Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I
LAVORATORI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DI IGIENE URBANA
31
ottobre 1995
ERRATA
CORRIGE
Art. 6
- Costituzione del rapporto di lavoro.
III.
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Pag. 23
- Procedura di verifica di conformità.
Nel 1°
capoverso, laddove è riportato "Commissione centrale dell'impiego",
il
termine "centrale" va sostituito con "regionale".
Art. 48
- Prerogative e permessi sindacali.
Paragrafo
III. PERMESSI SINDACALI NAZIONALI RETRIBUITI
Pag. 91
- Il terzultimo capoverso va sostituito con il seguente:
"Non competono ai suddetti dirigenti sindacali,
che fruiranno di permessi
sindacali
annuali, gli indumenti di lavoro".
ACCORDO
NAZIONALE 31 ottobre 1995
Addì
31.10.95 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
tra
la
FEDERAMBIENTE (Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale)
rappresentata
dal Presidente arch. Giuseppe Sverzellati, dalla Commissione
Relazioni
Industriali costituita dal Presidente prof. Giuseppe Corticelli,
dai componenti dr. Marco Carpani, dr. Antonio
Longo, ing. Giuseppe Sorace
e dr.
Marco Pietrangelo, Dirigente del Servizio Lavoro, con l'assistenza
dei Dirigenti
aziendali dr. Raffaele Borghi,
dr. Marco Calonaci, dr.
Giancarlo Cappelli,
dr. Luciano Cedrone, dr. Andrea
Cirelli e con
la
collaborazione
del dr. Tiziano Bianconcini
e
le
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
la FP-CGIL
(Federazione Lavoratori Funzione Pubblica) rappresentata dal
Segretario nazionale
Carlo Podda; dal Coordinatore nazionale Mazzino
Tamburini, coadiuvato
dalla Delegazione Trattante:
Marisi Daniela,
Quintarelli Silvano,
Strazzari Mauro, Monini
Giorgio, Bettini Marino,
Gobbi Giuliano,
Antoniucci Andrea, Fasano
Giustina, Baldi Giovanni,
Picciotto
Pino;
la FIT-CISL (Federazione Italiana Trasporti)
rappresentata dal Segretario
generale Giuseppe
Surrenti; il Settore
Ausiliari del Traffico
rappresentato da Pierluigi Pezzi Segretario
Responsabile, da Costantino
Trombetta
Segretario nazionale, coadiuvato da Francesco Bisceglia con
la
partecipazione
dei Segretari regionali responsabili: Agostinelli Leonardo,
Bertotti Andrea,
Bisbano Angela, Caruso
Enrico, Del Giudice Antonio,
Fiorentini Dario,
Framarin Giorgio, Furfaro
Claudio, Furioso Antonio,
Lapadula Marilena,
Mondolo Ennio, Noviello
Ernesto, Prati Giuseppe,
Proglio
Massimo, Pusceddu M. Luisa, Ranieri Saverio, Romen Gotthard, Romeo
Vincenzo, Tamburini
Roberto, Tecce Guido, Vernice
Francesco e con
la
partecipazione dei
rappresentanti: Maurizio Becucci, Fabrizio Beltrame,
Luigi Coniglio, Antonio Farris, Giuseppe Fenu,
Adriano Ferraris, Gaetano
Grado, Domenico Lobianco, Maurizio Marozzi, Rinaldo
Mostabilini, Alfredo
Penso,
Pierangelo Presenti, Francesco Tomaiolo;
la UILTRASPORTI (Settore Ausiliari del Traffico
e Portuali) rappresentata
dal Segretario
generale Sandro Degni, dal Segretario
nazionale Paolo
Carcassi,
da Marco Pecorari del Dipartimento nazionale ausiliari traffico
e Portuali
UILT, da Dino
Milioni, Presidente della
Commissione
contrattuale nazionale,
da Pasquale Ruggiero della
Direzione nazionale
UILT assistiti
dai dirigenti aziendali I.U.
Stefano Bertinelli, Orazio
Colapietra, Luigi
Chiari, Nicola Gagliardi,
Giorgio Reato, Maurizio
Molinari, Venerino Nicoletti e dal rappresentante
dei quadri Gianfranco
Cardoni
è stato
stipulato l'Accordo Nazionale Interfederale per il rinnovo
del
CCNL per i dipendenti delle Aziende
Municipalizzate di Igiene Urbana, il
quale sostituisce integralmente e a qualsiasi
effetto il precedente CCNL
stipulato
l'1.10.91 e scaduto il 31.7.94.
VERBALE
DI ACCORDO
Addì
31.10.95 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
tra
la
FEDERAMBIENTE (Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale)
rappresentata
dal Presidente arch. Giuseppe Sverzellati, dalla Commissione
Relazioni
Industriali costituita dal Presidente prof. Giuseppe Corticelli,
dai componenti dr. Marco Carpani, dr. Antonio
Longo, ing. Giuseppe Sorace
e dr.
Marco Pietrangelo, Dirigente del Servizio Lavoro, con l'assistenza
dei Dirigenti
aziendali dr. Raffaele Borghi,
dr. Marco Calonaci, dr.
Giancarlo Cappelli,
dr. Luciano Cedrone, dr. Andrea
Cirelli e con
la
collaborazione
del dr. Tiziano Bianconcini
e
la FIADEL-CISAL (Federazione Italiana Autonoma Dipendenti Enti
Locali)
rappresentata dal
Segretario nazionale FIADEL dr. Antonio
Marrone, dal
Segretario Unione CISAL dr. Diego Miraglia, dai Vice
Segretari nazionali
FIADEL dr.
Antonino Dragotto e Franco Scalbi con la partecipazione dei
componenti
il Consiglio Nazionale FIADEL: Luciano Tafani, Giovanni Ronci,
Giorgio Mazzucchelli, Giuseppe Romito, Luigi
Verzicco e con
la
partecipazione dei Segretari della Federazione
Aziendale FIADEL: Angelo
Pellicciari
e Pasquale Bolzonella
è stato
stipulato l'Accordo Nazionale Interfederale per il rinnovo
del
CCNL per i dipendenti delle Aziende
Municipalizzate di Igiene Urbana, il
quale sostituisce integralmente e a qualsiasi
effetto il precedente CCNL
stipulato
l'1.10.91 e scaduto il 31.7.94.
La FEDERAMBIENTE e la FIADEL-CISAL si danno,
altresì, atto che gli artt.
1, 10,
20, 26, 50,
52 e 54 del sopra citato
Accordo Nazionale sono
sostituiti
dalle norme, nonché integrati da dichiarazioni a verbale della
FIADEL-CISAL,
entrambe riportate in allegato.
PROTOCOLLO
PROGRAMMATICO
Il rinnovo
del CCNL per i lavoratori delle aziende di igiene ambientale
del settore
pubblico e di quello privato si colloca
in un periodo di
particolare
urgenza ambientale.
La risorsa ambiente, la sua tutela e valorizzazione
appartengono a quella
sfera di diritti inalienabili che deve
caratterizzare una società moderna
e
democratica quale è la nostra.
La
crescente domanda di servizi qualificati che proviene dalla popolazione
e la pressante esigenza di trovare soluzioni
adeguate al problema rifiuti
fanno
sì che il ruolo ricoperto dalle Aziende d'igiene urbana, siano esse
pubbliche
o private, dovrà avere un'importanza sempre più strategica nella
società.
Essenziale diventa
su tali questioni il coinvolgimento dei
cittadini,
attraverso
le associazioni in cui essi liberamente si organizzano.
Il ruolo
e le responsabilità delle istituzioni pubbliche, come previsto
dall'art.
6 della legge n. 142/90 sull'ordinamento delle Autonomie locali,
sono determinanti e vanno valorizzati attraverso
l'espletamento di tutte
le
funzioni di indirizzo, programmazione e controllo ad esse demandate.
Bisogna
continuare a perseguire l'obiettivo della piena applicazione delle
recenti
disposizioni legislative del settore dello smaltimento di tutti i
rifiuti urbani
e speciali, in termini di nuovi impianti (riciclaggio e
riconversione, depuratori, inceneritori, discariche) e di
pieno utilizzo
delle
risorse economiche esistenti.
Particolare
attenzione va rivolta al potenziamento e alla diffusione degli
impianti per
lo smaltimento dei rifiuti
industriali, vero "buco nero"
dell'intero
sistema rifiuti.
In tale
quadro e per
corrispondere a queste esigenze,
deve essere
perseguita una politica di innovazione e di
riorganizzazione dei servizi
ambientali che
incida profondamente su
quei sistemi gestionali
e
organizzativi che,
attualmente, agiscono come
vincoli allo sviluppo
dell'attività
delle imprese del settore.
A questo
scopo, sul versante della gestione vanno ricercate le soluzioni
più idonee
attraverso l'adeguamento delle imprese, pubbliche o private,
affinché siano
dotate di tutti gli strumenti
normativi, legislativi e
finanziari
necessari per l'erogazione dei servizi capaci di soddisfare la
domanda proveniente dall'utenza. È necessario
prevedere, in un prossimo
futuro, aziende
quali soggetti addetti alla salvaguardia dell'equilibrio
ambientale,
negli aspetti di tutela dell'aria, del suolo e dell'acqua.
In questo
ambito le aziende sono impegnate a
svolgere un ruolo
di
regolazione del sistema sbarrando, attraverso
un'accresciuta efficacia e
una migliore
qualità del servizio, l'ingresso nel settore a tutti gli
elementi che,
attraverso la logica dell'aggiudicazione dell'appalto al
massimo
ribasso, lo stanno di fatto inquinando.
Diviene
essenziale, ai fini indicati, operare concretamente per conseguire
una sostanziale
omogeneità economica e
normativa, per ogni
forma di
gestione
dei servizi di igiene ambientale.
Le
parti stipulanti pertanto auspicano che:
a)si
pervenga in tempi realistici alla definizione di un unico CCNL per il
settore della nettezza urbana coinvolgente
sia le aziende municipalizzate
che quelle private;
b)si operi
nel frattempo per un'armonizzazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro operanti nel settore;
c)si
sviluppino relazioni industriali funzionali al recupero di efficienza
e
di competitività delle imprese
municipalizzate tenendo conto delle
rilevanti trasformazioni in atto negli
assetti societari delle imprese e
dei modelli di organizzazione delle attività
produttive e di servizi;
d)si contribuisca al miglioramento del servizio
anche tenendo in debito
conto le esigenze delle comunità locali;
e)si dia
piena attuazione a
quanto previsto dal
Protocollo
interconfederale del 23.7.93 in
materia di relazioni
sindacali e
contrattazioni.
È
necessario inoltre operare per:
1)il rilancio
e il potenziamento delle aziende
affinché attraverso la
acquisizione di molteplici servizi a valenza
ambientale, riguardanti tutto
il ciclo completo dello smaltimento dei
rifiuti, della depurazione delle
acque
e del monitoraggio
dell'aria, realizzino, nel
concreto, la
trasformazione da Azienda di
igiene urbana in
Azienda di igiene
ambientale;
2)la determinazione di aree di
intervento e bacini di utenza
anche
comprendenti più Comuni con l'obbligo di
intese consortili e nei quali le
Aziende
pubbliche o private possano svolgere la loro attività in
modo
ottimale, sia in termini di efficienza che
di efficacia;
3)il rispetto del divieto di ogni circolazione
dei rifiuti solidi urbani
al di fuori degli ambiti individuati dalle
legislazioni regionali;
4)l'assunzione di
iniziative sul versante legislativo
che permettano
l'attuarsi
delle condizioni necessarie
per un'integrazione e/o
collaborazione tra pubblico e privato,
attraverso i seguenti punti:
a)una riforma
del sistema delle entrate verso un modello di riscossione
diretta
dei corrispettivi del
servizio tale da
rendere concreta
l'autonomia
finanziaria, indispensabile
a una
rigorosa politica di
riqualificazione dell'utilizzo delle
risorse.
In
attesa della riforma dovrà
essere perseguita come 1° obiettivo la
generalizzazione del contratto di servizio
come forma di rapporto tra le
Aziende e gli Enti locali.
b)una corretta
gestione dell'Albo delle imprese, uno degli strumenti di
normalizzazione dei rapporti tra i soggetti
interessati alla gestione dei
servizi;
c)una modifica del sistema degli appalti che, dopo
un confronto con gli
enti
locali e le parti sociali, in armonia con le raccomandazioni U.E.,
preveda
l'adozione di criteri
per la stesura dei capitolati
che
contemplino: la garanzia di salvaguardia
dell'ambiente e delle modalità di
erogazione dei servizi, le condizioni di
pari opportunità tra lavoratrici
e lavoratori;
5)l'attivazione
di un rapporto con le associazioni dell'utenza
attraverso
il loro coinvolgimento negli indirizzi di
programmazione aziendale. Tale
rapporto,
che dovrà avvenire nel rispetto dei ruoli di tutte le parti,
dovrà servire a rispondere ai bisogni dei
cittadini e a ricercare con loro
gli strumenti più idonei a risolvere le
problematiche ambientali inerenti
ai rifiuti.
PARTE I
- DEL CONTRATTO DI LAVORO
Art. 1
- Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto.
Le
parti si danno atto della necessità di istituire un tessuto completo di
relazioni
industriali tra Aziende e Organizzazioni Sindacali nel campo dei
pubblici servizi, che coinvolga, altresì, le
associazioni rappresentative
dell'utenza.
Le parti,
riconfermando la loro piena autonomia nella
diversità dei
rispettivi
ruoli e ferma restando la rispettiva libertà di azione in caso
di
dissenso, prevedono momenti di informazione, consultazione, confronto e
contrattazione.
PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO
Le Aziende
di igiene ambientale,
per rispondere adeguatamente alle
crescenti necessità
di tutela dell'ambiente e alle esigenze
di servizi
ambientali, si
doteranno di strumenti atti alla
programmazione dello
sviluppo
aziendale quali i piani programma poliennali.
Spetta agli
Enti locali, consultate
le Organizzazioni Sindacali
Territoriali, come
pure le associazioni dell'utenza,
definire gli
indirizzi e i flussi finanziari di competenza
aziendale che saranno alla
base
dei piani programma aziendali.
Le Aziende,
nella redazione del
piano programma, alla
luce delle
disposizioni contenute
nel DPR n.
902/86 e nel
rispetto delle
compatibilità
economiche, si impegnano a perseguire un'ampia consultazione
delle
Organizzazioni Sindacali, nonché delle associazioni dell'utenza, con
l'obiettivo di
realizzare livelli sempre più
elevati di efficienza
e
qualità
dei servizi.
A questo
scopo, ferme restando le rispettive, distinte responsabilità
dell'Azienda
e delle Organizzazioni Sindacali, si svolgeranno incontri tra
le
parti sui temi e con le modalità seguenti:
a)la Direzione
aziendale trasmette alle
Organizzazioni Sindacali
Territoriali di categoria la documentazione, i dati e
le notizie
riguardanti:
- i
bilanci preventivi e i consuntivi, possibilmente entro 30 giorni prima
dell'approvazione per i preventivi, e 30
giorni dopo, per i consuntivi;
- i
bilanci poliennali e i relativi investimenti;
-
l'articolazione dei servizi erogati dall'Azienda.
b)le Organizzazioni Sindacali, entro 10
giorni dal ricevimento della
documentazione, possono chiedere un
incontro per chiarimenti e
illustrazioni, da tenersi, possibilmente,
entro 10 giorni dalla data della
richiesta.
RAPPORTI
CON L'UTENZA
I rapporti
con l'utenza devono prevedere momenti di confronto articolato
su 2
livelli: informazione e consultazione.
INFORMAZIONE - Le
Aziende si impegnano a sviluppare
un'informazione
sistematica
e di facile comprensione rivolta ai cittadini, sugli scopi e i
contenuti della programmazione aziendale, con la
pubblicazione del piano
programma
attraverso sintesi non tecniche e utilizzando anche strumenti di
comunicazione
di massa.
A tale
scopo, le parti
si impegnano a verificare
la possibilità di
istituire,
specialmente nelle grandi Aziende, appositi uffici di P.R.
CONSULTAZIONE -
Allo scopo di attivare momenti di
consultazione che
coinvolgano, insieme
alle Aziende, le Organizzazioni Sindacali e le
rappresentanze
delle utenze, potranno essere indette conferenze pubbliche
e/o di
produzione su specifici
obiettivi previsti dal piano programma
(smaltimento,
raccolta differenziata etc.).
AMBITI
E MATERIE DI CONFRONTO E DI CONTRATTAZIONE
Fatti
propri i principi contenuti nel Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL del
luglio
1989, in particolare, per quanto attiene all'autonomia delle parti
che resta confermata a ogni livello, gli ambiti
di confronto previsti tra
le
parti sono: nazionale, regionale/territoriale, aziendale.
Resta fermo il principio della non riproponibilità
ad altri ambiti delle
materie
già definite nel livello di competenza.
NAZIONALE
- A questo ambito viene demandata la definizione della normativa
contrattuale, la
gestione e l'interpretazione della
stessa, nonché le
materie
e i limiti della contrattazione aziendale.
REGIONALE/TERRITORIALE - A
questo ambito vengono riservate le
materie
previste dal Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL e,
inoltre, quanto stabilito
dal Contratto
in ordine alle politiche di
formazione professionale, ai
programmi di politica occupazionale, nonché
all'esigenza di nuove figure
professionali.
AZIENDALE
a)Richiamata la
piena autonomia decisionale
e di responsabilità di
gestione della Direzione aziendale secondo
le prerogative di legge e la
piena autonomia di azione dei Sindacati, a
questo ambito viene demandato
il
confronto sugli indirizzi
e sulle linee
secondo cui dovranno
articolarsi le seguenti materie:
-
organizzazione del lavoro: mobilità, turnazioni, straordinari, etc.;
-
articolazione dell'orario di lavoro;
-
organici e relative articolazioni;
- massa
vestiario.
b)A questo
ambito aziendale viene demandata la contrattazione delle
seguenti materie, secondo quanto stabilito
dalle Norme Pattizie e dalle
Norme Sanzionatorie di cui al Protocollo
d'intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL del
luglio 1989:
-
programmazione ferie e festività;
-
ambiente, igiene e
sicurezza del lavoro e politica
di prevenzione
malattie e infortuni;
- pari
opportunità;
- i
processi di riorganizzazione del fattore lavoro connessi a progetti di
produttività
(art. 29 CCNL);
- i
processi di riorganizzazione del fattore lavoro connessi a progetti di
redditività
aziendale attinente all'attivazione di nuovi servizi o di
segmenti
di mercato;
- ogni
altra materia singolarmente ed espressamente indicata negli
articoli
del CCNL.
L'attuazione dei provvedimenti adottati dalla Direzione Aziendale sarà
oggetto
di verifica, a
richiesta, da parte
delle Organizzazioni
Sindacali.
c)La Direzione
aziendale, nell'ambito dell'informazione annuale
sulle
strategie
aziendali, sottoporrà alle rappresentanze dei lavoratori i
programmi relativi alla programmazione dei
servizi, del calendario degli
orari,
delle esigenze di
mobilità, collegate all'espletamento dei
programmi stessi.
Ferma
restando l'autonomia delle parti
sulle materie richiamate, su
richiesta delle rappresentanze sindacali
aziendali potrà essere attivato
uno
specifico confronto negoziale sulle conseguenze operative di
tali
programmi.
Tale confronto negoziale sarà finalizzato
particolarmente a definire lo
sviluppo
della programmazione annua
degli orari, ivi
compresa la
flessibilità degli stessi, le regole
per la mobilità dei
gruppi di
lavoratori nell'ambito delle esigenze di
servizio.
Il
confronto negoziale dovrà svilupparsi nei 10 giorni
successivi
all'informazione della Direzione aziendale.
Decorso tale termine senza
pervenire a un'intesa, le parti assumono le
decisioni che competono alla
propria autonomia e responsabilità.
Nel
caso di significative modifiche in corso
d'anno dei programmi
convenuti,
la Direzione aziendale è tenuta
a informare preventivamente
le
rappresentanze aziendali dei
lavoratori. Su richiesta
di queste
ultime sarà attivata la medesima procedura
di cui ai presenti commi, che
dovrà
completarsi entro 5
giorni dalla data
dell'informazione
preventiva.
L'attuazione dei programmi richiamati dovrà
essere sviluppata attraverso
adeguate informazioni preventive ai
lavoratori interessati.
Su
richiesta della rappresentanza
sindacale aziendale potranno essere
convocati specifici incontri semestrali
sull'attuazione dei programmi.
d)Per
quanto fa riferimento ai momenti di raffreddamento e di composizione
dei conflitti in materia di contrattazione
aziendale, vengono riconfermate
le procedure previste dal Protocollo
CISPEL/CGIL-CISL-UIL; a conclusione
di questo processo resta impregiudicata
l'autonomia delle parti.
Art. 2
- Applicabilità del Contratto.
1)Il presente CCNL disciplina i rapporti fra le
imprese esercenti servizi
di
igiene ambientale, complementari e simili, aderenti alla Federazione
Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale
e i loro lavoratori, di cui
alla classificazione prevista all'art. 10
del presente Contratto.
Con
la dizione "servizi di
igiene ambientale, complementari e simili",
si
intendono tutti i servizi
affidati e affidabili alle imprese
del
settore anche relativi alla tutela del
suolo, del sottosuolo, dell'acqua
e
dell'aria nelle varie forme di
inquinamento (centrali o impianti di
eliminazione e/o trasformazione di
rifiuti, manutenzione, verde
pubblico,
disinfezione e disinfestazione ambienti pubblici e
privati,
interventi
tesi alla neutralizzazione dell'inquinamento
dell'aria,
etc.).
2)L'applicazione del
presente Contratto di lavoro
è sottoposta agli
adempimenti di legge.
3)Il Contratto è applicabile a enti, società e
organizzazioni che abbiano
aderito alla Federambiente e alla quale
abbiano conferito il mandato di
rappresentanza.
4)Il
Contratto è, altresì, applicabile ai servizi di igiene urbana gestiti
da ogni altro ente pubblico economico o
società di capitale totalmente o
parzialmente pubblico, per i quali
l'applicazione è operante a seguito
degli adempimenti richiesti dalla legge e/o
dai rispettivi statuti.
5)Il presente
Contratto si applica,
inoltre, ai soggetti, in quanto
aderenti alla Federambiente, Aziende,
Consorzi, Enti e Società, di cui
all'art.
22 della legge n. 142/90, che esercitano servizi vari,
con
riferimento a servizi diversi da quelli
sopra indicati e non coincidenti
in
via esclusiva con
i servizi di trasporto, gas-acqua
ed energia,
centrali del latte, farmacie, servizi
annonari.
6)Il presente
CCNL si applica
ai lavoratori addetti
ai servizi
sopraelencati, ove dipendenti da soggetti
pluriservizio, cioè soggetti di
cui
al comma 1 che gestiscano anche servizi di trasporto, gas-acqua ed
energia, centrali del latte, farmacie,
servizi annonari; presso i suddetti
soggetti pluriservizio il presente CCNL si
applica, inoltre, ai lavoratori
addetti a servizi e attività comuni ai
diversi settori aziendali.
7)Ove siano intervenuti accordi collettivi in tal
senso, il presente CCNL
trova
applicazione anche nei confronti
dei lavoratori dipendenti dai
suddetti soggetti pluriservizio e addetti a
settori merceologici diversi
da quelli nei quali il Contratto stesso sia
già applicabile ai sensi dei
commi precedenti.
Art. 3
- Cessione e trasformazione di Azienda.
La cessione,
la trasformazione o la fusione dell'Azienda municipalizzata
non risolvono
di per sé il rapporto di lavoro e il
personale addetto
conserva
i suoi diritti nei confronti dell'Azienda subentrante.
DICHIARAZIONE
A VERBALE CONGIUNTA
Le
parti si danno atto che, al fine di rendere possibile per le aziende i
passaggi di
gestione, si incontreranno entro l'1.1.96 per definire le
norme
relative al personale (sia in entrata che in uscita).
Art. 4
- Inscindibilità del Contratto.
Le norme
del presente Contratto e della legge 20.5.70 n.
300, sia
nell'ambito
dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative
e
inscindibili e costituiscono un trattamento complessivo.
È esclusa
l'applicazione anche parziale
di altri contratti nazionali
collettivi
di categoria.
Art. 5
- Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del Contratto.
1)Il presente
Contratto concerne il periodo 1° gennaio 1995-31 dicembre
1998 per la parte normativa ed è valido dal
1° gennaio 1995 al 31 dicembre
1996 per la parte economica.
2)Gli effetti
giuridici decorrono dalla data
di stipulazione, salvo
diversa
prescrizione del presente Contratto. La stipulazione si intende
avvenuta
al momento della sottoscrizione
del Contratto da parte
dei
soggetti negoziali.
3)Il CCNL
alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora
non
ne sia data disdetta da
una delle parti
mediante apposita
comunicazione almeno 3 mesi prima di ogni
scadenza. In caso di disdetta le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non
siano
sostituite dal successivo CCNL. Con la
stessa anticipazione temporale sono
presentate le piattaforme.
Durante
tale periodo e
per il mese successivo alla scadenza del
Contratto,
le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né
procedono ad azioni conflittuali.
4)In attuazione
dell'Accordo tra Governo e parti
sociali del 23.7.93,
qualora
si verifichi un periodo di vacanza contrattuale pari a 3
mesi
dalla
data di scadenza del Contratto,
ai lavoratori destinatari dello
stesso
verrà corrisposta la relativa indennità secondo
le scadenze
previste dall'Accordo medesimo.
5)In sede di rinnovo biennale per la parte
economica, ulteriore punto di
riferimento
del negoziato sarà
costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata precedente e quella effettiva intervenuta nel
precedente biennio.
PARTE
II - DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 6
- Costituzione del rapporto di lavoro.
I.
ASSUNZIONI E SELEZIONI DEL PERSONALE
1)L'assunzione
del personale, dal 1° all'8° livello, previo confronto con
le organizzazioni Sindacali, viene
effettuata dall'Azienda in conformità
alle
vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità indicate nel
presente articolo.
L'assunzione sarà comunicata al
lavoratore con lettera nella
quale
dovranno essere specificati:
a)la
data di inizio del rapporto di lavoro;
b)la
qualifica e il livello al quale il lavoratore viene assegnato;
c)il
trattamento economico iniziale;
d)la
durata del periodo di prova.
2)Qualora l'Azienda
decida di provvedere
all'assunzione del personale
mediante selezioni, queste, in quanto
procedimenti di natura convenzionale
e privata, potranno essere svolte
direttamente dall'Azienda stessa (nel
qual
caso sarà nominata la
Commissione indicata al punto 5), oppure
utilizzando enti o strutture esterne.
3)I requisiti di assunzione sono di volta in
volta stabiliti dall'Azienda
previa informazione alle RSA, nel rispetto
delle vigenti norme di legge e
in
relazione alle specificità del posto da ricoprire e saranno diffusi
attraverso idoneo avviso.
4)I dipendenti in servizio dell'Azienda e i
dipendenti in servizio presso
altre Aziende o società che applicano il
presente CCNL, assunti a tempo
indeterminato, che abbiano superato il
periodo di prova, possono essere
ammessi
a partecipare alle
selezioni indette dall'Azienda,
indipendentemente dai limiti di età, anche
se non in possesso dei titoli
di
studio previsti nell'avviso di
selezione, purché in possesso dei
requisiti di anzianità aziendale stabiliti
dall'avviso stesso.
5)Con apposito provvedimento dell'Azienda, viene
nominata una Commissione
di
selezione formata da un massimo di 5 componenti con il compito
di
stabilire
le modalità di svolgimento della selezione, di
garantire
l'obiettività dei giudizi, di definire le
prove d'esame e la ponderazione
dei
titoli, nonché la valutazione
dei requisiti necessari fino alle
risultanze finali.
6)L'Azienda
dovrà d'ufficio fornire alla Commissione di selezione l'elenco
delle
eventuali sanzioni disciplinari che sono state irrogate
ai
dipendenti aziendali, partecipanti alla
selezione nei 2 anni antecedenti
il
termine di scadenza
per la presentazione delle domande
di
partecipazione alla selezione stessa.
Coloro, invece, che provengono da
un'altra Azienda speciale di igiene urbana
dovranno corredare il loro
curriculum con analogo elenco attestante
eventuali sanzioni disciplinari
irrogate nel biennio precedentemente
indicato.
7)Detta Commissione
è costituita dal Direttore dell'Azienda, o da 1
dirigente suo delegato, che la presiede e
da un massimo di 4 esperti.
Questi
ultimi, alla luce dei criteri indicati nella Sentenza 26.9.90,
n.
453, della Corte
Costituzionale, debbono essere
forniti di
competenza tecnica specifica in relazione
ai posti da ricoprire, nonché
di esperienza nelle tecniche di selezione e
valutazione del personale.
8)L'assenza di 1 o più membri ai lavori della
Commissione non costituisce
condizione di improcedibilità, purché ai
lavori partecipi la maggioranza
dei membri stessi e l'assenza non riguardi
il Direttore.
9)Ai lavori
della Commissione, in veste di
osservatore, partecipa 1
rappresentante dei lavoratori designato da
ciascuna delle Organizzazioni
Sindacali presenti in Azienda e stipulanti
il presente Contratto.
In
occasione della nuova
disciplina delle RSU
di base saranno
riesaminate le modalità di
partecipazione alle selezioni
degli
osservatori in rappresentanza dei
lavoratori.
Le
eventuali osservazioni dei
rappresentanti dei sindacati, la
cui
mancata
designazione non è ostativa allo svolgimento dei lavori della
Commissione, vengono riportate, a richiesta, nei verbali dei lavori
della Commissione stessa.
Detti rappresentanti sindacali sono tenuti
al segreto d'ufficio al pari
dei membri della Commissione.
10) Ai componenti la Commissione di selezione,
di cui al precedente punto
7, viene attribuito un compenso determinato
dell'Azienda.
11) Le
Aziende possono attingere alle risultanze della selezione per un
periodo
non superiore a 2
anni. Eventuali proroghe possono essere
contrattate a livello aziendale.
12) Le
Aziende, qualora lo ritengano opportuno per ragioni funzionali e
organizzative, potranno avvalersi del
personale già in
servizio,
attraverso procedure che saranno
oggetto di confronto
con le
Organizzazioni Sindacali.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
In ottemperanza a quanto previsto
dall'art. 25, comma 2, della
legge
23.7.91 n. 223, le parti si danno atto che non
rientrano nella quota di
riserva stabilita
dal comma 1
del medesimo art. 25,
le qualifiche
comportanti
il riconoscimento dei livelli di inquadramento nei quali sono
classificati i
quadri, il personale avente funzioni direttive e il
personale
di concetto.
II.
APPRENDISTATO
1)La disciplina dell'apprendistato è regolata
dalle norme di legge e dal
relativo regolamento (legge n. 25/55 e legge
n. 56/87, art. 21).
2)Il rapporto di apprendistato è istituito per la
formazione degli operai
specializzati addetti alle officine di
riparazione e manutenzione e agli
impianti
di depurazione acque e
trattamento rifiuti, nonché per
gli
impiegati per i quali sono previste mansioni
esecutive.
Operai (durata 3 anni):
- 1°
anno: 62% della retribuzione;
- 2°
anno: 70% della retribuzione;
- 3°
anno: 80% della retribuzione.
-
Impiegati (durata 1 anno):
- tutto
il periodo: 70% della retribuzione.
3)Ferma restando
l'integrale applicazione delle norme
di legge e
del
presente CCNL, agli apprendisti la
retribuzione si calcola percentualmente
sulla
paga globale contrattuale del lavoratore inquadrato al 4° livello
della classificazione del personale.
III.
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO.
PREMESSA
Le parti
stipulanti concordano di
promuovere un maggior utilizzo
dei
contratti
di formazione e lavoro, previsti dalle vigenti leggi, al fine di
incentivare l'assunzione dei giovani e di assicurare
agli stessi, oltre
all'inserimento nell'attività produttiva,
un'adeguata fase formativa
finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi
alle esigenze
delle
Aziende.
PROCEDURA
DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 169/91 e
dell'art. 16 della legge n.
451/94, non
sono soggetti all'approvazione
della Commissione centrale
dell'impiego
i progetti conformi alle norme del presente Accordo.
I progetti
conformi al presente Accordo
devono essere comunicati dal
datore di
lavoro all'Ufficio Regionale
del Lavoro territorialmente
competente
con l'indicazione del numero dei contratti di formazione che si
intendono
stipulare.
Copia
del presente articolo verrà, pertanto, notificata a cura delle parti
al
Ministero del Lavoro e alla Commissione Centrale per l'impiego, ai fini
del formale
recepimento da parte del Ministero
per la conformità dei
contenuti di esso alla disciplina legislativa del
contratto di formazione
e
lavoro.
TIPOLOGIA,
DURATA DEL CONTRATTO E ATTIVITA' FORMATIVA
La determinazione dei tempi e delle modalità
delle attività di formazione
e lavoro saranno coerenti con il livello di
qualificazione al quale tende
il
contratto di formazione.
Ai fini
delle vigenti disposizioni di legge si considerano:
a)"elevate", le
professionalità inquadrate nei
livelli 5°, 6°
e 7°,
propedeutiche ai livelli superiori;
b)"intermedie", le
professionalità inquadrate nei
livelli 3° e
4°,
propedeutiche ai livelli superiori;
c)"contratti di
formazione per l'inserimento professionale"
quelli
attraverso i quali si adegua la capacità
professionale del lavoratore al
contesto
produttivo e organizzativo
aziendale, con riferimento
alle
mansioni di cui ai livelli dal 3° al 7°.
Il contratto
di formazione e lavoro non
può essere stipulato per il
livello 1°,
di cui alla classificazione del personale
prevista dal
presente
Contratto.
Si
considerano conformi alla presente regolamentazione:
-
i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro
finalizzati
all'acquisizione di professionalità elevate
come definite al punto a),
prevedano 140 ore di formazione da
effettuarsi in luogo della prestazione
lavorativa, e 24 mesi di durata;
-
i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro
finalizzati
all'acquisizione di professionalità
intermedie come definite al punto b),
prevedano:
1)per il 3° livello, 100 ore di formazione, da
effettuarsi in luogo della
prestazione lavorativa, e 24 mesi di durata;
2)per il 4° livello, 120 ore di formazione, da
effettuarsi in luogo della
prestazione lavorativa e 24 mesi di durata.
-
i progetti preordinati alla
stipulazione di contratti di formazione per
l'inserimento professionale, di cui al punto
c) che prevedano 20 ore di
formazione e 12 mesi di durata. La
formazione predetta dovrà concernere la
disciplina
del rapporto di lavoro,
l'organizzazione del lavoro e la
prevenzione ambientale e antinfortunistica.
Le parti convengono che le ore
di
formazione eventualmente
aggiuntive rispetto alle
20 non siano
retribuite.
RAPPORTO
DI LAVORO
Al rapporto
di formazione e lavoro si
applicano tutte le disposizioni
regolanti
il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato, salvo
quanto
diversamente previsto dal presente articolo.
A)
PERIODO DI PROVA
La
durata del periodo di prova sarà pari a:
-
1 mese
di prestazione effettiva per i
contratti di durata fino a 12
mesi;
-
2 mesi
di prestazione effettiva per i
contratti di durata fino a 24
mesi.
B)
INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
Ai
giovani assunti con contratto di formazione e lavoro verrà riconosciuto
un trattamento retributivo corrispondente ai
minimi tabellari e ai valori
dell'ex contingenza
stabiliti dal CCNL per il livello
di inquadramento
indicato
nel progetto di formazione e lavoro.
Il livello
di inquadramento non potrà essere inferiore, per più
di un
livello a
quello spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori con
contratto di
lavoro subordinato, che
svolgano mansioni o
funzioni
corrispondenti a
quelle assegnate al giovane assunto
con contratto di
formazione
e lavoro.
Ai lavoratori,
ai quali non sarà riconosciuta la
trasformazione del
contratto
di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, verrà
riconosciuta
la retribuzione normale corrisposta agli altri lavoratori per
tutto il
periodo del contratto di formazione e lavoro, la quale verrà
erogata
al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
C)
TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di interruzione della prestazione,
dovuta a malattia o infortunio
non sul
lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione
del
posto:
a)per i contratti di formazione e lavoro fino a 12
mesi: un periodo di 2
mesi:
1)nel caso
di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza ricaduta,
oppure
con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi alla
fine
della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione
del
posto sarà di 60 giorni di
calendario nell'arco dei 12 mesi
del
contratto;
2)nel caso
di più malattie e/o infortuni
non sul lavoro, con ricaduta
nella
stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di
30
giorni successivi alla
fine della precedente malattia,
il periodo
complessivo
di conservazione del posto di
90 giorni di
calendario
nell'arco dei 12 mesi del contratto.
Per
i contratti di formazione di durata inferiore a 12 mesi il suddetto
periodo
complessivo di conservazione del posto sarà proporzionale alla
durata del contratto stesso (calcolato in
dodicesimi);
b)per i contratti di formazione e lavoro fino a 24
mesi: un periodo di 4
mesi:
1)nel caso
di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza ricaduta,
oppure
con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi alla
fine
della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione
del
posto sarà di 120 giorni di
calendario nell'arco dei 24 mesi del
contratto;
2)nel caso
di più malattie e/o infortuni
non sul lavoro, con ricaduta
nella
stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di
30
giorni
successivi alla fine
della precedente malattia, il
periodo
complessivo
di conservazione del posto
di 180
giorni di calendario
nell'arco dei 24 mesi del contratto.
Per i contratti di formazione di durata
inferiore a 24 mesi, il suddetto
periodo
complessivo di conservazione del posto sarà proporzionale alla
durata del contratto stesso (calcolato in
ventiquattresimi).
Per
quanto concerne gli
infortuni sul lavoro resta
valido quanto
previsto dalle norme contrattuali e
legislative vigenti.
L'Azienda
anticiperà a tutti
i lavoratori,
indipendentemente dalla
qualifica
di assunzione, per un periodo massimo pari a
quello di
conservazione del posto, il trattamento
economico previsto a
carico
degli istituti assicuratori.
In
ogni caso, la conservazione del
posto non potrà eccedere la durata
convenuta
del contratto di formazione salvo che
il lavoratore sia
mantenuto in servizio con rapporto a tempo
indeterminato.
D)
SOSPENSIONI
È ammessa
la sospensione del decorso della durata del contratto
di
formazione
e lavoro nelle seguenti ipotesi:
-
maternità;
-
servizio di leva o richiamo alle armi;
-
aspettativa per funzioni pubbliche elettive;
-
aspettativa per cariche sindacali;
ALTRE
DISPOSIZIONI
Nei casi
in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in
rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà
essere utilizzato in
attività corrispondenti alla formazione conseguita
e il periodo di
formazione
e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che
ai fini
degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti
introdotti
e disciplinati dal CCNL.
ALLEGATO
Il progetto a cura dell'Azienda deve essere
compilato in base al seguente
schema.
PROGETTO
FORMAZIONE E LAVORO
TIPOLOGIA
-
Il Presente progetto è finalizzato
all'inserimento nell'Azienda e alla
formazione di n. .... lavoratori, tutti di
età compresa tra i 18 e i 32
anni (N.B.: 1) per ogni figura professionale
deve essere redatto apposito
progetto;
2) per età massima occorre tener presente quanto dispone
la
normativa vigente all'atto dell'assunzione).
- Data
di assunzione ...........
-
Durata del contratto di formazione e lavoro n. .... mesi (indicare il
numero dei mesi che comunque non deve essere
superiore a 24).
-
Mansioni e inquadramento contrattuale all'atto di assunzione ......
(indicare il livello minimo della qualifica
di entrata).
-
Inquadramento cui tende
la formazione ...................(indicare
quello previsto nel CCNL per la mansione cui
è finalizzata la formazione).
PROGRAMMA
DI FORMAZIONE
-
Inserimento iniziale per
mesi di effettivo lavoro con
mansioni e
compiti di .................
-
Inserimento per ulteriori
mesi di effettivo lavoro con
mansioni e
compiti di .................
MODALITÀ
DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE IN AZIENDA
La formazione sarà di tipo teorico/pratico con
inserimento graduale nella
posizione
lavorativa a seguito di progressiva acquisizione delle capacità
professionali
cui è preordinata la formazione.
L'istruzione
teorica:
-
sarà impartita con riferimento ai seguenti contenuti e programmi
per
complessive n. ...... ore;
- sarà
impartita nei locali dell'Azienda o non (indicare la sede) .......
L'addestramento
pratico sarà orientato:
-
all'acquisizione delle seguenti competenze specifiche .....;
-
si svolgerà nei locali dell'Azienda
normalmente adibiti ai processi
produttivi per complessive n. .... ore.
IV.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
1)A livello
aziendale, potranno essere individuati
posti di lavoro
a
orario
ridotto. Tali posti potranno essere coperti da personale assunto
dall'esterno o da personale interno che ne faccia esplicita richiesta,
nell'ambito delle procedure negoziali di cui
all'art. 1 del presente CCNL.
2)Il numero
massimo di rapporti di lavoro a tempo parziale che l'Azienda
può intrattenere deve conformarsi ai
seguenti limiti percentuali riferiti
al
personale a tempo indeterminato iscritto nel libro matricola al
31
dicembre dell'anno precedente:
a)Aziende
fino a 200 dipendenti: 10%;
b)Aziende
con un numero di dipendenti compreso tra 201 e 1.000: 7%;
c)Aziende
con oltre 1.000 dipendenti: 5%.
L'eventuale superamento dei predetti
limiti sarà oggetto
di
contrattazione a livello aziendale.
3)Per rapporto
di lavoro a tempo parziale si
intende quello che,
per
accordo volontario fra lavoratore e Azienda,
viene prestato durante una
parte del giorno o della settimana o del
mese o dell'anno, per una durata
complessiva minore della durata normale del
lavoro stabilita dal presente
Contratto.
4)Le
assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo
le
stesse regole e procedure
previste per i lavoratori a tempo
pieno,
tenuto conto del diritto di precedenza di
cui al comma 3-bis dell'art. 5
della legge n. 863/84.
5)Nell'atto
di costituzione del rapporto a tempo parziale sarà indicata la
durata e la distribuzione dell'orario di
lavoro nel corso dei giorni della
settimana, del mese e dell'anno. Tuttavia,
per esigenze di servizio, tale
distribuzione potrà essere modificata temporaneamente, previo
congruo
preavviso al lavoratore, nell'ambito di
quanto previsto dal comma 3 del
presente articolo.
6)Ai lavoratori
a tempo parziale spetta il
trattamento contrattuale in
atto
per i lavoratori a tempo pieno, in proporzione alle ore di lavoro
previste
dal contratto a
tempo parziale, sempre che
ciò non sia
incompatibile con la natura del contratto
stesso.
7)Le Aziende
non possono richiedere ai lavoratori a tempo
parziale
prestazioni di lavoro supplementare, se non
eccezionalmente e nel limite
massimo di 50 ore annue, con le
maggiorazioni previste.
8)I lavoratori
a tempo parziale hanno diritto a
fruire delle ferie in
relazione all'articolazione della
prestazione lavorativa specificata alla
successiva lett. A):
-
nell'ipotesi di tempo parziale orizzontale, il numero dei
giorni di
ferie è pari a quello spettante ai
lavoratori a tempo pieno;
-
nell'ipotesi di tempo parziale
verticale o ciclico, le ferie spettanti
sono proporzionate alle giornate di lavoro
prestate nell'anno.
9)Per quanto
non espressamente indicato,
valgono tutte le disposizioni
della legge tutelante questo tipo di
prestazione.
A)
Assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Tenuto conto
di quanto dispone il punto 1)
del presente articolo, le
Aziende possono
dar luogo ad assunzioni di lavoratori
con rapporto di
lavoro
a tempo parziale in base alle esigenze di servizio.
Tali assunzioni potranno avvenire per svolgere
una prestazione lavorativa
così
articolata:
1)orizzontale: lavoro svolto per tutti i giorni della settimana
per un
numero di ore ridotto rispetto a quello
previsto dal Contratto di lavoro;
2)verticale: lavoro
svolto per alcuni giorni della
settimana a orario
ridotto o normale;
3)ciclico: lavoro svolto per alcune settimane del mese
o per alcuni mesi
dell'anno.
B)
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa.
1)Le Aziende possono trasformare posti di lavoro
da tempo pieno a tempo
parziale in base alle esigenze aziendali,
secondo i criteri indicati alla
precedente lett. A).
2)Le domande
del personale in
servizio, che intende
richiedere la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
debbono essere inoltrate all'Azienda, che ne
valuterà l'accoglimento.
Art. 7
- Tutela del lavoro delle donne e pari opportunità.
1)Per la
tutela del lavoro delle donne vengono richiamate le
norme di
legge vigenti.
2)I comitati per le pari opportunità, di cui
all'art. 7 del CCNL 1.10.91,
in affermazione della legge n. 125/91,
devono essere costituiti entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del
CCNL.
In
sede di contrattazione decentrata a livello di
singola Azienda,
tenendo
conto delle proposte
formulate dai comitati
per le pari
opportunità, sono concordate misure atte e
piani di azioni positive per
favorire
effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di
sviluppo professionale, con particolare
riferimento:
-
all'accesso e alle modalità di
svolgimento di corsi
di formazione
professionale;
- agli
orari di lavoro;
-
al perseguimento di un effettivo
equilibrio di posizioni funzionali, a
parità di requisiti professionali, nel
quadro di un processo che tenda a
evitare
assegnazioni di mansioni, in via permanente, aventi carattere
discriminatorio e prive di ogni possibile
evoluzione professionale.
Rientra
nelle competenze dei comitati per le pari
opportunità la
promozione
di iniziative rivolte a creare effettiva pari dignità delle
persone
e, in particolare, per rimuovere
completamente eventuali
molestie
sessuali e lesioni
delle libertà personali
del singolo
lavoratore, nonché di elaborare un codice di
condotta sulla tutela della
dignità
delle persone nel mondo del
lavoro per uno sviluppo
di una
politica positiva su questa materia.
NOTA A
VERBALE - Tutela della dignità degli uomini e delle donne
sul posto di lavoro (molestie
sessuali).
Le parti
nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile (art. 2087),
nonché dalla
raccomandazione CEE del
30.7.91 in materia di molestie
sessuali, promuoveranno azioni intese a
prevenire comportamenti che
offendano
la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.
È considerato inaccettabile qualsiasi
comportamento basato sul sesso se
indesiderato e
offensivo per chi lo subisce, tanto più se questo viene
utilizzato in
maniera esplicita o
implicita per alterare o motivare
decisioni inerenti
alle attività lavorative
(assunzione, formazione,
promozioni etc.)
creando quindi un ambiente
ostile, intimidatorio e
umiliante.
Le parti
si impegnano ad
attuare una politica
di prevenzione e
informazione nei
confronti di ogni forma di discriminazione e molestia
sessuale, affermando
il diritto di tutti i lavoratori
e lavoratrici a
vivere in un ambiente di lavoro sicuro e favorevole
alle relazioni umane,
nel rispetto
della dignità di
ciascuna donna e
di ciascun uomo
nell'espletamento
dei propri compiti.
Inoltre, si
faranno promotrici di
iniziative volte a
informare i
lavoratori/trici sulla
procedura, sulle misure
di intervento e
sull'individuazione
di punti di riferimento (sindacale e aziendale) per le
denunce, che
le parti intendono attuare e identificare, nonché
sulle
sanzioni disciplinari che si intenderanno
prevedere per i dipendenti
responsabili
di molestie sessuali sul posto di lavoro.
Art. 8
- Periodo di prova.
1)L'assunzione
in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova.
2)Il
periodo di prova è fissato:
a)in non
oltre 6 mesi di effettivo servizio per i lavoratori di livello
8°, 7°, 6°, e 5°;
b)in non
oltre 3 mesi
di effettivo servizio
per tutti gli
altri
lavoratori.
3)Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere
inferiore a
quella stabilita dal presente CCNL per il
livello nel quale il lavoratore
in prova è stato assunto. A quest'ultimo
spettano, inoltre, gli elementi
accessori
della retribuzione e le
eventuali indennità connesse alle
mansioni per svolgere le quali è stato
assunto.
4)Non sono
ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di
prova.
I
giorni di assenza per qualsiasi causa, anche ove le
assenze siano
equiparate
alla prestazione lavorativa
come nel caso delle ferie,
congedo
matrimoniale, etc., prolungano in pari misura il periodo di
prova previsto.
5)Nel caso
di sopravvenuta malattia, il periodo di prova resterà sospeso
fino
a un massimo di 180 giorni di calendario conteggiati in virtù di
quanto previsto dall'art. 38, punto 4, dal
giorno d'inizio della malattia.
Superato
questo limite di tempo, il
rapporto di lavoro in
prova è
risolto a ogni effetto.
6)Nel caso
di infortunio sul lavoro il periodo di prova resterà sospeso
sino alla guarigione clinica, accertata
dall'Ente preposto, fermo restando
il trattamento economico previsto dall'art.
38.
7)Durante il
periodo di prova sia l'Azienda
che il lavoratore possono
risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza
preavviso, né
relativa indennità sostitutiva.
8)Qualora
avvenga la risoluzione per dimissioni in qualunque tempo o
per
licenziamento durante i primi 2 mesi di
prova per i lavoratori dell'8° e
del
7° livello e durante il 1° mese per il restante personale, saranno
corrisposti la retribuzione per il solo
periodo di servizio prestato e gli
eventuali ratei di 13ª, 14ª mensilità e di
ferie.
9)Qualora
il licenziamento avvenga oltre i termini suddetti, al lavoratore
sarà corrisposta la retribuzione fino alla
metà o alla fine del mese in
corso, a seconda che la risoluzione avvenga
entro la prima o la seconda
quindicina del mese stesso.
10) Superato
il periodo di prova, senza
dichiarazione di recesso,
il
lavoratore si intenderà confermato in
servizio con anzianità decorrente, a
tutti gli effetti, dal 1° giorno
dell'assunzione.
Art. 9
- Assunzione a termine.
1)Le assunzioni con contratto a tempo determinato
sono disciplinate oltre
che
dalle norme del presente articolo, dalla legge 18.4.62
n. 230,
dall'art.
8-bis della legge 25.3.83 n. 79,
nonché dalle altre norme
contemplate dalla vigente normativa.
2)Ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge n.
56 del
28.2.87,
è consentita l'apposizione di un termine
alla durata del
Contratto
di lavoro, oltre che nei casi previsti dalle
disposizioni
indicate al capoverso precedente, nei seguenti
altri casi:
-
copertura delle necessità derivanti dall'assunzione di nuovi servizi da
parte
dell'Azienda, a esclusione di quelli derivanti dai passaggi di
gestione ai sensi dell'art. 22 della legge
n. 142/90, o dall'estensione di
quelli
d'istituto a titolo provvisorio e temporaneo, ovvero a titolo
permanente, nelle more del perfezionamento
delle necessarie variazioni di
bilancio e della tabella numerica del
personale, ai sensi delle vigenti
norme
di legge, nonché nelle more dell'espletamento delle procedure di
assunzione e/o di selezione;
-
lavori stagionali;
-
esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;
-
interventi di ripristino ambientale (es. scarichi abusivi, bonifica
discariche,
trasporti eccezionali rifiuti, etc.);
-
sostituzione di personale temporaneamente associato alle carceri o
sottoposto
a misure di sicurezza personali o a provvedimenti dell'autorità
giudiziaria
restrittivi della libertà personale;
-
sostituzione di personale temporaneamente allontanato dalle proprie
mansioni
ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 277/91 o dell'art. 17 del
D.lgs.
n. 626/94;
-
sostituzione temporanea dei lavoratori assenti con diritto alla
conservazione
del posto, con particolare riferimento alle seguenti
ipotesi:
a)malattia
e infortuni a lunga durata;
b)maternità;
c)supplenza di
lavoratori in aspettativa chiamati a
funzioni pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali o nazionali (art. 31,
legge 20.5.70 n. 300);
d)supplenza per
permessi sindacali nazionali previsti dall'art. 48
del
presente Contratto;
e)servizio
militare di leva o richiamo alle armi;
f)personale
in aspettativa;
g)personale
sospeso in via cautelare per motivi disciplinari;
h)personale
sospeso per le ipotesi di cui alla legge n. 16/92.
3)Possono
altresì essere costituiti rapporti di lavoro a tempo determinato
con personale di cui all'art. 8 della legge
n. 223/91 (liste di mobilità
esterna), nonché in altre ipotesi contemplate
dalla vigente normativa.
4)Ai lavoratori
assunti con contratto a tempo determinato spetta il
trattamento
in atto nell'Azienda per i lavoratori regolamentati con
contratto
a tempo indeterminato, in
proporzione al periodo lavorativo
prestato, sempre che non sia incompatibile
con la natura del contratto a
termine.
5)Il periodo
di prova sarà pari a 1/6 della durata
prevista per il
rapporto di lavoro a tempo determinato e
comunque non oltre l'equivalente
periodo previsto per le assunzioni a tempo
indeterminato.
6)La durata
minima del contratto a termine è
pari a 30 giorni di
calendario
purché permangano le
cause che hanno
determinato
l'instaurazione del contratto stesso.
7)Il numero
massimo dei lavoratori
che possono essere
assunti con
contratto a termine nelle ipotesi su
indicate è pari al:
-
8% del
numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato, nelle
Aziende fino a 1000 dipendenti;
- 6% del
numero dei lavoratori impiegati a tempo
indeterminato, nelle
Aziende oltre i 1000 dipendenti.
L'eventuale superamento dei suddetti
limiti sarà oggetto
di
contrattazione con le Rappresentanze
Sindacali, così come la definizione
di eventuali ulteriori ipotesi di assunzione
a tempo determinato.
8)L'Azienda
informerà preventivamente le RSA, ovvero le RSU se costituite,
sull'instaurazione dei contratti a termine.
9)L'eventuale passaggio a rapporto a tempo indeterminato dei
lavoratori
assunti
con contratto a termine avverrà nell'ambito delle
procedure
negoziali di cui all'art. 1 del presente
CCNL.
PARTE
III - DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
SEZIONE
A - QUALIFICHE E MANSIONI
Art. 10
- Classificazione del personale.
LIVELLO
8°
DECLARATORIA
Lavoratori con funzioni direttive e di collaborazione
attiva e immediata
con la
Direzione Aziendale i quali, oltre a possedere le caratteristiche
indicate nella
declaratoria del 7° livello unite a
notevole esperienza
professionale, siano preposti ad attività di
coordinamento di struttura
fondamentale
dell'Azienda o svolgono attività di alta specializzazione ai
fini
dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
PROFILI
E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI
Lavoratore che
coordina l'attività di
una struttura tecnica
o
amministrativa
fondamentale dell'Azienda, articolata in più
settori, per
il conseguimento degli obiettivi dei
piani-programma prefissati dalla
Direzione
Aziendale.
Coordinatore
di più settori.
LIVELLO
7°
DECLARATORIA
Lavoratori con funzioni direttive e di collaborazione
con la Direzione o
con i
preposti del livello 8°, che, sulla base delle direttive generali e
con l'apporto
della preparazione professionale richiesta, predispongono
programmi
operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché
dei relativi piani di lavoro, individuando e
sviluppando, ove necessario,
sistemi
e metodologie innovativi.
PROFILI
E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI
Responsabile
di settore tecnico o amministrativo composto di più uffici.
LIVELLO
6°
DECLARATORIA
Lavoratori che
svolgono attività di natura tecnica o amministrativa, le
quali, pur
svolgendosi nell'ambito o nei limiti di
direttive generali,
richiedano specifica competenza professionale ed
esperienza, con facoltà
di decisione e autonomia operativa per il
raggiungimento degli obiettivi
dell'ufficio o
reparto nell'ambito del settore o
del servizio cui
si
riferisce
attività.
PROFILI
E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI
Responsabile
di ufficio o reparto tecnico-amministrativo.
Tecnico
di laboratorio chimico, in possesso di specifico diploma di scuola
superiore di
2° grado, con
attestato triennale di specializzazione,
secondo
quanto previsto dalla normativa CEE, anche con compiti di contatto
con operatori esterni e di indicazione delle
modalità di trattamento dei
rifiuti
solidi e liquidi.
NOTA A
VERBALE
Le articolazioni organizzative relative ai livelli 8°, 7° e 6° sono
tipicamente
riferite ad Aziende ove il servizio raggruppa più settori e il
settore
più uffici o reparti.
LIVELLO
5°
DECLARATORIA
Lavoratori di
concetto che, con
specifica collaborazione, svolgono
attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata
discrezionalità e autonomia operativa nell'ambito dei
principi, norme e
procedure
valevoli per il campo di attività in cui operano.
Lavoratori che
operano individualmente espletando
mansioni di massima
specializzazione operaia
finalizzate alla
realizzazione di interventi
complessi e
compiuti con l'indicazione e la scelta
delle modalità
dell'intervento e
dei necessari mezzi di esecuzione, con
responsabilità
tese
anche ai collaudi, alle verifiche e ai controlli dei lavori di natura
specialistica
eseguiti da diverse unità organizzative.
Lavoratori
che, oltre a espletare la loro specifica mansione, coordinano e
controllano,
con
apporto di notevole competenza
tecnico-pratica, altri
lavoratori del
gruppo inferiore, esercitando anche un
certo potere di
iniziativa,
per la condotta e i risultati delle lavorazioni.
PROFILI
E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI
Capo responsabile di circoscrizioni, coordinatore
di più quartieri o
settori cittadini
che esplica mansioni
relative al coordinamento
funzionale
di unità organizzative operanti su zone territoriali o su aree
comprendenti più
quartieri per la
realizzazione degli obiettivi
di
intervento
aziendale e di sviluppo dei servizi.
Lavoratore addetto
agli impianti di
smaltimento, incenerimento,
depurazione
e risorse energetiche, che esplica anche funzioni di capoturno
e/o mansioni polivalenti e intercambiabili di turbinista,
elettrostrumentista, conduttore o fuochista di impianti per
i quali è
richiesta la patente di generatori di vapore di 1°
grado generale. Detto
lavoratore provvede,
altresì, ad assolvere compiti di manutenzione
dell'impianto
da lui condotto.
Tecnico
di laboratorio chimico, in possesso di specifico diploma di scuola
superiore
di 2° grado, anche con compiti di contatto con operatori esterni
e di
indicazione delle modalità di
trattamento dei rifiuti
solidi e
liquidi.
Infermiere
professionale.
LIVELLO
4°
DECLARATORIA
Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione,
svolgono attività
esecutive di
carattere tecnico o amministrativo di
particolare rilievo
rispetto al
livello inferiore, con
autonomia operativa connessa
a
istruzioni
generali non necessariamente dettagliate.
Lavoratori specializzati che svolgono attività
per l'esecuzione delle
quali si
richiedono cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tipologia
del lavoro,
all'interpretazione del disegno: attività per le quali
è
richiesta
una preparazione professionale specifica con autonomia operativa
connessa a
istruzioni generali non necessariamente
dettagliate per lo
svolgimento delle
quali può richiedersi
il possesso di
particolari
abilitazioni. Tali lavoratori devono svolgere con perizia
i lavori loro
affidati.
PROFILI
E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI
Lavoratori
specializzati che, sulla base di indicazioni e disegni o schemi
equivalenti,
procedendo all'individuazione dei guasti aventi carattere di
variabilità
e casualità, eseguono interventi di precisione e/o di natura
complessa per
la loro riparazione, garantendo le caratteristiche
funzionali
prescritte.
Lavoratori specializzati che, sulla base di indicazioni
e di
disegni o
schemi equivalenti, procedendo alle necessarie
individuazioni dei guasti,
eseguono lavori di precisione e/o di natura complessa
per l'aggiustaggio,
la riparazione, la manutenzione e la
messa a punto di macchine
e di
impianti, o
per l'installazione, riparazione, controllo e messa
in
servizio
di impianti.
Lavoratori in
possesso delle previste
certificazioni amministrative e
professionali, acquisite se necessario con appositi
corsi professionali,
che siano
in grado di condurre tutti i mezzi di trasporto,
raccolta,
spazzamento etc. del parco mezzi aziendali per i quali
sia necessario il
possesso
della patente di grado C o superiore.
Lo svolgimento
di tali mansioni implica,
inoltre, la completa idoneità
fisica
debitamente certificata, comprese le turnazioni di servizio 24 ore
su 24,
le variazioni d'impiego anche nell'arco della stessa giornata di
lavoro, sottoscritte dal lavoratore all'atto
dell'inquadramento, con
rendiconto giornaliero
scritto del servizio svolto e con compiti
di
piccola
manutenzione riparativa dei mezzi loro affidati.
ESEMPI
-
Operatore CED;
-
gruista agli impianti di incenerimento, turbinista, conduttore di forni
e di caldaie con patente generale di 2°
grado;
-
operatore chimico di laboratorio;
-
operai specializzati addetti all'officina di riparazione e manutenzione;
-
operai specializzati addetti
alla conduzione degli
impianti di
depurazione delle acque, anche con compiti
di manutenzione ordinaria;
-
cuoco;
-
coordinatore di nuclei
operativi ai quali fanno
capo lavoratori di
livello inferiore;
-
addetti agli uffici
amministrativi, anche con
compiti di
stenodattilografia;
-
gommista specializzato con compiti di
equilibratura e di assetto delle
ruote.
LIVELLO
3°
DECLARATORIA
Lavoratori che svolgono attività prevalentemente
esecutive, sia tecniche
che amministrative, la cui esecuzione si svolge
sulla base di procedure
prestabilite,
le quali richiedono preparazione professionale supportata da
adeguate conoscenze
di tecnica del lavoro,
acquisibili anche mediante
esperienza pratica, con autonomia operativa
limitata all'esecuzione del
proprio lavoro
nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità
limitata
alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
PROFILI
E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI
Lavoratori
qualificati che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e
schemi, eseguono
lavori di costruzione, montaggio,
manutenzione e
riparazione
meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura,
etc., di
normale difficoltà su macchine e impianti oppure, fornendo
analoghe
prestazioni, affiancano lavoratori di livello superiore.
Lavoratori qualificati
che, in possesso delle prescritte
autorizzazioni
amministrative, vigilano e tutelano la sicurezza degli
impianti e del
patrimonio
aziendale, provvedendo, altresì, secondo le procedure previste,
alla disciplina degli ingressi, del traffico
interno, alla verifica della
timbratura dei
cartellini delle presenze e a quant'altro necessario al
corretto
espletamento dello specifico incarico.
Lavoratori addetti
alla disinfezione e alla
disinfestazione etc., con
patentino
rilasciato dall'autorità competente, cui sono demandati anche la
preparazione
dei composti e la guida dei veicoli in dotazione ai servizi.
Lavoratori che
svolgono con continuità
e organicità, in
maniera
contestuale
e promiscua, mansioni riferibili a più aree funzionali e
che
abbiano piena
idoneità fisica a
tutte le mansioni,
debitamente
certificata,
possesso della patente di grado B, disponibilità sottoscritta
all'atto
dell'inquadramento all'effettuazione di tutti i turni di servizio
previsti
dall'organizzazione aziendale, compresi quei turni che si attuano
24 ore
su 24 e alle variazioni d'impiego nell'arco della stessa giornata
lavorativa.
Tali aree
funzionali sono comprensive, oltre che delle mansioni di
cui
alla declaratoria del 2° livello, anche di quelle
relative alla guida e
utilizzo di
tutti i mezzi conducibili con la patente B a disposizione
dell'Azienda, al rifornimento del carburante con le
relative annotazioni
scritte, al
lavaggio anche con limitato movimento dei mezzi, all'espurgo
dei pozzetti
stradali e dei pozzi neri,
alla pulizia e alla piccola
manutenzione
di fontane e a ogni altro servizio affidato all'Azienda.
ESEMPI
- Aiuto
fuochista o conduttore di caldaia addetto ai bagni pubblici;
-
autista conduttore di automezzi e
macchine operatrici per la guida dei
quali è richiesta la patente di grado C o
superiore;
-
cuciniere, aiuto cuoco;
-
perforatore-verificatore;
-
operaio qualificato addetto
all'officina, alla manutenzione, agli
impianti fissi, alle stazioni di
ingrassaggio e grafitaggio, con controllo
e sostituzione degli ingrassatori;
-
addetto al trasporto con la responsabilità della consegna delle carni
dal mattatoio ai clienti;
-
addetto al magazzino con compiti di distribuzione e registrazione dei
materiali;
-
gommista qualificato;
-
addetti al lavaggio degli automezzi, in possesso della patente di grado
C o superiore, cui è richiesta la
movimentazione degli stessi.
LIVELLO
2°
DECLARATORIA
Lavoratori che
svolgono attività semplici
che richiedono conoscenze
elementari
del processo lavorativo: attività di carattere ripetitivo, con
eventuale uso di veicoli, strumenti o macchinari, con
autonomia operativa
limitata all'esecuzione del proprio lavoro,
nell'ambito di istruzioni
dettagliate e
soggette a controllo diretto, con responsabilità limitata
alla
corretta esecuzione delle istruzioni impartite.
ESEMPI
-
Addetti ai servizi di spazzamento, raccolta e
accessori anche se
conducono
motocarri per la guida dei quali
sia richiesta o meno la
patente;
-
addetti al lavaggio di automezzi cui non è richiesta la movimentazione
degli stessi;
-
addetti alle pubbliche affissioni,
deaffissioni e cancellazioni scritte
cui è richiesta la guida di mezzi, addetti
al diserbo manuale, anche con
l'ausilio di irroratori di sostanze
chimiche;
-
addetti alla manutenzione degli impianti fissi e simili;
-
addetti alla derattizzazione, disinfestazione,
disinfezione,
demuscazione ai quali non è richiesta la
preparazione dei composti, ove le
UU.SS.LL. lo consentano;
-
addetti al rifornimento carburanti dei
mezzi e al controllo e relativi
rabbocchi
del livello dell'acqua, olio e
gomme, senza responsabilità
amministrative.
LIVELLO
1°
DECLARATORIA
Lavoratori
che svolgono attività elementari.
ESEMPI
-
Uscieri, fattorini e piantoni;
-
addetti alla pulizia degli uffici;
-
manovali generici;
-
lavoratori assunti per svolgere
mansioni riconducibili al 2° livello,
limitatamente a un periodo di apprendimento
non superiore a quello
di
prova, in conformità a quanto previsto
dall'art. 8 del presente Contratto.
QUADRI
CRITERI
DI INDIVIDUAZIONE
A far data dall'1.6.92, la qualifica di quadro
è attribuita ai lavoratori
inquadrati nell'8° e nel 7° livello, che siano titolari
di posizioni di
importanza strategica
ai fini dello sviluppo e
dell'attuazione degli
obiettivi
dell'Azienda e dimostrino un adeguato livello di professionalità
e di
affidabilità. Detti lavoratori devono possedere conoscenze teoriche e
professionali di
alto livello, nonché dei processi e
delle metodologie
gestionali aziendali
e svolgere compiti di
direzione, rappresentanza
esterna,
sovraintendenza, coordinamento e controllo di unità organizzative
o attività di primaria importanza, anche
appartenenti a settori aziendali
diversificati, ovvero
essere investiti di
funzioni professionali
specialistiche di analoga importanza in relazione agli
obiettivi e alle
strategie
aziendali.
Tra i
ruoli attribuiti ai quadri
rientrano, inoltre, anche quelli
di
raccordo tra
la struttura dirigenziale sovrastante e il
restante
personale. In
aggiunta ai requisiti
generali sovraindicati, i
quadri
devono
essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
1)preparazione
di base consistente nel possesso del diploma di laurea e di
un'adeguata esperienza in una o più attività
che caratterizzano almeno una
parte
importante di un'intera funzione
aziendale; in alternativa al
diploma di laurea, obbligatoriamente il
diploma di scuola secondaria di 2°
grado
e 5 anni di servizio nel 7° livello, oppure nell'8° livello, per
l'eventuale riconoscimento della qualifica
di quadro di 7° livello, oppure
di 8°;
2)capacità professionali adeguate, elevato
senso di responsabilità e
dimostrata competenza nel proprio settore in
ordine alla gestione e allo
sviluppo
delle risorse umane, nonché alla gestione,
integrazione e
ottimizzazione delle risorse tecniche,
economiche e organizzative, anche
appartenenti a settori aziendali
diversificati, attivando e gestendo
rapporti di considerevole rilievo con terzi;
corrispondenti responsabilità
e
specifica autonomia per il raggiungimento degli obiettivi e
per la
partecipazione al conseguimento dei
risultati globali di impresa.
PROCEDURA
PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI QUADRO
L'attribuzione della
qualifica di quadro viene
proposta dal Direttore
dell'Azienda,
il quale, previa verifica della rispondenza ai sopra citati
criteri delle figure professionali inquadrate
nell'8° livello e nel
7°
livello, indicherà per iscritto le motivazioni che
hanno determinato la
scelta.
Della proposta
di attribuzione della
qualifica di quadro verrà data
informazione
alle OO.SS. aziendali.
Una volta
approvata dalla Commissione Amministratrice, l'attribuzione
della qualifica
di quadro con le relative
motivazioni verrà, altresì,
comunicata
ai lavoratori interessati.
MISURE
DI CARATTERE RETRIBUTIVO
Le parti concordano di riconoscere ai
lavoratori individuati come quadri
ai sensi della procedura precedentemente
indicata, oppure già in possesso
della qualifica di quadro, indennità di funzione,
anche in considerazione
che tali
lavoratori, pur essendo
tenuti a registrare
le presenze
giornaliere, devono attenersi a criteri di funzionalità e
di flessibilità
nell'effettuazione del
proprio orario di
lavoro, in relazione
alle
esigenze
aziendali derivanti dalle funzioni affidate e svolte.
La suddetta indennità lorda mensile,
corrisposta per 14 mensilità e utile
ai fini
della contribuzione INPDAP e del TFR, è stabilita nella seguente
misura:
- 7°
livello £. 450.000
- 8°
livello £. 580.000
I quadri, cui viene attribuita detta indennità
lorda mensile di funzione,
tenuto conto
che il carattere delle funzioni direttive espletate e il
livello di
responsabilità non consentono una
prefissione di parametri
temporali per
lo svolgimento delle
prestazioni lavorative, non
hanno
titolo alla
retribuzione corrispondente alle
prestazioni eccedenti
l'orario
di lavoro previsto dal presente CCNL.
Inoltre, ai
quadri potrà essere riconosciuto
un eventuale premio alla
qualità
della prestazione, differenziato e graduabile individualmente, da
attribuirsi in
misura e con
le modalità stabilite
dalla Direzione
Aziendale, fermo
restando il fatto che detto
premio, indipendentemente
dalle modalità
di erogazione, non
sarà utile ad
alcun istituto
contrattuale.
L'attribuzione di
tale premio, stabilito
dalla Direzione Aziendale,
avviene
sulla base dei seguenti criteri:
-
valutazione dei risultati conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi
prefissati dall'Azienda;
-
livello di competenza organizzativa e gestionale dimostrato;
- grado
di iniziativa e responsabilità;
-
sostegno organizzativo delle politiche e direttive aziendali.
La Direzione
Aziendale darà preventiva
informazione alle RSA
sui
nominativi cui il premio alla qualità della prestazione
sarà corrisposto,
indicando
i criteri che hanno presieduto a tale attribuzione.
ALTRE
NORME PARTICOLARI PER I QUADRI
Il quadro
dovrà effettuare un orario strettamente correlato e funzionale
ai
propri compiti e alla propria qualifica.
Inoltre, il
quadro avrà diritto ad accedere alla titolarità di brevetti
per
innovazioni tecniche realizzate in Azienda, nonché avrà la possibilità
di pubblicazione nominativa, previa
autorizzazione aziendale, di ricerche
o
lavori relativi alle attività svolte.
Il lavoratore riconosciuto quadro, essendo la
sua attività di rilevante
importanza ai
fini dello sviluppo e
dell'attuazione degli obiettivi
dell'Azienda, sarà
informato e coinvolto circa le
variazioni che si
intendono
apportare alle strutture e al rapporto funzionale fra di esse.
L'Azienda provvederà
a interventi formativi a
carattere sistematico e
ricorrente, volti
a promuovere e
incrementare l'aggiornamento
professionale e
culturale dei quadri, nonché la
loro sensibilizzazione
verso i
problemi gestionali e di relazioni sociali.
Le parti
contraenti si danno reciprocamente atto
che i criteri, i
requisiti, le caratteristiche, nonché il trattamento
economico stabiliti
dal presente Contratto espressamente per i
lavoratori quadri e, comunque,
tutti
gli altri istituti contrattuali costituiscono un trattamento unico e
inscindibile corrispondente pienamente alle prescrizioni
della legge n.
190/85.
Per tutto
quanto non espressamente previsto (innovazioni e invenzioni,
assicurazione contro
i rischi di responsabilità civile verso terzi,
assegnazione
temporanea a mansioni superiori o dirigenziali) si richiamano
le
disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 190 del 13.5.85.
DICHIARAZIONE
A VERBALE DI CGIL-CISL-UIL
Le
Organizzazioni Sindacali, CGIL-CISL-UIL, impegnano le proprie strutture
a rispondere per iscritto entro 15 giorni dal
ricevimento della proposta
di
attribuzione della qualifica di quadro alle Direzioni Aziendali.
ALLEGATO
ALLA CLASSIFICAZIONE
NORME
DI APPLICAZIONE
La presente classificazione del personale è
unica e valida per tutte le
Aziende. Le
declaratorie, le funzioni e i
profili esemplificativi non
possono
essere
alterati o modificati da nessun Accordo aziendale
o
territoriale.
Le funzioni
o profili esemplificativi, descritti nella presente
classificazione, costituiscono punti di riferimento per verificare
analogicamente
ciascun profilo, funzione o mansione aziendale.
Il lavoratore
che svolga più mansioni, di cui
una parte ricorrente e
ripetitiva, riconducibile a un livello superiore,
sarà inquadrato nel
livello
superiore.
L'espletamento di
più mansioni dello
stesso valore professionale
riconducibili, quindi,
allo stesso livello,
non dà diritto
all'inquadramento
nel livello superiore.
L'inquadramento
del personale, conformemente alla presente classificazione
e relativi funzioni e profili esemplificativi,
è un atto dovuto ed è di
competenza delle
controparti aziendali (OO.SS.
stipulanti il presente
Contratto
e Aziende).
In presenza
di divergenze circa l'esatto inquadramento delle figure
professionali, non richiamate nelle esemplificazioni
delle declaratorie,
e, in
particolare, per quanto concerne l'inquadramento di eventuali figure
atipiche,
si farà ricorso alle parti stipulanti il CCNL.
NORMA
TRANSITORIA - Protocollo d'intesa CISPEL-OO.SS. 1° giugno 1995.
1)Viene costituito
un osservatorio nazionale
composto dalle parti
stipulanti
il CCNL, con
carattere permanente, per
effettuare un
monitoraggio su tutta la gestione degli
inquadramenti in sede aziendale.
2)Viene, altresì, costituita tra le stesse parti
stipulanti il CCNL una
Commissione
Nazionale che ha il compito
di esaminare la rispondenza
dell'inquadramento contrattuale alle evoluzioni tecnologiche e
organizzative intervenute in sede aziendale.
A tale Commissione potranno
pervenire anche proposte convenute tra le
parti in sede aziendale.
In particolare, la Commissione dovrà tenere
conto:
-
delle caratteristiche complessive dei sistemi di
inquadramento
professionali vigenti, analizzati e confrontati con quelli vigenti
in
altri settori pubblici e privati;
-
delle congruità dei profili
professionali esistenti in
relazione alle
esigenze di flessibilità e fungibilità delle
prestazioni, con particolare
attenzione alle esigenze di riaccorpamento
all'interno di ciascun livello
di inquadramento;
-
della congruità di tali sistemi in
relazione alle modifiche intervenute
e
a quelle che si prospettano nell'organizzazione
del lavoro, nelle
funzioni e nella struttura delle aziende,
con particolare attenzione alle
criticità in alcune aree di inquadramento
professionale;
- della
possibilità di ridefinire un sistema articolato in aree
professionali
che abbiano configurazione propria definendo per ciascuna
area
specifici rapporti interprofessionali, il numero delle posizioni
economiche,
le relative attribuzioni parametrali, il salario
professionale,
i nuovi profili professionali, nonché le modalità di
mobilità
professionale interna a ciascuna area e tra aree diverse.
3)La Commissione concluderà i propri lavori entro
6 mesi decorrenti dalla
stipula
del Contratto. I risultati
convenuti nell'ambito della stessa
riguardanti le modifiche della normativa
sulla classificazione verranno
integralmente trasferiti dalle parti
nel Contratto entro 30 giorni
decorrenti dalla decisione della
Commissione.
4)A
livello aziendale, dovrà essere data applicazione alla nuova normativa
in materia di classificazione a partire
dalla sua entrata in vigore. Allo
stesso livello aziendale, qualora non sia
stata realizzata l'intesa tra le
parti
a livello nazionale in sede di Commissione
nazionale, potranno
essere
affrontati specifici problemi
relativi a particolari tipi
di
prestazioni
professionali e attività
innovative che, non
trovando
riscontro nella classificazione
contrattuale, possano dar luogo a intese
finalizzate
a riconoscere emolumenti economici correlati alle attività
svolte.
DICHIARAZIONE
A VERBALE CONGIUNTA
Le parti
assumono l'impegno ad
avviare i lavori
della Commissione
Nazionale di
cui al punto 2, lett. b, del Protocollo
d'intesa CISPEL
-OO.SS.
entro il 30.11.95.
DICHIARAZIONE
A VERBALE DELLA FEDERAMBIENTE
La Federambiente dichiara che quanto disposto
dal punto 4, lett. b) del
Protocollo d'intesa
CISPEL OO.SS. dell'1.6.95
non ha efficacia sulle
situazioni definite
precedentemente alla sottoscrizione del presente
Accordo.
La
Federambiente precisa, altresì, che, in relazione a quanto disposto dal
sopracitato
punto 4, si è chiaramente inteso che nessuna contrattazione di
livello aziendale potrà produrre modificazioni al
sistema classificatorio
previsto
dal CCNL, modificabile solo attraverso i lavori della Commissione
nazionale
prevista dal punto 2 del suddetto Protocollo d'intesa.
DICHIARAZIONE
A VERBALE DELLE OO.SS. STIPULANTI
Le OO.SS. riconfermano che la dizione della
norma non osta in alcun modo
rispetto alle situazioni pregresse e che le intese
aziendali, pur senza
modificare l'assetto
classificatorio
complessivo, potranno sul
piano
dell'inquadramento
cogliere le peculiarità professionali
e precostituire
elementi
utili alla definizione di un nuovo sistema.
Art. 11
- Mutamento di mansioni.
1)Il lavoratore
deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto
o a quelle corrispondenti al livello
superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle
ultime
effettivamente svolte, senza alcuna
diminuzione della retribuzione.
2)Potrà essere,
altresì, assegnato a mansioni inerenti ad altro livello
purché
ciò non comporti peggioramento
economico o morale per la
sua
condizione.
3)Il lavoratore
che, in forma esplicita e dietro
preciso mandato, sia
chiamato
a compiere temporaneamente le
mansioni precipue del livello
superiore,
ha diritto al trattamento spettantegli a norma del presente
Contratto in caso di promozione.
L'assegnazione diviene definitiva, ove la
medesima non abbia avuto luogo
per
sostituzione di lavoratore
assente con diritto alla conservazione
del
posto (malattia, infortunio, aspettativa, servizio militare, etc.),
dopo un periodo di 3 mesi di effettivo
servizio.
Dell'affidamento delle mansioni di
categoria superiore sarà
data
contestuale
informazione scritta al lavoratore
e alle Organizzazioni
Sindacali aziendali facenti capo alle
Organizzazioni Sindacali nazionali
stipulanti il presente Contratto.
4)Il lavoratore
non può essere trasferito da una unità
produttiva a
un'altra se non per ragioni tecniche,
organizzative e produttive, fermo
restando quanto previsto dall'art. 22 della
legge n. 300/70.
5)L'Azienda dovrà
comunicare al lavoratore
il passaggio di
livello
mediante lettera.
SEZIONE
B - RETRIBUZIONE
Art. 12
- Retribuzione mensile e sue definizioni.
1)La retribuzione è corrisposta ai lavoratori
mensilmente e i minimi di
essa sono determinati secondo le norme
contrattuali.
2)Con l'espressione "retribuzione base"
si intendono i minimi determinati
per i vari livelli di lavoratori come
previsto dall'art. 15.
3)Con l'espressione "retribuzione
individuale" si intende la retribuzione
maggiorata
in forza degli aumenti di anzianità, della
indennità di
contingenza
successiva al 31.12.76,
nonché della indennità speciale
aziendale.
4)Con l'espressione "retribuzione globale" si intende la somma
della
retribuzione individuale e delle
indennità a carattere
fisso e
continuativo, con l'esclusione delle
somministrazioni in natura e delle
indennità
sostitutive di esse,
nonché con l'esclusione di quanto
corrisposto a titolo di
rimborso spese anche
se forfettizzato,
dell'indennità maneggio denaro e
dell'indennità mezzo di trasporto.
Art. 13
- Corresponsione della retribuzione mensile.
1)La retribuzione mensile sarà corrisposta
in un giorno stabilito
dall'Azienda, compreso tra il 27 e
l'ultimo giorno del mese
cui la
retribuzione stessa si riferisce; qualora
nel giorno stabilito ricorra una
festività, un sabato, il pagamento della
retribuzione (comprese la 13a e
la 14a mensilità) viene anticipato
automaticamente al primo giorno utile,
salvo situazioni aziendali preesistenti.
2)Le ore
straordinarie, le assenze e tutti gli altri elementi variabili
della retribuzione verranno conteggiati in
rapporto alle diverse necessità
organizzative aziendali e, comunque, non oltre la corresponsione della
retribuzione del mese successivo.
Art. 14
- Calcolo della retribuzione giornaliera e oraria.
1)La retribuzione oraria, nei suoi vari aspetti come definiti dall'art.
12, si ottiene dividendo per 156 la
retribuzione mensile.
2)La retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la retribuzione
oraria per il numero delle ore settimanali
di lavoro diviso per il numero
dei giorni lavorativi della
settimana previsti nelle
singole
organizzazioni del lavoro aziendali.
Art. 15
- Retribuzione base e sue variazioni.
1)La retribuzione base mensile in vigore all'1.8.94 è quella indicata
nella sottostante tabella.
A
essa va aggiunto
l'EDR di £. 20.000 mensili,
corrisposto per 13
mensilità,
derivante dall'Accordo interconfederale del 31.7.92. Resta
invece
congelato in cifra il valore dell'indennità contingenza in atto
al 31.12.91.
2)A far
data dall'1.1.95 viene
riconosciuto, come EDR,
un aumento
economico mensile i cui importi e le
cadenze, sia di corresponsione sia di
conglobamento nella paga-base, sono indicati nella tabella di
seguito
riportata.
Detto
EDR è valido su tutti gli istituti contrattuali, ad
eccezione
delle maggiorazioni per il lavoro notturno,
per il lavoro diurno festivo
nonché per il lavoro straordinario.
3)Alla data
dell'1.1.97, l'importo complessivo dell'EDR richiamato nel
precedente punto 2 va trasferito nella
retribuzione base, come da tabella.
4)Le somme corrisposte a titolo di indennità di
vacanza contrattuale nel
corso
del 1994 non sono ripetibili e
risolvono e concludono quanto di
spettanza per i lavoratori per lo stesso
anno 1994.
5)Gli incrementi retributivi per l'anno 1995 vanno
decurtati delle somme
già
corrisposte a titolo
di indennità di vacanza
contrattuale che,
pertanto, cessa di essere erogata.
Liv. Retr. base
Parametro E.D.R. Retr. base
E.D.R. Retr. base
1.8.94 1.1.95
1.1.96 1.1.95 1.1.96
1° 851.572 100 69.011 920.583
23.004 943.586
2° 1.019.242 120 82.599 1.101.841
27.533 1.129.374
3° 1.110.572 130 90.000 1.200.572
30.000 1.230.572
4° 1.224.992 144 99.273 1.324.265
33.091 1.357.355
5° 1.399.122 164 113.384 1.512.506
37.795 1.550.301
6° 1.611.682 189 130.610 1.742.292
43.537 1.785.828
7° 1.851.242 217 150.023 2.001.265
50.008 2.051.273
8° 2.125.422 250 172.243 2.297.665
57.414 2.355.079
Liv. E.D.R. Retr. Base
1.8.96 1.1.97
1° 41.994 985.580
2° 51.876
1.181.250
3° 54.998
1.285.570
4° 61.645
1.419.000
5° 69.829
1.620.130
6° 79.862
1.865.690
7° 91.967
2.143.240
8° 107.341
2.462.420
Art. 16
- Aumenti periodici di anzianità.
1)Per i
lavoratori divenuti effettivi, dopo aver superato il periodo di
prova
o dopo il rapporto a termine,
l'anzianità decorre, a tutti gli
effetti
del presente Contratto, dal 1° giorno dell'assunzione e la
relativa competenza economica verrà erogata
il 1° gennaio di ogni biennio,
a partire dall'1.1.89.
2)L'anzianità del
lavoratore si computa ad anni interi, fatta eccezione
dei
periodi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso a
tutti gli
effetti.
Le
eventuali frazioni di biennio si
computano in ventiquattresimi; le
frazioni
di mese non superiori a 15
giorni di calendario non saranno
calcolate,
mentre saranno considerate come
mese intero se uguali o
superiori.
3)Le particolari
anzianità convenzionali, concesse
liberamente dalle
Aziende all'atto dell'assunzione del
lavoratore o successivamente, avranno
i soli effetti espressamente determinati
dall'atto di concessione.
4)Al
personale competono aumenti biennali per anzianità della durata e per
gli importi indicati nella tabella seguente:
Livello Aumento massimo N° bienni Aumento da
erogarsi per ogni
per anzianità erogazione biennio compiuto
1°
295.000 10 29.500
2°
242.000 10 34.200
3°
370.000 10 37.000
4°
405.000 10 40.500
5°
465.000 11 42.273
6°
525.000 11 47.728
7°
605.000 12 50.417
8°
675.000 12 56.250
5)Al personale
che cessa dal servizio verranno applicate
sull'ultima
retribuzione le disposizioni di cui al
precedente punto 2.
6)Nel caso
di passaggio di livello, il lavoratore mantiene l'importo in
cifra
degli aumenti maturati nel
livello di provenienza. I successivi
scatti
saranno integralmente riferiti
al nuovo livello
fino al
raggiungimento della cifra prevista da tale
nuovo livello di appartenenza,
fermo restando che la somma da erogare a
titolo di anzianità deve essere
pari alla differenza tra l'importo maturato
e quello previsto per il nuovo
livello.
7)Al
personale collocato in quiescenza verrà riconosciuta nell'ultimo mese
di retribuzione la frazione di aumento
periodico maturato, considerato, a
tale effetto, compiuto il mese iniziato.
Art. 17
- Tredicesima mensilità.
1)L'Azienda
corrisponderà ai propri lavoratori, entro il 20 dicembre, una
13a mensilità pari alla retribuzione
globale.
2)Nel caso
di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante
il
corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto
a tanti dodicesimi della 13a
mensilità quanti sono i mesi interi di
servizio prestato.
3)Le
frazioni di mese non superiori ai 15 giorni di calendario non saranno
calcolate,
mentre saranno considerate come
mese intero se uguali o
superiori.
Art. 18
- Quattordicesima mensilità.
1)L'Azienda corrisponderà ai propri lavoratori, in
occasione dell'inizio
del
periodo delle ferie estive e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio,
una 14a mensilità pari alla retribuzione
globale.
2)Nel caso
di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante
il
corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto
a tanti dodicesimi della 14a
mensilità quanti sono i mesi interi di
servizio prestato.
3)Le
frazioni di mese non superiori ai 15 giorni di calendario non saranno
calcolate,
mentre saranno considerate come
mese intero se uguali o
superiori.
SEZIONE
C - INDENNITA' E PROVVIDENZE VARIE
Art. 19
- Indennità e provvidenze varie.
A)
Indennità mezzo di trasporto.
Qualora l'Azienda
richieda che il lavoratore usi
il proprio mezzo
di
trasporto per
servizio, sarà tenuta
a corrispondergli un'indennità
chilometrica
da contrattare in sede aziendale con riferimento alle tabelle
A.C.I.
B)
Rimborso spese per testimonianza.
È corrisposta
la normale retribuzione
globale al lavoratore chiamato
dall'Azienda quale
teste in cause civili o penali
in dipendenza del
servizio.
In tal
caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale
di lavoro, ha diritto, inoltre, al rimborso di
tutte le spese di vitto,
alloggio
e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato.
La normale
retribuzione globale è
corrisposta anche al
lavoratore
designato
giudice popolare.
C)
Trasferta.
Il trattamento
spettante al personale in trasferta e la definizione dei
casi in
cui il lavoratore dovrà ritenersi in trasferta sono demandati alla
contrattazione
aziendale.
Per le spese non documentabili viene
riconosciuto un rimborso determinato
come
segue:
-
2% della retribuzione base mensile
del 2° livello, maggiorata della
relativa
ex-indennità di contingenza, per trasferte che richiedano il
pernottamento fuori sede;
-
1% per
trasferte di durata superiore
alle 8 ore che non
richiedano
pernottamento.
Gli importi
erogati per il titolo di spese non documentabili non
fanno
parte
della retribuzione ad alcun effetto del presente Contratto.
Il
lavoratore che si pone in viaggio per ordine dell'Azienda ha diritto a
un anticipo
superiore all'indennità
complessiva prevista; i conguagli
saranno
effettuati entro le 72 ore successive al rientro del lavoratore in
sede.
D)
Indennità maneggio denaro.
Il
lavoratore che normalmente maneggia denaro contante con eventuali oneri
per
errori, ha diritto a un'indennità del 5% della retribuzione base.
Tale indennità
verrà corrisposta pro-rata
anche a chi
sostituisce
temporaneamente
il lavoratore preposto al servizio.
E)
Alloggio.
La concessione dell'alloggio a tutto il
personale di cui, per esigenze di
lavoro,
l'Azienda chiedesse l'abitazione in loco dovrà essere gratuita.
Le modalità della concessione gratuita
dell'alloggio, nonché le eventuali
somministrazioni in
natura ad esse
relative, saranno regolate
da
convenzioni
particolari da stipulare in sede aziendale.
Dette concessioni cesseranno di diritto, senza dar
luogo a indennizzi o
risarcimenti
da qualsiasi parte, quando il lavoratore che ne fruisca cessi
di
appartenere all'Azienda o cambi la natura delle sue mansioni.
F) Sede
di lavoro.
Qualora dei
lavoratori siano trasferiti o comandati a prestare servizio
fuori della
sede abituale di lavoro e in località non servita da
mezzi
pubblici, le
parti aziendali si
incontreranno per individuare
idonee
soluzioni.
G)
Indennità sgombero neve.
Per lo
sgombero della neve, sarà contrattata, in sede aziendale, entro il
15 ottobre, un'indennità
limitatamente al personale addetto
all'espletamento
di tale servizio.
Un'indennità di
entità minore rispetto a quella
di cui sopra, sarà
contrattata anche per il personale che espleta
servizi collaterali allo
sgombero della
neve. Per collaterali si
intendono tutti quei
servizi
espletati dai
lavoratori che operano comunque a supporto diretto
e
immediato
dell'intervento neve e contestualmente allo stesso.
H)
Rinnovo patente guida.
Le Aziende rimborseranno al personale
interessato tutte le spese relative
alle visite
mediche e psicotecniche e alla vidimazione e rinnovo della
patente, della quale sia richiesto il possesso per la
guida di automezzi
aziendali,
purché la guida di tali mezzi sia ricorrente.
Inoltre,
il rimborso spetta anche a quel personale adibito alla conduzione
degli impianti in genere, per i quali è prevista
per legge una patente o
attestati
vari.
I) Indennità
di reperibilità.
Allo scopo di garantire la continuità funzionale
dei servizi, nonché la
sicurezza degli impianti e delle attrezzature, non
presidiati 24 ore su
24,
viene istituita un'indennità di reperibilità.
Le
norme di organizzazione e di articolazione del servizio di reperibilità
verranno stabilite dall'Azienda, previo confronto
con le
Organizzazioni
Sindacali.
Ai lavoratori chiamati a svolgere il servizio
di reperibilità sarà data
comunicazione
attraverso apposito ordine di servizio.
Di norma, il servizio di reperibilità non
impegnerà il lavoratore più di
una
settimana, dal lunedì alla domenica compresa, ogni 4 settimane.
Il lavoratore
in caso di chiamata dovrà essere sul
posto di lavoro
prontamente.
Il compenso
relativo al servizio di reperibilità, compreso
l'importo
forfettario
per il viaggio e il tempo minimo d'intervento, saranno oggetto
di contrattazione aziendale. Comunque, l'indennità di reperibilità non
potrà
essere inferiore a quanto segue:
- per
le giornate di riposo (domeniche e festive) £. 12.000;
- per
le giornate di recupero (per lavoro in settimana corta) £. 9.000;
- per
le giornate feriali oltre l'orario di lavoro già prestato £. 3.500.
Le effettive prestazioni di lavoro effettuate
su chiamata, nel caso
di
servizio
di reperibilità, saranno regolarmente retribuite secondo le norme
sul
lavoro straordinario previste dal vigente Contratto.
L)
Mensa.
Nelle Aziende in cui non sia in essere il servizio
di mensa, le parti si
incontreranno a
livello aziendale per
ricercare, tenendo conto
delle
particolarità
del servizio, soluzioni atte a realizzare il servizio mensa,
il quale,
se ritenuto opportuno, va
collegato con le altre
strutture
esistenti
nel territorio.
L'irrealizzabilità del
servizio mensa non
può determinare la
corresponsione
di indennità sostitutive.
M)
Indennità "acqua alta" di Venezia.
Per la
città di Venezia sarà concordata, in sede aziendale, un'indennità
limitatamente al
personale addetto all'organizzazione e all'espletamento
del
servizio.
Art. 20
- Indumenti di lavoro.
1)La
massa vestiario verrà stabilita dall'Azienda, previo confronto con le
Rappresentanze Sindacali Aziendali, in
conformità alla vigente normativa
in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro.
2)La fornitura
degli indumenti, nonché di tutti gli altri strumenti di
lavoro,
dovrà avvenire esclusivamente e direttamente da
parte
dell'Azienda. Essi dovranno essere usati
esclusivamente per l'espletamento
dei compiti d'istituto.
3)Le Aziende
sono tenute a fornire gli indumenti di lavoro a tutto il
personale interessato. Le quantità, le
fogge, etc., vengono individuate in
ogni singola Azienda con riferimento alla
struttura e all'organizzazione
del lavoro.
4)Gli oggetti
di vestiario devono
essere indossati dal
personale
obbligatoriamente ed esclusivamente durante il servizio; il personale
stesso
è tenuto a curare la buona conservazione e la
pulizia degli
indumenti.
5)Non è
consentita la corresponsione di somme in denaro o buoni acquisto
in sostituzione degli indumenti.
SEZIONE
D - ORARIO DI LAVORO
Art. 21
- Durata settimanale del lavoro.
1)La
durata settimanale del lavoro è di 36 ore per tutti i lavoratori.
2)Nei reparti a ciclo continuo, 24 ore su 24, di
norma i turni saranno 4
ogni
giorno, di 6 ore lavorative
continuative ciascuno. Per esigenze
legate
alle specifiche realtà
logistiche e organizzative, le Aziende,
sentita la competente autorità, potranno
articolare diversamente i turni,
previo confronto con le Organizzazioni
Sindacali Aziendali.
3)Per i
lavoratori che prestano servizio
per 5 giorni alla settimana,
l'oraio di lavoro è convenzionalmente
fissato in ore 7,12 giornaliere.
Art. 22
- Orario giornaliero di lavoro.
1)L'articolazione dell'orario
giornaliero di lavoro
viene stabilita
dall'Azienda con apposito ordine di servizio, previo confronto con
le
Rappresentanze Sindacali Aziendali.
2)L'orario di
lavoro va conteggiato dall'ora
fissata dall'Azienda per
l'entrata
in rimessa, magazzino e comunque
nel luogo di lavoro per
l'inizio
delle prestazioni; condizione
indispensabile per l'ordinato
svolgimento
dell'attività aziendale è, in ogni caso, la disponibilità
operativa
del lavoratore per l'intera durata dell'orario di lavoro, al
fine di adempiere la mansione giornalmente
affidata.
3)Le operazioni accessorie quali: indossare o
togliere gli indumenti di
lavoro, doccia, etc., dovranno essere
effettuate al di fuori dell'orario
di lavoro previsto, salvo particolari
situazioni derivanti dalle esigenze
legate alle realtà logistiche e
organizzative.
4)Nei turni
continui avvicendati il personale non dovrà abbandonare il
lavoro fino a quando sia stato sostituito.
5)I lavoratori impiegati in turni ciclici
mensili dovranno fruire di un
intervallo corrispondente a 2 turni di
lavoro, fatte salve le esigenze di
cui al precedente punto 4.
Art. 23
- Interruzioni e sospensioni di lavoro.
In caso di interruzione della prestazione di
lavoro per ragioni di forza
maggiore non
previste dal presente Contratto e che non
dipenda da
provvedimenti disciplinari, il lavoratore resterà
a disposizione
dell'Azienda, la quale potrà adibirlo ad altro
lavoro, fatte salve, in
ogni
caso, le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 11.
Art. 24
- Assenze e permessi.
1)Assenze
e permessi - Il lavoratore non può abbandonare il lavoro se non
debitamente autorizzato dal proprio
superiore.
2)Il lavoratore
che non può presentarsi al lavoro, qualora non sia in
grado
di avvertire l'Azienda preventivamente, deve farlo nello stesso
giorno
in cui ha inizio l'assenza,
salvo in caso di comprovata forza
maggiore.
3)In caso
di denunciata malattia, la Direzione ha
facoltà di farla
controllare dai servizi ispettivi degli
istituti previdenziali competenti,
i quali sono tenuti, a norma di legge, a
compiere il controllo.
4)In ogni
caso, il lavoratore rimasto assente è tenuto
ad avvertire
l'Azienda
del suo rientro in servizio al più tardi
entro la sera
precedente.
5)Il lavoratore che senza giustificazione sarà
rimasto assente dal lavoro
per 3 giorni di seguito, salvo in caso di
comprovata forza maggiore, sarà
considerato dimissionario.
6)Al lavoratore
che ne faccia domanda, l'Azienda
può accordare, per
giustificati motivi, permessi o
brevi congedi, con
facoltà di
corrispondere o meno la retribuzione. Tali
permessi o brevi congedi non
saranno computati in conto dell'annuale
periodo di ferie, salvo richiesta
scritta del lavoratore.
7)Se detto
permesso venga richiesto a causa
di grave lutto familiare
riguardante sia parenti che affini (decesso
di genitore, coniuge, figlio,
fratello
o altro familiare fino al 2° grado purché convivente con
il
lavoratore) e sempreché il lutto familiare
non intervenga in periodo di
ferie o di malattia del lavoratore,
l'Azienda è tenuta a retribuire, per 3
giorni lavorativi, il periodo di permesso
concesso.
Per i parenti e affini non conviventi, fino
al 2° grado, il periodo di
permesso concesso è pari a 1 giorno
lavorativo.
8)Dalla retribuzione globale mensile viene detratto
l'importo relativo
alle giornate e ore lavorative non prestate
senza giustificato motivo.
9)Si considerano ingiustificate le assenze non
autorizzate ai sensi del
presente articolo.
10) Congedo matrimoniale - Al lavoratore
effettivo che contrae matrimonio
viene concesso un permesso retribuito pari
a 15 giorni di calendario da
usufruire entro 30 giorni dalla data del
matrimonio.
Al
lavoratore in prova, con contratto a tempo indeterminato, detto
permesso
sarà considerato retribuito
per i
primi 7 giorni
e non
retribuito
per i successivi 8 giorni; durante il permesso, il periodo
di prova e il rapporto di lavoro rimangono
sospesi a tutti gli effetti.
Il
lavoratore assunto con contratto di formazione è equiparato, per il
congedo
matrimoniale, al lavoratore effettivo. Il lavoratore assunto
con
contratto a termine è equiparato, per il congedo matrimoniale, al
lavoratore in prova.
Tale permesso non è computato nel periodo
di ferie annuali.
11) Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive (legge
n. 816/85) - Il lavoratore di cui
all'articolo è tenuto a documentare la
convocazione e l'avvenuta partecipazione ai
lavori degli organismi di cui
fa parte.
Art. 25
- Diritto allo studio.
1)La promozione di corsi aziendali
e/o interaziendali per
la
qualificazione e l'aggiornamento
professionale dei lavoratori, sarà
oggetto delle relazioni sindacali previste
dal livello regionale.
2)I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti
corsi regolari di studio
in
scuole di istruzione
primaria, secondaria e di
qualificazione
professionale, statali, parificate o
legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio
legali, hanno diritto a turni di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi
e la preparazione agli esami e
non
sono obbligati a prestazioni di
lavoro straordinario o durante i
riposi settimanali.
3)L'Azienda richiederà
la produzione delle
certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al comma
precedente.
4)In attuazione
del comma 2 dell'art. 10, legge 20.5.70 n.
300, i
lavoratori
che documentino la frequenza ai corsi di scuole statali
o
parificate, in occasione degli esami, otterranno
permessi retribuiti nelle
seguenti misure:
-
per gli esami di licenza di scuola media inferiore: 10 giorni per
il
personale
che presta servizio in settimana
lunga e 8 giorni per
il
rimanente personale;
- per
gli esami di scuole professionali legalmente riconosciute: 10 giorni
per il personale che presta servizio in
settimana lunga e 8 giorni per il
rimanente personale;
-
per gli esami di licenza di scuola media superiore: 15 giorni per
il
personale
che presta servizio in settimana
lunga e 13 giorni per il
rimanente personale;
- per
ogni esame universitario sostenuto: 2 giorni per ogni esame.
5)Inoltre, l'Azienda metterà a disposizione dei
lavoratori effettivi che
frequenteranno corsi scolastici,
professionali attinenti ai servizi
erogati
e all'attività aziendale, un
totale di ore lavorative, da
calcolarsi nella misura di ore 7,5 annuali
per ciascun lavoratore previsto
dalla tabella numerica allegata al bilancio
preventivo dell'anno, previo
accordo con le RSA delle Organizzazioni
Sindacali stipulanti il presente
CCNL.
In ogni caso, ciascun lavoratore che
frequenta i corsi di cui sopra non
può avere diritto a più di 150 ore
lavorative per anno scolastico.
6)I permessi
di cui al precedente comma possono essere usufruiti dai
lavoratori per un massimo di 2 ore
giornaliere.
7)Il diritto
a fruire delle agevolazioni scolastiche di cui al presente
articolo può essere esercitato dai lavoratori
iscritti a corsi per il
conseguimento del diploma di scuola
secondaria superiore o diploma di
laurea, per la durata legale prevista,
aumentati di 2 anni.
8)Per i nuovi assunti, che continuino lo studio
intrapreso per conseguire
i suddetti diplomi, le agevolazioni
scolastiche possono essere esercitate,
analogamente ai nuovi iscritti, togliendo
il numero degli anni di corso
già superati; per il diploma di laurea, gli
anni da togliere sono relativi
agli anni di iscrizione in corso.
9)I lavoratori, che hanno già conseguito il
diploma di scuola secondaria
superiore o diploma di laurea, possono
ottenere permessi limitatamente ai
giorni
d'esame, purché siano iscritti a corsi di specializzazione
attinenti al diploma conseguito.
10) Agli effetti della retribuzione, dette ore
saranno calcolate come ore
feriali diurne della retribuzione
individuale del lavoratore.
11) Tutti
gli accordi aziendali esistenti dovranno
uniformarsi alla
presente normativa.
12) Analoghi
permessi, previsti al
punto 4, saranno
concessi ai
lavoratori
che si presenteranno a sostenere
esami di fine anno come
privatisti.
SEZIONE
E - LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO
Art. 26
- Lavoro notturno - Lavoro straordinario diurno e notturno.
1)La prestazione
giornaliera ordinaria del
lavoratore, esclusa quella
inserita in turni continui avvicendati per
lavorazioni a ciclo continuo
degli
impianti fissi e/o
mobili etc., deve, di
norma, svolgersi
continuativamente nelle ore diurne dalle
ore 6 alle ore 22.
Qualora
funzionalità ed esigenze
di servizio lo
richiedano, il
lavoratore è tenuto a svolgere la propria
prestazione giornaliera anche
in ore notturne (22-6).
Nei
limiti consentiti dalla
legge, ove particolari
esigenze del
servizio
lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare l'opera sua
anche oltre l'orario normale stabilito, sia
di giorno che di notte, con
un
tetto massimo di 135 ore annuali
individuali, con una prestazione
straordinaria che tenga conto delle disposizioni di legge vigenti
in
materia (di norma 2 ore giornaliere).
Tale
tetto di 135
ore non cumulabili
pro-capite potrà essere
eccezionalmente superato per esigenze di
servizio, previo confronto con
le Organizzazioni Sindacali.
2)Le parti
stipulanti concordano sull'opportunità di non ricorrere al
lavoro straordinario, se non in caso di
inderogabili esigenze di servizio
di carattere urgente e imprevedibile.
Per
una valutazione della corretta
applicazione di tali principi le
Aziende
comunicheranno, trimestralmente,
alle istanze sindacali le
notizie
riassuntive del lavoro
straordinario. Tali informazioni
saranno, di norma, fornite analiticamente
per area o reparto.
3)Lavoro
notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 22 e le ore
6.
4)Le ore
di lavoro notturno compiuto sia
in turni avvicendati, sia in
turni non avvicendati, vengono compensate
con la sola maggiorazione del
37% della retribuzione individuale oraria.
Per
il periodo di validità del presente Contratto - dall'1.1.95
al
31.12.98
- la retribuzione individuale
per il calcolo della suddetta
maggiorazione del 37% è quella in vigore
all'1.8.94.
Per
il personale assunto
successivamente a tale data, la retribuzione
individuale per il calcolo del 37% è così determinata: la retribuzione
base
in vigore all'1.8.94 secondo il
CCNL 1.10.91, l'ex indennità di
contingenza in vigore a tale data e
l'indennità speciale aziendale.
In
caso di variazione di livello successiva all'1.8.94, si prenderà a
riferimento il nuovo livello di
inquadramento, nei valori in atto alla
data suddetta, come indicato nel comma
precedente.
5)Detta
maggiorazione del 37% è onnicomprensiva e compensa, pertanto, ogni
altro
istituto contrattuale previsto dal CCNL o da accordi aziendali,
quali
13a e 14a mensilità, ferie, malattie, infortuni, festività
infrasettimanali, permessi comunque retribuiti,
trattamento di fine
rapporto
e di preavviso, etc., fatta
esclusione per l'indennità
domenicale.
6)Lavoro straordinario è quello compiuto dal
lavoratore oltre la durata
giornaliera normale di lavoro; esso non può essere sostituito
da
altrettanto riposo, fatta salva
esplicita richiesta del
lavoratore
accordata
dall'Azienda. In questo caso, non verrà
corrisposta alcuna
maggiorazione.
7)Il lavoro
straordinario notturno è
quello compiuto dal
lavoratore,
sempre
oltre i limiti
della durata giornaliera
normale della sua
prestazione di lavoro, fra le ore 22 e le
ore 6.
8)Ogni ora
di lavoro straordinario viene
compensata con la retribuzione
individuale oraria maggiorata delle
percentuali seguenti, per tutte le ore
di effettivo lavoro prestato:
-
lavoro straordinario diurno 30%
-
lavoro straordinario notturno 50%
9)I
compensi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli
previsti
dall'art. 27, fatta eccezione per l'indennità per il
lavoro
domenicale.
10) Il personale impegnato a svolgere lavoro
notturno dovrà essere dotato
di
apparecchi ricetrasmittenti che assicurino il collegamento con
l'Azienda.
Art. 27
- Lavoro festivo e domenicale.
1)Il lavoratore
è tenuto a
prestare servizio nei giorni
festivi o
considerati tali dal successivo art. 30.
2)Il lavoro
festivo viene compensato con la retribuzione individuale
oraria maggiorata delle seguenti
percentuali:
a)lavoro
diurno festivo 65%
Per
il periodo di validità del presente Contratto -
dall'1.1.95 al
31.12.98
- la retribuzione individuale per il calcolo della suddetta
maggiorazione del 65% è quella in vigore
all'1.8.94.
Per
il personale assunto
successivamente a tale data, la
retribuzione
individuale
per il calcolo del 65% è così determinata: la retribuzione
base
in vigore all'1.8.94 secondo il
CCNL 1.10.91, l'ex indennità di
contingenza in vigore a tale data e
l'indennità speciale aziendale.
In
caso di variazione di livello
successiva all'1.8.94, si prenderà a
riferimento il nuovo livello di
inquadramento, nei valori in atto alla
data suddetta, come indicato nel comma
precedente.
b)lavoro
notturno festivo 75%
3)I compensi
previsti dal precedente punto 2
non sono cumulabili con
quelli previsti dall'art. 26.
4)Lavoro domenicale
- Ai lavoratori che prestano
servizio domenicale
normale - in turni con riposo settimanale
obbligatorio fissato in altro
giorno,
al fine di garantire la continuità dei servizi d'istituto - è
riconosciuta un'indennità minima pari a £. 8.000. Tale importo potrà
essere incrementato previa contrattazione
aziendale.
Tale indennità verrà corrisposta per ogni
giorno domenicale di effettivo
svolgimento della mansione e ha le seguenti
caratteristiche:
a)è
onnicomprensiva e compensa, pertanto, ogni altro istituto contrattuale
previsto
dal CCNL o da accordi aziendali,
quali 13a e 14a mensilità,
ferie, malattie, festività infrasettimanali,
permessi comunque retribuiti,
etc.;
b)assorbe, fino
a concorrenza, ogni e
qualsiasi altra indennità
di
mansione
o comunque denominata ad analogo titolo corrisposta in
altra
sede;
c)è
cumulabile con le maggiorazioni previste dagli istituti contrattuali
del
lavoro notturno e delle prestazioni straordinarie, fatta eccezione per
le
prestazioni di lavoro straordinario festivo che, invece, assorbono tale
indennità
domenicale;
d)tale
indennità non è cumulabile con indennità per turni e avvicendati,
che
viene assorbita;
e)tutti
gli accordi aziendali esistenti dovranno uniformarsi alla presente
normativa.
5)Ogni
ora di lavoro straordinario, prestata in giornata festiva oltre la
durata del normale orario di lavoro, viene
compensata con la retribuzione
individuale maggiorata delle seguenti
percentuali:
-
lavoro straordinario diurno festivo
65%
-
lavoro straordinario notturno festivo
75%
Art. 28
- Indennità turni ciclici continui e avvicendati.
1)Ai lavoratori
che operano in
turni omogenei, ciclici, continui
e
avvicendati - 3 turni o 4 turni, su 24 ore,
con spostamento del riposo
domenicale
- è riconosciuta un'indennità pari
al 6% della sola
retribuzione base del livello di
appartenenza.
2)Ai lavoratori
che operano in
turni omogenei, ciclici, continui
e
avvicendati
- 3 turni o 4 turni, su 24 ore, con riposo domenicale - è
riconosciuta un'indennità pari al 4% della sola retribuzione base
del
livello di appartenenza.
3)Tali
indennità verranno corrisposte nella misura di 1/22 del loro valore
mensile, in caso di 3 turni su 24 ore;
qualora i turni ciclici continuati
avvicendati si svolgano in 4 turni su 24
ore, le indennità turno verranno
corrisposte nella misura di 1/26 per ogni
giorno di effettivo svolgimento
della mansione.
Dette indennità hanno le seguenti
caratteristiche:
a)sono onnicomprensive e compensano, pertanto,
ogni altro istituto
contrattuale previsto dal CCNL o da accordi
aziendali, quali 13a e 14a
mensilità,
ferie, malattia, infortuni,
festività infrasettimanali,
permessi comunque retribuiti, etc.;
b)assorbono, fino
a concorrenza, ogni e
qualsiasi altra indennità
di
mansione
o comunque denominata ad analogo titolo corrisposta in
altra
sede;
c)sono cumulabili con le maggiorazioni previste dagli istituti
contrattuali del lavoro notturno e delle
prestazioni straordinarie;
d)sono assorbite e sostituite, nelle giornate domenicali
lavorate, dalla
specifica indennità prevista per il lavoro
domenicale.
SEZIONE
F - CONTRATTAZIONE AZIENDALE
Art. 29
- Contrattazione di 2° livello.
1)Premesso che
il CCNL disciplina tutti gli
elementi del rapporto di
lavoro, costituendo fonte di
regolamentazione degli aspetti normativi dei
livelli
retributivi e dei relativi parametri della classificazione del
personale
e di ogni altro aspetto di
carattere economico, la funzione
della contrattazione aziendale, in sintonia
con i contenuti del Protocollo
23.7.93,
si realizza, oltre che per le
materie ad essa delegate
dal
presente CCNL, nella negoziazione di
contenuti economici controllati che
siano
correlati e commisurati
a parametri di
miglioramento della
produttività, della qualità e
dell'efficienza, e che
sono pertanto
corrisposti sotto forma di premio di
risultato.
2)Nell'ambito delle iniziative mirate all'ottimizzazione
dei servizi di
igiene
ambientale, la contrattazione
aziendale potrà essere avviata,
sussistendone i presupposti, non prima della
data dell'1.1.96.
3)In relazione alla necessità di garantire
certezza e programmabilità dei
costi
dei servizi, i benefici
retributivi dovranno essere, comunque,
commisurati a risultati concretamente
realizzati sulla base di programmi
aziendali,
aventi come obiettivo
incrementi di produttività e di
economicità
gestionale, nel rispetto
delle esigenze qualitative
del
servizio
previste dal contratto di servizio, che non
discendano da
investimenti aziendali e/o da innovazioni
tecnologiche.
4)Idonei
indicatori saranno individuati per determinare l'incidenza e il
concorso
del fattore lavoro
alla realizzazione di
efficienza ed
economicità, i cui risultati
economici complessivamente raggiunti
individuano
le risorse da
destinare in quota parte
al premio di
produttività, la cui entità non potrà essere superiore
al 33% del
beneficio conseguito.
Il
premio, per sua natura, non potrà essere determinato a priori e avrà
caratteristiche di variabilità in
rapporto al raggiungimento
dell'insieme degli obiettivi aziendali.
La relativa entità
e la
corrispondente erogazione è pertanto determinata a consuntivo annuale,
una
volta che si
sia verificato in concreto il
miglioramento della
produttività.
Ai
lavoratori in contratto
di formazione lavoro, se
e in quanto
partecipi
dei progetti di produttività, verrà attribuito il
corrispettivo economico spettante.
5)La natura collettiva del premio non esclude che
gli importi da erogare
possano
essere differenziati, anche all'interno della stessa unità
produttiva, in funzione dei diversi livelli
di professionalità e della
prestazione lavorativa effettivamente resa.
6)Sulla base
e nei limiti di quanto
stabilito dall'Accordo
interconfederale 29.9.94, sono titolari
della contrattazione a livello
aziendale,
per le materie a essa delegate dal presente CCNL, le RSA,
ovvero le RSU, ove costituite,
congiuntamente alle strutture territoriali
delle OO.SS. stipulanti.
7)L'accordo per
il premio di risultato avrà
durata quadriennale e la
contrattazione avverrà secondo le modalità e
i criteri sopra individuati.
Il
premio di risultato non è computabile in alcun istituto contrattuale
ed è escluso dalla base di calcolo del TFR.
SEZIONE
G - PERIODI DI RIPOSO
Art. 30
- Giorni festivi e domenicali.
1)I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla
legge (artt. 1 e 2 della
legge 27.5.49 n. 260, con le modificazioni
previste dalla legge 5.3.77 n.
54 e dal DPR 28.12.85 n. 792), ai quali si
aggiungono la festa del Santo
Patrono
del Comune ove
ha sede l'Azienda e altri 3 giorni
festivi
supplementari, la cui data verrà fissata
mediante accordi aziendali.
2)Nel caso
che la festività del Santo
Patrono o uno o più dei
giorni
festivi
supplementari, di cui al punto 1, vengano a coincidere con una
delle
festività di cui agli artt. 1 e
2 della legge 27.5.49 n.
260,
modificata dalla legge 5.3.77 n. 54 e dal
DPR 28.12.85 n. 792, dovranno
essere
fissate mediante accordo aziendale altre giornate festive nello
stesso
anno, in sostituzione di quelle per cui si
è verificata la
coincidenza, fatta eccezione per i
lavoratori del Comune di Roma per i
quali vale, per la ricorrenza del Santo
Patrono, la specifica disposizione
dell'art. 1 del DPR n. 792 del 28.12.85.
3)Il riposo settimanale dei lavoratori, come
stabilito dalla legge, cade
normalmente di domenica.
4)Per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma
di legge, il lavoro nel
giorno
di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della
settimana,
cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno
lavorativo,
mentre viene ad
essere considerato giorno
di riposo
settimanale, a tutti gli effetti, il giorno
fissato per il riposo stesso.
5)Qualora una
delle festività non domenicali,
di cui al punto 1 del
presente articolo, cada di domenica, è
dovuto a ciascun lavoratore, il cui
riposo
settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al normale
trattamento
economico, un importo pari a una giornata di retribuzione
globale.
6)Nel caso che una delle festività non domenicali
coincida con il giorno
di
riposo settimanale dei
lavoratori di cui al punto 4, questi
ultimi
avranno diritto al trattamento previsto dal
punto precedente a favore dei
lavoratori il cui giorno di riposo cade
normalmente di domenica nel caso
di coincidenza di una festività
infrasettimanale con una domenica.
7)Nel caso
che una delle festività non
domenicale coincida con il
2°
giorno di riposo settimanale non festivo
(lavoratore in settimana corta),
verrà
corrisposta una retribuzione
pari a 6 ore di lavoro
ordinario
feriale diurno, avuto presente il fatto che il
1° giorno è da considerarsi
di recupero e il 2° festivo.
8)Nella giornata di Pasqua verrà corrisposto ai
lavoratori, in aggiunta
alla normale retribuzione, un importo pari a
una giornata di retribuzione
globale.
Le
festività nazionali e religiose sono regolate dalla legge 5.3.77 n.
54 e dall'Accordo Nazionale Interfederale
del 27.7.78.
9)A seguito delle disposizioni del DPR 28.12.85
n. 792, a compensazione e
in
luogo delle festività
civili e religiose
soppresse vengono
riconosciute, a decorrere dall'1.1.86 e a
modifica del suddetto Accordo
Nazionale
Interfederale, 2 giorni di ferie da aggiungersi ai periodi a
tale titolo stabiliti e ulteriori 3 giorni
di permesso retribuito oppure 4
dove l'orario settimanale è ripartito su 6
giorni.
Art. 31
- Ferie.
1)Il lavoratore ha diritto, per ciascun anno di
servizio (con esclusione
del
periodi di aspettativa non
retribuiti e delle assenze facoltative
previste dalla legge per le lavoratrici
madri dopo il parto) a un periodo
di riposo con decorrenza della retribuzione
globale.
2)Per ogni
anno solare il
periodo di ferie sarà pari
a 26 giorni
lavorativi per tutti i lavoratori.
3)Per i
lavoratori che effettuano l'orario settimanale su 5 giorni,
il
periodo di ferie sarà pari a 22 giorni.
4)Il riposo
annuale ha normalmente carattere continuativo; esso
sarà
assegnato
dall'Azienda sulla base di
una programmazione predisposta
dall'Azienda medesima, contrattata
con le
Rappresentanze Sindacali
Aziendali, tenuto conto delle esigenze del
servizio e delle richieste dei
lavoratori.
5)In caso
di inizio o
cessazione del rapporto di lavoro
nel corso
dell'anno il lavoratore effettivo ha
diritto alle ferie in proporzione ai
mesi di servizio prestati.
Le
frazioni di mese
non superiori ai 15 giorni
di calendario non
saranno
calcolate, mentre saranno
considerate come mese
intero se
uguali o superiori.
6)L'estinzione
del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica
il diritto alle ferie maturate.
7)L'assegnazione delle ferie, di norma, non può aver, luogo
durante il
periodo di preavviso.
Il
lavoro di competenza del
personale in ferie deve essere
compiuto,
per
quanto possibile, dal
personale in servizio,
durante l'orario
normale, senza alcuna corresponsione
d'indennità, salvo quanto previsto
dai punti 2 e 3 dell'art. 11.
8)Qualora, durante
il periodo di ferie, il lavoratore
si ammali dovrà
darne
comunicazione alla Direzione, con l'invio di certificato medico
rilasciato secondo le norme di legge entro
48 ore.
L'interruzione delle ferie per
sopraggiunta malattia è disciplinata
dalla vigente normativa esistente in
materia.
9)Ove la
malattia impedisse il godimento parziale o totale entro l'anno
del diritto maturato alle ferie, le stesse
saranno godute, a guarigione
avvenuta, anche nell'anno successivo.
10) Non
è ammesso il mancato godimento delle ferie per
rinuncia del
lavoratore o per disposizione dell'Azienda.
11) Le
ferie, una volta assegnate, devono essere obbligatoriamente
12) Nel
caso di provate esigenze di servizio, le ferie
possono essere
fatte godere al lavoratore fino al 31
maggio dell'anno successivo e, dopo
tale data, eventuali residui di ferie, che
siano state assegnate e non
fruite, non danno diritto a compenso
alcuno, né a cumulo con la successiva
maturazione.
SEZIONE
H - INTERRUZIONE E SOSPENSIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 32
- Aspettativa.
1)Per
giustificati motivi di carattere privato, da valutarsi dall'Azienda,
questa,
se lo ritenga compatibile con le
esigenze del servizio, potrà
concedere
al lavoratore, che
ne faccia richiesta,
un periodo di
aspettativa
fino a un massimo di 1 anno, senza alcuna corresponsione e
senza decorrenza di anzianità.
2)Ai lavoratori
chiamati a funzioni
pubbliche o a ricoprire cariche
sindacali
provinciali, regionali e nazionali
verranno applicate le
disposizioni di cui all'art. 31 della legge
n. 300/70 e all'art. 28 della
legge n. 816/85, con decorrenza di anzianità
a tutti gli effetti.
Art. 33
- Servizio militare.
1)Al
lavoratore chiamato alle armi per obblighi di leva verrà mantenuto il
posto
con diritto alla decorrenza di
anzianità, anche se in prova
o
vincitore di selezione.
2)Il richiamo alle armi non risolve il rapporto
di lavoro. Ai lavoratori
chiamati o richiamati alle armi verrà
applicato il trattamento economico
previsto dalle leggi in vigore.
3)Il lavoratore chiamato o richiamato alle armi
dovrà riprendere servizio
entro
il termine di 30 giorni dal
collocamento in congedo; in mancanza
sarà considerato dimissionario.
SEZIONE
I - DOVERI, RESPONSABILITA' E DISCIPLINA
Art. 34
- Doveri dei lavoratori.
1)Il lavoratore
deve tenere un contegno rispondente ai
doveri inerenti
all'esplicazione delle mansioni affidategli
e in particolare:
a)rispettare l'orario
di servizio e adempiere le formalità
prescritte
dall'Azienda per il controllo della
presenza;
b)dedicare attività
assidua e diligente
al disbrigo delle
mansioni
affidategli, osservando le disposizioni del
presente Contratto, nonché le
istruzioni
impartite dai superiori e
rispettando l'ordine gerarchico
fissato dall'Azienda;
c)osservare scrupolosamente tutte le norme di
legge sulla prevenzione
infortuni che l'Azienda deve portare a sua
conoscenza, nonché tutte le
disposizioni al riguardo emanate
dall'Azienda stessa;
d)conservare
assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda, non trarre
profitto con danno dell'Azienda stessa da
quanto forma oggetto delle sue
funzioni,
né svolgere attività contraria agli interessi dell'Azienda
medesima come qualsiasi attività retribuita;
e)astenersi dallo
svolgere, durante l'orario
di lavoro, attività
che
possano procurargli lucro e che, comunque,
possano sviare la sua attività
che deve essere interamente acquisita
dall'Azienda;
f)aver cura
dei locali, mobilia,
oggetti, macchinari, cancelleria,
attrezzi e strumenti a lui affidati;
g)tenere, nell'espletamento delle sue funzioni, un
contegno che concorra
al buon nome dell'Azienda;
h)osservare e
far osservare tutte
le disposizioni di
carattere
disciplinare, organizzativo e regolamentare
in genere disposte con ordine
di
servizio dalla Direzione, con le modalità previste
dal presente
Contratto.
2)Al lavoratore
è vietato di valersi, anche al di fuori
dell'orario di
lavoro, della propria condizione per
svolgere, a fine di lucro, attività
che siano comunque in relazione con quelle
dell'Azienda e ricevere a tale
effetto compensi.
3)Il lavoratore, a richiesta dell'Azienda, deve
sottoporsi in qualsiasi
momento a visita medica di accertamento
dell'idoneità lavorativa.
Art. 35
- Doveri e responsabilità dei conducenti.
1)Il
conducente deve assolvere a una serie di atti sostanziali aventi come
fine il buon funzionamento e il mantenimento
dello standard di sicurezza
del
mezzo assegnato, così come definiti dal Codice della strada e
dal
regolamento.
Gli
atti succitati sono: interventi, controlli, segnalazioni. Dette
operazioni debbono essere svolte nell'orario
normale di lavoro.
Interventi:
-
rifornimento carburante;
-
rabbocco livello liquido raffreddamento motore;
-
rabbocco livello fluidi funzionali;
-
rifornimento liquido lavaparabrezza;
-
pulizia interna cabina.
Controlli:
-
metodica verifica della strumentazione di bordo (spie, strumenti, etc.)
per mantenere il massimo livello di
efficienza;
-
livello liquido raffreddamento motore;
-
livello fluidi funzionali;
-
condizione e pressione pneumatici;
-
fumosità allo scarico;
-
illuminazione esterna.
Segnalazioni:
-
puntuale trasmissione, mediante gli
strumenti previsti dalle procedure
aziendali,
di tutte le
informazioni atte a segnalare
anomalie di
funzionamento o guasti.
2)Il conducente è responsabile delle
contravvenzioni a lui imputate per
negligenza e incuria.
Art. 36
- Provvedimenti disciplinari.
1)Le
mancanze dei lavoratori possono essere punite secondo la loro gravità
come segue:
a)rimprovero
verbale;
b)rimprovero
scritto;
c)multa
in misura non superiore a 4 ore della retribuzione base;
d)sospensione
dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo
da 1 a 10
giorni;
e)licenziamento
con preavviso e con indennità;
f)licenziamento
senza preavviso e con indennità.
2)Il licenziamento di cui alla lett. e) si può
applicare nei confronti di
quei lavoratori che siano incorsi per
almeno 3 volte nel corso di 2 anni,
per la stessa mancanza o per mancanze
analoghe, in sospensioni dal lavoro
e dalla retribuzione per un totale di 20
giorni, o nello stesso periodo di
tempo, abbiano subito sospensioni per 30
giorni complessivamente, anche se
non conseguenti a inosservanza dei doveri
di cui agli artt. 34 e 35.
3)Il provvedimento previsto dalla lett. f) del
precedente punto 1 si
applica
nei confronti del personale colpevole di mancanze relative
a
doveri, anche non particolarmente
richiamati nel presente Contratto, le
quali
siano di tale entità da non consentire la
prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto di lavoro.
4)Quando la
gravità delle mancanze
sia tale da
non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro neppure
in via provvisoria e sempreché
ricorra la giusta causa, può essere
disposto il licenziamento in tronco
senza necessità di ricorrere al
provvedimento disciplinare.
5)Il licenziamento e ogni altro
provvedimento disciplinare non
pregiudicano le eventuali responsabilità
civili per danni nelle quali sia
incorso il lavoratore.
6)Nei casi
di particolare gravità il
lavoratore può essere
sospeso
cautelarmente dal servizio fino alla
conclusione del procedimento
disciplinare, per un massimo di 30 giorni
lavorativi. Per il periodo di
sospensione egli avrà diritto a un assegno
alimentare pari alla metà della
retribuzione globale in atto.
7)Le mancanze
comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale
dovranno essere contestate per iscritto al
lavoratore.
8)Il lavoratore,
entro il termine di 7 giorni dal
ricevimento della
contestazione scritta, potrà presentare le
proprie giustificazioni per
iscritto,
ovvero richiedere di discutere, fuori orario di lavoro,
la
contestazione stessa con la
Direzione, facendosi assistere
dalla
Associazione sindacale alla quale sia
iscritto, ovvero conferisca mandato.
9)La Direzione,
completata l'istruttoria - la quale dovrà esaurirsi, di
norma, entro 30 giorni decorrenti dalla
notificazione della contestazione
della
mancanza fatta per
iscritto al lavoratore - comunicherà
al
lavoratore stesso la sanzione da irrogare.
Spetta al Direttore, che ha
facoltà di delegare tale funzione ad altro
dirigente:
a)decidere le misure disciplinari inferiori alla
sospensione e, nei casi
d'urgenza, i provvedimenti di sospensione
cautelativa dal servizio del
personale;
b)formulare proposte per l'adozione dei
provvedimenti di sospensione
o
licenziamento del personale.
10)Per quanto
non espresso nel presente articolato, si
applicano le
disposizioni di legge.
PARTE
IV - ASSISTENZA E PREVIDENZA
Art. 37
- Infortuni sul lavoro.
1)Per l'assicurazione dei dipendenti contro gli
infortuni sul lavoro si
applicano le norme di legge vigenti.
2)In caso
di infortunio sul
lavoro o di ricaduta di infortunio,
il
lavoratore deve avvertire l'Azienda il
giorno stesso.
La
conservazione del posto
e la conseguente
retribuzione saranno
protratte,
con le modalità previste dal successivo art. 38, fino
alla
guarigione clinica o alla stabilizzazione,
accertate dall'INAIL.
3)Nei periodi
nei quali gli
operai percepiscono gli assegni
INAIL,
l'Azienda
corrisponderà
l'integrazione fino al
raggiungimento del
trattamento economico previsto dall'art. 38.
4)L'Azienda anticiperà l'intero trattamento economico
dovuto, osservando
per i rimborsi le procedure disposte
dall'INAIL.
Art. 38
- Assistenza e trattamento di malattia.
1)L'assistenza di malattia ai lavoratori è prestata secondo
le norme di
legge.
Per
i lavoratori colpiti da tubercolosi si applicano le norme di legge
vigenti e il trattamento economico previsto
dal presente articolo, con
decorrenza
dal 1° giorno per tutto il
periodo e con le modalità
previste dall'articolo stesso.
2)In caso
di malattia o infortunio non sul
lavoro, il lavoratore deve
avvertire
l'Azienda entro il 1° giorno di assenza e recapitare "brevi
manu" o trasmettere, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento,
all'Azienda stessa, entro 2 giorni
dall'inizio o dalla prosecuzione
dell'assenza, il certificato medico
attestante l'inizio o la prosecuzione
e la durata della malattia.
L'invio
di detto certificato è prescritto anche per assenze di durata
di 1 giorno.
In
mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, sia in caso
di
inizio
che di prosecuzione dell'assenza, salvo il caso di giustificato
impedimento, l'assenza verrà considerata
ingiustificata.
L'Azienda
ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai
sensi
delle vigenti disposizioni in materia non appena ne abbia avuta
comunicazione.
Il
lavoratore assente per malattia
è tenuto, fin dal 1°
giorno di
assenza
dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato al datore
di
lavoro, disponibile per il suddetto
controllo in ciascun giorno, anche
se
domenicale o festivo: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle
ore 19 dall'inizio dell'evento morboso.
Il
lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi
dal
proprio domicilio per
visite, prestazioni o
accertamenti
specialistici o per altri giustificati
motivi - non possa osservare
tali fasce orarie, è tenuto a dare
preventiva comunicazione all'Azienda
della diversa fascia oraria di reperibilità
da osservare.
La
permanenza del lavoratore nel
proprio domicilio durante le fasce
orarie
come sopra definite potrà essere verificata nell'ambito e
nei
limiti delle disposizioni di legge vigenti.
Ogni
mutamento di domicilio o dimora, anche se temporaneo, nel
corso
del
periodo di assenza per malattie e infortunio non sul lavoro, deve
essere
comunicato tempestivamente
dal lavoratore all'Azienda
e da
questa autorizzato.
Il lavoratore che, salvi i casi comprovati,
durante le fasce orarie che
è
tenuto ad osservare, non sia reperito al
domicilio comunicato al
datore
di lavoro, incorre
nei provvedimenti disciplinari di cui
all'art.
36, con gradualità
a seconda della
ripetitività delle
infrazioni riscontrate.
3)Nel caso
di interruzione del
lavoro dovuta a malattia,
l'Azienda
conserverà il posto al lavoratore assunto a
tempo indeterminato per 365
giorni di calendario.
4)Si considera prosecuzione del periodo di
malattia quella che intervenga
non oltre 90 giorni di calendario dalla
ripresa effettiva dell'attività
lavorativa, dopo la cessazione della
malattia precedente.
5)Su richiesta
del lavoratore impossibilitato a
prendere servizio, da
inoltrare, per iscritto, entro il
quindicesimo giorno dalla comunicazione
dell'Azienda dell'approssimarsi del
superamento del limite di tempo per la
conservazione del posto di cui al precedente punto 3, l'Azienda sarà
tenuta a concedere un'aspettativa nella
misura massima di 1 anno, con gli
effetti del punto 1 dell'art. 32, fatta
eccezione per i contributi dovuti
all'INPDAP per questo periodo, che saranno
tutti a carico dell'Azienda.
6)In caso
di superamento dei limiti
predetti o nell'ipotesi in cui il
lavoratore
non abbia richiesto l'aspettativa, l'Azienda risolverà il
rapporto,
conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto
al
trattamento di fine rapporto e
all'indennità sostitutiva del preavviso.
7)Il trattamento
economico del lavoratore
assente dal servizio
per
malattia sarà, per 365 giorni di calendario
di conservazione del posto,
ivi
compreso il periodo di prova, eguale e non mai superiore a quello
spettante per l'orario normale di lavoro.
8)Per gli
operai il trattamento economico di cui al
presente articolo
decorre dal 1° giorno di malattia.
9)L'Azienda eroga
il trattamento economico
per conto dell'INPS,
effettuando il recupero in sede di
versamento dei contributi.
10) Le
indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS
non corrisponde le indennità dovute per
legge.
Le
Aziende non sono
tenute a integrare la parte
di indennità non
risposta dall'istituto.
11) Per
quanto attiene alle
cure idrotermali, nonché
a quelle
psammoterapiche, elioterapiche etc. si
richiamano le vigenti disposizioni
di legge.
12) Il
trattamento per malattia
previsto nel presente articolo compete
anche
in caso di assenza dal servizio
per infortunio non sul lavoro,
purché questo non si sia verificato per
colpa grave del lavoratore.
Art. 39
- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
I -
ACCERTAMENTI PREVENTIVI
1)L'Azienda, avvalendosi
delle strutture preposte nel rispetto della
normativa
vigente, prima di costituire il rapporto di lavoro, sottopone
l'interessato ad accertamenti preventivi
tesi a constatare l'idoneità alla
mansione specifica.
2)Tali accertamenti, in conformità a quanto
stabilito dal D.lgs. 626/94,
sono svolti dal medico competente, con le
modalità di cui sopra, anche nei
confronti del personale invalido
appartenente a categorie protette di cui
alla legge n. 482/68.
3)In assenza
di un giudizio di idoneità specifica alla mansione per
la
quale
il lavoratore deve essere assunto non potrà farsi
luogo alla
costituzione del rapporto di lavoro.
II -
ACCERTAMENTI PERIODICI
1)Allo scopo
di preservare lo
stato di salute dei dipendenti
e di
migliorare le condizioni di igiene e
sicurezza sui luoghi di lavoro, le
Aziende, avvalendosi del medico competente,
sottoporranno il personale ad
accertamenti sanitari periodici nel
rispetto della normativa di legge.
2)Tali
accertamenti possono comprendere, a giudizio del medico competente,
anche
esami clinici e/o biologici e/o indagini diagnostiche mirati al
rischio
specifico al fine di consentire l'espressione del giudizio di
idoneità alla mansione. In proposito, il
medico competente può avvalersi
della collaborazione di medici e istituti
specialistici scelti dal datore
di lavoro, fermo restando l'assoluto
rispetto del segreto professionale
circa le notizie a carattere sanitario.
Esse dovranno essere comunicate
esclusivamente al medico competente che,
acquisiti tutti gli elementi di
valutazione reputati necessari, esprimerà
il giudizio di idoneità alla
mansione.
3)Il lavoratore
non può sottrarsi
agli accertamenti di
cui sopra,
essenziali per tutelare la sua stessa
integrità fisica.
Qualora
il lavoratore non
si sottoponga ai previsti
accertamenti
sanitari periodici ovvero promossi
dall'Azienda, al fine di valutare la
sua idoneità lavorativa, il rapporto sarà
risolto.
4)Il medico
competente conclude l'accertamento sanitario esprimendo un
giudizio circa l'idoneità alla mansione
specifica, che sarà comunicato,
contestualmente, al lavoratore, al
rappresentante per la sicurezza e alla
Direzione aziendale.
5)La periodicità degli accertamenti sarà definita
dal medico competente,
sentito il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione nonché i
rappresentanti per la sicurezza non appena
nominati. Essa sarà stabilita
sulla
base del Documento contenente la valutazione dei rischi per
la
salute e la sicurezza durante il lavoro,
previsto dall'art. 4 del D.lgs.
n. 626/94, e potrà essere oggetto di
successive modifiche.
6)Sulla base
del Documento di cui all'art. 4 del D.lgs. n.
626/94,
l'Azienda definirà la tabella delle
mansioni correlata a ogni area di
attività e i relativi rischi per la salute.
Tale
tabella sarà trasmessa
anche al Servizio Prevenzione
Igiene
Sicurezza Lavoratori della USL
territorialmente competente, in qualità
di
organo di vigilanza cui proporre ricorso avverso
i giudizi di
inidoneità fisica assoluta o relativa.
Essa,
inoltre, dovrà essere di volta in volta trasmessa anche
al
Collegio
sanitario di cui all'art. 20, comma 3, della legge n. 482/68
qualora il lavoratore intenda farvi
ricorso.
7)Particolare attenzione
sarà posta nel monitoraggio dello stato di
salute,
anche attraverso una più stretta
cadenza degli accertamenti
periodici, nei confronti del personale
adibito ad attività usuranti nonché
dei lavoratori che prestano servizio
notturno.
8)Le Aziende,
sulla base dei
risultati non nominativi
degli esami
effettuati, compileranno
opportune statistiche, informandone il
rappresentante per la sicurezza. Qualora
dette statistiche facessero
emergere dati allarmanti per particolari
posizioni lavorative, le Aziende
adotteranno le misure del caso nell'ambito
della vigente normativa.
9)Le cartelle
sanitarie personali vanno conservate sotto il vincolo del
segreto
professionale. I dati in esse riportati vanno
raccolti ed
elaborati in modo del tutto anonimo.
Al
momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il
datore di
lavoro consegna al lavoratore la cartella
sanitaria e di rischio.
Tutti
coloro che collaborano alla
raccolta dei dati sono tenuti
al
segreto professionale.
10) Il medico competente, nei casi in cui
riterrà che sussistano elementi
pregiudizievoli alla salute del lavoratore,
li comunicherà al medico di
fiducia
del lavoratore stesso
o, se del caso, a
un familiare
dell'interessato con la massima
riservatezza e con le dovute cautele.
11) Per quanto non espressamente indicato
valgono le normative di legge o
altre pattuizioni a livello aziendale
correlate a particolari specificità.
12) Gli
oneri per l'applicazione del
presente articolo sono a
carico
dell'Azienda.
Art. 40
- Inidoneità sopravvenuta in servizio.
1)È diritto
dell'Azienda di far constatare
in ogni momento l'idoneità
psico-fisica del lavoratore a svolgere le
mansioni per le quali è stato
assunto o alle quali è stato
successivamente adibito.
2)L'accertamento relativo
deve essere compiuto dal medico
competente,
avvalendosi delle strutture preposte nel rispetto delle norme di legge
vigenti, e si conclude con un giudizio
circa l'idoneità alla mansione.
Nel
caso di personale invalido di
cui alla legge n. 482/68 il medico
competente
qualora ritenga che la natura o
il grado dell'invalidità
possano
riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei
compagni
di lavoro e alla sicurezza degli impianti, può sospendere il
giudizio circa l'idoneità del lavoratore in
attesa di acquisire l'esito
dell'accertamento di cui all'art. 20, comma
1, della legge n.
482/68
che egli stesso promuoverà.
3)Contro l'eventuale giudizio di inidoneità
sia l'Azienda che
il
lavoratore possono esperire un solo ricorso,
secondo la vigente normativa,
rivolgendosi all'organo di vigilanza
territorialmente competente (art. 17,
comma 4, D.lgs. n. 626/94).
Nel caso di lavoratori invalidi
appartenenti alle categorie protette di
cui
alla legge n.
482/68, il ricorso, in
via alternativa e su
iniziativa
del lavoratore, potrà
essere promosso per
accertare la
compatibilità dello stato fisico del
ricorrente con le mansioni a lui
affidate all'atto dell'assunzione o
successivamente (art. 20, comma 3,
legge n. 482/68).
4)Nelle more
dell'esperimento del ricorso di cui al precedente punto
e
fino
all'acquisizione del relativo
esito, il lavoratore sarà
provvisoriamente inserito in mansioni
confacenti con il suo stato, come
indicate dal medico competente,
compatibilmente con le esigenze funzionali
aziendali, in considerazione della
temporaneità dello stato di inabilità.
5)L'Azienda
deve dare comunicazione scritta al lavoratore dell'esito della
visita
medica cui è stato sottoposto,
limitatamente, tuttavia, alla
constatazione della sua capacità
lavorativa.
A
salvaguardia del diritto alla segretezza dei dati
riferiti alla
propria
condizione sanitaria, il lavoratore dovrà consegnare ogni e
qualsiasi
certificazione e documentazione medica in suo
possesso
esclusivamente e direttamente al medico
competente.
6)Gli
organi di cui sopra potranno:
a)dichiarare il lavoratore idoneo a svolgere le mansioni per
le quali è
stato assunto o alle quali è stato
successivamente adibito;
b)dichiarare il
lavoratore totalmente inidoneo
a svolgere qualsiasi
attività lavorativa;
c)dichiarare
il lavoratore inidoneo a svolgere le mansioni per le quali è
stato assunto o alle quali è stato
successivamente adibito, ma non anche
inidoneo a svolgere qualsiasi altra
attività lavorativa;
d)dichiarare
il lavoratore temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni
per le quali è stato assunto o alle quali è
stato successivamente adibito,
ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi
altra attività lavorativa.
7)Nei casi previsti dal precedente punto 6, lett.
b) e c), l'Azienda deve
procedere alla risoluzione del rapporto di
lavoro, fermo restando quanto
previsto dal successivo punto 8.
8)È data
facoltà al lavoratore,
ove ricorra il
caso previsto dal
precedente punto 6, lett. c), di formulare
all'Azienda richiesta scritta
di essere mantenuto in servizio per
svolgere mansioni diverse da quelle a
cui era adibito prima dell'accertamento
medico.
In
tal caso, l'inoltro
della richiesta sospende la
procedura di
licenziamento.
9)La richiesta
di cui sopra deve essere
inoltrata all'Azienda entro 5
giorni
dal ricevimento della lettera con la quale l'Azienda stessa, a
seguito dell'esito della visita, comunica
al lavoratore l'intenzione di
risolvere il rapporto di lavoro.
10) L'accertamento relativo alla possibilità di mantenere, o
meno, il
lavoratore in servizio con mansioni diverse
deve avvenire in una riunione
congiunta
tra la Direzione Aziendale, le Rappresentanze Sindacali
Aziendali
delle Organizzazioni
Sindacali stipulanti il
CCNL e il
lavoratore interessato.
11) Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'accertamento compiuto ai
sensi
del precedente punto 10, risulti che il
lavoratore può essere mantenuto in
servizio, ancorché in mansioni non
equivalenti o anche inferiori a quelle
di
assunzione o a quelle alle quali è stato successivamente adibito, deve
essere
redatto apposito verbale
nel quale il
lavoratore dovrà
espressamente dichiarare di accettare le mansioni che gli sono
state
assegnate. Il predetto verbale, oltre che
dal lavoratore interessato, deve
essere
sottoscritto per accettazione dalla Direzione e
dalle
Rappresentanze Sindacali Aziendali delle
Organizzazioni Sindacali
stipulanti il CCNL.
Qualora
non si raggiunga
l'accordo, l'Azienda procederà
al
licenziamento del lavoratore, come previsto
al precedente punto 7, con
eventuale
applicazione delle successive
disposizioni in materia
di
esonero agevolato per inidoneità.
12) Nell'ipotesi prevista al precedente punto
11, il lavoratore mantenuto
in servizio dovrà essere inquadrato nel
livello di competenza delle nuove
mansioni attribuitegli.
Qualora
il nuovo inquadramento risultasse inferiore al
precedente,
verrà
conservata "ad personam" la differenza in
cifra tra la
retribuzione individuale percepita al
momento dell'assegnazione del
nuovo livello e la nuova retribuzione.
Tale differenza ("ad personam") è
parte della retribuzione globale.
ESONERO
AGEVOLATO PER INIDONEITA'
a)Nei confronti dei lavoratori riconosciuti, con
le procedure di cui ai
commi precedenti, inidonei alle mansioni per
cui erano stati assunti o a
cui
erano stati successivamente adibiti,
l'Azienda, esperita
infruttuosamente la procedura di
riallocazione, procederà alla risoluzione
del
rapporto di lavoro con il riconoscimento di una somma "una tantum"
definita nella sottoindicata tabella.
b)L'esonero, stante la condizione di cui al precedente
punto a), avverrà
senza
corresponsione di premio per i
lavoratori che al
momento del
provvedimento del licenziamento abbiano
un'età anagrafica pari a quella
stabilita dalle disposizioni in materia
previdenziale per il collocamento
a riposo per limiti di età, diminuita di 1
anno.
Anni di
servizio aziendale Mensilità globali
dell'ultima
retribuzione
(X 14:12)
10
compiuti
3
11 " 4
12 " 5
13 " 6
14 " 7
15 " 8
16 " 9
17 " 10
18 " 11
19 " 12
20 " 14
22 " 13
24 " 12
25 " 11
26 " 10
27 " 9
28 " 8
29 " 7
Anzianità
di
servizio 6
maggiore
di 29 anni
c)L'"una
tantum" sopra definita spetta integralmente ai lavoratori di età
inferiore
ai 55 anni compiuti anagraficamente, al momento del
provvedimento del licenziamento definitivo.
Viene
ridotta di 2/30 per ogni anno di
età superiore al 55° compiuto
anagraficamente.
d)I
posti lasciati vacanti dai lavoratori esonerati con liquidazione della
suddetta
somma "una tantum", non verranno ricoperti per
un periodo
corrispondente ai mesi di "una
tantum" riconosciuti agli stessi lavoratori
esonerati.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Nel numero degli anni indicati nella tabella
"anni di servizio aziendale"
sono compresi quelli prestati alle dipendenze
della preesistente gestione
in economia o privata, per le Aziende
costituite da meno di 10 anni o di
nuova
costituzione.
Art. 41
- Tutela delle lavoratrici madri.
1)L'Azienda
è tenuta a ottemperare alle disposizioni di legge sulla tutela
delle lavoratrici madri, durante lo stato di
gravidanza e puerperio e, in
particolare, a quanto stabilito dall'art. 4
della legge 30.12.71 n. 1204,
che recita:
"È vietato adibire al lavoro le donne:
a)durante
i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
b)ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra
la data presunta e la data effettiva del
parto;
c)durante
i 3 mesi dopo il parto".
2)Per i
periodi di assenza
obbligatoria, l'Azienda corrisponderà
l'integrazione economica fino al
raggiungimento del trattamento economico
previsto per l'orario normale di lavoro.
Detto trattamento non è cumulabile con gli
assegni corrisposti dall'INPS
che dovranno essere versati in toto dalle
lavoratrici all'Azienda ovvero
recuperati in sede di versamento dei
contributi previdenziali.
Per quanto attiene il diritto della
lavoratrice ad assentarsi dal lavoro
trascorso
il periodo di astensione
obbligatoria, si richiama
quanto
previsto
dalla già citata legge 30.12.71 n. 1204, dal DPR 25.11.76
n.
1026
"Regolamento di esecuzione
della legge 30.12.71 n. 1204,
sulla
tutela delle lavoratrici madri" e dalla
legge 9.12.77 n. 903 (vedi anche
sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del
19.1.87).
Art. 42
- Trattamento di pensione.
1)I lavoratori dipendenti delle Aziende speciali
sono iscritti all'INPDAP
- Cassa di Previdenza per i Dipendenti da
Enti Locali.
2)I contributi relativi sono a carico
dell'Azienda e del lavoratore nelle
misure stabilite dalla legge.
3)Le Aziende sono tenute, nell'osservare i
termini previsti dal comma 6
dell'art.
6 della legge 8.1.79, n. 3 di conversione, con modificazioni,
del D.L. 10.11.78 n. 702, a dare
comunicazione all'interessato o ai suoi
superstiti
e alle Organizzazioni Sindacali dell'avvenuto inoltro della
pratica all'Ente competente.
PARTE V
- ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 43
- Estinzione del rapporto di lavoro
1)Il
rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi:
a)collocamento
a riposo del lavoratore per raggiunti limiti di età;
b)morte
del lavoratore;
c)dimissioni
del lavoratore;
d)esonero o recesso del lavoratore per superamento dei
limiti massimi di
malattia e aspettativa ai sensi dell'art.
38;
e)esonero
per malattia contagiosa cronica del lavoratore;
f)esonero
per comprovata incapacità lavorativa del lavoratore;
g)esonero
per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 36;
h)esonero
per giusta causa o giustificati motivi ai sensi delle leggi nn.
604/66, 300/70 e 108/90.
2)Il rapporto
di lavoro si estingue quando il
dipendente compie l'età
fissata
per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia
dall'art. 11 della legge 23.12.94 n. 724, secondo
la tabella riportata in
allegato alla legge stessa, fatta salva per
gli aventi diritto la facoltà
di opzione di cui alle vigenti disposizioni
di legge.
NOTA A
VERBALE
Le parti
si danno reciprocamente atto che l'art. 43, comma 1, lett. "h"
del
presente CCNL, di conferma della previgente normativa contrattuale del
1983,
non ha innovato il principio di stabilità che assiste il rapporto di
lavoro
dei dipendenti delle Aziende municipalizzate di igiene ambientale.
Art. 44
- Preavviso di licenziamento e dimissioni.
1)In caso
di cessazione del rapporto di
lavoro per i motivi elencati
nell'art.
43, escluso quello di cui alle lett. g) ed h), ai lavoratori
compete il preavviso nella seguente misura:
a)per
coloro i quali hanno superato il periodo di prova e non i 2 anni di
servizio: 30 giorni;
b)per coloro i quali hanno superato i 2 anni di
servizio e non i 5:
60
giorni;
c)per coloro i quali hanno superato i 5 anni di
servizio e non i 15: 90
giorni;
d)per
coloro i quali hanno superato i 15 anni di servizio: 120 giorni.
2)Il lavoratore avrà diritto all'eventuale
maggiore termine di preavviso
stabilito da disposizioni di legge.
3)Durante il
periodo di preavviso l'Azienda concederà
al lavoratore
permessi per ricerca di nuova occupazione.
4)Il periodo
di preavviso dovrà decorrere dal 1° giorno della quindicina
successiva
alla data di comunicazione del collocamento a riposo o
del
licenziamento.
5)I periodi
di preavviso sopraindicati, ridotti a metà, dovranno essere
osservati
a favore dell'Azienda anche dai lavoratori
in caso di
dimissioni.
6)Il periodo
di preavviso, anche se
sostituito dall'indennità di
cui
all'articolo seguente, sarà computato nell'anzianità agli effetti
del
trattamento di fine lavoro.
Art. 45
- Indennità sostitutiva del preavviso.
1)È facoltà dell'Azienda esonerare dal servizio
il lavoratore collocato a
riposo
o licenziato, dietro
pagamento di un'indennità equivalente
all'importo della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore
medesimo durante il periodo di preavviso.
2)In ogni
caso l'Azienda deve corrispondere l'indennità sostitutiva del
preavviso qualora l'estinzione del rapporto
di lavoro avvenga per motivi
di cui alle lett. b), d), e), f) dell'art.
43.
3)L'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di morte
del lavoratore,
verrà corrisposta alle persone e con le
modalità previste dall'art. 2122
C.C..
4)L'Azienda ha facoltà di ritenere a titolo di indennità
sostitutiva del
preavviso su quanto da essa dovuto al
lavoratore dimissionario, l'importo
corrispondente alla retribuzione per il
periodo di preavviso che questi
non abbia dato.
5)L'Azienda,
nel caso di dimissioni del lavoratore, previa definizione con
accordo
sindacale dei relativi
tempi e modalità,
potrà risolvere
immediatamente il rapporto di lavoro, dietro
pagamento di una indennità
minima
equivalente all'importo della retribuzione globale che
sarebbe
spettata al lavoratore medesimo durante il
periodo di preavviso.
Art. 46
- Trattamento fine rapporto di lavoro
(in materia di anticipazione sul TFR
vedi regolamento
allegato).
A)
1)Al lavoratore il cui rapporto di lavoro si
estingua per motivi previsti
dal presente Contratto sarà corrisposto il
trattamento di fine rapporto di
lavoro previsto dalla legge n. 297 del
29.5.82.
L'indennità
di anzianità che sarebbe spettata ai singoli lavoratori in
caso di cessazione del rapporto di lavoro al
31.5.82 è calcolata secondo
la
disciplina di cui all'art. 44 del CCNL 28.2.80 e si cumula, a tutti
gli effetti, con il trattamento di cui
all'art. 2120 C.C..
2)È facoltà
dell'Azienda, salvo espresso
patto contrario, dedurre
dall'ammontare del trattamento di fine
rapporto di lavoro quanto
il
lavoratore
venga a percepire all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro
per eventuali benefici previdenziali concessi allo stesso titolo
dall'Azienda e non espressamente previsti
dal presente Contratto.
3)Nel caso
di morte del lavoratore, il
trattamento di fine rapporto di
lavoro verrà corrisposto alle persone con le
modalità previste dall'art.
2122 C.C..
B)
1)In applicazione dell'art. 1, comma 2, della
legge 29.5.82 n. 297,
la
retribuzione annua da prendersi a base per
la liquidazione del trattamento
di fine rapporto comprende le seguenti voci:
1.retribuzione
base mensile;
2.indennità
di contingenza in base all'art. 5 della legge n. 297/82;
3.aumenti
periodici di anzianità;
4.aumenti
di anzianità convenzionale;
5.13ª e
14ª mensilità;
6.indennità
speciale aziendale;
7.assegni
e aumenti "ad personam";
8.indennità
mezzo di trasporto;
9.indennità
maneggio denaro;
10.
indennità sgombero neve;
11. EDR
individuale produttività;
12.
compenso relativo alla giornata di Pasqua;
13.
indennità turni continui avvicendati;
14.
compenso per lavoro festivo;
15.
indennità lavoro normale domenicale;
16.
indennità di reperibilità;
17.
differenza sui minimi tabellari per mutamento temporaneo di mansioni;
18.
compenso giornaliero per ex festività non godute;
19. compenso per lavoro compiuto, in relazione
al turno di lavoro, in uno
dei giorni festivi infrasettimanali;
20. compenso giornaliero per festività
coincidenti con la domenica o con
giornate di riposo;
21.
indennità sostitutiva del preavviso;
22. indennità
di funzione corrisposta
ai lavoratori cui
è stata
attribuita la qualifica di quadro;
23. oltre
ai predetti elementi retributivi vanno inseriti nella base di
calcolo utile per la determinazione del
trattamento di fine rapporto anche
tutte le indennità o compensi previsti per
legge, qualora gli stessi siano
corrisposti in maniera fissa e
continuativa.
Eventuali istituti aziendali saranno inclusi
nel computo del trattamento
di
fine rapporto solo ove tale
computabilità sia già stata considerata
dalle parti ai fini della precedente
indennità di fine lavoro.
L'elencazione sopradescritta è tassativa
e, di conseguenza, restano
esclusi
dalla predetta base
di calcolo tutti
gli altri elementi
economico-retributivi previsti nella
normativa del CCNL che
non sono
compresi nell'elencazione stessa.
Eventuali
modifiche all'elencazione possono intervenire nella validità
del
Contratto e saranno
concordate in sede
nazionale qualora
intervenissero accordi confederali o
modificazioni legislative.
Art. 47
- Certificato di lavoro.
In caso di licenziamento o dimissioni, per
qualsiasi causa, l'Azienda ha
l'obbligo di
mettere a disposizione del lavoratore, all'atto
della
cessazione del
rapporto di lavoro e nonostante
qualsiasi contestazione
sulla liquidazione dei diritti che ne derivano, un
certificato contenente
l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore ha
svolto la sua
attività
nell'Azienda, del livello al quale era assegnato e delle mansioni
nella
stessa disimpegnate.
Art. 48
- Prerogative e permessi sindacali.
I.
RAPPRESENTANZA SINDACALE
a)Le
Organizzazioni dei lavoratori che istituiscano proprie Rappresentanze
Sindacali Aziendali, devono darne comunicazione
per iscritto all'Azienda
interessata.
b)Le Rappresentanze Sindacali Aziendali,
costituite ai sensi della Legge
20.5.70
n. 300, assumono anche tutti i compiti e le
funzioni delle
Commissioni interne.
c)Ove le singole Rappresentanze Sindacali
Aziendali, di cui al punto a),
siano
sostituite da una struttura rappresentativa unitaria (RSU)
alla
stessa saranno riconosciuti i compiti e le
funzioni previsti dagli accordi
nazionali di settore.
d)I dirigenti delle RSA, di cui al precedente
punto b) hanno diritto per
l'espletamento dell'attività inerente al
loro mandato a un numero di ore
di permesso retribuito pari a quanto
stabilito dall'art. 23 della legge n.
300/70.
II.
MONTE ORE DEI PERMESSI SINDACALI
a)Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il
presente CCNL, le quali
raggiungano
sul territorio nazionale una rappresentatività, determinata
esclusivamente in base alle deleghe alla trattenuta sindacale, pari
o
superiore
al 5% dei dipendenti come sotto individuati e siano aderenti
agli
accordi di regolamentazione dei
conflitti di cui alla legge
n.
146/90, in sostituzione di quanto previsto
al precedente par. 1, a titolo
di clausola più favorevole, fruiranno di un
monte ore annuo aziendale di
permessi retribuiti, pari al numero di ore
sottoindicato, moltiplicato per
il
numero dei dipendenti in forza presso ciascuna azienda al 31 ottobre
dell'anno precedente quello di riferimento:
-
1.1.95: 9 ore complessive
-
1.1.96: 9 ore complessive
-
1.1.97: 8 e 1/2 complessive
-
1.1.98: 8 ore complessive
b)Le ore
di permesso risultanti
dal monte vanno
ripartite tra le
Organizzazioni Sindacali di cui al
precedente punto a,
in misura
proporzionale al numero degli iscritti
aziendali a ciascuna di esse, come
sopra
determinati, risultante alla stessa data del 31 ottobre dell'anno
precedente quello di riferimento.
c)Nel monte
ore suindicato rientra tutta l'attività sindacale, compresa
quella riguardante la partecipazione a
riunioni, anche se convocate dalle
Aziende e a commissioni comunque denominate.
d)Il
suddetto monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile
annuale. Non è consentita né la fruizione di
eventuali residui in anni
successivi
a quello di competenza, né
l'anticipazione del monte
ore
afferente l'anno successivo.
e)Il monte
ore di permessi sopra
determinato costituisce un
limite
invalicabile e assorbe per le Organizzazioni stipulanti il
presente
Accordo
quanto previsto dalla legge n. 300/70 agli artt. 23 e 30
e,
pertanto, ogni e qualsiasi livello di
istanza sindacale, ivi comprese le
convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali,
provinciali o comprensoriali, etc.
f)Le OO.SS.
stipulanti il presente
CCNL, attraverso le
proprie
articolazioni, si impegnano a comunicare
alle singole aziende, entro il
mese
di dicembre di ciascun anno
precedente quello di riferimento, i
nominativi
dei dipendenti dell'azienda che hanno diritto a fruire
del
monte ore dei permessi aziendali, in quanto
dirigenti delle rappresentanze
sindacali contrattualmente previste e degli
organismi direttivi nazionali,
regionali, provinciali, comprensoriali e
aziendali, nei limiti previsti
dai rispettivi Statuti.
g)Tutti
i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni
sindacali stipulanti il CCNL e avanzata con
un preavviso di almeno 24 ore,
salvo casi di particolare urgenza. Le
richieste di permesso devono essere
controfirmate dal responsabile dell'organo
direttivo di appartenenza del
lavoratore interessato e quelle relative
alla partecipazione alle riunioni
degli organi direttivi devono essere corredate
dalla copia della lettera
di convocazione dello stesso organo.
h)All'infuori
di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere
concessi,
altresì, permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con
le
esigenze di servizio.
III.
PERMESSI SINDACALI NAZIONALI RETRIBUITI
a)Ai dirigenti
sindacali del settore
igiene urbana indicati
alla
Federambiente dalle Organizzazioni Sindacali
di categoria stipulanti, di
cui
al punto a)
del precedente punto II, verranno concessi permessi
sindacali
retribuiti, per tutta la durata
del loro mandato riferito
all'anno solare, come di seguito indicati:
-
1.1.95: 32 permessi sindacali nazionali retribuiti complessivi della
durata di un anno solare;
-
1.1.96: 32 permessi sindacali nazionali retribuiti complessivi della
durata di un anno solare;
-
1.1.97: 30 permessi sindacali nazionali retribuiti complessivi della
durata di un anno solare;
-
1.1.98: 30 permessi sindacali nazionali retribuiti complessivi della
durata di un anno solare.
b)Detti permessi
potranno essere fruiti soltanto dai
lavoratori i cui
nominativi saranno comunicati, entro il 30
novembre di ogni anno, dalle
Organizzazioni Sindacali alla Federambiente, la
quale si farà
parte
diligente al fine di trasmetterli alle
singole Aziende interessate.
c)La mancata
comunicazione dei nominativi dei lavoratori soprarichiamati
comporterà
l'automatica decadenza del diritto di
fruire dei permessi
previsti dal presente articolo.
d)La trasmissione da parte della Federambiente
alle aziende di competenza
dei nominativi riferentisi ai dirigenti
suindicati costituisce condizione
imprescindibile ai fini dell'erogazione del
permesso.
e)In deroga
a quanto previsto alla precedente lett. a),
il 50% dei
permessi
spettanti a ciascuna organizzazione stipulante (arrotondato
all'unità inferiore) potrà essere frazionato
per un periodo non inferiore
a 2 mesi.
f)Il numero
complessivo dei permessi
spettanti alle Organizzazioni
Sindacali stipulanti, di cui alla lett. a)
del precedente punto II., verrà
ripartito
in misura proporzionale al
numero nazionale degli iscritti,
determinati esclusivamente in base alle
deleghe alle trattenute aziendali,
riferito al 31 ottobre dell'anno precedente
quello di riferimento. Detto
numero dovrà essere comunicato alla
Federambiente e alle OO.SS. stipulanti
il CCNL territorialmente competenti da tutte
le Aziende che applicano il
presente CCNL entro il 15 novembre
successivo.
g)Ai dirigenti sindacali, che fruiscono dei
permessi sindacali retribuiti
previsti
dal presente punto, viene corrisposta la retribuzione globale,
così come previsto dal CCNL comprensiva di
tutti gli elementi collegati al
reparto
e/o ufficio, alla mansione e al
livello di inquadramento di
appartenenza.
Non competono ai suddetti dirigenti sindacali,
che fruiranno di permessi
sindacali
aziendali, gli indumenti di lavoro.
I periodi
di permesso non danno luogo alla maturazione di
ferie. In
deroga,
la norma di cui sopra non si applica per i periodi di permesso che
non
superino i 2 mesi nell'anno solare.
Per
quanto riguarda, infine, l'istituto della produttività si fa rinvio a
quanto verrà
stabilito dalle parti
stipulanti in sede
di accordi
aziendali.
DICHIARAZIONE
A VERBALE DI FP-CGIL/FIT-CISL/UILTRASPORTI
-
Applicazione interpretativa al punto II.
Il monte
ore complessivamente determinato per singola azienda così come
previsto dal
punto II., per
la parte spettante alle
Organizzazioni
Sindacali di
categoria di CGIL-CISL-UIL stipulanti il CCNL verrà diviso
fra le
stesse secondo i criteri sotto specificati:
1)Nel caso di realizzazione di Rappresentanze
Sindacali Unitarie il 50%
del
monte ore verrà assegnato alla gestione di queste ultime mentre il
restante 50% verrà ripartito pariteticamente
tra CGIL, CISL e UIL.
2)Nel
caso di non realizzazione delle suindicate RSU la parte di monte ore
spettante a CGIL, CISL, UIL detratta dalla spettanza garantita di
diritto
alle singole Organizzazioni con i criteri
previsti dalla legge n. 300 del
20.5.70, verrà distribuita proporzionalmente
fra le stesse tenendo conto
del singolo grado di rappresentatività
aziendale.
-
Applicazione interpretativa al punto III.
La quantità
di permessi sindacali retribuiti
spettanti complessivamente
alle organizzazioni sindacali di categoria di
CGIL, CISL, UIL stipulanti
il CCNL
verrà ripartita sommando il
singolo grado di rappresentatività
nazionale e
distribuendo pariteticamente fra le stesse il risultato che
dall'applicazione
di detta percentuale determinerà la spettanza
di CGIL,
CISL,
UIL.
DICHIARAZIONE
A VERBALE DELLA FEDERAMBIENTE AL PUNTO III
L'onere derivante dall'applicazione del punto III
del presente Contratto
relativo ai
permessi sindacali nazionali verrà ripartito tra tutte le
Aziende aderenti alla Federambiente in proporzione
al personale in forza
al 1°
gennaio di ogni anno.
Art. 49
- Diritti sindacali.
1 -
DIRITTO D'AFFISSIONE
Le Rappresentanze Sindacali e le strutture esterne delle Organizzazioni
Sindacali stipulanti
il presente CCNL hanno
diritto di affiggere, su
appositi spazi
che la Direzione ha l'obbligo di
predisporre in luoghi
accessibili a tutti i lavoratori all'interno
dell'Azienda, pubblicazioni,
testi e
comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.
2 -
TRATTENUTE DEI CONTRIBUTI SINDACALI
La trattenuta
per contributi sindacali a favore
delle Organizzazioni
Sindacali stipulanti e firmatarie è confermata nel
valore dell'1% della
retribuzione
base maggiorata della contingenza per quattordici mensilità.
Le Aziende
non possono accettare deleghe in cui il valore del contributo
sia inferiore
all'1% e, pertanto, le
deleghe in corso devono essere
allineate alla
percentuale sopraindicata,
salvo revoca da
parte del
lavoratore.
Allo
scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri contributi
alle Organizzazioni Sindacali stipulanti alle quali
sono iscritti, le
Aziende effettueranno le relative trattenute
sulle retribuzioni mensili
inserendole
nei ruoli paga, previo rilascio da parte degli interessati di
apposita
delega, nella quale dovranno essere specificate le generalità del
lavoratore, il
numero di matricola, il Sindacato al
quale deve essere
devoluto il
contributo, la periodicità e l'importo della trattenuta
stessa.
La trattenuta sarà sospesa a richiesta scritta
del lavoratore interessato
con decorrenza
nel mese successivo alla data
della revoca stessa; si
intende
invece che nello stesso mese sarà trattenuto in un'unica soluzione
il corrispettivo del tesseramento, non ancora
trattenuto, che ha scadenza
annuale
indivisibile, anche se la relativa esazione viene rateizzata in 14
mensilità
per comodità dei lavoratori iscritti; ciò in quanto la clausola
stessa viene
esplicitamente accettata e sottoscritta dal lavoratore al
momento
del rilascio della delega.
Effettuata
la trattenuta, l'Azienda rimetterà a ogni Sindacato la somma di
competenza.
3 -
ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, in
Azienda, fuori dell'orario di
lavoro,
nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue; in
quest'ultimo
caso verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le
riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi
di essi
- sono indette
singolarmente, o congiuntamente, dalle
Rappresentanze Sindacali
Aziendali e/o dalle strutture
esterne delle
Organizzazioni Sindacali
stipulanti il presente
CCNL, con ordine
del
giorno su materie di interesse sindacale di lavoro
e secondo l'ordine di
precedenza
delle convocazioni, comunicate alla Direzione dell'Azienda.
Alle riunioni possono partecipare dirigenti
esterni del Sindacato che ha
costituito
la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
4 -
SEDI SINDACALI
Nelle Aziende
con almeno 100 dipendenti, viene
posto permanentemente a
disposizione delle
Rappresentanze Sindacali
Aziendali per l'esercizio
delle loro
funzioni un idoneo locale comune all'interno dell'Azienda o
nelle
immediate vicinanze di essa.
Nelle Aziende
con un numero inferiore di
dipendenti, le Rappresentanze
Sindacali
Aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta,
di un
locale idoneo per le loro riunioni.
Art. 50
- Modalità per l'interpretazione del Contratto.
Le divergenze eventualmente scaturenti
dall'esclusiva interpretazione di
norme contrattuali saranno definite tra
le parti con
le modalità
sottoriportate:
-
3 rappresentanti della
Federambiente e 3
rappresentanti delle
Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il
presente Contratto prenderanno
in esame le richieste pervenute;
- i
rappresentanti designati decideranno all'unanimità, senza formalità di
procedura
e inappellabilmente. Le loro
decisioni sono sindacalmente e
contrattualmente vincolanti;
-
qualora i rappresentanti non raggiungano l'accordo si
attueranno le
normali procedure negoziali con la
convocazione delle parti stipulanti il
CCNL;
-
i rappresentanti si
riuniranno ogni qualvolta
le componenti lo
richiedano
e, comunque, sulla base delle
norme di funzionamento dagli
stessi stabilite.
Art. 51
- Circolo culturale e ricreativo.
1)Le
attività culturali, ricreative esistenti nell'Azienda, o che verranno
realizzate, saranno esercitate
autonomamente.
Sono
soci del Circolo i lavoratori
dipendenti dall'Azienda, in regola
con
il versamento delle quote
associative, i quali, come tali, hanno
diritto di partecipare a tutte le attività
previste dallo Statuto.
2)Gli Organi direttivi e di gestione del Circolo
saranno eletti, con voto
segreto, dai lavoratori in regola con il
versamento della quota sociale,
ferma
restando la partecipazione dei
rappresentanti dell'Azienda, ove
richiesta o stabilita dallo Statuto e con la
garanzia per l'Azienda stessa
di poter essere rappresentata nel Collegio
dei Revisori dei Conti.
3)Dette attività
dovranno essere realizzate in
modo da tendere
a un
rapporto
costante con il territorio, tra lavoratori e cittadini, tra
strutture
del Circolo aziendale e momenti di vita associata all'esterno
dei luoghi di lavoro.
4)La partecipazione alle singole iniziative promosse dal Circolo dovrà
prevedere la richiesta di quote
diversificate per:
-
lavoratore iscritto al circolo;
-
lavoratore non iscritto;
-
cittadino.
5)Il
contributo dell'Azienda versato al Circolo per il funzionamento delle
sue
attività sarà pari a £. 40.000 annuali, commisurate al numero
dei
lavoratori in servizio all'inizio di ogni
anno, fatte salve le condizioni
di
miglior favore in
atto alla data di stipulazione del presente
Contratto.
Le
quote associative versate da
ciascun lavoratore socio non potranno
essere inferiori a £. 20.000 annuali.
6)Ai lavoratori componenti gli Organi direttivi
di gestione del Circolo
potranno
essere concessi per lo
svolgimento e l'organizzazione delle
attività
del Circolo permessi non retribuiti compatibilmente con
le
esigenze di servizio.
7)Qualora l'Azienda deliberasse l'affidamento al
Circolo della attuazione
e della gestione di iniziative particolari
non specificatamente previste
nell'ambito
delle normali attività del Circolo, potrà corrispondere un
contributo aggiuntivo commisurato al costo
dell'iniziativa stessa.
DICHIARAZIONE
A VERBALE CONGIUNTA
Qualora il
contributo aziendale attribuito per le
attività di cui
al
presente
articolo sia superiore a quello indicato, quest'ultimo concorre e
non aumenta
quello percepito a titolo di miglior favore.
Art. 52
- Patronati di assistenza.
1)I patronati di assistenza INCA-CGIL,
INAS-CISL, ITAL-UIL, essendo parte
integrante
delle Organizzazioni Sindacali
stipulanti il presente
Contratto, hanno diritto di svolgere i
compiti che scaturiscono dal DLCPS
del 29.4.47 n. 804, dagli artt. 5, 9 e 12
della legge n. 300/70, oltre che
dagli accordi aziendali, dalle leggi
assistenziali, previdenziali e di
prevenzione degli infortuni.
2)L'Azienda
porrà a disposizione dei suddetti patronati:
a)albo murale
per le affissioni di materiale
di informazione ai
lavoratori;
b)idonei locali per consentire ai rappresentanti dei
patronati di poter
ricevere e assistere i lavoratori.
3)Per l'attuazione pratica dei suddetti punti
1 e 2 si addiverrà
a
specifici accordi stipulati tra le parti.
Art. 53
- Mobilità del personale.
1)È prevista
all'interno delle Aziende
la mobilità tra
personale
inquadrato
nello stesso livello, purché ciò non comporti peggioramento
economico
anche in coincidenza
di processi di
ristrutturazione e
dell'introduzione di nuove tecniche organizzative e funzionali, previo
accertamento dell'idoneità fisica.
2)In entrambi
i casi, ove si presenti la
necessità, saranno effettuate
riqualifiche professionali.
3)È consentito, inoltre, ai lavoratori delle
Aziende di igiene urbana il
trasferimento ad altra Azienda su richiesta
del dipendente e con l'assenso
delle
2 aziende interessate, ovvero, su richiesta di un'azienda e
con
l'assenso dell'interessato e dell'azienda di
appartenenza di quest'ultimo.
4)In tal
caso, opera la ricongiunzione dell'anzianità e non può
essere
richiesto lo svolgimento del periodo di
prova.
Art. 54
- Tutela dei tossicodipendenti.
Nel quadro
dell'intervento nel campo
della prevenzione, tutela
del
rapporto di lavoro, riabilitazione e reinserimento
dei tossicodipendenti,
le
parti concordano quanto segue:
1)l'Azienda conserverà
il posto di lavoro per il
tossicodipendente che
accetterà
di inserirsi in un progetto
riabilitativo finalizzato delle
UU.SS.LL.
o di comunità terapeutiche, per l'intera durata del progetto
stesso;
2)l'irrogazione di
provvedimenti disciplinari
per i tossicodipendenti
dovrà
sempre tener conto dell'esigenza del loro recupero, in
modo da
impedire la perdita del posto di lavoro,
sempreché gli stessi partecipino
a un progetto riabilitativo di cui al punto
precedente;
3)i genitori dei tossicodipendenti che intendano
seguire il recupero dei
figli
possono chiedere l'inserimento nei posti di
lavoro stabiliti
dall'Azienda a orario ridotto (part-time);
4)i lavoratori
tossicodipendenti potranno essere inseriti in orari di
lavoro
prestabiliti dall'Azienda per facilitare eventuali programmi di
recupero;
5)l'Azienda
esaminerà la possibilità, limitata alla fase riabilitativa, di
adibire
il lavoratore tossicodipendente
a mansioni che non mettano in
pericolo la propria e l'altrui incolumità e
non siano contrastanti con gli
obiettivi di recupero e riabilitazione.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le parti
stipulanti, in merito
alla conservazione del
posto al
tossicodipendente,
che accetta di inserirsi in un progetto
riabilitativo,
comunque certificato
dalle UU.SS.LL. per l'intera
durata del progetto
stesso, ritengono
che la conservazione del posto
vada assimilata
all'aspettativa per
malattia indicata dal punto
6 dell'art. 38
del
presente
CCNL.
Ciò significa
che al dipendente in questione
spetterà lo stesso
trattamento indicato
dal citato articolo
contrattuale, con l'unica
eccezione
riguardante la durata dell'aspettativa che potrà protrarsi fino
a un
massimo di 2 anni, attese le finalità terapeutiche alla base della
concessione.
Fermo restando che la richiesta della suddetta
aspettativa potrà essere
riconosciuta
una sola volta nell'arco dell'intero rapporto lavorativo, in
sede aziendale,
potrà, eventualmente, essere
stabilito un periodo
aggiuntivo di
aspettativa, comunque non superiore a
un ulteriore anno
rispetto a
quelli già riconosciuti, al fine del
completamento della
terapia.
ALLEGATI
La FEDERAMBIENTE e la FIADEL-CISAL si danno atto che
gli articoli
sottoindicati del presente Accordo sono sostituiti dalle
seguenti norme,
nonché
integrati da dichiarazioni a verbale della FIADEL-CISAL.
Art. 1
- Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto.
AMBITI
E MATERIE DI CONFRONTO E DI CONTRATTAZIONE
Comma
1:
"Fatti propri
i principi contenuti nel
Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL
del luglio
1989 e del relativo Accordo FEDERAMBIENTE/FIADEL-CISAL del
20.12.89,
in particolare, per quanto attiene all'autonomia delle parti che
resta confermata a ogni livello, gli ambiti di
confronto previsti tra le
parti
sono: nazionale, regionale/territoriale, aziendale".
Comma
4:
"Regionale/Territoriale. A
questo ambito vengono
riservatele materie
previste dal
Protocollo
CISPEL/CGIL-CISL-UIL e dal
relativo Accordo
FEDERAMBIENTE/FIADEL-CISAL
del 20.12.89 e, inoltre, quanto stabilito dal
Contratto in
ordine alle politiche
di formazione professionale, ai
programmi di politica occupazionale, nonché
all'esigenza di nuove figure
professionali".
Comma 6
- lett. b):
"A questo
ambito aziendale viene
demandata la contrattazione delle
seguenti materie, secondo quanto stabilito dalle
Norme Pattizie e dalle
Norme
Sanzionatorie di cui al Protocollo d'intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL del
luglio 1989
e del relativo Accordo FEDERAMBIENTE/FIADEL-CISAL del
20.12.89".
Ultimo
comma, lett. d):
"Per quanto fa riferimento ai momenti di
raffreddamento e di composizione
dei conflitti
in materia di contrattazione
aziendale, vengono ritenute
valide le
procedure previste dal
Protocollo CISPEL/ CGIL-CISL-UIL; a
conclusione di
questo processo resta
impregiudicata l'autonomia delle
parti.
Art. 10
- Norma transitoria.
DICHIARAZIONE
A VERBALE DELLA FIADEL-CISAL
Si richiede
l'immediata costituzione dell'Osservatorio Nazionale nonché
della Commissione
Nazionale che dovrà
seguire la rispondenza
degli
inquadramenti contrattuali alle evoluzioni
tecnologiche e organizzative
disposte
nelle aziende.
La FIADEL-CISAL sottolinea in proposito
la necessità che
predetti
organismi
abbiano carattere paritetico e unico, e cioè siano costituite in
rappresentanza
della parte sindacale da CGIL-CISL-UIL e CISAL.
Al
suddetto organismo dovranno essere affidati per la risoluzione anche i
contrasti
che insorgessero sulle proposte di attribuzione delle qualifiche
di
quadro.
Con riguardo
ai quadri, dichiara di non concordare sui criteri indicati
per individuare i soggetti cui attribuire
"il premio alla qualità della
prestazione", in
quanto detti criteri,
con esclusione del
primo,
evidenziano e
autorizzano illimitata e indiscussa discrezionalità della
direzione aziendale
nella scelta del
"soggetto" cui attribuire
"il
premio".
È necessario invece che la
scelta dei parametri
obiettivi cui
commissionare il
risultato premiante debba essere il
risultato di una
trattativa inserita
negli accordi sulla
produttività, qualità ed
efficienza.
Art. 20
- Indumenti di lavoro.
punto
4:
DICHIARAZIONE
A VERBALE DELLA FIADEL-CISAL
Si richiede
che oltre alla fornitura degli
indumenti di lavoro debba
essere
previsto a carico dell'Azienda anche il relativo lavaggio.
Art. 26
- Lavoro notturno.
punto
4:
DICHIARAZIONE
A VERBALE DELLA FIADEL-CISAL
Si precisa
che l'interpretazione dei commi
2 e 3 del punto 4 non
può
prevedere la
restituzione delle somme già percepite dagli interessati a
titolo di
aumento della retribuzione per
la maturazione di scatti
di
anzianità
o per promozioni conseguite.
Art. 50
- Modalità per l'interpretazione del Contratto.
DICHIARAZIONE
A VERBALE DELLA FIADEL-CISAL
Poiché la natura separata dei contratti stipulati
da una parte da CGIL-
CISL-UIL con
la Federambiente e dall'altra
dalla FIADEL-CISAL con
la
stessa Federambiente non incide sulla sostanziale uguaglianza giuridica
dei contratti medesimi, è opportuno eliminare la
distinzione che sussiste
a livello interpretativo. Si chiede pertanto
la nomina di una Commissione
unica di interpretazione contrattuale in cui
siano rappresentate
(eventualmente proporzionalmente) tutte le organizzazioni
firmatarie dei
predetti
contratti.
Art. 52
- Patronati di assistenza.
1)Il patronato
di assistenza ENCAL-CISAL, essendo parte integrante
dell'Organizzazione Sindacale stipulante il
presente Contratto, ha diritto
di svolgere i compiti che scaturiscono dal
DLCPS del 29.4.47 n. 804, dagli
artt. 5, 9 e 12 della legge n. 300/70 oltre
che dagli accordi aziendali,
dalle leggi assistenziali, previdenziali e
di prevenzione degli infortuni.
2)L'Azienda
porrà a disposizione del suddetto patronato:
a)albo murale
per le affissioni di materiale
di informazione ai
lavoratori;
b)idonei locali per consentire ai rappresentanti del
patronato di poter
ricevere e assistere i lavoratori.
3)Per l'attuazione pratica dei suddetti punti 1) e
2) si addiverrà a
specifici accordi stipulati tra le parti.
Art. 54
- Tutela dei tossicodipendenti.
DICHIARAZIONE
A VERBALE DELLA FIADEL-CISAL
In
aggiunta a quanto sopra, si è dell'avviso che al termine del periodo di
aspettativa
di malattia possa essere prevista la sospensione del rapporto
di lavoro
per il dipendente che sia ancora
assente dal servizio perché
inserito
in un progetto riabilitativo predisposto dalla USL ovvero in una
unità
terapeutica.
La sospensione
del servizio cesserà
con il rientro al lavoro
del
dipendente
stesso.
PROTOCOLLO
D'INTESA CISPEL/CGIL-CISL-UIL
L'anno
1989 il giorno 20 del mese di luglio, in Roma,
tra
la CISPEL
(Confederazione Italiana Servizi
Pubblici Enti Locali),
rappresentata
dal Presidente Renzo Santini, assistito dal Vice Presidente
Delegato Nicola
Vernola e dai Vice Presidenti Mauro Antonetti, Domenico
Barillà, Gian
Ezio Dolfini, Pietro Gambolato, Santo Laganà, nonché dal
Tesoriere Alfonso
De Seneen, con la
partecipazione dei componenti
la
Giunta Confederale Germano Bulgarelli, Mario De Santis,
Antonio Marzotto
Caotorta, Dario
Maturro, Rubes Triva, e
della Delegazione Sindacale
Permanente nelle persone di Adolfo Spaziani,
Presidente, Enzo Garabello,
Francesco Cattabiani, Maurizio Cecconi, Roberto Leoni
e Francesco Neri,
nonché del Segretario Generale della Confederazione
Ario Rupeni e per il
Dipartimento
Lavoro Confederale del Dirigente Pier Luigi Cenci;
e
la CGIL (Confederazione Generale Italiana del
Lavoro), rappresentata dal
Segretario Generale
Bruno Trentin, dal
Segretario Generale aggiunto
Ottaviano
Del Turco e dal Segretario Confederale Lucio De Carlini, con la
partecipazione del
Coordinatore del
Dipartimento Terziario e
Servizi
Salvatore
Bonadonna;
la CISL (Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori), rappresentata dal
Segretario Generale
Franco Marini e dal Segretario Confederale Domenico
Trucchi, con
la partecipazione di
Dario Ballotta del
Dipartimento
Terziario
e Servizi;
la UIL
(Unione Italiana del Lavoro), rappresentata dal Segretario Generale
Giorgio Benvenuto e dai Segretari Confederali
Roberto Bonvicini e Silvano
Veronese, con la partecipazione di Antonio Vargiu del
Servizio Relazioni
Sindacali;
si è
convenuto il seguente Protocollo d'intesa su SISTEMA DI
RELAZIONI
INDUSTRIALI E
NORME DI COMPORTAMENTO DELLE
PARTI E PROCEDURE PER LA
GESTIONE
DEI CONFLITTI DI LAVORO SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Premessa
La CISPEL, la CGIL, la CISL, la UIL,
nell'intento di riconsiderare, alla
luce dell'esperienza, il sistema di relazioni
industriali nel settore
delle imprese pubbliche degli enti locali per
perseguire un rapporto tra
le parti
sempre più funzionale allo sviluppo
dell'efficienza e della
produttività
delle gestioni e al convergere delle iniziative, richiamati i
Protocolli sottoscritti il 13.7.78, il 16.2.82 e
il 17.7.85, convengono
sulla necessità
di procedere al loro adeguamento
avendo riguardo alle
mutate
condizioni della società e all'evoluzione dei rapporti tra le parti
sociali
nell'ambito dei pubblici servizi.
CISPEL, CGIL, CISL e UIL ritengono che, per il
preminente ruolo che
le
aziende pubbliche
locali sono chiamate a svolgere
nella gestione di
complessi
e fondamentali servizi per la vita dei cittadini, sia necessario
promuovere
un processo di riassetto organizzativo delle aziende pubbliche
locali, anche
in sintonia con
gli orientamenti dei
provvedimenti,
all'esame
del Parlamento, di riordino delle autonomie locali e di riforma
dell'ordinamento
dei servizi pubblici locali.
A tal fine le parti convengono
sull'opportunità di attivare un sistema di
relazioni
stabili sulle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali,
sui
loro effetti in ordine alla qualità della vita delle collettività, sui
piani
generali volti a introdurre innovazioni tecnologiche o organizzative
con particolare riguardo ai riflessi
qualitativi e quantitativi
sull'occupazione.
Tale sistema di relazioni costituisce il
presupposto, da una parte, per
rendere più efficace il sistema contrattuale e,
dall'altra, per favorire
il raggiungimento di un livello di prestazioni di servizi pubblici che
elevi la
qualità di tessuto
socio-economico delle comunità locali, in
particolare nelle
aree più deficitarie
di servizi, individuabili
prevalentemente
nel Mezzogiorno.
Riaffermata
l'utilità, la centralità e l'essenzialità dei servizi pubblici
erogati dalle imprese pubbliche locali dell'energia,
del gas, dell'acqua,
dei trasporti,
dei mercati, delle
farmacie, del latte e dell'igiene
ambientale, CISPEL,
CGIL, CISL e UIL concordano
e si impegnano sui
seguenti
obiettivi:
1)migliorare i livelli qualitativi e quantitativi dei
servizi resi alla
collettività;
2)perseguire
una linea di trasparenza nelle scelte e nelle iniziative che
riguardino i pubblici servizi in modo da
rendere effettiva l'informazione
e la partecipazione dell'utenza nel
processo di sviluppo quantitativo e
qualitativo dei servizi stessi;
3)incrementare l'efficienza e l'efficacia di detti
servizi e in
tale
quadro contenerne i costi di gestione
(economicità);
4)proseguire nel
processo di miglioramento organizzativo, gestionale e
produttivo
dell'impresa pubblica locale
anche attraverso l'ottimale
utilizzazione e valorizzazione del
personale;
5)conferire priorità, anche sul piano della qualità,
agli interventi di
tutela ambientale;
6)valorizzare il ruolo dell'impresa pubblica locale di
igiene ambientale
nel suo ciclo globale quale soggetto
rivolto a garantire gli interventi di
gestione e salvaguardia ambientale;
7)perseguire una
politica della mobilità che si
basi su un
sistema
integrato dei trasporti con particolare
riguardo alle aree metropolitane e
che miri a rimuovere gli ostacoli di ordine
finanziario e strutturale al
conseguimento di una più efficiente ed
economica gestione pubblica del
trasporto;
8)promuovere
una revisione del quadro normativo della gestione delle acque
sulla base dei principi fondamentali degli
ambiti territoriali ottimali e
del ciclo integrale e unitario dell'acqua,
incentivando forme di gestione
consortili;
9)rafforzare
il ruolo delle aziende energetiche degli enti locali per il
raggiungimento degli obiettivi di politica
energetica previsti dal P.E.N.,
avuto
riguardo al contributo di tali aziende sul terreno del risparmio
energetico e di una gestione integrata dei
servizi tecnologici a rete;
10) promuovere politiche adeguate di
organizzazione, produzione, gestione
e commercializzazione delle imprese
pubbliche locali del gas, del latte,
del prodotto farmaceutico, annonarie in
vista della scadenza del 1993 e
del confronto che si porrà con le nuove
realtà di mercato.
Per questi
motivi, le prospettive
strategiche di risanamento, di
ristrutturazione e
di sviluppo delle
imprese pubbliche locali,
le
iniziative generali in ordine agli investimenti e al
finanziamento delle
imprese stesse,
le politiche del lavoro,
comprese quelle formative
e
gestionali del
personale, costituiranno oggetto di
consultazione e di
valutazione tra le parti firmatarie il presente
Protocollo all'inizio di
ogni
anno.
CISPEL, CGIL,
CISL e UIL individuano nell'impresa
pubblica dell'ente
locale
una struttura portante del "sistema dei servizi pubblici" che
può
contribuire, procedendo sul terreno
dell'innovazione, a far
recuperare
efficienza all'intero "sistema" e partecipare
attivamente al processo di
consolidamento
e sviluppo dell'apparato produttivo del paese. A tal fine
le parti
si impegnano nelle sedi
istituzionali nazionali e
locali a
favorire
la scelta gestionale verso l'impresa pubblica locale laddove non
sussistano
ragioni particolari perché i servizi pubblici siano gestiti da
soggetti
diversi.
La CISPEL
si impegna per
i settori in cui opera, avvalendosi
delle
conoscenze tecnologiche e delle esperienze
acquisite dal sistema delle
imprese aderenti, a promuovere in particolare nelle
aziende del Sud più
avanzati
modelli organizzativi di gestione dei servizi e in particolare si
impegna ad
affrontare con vigore, in specie
attraverso le aziende di
igiene
urbana, i problemi della difesa e salvaguardia dell'ambiente.
La CGIL, la CISL e la UIL si impegnano a loro
volta a favorire l'ingresso
di nuove
tecnologie e processi
organizzativi del lavoro attraverso le
rispettive strutture a livello territoriale e
d'azienda, concorrendo nel
contempo a individuare e realizzare forme dirette al
miglioramento della
produttività
aziendale e del lavoro; a tale fine le parti si incontreranno
nel
mese di giugno di ogni anno.
L'impresa pubblica locale deve dunque, nel complesso dei
campi in cui
opera, rispondere
sempre più alle esigenze
delle collettività locali,
quale
strumento realizzativo della pianificazione regionale, provinciale e
comunale.
L'ottimizzazione
dei servizi pubblici e il raggiungimento di obiettivi di
efficienza
ed efficacia degli stessi sono, per CISPEL, CGIL, CISL e
UIL,
un passo
decisivo per la qualificazione e
il contenimento della spesa
pubblica,
nonché l'unica risposta valida a chi ritiene che solo attraverso
la
privatizzazione possano conseguirsi tali risultati.
In tale
contesto la CISPEL, per quanto di competenza,
avrà cura di
informare CGIL, CISL e UIL delle iniziative che siano
assunte in materia
di politica
tariffaria e di consultare le suddette Confederazioni sulle
strutture
tariffarie.
IL
SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Costituisce
parte integrante del sistema di relazioni industriali tra le
parti la
contestuale intesa riguardante la disciplina delle vertenze ai
vari
livelli e la regolamentazione dei poteri autonomi di comportamento.
Il
sistema di relazioni industriali è volto a realizzare la partecipazione
del sindacato,
senza interferire sull'autonomia delle
parti che resta
confermata
a ogni livello, alle scelte strategiche relative alle politiche
di sviluppo
e organizzazione dei
servizi, nonché alle
politiche
occupazionali e
formative del personale
nel comparto delle
aziende
aderenti
alla CISPEL.
Esso si
articola su 4 livelli:
1)
LIVELLO CONFEDERALE
è costituita una struttura paritetica nazionale,
composta da
rappresentanti
della CISPEL e delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL.
La struttura
si riunita almeno all'inizio e a metà di ciascun anno
con
compiti di
informazione e di consultazione sulle linee di politica dei
servizi
pubblici locali.
In
particolare la struttura curerà:
a)l'acquisizione
di elementi circa gli indirizzi generali delle parti nei
diversi settori dei pubblici servizi;
b)la conoscenza e l'approfondimento di eventuali
interventi sull'assetto
istituzionale degli enti locali:
decentramento, poteri, compiti,
attribuzioni, autonomia
finanziaria ed effetti
sul rapporto ente
locale-aziende pubbliche locali;
c)l'esame di programmi di sviluppo, ricerca, innovazione tecnologica
e
coordinamento tra le aziende di rilevanza
strategica;
d)la valutazione dei temi della sicurezza
dell'esercizio dei servizi
e
della continuità della loro erogazione;
e)la verifica
del livello di applicazione dei
contratti collettivi di
lavoro nei vari settori e lo stato delle
relazioni sindacali anche allo
scopo di prevenire o risolvere situazioni
conflittuali;
f)la valutazione
del quadro socio-economico in
cui operano le imprese
pubbliche locali e quella delle relative
prospettive generali settoriali
per
i riflessi conseguenti sulle politiche del lavoro e per gli effetti
che
anche sul piano del costo del lavoro possono derivare alla capacità
concorrenziale delle imprese suddette;
g)l'esame di
proposte generali in materia di sicurezza del lavoro, di
organizzazione del lavoro, di produttività,
di mercato de lavoro.
In considerazione della rilevanza di
problematiche settoriali, la
struttura
paritetica può costituire comitati specifici di settore con
la
partecipazione
dei rappresentanti delle Federazioni interessate e con il
compito
di esaminare i programmi e le iniziative delle parti al riguardo.
L'informazione
e la consultazione dovranno di norma precedere l'attuazione
dei
progetti e dei piani di intervento sui punti predetti.
La struttura
in parola esprime pareri sulle
questioni esaminate e può
anche
indicare orientamenti alternativi. Nel caso in cui non sia raggiunta
un'identità di
vedute i diversi pareri potranno essere
registrati a
richiesta
delle parti.
L'attività
della struttura nazionale non altera l'autonomia delle parti e
le competenze
delle stesse, così come
risultano articolate ai diversi
livelli.
Alle Federazioni nazionali di categoria e alle
loro diverse articolazioni
territoriali
spetta la gestione di quanto previsto dai CCNL di settore.
2)
LIVELLO TERRITORIALE
Per i
territori regionali e interregionali, e specificatamente per le aree
metropolitane, sarà
promossa dalla struttura di
cui al punto 1) che
precede la
costituzione di Comitati
territoriali paritetici per
l'approfondimento
delle ricadute, in tema di dotazione di
servizi, delle
scelte
strategiche delle imprese pubbliche locali.
3)
LIVELLO DI FEDERAZIONE DI SETTORE
Nel quadro
di principi e indirizzi enunciati nel presente Protocollo le
relazioni
industriali, a livello di Federazione, sono regolate dalle norme
dei
protocolli previsti nei CCNL.
4)
LIVELLO DI AZIENDA
Le relazioni
industriali sono regolate
dalle norme contenute
nei
protocolli
confederali, in quelli di settore e nei CCNL.
Le aziende,
ferme restando le procedure sulle Relazioni Industriali
contemplate
dalla disciplina collettiva di settore, attueranno annualmente
un'informativa
alle OO.SS. territoriali sugli indirizzi e sugli obiettivi
del
piano programma, sui relativi aggiornamenti, sullo stato di attuazione
del medesimo
in ordine, in particolare, allo sviluppo, ai programmi di
investimento,
alle ricadute conseguenti sulla organizzazione del lavoro e
sulla
dimensione del personale, alle politiche formative del personale.
NORME
DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI E PROCEDURE PER LA GESTIONE
DEI
CONFLITTI DI LAVORO
Premessa.
1)Le parti
con il presente Protocollo si
propongono di migliorare gli
attuali
assetti di relazioni industriali, definendo le procedure delle
vertenze
ai vari livelli, individuando autonome regole di comportamento
datoriale e delle OO.SS. nel settore dei
pubblici servizi locali.
Il
Protocollo, che si applica ai
servizi facenti capo ai settori
di
attività
in cui si articola la CISPEL, consta: di una premessa, di
codici
di comportamento delle parti e corrispondenti norme di garanzia,
di norme pattizie, di norme sanzionatorie e
di attuazione.
2)Le parti
riconoscono che nei
settori oggetto del
Protocollo, le
prestazioni
riguardano, in genere,
servizi di prima e fondamentale
necessità; servizi i quali, essendo rivolti
al soddisfacimento di esigenze
primarie
della comunità e degli
individui, hanno un'incidenza diretta
sulle attività economico-produttive e sul
regolare svolgimento del vivere
civile e sociale e a tal
fine necessitano di livelli indispensabili
di
funzionamento.
3)Le parti
convengono sulla necessità di una reciproca
autoregolamentazione dei poteri autonomi di
comportamento. Ciò pur nel
reciproco
impegno di escludere tassativamente, per quanto concerne
la
materia
di cui al presente Protocollo,
l'attribuzione di diritti
potestativi sulle rispettive sfere di
competenza.
4)Le disposizioni del presente
Protocollo integrano i
contratti, le
pattuizioni, gli accordi preliminari e le autoregolamentazioni che
le
parti hanno adottato nei settori individuali
e modificano le disposizioni
che risultino difformi rispetto agli
obiettivi del presente Protocollo.
5)il completamento delle normative di cui al presente Protocollo - in
relazione alla peculiarità dei settori e
alle modalità di erogazione dei
servizi
- è rimesso nel rispetto dei
principi definiti nel Protocollo
medesimo,
a regolamentazioni di settore e,
per quanto specificamente
indicato, ai regolamenti aziendali.
6)La proclamazione di ciascuno sciopero deve
essere comunicata alle
aziende con un congruo preavviso, definito
per ogni singolo settore ma che
non può comunque essere inferiore a 5 giorni
per le azioni di sciopero che
abbiano
riflessi sull'utenza. La revoca o la sospensione dello sciopero
devono, compatibilmente con lo stato delle
trattative, essere comunicate
alle
aziende almeno 24 ore prima e di
esse deve essere dato annuncio
tramite tutti i possibili mezzi informativi.
7)La durata
dello sciopero all'inizio di ogni vertenza e quella
di
ciascuna azione successiva relativa alla
stessa vertenza saranno definite
per ogni singolo settore con apposite intese
a livello nazionale volte a
ridurre al minimo possibile i disagi per
l'utenza.
Comunque
tra un'azione di
sciopero e la
successiva deve essere
assicurato
un intervallo di almeno 7 giorni, avendo cura di prevedere
nel
settore dell'igiene ambientale le forme di
normalizzazione del
servizio alla cessazione dello sciopero.
Gli scioperi di durata inferiore alla
giornata dovranno svolgersi in un
unico periodo continuativo riferito a ciascun
turno.
8)Considerata la
specifica peculiarità di taluni dei
servizi espletati
dalle aziende degli enti locali, resta
convenuto che:
-
lo sciopero si esercita con modalità
che assicurino l'erogazione dei
servizi tecnologici a rete (energia
elettrica, acqua, gas);
-
la tutela dei beni primari della salute
e della sicurezza della persona
esige
inoltre la continuità delle prestazioni relative: al trattamento
delle acque (depurazioni e
potabilizzazione); alla somministrazione del
farmaco nei casi in cui il servizio
dell'azienda pubblica per determinati
ambiti territoriali non presenti
alternative; e, nel settore dell'igiene
ambientale
- fermo restando l'impegno di
operare per evitare concreti
danni
ambientali - allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici
e
nocivi;
-
la libertà di circolazione e il diritto al lavoro vanno garantiti con
forme
adeguate di servizio che riducano al minimo i disagi per l'utenza
pendolare.
9)in attuazione dei principi che precedono
dovranno essere definiti, con
specifici
accordi, per ogni singolo settore interessato al
presente
Protocollo:
a)le prestazioni indispensabili di funzionamento
del servizio inteso nei
suoi molteplici aspetti, anche integrative
di quelle sopra definite;
b)le
modalità per garantire la tutela degli impianti, la loro sicurezza e
quella degli utenti;
c)le procedure per la individuazione del
personale indispensabile per i
fini che precedono e per assicurare i
presidi di pronto intervento.
Gli accordi
di settore attuativi dei principi anzidetti costituiranno
parte
integrante del presente Protocollo.
Le parti
confederali si riservano di intervenire per iniziative dirette
nel caso in cui le prestazioni, le modalità e i
presidi di cui sopra non
siano tempestivamente definiti a livello di
settore, ferma restando
la
titolarità
delle categorie interessate.
CODICE
DI COMPORTAMENTO SINDACALE
Le OO.SS. assumono nell'esercizio del diritto
di sciopero nel settore dei
pubblici servizi locali e nelle attività ad essi
connesse, il codice di
comportamento
di cui al presente Protocollo. Il codice non si applica nei
casi in
cui fossero in
gioco i valori
fondamentali delle libertà
costituzionali,
della democrazia e della pace.
Gli obiettivi che le OO.SS. si pongono per la
tutela degli interessi dei
lavoratori
e per un migliore modello di sviluppo della società, comportano
l'adozione di comportamenti sindacali capaci di realizzare
il più
ampio
consenso.
A tal fine le OO.SS. si impegnano a dotarsi di regole comuni di
comportamento
per la definizione delle piattaforme rivendicative e per la
ratifica
dei risultati contrattuali.
Le
OO.SS. ritengono che il consenso sia legato non solo alla soluzione dei
problemi cui
è rivolta l'azione sindacale, ma anche a comportamenti che
attenuino il
più possibile i
disagi derivanti alla collettività da
agitazioni
e scioperi nel settore dei pubblici servizi.
Per queste considerazioni le OO.SS. si impegnano
a individuare forme di
lotta che,
pur avendo capacità di incidere
sul negoziato, riducano al
minimo le
ripercussioni sull'utenza, per
cui ritengono importante uno
stretto collegamento tra le categorie e le OO.SS.
territoriali per la
ricerca
di un giusto equilibrio delle modalità di lotta stesse.
Parimenti le OO.SS. si impegnano a non proclamare
scioperi che rimettano
in discussione i CCNL, o loro parti che siano
puntualmente applicate, per
tutto
il periodo di vigenza del CCNL medesimo.
Considerato che
nell'attuazione dei principi
che precedono, diverse
possono risultare,
in funzione del
tipo di servizi,
le modalità
dell'esercizio
dell'azione sindacale, tuttavia per la più efficace tutela
delle esigenze primarie delle collettività
servite, assumono le seguenti
regole
di comportamento:
1)le strutture nazionali, regionali e
territoriali competenti, eviteranno
scioperi
in concomitanza con
manifestazioni di rilevante
importanza
nazionale
e internazionale nonché in
concomitanza con le consultazioni
elettorali; gli scioperi di qualsiasi
genere, dichiarati o in corso di
effettuazione, saranno immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti di
particolare gravità o calamità naturale;
2)per i
settori, ove abbia rilevanza il problema, saranno inoltre
individuati
i periodi in cui sono precluse manifestazioni di sciopero;
3)la
titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è
riservata
alle strutture sindacali nazionali di categoria per quelli
nazionali;
alle strutture regionali di categoria per quelli regionali;
alle
strutture territoriali di categoria per quelli locali; alle strutture
sindacali
aziendali d'intesa con quelle territoriali per gli scioperi
aziendali
e/o di unità produttiva. In ogni caso sarà necessaria la previa
intesa
con le strutture delle organizzazioni orizzontali competenti a
norma
dei singoli statuti anche in relazione al territorio interessato
dagli
effetti dello sciopero;
4)in
ogni caso di sciopero o di altra forma di lotta, dovranno essere
assicurate
le prestazioni definite a norma dei punti 8) e 9) della
premessa.
CODICE
DI COMPORTAMENTO DI PARTE DATORIALE
Premessa.
La
CISPEL, le Federazioni di categoria e le aziende da esse rappresentate,
si impegnano
ad osservare il presente
codice di comportamento avendo
riguardo
all'interesse generale per il regolare funzionamento dei servizi
pubblici
locali.
1)Le
Associazioni datoriali s'impegnano a intrattenere relazioni sindacali
soltanto
con le OO.SS., firmatarie di CCNL
che adottino codici
di
autoregolamentazione e
procedure negoziali conformi
al presente
Protocollo.
Nel
caso in cui Organizzazioni sindacali chiedano di sottoscrivere per
adesione
il CCNL nel rispetto dell'unità
contrattuale, (e Associazioni
datoriali
si impegnano a
darne preventiva informazione alle
Organizzazioni sindacali stipulanti.
2)Le
Associazioni datoriali e le Aziende ad esse associate interromperanno
le
relazioni negoziali in atto con
le OO.SS. che attuino azioni di
sciopero
non conformi al
codice di autoregolamentazione sindacale
contemplato dal presente Protocollo.
3)Le Associazioni datoriali e le Aziende si
impegnano, per quanto
di
competenza,
a non attuare comportamenti che rimettano in discussione i
contratti collettivi, o loro parti
compiutamente applicate, per tutta la
vigenza dei contratti medesimi.
4)Le associazioni delle Aziende si
impegnano perché le
Aziende loro
associate diano tempestiva notizia
all'utenza delle prevedibili anomalie
che
possono interessare il
servizio pubblico a causa
di scioperi
comunicati dalle OO.SS.LL.; le associazioni
stesse e le aziende forniranno
adeguata informativa agli organi pubblici
competenti sulle ragioni delle
agitazioni.
5)Le Associazioni datoriali e le Aziende
adotteranno e favoriranno forme
congrue
di pubblicizzazione, a cura
delle parti, dei termini delle
vertenze.
6)Le Associazioni datoriali e le Aziende utilizzeranno correttamente le
forme
di raffreddamento e la vigenza dell'autoregolamentazione per
favorire
- nell'interesse dell'utenza -
la tempestiva soluzione dei
conflitti.
Le aziende interessate, assumeranno uno specifico onere
di
diligenza
e buona fede nel ripristinare il regolare servizio dopo
gli
scioperi, ovvero, dopo la revoca tempestiva
degli stessi da parte delle
OO.SS
NORME
DI GARANZIA
I presenti
codici di comportamento aziendale e sindacale, integrati da
"norme specifiche di categoria o settore",
vincolano le strutture delle
parti a
tutti i livelli, per cui ogni comportamento difforme da
quanto
previsto
costituirà violazione degli impegni assunti.
LE
PARTI SI DANNO ATTO
che al
fine di garantire l'interesse pubblico cui e
rivolta tutta la
presente regolamentazione e di assicurare un sostegno
istituzionale alle
procedure di contrattazione e composizione dei
conflitti contemplate dal
presente Protocollo
è necessario che
si sviluppino, parallelamente
all'iniziativa negoziale e senza sovrapporsi
all'autonomia delle parti,
forme di
intervento pubblico che rimuovano ostacoli normativi esistenti,
consentano di
fronteggiare esigenze di
primaria necessità, sanciscano
poteri,
diritti e oneri coessenziali alla piena attuazione dei principi e
delle
regole definiti dalla libera contrattazione delle parti.
Le parti, comunque, a fronte di iniziative
legislative sulla materia, si
incontreranno per
valutarne le congruenze con quanto
sopra dichiarato,
ferma
restando la successiva rispettiva autonomia.
NORME
PATTIZIE
Regolamentazione
del negoziato contrattuale - Procedure
di mediazione e
raffreddamento
dei conflitti collettivi.
Le procedure di seguito indicate si presentano
funzionali alla tempestiva
conclusione
delle vertenze e a pause di raffreddamento del conflitto.
1)
Rinnovi contrattuali nazionali.
Le OO.SS. si impegnano a presentare le
Piattaforme rivendicative per il
rinnovo dei
contratti 60 giorni prima della loro scadenza, indicando i
soggetti cui spetta la conduzione delle trattative e
la stipulazione del
nuovo
Contratto.
Le Associazioni datoriali si impegnano a
iniziare le trattative entro 30
giorni
dalla presentazione della piattaforma.
In occasione del primo incontro tra le
delegazioni trattanti si definirà
il percorso
del negoziato e si procederà
all'individuazione dell'onere
della
piattaforma rivendicativa.
Negli ulteriori 60 giorni, e comunque entro 90
giorni dalla presentazione
della piattaforma, le parti perseguiranno la definizione della
controversia,
fermo restando che ove sia constatata l'esistenza di gravi
difficoltà, si attuerà un resoconto alle sedi
confederali competenti, le
quali
svilupperanno fino all'esaurimento dei 60 giorni medesimi interventi
atti a
rimuovere le difficoltà. Qualora tali interventi
non abbiano
effetto e le parti non concordino ulteriori
iniziative per la definizione
della vertenza,
ricorrendo eventualmente a organismi
esterni per la
valutazione dei
termini del contendere
o a sedi istituzionali di
mediazione
- iniziative in pendenza delle quali resta ancora sospesa ogni
azione
sindacale - non sussiste impedimento ulteriore alle azioni di lotta
nel
rispetto delle norme del presente Protocollo.
2)
Vertenze aziendali per l'applicazione di accordi.
Entro
10 giorni dalla contestazione scritta e adeguatamente motivata della
violazione, con
relativa rivendicazione e richiesta
di apertura del
confronto,
dovrà avviarsi il negoziato.
In pendenza della procedura contemplata nel
presente punto 2), le parti
non
faranno ricorso a iniziative o azioni unilaterali.
Entro i 15
giorni successivi all'avvio del confronto si dovrà pervenire
alta conclusione della vertenza tra le parti,
rimettendola, in caso
di
mancato accordo, ai competenti livelli di
trattazione superiori i quali
procederanno
entro i 10 giorni successivi a una verifica dei termini del
contendere formulando
valutazioni e proposte
di definizione della
controversia.
3)
Contrattazione aziendale su materie demandate dal CCNL
Entro 15 giorni dalla presentazione delle
richieste sindacali le Aziende
si
impegnano a iniziare le trattative..
Nello stesso periodo, qualora sorgano dubbi sulla
competenza della sede
aziendale, a richiesta di una delle parti può essere
verificato in sede
nazionale
il livello negoziale competente, senza che ciò comporti ritardo
sull'inizio
delle trattative.
Nei successivi
40 giorni la trattativa si svilupperà
con le strutture
sindacali
competenti.
Decorso
inutilmente questo termine, le parti attueranno un resoconto alle
sedi nazionali
le quali entro i 5 giorni successivi,
considerati di
ulteriore raffreddamento, svilupperanno interventi
atti a
rimuovere le
difficoltà.
Qualora tali interventi o iniziative non abbiano effetto e le
parti non
concordino di rimettere
a organismi esterni
o a sedi
istituzionali la
mediazione della controversia,
le parti medesime
si
riterranno libere di intraprendere le azioni più
opportune nel rispetto
delle
norme del presente Protocollo.
NORME
SANZIONATORIE
Le
disposizioni del presente Protocollo, integrando i contratti collettivi
di settore,
vincolano alla loro osservanza
le Aziende e i lavoratori
destinatari degli
stessi CCNL, oltre
che le rispettive strutture
sindacali.
La violazione delle disposizioni predette è suscettibile delle
seguenti sanzioni,
indipendentemente da quelle di
legge connesse al
comportamento
adottato:
a)i
lavoratori che si astengano dal lavoro senza rispettare le modalità di
esercizio dell'azione sindacale definite a
norma dei punti 6), 7), 8) e 9)
della
"premessa", delle norme di comportamento delle parti del
presente
Protocollo sono soggetti, secondo le
procedure contrattuali e di legge,
alle
sanzioni previste per le mancanze disciplinari dal CCNL di settore
applicato, con esclusione delle misure
estintive del rapporto e di quelle
che comportino mutamenti definitivi dello
stesso;
b)nei
confronti delle Organizzazioni dei lavoratori, e parimenti nei
confronti
delle aziende e/o rispettive Federazioni di categoria, le quali
non
osservino le norme definite nel presente Protocollo, ivi incluse le
norme
procedurali per il raffreddamento e la
definizione delle
controversie
collettive, è applicata una sanzione pecuniaria, da
devolversi
per iniziative a favore dell'utenza concordate tra le parti
stipulanti
il presente Protocollo.
L'accertamento
della violazione nei casi di cui alla lett. b) che precede
e l'irrogazione della sanzione conseguente è
rimessa, fino a quando non
sarà
istituzionalizzato un organismo pubblico preposto a questi fini, a un
collegio di
valutazione costituito da 7 membri di
cui 3 designati da
ciascuna
delle parti (CISPEL e CGIL, CISL e UIL) e il 7° scelto di comune
accordo.
Il collegio
può comminare come
sanzione accessoria quella
della
pubblicazione su
2 giornali a tiratura
nazionale della notizia
della
violazione,
della parte inadempiente e della sanzione applicata. Le spese
di
pubblicazione sono a carico della parte inadempiente.
Le sanzioni previste dalla disposizione di cui
alla lett. b) che precede
saranno uniformate
a quelle contemplate da provvedimenti
di legge che
dovessero intervenire
a regolamentare l'esercizio dello
sciopero nei
servizi
pubblici essenziali.
NORME
DI ATTUAZIONE
Alle parti
confederali firmatarie del presente Protocollo è rimessa
la
verifica della
sua effettiva applicazione;
la parte che ravvisi nel
comportamento
dei soggetti destinatari delle norme del presente Protocollo
una violazione
delle norme stesse
è tenuta a
darne notizia alla
controparte per
le iniziative di
competenza e può
denunciare il
comportamento medesimo al Collegio di valutazione per le
determinazioni
conseguenti.
PROTOCOLLO
DI ACCORDO
Il
giorno 15 novembre 1989, in Bologna,
La Federambiente rappresentata dalla
Delegazione costituita dai Signori:
dr.
Luigi Canovi, Presidente della Commissione Sindacale; Rocco Colangelo,
Vicepresidente
della Commissione Sindacale e dai membri della
Delegazione
Trattante
Antonio Manna, Vittorio Minio, Luciano Santoro, Renato Tosadori,
con l'assistenza del Dirigente del
Servizio Sindacale dr.
Marco
Pietrangelo e
in qualità di Tecnici, dei
Dirigenti aziendali dr. Enzo
Bitossi, dr. Marco Calonaci, dr. Giovanni Di Summa,
rag. Armando Ferrari,
dr.
Giorgio Frangioni, dr. Carlo Ragazzi, rag. Sergio Sabbatinelli;
la FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA
(FLFP), aderente alla CGIL,
rappresentata dai
Signori: Francesco Piu, Segretario;
Diego Calabrese,
Esecutivo Nazionale
I.A.; Mazzino Tamburini, Esecutivo
Nazionale I.A.;
Antonio
Gobbo, Esecutivo Nazionale I.A.;
la FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI - SETTORE
AUSILIARI DEL TRAFFICO (FIT),
aderente alla
CISL, rappresentata dai
Signori: Ulderico Cancilia,
Segretario Nazionale
Responsabile; Antonio Del
Giudice, Segretario
Nazionale; Francesco
Bisceglia, Segretario Nazionale; Costantino
Trombetta,
Segretario Nazionale;
la UILTRASPORTI, aderente alla UIL,
rappresentata dai Signori: Giancarlo
Aiazzi, Segretario Generale; Paolo Carcassi,
Segretario Nazionale; Marco
Pecorari, Direzione
Nazionale; Dino Milioni,
Presidente Commissione
Nazionale
Contrattuale,
hanno
stipulato il seguente Protocollo di Accordo.
PROTOCOLLO
DI ACCORDO
Il
giorno 20 dicembre 1989, in Roma,
La Federambiente rappresentata dalla Delegazione
costituita dai Signori:
dr.
Luigi Canovi, Presidente della Commissione Sindacale; Rocco Colangelo,
Vicepresidente
della Commissione Sindacale e dai membri della
Delegazione
Trattante
Antonio Manna, Vittorio Minio, Luciano Santoro, Renato Tosadori,
con l'assistenza del Dirigente del
Servizio Sindacale dr.
Marco
Pietrangelo e
in qualità di Tecnici, dei
Dirigenti aziendali dr. Enzo
Bitossi, dr. Marco Calonaci, dr. Giovanni Di Summa,
rag. Armando Ferrari,
dr.
Giorgio Frangioni, dr. Carlo Ragazzi, rag. Sergio Sabbatinelli
e la
FIADEL-CISAL, rappresentata dai
signori: Francesco Paolo
Tosti,
Armando
Gennaretti, Franco Scalbi, Luciano Tafani,
hanno
stipulato il seguente Protocollo di Accordo.
L'attuale rinnovo del CCNL si pone in un momento
molto delicato per
le
aziende
municipalizzate di igiene ambientale, caratterizzato, da un lato,
dalla sempre
più forte richiesta di soddisfazione di bisogni collettivi
insopprimibili
e, dall'altro, dalla necessità irrinunciabile
di cogliere
il processo di razionalizzazione e integrazione
organizzativa in atto in
tutti i
principali paesi
industrializzati, al fine di poter
rimanere
concretamente e
competitivamente sul mercato anche,
e soprattutto, in
vista
del 1992.
La questione "ambiente" richiede uno
sforzo di adeguamento costante alle
aziende
municipalizzate, sia in termini di gestione ottimale delle risorse
che di
nuovi servizi a dimensioni territoriali ed
extraterritoriali,
prevedendo
la costituzione del "polo pubblico" del mercato ambientale.
Tale
sforzo deve trovare un primo obiettivo nella piena applicazione delle
recenti disposizioni legislative del Ministero
dell'Ambiente riferite al
settore
dello smaltimento, in termini di nuovi impianti (di riciclaggio e
riconversione, depuratori, inceneritori, discariche) e il
pieno utilizzo
delle
risorse economiche esistenti.
Particolare attenzione
va rivolta al potenziamento
e diffusione degli
impianti di
smaltimento dei rifiuti
industriali, vero "buco
nero"
dell'intero
sistema rifiuti.
Si tratta di impostare una radicale e reale
politica di innovazione e di
riorganizzazione che
incida profondamente su quei sistemi
gestionali e
organizzativi che,
attualmente, agiscono come
vincoli allo sviluppo
dell'attività delle aziende municipalizzate,
recuperando il massimo
di
efficienza
ed economicità.
È fuori di dubbio che una corretta
impostazione delle strategie aziendali
per il
futuro deve sostanziarsi almeno su questi elementi:
-
una progettualità in
grado di stare al passo con
l'evoluzione dei
problemi ambientali e di dare risposte
adeguate;
- la
disponibilità di impianti e attrezzature;
-
la disponibilità di risorse
professionali atte a governare e realizzare
processi sempre più sofisticati, a partire
dal problema dei "quadri".
È su
quest'ultimo elemento, pur senza sottovalutare o tralasciare
i 2
punti precedenti, fulcro
fondamentale di ogni
strategia di
ristrutturazione e, al contempo, efficace strumento per
i processi di
innovazione
organizzativa, che bisognerà incentivare il massimo sforzo e
la
particolare attenzione.
Diviene
essenziale, ai fini indicati, operare concretamente per conseguire
una sostanziale
omogeneità economica e
normativa, per ogni
forma di
gestione dei
servizi di igiene ambientale;
bisogna, pertanto, operare
nella prospettiva dell'adozione
generalizzata di identici
strumenti
programmatici (piani
programma pluriennali), indispensabili al
dispiegamento
di un'azione coordinata ed efficace a tutela del patrimonio
ambientale,
e della codificazione in un unico CCNL dei rapporti di lavoro
di
tutti gli addetti ai servizi di igiene ambientale dipendenti da aziende
e
imprese pubbliche e private.
Risulta, inoltre,
necessario attivare ogni forma di iniziativa atta al
coinvolgimento dei
soggetti interessati
(CISPEL, ANCI, UPI,
AUSITRA,
Movimento Cooperativo, Confederali Sindacali) e,
a questo fine,
individuare
strumenti e/o organismi che le parti riterranno necessari, per
definire le
modalità, le procedure, i
tempi, le iniziative pubbliche
(conferenze, dibattiti, ecc.), onde acquisire le volontà
politiche dei
soggetti
di cui sopra, avendo anche particolare attenzione al rapporto con
l'utenza.
Le parti
concordano quanto segue allo scopo di raggiungere gli obiettivi
suindicati:
A)Prorogare
la scadenza del vigente CCNL alla data del 31.7.90, in modo da
farla coincidere con quella del Contratto
dell'AUSITRA, così da favorire
un
unico tavolo negoziale, ferma restando, nel frattempo, la vigenza di
tutta la normativa del CCNL 19.6.87, che
costituisce base di discussione
per il rinnovo contrattuale.
B)Superare la logica dell'art. 3 del vigente CCNL con
un adeguamento che
consenta
l'applicabilità di una disciplina contrattuale unica per le
aziende pubbliche e per le imprese private.
C)Recepire immediatamente l'intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL
in materia di
"relazioni industriali e gestioni dei conflitti di lavoro dei
servizi
pubblici
locali",
nell'interezza della sua
composizione, nella
considerazione del grande valore politico
che riveste e dell'affermazione,
insita nel suo contesto, che la prevenzione
e la gestione dei conflitti di
lavoro
è possibile solo individuando preliminarmente, attraverso
la
partecipazione attiva delle OO.SS., comuni
obiettivi e percorsi.
E,
in virtù di ciò, le parti, nel
riconfermare la validità dell'intesa
sopracitata, concordano che il Contratto
"unico" del settore
ambientale
dovrà
attuare relazioni industriali
attraverso cui le parti
stesse,
nella
loro autonomia di ruoli e di funzioni, abbiano la possibilità di
intervenire
sulle linee di
programmazione aziendale e
convengono,
altresì,
di attivare sin d'ora un
significativo coinvolgimento e un
ruolo partecipativo dell'utenza.
Tale coinvolgimento dell'utenza, che sarà
oggetto di definizione in sede
aziendale, dovrà comunque prevedere
un'informazione completa con cadenza
almeno annuale.
In
tal senso, le parti convengono di procedere, entro il corrente anno,
a
un intervento pubblico
congiunto sulle associazioni
degli utenti
accreditate presso il Ministero
dell'Ambiente.
Alla
luce dell'esperienza che
deriverà da questa nuova iniziativa, le
parti
verificheranno, in sede
di rinnovo del CCNL,
i criteri di
ridefinizione dell'articolo sulle relazioni
industriali.
D)L'istituzione di un processo di formazione
professionale "permanente",
ossia
capace di individuare le
necessità del momento (in termini
di
professionalità), formarle e mantenerle
costantemente aggiornate.
In
questa ottica le parti si impegnano a promuovere la costituzione di
uno specifico ente, a composizione CISPEL,
Federambiente, Confindustria,
AUSITRA, OO.SS. che, aperto alle esperienze
dei settori industriali e in
accordo
col Ministero dell'Ambiente e le
Regioni, studi e analizzi il
fabbisogno
di professionalità riferite agli
interventi generali di
carattere ambientale sul territorio e
assicuri in tal senso il coerente
sviluppo delle aziende pubbliche e private,
garantendo costantemente la
formazione e l'aggiornamento professionale.
Le parti firmatarie confederali e di
categoria sono, pertanto, impegnate
a
predisporre, entro 90 giorni dalla firma del presente Protocollo, una
proposta
operativa da presentare congiuntamente alle
parti residue
(Confindustria, AUSITRA, ecc.). Tale organismo potrà avvalersi di
una
rete
di convenzioni qualificate
(Università, centri di
formazione
specializzati), garantendo obiettività di risultati attraverso idonei
percorsi formativi.
Concordare, altresì, che l'attuale art. 7
"Assunzioni e selezioni" dovrà
subire, nell'ambito del rinnovo del CCNL,
una radicale modificazione per
adattarsi alle reali esigenze delle aziende.
E)Confermare
la validità della contrattazione decentrata prevista all'art.
2 del CCNL 19.6.87 e, in virtù delle
differenziazioni che oggettivamente
caratterizzano le aziende, inserire nel
CCNL l'Accordo interfederale
6.5.88
in materia di produttività, prevedendo
la possibilità di
individuare tutti quegli interventi
organizzativi ed economici finalizzati
a
promuovere sviluppi e incrementi di efficienza e
produttività in
specifici reparti e/o settori aziendali.
F)Riconoscere un
aumento economico mensile, riferito all'arco temporale
1.3.89-31.7.90, avente valenza anche per coloro che hanno lasciato
il
servizio dopo l'1.3.89:
LIVELLO 1.3.89
1.3.90 TOTALE
1° 75.000 70.000 145.000
2° 90.000 84.000 174.000
3° 98.000 92.000 190.000
4° 109.000 101.000 210.000
5° 125.000 117.000 242.000
6° 144.000 135.000 278.000
7° 166.000 155.000 321.000
8° 190.000 178.000 368.000
Detto aumento viene riconosciuto sotto la
voce di EDR e corrisposto con
carattere
di fissità e continuità per 14 mensilità alla generalità del
personale,
permettendo così un'operazione di riassorbimento, da
scaglionarsi nel tempo, al momento
della realizzazione del Contratto
"unico", al fine di equilibrare la differenza salariale che verrebbe a
prodursi
con gli addetti al settore delle aziende private, anche nella
considerazione degli altri istituti
contrattuali in vigore nel Contratto
AUSITRA.
G)Costituire una
commissione mista paritetica, articolabile secondo le
necessità
dei lavori, con il compito di effettuare, entro il
31.3.90,
un'analisi
e uno studio comparato dei costi e delle normative relative
agli attuali contratti del settore.
H)Le
parti, nel recepire il Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 20.7.89 in
materia di "Relazioni industriali e
gestione dei conflitti di lavoro nei
settori
dei servizi pubblici locali", convengono di integrarlo con
la
specifica normativa di settore
sottoelencata.
a -
Prestazioni indispensabili.
Si considerano prestazioni indispensabili, al
fine di garantire la tutela
dei beni
primari della salute e della
sicurezza della persona, quelle
relative
a:
-
trattamento delle acque (depurazione e potabilizzazione);
-
smaltimento (raccolta, trasporto e
trattamento finale) dei
rifiuti
speciali
ospedalieri, tossici, nocivi e di quelli prodotti nell'ambito
delle
utenze scolastiche e delle
comunità di particolare significato,
garantendo la conduzione degli impianti a
ciclo continuo e degli impianti
a ciclo parziale ad essi collegati;
-
pulizia (spazzamento, raccolta e lavaggio) dei mercati;
-
disinfezione e disinfestazione per casi urgenti, contingenti
e su
segnalazione dell'autorità sanitaria, ivi
compresa la raccolta siringhe e
ogni
altro caso che
sia oggetto di ordinanza emessa
dall'autorità
sanitaria e/o di sicurezza.
b -
Minimi di servizio.
Con riferimento
alle prestazioni indispensabili definite al precedente
punto a),
si dovrà garantire l'erogazione del servizio nelle quantità e
con le
modalità compatibili con l'impiego di un contingente
minimo
indispensabile
di addetti.
In
aggiunta al disposto del precedente comma, si prevede la possibilità di
individuare
un presidio di pronto intervento da utilizzare nell'ambito dei
servizi generali
dell'azienda (esclusi, quindi,
quelli di cui
al
precedente paragrafo
a) già espressamente disciplinati),
esclusivamente
per fronteggiare situazioni di emergenza o di
particolare straordinarietà
e per
supportare e assicurare lo svolgimento e la sicurezza dei servizi
comunque
svolti.
Sia il
contingente minimo, sia il presidio di pronto intervento saranno
determinati, per
dimensioni e attività garantite, in sede aziendale in
relazione
alle specifiche esigenze e realtà.
c -
Pubblicità
.
Tutti i
mezzi aziendali adibiti alle attività aziendali di cui ai punti a)
e b) saranno dotati - a cura delle OO.SS.
promotrici dello sciopero - di
opportuni strumenti di pubblicità dell'azione
sindacale in corso e
del
carattere
peculiare e indispensabile delle prestazioni erogate.
d -
Tutela degli impianti.
Alla salvaguardia degli impianti, della loro
sicurezza e di quella degli
utenti
provvederà il contingente comandato al loro funzionamento.
In aggiunta, si prevede il mantenimento in
servizio del personale minimo
strettamente
necessario alla semplice custodia dei locali e degli accessi.
e -
Durata dello sciopero e preavviso.
Lo sciopero
all'inizio di ogni vertenza non può superare la durata di
un'intera giornata di lavoro, quelli successivi al
primo, relativi alla
stessa
vertenza, non possono superare le 2 giornate di lavoro.
I
preavvisi relativi sono fissati in un minimo di 7 giorni.
Gli scioperi di durata inferiore alla giornata
lavorativa si svolgeranno
in un
unico periodo di ore continuative che sarà predeterminato in modo da
contenere
al minimo possibile i disagi dell'utenza.
Non si
potrà procedere al porre in essere forme anomale di lotta quali:
sciopero
a oltranza, sciopero a scacchiera, etc.
f -
Normalizzazione del servizio.
Le parti,
fermo restando il fatto che tra
un'azione di sciopero e la
successiva deve
essere assicurato un
intervallo di almeno 7 giorni,
convengono
di rinviare a intese aziendali le forme di normalizzazione del
servizio alla
cessazione dello sciopero, sottolineando la necessità che
dette forme
contengano al minimo
il ricorso alla
prestazione
straordinaria.
g -
Esclusione delle azioni di lotta.
Sono
esclusi dagli scioperi i periodi così individuati:
- dal
15 dicembre al 6 gennaio;
- la
settimana che precede e segue la festività della Pasqua;
- le
ferie estive per un periodo di 6 settimane;
- le
scadenze elettorali.
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o
in corso di effettuazione,
saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali di
particolare
gravità o di calamità naturali tali da richiedere la ripresa
del
servizio.
In occasione di manifestazioni eccezionali e
straordinarie che pongono il
Paese
all'attenzione della comunità internazionale, non saranno proclamati
scioperi
nei comuni sedi di tali eventi.
REGOLAMENTO
PER L'ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI
LAVORO (LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297)
1 -
Beneficiari.
Hanno titolo
a richiedere l'anticipazione, entro i limiti previsti dal
comma 7 dell'art. 2120 C.C. nel testo modificato
dall'art. 1 della legge
n. 297/82,
i lavoratori che abbiano maturato almeno 8 anni di
servizio
presso
l'Azienda, dalla data di presentazione della domanda.
Al fine di accertare l'anzianità di servizio,
di cui al precedente comma,
si fa
riferimento all'anzianità contrattuale utile per il
calcolo del
trattamento di
fine lavoro, con esclusione dell'anzianità convenzionale
per
benemerenze a qualsiasi titolo concesse.
2 -
Limiti numerici.
Per rilevare
annualmente il numero
dei lavoratori aventi
titolo
all'anticipazione,
si farà riferimento alla situazione
del personale in
forza
presso l'Azienda alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
I lavoratori
ai quali è
già stata concessa
l'anticipazione, sono
equiparati
ai lavoratori non aventi diritto all'anticipazione stessa.
Le richieste
di anticipazione vanno
soddisfatte annualmente entro
il
limite
del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei
dipendenti.
La parte
di aliquota di aventi diritto
non esaurita, non è trasferibile
all'anno
successivo.
L'anticipazione
può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto
di lavoro e viene detratta, a tutti gli
effetti, dal trattamento di fine
rapporto
salvo quanto previsto al successivo punto 4, I - Spese sanitarie,
comma
4.
3 -
Misura dell'anticipazione.
La misura massima dell'anticipazione è
stabilita in ragione del 70% del
trattamento
di fine rapporto di lavoro, maturato alla data della domanda.
L'ammontare dell'anticipazione è comunque ridotto
della parte del
trattamento
di fine rapporto già impegnato a garanzia dei debiti contratti
dal lavoratore
(cessione 1/5 stipendio,
prestiti, etc.) e non potrà
comunque essere
superiore all'importo
risultante dalla documentazione
prodotta.
4 -
Motivi che giustificano l'anticipazione.
La richiesta
di anticipazione deve essere
giustificata dalle necessità
previste
dalla legge per:
a)spese
sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche per il
lavoratore, il coniuge, i figli,
nonché altri familiari considerati a carico
ai sensi della normativa sugli
assegni familiari;
b)acquisto della
prima casa di
abitazione per sé
o per i figli,
documentato con atto notarile, od atto
sostitutivo legalmente valido;
c)ristrutturazione
della casa di abitazione.
I -
Spese sanitarie.
La necessità
di terapie e interventi straordinari per
il lavoratore
titolare del rapporto di lavoro, nonché degli aventi
diritto di cui al
precedente comma
a), deve essere comprovata da
apposita documentazione
rilasciata
dalle competenti strutture pubbliche.
Ai fini
della determinazione e
dell'erogazione dell'anticipazione, la
richiesta
deve essere corredata da idonei preventivi di spesa, redatti dai
presidi
sanitari prescelti per la terapia o intervento, nonché dalle spese
complementari
essenziali.
A
terapia o intervento eseguito, l'interessato è tenuto all'esibizione dei
relativi
rendiconti di spesa.
In caso
di ricaduta il lavoratore ha titolo di richiedere
nuovamente
l'anticipazione
nel limite della quota residua non usufruita
nella prima
richiesta.
In caso
di inottemperanza a quanto disposto dal comma precedente, entro 6
mesi dalla
data dell'erogazione dell'anticipazione, per quanto concerne
interventi
chirurgici ed entro 12 mesi per terapie, l'Azienda, qualora non
ritenga giustificati i motivi addotti dal
lavoratore, ha titolo
di
trattenere
gli importi lordi erogati, maggiorati degli interessi pari al
tasso
ufficiale di sconto.
II -
Acquisto della prima casa di abitazione.
I lavoratori
che ritengono di
aver diritto all'anticipazione per
l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o
per i
figli, devono
presentare
domanda, corredata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà
attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
Ai
lavoratori che, in base alla graduatoria formulata con i criteri di cui
al
punto successivo, rientrano nei limiti numerici indicati al punto 2 del
presente paragrafo,
l'Azienda rilascia lettera
d'impegno per la
corresponsione
dell'anticipazione.
Tuttavia
l'erogazione verrà effettuata all'atto del perfezionamento delle
seguenti
ipotesi:
a)entro i
6 mesi successivi
all'invio della lettera
d'impegno,
subordinatamente alla Presentazione
dell'atto notarile di compravendita, o
atto sostitutivo legalmente valido;
b)all'atto di
presentazione dell'avviso di
convocazione del notaio
o
documento equipollente, per la stipula del
rogito.
In
questo caso, il lavoratore si dovrà impegnare a produrre, entro
90
giorni
dal pagamento dell'anticipazione, l'atto
pubblico relativo
all'acquisto;
c)l'anticipazione
potrà ugualmente essere richiesta per l'acquisizione di
un
alloggio in cooperativa edilizia.
In tal caso, il dipendente dovrà
presentare la dichiarazione del presidente
della cooperativa, con firma
autenticata
a termini di legge, da cui risulti che il dipendente o il
figlio
sono assegnatari di
alloggio, su terreno
acquisito, con
l'indicazione dell'entità dell'importo
richiesto per la costruzione
dell'alloggio stesso;
d)qualora la richiesta di anticipazione sia stata
giustificata dall'atto
preliminare di vendita ovvero dalla
partecipazione a cooperativa edilizia,
il dipendente, entro 12 mesi dall'erogazione
dell'anticipazione, è tenuto
all'esibizione dell'atto notarile di
acquisto definitivo dell'abitazione
ovvero
della documentazione, autenticata
a termini di
legge, che
giustifichi i motivi del mancato rispetto
dei termini di cui sopra. Tale
documentazione deve essere ripresentata ogni
12 mesi;
e)in caso
di mancata presentazione della documentazione di cui al comma
precedente, l'Azienda recupererà l'importo
lordo erogato maggiorato degli
interessi pari al tasso ufficiale di sconto;
f)le domande di anticipazione per l'acquisto o
l'acquisizione della prima
casa vengono esaminate nel mese di aprile di
ciascun anno.
Si ritiene che il dipendente possa diventare
proprietario di detta prima
casa
esclusivamente nei seguenti modi:
a)acquisto
di casa di abitazione;
b)assegnazione
di casa in cooperativa a proprietà divisa;
c)assegnazione
di casa in cooperativa a proprietà indivisa;
d)riscatto
di alloggio popolare;
e)costruzione
in proprio di casa di abitazione.
III -
Ristrutturazione della casa di abitazione.
L'anticipazione può
essere richiesta per
effettuare lavori di
ristrutturazione o di
restauri di particolare rilevanza
della casa di
abitazione nel
Comune di residenza. In tal caso, detti
lavori vanno
documentati con l'autorizzazione comunale, nei termini
di validità, con
una perizia
di spesa redatta
da professionisti iscritti
agli albi
professionali.
5 -
Criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste
di anticipazione.
Vengono stabilite
le seguenti priorità,
in ordine decrescente di
importanza:
a)spese
sanitarie:
-
il titolare, poi gli altri aventi
diritto richiamati al punto 4, lett.
e);
b)nell'ambito
delle spese per l'acquisto della prima casa di abitazione:
-
sfratto, non per morosità, convalidato dal Pretore;
-
acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita, sempreché corrisponda
alla
prima casa di abitazione; acquisto dell'alloggio per sé o per
un
figlio convivente; costruzione in proprio di
casa di abitazione; riscatto
d'alloggio popolare;
c)ristrutturazione
della casa di abitazione.
A parità
di condizioni, nell'ambito di
ciascuna priorità sopraelencata,
sarà
data priorità ai lavoratori con anzianità aziendale più elevata.
A
parità di condizioni di cui al punto precedente, sarà data precedenza ai
lavoratori il
cui imponibile IRPEF, relativo all'anno precedente la
domanda
di anticipazione, risulta inferiore.
6 -
Modalità e procedura per la definizione delle domande
di anticipazione.
All'inizio di
ogni anno l'Azienda
dopo aver determinato
il numero
complessivo
degli aventi diritto all'anticipazione del trattamento di fine
rapporto di lavoro, come indicato al punto 2,
determina che il 25% delle
domande di
anticipazione debbono essere
riservate a soddisfare
le
richieste motivate
da spese mediche e il rimanente
75% per l'acquisto
della
prima casa di abitazione e per la ristrutturazione.
Le domande
motivate da spese sanitarie potranno essere presentate dagli
aventi titolo
in qualsiasi momento dell'anno e dovranno essere definite
entro 30
giorni dalla data della
presentazione, sempreché la
domanda
stessa
sia corredata dalla documentazione indicata al comma 2, paragrafo I
del
punto 4.
Le domande stesse sono accolte nei limiti di
cui al punto 2, fatta salva
la riserva
di cui al comma 1 del presente
punto 6 e con i criteri
di
priorità
previsti dal punto 5.
Nel mese di dicembre di ciascun anno si procede
a una sessione suppletiva
di istruttoria
per l'esame di ulteriori
domande di anticipazione, in
sostituzione di
eventuali rinunce o disponibilità
createsi nell'ambito
della
riserva del 25% per spese sanitarie.
Qualora la quota del 25%, con la quale soddisfare le
richieste per spese
sanitarie, risultasse
insufficiente, si procederà
a soddisfarle con
l'utilizzo prioritario
della quota destinata
all'accoglimento delle
domande
giustificate dalla necessità di acquisto della prima casa.
7 -
Disposizioni finali e transitorie.
I debiti
per le spese sanitarie, o per
l'acquisto della prima casa di
abitazione,
per sé o per i propri figli, o per la ristrutturazione, devono
essere contratti in data successiva al 31.5.82 (a
tal fine, fa fede la
data
della fattura o dell'autorizzazione comunale, o dell'atto notarile di
proprietà).
ACCORDO
NAZIONALE INTERFEDERALE 12 MAGGIO 1987
per i
lavoratori delle città lagunari.
Le
parti concordano che l'ordinamento classificato del prossimo CCNL dovrà
comprendere al
proprio interno anche l'individuazione e la collocazione
delle figure
professionali, peculiari delle
città, legate alla
navigazione.
Nell'immediato, le
parti convengono, in
merito all'inquadramento
contrattuale
delle sottoindicate figure, quanto segue:
-
Barcaiolo abilitato o marinaio.
Sarà inquadrato
in 2° livello super; il lavoratore con
anzianità a 12
mesi, sarà
inquadrato in 2°
livello. Trascorso tale
periodo, avrà
acquisito
il titolo ad essere inquadrato in 2° livello super.
-
Marinaio aiuto motorista.
Sarà
inquadrato in 3° livello super.
Declaratoria: lavoratore
addetto alla condotta
e sorveglianza degli
apparati motopropulsori e degli impianti di
bordo per i
quali sia
richiesto
il possesso della qualifica di marinaio motorista.
Fanno eccezione
i lavoratori che, svolgono la stessa mansione, sono in
possesso
del titolo professionale di motorista di motonave i quali saranno
inquadrati
al 4° livello.
-
Pilota motorista.
Sarà
inquadrato in 4° livello.
Declaratoria:
lavoratore preposto alla condotta di natante, dei relativi
apparati motore, delle attrezzature di bordo quali:
compattatori, gru o
altri impianti,
addetto altresì a
compiti di piccola
manutenzione
ripartita
dei mezzi affidati.
La mansione di pilota motorista (conducente di
motobarca) sarà oggetto di
attento e
comparato esame da
parte della commissione
appositamente
costituita per
realizzare un nuovo
disegno dell'ordinamento
classificatorio.
-
Capotimoniere.
Sarà
inquadrato in 5° livello.
Declaratoria:
lavoratore addetto al comando di natante per
il quale sia
richiesto il
possesso del titolo professionale di
capotimoniere, in
possesso
anche del titolo professionale di motorista di motonave.
Relativamente
ai lavoratori inquadrati in 2° livello super e in 3° super,
le parti
concordano sull'opportunità che l'Azienda predisponga appositi
corsi di qualificazione professionale allo scopo
di far loro acquisire i
titoli
o le qualifiche professionali di:
a)marinaio aiuto
motorista per i lavoratori
inquadrati in 2° livello
super;
b)motorista
di motonave per i lavoratori inquadrati in 3° livello super.
VERBALE
DI ACCORDO INTERFEDERALE INERENTE ALL'APPLICAZIONE
DEL
D.LGS. 19 SETTEMBRE 1994, N. 626
Il
giorno 1 del mese di marzo dell'anno 1996
la
FEDERAMBIENTE
e
la
FP-CGIL, la FIT-CISL e la UILTRASPORTI
e
Il
giorno 20 del mese di marzo dell'anno 1996
La
FEDERAMBIENTE
e
La
FIADEL-CISAL
visto il
D.lgs. 19.9.94 n.
626 che in tema
di rappresentanza dei
lavoratori
per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo
di lavoro demanda alla contrattazione
collettiva la definizione di alcuni
aspetti
applicativi;
considerato che
le parti intendono dare attuazione alla
definizione di
tali aspetti
applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi
che
hanno ispirato le direttive comunitarie;
ritenuto che
la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia
intende superare
posizioni di conflittualità e ispirarsi
a criteri di
partecipazione;
convengono
quanto segue:
PARTE
PRIMA
1. - IL
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Entro 30
giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo,
le parti
aziendali si incontreranno per promuovere iniziative,
con le modalità di
seguito indicate,
per la identificazione della rappresentanza dei
lavoratori
per la sicurezza.
1.1 -
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI
Il
numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di
seguito
definito:
-
Aziende fino a 200 dipendenti: 1 rappresentante;
-
Aziende da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti;
-
Aziende oltre i 1000 dipendenti: 6 rappresentanti.
Nelle aziende in cui vi siano impianti a
tecnologia complessa con almeno
20 addetti
o nelle aziende
a particolare complessità
organizzativa
territoriale,
i componenti come sopra determinati possono essere aumentati
di un
ulteriore rappresentante per la sicurezza previo accordo
tra le
parti.
A tal
fine rileva il numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato in
servizio alla data del 1 gennaio dell'anno in cui
avviene l'elezione dei
rappresentanti
per la sicurezza.
DURATA
DELL'INCARICO
La
durata dell'incarico è di 3 anni.
1.2 -
AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI
Per le
aziende aventi fino a 15 dipendenti, il rappresentante viene eletto
dai
lavoratori.
a)
Procedura di elezione.
L'elezione
si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,
anche per candidature concorrenti. Risulterà
eletto il lavoratore che ha
ottenuto
il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di
loro il segretario del
seggio elettorale,
il quale, a seguito
dello spoglio delle
schede,
provvede a
redigere il verbale
dell'elezione. Il verbale è comunicato
senza ritardo
al datore di lavoro. Ricevuto il verbale di elezione, il
datore
di lavoro comunica all'organismo paritetico regionale il nominativo
eletto.
Hanno
diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato che
abbiano
superato il periodo di prova in forza all'azienda alla data delle
elezioni e
possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova
con
contratto a
tempo indeterminato che
prestano la propria
attività
nell'azienda.
Nel caso
di dimissioni del rappresentante
per la sicurezza subentra il
primo dei
non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le
proprie
funzioni
fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
b)
Permessi.
Al rappresentante spettano, per l'espletamento dei compiti previsti
dall'art.
19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore
annue
nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti.
Spettano
permessi pari a 30 ore annue, nelle aziende che occupano da 6 a
15
dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti
dall'art. 19 citato, lett.
b), c),
d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
1.3 -
AZIENDE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI
1.3.1 -
NUMERO DI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Il
numero dei rappresentanti per la sicurezza e così rappresentato:
- 1
rappresentante nelle aziende sino a 200 dipendenti;
- 3
rappresentanti nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti;
- 6
rappresentanti in tutte le altre aziende.
Nelle
aziende dove vi siano impianti a tecnologia complessa con almeno 20
addetti o
nelle aziende a
particolare complessità organizzativa
territoriale,
i componenti come sopra determinati possono essere aumentati
di 1
ulteriore rappresentante per la
sicurezza previo accordo tra
le
parti.
1.3.2 -
PROCEDURE DI ELEZIONE
L'elezione
si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,
anche per
candidature concorrenti. Risulteranno eletti i candidati che
hanno
ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di
loro il segretario del
seggio elettorale,
il quale, a seguito
dello spoglio delle
schede,
provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è
comunicato
senza
ritardo al datore di lavoro.
Ricevuto il
verbale di elezione,
il datore di
lavoro comunica
all'organismo
paritetico regionale i nominativi eletti.
Hanno
diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato che
abbiano
superato il periodo di prova in forza all'azienda alla data delle
elezioni e
possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova
con
contratto a
tempo indeterminato che
prestano la propria
attività
nell'azienda.
1.3.3 -
DIMISSIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Nel caso
di dimissioni del rappresentante
per la sicurezza subentra il
primo dei
non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le
proprie
funzioni
fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
1.3.4 -
PERMESSI RETRIBUITI
Nelle aziende
che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento dei
compiti previsti
dall'art. 19 del
D.lgs. 19.9.94 n.
626, ogni
rappresentante per la sicurezza dispone di 40 ore di
permesso retribuito
annuo
modulate sulla durata della funzione attribuitagli.
Per
l'assolvimento degli adempimenti previsti dai punti b), c, d), g), ed
l)
dell'art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
La richiesta
di permesso deve essere
presentata, di norma,
con un
preavviso
di almeno 24 ore.
Limitatamente all'anno
1996, le Parti
convengono - qualora
non
risultassero sufficienti
le 40 ore di cui al
1° punto del
presente
paragrafo - che in sede aziendale possano essere messe
a disposizione di
ciascun
rappresentante per la sicurezza, per l'espletamento dei compiti di
cui al
1° punto sopracitato, un eventuale monte
ore supplementare
costituito per
1/3 da permessi retribuiti attinti dal monte complessivo
dei
permessi sindacali disciplinato dall'art. 48 del vigente CCNL e per i
2/3 rimanenti da permessi retribuiti concessi
dall'azienda. L'accesso al
monte
ore supplementare è subordinato alla verifica concernente l'utilizzo
delle 40
ore di permessi retribuiti di cui al 1°
punto del presente
paragrafo.
2. -
ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Le parti
riconoscono che il
D.lgs. n. 626/94
ha istituito le
rappresentanze
dei lavoratori per la sicurezza conferendo
loro un ruolo
attivo in
materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro, con
attribuzioni
e compiti più ampi rispetto a quelli già conosciuti dall'art.
9 della
legge n. 300/70.
Pertanto le
parti si danno reciprocamente atto che le attribuzioni dei
rappresentanti per
la sicurezza previste dal
D.lgs. n. 626/94 e dal
presente
Accordo assorbono tutti gli istituti contemplati dalla previgente
normativa,
realizzando un insieme organico.
Con
riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la
cui disciplina legale è contenuta all'art. 19
del D.lgs. n. 626/94, le
parti
concordano sulle seguenti indicazioni.
2.1 -
ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
Il diritto
di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato senza
alcun
pregiudizio
del normale svolgimento dell'attività aziendale e nel rispetto
delle
norme previste dalla legge.
Il
rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al Responsabile
della Sicurezza (RSPP) e in difetto alla Direzione
aziendale, le visite
che
intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite
si svolgono, di norma,
congiuntamente al responsabile del
servizio
di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato.
2.2 -
MODALITÀ DI CONSULTAZIONE
Il datore di lavoro consulta il rappresentante
per la sicurezza su tutti
gli eventi
per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento
consultivo dello
stesso. Il rappresentante, in occasione della
consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e
opinioni sulle
tematiche oggetto
di consultazione secondo le previsioni
di legge. Il
verbale della consultazione deve riportare le
osservazioni e le proposte
formulate
dal rappresentante per la sicurezza.
2.3 -
INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto
di ricevere le informazioni
e la
documentazione aziendale di cui al d.lgs. 626/94.
Lo stesso
rappresentante ha diritto
di consultare il
rapporto di
valutazione dei
rischi di cui all'art. 4, comma 2,
custodito presso
l'azienda
ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.lgs. n. 626/94. Il datore di
lavoro
fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la
documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla
legge. Nell'uso
delle informazioni e documentazioni di cui sopra.
il rappresentante è
tenuto
al rispetto delle norme di legge.
2.4 -
STRUMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI
Per l'esercizio
delle sue funzioni il rappresentante
per la sicurezza
fruisce dei
locali di cui all'art. 27 della
legge n. 300/70 e degli
eventuali
supporti logistici connessi, secondo la prassi in atto.
3. -
FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla
formazione prevista
all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 626/94,
nei termini previsti
dall'art.
22.
Salvo iniziative adottate a livello di organismi
paritetici territoriali,
spetta all'azienda
definire i programmi formativi per
i rappresentanti
della sicurezza,
il cui contenuto, comunque,
deve essere conforme ai
criteri
dettati dall'art. 22.
4. -
MODALITÀ DI CONSULTAZIONE
Laddove il
D.lgs. n. 626/94 preveda a
carico del datore di lavoro
la
consultazione
del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere
in modo
da garantire la sua effettività
e tempestività; il datore
di
lavoro pertanto consulta il rappresentante per la
sicurezza su tutti gli
eventi per
i quali la
disciplina legislativa
preveda un intervento
consultivo
dello stesso.
Della riunione
viene redatto verbale sul quale i rappresentanti per la
sicurezza
appongono la propria firma.
5. -
RIUNIONI PERIODICHE
In applicazione dell'art. 11 del D.lgs. n.
626/94 le riunioni periodiche
previste dal
comma 1) sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di
preavviso
e su di un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della
riunione periodica
al presentarsi di gravi e
motivate situazioni di
rischio.
Della riunione
viene redatto verbale con le modalità
di cui al punto
precedente.
PARTE
SECONDA
1.-
ORGANISMI PARITETICI
A livello
territoriale, tra le
Associazioni regionali Cispel
e le
strutture sindacali territorialmente competenti
delle OO.SS. firmatarie
del
CCNL sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento
e di
promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Tali organismi
sono inoltre prima istanza di
riferimento in merito
a
controversie sorte
sull'applicazione dei diritti
di rappresentanza,
informazione
e formazione previsti dal D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei lavoratori e quella dei
rappresentanti per la sicurezza
avviene
in collaborazione con i presenti organismi paritetici.
PARTE
TERZA
1. -
NORMA TRANSITORIA
Le
parti si incontreranno entro 1 anno dalla data del presente Accordo per
verificarne
l'applicazione.
Per quanto
non espressamente previsto nel presente Accordo si intendono
richiamate
le disposizioni del D.lgs. n. 626/94.
ACCORDO
INTERFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU
Il
giorno 1 marzo 1996
la Federambiente rappresentata dalla Commissione
per le relazioni
industriali
e le OO.SS. FP-CGIL, FIT-CISL e la UILTRASPORTI
visto
il Protocollo interconfederale 23.7.93;
visto l'Accordo interconfederale
CISPEL-CGIL-CISL-UIL per la costituzione
delle
rappresentanze sindacali unitarie del 29.9.94;
visto
il CCNL 31.10.95, con particolare riferimento a quanto stabilito in
materia
di RSU all'atto della stipula dell'Accordo presso il Ministero del
Lavoro;
Il
giorno 14 maggio 1996
la Federambiente rappresentata dalla Commissione
per le relazioni
industriali
e la FIADEL-CISAL
visto
il Protocollo interconfederale 23.7.93;
visto l'Accordo interconfederale
CISPEL-CGIL-CISL-UIL per la costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie del 29.9.94
sottoscritto anche
dalla
FIADEL-CISAL il 13.9.95;
visto
il CCNL 31.10.95, con particolare riferimento a quanto stabilito in
materia
di RSU all'atto della stipula dell'Accordo presso il Ministero del
Lavoro;
convengono di procedere alla regolamentazione della
costituzione di RSU
dei lavoratori
delle imprese cui si applica il CCNL
31.10.95 recependo
integralmente
l'Accordo interconfederale CISPEL-OO.SS. del 29.9.94 nonché
il Regolamento
ad esso allegato, fatta
eccezione per quanto appresso
specificato:
a)
Numero dei componenti delle RSU.
-
aziende da 1 a 15 dipendenti: 1 componente;
-
aziende da 16 a 120 dipendenti: 1 componente per ogni 20 lavoratori con
un minimo di 3 componenti;
-
aziende da 121 a 1200 dipendenti: 1 componente ogni 40 dipendenti con un
massimo di 33 componenti;
-
aziende da 1201 a 2400 dipendenti: 1
componente ogni 60 dipendenti con
un massimo di 53 componenti;
-
aziende oltre i 2400 dipendenti: 1 componente ogni 300 dipendenti.
Ai fini
della determinazione del numero dei componenti della RSU, le parti
si danno atto che il quoziente di dipendenti di
ciascuna fascia si cumula
con quello
delle fasce successive fino a concorrenza del
numero dei
dipendenti di
ciascuna azienda, a partire dalla fascia di aziende che
occupano
almeno 16 lavoratori.
Le parti
si danno inoltre
atto che le
frazioni risultanti dalla
applicazione del
divisore specificato per ciascuna
fascia danno luogo
all'arrotondamento
all'unità superiore.
Nelle aziende in cui si applica una pluralità di
contratti collettivi di
lavoro, le
OO.SS. firmatarie del
presente Accordo si
impegnano a
perseguire
forme di progressiva armonizzazione dell'attività svolta dalle
sezioni della RSU corrispondenti ai settori regolati
da diversi contratti
al fine
di assicurare una gestione unitaria delle questioni di carattere
generale
e o plurisettoriale.
b)
Esecutivo.
Ogni RSU
si doterà di un Regolamento per
istruire le proprie attività
interne.
In ciascuna RSU in cui il numero complessivo
dei componenti sia superiore
a 6,
sarà costituito un Esecutivo.
L'Esecutivo, che
può essere costituito anche nelle
RSU con un
numero
inferiore
di componenti, è lo strumento operativo eletto dalla RSU e la
rappresenta, in quanto delegato, nei rapporti e nelle
trattative con le
aziende.
L'Esecutivo
è composto da un numero di membri compreso tra il 15% e il 30%
dei
componenti la RSU, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.
Resta comunque inteso che dell'Esecutivo farà
parte almeno un membro per
ogni
organizzazione sindacale che concorre a dar vita alla RSU.
c)
Diritto di elettorato attivo e passivo.
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i
lavoratori, assunti sia a
tempo indeterminato, anche se in periodo di prova,
sia con contratto di
formazione-lavoro,
in forza all'azienda alla data delle elezioni.
d)
Permessi sindacali.
Per l'espletamento dei propri compiti e
funzioni, i componenti della RSU
disporranno
di un monte ore di permessi sindacali retribuiti, messi loro a
disposizione dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti
il CCNL, attinti
dal
monte di permessi stabilito dall'art. 48 del CCNL 31.10.95.
In
relazione a quanto sopra, per quanto riguarda la FP-CGIL, la FIT-CISL e
la UILTRASPORTI, la distribuzione di
detto monte ore si determinerà
secondo
il criterio individuato con nota a verbale posta in calce all'art.
48
suddetto.
e)
Compiti e funzioni.
Le RSU
subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri
e nell'esercizio delle funzioni ad
essi spettanti per
effetto di
disposizioni
di legge.
La RSU
e le corrispondenti strutture territoriali delle associazioni
sindacali firmatarie
del Contratto collettivo del
CCNL applicato in
azienda,
possono stipulare accordi a livello aziendale nelle materie, con
le procedure,
modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL stesso.
NORMA
TRANSITORIA
La
corrispondenza delle eventuali situazioni di fatto, determinatesi nelle
singole aziende, all'insieme del presente Accordo, è
rimessa alle parti
aziendali.
NOTA A
VERBALE DELLE OO.SS. FP-CGIL, FIT-CISL E UILTRASPORTI
Per quanto
non espressamente previsto e
per ogni aspetto
attinente
l'interpretazione del
presente Accordo, la FP-CGIL,
la FIT-CISL e la
UILTRASPORTI impegnano le strutture delle proprie
organizzazioni a fare
riferimento all'intesa unitaria dell'1.3.91 nonché al
documento unitario
del
23.9.93.
DICHIARAZIONE
A VERBALE DELLA O.S. FIADEL-CISAL
La FIADEL-CISAL sottoscrive il presente Accordo
rilevando che, stante la
mancanza di una legge specifica che generalizzi
l'applicazione delle RSU
in tutte le aziende del settore, potranno
esservi situazioni aziendali di
mancata
adesione delle RSA della FIADEL-CISAL.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA DELLA FEDERAMBIENTE E DELLA FIADEL-CISAL
In relazione
alla dichiarazione a verbale della FIADEL-CISAL, le
parti
congiuntamente esprimono
la volontà di
ricercare, anche a
livello
aziendale periferico, le soluzioni più idonee per il
superamento delle
eventuali
posizioni contrastanti.
ACCORDO
INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI
UNITARIE
L'anno
1994, il giorno 29 del mese di settembre
la
CISPEL, nella persona del Presidente On. Enrico Testa
e
la
CGIL, la CISL e la UIL, nelle persone dei Segretari Confederali Walter
Cerfeda,
Giuseppe Surrenti e Bruno Bruni
convengono
di procedere
a una regolamentazione generale
per la costituzione nelle
imprese di servizi pubblici degli enti locali di
rappresentanze sindacali
unitarie dei
lavoratori dalle stesse dipendenti, con riferimento al
Protocollo
tra Governo e Parti sociali del 23.7.93
nei
termini che seguono
MODALITA'
DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
1.
AMBITO E INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere
costituite nelle unità
produttive con
più di 15 dipendenti, ad
iniziativa delle associazioni
sindacali
firmatarie del presente Accordo.
Nelle
aziende di maggiori dimensioni, ferma restando l'unicità della RSU,
la stessa può articolarsi in relazione a entità
organizzative e operative
autonome
da individuarsi a livello negoziale decentrato.
Hanno
potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del
CCNL applicato in azienda ovvero le associazioni
sindacali abilitate alla
presentazione di liste elettorali ai sensi del
regolamento che segue
a
condizione che
abbiano comunque espresso adesione
formale al presente
Accordo e
agli accordi di categoria sulle modalità di esercizio del
diritto
di sciopero stipulati ai sensi della legge n. 146/90.
L'iniziativa di
cui al comma 1 deve essere esercitata, congiuntamente o
disgiuntamente, da
parte delle associazioni sindacali come sopra
individuate, entro
3 mesi dalla stipula del presente
Accordo salvo
impedimenti
oggettivi.
La
stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche
dalla
RSU e dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del
mandato.
2.
COMPOSIZIONE
Alla costituzione della RSU si procede, per i 2/3
dei seggi, mediante
elezione a suffragio universale e con sistema
proporzionale tra le liste
concorrenti.
Il residuo terzo viene assegnato alle liste
presentate dalle associazioni
sindacali firmatarie del CCNL applicato nell'azienda e
alla sua copertura
si procede,
mediante elezione o
designazione, in proporzione ai
voti
ricevuti.
Nella
definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei
seggi, le
associazioni sindacali terranno
conto delle articolazioni
organizzative dell'azienda e delle categorie
professionali di
significativa
incidenza in essa operanti al fine di garantire un'adeguata
composizione della rappresentanza anche con riguardo
alla categoria dei
quadri.
Nella
composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di
genere, attraverso una coerente applicazione della norma
antidiscriminatoria.
3.
NUMERO DEI COMPONENTI
Il
numero dei componenti la RSU non può essere inferiore a:
a)3 componenti per la RSU costituita nelle
aziende che occupano finoa 200
dipendenti;
b)3 componenti
ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle aziende che
occupano fino a 3000 dipendenti;
c)3 componenti
ogni 500 o frazione di 500 dipendenti
nelle aziende di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero
di cui alla precedente lett. b)
per gli ulteriori dipendenti rispetto ai
3000.
Le integrazioni del numero dei componenti sono
definite esclusivamente a
livello
negoziale di settore.
4.
DIRITTI, PERMESSI, LIBERTÀ SINDACALI, TUTELE E MODALITÀ DI ESERCIZIO
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti
delle RSA nella titolarità
dei diritti,
permessi e libertà sindacali e tutele
loro spettanti per
effetto
delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/70.
Nelle sedi
negoziali di categoria, nell'ambito della
verifica degli
istituti in materia di diritti, permessi e libertà
sindacali, è definita
la
entità da riconoscere ai componenti la RSU.
In
occasione del negoziato di cui ai commi precedenti le parti definiranno
in via
prioritaria le soluzioni
per permettere alle
organizzazioni
sindacali destinatarie dei suddetti istituti di mantenere una
specifica
agibilità
sindacale.
Sono
fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni
sindacali
firmatarie del CCNL applicato nell'azienda i seguenti diritti:
a)diritto a
indire, singolarmente o
congiuntamente l'assemblea dei
lavoratori
durante l'orario di lavoro,
per 3 delle 10 ore
annue
retribuite, spettanti a ciascun lavoratore
ex art. 20, legge n. 300/70;
b)diritto
ai permessi non retribuiti di cui all'art.24, legge n. 300/70;
c)diritto
di affissione di cui all'art. 25 della legge n. 300/70.
5.
COMPITI E FUNZIONI
Le RSU
subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri
e nell'esercizio delle funzioni ad
essi spettanti per
effetto di
disposizioni
di legge.
La RSU
e le corrispondenti strutture territoriali delle associazioni
sindacali firmatarie
del CCNL applicato in
azienda, possono stipulare
accordi a
livello aziendale nelle materie, con le procedure, modalità e
nei
limiti che saranno stabiliti dal CCNL applicato nell'azienda.
6.
DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
I componenti della RSU restano in carica per 3
anni, al termine dei quali
decadono automaticamente. In caso di
dimissioni dall'incarico o di
risoluzione del rapporto di lavoro di un componente
elettivo, lo stesso
sarà
sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente
dimissionario o il cui rapporto di
lavoro sia venuto
a
cessare, che
sia stato nominato
su designazione delle
associazioni
sindacali
a termini del precedente punto 2 sarà sostituito mediante nuova
designazione
da parte delle stesse associazioni.
Le sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un
numero
superiore
al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente
obbligo di
procedere al suo rinnovo,
secondo le modalità previste dal
presente
Accordo.
7.
DECISIONI
Le
decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle
stesse in
base a criteri definiti dalle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori stipulanti
il presente Accordo e
comunicati alla Direzione
aziendale.
8.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo o che comunque
aderiscano alla disciplina in esso contenuta attraverso
la partecipazione
alle elezioni
della RSU rinunciano
formalmente ed espressamente a
costituire
RSA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/70.
Le loro
RSA devono intendersi decadute con la nomina della RSU.
9.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Entro il
28.2.95 le parti confederali si incontreranno per una verifica
sullo stato
applicativo del medesimo
con specifico riguardo
alle
partizioni
demandate alla sede negoziale di categoria.
10.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente
Accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle
parti
stipulanti con preavviso di almeno 4 mesi.
Le RSU
restano comunque in carica fino al termine del loro mandato.
Le parti
concordano che, qualora
intervenga una disciplina legislativa
volta a
regolamentare la materia
oggetto del presente
Accordo, si
procederà
al riesame dello stesso per la relativa armonizzazione.
REGOLAMENTO
PER L'ELEZIONE DELLA RSU
1.
MODALITÀ PER INDIRE LE ELEZIONI
Almeno 3
mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni
sindacali firmatarie
del CCNL applicato in azienda
ovvero dell'Accordo
interconfederale per
la costituzione della
RSU, congiuntamente o
disgiuntamente, o
la RSU uscente, provvederanno
a indire le elezioni
mediante comunicazione da affiggere
nell'apposito albo che
l'azienda
metterà
a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione Aziendale. Il
termine per
la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza
si intende
fissata
alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2.
QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE ELEZIONI
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori sono
impegnate a favorire la
più
ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia
preso parte più della metà
dei
lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi
in cui detto quorum non sia
stato raggiunto la Commissione
elettorale e
le organizzazioni sindacali
assumeranno le iniziative di
competenza.
3.
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Hanno diritto
di votare tutti
i lavoratori non in
prova in forza
all'azienda
alla data delle elezioni.
Hanno diritto
di votare anche i lavoratori in
prova trascorsi 6
mesi
dall'assunzione.
Ferma restando
l'eleggibilità dei
lavoratori non in
prova in forza
all'azienda, candidati
nelle liste di cui al successivo
punto 4, la
contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio
del diritto di
elettorato
passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
4.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
All'elezione della
RSU possono concorrere
liste elettorali presentate
dalle:
a)associazioni sindacali
firmatarie del CCNL
applicato nell'azienda e
dell'Accordo interconfederale per la
costituzione delle RSU;
b)associazioni
sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e
atto costitutivo, a condizione che accettino
espressamente e formalmente
la presente regolamentazione, nonché gli
accordi di settore sulle modalità
di
esercizio del diritto di sciopero stipulati ai sensi della legge n.
146/90, e siano in grado di corredare la
lista con un numero di firme di
lavoratori
dipendenti dall'azienda pari al 5% degli aventi diritto
al
voto.
Ogni
Associazione sindacale non può presentare più di una lista in ciascun
collegio
elettorale.
Non possono essere candidati coloro che abbiano
presentato la lista e i
membri
della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
Ove, nonostante il
divieto
di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più
di una
lista, la Commissione elettorale di cui al punto
5, dopo la
scadenza
del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere
all'affissione delle
liste stesse ai sensi del punto
7, inviterà il
lavoratore
interessato a optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non
può superare di oltre 1/3
il
numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.
5.
COMMISSIONE ELETTORALE
Al fine
di assicurare un
ordinato e corretto
svolgimento della
consultazione, nelle
singole aziende viene
costituita una commissione
elettorale.
La commissione
elettorale è composta da lavoratori dell'azienda, non
candidati, designati
in modo paritetico dalle
Organizzazioni sindacali
presentatrici
delle liste.
6.
COMPITI DELLA COMMISSIONE
La
Commissione elettorale ha il compito di:
a)ricevere
la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo
la sua completa integrazione ogni
contestazione relativa alla rispondenza
delle liste stesse ai requisiti previsti dal
presente regolamento;
b)verificare
la valida presentazione delle liste;
c)costituire
i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che
dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale
svolgimento dell'attività
aziendale;
d)assicurare
la correttezza delle operazioni di scrutinio del voti;
e)esaminare
e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al
presente regolamento;
f)proclamare
i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i
soggetti interessati, ivi comprese le
Associazioni sindacali presentatrici
di liste.
7.
AFFISSIONI
Le liste
dei candidati dovranno
essere portate a
conoscenza dei
lavoratori, a
cura della Commissione elettorale, mediante
affissione
nell'albo
di cui al punto 1, almeno 8 giorni prima della data fissata per
le
elezioni.
8.
SCRUTATORI
È in
facoltà dei presentatori di ciascuna lista
di designare uno
scrutatore
per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori
non
candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere
effettuata non oltre le 24
ore che
precedono l'inizio delle votazioni.
9.
SEGRETEZZA DEL VOTO
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non
può essere espresso per
lettera
né per interposta persona.
10.
SCHEDE ELETTORALI
La
votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste
disposte
in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso
di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà
estratto
a sorte.
Le
schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la loro
preparazione e
la votazione devono avvenire
in modo da garantire la
segretezza
e la regolarità del voto.
La scheda
deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto
della
votazione
dal Presidente del seggio.
Il voto
di lista sarà
espresso mediante crocetta
tracciata sulla
intestazione
della lista.
Il voto
è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce
di
scrittura o analoghi segni di individuazione.
11.
PREFERENZE
L'elettore
può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista
da lui
votata.
Il voto
preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta
apposta
a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome
del
candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di
più preferenze date alla stessa lista
vale unicamente
come votazione della lista, anche se non sia
stato espresso il voto della
lista. Il
voto apposto a
più di una lista, o l'indicazione di più
preferenze
date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto a una lista e di
preferenze date a candidati di
liste
differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i
voti di
preferenza.
12.
MODALITÀ DELLA VOTAZIONE
Il luogo e il calendario di votazione saranno
stabiliti dalla Commissione
elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale,
in modo tale da
permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del
voto, nel rispetto
delle esigenze
del servizio. Qualora l'ubicazione degli impianti e il
numero
dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più
luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi
frazionamenti anche per
conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto
e garantendo, di
norma,
la contestualità della votazione.
Luogo e
calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di
tutti i lavoratori, mediante comunicazione
nell'albo esistente presso le
aziende,
almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
13.
COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
Il seggio
è composto dagli scrutatori di
cui al punto 8 del
presente
regolamento
e da 1 Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
14.
ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
A cura
della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna
elettorale, idonea
a una regolare votazione,
chiusa e sigillata sino
all'apertura
ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il
seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori
aventi
diritto al voto presso di esso.
15.
RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
Gli elettori, per essere ammessi al voto,
dovranno esibire al Presidente
del seggio
un documento di riconoscimento personale. In
mancanza di
documento personale essi dovranno essere riconosciuti
da almeno 2 degli
scrutatori del
seggio; di tale circostanza deve
essere dato atto
nel
verbale
concernente le operazioni elettorali.
16.
COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente farà apporre all'elettore,
nell'elenco di cui all'art. 14,
la
firma accanto al suo nominativo.
17.
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni
di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle
operazioni
elettorali in tutti i seggi.
Al termine
dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio il verbale
dello scrutinio,
su cui dovrà essere dato
atto anche delle eventuali
contestazioni,
verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione
(schede,
elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più
seggi,
procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel
proprio
verbale.
La Commissione
elettorale al termine delle operazioni di cui al comma
precedente provvederà a sigillare in un unico
piego tutto il materiale
(esclusi i
verbali) trasmesso dai seggi; il
piego sigillato, dopo
la
definitiva convalida - della RSU sarà conservato
secondo accordi tra la
Commissione elettorale e la Direzione aziendale in
modo da garantirne
l'integrità e ciò almeno per 3 mesi. Successivamente
sarà distrutto alla
presenza
di 1 delegato della Commissione elettorale e di 1 delegato della
Direzione.
18.
ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
Ai fini
dell'elezione dei 2/3 dei componenti della RSU, il
numero dei
seggi sarà ripartito, secondo il criterio
proporzionale, in relazione ai
voti conseguiti
dalle singole liste concorrenti. Il
residuo terzo dei
seggi sarà attribuito secondo il criterio
proporzionale alle associazioni
sindacali
firmatarie del CCNL applicato in azienda.
Nell'ambito delle
liste che avranno conseguito
voti, i seggi
saranno
attribuiti in
relazione ai voti
di preferenza ottenuti dai
singoli
candidati e,
in caso di
parità di voti di
preferenza, in relazione
all'ordine
nella lista.
19.
RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione elettorale, sulla base dei
risultati di scrutinio, procede
all'assegnazione
dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni
elettorali, che
deve essere sottoscritto da
tutti i componenti della
Commissione
stessa.
Trascorsi
5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che
siano stati
presentati ricorsi da parte
dei soggetti interessati, si
intende confermata
l'assegnazione dei seggi di
cui al comma 1 e la
Commissione
ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece
siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti,
la
Commissione deve
provvedere al loro esame entro 48
ore, inserendo nel
verbale
suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di
tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a
ciascun
rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato
liste elettorali, entro 48 ore dal compimento
delle operazioni di cui al
comma precedente
e notificata, a mezzo raccomandata
con ricevuta, nel
termine stesso,
sempre a cura
della Commissione elettorale,
all'Associazione
datoriale di categoria, che, a sua volta, ne darà pronta
comunicazione
all'azienda.
20.
COMITATO DEI GARANTI
Contro le decisioni della Commissione elettorale è
ammesso ricorso entro
10
giorni ad apposito Comitato dei garanti.
Tale
Comitato è composto, a livello territoriale da 1 membro designato da
ciascuna delle
organizzazioni sindacali presentatrici
di liste, da 1
rappresentante dell'associazione datoriale locale ed
è presieduto dal
Direttore
dell'UPLMO o da un suo delegato.
Il
Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21.
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU
La
nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU,
una volta
definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per
iscritto
alla
direzione per il tramite dell'organizzazione datoriale d'appartenenza
a cura
delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei
componenti.
22.
ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE
La
Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale
l'elenco dei
dipendenti aventi diritto al voto
e quanto necessario
a
consentire
il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Letto e
sottoscritto.
.
OMISSIS . DA PAG. 151 A PAG. 171
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NORME SULLA
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DIGNITA' DEI LAVORATORI,
DELLA
LIBERTA'
SINDACALE E DELL'ATTIVITA' SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME
SUL
COLLOCAMENTO