Addì 1996, il giorno 19 del mese di luglio

 

tra

 

ASSHOTEL

 

FIEPeT

 

ASSOCAMPING

 

ASSOVIAGGI

 

FIBA

 

con la partecipazione della Confesercenti

 

e

 

FILCAMS-CGIL

 

FISASCAT-CISL

 

UILTUCS-UIL

 

in applicazione di quanto stabilito dal protocollo sul costo del lavoro 23

luglio  1993  e  dall'articolo 158 del CCNL Turismo 6 ottobre  1994  si  è

stipulata  la  presente  ipotesi di accordo per  il  rinnovo  della  parte

retributiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i  dipendenti

da aziende del settore Turismo.

 

 

 

Art. 1 - Retribuzione.

 

(1) L'articolo 114 comma 1 del CCNL Turismo è sostituito dal presente.

 

"Ai  rispettivi  livelli  previsti  dalla  classificazione  del  personale

corrisponde  un  valore di paga base nazionale conglobata mensile  che  si

raggiunge  entro  il  1° gennaio 1998 con le gradualità  e  le  decorrenze

sottoindicate.

 

              1 LUG-96      1 OTT-96      1 MAR-97     1 GEN-98

 

personale qualificato

 

A      270    1.565.270    1.620.000     1.711.216     1.820.676

B      240    1.391.351    1.440.000     1.521.081     1.618.378

1      213    1.234.824    1.278.000     1.349.959     1.436.311

2      183    1.060.905    1.098.000     1.159.824     1.234.014

3      165      956.554      990.000     1.045.743     1.112.635

4      148      858.000      888.000       938.000       998.000

5      130      753.649      780.000       823.919       876.622

6S     120      695.676      720.000       760.541       809.189

6      116      672.486      696.000       735.189       782.216

7      100      579.730      600.000       633.784       674.324

 

 

personale qualificato - 18

 

4              815.100      .843.600      891.100       948.100

5              715.966       741.000      782.723       832.791

6S             660.892       684.000      722.514       768.730

6              638.862       661.200      698.430       743.105

7              550.743       570.000      602.095       640.608

 

 

personale qualificato - 16

 

4              772.200       799.200      844.200       898.200

5              678.284       702.000      741.527       788.959

6S             626.108       648.000      684.486       728.270

6              605.238       626.400      661.670       703.995

7              521.757       540.000      570.405       606.892

 

 

(2)  Per  i lavoratori extra, il compenso orario onnicomprensivo lordo  di

cui all'articolo 63 comma 4, del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è determinato

come segue:

               1 LUG-96      1 OTT-96      1 MAR-97     1 GEN-98

 

4               16.314        16.597       17.036        17.570

5               15.549        15.819       16.238        16.746

6S              14.887        15.144       15.546        16.033

6               14.683        14.937       15.333        15.813

7               13.765        14.003       14.374        14.825

 

 

 

Art. 2 - Previdenza complementare volontaria.

 

(1)  Le  parti  stipulanti, in attuazione di quanto previsto  dal  CCNL  6

ottobre  1994 per i dipendenti da aziende del settore Turismo,  concordano

di  dare  avvio, attraverso la prevista Commissione tecnica paritetica  di

cui  al  richiamato  CCNL,  a  partire dal 1° settembre  1996,  ai  lavori

preparatori  per  la  costituzione  del  Fondo  Nazionale  di   Previdenza

Complementare per i lavoratori del settore Turismo, al fine di  garantirne

l'effettiva  operatività nei tempi che saranno concordati  tra  le  stesse

parti in relazione alle emanande norme regolamentari in materia.

 

(2)  Le  parti  dovranno,  inoltre, definire  gli  aspetti  costitutivi  e

funzionali  del  Fondo medesimo, prevedendo un  sistema a capitalizzazione

individuale  a  contribuzione definita, nonché le clausole  attraverso  le

quali  si  possa  verificare  nel  tempo la  persistenza  dei  presupposti

costitutivi del Fondo.

 

(3)  In  tale  ottica,  princìpi informatori  del  sistema  di  previdenza

complementare dovranno essere:

 

- pariteticità  delle  rappresentanze dei lavoratori  e  dei  datori  di

  lavoro  negli  organi  di amministrazione e di controllo,  sulla  base

  delle -contribuzioni che saranno configurate;

- pluralità  di  gestori  del Fondo in coerenza  con  le  previsioni  di

  legge;

- attuazione  del  miglior  rapporto possibile tra  costi  gestionali  e

  rendimenti.

 

(4) Quanto sopra fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate  in

materia sulla base della legislazione di Regioni a statuto speciale.

 

(5)  Le  parti  stabiliscono  al  31  dicembre  1997  il  termine  per  la

definizione di quanto sopra stabilito.

 

 

 

Art. 3 - Quadri.

 

(1) L'indennità di funzione di cui all'art. 107 del CCNL Turismo 6 ottobre

1994 è determinata in lire 90.000 per la categoria A e in lire 80.000  per

la categoria B, con decorrenza dal 1° gennaio 1997.

 

(2)  L'Ente  Bilaterale Nazionale del settore Turismo assume  tra  i  suoi

scopi  istituzionali  la  formazione dei  quadri.  Il  Comitato  Direttivo

dell'E.B.N. è incaricato di elaborare le conseguenti modifiche  statutarie

e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea.

 

(3)  In base a quanto disposto dall'art. 106 del CCNL 8.10.94 le parti  si

incontreranno  entro  il  31/12/96  onde  dare  attuazione  al  protocollo

d'intesa relativo all'assicurazione sanitaria integrativa.

 

 

 

Art. 4 - Enti Bilaterali.

 

(1)  Le  quote  contrattuali di servizio stabilite dall'art.  6  del  CCNL

Turismo  6  ottobre 1994 per il finanziamento degli Enti  Bilaterali  sono

riscosse  dagli  Enti  Bilaterali territoriali o,  comunque,  qualora  gli

stessi  non  vi  provvedano, dall'Ente Bilaterale  Nazionale  del  settore

Turismo, che provvede ad imputare le quote in appositi conti regionali, in

conformità a quanto previsto dal protocollo d'intesa.

 

(2) Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti di cui all'art. 1

della  presente ipotesi di accordo, si è tenuto conto della obbligatorietà

del  contributo  dello  0,20% su paga base e contingenza  a  carico  delle

aziende.

 

(3)  Conseguentemente, con decorrenza dal 1° gennaio 1997,  l'impresa  che

ometta  il  versamento delle suddette quote è tenuta  a  corrispondere  al

lavoratore  un elemento distinto della retribuzione di importo  pari  allo

0,20% di paga base e contingenza.

 

(4)  L'E.D.R. di cui al comma precedente viene corrisposto per quattordici

mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e

contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.