CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL
SETTORE
TURISMO
Addì
1994 il giorno 6 del mese di ottobre, in Roma
TRA
l'ASSHOTEL
Associazione Italiana Imprenditori d'Albergo - rappresentata dai
Presidente Giorgio Guerra, dal Segretario Nazionale
Claudio Niola e dai
Sig.ri: Giovanni Stefanelli, Claudio
Salvestrini, Gino Cecchetti,
Renzo
Bini, Aldo Anfossi, Vincenzo Ricci, Ario
Locci, Gabriele Bucci, Gastone
Guerrini,
Nicola Genovese, Vincenzo Conticello,
la FIEPeT
- Federazione Italiana
Esercenti Pubblici e
Turistici -
rappresentata dal Presidente Giovanni Bottino,
dal Segretario Nazionale
Tullio Galli
e dai Sig.ri: Ermes Anigoni, Giambruno Barbieri,
Germano
Casali, Walter
Giammaria, Cesare Groppi,
Ivo Manecchia, Antenore
Marchesini, Sergio
Pecoraro, Giovanni Stefanelli, Giuseppe Supani e
Maurizio
Zanini;
l'ASSOVIAGGI -
Associazione Italiana Agenzie
di Viaggio e
Turismo -
rappresentata dal Presidente Mario Lippi, dal Segretario Nazionale Olindo
Repetto e
dai Sig.ri: Franco Montanari,
Giovanni Stefanelli, Giuseppe
Scuotto, Fabio Testini, Silvana Guadimundo, Adriana Sordini, Marco Renzi,
Giulietta Baro, Mauro
Giovannini, Antonio Simonetto,
Roberto Martorella,
Antenore Lodovichetti, Evardo Lorenzini, Sergio
Di Prospero, Roberto
Orengo,
Valerio Miglioli, Vincenzo Peparello, Vincenzo Ricci;
la FIBA
- Federazione Italiana
Imprese Balneari -
rappresentata dal
Presidente Giuseppe
Ricci, dal Vice
Presidente Umberto Buratti,
dal
Segretario Nazionale
Olindo Repetto e dai Sig.ri:
Enrico Bixio, Luigi
Cafferata,
Renzo Barsotti, Lino Piazza, Giambattista Nulli, Andrea Carlini,
Gino Cai, Walter Ghiselli, Angelo Mattugini,
Sergio Marrai, Massimo Ronzi,
Emiliano Mancini, Giancarlo Parnetani, Stefano
Paperini, Giovanni Turci,
Andrea Gasperoni,Terzo Giorgini, Mauro
Sansavini, Sergio Tarroni, Paolo
Luzi Crivellini, Carmine Chiodi,
Giacomo Sciarra, Franco Giorgi, Imbro
Pompei, Benito Raccichini, Fiorenzo Talamonti,
Antonio Casilio, Giovanni
Scala, Mauro
Pierfederici, Dino Coltrinari, Stefania Menghi, Franco
Semente, Antonio
La Torre, Ciro Gorilla,
Walter Porrini, Vincenzo Di
Donato,
Bernardo Frontino, Domenico Barbaro, Raffaele Di Gregorio;
l'ASSOCAMPING -
Associazione dei Campeggi Turistico-Ricettivi dell'aria
aperta - rappresentata dal Presidente Luigi Mantani, dal Vice Presidente
Vincenzo Amatruda, dal Segretario Nazionale Olindo Repetto e dai Sig.ri:
Pio Carfora, Claudio Gennai, Amedeo Leoncini,
Franco Montanari, Tartuffo
Fioravanti, Vincenzo
Peparello, Renzo Lazzi,
Antonio Rizzotto, Andrea
Gallesi,
Maurizio Eleuteri, Domenico Antonioli, Nicodemo Pistoia, Carlo
Alberto
Ferrari, Iorio Tombesi;
CON
la partecipazione della
Confederazione Italiana Esercenti
Attività
Commerciali Turistiche e dei Servizi - CONFESERCENTI rappresentata dal
Presidente Guido Pedrelli, dal Segretario Generale
Marco Venturi, dal Vice
Segretario
Generale Gaetano Orrico, dal responsabile dell'Ufficio Politiche
del Lavoro
e Contrattuali Massimiliano Marcucci, dal responsabile
dell'Ufficio Politiche
Sociali Giorgio Cappelli
e dai responsabili
territoriali:
Terzo Marinetti,Giuseppe Tedesco, Giovanni Stefanelli, Nicola
Catozzo.
E
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS
CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Aldo Amoretti, dal Segretario
Aggiunto Pietro Ruffolo, dai Segretari Nazionali
Renata Bagatin, Invano
Corraini Gennaro Pannozzo e Luigi Piacenti e dai componenti il Comitato
Direttivo Nazionale
Sandra Ferretti, Lionello Giannini,
Piero Marconi,
Manlio Mazziotta, Bruno Perin, Maria Regina
Ruiz, Claudio Treves, Marco
Bertolotti, Antonio Paparatto, Cristina Ronco,
Marisa Valenti, Giovanna
Vaudano, Gaetano
Vazzana, Antonio Amoruso, Giovanni
Baseotto, Domenico
Campagnoli, Marco
Cipriano, Nadia D'Amely, Beatrice
Di Bari, Patrizia
Ferrari, Renato
Franchi, Adriana Freddi,
Lucia Giorgi, Angioletta La
Monica, Antonio
Lareno, Melissa Oliviero,
Carla Pasquale, Santino
Pizzamiglio, Bruno
Rastelli, Marco Vicedomini,
Mauro Dassio, Carmela
Minniti, Giorgio Scarinci, Patrizia Vistori, Elsa
Ruzza, Renato Zanieri,
Marina Bergamin, Loredana De Checchi, Giorgio
Loro, Sandro Maccatrozzo,
Vittorio Meneghini, Giusy Muchon, Celeste Paulon,
Diana Pelizza, Sandra
Veneri,
Roberto Cinelli, Ezio Medeot, Denise Trevisan, Dino Bonazza, Ramona
Campari, Mauro
Capacci, Dino Chieregatti, Silvano Conti, Gualtiero
Francisconi, Gabriele Guglielmi, Mirella Loisi, Patrizia
Maestri, Gabriele
Marchi, Marinella Meschieri, Anna Naldi, Daniela
Pellacani, Franca Rosini,
Walter Sgargi, Giulio Tiberio, Daniela Zini, Carlo
Amato, Dalida Angelini,
Fabio Giunti, Paolo Graziani, Roberto Mati,
Silena Menchetti, Raffaello
Nesi, Erminio Ontani, Stefania Palli, Marco
Raiconi, Alessandra Salvato,
Silvano Marani, Roberto Ghiselli, Roberta Massacesi, Claudio Bazzichetto,
Orfeo Cecchini, Simona Cervellini, Antonella Chiusaroli, Luigi Corazzesi,
Fabio De Rossi, Amedeo Fileri, Simona lovinella,
Giuseppe Mancini, Carla
Matiussi,
Vincenzo Quaranta, Laura Ricci,
Antonio Stancampiano, Luigi
Castiglione, Domenico Troise, Alfonso Argeni,
Giovanni Carpino, Antonio
Coppola, Paola
Di Celmo, Carlo
Frascati, Rosario Stornaiuolo, Maria
Antonelli, Giuseppe
Giuri, Giuseppe Scognamillo
Canio Cioffi, Michele
Furci, Giovanna Pellegrino, Concetta Alario, Luisa Albanella, Cono Minni,
Sante Pellegrino, Antonino Triglia, Gianni Cotzia, Rosanna Facchin, Mirto
Bassoli, Franca Bertolini, Giuseppe Di Stefano, Gabriella Fanesi, Jolanda
Fumagalli, Carla Imovilli, Giuseppe Meini, Bruno
Mignucci, Alba Peruzzi,
Franca Tamburi,
Andrea Vitagliano, Franco
Antimi, Umberto Apicella,
Gianfranco Cococcia, Valerio Mantovani, Gaetano
Morgese, Mercede Parisi,
Ladise Pastorelli, Emilia Simonetti, Antonella
Sommariva, con l'intervento
della Confederazione Generale Italiana Lavoratori
(CGIL) rappresentata dai
Segretari
Generali Alfiero Grandi e Walter Cerfeda;
la Federazione Italiana Sindacati Addetti
Servizi Commerciali Affini e del
Turismo -
FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Generale Gianni
Baratta, dai
Segretari Generali Aggiunti:
Antonio Michelagnoli, Maria
Pantile e
dai Segretari Nazionali:
Luciana Cirillo, Mario Marchetti,
Pierangelo Raineri; da Salvatore Falcone dell'Ufficio
Sindacale unitamente
ad una delegazione composta dai Sigg.:
Piero Abrami, Attilio Albanello,
Cecilia Andriolo, Antonio Attanasio, Alberto
Bizzocchi, Angelo Candido,
Rocco Carbone, Luigi Carignani, Alberto Cavalloni,
Osvaldo Cecconi, Romano
Celandroni, Antonio
Cinosi, Nereo Colautti, Bruno
Cordiano, Franco Di
Liberto, Imma Egger,
Giovanni Fabrizio, Patrizio
Fattorini, Renzo Frau,
Marino Friggeri, Pietro Giordano, Mario Lapia,
Calogero Lauria, Alfredo
Magnifico, Guido
Malvisi, Gilberto Mangone,
Enrico Mazetti, Amedeo
Meniconi, Biagio
Monteflisco, Ivano Morandi,
Giorgio Pajaro, Marcello
Pasquarella, Gianfranco
Patrignani, Ferruccio
Petri, Leonardo Piccinno,
Simone Ponziani,
Vincenzo Ramogida, Roberto Ricciardi,
Tullio Ruffoni,
Vincenzo
Sacchetta, Francesco Sanfile, Rosanna Santarello, Fausto Scandola,
Santo
Schiappacasse, Rinelda Segatto, Domenico Simone, Rolando Sirni, Paola
Taddei, Mario
Testoni, Giancarlo Trotta, Alessandro
yarriale, Vincenzo
Vasciaveo, Laura Zerbin, con l'intervento
della Confederazione Italiana
Sindacati
Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Natale
Forlani;
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS UIL -
rappresentata dal
Segretario Generale Raffaele
Vanni, dal Segretario
Generale Aggiunto
Salvatore Caronia, dai
Segretari Nazionali: Michele
Malerba,
PierLuigi Paolini, Virgilio Scarpellini, Parmenio Stroppa, Antonio
Zilli; dai membri
del Comitato Esecutivo
Nazionale: Sergio Amari, Bruno
Bettocchi, Gianni
Callegaro, Renzo Canella, Grazia
Chisin, Michele De
Simone, Pietro La Torre, Giulio Parisi, Giannantonio
Pezzetta, Paolo Poma,
Sandro Sansone, Antonio Vargiu, Luca Visentini e da una delegazione di un
coordinamento settoriale composta da: Andreani Paolo, Babbo Gianni, Baio
Pietro, Belletti Pina, Bellocchi Marco, Boco
Bruno, Boscaro Luigi, Bove
Salvatore, Broglia Roberto, Callegaro Gianni,
Canella Manuela, Canepari
Giancarlo,
Cardonatti Enzo, Casadei Maurizio, Ceccarelli Roberto, Celentano
Antonio, Cieri
Nicola, Coppo Pietro,
D'Amico Francesco, Della
Maria
Roberto, Del Zotto
Sergio, Di Bella Giuseppe, Diecidue Sergio, Esposito
Michele, Fanzone Salvatore, Fiorino Gabriele, Fontanella Marcello, Forgia
Giacomo, Frugiero Giuseppe, Fulciniti Caterina, Gagliardi Giuseppe, Gazzo
Giovanni,
Giorgio Giovanni, Gullone Luciano, lozzia Bartolo, Lana Venanzio,
La Via Giuseppe, Luchetti Maria Ermelinda, Manzelli Dino, Moio Giovanni,
Molin Giancarlo, Monaco Antonio, Musu
Roberta, Neri Roberto, Pelegrini
Aurelio, Poma
Paolo, Renna Gianluigi,
Rivella Mirella, Sama
Carlo,
Sagliocco Giuseppe, Scannella Pietro, Scanzio Gianni, Siciliano Rodrigo,
Siniscalchi
Nunzio, Tanzi Franco, Tarantino Lorenzo, Tomasi Gianni, Valleri
Salvatorico, Venturi Gianfranco, Veronese Ivana, Votano Rocco e con la
partecipazione della UIL - Unione Italiana del Lavoro, - nella
persona del
Segretario
Confederale Bruno Bruni:
visto
il CCNL Turismo 14 giugno 1991
nonché
il relativo accordo di rinnovo del 6 ottobre 1994,
si è
stipulato
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da
aziende
alberghiere, complessi
turistico-ricettivi
dell'aria aperta,
pubblici esercizi,
stabilimenti balneari, alberghi
diurni, imprese di
viaggio e turismo, di cui all'articolo 1, composto
da quindici titoli, 392
articoli e 17 allegati letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti
di
tutte le Organizzazioni stipulanti.
PREMESSA
AL CCNL
Il Protocollo sulla politica dei redditi e
dell'occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle
politiche del lavoro
e sul sostegno al sistema
produttivo del 23 luglio 1993 costituisce il
quadro di riferimento sulle
cui linee le Parti confermano di sviluppare,
ad ogni livello, il proprio
confronto.
Il presente Contratto ne realizza, per
quanto di propria competenza, le
finalità
e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo
alla autonomia collettiva una
funzione primaria per la
gestione delle relazioni di lavoro mediante lo
sviluppo del confronto ai
diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un
ruolo
essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una
dinamica delle
relazioni di lavoro
medesime tale da
consentire ai
lavoratori benefici economici con contenuti non
inflazionistici ed alle
imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché
di
sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse
umane;
- definendo il complesso normativo ed economico che dovrà essere assunto
come riferimento inderogabile ai fini della
emanazione di un provvedimento
legislativo
che garantisca l'efficacia erga omnes del sistema contrattuale.
Le Parti -
nel rispetto della piena
autonomia imprenditoriale e
ferme
restando le
rispettive distinte responsabilità e funzioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - hanno
inteso realizzare
con il presente contratto non
solamente una fase
negoziale,
bensì
un confronto globale teso
al consolidamento ed allo
sviluppo delle potenzialità del Turismo, dandosi atto
reciprocamente della
necessità di favorire
lo sviluppo economico e la crescita occupazionale
mediante
l'allargamento della base produttiva ed un recupero della capacità
competitiva
delle imprese sui mercati internazionali.
In questo quadro, le iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni
pubbliche saranno
fondate sulla ricerca
di impegni indirizzati
a
riaffermare le politiche settoriali ed a consolidare il ruolo del Turismo
quale risorsa primaria del sistema produttivo
nazionale, cui destinare, in
una visione
globale di strategia economica
e programmatoria, mezzi e
risorse congrui rispetto all'incidenza del Turismo nella formazione della
ricchezza
e della occupazione del Paese.
Analogamente, le
Parti convengono di
mettere in atto
le opportune
iniziative nei confronti della Unione Europea,
al fine di utilizzare al
meglio le opportunità offerte dalla legislazione
comunitaria in materia di
Turismo,
ivi compreso il Turismo Sociale.
Le Parti, nel
darsi atto della validità dell'assetto e della struttura
contrattuale,
sono impegnate a sviluppare organicamente e a tutti i livelli
le relazioni sindacali. In questo quadro le
Parti, a tutti i livelli, sono
reciprocamente impegnate
ad instaurare corretti
e proficui rapporti
attraverso l'approfondimento organico delle
conoscenze dei problemi del
settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali e
di strumenti di gestione degli
accordi, anche al fine di
garantire il
rispetto delle intese e sfavorire l'eventuale insorgere di conflittualità
tra le Parti.
In questo senso, le Parti
assegnano rilievo cruciale al
sistema degli Enti
Bilaterali e dei Centri di
Servizio, ai fini della
promozione e del monitoraggio di politiche attive del
Mercato del Lavoro
anche
con riferimento al lavoro interinale ed a nuove tipologie di rapporto
di lavoro che potranno essere individuate dalla legislazione, da
adottare
tanto sul
versante delle nuove forme
di flessibilità, quanto per gli
aspetti che attengono alla creazione di un
efficiente canale di ingresso
nel
mercato del lavoro.
Le Parti
concordano, inoltre,
sull'esigenza di partecipare attivamente
affinché' lo sviluppo del Dialogo Sociale, in sede
comunitaria, affronti
l'analisi e
l'approfondimento dei percorsi
di armonizzazione delle
normative
legislative in tema di rapporti di lavoro negli Stati membri, con
particolare riferimento agli strumenti di
formazione nonché alla
equiparazione
dei titoli professionali.
A fronte
della concorde valutazione
sulla necessità di
politiche di
investimento,
riorganizzazione e sviluppo qualificato e stabile del settore
Turismo, le
Parti hanno inteso non
solo concorrere ad individuare le
conseguenti normative
ma, anche, realizzare
un sistema di
relazioni
sindacali e di informazioni coerente con le esigenze
sia delle imprese sia
dei lavoratori del settore nonché funzionale alla individuazione ed alla
esaltazione delle potenzialità e degli aspetti
innovativi espressi nelle
diverse
tipologie settoriali ed aziendali.
Inoltre,
le Parti riconoscono funzionale agli obiettivi di progresso del
settore la riforma
del sistema contributivo e, nel quadro degli impegni
assunti
a livello interconfederale e comunitario, riconfermano la necessità
di
eliminare le sperequazioni rispetto agli altri settori produttivi, anche
al fine
di attenuare il divario tra costo del lavoro e reddito disponibile.
Ai fini del processo di recupero e sviluppo di efficienza e
produttività,
le Parti - ciascuna nell'ambito delle proprie
possibilità e competenze -
riconoscono la necessità di porre in essere iniziative
atte a rafforzare e
valorizzare il ruolo del settore Turismo nel
quadro della programmazione
nazionale, anche tramite appositi provvedimenti
legislativi e finanziari
tesi ad una
efficace tutela dei livelli
produttivi e occupazionali e il
riequilibrio delle
condizioni che sfavoriscono la situazione italiana
rispetto al
contesto europeo. In particolare, le Parti convengono di
elaborare interventi congiunti nei confronti del Governo al fine di
non
pregiudicare le
prospettive di mantenimento o di potenziale sviluppo
dell'occupazione nel
Mezzogiorno d'Italia, gravemente
compromesse dai
recenti
provvedimenti in materia di oneri sociali.
Le Parti,
inoltre - tenuto
conto della specifica
caratteristica di
intersettorialità del Turismo
e della sua forte dipendenza dal contesto
economico contiguo
con particolare riferimento alle problematiche
dell'ambiente, del
trasporto, ed, in
generale, delle carenze
infrastrutturali nel suo
insieme, intendono
promuovere ad ogni livello
iniziative idonee al fine di realizzare un quadro di
riferimento economico
ed istituzionale efficace per lo sviluppo del turismo ed, in particolare,
per
porre in essere condizioni omogenee rispetto agli altri settori.
In tale contesto le Parti valutano
indifferibile l'adozione di strumenti e
l'impegno
di risorse che consentano una organica politica di promozione del
sistema Paese adeguata rispetto al
contributo offerto dal Turismo alla
formazione
della ricchezza nazionale.
In questo quadro si colloca anche la necessità
di riforma della disciplina
legislativa
del settore ed in particolare della legge quadro sul turismo al
fine di attivare
forme di sostegno e di agevolazione degli investimenti
diretti alla riqualificazione dell'offerta,
dell'intermediazione turistica
nel suo
complesso,
all'incentivazione della domanda,
allo sviluppo
dell'occupazione
e della sua qualificazione.
DICHIARAZIONE
SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le
Parti attribuiscono alla formazione professionale una valenza strategica
ai fini della elevazione degli standard
qualitativi offerti alla clientela
e dello
sviluppo delle risorse umane.
Con il
presente Contratto, le
Parti hanno individuato
gli opportuni
strumenti normativi capaci di agevolare
l'ingresso e la permanenza nel
settore dei lavoratori in possesso di specifici
titoli di studio e/o di
adeguata
esperienza professionale.
Nel contempo, le Parti, hanno sviluppato
le possibilità di ricorso agli
istituti che
agevolano la formazione professionale dei lavoratori neo
assunti
e la formazione continua dei lavoratori in servizio.
Al fine
di potenziare le
azioni intraprese, le
Parti si impegnano
congiuntamente a
richiedere alle competenti
istituzioni pubbliche una
maggiore e rinnovata
attenzione nei confronti
degli strumenti formativi
destinati al settore,
con particolare riferimento all'attivazione degli
investimenti che
ai sensi della legge
n.236 del 1993
possono essere
realizzati
per il tramite degli Enti Bilaterali.
In questo quadro, le Parti, considerata la
competenza primaria assegnata
alle Regioni
in materia di
formazione professionale, si
impegnano a
sviluppare
il confronto tra gli Enti Bilaterali e gli Assessorati Regionali
alla formazione professionale al fine di realizzare le opportune sinergie
tra le
rispettive iniziative.
Le Parti, infine, ritengono necessaria
l'attivazione di una
sede
istituzionale di confronto tra Governo e Parti
sociali sul tema della
formazione
professionale nel settore Turismo.
DICHIARAZIONE
SULLA PREVIDENZA INTEGRATIVA
Alla luce del dibattito in atto sui sistemi di
previdenza integrativa le
Parti concordano di esaminare le tematiche connesse all'istituzione di un
sistema di
previdenza complementare volontaria
anche alla luce delle
indicazioni che
potranno emergere dai
confronti in atto
a livello
intercategoriale. Le
Parti ritengono presupposto necessario per
l'attivazione di
un sistema di
previdenza integrativa adeguato
alle
esigenze
dei lavoratori e delle aziende la sostanziale modifica del decreto
legislativo n.
124 del 1993
che, allo stato,
la rende inattuabile.
Conseguentemente,
verrà insediata una commissione paritetica di esperti che
esaminerà le problematiche connesse alla determinazione dell'aliquota del
T.F.R. nonché all'assistenza sanitaria. La commissione dovrà terminare i
suoi
lavori entro dodici mesi dalla data di stipula del presente accordo.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le Parti, in
coerenza con quanto stabilito
dal Protocollo del 23 luglio
1993, ed
al fine di
garantire la normalizzazione delle condizioni
concorrenziali delle
aziende, richiedono al
Governo l'adozione di un
provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente
sistema normativo
contrattuale, anche con
riferimento al regime
contributivo
che sarà stabilito per la contrattazione di secondo livello.
Le
Parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi
trattamento di miglior favore che una delle Parti
stipulanti il presente
Contratto dovesse
concedere posteriormente alla
stipula del presente
Contratto ad una qualsiasi altra Organizzazione, è automaticamente esteso
anche
alle Parti stipulanti il presente Contratto.
PARTE
GENERALE
TITOLO I
VALIDITA'
E SFERA DI APPLICAZIONE
Articolo
1
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro disciplina i rapporti
di lavoro
tra le aziende sotto indicate
ed il relativo personale
dipendente:
I)
AZIENDE ALBERGHIERE:
a)
alberghi, hotels meuble's, alberghi specializzati per il soggiorno degli
anziani, pensioni e locande; ristoranti,
self-service, tavole calde, caffè
e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; ogni altra
attrezzatura
ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne,
locali notturni, caffè e
mescite annesse agli alberghi e
pensioni con licenze separate e con
personale adibito prevalentemente ad
essi in
quanto formino parte
integrante del complesso
dell'azienda
alberghiera
e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
e)
ostelli; residences, villaggi turistici;
d)
colonie climatiche e attività similari.
II)
COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA:
a)
campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
III)
AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI:
a) ristoranti,
sia di tipo tradizionale che self-service,
fast-foods,
trattorie, tavole
calde, osterie con
cucina, pizzerie, rosticcerie,
friggitorie
e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che
abbiano
non più di nove camere per alloggio;
b) caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie
ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande
contemplate
nell'art.
23 del DM 8/5/1976;
-
chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
-
gelaterie, cremerie;
-
negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria
annessi
a pubblici esercizi;
c)
locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo;
d)
laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
e)
posti di ristoro sulle autostrade;
- posti
di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree,
marittime, fluviali,
lacuali e piscinali; servizi
di ristorazione sui
treni;
- ditte
appaltatrici dei servizi
di ristorazione sulle
piattaforme
petrolifere;
- aziende addette alla preparazione,
confezionamento e distribuzione dei
pasti
(catering ed altre);
- aziende
per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili);
-
spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
f) pubblici
esercizi sopra elencati
annessi a stabilimenti balneari,
marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad
alberghi diurni, a palestre e
impianti
sportivi.
IV)
STABILIMENTI BALNEARI:
a)
stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) ALBERGHI DIURNI.
VI)
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO:
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi
per tali, indipendentemente
dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza
di esercizio, e dalla denominazione delle
eventuali dipendenze (agenzie,
uffici,
sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o
in parte le attività di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983,
n.
217;
b) operatori privati, associazioni del tempo
libero, culturali, religiose,
studentesche giovanili
e simili, in
quanto svolgano attività
di
intermediazione
e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
VII)
PORTI ED APPRODI TURISTICI:
a)
porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
NOTA A
VERBALE
Il presente Contratto si applica agli addetti
alle attività non turistiche
- esempio: commerciali - svolte
all'interno delle strutture
ricettive e
pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al
titolare dell'azienda turistica. Il Contratto
si applica altresì
ai
lavoratori
di nazionalità straniera.
CHIARIMENTO
A VERBALE
(1) Laddove nel testo contrattuale originale o
a stampa è stato usato il
termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di
cui al
punto I dell'articolo 1.
(2) Laddove nel testo contrattuale originale o
a stampa è stato usato il
termine "Pubblici Esercizi" ci si è intesi
riferire alle "Aziende Pubblici
Esercizi"
di cui al punto III dell'articolo 1.
(3) Laddove nel testo contrattuale originale o
a stampa è stato usato il
termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi
riferire alle "Imprese di
viaggi
e turismo" di cui al punto VI dell'articolo 1.
(4) Laddove nel testo contrattuale originale o
a stampa è stato usato il
termine "Campeggi" ci
si è intesi riferire ai
"Complessi
turistico-ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II dell'articolo 1.
Le norme
dell'accordo 27 marzo 1979
con il quale è stata convenuta
l'applicazione del presente Contratto al settore
Campeggi hanno trovato
inserimento generale e specifico nei rispettivi istituti ed articoli del
presente
testo a stampa.
Articolo
2
(1) Il presente
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro disciplina in
maniera unitaria
per tutto il territorio
della Repubblica italiana i
rapporti di lavoro a
tempo indeterminato e, in quanto
compatibili con le
disposizioni
di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato.
(2) Esso deve essere considerato un complesso
unitario ed inscindibile e
costituisce in ogni
sua norma e nel suo
insieme un trattamento minimo
inderogabile
per i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al precedente
articolo i anche ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della
legge 5
agosto 1978, n. 502 e successive modificazioni.
(3) Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme
di tutti i precedenti Contratti Collettivi ed
Accordi Speciali del settore
turistico, nonché le
norme e le consuetudini locali, in
quanto da esso
disciplinate, riferentisi alle medesime aziende
elencate nel precedente
articolo.
(4) Per quanto non previsto dal presente
Contratto valgono le disposizioni
di
legge vigenti in materia.
(5)
Restano salve le condizioni di miglior favore.
Articolo
3
(1)
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da
più unità aziendali aventi o meno un
unico titolare od una unica ragione
sociale, il personale ivi adibito è
regolamentato da tutte le norme
del
presente
Contratto.
(2) In tutti i
casi deve trattarsi di servizi
organizzati esclusivamente
per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di
servizi
verso
terzi.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti convengono di istituire una apposita Commissione cui è demandato
il compito di individuare le opportune modalità
di graduale armonizzazione
con il CCNL
Turismo delle discipline
contrattuali attualmente applicate
alle
colonie climatiche (accordo 28 luglio 1993) ed agli approdi turistici.
La stessa commissione esaminerà inoltre
l'applicazione di quanto convenuto
per le
piattaforme petrolifere.
TITOLO
II
RELAZIONI
SINDACALI
CAPO I
LIVELLO
NAZIONALE
DIRITTI
DI INFORMAZIONE
Articolo
4
(1) Le
Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le
prerogative proprie
dell'imprenditore e quelle
delle organizzazioni
sindacali,
tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività
turistica in
generale, convengono sulla
necessità di promuovere
una
politica turistica
da attuarsi avvalendosi dello strumento della
programmazione
e di una correlativa legge quadro.
(2) A tal fine, annualmente in uno specifico
incontro congiunto da tenersi
di norma
entro il primo
trimestre, le Associazioni Imprenditoriali
firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali
nazionali dei
lavoratori dati
conoscitivi concernenti le
dinamiche strutturali del
settore e le
prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle
implicazioni
occupazionali.
(3) Saranno
altresì oggetto di
esame congiunto le
iniziative di
programmazione
della politica turistica nonché lo stato di attuazione della
legge
quadro.
(4) In
tali incontri le
parti potranno adottare
nei confronti dei
competenti Organi
istituzionali iniziative tendenti
a valorizzare una
politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle
esigenze specifiche
del mercato e
delle particolari
caratteristiche strutturali del settore,
possa condurre alla realizzazione delle necessarie
riforme della normativa
relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori;
ciò al
fine di conseguire una
maggiore efficienza e funzionalità del
servizio e
a sostegno dell'occupazione e della sua
continuità, con
riferimento alla
migliore utilizzazione degli
impianti attraverso il
prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei
problemi che ne
condizionano
l'attuazione.
(5) Le parti,
al fine di promuovere
una maggiore garanzia
dell'utenza
turistica e
una più effettiva tutela
dei diritti della collettività,
concordano sulla
necessità di incentivare specifiche
politiche di
riqualificazione del
settore turistico ispirate
al criterio della
salvaguardia
e del recupero dell'equilibrio ambientale.
(6) Pertanto, anche in relazione al
reciproco intendimento di cui alla
premessa del presente Contratto, convengono
sull'opportunità di dotarsi di
strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione
turistica, consentano di
valutare -
avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni
artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto
ambientale delle attività
produttive nel complesso dei nuovi
investimenti nonché delle dotazioni
infrastrutturali, e
dei loro riflessi sulla composizione e la qualità
dell'occupazione.
PARI
OPPORTUNITA'
Articolo
5
(1) Le parti
convengono sulla
opportunità di realizzare, in attuazione
della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n.
635 e delle disposizioni
legislative
in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità
di opportunità uomo-donna nel lavoro anche
attraverso attività di studio e
di ricerca finalizzate alla promozione e
attivazione di azioni positive ai
vari livelli
contrattuali e di
confronto (nazionale, territoriale,
aziendale)
a favore delle lavoratrici.
(2) Entro il 1995 verrà costituito un
gruppo paritetico di lavoro per le
pari
opportunità, con il compito di:
a) svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito delle attività
dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli,
anche al fine di
acquisire elementi conoscitivi per analizzare
l'andamento dell'occupazione
femminile nel settore, utilizzando a tal fine dati
disaggregati per sesso,
livello
di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
b) verificare la legislazione vigente e
le esperienze in materia, anche
confrontandole con la situazione degli altri settori a
livello nazionale e
con le
altre situazioni nei paesi della Comunità Europea;
c)
predisporre schemi di progetti di "Azioni Positive".
(3) L'eventuale
adesione delle aziende
agli schemi di
progetto di
formazione professionale concordemente
definiti e recepiti
dalle
organizzazioni stipulanti
il contratto nazionale,
dei quali le parti
promuoveranno la
conoscenza, costituisce titolo
per la fruizione dei
benefici
previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
(4) Il gruppo di lavoro di cui al
secondo comma del presente articolo si
riunirà di
norma trimestralmente ed annualmente
riferirà sull'attività
svolta
alle organizzazioni stipulanti.
ENTE
BILATERALE NAZIONALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO
Articolo
6
(1) Le parti convengono di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale
Unitario
del
Settore Turismo, regolato da apposito statuto.
(2) l'Ente Bilaterale Nazionale, nell'ambito
di quanto contenuto nella
Premessa, si
avvale dell'Osservatorio Nazionale
di cui al successivo
articolo
7.
(3) Al
fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli
Enti Territoriali previsti al successivo articolo 12, costituiti con gli
scopi e le
modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la
quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata
nella misura globale dello 0,40% di paga base e
contingenza, di cui lo
0,30% a carico dei datori di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori. A
far
data dal 10 settembre 1995, la quota contrattuale di servizio è fissata
nella
misura globale dello 0,40 per cento di cui lo 0,20 per cento a carico
del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a
carico del lavoratore. Il 15%
del gettito
netto globale è
destinato direttamente al
finanziamento
dell'Osservatorio Nazionale. Il restante 85% verrà ripartito - in ragione
della provenienza del gettito - di norma tra gli
Enti Bilaterali Regionali
ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area
omogenea
eventualmente
costituiti.
(4) La riscossione della suddetta quota
contrattuale sarà effettuata in
base ad apposita convenzione nazionale da stipularsi con l'INPS ai sensi
della
legge n. 311 del 1973.
(5) Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale
Nazionale Unitario saranno
composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e
dei
datori di lavoro.
(6) L'Ente Bilaterale Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato
di
Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Le parti confermano che nella valutazione per
la definizione del costo del
rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della contribuzione
per il
finanziamento degli Enti Bilaterali.
OSSERVATORIO
NAZIONALE
Articolo
7
(1) L'Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle
iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del
lavoro,
formazione e qualificazione professionale.
(2) A
tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile
iniziativa, e, in
particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del
settore
e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e
sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni,
elaborando stime e
proiezioni finalizzate, tra l'altro, a
fornire alle
parti il supporto
tecnico necessario alla realizzazione degli incontri
annuali
di informazione;
b) elabora
proposte in materia
di formazione e
qualificazione
professionale, anche in
relazione a disposizioni
legislative nazionali e
comunitarie
e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti,
finalizzate altresì
a creare le condizioni
più opportune per la loro
pratica
realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli
Osservatori
Territoriali previsti dal successivo articolo 13 sulla
realizzazione degli
accordi in materia
di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato
nonché
dei contratti a termine;
d) predispone
e/o coordina schemi
formativi per specifiche
figure
professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti
di formazione e
lavoro;
e)
riceve, anche con riferimento agli adempimenti di cui alla legge 936 del
1986 di riforma
del CNEL, dalle
organizzazioni territoriali gli accordi
collettivi
territoriali ed aziendali curandone la raccolta.
COMMISSIONE
PARITETICA NAZIONALE
Articolo
8
COMPOSIZIONE
(1) La Commissione Paritetica Nazionale
dovrà essere costituita su basi
paritetiche da
quattro rappresentanti della
FILCAMS, quattro della
FISASCAT, quattro della UILTuCS, e da tre rappresentanti
dell'ASSHOTEL, da
tre della F.I.E.P.eT., da tre dell'ASSOVIAGGI, da due della F.I.BA. e da
uno
dell'ASSOCAMPING.
(2) La Commissione si articola in
quattro sottocommissioni, una per gli
alberghi, una per
i pubblici esercizi, una per le imprese di viaggi e
turismo, ed una per i campeggi, per la soluzione di questioni concernenti
esclusivamente
i rispettivi settori.
(3) La
Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.
Articolo
9
COMPITI
(1) La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il
rispetto delle intese intercorse nello spirito
e con le finalità di cui
alla
Premessa del presente Contratto. A tal fine:
a) esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione del
presente Contratto e
di altri Contratti ed Accordi Nazionali di Lavoro
riguardanti i rapporti
di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di
applicazione
del presente Contratto Nazionale di Lavoro;
b) può proporre nel rispetto dei criteri
indicati dal contratto, soluzioni
che, contemperando le diverse specificità organizzative e strutturali dei
singoli comparti, consentano, alle stesse
parti stipulanti, il rispetto
degli
accordi;
c) esplica forme di intervento dirette
a favorire la costituzione degli
E.B.T.
ove essi non siano realizzati nel termine di cui all'articolo 13.
d) esamina
le vertenze collettive concernenti
l'applicazione,
l'interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli
eventuali accordi
integrativi territoriali, per le quali debba
essere compiuto a richiesta
dalle Organizzazioni locali dei
lavoratori e dei datori
di lavoro il
secondo tentativo
di conciliazione,
unitamente ai rappresentanti delle
predette
Associazioni locali.
(2) Le
vertenze di carattere
generale concernenti l'applicazione e
l'interpretazione del presente Contratto Nazionale di
Lavoro e di altri
Contratti ed
Accordi Nazionali
riguardanti i rapporti di
lavoro nelle
aziende comprese
nella sfera di
applicazione del presente
Contratto
Nazionale di lavoro dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione,
all'esame della
Commissione Nazionale per
il tentativo di amichevole
componimento.
(3) L'Organizzazione Nazionale o Territoriale che ha promosso o intende
promuovere vertenze di
cui ai precedenti
capoversi, dovrà investirne la
Commissione con lettera raccomandata, fornendo ogni
possibile dettaglio in
ordine
all'oggetto della vertenza.
(4) La Commissione sarà formalmente convocata dalla Federazione
imprenditoriale competente
entro dieci giorni
dal ricevimento della
richiesta e si
dovrà pronunciare nel merito
entro i successivi trenta
giorni.
(5) Dovranno
essere redatti e
sottoscritti appositi verbali
di
conciliazione o di mancato accordo per ciascuna
vertenza da notificare a
tutte
le parti interessate.
(6) Le funzioni
di Segretario saranno
svolte alternativamente, per ogni
vertenza da un
rappresentante dei lavoratori
e da un rappresentante dei
datori
di lavoro.
(7) In
caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione
unanime,
l'intervento del Ministero del Lavoro.
CAPO II
LIVELLO
TERRITORIALE
DIRITTI
DI INFORMAZIONE
Articolo
10
(1)
Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori,
in
appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni imprenditoriali
forniranno dati
conoscitivi relativi ai
piani di sviluppo
e
ristrutturazione,
articolati per settori omogenei.
(2) In
tale contesto le
parti effettueranno un
esame congiunto dei
prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come
determinate dalle
dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di
ristrutturazione,
dalle
ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno
avere
sull'andamento globale dell'occupazione.
UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI
Articolo
11
(1) Le Organizzazioni Imprenditoriali si
impegnano a contrattare a livello
regionale con
le regioni e i
sindacati forme di
utilizzazione degli
impianti nei periodi di cosiddetta "bassa
stagione" in collegamento con le
iniziative della
regione, anche nel
quadro delle politiche
di
scaglionamento delle vacanze indicate dalle
Confederazioni e dalle altre
Federazioni di
categoria; a livello regionale
sarà definito, mediante
trattative tra le Associazioni imprenditoriali, le
regioni ed i sindacati,
un regime di bassi prezzi particolarmente nei
periodi di cosiddetta "bassa
stagione"
a favore di:
a) lavoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi di cure
termali;
b) lavoratori
pensionati che utilizzino periodi di riposo e di
cura
termale,
marina, montana, ecc.;
c) studenti che utilizzino collettivamente
o con le famiglie periodi di
vacanze non estive per cure termali, marine,
montane, ecc. o a scopi di
ricerca
culturale;
d) lavoratori di altri paesi che tramite le regioni o gli enti turistici
confederali utilizzino
periodi di vacanze o
svolgano precise attività
culturali.
(2)
Saranno altresì contrattate tra Associazioni Imprenditoriali, regioni e
sindacati forme di
sostegno anche economico
per favorire le attività di
formazione
professionale.
POLITICA
ATTIVA DEL LAVORO
Articolo
12
(1) Le parti,
anche in relazione a
quanto previsto dalla riforma del
collocamento ordinario
e per gli esperimenti pilota
in materia di
avviamento al lavoro, si impegnano a ricercare
congiuntamente, a livello
regionale per
settori o per
l'intero comparto o
per singole aree
subregionali,
soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano
d'opera e le esigenze relative
di qualificazione, le procedure di ricerca e
disponibilità di lavoro extra
e
surroga;
b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più
idonee
al
conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
(2) Sempre a livello regionale, anche per aree
subregionali omogenee, le
parti
si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:
a) gli interventi idonei per realizzare il
controllo sociale sui programmi
di qualificazione e riqualificazione predisposti
dalle Regioni anche con
riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal comma
10 del
successivo articolo 96;
b) l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento
professionale, allo
scopo di verificarne e
migliorarne l'utilizzazione
anche attraverso la partecipazione delle
stesse parti sociali alla loro
gestione;
(3) Le parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per
verificare gli
obiettivi di sviluppo
del settore con
gli obiettivi
programmatici regionali
con particolare riferimento ai problemi
dell'utilizzazione degli
impianti, dell'occupazione, del
prolungamento
della
stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della
formazione
e riqualificazione professionale.
(4) Negli incontri di cui sopra le
parti valuteranno altresì i problemi
derivanti dall'applicazione delle norme del contratto nazionale di lavoro
in tema di orari di lavoro e loro
distribuzione, anche in rapporto alla
possibilità
di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e
chiusura
delle attività.
(5) Le parti
convengono di esaminare
anche i problemi che si pongono a
livello di area turistica omogenea in rapporto alla
possibilità di attuare
gli
obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del
prolungamento
della stagione e dell'occupazione.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Per quanto concerne le "Imprese di Viaggi e
Turismo" si precisa che per
"organizzazioni territoriali" ai fini del presente
Contratto ci si intende
riferire
alle strutture regionali.
ENTE
BILATERALE TERRITORIALE
Articolo
13
(1) L'Ente Bilaterale per il Settore Turismo verrà costituito, di norma a
livello
regionale, e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e
funzionali tassativamente definite dalle
parti a livello nazionale con
apposito statuto e
regolamento (allegato C) In caso di mancato accordo,
l'Ente Bilaterale
Nazionale può autorizzare
in via transitoria
la
costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a
singoli comparti
e/o a
specifiche aree territoriali.
(2) Lo stesso potrà essere costituito, sulla
base di accordi intervenuti
tra le
parti, per singole aree omogenee subregionali.
(3) Le risorse
degli Enti Bilaterali
saranno, di norma, destinate alla
realizzazione delle iniziative di cui al successivo comma
6 concordate tra
le
parti a livello territoriale in ragione della provenienza del gettito.
(4) L'Ente
istituisce l'Osservatorio,
che svolge a livello
locale, le
medesime funzioni
dell'Osservatorio Nazionale,
realizzando una fase di
esame e di
studio idonea a cogliere
gli aspetti peculiari delle diverse
realtà presenti nel territorio ed a
consentire la stima dei fabbisogni
occupazionali.
(5) A
tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni
sulle materie oggetto di analisi
dell'Osservatorio Nazionale
inviando a
quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale,
anche sulla base
di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in
ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della
legge n. 56 dell'87
e con
le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed
elabora, a fini statistici, i dati
relativi agli accordi
realizzati
in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato
nonché dei contratti a termine, inviandone i
risultati, di norma a cadenza
trimestrale
all 'Osservatorio Nazionale;
c)
promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro
al fine di orientare e favorire l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro
(anche rispetto ai
lavoratori extracomunitari)
nonché di verificare le
esigenze
di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze
territoriali,
settoriali e/o di comparto;
d) cura la
raccolta e l'invio degli
accordi territoriali ed
aziendali
all'Osservatorio
Nazionale.
(6)
L'Ente Bilaterale promuove e gestisce a livello locale:
a)
iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche
in collaborazione con le Regioni e
gli altri Enti
competenti, anche
finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi
abbiano proficuamente
partecipato;
b)
iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori
coinvolti
in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino
la cessazione
e/o la sospensione
dei rapporti di
lavoro a tempo
indeterminato, ovvero
a finanziare corsi
di riqualificazione per
il
personale
interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del
reddito dei lavoratori stagionali che
partecipino ai corsi
di formazione predisposti
dall'Ente stesso, nonché
altri
interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori.
d) funzioni di
coordinamento, vigilanza e
monitoraggio dell'attività dei
Centri
di Servizio in materia di mercato del lavoro.
(7) Inoltre, l'Ente Bilaterale svolge le azioni più
opportune affinché
dagli Organismi
competenti siano predisposti
corsi di studio
che,
garantendo le
finalità di contribuire al miglioramento culturale
e
professionale dei
lavoratori favoriscano
l'acquisizione di più elevati
valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle
attività
del comparto.
(8) Laddove già
esistano strumenti analoghi
a quelli sopra previsti, le
parti che li hanno costituiti concorderanno
le modalità per armonizzarli
con la
normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior
favore.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le
quote contrattuali di servizio assicurate dalle Agenzie di Viaggio e dai
relativi lavoratori dipendenti per il finanziamento
degli Enti Bilaterali,
per evidenti ragioni di congruità connesse alla particolare
tipologia del
settore,
saranno finalizzate ad iniziative di formazione professionale.
CENTRI
DI SERVIZIO
Articolo
14
(1) L'Ente Bilaterale di norma si articola nell'ambito del territorio in
Centri di Servizio. La costituzione dei
Centri di Servizio - che potrà
avvenire per l'intero settore o per
singoli comparti - si realizza con
accordo specifico
tra le rappresentanze locali delle
rispettive
Organizzazioni
nazionali stipulanti il presente
Contratto. Laddove non sia
ancora istituito l'EBT, le parti potranno promuovere la costituzione dei
Centri
di Servizio, d'intesa con l'Ente Bilaterale Nazionale.
(2) Il
Centro di Servizio:
- cura la
raccolta delle comunicazioni
effettuate dalle aziende che si
avvalgano
degli strumenti di cui agli articoli 63 e 64.
- assiste le
imprese che ne facciano
richiesta per la instaurazione dei
rapporti
di lavoro di cui al terzo comma dell'articolo 23 della legge n. 56
del
1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all'articolo
63 del
presente Contratto.
CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA TERRITORIALE
Articolo
15
(1) Alla
contrattazione integrativa
territoriale tra le Organizzazioni
Sindacali Territoriali delle parti stipulanti
il presente Contratto
Collettivo, per
la stipula di
accordi integrativi sono
demandate
esclusivamente
le seguenti materie:
a) l'elaborazione e la definizione
di schemi di
convenzioni di cui
all'articolo 17 legge 28
febbraio 1987, n. 56 (allegato
G) al fine della
sua
concreta attuazione;
b) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è
istituito
l'Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e
la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all'Ente
stesso.
Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti
e nell'ambito
delle disponibilità esistenti.
Nella definizione delle
suddette iniziative si terrà conto delle previsioni
comunitarie, nazionali
e
regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
c) i
programmi di formazione per l'attuazione dei contratti di formazione e
lavoro di
cui al presente Contratto, fermo
restando quanto previsto
dall'articolo 1,
ultimo comma dell'Accordo Quadro sui contratti
di
formazione e lavoro (allegato B), nonché specifici
accordi in materia di
apprendistato
relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero
degli apprendisti
in proporzione ai
lavoratori qualificati anche con
riferimento a quanto
previsto dall'articolo 21, quarto comma, legge 28
febbraio
1987, n. 56 (allegato G);
d) l'individuazione di peculiari
qualifiche reclamate dalla specificità
delle singole
aree e non riconducibili alle
qualifiche previste dal
presente
Contratto;
e) azioni
a favore del
personale femminile, in
attuazione della
raccomandazione CEE, n.
635 del 13 dicembre
1984 e delle disposizioni
legislative in tema di parità uomo-donna, in coerenza
con quanto convenuto
in
materia a livello nazionale;
f) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di
lavoro
settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'articolo 76;
g) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di
minor
lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 79;
h) il superamento del limite di 90 ore annue per lavoro supplementare nel
caso di
rapporti di lavoro a tempo parziale;
i) la
definizione di eventuali
limiti massimi della
durata della
prestazione lavorativa
ridotta superiori rispetto
a quanto previsto
dall'articolo
54;
l) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga
secondo
quanto previsto dall'articolo 63;
m) la individuazione di ulteriori qualifiche
per le quali è consentito
l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo
di
apprendistato;
n) la disciplina delle modalità di svolgimento
dell'apprendistato in cicli
stagionali,
fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'articolo 40;
o) la disciplina dello svolgimento del rapporto di formazione e lavoro in
cicli
stagionali;
p) la definizione di ulteriori ipotesi
di applicazione del primo comma
dell'articolo
23 della legge n. 56 del 1987 e maggiori percentuali rispetto
a
quanto stabilito dal presente Contratto;
q) la definizione di meccanismi analoghi
a quanto previsto dall'art. 65
volti ad agevolare ulteriormente l'inserimento dei
giovani nel mercato del
lavoro;
r) la
definizione di ulteriori
fattispecie ed eventi
similari e/o
qualifiche per le quali è consentita l'assunzione
di lavoratori extra in
aggiunta
rispetto a quanto previsto dall'art. 63.
(2) Alla contrattazione integrativa territoriale
restano altresì demandate
le materie di
cui alle disposizioni
previste per ciascun comparto nella
relativa
parte speciale e qui di seguito richiamate:
AZIENDE
ALBERGHIERE
- Intervallo per la consumazione dei pasti
(art. 80).
- Misura del risarcimento per rotture e
smarrimento oggetti (art. 101);
- Regolamentazione nastro orario stagionali
(art. 169);
- Contratti a termine ed aziende di stagione
(artt. 174-175-176);
- Funzionamento Commissioni paritetiche (art.
241>;
- Decisioni in caso di epidemie odi altre cause di forza maggiore
(art.
180).
COMPLESSI
TURISTICO-RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
- Intervallo per la consumazione dei pasti
(art. 80),
- Contratti a termine ed aziende di stagione
(artt. 212-217-218);
- Funzionamento Commissioni paritetiche (art.
241);
- Decisioni in caso di epidemie o di altre
cause di forza maggiore (art.
223).
AZIENDE
PUBBLICI ESERCIZI
- Intervallo per la consumazione dei pasti
(art. 80),
- Ripartizione dell'orario giornaliero di
lavoro (art. 256);
- Determinazione della percentuale di
servizio e dei
criteri di
ripartizione
(art. 267);
- Assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti
e simili
agli
interni (art. 270);
- Determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i
banchetti
(art. 273);
- Determinazione del compenso fisso ai maitres o capo
camerieri (art.
276);
- Definizione delle modalità di calcolo
della percentuale di servizio al
personale
tavoleggiante dei locali notturni (art. 288);
- Determinazione della misura della
trattenuta cautelativa (art. 253);
- Determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti
dalle
aziende della ristorazione collettiva (art. 304);
- Decisioni in caso di epidemie o di altre
cause di forza maggiore (art.
250).
STABILIMENTI
BALNEARI
- Intervallo per la consumazione dei pasti
(art. 80);
- Interruzione dell'orario giornaliero di lavoro
(artt. 71-78-324);
- Definizione eventuali diversi sistemi
di retribuzione per
usi e
consuetudini
locali;
- Determinazione di un'indennità per
il personale assunto
a tempo
determinato
da corrispondersi in caso di chiusura dell'azienda per epidemie
e per
altre cause similari (art. 319);
- Determinazione e applicazione della
trattenuta di cui all'art. 322;
- Eventuali deroghe a quanto stabilito
dall'articolo 330.
ALBERGHI
DIURNI
- Intervallo per la consumazione dei pasti
(art. 80);
- Determinazione della trattenuta cautelativa
(art. 345);
- Decisioni in caso di epidemie o di altre
cause di forza maggiore (art.
342);
- Ripartizione orario di lavoro giornaliero
(art. 348).
IMPRESE
DI VIAGGI E TURISMO
- Funzionamento
Commissioni paritetiche (art. 392).
(3) Le parti si danno atto che la contrattazione
integrativa, nel rispetto
di quanto
previsto al punto 3)
del capitolo assetti contrattuali del
Protocollo
del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, non
potrà avere
per oggetto materie
già definite in
altri livelli di
contrattazione, salvo
quanto espressamente stabilito
dal presente
Contratto.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Fermi restando
gli effetti prodotti dalla contrattazione integrativa
provinciale e regionale, cosi come previsto dagli articoli 195, 243, 308,
338 e 411 del C.C.N.L. 18 febbraio 1987, le parti si danno reciprocamente
atto che
le relative disposizioni sono state recepite
e sostituite
dall'articolo
14 del presente Contratto.
COMMISSIONI
PARITETICHE TERRITORIALI
Articolo
16
(1) Le Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori
e dei datori di
lavoro dovranno designare i propri rappresentanti
effettivi e supplenti in
seno alle Commissioni Paritetiche Territoriali per la conciliazione delle
vertenze individuali e collettive composte secondo le modalità di cui ai
successivi
articoli.
(2) Ferma restando la facoltà delle
Organizzazioni Sindacali locali dei
lavoratori di designare i propri rappresentanti anche successivamente, la
mancata designazione dei rappresentanti da
parte di qualcuna
delle
Organizzazioni
Sindacali locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla
costituzione della
Commissione per la
composizione delle controversie
collettive limitando
i suoi effetti negativi alla
istituzione della
Commissione
per le vertenze individuali.
(3) Le suddette
Commissioni avranno sede presso una
delle Associazioni
locali
degli imprenditori aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti
il
presente Contratto.
PROCEDURE
PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE
Articolo
17
(1) Fatte salve
le diverse procedure previste
in relazione ai singoli
istituti, le controversie concernenti
l'interpretazione e/o l'applicazione
dei contratti e degli accordi collettivi saranno
esaminate e possibilmente
risolte
secondo le procedure di seguito indicate.
(2) Le
valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate
dalle parti entro dieci giorni o comunque entro un termine concordato per
la
ricerca di un accordo in sede aziendale.
(3) Trascorso tale termine, le parti -
senza perdere la titolarità della
rappresentanza del
negoziato e prima di riprendere la propria libertà
d'azione - si rivolgeranno alla Commissione di cui al successivo comma 6,
al fine
di raggiungere un accordo entro i dieci giorni successivi.
(4) Le
parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della
discussione
relativi a tali procedure.
(5) Durante
lo svolgimento delle procedure concordate entro
i termini
predetti,
le parti non procederanno ad azioni dirette.
(6) La Commissione per la composizione delle controversie collettive è
composta da
un rappresentante di ciascuna
Organizzazione locale della
FILCAMS, della
FISASCAT, della UILTuCS
e da tanti rappresentanti
dell'Associazione locale
imprenditoriale aderente all'ASSHOTEL o alla
F.I.E.P.eT. o all'ASSOVIAGGI o all'ASSOCAMPING o alla
F.I.B.A. quanti sono
i
rappresentanti delle predette Organizzazioni dei lavoratori.
(7) La Commissione è convocata
dall'Associazione locale
imprenditoriale
interessata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con
lettera raccomandata
da una
delle Parti rappresentate.
(8) La
richiesta dovrà essere
debitamente motivata con
la precisa
indicazione
dell'oggetto di controversia.
(9) La Commissione dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dal
ricevimento
della
richiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante sono
le Associazioni locali facenti parte della Commissione, sia in caso di
composizione
della vertenza, sia in caso di mancato accordo.
(10)
Qualora il tentativo di conciliazione previsto abbia esito negativo, è
prescritto il secondo tentativo presso la Commissione
Paritetica Nazionale
con
l'intervento delle Organizzazioni che hanno esperito il primo.
(11) Anche in
caso di mancato accordo per il
rinnovo o la stipulazione
degli integrativi locali dovrà essere
esperito un tentativo
di
conciliazione
tramite la Commissione Paritetica Nazionale.
(12) A
tal fine le Organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita
richiesta alla Commissione Paritetica Nazionale
corredandola della copia
del verbale di mancato accordo, dal quale dovrà
chiaramente risultare la
posizione delle parti nella vertenza entro e non oltre dieci giorni dalla
firma
del verbale suddetto.
PROCEDURE
PER LA CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE INDIVIDUALI
Articolo
18
(1) Tutte le
vertenze individuali relative
all'applicazione del presente
Contratto Nazionale di lavoro e dei relativi eventuali
Accordi integrativi
provinciali
e di altri contratti e accordi riguardanti i rapporti di lavoro
nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto
dovranno essere demandate, prima dell'azione
giudiziaria, all'esame di una
Commissione composta
da un rappresentante dell'Associazione locale
imprenditoriale (ASSHOTEL
o F.I.E.P.eT. o
ASSOVIAGGI o ASSOCAMPING o
F.I.BA) e da
un rappresentante
dell'Organizzazione sindacale
locale dei
lavoratori alla
quale il dipendente
sia iscritto od
abbia conferito
mandato.
(2) La parte
interessata alla definizione
della controversia è tenuta a
richiedere il
tentativo di conciliazione mediante
l'Organizzazione
Sindacale alla quale sia iscritta od abbia
conferito mandato, che deve a
sua volta
denunciare la controversia all'Organizzazione
locale che
rappresenta la controparte a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di
ritorno
contenente gli elementi essenziali della controversia stessa.
(3) Qualora il
tentativo di conciliazione sia
richiesto da un datore di
lavoro, l'Associazione locale imprenditoriale ne darà comunicazione con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
al prestatore di lavoro
invitandolo a designare, entro Otto giorni dalla data di
ricevimento della
comunicazione, l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori
che dovrà
assisterlo.
(4) Ricevuta
la richiesta o
la segnalazione, l'Associazione locale
imprenditoriale provvederà
a convocare presso
la propria sede
la
commissione
per esperire il tentativo di amichevole componimento, che dovrà
esaurirsi
entro il termine di trenta giorni e comunque senza pregiudicare i
termini
di prescrizione previsti dal Codice Civile.
(5) Dell'esame di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso
di composizione della stessa, sia nel caso
di mancato accordo facendo
risultare
gli estremi della conciliazione o del mancato accordo.
(6) I verbali
di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque
copie, dovranno
essere sottoscritti dalle
parti interessate e
dai
rappresentanti delle
rispettive Associazioni. Copia
del verbale sarà
inviata dalla locale Associazione Imprenditoriale
all'Ufficio del Lavoro
competente per territorio per gli effetti dell'articolo 12 della legge 22
luglio 1961, n.
628, e di ogni altra norma
relativa alla conciliazione
delle vertenze di
lavoro da parte dei predetti uffici. Le altre copie
resteranno a
disposizione delle parti
interessate e delle rispettive
Organizzazioni
Sindacali.
FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
Articolo
19
A) I mezzi necessari al funzionamento della
Commissione Nazionale di cui
all'art.
8 e delle Commissioni Paritetiche Territoriali di cui all'articolo
16 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle
Organizzazioni nazionali
stipulanti ciascuna per
la parte di propria
competenza.
B) (1)
Per la pratica realizzazione di quanto previsto dalla lettera
precedente, con riferimento al finanziamento delle spese
della Commissione
Nazionale, nonché per le altre attività svolte in
materia di rapporti di
lavoro dalle parti
contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro
strutture sindacali al servizio dei lavoratori
e dei datori di lavoro,
viene posto
in riscossione un
contributo di assistenza
contrattuale
denominato
CO.RE.SI a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.
(2) La parte del contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza
di ASSHOTEL, F.I.E.P.eT., ASSOVIAGGI,
ASSOCAMPING e F.I.BA., mentre la
parte a
carico dei lavoratori
è di competenza delle Organizzazioni
Nazionali
dei lavoratori stipulanti.
C) Il
CO.RE.SI. sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o
assistenziale in
applicazione della legge
4 giugno 1973,
n. 311 e
successive
integrazioni.
D) Il CO.RE.SI. di cui alla lettera B) dovrà
essere calcolato mediante
l'applicazione sulle
retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti,
delle
aliquote percentuali appresso indicate:
a) l'aliquota del contributo CO.RE.SI. a carico dei datori di lavoro e di
pertinenza ASSHOTEL,
F.I.E.P.eT., ASSOVIAGGI, ASSOCAMPING
e F.I.BA. è
compresa
nei contributi associativi;
b) l'aliquota a carico dei lavoratori e di
pertinenza delle Organizzazioni
Sindacali
dei lavoratori stipulanti è fissata nella misura dello 0,10%.
E) (1) I datori di lavoro porteranno
espressamente a conoscenza dei loro
dipendenti
il contenuto del presente capo.
(2) Le operazioni relative al calcolo ed
alla raccolta del contributo a
carico dei lavoratori saranno effettuate mediante
trattenuta dei datori di
lavoro, da annotarsi sulla busta paga nei confronti di tutti i lavoratori
compresi
nella sfera di applicazione del presente Contratto ad eccezione di
quelli che
manifestino la loro contraria volontà a mezzo
di singola
dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in
duplice copia entro e
non
oltre il periodo immediatamente successivo all'assunzione.
(3) Una
copia sarà conservata dal datore di lavoro e l'altra sarà trasmessa
alla commissione
locale per le vertenze
di lavoro presso l'ASSHOTEL,
F.I.E.P.eT.,
ASSOVIAGGI, ASSOCAMPING o F.I.BA..
(4) Le norme di
cui alla lettera A) fanno parte integrante del presente
Contratto e non possono subire deroghe nei confronti
dei soggetti ai quali
il
Contratto stesso si applica.
F) L'ammontare dei contributi previsti dalla lettera B) (1) sarà versato
dai datori
di lavoro all'Ente
Esattore unitamente ai
contributi
obbligatori, utilizzando
i moduli di
versamento alle rispettive voci
specificatamente previste per la quota a carico dei datori di
lavoro e per
la
quota a carico dei lavoratori.
CAPO
III
LIVELLO
AZIENDALE
DIRITTI
DI INFORMAZIONE
Articolo
20
(1) Le
imprese turistiche di
particolare importanza nell'ambito
del
settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio
nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico
in cui
operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di
sviluppo dell'economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino
oltre 100
dipendenti, forniranno a
richiesta delle parti,
di norma
annualmente in
un apposito incontro,
alle Organizzazioni Sindacali
competenti, nazionali,
regionali o territoriali, informazioni sulle
prospettive aziendali
e su eventuali programmi che
comportino nuovi
insediamenti.
(2) Nel
corso di tale
incontro le Organizzazioni Sindacali verranno
informate delle prevedibili implicazioni degli
investimenti predetti sui
criteri della
loro localizzazione, sugli
eventuali problemi della
situazione dei lavoratori, con particolare riguardo
all'occupazione e alla
mobilità
del personale.
(3) Le
Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori verranno informate
preventivamente delle
eventuali modifiche ai piani
già esposti e che
comportino
sostanzialmente variazioni dei livelli occupazionali.
CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA AZIENDALE
Articolo
21
(1) Salvo quanto diversamente previsto per
ciascun comparto nella parte
speciale del presente Contratto, la contrattazione
integrativa aziendale è
ammessa
nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti, limitatamente alle
seguenti
materie:
a)
qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella
classificazione
del presente contratto;
b) ambiente di
lavoro e tutela della
salute e dell'integrità fisica dei
lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9 della legge 20 maggio
1970,
n.300;
c) elementi
economici integrativi di cui
al primo comma,
lettera a)
dell'articolo
122.
d) Distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi
di
conguaglio;
e) articolazione dei turni di riposo
settimanale nelle aziende che non
attuano
la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
f)
eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro
prestato
in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle
24 ore;
g) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione
dell'orario di
lavoro annuale di
cui all'articolo 72
reclamate da
particolari
esigenze produttive aziendali;
h) ulteriori
diversi regimi di
flessibilità dell'orario di
lavoro
settimanale
normale rispetto a quanto previsto all'articolo 76;
i) diverse
regolamentazioni
dell'orario annuo complessivo di cui
all'articolo
77.
(2) La
contrattazione avverrà tra l'azienda
e le strutture sindacali
aziendali dei lavoratori con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti
il
presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(3) Le parti si danno atto che la contrattazione
integrativa, nel rispetto
di quanto
previsto al punto 3)
del capitolo assetti contrattuali del
Protocollo
del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, non
potrà avere
per oggetto materie già definite in
altri livelli di
contrattazione, salvo
quanto espressamente stabilito
dal presente
Contratto.
CAPO IV
ATTIVITA'
SINDACALE
DELEGATO
AZIENDALE
Articolo
22
(1)
Nelle imprese da 11 e sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali
stipulanti possono nominare congiuntamente un solo Delegato aziendale, su
indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di
lavoro
per l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
(2) Il licenziamento di tale Delegato per motivi inerenti all'esercizio
delle
sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
DIRIGENTI
SINDACALI
Articolo
23
(1) Agli
effetti di quanto stabilito
negli articoli seguenti sono da
considerarsi
dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di
Consigli o Comitati
direttivi nazionali e
periferici delle
Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto;
b) di Rappresentanze Sindacali Unitarie costituite ai sensi dell'accordo
interconfederale
dell'otto giugno 1995. (allegato Q).
(2) L'elezione
dei lavoratori e
dei dirigenti sindacali
deve essere
comunicata dalla Organizzazione sindacale di
appartenenza per iscritto con
lettera raccomandata all'impresa e alla
rispettiva Organizzazione dei
datori
di lavoro.
(3) Il licenziamento o il trasferimento da
un'unità produttiva ad un'altra
dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto
il periodo in
cui essi ricoprono la carica e
fino a tre mesi dopo la
cessazione
della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da
ragioni
inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
(4) Il mandato di delegato aziendale di cui
all'articolo 22 e di dirigente
sindacale di cui
alla lettera b) del primo comma
del presente articolo
conferito ai dipendenti assunti a tempo
determinato non influisce sulla
specialità del rapporto di lavoro e pertanto si
esaurisce con lo scadere
del
contratto a termine.
(5) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà
essere
concordata
tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere
candidati
per l'elezione delle RSU i lavoratori stagionali il cui contratto
di assunzione preveda, alla data di svolgimento
delle elezioni, una durata
residua
del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
(6)
Nelle aziende stagionali, ferma restando la durata triennale delle RSU,
gli eletti
che vengano nuovamente
assunti nella stagione
successiva
all'elezione riassumono
la carica, con decorrenza
dal momento in cui
sussistono i
presupposti numerici di
cui all'articolo 2 dell'accordo
interconfederale
8 giugno 1995 (allegato Q).
PERMESSI
SINDACALI
Articolo
24
(1) I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del primo
comma dell'articolo 23 nella misura di
uno per esercizio e
per ogni
Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi
retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti,
nelle
misure massime appresso indicate:
a) 24 ore per anno nelle aziende con un numero
di dipendenti non inferiore
a 6 ma
non superiore a 15;
b) 70
ore per anno nelle aziende con oltre 15 dipendenti.
(2) Per le
Imprese di Viaggi e Turismo i
permessi o congedi retribuiti
vanno concessi,
indipendentemente dal numero
dei dipendenti occupati
nell'azienda,
nella misura massima di settanta ore per anno.
Articolo
25
(1) I
componenti delle
rappresentanze sindacali unitarie
di cui alla
lettera b) dell'articolo 23 hanno diritto, per l'espletamento del loro
mandato,
a permessi retribuiti.
(2) Il
diritto riconosciuto al comma precedente spetta:
a) 3
componenti per la R.S.U. costituita nelle unità
produttive che
occupano
fino a 200 dipendenti;
b) 3
componenti ogni 300
o frazione di
300 dipendenti nelle unità
produttive
che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3
componenti ogni 500
o frazione di
500 dipendenti nelle unità
produttive di
maggiori dimensioni, in aggiunta
al numero di cui alla
precedente
lettera b).
(3) I permessi di cui al presente articolo
saranno pari a 8 ore mensili
nelle imprese di
cui alle lettere b) e c)
del comma precedente; nelle
imprese di cui alla lettera a) del comma precedente,
i permessi saranno di
i ora
all'anno per ciascun dipendente.
(4) Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al primo comma
deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola
24 ore
prima, tramite
i competenti organismi
delle rispettive Organizzazioni
Sindacali.
Articolo
26
(1) I Dirigenti
sindacali aziendali di cui al precedente articolo hanno
diritto a
permessi non retribuiti per
la partecipazione a trattative
sindacali o a
congressi e convegni di natura
sindacale, in misura non
inferiore
a 8 giorni all'anno.
(2) I lavoratori che intendano
esercitare il diritto di cui al comma
precedente
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola
tre giorni
prima tramite i
competenti organismi delle
rispettive
Organizzazioni
Sindacali.
(3) I lavoratori che siano eletti
membri del Parlamento Nazionale o di
Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre
funzioni pubbliche elettive
possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per
tutta la durata del loro mandato; la medesima
disposizione si applica ai
lavoratori
chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
DIRITTO
DI AFFISSIONE
Articolo
27
(1) E' consentito ai Sindacati
provinciali di categoria
aderenti alle
Organizzazioni firmatarie
del presente Contratto
di far affiggere in
apposito albo
comunicazioni a firma
dei Segretari responsabili dei
Sindacati
medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
(2) Le
anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali
attinenti
al rapporto di lavoro.
(3) Le
copie delle comunicazioni di cui sopra
dovranno essere
contemporaneamente
consegnate alla Direzione dell'esercizio.
ASSEMBLEA
Articolo
28
(1) Nelle unità
aziendali ove siano occupati
più di 15 dipendenti, i
lavoratori hanno
diritto di riunirsi
fuori dell'orario di
lavoro in
assemblee indette
dalle Organizzazioni Sindacali
singolarmente o
congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la
loro opera, in
locale messo a disposizione dal datore di lavoro,
con ordine del giorno su
materie
di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza
delle
convocazioni.
(2) La
convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con
sufficiente
anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
(3) I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante
l'orario
di lavoro fino a 10 ore all'anno normalmente retribuite.
(4) Le
riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di
essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso
al datore di lavoro,
dirigenti
esterni dei sindacati.
(5) Le
riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
(6) Le
ulteriori modalità per
lo svolgimento delle
assemblee sono
concordate in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in
ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle
loro finalità ricettive e di pubblica
utilità. Va altresì assicurata la
sicurezza delle
persone, la salvaguardia degli impianti e
delle
attrezzature
e il servizio di vendita al pubblico.
REFERENDUM
Articolo
29
Il datore
di lavoro deve
consentire, nelle aziende
con più di
15
dipendenti, lo
svolgimento dell'orario di
lavoro di referendum,
sia
generali che
per categorie, su materie
inerenti l'attività sindacale,
indetti dalla
Rappresentanza Sindacale
Unitaria tra i lavoratori, con
diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti all'unità
aziendale
e alla categoria particolarmente interessata.
NORME
GENERALI
Articolo
30
Per quanto non previsto espressamente dal
presente Contratto in materia di
esercizio dell'attività sindacale e di tutela
dei dirigenti sindacali si
rinvia alla legge
20 maggio 1970, n.
300 (allegato I) ed all'accordo
interconfederale
8 giugno 1995 (allegato Q).
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le parti
costituiranno una Commissione Paritetica che esaminerà
le
problematiche relative
alla direttiva dell'Unione
Europea concernente
l'istituzione di una procedura per l'informazione e la
consultazione dei
lavoratori
nelle imprese di dimensioni comunitarie.
NORMA
TRANSITORIA
Articolo
31
Sino alla costituzione delle R.S.U. continuano a trovare applicazione le
norme del
CCNL Turismo 14
giugno 1991 riferite
alle rappresentanze
sindacali
aziendali.
CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI
Articolo
32
(1) L'Azienda
provvederà alla trattenuta
del contributo associativo
sindacale
nella misura dell'1% della paga base e contingenza in atto dal 10
gennaio di ciascun anno e per quattordici
mensilità ai dipendenti che ne
facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente
sottoscritta
dal lavoratore.
(2) La
lettera di delega
conterrà l'indicazione delle
modalità di
versamento
a cui l'azienda dovrà attenersi.
(3) L'azienda
trasmetterà mensilmente l'importo
della trattenuta al
Sindacato
di spettanza.
TITOLO
III
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
CAPO I
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Articolo
33
I lavoratori sono inquadrati nella
classificazione unica articolata su
dieci livelli professionali di cui due relativi alla categoria quadri ed
altrettanti livelli
retributivi ai quali
corrispondono le seguenti
declaratorie.
DECLARATORIE
Articolo
34
AREA
QUADRI
Ai sensi della
legge 13 Maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni,
sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i
lavoratori
che,
pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli articoli
6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 10 luglio 1926, siano in possesso di idoneo
titolo di studio
o di adeguata formazione,
preparazione professionale
specialistica. Conseguentemente rientrano in
quest'area, per le
corrispondenze delle declaratorie alle indicazioni di
legge, le qualifiche
riportate
per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.
QUADRO
A
Appartengono a
questo livello della categoria quadri i lavoratori con
funzioni direttive che, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed
organizzativa loro attribuito, forniscano contributi
qualificati per la
definizione degli
obiettivi dell'Azienda e svolgano,
con carattere di
continuità,
un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della
attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori,
inoltre, è affidata, in
condizioni di autonomia decisionale e con
ampi poteri discrezionali, la
gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi
dell'azienda.
QUADRO
B
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri i lavoratori con
funzioni direttive
che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali
correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in
via continuativa la responsabilità di
unità aziendali la cui struttura
organizzativa non sia
complessa o di settori di particolare complessità
organizzativa
in condizione di autonomia decisionale ed operativa.
LIVELLO
PRIMO
Appartengono
a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato
contenuto professionale, caratterizzate da iniziative
ed autonomia
operativa ed ai quali
sono affidate, nell'ambito delle
responsabilità ad
essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di
un
settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda.
LIVELLO
SECONDO
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono mansioni che
comportano sia
iniziativa che autonomia
operativa nell'ambito ed
in
applicazione delle
direttive generali ricevute,
con funzioni di
coordinamento
e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le
quali è
richiesta una particolare competenza professionale.
LIVELLO
TERZO
Appartengono a
questo livello i
lavoratori che svolgono
mansioni di
concetto o
prevalentemente tali che
comportano particolari
conoscenze
tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che,
in condizioni di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni,
svolgono lavori
che comportano una
specifica ed adeguata
capacità
professionale acquisiti
mediante approfondita preparazione teorica e/o
tecnico-pratica; i
lavoratori che, in
possesso delle caratteristiche
professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche
delle responsabilità
di
coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori.
LIVELLO
QUARTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in
condizioni di autonomia
esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono
mansioni specifiche
di natura
amministrativa,
tecnico-pratica o di
vendita e relative
operazioni complementari, che richiedono il
possesso di conoscenze
specialistiche
comunque acquisite.
LIVELLO
QUINTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in
possesso di qualificate
conoscenze e
capacità tecnico-pratiche svolgono
compiti esecutivi che
richiedono
preparazione e pratica di lavoro.
LIVELLO
SESTO SUPER
Appartengono
a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità
tecnico-pratiche comunque
acquisite che eseguono
lavori di normale
complessità.
LIVELLO
SESTO
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono attività che
richiedono un
normale addestramento pratico
ed elementari conoscenze
professionali.
LIVELLO
SETTIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività
anche
con macchine già attrezzate.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le Parti demandano all'Osservatorio Nazionale
il compito di approfondire i
temi connessi
alla classificazione del
personale, con particolare
riferimento all'esame comparativo con la
situazione in atto nei sistemi
turistici dell'Unione
Europea e dell'area
del Mediterraneo ed
alla
necessità di
adeguamento ai processi di
trasformazione tecnologica ed
organizzativa in atto. I risultati di tale approfondimento
dovranno essere
portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL
Turismo sei mesi prima
della
scadenza relativa alla parte normativa.
Articolo
35
(1) L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le
declaratorie
generali, qualifiche
e profili professionali, laddove espressamente
indicati, come
risultano dalla
classificazione del personale riportata
nella
parte speciale del presente Contratto distinta per ciascun comparto.
(2) Nel
caso in cui dovessero
identificarsi, a livello territoriale,
mansioni non riconducibili alle qualifiche previste, l'inquadramento sarà
esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni
territoriali ed in caso
di mancata soluzione la
questione sarà demandata
alle
rispettive Organizzazioni Nazionali.
(3) Salvo le materie espressamente modificate
dal presente Contratto, la
nuova classificazione unica non modifica le norme contenute nel Contratto
di
lavoro 16 marzo 1972 per le aziende alberghiere, nel Contratto nazionale
di lavoro 13
marzo 1970 per le aziende pubblici esercizi, nel Contratto
nazionale di lavoro 14 giugno 1971 per le imprese di
viaggi e turismo, nel
Contratto
nazionale di lavoro 26 giugno 1974 per gli stabilimenti balneari,
nonché nei
rispettivi contratti
nazionali di lavoro precedenti per i
relativi periodi in vigore riguardanti i diversi
trattamenti del personale
con mansioni impiegatizie e del
personale con mansioni non
impiegatizie
(allegato
S).
(4) I
diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro
efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto
e delle singole norme che
nell'ambito
dell'intero Contratto.
(5) La nuova classificazione non modifica
inoltre la sfera di applicazione
di leggi)
regolamenti e norme
amministrative che comportano
differenziazioni tra
mansioni impiegatizie e mansioni
non impiegatizie
richiamate
e non richiamate nei contratti nazionali di lavoro sopra citati,
quali il trattamento per richiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria
contro
gli infortuni sul lavoro ed ogni altra norma in vigore od emananda.
(6) Con
riferimento a quanto precede, per i dipendenti da Alberghi Diurni e
da
Campeggi si fa riferimento, ai fini dei diversi trattamenti previsti dai
precedenti contratti
e dalla legge
per il personale
con mansioni
impiegatizie e
per il personale con mansioni
non impiegatizie, alla
classificazione
di cui all'allegato S del presente Contratto.
(7) Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha
rappresentato il comune
presupposto per la stipulazione delle norme di
classificazione unica:
pertanto eventuali azioni giudiziarie
intese ad
ottenere
l'estensione dei trattamenti normativi ed economici oltre i limiti
stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno
come conseguenza l'automatico e corrispettivo scioglimento delle
Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie e con
esse delle aziende
rappresentate
dalle obbligazioni in tale presupposto assunte.
PASSAGGI
DI QUALIFICA
Articolo
36
Prestatore
di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o
a quelle corrispondenti al livello superiore
che abbia
successivamente acquisito
ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione
della retribuzione. Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori il
prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attività
svolta; l'assegnazione stessa
diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione
di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un
periodo
non superiore a tre mesi.
MANSIONI
PROMISCUE
Articolo
37
In caso di mansioni promiscue si farà
riferimento all'attività prevalente,
tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga
abitualmente
prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento
e non
abbia carattere accessorio o complementare.
TITOLO
IV
MERCATO
DEL LAVORO
PREMESSA
Le Parti, in
specifica considerazione delle
caratteristiche proprie del
settore turistico, riconoscono concordemente la necessità di utilizzare
tutte le
opportunità offerte dalla normativa vigente ed in
corso di
emanazione al fine
di promuovere e potenziare
le occasioni di impiego
nonché di
pervenire ad un
migliore utilizzo degli
impianti e delle
attrezzature anche facilitando il prolungamento delle
fasi stagionali ed
una
ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane.
In particolare le Parti confermano la validità,
in aggiunta al contratto a
tempo
indeterminato, di altri strumenti quali l'apprendistato, il contratto
formazione-lavoro, il contratto di inserimento, il contratto a
termine, il
lavoro extra, il contratto a tempo parziale nonché le altre tipologie di
rapporti
di lavoro che saranno individuate dalla legislazione.
In questo quadro le Parti si impegnano a
facilitare l'incontro tra domanda
ed offerta
di lavoro nelle diverse tipologie anche tramite
gli Enti
Bilaterali cui,
a tal fine demandano funzioni
di monitoraggio e di
coordinamento dell'attività dei Centri di Servizio in materia di Mercato
del
Lavoro.
CAPO I
APPRENDISTATO
ASSUNZIONE
DELL'APPRENDISTA
Articolo
38
(1) Nei casi in cui l'apprendistato è ammesso dalla legge, possono essere
assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 15 anni e non
superiore ai 20, fatto salvo quanto disposto dalla
legge in materia di età
minima per l'ammissione al lavoro nelle attività non industriali e per i
lavori
leggeri (D.P.R. 4 gennaio 1971, n. 36).
(2)
Restano ferme le limitazioni ed i divieti della legge sul lavoro per le
donne,
gli adolescenti e i fanciulli.
Articolo
39
(1)
L'aspirante apprendista deve essere in possesso:
- del
certificato comprovante l'adempimento dell'obbligo scolastico;
- del
certificato medico attestante
che le condizioni
fisiche
dell'apprendista ne consentano la sua occupazione nel lavoro per il quale
deve
essere assunto;
- del
certificato di iscrizione nelle liste di collocamento.
(2)
Per l'assunzione di
apprendisti il datore di lavoro
deve ottenere
l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente,
cui dovrà
precisare le condizioni
della prestazione richiesta
agli
apprendisti, il genere
di addestramento al quale
saranno adibiti e la
qualifica
che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
DURATA
E QUALIFICHE DELL'APPRENDISTATO
Articolo
40
(1) Le qualifiche per le quali è consentito
l'apprendistato sono stabilite
per ciascun comparto dalle apposite norme contenute nella parte speciale
del
presente Contratto.
(2) Con decorrenza dal 30 settembre 1994 la
durata dell'apprendistato,
salvo le maggiori misure concordate a livello
territoriale per eventuali
qualifiche
specifiche, è fissata in tre anni per tutti i comparti.
(3) Inoltre, le Parti, tenuto conto dell'elevato
livello di qualificazione
professionale necessario
per l'espletamento delle
relative mansioni,
convengono di elevare a quattro anni la durata
dell'apprendistato per le
qualifiche
specificate per ciascun comparto nella relativa parte speciale.
(4) Per gli
apprendisti assunti prima
del 30 settembre 1994 valgono le
precedenti
disposizioni in materia di durata.
(5) In attesa
della definizione a livello territoriale della disciplina
dell'apprendistato
in cicli stagionali, è comunque consentito articolare lo
svolgimento dell'apprendistato in più stagioni,
nell'ambito di una
distribuzione dei
diversi periodi di lavoro comunque ricompresa in un
periodo
di quarantotto mesi di calendario.
(6) Con
riferimento ai limiti
di età per
la quale è
ammesso
l'apprendistato, le parti
si impegnano, previe intese
territoriali e/o
aziendali, a
svolgere le opportune
azioni di competenza
dirette ad
estendere anche al
settore delle agenzie di viaggio quanto previsto al
quinto comma dell'articolo 21 della legge n. 56 del
1987 per le qualifiche
ad alto
contenuto professionale.
Articolo
41
I periodi di servizio prestato in qualità di
apprendista presso più datori
di
lavoro, si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo
di apprendistato, purché non separati da
interruzioni superiori ad un anno
e purché si
riferiscano alle stesse
attività. Ai fini della
idoneità' o
meno dell'apprendista alla qualifica professionale che ha formato oggetto
dell'apprendistato
si fa riferimento alle norme di legge.
PERIODO
DI PROVA
Articolo
42
(1) La durata
del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 25
giorni
di effettiva presenza al lavoro.
(2) Durante il
periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il
rapporto
senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
Articolo
43
(1) Il numero di apprendisti nelle singole
imprese non potrà superare la
proporzione di
un apprendista ogni
due lavoratori qualificati,
comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per
le quali l'apprendistato non è ammesso. Le frazioni di unità si computano
per
intero.
(2) L'imprenditore che non ha
alle proprie dipendenze
lavoratori
qualificati o specializzati, o ne ha meno di due, può
assumere apprendisti
in
numero non superiore a due.
ORARIO
DI LAVORO
Articolo
44
(1) L'orario di lavoro per gli apprendisti di età superiore a 15 anni non
può superare
le 8 ore giornaliere
e 40 ore settimanali e le 7
ore
giornaliere
e 35 settimanali per gli apprendisti di età compresa tra i 14 e
i 15
anni.
(2) È
vietato adibire al lavoro gli apprendisti fra le ore 22 e le ore 6.
(3) Ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 10, secondo e terzo comma
della legge 19
gennaio 1955, n. 25, viene
stabilito in 96 ore annue,
ripartite in
3 ore settimanali, il numero
delle ore destinate
all'insegnamento complementare, che sono computabili agli effetti
retributivi e dei limiti di orario giornaliero e
settimanale precisati nei
commi
precedenti.
(4) L'apprendista ha diritto, durante il
periodo di apprendistato, allo
stesso trattamento
normativo previsto dal
presente Contratto per
i
lavoratori
della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
OBBLIGHI
DEL DATORE DI LAVORO
Articolo
45
(1) Il
datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di
impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle
sue dipendenze,
l'insegnamento necessario perché
possa conseguire la
capacità
di diventare lavoratore qualificato;
b) di
non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in
genere
a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di
manovalanza o di produzione in
serie e di
non sottoporlo comunque a
lavori superiori alle sue forze
fisiche e che non
siano attinenti alla lavorazione
o al mestiere per il
quale è
stato assunto;
d) di
accordare i permessi
necessari per gli
esami relativi al
conseguimento
dei titoli di studio;
e) di
informare periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a sei
mesi, la famiglia
dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria
potestà,
dei risultati dell'addestramento.
(2) Agli effetti di quanto richiamato alla
precedente lettera c), non sono
considerati lavori di
manovalanza quelli
attinenti alle attività nelle
quali l'addestramento si effettua in aiuto a un
lavoratore qualificato
sotto
la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto
di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino,
sempre che lo svolgimento di tale attività non sia
prevalente e, in ogni
caso,
rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
OBBLIGHI
DELL'APPRENDISTA
Articolo
46
(1)
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore
di lavoro o della persona da
questi
incaricata
della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno
gli
insegnamenti che gli vengono impartiti;
b)
prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare
con assiduità e
diligenza i corsi
di insegnamento
complementare; d) osservare le norme disciplinari
generali previste dal
presente
Contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni
di impresa, purché questi ultimi non siano
in contrasto con le norme
contrattuali
e di legge.
(2)
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del
presente articolo, anche se in possesso del
titolo di studio, ove la
frequenza
stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Articolo
47
(1) Al
termine del periodo di
apprendistato, al lavoratore che venga
confermato in servizio viene attribuita la medesima
qualifica per la quale
si era
svolto l'apprendistato.
(2)
Qualora, alla scadenza del periodo di apprendistato, un apprendista non
venga confermato in servizio, il datore di
lavoro non potrà assumere,
nell'anno
successivo, un altro apprendista in sua sostituzione.
(3) Le disposizioni di cui al comma precedente
non si applicano in caso di
dimissioni
o di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
(4) I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25, e
successive modificazioni ed integrazioni, in materia
di previdenza ed
assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del
rapporto
a tempo indeterminato.
CONCLUSIONE
DEL RAPPORTO
Articolo
48
(1) Il rapporto
di apprendistato si
estingue con l'esito positivo delle
prove
di idoneità previste dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n.
25 e dagli articoli 24 e 25 del Regolamento approvato con DPR 30
dicembre
1956, n.
1668 e comunque con la
scadenza del termine
della durata
complessiva dell'apprendistato, salvo il minor periodo
di cui all'articolo
42 per
i casi in esso contemplati.
(2) Agli effetti di quanto previsto nel comma
precedente, hanno diritto in
ogni caso
di essere ammessi
a sostenere le
prove di idoneità
gli
apprendisti dei
pubblici esercizi e degli alberghi diurni che abbiano
compiuto
i 18 anni di età ed i 2 anni di addestramento pratico.
(3) Le modalità di esecuzione delle prove pratiche saranno concordate tra
le Organizzazioni Sindacali provinciali interessate e gli
Enti e Uffici
preposti
all'istruzione professionale.
(4) Il
datore di lavoro è tenuto
a comunicare entro dieci
giorni al
competente Ufficio di Collocamento i nominativi degli
apprendisti ai quali
sia stata attribuita la qualifica, nonché i
nominativi di quelli che,
avendo compiuto il
diciottesimo anno di età ed effettuato un biennio di
addestramento pratico nei pubblici esercizi ed
alberghi diurni, o avendo
comunque compiuto l'intero periodo di apprendistato previsto dal presente
Contratto,
non abbiano conseguito la qualifica.
(5) Il
datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Ufficio di Collocamento i
nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il
rapporto di lavoro,
entro il termine di cinque giorni dalla cessazione
stessa.
RETRIBUZIONE
DEGLI APPRENDISTI
Articolo
49
(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla
normale
retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le
seguenti
proporzioni:
I
anno 75%
II
anno 80%
III anno 85%
IV anno 90%
(2) Restano
salve le condizioni
di miglior favore
conseguite dagli
apprendisti
assunti prima del 30 settembre 1994.
Articolo
50
Per quanto non previsto dal presente Capo in
materia di apprendistato e di
istruzione professionale, valgono le disposizioni del presente Contratto
nonché
le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
CAPO II
CONTRATTI
DI FORMAZIONE E LAVORO
Articolo
51
(1) Salvo
quanto diversamente contrattato a livello territoriale o
aziendale,
il rapporto di formazione e lavoro è disciplinato come segue.
(2) Il
contratto di formazione e lavoro mirato alla
acquisizione di
professionalità elevate
è consentito per
il conseguimento delle
professionalità corrispondenti al terzo livello di inquadramento ed ai
livelli superiori ed ha una durata
massima di ventiquattro mesi. Detti
contratti devono prevedere una formazione
complessiva pari a centotrenta
ore da
effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
(3)Il contratto
di formazione e
lavoro mirato alla
acquisizione di
professionalità intermedie
è consentito per
il conseguimento delle
professionalità corrispondenti al quarto e quinto livello di
inquadramento
(per il comparto alberghi anche il 6
super) ed ha una durata massima
di
ventiquattro mesi.
Detti contratti devono
prevedere una formazione
complessiva pari a ottanta ore da effettuarsi in
luogo della prestazione
lavorativa.
(4) Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento
professionale
mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento
delle
capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo ha una
durata massima di dodici mesi e deve prevedere una formazione complessiva
pari a
venti ore relativa
alla disciplina del
rapporto di lavoro,
all'organizzazione del
lavoro, nonché alla
prevenzione ambientale e
antinfortunistica. La
stipula di tale
contratto è consentita
per il
conseguimento di
tutte le professionalità ad eccezione di
quelle
corrispondenti ai
livelli sesto super
e settimo, ferme
restando le
ulteriori eccezioni
previste per i singoli
comparti (per il comparto
alberghiero è consentito anche per il livello VI super). Le eventuali ore
aggiuntive
devolute alla formazione in base a quanto stabilito dai progetti
formativi
non vengano retribuite.
(5) Le
cause di sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilità
del termine
finale per un
periodo di durata
pari alla effettiva
sospensione, unicamente nei casi in cui l'INPS riconosce il diritto alla
proroga
dei benefici contributivi.
(6) Lo svolgimento del rapporto di formazione e
lavoro è disciplinato in
base ai
seguenti criteri:
-----------------------------------------------------------------
destinazione inquadramento ore
durata
finale iniziale
formazione cfl
-----------------------------------------------------------------
B I
130 24 mesi
I II
130 24 mesi
II III
130 24 mesi
III IV
130 24 mesi
IV V
80 24 mesi
VI VII
20 24 mesi
e,
inoltre, per il comparto alberghi
V VIS
80 24 mesi
VIS
VI 80 24 mesi
VIS VI
20 12 mesi
per gli
altri comparti
V VI
80 24 mesi
(7) Il
contenuto dei progetti formativi
esonerati dalla procedura di
approvazione da parte della competente autorità pubblica è definito dagli
Enti
Bilaterali, dai Centri di Servizio o dalla contrattazione integrativa.
(8) In atte sa della definizione dei nuovi
progetti formativi è consentito
il ricorso
ai progetti esistenti e
definiti in base
alla previgente
disciplina, fatte salve
le modificazioni
autornaticamente applicabili in
materia di
età, ore di formazione,
durata, retribuzione e livello di
inquadramento.
(9) La formazione sarà normalmente impartita dal
personale qualificato o
dal datore di
lavoro, i quali forniranno
le conoscenze necessarie per
l'apprendimento del processo produttivo e delle mansioni cui
il lavoratore
viene
avviato. La formazione teorica potrà
essere assicurata, su richiesta
del
datore di lavoro, per il tramite degli Enti Bilaterali.
(10) Tre
mesi prima della
scadenza del rapporto
formativo l'azienda
comunicherà
al lavoratore l'esito della formazione stessa.
(11) I singoli rapporti di lavoro dovranno essere instaurati, ove i
tempi
di assunzione
non siano pianificati diversamente, entro tre
mesi
dall'accertamento di conformità. Per quanto non espressamente
previsto dal
presente articolo si applicano le norme di cui all'accordo quadro sui CFL
allegato
al CCNL Turismo 14 giugno 1991.
Articolo
52
Le Parti, stabiliscono sin d'ora che, in caso di abrogazione del comma 7
dell'articolo 16 del
decreto legge 11.299 del 1994, convertito in legge
11.451 del
1994, saranno automaticamente riattivate le procedure già
previste dalla
contrattazione integrativa in
materia di contratti di
formazione e lavoro.
Con accordi specifici di livello
territoriale, le
materie di
competenza delle apposite
Commissioni territoriali saranno
trasferite ai
Centri di Servizio di
cui all'articolo 13 del presente
accordo.
CAPO
III
CONTRATTO
A TEMPO PARZIALE
Articolo
53
(1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è
considerato mezzo idoneo ad
agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro,
al fine di garantire
ai
lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.
(2) Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato
con
orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Contratto.
(3) Il
rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: la
flessibilità della
forza lavoro in
rapporto ai flussi
di attività
nell'ambito della
giornata, della settimana, del mese
o dell'anno; la
risposta
ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
(4) In caso di trasformazione temporanea di un
rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo
parziale, è consentita
l'assunzione a termine di un
altro
lavoratore a
tempo parziale, per far fronte
alle conseguenti esigenze
organizzative dell'azienda. Tale contratto a
tempo determinato sarà
stipulato ai sensi
dell'articolo 23, primo
comma della legge n. 56 del
1987, in
aggiunta a quanto
stabilito dall'articolo 64
del presente
contratto. Il rapporto di lavoro part time temporaneo
così articolato deve
rispondere
a quanto previsto dal successivo articolo 54.
Articolo
54
(1) L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto
scritto,
nel quale siano indicati:
- il
periodo di prova per i nuovi assunti;
- la
durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità;
- il
trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità
all'entità
della prestazione lavorativa;
- tutte
le altre condizioni di impiego.
(2) La
prestazione individuale sarà
fissata tra datore
di lavoro e
lavoratore,
di norma, entro le seguenti fasce:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al
normale orario settimanale da 18
a 26
ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al
normale orario mensile da 64 a
124
ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 600 a
1352
ore.
(3) Eventuali superiori limiti massimi potranno essere definiti mediante
accordi
tra le parti a livello territoriale.
(4)
Sono fatte salve le condizioni aziendali in atto.
Articolo
55
(1) Il rapporto
a tempo parziale sarà
disciplinato secondo i seguenti
principi:
a)
volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione
da tempo parziale a tempo
pieno in
relazione alle esigenze aziendali e quando sia
compatibile con le mansioni
svolte
e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei
lavoratori già in
forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le
stesse
mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente Contratto in quanto compatibili
con la
natura del rapporto stesso;
(2) In
presenza di specifiche esigenze organizzative, è
consentito il
ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite
massimo di 90 ore annue,
salvo
comprovati impedimenti.
(3) Eventuali limiti superiori rispetto a
quelli sopra previsti potranno
essere definiti mediante specifici accordi aziendali o attraverso accordi
territoriali.
(4)
Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto.
(5) Le prestazioni di lavoro
supplementare dovranno essere considerate
utili ai
fini del computo
dei ratei dei
vari istituti normativi
contrattuali.
(6) In particolare il conguaglio relativo alla
gratifica natalizia, alla
gratifica di
ferie ed alla
retribuzione del periodo
di ferie potrà
avvenire, tenuto
conto delle esigenze
aziendali, o sotto
forma di
integrazione diretta applicando al compenso per il lavoro
supplementare la
percentuale del 24,99% oppure in occasione della
liquidazione dei suddetti
istituti
contrattuali secondo le modalità previste dal C.C.N.L..
Articolo
56
L'importo relativo al trattamento di fine rapporto calcolato nella misura
dell'8,64% del
compenso per il
lavoro supplementare, dovrà
essere
accantonato
secondo quanto stabilito dalla legge n. 297 del 1982.
Articolo
57
Nel rispetto
delle norme contrattuali che disciplinano le
relazioni
sindacali aziendali, potrà essere esaminata la
corretta applicazione dei
principi
suddetti.
Articolo
58
Nel corso
degli incontri previsti
a livello regionale
si procederà
all'esame delle problematiche connesse all'istituto del rapporto a tempo
parziale,
considerando le specificità del settore e dei suoi comparti.
Articolo
59
Restano
confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali,
in
atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinché,
nell'ambito della
riforma generale del
sistema previdenziale, vengano
considerati gli specifici problemi del settore e del rapporto di lavoro a
tempo parziale rispetto all'obiettivo della
maturazione del diritto alla
pensione.
CAPO IV
CONTRATTI
A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
Articolo
60
(1) Fermo
restando che di norma
le assunzioni del
personale debbono
avvenire a tempo
indeterminato, è tuttavia
consentita la assunzione del
personale con prefissione di termini in tutti
i casi o nelle condizioni
espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto
di lavoro a
tempo determinato, tenendo
conto delle specifiche normative
previste
nella parte speciale del presente Contratto.
(2) L'apposizione del termine è priva
di effetto se non risulta da
atto
scritto. Copia
dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di
lavoro al lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la
durata del rapporto di lavoro puramente occasionale
non sia superiore a 12
giorni
lavorativi.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le
Parti richiedono l'integrazione del DPR attuativo della legge n. 230 del
1962 con la
seguente voce "aziende
stagionali del settore Turismo, ivi
compresi i pubblici esercizi (con esclusione delle
mense scolastiche), che
abbiano un periodo
di chiusura di almeno settanta giorni continuativi o
centoventi
giorni non continuativi".
Articolo
61
(1) I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a
tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8 bis del decreto
legge
29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1983, n. 79, hanno diritto di
precedenza nell'assunzione presso la
stessa azienda con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la
volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi
dalla data di cessazione
del
rapporto di lavoro.
(2)
Resta ferma la facoltà prevista dal quinto comma dell'articolo 15 della
legge n. 264 del 1949 per il datore di lavoro di
rifiutare l'assunzione di
quei lavoratori inviati dall'Ufficio di Collocamento, i quali siano stati
precedentemente
da lui licenziati per giusta causa.
Articolo
62
(1) Le prestazioni lavorative straordinarie
eccedenti il normale orario di
lavoro settimanale
potranno dare luogo,
per i lavoratori stagionali,
anziché al trattamento economico di cui all'articolo 84, al godimento di
riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine
che in
tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
(2) I congedi di conguaglio di cui
all'articolo 76 nonché i permessi non
goduti di cui all'articolo 72 concorrono, insieme ai riposi compensativi
del
lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine.
(3) Conseguentemente il calcolo dei soli ratei di ferie e
tredicesima e
quattordicesima mensilità
terrà conto dell'intera
diversa durata del
rapporto e la eventuale frazione di mese darà
luogo alla liquidazione di
tanti ventiseiesimi di un dodicesimo
delle gratifiche e
delle ferie
suddette
per quante sono le giornate risultanti.
(4) E' comunque escluso da tale criterio di computo il trattamento di
fine
rapporto.
(5) Il
dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente
articolo è
tenuto a darne comunicazione scritta
al datore di lavoro
all'atto
dell'assunzione.
NOTA A
VERBALE
Le Parti
prendono atto del
parere favorevole espresso
dall'INPS e
dall'INAIL
(allegato H) relativamente all'attuazione della normativa di cui
al
presente articolo.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le Parti tenuto conto delle specifiche soluzioni normative adottate per
i
lavoratori stagionali e in relazione agli adempimenti
previsti dalle norme
di legge
e regolamentari in materia
di prestazioni di disoccupazione
erogate dall'INPS, si impegnano ad esaminare le conseguenti problematiche
al fine di favorire la corretta e migliore
applicazione delle prescrizioni
legislative rispetto alla disciplina contrattuale nel
suo complesso. Sulla
base di
tale esame verranno attuate le più opportune iniziative.
CAPO V
LAVORO
EXTRA E DI SURROGA
Articolo
63
(1) Ai sensi del terzo comma dell'articolo 23
della legge n. 56 del 1987,è
consentita
l'assunzione diretta di lavoratori extra nei seguenti casi:
-
banquetting;
- esigenze
per le quali non sia possibile
sopperire con il normale
organico, quali
meeting, convegni, fiere,
congressi, manifestazioni,
presenze
straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari.
(2) La definizione della retribuzione del personale assunto ai sensi del
presente articolo è demandata alla contrattazione
integrativa territoriale
da un
minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto
conto
della classe dell'esercizio e delle condizioni locali.
(3) Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal
tronco
della percentuale
e distribuito tra i
camerieri stabili e
quelli di
rinforzo; se la parte spettante al personale di
rinforzo dovesse risultare
inferiore al
compenso fisso, la differenza
sarà pagata dal datore di
lavoro; se invece risultasse superiore, l'eccedenza
andrà ripartita tra il
personale
stabile e quello di surroga.
4) In
mancanza delta disciplina
di cui al comma
2, fatte salve le
condizioni di miglior favore in vigore, il compenso
orario onnicomprensivo
lordo rapportato ad un servizio minimo di
quattro ore è fissato, per il
primo
biennio di validità contrattuale, nella seguente misura:
-----------------------------------------------------------
livello
dal 1° ottobre 1994 dal 1°
settembre 1995
-----------------------------------------------------------
4 15.000 16.000
5 14.200 15.250
6s 13.750 14.600
6 13.500 14.400
7 12.800 13.500
-----------------------------------------------------------
Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da
tutti gli
istituti economici diretti
ed indiretti, determinati
per
contratto
nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di
tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di trattamento
di fine
rapporto.
(5) Il personale extra assunto negli
stabilimenti balneari per prestazioni
temporanee, per
rinforzi o sostituzioni, ha
diritto alla retribuzione
maggiorata
del 20 per cento.
(6) Le imprese comunicheranno al Centro di
Servizio - quadrimestralmente -
gli elenchi
nominativi e le qualifiche delle assunzioni di lavoratori
extra.
(7) Le prestazioni del personale extra dovranno
risultare da un separato
libro paga e matricola - anche meccanografico - come previsto dal T.U. 20
giugno 1965, n. 1124. Le parti richiedono al Ministero del Lavoro e della
Previdenza
Sociale di ribadire le istruzioni già impartite in proposito.
(8) Ai fini
dell'impiego di detto
personale dovrà essere data comunque
precedenza
ai lavoratori non occupati.
CAPO VI
CONTRATTO
A TERMINE
Articolo
64
(1) Ferma
restando la possibilità
di ricorso ai
contratti a tempo
determinato in tutti
gli altri casi previsti
dalla legge e dal presente
contratto, ai
sensi del primo comma
dell'articolo 23 della
legge 28
febbraio 1987, n. 56, è consentita l'apposizione di
un termine alla durata
dei
contratti di lavoro anche nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) intensificazioni temporanee
dell'attività derivanti da
situazioni
straordinarie
e non prevedibili;
b) sostituzione di lavoratori assenti per
ferie o per aspettative diverse
da
quelle già previste dall'articolo 1, lettera b), legge n. 230 del 1962;
c) esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia
possibile
sopperire con il normale organico;
(2) la durata dei contratti di cui alle lettere a) e c) non potrà essere
superiore
a sei mesi.
(1) Il numero
dei lavoratori assunti a
tempo determinato ai sensi delle
precedenti lettere a)
e c) non potrà superare, in ciascuna impresa, i
seguenti
limiti:
-------------------------------------------------------
lavoratori dipendenti lavoratori dipendenti
a
tempo indeterminato a tempo
determinato
-------------------------------------------------------
da 1
a 3 3 unità
da 4
a 9 4 unità
da 10
a 50 5 unità
oltre 50 10%
(4) La base di
computo per il calcolo della
percentuale di cui al comma
precedente è
costituita dal numero
dei lavoratori occupati
a tempo
indeterminato all'atto dell'assunzione dei lavoratori a
tempo determinato.
Le
frazioni di unità si computano per intero.
(5) Le aziende a conduzione familiare che
non abbiano dipendenti a tempo
indeterminato possono
comunque assumere sino a tre
dipendenti a tempo
determinato.
(6)
L'adozione dei contratti a termine, numero dei lavoratori, motivazioni,
qualifiche e
durata del rapporto
dovranno essere comunicate
per le
fattispecie di cui alle
lettere a) e b) entro il termine massimo di tre
mesi alle
RSU - o, in
assenza, alle 00.SS. competenti
- e all'Ente
Bilaterale Territoriale. Per la fattispecie di
cui alla lettera c) tale
comunicazione dovrà
essere preventiva
all'assunzione (vedi modulo tipo
all'allegato
A).
(7) All'atto dell'assunzione di cui al presente articolo, l'impresa dovrà
esibire agli organi
del collocamento una
dichiarazione avvalendosi degli
appositi moduli vidimati dal Centro di Servizio da cui risulti l'impegno
all'integrale applicazione della contrattazione collettiva
vigente ed
all'assolvimento degli
obblighi in materia
di contribuzione e di
legislazione
sul lavoro (vedi modulo tipo all'allegato A).
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le parti richiedono al Ministero del Lavoro di
confermare ai propri uffici
periferici
la possibilità di cui al comma 5 del presente articolo.
CAPO
VII
CONTRATTO
DI INSERIMENTO
Articolo
65
In caso
di assunzione a
tempo indeterminato di
lavoratori privi di
specifica
esperienza lavorativa nel comparto, qualora in ragione dell'età o
del titolo di studio non trovino applicazione le disposizioni concernenti
il contratto di apprendistato o il
contratto di formazione e
lavoro, si
applica per un periodo di dodici mesi il trattamento retributivo previsto
per il
livello inferiore a quello di inquadramento.
CAPO
VIII
ESCLUSIONE
DALLE QUOTE DI RISERVA
Articolo
66
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 25
della legge n. 223 del 1991,
non
sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa
nei
livelli A, B, 1,2, 3;
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa
nei livelli 4, 5, 6, 6s e 7 a condizione che
abbiano già prestato servizio
presso imprese del
settore o che siano in possesso
di titolo di studio
professionale rilasciato da istituti o scuole
professionali attinente alle
mansioni
da svolgere;
- le
assunzioni effettuate in
occasione dei cambi
di gestione,
limitatamente ai lavoratori già occupati alle
dipendenze della gestione
precedente.
TITOLO
V
RAPPORTO
DI LAVORO
CAPO I
INSTAURAZIONE
DEL RAPPORTO
ASSUNZIONE
Articolo
67
(1)
L'assunzione del personale sarà fatta secondo le norme di legge vigenti
in
materia.
(2) Il
datore di lavoro, all'atto
dell'assunzione deve rilasciare al
lavoratore una
documentazione scritta
dalla quale risulti la data di
assunzione, il livello e la qualifica d'inquadramento, gli elementi della
retribuzione, la
durata del rapporto nei
casi ammessi di contratto a
termine, la durata
del periodo di prova, le
lingue estere di cui sia
eventualmente richiesta la conoscenza nonché una
ricevuta dei documenti
ritirati.
(3) All'atto dell'assunzione il lavoratore è
tenuto a presentare al datore
di
lavoro i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) tessera sanitaria aggiornata, ove prevista
dalle leggi;
c) certificato di iscrizione alle liste
di collocamento o libretto di
lavoro;
d) blocchetto personale dei
moduli 01/MS per le denunce
INPS, nonché
modello 101 o dichiarazione fiscale sostitutiva rilasciati dal
precedente
datore
di lavoro;
e) numero di codice fiscale;
e, ove
necessari, i seguenti ulteriori documenti:
f) attestato di conoscenza di una O più lingue
estere per le mansioni che
implicano
tale requisito;
g) certificato di servizio eventualmente
prestato presso altre aziende;
h) certificato o diploma degli studi compiuti oppure diploma o attestato
dei corsi
di addestramento frequentati.
(4) Il lavoratore è tenuto altresì a dichiarare
al datore di lavoro la sua
residenza
e dimora, a notificare immediatamente i successivi mutamenti ed a
consegnare lo stato di
famiglia nonché gli altri
documenti necessari per
beneficiare
dei relativi assegni.
CAPO II
PERIODO
DI PROVA
Articolo
68
(1) La
durata del periodo di
prova dovrà risultare dalla
lettera di
assunzione.
Durante
il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla
risoluzione del
rapporto di lavoro, senza
obbligo di preavviso e con
diritto
al trattamento di fine rapporto.
(2) Durante il periodo di prova la retribuzione
del lavoratore non potrà
essere inferiore
al minimo contrattuale stabilito per la
qualifica
attribuita
al lavoratore stesso.
(3) Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà
regolarmente
assunto
in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per
iscritto. In
tal caso il
periodo sarà computato
agli effetti del
l'anzianità
di servizio.
Articolo
69
(1) La
durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:
Quadri A e B 180 giorni
livello I 150 giorni
livello II 75 giorni
livello III 45 giorni
livello IV e V 30 giorni
livello VI S 20 giorni
livello VI e VII 15 giorni
(2) Ai fini del computo del periodo di prova sono utili
esclusivamente le
giornate di effettiva prestazione lavorativa,
fermo restando il termine
massimo di sei mesi previsto dall'articolo 10 della legge 15 luglio 1966,
n. 604.
(3) Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la
stessa
qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio,
superando il
periodo di prova,
sarà in ogni
caso dispensato
dall'effettuazione
di un nuovo periodo di prova.
(4) Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del
periodo di prova,
sia licenziato, il datore di lavoro
dovrà rimborsare
l'importo
del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
CAPO
III
DONNE E
MINORI
Articolo
70
Il
lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di
legge
in materia.
CAPO IV
ORARIO
DI LAVORO
ORARIO
NORMALE SETTIMANALE
Articolo
71
(1) La
normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore,
salvo quanto
diversamente stabilito
nella parte speciale del presente
Contratto
per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i
complessi
turistico-ricettivi dell'aria aperta.
(2) I
limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente
Contratto
sono fissati solo ai fini contrattuali.
(3) Le suddette
limitazioni dell'orario di
lavoro non si applicano agli
impiegati
di cui all'articolo 1 del R.D. 15 marzo 1923, n. 692 in relazione
all'articolo 3 del
R.D. 10 settembre 1923, n.
1955 e cioè ai capi di
agenzia, ai direttori tecnici o amministrativi, ai
capi ufficio ed ai capi
reparto,
fatte salve le condizioni di miglior favore.
RIDUZIONE
DELL'ORARIO
Articolo
72
(1) Ferma
restando la durata dell'orario
settimanale normale prevista
dall'articolo 71, viene
concordata una riduzione
dell'orario annuale per
Alberghi, Pubblici Esercizi, Campeggi, Alberghi diurni
e Agenzie di Viaggi
pari a
104 ore.
(2) Per gli Stabilimenti Balneari la
riduzione dell'orario annuale sarà,
invece
pari a 108 ore.
(3) Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività
religiose
abolite dalla legge n. 54 del 1977 (e con esclusione quindi della
festività
dell'Epifania reintrodotta con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792) e
delle
24 ore di cui al secondo comma dell'articolo 52 del C.C.N.L. 8 luglio
1982.
(4) Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante
godimento
di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata
o di una giornata intera. Tenuto conto
delle particolari caratteristiche
del
settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore
attività e mediante
rotazione dei lavoratori e comunque in
modo da non
ostacolare
la normale attività' produttiva dell'azienda.
(5) Salvo quanto previsto dall'articolo
21, lettera g), in presenza di
particolari esigenze produttive aziendali potranno
essere attuate modalità
di godimento dei suddetti permessi
diverse da quelle di cui al comma
precedente, limitatamente a trentadue ore annuali,
previa programmazione e
tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non
potranno essere inferiori ad un'ora, né, comunque,
utilizzati per frazioni
di ora.
(6) Gli eventuali trattamenti in atto non previsti dal C.C.N.L. 10.4.1979
in materia di riduzione, permessi e ferie, si intendono assorbiti fino a
concorrenza dai permessi di cui al terzo comma, eccezion fatta per le
eventuali riduzioni o
permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro
gravose
o nocive.
(7) I
permessi non goduti entro l'anno di maturazione saranno pagati con la
retribuzione in
atto al momento della scadenza oppure potranno essere
fruiti, con le medesime modalità sopra previste,
entro e non oltre il 30
giugno
dell'anno seguente.
(8) In
caso di prestazione lavorativa
ridotta nel corso dell'anno di
calendario al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di
cui al
primo comma, per ogni mese intero di servizio prestato.
(9) I permessi
di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del
lavoratore
senza diritto alla retribuzione.
(10) Il pagamento dei permessi non goduti entro
l'anno di maturazione al
personale dei pubblici esercizi retribuito
in tutto o in parte
con la
percentuale di
servizio avverrà secondo
quanto previsto nella
parte
speciale
del presente Contratto.
RIPARTIZIONE
DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
Articolo
73
La ripartizione dell'orario di lavoro
giornaliero è fissata per
ciascun
comparto
nella parte speciale del presente Contratto.
DISTRIBUZIONE
DELL'ORARIO SETTIMANALE
Articolo
74
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro
è fissata per ciascun
comparto
nella parte speciale del presente Contratto.
Articolo
75
In ogni
azienda dovranno essere affisse
in luogo visibile una
o più
tabelle, con l'indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle
qualifiche
del personale.
FLESSIBILITA'
Articolo
76
(1) In relazione alle peculiarità del settore
turistico e quindi alle
particolari esigenze produttive delle
aziende, potranno essere
adottati
sistemi di
distribuzione dell'orario di
lavoro per periodi
plurisettimanali, intendendosi per tali quei
sistemi di distribuzione
dell'orario di lavoro che comportano per una o più
settimane prestazioni
lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal
precedente articolo
71 e
per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
(2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato
nelle settimane con
orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo
71
non dà
diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane
con
prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo
71 non
dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
(3) Il
numero delle settimane
per le quali è possibile
effettuare
prestazioni lavorative di durata superiore a
quelle dell'articolo 71 non
potrà superare le sei consecutive ed in ogni
caso l'orario di lavoro non
potrà superare
le Otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al
normale
godimento del riposo settimanale di legge.
(4) Il
recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato
attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di
minore intensità produttiva e comunque entro
quindici settimane a far data
dall'inizio
del periodo di maggior prestazione lavorativa.
(5) Qualora
a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano
applicare l'istituto
della flessibilità,
l'adozione dei programmi sarà
preceduta
da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale
nel corso del
quale la direzione esporrà le esigenze
dell'impresa ed i
relativi
programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa
fase, concluso l'esame congiunto, e comunque
almeno due settimane prima
dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà
comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti.
Saranno fatte salve le
situazioni
di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
DIVERSE
REGOLAMENTAZIONI DELL'ORARIO ANNUO COMPLESSIVO
Articolo
77
(1) Le
parti convengono sull'obbiettivo di ottimizzare le
risorse
attraverso una migliore organizzazione del lavoro,
e cioè attraverso una
più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di
rapporto di
lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico
previste, la definizione degli orari e la loro
distribuzione, il godimento
delle
ferie e dei permessi.
(2) Le parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere
alle esigenze di
flessibilità delle imprese, volte al
miglior utilizzo
delle attrezzature anche con il
prolungamento delle fasi stagionali,
facendo meglio
incontrare le esigenze
delle imprese con
quelle dei
lavoratori, anche
per il contenimento del lavoro
straordinario ed una
migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di
lavoro non a
tempo
indeterminato.
(3) Tutto ciò premesso, le parti convengono che le aziende o i gruppi di
aziende che intendessero avvalersi della
possibilità di cui al presente
articolo dovranno
attivare una negoziazione a livello aziendale
o
interaziendale per
il raggiungimento di
accordi, anche di
tipo
sperimentale, riferiti all'intera azienda o parti di essa, su una o più
delle materie concernenti l'utilizzo
delle prestazioni lavorative
sulla
base delle ore
di lavoro complessivamente dovute
a norma del presente
Contratto
e/o le particolari citate tipologie di rapporti di lavoro.
(4) I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto
di programmi di massima annuali, potranno -
fatte salve le norme di legge,
l'orario normale settimanale di riferimento di cui
all'articolo 71, nonché
tutti gli
aspetti concernenti
maggiorazioni o a contenuto
economico -
superare i
limiti quantitativi previsti
dalla normativa contrattuale
vigente
per le relative materie.
(5) Con riferimento agli articoli 76 e 77 del
presente contratto resta
inteso che,
per quanto riguarda il
lavoro straordinario, nel caso di
ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora
successiva
all'orario definito.
ORARIO
DI LAVORO DI FANCIULLI ED ADOLESCENTI
Articolo
78
(1) L'orario di lavoro dei fanciulli (minori di
età inferiore a 15 anni)
che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non può superare le 7 ore
giornaliere
e le 35 settimanali.
(2) L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i 15
anni compiuti ed i 18 anni compiuti) non può
superare le 8 ore giornaliere
e le 40
settimanali.
(3) I minori di cui ai commi precedenti hanno diritto ad una interruzione
di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di
lavoro qualora questo superi
la
durata di quattro ore e mezza.
(4) L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei
pasti negli
Alberghi, nei Pubblici
Esercizi e nei
Campeggi, nonché
l'interruzione meridiana di riposo negli Stabilimenti
Balneari non sono
cumulabili
con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo;
l'interruzione
di maggior durata assorbe quella di minor durata.
(5) L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte
nella
tabella dei turni, di cui all'articolo 75.
RECUPERI
Articolo
79
E' ammesso
il recupero delle ore di
lavoro perdute a causa
di forza
maggiore,
o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le
Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto,
purché esso sia
contenuto nei
limiti di un'ora
al giorno e
sia richiesto nel mese
successivo.
INTERVALLO
PER LA CONSUMAZIONE PASTI
Articolo
80
E'
demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali dei settori:
alberghi, pubblici esercizi e campeggi, stabilire la durata del tempo per
la
consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un massimo di un'ora
al
giorno.
LAVORO
NOTTURNO
Articolo
81
Il
lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto
nella
parte speciale del presente Contratto.
LAVORO
STRAORDINARIO (*)
Articolo
82
(1) Il lavoro straordinario ha carattere di
eccezionalità e non può essere
richiesto senza giustificato motivo; si intende
per tale, ai soli fini
contrattuali,
quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai
sensi degli articoli 71 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi
di
conguaglio.
(2) Il lavoro
straordinario è consentito
nel limite massimo di 260 ore
annuali
e nel limite di due ore giornaliere.
(3) I lavoratori non potranno
esimersi, senza
giustificato motivo, dal
prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati
dal secondo comma del
presente
articolo.
(4) Il
lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove
non sia
autorizzato
dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
(*) (v.
allegato E).
Articolo
83
(1) Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore
di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente
annotate in apposito
registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale
ciascun dipendente, che
abbia
compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e
ad
annotare gli eventuali reclami.
(2) La liquidazione del lavoro straordinario
sarà effettuata di norma alla
fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque
non
oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra
dovrà essere conservato
per essere
esibito occorrendo anche
a richiesta delle Organizzazioni
Sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se
il
lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
(3) Sono esentate dalla tenuta del
registro di cui al secondo comma le
aziende presso le
quali la registrazione delle ore
di lavoro svolto è
effettuata
con mezzi meccanici.
Articolo
84
Il lavoro
straordinario è compensato nelle misure e con
le modalità
previste
per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le parti stipulanti si impegnano a favorire
l'applicazione della normativa
del
presente capo nello spirito informatore della stessa.
Le Organizzazioni Sindacali
territoriali delle parti
stipulanti si
incontreranno almeno
una volta all'anno, per
l'esame della situazione
generale, anche in
relazione ad eventuali casi di palese
e sistematica
violazione
delle norme contrattuali previste dal presente capo.
CAPO V
RIPOSO
SETTIMANALE
Articolo
85
(1) Ai
sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di
ventiquattro
ore.
(2) Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le
attività stagionali
e quelle per le quali
il funzionamento domenicale
corrisponde ad
esigenze tecniche o a
ragioni di pubblica utilità, la
vigilanza delle imprese, la compilazione
dell'inventario e del bilancio
annuale.
LAVORO
DOMENICALE
Articolo
86
(1) A partire dal 1° gennaio 1991, ai lavoratori
che, ai sensi della legge
22 febbraio 1934, n.370, godano del riposo
settimanale in giornata diversa
dalla domenica, verrà corrisposta una indennità in
cifra fissa pari al 10%
della quota
e della contingenza per
ciascuna ora di lavoro ordinario
effettivamente
prestato di domenica.
(2) Relativamente al periodo precedente
all'entrata in vigore
del
trattamento di
del presente articolo,
le parti si
danno nuovamente
reciproco atto
di aver tenuto
conto di dette
prestazioni lavorative
domenicali nella
determinazione dei trattamenti
economici e normativi
complessivamente
definiti dalla contrattazione collettiva.
(3) Sino al 31 dicembre 1990 si conferma la
disciplina di cui all'articolo
44 del
C.C.N.L. 18 febbraio 1987, di seguito riportato.
" In relazione a quanto stabilito
dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370
circa la
legittimità del godimento del riposo
settimanale in giornata
diversa dalla
domenica per le attività
per le quali il funzionamento
domenicale
corrisponda a ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche
quali, appunto, quelle del settore turistico, le parti si danno atto che
delle prestazioni
lavorative effettuate di
domenica se ne
è tenuto
adeguatamente conto nella determinazione dei
trattamenti economici e
normativi complessivamente previsti dalla
contrattazione collettiva. Le
parti,
pertanto, riconfermano, sulla base della disciplina contrattuale, la
esclusione del
riconoscimento ai lavoratori
del settore turistico di
un'ulteriore
specifica maggiorazione per il lavoro domenicale".
CAPO VI
FESTIVITA'
Articolo
87
(1) Le festività per le quali viene stabilito il trattamento
economico di
cui ai
successivi commi del presente articolo sono le seguenti:
Festività
nazionali:
Anniversario
della Liberazione 25 aprile
Festa
del Lavoro
1° maggio
Festività
infrasettimanali:
Capodanno 1° gennaio
Epifania 6 gennaio
Lunedì
di Pasqua
mobile
Assunzione 15 agosto
Ognissanti 1° novembre
Immacolata
Concezione 8
dicembre
S.
Natale
25 dicembre
S.
Stefano
26 dicembre
Patrono
della Città
(2) In
considerazione delle particolari
caratteristiche delle aziende
turistiche il godimento delle festività suddette
verrà subordinato alle
esigenze
aziendali.
(3) Per
effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle
normali retribuzioni in caso di
mancata prestazione di
lavoro nelle
suindicate
festività.
(4) A tutto il
personale assente nelle giornate
di festività, per riposo
settimanale,
malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una giornata di
retribuzione
contrattuale senza alcuna maggiorazione.
(5) Per
le festività cadenti nel
periodo di assenza obbligatoria per
gravidanza e
puerperio, la lavoratrice
ha diritto ad
una indennità
integrativa di quella
a carico dell'INPS da corrispondersi a carico del
datore
di lavoro.
(6) Il trattamento di cui al presente articolo
non è dovuto nei casi di
coincidenza delle
festività sopra elencate
con uno dei
giorni di
sospensione dal
servizio o dalla
retribuzione per provvedimenti
disciplinari.
(7) Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività
è
dovuta,
oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le
ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per lavoro
festivo previste per ciascun comparto nella
parte speciale del presente
Contratto.
(8) Per
il trattamento economico per le festività del
personale dei
pubblici esercizi retribuito in tutto
o in parte con la percentuale di
servizio
si fa rinvio alla parte speciale del presente Contratto.
Articolo
88
(1) A
partire dal 1° gennaio
1979, il trattamento della
Festa della
Repubblica 2
Giugno, e del giorno
della Unità Nazionale
4 Novembre,
dichiarate
non più festive agli effetti civili della legge 5 marzo 1977, n.
54 è
quello previsto dai commi seguenti.
(2) Al
lavoratore chiamato a prestare
servizio in una delle predette
giornate
spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per
le ore
di servizio effettivamente prestato
senza alcuna maggiorazione
ovvero, in
alternativa, il godimento
del corrispondente riposo
compensativo, che verrà
subordinato, stante la
precedente normativa del
settore, alle
esigenze aziendali. In
questo ultimo caso
la relativa
comunicazione
sarà data al lavoratore con congruo anticipo.
(3) Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione
mensile
qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio in una delle
suddette
giornate.
(4) Al lavoratore assente nelle stesse giornate per riposo settimanale
dovrà essere corrisposta una giornata di
retribuzione contrattuale senza
alcuna
maggiorazione.
(5) Al
lavoratore assente nelle suddette giornate per malattia, infortunio,
gravidanza o puerperio, tenuto conto delle disposizioni degli Istituti
assicuratori in materia
di festività soppresse, dovrà
essere corrisposta
secondo le
norme e con i
criteri in proposito previsti
dal presente
Contratto Nazionale di Lavoro, la integrazione delle
indennità corrisposte
dagli Istituti
medesimi fino a raggiungere il 100% della retribuzione
giornaliera.
(6) Per il personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in
parte
con la
percentuale di servizio si
fa rinvio alla parte
speciale del
presente
Contratto.
CAPO VII
FERIE
Articolo
89
(1) Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di
ventisei giorni. A
tal fine, la settimana
lavorativa qualunque sia la
distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene
considerata di 6
giornate.
(2) Pertanto dal computo del predetto
periodo di ferie vanno escluse
le
giornate
di riposo settimanale spettanti per legge e le festività nazionali
e infrasettimanali, di cui all'articolo 87, le giornate non più
festive
agli effetti civili di cui all'articolo 88,
conseguentemente il periodo di
ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di
riposo settimanale
spettanti per legge,
le festività nazionali
ed
infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti
civili cadenti
nello
periodo stesso.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le parti si danno reciprocamente atto che la
nuova disciplina della misura
e del computo
delle ferie di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo
costituisce un
complesso normativo inscindibile migliorativo della
precedente
disciplina in materia. I lavoratori che all'1/7/1978 godevano di
un periodo di ferie superiore in base alle norme dei precedenti Contratti
Nazionali
di lavoro conservano le condizioni di miglior favore.
Articolo
90
(1) Il turno delle ferie non potrà avere inizio
dal giorno di riposo né da
quello stabilito
per l'eventuale congedo
di conguaglio laddove venga
adottato.
(2) Il
periodo di ferie non è di norma frazionabile.
(3) Diversi e più funzionali criteri di
ripartizione delle ferie annuali
potranno essere
concordati tra il
datore di lavoro
ed i lavoratori
nell'ambito di
una programmazione, possibilmente annuale, della
distribuzione
del tempo libero.
(4) L'epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai
lavoratori
di
comune accordo in rapporto alle esigenze aziendali.
Articolo
91
(1) Al
personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto,
salvo quanto
diversamente previsto nella
parte speciale del presente
Contratto.
(2) Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al
lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di
ferie
assegnatogli.
(3) In caso
di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore
tanti dodicesimi del periodo di ferie al
quale ha diritto, quanti sono i
mesi di
effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.
(4) Salvo quanto diversamente previsto nella parte speciale del presente
Contratto, e per
i contratti a termine,
all'articolo 62, la frazione di
mese pari o
superiore a giorni 15 viene
considerata come mese intero,
mentre
la frazione inferiore ai 15 giorni non verrà considerata.
(5) Ai fini del diritto alle ferie, dal computo
dell'anzianità di servizio
non vanno
detratti gli eventuali
periodi di assenza
per maternità,
limitatamente al periodo di assenza obbligatoria,
nonché per malattia od
infortunio.
(6) Le
ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.
(7) Il personale che rimane nell'azienda è
tenuto a sostituire gli assenti
senza
diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell'orario di lavoro o
soppressione
del riposo settimanale.
(8) L'insorgenza della malattia regolarmente
denunciata dal lavoratore e
riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche
competenti per territorio
interrompe
il decorso delle ferie.
(9) Per
ragioni di servizio il
datore di lavoro potrà
richiamare il
lavoratore prima
del termine del periodo
di ferie, fermo restando il
diritto
del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il
diritto altresì, al
rimborso delle spese
sostenute sia per l'anticipato
rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo
dal quale il dipendente
sia
stato richiamato.
Articolo
92
Per i
casi di prolungamento delle ferie e
sospensione dell'attività
previsti per le aziende alberghiere e per i
campeggi, si dà rinvio alla
disciplina contenuta
nella parte speciale
del presente Contratto
rispettivamente
agli articoli 186 e 229.
CAPO
VIII
PERMESSI
E CONGEDI
CONGEDO
PER MATRIMONIO
Articolo
93
(1) Il
personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto ad un congedo
straordinario retribuito di quindici giorni di
calendario per contrarre
matrimonio.
(2) La
richiesta di congedo
matrimoniale deve essere
avanzata dal
lavoratore
con almeno 10 giorni di anticipo.
(3) Il
datore di lavoro dovrà
concedere il congedo straordinario con
decorrenza
dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.
(4) Il personale ha l'obbligo di esibire
alla fine del congedo regolare
documentazione
dell'avvenuta celebrazione.
(5) Il lavoratore potrà richiedere la proroga del
congedo per altri 5
giorni
senza retribuzione.
CONGEDO
PER MOTIVI FAMILIARI
Articolo
94
(1) In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto
vincolo
di parentela
o di affinità, nonché nei
casi di gravi
calamità, il
lavoratore avrà
diritto ad un congedo straordinario retribuito
la cui
durata sarà
strettamente rapportata alle
reali esigenze di
assenza,
reclamate dalla natura della disgrazia o dell'evento calamitoso, con un
limite massimo di cinque giorni di calendario.
Tale congedo potrà essere
prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori tre
giorni di calendario
in
relazione alla distanza del luogo da raggiungere.
(2) In altri
casi di forza maggiore
il lavoratore potrà usufruire di
congedi
retribuiti deducibili dalle ferie annuali.
(3) In
casi speciali e giustificati i lavoratore potrà
usufruire di
permessi di breve durata recuperando le ore di
assenza con altrettante ore
di
lavoro nella misura massima di un'ora al giorno.
PERMESSI
PER ELEZIONI
Articolo
95
(1) Ai
sensi dell'articolo il della
legge 21 marzo 1990,
n. 53, in
occasione di tutte le consultazioni elettorali
disciplinate da leggi della
Repubblica
o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici
elettorali,
ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati
nonché, in occasione di referendum i rappresentanti
dei partiti o gruppi
politici e dei
promotori dei referendum
hanno diritto ad assentarsi dal
lavoro per
tutto il periodo corrispondente alla durata
delle relative
operazioni.
(2) I giorni di
assenza dal lavoro compresi nel
periodo di cui al comma
precedente sono
considerati, a tutti gì:
effetti, giorni di attività
lavorativa.
PERMESSI
PER LAVORATORI STUDENTI - DIRITTO ALLO STUDIO
Articolo
96
(1) Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale
dei
lavoratori del settore turistico le aziende concederanno, nei casi e alle
condizioni di cui ai
successivi commi, permessi
retribuiti ai lavoratori
non in
prova che intendano
frequentare corsi di
studio compresi
nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in
base alla legge
31 dicembre 1962, n. 1859, o
riconosciuti in base alla
legge
19 gennaio 1942, n. 86.
(2) I lavoratori potranno richiedere permessi
retribuiti per un massimo di
150 ore pro capite in un triennio e nei limiti
di un monte ore globale per
tutti i
dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di
ogni triennio - a decorrere dal la ottobre 1978 -
moltiplicando le 150 ore
per un fattore
pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati
nell'unità
produttiva a tale data.
(3) I
lavoratori che potranno assentarsi
contemporaneamente dall'unità
produttiva per frequentare i corsi di studio non
dovranno superare il 2%
della
forza occupata alla data di cui al precedente comma.
(4) In ogni
unità produttiva e
nell'ambito di questa, per ogni singolo
reparto, deve
essere comunque garantito
lo svolgimento della normale
attività.
(5) Il lavoratore che chiederà di
assentarsi con permessi retribuiti ai
sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale
intende partecipare che dovrà comportare
l'effettiva frequenza, anche in
ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di
quelle
richieste come permesso retribuito.
(6) A
tal fine il lavoratore
interessato dovrà
presentare la domanda
scritta all'azienda nei termini e con le
modalità che saranno concordate
con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno
inferiori al
trimestre.
(7)
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento
della media annua del monte ore triennale e
determini comunque l'insorgere
di
situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e quarto comma
del presente
articolo, la direzione
aziendale d'accordo
con la
rappresentanza sindacale esistente nell'azienda e fermo restando quanto
previsto ai
precedenti terzo e
quinto comma, provvederà
a ridurre
proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base
ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di
servizio, caratteristiche
dei corsi di studio) per la identificazione dei
beneficiari dei permessi e
della
relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
(8) I lavoratori dovranno fornire all'azienda un
certificato di iscrizione
al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza
con
identificazione
delle ore lavorative.
(9) Le norme del presente articolo non si applicano alle aziende con
meno
di
cinquanta dipendenti.
(10) È demandato alle
Organizzazioni
territoriali aderenti alle
Associazioni nazionali contraenti di svolgere
congiuntamente le azioni più
opportune affinché dagli organismi competenti
siano predisposti corsi di
studio che, garantendo le finalità di cui al primo
comma, favoriscano la
acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle
caratteristiche
dell'attività turistica.
(11) Eventuali permessi spettanti per lo stesso
titolo in forza di accordi
aziendali vigenti alla data di stipula del presente Contratto non sono
cumulabili
con le ore di permesso riconosciute dal presente articolo.
CAPO IX
NORME
DI COMPORTAMENTO
DOVERI
DEL LAVORATORE
Articolo
97
Il lavoratore
deve tenere un contegno rispondente ai
doveri inerenti
all'esplicazione
della sua attività, ed in particolare:
a) osservare
l'orario di lavoro e adempiere
alle formalità prescritte
dall'Azienda
per il controllo delle presenze;
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti
assegnatigli osservando le
norme del presente Contratto, nonché le
conseguenti disposizioni impartite
dai
superiori;
c)
conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda;
d) non
trarre profitto in qualunque modo, con danno dell'Azienda, da quanto
forma oggetto
dei compiti inerenti
alla posizione assegnatagli, non
svolgere attività né
assumere incarichi contrari agli
obblighi derivanti
dal rapporto di
lavoro, ai sensi dell'articolo
8 del R.D.L. 13 novembre
1924 n.
1825;
e)
usare modi cortesi con il pubblico;
f) non
ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre
l'orario
prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con
l'autorizzazione della
impresa, salvo
quanto diversamente previsto
dalle vigenti norme
contrattuali
e dalle disposizioni di legge;
g) rispettare altre disposizioni interne in
quanto non contrastanti con le
norme del presente Contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle
normali
attribuzioni del datore di lavoro.
SANZIONI
DISCIPLINARI
Articolo
98
(1) Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto
alla
relativa gravità con:
a)
rimprovero verbale;
b)
rimprovero scritto;
c)
multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro;
d)
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore
a
giorni cinque.
(2) Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale
potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti
al
lavoratore
e senza averlo sentito a sua difesa.
(3) La
contestazione degli addebiti
con la specificazione del fatto
costitutivo della
infrazione sarà fatta mediante
comunicazione scritta
nella quale
sarà indicato il
termine entro cui
il lavoratore potrà
presentare gli argomenti a propria difesa. Tale termine non potrà essere,
in
nessun caso, inferiore a cinque giorni.
(4) La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta
che
l'azienda abbia
acquisito conoscenza dell'infrazione e delle relative
circostanze.
(5) Il
lavoratore potrà farsi
assistere da un
rappresentante
dell'Organizzazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
(6) L'eventuale
adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere
comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro
dieci giorni dalla
scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue
giustificazioni.
In tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi
del provvedimento. Trascorso
l'anzidetto periodo senza
che sia stato
mandato ad effetto
alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal
lavoratore
si intenderanno accolte.
(7) Incorre
nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero
scritto
o della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) dia
luogo ad assenze
ingiustificate dal lavoro
per più giorni
consecutivi, fino ad un massimo di giorni 5; abbandoni il
proprio posto di
lavoro
senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o
lo
sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non
esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per
disattenzione o negligenza procuri
guasti non gravi a
cose o
impianti
comunque esistenti nella azienda;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato
con
apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f) in
altro modo trasgredisca l'osservanza del presente
Contratto o
commetta atti
che portino pregiudizio
alla disciplina, alla
morale,
all'igiene
ed alla sicurezza dell'azienda.
(8) Il rimprovero verbale e il rimprovero
scritto sono applicati per le
mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione
per quelle di maggior
rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato
dall'ordine di elencazione
delle
mancanze.
(9) Normalmente
il rimprovero scritto è
applicato nei casi
di prima
mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi
di maggiore gravità
potrà
farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
(10)
L'importo delle multe sarà devoluto ad un centro di ricerca sociale da
stabilirsi.
(11) Non può
tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi
due anni dalla loro applicazione.
(12) Il lavoratore che intenda
impugnare il provvedimento disciplinare
inflittogli può
avvalersi delle procedure
di conciliazione di
cui
all'articolo
7, comma 4, della legge 20 maggio 1970) n. 300.
(13) Ai sensi
di legge, il lavoratore
risponde in proprio delle perdite
arrecate
all'impresa nei limiti ad esso imputabili.
ASSENZE
NON GIUSTIFICATE
Articolo
99
(1) Salvo
i casi di legittimo
impedimento, di cui sempre
incombe al
dipendente l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per
iscritto
entro le 24 ore, per gli eventuali accertamenti.
(2) Nel caso di assenza non giustificata oltre
alla mancata corresponsione
della retribuzione potrà essere applicata, nel
caso di assenza fino a 3
giorni, una multa
non eccedente l'importo del 5% della retribuzione non
corrisposta e nel caso di assenza fino a 5 giorni una multa non eccedente
l'importo
del 10% della retribuzione non corrisposta.
DIVIETO
DI ACCETTAZIONE DELLE MANCE
Articolo
100
Le mance sono vietate. Il personale che
comunque le solleciti potrà essere
punito dal
datore di lavoro
con provvedimenti disciplinari ai sensi
dell'articolo
98.
CONSEGNE
E ROTTURE
Articolo
101
(1) Il personale è responsabile del
materiale e degli attrezzi avuti
in
consegna
per il lavoro. Ciascun dipendente dovrà custodire detto materiale,
conservarlo ed usarlo
con normale cura e diligenza, specialmente quando
trattasi
di materiale pregiato e di notevole valore intrinseco.
(2) Il
personale designato dal datore
di lavoro per la
consegna del
materiale
non potrà rifiutarsi.
(3) In
caso di rottura
e smarrimento degli
oggetti frangibili ed
infrangibili è dovuto
da parte del dipendente il relativo risarcimento
nella
misura da stabilirsi negli Accordi Integrativi Territoriali.
(4) Nessuna trattenuta preventiva potrà essere
fatta a tale titolo dal
datore di
lavoro. Le trattenute
saranno effettuate posteriormente
all'accertamento
del danno.
Articolo
102
(1) Il datore di lavoro è tenuto ad
adottare tutte le misure preventive
atte ad eliminare o comunque a ridurre al minimo
la possibilità di rottura
o
deterioramento del materiale specialmente se pregiato.
(2) In particolare egli fornirà al
personale che prende in consegna il
materiale
infrangibile un armadio munito di chiusura.
Articolo
103
(1) In
caso di sottrazione imputabile al personale, senza pregiudizio delle
sanzioni contrattuali e di legge, il personale è tenuto all'immediato
risarcimento del danno, e per questo il datore di lavoro ha la facoltà di
esercitare
il diritto di ritenzione sulle somme che dovessero essere dovute
all'interessato
a qualsiasi titolo.
(2) In caso
di flirto ad opera di terzi
il personale è tenuto a darne
tempestiva comunicazione all'azienda, dimostrando di
aver usato la normale
diligenza nella
custodia ove trattasi di
materiale a lui affidato in
consegna.
CORREDO
- ABITI DI SERVIZIO
Articolo
104
(1) Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise,
diverse
da qu~1e tradizionali di cui all'articolo 98 del C.C.N.L. 14 luglio
1976,
la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
(2) Le
divise speciali dovranno essere indossate solo durante il servizio.
(3) Il
datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti
per
quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze
imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala,
bar, cucina, office, e relative dotazioni, magazzino
e quali gli addetti
alla
lavanderia.
(4) In caso
di risoluzione del rapporto
di lavoro, indumenti, divise,
attrezzi
e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di
lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore
d'opera è tenuto alla
sostituzione
o al rimborso.
(5)
Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.
CAPO X
NORME
SPECIFICHE PER L'AREA QUADRI
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
105
(1) Per quanto non espressamente disposto nel
presente capo, al lavoratore
con la qualifica di Quadro si applicano le
norme contrattuali e di legge
disposte
per gli impiegati.
(2) Le
parti concordano che
con l'individuazione dei
criteri per
l'attribuzione
della qualifica Quadro e con la presente disciplina per tale
personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13
maggio
1985, n. 190.
ASSISTENZA
SANITARIA INTEGRATIVA
Articolo
106
Ai quadri
del settore Turismo
verrà riconosciuta una
assicurazione
sanitaria integrativa. Le parti stipulanti
il presente Contratto
definiranno le modalità ed i criteri di attuazione con
apposito protocollo
d'intesa.
INDENNITA'
DI FUNZIONE
Articolo
107
Ai Quadri è riconosciuta, con decorrenza 10 maggio 1990, una indennità di
funzione mensile assorbibile fino a concorrenza dai trattamenti economici
individuali comunque denominati riconosciuti
aziendalmente, nelle seguenti
misure:
-
cat.A L. 85.000
- cat.
B L. 75.000
FORMAZIONE
ED AGGIORNAMENTO
Articolo
108
Ai fini
di valorizzare l'apporto
professionale dei quadri,
volto a
mantenere e
sviluppare nel tempo
la loro partecipazione ai processi
gestionali, verranno concordati programmi di formazione
e di aggiornamento
professionale.
RESPONSABILITA'
CIVILE
Articolo
109
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di
responsabilità civile verso terzi conseguente a
colpa nello svolgimento
delle
proprie mansioni contrattuali.
TITOLO
VI
TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO I
ELEMENTI
DELLA RETRIBUZIONE
Articolo
110
(1) Di norma,
la retribuzione del
lavoratore è distinta nelle seguenti
voci:
a) paga
base nazionale conglobata di cui
all'articolo 114 comprensiva
dell'indennità
di caro pane prevista dalla legge;
b)
eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti
per ciascun
comparto nelle parti
generale e speciale
del presente
Contratto;
c)
indennità di contingenza;
d) eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste
sia nella parte
generale che in quella relativa a
ciascun comparto del
presente
Contratto.
(2) Per il personale tavoleggiante dei pubblici
esercizi la retribuzione è
costituita di norma dalla percentuale di servizio
secondo le misure e le
modalità
previste nella parte speciale.
(3) A
decorrere dal 10
gennaio 1995, l'importo
di lire ventimila
corrisposto a
titolo di elemento distinto della retribuzione ai sensi
dell'accordo
interconfederale 31luglio 1992 è conglobato nella indennità di
contingenza
di cui alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, così come modificata
dalla
legge 13 luglio 1990, n. 91.
(4) Conseguentemente, alla data del 10
gennaio 1995, l'importo della
indennità di contingenza spettante al personale qualificato alla data del
10 novembre 1991 sarà aumentato di
lire ventimila per tutti i livelli.
Contestualmente, le
aziende cesseranno di
corrispondere il predetto
elemento
distinto della retribuzione.
Articolo
111
La materia
retributiva, con la
istituzione della retribuzione base
nazionale, rientra
nella competenza delle
Organizzazioni nazionali
stipulanti, salvo
quanto espressamente demandato
alle Associazioni
territoriali
ed alla contrattazione integrativa aziendale.
DETERMINAZIONE
DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA
Articolo
112
(1) La
retribuzione giornaliera si
ottiene dividendo la retribuzione
mensile
per 26.
(2) Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali, ivi compresi i
casi
di
trattenuta per assenze non retribuite.
DETERMINAZIONE
DELLA RETRIBUZIONE ORARIA
Articolo
113
La
retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per:
- 192
per il personale con orario normale di 45 ore settimanali;
- 190
per il personale con orario normale di 44 ore settimanali;
- 172
per il personale con orario normale di 40 ore settimanali.
CAPO II
PAGA
BASE NAZIONALE
Articolo
114
(1) Ai rispettivi livelli previsti
dalla classificazione del personale
corrisponde un valore
di paga base nazionale conglobata mensile che si
raggiunge entro il
1 settembre 1995 con le
gradualità e le decorrenze
sottoindicate:
-------------------------------------------------------------------------
livelli
parametri personale qualificato
01-set-94 01-set-95
-------------------------------------------------------------------------
A 270 1.364.595
1.492.298
B 240 1.212.973
1.326.486
1 213 1.076.514
1.177.257
2 183 924.891
1.011.446
3 165 833.892 911.932
4 148 748.000 818.000
5 130 657.027 718.514
6S 120 606.486 663.243
6 116 586.270 641.135
7 100 505.405 552.702
personale
qualificato minore anni 18
4 710.600 777.100
5 624.176 682.588
6S 576.162 630.081
6 556.957 609.078
7 480.135 525.067
personale
qualificato minore anni 16
4 673.200 736.200
5
591.324 646.662
6S 545.838 596.919
6 527.643 577.022
7 454.865 497.432
(2) Per il personale delle aziende minori
degli alberghi, dei campeggi e
delle agenzie di viaggio, nonché per quello dei pubblici esercizi e degli
stabilimenti balneari di terza e quarta categoria, si fa rinvio ai valori
previsti
per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
(3) Per
gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 49 del
presente
contratto.
(4) La
paga base nazionale sopra
riportata è comprensiva anche degli
elementi
retributivi elencati:
- all'articolo 65 del C.C.N.L. 14 luglio 1976
per i dipendenti da Alberghi
e
Pubblici Esercizi;
- all'articolo 40 del C.C.N.L. 9
febbraio 1978 per
i dipendenti da
Stabilimenti
balneari;
- nella
parte 3a dell'Accordo di rinnovo del 14
luglio 1977 per i
dipendenti
da Imprese di viaggi e turismo;
-
indennità di contingenza maturata fino al 31 gennaio 1977;
-
elemento distinto o autonomo dalla retribuzione di cui agli articoli 81 e
87 del
C.C.N.L. 10 aprile 1979.
CAPO III
CONTINGENZA
Articolo
115
L'indennità di
contingenza costituisce un
elemento integrante della
retribuzione e la
sua corresponsione, salvo quanto
diversamente previsto
nella parte speciale del presente Contratto, è
regolata sino al 31 gennaio
1986 dagli accordi allegati in calce al
Contratto, dal 1° febbraio 1986
dalla legge
n. 38 del 26 febbraio
1986 e successive modifiche ed
integrazioni
(allegato D6).
CAPO IV
CORRESPONSIONE
DELLA RETRIBUZIONE
Articolo
116
(1) La
retribuzione sarà pagata al personale secondo le consuetudini locali
ed in ogni
caso non più tardi della
fine del mese con una tolleranza
massima
di sei giorni.
(2) Quando
ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione
dell'amministrazione lo
impediscano, deve essere
corrisposto entro il
termine sopra
indicato un acconto
pari al 90%
della retribuzione
presuntivamente
dovuta con conguaglio nei dieci giorni successivi.
(3) Al sensi
della legge 5 gennaio 1953, n.
4 le retribuzioni dovranno
essere
corrisposte a mezzo di buste paga, nelle quali dovrà essere indicato
il periodo di lavoro cui la retribuzione stessa si riferisce, il
relativo
importo, la misura e l'importo del lavoro straordinario e tutti gli altri
elementi che concorrono a formare la somma globale
contenuta nella busta
paga. Dovranno parimenti essere elencate
distintamente tutte le ritenute
effettuate.
CAPO V
ASSORBIMENTI
Articolo
117
(1) Le
variazioni salariali derivanti dai nuovi valori di
paga base
nazionale di cui
all'articolo 114 non
possono essere assorbite da quote
salariali comunque
denominate derivanti dalla contrattazione collettiva
salvo
che non sia stato diversamente ed espressamente previsto.
(2) Per quanto riguarda le Imprese di viaggi e turismo si fa riferimento
inoltre
a quanto previsto dall'articolo 376.
CAPO VI
SCATTI
DI ANZIANITA'
Articolo
118
(1) A tutto
il personale verranno
riconosciuti sei scatti triennali per
l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro
presso la stessa
azienda o gruppo aziendale
(intendendosi per tale il
complesso di
aziende facente capo alla
stessa società), salvo quanto
diversamente
stabilito per il settore della
ristorazione collettiva dal
Capo XV
del Titolo XII.
(2) L'anzianità
utile ai fini della
maturazione del primo
scatto di
anzianità
è:
- quella maturata successivamente al
compimento del 18° anno di età per il
personale
assunto a partire dal 1° giugno 1986;
- quella maturata dal 1° giugno 1986 per il personale di età compresa tra
il 18°
ed il 21° anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986;
- quella maturata successivamente al
compimento del 18° anno di età per il
personale
di età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data del 1°
giugno
1986;
- quella maturata dal compimento del 21° anno di età per il personale di
età
superiore al 21° anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986.
(3) Gli
scatti triennali decorreranno dal primo giorno
del mese
immediatamente successivo
a quello in
cui si compie il triennio di
anzianità.
(4) Salvo quanto diversamente previsto per
ciascun comparto nella parte
speciale, a partire
dal 1° maggio 1990
gli importi degli scatti sono
determinati in
cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle
seguenti
misure:
----------------------------------------------
LIVELLI IMPORTI
----------------------------------------------
Quadro A 79.000
Quadro B 76.000
I 73.000
II 70.000
III 67.500
IV 64.000
V 63.000
VI S 60.500
VI 60.000
VII 59.000
-----------------------------------------------
(5) In
occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti
maturati è calcolato in base ai suddetti valori
senza la liquidazione di
arretrati
per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
(6) Nel caso
in cui nel corso del
triennio intercorrente tra l'uno e
l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello
superiore, gli importi
relativi
agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore
al momento di maturazione del nuovo scatto
senza liquidazione di arretrati
per il
periodo pregresso.
(7) Le modalità di coordinamento della normativa
di cui sopra con quelle
diversificate previste dal presente C.C.N.L.
sono definite per ciascun
comparto
nella parte speciale del presente Contratto.
Articolo
119
(1)
Relativamente a quanto stabilito dall'articolo 118 sull'anzianità utile
ai fini
della maturazione del primo
scatto per il
personale di età
superiore
a 21 anni in servizio alla data di entrata in vigore del presente
Contratto, resta
confermato, in conformità di quanto stabilito
rispettivamente dagli articoli 258, 299 e 301 del C.C.N.L. 8 luglio 1982,
il
riconoscimento del primo scatto a partire:
- dal 1° gennaio 1970 per il personale
dipendente dai pubblici esercizi di
età
pari o superiore a 21 anni e con anzianità di servizio presso la stessa
azienda
o gruppo aziendale pari o superiore a tre anni dalla data suddetta;
- dal
1° maggio 1974 per
il personale dipendente
dagli stabilimenti
balneari con età superiore a 21 anni e con anzianità
di servizio presso la
stessa
azienda o gruppo aziendale pari o superiore a tre anni alla data del
30
aprile 1974;
- dal 1° giugno 1978 per il personale
dipendente dagli alberghi diurni con
età
pari o superiore a 21 anni e con anzianità di servizio presso la stessa
azienda o gruppo aziendale pari o superiore a tre
anni alla data del 30
giugno
1978.
CAPO
VII
MENSILITA'
SUPPLEMENTARI
TREDICESIMA
MENSILITA'
Articolo
120
(1) Salvo quanto diversamente previsto per
ciascun comparto nella parte
speciale del presente Contratto, in occasione delle
ricorrenze natalizie a
tutto
il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di
retribuzione
in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di
anzianità, eventuale
terzo elemento o quote aggiuntive
provinciali,
eventuali
trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati),
esclusi
gli assegni familiari.
(2) Nel caso di inizio o di cessazione del
rapporto di lavoro durante il
corso dell'anno, e sempre che sia stato superato il periodo di prova, il
lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica
natalizia per quanti
sono i mesi di servizio prestati nell'azienda e la
frazione di mese viene considerata come mese intero se pari o superiore a
15 giorni di
calendario, mentre non viene computata se inferiore a 15
giorni.
(3) Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei
relativi ai periodi
di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle
cause previste
dal presente Contratto fatto
salvo quanto diversamente
previsto dalle disposizioni di legge e/o contrattuali ivi compreso per i
soli pubblici esercizi quanto previsto in
materia di integrazione della
indennità
di malattia nella relativa parte speciale.
(4) Per i periodi di assenza obbligatoria per
gravidanza o puerperio, sarà
corrisposta
alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica (articolo 30,
D.P.R.
21 maggio 1953, n. 568).
PARTE
GENERALE
QUATTORDICESIMA
MENSILITA'
Articolo
121
(1) Salvo quanto diversamente previsto per
ciascun comparto nella parte
speciale del presente Contratto, a tutto il personale
sarà corrisposta una
mensilità della
retribuzione in atto
al 30 giugno di ciascun
anno
(paga-base nazionale,
indennità di contingenza, eventuali scatti di
anzianità, eventuale
terzo elemento o
quote aggiuntive provinciali,
eventuali
trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati),
esclusi
gli assegni familiari.
(2) La gratifica di ferie dovrà essere
corrisposta con la retribuzione del
mese di
luglio.
(3) I lavoratori avranno diritto a
percepire per intero la
gratifica di
ferie nella
misura sopra indicata solo
nel caso che abbiano prestato
servizio
nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 10 luglio.
(4)
Qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o cessi nel corso dei dodici
mesi precedenti
il 1° luglio, i lavoratori
avranno diritto a tanti
dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestati
nell'azienda sempre
che sia stato
superato il periodo di
prova e la frazione di mese viene
considerata come mese intero pari o superiore a 15
giorni di calendario,
mentre
non viene computata se inferiore a 15 giorni.
(5) Per
quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza
dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al comma 3 del
precedente
articolo.
(6) Nessun obbligo incombe al datore
di lavoro per il caso previsto
dal
comma 4
del precedente articolo.
CAPO
VIII
ELEMENTI
ECONOMICI INTEGRATIVI
Articolo
122
(1) In
applicazione del protocollo 23 luglio 1993, l'erogazione di elementi
economici
ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contratto è
prevista
con le seguenti modalità:
a) per le
aziende che occupano più di quindici
dipendenti, mediante la
contrattazione integrativa
a livello aziendale
che avrà ad
oggetto
erogazioni salariali
- in coerenza con le
strategie dell'impresa -
strettamente correlate ai risultati conseguiti
con la
realizzazione di
programmi aziendali
concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad
esempio, incrementi
di produttività, di competitività, di qualità, di
redditività.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per
la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto
economico, le parti valuteranno preventivamente le
condizioni dell'impresa
e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo
anche occupazionale, tenuto
conto dell'andamento delle prospettive della
competitività e delle
condizioni essenziali
di redditività. Laddove
a livello aziendale
sussistano erogazioni
economiche di analoga natura,
anche parzialmente
variabili, la parte
variabile dovrà essere
ricondotta nell'ambito delle
nuove
erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata;
b) per le
aziende che occupano sino a quindici dipendenti, mediante una
contrattazione integrativa
a livello nazionale
che avrà ad
oggetto
l'erogazione di un premio di produttività, eventualmente
differenziato per
comparti e
per aree territoriali, correlato ai risultati
mediamente
conseguiti dalle piccole imprese del settore. Al fine
dell'acquisizione di
elementi di conoscenza comune utili a verificare
l'effettivo incremento di
produttività e redditività, le parti si avvarranno
anche dell'assistenza
dell'Ente Bilaterale Nazionale e degli
Osservatori istituiti presso gli
Enti
Bilaterali Territoriali.
(2) Gli importi dei nuovi elementi economici
integrativi di cui al comma
precedente sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini
di
alcun istituto legale e contrattuale.
(3) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da
consentire
l'applicazione del
particolare trattamento contributivo previsto dalla
normativa
di legge che verrà emanata in attuazione del protocollo 23 luglio
1993.
(4) La durata degli accordi di cui alla lettera
a) del comma 1 sarà pari a
quattro anni. Le relative piattaforme non potranno
essere presentate prima
dell'ottobre
1995, fermo restando che gli effetti economici degli eventuali
accordi non potranno avere decorrenza anteriore al 1996. Restano ferme le
eventuali scadenze
previste da accordi aziendali stipulati dopo
il 23
luglio
1993.
(5) La durata degli accordi di cui alla lettera
b) del comma 1 sarà pari a
quattro anni. Le relative piattaforme non potranno
essere presentate prima
del gennaio 1997, fermo restando che gli effetti economici degli accordi
non
potranno avere decorrenza anteriore al luglio 1997.
(6) In
occasione della contrattazione integrativa saranno garantite
condizioni di assoluta
normalità sindacale con
esclusione in particolare
del ricorso ad agitazioni, per un periodo di due mesi dalla presentazione
della piattaforma rivendicativa e comunque fino a
due mesi successivi alla
scadenza
dell'accordo precedente.
(7) Le disposizioni di cui al comma i non
operano nei confronti delle
aziende
stagionali, per le quali continuano a trovare applicazione le norme
di cui
agli articoli 174, 175, 176, 217, 218, 219 e 249.
(8) Per la
ristorazione collettiva (mense
aziendali), la determinazione
degli elementi economici integrativi - nel
rispetto dell'attuale prassi di
cui
all'articolo 307 del CCNL Turismo 14 giugno 1991 - si svolgerà, anziché
con
accordi aziendali, con accordi provinciali.
TITOLO
VII
SOSPENSIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
MALATTIA
Articolo
123
(1) Agli effetti di quanto previsto nel
presente Capo si intende per
"malattia" ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa
da cui dipende, che comporti incapacità
al lavoro specifico al quale il
lavoratore è addetto, o che comunque comporti la
necessità di assistenza
medica o la
somministrazione di sussidi terapeutici, salvo i casi che
rientrano
nella normativa contrattuale e di legge sugli infortuni di cui al
successivo
articolo 127.
Articolo
124
(1) Nell'ambito della normativa del Servizio
Sanitario Nazionale il datore
di lavoro
ha l'obbligo di
rilasciare ai propri
dipendenti, all'atto
dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti
disposizioni di
legge o di
regolamento ai fini
dell'iscrizione del
lavoratore
stesso al Servizio Sanitario Nazionale.
(2) Il lavoratore ammalato ha l'obbligo di dare notizia al proprio datore
di lavoro del suo stato di salute all'atto del verificarsi della
malattia
ed anche al
fine della percezione delle indennità economiche di cui al
successivo articolo è
tenuto ai sensi dell'articolo 15 della legge 23
aprile 1981, n. 155, a recapitare o a trasmettere a
mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro due giorni dal
rilascio da parte del medico
curante l'attestazione dell'inizio e della durata presunta della malattia
nonché i successivi certificati in caso
di ricaduta o continuazione di
malattia.
(3) In
mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento,
l'assenza si considera ingiustificata, ferme restando
le sanzioni previste
dalla legge
per il ritardo nel recapito
o nella trasmissione della
certificazione
di inizio o di continuazione della malattia.
(4) Il
controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto
attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i
quali
sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
(5) Salvo
il caso di
opposizione contro l'accertamento degli organi
competenti e conseguente richiesta del giudizio del collegio medico a ciò
preposto, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data
indicata dal
certificato del medico
curante; in caso
di mancata
presentazione o
di ritardo ingiustificato, il
datore di lavoro resta
esonerato dall'obbligo della conservazione del posto di cui al successivo
articolo 129 ed il
lavoratore sarà considerato
dimissionario, restando a
suo
carico l'indennità di mancato preavviso.
(6) In mancanza di comunicazioni da parte
del lavoratore circa eventuali
mutamenti di
indirizzo, durante il periodo
di assenza per malattia o
infortunio, l'azienda presume che esso dimori all'ultimo indirizzo presso
il
quale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari.
(7) Il
lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione,
manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla
legge 30 aprile
1962, n. 283, ha
l'obbligo, in caso di malattia
di durata superiore a 5
giorni, di
presentare al rientro in
servizio al datore di
lavoro il
certificato medico
dal quale risulti
che il lavoratore non presenta
pericolo
di contagio dipendente dalla malattia medesima.
(8) Il
datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del
lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto
pubblico.
Articolo
125
(1) Il
lavoratore assente per
malattia è tenuto
a rispettare
scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la
permanenza presso il
proprio
domicilio.
(2) Il
lavoratore è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00
alle
ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni, comprese
le domeniche ed i giorni festivi al fine di
consentire l'effettuazione
delle
visite di controllo richieste dal datore di lavoro.
(3) Nel
caso in cui a livello
nazionale o territoriale le
visite di
controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o
su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi
da quelli indicati al secondo comma del
presente articolo, questi ultimi
saranno
adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
(4) Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal
domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici,
nonché le visite
ambulatoriali di controllo, e
salvo i casi di forza
maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo
di dare immediata notizia
all'azienda da cui
dipende, il mancato
rispetto da parte del lavoratore
dell'obbligo di
cui al secondo comma del
presente articolo comporta
comunque
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5 della legge
11
novembre 1983, n. 638, comma 15, nonché l'obbligo dell'immediato rientro
in
azienda.
Articolo
126
(1) Durante il
periodo di malattia al
lavoratore competono oltre alle
prestazioni sanitarie assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale quelle
economiche previste per ciascun comparto nella parte
speciale del presente
Contratto.
(2) Al momento
della risoluzione del rapporto,
il datore di lavoro è
obbligato a rilasciare una dichiarazione di
responsabilità, dalla quale
risulti il numero di giornate di malattia
indennizzate nel corso dei 365
giorni precedenti tale data, che il lavoratore
è tenuto a consegnare al
nuovo
datore di lavoro.
CAPO II
INFORTUNIO
Articolo
127
(1) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare
presso l'INAIL il personale
soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo
le disposizioni di legge contenute nel Testo
Unico approvato con D.P.R. 30
giugno
1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
(2) Il lavoratore deve dare immediata notizia di
qualsiasi infortunio,
anche di lieve entità, al proprio datore di
lavoro; quando il lavoratore
abbia
trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro,
non essendo venuto altrimenti a conoscenza
dell'infortunio, e non abbia
potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL,
resta esonerato da ogni
e
qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
(3) Salvo quanto previsto per ciascun
comparto nella parte speciale del
presente
Contratto, ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori
soggetti
all'obbligo assicurativo contro gli infortuni
sul lavoro, l'intera
retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio ed una indennità
pari al
60% (sessanta per cento) della normale retribuzione giornaliera per
i tre
giorni successivi (periodo di carenza).
Articolo
128
Per il
personale assicurato dal datore di lavoro contro gli infortuni resta
inibita
ogni forma di cumulo tra le indennità relative a tale assicurazione
e le
prestazioni corrisposte dall'INPS.
CAPO
III
CONSERVAZIONE
DEL POSTO
Articolo
129
(1) In caso di malattia accertata o di
infortunio il personale che non sia
in periodo di prova o di preavviso ha diritto
alla conservazione del posto
per un periodo di 180 giorni per anno,
intendendosi per tale il periodo
compreso
tra il Io gennaio e il 31 dicembre.
(2) Ove
il lavoratore si ammali
o si infortuni più
volte nel corso
dell'anno i relativi periodi di assenza sono
cumulabili agli effetti del
raggiungimento del termine
massimo di conservazione
del posto di cui al
precedente
comma.
(3) Per il
personale assunto a termine,
la conservazione del posto è
comunque
limitata al solo periodo di stagione o di ingaggio.
(4) Qualora
allo scadere del periodo
per il quale è
obbligatoria la
conservazione del posto, il personale non possa riprendere
servizio per il
protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si
intenderà risolto con
diritto all'intero trattamento di fine rapporto ed a quanto altro dovuto,
esclusa
l'indennità sostitutiva di preavviso.
Articolo
130
(1) Nei confronti dei lavoratori
ammalati e infortunati sul lavoro la
conservazione del
posto, fissata nel
periodo massimo di
180 giorni
dall'articolo 129 del presente Contratto, sarà prolungata,
a richiesta del
lavoratore, per un
ulteriore periodo non superiore
a giorni 120, alle
seguenti
condizioni:
a) che
non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
b) che
siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
c) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di
"aspettativa"
senza
retribuzione.
(2) I lavoratori che intendano beneficiare del
periodo di aspettativa di
cui al precedente comma dovranno presentare
richiesta a mezzo raccomandata
A.R., prima della
scadenza del 180' giorno
di assenza per malattia o
infortunio e firmare espressa dichiarazione di
accettazione delle suddette
condizioni.
(3) Al
termine del periodo di
aspettativa il datore di
lavoro potrà
procedere
al licenziamento ai sensi del precedente articolo 129; il periodo
stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di
prosecuzione
del rapporto.
Articolo
131
(1) Per
quanto non previsto dal presente Contratto in materia di malattia e
infortunio
valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
(2)
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
(3) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla
legge
per le
provincie redente.
LAVORATORI
AFFETTI DA TUBERCOLOSI
Articolo
132
(1) I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in
istituti
sanitari o case
di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria tbc o
dello
Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, o a proprie spese,
hanno diritto alla conservazione del posto
fino a 18 mesi dalla data di
sospensione dal lavoro
a causa della malattia tubercolare; nel caso di
dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza
di 14
mesi dalla data
di sospensione predetta,
il diritto alla
conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione
stessa.
(2) Al sensi
dell'articolo 9 della legge 14 dicembre
1970, n. 1088 le
imprese
aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unità hanno l'obbligo
di
conservare il posto ai lavoratori affetti da tbc fino a sei mesi dopo la
data di
dimissione dal luogo
di cura per
avvenuta guarigione o
stabilizzazione.
(3) Il
diritto alla conservazione del posto cessa
comunque ove sia
dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima
della
malattia; in caso di
contestazione in merito all'inidoneità stessa decide
in via definitiva il direttore del
Consorzio Provinciale Antitubercolare
assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle
parti interessate, ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n.
86.
(4)
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al
lavoratore
affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità
di
servizio un periodo massimo di 180 giorni.
CAPO IV
GRAVIDANZA
E PUERPERIO
Articolo
133
(1)
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad
astenersi
dal lavoro:
a) per
i 2 mesi precedenti la data presunta del parto
indicata nel
certificato
medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto
stesso;
c) per
i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lettera
c).
(2) La lavoratrice ha diritto alla
conservazione del posto per
tutto il
periodo di gestazione, attestato da regolare
certificato medico, e fino al
compimento
di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla
legge (licenziamento per giusta causa,
cessazione dell'attività
dell'impresa,
ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era
stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro
per scadenza del termine
per il
quale era stato stipulato).
(3) Il
divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo
di
gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo
in cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del
rapporto
di lavoro mediante presentazione, entro
90 giorni dal licenziamento di
idonea certificazione dalla quale risulti
l'esistenza all'epoca del
licenziamento
delle condizioni che lo vietavano.
(4) Al sensi
dell'articolo 4 del D.P.R. 25
novembre 1976, n. 1026 la
mancata
prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra
la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione
della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è
tuttavia
computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle
ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
(5) In
caso di malattia prodotta
dallo stato di gravidanza
nei mesi
precedenti il periodo di divieto di licenziamento,
il datore di lavoro è
obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile
il
divieto stesso.
(6) I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lettere a) b) e) devono
essere computati
agli effetti indicati dall'articolo 6 della legge 30
dicembre 1971, n.
1204. Il periodo di assenza
facoltativa di cui alla
lettera
d) è computabile solo ai fini di cui all'ultimo comma dell'articolo
7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
(7)
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice
ha diritto ad
un'indennità pari
rispettivamente all'80% ed al
30% della
normale
retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'articolo 74 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 secondo le
modalità stabilite e anticipata dal
datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1 della
legge 29 febbraio 1980, n.
33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i
contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui
agli articoli 1 e 2
della
legge 29 febbraio 1980, n. 33.
(8) Nei confronti delle lavoratrici
assunte a tempo determinato per i
lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle
prestazioni di maternità agli aventi diritto,
ai sensi del sesto comma
dell'articolo
1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
(9) Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li
abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'articolo 6 della
legge 9
dicembre 1977, n. 903.
(10) Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo
di assenza
obbligatoria e facoltativa, fatto salvo quanto
previsto
dall'articolo
120 del presente Contratto.
Articolo
134
(1) Il
diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione
obbligatoria della lavoratrice madre, per un periodo di sei mesi entro il
primo anno
di età del bambino ed il
relativo trattamento economico,
previsti rispettivamente dagli articoli 7
e 15 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204,
nonché il diritto di
assentarsi dal lavoro durante la
malattia
del bambino di età inferiore a tre anni sono riconosciuti anche al
padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario, ai sensi della legge 4
maggio 1983, n. 184 in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i
figli
siano affidati al solo padre.
(2) A tal fine,
il padre lavoratore deve
presentare al proprio datore di
lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia
dell'altro genitore ad
avvalersi
dei diritti di cui sopra, nonché nel caso di malattia del bambino
di età
inferiore a tre anni, il relativo certificato medico.
(3) Nel caso di assenza per un periodo di sei mesi entro il primo anno
di
età del
bambino, il padre
lavoratore, entro dieci
giorni dalla
dichiarazione
di cui al comma precedente deve altresì presentare al proprio
datore
di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore
da cui
risulti l'avvenuta rinuncia.
(4) I periodi di assenza di cui ai
precedenti commi sono computati agli
effetti indicati dall'articolo 7, ultimo
comma, della legge 30 dicembre
1971,
n. 1204.
Articolo
135
(1) Il datore di lavoro deve consentire alle
lavoratrici madri, durante il
primo anno di vita del bambino, due periodi
di riposo, anche cumulabili,
durante la giornata. Il riposo è uno solo quando
l'orario giornaliero di
lavoro
è inferiore a sei ore.
(2) Detti periodi di riposo hanno durata di un 'ora ciascuno e
comportano
il
diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora
ciascuno e non
comportano il diritto ad
uscire dall'azienda quando la
lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo
nido, ove istituiti dal datore di lavoro
nelle dipendenze dei locali di
lavoro.
(3) Per detti riposi, con effetto dal 10 gennaio 1980, è dovuta
dall'INPS
un'indennità pari
all'intero ammontare della
retribuzione relativa ai
riposi
medesimi.
(4)
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio
con gli importi
dovuti all'ente
assicuratore, ai sensi dell'articolo 8
della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
(5) I riposi di
cui al presente articolo sono
indipendenti dalle normali
interruzioni previste dagli articoli 78 e 80
del presente Contratto e da
quelle previste dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653
sulla
tutela del lavoro della donna.
(6) La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante la
malattia del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di
certificato
medico.
(7) I periodi di assenza di cui al precedente comma sono computabili
solo
ai fini di cui all'articolo 7 ultimo comma, della legge 30 dicembre
1971,
n.1204.
Articolo
136
(1) La
lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore
di
lavoro il certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o da un medico
del Servizio Sanitario Nazionale e il
datore di lavoro è tenuto a darne
ricevuta.
(2) Per
usufruire dei benefici connessi al parto e
al puerperio la
lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro il quindicesimo
giorno
successivo al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato
dall'ufficiale di Stato
Civile o il certificato di assistenza al parto,
vidimato
dal Sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.
(3) Nel caso di dimissioni presentate durante il
periodo in cui è previsto
il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di
fine rapporto previsto dall'articolo 154 e ad
un'indennità pari a quella
spettante in caso di preavviso, secondo le modalità
previste dall'articolo
140.
(4) La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina di
diritto
lo scioglimento senza preavviso del rapporto
di lavoro della persona
assunta in
sua sostituzione, purché a
questa sia stata data notizia,
all'atto
dell'assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.
(5) Per
quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza
e
puerperio valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
CAPO V
CHIAMATA
ALLE ARMI
SERVIZIO
MILITARE DI LEVA
Articolo
137
(1) La
chiamata alle armi
per adempiere agli
obblighi di leva
è
disciplinata
dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il
rapporto di lavoro
non viene risolto, ma
si considera sospeso per il
periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del
posto.
(2) Al termine del servizio militare di leva
per congedo o per invio in
licenza illimitata in attesa di congedo, il
lavoratore entro trenta giorni
dal
congedo o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di
lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che
il rapporto di lavoro è
risolto.
(3) Il periodo trascorso in servizio militare va computato
nell'anzianità
di servizio ai
soli effetti dell'indennità
di anzianità, in vigore alla
data
del 31 maggio 1982, e del preavviso.
(4) A decorrere
dal 1° giugno 1982,
il periodo trascorso in servizio
militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli
fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione
di cui all'articolo 2120
del
Codice Civile come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
(5) Non saranno, invece, computati a nessun effetto, nell'anzianità, i
periodi di ferma
volontaria eccedenti la
durata normale del servizio di
leva.
(6) Nel
caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il periodo trascorso
in
servizio militare sarà computato nell'anzianità del lavoratore fino alla
cessazione
della stessa.
(7) Le
norme di cui al
presente articolo si
applicano, per effetto
dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,
sul riconoscimento
dell'obiezione di
coscienza anche ai lavoratori
che prestano servizio
civile sostitutivo, nonché per effetto della legge 9 febbraio 1978, n. 38
sulla cooperazione dell'Italia con i
Paesi in via di sviluppo, ai
lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica di
volontari in servizio
civile,
ai sensi della legge stessa.
(8) Le norme del presente articolo si
applicano nel caso di contratto a
termine,
limitatamente alla durata del contratto stesso.
RICHIAMO
ALLE ARMI
Articolo
138
(1) In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto per il periodo
in cui
rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.
(2) Tale periodo va computato nella anzianità di servizio ai soli effetti
della indennità di anzianità in vigore fino alla data del 31 maggio 1982,
nonché
degli scatti di anzianità e del preavviso.
(3) Durante il
periodo di richiamo alle
armi tutto il personale avrà
diritto al trattamento previsto dalla legge 10
giugno 1940, n. 653 (Cfr
Sentenza
Corte Costituzionale 4 maggio 1984, n. 136).
(4) Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuale a favore
dei
richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda.
(5) Gli assegni di cui sopra saranno
liquidati al personale dei pubblici
esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio,
sulla
base della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 110.
(6)
Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come quello di
invio
in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi
a
disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro
il termine di 5 giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad
un
mese, di 8 giorni
se ha avuto durata superiore
ad un mese, ma non a sei
mesi, di 15 giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi; nel caso che,
senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione
del datore
di lavoro nei
termini sopra indicati,
sarà considerato
dimissionario.
TITOLO
VIII
RISOLUZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
RECESSO
Articolo
139
Fermo restando quanto previsto dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del
1970,
così come modificate dalla legge n. 108 del 1990, nei casi consentiti
dalla
legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a
tempo indeterminato, dando preavviso scritto,
a mezzo di
lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini
stabiliti nel successivo
articolo
140.
CAPO II
PREAVVISO
Articolo
140
(1) Tanto per il caso di licenziamento
quanto per quello di dimissioni i
termini
di preavviso sono i seguenti:
a) fino
a 5 anni di servizio compiuti:
--------------------------------------------
Quadri A e B 4 mesi
livello I 2 mesi
livello Il e III 1 mese
livello IV e V 20 giorni
livello VI S, VI e VII 15
giorni
-------------------------------------------
b)
oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
------------------------------------------------------
Quadri
A e B
5 mesi
livello
I 3 mesi
livello
Il e III
45 giorni
livello
IV e V
30 giorni
livello
VI S, VI e VII
20 giorni
-------------------------------------------------------
c)
oltre i 10 anni di servizio compiuti:
-------------------------------------------------------
Quadri
A e B
6 mesi
livello
I 4 mesi
livello
Il e II 2 mesi
livello
IV e V 45 giorni
livello
VI S, VI e VII 20
giorni
------------------------------------------------------
d)
apprendisti 10 giorni
(2) Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente
avrà
diritto
ad un permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche
relative
alla ricerca di altra Occupazione.
INDENNITA'
SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
Articolo
141
(1) Il datore di lavoro, in luogo del
preavviso, potrà dare al personale
licenziato, per
l'intero periodo di
preavviso stesso, la
normale
retribuzione salvo quanto diversamente previsto per
i pubblici esercizi
all'articolo
281.
(2) Il dipendente avrà uguale obbligo
di indennizzo verso il datore di
lavoro,
laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso.
(3) Il datore di lavoro avrà diritto di
rivalersi di tale indennizzo sulle
competenze di
spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri
crediti
eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di
proprietà
dello stesso dipendente.
(4) Nei casi di licenziamento il preavviso non
può avere inizio né durante
la malattia né
durante le ferie. Le ferie
non possono essere concesse
durante
il preavviso.
CAPO
III
DIMISSIONI
Articolo
142
(1) Le dimissioni del dipendente, che sia o non
in servizio, devono essere
presentate con disdetta scritta e con i termini di
preavviso stabiliti
all'articolo 140 ferme
restando in difetto le norme di cui all'articolo
141.
(2) Il datore
di lavoro può rinunciare
al preavviso se richiesto dal
dimissionario facendo
cessare subito il rapporto di
lavoro. Quando il
datore di lavoro
voglia di sua iniziativa
far cessare il rapporto prima
della
scadenza del termine di preavviso, potrà farlo corrispondendo però al
dimissionario
l'indennità relativa al periodo di anticipata risoluzione del
rapporto.
Articolo
143
Al dipendente in ogni caso di
dimissioni spetta il trattamento di fine
rapporto
di cui all'articolo 154.
GIUSTA
CAUSA
Articolo
144
(1) Il lavoratore che si dimette per giusta
causa ai sensi dell'articolo
2119 del Codice Civile, ha diritto, oltre al
trattamento di fine rapporto,
anche
all'indennità sostitutiva del preavviso.
(2) Non avrà
diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel
datore
di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per
l'onore e per la dignità del dipendente; e se per
tali fatti il dipendente
ritenesse opportuno risolvere il
rapporto, avrà diritto alle indennità
stabilite dagli articoli 141 e 154 salvo
ogni maggior diritto per il
risarcimento
di danni morali e materiali.
MATRIMONIO
Articolo
145
(1) In conformità dell'articolo 1, comma 4,
legge 9 gennaio 1963, n. 7, le
dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo
intercorrente fra il
giorno
della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la
celebrazione e la scadenza di un anno dalla celebrazione
stessa sono nulle
se non
risultano confermate entro un mese all'Ufficio del Lavoro.
(2) La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha
diritto sempre che abbia compiuto il periodo di
prova, al trattamento di
fine rapporto
previsto dall'articolo 154 con
esclusione dell'indennità
sostitutiva
del preavviso.
(3) Anche
in questo caso le
dimissioni devono essere
rassegnate per
iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di
cui all'articolo 141
e
confermate, a pena di nullità, all'Ufficio del Lavoro entro il termine di
un
mese.
(4) L'indennità
di cui al secondo comma
del presente articolo sarà
corrisposta alla lavoratrice dimissionaria all'atto
della esibizione del
certificato di matrimonio, purché tale esibizione sia
effettuata entro sei
mesi
dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
CAPO IV
LICENZIAMENTI
INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO
Articolo
146
(1) Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi
15 luglio 1966 n. 604, 20
maggio 1970, n.
300, il maggio 1990 n.
108 e successive modifiche ed
integrazioni,
il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
a)
"giusta causa" senza preavviso se il contratto è a tempo
indeterminato o
prima della scadenza del termine se il
contratto è a tempo determinato,
qualora si verifichi una causa che non consenta la
prosecuzione, anche
provvisoria,
del rapporto (articolo 2119 del Codice Civile).
b) "giustificato motivo con preavviso", intendendosi per
tale il
licenziamento determinato
da un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali del
prestatore di lavoro,
ovvero da ragioni
inerenti
all'attività produttiva,
all'organizzazione del lavoro
e al regolare
funzionamento
di essa.
(2) Il datore di lavoro deve comunicare il
licenziamento per iscritto, a
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, al lavoratore, che può
chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i
motivi che lo hanno
determinato; in tal
caso il datore di lavoro è
tenuto ad indicarli per
iscritto
entro sette giorni dalla richiesta.
(3) Il licenziamento intimato senza
l'osservanza delle norme di cui al
precedente
comma è inefficace.
(4) Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo, i
lavoratori
in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti
di legge per
avere diritto alla pensione di
vecchiaia, fatte salve le
deroghe
di legge emanate ed emanande.
(5) In
via esemplificativa ricadono
sotto il provvedimento del
licenziamento
per "giusta causa" le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle
lettere a) e b) del
settimo
comma dell'articolo 98;
b)
assenze ingiustificate protratte per oltre 5 giorni;
c) irregolare dolosa scritturazione o
timbratura di schede di
controllo
delle
presenze al lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla
incolumità
delle persone
e alla sicurezza degli impianti
(centrali termiche ed
impianti
di condizionamento d'aria);
e)
gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità,
all'onore o gravi
fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario,
della sua
famiglia, dei superiori, della
clientela e dei colleghi di
lavoro,
previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
g)
grave abuso delle norme relative al trattamento di malattia;
h) asportazione di materiale dall'interno
dell'azienda o danneggiamento
volontario
di detto materiale;
i) rifiuto
di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle
mansioni
afferenti alla
qualifica d'inquadramento, ferma
restando la norma
dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
dopo l'applicazione
delle sanzioni
di cui alle lettere a),
b), c) e d) del primo comma
dell'articolo
97.
l) accertata insubordinazione
verso superiori accompagnata da
comportamento
oltraggioso;
m) reiterato stato di ubriachezza.
Articolo
147
(1) Il licenziamento del lavoratore seguito da
una nuova assunzione presso
la stessa ditta deve considerarsi improduttivo
di effetti giuridici quando
sia rivolto
alla violazione delle
norme protettive dei
diritti del
lavoratore
e sempre che sia provata la simulazione.
(2) Il
licenziamento si presume comunque simulato - salvo
prova del
contrario - se
la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal
licenziamento.
LICENZIAMENTO
DISCRIMINATORIO
Articolo
148
Il licenziamento determinato da ragioni
discriminatorie ai sensi
dell'articolo 4 della
legge 15 luglio 1966, n. 604,
e dell'articolo 15
della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificato dall'articolo 13 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903 è nullo indipendentemente dalla
motivazione
addotta e comporta)
quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal
datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20
maggio
1970, n. 300, come modificato dalla legge n. 108 del 1990.
MATRIMONIO
Articolo
149
(1) Ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7 è nullo il
licenzia mento della
lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali
effetti si
presume disposto per causa
di matrimonio il licenziamento
intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente
fra il giorno della
richiesta delle
pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua
la
celebrazione,
e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
(2) Il datore di lavoro ha facoltà di
provare che il licenziamento della
lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è
dovuto a causa
di matrimonio, ma per una
delle ipotesi previste dalle
lettere
a), b), c), del terzo comma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre
1971, n.
1204, e cioè
licenziamento per giusta
causa, cessazione
dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice è
stata assunta o risoluzione
del rapporto di lavoro per
scadenza
del termine per il quale è stato stipulato.
(3) Per quanto attiene alla disciplina delle
dimissioni rassegnate dalla
lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del
presente articolo,
si
rinvia al precedente articolo 145.
CAPO V
PROCEDURE
DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
TENTATIVO
DI CONCILIAZIONE
Articolo
150
(1) Le
controversie relative ai licenziamenti individuali saranno demandate
alla Commissione di cui all'articolo 17, per il
tentativo di conciliazione
di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del
15 luglio 1966 e per il
tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 5 della legge
il
maggio 1990, n. 108.
(2) Il termine
di 60 giorni previsto dal comma
1 dell'articolo 6 della
legge n. 604 del 15 luglio 1966 per l'impugnativa del licenziamento resta
sospeso fino
all'esaurimento della procedura
conciliativa di cui
al
precedente
comma.
(3) Copia del verbale delle vertenze per i
licenziamenti individuali dovrà
essere inviata
all'Ufficio Provinciale del
Lavoro competente per
territorio.
COLLEGIO
ARBITRALE
Articolo
151
Ove il tentativo di conciliazione
previsto dal precedente articolo 150
fallisca, ciascuna delle parti entro il termine
di venti giorni potrà
promuovere, anche attraverso l'Associazione sindacale
cui è
iscritta o
conferisce mandato,
il deferimento della
controversia al Collegio
arbitrale.
COMPOSIZIONE
Articolo
152
(1) Il Collegio
arbitrale dovrà essere costituito di volta in volta a
livello
territoriale.
(2) Il Collegio dovrà essere composto da un
rappresentante del datore di
lavoro e da
un rappresentante del lavoratore,
nominati rispettivamente
dalle competenti Organizzazioni Sindacali, e da un presidente scelto
di
comune
accordo dalle stesse Organizzazioni tra i nominativi compresi in una
lista
precedentemente concordata.
(3) In caso di mancato accordo per la nomina del Presidente, si procederà
al
sorteggio tra i componenti la lista suddetta.
(4) Il Presidente, non appena ricevuto
l'incarico, provvede a convocare
entro
quindici giorni il Collegio arbitrale, che dovrà pronunciarsi entro i
quindici
giorni successivi alla prima convocazione.
COMPITI
Articolo
153
(1) Il
collegio arbitrale, ritenendo
ingiustificato il licenziamento,
emette motivata decisione per il ripristino del
rapporto di lavoro secondo
quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604
e dalla legge 15 maggio
1990, n. 108. Nel caso in cui il datore di
lavoro non intenda provvedere
alla riassunzione, deve darne comunicazione al Collegio entro il termine
massimo
di tre giorni.
(2) Il Collegio, non appena a
conoscenza di tale decisione, o comunque
trascorso l'anzidetto
termine di tre giorni senza che l'azienda abbia
provveduto alla riassunzione determina l'indennità che
il datore di lavoro
deve
corripondere al lavoratore.
(3) L'importo
dell'indennità suddetta non può
essere inferiore a due
mensilità
e mezzo nè superiore a sei dell'ultima retribuzione e deve essere
determinato avendo
riguardo al numero
dei dipendenti occupati,
alle
dimensioni della
impresa, all'anzianità di servizio
del lavoratore al
comportamento
ed alle condizioni delle parti.
(4) La misura massima della predetta indennità è
elevata a dieci mensilità
per i prestatori di lavoro con
anzianità superiore a dieci anni
e può
essere maggiorata fino a quattordici mensilità per
il prestatore di lavoro
con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro
che
occupa più di quindici prestatori di lavoro.
(5) Per mensilità di retribuzione si intende
quella presa a base per la
determinazione
del trattamento di fine rapporto.
CAPO VI
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Articolo
154
(1) In ogni
caso di cessazione del rapporto di
lavoro il prestatore di
lavoro
ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
(2) Per i
periodi di servizio prestati
a partire dal 10 giugno 1982 il
trattamento di cui
al comma precedente verrà
calcolato in base a quanto
stabilito
dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.
(3) Per
i periodi di
servizio prestati sino
al 31 maggio 1982 il
trattamento suddetto verrà calcolato, salvo
quant'altro stabilito dalla
stessa legge n. 297 del 1982, nelle misure e con le modalità previste per
ciascun comparto
nella parte speciale
del presente Contratto,
fermo
restando che per
le frazioni di anno il trattamento verrà computato per
dodicesimi e le frazioni di mese pari o
superiori ai quindici giorni di
calendario saranno considerate come mese
intero, mentre quelle inferiori
non
verranno prese in considerazione.
(4) Al fini
di cui al comma
precedente, il lavoratore appartenente a
qualifica
non impiegatizia, in caso di promozione a categoria impiegatizia,
conserva le
proprie anzianità maturate nelle
rispettive qualifiche di
impiegato
e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
(5) Per
quant'altro non espressamente previsto in materia di trattamento di
fine rapporto si
applicano le norme della legge 29
maggio 1982, n. 297
(allegato
P).
CHIARIMENTO
A VERBALE
Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei
lavoratori in base
alle norme del presente articolo e dalle somme già
percepite a titolo di indennità di anzianità dai
lavoratori aventi diritto
ai
sensi di quanto stabilito nell'allegato B al C.C.N.L. 8 luglio 1982.
Articolo
155
(1) Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto al
dipendente
all'atto
della cessazione dal servizio.
(2) Quando ragioni tecniche derivanti
dalla elaborazione meccanografica
centralizzata delle
retribuzioni lo impediscano, la liquidazione del
trattamento dovrà comunque avvenire non oltre 30
giorni dalla data di
cessazione
del rapporto di lavoro.
(3) In
caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda,
il
personale conserva i diritti acquisiti.
(4) Il nuovo
proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere tali
diritti
qualora essi siano stati liquidati dal precedente proprietario.
(5) In
caso di fallimento
della ditta il dipendente ha
diritto
all'indennità di preavviso e al trattamento di fine
rapporto stabiliti dal
presente Contratto ed il complessivo suo
avere sarà considerato credito
privilegiato
nei limiti e nelle forme di legge.
Articolo
156
In caso di
decesso del dipendente, il
trattamento di fine rapporto e
l'indennità sostitutiva
del preavviso saranno
corrisposti agli aventi
diritto
secondo le norme contenute nel Codice Civile.
CAPO
VII
RESTITUZIONE
DOCUMENTI DI LAVORO
Articolo
157
(1) Alla cessazione del rapporto di lavoro
l'azienda dovrà riconsegnare al
dipendente, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di
lavoro ed ogni altro
documento di sua
pertinenza, un certificato
con l'indicazione del tempo
durante il quale il
prestatore d'opera è stato
alle sue dipendenze e le
mansioni dallo
stesso svolte, il modello
101 o dichiarazione fiscale
sostitutiva,
nonché il modello 01/MS.
(2) La consegna
dei documenti, ivi compreso il certificato di servizio,
dovrà effettuarsi in ogni caso,
indipendentemente cioè dalle eventuali
divergenze o vertenze tra l'azienda e il
dipendente, entro il termine di
giorni 3 dalla data di cessazione del
rapporto, salvo che per il modello
01/MS
ed il modello 101 o la dichiarazione fiscale sostitutiva che dovranno
essere consegnati appena regolarizzati e comunque non oltre i termini di
legge.
TITOLO
IX
VIGENZA
CONTRATTUALE
DECORRENZA
E DURATA
Articolo
158
(1) Il
presente Contratto, fatte
salve le specifiche
decorrenze
espressamente
previste per i singoli istituti, decorre dal 10 luglio 1994 e
sarà valido sino al 30 giugno 1998 per
la parte normativa e fino al 30
giugno
1996 per la parte retributiva.
(2) Si
intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia
stata data
disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo
lettera raccomandata almeno
tre
mesi prima della scadenza.
(3) Il presente Contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo
la scadenza di cui sopra, fino alla data
di decorrenza del successivo
accordo
di rinnovo.
PROCEDURE
PER IL RINNOVO DEL CCNL
Articolo
159
(1) La
piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in
tempo
utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della
scadenza.
(2) Durante i
tre mesi precedenti la scadenza e
nel mese successivo e,
comunque,
per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di
presentazione della
piattaforma, le Parti
non assumeranno iniziative
unilaterali
né procederanno ad azioni dirette.
(3) In caso di mancato accordo, dopo tre mesi
dalla data di scadenza del
contratto e, comunque, dopo tre mesi dalla data di
presentazione della
piattaforma di rinnovo
se successiva alla scadenza del Contratto, verrà
corrisposto ai
lavoratori dipendenti un
elemento provvisorio della
retribuzione pari al trenta per cento del tasso di
inflazione programmato,
applicato ai
minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la
ex
indennità di
contingenza. Dopo sei
mesi detto importo
sarà pari al
cinquanta per cento
della inflazione
programmata. Tale meccanismo sarà
unico
per tutti i lavoratori.
(4) La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente
articolo comporterà,
a carico della
Parte che vi
avrà dato causa,
l'anticipazione o lo
slittamento di tre mesi del termine
a partire dal
quale
decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
(5) Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del
Contratto, l'indennità di
vacanza
contrattuale cessa di essere corrisposta.
INDENNITA'
DI VACANZA CONTRATTUALE - NORMA TRANSITORIA
Articolo
160
(1) In applicazione del protocollo 23 luglio
1993, le Parti confermano che
gli importi
mensili dell'indennità di
vacanza contrattuale dovuti ai
lavoratori dipendenti
da aziende del
settore Turismo nel
periodo
febbraio-aprile
1994 e maggio-agosto 1994 sono i seguenti:
------------------------------------------------------------------------
febbraio - aprile maggio - agosto
------------------------------------------------------------------------
A 23.677 39.461
B 22.145 36.908
I 20.842 34.736
II 19.309 32.182
III 18.384 30.641
IV 17.508 29.180
V
16.599 27.665
VI S 16.088 26.813
VI 15.895 26.491
VII 15.091 25.152
-------------------------------------------------------------------------
(2) Con lo stesso metodo sono stati determinati
gli importi dell'indennità
di
vacanza contrattuale dovuti agli apprendisti, ai lavoratori minori ed ai
lavoratori dipendenti delle aziende definite minori
dalle parti speciali
del
CCNL.
(3) Resta inteso che, a decorrere dal mese di settembre 1994,
l'indennità
di
vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
PARTE
SPECIALE
CAPO I
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Articolo
161
La classificazione del personale per il
comparto delle aziende alberghiere
è la
seguente.
Articolo
162
AREA
QUADRI
Al sensi della
legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni,
sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i
lavoratori
che, pur non appartenendo alla categoria dei
Dirigenti di cui agli artt. 6
e 34 del R.D.L. 1130 del 1.7.1926, siano in
possesso di idoneo titolo di
studio e di adeguata formazione, preparazione
professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano
in quest'area, per
le corrispondenze delle
declaratorie alle
indicazioni di legge,
le qualifiche successivamente
specificate.
QUADRO
A
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri i lavoratori con
funzioni direttive che, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed
organizzativa loro attribuito, forniscano contributi
qualificati per la
definizione degli
obiettivi dell'Azienda e svolgano,
con carattere di
continuità,
un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della
attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori,
inoltre, è affidata, in
condizioni di autonomia decisionale e con
ampi poteri discrezionali, la
gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi
dell'Azienda.
-
Direttore.
QUADRO
B
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri i lavoratori con
funzioni direttive
che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali
correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in
via continuativa la responsabilità di
unità aziendali la cui struttura
organizzativa non sia
complessa o di settori di particolare complessità
organizzativa
in condizione di autonomia decisionale ed operativa e cioè:
- Vice
Direttore;
- Food and
Beverage Manager, intendendosi
per tale il lavoratore cui è
affidata, in strutture organizzative particolarmente
complesse con elevato
livello
di servizio, la responsabilità della conduzione e pianificazione di
tutti i
servizi di ristorazione rispondendo dell'organizzazione dei servizi
e
formulando standards di qualità, quantità e costo;
- Rooms Division Manager, intendendosi per
tale colui che, in strutture
organizzative particolarmente complesse con elevato
livello di servizio,
gestisce, con funzioni di supervisione, il settore comprendente i servizi
di ricevimento portineria, piani, guardaroba e lavanderia, verificando e
determinando indirizzi organizzativi atti
a coordinare i vari servizi,
fornendo inoltre
proiezioni di dati che
possono essere usati
per la
compilazione
di situazioni relative all'attività gestionale;
- Capo Settore Commerciale - Capo Settore
Marketing, intendendosi per tale
il lavoratore cui è affidata, in strutture
organizzative particolarmente
complesse con
elevato livello di
servizio, la responsabilità della
direzione esecutiva,
dell'organizzazione e pianificazione delle varie
attività di programmazione, promozione e
vendita, delle quali analizza
criticamente i risultati, formulando sintesi di
situazioni preventive e
consuntive;
- Capo Settore Amministrativo - Capo
Settore Personale, intendendosi per
tali quei
lavoratori che, in
strutture organizzative particolarmente
complesse
con elevato livello di servizio, provvedono con autonomia tecnica
di gestione
alla elaborazione, analisi, controllo e
verifica di fatti
amministrativi e/o attinenti all'amministrazione del
personale, formulando
sintesi
di situazioni preventive e/o consuntive;
- Capo Settore Acquisti - Economato, intendendosi per tale colui che, in
particolari e complesse
strutture organizzative con elevato
livello di
servizio articolate
in vari settori,
abbia autonomia tecnica
e
amministrativa di gestione, pianificando, in collaborazione con gli altri
capi
dei settori interessati, la politica di tutti gli acquisti;
- Capo
Settore Tecnico,
intendendosi per tale colui
che in strutture
organizzative particolarmente complesse con elevato
livello di servizio,
abbia piena autonomia tecnica ed amministrativa di gestione, coordini ed
organizzi l'attività dei responsabili degli impianti tecnici, attuando in
piena
autonomia soluzioni e proposte fornitegli;
- Capo Centro Edp, intendendosi per tale colui che in autonomia esecutiva
ha la
responsabilità delle direttive e dei programmi aziendali di un centro
di elaborazione dati, organizza e pianifica
risorse umane e tecniche in
funzione
dei progetti intendendo per tali una serie coordinata di procedure
atte alla
risoluzione completa ed integrata di un sistema informativo
aziendale;
- Capo
Settore Sedi Congressuali Alberghiere e Manifestazioni, intendendosi
per tale
colui che, in strutture
particolarmente complesse, abbia la
responsabilità
della direzione, organizzazione e pianificazione delle varie
attività,
programmazione, promozione, vendita - che si svolgono in una sede
congressuale alberghiera, analizzando criticamente risultati e formulando
sintesi
di situazioni preventive e consuntive.
LIVELLO
PRIMO
Appartengono a
questa categoria i lavoratori che svolgono funzioni ad
elevato contenuto professionale, caratterizzate da
iniziative ed autonomia
operativa ed ai quali
sono affidate, nell'ambito delle
responsabilità ad
essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di
un
settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- Responsabile di Ristorante, intendendosi per tale colui
che, in
strutture particolarmente complesse dotate di
ristorante con elevato
livello di servizio, sovrintende, coordina
e gestisce tutta l'attività
relativa al ristorante stesso, collaborando alla
progettazione della linea
di ristorazione e curando la promozione
del ristorante anche attraverso
idonee
azioni di marketing e di relazioni esterne;
- Responsabile dei Servizi prenotazione,
intendendosi per tale colui che,
in strutture
articolate e complesse, coordina
con adeguata conoscenza
professionale dell'organizzazione del settore
turistico, l'attività del
servizio, sovraintende alla sua gestione, con
particolare riferimento ai
sistemi di
comunicazione, contribuendo a
impostarne e svilupparne le
politiche, curando i rapporti con i grandi utenti e gli interlocutori del
servizio
stesso;
- Responsabile Vendite centralizzate, intendendosi per tale colui che,
operando
nell'ambito di strutture commerciali articolate e complesse nonché
avvalendosi di
qualificate conoscenze professionali, coordina e
sovraintende all'attività della rete di vendita, avendo cura
che siano
rispettate le
politiche commerciali ed
implementati gli obiettivi di
marketing
dell'azienda;
- Responsabile tecnico di area;
- Analista Sistemista, intendendosi per tale quel lavoratore che sia in
grado di svolgere la propria attività in assoluta autonomia tecnica anche
secondo indirizzi
di progetto, vale
a dire una serie coordinata di
procedure atte
alla risoluzione completa
ed integrata di
un sistema
informativo
aziendale;
- Responsabile del coordinamento dei servizi
di ricevimento e portineria.
- Capo cuoco responsabile del coordinamento
di più cucine;
- Altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SECONDO
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono mansioni che
comportano sia
iniziativa che autonomia
operativa nell'ambito ed
in
applicazione delle
direttive generali ricevute,
con funzioni di
coordinamento
e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le
quali è
richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- Capo
ricevimento;
- Primo
portiere;
- Primo
maitre d'hotel;
- Capo
cuoco;
- Prima
governante;
- Responsabile impianti tecnici,
intendendosi per tale colui che abbia
la
responsabilità di
tutti gli impianti,
ne programmi la
manutenzione
ordinaria e straordinaria in forma organica nell'ambito
delle disposizioni
ricevute, proponga eventuali modifiche tecniche
agli impianti, coordini
l'attività del personale addetto, nonché nei villaggi
turistici svolga
funzioni
di coordinamento degli altri servizi ad esso affidati, rispetto ai
quali
abbia la responsabilità di attuare gli indirizzi organizzativi;
- Capo Barman, intendendosi per tale il
responsabile delle attività di più
bar
operanti contemporaneamente e/o autonomamente;
-
Coordinatore del centro prenotazioni;
- Capo
servizio amministrativo;
- Capo
servizio personale;
- Capo
CED;
-
Analista - Programmatore CED;
- Assistente del Direttore, intendendosi per
tale il lavoratore che svolga
con autonoma
iniziativa, nell'ambito
delle disposizioni ricevute dalla
direzione, funzioni
di coordinamento, collegamento, ispettive e di
controllo di
reparti e uffici
avvalendosi della propria
particolare
esperienza
professionale, acquisita nell'ambito dei diversi settori;
-
Funzionario di vendita;
- Cassiere centrale, intendendosi per tale quel lavoratore che in aziende
con strutture
organizzative complesse, svolga
con autonoma iniziativa
nell'ambito delle
disposizioni ricevute, funzioni
di controllo,
collegamento
e coordinamento di più casse funzionanti autonomamente;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
sud
LIVELLO
TERZO
Appartengono a
questo livello i
lavoratori che svolgono
mansioni di
concetto o
prevalentemente tali che
comportano particolari
conoscenze
tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che,
in condizioni di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni,
svolgono lavori
che comportano una
specifica ed adeguata
capacità
professionale acquisita mediante razione teorica e/o
tecnico pratica; i
lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai
punti precedenti,
hanno anche delle
responsabilità hanno anche delle
responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di
altri lavoratori e
cioè:
-
Impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo;
-
Controllo amministrativo;
-
Corrispondente in lingue estere;
-
Segretario ricevimento cassa o amministrazione (1) (2);
-
Portiere unico;
- Segretario
con funzioni di
portineria, intendendosi per
tale quel
lavoratore che
nelle aziende nelle quali
le attività di portineria e
ricevimento siano
state unificate, svolga
i compiti affidatigli
con
autonomia operativa
con prevalenza delle
mansioni di segreteria,
ricevimento
e cassa rispetto alla portineria;
- Prima guardarobiera consegnataria,
intendendosi per tale colei che abbia
l'incarico di predisporre sulla base di stime tecniche
dettate da esigenze
di lavoro le
disponibilità di biancheria
occorrenti per il servizio, ne
abbia
la consegna e coordini l'attività delle altre guardarobiere;
-
Dietologo diplomato;
-
Infermiere diplomato professionale;
-
Fisiochinesiterapista diplomato;
-
Coordinatore reparto cure sanitarie;
- Cuoco
unico;
- Sotto
capo cuoco;
-
Governante unica;
- Capo
operaio;
- Primo
barman (3);
-
Maitre (4);
- Capo
centralinista, intendendosi per
tale quel lavoratore
che in
complesse strutture organizzative sia responsabile del
controllo, verifica
e coordinamento dell'attività dei centralinisti e svolga altresì mansioni
complesse
che comportano una specifica ed adeguata conoscenza professionale
delle comunicazioni e delle tariffazioni nazionali ed internazionali,
con
adeguata
conoscenza delle lingue estere;
-
Barman unico;
- Economo
e/o magazziniere consegnatario non considerati nei livelli
superiori;
-
Portiere di notte;
- Operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in
possesso di
conoscenze
tecnico-specialistiche tali da
consentirgli di
interpretare schemi
e/o disegni, di individuare
e valutare i guasti,
scegliere la
successione e le
modalità di intervento,
i mezzi di
esecuzione,
nonché di operare interventi di elevato grado di difficoltà per
aggiustaggio, riparazione
e manutenzione di
impianti ed attrezzature
complesse;
-
Programmatore CED;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
NOTE
(1) Il primo
Segretario di cui al C.C.NL.
14 luglio 1976, che svolge
funzioni
di Capo ricevimento, verrà inquadrato al secondo livello come Capo
ricevimento, restando, viceversa, al terzo
livello con le qualifiche di
segretario ricevimento e cassa o amministrazione, il primo Segretario che
non
svolga le funzioni di Capo ricevimento.
(2) La figura di Cassiere di cui al C.C.N.L. 14 luglio 1976 confluisce in
quella
di Segretario ricevimento e cassa o amministrazione.
(3) Nei casi in cui il Primo Barman svolga
funzioni di Capo dei Servizi di
bar va
inquadrato al secondo livello.
(4) Nella
nuova qualifica di Maitre
confluiscono quei lavoratori che
svolgono mansioni di
Secondo Maitre in subordine a
un Capo servizio e
quelli che
in posizione unica,
direttamente interessati alla
fase
lavorativa, operano
in sala secondo istruzioni
specifiche ricevute da
personale
di inquadramento superiore o direttamente dal Gerente.
LIVELLO
QUARTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in
condizioni di autonomia
esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono
mansioni specifiche
di natura
amministrativa,
tecnico-pratica o di
vendita e relative
operazioni complementari, che richiedono il
possesso di conoscenze
specialistiche
comunque acquisite e cioè:
- Segretario, intendendosi per
tale il lavoratore che sulla base di
precise e dettagliate istruzioni, nel rispetto delle procedure stabilite,
svolga operazioni
di rilevazione ed
elaborazione ed attività
di
corrispondenza;
-
Stenodattilografa con funzioni di segreteria;
-
Addetto a macchine elettrocontabili;
- Guardarobiera unica consegnataria;
- Portiere (ex secondo portiere ed ex
turnante);
- Cuoco capo partita;
- Chef de rang, sala, piani, vini,
trinciatore;
Seconda governante;
-
Barman;
- Capo lavandaio, dispensiere, cantiniere e
caffettiere;
- Centralinista lingue estere, intendendosi per tale
il lavoratore che
avendo buona e specifica conoscenza delle lingue
estere, sia in grado di
eseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne
anche
per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;
- Capo garage;
- Capo giardiniere;
- Operaio specializzato, intendendosi per tale
quel lavoratore che in base
ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di
particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione
e riparazione di
macchine,
impianti ed attrezzature;
-
Addetto fangoterapia;
-
Massoterapista;
-
Infermiere;
-
Estetista;
- Istruttore di nuoto con brevetto;
- Istruttore di ginnastica correttiva;
- Operatore CED, intendendosi per tale colui
che pur operando a livello di
procedura non è in grado di agire in completa autonomia tecnica ma svolge
funzioni raccogliendo informazioni e dati
necessari onde valutare ed
operare nella
struttura procedurale informatica
nonché intervenire su
programmi
preesistenti secondo istruzioni logiche;
- Conducente di automezzi pesanti, intendendosi per tale quel
lavoratore
che in possesso
dei requisiti previsti dalla
legge venga adibito alla
conduzione di automezzi di peso complessivo
a pieno carico superiore a
3.500
Kg.;
- Altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
QUINTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in
possesso di qualificate
conoscenze e
capacità tecnico-pratiche,
svolgono compiti esecutivi che
richiedono
preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- Centralinista;
-
Telescriventista;
- Magazziniere comune con funzioni operaie;
-
Assistente ai bagnanti (ex marinaio di salvataggio);
- Addetto
amministrazione personale, al
controllo amministrativo, al
ricevimento cassa,
alla segreteria, al
controllo merci e
movimento
personale,
con mansioni d'ordine;.
- Cassiere bar ristorante;
-
Dattilografo;
-
Conduttore con lingue;
-
Autista;
- Giardiniere;
-
Pulitore, lavatore a secco;
-
Lavandaio unico;
- Capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o
unica;
- Caffettiere, dispensiere, cantiniere o
unici;
- Facchino di notte e/o guardiano di notte anche con compiti di
controllo
alla
porte e movimento clienti;
-
Guardia giurata;
-
Cameriera sala e piani, intendendosi per tale colei che oltre ad ssolvere
alle tradizionali mansioni di pulizia
e riassetto delle camere e degli
ambienti
comuni, operi anche nel servizio di ristorazione;
- Conducente automezzi leggeri, intendendosi
per tale quel lavoratore che,
in possesso
dei requisiti previsti
dalla legge venga
adibito alla
conduzione di
automezzi o autoveicoli
per uso speciale
o trasporti
specifici,
di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 Kg., autoveicoli
per trasporto
promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri;
motoveicoli
con peso a vuoto superiore a 400 kg.;
- Operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base
di dettagliate
indicazioni esegue lavori
di normale difficoltà nella
riparazione
e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
- Demi
Chef de Bang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
- Cuoco, cameriere, barista, intendendosi per tali coloro che prestano la
propria attività
in aziende alberghiere
nelle quali la
natura e la
struttura del
servizio di ristorazione, per la
semplicità dei modelli
organizzativi
adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego
delle figure professionali previste ai
livelli superiori, operando tali
aziende con menù fisso ed avendo le prestazioni
fornite carattere semplice
e ripetitivo sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per
quanto riguarda
la somministrazione degli alimenti
e bevande come ad
esempio
avviene in molte aziende alberghiere minori;
-
Operatore macchine perforatrici e/o verificatrici o meccanografico;
- Addetto alle operazioni di trasporto del
fango;
-
Addetto alle inalazioni;
- Assistente di portineria, intendendosi per
tale colui che con conoscenza
di lingue straniere, su precise e dettagliate
disposizioni, esegue compiti
esecutivi
di supporto e sostituzione temporanea;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SESTO SUPER
Appartengono
a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità
tecnico-pratiche comunque
acquisite che eseguono
lavori di normale
complessità
e cioè:
- Commis di
cucina, sala e piani, bar, diplomato o che abbia comunque
acquisito pluriennale esperienza o
pratica di lavoro, nella esecuzione
delle
relative mansioni;
-
Addetto ai servizi di camera negli esercizi a struttura complessa dove le
operazioni tradizionali di riassetto e pulizia dei piani e delle camere,
ivi compreso il rifornimento delle relative
dotazioni, siano attribuite ad
un
unico operatore;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SESTO
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono attività che
richiedono un
normale addestramento pratico
ed elementari conoscenze
professionali
e cioè:
- Addetto di cucina con mansioni di supporto
nella preparazione dei cibi e
di
riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro;
- Addetto al self-service, tavola calda, banco
bar e sala non diplomato;
- Addetto portineria;
-
Lavandaio;
- Conduttore;
-
Garagista;
-
Rammendatrice, cucitrice, stiratrice;
-
Facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
- Cameriera
ai piani, intendendosi per tale colei
che assolve alle
operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle
camere, ivi compreso il
rifornimento
delle relative dotazioni;
- Cameriera villaggi turistici;
-
Addetto mensa personale;
-
Vetturiere;
- Aiuto reparto cure sanitarie;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SETTIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività
anche
con macchine già attrezzate e cioè:
- Personale
di fatica e/o pulizia
addetto alla sala, cucina, office,
magazzino
e relative dotazioni;
-
Vestiarista;
- Addetto
al mangano ed alla stiratura con apparecchi automatici;
- Commissioniere;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
NOTA A
VERBALE
Fermo
restando che il rapporto di lavoro nel settore termale è disciplinato
dal C.C.N.L. 29
giugno 1979, laddove a livello territoriale siano stati
stipulati accordi per effetto dei quali ai lavoratori addetti al servizio
delle cure
termali all'interno di
strutture alberghiere sia
stata
concordata l'applicazione del C.C.N.L. del Turismo 10
aprile 1979, si
conviene
che il loro inquadramento verrà coordinato a livello territoriale,
d'intesa con
le organizzazioni nazionali,
con la classificazione del
presente
Contratto.
CAPO II
CLASSIFICA
ESERCIZI ALBERGHIERI
Articolo
163
(1) Per
la classifica degli
esercizi alberghieri, ai
fini della
applicazione
del presente Contratto, si fa riferimento a quella determinata
ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
(2) Pertanto allo stato, tutti gli esercizi alberghieri vengono
suddivisi
nelle
seguenti categorie:
- Alberghi: cinque stelle (ex ctg.
lusso); quattro stelle (ex I); tre
stelle
(ex Il); due stelle (ex III); una stella (ex IV);
- Pensioni: tre stelle (ex ctg. I);
due stelle (ex Il); una stella (ex
III);
-
Locande: una stella.
(3) Nei
casi di diversa
classificazione ufficiale degli
esercizi
alberghieri stabilita
dalle apposite leggi
regionali, le parti
si
incontreranno per
adeguare ad essa
la disciplina contrattuale che
risultasse
difforme rispetto al nuovo assetto classificatorio.
CAPO
III
APPRENDISTATO
Articolo
164
Ai sensi dell'art.2 della legge 9 gennaio 1955, n. 25, l'apprendistato è
consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica
per diventare
lavoratori qualificati, quali
ad esempio: segretario
portiere, chef de rang, barman, seconda governante,
operaio specializzato,
centralinista; addetto:
all'amministrazione del
personale, al controllo
amministrativo,
al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e
movimento personale,
con mansioni d'ordine;
cassiere, giardiniere,
caffettiere,
dispensiere, cantiniere, operaio qualificato, ecc.
Articolo
165
Tenuto conto
dell'elevato livello di
qualificazione professionale
necessario
per l'espletamento delle relative mansioni, è fissata in quattro
anni la
durata dell'apprendistato per la qualifica di cuoco capo partita.
STAGIAIRES
Articolo
166
Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo
dei corsi scolastici, gli
allievi delle scuole alberghiere, accolti
nelle aziende alberghiere, non
fanno parte del
personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle
norme del presente Contratto, purché non
prestino servizio effettivo in
sostituzione
dei dipendenti normali.
CAPO IV
CONTRATTI
A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
Articolo
167
(1) La
disciplina del presente
capo è correlata a quanto
previsto
all'art.60.
(2) Si considerano aziende di stagione quelle
previste dall'articolo 1 del
presente Contratto che abbiano comunque un periodo di
chiusura durante
l'anno.
Articolo
168
(1) I rapporti di lavoro potranno essere
costituiti a termine fisso per la
stagione
o a tempo indeterminato.
(2) Il contratto a termine fisso può
essere prorogato con riguardo alle
esigenze
di svolgimento del ciclo dell'attività stagionale.
Articolo
169
(1) Il trattamento dei lavoratori stagionali
viene uniformato a quello dei
lavoratori stabili;
l'indicazione vale come
indirizzo generale. Si
riconosce tuttavia
l'opportunità che, specie
in materia di
nastro
lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere
definite a livello
territoriale.
(2) Dette
regolamentazioni saranno concordate
in sede di
contratti
integrativi, tenuto conto delle particolari
caratteristiche ed esigenze
delle
aziende stagionali.
Articolo
170
(1) Il
periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi
per
tutto il personale.
(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in
precedenza abbiano prestato servizio presso la
stessa azienda e con la
stessa
qualifica.
(3) La distribuzione dell'orario settimanale
di lavoro è fissata in sei
giornate.
Articolo
171
Al dipendente con contratto a tempo determinato
spettano le ferie, la
tredicesima,
la quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto
per i dipendenti regolamentati con
contratto a tempo indeterminato, in
proporzione
al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente
incompatibile
con la natura del contratto a termine.
Articolo
172
La
disposizione dell'articolo 93 (licenza matrimoniale) non si applica alle
aziende
a carattere stagionale.
Articolo
173
Agli effetti
della conservazione del
posto di cui
all'articolo 94
(disgrazie familiari) si stabilisce che essa è obbligatoria
per un periodo
non
superiore a giorni sei.
Articolo
174
Fermi restando i valori della paga base nazionale,
i contratti integrativi
territoriali
determinano le quote di maggiorazione della retribuzione per i
lavoratori stagionali, tenendo conto della durata della
stagione convenuta
a quel livello e delle conseguenti meno
favorevoli implicazioni che tale
durata
riversa sui lavoratori.
Articolo
175
I contratti integrativi dovranno altresì prevedere delle
percentuali di
maggiorazione con riferimento ai rapporti di lavoro di durata inferiore a
quella
della stagione determinata ai sensi del precedente articolo.
Articolo
176
Analogo trattamento di cui agli articoli 174 e 175 competerà al personale
assunto nei periodi
di stagione, da aziende ad apertura annuale site in
località
specificatamente climatiche o balneari.
Articolo
177
Il periodo di
preavviso per il personale assunto a
tempo indeterminato
nelle
aziende stagionali è di quindici giorni.
Articolo
178
(1) Nelle aziende stagionali l'apposizione
del termine alla durata del
contratto di lavoro
deve risultare da atto
scritto, una copia del quale
sarà
consegnata dal datore di lavoro al dipendente.
(2) Nel contratto a tempo determinato
o di stagione, ove il dipendente
venga licenziato
senza giustificato motivo o
per effetto di chiusura
dell'azienda per colpa
e fatto dell'imprenditore,
durante il periodo di
stagione, avrà
diritto ad un
indennizzo pari all'ammontare della
retribuzione che
gli sarebbe spettata dal giorno
del licenziamento al
termine
del periodo di ingaggio, meno le somme già percepite.
(3) Uguale indennizzo, ad eccezione del
viaggio, spetterà al datore di
lavoro
in caso di constatato ingiusto allontanamento da parte del personale
con diritto ad
esso datore di lavoro di trattenersi l'ammontare di tale
indennizzo
sulle somme in sue mani di spettanza del dipendente.
(4) Tale
diritto permane anche
nel verificarsi dell'ipotesi di
licenziamento
per colpa del dipendente.
Articolo
179
(1) Il personale delle aziende stagionali
avrà diritto al biglietto di
andata dal punto di ingaggio (o dalla
stazione di confine se proveniente
dall'estero).
(2) Il rimborso del biglietto di ritorno
spetterà al personale nel caso di
licenziamento durante
o al termine del
periodo di prova nonché nella
ipotesi di licenziamento - nel contratto a tempo
determinato - prima dello
scadere del termine
di ingaggio senza giustificato
motivo o per colpa e
fatto
dell'imprenditore.
Articolo
180
(1) In
caso di epidemia o di altre cause di forza maggiore che obbligassero
il proprietario a chiudere l'esercizio o
a diminuire il personale prima
della fine della stagione, le Organizzazioni
competenti locali decideranno
a norma
dell'articolo 2119 del codice civile.
CAPO V
ORARIO
DI LAVORO
DISTRIBUZIONE
ORARIO SETTIMANALE
Articolo
181
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissato in cinque
giornate
e mezza.
RIPARTIZIONE
ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
Articolo
182
(1) Il lavoro
giornaliero si svolge in uno o
due turni. Diversi e più
funzionali criteri
di distribuzione dell'orario
di lavoro giornaliero
reclamati dalla peculiare natura dell'attività
ricettiva potranno essere
negoziati
dalle parti a livello aziendale.
(2) Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro
orario è di
quattordici ore per
il personale di sala,
ricevimento e
portineria,
e di dodici per il restante personale.
LAVORO
NOTTURNO
Articolo
183
(1) Le ore di
lavoro notturno svolto dalle ore
ventiquattro alle ore sei
verranno retribuite con la retribuzione oraria
maggiorata del 25%, fatte
salve
le condizioni di miglior favore.
(2) A decorrere dal 1 giugno 1990, al personale con qualifica notturna la
maggiorazione di cui
sopra compete nella misura
del dodici per cento in
quanto della specificità delle loro prestazioni si è già tenuto conto ai
fini
dell'inquadramento e dei relativi livelli retributivi.
(3) Al personale che, peraltro, sostituisca
quello con qualifica notturna,
assente per
riposo settimanale o per
altra causa, compete la normale
maggiorazione
del 25%.
LAVORO
STRAORDINARIO
Articolo
184
(1) Il
lavoro straordinario diurno
è compensato con
la retribuzione
ragguagliata
ad ore maggiorata del 30%.
(2) Il
lavoro straordinario
notturno è compensato con
la retribuzione
ragguagliata
ad ore maggiorata del 60%.
(3) Per
lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore
ventiquattro
e le ore sei.
(4) La maggiorazione per il lavoro straordinario
notturno non è cumulabile
con la
maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe
la
minore.
(5) Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel
normale
orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
(6) Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale
alberghiero
di servizio al mattino seguente.
CAPO VI
FESTIVITA'
Articolo
185
Al personale
che presta la
propria opera nelle
festività di cui
all'articolo 87 è dovuta, oltre alla normale
retribuzione, quella per le
ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20% per
lavoro
festivo.
CAPO
VII
FERIE
Articolo
186
(1) Il periodo
di ferie di cui all'art.89 potrà essere prolungato previ
accordi tra
le parti con l'obbligo
di comunicazione alla Commissione
Paritetica
territorialmente competente.
(2) Resta inteso che per il maggior periodo
di ferie non compete alcuna
retribuzione.
(3) La disciplina di cui al secondo comma
può essere applicata anche in
caso di sospensione dell'attività aziendale di durata non superiore ad un
mese a
causa di riparazioni.
CAPO
VIII
ELEMENTI
ECONOMICI
RETRIBUZIONE
PERSONALE APPRENDISTA
Articolo
187
Per la determinazione della retribuzione del personale apprendista si fa
riferimento
a quanto stabilito nell'articolo 49.
PAGA
BASE AZIENDE ALBERGHIERE MINORI
Articolo
188
(1) Negli alberghi di 2 e 1 stelle e nelle pensioni e locande, le paghe
base
indicate negli articoli 114 e 187 del presente contratto, sono ridotte
dei
seguenti importi:
PERSONALE
QUALIFICATO
------------------------------------------------------------------------
+18 anni -18 anni
------------------------------------------------------------------------
A 22.000 -
B 20.000 -
I 20.000 -
II 17.000 15.000
III 15.000 13.000
IV 13.000 11.000
V 12.000 10.000
VI S 11.000 9.000
VI 11.000 9.000
VII 10.000 8.000
(2) Le
riduzioni di cui al
presente articolo non
si applicano alle
qualifiche
di cuoco, cameriere e barista inquadrate al V livello.
TRATTAMENTI
SALARIALI INTEGRATIVI
Articolo
189
Costituiscono trattamenti salariali integrativi
di cui alla lettera b)
dell'articolo 105 le eventuali quote salariali aggiuntive determinate nei
contratti integrativi e le quote salariali aggiuntive aziendali di cui
all'articolo
39 del C.C:N.L. del 16 marzo 1972.
Articolo
190
Poiché dalla
nuova classificazione di
cui all'articolo 161
possono
determinarsi
effetti sulle quote aggiuntive provinciali e/o sulle quote "ad
qualificam
aziendali" o comunque definite nel settore degli alberghi, se
stabilite in misura variabile per i diversi livelli retributivi, le parti
convengono
che per le sopraddette quote aggiuntive non verrà operata alcuna
perequazione.
SCATTI
DI ANZIANITA' - NORME TRANSITORIE
Articolo
191
(1) La misura
degli scatti di anzianità spettante al singolo dipendente
deve tener conto delle norme transitorie previste dal CCNL 14 giugno 1991
qui di
seguito riportate.
(2) Il raccordo tra la disciplina di cui
all'articolo 152 del C.C.N.L. 8
luglio 1982 e
quella prevista dall'articolo
78 del C.C.N.L. 18 febbraio
1987
viene effettuato con le seguenti modalità.
a) Per il personale intermedio e salariato si procede al ragguaglio degli
importi
degli scatti corrisposti
precedentemente all'entrata in vigore del
C.C.N.L. 18 febbraio 1987 con il valore in cifra
fissa dello scatto di cui
all'art.78 del C.C.N.L. 18 febbraio 1987, per determinare il numero degli
scatti interi e l'eventuale frazione maturata
rispetto ai sei previsti. La
frazione di
scatto residua viene liquidata al compimento del triennio
successivo a quello di
maturazione dell'ultimo scatto
intero e cioè alla
maturazione
del sesto scatto.
Nei casi in cui
sia stata già maturata l'intera
serie di scatti prevista
dal C.C.N.L. 8 luglio 1982, la data di
decorrenza di maturazione del nuovo
scatto viene computata considerando utile, solo a tal fine, una anzianità
convenzionale
pari al quindici per cento del periodo intercorso tra la data
di
maturazione dell'ultimo scatto e la data del 10 giugno 1986.
ESEMPIO: per un dipendente che abbia maturato il terzo ed ultimo scatto
della vecchia serie il 10 giugno 1976 si prenderà
in considerazione il
numero dei mesi intercorsi tra tale data e quella del 31 maggio 1986, che
in
questo caso è pari a 120 mesi.
Di tale
numero di mesi viene considerato il 15% e cioè
18 mesi che
concorreranno alla determinazione dei 36 mesi necessari a
decorrere dal 10
giugno 1986 per
la maturazione del nuovo scatto. Pertanto, nel caso in
esame, il dipendente maturerà il nuovo scatto
(36-18=18)18 mesi dopo il 10
giugno
1986 e cioè il 10 gennaio 1988.
b) Per il
personale impiegatizio resta
fermo il valore degli scatti già
maturati.
Limitatamente al solo scatto in maturazione nel periodo 10 giugno
1986 - 31 marzo 1989 in luogo del valore scatti
di cui all'articolo 78 del
C.C.N.L. 18
febbraio 1987 verrà assunto
il valore dell'ultimo scatto
percepito,
rivalutato al 31 dicembre 1985, ove superiore.
c) Al
fini di cui alle lettere a) e b) si considera:
- per gli impiegati l'anzianità maturata a
decorrere dal'1 gennaio 1949 o
alla
data successiva di inizio rapporto;
- per gli
intermedi e salariati l'anzianità
maturata a decorrere dal 10
giugno
1964 o dalla successiva data di inizio del rapporto.
(3) Al fine di correggere gli effetti
sperequativi che, in occasione della
modificazione del
valore degli scatti, si
determinano in virtù della
disciplina di ricalcolo di cui al comma 5 dell'articolo
113, nei confronti
dei soli dipendenti che alla data del 3 maggio 1990 abbiano già maturato
l'intera serie dei sei scatti triennali, sarà adottato per la vigenza del
presente
Contratto il meccanismo di ragguaglio di cui ai punti successivi
a) L'importo complessivo degli scatti maturati e corrisposti al 18 maggio
1990
sarà diviso per il nuovo valore dello scatto corrispondente al livello
di
appartenenza cosi come risultante dal comma 4 dell'articolo 118.
b) Il quoziente ottenuto corrisponderà ad
un nuovo numero di scatti ed
eventuale trazione, ferma restando la corresponsione
dell'importo maturato
al 3
maggio 1990.
c)
Trascorso un triennio dalla data di maturazione dell'intera serie da sei
scatti e in ogni caso non prima del 30 giugno 1991,
l'importo totale degli
scatti
da corrispondersi a tali dipendenti sarà calcolato in base ai valori
di cui al comma 4 dell'articolo 118 senza
liquidazione di arretrati per il
periodo
pregresso.
PREMIO
DI ANZIANITA'
Articolo
192
(1) Il premio di anzianità di cui
all'articolo 153 del C.C.N.L. 8 luglio
1982
con decorrenza dalla data del 31 maggio 1986 viene soppresso.
(2) Vengono fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori in servizio
al
31 maggio 1986 per i quali l'Istituto
continua a produrre i suoi effetti
(allegato
R).
CAPO IX
MALATTIA
Articolo
193
(1) Durante
il periodo di
malattia, previsto dall'articolo 123 il
lavoratore
avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) una indennità pari al 50% della retribuzione
per i giorni di malattia
dal
quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per giorni di
malattia dal
ventunesimo in poi,
posta a carico
dell'INPS ai sensi
dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
secondo le modalità
stabilite, e anticipate dal datore di lavoro al
lavoratore con contratto a
tempo indeterminato ai sensi dell'articolo i della
legge 29 febbraio 1980,
n. 33.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i
contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui
agli articoli i e 2
della
legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico
dell'INPS da corrispondersi
dal
datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente
la misura del 75% per i giorni dal quarto al
ventesimo e 100% per i giorni
dal ventunesimo
in poi, della
retribuzione giornaliera netta
cui il
lavoratore avrebbe
avuto diritto in
caso di normale
svolgimento del
rapporto.
(2) L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare fatta
eccezione
per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per
i quali
l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione
del
rapporto.
(3) Per
gli episodi morbosi a
cavaliere di due anni
le giornate di
integrazione
vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
(4) L'integrazione non è dovuta se l'INPS
non riconosce per qualsiasi
motivo l'indennità
a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta
dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è
tenuto ad integrare
la
parte di indennità non corrisposta dall'istituto.
(5) Il
periodo di carenza
stabilito dall'Istituto Nazionale
della
Previdenza Sociale è
a carico del lavoratore per il
primo giorno ed a
carico del datore di lavoro per i successivi due
giorni. Nel caso però che
la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni,
l'intero
periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.
(6) Restano ferme le migliori condizioni in atto
nei contratti integrativi
territoriali.
Articolo
194
(1) Per
il personale infermo alloggiato
nei locali dell'azienda è in
facoltà del datore
di lavoro di far
trascorrere il periodo di infermità
nell'azienda stessa
oppure di richiedere
l'allontanamento in caso di
malattie infettive
o per necessità di interventi
chirurgici o per
difficoltà di adeguata
assistenza a causa della natura o
gravità della
malattia.
(2) In caso di anticipazione da parte del datore
di lavoro delle spese per
i medici e medicine a favore dei propri
dipendenti questi ultimi saranno
tenuti
ai relativi rimborsi.
(3) Quando il ricovero in ospedale avvenga per
comodità dell'azienda - per
malattie per
le quali il Servizio
Sanitario Pubblico non
prevede il
ricovero
- le spese per la retta ospedaliera saranno a carico del datore di
lavoro.
CAPO X
INFORTUNIO
Articolo
195
(1) Il personale impiegatizio non soggetto
all'assicurazione obbligatoria,
per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro
di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso
una
forma
di assicurazione.
(2) Le
relative indennità per
detto personale impiegatizio vengono
stabilite con un
massimale di almeno quindici milioni per l'invalidità
permanente
e dieci milioni per la morte.
CAPO XI
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Articolo
196
(1) Per
i periodi di
servizio prestati fino
al 31 maggio 1982 il
trattamento
di cui all'articolo 154 è stabilito salvo quanto altro previsto
dalla
legge 29 maggio 1982, n. 297 (allegato P) nelle seguenti misure della
retribuzione di fatto
in atto al 31
maggio 1982 con esclusione degli
assegni familiari e dell'indennità di contingenza
maturata dal 10 febbraio
1977 al
31 maggio 1982.
(2)
Personale impiegatizio: una mensilità di retribuzione di fatto per ogni
anno di
servizio prestato.
(3)
Personale non impiegatizio:
a) per
l'anzianità di servizio
al 31 dicembre 1950:12 giorni
di
retribuzione per gli
intermedi e salariati del quinto raggruppamento; 9
giorni
per il personale salariato degli altri raggruppamenti;
b) per l'anzianità dal 1° gennaio 1951 sino al 30 giugno 1959: giorni 15
per gli intermedi ed i salariati del
raggruppamento 5; giorni 12 per il
personale
salariato degli altri raggruppamenti;
c) per l'anzianità di servizio dal 1° luglio 1959 sino al 30 giugno 1962:
giorni
18 per gli intermedi;
d) per l'anzianità di servizio dal 1° luglio 1962
sino al 30 settembre
1971:
giorni 26 per gli intermedi; giorni 21 per il personale salariato del
raggruppamento cinque; giorni 16 per il personale salariato dei rimanenti
raggruppamenti
e giorni 15 per il personale salariato degli alberghi di 2 e
1 stella (terza e quarta categoria) e pensioni
e locande con meno di
quarantacinque
posti letto.
e) per l'anzianità di servizio dal 1° ottobre 1971 sino al 30 settembre
1973:
giorni 26 per gli intermedi; giorni 23 per il personale salariato del
raggruppamento cinque; giorni 18 per il personale salariato dei rimanenti
raggruppamenti e giorni 7 per il personale salariato degli
alberghi di 2 e
1 stella (terza e quarta categoria) e pensioni
e locande con meno di
quarantacinque
posti letto.
f) per l'anzianità di servizio dal 1° ottobre
1973 sino al 31 maggio 1978:
giorni 26 per
gli intermedi; giorni 24 per
il personale salariato del
raggruppamento cinque; giorni 19 per il personale salariato dei rimanenti
raggruppamenti
e giorni 18 per il personale salariato degli alberghi di 2 e
1 stella (terza e quarta categoria) e pensioni
e locande con meno di
quarantacinque
posti letto.
g) per
le anzianità maturate
successivamente al 1
giugno 1978: una
mensilità
di retribuzione di fatto per ogni anno di servizio prestato.
(4) Il
trattamento di fine rapporto di cui alle lettere a), b), c), e), f),
g) che
precedono sarà calcolato
in ventiseiesimi della
retribuzione
mensile.
Articolo
197
Relativamente alla preesistente distinzione del
personale di impiegati,
intermedi, operai,
si fa riferimento ai fini
della determinazione del
trattamento di fine rapporto alla classificazione del personale di cui al
C.C.N.L.
Alberghi del 16 marzo 1972 (allegato S).
CAPO
XII
NORME
PER I PORTI E GLI APPRODI TURISTICI
Articolo
198
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Ferme restando le declaratorie previste, per
ciascun livello, all'articolo
34 del presente Contratto, la classificazione del personale per i porti e
gli
approdi turistici è la seguente.
QUADRO
A
-
Direttore del porto
QUADRO
B
- Vice
Direttore del porto
LIVELLO
PRIMO
-
Responsabile tecnico o amministrativo del porto; Nostromo;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SECONDO
- Capo
Ufficio tecnico o amministrativo;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
TERZO
- Impiegato di concetto; sommozzatore-ormeggiatore; operaio specializzato
provetto;
-
Addetto alla torre di controllo;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
QUARTO
- Ormeggiatore con cumulo di mansioni
(qualora all'ormeggiatore vengano
attribuite con carattere di continuità anche le
mansioni di addetto alla
torre di controllo, lo stesso sarà inquadrato al
terzo livello); operaio
specializzato
con cumulo di mansioni; impiegato d'ordine;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
QUINTO
-
Operaio qualificato addetto ai servizi portuali;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SESTO SUPER
-
Operaio comune addetto ai servizi portuali;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SESTO
-
Operatore unico dei servizi di pulizia;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SETTIMO
-
Inserviente generico;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le Parti
si danno atto che
la definizione della
classificazione del
personale non pregiudica le facoltà di cui all'articolo 37 del presente
Contratto.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore
previste per i lavoratori
dalla
contrattazione integrativa aziendale o territoriale vigente.
Eventuali
controversie concernenti la classificazione del personale saranno
esaminate
con le procedure di cui all'articolo 37 del presente Contratto.
SCATTI
DI ANZIANITA'
Articolo
199
(1) Entro il 30 settembre 1995 le Parti si incontreranno per
disciplinare
il
raccordo tra la disciplina degli scatti di anzianità di cui all'articolo
118 e
le prassi aziendali in atto.
(2)
Tale raccordo sarà definito in base ai seguenti criteri:
a)
salvaguardia degli importi maturati alla data del 1 agosto 1995.
b) corresponsione degli scatti di anzianità in
base alla disciplina di cui
all'art. 118, fermo
restando l'assorbimento,
sino a
concorrenza, degli
importi
di cui alla precedente lettera a);
c) riconoscimento di un'anzianità convenzionale
massima di tre anni nei
confronti di coloro che, alla data di del 1° agosto
1995, non percepiscono
importi
comunque denominati, a titolo di scatti di anzianità.
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Articolo
200
Per i periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982, il
trattamento
di fine
rapporto è stabilito
nelle misure di
cui alle normative
aziendalmente
applicate nei corrispondenti periodi.
PREMIO
DI ANZIANITA'
Articolo
201
Il premio di
anzianità di cui
all'articolo 153 del CCNL 8
luglio 1982
(allegato R) non trova applicazione nei confronti dei
dipendenti dei porti
e degli
approdi turistici, salvo che in precedenza non venisse applicato il
presente
Contratto.
DISPOSIZIONI
DI RACCORDO
Articolo
202
Per quanto non espressamente stabilito dal presente capo, si applicano le
disposizioni
di cui alla parte speciale aziende alberghiere.
Articolo
203
(1) Le
Parti si danno
reciprocamente atto che
la definizione della
disciplina di cui al presente capo ha costituito il
comune presupposto per
la
applicazione del CCNL Turismo ai porti ed agli approdi turistici.
(2) Il
presente capo, costituendo
trattamento complessivo di miglior
favore, sostituisce ed assorbe ad ogni
effetto, fatto salvo quanto qui
espressamente previsto,
le norme di
tutti i contratti
nazionali in
precedenza
applicati.
(3) L'applicazione del presente contratto
ai porti ed
agli approdi
turistici
decorre dall'1 agosto 1995.
CAPO
XIII
FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
Articolo
204
Per il funzionamento delle Commissioni
Paritetiche si fa riferimento a
quanto
stabilito dall'articolo 19 del presente Contratto.
TITOLO
XI
COMPLESSI
TURISTICO RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
CAPO I
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Articolo
205
La classificazione del personale per il
comparto dei complessi turistico
ricettivi
dell'aria aperta è la seguente.
Articolo
206
AREA
QUADRI
Ai sensi della
legge 13 Maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni,
sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i
lavoratori
che,
pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli articoli
6 e 34 del
R.D.L. 1130 del 10 luglio 1926, siano
in possesso di idoneo
titolo di
studio o di adeguata
formazione, preparazione
professionale
specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per le
corrispondenze delle declaratorie alle indicazioni di
legge, le qualifiche
successivamente
specificate.
QUADRO
A
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri i lavoratori con
funzioni direttive che, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed
organizzativa loro attribuito, forniscano contributi
qualificati per la
definizione degli
obiettivi dell'azienda e svolgono,
con carattere di
continuità,
un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della
attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori,
inoltre, è affidata, in
condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la
gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi
dell'azienda.
-
Direttore.
QUADRO
B
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri i lavoratori con
funzioni direttive
che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali
correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in
via continuativa la responsabilità di
unità aziendali la cui struttura
organizzativa non sia
complessa o di settori di particolare complessità
organizzativa
in condizione di autonomia decisionale ed operativa e cioè:
- Direttore di campeggio o villaggio
turistico nel quale la natura e
la
struttura del
servizio nonché la semplicità
dei modelli organizzativi
adottati
escluda la figura di direttore di categoria A;
- Vice
Direttore di A;
- Vice
Direttore commerciale, tecnico, turistico amministrativo
LIVELLO
PRIMO
Appartengono
a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato
contenuto professionale, caratterizzate da iniziative
ed autonomia
operativa ed ai quali
sono affidate, nell'ambito delle
responsabilità ad
essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di
un
settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- Capo
settore commerciale
responsabile del complesso
di operazioni
attinenti alla
ristorazione e vendita
di alimenti e
merci varie,
intendendosi
per tale colui che abbia autonomia tecnica e amministrativa di
gestione;
- Altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SECONDO
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono mansioni che
comportano sia
iniziativa che autonomia
operativa nell'ambito ed
in
applicazione delle
direttive generali ricevute,
con funzioni di
coordinamento
e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le
quali è
richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- Responsabile di settore
commerciale o di
servizio (ristorazione,
vendita di
alimenti e merci varie)
senza autonomia amministrativa di
gestione;
- Responsabile impianti tecnici;
- Capo servizio amministrativo;
- Capo Cuoco;
- Altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
TERZO
Appartengono a
questo livello i
lavoratori che svolgono
mansioni di
concetto o
prevalentemente tali che
comportano particolari
conoscenze
tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che,
in condizioni di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni,
svolgono lavori
che comportano una
specifica ed adeguata
capacità
professionale acquisita
mediante approfondita preparazione teorica e/o
tecnico pratica;
i lavoratori che,
in possesso delle caratteristiche
professionali di cui ai
punti precedenti hanno anche delle responsabilità
di
coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
- Segretario di Direzione corrispondente in
lingue estere;
- Capo operaio coordinatore del lavoro degli
operai inquadrati a livello
inferiore;
- Magazziniere consegnatario senza responsabilità amministrativa di
conduzione;
- Segretario ricevimento e cassa o
amministrazione;
- Cuoco unico che presti la propria
attività in aziende nelle quali la
natura,
la struttura e la complessità del servizio di ristorazione richieda
autonomia
operativa specifica ed adeguate capacità professionali;
- Impiegato di concetto;
- Capo ufficio contabile;
- Altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
QUARTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in
condizioni di autonomia
esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono
mansioni specifiche
di natura
amministrativa,
tecnico-pratica o di
vendita e relative
operazioni complementari, che richiedono il
possesso di conoscenze
specialistiche
comunque acquisite e cioè:
- Capo
squadra elettricisti, capo
squadra idraulici, capo
squadra
falegnami, capo squadra dipintori, capo squadra
muratori, coordinatori del
lavoro
degli operai inquadrati ai livelli inferiori;
- Operaio specializzato, intendendosi per
tale il lavoratore che in base
ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di
particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione
e riparazione di
macchine,
impianti ed attrezzature;
- Infermiere;
- Stenodattilografa con funzioni di
segreteria;
- Commesso
vendita al pubblico intendendosi per tale il lavoratore
addetto
al complesso delle operazioni connesse alla vendita;
- Cameriere, Chef de Rang che presti la
propria attività in aziende nelle
quali la natura la struttura e la complessità del
servizio di ristorazione
richieda
autonomia esecutiva e conoscenze specialistiche;
- Altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
QUINTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in
possesso di qualificate
conoscenze e
capacità tecnico-pratiche svolgono
compiti esecutivi che
richiedono
preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- Centralinista;
- Magazziniere comune;
- Addetto all'amministrazione del personale,
al controllo amministrativo,
al ricevimento cassa, alla cassa bar, alla cassa ristorante, alla cassa
negozi vari
etc, alla segreteria,
al controllo clienti
e movimento
personale,
con mansioni d'ordine;
- Controllore di campeggio senza autonomia
decisionale;
- Sorvegliante di infanzia non diplomato;
- Dattilografo;
- Conducente automezzi e natanti;
- Aiuto commesso;
- Addetto alle operazioni ausiliarie alla
vendita ed alla ristorazione -
impiegato
d'ordine;
- Cameriere di bar;
- Barista;
- Banconiere di tavola calda;
- Cuoco, cameriere che prestino la
propria attività in aziende nelle
quali la
natura e la
struttura del servizio
di ristorante, per la
semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha
caratteristiche tali
da richiedere l'impiego delle
figure professionali
previste ai livelli
superiori, operando tali aziende con menu fisso ed avendo le prestazioni
fornite carattere
semplice e ripetitivo,
sia per quanto
riguarda la
preparazione dei cibi
sia per quanto riguarda la somministrazione degli
alimenti
e bevande;
-
Pizzaiolo;
-
Addetto ai campi sportivi ed ai giochi ad eccezione del personale addetto
esclusivamente
alle pulizie;
-
Addetto alla manutenzione delle aree verdi con patentino uso veleni;
- Assistente ai bagnanti (bagnino) (previo
accordo tra le parti può essere
adibito
anche ai servizi di spiaggia);
-
Operaio qualificato intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di
dettagliate indicazioni
esegue i lavori
di normale difficoltà
nella
riparazione
e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
-
Addetto a mansioni di ordine;
- Capo
squadra del personale di fatica e/o pulizie;
- Addetto/a ai servizi di alloggio
e ristorazione intendendosi per tale
colui/colei che oltre ad assolvere alle tradizionali
mansioni di riassetto
e pulizia degli alloggi e ambienti comuni operi anche nel servizio di
ristorazione;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SESTO SUPER
Appartengono
a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità
tecnico-pratiche comunque
acquisite che eseguono
lavori di normale
complessità,
e cioè:
- Commis
di cucina, di
ristorante, di bar,
diplomato o che
abbia
pluriennale
esperienza o pratica di lavoro, nella esecuzione delle relative
mansioni.
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SESTO
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono attività che
richiedono un
normale addestramento pratico
ed elementari conoscenze
professionali
e cioè:
-
Operaio comune e/o generico;
-
Guardiano notturno e diurno;
-
Sorvegliante di ingresso;
-
Accompagnatore su campo;
-
Commis di cucina, ristorante, bar, banco bar, self service, tavola calda;
-
Stiratrice;
-
Lavandaio;
-
Addetto ai servizi di spiaggia;
-
Custode;
- Cameriera/e villaggi turistici, intendendosi per tale
colei/colui che
provvede alle
tradizionali mansioni di pulizia e
riassetto dei locali
destinati
all'alloggio;
- Cameriera/e camping, intendendosi per tale
colei/colui che provvede alle
tradizionali mansioni di pulizia e riassetto dei locali e degli ambienti
comuni;
- Aiuto
ricezionista;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SETTIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività
anche
con macchine già attrezzate e cioè:
-
Personale di fatica e/o pulizia anche dei servizi igienici;
-
Fattorino;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
CAPO II
APPRENDISTATO
Articolo
207
Le
parti, tenuto conto dell'elevato livello di qualificazione professionale
necessario per
l'espletamento delle relative
mansioni, convengono di
elevare o confermare a quattro anni la durata dell'apprendistato per la
qualifica
di segretario ricevimento e cassa o amministrazione.
Articolo
208
Ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio
1955, n. 25, l'apprendistato è
consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica
per diventare
lavoratori qualificati,
quali ad esempio: chef
de rang,
operaio specializzato, centralinista;
addetto all 'amministrazione del
personale, al
controllo amministrativo, al
ricevimento cassa, alla
segreteria, al
controllo clienti e
movimento personale, con mansioni
d'ordine; operaio qualificato, cameriere al bar, barista, banconiere
di
tavola
calda, cameriere, pizzaiolo, ecc.
CAPO
III
CONTRATTI
A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
Articolo
209
La
disciplina del presente capo è correlata a quanto previsto dall'art. 60.
Articolo
210
Si considerano aziende di stagione
quelle previste dall'articolo 1 del
presente Contratto che abbiano comunque un periodo di
chiusura durante
l'anno.
Articolo
211
(1) I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso
per la
stagione
o a tempo indeterminato.
(2) Il contratto a termine fisso può
essere prorogato con riguardo alle
esigenze
di svolgimento del ciclo dell'attività stagionale.
Articolo
212
(1) Il
trattamento degli stagionali
viene uniformato a
quello dei
lavoratori stabili;
l'indicazione vale come
indirizzo generale. Si
riconosce tuttavia
l'opportunità che, specie
in materia di
nastro
lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere
definite a livello
territoriale.
(2) Dette
regolamentazioni saranno concordate
in sede di
contratti
integrativi, tenuto conto delle particolari
caratteristiche ed esigenze
delle
aziende stagionali.
Articolo
213
(1) Il
periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi
per
tutto il personale.
(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in
precedenza abbiano prestato servizio presso la
stessa azienda e con la
stessa
qualifica.
(3) La distribuzione dell'orario settimanale
di lavoro è fissata in sei
giornate.
Articolo
214
Al dipendente con contratto a tempo determinato
spettano le ferie, la
tredicesima,
la quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto
per i dipendenti regolamentati con
contratto a tempo indeterminato, in
proporzione
al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente
incompatibile
con la natura del contratto a termine.
Articolo
215
La
disposizione dell'articolo 93 (licenza matrimoniale) non si applica alle
aziende
a carattere stagionale.
Articolo
216
Agli effetti
della conservazione del
posto di cui
all'articolo 94
(disgrazie familiari) si stabilisce che essa è
obbligatoria per un periodo
non
superiore a giorni sei.
Articolo
217
Fermi restando i valori della paga base nazionale,
i contratti integrativi
territoriali determineranno le quote di maggiorazione
della retribuzione
per i lavoratori stagionali, tenendo
conto della durata della stagione
convenuta a quel livello e delle conseguenti meno favorevoli implicazioni
che
tale durata riversa sui lavoratori.
Articolo
218
I contratti integrativi dovranno altresì prevedere delle
percentuali di
maggiorazione con riferimento ai rapporti di lavoro di durata inferiore a
quella
della stagione determinata ai sensi del precedente articolo.
Articolo
219
Analogo trattamento di cui agli articoli 217 e 218 competerà al personale
assunto nei periodi
di stagione, da aziende ad apertura annuale site in
località
specificatamente climatiche o balneari.
Articolo
220
Il periodo di
preavviso per il personale assunto a
tempo indeterminato
nelle
aziende stagionali è di quindici giorni.
Articolo
221
(1) Nelle aziende stagionali l'apposizione
del termine alla durata del
contratto di lavoro
deve risultare da atto
scritto, una copia del quale
sarà
consegnata dal datore di lavoro al dipendente.
(2) Nel contratto a tempo determinato
o di stagione, ove il dipendente
venga licenziato
senza giustificato motivo o
per effetto di chiusura
dell'azienda per colpa
e fatto dell'imprenditore,
durante il periodo di
stagione, avrà
diritto ad un
indennizzo pari all'ammontare della
retribuzione che
gli sarebbe spettata dal giorno
del licenziamento al
termine
del periodo di ingaggio, meno le somme già percepite.
(3) Uguale indennizzo, ad eccezione del
viaggio, spetterà al datore di
lavoro
in caso di constatato ingiusto allontanamento da parte del personale
con diritto ad
esso datore di lavoro di trattenersi l'ammontare di tale
indennizzo
sulle somme in sue mani di spettanza del dipendente.
(4) Tale
diritto permane anche
nel verificarsi dell'ipotesi di
licenziamento
per colpa del dipendente.
Articolo
222
(1) Il personale delle aziende stagionali
avrà diritto al biglietto di
andata dal punto di ingaggio (o dalla
stazione di confine se proveniente
dall'estero).
(2) Il rimborso del biglietto di ritorno
spetterà al personale nel caso di
licenziamento durante
o al termine del
periodo di prova nonché nella
ipotesi di licenziamento - nel contratto a tempo
determinato - prima dello
scadere del termine
di ingaggio senza giustificato
motivo o per colpa e
fatto
dell'imprenditore.
Articolo
223
In caso di epidemia o di altre cause di forza
maggiore che obbligassero il
proprietario a chiudere l'esercizio o a diminuire il
personale prima della
fine della stagione, le Organizzazioni
competenti locali decideranno a
norma
dell'articolo 2119 del codice civile.
CAPO IV
ORARIO
DI LAVORO
RIPARTIZIONE
ORARIO SETTIMANALE
Articolo
224
(1) La distribuzione dell'orario settimanale di
lavoro è fissata in cinque
giornate
e mezza.
(2) La norma di cui al secondo comma dell'articolo 76 può essere derogata
previa
intesa in sede aziendale.
RIPARTIZIONE
ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
Articolo
225
(1) Il lavoro
giornaliero si svolge in uno o
due turni. Diversi e più
funzionali criteri
di distribuzione dell'orario
di lavoro giornaliero
reclamati dalla peculiare natura dell'attività
ricettiva potranno essere
negoziati
dalle parti a livello aziendale.
(2) Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro
orario è di
quattordici ore per
il personale di sala,
ricevimento e
portineria,
e di dodici ore per il restante personale.
LAVORO
NOTTURNO
Articolo
226
(1) Le ore di
lavoro notturno svolto dalle ore
ventiquattro alle ore sei
verranno
retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25%.
(2)
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
LAVORO
STRAORDINARIO
Articolo
227
(1) Il lavoro
straordinario è compensato nelle
misure e con le modalità
appresso indicate e con la retribuzione ragguagliata
ad ore maggiorata del
30% se
diurno e del 60% se notturno.
(2) Per
lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore
ventiquattro
e le ore sei.
(3) La maggiorazione per il lavoro straordinario
notturno non è cumulabile
con la
maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe
la
minore.
(4) Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel
normale
orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
CAPO V
FESTIVITA'
Articolo
228
Al personale
che presta la propria
opera nelle festività
di cui
all'articolo 87 è dovuta, oltre la normale retribuzione,
quella per le ore
di servizio
effettivamente prestate,
con la maggiorazione del
20% per
lavoro
festivo.
CAPO VI
FERIE
Articolo
229
(1) Il periodo
di ferie di cui all'articolo 89 potrà essere prolungato
previ accordi tra le parti con l'obbligo di
comunicazione alla Commissione
Paritetica
territorialmente competente.
(2) Resta inteso che per il maggior periodo di ferie non compete alcuna
retribuzione.
(3) La disciplina di cui al secondo comma
può essere applicata anche in
caso di sospensione dell'attività aziendale di durata non superiore ad un
mese a
causa di riparazioni.
(4) Il
calcolo della frazione di mese per la valutazione del rateo di ferie
non
godute viene rapportato a ventiseiesimi.
CAPO
VII
ELEMENTI
ECONOMICI
PAGA
BASE NAZIONALE DEGLI APPRENDISTI
Articolo
230
Per la determinazione della retribuzione del personale apprendista si fa
riferimento
a quanto stabilito nell'articolo 49.
PAGA
BASE AZIENDE MINORI
Articolo
231
(1) Per i campeggi con un numero di
presenze-licenza non superiore a 1.200
la paga base di cui agli articoli 114 e 230 del presente Contratto,
verrà
ridotta
dei seguenti importi arrotondati:
PERSONALE
QUALIFICATO
---------------------------------------------------------------------------
LIVELLI + 18 anni
- 18 anni
---------------------------------------------------------------------------
A 22.000 -
B 22.000 -
I 20.000 -
II 17.000
15.000
III 15.000 13.000
IV 13.000
11.000
V 12.000 10.000
VIS 11.000
9.000
VI 11.000 9.000
VII 11.000
9.000
(2) Le
riduzioni di cui al
presente articolo non
si applicano alle
qualifiche
di cuoco, cameriere e barista inquadrate al V livello.
TRATTAMENTI
SALARIALI INTEGRATIVI
Articolo
232
Costituiscono trattamenti salariali integrativi
di cui alla lettera b)
dell'articolo 110 le eventuali quote salariali aggiuntive determinate nei
contratti integrativi
al C.C.N.L. per il
settore Alberghi, in quanto
espressamente stipulate con riferimento al settore
Campeggi o comunque già
corrisposte
a tale titolo dalle aziende.
Articolo
233
Poiché dalla
nuova classificazione di
cui all'articolo 205
possono
determinarsi
effetti sulle quote aggiuntive provinciali e/o sulle quote "ad
qualificam ,' aziendali o comunque definite nel
settore dei campeggi, se
stabilite in misura variabile per i diversi livelli retributivi, le parti
convengono
che per le sopraddette quote aggiuntive non verrà operata alcuna
perequazione.
SCATTI
DI ANZIANITA' - NORMA TRANSITORIA
Articolo
234
(1) La misura
degli scatti di anzianità spettante al singolo dipendente
deve tener conto delle norme transitorie previste dal CCNL 14 giugno 1991
qui di
seguito riportate.
(2) Il raccordo tra la disciplina di cui
all'articolo 199 del C.C.N.L. 8
luglio 1982 e
la disciplina prevista dall'articolo 78 del C.C.N.L. 18
febbraio
1987 viene effettuato come segue:
a) per il personale intermedio e salariato si procede al ragguaglio degli
importi degli scatti corrisposti precedentemente alla data di entrata in
vigore del C.C.N.L. 18 febbraio 1987 con il
valore in cifra fissa dello
scatto
di cui all'art. 78 del C.C.N.L. 18 febbraio 1987, per determinare il
numero degli scatti interi e l'eventuale frazione
maturati rispetto ai sei
previsti. La frazione di scatto residua viene liquidata al compimento del
triennio successivo a quello di maturazione
dell'ultimo scatto intero e
cioè alla maturazione del sesto scatto. Nei casi in
cui sia stata maturata
l'intera serie di scatti prevista dal C.C.N.L. 8
luglio 1982, la data di
decorrenza di maturazione del nuovo scatto
viene computata considerando
utile,
solo a tal fine, una anzianità convenzionale pari al 15% del periodo
intercorso tra la data
di maturazione dell'ultimo
scatto e la data del 1
giugno
1986.
ESEMPIO: per un
dipendente che abbia maturato
il terzo ed ultimo scatto
della vecchia serie il 1° giugno 1976 si prenderà
in considerazione il
numero dei mesi intercorsi tra tale data e quella del 31 maggio 1986, che
in questo caso è pari a 120 mesi. Di tale
numero di mesi viene considerato
il 15% e cioè
18 mesi che concorreranno
alla determinazione dei 36 mesi
necessari a decorrere
dal 1° giugno 1986 per
la maturazione del nuovo
scatto.
Pertanto, nel caso in esame) il dipendente maturerà il nuovo scatto
(36-18=18)
18 mesi dopo l'1 giugno 1986 e cioè il 1° gennaio 1988;
b) per il
personale impiegatizio resta
fermo il valore degli scatti già
maturati.
Limitatamente al solo scatto in maturazione nel periodo 1° giugno
1986 - 31 marzo 1989 in luogo del valore scatti
di cui all'articolo 78 del
C.C.N.L. 18
febbraio 1987 verrà assunto
il valore dell'ultimo scatto
percepito,
rivalutato al 31 dicembre 1985, ove superiore;
c) ai
fini di cui alle lettere a) e b) si considera:
- per gli impiegati l'anzianità maturata a
decorrere dall'1 gennaio 1949 o
dalla
data successiva di inizio rapporto;
- per gli
intermedi e salariati l'anzianità maturata a
decorrere il 1°
giugno
1964 o dalla successiva data di inizio del rapporto.
MENSILITA'
SUPPLEMENTARI
Articolo
235
Il calcolo
delle frazioni di
mese per la
valutazione dei ratei di
tredicesima
e quattordicesima mensilità viene rapportato a ventiseiesimi.
CAPO
VIII
MALATTIA
Articolo
236
(1) Durante
il periodo di
malattia, previsto dall'articolo 123 il
lavoratore
avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad
una indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia
dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della
retribuzione per i giorni
di malattia dal ventunesimo in poi, posta a
carico dell'INPS ai sensi
dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
secondo le modalità
stabilite, e anticipate dal datore di lavoro al
lavoratore con contratto a
tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della
legge 29 febbraio 1980,
n. 33.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i
contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui
agli articoli 1 e 2
della
legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico
dell'INPS da corrispondersi
dal
datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente
la misura del 75% per i giorni dal quarto
al ventesimo e del 100% per i
giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione
giornaliera netta cui il
lavoratore avrebbe
avuto diritto in
caso di normale
svolgimento del
rapporto.
(2) L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare fatta
eccezione
per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per
i quali
l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione
del
rapporto.
(3) Per
gli episodi morbosi a
cavaliere di due anni
le giornate di
integrazione
vanno attribuite al rispettivi anni solari.
(4) L'integrazione non è dovuta se l'INPS
non riconosce per qualsiasi
motivo l'indennità
a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta
dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è
tenuto ad integrare
la
parte di indennità non corrisposta dall'istituto.
(5) Il
periodo di carenza
stabilito dall'Istituto Nazionale
della
Previdenza Sociale è
a carico del lavoratore per il
primo giorno ed a
carico del datore di lavoro per i successivi due
giorni. Nel caso però che
la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni
l'intero
periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.
(6) Restano ferme le migliori condizioni in atto
nei contratti integrativi
territoriali.
Articolo
237
(1) Per
il personale infermo alloggiato
nei locali dell'azienda è in
facoltà del datore
di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità
nell'azienda stessa
oppure di richiedere
l'allontanamento in caso di
malattie infettive
o per necessità di interventi
chirurgici o per
difficoltà di adeguata
assistenza a causa della natura o
gravità della
malattia.
(2) In caso di anticipazione da parte del datore
di lavoro delle spese per
i medici e medicine a favore dei propri
dipendenti questi ultimi saranno
tenuti
ai relativi rimborsi.
(3) Quando il ricovero in ospedale avvenga per
comodità dell'azienda - per
malattie per
le quali il servizio
Sanitario Pubblico non
prevede il
ricovero
- le spese per la retta ospedaliera saranno a carico del datore di
lavoro.
CAPO IX
INFORTUNIO
Articolo
238
(1) Il personale impiegatizio non soggetto
all'assicurazione obbligatoria,
per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro
di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso
una
forma
di assicurazione.
(2) Le
relative indennità per
detto personale impiegatizio vengono
stabilite
con un massimale di almeno quindici milioni in caso di invalidità
permanente
e dieci milioni in caso di morte.
CAPO X
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Articolo
239
(1) Per
i periodi di
servizio prestati fino
al 31 maggio 1982 il
trattamento
di cui all'articolo 154 è stabilito salvo quanto altro previsto
dalla
legge 29 maggio 1982, n. 297 (allegato P) nelle seguenti misure della
retribuzione di fatto
in atto al 31
maggio 1982 con esclusione degli
assegni familiari e dell'indennità di contingenza maturata dal 1 febbraio
1977 al
31 maggio 1982.
1) Per
l'anzianità di servizio sino al 30 giugno 1962:
a) per l'anzianità di servizio al 31
dicembre 1950: dodici giorni di
retribuzione per gli
intermedi e i salariati del quinto raggruppamento;
nove
giorni per il personale salariato degli altri raggruppamenti;
b) per l'anzianità dal 1° gennaio 1951 in poi:
quindici giorni per gli
intermedi ed i salariati del quinto raggruppamento;
dodici giorni per il
personale
salariato degli altri raggruppamenti;
c) per l'anzianità di servizio dal 1° luglio
1959: diciotto giorni per gli
intermedi;
2) per l'anzianità di servizio dal 1° luglio
1962: ventisei giorni per gli
intermedi; ventuno
giorni per il
personale salariato del
quinto
raggruppamento; sedici
giorni per il
personale salariato degli altri
raggruppamenti:
a) Il trattamento di fine rapporto di cui ai
punti 1 e 2 che precedono,
sarà
calcolato in ventiseiesimi della retribuzione mensile;
b) Il trattamento di fine rapporto a favore
dei salariati è aumentato di
due ventiseiesimi a decorrere dal 1
ottobre 1971, e di
un ulteriore
ventiseiesimo
a decorrere dal 1 ottobre 1973.
3) Per
le anzianità maturate
successivamente al 1
giugno 1978: una
mensilità
di retribuzione di fatto per ogni anno di servizio prestato.
(2) Il calcolo
delle frazioni di mese per la
valutazione dei ratei del
trattamento
di cui al presente articolo viene rapportato a ventiseiesimi.
Articolo
240
Relativamente alla preesistente distinzione del
personale di impiegati,
intermedi, operai,
si fa riferimento ai fini
della determinazione del
trattamento di fine rapporto alla classificazione del personale di cui al
C.C.N.L.
Alberghi del 16 marzo 1972 (allegato S).
CAPO XI
FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
Articolo
241
Per il funzionamento delle Commissioni
Paritetiche si fa riferimento a
quanto
stabilito dall'articolo 19 del presente Contratto.
TITOLO
XII
PUBBLICI
ESERCIZI
CAPO I
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Articolo
242
La
classificazione del personale per il comparto dei Pubblici Esercizi è la
seguente.
Articolo
243
AREA
QUADRI
Ai sensi della
legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni,
sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i
lavoratori
che,
pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli articoli
6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di idoneo
titolo di studio
o di adeguata formazione,
preparazione professionale
specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per le
corrispondenze delle declaratorie alle indicazioni di
legge, le qualifiche
successivamente
specificate.
QUADRO
A
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri i lavoratori con
funzioni direttive che, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed
organizzativa loro attribuito, forniscono contributi
qualificati per la
definizione degli
obiettivi dell'Azienda e svolgono,
con carattere di
continuità, un ruolo
di rilevante importanza ai
fini dello sviluppo e
dell'attuazione
di tali obiettivi.
A tali
lavoratori, inoltre, è
affidata, in condizioni
di autonomia
decisionale e con ampi poteri discrezionali, la
gestione, il coordinamento
ed il
controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda.
- Capo
Area di catena di esercizi;
-
Direttore;
-
Gerente;
- Capo
Servizi Amnministrativi catering.
QUADRO
B
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri i lavoratori con
funzioni direttive
che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali
correlativamente al livello
di responsabilità loro
attribuito abbiano in
via continuativa la responsabilità di
unità aziendali la cui struttura
organizzativa non sia
complessa o di settori di particolare complessità
organizzativa
in condizione di autonomia decisionale ed operativa.
- Vice
Direttore;
-
Responsabile area mense;
- Capo
del personale;
-
Economo responsabile del settore acquisti intendendosi per tale colui che
abbia
autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
- Responsabile punto vendita (esercizi minori)
intendendosi per tale colui
al
quale sia affidata la direzione esecutiva di un esercizio minore;
- Capo
zona manutenzione.
LIVELLO
PRIMO
Appartengono
a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato
contenuto professionale, caratterizzato da iniziative
ed autonomia
operativa ed ai quali
sono affidate, nell'ambito delle
responsabilità ad
essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di
un
settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
-
Superintendente catering;
- Capo
Servizio catering;
-
Ispettore Amministrativo catena d'esercizi;
- Assistente Senior di direzione intendendosi
per tale colui che abbia già
maturato significativa esperienza di gestione esecutiva
in almeno tre
distinti settori commerciali (ristorante, market,
bar-snak, servizi, ecc.)
di un
pubblico esercizio;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SECONDO
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono mansioni che
comportano sia
iniziativa che autonomia
operativa nell'ambito ed
in
applicazione delle
direttive generali ricevute,
con funzioni di
coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti
e uffici, per le
quali è
richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
-
Direttore Servizio mensa o Capo impianto mensa;
- Capo
laboratorio gelateria (ex Capo gelatiere);
- Capo
laboratorio pasticceria intendendosi per tale colui al quale vengono
attribuite la soprintendenza e la disciplina sul personale, la vigilanza
sull'impiego delle materie prime, degli utensili
e dei macchinari e che
abbia alle sue
dipendenze almeno tre
operai, escludendo dal computo gli
apprendisti;
- Responsabile di Amministrazione (ex Segretario di azienda diplomato con
mansioni
di concetto);
- Primo
maitre o capo servizio sala;
-
Ispettore mensa;
-
Responsabile impianti tecnici;
- Capo
cuoco P.E. e ristorazione collettiva;
- Capo
contabile;
-
Operatore o procuratore doganale catering;
- Capo
Ufficio Catering;
-
Supervisore Catering;
- Primo
barman P.E.;
- Capo
barista, intendendosi per tale
il responsabile dei servizi di
banco-bar;
- Capo banconiere di pasticceria,
intendendosi per tale l'addetto alla
vendita il quale
sovraintenda ai servizi del relativo negozio o reparto
annesso a
pubblico esercizio, in
quanto il proprietario non attenda
continuamente alla vendita, e che abbia alle sue
dipendenze dipendenti
qualificati
delle categorie inferiori;
- Magazziniere consegnatario o economo,
intendendosi per tale colui che
abbia la responsabilità tecnico-amministrativa del
magazzino coordinando
l'attività
di altri magazzinieri comuni;
-
Cassiere centrale catering;
- Capo
C.E.D.;
-
Analista-Programmatore C.E.D.;
- Assistente di Direzione, intendendosi
per tale colui che sovraintenda
alla
gestione esecutiva di un settore commerciale di un pubblico esercizio;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
TERZO
Appartengono a
questo livello i
lavoratori che svolgono
mansioni di
concetto o
prevalentemente tali che
comportano particolari
conoscenze
tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che,
in condizioni di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni,
svolgono lavori
che comportano una
specifica ed adeguata
capacità
professionale acquisiti
mediante approfondita preparazione teorica e/o
tecnico-pratica; i
lavoratori che, in
possesso delle caratteristiche
professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche
delle responsabilità
di
coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
-
Controllo amministrativo;
-
Barman unico;
- Sotto
capo cuoco;
- Cuoco
unico;
- Primo
pasticciere;
- Capo
operaio;
- Capo
mensa surgelati e/o precotti;
- Capo
reparto catering;
-
Assistente o vice o aiuto supervisore catering;
- Operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in
possesso di
conoscenze
tecnico-specialistiche tali da
consentirgli di
interpretare schemi
e/o disegni, di individuare
e valutare i guasti,
scegliere la
successione e le
modalità di intervento,
i mezzi di
esecuzione,
nonchè di operare interventi di elevato grado di difficoltà per
aggiustaggio, riparazione
e manutenzione di
impianti ed attrezzature
complesse;
- Maitre (Nella nuova qualifica di Maitre
confluiscono quei lavoratori che
svolgono mansioni di
secondo Maitre in subordine ad un
capo-servizio e
quelli che
in posizione unica,
direttamente interessati alla
fase
lavorativa, operano
in sala secondo istruzioni
specifiche ricevute da
personale
di inquadramento superiore o direttamente dal Gerente);
-
Dietologo;
- Sommelier, intendendosi per
tale colui che abbia precisa e completa
conoscenza
di tutte le tipologie di vini nazionali ed esteri;
- Programmatore
C.E.D.;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
QUARTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in
condizioni di autonomia
esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono
mansioni specifiche
di natura
amministrativa,
tecnico-pratica o di
vendita e relative
operazioni complementari, che richiedono il
possesso di conoscenze
specialistiche
comunque acquisite e cioè:
- Segretario, intendendosi per
tale quel lavoratore che sulla
base di
precise e dettagliate istruzioni nel rispetto
delle procedure stabilite,
svolga operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di
corrispondenza;
- Cuoco
capo partita;
- Cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per
tale colui
che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite
assicura
il servizio di cucina;
-
Gastronomo;
-
Cameriere ai vini;
-
Barman;
-
Cameriere di ristorante;
- Chef
de rang di ristorante;
-
Secondo pasticciere;
- Capo
gruppo mensa;
-
Gelatiere;
-
Pizzalolo;
-
Stenodattilografa con funzioni di segreteria;
- Altri
impiegati d'ordine;
- Centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che,
avendo buona e specifica conoscenza delle lingue
estere, sia in grado di
eseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne
anche
per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;
- Conducenti automezzi pesanti, intendendosi
per tale quel lavoratore che,
in possesso
dei requisiti previsti
dalla legge, venga
adibito alla
conduzione di automezzi di peso complessivo
a pieno carico superiore a
tremilacinquecento
chilogrammi;
-
Operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad
indicazioni, per
schemi o disegni
equivalenti, esegue interventi
di
particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione
e riparazione di
macchine,
impianti ed attrezzature;
- Operaio specializzato addetto alla
riparazione di macchine distributrici
di cibi e
bevande, intendendosi per
tale il lavoratore che in
base ad
indicazioni, per
schemi o disegni
equivalenti, esegue interventi
di
particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione
e riparazione di
macchine
per la distribuzione di cibi e bevande;
-
Operatore C.E.D. - Consollista;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
QUINTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in
possesso di qualificate
conoscenze e
capacità tecnico-pratiche svolgono
compiti esecutivi che
richiedono
preparazione e pratica di lavoro e cioè:
-
Tablottista e marchiere;
- Cassiere
bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria,
gelateria;
-
Cassiera mensa aziendale con funzioni di esazione;
-
Telescriventista;
-
Magazziniere comune;
-
Centralinista;
-
Cellista surgelati o precotti;
- Terzo
pasticcere;
-
Dattilografo;
- Altri
impiegati d'ordine;
-
Dispensiere;
-
Cantiniere;
- Banconiere di gelateria, pasticceria,
intendendosi per tale colui che
esplica prevalentemente operazioni di vendita
nel negozio o nel reparto
annesso a
pubblico esercizio in
quanto il proprietario
non attenda
normalmente
alla vendita;
-
Banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
- Operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base
di dettagliate
indicazioni esegue lavori
di normale difficoltà nella
riparazione
e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
- Carrellista di stazione e/o addetto
alla vendita di generi vari alle
banchine;
- Sfoglina,
intendendosi per tale
colei che appronta
pasta fresca,
tortellini,
ravioli, etc.;
- Addetto
al prelievo e al versamento
di denaro dalle
macchinette
distributrici
di cibo e bevande;
- Addetto al caricamento delle macchinette
distributrici di cibi e bevande
nonché
alla piccola riparazione e manutenzione;
-
Controllo merci;
-
Cameriere bar, tavola calda, self-service;
- Demi
chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
-
Barista;
-
Guardarobiera non consegnataria;
-
Allestitore catering;
-
Autista di pista catering;
- Secondo
cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in
subordine ad un
cuoco e/o in sua assenza; procede all'approntamento dei
pasti
sulla base del lavoro già predisposto;
-
Operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
-
Guardia giurata;
- Conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore
che, in possesso
dei requisiti previsti
dalla legge, venga adibito alla
conduzione di
automezzi o autoveicoli
per uso speciale
o trasporti
specifici, di peso
complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento
chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo e
autovetture trainanti
rimorchi leggeri, motoveicoli con peso
a vuoto superiore a quattrocento
chilogrammi;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SESTO SUPER
Appartengono
a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità
tecnico-pratiche, comunque
acquisite, che eseguono
lavori di normale
complessità
e cioè:
- Commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia, comunque,
acquisito
pluriennale esperienza o pratica di lavoro nell'esecuzione delle relative
mansioni;
- Addetto servizi mensa intendendosi per tale il lavoratore con mansioni
promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto
significativo alla
cucina, alla loro
distribuzione e provvede
alle
operazioni
di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni
e attrezzature della mensa, che abbia compiuto
un anno di anzianità nel
settore;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SESTO
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono attività che
richiedono un
normale addestramento pratico
ed elementari conoscenze
professionali
e cioè:
-
Confezionatrice di buffet stazione e pasticceria;
- Secondo
banconiere pasticceria,
intendendosi per tale
colui le cui
prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al
controllo del datore
di lavoro o del personale qualificato di categoria
superiore,
non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna
della
merce, riordino del banco;
- Commis di cucina, sala, tavola calda, self
service (compresi ex aiuti in
genere
P.E.);
-
Commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica
mansioni di ausilio
nei riguardi del personale di categoria superiore,
eccezione fatta
per quelle attività che siano
attinenti all'uso delle
macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o
superalcoliche;
-
Stiratrice;
-
Lavandaia;
-
Guardiano notturno;
-
Addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel settore;
-
Caffettiere non barista;
-
Caricatore catering;
-
Aiutante pista catering;
-
Preparatore catering;
- Addetto alle consegne con o senza mezzi di
locomozione con ritiro di
buoni;
-
Guardarobiera clienti (vestiarista);
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SETTIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività
anche
con macchine già attrezzate e cioè:
- Personale
di fatica e/o pulizia
addetto alla sala, cucina, office,
magazzino e
relative dotazioni
(compresi gli interni di
cucina bar e
ristoranti);
-
Lavatore catering;
-
Conducente di motocicli;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese
nella
suddetta
elencazione.
Articolo
244
(1) La qualifica di capo presuppone la presenza
di dipendenti di qualifica
inferiore.
(2) In ogni esercizio il numero dei commis di bar (ex aiuto baristi) non
potrà
superare le proporzioni appresso indicate:
- pubblico esercizio avente da due a cinque baristi: un commis di bar (ex
aiuto
barista) ogni due baristi;
- pubblico esercizio avente 6 o più
baristi: 1 commis di bar (ex aiuto
barista)
ogni 3 baristi.
Ai fini di cui
sopra, nel computo del
numero de! baristi va considerato
anche
il capo barista sempre che svolga la sua attività al banco.
CAPO II
APPRENDISTATO
Articolo
245
Ai sensi
dell'articolo 2 della
legge 19 gennaio
1955, n. 25,
l'apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani
debbano acquisire la
capacità tecnica per
diventare lavoratori
qualificati, quali ad esempio:
contabile d'ordine, cassiere, magazziniere comune,
marchiere, tablottista,
cuoco capo partita, cameriere, gelatiere, gastronomo, barista, banconiere
tavola
calda e fredda, operaio qualificato, 3 pasticcere, ecc..
Articolo
246
Tenuto conto
dell'elevato livello di
qualificazione professionale
necessario per
l'espletamento delle relative
mansioni, la durata
dell'apprendistato
è fissata in quattro anni per le seguenti qualifiche:
- Cuoco
capo partita;
-
Gastronomo;
-
Pasticcere.
CAPO
III
CONTRATTI
A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
Articolo
247
La
disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall'articolo
60.
Articolo
248
(1) Il
periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il
personale.
(2) E' escluso dal periodo di prova il
personale che abbia già prestato
servizio
nella stessa azienda.
(3) Il rimborso del biglietto di ritorno
spetterà al personale nel caso di
licenziamento durante o
al termine del periodo
di prova, nonché nelle
ipotesi di licenziamento, nel contratto a
tempo determinato, prima dello
scadere del termine
di ingaggio senza giustificato
motivo o per colpa e
fatto
dell'esercente.
Articolo
249
Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto per effetto degli
Accordi Integrativi provinciali, il personale dei Pubblici Esercizi avrà
diritto
alla retribuzione maggiorata del:
- 20%
per ingaggio fino ad un mese;
- 15%
per ingaggio fino a due mesi;
- 8%
per ingaggio oltre i due mesi fino alla fine della stagione.
Articolo
250
(1)
Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere
anticipatamente l'esercizio
o a ridurre il personale,
competerà ai
dipendenti un
indennizzo pari alla
metà della retribuzione che essi
avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a
termine, a meno che
non provveda ad
altra analoga occupazione
per uguale durata e medesima
retribuzione.
(2) In caso
di epidemia o di altre cause
similari, che obbligassero il
datore di lavoro
chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulla
indennità sarà demandata alle Associazioni
sindacali territoriali ed in
caso di
dissenso a quelle nazionali.
Articolo
251
Nel caso di ingiustificata risoluzione
anticipata del contratto a termine,
il personale
avrà diritto ad
un'indennità pari all'ammontare della
retribuzione che
avrebbe percepito dalla data
di risoluzione fino al
termine stabilito, a meno che il datore di
lavoro non provveda ad altra
analoga
occupazione per uguale e medesima retribuzione.
Articolo
252
Al dipendente con contratto a tempo determinato
spettano le ferie, la
tredicesima e quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto
per i dipendenti con contratto a
tempo indeterminato, in proporzione al
periodo di lavoro prestato, sempreché non sia
obiettivamente incompatibile
con la
natura del contratto a termine.
Articolo
253
(1) A
titolo cautelativo, per
i casi di ingiustificata risoluzione
anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore è riconosciuta
al datore
di lavoro la
facoltà di effettuare
una trattenuta sulla
retribuzione,
la cui misura, che per i Pubblici Esercizi non potrà superare
il 50% della maggiorazione di cui all'articolo 249 sarà determinata dagli
Accordi
Integrativi provinciali.
(2) Tale importo sarà restituito al dipendente
nel giorno della scadenza
del contratto, ma in caso di anticipata
risoluzione di esso da parte del
dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del
datore di lavoro, questi
avrà
diritto a trattenere l'importo a titolo di risarcimento del danno.
Articolo
254
Gli indennizzi che, per effetto dei precedenti articoli debbono essere
corrisposti al personale retribuito in tutto
o in parte a percentuale,
saranno
ragguagliati alla retribuzione di cui all'articolo 280.
CAPO IV
ORARIO
DI LAVORO
DISTRIBUZIONE
ORARIO SETTIMANALE
Articolo
255
(1) La distribuzione dell'orario settimanale di
lavoro è fissata in cinque
giornate
e mezza.
(2) Ferma
restando la ripartizione dell'orario
settimanale in cinque
giornate e
mezza, diversi criteri
di ripartizione potranno
essere
contrattati
a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende
e dei
lavoratori.
RIPARTIZIONE
ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
Articolo
256
L'orario di
lavoro giornaliero di ciascun
dipendente non potrà esser
suddiviso in
più di due frazioni, la cui
determinazione e durata è
demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di
riposo
settimanale e del congedo di conguaglio, nonché i turni di servizio,
saranno disposti dal datore di lavoro
tenendo conto delle esigenze dei
lavoratori,
fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del
presente
Contratto in materia di orario di lavoro.
LAVORO
NOTTURNO
Articolo
257
Le ore
di lavoro notturno
svolto dalle ore 24
alle ore 6 verranno
retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25%, fatte salve le
condizioni
di miglior favore.
LAVORO
STRAORDINARIO
Articolo
258
(1) Il lavoro
straordinario è compensato nelle
misure e con le modalità
appresso
indicate. Con h retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del:
- 30%
se diurno;
- 60%
se notturno.
(2) Per
lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore
ventiquattro
e le ore sei.
(3) La maggiorazione per il lavoro straordinario
notturno non è cumulabile
con la
maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe
la minore.
(4) Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel
normale
orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
(5) Per il personale retribuito con la
percentuale di servizio il compenso
per il
lavoro straordinario è dato
dalla percentuale stessa
e dalle
maggiorazioni sopra
indicate calcolate sulla
quota oraria della
retribuzione
stabilita ai sensi dell'articolo 280.
FESTIVITA'
Articolo
259
(1) Al personale retribuito in misura
fissa che presta la propria
opera
nelle festività
di cui all'articolo 87 è
dovuta oltre alla normale
retribuzione quella per le ore di servizio effettivamente prestate con la
maggiorazione
del venti per cento.
(2) Il personale retribuito in tutto
o in parte con la percentuale di
servizio, in
caso di mancata prestazione
di lavoro per effetto delle
festività di cui
all'articolo 87 ed in caso
di assenza nelle medesime
giornate di festività per malattia, infortunio,
gravidanza o puerperio e
riposo settimanale, percepirà dal datore
di lavoro una
giornata di
retribuzione
calcolata ai sensi dell'articolo 280.
(3)
Qualora il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale
di servizio presti la propria opera nelle festività suddette percepirà un
compenso pari
ad una giornata
di retribuzione calcolata
ai sensi
dell'articolo 280 oltre
alla normale retribuzione
per le ore di lavoro
effettivamente prestato integrata dalla maggiorazione del venti per cento
calcolata
sulla retribuzione di cui all'articolo 280 ragguagliata ad ore di
lavoro.
Articolo
260
Al
personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio
il trattamento per le giornate di cui all'articolo
88 della parte generale
verrà liquidato
sulla base della
retribuzione calcolata ai
sensi
dell'articolo
280
FERIE
Articolo
261
(1) Al
personale retribuito solo con
la percentuale di servizio sarà
corrisposta
la retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 267.
(2) Al
personale suddetto retribuito con sistema misto verrà corrisposta la
differenza tra
la parte fissa
della retribuzione calcolata
ai sensi
dell'articolo
280.
PERMESSI
E CONGEDI
Articolo
262
Al personale retribuito in tutto o in parte con
la percentuale di servizio
il trattamento per i permessi individuali di
cui agli articoli 93, 94 e 95
del presente
Contratto verrà liquidato
sulla base della retribuzione
calcolata
ai sensi dell'articolo 280.
CAPO V
TRATTAMENTI
SALARIALI INTEGRATIVI
Articolo
263
Costituisce trattamento
salariale integrativo di
cui alla lettera b)
dell'articolo 110 l'eventuale terzo elemento
provinciale e/o l'eventuale
terzo elemento aziendale in atto di cui
all'articolo 55 del C.C.N.L. 19
ottobre 1973 coordinati con l'attuale classificazione del personale con
i
criteri
all'articolo 79 del C.C.N.L. 10 aprile 1979.
CAPO VI
PAGA
BASE NAZIONALE APPRENDISTI
Articolo
264
Per la determinazione della retribuzione del personale apprendista si fa
riferimento
a quanto stabilito nell'articolo 49.
CAPO
VII
PAGA
BASE PUBBLICI ESERCIZI DI TERZA E QUARTA CATEGORIA
Articolo
265
Per i Pubblici Esercizi di terza e quarta
categoria le paghe base indicate
agli
articoli 114 e 49 del presente Contratto verranno ridotte dei seguenti
importi
arrotondati:
QUALIFICATI
-------------------------------------------------
LIVELLI + 18 - 18
------------------------------------------------
A 11.000
-
B 10.000
-
I 10.000
-
II 8.500
7.500
III 7.500
6.500
IV 6.500
5.500
V 6.000
5.000
VIS 5.500
4.500
VI 5.500
4.500
VII 5.000
4.000
CAPO
VIII
TRATTAMENTO
ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI
INDENNITA'
DI CONTINGENZA
Articolo
266
L'indennità di contingenza non spetta al personale dei
pubblici esercizi
retribuito
a percentuale.
PERCENTUALE
DI SERVIZIO
Articolo
267
La
percentuale di servizio dovrà essere corrisposta entro i limiti minimi e
massimi stabiliti
negli articoli che
seguono, mediante punteggi
di
ripartizione
da determinarsi con gli Accordi integrativi provinciali.
Articolo
268
Per le
aziende ristoranti e similari di
cui al punto III lettera
a)
dell'articolo
1, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono i
seguenti:
a) negli esercizi extra dal 12% al 15%;
b) negli esercizi di prima classe dall'11% al
13%;
c) negli esercizi di seconda e terza classe
dall'11% e al 12%;
d) negli esercizi di quarta classe (osterie con
cucina) il 10%.
Articolo
269
(1) Per le aziende bar, caffè e similari, di cui al punto III lettera b)
dell'articolo
1, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono i
seguenti:
a)
negli esercizi extra dal 18% al 22%;
b)
negli esercizi di prima e seconda classe dal 16% al 20%;
c)
negli esercizi di terza classe dal 14% al 17%;
d)
negli esercizi di quarta classe il 10%.
(2) Nelle bottiglierie e fiaschetterie la percentuale sarà del 12%, nelle
birrerie
del 17%.
(3) Nei locali adibiti a biliardi - qualunque sia la loro categoria - la
percentuale
di servizio sarà del quindici per cento.
Articolo
270
(1) Per i banchetti e per qualsiasi altro
servizio affine di non meno di
dieci persone,
purché abbiano tale
caratteristica, la percentuale di
servizio
unica per tutti i locali sarà del 12%.
(2) È consentita l'assegnazione di una parte
della predetta percentuale al
personale interno
nella misura stabilita
negli Accordi integrativi
provinciali.
Articolo
271
(1) La
percentuale sarà applicata a criterio del datore di lavoro:
a) col
sistema addizionale, nel
qual caso il
tavoleggiante riscuote
direttamente dal
cliente la percentuale di
servizio al momento della
presentazione
del conto;
b) ovvero
col sistema globale,
includendo cioè nel
prezzo della
consumazione
l'importo della percentuale di servizio.
(2) In
questo ultimo caso
la percentuale di
servizio va liquidata
applicando sull'incasso lordo delle consumazioni la misura della
percentuale opportunamente ridotta secondo la
seguente Tabella Amell che
garantisce ugualmente la corresponsione della percentuale netta stabilita
contrattualmente:
--------------------------------------------------------------------------
% sul
netto nel sistema addizionale %
sul lordo nel sistema globale
--------------------------------------------------------------------------
10% corrisponde
al 9,10%
11% corrisponde al 9,99%
12% corrisponde al 10,72%
13% corrisponde al 11,51%
14% corrisponde al 12,29%
15% corrisponde al 13,05%
16% corrisponde al 13,80%
17% corrisponde al 14,53%
18% corrisponde al 15,27%
19% corrisponde al 15,97%
20% corrisponde al 16,67%
21% corrisponde al 17,36%
22% corrisponde al 18,03%
Articolo
272
Quando
la percentuale di servizio viene riscossa dal datore di lavoro, essa
dovrà
essere corrisposta al personale non più tardi della fine di ogni mese
con una tolleranza massima di 4 giorni, a meno che tra il personale ed il
datore di lavoro
non si convenga che
la corresponsione sia effettuata
settimanalmente
o seralmente.
Articolo
273
(1) La percentuale di servizio di cui agli
articoli precedenti deve essere
applicata sull'importo netto dei conti
riguardanti esclusivamente le
consumazioni.
(2) La
percentuale di servizio dovrà essere anticipata dal datore di lavoro
per i conti che restassero in sospeso oltre un
mese) eccezione fatta per i
conti
di persone divenute accertatamente insolvibili.
(3) Per
i servizi a domicilio, negli Accordi integrativi provinciali, potrà
stabilirsi invece un
compenso fisso per i
prestatori di opera che vi
prendano parte, ove
tale sistema sia in uso, secondo quanto contemplato
dall'articolo
63.
(4) E' abolito
qualsiasi obbligo di fornitura
da tavola a carico dei
camerieri.
Articolo
274
Negli esercizi nei quali il servizio ai tavoli
viene effettuato anche da
familiari
del datore di lavoro, i quali vi siano addetti come veri e propri
prestatori d'opera
soggetti alle stesse
regole di lavoro
dell'altro
personale, la percentuale di servizio competerà anche
ad essi nella misura
dovuta
al percentualista dipendente.
Articolo
275
Debbono intendersi
congelate le misure
delle percentuali di servizio
stabilite
dagli Accordi Integrativi Provinciali in atto al 31 ottobre 1973.
Articolo
276
(1) Ai maitres
o capo-camerieri oltre alla percentuale di servizio sarà
corrisposta una integrazione fissa mensile da stabilirsi
negli Accordi
Integrativi
Provinciali.
(2) La partecipazione dei maitres o capo-camerieri alla percentuale
resta
quella concordata
in sede provinciale sia dove esiste
l'uso della
percentuale
globale, sia dove esiste l'uso della percentuale individuale in
modo che essi non vengano a percepire meno del
cinque per cento né più del
venti
per cento oltre quello che spetta ad ogni cameriere.
(3) I
maitres o capo-camerieri non
potranno essere assunti in numero
maggiore
di uno ogni quattro camerieri per gli esercizi extra e di uno ogni
sei
camerieri per gli esercizi di prima classe.
(4) Nei locali extra e di prima classe ove siano occupati rispettivamente
meno di quattro camerieri o meno di 6 camerieri è
ammesso un maitre o capo
cameriere.
(5) In
sede provinciale le Organizzazioni interessate potranno stabilire la
presenza
di capo-camerieri anche in esercizi di seconda classe.
Articolo
277
(1) Il personale tavoleggiante ha facoltà
di optare per la retribuzione
fissa
in luogo della percentuale di servizio.
(2) Col passaggio a paga fissa il
personale suddetto ha diritto alla
paga-base nazionale
prevista dalla tabella
di cui all'articolo 112
all'indennità di contingenza e a tutti gli altri
trattamenti economici e
normativi previsti
dal presente Contratto e
dagli Accordi Integrativi
Provinciali e/o aziendali per il personale retribuito a
paga fissa dello
stesso
livello retributivo.
(3) L'opzione per la retribuzione
fissa viene esercitata aziendalmente
mediante decisione
della maggioranza del
personale tavoleggiante, da
rendere nota
al datore di
lavoro a mezzo
di lettera raccomandata
sottoscritta
dai lavoratori interessati, entro la prima metà del mese.
(4) Il passaggio a paga fissa avverrà a
decorrere dal 10 mese successivo a
quello
della comunicazione al datore di lavoro.
(5) L'opzione
di cui al presente articolo
viene esercitata in
via
definitiva
ed il passaggio a paga fissa è irrevocabile.
Articolo
278
I sistemi
di retribuzione diversi
da quelli del
presente Contratto
stabiliti con Accordi Integrativi provinciali in
vigore dal 30 aprile 1973
in base agli
articoli 71 e seguenti del C.C.N.L. 13
marzo 1970 sono da
considerarsi congelati,
ferma restando la
facoltà delle Associazioni
Provinciali di
abrogarli per stabilire il
passaggio a paga fissa del
personale tavoleggiante, nel qual caso al personale
interno sarà garantita
la conservazione dei livelli retributivi mediamente
percepiti in
precedenza.
MENSILITA'
SUPPLEMENTARI
Articolo
279
Al
personale retribuito con la percentuale di servizio verranno corrisposte
la tredicesima mensilità nell'intera misura e
la quattordicesima mensilità
nella misura
del 70% con le modalità di cui all'articolo 280.
LIQUIDAZIONE
TRATTAMENTI NORMATIVI AI PERCENTUALISTI
Articolo
280
La liquidazione dei trattamenti normativi del
presente Contratto per il
personale retribuito in tutto od in parte
con la percentuale di servizio
avverrà in base alla retribuzione in atto provincialmente o aziendalmente
relativa al livello
di appartenenza (paga-base nazionale,
indennità di
contingenza, eventuali terzi elementi, eventuali
trattamenti integrativi
salariali
aziendali, eventuali scatti di anzianità).
Articolo
281
(1) Per il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di
servizio l'indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'articolo 141
verrà calcolata in base all'articolo
2121 del Codice civile nel testo
modificato della legge
n. 297 del 1982, mentre, il
trattamento di fine
rapporto verrà calcolato in base ai criteri di cui alla suddetta legge n.
297 del 1982 per i periodi di servizio prestato
dal 1° giugno 1982, e in
base all'articolo 2121 del Codice civile nel testo modificato della legge
n. 91
del 1977 per i periodi
di lavoro antecedenti sulla
base della
percentuale media percepita nel triennio o nel minor
periodo precedente il
31
maggio 1982.
(2) Ove
ciò non sia in alcun modo possibile, tenuto conto delle particolari
caratteristiche di tale sistema di retribuzione, dette indennità verranno
calcolate sulla retribuzione di cui all'articolo 280
e con gli stessi
criteri e modalità
previsti per il personale retribuito in misura fissa
dagli
articoli 154 e 286 e per quanto attiene in particolare il trattamento
di fine
rapporto.
CAPO IX
SCATTI
DI ANZIANITA'
NORMA
TRANSITORIA
Articolo
282
(1) Gli importi
fissi degli scatti di anzianità per i dipendenti delle
aziende dei Pubblici Esercizi per il periodo 1° giugno 1986 - 28 febbraio
1989
sono stabiliti nelle seguenti misure:
-------------------------
LIVELLI
IMPORTI
-------------------------
IS
55.000
I
52.000
II
49.000
III
47.000
IV
44.000
V
43.000
VI
42.000
VII
41.000
(2) Il raccordo tra la disciplina di cui
all'articolo 258 del C.C.N.L. 8
luglio 1982 e
quella prevista dall'articolo
78 del C.C.N.L. 18 febbraio
1987 verrà effettuato come segue: al personale
che alla data di entrata in
vigore del presente Contratto abbia
maturato la precedente serie di 4
scatti, la data di decorrenza del nuovo scatto sarà
computata considerando
utile, solo a
tal fine, un'anzianità convenzionale pari al venticinque
percento
del tempo intercorso tra la data di maturazione dell'ultimo scatto
e
quella del 1° giugno 1986. A detto personale, al compimento del triennio,
utilizzando l'anzianità convenzionale di cui
sopra, sarà corrisposto, in
aggiunta all'importo degli scatti relativo alla vecchia serie, quello del
nuovo
scatto nella misura prevista nella su riportata tabella.
(3) Successivamente al 1° marzo 1989 si
dovrà procedere per tutto il
personale all'atto
della maturazione individuale
del nuovo scatto al
ragguaglio dell'importo degli scatti già maturati con
il rispettivo valore
dello scatto di
cui all'articolo 78 del C.C.N.L. 18
febbraio 1987, per
determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti
maturati e quelli da
maturare rispetto alla nuova serie di sei scatti. Il numero degli scatti
maturati
cosi ragguagliato, compresa l'eventuale frazione, sommato al nuovo
scatto maturato, moltiplicato per il valore fisso
dello scatto di cui alla
tabella
dell'articolo 78 del C.C.N.L. 18 febbraio 1987 per coloro che hanno
maturato lo scatto
entro il 30 aprile 1990 e per
!l valore fisso dello
scatto di cui
alla tabella dell'articolo
118 del presente Contratto per
coloro che maturino lo scatto
successivamente al lo maggio
1990, darà
l'importo
complessivo degli scatti spettante.
(4) L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale
computo, verrà liquidata al compimento del triennio
successivo a quello di
maturazione dell'ultimo scatto intero e cioè alla maturazione del sesto
scatto.
CAPO X
MALATTIA
ED INFORTUNIO
MALATTIA
Articolo
283
(1) Durante il periodo di malattia il lavoratore
avrà diritto alle normali
scadenze
dei periodi di paga:
a) all'indennità di malattia da corrispondersi dall'INPS nella misura
dell'80%, comprensiva dell'indennità posta a carico dello stesso Istituto
dall'articolo
74 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e della relativa
integrazione di cui al D.M. 1° febbraio 1957 e al D.M. 6 agosto 1962, per
la quale i datori di lavoro sono tenuti a versare al predetto Istituto
la
prevista aliquota aggiuntiva dello 0,77%
ai sensi dell'articolo 1 della
legge 29 febbraio 1980, n. 33 l'indennità suddetta
è anticipata dal datore
di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ed è posta a
conguaglio
con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli
articoli
1 e 2 della stessa legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) alla normale retribuzione da
corrispondersi da parte dei
datori di
lavoro per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) qualora la
durata della malattia superi i cinque giorni. Al personale retribuito con
la percentuale di servizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai
sensi
dell'articolo 280.
(2) A
titolo di ulteriore e definitiva integrazione
dell'indennità di
malattia di cui
al punto 1) del
comma precedente non dovranno essere
operate
detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie
relativi
ai periodi di malattia.
INFORTUNIO
Articolo
284
(1) In
caso di infortunio
il datore di
lavoro corrisponderà una
integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il
100%
della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio.
(2) L'integrazione suddetta è dovuta in
tutti i casi in
cui l'INAIL
corrisponde
l'indennità prevista dalla legge.
(3) Per
il restante personale
non soggetto per
legge all'obbligo
assicurativo il
datore di lavoro
deve adempiere ad
altre forme di
assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nella
modalità
e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura,
nei limiti e
con le norme
stabilite per il caso di malattia dagli articoli 124 e 283 considerandosi
infermità derivante
da infortunio compresa
nella previdenza stabilita
dall'assicurazione
dei dipendenti all'Istituto Malattia;
- invalidità permanente: quindici milioni;
- morte: dieci milioni.
CAPO XI
PULIZIA
DEI LOCALI
Articolo
285
(1) Negli
esercizi di particolare
importanza il personale provvederà
normalmente alla pulizia e preparazione del
reparto al quale è adibito,
esclusa
la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
(2) Per
gli esercizi minori tale
pulizia dovrà essere effettuata dal
personale
di banco e tavoleggiante, esclusa
la pulizia dei pavimenti e
gabinetti,
quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.
CAPO
XII
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Articolo
286
(1) Per
i periodi di
servizio prestati fino
al 31 maggio 1982 il
trattamento di
cui all'articolo 154
è stabilito, salvo
quanto altro
previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297,
nelle seguenti misure della
retribuzione di fatto
in atto al 31
maggio 1982 con esclusione degli
assegni familiari e dell'indennità di contingenza
maturata dal 1° febbraio
1977 al
31 maggio 1982:
Personale
impiegatizio:
una
mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato;
Personale
non impiegatizio:
a) per le anzianità maturate fino al 31
maggio 1978: quindici giorni di
retribuzione
per ogni anno di servizio prestato;
b) per
le anzianità maturate successivamente alla suddetta data: una
mensilità
di retribuzione per ogni anno di servizio prestato.
(2) Il trattamento di fine rapporto verrà
calcolato in ventiseiesimi della
retribuzione
mensile.
(3) Relativamente alla preesistente distinzione
del personale in impiegati
e
operai, si fa riferimento ai fini della determinazione del trattamento di
fine rapporto
alla classificazione del
personale di cui
alla nota
dell'articolo 3
del C.C.N.L. Pubblici
Esercizi del 19
ottobre 1973
(allegato
S).
CAPO
XIII
NORME
PER I LOCALI NOTTURNI
Articolo
287
Sono considerati locali notturni tutti gli esercizi nei quali
vi siano
trattenimenti
di varietà e danze, il cui orario di chiusura si protrae sino
alle
prime ore del mattino senza limitazione.
Articolo
288
(1) Nei locali notturni la percentuale sarà del
16% per le consumazioni di
ristorante e del
18% per le altre consumazioni, fermo restando che la
percentuale
di servizio dovrà essere applicata sull'importo netto del conto
riguardante
esclusivamente le consumazioni.
(2) Per il personale tavoleggiante le
percentuali di servizio di cui sopra
sono
comprensive della maggiorazione per il lavoro notturno.
(3) Negli accordi integrativi provinciali
verranno stabilite le modalità
per
determinare il suddetto importo netto del conto delle consumazioni.
(4) È data inoltre facoltà alle
Organizzazioni Sindacali territoriali di
ragguagliare
la percentuale del 18% sopra indicata con diverse misure della
percentuale stessa
che operino Sull'intero importo lordo del
conto
garantendo
lo stesso gettito.
Articolo
289
Nei locali notturni sono ammessi i maitres o capi camerieri osservando le
stesse
norme stabilite dall'articolo 276 del presente Contratto.
Articolo
290
Tutto
il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno,
pulizia
compresa.
Articolo
291
Per quanto
non fosse previsto
nei precedenti articoli
al personale
dipendente si applicano le norme del
presente Contratto fatte salve le
condizioni di
miglior favore già
fissate dagli Accordi
Integrativi
provinciali.
CAPO
XIV
NORME
PER USTORANTI E BUFFETS DI STAZIONE
Articolo
292
(1) Il presente Contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle
stazioni ferroviarie fatte salve le norme
contenute nei capitolati delle
Ferrovie. Qualora il
concessionario sia obbligato
a far eseguire lavoro
straordinario per improvvisi ordini dell'Amministrazione
Ferroviaria o per
improvviso cambiamento
di orario dei turni,
fermo restando il limite
massimo annuo di 270 ore di lavoro straordinario, il
personale sarà tenuto
ad eseguirlo senza alcuna limitazione di
orario, eccettuato il caso che
l'Ispettorato del
Lavoro riscontri non sussistere
gli estremi di cui
all'articolo
6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
(2) Restano
congelate le misure delle percentuali dei carrellisti stabilite
dagli
Accordi Integrativi provinciali in vigore.
Articolo
293
In
relazione al Decreto del Ministero dei Trasporti del 22 giugno 1971, che
al comma b) dell'articolo i precisa, tra
l'altro, come condizioni da porre
a base delle gare e trattative per le
concessioni degli esercizi dei caffè
ristoratori
di stazioni F.S. e nei relativi contratti, il riconoscimento, a
tutti gli effetti, al personale
dipendente, dell'anzianità di servizio
prestato in via
continuativa nello stesso caffè
ristorante o anche in
continuità di rapporto di lavoro con lo stesso
concessionario presso altro
caffè ristoratore di stazione F.S., i
trattamenti di fine rapporto del
personale suddetto
dovranno essere accantonati, mediante polizza di
capitalizzazione da
stipularsi nei modi
e nei termini stabiliti dal
Regolamento sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti
in data 21
novembre
1972.
CAPO XV
NORME PER
LA RISTORAZIONE COLLETTWA
(MENSE
AZIENDALI)
Articolo
294
Le Parti si
danno atto che le norme di cui
all'accordo nazionale per i
cambi di
gestione nel settore
della ristorazione collettiva
(mense
aziendali)
del 9 aprile 1979, modificato dagli accordi del 13 ottobre 1982,
17
giugno 1986 e del 18 maggio 1990, trovano inserimento nel presente capo.
CAMBI
DI GESTIONE
Articolo
295
Rilevato che il settore della ristorazione collettiva
- per la parte non
propriamente collegata a forme di ristorazione pubblica
- è generalmente
caratterizzato
dall'effettuazione del servizio tramite contratti di appalto
determinando frequenti cambi di gestione con
conseguenti risoluzioni dei
rapporti di
lavoro per giustificato motivo obiettivo; allo
scopo di
garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro
limitatamente agli aspetti di seguito disciplinati, viene pattuito quanto
segue.
Articolo
296
(1) La Gestione uscente, con la massima tempestività possibile e comunque
prima dell'evento, darà formale notizia della
cessazione della gestione
alle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio e alla
Gestione
subentrante, fornendo
contestualmente tutte le informazioni utili alla
applicazione
del presente Accordo.
(2) La
Gestione subentrante -
anch'essa con la
massima tempestività
possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento - darà a sua volta
formale comunicazione alle Organizzazioni Sindacali
competenti per
territorio
circa l'inizio della nuova gestione.
Articolo
297
(1) Su richiesta di una delle parti (Organizzazioni Sindacali, Gestione
uscente, Gestione subentrante) saranno
effettuati incontri di verifica,
preventivi all'evento considerato, circa le condizioni
di applicazione del
presente
Accordo.
(2) Ove
per comprovate ed
oggettive difficoltà non
fosse possibile
effettuare tali
incontri preventivamente, gli
stessi saranno comunque
effettuati
al piu' presto possibile.
(3) L'effettuazione di tali incontri non dovrà in ogni caso compromettere
la prioritaria esigenza di garantire le
condizioni necessarie per l'inizio
del
servizio presso la nuova unità produttiva.
Articolo
298
(1) La gestione subentrante assumerà tutto il
personale addetto, in quanto
regolarmente iscritto da
almeno tre mesi sui libri paga-matricola della
Gestione
uscente, riferiti all'unità produttiva interessata, con facoltà di
esclusione del personale che svolge funzioni
di direzione esecutiva, di
coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto
e/o degli
specializzati provetti con
responsabilità di coordinamento
tecnico
funzionale nei confronti di altri lavoratori.
(2) I lavoratori in contratto di formazione
e lavoro, fatte salve le
disposizioni di
legge, verranno parimenti
assunti in contratto
di
formazione e
lavoro restando a
carico della gestione
subentrante
l'effettuazione del periodo
di formazione e lavoro mancante rispetto al
termine
fissato dall'azienda cedente.
Articolo
299
(1) Gli incontri di cui all'articolo 297 dovranno essere utilizzati
anche
per l'esame dei
problemi e per la ricerca delle relative soluzioni, nei
seguenti
casi connessi a particolari situazioni dell'utenza che diano adito
a ripercussioni sul dato occupazionale
dell'impianto, inteso nelle sue
componenti
quantitative e qualitative:
a)
mutamenti nell'organizzazione e nelle modalità del servizio;
b)
mutamenti nelle tecnologie produttive;
c)
mutamenti nelle clausole contenute nei capitolati d'appalto;
d) riduzione
del numero di pasti/giorno conseguente ad un calo della
occupazione
nell'azienda appaltante.
(2) In
tutti questi casi nella
ricerca di soluzioni
coinvolgenti il
personale addetto all'impianto, oltre alla
possibilità di assunzione in
altre unità
produttive dell'azienda subentrante
non si esclude
la
possibilità di
instaurare diverse condizioni
contrattuali, nonché il
ricorso - ove sussistano le specifiche condizioni di legge - alla CIGS
ed
ai
contratti di solidarietà.
Articolo
300
Per il personale per cui non sussista la garanzia
del mantenimento del
posto di lavoro, la Gestione subentrante e quella uscente si impegneranno
in ogni caso a verificare e ricercare con le
Organizzazioni Sindacali ogni
possibilità di reimpiego, sempre che sussistano le
specifiche condizioni
previste
dalla normativa di legge vigente per le assunzioni.
Articolo
301
(1) Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche
condizioni previste
dalle norme di
legge vigenti (nulla
osta per
l'avviamento al lavoro, libretto sanitario ecc.) ed i rapporti di lavoro
così instaurati si intenderanno ex novo, senza
l'effettuazione del periodo
di
prova per il personale di cui al primo comma del precedente articolo 298
per il
quale peraltro l'azienda uscente
è esonerata dall'obbligo del
preavviso
di cui agli articoli 139 e 140 del presente C.C.N.L..
(2) Qualora tali condizioni non sussistessero, la Gestione subentrante
ne
darà tempestiva
comunicazione agli interessati
ed alle Organizzazioni
sindacali
ai fini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il
termine
di trenta giorni.
Articolo
302
(1) Ai
lavoratori neo-assunti di cui
sopra saranno corrisposte, come
trattamento di
miglior favore, condizioni
retributive, eventualmente
riproporzionate ai sensi dell'articolo 299, pari a quelle
già percepite da
ogni singolo lavoratore, opportunamente e
legalmente documentate derivanti
solo ed
unicamente
dall'applicazione del C.C.N.L.,
ivi compresi gli
eventuali scatti
di anzianità maturati
e gli eventuali trattamenti
integrativi salariali comunque denominati, pattuiti
ed erogati in data
anteriore di almeno
tre mesi alla data
di cambiamento di gestione in
conformità
di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
(2) Ove
tali trattamenti fossero
superiori a quelli
della gestione
subentrante per
effetto di pattuizioni
collettive aziendali stipulate
anteriormente
al 9 aprile 1979, la differenza verrà mantenuta come quota ad
personam e
sarà assorbita in
occasione di futuri
aumenti salariali
collettivi, con modalità da definire tra le parti. Per quanto riguarda in
particolare gli scatti
di anzianità, fermo restando il
principio della
novazione del rapporto di lavoro sancito
dall'articolo 301, la Gestione
subentrante dovrà
considerare, ai soli fini
del computo del triennio
relativo al primo
scatto o a quelli successivi ed in base all'età di
decorrenza dell'anzianità utile per gli scatti
cosi come fissata dal
secondo
comma dell'articolo 118 del presente Contratto:
- le annualità intere di servizio maturate presso la Gestione uscente
nei
casi di
cambio di gestione, avvenuti anteriormente al lo giugno 1986;
- l'intero
periodo di servizio prestato
senza interruzione presso la
gestione uscente
per i casi di cambi
di gestione intervenuti
successivamente
al 1° giugno 1986.
(3) Al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la
precedente Gestione
sarà comunque garantito
il trattamento economico
previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro di categoria e dalla relativa
contrattazione integrativa salariale. Tale trattamento, se pur articolato
sotto diverse
voci, sarà globalmente pari a quello percepito per la
qualifica ricoperta
presso la precedente gestione.
In ogni caso tale
trattamento
non potrà, per la parte eccedente le voci contrattuali relative
alla nuova qualifica, essere riassorbito se non
in occasione di successivi
passaggi
di livello, o in virtù di specifici accordi fra le parti.
Articolo
303
(1) Le norme di cui al presente capo
disciplinano ed esauriscono per tutto
il territorio nazionale la materia dei cambi di
gestione nel settore della
ristorazione collettiva
che rimane di
esclusiva competenza delle
Organizzazioni
Nazionali stipulanti.
(2) Restano salve, in ogni caso, le eventuali
condizioni di miglior favore
previste dagli accordi territoriali o aziendali in atto. Tali accordi non
saranno comunque più negoziabili alla loro
scadenza, per le materie in
questione.
TRATTAMENTI
SALARIALI INTEGRATIVI
Articolo
304
(1) A parziale
deroga di quanto previsto dall'articolo 21 del presente
Contratto, per
il settore della
ristorazione collettiva (mense),
i
trattamenti integrativi salariali comunque denominati di cui alla lettera
c) del primo comma dello stesso articolo 21 saranno definiti, anziché
con
accordi
aziendali, con accordi provinciali dalle Organizzazioni provinciali
dei lavoratori
delle Organizzazioni sindacali
stipulanti e dalle
Associazioni
provinciali dei pubblici esercizi aderenti alla F.I.E.P.eT..
SCATTI
DI ANZIANITA' - NORMA TRANSITORIA
Articolo
305
(1) Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'articolo 282 del
presente Contratto,
per il personale delle
aziende della ristorazione
collettiva che
abbia già maturato uno
o più scatti di
anzianità, il
raccordo tra
la preesistente disciplina
di cui all'articolo 285 del
C.C.N.L. 8 luglio 1982 e quella prevista dall'articolo 78 del C.C.N.L. 18
febbraio
1987 verrà effettuato come segue.
(2)
Alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. 18 febbraio 1987, alla voce
scatti
di anzianità dovrà essere attribuito:
a)
quanto sin qui erogato a titolo "scatti di anzianità";
b) quanto sin qui eventualmente erogato come
superminimo ad personam, in
conseguenza dell'operazione di adeguamento alla legge
n. 91 del 1977
attuato
dall'azienda;
c) quanto eventualmente erogato come
"assegno ad personam" derivante dagli
scatti di
anzianità maturati dalle
gestioni precedenti ai
sensi del
precedente
articolo 304.
(3) Al
personale suddetto che nel periodo 1° giugno 1986 - 28 febbraio 1989
maturerà
un triennio di anzianità, dovrà essere corrisposto l'importo fisso
di uno scatto
previsto nella tabella valida
per il settore dei pubblici
esercizi per il periodo suddetto, in aggiunta
degli importi degli scatti
precedenti
come sopra ricostruiti.
(4) Successivamente al 1° marzo 1989 si
dovrà procedere per tutto il
personale all'atto
della maturazione individuale
del nuovo scatto al
ragguaglio dell'importo degli scatti già maturati con
il rispettivo valore
dello scatto di
cui all'articolo 78 del C.C.N.L. 18
febbraio 1987, per
determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti
maturati e quelli da
maturare rispetto alla nuova serie di sei scatti. Il numero degli scatti
maturati
così ragguagliato, compresa l'eventuale frazione, sommato al nuovo
scatto maturato, moltiplicato per il valore fisso
dello scatto di cui alla
tabella
dell'articolo 78 del C.C.N.L. 18 febbraio 1987 per coloro che hanno
maturato lo scatto
entro il 30 aprile 1990 e per
il valore fisso dello
scatto di cui
alla tabella dell'articolo
118 del presente Contratto per
coloro che maturino lo scatto
successivamente al 1° maggio
1990, darà
l'importo complessivo degli scatti spettante.
L'eventuale residua frazione
di scatto
che dovesse risultare da tale computo, verrà
liquidata al
compimento del triennio successivo a quello di
maturazione dell'ultimo
scatto
intero e cioè alla maturazione del sesto scatto.
(5) Per
quanto riguarda le modalità di erogazione degli scatti di anzianità
nei
casi di cambi di gestione valgono le norme di cui all'articolo 302.
INDENNITA'
SUPPLEMENTARE
Articolo
306
(1) Ai soli dipendenti da aziende di
Ristorazione Collettiva in forza alla
data di
stipula del C.C.N.L. 18
febbraio 1987 verrà riconosciuta una
"indennità supplementare" di lire diecimila lorde mensili nel periodo 1°
giugno
1986 - 31 maggio 1988 (24 mensilità) secondo le modalità specificate
nel
presente articolo.
(2)
L'indennità supplementare deve essere corrisposta solo al personale che
abbia maturato almeno uno scatto di
anzianità il cui importo sia stato
calcolato dall'azienda senza l'indennità di contingenza in relazione alla
legge
91 del 1977.
(3)
Detta indennità non è computabile ai fini della maturazione del T.F.R.,
né concorre
a determinare la
base di calcolo
di altri istituti
contrattuali.
(4) Essa
sarà corrisposta limitatamente a ventiquattro mesi (escluse
tredicesima e
quattordicesima mensilità)
e la
sua erogazione cesserà,
comunque,
con il 31 maggio 1988.
(5) L'indennità citata non competerà a chi
abbia già risolto, in via
consensuale con transazione e rinuncia od in forza di
decisione giudiziale
o comunque,
in altro modo,
il contenzioso con
la propria azienda
relativamente alle modalità di calcolo degli scatti
rispetto alla legge 91
del 1977, nonché - per le aliquote mensili non
ancora corrisposte - a
coloro
che, per qualsivoglia motivo, risolvano il rapporto di lavoro con le
aziende
al di fuori dell'ipotesi prevista per i cambi di gestione.
(6) In questo caso, infatti, l'indennità in
questione continuerà ad essere
corrisposta dall'azienda subentrante fino al
31 maggio 1988 o fino alla
cessazione
del rapporto di lavoro con l'interessato entro tale data.
CLAUSOLA
DI INSCINDIBILITA'
Articolo
307
(1) Le
OO.SS. firmatarie
riconoscono che la vertenzialità insorta nel
settore della ristorazione collettiva derivante da
interpretazioni diverse
riguardo alla
modalità di calcolo
degli scatti di
anzianità, in
applicazione della
legge n. 91
del 1977 -
modalità che le aziende
dichiarano essersi
resa necessaria in
considerazione del particolare
automatico collegamento esistente per il
settore tra costo del lavoro e
prezzo del servizio - deve intendersi superata con
il C.C.N.L. 18 febbraio
1987.
(2) Ciò
in considerazione del fatto che, in particolare per i dipendenti da
aziende di
ristorazione collettiva che
già percepiscono importi
retributivi, comunque denominati derivanti dalla maturazione di scatti di
anzianità,
i benefici introdotti dal rinnovo del C.C.N.L. 18 febbraio 1987,
derivanti da: incremento del valore unitario degli scatti, riconoscimento
di anzianità convenzionale di settore,
sia pure ai
soli fini della
maturazione degli scatti, incremento del numero degli
scatti di anzianità,
erogazione, a titolo transattivo, dell"'indennità
supplementare" di cui al
precedente articolo
306 sono stati
espressamente concordati, perché
complessivamente migliorativi dell'attuale applicazione dell'istituto da
parte
del settore, a transazione di quanto eventualmente preteso da ciascun
lavoratore
relativamente alla disciplina degli scatti applicata.
(3) Con riferimento alla consensuale definizione di cui sopra, le OO.SS.
firmatarie si impegnano affinché le proprie
articolazioni territoriali e
aziendali non prestino assistenza legale e/o sindacale ai propri iscritti
che intendessero promuovere azioni giudiziarie per il titolo riguardante
gli
scatti di anzianità.
(4) Dichiarano altresì che interverranno presso
le proprie articolazioni
organizzative affinché
queste ultime richiedano ai
propri iscritti di
abbandonare le azioni
giudiziarie già promosse e di non
promuoverne di
nuove. Confermano che la materia relativa
agli scatti di anzianità non
formerà
oggetto di rivendicazione alcuna ai vari livelli di contrattazione.
INDENNITA'
SPECIALE
Articolo
308
(1) Ai soli dipendenti della Ristorazione
Collettiva in servizio alla data
del 1°
maggio 1990 che abbiano prestato servizio continuato nel periodo dal
la aprile 1989
al 30 aprile 1990,
verrà corrisposta, per dodici mesi
consecutivi a partire dal lo ottobre 1990 e fino al 30 settembre 1991 una
"indennità speciale" pari ai seguenti
importi mensili lordi
ai vari
livelli:
Quadri
A e B L. 92.000
liv. I,
II e III L. 79.000
liv. IV
e V L. 70.000
liv.
VIS, VI e VII L. 55.000
(2) Ai fini di cui sopra si considera servizio continuato anche il lavoro
prestato
nell'anzidetto periodo dal 1° aprile 1989 al 30 aprile 1990 presso
le
precedenti gestioni nell'esclusivo caso di riassunzione del personale in
base
alle norme di cui al presente capo.
(3) Per i
casi di anzianità minore, gli importi
di cui sopra verranno
erogati in tredicesimi proquota. Analogamente si procederà per i casi in
cui non
sia stata corrisposta retribuzione a norma di legge o di contratto.
(4) Per
il personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione
avverrà
con criteri di proporzionalità. La suddetta indennità non competerà
ai lavoratori assunti a tempo determinato. L'indennità speciale, data la
sua natura temporanea, non sarà utile agli
effetti del computo di alcun
istituto contrattuale e di legge ivi compreso il T.F.R.. L'erogazione
dell'indennità speciale è a carico delle gestioni in atto
alla data del la
ottobre
1990.
(5) Nei casi di risoluzione del rapporto di
lavoro non conseguenti a cambi
di gestione e nei casi di mancata assunzione nei cambi di gestione che
si
verificheranno
nel corso dell'anno di erogazione, al lavoratore interessato
verrà corrisposta la parte residua; nel
caso di cambio di gestione, la
parte
residua verrà corrisposta dall'azienda subentrante.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Le parti si danno atto che nessun riproporzionamento verrà
effettuato per
assenze complessivamente non superiori, nel periodo 1° aprile 1989 - 30
aprile
1990, ai trenta giorni.
ORARIO
DI LAVORO
Articolo
309
(1) Il godimento dei permessi
retribuiti di cui all'articolo 72 potrà
essere attuato,
in presenza di
particolari esigenze aziendali
da
programmare
e comunicare preventivamente a livello di unità produttiva o di
singolo reparto,
usufruendo degli stessi in
misura di una o
due ore
settimanali
nell'arco di quarantotto settimane.
(2) Nella prima ipotesi, dal monte ore annuo dei permessi retribuiti (104
ore), verranno
utilizzate quarantotto ore,
nella seconda ipotesi,
settantasei
ore.
(3) Per
il personale a tempo parziale, le riduzioni di orario di cui sopra,
verranno attuate
con criteri di proporzionalità. Il riproporzionamento
della retribuzione si determina sulla
base del rapporto
fra orario
settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto
dall'articolo
71 del presente Contratto.
(4) La
comunicazione di cui
sopra verrà effettuata,
oltre che ai
lavoratori,
anche alle R.S.U. o al delegato aziendale, ove esistenti.
(5) Le unità produttive o i
singoli lavoratori cui non si
applicherà la
disciplina di cui sopra, continueranno a godere dei
permessi retribuiti di
cui
all'articolo 72 con le modalità di cui al precitato articolo.
(6) Il suddetto regime è applicabile esclusivamente alle aziende iscritte
alle Associazioni datoriali facenti parte delle Organizzazioni nazionali
dei
datori di lavoro firmatarie del presente Contratto.
SCIOPERO
NELLE MENSE OSPEDALIERE
Articolo
310
(1) Le
Parti, allo scopo di
contemperare l'esercizio del
diritto di
sciopero con
la tutela dei
diritti della persona
costituzionalmente
tutelati,
convengono quanto segue.
(2) Nelle aziende di ristorazione
collettiva operanti negli
ospedali il
diritto di
sciopero è esercitato
nel rispetto di
misure dirette a
consentire
l'erogazione delle prestazioni indispensabili.
(3) In
particolare, sarà garantita
l'erogazione del servizio
di
ristorazione destinato ai degenti le cui condizioni di
salute - a giudizio
della direzione sanitaria - possono
risultare pregiudicate dalla mancata
somministrazione
dei pasti.
(4) Al fine
di consentire la predisposizione
di servizi sostitutivi, di
favorire lo svolgimento di tentativi di
composizione del conflitto e di
consentire
all'utenza di avvalersi di servizi alternativi, la proclamazione
degli
scioperi dovrà avvenire con un preavviso minimo di dieci giorni.
(5) Le
controversie concernenti l'individuazione o le modalità
di
effettuazione delle
prestazioni indispensabili, saranno
esaminate e
possibilmente risolte,
mediante il ricorso
alle procedure di
cui
all'articolo
17 del presente contratto.
(6) Gli
scioperi di qualsiasi
genere, dichiarati o
in corso di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in
caso di epidemia e/o di
altri
avvenimenti eccezionali di particolare gravità.
CONFRONTO
SETTORIALE
Articolo
311
Le parti, tenuto conto delle specificità
del settore della ristorazione
collettiva e della
opportunità di definire in
sede settoriale una più
puntuale normativa
di raccordo con quella del
C.C.N.L., convengono di
avviare, dopo
la stipula del contratto stesso, incontri finalizzati a
risolvere,
tra l'altro, le seguenti questioni:
- durata degli appalti;
- aspetti relativi alla C.I.G.;
- problematiche relative al mercato del
lavoro;
- integrazioni ad alcune normative, quale
quella del part time per
renderle
più adeguate alle obiettive esigenze organizzative del settore e a
quelle
dei lavoratori interessati.
CAPO
XVI
REFEZIONE
Articolo
312
(1)
Tutti gli esercizi che vendono caffè o bevande calde hanno l'obbligo di
somministrare al personale che presta servizio durante la
mattinata almeno
una refezione di caffè, latte e pane
ed una consumazione analoga nel
pomeriggio.
(2) La
detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.
CAPO
XVII
FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
Articolo
313
Per il funzionamento delle Commissioni
Paritetiche si fa riferimento a
quanto
stabilito dall'articolo 19 del presente Contratto.
CAPO
XVIII
ACCORDI
SETTORIALI
Articolo
314
Le Organizzazioni nazionali firmatarie potranno procedere alla stipula di
accordi settoriali
integrativi per quelle aziende
che diffuse in più
regioni o nell'intero territorio nazionale, pur rientrando nella sfera di
applicazione del presente Contratto presentano una
particolare struttura
anche organizzativa per adempiere con
indirizzo unitario a particolari
funzioni
nel settore della ricettività e della ospitalità in genere.
NOTA A
VERBALE
Le parti si
danno atto che - a seguito
dell'inserimento nella sfera di
applicazione
del presente Contratto delle ditte appaltatrici dei servizi di
ristorazione sulle piattaforme petrolifere - sarà
avviata una trattativa
per la
definizione di norme specifiche per il settore.
TITOLO
XIII
STABILIMENTI
BALNEARI
CAPO I
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Articolo
315
La classificazione del personale per
il comparto degli
Stabilimenti
Balneari
è la seguente.
Articolo
316
AREA QUADRI
Ai sensi della
legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni,
sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i
lavoratori
che,
pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli articoli
6 e 34 del
R.D.L. 1130 del 10 luglio 1926, siano
in possesso di idoneo
titolo di
studio o di adeguata
formazione, preparazione
professionale
specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per le
corrispondenze delle declaratorie alle indicazioni di
legge, le qualifiche
successivamente
specificate.
QUADRO
A
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri i lavoratori con
funzioni direttive che, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed
organizzativa loro attribuito, forniscono contributi
qualificati per la
definizione degli
obiettivi dell'Azienda e svolgono,
con carattere di
continuità, un ruolo
di rilevante importanza ai
fini dello sviluppo e
dell'attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori,
inoltre, è affidata,
in condizioni di autonomia decisionale e con
ampi poteri discrezionali, la
gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi
dell'azienda.
-
Direttore.
LIVELLO
PRIMO
Appartengono
a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato
contenuto
professionale caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa
ed ai
quali sono affidate,
nell'ambito delle responsabilità ad essi
delegate, funzioni di
direzione esecutiva di carattere generale o di un
settore
organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- Vice
Direttore;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SECONDO
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono mansioni che
comportano sia
iniziativa che autonomia
operativa nell'ambito ed
in
applicazione delle
direttive generali ricevute,
con funzioni di
coordinamento
e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le
quali è
richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
-
Ispettore;
-
Cassiere centrale;
-
Interprete;
-
Infermiere diplomato;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
TERZO
Appartengono a
questo livello i
lavoratori che svolgono
mansioni di
concetto o
prevalentemente tali che
comportano particolari
conoscenze
tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che,
in condizione di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni,
svolgono lavori
che comportano una
specifica ed adeguata
capacità
professionale acquisita
mediante approfondita preparazione teorica e/o
tecnico-pratica; i
lavoratori che, in
possesso delle caratteristiche
professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche
delle responsabilità
di
coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori e cioè:
- Capo
assistente bagnanti;
-
Istruttore di ginnastica correttiva;
- Capo
operaio;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
QUARTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in
condizioni di autonomia
esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono
mansioni specifiche
di natura
amministrativa, tecnico - pratica
o di vendita e relative
operazioni complementari che richiedono il
possesso di conoscenze
specialistiche
comunque acquisite e cioè:
- Segretario;
- Operaio specializzato intendendosi per tale
il lavoratore che in base ad
indicazioni per
schemi o disegni
equivalenti, esegue interventi
di
particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione
e riparazione di
macchine,
impianti ed attrezzature;
-
Infermiere;
-
Pedicurista;
-
Manicurista;
-
Massaggiatore;
-
Barbiere e Parrucchiere;
-
Istruttore di nuoto con brevetto;
-
Stenodattilografo con funzioni di segreteria;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
QUINTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in
possesso di qualificate
conoscenze e
capacità tecnico pratiche svolgono
compiti esecutivi che
richiedono
preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- Cassiere;
- Magazziniere comune;
- Addetto all'amministrazione del personale,
al controllo amministrativo,
al ricevimento
cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento
personale,
con mansioni d'ordine;
- Assistente ai bagnanti;
- Dattilografo;
- Addetto vendita biglietti;
- Operaio qualificato (intendendosi per tale
il lavoratore che sulla base
di dettagliate
indicazioni esegue lavori
di normale difficoltà nella
riparazione
e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature);
- Addetto a mansioni di ordine;
- Altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella
sud-detta
elencazione.
LIVELLO
SESTO SUPER
Appartengono
a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità
tecnico -
pratiche comunque
acquisite, che eseguono lavori
di normale
complessità
e cioè:
- Maschera;
- Guardiano notturno;
- Altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SESTO
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono attività che
richiedono un
normale addestramento pratico
ed elementari conoscenze
professionali
e cioè:
- Operaio comune;
- Inserviente di stabilimento o cabina
o capanna o agli spogliatoi
(comunemente
chiamato bagnino);
- Lavandaio;
- Altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SETTIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività
anche
con macchine già attrezzate e cioè:
- Guardarobiera clienti;
- Addetto esclusivamente alle pulizie anche
dei servizi igienici;
- Altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella
suddetta
elencazione.
CAPO II
CONTRATTI
A TERMINE
Articolo
317
La disciplina
del presente Capo
è correlata con
quanto previsto
dall'articolo
60.
Articolo
318
(1) Il
periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il
personale. E escluso
dal periodo di prova
il personale che abbia già
prestato
servizio nella stessa azienda.
(2) Il rimborso del biglietto di ritorno
spetterà al personale nel caso di
licenziamento durante o
al termine del periodo
di prova, nonché nelle
ipotesi di licenziamento, nel contratto a
tempo determinato, prima dello
scadere del termine
di ingaggio senza giustificato
motivo o per colpa e
fatto
dell'esercente.
Articolo
319
(1)
Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere
anticipatamente l'esercizio
o a ridurre il personale,
competerà ai
dipendenti un
indennizzo pari alla
metà della retribuzione che essi
avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a
termine, a meno che
non provveda ad
altra analoga occupazione
per uguale durata e medesima
retribuzione.
(2) In
caso di epidemia o di similari cause di forza maggiore, che
obbligassero il datore di lavoro a chiudere o a
ridurre il personale, la
decisione sull'indennità sarà demandata alle
Associazioni sindacali
provinciali
ed in caso di dissenso a quelle nazionali.
Articolo
320
Nel caso di ingiustificata risoluzione
anticipata del contratto a termine,
il personale
avrà diritto ad
un'indennità pari all'ammontare della
retribuzione che
avrebbe percepito dalla data
di risoluzione fino al
termine stabilito, a meno che il datore di
lavoro non provveda ad altra
analoga
occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
Articolo
321
Al dipendente con contratto a tempo determinato
spettano le ferie, la
tredicesima e
la quattordicesima mensilità
e ogni altro trattamento
previsto per
i dipendenti regolamentati con contratto a
tempo
indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro
prestato, sempreché non
sia
obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Articolo
322
(1) A
titolo cautelativo, per
i casi di ingiustificata risoluzione
anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore è riconosciuta
al datore
di lavoro la
facoltà di effettuare
una trattenuta sulla
retribuzione, la cui
misura sarà determinata dagli
Accordi Integrativi
Provinciali.
(2) Tale importo sarà restituito al dipendente
nel giorno della scadenza
del contratto, ma in caso di anticipata
risoluzione di esso da parte del
dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del
datore di lavoro, questi
avrà
diritto a trattenere l'importo a titolo di risarcimento del danno.
Articolo
323
I trattamenti
che per effetto dei
precedenti articoli debbono essere
corrisposti al personale retribuito in tutto o in
parte a percentuale
saranno
ragguagliati alla retribuzione di cui all'articolo 280.
CAPO
III
ORARIO
DI LAVORO
Articolo
324
(1) In deroga
a quanto previsto dall'articolo
71, la durata normale del
lavoro settimanale effettivo è fissata
in quaranta ore per il personale
impiegatizio
ed in quarantaquattro ore per il personale non impiegatizio.
(2) Nell'orario
di lavoro giornaliero
non è compresa l'interruzione
meridiana da trascorrersi nell'azienda, la cui durata non
potrà essere
inferiore
a due ore.
DISTRIBUZIONE
ORARIO SETTIMANALE
Articolo
325
La
distribuzione dell'orario settimanale è fissata in sei giornate.
LAVORO
STRAORDINARIO
Articolo
326
(1) Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione
ragguagliata
ad ore
maggiorata del 30% se diurno e del 60% se notturno.
(2) Per
lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore
24.00 e
le ore 06.00.
(3) La maggiorazione per il lavoro straordinario
notturno non è cumulabile
con la
maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe
la
minore.
(4) Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel
normale
orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
(5) Per il
personale retribuito con una
percentuale sugli incassi, il
compenso per il
lavoro straordinario è dato dalla percentuale stessa e
dalle maggiorazioni sopra indicate
calcolate sulla quota
oraria della
retribuzione
stabilita ai sensi dell'articolo 113.
FESTIVITA'
Articolo
327
Al personale
che presta la
propria opera nelle
festività di cui
all'articolo 87) è dovuta oltre alla normale
retribuzione, quella per le
ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20% per
lavoro
festivo.
CAPO IV
INDENNITA'
DI CONTINGENZA
Articolo
328
Le
parti si danno reciprocamente atto:
a) che
in forza dell'articolo 40 del
C.C.N.L. 9 febbraio 1978
per i
dipendenti da stabilimenti balneari si è adempiuto al conglobamento degli
importi dell'indennità di contingenza maturata fino
al 31luglio 1975 nella
paga base del
personale dipendente dagli
Stabilimenti balneari, marini,
fluviali,
lacuali e piscinali;
b) che per
il personale suddetto, in forza degli
articoli 43 e 46 del
C.C.N.L. 9 febbraio 1978 per i dipendenti da
stabilimenti balneari si sono
adottati, con le
diverse decorrenze convenute,
gli importi più alti di
ciascun raggruppamento della contingenza maturata nel periodo 1° febbraio
1975 - 31 gennaio 1977 del personale dipendente dagli alberghi e pubblici
esercizi, dando attuazione all'articolo 2 dell'Accordo
Nazionale 14 luglio
1976
per l'applicazione della scala mobile nel settore degli alberghi e dei
pubblici
esercizi.
CAPO V
TRATTAMENTI
SALARIALI INTEGRATIVI
Articolo
329
Costituiscono trattamenti salariali integrativi
di cui alla lettera b)
dell'articolo 110
l'eventuale terzo elemento provinciale
e/o eventuale
terzo elemento aziendale in atto di cui
all'articolo 41 del C.C.N.L. 26
giugno 1974 coordinati con l'attuale classificazione del personale con i
criteri
di cui all'articolo 79 del C.C.N.L. 10 aprile 1979.
CAPO VI
RIDUZIONE DELLA PAGA BASE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI DI TERZA E QUARTA
CATEGORIA
Articolo
330
(1) Le
riduzioni della paga base prevista dall'articolo 265 per il comparto
dei pubblici
esercizi si applicano
ai dipendenti dagli
stabilimenti
balneari classificati di terza e quarta
categoria, a partire
dal 1°
novembre 1987, salvo
quanto diversamente stabilito
da specifici accordi
provinciali
entro la validità del presente Contratto Nazionale di Lavoro.
(2) Resta confermata l'applicazione della
riduzione suddetta ai dipendenti
dagli stabilimenti balneari addetti ai
servizi di bar,
ristoranti e
similari.
CAPO
VII
SCATTI
DI ANZIANITA' - NORMA TRANSITORIA
Articolo
331
(1) Gli importi
fissi degli scatti di anzianità per i dipendenti degli
Stabilimenti
Balneari per il periodo 1° giugno 1986 - 28 febbraio 1989 sono
stabiliti
nelle seguenti misure:
---------------------------------
LIVELLI IMPORTI
---------------------------------
IS 55.000
I 52.000
II 49.000
III 47.000
IV 44.000
V 43.000
VI 42.000
VII 41.000
(2) Il raccordo tra la disciplina di cui
all'articolo 300 del C.C.N.L. 8
luglio 1982 e
quella prevista dall'articolo
78 del C.C.N.L. 18 febbraio
1987
verrà effettuato come segue.
(3) Al personale che alla data di entrata in
vigore del presente Contratto
abbia maturato la precedente serie di 4 scatti, la data di decorrenza del
nuovo scatto
sarà computata considerando utile, solo a
tal fine,
un'anzianità convenzionale pari al 25% del tempo
intercorso tra la data di
maturazione dell'ultimo
scatto e quella del
1° giugno 1986.
A detto
personale, al
compimento del triennio,
utilizzando l'anzianità
convenzionale
di cui sopra, sarà corrisposto, in aggiunta all'importo degli
scatti relativo alla vecchia serie, quello del nuovo scatto nella misura
prevista
nella su riportata tabella.
(4) Successivamente al 1° marzo 1989 si
dovrà procedere per tutto il
personale all'atto
della maturazione individuale
del nuovo scatto al
ragguaglio dell'importo degli scatti già maturati con
il rispettivo valore
dello scatto di
cui all'articolo 78 del C.C.N.L. 18
febbraio 1987, per
determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti
maturati e quelli da
maturare rispetto alla nuova serie di sei scatti. Il numero degli scatti
maturati
così ragguagliato, compresa l'eventuale frazione, sommato al nuovo
scatto maturato, moltiplicato per il valore fisso
dello scatto di cui alla
tabella articolo 78
del C.C.N.L. 18 febbraio 1987 per
coloro che hanno
maturato lo scatto
entro il 30 aprile 1990 e per
il valore fisso dello
scatto di cui alla tabella articolo 118 del presente contratto per
coloro
che maturino lo
scatto successivamente al 1 maggio 1990, darà l'importo
complessivo
degli scatti spettante.
(5) L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale
computo, verrà liquidata al compimento del triennio
successivo a quello di
maturazione dell'ultimo scatto intero e cioè alla maturazione del sesto
scatto.
CAPO
VIII
MALATTIA
ED INFORTUNIO
MALATTIA
Articolo
332
(1) Durante il periodo di malattia il lavoratore
avrà diritto alle normali
scadenze
dei periodi di paga:
a) ad
una indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia
dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della
retribuzione per i giorni
di malattia dal ventunesimo in poi, posta a
carico dell'INPS ai sensi
dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
secondo le modalità
stabilite,
e anticipata 'dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a
tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n.
33, l'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i
contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2
della
legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una
integrazione dell'indennità di
malattia corrisposta dall'INPS
pari al ventotto per cento della retribuzione, da corrispondersi da
parte
del datore di lavoro; c) alla normale retribuzione per i primi tre
giorni
di malattia (periodo di carenza) da corrispondersi da parte del datore di
lavoro, sempre
che sia stato
provveduto da parte
del dipendente a
denunciare la malattia
al proprio datore di lavoro nel termine previsto
dall'articolo
124.
(2) A
titolo di ulteriore e definitiva integrazione
dell'indennità di
malattia di cui
alla precedente lettera a) non dovranno essere operate
detrazioni dei
ratei di gratifica natalizia e
di gratifica di ferie
relative
ai periodi di malattia.
(3)
L'integrazione prevista sub b) non è dovuta se l'INPS non riconosce per
qualsiasi motivo
l'indennità a suo
carico: se l'indennità
stessa è
riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di
lavoro non è tenuto
ad
integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
INFORTUNIO
Articolo
333
(1) In caso
di infortunio il datore di
lavoro dovrà corrispondere una
integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il
100%
della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio.
(2) L'integrazione suddetta è dovuta in
tutti i casi in
cui l'INAIL
corrisponde
l'indennità prevista dalla legge.
(3) Per
il restante personale
non soggetto per
legge all'obbligo
assicurativo il
datore di lavoro
deve adempiere ad
altre forme di
assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nelle
modalità
e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei
limiti e con le norme stabilite
per il
caso di malattia dagli articoli 124 e 331 considerandosi l'infermità
derivante da
infortunio, compresa nella
previdenza stabilita
dall'assicurazione
dei dipendenti all'INPS;
-
invalidità permanente: quindici milioni;
-
morte: dieci milioni.
CAPO IX
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Articolo
334
(1) Per
i periodi di
servizio prestati fino
al 31 maggio 1982 il
trattamento di
cui all'articolo 154
è stabilito, salvo
quanto altro
previsto dalla legge
29 maggio 1982, n. 297 (allegato P) nelle seguenti
misure
della retribuzione di fatto in atto al 31 maggio 1982 con esclusione
degli assegni familiari e dell'indennità di
contingenza maturata dal 1°
febbraio
1977 al 31 maggio 1982.
Personale
impiegatizio:
una
mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato;
Personale
non impiegatizio:
per le
anzianità maturate:
a) sino
al 30 giugno 1979: quindici giorni di retribuzione per ogni anno di
servizio
prestato;
b) per
le anzianità maturate successivamente al
30 luglio 1979: una
mensilità
di retribuzione per ogni anno di servizio prestato.
(2) Il trattamento di fine rapporto verrà
calcolato in ventiseiesimi della
retribuzione
mensile.
Articolo
335
Relativamente alla preesistente distinzione del
personale in impiegati,
intermedi ed operai,
si fa riferimento ai fini della determinazione del
trattamento
di fine rapporto alla classificazione del personale di cui alla
nota dell'articolo 3 del C.C.N.L. 26 giugno
1974 per gli stabilimenti
balneari
(allegato S).
CAPO X
FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
Articolo
336
Per il funzionamento delle Commissioni
Paritetiche si fa riferimento a
quanto
stabilito dall'articolo 19 del presente Contratto.
TITOLO XIV
ALBERGHI
DIURNI
CAPO I
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Articolo
337
La classificazione
del personale per il comparto degli Alberghi Diurni è la
seguente.
Articolo
338
AREA
QUADRI
Ai
sensi della legge 14 maggio 1985, n.190 e successive modificazioni, sono
considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che,
pur non appartenendo alla categoria dei
Dirigenti di cui agli articoli 6 e
34 del R.D.L.
n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di
idoneo
titolo di studio
o di adeguata formazione,
preparazione professionale
specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per la
corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di
legge, le qualifiche
successivamente
specificate.
QUADRO
A
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri i lavoratori con
funzioni direttive che, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed
organizzativa loro attribuito, forniscono contributi
qualificati per la
definizione degli
obiettivi dell'azienda e
svolgono con carattere di
continuità, un ruolo
di rilevante importanza ai
fini dello sviluppo e
dell'attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori,
inoltre, è affidata,
in condizioni di autonomia decisionale e con
ampi poteri discrezionali, la
gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi
dell'azienda.
-
Direttore;
-
Gerente.
LIVELLO
PRIMO
Appartengono
a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato
contenuto professionale, caratterizzate da iniziative
ed autonomia
operativa ed ai quali
sono affidate, nell'ambito delle
responsabilità ad
essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di
un
settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- Vice
Direttore;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SECONDO
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono mansioni che
comportano sia
iniziativa che autonomia
operativa nell'ambito ed
in
applicazione delle
direttive generali ricevute,
con funzioni di
coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti ed uffici, per
le
quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- Responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con
mansioni
di concetto);
-
Responsabile del controllo di più reparti;
- Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica ed amministrativa
di
conduzione;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
TERZO
Appartengono a
questo livello i
lavoratori che svolgono
mansioni di
concetto o
prevalentemente tali che
comportano particolari
conoscenze
tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che,
in condizioni di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni,
svolgono lavori
che comportano una
specifica ed adeguata
capacità
professionale acquisiti
mediante approfondita preparazione teorica e/o
tecnico pratica;
i lavoratori che,
in possesso delle caratteristiche
professionali di cui
ai punti precedenti, hanno anche responsabilità di
coordinamento
tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè':
-
Magazziniere consegnatario non considerato nei livelli superiori;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
QUARTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in
condizioni di autonomia
esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono
mansioni specifiche
di natura
amministrativa,
tecnico-pratica o di
vendita e relative
operazioni complementari, che richiedono il
possesso di conoscenze
specialistiche
comunque acquisite e cioè:
-
Cassiere centrale;
-
Barbiere;
-
Parrucchiere;
-
Manicure;
-
Pedicure;
-
Massaggiatore;
-
Visagista;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
QUINTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in
possesso di qualificate
conoscenze e
capacità tecnico-pratiche svolgono
compiti esecutivi che
richiedono
preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- Magazziniere comune;
- Cassiera;
- Aiuto parrucchiere;
- Pulitore-lavatore a secco, addetto
tintoria;
- Altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SESTO SUPER
Appartengono
a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità
tecnico-pratiche comunque
acquisite, che eseguono
lavori di normale
complessità
e cioè:
- Addetto deposito bagagli.
- Altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SESTO
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono attività che
richiedono un
normale addestramento pratico
ed elementari conoscenze
professionali
e cioè:
- Lustrascarpe;
- Bagnina;
- Sciampista;
- Altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SETTIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività
anche
con macchine già attrezzate e cioè:
- Personale di fatica;
- Altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella
suddetta
elencazione.
CAPO II
APPRENDISTATO
Articolo
339
Ai
sensi dell'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 l'apprendistato
è
consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica
per diventare
lavoratori qualificati, quali
ad esempio parrucchiere,
visagista,
barbiere, manicure, pedicure, ecc..
CAPO
III
CONTRATTO
A TERMINE
Articolo
340
La disciplina
del presente Capo
è correlata con
quanto previsto
dall'articolo
60.
Articolo
341
(1) Il
periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il
personale.
(2) E' escluso dal periodo di prova il
personale che abbia già prestato
servizio
nella stessa azienda.
(3) Il rimborso del biglietto di ritorno
spetterà al personale nel caso di
licenziamento durante o
al termine del periodo
di prova, nonché nelle
ipotesi di licenziamento, nel contratto a
tempo determinato, prima dello
scadere del termine
di ingaggio senza giustificato
motivo o per colpa e
fatto
dell'esercente.
Articolo
342
(1)
Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere
anticipatamente l'esercizio
o a ridurre il personale,
competerà ai
dipendenti un
indennizzo pari alla
metà della retribuzione che essi
avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a
termine, a meno che
non provveda ad
altra analoga occupazione
per uguale durata e medesima
retribuzione.
(2) In caso
di epidemia o di altre cause
similari, che obbligassero il
datore di
lavoro a chiudere o
a ridurre il
personale, la decisione
sull'indennità
sarà demandata alle Organizzazioni Sindacali territoriali ed
in caso
di dissenso a quelle nazionali.
Articolo
343
Nel caso di ingiustificata risoluzione
anticipata del contratto a termine,
il personale
avrà diritto ad
un'indennità pari all'ammontare della
retribuzione che
avrebbe percepito dalla data
di risoluzione fino al
termine stabilito, a meno che il datore di
lavoro non provveda ad altra
analoga
occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
Articolo
344
Al dipendente con contratto a tempo determinato
spettano le ferie, la
tredicesima e la quattordicesima mensilità e ogni
altro trattamento
previsto per
i dipendenti regolamentati con contratto a
tempo
indeterminato,
in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempre che non
sia
obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Articolo
345
(1) A
titolo cautelativo, per
i casi di ingiustificata risoluzione
anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore è riconosciuta
al datore
di lavoro la
facoltà di effettuare
una trattenuta sulla
retribuzione, la cui
misura sarà determinata dai
Contratti Integrativi
territoriali.
(2) Tale importo sarà restituito al dipendente
nel giorno della scadenza
del contratto, in caso di anticipata risoluzione di esso da parte del
dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del
datore di lavoro, questi
avrà
diritto a trattenere l'importo a titolo di risarcimento del danno.
Articolo
346
I trattamenti
che, per effetto dei precedenti articoli debbono essere
corrisposti al personale retribuito in tutto
o in parte a percentuale,
saranno
ragguagliati alla retribuzione di cui all'articolo 280.
CAPO IV
ORARIO
DI LAVORO
DISTRIBUZIONE
ORARIO SETTIMANALE
Articolo
347
(1) La distribuzione dell'orario settimanale di
lavoro è fissata in cinque
giornate
e mezza.
(2) Ferma
restando la ripartizione dell'orario
settimanale in cinque
giornate e
mezza, diversi criteri
di ripartizione potranno
essere
contrattati
a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende
dei
lavoratori.
RIPARTIZIONE
ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
Articolo
348
L'orario di
lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere
suddiviso in
più di due frazioni, la cui
determinazione e durata è
demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di
riposo
settimanale e del congedo di conguaglio, nonché i turni di servizio,
saranno disposti dal datore di lavoro
tenendo conto delle esigenze dei
lavoratori,
fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del
presente
Contratto in materia di orario di lavoro.
LAVORO
NOTTURNO
Articolo
349
Le ore
di lavoro notturno
svolto dalle ore 24
alle ore 6 verranno
retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25%, fatte salve le
condizioni
di miglior favore.
LAVORO
STRAORDINARIO
Articolo
350
(1) Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione
ragguagliata
ad ore
maggiorata del 30% se diurno o 60% se notturno.
(2) Per
lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore
24.00 e
le ore 06.00.
(3) La maggiorazione per il lavoro straordinario
notturno non è cumulabile
con la
maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe
la
minore.
(4) Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel
normale
orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
FESTIVITA'
Articolo
351
Al personale
che presta la
propria opera nelle
festività di cui
all'articolo 87 è dovuta oltre alla normale retribuzione anche quella per
le ore
di servizio effettivamente prestate con la maggiorazione del 20% per
lavoro
festivo.
CAPO V
INDENNITA'
DI CONTINGENZA
Articolo
352
Le
parti si danno reciprocamente atto:
1) che
in forza della lettera b) della norma transitoria all'articolo 7 del
C.C.N.L. 10 aprile
1979 si è adempiuto
al conglobamento degli importi
dell'indennità di contingenza maturata fino al
31luglio 1975 nella paga
base
del personale dipendente dagli Alberghi diurni.
2) che
il personale suddetto, in
forza della lettera b)
della norma
transitoria all'articolo 7 del C.C.N.L. 10 aprile 1979
si sono adottati,
con le
diverse decorrenze
convenute, gli importi più
atti di ciascun
raggruppamento
della contingenza maturata nel periodo 1° febbraio 1975 - 31
gennaio 1977 del personale dipendente dagli alberghi e pubblici esercizi,
dando attuazione all'articolo 2 dell'Accordo Nazionale 14 luglio 1976 per
l'applicazione
della scala mobile nel settore degli alberghi e dei pubblici
esercizi.
CAPO VI
TRATTAMENTI
SALARIALI INTEGRATIVI
Articolo
353
(1) Costituiscono trattamenti salariali
integrativi di cui alla lettera b)
dell'articolo 105
l'eventuale terzo elemento provinciale
e/o eventuale
elemento aziendale
in atto di
cui alla norma
transitoria in calce
all'articolo
7 lettera b) del C.C.N.L. 10 aprile 1979.
CAPO
VII
PAGA
BASE NAZIONALE APPRENDISTI
Articolo
354
Per la determinazione della retribuzione del personale apprendista si fa
riferimento
a quanto stabilito nell'articolo 49.
CAPO
VIII
SCATTI
DI ANZIANITA'
NORMA
TRANSITORIA
Articolo
355
(1) Gli importi
fissi degli scatti di anzianità per i dipendenti dalle
aziende degli Alberghi Diurni per il periodo 1° giugno 1986 - 28 febbraio
1989
sono stabiliti nelle seguenti misure:
------------------------
LIVELLI
IMPORTI
------------------------
IS
55.000
I
52.000
II
49.000
III
47.000
IV
44.000
V
43.000
VI
42.000
VII
41.000
(2) Il raccordo tra la disciplina di cui
all'articolo 331 del C.C.N.L. 8
luglio 1982 e
quella prevista dall'articolo
78 del C.C.N.L. 18 febbraio
1987
verrà effettuato come segue.
(3) Al personale che alla data di entrata in
vigore del presente Contratto
abbia maturato la precedente serie di 4 scatti, la data di decorrenza del
nuovo scatto
sarà computata considerando utile, solo a
tal fine,
un'anzianità convenzionale pari al 25% del tempo
intercorso tra la data di
maturazione dell'ultimo
scatto e quella del
1° giugno 1986.
A detto
personale, al
compimento del triennio,
utilizzando l'anzianità
convenzionale
di cui sopra, sarà corrisposto, in aggiunta all'importo degli
scatti relativo alla vecchia serie, quello del nuovo scatto nella misura
prevista
nella su riportata tabella.
(4) Successivamente al 1° marzo 1989 si
dovrà procedere per tutto il
personale all'atto
della maturazione individuale
del nuovo scatto al
ragguaglio dell'importo degli scatti già maturati con
il rispettivo valore
dello scatto di
cui all'articolo 78 del C.C.N.L. 18
febbraio 1987, per
determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti
maturati e quelli da
maturare rispetto alla nuova serie di sei scatti. Il numero degli scatti
maturati
così ragguagliato, compresa l'eventuale frazione, sommato al nuovo
scatto maturato, moltiplicato per il valore fisso
dello scatto di cui alla
tabella
dell'articolo 78 del C.C.N.L. 18 febbraio 1987 per coloro che hanno
maturato lo scatto
entro il 30 aprile 1990 e per
il valore fisso dello
scatto di cui alla tabella articolo 118 del presente Contratto per
coloro
che maturino lo scatto successivamente al 1°
maggio 1990, darà l'importo
degli
scatti spettante.
(5) L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale
computo, verrà liquidata al compimento del triennio
successivo a quello di
maturazione dell'ultimo scatto intero e cioè alla maturazione del sesto
scatto.
CAPO IX
MALATTIA
ED INFORTUNIO
MALATTIA
Articolo
356
(1) Durante il periodo di malattia il lavoratore
avrà diritto alle normali
scadenze
dei periodi di paga:
a) ad
una indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia
dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della
retribuzione per i giorni
di malattia dal ventunesimo in poi, posta a
carico dell'INPS ai sensi
dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
secondo le modalità
stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al
lavoratore con contratto a
tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n.
33, l'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i
contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli i e 2
della
legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una
integrazione dell'indennità di
malattia corrisposta dall'INPS
pari al ventotto per cento della retribuzione, da corrispondersi da
parte
del
datore di lavoro;
c) alla
normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia (periodo di
carenza) da corrispondersi da parte del datore di lavoro, sempre che sia
stato provveduto
da parte del dipendente
a denunciare la malattia al
proprio
datore di lavoro nel termine previsto dall'articolo 124.
(2) A
titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità
di
malattia di cui
alla precedente lettera a) non dovranno essere operate
detrazioni dei
ratei di gratifica natalizia e
di gratifica di ferie
relative
ai periodi di malattia.
(3)
L'integrazione prevista sub b) non è dovuta se l'INPS non riconosce per
qualsiasi motivo
l'indennità a suo
carico: se l'indennità
stessa è
riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di
lavoro non è tenuto
ad
integrare la parte di indennità non corrisposta dall'INPS.
INFORTUNIO
Articolo
357
(1) In caso
di infortunio il datore di
lavoro dovrà corrispondere una
integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il
100%
della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio.
(2) L'integrazione suddetta è dovuta in
tutti i casi in
cui l'INAIL
corrisponde
l'indennità prevista dalla legge.
(3) Per
il restante personale
non soggetto per
legge all'obbligo
assicurativo il
datore di lavoro
deve adempiere ad
altre forme di
assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nella
modalità
e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei
limiti e con le norme stabilite
per il caso di malattia degli articoli 124 e 369 considerandosi
infermità
derivante da
infortunio, compresa nella
previdenza stabilita
dall'assicurazione
dei dipendenti all'INPS.
-
invalidità permanente: quindici milioni;
-
morte: dieci milioni.
CAPO X
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Articolo
358
(1) Per
i periodi di
servizio prestati fino
al 31 maggio 1982 il
trattamento
di cui all'articolo 154 è stabilito salvo quanto previsto dalla
legge 29 maggio
1982 n. 279 (allegato P), nelle seguenti misure
della
retribuzione di fatto
in atto al 31
maggio 1982 con esclusione degli
assegni familiari e dell'indennità di contingenza
maturata dal 1° febbraio
1977 al
31 maggio 1982:
personale
impiegatizio:
una
mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato;
personale
non impiegatizio:
per le
anzianità maturate:
a) sino al 30 giugno 1978 nelle misure in atto
aziendalmente con un minimo
di sei
giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato;
b) dal 1° luglio 1978 in poi, una mensilità di retribuzione per ogni
anno
di
servizio prestato.
(2) Il trattamento di fine rapporto verrà
calcolato in ventiseiesimi della
retribuzione
mensile.
Articolo
359
Relativamente alla preesistente distinzione del personale in impiegati ed
operai, si fa riferimento ai fini della determinazione del trattamento di
fine rapporto alla classificazione del personale degli alberghi diurni di
cui
all'allegato A del C.C.N.L. 10 aprile 1979 (allegato S).
CAPO XI
FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
Articolo
360
Per il funzionamento delle Commissioni
Paritetiche si fa riferimento a
quanto
stabilito dall'articolo 19 del presente Contratto.
TITOLO
XV
IMPRESE
DI VIAGGIO E TURISMO
CAPO I
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Articolo
361
La classificazione del personale del comparto delle Imprese di
viaggi e
turismo
è la seguente.
Articolo
362
AREA
QUADRI
Ai sensi della
legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni,
sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i
lavoratori
che,
pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli articoli
6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 10 luglio 1926, siano in possesso di idoneo
titolo di studio
e di adeguata formazione
professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano
in quest'area, per
la corrispondenza delle
declaratorie alle
indicazioni di legge,
le qualifiche successivamente
specificate.
QUADRO
A
Appartengono a questo
livello della categoria Quadri i lavoratori con
funzioni direttive che, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed
organizzativa loro attribuito, forniscano contributi
qualificati per la
definizione degli
obiettivi dell'azienda e
svolgano con carattere di
continuità, un ruolo
di rilevante importanza ai
fini dello sviluppo e
dell'attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori,
inoltre, è affidata,
in condizioni di autonomia decisionale e con
ampi poteri discrezionali, la
gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi
dell'azienda.
- Capo area, responsabile unico di più agenzie di viaggi facenti capo ad
una
stessa azienda, anche se ubicate in località diverse.
QUADRO
B
Appartengono a
questo livello della categoria Quadri i lavoratori con
funzioni direttive
che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali
correlativamente al livello
di responsabilità loro
attribuito abbiano in
via continuativa la responsabilità di
unità aziendali la cui struttura
organizzativa non sia
complessa o di settori di particolare complessità
organizzativa
in condizione di autonomia decisionale ed amministrativa.
- Capo agenzia di categoria A + B con autonomia tecnica ed
amministrativa
di
gestione.
LIVELLO
PRIMO
Appartengono
a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato
contenuto professionale, caratterizzate da iniziative
ed autonomia
operativa ed ai quali
sono affidate, nell'ambito delle
responsabilità ad
essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di
un
settore organizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia e cioè:
- Capo Agenzia di categoria A+B con funzioni tecniche ed amministrative
subordinate;
- Capo
Agenzia di categoria
B oppure A
con autonomia tecnica
ed
amministrativa
di gestione:
- Capo
C.E.D.;
-
Analista - Programmatore C.E.D.;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SECONDO
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono mansioni che
comportano sia
iniziativa che autonomia
operativa nell'ambito ed
in
applicazione delle
direttive generali ricevute,
con funzioni di
coordinamento
e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le
quali è
richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- Responsabile di servizio o di
reparto tecnico, intendendosi esclusi i
reparti o servizi con attribuzioni puramente esecutive
e di ordine quali
archivio,
copia e spedizione;
- Capo Agenzia di categoria C, con autonomia tecnica ed amministrativa
di
gestione;
- Capo
servizio vendite ovvero marketing ovvero amministrativo;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
TERZO
Appartengono a
questo livello i
lavoratori che svolgono
mansioni di
concetto o
prevalentemente tali che
comportano particolari
conoscenze
tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che,
in condizioni di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni,
svolgono lavori
che comportano una
specifica ed adeguata
capacità
professionale acquisita mediante adeguata preparazione
teorica e/o tecnico
pratica; i lavoratori che, in possesso delle
caratteristiche professionali
di cui ai
punti precedenti, hanno
anche responsabilità di coordinamento
tecnico
- funzionale di altri lavoratori e cioè:
- Addetto ai
servizi di prenotazione o
addetto ai servizi turistici e/o
alle biglietterie ferroviarie, aeree,
marittime e automobilistiche,
con
capacità
di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza di lingue;
- Programmatore di acquisita capacità, intendendosi per tale l'impiegato,
tecnico
qualificato per la creazione di programmi e determinazione di costi
per viaggi
nazionali ed internazionali di gruppi ed
individuali con
conoscenza completa
di lingue estere
con o senza l'ausilio di
apparecchiature
elettroniche;
- Promotore
commerciale addetto allo
sviluppo ed alla
illustrazione
dell'attività
di Agenzia, di provata esperienza tecnica e con conoscenza di
almeno
due lingue estere;
-
Stenodattilografa in lingue estere;
-
Segretario di Direzione corrispondente in lingue estere;
-
Traduttore e/o corrispondente in lingue estere;
-
Cassiere e/o addetto al cambio delle valute;
-
Impiegato amministrativo e/o contabile di acquisita esperienza;
- Impiegato con buona conoscenza di almeno due lingue estere addetto alla
assistenza
e/o accompagnamento di gruppi e crociere all'estero;
-
Programmatore C.E.D.;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
QUARTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in
condizioni di autonomia
esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono
mansioni specifiche
di natura
amministrativa,
tecnico-pratica o di
vendita e relative
operazioni complementari che richiedono il
possesso di conoscenze
specifiche
comunque acquisite e cioè:
- Addetto ai servizi di prenotazione, o
addetto ai servizi turistici e/o
alle biglietterie, ferroviarie, aeree, marittime
ed automobilistiche anche
con
mezzi di tariffazione automatica;
- Impiegato
addetto ai servizi operativi proiettivi e/o
ricettivi con
mansioni
di ordine e conoscenza di due lingue estere;
- Impiegato addetto alla propaganda ed acquisizione della clientela di
agenzia;
- Impiegato
con buona conoscenza
di una lingua
estera addetto
all'assistenza e/o all'accompagnamento di gruppi e crociere
nel territorio
nazionale;
-
Contabile d'ordine;
-
Stenodattilografo;
- Transferista (addetto alla assistenza
e ricevimento agli
arrivi e
partenze);
- Impiegato addetto prevalentemente alla
vendita al banco di viaggi già
programmati;
-
Operatore C.E.D.;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
QUINTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in
possesso di qualificate
conoscenze e capacità tecnico - pratiche, svolgono
compiti esecutivi che
richiedono
preparazione e pratica di lavoro e cioè:
-
Hostess;
-
Dattilografo;
-
Addetto esclusivamente alle macchine contabili;
-
Addetto al centralino e/o telescriventi;
-
Fatturista;
-
Operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
-
Archivista;
-
Autista;
-
Portavalori;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SESTO SUPER
Appartengono
a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità
tecnico pratiche
comunque acquisite che
eseguono lavori di
normale
complessità
e cioè:
- Personale addetto al trasferimento manuale di pratiche, anche mediante
guida
di mezzi di trasporto ed operazioni complementari.
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SESTO
Appartengono a
questo livello i lavoratori
che svolgono attività che
richiedono un
normale addestramento pratico
ed elementari conoscenze
professionali
e cioè:
-
Custode;
-
Portiere;
-
Personale addetto a mansioni di semplice attesa;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
LIVELLO
SETTIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività
anche
con macchine già attrezzate e cioè:
-
Personale di fatica ed addetto alle pulizie;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella
suddetta
elencazione.
CHIARIMENTO
A VERBALE
(1) Le parti
si danno atto che per le
imprese di viaggi e turismo il
"Dirigente Tecnico" o "Direttore
Tecnico" di cui alle norme del
R.D.L. 23
novembre
1936, n. 2523, legge 4 aprile 1940, n. 860, circolare n. 08680 del
25 novembre 1955 del Commissariato per il
Turismo e analoghi provvedimenti
modificativi ed integrativi, non costituisce una qualifica
a sé stante, ma
deve
essere inquadrato nei livelli a seconda delle sue effettive mansioni.
(2) Per la
tipologia delle Agenzie di Viaggio
di categoria A-B si fa
riferimento alla Legge Regionale Lombardia n. 39, articolo 2 del 9 marzo
1983
che così recita:
A) Imprese che svolgono attività di
produzione, organizzazione e vendita
esclusivamente tramite
altre agenzie di
viaggi (per via
terrestre,
marittima ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone e gruppi. B)
Imprese che svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita
diretta al pubblico senza il tramite di altre
agenzie di viaggi (per via
terrestre, marittima ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone e
gruppi.
CAPO II
APPRENDISTATO
Articolo
363
(1) Con decorrenza dalla data di stipula del
presente Contratto, la durata
dell'apprendistato, salvo
le maggiori misure
concordate a livello
territoriale
per eventuali qualifiche specifiche, è fissata in tre anni.
(2) Le
qualifiche per le quali
è ammesso l'apprendistato sono quelle
comprese
nel quarto e quinto livello con le seguenti eccezioni:
a) lavori
di scrittura e
archivio (corrispondenti alla
qualifica di
"archivista");
b) lavori
di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di
"dattilografo") purché
il relativo personale
risulti in possesso
di
specifico diploma
di scuola professionale di dattilografia
legalmente
riconosciuta;
c)
mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
(3) Per
i giovani che abbiano
frequentato con profitto, superando le
relative prove
di esame, corsi di formazione organizzati da Istituti,
Scuole
Professionali legalmente riconosciute, il periodo di apprendistato è
fissato in
dodici mesi, limitatamente alle
mansioni corrispondenti al
diploma.
(4) Inoltre, le parti, tenuto conto dell'elevato
livello di qualificazione
professionale necessario
per l'espletamento delle
relative mansioni,
convengono di
elevare o confermare
a quattro anni
la durata
dell'apprendistato
per le seguenti qualifiche:
- Addetto ai
servizi di prenotazione o
addetto ai servizi turistici e/o
alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche anche
con
mezzi di tariffazione automatica;
- Impiegato addetto ai servizi proiettivi
e/o ricettivi con mansioni di
ordine
e conoscenza di due lingue estere;
- Impiegato addetto alla propaganda ed acquisizione della clientela di
agenzia;
- Impiegato
con buona conoscenza
di una lingua
estera addetto
all'assistenza e/o all'accompagnamento di gruppi e crociere
nel territorio
nazionale
ed all'estero;
- Transferista (addetto
all'assistenza e ricevimento
degli arrivi e
partenze);
- Impiegato addetto prevalentemente alla
vendita al banco di viaggi già
programmati.
Articolo
364
(1) Possono essere assunti come apprendisti i
giovani di età non inferiore
ai quindici anni e non superiore ai venti, anche se in possesso di titolo
di
studio di scuola media superiore, maturità o titolo equivalente.
(2) A parziale deroga di quanto previsto dal
secondo comma dell'articolo
363, con
riferimento ai limiti
di età per
i quali è
ammesso
l'apprendistato,
per le qualifiche inquadrate al terzo livello ed oltre, il
limite massimo di cui al comma 1 è elevato, previe intese territoriali, a
ventidue anni, per
i giovani in possesso di titolo
di studio di scuola
media superiore, maturità o titolo equivalente.
Tale elevazione di età non
è consentita in caso di attinenza del
titolo di studio alle mansioni
svolte.
(3) Le parti
si impegnano, previe intese territoriali e/o aziendali, a
svolgere le opportune azioni di competenza dirette ad estendere anche al
settore delle
agenzie di viaggio
quanto previsto al
quinto comma
dell'articolo 21
della legge 56 del
1987 per le
qualifiche ad alto
contenuto
professionale.
(4) Per gli apprendisti assunti antecedentemente alla data di entrata in
vigore
del presente Contratto valgono le precedenti disposizioni in materia
di
durata.
CAPO
III
ORARIO
DI LAVORO
Articolo
365
(1) A
decorrere dal 1°luglio
1974, in deroga
a quanto previsto
dall'articolo 71, la durata normale del lavoro è fissata
in quarantacinque
ore
settimanali per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo o di
semplice
attesa e custodia:
-
custodi;
-
guardiani diurni e notturni
-
portieri;
-
telefonisti;
- uscieri
ed inservienti;
-
addetti ai transfert;
-
autisti;
- ogni altro personale addetto a lavoro
discontinuo o di semplice attesa e
custodia di cui alla tabella approvata con R.D. 6
dicembre 1923, n. 2657 e
successive
modifiche ed integrazioni.
(2) Il personale telefonista e addetto ai transfert non sarà considerato
discontinuo
qualora svolga mansioni promiscue.
DISTRIBUZIONE
DELL'ORARIO SETTIMANALE
Articolo
366
(1) La
distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i
turni
stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in
cinque
giornate.
(2) La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di
legge,
potrà
essere goduta in una intera giornata o in due mezze giornate', tenuto
conto
delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
(3)
Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di
alta
stagione.
(4) Fermi
i limiti di durata
massima e le disposizioni del presente
Contratto
in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore
di lavoro
tanto per tutti
i dipendenti come
per taluni di
essi,
armonizzando
le istanze del personale con le esigenze delle imprese.
(5) I
turni di lavoro devono
essere fissati dal datore
di lavoro e
risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto
il
personale interessato.
(6) Gli orari di lavoro praticati nelle imprese
devono essere comunicati a
cura
del datore di lavoro all'Ispettorato del Lavoro.
LAVORO
STRAORDINARIO
Articolo
367
(1) Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione
ragguagliata
ad ore
maggiorata del 30%.
(2) Salvo quanto disposto dal successivo articolo le ore straordinarie di
lavoro prestato nei giorni festivi verranno
retribuite con la retribuzione
ragguagliata
ad ore maggiorata del 40%.
(3) Le ore
straordinarie di lavoro prestate
la notte - intendendosi per
tali quelle effettuate dalle ore ventidue alle
ore sei del mattino, sempre
che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con
la
retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 50%.
(4) Per i
lavoratori retribuiti in
tutto o in parte a provvigione, la
maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla
retribuzione ragguagliata ad ore percepita, tenendo conto per il calcolo
delle provvigioni della media dell'ultimo semestre
solare o del periodo di
lavoro
prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.
(5) Le
varie maggiorazioni previste
dal presente articolo
non sono
cumulabili
fra loro.
CAPO IV
FESTIVITA'
Articolo
368
Al personale
che presta la
propria opera nella
festività di cui
all'articolo
87, è dovuta oltre alla normale retribuzione, anche quella per
le ore
di servizio effettivamente prestate,
con la maggiorazione del
quaranta
per cento per lavoro festivo.
CAPO V
FERIE
Articolo
369
(1) L'insorgenza della malattia regolarmente
denunciata dal lavoratore e
riconosciuta dalle
strutture sanitarie pubbliche
competenti per il
territorio
interrompe il decorso delle ferie.
(2) Per
ragioni di servizio il
datore di lavoro potrà
richiamare il
lavoratore
prima del termine del periodo di ferie fermo restando il diritto
del
lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto,
altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per
l'anticipato rientro,
quanto
per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato
richiamato.
CAPO VI
MISSIONI
E TRASFERIMENTI
Articolo
370
(1) L'impresa ha facoltà di inviare
il personale in missione temporanea
fuori
dalla propria residenza.
(2) In
tal caso al personale compete oltre alle normali spettanze:
a) il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
b) il
rimborso delle spese di vitto e di alloggio a piè di lista, quando la
durata
della trasferta obblighi il dipendente a sostenere tali spese;
c) il rimborso
di eventuali altre spese sostenute in stretta relazione
all'espletamento della
missione sempre che
autorizzate e comprovate
(postali,
telefoniche e simili);
d) un'indennità di trasferta pari
al 15% di un ventiseiesimo della
retribuzione mensile per ogni giornata intera di
assenza; per le assenze
inferiori
alle ventiquattro ore, ma superiori alle sei ore, spetterà il 10%
di un
ventiseiesimo della retribuzione mensile.
(3) Nei
confronti del personale le cui mansioni comportino viaggi abituali,
la misura
dell'indennità di trasferta sarà
in ogni caso pari
al 10%
calcolato
come sopra.
(4) L'indennità
di cui al punto d)
non è cumulabile con eventuali
trattamenti aziendali
o individuali già
in atto a
tale titolo,
riconoscendosi al lavoratore in servizio, alla data di
entrata in vigore
del presente Contratto, la facoltà di optare per
iscritto, entro tre mesi,
per il
trattamento ritenuto più favorevole.
(5) Può
essere concordata aziendalmente una diana fissa
per gli
accompagnatori,
hostess e simili.
(6) In caso di trasferta fuori del territorio
nazionale, fermo restando il
rimborso di
cui ai precedenti punti a),
b) e c) per
quanto riguarda
l'indennità prevista
al punto d), la
stessa resta stabilita
nel 20%
calcolato
come sopra.
(7) Per i viaggi in ferrovia, eventuali
differenze o supplementi, dovranno
essere concordati
e autorizzati preventivamente, di volta in
volta,
dall'impresa.
(8) Per
i viaggi aerei, da autorizzarsi preventivamente, sarà rimborsato il
costo
della classe turistica.
(9) Per
quanto attiene alla categoria degli alberghi e ristoranti, all'atto
della partenza saranno fornite al dipendente
opportune istruzioni; in ogni
caso non potranno essere indicati alberghi di
categoria inferiore alle due
stelle.
Articolo
371
I trasferimenti di residenza danno diritto, nei confronti del lavoratore
che sia
capo famiglia con congiunti a carico:
a) al
rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute per sé e per ogni
familiare
a carico previa presentazione dei relativi giustificativi;
b) al rimborso della spesa effettiva per il
trasporto del mobilio e del
bagaglio,
previa presentazione dei relativi giustificativi;
c) al
rimborso dell'eventuale perdita
di pigione ove
non sia stato
possibile sciogliere la locazione o far luogo al
subaffitto; tale rimborso
va
corrisposto per un massimo di sei mesi;
d) ad
un'indennità pari ad
una mensilità della
normale retribuzione
(esclusi
gli assegni familiari).
Articolo
372
Al
lavoratore che non sia capo famiglia o che non abbia congiunti a carico,
spettano i rimborsi di cui ai punti a), b) e c) del
precedente articolo,
mentre
l'indennità di cui al punto d) sarà ridotta al 50%.
Articolo
373
(1) A
norma dell'articolo 13 della legge
20 maggio 1970, n.
300, il
lavoratore non può essere trasferito da una unità
aziendale ad un'altra se
non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
(2) Il
personale trasferito avrà
diritto, in caso
di successivo
licenziamento, al rimborso
delle spese per il ritorno
suo e della sua
famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro
sei
mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
Articolo
374
(1) Qualora il
lavoratore sia comandato per
lavoro fuori della sede ove
egli presta normalmente servizio, l'orario di
lavoro avrà inizio sul posto
indicatogli.
(2) In
tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine
della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine
del normale
orario di lavoro
quanto è strettamente necessario al
lavoratore, in rapporto
alla distanza ed al
mezzo di locomozione, per
raggiungere
la sede.
(3) Le spese di trasporto, di vitto e di
pernottamento, saranno rimborsate
dal
datore di lavoro secondo le norme contenute nel presente capo.
CAPO
VII
TRATTAMENTI
SALARIALI INTEGRATIVI
Articolo
375
(1) Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lettera B
dell'articolo 110 gli eventuali trattamenti salariali
aggiuntivi regionali
o
provinciali di cui all'articolo 124 del C.C.N.L. del 1° luglio 1974
(2) Alla scadenza del presente Contratto le parti si incontreranno per un
riesame
sulla destinazione dei predetti trattamenti aggiuntivi.
Articolo
376
La paga
base nazionale di cui all'articolo 114 si intende comprensiva degli
importi delle eccedenze ad personam previsti dall'art.81 colonna C del
C.C.N.L.
10 aprile 1979 e cioè:
I
Super L. 10.500
I
Livello L. 25.600
III
Livello L. 600
PAGA
BASE AGENZIE MINORI
Articolo
377
I valori di paga base per le Agenzie
di Viaggio che svolgono l'attività
indicata alla lettera "B" dell'articolo 2
della legge regionale Lombardia,
n. 39 del 9
maggio 1983, o comunque ad essa riconducibile, sono ridotti
delle
seguenti misure:
------------------------------------------
LIVELLI
------------------------------------------
1 33.000
2 31.000
3 28.000
4 26.000
5 24.000
6S 23.500
6 22.000
7 21.000
PAGA
BASE NAZIONALE APPRENDISTI
Articolo
378
Per la determinazione della retribuzione del personale apprendista si fa
riferimento
a quanto stabilito nell'articolo 49.
INDENNITA'
DI CONTINGENZA
Articolo
379
(1) In
conformità a quanto
previsto dall'Accordo Interconfederale 14
febbraio 1975 il valore del singolo punto dell'indennità di contingenza a
decorrere
dal 1° luglio 1978 è il seguente:
-
Dipendenti qualificati di età superiore ai 18 anni: L. 2.389
-
Dipendenti qualificati di età inferiore ai 18 anni: L. 2.031
-
Apprendisti: L. 1.792
(2) A
decorrere dal 1°
maggio 1981 gli
importi dell'indennità di
contingenza per i dipendenti di età superiore ai 18 anni
sono uniformati a
quelli in vigore
alla stessa data per
il settore alberghi e pubblici
esercizi.
PROVVIGIONI
Articolo
380
(1) Per il personale compensato in tutto o in
parte a provvigione la parte
fissa
di assegni ed il tasso di provvigione dovranno essere determinati dal
datore di lavoro caso per caso e comunicati per
iscritto. Con tale sistema
dovrà essere assicurata al personale di normale
capacità una media mensile
riferita
al periodo non eccedente l'anno, che sia superiore di almeno il 5%
rispetto alla paga base nazionale stabilita
dall'articolo 114 del presente
C.C.N.L.
(2)
Dovrà essere comunque effettuato mensilmente il versamento di una somma
pari al minimo come sopra stabilito, tutte le
volte che tale minimo tra
stipendio
e provvigione non sia raggiunto, e sempre che nei mesi precedenti
il lavoratore
non abbia percepito di
più del minimo tra
stipendio e
provvigione, fermo restando il conguaglio alla
fine del periodo di cui
sopra.
INDENNITA'
DI CASSA
Articolo
381
Senza pregiudizio
di eventuali procedimenti penali e delle
sanzioni
disciplinari, al seguente
personale normalmente adibito ad
operazioni di
cassa con carattere di continuità: cassiere,
addetto al cambio valute -
quando detto
personale abbia la piena e
completa responsabilità della
gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi
le eventuali differenze -
compete una "indennità di cassa o di maneggio denaro" nella misura del
5%
della
paga base tabellare conglobata prevista per le rispettive qualifiche.
SCATTI
DI ANZIANITA'
Articolo
382
A partire dal
1° maggio 1990, ai dipendenti delle agenzie di viaggio e
turismo, verranno riconosciuti sei scatti
triennali secondo le seguenti
misure
in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento:
------------------
QUADRI IMPORTI
------------------
A
L. 79.000
B
L. 76.000
------------------
LIVELLI IMPORTI
------------------
I L. 73.000
II L. 70.000
III L. 67.500
IV L. 64.000
V L. 63.000
VI
S L. 60.500
VI L. 60.000
VII L. 59.000
NORMA
TRANSITORIA
Articolo
383
(1) Ai dipendenti delle agenzie di
viaggio in servizio alla data
del 30
aprile 1990, continuerà ad essere assicurata la
maturazione della serie di
otto scatti
di anzianità; in
applicazione di tale
disposizione, in
occasione della
maturazione del nuovo
scatto di cui
alla precedente
tabella, verrà operata la rivalutazione degli
scatti già maturati, senza
liquidazione
degli arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso,
secondo le
seguenti misure in
cifra fissa per
ciascun livello di
inquadramento:
---------------------
QUADRI IMPORTI
---------------------
A
L. 64.000
B
L. 61.000
---------------------
LIVELLI IMPORTI
---------------------
I
L. 60.000
II
L. 57.000
III
L. 54.500
IV
L. 51.000
V
L. 50.000
VI S
L. 49.000
VI
L. 48.500
VII L. 47.500
(2) Gli scatti che matureranno successivamente al 1° luglio 1993 verranno
riconosciuti
nella misura di cui all'articolo 118 e secondo le modalità ivi
previste
ed i criteri di riproporzionamento utilizzati in base all'articolo
282 del
presente C.C.N.L..
CAMBI
DI LIVELLO
Articolo
384
Il lavoratore promosso a livello
superiore ha diritto alla
retribuzione
contrattuale
del nuovo livello; ove il lavoratore percepisca all'atto della
promozione una
retribuzione superiore al
minimo tabellare del
nuovo
livello, conserverà
la relativa eccedenza
come assegno ad
personam
riassorbibile
in caso di futuri aumenti.
ANZIANITA'
CONVENZIONALE
Articolo
385
(1) Al lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate
verrà
riconosciuta, agli
effetti del preavviso,
o della relativa indennità
sostitutiva, nonché
del trattamento di
fine rapporto in
caso di
licenziamento,
una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:
a) mutilati
e invalidi di guerra: un anno;
b) decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per
meriti
di
guerra e feriti di guerra: sei mesi per ogni titolo di benemerenza;
c) ex
combattenti e ad essi equiparati a norma di legge
che abbiano
prestato
servizio presso reparti mobilitati in zone di operazioni: sei mesi
per ogni anno di campagna e tre mesi per le frazioni di anno superiori
ad
almeno
sei mesi.
(2) Le
predette anzianità sono cumulabili fino al limite di trentasei mesi.
(3) L'anzianità convenzionale non può
essere fatta valere che una sola
volta nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso
aziende ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore
di
lavoro ha pertanto diritto di assumere informazioni ed esperire indagini
al
riguardo.
(4) Il
lavoratore di nuova
assunzione dovrà comunicare,
a pena di
decadenza, al datore
di lavoro i propri
titoli validi ad ottenere il
diritto alle
predette anzianità all'atto
dell'assunzione stessa,
impegnandosi a
fornire la relativa documentazione entro sei mesi dal
termine
del periodo di prova.
(5) Per
i lavoratori in servizio
all'atto dell'entrata in vigore del
C.C.N.L.
del 18 febbraio 1987 restano ferme le norme di cui all'articolo 76
del C.C.N.L. 23 ottobre 1950, in base alle quali i lavoratori stessi per
ottenere il riconoscimento dell'anzianità convenzionale, dovranno esibire
la documentazione entro sei mesi, se in servizio alla data del 23 ottobre
1950, e
denunciare all'atto dell'assunzione i titoli validi, con riserva di
presentazione
dei documenti entro sei mesi, se assunti dopo tale data.
(6) L'entrata
in vigore del presente C.C.N.L. non riapre
i suddetti
termini.
(7) Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione e la
documentazione dei
titoli, dovrà computare a favore del
lavoratore il periodo di anzianità
convenzionale cui egli
ha diritto, retrodatando la
data di inizio del
rapporto
di lavoro.
MENSILITA'
SUPPLEMENTARI
Articolo
386
Al
lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali,
il calcolo dell'importo della 13ma mensilità
dovrà essere effettuato sulla
base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno
corrente o
comunque nel periodo
di minor servizio
prestato presso
l'impresa.
Articolo
387
Nei
confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni
o
percentuali, il calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità sarà
effettuato sulla base della media degli elementi
fissi e variabili della
retribuzione percepita
nei dodici mesi
precedenti la maturazione del
diritto.
CAPO
VIII
MALATTIA
Articolo
388
(1) Durante il
periodo di malattia,
previsto dall'art.123 il lavoratore
avrà
diritti alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad
una indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia
dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della
retribuzione per i giorni
di malattia dal ventunesimo in poi, posta a
carico dell'INPS ai sensi
dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
secondo le modalità
stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al
lavoratore con contratto a
tempo indeterminato ai sensi dell'art.1 della legge 29 febbraio 1980, n.
33, l'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i
contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2
della
legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad un'integrazione delle indennità a carico
dell'INPS da corrispondersi
dal datore di lavoro a suo carico, in modo da
raggiungere complessivamente
le
seguenti misure:
il 100% della
normale retribuzione per i primi
tre giorni (periodo di
carenza);
il 75%
della normale retribuzione per i giorni dal quarto al ventesimo;
il 100%
della normale retribuzione per i giorni dal ventunesimo in poi.
(2) Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS
non riconosce
per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla precedente
lettera a);
se l'indennità stessa è
riconosciuta dall'INPS in misura
ridotta, il
datore di lavoro non
è tenuto ad integrare
la parte di
indennità
non corrisposta dall'Istituto.
(3) Le indennità a carico del datore di lavoro
non sono dovute nei casi di
cui
agli articoli 127 e 132, né agli apprendisti.
(4) Nel caso di malattie o infortuni denunciati dopo la notificazione
del
preavviso, le norme relative alla conservazione del
posto ed al relativo
trattamento economico, ove dovuto, sono applicabili nei
limiti di scadenza
del preavviso stesso; nei confronti dei
lavoratori assunti con contratto a
tempo
determinato le norme medesime sono applicabili nei limiti di scadenza
del
contratto stesso.
CAPO IX
INFORTUNIO
Articolo
389
(1) Il personale impiegatizio, non soggetto
all'assicurazione obbligatoria
per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro
di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso
una
forma
di assicurazione.
(2) Le
relative indennità per
detto personale impiegatizio vengono
stabilite
con un massimale di almeno:
a)
invalidità permanente: quindici milioni;
b)
morte: dieci milioni.
CAPO X
SOSPENSIONE
DAL LAVORO
Articolo
390
(1) Ove
il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di
procedimento
penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla
retribuzione e da
ogni altro emolumento e
compenso fino al giudicato
definitivo.
(2) In
caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dall'impresa
al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento
previsto dal presente C.C.N.L. per il caso
di dimissioni. Il rapporto di
lavoro
si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del
licenziamento per giusta
causa, qualora la condanna risulti motivata da
reato
commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
CAPO XI
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Articolo
391
Per i
periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982 il trattamento di
cui all'articolo 154 è stabilito, salvo quanto altro previsto dalla legge
29 maggio
1982, n. 297
(allegato P), nelle
seguenti misure della
retribuzione di fatto
in atto al 31
maggio 1982 con esclusione degli
assegni familiari e dell'indennità di contingenza
maturata dal 1° febbraio
1977 al
31 maggio 1982;
Personale
impiegatizio:
una
mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato;
Personale
non impiegatizio:
- per
le anzianità maturate:
1) sino
al 31 dicembre 1963, giorni dodici di retribuzione per ogni anno di
servizio;
2) dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1970, sedici giorni di retribuzione
per
ogni anno di servizio prestato;
3) dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1973,
venti giorni di retribuzione
per
ogni anno di servizio prestato.
Il trattamento di fine rapporto di cui ai punti 1), 2) e 3) che precedono
sarà
calcolato in ventiseiesimi di retribuzione mensile;
4) dal 1° gennaio 1974 in poi una mensilità di retribuzione per ogni
anno
di
servizio prestato.
CAPO
XII
FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
Articolo
392
Per il funzionamento delle Commissioni
Paritetiche si fa riferimento a
quanto
stabilito dall'articolo 19 del presente Contratto.
ALLEGATI
ALLEGATO
A
(COMUNICAZIONE
EX ART. 64, COMMA 6)
MODULI
TIPO CONTRATTI A TERMINE
ALLA
RSU
(o alle
OO.SS.LL.)
AL
CENTRO DI SERVIZIO
La sottoscritta impresa ............... , in conformità a quanto previsto
dall'articolo 64 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del settore
del
Turismo comunica che:
- nei
tre mesi precedenti
ha proceduto all'assunzione a termine di
n.................lavoratori per intensificazioni temporanee
dell'attività
derivanti
da situazioni straordinarie e non prevedibili;
- nei
tre mesi precedenti
ha proceduto all'assunzione a termine di
n.................lavoratori per
sostituzione di lavoratori assenti per
ferie o per
aspettative diverse da
quelle già previste dall'articolo 1,
lettera
b), legge n. 230 del 1962;
-
intende procedere all'assunzione a termine di n............lavoratori per
l'esecuzione di servizi
definiti e predeterminati nel
tempo cui non è
possibile
sopperire con il normale organico.
TIMBRO
E FIRMA
DICHIARAZIONE
EX ART. 64, COMMA 7
La sottoscritta impresa.................,
in conformità a quanto previsto
dall'articolo 64 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del settore
del
Turismo ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge
28 febbraio 1987, n. 56 dichiara di impegnarsi all'integrale applicazione
della contrattazione collettiva vigente ed
all'assolvimento degli obblighi
in
materia di contribuzione e legislazione sul lavoro.
TIMBRO
E FIRMA