Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DI IGIENE URBANA

 

31 ottobre 1995

 

 

 

ERRATA CORRIGE

 

Art. 6 - Costituzione del rapporto di lavoro.

 

III. CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

 

Pag. 23 - Procedura di verifica di conformità.

 

Nel 1° capoverso, laddove è riportato "Commissione centrale dell'impiego",

il termine "centrale" va sostituito con "regionale".

 

 

 

Art. 48 - Prerogative e permessi sindacali.

 

Paragrafo III. PERMESSI SINDACALI NAZIONALI RETRIBUITI

 

Pag. 91 - Il terzultimo capoverso va sostituito con il seguente:

 

"Non  competono ai suddetti dirigenti sindacali, che fruiranno di permessi

sindacali annuali, gli indumenti di lavoro".

 

 

 

ACCORDO NAZIONALE 31 ottobre 1995

 

Addì 31.10.95 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

 

tra

 

la FEDERAMBIENTE (Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale)

rappresentata dal Presidente arch. Giuseppe Sverzellati, dalla Commissione

Relazioni Industriali costituita dal Presidente prof. Giuseppe Corticelli,

dai  componenti dr. Marco Carpani, dr. Antonio Longo, ing. Giuseppe Sorace

e  dr.  Marco Pietrangelo, Dirigente del Servizio Lavoro, con l'assistenza

dei  Dirigenti  aziendali  dr. Raffaele Borghi, dr.  Marco  Calonaci,  dr.

Giancarlo  Cappelli,  dr. Luciano Cedrone, dr. Andrea  Cirelli  e  con  la

collaborazione del dr. Tiziano Bianconcini

 

e

 

le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori

 

la  FP-CGIL  (Federazione Lavoratori Funzione Pubblica) rappresentata  dal

Segretario  nazionale  Carlo  Podda; dal  Coordinatore  nazionale  Mazzino

Tamburini,   coadiuvato  dalla  Delegazione  Trattante:  Marisi   Daniela,

Quintarelli  Silvano,  Strazzari Mauro, Monini  Giorgio,  Bettini  Marino,

Gobbi  Giuliano,  Antoniucci  Andrea,  Fasano  Giustina,  Baldi  Giovanni,

Picciotto Pino;

 

la  FIT-CISL (Federazione Italiana Trasporti) rappresentata dal Segretario

generale   Giuseppe   Surrenti;   il  Settore   Ausiliari   del   Traffico

rappresentato  da Pierluigi Pezzi Segretario Responsabile,  da  Costantino

Trombetta Segretario nazionale, coadiuvato da Francesco Bisceglia  con  la

partecipazione dei Segretari regionali responsabili: Agostinelli Leonardo,

Bertotti  Andrea,  Bisbano  Angela, Caruso Enrico,  Del  Giudice  Antonio,

Fiorentini  Dario,  Framarin Giorgio, Furfaro  Claudio,  Furioso  Antonio,

Lapadula  Marilena,  Mondolo  Ennio,  Noviello  Ernesto,  Prati  Giuseppe,

Proglio Massimo, Pusceddu M. Luisa, Ranieri Saverio, Romen Gotthard, Romeo

Vincenzo,  Tamburini  Roberto, Tecce Guido, Vernice  Francesco  e  con  la

partecipazione  dei  rappresentanti: Maurizio Becucci, Fabrizio  Beltrame,

Luigi  Coniglio, Antonio Farris, Giuseppe Fenu, Adriano Ferraris,  Gaetano

Grado,  Domenico Lobianco, Maurizio Marozzi, Rinaldo Mostabilini,  Alfredo

Penso, Pierangelo Presenti, Francesco Tomaiolo;

 

la  UILTRASPORTI (Settore Ausiliari del Traffico e Portuali) rappresentata

dal  Segretario  generale  Sandro Degni, dal  Segretario  nazionale  Paolo

Carcassi, da Marco Pecorari del Dipartimento nazionale ausiliari  traffico

e   Portuali   UILT,   da  Dino  Milioni,  Presidente  della   Commissione

contrattuale  nazionale,  da Pasquale Ruggiero della  Direzione  nazionale

UILT  assistiti  dai  dirigenti aziendali I.U. Stefano Bertinelli,  Orazio

Colapietra,  Luigi  Chiari,  Nicola  Gagliardi,  Giorgio  Reato,  Maurizio

Molinari,  Venerino Nicoletti e dal rappresentante dei  quadri  Gianfranco

Cardoni

 

è  stato  stipulato l'Accordo Nazionale Interfederale per il  rinnovo  del

CCNL  per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana,  il

quale  sostituisce integralmente e a qualsiasi effetto il precedente  CCNL

stipulato l'1.10.91 e scaduto il 31.7.94.

 

 

 

VERBALE DI ACCORDO

 

Addì 31.10.95 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

 

tra

 

la FEDERAMBIENTE (Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale)

rappresentata dal Presidente arch. Giuseppe Sverzellati, dalla Commissione

Relazioni Industriali costituita dal Presidente prof. Giuseppe Corticelli,

dai  componenti dr. Marco Carpani, dr. Antonio Longo, ing. Giuseppe Sorace

e  dr.  Marco Pietrangelo, Dirigente del Servizio Lavoro, con l'assistenza

dei  Dirigenti  aziendali  dr. Raffaele Borghi, dr.  Marco  Calonaci,  dr.

Giancarlo  Cappelli,  dr. Luciano Cedrone, dr. Andrea  Cirelli  e  con  la

collaborazione del dr. Tiziano Bianconcini

 

e

 

la  FIADEL-CISAL  (Federazione Italiana Autonoma Dipendenti  Enti  Locali)

rappresentata  dal  Segretario nazionale FIADEL dr. Antonio  Marrone,  dal

Segretario  Unione CISAL dr. Diego Miraglia, dai Vice Segretari  nazionali

FIADEL  dr.  Antonino Dragotto e Franco Scalbi con la  partecipazione  dei

componenti il Consiglio Nazionale FIADEL: Luciano Tafani, Giovanni  Ronci,

Giorgio   Mazzucchelli,  Giuseppe  Romito,  Luigi  Verzicco   e   con   la

partecipazione  dei Segretari della Federazione Aziendale  FIADEL:  Angelo

Pellicciari e Pasquale Bolzonella

 

è  stato  stipulato l'Accordo Nazionale Interfederale per il  rinnovo  del

CCNL  per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana,  il

quale  sostituisce integralmente e a qualsiasi effetto il precedente  CCNL

stipulato l'1.10.91 e scaduto il 31.7.94.

 

La  FEDERAMBIENTE e la FIADEL-CISAL si danno, altresì, atto che gli  artt.

1,  10,  20,  26,  50,  52  e 54 del sopra citato Accordo  Nazionale  sono

sostituiti dalle norme, nonché integrati da dichiarazioni a verbale  della

FIADEL-CISAL, entrambe riportate in allegato.

 

 

 

PROTOCOLLO PROGRAMMATICO

 

Il  rinnovo  del CCNL per i lavoratori delle aziende di igiene  ambientale

del  settore  pubblico e di quello privato si colloca  in  un  periodo  di

particolare urgenza ambientale.

 

La  risorsa ambiente, la sua tutela e valorizzazione appartengono a quella

sfera  di diritti inalienabili che deve caratterizzare una società moderna

e democratica quale è la nostra.

 

La crescente domanda di servizi qualificati che proviene dalla popolazione

e  la pressante esigenza di trovare soluzioni adeguate al problema rifiuti

fanno sì che il ruolo ricoperto dalle Aziende d'igiene urbana, siano  esse

pubbliche o private, dovrà avere un'importanza sempre più strategica nella

società.

 

Essenziale  diventa  su  tali questioni il coinvolgimento  dei  cittadini,

attraverso le associazioni in cui essi liberamente si organizzano.

 

Il  ruolo  e le responsabilità delle istituzioni pubbliche, come  previsto

dall'art. 6 della legge n. 142/90 sull'ordinamento delle Autonomie locali,

sono  determinanti e vanno valorizzati attraverso l'espletamento di  tutte

le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo ad esse demandate.

 

Bisogna continuare a perseguire l'obiettivo della piena applicazione delle

recenti disposizioni legislative del settore dello smaltimento di tutti  i

rifiuti  urbani  e speciali, in termini di nuovi impianti  (riciclaggio  e

riconversione,  depuratori, inceneritori, discariche) e di pieno  utilizzo

delle risorse economiche esistenti.

 

Particolare attenzione va rivolta al potenziamento e alla diffusione degli

impianti  per  lo  smaltimento dei rifiuti industriali, vero  "buco  nero"

dell'intero sistema rifiuti.

 

In  tale  quadro  e  per  corrispondere a  queste  esigenze,  deve  essere

perseguita  una politica di innovazione e di riorganizzazione dei  servizi

ambientali   che  incida  profondamente  su  quei  sistemi  gestionali   e

organizzativi  che,  attualmente,  agiscono  come  vincoli  allo  sviluppo

dell'attività delle imprese del settore.

 

A  questo  scopo, sul versante della gestione vanno ricercate le soluzioni

più  idonee  attraverso l'adeguamento delle imprese, pubbliche o  private,

affinché  siano  dotate  di tutti gli strumenti normativi,  legislativi  e

finanziari necessari per l'erogazione dei servizi capaci di soddisfare  la

domanda  proveniente dall'utenza. È necessario prevedere, in  un  prossimo

futuro,  aziende  quali soggetti addetti alla salvaguardia dell'equilibrio

ambientale, negli aspetti di tutela dell'aria, del suolo e dell'acqua.

 

In  questo  ambito  le  aziende sono impegnate  a  svolgere  un  ruolo  di

regolazione  del sistema sbarrando, attraverso un'accresciuta efficacia  e

una  migliore  qualità del servizio, l'ingresso nel settore  a  tutti  gli

elementi  che,  attraverso la logica dell'aggiudicazione  dell'appalto  al

massimo ribasso, lo stanno di fatto inquinando.

 

Diviene essenziale, ai fini indicati, operare concretamente per conseguire

una  sostanziale  omogeneità  economica e normativa,  per  ogni  forma  di

gestione dei servizi di igiene ambientale.

 

Le parti stipulanti pertanto auspicano che:

 

a)si pervenga in tempi realistici alla definizione di un unico CCNL per il

  settore della nettezza urbana coinvolgente sia le aziende municipalizzate

  che quelle private;

b)si  operi  nel frattempo per un'armonizzazione dei contratti  collettivi

  nazionali di lavoro operanti nel settore;

c)si sviluppino relazioni industriali funzionali al recupero di efficienza

  e  di  competitività delle imprese municipalizzate tenendo  conto  delle

  rilevanti trasformazioni in atto negli assetti societari delle imprese e

  dei modelli di organizzazione delle attività produttive e di servizi;

d)si  contribuisca al miglioramento del servizio anche tenendo  in  debito

  conto le esigenze delle comunità locali;

e)si   dia   piena   attuazione   a   quanto   previsto   dal   Protocollo

  interconfederale  del  23.7.93  in  materia  di  relazioni  sindacali  e

  contrattazioni.

 

È necessario inoltre operare per:

 

1)il  rilancio  e  il potenziamento delle aziende affinché  attraverso  la

  acquisizione di molteplici servizi a valenza ambientale, riguardanti tutto

  il ciclo completo dello smaltimento dei rifiuti, della depurazione delle

  acque  e  del  monitoraggio  dell'aria,  realizzino,  nel  concreto,  la

  trasformazione  da  Azienda  di  igiene  urbana  in  Azienda  di  igiene

  ambientale;

2)la  determinazione  di  aree di intervento  e  bacini  di  utenza  anche

  comprendenti più Comuni con l'obbligo di intese consortili e nei quali le

  Aziende  pubbliche o private possano svolgere la loro attività  in  modo

  ottimale, sia in termini di efficienza che di efficacia;

3)il  rispetto del divieto di ogni circolazione dei rifiuti solidi  urbani

  al di fuori degli ambiti individuati dalle legislazioni regionali;

4)l'assunzione  di  iniziative  sul versante  legislativo  che  permettano

  l'attuarsi   delle   condizioni  necessarie  per   un'integrazione   e/o

  collaborazione tra pubblico e privato, attraverso i seguenti punti:

 

a)una  riforma  del sistema delle entrate verso un modello di  riscossione

  diretta   dei  corrispettivi  del  servizio  tale  da  rendere  concreta

  l'autonomia  finanziaria,  indispensabile a  una  rigorosa  politica  di

  riqualificazione dell'utilizzo delle risorse.

  In  attesa  della riforma dovrà essere perseguita come 1°  obiettivo  la

  generalizzazione del contratto di servizio come forma di rapporto tra le

  Aziende e gli Enti locali.

b)una  corretta  gestione dell'Albo delle imprese, uno degli strumenti  di

  normalizzazione dei rapporti tra i soggetti interessati alla gestione dei

  servizi;

c)una  modifica del sistema degli appalti che, dopo un confronto  con  gli

  enti  locali e le parti sociali, in armonia con le raccomandazioni U.E.,

  preveda  l'adozione  di  criteri  per  la  stesura  dei  capitolati  che

  contemplino: la garanzia di salvaguardia dell'ambiente e delle modalità di

  erogazione dei servizi, le condizioni di pari opportunità tra lavoratrici

  e lavoratori;

 

5)l'attivazione di un rapporto con le associazioni dell'utenza  attraverso

  il loro coinvolgimento negli indirizzi di programmazione aziendale. Tale

  rapporto,  che dovrà avvenire nel rispetto dei ruoli di tutte le  parti,

  dovrà servire a rispondere ai bisogni dei cittadini e a ricercare con loro

  gli strumenti più idonei a risolvere le problematiche ambientali inerenti

  ai rifiuti.

 

 

 

PARTE I - DEL CONTRATTO DI LAVORO

 

Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto.

 

Le parti si danno atto della necessità di istituire un tessuto completo di

relazioni industriali tra Aziende e Organizzazioni Sindacali nel campo dei

pubblici  servizi, che coinvolga, altresì, le associazioni rappresentative

dell'utenza.

 

Le  parti,  riconfermando  la  loro piena autonomia  nella  diversità  dei

rispettivi ruoli e ferma restando la rispettiva libertà di azione in  caso

di dissenso, prevedono momenti di informazione, consultazione, confronto e

contrattazione.

 

 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

 

Le  Aziende  di  igiene  ambientale,  per  rispondere  adeguatamente  alle

crescenti  necessità  di tutela dell'ambiente e alle esigenze  di  servizi

ambientali,  si  doteranno  di strumenti atti  alla  programmazione  dello

sviluppo aziendale quali i piani programma poliennali.

 

Spetta   agli   Enti   locali,  consultate  le  Organizzazioni   Sindacali

Territoriali,  come  pure  le  associazioni  dell'utenza,   definire   gli

indirizzi  e i flussi finanziari di competenza aziendale che saranno  alla

base dei piani programma aziendali.

 

Le   Aziende,  nella  redazione  del  piano  programma,  alla  luce  delle

disposizioni   contenute  nel  DPR  n.  902/86  e   nel   rispetto   delle

compatibilità economiche, si impegnano a perseguire un'ampia consultazione

delle Organizzazioni Sindacali, nonché delle associazioni dell'utenza, con

l'obiettivo  di  realizzare livelli sempre più  elevati  di  efficienza  e

qualità dei servizi.

 

A  questo  scopo,  ferme  restando le rispettive, distinte  responsabilità

dell'Azienda e delle Organizzazioni Sindacali, si svolgeranno incontri tra

le parti sui temi e con le modalità seguenti:

 

a)la   Direzione   aziendale   trasmette  alle  Organizzazioni   Sindacali

  Territoriali  di  categoria  la documentazione,  i  dati  e  le  notizie

  riguardanti:

 

- i bilanci preventivi e i consuntivi, possibilmente entro 30 giorni prima

  dell'approvazione per i preventivi, e 30 giorni dopo, per i consuntivi;

- i bilanci poliennali e i relativi investimenti;

- l'articolazione dei servizi erogati dall'Azienda.

 

b)le  Organizzazioni  Sindacali,  entro 10 giorni  dal  ricevimento  della

  documentazione,   possono  chiedere  un  incontro  per   chiarimenti   e

  illustrazioni, da tenersi, possibilmente, entro 10 giorni dalla data della

  richiesta.

 

 

RAPPORTI CON L'UTENZA

 

I  rapporti  con l'utenza devono prevedere momenti di confronto articolato

su 2 livelli: informazione e consultazione.

 

INFORMAZIONE  -  Le  Aziende  si  impegnano a  sviluppare  un'informazione

sistematica e di facile comprensione rivolta ai cittadini, sugli scopi e i

contenuti  della programmazione aziendale, con la pubblicazione del  piano

programma attraverso sintesi non tecniche e utilizzando anche strumenti di

comunicazione di massa.

 

A  tale  scopo,  le  parti  si impegnano a verificare  la  possibilità  di

istituire, specialmente nelle grandi Aziende, appositi uffici di P.R.

 

CONSULTAZIONE  -  Allo  scopo  di attivare momenti  di  consultazione  che

coinvolgano,  insieme  alle  Aziende, le  Organizzazioni  Sindacali  e  le

rappresentanze delle utenze, potranno essere indette conferenze  pubbliche

e/o  di  produzione  su specifici obiettivi previsti dal  piano  programma

(smaltimento, raccolta differenziata etc.).

 

 

AMBITI E MATERIE DI CONFRONTO E DI CONTRATTAZIONE

 

Fatti propri i principi contenuti nel Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL  del

luglio 1989, in particolare, per quanto attiene all'autonomia delle  parti

che  resta confermata a ogni livello, gli ambiti di confronto previsti tra

le parti sono: nazionale, regionale/territoriale, aziendale.

 

Resta  fermo il principio della non riproponibilità ad altri ambiti  delle

materie già definite nel livello di competenza.

 

NAZIONALE - A questo ambito viene demandata la definizione della normativa

contrattuale,  la  gestione e l'interpretazione della  stessa,  nonché  le

materie e i limiti della contrattazione aziendale.

 

REGIONALE/TERRITORIALE  -  A questo ambito vengono  riservate  le  materie

previste  dal Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL e, inoltre, quanto stabilito

dal  Contratto  in  ordine alle politiche di formazione professionale,  ai

programmi  di politica occupazionale, nonché all'esigenza di nuove  figure

professionali.

 

AZIENDALE

 

a)Richiamata  la  piena  autonomia  decisionale  e  di  responsabilità  di

  gestione della Direzione aziendale secondo le prerogative di legge e  la

  piena autonomia di azione dei Sindacati, a questo ambito viene demandato

  il  confronto  sugli  indirizzi  e  sulle  linee  secondo  cui  dovranno

  articolarsi le seguenti materie:

 

- organizzazione del lavoro: mobilità, turnazioni, straordinari, etc.;

- articolazione dell'orario di lavoro;

- organici e relative articolazioni;

- massa vestiario.

 

b)A  questo  ambito  aziendale  viene demandata  la  contrattazione  delle

  seguenti materie, secondo quanto stabilito dalle Norme Pattizie e  dalle

  Norme Sanzionatorie di cui al Protocollo d'intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL del

  luglio 1989:

 

- programmazione ferie e festività;

- ambiente,  igiene  e  sicurezza del lavoro  e  politica  di  prevenzione

  malattie e infortuni;

- pari opportunità;

- i processi di riorganizzazione del fattore lavoro connessi a progetti di

produttività (art. 29 CCNL);

- i processi di riorganizzazione del fattore lavoro connessi a progetti di

redditività aziendale attinente all'attivazione di nuovi servizi o di

segmenti di mercato;

- ogni altra materia singolarmente ed espressamente indicata negli

articoli del CCNL.

 

  L'attuazione  dei provvedimenti adottati dalla Direzione Aziendale  sarà

  oggetto   di  verifica,  a  richiesta,  da  parte  delle  Organizzazioni

  Sindacali.

 

c)La  Direzione  aziendale,  nell'ambito dell'informazione  annuale  sulle

  strategie  aziendali, sottoporrà alle rappresentanze  dei  lavoratori  i

  programmi relativi alla programmazione dei servizi, del calendario degli

  orari,  delle  esigenze  di  mobilità,  collegate  all'espletamento  dei

  programmi stessi.

  Ferma  restando  l'autonomia delle parti sulle  materie  richiamate,  su

  richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali potrà essere attivato

  uno  specifico confronto negoziale sulle conseguenze operative  di  tali

  programmi.

  Tale confronto negoziale sarà finalizzato particolarmente a definire  lo

  sviluppo  della  programmazione  annua  degli  orari,  ivi  compresa  la

  flessibilità  degli  stessi, le regole per la  mobilità  dei  gruppi  di

  lavoratori nell'ambito delle esigenze di servizio.

  Il  confronto  negoziale  dovrà svilupparsi  nei  10  giorni  successivi

  all'informazione della Direzione aziendale. Decorso tale  termine  senza

  pervenire a un'intesa, le parti assumono le decisioni che competono alla

  propria autonomia e responsabilità.

  Nel  caso  di  significative  modifiche in corso  d'anno  dei  programmi

  convenuti,  la  Direzione aziendale è tenuta a informare preventivamente

  le  rappresentanze  aziendali dei lavoratori.  Su  richiesta  di  queste

  ultime sarà attivata la medesima procedura di cui ai presenti commi, che

  dovrà   completarsi   entro  5  giorni  dalla   data   dell'informazione

  preventiva.

  L'attuazione dei programmi richiamati dovrà essere sviluppata attraverso

  adeguate informazioni preventive ai lavoratori interessati.

  Su  richiesta  della rappresentanza sindacale aziendale potranno  essere

  convocati specifici incontri semestrali sull'attuazione dei programmi.

 

d)Per quanto fa riferimento ai momenti di raffreddamento e di composizione

  dei conflitti in materia di contrattazione aziendale, vengono riconfermate

  le procedure previste dal Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL; a conclusione

  di questo processo resta impregiudicata l'autonomia delle parti.

 

 

 

Art. 2 - Applicabilità del Contratto.

 

1)Il  presente CCNL disciplina i rapporti fra le imprese esercenti servizi

  di  igiene ambientale, complementari e simili, aderenti alla Federazione

  Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale e i loro lavoratori, di  cui

  alla classificazione prevista all'art. 10 del presente Contratto.

 

  Con  la  dizione "servizi di igiene ambientale, complementari e simili",

  si  intendono  tutti i servizi affidati e affidabili  alle  imprese  del

  settore anche relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua

  e  dell'aria  nelle varie forme di inquinamento (centrali o impianti  di

  eliminazione   e/o   trasformazione  di  rifiuti,  manutenzione,   verde

  pubblico,  disinfezione e disinfestazione ambienti pubblici  e  privati,

  interventi   tesi  alla  neutralizzazione  dell'inquinamento  dell'aria,

  etc.).

 

 

2)L'applicazione  del  presente  Contratto di  lavoro  è  sottoposta  agli

  adempimenti di legge.

 

 

3)Il  Contratto è applicabile a enti, società e organizzazioni che abbiano

  aderito alla Federambiente e alla quale abbiano conferito il mandato  di

  rappresentanza.

 

 

4)Il Contratto è, altresì, applicabile ai servizi di igiene urbana gestiti

  da ogni altro ente pubblico economico o società di capitale totalmente o

  parzialmente pubblico, per i quali l'applicazione è operante  a  seguito

  degli adempimenti richiesti dalla legge e/o dai rispettivi statuti.

 

 

5)Il  presente  Contratto  si applica, inoltre,  ai  soggetti,  in  quanto

  aderenti alla Federambiente, Aziende, Consorzi, Enti e Società,  di  cui

  all'art.  22  della  legge n. 142/90, che esercitano servizi  vari,  con

  riferimento a servizi diversi da quelli sopra indicati e non coincidenti

  in  via  esclusiva  con  i servizi di trasporto, gas-acqua  ed  energia,

  centrali del latte, farmacie, servizi annonari.

 

 

6)Il   presente  CCNL  si  applica  ai  lavoratori  addetti   ai   servizi

  sopraelencati, ove dipendenti da soggetti pluriservizio, cioè soggetti di

  cui  al comma 1 che gestiscano anche servizi di trasporto, gas-acqua  ed

  energia, centrali del latte, farmacie, servizi annonari; presso i suddetti

  soggetti pluriservizio il presente CCNL si applica, inoltre, ai lavoratori

  addetti a servizi e attività comuni ai diversi settori aziendali.

 

 

7)Ove  siano intervenuti accordi collettivi in tal senso, il presente CCNL

  trova  applicazione  anche nei confronti dei lavoratori  dipendenti  dai

  suddetti soggetti pluriservizio e addetti a settori merceologici diversi

  da quelli nei quali il Contratto stesso sia già applicabile ai sensi dei

  commi precedenti.

 

 

 

Art. 3 - Cessione e trasformazione di Azienda.

 

La  cessione,  la trasformazione o la fusione dell'Azienda municipalizzata

non  risolvono  di  per  sé il rapporto di lavoro e il  personale  addetto

conserva i suoi diritti nei confronti dell'Azienda subentrante.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA

 

Le parti si danno atto che, al fine di rendere possibile per le aziende  i

passaggi  di  gestione, si incontreranno entro l'1.1.96  per  definire  le

norme relative al personale (sia in entrata che in uscita).

 

 

 

Art. 4 - Inscindibilità del Contratto.

 

Le  norme  del  presente  Contratto e della  legge  20.5.70  n.  300,  sia

nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative

e inscindibili e costituiscono un trattamento complessivo.

 

È  esclusa  l'applicazione  anche parziale di  altri  contratti  nazionali

collettivi di categoria.

 

 

 

Art. 5 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione

         del Contratto.

 

1)Il  presente  Contratto concerne il periodo 1° gennaio 1995-31  dicembre

  1998 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre

  1996 per la parte economica.

 

 

2)Gli  effetti  giuridici  decorrono dalla  data  di  stipulazione,  salvo

  diversa  prescrizione del presente Contratto. La stipulazione si intende

  avvenuta  al  momento della sottoscrizione del Contratto  da  parte  dei

  soggetti negoziali.

 

 

3)Il  CCNL  alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno,  qualora

  non   ne  sia  data  disdetta  da  una  delle  parti  mediante  apposita

  comunicazione almeno 3 mesi prima di ogni scadenza. In caso di disdetta le

  disposizioni  contrattuali rimangono in vigore fino a quando  non  siano

  sostituite dal successivo CCNL. Con la stessa anticipazione temporale sono

  presentate le piattaforme.

 

  Durante  tale  periodo  e  per  il mese  successivo  alla  scadenza  del

  Contratto,  le  parti negoziali non assumono iniziative  unilaterali 

  procedono ad azioni conflittuali.

 

 

4)In  attuazione  dell'Accordo tra Governo e parti  sociali  del  23.7.93,

  qualora  si verifichi un periodo di vacanza contrattuale pari a  3  mesi

  dalla  data  di scadenza del Contratto, ai lavoratori destinatari  dello

  stesso  verrà  corrisposta  la relativa indennità  secondo  le  scadenze

  previste dall'Accordo medesimo.

 

 

5)In  sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto  di

  riferimento  del  negoziato  sarà  costituito  dalla  comparazione   tra

  l'inflazione  programmata precedente e quella effettiva intervenuta  nel

  precedente biennio.

 

 

 

PARTE II - DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 6 - Costituzione del rapporto di lavoro.

 

I. ASSUNZIONI E SELEZIONI DEL PERSONALE

 

1)L'assunzione del personale, dal 1° all'8° livello, previo confronto  con

   le organizzazioni Sindacali, viene effettuata dall'Azienda in conformità

   alle  vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità indicate  nel

   presente articolo.

 

   L'assunzione  sarà  comunicata al lavoratore con  lettera  nella  quale

   dovranno essere specificati:

 

a)la data di inizio del rapporto di lavoro;

b)la qualifica e il livello al quale il lavoratore viene assegnato;

c)il trattamento economico iniziale;

d)la durata del periodo di prova.

 

 

2)Qualora  l'Azienda  decida  di provvedere all'assunzione  del  personale

   mediante selezioni, queste, in quanto procedimenti di natura convenzionale

   e privata, potranno essere svolte direttamente dall'Azienda stessa (nel

   qual  caso  sarà nominata la Commissione indicata al punto  5),  oppure

   utilizzando enti o strutture esterne.

 

 

3)I  requisiti di assunzione sono di volta in volta stabiliti dall'Azienda

   previa informazione alle RSA, nel rispetto delle vigenti norme di legge e

   in  relazione alle specificità del posto da ricoprire e saranno diffusi

   attraverso idoneo avviso.

 

 

4)I  dipendenti in servizio dell'Azienda e i dipendenti in servizio presso

   altre Aziende o società che applicano il presente CCNL, assunti a tempo

   indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova, possono essere

   ammessi    a   partecipare   alle   selezioni   indette   dall'Azienda,

   indipendentemente dai limiti di età, anche se non in possesso dei titoli

   di  studio  previsti nell'avviso di selezione, purché in  possesso  dei

   requisiti di anzianità aziendale stabiliti dall'avviso stesso.

 

 

5)Con  apposito provvedimento dell'Azienda, viene nominata una Commissione

   di  selezione formata da un massimo di 5 componenti con il  compito  di

   stabilire  le  modalità  di svolgimento della selezione,  di  garantire

   l'obiettività dei giudizi, di definire le prove d'esame e la ponderazione

   dei  titoli,  nonché la valutazione dei requisiti necessari  fino  alle

   risultanze finali.

 

 

6)L'Azienda dovrà d'ufficio fornire alla Commissione di selezione l'elenco

   delle  eventuali  sanzioni  disciplinari che  sono  state  irrogate  ai

   dipendenti aziendali, partecipanti alla selezione nei 2 anni antecedenti

   il   termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande   di

   partecipazione alla selezione stessa. Coloro, invece, che provengono da

   un'altra Azienda speciale di igiene urbana dovranno corredare  il  loro

   curriculum con analogo elenco attestante eventuali sanzioni disciplinari

   irrogate nel biennio precedentemente indicato.

 

 

7)Detta  Commissione  è  costituita dal Direttore  dell'Azienda,  o  da  1

   dirigente suo delegato, che la presiede e da un massimo di 4 esperti.

  

   Questi  ultimi, alla luce dei criteri indicati nella Sentenza  26.9.90,

   n.   453,  della  Corte  Costituzionale,  debbono  essere  forniti   di

   competenza tecnica specifica in relazione ai posti da ricoprire, nonché

   di esperienza nelle tecniche di selezione e valutazione del personale.

 

 

8)L'assenza  di 1 o più membri ai lavori della Commissione non costituisce

   condizione di improcedibilità, purché ai lavori partecipi la maggioranza

   dei membri stessi e l'assenza non riguardi il Direttore.

 

 

9)Ai  lavori  della  Commissione,  in veste di  osservatore,  partecipa  1

   rappresentante dei lavoratori designato da ciascuna delle Organizzazioni

   Sindacali presenti in Azienda e stipulanti il presente Contratto.

 

   In   occasione  della  nuova  disciplina  delle  RSU  di  base  saranno

   riesaminate   le  modalità  di  partecipazione  alle  selezioni   degli

   osservatori in rappresentanza dei lavoratori.

 

   Le  eventuali  osservazioni dei rappresentanti dei  sindacati,  la  cui

   mancata  designazione non è ostativa allo svolgimento dei lavori  della

   Commissione,  vengono riportate, a richiesta, nei  verbali  dei  lavori

   della Commissione stessa.

 

   Detti rappresentanti sindacali sono tenuti al segreto d'ufficio al pari

   dei membri della Commissione.

 

 

10)  Ai componenti la Commissione di selezione, di cui al precedente punto

   7, viene attribuito un compenso determinato dell'Azienda.

 

 

11)  Le  Aziende possono attingere alle risultanze della selezione per  un

   periodo  non  superiore  a  2 anni. Eventuali proroghe  possono  essere

   contrattate a livello aziendale.

 

 

12)  Le  Aziende, qualora lo ritengano opportuno per ragioni funzionali  e

   organizzative,  potranno  avvalersi  del  personale  già  in  servizio,

   attraverso   procedure  che  saranno  oggetto  di  confronto   con   le

   Organizzazioni Sindacali.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

In  ottemperanza  a  quanto previsto dall'art. 25, comma  2,  della  legge

23.7.91  n. 223, le parti si danno atto che non rientrano nella  quota  di

riserva  stabilita  dal  comma  1  del medesimo  art.  25,  le  qualifiche

comportanti il riconoscimento dei livelli di inquadramento nei quali  sono

classificati  i  quadri,  il  personale avente  funzioni  direttive  e  il

personale di concetto.

 

 

II. APPRENDISTATO

 

1)La  disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e  dal

  relativo regolamento (legge n. 25/55 e legge n. 56/87, art. 21).

 

 

2)Il  rapporto di apprendistato è istituito per la formazione degli operai

  specializzati addetti alle officine di riparazione e manutenzione e agli

  impianti  di  depurazione acque e trattamento rifiuti,  nonché  per  gli

  impiegati per i quali sono previste mansioni esecutive.

 

  Operai (durata 3 anni):

 

- 1° anno: 62% della retribuzione;

- 2° anno: 70% della retribuzione;

- 3° anno: 80% della retribuzione.

-

  Impiegati (durata 1 anno):

 

- tutto il periodo: 70% della retribuzione.

 

 

3)Ferma  restando  l'integrale applicazione delle norme  di  legge  e  del

  presente CCNL, agli apprendisti la retribuzione si calcola percentualmente

  sulla  paga globale contrattuale del lavoratore inquadrato al 4° livello

  della classificazione del personale.

 

 

III. CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO.

 

PREMESSA

 

Le  parti  stipulanti  concordano di promuovere un  maggior  utilizzo  dei

contratti di formazione e lavoro, previsti dalle vigenti leggi, al fine di

incentivare  l'assunzione dei giovani e di assicurare agli  stessi,  oltre

all'inserimento  nell'attività  produttiva,  un'adeguata  fase   formativa

finalizzata  all'acquisizione di professionalità  conformi  alle  esigenze

delle Aziende.

 

 

PROCEDURA DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

 

Ai  sensi dell'art. 9 della legge n. 169/91 e dell'art. 16 della legge  n.

451/94,  non  sono  soggetti all'approvazione della  Commissione  centrale

dell'impiego i progetti conformi alle norme del presente Accordo.

 

I  progetti  conformi  al presente Accordo devono  essere  comunicati  dal

datore   di  lavoro  all'Ufficio  Regionale  del  Lavoro  territorialmente

competente con l'indicazione del numero dei contratti di formazione che si

intendono stipulare.

 

Copia del presente articolo verrà, pertanto, notificata a cura delle parti

al Ministero del Lavoro e alla Commissione Centrale per l'impiego, ai fini

del  formale  recepimento da parte del Ministero  per  la  conformità  dei

contenuti  di esso alla disciplina legislativa del contratto di formazione

e lavoro.

 

 

TIPOLOGIA, DURATA DEL CONTRATTO E ATTIVITA' FORMATIVA

 

La  determinazione dei tempi e delle modalità delle attività di formazione

e  lavoro saranno coerenti con il livello di qualificazione al quale tende

il contratto di formazione.

 

Ai fini delle vigenti disposizioni di legge si considerano:

 

a)"elevate",  le  professionalità inquadrate nei  livelli  5°,    e  7°,

  propedeutiche ai livelli superiori;

b)"intermedie",  le  professionalità  inquadrate  nei  livelli    e  4°,

  propedeutiche ai livelli superiori;

c)"contratti   di  formazione  per  l'inserimento  professionale"   quelli

  attraverso i quali si adegua la capacità professionale del lavoratore al

  contesto  produttivo  e organizzativo aziendale,  con  riferimento  alle

  mansioni di cui ai livelli dal 3° al 7°.

 

Il  contratto  di  formazione e lavoro non può  essere  stipulato  per  il

livello  1°,  di  cui  alla  classificazione del  personale  prevista  dal

presente Contratto.

 

Si considerano conformi alla presente regolamentazione:

 

- i  progetti  che,  per  i contratti di formazione e  lavoro  finalizzati

  all'acquisizione di professionalità elevate come definite al  punto  a),

  prevedano 140 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione

  lavorativa, e 24 mesi di durata;

- i  progetti  che,  per  i contratti di formazione e  lavoro  finalizzati

  all'acquisizione di professionalità intermedie come definite al punto b),

  prevedano:

 

1)per  il 3° livello, 100 ore di formazione, da effettuarsi in luogo della

  prestazione lavorativa, e 24 mesi di durata;

2)per  il 4° livello, 120 ore di formazione, da effettuarsi in luogo della

  prestazione lavorativa e 24 mesi di durata.

 

- i  progetti preordinati alla stipulazione di contratti di formazione per

  l'inserimento professionale, di cui al punto c) che prevedano 20 ore  di

  formazione e 12 mesi di durata. La formazione predetta dovrà concernere la

  disciplina  del  rapporto di lavoro, l'organizzazione del  lavoro  e  la

  prevenzione ambientale e antinfortunistica. Le parti convengono che le ore

  di  formazione  eventualmente aggiuntive  rispetto  alle  20  non  siano

  retribuite.

 

 

RAPPORTO DI LAVORO

 

Al  rapporto  di  formazione e lavoro si applicano tutte  le  disposizioni

regolanti il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato, salvo

quanto diversamente previsto dal presente articolo.

 

A) PERIODO DI PROVA

 

La durata del periodo di prova sarà pari a:

 

- 1  mese  di  prestazione effettiva per i contratti di durata fino  a  12

  mesi;

- 2  mesi  di  prestazione effettiva per i contratti di durata fino  a  24

  mesi.

 

B) INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

 

Ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro verrà riconosciuto

un  trattamento retributivo corrispondente ai minimi tabellari e ai valori

dell'ex  contingenza  stabiliti dal CCNL per il livello  di  inquadramento

indicato nel progetto di formazione e lavoro.

 

Il  livello  di inquadramento non potrà essere inferiore, per  più  di  un

livello  a  quello spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori  con

contratto  di  lavoro  subordinato,  che  svolgano  mansioni  o   funzioni

corrispondenti  a  quelle assegnate al giovane assunto  con  contratto  di

formazione e lavoro.

 

Ai  lavoratori,  ai  quali  non sarà riconosciuta  la  trasformazione  del

contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, verrà

riconosciuta la retribuzione normale corrisposta agli altri lavoratori per

tutto  il  periodo del contratto di formazione e lavoro,  la  quale  verrà

erogata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

 

C) TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO

 

In  caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattia o infortunio

non  sul  lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione

del posto:

 

a)per  i contratti di formazione e lavoro fino a 12 mesi: un periodo di  2

  mesi:

 

1)nel  caso  di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza ricaduta,

  oppure  con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi  alla

  fine  della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione

  del  posto  sarà di 60 giorni di calendario nell'arco dei  12  mesi  del

  contratto;

2)nel  caso  di  più malattie e/o infortuni non sul lavoro,  con  ricaduta

  nella  stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo  di  30

  giorni  successivi  alla  fine  della precedente  malattia,  il  periodo

  complessivo  di  conservazione del posto  di  90  giorni  di  calendario

  nell'arco dei 12 mesi del contratto.

 

  Per  i contratti di formazione di durata inferiore a 12 mesi il suddetto

  periodo  complessivo di conservazione del posto sarà proporzionale  alla

  durata del contratto stesso (calcolato in dodicesimi);

 

b)per  i contratti di formazione e lavoro fino a 24 mesi: un periodo di  4

  mesi:

 

1)nel  caso  di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza ricaduta,

  oppure  con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi  alla

  fine  della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione

  del  posto  sarà di 120 giorni di calendario nell'arco dei 24  mesi  del

  contratto;

2)nel  caso  di  più malattie e/o infortuni non sul lavoro,  con  ricaduta

  nella  stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo  di  30

  giorni  successivi  alla  fine  della precedente  malattia,  il  periodo

  complessivo  di  conservazione del posto di  180  giorni  di  calendario

  nell'arco dei 24 mesi del contratto.

 

  Per i contratti di formazione di durata inferiore a 24 mesi, il suddetto

  periodo  complessivo di conservazione del posto sarà proporzionale  alla

  durata del contratto stesso (calcolato in ventiquattresimi).

 

  Per  quanto  concerne  gli  infortuni sul  lavoro  resta  valido  quanto

  previsto dalle norme contrattuali e legislative vigenti.

 

  L'Azienda  anticiperà  a  tutti  i lavoratori,  indipendentemente  dalla

  qualifica  di  assunzione,  per un periodo  massimo  pari  a  quello  di

  conservazione  del  posto, il trattamento economico  previsto  a  carico

  degli istituti assicuratori.

 

  In  ogni  caso, la conservazione del posto non potrà eccedere la  durata

  convenuta  del  contratto  di formazione salvo  che  il  lavoratore  sia

  mantenuto in servizio con rapporto a tempo indeterminato.

 

D) SOSPENSIONI

 

È  ammessa  la  sospensione  del decorso della  durata  del  contratto  di

formazione e lavoro nelle seguenti ipotesi:

 

- maternità;

- servizio di leva o richiamo alle armi;

- aspettativa per funzioni pubbliche elettive;

- aspettativa per cariche sindacali;

 

 

ALTRE DISPOSIZIONI

 

Nei  casi  in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato  in

rapporto  a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato  in

attività  corrispondenti  alla  formazione  conseguita  e  il  periodo  di

formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre  che

ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti

introdotti e disciplinati dal CCNL.

 

 

ALLEGATO

 

Il  progetto a cura dell'Azienda deve essere compilato in base al seguente

schema.

 

 

PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO

 

TIPOLOGIA

 

- Il  Presente progetto è finalizzato all'inserimento nell'Azienda e  alla

  formazione di n. .... lavoratori, tutti di età compresa tra i 18 e i  32

  anni (N.B.: 1) per ogni figura professionale deve essere redatto apposito

  progetto;  2) per età massima occorre tener presente quanto  dispone  la

  normativa vigente all'atto dell'assunzione).

- Data di assunzione ...........

- Durata  del  contratto di formazione e lavoro n. .... mesi (indicare  il

  numero dei mesi che comunque non deve essere superiore a 24).

- Mansioni  e  inquadramento contrattuale all'atto  di  assunzione  ......

  (indicare il livello minimo della qualifica di entrata).

- Inquadramento   cui  tende  la  formazione  ...................(indicare

  quello previsto nel CCNL per la mansione cui è finalizzata la formazione).

 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

 

- Inserimento  iniziale  per   mesi di effettivo  lavoro  con  mansioni  e

  compiti di .................

- Inserimento  per  ulteriori  mesi di effettivo  lavoro  con  mansioni  e

  compiti di .................

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE IN AZIENDA

 

La  formazione sarà di tipo teorico/pratico con inserimento graduale nella

posizione lavorativa a seguito di progressiva acquisizione delle  capacità

professionali cui è preordinata la formazione.

 

L'istruzione teorica:

 

- sarà  impartita  con riferimento ai seguenti contenuti e  programmi  per

  complessive n. ...... ore;

- sarà impartita nei locali dell'Azienda o non (indicare la sede) .......

 

L'addestramento pratico sarà orientato:

 

- all'acquisizione delle seguenti competenze specifiche .....;

- si  svolgerà  nei  locali dell'Azienda normalmente adibiti  ai  processi

  produttivi per complessive n. .... ore.

 

 

IV. LAVORO A TEMPO PARZIALE

 

1)A  livello  aziendale, potranno essere individuati  posti  di  lavoro  a

  orario  ridotto. Tali posti potranno essere coperti da personale assunto

  dall'esterno  o da personale interno che ne faccia esplicita  richiesta,

  nell'ambito delle procedure negoziali di cui all'art. 1 del presente CCNL.

 

 

2)Il  numero  massimo di rapporti di lavoro a tempo parziale che l'Azienda

  può intrattenere deve conformarsi ai seguenti limiti percentuali riferiti

  al  personale a tempo indeterminato iscritto nel libro matricola  al  31

  dicembre dell'anno precedente:

 

a)Aziende fino a 200 dipendenti: 10%;

b)Aziende con un numero di dipendenti compreso tra 201 e 1.000: 7%;

c)Aziende con oltre 1.000 dipendenti: 5%.

 

  L'eventuale   superamento   dei  predetti   limiti   sarà   oggetto   di

  contrattazione a livello aziendale.

 

 

3)Per  rapporto  di  lavoro a tempo parziale si intende  quello  che,  per

  accordo volontario fra lavoratore e Azienda, viene prestato durante  una

  parte del giorno o della settimana o del mese o dell'anno, per una durata

  complessiva minore della durata normale del lavoro stabilita dal presente

  Contratto.

 

 

4)Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo

  le  stesse  regole e procedure previste per i lavoratori a tempo  pieno,

  tenuto conto del diritto di precedenza di cui al comma 3-bis dell'art. 5

  della legge n. 863/84.

 

 

5)Nell'atto di costituzione del rapporto a tempo parziale sarà indicata la

  durata e la distribuzione dell'orario di lavoro nel corso dei giorni della

  settimana, del mese e dell'anno. Tuttavia, per esigenze di servizio, tale

  distribuzione  potrà essere modificata temporaneamente,  previo  congruo

  preavviso al lavoratore, nell'ambito di quanto previsto dal comma 3  del

  presente articolo.

 

 

6)Ai  lavoratori  a  tempo parziale spetta il trattamento contrattuale  in

  atto  per i lavoratori a tempo pieno, in proporzione alle ore di  lavoro

  previste  dal  contratto  a  tempo parziale,  sempre  che  ciò  non  sia

  incompatibile con la natura del contratto stesso.

 

 

7)Le  Aziende  non  possono  richiedere ai  lavoratori  a  tempo  parziale

  prestazioni di lavoro supplementare, se non eccezionalmente e nel limite

  massimo di 50 ore annue, con le maggiorazioni previste.

 

 

8)I  lavoratori  a  tempo parziale hanno diritto a fruire delle  ferie  in

  relazione all'articolazione della prestazione lavorativa specificata alla

  successiva lett. A):

 

- nell'ipotesi  di  tempo parziale orizzontale, il numero  dei  giorni  di

  ferie è pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno;

- nell'ipotesi  di tempo parziale verticale o ciclico, le ferie  spettanti

  sono proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

 

 

9)Per  quanto  non  espressamente indicato, valgono tutte le  disposizioni

  della legge tutelante questo tipo di prestazione.

 

A) Assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

Tenuto  conto  di  quanto dispone il punto 1) del  presente  articolo,  le

Aziende  possono  dar luogo ad assunzioni di lavoratori  con  rapporto  di

lavoro a tempo parziale in base alle esigenze di servizio.

 

Tali  assunzioni potranno avvenire per svolgere una prestazione lavorativa

così articolata:

 

1)orizzontale:  lavoro svolto per tutti i giorni della  settimana  per  un

  numero di ore ridotto rispetto a quello previsto dal Contratto di lavoro;

2)verticale:  lavoro  svolto per alcuni giorni della  settimana  a  orario

  ridotto o normale;

3)ciclico:  lavoro svolto per alcune settimane del mese o per alcuni  mesi

  dell'anno.

 

B) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e

  viceversa.

 

1)Le  Aziende possono trasformare posti di lavoro da tempo pieno  a  tempo

  parziale in base alle esigenze aziendali, secondo i criteri indicati alla

  precedente lett. A).

2)Le  domande  del  personale  in  servizio,  che  intende  richiedere  la

  trasformazione  del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo  parziale,

  debbono essere inoltrate all'Azienda, che ne valuterà l'accoglimento.

 

 

 

Art. 7 - Tutela del lavoro delle donne e pari opportunità.

 

1)Per  la  tutela del lavoro delle donne vengono richiamate  le  norme  di

  legge vigenti.

 

 

2)I  comitati per le pari opportunità, di cui all'art. 7 del CCNL 1.10.91,

  in affermazione della legge n. 125/91, devono essere costituiti entro 60

  giorni dalla data di entrata in vigore del CCNL.

 

  In  sede  di  contrattazione decentrata a livello  di  singola  Azienda,

  tenendo  conto  delle  proposte  formulate  dai  comitati  per  le  pari

  opportunità, sono concordate misure atte e piani di azioni positive  per

  favorire  effettive pari opportunità nelle condizioni  di  lavoro  e  di

  sviluppo professionale, con particolare riferimento:

 

- all'accesso  e  alle  modalità di svolgimento  di  corsi  di  formazione

  professionale;

- agli orari di lavoro;

- al  perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali,  a

  parità di requisiti professionali, nel quadro di un processo che tenda a

  evitare  assegnazioni di mansioni, in via permanente,  aventi  carattere

  discriminatorio e prive di ogni possibile evoluzione professionale.

 

  Rientra  nelle  competenze  dei comitati  per  le  pari  opportunità  la

  promozione  di iniziative rivolte a creare effettiva pari dignità  delle

  persone   e,  in  particolare,  per  rimuovere  completamente  eventuali

  molestie  sessuali  e  lesioni  delle  libertà  personali  del   singolo

  lavoratore, nonché di elaborare un codice di condotta sulla tutela della

  dignità  delle  persone nel mondo del lavoro per  uno  sviluppo  di  una

  politica positiva su questa materia.

 

 

NOTA A VERBALE - Tutela della dignità degli uomini e delle donne

                 sul posto di lavoro (molestie sessuali).

 

Le  parti  nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile (art.  2087),

nonché  dalla  raccomandazione  CEE del 30.7.91  in  materia  di  molestie

sessuali,  promuoveranno  azioni  intese  a  prevenire  comportamenti  che

offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.

 

È  considerato inaccettabile qualsiasi comportamento basato sul  sesso  se

indesiderato  e  offensivo per chi lo subisce, tanto più se  questo  viene

utilizzato  in  maniera  esplicita o implicita  per  alterare  o  motivare

decisioni  inerenti  alle  attività  lavorative  (assunzione,  formazione,

promozioni  etc.)  creando  quindi  un ambiente  ostile,  intimidatorio  e

umiliante.

 

Le   parti  si  impegnano  ad  attuare  una  politica  di  prevenzione   e

informazione  nei  confronti di ogni forma di discriminazione  e  molestia

sessuale,  affermando  il diritto di tutti i lavoratori  e  lavoratrici  a

vivere  in un ambiente di lavoro sicuro e favorevole alle relazioni umane,

nel   rispetto  della  dignità  di  ciascuna  donna  e  di  ciascun   uomo

nell'espletamento dei propri compiti.

 

Inoltre,  si  faranno  promotrici  di  iniziative  volte  a  informare   i

lavoratori/trici   sulla   procedura,  sulle  misure   di   intervento   e

sull'individuazione di punti di riferimento (sindacale e aziendale) per le

denunce,  che  le  parti  intendono attuare e identificare,  nonché  sulle

sanzioni  disciplinari  che  si intenderanno prevedere  per  i  dipendenti

responsabili di molestie sessuali sul posto di lavoro.

 

 

 

Art. 8 - Periodo di prova.

 

1)L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova.

 

 

2)Il periodo di prova è fissato:

 

a)in  non  oltre 6 mesi di effettivo servizio per i lavoratori di  livello

   8°, 7°, 6°, e 5°;

b)in  non  oltre  3  mesi  di  effettivo  servizio  per  tutti  gli  altri

   lavoratori.

 

 

3)Durante  il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore  a

   quella stabilita dal presente CCNL per il livello nel quale il lavoratore

   in prova è stato assunto. A quest'ultimo spettano, inoltre, gli elementi

   accessori  della  retribuzione e le eventuali indennità  connesse  alle

   mansioni per svolgere le quali è stato assunto.

 

4)Non  sono  ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo  di

   prova.

 

   I  giorni  di  assenza per qualsiasi causa, anche ove le assenze  siano

   equiparate  alla  prestazione lavorativa come  nel  caso  delle  ferie,

   congedo  matrimoniale, etc., prolungano in pari misura  il  periodo  di

   prova previsto.

 

 

5)Nel  caso  di sopravvenuta malattia, il periodo di prova resterà sospeso

   fino  a un massimo di 180 giorni di calendario conteggiati in virtù  di

   quanto previsto dall'art. 38, punto 4, dal giorno d'inizio della malattia.

  

   Superato  questo  limite di tempo, il rapporto di  lavoro  in  prova  è

   risolto a ogni effetto.

 

 

6)Nel  caso  di infortunio sul lavoro il periodo di prova resterà  sospeso

   sino alla guarigione clinica, accertata dall'Ente preposto, fermo restando

   il trattamento economico previsto dall'art. 38.

 

 

7)Durante  il  periodo  di prova sia l'Azienda che il  lavoratore  possono

   risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso, né

   relativa indennità sostitutiva.

 

 

8)Qualora avvenga la risoluzione per dimissioni in qualunque tempo  o  per

   licenziamento durante i primi 2 mesi di prova per i lavoratori dell'8° e

   del  7° livello e durante il 1° mese per il restante personale, saranno

   corrisposti la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato e gli

   eventuali ratei di 13ª, 14ª mensilità e di ferie.

 

 

9)Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini suddetti, al lavoratore

   sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in

   corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda

   quindicina del mese stesso.

 

 

10)  Superato  il  periodo di prova, senza dichiarazione  di  recesso,  il

   lavoratore si intenderà confermato in servizio con anzianità decorrente, a

   tutti gli effetti, dal 1° giorno dell'assunzione.

 

 

 

Art. 9 - Assunzione a termine.

 

1)Le  assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate oltre

  che  dalle  norme  del presente articolo, dalla legge  18.4.62  n.  230,

  dall'art.  8-bis  della legge 25.3.83 n. 79, nonché  dalle  altre  norme

  contemplate dalla vigente normativa.

 

 

2)Ai  sensi  e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge  n.  56  del

  28.2.87,  è  consentita  l'apposizione di un  termine  alla  durata  del

  Contratto  di  lavoro,  oltre che nei casi previsti  dalle  disposizioni

  indicate al capoverso precedente, nei seguenti altri casi:

 

- copertura delle necessità derivanti dall'assunzione di nuovi servizi  da

  parte  dell'Azienda, a esclusione di quelli derivanti  dai  passaggi  di

  gestione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142/90, o dall'estensione di

  quelli  d'istituto a titolo provvisorio e temporaneo,  ovvero  a  titolo

  permanente, nelle more del perfezionamento delle necessarie variazioni di

  bilancio e della tabella numerica del personale, ai sensi delle  vigenti

  norme  di legge, nonché nelle more dell'espletamento delle procedure  di

  assunzione e/o di selezione;

- lavori stagionali;

- esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;

- interventi di ripristino ambientale (es. scarichi abusivi, bonifica

discariche, trasporti eccezionali rifiuti, etc.);

- sostituzione di personale temporaneamente associato alle carceri o

sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti dell'autorità

giudiziaria restrittivi della libertà personale;

- sostituzione di personale temporaneamente allontanato dalle proprie

mansioni ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 277/91 o dell'art. 17 del

D.lgs. n. 626/94;

- sostituzione temporanea dei lavoratori assenti con diritto alla

conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti

ipotesi:

 

a)malattia e infortuni a lunga durata;

b)maternità;

c)supplenza  di  lavoratori in aspettativa chiamati a  funzioni  pubbliche

  elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali (art. 31,

  legge 20.5.70 n. 300);

d)supplenza  per  permessi sindacali nazionali previsti dall'art.  48  del

  presente Contratto;

e)servizio militare di leva o richiamo alle armi;

f)personale in aspettativa;

g)personale sospeso in via cautelare per motivi disciplinari;

h)personale sospeso per le ipotesi di cui alla legge n. 16/92.

 

 

3)Possono altresì essere costituiti rapporti di lavoro a tempo determinato

  con personale di cui all'art. 8 della legge n. 223/91 (liste di mobilità

  esterna), nonché in altre ipotesi contemplate dalla vigente normativa.

 

 

4)Ai  lavoratori  assunti  con  contratto a tempo  determinato  spetta  il

  trattamento  in  atto  nell'Azienda per i lavoratori  regolamentati  con

  contratto  a  tempo indeterminato, in proporzione al periodo  lavorativo

  prestato, sempre che non sia incompatibile con la natura del contratto a

  termine.

 

 

5)Il  periodo  di  prova  sarà pari a 1/6 della  durata  prevista  per  il

  rapporto di lavoro a tempo determinato e comunque non oltre l'equivalente

  periodo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato.

 

 

6)La  durata  minima  del  contratto a termine  è  pari  a  30  giorni  di

  calendario   purché   permangano  le   cause   che   hanno   determinato

  l'instaurazione del contratto stesso.

 

 

7)Il  numero  massimo  dei  lavoratori  che  possono  essere  assunti  con

  contratto a termine nelle ipotesi su indicate è pari al:

 

- 8%  del  numero  dei  lavoratori impiegati a tempo indeterminato,  nelle

  Aziende fino a 1000 dipendenti;

- 6%  del  numero  dei  lavoratori impiegati a tempo indeterminato,  nelle

  Aziende oltre i 1000 dipendenti.

 

  L'eventuale   superamento   dei  suddetti   limiti   sarà   oggetto   di

  contrattazione con le Rappresentanze Sindacali, così come la definizione

  di eventuali ulteriori ipotesi di assunzione a tempo determinato.

 

 

8)L'Azienda informerà preventivamente le RSA, ovvero le RSU se costituite,

  sull'instaurazione dei contratti a termine.

 

 

9)L'eventuale  passaggio a rapporto a tempo indeterminato  dei  lavoratori

  assunti  con  contratto  a termine avverrà nell'ambito  delle  procedure

  negoziali di cui all'art. 1 del presente CCNL.

 

 

 

PARTE III - DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

 

SEZIONE A - QUALIFICHE E MANSIONI

 

Art. 10 - Classificazione del personale.

 

LIVELLO 8°

 

DECLARATORIA

 

Lavoratori  con funzioni direttive e di collaborazione attiva e  immediata

con  la  Direzione Aziendale i quali, oltre a possedere le caratteristiche

indicate  nella  declaratoria del 7° livello unite a  notevole  esperienza

professionale,  siano preposti ad attività di coordinamento  di  struttura

fondamentale dell'Azienda o svolgono attività di alta specializzazione  ai

fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.

 

PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI

 

Lavoratore   che   coordina  l'attività  di  una   struttura   tecnica   o

amministrativa fondamentale dell'Azienda, articolata in più  settori,  per

il  conseguimento  degli  obiettivi dei piani-programma  prefissati  dalla

Direzione Aziendale.

 

Coordinatore di più settori.

 

 

LIVELLO 7°

 

DECLARATORIA

 

Lavoratori  con funzioni direttive e di collaborazione con la Direzione  o

con i preposti del livello 8°, che, sulla base delle direttive generali  e

con  l'apporto  della preparazione professionale richiesta,  predispongono

programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché

dei  relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario,

sistemi e metodologie innovativi.

 

PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI

 

Responsabile di settore tecnico o amministrativo composto di più uffici.

 

 

LIVELLO 6°

 

DECLARATORIA

 

Lavoratori  che  svolgono attività di natura tecnica o amministrativa,  le

quali,  pur  svolgendosi nell'ambito o nei limiti di  direttive  generali,

richiedano  specifica competenza professionale ed esperienza, con  facoltà

di  decisione e autonomia operativa per il raggiungimento degli  obiettivi

dell'ufficio  o  reparto nell'ambito del settore o  del  servizio  cui  si

riferisce attività.

 

PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI

 

Responsabile di ufficio o reparto tecnico-amministrativo.

 

Tecnico di laboratorio chimico, in possesso di specifico diploma di scuola

superiore  di    grado,  con  attestato triennale  di  specializzazione,

secondo quanto previsto dalla normativa CEE, anche con compiti di contatto

con  operatori esterni e di indicazione delle modalità di trattamento  dei

rifiuti solidi e liquidi.

 

NOTA A VERBALE

 

Le  articolazioni  organizzative relative ai livelli  8°,    e    sono

tipicamente riferite ad Aziende ove il servizio raggruppa più settori e il

settore più uffici o reparti.

 

 

LIVELLO 5°

 

DECLARATORIA

 

Lavoratori  di  concetto  che,  con  specifica  collaborazione,   svolgono

attività    amministrative   o   tecniche   caratterizzate   da   adeguata

discrezionalità  e autonomia operativa nell'ambito dei principi,  norme  e

procedure valevoli per il campo di attività in cui operano.

 

Lavoratori  che  operano individualmente espletando  mansioni  di  massima

specializzazione  operaia  finalizzate alla  realizzazione  di  interventi

complessi  e  compiuti  con  l'indicazione  e  la  scelta  delle  modalità

dell'intervento  e  dei necessari mezzi di esecuzione, con  responsabilità

tese anche ai collaudi, alle verifiche e ai controlli dei lavori di natura

specialistica eseguiti da diverse unità organizzative.

 

Lavoratori che, oltre a espletare la loro specifica mansione, coordinano e

controllano,  con  apporto di notevole competenza  tecnico-pratica,  altri

lavoratori  del  gruppo inferiore, esercitando anche un  certo  potere  di

iniziativa, per la condotta e i risultati delle lavorazioni.

 

PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI

 

Capo  responsabile  di circoscrizioni, coordinatore  di  più  quartieri  o

settori   cittadini  che  esplica  mansioni  relative   al   coordinamento

funzionale di unità organizzative operanti su zone territoriali o su  aree

comprendenti  più  quartieri  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di

intervento aziendale e di sviluppo dei servizi.

 

Lavoratore   addetto   agli   impianti  di   smaltimento,   incenerimento,

depurazione e risorse energetiche, che esplica anche funzioni di capoturno

e/o    mansioni    polivalenti    e   intercambiabili    di    turbinista,

elettrostrumentista,  conduttore o fuochista di impianti  per  i  quali  è

richiesta  la patente di generatori di vapore di 1° grado generale.  Detto

lavoratore   provvede,  altresì,  ad  assolvere  compiti  di  manutenzione

dell'impianto da lui condotto.

 

Tecnico di laboratorio chimico, in possesso di specifico diploma di scuola

superiore di 2° grado, anche con compiti di contatto con operatori esterni

e  di  indicazione  delle modalità di trattamento  dei  rifiuti  solidi  e

liquidi.

 

Infermiere professionale.

 

 

LIVELLO 4°

 

DECLARATORIA

 

Lavoratori  d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono  attività

esecutive  di  carattere tecnico o amministrativo di  particolare  rilievo

rispetto  al  livello  inferiore,  con  autonomia  operativa  connessa   a

istruzioni generali non necessariamente dettagliate.

 

Lavoratori  specializzati  che svolgono attività  per  l'esecuzione  delle

quali  si  richiedono cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla  tipologia

del  lavoro,  all'interpretazione del disegno: attività  per  le  quali  è

richiesta una preparazione professionale specifica con autonomia operativa

connessa  a  istruzioni generali non necessariamente  dettagliate  per  lo

svolgimento  delle  quali  può  richiedersi  il  possesso  di  particolari

abilitazioni.  Tali lavoratori devono svolgere con perizia i  lavori  loro

affidati.

 

PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI

 

Lavoratori specializzati che, sulla base di indicazioni e disegni o schemi

equivalenti, procedendo all'individuazione dei guasti aventi carattere  di

variabilità e casualità, eseguono interventi di precisione e/o  di  natura

complessa   per   la  loro  riparazione,  garantendo  le   caratteristiche

funzionali prescritte.

 

Lavoratori  specializzati che, sulla base di indicazioni e  di  disegni  o

schemi  equivalenti, procedendo alle necessarie individuazioni dei guasti,

eseguono  lavori di precisione e/o di natura complessa per l'aggiustaggio,

la  riparazione,  la  manutenzione e la messa a punto  di  macchine  e  di

impianti,  o  per  l'installazione,  riparazione,  controllo  e  messa  in

servizio di impianti.

 

Lavoratori  in  possesso  delle previste certificazioni  amministrative  e

professionali,  acquisite se necessario con appositi corsi  professionali,

che  siano  in  grado  di condurre tutti i mezzi di  trasporto,  raccolta,

spazzamento  etc. del parco mezzi aziendali per i quali sia necessario  il

possesso della patente di grado C o superiore.

 

Lo  svolgimento  di  tali mansioni implica, inoltre, la completa  idoneità

fisica debitamente certificata, comprese le turnazioni di servizio 24  ore

su  24,  le variazioni d'impiego anche nell'arco della stessa giornata  di

lavoro,  sottoscritte  dal  lavoratore  all'atto  dell'inquadramento,  con

rendiconto  giornaliero  scritto del servizio  svolto  e  con  compiti  di

piccola manutenzione riparativa dei mezzi loro affidati.

 

ESEMPI

 

- Operatore CED;

- gruista agli impianti di incenerimento, turbinista, conduttore di  forni

  e di caldaie con patente generale di 2° grado;

- operatore chimico di laboratorio;

- operai specializzati addetti all'officina di riparazione e manutenzione;

- operai   specializzati  addetti  alla  conduzione  degli   impianti   di

  depurazione delle acque, anche con compiti di manutenzione ordinaria;

- cuoco;

- coordinatore  di  nuclei  operativi ai quali fanno  capo  lavoratori  di

  livello inferiore;

- addetti    agli   uffici   amministrativi,   anche   con   compiti    di

  stenodattilografia;

- gommista  specializzato con compiti di equilibratura e di assetto  delle

  ruote.

 

 

LIVELLO 3°

 

DECLARATORIA

 

Lavoratori  che svolgono attività prevalentemente esecutive, sia  tecniche

che  amministrative, la cui esecuzione si svolge sulla base  di  procedure

prestabilite, le quali richiedono preparazione professionale supportata da

adeguate  conoscenze  di  tecnica del lavoro, acquisibili  anche  mediante

esperienza  pratica, con autonomia operativa limitata  all'esecuzione  del

proprio  lavoro  nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità

limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

 

PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI

 

Lavoratori qualificati che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e

schemi,   eseguono  lavori  di  costruzione,  montaggio,  manutenzione   e

riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura,

etc.,  di  normale  difficoltà  su macchine e  impianti  oppure,  fornendo

analoghe prestazioni, affiancano lavoratori di livello superiore.

 

Lavoratori  qualificati  che, in possesso delle prescritte  autorizzazioni

amministrative,  vigilano e tutelano la sicurezza  degli  impianti  e  del

patrimonio aziendale, provvedendo, altresì, secondo le procedure previste,

alla  disciplina degli ingressi, del traffico interno, alla verifica della

timbratura  dei  cartellini delle presenze e a quant'altro  necessario  al

corretto espletamento dello specifico incarico.

 

Lavoratori  addetti  alla  disinfezione e alla disinfestazione  etc.,  con

patentino rilasciato dall'autorità competente, cui sono demandati anche la

preparazione dei composti e la guida dei veicoli in dotazione ai servizi.

 

Lavoratori   che  svolgono  con  continuità  e  organicità,   in   maniera

contestuale e promiscua, mansioni riferibili a più aree funzionali  e  che

abbiano   piena   idoneità  fisica  a  tutte  le   mansioni,   debitamente

certificata, possesso della patente di grado B, disponibilità sottoscritta

all'atto dell'inquadramento all'effettuazione di tutti i turni di servizio

previsti dall'organizzazione aziendale, compresi quei turni che si attuano

24  ore  su 24 e alle variazioni d'impiego nell'arco della stessa giornata

lavorativa.

 

Tali  aree  funzionali sono comprensive, oltre che delle mansioni  di  cui

alla  declaratoria del 2° livello, anche di quelle relative alla  guida  e

utilizzo  di  tutti i mezzi conducibili con la patente  B  a  disposizione

dell'Azienda,  al rifornimento del carburante con le relative  annotazioni

scritte,  al  lavaggio anche con limitato movimento dei mezzi, all'espurgo

dei  pozzetti  stradali  e dei pozzi neri, alla  pulizia  e  alla  piccola

manutenzione di fontane e a ogni altro servizio affidato all'Azienda.

 

ESEMPI

 

- Aiuto fuochista o conduttore di caldaia addetto ai bagni pubblici;

- autista  conduttore di automezzi e macchine operatrici per la guida  dei

  quali è richiesta la patente di grado C o superiore;

- cuciniere, aiuto cuoco;

- perforatore-verificatore;

- operaio  qualificato  addetto  all'officina,  alla  manutenzione,   agli

  impianti fissi, alle stazioni di ingrassaggio e grafitaggio, con controllo

  e sostituzione degli ingrassatori;

- addetto  al  trasporto con la responsabilità della consegna delle  carni

  dal mattatoio ai clienti;

- addetto  al  magazzino con compiti di distribuzione e registrazione  dei

  materiali;

- gommista qualificato;

- addetti al lavaggio degli automezzi, in possesso della patente di  grado

  C o superiore, cui è richiesta la movimentazione degli stessi.

 

 

LIVELLO 2°

 

DECLARATORIA

 

Lavoratori  che  svolgono  attività  semplici  che  richiedono  conoscenze

elementari del processo lavorativo: attività di carattere ripetitivo,  con

eventuale  uso di veicoli, strumenti o macchinari, con autonomia operativa

limitata  all'esecuzione  del proprio lavoro,  nell'ambito  di  istruzioni

dettagliate  e  soggette a controllo diretto, con responsabilità  limitata

alla corretta esecuzione delle istruzioni impartite.

 

ESEMPI

 

- Addetti  ai  servizi  di  spazzamento, raccolta  e  accessori  anche  se

  conducono  motocarri  per la guida dei quali sia  richiesta  o  meno  la

  patente;

- addetti  al  lavaggio di automezzi cui non è richiesta la movimentazione

  degli stessi;

- addetti  alle pubbliche affissioni, deaffissioni e cancellazioni scritte

  cui è richiesta la guida di mezzi, addetti al diserbo manuale, anche con

  l'ausilio di irroratori di sostanze chimiche;

- addetti alla manutenzione degli impianti fissi e simili;

- addetti    alla    derattizzazione,    disinfestazione,    disinfezione,

  demuscazione ai quali non è richiesta la preparazione dei composti, ove le

  UU.SS.LL. lo consentano;

- addetti  al rifornimento carburanti dei mezzi e al controllo e  relativi

  rabbocchi  del  livello dell'acqua, olio e gomme,  senza  responsabilità

  amministrative.

 

 

LIVELLO 1°

 

DECLARATORIA

 

Lavoratori che svolgono attività elementari.

 

ESEMPI

 

- Uscieri, fattorini e piantoni;

- addetti alla pulizia degli uffici;

- manovali generici;

- lavoratori  assunti per svolgere mansioni riconducibili al    livello,

  limitatamente a un periodo di apprendimento non superiore  a  quello  di

  prova, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente Contratto.

 

 

QUADRI

 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

 

A  far data dall'1.6.92, la qualifica di quadro è attribuita ai lavoratori

inquadrati  nell'8° e nel 7° livello, che siano titolari di  posizioni  di

importanza  strategica  ai  fini dello sviluppo  e  dell'attuazione  degli

obiettivi dell'Azienda e dimostrino un adeguato livello di professionalità

e di affidabilità. Detti lavoratori devono possedere conoscenze teoriche e

professionali  di  alto livello, nonché dei processi e  delle  metodologie

gestionali  aziendali  e  svolgere compiti  di  direzione,  rappresentanza

esterna, sovraintendenza, coordinamento e controllo di unità organizzative

o  attività di primaria importanza, anche appartenenti a settori aziendali

diversificati,   ovvero   essere  investiti  di   funzioni   professionali

specialistiche  di analoga importanza in relazione agli obiettivi  e  alle

strategie aziendali.

 

Tra  i  ruoli  attribuiti ai quadri rientrano, inoltre,  anche  quelli  di

raccordo   tra  la  struttura  dirigenziale  sovrastante  e  il   restante

personale.  In  aggiunta  ai requisiti generali  sovraindicati,  i  quadri

devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

 

1)preparazione di base consistente nel possesso del diploma di laurea e di

  un'adeguata esperienza in una o più attività che caratterizzano almeno una

  parte  importante  di un'intera funzione aziendale;  in  alternativa  al

  diploma di laurea, obbligatoriamente il diploma di scuola secondaria di 2°

  grado  e 5 anni di servizio nel 7° livello, oppure nell'8° livello,  per

  l'eventuale riconoscimento della qualifica di quadro di 7° livello, oppure

  di 8°;

2)capacità  professionali  adeguate, elevato  senso  di  responsabilità  e

  dimostrata competenza nel proprio settore in ordine alla gestione e allo

  sviluppo  delle  risorse  umane, nonché alla  gestione,  integrazione  e

  ottimizzazione delle risorse tecniche, economiche e organizzative, anche

  appartenenti  a  settori aziendali diversificati, attivando  e  gestendo

  rapporti di considerevole rilievo con terzi; corrispondenti responsabilità

  e  specifica autonomia per il raggiungimento degli obiettivi  e  per  la

  partecipazione al conseguimento dei risultati globali di impresa.

 

PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI QUADRO

 

L'attribuzione  della  qualifica di quadro viene  proposta  dal  Direttore

dell'Azienda, il quale, previa verifica della rispondenza ai sopra  citati

criteri  delle figure professionali inquadrate nell'8° livello  e  nel 

livello,  indicherà per iscritto le motivazioni che hanno  determinato  la

scelta.

 

Della  proposta  di  attribuzione della qualifica  di  quadro  verrà  data

informazione alle OO.SS. aziendali.

 

Una  volta  approvata  dalla  Commissione Amministratrice,  l'attribuzione

della  qualifica  di  quadro con le relative motivazioni  verrà,  altresì,

comunicata ai lavoratori interessati.

 

MISURE DI CARATTERE RETRIBUTIVO

 

Le  parti concordano di riconoscere ai lavoratori individuati come  quadri

ai  sensi della procedura precedentemente indicata, oppure già in possesso

della  qualifica di quadro, indennità di funzione, anche in considerazione

che   tali  lavoratori,  pur  essendo  tenuti  a  registrare  le  presenze

giornaliere,  devono attenersi a criteri di funzionalità e di flessibilità

nell'effettuazione  del  proprio  orario  di  lavoro,  in  relazione  alle

esigenze aziendali derivanti dalle funzioni affidate e svolte.

 

La  suddetta indennità lorda mensile, corrisposta per 14 mensilità e utile

ai  fini  della contribuzione INPDAP e del TFR, è stabilita nella seguente

misura:

 

- 7° livello   £.  450.000

- 8° livello   £.  580.000

 

I  quadri, cui viene attribuita detta indennità lorda mensile di funzione,

tenuto  conto  che il carattere delle funzioni direttive  espletate  e  il

livello  di  responsabilità non consentono una  prefissione  di  parametri

temporali  per  lo  svolgimento delle prestazioni  lavorative,  non  hanno

titolo   alla  retribuzione  corrispondente  alle  prestazioni   eccedenti

l'orario di lavoro previsto dal presente CCNL.

 

Inoltre,  ai  quadri  potrà essere riconosciuto un eventuale  premio  alla

qualità della prestazione, differenziato e graduabile individualmente,  da

attribuirsi  in  misura  e  con  le  modalità  stabilite  dalla  Direzione

Aziendale,  fermo  restando  il fatto che detto premio,  indipendentemente

dalle   modalità   di  erogazione,  non  sarà  utile  ad  alcun   istituto

contrattuale.

 

L'attribuzione  di  tale  premio,  stabilito  dalla  Direzione  Aziendale,

avviene sulla base dei seguenti criteri:

 

- valutazione dei risultati conseguiti nel raggiungimento degli  obiettivi

  prefissati dall'Azienda;

- livello di competenza organizzativa e gestionale dimostrato;

- grado di iniziativa e responsabilità;

- sostegno organizzativo delle politiche e direttive aziendali.

 

La   Direzione  Aziendale  darà  preventiva  informazione  alle  RSA   sui

nominativi  cui il premio alla qualità della prestazione sarà corrisposto,

indicando i criteri che hanno presieduto a tale attribuzione.

 

ALTRE NORME PARTICOLARI PER I QUADRI

 

Il  quadro  dovrà effettuare un orario strettamente correlato e funzionale

ai propri compiti e alla propria qualifica.

 

Inoltre,  il  quadro avrà diritto ad accedere alla titolarità di  brevetti

per innovazioni tecniche realizzate in Azienda, nonché avrà la possibilità

di  pubblicazione nominativa, previa autorizzazione aziendale, di ricerche

o lavori relativi alle attività svolte.

 

Il  lavoratore riconosciuto quadro, essendo la sua attività  di  rilevante

importanza  ai  fini  dello  sviluppo e  dell'attuazione  degli  obiettivi

dell'Azienda,  sarà  informato e coinvolto  circa  le  variazioni  che  si

intendono apportare alle strutture e al rapporto funzionale fra di esse.

 

L'Azienda  provvederà  a  interventi formativi a carattere  sistematico  e

ricorrente,    volti   a   promuovere   e   incrementare   l'aggiornamento

professionale  e  culturale dei quadri, nonché la  loro  sensibilizzazione

verso i problemi gestionali e di relazioni sociali.

 

Le  parti  contraenti  si  danno reciprocamente  atto  che  i  criteri,  i

requisiti,  le caratteristiche, nonché il trattamento economico  stabiliti

dal  presente Contratto espressamente per i lavoratori quadri e, comunque,

tutti gli altri istituti contrattuali costituiscono un trattamento unico e

inscindibile  corrispondente pienamente alle prescrizioni della  legge  n.

190/85.

 

Per  tutto  quanto non espressamente previsto (innovazioni  e  invenzioni,

assicurazione  contro  i  rischi  di responsabilità  civile  verso  terzi,

assegnazione temporanea a mansioni superiori o dirigenziali) si richiamano

le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 190 del 13.5.85.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE DI CGIL-CISL-UIL

 

Le Organizzazioni Sindacali, CGIL-CISL-UIL, impegnano le proprie strutture

a  rispondere per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della  proposta

di attribuzione della qualifica di quadro alle Direzioni Aziendali.

 

 

ALLEGATO ALLA CLASSIFICAZIONE

 

NORME DI APPLICAZIONE

 

La  presente classificazione del personale è unica e valida per  tutte  le

Aziende.  Le  declaratorie,  le funzioni e i profili  esemplificativi  non

possono  essere  alterati  o  modificati da  nessun  Accordo  aziendale  o

territoriale.

 

Le   funzioni   o   profili  esemplificativi,  descritti  nella   presente

classificazione,  costituiscono  punti  di  riferimento   per   verificare

analogicamente ciascun profilo, funzione o mansione aziendale.

 

Il  lavoratore  che  svolga più mansioni, di cui una  parte  ricorrente  e

ripetitiva,  riconducibile  a un livello superiore,  sarà  inquadrato  nel

livello superiore.

 

L'espletamento   di   più  mansioni  dello  stesso  valore   professionale

riconducibili,   quindi,   allo   stesso   livello,   non        diritto

all'inquadramento nel livello superiore.

 

L'inquadramento del personale, conformemente alla presente classificazione

e  relativi funzioni e profili esemplificativi, è un atto dovuto ed  è  di

competenza  delle  controparti aziendali (OO.SS.  stipulanti  il  presente

Contratto e Aziende).

 

In  presenza  di  divergenze  circa l'esatto  inquadramento  delle  figure

professionali,  non richiamate nelle esemplificazioni delle  declaratorie,

e, in particolare, per quanto concerne l'inquadramento di eventuali figure

atipiche, si farà ricorso alle parti stipulanti il CCNL.

 

 

NORMA TRANSITORIA - Protocollo d'intesa CISPEL-OO.SS. 1° giugno 1995.

 

1)Viene   costituito  un  osservatorio  nazionale  composto  dalle   parti

  stipulanti  il  CCNL,  con  carattere  permanente,  per  effettuare   un

  monitoraggio su tutta la gestione degli inquadramenti in sede aziendale.

 

 

2)Viene,  altresì, costituita tra le stesse parti stipulanti il  CCNL  una

  Commissione  Nazionale  che ha il compito di  esaminare  la  rispondenza

  dell'inquadramento   contrattuale   alle   evoluzioni   tecnologiche   e

  organizzative intervenute in sede aziendale. A tale Commissione potranno

  pervenire anche proposte convenute tra le parti in sede aziendale.

 

  In particolare, la Commissione dovrà tenere conto:

 

- delle   caratteristiche   complessive  dei  sistemi   di   inquadramento

  professionali  vigenti, analizzati e confrontati con quelli  vigenti  in

  altri settori pubblici e privati;

- delle  congruità dei profili professionali esistenti in  relazione  alle

  esigenze di flessibilità e fungibilità delle prestazioni, con particolare

  attenzione alle esigenze di riaccorpamento all'interno di ciascun livello

  di inquadramento;

- della  congruità di tali sistemi in relazione alle modifiche intervenute

  e  a  quelle  che si prospettano nell'organizzazione del  lavoro,  nelle

  funzioni e nella struttura delle aziende, con particolare attenzione alle

  criticità in alcune aree di inquadramento professionale;

- della possibilità di ridefinire un sistema articolato in aree

professionali che abbiano configurazione propria definendo per ciascuna

area specifici rapporti interprofessionali, il numero delle posizioni

economiche, le relative attribuzioni parametrali, il salario

professionale, i nuovi profili professionali, nonché le modalità di

mobilità professionale interna a ciascuna area e tra aree diverse.

 

 

3)La  Commissione concluderà i propri lavori entro 6 mesi decorrenti dalla

  stipula  del  Contratto. I risultati convenuti nell'ambito della  stessa

  riguardanti le modifiche della normativa sulla classificazione  verranno

  integralmente  trasferiti  dalle parti nel  Contratto  entro  30  giorni

  decorrenti dalla decisione della Commissione.

 

 

4)A livello aziendale, dovrà essere data applicazione alla nuova normativa

  in materia di classificazione a partire dalla sua entrata in vigore. Allo

  stesso livello aziendale, qualora non sia stata realizzata l'intesa tra le

  parti  a  livello  nazionale in sede di Commissione nazionale,  potranno

  essere  affrontati  specifici problemi relativi a  particolari  tipi  di

  prestazioni  professionali  e  attività  innovative  che,  non  trovando

  riscontro nella classificazione contrattuale, possano dar luogo a intese

  finalizzate  a riconoscere emolumenti economici correlati alle  attività

  svolte.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA

 

Le  parti  assumono  l'impegno  ad  avviare  i  lavori  della  Commissione

Nazionale  di  cui  al  punto 2, lett. b, del Protocollo  d'intesa  CISPEL

-OO.SS. entro il 30.11.95.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FEDERAMBIENTE

 

La  Federambiente dichiara che quanto disposto dal punto 4, lett.  b)  del

Protocollo  d'intesa  CISPEL OO.SS. dell'1.6.95  non  ha  efficacia  sulle

situazioni  definite  precedentemente  alla  sottoscrizione  del  presente

Accordo.

 

La Federambiente precisa, altresì, che, in relazione a quanto disposto dal

sopracitato punto 4, si è chiaramente inteso che nessuna contrattazione di

livello  aziendale potrà produrre modificazioni al sistema classificatorio

previsto dal CCNL, modificabile solo attraverso i lavori della Commissione

nazionale prevista dal punto 2 del suddetto Protocollo d'intesa.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE OO.SS. STIPULANTI

 

Le  OO.SS. riconfermano che la dizione della norma non osta in alcun  modo

rispetto  alle situazioni pregresse e che le intese aziendali,  pur  senza

modificare  l'assetto  classificatorio  complessivo,  potranno  sul  piano

dell'inquadramento cogliere le peculiarità professionali  e  precostituire

elementi utili alla definizione di un nuovo sistema.

 

 

 

Art. 11 - Mutamento di mansioni.

 

1)Il  lavoratore  deve essere adibito alle mansioni per le quali  è  stato

  assunto  o  a  quelle  corrispondenti al  livello  superiore  che  abbia

  successivamente  acquisito  ovvero a mansioni  equivalenti  alle  ultime

  effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

 

 

2)Potrà  essere,  altresì, assegnato a mansioni inerenti ad altro  livello

  purché  ciò  non comporti peggioramento economico o morale  per  la  sua

  condizione.

 

 

3)Il  lavoratore  che,  in forma esplicita e dietro preciso  mandato,  sia

  chiamato  a  compiere temporaneamente le mansioni precipue  del  livello

  superiore,  ha diritto al trattamento spettantegli a norma del  presente

  Contratto in caso di promozione.

 

  L'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo

  per  sostituzione  di lavoratore assente con diritto alla  conservazione

  del  posto (malattia, infortunio, aspettativa, servizio militare, etc.),

  dopo un periodo di 3 mesi di effettivo servizio.

 

  Dell'affidamento  delle  mansioni  di  categoria  superiore  sarà   data

  contestuale  informazione scritta al lavoratore  e  alle  Organizzazioni

  Sindacali aziendali facenti capo alle Organizzazioni Sindacali nazionali

  stipulanti il presente Contratto.

 

 

4)Il  lavoratore  non  può  essere trasferito da una  unità  produttiva  a

  un'altra se non per ragioni tecniche, organizzative e produttive,  fermo

  restando quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 300/70.

 

 

5)L'Azienda  dovrà  comunicare  al  lavoratore  il  passaggio  di  livello

  mediante lettera.

 

 

 

SEZIONE B - RETRIBUZIONE

 

Art. 12 - Retribuzione mensile e sue definizioni.

 

1)La  retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente e i  minimi  di

  essa sono determinati secondo le norme contrattuali.

 

 

2)Con  l'espressione "retribuzione base" si intendono i minimi determinati

  per i vari livelli di lavoratori come previsto dall'art. 15.

 

 

3)Con  l'espressione "retribuzione individuale" si intende la retribuzione

  maggiorata  in  forza  degli aumenti di anzianità,  della  indennità  di

  contingenza  successiva  al 31.12.76, nonché  della  indennità  speciale

  aziendale.

 

 

4)Con  l'espressione  "retribuzione globale" si  intende  la  somma  della

  retribuzione  individuale  e  delle  indennità  a  carattere   fisso   e

  continuativo, con l'esclusione delle somministrazioni in natura e  delle

  indennità  sostitutive  di  esse,  nonché  con  l'esclusione  di  quanto

  corrisposto   a   titolo  di  rimborso  spese  anche  se  forfettizzato,

  dell'indennità maneggio denaro e dell'indennità mezzo di trasporto.

 

 

 

Art. 13 - Corresponsione della retribuzione mensile.

 

1)La   retribuzione  mensile  sarà  corrisposta  in  un  giorno  stabilito

  dall'Azienda,  compreso  tra il 27 e l'ultimo giorno  del  mese  cui  la

  retribuzione stessa si riferisce; qualora nel giorno stabilito ricorra una

  festività, un sabato, il pagamento della retribuzione (comprese la 13a e

  la 14a mensilità) viene anticipato automaticamente al primo giorno utile,

  salvo situazioni aziendali preesistenti.

 

 

2)Le  ore  straordinarie, le assenze e tutti gli altri elementi  variabili

  della retribuzione verranno conteggiati in rapporto alle diverse necessità

  organizzative  aziendali e, comunque, non oltre la corresponsione  della

  retribuzione del mese successivo.

 

 

 

Art. 14 - Calcolo della retribuzione giornaliera e oraria.

 

1)La  retribuzione  oraria, nei suoi vari aspetti come definiti  dall'art.

  12, si ottiene dividendo per 156 la retribuzione mensile.

 

 

2)La  retribuzione  giornaliera si ottiene moltiplicando  la  retribuzione

  oraria per il numero delle ore settimanali di lavoro diviso per il numero

  dei   giorni   lavorativi   della  settimana  previsti   nelle   singole

  organizzazioni del lavoro aziendali.

 

 

 

Art. 15 - Retribuzione base e sue variazioni.

 

1)La  retribuzione  base mensile in vigore all'1.8.94  è  quella  indicata

  nella sottostante tabella.

 

  A  essa  va  aggiunto  l'EDR di £. 20.000 mensili,  corrisposto  per  13

  mensilità,  derivante dall'Accordo interconfederale del  31.7.92.  Resta

  invece  congelato in cifra il valore dell'indennità contingenza in  atto

  al 31.12.91.

 

 

2)A  far  data  dall'1.1.95  viene  riconosciuto,  come  EDR,  un  aumento

  economico mensile i cui importi e le cadenze, sia di corresponsione sia di

  conglobamento  nella paga-base, sono indicati nella tabella  di  seguito

  riportata.

 

  Detto  EDR  è  valido su tutti gli istituti contrattuali,  ad  eccezione

  delle maggiorazioni per il lavoro notturno, per il lavoro diurno festivo

  nonché per il lavoro straordinario.

 

 

3)Alla  data  dell'1.1.97, l'importo complessivo dell'EDR  richiamato  nel

  precedente punto 2 va trasferito nella retribuzione base, come da tabella.

 

 

4)Le  somme corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale  nel

  corso  del  1994 non sono ripetibili e risolvono e concludono quanto  di

  spettanza per i lavoratori per lo stesso anno 1994.

 

 

5)Gli  incrementi retributivi per l'anno 1995 vanno decurtati delle  somme

  già  corrisposte  a  titolo  di indennità di vacanza  contrattuale  che,

  pertanto, cessa di essere erogata.

 

Liv.  Retr. base   Parametro   E.D.R.  Retr. base   E.D.R.  Retr. base

        1.8.94                 1.1.95    1.1.96     1.1.95    1.1.96

                                           

       851.572      100      69.011     920.583   23.004     943.586

     1.019.242      120      82.599   1.101.841   27.533   1.129.374

     1.110.572      130      90.000   1.200.572   30.000   1.230.572

     1.224.992      144      99.273   1.324.265   33.091   1.357.355

     1.399.122      164     113.384   1.512.506   37.795   1.550.301

     1.611.682      189     130.610   1.742.292   43.537   1.785.828

     1.851.242      217     150.023   2.001.265   50.008   2.051.273

     2.125.422      250     172.243   2.297.665   57.414   2.355.079

 

Liv.  E.D.R.   Retr. Base

      1.8.96     1.1.97

                   

     41.994     985.580

     51.876   1.181.250

     54.998   1.285.570

     61.645   1.419.000

     69.829   1.620.130

     79.862   1.865.690

     91.967   2.143.240

    107.341   2.462.420

 

 

Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità.

 

1)Per  i  lavoratori divenuti effettivi, dopo aver superato il periodo  di

  prova  o  dopo il rapporto a termine, l'anzianità decorre, a  tutti  gli

  effetti  del  presente  Contratto, dal 1° giorno  dell'assunzione  e  la

  relativa competenza economica verrà erogata il 1° gennaio di ogni biennio,

  a partire dall'1.1.89.

 

 

2)L'anzianità  del  lavoratore si computa ad anni interi, fatta  eccezione

  dei  periodi  in  cui il rapporto di lavoro resta sospeso  a  tutti  gli

  effetti.

 

  Le  eventuali  frazioni di biennio si computano in ventiquattresimi;  le

  frazioni  di  mese non superiori a 15 giorni di calendario  non  saranno

  calcolate,  mentre  saranno considerate come mese  intero  se  uguali  o

  superiori.

 

 

3)Le  particolari  anzianità  convenzionali,  concesse  liberamente  dalle

  Aziende all'atto dell'assunzione del lavoratore o successivamente, avranno

  i soli effetti espressamente determinati dall'atto di concessione.

 

 

4)Al personale competono aumenti biennali per anzianità della durata e per

  gli importi indicati nella tabella seguente:

 

Livello    Aumento massimo    N° bienni   Aumento da erogarsi per ogni

            per anzianità     erogazione        biennio compiuto

             295.000            10                 29.500

             242.000            10                 34.200

             370.000            10                 37.000

             405.000            10                 40.500

             465.000            11                 42.273

             525.000            11                 47.728

             605.000            12                 50.417

             675.000            12                 56.250

 

 

5)Al  personale  che  cessa  dal servizio verranno  applicate  sull'ultima

  retribuzione le disposizioni di cui al precedente punto 2.

 

 

6)Nel  caso  di passaggio di livello, il lavoratore mantiene l'importo  in

  cifra  degli  aumenti maturati nel livello di provenienza. I  successivi

  scatti   saranno  integralmente  riferiti  al  nuovo  livello  fino   al

  raggiungimento della cifra prevista da tale nuovo livello di appartenenza,

  fermo restando che la somma da erogare a titolo di anzianità deve essere

  pari alla differenza tra l'importo maturato e quello previsto per il nuovo

  livello.

 

 

7)Al personale collocato in quiescenza verrà riconosciuta nell'ultimo mese

  di retribuzione la frazione di aumento periodico maturato, considerato, a

  tale effetto, compiuto il mese iniziato.

 

 

 

Art. 17 - Tredicesima mensilità.

 

1)L'Azienda corrisponderà ai propri lavoratori, entro il 20 dicembre,  una

  13a mensilità pari alla retribuzione globale.

 

 

2)Nel  caso  di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro  durante  il

  corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della 13a

  mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

 

 

3)Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni di calendario non saranno

  calcolate,  mentre  saranno considerate come mese  intero  se  uguali  o

  superiori.

 

 

 

Art. 18 - Quattordicesima mensilità.

 

1)L'Azienda  corrisponderà ai propri lavoratori, in occasione  dell'inizio

  del  periodo delle ferie estive e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio,

  una 14a mensilità pari alla retribuzione globale.

 

 

2)Nel  caso  di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro  durante  il

  corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della 14a

  mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

 

 

3)Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni di calendario non saranno

  calcolate,  mentre  saranno considerate come mese  intero  se  uguali  o

  superiori.

 

 

 

SEZIONE C - INDENNITA' E PROVVIDENZE VARIE

 

Art. 19 - Indennità e provvidenze varie.

 

A) Indennità mezzo di trasporto.

 

Qualora  l'Azienda  richieda che il lavoratore usi  il  proprio  mezzo  di

trasporto   per  servizio,  sarà  tenuta  a  corrispondergli  un'indennità

chilometrica da contrattare in sede aziendale con riferimento alle tabelle

A.C.I.

 

 

B) Rimborso spese per testimonianza.

 

È  corrisposta  la  normale retribuzione globale  al  lavoratore  chiamato

dall'Azienda  quale  teste  in cause civili o  penali  in  dipendenza  del

servizio.

 

In  tal  caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale

di  lavoro, ha diritto, inoltre, al rimborso di tutte le spese  di  vitto,

alloggio e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato.

 

La   normale  retribuzione  globale  è  corrisposta  anche  al  lavoratore

designato giudice popolare.

 

 

C) Trasferta.

 

Il  trattamento  spettante al personale in trasferta e la definizione  dei

casi in cui il lavoratore dovrà ritenersi in trasferta sono demandati alla

contrattazione aziendale.

 

Per  le spese non documentabili viene riconosciuto un rimborso determinato

come segue:

 

- 2%  della  retribuzione  base mensile del 2° livello,  maggiorata  della

  relativa  ex-indennità di contingenza, per trasferte che  richiedano  il

  pernottamento fuori sede;

- 1%  per  trasferte  di durata superiore alle 8 ore  che  non  richiedano

  pernottamento.

 

Gli  importi  erogati per il titolo di spese non documentabili  non  fanno

parte della retribuzione ad alcun effetto del presente Contratto.

 

Il lavoratore che si pone in viaggio per ordine dell'Azienda ha diritto  a

un  anticipo  superiore  all'indennità complessiva prevista;  i  conguagli

saranno effettuati entro le 72 ore successive al rientro del lavoratore in

sede.

 

 

D) Indennità maneggio denaro.

 

Il lavoratore che normalmente maneggia denaro contante con eventuali oneri

per errori, ha diritto a un'indennità del 5% della retribuzione base.

 

Tale   indennità  verrà  corrisposta  pro-rata  anche  a  chi  sostituisce

temporaneamente il lavoratore preposto al servizio.

 

 

E) Alloggio.

 

La  concessione dell'alloggio a tutto il personale di cui, per esigenze di

lavoro, l'Azienda chiedesse l'abitazione in loco dovrà essere gratuita.

 

Le  modalità della concessione gratuita dell'alloggio, nonché le eventuali

somministrazioni  in  natura  ad  esse  relative,  saranno   regolate   da

convenzioni particolari da stipulare in sede aziendale.

 

Dette  concessioni cesseranno di diritto, senza dar luogo a  indennizzi  o

risarcimenti da qualsiasi parte, quando il lavoratore che ne fruisca cessi

di appartenere all'Azienda o cambi la natura delle sue mansioni.

 

 

F) Sede di lavoro.

 

Qualora  dei  lavoratori siano trasferiti o comandati a prestare  servizio

fuori  della  sede abituale di lavoro e in località non servita  da  mezzi

pubblici,  le  parti  aziendali si incontreranno  per  individuare  idonee

soluzioni.

 

 

G) Indennità sgombero neve.

 

Per lo sgombero della neve, sarà contrattata, in sede aziendale, entro  il

15    ottobre,    un'indennità   limitatamente   al   personale    addetto

all'espletamento di tale servizio.

 

Un'indennità  di  entità  minore rispetto a  quella  di  cui  sopra,  sarà

contrattata  anche per il personale che espleta servizi  collaterali  allo

sgombero  della  neve.  Per collaterali si intendono  tutti  quei  servizi

espletati  dai  lavoratori  che  operano comunque  a  supporto  diretto  e

immediato dell'intervento neve e contestualmente allo stesso.

 

 

H) Rinnovo patente guida.

 

Le  Aziende rimborseranno al personale interessato tutte le spese relative

alle  visite  mediche e psicotecniche e alla vidimazione e  rinnovo  della

patente,  della quale sia richiesto il possesso per la guida di  automezzi

aziendali, purché la guida di tali mezzi sia ricorrente.

 

Inoltre, il rimborso spetta anche a quel personale adibito alla conduzione

degli  impianti in genere, per i quali è prevista per legge una patente  o

attestati vari.

 

 

I) Indennità di reperibilità.

 

Allo  scopo di garantire la continuità funzionale dei servizi,  nonché  la

sicurezza  degli impianti e delle attrezzature, non presidiati 24  ore  su

24, viene istituita un'indennità di reperibilità.

 

Le norme di organizzazione e di articolazione del servizio di reperibilità

verranno  stabilite dall'Azienda, previo confronto con  le  Organizzazioni

Sindacali.

 

Ai  lavoratori chiamati a svolgere il servizio di reperibilità  sarà  data

comunicazione attraverso apposito ordine di servizio.

 

Di  norma, il servizio di reperibilità non impegnerà il lavoratore più  di

una settimana, dal lunedì alla domenica compresa, ogni 4 settimane.

 

Il  lavoratore  in  caso  di chiamata dovrà essere  sul  posto  di  lavoro

prontamente.

 

Il  compenso  relativo  al  servizio di reperibilità,  compreso  l'importo

forfettario per il viaggio e il tempo minimo d'intervento, saranno oggetto

di  contrattazione  aziendale. Comunque, l'indennità di  reperibilità  non

potrà essere inferiore a quanto segue:

 

- per le giornate di riposo (domeniche e festive) £. 12.000;

- per le giornate di recupero (per lavoro in settimana corta) £. 9.000;

- per le giornate feriali oltre l'orario di lavoro già prestato £. 3.500.

 

Le  effettive prestazioni di lavoro effettuate su chiamata,  nel  caso  di

servizio di reperibilità, saranno regolarmente retribuite secondo le norme

sul lavoro straordinario previste dal vigente Contratto.

 

 

L) Mensa.

 

Nelle  Aziende in cui non sia in essere il servizio di mensa, le parti  si

incontreranno  a  livello  aziendale per ricercare,  tenendo  conto  delle

particolarità del servizio, soluzioni atte a realizzare il servizio mensa,

il  quale,  se  ritenuto opportuno, va collegato con  le  altre  strutture

esistenti nel territorio.

 

L'irrealizzabilità   del   servizio   mensa   non   può   determinare   la

corresponsione di indennità sostitutive.

 

 

M) Indennità "acqua alta" di Venezia.

 

Per  la  città di Venezia sarà concordata, in sede aziendale, un'indennità

limitatamente  al  personale addetto all'organizzazione e all'espletamento

del servizio.

 

 

 

Art. 20 - Indumenti di lavoro.

 

1)La massa vestiario verrà stabilita dall'Azienda, previo confronto con le

  Rappresentanze Sindacali Aziendali, in conformità alla vigente normativa

  in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

 

2)La  fornitura  degli indumenti, nonché di tutti gli altri  strumenti  di

  lavoro,   dovrà   avvenire  esclusivamente  e  direttamente   da   parte

  dell'Azienda. Essi dovranno essere usati esclusivamente per l'espletamento

  dei compiti d'istituto.

 

 

3)Le  Aziende  sono tenute a fornire gli indumenti di lavoro  a  tutto  il

  personale interessato. Le quantità, le fogge, etc., vengono individuate in

  ogni singola Azienda con riferimento alla struttura e all'organizzazione

  del lavoro.

 

 

4)Gli   oggetti  di  vestiario  devono  essere  indossati  dal   personale

  obbligatoriamente  ed esclusivamente durante il servizio;  il  personale

  stesso  è  tenuto  a curare la buona conservazione e  la  pulizia  degli

  indumenti.

 

 

5)Non  è  consentita la corresponsione di somme in denaro o buoni acquisto

  in sostituzione degli indumenti.

 

 

 

SEZIONE D - ORARIO DI LAVORO

 

Art. 21 - Durata settimanale del lavoro.

 

1)La durata settimanale del lavoro è di 36 ore per tutti i lavoratori.

 

 

2)Nei  reparti a ciclo continuo, 24 ore su 24, di norma i turni saranno  4

  ogni  giorno,  di 6 ore lavorative continuative ciascuno.  Per  esigenze

  legate  alle  specifiche realtà logistiche e organizzative, le  Aziende,

  sentita la competente autorità, potranno articolare diversamente i turni,

  previo confronto con le Organizzazioni Sindacali Aziendali.

 

 

3)Per  i  lavoratori  che prestano servizio per 5 giorni  alla  settimana,

  l'oraio di lavoro è convenzionalmente fissato in ore 7,12 giornaliere.

 

 

 

Art. 22 - Orario giornaliero di lavoro.

 

1)L'articolazione  dell'orario  giornaliero  di  lavoro  viene   stabilita

  dall'Azienda  con apposito ordine di servizio, previo confronto  con  le

  Rappresentanze Sindacali Aziendali.

 

 

2)L'orario  di  lavoro  va conteggiato dall'ora fissata  dall'Azienda  per

  l'entrata  in  rimessa, magazzino e comunque nel  luogo  di  lavoro  per

  l'inizio  delle  prestazioni; condizione indispensabile  per  l'ordinato

  svolgimento  dell'attività aziendale è, in ogni caso,  la  disponibilità

  operativa  del lavoratore per l'intera durata dell'orario di lavoro,  al

  fine di adempiere la mansione giornalmente affidata.

 

 

3)Le  operazioni accessorie quali: indossare o togliere gli  indumenti  di

  lavoro, doccia, etc., dovranno essere effettuate al di fuori dell'orario

  di lavoro previsto, salvo particolari situazioni derivanti dalle esigenze

  legate alle realtà logistiche e organizzative.

 

 

4)Nei  turni  continui avvicendati il personale non dovrà  abbandonare  il

  lavoro fino a quando sia stato sostituito.

 

 

5)I  lavoratori impiegati in turni ciclici mensili dovranno fruire  di  un

  intervallo corrispondente a 2 turni di lavoro, fatte salve le esigenze di

  cui al precedente punto 4.

 

 

 

Art. 23 - Interruzioni e sospensioni di lavoro.

 

In  caso di interruzione della prestazione di lavoro per ragioni di  forza

maggiore  non  previste  dal  presente Contratto  e  che  non  dipenda  da

provvedimenti   disciplinari,  il  lavoratore   resterà   a   disposizione

dell'Azienda,  la quale potrà adibirlo ad altro lavoro,  fatte  salve,  in

ogni caso, le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 11.

 

 

 

Art. 24 - Assenze e permessi.

 

1)Assenze e permessi - Il lavoratore non può abbandonare il lavoro se  non

   debitamente autorizzato dal proprio superiore.

 

 

2)Il  lavoratore  che non può presentarsi al lavoro, qualora  non  sia  in

   grado  di avvertire l'Azienda preventivamente, deve farlo nello  stesso

   giorno  in  cui ha inizio l'assenza, salvo in caso di comprovata  forza

   maggiore.

 

 

3)In  caso  di  denunciata  malattia, la Direzione  ha  facoltà  di  farla

   controllare dai servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti,

   i quali sono tenuti, a norma di legge, a compiere il controllo.

 

 

4)In  ogni  caso,  il  lavoratore rimasto assente è  tenuto  ad  avvertire

   l'Azienda  del  suo  rientro in servizio al più  tardi  entro  la  sera

   precedente.

 

 

5)Il  lavoratore che senza giustificazione sarà rimasto assente dal lavoro

   per 3 giorni di seguito, salvo in caso di comprovata forza maggiore, sarà

   considerato dimissionario.

 

 

6)Al  lavoratore  che  ne  faccia domanda, l'Azienda  può  accordare,  per

   giustificati  motivi,  permessi  o  brevi  congedi,  con   facoltà   di

   corrispondere o meno la retribuzione. Tali permessi o brevi congedi non

   saranno computati in conto dell'annuale periodo di ferie, salvo richiesta

   scritta del lavoratore.

 

 

7)Se  detto  permesso  venga richiesto a causa di  grave  lutto  familiare

   riguardante sia parenti che affini (decesso di genitore, coniuge, figlio,

   fratello  o altro familiare fino al 2° grado purché convivente  con  il

   lavoratore) e sempreché il lutto familiare non intervenga in periodo di

   ferie o di malattia del lavoratore, l'Azienda è tenuta a retribuire, per 3

   giorni lavorativi, il periodo di permesso concesso.

 

   Per i parenti e affini non conviventi, fino al 2° grado, il periodo  di

   permesso concesso è pari a 1 giorno lavorativo.

 

 

8)Dalla  retribuzione  globale mensile viene detratto  l'importo  relativo

   alle giornate e ore lavorative non prestate senza giustificato motivo.

 

 

9)Si  considerano ingiustificate le assenze non autorizzate ai  sensi  del

   presente articolo.

 

 

10)  Congedo matrimoniale - Al lavoratore effettivo che contrae matrimonio

   viene concesso un permesso retribuito pari a 15 giorni di calendario da

   usufruire entro 30 giorni dalla data del matrimonio.

 

   Al  lavoratore  in  prova, con contratto a tempo  indeterminato,  detto

   permesso  sarà  considerato retribuito per  i  primi  7  giorni  e  non

   retribuito  per i successivi 8 giorni; durante il permesso, il  periodo

   di prova e il rapporto di lavoro rimangono sospesi a tutti gli effetti.

 

   Il  lavoratore assunto con contratto di formazione è equiparato, per il

   congedo  matrimoniale, al lavoratore effettivo. Il  lavoratore  assunto

   con  contratto a termine è equiparato, per il congedo matrimoniale,  al

   lavoratore in prova.

 

   Tale permesso non è computato nel periodo di ferie annuali.

 

 

11)  Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive  (legge

   n. 816/85) - Il lavoratore di cui all'articolo è tenuto a documentare la

   convocazione e l'avvenuta partecipazione ai lavori degli organismi di cui

   fa parte.

 

 

 

Art. 25 - Diritto allo studio.

 

1)La   promozione   di   corsi   aziendali  e/o  interaziendali   per   la

   qualificazione  e  l'aggiornamento professionale dei  lavoratori,  sarà

   oggetto delle relazioni sindacali previste dal livello regionale.

 

 

2)I  lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio

   in  scuole  di  istruzione  primaria, secondaria  e  di  qualificazione

   professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque

   abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di

   lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e

   non  sono  obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante  i

   riposi settimanali.

 

 

3)L'Azienda  richiederà  la  produzione  delle  certificazioni  necessarie

   all'esercizio dei diritti di cui al comma precedente.

 

 

4)In  attuazione  del  comma  2 dell'art. 10,  legge  20.5.70  n.  300,  i

   lavoratori  che documentino la frequenza ai corsi di scuole  statali  o

   parificate, in occasione degli esami, otterranno permessi retribuiti nelle

   seguenti misure:

 

- per  gli  esami di licenza di scuola media inferiore: 10 giorni  per  il

   personale  che  presta servizio in settimana lunga e 8  giorni  per  il

   rimanente personale;

- per gli esami di scuole professionali legalmente riconosciute: 10 giorni

   per il personale che presta servizio in settimana lunga e 8 giorni per il

   rimanente personale;

- per  gli  esami di licenza di scuola media superiore: 15 giorni  per  il

   personale  che  presta servizio in settimana lunga e 13 giorni  per  il

   rimanente personale;

- per ogni esame universitario sostenuto: 2 giorni per ogni esame.

 

 

5)Inoltre,  l'Azienda metterà a disposizione dei lavoratori effettivi  che

   frequenteranno  corsi  scolastici, professionali attinenti  ai  servizi

   erogati  e  all'attività aziendale, un totale  di  ore  lavorative,  da

   calcolarsi nella misura di ore 7,5 annuali per ciascun lavoratore previsto

   dalla tabella numerica allegata al bilancio preventivo dell'anno, previo

   accordo con le RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente

   CCNL.

 

   In ogni caso, ciascun lavoratore che frequenta i corsi di cui sopra non

   può avere diritto a più di 150 ore lavorative per anno scolastico.

 

 

6)I  permessi  di  cui  al precedente comma possono essere  usufruiti  dai

   lavoratori per un massimo di 2 ore giornaliere.

 

 

7)Il  diritto  a fruire delle agevolazioni scolastiche di cui al  presente

   articolo può essere esercitato dai lavoratori iscritti a corsi  per  il

   conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore o  diploma  di

   laurea, per la durata legale prevista, aumentati di 2 anni.

 

 

8)Per  i nuovi assunti, che continuino lo studio intrapreso per conseguire

   i suddetti diplomi, le agevolazioni scolastiche possono essere esercitate,

   analogamente ai nuovi iscritti, togliendo il numero degli anni di corso

   già superati; per il diploma di laurea, gli anni da togliere sono relativi

   agli anni di iscrizione in corso.

 

 

9)I  lavoratori, che hanno già conseguito il diploma di scuola  secondaria

   superiore o diploma di laurea, possono ottenere permessi limitatamente ai

   giorni  d'esame,  purché  siano iscritti a  corsi  di  specializzazione

   attinenti al diploma conseguito.

 

 

10)  Agli effetti della retribuzione, dette ore saranno calcolate come ore

   feriali diurne della retribuzione individuale del lavoratore.

 

 

11)  Tutti  gli  accordi  aziendali esistenti  dovranno  uniformarsi  alla

   presente normativa.

 

 

12)   Analoghi  permessi,  previsti  al  punto  4,  saranno  concessi   ai

   lavoratori  che  si presenteranno a sostenere esami di fine  anno  come

   privatisti.

 

 

 

SEZIONE E - LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO

 

Art. 26 - Lavoro notturno - Lavoro straordinario diurno e notturno.

 

1)La  prestazione  giornaliera  ordinaria del lavoratore,  esclusa  quella

   inserita in turni continui avvicendati per lavorazioni a ciclo continuo

   degli  impianti  fissi  e/o  mobili etc.,  deve,  di  norma,  svolgersi

   continuativamente nelle ore diurne dalle ore 6 alle ore 22.

 

   Qualora  funzionalità  ed  esigenze  di  servizio  lo  richiedano,   il

   lavoratore è tenuto a svolgere la propria prestazione giornaliera anche

   in ore notturne (22-6).

  

   Nei  limiti  consentiti  dalla  legge,  ove  particolari  esigenze  del

   servizio  lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare l'opera  sua

   anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con

   un  tetto  massimo di 135 ore annuali individuali, con una  prestazione

   straordinaria  che tenga conto delle disposizioni di legge  vigenti  in

   materia (di norma 2 ore giornaliere).

  

   Tale   tetto  di  135  ore  non  cumulabili  pro-capite  potrà   essere

   eccezionalmente superato per esigenze di servizio, previo confronto con

   le Organizzazioni Sindacali.

 

 

2)Le  parti  stipulanti concordano sull'opportunità di  non  ricorrere  al

   lavoro straordinario, se non in caso di inderogabili esigenze di servizio

   di carattere urgente e imprevedibile.

  

   Per  una  valutazione della corretta applicazione di tali  principi  le

   Aziende  comunicheranno,  trimestralmente, alle  istanze  sindacali  le

   notizie   riassuntive  del  lavoro  straordinario.  Tali   informazioni

   saranno, di norma, fornite analiticamente per area o reparto.

 

 

3)Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 22 e le  ore

   6.

 

 

4)Le  ore  di  lavoro notturno compiuto sia in turni avvicendati,  sia  in

   turni non avvicendati, vengono compensate con la sola maggiorazione del

   37% della retribuzione individuale oraria.

  

   Per  il  periodo  di validità del presente Contratto -  dall'1.1.95  al

   31.12.98  -  la retribuzione individuale per il calcolo della  suddetta

   maggiorazione del 37% è quella in vigore all'1.8.94.

  

   Per  il  personale assunto successivamente a tale data, la retribuzione

   individuale  per il calcolo del 37% è così determinata: la retribuzione

   base  in  vigore all'1.8.94 secondo il CCNL 1.10.91, l'ex indennità  di

   contingenza in vigore a tale data e l'indennità speciale aziendale.

  

   In  caso di variazione di livello successiva all'1.8.94, si prenderà  a

   riferimento il nuovo livello di inquadramento, nei valori in atto  alla

   data suddetta, come indicato nel comma precedente.

 

 

5)Detta maggiorazione del 37% è onnicomprensiva e compensa, pertanto, ogni

   altro  istituto contrattuale previsto dal CCNL o da accordi  aziendali,

   quali  13a  e  14a  mensilità,  ferie, malattie,  infortuni,  festività

   infrasettimanali,  permessi comunque retribuiti,  trattamento  di  fine

   rapporto  e  di  preavviso,  etc.,  fatta  esclusione  per  l'indennità

   domenicale.

 

 

6)Lavoro  straordinario è quello compiuto dal lavoratore oltre  la  durata

   giornaliera  normale  di  lavoro; esso non  può  essere  sostituito  da

   altrettanto  riposo,  fatta salva esplicita  richiesta  del  lavoratore

   accordata  dall'Azienda. In questo caso, non verrà  corrisposta  alcuna

   maggiorazione.

 

 

7)Il  lavoro  straordinario  notturno è quello  compiuto  dal  lavoratore,

   sempre  oltre  i  limiti  della durata giornaliera  normale  della  sua

   prestazione di lavoro, fra le ore 22 e le ore 6.

 

 

8)Ogni  ora  di  lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione

   individuale oraria maggiorata delle percentuali seguenti, per tutte le ore

   di effettivo lavoro prestato:

 

- lavoro straordinario diurno    30%

- lavoro straordinario notturno  50%

 

 

9)I compensi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli

   previsti  dall'art. 27, fatta eccezione per l'indennità per  il  lavoro

   domenicale.

 

 

10)  Il personale impegnato a svolgere lavoro notturno dovrà essere dotato

   di  apparecchi  ricetrasmittenti  che assicurino  il  collegamento  con

   l'Azienda.

 

 

 

Art. 27 - Lavoro festivo e domenicale.

 

1)Il  lavoratore  è  tenuto  a  prestare servizio  nei  giorni  festivi  o

  considerati tali dal successivo art. 30.

 

 

2)Il  lavoro  festivo  viene  compensato con la  retribuzione  individuale

  oraria maggiorata delle seguenti percentuali:

 

a)lavoro diurno festivo        65%

 

  Per  il  periodo  di validità del presente Contratto  -  dall'1.1.95  al

  31.12.98  -  la  retribuzione individuale per il calcolo della  suddetta

  maggiorazione del 65% è quella in vigore all'1.8.94.

  Per  il  personale assunto successivamente a tale data, la  retribuzione

  individuale  per il calcolo del 65% è così determinata: la  retribuzione

  base  in  vigore all'1.8.94 secondo il CCNL 1.10.91, l'ex  indennità  di

  contingenza in vigore a tale data e l'indennità speciale aziendale.

  In  caso  di variazione di livello successiva all'1.8.94, si prenderà  a

  riferimento il nuovo livello di inquadramento, nei valori in  atto  alla

  data suddetta, come indicato nel comma precedente.

 

b)lavoro notturno festivo     75%

 

 

3)I  compensi  previsti  dal precedente punto 2 non  sono  cumulabili  con

  quelli previsti dall'art. 26.

 

 

4)Lavoro  domenicale  -  Ai  lavoratori che prestano  servizio  domenicale

  normale - in turni con riposo settimanale obbligatorio fissato in  altro

  giorno,  al fine di garantire la continuità dei servizi d'istituto  -  è

  riconosciuta  un'indennità minima pari a £. 8.000.  Tale  importo  potrà

  essere incrementato previa contrattazione aziendale.

 

  Tale indennità verrà corrisposta per ogni giorno domenicale di effettivo

  svolgimento della mansione e ha le seguenti caratteristiche:

 

a)è onnicomprensiva e compensa, pertanto, ogni altro istituto contrattuale

  previsto  dal  CCNL o da accordi aziendali, quali 13a e  14a  mensilità,

  ferie, malattie, festività infrasettimanali, permessi comunque retribuiti,

  etc.;

b)assorbe,  fino  a  concorrenza,  ogni e  qualsiasi  altra  indennità  di

  mansione  o comunque denominata ad analogo titolo corrisposta  in  altra

  sede;

c)è cumulabile con le maggiorazioni previste dagli istituti contrattuali

del lavoro notturno e delle prestazioni straordinarie, fatta eccezione per

le prestazioni di lavoro straordinario festivo che, invece, assorbono tale

indennità domenicale;

d)tale indennità non è cumulabile con indennità per turni e avvicendati,

che viene assorbita;

e)tutti gli accordi aziendali esistenti dovranno uniformarsi alla presente

normativa.

 

 

5)Ogni ora di lavoro straordinario, prestata in giornata festiva oltre  la

  durata del normale orario di lavoro, viene compensata con la retribuzione

  individuale maggiorata delle seguenti percentuali:

 

- lavoro straordinario diurno festivo    65%

- lavoro straordinario notturno festivo  75%

 

 

 

Art. 28 - Indennità turni ciclici continui e avvicendati.

 

1)Ai  lavoratori  che  operano  in  turni omogenei,  ciclici,  continui  e

  avvicendati - 3 turni o 4 turni, su 24 ore, con spostamento  del  riposo

  domenicale  -  è  riconosciuta  un'indennità  pari  al  6%  della   sola

  retribuzione base del livello di appartenenza.

 

 

2)Ai  lavoratori  che  operano  in  turni omogenei,  ciclici,  continui  e

  avvicendati  - 3 turni o 4 turni, su 24 ore, con riposo domenicale  -  è

  riconosciuta  un'indennità pari al 4% della sola retribuzione  base  del

  livello di appartenenza.

 

 

3)Tali indennità verranno corrisposte nella misura di 1/22 del loro valore

  mensile, in caso di 3 turni su 24 ore; qualora i turni ciclici continuati

  avvicendati si svolgano in 4 turni su 24 ore, le indennità turno verranno

  corrisposte nella misura di 1/26 per ogni giorno di effettivo svolgimento

  della mansione.

 

  Dette indennità hanno le seguenti caratteristiche:

 

a)sono   onnicomprensive  e  compensano,  pertanto,  ogni  altro  istituto

  contrattuale previsto dal CCNL o da accordi aziendali, quali 13a  e  14a

  mensilità,   ferie,  malattia,  infortuni,  festività  infrasettimanali,

  permessi comunque retribuiti, etc.;

b)assorbono,  fino  a  concorrenza, ogni e qualsiasi  altra  indennità  di

  mansione  o comunque denominata ad analogo titolo corrisposta  in  altra

  sede;

c)sono   cumulabili   con   le  maggiorazioni  previste   dagli   istituti

  contrattuali del lavoro notturno e delle prestazioni straordinarie;

d)sono  assorbite e sostituite, nelle giornate domenicali lavorate,  dalla

  specifica indennità prevista per il lavoro domenicale.

 

 

 

SEZIONE F - CONTRATTAZIONE AZIENDALE

 

Art. 29 - Contrattazione di 2° livello.

 

1)Premesso  che  il  CCNL disciplina tutti gli elementi  del  rapporto  di

  lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi dei

  livelli  retributivi e dei relativi parametri della classificazione  del

  personale  e  di ogni altro aspetto di carattere economico, la  funzione

  della contrattazione aziendale, in sintonia con i contenuti del Protocollo

  23.7.93,  si  realizza, oltre che per le materie ad  essa  delegate  dal

  presente CCNL, nella negoziazione di contenuti economici controllati che

  siano  correlati  e  commisurati  a  parametri  di  miglioramento  della

  produttività,  della  qualità e dell'efficienza,  e  che  sono  pertanto

  corrisposti sotto forma di premio di risultato.

 

 

2)Nell'ambito  delle iniziative mirate all'ottimizzazione dei  servizi  di

  igiene  ambientale,  la contrattazione aziendale potrà  essere  avviata,

  sussistendone i presupposti, non prima della data dell'1.1.96.

 

 

3)In  relazione alla necessità di garantire certezza e programmabilità dei

  costi  dei  servizi, i benefici retributivi dovranno  essere,  comunque,

  commisurati a risultati concretamente realizzati sulla base di programmi

  aziendali,  aventi  come  obiettivo  incrementi  di  produttività  e  di

  economicità  gestionale,  nel rispetto delle  esigenze  qualitative  del

  servizio  previste  dal  contratto di servizio, che  non  discendano  da

  investimenti aziendali e/o da innovazioni tecnologiche.

 

 

4)Idonei indicatori saranno individuati per determinare l'incidenza  e  il

  concorso  del  fattore  lavoro  alla  realizzazione  di  efficienza   ed

  economicità,  i  cui  risultati  economici  complessivamente   raggiunti

  individuano  le  risorse  da  destinare in  quota  parte  al  premio  di

  produttività,  la  cui  entità non potrà essere  superiore  al  33%  del

  beneficio conseguito.

 

  Il  premio, per sua natura, non potrà essere determinato a priori e avrà

  caratteristiche   di   variabilità   in   rapporto   al   raggiungimento

  dell'insieme  degli  obiettivi  aziendali.  La  relativa  entità  e   la

  corrispondente  erogazione è pertanto determinata a consuntivo  annuale,

  una  volta  che  si  sia verificato in concreto il  miglioramento  della

  produttività.

 

  Ai  lavoratori  in  contratto  di formazione  lavoro,  se  e  in  quanto

  partecipi   dei   progetti   di  produttività,   verrà   attribuito   il

  corrispettivo economico spettante.

 

 

5)La  natura collettiva del premio non esclude che gli importi da  erogare

  possano  essere  differenziati,  anche all'interno  della  stessa  unità

  produttiva, in funzione dei diversi livelli di professionalità  e  della

  prestazione lavorativa effettivamente resa.

 

 

6)Sulla   base   e   nei   limiti   di   quanto   stabilito   dall'Accordo

  interconfederale 29.9.94, sono titolari della contrattazione  a  livello

  aziendale,  per le materie a essa delegate dal presente  CCNL,  le  RSA,

  ovvero le RSU, ove costituite, congiuntamente alle strutture territoriali

  delle OO.SS. stipulanti.

 

 

7)L'accordo  per  il  premio di risultato avrà durata  quadriennale  e  la

  contrattazione avverrà secondo le modalità e i criteri sopra individuati.

 

  Il  premio di risultato non è computabile in alcun istituto contrattuale

  ed è escluso dalla base di calcolo del TFR.

 

 

 

SEZIONE G - PERIODI DI RIPOSO

 

Art. 30 - Giorni festivi e domenicali.

 

1)I  giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge (artt. 1 e  2  della

  legge 27.5.49 n. 260, con le modificazioni previste dalla legge 5.3.77 n.

  54 e dal DPR 28.12.85 n. 792), ai quali si aggiungono la festa del Santo

  Patrono  del  Comune  ove  ha sede l'Azienda e altri  3  giorni  festivi

  supplementari, la cui data verrà fissata mediante accordi aziendali.

 

 

2)Nel  caso  che  la festività del Santo Patrono o uno o  più  dei  giorni

  festivi  supplementari, di cui al punto 1, vengano a coincidere con  una

  delle  festività  di cui agli artt. 1 e 2 della legge  27.5.49  n.  260,

  modificata dalla legge 5.3.77 n. 54 e dal DPR 28.12.85 n. 792,  dovranno

  essere  fissate mediante accordo aziendale altre giornate festive  nello

  stesso  anno,  in  sostituzione di quelle per cui  si  è  verificata  la

  coincidenza, fatta eccezione per i lavoratori del Comune di Roma  per  i

  quali vale, per la ricorrenza del Santo Patrono, la specifica disposizione

  dell'art. 1 del DPR n. 792 del 28.12.85.

 

 

3)Il  riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge,  cade

  normalmente di domenica.

 

 

4)Per  i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel

  giorno  di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno  della

  settimana,  cosicché  la  domenica viene ad  essere  considerata  giorno

  lavorativo,  mentre  viene  ad  essere  considerato  giorno  di   riposo

  settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.

 

 

5)Qualora  una  delle  festività non domenicali, di cui  al  punto  1  del

  presente articolo, cada di domenica, è dovuto a ciascun lavoratore, il cui

  riposo  settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al normale

  trattamento  economico, un importo pari a una giornata  di  retribuzione

  globale.

 

 

6)Nel  caso che una delle festività non domenicali coincida con il  giorno

  di  riposo  settimanale dei lavoratori di cui al punto 4, questi  ultimi

  avranno diritto al trattamento previsto dal punto precedente a favore dei

  lavoratori il cui giorno di riposo cade normalmente di domenica nel caso

  di coincidenza di una festività infrasettimanale con una domenica.

 

 

7)Nel  caso  che  una delle festività non domenicale coincida  con  il 

  giorno di riposo settimanale non festivo (lavoratore in settimana corta),

  verrà  corrisposta  una retribuzione pari a 6 ore  di  lavoro  ordinario

  feriale diurno, avuto presente il fatto che il 1° giorno è da considerarsi

  di recupero e il 2° festivo.

 

 

8)Nella  giornata di Pasqua verrà corrisposto ai lavoratori,  in  aggiunta

  alla normale retribuzione, un importo pari a una giornata di retribuzione

  globale.

 

  Le  festività nazionali e religiose sono regolate dalla legge 5.3.77  n.

  54 e dall'Accordo Nazionale Interfederale del 27.7.78.

 

 

9)A  seguito delle disposizioni del DPR 28.12.85 n. 792, a compensazione e

  in   luogo   delle  festività  civili  e  religiose  soppresse   vengono

  riconosciute, a decorrere dall'1.1.86 e a modifica del suddetto  Accordo

  Nazionale  Interfederale, 2 giorni di ferie da aggiungersi ai periodi  a

  tale titolo stabiliti e ulteriori 3 giorni di permesso retribuito oppure 4

  dove l'orario settimanale è ripartito su 6 giorni.

 

 

 

Art. 31 - Ferie.

 

1)Il  lavoratore ha diritto, per ciascun anno di servizio (con  esclusione

   del  periodi  di aspettativa non retribuiti e delle assenze facoltative

   previste dalla legge per le lavoratrici madri dopo il parto) a un periodo

   di riposo con decorrenza della retribuzione globale.

 

 

2)Per  ogni  anno  solare  il  periodo di ferie  sarà  pari  a  26  giorni

   lavorativi per tutti i lavoratori.

 

 

3)Per  i  lavoratori che effettuano l'orario settimanale su 5  giorni,  il

   periodo di ferie sarà pari a 22 giorni.

 

 

4)Il  riposo  annuale  ha  normalmente carattere continuativo;  esso  sarà

   assegnato  dall'Azienda  sulla base di una  programmazione  predisposta

   dall'Azienda  medesima,  contrattata con  le  Rappresentanze  Sindacali

   Aziendali, tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste dei

   lavoratori.

 

 

5)In  caso  di  inizio  o  cessazione del rapporto  di  lavoro  nel  corso

   dell'anno il lavoratore effettivo ha diritto alle ferie in proporzione ai

   mesi di servizio prestati.

  

   Le  frazioni  di  mese  non superiori ai 15 giorni  di  calendario  non

   saranno  calcolate,  mentre saranno considerate  come  mese  intero  se

   uguali o superiori.

 

 

6)L'estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non  pregiudica

   il diritto alle ferie maturate.

 

 

7)L'assegnazione  delle ferie, di norma, non può aver,  luogo  durante  il

   periodo di preavviso.

  

   Il  lavoro  di competenza del personale in ferie deve essere  compiuto,

   per  quanto  possibile,  dal  personale in servizio,  durante  l'orario

   normale, senza alcuna corresponsione d'indennità, salvo quanto previsto

   dai punti 2 e 3 dell'art. 11.

 

 

8)Qualora,  durante  il periodo di ferie, il lavoratore  si  ammali  dovrà

   darne  comunicazione alla Direzione, con l'invio di certificato  medico

   rilasciato secondo le norme di legge entro 48 ore.

  

   L'interruzione  delle  ferie per sopraggiunta malattia  è  disciplinata

   dalla vigente normativa esistente in materia.

 

 

9)Ove  la  malattia impedisse il godimento parziale o totale entro  l'anno

   del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute, a guarigione

   avvenuta, anche nell'anno successivo.

 

 

10)  Non  è  ammesso  il mancato godimento delle ferie  per  rinuncia  del

   lavoratore o per disposizione dell'Azienda.

 

 

11) Le ferie, una volta assegnate, devono essere obbligatoriamente

 

 

12)  Nel  caso  di  provate esigenze di servizio, le ferie possono  essere

   fatte godere al lavoratore fino al 31 maggio dell'anno successivo e, dopo

   tale data, eventuali residui di ferie, che siano state assegnate e  non

   fruite, non danno diritto a compenso alcuno, né a cumulo con la successiva

   maturazione.

 

 

 

SEZIONE H - INTERRUZIONE E SOSPENSIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 32 - Aspettativa.

 

1)Per giustificati motivi di carattere privato, da valutarsi dall'Azienda,

  questa,  se  lo ritenga compatibile con le esigenze del servizio,  potrà

  concedere  al  lavoratore,  che  ne  faccia  richiesta,  un  periodo  di

  aspettativa  fino a un massimo di 1 anno, senza alcuna corresponsione  e

  senza decorrenza di anzianità.

 

 

2)Ai  lavoratori  chiamati  a funzioni pubbliche  o  a  ricoprire  cariche

  sindacali  provinciali,  regionali e  nazionali  verranno  applicate  le

  disposizioni di cui all'art. 31 della legge n. 300/70 e all'art. 28 della

  legge n. 816/85, con decorrenza di anzianità a tutti gli effetti.

 

 

 

Art. 33 - Servizio militare.

 

1)Al lavoratore chiamato alle armi per obblighi di leva verrà mantenuto il

  posto  con  diritto alla decorrenza di anzianità, anche se  in  prova  o

  vincitore di selezione.

 

 

2)Il  richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Ai  lavoratori

  chiamati o richiamati alle armi verrà applicato il trattamento economico

  previsto dalle leggi in vigore.

 

 

3)Il  lavoratore chiamato o richiamato alle armi dovrà riprendere servizio

  entro  il  termine di 30 giorni dal collocamento in congedo; in mancanza

  sarà considerato dimissionario.

 

 

 

SEZIONE I - DOVERI, RESPONSABILITA' E DISCIPLINA

 

Art. 34 - Doveri dei lavoratori.

 

1)Il  lavoratore  deve tenere un contegno rispondente ai  doveri  inerenti

  all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:

 

a)rispettare  l'orario  di  servizio e adempiere le  formalità  prescritte

  dall'Azienda per il controllo della presenza;

b)dedicare  attività  assidua  e  diligente  al  disbrigo  delle  mansioni

  affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le

  istruzioni  impartite  dai superiori e rispettando  l'ordine  gerarchico

  fissato dall'Azienda;

c)osservare  scrupolosamente  tutte le norme di  legge  sulla  prevenzione

  infortuni che l'Azienda deve portare a sua conoscenza, nonché  tutte  le

  disposizioni al riguardo emanate dall'Azienda stessa;

d)conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda, non  trarre

  profitto con danno dell'Azienda stessa da quanto forma oggetto delle sue

  funzioni,    svolgere  attività contraria agli interessi  dell'Azienda

  medesima come qualsiasi attività retribuita;

e)astenersi  dallo  svolgere, durante l'orario  di  lavoro,  attività  che

  possano procurargli lucro e che, comunque, possano sviare la sua attività

  che deve essere interamente acquisita dall'Azienda;

f)aver   cura  dei  locali,  mobilia,  oggetti,  macchinari,  cancelleria,

  attrezzi e strumenti a lui affidati;

g)tenere,  nell'espletamento delle sue funzioni, un contegno che  concorra

  al buon nome dell'Azienda;

h)osservare   e   far  osservare  tutte  le  disposizioni   di   carattere

  disciplinare, organizzativo e regolamentare in genere disposte con ordine

  di  servizio  dalla  Direzione, con le modalità  previste  dal  presente

  Contratto.

 

 

2)Al  lavoratore  è vietato di valersi, anche al di fuori  dell'orario  di

  lavoro, della propria condizione per svolgere, a fine di lucro, attività

  che siano comunque in relazione con quelle dell'Azienda e ricevere a tale

  effetto compensi.

 

 

3)Il  lavoratore, a richiesta dell'Azienda, deve sottoporsi  in  qualsiasi

  momento a visita medica di accertamento dell'idoneità lavorativa.

 

 

 

Art. 35 - Doveri e responsabilità dei conducenti.

 

1)Il conducente deve assolvere a una serie di atti sostanziali aventi come

  fine il buon funzionamento e il mantenimento dello standard di sicurezza

  del  mezzo assegnato, così come definiti dal Codice della strada  e  dal

  regolamento.

 

  Gli  atti  succitati  sono: interventi, controlli,  segnalazioni.  Dette

  operazioni debbono essere svolte nell'orario normale di lavoro.

 

  Interventi:

 

- rifornimento carburante;

- rabbocco livello liquido raffreddamento motore;

- rabbocco livello fluidi funzionali;

- rifornimento liquido lavaparabrezza;

- pulizia interna cabina.

 

  Controlli:

 

- metodica verifica della strumentazione di bordo (spie, strumenti,  etc.)

  per mantenere il massimo livello di efficienza;

- livello liquido raffreddamento motore;

- livello fluidi funzionali;

- condizione e pressione pneumatici;

- fumosità allo scarico;

- illuminazione esterna.

 

  Segnalazioni:

 

- puntuale  trasmissione, mediante gli strumenti previsti dalle  procedure

  aziendali,  di  tutte  le  informazioni atte  a  segnalare  anomalie  di

  funzionamento o guasti.

 

 

2)Il  conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui  imputate  per

  negligenza e incuria.

 

 

 

Art. 36 - Provvedimenti disciplinari.

 

1)Le mancanze dei lavoratori possono essere punite secondo la loro gravità

   come segue:

 

a)rimprovero verbale;

b)rimprovero scritto;

c)multa in misura non superiore a 4 ore della retribuzione base;

d)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo  da  1  a  10

   giorni;

e)licenziamento con preavviso e con indennità;

f)licenziamento senza preavviso e con indennità.

 

 

2)Il  licenziamento di cui alla lett. e) si può applicare nei confronti di

   quei lavoratori che siano incorsi per almeno 3 volte nel corso di 2 anni,

   per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensioni dal lavoro

   e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni, o nello stesso periodo di

   tempo, abbiano subito sospensioni per 30 giorni complessivamente, anche se

   non conseguenti a inosservanza dei doveri di cui agli artt. 34 e 35.

 

 

3)Il  provvedimento  previsto dalla lett. f) del  precedente  punto  1  si

   applica  nei confronti del personale colpevole di mancanze  relative  a

   doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le

   quali  siano  di  tale entità da non consentire la prosecuzione,  anche

   provvisoria, del rapporto di lavoro.

 

 

4)Quando  la  gravità  delle  mancanze  sia  tale  da  non  consentire  la

   prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria e sempreché

   ricorra la giusta causa, può essere disposto il licenziamento in tronco

   senza necessità di ricorrere al provvedimento disciplinare.

 

 

5)Il   licenziamento   e   ogni  altro  provvedimento   disciplinare   non

   pregiudicano le eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia

   incorso il lavoratore.

 

 

6)Nei  casi  di  particolare  gravità il  lavoratore  può  essere  sospeso

   cautelarmente  dal  servizio  fino alla  conclusione  del  procedimento

   disciplinare, per un massimo di 30 giorni lavorativi. Per il periodo di

   sospensione egli avrà diritto a un assegno alimentare pari alla metà della

   retribuzione globale in atto.

 

 

7)Le  mancanze  comportanti provvedimenti superiori al rimprovero  verbale

   dovranno essere contestate per iscritto al lavoratore.

 

 

8)Il  lavoratore,  entro  il  termine di 7 giorni  dal  ricevimento  della

   contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni  per

   iscritto,  ovvero richiedere di discutere, fuori orario di  lavoro,  la

   contestazione  stessa  con  la  Direzione,  facendosi  assistere  dalla

   Associazione sindacale alla quale sia iscritto, ovvero conferisca mandato.

 

 

9)La  Direzione,  completata l'istruttoria - la quale dovrà esaurirsi,  di

   norma, entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione della contestazione

   della  mancanza  fatta  per  iscritto al lavoratore  -  comunicherà  al

   lavoratore stesso la sanzione da irrogare. Spetta al Direttore, che  ha

   facoltà di delegare tale funzione ad altro dirigente:

 

a)decidere  le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei  casi

   d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio  del

   personale;

b)formulare  proposte per l'adozione dei provvedimenti  di  sospensione  o

   licenziamento del personale.

 

 

10)Per  quanto  non  espresso  nel presente articolato,  si  applicano  le

  disposizioni di legge.

 

 

 

PARTE IV - ASSISTENZA E PREVIDENZA

 

Art. 37 - Infortuni sul lavoro.

 

1)Per  l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul  lavoro  si

  applicano le norme di legge vigenti.

 

 

2)In  caso  di  infortunio  sul  lavoro o di ricaduta  di  infortunio,  il

  lavoratore deve avvertire l'Azienda il giorno stesso.

 

  La  conservazione  del  posto  e  la  conseguente  retribuzione  saranno

  protratte,  con le modalità previste dal successivo art. 38,  fino  alla

  guarigione clinica o alla stabilizzazione, accertate dall'INAIL.

 

 

3)Nei  periodi  nei  quali  gli  operai percepiscono  gli  assegni  INAIL,

  l'Azienda  corrisponderà  l'integrazione  fino  al  raggiungimento   del

  trattamento economico previsto dall'art. 38.

 

 

4)L'Azienda  anticiperà l'intero trattamento economico dovuto,  osservando

  per i rimborsi le procedure disposte dall'INAIL.

 

 

 

Art. 38 - Assistenza e trattamento di malattia.

 

1)L'assistenza  di malattia ai lavoratori è prestata secondo le  norme  di

   legge.

 

   Per  i lavoratori colpiti da tubercolosi si applicano le norme di legge

   vigenti e il trattamento economico previsto dal presente articolo,  con

   decorrenza  dal    giorno  per tutto il periodo  e  con  le  modalità

   previste dall'articolo stesso.

 

 

2)In  caso  di  malattia o infortunio non sul lavoro, il  lavoratore  deve

   avvertire  l'Azienda entro il 1° giorno di assenza e recapitare  "brevi

   manu" o trasmettere, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,

   all'Azienda  stessa,  entro 2 giorni dall'inizio o  dalla  prosecuzione

   dell'assenza, il certificato medico attestante l'inizio o la prosecuzione

   e la durata della malattia.

  

   L'invio  di detto certificato è prescritto anche per assenze di  durata

   di 1 giorno.

  

   In  mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, sia in  caso  di

   inizio  che di prosecuzione dell'assenza, salvo il caso di giustificato

   impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

  

   L'Azienda  ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore  ai

   sensi  delle vigenti disposizioni in materia non appena ne abbia  avuta

   comunicazione.

  

   Il  lavoratore  assente per malattia è tenuto, fin  dal    giorno  di

   assenza  dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato al  datore  di

   lavoro, disponibile per il suddetto controllo in ciascun giorno,  anche

   se  domenicale o festivo: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17  alle

   ore 19 dall'inizio dell'evento morboso.

  

   Il  lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi

   dal   proprio   domicilio  per  visite,  prestazioni   o   accertamenti

   specialistici  o  per altri giustificati motivi - non  possa  osservare

   tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Azienda

   della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

  

   La  permanenza  del lavoratore nel proprio domicilio durante  le  fasce

   orarie  come sopra definite potrà essere verificata nell'ambito  e  nei

   limiti delle disposizioni di legge vigenti.

  

   Ogni  mutamento di domicilio o dimora, anche se temporaneo,  nel  corso

   del  periodo di assenza per malattie e infortunio non sul lavoro,  deve

   essere  comunicato  tempestivamente dal  lavoratore  all'Azienda  e  da

   questa autorizzato.

  

   Il lavoratore che, salvi i casi comprovati, durante le fasce orarie che

   è  tenuto  ad  osservare, non sia reperito al domicilio  comunicato  al

   datore  di  lavoro,  incorre  nei  provvedimenti  disciplinari  di  cui

   all'art.  36,  con  gradualità  a  seconda  della  ripetitività   delle

   infrazioni riscontrate.

 

 

3)Nel  caso  di  interruzione  del  lavoro dovuta  a  malattia,  l'Azienda

   conserverà il posto al lavoratore assunto a tempo indeterminato per 365

   giorni di calendario.

 

 

4)Si  considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga

   non oltre 90 giorni di calendario dalla ripresa effettiva dell'attività

   lavorativa, dopo la cessazione della malattia precedente.

 

 

5)Su  richiesta  del  lavoratore impossibilitato a prendere  servizio,  da

   inoltrare, per iscritto, entro il quindicesimo giorno dalla comunicazione

   dell'Azienda dell'approssimarsi del superamento del limite di tempo per la

   conservazione  del posto di cui al precedente punto 3,  l'Azienda  sarà

   tenuta a concedere un'aspettativa nella misura massima di 1 anno, con gli

   effetti del punto 1 dell'art. 32, fatta eccezione per i contributi dovuti

   all'INPDAP per questo periodo, che saranno tutti a carico dell'Azienda.

 

 

6)In  caso  di  superamento dei limiti predetti o nell'ipotesi in  cui  il

   lavoratore  non abbia richiesto l'aspettativa, l'Azienda  risolverà  il

   rapporto,  conservandosi  in  ogni caso al  lavoratore  il  diritto  al

   trattamento di fine rapporto e all'indennità sostitutiva del preavviso.

 

 

7)Il  trattamento  economico  del  lavoratore  assente  dal  servizio  per

   malattia sarà, per 365 giorni di calendario di conservazione del posto,

   ivi  compreso il periodo di prova, eguale e non mai superiore a  quello

   spettante per l'orario normale di lavoro.

 

 

8)Per  gli  operai  il  trattamento economico di cui al presente  articolo

   decorre dal 1° giorno di malattia.

 

 

9)L'Azienda   eroga   il  trattamento  economico  per   conto   dell'INPS,

   effettuando il recupero in sede di versamento dei contributi.

 

 

10)  Le  indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS

   non corrisponde le indennità dovute per legge.

   Le  Aziende  non  sono  tenute a integrare la parte  di  indennità  non

   risposta dall'istituto.

 

 

11)   Per   quanto  attiene  alle  cure  idrotermali,  nonché   a   quelle

   psammoterapiche, elioterapiche etc. si richiamano le vigenti disposizioni

   di legge.

 

 

12)  Il  trattamento  per malattia previsto nel presente articolo  compete

   anche  in  caso di assenza dal servizio per infortunio non sul  lavoro,

   purché questo non si sia verificato per colpa grave del lavoratore.

 

 

 

Art. 39 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

I - ACCERTAMENTI PREVENTIVI

 

1)L'Azienda,  avvalendosi  delle strutture  preposte  nel  rispetto  della

  normativa  vigente, prima di costituire il rapporto di lavoro, sottopone

  l'interessato ad accertamenti preventivi tesi a constatare l'idoneità alla

  mansione specifica.

 

 

2)Tali  accertamenti, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs.  626/94,

  sono svolti dal medico competente, con le modalità di cui sopra, anche nei

  confronti del personale invalido appartenente a categorie protette di cui

  alla legge n. 482/68.

 

 

3)In  assenza  di un giudizio di idoneità specifica alla mansione  per  la

  quale  il  lavoratore  deve essere assunto non potrà  farsi  luogo  alla

  costituzione del rapporto di lavoro.

 

 

II - ACCERTAMENTI PERIODICI

 

1)Allo  scopo  di  preservare  lo  stato di salute  dei  dipendenti  e  di

   migliorare le condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, le

   Aziende, avvalendosi del medico competente, sottoporranno il personale ad

   accertamenti sanitari periodici nel rispetto della normativa di legge.

 

 

2)Tali accertamenti possono comprendere, a giudizio del medico competente,

   anche  esami clinici e/o biologici e/o indagini diagnostiche mirati  al

   rischio  specifico al fine di consentire l'espressione del giudizio  di

   idoneità alla mansione. In proposito, il medico competente può avvalersi

   della collaborazione di medici e istituti specialistici scelti dal datore

   di lavoro, fermo restando l'assoluto rispetto del segreto professionale

   circa le notizie a carattere sanitario. Esse dovranno essere comunicate

   esclusivamente al medico competente che, acquisiti tutti gli elementi di

   valutazione reputati necessari, esprimerà il giudizio di idoneità  alla

   mansione.

 

 

3)Il  lavoratore  non  può  sottrarsi  agli  accertamenti  di  cui  sopra,

   essenziali per tutelare la sua stessa integrità fisica.

  

   Qualora  il  lavoratore  non  si sottoponga  ai  previsti  accertamenti

   sanitari periodici ovvero promossi dall'Azienda, al fine di valutare la

   sua idoneità lavorativa, il rapporto sarà risolto.

 

 

4)Il  medico  competente conclude l'accertamento sanitario  esprimendo  un

   giudizio circa l'idoneità alla mansione specifica, che sarà comunicato,

   contestualmente, al lavoratore, al rappresentante per la sicurezza e alla

   Direzione aziendale.

 

 

5)La  periodicità degli accertamenti sarà definita dal medico  competente,

   sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché i

   rappresentanti per la sicurezza non appena nominati. Essa sarà stabilita

   sulla  base del Documento contenente la valutazione dei rischi  per  la

   salute e la sicurezza durante il lavoro, previsto dall'art. 4 del D.lgs.

   n. 626/94, e potrà essere oggetto di successive modifiche.

 

 

6)Sulla  base  del  Documento  di cui all'art. 4  del  D.lgs.  n.  626/94,

   l'Azienda definirà la tabella delle mansioni correlata a ogni  area  di

   attività e i relativi rischi per la salute.

   Tale  tabella  sarà  trasmessa  anche al  Servizio  Prevenzione  Igiene

   Sicurezza Lavoratori della USL territorialmente competente, in  qualità

   di  organo  di  vigilanza cui proporre ricorso  avverso  i  giudizi  di

   inidoneità fisica assoluta o relativa.

   Essa,  inoltre,  dovrà  essere di volta in  volta  trasmessa  anche  al

   Collegio  sanitario di cui all'art. 20, comma 3, della legge n.  482/68

   qualora il lavoratore intenda farvi ricorso.

 

 

7)Particolare  attenzione  sarà  posta nel  monitoraggio  dello  stato  di

   salute,  anche  attraverso una più stretta cadenza  degli  accertamenti

   periodici, nei confronti del personale adibito ad attività usuranti nonché

   dei lavoratori che prestano servizio notturno.

 

 

8)Le  Aziende,  sulla  base  dei  risultati  non  nominativi  degli  esami

   effettuati,   compileranno  opportune  statistiche,   informandone   il

   rappresentante  per  la sicurezza. Qualora dette statistiche  facessero

   emergere dati allarmanti per particolari posizioni lavorative, le Aziende

   adotteranno le misure del caso nell'ambito della vigente normativa.

 

 

9)Le  cartelle  sanitarie personali vanno conservate sotto il vincolo  del

   segreto  professionale.  I  dati in esse riportati  vanno  raccolti  ed

   elaborati in modo del tutto anonimo.

  

   Al  momento  della  risoluzione del rapporto di lavoro,  il  datore  di

   lavoro consegna al lavoratore la cartella sanitaria e di rischio.

  

   Tutti  coloro  che collaborano alla raccolta dei dati  sono  tenuti  al

   segreto professionale.

 

 

10)  Il medico competente, nei casi in cui riterrà che sussistano elementi

   pregiudizievoli alla salute del lavoratore, li comunicherà al medico di

   fiducia   del  lavoratore  stesso  o,  se  del  caso,  a  un  familiare

   dell'interessato con la massima riservatezza e con le dovute cautele.

 

 

11)  Per quanto non espressamente indicato valgono le normative di legge o

   altre pattuizioni a livello aziendale correlate a particolari specificità.

 

 

12)  Gli  oneri  per l'applicazione del presente articolo  sono  a  carico

   dell'Azienda.

 

 

 

Art. 40 - Inidoneità sopravvenuta in servizio.

 

1)È  diritto  dell'Azienda  di far constatare in ogni  momento  l'idoneità

   psico-fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato

   assunto o alle quali è stato successivamente adibito.

 

 

2)L'accertamento  relativo  deve essere compiuto  dal  medico  competente,

   avvalendosi delle strutture preposte nel rispetto delle norme di  legge

   vigenti, e si conclude con un giudizio circa l'idoneità alla mansione.

  

   Nel  caso  di personale invalido di cui alla legge n. 482/68 il  medico

   competente  qualora  ritenga che la natura o il  grado  dell'invalidità

   possano  riuscire  di  pregiudizio alla  salute  e  all'incolumità  dei

   compagni  di lavoro e alla sicurezza degli impianti, può sospendere  il

   giudizio circa l'idoneità del lavoratore in attesa di acquisire l'esito

   dell'accertamento di cui all'art. 20, comma 1, della  legge  n.  482/68

   che egli stesso promuoverà.

 

 

3)Contro   l'eventuale  giudizio  di  inidoneità  sia  l'Azienda  che   il

   lavoratore possono esperire un solo ricorso, secondo la vigente normativa,

   rivolgendosi all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 17,

   comma 4, D.lgs. n. 626/94).

  

   Nel caso di lavoratori invalidi appartenenti alle categorie protette di

   cui  alla  legge  n.  482/68,  il ricorso,  in  via  alternativa  e  su

   iniziativa  del  lavoratore, potrà essere  promosso  per  accertare  la

   compatibilità dello stato fisico del ricorrente con le mansioni  a  lui

   affidate all'atto dell'assunzione o successivamente (art. 20, comma  3,

   legge n. 482/68).

 

 

4)Nelle  more  dell'esperimento del ricorso di cui al precedente  punto  e

   fino   all'acquisizione  del  relativo  esito,   il   lavoratore   sarà

   provvisoriamente inserito in mansioni confacenti con il suo stato, come

   indicate dal medico competente, compatibilmente con le esigenze funzionali

   aziendali, in considerazione della temporaneità dello stato di inabilità.

 

 

5)L'Azienda deve dare comunicazione scritta al lavoratore dell'esito della

   visita  medica  cui è stato sottoposto, limitatamente,  tuttavia,  alla

   constatazione della sua capacità lavorativa.

  

   A  salvaguardia  del  diritto alla segretezza dei  dati  riferiti  alla

   propria  condizione sanitaria, il lavoratore dovrà  consegnare  ogni  e

   qualsiasi  certificazione  e  documentazione  medica  in  suo  possesso

   esclusivamente e direttamente al medico competente.

 

 

6)Gli organi di cui sopra potranno:

 

a)dichiarare  il lavoratore idoneo a svolgere le mansioni per le  quali  è

   stato assunto o alle quali è stato successivamente adibito;

b)dichiarare  il  lavoratore  totalmente  inidoneo  a  svolgere  qualsiasi

   attività lavorativa;

c)dichiarare il lavoratore inidoneo a svolgere le mansioni per le quali  è

   stato assunto o alle quali è stato successivamente adibito, ma non anche

   inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa;

d)dichiarare il lavoratore temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni

   per le quali è stato assunto o alle quali è stato successivamente adibito,

   ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.

 

 

7)Nei  casi previsti dal precedente punto 6, lett. b) e c), l'Azienda deve

   procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando quanto

   previsto dal successivo punto 8.

 

 

8)È  data  facoltà  al  lavoratore,  ove  ricorra  il  caso  previsto  dal

   precedente punto 6, lett. c), di formulare all'Azienda richiesta scritta

   di essere mantenuto in servizio per svolgere mansioni diverse da quelle a

   cui era adibito prima dell'accertamento medico.

   In  tal  caso,  l'inoltro  della richiesta  sospende  la  procedura  di

   licenziamento.

 

 

9)La  richiesta  di  cui sopra deve essere inoltrata all'Azienda  entro  5

   giorni  dal ricevimento della lettera con la quale l'Azienda stessa,  a

   seguito dell'esito della visita, comunica al lavoratore l'intenzione di

   risolvere il rapporto di lavoro.

 

 

10)  L'accertamento  relativo alla possibilità di mantenere,  o  meno,  il

   lavoratore in servizio con mansioni diverse deve avvenire in una riunione

   congiunta  tra  la  Direzione  Aziendale, le  Rappresentanze  Sindacali

   Aziendali  delle  Organizzazioni Sindacali  stipulanti  il  CCNL  e  il

   lavoratore interessato.

 

 

11)  Nell'ipotesi  in cui, a seguito dell'accertamento compiuto  ai  sensi

   del precedente punto 10, risulti che il lavoratore può essere mantenuto in

   servizio, ancorché in mansioni non equivalenti o anche inferiori a quelle

   di assunzione o a quelle alle quali è stato successivamente adibito, deve

   essere   redatto  apposito  verbale  nel  quale  il  lavoratore   dovrà

   espressamente  dichiarare di accettare le mansioni che gli  sono  state

   assegnate. Il predetto verbale, oltre che dal lavoratore interessato, deve

   essere   sottoscritto  per  accettazione  dalla   Direzione   e   dalle

   Rappresentanze  Sindacali  Aziendali  delle  Organizzazioni   Sindacali

   stipulanti il CCNL.

  

   Qualora   non   si   raggiunga  l'accordo,   l'Azienda   procederà   al

   licenziamento del lavoratore, come previsto al precedente punto 7,  con

   eventuale  applicazione  delle successive disposizioni  in  materia  di

   esonero agevolato per inidoneità.

 

 

12)  Nell'ipotesi prevista al precedente punto 11, il lavoratore mantenuto

   in servizio dovrà essere inquadrato nel livello di competenza delle nuove

   mansioni attribuitegli.

  

   Qualora  il  nuovo  inquadramento risultasse inferiore  al  precedente,

   verrà   conservata  "ad  personam"  la  differenza  in  cifra  tra   la

   retribuzione  individuale  percepita al momento  dell'assegnazione  del

   nuovo livello e la nuova retribuzione.

  

   Tale differenza ("ad personam") è parte della retribuzione globale.

 

 

ESONERO AGEVOLATO PER INIDONEITA'

 

a)Nei  confronti dei lavoratori riconosciuti, con le procedure di  cui  ai

  commi precedenti, inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti o a

  cui   erano   stati   successivamente   adibiti,   l'Azienda,   esperita

  infruttuosamente la procedura di riallocazione, procederà alla risoluzione

  del  rapporto di lavoro con il riconoscimento di una somma "una  tantum"

  definita nella sottoindicata tabella.

 

b)L'esonero,  stante la condizione di cui al precedente punto a),  avverrà

  senza  corresponsione  di premio per i lavoratori  che  al  momento  del

  provvedimento del licenziamento abbiano un'età anagrafica pari a  quella

  stabilita dalle disposizioni in materia previdenziale per il collocamento

  a riposo per limiti di età, diminuita di 1 anno.

 

Anni di servizio aziendale   Mensilità globali dell'ultima

                                retribuzione (X 14:12)

10 compiuti                                3

11    "                                    4

12    "                                    5

13    "                                    6

14    "                                    7

15    "                                    8

16    "                                    9

17    "                                   10

18    "                                   11

19    "                                   12

20    "                                   14

22    "                                   13

24    "                                   12

25    "                                   11

26    "                                   10

27    "                                    9

28    "                                    8

29    "                                    7

Anzianità   di    servizio                 6

maggiore di 29 anni

 

c)L'"una tantum" sopra definita spetta integralmente ai lavoratori di  età

  inferiore   ai  55  anni  compiuti  anagraficamente,  al   momento   del

  provvedimento del licenziamento definitivo.

  Viene  ridotta  di 2/30 per ogni anno di età superiore al  55°  compiuto

  anagraficamente.

 

d)I posti lasciati vacanti dai lavoratori esonerati con liquidazione della

  suddetta  somma  "una  tantum", non verranno ricoperti  per  un  periodo

  corrispondente ai mesi di "una tantum" riconosciuti agli stessi lavoratori

  esonerati.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Nel  numero degli anni indicati nella tabella "anni di servizio aziendale"

sono  compresi quelli prestati alle dipendenze della preesistente gestione

in  economia o privata, per le Aziende costituite da meno di 10 anni o  di

nuova costituzione.

 

 

 

Art. 41 - Tutela delle lavoratrici madri.

 

1)L'Azienda è tenuta a ottemperare alle disposizioni di legge sulla tutela

  delle lavoratrici madri, durante lo stato di gravidanza e puerperio e, in

  particolare, a quanto stabilito dall'art. 4 della legge 30.12.71 n. 1204,

  che recita:

 

  "È vietato adibire al lavoro le donne:

 

a)durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;

b)ove  il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente  tra

  la data presunta e la data effettiva del parto;

c)durante i 3 mesi dopo il parto".

 

 

2)Per   i   periodi   di  assenza  obbligatoria,  l'Azienda  corrisponderà

  l'integrazione economica fino al raggiungimento del trattamento economico

  previsto per l'orario normale di lavoro.

 

  Detto trattamento non è cumulabile con gli assegni corrisposti dall'INPS

  che dovranno essere versati in toto dalle lavoratrici all'Azienda ovvero

  recuperati in sede di versamento dei contributi previdenziali.

 

  Per quanto attiene il diritto della lavoratrice ad assentarsi dal lavoro

  trascorso  il  periodo di astensione obbligatoria,  si  richiama  quanto

  previsto  dalla già citata legge 30.12.71 n. 1204, dal DPR  25.11.76  n.

  1026  "Regolamento  di esecuzione della legge 30.12.71  n.  1204,  sulla

  tutela delle lavoratrici madri" e dalla legge 9.12.77 n. 903 (vedi anche

  sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 19.1.87).

 

 

 

Art. 42 - Trattamento di pensione.

 

1)I  lavoratori dipendenti delle Aziende speciali sono iscritti all'INPDAP

  - Cassa di Previdenza per i Dipendenti da Enti Locali.

 

 

2)I  contributi relativi sono a carico dell'Azienda e del lavoratore nelle

  misure stabilite dalla legge.

 

 

3)Le  Aziende sono tenute, nell'osservare i termini previsti dal  comma  6

  dell'art.  6 della legge 8.1.79, n. 3 di conversione, con modificazioni,

  del D.L. 10.11.78 n. 702, a dare comunicazione all'interessato o ai suoi

  superstiti  e alle Organizzazioni Sindacali dell'avvenuto inoltro  della

  pratica all'Ente competente.

 

 

 

PARTE V - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 43 - Estinzione del rapporto di lavoro

 

1)Il rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi:

 

a)collocamento a riposo del lavoratore per raggiunti limiti di età;

b)morte del lavoratore;

c)dimissioni del lavoratore;

d)esonero  o recesso del lavoratore per superamento dei limiti massimi  di

  malattia e aspettativa ai sensi dell'art. 38;

e)esonero per malattia contagiosa cronica del lavoratore;

f)esonero per comprovata incapacità lavorativa del lavoratore;

g)esonero per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 36;

h)esonero per giusta causa o giustificati motivi ai sensi delle leggi  nn.

  604/66, 300/70 e 108/90.

 

 

2)Il  rapporto  di  lavoro si estingue quando il dipendente  compie  l'età

  fissata  per  il  conseguimento del diritto alla pensione  di  vecchiaia

  dall'art. 11 della legge 23.12.94 n. 724, secondo la tabella riportata in

  allegato alla legge stessa, fatta salva per gli aventi diritto la facoltà

  di opzione di cui alle vigenti disposizioni di legge.

 

 

NOTA A VERBALE

 

Le  parti  si danno reciprocamente atto che l'art. 43, comma 1, lett.  "h"

del presente CCNL, di conferma della previgente normativa contrattuale del

1983, non ha innovato il principio di stabilità che assiste il rapporto di

lavoro dei dipendenti delle Aziende municipalizzate di igiene ambientale.

 

 

 

Art. 44 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.

 

1)In  caso  di  cessazione del rapporto di lavoro per  i  motivi  elencati

  nell'art.  43, escluso quello di cui alle lett. g) ed h), ai  lavoratori

  compete il preavviso nella seguente misura:

 

a)per coloro i quali hanno superato il periodo di prova e non i 2 anni  di

  servizio: 30 giorni;

b)per  coloro i quali hanno superato i 2 anni di servizio e non  i  5:  60

  giorni;

c)per  coloro i quali hanno superato i 5 anni di servizio e non i  15:  90

  giorni;

d)per coloro i quali hanno superato i 15 anni di servizio: 120 giorni.

 

 

2)Il  lavoratore avrà diritto all'eventuale maggiore termine di  preavviso

  stabilito da disposizioni di legge.

 

 

3)Durante  il  periodo  di  preavviso l'Azienda  concederà  al  lavoratore

  permessi per ricerca di nuova occupazione.

 

 

4)Il  periodo  di preavviso dovrà decorrere dal 1° giorno della quindicina

  successiva  alla data di comunicazione del collocamento a riposo  o  del

  licenziamento.

 

 

5)I  periodi  di preavviso sopraindicati, ridotti a metà, dovranno  essere

  osservati  a  favore  dell'Azienda  anche  dai  lavoratori  in  caso  di

  dimissioni.

 

 

6)Il  periodo  di  preavviso, anche se sostituito  dall'indennità  di  cui

  all'articolo  seguente, sarà computato nell'anzianità agli  effetti  del

  trattamento di fine lavoro.

 

 

 

Art. 45 - Indennità sostitutiva del preavviso.

 

1)È  facoltà dell'Azienda esonerare dal servizio il lavoratore collocato a

  riposo  o  licenziato,  dietro  pagamento  di  un'indennità  equivalente

  all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore

  medesimo durante il periodo di preavviso.

 

 

2)In  ogni  caso l'Azienda deve corrispondere l'indennità sostitutiva  del

  preavviso qualora l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga per motivi

  di cui alle lett. b), d), e), f) dell'art. 43.

 

 

3)L'indennità  sostitutiva del preavviso, in caso di morte del lavoratore,

  verrà corrisposta alle persone e con le modalità previste dall'art. 2122

  C.C..

 

 

4)L'Azienda  ha facoltà di ritenere a titolo di indennità sostitutiva  del

  preavviso su quanto da essa dovuto al lavoratore dimissionario, l'importo

  corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso che  questi

  non abbia dato.

 

 

5)L'Azienda, nel caso di dimissioni del lavoratore, previa definizione con

  accordo  sindacale  dei  relativi  tempi  e  modalità,  potrà  risolvere

  immediatamente il rapporto di lavoro, dietro pagamento di una  indennità

  minima  equivalente all'importo della retribuzione globale  che  sarebbe

  spettata al lavoratore medesimo durante il periodo di preavviso.

 

 

 

Art. 46 - Trattamento fine rapporto di lavoro

          (in materia di anticipazione sul TFR vedi regolamento

          allegato).

 

A)

 

1)Al  lavoratore il cui rapporto di lavoro si estingua per motivi previsti

  dal presente Contratto sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto di

  lavoro previsto dalla legge n. 297 del 29.5.82.

 

  L'indennità  di anzianità che sarebbe spettata ai singoli lavoratori  in

  caso di cessazione del rapporto di lavoro al 31.5.82 è calcolata secondo

  la  disciplina di cui all'art. 44 del CCNL 28.2.80 e si cumula, a  tutti

  gli effetti, con il trattamento di cui all'art. 2120 C.C..

 

 

2)È   facoltà  dell'Azienda,  salvo  espresso  patto  contrario,   dedurre

  dall'ammontare  del  trattamento di fine rapporto di  lavoro  quanto  il

  lavoratore  venga a percepire all'atto della cessazione del rapporto  di

  lavoro  per eventuali benefici previdenziali concessi allo stesso titolo

  dall'Azienda e non espressamente previsti dal presente Contratto.

 

 

3)Nel  caso  di  morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto  di

  lavoro verrà corrisposto alle persone con le modalità previste dall'art.

  2122 C.C..

 

 

B)

 

1)In  applicazione dell'art. 1, comma 2, della legge 29.5.82  n.  297,  la

  retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento

  di fine rapporto comprende le seguenti voci:

 

1.retribuzione base mensile;

2.indennità di contingenza in base all'art. 5 della legge n. 297/82;

3.aumenti periodici di anzianità;

4.aumenti di anzianità convenzionale;

5.13ª e 14ª mensilità;

6.indennità speciale aziendale;

7.assegni e aumenti "ad personam";

8.indennità mezzo di trasporto;

9.indennità maneggio denaro;

10. indennità sgombero neve;

11. EDR individuale produttività;

12. compenso relativo alla giornata di Pasqua;

13. indennità turni continui avvicendati;

14. compenso per lavoro festivo;

15. indennità lavoro normale domenicale;

16. indennità di reperibilità;

17. differenza sui minimi tabellari per mutamento temporaneo di mansioni;

18. compenso giornaliero per ex festività non godute;

19.  compenso per lavoro compiuto, in relazione al turno di lavoro, in uno

   dei giorni festivi infrasettimanali;

20.  compenso giornaliero per festività coincidenti con la domenica o  con

   giornate di riposo;

21. indennità sostitutiva del preavviso;

22.   indennità  di  funzione  corrisposta  ai  lavoratori  cui  è   stata

   attribuita la qualifica di quadro;

23.  oltre  ai predetti elementi retributivi vanno inseriti nella base  di

   calcolo utile per la determinazione del trattamento di fine rapporto anche

   tutte le indennità o compensi previsti per legge, qualora gli stessi siano

   corrisposti in maniera fissa e continuativa.

 

  Eventuali istituti aziendali saranno inclusi nel computo del trattamento

  di  fine  rapporto solo ove tale computabilità sia già stata considerata

  dalle parti ai fini della precedente indennità di fine lavoro.

 

  L'elencazione  sopradescritta è tassativa  e,  di  conseguenza,  restano

  esclusi  dalla  predetta  base  di  calcolo  tutti  gli  altri  elementi

  economico-retributivi previsti nella normativa del  CCNL  che  non  sono

  compresi nell'elencazione stessa.

 

  Eventuali  modifiche all'elencazione possono intervenire nella  validità

  del   Contratto   e   saranno  concordate  in  sede  nazionale   qualora

  intervenissero accordi confederali o modificazioni legislative.

 

 

 

Art. 47 - Certificato di lavoro.

 

In  caso di licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, l'Azienda  ha

l'obbligo  di  mettere  a  disposizione  del  lavoratore,  all'atto  della

cessazione  del  rapporto  di lavoro e nonostante qualsiasi  contestazione

sulla  liquidazione dei diritti che ne derivano, un certificato contenente

l'indicazione  del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto  la  sua

attività nell'Azienda, del livello al quale era assegnato e delle mansioni

nella stessa disimpegnate.

 

 

 

Art. 48 - Prerogative e permessi sindacali.

 

I. RAPPRESENTANZA SINDACALE

 

a)Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscano proprie Rappresentanze

  Sindacali Aziendali, devono darne comunicazione per iscritto all'Azienda

  interessata.

b)Le  Rappresentanze Sindacali Aziendali, costituite ai sensi della  Legge

  20.5.70  n.  300,  assumono anche tutti i compiti e  le  funzioni  delle

  Commissioni interne.

c)Ove  le singole Rappresentanze Sindacali Aziendali, di cui al punto  a),

  siano  sostituite da una struttura rappresentativa unitaria  (RSU)  alla

  stessa saranno riconosciuti i compiti e le funzioni previsti dagli accordi

  nazionali di settore.

d)I  dirigenti delle RSA, di cui al precedente punto b) hanno diritto  per

  l'espletamento dell'attività inerente al loro mandato a un numero di ore

  di permesso retribuito pari a quanto stabilito dall'art. 23 della legge n.

  300/70.

 

 

II. MONTE ORE DEI PERMESSI SINDACALI

 

a)Le  sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, le  quali

  raggiungano  sul territorio nazionale una rappresentatività, determinata

  esclusivamente  in base alle deleghe alla trattenuta sindacale,  pari  o

  superiore  al 5% dei dipendenti come sotto individuati e siano  aderenti

  agli  accordi  di regolamentazione dei conflitti di cui  alla  legge  n.

  146/90, in sostituzione di quanto previsto al precedente par. 1, a titolo

  di clausola più favorevole, fruiranno di un monte ore annuo aziendale di

  permessi retribuiti, pari al numero di ore sottoindicato, moltiplicato per

  il  numero dei dipendenti in forza presso ciascuna azienda al 31 ottobre

  dell'anno precedente quello di riferimento:

 

- 1.1.95: 9 ore complessive

- 1.1.96: 9 ore complessive

- 1.1.97: 8 e 1/2 complessive

- 1.1.98: 8 ore complessive

 

b)Le  ore  di  permesso  risultanti  dal  monte  vanno  ripartite  tra  le

  Organizzazioni  Sindacali  di  cui al  precedente  punto  a,  in  misura

  proporzionale al numero degli iscritti aziendali a ciascuna di esse, come

  sopra  determinati, risultante alla stessa data del 31 ottobre dell'anno

  precedente quello di riferimento.

c)Nel  monte  ore suindicato rientra tutta l'attività sindacale,  compresa

  quella riguardante la partecipazione a riunioni, anche se convocate dalle

  Aziende e a commissioni comunque denominate.

d)Il suddetto monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile

  annuale. Non è consentita né la fruizione di eventuali residui  in  anni

  successivi  a  quello di competenza, né l'anticipazione  del  monte  ore

  afferente l'anno successivo.

e)Il  monte  ore  di  permessi  sopra determinato  costituisce  un  limite

  invalicabile  e  assorbe  per le Organizzazioni stipulanti  il  presente

  Accordo  quanto previsto dalla legge n. 300/70 agli artt.  23  e  30  e,

  pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le

  convocazioni  degli organi direttivi confederali, nazionali,  regionali,

  provinciali o comprensoriali, etc.

f)Le   OO.SS.   stipulanti  il  presente  CCNL,  attraverso   le   proprie

  articolazioni, si impegnano a comunicare alle singole aziende, entro  il

  mese  di  dicembre di ciascun anno precedente quello di  riferimento,  i

  nominativi  dei dipendenti dell'azienda che hanno diritto a  fruire  del

  monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze

  sindacali contrattualmente previste e degli organismi direttivi nazionali,

  regionali, provinciali, comprensoriali e aziendali, nei limiti  previsti

  dai rispettivi Statuti.

g)Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni

  sindacali stipulanti il CCNL e avanzata con un preavviso di almeno 24 ore,

  salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere

  controfirmate dal responsabile dell'organo direttivo di appartenenza del

  lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni

  degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera

  di convocazione dello stesso organo.

h)All'infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere

concessi, altresì, permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con

le esigenze di servizio.

 

 

III. PERMESSI SINDACALI NAZIONALI RETRIBUITI

 

a)Ai   dirigenti  sindacali  del  settore  igiene  urbana  indicati   alla

  Federambiente dalle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti, di

  cui  al  punto  a)  del precedente punto II, verranno concessi  permessi

  sindacali  retribuiti,  per tutta la durata del  loro  mandato  riferito

  all'anno solare, come di seguito indicati:

 

- 1.1.95:  32  permessi sindacali nazionali retribuiti  complessivi  della

  durata di un anno solare;

- 1.1.96:  32  permessi sindacali nazionali retribuiti  complessivi  della

  durata di un anno solare;

- 1.1.97:  30  permessi sindacali nazionali retribuiti  complessivi  della

  durata di un anno solare;

- 1.1.98:  30  permessi sindacali nazionali retribuiti  complessivi  della

  durata di un anno solare.

 

b)Detti  permessi  potranno essere fruiti soltanto dai  lavoratori  i  cui

  nominativi saranno comunicati, entro il 30 novembre di ogni anno,  dalle

  Organizzazioni  Sindacali alla Federambiente, la  quale  si  farà  parte

  diligente al fine di trasmetterli alle singole Aziende interessate.

c)La  mancata  comunicazione dei nominativi dei lavoratori soprarichiamati

  comporterà  l'automatica decadenza del diritto di  fruire  dei  permessi

  previsti dal presente articolo.

d)La  trasmissione da parte della Federambiente alle aziende di competenza

  dei nominativi riferentisi ai dirigenti suindicati costituisce condizione

  imprescindibile ai fini dell'erogazione del permesso.

e)In  deroga  a  quanto  previsto alla precedente lett.  a),  il  50%  dei

  permessi  spettanti  a  ciascuna organizzazione stipulante  (arrotondato

  all'unità inferiore) potrà essere frazionato per un periodo non inferiore

  a 2 mesi.

f)Il   numero  complessivo  dei  permessi  spettanti  alle  Organizzazioni

  Sindacali stipulanti, di cui alla lett. a) del precedente punto II., verrà

  ripartito  in  misura proporzionale al numero nazionale degli  iscritti,

  determinati esclusivamente in base alle deleghe alle trattenute aziendali,

  riferito al 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento. Detto

  numero dovrà essere comunicato alla Federambiente e alle OO.SS. stipulanti

  il CCNL territorialmente competenti da tutte le Aziende che applicano il

  presente CCNL entro il 15 novembre successivo.

g)Ai  dirigenti sindacali, che fruiscono dei permessi sindacali retribuiti

  previsti  dal presente punto, viene corrisposta la retribuzione globale,

  così come previsto dal CCNL comprensiva di tutti gli elementi collegati al

  reparto  e/o  ufficio, alla mansione e al livello  di  inquadramento  di

  appartenenza.

 

Non  competono ai suddetti dirigenti sindacali, che fruiranno di  permessi

sindacali aziendali, gli indumenti di lavoro.

 

I  periodi  di  permesso  non danno luogo alla maturazione  di  ferie.  In

deroga, la norma di cui sopra non si applica per i periodi di permesso che

non superino i 2 mesi nell'anno solare.

 

Per quanto riguarda, infine, l'istituto della produttività si fa rinvio  a

quanto   verrà  stabilito  dalle  parti  stipulanti  in  sede  di  accordi

aziendali.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE DI FP-CGIL/FIT-CISL/UILTRASPORTI

 

- Applicazione interpretativa al punto II.

 

Il  monte  ore complessivamente determinato per singola azienda così  come

previsto  dal  punto  II.,  per  la parte  spettante  alle  Organizzazioni

Sindacali  di  categoria di CGIL-CISL-UIL stipulanti il CCNL verrà  diviso

fra le stesse secondo i criteri sotto specificati:

 

1)Nel  caso di realizzazione di Rappresentanze Sindacali Unitarie  il  50%

  del  monte ore verrà assegnato alla gestione di queste ultime mentre  il

  restante 50% verrà ripartito pariteticamente tra CGIL, CISL e UIL.

2)Nel caso di non realizzazione delle suindicate RSU la parte di monte ore

  spettante a CGIL, CISL, UIL detratta dalla spettanza garantita di diritto

  alle singole Organizzazioni con i criteri previsti dalla legge n. 300 del

  20.5.70, verrà distribuita proporzionalmente fra le stesse tenendo conto

  del singolo grado di rappresentatività aziendale.

 

- Applicazione interpretativa al punto III.

 

La  quantità  di  permessi sindacali retribuiti spettanti complessivamente

alle  organizzazioni sindacali di categoria di CGIL, CISL, UIL  stipulanti

il  CCNL  verrà  ripartita sommando il singolo grado di  rappresentatività

nazionale  e  distribuendo pariteticamente fra le stesse il risultato  che

dall'applicazione di detta percentuale determinerà la spettanza  di  CGIL,

CISL, UIL.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FEDERAMBIENTE AL PUNTO III

 

L'onere  derivante dall'applicazione del punto III del presente  Contratto

relativo  ai  permessi sindacali nazionali verrà ripartito  tra  tutte  le

Aziende  aderenti alla Federambiente in proporzione al personale in  forza

al 1° gennaio di ogni anno.

 

 

 

Art. 49 - Diritti sindacali.

 

1 - DIRITTO D'AFFISSIONE

 

Le  Rappresentanze  Sindacali e le strutture esterne delle  Organizzazioni

Sindacali  stipulanti  il  presente CCNL hanno diritto  di  affiggere,  su

appositi  spazi  che  la Direzione ha l'obbligo di predisporre  in  luoghi

accessibili  a tutti i lavoratori all'interno dell'Azienda, pubblicazioni,

testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.

 

 

2 - TRATTENUTE DEI CONTRIBUTI SINDACALI

 

La  trattenuta  per  contributi sindacali a  favore  delle  Organizzazioni

Sindacali  stipulanti e firmatarie è confermata nel valore  dell'1%  della

retribuzione base maggiorata della contingenza per quattordici mensilità.

 

Le  Aziende  non possono accettare deleghe in cui il valore del contributo

sia  inferiore  all'1%  e, pertanto, le deleghe  in  corso  devono  essere

allineate  alla  percentuale sopraindicata,  salvo  revoca  da  parte  del

lavoratore.

 

Allo scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri contributi

alle  Organizzazioni  Sindacali stipulanti alle quali  sono  iscritti,  le

Aziende  effettueranno le relative trattenute sulle  retribuzioni  mensili

inserendole nei ruoli paga, previo rilascio da parte degli interessati  di

apposita delega, nella quale dovranno essere specificate le generalità del

lavoratore,  il  numero di matricola, il Sindacato al  quale  deve  essere

devoluto  il  contributo,  la  periodicità e  l'importo  della  trattenuta

stessa.

 

La  trattenuta sarà sospesa a richiesta scritta del lavoratore interessato

con  decorrenza  nel  mese successivo alla data della  revoca  stessa;  si

intende invece che nello stesso mese sarà trattenuto in un'unica soluzione

il  corrispettivo del tesseramento, non ancora trattenuto, che ha scadenza

annuale indivisibile, anche se la relativa esazione viene rateizzata in 14

mensilità per comodità dei lavoratori iscritti; ciò in quanto la  clausola

stessa  viene  esplicitamente accettata e sottoscritta dal  lavoratore  al

momento del rilascio della delega.

 

Effettuata la trattenuta, l'Azienda rimetterà a ogni Sindacato la somma di

competenza.

 

 

3 - ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE

 

I  lavoratori hanno diritto di riunirsi, in Azienda, fuori dell'orario  di

lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue;  in

quest'ultimo caso verrà corrisposta la normale retribuzione.

 

Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi

di   essi   -   sono   indette  singolarmente,  o  congiuntamente,   dalle

Rappresentanze  Sindacali  Aziendali e/o  dalle  strutture  esterne  delle

Organizzazioni  Sindacali  stipulanti il presente  CCNL,  con  ordine  del

giorno  su materie di interesse sindacale di lavoro e secondo l'ordine  di

precedenza delle convocazioni, comunicate alla Direzione dell'Azienda.

 

Alle  riunioni possono partecipare dirigenti esterni del Sindacato che  ha

costituito la Rappresentanza Sindacale Aziendale.

 

 

4 - SEDI SINDACALI

 

Nelle  Aziende  con  almeno 100 dipendenti, viene posto permanentemente  a

disposizione  delle  Rappresentanze Sindacali  Aziendali  per  l'esercizio

delle  loro  funzioni un idoneo locale comune all'interno  dell'Azienda  o

nelle immediate vicinanze di essa.

 

Nelle  Aziende  con  un numero inferiore di dipendenti, le  Rappresentanze

Sindacali Aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta,

di un locale idoneo per le loro riunioni.

 

 

 

Art. 50 - Modalità per l'interpretazione del Contratto.

 

Le  divergenze eventualmente scaturenti dall'esclusiva interpretazione  di

norme   contrattuali  saranno  definite  tra  le  parti  con  le  modalità

sottoriportate:

 

- 3   rappresentanti   della  Federambiente  e  3   rappresentanti   delle

  Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente Contratto prenderanno

  in esame le richieste pervenute;

- i rappresentanti designati decideranno all'unanimità, senza formalità di

  procedura  e  inappellabilmente. Le loro decisioni sono sindacalmente  e

  contrattualmente vincolanti;

- qualora  i  rappresentanti non raggiungano l'accordo  si  attueranno  le

  normali procedure negoziali con la convocazione delle parti stipulanti il

  CCNL;

- i   rappresentanti  si  riuniranno  ogni  qualvolta  le  componenti   lo

  richiedano  e,  comunque, sulla base delle norme di funzionamento  dagli

  stessi stabilite.

 

 

 

Art. 51 - Circolo culturale e ricreativo.

 

1)Le attività culturali, ricreative esistenti nell'Azienda, o che verranno

  realizzate, saranno esercitate autonomamente.

 

  Sono  soci  del Circolo i lavoratori dipendenti dall'Azienda, in  regola

  con  il  versamento delle quote associative, i quali, come  tali,  hanno

  diritto di partecipare a tutte le attività previste dallo Statuto.

 

 

2)Gli  Organi direttivi e di gestione del Circolo saranno eletti, con voto

  segreto, dai lavoratori in regola con il versamento della quota sociale,

  ferma  restando  la partecipazione dei rappresentanti dell'Azienda,  ove

  richiesta o stabilita dallo Statuto e con la garanzia per l'Azienda stessa

  di poter essere rappresentata nel Collegio dei Revisori dei Conti.

 

 

3)Dette  attività  dovranno essere realizzate in  modo  da  tendere  a  un

  rapporto  costante con il territorio, tra lavoratori  e  cittadini,  tra

  strutture  del Circolo aziendale e momenti di vita associata all'esterno

  dei luoghi di lavoro.

 

 

4)La  partecipazione  alle singole iniziative promosse dal  Circolo  dovrà

  prevedere la richiesta di quote diversificate per:

 

- lavoratore iscritto al circolo;

- lavoratore non iscritto;

- cittadino.

 

 

5)Il contributo dell'Azienda versato al Circolo per il funzionamento delle

  sue  attività sarà pari a £. 40.000 annuali, commisurate al  numero  dei

  lavoratori in servizio all'inizio di ogni anno, fatte salve le condizioni

  di  miglior  favore  in  atto  alla data di  stipulazione  del  presente

  Contratto.

 

  Le  quote  associative versate da ciascun lavoratore socio non  potranno

  essere inferiori a £. 20.000 annuali.

 

 

6)Ai  lavoratori componenti gli Organi direttivi di gestione  del  Circolo

  potranno  essere  concessi per lo svolgimento e  l'organizzazione  delle

  attività  del  Circolo  permessi non retribuiti compatibilmente  con  le

  esigenze di servizio.

 

 

7)Qualora  l'Azienda deliberasse l'affidamento al Circolo della attuazione

  e della gestione di iniziative particolari non specificatamente previste

  nell'ambito  delle normali attività del Circolo, potrà corrispondere  un

  contributo aggiuntivo commisurato al costo dell'iniziativa stessa.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA

 

Qualora  il  contributo aziendale attribuito per le  attività  di  cui  al

presente articolo sia superiore a quello indicato, quest'ultimo concorre e

non aumenta quello percepito a titolo di miglior favore.

 

 

 

Art. 52 - Patronati di assistenza.

 

1)I  patronati di assistenza INCA-CGIL, INAS-CISL, ITAL-UIL, essendo parte

  integrante   delle  Organizzazioni  Sindacali  stipulanti  il   presente

  Contratto, hanno diritto di svolgere i compiti che scaturiscono dal DLCPS

  del 29.4.47 n. 804, dagli artt. 5, 9 e 12 della legge n. 300/70, oltre che

  dagli accordi aziendali, dalle leggi assistenziali, previdenziali  e  di

  prevenzione degli infortuni.

 

 

2)L'Azienda porrà a disposizione dei suddetti patronati:

 

a)albo   murale  per  le  affissioni  di  materiale  di  informazione   ai

  lavoratori;

b)idonei  locali per consentire ai rappresentanti dei patronati  di  poter

  ricevere e assistere i lavoratori.

 

 

3)Per  l'attuazione  pratica dei suddetti punti  1  e  2  si  addiverrà  a

  specifici accordi stipulati tra le parti.

 

 

 

Art. 53 - Mobilità del personale.

 

1)È   prevista  all'interno  delle  Aziende  la  mobilità  tra   personale

  inquadrato  nello stesso livello, purché ciò non comporti  peggioramento

  economico  anche  in  coincidenza  di  processi  di  ristrutturazione  e

  dell'introduzione  di nuove tecniche organizzative e funzionali,  previo

  accertamento dell'idoneità fisica.

 

 

2)In  entrambi  i  casi, ove si presenti la necessità, saranno  effettuate

  riqualifiche professionali.

 

 

3)È  consentito, inoltre, ai lavoratori delle Aziende di igiene urbana  il

  trasferimento ad altra Azienda su richiesta del dipendente e con l'assenso

  delle  2 aziende interessate, ovvero, su richiesta di un'azienda  e  con

  l'assenso dell'interessato e dell'azienda di appartenenza di quest'ultimo.

 

 

4)In  tal  caso, opera la ricongiunzione dell'anzianità e non  può  essere

  richiesto lo svolgimento del periodo di prova.

 

 

 

Art. 54 - Tutela dei tossicodipendenti.

 

Nel  quadro  dell'intervento  nel  campo  della  prevenzione,  tutela  del

rapporto  di lavoro, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti,

le parti concordano quanto segue:

 

1)l'Azienda  conserverà  il posto di lavoro per il  tossicodipendente  che

  accetterà  di  inserirsi in un progetto riabilitativo finalizzato  delle

  UU.SS.LL.  o di comunità terapeutiche, per l'intera durata del  progetto

  stesso;

 

 

2)l'irrogazione  di  provvedimenti disciplinari  per  i  tossicodipendenti

  dovrà  sempre tener conto dell'esigenza del loro recupero,  in  modo  da

  impedire la perdita del posto di lavoro, sempreché gli stessi partecipino

  a un progetto riabilitativo di cui al punto precedente;

 

 

3)i  genitori dei tossicodipendenti che intendano seguire il recupero  dei

  figli  possono  chiedere  l'inserimento nei posti  di  lavoro  stabiliti

  dall'Azienda a orario ridotto (part-time);

 

 

4)i  lavoratori  tossicodipendenti potranno essere inseriti  in  orari  di

  lavoro  prestabiliti dall'Azienda per facilitare eventuali programmi  di

  recupero;

 

 

5)l'Azienda esaminerà la possibilità, limitata alla fase riabilitativa, di

  adibire  il  lavoratore tossicodipendente a mansioni che non mettano  in

  pericolo la propria e l'altrui incolumità e non siano contrastanti con gli

  obiettivi di recupero e riabilitazione.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Le   parti   stipulanti,  in  merito  alla  conservazione  del  posto   al

tossicodipendente, che accetta di inserirsi in un progetto  riabilitativo,

comunque  certificato  dalle UU.SS.LL. per l'intera  durata  del  progetto

stesso,   ritengono  che  la  conservazione  del  posto  vada   assimilata

all'aspettativa  per  malattia  indicata dal  punto  6  dell'art.  38  del

presente CCNL.

 

Ciò   significa  che  al  dipendente  in  questione  spetterà  lo   stesso

trattamento  indicato  dal  citato  articolo  contrattuale,  con   l'unica

eccezione riguardante la durata dell'aspettativa che potrà protrarsi  fino

a  un  massimo di 2 anni, attese le finalità terapeutiche alla base  della

concessione.

 

Fermo  restando che la richiesta della suddetta aspettativa  potrà  essere

riconosciuta una sola volta nell'arco dell'intero rapporto lavorativo,  in

sede   aziendale,  potrà,  eventualmente,  essere  stabilito  un   periodo

aggiuntivo  di  aspettativa, comunque non superiore a  un  ulteriore  anno

rispetto  a  quelli  già  riconosciuti, al fine  del  completamento  della

terapia.

 

 

 

ALLEGATI

 

La  FEDERAMBIENTE  e  la  FIADEL-CISAL si  danno  atto  che  gli  articoli

sottoindicati  del presente Accordo sono sostituiti dalle seguenti  norme,

nonché integrati da dichiarazioni a verbale della FIADEL-CISAL.

 

 

 

Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto.

 

AMBITI E MATERIE DI CONFRONTO E DI CONTRATTAZIONE

 

Comma 1:

 

"Fatti  propri  i  principi contenuti nel Protocollo  CISPEL/CGIL-CISL-UIL

del  luglio  1989  e  del relativo Accordo FEDERAMBIENTE/FIADEL-CISAL  del

20.12.89, in particolare, per quanto attiene all'autonomia delle parti che

resta  confermata a ogni livello, gli ambiti di confronto previsti tra  le

parti sono: nazionale, regionale/territoriale, aziendale".

 

 

Comma 4:

 

"Regionale/Territoriale.  A  questo  ambito  vengono  riservatele  materie

previste  dal  Protocollo  CISPEL/CGIL-CISL-UIL  e  dal  relativo  Accordo

FEDERAMBIENTE/FIADEL-CISAL del 20.12.89 e, inoltre, quanto  stabilito  dal

Contratto  in  ordine  alle  politiche  di  formazione  professionale,  ai

programmi  di politica occupazionale, nonché all'esigenza di nuove  figure

professionali".

 

 

Comma 6 - lett. b):

 

"A  questo  ambito  aziendale  viene  demandata  la  contrattazione  delle

seguenti  materie, secondo quanto stabilito dalle Norme Pattizie  e  dalle

Norme Sanzionatorie di cui al Protocollo d'intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL del

luglio   1989  e  del  relativo  Accordo  FEDERAMBIENTE/FIADEL-CISAL   del

20.12.89".

 

 

Ultimo comma, lett. d):

 

"Per  quanto fa riferimento ai momenti di raffreddamento e di composizione

dei  conflitti  in  materia di contrattazione aziendale, vengono  ritenute

valide  le  procedure  previste dal Protocollo  CISPEL/  CGIL-CISL-UIL;  a

conclusione  di  questo  processo resta impregiudicata  l'autonomia  delle

parti.

 

 

 

Art. 10 - Norma transitoria.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FIADEL-CISAL

 

Si  richiede  l'immediata costituzione dell'Osservatorio Nazionale  nonché

della  Commissione  Nazionale  che  dovrà  seguire  la  rispondenza  degli

inquadramenti  contrattuali alle evoluzioni tecnologiche  e  organizzative

disposte nelle aziende.

 

La   FIADEL-CISAL  sottolinea  in  proposito  la  necessità  che  predetti

organismi abbiano carattere paritetico e unico, e cioè siano costituite in

rappresentanza della parte sindacale da CGIL-CISL-UIL e CISAL.

 

Al suddetto organismo dovranno essere affidati per la risoluzione anche  i

contrasti che insorgessero sulle proposte di attribuzione delle qualifiche

di quadro.

 

Con  riguardo  ai quadri, dichiara di non concordare sui criteri  indicati

per  individuare i soggetti cui attribuire "il premio alla  qualità  della

prestazione",  in  quanto  detti  criteri,  con  esclusione   del   primo,

evidenziano  e  autorizzano illimitata e indiscussa discrezionalità  della

direzione  aziendale  nella  scelta  del  "soggetto"  cui  attribuire  "il

premio".

 

È   necessario   invece  che  la  scelta  dei  parametri   obiettivi   cui

commissionare  il  risultato premiante debba essere il  risultato  di  una

trattativa   inserita  negli  accordi  sulla  produttività,   qualità   ed

efficienza.

 

 

 

Art. 20 - Indumenti di lavoro.

 

punto 4:

 

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FIADEL-CISAL

 

Si  richiede  che  oltre alla fornitura degli indumenti  di  lavoro  debba

essere previsto a carico dell'Azienda anche il relativo lavaggio.

 

 

 

Art. 26 - Lavoro notturno.

 

punto 4:

 

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FIADEL-CISAL

 

Si  precisa  che  l'interpretazione dei commi 2 e 3 del punto  4  non  può

prevedere  la  restituzione delle somme già percepite dagli interessati  a

titolo  di  aumento  della retribuzione per la maturazione  di  scatti  di

anzianità o per promozioni conseguite.

 

 

 

Art. 50 - Modalità per l'interpretazione del Contratto.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FIADEL-CISAL

 

Poiché  la natura separata dei contratti stipulati da una parte  da  CGIL-

CISL-UIL  con  la  Federambiente e dall'altra dalla  FIADEL-CISAL  con  la

stessa  Federambiente  non incide sulla sostanziale uguaglianza  giuridica

dei  contratti medesimi, è opportuno eliminare la distinzione che sussiste

a  livello interpretativo. Si chiede pertanto la nomina di una Commissione

unica   di   interpretazione  contrattuale  in  cui  siano   rappresentate

(eventualmente  proporzionalmente) tutte le organizzazioni firmatarie  dei

predetti contratti.

 

 

 

Art. 52 - Patronati di assistenza.

 

1)Il   patronato  di  assistenza  ENCAL-CISAL,  essendo  parte  integrante

  dell'Organizzazione Sindacale stipulante il presente Contratto, ha diritto

  di svolgere i compiti che scaturiscono dal DLCPS del 29.4.47 n. 804, dagli

  artt. 5, 9 e 12 della legge n. 300/70 oltre che dagli accordi aziendali,

  dalle leggi assistenziali, previdenziali e di prevenzione degli infortuni.

 

 

2)L'Azienda porrà a disposizione del suddetto patronato:

 

a)albo   murale  per  le  affissioni  di  materiale  di  informazione   ai

  lavoratori;

b)idonei  locali per consentire ai rappresentanti del patronato  di  poter

  ricevere e assistere i lavoratori.

 

 

3)Per  l'attuazione  pratica dei suddetti punti 1) e  2)  si  addiverrà  a

  specifici accordi stipulati tra le parti.

 

 

 

Art. 54 - Tutela dei tossicodipendenti.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FIADEL-CISAL

 

In aggiunta a quanto sopra, si è dell'avviso che al termine del periodo di

aspettativa di malattia possa essere prevista la sospensione del  rapporto

di  lavoro  per  il dipendente che sia ancora assente dal servizio  perché

inserito in un progetto riabilitativo predisposto dalla USL ovvero in  una

unità terapeutica.

 

La  sospensione  del  servizio  cesserà  con  il  rientro  al  lavoro  del

dipendente stesso.

 

 

 

PROTOCOLLO D'INTESA CISPEL/CGIL-CISL-UIL

 

L'anno 1989 il giorno 20 del mese di luglio, in Roma,

 

tra

 

la   CISPEL  (Confederazione  Italiana  Servizi  Pubblici  Enti   Locali),

rappresentata dal Presidente Renzo Santini, assistito dal Vice  Presidente

Delegato  Nicola  Vernola e dai Vice Presidenti Mauro Antonetti,  Domenico

Barillà,  Gian  Ezio Dolfini, Pietro Gambolato, Santo Laganà,  nonché  dal

Tesoriere  Alfonso  De  Seneen, con la partecipazione  dei  componenti  la

Giunta  Confederale Germano Bulgarelli, Mario De Santis, Antonio  Marzotto

Caotorta,  Dario  Maturro,  Rubes Triva,  e  della  Delegazione  Sindacale

Permanente  nelle persone di Adolfo Spaziani, Presidente, Enzo  Garabello,

Francesco  Cattabiani, Maurizio Cecconi, Roberto Leoni e  Francesco  Neri,

nonché  del Segretario Generale della Confederazione Ario Rupeni e per  il

Dipartimento Lavoro Confederale del Dirigente Pier Luigi Cenci;

 

e

 

la  CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), rappresentata  dal

Segretario  Generale  Bruno  Trentin,  dal  Segretario  Generale  aggiunto

Ottaviano Del Turco e dal Segretario Confederale Lucio De Carlini, con  la

partecipazione  del  Coordinatore  del Dipartimento  Terziario  e  Servizi

Salvatore Bonadonna;

 

la  CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), rappresentata dal

Segretario  Generale  Franco Marini e dal Segretario Confederale  Domenico

Trucchi,   con  la  partecipazione  di  Dario  Ballotta  del  Dipartimento

Terziario e Servizi;

 

la UIL (Unione Italiana del Lavoro), rappresentata dal Segretario Generale

Giorgio  Benvenuto e dai Segretari Confederali Roberto Bonvicini e Silvano

Veronese,  con la partecipazione di Antonio Vargiu del Servizio  Relazioni

Sindacali;

 

si  è  convenuto il seguente Protocollo d'intesa su SISTEMA  DI  RELAZIONI

INDUSTRIALI  E  NORME  DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI  E  PROCEDURE  PER  LA

GESTIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

 

 

Premessa

 

La  CISPEL, la CGIL, la CISL, la UIL, nell'intento di riconsiderare,  alla

luce  dell'esperienza,  il sistema di relazioni  industriali  nel  settore

delle  imprese pubbliche degli enti locali per perseguire un rapporto  tra

le  parti  sempre  più  funzionale allo sviluppo dell'efficienza  e  della

produttività delle gestioni e al convergere delle iniziative, richiamati i

Protocolli  sottoscritti il 13.7.78, il 16.2.82 e il  17.7.85,  convengono

sulla  necessità  di  procedere al loro adeguamento avendo  riguardo  alle

mutate condizioni della società e all'evoluzione dei rapporti tra le parti

sociali nell'ambito dei pubblici servizi.

 

CISPEL,  CGIL, CISL e UIL ritengono che, per il preminente  ruolo  che  le

aziende  pubbliche  locali  sono chiamate a  svolgere  nella  gestione  di

complessi e fondamentali servizi per la vita dei cittadini, sia necessario

promuovere un processo di riassetto organizzativo delle aziende  pubbliche

locali,   anche  in  sintonia  con  gli  orientamenti  dei  provvedimenti,

all'esame del Parlamento, di riordino delle autonomie locali e di  riforma

dell'ordinamento dei servizi pubblici locali.

 

A  tal fine le parti convengono sull'opportunità di attivare un sistema di

relazioni stabili sulle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali,

sui loro effetti in ordine alla qualità della vita delle collettività, sui

piani generali volti a introdurre innovazioni tecnologiche o organizzative

con   particolare   riguardo  ai  riflessi  qualitativi   e   quantitativi

sull'occupazione.

 

Tale  sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una  parte,  per

rendere  più efficace il sistema contrattuale e, dall'altra, per  favorire

il  raggiungimento  di un livello di prestazioni di servizi  pubblici  che

elevi  la  qualità  di tessuto socio-economico delle comunità  locali,  in

particolare   nelle   aree  più  deficitarie  di  servizi,   individuabili

prevalentemente nel Mezzogiorno.

 

Riaffermata l'utilità, la centralità e l'essenzialità dei servizi pubblici

erogati  dalle imprese pubbliche locali dell'energia, del gas, dell'acqua,

dei  trasporti,  dei  mercati, delle farmacie,  del  latte  e  dell'igiene

ambientale,  CISPEL,  CGIL,  CISL e UIL  concordano  e  si  impegnano  sui

seguenti obiettivi:

 

1)migliorare  i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi  resi  alla

   collettività;

2)perseguire una linea di trasparenza nelle scelte e nelle iniziative  che

   riguardino i pubblici servizi in modo da rendere effettiva l'informazione

   e la partecipazione dell'utenza nel processo di sviluppo quantitativo e

   qualitativo dei servizi stessi;

3)incrementare  l'efficienza e l'efficacia di  detti  servizi  e  in  tale

   quadro contenerne i costi di gestione (economicità);

4)proseguire  nel  processo di miglioramento organizzativo,  gestionale  e

   produttivo  dell'impresa  pubblica locale anche  attraverso  l'ottimale

   utilizzazione e valorizzazione del personale;

5)conferire  priorità, anche sul piano della qualità, agli  interventi  di

   tutela ambientale;

6)valorizzare  il ruolo dell'impresa pubblica locale di igiene  ambientale

   nel suo ciclo globale quale soggetto rivolto a garantire gli interventi di

   gestione e salvaguardia ambientale;

7)perseguire  una  politica  della mobilità che  si  basi  su  un  sistema

   integrato dei trasporti con particolare riguardo alle aree metropolitane e

   che miri a rimuovere gli ostacoli di ordine finanziario e strutturale al

   conseguimento di una più efficiente ed economica gestione pubblica  del

   trasporto;

8)promuovere una revisione del quadro normativo della gestione delle acque

   sulla base dei principi fondamentali degli ambiti territoriali ottimali e

   del ciclo integrale e unitario dell'acqua, incentivando forme di gestione

   consortili;

9)rafforzare il ruolo delle aziende energetiche degli enti locali  per  il

   raggiungimento degli obiettivi di politica energetica previsti dal P.E.N.,

   avuto  riguardo al contributo di tali aziende sul terreno del risparmio

   energetico e di una gestione integrata dei servizi tecnologici a rete;

10)  promuovere politiche adeguate di organizzazione, produzione, gestione

   e commercializzazione delle imprese pubbliche locali del gas, del latte,

   del prodotto farmaceutico, annonarie in vista della scadenza del 1993 e

   del confronto che si porrà con le nuove realtà di mercato.

 

Per   questi  motivi,  le  prospettive  strategiche  di  risanamento,   di

ristrutturazione  e  di  sviluppo  delle  imprese  pubbliche  locali,   le

iniziative  generali in ordine agli investimenti e al finanziamento  delle

imprese  stesse,  le  politiche del lavoro, comprese  quelle  formative  e

gestionali  del  personale, costituiranno oggetto di  consultazione  e  di

valutazione  tra le parti firmatarie il presente Protocollo all'inizio  di

ogni anno.

 

CISPEL,  CGIL,  CISL  e  UIL individuano nell'impresa  pubblica  dell'ente

locale una struttura portante del "sistema dei servizi pubblici"  che  può

contribuire,  procedendo sul terreno dell'innovazione,  a  far  recuperare

efficienza  all'intero "sistema" e partecipare attivamente al processo  di

consolidamento e sviluppo dell'apparato produttivo del paese. A  tal  fine

le  parti  si  impegnano nelle sedi istituzionali  nazionali  e  locali  a

favorire la scelta gestionale verso l'impresa pubblica locale laddove  non

sussistano ragioni particolari perché i servizi pubblici siano gestiti  da

soggetti diversi.

 

La  CISPEL  si  impegna  per  i settori in cui  opera,  avvalendosi  delle

conoscenze  tecnologiche e delle esperienze acquisite  dal  sistema  delle

imprese  aderenti, a promuovere in particolare nelle aziende del  Sud  più

avanzati modelli organizzativi di gestione dei servizi e in particolare si

impegna  ad  affrontare  con vigore, in specie attraverso  le  aziende  di

igiene urbana, i problemi della difesa e salvaguardia dell'ambiente.

 

La  CGIL, la CISL e la UIL si impegnano a loro volta a favorire l'ingresso

di  nuove  tecnologie  e processi organizzativi del lavoro  attraverso  le

rispettive  strutture a livello territoriale e d'azienda, concorrendo  nel

contempo  a individuare e realizzare forme dirette al miglioramento  della

produttività aziendale e del lavoro; a tale fine le parti si incontreranno

nel mese di giugno di ogni anno.

 

L'impresa  pubblica locale deve dunque, nel complesso  dei  campi  in  cui

opera,  rispondere  sempre  più alle esigenze delle  collettività  locali,

quale strumento realizzativo della pianificazione regionale, provinciale e

comunale.

 

L'ottimizzazione dei servizi pubblici e il raggiungimento di obiettivi  di

efficienza ed efficacia degli stessi sono, per CISPEL, CGIL, CISL  e  UIL,

un  passo  decisivo  per la qualificazione e il contenimento  della  spesa

pubblica, nonché l'unica risposta valida a chi ritiene che solo attraverso

la privatizzazione possano conseguirsi tali risultati.

 

In  tale  contesto  la  CISPEL, per quanto di  competenza,  avrà  cura  di

informare  CGIL, CISL e UIL delle iniziative che siano assunte in  materia

di  politica  tariffaria e di consultare le suddette Confederazioni  sulle

strutture tariffarie.

 

 

IL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

 

Costituisce parte integrante del sistema di relazioni industriali  tra  le

parti  la  contestuale intesa riguardante la disciplina delle vertenze  ai

vari livelli e la regolamentazione dei poteri autonomi di comportamento.

 

Il sistema di relazioni industriali è volto a realizzare la partecipazione

del  sindacato,  senza interferire sull'autonomia delle  parti  che  resta

confermata a ogni livello, alle scelte strategiche relative alle politiche

di   sviluppo   e  organizzazione  dei  servizi,  nonché  alle   politiche

occupazionali  e  formative  del  personale  nel  comparto  delle  aziende

aderenti alla CISPEL.

 

Esso si articola su 4 livelli:

 

 

1) LIVELLO CONFEDERALE

 

è   costituita   una   struttura   paritetica   nazionale,   composta   da

rappresentanti della CISPEL e delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL.

 

La  struttura  si riunita almeno all'inizio e a metà di ciascun  anno  con

compiti  di  informazione e di consultazione sulle linee di  politica  dei

servizi pubblici locali.

 

In particolare la struttura curerà:

 

a)l'acquisizione di elementi circa gli indirizzi generali delle parti  nei

  diversi settori dei pubblici servizi;

b)la  conoscenza e l'approfondimento di eventuali interventi  sull'assetto

  istituzionale   degli  enti  locali:  decentramento,  poteri,   compiti,

  attribuzioni,  autonomia  finanziaria  ed  effetti  sul  rapporto   ente

  locale-aziende pubbliche locali;

c)l'esame  di  programmi di sviluppo, ricerca, innovazione  tecnologica  e

  coordinamento tra le aziende di rilevanza strategica;

d)la  valutazione dei temi della sicurezza dell'esercizio  dei  servizi  e

  della continuità della loro erogazione;

e)la  verifica  del  livello di applicazione dei contratti  collettivi  di

  lavoro nei vari settori e lo stato delle relazioni sindacali anche  allo

  scopo di prevenire o risolvere situazioni conflittuali;

f)la  valutazione  del  quadro socio-economico in cui operano  le  imprese

  pubbliche locali e quella delle relative prospettive generali  settoriali

  per  i riflessi conseguenti sulle politiche del lavoro e per gli effetti

  che  anche sul piano del costo del lavoro possono derivare alla capacità

  concorrenziale delle imprese suddette;

g)l'esame  di  proposte generali in materia di sicurezza  del  lavoro,  di

  organizzazione del lavoro, di produttività, di mercato de lavoro.

 

In   considerazione  della  rilevanza  di  problematiche  settoriali,   la

struttura paritetica può costituire comitati specifici di settore  con  la

partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni interessate e  con  il

compito di esaminare i programmi e le iniziative delle parti al riguardo.

 

L'informazione e la consultazione dovranno di norma precedere l'attuazione

dei progetti e dei piani di intervento sui punti predetti.

 

La  struttura  in  parola esprime pareri sulle questioni esaminate  e  può

anche indicare orientamenti alternativi. Nel caso in cui non sia raggiunta

un'identità  di  vedute  i  diversi pareri potranno  essere  registrati  a

richiesta delle parti.

 

L'attività della struttura nazionale non altera l'autonomia delle parti  e

le  competenze  delle  stesse, così come risultano articolate  ai  diversi

livelli.

 

Alle  Federazioni nazionali di categoria e alle loro diverse articolazioni

territoriali spetta la gestione di quanto previsto dai CCNL di settore.

 

 

2) LIVELLO TERRITORIALE

 

Per i territori regionali e interregionali, e specificatamente per le aree

metropolitane,  sarà  promossa dalla struttura di  cui  al  punto  1)  che

precede   la   costituzione  di  Comitati  territoriali   paritetici   per

l'approfondimento delle ricadute, in tema di dotazione di  servizi,  delle

scelte strategiche delle imprese pubbliche locali.

 

 

3) LIVELLO DI FEDERAZIONE DI SETTORE

 

Nel  quadro  di principi e indirizzi enunciati nel presente Protocollo  le

relazioni industriali, a livello di Federazione, sono regolate dalle norme

dei protocolli previsti nei CCNL.

 

 

4) LIVELLO DI AZIENDA

 

Le   relazioni  industriali  sono  regolate  dalle  norme  contenute   nei

protocolli confederali, in quelli di settore e nei CCNL.

 

Le  aziende,  ferme  restando  le procedure  sulle  Relazioni  Industriali

contemplate dalla disciplina collettiva di settore, attueranno annualmente

un'informativa alle OO.SS. territoriali sugli indirizzi e sugli  obiettivi

del piano programma, sui relativi aggiornamenti, sullo stato di attuazione

del  medesimo  in ordine, in particolare, allo sviluppo, ai  programmi  di

investimento, alle ricadute conseguenti sulla organizzazione del lavoro  e

sulla dimensione del personale, alle politiche formative del personale.

 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI E PROCEDURE PER LA GESTIONE

DEI CONFLITTI DI LAVORO

 

Premessa.

 

1)Le  parti  con  il presente Protocollo si propongono di  migliorare  gli

  attuali  assetti di relazioni industriali, definendo le procedure  delle

  vertenze  ai vari livelli, individuando autonome regole di comportamento

  datoriale e delle OO.SS. nel settore dei pubblici servizi locali.

 

  Il  Protocollo,  che si applica ai servizi facenti capo  ai  settori  di

  attività  in  cui  si articola la CISPEL, consta: di  una  premessa,  di

  codici  di comportamento delle parti e corrispondenti norme di garanzia,

  di norme pattizie, di norme sanzionatorie e di attuazione.

 

 

2)Le  parti  riconoscono  che  nei  settori  oggetto  del  Protocollo,  le

  prestazioni  riguardano,  in genere, servizi  di  prima  e  fondamentale

  necessità; servizi i quali, essendo rivolti al soddisfacimento di esigenze

  primarie  della  comunità e degli individui, hanno un'incidenza  diretta

  sulle attività economico-produttive e sul regolare svolgimento del vivere

  civile  e sociale e a tal fine necessitano di livelli indispensabili  di

  funzionamento.

 

 

3)Le    parti    convengono    sulla   necessità    di    una    reciproca

  autoregolamentazione dei poteri autonomi di comportamento. Ciò  pur  nel

  reciproco  impegno di escludere tassativamente, per quanto  concerne  la

  materia  di  cui  al  presente  Protocollo,  l'attribuzione  di  diritti

  potestativi sulle rispettive sfere di competenza.

 

 

4)Le  disposizioni  del  presente Protocollo  integrano  i  contratti,  le

  pattuizioni,  gli accordi preliminari e le autoregolamentazioni  che  le

  parti hanno adottato nei settori individuali e modificano le disposizioni

  che risultino difformi rispetto agli obiettivi del presente Protocollo.

 

 

5)il  completamento  delle normative di cui al presente  Protocollo  -  in

  relazione alla peculiarità dei settori e alle modalità di erogazione dei

  servizi  -  è rimesso nel rispetto dei principi definiti nel  Protocollo

  medesimo,  a  regolamentazioni di settore e, per  quanto  specificamente

  indicato, ai regolamenti aziendali.

 

 

6)La  proclamazione  di  ciascuno sciopero  deve  essere  comunicata  alle

  aziende con un congruo preavviso, definito per ogni singolo settore ma che

  non può comunque essere inferiore a 5 giorni per le azioni di sciopero che

  abbiano  riflessi sull'utenza. La revoca o la sospensione dello sciopero

  devono, compatibilmente con lo stato delle trattative, essere comunicate

  alle  aziende  almeno 24 ore prima e di esse deve essere  dato  annuncio

  tramite tutti i possibili mezzi informativi.

 

 

7)La  durata  dello  sciopero  all'inizio di ogni  vertenza  e  quella  di

  ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza saranno definite

  per ogni singolo settore con apposite intese a livello nazionale volte a

  ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza.

  Comunque  tra  un'azione  di  sciopero  e  la  successiva  deve   essere

  assicurato  un intervallo di almeno 7 giorni, avendo cura  di  prevedere

  nel  settore  dell'igiene  ambientale le forme  di  normalizzazione  del

  servizio alla cessazione dello sciopero.

 

  Gli scioperi di durata inferiore alla giornata dovranno svolgersi in  un

  unico periodo continuativo riferito a ciascun turno.

 

 

8)Considerata  la  specifica peculiarità di taluni dei  servizi  espletati

  dalle aziende degli enti locali, resta convenuto che:

 

- lo  sciopero  si  esercita con modalità che assicurino l'erogazione  dei

  servizi tecnologici a rete (energia elettrica, acqua, gas);

- la  tutela dei beni primari della salute e della sicurezza della persona

  esige  inoltre la continuità delle prestazioni relative: al  trattamento

  delle acque (depurazioni e potabilizzazione); alla somministrazione  del

  farmaco nei casi in cui il servizio dell'azienda pubblica per determinati

  ambiti territoriali non presenti alternative; e, nel settore dell'igiene

  ambientale  -  fermo restando l'impegno di operare per evitare  concreti

  danni  ambientali  -  allo smaltimento dei rifiuti speciali,  tossici  e

  nocivi;

- la  libertà  di circolazione e il diritto al lavoro vanno garantiti  con

  forme  adeguate di servizio che riducano al minimo i disagi per l'utenza

  pendolare.

 

 

9)in  attuazione dei principi che precedono dovranno essere definiti,  con

  specifici  accordi,  per  ogni singolo settore interessato  al  presente

  Protocollo:

 

a)le  prestazioni indispensabili di funzionamento del servizio inteso  nei

  suoi molteplici aspetti, anche integrative di quelle sopra definite;

b)le modalità per garantire la tutela degli impianti, la loro sicurezza  e

  quella degli utenti;

c)le  procedure per la individuazione del personale indispensabile  per  i

  fini che precedono e per assicurare i presidi di pronto intervento.

 

Gli  accordi  di  settore  attuativi dei principi anzidetti  costituiranno

parte integrante del presente Protocollo.

 

Le  parti  confederali si riservano di intervenire per iniziative  dirette

nel  caso in cui le prestazioni, le modalità e i presidi di cui sopra  non

siano  tempestivamente definiti a livello di settore,  ferma  restando  la

titolarità delle categorie interessate.

 

 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO SINDACALE

 

Le  OO.SS. assumono nell'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei

pubblici  servizi locali e nelle attività ad essi connesse, il  codice  di

comportamento di cui al presente Protocollo. Il codice non si applica  nei

casi  in  cui  fossero  in  gioco  i  valori  fondamentali  delle  libertà

costituzionali, della democrazia e della pace.

 

Gli  obiettivi che le OO.SS. si pongono per la tutela degli interessi  dei

lavoratori e per un migliore modello di sviluppo della società, comportano

l'adozione  di comportamenti sindacali capaci di realizzare il  più  ampio

consenso. A tal fine le OO.SS. si impegnano a dotarsi di regole comuni  di

comportamento per la definizione delle piattaforme rivendicative e per  la

ratifica dei risultati contrattuali.

 

Le OO.SS. ritengono che il consenso sia legato non solo alla soluzione dei

problemi  cui  è rivolta l'azione sindacale, ma anche a comportamenti  che

attenuino  il  più  possibile  i  disagi derivanti  alla  collettività  da

agitazioni e scioperi nel settore dei pubblici servizi.

 

Per  queste considerazioni le OO.SS. si impegnano a individuare  forme  di

lotta  che,  pur  avendo capacità di incidere sul negoziato,  riducano  al

minimo  le  ripercussioni  sull'utenza, per cui ritengono  importante  uno

stretto  collegamento  tra le categorie e le OO.SS.  territoriali  per  la

ricerca di un giusto equilibrio delle modalità di lotta stesse.

 

Parimenti  le OO.SS. si impegnano a non proclamare scioperi che  rimettano

in  discussione i CCNL, o loro parti che siano puntualmente applicate, per

tutto il periodo di vigenza del CCNL medesimo.

 

Considerato  che  nell'attuazione  dei  principi  che  precedono,  diverse

possono   risultare,  in  funzione  del  tipo  di  servizi,  le   modalità

dell'esercizio dell'azione sindacale, tuttavia per la più efficace  tutela

delle  esigenze primarie delle collettività servite, assumono le  seguenti

regole di comportamento:

 

1)le  strutture nazionali, regionali e territoriali competenti, eviteranno

  scioperi  in  concomitanza con manifestazioni  di  rilevante  importanza

  nazionale  e  internazionale nonché in concomitanza con le consultazioni

  elettorali; gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in  corso  di

  effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti  di

  particolare gravità o calamità naturale;

2)per i settori, ove abbia rilevanza il problema, saranno inoltre

individuati i periodi in cui sono precluse manifestazioni di sciopero;

3)la titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è

riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per quelli

nazionali; alle strutture regionali di categoria per quelli regionali;

alle strutture territoriali di categoria per quelli locali; alle strutture

sindacali aziendali d'intesa con quelle territoriali per gli scioperi

aziendali e/o di unità produttiva. In ogni caso sarà necessaria la previa

intesa con le strutture delle organizzazioni orizzontali competenti a

norma dei singoli statuti anche in relazione al territorio interessato

dagli effetti dello sciopero;

4)in ogni caso di sciopero o di altra forma di lotta, dovranno essere

assicurate le prestazioni definite a norma dei punti 8) e 9) della

premessa.

 

 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO DI PARTE DATORIALE

 

Premessa.

 

La CISPEL, le Federazioni di categoria e le aziende da esse rappresentate,

si  impegnano  ad  osservare il presente codice  di  comportamento  avendo

riguardo all'interesse generale per il regolare funzionamento dei  servizi

pubblici locali.

 

1)Le Associazioni datoriali s'impegnano a intrattenere relazioni sindacali

  soltanto  con  le  OO.SS., firmatarie di CCNL  che  adottino  codici  di

  autoregolamentazione   e  procedure  negoziali  conformi   al   presente

  Protocollo.

 

  Nel  caso in cui Organizzazioni sindacali chiedano di sottoscrivere  per

  adesione  il  CCNL nel rispetto dell'unità contrattuale, (e Associazioni

  datoriali   si   impegnano   a   darne  preventiva   informazione   alle

  Organizzazioni sindacali stipulanti.

 

 

2)Le Associazioni datoriali e le Aziende ad esse associate interromperanno

  le  relazioni  negoziali in atto con le OO.SS.  che  attuino  azioni  di

  sciopero  non  conformi  al  codice  di  autoregolamentazione  sindacale

  contemplato dal presente Protocollo.

 

 

3)Le  Associazioni  datoriali e le Aziende si  impegnano,  per  quanto  di

  competenza,  a non attuare comportamenti che rimettano in discussione  i

  contratti collettivi, o loro parti compiutamente applicate, per tutta la

  vigenza dei contratti medesimi.

 

 

4)Le  associazioni  delle  Aziende si impegnano  perché  le  Aziende  loro

  associate diano tempestiva notizia all'utenza delle prevedibili anomalie

  che  possono  interessare  il  servizio pubblico  a  causa  di  scioperi

  comunicati dalle OO.SS.LL.; le associazioni stesse e le aziende forniranno

  adeguata informativa agli organi pubblici competenti sulle ragioni delle

  agitazioni.

 

 

5)Le  Associazioni datoriali e le Aziende adotteranno e favoriranno  forme

  congrue  di  pubblicizzazione, a cura delle  parti,  dei  termini  delle

  vertenze.

 

 

6)Le  Associazioni  datoriali e le Aziende utilizzeranno correttamente  le

  forme  di  raffreddamento  e  la  vigenza dell'autoregolamentazione  per

  favorire  -  nell'interesse dell'utenza - la  tempestiva  soluzione  dei

  conflitti.  Le aziende interessate, assumeranno uno specifico  onere  di

  diligenza  e buona fede nel ripristinare il regolare servizio  dopo  gli

  scioperi, ovvero, dopo la revoca tempestiva degli stessi da parte  delle

  OO.SS

 

 

 

NORME DI GARANZIA

 

I  presenti  codici di comportamento aziendale e sindacale,  integrati  da

"norme  specifiche di categoria o settore", vincolano le  strutture  delle

parti  a  tutti i livelli, per cui ogni comportamento difforme  da  quanto

previsto costituirà violazione degli impegni assunti.

 

 

 

LE PARTI SI DANNO ATTO

 

che  al  fine  di  garantire l'interesse pubblico cui e rivolta  tutta  la

presente  regolamentazione e di assicurare un sostegno istituzionale  alle

procedure  di contrattazione e composizione dei conflitti contemplate  dal

presente   Protocollo  è  necessario  che  si  sviluppino,  parallelamente

all'iniziativa  negoziale e senza sovrapporsi all'autonomia  delle  parti,

forme  di  intervento pubblico che rimuovano ostacoli normativi esistenti,

consentano  di  fronteggiare  esigenze di primaria  necessità,  sanciscano

poteri, diritti e oneri coessenziali alla piena attuazione dei principi  e

delle regole definiti dalla libera contrattazione delle parti.

 

Le  parti, comunque, a fronte di iniziative legislative sulla materia,  si

incontreranno  per  valutarne le congruenze con quanto  sopra  dichiarato,

ferma restando la successiva rispettiva autonomia.

 

 

 

NORME PATTIZIE

 

Regolamentazione del negoziato contrattuale - Procedure  di  mediazione  e

raffreddamento dei conflitti collettivi.

 

Le  procedure di seguito indicate si presentano funzionali alla tempestiva

conclusione delle vertenze e a pause di raffreddamento del conflitto.

 

1) Rinnovi contrattuali nazionali.

 

Le  OO.SS. si impegnano a presentare le Piattaforme rivendicative  per  il

rinnovo  dei  contratti 60 giorni prima della loro scadenza,  indicando  i

soggetti  cui spetta la conduzione delle trattative e la stipulazione  del

nuovo Contratto.

 

Le  Associazioni datoriali si impegnano a iniziare le trattative entro  30

giorni dalla presentazione della piattaforma.

 

In  occasione del primo incontro tra le delegazioni trattanti si  definirà

il  percorso  del  negoziato e si procederà all'individuazione  dell'onere

della piattaforma rivendicativa.

 

Negli  ulteriori 60 giorni, e comunque entro 90 giorni dalla presentazione

della   piattaforma,   le  parti  perseguiranno   la   definizione   della

controversia, fermo restando che ove sia constatata l'esistenza  di  gravi

difficoltà,  si attuerà un resoconto alle sedi confederali competenti,  le

quali svilupperanno fino all'esaurimento dei 60 giorni medesimi interventi

atti  a  rimuovere  le  difficoltà. Qualora tali  interventi  non  abbiano

effetto  e le parti non concordino ulteriori iniziative per la definizione

della  vertenza,  ricorrendo  eventualmente a  organismi  esterni  per  la

valutazione  dei  termini  del  contendere  o  a  sedi  istituzionali   di

mediazione - iniziative in pendenza delle quali resta ancora sospesa  ogni

azione sindacale - non sussiste impedimento ulteriore alle azioni di lotta

nel rispetto delle norme del presente Protocollo.

 

 

2) Vertenze aziendali per l'applicazione di accordi.

 

Entro 10 giorni dalla contestazione scritta e adeguatamente motivata della

violazione,  con  relativa  rivendicazione e  richiesta  di  apertura  del

confronto, dovrà avviarsi il negoziato.

 

In  pendenza della procedura contemplata nel presente punto 2),  le  parti

non faranno ricorso a iniziative o azioni unilaterali.

 

Entro  i  15 giorni successivi all'avvio del confronto si dovrà  pervenire

alta  conclusione della vertenza tra le parti, rimettendola,  in  caso  di

mancato  accordo, ai competenti livelli di trattazione superiori  i  quali

procederanno entro i 10 giorni successivi a una verifica dei  termini  del

contendere   formulando  valutazioni  e  proposte  di  definizione   della

controversia.

 

 

3) Contrattazione aziendale su materie demandate dal CCNL

 

Entro  15 giorni dalla presentazione delle richieste sindacali le  Aziende

si impegnano a iniziare le trattative..

 

Nello  stesso periodo, qualora sorgano dubbi sulla competenza  della  sede

aziendale,  a richiesta di una delle parti può essere verificato  in  sede

nazionale il livello negoziale competente, senza che ciò comporti  ritardo

sull'inizio delle trattative.

 

Nei  successivi  40 giorni la trattativa si svilupperà  con  le  strutture

sindacali competenti.

 

Decorso inutilmente questo termine, le parti attueranno un resoconto  alle

sedi  nazionali  le  quali  entro i 5 giorni  successivi,  considerati  di

ulteriore  raffreddamento, svilupperanno interventi atti  a  rimuovere  le

difficoltà. Qualora tali interventi o iniziative non abbiano effetto e  le

parti   non  concordino  di  rimettere  a  organismi  esterni  o  a   sedi

istituzionali  la  mediazione della controversia,  le  parti  medesime  si

riterranno  libere di intraprendere le azioni più opportune  nel  rispetto

delle norme del presente Protocollo.

 

 

 

NORME SANZIONATORIE

 

Le disposizioni del presente Protocollo, integrando i contratti collettivi

di  settore,  vincolano  alla loro osservanza le Aziende  e  i  lavoratori

destinatari   degli  stessi  CCNL,  oltre  che  le  rispettive   strutture

sindacali. La violazione delle disposizioni predette è suscettibile  delle

seguenti  sanzioni,  indipendentemente da  quelle  di  legge  connesse  al

comportamento adottato:

 

a)i lavoratori che si astengano dal lavoro senza rispettare le modalità di

  esercizio dell'azione sindacale definite a norma dei punti 6), 7), 8) e 9)

  della  "premessa", delle norme di comportamento delle parti del presente

  Protocollo sono soggetti, secondo le procedure contrattuali e di  legge,

  alle  sanzioni previste per le mancanze disciplinari dal CCNL di settore

  applicato, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle

  che comportino mutamenti definitivi dello stesso;

b)nei confronti delle Organizzazioni dei lavoratori, e parimenti nei

confronti delle aziende e/o rispettive Federazioni di categoria, le quali

non osservino le norme definite nel presente Protocollo,  ivi incluse le

norme procedurali  per il raffreddamento e la definizione delle

controversie collettive, è applicata una sanzione pecuniaria, da

devolversi per iniziative a favore dell'utenza concordate tra le parti

stipulanti il presente Protocollo.

 

L'accertamento della violazione nei casi di cui alla lett. b) che  precede

e  l'irrogazione della sanzione conseguente è rimessa, fino a  quando  non

sarà istituzionalizzato un organismo pubblico preposto a questi fini, a un

collegio  di  valutazione costituito da 7 membri di  cui  3  designati  da

ciascuna delle parti (CISPEL e CGIL, CISL e UIL) e il 7° scelto di  comune

accordo.

 

Il   collegio   può  comminare  come  sanzione  accessoria  quella   della

pubblicazione  su  2  giornali a tiratura nazionale  della  notizia  della

violazione, della parte inadempiente e della sanzione applicata. Le  spese

di pubblicazione sono a carico della parte inadempiente.

 

Le  sanzioni previste dalla disposizione di cui alla lett. b) che  precede

saranno  uniformate  a quelle contemplate da provvedimenti  di  legge  che

dovessero  intervenire  a  regolamentare l'esercizio  dello  sciopero  nei

servizi pubblici essenziali.

 

 

 

NORME DI ATTUAZIONE

 

Alle  parti  confederali firmatarie del presente Protocollo è  rimessa  la

verifica  della  sua  effettiva applicazione; la  parte  che  ravvisi  nel

comportamento dei soggetti destinatari delle norme del presente Protocollo

una   violazione  delle  norme  stesse  è  tenuta  a  darne  notizia  alla

controparte   per  le  iniziative  di  competenza  e  può  denunciare   il

comportamento  medesimo al Collegio di valutazione per  le  determinazioni

conseguenti.

 

 

 

PROTOCOLLO DI ACCORDO

 

Il giorno 15 novembre 1989, in Bologna,

 

La  Federambiente rappresentata dalla Delegazione costituita dai  Signori:

dr. Luigi Canovi, Presidente della Commissione Sindacale; Rocco Colangelo,

Vicepresidente della Commissione Sindacale e dai membri della  Delegazione

Trattante Antonio Manna, Vittorio Minio, Luciano Santoro, Renato Tosadori,

con   l'assistenza  del  Dirigente  del  Servizio  Sindacale   dr.   Marco

Pietrangelo  e  in  qualità di Tecnici, dei Dirigenti aziendali  dr.  Enzo

Bitossi,  dr. Marco Calonaci, dr. Giovanni Di Summa, rag. Armando Ferrari,

dr. Giorgio Frangioni, dr. Carlo Ragazzi, rag. Sergio Sabbatinelli;

 

la  FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA (FLFP), aderente  alla  CGIL,

rappresentata  dai  Signori: Francesco Piu, Segretario;  Diego  Calabrese,

Esecutivo  Nazionale  I.A.; Mazzino Tamburini, Esecutivo  Nazionale  I.A.;

Antonio Gobbo, Esecutivo Nazionale I.A.;

 

la  FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI - SETTORE AUSILIARI DEL TRAFFICO (FIT),

aderente   alla  CISL,  rappresentata  dai  Signori:  Ulderico   Cancilia,

Segretario   Nazionale  Responsabile;  Antonio  Del  Giudice,   Segretario

Nazionale;   Francesco   Bisceglia,   Segretario   Nazionale;   Costantino

Trombetta, Segretario Nazionale;

 

la  UILTRASPORTI, aderente alla UIL, rappresentata dai Signori:  Giancarlo

Aiazzi,  Segretario Generale; Paolo Carcassi, Segretario Nazionale;  Marco

Pecorari,   Direzione  Nazionale;  Dino  Milioni,  Presidente  Commissione

Nazionale Contrattuale,

 

hanno stipulato il seguente Protocollo di Accordo.

 

 

 

PROTOCOLLO DI ACCORDO

 

Il giorno 20 dicembre 1989, in Roma,

 

La  Federambiente rappresentata dalla Delegazione costituita dai  Signori:

dr. Luigi Canovi, Presidente della Commissione Sindacale; Rocco Colangelo,

Vicepresidente della Commissione Sindacale e dai membri della  Delegazione

Trattante Antonio Manna, Vittorio Minio, Luciano Santoro, Renato Tosadori,

con   l'assistenza  del  Dirigente  del  Servizio  Sindacale   dr.   Marco

Pietrangelo  e  in  qualità di Tecnici, dei Dirigenti aziendali  dr.  Enzo

Bitossi,  dr. Marco Calonaci, dr. Giovanni Di Summa, rag. Armando Ferrari,

dr. Giorgio Frangioni, dr. Carlo Ragazzi, rag. Sergio Sabbatinelli

 

e  la  FIADEL-CISAL,  rappresentata dai signori:  Francesco  Paolo  Tosti,

Armando Gennaretti, Franco Scalbi, Luciano Tafani,

 

hanno stipulato il seguente Protocollo di Accordo.

 

L'attuale  rinnovo del CCNL si pone in un momento molto  delicato  per  le

aziende municipalizzate di igiene ambientale, caratterizzato, da un  lato,

dalla  sempre  più forte richiesta di soddisfazione di bisogni  collettivi

insopprimibili e, dall'altro, dalla necessità irrinunciabile  di  cogliere

il  processo di razionalizzazione e integrazione organizzativa in atto  in

tutti  i  principali  paesi industrializzati, al fine  di  poter  rimanere

concretamente  e  competitivamente sul mercato anche,  e  soprattutto,  in

vista del 1992.

 

La  questione "ambiente" richiede uno sforzo di adeguamento costante  alle

aziende municipalizzate, sia in termini di gestione ottimale delle risorse

che  di  nuovi  servizi  a dimensioni territoriali  ed  extraterritoriali,

prevedendo la costituzione del "polo pubblico" del mercato ambientale.

 

Tale sforzo deve trovare un primo obiettivo nella piena applicazione delle

recenti  disposizioni legislative del Ministero dell'Ambiente riferite  al

settore dello smaltimento, in termini di nuovi impianti (di riciclaggio  e

riconversione,  depuratori, inceneritori, discariche) e il pieno  utilizzo

delle risorse economiche esistenti.

 

Particolare  attenzione  va rivolta al potenziamento  e  diffusione  degli

impianti  di  smaltimento  dei  rifiuti  industriali,  vero  "buco   nero"

dell'intero sistema rifiuti.

 

Si  tratta di impostare una radicale e reale politica di innovazione e  di

riorganizzazione  che  incida profondamente su quei sistemi  gestionali  e

organizzativi  che,  attualmente,  agiscono  come  vincoli  allo  sviluppo

dell'attività  delle aziende municipalizzate, recuperando  il  massimo  di

efficienza ed economicità.

 

È  fuori di dubbio che una corretta impostazione delle strategie aziendali

per il futuro deve sostanziarsi almeno su questi elementi:

 

- una  progettualità  in  grado  di stare al passo  con  l'evoluzione  dei

  problemi ambientali e di dare risposte adeguate;

- la disponibilità di impianti e attrezzature;

- la  disponibilità di risorse professionali atte a governare e realizzare

  processi sempre più sofisticati, a partire dal problema dei "quadri".

 

È  su  quest'ultimo elemento, pur senza sottovalutare o  tralasciare  i  2

punti    precedenti,   fulcro   fondamentale   di   ogni   strategia    di

ristrutturazione  e, al contempo, efficace strumento  per  i  processi  di

innovazione organizzativa, che bisognerà incentivare il massimo  sforzo  e

la particolare attenzione.

 

Diviene essenziale, ai fini indicati, operare concretamente per conseguire

una  sostanziale  omogeneità  economica e normativa,  per  ogni  forma  di

gestione  dei  servizi  di igiene ambientale; bisogna,  pertanto,  operare

nella   prospettiva  dell'adozione  generalizzata  di  identici  strumenti

programmatici    (piani   programma   pluriennali),   indispensabili    al

dispiegamento di un'azione coordinata ed efficace a tutela del  patrimonio

ambientale, e della codificazione in un unico CCNL dei rapporti di  lavoro

di tutti gli addetti ai servizi di igiene ambientale dipendenti da aziende

e imprese pubbliche e private.

 

Risulta,  inoltre,  necessario attivare ogni forma di iniziativa  atta  al

coinvolgimento  dei  soggetti  interessati (CISPEL,  ANCI,  UPI,  AUSITRA,

Movimento   Cooperativo,  Confederali  Sindacali)  e,   a   questo   fine,

individuare strumenti e/o organismi che le parti riterranno necessari, per

definire  le  modalità,  le procedure, i tempi,  le  iniziative  pubbliche

(conferenze,  dibattiti, ecc.), onde acquisire le  volontà  politiche  dei

soggetti di cui sopra, avendo anche particolare attenzione al rapporto con

l'utenza.

 

Le  parti  concordano quanto segue allo scopo di raggiungere gli obiettivi

suindicati:

 

A)Prorogare la scadenza del vigente CCNL alla data del 31.7.90, in modo da

  farla coincidere con quella del Contratto dell'AUSITRA, così da favorire

  un  unico tavolo negoziale, ferma restando, nel frattempo, la vigenza di

  tutta la normativa del CCNL 19.6.87, che costituisce base di discussione

  per il rinnovo contrattuale.

 

 

B)Superare  la logica dell'art. 3 del vigente CCNL con un adeguamento  che

  consenta  l'applicabilità di una disciplina contrattuale  unica  per  le

  aziende pubbliche e per le imprese private.

 

 

C)Recepire  immediatamente  l'intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL  in  materia  di

  "relazioni  industriali e gestioni dei conflitti di lavoro  dei  servizi

  pubblici   locali",   nell'interezza  della  sua   composizione,   nella

  considerazione del grande valore politico che riveste e dell'affermazione,

  insita nel suo contesto, che la prevenzione e la gestione dei conflitti di

  lavoro  è  possibile  solo individuando preliminarmente,  attraverso  la

  partecipazione attiva delle OO.SS., comuni obiettivi e percorsi.

 

  E,  in  virtù di ciò, le parti, nel riconfermare la validità dell'intesa

  sopracitata, concordano che il Contratto "unico" del settore  ambientale

  dovrà  attuare  relazioni industriali attraverso cui  le  parti  stesse,

  nella  loro autonomia di ruoli e di funzioni, abbiano la possibilità  di

  intervenire  sulle  linee  di  programmazione  aziendale  e  convengono,

  altresì,  di  attivare sin d'ora un significativo  coinvolgimento  e  un

  ruolo partecipativo dell'utenza.

 

  Tale coinvolgimento dell'utenza, che sarà oggetto di definizione in sede

  aziendale, dovrà comunque prevedere un'informazione completa con cadenza

  almeno annuale.

 

  In  tal senso, le parti convengono di procedere, entro il corrente anno,

  a  un  intervento  pubblico  congiunto sulle associazioni  degli  utenti

  accreditate presso il Ministero dell'Ambiente.

 

  Alla  luce  dell'esperienza che deriverà da questa nuova iniziativa,  le

  parti  verificheranno,  in  sede  di rinnovo  del  CCNL,  i  criteri  di

  ridefinizione dell'articolo sulle relazioni industriali.

 

 

D)L'istituzione  di un processo di formazione professionale  "permanente",

  ossia  capace  di individuare le necessità del momento  (in  termini  di

  professionalità), formarle e mantenerle costantemente aggiornate.

 

  In  questa ottica le parti si impegnano a promuovere la costituzione  di

  uno specifico ente, a composizione CISPEL, Federambiente, Confindustria,

  AUSITRA, OO.SS. che, aperto alle esperienze dei settori industriali e in

  accordo  col  Ministero dell'Ambiente e le Regioni, studi e analizzi  il

  fabbisogno  di  professionalità riferite  agli  interventi  generali  di

  carattere ambientale sul territorio e assicuri in tal senso il  coerente

  sviluppo delle aziende pubbliche e private, garantendo costantemente  la

  formazione e l'aggiornamento professionale.

 

  Le parti firmatarie confederali e di categoria sono, pertanto, impegnate

  a  predisporre, entro 90 giorni dalla firma del presente Protocollo, una

  proposta  operativa  da  presentare congiuntamente  alle  parti  residue

  (Confindustria,  AUSITRA, ecc.). Tale organismo potrà avvalersi  di  una

  rete  di  convenzioni  qualificate  (Università,  centri  di  formazione

  specializzati),  garantendo obiettività di risultati  attraverso  idonei

  percorsi formativi.

 

  Concordare, altresì, che l'attuale art. 7 "Assunzioni e selezioni" dovrà

  subire, nell'ambito del rinnovo del CCNL, una radicale modificazione per

  adattarsi alle reali esigenze delle aziende.

 

 

E)Confermare la validità della contrattazione decentrata prevista all'art.

  2 del CCNL 19.6.87 e, in virtù delle differenziazioni che oggettivamente

  caratterizzano  le  aziende, inserire nel CCNL  l'Accordo  interfederale

  6.5.88  in  materia  di  produttività,  prevedendo  la  possibilità   di

  individuare tutti quegli interventi organizzativi ed economici finalizzati

  a  promuovere  sviluppi  e incrementi di efficienza  e  produttività  in

  specifici reparti e/o settori aziendali.

 

 

F)Riconoscere  un  aumento economico mensile, riferito all'arco  temporale

  1.3.89-31.7.90,  avente valenza anche per coloro che hanno  lasciato  il

  servizio dopo l'1.3.89:

 

LIVELLO   1.3.89   1.3.90   TOTALE

                              

        75.000   70.000   145.000

        90.000   84.000   174.000

        98.000   92.000   190.000

       109.000  101.000   210.000

       125.000  117.000   242.000

       144.000  135.000   278.000

       166.000  155.000   321.000

       190.000  178.000   368.000

 

  Detto aumento viene riconosciuto sotto la voce di EDR e corrisposto  con

  carattere  di fissità e continuità per 14 mensilità alla generalità  del

  personale,   permettendo  così  un'operazione  di   riassorbimento,   da

  scaglionarsi  nel  tempo, al momento della realizzazione  del  Contratto

  "unico",  al fine di equilibrare la differenza salariale che verrebbe  a

  prodursi  con gli addetti al settore delle aziende private, anche  nella

  considerazione degli altri istituti contrattuali in vigore nel Contratto

  AUSITRA.

 

 

G)Costituire  una  commissione mista paritetica, articolabile  secondo  le

  necessità  dei lavori, con il compito di effettuare, entro  il  31.3.90,

  un'analisi  e uno studio comparato dei costi e delle normative  relative

  agli attuali contratti del settore.

 

 

H)Le parti, nel recepire il Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 20.7.89 in

  materia di "Relazioni industriali e gestione dei conflitti di lavoro nei

  settori  dei servizi pubblici locali", convengono di integrarlo  con  la

  specifica normativa di settore sottoelencata.

 

a - Prestazioni indispensabili.

 

Si  considerano prestazioni indispensabili, al fine di garantire la tutela

dei  beni  primari  della salute e della sicurezza della  persona,  quelle

relative a:

 

- trattamento delle acque (depurazione e potabilizzazione);

- smaltimento  (raccolta,  trasporto e  trattamento  finale)  dei  rifiuti

  speciali  ospedalieri, tossici, nocivi e di quelli prodotti  nell'ambito

  delle  utenze  scolastiche e delle comunità di particolare  significato,

  garantendo la conduzione degli impianti a ciclo continuo e degli impianti

  a ciclo parziale ad essi collegati;

- pulizia (spazzamento, raccolta e lavaggio) dei mercati;

- disinfezione  e  disinfestazione  per casi  urgenti,  contingenti  e  su

  segnalazione dell'autorità sanitaria, ivi compresa la raccolta siringhe e

  ogni  altro  caso  che  sia  oggetto di ordinanza  emessa  dall'autorità

  sanitaria e/o di sicurezza.

 

b - Minimi di servizio.

 

Con  riferimento  alle prestazioni indispensabili definite  al  precedente

punto  a),  si dovrà garantire l'erogazione del servizio nelle quantità  e

con  le  modalità  compatibili  con l'impiego  di  un  contingente  minimo

indispensabile di addetti.

 

In aggiunta al disposto del precedente comma, si prevede la possibilità di

individuare un presidio di pronto intervento da utilizzare nell'ambito dei

servizi  generali  dell'azienda  (esclusi,  quindi,  quelli  di   cui   al

precedente  paragrafo  a) già espressamente disciplinati),  esclusivamente

per  fronteggiare situazioni di emergenza o di particolare straordinarietà

e  per  supportare e assicurare lo svolgimento e la sicurezza dei  servizi

comunque svolti.

 

Sia  il  contingente minimo, sia il presidio di pronto intervento  saranno

determinati,  per  dimensioni e attività garantite, in sede  aziendale  in

relazione alle specifiche esigenze e realtà.

 

c - Pubblicità

.

Tutti i mezzi aziendali adibiti alle attività aziendali di cui ai punti a)

e  b) saranno dotati - a cura delle OO.SS. promotrici dello sciopero -  di

opportuni  strumenti di pubblicità dell'azione sindacale in  corso  e  del

carattere peculiare e indispensabile delle prestazioni erogate.

 

d - Tutela degli impianti.

 

Alla  salvaguardia degli impianti, della loro sicurezza e di quella  degli

utenti provvederà il contingente comandato al loro funzionamento.

 

In  aggiunta, si prevede il mantenimento in servizio del personale  minimo

strettamente necessario alla semplice custodia dei locali e degli accessi.

 

e - Durata dello sciopero e preavviso.

 

Lo  sciopero  all'inizio di ogni vertenza non può superare  la  durata  di

un'intera  giornata di lavoro, quelli successivi al primo,  relativi  alla

stessa vertenza, non possono superare le 2 giornate di lavoro.

 

I preavvisi relativi sono fissati in un minimo di 7 giorni.

 

Gli  scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si  svolgeranno

in un unico periodo di ore continuative che sarà predeterminato in modo da

contenere al minimo possibile i disagi dell'utenza.

 

Non  si  potrà procedere al porre in essere forme anomale di lotta  quali:

sciopero a oltranza, sciopero a scacchiera, etc.

 

f - Normalizzazione del servizio.

 

Le  parti,  fermo  restando il fatto che tra un'azione di  sciopero  e  la

successiva  deve  essere  assicurato un intervallo  di  almeno  7  giorni,

convengono di rinviare a intese aziendali le forme di normalizzazione  del

servizio  alla  cessazione dello sciopero, sottolineando la necessità  che

dette   forme   contengano   al  minimo  il   ricorso   alla   prestazione

straordinaria.

 

g - Esclusione delle azioni di lotta.

 

Sono esclusi dagli scioperi i periodi così individuati:

 

- dal 15 dicembre al 6 gennaio;

- la settimana che precede e segue la festività della Pasqua;

- le ferie estive per un periodo di 6 settimane;

- le scadenze elettorali.

 

Gli  scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione,

saranno  immediatamente  sospesi in caso  di  avvenimenti  eccezionali  di

particolare gravità o di calamità naturali tali da richiedere  la  ripresa

del servizio.

 

In  occasione di manifestazioni eccezionali e straordinarie che pongono il

Paese all'attenzione della comunità internazionale, non saranno proclamati

scioperi nei comuni sedi di tali eventi.

 

 

 

REGOLAMENTO PER L'ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO (LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297)

 

1 - Beneficiari.

 

Hanno  titolo  a richiedere l'anticipazione, entro i limiti  previsti  dal

comma  7 dell'art. 2120 C.C. nel testo modificato dall'art. 1 della  legge

n.  297/82,  i lavoratori che abbiano maturato almeno 8 anni  di  servizio

presso l'Azienda, dalla data di presentazione della domanda.

 

Al  fine di accertare l'anzianità di servizio, di cui al precedente comma,

si  fa  riferimento all'anzianità contrattuale utile per  il  calcolo  del

trattamento  di  fine lavoro, con esclusione dell'anzianità  convenzionale

per benemerenze a qualsiasi titolo concesse.

 

 

 

2 - Limiti numerici.

 

Per   rilevare   annualmente  il  numero  dei  lavoratori  aventi   titolo

all'anticipazione, si farà riferimento alla situazione  del  personale  in

forza presso l'Azienda alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

 

I   lavoratori  ai  quali  è  già  stata  concessa  l'anticipazione,  sono

equiparati ai lavoratori non aventi diritto all'anticipazione stessa.

 

Le  richieste  di  anticipazione vanno soddisfatte  annualmente  entro  il

limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei

dipendenti.

 

La  parte  di  aliquota di aventi diritto non esaurita, non è trasferibile

all'anno successivo.

 

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del  rapporto

di  lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di  fine

rapporto salvo quanto previsto al successivo punto 4, I - Spese sanitarie,

comma 4.

 

 

 

3 - Misura dell'anticipazione.

 

La  misura massima dell'anticipazione è stabilita in ragione del  70%  del

trattamento di fine rapporto di lavoro, maturato alla data della domanda.

 

L'ammontare  dell'anticipazione  è  comunque  ridotto  della   parte   del

trattamento di fine rapporto già impegnato a garanzia dei debiti contratti

dal  lavoratore  (cessione  1/5 stipendio, prestiti,  etc.)  e  non  potrà

comunque  essere  superiore  all'importo risultante  dalla  documentazione

prodotta.

 

 

 

4 - Motivi che giustificano l'anticipazione.

 

La  richiesta  di  anticipazione deve essere giustificata dalle  necessità

previste dalla legge per:

 

a)spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle

  competenti strutture pubbliche per il lavoratore, il coniuge,  i  figli,

  nonché altri familiari considerati a carico ai sensi della normativa sugli

  assegni familiari;

b)acquisto  della  prima  casa  di  abitazione  per    o  per  i  figli,

  documentato con atto notarile, od atto sostitutivo legalmente valido;

c)ristrutturazione della casa di abitazione.

 

 

I - Spese sanitarie.

 

La  necessità  di  terapie  e interventi straordinari  per  il  lavoratore

titolare  del rapporto di lavoro, nonché degli aventi diritto  di  cui  al

precedente  comma  a),  deve essere comprovata da apposita  documentazione

rilasciata dalle competenti strutture pubbliche.

 

Ai  fini  della  determinazione e dell'erogazione  dell'anticipazione,  la

richiesta deve essere corredata da idonei preventivi di spesa, redatti dai

presidi sanitari prescelti per la terapia o intervento, nonché dalle spese

complementari essenziali.

 

A terapia o intervento eseguito, l'interessato è tenuto all'esibizione dei

relativi rendiconti di spesa.

 

In  caso  di  ricaduta  il lavoratore ha titolo di  richiedere  nuovamente

l'anticipazione nel limite della quota residua non usufruita  nella  prima

richiesta.

 

In caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma precedente, entro  6

mesi  dalla  data dell'erogazione dell'anticipazione, per quanto  concerne

interventi chirurgici ed entro 12 mesi per terapie, l'Azienda, qualora non

ritenga  giustificati  i  motivi addotti  dal  lavoratore,  ha  titolo  di

trattenere gli importi lordi erogati, maggiorati degli interessi  pari  al

tasso ufficiale di sconto.

 

 

II - Acquisto della prima casa di abitazione.

 

I   lavoratori  che  ritengono  di  aver  diritto  all'anticipazione   per

l'acquisto  della prima casa di abitazione per sé o per  i  figli,  devono

presentare domanda, corredata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

 

Ai lavoratori che, in base alla graduatoria formulata con i criteri di cui

al punto successivo, rientrano nei limiti numerici indicati al punto 2 del

presente   paragrafo,  l'Azienda  rilascia  lettera   d'impegno   per   la

corresponsione dell'anticipazione.

 

Tuttavia l'erogazione verrà effettuata all'atto del perfezionamento  delle

seguenti ipotesi:

 

a)entro   i   6   mesi  successivi  all'invio  della  lettera   d'impegno,

  subordinatamente alla Presentazione dell'atto notarile di compravendita, o

  atto sostitutivo legalmente valido;

b)all'atto  di  presentazione  dell'avviso di convocazione  del  notaio  o

  documento equipollente, per la stipula del rogito.

  In  questo caso, il lavoratore si dovrà impegnare a produrre,  entro  90

  giorni   dal  pagamento  dell'anticipazione,  l'atto  pubblico  relativo

  all'acquisto;

c)l'anticipazione potrà ugualmente essere richiesta per l'acquisizione  di

  un  alloggio  in cooperativa edilizia. In tal caso, il dipendente  dovrà

  presentare la dichiarazione del presidente della cooperativa, con  firma

  autenticata  a termini di legge, da cui risulti che il dipendente  o  il

  figlio   sono  assegnatari  di  alloggio,  su  terreno  acquisito,   con

  l'indicazione  dell'entità  dell'importo richiesto  per  la  costruzione

  dell'alloggio stesso;

d)qualora  la richiesta di anticipazione sia stata giustificata  dall'atto

  preliminare di vendita ovvero dalla partecipazione a cooperativa edilizia,

  il dipendente, entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, è tenuto

  all'esibizione dell'atto notarile di acquisto definitivo dell'abitazione

  ovvero  della  documentazione,  autenticata  a  termini  di  legge,  che

  giustifichi i motivi del mancato rispetto dei termini di cui sopra. Tale

  documentazione deve essere ripresentata ogni 12 mesi;

e)in  caso  di mancata presentazione della documentazione di cui al  comma

  precedente, l'Azienda recupererà l'importo lordo erogato maggiorato degli

  interessi pari al tasso ufficiale di sconto;

f)le  domande di anticipazione per l'acquisto o l'acquisizione della prima

  casa vengono esaminate nel mese di aprile di ciascun anno.

 

Si  ritiene che il dipendente possa diventare proprietario di detta  prima

casa esclusivamente nei seguenti modi:

 

a)acquisto di casa di abitazione;

b)assegnazione di casa in cooperativa a proprietà divisa;

c)assegnazione di casa in cooperativa a proprietà indivisa;

d)riscatto di alloggio popolare;

e)costruzione in proprio di casa di abitazione.

 

 

III - Ristrutturazione della casa di abitazione.

 

L'anticipazione   può   essere  richiesta   per   effettuare   lavori   di

ristrutturazione  o  di restauri di particolare rilevanza  della  casa  di

abitazione  nel  Comune  di  residenza. In tal caso,  detti  lavori  vanno

documentati  con l'autorizzazione comunale, nei termini di  validità,  con

una  perizia  di  spesa  redatta  da  professionisti  iscritti  agli  albi

professionali.

 

 

 

5 - Criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste

    di anticipazione.

 

Vengono   stabilite  le  seguenti  priorità,  in  ordine  decrescente   di

importanza:

 

a)spese sanitarie:

 

- il  titolare, poi gli altri aventi diritto richiamati al punto 4,  lett.

  e);

 

b)nell'ambito delle spese per l'acquisto della prima casa di abitazione:

 

- sfratto, non per morosità, convalidato dal Pretore;

- acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita, sempreché corrisponda

  alla  prima casa di abitazione; acquisto dell'alloggio per sé o  per  un

  figlio convivente; costruzione in proprio di casa di abitazione; riscatto

  d'alloggio popolare;

 

c)ristrutturazione della casa di abitazione.

 

A  parità  di  condizioni, nell'ambito di ciascuna priorità sopraelencata,

sarà data priorità ai lavoratori con anzianità aziendale più elevata.

 

A parità di condizioni di cui al punto precedente, sarà data precedenza ai

lavoratori  il  cui  imponibile  IRPEF, relativo  all'anno  precedente  la

domanda di anticipazione, risulta inferiore.

 

 

 

6 - Modalità e procedura per la definizione delle domande

    di anticipazione.

 

All'inizio  di  ogni  anno  l'Azienda  dopo  aver  determinato  il  numero

complessivo degli aventi diritto all'anticipazione del trattamento di fine

rapporto  di lavoro, come indicato al punto 2, determina che il 25%  delle

domande  di  anticipazione  debbono  essere  riservate  a  soddisfare   le

richieste  motivate  da spese mediche e il rimanente  75%  per  l'acquisto

della prima casa di abitazione e per la ristrutturazione.

 

Le  domande  motivate da spese sanitarie potranno essere presentate  dagli

aventi  titolo  in qualsiasi momento dell'anno e dovranno essere  definite

entro  30  giorni  dalla data della presentazione,  sempreché  la  domanda

stessa sia corredata dalla documentazione indicata al comma 2, paragrafo I

del punto 4.

 

Le  domande stesse sono accolte nei limiti di cui al punto 2, fatta  salva

la  riserva  di  cui al comma 1 del presente punto 6 e con  i  criteri  di

priorità previsti dal punto 5.

 

Nel  mese di dicembre di ciascun anno si procede a una sessione suppletiva

di  istruttoria  per  l'esame di ulteriori domande  di  anticipazione,  in

sostituzione  di  eventuali rinunce o disponibilità  createsi  nell'ambito

della riserva del 25% per spese sanitarie.

 

Qualora  la quota del 25%, con la quale soddisfare le richieste per  spese

sanitarie,  risultasse  insufficiente,  si  procederà  a  soddisfarle  con

l'utilizzo  prioritario  della  quota  destinata  all'accoglimento   delle

domande giustificate dalla necessità di acquisto della prima casa.

 

 

 

7 - Disposizioni finali e transitorie.

 

I  debiti  per  le spese sanitarie, o per l'acquisto della prima  casa  di

abitazione, per sé o per i propri figli, o per la ristrutturazione, devono

essere  contratti in data successiva al 31.5.82 (a tal fine,  fa  fede  la

data della fattura o dell'autorizzazione comunale, o dell'atto notarile di

proprietà).

 

 

 

ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE 12 MAGGIO 1987

per i lavoratori delle città lagunari.

 

Le parti concordano che l'ordinamento classificato del prossimo CCNL dovrà

comprendere  al  proprio interno anche l'individuazione e la  collocazione

delle   figure   professionali,  peculiari  delle   città,   legate   alla

navigazione.

 

Nell'immediato,   le   parti   convengono,  in  merito   all'inquadramento

contrattuale delle sottoindicate figure, quanto segue:

 

 

- Barcaiolo abilitato o marinaio.

 

Sarà  inquadrato  in 2° livello super; il lavoratore con  anzianità  a  12

mesi,  sarà  inquadrato  in    livello.  Trascorso  tale  periodo,  avrà

acquisito il titolo ad essere inquadrato in 2° livello super.

 

 

- Marinaio aiuto motorista.

 

Sarà inquadrato in 3° livello super.

 

Declaratoria:  lavoratore  addetto  alla  condotta  e  sorveglianza  degli

apparati  motopropulsori  e  degli impianti  di  bordo  per  i  quali  sia

richiesto il possesso della qualifica di marinaio motorista.

 

Fanno  eccezione  i lavoratori che, svolgono la stessa mansione,  sono  in

possesso del titolo professionale di motorista di motonave i quali saranno

inquadrati al 4° livello.

 

 

- Pilota motorista.

 

Sarà inquadrato in 4° livello.

 

Declaratoria: lavoratore preposto alla condotta di natante,  dei  relativi

apparati  motore, delle attrezzature di bordo quali: compattatori,  gru  o

altri   impianti,  addetto  altresì  a  compiti  di  piccola  manutenzione

ripartita dei mezzi affidati.

 

La  mansione di pilota motorista (conducente di motobarca) sarà oggetto di

attento  e  comparato  esame  da  parte  della  commissione  appositamente

costituita    per    realizzare   un   nuovo   disegno    dell'ordinamento

classificatorio.

 

 

- Capotimoniere.

 

Sarà inquadrato in 5° livello.

 

Declaratoria: lavoratore addetto al comando di natante per  il  quale  sia

richiesto  il  possesso  del  titolo professionale  di  capotimoniere,  in

possesso anche del titolo professionale di motorista di motonave.

 

Relativamente ai lavoratori inquadrati in 2° livello super e in 3°  super,

le  parti  concordano sull'opportunità che l'Azienda predisponga  appositi

corsi  di qualificazione professionale allo scopo di far loro acquisire  i

titoli o le qualifiche professionali di:

 

a)marinaio  aiuto  motorista  per i lavoratori inquadrati  in    livello

  super;

b)motorista di motonave per i lavoratori inquadrati in 3° livello super.

 

 

 

VERBALE DI ACCORDO INTERFEDERALE INERENTE ALL'APPLICAZIONE

DEL D.LGS. 19 SETTEMBRE 1994, N. 626

 

Il giorno 1 del mese di marzo dell'anno 1996

 

la FEDERAMBIENTE

 

e

 

la FP-CGIL, la FIT-CISL e la UILTRASPORTI

 

e

 

Il giorno 20 del mese di marzo dell'anno 1996

 

La FEDERAMBIENTE

 

e

 

La FIADEL-CISAL

 

visto  il  D.lgs.  19.9.94  n.  626 che  in  tema  di  rappresentanza  dei

lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul  luogo

di  lavoro demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni

aspetti applicativi;

 

considerato  che  le parti intendono dare attuazione alla  definizione  di

tali  aspetti  applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi

che hanno ispirato le direttive comunitarie;

 

ritenuto  che  la logica che fonda i rapporti tra le parti  nella  materia

intende  superare  posizioni di conflittualità e ispirarsi  a  criteri  di

partecipazione;

 

convengono quanto segue:

 

 

 

PARTE PRIMA

 

1. - IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

 

Entro  30  giorni  dalla  sottoscrizione del presente  Accordo,  le  parti

aziendali  si incontreranno per promuovere iniziative, con le modalità  di

seguito   indicate,  per  la  identificazione  della  rappresentanza   dei

lavoratori per la sicurezza.

 

 

1.1 - NUMERO DEI RAPPRESENTANTI

 

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di

seguito definito:

 

- Aziende fino a 200 dipendenti: 1 rappresentante;

- Aziende da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti;

- Aziende oltre i 1000 dipendenti: 6 rappresentanti.

 

Nelle  aziende in cui vi siano impianti a tecnologia complessa con  almeno

20  addetti  o  nelle  aziende  a  particolare  complessità  organizzativa

territoriale, i componenti come sopra determinati possono essere aumentati

di  un  ulteriore rappresentante per la sicurezza previo  accordo  tra  le

parti.

 

A tal fine rileva il numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato in

servizio  alla data del 1 gennaio dell'anno in cui avviene l'elezione  dei

rappresentanti per la sicurezza.

 

DURATA DELL'INCARICO

 

La durata dell'incarico è di 3 anni.

 

 

1.2 - AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI

 

Per le aziende aventi fino a 15 dipendenti, il rappresentante viene eletto

dai lavoratori.

 

a) Procedura di elezione.

 

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,

anche  per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che  ha

ottenuto il maggior numero di voti espressi.

 

Prima  dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario  del

seggio  elettorale,  il  quale,  a seguito  dello  spoglio  delle  schede,

provvede  a  redigere  il verbale dell'elezione. Il verbale  è  comunicato

senza  ritardo  al datore di lavoro. Ricevuto il verbale di  elezione,  il

datore di lavoro comunica all'organismo paritetico regionale il nominativo

eletto.

 

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato che

abbiano superato il periodo di prova in forza all'azienda alla data  delle

elezioni  e  possono essere eletti tutti i lavoratori  non  in  prova  con

contratto   a  tempo  indeterminato  che  prestano  la  propria   attività

nell'azienda.

 

Nel  caso  di  dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra  il

primo  dei  non eletti. In mancanza il dimissionario esercita  le  proprie

funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.

 

b) Permessi.

 

Al  rappresentante  spettano,  per  l'espletamento  dei  compiti  previsti

dall'art. 19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti pari a 12  ore

annue nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti.

 

Spettano permessi pari a 30 ore annue, nelle aziende che occupano da  6  a

15 dipendenti.

 

Per  l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato,  lett.

b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.

 

 

1.3 - AZIENDE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI

 

1.3.1 - NUMERO DI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

 

Il numero dei rappresentanti per la sicurezza e così rappresentato:

 

- 1 rappresentante nelle aziende sino a 200 dipendenti;

- 3 rappresentanti nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti;

- 6 rappresentanti in tutte le altre aziende.

 

Nelle aziende dove vi siano impianti a tecnologia complessa con almeno  20

addetti   o   nelle   aziende  a  particolare  complessità   organizzativa

territoriale, i componenti come sopra determinati possono essere aumentati

di  1  ulteriore  rappresentante per la sicurezza previo  accordo  tra  le

parti.

 

1.3.2 - PROCEDURE DI ELEZIONE

 

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,

anche  per  candidature concorrenti. Risulteranno eletti i  candidati  che

hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.

 

Prima  dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario  del

seggio  elettorale,  il  quale,  a seguito  dello  spoglio  delle  schede,

provvede  a  redigere  il verbale dell'elezione. Il verbale  è  comunicato

senza ritardo al datore di lavoro.

 

Ricevuto   il   verbale  di  elezione,  il  datore  di   lavoro   comunica

all'organismo paritetico regionale i nominativi eletti.

 

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato che

abbiano superato il periodo di prova in forza all'azienda alla data  delle

elezioni  e  possono essere eletti tutti i lavoratori  non  in  prova  con

contratto   a  tempo  indeterminato  che  prestano  la  propria   attività

nell'azienda.

 

1.3.3 - DIMISSIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

 

Nel  caso  di  dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra  il

primo  dei  non eletti. In mancanza il dimissionario esercita  le  proprie

funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.

 

1.3.4 - PERMESSI RETRIBUITI

 

Nelle  aziende  che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento  dei

compiti   previsti  dall'art.  19  del  D.lgs.  19.9.94   n.   626,   ogni

rappresentante  per la sicurezza dispone di 40 ore di permesso  retribuito

annuo modulate sulla durata della funzione attribuitagli.

 

Per l'assolvimento degli adempimenti previsti dai punti b), c, d), g),  ed

l) dell'art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.

 

La  richiesta  di  permesso  deve essere  presentata,  di  norma,  con  un

preavviso di almeno 24 ore.

 

Limitatamente   all'anno  1996,  le  Parti  convengono   -   qualora   non

risultassero  sufficienti  le  40 ore di cui  al   punto  del  presente

paragrafo  - che in sede aziendale possano essere messe a disposizione  di

ciascun rappresentante per la sicurezza, per l'espletamento dei compiti di

cui  al    punto  sopracitato,  un  eventuale  monte  ore  supplementare

costituito  per  1/3 da permessi retribuiti attinti dal monte  complessivo

dei permessi sindacali disciplinato dall'art. 48 del vigente CCNL e per  i

2/3  rimanenti da permessi retribuiti concessi dall'azienda. L'accesso  al

monte ore supplementare è subordinato alla verifica concernente l'utilizzo

delle  40  ore  di  permessi retribuiti di cui al 1°  punto  del  presente

paragrafo.

 

 

 

2. - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

 

Le   parti   riconoscono  che  il  D.lgs.  n.  626/94  ha   istituito   le

rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza conferendo  loro  un  ruolo

attivo  in  materia  di  igiene e sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  con

attribuzioni e compiti più ampi rispetto a quelli già conosciuti dall'art.

9 della legge n. 300/70.

 

Pertanto  le  parti si danno reciprocamente atto che le  attribuzioni  dei

rappresentanti  per  la  sicurezza previste dal D.lgs.  n.  626/94  e  dal

presente Accordo assorbono tutti gli istituti contemplati dalla previgente

normativa, realizzando un insieme organico.

 

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza,  la

cui  disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.lgs.  n.  626/94,  le

parti concordano sulle seguenti indicazioni.

 

 

2.1 - ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

 

Il  diritto  di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato  senza  alcun

pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale e nel rispetto

delle norme previste dalla legge.

 

Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al Responsabile

della  Sicurezza (RSPP) e in difetto alla Direzione aziendale,  le  visite

che intende effettuare agli ambienti di lavoro.

 

Tali  visite  si  svolgono, di norma, congiuntamente al  responsabile  del

servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato.

 

 

2.2 - MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

 

Il  datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su  tutti

gli  eventi  per i quali la disciplina legislativa prevede  un  intervento

consultivo   dello   stesso.  Il  rappresentante,   in   occasione   della

consultazione,  ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni  sulle

tematiche  oggetto  di consultazione secondo le previsioni  di  legge.  Il

verbale  della consultazione deve riportare le osservazioni e le  proposte

formulate dal rappresentante per la sicurezza.

 

 

2.3 - INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE

 

Il  rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni

e la documentazione aziendale di cui al d.lgs. 626/94.

 

Lo   stesso  rappresentante  ha  diritto  di  consultare  il  rapporto  di

valutazione  dei  rischi  di  cui all'art. 4, comma  2,  custodito  presso

l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.lgs. n. 626/94. Il datore di

lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la

documentazione  richiesta secondo quanto previsto  dalla  legge.  Nell'uso

delle  informazioni  e documentazioni di cui sopra.  il  rappresentante  è

tenuto al rispetto delle norme di legge.

 

 

2.4 - STRUMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

 

Per  l'esercizio  delle sue funzioni il rappresentante  per  la  sicurezza

fruisce  dei  locali  di cui all'art. 27 della legge  n.  300/70  e  degli

eventuali supporti logistici connessi, secondo la prassi in atto.

 

 

 

3. - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

 

Il  rappresentante  per la sicurezza ha diritto alla  formazione  prevista

all'art.  19, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 626/94, nei termini previsti

dall'art. 22.

 

Salvo  iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali,

spetta  all'azienda  definire i programmi formativi per  i  rappresentanti

della  sicurezza,  il  cui contenuto, comunque, deve  essere  conforme  ai

criteri dettati dall'art. 22.

 

 

 

4. - MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

 

Laddove  il  D.lgs.  n. 626/94 preveda a carico del datore  di  lavoro  la

consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere

in  modo  da  garantire la sua effettività e tempestività;  il  datore  di

lavoro  pertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti  gli

eventi  per  i  quali  la  disciplina legislativa  preveda  un  intervento

consultivo dello stesso.

 

Della  riunione  viene redatto verbale sul quale i rappresentanti  per  la

sicurezza appongono la propria firma.

 

 

 

5. - RIUNIONI PERIODICHE

 

In  applicazione dell'art. 11 del D.lgs. n. 626/94 le riunioni  periodiche

previste  dal  comma 1) sono convocate con almeno 5 giorni  lavorativi  di

preavviso e su di un ordine del giorno scritto.

 

Il  rappresentante  per la sicurezza può richiedere la convocazione  della

riunione  periodica  al  presentarsi di gravi  e  motivate  situazioni  di

rischio.

 

Della  riunione  viene redatto verbale con le modalità  di  cui  al  punto

precedente.

 

 

 

PARTE SECONDA

 

1.- ORGANISMI PARITETICI

 

A  livello  territoriale,  tra  le  Associazioni  regionali  Cispel  e  le

strutture  sindacali territorialmente competenti delle  OO.SS.  firmatarie

del CCNL sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento

e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.

 

Tali  organismi  sono  inoltre prima istanza di riferimento  in  merito  a

controversie   sorte  sull'applicazione  dei  diritti  di  rappresentanza,

informazione e formazione previsti dal D.lgs. n. 626/94.

 

La  formazione dei lavoratori e quella dei rappresentanti per la sicurezza

avviene in collaborazione con i presenti organismi paritetici.

 

 

 

PARTE TERZA

 

1. - NORMA TRANSITORIA

 

Le parti si incontreranno entro 1 anno dalla data del presente Accordo per

verificarne l'applicazione.

 

Per  quanto  non espressamente previsto nel presente Accordo si  intendono

richiamate le disposizioni del D.lgs. n. 626/94.

 

 

 

ACCORDO INTERFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU

 

Il giorno 1 marzo 1996

 

la   Federambiente  rappresentata  dalla  Commissione  per  le   relazioni

industriali e le OO.SS. FP-CGIL, FIT-CISL e la UILTRASPORTI

 

visto il Protocollo interconfederale 23.7.93;

 

visto  l'Accordo interconfederale CISPEL-CGIL-CISL-UIL per la costituzione

delle rappresentanze sindacali unitarie del 29.9.94;

 

visto il CCNL 31.10.95, con particolare riferimento a quanto stabilito  in

materia di RSU all'atto della stipula dell'Accordo presso il Ministero del

Lavoro;

 

 

Il giorno 14 maggio 1996

 

la   Federambiente  rappresentata  dalla  Commissione  per  le   relazioni

industriali e la FIADEL-CISAL

 

visto il Protocollo interconfederale 23.7.93;

 

visto  l'Accordo interconfederale CISPEL-CGIL-CISL-UIL per la costituzione

delle  rappresentanze  sindacali unitarie del 29.9.94  sottoscritto  anche

dalla FIADEL-CISAL il 13.9.95;

 

visto il CCNL 31.10.95, con particolare riferimento a quanto stabilito  in

materia di RSU all'atto della stipula dell'Accordo presso il Ministero del

Lavoro;

 

convengono  di procedere alla regolamentazione della costituzione  di  RSU

dei  lavoratori  delle imprese cui si applica il CCNL  31.10.95  recependo

integralmente l'Accordo interconfederale CISPEL-OO.SS. del 29.9.94  nonché

il  Regolamento  ad  esso allegato, fatta eccezione  per  quanto  appresso

specificato:

 

a) Numero dei componenti delle RSU.

 

- aziende da 1 a 15 dipendenti: 1 componente;

- aziende da 16 a 120 dipendenti: 1 componente per ogni 20 lavoratori  con

  un minimo di 3 componenti;

- aziende da 121 a 1200 dipendenti: 1 componente ogni 40 dipendenti con un

  massimo di 33 componenti;

- aziende  da 1201 a 2400 dipendenti: 1 componente ogni 60 dipendenti  con

  un massimo di 53 componenti;

- aziende oltre i 2400 dipendenti: 1 componente ogni 300 dipendenti.

 

Ai fini della determinazione del numero dei componenti della RSU, le parti

si  danno atto che il quoziente di dipendenti di ciascuna fascia si cumula

con  quello  delle  fasce  successive fino a concorrenza  del  numero  dei

dipendenti  di  ciascuna azienda, a partire dalla fascia  di  aziende  che

occupano almeno 16 lavoratori.

 

Le   parti  si  danno  inoltre  atto  che  le  frazioni  risultanti  dalla

applicazione  del  divisore specificato per ciascuna  fascia  danno  luogo

all'arrotondamento all'unità superiore.

 

Nelle  aziende in cui si applica una pluralità di contratti collettivi  di

lavoro,  le  OO.SS.  firmatarie  del  presente  Accordo  si  impegnano   a

perseguire forme di progressiva armonizzazione dell'attività svolta  dalle

sezioni  della RSU corrispondenti ai settori regolati da diversi contratti

al  fine  di assicurare una gestione unitaria delle questioni di carattere

generale e o plurisettoriale.

 

 

b) Esecutivo.

 

Ogni  RSU  si  doterà di un Regolamento per istruire le  proprie  attività

interne.

 

In  ciascuna RSU in cui il numero complessivo dei componenti sia superiore

a 6, sarà costituito un Esecutivo.

 

L'Esecutivo,  che  può essere costituito anche nelle  RSU  con  un  numero

inferiore di componenti, è lo strumento operativo eletto dalla  RSU  e  la

rappresenta,  in quanto delegato, nei rapporti e nelle trattative  con  le

aziende.

 

L'Esecutivo è composto da un numero di membri compreso tra il 15% e il 30%

dei componenti la RSU, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

 

Resta  comunque inteso che dell'Esecutivo farà parte almeno un membro  per

ogni organizzazione sindacale che concorre a dar vita alla RSU.

 

 

c) Diritto di elettorato attivo e passivo.

 

Hanno  diritto di elettorato attivo e passivo i lavoratori, assunti sia  a

tempo  indeterminato, anche se in periodo di prova, sia con  contratto  di

formazione-lavoro, in forza all'azienda alla data delle elezioni.

 

 

d) Permessi sindacali.

 

Per  l'espletamento dei propri compiti e funzioni, i componenti della  RSU

disporranno di un monte ore di permessi sindacali retribuiti, messi loro a

disposizione  dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il  CCNL,  attinti

dal monte di permessi stabilito dall'art. 48 del CCNL 31.10.95.

 

In relazione a quanto sopra, per quanto riguarda la FP-CGIL, la FIT-CISL e

la  UILTRASPORTI,  la  distribuzione di detto  monte  ore  si  determinerà

secondo il criterio individuato con nota a verbale posta in calce all'art.

48 suddetto.

 

 

e) Compiti e funzioni.

 

Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri

e   nell'esercizio  delle  funzioni  ad  essi  spettanti  per  effetto  di

disposizioni di legge.

 

La  RSU  e  le  corrispondenti strutture territoriali  delle  associazioni

sindacali  firmatarie  del  Contratto collettivo  del  CCNL  applicato  in

azienda, possono stipulare accordi a livello aziendale nelle materie,  con

le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL stesso.

 

 

NORMA TRANSITORIA

 

La corrispondenza delle eventuali situazioni di fatto, determinatesi nelle

singole  aziende, all'insieme del presente Accordo, è rimessa  alle  parti

aziendali.

 

 

NOTA A VERBALE DELLE OO.SS. FP-CGIL, FIT-CISL E UILTRASPORTI

 

Per  quanto  non  espressamente  previsto e  per  ogni  aspetto  attinente

l'interpretazione  del  presente Accordo, la FP-CGIL,  la  FIT-CISL  e  la

UILTRASPORTI  impegnano le strutture delle proprie organizzazioni  a  fare

riferimento  all'intesa unitaria dell'1.3.91 nonché al documento  unitario

del 23.9.93.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA O.S. FIADEL-CISAL

 

La  FIADEL-CISAL sottoscrive il presente Accordo rilevando che, stante  la

mancanza  di una legge specifica che generalizzi l'applicazione delle  RSU

in  tutte le aziende del settore, potranno esservi situazioni aziendali di

mancata adesione delle RSA della FIADEL-CISAL.

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLA FEDERAMBIENTE E DELLA FIADEL-CISAL

 

In  relazione  alla dichiarazione a verbale della FIADEL-CISAL,  le  parti

congiuntamente  esprimono  la  volontà  di  ricercare,  anche  a   livello

aziendale  periferico, le soluzioni più idonee per  il  superamento  delle

eventuali posizioni contrastanti.

 

 

 

ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE

SINDACALI UNITARIE

 

L'anno 1994, il giorno 29 del mese di settembre

 

la CISPEL, nella persona del Presidente On. Enrico Testa

 

e

 

la CGIL, la CISL e la UIL, nelle persone dei Segretari Confederali Walter

Cerfeda, Giuseppe Surrenti e Bruno Bruni

 

convengono

 

di  procedere  a  una regolamentazione generale per la costituzione  nelle

imprese  di servizi pubblici degli enti locali di rappresentanze sindacali

unitarie  dei  lavoratori  dalle  stesse dipendenti,  con  riferimento  al

Protocollo tra Governo e Parti sociali del 23.7.93

 

nei termini che seguono

 

MODALITA' DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

 

1. AMBITO E INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE

 

Rappresentanze  sindacali unitarie possono essere costituite  nelle  unità

produttive  con  più  di 15 dipendenti, ad iniziativa  delle  associazioni

sindacali firmatarie del presente Accordo.

 

Nelle aziende di maggiori dimensioni, ferma restando l'unicità della  RSU,

la  stessa può articolarsi in relazione a entità organizzative e operative

autonome da individuarsi a livello negoziale decentrato.

 

Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie  del

CCNL  applicato in azienda ovvero le associazioni sindacali abilitate alla

presentazione  di liste elettorali ai sensi del regolamento  che  segue  a

condizione  che  abbiano comunque espresso adesione  formale  al  presente

Accordo  e  agli  accordi  di categoria sulle modalità  di  esercizio  del

diritto di sciopero stipulati ai sensi della legge n. 146/90.

 

L'iniziativa  di  cui al comma 1 deve essere esercitata, congiuntamente  o

disgiuntamente,   da  parte  delle  associazioni  sindacali   come   sopra

individuate,  entro  3  mesi  dalla stipula  del  presente  Accordo  salvo

impedimenti oggettivi.

 

La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche

dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del

mandato.

 

 

2. COMPOSIZIONE

 

Alla  costituzione  della RSU si procede, per i 2/3  dei  seggi,  mediante

elezione  a suffragio universale e con sistema proporzionale tra le  liste

concorrenti.

 

Il  residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni

sindacali  firmatarie del CCNL applicato nell'azienda e alla sua copertura

si  procede,  mediante  elezione o designazione, in  proporzione  ai  voti

ricevuti.

 

Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione  dei

seggi,  le  associazioni  sindacali  terranno  conto  delle  articolazioni

organizzative   dell'azienda   e   delle   categorie   professionali    di

significativa incidenza in essa operanti al fine di garantire  un'adeguata

composizione  della rappresentanza anche con riguardo alla  categoria  dei

quadri.

 

Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di

genere,    attraverso    una    coerente    applicazione    della    norma

antidiscriminatoria.

 

 

3. NUMERO DEI COMPONENTI

 

Il numero dei componenti la RSU non può essere inferiore a:

 

a)3  componenti per la RSU costituita nelle aziende che occupano finoa 200

  dipendenti;

b)3  componenti  ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle  aziende  che

  occupano fino a 3000 dipendenti;

c)3  componenti  ogni 500 o frazione di 500 dipendenti  nelle  aziende  di

  maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b)

  per gli ulteriori dipendenti rispetto ai 3000.

 

Le  integrazioni del numero dei componenti sono definite esclusivamente  a

livello negoziale di settore.

 

 

4. DIRITTI, PERMESSI, LIBERTÀ SINDACALI, TUTELE E MODALITÀ DI ESERCIZIO

 

I  componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità

dei  diritti,  permessi e libertà sindacali e tutele  loro  spettanti  per

effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/70.

 

Nelle  sedi  negoziali  di  categoria, nell'ambito  della  verifica  degli

istituti  in materia di diritti, permessi e libertà sindacali, è  definita

la entità da riconoscere ai componenti la RSU.

 

In occasione del negoziato di cui ai commi precedenti le parti definiranno

in  via  prioritaria  le  soluzioni  per  permettere  alle  organizzazioni

sindacali  destinatarie dei suddetti istituti di mantenere  una  specifica

agibilità sindacale.

 

Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni

sindacali firmatarie del CCNL applicato nell'azienda i seguenti diritti:

 

a)diritto  a  indire,  singolarmente  o  congiuntamente  l'assemblea   dei

  lavoratori  durante  l'orario  di lavoro,  per  3  delle  10  ore  annue

  retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/70;

b)diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art.24, legge n. 300/70;

c)diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge n. 300/70.

 

 

5. COMPITI E FUNZIONI

 

Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri

e   nell'esercizio  delle  funzioni  ad  essi  spettanti  per  effetto  di

disposizioni di legge.

 

La  RSU  e  le  corrispondenti strutture territoriali  delle  associazioni

sindacali  firmatarie  del  CCNL applicato in azienda,  possono  stipulare

accordi  a  livello aziendale nelle materie, con le procedure, modalità  e

nei limiti che saranno stabiliti dal CCNL applicato nell'azienda.

 

 

6. DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO

 

I  componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali

decadono  automaticamente.  In  caso  di  dimissioni  dall'incarico  o  di

risoluzione  del rapporto di lavoro di un componente elettivo,  lo  stesso

sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Il  componente  dimissionario o il cui rapporto di  lavoro  sia  venuto  a

cessare,  che  sia  stato  nominato  su  designazione  delle  associazioni

sindacali a termini del precedente punto 2 sarà sostituito mediante  nuova

designazione da parte delle stesse associazioni.

 

Le  sostituzioni  dei componenti le RSU non possono concernere  un  numero

superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente

obbligo  di  procedere  al suo rinnovo, secondo le modalità  previste  dal

presente Accordo.

 

 

7. DECISIONI

 

Le decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle

stesse  in  base  a  criteri definiti dalle Organizzazioni  sindacali  dei

lavoratori  stipulanti  il  presente Accordo e comunicati  alla  Direzione

aziendale.

 

 

8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

 

Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo o che comunque

aderiscano  alla disciplina in esso contenuta attraverso la partecipazione

alle  elezioni  della  RSU  rinunciano  formalmente  ed  espressamente   a

costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/70.

 

Le loro RSA devono intendersi decadute con la nomina della RSU.

 

 

9. DISPOSIZIONE TRANSITORIA

 

Entro  il  28.2.95 le parti confederali si incontreranno per una  verifica

sullo   stato  applicativo  del  medesimo  con  specifico  riguardo   alle

partizioni demandate alla sede negoziale di categoria.

 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI

 

Il  presente  Accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera  delle

parti stipulanti con preavviso di almeno 4 mesi.

 

Le RSU restano comunque in carica fino al termine del loro mandato.

 

Le  parti  concordano  che, qualora intervenga una disciplina  legislativa

volta  a  regolamentare  la  materia  oggetto  del  presente  Accordo,  si

procederà al riesame dello stesso per la relativa armonizzazione.

 

 

 

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA RSU

 

1. MODALITÀ PER INDIRE LE ELEZIONI

 

Almeno  3  mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni

sindacali  firmatarie  del CCNL applicato in azienda  ovvero  dell'Accordo

interconfederale   per  la  costituzione  della  RSU,   congiuntamente   o

disgiuntamente,  o  la  RSU uscente, provvederanno a  indire  le  elezioni

mediante  comunicazione  da  affiggere nell'apposito  albo  che  l'azienda

metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione Aziendale. Il

termine  per  la presentazione delle liste è di 15 giorni  dalla  data  di

pubblicazione  dell'annuncio di cui sopra; l'ora di  scadenza  si  intende

fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

 

 

2. QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE ELEZIONI

 

Le  Organizzazioni sindacali dei lavoratori sono impegnate a  favorire  la

più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

 

Le  elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della  metà

dei lavoratori aventi diritto al voto.

 

Nei  casi  in  cui  detto  quorum non sia stato raggiunto  la  Commissione

elettorale  e  le  organizzazioni sindacali assumeranno le  iniziative  di

competenza.

 

 

3. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

 

Hanno  diritto  di  votare  tutti  i lavoratori  non  in  prova  in  forza

all'azienda alla data delle elezioni.

 

Hanno  diritto  di  votare anche i lavoratori in prova  trascorsi  6  mesi

dall'assunzione.

 

Ferma  restando  l'eleggibilità  dei lavoratori  non  in  prova  in  forza

all'azienda,  candidati  nelle liste di cui  al  successivo  punto  4,  la

contrattazione  di categoria regolerà limiti ed esercizio del  diritto  di

elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.

 

 

4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE

 

All'elezione  della  RSU  possono concorrere liste  elettorali  presentate

dalle:

 

a)associazioni  sindacali  firmatarie del CCNL  applicato  nell'azienda  e

  dell'Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU;

b)associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio  statuto  e

  atto costitutivo, a condizione che accettino espressamente e formalmente

  la presente regolamentazione, nonché gli accordi di settore sulle modalità

  di  esercizio del diritto di sciopero stipulati ai sensi della legge  n.

  146/90, e siano in grado di corredare la lista con un numero di firme di

  lavoratori  dipendenti dall'azienda pari al 5% degli aventi  diritto  al

  voto.

 

Ogni Associazione sindacale non può presentare più di una lista in ciascun

collegio elettorale.

 

Non  possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista  e  i

membri della Commissione elettorale.

 

Ciascun  candidato può presentarsi in una sola lista. Ove,  nonostante  il

divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso  in  più

di  una  lista,  la  Commissione elettorale di cui al  punto  5,  dopo  la

scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere

all'affissione  delle  liste stesse ai sensi  del  punto  7,  inviterà  il

lavoratore interessato a optare per una delle liste.

 

Il  numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre  1/3

il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.

 

 

5. COMMISSIONE ELETTORALE

 

Al   fine   di  assicurare  un  ordinato  e  corretto  svolgimento   della

consultazione,  nelle  singole aziende viene  costituita  una  commissione

elettorale.

 

La  commissione  elettorale  è  composta da lavoratori  dell'azienda,  non

candidati,  designati  in  modo paritetico dalle Organizzazioni  sindacali

presentatrici delle liste.

 

 

6. COMPITI DELLA COMMISSIONE

 

La Commissione elettorale ha il compito di:

 

a)ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente  dopo

  la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza

  delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente regolamento;

b)verificare la valida presentazione delle liste;

c)costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di  voto  che

  dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività

  aziendale;

d)assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio del voti;

e)esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al

  presente regolamento;

f)proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti  i

  soggetti interessati, ivi comprese le Associazioni sindacali presentatrici

  di liste.

 

 

7. AFFISSIONI

 

Le   liste  dei  candidati  dovranno  essere  portate  a  conoscenza   dei

lavoratori,  a  cura  della  Commissione elettorale,  mediante  affissione

nell'albo di cui al punto 1, almeno 8 giorni prima della data fissata  per

le elezioni.

 

 

8. SCRUTATORI

 

È  in  facoltà  dei  presentatori  di  ciascuna  lista  di  designare  uno

scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori

non candidati.

 

La  designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre  le  24

ore che precedono l'inizio delle votazioni.

 

 

9. SEGRETEZZA DEL VOTO

 

Nelle  elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso  per

lettera né per interposta persona.

 

 

10. SCHEDE ELETTORALI

 

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste

disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

 

In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà

estratto a sorte.

 

Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la loro

preparazione  e  la  votazione devono avvenire in  modo  da  garantire  la

segretezza e la regolarità del voto.

 

La  scheda  deve  essere  consegnata a  ciascun  elettore  all'atto  della

votazione dal Presidente del seggio.

 

Il   voto  di  lista  sarà  espresso  mediante  crocetta  tracciata  sulla

intestazione della lista.

 

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce

di scrittura o analoghi segni di individuazione.

 

 

11. PREFERENZE

 

L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista

da lui votata.

 

Il  voto  preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una  crocetta

apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome

del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.

 

L'indicazione  di  più preferenze date alla stessa lista  vale  unicamente

come  votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della

lista.  Il  voto  apposto  a  più di una lista,  o  l'indicazione  di  più

preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.

 

Nel  caso di voto apposto a una lista e di preferenze date a candidati  di

liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i

voti di preferenza.

 

 

12. MODALITÀ DELLA VOTAZIONE

 

Il  luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione

elettorale,  previo accordo con la Direzione aziendale, in  modo  tale  da

permettere  a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel  rispetto

delle  esigenze  del servizio. Qualora l'ubicazione degli  impianti  e  il

numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti  più

luoghi  di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche  per

conservare,  sotto ogni aspetto, la segretezza del voto e  garantendo,  di

norma, la contestualità della votazione.

 

Luogo  e  calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza  di

tutti  i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso  le

aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

 

 

13. COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

 

Il  seggio  è  composto dagli scrutatori di cui al punto  8  del  presente

regolamento e da 1 Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.

 

 

14. ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE

 

A  cura  della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito  di  un'urna

elettorale,  idonea  a  una regolare votazione, chiusa  e  sigillata  sino

all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

 

Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori

aventi diritto al voto presso di esso.

 

 

15. RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

 

Gli  elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al  Presidente

del  seggio  un  documento  di riconoscimento personale.  In  mancanza  di

documento  personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno  2  degli

scrutatori  del  seggio; di tale circostanza deve  essere  dato  atto  nel

verbale concernente le operazioni elettorali.

 

 

16. COMPITI DEL PRESIDENTE

 

Il  Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui all'art.  14,

la firma accanto al suo nominativo.

 

 

17. OPERAZIONI DI SCRUTINIO

 

Le  operazioni  di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura  delle

operazioni elettorali in tutti i seggi.

 

Al  termine  dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio il  verbale

dello  scrutinio,  su  cui dovrà essere dato atto  anche  delle  eventuali

contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della  votazione

(schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di  più

seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel

proprio verbale.

 

La  Commissione  elettorale al termine delle operazioni di  cui  al  comma

precedente  provvederà a sigillare in un unico piego  tutto  il  materiale

(esclusi  i  verbali)  trasmesso dai seggi; il piego  sigillato,  dopo  la

definitiva  convalida - della RSU sarà conservato secondo accordi  tra  la

Commissione  elettorale e la Direzione aziendale  in  modo  da  garantirne

l'integrità  e ciò almeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto  alla

presenza di 1 delegato della Commissione elettorale e di 1 delegato  della

Direzione.

 

 

18. ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

 

Ai  fini  dell'elezione dei 2/3 dei componenti della RSU,  il  numero  dei

seggi  sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione  ai

voti  conseguiti  dalle singole liste concorrenti. Il  residuo  terzo  dei

seggi  sarà attribuito secondo il criterio proporzionale alle associazioni

sindacali firmatarie del CCNL applicato in azienda.

 

Nell'ambito  delle  liste che avranno conseguito  voti,  i  seggi  saranno

attribuiti  in  relazione  ai  voti  di preferenza  ottenuti  dai  singoli

candidati  e,  in  caso  di  parità di voti di  preferenza,  in  relazione

all'ordine nella lista.

 

 

19. RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

 

La  Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede

all'assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni

elettorali,  che  deve  essere sottoscritto da tutti  i  componenti  della

Commissione stessa.

 

Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza  che

siano  stati  presentati  ricorsi da parte dei  soggetti  interessati,  si

intende  confermata  l'assegnazione dei seggi di  cui  al  comma  1  e  la

Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.

 

Ove  invece  siano  stati  presentati ricorsi  nei  termini  suddetti,  la

Commissione  deve  provvedere al loro esame entro 48  ore,  inserendo  nel

verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.

 

Copia  di  tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata  a

ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato

liste  elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui  al

comma  precedente  e notificata, a mezzo raccomandata  con  ricevuta,  nel

termine    stesso,   sempre   a   cura   della   Commissione   elettorale,

all'Associazione datoriale di categoria, che, a sua volta, ne darà  pronta

comunicazione all'azienda.

 

 

20. COMITATO DEI GARANTI

 

Contro  le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso  entro

10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.

 

Tale Comitato è composto, a livello territoriale da 1 membro designato  da

ciascuna  delle  organizzazioni sindacali presentatrici  di  liste,  da  1

rappresentante  dell'associazione datoriale locale  ed  è  presieduto  dal

Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato.

 

Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

 

 

21. COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU

 

La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU,

una  volta  definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata  per  iscritto

alla direzione per il tramite dell'organizzazione datoriale d'appartenenza

a  cura  delle  Organizzazioni  sindacali di rispettiva  appartenenza  dei

componenti.

 

 

22. ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE

 

La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale

l'elenco  dei  dipendenti aventi diritto al voto  e  quanto  necessario  a

consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

 

 

Letto e sottoscritto.

 

 

 

. OMISSIS . DA PAG. 151 A PAG. 171

 

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E' RIPORTATA:

 

LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300

 

NORME  SULLA  TUTELA  DELLA  LIBERTA' E  DIGNITA'  DEI  LAVORATORI,  DELLA

LIBERTA' SINDACALE E DELL'ATTIVITA' SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME

SUL COLLOCAMENTO