL  e

all'assolvimento  degli  obblighi  in  materia  di  contribuzione   e   di

legislazione sul lavoro.

 

Nelle  unità  produttive in cui sono in atto sospensioni  dal  lavoro  con

ricorso alla CIGS, la presente normativa non si applica per assunzioni con

le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi.

 

Gli accordi territoriali e aziendali in materia già in atto all'entrata in

vigore del contratto sono confermati.

 

 

 

Art... - Accordo 27.5.98- Casi d'ammissibilità del lavoro interinale.

 

Ai  sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), legge 24.6.97 n. 196, le imprese

possono  ricorrere  ai  contratti di fornitura di  lavoro  temporaneo,  in

aggiunta  ai  casi  previsti  dalla  predetta  normativa,  nelle  seguenti

ipotesi:

 

1.adempimenti  di  pratiche  o  di attività di  natura  tecnico-contabile-

  amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con

  l'organico in servizio;

2.esigenze  di  lavoro temporaneo per l'organizzazione di  fiere,  mostre,

  mercati nonché per le attività connesse;

3.punte di più intensa attività temporanea dovuta a flussi straordinari di

  clientela o commesse di lavoro a cui non si possa far fronte con i normali

  assetti  organizzativi  aziendali. In tale  fattispecie  la  stipula  di

  contratti di lavoro temporaneo di durata superiore a 1 mese è subordinata

  alla  preventiva  verifica della disponibilità  all'assunzione  a  tempo

  determinato  dei  lavoratori con la stessa qualifica nei  cui  confronti

  ricorrano  le  condizioni  di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 56/87 e

  che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza;

4.necessità  non  programmabili connesse alla manutenzione  straordinaria,

  nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;

5.assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro,

  in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;

6.sostituzione  di  lavoratori  temporaneamente  inidonei  a  svolgere  le

  mansioni assegnate, ai sensi del D.lgs. n. 626/94.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

ELIMINATO

 

 

 

Art. ... - Previdenza complementare.

 

Le  parti concordano sulla necessità di salvaguardare la specificità delle

forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 29.11.96.

 

Le  parti  si  danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato  in

sede   di   contrattazione  aziendale,  i  Fondi  o  Casse  di  previdenza

complementare  costituiti antecedentemente al 29.11.96 possono  deliberare

la confluenza in FON.TE.

 

Le parti convengono che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale

che  comunque  non  potrà prevedere livelli di contribuzione  inferiori  a

quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.96, le aziende e i

lavoratori, già iscritti a Fondi o Casse preesistenti, possono partecipare

a   FON.TE.   versando  i  contributi  previsti  dai  relativi   contratti

integrativi  aziendali  ancorché più elevati o  differenti  per  tipologia

rispetto a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.96.

 

 

 

Art. ... - Assistenza sanitaria integrativa.

 

Tra  le  materie oggetto della contrattazione di 2° livello aziendale  e/o

territoriale è inclusa l'assistenza sanitaria integrativa.

 

Le  parti  convengono  di istituire una Commissione bilaterale  a  livello

nazionale  per  individuare  strumentazioni e schemi  applicativi,  nonché

eventuali rapporti fra offerte di servizio e modalità di finanziamento.

 

Resta  inteso  che  i  costi  relativi vanno ricompresi  nelle  erogazioni

previste dal punto 2 - Assetti contrattuali - dell'Accordo 23.7.93 e dalla

Premessa  e  dagli  artt.  11  e  12  del  titolo  II  -    livello   di

contrattazione  -  parte  I  del presente contratto,  nonché  dall'art.  4

dell'Accordo di rinnovo 29.11.96 e ne mantengono le caratteristiche  e  le

specificità.

 

 

 

Titolo II - QUADRI

 

Art. 5 - Formazione e aggiornamento.

 

Nell'art. 5 vengono aggiunti i seguenti commi:

 

"Le  giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento  e  lo

sviluppo  professionale dei singoli Quadri saranno - come eventuali  costi

di  viaggio  e  permanenza - a carico dell'azienda e  le  giornate  stesse

considerate lavorative.

 

Le  giornate di formazione scelte dal Quadro saranno - sia per l'eventuale

costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili

dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore."

 

 

 

Art. 9 - Trasferimenti.

 

Fermo  restando  quanto  previsto dagli  artt.  88  e  89,  parte  II,  il

trasferimento  dei Quadri che determini il cambiamento di residenza  verrà

di  norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di  45

giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.

 

In   tale   ipotesi  ai  lavoratori  di  cui  al  comma  precedente   sarà

riconosciuto,  per  un  periodo massimo di  12  mesi,  il  rimborso  della

eventuale  differenza del canone effettivo di locazione  per  un  alloggio

dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.

 

Il   Quadro  che  abbia  compiuto  il  55°  anno  d'età,  può  opporsi  al

trasferimento  disposto  dal datore di lavoro esclusivamente  in  caso  di

gravi e comprovati motivi.

 

Ove il datore di lavoro intenda confermare il trasferimento, il Quadro può

fare  ricorso  al  Collegio  di  conciliazione  e  arbitrato  previsto  al

successivo art. 10.

 

 

 

Art. 11 - Indennità di funzione.

 

A  decorrere dall'1.7.87 o se successiva, dalla data d'attribuzione  della

categoria  di Quadro da parte dell'azienda, verrà mensilmente  corrisposta

ai  lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a £. 60.000 lorde

per  14  mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali

superminimi  individuali  nonché  da  elementi  retributivi  concessi  con

clausole   espresse   d'assorbimento   ovvero   a   titolo   d'acconto   o

d'anticipazione sul presente contratto.

 

A   decorrere  dall'1.1.91  l'indennità  di  funzione  è  incrementata   a

£. 100.000 lorde per 14 mensilità.

 

L'aumento di cui al precedente comma non è assorbibile.

 

A   decorrere  dall'1.1.95  l'indennità  di  funzione  è  incrementata  di

£.  150.000 lorde per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le  modalità

di cui al comma 1.

 

A  decorrere  dall'1.1.2000  l'indennità  di  funzione  è  incrementata di

£.  100.000 lorde per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le  modalità

di cui al comma 1.

 

 

 

Art. 12 - Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."

 

Nell'art. 12 viene aggiunta la seguente dichiarazione a verbale.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le parti convengono sull'obiettivo di estendere l'iscrizione alla QUAS dei

Quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine  di

verificarne  la  praticabilità, in termini organizzativi e  di  equilibrio

finanziario,  QUAS provvederà ad effettuare, entro 6 mesi  dalla  data  di

stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati  relativi

all'impatto  economico,  regolamentare e gestionale  sull'attuale  assetto

della Cassa.

 

Lo  studio  così realizzato sarà sottoposto alla valutazione  delle  parti

stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.

 

 

 

Art. 13 bis - Osservatorio.

 

Le  parti  convengono di istituire presso il QUADRIFOR,  Istituto  per  la

formazione  dei Quadri, un Osservatorio nazionale composto pariteticamente

da  CONFCOMMERCIO, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL  al  fine  di

elaborare indagini e rilevazioni sull'occupazione nazionale dei Quadri nel

settore,   progetti   professionali   di   formazione,   aggiornamento   e

riqualificazione, anche con riferimento a nuove professionalità.

 

 

 

Parte II.

 

Titolo V.

 

APPRENDISTATO

 

Parte generale.

 

- Premessa - (nuovo).

- Art. 18 - Sfera d'applicazione.

- Art. 19 - Proporzione numerica.

- Art. 20 - Età per l'assunzione (modificato).

- Art. 21 - Assunzione (modificato).

- Art. 22 - Periodo di prova.

- Art. 23 - Riconoscimento precedenti periodi d'apprendistato.

- Art. 24 - Obblighi del datore di lavoro.

- Art. 25 - Doveri dell'apprendista.

- Art. 26 - Trattamento normativo (modificato).

- Art. 27 - Trattamento economico (modificato).

- Art. 27 bis - Malattia (nuovo).

- Art. 28 - Durata dell'apprendistato.

- Art. 28 ter - Formazione: durata (nuovo).

- Art. 28 quater - Formazione: contenuti (nuovo).

- Art. 28 quinquies - Tutor (nuovo).

- Art. 29 -Durata dell'apprendistato nel settore alimentare

            e prodotti freschi.

- Art. 30 - Rinvio alla legge.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Disciplina speciale.

 

- Art.  30  bis  -  Percentuale di conferma (nuovo - solo  per  Disciplina

  speciale).

- Art. 30 ter - Sfera d'applicazione (nuovo).

- Art. 30 quater - Proporzione numerica (nuovo).

- Art.  30  quinquies - Nuove disposizioni in tema d'apprendistato  (nuova

  durata).

- Nota a verbale (nuovo).

- Dichiarazione a verbale - (nuovo).

 

 

 

Parte generale.

 

APPRENDISTATO

 

PREMESSA (articolo nuovo).

 

Le parti, considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei

rapporti  di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive

dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito

del Patto per il lavoro del 24.9.96, della legge 19.7.97 n. 196 in materia

di  promozione dell'occupazione, e in particolare in adempimento  all'art.

16  che  disciplina  l'apprendistato, riconoscono  in  tale  istituto  uno

strumento  prioritario  per  l'acquisizione delle  competenze  utili  allo

svolgimento  della  prestazione lavorativa e  un  percorso  orientato  tra

sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento  della

occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo

del  settore  e  la  sua capacità competitiva nei mercati  internazionali,

anche   in   considerazione   dei  processi   di   trasformazione   e   di

informatizzazione   che  rendono  necessario  un  costante   aggiornamento

rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.

 

A  tal  fine  le  parti,  condividendo  la  necessità  di  armonizzare  la

disciplina  legale  e la disciplina contrattuale anche in  relazione  alla

fase  formativa,  concordano di identificare l'attivazione  di  interventi

congiunti  per  affrontare  i problemi della formazione,  come  uno  degli

obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata  alle

esigenze   delle   aziende   dei  settori  rappresentati   e   finalizzata

all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.

 

Le  parti s'impegnano, altresì, a realizzare e a presentare congiuntamente

un  progetto  pilota, da finanziarsi tramite il Fondo sociale europeo  e/o

altre  risorse nazionali allo scopo stanziate, per la sperimentazione  dei

nuovi modelli formativi dell'apprendistato.

 

In  questo quadro le parti concordano sulla necessità che il Ministero del

lavoro  e  le  Regioni  si  attivino  per  un'adeguata  offerta  formativa

programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.

 

 

 

Parte generale.

 

Art. 20 - Limiti d'età.

 

Le  parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 16,

comma 1, legge n. 196/97 possono essere assunti come apprendisti i giovani

d'età  non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle  aree

indicate  nel  citato  comma  1 dell'art. 16.  Qualora  l'apprendista  sia

portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati

di 2 anni.

 

Nelle   aziende  commerciali  di  armi  e  munizioni  l'età   minima   per

l'assunzione di apprendisti è il 18° anno compiuto.

 

 

 

Parte generale.

 

Art. 21 - Assunzione.

 

Il  datore  di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato  del

lavoro  territorialmente  competente, cui dovrà  precisare  le  condizioni

della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere d'addestramento al

quale  saranno  adibiti  è la qualifica che esse  potranno  conseguire  al

termine del rapporto.

 

 

Dichiarazione congiunta.

 

Le   parti  s'impegnano  a  promuovere  iniziative  congiunte  presso   le

Istituzioni  al fine di snellire le procedure burocratiche attualmente  in

vigore  relative  al  rilascio  dell'autorizzazione  dell'Ispettorato  del

lavoro per l'avviamento dell'apprendista, valorizzando il ruolo degli Enti

bilaterali.

 

 

 

Parte generale.

 

Art. 26 - Trattamento normativo.

 

L'apprendista ha diritto, durante il periodo d'apprendistato, allo  stesso

trattamento  normativo previsto dal presente contratto  per  i  lavoratori

della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

 

Le  ore di insegnamento di cui alla lett. d) del precedente art. 24, parte

II, sono comprese nell'orario di lavoro.

 

Nel  rapporto d'apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà  durata  non

inferiore  al  60% della prestazione di cui all'art. 31 e seguenti,  parte

II,  ferme  restando le ore di formazione medie annue di cui  all'art.  28

ter,  parte II e le durate di cui agli artt. 28, 29 e 30 quinquies,  parte

II.

 

Sono  fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data

di stipula del presente accordo.

 

 

 

Parte generale.

 

Art. 27 - Trattamento economico.

 

Le  retribuzioni  degli  apprendisti risultano costituite  dalle  seguenti

componenti:

 

a)paga base tabellare:

 

- per  la  1a  metà  del periodo d'apprendistato il 70%  della  paga  base

  tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati;

- per  la  2a  metà  del  periodo d'apprendistato l'85%  della  paga  base

  tabellare corrisposta ai lavoratori qualificati.

 

b) indennità di contingenza:

 

- secondo le misure e le modalità previste dalla legge 26.2.86 n. 38.

 

Alla  fine  dell'apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione

tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è  stato

assegnato o per la quale ha svolto l'apprendistato.

 

 

 

Parte generale.

 

Art. 27 bis - Malattia.

 

Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto:

 

a)per  i  primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 3 eventi morbosi  in

  ragione d'anno, a un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda  cui

  avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;

b)in  caso  di  ricovero ospedaliero e per tutta la durata  dello  stesso,

  entro i limiti di cui all'art. 93, parte II, a un'indennità a carico del

  datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto

  diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

 

Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere  dal

termine del 3° mese dall'inizio del rapporto di lavoro.

 

 

 

Parte generale.

 

Art. 28 ter - Formazione: durata.

 

L'impegno   formativo  dell'apprendista  è  regolato  sulla   base   della

correlazione  tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire  e

il  titolo  di  studio  in possesso dell'apprendista secondo  le  seguenti

modalità:

 

TITOLO DI STUDIO                      ORE DI FORMAZIONE MEDIE ANNUE

                                                    

Scuola dell'obbligo                                120

Attestato di qualifica professionale               100

Diploma di scuola media superiore                   80

Diploma universitario                               60

Diploma di laurea                                   60

 

Al    livello  di  contrattazione potrà essere stabilito  un  differente

impegno  formativo e specifiche modalità di svolgimento  della  formazione

interna  ed  esterna,  in coerenza con le cadenze dei periodi  lavorativi,

tenendo  conto  delle  esigenze determinate dalle fluttuazioni  stagionali

dell'attività.

 

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle

svolte  presso  gli  Istituti di formazione  o  gli  Enti  bilaterali,  si

cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

 

È  in  facoltà  dell'azienda anticipare in tutto o  in  parte  le  ore  di

formazione previste per gli anni successivi.

 

Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario

normale di lavoro.

 

 

 

Parte generale.

 

Art. 28 quater - Formazione: contenuti.

 

Per  la  formazione degli apprendisti al sensi del D.M. 20.5.99, attuativo

dell'art.  16  della  legge n. 196/97, le aziende faranno  riferimento  ai

contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti

il presente CCNL.

 

Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale

e contenuti a carattere professionalizzante.

 

In  particolare  sia  i  contenuti a carattere trasversale  sia  quelli  a

carattere  professionalizzante andranno predisposti per gruppi di  profili

omogenei  della  categoria  in  modo da  consentire  l'acquisizione  delle

conoscenze  e  competenze  necessarie di base  per  adibire  proficuamente

l'apprendista nell'area d'attività aziendale di riferimento.

 

Le  attività  formative di cui all'art. 2, lett. A), decreto del  Ministro

del  lavoro  8.4.98, dovranno perseguire gli obiettivi formativi  definiti

nel D.M. 20.5.99 e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:

 

· competenze relazionali;

· organizzazione ed economia;

· disciplina del rapporto di lavoro;

· sicurezza sul lavoro

 

secondo  il  modello  sperimentale  (allegato  1)  che  costituisce  parte

integrante del presente accordo.

 

I  contenuti di cui all'art. 2, lett. B), decreto del Ministro del  lavoro

8.4.98  e  le  competenze  da  conseguire mediante  esperienza  di  lavoro

dovranno  essere  definiti  sulla base dei seguenti  obiettivi  formativi,

individuati nel D.M. 20.5.99:

 

· conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;

· conoscere  e  saper  applicare  le  basi  tecniche  scientifiche   della

  professionalità;

· conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;

· conoscere   e  saper  utilizzare  strumenti  e  tecnologie   di   lavoro

  (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);

· conoscere  e  utilizzare  misure  di  sicurezza  individuale  e   tutela

  ambientale;

· conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto  secondo

  il modello sperimentale (allegato 2) che costituisce parte integrante del

  presente accordo.

 

 

 

Parte generale.

 

Il   recupero   eventuale   di  conoscenze  linguistico/matematiche   sarà

effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.

 

Le  parti  firmatarie del presente accordo considerano altresì  valide  ai

fini  della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate  tra

Regioni/Province  e  associazioni  territoriali  datoriali   e   sindacali

competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse

congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti,  considerato  il carattere sperimentale del  presente  accordo,

convengono sull'opportunità di costituire un'apposita Commissione  per  la

definizione   dei  contenuti  dell'attività  formativa  degli  apprendisti

nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziario.

 

 

 

Parte generale.

 

Art. 28 quinquies - Tutor.

 

Le   parti  si  impegnano  ad  attivare  iniziative  congiunte  presso  le

Istituzioni  al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste  ai

sensi  dell'art. 16, comma 3, legge n. 196/97 e dell'art. 4,  D.M.  8.4.98

per  i  lavoratori impegnati in qualità di tutore, comprendendo fra questi

anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle imprese con meno di

15 dipendenti.

 

 

 

Disciplina speciale.

 

Art. 30 bis - Percentuale di conferma.

 

La  disciplina  di cui agli artt. 30 ter, 30 quater e 30 quinquies  non  è

applicabile  al  datori  di  lavoro che, al  momento  della  domanda  alla

specifica commissione dell'Ente bilaterale prevista dai medesimi articoli,

risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori  il

cui  contratto d'apprendistato, stipulato ai sensi degli artt. 30 ter,  30

quater e 30 quinquies, sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.  A

tale  fine  non  si  computano i lavoratori che si siano  dimessi,  quelli

licenziati  per  giusta  causa  e quelli  che,  al  termine  del  rapporto

d'apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con

rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato. La  limitazione  di  cui  al

presente  comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto  a

scadere un solo contratto d'apprendistato.

 

 

 

Disciplina speciale.

 

Art. 30 ter - Sfera d'applicazione.

 

L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese  nel

3°,    e  5° livello della classificazione del personale, con esclusione

delle figure professionali individuate nel punti n. 21), 23) e 24) del 

livello.   È  inoltre  ammesso  per  le  seguenti  qualifiche  e  mansioni

appartenenti al 2° livello (n. 3, n. 4, n. 5, n. 13, n. 18, n. 28, n.  29,

n.  30,  n.  31,  n.  38),  con esclusione delle figure  con  funzione  di

coordinamento  e  controllo, è inoltre ammesso per quelle individuate  nei

punti nn. 1), 6) e 18) del 6° livello.

 

Al    livello  di  contrattazione potranno essere individuate  ulteriori

figure professionali appartenenti al 2° e al 6° livello.

 

I   datori   di   lavoro   che   intendano  assumere  apprendisti  debbono

presentare   -  prima  dell'inoltro  della  richiesta  dell'autorizzazione

all'Ispettorato del Lavoro - domanda alla specifica Commissione  dell'Ente

bilaterale, prevista dall'art. 16, parte I, competente per territorio,  la

quale  esprimerà  il proprio parere di conformità in rapporto  alle  norme

previste  dal CCNL in materia d'apprendistato e ai programmi di formazione

indicati dall'azienda.

 

Ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 16, comma 2, legge n. 196/97

è  possibile  instaurare rapporti d'apprendistato  anche  con  giovani  in

possesso  di  titolo  di studio post-obbligo o di attestato  di  qualifica

professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, con i limiti di un

impegno formativo ridotto, cosi come previsto dall'art 28 ter.

 

 

 

Disciplina speciale.

 

Art. 30 quater - Proporzione numerica.

 

Considerato  che la legge 19.7.97 n. 196, prevede la partecipazione  degli

apprendisti  alle  iniziative di formazione, le parti  convengono  che  il

numero  di  apprendisti che l'imprenditore ha facoltà  di  occupare  nella

propria  azienda  non può superare il 100% dei lavoratori specializzati  e

qualificati in servizio presso l'azienda stessa.

 

In  deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art.  21,

legge  n.  56/87,  l'imprenditore  che  non  ha  alle  proprie  dipendenze

lavoratori  qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3,  può  assumere

apprendisti in numero non superiore a 3.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti  si  danno  atto  che  le norme  di  cui  al  presente  articolo

costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto

a tutti i precedenti CCNL del settore.

 

 

 

Parte speciale.

 

Art. 30 quinquies - Durata.

 

In  alternativa  a  quanto previsto dal precedente art.  28,  il  rapporto

d'apprendistato  si  estingue in relazione alle qualifiche  da  conseguire

secondo le scadenze di seguito indicate:

 

2° livello  36 mesi

3° livello  36 mesi

4° livello  36 mesi

5° livello  24 mesi

6° livello  12 mesi

 

Ai  fini dell'applicazione del presente articolo i datori di lavoro devono

presentare,   prima   dell'inoltro  della  richiesta   dell'autorizzazione

all'Ispettorato del Lavoro, copia della stessa alla specifica  Commissione

dell'Ente  bilaterale,  prevista dall'art. 16,  parte  I,  competente  per

territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità.

 

Al  livello di competenza tra le associazioni imprenditoriali territoriali

e  le  corrispondenti  OO.SS.,  possono  essere  realizzate  intese  -  da

trasmettersi   agli   Enti  bilaterali  interessati   e   all'Osservatorio

nazionale - che determinino, per specifiche figure professionali,  periodi

d'apprendistato più ampi di quelli previsti dal presente articolo.

 

Per  gli  apprendisti  assunti  prima della  data  di  sottoscrizione  del

presente accordo valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.

 

Sono fatte salve altresì maggiori durate previste dalla contrattazione  di

2° livello già vigenti.

 

 

Nota a verbale.

 

Per  tutto  ciò  che  non  è diversamente regolato  dalla  presente  parte

speciale  valgono le norme contrattuali contenute nella parte generale  in

materia d'apprendistato.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti s'incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione delle

norme  concernenti i CFL e i contratti d'apprendistato con le disposizioni

in corso d'emanazione ai sensi dell'art. 45, legge n. 144 del 17.5.99.

 

 

 

Art. 32 - Articolazione dell'orario settimanale.

 

In  relazione  alle particolari esigenze del settore del commercio  e  del

terziario,  al  fine  di  migliorare  il  servizio  al  consumatore,   con

particolare  riferimento ai flussi di clientela e di utenza,  anche  nelle

singole  unità, l'azienda potrà ricorrere, con le procedure  indicate  nel

successivo art. 34, parte II, anche per singole unità produttive e  tenuto

conto  delle  esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme d'articolazione

dell'orario settimanale di lavoro:

 

 

a.1) 40 ore settimanali.

 

Si  realizza  mediante  la  concessione di mezza  giornata  di  riposo  in

coincidenza  con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme  locali

in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore

mezza giornata a turno settimanale.

 

Tenuto  conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di  una  delle

mezze  giornate  congiuntamente  alla domenica,  le  parti  concordano  di

costituire  a livello territoriale le Commissioni paritetiche al  fine  di

cercare adeguate soluzioni.

 

Nelle  aziende  o  nelle  singole unità delle stesse,  non  soggette  alla

disciplina legislativa sull'orario d'apertura e chiusura dei negozi, nelle

quali - prima dell'entrata in vigore del presente contratto - l'orario  di

lavoro  settimanale  era  distribuito in 5  giorni,  restano  immutate  le

situazioni di fatto esistenti.

 

Negli  altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità

delle   stesse  non  soggette  alla  disciplina  legislativa   sull'orario

d'apertura  e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare  -  in

sede  di  Commissione di cui al comma 2 della presente  lett.  a.1)  -  la

pratica  realizzazione della settimana lavorativa di 40  ore  mediante  la

concessione di un'intera giornata di riposo.

 

 

a.2) 40 ore settimanali con opzione e utilizzo di flessibilità.

 

Nel  caso  in  cui  l'azienda faccia ricorso al  sistema  di  flessibilità

previsto dall'art. 35, parte II, il monte ore di permessi di cui al  comma

3 dell'art. 68, parte II, sarà, per l'anno di riferimento, incrementato di

8 ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità

previste dall'art. 68, parte II.

 

 

b) 39 ore settimanali.

 

Si realizza attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di

cui al comma 3, art. 68, parte II.

 

Le  rimanenti  ore di cui all'art. 68, parte II, sono disciplinate  con  i

criteri  e  le  modalità  previste dallo stesso articolo,  ferma  restando

l'applicabilità dell'art. 35, parte II.

 

 

c) 38 ore settimanali.

 

Si  realizza  attraverso l'assorbimento di 72 ore di  permesso  retribuito

delle  quali 16 al comma 1, art. 68, parte II, e 56 al comma 3,  art.  68,

parte II.

 

Le  rimanenti  ore  sono  disciplinate con i criteri  e  con  le  modalità

dell'art. 68, parte II, ferma restando l'applicabilità dell'art. 35, parte

II.

 

 

 

Art. 33 bis - Retribuzione ore eccedenti l'articolazione dell'orario

              di lavoro.

 

Le  ore  di lavoro eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro di  cui

all'art.  32,  parte II, lett. b) e c) e all'art. 33, parte  II,  fino  al

raggiungimento  dell'orario  normale settimanale  previsto  dall'art.  31,

parte II, verranno retribuite con le maggiorazioni previste dall'art.  60,

parte II.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Il   nuovo  sistema  di  calcolo  di  cui  al  presente  articolo  decorre

dall'1.1.2000.

 

 

 

Art. 35 bis - Flessibilità dell'orario - ipotesi aggiuntiva A).

 

Fatto  salvo  il  confronto in materia previsto in sede di  contrattazione

aziendale  dall'art.  12,  parte I e di quanto  stabilito  in  materia  di

accordi  territoriali  dall'art. 14, parte I CCNL,  per  far  fronte  alle

variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda questa potrà realizzare,

in  aggiunta  alle  ipotesi di cui al precedente  art.  35,  parte  II,  i

seguenti regimi d'orario con le seguenti modalità:

 

1.per  le  aziende  di cui all'art. 32, lett. a.2), parte II:  superamento

  dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite

  di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.

  Ai  lavoratori  a  cui  si applica tale criterio di  flessibilità  verrà

  riconosciuto,  in  luogo di quanto previsto dall'art.  32,  lett.  a.2),

  parte  II, un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti  di

  cui  all'art.  68, parte II, pari a 45 minuti per ciascuna settimana  di

  superamento dell'orario normale settimanale;

2.per  le aziende di cui all'art. 32, lett. b) e c), parte II: superamento

  dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite

  di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.

  Ai  lavoratori  a  cui  si applica tale criterio di  flessibilità  verrà

  riconosciuto  un incremento del monte ore annuo dei permessi  retribuiti

  di cui all'art. 68, parte II, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di

  superamento dell'orario normale settimanale.

 

A  fronte  della  prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà  ai

lavoratori  interessati nel corso dell'anno, una pari entità di  riduzione

dell'orario di lavoro.

 

Il  50%  delle  ore da recuperare sarà articolato secondo il programma  di

flessibilità.

 

Il  restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle

ore e utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

 

 

 

Art. 35 ter - Flessibilità dell'orario - ipotesi aggiuntiva B).

 

Nell'ambito  del    livello  di  contrattazione,  per  far  fronte  alle

variazioni dell'intensità lavorativa, le aziende di cui all'art. 32, lett.

a.2), b) e c) potranno realizzare accordi, in aggiunta alle ipotesi di cui

al  precedente  art.  35, parte II, sui seguenti regimi  d'orario  con  le

seguenti modalità:

 

1.superamento  dell'orario contrattuale in particolari  periodi  dell'anno

  sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;

2.superamento  dell'orario contrattuale in particolari  periodi  dell'anno

  sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.

 

Ai  lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub

1.  verrà  riconosciuto  un incremento del monte ore  annuo  dei  permessi

retribuiti  di cui all'art. 68, parte II, pari a 45 minuti,  per  ciascuna

settimana di superamento dell'orario normale settimanale.

 

Ai  lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub

2.  verrà  riconosciuto  un incremento del monte ore  annuo  dei  permessi

retribuiti  di  cui all'art. 68, parte II, pari a 70 minuti  per  ciascuna

settimana di superamento dell'orario normale settimanale.

 

A  fronte  della  prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà  ai

lavoratori  interessati nel corso dell'anno, una pari entità di  riduzione

dell'orario di lavoro.

 

Il  50%  delle  ore da recuperare sarà articolato secondo il programma  di

flessibilità.

 

Il  restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle

ore e utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

 

 

 

Art. 35 quater - Procedure.

 

Le  modalità  operative della flessibilità sono disciplinate dal  presente

articolo.

 

I  lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario

settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli  di

corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

 

Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di

ricorso  a  regime d'orario plurisettimanale, esso decorre  dalla  1a  ora

successiva all'orario definito per ciascuna settimana.

 

In  caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali  di  cui

agli   artt.  35  bis  e  ter,  le  ore  di  maggior  lavoro  prestate   e

contabilizzate   nella   banca  delle  ore  saranno   liquidate   con   la

maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro  e

non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.

 

Le  ore  liquidate  a  tale titolo devono rientrare  nel  limiti  previsti

dall'art. 59, parte II.

 

Al fine di consentire il confronto di cui al comma 1 degli artt. 35 bis  e

ter,  parte  II,  le aziende con contrattazione aziendale provvederanno  a

comunicare  il  programma  di  flessibilità alle  RSU/RSA  e  alle  OO.SS.

territoriali.   Le  altre  imprese  effettueranno  analoga   comunicazione

all'Ente bilaterale competente per territorio.

 

L'azienda  provvederà  altresì  a comunicare  per  iscritto,  con  congruo

preavviso,  ai lavoratori interessati il programma definito d'applicazione

della    flessibilità;   le   eventuali   variazioni    dovranno    essere

tempestivamente comunicate per iscritto.

 

Ai fini dell'applicazione della flessibilità di cui agli artt. 35 bis e 35

ter,  parte II, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data

di avvio del programma annuale di flessibilità.

 

 

 

Art. 35 quinquies - Banca delle ore.

 

Le  parti,  riconoscendo  l'opportunità che i lavoratori  siano  messi  in

condizione  di  utilizzare i riposi compensativi di cui  all'ultimo  comma

degli artt. 35 bis e 35 ter, parte II, che sono a disposizione del singolo

lavoratore,  convengono di istituire la banca delle ore la  cui  fruizione

avverrà con le seguenti modalità:

 

· i  lavoratori  che  potranno  assentarsi  contemporaneamente  dall'unità

  produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la

  percentuale  del  10%  della forza occupata ed  escludendo  dai  periodi

  dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e

  dicembre.  Per  la  giornata di sabato o quella  di  maggiore  intensità

  lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il

  5%  della  forza occupata. Per le unità produttive al di  sotto  dei  30

  dipendenti,  tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione  tra

  tutto il personale interessato;

· i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;

· per  rispondere  a  particolari  esigenze  aziendali,  diverse  modalità

  potranno  essere concordate nell'ambito dei confronti previsti  in  sede

  decentrata aziendale o territoriale.

 

Al  31  dicembre  d'ogni  anno l'azienda fornirà al lavoratore  l'estratto

conto  individuale  delle  ore  depositate nella  banca,  con  i  relativi

movimenti.

 

Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.

 

Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.

 

 

 

Art. 35 - Sexies.

 

I  riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi di cui agli

artt.  35  bis e 35 ter non possono essere assorbiti da altri  trattamenti

aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie.

 

Sono  fatti  salvi eventuali accordi collettivi in essere  in  materia  di

flessibilità.

 

 

 

Art. 42 - Rapporto a tempo parziale.

 

L'instaurazione  del  rapporto a tempo parziale dovrà  risultare  da  atto

scritto nel quale siano indicati:

 

1)il periodo di prova per i nuovi assunti;

2)la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da

  ricondurre  ai  regimi  d'orario esistenti in  azienda.  La  prestazione

  individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non

  inferiore ai seguenti limiti:

 

a)16 ore nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;

b)64 ore, nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario mensile;

c)532 ore, nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario annuale.

 

  Potranno  essere realizzati contratti di lavoro a tempo  parziale  della

  durata  di  8  ore  settimanali per la giornata di sabato  cui  potranno

  accedere   studenti  e/o  lavoratori  occupati  a   tempo   parziale   e

  indeterminato  presso altro datore di lavoro. Diverse modalità  relative

  alla  collocazione  della  giornata di lavoro potranno  essere  definite

  previo  accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di  conformità

  dell'Ente bilaterale territoriale.

 

3)il  trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità

  all'entità della prestazione lavorativa.

 

La  prestazione  lavorativa giornaliera fino a  4  ore  non  potrà  essere

frazionata nell'arco della giornata.

 

 

Norma transitoria.

 

In  caso  di  nuove  assunzioni  a tempo parziale  con  orario  di  lavoro

settimanale  pari  al  limite minimo di cui  al  punto  2),  lett.  a),  i

lavoratori  già in forza occupati nello stesso profilo professionale,  con

orario tra 12 e 15 ore, avranno priorità d'accesso nella posizione.

 

La  priorità indicata al comma precedente si applica altresì ai lavoratori

assunti  per la durata di 8 ore ai sensi del presente articolo dal momento

in cui cessa la condizione di studente.

 

Le  modifiche  di cui al presente articolo si applicano a decorrere  dalla

data di stipula del presente accordo.

 

 

 

Art. 45 bis - Lavoro ripartito.

 

1.Il  contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale  2  o  più

  lavoratori   assumono   in   solido  un'unica  obbligazione   lavorativa

  subordinata.

 

2.Il  contratto,  stipulato  in forma scritta,  deve  indicare  la  misura

  percentuale   e  la  collocazione  temporale  del  lavoro   giornaliero,

  settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei

  lavoratori  interessati, ferma restando la possibilità  per  gli  stessi

  lavoratori  di determinare discrezionalmente, in qualsiasi  momento,  la

  sostituzione  ovvero  la modificazione consensuale  della  distribuzione

  dell'orario di lavoro.

 

3.Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore

  in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.

 

4.I  lavoratori  devono  informare preventivamente  il  datore  di  lavoro

  sull'orario   di  lavoro  di  ciascun  lavoratore  con  cadenza   almeno

  settimanale.

 

5.Gli accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore  di

  lavoro  dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno  dei

  lavoratori solidalmente obbligati.

 

6.Entro  il  20  febbraio d'ogni anno, le imprese comunicheranno  all'Ente

  bilaterale  territoriale, il numero dei contratti  di  lavoro  ripartito

  instaurati  nell'anno  precedente, utilizzando il modello  appositamente

  predisposto dall'Ente stesso.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti,  in  considerazione del carattere di  novità  presentato  dalla

disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale,  si

impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

 

 

 

Art. 53 - Lavoro supplementare.

 

Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento

dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.

 

Ai sensi del comma 4, art. 5, legge n. 863/84, sono autorizzate, quando vi

sia  accordo  tra  datore di lavoro e lavoratore,  prestazioni  di  lavoro

supplementare,  nella  misura  di  120 ore  annue,  con  riferimento  alle

seguenti specifiche esigenze organizzative:

 

- compilazione degli inventari e dei bilanci o analoghe brevi necessità di

  intensificazione dell'attività lavorativa aziendale;

- particolari  difficoltà organizzative derivanti da concomitanti  assenze

  per malattia o infortunio di altri dipendenti.

 

Per  i  lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale  in

ragione  di anno, con una prestazione che si articola per 1 o più  mesi  a

tempo  pieno è consentita, durante tali periodi, l'effettuazione di lavoro

straordinario.

 

Le  ore  di  lavoro supplementare verranno retribuite con la quota  oraria

della  retribuzione  di fatto di cui all'art. 115, parte  II,  secondo  le

modalità   previste  dall'art.  118  a),  parte  II,  e  la  maggiorazione

forfettariamente  e convenzionalmente determinata nella  misura  del  35%,

comprensiva  di  tutti gli istituti differiti, ivi  compreso  il  TFR,  da

calcolare  sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui  all'art.

115, parte II.

 

Tale  maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di  fatto  di  cui

all'art.  115, parte II, esclude il computo della retribuzione del  lavoro

supplementare su ogni altro istituto.

 

Ferma  restando l'applicabilità della presente norma, mantengono  validità

gli accordi aziendali già esistenti.

 

Saranno valide altresì intese a livello territoriale, aziendale o di unità

che, alla luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari  a

quelle  di  cui sopra, prevedano quantità superiori a quelle  indicate  al

comma 2 del presente articolo.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Il  nuovo  sistema  di  calcolo del compenso per il  lavoro  supplementare

decorre dall'1.1.2000.

 

 

 

Art. 54 - Registro lavoro supplementare.

 

Le  ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a  cura

dell'azienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a

richiesta delle OO.SS. regionali, provinciali o comprensoriali, presso  la

sede  della  locale  associazione  imprenditoriale,  con  l'obiettivo   di

consentire  alle  parti,  di  norma  annualmente,  il  monitoraggio  circa

l'utilizzo   del   lavoro  supplementare,  al  fine   di   concordare   il

consolidamento  di quota parte delle ore di lavoro supplementare.  Ciò  in

rapporto  all'organizzazione del lavoro o alle cause  che  l'abbiano  reso

necessario.

 

Il  registro  di  cui al precedente comma può essere sostituito  da  altra

idonea   documentazione   nelle  aziende  che   abbiano   la   contabilità

meccanizzata autorizzata.

 

 

 

Art. 57 bis - Part-time post-maternità.

 

Al  fine  di  consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato

l'assistenza al bambino fino al compimento del 3° anno d'età,  le  aziende

accoglieranno,   nell'ambito  del  2%  della  forza  occupata   nell'unità

produttiva,  in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati,  la

richiesta  di  trasformazione temporanea del rapporto di lavoro  da  tempo

pieno a tempo parziale da parte del genitore.

 

Nelle  unità produttive che occupano da 30 a 49 dipendenti tale  richiesta

spetta a 1 solo lavoratore nel corso dell'anno.

 

La  richiesta  di  passaggio a part-time dovrà essere  presentata  con  un

preavviso  di  60 giorni e dovrà indicare il periodo per  il  quale  viene

ridotta la prestazione lavorativa.

 

Per  far  fronte alla minore prestazione che si determina in tal modo,  le

aziende  potranno  fare ricorso a contratti a termine di  durata  pari  al

periodo  di  riduzione della prestazione lavorativa;  anche  superando  le

percentuali  e la durata previste dalle assunzioni con contratto  a  tempo

determinato di cui all'art. 21 lett. a), parte I, del presente contratto.

 

 

 

Art. 78 - Aspettativa non retribuita.

 

In  presenza di gravi e comprovati motivi, il lavoratore ha diritto  a  un

periodo  d'aspettativa non retribuita, non frazionabile e non  ripetibile,

con diritto alla conservazione del posto, di durata non inferiore a 1 mese

e non superiore a 6 mesi. In tal caso, il datore di lavoro potrà procedere

alla  sostituzione  del lavoratore in aspettativa con assunzione  a  tempo

determinato  da  non  computarsi  ai fini del  raggiungimento  dei  limiti

previsti dall'art. 21-A), parte I.

 

Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti

gli istituti contrattuali e di legge ivi compresa l'anzianità di servizio.

 

In caso di contrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi la parte

che  ne  abbia  interesse  potrà far ricorso alla  Commissione  paritetica

territoriale di conciliazione e al Collegio arbitrale di cui agli artt. 17

e 17 bis, parte I.

 

 

 

Titolo XIII - MISSIONI E TRASFERIMENTI

 

Nota a verbale.

 

Le  parti convengono di costituire una commissione di studio in materia di

missioni e trasferte che dovrà elaborare proposte da sottoporre alle parti

stesse  entro  la scadenza del 1° biennio del presente CCNL,  al  fine  di

adeguare la normativa contrattuale vigente alle modificazioni settoriali e

organizzative in corso.

 

 

 

Art. 95 - Infortunio.

 

Le  aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli  infortuni

sul  lavoro  e le malattie professionali il personale dipendente  soggetto

all'obbligo   assicurativo  secondo  le  vigenti   norme   legislative   e

regolamentari.

 

Il  lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio,  anche

di  lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore  abbia

trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro,  non

essendo  venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia  potuto

inoltrare  la  prescritta denuncia all'INAIL, il datore  di  lavoro  resta

esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

 

Per la conservazione del posto di lavoro e per la risoluzione del rapporto

di lavoro valgono le stesse norme di cui agli artt. 46, 93, 99 e 99 bis.

 

 

 

Art. 99 - Aspettativa non retribuita per malattia.

 

Nei  confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata

nel  periodo  massimo di giorni 180 dall'art. 93, parte II,  del  presente

contratto,  sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un  ulteriore

periodo  d'aspettativa non retribuita e non superiore a  120  giorni  alla

condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.

 

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo d'aspettativa di cui al

precedente  comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata  a.r.

prima  della  scadenza del 180° giorno d'assenza per  malattia  e  firmare

espressa accettazione della suddetta condizione.

 

Il  datore  di  lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al  precedente

comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo d'aspettativa.

 

Al  termine del periodo d'aspettativa il datore di lavoro potrà  procedere

al  licenziamento ai sensi del precedente art. 93, parte  II;  il  periodo

stesso  è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso  di

prosecuzione del rapporto.

 

 

 

Art. 99 bis - Aspettativa non retribuita per infortunio.

 

Nei   confronti  dei  lavoratori  infortunati  sul  lavoro,  assenti   per

invalidità  temporanea  assoluta,  la conservazione  del  posto  oltre  il

periodo massimo di 180 giorni fissato dagli artt. 93 e 95, parte II,  sarà

prolungata,  a richiesta del lavoratore, per un periodo d'aspettativa  non

retribuita, per tutta la durata dell'infortunio.

 

L'aspettativa  spetta  fino  alla cessazione  della  corresponsione  della

indennità  di  inabilità temporanea da parte dell'INAIL, a condizione  che

siano   esibiti   regolari  certificati  medici  e  idonea  documentazione

comprovante il permanere dello stato d'inabilità temporanea assoluta.

 

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo d'aspettativa di cui ai

precedenti  commi dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata  a.r.

prima  della scadenza del 180° giorno d'assenza per infortunio  e  firmare

espressa accettazione della suddetta condizione.

 

Il  datore  di  lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al  precedente

comma.

 

Al  termine  del  periodo  d'aspettativa  di  cui  al  presente  articolo,

perdurando l'assenza, il datore di lavoro potrà procedere alla risoluzione

del  rapporto al sensi del precedente art. 93, parte II; il periodo stesso

è  considerato utile ai soli fini dell'anzianità di servizio  in  caso  di

prosecuzione  del rapporto limitatamente al primi 120 giorni  del  periodo

d'aspettativa.

 

 

 

GRAVIDANZA E PUERPERIO

 

Art. 102 - Astensione dal lavoro.

 

Durante  lo  stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto  di

astenersi dal lavoro:

 

a)per  i  2  mesi  precedenti  la data presunta  del  parto  indicata  nel

  certificato medico di gravidanza;

b)per  il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il  parto

  stesso;

c)per i 3 mesi dopo il parto;

d)per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).

 

In  applicazione  e  alle condizioni previste dalla sentenza  della  Corte

costituzionale  n. 972 dell'11.10.88, per le lavoratrici madri  addette  a

lavori   pericolosi,   faticosi  e  insalubri  il   periodo   d'astensione

obbligatoria post-partum è fissato in 7 mesi.

 

Il  diritto  di cui alla lett. c) è riconosciuto anche al padre lavoratore

ai  sensi  e per gli effetti di cui all'art. 7, legge 9.12.77 n. 903  alle

condizioni  previste nello stesso articolo, nonché in  applicazione  della

sentenza  della  Corte costituzionale n. 1 del 19.1.87,  ove  l'assistenza

della  madre  al  minore  sia divenuta impossibile  per  decesso  o  grave

infermità.

 

Il diritto di cui alla lett. d) è riconosciuto, in alternativa alla madre,

al  padre  lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7,  legge

9.12.77 n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo.

 

La  lavoratrice  ha  diritto alla conservazione del  posto  per  tutto  il

periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al

compimento  di  1 anno d'età del bambino, salvo eccezioni  previste  dalla

legge   (licenziamento   per   giusta  causa,   cessazione   dell'attività

dell'azienda,  ultimazione della prestazione per la quale  la  lavoratrice

era  stata  assunta, cessazione del rapporto di lavoro  per  scadenza  del

termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).

 

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di

gravidanza  e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del  periodo

in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto

di  lavoro  mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento,  di

idonea  certificazione  dalla  quale risulti  l'esistenza,  all'epoca  del

licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

 

Ai  sensi  dell'art.  4, DPR 25.11.76 n. 1026, la mancata  prestazione  di

lavoro  durante  il  periodo  di tempo intercorrente  tra  la  data  della

cessazione  effettiva  del  rapporto di lavoro e  la  presentazione  della

certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso  è  tuttavia

computato  nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti  relativi  alle

ferie, alle mensilità supplementari e al TFR.

 

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti

il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato  a

conservare  il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il  divieto

stesso.

 

I periodi d'astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lett. a), b),

c), devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti

contrattualmente  previsti, compresi quelli relativi alla  13a  mensilità,

alle ferie e al TFR.

 

Il  periodo  d'assenza facoltativa di cui alla lett. d) è computato  nella

anzianità  di  servizio esclusi gli effetti relativi  alle  ferie  e  alle

mensilità supplementari.

 

Durante il periodo d'assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice  ha

diritto  a  un'indennità  pari rispettivamente  all'80%  e  al  30%  della

retribuzione,   posta  a  carico  dell'INPS  dall'art. 74, legge  23.12.78

n.  833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di  lavoro

ai sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33.

 

Per i soli periodi indicati nei punti a), b) e c) del comma 1 del presente

articolo,  l'indennità  di  cui al comma precedente  verrà  integrata  dal

datore  di lavoro in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile

netta  cui  la  lavoratrice  avrebbe avuto  diritto  in  caso  di  normale

svolgimento  del rapporto, salvo che l'indennità economica  dell'INPS  non

raggiunga un importo superiore, a decorrere dall'1.1.2000 e il 100%  della

retribuzione  mensile netta cui la lavoratrice avrebbe  avuto  diritto  in

caso  di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica

dell'INPS  non  raggiunga un importo superiore, a decorrere dall'1.1.2001,

ferma  restando l'indennità pari all'80% della retribuzione per  tutto  il

periodo d'astensione obbligatoria anticipata di cui all'art. 5 della legge

n. 1204/71.

 

L'importo  anticipato  dal datore di lavoro è posto  a  conguaglio  con  i

contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1  e  2,

legge 29.2.80 n. 33.

 

 

 

Art. 158 - Inventari.

 

Gli  inventari  dei  negozi o spacci affidati ai gestori  potranno  essere

effettuati  dal datore di lavoro o da chi per esso, in qualsiasi  momento;

in  ogni  caso  dovranno essere effettuati almeno  2  inventari  per  ogni

esercizio annuale.

 

Copia  d'ogni  inventario,  controfirmata  dalle  2  parti,  dovrà  essere

rilasciata al prestatore d'opera.

 

Ogni  eventuale  deficienza  emergente dalle risultanze  contabili  dovrà,

entro   il  mese  successivo  all'effettuazione  dell'inventario,   essere

contestata  all'interessato, il quale entro 8 giorni dovrà comunicare  per

iscritto al datore di lavoro le eventuali eccezioni.

 

Il  datore  di lavoro dovrà tener conto delle contestazioni formulate  dal

gestore,  specie  quando queste si riferiscono a cali,  tare,  perdite  di

cottura, deterioramento di merce, ecc., comuni all'esercizio del negozio o

spaccio.  Le  deficienze non giustificate emergenti  dopo  tale  controllo

saranno  comunicate per iscritto all'interessato, che  avrà  l'obbligo  di

rifonderle  al  datore  di  lavoro nel termine massimo  di  8  giorni  dal

ricevimento della comunicazione.

 

Il   lavoratore  ha  facoltà,  entro  30  giorni  dal  ricevimento   della

comunicazione,  di adire la Commissione di conciliazione di  cui  all'art.

17, parte I.

 

In caso d'attivazione della procedura di conciliazione l'obbligo di cui al

comma 4 posto a carico del lavoratore resta sospeso.

 

La  mancata verifica inventariale nei termini sopra specificati esonera il

gestore   dalla   responsabilità  per  eventuali  differenze   riscontrate

tardivamente, salvo i casi perseguibili per legge.

 

 

 

Art. 120 - Aumenti retributivi mensili.

 

A  decorrere  dalle  scadenze di seguito indicate  a  tutto  il  personale

qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:

 

livelli  dal 1.9.99 dal 1.7.00   totale

 

Quadri     69.444     62.500    131.944

         62.556     56.300    118.856

         54.111     48.700    102.811

         46.250     41.625     87.875

         40.000     36.000     76.000

         36.139     32.525     68.664

         32.445     29.200     61.645

         27.778     25.000     52.778

 

Con  le stesse decorrenze pertanto le paghe base nazionali conglobate sono

quelle delle allegate tabelle A e B.

 

Gli  aumenti  salariali di cui al presente articolo  verranno  corrisposti

agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 27, parte II.

 

Resta  inteso  che a decorrere dal mese di settembre 1999, l'indennità  di

vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.

 

 

 

Art. ... - Aumenti retributivi per gli operatori di vendita.

 

Il comma 1 dell'art. 15 del Protocollo aggiuntivo per Operatori di vendita

è modificato come segue:

 

"A  decorrere dalle scadenze di seguito indicate agli operatori di vendita

verrà erogato il seguente aumento salariale:

 

categoria  dal 1.9.99 dal 1.7.00  totale

     

1a           37.758     33.982    71.740

2a           31.562     28.406    59.968

 

Resta  inteso  che a decorrere dal mese di settembre 1999, l'indennità  di

vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.

 

 

 

Art. 121 - Una tantum.

 

A  tutto  il personale in forza alla data dell'1.1.99 - compresi i giovani

assunti  con CFL e gli operatori di vendita verrà erogato un importo  "una

tantum".

 

Tale  importo,  pari  a  £. 120.000 lorde per i lavoratori qualificati e a

£.  90.000  lorde  per  gli  apprendisti, spetta in  relazione  all'intero

periodo  di 8 mesi intercorrenti dall'1.1.99 al 31.8.99 ed è aggiuntivo  a

guanto   dovuto   fino  al  31.8.99  a  titolo  d'indennità   di   vacanza

contrattuale.

 

Per  i  casi  d'anzianità  inferiore a 8 mesi gli  importi  di  cui  sopra

verranno  erogati 'pro quota' in rapporto ai mesi d'anzianità, di servizio

maturata  durante  il  periodo  indicato al comma  precedente,  secondo  i

criteri  previsti dagli artt. 106 e 107, parte II, del presente contratto.

Analogamente  si  procederà  per i casi  in  cui  non  sia  dato  luogo  a

retribuzione  nello  stesso periodo a norma di legge  e  di  contratto  ad

eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.

 

Al  personale  con  rapporto  a tempo parziale  l'erogazione  avverrà  con

criteri di proporzionalità.

 

Con  i  medesimi criteri di cui al comma precedente l''una  tantum'  verrà

erogata al personale assunto con contratto a termine.

 

L'importo 'una tantum' sopra definito verrà erogato con il foglio paga  di

ottobre 1999.

 

L'importo  'una tantum' di cui sopra non è utile agli effetti del  computo

di alcun istituto contrattuale né del TFR.

 

Ai  lavoratori  che,  in  forza  alla data di  stipulazione  del  presente

contratto,  godano dei trattamenti di CIGS e di riduzione  dell'orario  di

lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di 'una tantum' o le

sue   frazioni,  saranno  erogate  dall'istituto  competente  secondo   le

disposizioni vigenti in materia.

 

In  caso  di  risoluzione del rapporto intervenuta  antecedentemente  alla

scadenza  indicata al comma 6, l'importo 'una tantum' verrà erogato  sulla

base dei criteri di cui al comma 3.

 

 

 

Allegato 1.

 

Le  parti,  al  fine di rimuovere gli ostacoli che si sono frapposti  alla

applicazione  dell'Accordo  sulle RSU 27.7.94, concordano  di  incontrarsi

entro il 15.11.99 per definire un accordo che garantisca - in un quadro di

regole  certe  -  la  concreta esigibilità dei diritti sindacali  in  esso

contenuti, attraverso procedure praticabili.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti, entro il mese d'ottobre, s'incontreranno allo scopo di valutare

il coordinamento del sistema di relazioni sindacali con il dialogo sociale

europeo e le convenzioni OIL.