Il giorno 20 giugno 1997

 

Tra

 

CONFCOMMERCIO

 

e

 

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL

 

 

 

PREMESSA

 

Le  parti  concordano  nel  ritenere che un più  ampio  uso  di  tecnologie

informatiche  e  modalità  di  lavoro più flessibili  possano  fornire  una

risposta  a  importanti esigenze economico-sociali, quali la valorizzazione

dei  centri  cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il  miglioramento

della  qualità  della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione

delle categorie più deboli.

 

Le  Parti  inoltre  si  danno  reciprocamente  atto  che  il  telelavoro  -

rappresentando una mera modalità di esecuzione della prestazione lavorativa

e/o   professionale  -  può  caratterizzare  indifferentemente  di   lavoro

subordinato, parasubordinato e autonomo.

 

Tale  iniziativa  si  inserisce in un più vasto  contesto  che  prevede  la

realizzazione  di intese nei campi del terziario avanzato, del  telelavoro,

del parasubordinato, dell'autonomo.

 

Pertanto,  in  attuazione di quanto previsto dalla Dichiarazione  Congiunta

allegata  all'accordo  di rinnovo 29.11.96 del CCNL  per  i  dipendenti  da

aziende  del  terziario  della distribuzione e dei servizi,  convengono  di

realizzare il presente

 

ACCORDO SUL TELELAVORO SUBORDINATO

 

Art. 1 - Definizione.

 

Il  presente  accordo  riguarda i rapporti svolti in regime  di  telelavoro

dipendente.

 

Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della

prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo  -

in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici  -

risultano modificate.

 

A  mero  titolo  esemplificativo, si elencano,  inoltre,  alcune  possibili

tipologie di telelavoro:

 

1)  lavoro a domicilio;

2)  centri di telelavoro;

3)  telelavoro mobile;

4)   hoteling,  ovvero  una  postazione di  telelavoro  di  riferimento  in

 azienda per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività

 prevalentemente presso realtà esterne.

 

 

 

Art. 2 - Sfera di applicazione.

 

Il  presente protocollo si applica ai lavoratori il cui rapporto di  lavoro

sia  regolato  dal  CCNL per i dipendenti da aziende  del  terziario  della

distribuzione  e  dei servizi, che si intende integralmente  richiamato  in

quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente protocollo.

 

 

 

Art. 3 - Prestazione lavorativa.

 

I   rapporti  di  telelavoro  possono  essere  instaurati  ex  novo  oppure

trasformati,  rispetto a rapporti in essere svolti nei locali fisici  della

impresa.  Resta  inteso che il telelavoratore è in organico presso  l'unità

produttiva  di  origine, ovvero, in caso di instaurazione del  rapporto  ex

novo, presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.

 

I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

 

1.  volontarietà delle parti;

2.   possibilità  di reversibilità del rapporto, trascorso  un  periodo  di

 tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà

 delle Parti;

3.   pari  opportunità  rispetto  a progressioni  di  carriera,  iniziative

 formative e altre occasioni che si determinano in azienda;

4.   definizione  delle condizioni relative alla prestazione da  espletarsi

 in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario (parziale,

 totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;

5.  garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di

analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nella

azienda, da parte del singolo lavoratore;

6.  esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono

mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi

compresi i rientri nei locali aziendali.

 

Gli  agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità  di

lavoro sono rispettivamente l'impresa e il lavoratore. Il lavoratore che ne

faccia  richiesta  o  conferisca  mandato,  potrà  essere  assistito  dalla

RSA/RSU,  o  in  caso di sua assenza, dalla struttura territoriale  di  una

delle Federazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

 

Le  modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa  tramite

telelavoro  concordate  tra le Parti dovranno risultare  da  atto  scritto,

costituente  l'accordo  di  inizio  e/o trasformazione  delle  modalità  di

lavoro.

 

Tale  accordo  è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione

del telelavoro.

 

 

 

Art. 4 - Retribuzione.

 

Le Parti convengono che, fermo restando quanto previsto dal secondo livello

di  contrattazione di cui al CCNL terziario 3.11.94, la retribuzione per il

Telelavoratore è quella prevista dagli artt. 113 - 115 dello stesso CCNL.

 

In  sede  aziendale  si  potranno definire sistemi  applicativi  di  quanto

previsto  al comma precedente, nel rispetto di quanto definito al  punto  5

del precedente art. 3.

 

 

 

Art. 5 - Sistema di comunicazione.

 

E'   fatto   obbligo   a   ciascun telelavoratore - salvo  patto  contrario

espresso  -  di  rendersi  disponibile in una  fascia  oraria  giornaliera,

settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per

la  ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell'azienda. In caso  di

motivata  impossibilità,  il  lavoratore è  tenuto  a  darne  comunicazione

all'azienda anche per via telematica.

 

 

 

Art. 6 - Riunioni e convocazioni aziendali.

 

In  caso  di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico/

organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile  per  il  tempo

strettamente  necessario per lo svolgimento della  riunione  stessa.  Resta

inteso  che  il  tempo  dedicato alla riunione è considerato  a  tutti  gli

effetti attività lavorativa.

 

 

 

Art. 7 - Controlli a distanza.

 

Le   Parti  convengono  che  i  dati  raccolti  per  la  valutazione  sulle

prestazioni  del  singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi  informatici

e/o  telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4  della  legge  n.

300/70  e  delle  norme contrattuali in vigore, in quanto  funzionali  allo

svolgimento del rapporto.

 

L'Azienda  è  tenuta  ad illustrare preventivamente  al  telelavoratore  le

modalità  di  funzionamento  e  le  eventuali  variazioni  di  software  di

valutazione  del  lavoro svolto, in modo di garantire  la  trasparenza  dei

controlli.

 

Eventuali  visite  di controllo del datore di lavoro o  di  suoi  sostituti

dovranno  essere  concordate con il Telelavoratore,  con  congruo  anticipo

rispetto all'effettuazione.

 

 

 

Art. 8 - Diritti sindacali.

 

Ai  lavoratori  che espletino telelavoro viene riconosciuto il  diritto  di

accesso   all'attività  sindacale  che  si  svolge  in   azienda,   tramite

l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione  a

cura   dell'azienda.   Tale   diritto  è  finalizzato   a   consentire   ai

telelavoratori  di  accedere alle informazioni  di  interesse  sindacale  e

lavorativo,  ivi  compresi  i dibattiti di natura  sindacale  in  corso  in

azienda.

 

L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal

vigente CCNL.

 

 

 

Art. 9 - Organizzazione aziendale.

 

Le Parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata,

rappresenta  una  mera modifica del luogo di adempimento della  prestazione

lavorativa,     non    incidendo    sull'inserimento     del     lavoratore

nell'organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento  al  potere

direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

 

 

 

Art. 10 - Diligenza e riservatezza.

 

Il  telelavoratore  è tenuto a prestare la propria opera  con  diligenza  e

riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il

telelavoratore  non può eseguire lavoro per conto proprio o  per  terzi  in

concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.

 

 

 

Art. 11 - Formazione.

 

Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità

di  trattamento  in materia di interventi formativi, si impegnano  affinché

siano  poste  in  essere  iniziative tendenti a salvaguardare  un  adeguato

livello   di   professionalità  e  di  socializzazione  degli  addetti   al

telelavoro.

 

 

 

Art. 12 - Diritti di informazione.

 

L'azienda è tenuta ad organizzare i propri flussi di comunicazione in  modo

da  garantire  una  informazione rapida, efficace  e  completa  a  tutti  i

lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno  presenti

in azienda.

 

Anche  ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, il datore

di  lavoro  provvederà  ad inviare al domicilio di  ciascun  telelavoratore

copia  del  CCNL  applicato,  considerando con  ciò  assolto  l'obbligo  di

pubblicità.

 

Eventuali  comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per  gli  effetti

delle  norme  di  legge e contrattuali vigenti in materia  potranno  essere

effettuate,  oltre  che  con  i sistemi tradizionali,  anche  con  supporti

telematici/informatici.

 

 

 

Art. 13 - Postazione di lavoro.

 

Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art.

1803  c.c.  e  seguenti, salvo diversa pattuizione - di una  postazione  di

telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.

 

La  scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore

di lavoro.

 

Le   spese  connesse  all'installazione  e  gestione  della  postazione  di

Telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda.

 

 

 

Art. 14 - Interruzioni tecniche.

 

Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina,  dovuti  a

guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno

considerati  a  carico del datore di lavoro, che provvederà ad  intervenire

perché  il  guasto  sia riparato. Qualora il guasto non sia  riparabile  in

tempi  ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro  del

lavoratore  in azienda, limitatamente al tempo necessario per  ripristinare

il sistema.

 

 

 

Art. 15 - Misure di protezione e prevenzione.

 

In  ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 626/94 e successive modifiche

e  integrazioni e dall'accordo interconfederale sulla sicurezza nei  luoghi

di  lavoro 18.11.96, saranno consentite, previa richiesta, visite da  parte

del  responsabile  aziendale di prevenzione e protezione  e  da  parte  del

delegato  alla  sicurezza  per  verificare la corretta  applicazione  delle

disposizioni  in  materia di sicurezza, relativamente  alla  postazione  di

lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.

 

Ciascun  addetto  al  telelavoro è tenuto ad utilizzare  con  diligenza  la

postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti,  a  non

manomettere  gli  impianti  e a non consentire ad  altri  l'utilizzo  degli

stessi.

 

In  ogni  caso, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 626/94, ciascun  lavoratore

deve  prendersi cura della propria sicurezza e della propria  salute  e  di

quella  delle  altre  persone  in prossimità  del  suo  spazio  lavorativo,

conformemente  alla sua formazione e alle istruzioni relative  ai  mezzi  e

agli strumenti di lavoro utilizzati.

 

Il  datore  di  lavoro  è  sollevato  da  ogni  responsabilità  qualora  il

lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.

 

Le  parti convengono di procedere entro i prossimi mesi alla stipula di una

apposita  convenzione per l'assicurazione dei locali in cui  si  svolge  la

prestazione di telelavoro, nonché della persona e dei terzi che fisicamente

vi accedono.

 

In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un

personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.

 

I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in

particolare  -  alla luce del d.lgs. 626/94 - circa le pause necessarie  da

parte di chi utilizza videoterminali.

 

 

 

Art. 16 - Infortunio.

 

Le   Parti   convengono  di  svolgere  un'azione  congiunta  nei  confronti

dell'INAIL e delle istituzioni preposte al fine di esaminare e definire  le

conseguenze   derivanti  dallo  svolgimento  del  Telelavoro   nei   locali

domestici.

 

 

 

Art. 17 - Accordi già esistenti.

 

Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali già esistenti in materia.

 

 

 

Art. 18 - Legge.

 

In  caso  di  regolamentazione legislativa dell'istituto del Telelavoro  le

parti  si incontreranno al fine di esaminare le disposizioni contenute  nel

presente accordo.