IPOTESI
DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL
PER I
DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E
DEI
SERVIZI
*
20
settembre 1999
-
CONFCOMMERCIO
-
FILCAMS-CGIL
-
FISASCAT-CISL
-
UILTUCS-UIL
* NOTA
A CURA DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI CONTRATTI DEL CNEL:
La stessa
ipotesi di accordo è stata sottoscritta dalla CONFESERCENTI e
dalle stesse
OOSS dei lavoratori in data 22 settembre 1999 con l'unica
aggiunta
in calce all'art. 16 Bis - Enti Bilaterali, della seguente:
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le parti
tenuto conto dell'importanza del ruolo e dei compiti demandati
agli Enti Bilaterali dal CCNL e dalla
legislazione in materia di lavoro,
si impegnano ad istituire l'Ente Bilaterale
Nazionale entro il 30 ottobre
1999 e
a rimuovere gli
ostacoli che fino ad oggi
hanno impedito la
costituzione
di queste strutture a livello territoriale.
SFERA
DI APPLICAZIONE
-
Servizi d'informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione
e manutenzione di hardware e produzione di
software informatici;
-
altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura
di
servizi generali, logistici e tecnologici,
gestione parcheggi;
-
ricerche di mercato, economiche, sondaggi d'opinione e telemarketing,
televendite, call center;
-
noleggio e vendita di audiovisivi.
Ulteriori categorie potranno essere individuate nel
corso del lavoro di
stesura.
Art. 5
bis - Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario.
L'Ente
bilaterale nazionale per il terziario ha i seguenti scopi:
a)promuovere la costituzione degli enti bilaterali a
livello territoriale
e
coordinarne l'attività,
verificandone la coerenza con gli
accordi
nazionali;
b)incentivare e
promuovere studi e ricerche sul settore
terziario, con
particolare riguardo all'analisi dei
fabbisogni di formazione;
c)promuovere, progettare
e/o gestire anche
attraverso convenzioni,
iniziative
in materia di
formazione continua, formazione e
riqualificazione professionale, anche in
collaborazione con le istituzioni
nazionali, europee, internazionali, nonché
con altri organismi orientati
ai medesimi scopi;
d)attivare, direttamente o in convenzione, le procedure
per accedere ai
programmi
comunitari ispirati e finanziati dai Fondi strutturali, con
particolare riferimento al Fondo sociale
europeo e gestirne, direttamente
o in convenzione, la realizzazione;
e)istituire
e gestire l'Osservatorio nazionale, di cui all'art. 6, parte
I,
CCNL 3.11.94 per
i dipendenti da aziende
del terziario della
distribuzione e dei servizi,
nonché coordinare l'attività
degli
Osservatori territoriali;
f)promuovere e
attivare le iniziative necessarie
al fine di
favorire
l'incontro tra la domanda e offerta di
lavoro;
g)favorire,
anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le
donne, in vista della piena attuazione della
legge n. 125/91, nonché il
loro reinserimento nel mercato del lavoro
dopo l'interruzione dovuta alla
maternità;
h)seguire lo
sviluppo del lavoro interinale nell'ambito delle norme
stabilite dalla legislazione e delle intese
tra le parti sociali;
i)ricevere dalle
organizzazioni territoriali gli
accordi realizzati a
livello
territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione
secondo quanto stabilito dalla legge n.
936/86 di riforma del CNEL;
l)ricevere la
notizia dell'elezione delle
RSU all'atto della
loro
costituzione;
m)promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme
integrative nel campo
della
previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra
le parti
sociali;
n)promuovere
studi e ricerche relative alla materia della salute e della
sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme
stabilite dalla legislazione
e
dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in
materia, previe specifiche intese tra le
parti sociali;
o)valorizzare in
tutti gli ambiti
significativi le specificità
delle
relazioni sindacali del terziario e delle
relative esperienze bilaterali;
p)individuare e
adottare iniziative che rispondano all'esigenza di
una
costante
ottimizzazione delle risorse
interne all'Ente bilaterale
nazionale stesso;
q)attuare gli
altri compiti che le parti, a
livello di contrattazione
collettiva nazionale, decideranno
congiuntamente di attribuire all'Ente
bilaterale nazionale per il terziario.
L'Ente bilaterale
nazionale provvederà a
formulare uno schema
di
regolamento
per gli Enti bilaterali territoriali.
Art. 5
ter - Parte I - Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente
Bilaterale Nazionale.
L'Ente bilaterale nazionale, inoltre, istruisce, su
istanza di una delle
parti stipulanti, la ricognizione di problemi
sorti, a livello di singoli
settori compresi
nella sfera d'applicazione del
presente contratto, e
relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle
norme contrattuali,
in particolare con riferimento a
classificazione, sistemi di flessibilità
dell'orario anche
in conseguenza di nuove modalità di svolgimento della
attività
settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e
le
altre materie affidate dalle parti.
L'istruttoria avviene
attraverso la costituzione di un'apposita
Commissione paritetica bilaterale composta da
rappresentanti delle parti
stipulanti
e dei settori interessati.
Le risultanze
del lavoro svolto saranno presentate nel corso d'apposito
incontro alle
parti stipulanti al fine di
consentire, attraverso la
sottoscrizione di
specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel
contesto
del presente contratto.
La medesima
procedura potrà essere attivata
per l'esame di contributi
presentati a livello territoriale o di singole
categorie in merito alla
individuazione
di nuove figure professionali di 2° livello
per le quali
consentire
l'instaurazione del rapporto d'apprendistato.
Art. 6
- Osservatorio nazionale.
Il
comma 1, art. 6, parte I, CCNL 3.11.94 è sostituito dal seguente:
L'Osservatorio
nazionale è lo strumento dell'Ente bilaterale nazionale per
il terziario
per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad
esso demandate
sulla base di accordi tra le
parti sociali in materia
d'occupazione, mercato
del lavoro, formazione e qualificazione
professionale.
Art. 7
- Commissione paritetica nazionale.
Infine
all'art. 7, parte I, CCNL 3.11.94, è aggiunto il seguente punto:
3)esamina, in
occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte
avanzate dalle parti contraenti ed elabora
nuove proposte in materia di
classificazione, sottoponendole
successivamente alle parti stipulanti per
il loro inserimento nel testo contrattuale.
Titolo
III - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO TERRITORIALE
Art. 13
- Diritti d'informazione.
Annualmente, a
livello regionale e provinciale, di
norma entro il
1°
quadrimestre, le
associazioni
imprenditoriali
territoriali e le
corrispondenti OO.SS. s'incontreranno al fine di procedere
a un esame
congiunto -
articolato per comparti merceologici e
settori omogenei -
sulle dinamiche
strutturali, sulle prospettive
di sviluppo, sui
più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione,
terziarizzazione, affiliazione, concentrazione,
internazionalizzazione,
esternalizzazione,
innovazione tecnologica e sviluppo in atto e
sui loro
effetti sulla
professionalità, nonché sullo
stato e sulla
dinamica
quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con
particolare riferimento
all'occupazione
giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati la
dinamica evolutiva della rete
commerciale e
i conseguenti effetti
sull'occupazione, le problematiche
inerenti alla
legislazione commerciale e di
disciplina dell'orario di
apertura
dei negozi, anche con riferimento al D.lgs. n. 114/98, nonché ai
nuovi processi
in tema di mercato del lavoro, come
disciplinati dal
presente
CCNL.
Art. 16
- Enti bilaterali.
1.L'Ente bilaterale
istituisce l'Osservatorio,
che svolge, a
livello
locale, le medesime funzioni
dell'Osservatorio nazionale realizzando una
fase
d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle
diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l'Osservatorio:
a)programma
e organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie
previste alla lett. a), art. 6, parte I,
inviandone i risultati, di norma
a
cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di
rilevazioni realizzate dalle associazioni
imprenditoriali in ottemperanza
alle disposizioni di cui all'art. 9, legge
n. 56/87; restano ferme, per le
imprese, le garanzie previste dall'art. 4,
comma 4, legge 22.7.61 n. 628;
b)ricerca
ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla
realizzazione
e all'utilizzo degli accordi in materia di CFL e
d'apprendistato,
inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale,
all'Osservatorio
nazionale;
c)predispone
i progetti formativi per le singole figure professionali, al
fine
del migliore utilizzo dei CFL;
d)riceve dalle
associazioni territoriali aderenti
alla CONFCOMMERCIO
- anche
aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le
comunicazioni
di cui agli artt. 32, 34, 35 bis, ter e quater, parte II, in
questo
quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione
sull'utilizzo
dell'art. 35, parte II.
La
realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità
e
strumenti
coerenti con l'impostazione di
cui all'art. 6 parte
I, e
relativo allegato 5.
2.L'Ente bilaterale,
inoltre, promuove e
gestisce, a livello locale,
iniziative in materia di formazione e
qualificazione professionale anche
in collaborazione con le Regioni e gli altri
Enti competenti.
In particolare, svolge le azioni più
opportune affinché, dagli organismi
competenti siano predisposti corsi di studio
che, garantendo le finalità
di contribuire al miglioramento culturale e
professionale dei lavoratori
tutelato
dal titolo XI, parte II, del
presente contratto, favoriscano
l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati
alle caratteristiche delle attività del
comparto.
3.Esso svolge
attraverso apposite
Commissioni paritetiche bilaterali,
composte
da almeno 3
membri rappresentanti, designati
dalle OO.SS.
territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto,
le
funzioni previste:
- dal
titolo VI-A, parte I (contratti a tempo determinato);
- dal
titolo VI-C, parte I (contratti di formazione e lavoro);
-
dal titolo X, parte I (tutela della
salute e dell'integrità fisica dei
lavoratori);
-
dal titolo VI, parte II
(orario di lavoro),
relativamente alle,
procedure
per la realizzazione dei sistemi di
flessibilità
plurisettimanali previsti negli artt. 35
bis, 35 ter e 35 quater;
- dal
titolo V, parte II (apprendistato);
-
dal titolo VII, parte II, (part-time)
relativamente al lavoro ripartito
e ai contratti a tempo parziale della durata
di 8 ore settimanali ovvero
dagli eventuali accordi territoriali in
materia.
4.Svolge le
funzioni d'ente promotore
delle convenzioni per
la
realizzazione dei tirocini formativi
ai sensi dell'art. 18, legge n.
196/97 e del D.M. 25.5.98.
5.Svolge, in materia d'apprendistato, le funzioni
eventualmente ad esso
affidate da nuove disposizioni di legge in
materia.
6.Svolge le
funzioni di supporto in materia di conciliazione e arbitrato
previste dagli artt. 17 e 17 bis, parte I.
7.Svolge le
funzioni in materia di
riallineamento retributivo ad esso
affidate dagli accordi territoriali in
materia.
Art. 16 bis - Enti bilaterali.
A integrazione e modifica dell'art. 1 dell'Accordo sindacale 20.7.89
e
dell'art.
3 dell'Accordo di rinnovo 29.11.96, con decorrenza dall'1.1.2000
il contributo da destinare in favore dell'Ente
bilaterale territoriale è
stabilito
nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05%
a
carico
del lavoratore su paga base e contingenza.
Le parti si danno atto che nel computo degli
aumenti di cui all'art. 120,
parte II,
della presente ipotesi
d'accordo, si è tenuto
conto della
obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e
contingenza a
carico
delle aziende.
Conseguentemente, con
decorrenza 1.1.2000, l'azienda
che ometta il
versamento
delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un
EDR
d'importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.
L'EDR
di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non
è utile
ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale,
ivi
compreso il TFR.
Titolo
IV - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 17
- Procedure.
Ai sensi
di guanto previsto dagli artt. 410 e seguenti
C.P.C., come
modificati dal
D.lgs. 31.3.98 n. 80 e dal D.lgs. 29.10.98 n. 387, per
tutte le
controversie individuali singole
o plurime relative
all'applicazione del presente contratto e di altri contratti
e accordi
comunque
riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera
d'applicazione del
presente contratto, è
previsto il tentativo
obbligatorio di conciliazione in sede sindacale
secondo le norme e le
modalità di
cui al presente articolo da
esperirsi nella Commissione
paritetica territoriale di conciliazione costituita
presso l'Ente
bilaterale
territoriale del terziario.
La
Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a)per i
datori di lavoro, da 1 rappresentante dell'Associazione o Unione
competente per territorio;
b)per i
lavoratori, da 1 rappresentante dell'O.S. locale firmataria del
presente
contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della
UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto
o abbia conferito mandato.
La parte
interessata alla definizione
della controversia è
tenuta a
richiedere il
tentativo di conciliazione tramite l'O.S. alla quale sia
iscritta
e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione imprenditoriale ovvero l'O.S. dei
lavoratori che
rappresenta la
parte interessata deve
a sua volta denunciare la
controversia
alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione per
mezzo
di lettera raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax o consegna a
mano in
duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la
data di
ricevimento.
Ricevuta la
comunicazione la Commissione paritetica territoriale
provvederà entro
20 giorni alla convocazione
delle parti fissando il
giorno e
l'ora in cui sarà esperito il tentativo di
conciliazione. Il
tentativo
di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto
dall'art.
37 del D.lgs. n. 80/98.
Il
termine previsto dall'art. 37 del D.lgs. n. 80/98 decorre dalla data di
ricevimento o di presentazione della richiesta da parte
dell'Associazione
imprenditoriale
o dell'O.S. a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione paritetica
territoriale esperisce il
tentativo di
conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 C.P.C.
come modificati
dalla
legge n. 533/73 e dai DD.lgs. n. 80/98 e n. 387/98.
Il
processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato
a cura della Commissione di conciliazione
presso la Direzione provinciale
del
lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1.il
richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto
di lavoro al quale fa riferimento la
controversia conciliata;
2.la presenza dei rappresentanti sindacali le cui
firme risultino essere
depositate presso la Direzione provinciale
del lavoro;
3.la
presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione
della controversia tra
loro insorta,
possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di
conciliare la
stessa ai fini e per gli effetti
del combinato disposto
degli artt.
2113, comma 4 C.C., 410 e 411 C.P.C. come modificati dalla
legge n. 533/73 e dal D.lgs. n. 80/98, e dal
D.lgs. n. 387/98 in sede di
Commissione
paritetica territoriale di conciliazione.
Le decisioni
assunte dalla Commissione
paritetica territoriale di
conciliazione non
costituiscono interpretazione autentica
del presente
contratto, che
pertanto resta demandata
alla Commissione paritetica
nazionale
di cui all'art. 7, parte I.
In caso
di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia
relativa all'applicazione d'una sanzione disciplinare, questa verrà
sospesa
fino alla conclusione della procedura.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti convengono che le procedure di cui al
presente articolo avranno
decorrenza
a far data dall'1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto
in
materia.
Art. 17
bis - Collegio arbitrale.
1.Ove il tentativo di conciliazione di cui
all'art. 410 C.P.C. o all'art.
17, parte I, del presente contratto, non
riesca o comunque sia decorso il
termine previsto, per il suo espletamento e
ferma restando la facoltà di
adire l'autorità giudiziaria, secondo
quanto previsto dalla legge 11.8.73
n.
533, ciascuna delle
parti può promuovere il deferimento
della
controversia a un Collegio arbitrale,
secondo le norme previste dal
presente articolo.
2.A tal fine è istituito a cura delle
associazioni territoriali, aderenti
alle
organizzazioni stipulanti,
un Collegio d'arbitrato che dovrà
pronunciarsi sulle istanze previste al
precedente comma 1. Il Collegio
d'arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso
il
tentativo di conciliazione.
3.L'istanza della
parte, avente medesimo
oggetto e contenuto
dell'eventuale precedente tentativo di
conciliazione e contenente tutti
gli elementi utili a definire le richieste,
sarà presentata, attraverso
l'organizzazione cui la parte stessa
aderisce e/o conferisce mandato, alla
Segreteria del Collegio d'arbitrato e
contemporaneamente all'altra parte.
L'istanza sottoscritta dalla parte
promotrice sarà inoltrata, a mezzo
raccomandata a.r. o raccomandata a mano,
entro 30 giorni successivi alla
conclusione del tentativo obbligatorio di
conciliazione. L'altra parte è
tenuta a manifestare la propria eventuale
adesione al Collegio arbitrale
entro il termine di 15 giorni dal
ricevimento dell'istanza, con facoltà di
presentare contestualmente o fino alla 1a
udienza uno scritto difensivo.
Entrambe
le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare
alla
procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla
segreteria del Collegio fino al giorno
antecedente alla 1a udienza.
4.Il Collegio
è composto da 3 membri, uno dei quali
designato dalla
organizzazione imprenditoriale della CONFCOMMERCIO territorialmente
competente, un altro designato dalla O.S.
territoriale FILCAMS, FISASCAT e
UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o
conferisca mandato, un terzo
con
funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette
organizzazioni territoriali.
5.I 2
membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono
coincidere con coloro che hanno esperito la
conciliazione nell'interesse
delle stesse parti.
6.In caso
di mancato accordo
sulla designazione del Presidente
del
Collegio,
quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in
un'apposita lista di nomi non superiori a
6, preventivamente concordata o,
in mancanza di ciò, sarà designato, su
richiesta di una o d'entrambe le
organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per
territorio.
7.Il Presidente del Collegio nominato di comune
accordo dura in carica 1
anno ed è rinnovabile.
8.Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza
provvede a fissare entro
15
giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di
procedere a una fase istruttoria secondo
modalità che potranno prevedere:
a)l'interrogatorio
libero delle parti e di eventuali testi;
b)l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche
a cura
delle parti o dei procuratori di queste;
c)eventuali
ulteriori elementi istruttori.
9.Il
Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della 1a
riunione, dandone tempestiva comunicazione
alle parti interessate, salva
la
facoltà del Presidente di disporre una proroga fino a un massimo di
ulteriori
15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento
della procedura.
10.I compensi
per gli arbitri saranno stabiliti in misura
fissa. La
Segreteria del Collegio è istituita presso
l'Ente bilaterale.
11.Le
parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed
è
istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11.8.73 n.
533, e
Successive
modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni
sulla base d'apposito Regolamento.
12.Il
lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le
disposizioni dell'art. 412 quater.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti convengono che le procedure di cui al
presente articolo avranno
decorrenza
a far data dall'1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto
in
materia.
Titolo
V - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO AZIENDALE
Art. 20
- Diritti d'informazione.
Annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, le
aziende di cui alla
sfera
d'applicazione del presente contratto, che occupano complessivamente
più di:
a)200
dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b)300
dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c)400
dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
s'incontreranno con
le OO.SS. stipulanti ai rispettivi
livelli per un
esame congiunto delle prospettive di sviluppo
dell'azienda; nella stessa
occasione, o
anche al di
fuori delle scadenze previste,
forniranno
informazioni sui
programmi che comportino
processi rilevanti di
ristrutturazione e
di concentrazione, di
internazionalizzazione,
terziarizzazione, affiliazione, utilizzo di lavori
atipici e di
innovazione
tecnologica che investono l'intero assetto aziendale e nuovi
insediamenti
nel territorio.
Qualora l'esame
abbia per oggetto problemi
e dimensioni di carattere
regionale o
nazionale, l'incontro si svolgerà ai
relativi livelli, su
richiesta di
una delle parti, convocato dalle rispettive organizzazioni
imprenditoriali.
Nel corso
di tale incontro
l'azienda esaminerà con
le OO.SS. le
prevedibili
implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro
localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei
lavoratori,
con particolare riguardo all'occupazione sia nei
suoi aspetti qualitativi
che quantitativi, interventi di formazione
riqualificazione del personale
connessi
ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale
e
comunitario.
In
occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su
richiesta
di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto
dei
temi indicati ai commi precedenti.
Titolo
VI - MERCATO DEL LAVORO
Dichiarazione
a verbale SUL LAVORO PARASUBORDINATO.
Le parti
ribadiscono l'impegno a proseguire il confronto in riferimento
alle problematiche relative ai rapporti
di lavoro atipico
o
parasubordinato nell'intento di pervenire alla
definizione di regole
e
normative
specifiche in materia.
Parte
I.
Titolo
VI.
Art. 21
- A) Contratti a tempo determinato.
Ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, le
parti individuano ipotesi
per le quali sono consentite assunzioni con
contratti di lavoro a termine
di durata
non inferiore a 1 mese e non
superiore a 12 mesi,
comunque
prorogabili,
ai sensi della legge 18.4.62 n. 230.
Le assunzioni
ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo
in
presenza
di:
a)incrementi d'attività
in dipendenza di ordini, commesse
o progetti
straordinari;
b)punte di più intensa attività non ricorrenti,
derivate da richieste di
mercato
alle quali non si riesca a far
fronte con i normali organici
aziendali;
c)assunzione
per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
d)aspettative
diverse da quelle già previste dall'art. 1, lett. b), legge
n. 230/62;
e)assunzione per sostituzione part-time post-maternità
ex art. 57 bis,
parte II.
Ai
lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto
di
priorità di cui all'art. 8 bis, legge n. 79/83.
Le imprese
non potranno avere
contemporaneamente alle loro dipendenze
lavoratori assunti
per le predette ipotesi di
contratto a termine in
numero superiore
al 10% dell'organico in forza a tempo indeterminato in
ogni
unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di
30 dipendenti
è consentita in ogni caso
la stipulazione dei
predetti
contratti per
3 lavoratori. Ai fini della
percentuale predetta non si
computano le assunzioni effettuate con contratto a
termine nelle ipotesi
previste direttamente dalla legge (n. 230/62; DL
n. 876/77 convertito
nella
legge n. 18/78 e successive proroghe), con CFL, né quelle effettuate
ai
sensi dell'art. 78, parte II.
Nell'ambito del
2° livello di contrattazione possono
essere realizzate
intese
per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
Le
aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute,
pena la
decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta ad apposita
Commissione costituita
presso l'Ente bilaterale
territoriale e, su
richiesta di questa, a fornire indicazione analitica
delle tipologie dei
contratti
a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del
presente
contratto. La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga
a configurarsi un quadro d'utilizzo anomalo
dell'istituto del contratto a
termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti
stipulanti il presente
contratto
che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi
occupazionali
e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine,
potranno,
quando traggano conferma dell'anomalia segnalata, procedere alla
sospensione
della richiesta stessa, anche temporanea, nei confronti delle
imprese
interessate.
All'atto della
richiesta di nulla-osta per le
assunzioni di cui
al
presente punto,
l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti
l'iscrizione ad
associazione aderente alla CONFCOMMERCIO, nonché una
dichiarazione di impegno relativa all'applicazione
del presente CCNL e
all'assolvimento degli
obblighi in materia
di contribuzione e
di
legislazione
sul lavoro.
Nelle unità
produttive in cui sono in atto sospensioni dal lavoro con
ricorso
alla CIGS, la presente normativa non si applica per assunzioni con
le
medesime qualifiche dei lavoratori sospesi.
Gli
accordi territoriali e aziendali in materia già in atto all'entrata in
vigore
del contratto sono confermati.
Art...
- Accordo 27.5.98- Casi d'ammissibilità del lavoro interinale.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), legge
24.6.97 n. 196, le imprese
possono ricorrere
ai contratti di fornitura
di lavoro temporaneo, in
aggiunta ai
casi previsti dalla
predetta normativa, nelle
seguenti
ipotesi:
1.adempimenti di
pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-
amministrativa a carattere saltuario che non
sia possibile espletare con
l'organico in servizio;
2.esigenze di
lavoro temporaneo per l'organizzazione di fiere, mostre,
mercati nonché per le attività connesse;
3.punte
di più intensa attività temporanea dovuta a flussi straordinari di
clientela o commesse di lavoro a cui non si
possa far fronte con i normali
assetti
organizzativi aziendali. In
tale fattispecie la
stipula di
contratti di lavoro temporaneo di durata
superiore a 1 mese è subordinata
alla
preventiva verifica della
disponibilità all'assunzione a
tempo
determinato
dei lavoratori con la stessa
qualifica nei cui confronti
ricorrano
le condizioni di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 56/87
e
che abbiano manifestato la volontà di
esercitare il diritto di precedenza;
4.necessità non
programmabili connesse alla manutenzione straordinaria,
nonché al ripristino della funzionalità e
sicurezza degli impianti;
5.assistenza
specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro,
in relazione a nuovi assetti organizzativi
e/o produttivi e/o tecnologici;
6.sostituzione di
lavoratori temporaneamente inidonei
a svolgere le
mansioni assegnate, ai sensi del D.lgs. n.
626/94.
Chiarimento
a verbale.
ELIMINATO
Art.
... - Previdenza complementare.
Le parti concordano sulla necessità di
salvaguardare la specificità delle
forme
pensionistiche complementari preesistenti alla data del 29.11.96.
Le parti
si danno reciprocamente atto
che, previo accordo stipulato in
sede di
contrattazione aziendale, i
Fondi o Casse
di previdenza
complementare costituiti antecedentemente al 29.11.96 possono deliberare
la
confluenza in FON.TE.
Le
parti convengono che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale
che comunque
non potrà prevedere livelli di
contribuzione inferiori a
quelli
previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.96, le aziende e i
lavoratori,
già iscritti a Fondi o Casse preesistenti, possono partecipare
a FON.TE.
versando i contributi
previsti dai relativi
contratti
integrativi aziendali
ancorché più elevati o
differenti per tipologia
rispetto
a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.96.
Art.
... - Assistenza sanitaria integrativa.
Tra le
materie oggetto della contrattazione di 2° livello aziendale e/o
territoriale
è inclusa l'assistenza sanitaria integrativa.
Le parti
convengono di istituire una
Commissione bilaterale a livello
nazionale per
individuare strumentazioni e
schemi applicativi, nonché
eventuali
rapporti fra offerte di servizio e modalità di finanziamento.
Resta inteso
che i costi relativi vanno
ricompresi nelle erogazioni
previste
dal punto 2 - Assetti contrattuali - dell'Accordo 23.7.93 e dalla
Premessa e
dagli artt. 11 e 12
del titolo II
- 2° livello di
contrattazione -
parte I del presente contratto, nonché
dall'art. 4
dell'Accordo
di rinnovo 29.11.96 e ne mantengono le caratteristiche e le
specificità.
Titolo
II - QUADRI
Art. 5
- Formazione e aggiornamento.
Nell'art.
5 vengono aggiunti i seguenti commi:
"Le giornate di formazione scelte dall'azienda
per l'aggiornamento e lo
sviluppo professionale dei singoli Quadri saranno -
come eventuali costi
di viaggio
e permanenza - a carico
dell'azienda e le giornate
stesse
considerate
lavorative.
Le giornate di formazione scelte dal Quadro
saranno - sia per l'eventuale
costo
di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili
dal
monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore."
Art. 9
- Trasferimenti.
Fermo restando
quanto previsto dagli artt.
88 e 89, parte II,
il
trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di
residenza verrà
di norma comunicato per iscritto agli
interessati con un preavviso di 45
giorni
ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tale
ipotesi ai lavoratori
di cui al comma precedente
sarà
riconosciuto, per
un periodo massimo di 12
mesi, il rimborso
della
eventuale differenza del canone effettivo di
locazione per un alloggio
dello
stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
Il Quadro
che abbia compiuto
il 55° anno d'età, può
opporsi al
trasferimento disposto
dal datore di lavoro esclusivamente
in caso di
gravi e
comprovati motivi.
Ove il
datore di lavoro intenda confermare il trasferimento, il Quadro può
fare ricorso
al Collegio di
conciliazione e arbitrato
previsto al
successivo
art. 10.
Art. 11
- Indennità di funzione.
A decorrere dall'1.7.87 o se successiva, dalla
data d'attribuzione della
categoria di Quadro da parte dell'azienda, verrà
mensilmente corrisposta
ai lavoratori interessati un'indennità di
funzione pari a £. 60.000 lorde
per 14
mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali
superminimi individuali
nonché da elementi
retributivi concessi con
clausole espresse
d'assorbimento ovvero a
titolo d'acconto o
d'anticipazione
sul presente contratto.
A decorrere
dall'1.1.91 l'indennità di
funzione è incrementata a
£.
100.000 lorde per 14 mensilità.
L'aumento
di cui al precedente comma non è assorbibile.
A decorrere
dall'1.1.95 l'indennità di
funzione è incrementata di
£. 150.000 lorde per 14 mensilità assorbibili
al 50% secondo le modalità
di cui
al comma 1.
A decorrere
dall'1.1.2000 l'indennità di
funzione è incrementata di
£. 100.000 lorde per 14 mensilità assorbibili
al 50% secondo le modalità
di cui
al comma 1.
Art. 12
- Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."
Nell'art.
12 viene aggiunta la seguente dichiarazione a verbale.
Dichiarazione
a verbale.
Le
parti convengono sull'obiettivo di estendere l'iscrizione alla QUAS dei
Quadri
in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di
verificarne la
praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio
finanziario, QUAS provvederà ad effettuare, entro 6
mesi dalla data di
stipulazione
del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi
all'impatto economico,
regolamentare e gestionale
sull'attuale assetto
della
Cassa.
Lo studio
così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle
parti
stipulanti
per la definizione di uno specifico accordo.
Art. 13
bis - Osservatorio.
Le parti
convengono di istituire presso il QUADRIFOR, Istituto per la
formazione dei Quadri, un Osservatorio nazionale
composto pariteticamente
da CONFCOMMERCIO, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e
UILTUCS-UIL al fine
di
elaborare
indagini e rilevazioni sull'occupazione nazionale dei Quadri nel
settore, progetti
professionali di formazione, aggiornamento e
riqualificazione,
anche con riferimento a nuove professionalità.
Parte
II.
Titolo
V.
APPRENDISTATO
Parte
generale.
-
Premessa - (nuovo).
- Art.
18 - Sfera d'applicazione.
- Art.
19 - Proporzione numerica.
- Art.
20 - Età per l'assunzione (modificato).
- Art.
21 - Assunzione (modificato).
- Art.
22 - Periodo di prova.
- Art.
23 - Riconoscimento precedenti periodi d'apprendistato.
- Art.
24 - Obblighi del datore di lavoro.
- Art.
25 - Doveri dell'apprendista.
- Art.
26 - Trattamento normativo (modificato).
- Art.
27 - Trattamento economico (modificato).
- Art.
27 bis - Malattia (nuovo).
- Art.
28 - Durata dell'apprendistato.
- Art.
28 ter - Formazione: durata (nuovo).
- Art.
28 quater - Formazione: contenuti (nuovo).
- Art.
28 quinquies - Tutor (nuovo).
- Art.
29 -Durata dell'apprendistato nel settore alimentare
e prodotti freschi.
- Art.
30 - Rinvio alla legge.
Dichiarazione
a verbale.
Disciplina
speciale.
-
Art. 30 bis - Percentuale di conferma (nuovo - solo per
Disciplina
speciale).
- Art.
30 ter - Sfera d'applicazione (nuovo).
- Art.
30 quater - Proporzione numerica (nuovo).
-
Art. 30 quinquies - Nuove disposizioni in tema d'apprendistato (nuova
durata).
- Nota
a verbale (nuovo).
-
Dichiarazione a verbale - (nuovo).
Parte
generale.
APPRENDISTATO
PREMESSA
(articolo nuovo).
Le
parti, considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei
rapporti di lavoro con contenuto formativo in
conformità con le direttive
dell'Unione
europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito
del
Patto per il lavoro del 24.9.96, della legge 19.7.97 n. 196 in materia
di promozione dell'occupazione, e in
particolare in adempimento all'art.
16 che
disciplina l'apprendistato,
riconoscono in tale
istituto uno
strumento prioritario
per l'acquisizione delle competenze
utili allo
svolgimento della
prestazione lavorativa e un percorso
orientato tra
sistema
scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento della
occupazione
giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo
del settore
e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali,
anche in
considerazione dei processi
di trasformazione e
di
informatizzazione che
rendono necessario un
costante aggiornamento
rispetto
alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
A tal
fine le parti,
condividendo la necessità
di armonizzare la
disciplina legale
e la disciplina contrattuale anche in
relazione alla
fase formativa,
concordano di identificare l'attivazione di interventi
congiunti per
affrontare i problemi della
formazione, come uno
degli
obiettivi
prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle
esigenze delle
aziende dei settori
rappresentati e finalizzata
all'acquisizione
di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Le parti s'impegnano, altresì, a realizzare e a
presentare congiuntamente
un progetto
pilota, da finanziarsi tramite il Fondo sociale europeo e/o
altre risorse nazionali allo scopo stanziate, per
la sperimentazione dei
nuovi
modelli formativi dell'apprendistato.
In questo quadro le parti concordano sulla
necessità che il Ministero del
lavoro e
le Regioni si
attivino per un'adeguata
offerta formativa
programmata
e finanziata dalle pubbliche istituzioni.
Parte
generale.
Art. 20
- Limiti d'età.
Le parti convengono che, in applicazione di
quanto previsto dall'art. 16,
comma
1, legge n. 196/97 possono essere assunti come apprendisti i giovani
d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a
24, ovvero 26 nelle aree
indicate nel
citato comma 1 dell'art. 16. Qualora
l'apprendista sia
portatore
di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati
di 2
anni.
Nelle aziende
commerciali di armi
e munizioni l'età
minima per
l'assunzione
di apprendisti è il 18° anno compiuto.
Parte
generale.
Art. 21
- Assunzione.
Il datore
di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del
lavoro territorialmente competente, cui dovrà
precisare le condizioni
della
prestazione richiesta agli apprendisti, il genere d'addestramento al
quale saranno
adibiti è la qualifica che
esse potranno conseguire al
termine
del rapporto.
Dichiarazione
congiunta.
Le parti
s'impegnano a promuovere
iniziative congiunte presso
le
Istituzioni al fine di snellire le procedure
burocratiche attualmente in
vigore relative
al rilascio dell'autorizzazione dell'Ispettorato del
lavoro
per l'avviamento dell'apprendista, valorizzando il ruolo degli Enti
bilaterali.
Parte
generale.
Art. 26
- Trattamento normativo.
L'apprendista
ha diritto, durante il periodo d'apprendistato, allo stesso
trattamento normativo previsto dal presente
contratto per i lavoratori
della
qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lett. d) del
precedente art. 24, parte
II,
sono comprese nell'orario di lavoro.
Nel rapporto d'apprendistato il lavoro a tempo
parziale avrà durata non
inferiore al
60% della prestazione di cui all'art. 31 e seguenti, parte
II, ferme
restando le ore di formazione medie annue di cui all'art.
28
ter, parte II e le durate di cui agli artt. 28,
29 e 30 quinquies, parte
II.
Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia
già esistenti alla data
di
stipula del presente accordo.
Parte
generale.
Art. 27
- Trattamento economico.
Le retribuzioni degli apprendisti
risultano costituite dalle seguenti
componenti:
a)paga
base tabellare:
-
per la
1a metà del periodo d'apprendistato il 70% della
paga base
tabellare corrisposta ai lavoratori
qualificati;
-
per la
2a metà del
periodo d'apprendistato l'85%
della paga base
tabellare corrisposta ai lavoratori
qualificati.
b)
indennità di contingenza:
-
secondo le misure e le modalità previste dalla legge 26.2.86 n. 38.
Alla fine
dell'apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione
tabellare
del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato
assegnato
o per la quale ha svolto l'apprendistato.
Parte
generale.
Art. 27
bis - Malattia.
Durante
il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto:
a)per i
primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 3 eventi morbosi in
ragione d'anno, a un'indennità pari al 60%
della retribuzione lorda cui
avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto;
b)in caso
di ricovero ospedaliero e per
tutta la durata dello stesso,
entro i limiti di cui all'art. 93, parte II,
a un'indennità a carico del
datore di lavoro, pari al 60% della
retribuzione lorda cui avrebbe avuto
diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dal
termine
del 3° mese dall'inizio del rapporto di lavoro.
Parte generale.
Art. 28
ter - Formazione: durata.
L'impegno formativo
dell'apprendista è regolato
sulla base della
correlazione tra la qualifica professionale, la mansione
da conseguire e
il titolo
di studio in possesso dell'apprendista secondo le
seguenti
modalità:
TITOLO
DI STUDIO ORE DI
FORMAZIONE MEDIE ANNUE
Scuola
dell'obbligo
120
Attestato
di qualifica professionale 100
Diploma
di scuola media superiore
80
Diploma
universitario
60
Diploma
di laurea
60
Al 2°
livello di contrattazione potrà essere stabilito un
differente
impegno formativo e specifiche modalità di
svolgimento della formazione
interna ed
esterna, in coerenza con le
cadenze dei periodi lavorativi,
tenendo conto
delle esigenze determinate dalle
fluttuazioni stagionali
dell'attività.
Le attività
formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle
svolte presso
gli Istituti di formazione o
gli Enti bilaterali,
si
cumulano
ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in
facoltà dell'azienda anticipare
in tutto o in parte le ore
di
formazione
previste per gli anni successivi.
Le ore
di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario
normale
di lavoro.
Parte
generale.
Art. 28
quater - Formazione: contenuti.
Per la
formazione degli apprendisti al sensi del D.M. 20.5.99, attuativo
dell'art. 16
della legge n. 196/97, le
aziende faranno riferimento ai
contenuti
formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti
il
presente CCNL.
Le
attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale
e
contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare
sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a
carattere professionalizzante andranno predisposti per
gruppi di profili
omogenei della
categoria in modo da
consentire l'acquisizione delle
conoscenze e
competenze necessarie di
base per adibire proficuamente
l'apprendista
nell'area d'attività aziendale di riferimento.
Le attività
formative di cui all'art. 2, lett. A), decreto del Ministro
del lavoro
8.4.98, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti
nel
D.M. 20.5.99 e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:
·
competenze relazionali;
·
organizzazione ed economia;
·
disciplina del rapporto di lavoro;
·
sicurezza sul lavoro
secondo il
modello sperimentale (allegato
1) che costituisce parte
integrante
del presente accordo.
I contenuti di cui all'art. 2, lett. B),
decreto del Ministro del lavoro
8.4.98 e
le competenze da
conseguire mediante
esperienza di lavoro
dovranno essere
definiti sulla base dei
seguenti obiettivi formativi,
individuati
nel D.M. 20.5.99:
·
conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
·
conoscere e saper applicare le
basi tecniche scientifiche della
professionalità;
·
conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
·
conoscere e saper utilizzare strumenti
e tecnologie di
lavoro
(attrezzature, macchinari e strumenti di
lavoro);
·
conoscere e utilizzare misure di
sicurezza individuale e
tutela
ambientale;
·
conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto secondo
il modello sperimentale (allegato 2) che
costituisce parte integrante del
presente accordo.
Parte
generale.
Il recupero
eventuale di conoscenze
linguistico/matematiche sarà
effettuato
all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
Le parti
firmatarie del presente accordo considerano altresì valide
ai
fini della sperimentazione le eventuali offerte
formative realizzate tra
Regioni/Province e
associazioni territoriali datoriali
e sindacali
competenti,
con particolare riferimento alle iniziative formative promosse
congiuntamente
attraverso gli Enti bilaterali.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti,
considerato il carattere
sperimentale del presente accordo,
convengono
sull'opportunità di costituire un'apposita Commissione per
la
definizione dei
contenuti dell'attività formativa
degli apprendisti
nell'ambito
dell'Ente bilaterale nazionale del terziario.
Parte
generale.
Art. 28
quinquies - Tutor.
Le parti
si impegnano ad
attivare iniziative congiunte
presso le
Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni
contributive previste ai
sensi dell'art. 16, comma 3, legge n. 196/97 e
dell'art. 4, D.M. 8.4.98
per i
lavoratori impegnati in qualità di tutore, comprendendo fra questi
anche i
titolari, o i loro familiari coadiutori, delle imprese con meno di
15
dipendenti.
Disciplina
speciale.
Art. 30
bis - Percentuale di conferma.
La disciplina
di cui agli artt. 30 ter, 30 quater e 30 quinquies non
è
applicabile al
datori di lavoro che, al momento della domanda
alla
specifica
commissione dell'Ente bilaterale prevista dai medesimi articoli,
risultino
non avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il
cui contratto d'apprendistato, stipulato ai
sensi degli artt. 30 ter, 30
quater
e 30 quinquies, sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A
tale fine
non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli
licenziati per
giusta causa e quelli
che, al termine
del rapporto
d'apprendistato,
abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con
rapporto di
lavoro a tempo indeterminato. La limitazione
di cui al
presente comma non si applica quando nel biennio
precedente sia venuto a
scadere
un solo contratto d'apprendistato.
Disciplina
speciale.
Art. 30
ter - Sfera d'applicazione.
L'apprendistato
è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel
3°, 4°
e 5° livello della
classificazione del personale, con esclusione
delle
figure professionali individuate nel punti n. 21), 23) e 24) del 5°
livello. È
inoltre ammesso per
le seguenti qualifiche
e mansioni
appartenenti
al 2° livello (n. 3, n. 4, n. 5, n. 13, n. 18, n. 28, n. 29,
n. 30,
n. 31, n. 38), con esclusione delle figure con
funzione di
coordinamento e
controllo, è inoltre ammesso per quelle individuate nei
punti
nn. 1), 6) e 18) del 6° livello.
Al 2°
livello di contrattazione potranno essere
individuate ulteriori
figure
professionali appartenenti al 2° e al 6° livello.
I datori
di lavoro che
intendano assumere
apprendisti debbono
presentare -
prima dell'inoltro della
richiesta dell'autorizzazione
all'Ispettorato
del Lavoro - domanda alla specifica Commissione dell'Ente
bilaterale,
prevista dall'art. 16, parte I, competente per territorio, la
quale esprimerà
il proprio parere di conformità in rapporto alle norme
previste dal CCNL in materia d'apprendistato e ai
programmi di formazione
indicati
dall'azienda.
Ai
sensi e alle condizioni previste dall'art. 16, comma 2, legge n. 196/97
è possibile
instaurare rapporti d'apprendistato
anche con giovani
in
possesso di
titolo di studio post-obbligo o
di attestato di qualifica
professionale
idonei rispetto all'attività da svolgere, con i limiti di un
impegno
formativo ridotto, cosi come previsto dall'art 28 ter.
Disciplina
speciale.
Art. 30
quater - Proporzione numerica.
Considerato che la legge 19.7.97 n. 196, prevede la
partecipazione degli
apprendisti alle
iniziative di formazione, le parti
convengono che il
numero di
apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella
propria azienda
non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e
qualificati
in servizio presso l'azienda stessa.
In deroga a quanto disposto dal comma
precedente, ai sensi dell'art. 21,
legge n.
56/87, l'imprenditore che
non ha alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di
3, può
assumere
apprendisti
in numero non superiore a 3.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti
si danno atto
che le norme di
cui al presente articolo
costituiscono
nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto
a tutti
i precedenti CCNL del settore.
Parte
speciale.
Art. 30
quinquies - Durata.
In alternativa
a quanto previsto dal precedente
art. 28, il rapporto
d'apprendistato si
estingue in relazione alle qualifiche
da conseguire
secondo
le scadenze di seguito indicate:
2°
livello 36 mesi
3°
livello 36 mesi
4°
livello 36 mesi
5°
livello 24 mesi
6°
livello 12 mesi
Ai fini dell'applicazione del presente articolo
i datori di lavoro devono
presentare, prima
dell'inoltro della richiesta
dell'autorizzazione
all'Ispettorato
del Lavoro, copia della stessa alla specifica
Commissione
dell'Ente bilaterale,
prevista dall'art. 16,
parte I, competente
per
territorio,
la quale esprimerà il proprio parere di conformità.
Al livello di competenza tra le associazioni
imprenditoriali territoriali
e le
corrispondenti OO.SS., possono
essere realizzate intese
- da
trasmettersi agli
Enti bilaterali interessati e all'Osservatorio
nazionale
- che determinino, per specifiche figure professionali, periodi
d'apprendistato
più ampi di quelli previsti dal presente articolo.
Per gli
apprendisti assunti prima della
data di sottoscrizione del
presente
accordo valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.
Sono
fatte salve altresì maggiori durate previste dalla contrattazione di
2°
livello già vigenti.
Nota a
verbale.
Per tutto
ciò che non
è diversamente regolato
dalla presente parte
speciale valgono le norme contrattuali contenute
nella parte generale in
materia
d'apprendistato.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti s'incontreranno per decidere le
modalità di armonizzazione delle
norme concernenti i CFL e i contratti
d'apprendistato con le disposizioni
in
corso d'emanazione ai sensi dell'art. 45, legge n. 144 del 17.5.99.
Art. 32
- Articolazione dell'orario settimanale.
In relazione
alle particolari esigenze del settore del commercio e
del
terziario, al
fine di migliorare
il servizio al
consumatore, con
particolare riferimento ai flussi di clientela e di
utenza, anche nelle
singole unità, l'azienda potrà ricorrere, con le
procedure indicate nel
successivo
art. 34, parte II, anche per singole unità produttive e tenuto
conto delle
esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme d'articolazione
dell'orario
settimanale di lavoro:
a.1) 40
ore settimanali.
Si realizza
mediante la concessione di mezza giornata
di riposo in
coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista
dalle norme locali
in
vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore
mezza
giornata a turno settimanale.
Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di
usufruire di una delle
mezze giornate
congiuntamente alla
domenica, le parti concordano di
costituire a livello territoriale le Commissioni paritetiche
al fine di
cercare
adeguate soluzioni.
Nelle aziende
o nelle singole unità delle stesse, non
soggette alla
disciplina
legislativa sull'orario d'apertura e chiusura dei negozi, nelle
quali -
prima dell'entrata in vigore del presente contratto - l'orario di
lavoro settimanale
era distribuito in 5 giorni,
restano immutate le
situazioni
di fatto esistenti.
Negli altri casi, e sempre con riferimento alle
aziende o a singole unità
delle stesse
non soggette alla
disciplina legislativa sull'orario
d'apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano
di esaminare - in
sede di
Commissione di cui al comma 2 della presente lett. a.1) - la
pratica realizzazione della settimana lavorativa di
40 ore
mediante la
concessione
di un'intera giornata di riposo.
a.2) 40
ore settimanali con opzione e utilizzo di flessibilità.
Nel caso
in cui l'azienda faccia ricorso al
sistema di flessibilità
previsto
dall'art. 35, parte II, il monte ore di permessi di cui al comma
3
dell'art. 68, parte II, sarà, per l'anno di riferimento, incrementato di
8 ore.
Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità
previste
dall'art. 68, parte II.
b) 39
ore settimanali.
Si
realizza attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di
cui al
comma 3, art. 68, parte II.
Le rimanenti
ore di cui all'art. 68, parte II, sono disciplinate con
i
criteri e
le modalità previste dallo stesso articolo, ferma
restando
l'applicabilità
dell'art. 35, parte II.
c) 38
ore settimanali.
Si realizza
attraverso l'assorbimento di 72 ore di
permesso retribuito
delle quali 16 al comma 1, art. 68, parte II, e 56
al comma 3, art. 68,
parte
II.
Le rimanenti
ore sono disciplinate con i criteri e
con le modalità
dell'art.
68, parte II, ferma restando l'applicabilità dell'art. 35, parte
II.
Art. 33
bis - Retribuzione ore eccedenti l'articolazione dell'orario
di lavoro.
Le ore
di lavoro eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro di cui
all'art. 32,
parte II, lett. b) e c) e all'art. 33, parte II, fino al
raggiungimento dell'orario
normale settimanale
previsto dall'art. 31,
parte
II, verranno retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 60,
parte
II.
Dichiarazione
a verbale.
Il nuovo
sistema di calcolo
di cui al presente articolo
decorre
dall'1.1.2000.
Art. 35
bis - Flessibilità dell'orario - ipotesi aggiuntiva A).
Fatto salvo
il confronto in materia previsto
in sede di contrattazione
aziendale dall'art.
12, parte I e di quanto stabilito
in materia di
accordi territoriali dall'art. 14, parte I CCNL,
per far fronte
alle
variazioni
dell'intensità lavorativa dell'azienda questa potrà realizzare,
in aggiunta
alle ipotesi di cui al
precedente art. 35,
parte II, i
seguenti
regimi d'orario con le seguenti modalità:
1.per le
aziende di cui all'art. 32,
lett. a.2), parte II: superamento
dell'orario contrattuale in particolari
periodi dell'anno sino al limite
di 44 ore settimanali per un massimo di 16
settimane.
Ai
lavoratori a cui
si applica tale criterio di
flessibilità verrà
riconosciuto, in luogo di quanto
previsto dall'art. 32, lett.
a.2),
parte II, un incremento
del monte ore annuo dei permessi retribuiti
di
cui
all'art. 68, parte II, pari a 45
minuti per ciascuna settimana di
superamento dell'orario normale settimanale;
2.per le aziende di cui all'art. 32, lett. b) e
c), parte II: superamento
dell'orario contrattuale in particolari
periodi dell'anno sino al limite
di 44 ore settimanali per un massimo di 16
settimane.
Ai
lavoratori a cui
si applica tale criterio di
flessibilità verrà
riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti
di cui all'art. 68, parte II, pari a 45
minuti per ciascuna settimana di
superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte
della prestazione di ore
aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai
lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari
entità di riduzione
dell'orario
di lavoro.
Il 50%
delle ore da recuperare sarà
articolato secondo il programma di
flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà
contabilizzato nella banca delle
ore e
utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
Art. 35
ter - Flessibilità dell'orario - ipotesi aggiuntiva B).
Nell'ambito del
2° livello di
contrattazione, per far
fronte alle
variazioni
dell'intensità lavorativa, le aziende di cui all'art. 32, lett.
a.2),
b) e c) potranno realizzare accordi, in aggiunta alle ipotesi di cui
al precedente
art. 35, parte II, sui seguenti
regimi d'orario con
le
seguenti
modalità:
1.superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi
dell'anno
sino al limite di 44 ore settimanali per un
massimo di 24 settimane;
2.superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi
dell'anno
sino al limite di 48 ore settimanali per un
massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente
criterio di flessibilità sub
1. verrà
riconosciuto un incremento del
monte ore annuo dei
permessi
retribuiti di cui all'art. 68, parte II, pari a 45
minuti, per ciascuna
settimana
di superamento dell'orario normale settimanale.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente
criterio di flessibilità sub
2. verrà
riconosciuto un incremento del
monte ore annuo dei
permessi
retribuiti di
cui all'art. 68, parte II, pari a 70 minuti per ciascuna
settimana
di superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte
della prestazione di ore
aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai
lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari
entità di riduzione
dell'orario
di lavoro.
Il 50%
delle ore da recuperare sarà
articolato secondo il programma di
flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà
contabilizzato nella banca delle
ore e
utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
Art. 35
quater - Procedure.
Le modalità
operative della flessibilità sono disciplinate dal presente
articolo.
I lavoratori interessati percepiranno la
retribuzione relativa all'orario
settimanale
contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente
riduzione dell'orario contrattuale.
Resta
inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di
ricorso a
regime d'orario plurisettimanale, esso decorre dalla 1a ora
successiva
all'orario definito per ciascuna settimana.
In caso di mancata fruizione dei riposi
compensativi individuali di cui
agli artt.
35 bis e ter, le
ore di maggior lavoro prestate
e
contabilizzate nella
banca delle ore
saranno liquidate con
la
maggiorazione
prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e
non
oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
Le ore
liquidate a tale titolo devono rientrare nel
limiti previsti
dall'art.
59, parte II.
Al fine
di consentire il confronto di cui al comma 1 degli artt. 35 bis e
ter, parte
II, le aziende con
contrattazione aziendale provvederanno
a
comunicare il
programma di flessibilità alle RSU/RSA e alle
OO.SS.
territoriali. Le
altre imprese effettueranno analoga comunicazione
all'Ente
bilaterale competente per territorio.
L'azienda provvederà
altresì a comunicare per
iscritto, con congruo
preavviso, ai lavoratori interessati il programma
definito d'applicazione
della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere
tempestivamente
comunicate per iscritto.
Ai fini
dell'applicazione della flessibilità di cui agli artt. 35 bis e 35
ter, parte II, per anno si intende il periodo di
12 mesi seguenti la data
di
avvio del programma annuale di flessibilità.
Art. 35
quinquies - Banca delle ore.
Le parti,
riconoscendo l'opportunità che i
lavoratori siano messi
in
condizione di
utilizzare i riposi compensativi di cui
all'ultimo comma
degli
artt. 35 bis e 35 ter, parte II, che sono a disposizione del singolo
lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore
la cui
fruizione
avverrà
con le seguenti modalità:
·
i lavoratori che potranno assentarsi
contemporaneamente dall'unità
produttiva per usufruire dei riposi
compensativi, non dovranno superare la
percentuale
del 10% della forza occupata ed escludendo
dai periodi
dell'anno interessati all'utilizzo dei
permessi i mesi di luglio, agosto e
dicembre.
Per la giornata di sabato o quella
di maggiore intensità
lavorativa nell'arco della settimana la
percentuale non dovrà superare il
5%
della forza occupata. Per le
unità produttive al di sotto dei
30
dipendenti,
tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra
tutto il personale interessato;
· i
riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;
·
per rispondere a
particolari esigenze aziendali,
diverse modalità
potranno
essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in
sede
decentrata aziendale o territoriale.
Al 31
dicembre d'ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto
conto individuale
delle ore depositate nella banca, con i
relativi
movimenti.
Il
prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.
Ai fini
del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
Art. 35
- Sexies.
I riposi compensativi nonché i permessi
retribuiti aggiuntivi di cui agli
artt. 35
bis e 35 ter non possono essere assorbiti da altri trattamenti
aziendali
in atto in materia di riduzione, permessi e ferie.
Sono fatti
salvi eventuali accordi collettivi in essere in materia di
flessibilità.
Art. 42
- Rapporto a tempo parziale.
L'instaurazione del
rapporto a tempo parziale dovrà
risultare da atto
scritto
nel quale siano indicati:
1)il
periodo di prova per i nuovi assunti;
2)la
durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da
ricondurre
ai regimi d'orario esistenti in azienda.
La prestazione
individuale sarà fissata fra datore di
lavoro e lavoratore in misura non
inferiore ai seguenti limiti:
a)16
ore nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b)64
ore, nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c)532
ore, nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
Potranno
essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della
durata
di 8 ore settimanali per la
giornata di sabato cui potranno
accedere
studenti e/o lavoratori
occupati a tempo
parziale e
indeterminato presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative
alla
collocazione della giornata di lavoro potranno essere
definite
previo
accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità
dell'Ente bilaterale territoriale.
3)il trattamento economico e normativo secondo
criteri di proporzionalità
all'entità della prestazione lavorativa.
La prestazione
lavorativa giornaliera fino a
4 ore non potrà essere
frazionata
nell'arco della giornata.
Norma
transitoria.
In caso
di nuove assunzioni
a tempo parziale con orario
di lavoro
settimanale pari
al limite minimo di cui al
punto 2), lett.
a), i
lavoratori già in forza occupati nello stesso profilo
professionale, con
orario
tra 12 e 15 ore, avranno priorità d'accesso nella posizione.
La priorità indicata al comma precedente si
applica altresì ai lavoratori
assunti per la durata di 8 ore ai sensi del presente
articolo dal momento
in cui
cessa la condizione di studente.
Le modifiche
di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla
data di
stipula del presente accordo.
Art. 45
bis - Lavoro ripartito.
1.Il contratto di lavoro ripartito è il contratto
con il quale 2 o
più
lavoratori
assumono in solido
un'unica obbligazione lavorativa
subordinata.
2.Il contratto,
stipulato in forma scritta, deve
indicare la misura
percentuale e la collocazione temporale del lavoro
giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si
preveda venga svolto da ciascuno dei
lavoratori
interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi
lavoratori
di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la
sostituzione ovvero la modificazione
consensuale della distribuzione
dell'orario di lavoro.
3.Conseguentemente,
la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore
in proporzione alla quantità di lavoro
effettivamente prestato.
4.I lavoratori
devono informare
preventivamente il datore
di lavoro
sull'orario di lavoro di
ciascun lavoratore con
cadenza almeno
settimanale.
5.Gli
accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore di
lavoro
dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei
lavoratori solidalmente obbligati.
6.Entro il
20 febbraio d'ogni anno, le
imprese comunicheranno all'Ente
bilaterale
territoriale, il numero dei contratti
di lavoro ripartito
instaurati
nell'anno precedente,
utilizzando il modello appositamente
predisposto dall'Ente stesso.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti,
in considerazione del carattere
di novità presentato dalla
disciplina
del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si
impegnano
ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.
Art. 53
- Lavoro supplementare.
Per
lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento
dell'orario
di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai
sensi del comma 4, art. 5, legge n. 863/84, sono autorizzate, quando vi
sia accordo
tra datore di lavoro e
lavoratore, prestazioni di
lavoro
supplementare, nella
misura di 120 ore
annue, con riferimento
alle
seguenti
specifiche esigenze organizzative:
-
compilazione degli inventari e dei bilanci o analoghe brevi necessità di
intensificazione dell'attività lavorativa
aziendale;
-
particolari difficoltà organizzative
derivanti da concomitanti assenze
per malattia o infortunio di altri
dipendenti.
Per i
lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale in
ragione di anno, con una prestazione che si articola
per 1 o più mesi a
tempo pieno è consentita, durante tali periodi,
l'effettuazione di lavoro
straordinario.
Le ore
di lavoro supplementare verranno
retribuite con la quota oraria
della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, parte II, secondo le
modalità previste
dall'art. 118 a),
parte II, e
la maggiorazione
forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura
del 35%,
comprensiva di
tutti gli istituti differiti, ivi
compreso il TFR,
da
calcolare sulla quota oraria della retribuzione di
fatto di cui all'art.
115,
parte II.
Tale maggiorazione, che non rientra nella
retribuzione di fatto di
cui
all'art. 115, parte II, esclude il computo della
retribuzione del lavoro
supplementare
su ogni altro istituto.
Ferma restando l'applicabilità della presente
norma, mantengono validità
gli
accordi aziendali già esistenti.
Saranno
valide altresì intese a livello territoriale, aziendale o di unità
che,
alla luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a
quelle di
cui sopra, prevedano quantità superiori a quelle indicate
al
comma 2
del presente articolo.
Dichiarazione
a verbale.
Il nuovo
sistema di calcolo del compenso per il lavoro
supplementare
decorre
dall'1.1.2000.
Art. 54
- Registro lavoro supplementare.
Le ore di lavoro supplementare saranno
cronologicamente annotate, a cura
dell'azienda,
su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a
richiesta
delle OO.SS. regionali, provinciali o comprensoriali, presso la
sede della
locale associazione imprenditoriale, con l'obiettivo di
consentire alle
parti, di norma
annualmente, il monitoraggio circa
l'utilizzo del
lavoro supplementare, al
fine di concordare il
consolidamento di quota parte delle ore di lavoro
supplementare. Ciò in
rapporto all'organizzazione del lavoro o alle
cause che l'abbiano reso
necessario.
Il registro
di cui al precedente comma può
essere sostituito da altra
idonea documentazione nelle aziende che
abbiano la contabilità
meccanizzata
autorizzata.
Art. 57
bis - Part-time post-maternità.
Al fine
di consentire ai lavoratori
assunti a tempo pieno indeterminato
l'assistenza
al bambino fino al compimento del 3° anno d'età, le aziende
accoglieranno, nell'ambito del 2% della
forza occupata nell'unità
produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori
interessati, la
richiesta di
trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da
tempo
pieno a
tempo parziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 30 a 49
dipendenti tale richiesta
spetta
a 1 solo lavoratore nel corso dell'anno.
La richiesta
di passaggio a part-time dovrà
essere presentata con
un
preavviso di
60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene
ridotta
la prestazione lavorativa.
Per far
fronte alla minore prestazione che si determina in tal modo, le
aziende potranno
fare ricorso a contratti a termine di
durata pari al
periodo di
riduzione della prestazione lavorativa;
anche superando le
percentuali e la durata previste dalle assunzioni con
contratto a tempo
determinato
di cui all'art. 21 lett. a), parte I, del presente contratto.
Art. 78
- Aspettativa non retribuita.
In presenza di gravi e comprovati motivi, il
lavoratore ha diritto a un
periodo d'aspettativa non retribuita, non
frazionabile e non ripetibile,
con
diritto alla conservazione del posto, di durata non inferiore a 1 mese
e non
superiore a 6 mesi. In tal caso, il datore di lavoro potrà procedere
alla sostituzione del lavoratore in aspettativa con assunzione a
tempo
determinato da
non computarsi ai fini del
raggiungimento dei limiti
previsti
dall'art. 21-A), parte I.
Resta
esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti
gli
istituti contrattuali e di legge ivi compresa l'anzianità di servizio.
In caso
di contrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi la parte
che ne
abbia interesse potrà far ricorso alla Commissione
paritetica
territoriale
di conciliazione e al Collegio arbitrale di cui agli artt. 17
e 17
bis, parte I.
Titolo
XIII - MISSIONI E TRASFERIMENTI
Nota a
verbale.
Le parti convengono di costituire una
commissione di studio in materia di
missioni
e trasferte che dovrà elaborare proposte da sottoporre alle parti
stesse entro
la scadenza del 1° biennio del presente CCNL, al fine di
adeguare
la normativa contrattuale vigente alle modificazioni settoriali e
organizzative
in corso.
Art. 95
- Infortunio.
Le aziende sono tenute ad assicurare presso
l'INAIL contro gli infortuni
sul lavoro
e le malattie professionali il personale dipendente soggetto
all'obbligo assicurativo secondo le vigenti
norme legislative e
regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di
qualsiasi infortunio, anche
di lieve entità, al proprio datore di lavoro,
quando il lavoratore abbia
trascurato
di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non
essendo venuto altrimenti a conoscenza
dell'infortunio, non abbia potuto
inoltrare la
prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta
esonerato
da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Per la
conservazione del posto di lavoro e per la risoluzione del rapporto
di
lavoro valgono le stesse norme di cui agli artt. 46, 93, 99 e 99 bis.
Art. 99
- Aspettativa non retribuita per malattia.
Nei confronti dei lavoratori ammalati la
conservazione del posto, fissata
nel periodo
massimo di giorni 180 dall'art. 93, parte II, del presente
contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore,
per un ulteriore
periodo d'aspettativa non retribuita e non superiore
a 120
giorni alla
condizione
che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
I
lavoratori che intendano beneficiare del periodo d'aspettativa di cui al
precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo
raccomandata a.r.
prima della
scadenza del 180° giorno d'assenza per
malattia e firmare
espressa
accettazione della suddetta condizione.
Il datore
di lavoro darà riscontro alla
richiesta di cui al precedente
comma,
comunicando per iscritto la scadenza del periodo d'aspettativa.
Al termine del periodo d'aspettativa il datore
di lavoro potrà procedere
al licenziamento ai sensi del precedente art.
93, parte II; il periodo
stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità
di servizio in caso di
prosecuzione
del rapporto.
Art. 99
bis - Aspettativa non retribuita per infortunio.
Nei confronti
dei lavoratori infortunati
sul lavoro, assenti
per
invalidità temporanea
assoluta, la conservazione del
posto oltre il
periodo
massimo di 180 giorni fissato dagli artt. 93 e 95, parte II, sarà
prolungata, a richiesta del lavoratore, per un periodo
d'aspettativa non
retribuita,
per tutta la durata dell'infortunio.
L'aspettativa spetta
fino alla cessazione della
corresponsione della
indennità di
inabilità temporanea da parte dell'INAIL, a condizione che
siano esibiti
regolari certificati medici
e idonea documentazione
comprovante
il permanere dello stato d'inabilità temporanea assoluta.
I
lavoratori che intendano beneficiare del periodo d'aspettativa di cui ai
precedenti commi dovranno presentare richiesta a mezzo
raccomandata a.r.
prima della scadenza del 180° giorno d'assenza per
infortunio e firmare
espressa
accettazione della suddetta condizione.
Il datore
di lavoro darà riscontro alla
richiesta di cui al precedente
comma.
Al termine
del periodo d'aspettativa di cui al
presente articolo,
perdurando
l'assenza, il datore di lavoro potrà procedere alla risoluzione
del rapporto al sensi del precedente art. 93,
parte II; il periodo stesso
è considerato utile ai soli fini
dell'anzianità di servizio in caso
di
prosecuzione del rapporto limitatamente al primi 120
giorni del periodo
d'aspettativa.
GRAVIDANZA
E PUERPERIO
Art.
102 - Astensione dal lavoro.
Durante lo
stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di
astenersi
dal lavoro:
a)per i
2 mesi precedenti la data
presunta del parto indicata nel
certificato medico di gravidanza;
b)per il periodo intercorrente tra la data
presunta del parto e il parto
stesso;
c)per i
3 mesi dopo il parto;
d)per
un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
In applicazione e alle condizioni
previste dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 972 dell'11.10.88, per le lavoratrici
madri addette a
lavori pericolosi, faticosi e insalubri
il periodo d'astensione
obbligatoria
post-partum è fissato in 7 mesi.
Il diritto
di cui alla lett. c) è riconosciuto anche al padre lavoratore
ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 7, legge 9.12.77 n. 903 alle
condizioni previste nello stesso articolo, nonché
in applicazione della
sentenza della
Corte costituzionale n. 1 del 19.1.87,
ove l'assistenza
della madre
al minore sia divenuta impossibile per
decesso o grave
infermità.
Il
diritto di cui alla lett. d) è riconosciuto, in alternativa alla madre,
al padre
lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, legge
9.12.77
n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo.
La lavoratrice
ha diritto alla conservazione
del posto per tutto il
periodo
di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al
compimento di 1
anno d'età del bambino, salvo eccezioni
previste dalla
legge (licenziamento per giusta causa,
cessazione dell'attività
dell'azienda, ultimazione della prestazione per la
quale la lavoratrice
era stata
assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del
termine
per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
Il
divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di
gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel
corso del periodo
in cui
opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto
di lavoro
mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di
idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del
licenziamento,
delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi
dell'art. 4, DPR 25.11.76 n.
1026, la mancata prestazione di
lavoro durante
il periodo di tempo intercorrente tra
la data della
cessazione effettiva
del rapporto di lavoro e la
presentazione della
certificazione
non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso
è tuttavia
computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle
ferie,
alle mensilità supplementari e al TFR.
In caso
di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti
il
periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a
conservare il posto alla lavoratrice alla quale è
applicabile il divieto
stesso.
I
periodi d'astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lett. a), b),
c),
devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti
contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla 13a
mensilità,
alle
ferie e al TFR.
Il periodo
d'assenza facoltativa di cui alla lett. d) è computato nella
anzianità di
servizio esclusi gli effetti relativi
alle ferie e
alle
mensilità
supplementari.
Durante
il periodo d'assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha
diritto a
un'indennità pari
rispettivamente all'80% e
al 30% della
retribuzione, posta
a carico dell'INPS
dall'art. 74, legge 23.12.78
n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata
dal datore di lavoro
ai
sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33.
Per i
soli periodi indicati nei punti a), b) e c) del comma 1 del presente
articolo, l'indennità
di cui al comma precedente verrà
integrata dal
datore di lavoro in modo da raggiungere il 90%
della retribuzione mensile
netta cui
la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso
di normale
svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità
economica dell'INPS non
raggiunga
un importo superiore, a decorrere dall'1.1.2000 e il 100% della
retribuzione mensile netta cui la lavoratrice
avrebbe avuto diritto in
caso di normale svolgimento del rapporto, salvo
che l'indennità economica
dell'INPS non
raggiunga un importo superiore, a decorrere dall'1.1.2001,
ferma restando l'indennità pari all'80% della
retribuzione per tutto il
periodo
d'astensione obbligatoria anticipata di cui all'art. 5 della legge
n.
1204/71.
L'importo anticipato
dal datore di lavoro è posto
a conguaglio con
i
contributi
dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2,
legge
29.2.80 n. 33.
Art.
158 - Inventari.
Gli inventari
dei negozi o spacci affidati ai
gestori potranno essere
effettuati dal datore di lavoro o da chi per esso, in
qualsiasi momento;
in ogni
caso dovranno essere effettuati
almeno 2 inventari per ogni
esercizio
annuale.
Copia d'ogni
inventario, controfirmata dalle
2 parti, dovrà
essere
rilasciata
al prestatore d'opera.
Ogni eventuale
deficienza emergente dalle
risultanze contabili dovrà,
entro il
mese successivo all'effettuazione dell'inventario, essere
contestata all'interessato, il quale entro 8 giorni
dovrà comunicare per
iscritto
al datore di lavoro le eventuali eccezioni.
Il datore
di lavoro dovrà tener conto delle contestazioni formulate dal
gestore, specie
quando queste si riferiscono a cali,
tare, perdite di
cottura,
deterioramento di merce, ecc., comuni all'esercizio del negozio o
spaccio. Le
deficienze non giustificate emergenti
dopo tale controllo
saranno comunicate per iscritto all'interessato,
che avrà l'obbligo di
rifonderle al
datore di lavoro nel termine massimo di
8 giorni dal
ricevimento
della comunicazione.
Il lavoratore
ha facoltà, entro
30 giorni dal
ricevimento della
comunicazione, di adire la Commissione di conciliazione
di cui
all'art.
17,
parte I.
In caso
d'attivazione della procedura di conciliazione l'obbligo di cui al
comma 4
posto a carico del lavoratore resta sospeso.
La mancata verifica inventariale nei termini
sopra specificati esonera il
gestore dalla
responsabilità per eventuali
differenze riscontrate
tardivamente,
salvo i casi perseguibili per legge.
Art.
120 - Aumenti retributivi mensili.
A decorrere
dalle scadenze di seguito
indicate a tutto il personale
qualificato
verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
livelli dal 1.9.99 dal 1.7.00 totale
Quadri 69.444 62.500 131.944
1° 62.556 56.300 118.856
2° 54.111 48.700 102.811
3° 46.250 41.625 87.875
4° 40.000 36.000 76.000
5° 36.139 32.525 68.664
6° 32.445 29.200 61.645
7° 27.778 25.000 52.778
Con le stesse decorrenze pertanto le paghe base
nazionali conglobate sono
quelle
delle allegate tabelle A e B.
Gli aumenti
salariali di cui al presente articolo
verranno corrisposti
agli
apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 27, parte II.
Resta inteso
che a decorrere dal mese di settembre 1999, l'indennità di
vacanza
contrattuale cessa di essere corrisposta.
Art.
... - Aumenti retributivi per gli operatori di vendita.
Il
comma 1 dell'art. 15 del Protocollo aggiuntivo per Operatori di vendita
è
modificato come segue:
"A decorrere dalle scadenze di seguito indicate
agli operatori di vendita
verrà
erogato il seguente aumento salariale:
categoria dal 1.9.99 dal 1.7.00 totale
1a 37.758 33.982 71.740
2a 31.562 28.406 59.968
Resta inteso
che a decorrere dal mese di settembre 1999, l'indennità di
vacanza
contrattuale cessa di essere corrisposta.
Art.
121 - Una tantum.
A tutto
il personale in forza alla data dell'1.1.99 - compresi i giovani
assunti con CFL e gli operatori di vendita verrà
erogato un importo "una
tantum".
Tale importo,
pari a £. 120.000 lorde per i lavoratori qualificati e a
£. 90.000
lorde per gli
apprendisti, spetta in
relazione all'intero
periodo di 8 mesi intercorrenti dall'1.1.99 al
31.8.99 ed è aggiuntivo a
guanto dovuto
fino al 31.8.99
a titolo d'indennità di vacanza
contrattuale.
Per i
casi d'anzianità inferiore a 8 mesi gli importi
di cui sopra
verranno erogati 'pro quota' in rapporto ai mesi
d'anzianità, di servizio
maturata durante
il periodo indicato al comma precedente, secondo i
criteri previsti dagli artt. 106 e 107, parte II,
del presente contratto.
Analogamente si
procederà per i casi in
cui non sia
dato luogo a
retribuzione nello
stesso periodo a norma di legge
e di contratto ad
eccezione
dell'assenza obbligatoria per maternità.
Al personale
con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con
criteri
di proporzionalità.
Con i
medesimi criteri di cui al comma precedente l''una tantum'
verrà
erogata
al personale assunto con contratto a termine.
L'importo
'una tantum' sopra definito verrà erogato con il foglio paga di
ottobre
1999.
L'importo 'una tantum' di cui sopra non è utile agli
effetti del computo
di
alcun istituto contrattuale né del TFR.
Ai lavoratori
che, in forza
alla data di stipulazione del
presente
contratto, godano dei trattamenti di CIGS e di
riduzione dell'orario di
lavoro
per contratti di solidarietà, le quote mensili di 'una tantum' o le
sue frazioni,
saranno erogate dall'istituto competente secondo le
disposizioni
vigenti in materia.
In caso
di risoluzione del rapporto
intervenuta antecedentemente alla
scadenza indicata al comma 6, l'importo 'una tantum'
verrà erogato sulla
base
dei criteri di cui al comma 3.
Allegato
1.
Le parti,
al fine di rimuovere gli
ostacoli che si sono frapposti alla
applicazione dell'Accordo sulle RSU 27.7.94, concordano
di incontrarsi
entro
il 15.11.99 per definire un accordo che garantisca - in un quadro di
regole certe
- la concreta esigibilità dei diritti sindacali in
esso
contenuti,
attraverso procedure praticabili.
Dichiarazione
a verbale.
Le parti, entro il mese d'ottobre,
s'incontreranno allo scopo di valutare
il
coordinamento del sistema di relazioni sindacali con il dialogo sociale
europeo
e le convenzioni OIL.