IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL

 

PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA

 

 

5 ottobre 1999

 

 

- ANCC

- ANCD

- FEDERCONSUMO

- AGCI

- FILCAMS-CGIL

- FISASCAT-CISL

- UILTUCS-UIL

 

 

 

Art. 1 - Organizzazione del sistema.

 

11.  Le  parti  s'incontreranno periodicamente, di norma  ogni  6  mesi  o

   anticipatamente  su  richiesta,  al  fine  di  valutare  le   relazioni

   intercorrenti tra la normativa contrattuale e la legislazione emanata o

   emananda in materia di rapporto di lavoro.

 

 

 

Art. 2 - Diritti di informazione.

 

1.Le  parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e  di

  responsabilità  gestionali delle Cooperative e  le  rispettive  distinte

  responsabilità  delle  Associazioni  cooperative  e  delle  OO.SS.   dei

  lavoratori, concordano il seguente sistema d'informazione.

 

2.Al   fine  di  consentire  alle  OO.SS.  firmatarie  del  presente  CCNL

  un'adeguata conoscenza delle problematiche relative ai rilevanti fenomeni

  collegati  ai  processi di sviluppo e ristrutturazione e  alle  relative

  innovazioni    tecnico-organizzative,   nonché    ai    loro    riflessi

  sull'organizzazione   del   lavoro  e  sui   livelli   occupazionali   e

  professionali, saranno fornite le informazioni stabilite ai  livelli  di

  competenza come sotto specificato (nazionale, regionale, aziendale) allo

  scopo di consentire anche l'attivazione di un'eventuale fase di confronto

  sui progetti di cui all'art. 3 (partecipazione).

 

3.In relazione a quanto sopra, ciascuna delle Associazioni cooperative, In

  piena autonomia, fornirà alle predette OO.SS. informazioni sulle materie

  indicate  ai livelli e con le procedure stabilite nel presente articolo;

  per quanto riguarda le informazioni sui progetti con le procedure previste

  dal punto 3 dell'art. 3.

 

 

A)Livello nazionale.

 

1.Di  norma  annualmente, entro il 1° quadrimestre, saranno  fornite,  nel

  corso  di  un  apposito incontro, informazioni globali,  articolate  per

  tipologia   strutturale,   riferite  alle   prospettive   del   settore,

  all'evoluzione complessiva del sistema di imprese cooperative associate,

  agli orientamenti inerenti le modificazioni tecnico- organizzative e  ai

  prevedibili  riflessi sugli andamenti occupazionali  e  sulla  struttura

  dell'occupazione,  suddivisa per livelli e per tipologia  dei  contratti

  d'assunzione,  con particolare riferimento all'occupazione  giovanile  e

  femminile.

 

2.In  questo  ambito  e  nei  suoi  termini più  generali,  l'informazione

  riguarderà  inoltre la costituzione di nuove società, i mutamenti  degli

  assetti  societari, le affiliazioni, le concentrazioni, le  fusioni,  le

  acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie, avverrà nel rispetto

  dei tempi di decisione delle cooperative e sarà preventiva nei termini di

  cui al successivo ad. 3, punto 3, lett. a). Tale informazione si riferirà

  anche alle articolazioni regionali e/o interregionali interessate.

 

3.Saranno  altresì  fornite informazioni globali in materia  di  politiche

  commerciali, con riferimento ai rapporti con la produzione, alla struttura

  dei  consumi  e  al  ruolo  della cooperazione  per  stabilire  rapporti

  funzionali con i programmi agricoli e industriali tali da consentire una

  politica commerciale e degli assortimenti coerente rispetto alle esigenze

  dei consumatori.

 

4.Nel corso degli incontri saranno fornite informazioni anche sui problemi

  inerenti la riforma del settore distributivo e sulle iniziative reciproche

  verso  i  pubblici poteri per porre in atto politiche  coerenti  per  il

  rinnovamento del settore distributivo, nel quadro di una riorganizzazione

  settoriale  e territoriale che consenta alla cooperazione di consumo  di

  svilupparsi nel territorio nazionale attraverso una qualificata presenza

  strutturale e commerciale.

 

5.Le  Associazioni  cooperative nazionali, a  fronte  di  propri  progetti

  strategici di rilevanza nazionale e/o territoriale forniranno nel corso di

  appositi incontri alle Segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie  del

  presente CCNL informazioni relative alle caratteristiche dei progetti, ai

  piani d'investimento e ai tempi di realizzazione.

  Acquisite  tali  informazioni  le  parti  potranno  concordemente   dare

  attuazione alle previsioni e alle procedure di cui all'art. 3, lett.  a)

  e b).

 

6.Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete

  commerciale  e  i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche

  inerenti  alla  legislazione  commerciale e  di  disciplina  dell'orario

  d'apertura dei negozi, anche con riferimento al D.lgs n. 114/98, nonché in

  tema di mercato de lavoro, come disciplinate dal presente CCNL.

 

 

B)Livello regionale (*).

 

(*) La rappresentanza delle Associazioni delle Cooperative nel confronto a

   livello   regionale  sarà  quello  distrettuale  laddove  la  struttura

   associativa  delle  cooperative abbia assunto tale dimensione.  Per  le

   provincie  di  Trento  e  Bolzano,  invece,  il  livello  regionale   è

   sostituito dal livello provinciale.

 

1.Di norma annualmente, entro il 1° quadrimestre, dalle Associazioni delle

  Cooperative  saranno fornite alle strutture regionali interessate  delle

  OO.SS.  firmatarie del presente CCNL, nel corso di un apposito incontro,

  informazioni   globali   riferite  ai  processi   di   sviluppo   o   di

  ristrutturazione delle cooperative associate, con particolare riferimento

  ai programmi che comportano nuovi insediamenti o processi di mobilità dei

  lavoratori,  nonché informazioni sugli andamenti occupazionali  e  sulla

  struttura  dell'occupazione con particolare riferimento  all'occupazione

  giovanile e femminile e sui processi di esternalizzazione.

  Saranno   altresì   fornite   informazioni   globali   sulle   politiche

  commerciali, sulla struttura e sull'andamento complessivo dei prezzi dei

  prodotti di più largo consumo e sui rapporti con la produzione.

  Le  informazioni di cui sopra, se riferite alle cooperative  fino  a  50

  dipendenti  ove  anche finalizzate alla contrattazione  di    livello,

  saranno  necessariamente  più articolate e  suddivise,  con  particolare

  riferimento  ai  nuovi  insediamenti e alla loro localizzazione,  nonché

  alle implicazioni in materia d'organizzazione del lavoro, di occupazione

  e di mobilità.

 

2.Il  suddetto  incontro verterà anche sull'opportunità di  raccordare  la

  presenza  e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i  programmi

  degli  enti  pubblici  territoriali e con le necessità  complessive  del

  settore  distributivo  nel territorio, in una prospettiva  riformatrice,

  mettendo in atto iniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che

  impediscono tale sviluppo.

 

3.In occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e/o amministrativi

  relativi  agli  orari  degli esercizi commerciali le  parti  interessate

  concorderanno incontri specifici prima dell'adozione dei provvedimenti da

  parte dell'autorità competente.

 

4.Le  parti  si danno atto che qualora il diritto d'informazione,  per  la

  qualità e la dimensione delle materie, interessi più Regioni, il confronto

  avverrà  fra  Associazioni distrettuali e i rappresentanti delle  OO.SS.

  regionali  interessate  e/o le Organizzazioni  nazionali  stipulanti  il

  presente CCNL.

 

5.Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete

  commerciale  e  i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche

  inerenti  alla  legislazione  commerciale e  di  disciplina  dell'orario

  d'apertura dei negozi, anche con riferimento al D.lgs n. 114/98, nonché ai

  nuovi  processi  in  tema di mercato del lavoro, come  disciplinati  dal

  presente CCNL.

 

 

C)Livello aziendale.

 

1.Nelle cooperative con oltre 50 dipendenti saranno fornite alle strutture

  delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e alle RSU di cui all'art.

  27,  nel corso di un apposito incontro da tenersi di norma entro  il 

  quadrimestre  dell'anno  e comunque su richiesta  di  una  delle  parti,

  informazioni riguardanti le prospettive della cooperativa, del consorzio,

  o della società da esse costituite o controllate, i programmi di sviluppo

  e  innovazioni tecnologiche e le conseguenti riorganizzazioni aziendali,

  con particolare riferimento:

 

I.ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione;

II. agli  accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove  società

     e/o mutamenti assetti societari, concentrazione, fusioni, acquisizioni di

     rilevanti partecipazioni societarie;

III.alle  prevedibili implicazioni in materia d'organizzazione del lavoro,

     di occupazione e di mobilità;

IV. ai  programmi di formazione professionale nelle cooperative con  oltre

     300 dipendenti secondo la previsione di cui al punto 6 dell'art. 15;

V.effetti legge n. 125/91;

VI. terziarizzazione, affiliazione, utilizzo lavori atipici;

VII.agli inserimenti relativi alle categorie protette.

 

2.Durante   l'incontro   saranno  fornite,  inoltre,  informazioni   sulla

  struttura e il funzionigramma aziendale, sulla dinamica e sulla struttura

  dell'occupazione (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato),

  suddivisa  per  livelli e sui programmi formativi,  dati  derivanti  dal

  bilancio consuntivo e dalle attività dell'azienda nonché dati riferiti al

  bilancio preventivo e al suo andamento periodico nell'anno di riferimento.

 

3.Saranno  fornite  altresì  informazioni  sugli  aspetti  generali  delle

  politiche commerciali e su quelle che saranno adottate dalla cooperativa a

  favore e a tutela dei consumatori.

 

4.Le  informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività

  ai  fini  dell'utilità del confronto anche in relazione  alla  possibile

  attivazione di quanto previsto al successivo art. 3, ivi compreso quanto

  previsto dalle procedure.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti concordano che le informazioni fornite ai livelli A), B), C)  ad

esclusione  di quelle aventi carattere strategico fornite alle  Segreterie

delle  OO.SS.  firmatari,  laddove siano state fornite  in  forma  scritta

saranno  trasmesse anche all'Osservatorio nazionale ove contribuiranno  ad

alimentare la banca dati dello stesso.

 

 

 

Art. 3 - Partecipazione.

 

a)Confronto sui progetti.

 

1.Con  riferimento alle informazioni di maggiore interesse, contenute  nel

  precedente  articolo, inerenti i più significativi piani di  sviluppo  e

  ristrutturazione,  le conseguenti innovazioni tecnico organizzative  nei

  comparti commerciali e loro riflessi sull'organizzazione del lavoro, sui

  livelli  occupazionali e professionali, le OO.SS. competenti per livello

  potranno  avanzare  formale  richiesta per l'apertura  di  una  fase  di

  confronto.

 

2.Data  la  riservatezza delle informazioni che saranno fornite  l'uso  di

  esse sarà consentito nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 2105 C.C.

  (vedi  appendice, leggi e regolamenti). Le parti s'impegnano all'obbligo

  della  riservatezza rispetto alle informazioni acquisite.  Nel  caso  di

  violazione  dell'obbligo  le  parti  s'incontreranno  per  valutare   le

  conseguenze e decidere le opportune iniziative.

 

3.Rimane  inteso  che  le informazioni relative a tale  confronto  saranno

  riferite  alla  fase successiva l'iter formativo del  progetto  iniziale

  proprio  delle  cooperative, e preventive rispetto alla definizione  del

  progetto finale e del relativo piano di fattibilità in modo da consentire

  alle OO.SS. e alle RSU e/o RSA un'effettiva partecipazione ai medesimi.

 

4.In particolare, a seguito della decisione assunta dall'impresa per nuovi

  investimenti,  si concorderanno incontri specifici per dare  vita  a  un

  confronto   sui  progetti  dell'organizzazione  del  lavoro   funzionale

  all'investimento,  della distribuzione degli orari e della  composizione

  degli organici e delle professionalità.

 

5.Le   parti  convengono  altresì  sull'utilità  di  pervenire  ad  intese

  aziendali  che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche,

  forme  di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo,

  attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori stessi

  ad elementi d'organizzazione del lavoro.

 

 

b)Procedure.

 

1.Relativamente  al precedente punto a) si conviene che  la  richiesta  di

  confronto   dovrà   essere   inoltrata  per   iscritto   all'azienda   e

  all'Associazione cooperativa competente per territorio entro 6 giorni dal

  momento in cui le informazioni sono state fornite.

 

2.L'azienda  interessata  e  l'Associazione  cooperativa  competente   per

  livello, ricevuta la richiesta di cui al comma precedente, attiveranno il

  confronto con le OO.SS. competenti per livello realizzando concretamente

  la  partecipazione del sindacato sulle problematiche in esame, anche per

  favorire   le   occasioni  di  sviluppo  occupazionale  o  di   crescita

  professionale, di miglioramento delle condizioni complessive di  lavoro,

  nonché  per  superare i punti di debolezza aziendale,  anche  attraverso

  adeguate  forme  di  flessibilità organizzativa e di  mobilità,  di  cui

  all'art.  20,  basata sulla riutilizzazione economicamente valida  delle

  risorse produttive e professionali.

 

3.La suddetta fase di confronto dovrà essere attuata entro 10 giorni dalla

  richiesta e dovrà esaurirsi entro 10 giorni dalla data della riunione in

  cui  il confronto stesso è stato avviato, salvo le proroghe che le parti

  concorderanno. In ogni caso, fino all'esaurimento della procedura di cui

  sopra,  le  OO.SS. non daranno luogo a manifestazioni di  conflittualità

  inerenti  gli argomenti in oggetto, né le imprese daranno attuazione  ai

  loro piani e progetti.

 

4.Nell'ambito  della procedura suddetta le parti possono istituire  per  i

  livelli di competenza, a partire da quello aziendale, Comitati consultivi

  paritetici   formati  per  il  livello  nazionale   e/o   regionale   da

  rappresentanti delle OO.SS. e dalle Associazioni cooperative  competenti

  per livello e, per il livello aziendale, dalle aziende interessate, dalle

  RSU e dalle OO.SS. competenti per livello, con il compito di esprimere la

  valutazione attraverso un parere formale, obbligatorio, ma non vincolante

  nonché  indicazioni di eventuali opzioni o programmi alternativi.  Detti

  Comitati potranno redigere un apposito verbale sottoscritto dai componenti

  da trasmettere alle rispettive organizzazioni.

 

5.I  Comitati  paritetici suddetti, costituiti dai rappresentanti  di  cui

  sopra,  saranno  composti da 6 membri nominati in  rappresentanza  delle

  OO.SS.  e/o  RSU  e  da 6 membri nominati dall'Associazione  cooperativa

  competente per livello o dall'azienda interessata.

 

 

c)Accordi di avvio.

 

Al fine di favorirne il successo le parti, anche come coerente sviluppo di

quanto previsto dai precedenti punti a fronte di nuovi insediamenti  e  ad

ampliamenti   di  rilevante  importanza  di  insediamenti  già   esistenti

avvieranno  confronti preventivi tesi a definire accordi  di  avvio  sulle

materie  relative  all'organizzazione  del  lavoro  e  all'utilizzo  degli

impianti,    all'occupazione   quali-quantitativa   e    all'articolazione

dell'orario, alle flessibilità organizzative.

 

Il  confronto  si  dovrà  esaurire, di  norma,  1  mese  prima  del  nuovo

insediamento.

 

 

 

Titolo II - STRUMENTI DELLE RELAZIONI SINDACALI

 

Art. 6.

 

a) OSSERVATORIO

 

1.Al   fine  di  raccogliere,  elaborare  e  utilizzare  gli  elementi  di

  conoscenza  necessari a un confronto sistematico sui temi  di  rilevante

  interesse reciproco sotto specificati, le parti convengono di costituire

  l'Osservatorio  nazionale sulla distribuzione  cooperativa,  secondo  le

  modalità  di funzionamento di cui al regolamento allegato con  lo  scopo

  precipuo di:

 

I)confrontare  i  reciproci orientamenti, individuando eventuali  proposte

     d'approfondimento, in merito all'evoluzione della normativa nazionale e

     comunitaria del settore;

II) realizzare  un'informazione  reciproca in  materia  di  politiche  del

     lavoro e di riforma del sistema distributivo, anche al fine di individuare

     iniziative nei confronti delle competenti autorità;

III)analizzare  la  struttura del settore della distribuzione  cooperativa

     nonché  di quella dell'occupazione suddivisa per sesso, tipologia  di

     contratto e per livelli d'inquadramento;

IV) seguire  l'andamento dell'occupazione femminile e acquisire conoscenze

     adeguate alla specificità della materia allo scopo di individuare azioni

     positive volte a concretizzare le pari opportunità, collaborando a tal

     fine con la Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità, di

     cui all'art. 22, comma 2;

V)  rilevare   eventuali   problematiche  derivanti  dall'inserimento   in

     azienda di lavoratori extracomunitari, tossicodipendenti, etilisti  e

     portatori di handicap e individuare le iniziative che possono concorrere

     alla loro soluzione;

VI) sviluppare un'analisi generale dei fabbisogni formativi del settore;

VII)svolgere  indagini  e approfondire lo stato delle relazioni  sindacali

     anche a livello europeo, l'evoluzione e gli esiti della contrattazione

     collettiva del settore, esaminando le dinamiche contrattuali nel complesso

     della distribuzione commerciale e quelle del costo del lavoro anche in

     rapporto alla legislazione e contribuzione sociale;

VIII)   seguire lo sviluppo del lavoro interinale nell'ambito delle  norme

     stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali e dei

     lavori atipici;

IX) sviluppare  analisi sui sistemi di partecipazione nella  distribuzione

     commerciale e cooperativa in Italia e in Europa e sul dialogo sociale

     europeo;

X)ricevere  dalle  organizzazioni territoriali, gli accordi  realizzati  a

     livello aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto

     stabilito dalla legge n. 936/86 di riforma del CNEL.

 

2.A   livello  nazionale  si  effettueranno  degli  incontri  al  fine  di

  monitorare   le  politiche  del  lavoro,  quanto  previsto  in   materia

  d'assistenza sanitaria integrativa, nonché le iniziative formative svolte

  per   la  categoria  dei  Quadri  mediante  il  coinvolgimento  di   una

  rappresentanza degli stessi.

 

3.L'Osservatorio  nazionale,  istruisce su  istanza  di  una  delle  parti

  stipulanti,  la  ricognizione di problemi sorti  relativi  agli  effetti

  derivanti  dall'attuazione delle norme contrattuali, con  riferimento  a

  sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità

  di  svolgimento  dell'attività lavorativa,  organizzazione  del  lavoro,

  innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.

 

4.Tutte  le elaborazioni e le proposte dell'Osservatorio nazionale saranno

  presentate nel corso di un apposito incontro alle parti stipulanti il CCNL

  per  consentire  anche, attraverso la sottoscrizione  di  uno  specifico

  accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto,

  ivi compreso l'individuazione di nuove figure professionali di 2° livello

  per le quali consentire l'instaurazione del rapporto d'apprendistato.

 

5.Le  parti  convengono di effettuare una prima verifica  sullo  stato  di

  funzionamento  e sulla realizzazione delle attività dell'Osservatorio  a

  conclusione del 1° biennio di vigenza del presente CCNL.

 

 

 

Art. 8 - Comitato misto paritetico nazionale (articolo nuovo).

 

1.A livello nazionale le parti stipulanti costituiranno il "Comitato misto

  paritetico  nazionale", con sede in Roma, composto da  6  rappresentanti

  delle Associazioni cooperative e da 6 rappresentanti delle OO.SS., nonché

  eventuali supplenti.

 

2.Compiti principali di tali Comitati sono:

 

I.effettuare  l'esame dell'andamento del mercato del lavoro,  riferito  al

     settore distributivo del terziario;

II. rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi  delle

     imprese  di  cui  alla sfera d'applicazione del CCNL sulla  base  dei

     rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo;

III.incentivare  e  promuovere studi e ricerche, con particolare  riguardo

     all'analisi dei fabbisogni di formazione;

IV. promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione  e

     riqualificazione professionale, percorsi formativi previsti dal D.lgs. n.

     626/94, anche in riferimento all'apprendistato e ai conseguenti possibili

     stage  e  tirocini  formativi, in collaborazione con  le  istituzioni

     nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati

     ai medesimi scopi;

V.analizzare,   progettare  e  di  conseguenza  favorire  le   opportunità

     d'accesso  per  la  cooperazione ai programmi comunitari  ispirati  e

     finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo

     sociale europeo;

VI. predisporre  progetti pilota di formazione professionale da realizzare

     a livello nazionale e/o territoriale;

VII.promuovere   e   coordinare,  a  livello  nazionale  e   territoriale,

     iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche

     in collaborazione con i Ministeri competenti, le Regioni e altri Enti

     interessati;

VIII.  valutare i percorsi formativi previsti dalla legge n.  626/94;

IX. valorizzare  in  tutti gli ambiti significativi la  specificità  delle

     relazioni sindacali della distribuzione cooperativa;

X.promuovere  e  coordinare a livello nazionale iniziative in  materia  di

     formazione e aggiornamento dei promotori del Fondo Previcooper.

 

  Il  Comitato  misto  paritetico nazionale  per  la  realizzazione  degli

  obiettivi   di   cui   sopra  stabilirà  un  rapporto   funzionale,   di

  collaborazione con gli Enti bilaterali confederali (Coop Form  nazionali

  o regionali), in merito alle iniziative individuate.

 

3.In caso d'assenza o d'inattività dei Comitati misti paritetici regionali

  o  per  progetti che interessano più ambiti regionali, il Comitato misto

  paritetico nazionale può:

 

I.espletare  quanto  demandato  dall'art. 80 in  materia  di  contratti  a

     termine;

II. espletare quanto previsto dall'accordo quadro sui CFL;

III.può  svolgere  anche funzioni di promozione delle convenzioni  per  la

     realizzazione  dei  tirocini  formativi ai sensi dell'art. 18, legge n.

     196/97 e del DM 25.5.98;

IV. esprimere   parere   di   conformità  su   progetti   presentati   per

     l'assunzione di apprendisti in rapporto alle norme previste dal CCNL in

     materia.

 

4.Qualora  il  Comitato  di  cui  al presente  articolo  sia  chiamato  ad

  esprimere   pareri  di  conformità  comunque  finalizzati,  gli   stessi

  s'intenderanno  positivamente espressi qualora non  siano  adottati  nel

  termine di giorni 20 dal ricevimento della formale richiesta.

 

5.Le  parti  convengono  di  definire entro il  30.11.99  di  definire  il

  regolamento attuativo del Comitato misto paritetico nazionale di cui  al

  presente articolo.

 

 

 

Art. 8 bis - Comitati misti paritetici regionali.

 

1.Ove  sia  più  significativa  la presenza  di  imprese  cooperative  del

  settore, anche a livello regionale, le parti stipulanti costituiranno  i

  "Comitati   misti   paritetici"  composti  da  3  rappresentanti   delle

  Associazioni cooperative e da 3 rappresentanti delle OO.SS.

 

2.Compiti principali di tali Comitati sono:

 

I.attivare  rapporti  con gli enti pubblici sia al fine di  migliorare  le

     conoscenze che per favorire la reperibilità sul mercato occupazionale

     delle  figure  professionali necessarie alle imprese cooperative  del

     settore;

II. effettuare l'esame dell'andamento del mercato del lavoro, riferito  al

     settore distributivo del terziario;

III.rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi  delle

     imprese  di  cui  alla sfera d'applicazione del CCNL sulla  base  dei

     rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo;

IV. espletare  quanto  demandato dall'art. 80 in materia  di  contratti  a

     termine;

V.espletare quanto previsto dall'accordo quadro sui CFL;

VI. svolgere   anche  funzioni  di  promozione  di  convenzioni   per   la

     realizzazione  dei  tirocini  formativi ai sensi dell'art. 18, legge n.

     196/97 e del DM 25.5.98;

VII.svolgere quanto previsto in merito ai contratti a tempo parziale di  8

     ore settimanali, di cui all'art. 78;

VIII.    esprimere  parere  di  conformità  su  progetti  presentati   per

     l'assunzione di apprendisti in rapporto alle norme previste dal CCNL in

     materia;

IX. ricevere  dalle  imprese,  che non hanno contrattazione  aziendale,  i

     programmi di flessibilità realizzati, curandone la registrazione.

 

  Presso  tali  Comitati  avranno  sede le  Commissioni  di  Conciliazione

  secondo quanto previsto dall'art. 38.

 

3.Qualora  i  Comitati  di  cui  al presente articolo  siano  chiamati  ad

  esprimere  pareri di conformità comunque finalizzati, e gli  stessi  non

  siano  adottati nel termine di giorni 15 dal ricevimento  della  formale

  richiesta, s'intenderanno non espressi e quindi rinviati alla competenza

  del  Comitato  misto  paritetico nazionale per  il  relativo  parere  di

  conformità.

 

4.I  Comitati  misti paritetici coordineranno la propria attività  con  il

  Comitato misto - Paritetico nazionale e la Commissione prevista dal CCNL

  per  le  pari  opportunità,  stabilendo un  rapporto  funzionale.  e  di

  collaborazione con gli Enti bilaterali confederali regionali (Coop Form),

  in merito alle iniziative individuate.

 

 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

 

1.Tra  le  materie oggetto della contrattazione di 2° livello aziendale  è

  inclusa l'assistenza sanitaria integrativa secondo le previsioni di cui al

  successivo comma 3.

 

2.Le  parti  convengono altresì di istituire una Commissione paritetica  a

  livello nazionale per individuare strumentazioni e schemi applicativi, di

  orientamento  alla contrattazione di 2° livello che sia specifico  sulla

  materia, nonché eventuali rapporti tra offerte di servizio e modalità di

  finanziamento.

  A   tal   fine,  vista  la  complessità  della  problematica,  le  parti

  s'incontreranno allo scopo di realizzare quanto previsto dal  precedente

  comma entro il 31.7.2000.

 

3.Le  parti  si  danno atto che quanto sopra previsto non  influirà  sulle

  scadenze  della  contrattazione di 2° livello, così come definite  dalle

  stesse.

 

4.Resta  inteso  che  i costi relativi vanno ricompresi  nelle  erogazioni

  previste  dal punto 2 - Assetti contrattuali dell'Accordo 23.7.93,   dal

  comma 3 e dalla lett. XII, comma 5, art. 13 del presente contratto e  ne

  mantengono le caratteristiche e le specificità.

 

 

 

Titolo VII - FORMAZIONE

 

Art. 15.

 

1.Le  parti  ritengono che la valorizzazione delle risorse  umane  rivesta

  importanza strategica ai fini dello sviluppo delle imprese cooperative e

  dell'occupazione.  Convengono  che la formazione  professionale  rivolta

  all'acquisizione di cultura e conoscenze adeguate anche in relazione alla

  diffusione  delle nuove tecnologie è uno strumento utile  negli  attuali

  processi  d'innovazione,  per contribuire a riqualificare  il  lavoro  e

  sviluppare  te  professionalità, nonché per facilitare la  mobilità  dei

  lavoratori.

 

2.Alla  luce  di questi convincimenti le parti ritengono che i  principali

  obiettivi della formazione consistono nel:

 

I)porre  i  lavoratori in condizioni di rispondere più efficacemente  alle

     esigenze poste dalle trasformazioni tecnologiche e organizzative delle

     imprese;

II) soddisfare le necessità d'aggiornamento professionale dei lavoratori;

III)facilitare  il loro reinserimento dopo eventuali periodi d'aspettativa

     previsti dal presente CCNL e dalle norme di legge.

 

3.Le  parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata al

  confronto  aziendale,  per l'elaborazione di  programmi  e  di  attività

  formative tra le quali possono essere ricomprese:

 

I)formazione nel settore della comunicazione sociale;

II) formazione   su   principi  generali  della  distribuzione   e   sulla

     cooperazione, sulle problematiche delle attività dei servizi, sul ruolo di

     tali settori nell'economia, sulla struttura d'impresa;

III)formazione   riguardante   il   rapporto   di   lavoro   e   le    sue

     regolamentazioni, la legislazione e gli accordi sindacali in riferimento

     al D.lgs  n. 626/94;

IV) formazione  in  marketing, vendite o servizi, acquisti e  gestione  di

     stock;

V)formazione di contabilità;

VI) formazione sul ruolo e sull'utilizzazione delle nuove tecnologie;

VII)studio di una lingua della Comunità in aggiunta alla lingua madre;

VIII)  progetti di formazione per apprendistato.

 

4.In sede aziendale saranno valutati programmi e progetti formativi nonché

  le  possibilità  di  sperimentare le iniziative  proposte  dai  Comitati

  paritetici nazionali e regionali. A tal fine le cooperative presenteranno

  annualmente i programmi formativi in essere, elaborati secondo le finalità

  del  presente articolo, corrispondenti ai fabbisogni rilevati nel quadro

  della  propria politica di valorizzazione delle risorse umane. Modalità,

  criteri,  finalità e risultati di tali programmi formeranno  oggetto  di

  valutazione comune tra le parti. La definizione dei programmi esecutivi e

  la scelta dei docenti ad esclusione di quanto previsto dai punti 4 bis e 4

  ter, sono di competenza aziendale.

 

4.bis)  Qualora  le  parti  convengano di  far  ricorso  ai  finanziamenti

  pubblici,  nazionali e comunitari, compresi quelli del  Dialogo  sociale

  per  la  formazione iniziale e continua i programmi e progetti esecutivi

  saranno   esaminati  tra  le  parti  stipulanti  ai  vari   livelli   di

  competenza.

 

4.ter)  Per i progetti di cui al precedente punto le parti s'incontreranno

  a   scadenze  concordate  per  verificare  lo  stato  d'avanzamento  del

  progetto formativo e per valutare gli eventuali interventi necessari.  A

  conclusione  del  singolo programma formativo le  parti  s'incontreranno

  per la valutazione complessiva.

 

5.In  questo  contesto  le  parti convengono  sull'opportunità  che  siano

  realizzati aziendalmente progetti formativi specifici per componenti  di

  RSU  e  per i lavoratori interessati, finalizzati alla diffusione  della

  cultura  inerente le materie di cui all'art. 3 (partecipazione)  e  alla

  conoscenza di strumenti finalizzati alla gestione degli accordi aziendali,

  realizzati o da realizzare, in tema di salario-obiettivi di produttività e

  redditività nonché progetti specifici volti a promuovere e a  diffondere

  cultura in tema d'ambiente e sicurezza. Tali progetti saranno definiti fra

  le parti e da queste gestiti.

 

 

 

Art. 38 - Conciliazione in sede sindacale (articolo nuovo).

 

1.Ai  sensi  di  quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti  C.P.C.,  come

   modificati  dai DD.lgs. 31.3.98 n. 80 e 29.10.98 n. 387, per  tutte  le

   controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del

   presente  contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti

   rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera d'applicazione del

   presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione

   in  sede  sindacale secondo le norme e le modalità di cui  al  presente

   articolo  da  esperirsi  da  parte della Commissione  di  conciliazione

   territoriale presso le Associazioni cooperative, o le OO.SS. competenti

   per  territorio,  alla  quale  aderiscono  o  conferiscono  mandato  la

   cooperativa o il lavoratore interessato, oppure dove hanno sede i Comitati

   misti paritetici territoriali.

 

2.La Commissione di conciliazione territoriale è composta:

 

a)per  le  imprese  della distribuzione cooperativa, da  1  rappresentante

   della stessa Associazione delle Cooperative;

b)per  i  dipendenti, da un rappresentante dell'O.S. territoriale  di  una

   delle Federazioni firmataria del presente contratto, a cui il lavoratore

   sia iscritto o conferisca mandato.

 

3.La  parte  interessata alla definizione della controversia  è  tenuta  a

   richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'O.S. alla quale si è

   iscritta e/o abbia conferito mandato.

 

4.L'Associazione  delle  Cooperative  ovvero  l'O.S.  dei  lavoratori  che

   rappresenta  la  parte  interessata deve  a  sua  volta  denunciare  la

   controversia  alla Commissione di conciliazione per  mezzo  di  lettera

   raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice

   copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

 

5.Ricevuta  la  comunicazione  la Commissione di conciliazione  provvederà

   entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno, l'ora e

   la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo

   di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art.

   37, D.lgs. n. 80/98.

 

6.Il  termine previsto dall'art. 37, D.lgs. n. 80/98 decorre dalla data di

   ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione

   delle Cooperative o della O.S. a cui il lavoratore conferisce mandato.

 

7.La  Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione

   ai sensi dell'artt. 410, 411 e 412 C.P.C. come modificati dalla legge n.

   533/73 e dai DD.lgs. n. 80/98 e n. 387/98.

 

8.Il  processo  verbale  di  conciliazione  o  di  mancato  accordo  viene

   depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione

   provinciale  del  lavoro competente per territorio e a  tal  fine  deve

   contenere:

 

a)il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto

   di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;

b)la  presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino  essere

   depositate presso, la Direzione provinciale del lavoro;

c)la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

 

9.Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra

   loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di

   conciliare  la stessa ai fini e per gli effetti del combinato  disposto

   dagli artt. 2113, comma 4 C.C., 410 e 411 C.P.C. come  modificati  dalla

   legge   n.  533/73   e  dai  DD.lgs. n. 80/98 e n. 387/98  in  sede  di

   Commissione di conciliazione.

 

10.   Le   decisioni  assunte  dalla  Commissione  di  conciliazione   non

   costituiscono  interpretazione autentica del  presente  contratto,  che

   pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale  di  cui

   all'art. 7.

 

11.   In  caso  di  richiesta  del  tentativo  di  conciliazione  per  una

   controversia  relativa  all'applicazione di una  sanzione  disciplinare

   conservativa, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti  convengono  le  procedure di cui al presente  articolo  avranno

decorrenza a far data dall'1.1.2000, fatti salvi gli accordi in materia.

 

 

 

Art. 41 - Arbitrato irrituale (articolo nuovo).

 

1.Ove  il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 C.P.C. o all'art.

  38  del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine

  previsto  per il suo espletamento e ferma restando la facoltà  di  adire

  l'autorità  giudiziaria,  secondo  quanto  previsto dalla legge 11.8.73 n.

  533,  ciascuna  delle parti può deferire la controversia a  un  Collegio

  arbitrale secondo le norme previste dal presente articolo.

 

2.L'istanza   della   parte,   avente   medesimo   oggetto   e   contenuto

  dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente  tutti

  gli  elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso

  l'organizzazione  cui  la parte stessa aderisce e/o  conferisce  mandato

  all'altra  parte.  L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice,  sarà

  inoltrata,  a  mezzo raccomandata a.r. o raccomandata a mano,  entro  30

  giorni  successivi  alla  conclusione  del  tentativo  obbligatorio   di

  conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale

  adesione  al  Collegio  arbitrale entro il  termine  di  15  giorni  dal

  ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino

  alla  1a  udienza  uno  scritto difensivo.  Entrambe  le  parti  possono

  manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con

  dichiarazione  scritta  da  inviare  alla  controparte  fino  al  giorno

  antecedente alla 1a udienza.

 

3.Il  Collegio è composto da 3 membri, di cui 2 nominati da ciascuno delle

  parti   ovvero  dall'Associazione  della  Cooperativa  ovvero  dall'O.S.

  territoriale,  FILCAMS,  FISASCAT e UILTUCS a cui  il  lavoratore  si  è

  iscritto  o  conferisca  mandato, e il 3° con  funzioni  di  Presidente,

  nominato  di  comune accordo dalle predette organizzazioni  territoriali

  ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente

  su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il Collegio avrà sede

  presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione.

 

4.I  2  membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono

  coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse

  delle stesse parti.

 

5.Il  Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua

  nomina,  la  data di convocazione del Collegio il quale  ha  facoltà  di

  procedere a una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

 

a)l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi;

b)l'autorizzazione  al deposito di documenti, memorie e  repliche  a  cura

  delle parti e dei procuratori di queste;

c)eventuali ulteriori mezzi istruttori.

 

6.Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della 1a

  riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la

  facoltà  del  Presidente di disporre una proroga fino a  un  massimo  di

  ulteriori  15  giorni, in relazione a necessità inerenti lo  svolgimento

  della procedura.

 

7.I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa.

 

8.Le  parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed

  è  istituito, ai sensi e per gli effetti della legge 11.8.73 n.  533,  e

  successive  modificazioni e integrazioni, e svolge le  proprie  funzioni

  sulla base d'apposito Regolamento.

 

9.Il  lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate  le

  disposizioni dell'art. 412 quater C.P.C.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti convengono che le procedure di cui al presente articolo  avranno

decorrenza a far data dall'1.1.2000.

 

 

 

Titolo XI - QUADRI

 

Art. 52 - Requisiti di appartenenza.

 

1.La categoria di Quadro prevista dalla legge 13.5.85 n. 190, è attribuita

  a  quei lavoratori subordinati che, senza appartenere alla categoria dei

  Dirigenti,  sono  titolari  delle posizioni organizzative  aziendali  di

  maggior rilievo per ampiezza e natura che richiedono un elevato contenuto

  professionale ed esercitano, con carattere continuativo, mansioni  nelle

  quali  sono  fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni  di

  sovrintendenza  e  coordinamento di altri lavoratori,  responsabilità  e

  autonomia  nella gestione delle risorse, ovvero contenuti  specialistici

  particolarmente elevati delle mansioni svolte.

  Tali lavoratori svolgono un ruolo di fondamentale importanza ai fini del

  perseguimento  degli obiettivi aziendali in rapporto con la  sovrastante

  struttura dirigenziale.

  È  pertanto  obiettivo delle imprese cooperative porre in essere  azioni

  che valorizzino la categoria di Quadro.

 

2. (Invariato)

 

3. (Invariato)

 

 

 

Titolo XI - Quadri

 

Art. 58 - Formazione

 

4.In  relazione  all'art.  15,  con particolare  riferimento  all'art.  6,

  inclusi  i punti 6 bis e 6 ter, si darà luogo a un incontro annuale  tra

  la  Direzione  aziendale e la rappresentanza sindacale  dei  Quadri  per

  esaminare   congiuntamente  i  programmi  formativi  e   d'aggiornamento

  professionale nonché i relativi preventivi di spesa.

  La  formazione  per  la  categoria di Quadro  avrà  anche  contenuti  di

  managerialità che ne valorizzi il ruolo.

 

5.(Invariato)

 

6.(Invariato)

 

 

 

Titolo XI - QUADRI

 

Art. 60 - Trasferimento.

 

7.Fermo restando quanto previsto all'art. 113 ai Quadri sarà riconosciuto,

  per  un  periodo    massimo  di  12  mesi,  il  rimborso  dell'eventuale

  differenza  del  canone effettivo di   locazione per un  alloggio  dello

  stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.

  Il  Quadro  che  abbia  compiuto  il 55°  anno  d'età,  può  opporsi  al

  trasferimento disposto dalla Cooperativa esclusivamente in caso di gravi

  e comprovati motivi.

 

 

 

Art. 61 - Assistenza sanitaria integrativa.

 

1.Con  decorrenza 1.1.2000 ai Quadri delle imprese rientranti nella  sfera

  d'applicazione  del  presente  CCNL  saranno  garantite  le  prestazioni

  sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) individuate,

  quali condizioni di base, nell'allegato n. 10.

 

2.Tali  prestazioni saranno attuate con un idoneo strumento operativo  che

  sarà  prescelto  da ciascuna Associazione cooperativa  e,  al  quale  si

  uniformeranno le cooperative associate. A cura di ciascuna  Associazione

  cooperativa verrà data preventivamente informazione alle OO.SS. stipulanti

  e ai Quadri in merito allo strumento operativo prescelto.

 

3.Il finanziamento delle prestazioni concordate, che saranno usufruite dal

  Quadro, nei limiti dei massimali e delle condizioni di base previste,  è

  individuato  nell'importo complessivo annuo di £.  1.000.000,  ripartito

  nella  misura  dell'85% a carico delle imprese e del 15%  a  carico  del

  Quadro.

  Il  Quadro  concorre all'eventuale quota d'iscrizione alla  Cassa  o  al

  Fondo  mutualistico nella misura massima di £. 50.000, da  versare  'una

  tantum'.

  Sarà  a  carico  delle  imprese  l'eventuale  quota  di  servizio  o  di

  convenzionamento annuale richiesta dalla Cassa o dal Fondo  mutualistico

  nel limite dell'importo annuo di £. 50.000.

 

4.L'adesione  alla  forma  integrativa sanitaria e la  relativa  copertura

  assistenziale  è volontaria da parte del Quadro, che vi  può  rinunciare

  dandone comunicazione scritta all'azienda.

  In  caso di non adesione del Quadro, non vi saranno oneri a carico delle

  imprese in relazione alle previsioni del presente articolo.

  L'adesione è vincolante per tutta la vigenza contrattuale.

 

5.In  caso di variazioni legislative riguardanti l'assistenza sanitaria le

  parti s'impegnano ad apportare al presente articolo gli aggiornamenti e le

  modifiche che risultino opportune.

 

 

Dichiarazioni a verbale.

 

I.Le parti  concordano  che  i  finanziamenti e le  prestazioni  sanitarie

     definiti  nel contesto del presente rinnovo del CCNL di settore  sono

     previsti con la finalità di garantire ai Quadri, nell'arco temporale di

     valenza del CCNL stesso, un efficace e sensibile miglioramento  della

     qualità dell'assistenza sanitaria integrativa preesistente. Pertanto,

     costituirà  impegno  delle  parti monitorare,  tramite  richieste  di

     informazioni  periodiche alle Casse in merito  all'andamento  e  alle

     prestazioni erogate anche al fine di ricercare, durante la vigenza del

     CCNL, le eventuali possibilità di miglioramento, a parità di costi, delle

     condizioni previste nell'allegato n. 10.

II. Le   parti   convengono  sull'obiettivo  di  estendere  le   coperture

     assistenziali sanitarie ai Quadri in quiescenza, che intendano aderire,

     con onere a loro carico, alle Casse o Fondi mutualistici di riferimento.

     Al  fine  di verificarne la praticabilità, le Associazioni  datoriali

     firmatarie effettueranno, entro 6 mesi dalla data di stipulazione del

     presente  contratto,  una valutazione con  le  Casse  o  i  Fondi  di

     riferimento.

     La  verifica effettuata sarà sottoposta alla valutazione delle  parti

     per la definizione di uno specifico accordo.

 

 

Dichiarazione a verbale di FEDERCONSUMO.

 

FEDERCONSUMO si riserva di verificare, entro il 31.12.99, con il Fondo  di

riferimento  la  compatibilità  delle prestazioni  e  condizioni  di  base

previste nell'allegato n. 10 con i costi contrattualmente previsti.

 

 

 

Art.... - Lavoro ripartito.

 

1.Il  contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale  2  o  più

  lavoratori   assumono   in   solido  un'unica  obbligazione   lavorativa

  subordinata.

 

2.Il  contratto,  stipulato  in forma scritta,  deve  indicare  la  misura

  percentuale   e  la  collocazione  temporale  del  lavoro   giornaliero,

  settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei

  lavoratori  interessati, ferma restando la possibilità  per  gli  stessi

  lavoratori  di determinare discrezionalmente, in qualsiasi  momento,  la

  sostituzione  ovvero  la modificazione consensuale  della  distribuzione

  dell'orario di lavoro.

 

3.Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore

  in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.

 

4.I  lavoratori  devono  informare preventivamente  il  datore  di  lavoro

  sull'orario   di  lavoro  di  ciascun  lavoratore  con  cadenza   almeno

  settimanale.

 

5.Gli accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore  di

  lavoro  dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno  dei

  lavoratori solidalmente obbligati.

 

6.Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno al Comitato

  misto paritetico regionale o nazionale, il numero dei contratti di lavoro

  ripartito instaurati nell'anno precedente.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti,  in  considerazione del carattere di  novità  presentato  dalla

disciplina  del  lavoro  ripartito, cui assegnano carattere  sperimentale,

s'impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

 

 

 

Titolo XXII - APPRENDISTATO (testo nuovo)

 

Art. 63 - Finalità dell'istituto.

 

Considerato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le  parti  nel

ritenere  che tale tipologia di impiego rientri nell'ambito del  confronto

sul  mercato  del  lavoro  di  cui al titolo IV  del  presente  contratto,

convengono  sull'utilità della diffusione del suo utilizzo, in  un  quadro

che  consenta  di  promuovere lo sviluppo del settore e  la  sua  capacità

competitiva nei mercati nazionali, anche in considerazione dei processi di

trasformazione  e  di innovazione tecnologica, che rendono  necessario  un

costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze dei

soci e dei consumatori.

 

Preso  con  favore  atto  della rivalutazione conseguita  dall'istituto  a

seguito  del Patto per il lavoro 24.9.96 e della legge 19.7.97 n. 196,  le

parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario

per   l'acquisizione  delle  competenze  utili  allo   svolgimento   della

prestazione  lavorativa e un percorso orientato tra sistema  scolastico  e

mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.

 

A  tal  fine  le  parti,  condividendo  la  necessità  di  armonizzare  la

disciplina legale e la disciplina contrattuale, concordano di identificare

l'attivazione  di  interventi congiunti per affrontare  i  problemi  della

formazione,  come  uno  degli  obiettivi  prioritari  da  perseguire   per

rispondere   adeguatamente  alle  esigenze  delle  aziende   dei   settori

rappresentati  e  consentire da parte degli apprendisti l'acquisizione  di

professionalità conformi.

 

Le parti s'impegnano, nell'ambito del Comitato misto paritetico nazionale,

altresì a realizzare e a presentare congiuntamente un progetto pilota,  da

finanziarsi  tramite il Fondo sociale europeo e/o altre risorse  nazionali

all'uopo  stanziate,  per  la sperimentazione di nuovi  modelli  formativi

dell'apprendistato.

 

In questo quadro le parti, concordano sulla necessità che il Ministero del

lavoro  e  le  Regioni  si  attivino  per  un'adeguata  offerta  formativa

programmata   e   finanziata  dalle  pubbliche   amministrazioni,   e   si

adopereranno in tal senso.

 

 

 

Art. 64 - Ammissibilità.

 

1.L'apprendistato  è  ammesso per tutte le qualifiche e mansioni  comprese

  nel  3°,    e    livello della classificazione  del  personale,  con

  esclusione delle figure professionali individuate nei profili 1, 2, 3, 4

  (2°  esempio) del 5° livello e delle figure di coordinamento e controllo

  individuate nel profilo 1 e 3 (par. 180) e profilo 7 (par. 167)  del 

  livello.

  L'apprendistato è altresì ammesso per le qualifiche del 2°  livello  con

  esclusione  delle  figure aventi funzioni di coordinamento  e  controllo

  individuate   nei  profili  1, 2, 4 (2° esempio), 6 (1° esempio)  e  nel

  profilo 9.

 

2.Nel    livello di contrattazione potranno essere individuate ulteriori

  figure professionali appartenenti al 2° livello d'inquadramento.

 

3.Le  imprese  cooperative  che  intendono  assumere  apprendisti  debbono

  presentare, prima dell'inoltro della richiesta dell'autorizzazione della

  Direzione provinciale del lavoro, domanda ai Comitati misti paritetici, i

  quali  esprimeranno  il  proprio parere di  conformità,  secondo  quanto

  previsto dal comma 3, art. 8.

 

4.Ai  sensi  e  alle  condizioni  previste  dall'art. 16,  comma 2,  legge

  n.  196/97  è consentito instaurare rapporti d'apprendistato  anche  con

  soggetti  in possesso di titolo di studio post-obbligo o d'attestato  di

  qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, con  i

  limiti di un impegno formativo ridotto, così come previsto dal successivo

  art. 67.

 

5.Nel  rapporto d'apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non

  inferiore al 60% della prestazione di cui all'art. 81 del presente CCNL,

  fermo restando le ore di formazione medie annue di cui al successivo art.

  67 e la durata di cui al successivo art. 66.

 

 

 

Art. 65 - Limiti numerici e di età per l'assunzione.

 

1.Considerato  che  la  legge n. 196/97 prevede  la  partecipazione  degli

  apprendisti  alle iniziative di formazione, le parti convengono  che  il

  numero  di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare non  può

  superare  il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio

  presso l'azienda stessa.

 

2.Ai  sensi  del  comma  1,  art. 21, legge  28.2.87  n.  56,  è  tuttavia

  consentita l'assunzione fino a 3 apprendisti anche nelle imprese che non

  abbiano alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o

  ne abbiano meno di 3.

 

3.In   applicazione  di  quanto  previsto  dall'art. 16,  comma  1,  legge

  n.  196/97  possono essere assunti come apprendisti i giovani d'età  non

  inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree  indicate

  nel  citato  comma  1  dello stesso art. 16. Qualora  l'apprendista  sia

  portatore di handicap i suddetti limiti sono elevati di 2 anni.

 

 

Dichiarazione congiunta.

 

Le   parti  s'impegnano  a  promuovere  iniziative  congiunte  presso   le

Istituzioni  al fine di snellire le procedure burocratiche attualmente  in

vigore   relative   al   rilascio  dell'autorizzazione   della   Direzione

provinciale del lavoro per l'avviamento dell'apprendista.

 

 

 

Art. 66 - Durata dell'apprendistato.

 

1.Il  rapporto d'apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da

  conseguire alla scadenza dei termini di seguito indicati:

 

- 2° livello          36 mesi;

- 3° livello Super    36 mesi;

- 3° livello          36 mesi;

- 4° livello Super   36 mesi;

- 4° livello          36 mesi;

- 5° livello          18 mesi.

 

  Per  gli  apprendisti  assunti prima della data  di  sottoscrizione  del

  presente  contratto  valgono le precedenti disposizioni  in  materia  di

  durata del rapporto.

 

2.Trascorso tale periodo, l'apprendista, sarà assegnato alla qualifica per

  la quale ha compiuto l'apprendistato.

 

3.Il periodo d'apprendistato effettuato in precedenza presso altre aziende

  dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni sarà computato

  ai fini del completamento del periodo prescritto del presente contratto,

  purché non vi sia stata un'interruzione superiore a 1 anno.

 

4.Le  attività  formative svolte presso più datori di  lavoro,  così  come

  quelle svolte presso gli Istituti di formazione o altri enti riconosciuti

  dalle  Regioni in tal senso, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli

  obblighi formativi.

 

5.Nel  caso  di  apprendista  minore,  l'impresa  s'impegna  ad  informare

  periodicamente, comunque a intervalli non superiori a  6  mesi,  la  sua

  famiglia  o  chi  esercita legalmente la patria potestà,  dei  risultati

  dell'addestramento.

 

6.L'impresa  s'impegna  alla verifica intermedia con  l'apprendista  circa

  l'andamento dell'impegno formativo di questi.

 

7.Fermo  restando quanto previsto in termini di preavviso, di cui all'art.

  161, l'impresa comunicherà all'apprendista la conferma o meno del rapporto

  di lavoro 3 mesi prima dalla conclusione del contratto stesso.

 

 

 

Art. 67 - Durata dell'impegno formativo.

 

La   durata   dell'impegno  formativo  dell'apprendista,  correlata   alla

tipologia del titolo di studio o dall'attestato di qualifica professionale

idonei  rispetto all'attività da svolgere, è così convenuta in  ore  medie

annue:

 

         TITOLO DI STUDIO          DURATA

                

Scuola dell'obbligo                  120

Attestato di qualifica               100

Diploma di scuola media superiore     80

Diploma universitario o laurea        60

 

Al    livello  di  contrattazione potrà essere stabilito  un  differente

impegno  formativo e specifiche modalità di svolgimento  della  formazione

interna  ed  esterna,  in coerenza con le cadenze dei periodi  lavorativi,

tenendo  conto  delle  esigenze determinate dalle fluttuazioni  stagionali

dell'attività.

 

È facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione

previste per gli anni successivi.

 

Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario

normale di lavoro.

 

 

 

Art. 68 - Contenuto della formazione.

 

1.Salvo  quanto  previsto dagli specifici decreti ministeriali  emanati  o

  emanandi in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 2, legge n.

  196/77, i contenuti delle attività formative esterni all'azienda saranno

  quelli elaborati a titolo sperimentale delle parti stipulanti il presente

  CCNL.

 

2.Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in

  contenuti    a   carattere   trasversale   e   contenuti   a   carattere

  professionalizzante  di tipo tecnico-scientifico e operativo,  tra  loro

  connessi  e  complementari e finalizzati alla comprensione dei  processi

  lavorativi. In particolare:

 

A)Le  attività formative per gli apprendisti di cui all'art. 2, lett.  a),

  Decreto  Ministero  del  lavoro 8.4.98, dovranno perseguire  i  seguenti

  obiettivi formativi articolati in 4 aree di contenuti:

 

- competenze relazionali;

- organizzazione ed economia;

- disciplina del rapporto di lavoro;

- le  misure  collettive di prevenzione e sicurezza e ai modelli operativi

  per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

 

B)I  contenuti di cui all'art. 2, lett. b) dello stesso Decreto  Ministero

  del  lavoro 8.4.98 e le competenze da conseguire mediante esperienza  di

  lavoro  dovranno  essere  definite sulla  base  dei  seguenti  obiettivi

  formativi:

 

- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;

- conoscere  e  saper  applicare  le basi tecniche  e  scientifiche  della

  professionalità;

- conoscere  e  saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie  di  lavoro

  (attrezzature, macchinari, strumenti di lavoro);

- conoscere  e  utilizzare  misure  di  sicurezza  individuale  e   tutela

  ambientale;

- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

 

  Il  consolidamento  e  l'eventuale recupero di  conoscenza  linguistico-

  matematiche  sarà  effettuato  all'interno  dei  moduli  trasversali   e

  professionalizzanti.

 

3.Le  parti firmatarie del presente contratto potranno altresì considerare

  valide  ai  fini  della sperimentazione le eventuali  offerte  formative

  realizzate   tra  gli  Enti  pubblici  territoriali  e  le  Associazioni

  territoriali datoriali e/o sindacali.

  Le  parti s'impegnano altresì ad intervenire nei confronti del Ministero

  del lavoro affinché le imprese rientranti nella sfera d'applicazione del

  presente  CCNL, qualora non abbiano potuto ricevere l'offerta  formativa

  dalle   Regioni,   mantengano  le  agevolazioni  contributive   connesse

  all'assunzione di apprendisti.

 

 

 

Art. 69 - Assunzione.

 

Per  l'assunzione  di  apprendisti  il  datore  di  lavoro  deve  ottenere

l'autorizzazione  della Direzione provinciale del lavoro  territorialmente

competente,  al  quale  dovrà  precisare le condizioni  della  prestazione

richiesta agli apprendisti, il percorso formativo in cui saranno impegnati

e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

 

 

 

Art. 70 - Periodo di prova.

 

La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in:

 

- 30 giorni di lavoro effettivo per i livelli 5° e 4°;

- 45 giorni di lavoro effettivo per i livelli 3° e 2°;

 

durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di  lavoro

senza preavviso.

 

 

 

Art. 71 - Trattamento normativo.

 

1.L'apprendista  ha  diritto,  durante il  periodo  d'apprendistato,  allo

  stesso  trattamento  normativo previsto dal  presente  contratto  per  i

  lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio.

 

2.Le  ore  di insegnamento complementare sono comprese nell'orario normale

  di lavoro.

 

 

 

Art. 72 - Trattamento economico

 

1.La  retribuzione  degli  apprendisti risulta costituita  dalle  seguenti

  componenti:

 

I.Paga base nazionale conglobata.

 

- per  la  1a  metà  del periodo d'apprendistato il 75%  della  paga  base

  nazionale conglobata corrisposta ai lavoratori qualificati;

- per  la  2a  metà  del  periodo d'apprendistato l'85%  della  paga  base

  nazionale conglobata corrisposta ai lavoratori qualificati.

 

II. Indennità di contingenza:

 

- vedi tabella allegata

 

2.Resta  inteso che per gli apprendisti in forza alla data di stipula  del

  presente  CCNL  il  trattamento economico è  quello  previsto  dal  CCNL

  3.12.94.

 

 

 

Art. 73 - Estinzione del rapporto.

 

1.Ai  sensi  dell'art.  19, legge 19.1.55 n. 25, qualora  al  termine  del

  periodo d'apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 C.C.,

  l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante

  le  prove d'idoneità e il periodo d'apprendistato è considerato utile ai

  fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.

 

2.Il  datore  di  lavoro  è  tenuto  a comunicare  entro  10  giorni  alla

  competente  Sezione circoscrizionale i nominativi degli  apprendisti  ai

  quali sia stata attribuita la qualifica.

 

3.Il  datore  di  lavoro  è  tenuto altresì a comunicare  alla  competente

  Sezione  circoscrizionale i nominativi degli apprendisti, dei quali  per

  qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro entro il termine di 5

  giorni dalla cessazione stessa.

 

 

 

Art. 74 - Percentuale di conferma.

 

La  disciplina  dell'apprendistato di cui al  precedente  art.  63  non  è

applicabile  alle  imprese che, al momento della  domanda  allo  specifico

Comitato  misto  paritetico regionale, risultino non  avere  mantenuto  in

servizio almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto d'apprendistato sia

già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i

lavoratori  che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa,  per

giustificato  motivo soggettivo, per mancato superamento  del  periodo  di

prova  e  quelli  che,  al  termine del rapporto d'apprendistato,  abbiano

rifiutato  la proposta di rimanere in servizio con rapporto  di  lavoro  a

tempo  indeterminato.  La  limitazione di cui al  presente  comma  non  si

applica  quando  nel  biennio precedente sia  venuto  a  scadere  un  solo

contratto d'apprendistato.

 

 

 

Art. 75 - Disposizione finale.

 

1.Per   quanto   non  disciplinato  dal  presente  contratto  in   materia

  d'apprendistato o di istruzione professionale, le parti  fanno  espresso

  riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in  materia

  (*).

 

 

(*) Nota a verbale.

 

In  relazione  alla legislazione vigente e alla validità della  precedente

contrattazione  in  materia d'apprendistato e di  CFL,  la  normativa  del

presente   contratto  riferita  a  tale  istituto  continuerà  ad   essere

disciplinata  autonomamente nelle province di Trento  e  Bolzano  mediante

opportuni incontri tra le parti a livello territoriale (provinciale).

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

1.Le  parti  si  danno  atto  che  le norme  di  cui  al  presente  titolo

  costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto

  a tutti i precedenti CCNL del settore.

 

2.Le  parti,  considerato il carattere sperimentale del  presente  titolo,

  convengono  di  affidare  al  Comitato  misto  paritetico  nazionale  la

  definizione dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti.

 

3.Le    parti   s'incontreranno   altresì   per   decidere   le   modalità

  d'armonizzazione   delle  norme  concernenti  i  CFL   e   i   contratti

  d'apprendistato  con  le  disposizioni che  verranno  emanate  ai  sensi

  dell'art. 16, comma 5, legge n. 196/97 e dell'art. 45, comma 6, lett. B,

  legge n. 144/99.

 

 

 

Titolo XXIV - LAVORO A TEMPO PARZIALE

 

Art. 77 - Finalità dell'istituto e normativa.

 

5.Compatibilmente con le esigenze aziendali, per i primi 5  anni  di  vita

  del  bambino,  il  genitori  può richiedere, secondo  modalità  e  norme

  definite  a livello aziendale, il passaggio a tempo parziale. A  termine

  del periodo il genitore riprenderà il lavoro a tempo pieno (*).

 

8.Le  ore  di lavoro supplementare saranno retribuite con la quota  oraria

  della  retribuzione  di fatto di cui all'art. 142, secondo  le  modalità

  previste   dall'art.   145,  e  la  maggiorazione   forfettariamente   e

  convenzionalmente determinata nella misura del 35% comprensiva di  tutti

  gli  istituti differiti, ivi compreso il TFR, da calcolarsi sulla  quota

  oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 142.

  Tale  maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto di  cui

  all'art.   142.  Esclude  il  computo  della  retribuzione  del   lavoro

  supplementare su ogni altro istituto.

 

 

(*) Nota a verbale.

 

In  relazione  alla legislazione vigente e alla validità della  precedente

contrattazione  in materia di lavoro a tempo parziale,  la  normativa  del

presente   contratto  riferita  a  tale  istituto  continuerà  ad   essere

disciplinata  autonomamente nelle province di Trento  e  Bolzano  mediante

opportuni incontri tra le parti a livello territoriale (provinciale).

 

 

 

Art. 78 - Contenuto del contratto individuale.

 

1.L'instaurazione  del rapporto a tempo parziale dovrà risultare  da  atto

  scritto, nel quale siano indicati:

 

I)il periodo di prova per i nuovi assunti;

II) le  mansioni,  la  durata della prestazione lavorativa  ridotta  e  la

     distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al

     mese e all'anno;

III)il    trattamento   economico   e   normativo   secondo   criteri   di

     proporzionalità, in relazione all'entità della prestazione lavorativa e

     all'anzianità  di  servizio,  rispetto  a  quello  dei dipendenti dello

     stesso  livello  contrattuale che effettuano l'orario  completo,  con

     esclusione della riduzione dell'orario di lavoro che riguarda unicamente i

     lavoratori a tempo pieno qualunque sia la riduzione attuata fermo restando

     l'adozione di diversi divisori convenzionali per la determinazione della

     paga oraria stabiliti dall'art. 145.

 

2.Fermo restando che la prestazione lavorativa con orario giornaliero fino

  a 4 ore non potrà essere frazionata nella stessa giornata, salvo espressa

  richiesta  del lavoratore, le modalità di svolgimento della  prestazione

  individuale saranno fissate tra cooperativa e lavoratore, di norma, entro

  i seguenti limiti:

 

I.18 ore nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;

II. 72 ore nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario mensile;

III.532 ore nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario annuale.

 

3.Potranno  essere realizzati contratti di lavoro a tempo  parziale  della

  durata anche di 8 ore settimanali per la giornata di sabato cui potranno

  accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato

  presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative alla collocazione

  della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale

  e,  laddove  non si eserciti la contrattazione aziendale, previo  parere

  vincolante di conformità del Comitato misto paritetico regionale.

 

4.Copia  del contratto deve essere inviata entro 30 giorni alla competente

  Direzione provinciale del lavoro.

 

5.A  fronte dell'evoluzione normativa in materia, al fine di valutarne  la

  corrispondenza  alle disposizioni contrattuali e prevederne  l'eventuale

  adeguamento, le parti s'incontreranno entro i termini previsti dal comma

  11, art. 1 del presente CCNL.

 

 

Norma transitoria.

 

In  caso  di  nuove  assunzioni a tempo parziale con  l'orario  di  lavoro

settimanale  pari  ai  limiti fissati, di cui nel precedente  comma  2,  i

lavoratori  già in forza occupati nello stesso profilo professionale,  con

orario settimanale di 16 ore, avranno priorità d'accesso nella posizione.

 

La  priorità indicata al comma precedente si applica altresì ai lavoratori

assunti  per la durata di 8 ore ai sensi del presente articolo al  momento

in cui cessa la condizione di studente.

 

Le  modifiche  di cui al presente articolo si applicano a decorrere  dalla

data di stipula del presente accordo.

 

 

 

Titolo XXV - CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

             CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO

 

Art. 79 - Contratti di lavoro a tempo determinato.

          Finalità dell'istituto - Ammissibilità - Limiti.

 

2.Ai  sensi dell'art. 23, legge n. 56/87 le parti individuano ipotesi  per

  le  quali  sono  consentite assunzioni con contratti di lavoro  a  tempo

  determinato di durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 12  mesi,

  comunque prorogabili, ai sensi della legge 18.4.62 n. 230.

 

3.Le assunzioni ai sensi del precedente comma potranno aver luogo per:

 

IV. incrementi  d'attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse  o

     progetti straordinari;

V.periodi  di  più  intensa  attività non ricorrenti nell'arco  dell'anno,

     derivanti da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte

     con i normali organici aziendali;

VI. sostituzione di lavoratori assenti per ferie;

VII.aspettative  diverse  da quelle già previste dall'art.  1,  lett.  b),

     legge 18.4.62 n. 230;

VIII.  sostituzione di lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a

     tempo parziale, relativamente alle ore non effettuate dal titolare del

     rapporto di lavoro;

IX. apertura  di nuovi negozi e/o ristrutturazione di punti di  vendita  o

     di singoli reparti;

X.sostituzione  di  lavoratori  temporaneamente  inidonei  a  svolgere  le

     mansioni  assegnate,  ai  sensi del D.lgs.  n.  626/94  e  successive

     integrazioni;

XI. sostituzione   di   lavoratori   che  nell'ambito   di   progetti   di

     ristrutturazione aziendale, o di riqualificazione professionale siano

     temporaneamente assenti per formazione o addestramento, sia che questa

     venga effettuata all'interno dell'azienda che all'esterno.

 

3.Ai  lavoratori  assunti  ai sensi del presente articolo  si  applica  il

  diritto di priorità di cui all'art. 8 bis, legge n. 79/83.

 

4.Le  imprese  non potranno avere contemporaneamente alle loro  dipendenze

  lavoratori  assunti  per  le  predette  ipotesi  di  contratto  a  tempo

  determinato  - ad esclusione di quella di cui al punto V del  precedente

  comma 2 - in numero superiore al 10% dell'organico in forza in ogni unità

  produttiva. La quota di contratti a tempo determinato derivante da  tale

  calcolo non contempla i contratti a tempo determinato utilizzabili secondo

  quanto previsto al titolo XXXV - aspettative non retribuite - che pertanto

  vanno considerati aggiuntivi. Nelle singole unità produttive che abbiano

  meno  di  30  dipendenti è consentita in ogni caso la  stipulazione  dei

  predetti  contratti per 3 lavoratori. Ai fini della percentuale predetta

  non  si  computano  le  assunzioni  effettuate  con  contratto  a  tempo

  determinato  nelle ipotesi previste direttamente dalla legge  (legge  n.

  230/62; DL n. 876/77 convertito in legge n. 18/78 e successive proroghe)

  né con CFL.

 

5.Nell'ambito della contrattazione di 2° livello possono essere realizzate

  intese per il superamento dei limiti di cui ai precedenti commi e  delle

  procedure del successivo articolo.

 

 

 

Art. 80 - Contratti di lavoro a tempo determinato.

          Procedure.

 

1.L'impresa  che  intende avvalersi della normativa di cui  al  precedente

  art.  79  è tenuta a darne preventiva comunicazione scritta al  Comitato

  misto  paritetico territorialmente competente, ovvero  in  caso  di  sua

  assenza  o  inattività, al Comitato misto paritetico  nazionale  di  cui

  all'art.  8  e, su richiesta di questo, a fornire indicazione  analitica

  delle tipologie dei contratti a tempo determinato intervenuti per effetto

  di  norme  diverse da quelle del presente contratto. Il  Comitato  misto

  paritetico,  ove  ritenga che con la richiesta venga a  configurarsi  un

  quadro d'utilizzo anomalo dell'Istituto del contratto a tempo determinato,

  ha  facoltà  di  segnalare  i  casi alle parti  stipulanti  il  presente

  contratto.  Queste, valutati anche in contraddittorio  con  l'impresa  i

  programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a

  tempo  determinato,  potranno,  quando traggano  conferma  dell'anomalia

  segnalata,  procedere  alla sospensione anche temporanea  dell'efficacia

  delle norme del presente articolo nei confronti delle imprese interessate.

 

2.All'atto  della comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro,  di

  cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire una dichiarazione relativa

  all'applicazione del presente CCNL e all'assolvimento degli obblighi  in

  materia di contribuzione sociale e di legislazione sul lavoro.

 

3.Gli  accordi aziendali in materia già in atto all'entrata in vigore  del

  contratto sono confermati.

 

 

 

Art.... - Lavoro ripartito.

 

7. Il  contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale 2  o  più

   lavoratori   assumono   in  solido  un'unica  obbligazione   lavorativa

   subordinata.

 

8. Il  contratto,  stipulato  in forma scritta, deve  indicare  la  misura

   percentuale   e  la  collocazione  temporale  del  lavoro  giornaliero,

   settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da  ciascuno

   dei  lavoratori  interessati, ferma restando  la  possibilità  per  gli

   stessi   lavoratori  di  determinare  discrezionalmente,  in  qualsiasi

   momento,  la  sostituzione  ovvero la modificazione  consensuale  della

   distribuzione dell'orario di lavoro.

 

9.Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore

   in proporzione, alla quantità di lavoro effettivamente prestato.

 

10.  I  lavoratori  devono informare preventivamente il datore  di  lavoro

   sull'orario  di  lavoro  di  ciascun  lavoratore  con  cadenza   almeno

   settimanale.

 

11.  Gli  accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore

   di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei

   lavoratori solidalmente obbligati.

 

12.  Entro  il  20  febbraio  di ogni anno, le imprese  comunicheranno  al

   Comitato misto paritetico regionale o nazionale, il numero dei contratti

   di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti,  in  considerazione del carattere di  novità  presentato  dalla

disciplina  del  lavoro  ripartito, cui assegnano carattere  sperimentale,

s'impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

 

 

 

Art. 81 - Durata settimanale - Lavoro effettivo.

 

13.  L'orario  di  lavoro  effettivo settimanale  è:  38  ore  settimanali

   dall'1.1.90.

 

14.   Per  lavoro  effettivo  s'intende  ogni  lavoro  che  richieda   una

   applicazione assidua e continuativa; non sono considerati  come  lavoro

   effettivo  il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi  intermedi

   presi sia all'interno che all'esterno delle aziende, le soste comprese tra

   l'inizio e la fine dell'orario giornaliero.

 

15.  L'orario  di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può  durare

   senza  interruzione  più  di  4  ore  e  mezza (art. 20, legge 17.10.67 n.

   977).

 

 

Nota a verbale.

 

Il passaggio dalle 38 ore e mezzo alle 38 ore potrà essere derogato previo

accordo in sede aziendale. In tal caso le ore residue di cui ai punti  III

e  IV,  art.  83,  comma 3, saranno utilizzate come stabilito  dall'ultimo

comma dello stesso articolo. Resta inteso che la determinazione della paga

oraria  sarà  effettuata con i divisori convenzionali di cui all'art.  145

riferiti all'orario effettivo settimanale di lavoro (es. ore 38 = 165).

 

 

 

Art. 84 - Distribuzione dell'orario.

 

1.La   distribuzione  dell'orario  di  lavoro  sarà  concordata  in   sede

  aziendale,  sulla  base  di quanto previsto dall'art.  13,  al  fine  di

  realizzare,  nella  sua  articolazione  e  tenendo  conto  degli   orari

  d'apertura, i seguenti obiettivi:

 

- la  migliore utilizzazione dei fattori produttivi e della forza  lavoro,

  per incrementare la competitività e la produttività aziendale;

- il miglioramento del servizio ai consumatori;

- il pieno utilizzo degli impianti;

- il  miglioramento delle condizioni complessive di lavoro dei dipendenti,

  da  conseguire anche attraverso il tendenziale restringimento del nastro

  orario.

 

2.Per  il  conseguimento degli obiettivi di cui sopra le parti  convengono

  che  la  distribuzione  dell'orario di lavoro  di  cui  al  comma  1  si

  realizzerà,  con  articolazioni  dell'orario  di  lavoro  essenzialmente

  riscontrabili  in turni unici continuati, fasce orarie  differenziate  e

  orari spezzati anche diversamente combinati tra loro.

 

3.A  tal  fine  potranno essere attuate, nell'ambito dell'esercizio  della

  contrattazione aziendale, forme diversificate d'orario di lavoro anche per

  gruppi di dipendenti e/o per aree professionali in rapporto alle diverse

  tipologie strutturali. Le articolazioni dell'orario di lavoro di cui sopra

  saranno attuate in modo da far fronte più efficacemente anche ai periodi

  di  maggiore attività produttiva e agli orari di maggiore concentrazione

  delle vendite e dei servizi.

 

4.Il  lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni previsti

  anche  se  questi siano predisposti soltanto per determinati  reparti  o

  uffici.

 

5.Nel  caso  in  cui  il  lavoro sia organizzato in turni,  questi  devono

  risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto

  il personale interessato.

 

6.Sempre   nei  limiti  dell'orario  settimanale  si  potranno  concordare

  prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.

 

7.Si  darà  luogo alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giornate

  laddove  non  sussistano  obiettivi impedimenti  di  carattere  tecnico,

  organizzativo o produttivo.

 

 

 

Art. 84 bis - Flessibilità dell'orario (articolo nuovo).

 

1.Fatto  salvo  il confronto in materia previsto in sede di contrattazione

  aziendale dall'art. 13, e in riferimento all'art. 84, per far fronte alle

  variazioni  dell'intensità lavorativa dell'azienda,  le  parti  potranno

  realizzare  diversi  regimi  d'orario  con  il  superamento  dell'orario

  contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di  42  ore

  settimanali per un massimo di 16 settimane, previa verifica qualitativa e

  quantitativa degli organici.

 

2.Diversi  limiti  dell'orario settimanale e periodi  di  durata  potranno

  essere concordati nell'ambito del 2° livello di contrattazione, a fronte

  di specifiche esigenze organizzative, come previsto dal successivo art. 84

  ter.

 

3.A  fronte  della  prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei  precedenti

  commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dei 12

  mesi successivi all'inizio della flessibilità, e in un periodo di minore

  intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.

 

4.I   lavoratori   interessati  percepiranno  la   retribuzione   relativa

  all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in

  quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

 

5.Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel  caso

  di ricorso a regimi d'orario plurisettimanale, esso decorre dalla 1a ora

  successiva all'orario definito per settimana.

 

 

 

Art. 84 ter - (articolo nuovo).

 

1.Nell'ambito  del    livello di contrattazione,  per  far  fronte  alle

  variazioni dell'intensità lavorativa, le parti potranno realizzare accordi

  sul seguente regime d'orario con il limite di seguito previsto:

 

- superamento  dell'orario contrattuale in particolari  periodi  dell'anno

  sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.  Ai

  lavoratori cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto

  in incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, di cui all'art.

  83,  pari  a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario

  normale settimanale.

 

2.Diversi  limiti  dell'orario settimanale e periodi  di  durata  potranno

  essere  convenuti, a fronte di specifiche esigenze organizzative.  Resta

  inteso  che, fino ai limiti di 44 ore settimanali per un massimo  di  24

  settimane, l'incremento del monte ore annuo di permessi retribuiti, di cui

  all'art. 83, sarà pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento

  dell'orario normale settimanale.

 

3.Il  50% delle ore di cui al precedente comma sarà articolato secondo  il

  programma di flessibilità definito.

  Il  restante  50%  delle ore suddette verrà contabilizzato  nella  banca

  delle ore e utilizzato dal lavoratore in riposi compensativi.

 

 

 

Art. 84 quater - Procedure (articolo nuovo).

 

1.A  fronte  della  prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei  precedenti

  commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dei 12

  mesi successivi all'inizio della flessibilità, e in un periodo di minore

  intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.

 

2.I   lavoratori   interessati  percepiranno  la   retribuzione   relativa

  all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in

  quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

 

3.Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel  caso

  di ricorso a regimi d'orario plurisettimanale, esso decorre dalla 1a ora

  successiva all'orario definito per settimana.

 

4.Al   fine   di   consentire  il  confronto  sulla  realizzazione   della

  flessibilità dell'orario le aziende provvederanno a comunicare alle RSU e

  alle OO.SS. competenti per livello il programma di flessibilità.

 

5.L'azienda  provvederà  altresì a comunicare, con congruo  preavviso,  ai

  lavoratori  interessati,  il  programma  definito  di  flessibilità,  le

  eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate.

 

6.In  caso di mancata fruizione del riposi compensativi individuali di cui

  all'art. 84 ter le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella

  banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore

  straordinarie corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre  dell'anno

  successivo a quello di maturazione.

 

7.Le  imprese senza contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il

  programma   di  flessibilità  al  Comitato  misto  paritetico  regionale

  competente.

 

 

 

Art. 84 quinquies - Banca delle ore (articolo nuovo).

 

1.Le  parti  riconoscendo, l'opportunità che i lavoratori siano  messi  in

  condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'art. 84 ter, che

  sono  a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire  la

  banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:

 

· il numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione delle

  ore maturate non dovrà superare il 10% della manodopera presente al lavoro

  nella  singola  unità  produttiva o reparto ed  escludendo  dai  periodi

  dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e

  dicembre.  Per  la  giornata di sabato o quella  di  maggiore  intensità

  lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il

  5% della manodopera presente al lavoro nella singola unità produttiva  o

  reparti.

 

6.per  rispondere  a  particolari  esigenze  aziendali,  diverse  modalità

  potranno  essere concordate nell'ambito dei confronti previsti  in  sede

  aziendale (*).

 

Al  31  dicembre  di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore  l'estratto

conto  individuale  delle  ore  depositate nella  banca,  con  i  relativi

movimenti.

 

Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.

 

Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.

 

 

(*) Nota a verbale.

 

In  relazione  alla legislazione vigente e alla validità della  precedente

contrattazione  in  materia  di  flessibilità  oraria,  la  normativa  del

presente   contratto  riferita  a  tale  istituto  continuerà  ad   essere

disciplinata  autonomamente nelle province di Trento  e  Bolzano  mediante

opportuni incontri tra le parti a livello territoriale (provinciale).

 

 

 

LAVORO STRAORDINARIO

 

Art. 89 - Decorrenza.

 

1.È considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro

  prestato oltre l'orario di lavoro settimanale ad eccezione dei periodi di

  flessibilità di cui agli artt. 84, 84 bis e 84 ter.

 

2.Le  mansioni  di  ciascun lavoratore debbono essere  svolte  durante  il

  normale  orario di lavoro fissato dal presente contratto. Il ricorso  al

  lavoro  straordinario deve avere carattere eccezionale  e  deve  trovare

  obiettiva giustificazione in necessità di ordine tecnico-organizzativo.

 

3.Il  lavoratore  non  può  compiere  lavoro  straordinario  ove  non  sia

  autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

 

4.Le necessità di ordine tecnico-organizzativo che giustificano il ricorso

  al  lavoro  straordinario,  saranno  preventivamente  esaminate  tra  la

  Direzione della Cooperativa e la RSU, quando il ricorso ad esso non  sia

  causato da necessità impreviste e indifferibili.

  Le  prestazioni di lavoro straordinario saranno comunque  contenute  nei

  limiti di 150 ore annue riferite al singolo dipendente.

  La  prestazione straordinaria, su richiesta del lavoratore, potrà essere

  recuperata  in  riposi  compensativi, compatibilmente  con  le  esigenze

  organizzative   e   produttive,   fermo   restando   il   diritto   alla

  maggiorazione.

 

5.Per  la gestione dei riposi compensativi si fa riferimento all'art.  83,

  comma 13 del presente CCNL.

 

 

 

Titolo XXXIV - GRAVIDANZA E PUERPERIO

 

Art. 127 - Astensione dal lavoro e trattamento economico.

 

7.bis).  Per  i  soli periodi indicati nel precedente comma, relativamente

  all'astensione obbligatoria, l'indennità di cui al comma precedente verrà

  integrata   dal  datore di lavoro in modo da raggiungere il  100%  della

  retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto  diritto  in

  caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica

  dell'INPS non raggiunga un importo superiore,  a decorrere dall'1.1.2000.

 

 

 

Art. 143 - Aumenti minimi tabellari.

 

5. A  decorrere  dalle  scadenze appresso indicate a  tutto  il  personale

   qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali:

 

 

 livelli  dal 1.9.99 dal 1.7.00   totale

   

Quadri      70.833     63.750    134.583

          64.444     58.000    122.444

          56.111     50.500    106.611

3° Super    50.000     45.000     95.000

          46.389     41.750     88.139

4° Super    43.056     38.750     81.806

          40.000     36.000     76.000

          36.111     32.500     68.611

          27.778     25.000     52.778

 

6.Di  conseguenza,  a  decorrere dall'1.9.99 e dalle date  successivamente

   indicate,  la paga base nazionale conglobata lorda per ciascun  livello

   d'inquadramento, è la seguente:

 

 livelli  dal 1.9.99 dal 1.7.00

   

Quadri     1.918.203  1.981.953

         1.745.191  1.803.191

         1.519.518  1.570.018

3° Super   1.354.026  1.399.026

         1.256.237  1.297.987

4° Super   1.165.966  1.204.716

         1.083.221  1.119.221

           977.908  1.010.408

           752.236    777.236

 

7.Gli  appartenenti all'ex 1° Super cui non è attribuita la  qualifica  di

   Quadro, conserveranno il parametro 242 con i seguenti aumenti retributivi:

 

             dal 1.9.99 dal 1.7.00   totale

                                       

ex 1° Super    67.222     60.500    127.722

 

   Di  conseguenza,  a decorrere dall'1.9.99 e dalle date  successivamente

   indicate, la paga base nazionale conglobata lorda per l'ex 1° Super,  è

   la seguente:

 

livelli      dal 1.9.99 dal 1.7.00

                       

ex 1° Super   1.820.413  1.880.913

 

8.Per  i  minori  la suddetta paga base nazionale conglobata  lorda  dovrà

   essere  ragguagliata  al  minore orario di lavoro  effettuato  a  norma

   dell'art. 18, legge 17.10.67 n. 977.

 

9.Gli  aumenti  salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti

   agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 72.

 

10.  Per l'indennità di contingenza spettante all'1.9.99 vedi allegato  n.

   1.

 

11.  Resta inteso che a decorrere dal mese di ottobre 1999 l'Indennità  di

   vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.

 

 

UNA TANTUM

 

A  tutto  il personale in forza alla data dell'1.9.99 - compresi i giovani

assunti con CFL - verrà erogato un importo 'una tantum'.

 

Tale importo, pari a £. 120.000 lorde per i lavoratori  qualificati  e   a

£.  90.000  lorde  per  gli  apprendisti, spetta in  relazione  all'intero

periodo  di 8 mesi intercorrenti dall'1.1.99 al 31.8.99 ed è aggiuntivo  a

quanto   dovuto  fino  al  31.8.99  a  titolo  di  Indennità  di   vacanza

contrattuale.

 

Per  i  casi  d'anzianità  inferiore a 8 mesi gli  importi  di  cui  sopra

verranno  erogati 'pro quota' in rapporto ai mesi d'anzianità di  servizio

maturata  durante  il  periodo  indicato al comma  precedente,  secondo  i

criteri   previsti   dagli  artt.  137  e  138  del  presente   contratto.

Analogamente  si  procederà  per i casi  in  cui  non  sia  dato  luogo  a

retribuzione  nello  stesso periodo a norma di legge  e  di  contratto  ad

eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.

 

Al  personale  con  rapporto  a tempo parziale  l'erogazione  avverrà  con

criteri di proporzionalità.

 

Con  i  medesimi  criteri di cui al comma precedente  l'una  tantum  verrà

erogata al personale assunto con contratto a termine.

 

L'importo 'una tantum' sopra definito verrà erogato con la retribuzione di

ottobre 1999.

 

L'importo  'una tantum' di cui sopra non è utile agli effetti del  computo

di alcun istituto contrattuale né del TFR.

 

Ai  lavoratori  che,  in  forza  alla data di  stipulazione  del  presente

contratto,  godano dei trattamenti di CIGS e di riduzione  dell'orario  di

lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di 'una tantum' o le

sue   frazioni,  saranno  erogate  dall'istituto  competente  secondo   le

disposizioni vigenti in materia.

 

In  caso  di  risoluzione del rapporto intervenuta  antecedentemente  alla

scadenza  indicata al comma 6 l'importo 'una tantum' verrà  erogato  sulla

base dei criteri di cui al comma 3.

 

 

 

Art. 181 - Decorrenza e durata del contratto.

 

1.In  applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23.7.93, il  CCNL  ha

  durata  quadriennale  per la parte normativa e  biennale  per  la  parte

  retributiva.

 

2.Salve  le  decorrenze  particolari previste per i singoli  istituti,  il

  presente contratto decorre dal 1° gennaio 1999 e avrà vigore fino a tutto

  il 31 dicembre 2002; per la parte economica il 1° biennio avrà vigore fino

  a tutto il 31 dicembre 2000.

 

3.Il  contratto s'intenderà rinnovano secondo la durata di cui al comma  1

  se  non disdetto, 6 mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r.. In

  caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che  non

  sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.

 

 

 

GARANZIE DI ASSISTENZA SANITARIA PER I QUADRI DIPENDENTI

DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA

 

A.N.C.C., A.N.C.D., C.C.I., A.G.C.I. (distintamente)

 

In  nome  e  per  conto  delle imprese cooperative  associate,  attraverso

strumenti  operativi idonei, assicureranno assistenza a  favore  del  solo

personale avente la qualifica di Quadro che s'intende valida:

 

- durante  il  permanere  del rapporto di lavoro  con  una  delle  imprese

  associate  e fino alla 1a scadenza annuale delle coperture assistenziali

  dopo la cessazione del rapporto stesso;

- indipendentemente dalle condizioni fisiche degli assicurati.

 

 

Prestazioni.

 

A)Area Ricovero.

 

Ricovero  con  e  senza  intervento chirurgico,  day-hospital,  intervento

chirurgico ambulatoriale per malattia e per infortunio e parto cesareo.

 

In strutture sanitarie convenzionate:

 

- pagamento  diretto  da  parte della Cassa  alla  Casa  di  cura  per  le

  prestazioni erogate senza applicazione di franchigie o scoperti.

 

 

In strutture sanitarie private non convenzionate:

 

- rimborso delle spese sostenute con applicazione di scoperto 15%.

 

 

In  strutture del SSN o da esso accreditate in caso di ricovero  a  carico

del SSN:

 

- rimborso delle spese nel limite dei massimali assicurati;

- rimborso delle spese sostenute nei 100 giorni precedenti di ricovero per

  visite specialistiche e accertamenti diagnostici correlati al ricovero;

- rimborso  di  tutte le spese per prestazioni sanitarie e  per  rette  di

  degenza durante il ricovero;

- rimborso  di  vitto  e  pernottamento dell'accompagnatore nel limite  di

  £. 100.000 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero.

 

 

Solo in strutture sanitarie non convenzionate i seguenti limiti:

 

- assistenza  infermieristica individuale nel  limite  di  £.  100.000  al

  giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero.

 

Sia in strutture sanitarie convenzionate sia non convenzionate.

 

Spese  sostenute  nei  100 giorni successivi al ricovero  per  prestazioni

sanitarie  trattamenti  terapeutici  e  riabilitativi,  medicinali,   cure

termali correlati al ricovero.

 

 

Parto non cesareo e aborto.

 

In strutture sanitarie convenzionate:

 

- pagamento  diretto  da  parte della Cassa  alla  Casa  di  cura  per  le

  prestazioni erogate senza applicazione di franchigie e scoperti.

 

 

In strutture sanitarie non convenzionate:

 

- rimborso delle spese sostenute nel limite di £. 5.000.000.

 

 

Day-hospital chirurgico e terapeutico:

 

- ad eccezione di quello esclusivamente diagnostico.

 

 

In caso di trapianto:

 

- rimborso delle spese sostenute per il prelievo sul donatore sia deceduto

  sia vivente.

 

 

Rimborso trasporto sanitario:

 

- in   ambulanza,  aereo sanitario o unità coronarica mobile nel limite di

  £. 2.000.000.

 

 

Indennità sostitutiva:

 

- in assenza di spese o di richiesta di rimborso, indennità giornaliera di

  £. 150.000 per un massimo di 90 giorni per ricovero.

 

 

Massimale annuo assicurato (parte A) £. 300 milioni per persona.

 

Nel  caso  di grande intervento (di cui all'elenco allegato) il  massimale

viene elevato a £. 500 milioni.

 

 

B)Alta specializzazione.

 

Alta diagnostica radiologica (esami stratigrafici e contrastografici):

 

- angiografia

- artrografia

- brocografia

- cisternografia

- cistografia

- clisma opaco

- colangiografia

- colangiografia percutanea

- colecistografia

- dacriocistografia

- defecografia

- discografia

- fistolografia

- flebografia

- fluorangiografia

- galattografia

- isterosalpingografia

- linfografia

- mammografia

- mielografia

- pneumoencefalografia

- retinografia

- Rx esofago, Rx tubo digerente

- scialografia

- splenoportografia

- tomografia torace, tomografia in genere

- tomografia logge renali, tomoxerografia

- urografia

- vesciculodeferentografia.

 

Tomografia Assiale Computerizzata (TAC).

 

Risonanza Magnetica Nucleare.

 

Scintigrafia.

 

Elettromiografia.

 

Dialisi.

 

Laserterapia a scopo fisioterapico.

 

Chemioterapia.

 

Cobaltoterapia.

 

 

In strutture sanitarie convenzionate:

 

- pagamento diretto da parte della Cassa alla struttura per le prestazioni

  erogate senza applicazione di franchigie o scoperti.

 

 

In strutture sanitarie private non convenzionate:

 

- rimborso delle spese sostenute con applicazione di scoperto 25%  con  il

  minimo non indennizzabile di £. 100.000 per ogni accertamento diagnostico

  o ciclo di terapia.

 

 

In strutture del SSN o da esso accreditate:

 

- rimborso   integrale  dei  ticket  sanitari  nel  limite  del  massimale

  assicurato.

 

Massimale annuo assicurato (parte B) 10 milioni per persona.

 

 

C)Visite  specialistiche/ticket  per accertamenti  diagnostici/prestazioni

  odontoiatriche.

 

1)Visite specialistiche.

 

Tutte le visite specialistiche con l'esclusione delle visite pediatriche e

delle visite specialistiche odontoiatriche e ortodontiche.

 

In strutture sanitarie convenzionate:

 

- pagamento  diretto  da  parte della Cassa  alla  Casa  di  cura  per  le

  prestazioni erogate senza applicazione di franchigie o scoperti.

 

In strutture sanitarie private non convenzionate:

 

- rimborso delle spese sostenute con applicazione di scoperto 25%  con  il

  minimo non indennizzabile di £. 100.000 per ogni visita.

 

In strutture del SSN o da esso accreditate:

 

- rimborso   integrale  dei  ticket  sanitari  nel  limite  del  massimale

  assicurato.

 

 

2)Ticket per accertamenti diagnostici non compresi

  nella garanzia "Alta specializzazione".

 

Sottomassimale annuo per persona di £. 500.000.

 

Importo   minimo  rimborsabile,  anche  se  ottenuto cumulando più ticket,

£. 70.000.

 

 

3)Prestazioni odontoiatriche.

 

Garanzia  prestata  esclusivamente nella forma di rimborso  all'Assicurato

delle spese sostenute:

 

- il  rimborso viene effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 25%

  con il minimo non indennizzabile di £. 150.000.

 

Sottomassimale annuo per persona di £. 800.000.

 

Massimale  annuo  complessivo o della garanzia (parte  C)  3  milioni  per

persona.

 

 

D)Terapie fisioterapiche riabilitative.

 

Terapie conseguenti a infortunio su presentazione di certificato di Pronto

Soccorso:

 

- ozonoterapia

- fisioterapia

- chinesiterapia

- chiropratica

- ionoforesi

- ultrasuoni

- radar

- massoterapia.

 

Massimale annuo assicurato 700.000 per persona.

 

 

E)Prevenzione.

 

Una  volta  l'anno in strutture sanitarie convenzionate con  la  Cassa  su

prenotazione della Cassa stessa:

 

· prelievo venoso

· ALT

· AST

· Gamma GT

· Glicemia

· colesterolo totale

· trigliceridi

· urea

· creatinina

· emocromo

· tempo di tromboplastina parziale (PTT)

· tempo di protrombina (PT)

· VES

· esame urine.

 

Qualora l'esito di alcuni esami della prevenzione risulti alterato, con il

supporto  del  proprio medico curante o di uno specialista  si  attueranno

ulteriori accertamenti mirati.

 

 

F)Servizi di consulenza e di assistenza.

 

I  seguenti  servizi  di consulenza e d'assistenza di seguito  elencati  a

titolo   esemplificativo  verranno  forniti  con  le  modalità   stabilite

attraverso polizze assicurative:

 

1.informazioni sanitarie telefoniche;

2.prenotazione di prestazioni sanitarie;

3.pareri medici immediati;

4.invio di un medico;

5.rientro dal ricovero di primo soccorso;

6.trasferimento in centro medico specializzato;

7.viaggio di un familiare all'estero;

8.invio di medicinali urgenti all'estero;

9.rimpatrio sanitario.

 

 

ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

 

NEUROCHIRURGIA

 

· interventi di neurochirurgia per via craniotomica o transorale;

· interventi di cranioplastica;

· intervento sull'ipofisi per via transfenoidale;

· asportazione tumori dell'orbita;

· asportazione   di   processi   espansivi   del   rachide   (intra    e/o

  extramidollari);

· interventi  per  ernia del disco e/o per mielopatie di  altra  natura  a

  livello cervicale per via anteriore o posteriore;

· interventi  per  ernia  del disco dorsale e/o per  mielopatie  di  altra

  natura per via posteriore, laterale o transtoracica;

· interventi sul plesso brachiale.

 

 

OCULISTICA

 

· interventi per neoplasie del globo oculare;

· intervento di enucleazione del globo oculare;

· reinterventi per ricostruzioni delle vie biliari;

· interventi chirurgici per ipertensione portale;

· interventi per pancreatite acuta o cronica per via laparotomica;

· interventi per cisti, pseudocisti o fistole pancreatiche per via

laparotomica;

· interventi neoplasie pancreatiche.

 

 

UROLOGIA

 

· nefroureterectomia radicale;

· surrenalectomia;

· interventi di cistectomia totale;

· interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia;

· cistoprostatovescicolectomia;

· interventi  di prostatectomia radicale per via perineale, retropubica  o

  transsacrale;

· interventi   di   orchiectomia   con  linfoadenectomia   per   neoplasia

  testicolare.

 

 

GINECOLOGIA

 

· isterectomia    radicale   per   via   addominale   o    vaginale    con

  linfoadenectomia;

· vulvectomia  radicale  allargata  con  linfoadenectomia  inguinale   e/o

  pelvica;

· intervento radicale per tumori vaginali con linfoadenectomia.

 

 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

 

· interventi per costola cervicale;

· interventi di stabilizzazione vertebrale;

· interventi di resezione di corpi vertebrali;

· trattamento  delle dismetrie e/o delle deviazioni degli  arti  inferiori

  con impianti esterni;

· interventi demolitivi per asportazione di tumori ossei;

· interventi di protesizzazione di spalla, gomito, anca o ginocchio.

 

 

TRAPIANTI DI ORGANI

 

· tutti.

 

 

OTORINOLARINGOIATRIA

 

· asportazione di tumori maligni del cavo orale;

· asportazione   di   tumori  parafaringei,  dell'ugola   (intervento   di

  ugulotomia) e delle corde vocali (intervento di cordectomia);

· interventi demolitivi della laringe (intervento di laringectomia  totale

  o parziale);

· asportazione di tumori maligni del seno etmoidale, frontale,  sfenoidale

  e mascellare;

· ricostruzione della catena ossiculare;

· intervento per neurinoma dell'8° nervo cranico;

· asportazione di tumori glomici timpano-giugolari.

 

 

CHIRURGIA DEL COLLO

 

· tiroidecnomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale;

· intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia.

 

 

CHIRURGIA DELL'APPARATO RESPIRATORIO

 

· interventi per tumori tracheali, bronchiali, polmonari o pleurici;

· interventi per fistole bronchiali;

· interventi per echinococcosi polmonare;

· pneumectomia totale o parziale;

· interventi per cisti o tumori del mediastino.

 

 

CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE

 

· interventi sul cuore per via toracotomica;

· interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomica;

· interventi sull'aorta addominale per via laparotomica;

· endarterectomia dell'arteria carotide e dell'arteria vertebrale;

· decompressione dell'arteria vertebrale nel forame trasversario;

· interventi per aneorismi: resezione e trapianto con protesi;

· asportazione di tumore glomico carotideo.

 

 

CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE

 

· interventi di resezione (totale o parziale) dell'esofago;

· interventi con esofagoplastica;

· intervento per mega-esofago;

· resezione gastrica totale;

· resezione gastro-digiunale;

· intervento per fistola gastro-cligiunocolica;

· colectomie  totali,  emicolectomie  e  resezione  rettocoliche  per  via

  anteriore (con o se colostomia);

· interventi d'amputazione del retto-ano;

· interventi per megacolon per via anteriore o addomino-perineale;

· exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale;

· drenaggio di ascesso epatico;

· interventi per echinococcosi epatica;

· resezioni epatiche.