CONTRATTO  COLLETTIVO NAZIONALE DI  LAVORO PER I  DIPENDENTI DA AZIENDE DEL

SETTORE TURISMO

 

 

Addì 1994 il giorno 6 del mese di ottobre, in Roma

 

 

TRA

 

l'ASSHOTEL Associazione Italiana Imprenditori d'Albergo - rappresentata dai

Presidente  Giorgio Guerra,  dal Segretario  Nazionale Claudio  Niola e dai

Sig.ri:  Giovanni Stefanelli,  Claudio  Salvestrini, Gino  Cecchetti, Renzo

Bini,  Aldo Anfossi,  Vincenzo Ricci,  Ario Locci,  Gabriele Bucci, Gastone

Guerrini, Nicola Genovese, Vincenzo Conticello,

 

la  FIEPeT  -  Federazione  Italiana   Esercenti  Pubblici  e  Turistici  -

rappresentata  dal Presidente  Giovanni  Bottino, dal  Segretario Nazionale

Tullio  Galli  e dai  Sig.ri:  Ermes Anigoni,  Giambruno  Barbieri, Germano

Casali,   Walter  Giammaria,   Cesare   Groppi,  Ivo   Manecchia,  Antenore

Marchesini,  Sergio  Pecoraro,  Giovanni   Stefanelli,  Giuseppe  Supani  e

Maurizio Zanini;

 

l'ASSOVIAGGI  -  Associazione  Italiana  Agenzie  di  Viaggio  e  Turismo -

rappresentata  dal Presidente Mario  Lippi, dal Segretario Nazionale Olindo

Repetto  e  dai  Sig.ri: Franco  Montanari,  Giovanni  Stefanelli, Giuseppe

Scuotto,  Fabio Testini, Silvana  Guadimundo, Adriana Sordini, Marco Renzi,

Giulietta  Baro, Mauro  Giovannini, Antonio  Simonetto, Roberto Martorella,

Antenore  Lodovichetti,  Evardo  Lorenzini,  Sergio  Di  Prospero,  Roberto

Orengo, Valerio Miglioli, Vincenzo Peparello, Vincenzo Ricci;

 

la  FIBA  -  Federazione  Italiana  Imprese  Balneari  -  rappresentata dal

Presidente  Giuseppe  Ricci,  dal  Vice  Presidente  Umberto  Buratti,  dal

Segretario  Nazionale  Olindo Repetto  e  dai Sig.ri:  Enrico  Bixio, Luigi

Cafferata, Renzo Barsotti, Lino Piazza, Giambattista Nulli, Andrea Carlini,

Gino  Cai, Walter Ghiselli, Angelo Mattugini, Sergio Marrai, Massimo Ronzi,

Emiliano  Mancini, Giancarlo  Parnetani, Stefano  Paperini, Giovanni Turci,

Andrea  Gasperoni,Terzo Giorgini,  Mauro  Sansavini, Sergio  Tarroni, Paolo

Luzi  Crivellini, Carmine  Chiodi,  Giacomo Sciarra,  Franco  Giorgi, Imbro

Pompei,  Benito Raccichini,  Fiorenzo Talamonti,  Antonio Casilio, Giovanni

Scala,  Mauro  Pierfederici,  Dino   Coltrinari,  Stefania  Menghi,  Franco

Semente,  Antonio  La  Torre, Ciro  Gorilla,  Walter  Porrini,  Vincenzo Di

Donato, Bernardo Frontino, Domenico Barbaro, Raffaele Di Gregorio;

 

l'ASSOCAMPING  -  Associazione dei  Campeggi  Turistico-Ricettivi dell'aria

aperta  - rappresentata dal  Presidente Luigi  Mantani, dal Vice Presidente

Vincenzo  Amatruda, dal Segretario  Nazionale Olindo  Repetto e dai Sig.ri:

Pio  Carfora, Claudio  Gennai, Amedeo  Leoncini, Franco Montanari, Tartuffo

Fioravanti,  Vincenzo  Peparello,  Renzo  Lazzi,  Antonio  Rizzotto, Andrea

Gallesi, Maurizio Eleuteri, Domenico Antonioli, Nicodemo Pistoia, Carlo

Alberto Ferrari, Iorio Tombesi;

 

CON

 

la   partecipazione  della   Confederazione  Italiana   Esercenti  Attività

Commerciali  Turistiche e  dei  Servizi -  CONFESERCENTI  rappresentata dal

Presidente  Guido Pedrelli, dal Segretario Generale Marco Venturi, dal Vice

Segretario Generale Gaetano Orrico, dal responsabile dell'Ufficio Politiche

del  Lavoro   e  Contrattuali   Massimiliano  Marcucci,   dal  responsabile

dell'Ufficio  Politiche   Sociali  Giorgio  Cappelli   e  dai  responsabili

territoriali: Terzo Marinetti,Giuseppe Tedesco, Giovanni Stefanelli, Nicola

Catozzo.

 

E

 

la  Federazione Italiana Lavoratori  Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS

CGIL,  rappresentata dal Segretario  Generale Aldo Amoretti, dal Segretario

Aggiunto  Pietro Ruffolo,  dai Segretari  Nazionali Renata  Bagatin, Invano

Corraini  Gennaro Pannozzo  e Luigi  Piacenti e  dai componenti il Comitato

Direttivo  Nazionale  Sandra Ferretti,  Lionello  Giannini,  Piero Marconi,

Manlio  Mazziotta, Bruno  Perin, Maria  Regina Ruiz,  Claudio Treves, Marco

Bertolotti,  Antonio Paparatto,  Cristina  Ronco, Marisa  Valenti, Giovanna

Vaudano,  Gaetano  Vazzana, Antonio  Amoruso,  Giovanni  Baseotto, Domenico

Campagnoli,  Marco  Cipriano,  Nadia D'Amely,  Beatrice  Di  Bari, Patrizia

Ferrari,  Renato  Franchi,  Adriana  Freddi,  Lucia  Giorgi,  Angioletta La

Monica,  Antonio   Lareno,  Melissa   Oliviero,  Carla   Pasquale,  Santino

Pizzamiglio,  Bruno  Rastelli,  Marco  Vicedomini,  Mauro  Dassio,  Carmela

Minniti,  Giorgio Scarinci,  Patrizia Vistori,  Elsa Ruzza, Renato Zanieri,

Marina  Bergamin, Loredana  De Checchi,  Giorgio Loro,  Sandro Maccatrozzo,

Vittorio  Meneghini, Giusy  Muchon, Celeste  Paulon, Diana  Pelizza, Sandra

Veneri, Roberto Cinelli, Ezio Medeot, Denise Trevisan, Dino Bonazza, Ramona

Campari,  Mauro   Capacci,  Dino  Chieregatti,   Silvano  Conti,  Gualtiero

Francisconi,  Gabriele Guglielmi, Mirella Loisi, Patrizia Maestri, Gabriele

Marchi,  Marinella Meschieri, Anna Naldi, Daniela Pellacani, Franca Rosini,

Walter  Sgargi, Giulio Tiberio, Daniela Zini, Carlo Amato, Dalida Angelini,

Fabio  Giunti, Paolo  Graziani, Roberto  Mati, Silena  Menchetti, Raffaello

Nesi,  Erminio Ontani,  Stefania Palli,  Marco Raiconi, Alessandra Salvato,

Silvano  Marani, Roberto Ghiselli,  Roberta Massacesi, Claudio Bazzichetto,

Orfeo  Cecchini, Simona Cervellini,  Antonella Chiusaroli, Luigi Corazzesi,

Fabio  De Rossi, Amedeo  Fileri, Simona  lovinella, Giuseppe Mancini, Carla

Matiussi,  Vincenzo  Quaranta,  Laura  Ricci,  Antonio  Stancampiano, Luigi

Castiglione,  Domenico Troise,  Alfonso  Argeni, Giovanni  Carpino, Antonio

Coppola,  Paola  Di  Celmo,  Carlo  Frascati,  Rosario  Stornaiuolo,  Maria

Antonelli,  Giuseppe  Giuri,  Giuseppe  Scognamillo  Canio  Cioffi, Michele

Furci,  Giovanna Pellegrino, Concetta  Alario, Luisa Albanella, Cono Minni,

Sante  Pellegrino, Antonino Triglia,  Gianni Cotzia, Rosanna Facchin, Mirto

Bassoli,  Franca Bertolini, Giuseppe  Di Stefano, Gabriella Fanesi, Jolanda

Fumagalli,  Carla Imovilli,  Giuseppe Meini,  Bruno Mignucci, Alba Peruzzi,

Franca  Tamburi,  Andrea  Vitagliano,   Franco  Antimi,  Umberto  Apicella,

Gianfranco  Cococcia, Valerio  Mantovani, Gaetano  Morgese, Mercede Parisi,

Ladise  Pastorelli, Emilia Simonetti, Antonella Sommariva, con l'intervento

della  Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL) rappresentata dai

Segretari Generali Alfiero Grandi e Walter Cerfeda;

 

la  Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del

Turismo  -  FISASCAT  CISL  rappresentata  dal  Segretario  Generale Gianni

Baratta,  dai  Segretari  Generali  Aggiunti:  Antonio  Michelagnoli, Maria

Pantile  e  dai  Segretari  Nazionali:  Luciana  Cirillo,  Mario Marchetti,

Pierangelo  Raineri; da Salvatore Falcone dell'Ufficio Sindacale unitamente

ad  una delegazione  composta dai  Sigg.: Piero  Abrami, Attilio Albanello,

Cecilia  Andriolo, Antonio  Attanasio,  Alberto Bizzocchi,  Angelo Candido,

Rocco  Carbone, Luigi Carignani, Alberto Cavalloni, Osvaldo Cecconi, Romano

Celandroni,  Antonio  Cinosi,  Nereo Colautti,  Bruno  Cordiano,  Franco Di

Liberto,  Imma Egger,  Giovanni Fabrizio,  Patrizio Fattorini,  Renzo Frau,

Marino  Friggeri, Pietro  Giordano, Mario  Lapia, Calogero  Lauria, Alfredo

Magnifico,  Guido   Malvisi,  Gilberto  Mangone,   Enrico  Mazetti,  Amedeo

Meniconi,  Biagio  Monteflisco,  Ivano  Morandi,  Giorgio  Pajaro, Marcello

Pasquarella,  Gianfranco  Patrignani, Ferruccio  Petri,  Leonardo Piccinno,

Simone  Ponziani,  Vincenzo Ramogida,  Roberto  Ricciardi,  Tullio Ruffoni,

Vincenzo Sacchetta, Francesco Sanfile, Rosanna Santarello, Fausto Scandola,

Santo Schiappacasse, Rinelda Segatto, Domenico Simone, Rolando Sirni, Paola

Taddei,  Mario  Testoni, Giancarlo  Trotta,  Alessandro  yarriale, Vincenzo

Vasciaveo,  Laura Zerbin,  con  l'intervento della  Confederazione Italiana

Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Natale

Forlani;

 

la  Unione Italiana Lavoratori Turismo  Commercio e Servizi - UILTuCS UIL -

rappresentata  dal  Segretario  Generale  Raffaele  Vanni,  dal  Segretario

Generale  Aggiunto  Salvatore  Caronia,  dai  Segretari  Nazionali: Michele

Malerba, PierLuigi Paolini, Virgilio Scarpellini, Parmenio Stroppa, Antonio

Zilli;  dai membri  del Comitato  Esecutivo Nazionale:  Sergio Amari, Bruno

Bettocchi,  Gianni  Callegaro,  Renzo Canella,  Grazia  Chisin,  Michele De

Simone,  Pietro La Torre, Giulio Parisi, Giannantonio Pezzetta, Paolo Poma,

Sandro  Sansone, Antonio Vargiu, Luca  Visentini e da una delegazione di un

coordinamento  settoriale composta  da: Andreani  Paolo, Babbo Gianni, Baio

Pietro,  Belletti Pina,  Bellocchi Marco,  Boco Bruno,  Boscaro Luigi, Bove

Salvatore,  Broglia Roberto,  Callegaro  Gianni, Canella  Manuela, Canepari

Giancarlo, Cardonatti Enzo, Casadei Maurizio, Ceccarelli Roberto, Celentano

Antonio,  Cieri  Nicola,  Coppo  Pietro,  D'Amico  Francesco,  Della  Maria

Roberto,  Del Zotto  Sergio, Di  Bella Giuseppe,  Diecidue Sergio, Esposito

Michele,  Fanzone Salvatore, Fiorino  Gabriele, Fontanella Marcello, Forgia

Giacomo,  Frugiero Giuseppe, Fulciniti  Caterina, Gagliardi Giuseppe, Gazzo

Giovanni, Giorgio Giovanni, Gullone Luciano, lozzia Bartolo, Lana Venanzio,

La  Via Giuseppe, Luchetti  Maria Ermelinda,  Manzelli Dino, Moio Giovanni,

Molin  Giancarlo, Monaco  Antonio,  Musu Roberta,  Neri  Roberto, Pelegrini

Aurelio,  Poma  Paolo,  Renna   Gianluigi,  Rivella  Mirella,  Sama  Carlo,

Sagliocco  Giuseppe, Scannella  Pietro, Scanzio  Gianni, Siciliano Rodrigo,

Siniscalchi Nunzio, Tanzi Franco, Tarantino Lorenzo, Tomasi Gianni, Valleri

Salvatorico,  Venturi Gianfranco,  Veronese Ivana,  Votano  Rocco e  con la

partecipazione  della UIL - Unione Italiana del Lavoro, - nella persona del

Segretario Confederale Bruno Bruni:

 

visto il CCNL Turismo 14 giugno 1991

nonché il relativo accordo di rinnovo del 6 ottobre 1994,

si è stipulato

 

Il  presente Contratto Collettivo  Nazionale di Lavoro  per i dipendenti da

aziende  alberghiere,   complessi  turistico-ricettivi   dell'aria  aperta,

pubblici  esercizi,  stabilimenti  balneari,  alberghi  diurni,  imprese di

viaggio  e turismo, di cui all'articolo 1, composto da quindici titoli, 392

articoli  e 17 allegati  letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti

di tutte le Organizzazioni stipulanti.

 

 

PREMESSA AL CCNL

 

Il  Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti

contrattuali,  sulle  politiche  del  lavoro  e  sul  sostegno  al  sistema

produttivo  del 23 luglio  1993 costituisce il  quadro di riferimento sulle

cui  linee le Parti  confermano di sviluppare,  ad ogni livello, il proprio

confronto.

Il  presente Contratto  ne realizza,  per quanto  di propria competenza, le

finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:

 

-  attribuendo  alla  autonomia collettiva  una  funzione  primaria  per la

gestione  delle relazioni di  lavoro mediante lo  sviluppo del confronto ai

diversi  livelli e con diversi  strumenti, al quale le parti riconoscono un

ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;

-  regolando l'assetto della  contrattazione collettiva  in funzione di una

dinamica  delle  relazioni  di  lavoro   medesime  tale  da  consentire  ai

lavoratori  benefici economici  con contenuti  non inflazionistici  ed alle

imprese  una gestione corretta e  programmabile del costo del lavoro nonché

di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse

umane;

-  definendo il complesso  normativo ed economico  che dovrà essere assunto

come  riferimento inderogabile ai fini della emanazione di un provvedimento

legislativo che garantisca l'efficacia erga omnes del sistema contrattuale.

 

Le  Parti -  nel  rispetto della  piena  autonomia imprenditoriale  e ferme

restando   le   rispettive  distinte   responsabilità   e   funzioni  delle

organizzazioni  sindacali dei  datori di  lavoro e  dei lavoratori  - hanno

inteso  realizzare  con  il  presente  contratto  non  solamente  una  fase

negoziale,  bensì  un  confronto globale  teso  al  consolidamento  ed allo

sviluppo  delle potenzialità del Turismo, dandosi atto reciprocamente della

necessità  di favorire  lo sviluppo  economico e  la crescita occupazionale

mediante l'allargamento della base produttiva ed un recupero della capacità

competitiva delle imprese sui mercati internazionali.

In  questo quadro, le  iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni

pubbliche  saranno   fondate  sulla   ricerca  di   impegni  indirizzati  a

riaffermare  le politiche settoriali ed  a consolidare il ruolo del Turismo

quale  risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, cui destinare, in

una  visione  globale  di strategia  economica  e  programmatoria,  mezzi e

risorse  congrui rispetto all'incidenza  del Turismo nella formazione della

ricchezza e della occupazione del Paese.

Analogamente,  le  Parti  convengono  di   mettere  in  atto  le  opportune

iniziative  nei confronti  della Unione  Europea, al  fine di utilizzare al

meglio  le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria in materia di

Turismo, ivi compreso il Turismo Sociale.

Le  Parti, nel  darsi atto  della validità  dell'assetto e  della struttura

contrattuale, sono impegnate a sviluppare organicamente e a tutti i livelli

le  relazioni sindacali. In questo quadro le Parti, a tutti i livelli, sono

reciprocamente  impegnate  ad  instaurare   corretti  e  proficui  rapporti

attraverso  l'approfondimento organico  delle  conoscenze dei  problemi del

settore  e la pratica realizzazione  di un sistema di relazioni sindacali e

di  strumenti di  gestione degli  accordi,  anche al  fine di  garantire il

rispetto  delle intese e  sfavorire l'eventuale insorgere di conflittualità

tra  le Parti.  In questo  senso,  le Parti  assegnano rilievo  cruciale al

sistema  degli Enti  Bilaterali e  dei  Centri di  Servizio, ai  fini della

promozione  e del monitoraggio  di politiche attive  del Mercato del Lavoro

anche con riferimento al lavoro interinale ed a nuove tipologie di rapporto

di  lavoro che potranno  essere individuate dalla legislazione, da adottare

tanto  sul  versante delle  nuove  forme  di flessibilità,  quanto  per gli

aspetti  che attengono alla  creazione di un  efficiente canale di ingresso

nel mercato del lavoro.

Le  Parti  concordano, inoltre,  sull'esigenza  di  partecipare attivamente

affinché'  lo sviluppo del  Dialogo Sociale,  in sede comunitaria, affronti

l'analisi  e   l'approfondimento  dei  percorsi   di  armonizzazione  delle

normative legislative in tema di rapporti di lavoro negli Stati membri, con

particolare   riferimento  agli   strumenti   di  formazione   nonché  alla

equiparazione dei titoli professionali.

A  fronte  della  concorde  valutazione  sulla  necessità  di  politiche di

investimento, riorganizzazione e sviluppo qualificato e stabile del settore

Turismo,  le  Parti hanno  inteso  non  solo concorrere  ad  individuare le

conseguenti  normative  ma,  anche,  realizzare  un  sistema  di  relazioni

sindacali  e di informazioni coerente con le esigenze sia delle imprese sia

dei  lavoratori del settore  nonché funzionale  alla individuazione ed alla

esaltazione  delle potenzialità  e degli  aspetti innovativi espressi nelle

diverse tipologie settoriali ed aziendali.

Inoltre,  le Parti riconoscono  funzionale agli  obiettivi di progresso del

settore  la riforma  del sistema  contributivo e,  nel quadro degli impegni

assunti a livello interconfederale e comunitario, riconfermano la necessità

di eliminare le sperequazioni rispetto agli altri settori produttivi, anche

al fine di attenuare il divario tra costo del lavoro e reddito disponibile.

Ai  fini del processo di  recupero e sviluppo di efficienza e produttività,

le  Parti - ciascuna  nell'ambito delle proprie  possibilità e competenze -

riconoscono  la necessità di porre in essere iniziative atte a rafforzare e

valorizzare  il ruolo del  settore Turismo  nel quadro della programmazione

nazionale,  anche tramite  appositi provvedimenti  legislativi e finanziari

tesi  ad una  efficace tutela dei  livelli produttivi  e occupazionali e il

riequilibrio  delle  condizioni  che  sfavoriscono  la  situazione italiana

rispetto  al  contesto  europeo. In  particolare,  le  Parti  convengono di

elaborare  interventi congiunti  nei confronti  del Governo  al fine di non

pregiudicare  le  prospettive  di  mantenimento  o  di  potenziale sviluppo

dell'occupazione  nel  Mezzogiorno  d'Italia,  gravemente  compromesse  dai

recenti provvedimenti in materia di oneri sociali.

Le  Parti,  inoltre  -  tenuto  conto  della  specifica  caratteristica  di

intersettorialità  del Turismo  e della  sua forte  dipendenza dal contesto

economico   contiguo   con  particolare   riferimento   alle  problematiche

dell'ambiente,   del   trasporto,   ed,    in   generale,   delle   carenze

infrastrutturali  nel suo  insieme,  intendono promuovere  ad  ogni livello

iniziative  idonee al fine di realizzare un quadro di riferimento economico

ed  istituzionale efficace per lo  sviluppo del turismo ed, in particolare,

per porre in essere condizioni omogenee rispetto agli altri settori.

In  tale contesto le Parti valutano indifferibile l'adozione di strumenti e

l'impegno di risorse che consentano una organica politica di promozione del

sistema  Paese adeguata  rispetto al  contributo  offerto dal  Turismo alla

formazione della ricchezza nazionale.

In  questo quadro si colloca anche la necessità di riforma della disciplina

legislativa del settore ed in particolare della legge quadro sul turismo al

fine  di attivare  forme di  sostegno e  di agevolazione degli investimenti

diretti  alla riqualificazione dell'offerta, dell'intermediazione turistica

nel  suo   complesso,  all'incentivazione  della   domanda,  allo  sviluppo

dell'occupazione e della sua qualificazione.

 

DICHIARAZIONE SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

Le Parti attribuiscono alla formazione professionale una valenza strategica

ai  fini della elevazione degli standard qualitativi offerti alla clientela

e dello sviluppo delle risorse umane.

Con  il  presente  Contratto,  le  Parti  hanno  individuato  gli opportuni

strumenti  normativi capaci  di agevolare  l'ingresso  e la  permanenza nel

settore  dei lavoratori  in possesso di  specifici titoli  di studio e/o di

adeguata esperienza professionale.

Nel  contempo, le  Parti, hanno  sviluppato le  possibilità di ricorso agli

istituti  che  agevolano  la formazione  professionale  dei  lavoratori neo

assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio.

Al  fine  di  potenziare  le  azioni  intraprese,  le  Parti  si  impegnano

congiuntamente  a  richiedere  alle  competenti  istituzioni  pubbliche una

maggiore  e rinnovata  attenzione nei  confronti degli  strumenti formativi

destinati  al settore,  con  particolare riferimento  all'attivazione degli

investimenti  che  ai  sensi  della legge  n.236  del  1993  possono essere

realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali.

In  questo quadro, le  Parti, considerata  la competenza primaria assegnata

alle  Regioni  in  materia  di  formazione  professionale,  si  impegnano a

sviluppare il confronto tra gli Enti Bilaterali e gli Assessorati Regionali

alla  formazione professionale al  fine di realizzare le opportune sinergie

tra le rispettive iniziative.

Le  Parti,   infine,  ritengono   necessaria  l'attivazione   di  una  sede

istituzionale  di confronto  tra  Governo e  Parti  sociali sul  tema della

formazione professionale nel settore Turismo.

 

 

DICHIARAZIONE SULLA PREVIDENZA INTEGRATIVA

 

Alla  luce del dibattito  in atto sui  sistemi di previdenza integrativa le

Parti  concordano di esaminare  le tematiche connesse all'istituzione di un

sistema  di  previdenza  complementare  volontaria  anche  alla  luce delle

indicazioni  che  potranno  emergere  dai   confronti  in  atto  a  livello

intercategoriale.   Le   Parti   ritengono   presupposto   necessario   per

l'attivazione  di  un  sistema  di  previdenza  integrativa  adeguato  alle

esigenze dei lavoratori e delle aziende la sostanziale modifica del decreto

legislativo  n.  124  del  1993  che,  allo  stato,  la  rende inattuabile.

Conseguentemente, verrà insediata una commissione paritetica di esperti che

esaminerà  le problematiche connesse  alla determinazione dell'aliquota del

T.F.R.  nonché all'assistenza  sanitaria. La  commissione dovrà terminare i

suoi lavori entro dodici mesi dalla data di stipula del presente accordo.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le  Parti, in  coerenza con quanto  stabilito dal  Protocollo del 23 luglio

1993,  ed  al  fine  di   garantire  la  normalizzazione  delle  condizioni

concorrenziali  delle  aziende,  richiedono  al  Governo  l'adozione  di un

provvedimento  legislativo finalizzato  alla generalizzazione  del presente

sistema   normativo   contrattuale,  anche   con   riferimento   al  regime

contributivo che sarà stabilito per la contrattazione di secondo livello.

Le Parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi

trattamento  di miglior favore  che una delle  Parti stipulanti il presente

Contratto  dovesse  concedere  posteriormente  alla  stipula  del  presente

Contratto  ad una qualsiasi  altra Organizzazione, è automaticamente esteso

anche alle Parti stipulanti il presente Contratto.

 

 

 

PARTE GENERALE

 

TITOLO  I

VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE

 

Articolo 1

 

Il  presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti

di  lavoro  tra  le  aziende   sotto  indicate  ed  il  relativo  personale

dipendente:

 

I) AZIENDE ALBERGHIERE:

a) alberghi, hotels meuble's, alberghi specializzati per il soggiorno degli

anziani,  pensioni e locande; ristoranti, self-service, tavole calde, caffè

e  bar annessi; servizio  di mensa per  il personale dipendente; ogni altra

attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;

b)  taverne,  locali notturni,  caffè  e  mescite annesse  agli  alberghi e

pensioni  con licenze separate  e con  personale adibito prevalentemente ad

essi  in  quanto  formino   parte  integrante  del  complesso  dell'azienda

alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;

e) ostelli; residences, villaggi turistici;

d) colonie climatiche e attività similari.

 

II) COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA:

a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.

 

III) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI:

a)  ristoranti,  sia  di tipo  tradizionale  che  self-service, fast-foods,

trattorie,  tavole  calde,  osterie   con  cucina,  pizzerie,  rosticcerie,

friggitorie e similari;

-  piccole pensioni, locande, piccole  trattorie ed osterie con cucina, che

abbiano non più di nove camere per alloggio;

b)  caffè, bar, snack  bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie

ed  ogni altro esercizio  similare ove si somministrano bevande contemplate

nell'art. 23 del DM 8/5/1976;

- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;

- gelaterie, cremerie;

- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria

annessi a pubblici esercizi;

c) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo;

d) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;

e) posti di ristoro sulle autostrade;

- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree,

marittime,  fluviali,  lacuali  e piscinali;  servizi  di  ristorazione sui

treni;

-  ditte  appaltatrici  dei   servizi  di  ristorazione  sulle  piattaforme

petrolifere;

-  aziende addette  alla preparazione,  confezionamento e distribuzione dei

pasti (catering ed altre);

- aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili);

- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);

f)  pubblici  esercizi  sopra  elencati  annessi  a  stabilimenti balneari,

marini,  fluviali, lacuali  e piscinali,  ad alberghi  diurni, a palestre e

impianti sportivi.

 

IV) STABILIMENTI BALNEARI:

a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.

 

V)  ALBERGHI DIURNI.

 

VI) IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO:

a)  imprese di viaggi  e turismo,  intendendosi per tali, indipendentemente

dalla  definizione compresa nella  ragione sociale o indicata nella licenza

di  esercizio, e  dalla denominazione  delle eventuali dipendenze (agenzie,

uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o

in  parte le attività di cui  all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n.

217;

b)  operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose,

studentesche   giovanili  e   simili,  in   quanto  svolgano   attività  di

intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.

 

VII) PORTI ED APPRODI TURISTICI:

a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.

 

NOTA A VERBALE

Il  presente Contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche

-  esempio: commerciali  - svolte  all'interno delle  strutture ricettive e

pararicettive,  alla condizione che  le relative licenze siano intestate al

titolare  dell'azienda  turistica.  Il  Contratto  si  applica  altresì  ai

lavoratori di nazionalità straniera.

 

CHIARIMENTO A VERBALE

(1)  Laddove nel testo  contrattuale originale o  a stampa è stato usato il

termine  "Alberghi" ci si  è intesi riferire  alle "Aziende alberghiere" di

cui al punto I dell'articolo 1.

(2)  Laddove nel testo  contrattuale originale o  a stampa è stato usato il

termine  "Pubblici Esercizi" ci si è intesi riferire alle "Aziende Pubblici

Esercizi" di cui al punto III dell'articolo 1.

(3)  Laddove nel testo  contrattuale originale o  a stampa è stato usato il

termine  "Agenzie di  viaggio" ci  si  è intesi  riferire alle  "Imprese di

viaggi e turismo" di cui al punto VI dell'articolo 1.

(4)  Laddove nel testo  contrattuale originale o  a stampa è stato usato il

termine   "Campeggi"    ci   si    è   intesi    riferire   ai   "Complessi

turistico-ricettivi  dell'aria aperta" di  cui al punto II dell'articolo 1.

Le  norme  dell'accordo  27  marzo 1979  con  il  quale  è  stata convenuta

l'applicazione  del presente  Contratto al  settore Campeggi  hanno trovato

inserimento  generale e specifico  nei rispettivi  istituti ed articoli del

presente testo a stampa.

 

 

Articolo 2

 

(1)  Il presente  Contratto Collettivo  Nazionale  di Lavoro  disciplina in

maniera  unitaria  per  tutto il  territorio  della  Repubblica  italiana i

rapporti  di lavoro a  tempo indeterminato e,  in quanto compatibili con le

disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato.

(2)  Esso deve essere  considerato un complesso  unitario ed inscindibile e

costituisce  in ogni  sua norma  e  nel suo  insieme un  trattamento minimo

inderogabile per i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al precedente

articolo  i anche ai  sensi e per  gli effetti di  cui all'articolo 4 della

legge 5 agosto 1978, n. 502 e successive modificazioni.

(3)  Il presente Contratto sostituisce  ed assorbe ad ogni effetto le norme

di  tutti i precedenti Contratti Collettivi ed Accordi Speciali del settore

turistico,  nonché le  norme e  le consuetudini  locali, in  quanto da esso

disciplinate,  riferentisi alle  medesime  aziende elencate  nel precedente

articolo.

(4)  Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni

di legge vigenti in materia.

(5) Restano salve le condizioni di miglior favore.

 

 

Articolo 3

 

(1) Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da

più  unità aziendali aventi  o meno un  unico titolare od una unica ragione

sociale,  il personale  ivi adibito è  regolamentato da  tutte le norme del

presente Contratto.

(2)  In tutti i  casi deve trattarsi  di servizi organizzati esclusivamente

per  gli usi delle unità  aziendali interessate e con esclusione di servizi

verso terzi.

 

 

DICHIARAZIONE  A VERBALE

Le  Parti convengono di istituire  una apposita Commissione cui è demandato

il  compito di individuare le opportune modalità di graduale armonizzazione

con  il CCNL  Turismo delle  discipline contrattuali  attualmente applicate

alle colonie climatiche (accordo 28 luglio 1993) ed agli approdi turistici.

La  stessa commissione esaminerà inoltre l'applicazione di quanto convenuto

per le piattaforme petrolifere.

 

 

 

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

 

CAPO I

LIVELLO NAZIONALE

 

 

DIRITTI DI INFORMAZIONE

 

 

Articolo 4

 

(1) Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le

prerogative  proprie   dell'imprenditore  e   quelle  delle  organizzazioni

sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività

turistica  in  generale,  convengono  sulla  necessità  di  promuovere  una

politica   turistica  da   attuarsi   avvalendosi  dello   strumento  della

programmazione e di una correlativa legge quadro.

(2)  A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi

di  norma  entro  il   primo  trimestre,  le  Associazioni  Imprenditoriali

firmatarie  comunicheranno  alle  Organizzazioni  Sindacali  nazionali  dei

lavoratori  dati  conoscitivi  concernenti  le  dinamiche  strutturali  del

settore  e le  prospettive di  sviluppo,  con particolare  riferimento alle

implicazioni occupazionali.

(3)  Saranno   altresì  oggetto  di   esame  congiunto   le  iniziative  di

programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della

legge quadro.

(4)  In  tali  incontri  le  parti  potranno  adottare  nei  confronti  dei

competenti  Organi  istituzionali  iniziative  tendenti  a  valorizzare una

politica  attiva del lavoro,  che, tenendo  conto delle esigenze specifiche

del  mercato e  delle particolari  caratteristiche strutturali del settore,

possa  condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa

relativa  al collocamento ed  alla elevazione professionale dei lavoratori;

ciò  al  fine di  conseguire  una  maggiore efficienza  e  funzionalità del

servizio  e  a  sostegno  dell'occupazione  e  della  sua  continuità,  con

riferimento  alla  migliore  utilizzazione  degli  impianti  attraverso  il

prolungamento  della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne

condizionano l'attuazione.

(5)  Le parti,  al  fine di  promuovere  una maggiore  garanzia dell'utenza

turistica  e  una  più effettiva  tutela  dei  diritti  della collettività,

concordano  sulla   necessità  di   incentivare  specifiche   politiche  di

riqualificazione  del   settore  turistico   ispirate  al   criterio  della

salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale.

(6)  Pertanto, anche  in relazione  al reciproco  intendimento di  cui alla

premessa  del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di

strumenti  che, nelle aree  di spiccata  vocazione turistica, consentano di

valutare  -  avuto anche  riguardo  alla necessaria  salvaguardia  dei beni

artistici,  culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività

produttive  nel complesso  dei  nuovi investimenti  nonché  delle dotazioni

infrastrutturali,  e  dei loro  riflessi  sulla composizione  e  la qualità

dell'occupazione.

 

 

PARI OPPORTUNITA'

 

Articolo 5

 

(1)  Le parti  convengono sulla  opportunità  di realizzare,  in attuazione

della  raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni

legislative in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità

di  opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e

di  ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai

vari  livelli   contrattuali  e  di   confronto  (nazionale,  territoriale,

aziendale) a favore delle lavoratrici.

 

(2)  Entro il 1995  verrà costituito un  gruppo paritetico di lavoro per le

pari opportunità, con il compito di:

a)  svolgere attività  di studio  e di  ricerca, nell'ambito delle attività

dell'Osservatorio  sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di

acquisire  elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione

femminile  nel settore, utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso,

livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;

b)  verificare la  legislazione vigente  e le  esperienze in materia, anche

confrontandole  con la situazione degli altri settori a livello nazionale e

con le altre situazioni nei paesi della Comunità Europea;

c) predisporre schemi di progetti di "Azioni Positive".

 

(3)  L'eventuale  adesione  delle  aziende   agli  schemi  di  progetto  di

formazione   professionale   concordemente   definiti   e   recepiti  dalle

organizzazioni  stipulanti  il  contratto  nazionale,  dei  quali  le parti

promuoveranno  la  conoscenza,  costituisce  titolo  per  la  fruizione dei

benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

 

(4)  Il gruppo di lavoro  di cui al  secondo comma del presente articolo si

riunirà  di  norma trimestralmente  ed  annualmente  riferirà sull'attività

svolta alle organizzazioni stipulanti.

 

 

ENTE BILATERALE NAZIONALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO

 

Articolo 6

 

(1)  Le parti convengono  di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale Unitario

del Settore Turismo, regolato da apposito statuto.

(2)  l'Ente Bilaterale  Nazionale,  nell'ambito di  quanto  contenuto nella

Premessa,  si  avvale  dell'Osservatorio  Nazionale  di  cui  al successivo

articolo 7.

(3) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli

Enti  Territoriali previsti al  successivo articolo  12, costituiti con gli

scopi  e le  modalità tassativamente  previsti  dal presente  Contratto, la

quota  contrattuale di  servizio per  il  relativo finanziamento  è fissata

nella  misura globale  dello 0,40%  di paga  base e  contingenza, di cui lo

0,30%  a carico dei datori di  lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori. A

far data dal 10 settembre 1995, la quota contrattuale di servizio è fissata

nella misura globale dello 0,40 per cento di cui lo 0,20 per cento a carico

del  datore di lavoro e  lo 0,20 per cento  a carico del lavoratore. Il 15%

del  gettito  netto  globale  è  destinato  direttamente  al  finanziamento

dell'Osservatorio  Nazionale. Il restante  85% verrà ripartito - in ragione

della  provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali

ed,  in alternativa, tra gli  Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea

eventualmente costituiti.

(4)  La riscossione  della suddetta  quota contrattuale  sarà effettuata in

base  ad apposita convenzione  nazionale da stipularsi  con l'INPS ai sensi

della legge n. 311 del 1973.

(5)  Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale Unitario saranno

composti  su base paritetica  tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e

dei datori di lavoro.

(6)  L'Ente Bilaterale Nazionale  istituisce al proprio interno il Comitato

di Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto.

 

CHIARIMENTO A VERBALE

Le  parti confermano che nella valutazione per la definizione del costo del

rinnovo  contrattuale si è  tenuto conto dell'incidenza della contribuzione

per il finanziamento degli Enti Bilaterali.

 

 

OSSERVATORIO NAZIONALE

 

Articolo 7

 

(1)  L'Osservatorio Nazionale costituisce  lo strumento per lo studio delle

iniziative  adottate dalle  parti in  materia  di occupazione,  mercato del

lavoro, formazione e qualificazione professionale.

(2)  A  tal  fine,  l'Osservatorio  attua  ogni  utile  iniziativa,  e,  in

particolare:

a)  programma ed organizza relazioni  sul quadro economico e produttivo del

settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e

sulle  previsioni occupazionali, anche  coordinando indagini e rilevazioni,

elaborando  stime e  proiezioni finalizzate,  tra  l'altro, a  fornire alle

parti  il supporto  tecnico  necessario alla  realizzazione  degli incontri

annuali di informazione;

b)   elabora   proposte   in  materia   di   formazione   e  qualificazione

professionale,  anche in  relazione a  disposizioni legislative nazionali e

comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti,

finalizzate  altresì  a creare  le  condizioni  più opportune  per  la loro

pratica realizzazione a livello territoriale;

c)  riceve ed elabora, a  fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori

Territoriali  previsti dal successivo articolo 13 sulla realizzazione degli

accordi  in materia  di contratti  di formazione  e lavoro ed apprendistato

nonché dei contratti a termine;

d)  predispone  e/o   coordina  schemi  formativi   per  specifiche  figure

professionali,  al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e

lavoro;

e) riceve, anche con riferimento agli adempimenti di cui alla legge 936 del

1986  di riforma  del CNEL,  dalle organizzazioni  territoriali gli accordi

collettivi territoriali ed aziendali curandone la raccolta.

 

 

COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

 

Articolo 8

 

COMPOSIZIONE

 

(1)  La Commissione  Paritetica Nazionale  dovrà essere  costituita su basi

paritetiche  da   quattro  rappresentanti  della   FILCAMS,  quattro  della

FISASCAT,  quattro della UILTuCS, e da tre rappresentanti dell'ASSHOTEL, da

tre  della F.I.E.P.eT., da  tre dell'ASSOVIAGGI, da  due della F.I.BA. e da

uno dell'ASSOCAMPING.

(2)  La Commissione  si articola  in quattro  sottocommissioni, una per gli

alberghi,  una per  i pubblici  esercizi, una  per le  imprese di  viaggi e

turismo,  ed una per i  campeggi, per la soluzione di questioni concernenti

esclusivamente i rispettivi settori.

(3) La Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.

 

 

Articolo 9

 

COMPITI

 

(1)  La Commissione paritetica nazionale  ha il compito di salvaguardare il

rispetto  delle intese  intercorse nello spirito  e con  le finalità di cui

alla Premessa del presente Contratto. A tal fine:

a)  esamina tutte le controversie  di interpretazione e di applicazione del

presente  Contratto e  di altri  Contratti ed  Accordi Nazionali  di Lavoro

riguardanti  i rapporti  di lavoro  nelle aziende  comprese nella  sfera di

applicazione del presente Contratto Nazionale di Lavoro;

b)  può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal contratto, soluzioni

che,  contemperando le diverse  specificità organizzative e strutturali dei

singoli  comparti, consentano,  alle stesse  parti stipulanti,  il rispetto

degli accordi;

c)  esplica forme  di intervento  dirette a  favorire la costituzione degli

E.B.T. ove essi non siano realizzati nel termine di cui all'articolo 13.

d)   esamina    le   vertenze    collettive   concernenti   l'applicazione,

l'interpretazione,  il rinnovo e  la prima  stipula degli eventuali accordi

integrativi  territoriali, per le  quali debba  essere compiuto a richiesta

dalle  Organizzazioni  locali dei  lavoratori  e  dei datori  di  lavoro il

secondo  tentativo  di conciliazione,  unitamente  ai  rappresentanti delle

predette Associazioni locali.

(2)  Le  vertenze  di   carattere  generale  concernenti  l'applicazione  e

l'interpretazione  del presente  Contratto Nazionale  di Lavoro  e di altri

Contratti  ed  Accordi Nazionali  riguardanti  i rapporti  di  lavoro nelle

aziende  comprese  nella  sfera  di  applicazione  del  presente  Contratto

Nazionale  di lavoro dovranno  essere demandate, prima di qualsiasi azione,

all'esame  della  Commissione  Nazionale  per  il  tentativo  di amichevole

componimento.

(3)  L'Organizzazione Nazionale  o Territoriale  che ha  promosso o intende

promuovere  vertenze di  cui ai  precedenti capoversi,  dovrà investirne la

Commissione  con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in

ordine all'oggetto della vertenza.

(4)   La   Commissione  sarà   formalmente   convocata   dalla  Federazione

imprenditoriale  competente  entro  dieci   giorni  dal  ricevimento  della

richiesta  e si  dovrà  pronunciare nel  merito  entro i  successivi trenta

giorni.

(5)   Dovranno  essere   redatti   e  sottoscritti   appositi   verbali  di

conciliazione  o di mancato  accordo per ciascuna  vertenza da notificare a

tutte le parti interessate.

(6)  Le funzioni  di Segretario  saranno svolte  alternativamente, per ogni

vertenza  da un  rappresentante dei  lavoratori e  da un rappresentante dei

datori di lavoro.

(7) In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione

unanime, l'intervento del Ministero del Lavoro.

 

 

 

CAPO II

LIVELLO TERRITORIALE

 

 

DIRITTI DI INFORMAZIONE

 

Articolo 10

 

(1) Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori,

in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni imprenditoriali

forniranno   dati   conoscitivi   relativi   ai   piani   di   sviluppo   e

ristrutturazione, articolati per settori omogenei.

(2)  In  tale  contesto  le  parti  effettueranno  un  esame  congiunto dei

prevedibili  effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle

dinamiche  strutturali, dai  processi  di sviluppo  e  di ristrutturazione,

dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno

avere sull'andamento globale dell'occupazione.

 

 

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

 

Articolo 11

 

(1)  Le Organizzazioni Imprenditoriali si impegnano a contrattare a livello

regionale  con  le  regioni  e i  sindacati  forme  di  utilizzazione degli

impianti  nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" in collegamento con le

iniziative   della   regione,   anche  nel   quadro   delle   politiche  di

scaglionamento  delle vacanze  indicate dalle  Confederazioni e dalle altre

Federazioni  di  categoria;  a livello  regionale  sarà  definito, mediante

trattative  tra le Associazioni imprenditoriali, le regioni ed i sindacati,

un  regime di bassi prezzi particolarmente nei periodi di cosiddetta "bassa

stagione" a favore di:

a)  lavoratori che utilizzino i  periodi feriali o svolgano periodi di cure

termali;

b)  lavoratori  pensionati  che  utilizzino periodi  di  riposo  e  di cura

termale, marina, montana, ecc.;

c)  studenti che  utilizzino collettivamente  o con  le famiglie periodi di

vacanze  non estive per  cure termali,  marine, montane, ecc.  o a scopi di

ricerca culturale;

d)  lavoratori di altri  paesi che tramite  le regioni o gli enti turistici

confederali  utilizzino  periodi  di vacanze  o  svolgano  precise attività

culturali.

(2) Saranno altresì contrattate tra Associazioni Imprenditoriali, regioni e

sindacati  forme di  sostegno anche  economico per  favorire le attività di

formazione professionale.

 

 

POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

 

Articolo 12

 

(1)  Le parti,  anche  in relazione  a  quanto previsto  dalla  riforma del

collocamento  ordinario  e  per  gli   esperimenti  pilota  in  materia  di

avviamento  al lavoro, si  impegnano a  ricercare congiuntamente, a livello

regionale  per  settori  o  per   l'intero  comparto  o  per  singole  aree

subregionali, soluzioni capaci di:

a)  definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative

di  qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra

e surroga;

b)  promuovere verso i terzi  interessati le iniziative ritenute più idonee

al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

(2)  Sempre a livello  regionale, anche per  aree subregionali omogenee, le

parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:

a)  gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi

di  qualificazione e  riqualificazione predisposti  dalle Regioni anche con

riferimento  a quanto previsto in  materia di diritto allo studio dal comma

10 del successivo articolo 96;

b)   l'accertamento    delle   strutture    finalizzate   all'addestramento

professionale,  allo  scopo di  verificarne  e  migliorarne l'utilizzazione

anche  attraverso la  partecipazione delle  stesse parti  sociali alla loro

gestione;

(3)  Le parti, altresì, convengono  di incontrarsi anche con le Regioni per

verificare  gli  obiettivi  di  sviluppo  del  settore  con  gli  obiettivi

programmatici   regionali   con   particolare   riferimento   ai   problemi

dell'utilizzazione  degli  impianti,  dell'occupazione,  del  prolungamento

della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della

formazione e riqualificazione professionale.

(4)  Negli incontri  di cui sopra  le parti  valuteranno altresì i problemi

derivanti  dall'applicazione delle norme  del contratto nazionale di lavoro

in  tema di orari  di lavoro  e loro distribuzione,  anche in rapporto alla

possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e

chiusura delle attività.

(5)  Le parti  convengono di  esaminare anche  i problemi  che si pongono a

livello  di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare

gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del

prolungamento della stagione e dell'occupazione.

 

 

CHIARIMENTO A VERBALE

Per  quanto concerne le  "Imprese di  Viaggi e Turismo"  si precisa che per

"organizzazioni  territoriali" ai fini del presente Contratto ci si intende

riferire alle strutture regionali.

 

 

ENTE BILATERALE TERRITORIALE

 

Articolo 13

 

(1)  L'Ente Bilaterale per il  Settore Turismo verrà costituito, di norma a

livello regionale, e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e

funzionali  tassativamente definite  dalle  parti a  livello  nazionale con

apposito  statuto e  regolamento (allegato  C) In  caso di mancato accordo,

l'Ente  Bilaterale  Nazionale   può  autorizzare  in   via  transitoria  la

costituzione  di Enti Bilaterali con competenza limitata a singoli comparti

e/o a specifiche aree territoriali.

(2)  Lo stesso potrà  essere costituito, sulla  base di accordi intervenuti

tra le parti, per singole aree omogenee subregionali.

(3)  Le risorse  degli Enti  Bilaterali saranno,  di norma,  destinate alla

realizzazione  delle iniziative di cui al successivo comma 6 concordate tra

le parti a livello territoriale in ragione della provenienza del gettito.

(4)  L'Ente  istituisce l'Osservatorio,  che  svolge a  livello  locale, le

medesime  funzioni  dell'Osservatorio Nazionale,  realizzando  una  fase di

esame  e di  studio idonea a  cogliere gli  aspetti peculiari delle diverse

realtà  presenti nel  territorio ed  a consentire  la stima  dei fabbisogni

occupazionali.

(5) A tal fine, l'Osservatorio:

a)  programma ed organizza, al  proprio livello di competenza, le relazioni

sulle  materie oggetto  di analisi  dell'Osservatorio Nazionale  inviando a

quest'ultimo  i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base

di   rilevazioni   realizzate   dalle   Associazioni   imprenditoriali   in

ottemperanza  alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56 dell'87

e con le garanzie di riservatezza ivi previste;

b)  ricerca ed  elabora, a  fini statistici,  i dati  relativi agli accordi

realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato

nonché  dei contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza

trimestrale all 'Osservatorio Nazionale;

c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro

al  fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro

(anche  rispetto ai  lavoratori  extracomunitari) nonché  di  verificare le

esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze

territoriali, settoriali e/o di comparto;

d)  cura la  raccolta  e l'invio  degli  accordi territoriali  ed aziendali

all'Osservatorio Nazionale.

(6) L'Ente Bilaterale promuove e gestisce a livello locale:

a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche

in  collaborazione  con  le  Regioni e  gli  altri  Enti  competenti, anche

finalizzate  all'avviamento  dei lavoratori  che  vi  abbiano proficuamente

partecipato;

b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori

coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino

la  cessazione  e/o   la  sospensione  dei  rapporti   di  lavoro  a  tempo

indeterminato,  ovvero  a  finanziare  corsi  di  riqualificazione  per  il

personale interessato da tali provvedimenti;

c)  interventi per  il sostegno  del reddito  dei lavoratori stagionali che

partecipino  ai corsi  di formazione  predisposti dall'Ente  stesso, nonché

altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori.

d)  funzioni di  coordinamento, vigilanza  e monitoraggio dell'attività dei

Centri di Servizio in materia di mercato del lavoro.

(7)  Inoltre, l'Ente  Bilaterale svolge  le  azioni più  opportune affinché

dagli  Organismi  competenti   siano  predisposti  corsi   di  studio  che,

garantendo  le  finalità  di   contribuire  al  miglioramento  culturale  e

professionale  dei  lavoratori favoriscano  l'acquisizione  di  più elevati

valori  professionali  e  siano   appropriati  alle  caratteristiche  delle

attività del comparto.

(8)  Laddove già  esistano strumenti  analoghi a  quelli sopra previsti, le

parti  che li hanno  costituiti concorderanno  le modalità per armonizzarli

con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior

favore.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le quote contrattuali di servizio assicurate dalle Agenzie di Viaggio e dai

relativi  lavoratori dipendenti per il finanziamento degli Enti Bilaterali,

per  evidenti ragioni di  congruità connesse alla particolare tipologia del

settore, saranno finalizzate ad iniziative di formazione professionale.

 

 

CENTRI DI SERVIZIO

 

Articolo 14

 

(1)  L'Ente Bilaterale di  norma si articola  nell'ambito del territorio in

Centri  di Servizio.  La costituzione  dei Centri  di Servizio  - che potrà

avvenire  per l'intero  settore o  per singoli  comparti -  si realizza con

accordo   specifico   tra  le   rappresentanze   locali   delle  rispettive

Organizzazioni  nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia

ancora  istituito l'EBT, le  parti potranno  promuovere la costituzione dei

Centri di Servizio, d'intesa con l'Ente Bilaterale Nazionale.

(2) Il Centro di Servizio:

-  cura la  raccolta delle  comunicazioni effettuate  dalle aziende  che si

avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 63 e 64.

-  assiste le  imprese che ne  facciano richiesta  per la instaurazione dei

rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell'articolo 23 della legge n. 56

del 1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all'articolo

63 del presente Contratto.

 

 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE

 

Articolo 15

 

(1)  Alla  contrattazione integrativa  territoriale  tra  le Organizzazioni

Sindacali  Territoriali  delle  parti   stipulanti  il  presente  Contratto

Collettivo,  per   la  stipula   di  accordi   integrativi  sono  demandate

esclusivamente le seguenti materie:

a)  l'elaborazione  e  la  definizione  di  schemi  di  convenzioni  di cui

all'articolo  17 legge 28  febbraio 1987, n.  56 (allegato G) al fine della

sua concreta attuazione;

b)  la definizione delle  iniziative relative alle  funzioni per le quali è

istituito l'Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e

la  riqualificazione professionale, la  cui attuazione è demandata all'Ente

stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti

e  nell'ambito  delle  disponibilità  esistenti.  Nella  definizione  delle

suddette  iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali

e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;

c) i programmi di formazione per l'attuazione dei contratti di formazione e

lavoro  di  cui  al  presente  Contratto,  fermo  restando  quanto previsto

dall'articolo  1,  ultimo  comma   dell'Accordo  Quadro  sui  contratti  di

formazione  e lavoro (allegato  B), nonché specifici  accordi in materia di

apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero

degli  apprendisti  in  proporzione  ai  lavoratori  qualificati  anche con

riferimento  a quanto  previsto dall'articolo  21,  quarto comma,  legge 28

febbraio 1987, n. 56 (allegato G);

d)  l'individuazione di  peculiari  qualifiche reclamate  dalla specificità

delle  singole  aree  e  non  riconducibili  alle  qualifiche  previste dal

presente Contratto;

e)  azioni   a  favore  del   personale  femminile,   in  attuazione  della

raccomandazione  CEE, n.  635  del 13  dicembre  1984 e  delle disposizioni

legislative  in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto

in materia a livello nazionale;

f)  l'adozione di ulteriori  diversi regimi  di flessibilità dell'orario di

lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'articolo 76;

g)  il recupero delle ore  di lavoro perse  per forza maggiore o periodi di

minor lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 79;

h)  il superamento del limite  di 90 ore annue per lavoro supplementare nel

caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;

i)  la  definizione   di  eventuali  limiti   massimi  della  durata  della

prestazione  lavorativa  ridotta  superiori   rispetto  a  quanto  previsto

dall'articolo 54;

l)  la determinazione  del compenso  per  i lavoratori  extra o  di surroga

secondo quanto previsto dall'articolo 63;

m)  la individuazione  di ulteriori  qualifiche per  le quali  è consentito

l'apprendistato,  nonché la definizione  di una maggiore durata del periodo

di apprendistato;

n)  la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli

stagionali, fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'articolo 40;

o)  la disciplina dello svolgimento  del rapporto di formazione e lavoro in

cicli stagionali;

p)  la definizione  di ulteriori  ipotesi di  applicazione del  primo comma

dell'articolo 23 della legge n. 56 del 1987 e maggiori percentuali rispetto

a quanto stabilito dal presente Contratto;

q)  la definizione  di meccanismi  analoghi a  quanto previsto dall'art. 65

volti  ad agevolare ulteriormente l'inserimento dei giovani nel mercato del

lavoro;

r)  la  definizione  di  ulteriori   fattispecie  ed  eventi  similari  e/o

qualifiche  per le quali  è consentita l'assunzione  di lavoratori extra in

aggiunta rispetto a quanto previsto dall'art. 63.

 

(2)  Alla contrattazione integrativa territoriale restano altresì demandate

le  materie di  cui alle  disposizioni previste  per ciascun comparto nella

relativa parte speciale e qui di seguito richiamate:

 

AZIENDE ALBERGHIERE

-   Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 80).

-   Misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (art. 101);

-   Regolamentazione nastro orario stagionali (art. 169);

-   Contratti a termine ed aziende di stagione (artt. 174-175-176);

-   Funzionamento Commissioni paritetiche (art. 241>;

-    Decisioni in caso di  epidemie odi altre cause di forza maggiore (art.

180).

 

COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DELL'ARIA APERTA

-   Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 80),

-   Contratti a termine ed aziende di stagione (artt. 212-217-218);

-   Funzionamento Commissioni paritetiche (art. 241);

-    Decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (art.

223).

 

AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI

-   Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 80),

-   Ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (art. 256);

-    Determinazione  della  percentuale  di   servizio  e  dei  criteri  di

ripartizione (art. 267);

-    Assegnazione della  percentuale di  servizio per  i banchetti e simili

agli interni (art. 270);

-    Determinazione del compenso fisso  per il servizio a domicilio e per i

banchetti (art. 273);

-    Determinazione del  compenso fisso  ai maitres  o capo camerieri (art.

276);

-    Definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al

personale tavoleggiante dei locali notturni (art. 288);

-   Determinazione della misura della trattenuta cautelativa (art. 253);

-    Determinazione dei trattamenti  integrativi salariali per i dipendenti

dalle aziende della ristorazione collettiva (art. 304);

-    Decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (art.

250).

 

STABILIMENTI BALNEARI

-   Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 80);

-   Interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (artt. 71-78-324);

-    Definizione  eventuali  diversi  sistemi  di  retribuzione  per  usi e

consuetudini locali;

-    Determinazione  di  un'indennità  per  il  personale  assunto  a tempo

determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell'azienda per epidemie

e per altre cause similari (art. 319);

-   Determinazione e applicazione della trattenuta di cui all'art. 322;

-   Eventuali deroghe a quanto stabilito dall'articolo 330.

 

ALBERGHI DIURNI

-   Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 80);

-   Determinazione della trattenuta cautelativa (art. 345);

-    Decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (art.

342);

-   Ripartizione orario di lavoro giornaliero (art. 348).

 

IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO

- Funzionamento Commissioni paritetiche (art. 392).

 

(3)  Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto

di  quanto  previsto al  punto  3)  del capitolo  assetti  contrattuali del

Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, non

potrà  avere  per  oggetto  materie   già  definite  in  altri  livelli  di

contrattazione,   salvo   quanto  espressamente   stabilito   dal  presente

Contratto.

 

CHIARIMENTO A VERBALE

Fermi  restando  gli  effetti  prodotti  dalla  contrattazione  integrativa

provinciale  e regionale, cosi come  previsto dagli articoli 195, 243, 308,

338  e 411 del C.C.N.L.  18 febbraio 1987, le parti si danno reciprocamente

atto  che  le  relative  disposizioni  sono  state  recepite  e  sostituite

dall'articolo 14 del presente Contratto.

 

 

COMMISSIONI PARITETICHE TERRITORIALI

 

Articolo 16

 

(1)  Le Organizzazioni  Sindacali  locali dei  lavoratori  e dei  datori di

lavoro  dovranno designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in

seno  alle Commissioni Paritetiche  Territoriali per la conciliazione delle

vertenze  individuali e collettive  composte secondo le  modalità di cui ai

successivi articoli.

(2)  Ferma restando  la facoltà  delle Organizzazioni  Sindacali locali dei

lavoratori  di designare i  propri rappresentanti anche successivamente, la

mancata  designazione  dei  rappresentanti   da  parte  di  qualcuna  delle

Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla

costituzione  della  Commissione  per  la  composizione  delle controversie

collettive  limitando  i  suoi  effetti  negativi  alla  istituzione  della

Commissione per le vertenze individuali.

(3)  Le suddette  Commissioni avranno  sede  presso una  delle Associazioni

locali degli imprenditori aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti

il presente Contratto.

 

 

PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE

 

Articolo 17

 

(1)  Fatte salve  le  diverse procedure  previste  in relazione  ai singoli

istituti,  le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione

dei  contratti e degli accordi collettivi saranno esaminate e possibilmente

risolte secondo le procedure di seguito indicate.

(2) Le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate

dalle  parti entro dieci giorni  o comunque entro un termine concordato per

la ricerca di un accordo in sede aziendale.

(3)  Trascorso tale termine,  le parti -  senza perdere la titolarità della

rappresentanza  del  negoziato e  prima  di riprendere  la  propria libertà

d'azione  - si rivolgeranno alla  Commissione di cui al successivo comma 6,

al fine di raggiungere un accordo entro i dieci giorni successivi.

(4) Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della

discussione relativi a tali procedure.

(5)  Durante  lo svolgimento  delle  procedure concordate  entro  i termini

predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.

(6)  La Commissione  per la  composizione  delle controversie  collettive è

composta  da  un  rappresentante di  ciascuna  Organizzazione  locale della

FILCAMS,  della   FISASCAT,  della   UILTuCS  e   da  tanti  rappresentanti

dell'Associazione  locale  imprenditoriale  aderente  all'ASSHOTEL  o  alla

F.I.E.P.eT.  o all'ASSOVIAGGI o all'ASSOCAMPING o alla F.I.B.A. quanti sono

i rappresentanti delle predette Organizzazioni dei lavoratori.

(7)  La Commissione  è  convocata dall'Associazione  locale imprenditoriale

interessata  ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata

da una delle Parti rappresentate.

(8)  La  richiesta  dovrà  essere   debitamente  motivata  con  la  precisa

indicazione dell'oggetto di controversia.

(9)  La Commissione dovrà  pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento

della richiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante sono

le  Associazioni locali  facenti parte  della Commissione,  sia in  caso di

composizione della vertenza, sia in caso di mancato accordo.

(10) Qualora il tentativo di conciliazione previsto abbia esito negativo, è

prescritto  il secondo tentativo presso la Commissione Paritetica Nazionale

con l'intervento delle Organizzazioni che hanno esperito il primo.

(11)  Anche in  caso di  mancato accordo  per il  rinnovo o la stipulazione

degli   integrativi  locali   dovrà   essere  esperito   un   tentativo  di

conciliazione tramite la Commissione Paritetica Nazionale.

(12) A tal fine le Organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita

richiesta  alla Commissione  Paritetica Nazionale  corredandola della copia

del  verbale di mancato  accordo, dal quale  dovrà chiaramente risultare la

posizione  delle parti nella vertenza  entro e non oltre dieci giorni dalla

firma del verbale suddetto.

 

 

PROCEDURE PER LA CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE INDIVIDUALI

 

Articolo 18

 

(1)  Tutte le  vertenze individuali  relative all'applicazione del presente

Contratto  Nazionale di lavoro e dei relativi eventuali Accordi integrativi

provinciali e di altri contratti e accordi riguardanti i rapporti di lavoro

nelle  Aziende comprese nella  sfera di applicazione del presente Contratto

dovranno  essere demandate, prima dell'azione giudiziaria, all'esame di una

Commissione   composta  da   un  rappresentante   dell'Associazione  locale

imprenditoriale  (ASSHOTEL  o  F.I.E.P.eT.  o  ASSOVIAGGI  o  ASSOCAMPING o

F.I.BA)  e da  un rappresentante  dell'Organizzazione sindacale  locale dei

lavoratori  alla  quale  il  dipendente  sia  iscritto  od  abbia conferito

mandato.

(2)  La parte  interessata alla  definizione della  controversia è tenuta a

richiedere   il  tentativo   di  conciliazione   mediante  l'Organizzazione

Sindacale  alla quale sia  iscritta od abbia  conferito mandato, che deve a

sua  volta   denunciare  la  controversia   all'Organizzazione  locale  che

rappresenta  la controparte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno contenente gli elementi essenziali della controversia stessa.

(3)  Qualora il  tentativo di conciliazione  sia richiesto  da un datore di

lavoro,  l'Associazione locale  imprenditoriale  ne darà  comunicazione con

lettera  raccomandata  con  ricevuta di  ritorno  al  prestatore  di lavoro

invitandolo  a designare, entro Otto giorni dalla data di ricevimento della

comunicazione,   l'Organizzazione  Sindacale   dei  lavoratori   che  dovrà

assisterlo.

(4)  Ricevuta  la  richiesta   o  la  segnalazione,  l'Associazione  locale

imprenditoriale  provvederà   a  convocare   presso  la   propria  sede  la

commissione per esperire il tentativo di amichevole componimento, che dovrà

esaurirsi entro il termine di trenta giorni e comunque senza pregiudicare i

termini di prescrizione previsti dal Codice Civile.

(5)  Dell'esame di ogni vertenza  dovrà essere redatto verbale sia nel caso

di  composizione della  stessa,  sia nel  caso  di mancato  accordo facendo

risultare gli estremi della conciliazione o del mancato accordo.

(6)  I verbali  di conciliazione  o di  mancato accordo,  redatti in cinque

copie,  dovranno  essere   sottoscritti  dalle  parti   interessate  e  dai

rappresentanti  delle  rispettive  Associazioni.  Copia  del  verbale  sarà

inviata  dalla locale  Associazione Imprenditoriale  all'Ufficio del Lavoro

competente  per territorio per gli  effetti dell'articolo 12 della legge 22

luglio  1961, n.  628, e  di ogni  altra norma  relativa alla conciliazione

delle  vertenze di  lavoro da  parte  dei predetti  uffici. Le  altre copie

resteranno  a  disposizione  delle  parti  interessate  e  delle rispettive

Organizzazioni Sindacali.

 

 

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

 

Articolo 19

 

A)  I mezzi necessari  al funzionamento della  Commissione Nazionale di cui

all'art. 8 e delle Commissioni Paritetiche Territoriali di cui all'articolo

16  ed allo svolgimento  delle procedure  inerenti saranno assicurate dalle

Organizzazioni  nazionali  stipulanti  ciascuna  per  la  parte  di propria

competenza.

B)  (1)  Per la  pratica  realizzazione  di quanto  previsto  dalla lettera

precedente,  con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione

Nazionale,  nonché per le  altre attività svolte  in materia di rapporti di

lavoro  dalle parti  contraenti e  per  assicurare l'efficienza  delle loro

strutture  sindacali al  servizio dei  lavoratori e  dei datori  di lavoro,

viene  posto  in  riscossione  un  contributo  di  assistenza  contrattuale

denominato CO.RE.SI a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

(2)  La parte del contributo a  carico dei datori di lavoro è di competenza

di  ASSHOTEL, F.I.E.P.eT.,  ASSOVIAGGI,  ASSOCAMPING e  F.I.BA.,  mentre la

parte  a  carico  dei  lavoratori  è  di  competenza  delle  Organizzazioni

Nazionali dei lavoratori stipulanti.

C) Il CO.RE.SI. sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o

assistenziale  in  applicazione  della  legge  4  giugno  1973,  n.  311  e

successive integrazioni.

D)  Il CO.RE.SI.  di cui  alla lettera  B) dovrà  essere calcolato mediante

l'applicazione  sulle  retribuzioni corrisposte  ai  lavoratori dipendenti,

delle aliquote percentuali appresso indicate:

a)  l'aliquota del contributo CO.RE.SI.  a carico dei datori di lavoro e di

pertinenza  ASSHOTEL,  F.I.E.P.eT.,  ASSOVIAGGI,  ASSOCAMPING  e  F.I.BA. è

compresa nei contributi associativi;

b)  l'aliquota a carico dei lavoratori e di pertinenza delle Organizzazioni

Sindacali dei lavoratori stipulanti è fissata nella misura dello 0,10%.

E)  (1) I datori  di lavoro porteranno  espressamente a conoscenza dei loro

dipendenti il contenuto del presente capo.

(2)  Le operazioni  relative al calcolo  ed alla  raccolta del contributo a

carico  dei lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta dei datori di

lavoro,  da annotarsi sulla busta  paga nei confronti di tutti i lavoratori

compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto ad eccezione di

quelli  che  manifestino  la  loro contraria  volontà  a  mezzo  di singola

dichiarazione  scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e

non oltre il periodo immediatamente successivo all'assunzione.

(3) Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l'altra sarà trasmessa

alla  commissione  locale  per le  vertenze  di  lavoro  presso l'ASSHOTEL,

F.I.E.P.eT., ASSOVIAGGI, ASSOCAMPING o F.I.BA..

(4)  Le norme di  cui alla  lettera A) fanno  parte integrante del presente

Contratto  e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali

il Contratto stesso si applica.

F)  L'ammontare dei contributi  previsti dalla lettera  B) (1) sarà versato

dai   datori  di   lavoro  all'Ente   Esattore  unitamente   ai  contributi

obbligatori,  utilizzando  i  moduli  di  versamento  alle  rispettive voci

specificatamente  previste per la quota a carico dei datori di lavoro e per

la quota a carico dei lavoratori.

 

 

 

CAPO III

LIVELLO AZIENDALE

 

 

DIRITTI DI INFORMAZIONE

 

Articolo 20

 

(1)  Le  imprese  turistiche  di  particolare  importanza  nell'ambito  del

settore,  distribuite in più esercizi  dislocati in più zone del territorio

nazionale  o regionale ed  aventi rilevante influenza nel settore turistico

in  cui  operano,  in quanto  strategicamente  collegate  alle  esigenze di

sviluppo  dell'economia nazionale  e regionale,  e le  aziende che occupino

oltre  100  dipendenti,  forniranno  a  richiesta  delle  parti,  di  norma

annualmente  in   un  apposito  incontro,   alle  Organizzazioni  Sindacali

competenti,  nazionali,   regionali  o   territoriali,  informazioni  sulle

prospettive  aziendali  e  su  eventuali  programmi  che  comportino  nuovi

insediamenti.

(2)  Nel  corso  di  tale  incontro  le  Organizzazioni  Sindacali verranno

informate  delle prevedibili  implicazioni degli  investimenti predetti sui

criteri  della   loro  localizzazione,   sugli  eventuali   problemi  della

situazione  dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla

mobilità del personale.

(3)  Le   Organizzazioni  Sindacali   dei  lavoratori   verranno  informate

preventivamente  delle  eventuali  modifiche ai  piani  già  esposti  e che

comportino sostanzialmente variazioni dei livelli occupazionali.

 

 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

 

Articolo 21

 

(1)  Salvo quanto  diversamente previsto  per ciascun  comparto nella parte

speciale  del presente Contratto, la contrattazione integrativa aziendale è

ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti, limitatamente alle

seguenti materie:

a) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella

classificazione del presente contratto;

b)  ambiente di  lavoro e tutela  della salute  e dell'integrità fisica dei

lavoratori  nell'ambito delle norme  dell'articolo 9  della legge 20 maggio

1970, n.300;

c)  elementi  economici  integrativi  di cui  al  primo  comma,  lettera a)

dell'articolo 122.

d)  Distribuzione degli orari, dei  turni di lavoro, degli eventuali riposi

di conguaglio;

e)  articolazione dei  turni di  riposo settimanale  nelle aziende  che non

attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;

f) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro

prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle

24 ore;

g)  diverse modalità di  godimento dei  permessi conseguenti alla riduzione

dell'orario  di  lavoro  annuale  di   cui  all'articolo  72  reclamate  da

particolari esigenze produttive aziendali;

h)  ulteriori  diversi   regimi  di  flessibilità   dell'orario  di  lavoro

settimanale normale rispetto a quanto previsto all'articolo 76;

i)   diverse  regolamentazioni   dell'orario   annuo  complessivo   di  cui

all'articolo 77.

 

(2)  La  contrattazione  avverrà tra  l'azienda  e  le  strutture sindacali

aziendali  dei lavoratori con  l'intervento delle Organizzazioni stipulanti

il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.

(3)  Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto

di  quanto  previsto al  punto  3)  del capitolo  assetti  contrattuali del

Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, non

potrà  avere  per  oggetto  materie   già  definite  in  altri  livelli  di

contrattazione,   salvo   quanto  espressamente   stabilito   dal  presente

Contratto.

 

 

 

CAPO IV

ATTIVITA' SINDACALE

 

 

DELEGATO AZIENDALE

 

Articolo 22

 

(1) Nelle imprese da 11 e sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali

stipulanti  possono nominare congiuntamente  un solo Delegato aziendale, su

indicazione  dei lavoratori, con compiti  di intervento presso il datore di

lavoro per l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.

(2)  Il licenziamento  di tale  Delegato per  motivi inerenti all'esercizio

delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

 

 

DIRIGENTI SINDACALI

 

Articolo 23

 

(1)  Agli  effetti di  quanto  stabilito  negli articoli  seguenti  sono da

considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

a)   di  Consigli  o  Comitati   direttivi  nazionali  e  periferici  delle

Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto;

b)   di Rappresentanze Sindacali  Unitarie costituite ai sensi dell'accordo

interconfederale dell'otto giugno 1995. (allegato Q).

 

(2)  L'elezione  dei  lavoratori  e  dei  dirigenti  sindacali  deve essere

comunicata  dalla Organizzazione sindacale di appartenenza per iscritto con

lettera  raccomandata  all'impresa  e  alla  rispettiva  Organizzazione dei

datori di lavoro.

(3)  Il licenziamento o il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra

dei  lavoratori che abbiano la  qualifica di dirigenti sindacali, per tutto

il  periodo in  cui essi  ricoprono la  carica e  fino a  tre mesi  dopo la

cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da

ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.

(4)  Il mandato di delegato aziendale di cui all'articolo 22 e di dirigente

sindacale  di cui  alla lettera  b) del  primo comma  del presente articolo

conferito  ai dipendenti  assunti a  tempo determinato  non influisce sulla

specialità  del rapporto di  lavoro e pertanto  si esaurisce con lo scadere

del contratto a termine.

(5)  Fermo restando che la  data di svolgimento delle elezioni dovrà essere

concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere

candidati per l'elezione delle RSU i lavoratori stagionali il cui contratto

di  assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata

residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.

(6) Nelle aziende stagionali, ferma restando la durata triennale delle RSU,

gli  eletti  che  vengano  nuovamente  assunti  nella  stagione  successiva

all'elezione  riassumono  la  carica, con  decorrenza  dal  momento  in cui

sussistono  i  presupposti  numerici  di  cui  all'articolo  2 dell'accordo

interconfederale 8 giugno 1995 (allegato Q).

 

 

 

PERMESSI SINDACALI

 

Articolo 24

 

(1)  I componenti dei Consigli o  Comitati di cui alla lettera a) del primo

comma  dell'articolo  23 nella  misura  di  uno per  esercizio  e  per ogni

Organizzazione  Sindacale stipulante,  hanno diritto  ai permessi o congedi

retribuiti  necessari per partecipare  alle riunioni degli organi suddetti,

nelle misure massime appresso indicate:

a)  24 ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore

a 6 ma non superiore a 15;

b) 70 ore per anno nelle aziende con oltre 15 dipendenti.

 

(2)  Per le  Imprese di  Viaggi e  Turismo i  permessi o congedi retribuiti

vanno  concessi,  indipendentemente  dal  numero  dei  dipendenti  occupati

nell'azienda, nella misura massima di settanta ore per anno.

 

 

Articolo 25

 

(1)  I  componenti  delle rappresentanze  sindacali  unitarie  di  cui alla

lettera  b) dell'articolo  23 hanno  diritto,  per l'espletamento  del loro

mandato, a permessi retribuiti.

(2) Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta:

a)  3  componenti  per  la R.S.U.  costituita  nelle  unità  produttive che

occupano fino a 200 dipendenti;

b)  3  componenti  ogni  300  o  frazione  di  300  dipendenti  nelle unità

produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;

c)  3  componenti  ogni  500  o  frazione  di  500  dipendenti  nelle unità

produttive  di  maggiori dimensioni,  in  aggiunta  al numero  di  cui alla

precedente lettera b).

 

(3)  I permessi di  cui al presente  articolo saranno pari  a 8 ore mensili

nelle  imprese di  cui alle  lettere b)  e c)  del comma  precedente; nelle

imprese  di cui alla lettera a) del comma precedente, i permessi saranno di

i ora all'anno per ciascun dipendente.

(4)  Il lavoratore che intenda  esercitare il diritto di cui al primo comma

deve  darne comunicazione  scritta al  datore  di lavoro  di regola  24 ore

prima,  tramite  i  competenti  organismi  delle  rispettive Organizzazioni

Sindacali.

 

 

Articolo 26

 

(1)  I Dirigenti  sindacali aziendali  di cui  al precedente articolo hanno

diritto  a  permessi  non retribuiti  per  la  partecipazione  a trattative

sindacali  o a  congressi e  convegni  di natura  sindacale, in  misura non

inferiore a 8 giorni all'anno.

(2)  I lavoratori  che  intendano esercitare  il  diritto di  cui  al comma

precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola

tre  giorni   prima  tramite   i  competenti   organismi  delle  rispettive

Organizzazioni Sindacali.

(3)  I lavoratori  che siano  eletti membri  del Parlamento  Nazionale o di

Assemblee  regionali ovvero  chiamati ad  altre funzioni pubbliche elettive

possono,  a richiesta, essere  collocati in aspettativa non retribuita, per

tutta  la durata del  loro mandato; la  medesima disposizione si applica ai

lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

 

 

DIRITTO DI AFFISSIONE

 

Articolo 27

 

(1)  E' consentito  ai Sindacati  provinciali  di  categoria  aderenti alle

Organizzazioni  firmatarie  del  presente  Contratto  di  far  affiggere in

apposito  albo  comunicazioni  a   firma  dei  Segretari  responsabili  dei

Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.

(2) Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali

attinenti al rapporto di lavoro.

(3)   Le  copie   delle  comunicazioni   di   cui  sopra   dovranno  essere

contemporaneamente consegnate alla Direzione dell'esercizio.

 

 

ASSEMBLEA

 

Articolo 28

 

(1)  Nelle unità  aziendali  ove siano  occupati  più di  15  dipendenti, i

lavoratori  hanno  diritto  di  riunirsi  fuori  dell'orario  di  lavoro in

assemblee   indette   dalle   Organizzazioni   Sindacali   singolarmente  o

congiuntamente,  presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in

locale  messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su

materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza

delle convocazioni.

(2) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con

sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

(3)  I lavoratori hanno anche  diritto a partecipare alle assemblee durante

l'orario di lavoro fino a 10 ore all'anno normalmente retribuite.

(4) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di

essi.  Ad esse possono  partecipare, previo preavviso  al datore di lavoro,

dirigenti esterni dei sindacati.

(5) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.

(6)  Le  ulteriori  modalità  per   lo  svolgimento  delle  assemblee  sono

concordate  in sede aziendale,  tenendo conto dell'esigenza di garantire in

ogni  caso la regolare  funzionalità delle aziende, in considerazione delle

loro  finalità ricettive  e di  pubblica utilità.  Va altresì assicurata la

sicurezza   delle  persone,   la  salvaguardia   degli  impianti   e  delle

attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.

 

 

REFERENDUM

 

Articolo 29

 

Il  datore  di  lavoro  deve  consentire,  nelle  aziende  con  più  di  15

dipendenti,  lo  svolgimento  dell'orario  di  lavoro  di  referendum,  sia

generali  che  per  categorie, su  materie  inerenti  l'attività sindacale,

indetti  dalla  Rappresentanza  Sindacale Unitaria  tra  i  lavoratori, con

diritto  di partecipazione  di  tutti i  lavoratori  appartenenti all'unità

aziendale e alla categoria particolarmente interessata.

 

 

NORME GENERALI

 

Articolo 30

 

Per  quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di

esercizio  dell'attività sindacale e  di tutela  dei dirigenti sindacali si

rinvia  alla legge  20  maggio 1970,  n.  300 (allegato  I)  ed all'accordo

interconfederale 8 giugno 1995 (allegato Q).

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le  parti  costituiranno  una   Commissione  Paritetica  che  esaminerà  le

problematiche  relative  alla  direttiva  dell'Unione  Europea  concernente

l'istituzione  di una procedura  per l'informazione  e la consultazione dei

lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.

 

 

NORMA TRANSITORIA

 

Articolo 31

 

Sino  alla costituzione delle  R.S.U. continuano  a trovare applicazione le

norme  del  CCNL  Turismo  14  giugno  1991  riferite  alle  rappresentanze

sindacali aziendali.

 

 

 

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

 

Articolo 32

 

(1)  L'Azienda  provvederà  alla   trattenuta  del  contributo  associativo

sindacale nella misura dell'1% della paga base e contingenza in atto dal 10

gennaio  di ciascun anno  e per quattordici  mensilità ai dipendenti che ne

facciano  richiesta mediante consegna  di una lettera di delega debitamente

sottoscritta dal lavoratore.

(2)  La  lettera  di  delega   conterrà  l'indicazione  delle  modalità  di

versamento a cui l'azienda dovrà attenersi.

(3)  L'azienda  trasmetterà  mensilmente   l'importo  della  trattenuta  al

Sindacato di spettanza.

 

 

 

TITOLO III

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

CAPO I

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Articolo 33

 

I  lavoratori sono  inquadrati  nella classificazione  unica  articolata su

dieci  livelli professionali di  cui due relativi  alla categoria quadri ed

altrettanti  livelli   retributivi  ai  quali   corrispondono  le  seguenti

declaratorie.

 

 

DECLARATORIE

 

Articolo 34

 

AREA QUADRI

Ai  sensi della  legge 13 Maggio  1985, n.  190 e successive modificazioni,

sono  considerati Quadri, in  base alle seguenti declaratorie, i lavoratori

che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli articoli

6  e 34 del R.D.L. n.  1130 del 10 luglio 1926, siano in possesso di idoneo

titolo  di studio  o di  adeguata  formazione,  preparazione  professionale

specialistica.   Conseguentemente   rientrano   in   quest'area,   per   le

corrispondenze  delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche

riportate per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.

 

QUADRO A

Appartengono  a  questo livello  della  categoria quadri  i  lavoratori con

funzioni  direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed

organizzativa  loro attribuito,  forniscano  contributi qualificati  per la

definizione  degli  obiettivi  dell'Azienda e  svolgano,  con  carattere di

continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della

attuazione  di tali obiettivi.  A tali lavoratori,  inoltre, è affidata, in

condizioni  di autonomia  decisionale e  con ampi  poteri discrezionali, la

gestione,  il coordinamento ed  il controllo dei  diversi settori e servizi

dell'azienda.

 

QUADRO B

Appartengono  a  questo livello  della  categoria Quadri  i  lavoratori con

funzioni  direttive   che,  per  l'attuazione   degli  obiettivi  aziendali

correlativamente  al livello di  responsabilità loro attribuito, abbiano in

via  continuativa la  responsabilità di  unità  aziendali la  cui struttura

organizzativa  non sia  complessa o  di settori  di particolare complessità

organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.

 

LIVELLO PRIMO

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato

contenuto   professionale,  caratterizzate   da  iniziative   ed  autonomia

operativa  ed ai quali  sono affidate,  nell'ambito delle responsabilità ad

essi  delegate, funzioni di direzione  esecutiva di carattere generale o di

un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda.

 

LIVELLO SECONDO

Appartengono  a  questo  livello i  lavoratori  che  svolgono  mansioni che

comportano  sia  iniziativa  che  autonomia  operativa  nell'ambito  ed  in

applicazione   delle   direttive  generali   ricevute,   con   funzioni  di

coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le

quali è richiesta una particolare competenza professionale.

 

LIVELLO TERZO

Appartengono  a  questo  livello  i  lavoratori  che  svolgono  mansioni di

concetto  o  prevalentemente  tali  che  comportano  particolari conoscenze

tecniche  ed adeguata esperienza;  i lavoratori specializzati provetti che,

in  condizioni di  autonomia operativa  nell'ambito delle proprie mansioni,

svolgono  lavori  che   comportano  una  specifica   ed  adeguata  capacità

professionale  acquisiti  mediante  approfondita  preparazione  teorica e/o

tecnico-pratica;  i  lavoratori  che,  in  possesso  delle  caratteristiche

professionali  di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità

di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori.

 

LIVELLO QUARTO

Appartengono  a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia

esecutiva,  anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche

di  natura  amministrativa,   tecnico-pratica  o  di   vendita  e  relative

operazioni  complementari,   che  richiedono  il   possesso  di  conoscenze

specialistiche comunque acquisite.

 

LIVELLO QUINTO

Appartengono  a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate

conoscenze  e  capacità  tecnico-pratiche  svolgono  compiti  esecutivi che

richiedono preparazione e pratica di lavoro.

 

LIVELLO SESTO SUPER

Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità

tecnico-pratiche  comunque   acquisite  che  eseguono   lavori  di  normale

complessità.

 

LIVELLO SESTO

Appartengono  a  questo  livello i  lavoratori  che  svolgono  attività che

richiedono  un  normale  addestramento  pratico  ed  elementari  conoscenze

professionali.

 

LIVELLO SETTIMO

Appartengono  a questo livello  i lavoratori che svolgono semplici attività

anche con macchine già attrezzate.

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le  Parti demandano all'Osservatorio Nazionale il compito di approfondire i

temi  connessi   alla  classificazione   del  personale,   con  particolare

riferimento  all'esame comparativo  con la  situazione in  atto nei sistemi

turistici  dell'Unione  Europea  e   dell'area  del  Mediterraneo  ed  alla

necessità  di  adeguamento  ai processi  di  trasformazione  tecnologica ed

organizzativa  in atto. I risultati di tale approfondimento dovranno essere

portati  a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL Turismo sei mesi prima

della scadenza relativa alla parte normativa.

 

 

Articolo 35

 

(1)  L'inquadramento dei  lavoratori è  effettuato secondo  le declaratorie

generali,  qualifiche   e  profili   professionali,  laddove  espressamente

indicati,  come  risultano dalla  classificazione  del  personale riportata

nella parte speciale del presente Contratto distinta per ciascun comparto.

(2)  Nel  caso  in cui  dovessero  identificarsi,  a  livello territoriale,

mansioni  non riconducibili alle  qualifiche previste, l'inquadramento sarà

esaminato,  sulla base delle  declaratorie, dalle competenti Organizzazioni

territoriali  ed in caso  di mancata soluzione  la questione sarà demandata

alle rispettive Organizzazioni Nazionali.

(3)  Salvo le materie  espressamente modificate  dal presente Contratto, la

nuova  classificazione unica non  modifica le norme contenute nel Contratto

di lavoro 16 marzo 1972 per le aziende alberghiere, nel Contratto nazionale

di  lavoro 13  marzo 1970 per  le aziende  pubblici esercizi, nel Contratto

nazionale  di lavoro 14 giugno 1971 per le imprese di viaggi e turismo, nel

Contratto nazionale di lavoro 26 giugno 1974 per gli stabilimenti balneari,

nonché  nei  rispettivi  contratti nazionali  di  lavoro  precedenti  per i

relativi  periodi in vigore riguardanti i diversi trattamenti del personale

con  mansioni impiegatizie  e del  personale con  mansioni non impiegatizie

(allegato S).

(4) I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro

efficacia  sia nell'ambito  di ciascun  istituto e  delle singole norme che

nell'ambito dell'intero Contratto.

(5)  La nuova classificazione non modifica inoltre la sfera di applicazione

di   leggi)    regolamenti   e   norme    amministrative   che   comportano

differenziazioni  tra  mansioni impiegatizie  e  mansioni  non impiegatizie

richiamate e non richiamate nei contratti nazionali di lavoro sopra citati,

quali  il trattamento per  richiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra norma in vigore od emananda.

(6) Con riferimento a quanto precede, per i dipendenti da Alberghi Diurni e

da Campeggi si fa riferimento, ai fini dei diversi trattamenti previsti dai

precedenti  contratti  e   dalla  legge  per   il  personale  con  mansioni

impiegatizie  e  per  il  personale  con  mansioni  non  impiegatizie, alla

classificazione di cui all'allegato S del presente Contratto.

(7)  Le parti stipulanti  si danno reciprocamente  atto che quanto sopra ha

rappresentato  il comune  presupposto per  la  stipulazione delle  norme di

classificazione  unica:  pertanto eventuali  azioni  giudiziarie  intese ad

ottenere l'estensione dei trattamenti normativi ed economici oltre i limiti

stabiliti  nella presente sede  di contrattazione e sopra indicati, avranno

come   conseguenza   l'automatico   e   corrispettivo   scioglimento  delle

Organizzazioni  Imprenditoriali   firmatarie  e  con   esse  delle  aziende

rappresentate dalle obbligazioni in tale presupposto assunte.

 

 

PASSAGGI DI QUALIFICA

 

Articolo 36

 

Prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato

assunto  o  a   quelle  corrispondenti  al   livello  superiore  che  abbia

successivamente  acquisito  ovvero  a   mansioni  equivalenti  alle  ultime

effettivamente  svolte, senza  alcuna  diminuzione della  retribuzione. Nel

caso  di assegnazione  a  mansioni superiori  il  prestatore ha  diritto al

trattamento  corrispondente  all'attività   svolta;  l'assegnazione  stessa

diviene  definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione

di  lavoratore assente  con diritto  alla conservazione  del posto, dopo un

periodo non superiore a tre mesi.

 

 

MANSIONI PROMISCUE

 

Articolo 37

 

In  caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente,

tenendo  conto di quella di  maggior valore professionale, sempre che venga

abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento

e non abbia carattere accessorio o complementare.

 

 

 

TITOLO IV

MERCATO DEL LAVORO

 

 

PREMESSA

 

Le  Parti, in  specifica considerazione  delle caratteristiche  proprie del

settore  turistico, riconoscono  concordemente  la necessità  di utilizzare

tutte  le  opportunità  offerte  dalla normativa  vigente  ed  in  corso di

emanazione  al fine  di  promuovere e  potenziare  le occasioni  di impiego

nonché  di  pervenire  ad  un  migliore  utilizzo  degli  impianti  e delle

attrezzature  anche facilitando  il prolungamento  delle fasi stagionali ed

una ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane.

In  particolare le Parti confermano la validità, in aggiunta al contratto a

tempo indeterminato, di altri strumenti quali l'apprendistato, il contratto

formazione-lavoro,  il contratto di inserimento, il contratto a termine, il

lavoro  extra, il contratto  a tempo parziale  nonché le altre tipologie di

rapporti di lavoro che saranno individuate dalla legislazione.

In  questo quadro le Parti si impegnano a facilitare l'incontro tra domanda

ed  offerta  di  lavoro  nelle diverse  tipologie  anche  tramite  gli Enti

Bilaterali  cui,  a  tal  fine  demandano  funzioni  di  monitoraggio  e di

coordinamento  dell'attività dei Centri  di Servizio  in materia di Mercato

del Lavoro.

 

 

 

CAPO I

APPRENDISTATO

 

ASSUNZIONE DELL'APPRENDISTA

 

Articolo 38

 

(1)  Nei casi in cui  l'apprendistato è ammesso dalla legge, possono essere

assunti  come apprendisti  giovani di  età non  inferiore ai  15 anni e non

superiore  ai 20, fatto salvo quanto disposto dalla legge in materia di età

minima  per l'ammissione al  lavoro nelle attività  non industriali e per i

lavori leggeri (D.P.R. 4 gennaio 1971, n. 36).

(2) Restano ferme le limitazioni ed i divieti della legge sul lavoro per le

donne, gli adolescenti e i fanciulli.

 

 

Articolo 39

 

(1) L'aspirante apprendista deve essere in possesso:

- del certificato comprovante l'adempimento dell'obbligo scolastico;

-   del   certificato   medico  attestante   che   le   condizioni  fisiche

dell'apprendista  ne consentano la sua  occupazione nel lavoro per il quale

deve essere assunto;

- del certificato di iscrizione nelle liste di collocamento.

 (2)  Per l'assunzione  di apprendisti  il datore  di lavoro  deve ottenere

l'autorizzazione  dell'Ispettorato del  Lavoro territorialmente competente,

cui  dovrà  precisare  le   condizioni  della  prestazione  richiesta  agli

apprendisti,  il genere  di  addestramento al  quale  saranno adibiti  e la

qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

 

 

DURATA E QUALIFICHE DELL'APPRENDISTATO

 

Articolo 40

 

(1)  Le qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato sono stabilite

per  ciascun comparto dalle  apposite norme  contenute nella parte speciale

del presente Contratto.

(2)  Con decorrenza  dal 30  settembre  1994 la  durata dell'apprendistato,

salvo  le maggiori misure  concordate a  livello territoriale per eventuali

qualifiche specifiche, è fissata in tre anni per tutti i comparti.

(3)  Inoltre, le Parti, tenuto conto dell'elevato livello di qualificazione

professionale  necessario  per   l'espletamento  delle  relative  mansioni,

convengono  di elevare a  quattro anni la  durata dell'apprendistato per le

qualifiche specificate per ciascun comparto nella relativa parte speciale.

(4)  Per gli  apprendisti assunti  prima del  30 settembre  1994 valgono le

precedenti disposizioni in materia di durata.

(5)  In attesa  della definizione  a livello  territoriale della disciplina

dell'apprendistato in cicli stagionali, è comunque consentito articolare lo

svolgimento  dell'apprendistato   in  più  stagioni,   nell'ambito  di  una

distribuzione  dei  diversi periodi  di  lavoro comunque  ricompresa  in un

periodo di quarantotto mesi di calendario.

(6)  Con   riferimento  ai   limiti  di   età  per   la  quale   è  ammesso

l'apprendistato,  le parti  si  impegnano, previe  intese  territoriali e/o

aziendali,  a  svolgere  le  opportune  azioni  di  competenza  dirette  ad

estendere  anche al  settore delle  agenzie di  viaggio quanto  previsto al

quinto  comma dell'articolo 21 della legge n. 56 del 1987 per le qualifiche

ad alto contenuto professionale.

 

 

Articolo 41

 

I  periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori

di lavoro, si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo

di  apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno

e  purché si  riferiscano alle stesse  attività. Ai  fini della idoneità' o

meno  dell'apprendista alla qualifica  professionale che ha formato oggetto

dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge.

 

 

PERIODO DI PROVA

 

Articolo 42

 

(1)  La durata  del periodo di  prova per  gli apprendisti  è fissata in 25

giorni di effettiva presenza al lavoro.

(2)  Durante il  periodo di  prova è  reciproco il  diritto di risolvere il

rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.

 

 

Articolo 43

 

(1)  Il numero di  apprendisti nelle singole  imprese non potrà superare la

proporzione   di   un  apprendista   ogni   due   lavoratori   qualificati,

comprendendo  in tale numero anche  quelli che appartengono a categorie per

le  quali l'apprendistato non è  ammesso. Le frazioni di unità si computano

per intero.

(2)  L'imprenditore   che  non   ha  alle   proprie  dipendenze  lavoratori

qualificati  o specializzati, o ne ha meno di due, può assumere apprendisti

in numero non superiore a due.

 

 

ORARIO DI LAVORO

 

Articolo 44

 

(1)  L'orario di lavoro per gli  apprendisti di età superiore a 15 anni non

può  superare  le  8 ore  giornaliere  e  40  ore settimanali  e  le  7 ore

giornaliere e 35 settimanali per gli apprendisti di età compresa tra i 14 e

i 15 anni.

(2) È vietato adibire al lavoro gli apprendisti fra le ore 22 e le ore 6.

(3)  Ai sensi  e per  gli effetti  dell'articolo 10,  secondo e terzo comma

della  legge 19  gennaio  1955, n.  25, viene  stabilito  in 96  ore annue,

ripartite   in  3   ore  settimanali,   il   numero  delle   ore  destinate

all'insegnamento   complementare,   che  sono   computabili   agli  effetti

retributivi  e dei limiti di orario giornaliero e settimanale precisati nei

commi precedenti.

(4)  L'apprendista ha  diritto, durante  il periodo  di apprendistato, allo

stesso  trattamento  normativo  previsto   dal  presente  Contratto  per  i

lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

 

 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

 

Articolo 45

 

(1) Il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle

sue  dipendenze,  l'insegnamento  necessario  perché  possa  conseguire  la

capacità di diventare lavoratore qualificato;

b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in

genere a quelle a incentivo;

c)  di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in

serie  e di  non  sottoporlo comunque  a  lavori superiori  alle  sue forze

fisiche  e che non  siano attinenti  alla lavorazione o  al mestiere per il

quale è stato assunto;

d)  di   accordare  i  permessi   necessari  per  gli   esami  relativi  al

conseguimento dei titoli di studio;

e) di informare periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a sei

mesi,  la famiglia  dell'apprendista o  chi  esercita legalmente  la patria

potestà, dei risultati dell'addestramento.

 

(2)  Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono

considerati  lavori di  manovalanza  quelli attinenti  alle  attività nelle

quali  l'addestramento si  effettua in  aiuto  a un  lavoratore qualificato

sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto

di  lavoro, e quelli relativi  a mansioni normalmente affidate a fattorino,

sempre  che lo svolgimento  di tale attività  non sia prevalente e, in ogni

caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

 

 

OBBLIGHI DELL'APPRENDISTA

 

Articolo 46

 

(1) L'apprendista deve:

a)  seguire le istruzioni  del datore  di lavoro o  della persona da questi

incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno

gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

b) prestare la sua opera con la massima diligenza;

c)  frequentare  con   assiduità  e  diligenza   i  corsi  di  insegnamento

complementare;  d) osservare  le norme  disciplinari generali  previste dal

presente Contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni

di  impresa, purché  questi  ultimi non  siano  in contrasto  con  le norme

contrattuali e di legge.

 

(2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del

presente  articolo, anche  se  in possesso  del  titolo di  studio,  ove la

frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

 

 

Articolo 47

 

(1)  Al  termine del  periodo  di  apprendistato, al  lavoratore  che venga

confermato  in servizio viene attribuita la medesima qualifica per la quale

si era svolto l'apprendistato.

(2) Qualora, alla scadenza del periodo di apprendistato, un apprendista non

venga  confermato in  servizio,  il datore  di  lavoro non  potrà assumere,

nell'anno successivo, un altro apprendista in sua sostituzione.

(3)  Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di

dimissioni o di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

(4)  I benefici contributivi previsti  dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25, e

successive  modificazioni  ed  integrazioni, in  materia  di  previdenza ed

assistenza  sociale, sono mantenuti per  un anno dopo la trasformazione del

rapporto a tempo indeterminato.

 

 

CONCLUSIONE DEL RAPPORTO

 

Articolo 48

 

(1)  Il rapporto  di apprendistato  si estingue  con l'esito positivo delle

prove di idoneità previste dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n.

25  e dagli articoli 24 e  25 del Regolamento approvato con DPR 30 dicembre

1956,  n.  1668  e  comunque  con  la  scadenza  del  termine  della durata

complessiva  dell'apprendistato, salvo il minor periodo di cui all'articolo

42 per i casi in esso contemplati.

(2)  Agli effetti di quanto previsto nel comma precedente, hanno diritto in

ogni  caso  di  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  di  idoneità  gli

apprendisti  dei  pubblici esercizi  e  degli alberghi  diurni  che abbiano

compiuto i 18 anni di età ed i 2 anni di addestramento pratico.

(3)  Le modalità di esecuzione  delle prove pratiche saranno concordate tra

le  Organizzazioni Sindacali  provinciali interessate  e gli  Enti e Uffici

preposti all'istruzione professionale.

(4)  Il  datore di  lavoro  è tenuto  a  comunicare entro  dieci  giorni al

competente  Ufficio di Collocamento i nominativi degli apprendisti ai quali

sia  stata attribuita  la  qualifica, nonché  i  nominativi di  quelli che,

avendo  compiuto il  diciottesimo anno di  età ed  effettuato un biennio di

addestramento  pratico nei pubblici  esercizi ed  alberghi diurni, o avendo

comunque  compiuto l'intero periodo  di apprendistato previsto dal presente

Contratto, non abbiano conseguito la qualifica.

(5) Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Ufficio di Collocamento i

nominativi  degli apprendisti  di cui  per qualunque  motivo sia cessato il

rapporto  di lavoro,  entro il  termine di  cinque giorni  dalla cessazione

stessa.

 

 

RETRIBUZIONE DEGLI APPRENDISTI

 

Articolo 49

 

(1)  La retribuzione degli  apprendisti è  determinata con riferimento alla

normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le

seguenti proporzioni:

     I  anno    75%

    II  anno    80%

    III anno    85%

    IV  anno    90%

 

(2)  Restano  salve  le  condizioni  di  miglior  favore  conseguite  dagli

apprendisti assunti prima del 30 settembre 1994.

 

 

Articolo 50

 

Per  quanto non previsto dal presente Capo in materia di apprendistato e di

istruzione  professionale, valgono  le disposizioni  del presente Contratto

nonché le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

 

 

 

CAPO II

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

 

Articolo 51

 

(1)  Salvo  quanto  diversamente   contrattato  a  livello  territoriale  o

aziendale, il rapporto di formazione e lavoro è disciplinato come segue.

(2)  Il  contratto  di  formazione e  lavoro  mirato  alla  acquisizione di

professionalità   elevate   è  consentito   per   il   conseguimento  delle

professionalità  corrispondenti al  terzo  livello di  inquadramento  ed ai

livelli  superiori ed  ha una  durata massima  di ventiquattro  mesi. Detti

contratti  devono prevedere  una formazione  complessiva pari a centotrenta

ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.

(3)Il  contratto  di  formazione  e  lavoro  mirato  alla  acquisizione  di

professionalità  intermedie   è  consentito  per   il  conseguimento  delle

professionalità  corrispondenti al quarto e quinto livello di inquadramento

(per  il comparto alberghi  anche il 6  super) ed ha  una durata massima di

ventiquattro  mesi.   Detti  contratti  devono   prevedere  una  formazione

complessiva  pari a ottanta  ore da effettuarsi  in luogo della prestazione

lavorativa.

(4)  Il contratto di formazione  e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento

professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento

delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo ha una

durata  massima di dodici mesi  e deve prevedere una formazione complessiva

pari  a  venti  ore  relativa  alla  disciplina  del  rapporto  di  lavoro,

all'organizzazione  del  lavoro,  nonché   alla  prevenzione  ambientale  e

antinfortunistica.  La  stipula  di  tale  contratto  è  consentita  per il

conseguimento  di   tutte  le   professionalità  ad   eccezione  di  quelle

corrispondenti  ai  livelli  sesto  super  e  settimo,  ferme  restando  le

ulteriori  eccezioni  previste  per i  singoli  comparti  (per  il comparto

alberghiero  è consentito anche per  il livello VI super). Le eventuali ore

aggiuntive devolute alla formazione in base a quanto stabilito dai progetti

formativi non vengano retribuite.

(5) Le cause di sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilità

del  termine  finale   per  un  periodo  di   durata  pari  alla  effettiva

sospensione,  unicamente nei casi  in cui l'INPS  riconosce il diritto alla

proroga dei benefici contributivi.

(6)  Lo svolgimento del  rapporto di formazione  e lavoro è disciplinato in

base ai seguenti criteri:

 

-----------------------------------------------------------------

destinazione    inquadramento      ore              durata

  finale         iniziale       formazione           cfl

-----------------------------------------------------------------

    B               I               130            24 mesi

    I               II              130            24 mesi

    II              III             130            24 mesi

    III             IV              130            24 mesi

    IV              V               80             24 mesi

    VI              VII             20             24 mesi

 

e, inoltre, per il comparto alberghi

 

    V               VIS             80             24 mesi

    VIS             VI              80             24 mesi

    VIS             VI              20             12 mesi

 

per gli altri comparti

 

    V               VI              80             24 mesi

 

(7)  Il  contenuto  dei progetti  formativi  esonerati  dalla  procedura di

approvazione  da parte della  competente autorità pubblica è definito dagli

Enti Bilaterali, dai Centri di Servizio o dalla contrattazione integrativa.

(8)  In atte sa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito

il  ricorso  ai  progetti  esistenti e  definiti  in  base  alla previgente

disciplina,  fatte salve  le modificazioni  autornaticamente applicabili in

materia  di  età, ore  di  formazione,  durata, retribuzione  e  livello di

inquadramento.

(9)  La formazione sarà  normalmente impartita  dal personale qualificato o

dal  datore di  lavoro,  i quali  forniranno  le conoscenze  necessarie per

l'apprendimento  del processo produttivo e delle mansioni cui il lavoratore

viene avviato.  La formazione teorica potrà essere assicurata, su richiesta

del datore di lavoro, per il tramite degli Enti Bilaterali.

(10)  Tre  mesi  prima  della  scadenza  del  rapporto  formativo l'azienda

comunicherà al lavoratore l'esito della formazione stessa.

(11)  I singoli rapporti di  lavoro dovranno essere instaurati, ove i tempi

di  assunzione   non  siano   pianificati  diversamente,   entro  tre  mesi

dall'accertamento  di conformità. Per quanto non espressamente previsto dal

presente  articolo si applicano le  norme di cui all'accordo quadro sui CFL

allegato al CCNL Turismo 14 giugno 1991.

 

 

Articolo 52

 

Le  Parti, stabiliscono sin  d'ora che, in  caso di abrogazione del comma 7

dell'articolo  16 del  decreto legge  11.299 del  1994, convertito in legge

11.451  del  1994,  saranno  automaticamente  riattivate  le  procedure già

previste  dalla  contrattazione  integrativa  in  materia  di  contratti di

formazione  e lavoro.  Con accordi  specifici  di livello  territoriale, le

materie  di  competenza  delle  apposite  Commissioni  territoriali saranno

trasferite  ai  Centri di  Servizio  di  cui all'articolo  13  del presente

accordo.

 

 

CAPO III

CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

 

Articolo 53

 

(1)  Il rapporto di  lavoro a tempo  parziale è considerato mezzo idoneo ad

agevolare  l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire

ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.

(2)  Per lavoro a tempo  parziale si intende il rapporto di lavoro prestato

con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Contratto.

(3) Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: la

flessibilità  della  forza  lavoro  in   rapporto  ai  flussi  di  attività

nell'ambito  della  giornata, della  settimana,  del mese  o  dell'anno; la

risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.

(4)  In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo

pieno  a tempo  parziale, è consentita  l'assunzione a  termine di un altro

lavoratore  a  tempo parziale,  per  far fronte  alle  conseguenti esigenze

organizzative  dell'azienda.  Tale  contratto   a  tempo  determinato  sarà

stipulato  ai sensi  dell'articolo 23,  primo comma  della legge  n. 56 del

1987,  in  aggiunta  a  quanto  stabilito  dall'articolo  64  del  presente

contratto.  Il rapporto di lavoro part time temporaneo così articolato deve

rispondere a quanto previsto dal successivo articolo 54.

 

 

Articolo 54

 

(1)  L'instaurazione del rapporto a  tempo parziale dovrà risultare da atto

scritto, nel quale siano indicati:

- il periodo di prova per i nuovi assunti;

- la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità;

- il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità

all'entità della prestazione lavorativa;

- tutte le altre condizioni di impiego.

 

(2)  La  prestazione  individuale  sarà  fissata  tra  datore  di  lavoro e

lavoratore, di norma, entro le seguenti fasce:

a)  nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 18

a 26 ore;

b)  nel caso di orario  ridotto rispetto al  normale orario mensile da 64 a

124 ore;

c)  nel caso di orario ridotto  rispetto al normale orario annuale da 600 a

1352 ore.

 

(3)  Eventuali superiori  limiti massimi  potranno essere definiti mediante

accordi tra le parti a livello territoriale.

(4) Sono fatte salve le condizioni aziendali in atto.

 

 

Articolo 55

 

(1)  Il rapporto  a  tempo parziale  sarà  disciplinato secondo  i seguenti

principi:

a) volontarietà di entrambe le parti;

b)  reversibilità della  prestazione  da tempo  parziale  a tempo  pieno in

relazione  alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni

svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;

c)  priorità nel passaggio da  tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei

lavoratori  già in  forza rispetto  ad eventuali  nuove assunzioni,  per le

stesse mansioni;

d)  applicabilità delle norme  del presente Contratto in quanto compatibili

con la natura del rapporto stesso;

 

(2)  In  presenza di  specifiche  esigenze organizzative,  è  consentito il

ricorso  al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 90 ore annue,

salvo comprovati impedimenti.

(3)  Eventuali limiti superiori  rispetto a  quelli sopra previsti potranno

essere  definiti mediante specifici  accordi aziendali o attraverso accordi

territoriali.

(4) Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto.

(5)  Le prestazioni  di  lavoro supplementare  dovranno  essere considerate

utili  ai  fini   del  computo  dei  ratei   dei  vari  istituti  normativi

contrattuali.

(6)  In particolare il  conguaglio relativo  alla gratifica natalizia, alla

gratifica  di  ferie  ed  alla  retribuzione  del  periodo  di  ferie potrà

avvenire,  tenuto  conto  delle  esigenze   aziendali,  o  sotto  forma  di

integrazione  diretta applicando al compenso per il lavoro supplementare la

percentuale  del 24,99% oppure in occasione della liquidazione dei suddetti

istituti contrattuali secondo le modalità previste dal C.C.N.L..

 

 

Articolo 56

 

L'importo  relativo al trattamento  di fine rapporto calcolato nella misura

dell'8,64%  del  compenso   per  il  lavoro   supplementare,  dovrà  essere

accantonato secondo quanto stabilito dalla legge n. 297 del 1982.

 

 

Articolo 57

 

Nel  rispetto  delle  norme  contrattuali  che  disciplinano  le  relazioni

sindacali  aziendali, potrà  essere esaminata  la corretta applicazione dei

principi suddetti.

 

 

Articolo 58

 

Nel  corso  degli  incontri  previsti  a  livello  regionale  si  procederà

all'esame  delle problematiche  connesse all'istituto  del rapporto a tempo

parziale, considerando le specificità del settore e dei suoi comparti.

 

 

Articolo 59

 

Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali,

in atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le  parti promuoveranno  iniziative presso  gli organi competenti affinché,

nell'ambito  della  riforma  generale  del  sistema  previdenziale, vengano

considerati  gli specifici problemi del  settore e del rapporto di lavoro a

tempo  parziale rispetto  all'obiettivo della  maturazione del diritto alla

pensione.

 

 

 

CAPO IV

CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

 

Articolo 60

 

(1)  Fermo  restando  che  di norma  le  assunzioni  del  personale debbono

avvenire  a tempo  indeterminato, è  tuttavia consentita  la assunzione del

personale  con prefissione  di termini in  tutti i  casi o nelle condizioni

espressamente  previsti dalle leggi  vigenti sulla disciplina del contratto

di  lavoro a  tempo determinato,  tenendo conto  delle specifiche normative

previste nella parte speciale del presente Contratto.

 

(2)  L'apposizione del termine  è priva  di effetto se  non risulta da atto

scritto.  Copia  dell'atto scritto  deve  essere consegnata  dal  datore di

lavoro  al lavoratore.  La scrittura  non è  tuttavia necessaria  quando la

durata  del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a 12

giorni lavorativi.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti richiedono l'integrazione del DPR attuativo della legge n. 230 del

1962  con la  seguente voce  "aziende stagionali  del settore  Turismo, ivi

compresi  i pubblici esercizi (con esclusione delle mense scolastiche), che

abbiano  un periodo  di chiusura  di almeno  settanta giorni continuativi o

centoventi giorni non continuativi".

 

 

Articolo 61

 

(1)  I lavoratori che abbiano  prestato attività lavorativa con contratto a

tempo  determinato nelle ipotesi  previste dall'articolo  8 bis del decreto

legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

marzo  1983, n. 79,  hanno diritto di  precedenza nell'assunzione presso la

stessa  azienda con la medesima  qualifica, a condizione che manifestino la

volontà  di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione

del rapporto di lavoro.

(2) Resta ferma la facoltà prevista dal quinto comma dell'articolo 15 della

legge  n. 264 del 1949 per il datore di lavoro di rifiutare l'assunzione di

quei  lavoratori inviati dall'Ufficio  di Collocamento, i quali siano stati

precedentemente da lui licenziati per giusta causa.

 

 

Articolo 62

 

(1)  Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di

lavoro  settimanale  potranno  dare  luogo,  per  i  lavoratori stagionali,

anziché  al trattamento economico  di cui all'articolo  84, al godimento di

riposi  compensativi di pari  durata alla scadenza  del contratto a termine

che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.

(2)  I congedi di  conguaglio di cui  all'articolo 76 nonché i permessi non

goduti  di cui all'articolo  72 concorrono,  insieme ai riposi compensativi

del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine.

(3)  Conseguentemente il  calcolo dei soli  ratei di  ferie e tredicesima e

quattordicesima  mensilità  terrà  conto  dell'intera  diversa  durata  del

rapporto  e la eventuale  frazione di mese  darà luogo alla liquidazione di

tanti  ventiseiesimi  di  un  dodicesimo  delle  gratifiche  e  delle ferie

suddette per quante sono le giornate risultanti.

(4)  E' comunque escluso da  tale criterio di computo il trattamento di fine

rapporto.

(5) Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente

articolo  è  tenuto  a  darne comunicazione  scritta  al  datore  di lavoro

all'atto dell'assunzione.

 

NOTA A VERBALE

Le  Parti  prendono  atto  del   parere  favorevole  espresso  dall'INPS  e

dall'INAIL (allegato H) relativamente all'attuazione della normativa di cui

al presente articolo.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le  Parti tenuto conto delle  specifiche soluzioni normative adottate per i

lavoratori  stagionali e in relazione agli adempimenti previsti dalle norme

di  legge  e  regolamentari in  materia  di  prestazioni  di disoccupazione

erogate  dall'INPS, si impegnano  ad esaminare le conseguenti problematiche

al  fine di favorire la corretta e migliore applicazione delle prescrizioni

legislative  rispetto alla disciplina contrattuale nel suo complesso. Sulla

base di tale esame verranno attuate le più opportune iniziative.

 

 

 

CAPO V

LAVORO EXTRA E DI SURROGA

 

 

Articolo 63

 

(1)  Ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge n. 56 del 1987,è

consentita l'assunzione diretta di lavoratori extra nei seguenti casi:

- banquetting;

-  esigenze  per  le  quali non  sia  possibile  sopperire  con  il normale

organico,  quali  meeting,   convegni,  fiere,  congressi,  manifestazioni,

presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari.

 

(2)  La definizione della  retribuzione del personale  assunto ai sensi del

presente  articolo è demandata alla contrattazione integrativa territoriale

da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto

conto della classe dell'esercizio e delle condizioni locali.

(3)  Per i pubblici esercizi  detto compenso fisso sarà detratto dal tronco

della  percentuale  e  distribuito  tra i  camerieri  stabili  e  quelli di

rinforzo;  se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare

inferiore  al  compenso fisso,  la  differenza  sarà pagata  dal  datore di

lavoro;  se invece risultasse superiore, l'eccedenza andrà ripartita tra il

personale stabile e quello di surroga.

4)  In  mancanza  delta  disciplina  di cui  al  comma  2,  fatte  salve le

condizioni  di miglior favore in vigore, il compenso orario onnicomprensivo

lordo  rapportato ad un  servizio minimo  di quattro ore  è fissato, per il

primo biennio di validità contrattuale, nella seguente misura:

 

-----------------------------------------------------------

    livello   dal 1° ottobre 1994    dal 1° settembre 1995

-----------------------------------------------------------

      4             15.000                  16.000

      5             14.200                  15.250

     6s             13.750                  14.600

      6             13.500                  14.400

      7             12.800                  13.500

-----------------------------------------------------------

 

Il  compenso orario qui  definito è comprensivo  degli effetti derivanti da

tutti  gli  istituti  economici   diretti  ed  indiretti,  determinati  per

contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di

tredicesima  e quattordicesima  mensilità,  nonché di  trattamento  di fine

rapporto.

(5)  Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni

temporanee,  per  rinforzi  o sostituzioni,  ha  diritto  alla retribuzione

maggiorata del 20 per cento.

(6)  Le imprese comunicheranno al Centro di Servizio - quadrimestralmente -

gli  elenchi  nominativi e  le  qualifiche delle  assunzioni  di lavoratori

extra.

(7)  Le prestazioni del  personale extra dovranno  risultare da un separato

libro  paga e matricola -  anche meccanografico - come previsto dal T.U. 20

giugno  1965, n. 1124. Le  parti richiedono al Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale di ribadire le istruzioni già impartite in proposito.

(8)  Ai fini  dell'impiego di  detto personale  dovrà essere  data comunque

precedenza ai lavoratori non occupati.

 

 

 

CAPO VI

CONTRATTO A TERMINE

 

Articolo 64

 

(1)  Ferma  restando  la  possibilità  di  ricorso  ai  contratti  a  tempo

determinato  in tutti  gli altri casi  previsti dalla  legge e dal presente

contratto,  ai  sensi  del  primo comma  dell'articolo  23  della  legge 28

febbraio  1987, n. 56, è consentita l'apposizione di un termine alla durata

dei contratti di lavoro anche nelle seguenti ulteriori ipotesi:

a)   intensificazioni  temporanee  dell'attività  derivanti  da  situazioni

straordinarie e non prevedibili;

b)   sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative diverse

da quelle già previste dall'articolo 1, lettera b), legge n. 230 del 1962;

c)   esecuzione di servizi definiti  e predeterminati nel tempo cui non sia

possibile sopperire con il normale organico;

 

(2)  la durata dei contratti  di cui alle lettere  a) e c) non potrà essere

superiore a sei mesi.

(1)  Il numero  dei lavoratori assunti  a tempo  determinato ai sensi delle

precedenti  lettere a)  e c)  non  potrà superare,  in ciascuna  impresa, i

seguenti limiti:

 

-------------------------------------------------------

    lavoratori dipendenti   lavoratori dipendenti

    a tempo indeterminato   a tempo determinato

-------------------------------------------------------

    da 1    a  3                   3 unità

    da 4    a  9                   4 unità

    da 10   a 50                   5 unità

    oltre 50                         10%

 

(4)  La base di  computo per il  calcolo della percentuale  di cui al comma

precedente  è  costituita  dal  numero  dei  lavoratori  occupati  a  tempo

indeterminato  all'atto dell'assunzione dei lavoratori a tempo determinato.

Le frazioni di unità si computano per intero.

(5)  Le aziende a  conduzione familiare che  non abbiano dipendenti a tempo

indeterminato  possono  comunque assumere  sino  a tre  dipendenti  a tempo

determinato.

(6) L'adozione dei contratti a termine, numero dei lavoratori, motivazioni,

qualifiche  e  durata  del  rapporto  dovranno  essere  comunicate  per  le

fattispecie  di cui alle  lettere a) e  b) entro il  termine massimo di tre

mesi  alle  RSU  - o,  in  assenza,  alle 00.SS.  competenti  -  e all'Ente

Bilaterale  Territoriale. Per  la fattispecie  di cui  alla lettera c) tale

comunicazione  dovrà  essere preventiva  all'assunzione  (vedi  modulo tipo

all'allegato A).

(7)  All'atto dell'assunzione di  cui al presente articolo, l'impresa dovrà

esibire  agli organi  del collocamento  una dichiarazione avvalendosi degli

appositi  moduli vidimati dal  Centro di Servizio  da cui risulti l'impegno

all'integrale  applicazione  della  contrattazione  collettiva  vigente  ed

all'assolvimento  degli   obblighi  in   materia  di   contribuzione  e  di

legislazione sul lavoro (vedi modulo tipo all'allegato A).

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le  parti richiedono al Ministero del Lavoro di confermare ai propri uffici

periferici la possibilità di cui al comma 5 del presente articolo.

 

 

CAPO VII

CONTRATTO DI INSERIMENTO

 

Articolo 65

 

In  caso  di  assunzione  a  tempo  indeterminato  di  lavoratori  privi di

specifica esperienza lavorativa nel comparto, qualora in ragione dell'età o

del  titolo di studio  non trovino applicazione le disposizioni concernenti

il  contratto di  apprendistato o il  contratto di  formazione e lavoro, si

applica  per un periodo di  dodici mesi il trattamento retributivo previsto

per il livello inferiore a quello di inquadramento.

 

 

CAPO VIII

ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA

 

 

Articolo 66

 

Ai  sensi del secondo  comma dell'articolo 25  della legge n. 223 del 1991,

non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:

-  le assunzioni dei lavoratori  cui sia assegnata una qualifica ricompresa

nei livelli A, B, 1,2, 3;

-  le assunzioni dei lavoratori  cui sia assegnata una qualifica ricompresa

nei  livelli 4, 5, 6, 6s e 7 a condizione che abbiano già prestato servizio

presso  imprese del  settore o  che siano  in possesso  di titolo di studio

professionale  rilasciato da istituti o scuole professionali attinente alle

mansioni da svolgere;

-  le   assunzioni  effettuate   in  occasione   dei  cambi   di  gestione,

limitatamente  ai lavoratori  già occupati  alle dipendenze  della gestione

precedente.

 

 

TITOLO V

RAPPORTO DI LAVORO

 

CAPO I

INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO

 

 

ASSUNZIONE

 

Articolo 67

 

(1) L'assunzione del personale sarà fatta secondo le norme di legge vigenti

in materia.

(2)  Il  datore  di lavoro,  all'atto  dell'assunzione  deve  rilasciare al

lavoratore  una  documentazione  scritta dalla  quale  risulti  la  data di

assunzione,  il livello e  la qualifica d'inquadramento, gli elementi della

retribuzione,  la  durata del  rapporto  nei  casi ammessi  di  contratto a

termine,  la durata  del  periodo di  prova, le  lingue  estere di  cui sia

eventualmente  richiesta la  conoscenza nonché  una ricevuta  dei documenti

ritirati.

(3)  All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore

di lavoro i seguenti documenti:

a)  certificato di nascita;

b)  tessera sanitaria aggiornata, ove prevista dalle leggi;

c)   certificato di  iscrizione alle  liste di  collocamento o  libretto di

lavoro;

d)   blocchetto personale  dei  moduli 01/MS  per  le denunce  INPS, nonché

modello  101 o dichiarazione  fiscale sostitutiva rilasciati dal precedente

datore di lavoro;

e)  numero di codice fiscale;

 

e, ove necessari, i seguenti ulteriori documenti:

 

f)   attestato di conoscenza di una O più lingue estere per le mansioni che

implicano tale requisito;

g)  certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;

h)   certificato o diploma degli  studi compiuti oppure diploma o attestato

dei corsi di addestramento frequentati.

 

(4)  Il lavoratore è tenuto altresì a dichiarare al datore di lavoro la sua

residenza e dimora, a notificare immediatamente i successivi mutamenti ed a

consegnare  lo stato di  famiglia nonché gli  altri documenti necessari per

beneficiare dei relativi assegni.

 

 

CAPO II

PERIODO DI PROVA

 

Articolo 68

 

(1)  La  durata del  periodo  di  prova dovrà  risultare  dalla  lettera di

assunzione.

Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla

risoluzione  del  rapporto di  lavoro,  senza  obbligo di  preavviso  e con

diritto al trattamento di fine rapporto.

(2)  Durante il periodo  di prova la  retribuzione del lavoratore non potrà

essere  inferiore  al  minimo   contrattuale  stabilito  per  la  qualifica

attribuita al lavoratore stesso.

(3)  Trascorso il periodo di  prova, il personale si intenderà regolarmente

assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per

iscritto.  In  tal  caso  il   periodo  sarà  computato  agli  effetti  del

l'anzianità di servizio.

 

 

Articolo 69

 

(1) La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

 

    Quadri A e B                180 giorni

    livello I                   150 giorni

    livello II                   75 giorni

    livello III                  45 giorni

    livello IV e V               30 giorni

    livello VI S                 20 giorni

    livello VI e VII             15 giorni

 

(2)  Ai fini del computo  del periodo di prova sono utili esclusivamente le

giornate  di effettiva  prestazione lavorativa,  fermo restando  il termine

massimo  di sei mesi previsto  dall'articolo 10 della legge 15 luglio 1966,

n. 604.

(3)  Il personale che entro il  termine di due anni viene riassunto, con la

stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio,

superando   il   periodo   di  prova,   sarà   in   ogni   caso  dispensato

dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.

(4)  Al personale  assunto fuori  provincia  che, durante  o alla  fine del

periodo  di prova,  sia licenziato,  il datore  di lavoro  dovrà rimborsare

l'importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.

 

 

CAPO III

DONNE E MINORI

 

Articolo 70

 

Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di

legge in materia.

 

 

 

CAPO IV

ORARIO DI LAVORO

 

 

ORARIO NORMALE SETTIMANALE

 

Articolo 71

 

(1) La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore,

salvo  quanto  diversamente  stabilito nella  parte  speciale  del presente

Contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i

complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta.

(2) I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente

Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.

(3)  Le suddette  limitazioni dell'orario  di lavoro  non si applicano agli

impiegati di cui all'articolo 1 del R.D. 15 marzo 1923, n. 692 in relazione

all'articolo  3 del  R.D. 10  settembre 1923,  n.  1955 e  cioè ai  capi di

agenzia,  ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi

reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.

 

 

RIDUZIONE DELL'ORARIO

 

Articolo 72

 

(1)  Ferma  restando  la durata  dell'orario  settimanale  normale prevista

dall'articolo  71, viene  concordata una  riduzione dell'orario annuale per

Alberghi,  Pubblici Esercizi, Campeggi, Alberghi diurni e Agenzie di Viaggi

pari a 104 ore.

(2)  Per gli Stabilimenti  Balneari la  riduzione dell'orario annuale sarà,

invece pari a 108 ore.

(3)  Tali riduzioni sono  comprensive delle 32  ore relative alle festività

religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 (e con esclusione quindi della

festività dell'Epifania reintrodotta con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792) e

delle 24 ore di cui al secondo comma dell'articolo 52 del C.C.N.L. 8 luglio

1982.

(4)  Le riduzioni  di cui  al presente  articolo verranno  attuate mediante

godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata

o  di una giornata  intera. Tenuto  conto delle particolari caratteristiche

del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore

attività  e mediante  rotazione dei  lavoratori e  comunque in  modo da non

ostacolare la normale attività' produttiva dell'azienda.

(5)  Salvo quanto  previsto dall'articolo  21, lettera  g), in  presenza di

particolari  esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalità

di  godimento dei  suddetti  permessi diverse  da  quelle di  cui  al comma

precedente,  limitatamente a trentadue ore annuali, previa programmazione e

tempestiva  comunicazione  ai  lavoratori  interessati.  Tali  permessi non

potranno  essere inferiori ad un'ora, né, comunque, utilizzati per frazioni

di ora.

(6)  Gli eventuali trattamenti in  atto non previsti dal C.C.N.L. 10.4.1979

in  materia di riduzione,  permessi e ferie,  si intendono assorbiti fino a

concorrenza  dai permessi  di cui  al  terzo comma,  eccezion fatta  per le

eventuali  riduzioni o  permessi concessi  a fronte  di posizioni di lavoro

gravose o nocive.

(7) I permessi non goduti entro l'anno di maturazione saranno pagati con la

retribuzione  in  atto al  momento  della scadenza  oppure  potranno essere

fruiti,  con le medesime  modalità sopra previste,  entro e non oltre il 30

giugno dell'anno seguente.

(8)  In  caso di  prestazione  lavorativa  ridotta nel  corso  dell'anno di

calendario  al lavoratore verrà  corrisposto un  dodicesimo dei permessi di

cui al primo comma, per ogni mese intero di servizio prestato.

(9)  I permessi  di cui  sopra non  maturano per  i periodi  di assenza del

lavoratore senza diritto alla retribuzione.

(10)  Il pagamento dei  permessi non goduti  entro l'anno di maturazione al

personale  dei pubblici  esercizi retribuito  in  tutto o  in parte  con la

percentuale  di  servizio  avverrà  secondo  quanto  previsto  nella  parte

speciale del presente Contratto.

 

 

RIPARTIZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO

 

Articolo 73

 

La  ripartizione dell'orario  di lavoro  giornaliero è  fissata per ciascun

comparto nella parte speciale del presente Contratto.

 

 

DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE

 

Articolo 74

 

La  distribuzione dell'orario settimanale  di lavoro  è fissata per ciascun

comparto nella parte speciale del presente Contratto.

 

Articolo 75

 

In  ogni  azienda dovranno  essere  affisse  in luogo  visibile  una  o più

tabelle,  con l'indicazione dei turni  dei servizi e relativi orari e delle

qualifiche del personale.

 

 

FLESSIBILITA'

 

Articolo 76

 

(1)  In relazione  alle  peculiarità del  settore  turistico e  quindi alle

particolari  esigenze produttive  delle  aziende, potranno  essere adottati

sistemi   di    distribuzione   dell'orario    di   lavoro    per   periodi

plurisettimanali,  intendendosi  per  tali  quei  sistemi  di distribuzione

dell'orario  di lavoro che  comportano per una  o più settimane prestazioni

lavorative  di durata superiore a quelle prescritte dal precedente articolo

71 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.

(2)  Conseguentemente  il  maggior lavoro  effettuato  nelle  settimane con

orario  di lavoro di durata  superiore a quello prescritto dall'articolo 71

non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane

con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo

71 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.

(3)  Il  numero  delle  settimane  per  le  quali  è  possibile  effettuare

prestazioni  lavorative di durata  superiore a  quelle dell'articolo 71 non

potrà  superare le sei  consecutive ed in  ogni caso l'orario di lavoro non

potrà  superare  le Otto  ore  giornaliere,  fermo restando  il  diritto al

normale godimento del riposo settimanale di legge.

(4)  Il  recupero delle  maggiori  prestazioni di  lavoro  verrà effettuato

attraverso  congedi di conguaglio  il cui godimento  avverrà nei periodi di

minore  intensità produttiva e comunque entro quindici settimane a far data

dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.

(5)  Qualora  a livello  aziendale  o interaziendale  le  imprese intendano

applicare  l'istituto  della flessibilità,  l'adozione  dei  programmi sarà

preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale

nel  corso del  quale la  direzione esporrà  le esigenze  dell'impresa ed i

relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa

fase,  concluso l'esame  congiunto, e  comunque almeno  due settimane prima

dell'avvio  dei nuovi programmi,  a cura della  direzione aziendale si darà

comunicazione  ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le

situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.

 

 

DIVERSE REGOLAMENTAZIONI DELL'ORARIO ANNUO COMPLESSIVO

 

Articolo 77

 

(1)  Le  parti   convengono  sull'obbiettivo  di   ottimizzare  le  risorse

attraverso  una migliore organizzazione  del lavoro,  e cioè attraverso una

più  adeguata combinazione  tra l'utilizzo  delle tipologie  di rapporto di

lavoro,  le rispettive entità necessarie  a coprire le esigenze di organico

previste,  la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento

delle ferie e dei permessi.

(2)  Le parti convengono  che in questo  modo si possa meglio corrispondere

alle  esigenze di  flessibilità delle  imprese,  volte al  miglior utilizzo

delle  attrezzature  anche  con  il  prolungamento  delle  fasi stagionali,

facendo  meglio  incontrare  le  esigenze  delle  imprese  con  quelle  dei

lavoratori,  anche  per il  contenimento  del lavoro  straordinario  ed una

migliore  regolazione del  tempo parziale  e dei  rapporti di  lavoro non a

tempo indeterminato.

(3)  Tutto ciò premesso, le  parti convengono che  le aziende o i gruppi di

aziende  che intendessero  avvalersi della  possibilità di  cui al presente

articolo  dovranno  attivare   una  negoziazione  a   livello  aziendale  o

interaziendale   per  il   raggiungimento   di  accordi,   anche   di  tipo

sperimentale,  riferiti all'intera  azienda o parti  di essa,  su una o più

delle  materie concernenti  l'utilizzo  delle prestazioni  lavorative sulla

base  delle ore  di  lavoro complessivamente  dovute  a norma  del presente

Contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporti di lavoro.

(4)  I contenuti dei predetti  accordi, che saranno realizzati nel contesto

di  programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge,

l'orario  normale settimanale di riferimento di cui all'articolo 71, nonché

tutti  gli  aspetti concernenti  maggiorazioni  o a  contenuto  economico -

superare  i  limiti  quantitativi  previsti  dalla  normativa  contrattuale

vigente per le relative materie.

(5)  Con riferimento  agli articoli  76 e  77 del  presente contratto resta

inteso  che,  per quanto  riguarda  il  lavoro straordinario,  nel  caso di

ricorso  a regimi di orario  plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora

successiva all'orario definito.

 

 

ORARIO DI LAVORO DI FANCIULLI ED ADOLESCENTI

 

Articolo 78

 

(1)  L'orario di lavoro  dei fanciulli (minori  di età inferiore a 15 anni)

che  abbiano adempiuto agli obblighi  scolastici, non può superare le 7 ore

giornaliere e le 35 settimanali.

(2)  L'orario di lavoro degli  adolescenti (minori di età compresa fra i 15

anni  compiuti ed i 18 anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere

e le 40 settimanali.

(3)  I minori di cui  ai commi precedenti hanno diritto ad una interruzione

di  almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi

la durata di quattro ore e mezza.

(4)  L'interruzione dell'orario  giornaliero di  lavoro per  il consumo dei

pasti  negli  Alberghi,  nei  Pubblici  Esercizi  e  nei  Campeggi,  nonché

l'interruzione  meridiana di  riposo negli  Stabilimenti Balneari  non sono

cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo;

l'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.

(5)  L'ora e la durata  delle interruzioni suddette dovranno essere esposte

nella tabella dei turni, di cui all'articolo 75.

 

 

RECUPERI

 

Articolo 79

 

E'  ammesso  il recupero  delle  ore di  lavoro  perdute a  causa  di forza

maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le

Organizzazioni  Sindacali stipulanti il presente Contratto, purché esso sia

contenuto  nei  limiti  di  un'ora  al  giorno  e  sia  richiesto  nel mese

successivo.

 

 

INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE PASTI

 

Articolo 80

 

E' demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali dei settori:

alberghi,  pubblici esercizi e campeggi,  stabilire la durata del tempo per

la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un massimo di un'ora

al giorno.

 

 

LAVORO NOTTURNO

 

Articolo 81

 

Il lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto

nella parte speciale del presente Contratto.

 

 

LAVORO STRAORDINARIO (*)

 

Articolo 82

 

(1)  Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere

richiesto  senza giustificato  motivo; si  intende per  tale, ai  soli fini

contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai

sensi  degli articoli 71 e 76  a seconda che vengano adottati o meno riposi

di conguaglio.

(2)  Il lavoro  straordinario è  consentito nel  limite massimo  di 260 ore

annuali e nel limite di due ore giornaliere.

(3)  I lavoratori  non potranno  esimersi,  senza giustificato  motivo, dal

prestare  lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del

presente articolo.

(4)  Il  lavoratore  non  può compiere  lavoro  straordinario  ove  non sia

autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

 

(*) (v. allegato E).

 

 

Articolo 83

 

(1)  Le ore di lavoro  straordinario dovranno essere autorizzate dal datore

di  lavoro e saranno  a cura di  esso cronologicamente annotate in apposito

registro,  la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che

abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e

ad annotare gli eventuali reclami.

(2)  La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla

fine  del periodo di paga in  cui il lavoro è stato prestato e comunque non

oltre  il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato

per  essere  esibito  occorrendo  anche  a  richiesta  delle Organizzazioni

Sindacali  territoriali e servirà come  documento di prova per stabilire se

il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.

(3)  Sono esentate  dalla tenuta  del registro  di cui  al secondo comma le

aziende  presso le  quali la  registrazione  delle ore  di lavoro  svolto è

effettuata con mezzi meccanici.

 

 

Articolo 84

 

Il  lavoro  straordinario  è  compensato nelle  misure  e  con  le modalità

previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le  parti stipulanti si impegnano a favorire l'applicazione della normativa

del presente capo nello spirito informatore della stessa.

Le  Organizzazioni   Sindacali  territoriali  delle   parti  stipulanti  si

incontreranno  almeno  una  volta all'anno,  per  l'esame  della situazione

generale,  anche in  relazione ad  eventuali casi  di palese  e sistematica

violazione delle norme contrattuali previste dal presente capo.

 

 

 

CAPO V

RIPOSO SETTIMANALE

 

Articolo 85

 

(1) Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di

ventiquattro ore.

(2)  Si richiamano in maniera  particolare le norme di legge riguardanti le

attività  stagionali  e quelle  per  le quali  il  funzionamento domenicale

corrisponde  ad  esigenze tecniche  o  a  ragioni di  pubblica  utilità, la

vigilanza  delle imprese,  la compilazione  dell'inventario e  del bilancio

annuale.

 

 

LAVORO DOMENICALE

 

Articolo 86

 

(1)  A partire dal 1° gennaio 1991, ai lavoratori che, ai sensi della legge

22  febbraio 1934, n.370, godano del riposo settimanale in giornata diversa

dalla  domenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10%

della  quota  e della  contingenza  per  ciascuna ora  di  lavoro ordinario

effettivamente prestato di domenica.

(2)  Relativamente  al   periodo  precedente  all'entrata   in  vigore  del

trattamento  di  del  presente  articolo,  le  parti  si  danno  nuovamente

reciproco  atto  di  aver  tenuto  conto  di  dette  prestazioni lavorative

domenicali  nella  determinazione  dei  trattamenti  economici  e normativi

complessivamente definiti dalla contrattazione collettiva.

(3)  Sino al 31 dicembre 1990 si conferma la disciplina di cui all'articolo

44 del C.C.N.L. 18 febbraio 1987, di seguito riportato.

"  In relazione  a quanto  stabilito dalla  legge 22  febbraio 1934, n. 370

circa  la  legittimità del  godimento  del riposo  settimanale  in giornata

diversa  dalla  domenica per  le  attività  per le  quali  il funzionamento

domenicale corrisponda a ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche

quali,  appunto, quelle del  settore turistico, le  parti si danno atto che

delle  prestazioni  lavorative  effettuate  di  domenica  se  ne  è  tenuto

adeguatamente  conto  nella  determinazione  dei  trattamenti  economici  e

normativi  complessivamente  previsti dalla  contrattazione  collettiva. Le

parti, pertanto, riconfermano, sulla base della disciplina contrattuale, la

esclusione  del  riconoscimento  ai  lavoratori  del  settore  turistico di

un'ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale".

 

 

CAPO VI

FESTIVITA'

 

Articolo 87

 

(1)  Le festività per le  quali viene stabilito il trattamento economico di

cui ai successivi commi del presente articolo sono le seguenti:

 

 

Festività nazionali:

Anniversario della Liberazione              25  aprile

Festa del Lavoro                              maggio

 

Festività infrasettimanali:

Capodanno                                     gennaio

Epifania                                    6   gennaio

Lunedì di Pasqua                              mobile

Assunzione                                  15 agosto

Ognissanti                                  1° novembre

Immacolata Concezione                       8   dicembre

S. Natale                                   25  dicembre

S. Stefano                                  26  dicembre

Patrono della Città

 

(2)  In  considerazione  delle  particolari  caratteristiche  delle aziende

turistiche  il godimento  delle festività  suddette verrà  subordinato alle

esigenze aziendali.

(3) Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle

normali  retribuzioni  in  caso  di  mancata  prestazione  di  lavoro nelle

suindicate festività.

(4)  A tutto il  personale assente nelle  giornate di festività, per riposo

settimanale, malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una giornata di

retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.

(5)  Per  le festività  cadenti  nel  periodo di  assenza  obbligatoria per

gravidanza  e  puerperio,  la  lavoratrice  ha  diritto  ad  una  indennità

integrativa  di quella  a carico  dell'INPS da  corrispondersi a carico del

datore di lavoro.

(6)  Il trattamento di  cui al presente  articolo non è  dovuto nei casi di

coincidenza  delle  festività   sopra  elencate  con   uno  dei  giorni  di

sospensione   dal   servizio  o   dalla   retribuzione   per  provvedimenti

disciplinari.

(7)  Al personale che presta  la propria opera nelle suindicate festività è

dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le

ore  di servizio effettivamente  prestate, con  le maggiorazioni per lavoro

festivo  previste per  ciascun comparto  nella parte  speciale del presente

Contratto.

(8)  Per  il  trattamento  economico per  le  festività  del  personale dei

pubblici  esercizi retribuito  in tutto  o in  parte con  la percentuale di

servizio si fa rinvio alla parte speciale del presente Contratto.

 

 

Articolo 88

 

(1)  A  partire dal    gennaio  1979, il  trattamento  della  Festa della

Repubblica  2  Giugno,  e  del giorno  della  Unità  Nazionale  4 Novembre,

dichiarate non più festive agli effetti civili della legge 5 marzo 1977, n.

54 è quello previsto dai commi seguenti.

(2)  Al  lavoratore chiamato  a  prestare  servizio in  una  delle predette

giornate spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per

le  ore  di  servizio effettivamente  prestato  senza  alcuna maggiorazione

ovvero,   in   alternativa,   il   godimento   del   corrispondente  riposo

compensativo,  che verrà  subordinato, stante  la precedente  normativa del

settore,  alle  esigenze  aziendali.  In  questo  ultimo  caso  la relativa

comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo.

(3)  Nessuna detrazione sarà  effettuata sulla normale retribuzione mensile

qualora  il lavoratore non venga  chiamato a prestare servizio in una delle

suddette giornate.

(4)  Al lavoratore  assente nelle  stesse  giornate per  riposo settimanale

dovrà  essere corrisposta  una giornata  di retribuzione contrattuale senza

alcuna maggiorazione.

(5) Al lavoratore assente nelle suddette giornate per malattia, infortunio,

gravidanza  o puerperio,  tenuto  conto delle  disposizioni  degli Istituti

assicuratori  in materia  di festività  soppresse, dovrà essere corrisposta

secondo  le  norme e  con  i  criteri in  proposito  previsti  dal presente

Contratto  Nazionale di Lavoro, la integrazione delle indennità corrisposte

dagli  Istituti  medesimi fino  a  raggiungere il  100%  della retribuzione

giornaliera.

(6)  Per il personale dei  pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte

con  la  percentuale di  servizio  si  fa rinvio  alla  parte  speciale del

presente Contratto.

 

 

 

CAPO VII

FERIE

 

Articolo 89

 

(1)  Tutto il personale ha  diritto ad un  periodo di ferie nella misura di

ventisei  giorni. A  tal  fine, la  settimana  lavorativa qualunque  sia la

distribuzione  dell'orario di  lavoro settimanale,  viene considerata  di 6

giornate.

(2)  Pertanto dal  computo del predetto  periodo di  ferie vanno escluse le

giornate di riposo settimanale spettanti per legge e le festività nazionali

e  infrasettimanali, di  cui all'articolo  87, le  giornate non più festive

agli  effetti civili di cui all'articolo 88, conseguentemente il periodo di

ferie  sarà prolungato di tanti  giorni quante sono le predette giornate di

riposo  settimanale  spettanti   per  legge,  le   festività  nazionali  ed

infrasettimanali  e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti

nello periodo stesso.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le  parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina della misura

e  del computo  delle ferie  di cui  ai commi  1 e  2 del presente articolo

costituisce   un  complesso   normativo  inscindibile   migliorativo  della

precedente disciplina in materia. I lavoratori che all'1/7/1978 godevano di

un  periodo di ferie superiore  in base alle norme dei precedenti Contratti

Nazionali di lavoro conservano le condizioni di miglior favore.

 

 

Articolo 90

 

(1)  Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da

quello  stabilito  per  l'eventuale  congedo  di  conguaglio  laddove venga

adottato.

(2) Il periodo di ferie non è di norma frazionabile.

(3)  Diversi e più  funzionali criteri di  ripartizione delle ferie annuali

potranno  essere  concordati  tra  il  datore  di  lavoro  ed  i lavoratori

nell'ambito   di   una   programmazione,   possibilmente   annuale,   della

distribuzione del tempo libero.

(4)  L'epoca delle ferie è  stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori

di comune accordo in rapporto alle esigenze aziendali.

 

 

Articolo 91

 

(1) Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto,

salvo  quanto  diversamente  previsto  nella  parte  speciale  del presente

Contratto.

(2)  Le ferie sono irrinunciabili  e pertanto nessuna indennità è dovuta al

lavoratore  che spontaneamente si presenti  in servizio durante il turno di

ferie assegnatogli.

(3)  In caso  di licenziamento  o di  dimissioni, spetteranno al lavoratore

tanti  dodicesimi del periodo  di ferie al  quale ha diritto, quanti sono i

mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

(4)  Salvo quanto diversamente  previsto nella  parte speciale del presente

Contratto,  e per  i contratti a  termine, all'articolo  62, la frazione di

mese  pari o  superiore a  giorni  15 viene  considerata come  mese intero,

mentre la frazione inferiore ai 15 giorni non verrà considerata.

(5)  Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell'anzianità di servizio

non  vanno  detratti  gli  eventuali  periodi  di  assenza  per  maternità,

limitatamente  al periodo di  assenza obbligatoria,  nonché per malattia od

infortunio.

(6) Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.

(7)  Il personale che rimane nell'azienda è tenuto a sostituire gli assenti

senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell'orario di lavoro o

soppressione del riposo settimanale.

(8)  L'insorgenza della  malattia regolarmente  denunciata dal lavoratore e

riconosciuta  dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio

interrompe il decorso delle ferie.

(9)  Per  ragioni di  servizio  il  datore di  lavoro  potrà  richiamare il

lavoratore  prima  del termine  del  periodo  di ferie,  fermo  restando il

diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il

diritto  altresì, al  rimborso delle  spese sostenute  sia per l'anticipato

rientro,  quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente

sia stato richiamato.

 

 

Articolo 92

 

Per  i  casi  di  prolungamento  delle  ferie  e  sospensione dell'attività

previsti  per le aziende  alberghiere e  per i campeggi,  si dà rinvio alla

disciplina   contenuta  nella   parte   speciale  del   presente  Contratto

rispettivamente agli articoli 186 e 229.

 

 

 

CAPO VIII

PERMESSI E CONGEDI

 

CONGEDO PER MATRIMONIO

 

Articolo 93

 

(1) Il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto ad un congedo

straordinario  retribuito di  quindici giorni  di calendario  per contrarre

matrimonio.

(2)  La  richiesta  di  congedo   matrimoniale  deve  essere  avanzata  dal

lavoratore con almeno 10 giorni di anticipo.

(3)  Il  datore di  lavoro  dovrà  concedere il  congedo  straordinario con

decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.

(4)  Il personale  ha l'obbligo di  esibire alla  fine del congedo regolare

documentazione dell'avvenuta celebrazione.

(5)  Il lavoratore  potrà richiedere  la  proroga del  congedo per  altri 5

giorni senza retribuzione.

 

 

CONGEDO PER MOTIVI FAMILIARI

 

Articolo 94

 

(1)  In caso di comprovata  disgrazia a familiari legati da stretto vincolo

di  parentela  o  di  affinità,  nonché  nei  casi  di  gravi  calamità, il

lavoratore  avrà  diritto ad  un  congedo straordinario  retribuito  la cui

durata  sarà  strettamente  rapportata  alle  reali  esigenze  di  assenza,

reclamate  dalla natura  della disgrazia  o dell'evento  calamitoso, con un

limite  massimo di cinque  giorni di calendario.  Tale congedo potrà essere

prolungato  sino ad un limite massimo di ulteriori tre giorni di calendario

in relazione alla distanza del luogo da raggiungere.

(2)  In altri  casi  di forza  maggiore  il lavoratore  potrà  usufruire di

congedi retribuiti deducibili dalle ferie annuali.

(3)  In  casi  speciali  e giustificati  i  lavoratore  potrà  usufruire di

permessi  di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore

di lavoro nella misura massima di un'ora al giorno.

 

 

PERMESSI PER ELEZIONI

 

Articolo 95

 

(1)  Ai  sensi  dell'articolo il  della  legge  21 marzo  1990,  n.  53, in

occasione  di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della

Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici

elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati

nonché,  in occasione di  referendum i rappresentanti  dei partiti o gruppi

politici  e dei  promotori dei  referendum hanno  diritto ad assentarsi dal

lavoro  per  tutto il  periodo  corrispondente alla  durata  delle relative

operazioni.

(2)  I giorni di  assenza dal lavoro  compresi nel periodo  di cui al comma

precedente  sono  considerati,  a tutti  gì:  effetti,  giorni  di attività

lavorativa.

 

 

PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI - DIRITTO ALLO STUDIO

 

Articolo 96

 

(1)  Al fine di contribuire  al miglioramento culturale e professionale dei

lavoratori  del settore turistico le  aziende concederanno, nei casi e alle

condizioni  di cui ai  successivi commi,  permessi retribuiti ai lavoratori

non  in   prova  che  intendano   frequentare  corsi   di  studio  compresi

nell'ordinamento  scolastico svolti presso  istituti pubblici costituiti in

base  alla legge  31 dicembre  1962, n.  1859, o  riconosciuti in base alla

legge 19 gennaio 1942, n. 86.

(2)  I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di

150  ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per

tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di

ogni  triennio - a decorrere dal la ottobre 1978 - moltiplicando le 150 ore

per  un fattore  pari al decimo  del numero  totale dei dipendenti occupati

nell'unità produttiva a tale data.

(3)  I  lavoratori che  potranno  assentarsi  contemporaneamente dall'unità

produttiva  per frequentare i  corsi di studio  non dovranno superare il 2%

della forza occupata alla data di cui al precedente comma.

(4)  In ogni  unità produttiva  e nell'ambito  di questa,  per ogni singolo

reparto,  deve  essere  comunque  garantito  lo  svolgimento  della normale

attività.

(5)  Il lavoratore  che chiederà  di assentarsi  con permessi retribuiti ai

sensi  del presente articolo dovrà  specificare il corso di studio al quale

intende  partecipare che  dovrà comportare  l'effettiva frequenza, anche in

ore  non coincidenti con l'orario di  lavoro, ad un numero di ore doppio di

quelle richieste come permesso retribuito.

(6)  A  tal fine  il  lavoratore  interessato dovrà  presentare  la domanda

scritta  all'azienda nei termini  e con le  modalità che saranno concordate

con  il datore di lavoro.  Tali termini, di norma, non saranno inferiori al

trimestre.

(7) Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento

della  media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere

di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e quarto comma

del   presente  articolo,   la   direzione  aziendale   d'accordo   con  la

rappresentanza  sindacale esistente  nell'azienda  e fermo  restando quanto

previsto  ai  precedenti  terzo  e   quinto  comma,  provvederà  a  ridurre

proporzionalmente  i diritti individuali  sul monte ore complessivo in base

ai  criteri obiettivi  (quali: età,  anzianità di servizio, caratteristiche

dei  corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e

della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.

(8)  I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione

al  corso e successivamente  certificati mensili di effettiva frequenza con

identificazione delle ore lavorative.

(9)  Le norme del presente  articolo non si applicano alle aziende con meno

di cinquanta dipendenti.

(10)   È   demandato  alle   Organizzazioni   territoriali   aderenti  alle

Associazioni  nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più

opportune  affinché dagli  organismi competenti  siano predisposti corsi di

studio  che, garantendo le  finalità di cui  al primo comma, favoriscano la

acquisizione  di più elevati  valori professionali e siano appropriati alle

caratteristiche dell'attività turistica.

(11)  Eventuali permessi spettanti per lo stesso titolo in forza di accordi

aziendali  vigenti alla  data di  stipula del  presente Contratto  non sono

cumulabili con le ore di permesso riconosciute dal presente articolo.

 

 

CAPO IX

NORME DI COMPORTAMENTO

 

 

DOVERI DEL LAVORATORE

 

Articolo 97

 

Il   lavoratore  deve tenere  un  contegno rispondente  ai  doveri inerenti

all'esplicazione della sua attività, ed in particolare:

a)  osservare  l'orario di  lavoro  e adempiere  alle  formalità prescritte

dall'Azienda per il controllo delle presenze;

b)  svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le

norme  del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite

dai superiori;

c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda;

d) non trarre profitto in qualunque modo, con danno dell'Azienda, da quanto

forma  oggetto  dei  compiti  inerenti  alla  posizione  assegnatagli,  non

svolgere  attività né  assumere incarichi  contrari agli obblighi derivanti

dal  rapporto di  lavoro, ai sensi  dell'articolo 8  del R.D.L. 13 novembre

1924 n. 1825;

e) usare modi cortesi con il pubblico;

f)  non  ritornare nei  locali  dell'impresa e  trattenersi  oltre l'orario

prescritto,  salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della

impresa,   salvo   quanto  diversamente   previsto   dalle   vigenti  norme

contrattuali e dalle disposizioni di legge;

g)  rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le

norme  del presente  Contratto e  con le  leggi vigenti  e rientranti nelle

normali attribuzioni del datore di lavoro.

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI

 

Articolo 98

 

(1)  Le inadempienze del  personale potranno  essere sanzionate in rapporto

alla relativa gravità con:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore

a giorni cinque.

 

(2)  Nessun provvedimento  disciplinare  più grave  del  rimprovero verbale

potrà  essere adottato senza  la preventiva contestazione degli addebiti al

lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.

(3)  La  contestazione  degli  addebiti  con  la  specificazione  del fatto

costitutivo  della  infrazione sarà  fatta  mediante  comunicazione scritta

nella  quale  sarà  indicato  il  termine  entro  cui  il  lavoratore potrà

presentare  gli argomenti a propria  difesa. Tale termine non potrà essere,

in nessun caso, inferiore a cinque giorni.

(4)  La contestazione deve  essere effettuata tempestivamente una volta che

l'azienda  abbia  acquisito  conoscenza  dell'infrazione  e  delle relative

circostanze.

(5)   Il   lavoratore   potrà   farsi   assistere   da   un  rappresentante

dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

(6)  L'eventuale  adozione  del  provvedimento  disciplinare  dovrà  essere

comunicata  al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla

scadenza  del termine assegnato al  lavoratore stesso per presentare le sue

giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi

del  provvedimento.  Trascorso  l'anzidetto  periodo  senza  che  sia stato

mandato  ad effetto  alcun  provvedimento, le  giustificazioni  addotte dal

lavoratore si intenderanno accolte.

(7)  Incorre  nei provvedimenti  del  rimprovero verbale  o  del rimprovero

scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:

a)  dia  luogo  ad  assenze   ingiustificate  dal  lavoro  per  più  giorni

consecutivi,  fino ad un massimo di giorni 5; abbandoni il proprio posto di

lavoro senza giustificato motivo;

b)  senza giustificato motivo  ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o

lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;

d)  per  disattenzione o  negligenza  procuri  guasti non  gravi  a  cose o

impianti comunque esistenti nella azienda;

e)  contravvenga al divieto di  fumare laddove questo esista e sia indicato

con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;

f)  in  altro  modo  trasgredisca  l'osservanza  del  presente  Contratto o

commetta  atti  che  portino  pregiudizio  alla  disciplina,  alla  morale,

all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.

 

(8)  Il rimprovero  verbale e il  rimprovero scritto  sono applicati per le

mancanze  di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior

rilievo.  Maggiore o minore  rilievo non è  dato dall'ordine di elencazione

delle mancanze.

(9)  Normalmente  il  rimprovero  scritto è  applicato  nei  casi  di prima

mancanza,  la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità

potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.

(10) L'importo delle multe sarà devoluto ad un centro di ricerca sociale da

stabilirsi.

(11)  Non può  tenersi conto  ad alcun  effetto delle sanzioni disciplinari

decorsi due anni dalla loro applicazione.

(12)  Il lavoratore  che  intenda impugnare  il  provvedimento disciplinare

inflittogli  può  avvalersi   delle  procedure  di   conciliazione  di  cui

all'articolo 7, comma 4, della legge 20 maggio 1970) n. 300.

(13)  Ai sensi  di legge, il  lavoratore risponde  in proprio delle perdite

arrecate all'impresa nei limiti ad esso imputabili.

 

 

ASSENZE NON GIUSTIFICATE

 

Articolo 99

 

(1)  Salvo  i casi  di  legittimo  impedimento, di  cui  sempre  incombe al

dipendente  l'onere della prova,  le assenze devono essere giustificate per

iscritto entro le 24 ore, per gli eventuali accertamenti.

(2)  Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione

della  retribuzione potrà  essere applicata, nel  caso di  assenza fino a 3

giorni,  una multa  non eccedente  l'importo del  5% della retribuzione non

corrisposta  e nel caso di assenza  fino a 5 giorni una multa non eccedente

l'importo del 10% della retribuzione non corrisposta.

 

 

DIVIETO DI ACCETTAZIONE DELLE MANCE

 

Articolo 100

 

Le  mance sono vietate. Il personale che comunque le solleciti potrà essere

punito  dal  datore  di  lavoro  con  provvedimenti  disciplinari  ai sensi

dell'articolo 98.

 

 

CONSEGNE E ROTTURE

 

Articolo 101

 

(1)  Il personale  è responsabile del  materiale e  degli attrezzi avuti in

consegna per il lavoro. Ciascun dipendente dovrà custodire detto materiale,

conservarlo  ed usarlo  con normale  cura e  diligenza, specialmente quando

trattasi di materiale pregiato e di notevole valore intrinseco.

(2)  Il  personale designato  dal  datore  di lavoro  per  la  consegna del

materiale non potrà rifiutarsi.

(3)  In  caso  di  rottura   e  smarrimento  degli  oggetti  frangibili  ed

infrangibili  è dovuto  da parte  del  dipendente il  relativo risarcimento

nella misura da stabilirsi negli Accordi Integrativi Territoriali.

(4)  Nessuna trattenuta  preventiva potrà  essere fatta  a tale  titolo dal

datore  di   lavoro.  Le   trattenute  saranno   effettuate  posteriormente

all'accertamento del danno.

 

 

Articolo 102

 

(1)  Il datore di  lavoro è  tenuto ad adottare  tutte le misure preventive

atte  ad eliminare o comunque a ridurre al minimo la possibilità di rottura

o deterioramento del materiale specialmente se pregiato.

(2)  In particolare  egli fornirà  al personale  che prende  in consegna il

materiale infrangibile un armadio munito di chiusura.

 

 

Articolo 103

 

(1) In caso di sottrazione imputabile al personale, senza pregiudizio delle

sanzioni  contrattuali  e di  legge,  il personale  è  tenuto all'immediato

risarcimento  del danno, e per questo  il datore di lavoro ha la facoltà di

esercitare il diritto di ritenzione sulle somme che dovessero essere dovute

all'interessato a qualsiasi titolo.

(2)  In caso  di flirto  ad opera  di terzi  il personale  è tenuto a darne

tempestiva  comunicazione all'azienda, dimostrando di aver usato la normale

diligenza  nella  custodia ove  trattasi  di  materiale a  lui  affidato in

consegna.

 

 

CORREDO - ABITI DI SERVIZIO

 

Articolo 104

 

(1)  Quando viene fatto obbligo  al personale di indossare speciali divise,

diverse da qu~1e tradizionali di cui all'articolo 98 del C.C.N.L. 14 luglio

1976, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.

(2) Le divise speciali dovranno essere indossate solo durante il servizio.

(3) Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti

per quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze

imbrattanti,  liquide o corrosive, quali  gli addetti alle pulizie di sala,

bar,  cucina, office, e  relative dotazioni, magazzino  e quali gli addetti

alla lavanderia.

(4)  In caso  di  risoluzione del  rapporto  di lavoro,  indumenti, divise,

attrezzi  e strumenti in dotazione  dovranno essere restituiti al datore di

lavoro,  mentre in caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla

sostituzione o al rimborso.

(5) Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.

 

 

 

CAPO X

NORME SPECIFICHE PER L'AREA QUADRI

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 105

 

(1)  Per quanto non espressamente disposto nel presente capo, al lavoratore

con  la qualifica di  Quadro si applicano  le norme contrattuali e di legge

disposte per gli impiegati.

(2)  Le  parti   concordano  che  con   l'individuazione  dei  criteri  per

l'attribuzione della qualifica Quadro e con la presente disciplina per tale

personale,  è stata data piena  attuazione a quanto disposto dalla legge 13

maggio 1985, n. 190.

 

 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

 

Articolo 106

 

Ai  quadri  del  settore   Turismo  verrà  riconosciuta  una  assicurazione

sanitaria   integrativa.  Le   parti   stipulanti  il   presente  Contratto

definiranno  le modalità ed i criteri di attuazione con apposito protocollo

d'intesa.

 

 

INDENNITA' DI FUNZIONE

 

Articolo 107

 

Ai  Quadri è riconosciuta, con  decorrenza 10 maggio 1990, una indennità di

funzione  mensile assorbibile fino  a concorrenza dai trattamenti economici

individuali  comunque denominati riconosciuti aziendalmente, nelle seguenti

misure:

 

- cat.A  L. 85.000

- cat. B L. 75.000

 

 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

 

Articolo 108

 

Ai  fini  di  valorizzare  l'apporto  professionale  dei  quadri,  volto  a

mantenere  e  sviluppare  nel  tempo  la  loro  partecipazione  ai processi

gestionali,  verranno concordati programmi di formazione e di aggiornamento

professionale.

 

 

RESPONSABILITA' CIVILE

 

Articolo 109

 

Il  datore di lavoro è tenuto  ad assicurare il quadro contro il rischio di

responsabilità  civile verso  terzi conseguente  a colpa  nello svolgimento

delle proprie mansioni contrattuali.

 

 

 

TITOLO VI

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

 

CAPO I

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

 

 

Articolo 110

 

(1)  Di norma,  la retribuzione  del lavoratore  è distinta  nelle seguenti

voci:

a)  paga  base nazionale  conglobata  di cui  all'articolo  114 comprensiva

dell'indennità di caro pane prevista dalla legge;

b) eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti

per  ciascun  comparto  nelle  parti   generale  e  speciale  del  presente

Contratto;

c) indennità di contingenza;

d)  eventuali scatti di  anzianità nelle misure  e con le modalità previste

sia  nella parte  generale che  in quella  relativa a  ciascun comparto del

presente Contratto.

(2)  Per il personale tavoleggiante dei pubblici esercizi la retribuzione è

costituita  di norma dalla  percentuale di servizio  secondo le misure e le

modalità previste nella parte speciale.

(3)  A  decorrere  dal  10   gennaio  1995,  l'importo  di  lire  ventimila

corrisposto  a  titolo di  elemento  distinto della  retribuzione  ai sensi

dell'accordo interconfederale 31luglio 1992 è conglobato nella indennità di

contingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, così come modificata

dalla legge 13 luglio 1990, n. 91.

(4)  Conseguentemente,  alla  data del  10  gennaio  1995,  l'importo della

indennità  di contingenza spettante  al personale qualificato alla data del

10  novembre 1991  sarà aumentato  di lire  ventimila per  tutti i livelli.

Contestualmente,  le  aziende  cesseranno   di  corrispondere  il  predetto

elemento distinto della retribuzione.

 

 

Articolo 111

 

La  materia  retributiva,  con   la  istituzione  della  retribuzione  base

nazionale,   rientra  nella   competenza  delle   Organizzazioni  nazionali

stipulanti,   salvo  quanto   espressamente  demandato   alle  Associazioni

territoriali ed alla contrattazione integrativa aziendale.

 

 

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA

 

Articolo 112

 

(1)  La  retribuzione  giornaliera  si  ottiene  dividendo  la retribuzione

mensile per 26.

(2)  Tale indice è valido a  tutti i fini contrattuali, ivi compresi i casi

di trattenuta per assenze non retribuite.

 

 

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA

 

Articolo 113

 

La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per:

- 192 per il personale con orario normale di 45 ore settimanali;

- 190 per il personale con orario normale di 44 ore settimanali;

- 172 per il personale con orario normale di 40 ore settimanali.

 

 

CAPO II

PAGA BASE NAZIONALE

 

Articolo 114

 

(1)  Ai rispettivi  livelli  previsti dalla  classificazione  del personale

corrisponde  un valore  di paga  base nazionale  conglobata mensile  che si

raggiunge  entro il  1 settembre  1995  con le  gradualità e  le decorrenze

sottoindicate:

-------------------------------------------------------------------------

livelli parametri personale qualificato      01-set-94       01-set-95

-------------------------------------------------------------------------

    A              270                       1.364.595   1.492.298

    B              240                       1.212.973   1.326.486

    1              213                       1.076.514   1.177.257

    2              183                         924.891   1.011.446

    3              165                         833.892     911.932

    4              148                         748.000     818.000

    5              130                         657.027     718.514

    6S             120                         606.486     663.243

    6              116                         586.270     641.135

    7              100                         505.405     552.702

 

personale qualificato minore anni 18

 

    4                                          710.600     777.100

    5                                          624.176     682.588

    6S                                         576.162     630.081

    6                                          556.957     609.078

    7                                          480.135     525.067

 

 

personale qualificato minore anni 16

    4                                          673.200     736.200

    5                                          591.324     646.662

    6S                                         545.838     596.919

    6                                          527.643     577.022

    7                                          454.865     497.432

 

(2)  Per il personale  delle aziende minori  degli alberghi, dei campeggi e

delle  agenzie di viaggio, nonché  per quello dei pubblici esercizi e degli

stabilimenti  balneari di terza e  quarta categoria, si fa rinvio ai valori

previsti per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.

(3) Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 49 del

presente contratto.

(4)  La  paga base  nazionale  sopra  riportata è  comprensiva  anche degli

elementi retributivi elencati:

-  all'articolo 65 del C.C.N.L. 14 luglio 1976 per i dipendenti da Alberghi

e Pubblici Esercizi;

-  all'articolo  40  del  C.C.N.L. 9  febbraio  1978  per  i  dipendenti da

Stabilimenti balneari;

-  nella  parte  3a  dell'Accordo  di rinnovo  del  14  luglio  1977  per i

dipendenti da Imprese di viaggi e turismo;

- indennità di contingenza maturata fino al 31 gennaio 1977;

- elemento distinto o autonomo dalla retribuzione di cui agli articoli 81 e

87 del C.C.N.L. 10 aprile 1979.

 

 

CAPO III

CONTINGENZA

 

Articolo 115

 

L'indennità  di  contingenza  costituisce   un  elemento  integrante  della

retribuzione  e la  sua corresponsione,  salvo quanto diversamente previsto

nella  parte speciale del presente Contratto, è regolata sino al 31 gennaio

1986  dagli accordi  allegati in calce  al Contratto,  dal 1° febbraio 1986

dalla  legge  n.  38  del  26  febbraio  1986  e  successive  modifiche  ed

integrazioni (allegato D6).

 

 

CAPO IV

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

 

Articolo 116

 

(1) La retribuzione sarà pagata al personale secondo le consuetudini locali

ed  in ogni  caso non  più tardi  della  fine del  mese con  una tolleranza

massima di sei giorni.

(2)    Quando   ragioni    tecniche   derivanti    dalla   centralizzazione

dell'amministrazione  lo  impediscano,  deve  essere  corrisposto  entro il

termine  sopra  indicato   un  acconto  pari   al  90%  della  retribuzione

presuntivamente dovuta con conguaglio nei dieci giorni successivi.

(3)  Al sensi  della legge  5 gennaio  1953, n.  4 le retribuzioni dovranno

essere corrisposte a mezzo di buste paga, nelle quali dovrà essere indicato

il  periodo di lavoro cui  la retribuzione stessa si riferisce, il relativo

importo,  la misura e l'importo  del lavoro straordinario e tutti gli altri

elementi  che concorrono a  formare la somma  globale contenuta nella busta

paga.  Dovranno parimenti  essere elencate  distintamente tutte le ritenute

effettuate.

 

 

CAPO V

ASSORBIMENTI

 

Articolo 117

 

(1)  Le  variazioni  salariali  derivanti dai  nuovi  valori  di  paga base

nazionale  di cui  all'articolo 114  non possono  essere assorbite da quote

salariali  comunque  denominate derivanti  dalla  contrattazione collettiva

salvo che non sia stato diversamente ed espressamente previsto.

(2)  Per quanto riguarda  le Imprese di  viaggi e turismo si fa riferimento

inoltre a quanto previsto dall'articolo 376.

 

 

CAPO VI

SCATTI DI ANZIANITA'

 

Articolo 118

 

(1)  A tutto  il personale  verranno riconosciuti  sei scatti triennali per

l'anzianità  di servizio prestata  senza interruzione di rapporto di lavoro

presso  la stessa  azienda  o gruppo  aziendale  (intendendosi per  tale il

complesso  di  aziende  facente capo  alla  stessa  società),  salvo quanto

diversamente  stabilito per  il settore  della ristorazione  collettiva dal

Capo XV del Titolo XII.

(2)  L'anzianità  utile  ai  fini della  maturazione  del  primo  scatto di

anzianità è:

-  quella maturata successivamente al compimento del 18° anno di età per il

personale assunto a partire dal 1° giugno 1986;

-  quella maturata dal 1° giugno  1986 per il personale di età compresa tra

il 18° ed il 21° anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986;

-  quella maturata successivamente al compimento del 18° anno di età per il

personale di età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data del 1°

giugno 1986;

-  quella maturata dal compimento  del 21° anno  di età per il personale di

età superiore al 21° anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986.

(3)  Gli   scatti  triennali  decorreranno   dal  primo   giorno  del  mese

immediatamente  successivo  a  quello  in  cui  si  compie  il  triennio di

anzianità.

(4)  Salvo quanto  diversamente previsto  per ciascun  comparto nella parte

speciale,  a partire  dal  1° maggio  1990  gli importi  degli  scatti sono

determinati  in  cifra fissa  per  ciascun livello  di  inquadramento nelle

seguenti misure:

----------------------------------------------

    LIVELLI                  IMPORTI

----------------------------------------------

    Quadro A                79.000

    Quadro B                76.000

    I                       73.000

    II                      70.000

    III                     67.500

    IV                      64.000

    V                       63.000

    VI S                    60.500

    VI                      60.000

    VII                     59.000

-----------------------------------------------

 

(5) In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti

maturati  è calcolato in  base ai suddetti  valori senza la liquidazione di

arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.

(6)  Nel caso  in  cui nel  corso del  triennio  intercorrente tra  l'uno e

l'altro  scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi

relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore

al  momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati

per il periodo pregresso.

(7)  Le modalità di  coordinamento della normativa  di cui sopra con quelle

diversificate  previste dal  presente  C.C.N.L. sono  definite  per ciascun

comparto nella parte speciale del presente Contratto.

 

 

Articolo 119

 

(1) Relativamente a quanto stabilito dall'articolo 118 sull'anzianità utile

ai  fini  della  maturazione  del primo  scatto  per  il  personale  di età

superiore a 21 anni in servizio alla data di entrata in vigore del presente

Contratto,   resta   confermato,   in   conformità   di   quanto  stabilito

rispettivamente  dagli articoli 258, 299  e 301 del C.C.N.L. 8 luglio 1982,

il riconoscimento del primo scatto a partire:

-  dal 1° gennaio 1970 per il personale dipendente dai pubblici esercizi di

età pari o superiore a 21 anni e con anzianità di servizio presso la stessa

azienda o gruppo aziendale pari o superiore a tre anni dalla data suddetta;

-  dal    maggio  1974 per  il  personale  dipendente  dagli stabilimenti

balneari  con età superiore a 21 anni e con anzianità di servizio presso la

stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a tre anni alla data del

30 aprile 1974;

-  dal 1° giugno 1978 per il personale dipendente dagli alberghi diurni con

età pari o superiore a 21 anni e con anzianità di servizio presso la stessa

azienda  o gruppo aziendale  pari o superiore  a tre anni  alla data del 30

giugno 1978.

 

 

CAPO VII

MENSILITA' SUPPLEMENTARI

 

TREDICESIMA MENSILITA'

 

Articolo 120

 

(1)  Salvo quanto  diversamente previsto  per ciascun  comparto nella parte

speciale  del presente Contratto, in occasione delle ricorrenze natalizie a

tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di

retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di

anzianità,  eventuale  terzo  elemento   o  quote  aggiuntive  provinciali,

eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati),

esclusi gli assegni familiari.

(2)  Nel caso di inizio  o di cessazione  del rapporto di lavoro durante il

corso  dell'anno, e sempre  che sia stato  superato il periodo di prova, il

lavoratore  avrà diritto a  tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica

natalizia  per quanti  sono i mesi  di servizio  prestati nell'azienda e la

frazione  di mese viene considerata  come mese intero se pari o superiore a

15  giorni di  calendario, mentre  non  viene computata  se inferiore  a 15

giorni.

(3)  Dall'ammontare della  tredicesima mensilità  saranno detratti  i ratei

relativi  ai periodi  di assenza  dal lavoro  non retribuiti  per una delle

cause  previste  dal  presente Contratto  fatto  salvo  quanto diversamente

previsto  dalle disposizioni di  legge e/o contrattuali  ivi compreso per i

soli  pubblici esercizi  quanto previsto  in materia  di integrazione della

indennità di malattia nella relativa parte speciale.

(4)  Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà

corrisposta alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica (articolo 30,

D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568).

 

 

 

PARTE GENERALE

 

QUATTORDICESIMA MENSILITA'

 

Articolo 121

 

(1)  Salvo quanto  diversamente previsto  per ciascun  comparto nella parte

speciale  del presente Contratto, a tutto il personale sarà corrisposta una

mensilità  della  retribuzione  in  atto  al  30  giugno  di  ciascun  anno

(paga-base  nazionale,  indennità  di   contingenza,  eventuali  scatti  di

anzianità,  eventuale  terzo  elemento   o  quote  aggiuntive  provinciali,

eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati),

esclusi gli assegni familiari.

(2)  La gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione del

mese di luglio.

(3)  I lavoratori  avranno diritto a  percepire per  intero la gratifica di

ferie  nella  misura sopra  indicata  solo  nel caso  che  abbiano prestato

servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 10 luglio.

(4) Qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o cessi nel corso dei dodici

mesi  precedenti  il    luglio,  i  lavoratori  avranno  diritto  a tanti

dodicesimi  per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'azienda sempre

che  sia stato  superato il periodo  di prova  e la  frazione di mese viene

considerata  come mese intero  pari o superiore  a 15 giorni di calendario,

mentre non viene computata se inferiore a 15 giorni.

(5) Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza

dal  lavoro non retribuiti,  valgono le disposizioni  di cui al comma 3 del

precedente articolo.

(6)  Nessun obbligo incombe  al datore  di lavoro per  il caso previsto dal

comma 4 del precedente articolo.

 

 

CAPO VIII

ELEMENTI ECONOMICI INTEGRATIVI

 

Articolo 122

 

(1) In applicazione del protocollo 23 luglio 1993, l'erogazione di elementi

economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contratto è

prevista con le seguenti modalità:

a)  per le  aziende che  occupano più  di quindici  dipendenti, mediante la

contrattazione  integrativa  a  livello   aziendale  che  avrà  ad  oggetto

erogazioni  salariali  -  in  coerenza  con  le  strategie  dell'impresa  -

strettamente  correlate ai  risultati  conseguiti con  la  realizzazione di

programmi  aziendali  concordati tra  le  parti, aventi  per  obiettivo, ad

esempio,  incrementi  di  produttività, di  competitività,  di  qualità, di

redditività. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per

la  definizione degli obiettivi  della contrattazione aziendale a contenuto

economico,  le parti valuteranno preventivamente le condizioni dell'impresa

e  del lavoro, le  sue prospettive di  sviluppo anche occupazionale, tenuto

conto  dell'andamento   delle  prospettive  della   competitività  e  delle

condizioni  essenziali   di  redditività.   Laddove  a   livello  aziendale

sussistano  erogazioni  economiche di  analoga  natura,  anche parzialmente

variabili,  la parte  variabile dovrà  essere ricondotta  nell'ambito delle

nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata;

b)  per le  aziende che occupano  sino a  quindici dipendenti, mediante una

contrattazione  integrativa  a  livello   nazionale  che  avrà  ad  oggetto

l'erogazione  di un premio di produttività, eventualmente differenziato per

comparti  e  per  aree  territoriali,  correlato  ai  risultati  mediamente

conseguiti  dalle piccole imprese del settore. Al fine dell'acquisizione di

elementi  di conoscenza comune utili a verificare l'effettivo incremento di

produttività  e redditività,  le parti  si avvarranno anche dell'assistenza

dell'Ente  Bilaterale Nazionale  e degli  Osservatori istituiti  presso gli

Enti Bilaterali Territoriali.

(2)  Gli importi dei  nuovi elementi economici  integrativi di cui al comma

precedente  sono variabili e non  predeterminabili e non sono utili ai fini

di alcun istituto legale e contrattuale.

(3)  Le erogazioni di cui  sopra avranno caratteristiche tali da consentire

l'applicazione  del  particolare  trattamento  contributivo  previsto dalla

normativa di legge che verrà emanata in attuazione del protocollo 23 luglio

1993.

(4)  La durata degli accordi di cui alla lettera a) del comma 1 sarà pari a

quattro  anni. Le relative piattaforme non potranno essere presentate prima

dell'ottobre 1995, fermo restando che gli effetti economici degli eventuali

accordi  non potranno avere decorrenza  anteriore al 1996. Restano ferme le

eventuali  scadenze  previste da  accordi  aziendali stipulati  dopo  il 23

luglio 1993.

(5)  La durata degli accordi di cui alla lettera b) del comma 1 sarà pari a

quattro  anni. Le relative piattaforme non potranno essere presentate prima

del  gennaio 1997, fermo  restando che gli  effetti economici degli accordi

non potranno avere decorrenza anteriore al luglio 1997.

(6)  In  occasione  della   contrattazione  integrativa  saranno  garantite

condizioni  di assoluta  normalità sindacale  con esclusione in particolare

del  ricorso ad agitazioni, per  un periodo di due mesi dalla presentazione

della  piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla

scadenza dell'accordo precedente.

(7)  Le disposizioni  di cui  al comma  i non  operano nei  confronti delle

aziende stagionali, per le quali continuano a trovare applicazione le norme

di cui agli articoli 174, 175, 176, 217, 218, 219 e 249.

(8)  Per la  ristorazione collettiva  (mense aziendali),  la determinazione

degli  elementi economici integrativi - nel rispetto dell'attuale prassi di

cui all'articolo 307 del CCNL Turismo 14 giugno 1991 - si svolgerà, anziché

con accordi aziendali, con accordi provinciali.

 

 

 

TITOLO VII

 

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

CAPO I

MALATTIA

 

Articolo 123

 

(1)  Agli effetti  di  quanto previsto  nel  presente Capo  si  intende per

"malattia"  ogni alterazione dello stato  di salute, qualunque sia la causa

da  cui dipende,  che comporti incapacità  al lavoro  specifico al quale il

lavoratore  è addetto, o  che comunque comporti  la necessità di assistenza

medica  o la  somministrazione  di sussidi  terapeutici,  salvo i  casi che

rientrano nella normativa contrattuale e di legge sugli infortuni di cui al

successivo articolo 127.

 

 

Articolo 124

 

(1)  Nell'ambito della normativa del Servizio Sanitario Nazionale il datore

di  lavoro  ha  l'obbligo  di  rilasciare  ai  propri  dipendenti, all'atto

dell'assunzione,  la certificazione  eventualmente prescritta dalle vigenti

disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  ai  fini  dell'iscrizione  del

lavoratore stesso al Servizio Sanitario Nazionale.

(2)  Il lavoratore ammalato ha  l'obbligo di dare notizia al proprio datore

di  lavoro del suo stato  di salute all'atto del verificarsi della malattia

ed  anche al  fine della  percezione delle  indennità economiche  di cui al

successivo  articolo è  tenuto  ai sensi  dell'articolo  15 della  legge 23

aprile  1981, n. 155, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con

avviso  di ricevimento  entro due giorni  dal rilascio  da parte del medico

curante  l'attestazione dell'inizio e  della durata presunta della malattia

nonché  i successivi  certificati in  caso di  ricaduta o  continuazione di

malattia.

(3) In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento,

l'assenza  si considera ingiustificata, ferme restando le sanzioni previste

dalla  legge  per  il  ritardo  nel  recapito  o  nella  trasmissione della

certificazione di inizio o di continuazione della malattia.

(4) Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto

attraverso  i servizi ispettivi  degli istituti previdenziali competenti, i

quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

(5)  Salvo  il  caso  di  opposizione  contro  l'accertamento  degli organi

competenti  e conseguente richiesta del  giudizio del collegio medico a ciò

preposto,  il lavoratore ha l'obbligo  di presentarsi in servizio alla data

indicata  dal   certificato  del  medico   curante;  in   caso  di  mancata

presentazione  o  di  ritardo ingiustificato,  il  datore  di  lavoro resta

esonerato  dall'obbligo della conservazione  del posto di cui al successivo

articolo  129 ed il  lavoratore sarà  considerato dimissionario, restando a

suo carico l'indennità di mancato preavviso.

(6)  In mancanza di  comunicazioni da parte  del lavoratore circa eventuali

mutamenti  di  indirizzo, durante  il  periodo  di assenza  per  malattia o

infortunio,  l'azienda presume che  esso dimori all'ultimo indirizzo presso

il quale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari.

(7) Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione,

manipolazione  e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile

1962,  n. 283, ha  l'obbligo, in caso  di malattia di  durata superiore a 5

giorni,  di  presentare al  rientro  in  servizio al  datore  di  lavoro il

certificato  medico  dal  quale  risulti  che  il  lavoratore  non presenta

pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.

(8) Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del

lavoratore  da parte di enti  pubblici ed istituti specializzati di diritto

pubblico.

 

 

Articolo 125

 

(1)   Il   lavoratore  assente   per   malattia  è   tenuto   a  rispettare

scrupolosamente  le prescrizioni  mediche inerenti  la permanenza presso il

proprio domicilio.

(2) Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00

alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni, comprese

le  domeniche ed  i giorni  festivi al  fine di  consentire l'effettuazione

delle visite di controllo richieste dal datore di lavoro.

(3)  Nel  caso in  cui  a livello  nazionale  o territoriale  le  visite di

controllo  siano effettuate a  seguito di un provvedimento amministrativo o

su  decisione dell'ente preposto ai  controlli di malattia in orari diversi

da  quelli indicati al  secondo comma del  presente articolo, questi ultimi

saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

(4)  Salvo i casi di  giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal

domicilio  per le visite,  le prestazioni e gli accertamenti specialistici,

nonché  le visite  ambulatoriali  di controllo,  e  salvo i  casi  di forza

maggiore,  dei quali il  lavoratore ha l'obbligo  di dare immediata notizia

all'azienda  da cui  dipende, il  mancato rispetto  da parte del lavoratore

dell'obbligo  di  cui  al  secondo  comma  del  presente  articolo comporta

comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5 della legge

11 novembre 1983, n. 638, comma 15, nonché l'obbligo dell'immediato rientro

in azienda.

 

 

Articolo 126

 

(1)  Durante il  periodo  di malattia  al  lavoratore competono  oltre alle

prestazioni  sanitarie assicurate  dal Servizio  Sanitario Nazionale quelle

economiche  previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente

Contratto.

(2)  Al momento  della  risoluzione del  rapporto,  il datore  di  lavoro è

obbligato  a rilasciare  una dichiarazione  di responsabilità,  dalla quale

risulti  il numero di  giornate di malattia  indennizzate nel corso dei 365

giorni  precedenti tale  data, che il  lavoratore è  tenuto a consegnare al

nuovo datore di lavoro.

 

 

CAPO II

INFORTUNIO

 

 

Articolo 127

 

(1)  Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL il personale

soggetto  all'obbligo assicurativo contro  gli infortuni sul lavoro secondo

le  disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con D.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.

(2)  Il lavoratore  deve dare  immediata  notizia di  qualsiasi infortunio,

anche  di lieve entità,  al proprio datore  di lavoro; quando il lavoratore

abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro,

non  essendo venuto  altrimenti a  conoscenza dell'infortunio,  e non abbia

potuto  inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, resta esonerato da ogni

e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

(3)  Salvo quanto  previsto per  ciascun comparto  nella parte speciale del

presente Contratto, ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124,  il datore di lavoro  è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti

all'obbligo  assicurativo   contro  gli  infortuni   sul  lavoro,  l'intera

retribuzione  per la giornata in  cui avviene l'infortunio ed una indennità

pari al 60% (sessanta per cento) della normale retribuzione giornaliera per

i tre giorni successivi (periodo di carenza).

 

 

Articolo 128

 

Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro gli infortuni resta

inibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a tale assicurazione

e le prestazioni corrisposte dall'INPS.

 

 

CAPO III

CONSERVAZIONE DEL POSTO

 

 

Articolo 129

 

(1)  In caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia

in  periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto

per  un periodo di  180 giorni  per anno, intendendosi  per tale il periodo

compreso tra il Io gennaio e il 31 dicembre.

(2)  Ove  il  lavoratore si  ammali  o  si infortuni  più  volte  nel corso

dell'anno  i relativi periodi  di assenza sono  cumulabili agli effetti del

raggiungimento  del termine  massimo di  conservazione del  posto di cui al

precedente comma.

(3)  Per il  personale  assunto a  termine,  la conservazione  del  posto è

comunque limitata al solo periodo di stagione o di ingaggio.

(4)  Qualora  allo scadere  del  periodo  per il  quale  è  obbligatoria la

conservazione  del posto, il personale non possa riprendere servizio per il

protrarsi  della malattia, il  rapporto di lavoro  si intenderà risolto con

diritto  all'intero trattamento di fine  rapporto ed a quanto altro dovuto,

esclusa l'indennità sostitutiva di preavviso.

 

 

Articolo 130

 

(1)  Nei confronti  dei  lavoratori ammalati  e  infortunati sul  lavoro la

conservazione  del  posto,  fissata  nel  periodo  massimo  di  180  giorni

dall'articolo  129 del presente Contratto, sarà prolungata, a richiesta del

lavoratore,  per un  ulteriore  periodo non  superiore  a giorni  120, alle

seguenti condizioni:

a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;

b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;

c)  che il periodo eccedente  i 180 giorni sia considerato di "aspettativa"

senza retribuzione.

 

(2)  I lavoratori che  intendano beneficiare del  periodo di aspettativa di

cui  al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata

A.R.,  prima della  scadenza  del 180'  giorno  di assenza  per  malattia o

infortunio  e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette

condizioni.

(3)  Al  termine del  periodo  di  aspettativa il  datore  di  lavoro potrà

procedere al licenziamento ai sensi del precedente articolo 129; il periodo

stesso  è considerato utile  ai fini dell'anzianità  di servizio in caso di

prosecuzione del rapporto.

 

 

Articolo 131

 

(1) Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di malattia e

infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.

(2) Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

(3)  Sono fatte salve le  condizioni di miglior favore previste dalla legge

per le provincie redente.

 

 

LAVORATORI AFFETTI DA TUBERCOLOSI

 

Articolo 132

 

(1)  I lavoratori affetti da  tubercolosi, che siano ricoverati in istituti

sanitari  o case  di cura  a carico  dell'assicurazione obbligatoria  tbc o

dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, o a proprie spese,

hanno  diritto alla conservazione  del posto  fino a 18  mesi dalla data di

sospensione  dal lavoro  a causa  della malattia  tubercolare; nel  caso di

dimissioni  dal sanatorio, per  dichiarata guarigione, prima della scadenza

di  14   mesi  dalla  data   di  sospensione  predetta,   il  diritto  alla

conservazione  del posto sussiste fino  a 4 mesi successivi alla dimissione

stessa.

(2)  Al sensi  dell'articolo 9  della legge  14 dicembre  1970, n.  1088 le

imprese aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unità hanno l'obbligo

di conservare il posto ai lavoratori affetti da tbc fino a sei mesi dopo la

data  di   dimissione  dal  luogo   di  cura  per   avvenuta  guarigione  o

stabilizzazione.

(3)  Il  diritto  alla  conservazione  del  posto  cessa  comunque  ove sia

dichiarata  l'inidoneità fisica  permanente al  posto occupato  prima della

malattia;  in caso di  contestazione in merito all'inidoneità stessa decide

in  via definitiva  il direttore  del Consorzio Provinciale Antitubercolare

assistito,  a richiesta, da  sanitari indicati  dalle parti interessate, ai

sensi  dell'ultimo comma dell'articolo 10  della legge 28 febbraio 1953, n.

86.

(4) Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al

lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità

di servizio un periodo massimo di 180 giorni.

 

 

CAPO IV

GRAVIDANZA E PUERPERIO

 

Articolo 133

 

(1) Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad

astenersi dal lavoro:

a)   per  i 2  mesi  precedenti la  data  presunta del  parto  indicata nel

certificato medico di gravidanza;

b)  per il periodo intercorrente tra  la data presunta del parto e il parto

stesso;

c) per i tre mesi dopo il parto;

d)  per un ulteriore periodo di  6 mesi dopo il periodo di cui alla lettera

c).

 

(2)  La lavoratrice  ha diritto alla  conservazione del  posto per tutto il

periodo  di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al

compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla

legge   (licenziamento   per   giusta   causa,   cessazione   dell'attività

dell'impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era

stata  assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine

per il quale era stato stipulato).

(3) Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo

di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo

in  cui opera il divieto  ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto

di  lavoro mediante  presentazione, entro  90  giorni dal  licenziamento di

idonea  certificazione  dalla  quale   risulti  l'esistenza  all'epoca  del

licenziamento delle condizioni che lo vietavano.

(4)  Al sensi  dell'articolo  4 del  D.P.R. 25  novembre  1976, n.  1026 la

mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra

la  data di cessazione effettiva  del rapporto di lavoro e la presentazione

della  certificazione non    luogo a  retribuzione.  Il periodo  stesso è

tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi

alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

(5)  In  caso di  malattia  prodotta  dallo stato  di  gravidanza  nei mesi

precedenti  il periodo di  divieto di licenziamento,  il datore di lavoro è

obbligato  a conservare il posto  alla lavoratrice alla quale è applicabile

il divieto stesso.

(6)  I periodi di assenza obbligatoria  di cui alle lettere a) b) e) devono

essere  computati  agli effetti  indicati  dall'articolo 6  della  legge 30

dicembre  1971, n.  1204. Il  periodo  di assenza  facoltativa di  cui alla

lettera d) è computabile solo ai fini di cui all'ultimo comma dell'articolo

7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

(7) Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice

ha  diritto ad  un'indennità pari  rispettivamente all'80%  ed al 30% della

normale retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'articolo 74 della legge

23  dicembre 1978,  n. 833 secondo  le modalità  stabilite e anticipata dal

datore  di lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n.

33.  L'importo anticipato dal  datore di lavoro  è posto a conguaglio con i

contributi  dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2

della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(8)  Nei confronti  delle  lavoratrici assunte  a  tempo determinato  per i

lavori  stagionali,   l'INPS  provvede  direttamente   al  pagamento  delle

prestazioni  di maternità  agli aventi  diritto, ai  sensi del  sesto comma

dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(9)  Nei confronti delle lavoratrici  che abbiano adottato bambini o che li

abbiano  ottenuti in affidamento  preadottivo si applica l'articolo 6 della

legge 9 dicembre 1977, n. 903.

(10)  Nessuna indennità è dovuta  dal datore di lavoro per tutto il periodo

di  assenza  obbligatoria  e   facoltativa,  fatto  salvo  quanto  previsto

dall'articolo 120 del presente Contratto.

 

 

Articolo 134

 

(1) Il diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione

obbligatoria  della lavoratrice madre, per  un periodo di sei mesi entro il

primo  anno  di  età  del bambino  ed  il  relativo  trattamento economico,

previsti  rispettivamente dagli  articoli 7  e 15  della legge  30 dicembre

1971,  n. 1204,  nonché  il diritto  di  assentarsi dal  lavoro  durante la

malattia del bambino di età inferiore a tre anni sono riconosciuti anche al

padre  lavoratore, anche se adottivo  o affidatario, ai sensi della legge 4

maggio  1983, n. 184 in  alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i

figli siano affidati al solo padre.

(2)  A tal fine,  il padre lavoratore  deve presentare al proprio datore di

lavoro  una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad

avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché nel caso di malattia del bambino

di età inferiore a tre anni, il relativo certificato medico.

(3)  Nel caso di assenza per  un periodo di sei mesi entro il primo anno di

età  del   bambino,  il   padre  lavoratore,   entro  dieci   giorni  dalla

dichiarazione di cui al comma precedente deve altresì presentare al proprio

datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore

da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

(4)  I periodi di  assenza di  cui ai precedenti  commi sono computati agli

effetti  indicati dall'articolo  7, ultimo  comma, della  legge 30 dicembre

1971, n. 1204.

 

 

Articolo 135

 

(1)  Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il

primo  anno di vita  del bambino, due  periodi di riposo, anche cumulabili,

durante  la giornata. Il  riposo è uno  solo quando l'orario giornaliero di

lavoro è inferiore a sei ore.

(2)  Detti periodi di riposo  hanno durata di un 'ora ciascuno e comportano

il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora

ciascuno  e non  comportano  il diritto  ad  uscire dall'azienda  quando la

lavoratrice  voglia usufruire  della  camera di  allattamento  o dell'asilo

nido,  ove istituiti  dal datore di  lavoro nelle  dipendenze dei locali di

lavoro.

(3)  Per detti riposi, con  effetto dal 10 gennaio 1980, è dovuta dall'INPS

un'indennità  pari  all'intero  ammontare  della  retribuzione  relativa ai

riposi medesimi.

(4) L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio

con  gli importi  dovuti all'ente  assicuratore,  ai sensi  dell'articolo 8

della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

(5)  I riposi di  cui al presente  articolo sono indipendenti dalle normali

interruzioni  previste dagli articoli  78 e 80  del presente Contratto e da

quelle  previste dagli articoli 18 e  19 della legge 26 aprile 1934, n. 653

sulla tutela del lavoro della donna.

(6)  La lavoratrice ha diritto  altresì ad assentarsi dal lavoro durante la

malattia  del bambino di età  inferiore a tre anni, dietro presentazione di

certificato medico.

(7)  I periodi di assenza  di cui al precedente comma sono computabili solo

ai  fini di cui all'articolo  7 ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971,

n.1204.

 

 

Articolo 136

 

(1) La lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore

di lavoro il certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o da un medico

del  Servizio Sanitario Nazionale  e il  datore di lavoro  è tenuto a darne

ricevuta.

(2)  Per  usufruire  dei  benefici connessi  al  parto  e  al  puerperio la

lavoratrice  è tenuta ad inviare  al datore di lavoro entro il quindicesimo

giorno successivo al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato

dall'ufficiale  di Stato  Civile o  il certificato  di assistenza al parto,

vidimato dal Sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.

(3)  Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo in cui è previsto

il  divieto di licenziamento,  la lavoratrice ha  diritto al trattamento di

fine  rapporto previsto dall'articolo  154 e ad  un'indennità pari a quella

spettante  in caso di preavviso, secondo le modalità previste dall'articolo

140.

(4)  La ripresa del lavoro  da parte della lavoratrice determina di diritto

lo  scioglimento  senza  preavviso del  rapporto  di  lavoro  della persona

assunta  in  sua sostituzione,  purché  a  questa sia  stata  data notizia,

all'atto dell'assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.

(5) Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza

e puerperio valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.

 

 

CAPO V

CHIAMATA ALLE ARMI

 

SERVIZIO MILITARE DI LEVA

 

Articolo 137

 

(1)  La  chiamata  alle  armi  per   adempiere  agli  obblighi  di  leva  è

disciplinata dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il

rapporto  di lavoro  non  viene risolto,  ma  si considera  sospeso  per il

periodo  del servizio militare di  leva, con diritto alla conservazione del

posto.

(2)  Al termine del  servizio militare di  leva per congedo  o per invio in

licenza  illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni

dal congedo o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di

lavoro  per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro è

risolto.

(3)  Il periodo trascorso  in servizio militare va computato nell'anzianità

di  servizio ai  soli effetti  dell'indennità di  anzianità, in vigore alla

data del 31 maggio 1982, e del preavviso.

(4)  A decorrere  dal  1° giugno  1982,  il periodo  trascorso  in servizio

militare  è considerato utile per  il trattamento di fine rapporto, ai soli

fini  dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'articolo 2120

del Codice Civile come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

(5)  Non saranno,  invece, computati  a  nessun effetto,  nell'anzianità, i

periodi  di ferma  volontaria eccedenti  la durata  normale del servizio di

leva.

(6) Nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il periodo trascorso

in servizio militare sarà computato nell'anzianità del lavoratore fino alla

cessazione della stessa.

(7)  Le  norme  di  cui al  presente  articolo  si  applicano,  per effetto

dell'articolo  7 della legge  15 dicembre 1972,  n. 772, sul riconoscimento

dell'obiezione  di  coscienza  anche ai  lavoratori  che  prestano servizio

civile  sostitutivo, nonché per effetto  della legge 9 febbraio 1978, n. 38

sulla  cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi  in  via  di  sviluppo,  ai

lavoratori  ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio

civile, ai sensi della legge stessa.

(8)  Le norme del  presente articolo  si applicano nel  caso di contratto a

termine, limitatamente alla durata del contratto stesso.

 

 

RICHIAMO ALLE ARMI

 

Articolo 138

 

(1)  In caso di richiamo alle  armi il lavoratore ha diritto per il periodo

in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.

(2)  Tale periodo va computato  nella anzianità di servizio ai soli effetti

della  indennità di anzianità in  vigore fino alla data del 31 maggio 1982,

nonché degli scatti di anzianità e del preavviso.

(3)  Durante il  periodo  di richiamo  alle  armi tutto  il  personale avrà

diritto  al trattamento  previsto dalla legge  10 giugno  1940, n. 653 (Cfr

Sentenza Corte Costituzionale 4 maggio 1984, n. 136).

(4)  Il trattamento previsto  dalle norme di  legge e contrattuale a favore

dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda.

(5)  Gli assegni di  cui sopra saranno  liquidati al personale dei pubblici

esercizi  retribuito in  tutto o in  parte con  la percentuale di servizio,

sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 110.

(6) Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come quello di

invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi

a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro

il  termine di 5 giorni se  il richiamo ha avuto durata non superiore ad un

mese,  di 8 giorni  se ha avuto  durata superiore ad  un mese, ma non a sei

mesi,  di 15 giorni se ha  avuto durata superiore a sei mesi; nel caso che,

senza  giustificato impedimento, il  lavoratore non si ponga a disposizione

del  datore  di  lavoro  nei   termini  sopra  indicati,  sarà  considerato

dimissionario.

 

 

 

TITOLO VIII

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

CAPO I

RECESSO

 

Articolo 139

 

Fermo  restando quanto previsto  dalle leggi n.  604 del 1966  e n. 300 del

1970, così come modificate dalla legge n. 108 del 1990, nei casi consentiti

dalla legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a

tempo  indeterminato,   dando  preavviso   scritto,  a   mezzo  di  lettera

raccomandata  con ricevuta di ritorno, nei termini stabiliti nel successivo

articolo 140.

 

 

 

CAPO II

PREAVVISO

 

 

Articolo 140

 

(1)  Tanto per il  caso di licenziamento  quanto per quello di dimissioni i

termini di preavviso sono i seguenti:

 

a) fino a 5 anni di servizio compiuti:

--------------------------------------------

    Quadri A e B             4    mesi

    livello I                2    mesi

    livello Il e III         1   mese

    livello IV e V          20  giorni

    livello VI S, VI e VII  15  giorni

-------------------------------------------

 

b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:

------------------------------------------------------

Quadri A e B                              5   mesi

livello I                                 3   mesi

livello Il e III                          45  giorni

livello IV e V                            30  giorni

livello VI S, VI e VII                    20  giorni

-------------------------------------------------------

 

c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:

-------------------------------------------------------

Quadri A e B                              6  mesi

livello I                                 4  mesi

livello Il e II                           2  mesi

livello IV e V                           45 giorni

livello VI S, VI e VII                   20 giorni

------------------------------------------------------

 

d) apprendisti 10 giorni

 

(2)  Durante il periodo di  preavviso per licenziamento, il dipendente avrà

diritto ad un permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche

relative alla ricerca di altra Occupazione.

 

 

INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

 

Articolo 141

 

(1)  Il datore di  lavoro, in luogo  del preavviso, potrà dare al personale

licenziato,  per   l'intero  periodo   di  preavviso   stesso,  la  normale

retribuzione  salvo quanto  diversamente previsto  per i  pubblici esercizi

all'articolo 281.

(2)  Il dipendente  avrà uguale  obbligo di  indennizzo verso  il datore di

lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso.

(3)  Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle

competenze  di  spettanza  del dipendente  dimissionario,  oppure  su altri

crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di

proprietà dello stesso dipendente.

(4)  Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante

la  malattia né  durante le  ferie.  Le ferie  non possono  essere concesse

durante il preavviso.

 

 

CAPO III

DIMISSIONI

 

Articolo 142

 

(1)  Le dimissioni del dipendente, che sia o non in servizio, devono essere

presentate  con disdetta  scritta e  con i  termini di  preavviso stabiliti

all'articolo  140 ferme  restando in  difetto le  norme di cui all'articolo

141.

(2)  Il datore  di  lavoro può  rinunciare  al preavviso  se  richiesto dal

dimissionario  facendo  cessare subito  il  rapporto di  lavoro.  Quando il

datore  di lavoro  voglia di sua  iniziativa far  cessare il rapporto prima

della scadenza del termine di preavviso, potrà farlo corrispondendo però al

dimissionario l'indennità relativa al periodo di anticipata risoluzione del

rapporto.

 

 

Articolo 143

 

Al  dipendente in  ogni caso  di dimissioni  spetta il  trattamento di fine

rapporto di cui all'articolo 154.

 

 

GIUSTA CAUSA

 

Articolo 144

 

(1)  Il lavoratore che  si dimette per  giusta causa ai sensi dell'articolo

2119  del Codice Civile, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto,

anche all'indennità sostitutiva del preavviso.

(2)  Non avrà  diritto ad  alcun preavviso  o corrispondente indennità quel

datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per

l'onore  e per la dignità del dipendente; e se per tali fatti il dipendente

ritenesse  opportuno risolvere  il  rapporto, avrà  diritto  alle indennità

stabilite  dagli articoli  141  e 154  salvo  ogni maggior  diritto  per il

risarcimento di danni morali e materiali.

 

 

 

MATRIMONIO

 

Articolo 145

 

(1)  In conformità dell'articolo 1, comma 4, legge 9 gennaio 1963, n. 7, le

dimissioni  presentate dalla  lavoratrice nel  periodo intercorrente fra il

giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la

celebrazione  e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa sono nulle

se non risultano confermate entro un mese all'Ufficio del Lavoro.

(2)  La lavoratrice che rassegni  le dimissioni per contrarre matrimonio ha

diritto  sempre che abbia  compiuto il periodo  di prova, al trattamento di

fine  rapporto  previsto dall'articolo  154  con  esclusione dell'indennità

sostitutiva del preavviso.

(3)  Anche  in  questo  caso le  dimissioni  devono  essere  rassegnate per

iscritto  con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'articolo 141

e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio del Lavoro entro il termine di

un mese.

(4)  L'indennità  di  cui  al  secondo  comma  del  presente  articolo sarà

corrisposta  alla lavoratrice  dimissionaria all'atto  della esibizione del

certificato  di matrimonio, purché tale esibizione sia effettuata entro sei

mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro.

 

 

CAPO IV

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO

 

 

Articolo 146

 

(1)  Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604, 20

maggio  1970, n.  300,  il maggio  1990 n.  108  e successive  modifiche ed

integrazioni, il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:

a) "giusta causa" senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o

prima  della scadenza  del termine se  il contratto  è a tempo determinato,

qualora  si verifichi  una causa  che non  consenta la  prosecuzione, anche

provvisoria, del rapporto (articolo 2119 del Codice Civile).

b)  "giustificato   motivo  con   preavviso",  intendendosi   per  tale  il

licenziamento  determinato  da  un  notevole  inadempimento  degli obblighi

contrattuali  del  prestatore   di  lavoro,  ovvero   da  ragioni  inerenti

all'attività  produttiva,  all'organizzazione  del  lavoro  e  al  regolare

funzionamento di essa.

 

(2)  Il datore di  lavoro deve comunicare  il licenziamento per iscritto, a

mezzo  lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al lavoratore, che può

chiedere,  entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che lo hanno

determinato;  in tal  caso il  datore di  lavoro è  tenuto ad indicarli per

iscritto entro sette giorni dalla richiesta.

(3)  Il licenziamento  intimato senza  l'osservanza delle  norme di  cui al

precedente comma è inefficace.

(4)  Sono esclusi  dalla  sfera di  applicazione  del presente  articolo, i

lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti

di  legge per  avere diritto  alla  pensione di  vecchiaia, fatte  salve le

deroghe di legge emanate ed emanande.

(5)   In  via   esemplificativa   ricadono  sotto   il   provvedimento  del

licenziamento per "giusta causa" le seguenti infrazioni:

a)  recidiva reiterata  nelle  mancanze di  cui alle  lettere  a) e  b) del

settimo comma dell'articolo 98;

b) assenze ingiustificate protratte per oltre 5 giorni;

c)  irregolare dolosa  scritturazione o  timbratura di  schede di controllo

delle presenze al lavoro;

d)  abbandono del posto di  lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità

delle  persone  e  alla  sicurezza  degli  impianti  (centrali  termiche ed

impianti di condizionamento d'aria);

e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;

f)  diverbio litigioso seguito da  vie di fatto, gravi offese alla dignità,

all'onore  o gravi  fatti di  pregiudizio agli  interessi del proprietario,

della  sua  famiglia, dei  superiori,  della  clientela e  dei  colleghi di

lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;

g) grave abuso delle norme relative al trattamento di malattia;

h)  asportazione di  materiale  dall'interno dell'azienda  o danneggiamento

volontario di detto materiale;

i)  rifiuto  di eseguire  i  compiti ricadenti  nell'ambito  delle mansioni

afferenti  alla   qualifica  d'inquadramento,   ferma  restando   la  norma

dell'articolo  13 della legge  20 maggio 1970,  n. 300, dopo l'applicazione

delle  sanzioni  di cui  alle  lettere a),  b),  c)  e d)  del  primo comma

dell'articolo 97.

l)    accertata   insubordinazione    verso   superiori   accompagnata   da

comportamento oltraggioso;

m)  reiterato stato di ubriachezza.

 

 

Articolo 147

 

(1)  Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso

la  stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando

sia  rivolto  alla  violazione  delle  norme  protettive  dei  diritti  del

lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.

(2)  Il  licenziamento  si  presume comunque  simulato  -  salvo  prova del

contrario  - se  la nuova  assunzione  venga effettuata  entro un  mese dal

licenziamento.

 

 

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO

 

Articolo 148

 

Il   licenziamento  determinato   da   ragioni  discriminatorie   ai  sensi

dell'articolo  4 della  legge 15  luglio 1966,  n. 604,  e dell'articolo 15

della  legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 13 della

legge  9 dicembre 1977, n.  903 è nullo indipendentemente dalla motivazione

addotta  e comporta)  quale che sia  il numero  dei dipendenti occupati dal

datore  di lavoro, le conseguenze  previste dall'articolo 18 della legge 20

maggio 1970, n. 300, come modificato dalla legge n. 108 del 1990.

 

 

 

MATRIMONIO

 

Articolo 149

 

(1)  Ai sensi dell'articolo 1  della legge 9 gennaio  1963, n. 7 è nullo il

licenzia  mento della  lavoratrice attuato  a causa  di matrimonio;  a tali

effetti  si  presume  disposto per  causa  di  matrimonio  il licenziamento

intimato  alla lavoratrice  nel periodo  intercorrente fra  il giorno della

richiesta   delle  pubblicazioni   di  matrimonio,   in  quanto   segua  la

celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.

(2)  Il datore di  lavoro ha facoltà  di provare che il licenziamento della

lavoratrice  verificatosi nel periodo  indicato nel  comma precedente non è

dovuto  a causa  di matrimonio,  ma  per una  delle ipotesi  previste dalle

lettere a), b), c), del terzo comma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre

1971,  n.  1204,   e  cioè  licenziamento   per  giusta  causa,  cessazione

dell'attività  dell'azienda, ultimazione della  prestazione per la quale la

lavoratrice  è  stata assunta  o  risoluzione  del rapporto  di  lavoro per

scadenza del termine per il quale è stato stipulato.

(3)  Per quanto attiene  alla disciplina  delle dimissioni rassegnate dalla

lavoratrice  nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo,

si rinvia al precedente articolo 145.

 

 

CAPO V

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

 

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

 

Articolo 150

 

(1) Le controversie relative ai licenziamenti individuali saranno demandate

alla  Commissione di cui all'articolo 17, per il tentativo di conciliazione

di  cui all'articolo  7 della  legge n.  604 del  15 luglio  1966 e  per il

tentativo  obbligatorio di conciliazione  di cui all'articolo 5 della legge

il maggio 1990, n. 108.

(2)  Il termine  di 60  giorni previsto  dal comma  1 dell'articolo 6 della

legge  n. 604 del 15  luglio 1966 per l'impugnativa del licenziamento resta

sospeso  fino  all'esaurimento  della  procedura  conciliativa  di  cui  al

precedente comma.

(3)  Copia del verbale delle vertenze per i licenziamenti individuali dovrà

essere   inviata  all'Ufficio   Provinciale   del  Lavoro   competente  per

territorio.

 

 

COLLEGIO ARBITRALE

 

Articolo 151

 

Ove  il tentativo  di conciliazione  previsto  dal precedente  articolo 150

fallisca,  ciascuna delle  parti  entro il  termine  di venti  giorni potrà

promuovere,  anche attraverso  l'Associazione  sindacale cui  è  iscritta o

conferisce  mandato,   il  deferimento   della  controversia   al  Collegio

arbitrale.

 

 

COMPOSIZIONE

 

Articolo 152

 

(1)  Il Collegio  arbitrale dovrà  essere  costituito di  volta in  volta a

livello territoriale.

(2)  Il Collegio dovrà  essere composto da  un rappresentante del datore di

lavoro  e da  un  rappresentante del  lavoratore,  nominati rispettivamente

dalle  competenti Organizzazioni  Sindacali, e  da un  presidente scelto di

comune accordo dalle stesse Organizzazioni tra i nominativi compresi in una

lista precedentemente concordata.

(3)  In caso di mancato  accordo per la nomina del Presidente, si procederà

al sorteggio tra i componenti la lista suddetta.

(4)  Il Presidente,  non appena  ricevuto l'incarico,  provvede a convocare

entro quindici giorni il Collegio arbitrale, che dovrà pronunciarsi entro i

quindici giorni successivi alla prima convocazione.

 

 

COMPITI

 

Articolo 153

 

(1)  Il  collegio  arbitrale,  ritenendo  ingiustificato  il licenziamento,

emette  motivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo

quanto  previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e dalla legge 15 maggio

1990,  n. 108. Nel caso  in cui il  datore di lavoro non intenda provvedere

alla  riassunzione, deve darne  comunicazione al  Collegio entro il termine

massimo di tre giorni.

(2)  Il Collegio,  non appena  a conoscenza  di tale  decisione, o comunque

trascorso  l'anzidetto  termine di  tre  giorni senza  che  l'azienda abbia

provveduto  alla riassunzione determina l'indennità che il datore di lavoro

deve corripondere al lavoratore.

(3)  L'importo  dell'indennità  suddetta non  può  essere  inferiore  a due

mensilità e mezzo nè superiore a sei dell'ultima retribuzione e deve essere

determinato  avendo  riguardo  al  numero  dei  dipendenti  occupati,  alle

dimensioni  della  impresa,  all'anzianità di  servizio  del  lavoratore al

comportamento ed alle condizioni delle parti.

(4)  La misura massima della predetta indennità è elevata a dieci mensilità

per  i prestatori  di lavoro  con anzianità  superiore a  dieci anni  e può

essere  maggiorata fino a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro

con  anzianità superiore ai  venti anni, se  dipendenti da datore di lavoro

che occupa più di quindici prestatori di lavoro.

(5)  Per mensilità di  retribuzione si  intende quella presa  a base per la

determinazione del trattamento di fine rapporto.

 

 

CAPO VI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

Articolo 154

 

(1)  In ogni  caso di  cessazione del  rapporto di  lavoro il prestatore di

lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.

(2)  Per i  periodi di servizio  prestati a  partire dal  10 giugno 1982 il

trattamento  di cui  al comma precedente  verrà calcolato  in base a quanto

stabilito dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.

(3)  Per  i  periodi  di  servizio  prestati  sino  al  31  maggio  1982 il

trattamento  suddetto verrà  calcolato,  salvo quant'altro  stabilito dalla

stessa  legge n. 297 del 1982,  nelle misure e con le modalità previste per

ciascun  comparto  nella  parte  speciale  del  presente  Contratto,  fermo

restando  che per  le frazioni di  anno il  trattamento verrà computato per

dodicesimi  e le frazioni  di mese  pari o superiori  ai quindici giorni di

calendario  saranno considerate  come mese  intero, mentre quelle inferiori

non verranno prese in considerazione.

(4)  Al fini  di  cui al  comma  precedente, il  lavoratore  appartenente a

qualifica non impiegatizia, in caso di promozione a categoria impiegatizia,

conserva  le  proprie  anzianità maturate  nelle  rispettive  qualifiche di

impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.

(5) Per quant'altro non espressamente previsto in materia di trattamento di

fine  rapporto si  applicano le  norme della  legge 29  maggio 1982, n. 297

(allegato P).

 

 

CHIARIMENTO A VERBALE

 

Il  trattamento di fine  rapporto è costituito  da quanto di competenza dei

lavoratori  in base  alle norme  del  presente articolo  e dalle  somme già

percepite  a titolo di indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto

ai sensi di quanto stabilito nell'allegato B al C.C.N.L. 8 luglio 1982.

 

 

Articolo 155

 

(1)  Il trattamento di fine  rapporto deve essere corrisposto al dipendente

all'atto della cessazione dal servizio.

(2)  Quando ragioni  tecniche  derivanti dalla  elaborazione meccanografica

centralizzata  delle  retribuzioni  lo  impediscano,  la  liquidazione  del

trattamento  dovrà comunque  avvenire  non oltre  30  giorni dalla  data di

cessazione del rapporto di lavoro.

(3) In caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda,

il personale conserva i diritti acquisiti.

(4)  Il nuovo  proprietario è  esonerato  dall'obbligo di  riconoscere tali

diritti qualora essi siano stati liquidati dal precedente proprietario.

(5)  In   caso  di  fallimento   della  ditta  il   dipendente  ha  diritto

all'indennità  di preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti dal

presente  Contratto ed  il complessivo  suo avere  sarà considerato credito

privilegiato nei limiti e nelle forme di legge.

 

 

Articolo 156

 

In  caso di  decesso  del dipendente,  il  trattamento di  fine  rapporto e

l'indennità  sostitutiva  del  preavviso  saranno  corrisposti  agli aventi

diritto secondo le norme contenute nel Codice Civile.

 

 

CAPO VII

RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

 

Articolo 157

 

(1)  Alla cessazione del rapporto di lavoro l'azienda dovrà riconsegnare al

dipendente,  che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro ed ogni altro

documento  di sua  pertinenza, un  certificato con  l'indicazione del tempo

durante  il quale il  prestatore d'opera  è stato alle  sue dipendenze e le

mansioni  dallo  stesso  svolte, il  modello  101  o  dichiarazione fiscale

sostitutiva, nonché il modello 01/MS.

(2)  La consegna  dei documenti,  ivi compreso  il certificato di servizio,

dovrà  effettuarsi in  ogni  caso, indipendentemente  cioè  dalle eventuali

divergenze  o vertenze tra  l'azienda e il  dipendente, entro il termine di

giorni  3 dalla data  di cessazione del  rapporto, salvo che per il modello

01/MS ed il modello 101 o la dichiarazione fiscale sostitutiva che dovranno

essere  consegnati appena regolarizzati  e comunque non  oltre i termini di

legge.

 

 

 

TITOLO IX

VIGENZA CONTRATTUALE

 

 

DECORRENZA E DURATA

 

Articolo 158

 

(1)   Il  presente   Contratto,  fatte   salve  le   specifiche  decorrenze

espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 10 luglio 1994 e

sarà  valido sino al  30 giugno  1998 per la  parte normativa  e fino al 30

giugno 1996 per la parte retributiva.

(2)  Si  intenderà  tacitamente  rinnovato quando  non  ne  sia  stata data

disdetta  da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno

tre mesi prima della scadenza.

(3)  Il presente Contratto continuerà  a produrre i suoi effetti anche dopo

la  scadenza di  cui sopra,  fino  alla data  di decorrenza  del successivo

accordo di rinnovo.

 

 

PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CCNL

 

Articolo 159

 

(1) La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in

tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della

scadenza.

(2)  Durante i  tre mesi  precedenti la  scadenza e  nel mese successivo e,

comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di

presentazione  della  piattaforma,  le  Parti  non  assumeranno  iniziative

unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

(3)  In caso di mancato  accordo, dopo tre  mesi dalla data di scadenza del

contratto  e, comunque,  dopo tre  mesi dalla  data di  presentazione della

piattaforma  di rinnovo  se successiva  alla scadenza  del Contratto, verrà

corrisposto  ai   lavoratori  dipendenti  un   elemento  provvisorio  della

retribuzione  pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato,

applicato  ai  minimi  retributivi  contrattuali  vigenti,  inclusa  la  ex

indennità  di  contingenza.  Dopo  sei  mesi  detto  importo  sarà  pari al

cinquanta  per cento  della  inflazione programmata.  Tale  meccanismo sarà

unico per tutti i lavoratori.

(4)  La violazione delle disposizioni  di cui al secondo comma del presente

articolo  comporterà,  a  carico  della  Parte  che  vi  avrà  dato  causa,

l'anticipazione  o lo  slittamento di  tre mesi  del termine  a partire dal

quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.

(5)  Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del Contratto, l'indennità di

vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.

 

 

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - NORMA TRANSITORIA

 

Articolo 160

 

(1)  In applicazione del protocollo 23 luglio 1993, le Parti confermano che

gli  importi  mensili  dell'indennità  di  vacanza  contrattuale  dovuti ai

lavoratori  dipendenti   da  aziende   del  settore   Turismo  nel  periodo

febbraio-aprile 1994 e maggio-agosto 1994 sono i seguenti:

 

------------------------------------------------------------------------

                febbraio - aprile           maggio - agosto

------------------------------------------------------------------------

    A               23.677                     39.461

    B               22.145                     36.908

    I               20.842                     34.736

    II              19.309                     32.182

    III             18.384                     30.641

    IV              17.508                     29.180

    V               16.599                     27.665

    VI S            16.088                     26.813

    VI              15.895                     26.491

    VII             15.091                     25.152

-------------------------------------------------------------------------

 

(2)  Con lo stesso metodo sono stati determinati gli importi dell'indennità

di vacanza contrattuale dovuti agli apprendisti, ai lavoratori minori ed ai

lavoratori  dipendenti delle  aziende definite  minori dalle parti speciali

del CCNL.

(3)  Resta inteso che, a  decorrere dal mese di settembre 1994, l'indennità

di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

 

 

PARTE SPECIALE

 

CAPO I

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Articolo 161

 

La  classificazione del personale per il comparto delle aziende alberghiere

è la seguente.

 

 

Articolo 162

 

AREA QUADRI

 

Al  sensi della  legge 13 maggio  1985, n.  190 e successive modificazioni,

sono  considerati Quadri, in  base alle seguenti declaratorie, i lavoratori

che,  pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6

e  34 del R.D.L. 1130  del 1.7.1926, siano  in possesso di idoneo titolo di

studio  e di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica.

Conseguentemente  rientrano  in  quest'area,  per  le  corrispondenze delle

declaratorie  alle  indicazioni  di  legge,  le  qualifiche successivamente

specificate.

 

QUADRO A

 

Appartengono  a  questo livello  della  categoria Quadri  i  lavoratori con

funzioni  direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed

organizzativa  loro attribuito,  forniscano  contributi qualificati  per la

definizione  degli  obiettivi  dell'Azienda e  svolgano,  con  carattere di

continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della

attuazione  di tali obiettivi.  A tali lavoratori,  inoltre, è affidata, in

condizioni  di autonomia  decisionale e  con ampi  poteri discrezionali, la

gestione,  il coordinamento ed  il controllo dei  diversi settori e servizi

dell'Azienda.

- Direttore.

 

QUADRO B

 

Appartengono  a  questo livello  della  categoria Quadri  i  lavoratori con

funzioni  direttive   che,  per  l'attuazione   degli  obiettivi  aziendali

correlativamente  al livello di  responsabilità loro attribuito, abbiano in

via  continuativa la  responsabilità di  unità  aziendali la  cui struttura

organizzativa  non sia  complessa o  di settori  di particolare complessità

organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa e cioè:

- Vice Direttore;

-  Food and  Beverage Manager,  intendendosi per  tale il  lavoratore cui è

affidata,  in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato

livello di servizio, la responsabilità della conduzione e pianificazione di

tutti i servizi di ristorazione rispondendo dell'organizzazione dei servizi

e formulando standards di qualità, quantità e costo;

-  Rooms Division  Manager, intendendosi  per tale  colui che, in strutture

organizzative  particolarmente complesse  con elevato  livello di servizio,

gestisce,  con funzioni di  supervisione, il settore comprendente i servizi

di  ricevimento portineria,  piani, guardaroba  e lavanderia, verificando e

determinando  indirizzi organizzativi  atti  a coordinare  i  vari servizi,

fornendo  inoltre  proiezioni  di  dati che  possono  essere  usati  per la

compilazione di situazioni relative all'attività gestionale;

-  Capo Settore Commerciale - Capo Settore Marketing, intendendosi per tale

il  lavoratore cui  è affidata,  in strutture organizzative particolarmente

complesse  con  elevato  livello   di  servizio,  la  responsabilità  della

direzione  esecutiva,  dell'organizzazione  e  pianificazione  delle  varie

attività  di programmazione,  promozione  e vendita,  delle  quali analizza

criticamente  i risultati,  formulando sintesi  di situazioni  preventive e

consuntive;

-  Capo Settore Amministrativo  - Capo  Settore Personale, intendendosi per

tali  quei  lavoratori  che,  in  strutture  organizzative  particolarmente

complesse con elevato livello di servizio, provvedono con autonomia tecnica

di  gestione  alla elaborazione,  analisi,  controllo e  verifica  di fatti

amministrativi  e/o attinenti all'amministrazione del personale, formulando

sintesi di situazioni preventive e/o consuntive;

-  Capo Settore Acquisti  - Economato, intendendosi  per tale colui che, in

particolari  e complesse  strutture  organizzative con  elevato  livello di

servizio   articolate  in   vari   settori,  abbia   autonomia   tecnica  e

amministrativa  di gestione, pianificando,  in collaborazione con gli altri

capi dei settori interessati, la politica di tutti gli acquisti;

-  Capo  Settore Tecnico,  intendendosi  per  tale colui  che  in strutture

organizzative  particolarmente complesse  con elevato  livello di servizio,

abbia  piena autonomia tecnica  ed amministrativa  di gestione, coordini ed

organizzi  l'attività dei responsabili  degli impianti tecnici, attuando in

piena autonomia soluzioni e proposte fornitegli;

-  Capo Centro Edp, intendendosi  per tale colui che in autonomia esecutiva

ha la responsabilità delle direttive e dei programmi aziendali di un centro

di  elaborazione dati,  organizza e  pianifica risorse  umane e tecniche in

funzione dei progetti intendendo per tali una serie coordinata di procedure

atte  alla  risoluzione completa  ed  integrata di  un  sistema informativo

aziendale;

- Capo Settore Sedi Congressuali Alberghiere e Manifestazioni, intendendosi

per  tale  colui  che, in  strutture  particolarmente  complesse,  abbia la

responsabilità della direzione, organizzazione e pianificazione delle varie

attività, programmazione, promozione, vendita - che si svolgono in una sede

congressuale  alberghiera, analizzando  criticamente risultati e formulando

sintesi di situazioni preventive e consuntive.

 

LIVELLO PRIMO

 

Appartengono  a  questa categoria  i  lavoratori che  svolgono  funzioni ad

elevato  contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia

operativa  ed ai quali  sono affidate,  nell'ambito delle responsabilità ad

essi  delegate, funzioni di direzione  esecutiva di carattere generale o di

un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:

-    Responsabile  di  Ristorante,  intendendosi  per  tale  colui  che, in

strutture  particolarmente  complesse  dotate  di  ristorante  con  elevato

livello  di servizio,  sovrintende,  coordina e  gestisce  tutta l'attività

relativa  al ristorante stesso, collaborando alla progettazione della linea

di  ristorazione e  curando la  promozione del  ristorante anche attraverso

idonee azioni di marketing e di relazioni esterne;

-   Responsabile dei Servizi prenotazione, intendendosi per tale colui che,

in  strutture  articolate  e complesse,  coordina  con  adeguata conoscenza

professionale  dell'organizzazione  del settore  turistico,  l'attività del

servizio,  sovraintende alla  sua gestione,  con particolare riferimento ai

sistemi  di  comunicazione,  contribuendo  a  impostarne  e  svilupparne le

politiche,  curando i rapporti con  i grandi utenti e gli interlocutori del

servizio stesso;

-    Responsabile Vendite  centralizzate, intendendosi  per tale colui che,

operando nell'ambito di strutture commerciali articolate e complesse nonché

avvalendosi   di   qualificate   conoscenze   professionali,   coordina   e

sovraintende  all'attività della  rete di  vendita,  avendo cura  che siano

rispettate  le  politiche  commerciali  ed  implementati  gli  obiettivi di

marketing dell'azienda;

-   Responsabile tecnico di area;

-    Analista Sistemista, intendendosi per  tale quel lavoratore che sia in

grado  di svolgere la propria  attività in assoluta autonomia tecnica anche

secondo  indirizzi  di  progetto,  vale  a  dire  una  serie  coordinata di

procedure  atte  alla  risoluzione  completa  ed  integrata  di  un sistema

informativo aziendale;

-   Responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria.

-   Capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine;

-   Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO SECONDO

 

Appartengono  a  questo  livello i  lavoratori  che  svolgono  mansioni che

comportano  sia  iniziativa  che  autonomia  operativa  nell'ambito  ed  in

applicazione   delle   direttive  generali   ricevute,   con   funzioni  di

coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le

quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:

- Capo ricevimento;

- Primo portiere;

- Primo maitre d'hotel;

- Capo cuoco;

- Prima governante;

-  Responsabile impianti tecnici, intendendosi  per tale colui che abbia la

responsabilità  di  tutti  gli   impianti,  ne  programmi  la  manutenzione

ordinaria  e straordinaria in forma organica nell'ambito delle disposizioni

ricevute,  proponga eventuali  modifiche  tecniche agli  impianti, coordini

l'attività  del personale  addetto,  nonché nei  villaggi  turistici svolga

funzioni di coordinamento degli altri servizi ad esso affidati, rispetto ai

quali abbia la responsabilità di attuare gli indirizzi organizzativi;

-  Capo Barman, intendendosi per tale il responsabile delle attività di più

bar operanti contemporaneamente e/o autonomamente;

- Coordinatore del centro prenotazioni;

- Capo servizio amministrativo;

- Capo servizio personale;

- Capo CED;

- Analista - Programmatore CED;

-  Assistente del Direttore, intendendosi per tale il lavoratore che svolga

con  autonoma  iniziativa, nell'ambito  delle  disposizioni  ricevute dalla

direzione,  funzioni   di  coordinamento,  collegamento,   ispettive  e  di

controllo  di  reparti  e  uffici  avvalendosi  della  propria  particolare

esperienza professionale, acquisita nell'ambito dei diversi settori;

- Funzionario di vendita;

-  Cassiere centrale, intendendosi per  tale quel lavoratore che in aziende

con  strutture  organizzative  complesse,  svolga  con  autonoma iniziativa

nell'ambito   delle   disposizioni   ricevute,   funzioni   di   controllo,

collegamento e coordinamento di più casse funzionanti autonomamente;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

sud

 

 

LIVELLO TERZO

 

Appartengono  a  questo  livello  i  lavoratori  che  svolgono  mansioni di

concetto  o  prevalentemente  tali  che  comportano  particolari conoscenze

tecniche  ed adeguata esperienza;  i lavoratori specializzati provetti che,

in  condizioni di  autonomia operativa  nell'ambito delle proprie mansioni,

svolgono  lavori  che   comportano  una  specifica   ed  adeguata  capacità

professionale  acquisita mediante  razione teorica  e/o tecnico  pratica; i

lavoratori  che, in possesso  delle caratteristiche professionali di cui ai

punti  precedenti,  hanno  anche  delle  responsabilità  hanno  anche delle

responsabilità  di coordinamento  tecnico-funzionale di  altri lavoratori e

cioè:

- Impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo;

- Controllo amministrativo;

- Corrispondente in lingue estere;

- Segretario ricevimento cassa o amministrazione (1) (2);

- Portiere unico;

-  Segretario  con  funzioni  di  portineria,  intendendosi  per  tale quel

lavoratore  che  nelle aziende  nelle  quali  le attività  di  portineria e

ricevimento  siano  state  unificate,  svolga  i  compiti  affidatigli  con

autonomia   operativa  con   prevalenza   delle  mansioni   di  segreteria,

ricevimento e cassa rispetto alla portineria;

-  Prima guardarobiera consegnataria, intendendosi per tale colei che abbia

l'incarico  di predisporre sulla base di stime tecniche dettate da esigenze

di  lavoro le  disponibilità di  biancheria occorrenti  per il servizio, ne

abbia la consegna e coordini l'attività delle altre guardarobiere;

- Dietologo diplomato;

- Infermiere diplomato professionale;

- Fisiochinesiterapista diplomato;

- Coordinatore reparto cure sanitarie;

- Cuoco unico;

- Sotto capo cuoco;

- Governante unica;

- Capo operaio;

- Primo barman (3);

- Maitre (4);

-  Capo  centralinista,  intendendosi  per  tale  quel  lavoratore  che  in

complesse  strutture organizzative sia responsabile del controllo, verifica

e  coordinamento dell'attività dei  centralinisti e svolga altresì mansioni

complesse che comportano una specifica ed adeguata conoscenza professionale

delle  comunicazioni e delle  tariffazioni nazionali ed internazionali, con

adeguata conoscenza delle lingue estere;

- Barman unico;

-  Economo  e/o  magazziniere  consegnatario  non  considerati  nei livelli

superiori;

- Portiere di notte;

-  Operaio specializzato provetto,  intendendosi per  tale il lavoratore in

possesso  di  conoscenze  tecnico-specialistiche  tali  da  consentirgli di

interpretare  schemi  e/o  disegni, di  individuare  e  valutare  i guasti,

scegliere  la  successione  e  le   modalità  di  intervento,  i  mezzi  di

esecuzione, nonché di operare interventi di elevato grado di difficoltà per

aggiustaggio,  riparazione  e  manutenzione  di  impianti  ed  attrezzature

complesse;

- Programmatore CED;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

NOTE

 

(1)  Il primo  Segretario  di cui  al C.C.NL.  14  luglio 1976,  che svolge

funzioni di Capo ricevimento, verrà inquadrato al secondo livello come Capo

ricevimento,  restando, viceversa,  al terzo  livello con  le qualifiche di

segretario  ricevimento e cassa  o amministrazione, il primo Segretario che

non svolga le funzioni di Capo ricevimento.

(2)  La figura di Cassiere di  cui al C.C.N.L. 14 luglio 1976 confluisce in

quella di Segretario ricevimento e cassa o amministrazione.

(3)  Nei casi in cui il Primo Barman svolga funzioni di Capo dei Servizi di

bar va inquadrato al secondo livello.

(4)  Nella  nuova  qualifica di  Maitre  confluiscono  quei  lavoratori che

svolgono  mansioni di  Secondo Maitre  in  subordine a  un Capo  servizio e

quelli  che  in   posizione  unica,  direttamente   interessati  alla  fase

lavorativa,  operano  in  sala secondo  istruzioni  specifiche  ricevute da

personale di inquadramento superiore o direttamente dal Gerente.

 

 

LIVELLO QUARTO

 

Appartengono  a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia

esecutiva,  anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche

di  natura  amministrativa,   tecnico-pratica  o  di   vendita  e  relative

operazioni  complementari,   che  richiedono  il   possesso  di  conoscenze

specialistiche comunque acquisite e cioè:

-   Segretario,  intendendosi per  tale  il  lavoratore che  sulla  base di

precise  e dettagliate istruzioni,  nel rispetto delle procedure stabilite,

svolga   operazioni  di   rilevazione  ed   elaborazione  ed   attività  di

corrispondenza;

- Stenodattilografa con funzioni di segreteria;

- Addetto a macchine elettrocontabili;

-  Guardarobiera unica consegnataria;

-  Portiere (ex secondo portiere ed ex turnante);

-  Cuoco capo partita;

-  Chef de rang, sala, piani, vini, trinciatore;

  Seconda governante;

- Barman;

-  Capo lavandaio, dispensiere, cantiniere e caffettiere;

-   Centralinista lingue  estere, intendendosi  per tale  il lavoratore che

avendo  buona e specifica  conoscenza delle lingue  estere, sia in grado di

eseguire  prestazioni specializzate oltre  che per le comunicazioni interne

anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;

-  Capo garage;

-  Capo giardiniere;

-  Operaio specializzato, intendendosi per tale quel lavoratore che in base

ad  indicazioni, per  schemi o  disegni  equivalenti, esegue  interventi di

particolare  precisione per  l'aggiustaggio, manutenzione  e riparazione di

macchine, impianti ed attrezzature;

- Addetto fangoterapia;

- Massoterapista;

- Infermiere;

- Estetista;

-  Istruttore di nuoto con brevetto;

-  Istruttore di ginnastica correttiva;

-  Operatore CED, intendendosi per tale colui che pur operando a livello di

procedura  non è in grado  di agire in completa autonomia tecnica ma svolge

funzioni  raccogliendo  informazioni  e  dati  necessari  onde  valutare ed

operare  nella  struttura  procedurale  informatica  nonché  intervenire su

programmi preesistenti secondo istruzioni logiche;

-   Conducente di automezzi  pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore

che  in possesso  dei  requisiti previsti  dalla  legge venga  adibito alla

conduzione  di automezzi  di peso  complessivo a  pieno carico  superiore a

3.500 Kg.;

-   Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO QUINTO

 

Appartengono  a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate

conoscenze  e  capacità tecnico-pratiche,  svolgono  compiti  esecutivi che

richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:

-  Centralinista;

- Telescriventista;

-  Magazziniere comune con funzioni operaie;

- Assistente ai bagnanti (ex marinaio di salvataggio);

-  Addetto  amministrazione  personale,  al  controllo  amministrativo,  al

ricevimento  cassa,  alla  segreteria,   al  controllo  merci  e  movimento

personale, con mansioni d'ordine;.

-  Cassiere bar ristorante;

- Dattilografo;

- Conduttore con lingue;

- Autista;

- Giardiniere;

- Pulitore, lavatore a secco;

- Lavandaio unico;

-  Capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica;

-  Caffettiere, dispensiere, cantiniere o unici;

-  Facchino di notte e/o  guardiano di notte anche con compiti di controllo

alla porte e movimento clienti;

- Guardia giurata;

- Cameriera sala e piani, intendendosi per tale colei che oltre ad ssolvere

alle  tradizionali mansioni  di pulizia  e riassetto  delle camere  e degli

ambienti comuni, operi anche nel servizio di ristorazione;

-  Conducente automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che,

in  possesso  dei  requisiti  previsti   dalla  legge  venga  adibito  alla

conduzione  di  automezzi  o  autoveicoli  per  uso  speciale  o  trasporti

specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 Kg., autoveicoli

per  trasporto   promiscuo  e   autovetture  trainanti   rimorchi  leggeri;

motoveicoli con peso a vuoto superiore a 400 kg.;

-  Operaio qualificato, intendendosi per  tale il lavoratore che sulla base

di  dettagliate  indicazioni  esegue  lavori  di  normale  difficoltà nella

riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;

- Demi Chef de Bang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;

-  Cuoco, cameriere, barista, intendendosi  per tali coloro che prestano la

propria  attività  in  aziende  alberghiere  nelle  quali  la  natura  e la

struttura  del  servizio di  ristorazione,  per la  semplicità  dei modelli

organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego

delle  figure professionali  previste ai  livelli superiori,  operando tali

aziende  con menù fisso ed avendo le prestazioni fornite carattere semplice

e  ripetitivo sia  per quanto  riguarda  la preparazione  dei cibi  sia per

quanto  riguarda  la  somministrazione degli  alimenti  e  bevande  come ad

esempio avviene in molte aziende alberghiere minori;

- Operatore macchine perforatrici e/o verificatrici o meccanografico;

-  Addetto alle operazioni di trasporto del fango;

- Addetto alle inalazioni;

-  Assistente di portineria, intendendosi per tale colui che con conoscenza

di  lingue straniere, su precise e dettagliate disposizioni, esegue compiti

esecutivi di supporto e sostituzione temporanea;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO SESTO SUPER

 

Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità

tecnico-pratiche  comunque   acquisite  che  eseguono   lavori  di  normale

complessità e cioè:

-   Commis di  cucina, sala  e piani,  bar, diplomato  o che abbia comunque

acquisito  pluriennale esperienza  o  pratica di  lavoro,  nella esecuzione

delle relative mansioni;

- Addetto ai servizi di camera negli esercizi a struttura complessa dove le

operazioni  tradizionali di riassetto  e pulizia dei  piani e delle camere,

ivi  compreso il rifornimento delle relative dotazioni, siano attribuite ad

un unico operatore;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO SESTO

 

Appartengono  a  questo  livello i  lavoratori  che  svolgono  attività che

richiedono  un  normale  addestramento  pratico  ed  elementari  conoscenze

professionali e cioè:

-  Addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e

di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro;

-  Addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non diplomato;

-  Addetto portineria;

- Lavandaio;

-  Conduttore;

- Garagista;

- Rammendatrice, cucitrice, stiratrice;

- Facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;

-  Cameriera  ai  piani,  intendendosi  per  tale  colei  che  assolve alle

operazioni  di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il

rifornimento delle relative dotazioni;

-  Cameriera villaggi turistici;

- Addetto mensa personale;

- Vetturiere;

-  Aiuto reparto cure sanitarie;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO SETTIMO

 

Appartengono  a questo livello  i lavoratori che svolgono semplici attività

anche con macchine già attrezzate e cioè:

-  Personale  di fatica  e/o  pulizia  addetto alla  sala,  cucina, office,

magazzino e relative dotazioni;

- Vestiarista;

- Addetto al mangano ed alla stiratura con apparecchi automatici;

-  Commissioniere;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

NOTA A VERBALE

Fermo restando che il rapporto di lavoro nel settore termale è disciplinato

dal  C.C.N.L. 29  giugno 1979,  laddove a  livello territoriale siano stati

stipulati  accordi per effetto dei  quali ai lavoratori addetti al servizio

delle  cure  termali   all'interno  di  strutture   alberghiere  sia  stata

concordata  l'applicazione  del C.C.N.L.  del  Turismo 10  aprile  1979, si

conviene che il loro inquadramento verrà coordinato a livello territoriale,

d'intesa  con  le  organizzazioni  nazionali,  con  la  classificazione del

presente Contratto.

 

 

CAPO II

CLASSIFICA ESERCIZI ALBERGHIERI

 

Articolo 163

 

(1)  Per   la  classifica  degli   esercizi  alberghieri,   ai  fini  della

applicazione del presente Contratto, si fa riferimento a quella determinata

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

(2)  Pertanto allo stato,  tutti gli esercizi alberghieri vengono suddivisi

nelle seguenti categorie:

-   Alberghi: cinque  stelle (ex  ctg. lusso);  quattro stelle  (ex I); tre

stelle (ex Il); due stelle (ex III); una stella (ex IV);

-  Pensioni: tre  stelle (ex ctg.  I); due  stelle (ex  Il); una stella (ex

III);

- Locande: una stella.

(3)  Nei   casi  di   diversa  classificazione   ufficiale  degli  esercizi

alberghieri  stabilita  dalle   apposite  leggi  regionali,   le  parti  si

incontreranno  per  adeguare   ad  essa  la   disciplina  contrattuale  che

risultasse difforme rispetto al nuovo assetto classificatorio.

 

 

 

CAPO III

APPRENDISTATO

 

 

Articolo 164

 

Ai  sensi dell'art.2 della  legge 9 gennaio  1955, n. 25, l'apprendistato è

consentito  ogni qualvolta i  giovani debbano acquisire la capacità tecnica

per  diventare   lavoratori  qualificati,  quali   ad  esempio:  segretario

portiere,  chef de rang, barman, seconda governante, operaio specializzato,

centralinista;  addetto:  all'amministrazione del  personale,  al controllo

amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e

movimento   personale,  con   mansioni  d'ordine;   cassiere,  giardiniere,

caffettiere, dispensiere, cantiniere, operaio qualificato, ecc.

 

 

Articolo 165

 

Tenuto   conto   dell'elevato  livello   di   qualificazione  professionale

necessario per l'espletamento delle relative mansioni, è fissata in quattro

anni la durata dell'apprendistato per la qualifica di cuoco capo partita.

 

 

STAGIAIRES

 

Articolo 166

 

Per  il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli

allievi  delle scuole  alberghiere, accolti  nelle aziende alberghiere, non

fanno  parte del  personale e  non sono  quindi sottoposti  a nessuna delle

norme  del presente  Contratto, purché  non prestino  servizio effettivo in

sostituzione dei dipendenti normali.

 

 

 

CAPO IV

CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

 

 

Articolo 167

 

(1)  La  disciplina  del  presente  capo  è  correlata  a  quanto  previsto

all'art.60.

(2)  Si considerano aziende di stagione quelle previste dall'articolo 1 del

presente  Contratto che  abbiano comunque  un  periodo di  chiusura durante

l'anno.

 

 

Articolo 168

 

(1)  I rapporti di lavoro potranno essere costituiti a termine fisso per la

stagione o a tempo indeterminato.

(2)  Il contratto  a termine fisso  può essere  prorogato con riguardo alle

esigenze di svolgimento del ciclo dell'attività stagionale.

 

 

Articolo 169

 

(1)  Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei

lavoratori  stabili;   l'indicazione  vale  come   indirizzo  generale.  Si

riconosce  tuttavia  l'opportunità   che,  specie  in   materia  di  nastro

lavorativo,  particolari regolamentazioni possano essere definite a livello

territoriale.

(2)  Dette  regolamentazioni  saranno   concordate  in  sede  di  contratti

integrativi,  tenuto conto  delle  particolari caratteristiche  ed esigenze

delle aziende stagionali.

 

 

Articolo 170

 

(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi

per tutto il personale.

(2)  Non sono sottoposti ad alcun  periodo di prova i dipendenti che già in

precedenza  abbiano prestato  servizio presso  la stessa  azienda e  con la

stessa qualifica.

(3)  La distribuzione  dell'orario settimanale  di lavoro  è fissata in sei

giornate.

 

 

Articolo 171

 

Al  dipendente con  contratto  a tempo  determinato  spettano le  ferie, la

tredicesima, la quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto

per  i dipendenti  regolamentati con  contratto  a tempo  indeterminato, in

proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente

incompatibile con la natura del contratto a termine.

 

 

Articolo 172

 

La disposizione dell'articolo 93 (licenza matrimoniale) non si applica alle

aziende a carattere stagionale.

 

 

Articolo 173

 

Agli  effetti  della  conservazione  del   posto  di  cui  all'articolo  94

(disgrazie  familiari) si stabilisce che essa è obbligatoria per un periodo

non superiore a giorni sei.

 

 

Articolo 174

 

Fermi  restando i valori della paga base nazionale, i contratti integrativi

territoriali determinano le quote di maggiorazione della retribuzione per i

lavoratori  stagionali, tenendo conto della durata della stagione convenuta

a  quel livello e  delle conseguenti meno  favorevoli implicazioni che tale

durata riversa sui lavoratori.

 

 

Articolo 175

 

I  contratti integrativi  dovranno altresì  prevedere delle  percentuali di

maggiorazione  con riferimento ai rapporti  di lavoro di durata inferiore a

quella della stagione determinata ai sensi del precedente articolo.

 

 

Articolo 176

 

Analogo  trattamento di cui agli  articoli 174 e 175 competerà al personale

assunto  nei periodi  di stagione, da  aziende ad  apertura annuale site in

località specificatamente climatiche o balneari.

 

 

Articolo 177

 

Il  periodo di  preavviso per  il personale  assunto a  tempo indeterminato

nelle aziende stagionali è di quindici giorni.

 

 

Articolo 178

 

(1)  Nelle aziende  stagionali l'apposizione  del  termine alla  durata del

contratto  di lavoro  deve risultare da  atto scritto,  una copia del quale

sarà consegnata dal datore di lavoro al dipendente.

(2)  Nel contratto  a tempo  determinato o  di stagione,  ove il dipendente

venga  licenziato  senza  giustificato motivo  o  per  effetto  di chiusura

dell'azienda  per colpa  e fatto  dell'imprenditore, durante  il periodo di

stagione,  avrà   diritto  ad   un  indennizzo   pari  all'ammontare  della

retribuzione  che  gli sarebbe  spettata  dal giorno  del  licenziamento al

termine del periodo di ingaggio, meno le somme già percepite.

(3)  Uguale indennizzo,  ad eccezione  del viaggio,  spetterà al  datore di

lavoro in caso di constatato ingiusto allontanamento da parte del personale

con  diritto ad  esso datore di  lavoro di  trattenersi l'ammontare di tale

indennizzo sulle somme in sue mani di spettanza del dipendente.

(4)   Tale  diritto   permane   anche  nel   verificarsi   dell'ipotesi  di

licenziamento per colpa del dipendente.

 

 

Articolo 179

 

(1)  Il personale  delle aziende  stagionali avrà  diritto al  biglietto di

andata  dal punto di  ingaggio (o dalla  stazione di confine se proveniente

dall'estero).

(2)  Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di

licenziamento  durante  o al  termine  del  periodo di  prova  nonché nella

ipotesi  di licenziamento - nel contratto a tempo determinato - prima dello

scadere  del termine  di ingaggio senza  giustificato motivo  o per colpa e

fatto dell'imprenditore.

 

 

Articolo 180

 

(1) In caso di epidemia o di altre cause di forza maggiore che obbligassero

il  proprietario a  chiudere l'esercizio  o a  diminuire il personale prima

della  fine della stagione, le Organizzazioni competenti locali decideranno

a norma dell'articolo 2119 del codice civile.

 

 

CAPO V

ORARIO DI LAVORO

 

 

DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE

 

 

Articolo 181

 

La  distribuzione dell'orario  settimanale di  lavoro  è fissato  in cinque

giornate e mezza.

 

 

RIPARTIZIONE ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO

 

Articolo 182

 

(1)  Il lavoro  giornaliero si  svolge in  uno o  due turni.  Diversi e più

funzionali  criteri  di  distribuzione  dell'orario  di  lavoro giornaliero

reclamati  dalla peculiare  natura dell'attività  ricettiva potranno essere

negoziati dalle parti a livello aziendale.

(2)  Salve le condizioni  di miglior favore  comunque conseguite, il nastro

orario  è  di quattordici  ore  per  il personale  di  sala,  ricevimento e

portineria, e di dodici per il restante personale.

 

 

LAVORO NOTTURNO

 

Articolo 183

 

(1)  Le ore di  lavoro notturno svolto  dalle ore ventiquattro alle ore sei

verranno  retribuite con la  retribuzione oraria  maggiorata del 25%, fatte

salve le condizioni di miglior favore.

(2)  A decorrere dal 1  giugno 1990, al personale con qualifica notturna la

maggiorazione  di cui  sopra compete nella  misura del  dodici per cento in

quanto  della specificità delle  loro prestazioni si  è già tenuto conto ai

fini dell'inquadramento e dei relativi livelli retributivi.

(3)  Al personale che, peraltro, sostituisca quello con qualifica notturna,

assente  per  riposo settimanale  o  per  altra causa,  compete  la normale

maggiorazione del 25%.

 

 

LAVORO STRAORDINARIO

 

Articolo 184

 

(1)  Il  lavoro  straordinario  diurno  è  compensato  con  la retribuzione

ragguagliata ad ore maggiorata del 30%.

(2)  Il  lavoro straordinario  notturno  è compensato  con  la retribuzione

ragguagliata ad ore maggiorata del 60%.

(3) Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore

ventiquattro e le ore sei.

(4)  La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile

con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe

la minore.

(5)  Non è considerato lavoro  straordinario quello effettuato di notte nel

normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.

(6)  Dovrà essere  escluso dal  lavoro straordinario  notturno il personale

alberghiero di servizio al mattino seguente.

 

 

 

CAPO VI

FESTIVITA'

 

Articolo 185

 

Al  personale  che   presta  la  propria  opera   nelle  festività  di  cui

all'articolo  87 è dovuta,  oltre alla normale  retribuzione, quella per le

ore  di servizio effettivamente prestate,  con la maggiorazione del 20% per

lavoro festivo.

 

 

CAPO VII

FERIE

 

Articolo 186

 

(1)  Il periodo  di ferie di  cui all'art.89  potrà essere prolungato previ

accordi  tra  le  parti con  l'obbligo  di  comunicazione  alla Commissione

Paritetica territorialmente competente.

(2)  Resta inteso che  per il  maggior periodo di  ferie non compete alcuna

retribuzione.

(3)  La disciplina di  cui al  secondo comma può  essere applicata anche in

caso  di sospensione dell'attività aziendale  di durata non superiore ad un

mese a causa di riparazioni.

 

 

 

CAPO VIII

ELEMENTI ECONOMICI

 

RETRIBUZIONE PERSONALE APPRENDISTA

 

Articolo 187

 

Per  la determinazione della  retribuzione del  personale apprendista si fa

riferimento a quanto stabilito nell'articolo 49.

 

 

PAGA BASE AZIENDE ALBERGHIERE MINORI

 

Articolo 188

 

(1)  Negli alberghi di  2 e 1  stelle e nelle  pensioni e locande, le paghe

base indicate negli articoli 114 e 187 del presente contratto, sono ridotte

dei seguenti importi:

 

PERSONALE QUALIFICATO

------------------------------------------------------------------------

                  +18 anni                       -18 anni

------------------------------------------------------------------------

 A                 22.000                             -

 B                 20.000                             -

 I                 20.000                             -

 II                17.000                         15.000

 III               15.000                         13.000

 IV                13.000                         11.000

 V                 12.000                         10.000

 VI S              11.000                          9.000

 VI                11.000                          9.000

 VII               10.000                          8.000

 

(2)  Le  riduzioni  di  cui al  presente  articolo  non  si  applicano alle

qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al V livello.

 

 

TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

 

Articolo 189

 

Costituiscono  trattamenti salariali  integrativi  di cui  alla  lettera b)

dell'articolo  105 le eventuali  quote salariali aggiuntive determinate nei

contratti  integrativi e  le quote  salariali  aggiuntive aziendali  di cui

all'articolo 39 del C.C:N.L. del 16 marzo 1972.

 

 

Articolo 190

 

Poiché  dalla  nuova  classificazione   di  cui  all'articolo  161  possono

determinarsi effetti sulle quote aggiuntive provinciali e/o sulle quote "ad

qualificam  aziendali" o comunque  definite nel  settore degli alberghi, se

stabilite  in misura variabile per  i diversi livelli retributivi, le parti

convengono che per le sopraddette quote aggiuntive non verrà operata alcuna

perequazione.

 

 

SCATTI DI ANZIANITA' - NORME TRANSITORIE

 

Articolo 191

 

(1)  La misura  degli scatti  di anzianità  spettante al singolo dipendente

deve  tener conto delle norme  transitorie previste dal CCNL 14 giugno 1991

qui di seguito riportate.

(2)  Il raccordo tra  la disciplina di  cui all'articolo 152 del C.C.N.L. 8

luglio  1982 e  quella prevista  dall'articolo 78  del C.C.N.L. 18 febbraio

1987 viene effettuato con le seguenti modalità.

a)  Per il personale intermedio  e salariato si procede al ragguaglio degli

importi  degli scatti corrisposti precedentemente all'entrata in vigore del

C.C.N.L.  18 febbraio 1987 con il valore in cifra fissa dello scatto di cui

all'art.78  del C.C.N.L. 18 febbraio  1987, per determinare il numero degli

scatti  interi e l'eventuale frazione maturata rispetto ai sei previsti. La

frazione  di  scatto residua  viene  liquidata al  compimento  del triennio

successivo  a quello di  maturazione dell'ultimo scatto  intero e cioè alla

maturazione del sesto scatto.

Nei  casi in cui  sia stata già  maturata l'intera serie di scatti prevista

dal  C.C.N.L. 8 luglio 1982, la data di decorrenza di maturazione del nuovo

scatto  viene computata considerando utile,  solo a tal fine, una anzianità

convenzionale pari al quindici per cento del periodo intercorso tra la data

di maturazione dell'ultimo scatto e la data del 10 giugno 1986.

ESEMPIO:    per un dipendente che  abbia maturato il terzo ed ultimo scatto

della  vecchia serie  il 10  giugno 1976  si prenderà  in considerazione il

numero  dei mesi intercorsi tra tale  data e quella del 31 maggio 1986, che

in questo caso è pari a 120 mesi.

Di  tale  numero di  mesi  viene considerato  il  15%  e cioè  18  mesi che

concorreranno  alla determinazione dei 36 mesi necessari a decorrere dal 10

giugno  1986 per  la maturazione  del nuovo  scatto. Pertanto,  nel caso in

esame,  il dipendente maturerà il nuovo scatto (36-18=18)18 mesi dopo il 10

giugno 1986 e cioè il 10 gennaio 1988.

b)  Per il  personale impiegatizio resta  fermo il  valore degli scatti già

maturati. Limitatamente al solo scatto in maturazione nel periodo 10 giugno

1986  - 31 marzo 1989 in luogo del valore scatti di cui all'articolo 78 del

C.C.N.L.  18  febbraio  1987 verrà  assunto  il  valore  dell'ultimo scatto

percepito, rivalutato al 31 dicembre 1985, ove superiore.

c) Al fini di cui alle lettere a) e b) si considera:

-  per gli impiegati l'anzianità maturata a decorrere dal'1  gennaio 1949 o

alla data successiva di inizio rapporto;

-  per gli  intermedi e salariati  l'anzianità maturata  a decorrere dal 10

giugno 1964 o dalla successiva data di inizio del rapporto.

 

(3)  Al fine di correggere gli effetti sperequativi che, in occasione della

modificazione  del  valore  degli scatti,  si  determinano  in  virtù della

disciplina  di ricalcolo di cui al comma 5 dell'articolo 113, nei confronti

dei  soli dipendenti che  alla data del  3 maggio 1990 abbiano già maturato

l'intera  serie dei sei scatti  triennali, sarà adottato per la vigenza del

presente Contratto il meccanismo di ragguaglio di cui ai punti successivi

a)  L'importo complessivo degli scatti  maturati e corrisposti al 18 maggio

1990 sarà diviso per il nuovo valore dello scatto corrispondente al livello

di appartenenza cosi come risultante dal comma 4 dell'articolo 118.

b)   Il quoziente  ottenuto corrisponderà ad  un nuovo  numero di scatti ed

eventuale  trazione, ferma restando la corresponsione dell'importo maturato

al 3 maggio 1990.

c) Trascorso un triennio dalla data di maturazione dell'intera serie da sei

scatti  e in ogni caso non prima del 30 giugno 1991, l'importo totale degli

scatti da corrispondersi a tali dipendenti sarà calcolato in base ai valori

di  cui al comma 4 dell'articolo 118 senza liquidazione di arretrati per il

periodo pregresso.

 

 

PREMIO DI ANZIANITA'

 

Articolo 192

 

(1)  Il premio di  anzianità di cui  all'articolo 153 del C.C.N.L. 8 luglio

1982 con decorrenza dalla data del 31 maggio 1986 viene soppresso.

(2)  Vengono fatti salvi i  diritti acquisiti dai lavoratori in servizio al

31  maggio 1986 per  i quali l'Istituto  continua a produrre i suoi effetti

(allegato R).

 

 

CAPO IX

MALATTIA

 

Articolo 193

 

(1)  Durante  il  periodo  di   malattia,  previsto  dall'articolo  123  il

lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

a)  una indennità pari  al 50% della  retribuzione per i giorni di malattia

dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per giorni di

malattia  dal  ventunesimo  in  poi,  posta  a  carico  dell'INPS  ai sensi

dell'articolo  74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità

stabilite,  e anticipate dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a

tempo  indeterminato ai sensi dell'articolo i della legge 29 febbraio 1980,

n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i

contributi  dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli i e 2

della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

b)  ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi

dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente

la  misura del 75% per i giorni dal quarto al ventesimo e 100% per i giorni

dal  ventunesimo  in  poi,  della  retribuzione  giornaliera  netta  cui il

lavoratore  avrebbe  avuto  diritto  in  caso  di  normale  svolgimento del

rapporto.

(2)  L'integrazione è dovuta  per centottanta  giorni all'anno solare fatta

eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per

i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione

del rapporto.

(3)  Per  gli  episodi morbosi  a  cavaliere  di due  anni  le  giornate di

integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.

(4)  L'integrazione non  è  dovuta se  l'INPS  non riconosce  per qualsiasi

motivo  l'indennità  a suo  carico;  se l'indennità  stessa  è riconosciuta

dall'INPS  in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare

la parte di indennità non corrisposta dall'istituto.

(5)  Il  periodo   di  carenza  stabilito   dall'Istituto  Nazionale  della

Previdenza  Sociale è  a carico  del lavoratore  per il  primo giorno  ed a

carico  del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che

la  malattia sia riconosciuta per  il periodo eccedente i detti tre giorni,

l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.

(6)  Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi

territoriali.

 

 

Articolo 194

 

(1)  Per  il personale  infermo  alloggiato  nei locali  dell'azienda  è in

facoltà  del datore  di lavoro di  far trascorrere  il periodo di infermità

nell'azienda  stessa  oppure  di  richiedere  l'allontanamento  in  caso di

malattie  infettive  o  per  necessità   di  interventi  chirurgici  o  per

difficoltà  di adeguata  assistenza a  causa della  natura o  gravità della

malattia.

(2)  In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per

i  medici e medicine  a favore dei  propri dipendenti questi ultimi saranno

tenuti ai relativi rimborsi.

(3)  Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per

malattie  per  le  quali  il Servizio  Sanitario  Pubblico  non  prevede il

ricovero - le spese per la retta ospedaliera saranno a carico del datore di

lavoro.

 

 

 

CAPO X

INFORTUNIO

 

Articolo 195

 

(1)  Il personale impiegatizio non soggetto all'assicurazione obbligatoria,

per  legge, beneficia della stessa  tutela con facoltà del datore di lavoro

di  assumere in proprio il  rischio conseguente o provvedere attraverso una

forma di assicurazione.

(2)  Le  relative  indennità   per  detto  personale  impiegatizio  vengono

stabilite  con un  massimale di  almeno  quindici milioni  per l'invalidità

permanente e dieci milioni per la morte.

 

 

 

CAPO XI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

Articolo 196

 

(1)  Per  i  periodi  di  servizio  prestati  fino  al  31  maggio  1982 il

trattamento di cui all'articolo 154 è stabilito salvo quanto altro previsto

dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 (allegato P) nelle seguenti misure della

retribuzione  di fatto  in  atto al  31  maggio 1982  con  esclusione degli

assegni  familiari e dell'indennità di contingenza maturata dal 10 febbraio

1977 al 31 maggio 1982.

(2) Personale impiegatizio: una mensilità di retribuzione di fatto per ogni

anno di servizio prestato.

(3) Personale non impiegatizio:

a)  per  l'anzianità   di  servizio  al  31   dicembre  1950:12  giorni  di

retribuzione  per gli  intermedi e  salariati del  quinto raggruppamento; 9

giorni per il personale salariato degli altri raggruppamenti;

b)  per l'anzianità dal 1°  gennaio 1951 sino  al 30 giugno 1959: giorni 15

per  gli intermedi ed  i salariati  del raggruppamento 5;  giorni 12 per il

personale salariato degli altri raggruppamenti;

c)  per l'anzianità di servizio dal  1° luglio 1959 sino al 30 giugno 1962:

giorni 18 per gli intermedi;

d)  per l'anzianità  di servizio  dal 1°  luglio 1962  sino al 30 settembre

1971: giorni 26 per gli intermedi; giorni 21 per il personale salariato del

raggruppamento  cinque; giorni 16  per il personale salariato dei rimanenti

raggruppamenti e giorni 15 per il personale salariato degli alberghi di 2 e

1  stella (terza  e  quarta categoria)  e pensioni  e  locande con  meno di

quarantacinque posti letto.

e)   per l'anzianità di  servizio dal 1°  ottobre 1971 sino al 30 settembre

1973: giorni 26 per gli intermedi; giorni 23 per il personale salariato del

raggruppamento  cinque; giorni 18  per il personale salariato dei rimanenti

raggruppamenti  e giorni 7 per il personale salariato degli alberghi di 2 e

1  stella (terza  e  quarta categoria)  e pensioni  e  locande con  meno di

quarantacinque posti letto.

f)  per l'anzianità di servizio dal 1° ottobre 1973 sino al 31 maggio 1978:

giorni  26 per  gli intermedi;  giorni  24 per  il personale  salariato del

raggruppamento  cinque; giorni 19  per il personale salariato dei rimanenti

raggruppamenti e giorni 18 per il personale salariato degli alberghi di 2 e

1  stella (terza  e  quarta categoria)  e pensioni  e  locande con  meno di

quarantacinque posti letto.

g)  per  le  anzianità  maturate  successivamente  al  1  giugno  1978: una

mensilità di retribuzione di fatto per ogni anno di servizio prestato.

 

(4) Il trattamento di fine rapporto di cui alle lettere a), b), c), e), f),

g)  che  precedono  sarà  calcolato  in  ventiseiesimi  della  retribuzione

mensile.

 

 

Articolo 197

 

Relativamente  alla preesistente  distinzione  del personale  di impiegati,

intermedi,  operai,  si fa  riferimento  ai fini  della  determinazione del

trattamento  di fine rapporto alla  classificazione del personale di cui al

C.C.N.L. Alberghi del 16 marzo 1972 (allegato S).

 

 

 

CAPO XII

NORME PER I PORTI E GLI APPRODI TURISTICI

 

 

Articolo 198

 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Ferme  restando le declaratorie previste, per ciascun livello, all'articolo

34  del presente Contratto, la  classificazione del personale per i porti e

gli approdi turistici è la seguente.

 

QUADRO A

- Direttore del porto

 

QUADRO B

- Vice Direttore del porto

 

LIVELLO PRIMO

 

- Responsabile tecnico o amministrativo del porto; Nostromo;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO SECONDO

 

- Capo Ufficio tecnico o amministrativo;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO TERZO

 

-  Impiegato di  concetto; sommozzatore-ormeggiatore; operaio specializzato

provetto;

- Addetto alla torre di controllo;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO QUARTO

 

-  Ormeggiatore con  cumulo di  mansioni (qualora  all'ormeggiatore vengano

attribuite  con carattere di  continuità anche le  mansioni di addetto alla

torre  di controllo, lo  stesso sarà inquadrato  al terzo livello); operaio

specializzato con cumulo di mansioni; impiegato d'ordine;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO QUINTO

 

- Operaio qualificato addetto ai servizi portuali;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO SESTO SUPER

 

- Operaio comune addetto ai servizi portuali;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO SESTO

 

- Operatore unico dei servizi di pulizia;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO SETTIMO

 

- Inserviente generico;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Le  Parti  si  danno  atto che  la  definizione  della  classificazione del

personale  non pregiudica  le facoltà  di cui  all'articolo 37 del presente

Contratto.

Sono  fatte salve le condizioni di miglior favore previste per i lavoratori

dalla contrattazione integrativa aziendale o territoriale vigente.

Eventuali controversie concernenti la classificazione del personale saranno

esaminate con le procedure di cui all'articolo 37 del presente Contratto.

 

 

SCATTI DI ANZIANITA'

 

Articolo 199

 

(1)  Entro il 30 settembre  1995 le Parti si incontreranno per disciplinare

il raccordo tra la disciplina degli scatti di anzianità di cui all'articolo

118 e le prassi aziendali in atto.

(2) Tale raccordo sarà definito in base ai seguenti criteri:

a) salvaguardia degli importi maturati alla data del 1 agosto 1995.

b)  corresponsione degli scatti di anzianità in base alla disciplina di cui

all'art.  118, fermo  restando  l'assorbimento, sino  a  concorrenza, degli

importi di cui alla precedente lettera a);

c)  riconoscimento di  un'anzianità convenzionale  massima di  tre anni nei

confronti  di coloro che, alla data di del 1° agosto 1995, non percepiscono

importi comunque denominati, a titolo di scatti di anzianità.

 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

Articolo 200

 

Per  i periodi di servizio  prestati fino al 31 maggio 1982, il trattamento

di  fine  rapporto   è  stabilito  nelle  misure   di  cui  alle  normative

aziendalmente applicate nei corrispondenti periodi.

 

 

PREMIO DI ANZIANITA'

 

Articolo 201

 

Il  premio di  anzianità di  cui all'articolo  153 del  CCNL 8  luglio 1982

(allegato  R) non trova applicazione nei confronti dei dipendenti dei porti

e degli approdi turistici, salvo che in precedenza non venisse applicato il

presente Contratto.

 

 

DISPOSIZIONI DI RACCORDO

 

Articolo 202

 

Per  quanto non espressamente stabilito  dal presente capo, si applicano le

disposizioni di cui alla parte speciale aziende alberghiere.

 

 

Articolo 203

 

(1)  Le  Parti  si  danno  reciprocamente  atto  che  la  definizione della

disciplina  di cui al presente capo ha costituito il comune presupposto per

la applicazione del CCNL Turismo ai porti ed agli approdi turistici.

(2)  Il  presente  capo,  costituendo  trattamento  complessivo  di miglior

favore,  sostituisce ed  assorbe ad  ogni effetto,  fatto salvo  quanto qui

espressamente  previsto,  le  norme  di  tutti  i  contratti  nazionali  in

precedenza applicati.

(3)  L'applicazione  del  presente  contratto  ai  porti  ed  agli  approdi

turistici decorre dall'1 agosto 1995.

 

 

 

CAPO XIII

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

 

Articolo 204

 

Per  il funzionamento  delle Commissioni  Paritetiche  si fa  riferimento a

quanto stabilito dall'articolo 19 del presente Contratto.

 

 

TITOLO XI

COMPLESSI TURISTICO RICETTIVI DELL'ARIA APERTA

 

 

CAPO I

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

 

Articolo 205

 

La  classificazione del personale  per il  comparto dei complessi turistico

ricettivi dell'aria aperta è la seguente.

 

 

Articolo 206

 

AREA QUADRI

 

Ai  sensi della  legge 13 Maggio  1985, n.  190 e successive modificazioni,

sono  considerati Quadri, in  base alle seguenti declaratorie, i lavoratori

che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli articoli

6  e 34 del  R.D.L. 1130  del 10 luglio  1926, siano  in possesso di idoneo

titolo  di  studio  o di  adeguata  formazione,  preparazione professionale

specialistica.   Conseguentemente   rientrano   in   quest'area,   per   le

corrispondenze  delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche

successivamente specificate.

 

QUADRO A

 

Appartengono  a  questo livello  della  categoria Quadri  i  lavoratori con

funzioni  direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed

organizzativa  loro attribuito,  forniscano  contributi qualificati  per la

definizione  degli  obiettivi  dell'azienda e  svolgono,  con  carattere di

continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della

attuazione  di tali obiettivi.  A tali lavoratori,  inoltre, è affidata, in

condizioni  di autonomia  decisionale e  con ampi  poteri discrezionali, la

gestione,  il coordinamento ed  il controllo dei  diversi settori e servizi

dell'azienda.

- Direttore.

 

QUADRO B

 

Appartengono  a  questo livello  della  categoria Quadri  i  lavoratori con

funzioni  direttive   che,  per  l'attuazione   degli  obiettivi  aziendali

correlativamente  al livello di  responsabilità loro attribuito, abbiano in

via  continuativa la  responsabilità di  unità  aziendali la  cui struttura

organizzativa  non sia  complessa o  di settori  di particolare complessità

organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa e cioè:

-  Direttore di campeggio  o villaggio  turistico nel quale  la natura e la

struttura  del  servizio  nonché la  semplicità  dei  modelli organizzativi

adottati escluda la figura di direttore di categoria A;

- Vice Direttore di A;

- Vice Direttore commerciale, tecnico, turistico amministrativo

 

LIVELLO PRIMO

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato

contenuto   professionale,  caratterizzate   da  iniziative   ed  autonomia

operativa  ed ai quali  sono affidate,  nell'ambito delle responsabilità ad

essi  delegate, funzioni di direzione  esecutiva di carattere generale o di

un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:

-    Capo  settore  commerciale responsabile  del  complesso  di operazioni

attinenti  alla  ristorazione   e  vendita  di   alimenti  e  merci  varie,

intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica e amministrativa di

gestione;

-   Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO SECONDO

 

Appartengono  a  questo  livello i  lavoratori  che  svolgono  mansioni che

comportano  sia  iniziativa  che  autonomia  operativa  nell'ambito  ed  in

applicazione   delle   direttive  generali   ricevute,   con   funzioni  di

coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le

quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:

-    Responsabile  di  settore  commerciale  o  di  servizio (ristorazione,

vendita  di  alimenti  e merci  varie)  senza  autonomia  amministrativa di

gestione;

-   Responsabile impianti tecnici;

-   Capo servizio amministrativo;

-   Capo Cuoco;

-   Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO TERZO

 

Appartengono  a  questo  livello  i  lavoratori  che  svolgono  mansioni di

concetto  o  prevalentemente  tali  che  comportano  particolari conoscenze

tecniche  ed adeguata esperienza;  i lavoratori specializzati provetti che,

in  condizioni di  autonomia operativa  nell'ambito delle proprie mansioni,

svolgono  lavori  che   comportano  una  specifica   ed  adeguata  capacità

professionale  acquisita  mediante  approfondita  preparazione  teorica e/o

tecnico  pratica;  i  lavoratori  che,  in  possesso  delle caratteristiche

professionali  di cui ai  punti precedenti hanno anche delle responsabilità

di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:

-   Segretario di Direzione corrispondente in lingue estere;

-    Capo operaio coordinatore del lavoro degli operai inquadrati a livello

inferiore;

-    Magazziniere  consegnatario  senza  responsabilità  amministrativa  di

conduzione;

-   Segretario ricevimento e cassa o amministrazione;

-    Cuoco unico che  presti la propria  attività in aziende nelle quali la

natura, la struttura e la complessità del servizio di ristorazione richieda

autonomia operativa specifica ed adeguate capacità professionali;

-   Impiegato di concetto;

-   Capo ufficio contabile;

-   Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO QUARTO

 

Appartengono  a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia

esecutiva,  anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche

di  natura  amministrativa,   tecnico-pratica  o  di   vendita  e  relative

operazioni  complementari,   che  richiedono  il   possesso  di  conoscenze

specialistiche comunque acquisite e cioè:

-    Capo  squadra  elettricisti,  capo  squadra  idraulici,  capo  squadra

falegnami,  capo squadra dipintori, capo squadra muratori, coordinatori del

lavoro degli operai inquadrati ai livelli inferiori;

-    Operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base

ad  indicazioni, per  schemi o  disegni  equivalenti, esegue  interventi di

particolare  precisione per  l'aggiustaggio, manutenzione  e riparazione di

macchine, impianti ed attrezzature;

-   Infermiere;

-   Stenodattilografa con funzioni di segreteria;

-    Commesso  vendita  al pubblico  intendendosi  per  tale  il lavoratore

addetto al complesso delle operazioni connesse alla vendita;

-   Cameriere, Chef de Rang che presti la propria attività in aziende nelle

quali  la natura la struttura e la complessità del servizio di ristorazione

richieda autonomia esecutiva e conoscenze specialistiche;

-   Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO QUINTO

 

Appartengono  a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate

conoscenze  e  capacità  tecnico-pratiche  svolgono  compiti  esecutivi che

richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:

-   Centralinista;

-   Magazziniere comune;

-   Addetto all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo,

al  ricevimento cassa,  alla cassa  bar, alla  cassa ristorante, alla cassa

negozi  vari  etc,  alla  segreteria,  al  controllo  clienti  e  movimento

personale, con mansioni d'ordine;

-   Controllore di campeggio senza autonomia decisionale;

-   Sorvegliante di infanzia non diplomato;

-   Dattilografo;

-   Conducente automezzi e natanti;

-   Aiuto commesso;

-    Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita ed alla ristorazione -

impiegato d'ordine;

-   Cameriere di bar;

-   Barista;

-   Banconiere di tavola calda;

-    Cuoco, cameriere  che prestino  la propria  attività in  aziende nelle

quali  la  natura  e  la  struttura  del  servizio  di  ristorante,  per la

semplicità  dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali

da  richiedere l'impiego  delle  figure professionali  previste  ai livelli

superiori,  operando tali aziende  con menu fisso  ed avendo le prestazioni

fornite  carattere  semplice  e  ripetitivo,  sia  per  quanto  riguarda la

preparazione  dei cibi  sia per  quanto riguarda  la somministrazione degli

alimenti e bevande;

- Pizzaiolo;

- Addetto ai campi sportivi ed ai giochi ad eccezione del personale addetto

esclusivamente alle pulizie;

- Addetto alla manutenzione delle aree verdi con patentino uso veleni;

-  Assistente ai bagnanti (bagnino) (previo accordo tra le parti può essere

adibito anche ai servizi di spiaggia);

- Operaio qualificato intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di

dettagliate  indicazioni  esegue  i  lavori  di  normale  difficoltà  nella

riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;

- Addetto a mansioni di ordine;

- Capo squadra del personale di fatica e/o pulizie;

-  Addetto/a ai  servizi di  alloggio e  ristorazione intendendosi per tale

colui/colei  che oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di riassetto

e  pulizia degli  alloggi e  ambienti  comuni operi  anche nel  servizio di

ristorazione;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO SESTO SUPER

 

Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità

tecnico-pratiche  comunque   acquisite  che  eseguono   lavori  di  normale

complessità, e cioè:

-  Commis  di  cucina,  di  ristorante,  di  bar,  diplomato  o  che  abbia

pluriennale esperienza o pratica di lavoro, nella esecuzione delle relative

mansioni.

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO SESTO

 

Appartengono  a  questo  livello i  lavoratori  che  svolgono  attività che

richiedono  un  normale  addestramento  pratico  ed  elementari  conoscenze

professionali e cioè:

- Operaio comune e/o generico;

- Guardiano notturno e diurno;

- Sorvegliante di ingresso;

- Accompagnatore su campo;

- Commis di cucina, ristorante, bar, banco bar, self service, tavola calda;

- Stiratrice;

- Lavandaio;

- Addetto ai servizi di spiaggia;

- Custode;

-  Cameriera/e villaggi  turistici, intendendosi  per tale  colei/colui che

provvede  alle  tradizionali mansioni  di  pulizia e  riassetto  dei locali

destinati all'alloggio;

-  Cameriera/e camping, intendendosi per tale colei/colui che provvede alle

tradizionali  mansioni di pulizia  e riassetto dei  locali e degli ambienti

comuni;

- Aiuto ricezionista;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO SETTIMO

 

Appartengono  a questo livello  i lavoratori che svolgono semplici attività

anche con macchine già attrezzate e cioè:

- Personale di fatica e/o pulizia anche dei servizi igienici;

- Fattorino;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

CAPO II

APPRENDISTATO

 

Articolo 207

 

Le parti, tenuto conto dell'elevato livello di qualificazione professionale

necessario  per  l'espletamento  delle  relative  mansioni,  convengono  di

elevare  o confermare  a quattro  anni la  durata dell'apprendistato per la

qualifica di segretario ricevimento e cassa o amministrazione.

 

 

Articolo 208

 

Ai  sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, l'apprendistato è

consentito  ogni qualvolta i  giovani debbano acquisire la capacità tecnica

per  diventare  lavoratori qualificati,  quali  ad esempio:  chef  de rang,

operaio  specializzato,  centralinista;  addetto  all  'amministrazione del

personale,  al   controllo  amministrativo,  al   ricevimento  cassa,  alla

segreteria,  al  controllo  clienti  e  movimento  personale,  con mansioni

d'ordine;  operaio qualificato,  cameriere al  bar, barista,  banconiere di

tavola calda, cameriere, pizzaiolo, ecc.

 

 

CAPO III

CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

 

Articolo 209

 

La disciplina del presente capo è correlata a quanto previsto dall'art. 60.

 

 

Articolo 210

 

Si  considerano aziende  di stagione  quelle  previste dall'articolo  1 del

presente  Contratto che  abbiano comunque  un  periodo di  chiusura durante

l'anno.

 

 

Articolo 211

 

(1)  I rapporti di lavoro  possono essere costituiti a termine fisso per la

stagione o a tempo indeterminato.

(2)  Il contratto  a termine fisso  può essere  prorogato con riguardo alle

esigenze di svolgimento del ciclo dell'attività stagionale.

 

 

Articolo 212

 

(1)  Il  trattamento  degli  stagionali   viene  uniformato  a  quello  dei

lavoratori  stabili;   l'indicazione  vale  come   indirizzo  generale.  Si

riconosce  tuttavia  l'opportunità   che,  specie  in   materia  di  nastro

lavorativo,  particolari regolamentazioni possano essere definite a livello

territoriale.

(2)  Dette  regolamentazioni  saranno   concordate  in  sede  di  contratti

integrativi,  tenuto conto  delle  particolari caratteristiche  ed esigenze

delle aziende stagionali.

 

 

Articolo 213

 

(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi

per tutto il personale.

(2)  Non sono sottoposti ad alcun  periodo di prova i dipendenti che già in

precedenza  abbiano prestato  servizio presso  la stessa  azienda e  con la

stessa qualifica.

(3)  La distribuzione  dell'orario settimanale  di lavoro  è fissata in sei

giornate.

 

 

Articolo 214

 

Al  dipendente con  contratto  a tempo  determinato  spettano le  ferie, la

tredicesima, la quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto

per  i dipendenti  regolamentati con  contratto  a tempo  indeterminato, in

proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente

incompatibile con la natura del contratto a termine.

 

 

Articolo 215

 

La disposizione dell'articolo 93 (licenza matrimoniale) non si applica alle

aziende a carattere stagionale.

 

 

Articolo 216

 

Agli  effetti  della  conservazione  del   posto  di  cui  all'articolo  94

(disgrazie  familiari) si stabilisce che essa è obbligatoria per un periodo

non superiore a giorni sei.

 

 

Articolo 217

 

Fermi  restando i valori della paga base nazionale, i contratti integrativi

territoriali  determineranno le  quote di  maggiorazione della retribuzione

per  i lavoratori  stagionali, tenendo  conto  della durata  della stagione

convenuta  a quel livello  e delle conseguenti meno favorevoli implicazioni

che tale durata riversa sui lavoratori.

 

 

Articolo 218

 

I  contratti integrativi  dovranno altresì  prevedere delle  percentuali di

maggiorazione  con riferimento ai rapporti  di lavoro di durata inferiore a

quella della stagione determinata ai sensi del precedente articolo.

 

 

Articolo 219

 

Analogo  trattamento di cui agli  articoli 217 e 218 competerà al personale

assunto  nei periodi  di stagione, da  aziende ad  apertura annuale site in

località specificatamente climatiche o balneari.

 

 

Articolo 220

 

Il  periodo di  preavviso per  il personale  assunto a  tempo indeterminato

nelle aziende stagionali è di quindici giorni.

 

 

Articolo 221

 

(1)  Nelle aziende  stagionali l'apposizione  del  termine alla  durata del

contratto  di lavoro  deve risultare da  atto scritto,  una copia del quale

sarà consegnata dal datore di lavoro al dipendente.

(2)  Nel contratto  a tempo  determinato o  di stagione,  ove il dipendente

venga  licenziato  senza  giustificato motivo  o  per  effetto  di chiusura

dell'azienda  per colpa  e fatto  dell'imprenditore, durante  il periodo di

stagione,  avrà   diritto  ad   un  indennizzo   pari  all'ammontare  della

retribuzione  che  gli sarebbe  spettata  dal giorno  del  licenziamento al

termine del periodo di ingaggio, meno le somme già percepite.

(3)  Uguale indennizzo,  ad eccezione  del viaggio,  spetterà al  datore di

lavoro in caso di constatato ingiusto allontanamento da parte del personale

con  diritto ad  esso datore di  lavoro di  trattenersi l'ammontare di tale

indennizzo sulle somme in sue mani di spettanza del dipendente.

(4)   Tale  diritto   permane   anche  nel   verificarsi   dell'ipotesi  di

licenziamento per colpa del dipendente.

 

 

Articolo 222

 

(1)  Il personale  delle aziende  stagionali avrà  diritto al  biglietto di

andata  dal punto di  ingaggio (o dalla  stazione di confine se proveniente

dall'estero).

(2)  Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di

licenziamento  durante  o al  termine  del  periodo di  prova  nonché nella

ipotesi  di licenziamento - nel contratto a tempo determinato - prima dello

scadere  del termine  di ingaggio senza  giustificato motivo  o per colpa e

fatto dell'imprenditore.

 

 

Articolo 223

 

In  caso di epidemia o di altre cause di forza maggiore che obbligassero il

proprietario  a chiudere l'esercizio o a diminuire il personale prima della

fine  della stagione,  le  Organizzazioni competenti  locali  decideranno a

norma dell'articolo 2119 del codice civile.

 

 

 

CAPO IV

ORARIO DI LAVORO

 

 

RIPARTIZIONE ORARIO SETTIMANALE

 

 

Articolo 224

 

(1)  La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque

giornate e mezza.

(2)  La norma di cui  al secondo comma dell'articolo 76 può essere derogata

previa intesa in sede aziendale.

 

 

RIPARTIZIONE ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO

 

Articolo 225

 

(1)  Il lavoro  giornaliero si  svolge in  uno o  due turni.  Diversi e più

funzionali  criteri  di  distribuzione  dell'orario  di  lavoro giornaliero

reclamati  dalla peculiare  natura dell'attività  ricettiva potranno essere

negoziati dalle parti a livello aziendale.

(2)  Salve le condizioni  di miglior favore  comunque conseguite, il nastro

orario  è  di quattordici  ore  per  il personale  di  sala,  ricevimento e

portineria, e di dodici ore per il restante personale.

 

 

LAVORO NOTTURNO

 

Articolo 226

 

(1)  Le ore di  lavoro notturno svolto  dalle ore ventiquattro alle ore sei

verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25%.

(2) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

 

 

LAVORO STRAORDINARIO

 

Articolo 227

 

(1)  Il lavoro  straordinario è compensato  nelle misure  e con le modalità

appresso  indicate e con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del

30% se diurno e del 60% se notturno.

(2) Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore

ventiquattro e le ore sei.

(3)  La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile

con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe

la minore.

(4)  Non è considerato lavoro  straordinario quello effettuato di notte nel

normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.

 

 

 

CAPO V

FESTIVITA'

 

 

Articolo 228

 

Al  personale  che   presta  la  propria  opera   nelle  festività  di  cui

all'articolo  87 è dovuta, oltre la normale retribuzione, quella per le ore

di  servizio  effettivamente prestate,  con  la maggiorazione  del  20% per

lavoro festivo.

 

 

 

CAPO VI

FERIE

 

Articolo 229

 

(1)  Il periodo  di ferie  di cui  all'articolo 89  potrà essere prolungato

previ  accordi tra le parti con l'obbligo di comunicazione alla Commissione

Paritetica territorialmente competente.

(2)  Resta inteso che  per il  maggior periodo di  ferie non compete alcuna

retribuzione.

(3)  La disciplina di  cui al  secondo comma può  essere applicata anche in

caso  di sospensione dell'attività aziendale  di durata non superiore ad un

mese a causa di riparazioni.

(4) Il calcolo della frazione di mese per la valutazione del rateo di ferie

non godute viene rapportato a ventiseiesimi.

 

 

 

CAPO VII

ELEMENTI ECONOMICI

 

 

PAGA BASE NAZIONALE DEGLI APPRENDISTI

 

Articolo 230

 

Per  la determinazione della  retribuzione del  personale apprendista si fa

riferimento a quanto stabilito nell'articolo 49.

 

 

PAGA BASE AZIENDE MINORI

 

Articolo 231

 

(1)  Per i campeggi con un numero di presenze-licenza non superiore a 1.200

la  paga base di cui agli  articoli 114 e 230 del presente Contratto, verrà

ridotta dei seguenti importi arrotondati:

 

 

PERSONALE QUALIFICATO

---------------------------------------------------------------------------

    LIVELLI             + 18 anni           - 18 anni

---------------------------------------------------------------------------

       A                  22.000                -

       B                  22.000                -

       I                  20.000                -

       II                 17.000             15.000

       III                15.000             13.000

       IV                 13.000             11.000

       V                  12.000             10.000

       VIS                11.000              9.000

       VI                 11.000              9.000

       VII                11.000              9.000

 

(2)  Le  riduzioni  di  cui al  presente  articolo  non  si  applicano alle

qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al V livello.

 

 

TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

 

Articolo 232

 

Costituiscono  trattamenti salariali  integrativi  di cui  alla  lettera b)

dell'articolo  110 le eventuali  quote salariali aggiuntive determinate nei

contratti  integrativi  al  C.C.N.L. per  il  settore  Alberghi,  in quanto

espressamente  stipulate con riferimento al settore Campeggi o comunque già

corrisposte a tale titolo dalle aziende.

 

 

Articolo 233

 

Poiché  dalla  nuova  classificazione   di  cui  all'articolo  205  possono

determinarsi effetti sulle quote aggiuntive provinciali e/o sulle quote "ad

qualificam  ,' aziendali o  comunque definite nel  settore dei campeggi, se

stabilite  in misura variabile per  i diversi livelli retributivi, le parti

convengono che per le sopraddette quote aggiuntive non verrà operata alcuna

perequazione.

 

 

SCATTI DI ANZIANITA' - NORMA TRANSITORIA

 

Articolo 234

 

(1)  La misura  degli scatti  di anzianità  spettante al singolo dipendente

deve  tener conto delle norme  transitorie previste dal CCNL 14 giugno 1991

qui di seguito riportate.

(2)  Il raccordo tra  la disciplina di  cui all'articolo 199 del C.C.N.L. 8

luglio  1982 e  la  disciplina prevista  dall'articolo  78 del  C.C.N.L. 18

febbraio 1987 viene effettuato come segue:

a)  per il personale intermedio  e salariato si procede al ragguaglio degli

importi  degli scatti corrisposti  precedentemente alla  data di entrata in

vigore  del C.C.N.L. 18  febbraio 1987  con il valore  in cifra fissa dello

scatto di cui all'art. 78 del C.C.N.L. 18 febbraio 1987, per determinare il

numero  degli scatti interi e l'eventuale frazione maturati rispetto ai sei

previsti.  La frazione di scatto  residua viene liquidata al compimento del

triennio  successivo a  quello di  maturazione dell'ultimo  scatto intero e

cioè  alla maturazione del sesto scatto. Nei casi in cui sia stata maturata

l'intera  serie di scatti  prevista dal C.C.N.L.  8 luglio 1982, la data di

decorrenza  di maturazione  del nuovo  scatto viene  computata considerando

utile, solo a tal fine, una anzianità convenzionale pari al 15% del periodo

intercorso  tra la data  di maturazione dell'ultimo  scatto e la data del 1

giugno 1986.

ESEMPIO:  per un  dipendente che abbia  maturato il  terzo ed ultimo scatto

della  vecchia serie  il 1°  giugno 1976  si prenderà  in considerazione il

numero  dei mesi intercorsi tra tale  data e quella del 31 maggio 1986, che

in  questo caso è pari a 120 mesi. Di tale numero di mesi viene considerato

il  15% e cioè  18 mesi  che concorreranno alla  determinazione dei 36 mesi

necessari  a decorrere  dal 1°  giugno  1986 per  la maturazione  del nuovo

scatto. Pertanto, nel caso in esame) il dipendente maturerà il nuovo scatto

(36-18=18) 18 mesi dopo l'1 giugno 1986 e cioè il 1° gennaio 1988;

b)  per il  personale impiegatizio resta  fermo il  valore degli scatti già

maturati. Limitatamente al solo scatto in maturazione nel periodo 1° giugno

1986  - 31 marzo 1989 in luogo del valore scatti di cui all'articolo 78 del

C.C.N.L.  18  febbraio  1987 verrà  assunto  il  valore  dell'ultimo scatto

percepito, rivalutato al 31 dicembre 1985, ove superiore;

c) ai fini di cui alle lettere a) e b) si considera:

-  per gli impiegati l'anzianità maturata a decorrere dall'1 gennaio 1949 o

dalla data successiva di inizio rapporto;

-  per gli  intermedi e  salariati l'anzianità  maturata a  decorrere il 1°

giugno 1964 o dalla successiva data di inizio del rapporto.

 

 

MENSILITA' SUPPLEMENTARI

 

Articolo 235

 

Il  calcolo  delle  frazioni  di  mese  per  la  valutazione  dei  ratei di

tredicesima e quattordicesima mensilità viene rapportato a ventiseiesimi.

 

 

 

CAPO VIII

MALATTIA

 

Articolo 236

 

(1)  Durante  il  periodo  di   malattia,  previsto  dall'articolo  123  il

lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

a) ad una indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia

dal  quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni

di  malattia dal  ventunesimo in  poi,  posta a  carico dell'INPS  ai sensi

dell'articolo  74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità

stabilite,  e anticipate dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a

tempo  indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980,

n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i

contributi  dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2

della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

b)  ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi

dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente

la  misura del 75%  per i giorni  dal quarto al  ventesimo e del 100% per i

giorni  dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il

lavoratore  avrebbe  avuto  diritto  in  caso  di  normale  svolgimento del

rapporto.

 

(2)  L'integrazione è dovuta  per centottanta  giorni all'anno solare fatta

eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per

i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione

del rapporto.

(3)  Per  gli  episodi morbosi  a  cavaliere  di due  anni  le  giornate di

integrazione vanno attribuite al rispettivi anni solari.

(4)  L'integrazione non  è  dovuta se  l'INPS  non riconosce  per qualsiasi

motivo  l'indennità  a suo  carico;  se l'indennità  stessa  è riconosciuta

dall'INPS  in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare

la parte di indennità non corrisposta dall'istituto.

(5)  Il  periodo   di  carenza  stabilito   dall'Istituto  Nazionale  della

Previdenza  Sociale è  a carico  del lavoratore  per il  primo giorno  ed a

carico  del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che

la  malattia sia riconosciuta  per il periodo  eccedente i detti tre giorni

l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.

(6)  Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi

territoriali.

 

 

Articolo 237

 

(1)  Per  il personale  infermo  alloggiato  nei locali  dell'azienda  è in

facoltà  del datore  di lavoro di  far trascorrere  il periodo di infermità

nell'azienda  stessa  oppure  di  richiedere  l'allontanamento  in  caso di

malattie  infettive  o  per  necessità   di  interventi  chirurgici  o  per

difficoltà  di adeguata  assistenza a  causa della  natura o  gravità della

malattia.

(2)  In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per

i  medici e medicine  a favore dei  propri dipendenti questi ultimi saranno

tenuti ai relativi rimborsi.

(3)  Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per

malattie  per  le  quali  il servizio  Sanitario  Pubblico  non  prevede il

ricovero - le spese per la retta ospedaliera saranno a carico del datore di

lavoro.

 

 

CAPO IX

INFORTUNIO

 

Articolo 238

 

(1)  Il personale impiegatizio non soggetto all'assicurazione obbligatoria,

per  legge, beneficia della stessa  tutela con facoltà del datore di lavoro

di  assumere in proprio il  rischio conseguente o provvedere attraverso una

forma di assicurazione.

(2)  Le  relative  indennità   per  detto  personale  impiegatizio  vengono

stabilite con un massimale di almeno quindici milioni in caso di invalidità

permanente e dieci milioni in caso di morte.

 

 

 

CAPO X

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

 

Articolo 239

 

(1)  Per  i  periodi  di  servizio  prestati  fino  al  31  maggio  1982 il

trattamento di cui all'articolo 154 è stabilito salvo quanto altro previsto

dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 (allegato P) nelle seguenti misure della

retribuzione  di fatto  in  atto al  31  maggio 1982  con  esclusione degli

assegni  familiari e dell'indennità  di contingenza maturata dal 1 febbraio

1977 al 31 maggio 1982.

1) Per l'anzianità di servizio sino al 30 giugno 1962:

a)  per l'anzianità  di  servizio al  31  dicembre 1950:  dodici  giorni di

retribuzione  per gli  intermedi e  i salariati  del quinto raggruppamento;

nove giorni per il personale salariato degli altri raggruppamenti;

b)  per l'anzianità  dal 1°  gennaio 1951  in poi:  quindici giorni per gli

intermedi  ed i salariati  del quinto raggruppamento;  dodici giorni per il

personale salariato degli altri raggruppamenti;

c)  per l'anzianità di servizio dal 1° luglio 1959: diciotto giorni per gli

intermedi;

 

2)  per l'anzianità di servizio dal 1° luglio 1962: ventisei giorni per gli

intermedi;   ventuno  giorni   per  il   personale  salariato   del  quinto

raggruppamento;  sedici  giorni  per  il  personale  salariato  degli altri

raggruppamenti:

a)  Il trattamento di  fine rapporto di  cui ai punti  1 e 2 che precedono,

sarà calcolato in ventiseiesimi della retribuzione mensile;

b)  Il trattamento di  fine rapporto a  favore dei salariati è aumentato di

due  ventiseiesimi  a decorrere  dal  1  ottobre 1971,  e  di  un ulteriore

ventiseiesimo a decorrere dal 1 ottobre 1973.

 

3)  Per  le  anzianità  maturate  successivamente  al  1  giugno  1978: una

mensilità di retribuzione di fatto per ogni anno di servizio prestato.

 

(2)  Il calcolo  delle frazioni  di mese  per la  valutazione dei ratei del

trattamento di cui al presente articolo viene rapportato a ventiseiesimi.

 

 

Articolo 240

 

Relativamente  alla preesistente  distinzione  del personale  di impiegati,

intermedi,  operai,  si fa  riferimento  ai fini  della  determinazione del

trattamento  di fine rapporto alla  classificazione del personale di cui al

C.C.N.L. Alberghi del 16 marzo 1972 (allegato S).

 

 

CAPO XI

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

 

 

Articolo 241

 

Per  il funzionamento  delle Commissioni  Paritetiche  si fa  riferimento a

quanto stabilito dall'articolo 19 del presente Contratto.

 

 

 

TITOLO XII

PUBBLICI ESERCIZI

 

CAPO I

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Articolo 242

 

La classificazione del personale per il comparto dei Pubblici Esercizi è la

seguente.

 

 

Articolo 243

 

AREA QUADRI

 

Ai  sensi della  legge 13 maggio  1985, n.  190 e successive modificazioni,

sono  considerati Quadri, in  base alle seguenti declaratorie, i lavoratori

che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli articoli

6  e 34 del R.D.L. n.  1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di idoneo

titolo  di studio  o di  adeguata  formazione,  preparazione  professionale

specialistica.   Conseguentemente   rientrano   in   quest'area,   per   le

corrispondenze  delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche

successivamente specificate.

 

QUADRO A

 

Appartengono  a  questo livello  della  categoria Quadri  i  lavoratori con

funzioni  direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed

organizzativa  loro attribuito,  forniscono  contributi qualificati  per la

definizione  degli  obiettivi  dell'Azienda e  svolgono,  con  carattere di

continuità,  un ruolo  di  rilevante importanza  ai  fini dello  sviluppo e

dell'attuazione di tali obiettivi.

A  tali  lavoratori,  inoltre,  è  affidata,  in  condizioni  di  autonomia

decisionale  e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento

ed il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda.

- Capo Area di catena di esercizi;

- Direttore;

- Gerente;

- Capo Servizi Amnministrativi catering.

 

QUADRO B

 

Appartengono  a  questo livello  della  categoria Quadri  i  lavoratori con

funzioni  direttive   che,  per  l'attuazione   degli  obiettivi  aziendali

correlativamente  al livello  di responsabilità  loro attribuito abbiano in

via  continuativa la  responsabilità di  unità  aziendali la  cui struttura

organizzativa  non sia  complessa o  di settori  di particolare complessità

organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.

- Vice Direttore;

- Responsabile area mense;

- Capo del personale;

- Economo responsabile del settore acquisti intendendosi per tale colui che

abbia autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;

-  Responsabile punto vendita (esercizi minori) intendendosi per tale colui

al quale sia affidata la direzione esecutiva di un esercizio minore;

- Capo zona manutenzione.

 

LIVELLO PRIMO

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato

contenuto   professionale,  caratterizzato   da  iniziative   ed  autonomia

operativa  ed ai quali  sono affidate,  nell'ambito delle responsabilità ad

essi  delegate, funzioni di direzione  esecutiva di carattere generale o di

un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:

- Superintendente catering;

- Capo Servizio catering;

- Ispettore Amministrativo catena d'esercizi;

-  Assistente Senior di direzione intendendosi per tale colui che abbia già

maturato  significativa  esperienza  di gestione  esecutiva  in  almeno tre

distinti  settori commerciali (ristorante, market, bar-snak, servizi, ecc.)

di un pubblico esercizio;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO SECONDO

 

Appartengono  a  questo  livello i  lavoratori  che  svolgono  mansioni che

comportano  sia  iniziativa  che  autonomia  operativa  nell'ambito  ed  in

applicazione   delle   direttive  generali   ricevute,   con   funzioni  di

coordinamento  e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le

quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:

- Direttore Servizio mensa o Capo impianto mensa;

- Capo laboratorio gelateria (ex Capo gelatiere);

- Capo laboratorio pasticceria intendendosi per tale colui al quale vengono

attribuite  la soprintendenza e  la disciplina  sul personale, la vigilanza

sull'impiego  delle materie  prime, degli  utensili e  dei macchinari e che

abbia  alle sue  dipendenze almeno  tre operai,  escludendo dal computo gli

apprendisti;

-  Responsabile di Amministrazione  (ex Segretario di azienda diplomato con

mansioni di concetto);

- Primo maitre o capo servizio sala;

- Ispettore mensa;

- Responsabile impianti tecnici;

- Capo cuoco P.E. e ristorazione collettiva;

- Capo contabile;

- Operatore o procuratore doganale catering;

- Capo Ufficio Catering;

- Supervisore Catering;

- Primo barman P.E.;

-  Capo  barista, intendendosi  per  tale  il responsabile  dei  servizi di

banco-bar;

-  Capo banconiere  di pasticceria,  intendendosi  per tale  l'addetto alla

vendita  il quale  sovraintenda ai  servizi del  relativo negozio o reparto

annesso  a  pubblico  esercizio,  in  quanto  il  proprietario  non attenda

continuamente  alla vendita,  e che  abbia  alle sue  dipendenze dipendenti

qualificati delle categorie inferiori;

-  Magazziniere consegnatario  o economo,  intendendosi per  tale colui che

abbia  la responsabilità  tecnico-amministrativa del  magazzino coordinando

l'attività di altri magazzinieri comuni;

- Cassiere centrale catering;

- Capo C.E.D.;

- Analista-Programmatore C.E.D.;

-  Assistente di  Direzione, intendendosi  per tale  colui che sovraintenda

alla gestione esecutiva di un settore commerciale di un pubblico esercizio;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO TERZO

 

Appartengono  a  questo  livello  i  lavoratori  che  svolgono  mansioni di

concetto  o  prevalentemente  tali  che  comportano  particolari conoscenze

tecniche  ed adeguata esperienza;  i lavoratori specializzati provetti che,

in  condizioni di  autonomia operativa  nell'ambito delle proprie mansioni,

svolgono  lavori  che   comportano  una  specifica   ed  adeguata  capacità

professionale  acquisiti  mediante  approfondita  preparazione  teorica e/o

tecnico-pratica;  i  lavoratori  che,  in  possesso  delle  caratteristiche

professionali  di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità

di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:

- Controllo amministrativo;

- Barman unico;

- Sotto capo cuoco;

- Cuoco unico;

- Primo pasticciere;

- Capo operaio;

- Capo mensa surgelati e/o precotti;

- Capo reparto catering;

- Assistente o vice o aiuto supervisore catering;

-  Operaio specializzato provetto,  intendendosi per  tale il lavoratore in

possesso  di  conoscenze  tecnico-specialistiche  tali  da  consentirgli di

interpretare  schemi  e/o  disegni, di  individuare  e  valutare  i guasti,

scegliere  la  successione  e  le   modalità  di  intervento,  i  mezzi  di

esecuzione, nonchè di operare interventi di elevato grado di difficoltà per

aggiustaggio,  riparazione  e  manutenzione  di  impianti  ed  attrezzature

complesse;

-  Maitre (Nella nuova qualifica di Maitre confluiscono quei lavoratori che

svolgono  mansioni di  secondo Maitre  in subordine  ad un  capo-servizio e

quelli  che  in   posizione  unica,  direttamente   interessati  alla  fase

lavorativa,  operano  in  sala secondo  istruzioni  specifiche  ricevute da

personale di inquadramento superiore o direttamente dal Gerente);

- Dietologo;

-  Sommelier, intendendosi  per  tale colui  che  abbia precisa  e completa

conoscenza di tutte le tipologie di vini nazionali ed esteri;

- Programmatore C.E.D.;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO QUARTO

 

Appartengono  a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia

esecutiva,  anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche

di  natura  amministrativa,   tecnico-pratica  o  di   vendita  e  relative

operazioni  complementari,   che  richiedono  il   possesso  di  conoscenze

specialistiche comunque acquisite e cioè:

-  Segretario, intendendosi  per  tale quel  lavoratore  che sulla  base di

precise  e dettagliate  istruzioni nel  rispetto delle procedure stabilite,

svolga   operazioni   di   rilevazione,    elaborazione   e   attività   di

corrispondenza;

- Cuoco capo partita;

-  Cuoco di cucina non  organizzata in partite, intendendosi per tale colui

che  indipendentemente dalla  circostanza che  operi in  una o  più partite

assicura il servizio di cucina;

- Gastronomo;

- Cameriere ai vini;

- Barman;

- Cameriere di ristorante;

- Chef de rang di ristorante;

- Secondo pasticciere;

- Capo gruppo mensa;

- Gelatiere;

- Pizzalolo;

- Stenodattilografa con funzioni di segreteria;

- Altri impiegati d'ordine;

-  Centralinista lingue estere,  intendendosi per tale quel lavoratore che,

avendo  buona e specifica  conoscenza delle lingue  estere, sia in grado di

eseguire  prestazioni specializzate oltre  che per le comunicazioni interne

anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;

-  Conducenti automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che,

in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge,  venga  adibito  alla

conduzione  di automezzi  di peso  complessivo a  pieno carico  superiore a

tremilacinquecento chilogrammi;

- Operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad

indicazioni,  per  schemi  o  disegni  equivalenti,  esegue  interventi  di

particolare  precisione per  l'aggiustaggio, manutenzione  e riparazione di

macchine, impianti ed attrezzature;

-  Operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici

di  cibi e  bevande, intendendosi  per tale  il lavoratore  che in  base ad

indicazioni,  per  schemi  o  disegni  equivalenti,  esegue  interventi  di

particolare  precisione per  l'aggiustaggio, manutenzione  e riparazione di

macchine per la distribuzione di cibi e bevande;

- Operatore C.E.D. - Consollista;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO QUINTO

 

Appartengono  a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate

conoscenze  e  capacità  tecnico-pratiche  svolgono  compiti  esecutivi che

richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:

- Tablottista e marchiere;

-  Cassiere  bar,  ristorante,  self-service,  tavola  calda,  pasticceria,

gelateria;

- Cassiera mensa aziendale con funzioni di esazione;

- Telescriventista;

- Magazziniere comune;

- Centralinista;

- Cellista surgelati o precotti;

- Terzo pasticcere;

- Dattilografo;

- Altri impiegati d'ordine;

- Dispensiere;

- Cantiniere;

-  Banconiere di  gelateria, pasticceria,  intendendosi per  tale colui che

esplica  prevalentemente operazioni  di vendita  nel negozio  o nel reparto

annesso  a  pubblico  esercizio  in  quanto  il  proprietario  non  attenda

normalmente alla vendita;

- Banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;

-  Operaio qualificato, intendendosi per  tale il lavoratore che sulla base

di  dettagliate  indicazioni  esegue  lavori  di  normale  difficoltà nella

riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;

-  Carrellista di  stazione e/o  addetto alla  vendita di  generi vari alle

banchine;

-  Sfoglina,  intendendosi  per  tale  colei  che  appronta  pasta  fresca,

tortellini, ravioli, etc.;

-  Addetto  al  prelievo  e  al  versamento  di  denaro  dalle  macchinette

distributrici di cibo e bevande;

-  Addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande

nonché alla piccola riparazione e manutenzione;

- Controllo merci;

- Cameriere bar, tavola calda, self-service;

- Demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;

- Barista;

- Guardarobiera non consegnataria;

- Allestitore catering;

- Autista di pista catering;

-  Secondo  cuoco mensa  aziendale,  intendendosi  per tale  colui  che, in

subordine  ad un  cuoco e/o  in sua  assenza; procede all'approntamento dei

pasti sulla base del lavoro già predisposto;

- Operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;

- Guardia giurata;

-  Conducente di automezzi  leggeri, intendendosi  per tale quel lavoratore

che,  in possesso  dei requisiti  previsti dalla  legge, venga adibito alla

conduzione  di  automezzi  o  autoveicoli  per  uso  speciale  o  trasporti

specifici,  di peso  complessivo a  pieno carico  fino a tremilacinquecento

chilogrammi,  autoveicoli per  trasporto promiscuo  e autovetture trainanti

rimorchi  leggeri, motoveicoli  con peso  a vuoto  superiore a quattrocento

chilogrammi;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO SESTO SUPER

 

Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità

tecnico-pratiche,  comunque  acquisite,  che  eseguono  lavori  di  normale

complessità e cioè:

-  Commis di cucina, sala  e bar diplomato o che abbia, comunque, acquisito

pluriennale  esperienza o pratica  di lavoro nell'esecuzione delle relative

mansioni;

-  Addetto servizi mensa  intendendosi per tale  il lavoratore con mansioni

promiscue  e fungibili, che partecipa  alla preparazione dei cibi con aiuto

significativo  alla  cucina,  alla   loro  distribuzione  e  provvede  alle

operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni

e  attrezzature della  mensa, che abbia  compiuto un  anno di anzianità nel

settore;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO SESTO

 

Appartengono  a  questo  livello i  lavoratori  che  svolgono  attività che

richiedono  un  normale  addestramento  pratico  ed  elementari  conoscenze

professionali e cioè:

- Confezionatrice di buffet stazione e pasticceria;

-  Secondo  banconiere  pasticceria, intendendosi  per  tale  colui  le cui

prestazioni  promiscue, svolgendosi  subordinatamente alle  direttive ed al

controllo  del datore  di lavoro  o del  personale qualificato di categoria

superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna

della merce, riordino del banco;

-  Commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in

genere P.E.);

- Commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica

mansioni  di ausilio  nei riguardi  del  personale di  categoria superiore,

eccezione  fatta  per quelle  attività  che siano  attinenti  all'uso delle

macchine  da caffè ed alle  operazioni di mescita delle bevande alcoliche o

superalcoliche;

- Stiratrice;

- Lavandaia;

- Guardiano notturno;

- Addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel settore;

- Caffettiere non barista;

- Caricatore catering;

- Aiutante pista catering;

- Preparatore catering;

-  Addetto alle  consegne con  o senza  mezzi di  locomozione con ritiro di

buoni;

- Guardarobiera clienti (vestiarista);

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO SETTIMO

 

Appartengono  a questo livello  i lavoratori che svolgono semplici attività

anche con macchine già attrezzate e cioè:

-  Personale  di fatica  e/o  pulizia  addetto alla  sala,  cucina, office,

magazzino  e  relative dotazioni  (compresi  gli  interni di  cucina  bar e

ristoranti);

- Lavatore catering;

- Conducente di motocicli;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

Articolo 244

 

(1)  La qualifica di capo presuppone la presenza di dipendenti di qualifica

inferiore.

(2)  In ogni esercizio il  numero dei commis  di bar (ex aiuto baristi) non

potrà superare le proporzioni appresso indicate:

-  pubblico esercizio avente da due  a cinque baristi: un commis di bar (ex

aiuto barista) ogni due baristi;

-  pubblico esercizio  avente 6 o  più baristi:  1 commis  di bar (ex aiuto

barista) ogni 3 baristi.

Ai  fini di cui  sopra, nel  computo del numero  de! baristi va considerato

anche il capo barista sempre che svolga la sua attività al banco.

 

 

 

CAPO II

APPRENDISTATO

 

Articolo 245

 

Ai   sensi  dell'articolo   2  della   legge  19   gennaio  1955,   n.  25,

l'apprendistato  è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la

capacità  tecnica per  diventare lavoratori  qualificati, quali ad esempio:

contabile  d'ordine, cassiere, magazziniere comune, marchiere, tablottista,

cuoco  capo partita, cameriere,  gelatiere, gastronomo, barista, banconiere

tavola calda e fredda, operaio qualificato, 3 pasticcere, ecc..

 

 

Articolo 246

 

Tenuto   conto   dell'elevato  livello   di   qualificazione  professionale

necessario   per  l'espletamento   delle   relative  mansioni,   la  durata

dell'apprendistato è fissata in quattro anni per le seguenti qualifiche:

- Cuoco capo partita;

- Gastronomo;

- Pasticcere.

 

 

CAPO III

CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

 

Articolo 247

 

La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall'articolo

60.

 

 

Articolo 248

 

(1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il

personale.

(2)  E' escluso dal  periodo di  prova il personale  che abbia già prestato

servizio nella stessa azienda.

(3)  Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di

licenziamento  durante o  al  termine del  periodo  di prova,  nonché nelle

ipotesi  di licenziamento, nel  contratto a  tempo determinato, prima dello

scadere  del termine  di ingaggio senza  giustificato motivo  o per colpa e

fatto dell'esercente.

 

 

Articolo 249

 

Ferme  restando le condizioni  di miglior favore  in atto per effetto degli

Accordi  Integrativi provinciali,  il personale  dei Pubblici Esercizi avrà

diritto alla retribuzione maggiorata del:

- 20% per ingaggio fino ad un mese;

- 15% per ingaggio fino a due mesi;

- 8% per ingaggio oltre i due mesi fino alla fine della stagione.

 

 

Articolo 250

 

(1) Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere

anticipatamente  l'esercizio  o  a   ridurre  il  personale,  competerà  ai

dipendenti  un  indennizzo  pari  alla  metà  della  retribuzione  che essi

avrebbero  dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che

non  provveda ad  altra analoga  occupazione per  uguale durata  e medesima

retribuzione.

(2)  In caso  di epidemia  o di  altre cause  similari, che obbligassero il

datore  di lavoro  chiudere o  a ridurre  il personale,  la decisione sulla

indennità  sarà demandata  alle Associazioni  sindacali territoriali  ed in

caso di dissenso a quelle nazionali.

 

 

Articolo 251

 

Nel  caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine,

il  personale  avrà  diritto   ad  un'indennità  pari  all'ammontare  della

retribuzione  che  avrebbe  percepito dalla  data  di  risoluzione  fino al

termine  stabilito, a meno  che il  datore di lavoro  non provveda ad altra

analoga occupazione per uguale e medesima retribuzione.

 

 

Articolo 252

 

Al  dipendente con  contratto  a tempo  determinato  spettano le  ferie, la

tredicesima  e quattordicesima mensilità  e ogni altro trattamento previsto

per  i dipendenti  con contratto  a tempo  indeterminato, in proporzione al

periodo  di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile

con la natura del contratto a termine.

 

 

Articolo 253

 

(1)  A  titolo  cautelativo,  per  i  casi  di  ingiustificata  risoluzione

anticipata  del contratto a termine  da parte del lavoratore è riconosciuta

al  datore  di  lavoro  la  facoltà  di  effettuare  una  trattenuta  sulla

retribuzione, la cui misura, che per i Pubblici Esercizi non potrà superare

il  50% della maggiorazione di  cui all'articolo 249 sarà determinata dagli

Accordi Integrativi provinciali.

(2)  Tale importo sarà  restituito al dipendente  nel giorno della scadenza

del  contratto, ma in  caso di anticipata  risoluzione di esso da parte del

dipendente  che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi

avrà diritto a trattenere l'importo a titolo di risarcimento del danno.

 

 

Articolo 254

 

Gli  indennizzi che,  per effetto  dei  precedenti articoli  debbono essere

corrisposti  al personale  retribuito in  tutto o  in parte  a percentuale,

saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all'articolo 280.

 

 

 

CAPO IV

ORARIO DI LAVORO

 

 

DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE

 

Articolo 255

 

(1)  La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque

giornate e mezza.

(2)  Ferma  restando  la  ripartizione  dell'orario  settimanale  in cinque

giornate  e  mezza,   diversi  criteri  di   ripartizione  potranno  essere

contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende

e dei lavoratori.

 

 

RIPARTIZIONE ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO

 

Articolo 256

 

L'orario  di  lavoro  giornaliero di  ciascun  dipendente  non  potrà esser

suddiviso  in  più  di  due frazioni,  la  cui  determinazione  e  durata è

demandata  alla contrattazione integrativa  territoriale, mentre i turni di

riposo settimanale e del congedo di conguaglio, nonché i turni di servizio,

saranno  disposti dal  datore di  lavoro tenendo  conto delle  esigenze dei

lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del

presente Contratto in materia di orario di lavoro.

 

 

LAVORO NOTTURNO

 

Articolo 257

 

Le  ore  di  lavoro  notturno  svolto dalle  ore  24  alle  ore  6 verranno

retribuite  con la retribuzione  oraria maggiorata del  25%, fatte salve le

condizioni di miglior favore.

 

 

LAVORO STRAORDINARIO

 

Articolo 258

 

(1)  Il lavoro  straordinario è compensato  nelle misure  e con le modalità

appresso indicate. Con h retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del:

- 30% se diurno;

- 60% se notturno.

(2) Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore

ventiquattro e le ore sei.

(3)  La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile

con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe

la minore.

(4)  Non è considerato lavoro  straordinario quello effettuato di notte nel

normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.

(5)  Per il personale retribuito con la percentuale di servizio il compenso

per  il  lavoro  straordinario  è dato  dalla  percentuale  stessa  e dalle

maggiorazioni   sopra   indicate  calcolate   sulla   quota   oraria  della

retribuzione stabilita ai sensi dell'articolo 280.

 

 

FESTIVITA'

 

Articolo 259

 

(1)  Al personale  retribuito in misura  fissa che  presta la propria opera

nelle  festività  di  cui  all'articolo  87  è  dovuta  oltre  alla normale

retribuzione  quella per le ore  di servizio effettivamente prestate con la

maggiorazione del venti per cento.

(2)  Il personale  retribuito in  tutto o  in parte  con la  percentuale di

servizio,  in  caso di  mancata  prestazione  di lavoro  per  effetto delle

festività  di cui  all'articolo 87  ed  in caso  di assenza  nelle medesime

giornate  di festività per  malattia, infortunio,  gravidanza o puerperio e

riposo  settimanale,  percepirà  dal  datore  di  lavoro  una  giornata  di

retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 280.

(3) Qualora il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale

di  servizio presti la propria  opera nelle festività suddette percepirà un

compenso  pari  ad   una  giornata  di   retribuzione  calcolata  ai  sensi

dell'articolo  280 oltre  alla normale  retribuzione per  le ore  di lavoro

effettivamente  prestato integrata dalla  maggiorazione del venti per cento

calcolata sulla retribuzione di cui all'articolo 280 ragguagliata ad ore di

lavoro.

 

 

Articolo 260

 

Al personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio

il  trattamento per le giornate di cui all'articolo 88 della parte generale

verrà  liquidato   sulla  base   della  retribuzione   calcolata  ai  sensi

dell'articolo 280

 

 

FERIE

 

Articolo 261

 

(1)  Al  personale retribuito  solo  con  la percentuale  di  servizio sarà

corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 267.

(2) Al personale suddetto retribuito con sistema misto verrà corrisposta la

differenza  tra  la  parte  fissa  della  retribuzione  calcolata  ai sensi

dell'articolo 280.

 

 

PERMESSI E CONGEDI

 

Articolo 262

 

Al  personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio

il  trattamento per i permessi individuali di cui agli articoli 93, 94 e 95

del  presente  Contratto  verrà  liquidato  sulla  base  della retribuzione

calcolata ai sensi dell'articolo 280.

 

 

 

CAPO V

TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

 

Articolo 263

 

Costituisce  trattamento  salariale  integrativo  di  cui  alla  lettera b)

dell'articolo  110 l'eventuale  terzo elemento  provinciale e/o l'eventuale

terzo  elemento aziendale  in atto di  cui all'articolo  55 del C.C.N.L. 19

ottobre  1973 coordinati con  l'attuale classificazione del personale con i

criteri all'articolo 79 del C.C.N.L. 10 aprile 1979.

 

 

CAPO VI

PAGA BASE NAZIONALE APPRENDISTI

 

Articolo 264

 

Per  la determinazione della  retribuzione del  personale apprendista si fa

riferimento a quanto stabilito nell'articolo 49.

 

 

 

CAPO VII

PAGA BASE PUBBLICI ESERCIZI DI TERZA E QUARTA CATEGORIA

 

 

Articolo 265

 

Per  i Pubblici Esercizi di terza e quarta categoria le paghe base indicate

agli articoli 114 e 49 del presente Contratto verranno ridotte dei seguenti

importi arrotondati:

 

QUALIFICATI

-------------------------------------------------

    LIVELLI       + 18             - 18

------------------------------------------------

      A          11.000              -

      B          10.000              -

      I          10.000              -

      II          8.500            7.500

      III         7.500            6.500

      IV          6.500            5.500

      V           6.000            5.000

      VIS         5.500            4.500

      VI          5.500            4.500

      VII         5.000            4.000

 

 

CAPO VIII

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI

 

 

INDENNITA' DI CONTINGENZA

 

Articolo 266

 

L'indennità  di contingenza non  spetta al  personale dei pubblici esercizi

retribuito a percentuale.

 

 

PERCENTUALE DI SERVIZIO

 

Articolo 267

 

La percentuale di servizio dovrà essere corrisposta entro i limiti minimi e

massimi  stabiliti  negli  articoli   che  seguono,  mediante  punteggi  di

ripartizione da determinarsi con gli Accordi integrativi provinciali.

 

 

Articolo 268

 

Per  le  aziende ristoranti  e  similari di  cui  al punto  III  lettera a)

dell'articolo 1, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono i

seguenti:

a)  negli esercizi extra dal 12% al 15%;

b)  negli esercizi di prima classe dall'11% al 13%;

c)  negli esercizi di seconda e terza classe dall'11% e al 12%;

d)  negli esercizi di quarta classe (osterie con cucina) il 10%.

 

 

Articolo 269

 

(1)  Per le aziende bar,  caffè e similari, di  cui al punto III lettera b)

dell'articolo 1, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono i

seguenti:

a) negli esercizi extra dal 18% al 22%;

b) negli esercizi di prima e seconda classe dal 16% al 20%;

c) negli esercizi di terza classe dal 14% al 17%;

d) negli esercizi di quarta classe il 10%.

 

(2)  Nelle bottiglierie e fiaschetterie  la percentuale sarà del 12%, nelle

birrerie del 17%.

(3)  Nei locali adibiti a  biliardi - qualunque  sia la loro categoria - la

percentuale di servizio sarà del quindici per cento.

 

 

Articolo 270

 

(1)  Per i banchetti e  per qualsiasi altro  servizio affine di non meno di

dieci  persone,  purché  abbiano  tale  caratteristica,  la  percentuale di

servizio unica per tutti i locali sarà del 12%.

(2)  È consentita l'assegnazione di una parte della predetta percentuale al

personale  interno   nella  misura  stabilita   negli  Accordi  integrativi

provinciali.

 

 

Articolo 271

 

(1) La percentuale sarà applicata a criterio del datore di lavoro:

a)  col  sistema  addizionale,  nel  qual  caso  il  tavoleggiante riscuote

direttamente  dal  cliente  la percentuale  di  servizio  al  momento della

presentazione del conto;

b)  ovvero   col  sistema  globale,   includendo  cioè   nel  prezzo  della

consumazione l'importo della percentuale di servizio.

 

(2)  In  questo  ultimo  caso  la  percentuale  di  servizio  va  liquidata

applicando   sull'incasso  lordo   delle   consumazioni  la   misura  della

percentuale  opportunamente ridotta  secondo la  seguente Tabella Amell che

garantisce  ugualmente la corresponsione  della percentuale netta stabilita

contrattualmente:

--------------------------------------------------------------------------

% sul netto nel sistema addizionale        % sul lordo nel sistema globale

--------------------------------------------------------------------------

        10%                  corrisponde         al 9,10%

        11%                  corrisponde         al 9,99%

        12%                  corrisponde         al 10,72%

        13%                  corrisponde         al 11,51%

        14%                  corrisponde         al 12,29%

        15%                  corrisponde         al 13,05%

        16%                  corrisponde         al 13,80%

        17%                  corrisponde         al 14,53%

        18%                  corrisponde         al 15,27%

        19%                  corrisponde         al 15,97%

        20%                  corrisponde         al 16,67%

        21%                  corrisponde         al 17,36%

        22%                  corrisponde         al 18,03%

 

 

Articolo 272

 

Quando la percentuale di servizio viene riscossa dal datore di lavoro, essa

dovrà essere corrisposta al personale non più tardi della fine di ogni mese

con  una tolleranza massima di 4  giorni, a meno che tra il personale ed il

datore  di lavoro  non  si convenga  che  la corresponsione  sia effettuata

settimanalmente o seralmente.

 

 

Articolo 273

 

(1)  La percentuale di servizio di cui agli articoli precedenti deve essere

applicata  sull'importo  netto  dei  conti  riguardanti  esclusivamente  le

consumazioni.

(2) La percentuale di servizio dovrà essere anticipata dal datore di lavoro

per  i conti che restassero in sospeso oltre un mese) eccezione fatta per i

conti di persone divenute accertatamente insolvibili.

(3) Per i servizi a domicilio, negli Accordi integrativi provinciali, potrà

stabilirsi  invece un  compenso  fisso per  i  prestatori di  opera  che vi

prendano  parte, ove  tale sistema  sia in  uso, secondo quanto contemplato

dall'articolo 63.

(4)  E' abolito  qualsiasi  obbligo di  fornitura  da tavola  a  carico dei

camerieri.

 

 

Articolo 274

 

Negli  esercizi nei quali  il servizio ai  tavoli viene effettuato anche da

familiari del datore di lavoro, i quali vi siano addetti come veri e propri

prestatori  d'opera  soggetti  alle  stesse  regole  di  lavoro  dell'altro

personale,  la percentuale di servizio competerà anche ad essi nella misura

dovuta al percentualista dipendente.

 

 

Articolo 275

 

Debbono  intendersi  congelate  le  misure  delle  percentuali  di servizio

stabilite dagli Accordi Integrativi Provinciali in atto al 31 ottobre 1973.

 

 

Articolo 276

 

(1)  Ai maitres  o capo-camerieri  oltre alla  percentuale di servizio sarà

corrisposta  una integrazione  fissa  mensile da  stabilirsi  negli Accordi

Integrativi Provinciali.

(2)  La partecipazione dei  maitres o capo-camerieri alla percentuale resta

quella  concordata  in  sede  provinciale   sia  dove  esiste  l'uso  della

percentuale globale, sia dove esiste l'uso della percentuale individuale in

modo  che essi non vengano a percepire meno del cinque per cento né più del

venti per cento oltre quello che spetta ad ogni cameriere.

(3)  I  maitres o  capo-camerieri  non  potranno essere  assunti  in numero

maggiore di uno ogni quattro camerieri per gli esercizi extra e di uno ogni

sei camerieri per gli esercizi di prima classe.

(4)  Nei locali extra e  di prima classe ove siano occupati rispettivamente

meno  di quattro camerieri o meno di 6 camerieri è ammesso un maitre o capo

cameriere.

(5) In sede provinciale le Organizzazioni interessate potranno stabilire la

presenza di capo-camerieri anche in esercizi di seconda classe.

 

 

Articolo 277

 

(1)  Il personale  tavoleggiante ha  facoltà di  optare per la retribuzione

fissa in luogo della percentuale di servizio.

(2)  Col passaggio  a  paga fissa  il  personale suddetto  ha  diritto alla

paga-base  nazionale  prevista  dalla   tabella  di  cui  all'articolo  112

all'indennità  di contingenza e  a tutti gli  altri trattamenti economici e

normativi  previsti  dal  presente Contratto  e  dagli  Accordi Integrativi

Provinciali  e/o aziendali per  il personale retribuito  a paga fissa dello

stesso livello retributivo.

(3)  L'opzione per  la  retribuzione fissa  viene  esercitata aziendalmente

mediante  decisione  della  maggioranza  del  personale  tavoleggiante,  da

rendere  nota  al  datore  di   lavoro  a  mezzo  di  lettera  raccomandata

sottoscritta dai lavoratori interessati, entro la prima metà del mese.

(4)  Il passaggio a paga fissa avverrà a decorrere dal 10 mese successivo a

quello della comunicazione al datore di lavoro.

(5)  L'opzione  di  cui  al  presente  articolo  viene  esercitata  in  via

definitiva ed il passaggio a paga fissa è irrevocabile.

 

 

Articolo 278

 

I  sistemi  di  retribuzione  diversi  da  quelli  del  presente  Contratto

stabiliti  con Accordi Integrativi provinciali in vigore dal 30 aprile 1973

in  base agli  articoli 71 e  seguenti del  C.C.N.L. 13  marzo 1970 sono da

considerarsi  congelati,  ferma  restando  la  facoltà  delle  Associazioni

Provinciali  di  abrogarli per  stabilire  il  passaggio a  paga  fissa del

personale  tavoleggiante, nel qual caso al personale interno sarà garantita

la   conservazione  dei   livelli   retributivi  mediamente   percepiti  in

precedenza.

 

 

MENSILITA' SUPPLEMENTARI

 

Articolo 279

 

Al personale retribuito con la percentuale di servizio verranno corrisposte

la  tredicesima mensilità nell'intera misura e la quattordicesima mensilità

nella misura del 70% con le modalità di cui all'articolo 280.

 

 

LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI NORMATIVI AI PERCENTUALISTI

 

Articolo 280

 

La  liquidazione dei  trattamenti normativi  del presente  Contratto per il

personale  retribuito in tutto  od in parte  con la percentuale di servizio

avverrà  in base alla  retribuzione in atto provincialmente o aziendalmente

relativa  al livello  di  appartenenza (paga-base  nazionale,  indennità di

contingenza,  eventuali terzi  elementi, eventuali  trattamenti integrativi

salariali aziendali, eventuali scatti di anzianità).

 

 

Articolo 281

 

(1)  Per il personale retribuito in  tutto o in parte con la percentuale di

servizio  l'indennità sostitutiva  del  preavviso di  cui  all'articolo 141

verrà  calcolata in  base  all'articolo 2121  del  Codice civile  nel testo

modificato  della legge  n. 297  del 1982,  mentre, il  trattamento di fine

rapporto  verrà calcolato in base  ai criteri di cui alla suddetta legge n.

297  del 1982 per i  periodi di servizio prestato  dal 1° giugno 1982, e in

base  all'articolo 2121 del Codice  civile nel testo modificato della legge

n.  91  del 1977  per  i periodi  di  lavoro antecedenti  sulla  base della

percentuale  media percepita nel triennio o nel minor periodo precedente il

31 maggio 1982.

(2) Ove ciò non sia in alcun modo possibile, tenuto conto delle particolari

caratteristiche  di tale sistema  di retribuzione, dette indennità verranno

calcolate  sulla retribuzione  di  cui all'articolo  280  e con  gli stessi

criteri  e modalità  previsti per  il personale  retribuito in misura fissa

dagli articoli 154 e 286 e per quanto attiene in particolare il trattamento

di fine rapporto.

 

 

 

CAPO IX

SCATTI DI ANZIANITA'

 

NORMA TRANSITORIA

 

Articolo 282

 

(1)  Gli importi  fissi degli  scatti di  anzianità per  i dipendenti delle

aziende  dei Pubblici Esercizi per  il periodo 1° giugno 1986 - 28 febbraio

1989 sono stabiliti nelle seguenti misure:

-------------------------

    LIVELLI  IMPORTI

-------------------------

     IS     55.000

     I      52.000

     II     49.000

     III    47.000

     IV     44.000

     V      43.000

     VI     42.000

     VII    41.000

 

(2)  Il raccordo tra  la disciplina di  cui all'articolo 258 del C.C.N.L. 8

luglio  1982 e  quella prevista  dall'articolo 78  del C.C.N.L. 18 febbraio

1987  verrà effettuato come segue: al personale che alla data di entrata in

vigore  del presente  Contratto  abbia maturato  la  precedente serie  di 4

scatti,  la data di decorrenza del nuovo scatto sarà computata considerando

utile,  solo a  tal fine,  un'anzianità  convenzionale pari  al venticinque

percento del tempo intercorso tra la data di maturazione dell'ultimo scatto

e quella del 1° giugno 1986. A detto personale, al compimento del triennio,

utilizzando  l'anzianità convenzionale  di cui  sopra, sarà corrisposto, in

aggiunta  all'importo degli scatti  relativo alla vecchia serie, quello del

nuovo scatto nella misura prevista nella su riportata tabella.

(3)  Successivamente al    marzo 1989  si  dovrà procedere  per  tutto il

personale  all'atto  della  maturazione  individuale  del  nuovo  scatto al

ragguaglio  dell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore

dello  scatto di  cui all'articolo  78 del  C.C.N.L. 18  febbraio 1987, per

determinare  il corrispondente numero dei nuovi scatti maturati e quelli da

maturare  rispetto alla nuova  serie di sei  scatti. Il numero degli scatti

maturati cosi ragguagliato, compresa l'eventuale frazione, sommato al nuovo

scatto  maturato, moltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla

tabella dell'articolo 78 del C.C.N.L. 18 febbraio 1987 per coloro che hanno

maturato  lo scatto  entro il 30  aprile 1990  e per  !l valore fisso dello

scatto  di cui  alla tabella  dell'articolo 118  del presente Contratto per

coloro  che maturino  lo  scatto successivamente  al  lo maggio  1990, darà

l'importo complessivo degli scatti spettante.

(4)  L'eventuale residua frazione  di scatto che  dovesse risultare da tale

computo,  verrà liquidata al compimento del triennio successivo a quello di

maturazione  dell'ultimo scatto  intero e  cioè alla  maturazione del sesto

scatto.

 

 

 

CAPO X

MALATTIA ED INFORTUNIO

 

 

MALATTIA

 

Articolo 283

 

(1)  Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali

scadenze dei periodi di paga:

a)  all'indennità  di  malattia da  corrispondersi  dall'INPS  nella misura

dell'80%,  comprensiva dell'indennità posta  a carico dello stesso Istituto

dall'articolo  74 della  legge 23  dicembre 1978,  n. 833  e della relativa

integrazione  di cui al D.M. 1°  febbraio 1957 e al D.M. 6 agosto 1962, per

la  quale i datori di lavoro  sono tenuti a versare al predetto Istituto la

prevista  aliquota aggiuntiva  dello 0,77%  ai sensi  dell'articolo 1 della

legge  29 febbraio 1980, n. 33 l'indennità suddetta è anticipata dal datore

di  lavoro al lavoratore  con contratto a  tempo indeterminato ed è posta a

conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli

articoli 1 e 2 della stessa legge 29 febbraio 1980, n. 33;

b)  alla normale  retribuzione  da corrispondersi  da  parte dei  datori di

lavoro  per i primi tre  giorni di malattia (periodo di carenza) qualora la

durata  della malattia superi i  cinque giorni. Al personale retribuito con

la  percentuale di servizio  sarà corrisposta  la retribuzione calcolata ai

sensi dell'articolo 280.

 

(2)  A  titolo di  ulteriore  e definitiva  integrazione  dell'indennità di

malattia  di cui  al  punto 1)  del  comma precedente  non  dovranno essere

operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie

relativi ai periodi di malattia.

 

 

INFORTUNIO

 

Articolo 284

 

(1)  In  caso   di  infortunio  il  datore   di  lavoro  corrisponderà  una

integrazione  dell'indennità corrisposta  dall'INAIL fino  a raggiungere il

100% della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio.

(2)  L'integrazione  suddetta è  dovuta  in  tutti i  casi  in  cui l'INAIL

corrisponde l'indennità prevista dalla legge.

(3)  Per  il   restante  personale  non   soggetto  per  legge  all'obbligo

assicurativo  il  datore  di  lavoro  deve  adempiere  ad  altre  forme  di

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nella

modalità e con un minimo di massimale seguenti:

-    invalidità  temporanea:  nella  misura,  nei  limiti  e  con  le norme

stabilite  per il caso di  malattia dagli articoli 124 e 283 considerandosi

infermità  derivante  da  infortunio  compresa  nella  previdenza stabilita

dall'assicurazione dei dipendenti all'Istituto Malattia;

-   invalidità permanente: quindici milioni;

-   morte: dieci milioni.

 

 

 

CAPO XI

PULIZIA DEI LOCALI

 

Articolo 285

 

(1)  Negli  esercizi  di  particolare  importanza  il  personale provvederà

normalmente  alla pulizia  e preparazione  del reparto  al quale è adibito,

esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).

(2)  Per  gli esercizi  minori  tale  pulizia dovrà  essere  effettuata dal

personale  di banco  e tavoleggiante,  esclusa la  pulizia dei  pavimenti e

gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.

 

 

CAPO XII

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

Articolo 286

 

(1)  Per  i  periodi  di  servizio  prestati  fino  al  31  maggio  1982 il

trattamento  di  cui  all'articolo  154  è  stabilito,  salvo  quanto altro

previsto  dalla legge 29  maggio 1982, n.  297, nelle seguenti misure della

retribuzione  di fatto  in  atto al  31  maggio 1982  con  esclusione degli

assegni  familiari e dell'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio

1977 al 31 maggio 1982:

 

Personale impiegatizio:

una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato;

 

Personale non impiegatizio:

a)  per le anzianità  maturate fino  al 31 maggio  1978: quindici giorni di

retribuzione per ogni anno di servizio prestato;

b)  per  le  anzianità maturate  successivamente  alla  suddetta  data: una

mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato.

 

(2)  Il trattamento di fine rapporto verrà calcolato in ventiseiesimi della

retribuzione mensile.

(3)  Relativamente alla preesistente distinzione del personale in impiegati

e operai, si fa riferimento ai fini della determinazione del trattamento di

fine  rapporto  alla  classificazione  del   personale  di  cui  alla  nota

dell'articolo  3  del  C.C.N.L.  Pubblici  Esercizi  del  19  ottobre  1973

(allegato S).

 

 

 

CAPO XIII

NORME PER I LOCALI NOTTURNI

 

 

Articolo 287

 

Sono  considerati locali  notturni tutti  gli esercizi  nei quali  vi siano

trattenimenti di varietà e danze, il cui orario di chiusura si protrae sino

alle prime ore del mattino senza limitazione.

 

 

Articolo 288

 

(1)  Nei locali notturni la percentuale sarà del 16% per le consumazioni di

ristorante  e del  18% per  le  altre consumazioni,  fermo restando  che la

percentuale di servizio dovrà essere applicata sull'importo netto del conto

riguardante esclusivamente le consumazioni.

(2)  Per il personale tavoleggiante le percentuali di servizio di cui sopra

sono comprensive della maggiorazione per il lavoro notturno.

(3)  Negli accordi  integrativi provinciali  verranno stabilite le modalità

per determinare il suddetto importo netto del conto delle consumazioni.

(4)  È data inoltre  facoltà alle  Organizzazioni Sindacali territoriali di

ragguagliare la percentuale del 18% sopra indicata con diverse misure della

percentuale  stessa  che  operino   Sull'intero  importo  lordo  del  conto

garantendo lo stesso gettito.

 

 

Articolo 289

 

Nei  locali notturni sono ammessi  i maitres o capi camerieri osservando le

stesse norme stabilite dall'articolo 276 del presente Contratto.

 

 

Articolo 290

 

Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno,

pulizia compresa.

 

 

Articolo 291

 

Per  quanto  non  fosse  previsto  nei  precedenti  articoli  al  personale

dipendente  si applicano  le norme  del presente  Contratto fatte  salve le

condizioni  di  miglior  favore   già  fissate  dagli  Accordi  Integrativi

provinciali.

 

 

 

CAPO XIV

NORME PER USTORANTI E BUFFETS DI STAZIONE

 

 

Articolo 292

 

(1)  Il presente Contratto  si applica anche  ai ristoranti e buffets delle

stazioni  ferroviarie fatte salve  le norme  contenute nei capitolati delle

Ferrovie.  Qualora il  concessionario sia  obbligato a  far eseguire lavoro

straordinario  per improvvisi ordini dell'Amministrazione Ferroviaria o per

improvviso  cambiamento  di  orario dei  turni,  fermo  restando  il limite

massimo  annuo di 270 ore di lavoro straordinario, il personale sarà tenuto

ad  eseguirlo senza  alcuna limitazione  di orario,  eccettuato il caso che

l'Ispettorato  del  Lavoro  riscontri non  sussistere  gli  estremi  di cui

all'articolo 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.

(2) Restano congelate le misure delle percentuali dei carrellisti stabilite

dagli Accordi Integrativi provinciali in vigore.

 

 

Articolo 293

 

In relazione al Decreto del Ministero dei Trasporti del 22 giugno 1971, che

al  comma b) dell'articolo i precisa, tra l'altro, come condizioni da porre

a  base delle gare e trattative per le concessioni degli esercizi dei caffè

ristoratori di stazioni F.S. e nei relativi contratti, il riconoscimento, a

tutti  gli effetti,  al  personale dipendente,  dell'anzianità  di servizio

prestato  in via  continuativa  nello stesso  caffè  ristorante o  anche in

continuità  di rapporto di lavoro con lo stesso concessionario presso altro

caffè  ristoratore di  stazione F.S.,  i trattamenti  di fine  rapporto del

personale  suddetto  dovranno  essere   accantonati,  mediante  polizza  di

capitalizzazione  da  stipularsi  nei  modi  e  nei  termini  stabiliti dal

Regolamento  sottoscritto  dalle  Organizzazioni   stipulanti  in  data  21

novembre 1972.

 

 

 

CAPO XV

NORME PER LA RISTORAZIONE COLLETTWA

(MENSE AZIENDALI)

 

Articolo 294

 

Le  Parti si  danno atto che  le norme  di cui  all'accordo nazionale per i

cambi  di  gestione  nel   settore  della  ristorazione  collettiva  (mense

aziendali) del 9 aprile 1979, modificato dagli accordi del 13 ottobre 1982,

17 giugno 1986 e del 18 maggio 1990, trovano inserimento nel presente capo.

 

 

CAMBI DI GESTIONE

 

Articolo 295

 

Rilevato  che il settore  della ristorazione collettiva  - per la parte non

propriamente  collegata a forme  di ristorazione  pubblica - è generalmente

caratterizzato dall'effettuazione del servizio tramite contratti di appalto

determinando  frequenti cambi  di gestione  con conseguenti risoluzioni dei

rapporti  di  lavoro  per  giustificato  motivo  obiettivo;  allo  scopo di

garantire  al personale dipendente la  continuità e le condizioni di lavoro

limitatamente  agli aspetti di  seguito disciplinati, viene pattuito quanto

segue.

 

 

Articolo 296

 

(1)  La Gestione uscente, con  la massima tempestività possibile e comunque

prima  dell'evento, darà  formale notizia  della cessazione  della gestione

alle  Organizzazioni Sindacali  competenti per  territorio e  alla Gestione

subentrante,  fornendo  contestualmente tutte  le  informazioni  utili alla

applicazione del presente Accordo.

(2)  La  Gestione  subentrante  -  anch'essa  con  la  massima tempestività

possibile  e comunque prima del  verificarsi dell'evento - darà a sua volta

formale   comunicazione  alle   Organizzazioni  Sindacali   competenti  per

territorio circa l'inizio della nuova gestione.

 

 

Articolo 297

 

(1)  Su richiesta  di una  delle parti  (Organizzazioni Sindacali, Gestione

uscente,  Gestione subentrante)  saranno  effettuati incontri  di verifica,

preventivi  all'evento considerato, circa le condizioni di applicazione del

presente Accordo.

(2)  Ove  per  comprovate  ed  oggettive  difficoltà  non  fosse  possibile

effettuare  tali  incontri  preventivamente,  gli  stessi  saranno comunque

effettuati al piu' presto possibile.

(3)  L'effettuazione di tali incontri  non dovrà in ogni caso compromettere

la  prioritaria esigenza di garantire le condizioni necessarie per l'inizio

del servizio presso la nuova unità produttiva.

 

 

Articolo 298

 

(1)  La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto

regolarmente  iscritto da  almeno tre  mesi sui  libri paga-matricola della

Gestione uscente, riferiti all'unità produttiva interessata, con facoltà di

esclusione  del personale  che svolge  funzioni di  direzione esecutiva, di

coordinamento  e controllo dell'impianto  nonché dei lavoratori di concetto

e/o  degli  specializzati  provetti  con  responsabilità  di  coordinamento

tecnico funzionale nei confronti di altri lavoratori.

(2)  I lavoratori  in  contratto di  formazione  e lavoro,  fatte  salve le

disposizioni  di  legge,   verranno  parimenti  assunti   in  contratto  di

formazione  e   lavoro  restando   a  carico   della  gestione  subentrante

l'effettuazione  del periodo  di formazione  e lavoro  mancante rispetto al

termine fissato dall'azienda cedente.

 

 

Articolo 299

 

(1)  Gli incontri di cui  all'articolo 297 dovranno essere utilizzati anche

per  l'esame dei  problemi e per  la ricerca  delle relative soluzioni, nei

seguenti casi connessi a particolari situazioni dell'utenza che diano adito

a  ripercussioni sul  dato  occupazionale dell'impianto,  inteso  nelle sue

componenti quantitative e qualitative:

a) mutamenti nell'organizzazione e nelle modalità del servizio;

b) mutamenti nelle tecnologie produttive;

c) mutamenti nelle clausole contenute nei capitolati d'appalto;

d)  riduzione  del numero  di  pasti/giorno  conseguente ad  un  calo della

occupazione nell'azienda appaltante.

 

(2)  In  tutti  questi  casi nella  ricerca  di  soluzioni  coinvolgenti il

personale  addetto all'impianto,  oltre alla  possibilità di  assunzione in

altre  unità  produttive   dell'azienda  subentrante  non   si  esclude  la

possibilità  di  instaurare  diverse  condizioni  contrattuali,  nonché  il

ricorso  - ove sussistano le  specifiche condizioni di legge - alla CIGS ed

ai contratti di solidarietà.

 

 

Articolo 300

 

Per  il personale  per cui  non sussista  la garanzia  del mantenimento del

posto  di lavoro, la Gestione  subentrante e quella uscente si impegneranno

in  ogni caso a verificare e ricercare con le Organizzazioni Sindacali ogni

possibilità  di reimpiego,  sempre che  sussistano le specifiche condizioni

previste dalla normativa di legge vigente per le assunzioni.

 

 

Articolo 301

 

(1)  Le assunzioni saranno  effettuate sempre  che sussistano le specifiche

condizioni  previste  dalle   norme  di  legge   vigenti  (nulla  osta  per

l'avviamento  al lavoro, libretto  sanitario ecc.) ed  i rapporti di lavoro

così  instaurati si intenderanno ex novo, senza l'effettuazione del periodo

di prova per il personale di cui al primo comma del precedente articolo 298

per  il  quale  peraltro l'azienda  uscente  è  esonerata  dall'obbligo del

preavviso di cui agli articoli 139 e 140 del presente C.C.N.L..

(2)  Qualora tali condizioni  non sussistessero, la Gestione subentrante ne

darà  tempestiva  comunicazione  agli  interessati  ed  alle Organizzazioni

sindacali ai fini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il

termine di trenta giorni.

 

 

Articolo 302

 

(1)  Ai  lavoratori  neo-assunti di  cui  sopra  saranno  corrisposte, come

trattamento  di  miglior   favore,  condizioni  retributive,  eventualmente

riproporzionate  ai sensi dell'articolo 299, pari a quelle già percepite da

ogni  singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti

solo  ed  unicamente  dall'applicazione  del  C.C.N.L.,  ivi  compresi  gli

eventuali  scatti  di  anzianità   maturati  e  gli  eventuali  trattamenti

integrativi  salariali comunque  denominati,  pattuiti ed  erogati  in data

anteriore  di almeno  tre  mesi alla  data  di cambiamento  di  gestione in

conformità di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

(2)  Ove  tali  trattamenti  fossero  superiori  a  quelli  della  gestione

subentrante  per  effetto  di  pattuizioni  collettive  aziendali stipulate

anteriormente al 9 aprile 1979, la differenza verrà mantenuta come quota ad

personam  e  sarà  assorbita  in  occasione  di  futuri  aumenti  salariali

collettivi,  con modalità da definire  tra le parti. Per quanto riguarda in

particolare  gli scatti  di anzianità,  fermo  restando il  principio della

novazione  del rapporto  di lavoro  sancito dall'articolo  301, la Gestione

subentrante  dovrà  considerare,  ai soli  fini  del  computo  del triennio

relativo  al primo  scatto  o a  quelli successivi  ed  in base  all'età di

decorrenza  dell'anzianità  utile  per gli  scatti  cosi  come  fissata dal

secondo comma dell'articolo 118 del presente Contratto:

-  le annualità intere di  servizio maturate presso la Gestione uscente nei

casi di cambio di gestione, avvenuti anteriormente al lo giugno 1986;

-  l'intero  periodo  di servizio  prestato  senza  interruzione  presso la

gestione   uscente   per  i   casi   di  cambi   di   gestione  intervenuti

successivamente al 1° giugno 1986.

 

(3)  Al personale assunto  con mansioni diverse  da quelle svolte presso la

precedente  Gestione  sarà  comunque  garantito  il  trattamento  economico

previsto  dal Contratto Nazionale  di Lavoro di  categoria e dalla relativa

contrattazione  integrativa salariale. Tale  trattamento, se pur articolato

sotto  diverse  voci,  sarà  globalmente pari  a  quello  percepito  per la

qualifica  ricoperta  presso  la precedente  gestione.  In  ogni  caso tale

trattamento non potrà, per la parte eccedente le voci contrattuali relative

alla  nuova qualifica, essere riassorbito se non in occasione di successivi

passaggi di livello, o in virtù di specifici accordi fra le parti.

 

 

Articolo 303

 

(1)  Le norme di cui al presente capo disciplinano ed esauriscono per tutto

il  territorio nazionale la materia dei cambi di gestione nel settore della

ristorazione   collettiva  che   rimane   di  esclusiva   competenza  delle

Organizzazioni Nazionali stipulanti.

(2)  Restano salve, in ogni caso, le eventuali condizioni di miglior favore

previste  dagli accordi territoriali o  aziendali in atto. Tali accordi non

saranno  comunque più  negoziabili alla  loro scadenza,  per le  materie in

questione.

 

 

TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

 

Articolo 304

 

(1)  A parziale  deroga di  quanto previsto  dall'articolo 21  del presente

Contratto,  per  il  settore   della  ristorazione  collettiva  (mense),  i

trattamenti  integrativi salariali comunque  denominati di cui alla lettera

c)  del primo comma dello  stesso articolo 21 saranno definiti, anziché con

accordi aziendali, con accordi provinciali dalle Organizzazioni provinciali

dei   lavoratori  delle   Organizzazioni   sindacali  stipulanti   e  dalle

Associazioni provinciali dei pubblici esercizi aderenti alla F.I.E.P.eT..

 

 

SCATTI DI ANZIANITA' - NORMA TRANSITORIA

 

Articolo 305

 

(1)  Fermo restando quanto  previsto dal primo  comma dell'articolo 282 del

presente  Contratto,  per  il personale  delle  aziende  della ristorazione

collettiva  che  abbia già  maturato  uno  o più  scatti  di  anzianità, il

raccordo  tra  la  preesistente  disciplina  di  cui  all'articolo  285 del

C.C.N.L.  8 luglio 1982 e  quella prevista dall'articolo 78 del C.C.N.L. 18

febbraio 1987 verrà effettuato come segue.

(2) Alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. 18 febbraio 1987, alla voce

scatti di anzianità dovrà essere attribuito:

a) quanto sin qui erogato a titolo "scatti di anzianità";

b)  quanto sin qui  eventualmente erogato come  superminimo ad personam, in

conseguenza  dell'operazione  di  adeguamento alla  legge  n.  91  del 1977

attuato dall'azienda;

c)  quanto eventualmente erogato come "assegno ad personam" derivante dagli

scatti  di  anzianità  maturati  dalle  gestioni  precedenti  ai  sensi del

precedente articolo 304.

 

(3) Al personale suddetto che nel periodo 1° giugno 1986 - 28 febbraio 1989

maturerà un triennio di anzianità, dovrà essere corrisposto l'importo fisso

di  uno scatto  previsto nella tabella  valida per  il settore dei pubblici

esercizi  per il periodo  suddetto, in aggiunta  degli importi degli scatti

precedenti come sopra ricostruiti.

(4)  Successivamente al    marzo 1989  si  dovrà procedere  per  tutto il

personale  all'atto  della  maturazione  individuale  del  nuovo  scatto al

ragguaglio  dell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore

dello  scatto di  cui all'articolo  78 del  C.C.N.L. 18  febbraio 1987, per

determinare  il corrispondente numero dei nuovi scatti maturati e quelli da

maturare  rispetto alla nuova  serie di sei  scatti. Il numero degli scatti

maturati così ragguagliato, compresa l'eventuale frazione, sommato al nuovo

scatto  maturato, moltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla

tabella dell'articolo 78 del C.C.N.L. 18 febbraio 1987 per coloro che hanno

maturato  lo scatto  entro il 30  aprile 1990  e per  il valore fisso dello

scatto  di cui  alla tabella  dell'articolo 118  del presente Contratto per

coloro  che maturino  lo  scatto successivamente  al  1° maggio  1990, darà

l'importo  complessivo degli scatti spettante. L'eventuale residua frazione

di  scatto  che  dovesse  risultare da  tale  computo,  verrà  liquidata al

compimento  del triennio  successivo  a quello  di  maturazione dell'ultimo

scatto intero e cioè alla maturazione del sesto scatto.

(5) Per quanto riguarda le modalità di erogazione degli scatti di anzianità

nei casi di cambi di gestione valgono le norme di cui all'articolo 302.

 

 

INDENNITA' SUPPLEMENTARE

 

Articolo 306

 

(1)  Ai soli dipendenti da aziende di Ristorazione Collettiva in forza alla

data  di  stipula del  C.C.N.L.  18  febbraio 1987  verrà  riconosciuta una

"indennità  supplementare" di lire  diecimila lorde  mensili nel periodo 1°

giugno 1986 - 31 maggio 1988 (24 mensilità) secondo le modalità specificate

nel presente articolo.

(2) L'indennità supplementare deve essere corrisposta solo al personale che

abbia  maturato almeno  uno scatto  di anzianità  il cui  importo sia stato

calcolato  dall'azienda senza l'indennità  di contingenza in relazione alla

legge 91 del 1977.

(3) Detta indennità non è computabile ai fini della maturazione del T.F.R.,

  concorre   a  determinare  la   base  di  calcolo   di  altri  istituti

contrattuali.

(4)  Essa  sarà  corrisposta  limitatamente  a  ventiquattro  mesi (escluse

tredicesima  e  quattordicesima  mensilità) e  la  sua  erogazione cesserà,

comunque, con il 31 maggio 1988.

(5)  L'indennità citata  non  competerà a  chi  abbia già  risolto,  in via

consensuale  con transazione e rinuncia od in forza di decisione giudiziale

o  comunque,  in  altro  modo,   il  contenzioso  con  la  propria  azienda

relativamente  alle modalità di calcolo degli scatti rispetto alla legge 91

del  1977, nonché  - per  le aliquote  mensili non  ancora corrisposte  - a

coloro che, per qualsivoglia motivo, risolvano il rapporto di lavoro con le

aziende al di fuori dell'ipotesi prevista per i cambi di gestione.

(6)  In questo caso, infatti, l'indennità in questione continuerà ad essere

corrisposta  dall'azienda subentrante  fino al  31 maggio  1988 o fino alla

cessazione del rapporto di lavoro con l'interessato entro tale data.

 

 

CLAUSOLA DI INSCINDIBILITA'

 

Articolo 307

 

(1)  Le  OO.SS. firmatarie  riconoscono  che la  vertenzialità  insorta nel

settore  della ristorazione collettiva derivante da interpretazioni diverse

riguardo  alla   modalità  di  calcolo   degli  scatti   di  anzianità,  in

applicazione  della  legge  n.  91  del  1977  -  modalità  che  le aziende

dichiarano  essersi  resa  necessaria  in  considerazione  del  particolare

automatico  collegamento esistente  per il  settore tra  costo del lavoro e

prezzo  del servizio - deve intendersi superata con il C.C.N.L. 18 febbraio

1987.

(2) Ciò in considerazione del fatto che, in particolare per i dipendenti da

aziende   di   ristorazione  collettiva   che   già   percepiscono  importi

retributivi,  comunque denominati derivanti  dalla maturazione di scatti di

anzianità, i benefici introdotti dal rinnovo del C.C.N.L. 18 febbraio 1987,

derivanti  da: incremento del  valore unitario degli scatti, riconoscimento

di  anzianità  convenzionale  di  settore,  sia  pure  ai  soli  fini della

maturazione  degli scatti, incremento del numero degli scatti di anzianità,

erogazione,  a titolo transattivo, dell"'indennità supplementare" di cui al

precedente  articolo  306  sono   stati  espressamente  concordati,  perché

complessivamente  migliorativi dell'attuale  applicazione  dell'istituto da

parte del settore, a transazione di quanto eventualmente preteso da ciascun

lavoratore relativamente alla disciplina degli scatti applicata.

(3)  Con riferimento alla  consensuale definizione di  cui sopra, le OO.SS.

firmatarie  si impegnano  affinché le  proprie articolazioni territoriali e

aziendali  non prestino assistenza  legale e/o sindacale ai propri iscritti

che  intendessero promuovere  azioni giudiziarie  per il titolo riguardante

gli scatti di anzianità.

(4)  Dichiarano altresì  che interverranno  presso le proprie articolazioni

organizzative  affinché  queste  ultime richiedano  ai  propri  iscritti di

abbandonare  le azioni  giudiziarie già  promosse e  di non  promuoverne di

nuove.  Confermano che  la materia  relativa agli  scatti di  anzianità non

formerà oggetto di rivendicazione alcuna ai vari livelli di contrattazione.

 

 

INDENNITA' SPECIALE

 

Articolo 308

 

(1)  Ai soli dipendenti della Ristorazione Collettiva in servizio alla data

del 1° maggio 1990 che abbiano prestato servizio continuato nel periodo dal

la  aprile 1989  al  30 aprile  1990,  verrà corrisposta,  per  dodici mesi

consecutivi  a partire dal lo ottobre  1990 e fino al 30 settembre 1991 una

"indennità  speciale"  pari  ai  seguenti  importi  mensili  lordi  ai vari

livelli:

 

Quadri A e B        L.  92.000

liv. I, II e III    L.  79.000

liv. IV e V         L.  70.000

liv. VIS, VI e VII  L.  55.000

 

(2)  Ai fini di cui  sopra si considera servizio continuato anche il lavoro

prestato nell'anzidetto periodo dal 1° aprile 1989 al 30 aprile 1990 presso

le precedenti gestioni nell'esclusivo caso di riassunzione del personale in

base alle norme di cui al presente capo.

(3)  Per i  casi di  anzianità minore,  gli importi  di cui  sopra verranno

erogati  in tredicesimi proquota.  Analogamente si procederà  per i casi in

cui non sia stata corrisposta retribuzione a norma di legge o di contratto.

(4) Per il personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione

avverrà con criteri di proporzionalità. La suddetta indennità non competerà

ai  lavoratori assunti a  tempo determinato.  L'indennità speciale, data la

sua  natura temporanea,  non sarà utile  agli effetti  del computo di alcun

istituto  contrattuale  e di  legge  ivi compreso  il  T.F.R.. L'erogazione

dell'indennità  speciale è a carico delle gestioni in atto alla data del la

ottobre 1990.

 

(5)  Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro non conseguenti a cambi

di  gestione e nei casi di  mancata assunzione nei cambi di gestione che si

verificheranno nel corso dell'anno di erogazione, al lavoratore interessato

verrà  corrisposta la  parte residua;  nel caso  di cambio  di gestione, la

parte residua verrà corrisposta dall'azienda subentrante.

 

CHIARIMENTO A VERBALE

Le  parti si danno atto  che nessun riproporzionamento verrà effettuato per

assenze  complessivamente non  superiori, nel  periodo 1°  aprile 1989 - 30

aprile 1990, ai trenta giorni.

 

 

 

ORARIO DI LAVORO

 

Articolo 309

 

(1)  Il godimento  dei  permessi retribuiti  di  cui all'articolo  72 potrà

essere  attuato,   in  presenza   di  particolari   esigenze  aziendali  da

programmare e comunicare preventivamente a livello di unità produttiva o di

singolo  reparto,  usufruendo degli  stessi  in  misura di  una  o  due ore

settimanali nell'arco di quarantotto settimane.

(2)  Nella prima ipotesi, dal  monte ore annuo dei permessi retribuiti (104

ore),  verranno   utilizzate  quarantotto   ore,  nella   seconda  ipotesi,

settantasei ore.

(3) Per il personale a tempo parziale, le riduzioni di orario di cui sopra,

verranno  attuate  con criteri  di  proporzionalità.  Il riproporzionamento

della  retribuzione  si  determina  sulla  base  del  rapporto  fra  orario

settimanale  o mensile ridotto  ed il corrispondente orario intero previsto

dall'articolo 71 del presente Contratto.

(4)  La  comunicazione  di  cui   sopra  verrà  effettuata,  oltre  che  ai

lavoratori, anche alle R.S.U. o al delegato aziendale, ove esistenti.

(5)  Le unità produttive  o i  singoli lavoratori cui  non si applicherà la

disciplina  di cui sopra, continueranno a godere dei permessi retribuiti di

cui all'articolo 72 con le modalità di cui al precitato articolo.

(6)  Il suddetto regime  è applicabile esclusivamente alle aziende iscritte

alle  Associazioni datoriali  facenti parte  delle Organizzazioni nazionali

dei datori di lavoro firmatarie del presente Contratto.

 

 

SCIOPERO NELLE MENSE OSPEDALIERE

 

Articolo 310

 

(1)  Le  Parti,  allo  scopo di  contemperare  l'esercizio  del  diritto di

sciopero  con  la  tutela  dei  diritti  della  persona  costituzionalmente

tutelati, convengono quanto segue.

(2)  Nelle aziende  di ristorazione  collettiva operanti  negli ospedali il

diritto  di  sciopero  è  esercitato  nel  rispetto  di  misure  dirette  a

consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili.

(3)   In  particolare,   sarà  garantita   l'erogazione  del   servizio  di

ristorazione  destinato ai degenti le cui condizioni di salute - a giudizio

della  direzione sanitaria  - possono  risultare pregiudicate dalla mancata

somministrazione dei pasti.

(4)  Al fine  di consentire  la predisposizione  di servizi sostitutivi, di

favorire  lo svolgimento  di tentativi  di composizione  del conflitto e di

consentire all'utenza di avvalersi di servizi alternativi, la proclamazione

degli scioperi dovrà avvenire con un preavviso minimo di dieci giorni.

(5)  Le  controversie   concernenti  l'individuazione  o   le  modalità  di

effettuazione  delle   prestazioni  indispensabili,   saranno  esaminate  e

possibilmente  risolte,   mediante  il   ricorso  alle   procedure  di  cui

all'articolo 17 del presente contratto.

(6)  Gli   scioperi  di  qualsiasi   genere,  dichiarati  o   in  corso  di

effettuazione  saranno immediatamente  sospesi in  caso di  epidemia e/o di

altri avvenimenti eccezionali di particolare gravità.

 

 

CONFRONTO SETTORIALE

 

Articolo 311

 

Le  parti, tenuto  conto delle  specificità del  settore della ristorazione

collettiva  e della  opportunità  di definire  in  sede settoriale  una più

puntuale  normativa  di raccordo  con  quella del  C.C.N.L.,  convengono di

avviare,  dopo  la stipula  del  contratto stesso,  incontri  finalizzati a

risolvere, tra l'altro, le seguenti questioni:

-   durata degli appalti;

-   aspetti relativi alla C.I.G.;

-   problematiche relative al mercato del lavoro;

-    integrazioni  ad alcune  normative,  quale  quella del  part  time per

renderle più adeguate alle obiettive esigenze organizzative del settore e a

quelle dei lavoratori interessati.

 

 

 

CAPO XVI

REFEZIONE

 

Articolo 312

 

(1) Tutti gli esercizi che vendono caffè o bevande calde hanno l'obbligo di

somministrare  al personale che presta servizio durante la mattinata almeno

una  refezione di  caffè,  latte e  pane  ed una  consumazione  analoga nel

pomeriggio.

(2) La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.

 

 

 

CAPO XVII

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

 

 

Articolo 313

 

Per  il funzionamento  delle Commissioni  Paritetiche  si fa  riferimento a

quanto stabilito dall'articolo 19 del presente Contratto.

 

 

 

CAPO XVIII

ACCORDI SETTORIALI

 

 

Articolo 314

 

Le  Organizzazioni nazionali firmatarie  potranno procedere alla stipula di

accordi  settoriali  integrativi  per quelle  aziende  che  diffuse  in più

regioni  o nell'intero territorio  nazionale, pur rientrando nella sfera di

applicazione  del presente  Contratto presentano  una particolare struttura

anche  organizzativa per  adempiere  con indirizzo  unitario  a particolari

funzioni nel settore della ricettività e della ospitalità in genere.

 

 

NOTA A VERBALE

Le  parti si  danno atto  che -  a seguito  dell'inserimento nella sfera di

applicazione del presente Contratto delle ditte appaltatrici dei servizi di

ristorazione  sulle piattaforme  petrolifere -  sarà avviata una trattativa

per la definizione di norme specifiche per il settore.

 

 

TITOLO XIII

 

STABILIMENTI BALNEARI

 

 

CAPO I

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

 

Articolo 315

 

La  classificazione  del  personale  per  il  comparto  degli  Stabilimenti

Balneari è la seguente.

 

 

Articolo 316

 

AREA QUADRI

 

Ai  sensi della  legge 13 maggio  1985, n.  190 e successive modificazioni,

sono  considerati Quadri, in  base alle seguenti declaratorie, i lavoratori

che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli articoli

6  e 34 del  R.D.L. 1130  del 10 luglio  1926, siano  in possesso di idoneo

titolo  di  studio  o di  adeguata  formazione,  preparazione professionale

specialistica.   Conseguentemente   rientrano   in   quest'area,   per   le

corrispondenze  delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche

successivamente specificate.

 

QUADRO A

 

Appartengono  a  questo livello  della  categoria Quadri  i  lavoratori con

funzioni  direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed

organizzativa  loro attribuito,  forniscono  contributi qualificati  per la

definizione  degli  obiettivi  dell'Azienda e  svolgono,  con  carattere di

continuità,  un ruolo  di  rilevante importanza  ai  fini dello  sviluppo e

dell'attuazione  di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata,

in  condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la

gestione,  il coordinamento ed  il controllo dei  diversi settori e servizi

dell'azienda.

- Direttore.

 

LIVELLO PRIMO

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato

contenuto professionale caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa

ed  ai  quali  sono  affidate,  nell'ambito  delle  responsabilità  ad essi

delegate,  funzioni di  direzione esecutiva  di carattere  generale o di un

settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:

- Vice Direttore;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO SECONDO

 

Appartengono  a  questo  livello i  lavoratori  che  svolgono  mansioni che

comportano  sia  iniziativa  che  autonomia  operativa  nell'ambito  ed  in

applicazione   delle   direttive  generali   ricevute,   con   funzioni  di

coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le

quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:

- Ispettore;

- Cassiere centrale;

- Interprete;

- Infermiere diplomato;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO TERZO

 

Appartengono  a  questo  livello  i  lavoratori  che  svolgono  mansioni di

concetto  o  prevalentemente  tali  che  comportano  particolari conoscenze

tecniche  ed adeguata esperienza;  i lavoratori specializzati provetti che,

in  condizione di  autonomia operativa  nell'ambito delle proprie mansioni,

svolgono  lavori  che   comportano  una  specifica   ed  adeguata  capacità

professionale  acquisita  mediante  approfondita  preparazione  teorica e/o

tecnico-pratica;  i  lavoratori  che,  in  possesso  delle  caratteristiche

professionali  di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità

di coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori e cioè:

- Capo assistente bagnanti;

- Istruttore di ginnastica correttiva;

- Capo operaio;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO QUARTO

 

Appartengono  a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia

esecutiva,  anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche

di  natura  amministrativa,  tecnico  - pratica  o  di  vendita  e relative

operazioni  complementari   che  richiedono   il  possesso   di  conoscenze

specialistiche comunque acquisite e cioè:

- Segretario;

-  Operaio specializzato intendendosi per tale il lavoratore che in base ad

indicazioni  per  schemi  o   disegni  equivalenti,  esegue  interventi  di

particolare  precisione per  l'aggiustaggio, manutenzione  e riparazione di

macchine, impianti ed attrezzature;

- Infermiere;

- Pedicurista;

- Manicurista;

- Massaggiatore;

- Barbiere e Parrucchiere;

- Istruttore di nuoto con brevetto;

- Stenodattilografo con funzioni di segreteria;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO QUINTO

 

Appartengono  a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate

conoscenze  e  capacità  tecnico pratiche  svolgono  compiti  esecutivi che

richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:

-   Cassiere;

-   Magazziniere comune;

-   Addetto all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo,

al  ricevimento  cassa, alla  segreteria,  al controllo  merci  e movimento

personale, con mansioni d'ordine;

-   Assistente ai bagnanti;

-   Dattilografo;

-   Addetto vendita biglietti;

-   Operaio qualificato (intendendosi per tale il lavoratore che sulla base

di  dettagliate  indicazioni  esegue  lavori  di  normale  difficoltà nella

riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature);

-   Addetto a mansioni di ordine;

-   Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

sud-detta elencazione.

 

LIVELLO SESTO SUPER

 

Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità

tecnico  -  pratiche comunque  acquisite,  che eseguono  lavori  di normale

complessità e cioè:

-   Maschera;

-   Guardiano notturno;

-   Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO SESTO

 

Appartengono  a  questo  livello i  lavoratori  che  svolgono  attività che

richiedono  un  normale  addestramento  pratico  ed  elementari  conoscenze

professionali e cioè:

-   Operaio comune;

-    Inserviente  di stabilimento  o  cabina  o capanna  o  agli spogliatoi

(comunemente chiamato bagnino);

-   Lavandaio;

-   Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO SETTIMO

 

Appartengono  a questo livello  i lavoratori che svolgono semplici attività

anche con macchine già attrezzate e cioè:

-   Guardarobiera clienti;

-   Addetto esclusivamente alle pulizie anche dei servizi igienici;

-   Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

CAPO II

CONTRATTI A TERMINE

 

Articolo 317

 

La  disciplina   del  presente  Capo   è  correlata   con  quanto  previsto

dall'articolo 60.

 

 

Articolo 318

 

(1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il

personale.  E escluso  dal  periodo di  prova  il personale  che  abbia già

prestato servizio nella stessa azienda.

(2)  Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di

licenziamento  durante o  al  termine del  periodo  di prova,  nonché nelle

ipotesi  di licenziamento, nel  contratto a  tempo determinato, prima dello

scadere  del termine  di ingaggio senza  giustificato motivo  o per colpa e

fatto dell'esercente.

 

 

Articolo 319

 

(1) Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere

anticipatamente  l'esercizio  o  a   ridurre  il  personale,  competerà  ai

dipendenti  un  indennizzo  pari  alla  metà  della  retribuzione  che essi

avrebbero  dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che

non  provveda ad  altra analoga  occupazione per  uguale durata  e medesima

retribuzione.

(2)  In  caso  di epidemia  o  di  similari cause  di  forza  maggiore, che

obbligassero  il datore di  lavoro a chiudere  o a ridurre il personale, la

decisione  sull'indennità   sarà  demandata   alle  Associazioni  sindacali

provinciali ed in caso di dissenso a quelle nazionali.

 

 

Articolo 320

 

Nel  caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine,

il  personale  avrà  diritto   ad  un'indennità  pari  all'ammontare  della

retribuzione  che  avrebbe  percepito dalla  data  di  risoluzione  fino al

termine  stabilito, a meno  che il  datore di lavoro  non provveda ad altra

analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.

 

 

Articolo 321

 

Al  dipendente con  contratto  a tempo  determinato  spettano le  ferie, la

tredicesima  e  la  quattordicesima  mensilità  e  ogni  altro  trattamento

previsto   per   i   dipendenti  regolamentati   con   contratto   a  tempo

indeterminato,  in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non

sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

 

 

Articolo 322

 

(1)  A  titolo  cautelativo,  per  i  casi  di  ingiustificata  risoluzione

anticipata  del contratto a termine  da parte del lavoratore è riconosciuta

al  datore  di  lavoro  la  facoltà  di  effettuare  una  trattenuta  sulla

retribuzione,  la cui  misura  sarà determinata  dagli  Accordi Integrativi

Provinciali.

(2)  Tale importo sarà  restituito al dipendente  nel giorno della scadenza

del  contratto, ma in  caso di anticipata  risoluzione di esso da parte del

dipendente  che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi

avrà diritto a trattenere l'importo a titolo di risarcimento del danno.

 

 

Articolo 323

 

I  trattamenti  che  per effetto  dei  precedenti  articoli  debbono essere

corrisposti  al personale  retribuito  in tutto  o  in parte  a percentuale

saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all'articolo 280.

 

 

CAPO III

ORARIO DI LAVORO

 

Articolo 324

 

(1)  In deroga  a quanto previsto  dall'articolo 71,  la durata normale del

lavoro  settimanale effettivo  è fissata  in quaranta  ore per il personale

impiegatizio ed in quarantaquattro ore per il personale non impiegatizio.

(2)  Nell'orario  di  lavoro  giornaliero  non  è  compresa  l'interruzione

meridiana  da trascorrersi  nell'azienda, la  cui  durata non  potrà essere

inferiore a due ore.

 

 

DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE

 

Articolo 325

 

La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in sei giornate.

 

 

LAVORO STRAORDINARIO

 

Articolo 326

 

(1)  Il lavoro straordinario  è compensato con la retribuzione ragguagliata

ad ore maggiorata del 30% se diurno e del 60% se notturno.

(2) Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore

24.00 e le ore 06.00.

(3)  La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile

con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe

la minore.

(4)  Non è considerato lavoro  straordinario quello effettuato di notte nel

normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.

(5)  Per il  personale  retribuito con  una  percentuale sugli  incassi, il

compenso  per il  lavoro straordinario  è dato  dalla percentuale  stessa e

dalle  maggiorazioni  sopra  indicate calcolate  sulla  quota  oraria della

retribuzione stabilita ai sensi dell'articolo 113.

 

 

FESTIVITA'

 

Articolo 327

 

Al  personale  che   presta  la  propria  opera   nelle  festività  di  cui

all'articolo  87) è dovuta  oltre alla normale  retribuzione, quella per le

ore  di servizio effettivamente prestate,  con la maggiorazione del 20% per

lavoro festivo.

 

 

CAPO IV

INDENNITA' DI CONTINGENZA

 

Articolo 328

 

Le parti si danno reciprocamente atto:

a)  che  in forza  dell'articolo  40 del  C.C.N.L.  9 febbraio  1978  per i

dipendenti  da stabilimenti balneari  si è adempiuto al conglobamento degli

importi  dell'indennità di contingenza maturata fino al 31luglio 1975 nella

paga  base del  personale dipendente  dagli Stabilimenti  balneari, marini,

fluviali, lacuali e piscinali;

b)  che per  il personale  suddetto, in  forza degli  articoli 43  e 46 del

C.C.N.L.  9 febbraio 1978 per i dipendenti da stabilimenti balneari si sono

adottati,  con le  diverse decorrenze  convenute, gli  importi più  alti di

ciascun  raggruppamento della contingenza  maturata nel periodo 1° febbraio

1975  - 31 gennaio 1977  del personale dipendente dagli alberghi e pubblici

esercizi,  dando attuazione all'articolo 2 dell'Accordo Nazionale 14 luglio

1976 per l'applicazione della scala mobile nel settore degli alberghi e dei

pubblici esercizi.

 

 

CAPO V

TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

 

Articolo 329

 

Costituiscono  trattamenti salariali  integrativi  di cui  alla  lettera b)

dell'articolo  110  l'eventuale terzo  elemento  provinciale  e/o eventuale

terzo  elemento aziendale  in atto di  cui all'articolo  41 del C.C.N.L. 26

giugno  1974 coordinati con  l'attuale classificazione  del personale con i

criteri di cui all'articolo 79 del C.C.N.L. 10 aprile 1979.

 

 

CAPO VI

RIDUZIONE  DELLA PAGA BASE PER  GLI STABILIMENTI BALNEARI DI TERZA E QUARTA

CATEGORIA

 

Articolo 330

 

(1) Le riduzioni della paga base prevista dall'articolo 265 per il comparto

dei  pubblici  esercizi  si  applicano  ai  dipendenti  dagli  stabilimenti

balneari  classificati  di  terza  e quarta  categoria,  a  partire  dal 1°

novembre  1987, salvo  quanto diversamente  stabilito da  specifici accordi

provinciali entro la validità del presente Contratto Nazionale di Lavoro.

(2)  Resta confermata l'applicazione della riduzione suddetta ai dipendenti

dagli  stabilimenti  balneari  addetti  ai  servizi  di  bar,  ristoranti e

similari.

 

 

 

CAPO VII

SCATTI DI ANZIANITA' - NORMA TRANSITORIA

 

Articolo 331

 

(1)  Gli importi  fissi degli  scatti di  anzianità per  i dipendenti degli

Stabilimenti Balneari per il periodo 1° giugno 1986 - 28 febbraio 1989 sono

stabiliti nelle seguenti misure:

---------------------------------

    LIVELLI       IMPORTI

---------------------------------

      IS         55.000

      I          52.000

      II         49.000

      III        47.000

      IV         44.000

      V          43.000

      VI         42.000

      VII        41.000

 

(2)  Il raccordo tra  la disciplina di  cui all'articolo 300 del C.C.N.L. 8

luglio  1982 e  quella prevista  dall'articolo 78  del C.C.N.L. 18 febbraio

1987 verrà effettuato come segue.

(3)  Al personale che alla data di entrata in vigore del presente Contratto

abbia  maturato la precedente serie  di 4 scatti, la data di decorrenza del

nuovo  scatto  sarà   computata  considerando  utile,   solo  a  tal  fine,

un'anzianità  convenzionale pari al 25% del tempo intercorso tra la data di

maturazione  dell'ultimo  scatto  e  quella del    giugno  1986.  A detto

personale,   al   compimento    del   triennio,   utilizzando   l'anzianità

convenzionale di cui sopra, sarà corrisposto, in aggiunta all'importo degli

scatti  relativo alla vecchia  serie, quello del  nuovo scatto nella misura

prevista nella su riportata tabella.

(4)  Successivamente al    marzo 1989  si  dovrà procedere  per  tutto il

personale  all'atto  della  maturazione  individuale  del  nuovo  scatto al

ragguaglio  dell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore

dello  scatto di  cui all'articolo  78 del  C.C.N.L. 18  febbraio 1987, per

determinare  il corrispondente numero dei nuovi scatti maturati e quelli da

maturare  rispetto alla nuova  serie di sei  scatti. Il numero degli scatti

maturati così ragguagliato, compresa l'eventuale frazione, sommato al nuovo

scatto  maturato, moltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla

tabella  articolo 78  del C.C.N.L.  18 febbraio  1987 per  coloro che hanno

maturato  lo scatto  entro il 30  aprile 1990  e per  il valore fisso dello

scatto  di cui alla tabella  articolo 118 del presente contratto per coloro

che  maturino lo  scatto successivamente  al 1  maggio 1990, darà l'importo

complessivo degli scatti spettante.

(5)  L'eventuale residua frazione  di scatto che  dovesse risultare da tale

computo,  verrà liquidata al compimento del triennio successivo a quello di

maturazione  dell'ultimo scatto  intero e  cioè alla  maturazione del sesto

scatto.

 

 

 

CAPO VIII

MALATTIA ED INFORTUNIO

 

 

MALATTIA

 

Articolo 332

 

(1)  Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali

scadenze dei periodi di paga:

a) ad una indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia

dal  quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni

di  malattia dal  ventunesimo in  poi,  posta a  carico dell'INPS  ai sensi

dell'articolo  74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità

stabilite, e anticipata 'dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a

tempo  indeterminato ai sensi dell'art.  1 della legge 29 febbraio 1980, n.

33,  l'importo anticipato dal  datore di lavoro  è posto a conguaglio con i

contributi  dovuti all'INPS secondo le  modalità di cui agli articoli 1 e 2

della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

b)  ad una  integrazione dell'indennità  di malattia  corrisposta dall'INPS

pari  al ventotto per cento  della retribuzione, da corrispondersi da parte

del  datore di lavoro; c)  alla normale retribuzione per i primi tre giorni

di  malattia (periodo di carenza)  da corrispondersi da parte del datore di

lavoro,  sempre  che  sia  stato  provveduto  da  parte  del  dipendente  a

denunciare  la malattia  al proprio  datore di  lavoro nel termine previsto

dall'articolo 124.

 

(2)  A  titolo di  ulteriore  e definitiva  integrazione  dell'indennità di

malattia  di cui  alla precedente  lettera a)  non dovranno  essere operate

detrazioni  dei  ratei  di  gratifica natalizia  e  di  gratifica  di ferie

relative ai periodi di malattia.

(3) L'integrazione prevista sub b) non è dovuta se l'INPS non riconosce per

qualsiasi  motivo  l'indennità  a  suo  carico:  se  l'indennità  stessa  è

riconosciuta  dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto

ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.

 

 

INFORTUNIO

 

Articolo 333

 

(1)  In caso  di infortunio  il  datore di  lavoro dovrà  corrispondere una

integrazione  dell'indennità corrisposta  dall'INAIL fino  a raggiungere il

100% della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio.

(2)  L'integrazione  suddetta è  dovuta  in  tutti i  casi  in  cui l'INAIL

corrisponde l'indennità prevista dalla legge.

(3)  Per  il   restante  personale  non   soggetto  per  legge  all'obbligo

assicurativo  il  datore  di  lavoro  deve  adempiere  ad  altre  forme  di

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nelle

modalità e con un minimo di massimale seguenti:

-  invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite

per il caso di malattia dagli articoli 124 e 331 considerandosi l'infermità

derivante    da   infortunio,    compresa   nella    previdenza   stabilita

dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS;

- invalidità permanente: quindici milioni;

- morte: dieci milioni.

 

 

 

CAPO IX

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

 

Articolo 334

 

(1)  Per  i  periodi  di  servizio  prestati  fino  al  31  maggio  1982 il

trattamento  di  cui  all'articolo  154  è  stabilito,  salvo  quanto altro

previsto  dalla legge  29 maggio 1982,  n. 297  (allegato P) nelle seguenti

misure della retribuzione di fatto in atto al 31 maggio 1982 con esclusione

degli  assegni familiari  e dell'indennità  di contingenza  maturata dal 1°

febbraio 1977 al 31 maggio 1982.

 

Personale impiegatizio:

una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato;

 

Personale non impiegatizio:

per le anzianità maturate:

a) sino al 30 giugno 1979: quindici giorni di retribuzione per ogni anno di

servizio prestato;

b)  per  le  anzianità  maturate successivamente  al  30  luglio  1979: una

mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato.

 

(2)  Il trattamento di fine rapporto verrà calcolato in ventiseiesimi della

retribuzione mensile.

 

 

Articolo 335

 

Relativamente  alla preesistente  distinzione  del personale  in impiegati,

intermedi  ed operai,  si fa  riferimento ai  fini della determinazione del

trattamento di fine rapporto alla classificazione del personale di cui alla

nota  dell'articolo 3  del  C.C.N.L. 26  giugno  1974 per  gli stabilimenti

balneari (allegato S).

 

 

CAPO X

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

 

 

Articolo 336

 

Per  il funzionamento  delle Commissioni  Paritetiche  si fa  riferimento a

quanto stabilito dall'articolo 19 del presente Contratto.

 

 

 

TITOLO  XIV

ALBERGHI DIURNI

 

CAPO I

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

 

Articolo 337

 

La classificazione del personale per il comparto degli Alberghi Diurni è la

seguente.

 

 

Articolo 338

 

AREA QUADRI

 

Ai sensi della legge 14 maggio 1985, n.190 e successive modificazioni, sono

considerati  Quadri, in base  alle seguenti declaratorie, i lavoratori che,

pur  non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli articoli 6 e

34  del R.D.L.  n. 1130  del 1°  luglio 1926,  siano in  possesso di idoneo

titolo  di studio  o di  adeguata  formazione,  preparazione  professionale

specialistica.   Conseguentemente   rientrano   in   quest'area,   per   la

corrispondenza  delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche

successivamente specificate.

 

QUADRO A

 

Appartengono  a  questo livello  della  categoria Quadri  i  lavoratori con

funzioni  direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed

organizzativa  loro attribuito,  forniscono  contributi qualificati  per la

definizione  degli  obiettivi  dell'azienda  e  svolgono  con  carattere di

continuità,  un ruolo  di  rilevante importanza  ai  fini dello  sviluppo e

dell'attuazione  di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata,

in  condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la

gestione,  il coordinamento ed  il controllo dei  diversi settori e servizi

dell'azienda.

- Direttore;

- Gerente.

 

LIVELLO PRIMO

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato

contenuto   professionale,  caratterizzate   da  iniziative   ed  autonomia

operativa  ed ai quali  sono affidate,  nell'ambito delle responsabilità ad

essi  delegate, funzioni di direzione  esecutiva di carattere generale o di

un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:

- Vice Direttore;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO SECONDO

 

Appartengono  a  questo  livello i  lavoratori  che  svolgono  mansioni che

comportano  sia  iniziativa  che  autonomia  operativa  nell'ambito  ed  in

applicazione   delle   direttive  generali   ricevute,   con   funzioni  di

coordinamento  e controllo o ispettive  di impianti, reparti ed uffici, per

le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:

-  Responsabile di amministrazione  (ex segretario di azienda diplomato con

mansioni di concetto);

- Responsabile del controllo di più reparti;

-  Consegnatario di magazzino  con responsabilità tecnica ed amministrativa

di conduzione;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO TERZO

 

Appartengono  a  questo  livello  i  lavoratori  che  svolgono  mansioni di

concetto  o  prevalentemente  tali  che  comportano  particolari conoscenze

tecniche  ed adeguata esperienza;  i lavoratori specializzati provetti che,

in  condizioni di  autonomia operativa  nell'ambito delle proprie mansioni,

svolgono  lavori  che   comportano  una  specifica   ed  adeguata  capacità

professionale  acquisiti  mediante  approfondita  preparazione  teorica e/o

tecnico  pratica;  i  lavoratori  che,  in  possesso  delle caratteristiche

professionali  di cui  ai punti  precedenti, hanno  anche responsabilità di

coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè':

- Magazziniere consegnatario non considerato nei livelli superiori;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO QUARTO

 

Appartengono  a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia

esecutiva,  anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche

di  natura  amministrativa,   tecnico-pratica  o  di   vendita  e  relative

operazioni  complementari,   che  richiedono  il   possesso  di  conoscenze

specialistiche comunque acquisite e cioè:

- Cassiere centrale;

- Barbiere;

- Parrucchiere;

- Manicure;

- Pedicure;

- Massaggiatore;

- Visagista;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO QUINTO

 

Appartengono  a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate

conoscenze  e  capacità  tecnico-pratiche  svolgono  compiti  esecutivi che

richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:

-   Magazziniere comune;

-   Cassiera;

-   Aiuto parrucchiere;

-   Pulitore-lavatore a secco, addetto tintoria;

-   Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO SESTO SUPER

 

Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità

tecnico-pratiche  comunque  acquisite,  che   eseguono  lavori  di  normale

complessità e cioè:

-   Addetto deposito bagagli.

-   Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO SESTO

 

Appartengono  a  questo  livello i  lavoratori  che  svolgono  attività che

richiedono  un  normale  addestramento  pratico  ed  elementari  conoscenze

professionali e cioè:

-   Lustrascarpe;

-   Bagnina;

-   Sciampista;

-   Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

LIVELLO SETTIMO

 

Appartengono  a questo livello  i lavoratori che svolgono semplici attività

anche con macchine già attrezzate e cioè:

-   Personale di fatica;

-   Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

CAPO II

APPRENDISTATO

 

Articolo 339

 

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 l'apprendistato

è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica

per  diventare  lavoratori  qualificati,  quali  ad  esempio  parrucchiere,

visagista, barbiere, manicure, pedicure, ecc..

 

 

CAPO III

CONTRATTO A TERMINE

 

Articolo 340

 

La  disciplina   del  presente  Capo   è  correlata   con  quanto  previsto

dall'articolo 60.

 

 

Articolo 341

 

(1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il

personale.

(2)  E' escluso dal  periodo di  prova il personale  che abbia già prestato

servizio nella stessa azienda.

(3)  Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di

licenziamento  durante o  al  termine del  periodo  di prova,  nonché nelle

ipotesi  di licenziamento, nel  contratto a  tempo determinato, prima dello

scadere  del termine  di ingaggio senza  giustificato motivo  o per colpa e

fatto dell'esercente.

 

 

Articolo 342

 

(1) Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere

anticipatamente  l'esercizio  o  a   ridurre  il  personale,  competerà  ai

dipendenti  un  indennizzo  pari  alla  metà  della  retribuzione  che essi

avrebbero  dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che

non  provveda ad  altra analoga  occupazione per  uguale durata  e medesima

retribuzione.

(2)  In caso  di epidemia  o di  altre cause  similari, che obbligassero il

datore  di  lavoro  a  chiudere o  a  ridurre  il  personale,  la decisione

sull'indennità sarà demandata alle Organizzazioni Sindacali territoriali ed

in caso di dissenso a quelle nazionali.

 

 

Articolo 343

 

Nel  caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine,

il  personale  avrà  diritto   ad  un'indennità  pari  all'ammontare  della

retribuzione  che  avrebbe  percepito dalla  data  di  risoluzione  fino al

termine  stabilito, a meno  che il  datore di lavoro  non provveda ad altra

analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.

 

 

Articolo 344

 

Al  dipendente con  contratto  a tempo  determinato  spettano le  ferie, la

tredicesima  e  la  quattordicesima  mensilità  e  ogni  altro  trattamento

previsto   per   i   dipendenti  regolamentati   con   contratto   a  tempo

indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempre che non

sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

 

 

Articolo 345

 

(1)  A  titolo  cautelativo,  per  i  casi  di  ingiustificata  risoluzione

anticipata  del contratto a termine  da parte del lavoratore è riconosciuta

al  datore  di  lavoro  la  facoltà  di  effettuare  una  trattenuta  sulla

retribuzione,  la cui  misura  sarà determinata  dai  Contratti Integrativi

territoriali.

(2)  Tale importo sarà  restituito al dipendente  nel giorno della scadenza

del  contratto, in  caso di  anticipata  risoluzione di  esso da  parte del

dipendente  che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi

avrà diritto a trattenere l'importo a titolo di risarcimento del danno.

 

 

Articolo 346

 

I  trattamenti  che, per  effetto  dei precedenti  articoli  debbono essere

corrisposti  al personale  retribuito in  tutto o  in parte  a percentuale,

saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all'articolo 280.

 

 

 

CAPO IV

ORARIO DI LAVORO

 

 

DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE

 

Articolo 347

 

(1)  La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque

giornate e mezza.

(2)  Ferma  restando  la  ripartizione  dell'orario  settimanale  in cinque

giornate  e  mezza,   diversi  criteri  di   ripartizione  potranno  essere

contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende

dei lavoratori.

 

 

RIPARTIZIONE ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO

 

Articolo 348

 

L'orario  di  lavoro giornaliero  di  ciascun dipendente  non  potrà essere

suddiviso  in  più  di  due frazioni,  la  cui  determinazione  e  durata è

demandata  alla contrattazione integrativa  territoriale, mentre i turni di

riposo settimanale e del congedo di conguaglio, nonché i turni di servizio,

saranno  disposti dal  datore di  lavoro tenendo  conto delle  esigenze dei

lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del

presente Contratto in materia di orario di lavoro.

 

 

LAVORO NOTTURNO

 

Articolo 349

 

Le  ore  di  lavoro  notturno  svolto dalle  ore  24  alle  ore  6 verranno

retribuite  con la retribuzione  oraria maggiorata del  25%, fatte salve le

condizioni di miglior favore.

 

 

LAVORO STRAORDINARIO

 

Articolo 350

 

(1)  Il lavoro straordinario  è compensato con la retribuzione ragguagliata

ad ore maggiorata del 30% se diurno o 60% se notturno.

(2) Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore

24.00 e le ore 06.00.

(3)  La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile

con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe

la minore.

(4)  Non è considerato lavoro  straordinario quello effettuato di notte nel

normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.

 

 

FESTIVITA'

 

Articolo 351

 

Al  personale  che   presta  la  propria  opera   nelle  festività  di  cui

all'articolo  87 è dovuta oltre  alla normale retribuzione anche quella per

le ore di servizio effettivamente prestate con la maggiorazione del 20% per

lavoro festivo.

 

 

 

CAPO V

INDENNITA' DI CONTINGENZA

 

Articolo 352

 

Le parti si danno reciprocamente atto:

 

1) che in forza della lettera b) della norma transitoria all'articolo 7 del

C.C.N.L.  10 aprile  1979  si è  adempiuto  al conglobamento  degli importi

dell'indennità  di contingenza  maturata fino  al 31luglio  1975 nella paga

base del personale dipendente dagli Alberghi diurni.

2)  che  il personale  suddetto,  in  forza della  lettera  b)  della norma

transitoria  all'articolo 7 del  C.C.N.L. 10 aprile  1979 si sono adottati,

con  le  diverse decorrenze  convenute,  gli  importi più  atti  di ciascun

raggruppamento della contingenza maturata nel periodo 1° febbraio 1975 - 31

gennaio  1977 del personale  dipendente dagli alberghi e pubblici esercizi,

dando  attuazione all'articolo 2  dell'Accordo Nazionale 14 luglio 1976 per

l'applicazione della scala mobile nel settore degli alberghi e dei pubblici

esercizi.

 

 

CAPO VI

TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

 

Articolo 353

 

(1)  Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lettera b)

dell'articolo  105  l'eventuale terzo  elemento  provinciale  e/o eventuale

elemento  aziendale  in  atto  di  cui  alla  norma  transitoria  in  calce

all'articolo 7 lettera b) del C.C.N.L. 10 aprile 1979.

 

 

CAPO VII

PAGA BASE NAZIONALE APPRENDISTI

 

Articolo 354

 

Per  la determinazione della  retribuzione del  personale apprendista si fa

riferimento a quanto stabilito nell'articolo 49.

 

 

CAPO VIII

SCATTI DI ANZIANITA'

 

 

NORMA TRANSITORIA

 

Articolo 355

 

(1)  Gli importi  fissi degli  scatti di  anzianità per  i dipendenti dalle

aziende  degli Alberghi Diurni per  il periodo 1° giugno 1986 - 28 febbraio

1989 sono stabiliti nelle seguenti misure:

------------------------

    LIVELLI    IMPORTI

------------------------

     IS        55.000

     I         52.000

     II        49.000

     III       47.000

     IV        44.000

     V         43.000

     VI        42.000

     VII       41.000

 

(2)  Il raccordo tra  la disciplina di  cui all'articolo 331 del C.C.N.L. 8

luglio  1982 e  quella prevista  dall'articolo 78  del C.C.N.L. 18 febbraio

1987 verrà effettuato come segue.

(3)  Al personale che alla data di entrata in vigore del presente Contratto

abbia  maturato la precedente serie  di 4 scatti, la data di decorrenza del

nuovo  scatto  sarà   computata  considerando  utile,   solo  a  tal  fine,

un'anzianità  convenzionale pari al 25% del tempo intercorso tra la data di

maturazione  dell'ultimo  scatto  e  quella del    giugno  1986.  A detto

personale,   al   compimento    del   triennio,   utilizzando   l'anzianità

convenzionale di cui sopra, sarà corrisposto, in aggiunta all'importo degli

scatti  relativo alla vecchia  serie, quello del  nuovo scatto nella misura

prevista nella su riportata tabella.

(4)  Successivamente al    marzo 1989  si  dovrà procedere  per  tutto il

personale  all'atto  della  maturazione  individuale  del  nuovo  scatto al

ragguaglio  dell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore

dello  scatto di  cui all'articolo  78 del  C.C.N.L. 18  febbraio 1987, per

determinare  il corrispondente numero dei nuovi scatti maturati e quelli da

maturare  rispetto alla nuova  serie di sei  scatti. Il numero degli scatti

maturati così ragguagliato, compresa l'eventuale frazione, sommato al nuovo

scatto  maturato, moltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla

tabella dell'articolo 78 del C.C.N.L. 18 febbraio 1987 per coloro che hanno

maturato  lo scatto  entro il 30  aprile 1990  e per  il valore fisso dello

scatto  di cui alla tabella  articolo 118 del presente Contratto per coloro

che  maturino lo scatto  successivamente al 1°  maggio 1990, darà l'importo

degli scatti spettante.

(5)  L'eventuale residua frazione  di scatto che  dovesse risultare da tale

computo,  verrà liquidata al compimento del triennio successivo a quello di

maturazione  dell'ultimo scatto  intero e  cioè alla  maturazione del sesto

scatto.

 

 

CAPO IX

MALATTIA ED INFORTUNIO

 

MALATTIA

 

Articolo 356

 

(1)  Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali

scadenze dei periodi di paga:

a) ad una indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia

dal  quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni

di  malattia dal  ventunesimo in  poi,  posta a  carico dell'INPS  ai sensi

dell'articolo  74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità

stabilite,  e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a

tempo  indeterminato ai sensi dell'art.  1 della legge 29 febbraio 1980, n.

33,  l'importo anticipato dal  datore di lavoro  è posto a conguaglio con i

contributi  dovuti all'INPS secondo le  modalità di cui agli articoli i e 2

della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

b)  ad una  integrazione dell'indennità  di malattia  corrisposta dall'INPS

pari  al ventotto per cento  della retribuzione, da corrispondersi da parte

del datore di lavoro;

c) alla normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia (periodo di

carenza)  da corrispondersi da  parte del datore  di lavoro, sempre che sia

stato  provveduto  da parte  del  dipendente  a denunciare  la  malattia al

proprio datore di lavoro nel termine previsto dall'articolo 124.

 

(2)  A  titolo di  ulteriore  e definitiva  integrazione  dell'indennità di

malattia  di cui  alla precedente  lettera a)  non dovranno  essere operate

detrazioni  dei  ratei  di  gratifica natalizia  e  di  gratifica  di ferie

relative ai periodi di malattia.

(3) L'integrazione prevista sub b) non è dovuta se l'INPS non riconosce per

qualsiasi  motivo  l'indennità  a  suo  carico:  se  l'indennità  stessa  è

riconosciuta  dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto

ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'INPS.

 

 

INFORTUNIO

 

Articolo 357

 

(1)  In caso  di infortunio  il  datore di  lavoro dovrà  corrispondere una

integrazione  dell'indennità corrisposta  dall'INAIL fino  a raggiungere il

100% della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio.

(2)  L'integrazione  suddetta è  dovuta  in  tutti i  casi  in  cui l'INAIL

corrisponde l'indennità prevista dalla legge.

(3)  Per  il   restante  personale  non   soggetto  per  legge  all'obbligo

assicurativo  il  datore  di  lavoro  deve  adempiere  ad  altre  forme  di

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nella

modalità e con un minimo di massimale seguenti:

-  invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite

per  il caso di malattia  degli articoli 124 e 369 considerandosi infermità

derivante    da   infortunio,    compresa   nella    previdenza   stabilita

dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS.

- invalidità permanente: quindici milioni;

- morte: dieci milioni.

 

 

 

CAPO X

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

Articolo 358

 

(1)  Per  i  periodi  di  servizio  prestati  fino  al  31  maggio  1982 il

trattamento di cui all'articolo 154 è stabilito salvo quanto previsto dalla

legge  29 maggio  1982 n.  279  (allegato P),  nelle seguenti  misure della

retribuzione  di fatto  in  atto al  31  maggio 1982  con  esclusione degli

assegni  familiari e dell'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio

1977 al 31 maggio 1982:

 

personale impiegatizio:

una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato;

 

personale non impiegatizio:

 

per le anzianità maturate:

a)  sino al 30 giugno 1978 nelle misure in atto aziendalmente con un minimo

di sei giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato;

b)  dal 1° luglio 1978 in  poi, una mensilità di retribuzione per ogni anno

di servizio prestato.

 

(2)  Il trattamento di fine rapporto verrà calcolato in ventiseiesimi della

retribuzione mensile.

 

 

Articolo 359

 

Relativamente  alla preesistente distinzione  del personale in impiegati ed

operai,  si fa riferimento ai  fini della determinazione del trattamento di

fine  rapporto alla classificazione  del personale degli alberghi diurni di

cui all'allegato A del C.C.N.L. 10 aprile 1979 (allegato S).

 

 

 

CAPO XI

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

 

Articolo 360

 

Per  il funzionamento  delle Commissioni  Paritetiche  si fa  riferimento a

quanto stabilito dall'articolo 19 del presente Contratto.

 

 

 

TITOLO XV

IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO

 

CAPO I

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

 

Articolo 361

 

La  classificazione del  personale del  comparto delle  Imprese di viaggi e

turismo è la seguente.

 

 

Articolo 362

 

AREA QUADRI

 

Ai  sensi della  legge 13 maggio  1985, n.  190 e successive modificazioni,

sono  considerati Quadri, in  base alle seguenti declaratorie, i lavoratori

che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli articoli

6  e 34 del R.D.L. n.  1130 del 10 luglio 1926, siano in possesso di idoneo

titolo  di studio  e  di adeguata  formazione  professionale specialistica.

Conseguentemente  rientrano  in  quest'area,  per  la  corrispondenza delle

declaratorie  alle  indicazioni  di  legge,  le  qualifiche successivamente

specificate.

 

QUADRO A

 

Appartengono  a  questo livello  della  categoria Quadri  i  lavoratori con

funzioni  direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed

organizzativa  loro attribuito,  forniscano  contributi qualificati  per la

definizione  degli  obiettivi  dell'azienda  e  svolgano  con  carattere di

continuità,  un ruolo  di  rilevante importanza  ai  fini dello  sviluppo e

dell'attuazione  di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata,

in  condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la

gestione,  il coordinamento ed  il controllo dei  diversi settori e servizi

dell'azienda.

-  Capo area, responsabile  unico di più  agenzie di viaggi facenti capo ad

una stessa azienda, anche se ubicate in località diverse.

 

QUADRO B

 

Appartengono  a  questo livello  della  categoria Quadri  i  lavoratori con

funzioni  direttive   che,  per  l'attuazione   degli  obiettivi  aziendali

correlativamente  al livello  di responsabilità  loro attribuito abbiano in

via  continuativa la  responsabilità di  unità  aziendali la  cui struttura

organizzativa  non sia  complessa o  di settori  di particolare complessità

organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed amministrativa.

-  Capo agenzia di categoria  A + B con autonomia tecnica ed amministrativa

di gestione.

 

LIVELLO PRIMO

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato

contenuto   professionale,  caratterizzate   da  iniziative   ed  autonomia

operativa  ed ai quali  sono affidate,  nell'ambito delle responsabilità ad

essi  delegate, funzioni di direzione  esecutiva di carattere generale o di

un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia e cioè:

-  Capo Agenzia  di categoria  A+B con  funzioni tecniche ed amministrative

subordinate;

-  Capo  Agenzia  di  categoria  B   oppure  A  con  autonomia  tecnica  ed

amministrativa di gestione:

- Capo C.E.D.;

- Analista - Programmatore C.E.D.;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO SECONDO

 

Appartengono  a  questo  livello i  lavoratori  che  svolgono  mansioni che

comportano  sia  iniziativa  che  autonomia  operativa  nell'ambito  ed  in

applicazione   delle   direttive  generali   ricevute,   con   funzioni  di

coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le

quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:

-  Responsabile di  servizio o  di reparto  tecnico, intendendosi esclusi i

reparti  o servizi con  attribuzioni puramente esecutive  e di ordine quali

archivio, copia e spedizione;

-  Capo Agenzia di categoria  C, con autonomia tecnica ed amministrativa di

gestione;

- Capo servizio vendite ovvero marketing ovvero amministrativo;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO TERZO

 

Appartengono  a  questo  livello  i  lavoratori  che  svolgono  mansioni di

concetto  o  prevalentemente  tali  che  comportano  particolari conoscenze

tecniche  ed adeguata esperienza;  i lavoratori specializzati provetti che,

in  condizioni di  autonomia operativa  nell'ambito delle proprie mansioni,

svolgono  lavori  che   comportano  una  specifica   ed  adeguata  capacità

professionale  acquisita mediante adeguata preparazione teorica e/o tecnico

pratica;  i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali

di  cui ai  punti precedenti,  hanno anche  responsabilità di coordinamento

tecnico - funzionale di altri lavoratori e cioè:

-  Addetto ai  servizi di prenotazione  o addetto  ai servizi turistici e/o

alle  biglietterie ferroviarie,  aeree,  marittime e  automobilistiche, con

capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza di lingue;

-  Programmatore di acquisita  capacità, intendendosi per tale l'impiegato,

tecnico qualificato per la creazione di programmi e determinazione di costi

per  viaggi  nazionali  ed  internazionali  di  gruppi  ed  individuali con

conoscenza   completa  di   lingue  estere   con   o  senza   l'ausilio  di

apparecchiature elettroniche;

-  Promotore  commerciale  addetto  allo  sviluppo  ed  alla  illustrazione

dell'attività di Agenzia, di provata esperienza tecnica e con conoscenza di

almeno due lingue estere;

- Stenodattilografa in lingue estere;

- Segretario di Direzione corrispondente in lingue estere;

- Traduttore e/o corrispondente in lingue estere;

- Cassiere e/o addetto al cambio delle valute;

- Impiegato amministrativo e/o contabile di acquisita esperienza;

-  Impiegato con buona conoscenza  di almeno due lingue estere addetto alla

assistenza e/o accompagnamento di gruppi e crociere all'estero;

- Programmatore C.E.D.;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO QUARTO

 

Appartengono  a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia

esecutiva,  anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche

di  natura  amministrativa,   tecnico-pratica  o  di   vendita  e  relative

operazioni  complementari   che  richiedono   il  possesso   di  conoscenze

specifiche comunque acquisite e cioè:

-  Addetto ai servizi  di prenotazione, o  addetto ai servizi turistici e/o

alle  biglietterie, ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche anche

con mezzi di tariffazione automatica;

-  Impiegato  addetto ai  servizi  operativi proiettivi  e/o  ricettivi con

mansioni di ordine e conoscenza di due lingue estere;

-  Impiegato addetto  alla propaganda  ed  acquisizione della  clientela di

agenzia;

-   Impiegato  con   buona  conoscenza   di   una  lingua   estera  addetto

all'assistenza  e/o all'accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio

nazionale;

- Contabile d'ordine;

- Stenodattilografo;

-  Transferista  (addetto  alla  assistenza  e  ricevimento  agli  arrivi e

partenze);

-  Impiegato addetto  prevalentemente alla  vendita al  banco di viaggi già

programmati;

- Operatore C.E.D.;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO QUINTO

 

Appartengono  a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate

conoscenze  e capacità tecnico  - pratiche,  svolgono compiti esecutivi che

richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:

- Hostess;

- Dattilografo;

- Addetto esclusivamente alle macchine contabili;

- Addetto al centralino e/o telescriventi;

- Fatturista;

- Operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;

- Archivista;

- Autista;

- Portavalori;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO SESTO SUPER

 

Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità

tecnico  pratiche  comunque  acquisite   che  eseguono  lavori  di  normale

complessità e cioè:

-  Personale addetto al  trasferimento manuale  di pratiche, anche mediante

guida di mezzi di trasporto ed operazioni complementari.

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO SESTO

 

Appartengono  a  questo  livello i  lavoratori  che  svolgono  attività che

richiedono  un  normale  addestramento  pratico  ed  elementari  conoscenze

professionali e cioè:

- Custode;

- Portiere;

- Personale addetto a mansioni di semplice attesa;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

LIVELLO SETTIMO

 

Appartengono  a questo livello  i lavoratori che svolgono semplici attività

anche con macchine già attrezzate e cioè:

- Personale di fatica ed addetto alle pulizie;

-  Altre qualifiche di  valore equivalente non espressamente comprese nella

suddetta elencazione.

 

 

CHIARIMENTO A VERBALE

(1)  Le parti  si danno  atto che  per le  imprese di  viaggi e  turismo il

"Dirigente  Tecnico" o "Direttore Tecnico"  di cui alle norme del R.D.L. 23

novembre 1936, n. 2523, legge 4 aprile 1940, n. 860, circolare n. 08680 del

25  novembre 1955 del Commissariato per il Turismo e analoghi provvedimenti

modificativi  ed integrativi, non costituisce una qualifica a sé stante, ma

deve essere inquadrato nei livelli a seconda delle sue effettive mansioni.

(2)  Per la  tipologia  delle Agenzie  di Viaggio  di  categoria A-B  si fa

riferimento  alla Legge Regionale  Lombardia n. 39,  articolo 2 del 9 marzo

1983 che così recita:

A)  Imprese che svolgono  attività di  produzione, organizzazione e vendita

esclusivamente  tramite  altre  agenzie   di  viaggi  (per  via  terrestre,

marittima  ed aerea) soggiorni e  crociere per singole persone e gruppi. B)

Imprese  che svolgono prevalentemente  attività di organizzazione e vendita

diretta  al pubblico senza  il tramite di  altre agenzie di viaggi (per via

terrestre,  marittima ed aerea) soggiorni  e crociere per singole persone e

gruppi.

 

 

 

CAPO II

APPRENDISTATO

 

Articolo 363

 

(1)  Con decorrenza dalla data di stipula del presente Contratto, la durata

dell'apprendistato,  salvo   le  maggiori   misure  concordate   a  livello

territoriale per eventuali qualifiche specifiche, è fissata in tre anni.

(2)  Le  qualifiche per  le  quali  è ammesso  l'apprendistato  sono quelle

comprese nel quarto e quinto livello con le seguenti eccezioni:

a)  lavori  di  scrittura  e  archivio  (corrispondenti  alla  qualifica di

"archivista");

b)   lavori   di   dattilografia    (corrispondenti   alla   qualifica   di

"dattilografo")  purché  il  relativo  personale  risulti  in  possesso  di

specifico  diploma  di  scuola  professionale  di  dattilografia legalmente

riconosciuta;

c) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.

 

(3)  Per  i giovani  che  abbiano  frequentato con  profitto,  superando le

relative  prove  di esame,  corsi  di formazione  organizzati  da Istituti,

Scuole Professionali legalmente riconosciute, il periodo di apprendistato è

fissato  in  dodici  mesi, limitatamente  alle  mansioni  corrispondenti al

diploma.

(4)  Inoltre, le parti, tenuto conto dell'elevato livello di qualificazione

professionale  necessario  per   l'espletamento  delle  relative  mansioni,

convengono   di   elevare   o  confermare   a   quattro   anni   la  durata

dell'apprendistato per le seguenti qualifiche:

-  Addetto ai  servizi di prenotazione  o addetto  ai servizi turistici e/o

alle  biglietterie ferroviarie, aeree,  marittime ed automobilistiche anche

con mezzi di tariffazione automatica;

-  Impiegato addetto  ai servizi  proiettivi e/o  ricettivi con mansioni di

ordine e conoscenza di due lingue estere;

-  Impiegato addetto  alla propaganda  ed  acquisizione della  clientela di

agenzia;

-   Impiegato  con   buona  conoscenza   di   una  lingua   estera  addetto

all'assistenza  e/o all'accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio

nazionale ed all'estero;

-  Transferista  (addetto  all'assistenza  e  ricevimento  degli  arrivi  e

partenze);

-  Impiegato addetto  prevalentemente alla  vendita al  banco di viaggi già

programmati.

 

 

Articolo 364

 

(1)  Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore

ai  quindici anni e non superiore  ai venti, anche se in possesso di titolo

di studio di scuola media superiore, maturità o titolo equivalente.

(2)  A parziale deroga  di quanto previsto  dal secondo comma dell'articolo

363,  con   riferimento  ai   limiti  di   età  per   i  quali   è  ammesso

l'apprendistato, per le qualifiche inquadrate al terzo livello ed oltre, il

limite  massimo di cui al  comma 1 è elevato, previe intese territoriali, a

ventidue  anni, per  i giovani  in possesso  di titolo  di studio di scuola

media  superiore, maturità o titolo equivalente. Tale elevazione di età non

è  consentita in  caso  di attinenza  del  titolo di  studio  alle mansioni

svolte.

(3)  Le parti  si impegnano,  previe intese  territoriali e/o  aziendali, a

svolgere  le opportune azioni  di competenza dirette  ad estendere anche al

settore  delle  agenzie   di  viaggio  quanto   previsto  al  quinto  comma

dell'articolo  21  della  legge  56 del  1987  per  le  qualifiche  ad alto

contenuto professionale.

(4)  Per gli apprendisti  assunti antecedentemente alla  data di entrata in

vigore del presente Contratto valgono le precedenti disposizioni in materia

di durata.

 

 

 

CAPO III

ORARIO DI LAVORO

 

Articolo 365

 

(1)  A   decorrere  dal  1°luglio   1974,  in  deroga   a  quanto  previsto

dall'articolo  71, la durata normale del lavoro è fissata in quarantacinque

ore settimanali per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo o di

semplice attesa e custodia:

- custodi;

- guardiani diurni e notturni

- portieri;

- telefonisti;

- uscieri ed inservienti;

- addetti ai transfert;

- autisti;

-  ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e

custodia  di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e

successive modifiche ed integrazioni.

 

(2)  Il personale telefonista  e addetto ai  transfert non sarà considerato

discontinuo qualora svolga mansioni promiscue.

 

 

DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE

 

Articolo 366

 

(1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i

turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in

cinque giornate.

(2)  La giornata di libertà,  oltre quella del riposo settimanale di legge,

potrà essere goduta in una intera giornata o in due mezze giornate', tenuto

conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.

(3) Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di

alta stagione.

(4)  Fermi  i limiti  di  durata  massima e  le  disposizioni  del presente

Contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore

di  lavoro  tanto  per  tutti  i   dipendenti  come  per  taluni  di  essi,

armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.

(5)  I  turni  di lavoro  devono  essere  fissati dal  datore  di  lavoro e

risultare  da apposita tabella collocata  in posizione ben visibile a tutto

il personale interessato.

(6)  Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati a

cura del datore di lavoro all'Ispettorato del Lavoro.

 

 

LAVORO STRAORDINARIO

 

Articolo 367

 

(1)  Il lavoro straordinario  è compensato con la retribuzione ragguagliata

ad ore maggiorata del 30%.

(2)  Salvo quanto disposto dal  successivo articolo le ore straordinarie di

lavoro  prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la retribuzione

ragguagliata ad ore maggiorata del 40%.

(3)  Le ore  straordinarie di lavoro  prestate la  notte - intendendosi per

tali  quelle effettuate dalle ore ventidue alle ore sei del mattino, sempre

che  non si tratti di  turni regolari di servizio - verranno retribuite con

la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 50%.

(4)  Per i  lavoratori retribuiti  in tutto  o in  parte a  provvigione, la

maggiorazione  del compenso per  lavoro straordinario verrà computata sulla

retribuzione  ragguagliata ad ore  percepita, tenendo  conto per il calcolo

delle  provvigioni della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di

lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.

(5)  Le  varie  maggiorazioni  previste  dal  presente  articolo  non  sono

cumulabili fra loro.

 

 

CAPO IV

FESTIVITA'

 

Articolo 368

 

Al  personale  che   presta  la  propria  opera   nella  festività  di  cui

all'articolo 87, è dovuta oltre alla normale retribuzione, anche quella per

le  ore  di  servizio effettivamente  prestate,  con  la  maggiorazione del

quaranta per cento per lavoro festivo.

 

 

CAPO V

FERIE

 

Articolo 369

 

(1)  L'insorgenza della  malattia regolarmente  denunciata dal lavoratore e

riconosciuta  dalle   strutture  sanitarie  pubbliche   competenti  per  il

territorio interrompe il decorso delle ferie.

(2)  Per  ragioni di  servizio  il  datore di  lavoro  potrà  richiamare il

lavoratore prima del termine del periodo di ferie fermo restando il diritto

del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto,

altresì,  al rimborso delle  spese sostenute  sia per l'anticipato rientro,

quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato

richiamato.

 

 

 

CAPO VI

MISSIONI E TRASFERIMENTI

 

 

Articolo 370

 

(1)  L'impresa ha  facoltà di  inviare il  personale in missione temporanea

fuori dalla propria residenza.

(2) In tal caso al personale compete oltre alle normali spettanze:

a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio a piè di lista, quando la

durata della trasferta obblighi il dipendente a sostenere tali spese;

c)  il rimborso  di eventuali  altre spese  sostenute in  stretta relazione

all'espletamento  della  missione  sempre   che  autorizzate  e  comprovate

(postali, telefoniche e simili);

d)  un'indennità  di  trasferta  pari  al  15%  di  un  ventiseiesimo della

retribuzione  mensile per ogni  giornata intera di  assenza; per le assenze

inferiori alle ventiquattro ore, ma superiori alle sei ore, spetterà il 10%

di un ventiseiesimo della retribuzione mensile.

 

(3) Nei confronti del personale le cui mansioni comportino viaggi abituali,

la  misura  dell'indennità di  trasferta  sarà  in ogni  caso  pari  al 10%

calcolato come sopra.

(4)  L'indennità  di  cui  al  punto  d)  non  è  cumulabile  con eventuali

trattamenti  aziendali   o  individuali   già  in   atto  a   tale  titolo,

riconoscendosi  al lavoratore in  servizio, alla data  di entrata in vigore

del  presente Contratto, la facoltà di optare per iscritto, entro tre mesi,

per il trattamento ritenuto più favorevole.

(5)  Può   essere  concordata  aziendalmente   una  diana   fissa  per  gli

accompagnatori, hostess e simili.

(6)  In caso di trasferta fuori del territorio nazionale, fermo restando il

rimborso  di  cui ai  precedenti  punti a),  b)  e c)  per  quanto riguarda

l'indennità  prevista  al  punto  d), la  stessa  resta  stabilita  nel 20%

calcolato come sopra.

(7)  Per i viaggi in ferrovia, eventuali differenze o supplementi, dovranno

essere  concordati  e  autorizzati  preventivamente,  di  volta  in  volta,

dall'impresa.

(8) Per i viaggi aerei, da autorizzarsi preventivamente, sarà rimborsato il

costo della classe turistica.

(9) Per quanto attiene alla categoria degli alberghi e ristoranti, all'atto

della  partenza saranno fornite al dipendente opportune istruzioni; in ogni

caso  non potranno essere indicati alberghi di categoria inferiore alle due

stelle.

 

 

Articolo 371

 

I  trasferimenti di residenza  danno diritto,  nei confronti del lavoratore

che sia capo famiglia con congiunti a carico:

a) al rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute per sé e per ogni

familiare a carico previa presentazione dei relativi giustificativi;

b)  al rimborso della  spesa effettiva  per il trasporto  del mobilio e del

bagaglio, previa presentazione dei relativi giustificativi;

c)  al  rimborso  dell'eventuale  perdita  di  pigione  ove  non  sia stato

possibile  sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso

va corrisposto per un massimo di sei mesi;

d)  ad  un'indennità  pari  ad  una  mensilità  della  normale retribuzione

(esclusi gli assegni familiari).

 

 

Articolo 372

 

Al lavoratore che non sia capo famiglia o che non abbia congiunti a carico,

spettano  i rimborsi di cui  ai punti a),  b) e c) del precedente articolo,

mentre l'indennità di cui al punto d) sarà ridotta al 50%.

 

 

Articolo 373

 

(1)  A  norma dell'articolo  13  della legge  20  maggio 1970,  n.  300, il

lavoratore  non può essere trasferito da una unità aziendale ad un'altra se

non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

(2)  Il   personale  trasferito  avrà   diritto,  in   caso  di  successivo

licenziamento,  al rimborso  delle spese  per  il ritorno  suo e  della sua

famiglia  nel luogo di provenienza,  purché il rientro sia effettuato entro

sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

 

 

Articolo 374

 

(1)  Qualora il  lavoratore sia comandato  per lavoro  fuori della sede ove

egli  presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto

indicatogli.

(2) In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine

della  giornata lavorativa, il lavoro  cesserà tanto tempo prima della fine

del  normale  orario   di  lavoro  quanto   è  strettamente  necessario  al

lavoratore,  in rapporto  alla  distanza ed  al  mezzo di  locomozione, per

raggiungere la sede.

(3)  Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento, saranno rimborsate

dal datore di lavoro secondo le norme contenute nel presente capo.

 

 

CAPO VII

TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

 

 

Articolo 375

 

(1)  Costituiscono trattamenti salariali  integrativi di cui alla lettera B

dell'articolo  110 gli eventuali trattamenti salariali aggiuntivi regionali

o provinciali di cui all'articolo 124 del C.C.N.L. del 1° luglio 1974

(2)  Alla scadenza del presente  Contratto le parti si incontreranno per un

riesame sulla destinazione dei predetti trattamenti aggiuntivi.

 

 

Articolo 376

 

La paga base nazionale di cui all'articolo 114 si intende comprensiva degli

importi  delle eccedenze  ad personam  previsti  dall'art.81 colonna  C del

C.C.N.L. 10 aprile 1979 e cioè:

 

I Super     L. 10.500

I Livello   L. 25.600

III Livello L.    600

 

 

PAGA BASE AGENZIE MINORI

 

Articolo 377

 

I  valori di paga  base per  le Agenzie di  Viaggio che svolgono l'attività

indicata  alla lettera "B" dell'articolo 2 della legge regionale Lombardia,

n.  39 del 9  maggio 1983,  o comunque ad  essa riconducibile, sono ridotti

delle seguenti misure:

------------------------------------------

                  LIVELLI

------------------------------------------

              1         33.000

              2         31.000

              3         28.000

              4         26.000

              5         24.000

              6S        23.500

              6         22.000

              7         21.000

 

 

PAGA BASE NAZIONALE APPRENDISTI

 

Articolo 378

 

Per  la determinazione della  retribuzione del  personale apprendista si fa

riferimento a quanto stabilito nell'articolo 49.

 

 

INDENNITA' DI CONTINGENZA

 

Articolo 379

 

(1)  In  conformità  a  quanto  previsto  dall'Accordo  Interconfederale 14

febbraio  1975 il valore del  singolo punto dell'indennità di contingenza a

decorrere dal 1° luglio 1978 è il seguente:

- Dipendenti qualificati di età superiore ai 18 anni:   L.  2.389

- Dipendenti qualificati di età inferiore ai 18 anni:   L.  2.031

- Apprendisti:                                          L.  1.792

 

(2)  A  decorrere  dal     maggio  1981  gli  importi  dell'indennità  di

contingenza  per i dipendenti di età superiore ai 18 anni sono uniformati a

quelli  in vigore  alla  stessa data  per  il settore  alberghi  e pubblici

esercizi.

 

 

PROVVIGIONI

 

Articolo 380

 

(1)  Per il personale compensato in tutto o in parte a provvigione la parte

fissa di assegni ed il tasso di provvigione dovranno essere determinati dal

datore  di lavoro caso per caso e comunicati per iscritto. Con tale sistema

dovrà  essere assicurata al personale di normale capacità una media mensile

riferita al periodo non eccedente l'anno, che sia superiore di almeno il 5%

rispetto  alla paga base nazionale stabilita dall'articolo 114 del presente

C.C.N.L.

(2) Dovrà essere comunque effettuato mensilmente il versamento di una somma

pari  al minimo come  sopra stabilito,  tutte le volte  che tale minimo tra

stipendio e provvigione non sia raggiunto, e sempre che nei mesi precedenti

il  lavoratore  non abbia  percepito  di  più del  minimo  tra  stipendio e

provvigione,  fermo restando  il conguaglio  alla fine  del periodo  di cui

sopra.

 

 

INDENNITA' DI CASSA

 

Articolo 381

 

Senza  pregiudizio  di  eventuali  procedimenti  penali  e  delle  sanzioni

disciplinari,  al seguente  personale normalmente  adibito ad operazioni di

cassa  con carattere  di continuità:  cassiere, addetto  al cambio valute -

quando  detto  personale abbia  la  piena e  completa  responsabilità della

gestione  di cassa, con  l'obbligo di accollarsi  le eventuali differenze -

compete  una "indennità di cassa  o di maneggio denaro" nella misura del 5%

della paga base tabellare conglobata prevista per le rispettive qualifiche.

 

 

SCATTI DI ANZIANITA'

 

Articolo 382

 

A  partire dal  1° maggio  1990, ai  dipendenti delle  agenzie di viaggio e

turismo,  verranno riconosciuti  sei scatti  triennali secondo  le seguenti

misure in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento:

------------------

QUADRI  IMPORTI

------------------

  A   L. 79.000

  B   L. 76.000

 

------------------

LIVELLI  IMPORTI

------------------

I       L. 73.000

II      L. 70.000

III     L. 67.500

IV      L. 64.000

V       L. 63.000

VI S    L. 60.500

VI      L. 60.000

VII     L. 59.000

 

 

 

NORMA TRANSITORIA

 

Articolo 383

 

(1)  Ai dipendenti delle  agenzie di  viaggio in servizio  alla data del 30

aprile  1990, continuerà ad essere assicurata la maturazione della serie di

otto  scatti  di  anzianità;  in  applicazione  di  tale  disposizione,  in

occasione  della  maturazione  del  nuovo  scatto  di  cui  alla precedente

tabella,  verrà operata la  rivalutazione degli  scatti già maturati, senza

liquidazione degli arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso,

secondo  le  seguenti  misure  in   cifra  fissa  per  ciascun  livello  di

inquadramento:

---------------------

QUADRI     IMPORTI

---------------------

  A      L. 64.000

  B      L. 61.000

 

---------------------

LIVELLI   IMPORTI

---------------------

  I      L. 60.000

  II     L. 57.000

  III    L. 54.500

  IV     L. 51.000

  V      L. 50.000

  VI S   L. 49.000

  VI     L. 48.500

  VII    L. 47.500

 

(2)  Gli scatti che matureranno  successivamente al 1° luglio 1993 verranno

riconosciuti nella misura di cui all'articolo 118 e secondo le modalità ivi

previste ed i criteri di riproporzionamento utilizzati in base all'articolo

282 del presente C.C.N.L..

 

 

CAMBI DI LIVELLO

 

Articolo 384

 

Il  lavoratore promosso  a livello  superiore ha  diritto alla retribuzione

contrattuale del nuovo livello; ove il lavoratore percepisca all'atto della

promozione  una  retribuzione  superiore  al  minimo  tabellare  del  nuovo

livello,  conserverà  la  relativa   eccedenza  come  assegno  ad  personam

riassorbibile in caso di futuri aumenti.

 

 

ANZIANITA' CONVENZIONALE

 

Articolo 385

 

(1)  Al lavoratori che si  trovino nelle condizioni appresso indicate verrà

riconosciuta,  agli  effetti  del  preavviso,  o  della  relativa indennità

sostitutiva,  nonché   del  trattamento  di   fine  rapporto   in  caso  di

licenziamento, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:

a) mutilati e invalidi di guerra: un anno;

b)  decorati al valore e  insigniti di ordini militari, promossi per meriti

di guerra e feriti di guerra: sei mesi per ogni titolo di benemerenza;

c)  ex  combattenti e  ad  essi equiparati  a  norma di  legge  che abbiano

prestato servizio presso reparti mobilitati in zone di operazioni: sei mesi

per  ogni anno di campagna e  tre mesi per le frazioni di anno superiori ad

almeno sei mesi.

 

(2) Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di trentasei mesi.

(3)  L'anzianità convenzionale  non può  essere fatta  valere che  una sola

volta  nella carriera del lavoratore,  anche nel caso di prestazioni presso

aziende  ed enti diversi,  comprese le pubbliche amministrazioni; il datore

di lavoro ha pertanto diritto di assumere informazioni ed esperire indagini

al riguardo.

(4)  Il  lavoratore  di  nuova  assunzione  dovrà  comunicare,  a  pena  di

decadenza,  al datore  di  lavoro i  propri  titoli validi  ad  ottenere il

diritto   alle   predette   anzianità   all'atto   dell'assunzione  stessa,

impegnandosi  a  fornire  la relativa  documentazione  entro  sei  mesi dal

termine del periodo di prova.

(5)  Per  i lavoratori  in  servizio  all'atto dell'entrata  in  vigore del

C.C.N.L. del 18 febbraio 1987 restano ferme le norme di cui all'articolo 76

del  C.C.N.L. 23 ottobre  1950, in base  alle quali i lavoratori stessi per

ottenere  il riconoscimento  dell'anzianità convenzionale, dovranno esibire

la  documentazione entro sei mesi,  se in servizio alla data del 23 ottobre

1950, e denunciare all'atto dell'assunzione i titoli validi, con riserva di

presentazione dei documenti entro sei mesi, se assunti dopo tale data.

(6)  L'entrata  in  vigore  del presente  C.C.N.L.  non  riapre  i suddetti

termini.

(7)  Il datore di lavoro  ricevuta la comunicazione e la documentazione dei

titoli,  dovrà computare  a favore  del lavoratore  il periodo di anzianità

convenzionale  cui egli  ha  diritto, retrodatando  la  data di  inizio del

rapporto di lavoro.

 

 

 

MENSILITA' SUPPLEMENTARI

 

Articolo 386

 

Al lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali,

il  calcolo dell'importo della 13ma mensilità dovrà essere effettuato sulla

base  della media delle  provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno

corrente  o  comunque  nel  periodo   di  minor  servizio  prestato  presso

l'impresa.

 

 

Articolo 387

 

Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni

o percentuali, il calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità sarà

effettuato  sulla base della  media degli elementi  fissi e variabili della

retribuzione  percepita  nei  dodici  mesi  precedenti  la  maturazione del

diritto.

 

 

 

CAPO VIII

MALATTIA

 

Articolo 388

 

(1)  Durante il  periodo di  malattia, previsto  dall'art.123 il lavoratore

avrà diritti alle normali scadenze dei periodi di paga:

a) ad una indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia

dal  quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni

di  malattia dal  ventunesimo in  poi,  posta a  carico dell'INPS  ai sensi

dell'articolo  74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità

stabilite,  e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a

tempo  indeterminato ai sensi  dell'art.1 della legge  29 febbraio 1980, n.

33,  l'importo anticipato dal  datore di lavoro  è posto a conguaglio con i

contributi  dovuti all'INPS secondo le  modalità di cui agli articoli 1 e 2

della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

b)  ad un'integrazione delle indennità a carico dell'INPS da corrispondersi

dal  datore di lavoro a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente

le seguenti misure:

il  100% della  normale retribuzione  per  i primi  tre giorni  (periodo di

carenza);

il 75% della normale retribuzione per i giorni dal quarto al ventesimo;

il 100% della normale retribuzione per i giorni dal ventunesimo in poi.

 

(2)  Le indennità a carico  del datore di  lavoro non sono dovute se l'INPS

non  riconosce  per qualsiasi  motivo  l'indennità di  cui  alla precedente

lettera  a);  se  l'indennità stessa  è  riconosciuta  dall'INPS  in misura

ridotta,  il  datore  di lavoro  non  è  tenuto ad  integrare  la  parte di

indennità non corrisposta dall'Istituto.

(3)  Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di

cui agli articoli 127 e 132, né agli apprendisti.

(4)  Nel caso di malattie  o infortuni denunciati dopo la notificazione del

preavviso,  le norme relative  alla conservazione del  posto ed al relativo

trattamento  economico, ove dovuto, sono applicabili nei limiti di scadenza

del  preavviso stesso; nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a

tempo determinato le norme medesime sono applicabili nei limiti di scadenza

del contratto stesso.

 

 

 

CAPO IX

INFORTUNIO

 

 

Articolo 389

 

(1)  Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria

per  legge, beneficia della stessa  tutela con facoltà del datore di lavoro

di  assumere in proprio il  rischio conseguente o provvedere attraverso una

forma di assicurazione.

(2)  Le  relative  indennità   per  detto  personale  impiegatizio  vengono

stabilite con un massimale di almeno:

a) invalidità permanente: quindici milioni;

b) morte: dieci milioni.

 

 

 

CAPO X

SOSPENSIONE DAL LAVORO

 

 

Articolo 390

 

(1) Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di

procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla

retribuzione  e  da ogni  altro  emolumento  e compenso  fino  al giudicato

definitivo.

(2) In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dall'impresa

al  lavoratore che  non sia  riammesso in  servizio spetterà il trattamento

previsto  dal presente C.C.N.L.  per il caso  di dimissioni. Il rapporto di

lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del

licenziamento  per giusta  causa, qualora  la condanna  risulti motivata da

reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.

 

 

 

CAPO XI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

Articolo 391

 

Per i periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982 il trattamento di

cui  all'articolo 154 è stabilito,  salvo quanto altro previsto dalla legge

29  maggio  1982,  n.  297   (allegato  P),  nelle  seguenti  misure  della

retribuzione  di fatto  in  atto al  31  maggio 1982  con  esclusione degli

assegni  familiari e dell'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio

1977 al 31 maggio 1982;

 

Personale impiegatizio:

una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato;

 

Personale non impiegatizio:

- per le anzianità maturate:

1) sino al 31 dicembre 1963, giorni dodici di retribuzione per ogni anno di

servizio;

2)  dal 1° gennaio 1964  al 31 dicembre 1970, sedici giorni di retribuzione

per ogni anno di servizio prestato;

3)  dal 1° gennaio  1971 al 31  dicembre 1973, venti giorni di retribuzione

per ogni anno di servizio prestato.

Il  trattamento di fine rapporto di  cui ai punti 1), 2) e 3) che precedono

sarà calcolato in ventiseiesimi di retribuzione mensile;

4)  dal 1° gennaio 1974 in  poi una mensilità di retribuzione per ogni anno

di servizio prestato.

 

 

 

CAPO XII

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

 

 

Articolo 392

 

Per  il funzionamento  delle Commissioni  Paritetiche  si fa  riferimento a

quanto stabilito dall'articolo 19 del presente Contratto.

 

 

 

ALLEGATI

 

ALLEGATO A

(COMUNICAZIONE EX ART. 64, COMMA 6)

 

 

MODULI TIPO CONTRATTI A TERMINE

 

 

ALLA RSU

(o alle OO.SS.LL.)

AL CENTRO DI SERVIZIO

 

 

La  sottoscritta impresa ...............  , in conformità a quanto previsto

dall'articolo  64 del vigente CCNL  per i dipendenti da aziende del settore

del Turismo comunica che:

-  nei  tre  mesi  precedenti  ha  proceduto  all'assunzione  a  termine di

n.................lavoratori  per intensificazioni temporanee dell'attività

derivanti da situazioni straordinarie e non prevedibili;

-  nei  tre  mesi  precedenti  ha  proceduto  all'assunzione  a  termine di

n.................lavoratori  per  sostituzione di  lavoratori  assenti per

ferie  o per  aspettative diverse  da quelle  già previste dall'articolo 1,

lettera b), legge n. 230 del 1962;

- intende procedere all'assunzione a termine di n............lavoratori per

l'esecuzione  di servizi  definiti  e predeterminati  nel  tempo cui  non è

possibile sopperire con il normale organico.

 

TIMBRO E FIRMA

 

DICHIARAZIONE EX ART. 64, COMMA 7

 

La  sottoscritta impresa................., in  conformità a quanto previsto

dall'articolo  64 del vigente CCNL  per i dipendenti da aziende del settore

del Turismo ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge

28  febbraio 1987, n.  56 dichiara di impegnarsi all'integrale applicazione

della  contrattazione collettiva vigente ed all'assolvimento degli obblighi

in materia di contribuzione e legislazione sul lavoro.

 

TIMBRO E FIRMA