Il
giorno 20 giugno 1997
Tra
CONFCOMMERCIO
e
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL
PREMESSA
Le parti
concordano nel ritenere che un più ampio
uso di tecnologie
informatiche e
modalità di lavoro più flessibili possano
fornire una
risposta a
importanti esigenze economico-sociali, quali la valorizzazione
dei centri
cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento
della qualità
della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione
delle
categorie più deboli.
Le Parti
inoltre si danno
reciprocamente atto che
il telelavoro -
rappresentando
una mera modalità di esecuzione della prestazione lavorativa
e/o professionale - può caratterizzare indifferentemente di lavoro
subordinato,
parasubordinato e autonomo.
Tale iniziativa
si inserisce in un più
vasto contesto che
prevede la
realizzazione di intese nei campi del terziario avanzato,
del telelavoro,
del
parasubordinato, dell'autonomo.
Pertanto, in
attuazione di quanto previsto dalla Dichiarazione Congiunta
allegata all'accordo
di rinnovo 29.11.96 del CCNL
per i dipendenti da
aziende del
terziario della distribuzione e
dei servizi, convengono di
realizzare
il presente
ACCORDO
SUL TELELAVORO SUBORDINATO
Art. 1
- Definizione.
Il presente
accordo riguarda i rapporti
svolti in regime di telelavoro
dipendente.
Il
telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della
prestazione
lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo -
in
virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici -
risultano
modificate.
A mero
titolo esemplificativo, si
elencano, inoltre, alcune
possibili
tipologie
di telelavoro:
1) lavoro a domicilio;
2) centri di telelavoro;
3) telelavoro mobile;
4) hoteling,
ovvero una postazione di telelavoro di riferimento
in
azienda per i lavoratori che per le loro
mansioni svolgono la loro attività
prevalentemente presso realtà esterne.
Art. 2
- Sfera di applicazione.
Il presente protocollo si applica ai lavoratori
il cui rapporto di lavoro
sia regolato
dal CCNL per i dipendenti da
aziende del terziario della
distribuzione e
dei servizi, che si intende integralmente richiamato in
quanto
compatibile con le norme speciali contenute nel presente protocollo.
Art. 3
- Prestazione lavorativa.
I rapporti
di telelavoro possono
essere instaurati ex
novo oppure
trasformati, rispetto a rapporti in essere svolti nei
locali fisici della
impresa. Resta
inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità
produttiva di
origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex
novo,
presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.
I
rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1. volontarietà delle parti;
2. possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un
periodo di
tempo da definire in caso di trasformazione,
ferma restando la volontarietà
delle Parti;
3. pari
opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative
formative e altre occasioni che si
determinano in azienda;
4. definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi
in regime di telelavoro, quali la
predeterminazione dell'orario (parziale,
totale o senza vincoli), nel rispetto dei
limiti di legge e di contratto;
5. garanzia del mantenimento dello stesso
impegno professionale ossia di
analoghi
livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nella
azienda,
da parte del singolo lavoratore;
6. esplicitazione dei legami funzionali e
gerarchici che vengono
mantenuti
e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi
compresi
i rientri nei locali aziendali.
Gli agenti della instaurazione e/o
trasformazione della nuova modalità di
lavoro
sono rispettivamente l'impresa e il lavoratore. Il lavoratore che ne
faccia richiesta
o conferisca mandato,
potrà essere assistito
dalla
RSA/RSU, o in caso di sua assenza, dalla struttura
territoriale di una
delle
Federazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di espletamento della
prestazione lavorativa tramite
telelavoro concordate
tra le Parti dovranno risultare
da atto scritto,
costituente l'accordo
di inizio e/o trasformazione delle modalità di
lavoro.
Tale accordo
è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione
del
telelavoro.
Art. 4
- Retribuzione.
Le
Parti convengono che, fermo restando quanto previsto dal secondo livello
di contrattazione di cui al CCNL terziario
3.11.94, la retribuzione per il
Telelavoratore
è quella prevista dagli artt. 113 - 115 dello stesso CCNL.
In sede
aziendale si potranno definire sistemi applicativi
di quanto
previsto al comma precedente, nel rispetto di quanto
definito al punto 5
del
precedente art. 3.
Art. 5
- Sistema di comunicazione.
E' fatto
obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto
contrario
espresso -
di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera,
settimanale
o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per
la ricezione di eventuali comunicazioni da
parte dell'azienda. In caso di
motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto
a darne comunicazione
all'azienda
anche per via telematica.
Art. 6
- Riunioni e convocazioni aziendali.
In caso
di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico/
organizzativo,
il telelavoratore dovrà rendersi disponibile
per il tempo
strettamente necessario per lo svolgimento della riunione
stessa. Resta
inteso che
il tempo dedicato alla riunione è considerato a
tutti gli
effetti
attività lavorativa.
Art. 7
- Controlli a distanza.
Le Parti
convengono che i
dati raccolti per
la valutazione sulle
prestazioni del
singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici
e/o telematici, non costituiscono violazione
dell'art. 4 della legge
n.
300/70 e
delle norme contrattuali in
vigore, in quanto funzionali allo
svolgimento
del rapporto.
L'Azienda è
tenuta ad illustrare
preventivamente al telelavoratore le
modalità di
funzionamento e le
eventuali variazioni di
software di
valutazione del
lavoro svolto, in modo di garantire
la trasparenza dei
controlli.
Eventuali visite
di controllo del datore di lavoro o
di suoi sostituti
dovranno essere
concordate con il Telelavoratore,
con congruo anticipo
rispetto
all'effettuazione.
Art. 8
- Diritti sindacali.
Ai lavoratori
che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di
accesso all'attività sindacale che si
svolge in azienda,
tramite
l'istituzione
di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a
cura dell'azienda. Tale diritto è
finalizzato a consentire ai
telelavoratori di
accedere alle informazioni
di interesse sindacale
e
lavorativo, ivi
compresi i dibattiti di
natura sindacale in
corso in
azienda.
L'ammontare
delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal
vigente
CCNL.
Art. 9
- Organizzazione aziendale.
Le
Parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata,
rappresenta una
mera modifica del luogo di adempimento della prestazione
lavorativa, non
incidendo
sull'inserimento del lavoratore
nell'organizzazione
aziendale e sul conseguente assoggettamento
al potere
direttivo
e disciplinare del datore di lavoro.
Art. 10
- Diligenza e riservatezza.
Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e
riservatezza,
attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il
telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio
o per
terzi in
concorrenza
con l'attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.
Art. 11
- Formazione.
Le
Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità
di trattamento
in materia di interventi formativi, si impegnano affinché
siano poste
in essere iniziative tendenti a salvaguardare un
adeguato
livello di
professionalità e di
socializzazione degli addetti
al
telelavoro.
Art. 12
- Diritti di informazione.
L'azienda
è tenuta ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo
da garantire
una informazione rapida,
efficace e completa a tutti
i
lavoratori
per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti
in
azienda.
Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della
legge 300/70, il datore
di lavoro
provvederà ad inviare al
domicilio di ciascun telelavoratore
copia del
CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo
di
pubblicità.
Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi
e per gli effetti
delle norme
di legge e contrattuali vigenti
in materia potranno essere
effettuate, oltre
che con i sistemi tradizionali, anche
con supporti
telematici/informatici.
Art. 13
- Postazione di lavoro.
Il
datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art.
1803 c.c.
e seguenti, salvo diversa
pattuizione - di una postazione di
telelavoro
idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.
La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura
sono di competenza del datore
di
lavoro.
Le spese
connesse all'installazione e
gestione della postazione
di
Telelavoro
presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda.
Art. 14
- Interruzioni tecniche.
Interruzioni
nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a
guasti
o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno
considerati a
carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire
perché il
guasto sia riparato. Qualora il
guasto non sia riparabile in
tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro
definire il rientro del
lavoratore in azienda, limitatamente al tempo
necessario per ripristinare
il
sistema.
Art. 15
- Misure di protezione e prevenzione.
In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs.
626/94 e successive modifiche
e integrazioni e dall'accordo interconfederale
sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro 18.11.96, saranno consentite, previa
richiesta, visite da parte
del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte
del
delegato alla
sicurezza per verificare la corretta applicazione delle
disposizioni in
materia di sicurezza, relativamente
alla postazione di
lavoro
e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto
al telelavoro è tenuto ad
utilizzare con diligenza
la
postazione
di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a
non
manomettere gli
impianti e a non consentire
ad altri l'utilizzo degli
stessi.
In ogni
caso, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 626/94, ciascun lavoratore
deve prendersi cura della propria sicurezza e
della propria salute e di
quella delle
altre persone in prossimità del suo spazio
lavorativo,
conformemente alla sua formazione e alle istruzioni
relative ai mezzi e
agli
strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore
di lavoro è
sollevato da ogni
responsabilità qualora il
lavoratore
non si attenga alle suddette disposizioni.
Le parti convengono di procedere entro i prossimi
mesi alla stipula di una
apposita convenzione per l'assicurazione dei locali
in cui si svolge la
prestazione
di telelavoro, nonché della persona e dei terzi che fisicamente
vi
accedono.
In caso
di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un
personal
computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.
I
lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in
particolare -
alla luce del d.lgs. 626/94 - circa le pause necessarie da
parte
di chi utilizza videoterminali.
Art. 16
- Infortunio.
Le Parti
convengono di svolgere
un'azione congiunta nei
confronti
dell'INAIL
e delle istituzioni preposte al fine di esaminare e definire le
conseguenze derivanti
dallo svolgimento del
Telelavoro nei locali
domestici.
Art. 17
- Accordi già esistenti.
Sono
fatti salvi eventuali accordi aziendali già esistenti in materia.
Art. 18
- Legge.
In caso
di regolamentazione legislativa
dell'istituto del Telelavoro le
parti si incontreranno al fine di esaminare le
disposizioni contenute nel
presente
accordo.