Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

PER LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

 

 

Addì 28 Giugno 2000

 

tra

 

-   CONFINDUSTRIA, rappresentata da

 

e

 

-   CGIL, rappresentata da

-   CISL, rappresentata da

-   UIL, rappresentata da

 

è  stata  sottoscritta l'ipotesi di accordo per la definizione  del  nuovo

CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione.

 

 

NOTA DI INTENTI

 

CONFINDUSTRIA   e   CGIL,   CISL,   UIL   rilevano    congiuntamente   che

caratteristica  principale delle imprese operanti nel settore  individuato

dal  "Campo  di  applicazione", è di essere costantemente  interessate  da

processi  di  convergenza  delle tecnologie  telematiche,  informatiche  e

multimediali  che  determinano situazioni organizzative  e  produttive  in

progressivo e rapido mutamento, in relazione alle quali cambia il modo  di

operare  nelle  attività  correnti,  con  conseguenti  nuove  modalità   e

tipologie di lavoro allo stato non predeterminabili.

 

Sulla base di queste comuni constatazioni, CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL

riconoscono  di  interesse  per  le imprese  del  settore  e  per  i  loro

dipendenti che, nel periodo di vigenza del CCNL, si sviluppi tra le  parti

stipulanti un'attività di monitoraggio delle normative definite  affinché,

con  modalità  non  conflittuali, sia possibile  individuare  modifiche  e

integrazioni  delle discipline contrattuali in grado di fornire  soluzioni

adeguate  rispetto alle innovazioni tecnologiche e normative  che  abbiano

rilevanti  conseguenze  sull'organizzazione del lavoro,  sulle  condizioni

prestative e sull'occupazione.

 

Le ipotesi di modificazione così individuate formeranno oggetto d'esame in

occasione  delle  fasi con finalità negoziali previste dal  CCNL  in  sede

nazionale,  allo  scopo di valutare i positivi effetti che  ne  potrebbero

derivare  per  il  settore e di delineare i futuri  sviluppi  degli  esiti

dell'attività di monitoraggio.

 

CONFINDUSTRIA  e  CGIL, CISL, UIL avvieranno la 1a fase  dell'attività  di

monitoraggio  entro  1  anno dalla sottoscrizione del  presente  CCNL,  in

occasione  di  uno  specifico incontro che sarà convocato  per  iniziativa

congiunta ovvero su richiesta di una delle parti.

 

 

PREMESSA

 

1)   CONFINDUSTRIA  e CGIL, CISL e UIL - di seguito indicate  come  "parti

  stipulanti"  -  nel recepire lo spirito e gli indirizzi del  "Protocollo

  sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali,

  sulle  politiche  del lavoro e sul sostegno al sistema  produttivo"  del

  23.7.93 e del "Patto per lo sviluppo e l'occupazione" del 22.12.98-1.2.99,

  condividono  l'esigenza  di fornire risposte  tempestive,  flessibili  e

  qualificate  all'evoluzione del mercato e della tecnologia in  relazione

  all'elevato  livello  di competitività e alla crescente  dinamicità  dei

  contesti   di   riferimento,  anche  perseguendo   modelli    di    tipo

  partecipativo nel qualificare i rapporti tra le parti - ai vari livelli e

  con  i  diversi  strumenti - e nel valorizzare la risorsa lavoro,  fermi

  restando  i  distinti ruoli e le rispettive responsabilità  delle  parti

  stesse.

 

2)   A  tal  fine individuano quali valori di riferimento per il  presente

  contratto:

 

-     la   centralità  dell'autonomia  collettiva  nella  gestione   delle

  problematiche  e  delle  linee evolutive del rapporto  di  lavoro  e  la

  strategicità  del  sistema di relazioni industriali quale  strumento  di

  governo dei processi settoriali e aziendali, finalizzato alla creazione di

  un  sistema  di  regole  certe e condivise in  grado  di  assicurare  il

  perseguimento degli obiettivi di competitività delle imprese garantendo,

  al  contempo, la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità e il

  coinvolgimento  delle  risorse  umane  su  obiettivi  di  qualità,   con

  particolare riguardo alla soddisfazione del cliente;

-   la natura di pubblica utilità delle attività delle imprese operanti

nel settore, anche al fine di assicurare la continuità dei servizi

prestati;

-   l'individuazione di un assetto relazionale che sia fattivamente

orientato alla prevenzione e al superamento dei motivi di conflitto;

-   la funzionalità dell'assetto contrattuale a una dinamica delle

relazioni di lavoro che sia improntata al raggiungimento dei risultati di

politica dei redditi e dell'occupazione stabiliti da Governo e Parti

sociali e al perseguimento di una gestione controllata, corretta e

programmabile del costo del lavoro, nonché di modelli e strumenti di

flessibilità adeguati alle esigenze presenti e future del settore.

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Il    presente   CCNL   si   applica   alle   imprese   esercenti,     con

licenze/autorizzazioni   ove  previste,  servizi   di   telecomunicazione,

intendendosi  per  tali  i  servizi di  telefonia  fissa  e/o  mobile  e/o

trasmissione  dati  anche attraverso l'esercizio  di  reti  e  servizi  di

networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.).

 

 

 

Parte I - DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

 

Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali.

 

1)    Le  parti  stipulanti,  sulla  base  dei  principi  individuati   in

  "Premessa",  convengono  sulla necessità di  promuovere  un  sistema  di

  relazioni fondato sul reciproco riconoscimento dei ruoli e sul  rispetto

  delle distinte prerogative, nonché caratterizzato dalla sistematicità dei

  rapporti sui temi individuati di comune interesse e dall'esame delle loro

  evoluzioni e ricadute specifiche nelle diverse realtà aziendali.

 

2)   In  tale  sistema  gli strumenti relazionali di  seguito  determinati

  risultano  orientati alla creazione di condizioni tali da  prevenire  le

  occasioni di insorgenza del conflitto, attraverso sia la diffusione sempre

  più  ampia  e  generalizzata degli obiettivi d'impresa in  funzione  dei

  mutamenti e dell'evoluzione dei nuovi contesti tecnologici, organizzativi

  e di mercato, che il coinvolgimento delle istanze di rappresentanza.

 

 

A)OSSERVATORIO NAZIONALE

 

A  partire  dal    mese  dalla  stipulazione  del  presente  CCNL  verrà

costituito a livello nazionale un Osservatorio, formato pariteticamente da

12  componenti appartenenti a ciascuna delle parti stipulanti  (6  per  la

parte imprenditoriale e 6 per la parte sindacale),  quale sede di analisi,

verifica   e  confronto  sistematici  sui  temi  di  rilevante   interesse

reciproco.

 

In tale sede saranno affrontati i seguenti argomenti:

 

1)    le   linee  di  sviluppo  tecnologico  del  settore,  con  specifico

  riferimento  alle possibili applicazioni e alle connesse opportunità  di

  mercato;

2)  le dinamiche, congiunturali e di lungo periodo, dei principali

indicatori economici del settore, ivi compreso quello del costo del

lavoro, valutate anche all'interno del  mercato internazionale;

3)  la formazione e la riqualificazione professionale, tenuto conto in

particolare dei mutamenti e delle connotazioni evolutive delle esigenze

formative connesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative,

professionali  e normative;

4)  le pari opportunità, con specifica attenzione all'andamento

dell'occupazione femminile e alle problematiche complessive ad essa

connesse;

5)  l'andamento del mercato del lavoro del settore nelle sue componenti

più significative;

6)  le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente,

anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni, nonché le

problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive

della UE in materia;

7)  l'evoluzione della legislazione nazionale, europea e internazionale

di interesse del settore.

 

Fermo  restando  quanto  stabilito nell'art. 2 (Formazione  professionale)

circa  la  costituzione  della  Commissione nazionale  paritetica  per  la

formazione professionale, con riferimento ai temi di cui ai punti  4  e  6

saranno  costituite nell'ambito dell'Osservatorio, a partire dal    mese

dall'avvio  dell'Osservatorio stesso, apposite Commissioni  incaricate  di

seguire le relative problematiche.

 

L'Osservatorio  potrà  avvalersi per lo svolgimento  dei  propri  compiti,

oltre    che    del    contributo   delle   parti   stipulanti    presenti

nell'Osservatorio,  anche  dell'apporto di esperti,  ovvero  di  strutture

professionali esterne, scelti di comune accordo.

 

Gli  studi, i dati e le informazioni prodotti dall'Osservatorio,  oltre  a

costituire  una  base documentale comune, condivisa e  utile  all'attività

delle  parti, potranno - ove sia stato raggiunto un "avviso comune"  sulla

materia - essere sottoposti all'attenzione di Enti e Istituzioni pubbliche

nazionali ed eventualmente territoriali.

 

Ai  fini  di  cui  sopra l'Osservatorio potrà anche realizzare  specifiche

iniziative  di  approfondimento, studio e ricerca su materie  e  argomenti

individuati di comune accordo tra le parti.

 

Le  parti  nell'ambito dell'Osservatorio stabiliranno  i  criteri  per  la

ripartizione  delle  spese  relative  al  funzionamento  dell'Osservatorio

stesso, mentre quelle concernenti le iniziative di studio di cui al  comma

precedente  verranno  concordate preventivamente di volta  in  volta,  con

riferimento  sia all'ammontare che alla suddivisione, valutando  anche  la

possibilità  di utilizzare finanziamenti europei e nazionali eventualmente

disponibili.

 

La  segreteria dell'Osservatorio e dei gruppi di lavoro avrà  sede  presso

l'organizzazione datoriale stipulante, che si farà carico  della  relativa

gestione ordinaria.

 

Entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto le parti definiranno  in

apposito  incontro le ulteriori modalità costitutive e  operative  per  il

corretto funzionamento dell'Osservatorio e delle Commissioni specifiche.

 

 

B) INFORMAZIONI IN SEDE NAZIONALE

 

L'organizzazione datoriale stipulante, nel corso di un apposito  incontro,

provvederà - anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito

dell'Osservatorio  -  a  fornire,  con cadenza  annuale,  alle  Segreterie

nazionali  delle  OO.SS.  stipulanti, elementi  conoscitivi  afferenti  le

seguenti tematiche:

 

1)    scenari   evolutivi   del  settore,  con   riferimento   al   quadro

  istituzionale  regolatorio, ai fenomeni di evoluzione tecnologica  e  ai

  mutamenti  macroeconomici e di mercato;

2)  andamento dei livelli occupazionali - disaggregati, ove possibile,

per sesso, categoria e fascia d'età - e delle relative dinamiche interne

correlate sia al quadro legislativo, ivi compresi gli strumenti di

politica attiva del lavoro, che ai fenomeni connessi all'introduzione di

tecnologie innovative;

3)  linee di tendenza dei principali indicatori economici del settore, in

relazione alle esigenze di competitività nazionale e internazionale delle

imprese, con particolare riferimento alle tendenze qualitative e

quantitative degli investimenti nel settore e alle dinamiche del costo del

lavoro.

 

 

C) INFORMAZIONI IN SEDE TERRITORIALE

 

A titolo sperimentale, per la vigenza del presente contratto, nel corso di

apposito  incontro  annuale,  una  delegazione  delle  Associazioni  degli

industriali  territorialmente competenti fornirà  -  anche  alla  luce  di

risultati  e  valutazioni  svolte  nell'ambito  dell'Osservatorio  -  alle

strutture  territoriali delle OO.SS. stipulanti, informazioni  riguardanti

gli argomenti di cui alla lett. B) con specifico riferimento al territorio

considerato.

 

Le   aree  geografiche  interessate  dall'informativa  territoriale   sono

individuate come segue:

 

-   Nord Ovest: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria;

-   Nord Est: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;

-   Centro Ovest: Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna;

-   Centro Est: Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise;

-   Sud: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia.

 

In fase di 1a applicazione le informazioni verranno fornite presso le sedi

delle  Associazioni degli industriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma  e

Napoli.

 

In  occasione  del  rinnovo biennale del CCNL le parti  verificheranno  la

funzionalità di questo modello territoriale sperimentale, in coerenza  con

lo sviluppo del settore e la localizzazione delle imprese.

 

 

D) INFORMAZIONI IN SEDE AZIENDALE

 

Con  cadenza  annuale  e  di  norma nel 1° quadrimestre,  le  imprese  che

occupano complessivamente più di 350 dipendenti provvederanno - anche alla

luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio  -  a

fornire, con l'assistenza delle Associazioni degli industriali dove  hanno

sede   le   Direzioni  generali  aziendali,  alle  OO.SS.   stipulanti   e

congiuntamente  alle RSU, ove costituite, informazioni  sulle  materie  di

seguito individuate:

 

1)   gli  andamenti e le prospettive produttive conseguenti  ai  programmi

  qualitativi e quantitativi d'investimento, con particolare riferimento a

  quelli che comportino diversificazioni di attività e nuove localizzazioni

  produttive;

2)  l'evoluzione degli assetti tecnologici  e organizzativi e le relative

ricadute sul sistema produttivo e sulla organizzazione complessiva del

lavoro;

3)  le linee degli interventi in materia di ambiente e sicurezza sul

lavoro e di salvaguardia degli impianti;

4)  i programmi qualificanti afferenti la formazione e l'aggiornamento

professionale, avuto particolare riguardo alle azioni promosse nei

confronti del personale femminile  e dei lavoratori coinvolti in processi

di mobilità;

5)  l'andamento dell'occupazione, distinto per sesso, tipologia di

contratto e inquadramento professionale;

6)  il sistema complessivo degli orari di lavoro;

7)  gli orientamenti e le azioni più significative rivolti al

miglioramento della qualità dei servizi offerti alla clientela.

 

Qualora dovessero successivamente intervenire modifiche significative  dei

programmi aziendali sulle materie oggetto di informazione, saranno forniti

ulteriori aggiornamenti integrativi.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Restano  salve  le  esigenze  derivanti  dalla  salvaguardia  del  segreto

industriale  e  della  riservatezza necessaria  per  non  pregiudicare  la

realizzazione delle iniziative aziendali.

 

 

 

Art. 2 - Formazione professionale.

 

1)   Le  parti,  nel  riconoscere il ruolo strategico  che  la  formazione

   riveste nella valorizzazione professionale delle risorse umane attraverso

   processi  di  sviluppo  e  riorientamento delle competenze,  convengono

   sull'opportunità di istituire la Commissione Nazionale Paritetica per la

   Formazione  professionale, costituita da 12 componenti  appartenenti  a

   ciascuna parte stipulante, 6 per la parte imprenditoriale e 6 per la parte

   sindacale.

 

2)   L'attività  della  Commissione, che si avvarrà  anche  dei  risultati

   delle attività di analisi e studio svolte dall'Osservatorio nazionale di

   cui al precedente art. 1, è finalizzata ad approfondire gli impatti sul

   mercato  del  lavoro e sulle professionalità derivanti  dall'evoluzione

   tecnologica e dall'introduzione di nuovi servizi.

 

3)   Alla  Commissione,  che si riunirà con cadenza di  norma  semestrale,

   sono attribuiti i seguenti compiti:

 

-    monitoraggio  dell'evoluzione legislativa in  materia  di  formazione

   professionale, con riguardo anche alle possibili opportunità di ricorso a

   forme di finanziamento/incentivazione regionale, nazionale ed europeo;

-   analisi dei fabbisogni formativi, all'interno del settore, con

riferimento sia al consolidamento delle professionalità esistenti che allo

sviluppo delle nuove competenze professionali derivanti dall'evoluzione

tecnologica e dall'introduzione di nuovi modelli di lavoro.  A tale scopo

la Commissione farà riferimento anche alle risultanze delle attività

svolte dall'Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione di cui

all'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese;

-   azioni di sensibilizzazione e orientamento presso le Istituzioni

comunitarie, nazionali e locali per la promozione di interventi mirati

allo sviluppo delle professionalità nell'ambito del settore;

-   indirizzo ed elaborazione di progetti di formazione continua per

l'aggiornamento permanente delle competenze professionali e di

massimizzazione del livello di impiegabilità delle risorse del settore;

-   individuazione di proposte e azioni mirate alla sperimentazione di

progetti ed esperienze di formazione professionale rivolti ad esigenze di

riconversione professionale e di ricollocazione di lavoratori, nonché a

iniziative di nuova imprenditorialità;

-   elaborazione di proposte di progetti formativi che, nell'ambito della

mobilità professionale, siano finalizzati all'arricchimento delle

competenze dei lavoratori in coerenza con l'evoluzione tecnologica e

organizzativa dell'impresa.

 

4)   Nell'ambito  del  quadro  generale così determinato,  la  Commissione

   nazionale per la formazione professionale potrà inoltre prevedere:

 

-    contatti  con  analoghi organismi nazionali ed esteri  finalizzati  a

   promuovere  forme  di  collaborazione  e  di  comparazione  a   livello

   internazionale;

-   collaborazioni con Scuole/Università per la realizzazione di

iniziative mirate al rafforzamento delle sinergie Impresa/Scuola su

materie attinenti al mercato e alle tecnologie di interesse per le imprese

del settore.

 

5)   Le  parti  convengono  che gli incontri della  Commissione  nazionale

   avranno sede presso l'organizzazione datoriale stipulante, che fornirà i

   servizi di segreteria.

 

6)   Le parti convengono, inoltre, di istituire, decorsi 6 mesi dall'avvio

   dei lavori della Commissione nazionale, apposite Commissioni paritetiche

   aziendali nelle imprese che occupano almeno 2000 dipendenti.

 

7)    La  Commissione  aziendale  sarà  costituita  pariteticamente  da  6

   componenti, di cui 3 in rappresentanza dell'impresa e 3 in rappresentanza

   congiunta delle OO.SS. stipulanti e delle RSU, ove costituite.

 

8)  La Commissione aziendale potrà svolgere le seguenti attività:

 

-    monitorare i fabbisogni formativi connessi all'esigenza di  mantenere

  livelli  di  professionalità  coerenti con  l'evoluzione  tecnologica  e

  organizzativa dell'impresa;

-   formulare linee guida in materia di aggiornamento e riconversione

professionale in connessione ai fabbisogni formativi rilevati;

-   effettuare un'analisi quali-quantitativa dell'attività di formazione

e riqualificazione svolta a livello annuale nell'impresa.

 

9)   Gli  incontri della Commissione aziendale avverranno presso  la  sede

   dell'Associazione degli industriali competente.

 

10)  Le  decisioni  delle  Commissioni paritetiche di  cui  sopra  saranno

   adottate all'unanimità dei loro componenti.

 

 

 

Art. 3 - Assetti contrattuali.

 

1)   Nel quadro di quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 e dal Patto  per

   lo  sviluppo e l'occupazione 22.12.98 - le cui disposizioni  anche  non

   riprodotte s'intendono integralmente confermate - il sistema contrattuale

   delle  imprese esercenti servizi di telecomunicazione si  articola  sul

   livello nazionale e - sulla base delle specifiche clausole di rinvio del

   CCNL  e  in  conformità ai criteri e alle procedure da  tale  contratto

   indicate -  sul livello aziendale.

 

 

Contratto nazionale.

 

2)   Il  CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa, biennale  per

   la parte retributiva.

 

3)   Detto  contratto regolamenta gli aspetti normativi e  retributivi  in

   coerenza con le indicazioni di politica dei redditi stabilite dal Governo

   di  concerto con le Parti sociali secondo gli obiettivi definiti con il

   Patto sociale del 22.12.98.

 

4)   Il  contratto  individua,  per il livello aziendale,  le  materie,  i

   soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali,

   con  ambiti  e competenze non ripetitivi rispetto a quelli  propri  del

   livello nazionale.

 

5)   Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile

   per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del

   contratto.

 

6)   La  parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro

   entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

 

7)   Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza  del

   contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla

   data  di  presentazione  della piattaforma di  rinnovo,  le  parti  non

   assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

 

8)   Dopo  3 mesi dalla data di scadenza del contratto, in caso di mancato

   accordo  e  comunque  dopo  3 mesi dalla data  di  presentazione  della

   piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà

   corrisposto  ai  lavoratori  un  apposito  elemento  provvisorio  della

   retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" (IVC) secondo

   le modalità e i criteri previsti dal Protocollo 23.7.93.

 

9)   La  violazione  del  periodo di raffreddamento  come  sopra  definito

   comporta  come  conseguenza a carico della parte che vi ha  dato  causa

   l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale

   decorre la suddetta IVC.

 

 

Contrattazione aziendale.

 

10)  La  contrattazione  a  livello aziendale è  prevista  secondo  quanto

   disposto dal Protocollo 23.7.93 e riguarda materie e istituti diversi e

   non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL.

 

11)  Detta  contrattazione, oltre a disciplinare  le  materie  oggetto  di

   specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare

   erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione

   di programmi concordati tra le parti.

 

12)  Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività,  di

   qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano,

   compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata con accordo

   tra  le  parti,  eccedente  quella  eventualmente  già  utilizzata  per

   riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL.

 

13)   La   relativa  disciplina  è  contenuta  nell'art.  44  (Premio   di

   risultato).

 

14)  Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale congiuntamente

   le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti e le RSU costituite ai

   sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93 ovvero, per le aziende più

   complesse e secondo la prassi esistente, le OO.SS. nazionali e le RSU. Le

   aziende  sono assistite e rappresentate dalle Associazioni  industriali

   territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.

 

15) Gli accordi aziendali hanno durata quadriennale.

 

16)  Il  CCNL stabilisce anche la tempistica - secondo il principio  della

   non  sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali,  ivi  comprese  le

   relative erogazioni iniziali - della contrattazione aziendale.

 

17)  Fermo  restando quanto sopra, le richieste di rinnovo  degli  accordi

   aziendali  dovranno  essere  sottoscritte congiuntamente  dai  soggetti

   individuati   al  precedente  comma  14  e  presentate  all'azienda   e

   contestualmente all'Associazione industriale territoriale cui l'azienda è

   iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile per consentire l'apertura

   delle trattative 3 mesi prima della scadenza degli accordi stessi.

 

18)  La  parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro

   entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

 

19)  Durante i 3 mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e  per

   il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo

   complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione delle richieste

   di   rinnovo,  le  parti  non  assumeranno  iniziative  unilaterali 

   procederanno ad azioni dirette.

 

 

Controversie sugli assetti contrattuali.

 

20)  Il mancato rispetto delle clausole relative agli assetti contrattuali

   così come definiti nel presente capitolo, sarà segnalato dalla parte che

   ne ha interesse alle segreterie nazionali dei sindacati stipulanti il CCNL

   entro 15 giorni dal momento in cui sono stati rilevati.

 

21)  Entro  i successivi 7 giorni lavorativi si farà luogo ad un tentativo

   di conciliazione in sede nazionale con l'eventuale partecipazione delle

   istanze  delle  parti  competenti  per  territorio  nel  caso  in   cui

   l'inadempimento riguardi una singola azienda.

 

 

 

Art. 4 - Decorrenza e durata.

 

1)   Ferma  restando  la  disciplina degli  assetti  contrattuali  di  cui

   all'art. 3, il presente contratto, salvo quanto diversamente previsto per

   singoli istituti, decorre dal 1° luglio  2000 e scade il 31 dicembre 2002,

   per la parte economica e il 31 dicembre 2004, per quella normativa.

 

2)   Il contratto s'intenderà rinnovato se non disdetto 3 mesi prima della

   scadenza con raccomandata a.r.. In caso di disdetta il presente contratto

   resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo CCNL.

 

3)   Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto,

   sono correlative e inscindibili fra loro.

 

 

 

Art. 5 - Garanzia per prestazioni indispensabili.

 

1)   In  considerazione delle attività svolte dalle imprese  operanti  nel

  settore  e  al  fine  di assicurarne la continuità in  coerenza  con  le

  previsioni  di legge, s'intendono comunque ricomprese nelle  prestazioni

  indispensabili quelle inerenti i servizi di rete, di assistenza tecnica,

  di  'customer  care'  per  ciò che attiene alle attività  finalizzate  a

  garantire  la  libertà  di  comunicazione, nonché  i  correlati  sistemi

  informativi e logistici.

 

2)    Le  relative  modalità  attuative  verranno  individuate  a  livello

  aziendale, dopo la stipula del Protocollo di cui al comma successivo.

 

3)   Entro  il  30.9.00  le  parti  stipulanti  definiranno  con  apposito

  protocollo  le  procedure di raffreddamento e di  conciliazione  di  cui

  all'art. 2, comma 2, legge n. 146/90, così come modificato dall'art.  1,

  comma  4,  legge  11.4.00, n. 83,  nonché i termini di  preavviso  e  di

  proclamazione degli scioperi, la durata degli scioperi stessi, i relativi

  intervalli  minimi temporali tra l'effettuazione di uno  sciopero  e  la

  proclamazione del successivo e tra diverse proclamazioni interessanti lo

  stesso servizio finale o lo stesso bacino di utenza, le modalità di revoca

  e di sospensione degli scioperi proclamati, gli scioperi concomitanti, i

  periodi di franchigia.

 

4)   Eventuali  intese già in essere formeranno oggetto di  riesame  sulla

  base delle previsioni del presente articolo.

 

 

 

Art. 6 - Comitati aziendali europei.

 

1)    Le   parti  fanno  riferimento,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,

  all'Accordo interconfederale 26.11.96 di recepimento della Direttiva UE n.

  45/94  concernente  l'informazione e  la  consultazione  dei  lavoratori

  dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

 

2)   A  tale  riguardo, nelle imprese di cui al comma 1  le  procedure  di

  negoziazione previste dall'Accordo inizieranno entro il 31 dicembre 2000.

 

 

 

Art. 7 - Reclami e controversie.

 

1)   Ferme  restando  le  possibilità di  accordo  diretto  tra  le  parti

  interessate   per  eventuali  reclami  nell'applicazione  del   presente

  contratto,  le  controversie  individuali e  collettive  tra  azienda  e

  lavoratori saranno risolte possibilmente in 1a istanza tra la Direzione e

  la RSU e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti OO.SS.

 

2)   Le  controversie collettive sull'applicazione del presente  contratto

  saranno  esaminate dalle competenti strutture territoriali  delle  parti

  stipulanti e, in caso di mancato accordo, saranno riesaminate a  livello

  nazionale.

 

 

 

Parte II - DISCIPLINA DEI DIRITTI SINDACALI

 

Art. 8 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

 

1)   In  applicazione  dell'Accordo interconfederale  20.12.93  e  secondo

  quanto previsto dall'art. 3 (Assetti contrattuali) del presente CCNL, le

  RSU - congiuntamente alle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti

  ovvero,  per  le  aziende più complesse e secondo la  prassi  esistente,

  congiuntamente alle OO.SS. nazionali - hanno la capacità di  partecipare

  alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede

  aziendale  negli ambiti, per le materie, con le procedure  e  i  criteri

  stabiliti dal presente CCNL.

 

2)   Le   funzioni  riconosciute per legge alle  Rappresentanze  Sindacali

  Aziendali  (RSA) vengono esercitate dalle RSU, che risultano,  pertanto,

  titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.

 

3)   In  ciascuna  unità  produttiva con  più  di  15  dipendenti  vengono

  costituite  le  RSU  di  cui  al  Protocollo  23.7.93  e  come  regolate

  dall'Accordo interconfederale 20.12.93.

 

4)   Le  OO.SS.  firmatarie  del  predetto Accordo  interconfederale,  del

  presente contratto o comunque aderenti alla disciplina in esso contenuta,

  partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente

  ed espressamente a costituire la RSA.

 

5)    L'effettuazione  delle  operazioni  elettorali  dovrà  garantire  il

  regolare  espletamento  del servizio. Il luogo  e  il  calendario  delle

  votazioni  saranno oggetto d'intesa tra la Commissione elettorale  e  la

  Direzione aziendale in modo tale da permettere la più ampia affluenza dei

  lavoratori, restando inteso che il concreto esercizio del diritto di voto

  sarà effettuato fuori dall'orario di lavoro.

 

6)   I  componenti le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti,  dei

  permessi,  delle  libertà  sindacali  e  delle  tutele  stabiliti  dalle

  disposizioni di cui al titolo III, legge n. 300/70.

 

7)   Per  quanto riguarda l'individuazione, il numero e le competenze  dei

  Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nonché per ciò che attiene

  agli organismi di natura pattizia di cui al D.lgs. n. 626/94 e successive

  modifiche,  le  parti  fanno riferimento alle disposizioni  dell'Accordo

  interconfederale 22.6.95 in materia, salve le eventuali  diverse  intese

  esistenti a livello aziendale.

 

 

 

Art. 9 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.

 

1)   I  componenti  le  RSU  hanno diritto, per  l'espletamento  del  loro

  mandato, a  permessi in  conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24,

  legge n. 300/70.

 

2)   Ai  lavoratori  che siano membri degli organi direttivi  nazionali  e

  regionali/territoriali delle OO.SS. stipulanti potranno essere  concesse

  fino a 24 ore trimestrali di permessi retribuiti per il disimpegno delle

  loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta

  per iscritto dalle OO.SS. interessate e garantito comunque lo svolgimento

  dell'attività produttiva.

 

3)   Le  funzioni  e  cariche  sopra menzionate e le  relative  variazioni

  dovranno  essere  comunicate per iscritto dalle OO.SS.  stipulanti  alle

  Associazioni  industriali territoriali, che provvederanno a  comunicarle

  alle aziende interessate.

 

4)   Ai  lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o  a  ricoprire

  cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di

  cui agli artt. 31 e 32,  legge n. 300/70 e successive modifiche.

 

5)   I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli

  eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi a livello aziendale,

  nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.

 

 

 

Art. 10 - Assemblea.

 

1)   Le OO.SS. stipulanti il presente contratto e le RSU  possono chiedere

  di  indire  per  le unità produttive, in locali di cui  l'azienda  abbia

  disponibilità, assemblee del personale dipendente ai fini dell'esercizio

  del  diritto  di assemblea di cui all'art. 20, legge n.  300/70  e  agli

  accordi interconfederali.

 

2)   Analogo  diritto  di assemblea viene riconosciuto anche  nelle  unità

  produttive  con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8  ore  annue

  retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art.  35,

  legge  n.  300/70. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori  dalle

  unità produttive medesime, con le modalità di seguito indicate, per quanto

  compatibili.

 

3)    La   convocazione  sarà  comunicata  alla  Direzione  aziendale  con

  l'indicazione specifica dell'ordine del giorno e con un preavviso minimo

  di 48 ore, tenendo comunque conto delle correlate esigenze organizzative e

  logistiche.  Contestualmente dovranno essere  comunicati  all'azienda  i

  nominativi dei dirigenti esterni del sindacato che s'intenda eventualmente

  far partecipare all'assemblea.

 

4)    Le  assemblee  indette   durante  l'orario  di  lavoro,  nei  limiti

  complessivi  stabiliti  dalla  legge e dagli  accordi  interconfederali,

  dovranno svolgersi, di norma, all'inizio o al termine di ciascun periodo

  lavorativo  giornaliero.  Nei  casi  in  cui  l'attività  del  personale

  interessato si svolga a turni e/o in presenza di specifiche esigenze  di

  presidio del servizio, l'assemblea sarà scaglionata in almeno 2 riunioni,

  di  norma nell'arco della stessa giornata. Lo svolgimento delle riunioni

  durante  l'orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità  che

  tengano conto dell'esigenza di garantire la continuità del servizio,  la

  sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.

 

5)   Sono  fatte salve ulteriori e/o diverse modalità di svolgimento delle

  assemblee definite a livello aziendale.

 

 

 

Art. 11 - Diritto di affissione.

 

1)  Il diritto di affissione è regolato dall'art. 25, legge n. 300/70.

 

2)   Le  aziende  in  ciascuna unità produttiva metteranno a  disposizione

  delle OO.SS. stipulanti e delle RSU appositi spazi, accessibili a tutti i

  lavoratori, per l'affissione di comunicazioni.

 

3)   Le suddette comunicazioni riguarderanno materie d'interesse sindacale

  e del lavoro e saranno tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

 

 

 

Art. 12 - Locali.

 

In  adempimento  all'art.  27, legge n. 300/70  le  aziende,  nelle  unità

produttive con almeno 200 dipendenti, metteranno a disposizione delle  RSU

un  idoneo locale comune all'interno di ciascuna unità produttiva o  nelle

immediate vicinanze di essa.

 

Nelle unità produttive di cui all'art. 35 della citata legge n. 300/70 con

un  numero inferiore a 200 dipendenti, il diritto riguarderà l'uso  di  un

locale idoneo alle riunioni.

 

 

 

Art. 13 - Contributi sindacali.

 

1)   Nei  confronti  dei  dipendenti che ne  facciano  richiesta  mediante

  consegna diretta all'azienda di delega debitamente sottoscritta, l'azienda

  stessa provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali in favore delle

  OO.SS. stipulanti il presente contratto.

 

2)   La  delega  rilasciata  dal lavoratore dovrà contenere  l'indicazione

  della O.S. cui l'azienda verserà l'importo della trattenuta mensile e del

  mese  di  decorrenza. Tale importo è stabilito nella misura  dell'1%  da

  calcolare  sul  minimo tabellare ed ex indennità di contingenza  per  13

  mensilità; la percentuale stessa non potrà essere modificata  nel  corso

  dell'anno solare.

 

3)   In costanza di rapporto di lavoro la delega avrà validità permanente,

  salvo revoca da parte del dipendente, che potrà intervenire in qualsiasi

  momento.

 

4)   Nel  caso in cui la retribuzione mensile non sia dovuta, non si  farà

  luogo ad alcuna trattenuta né a successivo recupero.

 

5)   L'importo  delle trattenute sarà versato mensilmente dall'azienda  su

  conto  corrente bancario o postale secondo le indicazioni  che  verranno

  fornite  per  ciascun anno dalle OO.SS. di cui al comma 1  del  presente

  articolo.  Eventuali variazioni nel corso dell'anno  delle  modalità  di

  versamento dovranno essere comunicate all'azienda per iscritto e con  un

  preavviso di almeno 3 mesi.

 

 

 

Parte III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

 

Sezione I - COSTITUZIONE E FORME DEL RAPPORTO

 

Art. 14 - Assunzione.

 

1)   L'assunzione  è  comunicata al lavoratore  con  lettera  nella  quale

  devono essere specificati:

 

a)  la data d'inizio del rapporto di lavoro;

b)  la categoria, il livello d'inquadramento e il profilo professionale

di appartenenza ai sensi dell'art. 23 (Classificazione professionale) del

presente contratto;

c)  il luogo in cui è situata la sede di lavoro di riferimento del

dipendente all'atto dell'assunzione;

d)  il trattamento economico iniziale;

e)  la durata dell'eventuale periodo di prova.

 

2)   Prima  dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita

  medica d'idoneità al  lavoro.

 

3)  All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:

 

a)  la carta d'identità o altro documento equivalente;

b)  il libretto di lavoro o altro documento equivalente;

c)  il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi;

d)  il certificato di cittadinanza e di residenza di data non anteriore a

3 mesi (l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio

fiscale, ove questo sia diverso dalla residenza);

e)  il certificato degli studi compiuti;

f)  l'eventuale documento attestante la posizione rispetto al servizio

militare;

g)  lo stato di famiglia;

h)  copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;

i)  ogni altro documento che l'azienda ritenesse opportuno richiedere per

ragioni amministrative, fiscali e previdenziali.

 

4)   Il  lavoratore  dovrà  dare  comunicazione  formale  degli  eventuali

  successivi mutamenti di residenza e di domicilio.

 

5)   In  attuazione  di  quanto previsto dal comma 2, art.  25,  legge  n.

  223/91, al fine del calcolo della percentuale di cui al comma 1, art. 25

  della  legge  citata,  si  tiene  esclusivamente  conto  dei  lavoratori

  inquadrati  all'atto  dell'assunzione  nei  livelli  di  classificazione

  professionale  1°,    e 3°, con esclusione in  quest'ultimo  caso  dei

  seguenti profili: addetto agli interventi tecnici, tecnico di supervisione

  e  controllo,  addetto alla gestione amministrativa. Dal  computo  della

  suddetta  riserva  è inoltre escluso il restante personale,  tra  cui  i

  lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza,

  nonché  quelli destinati a servizi  essenziali ai fini dell'integrità  e

  dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza  dello  Stato,

  determinati con Decreto del Presidente del Consiglio.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti  si  danno  reciprocamente atto che le procedure  di  assunzione

dovranno  avvenire nel rispetto delle finalità e delle disposizioni  della

legge 31.12.96 n. 675 sulla tutela della privacy.

 

 

 

Art. 15 - Periodo di prova.

 

1)   Il  lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un  periodo

  di  prova  non   superiore  a  mesi 6 per i lavoratori  dei  livelli  di

  classificazione  7°,    e 5° e a mesi 3 per i lavoratori  degli  altri

  livelli.

 

2)   Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo  di

  prova,  salvo  giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio,  nei

  quali  casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di  prova

  stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi.

 

3)   Nel  corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro

  può  aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna  delle  2

  parti  e  non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso    della

  relativa indennità sostitutiva.

 

4)   In  caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo  di

  prova, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio

  prestato.

 

 

 

Art. 16 - Contratto di lavoro a tempo determinato.

 

1)   Oltre  ai  casi previsti dalle leggi e dagli accordi interconfederali

  vigenti in materia, l'apposizione di un termine alla durata del contratto

  di  lavoro  è consentita, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito

  dall'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, nelle seguenti ipotesi:

 

a)   necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per

  ferie, aspettativa, congedo o partecipazione a corsi di formazione;

b)  esecuzione di un'attività o di un servizio definiti o predeterminati

nel tempo non aventi carattere eccezionale od occasionale;

c)  esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a

particolari condizioni climatico-ambientali che non consentano la

protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;

d)  esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del

prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità

e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;

e)  punte di più intensa attività anche derivanti dall'acquisizione di

commesse per il lancio di nuovi prodotti o servizi o anche indotte

dall'attività di altri settori che non sia possibile evadere con le

risorse normalmente impiegate;

f)  avvio di nuove attività connesse alla commercializzazione e relativo

presidio di servizi e prodotti offerti alla clientela;

g)  incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di

esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia

possibile soddisfare con il normale organico;

h)  per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate.

 

2)   Il  numero di lavoratori che possono essere occupati con contratto  a

  tempo determinato in attuazione delle ipotesi di cui alle lett. da a) ad

  h)  del  precedente comma 1, non può superare il 13% in media annua  dei

  lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'azienda alla data del  31

  dicembre dell'anno precedente. Tale percentuale è aumentata al 15% per le

  aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico

  approvato con DPR 6.3.78 n. 218. Nei casi in cui tale rapporto percentuale

  dia  luogo  a  un  numero  inferiore a 5,  resta  ferma  la  possibilità

  dell'azienda  di  stipulare  sino  a  5  contratti  di  lavoro  a  tempo

  determinato. I lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in

  proporzione al relativo orario di lavoro.

 

3)   A  livello aziendale le parti potranno individuare ulteriori  ipotesi

  e/o  maggiori percentuali - in questo caso nel limite massimo aggiuntivo

  del  5%  in  media  annua - di ricorso al contratto a tempo  determinato

  rispetto a quelle previste nei precedenti commi 1 e 2.

 

4)   Ai  lavoratori assunti con contratto a tempo determinato  può  essere

  richiesto un periodo di prova adeguato alla durata del rapporto di lavoro

  ma  comunque  non  superiore ai 10 giorni per ogni mese  di  durata  del

  contratto,  fermi restando i periodi indicati nell'art. 15  (Periodo  di

  prova).

 

5)   Nel  caso di sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria  o

  facoltativa dal lavoro, il periodo previsto dall'art. 10, comma 1, legge

  8.3.00  n.  53  per  l'assunzione  anticipata  di  lavoratori  a   tempo

  determinato,  può  essere  elevato  sino  a  2  mesi  prima  dell'inizio

  dell'astensione.

 

 

 

Art. 17 - Contratto di prestazioni di lavoro temporaneo.

 

1)   Le  aziende si potranno avvalere di prestazioni di lavoro  temporaneo

  in  conformità alla vigente legislazione in materia, in particolare alle

  disposizioni dell'art. 1, comma 2, lett. b) e c), legge 24.6.97 n. 196.

 

2)   Inoltre, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1,  comma  2,

  lett.  a)  della  citata  legge n. 196/97, si definiscono  le  ulteriori

  seguenti causali di ricorso alle prestazioni di lavoro temporaneo:

 

a)   necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per

  ferie, aspettativa, congedo o partecipazione a corsi di formazione;

b)  esecuzione di un'attività o di un servizio definiti o predeterminati

nel tempo non aventi carattere eccezionale od occasionale;

c)  esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a

particolari condizioni climatico-ambientali che non consentano la

protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;

d)  esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del

prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità

e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;

e)  punte di più intensa attività anche derivanti dall'acquisizione di

commesse per il lancio di nuovi prodotti o servizi o anche indotte

dall'attività di altri settori che non sia possibile evadere con le

risorse normalmente impiegate;

f)  fabbisogni di maggiore organico connessi a situazioni di mercato

congiunturali e non consolidabili;

g)  incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di

esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia

possibile soddisfare con il normale organico;

h)  per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate.

 

3)   Il   numero  di  lavoratori con contratto di  lavoro  temporaneo  che

  possono essere utilizzati in attuazione delle ipotesi di cui al precedente

  comma 2 non può superare il 13% in media annua dei lavoratori occupati a

  tempo  indeterminato  nell'azienda alla data del 31  dicembre  dell'anno

  precedente. Tale percentuale è aumentata al 15% per le aziende  operanti

  nei  territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con

  DPR 6.3.78 n. 218. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a

  un  numero  inferiore  a 5, resta ferma la possibilità  dell'azienda  di

  utilizzare   sino a 5 contratti di lavoro temporaneo. I  lavoratori  con

  contratto  a  tempo parziale sono computati in proporzione  al  relativo

  orario di lavoro.

 

4)   A  livello aziendale le parti potranno individuare ulteriori  ipotesi

  e/o  maggiori percentuali - in questo caso nel limite massimo aggiuntivo

  del  5%  in  media annua - di ricorso al contratto di lavoro  temporaneo

  rispetto a quelle previste nei precedenti commi 2 e 3.

 

 

 

Art. 18 - Contratto di lavoro a tempo parziale.

 

1)   Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi, in posizioni

  compatibili  con l'istituto, o mediante assunzione o per  effetto  della

  trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

 

2)  Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:

 

a)   orizzontale, quando la riduzione d'orario rispetto al tempo  pieno  è

  prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;

b)  verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia

svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso

della settimana, del mese o dell'anno;

c)  misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione

delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo

pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro.

 

3)   Fatte  salve  le  esigenze tecnico-organizzative, l'azienda  valuterà

  l'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a

  tempo parziale. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo

  pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere

  durata  predeterminata che, di norma, non sarà  inferiore  a  6  mesi  e

  superiore  a  24  mesi.  La relativa comunicazione all'interessato  sarà

  fornita  entro  45 giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita,  ai

  sensi  dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'assunzione di personale  con

  contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro

  giornaliero,  settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato

  osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale

  di cui al presente punto non viene computato nella percentuale di limite

  complessivo  di cui alla precedente disciplina contrattuale relativa  al

  contratto a tempo determinato.

 

4)   Il  trattamento economico e normativo del personale con  rapporto  di

  lavoro  a  tempo parziale sarà riproporzionato, compatibilmente  con  le

  particolari  caratteristiche dell'istituto, sulla base del rapporto  tra

  orario  ridotto  e il corrispondente orario ordinario  previsto  per  il

  personale a tempo pieno.

 

5)   Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche  su

  turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo  le

  articolazioni  orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza.  Le

  parti  si  danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate  a

  turni secondo le modalità di cui al precedente periodo non configurano una

  fattispecie  di clausole elastiche disciplinata dall'art.  3,  comma  7,

  D.lgs. 25.2.00 n. 61.

 

6)   Fermo restando quanto sopra, ai sensi del citato art. 3, commi 7 e 8,

  D.lgs. n. 61/00 l'azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale

  della  prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale  in

  presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali, dandone preavviso ai

  lavoratori  interessati 10 giorni prima. Le ore di  lavoro  prestate  in

  applicazione del presente comma sono compensate con una maggiorazione pari

  al  5%  della retribuzione oraria globale di fatto. Quanto sopra non  si

  applica  nei  casi di riassetto complessivo dell'orario  di  lavoro  che

  interessino  l'intera azienda ovvero unità organizzative autonome  della

  stessa.

 

7)   In  riferimento a specifiche esigenze organizzative  e  produttive  è

  consentita la prestazione di lavoro eccedente l'orario ridotto concordato.

  È   altresì  consentito,  sempre  in  presenza  di  specifiche  esigenze

  organizzative  e produttive, il ricorso al lavoro in giorni  diversi  da

  quelli  in  cui  si  dovrebbe  svolgere la prestazione  contrattualmente

  concordata. Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltre che nelle

  ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, anche  in

  ogni fattispecie in cui è possibile l'assunzione a tempo determinato. Le

  predette  prestazioni  - che costituiscono lavoro supplementare  -  sono

  ammesse, previa richiesta dell'azienda e previo consenso del lavoratore a

  tempo  parziale,  entro  il  limite massimo  pari  al  100%  dell'orario

  giornaliero ed annuo stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di

  tipo  orizzontale.  Le ore di lavoro supplementare come  sopra  definite

  saranno compensate con la quota oraria della retribuzione maggiorata del

  15%  per  le  prestazioni  rientranti nell'ambito  del  50%  dell'orario

  giornaliero ed annuo stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni

  eccedenti nel mese tale limite la maggiorazione sarà del 24%.

 

8)   Nel  rapporto  di  lavoro  a  tempo parziale  di  tipo  verticale  le

  prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate nei presupposti  e

  nelle  quantità dalle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo

  pieno previste dall'art. 30, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente

  CCNL.

 

 

 

Art. 19 -Contratto di formazione e lavoro e contratto

          di inserimento lavorativo.

 

1)   Per  la  disciplina  dei  contratti di  formazione  e  lavoro  e  dei

   contratti di inserimento lavorativo, si richiamano le disposizioni degli

   Accordi  interconfederali 18.12.88 e 31.1.95, riportati in allegato  al

   presente CCNL.

 

 

 

Art. 20 - Contratto di apprendistato.

 

1)    Per   la  disciplina  dell'apprendistato  si  fa  riferimento   alle

  disposizioni di legge in materia.

 

2)   L'assunzione  dell'apprendista ha luogo con un periodo  di  prova  di

  servizio effettivo pari a 30 giorni.

 

3)    Il   contratto  di  apprendistato  può  riguardare  ciascuna   delle

  qualifiche previste nei livelli superiori al 2° della Classificazione dei

  lavoratori.

 

4)   La  durata massima del contratto sarà non inferiore a 18 mesi  e  non

  superiore:

 

-    a  4 anni, per lavoratori con titolo di studio non superiore a quello

  della scuola dell'obbligo;

-   a 42 mesi, per lavoratori con titolo di studio pari alla scuola

dell'obbligo più un corso generico di formazione professionale;

-   a 38 mesi, per lavoratori con diploma di scuola media superiore;

-   a 32 mesi, per lavoratori con diploma universitario di laurea breve;

-   a 26 mesi, per lavoratori con laurea universitaria.

 

5)   I  predetti  titoli  di  studio s'intendono inerenti  alla  qualifica

  professionale da acquisire.

 

6)   La retribuzione degli apprendisti sarà composta da: minimo tabellare,

  indennità di contingenza ed EDR del livello corrispondente alla qualifica

  professionale  da  acquisire  e  verrà  corrisposta  con   la   seguente

  progressione:

 

-   1° semestre: 67%

-         "    72%;

-         "    77%;

-         "    82%;

-         "    90%;

-   successivi   95%.

 

7)   L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali salve  diverse

  articolazioni d'orario relative ai lavoratori a tempo indeterminato.

 

8)   L'apprendista  maturerà il diritto alle ferie nella  misura  prevista

  dall'art.  31 (Ferie) del presente CCNL e alla 13a mensilità sulla  base

  della retribuzione percepita mensilmente.

 

9)  Quanto alla durata dell'impegno formativo esterno essa sarà:

 

-    di  80  ore annue per i lavoratori in possesso di titolo d'istruzione

  post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei  rispetto  al

  profilo professionale da conseguire;

-   di 120 ore annue per i lavoratori in possesso di titoli d'istruzione

post-obbligo o attestati di qualifica non idonei rispetto al profilo

professionale da conseguire;

-   di 120 ore annue per i lavoratori in possesso di titolo d'istruzione

dell'obbligo.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le parti, nell'ambito della Commissione per la formazione professionale di

cui  all'art.  2  del  presente CCNL costituiranno un apposito  gruppo  di

lavoro  con  l'obiettivo  di  individuare di concerto  con  gli  organismi

competenti i contenuti della formazione esterna che deve essere  impartita

agli apprendisti.

 

 

 

Art. 21 - Contratto di lavoro ripartito.

 

1)   Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato

  stipulato   per  iscritto  tra  l'azienda  e,  di  norma,  2  lavoratori

  solidalmente responsabili per l'adempimento di una obbligazione lavorativa

  a tempo pieno.

 

2)    Con  tale  modalità  di  rapporto  di  lavoro,  ogni  lavoratore   è

  personalmente  e direttamente responsabile dell'adempimento  dell'intera

  obbligazione   lavorativa,  anche  se  la  stessa  può  essere   assolta

  indifferentemente da uno solo dei coobbligati. Resta conseguentemente  a

  carico di questi ultimi la definizione delle modalità operative con  cui

  viene    resa   la   prestazione   lavorativa,   senz'altro   assicurata

  indipendentemente dall'assenza di uno dei coobbligati, senza che l'azienda

  provveda di volta in volta a specifiche richieste.

 

3)   Il contratto di lavoro ripartito dovrà indicare la misura percentuale

  e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o

  annuale  che  si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori,  ferma

  restando  la  possibilità  per  gli  stessi  lavoratori  di  determinare

  discrezionalmente,  in  qualsiasi momento,  la  sostituzione  ovvero  la

  modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.

 

4)   I  lavoratori devono informare preventivamente l'azienda  sull'orario

  di lavoro di ciascuno dei 2 con cadenza settimanale.

 

5)   Il  trattamento economico e normativo del personale con contratto  di

  lavoro  ripartito verrà riconosciuto a ciascun lavoratore in proporzione

  alla  quantità  di lavoro prestato. A tal fine il calcolo  dei  compensi

  spettanti per le prestazioni verrà effettuato con cadenza mensile.

 

6)    Per   quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente   articolo

  s'intendono applicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di

  lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità

  del rapporto come sopra definito.

 

 

Nota a verbale.

 

La   parti,  in  considerazione  del  carattere  innovativo  del  presente

istituto,  si  danno  atto che eventuali applicazioni dello  stesso  nelle

aziende avranno carattere sperimentale finalizzato allo sviluppo di  nuovi

strumenti per la  flessibilizzazione dell'orario di lavoro.

 

 

 

Art. 22 - Telelavoro.

 

1)    Il   telelavoro,  costituendo  una  modalità  di  svolgimento  della

  prestazione  lavorativa  o della prestazione professionale,  può  essere

  riconducibile sia al lavoro subordinato che al lavoro autonomo.

 

2)   Ad  ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale,  per

  telelavoro  subordinato s'intende una modalità di prestazione lavorativa

  effettuata per esigenze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di

  strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla  sede

  aziendale,  a  condizione  che  tale  modalità  di  espletamento   della

  prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell'attività svolta.

 

3)   Nei  suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo

  di adempimento dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità

  logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti

  principali tipologie:

 

-    telelavoro  domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa  viene

  prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;

-   telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l'attività

lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo

l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti

organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non

costituenti unità produttive autonome.

 

4)Le  obbligazioni  connesse  al rapporto di lavoro  potranno  svilupparsi

  attraverso  modalità  diverse  rispetto  a  quelle  ordinarie  sia  come

  collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata,  sia

  come  durata giornaliera della stessa, fermo restando l'orario di lavoro

  complessivamente  previsto  per i lavoratori  adibiti  in  azienda  alle

  stesse mansioni.

 

5)Le  diverse  configurazioni del telelavoro non incidono sull'inserimento

  del  lavoratore  nell'organizzazione  aziendale    sulla  connotazione

  giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato  ai

  sensi del presente CCNL.

 

6)Le  ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto  di

  lavoro  subordinato  potranno essere espletate in  via  telematica,  nel

  rispetto  dell'art. 4, legge n. 300/70 e/o per il tramite di valutazione

  di     obiettivi    correlati    alla    durata    della     prestazione

  giornaliera/settimanale.   Nel  caso  di   telelavoro   domiciliare   il

  dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali  esterni

  finalizzati  a  visite  ispettive  nonché,  con  congruo  preavviso,  di

  rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.

 

7)Ai  telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza

  e  salute  nei  luoghi di lavoro previste per i lavoratori che  svolgono

  attività lavorativa in azienda.

 

8)Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza

  delle  norme,  in  quanto non espressamente derogate da disposizioni  di

  legge  e  come integrate dalle discipline aziendali, adottando  comunque

  ogni  prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta

  segretezza  delle informazioni aziendali disponibili per lo  svolgimento

  dei compiti attribuitigli.

 

9)Eventuali  discipline  di carattere applicativo  del  presente  istituto

  saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.

 

 

 

Sezione II  - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 23 - Classificazione professionale.

 

A) PREMESSA

 

1)   I  lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata

  su  7  livelli professionali e altrettanti livelli retributivi, ai quali

  corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle di

  cui all'allegato 1.

 

2)   L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo  le  declaratorie

  generali,  i  profili  professionali e le  esemplificazioni  di  seguito

  indicati.

 

3)   La  classificazione  unica  di  cui sopra,  mentre  determina  comuni

  livelli  di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il  resto

  l'attribuzione  ai  singoli  lavoratori  dei  trattamenti  di  carattere

  normativo ed economico che continuano ad essere previsti per i quadri, gli

  impiegati e gli operai - questi ultimi sono contraddistinti nei successivi

  profili  con il carattere (*) - dalle disposizioni di legge e di accordo

  interconfederale  che  s'intendono  qui  riconfermate,  in  quanto   non

  esplicitamente modificate con il presente contratto.

 

4)   Le  parti  si  danno  atto che i contenuti dei profili  professionali

  esplicitati sono da ritenersi esemplificativi e non esaustivi sul  piano

  della  descrizione delle attività; resta comunque inteso che i contenuti

  professionali specificati nelle declaratorie consentono per analogia  di

  inquadrare  le figure professionali non indicate nel presente  articolo,

  così  come  le  figure professionali dei lavoratori di 1°  livello,  non

  descritte  in  quanto  già  sufficientemente  definite  nella   relativa

  declaratoria.

 

 

B) DECLARATORIE, PROFILI PROFESSIONALI ED ESEMPLIFICAZIONI

 

  LIVELLO

 

Appartengono  a  questo livello le lavoratrici/i lavoratori  che  svolgono

attività  a  contenuto prevalentemente manuale per le quali non  occorrono

conoscenze professionali.

 

 

2° LIVELLO

 

Appartengono  a  questo livello le lavoratrici/i lavoratori  che  svolgono

attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e

conoscenze  professionali  di tipo elementare e  lavoratori  che  svolgono

attività   amministrative  o  tecniche  che  non  richiedono   particolare

preparazione e prolungata esperienza e pratica di ufficio.

 

-    Lavoratrice/tore  che, in possesso di conoscenze operative  di  base,

  fornisce  informazioni telefoniche mediante la consultazione di  dati  a

  videoterminale ed espleta le attività operative correlate.

  ADDETTO ALLE INFORMAZIONI TELEFONICHE.

-    Lavoratrice/tore  che,  in  possesso di conoscenze  professionali  di

  base,  svolge attività manuali di installazione e manutenzione  di  tipo

  elettrico  e/o  meccanico su apparati di TLC e  su  impianti  ausiliari.

  ADDETTO IMPIANTI TECNICI (*).

-   Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze professionali di

base, provvede alla manutenzione degli impianti di centrale di tecnica

analogica, individuando e rimuovendo le eventuali anomalie di

funzionamento.

  ADDETTO A TECNICHE ANALOGICHE.

-    Lavoratrice/tore  che, seguendo istruzioni precise  e  dettagliate  e

  secondo   procedure   prestabilite,  svolge  nell'ambito   dei   settori

  amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi semplici.

  ADDETTO A COMPITI SEMPLICI DI UFFICIO.

 

 

  LIVELLO

 

Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso

di specifiche cognizioni teorico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro

e  procedure  definite, svolgono attività operative di media  complessità,

ovvero   le   lavoratrici/i   lavoratori  che  svolgono,   con   specifica

collaborazione,    attività   esecutive   di   carattere   amministrativo,

commerciale o tecnico di media complessità.

 

-    Lavoratrice/tore che, in possesso di specifiche conoscenze  acquisite

  attraverso un'adeguata esperienza di lavoro ovvero attraverso  specifici

  percorsi formativi 'on the job', fornisce informazioni telefoniche  alla

  clientela  mediante consultazione, secondo procedure standardizzate,  di

  dati a videoterminale ed espleta le attività operative correlate.

  ADDETTO AD INFORMAZIONI TELEFONICHE SENIOR.

-    Lavoratrice/tore  che,  operando  attraverso  canali  telefonici  e/o

  telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e

  con  il  supporto di sistemi informativi e programmi software  dedicati,

  svolge, secondo procedure standardizzate e metodologie definite, attività

  di  informazione  generale e/o supporto commerciale alla  clientela  e/o

  attività di vendita di servizi telefonici ovvero di connessione alla rete

  Internet;   svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti,  funzionali  e

  connessi  a quelli del 'front office', atti al completamento  del  ciclo

  organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal 'call center'.

  ADDETTO AL CALL CENTER.

-    Lavoratrice/tore  che,  con  conoscenze ed  esperienze  specifiche  e

  qualificate di tipo applicativo, svolge attività di carattere tecnico con

  interventi di tipo manuale per l'installazione e manutenzione di impianti

  e  per  l'attivazione di nuovi servizi, assicurando  le  azioni  atte  a

  garantire la funzionalità del servizio.

  ADDETTO AD INTERVENTI TECNICI (*).

-    Lavoratrice/ore  che, con specifica preparazione  sulle  tecniche  di

  telecomunicazioni  (commutazione e/o trasmissione) presenti  nell'ambito

  organizzativo di appartenenza, svolge attività di configurazione in rete

  di  nuovi  impianti/servizi,  effettua il monitoraggio  dei  livelli  di

  funzionalità della rete attraverso sistemi di supervisione e  controllo,

  esegue  prove  e  misure  finalizzate alla  diagnosi/localizzazione  dei

  disservizi, assicurando le azioni atte alla risoluzione delle anomalie di

  funzionamento  riscontrate.  Tali  attività  richiedono,  per  il   loro

  espletamento,  un'efficacia  realizzativa  basata  sulla   capacità   di

  applicazione di metodologie operative anche di tipo evoluto e innovativo,

  nonché la conoscenza delle interrelazioni funzionali esistenti nell'ambito

  del processo operativo di appartenenza.

  TECNICO DI  SUPERVISIONE E CONTROLLO.

-      Lavoratrice/tore   che,   con   specifica   preparazione   tecnico-

  professionale in materia amministrativo-contabile, nonché conoscenza delle

  normative  e  procedure aziendali che regolano l'attività di competenza,

  cura   le   problematiche   di   gestione  amministrativa   (contabilità

  generale/industriale,   fatturazione   fornitori,   ecc.)    verificando

  l'attendibilità e conformità dei dati contabili anche attraverso contatti

  con  enti  interni  e/o  esterni  all'azienda;  assicura,  inoltre,   la

  realizzazione di tutte le operatività connesse tramite l'utilizzo anche di

  idonei supporti informatici.

  ADDETTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA.

 

 

4° LIVELLO

 

Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso

di  qualificate  conoscenze  di  tipo  specialistico,  esplicano  attività

tecnico-operative  di  adeguata  complessità,  ovvero  svolgono   attività

amministrative,  commerciali, tecniche. Tali attività richiedono  capacità

di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di

più  elementi  dell'attività di competenza e sono svolte con  autonomia  e

responsabilità  adeguate al risultato operativo atteso e conseguite  anche

attraverso  idonei  percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/lavoratori

che,  oltre  a  possedere i requisiti di cui sopra  e  in  relazione  alla

specificità   del   ruolo  ricoperto,  svolgono,   anche   solo   in   via

complementare,  attività  di  coordinamento  operativo  e/o  di   supporto

professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica.

 

-    Lavoratrice/tore  che,  con  piena  professionalità  acquisita  anche

  attraverso  specifici  percorsi formativi,  operando  attraverso  canali

  telefonici  e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate

  (call  center)  e  con  il supporto di sistemi informativi  e  programmi

  software  dedicati,  svolge con capacità di relazione  interpersonale  e

  autonomia  esecutiva,  attività  di informazione,  vendita  di  servizi,

  attività  di interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni

  delle  reti,  assistenza commerciale alla clientela attiva e potenziale;

  attività  di  interfaccia  verso la rete commerciale;  svolge,  inoltre,

  compiti  conseguenti, funzionali e connessi a quelli del 'front  office'

  atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico

  servizio reso.

  OPERATORE DI CALL CENTER/CUSTOMER CARE.

-     Lavoratrice/tore  che,  in  relazione  alla  piena   professionalità

  acquisita  anche attraverso specifici percorsi formativi  e  consolidata

  esperienza, svolge compiti  che richiedono la completa padronanza  delle

  procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la

  manutenzione  degli  impianti di competenza, intervenendo  con  completa

  autonomia  operativa nella risoluzione delle anomalie  di  funzionamento

  riscontrate.

  SPECIALISTA DI INTERVENTI TECNICI (*).

-     Lavoratrice/tore  che,  in  relazione  alla  piena   professionalità

  acquisita  anche attraverso specifici percorsi formativi  e  consolidata

  esperienza,  svolge compiti  di contenuto specialistico e/o di  supporto

  professionale che richiedono la conoscenza approfondita delle tecnologie

  presenti  nell'ambiente organizzativo d'appartenenza,  esprimendo  piena

  autonomia operativa nella gestione dei sistemi di supervisione e controllo

  utilizzati.

  TECNICO SPECIALISTA DI SUPERVISIONE E CONTROLLO.

-    Lavoratrice/tore  che  svolge attività di coordinamento  e  indirizzo

  professionale di un nucleo di addetti e/o operatori di 'call center'  al

  fine di assicurare la diffusione, la condivisione e il perseguimento degli

  obiettivi  quali-quantitativi assegnati.  Dette  funzioni  si  esplicano

  attraverso la messa in atto di fasi di pianificazione e di organizzazione

  del   lavoro,  monitoraggio  degli  andamenti,  verifica  dei  risultati

  conseguiti e supporto professionale nei confronti delle risorse affidate.

  ASSISTENTE DI CALL CENTER.

-    Lavoratrice/tore  che svolge attività di commercializzazione  diretta

  mediante visite presso i clienti, individuazione ed analisi delle esigenze

  degli  stessi,  svolgimento di trattative, elaborazione  di  preventivi,

  presentazione  di offerte, redazione di rapporti informativi  periodici,

  anche attraverso l'utilizzo di apposite apparecchiature telematiche.

  ADDETTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA.

 

 

5° LIVELLO

 

Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso

di  capacità  professionali e gestionali correlate ad  elevate  conoscenze

specialistiche,  svolgono  funzioni  per  l'espletamento  delle  quali   è

richiesta  adeguata  autonomia e decisionalità nei  limiti  dei  principi,

norme  e  procedure  valevoli nel campo di attività in cui  operano.  Tali

funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo  delle

diverse  risorse  assegnate, ovvero mediante  lo  svolgimento  di  compiti

specialistici ad elevata tecnicalità.

 

-    Lavoratrice/tore che, seguendo le indicazioni provenienti dai  propri

  responsabili e nell'ambito dei principi, norme e procedure valevoli per le

  attività  di competenza, coordina e indirizza operativamente le attività

  anche di gruppi di addetti e operatori al call center/customer care;  li

  gestisce  operativamente  sotto i profili di formazione,  aggiornamento,

  valutazione,  sviluppo  e motivazione; li supporta  nella  loro  normale

  attività  relativamente a informazioni sui prodotti e  servizi  offerti,

  nella  gestione  diretta  del  cliente  e  negli  strumenti  informatici

  utilizzati.   L'esercizio  di  tali  compiti  richiede  un   ambito   di

  decisionalità   funzionale   ai  risultati  quali-quantitativi   attesi,

  un'approfondita conoscenza  del processo operativo di riferimento, nonché

  adeguate capacità di relazione, energia realizzativa e leadership.

  COORDINATORE DI CALL CENTER/CUSTOMER CARE.

-    Lavoratrice/tore  che,  in  possesso  di  un'elevata  conoscenza  del

  mercato  di  riferimento  e dell'offerta di prodotti/servizi  nonché  di

  soluzioni  sistemistiche complesse, gestisce il rapporto con il  cliente

  finalizzando le azioni commerciali intraprese.

  VENDITORE.

-     Lavoratrice/tore  che,  sulla  base  di  un  approfondito  grado  di

  conoscenza  delle  tecnologie inerenti il mondo  Internet,  assicura  la

  realizzazione,  l'aggiornamento  e  la  manutenzione  delle   pagine   e

  dell'albero  di  navigazione dei siti gestiti;  definisce,  inoltre,  le

  specifiche  tecniche  dei servizi su siti istituzionali  e  sui  portali

  verticali, supportando e coordinando le attività di messa 'on line' delle

  produzioni.

  WEBMASTER.

-    Lavoratrice/tore  che, in possesso di conoscenze  approfondite  degli

  elementi  della  rete di competenza, esegue le attività necessarie  alla

  raccolta  ed  elaborazione dei dati di traffico, rilevando i  principali

  indicatori  di  qualità  della comunicazione  e  gestendo  le  procedure

  informatiche   relative  all'acquisizione  dei   dati   di   tassazione,

  documentazione addebiti, numerazione clienti ecc.; effettua, inoltre, la

  diagnosi dei malfunzionamenti relativi agli applicativi di competenza, il

  ripristino  della  funzionalità  e la  gestione  delle  relative  schede

  inconvenienti.

  ANALISTA DI MISURE E PROCEDURE DI TRAFFICO.

-    Lavoratrice/tore  che, in possesso di approfondite  conoscenze  delle

  architetture informatiche aziendali, effettua attività di analisi  delle

  esigenze   di  sviluppo  e  manutenzione  delle  applicazioni   software

  contribuendo alla stesura delle relative specifiche funzionali;  svolge,

  inoltre, le attività di realizzazione delle applicazioni, assicurando la

  conformità del prodotto alle specifiche fornite, ed effettua i test e le

  prove  di  validazione e qualificazione ai fini della messa in esercizio

  delle applicazioni sviluppate.

  TECNICO PROGRAMMATORE.

-    Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze specialistiche  sugli

  elementi di rete di competenza (autocommutatori, apparati, reti speciali

  ecc.),  svolge attività di progettazione esecutiva degli impianti  sulla

  base del piano lavori definito, nel rispetto delle normative e dei criteri

  di progettazione; provvede alla richiesta di buoni d'ordine e monitora le

  attività   di  realizzazione  secondo  le  tempificazioni  previste   ed

  effettuando gli opportuni controlli di qualità sui lavori effettuati.

  PROGETTISTA ESECUTIVO/REALIZZATORE DI IMPIANTI.

 

 

  LIVELLO

 

Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso

di   elevata   e  consolidata  preparazione  e  di  particolare   capacità

professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti  attività

complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia

d'iniziativa  nei  limiti delle sole direttive generali loro  impartite  e

sono  esercitate attraverso la guida e il controllo di settori  operativi,

ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono

un contributo professionale autonomo e innovativo.

 

-    Lavoratrice/tore che, sulla base di ampie conoscenze professionali  e

  nei limiti delle sole direttive generali, sviluppando progetti relativi ad

  apparati complessi, anche attraverso la definizione delle specifiche  di

  progetto  in  relazione ad apparati/tecnologie di fornitori  esterni  ed

  operando   le   necessarie  valutazioni  in  ordine   agli   adeguamenti

  hardware/software  degli impianti esistenti, assicura la  progettazione,

  l'ingegnerizzazione,   la  realizzazione  e/o  l'ampliamento   di   reti

  voce/dati/internet,  o  di  parti  di  esse  e/o  la   definizione,   la

  progettazione  e  la  realizzazione di nuovi servizi voce/dati/internet.

  SPECIALISTA DI PIANIFICAZIONE DI RETE/SERVIZI DI RETE.

-   Lavoratrice/tore che, in possesso del più alto grado di

specializzazione per tipologia di centrale numerica o per aggregazioni di

reti speciali o apparati trasmissivi, cura la gestione di particolari

eventi anomali non diagnosticati dai sistemi di gestione fornendo supporto

professionale agli organismi operativi, intrattiene rapporti con le

aziende fornitrici per il collaudo di nuovi impianti/prestazioni di rete,

partecipa all'elaborazione di procedure e normative di esercizio e

manutenzione degli elementi di rete di competenza.

  ESPERTO DEL SUPPORTO SPECIALISTICO.

-     Lavoratrice/tore  che,  sulla  base  di  conoscenze   specialistiche

  riguardanti  i  sistemi, il software, gli strumenti  utilizzati  per  la

  creazione dei contenuti presenti nelle pagine web, nell'ambito delle sole

  direttive  generali,  idea, crea, elabora i contenuti  e  realizza  siti

  internet e/o pagine web, sia dal punto di vista editoriale che dal punto

  di vista delle interfacce grafiche.

  PUBLISHER.

-    Lavoratrice/tore  che,  sulla  base di direttive  generali,  coordina

  importanti organismi operativi, tecnici, amministrativi, provvedendo alla

  programmazione, alla gestione e all'utilizzo integrato e ottimizzato delle

  risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate.

  COORDINATORE DI SETTORI OPERATIVI.

 

 

7° LIVELLO

 

Appartengono a questo livello:

 

-    le  lavoratrici/i lavoratori che svolgono funzioni direttive inerenti

  la  realizzazione  di  risultati  produttivi  complessi  che  richiedono

  autonomia  e  discrezionalità di poteri ed  iniziativa  nell'ambito  del

  processo  di  competenza,  nonché la responsabilizzazione  primaria  sui

  risultati attesi. Tali funzioni sono esercitate attraverso la conduzione e

  il controllo di rilevanti unità organizzative, ovvero fornendo contributi

  professionali   a   carattere  progettuale-innovativo   di   particolare

  complessità e alta specializzazione.

 

·    Lavoratrice/tore che, in possesso di una approfondita conoscenza  del

  mercato  di  riferimento,  cura l'ideazione di  nuovi  prodotti/servizi,

  identificando,  con le opportune analisi economiche di  redditività,  le

  relative  potenzialità  di  vendita;  determina  il  posizionamento  del

  prodotto/servizio sul mercato di riferimento definendone le modalità  di

  lancio,  comunicazione  e  'pricing';  gestisce  il  posizionamento  del

  prodotto/servizio anche nelle fasi successive al lancio.

  PRODUCT MANAGER.

·    Lavoratrice/tore  che,  sulla base di approfondite  conoscenze  degli

  scenari e delle dinamiche di mercato Internet,  assicura l'ideazione e la

  programmazione delle iniziative pubblicitarie su web al fine di sviluppare

  'revenues'  da  'web  advertising'; definisce i  modelli  di  'pricing',

  gestendo  i  rapporti  con  i clienti del 'web  advertising'  e  con  le

  concessionarie  pubblicitarie monitorando  l'andamento  delle  attività,

  promuovendo gli eventuali interventi correttivi,  attivando, inoltre, le

  opportune procedure e attività per la visibilità delle pagine pubblicate.

  WEB ADVERTISING.

·    Lavoratrice/tore  che,  operando  sulla  base  di  obiettivi,  svolge

  funzioni   di   coordinamento  di  strutture  operative  di  particolare

  complessità  comprendenti anche più settori operativi. Tali funzioni  si

  esplicano  nella  conduzione e gestione di  risorse  umane,  tecniche  e

  organizzative caratterizzate da significative eterogeneità e complessità

  nell'ambito aziendale di appartenenza.

  COORDINATORE DI SETTORI OPERATIVI COMPLESSI.

 

-    Le  lavoratrici/i  lavoratori che, esprimendo  un  elevato  grado  di

  capacità gestionale, organizzativa e professionale svolgono, con carattere

  di continuità, attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e

  attuazione degli obiettivi d'impresa. Tali funzioni sono esercitate con il

  più alto grado di autonomia, capacità propositiva e responsabilizzazione

  diretta ed esplicitate attraverso il coordinamento di unità organizzative

  complesse  e/o  di  strutture professionali, ovvero fornendo  contributi

  specialistici della massima complessità e rilevanza.

  A  tali  lavoratrici/tori è attribuita la qualifica di "Quadro"  di  cui

  alla  legge  3.5.85 n. 190.  Agli stessi si applica quanto  definito  al

  successivo capitolo C).

 

·    Lavoratrice/tore  che  assume,  nei diversi  ambienti  organizzativi,

  responsabilità  dirette  nel  governo  e  nella  gestione  integrata   e

  ottimizzata  delle risorse umane, tecniche, economiche  e  organizzative

  assegnate, in contesti contraddistinti da elevata eterogeneità e rilevante

  complessità. È altresì propria di detto profilo la conduzione di relazioni

  complesse con interlocutori interni ed esterni  nonché la piena conoscenza

  delle politiche di sviluppo aziendale.

  RESPONSABILE DI STRUTTURA.

·     Lavoratrice/tore  che,  per  l'elevato  grado  di   specializzazione

  raggiunto, è preposto alla definizione di importanti progetti relativi al

  settore  di  appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto  di

  altre funzioni aziendali, la fattibilità tecnica ed economica e garantendo

  l'impostazione, la sperimentazione e la realizzazione dei progetti stessi.

  È  altresì  proprio del profilo lo svolgimento di attività di consulenza

  integrata nei confronti delle altre strutture aziendali.

  PROFESSIONAL DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE ED ESPERIENZA.

 

 

C) QUADRI

 

Ai  sensi e per gli effetti delle leggi 13.5.85 n. 190 e 2.4.86 n. 106, si

concorda quanto segue:

 

1)   le aziende provvederanno a garantire il personale cui è attribuita la

  qualifica  di  Quadro anche attraverso l'eventuale stipula  di  apposita

  polizza assicurativa, in caso di danni derivanti da responsabilità civile

  verso  terzi  nello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione  di

  quelli causati da dolo o colpa grave.

  Nei  confronti  di detto personale verrà riconosciuta, anche  attraverso

  eventuale  polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla  sentenza

  definitiva  in  caso  di  procedimenti civili e penali  per  motivi  non

  dipendenti  da  dolo  o  colpa  grave e relativi  a  fatti  direttamente

  connessi all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

 

2)    È   riconosciuta   ai   Quadri,  previa   specifica   e   preventiva

  autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di

  svolgere  relazioni  in ordine a ricerche o lavori afferenti  l'attività

  svolta.

 

3)    In  relazione  alle  loro  esigenze,  le  aziende  promuoveranno  la

  partecipazione  dei  Quadri ad iniziative di formazione  finalizzate  al

  miglioramento delle capacità professionali.

 

4)   In  relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai  Quadri  ai

  fini  del  perseguimento e dello sviluppo degli obiettivi d'impresa,  le

  aziende  promuoveranno  momenti informativi anche  attraverso  strumenti

  idonei  a  fornire agli interessati gli elementi necessari  per  il  più

  adeguato svolgimento delle loro funzioni.

 

5)   Ai  Quadri  viene  corrisposta  un'indennità di funzione dell'importo

  di £. 190.000 mensili lorde comprensive dell'elemento retributivo previsto

  per i lavoratori inquadrati nel 7° livello.

 

6)   Le parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente

  contratto si è data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13.5.85

  n. 190.

 

7)   Le  parti  si  danno  atto che per quanto non previsto  nel  presente

  capitolo  C si applicano ai Quadri le disposizioni legali e contrattuali

  relative agli impiegati direttivi.

 

 

D) CRITERI DI IMPIEGO E DI MOBILITÀ DEI LAVORATORI

 

In relazione alle caratteristiche di competitività e globalità dei mercati

di  riferimento  e  alla  connessa  esigenza  di  sostenere  efficacemente

l'evoluzione  delle dinamiche organizzative aziendali, le parti  intendono

promuovere,   tramite   il   sistema   di   inquadramento   professionale,

l'arricchimento e lo sviluppo delle specifiche professionalità del settore

in  un'ottica  di valorizzazione dell'apporto professionale delle  risorse

umane  e  dell'apprezzamento  delle  specificità  di  ruolo  generate  dai

processi d'innovazione tecnologica, organizzativa e produttiva.

 

In  tale  contesto,  valore  preminente viene attribuito  alla  formazione

professionale intesa come l'insieme degli interventi atti a realizzare una

piena ed efficace espressione del ruolo. Tali interventi si esprimono  sia

nello  sviluppo  di  un  sistema  di  competenze  mirato  a  mantenere  ed

aggiornare  le  conoscenze e le capacità operative, sia nel consolidamento

delle  capacità di interagire con l'innovazione e la complessità  tecnico-

organizzativa.

 

Conformemente  ai principi sopra enunciati e in coerenza  con  le  proprie

esigenze tecnico-organizzative e produttive, le aziende potranno assumere,

anche    sulla   base   dei   contributi   della   Commissione   nazionale

sull'inquadramento e di quella sulla formazione professionale,  iniziative

volte   a  favorire  un  crescente  arricchimento  della  professionalità,

adottando i seguenti criteri d'impiego del personale:

 

-    ricomposizione:  l'impiego della risorsa è orientato all'acquisizione

  di un livello di professionalità tale da limitare una parcellizzazione di

  compiti   nell'ambito   di  attività   che  attengono    alla   finalità

  organizzativa del ruolo;

-   mobilità orizzontale: in relazione alle esigenze tecnico-produttive,

organizzative e di mercato, il lavoratore può essere adibito a tutte le

mansioni relative al livello nel quale risulta inquadrato, anche in

ambienti organizzativi diversi da quello di provenienza;

-   specializzazione: in relazione all'evoluzione tecnologica e di

mercato e alle connesse esigenze dei diversi ambienti organizzativi di

appartenenza, può prevedersi, attraverso opportuni interventi addestrativi

e idonee esperienze operative, un impiego della risorsa mirato

all'apprendimento, nell'ambito dell'attività prevalente, di conoscenze

specialistiche finalizzate a garantire condizioni di elevata efficienza e

qualità del servizio.

 

Le  parti convengono, limitatamente ai passaggi dal 1° al 2° livello e dal

  al 3° livello e nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-

produttive delle aziende, la seguente disciplina:

 

a)   i lavoratori assunti con compiti propri del 1° livello conseguiranno,

  in relazione alla professionalità acquisita, il 2° livello dopo 18 mesi di

  effettivo servizio;

b)  i lavoratori assunti con compiti propri del 2° livello conseguiranno,

in relazione alla professionalità acquisita, il 3° livello dopo 36 mesi di

effettivo servizio.

 

 

E) COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE SULL'INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

 

Le  parti  nel riconoscere la necessità di sviluppare un coerente  sistema

d'inquadramento  professionale in grado di rappresentare  efficacemente  i

processi   di   trasformazione   in  atto,   con   specifico   riferimento

all'individuazione  di nuove professionalità connesse  allo  sviluppo  del

settore   dell'Information  Technology,  convengono  sull'opportunità   di

istituire,  in  via  sperimentale,  per la durata del presente  CCNL,  una

Commissione   Nazionale   Paritetica   sull'Inquadramento   Professionale,

costituita  da  12 componenti appartenenti a ciascuna parte stipulante,  6

per la parte imprenditoriale e 6 per la parte sindacale.

 

L'attività  della  Commissione, che si avvarrà anche dei contributi  della

Commissione  Nazionale per la Formazione Professionale di cui  all'art.  2

(Formazione  professionale),  è finalizzata anche  all'individuazione  dei

necessari  interventi  da  proporre  alle  parti  stipulanti  sul  sistema

d'inquadramento professionale previsto dal vigente CCNL.

 

Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

 

-    analizzare i cambiamenti in atto nel settore per ciò che attiene alla

  definizione delle nuove professionalità emergenti;

-   definire e aggiornare i profili professionali indicati

dall'inquadramento professionale, anche prevedendo l'individuazione di

un'anagrafe delle professionalità di particolare rilevanza per il settore;

-   formulare proposte alla Commissione nazionale per la formazione

professionale in ordine alla possibilità di individuare i progetti

formativi necessari, in coerenza con le modifiche dell'organizzazione del

lavoro aziendale, per lo sviluppo e l'arricchimento professionale dei

lavoratori;

-   esaminare i diversi aspetti caratterizzanti il sistema professionale,

attraverso l'analisi dei parametri di riferimento che ne costituiscono la

struttura, in forma aggregata e statistica per aree professionali;

-   formulare, alle parti stipulanti il vigente CCNL, proposte di

modifica e/o d'innovazione del sistema d'inquadramento professionale, da

esaminare in occasione del rinnovo del CCNL;

-   proporre alle parti stipulanti, in relazione all'introduzione di

tecnologie innovative, integrazioni ai profili professionali e alle

esemplificazioni di cui alla presente classificazione del personale. Le

proposte verranno sottoposte alle parti stipulanti appositamente riunite

in delegazione e, una volta concordemente accolte, integreranno il CCNL

vigente esclusivamente per gli effetti della modifica introdotta.

 

La Commissione si riunisce di norma trimestralmente, presieduta a turno da

uno  dei  componenti delle due parti e delibera all'unanimità  per  quanto

attiene alle materie di sua competenza, come sopra individuate.

 

Una volta all'anno la Commissione si riunisce con le delegazioni che hanno

stipulato  il  presente CCNL per riferire sull'attività  svolta.  In  tale

occasione  verranno presentati i risultati tanto dei lavori sui quali  sia

stata  raggiunta  l'unanimità  dei pareri della  Commissione,  quanto  dei

lavori che costituiscano la posizione di una delle due componenti.

 

La Commissione potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, del

contributo di esperti nominati di comune accordo.

 

La  Commissione  potrà prevedere l'analisi, lo studio,  l'elaborazione  di

indagini    finalizzate    all'acquisizione   di   elementi    conoscitivi

relativamente  all'evoluzione  delle  esigenze  aziendali,  connesse  alle

modifiche  tecnologiche e all'impatto di queste sul sistema  professionale

dei  lavoratori.  Tali  analisi  e  studi costituiranno  base  documentale

comune, condivisa e utile all'attività delle parti.

 

Le  parti convengono che gli incontri della Commissione nazionale  avranno

sede  presso l'organizzazione datoriale stipulante, che fornirà i  servizi

di segreteria.

 

 

 

Art. 24 - Mutamento temporaneo di mansioni.

 

1)   Fermo  restando  il disposto dell'art. 13, legge 20.5.70  n.  300,  i

  lavoratori che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di  livello

  superiore hanno diritto al passaggio a detto livello superiore purché la

  somma dei singoli periodi, nell'arco massimo di 3 anni, raggiunga mesi 9

  per  il  passaggio al 6° livello professionale e mesi 6 per il passaggio

  agli altri livelli professionali.

 

2)   L'esplicazione  di mansioni di livello superiore in  sostituzione  di

  altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza  e

  puerperio,  infortunio, ferie, servizio militare di leva o  richiamo  di

  durata  non  superiore  alla  durata  normale  del  servizio  di   leva,

  aspettativa,  non dà luogo a passaggio di livello, salvo il  caso  della

  mancata  riammissione  del lavoratore sostituito  nelle  sue  precedenti

  mansioni.

 

3)   Al  lavoratore  comunque  assegnato a compiere  mansioni  inerenti  a

  livello  superiore a quello di appartenenza deve essere corrisposto,  in

  aggiunta  alla sua normale retribuzione, un compenso non inferiore  alla

  differenza  tra  la  sua normale retribuzione e la  retribuzione  minima

  contrattuale del livello superiore.

 

 

 

Art. 25 - Trasferimenti.

 

1)   I  trasferimenti individuali potranno essere disposti per  comprovate

  esigenze tecniche, organizzative e produttive.

 

2)   In tali occasioni si terrà conto delle obiettive e comprovate ragioni

  che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, con particolare

  attenzione    a    quelle    eventualmente   addotte    da    lavoratori

  ultracinquantacinquenni.

 

3)   Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore  e

  la comunicazione sarà preceduta da un preavviso non inferiore a 15 giorni.

 

4)    I   trasferimenti  collettivi  formeranno  oggetto   di   preventiva

  comunicazione alle OO.SS. stipulanti e, a richiesta delle stesse, di esame

  congiunto.

 

5)   La  presente disciplina non si applica ai trasferimenti  che  vengano

  disposti  nell'ambito del comprensorio, fatte salve le  regolamentazioni

  eventualmente presenti a livello di singola impresa.

 

 

 

Art. 26 - Orario di lavoro.

 

1)   Ferma  restando  la  disciplina legale dell'orario  di  lavoro  e  le

   relative deroghe ed eccezioni, ai soli fini contrattuali la durata massima

   normale dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore, distribuite

   di norma su 5 o 6 giorni alla settimana.

 

2)    Previo   esame  con  la  RSU,  la  Direzione  aziendale   stabilisce

   l'articolazione giornaliera, anche in modo non uniforme, dell'orario di

   lavoro settimanale contrattuale nonché gli eventuali orari elastici  di

   entrata,  intervallo  e uscita del personale. Per specifiche  oggettive

   esigenze  finalizzate a garantire la continuità e la  funzionalità  del

   servizio  da  soddisfare in modo tempestivo e non  espletabili  con  le

   ordinarie articolazioni giornaliere dell'orario di lavoro (quali, le fasi

   di  'start  up',  l'immissione sul mercato di prodotti  e  servizi,  le

   operazioni connesse ai cambi 'release', ecc. ), l'azienda può stabilire,

   per predefiniti periodi temporali, diverse modalità di collocazione della

   prestazione.  Delle predette esigenze tecnico-produttive  nonché  delle

   modalità  applicative l'azienda darà preventiva comunicazione alla  RSU

   interessata entro 48 ore. Per le ore di lavoro non coincidenti  con  la

   collocazione ordinaria, verrà corrisposta una maggiorazione del 10%  da

   calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 30 (Lavoro

   supplementare,  ecc.). La predetta maggiorazione non è  cumulabile  con

   eventuali maggiorazioni spettanti ad altro titolo. Di norma ogni 6 mesi,

   su  richiesta  della  RSU,  si effettuerà  un  incontro  per  esaminare

   l'andamento e le motivazioni del fenomeno nonché le modalità applicative.

 

3)    Per  far  fronte  a  necessità  connesse  a  variazioni  d'intensità

   dell'attività  lavorativa dovute a motivi stagionali o contingenti,  la

   durata  dell'orario  di  lavoro  può  risultare  anche  da  una   media

   plurisettimanale nell'arco di ciascun semestre, con i limiti massimi di 48

   ore settimanali e 12 ore giornaliere e con una durata minima di 32 ore o

   formule compensative equivalenti.  L'azienda definirà tali regimi d'orario

   previo  esame  congiunto  con  la RSU interessata.  In  tali  casi,  le

   prestazioni  eccedenti  il  normale  orario  di  lavoro  giornaliero  e

   settimanale    non    daranno   luogo    a    compensi    per    lavoro

   supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.

   Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati

   percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia

   nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Per  le

   prestazioni   eventualmente  eccedenti  le  45  ore  settimanali   sarà

   riconosciuta   una  maggiorazione  della  retribuzione   nella   misura

   onnicomprensiva del 15% da computare sugli elementi utili al calcolo delle

   maggiorazioni per lavoro straordinario.

 

4)  Gli orari di lavoro individuali possono essere:

 

-    orari  spezzati,  intendendosi per tali gli orari  che  prevedono  un

   intervallo non retribuito;

-   orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono

intervallo.

 

   Nel  caso  di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi  di

   prestazione giornaliera non deve essere, in via normale, inferiore a  3

   ore per tutti i lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi

   stessi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore.

 

5)   I  lavoratori non potranno rifiutarsi di partecipare alle  turnazioni

   stabilite  dall'azienda,  anche per specifiche  aree  organizzative  di

   appartenenza. Per i lavoratori turnisti, l'eventuale  giornata di libertà

   potrà anche non essere consecutiva a quella di riposo.

 

6)   Sono  considerati lavoratori addetti a turni avvicendati  coloro  che

   normalmente effettuano la loro prestazione lavorativa in attività in cui

   vi  sia  un'effettiva coincidenza tra la fine di un turno di  lavoro  e

   l'inizio di quello successivo, secondo un ritmo rotativo programmato che

   comporti la necessità di compiere un lavoro ad ore differenziate su  un

   periodo  determinato  di  giorni  o settimane.  Non  sono  pertanto  da

   considerarsi tali, oltre ai lavoratori che operano ad orario base e  ai

   lavoratori  che  operano  ad orari sfalsati/speciali,  quelli  che  pur

   osservando in modo continuativo un orario coincidente per inizio e termine

   con quello del turno avvicendato, sono addetti a posti di lavoro in cui di

   fatto  non  viene  attuato  avvicendamento  di  turni  per  motivi   di

   organizzazione aziendale ovvero inerenti il particolare tipo di lavoro.

   Nei  casi di lavoro a turni avvicendati, i singoli componenti del turno

   cessante  non  possono abbandonare il loro posto di lavoro  e  le  loro

   mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del  turno

   subentrante. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di

   un  numero  di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando  non  sia

   possibile  addivenire  alla sostituzione e le mansioni  del  lavoratore

   siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio al servizio

   o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere

   prolungato  per  tutta  la  durata  del  turno  così  iniziato.  Queste

   prolungate prestazioni saranno retribuite con la maggiorazione prevista

   per il lavoro straordinario.

 

7)    Ai  lavoratori  addetti  a  turni  avvicendati,  come  definiti   al

   precedente comma, che prestano normalmente la propria attività per 8 ore

   giornaliere  e  per  40 ore settimanali, viene riconosciuta  una  pausa

   retribuita di 30 minuti al giorno per la refezione nelle ore di presenza

   in azienda.

 

8)   In  linea  normale  i turni di servizio sono articolati  in  modo  da

   garantire a ciascun lavoratore un periodo di riposo pari ad almeno 8 ore

   tra la fine del turno di lavoro e l'inizio di quello successivo.

 

 

Nota a verbale.

 

Le  parti,  viste  le  disposizioni di cui all'art. 1,  RDL  n.  692/23  e

all'art.  3, RD n. 1955/23, si danno reciprocamente atto che ai lavoratori

inquadrati  nei  livelli    e  7°,  in  quanto  personale  con  funzioni

direttive,  non  spetta il compenso per le prestazioni eccedenti  l'orario

normale  contrattuale. Restano salvi i trattamenti di  miglior  favore  in

essere.

 

 

Riduzione dell'orario di lavoro.

 

9)   Ferma  restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40  ore

   settimanali, viene riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro di 72

   ore in ragione di anno di servizio e in misura proporzionalmente ridotta

   per  le frazioni di anno. Per i lavoratori addetti a turni avvicendati,

   così come definiti al precedente comma 6, che prestano la propria attività

   in  sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il

   turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, sarà inoltre riconosciuto,

   a decorrere dall'1.12.04, un ulteriore permesso annuo retribuito di 8 ore,

   computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile

   fino  a  concorrenza dalle eventuali riduzioni definite  negli  accordi

   aziendali.

 

10)   I  lavoratori  potranno  fruire  di  detta  riduzione  con  permessi

   individuali  retribuiti per gruppi di ore non inferiori a 2;  l'azienda

   potrà stabilire, previo esame congiunto con la RSU, diverse modalità di

   utilizzazione delle ore di riduzione compatibilmente con le  specifiche

   esigenze aziendali.

 

11)  La fruizione di detti permessi individuali retribuiti (come di quelli

   previsti per ex festività) avverrà previa richiesta da effettuarsi almeno

   25 giorni prima e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale

   titolo non superiore al 5% dei lavoratori normalmente addetti al turno.

   Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 25 giorni la

   fruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche

   esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente

   assenza superiore ad un tetto compreso tra l'8,5% e l'11,5% dei lavoratori

   normalmente addetti al turno.

 

12)  I permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione - ove

   il  lavoratore  non  ne  chieda  la  monetizzazione  anno  per  anno  -

   confluiscono,  a  decorrere  dall'1.1.02,  in  un  apposito  Conto  ore

   individuale  per  un ulteriore periodo di 24 mesi, per  consentirne  la

   fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di preavviso e alle

   condizioni indicate al precedente comma 11. Al termine di tale periodo, le

   eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con

   la retribuzione in atto nel mese di scadenza.

 

13)  Le  riduzioni d'orario di cui al precedente comma 9 non si applicano,

   fino a concorrenza, ai lavoratori che osservano orari di lavoro articolati

   secondo modalità non specificamente previste dal presente CCNL e con orari

   settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo inferiori alle 40 ore,

   quali, ad esempio, il turno di 6 ore per 6 giornate settimanali e/o  le

   prestazioni lavorative fissate in 38 ore e 10 minuti settimanali o 37 ore

   e 40 minuti per i turnisti.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Ai  fini  della  saturazione delle percentuali  di  assenza  contemporanea

stabilite  dal  presente articolo (5%, 8,5% - 11,5%) le assenze  derivanti

dalla  fruizione  dei permessi annui retribuiti maturati  nell'anno  e  di

quelli accantonati nel Conto ore, devono essere considerate in cumulo  con

quelle derivanti dalla fruizione dei permessi accantonati nella Banca  ore

di   cui   all'art.  30  (Lavoro  supplementare,  straordinario,  festivo,

notturno).

 

 

Norme transitorie.

 

La  nuova  disciplina  riguardante le modalità di fruizione  dei  permessi

annui retribuiti e di quelli per ex festività decorrerà dall'1.1.01.

L'attivazione del Conto ore individuale avverrà previo accertamento presso

gli  Enti  previdenziali competenti della legittimità  ad  assoggettare  a

prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati  al

momento della sua effettiva liquidazione.

In  occasione  del rinnovo quadriennale del CCNL le parti procederanno  ad

una  verifica dei risultati dell'iniziativa concernente l'istituzione  del

Conto ore e della Banca ore al fine di valutarne i successivi sviluppi.

 

 

 

Art. 27 - Reperibilità.

 

1)   La  reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione

  lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda

  per  assicurare,  secondo  un  programma dalla  stessa  predisposto,  la

  continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del

  mercato di riferimento.

 

2)   Il  lavoratore,  ove  richiesto dall'azienda, deve  partecipare  alle

  turnazioni di reperibilità salvo giustificati motivi di impedimento e sarà

  di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore.

 

3)   Per  intervento  in  reperibilità  s'intende  l'attività  svolta  dal

  lavoratore  a seguito di segnalazione di criticità e fino al  ripristino

  della  funzionalità.   L'intervento  può  essere  effettuato  con  mezzi

  telematici o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità; in

  questo  secondo caso il tempo complessivo d'intervento comprende  quello

  normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito

  e rientrare dal medesimo.

 

4)   Ai  lavoratori in reperibilità le aziende riconosceranno  trattamenti

  retributivi specifici differenziati fra il trattamento di disponibilità e

  quello  d'intervento,  tra  loro  non cumulabili,  che  potranno  essere

  rapportati a quote orarie della retribuzione mensile, ovvero consistere in

  importi forfettari lordi.

 

5)   Fermi  restando  i criteri di cui sopra, gli importi  e  le  modalità

  applicative verranno definiti a livello aziendale.

 

 

 

Art. 28 - Giorni festivi.

 

1)   Agli  effetti  della  legge 22.2.34 n. 370  sono  considerati  giorni

  festivi  le  domeniche o i giorni di riposo settimanale  sostitutivo  di

  quello di cui all'art. 29 (Riposo settimanale).

 

2)   Agli  effetti delle leggi 27.5.49 n. 260,  5.3.77 n.  54  e  del  DPR

  28.12.85 n. 792, sono considerati giorni festivi:

 

a)   le festività del 25 aprile (anniversario della Liberazione) e del 

  maggio (festa del Lavoro);

 

b)  le festività di cui appresso:

 

1)  Capodanno (1° gennaio);

2)  Epifania del Signore (6 gennaio);

3)  lunedì di Pasqua (mobile);

4)  SS. Pietro e Paolo per il comune di Roma (giorno del S. Patrono - 29

giugno);

5)  Assunzione di M.V. (15 agosto);

6)  Ognissanti (1° novembre);

7)  Immacolata Concezione (8 dicembre);

8)  Natale (25 dicembre);

9)  S. Stefano (26 dicembre);

 

c)   Il giorno del S. Patrono del luogo in cui è situata la sede di lavoro

  di  riferimento  del  dipendente  o un'altra  festività  da  concordarsi

  all'inizio  di  ogni  anno tra le organizzazioni  locali  competenti  in

  sostituzione di quella del S. Patrono, fatto salvo il punto 4), lett. B).

 

3)   Le  ore di lavoro prestate nei giorni festivi di cui sopra, anche  se

  infrasettimanali,   saranno  compensate,  in   aggiunta   alla   normale

  retribuzione, con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per

  lavoro festivo.

 

4)   Qualora una delle suddette festività cada di domenica ai lavoratori è

  dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di  una

  quota  giornaliera  della  retribuzione di  fatto,  pari  a  1/26  della

  retribuzione  mensile  fissa  ovvero  ragguagliata  ad  1/6  dell'orario

  settimanale normale per i lavoratori non retribuiti in misura fissa.

 

5)   Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente  con

  una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla

  legge, lavorino di domenica, fruendo del prescritto riposo compensativo in

  altro  giorno  della settimana, fermo restando che non  è  dovuto  alcun

  compenso  nel caso di coincidenza della festività col giorno  di  riposo

  compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che

  lavorano  di  domenica,  il  compenso  previsto  dall'art.  30   (Lavoro

  supplementare, straordinario, festivo, notturno) per tali prestazioni.

 

6)   In  sostituzione  delle soppresse festività religiose,  di  cui  alla

  legge  5.3.77  n.  54 e del relativo trattamento, i lavoratori  potranno

  fruire,  secondo la prassi in atto, di 4 giorni di permesso  individuale

  retribuito nel corso di ciascun anno.  In caso d'inizio o cessazione del

  rapporto  di  lavoro nel corso dell'anno, o di assenze non  valide  agli

  effetti  del  servizio prestato, i predetti giorni di permesso  verranno

  ridotti  in  proporzione ai mesi d'anzianità di servizio  maturati.  Per

  quanto concerne le modalità per la fruizione dei permessi di cui sopra, si

  applicano  le disposizioni di cui ai commi 11 e 12, art. 26  (Orario  di

  lavoro - riduzione dell'orario di lavoro).

 

7)   Per  quanto riguarda le due festività del 2 giugno e del 4  novembre,

  la cui celebrazione ha luogo rispettivamente nella 1a domenica di giugno e

  nella 1a domenica di novembre, le aziende provvederanno a corrispondere il

  trattamento  economico previsto per le festività che coincidono  con  la

  domenica. Eventuali discipline aziendali in atto, che prevedano invece il

  riconoscimento  di permessi retribuiti individuali a  fronte  delle  due

  predette  ex  festività, potranno formare oggetto di  apposito  esame  a

  livello aziendale.

 

 

 

Art. 29 - Riposo settimanale.

 

1)   Il  riposo settimanale cade normalmente di domenica. Sono fatte salve

  le deroghe e le eccezioni di legge.

 

2)   Con  riferimento ai lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge

  il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, questa ultima  è

  considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti  gli

  effetti il giorno fissato in sostituzione del riposo settimanale.

 

3)   L'azienda ha comunque facoltà di disporre, per esigenze di  servizio,

  lo spostamento dei turni di riposo settimanale, previo adeguato preavviso

  ai lavoratori interessati.

 

 

 

Art. 30 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno.

 

1)   Fermi  restando  gli effetti sulla disciplina dell'orario  di  lavoro

   derivanti  dalla  natura  di  servizio  pubblico  dell'attività  svolta

   dall'azienda,  si  considera  lavoro  straordinario,   ai   soli   fini

   contrattuali, quello compiuto oltre l'orario normale settimanale di cui

   all'art. 26  (Orario di lavoro).

 

2)   Sino  a  detto  limite, le prestazioni eccedenti  la  normale  durata

   dell'orario di lavoro settimanale applicato in azienda sono considerate

   lavoro supplementare.

 

3)   Il  lavoro di cui al precedente comma 1 è ammesso in via normale  per

   un periodo non superiore a  250 ore annuali e a 80 ore trimestrali, salve

   in ogni caso le deroghe ed eccezioni di cui al punto 3, art. 5 bis, RDL

   15.3.23 n. 692 (convertito dalla legge 17.4.25 n. 473, introdotto dalla

   legge 30.10.55 n. 1079), nel testo novellato dalla legge 27.11.98 n. 409.

 

4)    Ai   fini   della   disciplina  del  lavoro  notturno,   anche   per

   l'individuazione  dei casi di esclusione, si fa riferimento  al  D.lgs.

   26.11.99 n. 532. Si considera lavoro notturno agli effetti legali di cui

   al citato D.lgs. n. 532/99, quello effettivamente prestato alle condizioni

   di cui al decreto medesimo nel periodo intercorrente tra le ore 24 e le

   ore 7. Ai soli effetti retributivi, è considerato lavoro notturno quello

   compiuto tra le ore 22 e le 7.

 

5)   Ai  sensi  e  per  gli effetti di cui all'art. 4  del  citato  D.lgs.

   26.11.99  n.  532, il limite delle 8 ore di prestazione dei  lavoratori

   notturni è calcolato come media nell'arco della settimana, ovvero nel più

   ampio periodo eventualmente previsto nelle aziende in applicazione  dei

   modelli  di  flessibilità oraria di cui al comma 3, art. 26 (Orario  di

   lavoro).

 

6)   Ai sensi dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 26.11.99

   n. 532:

 

a)   il  divieto di adibire al lavoro notturno le donne per il periodo che

   va dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di  1

   anno d'età del bambino, riguarda anche il lavoro notturno eccezionale;

b)  la non obbligatorietà del lavoro notturno - prevista per i casi di

cui alle lett. a), b) e c), art. 17, comma 2, legge 5.2.99 n. 25 riguarda

anche il lavoro notturno eccezionale.

 

7)   Si  considera  lavoro  festivo quello compiuto dal  lavoratore  nelle

   domeniche, o per i lavoratori in turno nel giorno di riposo settimanale, e

   negli altri giorni riconosciuti festivi.

 

8)   È in facoltà dell'azienda di richiedere ai lavoratori, entro i limiti

   consentiti  dalla  legge o dal presente contratto, di  compiere  lavoro

   supplementare, straordinario, festivo o notturno e il lavoratore non può

   rifiutarsi, salvo giustificato motivo d'impedimento. Non è consentito che

   il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l'orario normale se

   non   deve  prestare  lavoro supplementare e/o straordinario  richiesto

   dall'azienda.

 

9)   I compensi per le prestazioni suddette, non cumulabili tra loro, sono

   stabiliti come segue.

 

10) Lavoro supplementare/straordinario.

 

Le  ore  di  lavoro  supplementare/straordinario sono  compensate  con  le

seguenti   maggiorazioni,   da  computarsi  sulla   quota   oraria   della

retribuzione  mensile  composta  da  minimo  contrattuale  di   categoria,

sovraminimi 'ad personam', aumenti periodici di anzianità, ex indennità di

contingenza:

 

                              lavoratori a turni  restante

                                avvicendati(*)    personale

                                      

- lavoro straordinario diurno                        

  prime 2 ore                        25%             25%

- lavoro straordinario diurno                        

  ore successive nella stessa        30%             30%

  giornata

- lavoro straordinario                               

  festivo                            55%             55%

- lavoro straordinario                               

  festivo  con  riposo               35%             35%

  compensativo

- lavoro straordinario                               

  notturno prime 2 ore               40%             50%

- lavoro straordinario                                

  notturno ore successive            45%             50%

- lavoro straordinario                               

  notturno festivo                   65%             75%

- lavoro straordinario                               

  notturno festivo                   50%             55%

  con riposo compensativo

 

(*)per   l'individuazione  dei  lavoratori  a  turni  avvicendati  si   fa

   riferimento a quanto previsto al comma 6, art. 26 (Orario di lavoro).

 

 

11) Lavoro festivo e lavoro notturno.

 

Le  ore  di  lavoro  festivo e di lavoro notturno sono compensate  con  le

seguenti maggiorazioni da computarsi sulla quota oraria della retribuzione

mensile  composta  da  minimo contrattuale di categoria,  sovraminimi  'ad

personam', aumenti periodici d'anzianità, ex indennità di contingenza:

 

 

                             lavoratori a turni  restante

                               avvicendati(*)    personale

                                     

- lavoro festivo                    50%             50%

- lavoro festivo                                    

  con riposo compensativo           10%             10%

- lavoro notturno                   15%             30%

- lavoro notturno                                   

  con riposo compensativo           15%             15%

- lavoro notturno e festivo         55%             60%

- lavoro notturno festivo                           

  con riposo compensativo           50%             55%

 

(*)Per   l'individuazione  dei  lavoratori  a  turni  avvicendati  si   fa

   riferimento a quanto previsto al comma 6, art. 26 (Orario di lavoro).

 

 

12)  Le  maggiorazioni di cui ai commi 10  e 11 non sono utili al fine del

   computo  dei  vari  istituti contrattuali e di legge  a  corresponsione

   indiretta e differita, in quanto sono già comprensive della loro eventuale

   incidenza sugli stessi.

 

 

BANCA ORE

 

Le parti convengono di istituire, a decorrere dall'1.1.02, la Banca ore.

 

A tale scopo verrà costituita una Commissione paritetica che entro il mese

di giugno 2001 stabilirà - sulla base dell'andamento del ricorso al lavoro

straordinario nel settore - le modalità di funzionamento e le quantità  di

ore che confluiranno nella Banca medesima.

 

 

 

Art. 31 -  Ferie.

 

1)   I  lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di  ferie

   con corresponsione della retribuzione, pari a 4 settimane corrispondenti a

   24 giorni lavorativi. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a

   6 giorni lavorativi. I lavoratori che maturano un'anzianità di servizio

   oltre 10 anni avranno diritto a un giorno in più rispetto alla misura di

   cui al periodo precedente. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro

   su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2

   ciascuno,  sia agli effetti del computo del periodo di ferie  che  agli

   effetti della retribuzione relativa. I giorni festivi di cui all'art. 28

   (Giorni festivi) che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non

   sono  computabili  come  ferie. Le ferie  hanno  normalmente  carattere

   continuativo. L'epoca delle ferie sarà stabilita dall'azienda,  tenendo

   conto del desiderio dei lavoratori, compatibilmente con le esigenze  di

   servizio.

 

2)  Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell'anno.

 

3)   Il  lavoratore  che durante le ferie sia richiamato  in  servizio  ha

   diritto  al trattamento di trasferta per il solo periodo di  viaggio  e

   fruirà dei rimanenti giorni di ferie appena siano cessati i motivi  che

   hanno  determinato il richiamo oppure durante un nuovo  periodo  scelto

   dall'interessato, ma normalmente entro l'anno.

 

4)   In  caso  di  particolari esigenze di servizio che non  abbiano  reso

   possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di

   impossibilità derivante da uno stato di   malattia o infortunio, le ferie

   potranno essere fruite entro il 1° semestre dell'anno successivo. In caso

   di  motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente  con  le

   esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui  di

   ferie  entro  il  mese  di febbraio dell'anno successivo  a  quello  di

   spettanza.

 

5)   L'assegnazione delle ferie dovrà avvenire in modo che nei periodi  di

   maggiore domanda di servizio l'aliquota di personale contemporaneamente in

   ferie in quelle aree di attività ove si verifichi tale maggiore domanda

   risulti contenuta in relazione alle necessità di espletamento del servizio

   medesimo. A livello aziendale le parti procederanno alla definizione per

   dette  aree  del  numero  massimo dei giorni di  ferie  concedibili  in

   particolari periodi dell'anno.

 

6)   Al  lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato  il  diritto

   all'intero periodo di ferie spetterà per ogni mese di servizio prestato

   1/12 del periodo feriale di cui al comma 1. La frazione di mese superiore

   a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Nei casi

   di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, o di cessazione

   del  rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore che abbia  fruito

   delle  ferie  in misura maggiore a quelle spettanti, si  provvederà  al

   recupero della retribuzione corrispondente.

 

7)  Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

 

8)   La  risoluzione  per  qualsiasi motivo del  rapporto  di  lavoro  non

   provoca la decadenza  del  diritto alle ferie e, pertanto, in tale caso,

   al  lavoratore spetterà il pagamento delle ferie residue maturate e non

   fruite.

 

9)    Non  possono  essere  concesse  ferie  per  periodi  inferiori  alla

   giornata.

 

10)  Il  decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una

   malattia o un infortunio che abbiano determinato il ricovero in ospedale o

   in  casa  di cura per almeno 2 giorni ovvero che abbiano effettivamente

   determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto

   della durata di almeno 5 giorni.

 

11)  L'effetto  sospensivo  si determina a condizione  che  Il  lavoratore

   assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione

   e  di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini

   dell'espletamento  della  visita di controllo dello  stato  d'infermità

   previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora

   non  sia  stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione  del

   periodo  di  ferie  da  recuperare, il  lavoratore  avrà  l'obbligo  di

   presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente

   fissato,   oppure   al  termine,  se  successivo,  della   malattia   o

   dell'infortunio.  In tal caso il lavoratore fruirà successivamente  dei

   periodi di ferie da recuperare.

 

 

 

Art. 32 - Assenze, permessi, congedo matrimoniale e aspettativa.

 

Assenze.

 

1)   Il  lavoratore che - salvo il caso di giustificato impedimento -  non

  può  presentarsi in servizio, deve darne avviso immediato e giustificare

  l'assenza non oltre il 2° giorno.

 

2)   Le  assenze ingiustificate, indipendentemente dalla trattenuta  della

  corrispondente  retribuzione,  possono dare  luogo  all'applicazione  di

  provvedimenti disciplinari, secondo le norme del presente CCNL.

 

 

Permessi.

 

3)    Al  lavoratore  che  ne  faccia  domanda  l'azienda  può  accordare,

  compatibilmente  con  le  esigenze di servizio e  sempre  che  ricorrano

  giustificati motivi, permessi di breve durata.

 

 

Congedo matrimoniale.

 

4)   Al lavoratore non in prova che contragga matrimonio sarà concesso  un

  permesso di 15 giorni consecutivi con corresponsione della retribuzione.

 

5)   La  richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore  con  un

  preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.

 

6)   Il  congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie  annuali,

  né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

 

7)   Il  congedo  matrimoniale è altresì dovuto alla  lavoratrice  che  si

  dimetta per contrarre matrimonio.

 

8)   Il  congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno  e

  l'altro ne abbiano diritto.

 

 

Aspettativa.

 

9)   Le  parti  stipulanti si incontreranno entro il 31.10.00 al  fine  di

  attuare, per le parti rinviate alla contrattazione collettiva di settore,

  le disposizioni contenute nella legge 8.3.00 n. 53.

 

 

 

Art. 33 - Diritto allo studio.

 

Le  parti  convengono  che  modalità,  tempi,  condizioni  e  finalità  di

utilizzazione dell'istituto del "Diritto allo studio", quantificato  nella

misura massima di 150 ore di permesso retribuito 'pro capite' nell'arco di

vigenza  del presente contratto, saranno definiti tra le parti  stipulanti

entro  il  prossimo mese di ottobre in relazione alle specifiche  esigenze

del settore dei servizi di telecomunicazione.

 

 

 

Art. 34 -Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi

          e per gli esami dei lavoratori studenti.

 

1)   I  lavoratori  studenti, iscritti e frequentanti  corsi  regolari  di

  studio  in  scuole d'istruzione primaria, secondaria e di qualificazione

  professionale statali, parificate o legalmente riconosciute  o  comunque

  abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro

  richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi  e  la

  preparazione agli esami.

 

2)   Sempre  su  loro  richiesta  saranno esonerati  dal  prestare  lavoro

  straordinario e durante i riposi settimanali.

 

3)   I  lavoratori  studenti,  compresi quelli  universitari,  che  devono

  sostenere  prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di  permessi

  retribuiti  per  tutti  i giorni di esame e per i  2  giorni  lavorativi

  precedenti  ciascun  esame  nel caso di esami  universitari,  ovvero  la

  sessione di esami negli altri casi.

 

4)   I  permessi  non  saranno retribuiti per gli esami  universitari  che

  siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.

 

5)   Inoltre  i  lavoratori studenti  - che abbiano  meno  di  5  anni  di

  anzianità aziendale - potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120

  ore  di  permesso  non  retribuito  il cui  utilizzo  verrà  programmato

  trimestralmente 'pro quota', in sede aziendale, compatibilmente  con  le

  esigenze  produttive  e  organizzative  dell'azienda.  A  far  data  dal

  compimento del 5° anno d'anzianità di servizio presso la stessa azienda, i

  lavoratori potranno richiedere un "congedo per la formazione" nei limiti e

  alle condizioni previste dall'art. 5, legge 8.3.00 n. 53.

 

6)   A  richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le

  certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui  al  presente

  articolo.

 

 

 

Art. 35 -Servizio militare, servizio di volontariato civile

          e di cooperazione allo sviluppo.

 

1)   La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto

  di lavoro.

 

2)   Il lavoratore chiamato al servizio di leva o richiamato alle armi  ha

  diritto alla conservazione del posto fino a 1 mese dopo la cessazione del

  servizio militare.

 

3)   Se  il lavoratore chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto

  di  lavoro ha diritto a tutte le indennità competentigli, a norma  delle

  disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre

  l'obbligo   del  preavviso,    il  diritto  alla  relativa   indennità

  sostitutiva.

 

4)   Le  norme stabilite dal presente articolo s'intendono completate  con

  quelle previste dalla legge vigente in caso di chiamata o di richiamo alle

  armi  al momento della chiamata o del richiamo stesso, nonché da  quanto

  contenuto nella legge 26.2.97 n. 49, "Nuova disciplina della cooperazione

  dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".

 

5)   I  diritti  di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente

  con  le  esigenze  aziendali, ai lavoratori cooperanti o  volontari  che

  lavorino   all'estero   nell'ambito   di   programmi   di   cooperazione

  internazionale approvati dal Governo italiano.

 

 

Nota a verbale.

 

I lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte

nei  registri di cui all'art. 6, legge 11.8.91 n. 266, per poter espletare

attività di volontariato hanno diritto, ai sensi dell'art. 17 della  legge

stessa,  di  usufruire delle forme di flessibilità di orario di  lavoro  o

delle  turnazioni  previste  dal contratto  e  dagli  accordi  collettivi,

compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

 

 

 

Art. 36 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.

 

1)   Il  lavoratore  che non si presenti in servizio a causa  di  malattia

   deve darne avviso all'azienda tempestivamente entro il 1° giorno in cui si

   è verificata l'assenza, comunicando contestualmente il luogo ove si trovi

   degente, se diverso dal domicilio, nonché eventuali variazioni successive

   del  luogo  stesso espressamente autorizzate dal medico. Il  lavoratore

   inoltre  deve  giustificare l'assenza facendo pervenire all'azienda  la

   relativa certificazione medica entro il 2° giorno dall'inizio dell'assenza

   stessa.

 

2)   In  caso  di  prosecuzione dell'assenza per malattia  il  lavoratore,

   fermo  restando l'obbligo di darne avviso, nei termini  di  cui  sopra,

   all'azienda entro il 1° giorno in cui egli avrebbe dovuto riprendere il

   servizio, dovrà far pervenire all'azienda la relativa certificazione entro

   il 2° giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel precedente

   certificato medico.

 

3)   Il  lavoratore  è  tenuto a comunicare all'azienda  la  durata  della

   prognosi contestualmente al rilascio dei certificati di cui sopra.

 

4)   In  mancanza  di  ciascuna delle comunicazioni di cui  ai  precedenti

   punti 1 e 2 nonché in caso di ritardo nella giustificazione dell'assenza,

   saranno  considerate assenze ingiustificate le giornate non coperte  da

   certificazione medica e quelle di ritardo nella comunicazione e nell'invio

   o nel recapito della certificazione.

 

5)   In  caso  di  assenza  per  malattia, l'azienda  ha  facoltà  di  far

   controllare lo stato di salute del lavoratore ai sensi delle vigenti norme

   di legge.

 

6)   Fermo  restando quanto previsto dalle vigenti leggi  in  materia,  il

   lavoratore, pur in presenza di una espressa autorizzazione  del  medico

   curante ad uscire, è tenuto, fin dal 1° giorno di assenza dal lavoro e per

   tutta  la  durata  della malattia, a farsi trovare a  disposizione  nel

   domicilio comunicato all'azienda, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17

   alle  ore  19,  ovvero nelle diverse fasce orarie  stabilite  da  norme

   legislative  o  amministrative locali o nazionali, di tutti  i  giorni,

   compresi quelli domenicali o festivi, per consentire l'accertamento del

   suo stato di salute.

 

7)   Salvo  casi  di forza maggiore debitamente documentati il lavoratore,

   qualora debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità dal luogo di

   degenza  per  prestazioni indilazionabili o accertamenti  specialistici

   inerenti lo stato di malattia ovvero per altri gravi motivi,  è tenuto a

   darne  preventiva comunicazione all'azienda e successiva documentazione

   giustificativa.

 

8)   Nel caso di assenza per malattia al lavoratore non in prova assunto a

   tempo indeterminato sarà conservato il posto di lavoro per i periodi di

   tempo e con la retribuzione sotto specificati:

 

-   180 giorni di calendario ad intera retribuzione;

-   185 giorni di calendario al 50% della retribuzione.

  

   Qualora i suddetti periodi di conservazione vengano superati a causa di

   un  evento morboso continuativo caratterizzato da assenza ininterrotta,

   o  interrotta  da  un'unica  ripresa del  lavoro  per  un  periodo  non

   superiore a 2 mesi, il periodo di conservazione del posto e il relativo

   trattamento retributivo sono prolungati sino ad un massimo di ulteriori

   120 giorni di calendario.

 

9)   In ogni caso ove si verifichino più assenze per malattia o infortunio

   non  sul lavoro, i trattamenti di cui al precedente punto 8 s'intendono

   riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nel periodo di 3 anni

   precedente ogni nuovo ultimo episodio morboso.

 

10) Nei suddetti periodi l'anzianità decorre ad ogni effetto.

 

11)  Dalla  retribuzione corrisposta nelle misure suddette  viene  dedotto

   quanto il lavoratore eventualmente abbia diritto a percepire da istituti

   previdenziali e assistenziali.

 

12)  Se  l'interruzione  del  servizio  supera  i  termini  massimi  sopra

   indicati, l'azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al

   lavoratore  il TFR e l'indennità sostitutiva di preavviso previsti  dal

   presente contratto.

 

13)  Scaduti  i  termini  massimi  indicati nel  precedente  punto  8,  al

   lavoratore  ammalato che ne faccia richiesta potrà essere  concessa  la

   sospensione del rapporto di lavoro per un periodo fino a 18 mesi; in tal

   caso  questo  ulteriore periodo di assenza, non  retribuita,  non  sarà

   ritenuto utile ai fini del trattamento di fine rapporto di lavoro né ad

   alcun altro effetto.

 

14)  Il  mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi  indicati

   nel presente articolo potrà comportare, indipendentemente dalla perdita

   del trattamento di malattia con le modalità previste dalla legge vigente,

   l'adozione di provvedimenti disciplinari con la procedura di cui all'art.

   46 (Provvedimenti disciplinari) del presente contratto.

 

15)  Nell'applicazione del presente articolo le aziende valuteranno con la

   massima  attenzione  la  situazione dei  lavoratori  affetti  da  gravi

   patologie.

 

16)  Le  malattie  cadenti  nei  periodi  di  astensione  facoltativa  per

   gravidanza  e  puerperio o di aspettativa, nonché di assenza  ai  sensi

   dell'art. 32 del presente contratto, non danno luogo ad alcun trattamento

   economico  di  malattia poiché in tali ipotesi trovano applicazione  le

   discipline economico-normative previste per le predette assenze.

 

17)  Le  assenze  dal  servizio  non  utili  ai  fini  del  riconoscimento

   dell'anzianità sospendono il periodo triennale di cui al precedente comma

   9.

 

18)  Il  periodo  di astensione obbligatoria dal lavoro per  gravidanza  e

   puerperio  non  interrompe  il computo del predetto  periodo  triennale

   eventualmente già in atto, ma sospende la corresponsione  del  relativo

   trattamento economico di malattia.

 

19)  Nel  caso  in  cui l'infermità sia causata da colpa di un  terzo,  il

   risarcimento da parte del terzo responsabile, relativamente alla  parte

   retributiva e oneri inerenti, sarà versato dal lavoratore all'azienda.

 

20)  Agli  effetti  del  presente  articolo è considerata  malattia  anche

   l'infermità  derivante  da  infortunio  non  coperto  da  assicurazione

   obbligatoria.

 

 

 

Art. 37 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.

 

1)    L'infortunio   sul  lavoro,  anche  se  consente  la   continuazione

  dell'attività  lavorativa, deve essere denunciato immediatamente,  salvo

  casi di forza maggiore, dal lavoratore al proprio superiore diretto perché

  possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate

  le denunce di legge.

 

2)   Il  lavoratore,  in caso di infortunio sul lavoro,  ha  diritto  alla

  conservazione del posto:

 

-    in  caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello  per

  il  quale  egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista

  dalla legge;

-   in caso d'infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con il

rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto

assicuratore.

 

3)   Nei  casi  d'infortunio  sul  lavoro  e  malattia  professionale,  il

  lavoratore  non in prova assunto con contratto a tempo indeterminato  ha

  diritto,  per  l'intero  periodo di assenza come sopra  determinato,  al

  trattamento economico nelle misure e per i periodi fissati al  comma  8,

  art. 36 (Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro), con

  deduzione   di  quanto  l'Istituto  assicuratore  dovesse  eventualmente

  corrispondergli direttamente.

 

4)   Per  quanto  non  previsto  nel presente articolo  si  richiamano  le

  disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali,

  di assistenza e soccorso.

 

5)    Superato   il  termine  di  conservazione  del  posto   come   sopra

  determinato, l'azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo

  al  lavoratore il trattamento previsto per il caso di licenziamento  ivi

  compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

  Qualora  al  superamento di detto periodo il lavoratore ritenga  di  non

  poter  riprendere servizio questi potrà risolvere il rapporto di  lavoro

  con diritto al solo TFR.

  Qualora  l'azienda  non proceda al licenziamento  e  il  lavoratore  non

  risolva  volontariamente  il  rapporto di  lavoro,  il  rapporto  rimane

  sospeso a tutti gli effetti, salva la decorrenza dell'anzianità ai  fini

  del preavviso.

 

6)   Nei  casi  in  cui a seguito di infortunio sul lavoro o  di  malattia

  professionale  la  conseguente  invalidità  parziale  non  consenta   al

  lavoratore   di   svolgere   i   compiti  precedentemente   affidatigli,

  compatibilmente  con  le esigenze organizzative,  l'azienda  individuerà

  soluzioni compatibili con la ridotta capacità del lavoratore.

 

7)   Per i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria e da eventuali

  previdenze assicurative predisposte dall'azienda, in caso d'infortunio o

  di malattia professionale non si farà luogo al cumulo.

 

8)   I  lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro

  opera di assistenza o soccorso nel caso d'infortunio di altri lavoratori,

  devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nel luogo di

  lavoro.

 

 

 

Art. 38 - Tutela della maternità.

 

1)  In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.

 

2)   Nei  periodi  di interdizione obbligatoria dal lavoro previsti  dalla

  legge,  alla lavoratrice verrà corrisposta la normale retribuzione,  con

  deduzione  di  quanto la stessa abbia diritto di percepire  dall'INPS  a

  titolo d'indennità di maternità.

 

3)    Ove   durante  il  suddetto  periodo  d'interruzione  del   servizio

  intervenga la malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art.

  36  (Trattamento di malattia), a partire dal giorno in cui  la  malattia

  stessa  si  è  manifestata e sempreché dette disposizioni risultino  più

  favorevoli alla lavoratrice interessata.

 

 

 

Art. 39 - Tutele specifiche.

 

Portatori di handicap.

 

1)   Ai  lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità, nonché

  ai  lavoratori che si trovino nella necessità di prestare  assistenza  a

  figli  ovvero  a  parenti  o  affini entro il    grado,  ancorché  non

  conviventi, del pari portatori di handicap in situazione di gravità,  si

  applicano le disposizioni previste dall'art. 33, legge 5.2.92 n. 104, così

  come integrate dalla legge n. 53/00.

 

2)   Allo  scopo di favorire, nel rispetto della quota d'obbligo  prevista

  dalla legge n. 68/99, l'inserimento dei portatori di handicap in posti di

  lavoro   confacenti   alle  loro  attitudini  e   capacità   lavorative,

  compatibilmente con le esigenze tecnico/impiantistiche,  le  aziende  si

  adopereranno  per  assicurare  adeguate condizioni  di  sicurezza  e  di

  agibilità dei posti di lavoro.

 

 

Lavoratori affetti da patologie derivanti da uso di sostanze stupefacenti.

 

3)   Ai  sensi e per gli effetti del DPR 9.10.90 n. 309, il lavoratore del

  quale viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che intende accedere

  ai  programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi  sanitari

  delle  USL  o  di  altre  strutture terapeutico-riabilitative  e  socio-

  assistenziali,  se  assunto  a  tempo  indeterminato,  ha  diritto  alla

  conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della

  prestazione   lavorativa   è  dovuta  all'esecuzione   del   trattamento

  riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni, secondo

  le specifiche modalità di seguito definite.

 

4)   Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è

  tenuto  a  presentare alla Direzione dell'azienda la  documentazione  di

  accertamento  dello stato di tossicodipendenza rilasciata  dal  servizio

  pubblico   per   le  tossicodipendenze  e  il  relativo   programma   di

  riabilitazione ai sensi dell'art. 122 del citato DPR.

 

5)   Il  dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con  periodicità

  mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta

  eseguendo il programma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del

  programma stesso.

 

6)   Il  rapporto  di lavoro s'intende risolto qualora il  lavoratore  non

  riprenda  servizio  entro 7 giorni dal completamento  della  terapia  di

  riabilitazione o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero

  dalla data dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma

  terapeutico.

 

7)   Previa  richiesta scritta, l'azienda concederà ai lavoratori  che  ne

  facciano richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per

  le  tossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico  e  socio-

  riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente, un  periodo  di

  aspettativa - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive  -  non

  superiore a 4 mesi, anche frazionabile per periodi non inferiori a 1 mese.

 

8)   Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà retribuzione,

  né si avrà decorrenza d'anzianità di servizio per alcun istituto di legge

  e/o di contratto.

 

9)   Nell'attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo,

  sarà posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti

  interessati.

 

 

 

Art. 40 - Determinazione della retribuzione oraria e giornaliera.

 

1)   La  retribuzione dei lavoratori è contabilmente determinata in misura

  mensile.

 

2)   La retribuzione oraria dei lavoratori anche ai fini dei vari istituti

  contrattuali, salvo diverse indicazioni, si determina dividendo per 173 i

  minimi  tabellari  della classificazione unica,  gli  aumenti  periodici

  d'anzianità,  gli  aumenti  di merito, nonché  gli  altri  compensi  già

  eventualmente  fissati  a mese e aggiungendo a  tali  valori  gli  altri

  elementi orari della retribuzione, quali incentivi, indennità varie, ecc.

  L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate  e  per

  quelle contrattualmente dovute.

 

3)   La  retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione  di

  cui sopra per 26.

 

 

 

Art. 41 - Aumenti periodici di anzianità.

 

1)   Il  lavoratore  ha diritto, per ogni biennio di servizio  maturato  e

  valido ai fini dell'anzianità, al riconoscimento di un importo in  cifra

  fissa nella misura riportata nella seguente tabella, per ciascun livello

  retributivo, limitatamente a 7 bienni maturati a partire dalla  data  di

  assunzione:

 

livello   importo mensile

               lordo

                

            59.500

            54.400

            49.500

            47.200

            45.000

            41.700

 

2)    Gli   aumenti  periodici  decorreranno  dal    giorno   del   mese

  immediatamente  successivo  a quello in cui  si  compie  il  biennio  di

  anzianità.

 

3)    Nei  casi  di  assegnazione  a  livello  superiore  verrà  mantenuto

  l'importo degli assegni periodici d'anzianità in precedenza maturati e la

  frazione di biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione

  dello scatto al valore del nuovo livello.

 

4)   Gli  assegni  periodici d'anzianità non potranno essere assorbiti  da

  precedenti  o  successivi assegni 'ad personam' o di merito,    questi

  potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

 

 

Norme transitorie.

 

5)   Per  i  lavoratori nei confronti dei quali già trova  applicazione  -

  alla  data di stipula del presente accordo - la disciplina degli aumenti

  periodici d'anzianità così come definiti nell'articolo di cui sopra,  il

  nuovo  valore dello scatto verrà attribuito per il numero degli  aumenti

  periodici che matureranno a decorrere dalla predetta data.

 

6)    Gli   aumenti  periodici  già  maturati  continueranno   ad   essere

  corrisposti negli  importi a suo tempo riconosciuti.

 

7)   L'anzianità  in corso è utile alla maturazione del successivo  scatto

  nell'ambito dei complessivi 7 previsti.

 

8)   Le  parti  convengono che il riconoscimento del nuovo  importo  degli

  aumenti  periodici d'anzianità all'atto dell'applicazione  del  presente

  contratto  non costituisce passaggio a livello superiore del sistema  di

  classificazione.

 

9)   Per  i  lavoratori  cui, alla data di stipula del  presente  accordo,

  trovi  applicazione  una differente disciplina degli aumenti  periodici,

  verranno adottati i seguenti criteri:

 

-    ai  lavoratori  che non abbiano ancora maturato 5  aumenti  periodici

  d'anzianità,  verranno mantenuti in cifra gli importi  già  percepiti  e

  l'anzianità in corso  sarà utile  alla maturazione del successivo scatto

  al nuovo valore, nell'ambito dei complessivi 7 previsti.

 

-    ai  lavoratori che, entro il 31.12.98, abbiano già maturato 5 aumenti

  periodici, verranno riconosciuti, ai nuovi valori, altri 2 scatti, il 1°

  dei  quali  decorrerà dall'1.1.01. Analoga disciplina, ma con decorrenza

  dalla  naturale scadenza del biennio, troverà applicazione nei confronti

  dei lavoratori che maturino i 5 aumenti periodici nel periodo successivo

  al 31.12.98.

 

 

 

Art. 42 - Tredicesima mensilità.

 

1)   L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in

   occasione  della  ricorrenza  natalizia, una  13a  mensilità  d'importo

   ragguagliato all'intera retribuzione mensile percepita.

 

2)  La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.

 

3)   Nel  caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante  il

   corso  dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti  12simi

   dell'ammontare  della 13a mensilità quanti sono i mesi  d'anzianità  di

   servizio presso l'azienda. La frazione di mese  superiore a 15 giorni va

   considerata a questi effetti come mese intero.

 

4)   Il  periodo di prova seguito da conferma è considerato utile  per  il

   calcolo dei 12simi di cui sopra.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Ai  soli  fini dei rapporti con gli enti previdenziali e senza pregiudizio

per  la  retribuzione  contrattualmente dovuta  ai  lavoratori,  le  parti

dichiarano che la quota di 13a mensilità e di altre eventuali retribuzioni

differite,  corrisposta al lavoratore per i periodi di  sospensione  della

prestazione  di  lavoro relativi a malattia, infortunio  non  sul  lavoro,

gravidanza  e  puerperio,  è  a  carico  dell'azienda  esclusivamente   ad

integrazione  della  parte  di  tale  quota  indennizzata  in   forza   di

disposizioni legislative.

 

 

 

Art. 43 - Trasferte.

 

1)   Al  lavoratore inviato dall'azienda, per esigenze di servizio,  fuori

   dal  suo  normale  ambito territoriale d'impiego, verranno  rimborsate,

   qualora egli non possa usufruire dei servizi aziendali, le spese effettive

   di  viaggio corrispondenti all'utilizzo dei mezzi normali di  trasporto

   nonché, in relazione alla necessità di consumare uno o più pasti e/o di

   pernottare fuori dalla abituale residenza, le spese di vitto e alloggio,

   ovvero verrà corrisposta un'indennità di trasferta giornaliera (diaria).

 

2)   Gli  importi  del  suddetto rimborso spese  o  della  diaria  saranno

   riferiti ai trattamenti individuati secondo le prassi in atto a livello

   aziendale.

 

3)   Le  indennità riconosciute al personale in trasferta sono escluse dal

   calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o

   di contratto.

 

 

 

Art. 44 - Premio di risultato.

 

1)   La  contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per

  l'istituzione di un Premio di Risultato calcolato solo con riferimento ai

  risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra  le

  parti  aventi  come  obiettivo incrementi di produttività,  di  qualità,

  redditività  e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento  della

  competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico

  dell'impresa.

 

2)   Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione

  degli  obiettivi  della contrattazione aziendale, le parti  esamineranno

  preventivamente, in apposito incontro in sede aziendale,  le  condizioni

  produttive  e  occupazionali  e le relative prospettive,  tenendo  conto

  dell'andamento  della  competitività e delle  condizioni  essenziali  di

  redditività dell'azienda.

 

3)   Gli  importi,  i  parametri e i meccanismi utili alla  determinazione

  quantitativa  dell'erogazione connessa al Premio  di  risultato  saranno

  definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con

  gli  elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assumendo  quali

  criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al comma 1.

 

4)   L'erogazione  del  Premio di risultato avrà  caratteristiche  di  non

  determinabilità a priori e, a seconda dell'assunzione di uno o più criteri

  di riferimento di cui al comma 1 potrà essere anche totalmente variabile

  in  funzione  dei  risultati conseguiti e avverrà  secondo   criteri   e

  modalità definiti dalle parti in sede aziendale.

 

5)   Le  richieste di rinnovo degli accordi aziendali in materia di Premio

  di  risultato  non  potranno essere presentate  prima  del    semestre

  dell'anno  2001, salve le scadenze successive già concordate  a  livello

  aziendale. Sono fatti salvi i negoziati in corso di svolgimento alla data

  di sottoscrizione del presente contratto.

 

 

 

Art. 45 - Rapporti in azienda.

 

1)   Le  caratteristiche  proprie del servizio fornito  dalle  imprese  di

   gestione  di reti e servizi di telecomunicazioni richiedono un  elevato

   livello  di  collaborazione  e  senso di responsabilità  da  parte  dei

   lavoratori nell'espletamento dei compiti loro affidati. In tale quadro,

   pertanto,  tenuto  soprattutto conto dell'esigenza  di  garantire  alla

   clientela il miglior grado di servizio,  i rapporti in azienda dovranno

   ispirarsi ai seguenti principi.

 

2)   In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno  i

   rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.

 

3)   Nell'ambito  del  rapporto  di  lavoro,  il  lavoratore  dipende  dai

   rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.

 

4)   I  rapporti  tra  i  lavoratori, a tutti i livelli di  responsabilità

   nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza

   ed educazione.

 

5)   Dovranno essere osservate le norme di legge e del presente contratto,

   i  regolamenti aziendali e le disposizioni di servizio e in particolare

   l'attività  lavorativa assegnata andrà eseguita con  la  diligenza,  la

   professionalità e l'impegno necessari per assicurare il  raggiungimento

   degli obiettivi aziendali.

 

6)   Il  lavoratore  deve osservare l'orario di lavoro  e  adempiere  alle

   formalità  prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze  con

   espresso divieto di fare variazioni o cancellature sulla scheda/badge, di

   ritirare quella di un altro lavoratore o di tentare in qualsiasi modo di

   alterare  le  indicazioni dell'orologio controllo, nonché  di  compiere

   volontariamente movimenti irregolari degli strumenti di controllo delle

   presenze.

 

7)   Il  lavoratore  che  non  avrà  fatto  il  regolare  movimento  della

   scheda/badge  sarà  considerato ritardatario e  quando  non  possa  far

   constatare  in  modo sicuro la sua presenza nel luogo  di  lavoro  sarà

   considerato assente.

 

8)   Si dovrà mantenere assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda e

   il  più  stretto  riserbo, anche successivamente  alla  cessazione  dal

   servizio,  su  notizie  e dati riservati riconducibili  alla  sfera  di

   interessi dell'azienda.

 

9)   Il  lavoratore  non  dovrà trarre profitto, anche  a  prescindere  da

   eventuali danni causati all'azienda stessa, da quanto forma oggetto delle

   sue  funzioni né esplicare direttamente o per interposta persona, anche

   fuori dall'orario di lavoro, mansioni ed attività - a titolo gratuito od

   oneroso - che possano determinare, anche indirettamente, un conflitto di

   interessi  con l'Azienda; in particolare dovrà astenersi  da  qualunque

   attività o da qualsiasi forma di partecipazione, diretta o indiretta, in

   imprese   od  organizzazioni  di  fornitori,  clienti,  concorrenti   e

   distributori.

 

10)  Durante  l'orario  giornaliero il lavoratore dovrà  disimpegnare  con

   assiduità e diligenza i compiti attribuitigli, mantenere nei rapporti con

   la  clientela  una condotta uniformata a principi di correttezza  e  di

   integrità, non attendere ad occupazioni estranee al servizio e, in periodo

   di malattia o infortunio, ad attività lavorativa ancorché non remunerata.

 

11)  I lavoratori non dovranno sottrarre o danneggiare i beni materiali  o

   immateriali  in proprietà o in uso all'azienda compreso  il  patrimonio

   informatico. Inoltre non dovranno falsificare o alterare dati, documenti,

   apparecchiature, procedure o software aziendali né duplicare, installare

   e/o  detenere programmi e ogni altro prodotto software senza  esplicita

   autorizzazione.

 

12)  Non  è  possibile  valersi  di mezzi di comunicazione,  di  strumenti

   informatici,  di  collegamenti in rete o di  quant'altro  ancora  è  di

   proprietà o in uso dell'azienda per ragioni che non siano di servizio.

 

13)   Dovranno  essere  scrupolosamente  osservate  le  disposizioni   che

   regolano l'accesso ai locali dell'azienda da parte del personale e  non

   potranno essere introdotte - salvo che non siano debitamente autorizzate -

   persone estranee nei locali non aperti al pubblico.

 

14)  Nei  confronti  di  colleghi, clienti e terzi, i lavoratori  dovranno

   attenersi a comportamenti improntati al massimo rispetto della condizione

   sessuale,  della dignità e del diritto della persona e conseguentemente

   astenersi  dal porre in essere comportamenti riconducibili a  forme  di

   molestie  sessuali anche perpetrate deliberatamente  in  ragione  della

   posizione ricoperta.

 

15)  Le  infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt.

   46 e 47 daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere

   fino al licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 48.

 

16)  Quando sia richiesto dalla natura del comportamento del lavoratore  o

   dalla necessità di effettuare accertamenti in relazione al comportamento

   medesimo,  l'azienda  può  disporre  l'allontanamento  temporaneo   del

   lavoratore dal servizio.

 

 

 

Art. 46 - Provvedimenti disciplinari.

 

1)   L'inosservanza,   da  parte del  lavoratore,  delle  disposizioni  di

  legge, contrattuali o di normativa aziendale può dar luogo,  secondo  la

  gravità  della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

 

a)  richiamo verbale;

b)  ammonizione scritta;

c)  multa  non superiore a  3 ore della retribuzione base;

d)  sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di  3

giorni;

e)  licenziamento per mancanze ai sensi del successivo art. 48.

 

2)    Il   datore   di  lavoro  non  potrà  adottare  alcun  provvedimento

  disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli   preventivamente

  contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

 

3)   Salvo  che  per  il richiamo verbale, la contestazione  dovrà  essere

  effettuata  per   iscritto e i provvedimenti disciplinari  non  potranno

  essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni nel corso dei quali il

  lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

 

4)   Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni successivi

  alla ricezione di tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

 

5)    Il   lavoratore  potrà  presentare  le  sue  giustificazioni   anche

  verbalmente,   con   l'eventuale   assistenza   di   un   rappresentante

  dell'Associazione  sindacale cui  aderisce o conferisce mandato,  ovvero

  di un componente la RSU.

 

6)   L'adozione  del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata  per

  iscritto.

 

7)   I  provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lett.  b),  c)  e  d)

  potranno essere  impugnati  dal  lavoratore  in  sede  sindacale,  secondo

  le norme contrattuali relative alle controversie individuali (cfr. art. 7,

  Reclami e controversie).

 

8)   Il   licenziamento per mancanze di cui al successivo  art.  48  potrà

  essere  impugnato  secondo  le  procedure  previste  dall'art. 7,  legge

  15.7.66 n. 604, confermate dall'art. 18, legge 20.5.70 n. 300, anche nel

  testo introdotto dall'art. 1, legge n. 108/90.

 

9)   Non  si  terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti  disciplinari

  decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

 

 

 

Art. 47 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.

 

1)    Incorre   nei  provvedimenti  di   ammonizione  scritta,   multa   o

  sospensione il lavoratore che:

 

a)   non   si presenti in servizio  o abbandoni il proprio posto di lavoro

  senza giustificato  motivo, oppure  non giustifichi  l'assenza entro  il

  giorno  successivo  a quello  d'inizio dell'assenza  stessa salvo  il caso

  d'impedimento giustificato;

b)  senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o

ne anticipi la cessazione;

c)  non osservi una condotta uniformata a principi di correttezza verso i

colleghi e/o compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;

d)  non mantenga nei rapporti con i clienti o con i fornitori condotta

uniformata a principi di correttezza;

e)  esegua negligentemente il lavoro affidatogli e/o arrechi per colpa

danni a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell'azienda;

f)  esegua all'interno dell'azienda attività di lieve entità per conto

proprio o di terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione, ma con

uso di mezzi dell'azienda medesima;

g)  introduca persone non autorizzate in locali aziendali;

h)  ponga in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in

ragione della condizione sessuale;

i)  durante l'orario di lavoro venga trovato in stato di manifesta

ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

l)   in   altro  modo  non osservi le disposizioni di legge, del  presente

  contratto, le procedure e i regolamenti aziendali e le norme interne  in

  materia di sicurezza e di igiene sul lavoro;

m)  contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia

indicato da apposito cartello;

 

2)   L'ammonizione  verrà applicata per le mancanze di minor  rilievo.  La

  multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

 

3)     L'elencazione   sopra   riportata   deve   intendersi   a    titolo

  esemplificativo e non esaustivo facendo salvo il principio dell'analogia

  per quanto applicabile.

 

4)   L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di  danni  è

  devoluto  alle  istituzioni assistenziali e previdenziali  di  carattere

  aziendale o, in mancanza di queste, all'Istituto assicuratore.

 

 

 

Art. 48 - Licenziamento per mancanze.

 

A) Licenziamento con preavviso.

 

1)   In  tale  provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni

  alla  disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior

  rilievo di quelle contemplate nell'art. 47 (Ammonizioni scritte, multe e

  sospensioni), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di

  cui alla seguente lett. B.

 

2)  A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

 

a)  l'insubordinazione ai superiori;

b)  la rissa nel luogo di lavoro, fuori dai reparti operativi;

c)  i danni rilevanti arrecati per colpa grave a tutto quanto forma

oggetto del patrimonio dell'azienda;

d)  l'assenza ingiustificata per un periodo superiore a 4 giorni

consecutivi o ripetuta per 3 volte in un anno nel giorno seguente alle

festività o alle ferie;

e)  l'abbandono del posto di lavoro da parte del personale addetto a

mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, al di fuori delle ipotesi

previste dal punto e), lett. B;

f)  l'utilizzo di prodotti "software" o altri mezzi in uso all'azienda

per eseguire attività connesse a finalità personali dalle quali derivi

direttamente o indirettamente un lucro per il lavoratore e/o un danno per

l'azienda;

g)  i comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della

condizione sessuale, nelle fattispecie più gravi, allorquando il

comportamento sia comunque riconducibile alla sfera del rapporto

gerarchico;

h)  la recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 47,

qualora siano stati applicati 2 provvedimenti di sospensione nell'ambito

del biennio precedente;

i)  la condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato,

per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di

lavoro, che leda la figura morale del lavoratore.

 

 

B) Licenziamento senza preavviso.

 

3)   In  tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda

  grave  nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con  lo

  svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono  delitto  a

  termine di legge.

 

4)  A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

 

a)  la grave insubordinazione ai superiori;

b)  la rissa nel luogo di lavoro, all'interno dei reparti operativi;

c)  i danni rilevanti arrecati per dolo a tutto quanto forma oggetto del

patrimonio dell'azienda;

d)  la sottrazione, la manomissione o la distruzione  intenzionali di

tutto quanto forma oggetto del patrimonio materiale e/o immateriale

dell'azienda;

e)  l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, da cui possa derivare

un pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli

impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi

pregiudizi;

f)  il furto in azienda;

g)  lo svolgimento, a titolo gratuito od oneroso, di attività in

contrasto o in concorrenza anche indiretta con l'azienda, ivi compresa

qualunque forma di partecipazione in imprese od organizzazioni di

fornitori, clienti, concorrenti o distributori;

h)  lo svolgimento di altra attività lavorativa, ancorché non remunerata,

in dichiarato stato di malattia o di infortunio;

i)  la richiesta o l'accettazione, a qualsiasi titolo, di compensi di

carattere economico in connessione agli adempimenti della prestazione

lavorativa;

l)   la  violazione del segreto sugli interessi dell'azienda, del  segreto

  telefonico e/o di quello delle comunicazioni come definiti dalla vigente

  legislazione penale (titolo XII, libro II, capo III, sez. V  del  Codice

  Penale);

m)  l'introduzione di persone non autorizzate in locali aziendali

allorquando da tale comportamento derivi un grave pregiudizio all'azienda;

n)  fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle

persone o alla sicurezza degli impianti.

 

 

 

Art. 49 - Sospensione cautelare non disciplinare.

 

1)    In   caso   di  licenziamento  di  cui  all'art.  48  (Licenziamento

  disciplinare),  l'azienda  potrà disporre la sospensione  cautelare  non

  disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo

  di 15 giorni.

 

2)   Il  datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore  i  fatti

  rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni

  contrarie.  Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto  dal

  momento della disposta sospensione.

 

 

 

Art. 50 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

 

1)   Fatta eccezione per i licenziamenti per giusta causa, il rapporto  di

  lavoro  a tempo indeterminato del lavoratore non in prova non può essere

  risolto  da  nessuna delle parti senza un preavviso i cui  termini  sono

  stabiliti come segue a seconda dell'anzianità di servizio e del  livello

  professionale a cui appartiene il lavoratore.

 

 anni di servizio     livelli    livello  livelli

                      1,2,3,4       5       6,7

                                              

fino a 5              1 mese    1,5 mesi   2 mesi

oltre 5 e fino a 10  1,5 mesi    2 mesi    3 mesi

oltre 10              2 mesi    2,5 mesi   4 mesi

 

2)   I termini della disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun

  mese.

 

3)   La  parte  che  risolve il rapporto senza l'osservanza  dei  predetti

  termini  di  preavviso  deve corrispondere all'altra  un'indennità  pari

  all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

 

4)   È  facoltà  della  parte che riceve il preavviso di  interrompere  il

  rapporto  sia  all'inizio  sia nel corso del  preavviso,  corrispondendo

  all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione per  il

  periodo di preavviso non compiuto.

 

5)    Durante  il  compimento  del  periodo  di  preavviso  in   caso   di

  licenziamento  l'azienda concederà al lavoratore  dei  permessi  per  la

  ricerca  di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi

  stessi  saranno  stabilite  dalla Direzione in  rapporto  alle  esigenze

  dell'azienda.

 

6)   Il  licenziamento  e  le  dimissioni  devono  essere  comunicati  per

  iscritto.

 

 

 

Art. 51 - Trattamento di fine rapporto.

 

1)   All'atto  della  risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà  al

  lavoratore  un TFR da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art.  2120

  C.C. e dalla legge 29.5.82 n. 297.

 

2)   Il pagamento del TFR spettante avverrà entro 30 giorni dalla data  di

  pubblicazione  dell'indice ISTAT da utilizzare per la rivalutazione  del

  trattamento maturato.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti  in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art.  2120  C.C.,

convengono  che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni,

afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di

lavoro è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

 

 

 

Art. 52 - Fondo di previdenza complementare.

 

1)   È  istituita  la  previdenza complementare  per  i  dipendenti  delle

  aziende che applicano il presente CCNL.

 

2)    A   tal  fine  è  istituita  una  specifica  Commissione  bilaterale

  paritetica composta da 6 rappresentanti per CONFINDUSTRIA e 6 per  CGIL,

  CISL  e UIL  che dovrà individuare, entro la fine del corrente anno,  le

  soluzioni tecniche più adeguate per consentire la trasformazione del Fondo

  TELEMACO, attraverso le necessarie e conseguenti modifiche dello Statuto e

  del Regolamento.

  Con  accordo  fra le parti stipulanti saranno successivamente  stabilite

  misure, modalità e termini della contribuzione al Fondo, in modo tale da

  promuoverne   l'operatività   non   appena   acquisite   le   necessarie

  autorizzazioni di legge.

 

3)   Per i lavoratori già  iscritti a Fondi di settore già operativi, sarà

  salvaguardata la continuità d'iscrizione a tali Fondi fino  all'avvenuta

  trasformazione del Fondo TELEMACO.

  Quanto sopra sarà oggetto di specifica intesa con i Fondi interessati.

 

 

 

Allegato 1

 

RETRIBUZIONE CCNL (da valere sino al 31 dicembre 2000).

 

 livelli    minimi   par.    conting.    EDR     totale

                    minimi                         

                                                   

QUA.- 7°  1.656.000   222    1.027.976 20.000  2.703.976

        1.472.000   198    1.020.386 20.000  2.512.386

        1.200.000   161    1.008.957 20.000  2.228.957

        1.083.000   145    1.002.652 20.000  2.105.652

          989.800   133      999.245 20.000  2.009.045

          878.000   118      995.300 20.000  1.893.300

          745.000   100      989.940 20.000  1.754.940

 

Ai  lavoratori  inquadrati  nel    livello  è  corrisposto  un  elemento

retributivo pari a £. 115.000 mensili lorde.

 

Ai Quadri è corrisposta un'indennità di funzione pari a £. 190.000 mensili

lorde,  comprensive dell'elemento retributivo previsto  per  i  lavoratori

inquadrati nel 7° livello.

 

livelli       aumenti          aumenti           aumenti

         minimi tabellari minimi tabellari  minimi tabellari

                dal              dal               

              1.1.01           1.1.02            totale

                

            62.000           49.000            111.000

            56.000           43.000             99.000

            45.500           35.000             80.500

            41.000           31.500             72.500

            37.500           29.000             66.500

            34.000           25.000             59.000

            28.000           22.000             50.000

 

Gli  importi  di  aumento dei minimi tabellari sopra indicati  sono  stati

determinati,  secondo  i  criteri  di  calcolo  del  Protocollo   23.7.93,

assumendo  convenzionalmente  a  base  di  computo il valore punto pari  a

£. 27.500 rapportato al parametro 161.

 

 

 

Allegato 2.

 

QUOTE CONTRATTO

 

Le  OO.SS. stipulanti provvederanno a proprie spese e cura alla stampa del

testo  del CCNL 28.6.00. Una copia dello stesso verrà distribuita a  tutti

gli iscritti alle OO.SS.

 

Le  OO.SS.  comunicheranno  a  CONFINDUSTRIA che  i  contributi  sindacali

previsti  dall'art.  13,  afferenti al  mese  di  novembre  2000,  saranno

aumentati di £. 20.000 a titolo di "quota contratto", e saranno trattenuti

in occasione del saldo del mese suddetto.

 

Di  ciò le OO.SS. daranno notizia ai lavoratori entro il 25.10.00 mediante

comunicato - da affiggersi a cura delle RSU negli appositi spazi  previsti

dall'art. 25, legge n. 300/70 - eguale per tutto il territorio nazionale.

 

I  lavoratori iscritti che intendessero eventualmente non acquistare copia

del  contratto  dovranno  rivolgersi alla RSU affinché  provveda  a  darne

comunicazione  alla Direzione dell'azienda in tempo utile per  evitare  la

trattenuta.

 

Le  operazioni di distribuzione dei volumi del contratto saranno svolte da

un  incaricato della Direzione dell'azienda assistito da un rappresentante

sindacale aziendale.

 

Su  richiesta  delle OO.SS. - che ne daranno notizia sempre  a  mezzo  del

suddetto  comunicato  -  le  aziende  inseriranno  nella  busta   paga   o

nell'acconto  del  mese  di  novembre 2000 dei lavoratori  risultanti  non

iscritti ad alcuna O.S., una comunicazione con la quale verrà loro offerto

di  acquistare  una  copia  del nuovo CCNL  al  prezzo  di  £.  40.000  da

trattenere a cura dell'azienda con il saldo del mese di dicembre 2000.

 

I  lavoratori  che  intendono accogliere l'invito  delle  OO.SS.  dovranno

restituire alla Direzione dell'azienda l'apposito tagliando - compilato in

ogni sua parte - allegato al comunicato di cui sopra.

 

L'azienda darà tempestiva comunicazione alla RSU del numero dei lavoratori

non iscritti ad alcuna O.S. che hanno aderito all'iniziativa.

 

La  distribuzione del volume del contratto a questi lavoratori avverrà con

le modalità indicate nel precedente comma 5.

 

Le  quote contratto verranno versate a cura dell'azienda al conto corrente

intestato ..........................

 

 

 

Allegato 3.

 

Lettera di intenti  tra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL

sul contratto di settore TLC.

 

Fermo  restando  quanto  previsto dalla Parte II, Disciplina  dei  diritti

sindacali, di cui all'art. 8 (RSU), le parti firmatarie del presente  CCNL

si  danno  reciprocamente  atto che il sistema di  relazioni  sindacali  è

quello basato sulle RSU, così come previsto dal Protocollo 23.7.93 e  come

regolato successivamente dall'Accordo interconfederale 20.12.93.

 

In  tal senso, perciò, le funzioni riconosciute per legge alle RSA vengono

esercitate dalle RSU che sono titolari di tutti i relativi diritti, poteri

e tutele.

 

Tuttavia,  in  considerazione sia della rapida evoluzione tecnologica  sia

del  costante  inserimento  di  soggetti imprenditoriali  all'interno  del

settore,   anch'esso  attraversato  da  continui  processi  di   mutamento

organizzativo  e produttivo, CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e  UIL,  entro  18

mesi   dalla  stipula  del  presente  CCNL  effettueranno  uno   specifico

monitoraggio al fine di valutare la dimensione quantitativa e territoriale

delle RSU.

 

Entro  il corrente anno, le OO.SS. stipulanti indiranno le elezioni  delle

RSU  nel  maggior  numero  di  aziende. A  tal  fine  CONFINDUSTRIA  e  le

Associazioni   territorialmente   competenti   assicureranno,   ai   sensi

dell'Accordo interconfederale 20.12.93, la prevista collaborazione.

 

 

 

Allegato 4.

 

RAPPRESENTANZA CATEGORIALE

 

In  attesa di una specifica compiuta reciproca rappresentanza categoriale,

con riferimento all'esercizio dei diritti sindacali previsti dal CCNL,  le

Confederazioni  sindacali  CGIL, CISL e UIL provvederanno  ad  indicare  i

soggetti appositamente delegati in loro rappresentanza.

 

 

 

Allegato 5.

 

Scambio  di  lettere tra CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL  del  25  ottobre

1999.