Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
PER IL
PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE SPA
11
gennaio 2001
In data 11 gennaio 2001, alla presenza del
Sottosegretario di Stato sen.
Ornella Piloni,
e del Direttore generale dei Rapporti di lavoro dr.ssa
Maria
Teresa Ferraro, assistite dall'ing. Enrico Ceccotti, Segreteria del
Ministro e
dalla dr.ssa Erminia Viggiani dirigente della Divisione VIII
dei RR.LL.,
si sono incontrati
per la conclusione delle
trattative
relative
al CCNL:
- Poste Italiane SpA rappresentata da dr.
Francesco Micheli, dr. Andrea
Faragalli,
dr. Rosario Strano, dr.
Gianfranco Balboni, avv. Leonardo
Fiori, dr. Giuseppe Menna, dr. Luigi
Ventura, avv. Massimo Gramazio, avv.
Stefano Bottaro, dr.ssa Simona Di Marco, Cesare Boldrini,
Gianpiero
Affuso;
- Sindacato Lavoratori
Comunicazioni (SLC-CGIL) rappresentato dal
Segretario
generale Fulvio Fammoni, Piero
Leonesio, Carla Pecchioni,
Donatella
Perazzi, Giancarlo Albori, Giuseppe Carta, Patrizia Avellani,
Salvatore Affinito, Stefania Baschieri,
Valter Altis, Giovanni Balzarin,
Graziano Benedetti, Rita Bonizzi, Diego
Calza, Massimo Cappanera, Corrado
Corradetti, Anelio Corsi, Amedeo Crispino,
Nicola Di Ceglie, Sergio Di
Marcantonio, Stefano Faccin, Domenico
Falcomatà, Mario Gaeta, Francesco
Latona, Mariella Lobello, Massimo Lucani,
Gabriele Mallus, Leonardo Nella,
Giorgio
Ortolani, Giampiero Pelagalli,
Antonio Poddesu, Luigi Russo,
Franco Rocca, Dario Scarpa, Ermes Zattoni,
Domenico Boriello;
- Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (SLP-CISL) rappresentato dal
Segretario
generale Antonino Sorgi,
Mario Petitto, Luca
Burgalassi,
Lorenzo
Galbiati, Bruno Palombo, Giulio Cocco, Mauro Soppera, Domenico
Luglio,
Michele Cristino, Marcello
Lentini, Enzo Berthod,
Umberto
Pocceschi,
Mario Di Cenzo, Michele Tascino,
Giuseppe Pireddu, Antonio
Nardacci, Bruno Pinto, Mauro Armandi,
Giorgio Rocelli, Domenico Bianco,
Angelo Agricola, Riccardo Cerza, Giuseppe
Ceraolo, Giovanni Errera, Andrea
De
Vivo, Sebastiano Cappuccio, Elvio Di Lucente, Raimondo
Paradisi,
Giovanni
Paradiso, Cataldo Nigro, Caterina Gaggio, Cono Fusca, Vincenzo
Langella, Augusto Sardella;
- Unione Italiana Lavoratori
Postelegrafonici Comunicazione (UIL-POST)
rappresentata dal Segretario generale Paolo
Tullo, Ciro Amicone, Marcello
Bellizzi, Mario Caiulo, Rocco Antonio
Laganà, Giancarlo Grimaldi;
- Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Postelegrafonici
(FAILP-CISAL) rappresentata dal Segretario
generale Walter De Candiziis,
Maurizio Giampieri, Paolo Iorio, Otello
Petruzzi, Paolo Diaspro, Danilo
Ferri, Carlo Lima, Vincenzo Mastrolilli,
Dario Monizio, Domenico Valli;
- Sindacato Autonomo
Italiano Lavoratori Postelegrafonici
(SAILP-CONFSAL) rappresentato dal Segretario
Generale Carlo Ciancio,
Lorenzo Leone, Giovanni Duranti, Sergio
Seminara, Antonio Sacco, Angelo
Garau,
Gaudino Bernardo, Vincenzo
Petraro, Saverio Castelli, Carmelo
Palombo, Tommaso Borrelli;
- Unione
Generale del Lavoro
Comunicazioni (UGL COMUNICAZIONI)
rappresentata dal Segretario generale
Serafino Cabras, Giuseppe
Miglionico, Ivette Cagliari, Salvatore
Muscarella, Antonio Donati, Andrea
Sallustro,
Salvatore Creti, Stefano Donati, Marco Rosati, Lino Nemesi,
Maria Miglionico, Marco Bongiovanni
si è
stipulato
il
presente CCNL valevole per il personale non dirigente di Poste Italiane
SpA.
DICHIARAZIONE
PROGRAMMATICA
Le
Parti stipulanti il presente CCNL:
- ritengono che le trasformazioni in corso nel
sistema postale
richiedano una forte impronta comune
nell'azione congiunta di Poste SpA e
delle OO.SS., e convengono sulla necessità
di gestire, attraverso appositi
strumenti
di intesa definiti nel CCNL, il governo
del processo di
trasformazione, consapevoli dei diversi
ruoli e competenze che motivano e
legittimano la loro azione;
- ritengono che il risanamento, il rilancio
competitivo e lo sviluppo
della massima Azienda postale italiana siano
obiettivi improcrastinabili,
anche
nel quadro delle
sfide competitive indotte
dal mercato e
dall'appartenenza del Paese alla UE.
Pertanto individuano nel
Piano
d'impresa predisposto dall'Azienda il quadro
di riferimento in materia di
strategia industriale, idoneo per conseguire
i sopraindicati obiettivi. A
tal
fine le Parti stipulanti si impegnano
ad un confronto aperto sui
provvedimenti di cui al Piano d'Impresa
e sulle relative implicazioni
prima della loro attuazione;
- s'impegnano a mantenere ed esaltare
l'unitarietà dell'Azienda postale
quale garanzia di un processo di rilancio
che coniughi la vitalità e la
professionalità delle risorse umane
presenti in azienda
con la
valorizzazione di tutti i segmenti che
compongono un moderno sistema
postale europeo;
- identificano e condividono la centralità
delle risorse umane nel
processo
di risanamento e rilancio
dell'azienda e, conseguentemente,
s'impegnano a stabilire percorsi relazionali
e negoziali finalizzati al
sostegno attivo di un modello di sviluppo
che comprenda, tra gli elementi
essenziali,
la salvaguardia dell'occupazione
e il
relativo sviluppo
possibile;
- s'impegnano fin d'ora ad applicare
lealmente e sostanzialmente i
principi della concertazione quale metodo di
garanzia e di confronto per
una politica responsabile di
risanamento e di rilancio dello
sviluppo
della
Società. In tale contesto definiranno un organismo che, come già
delineato nell'ipotesi di protocollo
Governo, Azienda e OO.SS. - che le
Parti si impegnano a regolamentare ed
attuare dopo la sottoscrizione del
Protocollo
medesimo -, esprima valutazioni
e proposte sullo scenario
competitivo, sugli obiettivi strategici
e sull'andamento generale
dell'impresa;
- accettano il metodo concertativo come punto
di riferimento e origine
del
loro sistema di relazioni
industriali e s'impegnano a definire un
contratto
che preveda l'impiego
di strumenti di
informazione,
consultazione, partecipazione e
negoziazione.
PREMESSA
1. Il
riassetto istituzionale e organizzativo che interessa Poste
Italiane, funzionale al necessario
risanamento e rilancio, è strettamente
connesso
alla riqualificazione produttiva della Società quale soggetto
chiamato
a contribuire alla modernizzazione
del Paese attraverso il
miglioramento dei servizi resi alla
clientela in condizioni di crescente
efficacia ed economicità di gestione.
2. Il
Piano d'impresa, approvato dagli Organi istituzionali, persegue
l'obiettivo
di portare gradualmente il dimensionamento
economico e
produttivo della Società ai livelli
conseguiti dalle società postali degli
altri
paesi europei: esso comporta, pertanto, l'esigenza di perseguire
qualità
ed efficacia nell'organizzazione
del lavoro e il miglioramento
generalizzato della produttività quale presupposto per la salvaguardia
dell'occupazione e il relativo sviluppo
possibile.
3. Anche in ragione di quanto precede, le
Parti stipulanti, ispirandosi
ai
principi e agli indirizzi di cui
ai Protocolli d'intesa 23.7.93 e
22.12.98, nonché a quelli
scaturenti dal Protocollo
Governo-Sindacati-Poste Italiane, i cui contenuti, resta
fin da ora
inteso,
costituiranno parte integrante del CCNL, riconfermano il ruolo
centrale della concertazione, della quale la
contrattazione costituisce,
negli
ambiti appresso definiti, lo
strumento più concreto, sia quale
metodo
attraverso cui ricercare la condivisione degli
obiettivi di
risanamento e di sviluppo della Società, sia
quale necessario presupposto
per
la definizione di un più
coerente modello di relazioni industriali
fondato sulla pari dignità delle Parti.
4. In relazione a quanto sopra le Parti
stipulanti assumono quali valori
fondanti:
- la
centralità del CCNL, nella gestione del rapporto di lavoro nella
sua evoluzione;
- la
connessa importanza di assetti contrattuali che
valorizzino,
unitamente al CCNL che costituisce comunque
momento fondamentale per la
realizzazione dei principi sopra esposti, la
contrattazione di 2° livello,
nel cui ambito in coerenza con gli obiettivi
di cui sopra e con i principi
di
cui al Protocollo in fieri Governo-Sindacati-Poste Italiane, saranno
ricondotti, all'occorrenza:
a) il
governo dei processi di
riorganizzazione e di ristrutturazione,
ivi ricomprendendo le possibili implicazioni
sulle condizioni di impiego
del fattore lavoro, anche derivanti da
processi di esternalizzazione;
b) l'individuazione di
ulteriori criteri e
modalità inerenti le
erogazioni variabili:
- l'importanza del sistema di relazioni industriali, orientato alla
prevenzione ed al superamento dei possibili
motivi di conflitto, assumendo
il consenso quale obiettivo qualificante da
perseguire ai diversi livelli.
5. Nel
quadro di quanto sopra, le Parti stipulanti intendono pertanto
definire, nella ricerca e individuazione di
soluzioni coerenti con gli
scopi
e gli obiettivi della
concertazione, sedi, strumenti e
percorsi
temporalmente regolamentati in grado di favorire, mediante meccanismi
procedurali
certi e trasparenti, un rinnovato sviluppo dei
rapporti
bilaterali, e di assicurare la necessaria autonomia
e responsabilità delle
Parti stipulanti nel perseguire gli
obiettivi di risanamento, rilancio e
sviluppo.
Capitolo
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Campo di applicazione.
1. Il presente CCNL si applica a:
a) Poste Italiane SpA;
b) le
Società controllate da Poste
Italiane SpA ai sensi e per
gli
effetti dell'art. 2359 C.C., comma 1, n. 1 e
3, di cui all'elenco in calce
al
presente articolo, tenuto
conto di quanto
previsto dai commi
successivi.
2. Il presente CCNL costituisce, unitamente
alla cornice di riferimento
rappresentata dalla Dichiarazione programmatica e dalla Premessa,
una
normazione unitaria ed inscindibile che -
con l'eccezione di cui al comma
4 che segue -, disciplina i rapporti di
lavoro tra Poste Italiane SpA e i
lavoratori inquadrati nelle aree
professionali di cui all'art. 24.
3. Poste
Italiane SpA si impegna a comunicare tempestivamente alle
OO.SS. stipulanti le variazioni all'elenco
di cui al comma 1, lett. b), e
attuare quanto previsto dai successivi
commi.
4. L'applicazione del presente contratto alle
Società di cui al comma 1,
lett.
b), si realizza attraverso il
formale recepimento del contratto
stesso
da parte di
queste ultime, ovvero con
opportune norme di
armonizzazione che convergano verso
obiettivi di competitività del mercato
di riferimento, tenuto conto delle
specificità operative del medesimo.
5. Ai fini di cui al comma che precede Poste
Italiane SpA, la Società di
cui al comma 1, lett. b), del presente
articolo e le OO.SS. stipulanti si
incontreranno, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto, ovvero
dalla
comunicazione di cui al 3° comma, per verificare la compatibilità
della
normativa contrattuale con le
specifiche realtà organizzative e
produttive
della singola Società. Ove il presente contratto
risulti
immediatamente applicabile, la Società
interessata ne darà comunicazione
formale alle OO.SS.; nel caso in cui,
invece, emerga la necessità di norme
di armonizzazione, la Società interessata e
le OO.SS. stipulanti daranno
immediato
avvio alle attività conseguenti, nel rispetto dell'autonomia
negoziale della Società medesima.
Dichiarazione
a verbale.
Le Parti
stipulanti il presente contratto si danno
atto che quanto
previsto
al comma 1, lett. b), del presente articolo è già stato osservato
per
Postel SpA.
Dichiarazione
congiunta.
1. L'evoluzione strutturale in atto nel
sistema postale italiano impone
alle imprese che operano nei settore
profondi processi di riconversione e
di
riposizionamento strategico che
si realizzano anche attraverso la
ridefinizione delle aree di affari e delle
relative condizioni di lavoro.
2. Il
presente contratto, pertanto, viene stipulato anche con
la
prospettiva
di avviare un
processo per la definizione di
un'unica
disciplina di settore che riguardi le
imprese che operino nel mercato dei
servizi
postali, in tutte
le sue attuali articolazioni
e possibili
evoluzioni
di carattere tecnologico e commerciale, con particolare
riguardo allo sviluppo del portafoglio
prodotti e dei canali distributivi.
3. Allo
scopo di favorire
il processo di cui sopra
le Parti si
impegnano,
ciascuna per quanto di propria competenza, ad assumere le
iniziative più idonee presso tutti i
soggetti interessati. In relazione
con quanto sopra:
a) Poste
Italiane SpA intende favorire
una coerente applicazione di
quanto definito nel presente articolo alle
Società di cui al sottoscritto
elenco;
b) le OO.SS. firmatarie dichiarano di
considerare il presente CCNL punto
fondamentale di riferimento per la
regolamentazione del rapporto di lavoro
nel "settore postale";
conseguentemente s'impegnano a ricercare con altre
imprese
e/o associazioni datoriali soluzioni convergenti con l'assetto
economico-normativo di cui al citato
contratto.
Elenco
delle Società di cui all'art. 1, comma 1, lett. b):
- Poste Vita SpA;
- Sim Poste
SpA;
- SDA
Express Courier Srl;
- Postecom
SpA;
- BancoPosta Fondi SpA SGR;
- Postel SpA.
Art. 2
- Assetti contrattuali.
Il sistema
contrattuale si articola su
2 livelli, come
di seguito
individuati:
A) il
CCNL disciplina tutti
gli elementi del rapporto
di lavoro
costituendo fonte primaria di
regolamentazione degli aspetti normativi ed
economici del personale, in coerenza con le
indicazioni di politica dei
redditi e dell'occupazione stabiliti dal
Governo e dalle Parti sociali.
Il
presente contratto individua, per il 2° livello, ambiti e competenze
diversi
e non ripetitivi rispetto a quelli
propri del 1°
livello,
prevedendo
opportune garanzie procedurali
per il rispetto di
quanto
stabilito nonché i soggetti abilitati.
Il
CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e
biennale per
quella economica.
Fanno
parte dell'ambito delle
competenze fondamentali assegnate alla
contrattazione nazionale, i seguenti
temi qualificanti di
carattere
generale:
- recepimento delle intese Governo/Parti
Sociali in materia di lavoro,
previa analisi e valutazione congiunta;
- politiche occupazionali;
- sistema di relazioni industriali;
- diritti sindacali;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- disciplina del lavoro atipico;
- nuove
figure professionali, conseguenti
a nuove attività
o a
cambiamenti
organizzativi, per le quali non sia possibile procedere al
relativo inquadramento sulla base delle
norme del presente CCNL;
- trattamenti retributivi ed economici;
- nuovi regimi di orario connessi alla
funzionalità dei servizi anche
con riguardo alle esigenze indotte dal
mercato di riferimento.
Alla
contrattazione di cui
alla presente lett.
A) viene altresì
ricondotta,
secondo criteri e modalità
negoziati nel rispetto della
procedura
che segue, la gestione delle
conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione dei processi di
riorganizzazione e/o ristrutturazione
e/o
trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni
di
lavoro, ivi ricomprendendo processi di
mobilità collettiva.
Riguardo
a quanto precede l'Azienda fornirà alle
OO.SS. nazionali,
stipulanti
il presente CCNL,
una preventiva comunicazione, con
indicazione
contestuale della data dell'avvio del confronto, che
sarà
finalizzato
a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti
sociali di cui sopra.
Detto
confronto negoziale si esaurirà
entro e non oltre i 15
giorni
successivi
alla suddetta data di fissazione
dell'incontro, durante i
quali l'Azienda non darà luogo all'attuazione
dei progetti previsti e le
OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.
All'esito positivo del predetto confronto,
in difetto del quale le Parti
assumeranno
le proprie autonome determinazioni, il medesima proseguirà
per
ciascuna delle regioni interessate nel rispetto
della seguente
ulteriore procedura.
A
tal fine l'Azienda
fornirà alle competenti strutture
territoriali
delle
OO.SS. stipulanti il presente
CCNL una preventiva comunicazione
con
contestuale indicazione della data dell'avvio del confronto, anche
in
tal caso, finalizzato a
ricercare possibili soluzioni per governare
gli
effetti sociali dei
processi citati, per
quanto demandato
dall'accordo nazionale.
Il negoziato di cui al comma che precede si
esaurirà entro e non oltre i
15
giorni successivi alla data di
fissazione dell'incontro e ove
il
confronto
medesimo non si
sia concluso positivamente, le Parti
assumeranno le proprie autonome
determinazioni.
Durante lo svolgimento della predetta
procedura l'Azienda non darà luogo
all'attuazione dei progetti previsti
per la parte riguardante la
specifica regione e le OO.SS. si asterranno
da ogni azione diretta.
In
relazione alla procedura sopra
descritta la competente Delegazione
sindacale
sarà individuata secondo quanto previsto dal successivo art.
5, comma 3.
B) È
previsto un 2° livello di contrattazione.
La
contrattazione si svolge a livello regionale per Poste Italiane SpA,
a livello aziendale per le Società di cui
all'art. 1, comma 1, lett. b).
Detta
contrattazione riguarderà
principalmente erogazioni economiche
variabili strettamente correlate:
- ai risultati conseguiti nella realizzazione
di programmi, concordati
fra le Parti, aventi come obiettivo
incrementi di produttività, di qualità
ed altri elementi di competitività di cui le
imprese dispongono;
- ai risultati legati all'andamento
economico specifico delle imprese.
Quanto indicato nel comma
che precede verrà attuato nel rispetto
delle
linee
guida definite al 1° livello di contrattazione tramite specifico
"accordo quadro" che stabilirà i criteri, le modalità, gli
indicatori
e/o
fattori da adottare ed eventuali sessioni di verifica, che le Parti
s'impegnano a definire entro il 28.2.01.
In
tale sede si terrà anche conto di quanto realizzato in materia dalla
contrattazione preesistente.
Vengono
altresì ricondotte al 2° livello di contrattazione le seguenti
materie:
1. i nuovi regimi d'orario, di ripartizione e
distribuzione del tempo di
lavoro, ivi compresi i turni derivanti
dall'introduzione di nuovi modelli
strutturali, che non siano già stati oggetto
di regolamentazione a livello
nazionale;
2. le
materie individuate da specifici
rinvii contenuti nel presente
CCNL;
3. la
gestione delle conseguenze sul piano sociale dell'attuazione dei
processi
di riorganizzazione e/o
ristrutturazione e/o trasformazione
aziendale
che abbiano ricadute
sulle condizioni di
lavoro, ivi
ricomprendendo processi di mobilità
collettiva territoriale, qualora i
richiamati
processi riguardino una
sola regione, secondo criteri e
modalità che seguono.
Riguardo
al punto 3
che precede l'Azienda
fornirà alle competenti
strutture
territoriali delle OO.SS. stipulanti
il presente CCNL
una
preventiva
comunicazione, con indicazione
contestuale della data
dell'avvio
del confronto, che sarà
finalizzato a ricercare possibili
soluzioni
per governare gli effetti
sociali dei processi citati, nel
rispetto
delle norme contenute nel presente CCNL e
negli accordi
collettivi nazionali.
Il
confronto, in ordine alle
materie di cui ai punti 1, 2
e 3 che
precedono,
si esaurirà entro e non oltre i
15 giorni successivi alla
data di fissazione dell'incontro.
Nel
caso in cui detto confronto non si concluda positivamente, l'intera
materia potrà formare oggetto di un
ulteriore esame a livello nazionale,
su
richiesta anche di una sola delle OO.SS nazionali stipulanti,
da
presentarsi
entro 3 giorni dalla conclusione
della predetta procedura
regionale.
L'esame a livello nazionale dovrà comunque
esaudirsi nel termine massimo
di
10 giorni dalla data di
fissazione dell'incontro nazionale da parte
dell'Azienda.
Nel
corso di ciascuna delle fasi della suddetta procedura l'Azienda non
darà luogo all'attuazione dei progetti
previsti e le OO.SS si asterranno
da ogni azione diretta.
Al
termine della suddetta procedura, ove la stessa non si sia conclusa
positivamente, le Parti assumeranno le
proprie autonome determinazioni.
In
relazione alla procedura a livello regionale di cui alla lett. B del
presente
articolo la competente Delegazione sindacale sarà individuata
secondo quanto previsto al successivo art.
5, comma 3.
Alle
Società di cui
all'art. 1, comma
1, lett. b),
si applica
esclusivamente la procedura prevista
dalla lett. A)
del presente
articolo.
Le
Parti stipulanti si danno atto
reciprocamente che la
risoluzione
delle
problematiche rinviate alla contrattazione di 2° livello
dovrà,
comunque, realizzarsi salvaguardando l'unitarietà e la titolarità
del
momento
relazionale, secondo modalità
e criteri coerenti
con i
Protocolli 23.7.93 e 22.12.98, in modo da
non determinare ripetitività e
sovrapposizioni con ambiti disciplinati dal
CCNL.
Art. 3
- Procedure per il rinnovo del CCNL.
1. Le OO.SS. stipulanti si impegnano a
presentare la piattaforma per il
rinnovo del CCNL in tempo utile per
consentire l'apertura delle trattative
3 mesi prima della scadenza del presente
contratto.
2. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza - ovvero
per
un periodo di
2 mesi dalla presentazione
della piattaforma se
successiva - le Parti stipulanti non
assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette. La
violazione di tale
periodo di
raffreddamento comporterà, come conseguenza,
a carico della parte che vi
avrà dato causa, l'anticipazione o lo
slittamento di 3 mesi dalla data a
partire dalla quale decorre l'indennità di
vacanza contrattuale appresso
disciplinata.
Art. 4
- Indennità di vacanza contrattuale.
1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a 3 mesi dalla data di
scadenza
del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si
applica il
contratto medesimo non ancora rinnovato sarà
corrisposto, a partire dal
mese successivo ovvero dalla data di
presentazione della piattaforma ove
successiva, un elemento provvisorio della
retribuzione.
2. L'importo
di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d'inflazione
programmato, applicato ai minimi retributivi contrattualmente vigenti,
inclusa la ex indennità di contingenza.
3. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto
importo sarà pari al 50%
dell'inflazione programmata.
4. Dalla data di decorrenza dell'accordo di
rinnovo del CCNL l'indennità
cessa di essere erogata.
Art. 5
- Procedure per il rinnovo della contrattazione di 2° livello.
1. I
contratti di 2° livello relativi al premio di produttività hanno
durata
quadriennale e sono
rinnovabili nel rispetto del
principio
dell'autonomia dei cicli negoziali al fine
di evitare sovrapposizioni con
i tempi di rinnovo del CCNL, fermo quanto
previsto dalla norma transitoria
che segue, relativamente al periodo
2000-2003.
2. Le
Parti stipulanti si impegnano affinché le richieste in sede
di
contrattazione di 2° livello siano conformi
ai demandi stabiliti a livello
nazionale.
3. La competente Delegazione sindacale,
titolare per la materia oggetto
di
rinvio al 2° livello di contrattazione, viene individuata secondo le
norme contenute nel Protocollo aggiuntivo al
presente CCNL.
Norma
transitoria.
Le
Parti stipulanti:
1. convengono di regolare integralmente a
livello nazionale il premio di
produttività relativamente al 2000;
2. stabiliscono che quanto indicato
nell'accordo quadro, di cui all'art.
2,
lett. B, comma
3, che precede, ha effetto
per il periodo
1.1.01-31.12.03;
3. nell'ambito delle previsioni del
predetto accordo quadro,
provvederanno a dar corso agli incontri
negoziali a livello regionale fin
da aprile 2001 che dovranno essere conclusi
entro il 31 luglio dell'anno
medesimo.
L'accordo quadro dovrà
prevedere specifici criteri
di
salvaguardia ove a livello regionale non sia
stato possibile pervenire ad
un accordo.
Al fine di preservare l'autonomia dei cicli
negoziali, le Parti si danno
reciprocamente atto che la scadenza dei contratti
regionali relativi al
premio
di produttività sarà improrogabilmente fissata al 31.12.03.
Art. 6
- Sistema di relazioni industriali.
1. Fermi
restando i distinti ruoli dell'Azienda e delle OO.SS., nonché
quanto
sancito nella Dichiarazione programmatica e nella Premessa
del
presente contratto, le Parti stipulanti
ritengono utile accompagnare il
risanamento, il rilancio competitivo e lo
sviluppo dell'Azienda, con un
insieme
organico e articolato di regole certe e condivise, fattivamente
orientato
alla prevenzione e al
superamento dei possibili motivi
di
conflitto, che sia in grado di favorire il
conseguimento degli obiettivi
competitivi
dell'Azienda e la
valorizzazione e lo
sviluppo delle
professionalità, in relazione ai modelli
organizzativi della Società.
Le
Parti medesime assumono pertanto il consenso quale
obiettivo ed
elemento
qualificante da perseguire ai
diversi livelli, nel rispetto
delle
normative vigenti, delle
modalità e degli ambiti temporali
di
seguito previsti.
2. Le Parti stipulanti convengono, altresì,
sulla necessità di adottare
un
sistema complessivo di relazioni industriali, che, tenendo conto dei
principi
generali contenuti nelle leggi e nei protocolli, si
articoli
attraverso:
- momenti di confronto in sede nazionale e
regionale;
- momenti
di studio e
approfondimento, analisi, acquisizione di
conoscenze
e monitoraggio, con la
possibilità di realizzare pareri e
proposte condivisi o di parte, anche allo
scopo di contenere cause latenti
di
conflittualità, per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nel
rispetto di regole e procedure coerenti con
i processi sopra richiamati e
con la valorizzazione delle risorse umane.
Nell'ambito del predetto sistema, gli
strumenti, che le Parti stipulanti
di
seguito condividono, vengono
orientati alla creazione di condizioni
tali da prevenire le occasioni di insorgenza
del conflitto attraverso la
diffusione
sempre più ampia e generalizzata degli obiettivi d'impresa,
riguardanti in particolare i mutamenti e
l'evoluzione dei nuovi contesti
tecnologici, organizzativi e di mercato, in una logica di efficienza e
competitività internazionale.
Conseguentemente le Parti
stipulanti
concordano
sul seguente modello di relazioni industriali che si
attua
attraverso
l'informazione di cui all'art. 7, la partecipazione di
cui
agli
artt. 8 (Osservatorio Paritetico Nazionale), 9
(Ente Bilaterale
Nazionale
per la Formazione e Riqualificazione
Professionale) e 10
(Comitato Paritetico per le Pari
Opportunità), la consultazione di cui
all'art. 11.
Art. 7
- Informazione.
L'informazione
si articola su 3 livelli:
A. nazionale;
B. regionale;
C. unità produttiva.
A) Livello nazionale.
Con periodicità
annuale, l'Azienda fornisce alle OO.SS. stipulanti, non
prima del
mese di aprile,
una informativa sugli argomenti
appresso
specificati,
con riferimento al personale destinatario del presente CCNL:
1. scelte strategiche e programmi inerenti:
- situazione economica della Società e
relativi piani economici
e
d'investimento;
- andamento economico e produttivo
con riguardo anche
ai più
significativi indicatori di bilancio e alle
prospettive di sviluppo;
- processi
di riconversione e di
riposizionamento strategico, di
revisione
dei processi organizzativi,
produttivi e distributivi (con
particolare
attenzione all'innovazione del portafoglio prodotti, allo
sviluppo
tecnologico con specifico riguardo agli
orientamenti e alle
possibili azioni per il miglioramento della
qualità dei servizi offerti);
- tipologia delle attività in appalto;
- distribuzione territoriale degli
uffici postali con
indicazioni
previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di nuovi uffici
postali ed eventuale razionalizzazione della
rete degli uffici medesimi;
2. atti di portata generale che riguardano la
gestione dei rapporti di
lavoro:
- problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro derivanti
dall'integrazione europea;
- possibilità d'intervento su organismi
pubblici ai fini del migliore
raccordo tra le esigenze dell'Azienda con le
infrastrutture esistenti (es.
problemi della scuola e dei giovani );
3. dati relativi alla gestione dei rapporti di
lavoro:
- situazione occupazionale dell'Azienda e relative linee di tendenza
con particolare riguardo all'occupazione
giovanile e a quella femminile;
- pari opportunità;
- sviluppo
di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e
sull'evoluzione delle figure professionali;
- linee generali della formazione e
riqualificazione professionale. Gli
organismi sindacali possono formulare
proprie osservazioni in argomento;
- dati
occupazionali inerenti il personale in servizio al 31 dicembre
dell'anno di riferimento precedente;
- andamento delle assunzioni a tempo parziale (e trasformazioni),
relativa tipologia e ricorso al lavoro
supplementare.
L'Azienda
fornirà altresì alle OO.SS. stipulanti, anche a richiesta delle
stesse, adeguata
informativa, al verificarsi
di eventi straordinari
destinati
ad incidere sull'Azienda nei suo complesso.
B) Livello regionale.
Con periodicità semestrale l'Azienda fornisce
alla Delegazione sindacale
individuata secondo quanto previsto all'art. 5, comma 3,
una informativa
sugli argomenti
appresso specificati con
riferimento al personale
destinatario
del presente CCNL, di cui al territorio interessato:
- andamento economico e produttivo
con riguardo anche
ai più
significativi indicatori di bilancio e alle
prospettive di sviluppo;
- situazione occupazionale e relative linee
di tendenza con particolare
riguardo
all'occupazione giovanile, a
quella femminile, ai
CFL, ai
contratti a tempo determinato, ai contratti
di apprendistato;
- pari opportunità;
- qualità del servizio, rapporto con la
clientela e produttività;
- dinamica della produttività e del costo
del lavoro;
- linee generali della formazione e
riqualificazione professionale. Gli
organismi sindacali possono formulare
proprie osservazioni in argomento;
- distribuzione regionale degli uffici
postali con indicazioni
previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di nuovi uffici
postali ed eventuale razionalizzazione della
rete degli uffici medesimi.
C) Unità produttiva.
Con periodicità
semestrale, ad iniziativa
della Delegazione sindacale
individuata
secondo quanto previsto all'art. 5, comma 3, l'Azienda fornirà
entro 1
mese dalla richiesta, informazioni in ordine agli argomenti di cui
alla
lett. B) del presente articolo per quanto di competenza della singola
unità
produttiva.
Nei confronti
delle Società di cui all'art. 1, comma 1,
lett. B),
troveranno
applicazione le disposizioni di cui alla lett. A) del presente
articolo.
Art. 8
- Osservatorio paritetico nazionale.
1. Le
Parti stipulanti allo scopo di
favorire la partecipazione dei
lavoratori ai processi di cambiamento in
atto nella consapevole conoscenza
dei problemi in materia di occupazione,
mercato del lavoro, formazione e
qualificazione professionale, nonché
nella prospettiva di
cui alla
Dichiarazione congiunta in calce all'art. 1
del presente CCNL, convengono
di consolidare e sviluppare l'attività dell'Osservatorio
nazionale.
2. L'Osservatorio, fermi restando i distinti
ruoli dell'Azienda e delle
OO.SS.,
svolgerà funzioni di
studio, approfondimento e valutazione
congiunta
sia in ordine allo scenario competitivo del settore, sia
in
ordine alle condizioni di lavoro. In particolare costituiranno
oggetto di
analisi:
- le
prospettive strategiche e
produttive del mercato dei
servizi
postali anche nelle relative evoluzioni;
- la situazione occupazionale nel settore e
relative linee di tendenza
con
particolare riferimento all'occupazione giovanile e a
quella
femminile;
- lo
sviluppo delle tecnologie e loro eventuale
effetto
sull'occupazione e sull'evoluzione delle
figure professionali;
- le condizioni igienico ambientali nei
posti di lavoro;
- i
lineamenti generali della
formazione e riqualificazione
professionale svolta in esecuzione degli
obblighi previsti dal CCNL;
- le
problematiche connesse al rapporto di
lavoro derivanti
dall'integrazione europea;
- le
possibilità di intervento su organismi pubblici ai
fini del
miglior raccordo tra le esigenze
dell'Azienda e del mondo del lavoro con
le infrastrutture esistenti;
- l'assetto previdenziale del settore;
- la
rilevazione, analisi,
divulgazione e promozione di iniziative
concernenti
le azioni sociali finalizzate ad una migliore integrazione
delle
persone appartenenti alla
categoria dello svantaggio
sociale,
nell'ambito
delle norme di legge che
regolano la materia, anche in
relazione alla possibilità di utilizzare i
finanziamenti e gli strumenti
di intervento previsti dalle vigenti norme a
livello europeo, nazionale e
regionale.
3. L'Osservatorio è composto da 2 membri per
ogni O.S. stipulante e da
una adeguata rappresentanza per Poste
Italiane SpA.
I
componenti dell'Osservatorio resteranno in carica fino alla data del
rinnovo del presente CCNL e potranno essere
sostituiti da ciascuna delle
Parti stipulanti mediante comunicazione
scritta da notificare alle Parti
stipulanti il presente CCNL.
4. Le
Parti stipulanti, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del
presente CCNL, s'impegnano a rendere operativo
l'Osservatorio che dovrà
riunirsi periodicamente e comunque almeno 2
volte l'anno. A tal fine le
Parti medesime predisporranno
tempestivamente il necessario regolamento.
Art. 9
- Ente Bilaterale per la formazione e riqualificazione
professionale.
1. Le Parti stipulanti, nell'intento di
promuovere ed attuare iniziative
orientate
a migliorare il sistema di
formazione e di riqualificazione
professionale in Poste Italiane SpA,
convengono di istituire, entro 4 mesi
dalla
sottoscrizione del presente
CCNL, un Ente bilaterale a livello
nazionale avente la finalità principale di
sostenere il dialogo sociale
tra le Parti medesime.
2. Ai
fini di quanto
sopra le Parti
medesime predisporranno
tempestivamente il necessario regolamento.
3. L'Ente bilaterale ha in particolare la
funzione di:
- promuovere attività in tema di
formazione e di riqualificazione
professionale ivi ricomprendendo sia quanto
previsto dal D.lgs. n. 626/94
sia
quanto rinveniente da eventuali
processi di riorganizzazione e/o
ristrutturazione e/o trasformazione
aziendale ovvero dall'introduzione di
innovazioni tecnologiche;
- elaborare a tal fine proposte e
progetti formativi da realizzare
anche mediante convenzioni con Enti privati
e pubblici;
- promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con
le
Regioni e/o con Enti pubblici e/o privati in
materia di formazione;
- promuovere e assumere ogni iniziativa utile
a conseguire, per tutte
le attività indicate negli alinea precedenti
e per le attività formative
svolte
in Poste Italiane SpA, l'accesso ai
finanziamenti comunitari,
nazionali e regionali.
Art. 10
- Comitato per le pari opportunità.
1. In
attuazione di quanto previsto dalla legge
n. 125/91 e
dai
successivi Decreti del Ministero del lavoro
emanati in materia di pari
opportunità, viene istituito, a livello
nazionale e a livello regionale,
il Comitato per le Pari Opportunità (CPO) di
Poste Italiane SpA.
2. Il
Comitato di cui al comma che precede si propone lo
scopo di
promuovere l'adozione di misure denominate
azioni positive per rimuovere,
nell'intento di salvaguardare l'occupazione femminile e di
conseguire
l'uguaglianza sostanziale nel lavoro fra donne e uomini, gli eventuali
ostacoli
che di fatto impediscono la realizzazione di dette pari
opportunità.
3. A
tal fine il CPO svolge un ruolo di studio, di proposizione e di
ricerca
sui principi di parità di cui alla legge n. 125/91, nell'ambito
delle materie e dei compiti ivi previsti,
con particolare riguardo alle
attività di cui all'Ente bilaterale e
all'Osservatorio di cui al presente
contratto; il Comitato è Paritetico, tra
Azienda e OO.SS, seppure con una
diversa composizione numerica dei
partecipanti.
4. Il
CPO nazionale viene ubicato nell'ambito della Direzione Centrale
della Società; i CPO regionali vengono
ubicati nell'ambito della Direzione
regionale territorialmente competente.
5. I
componenti del CPO vengono nominati entro 60 giorni dalla data di
stipulazione del presente contratto come
appresso specificato.
6. Il Comitato nazionale per le pari
opportunità, al quale, nell'ambito
di
quanto sopra precisato,
viene delegata la
funzione anche di
coordinamento e indirizzo delle attività del
CPO regionali, è composto
come segue:
a) da
6 componenti designati/e dalla Società, tra i dipendenti esperti
in campo giuridico, statistico, sociologico;
b) da
un/una rappresentante per ogni O.S. nazionale stipulante il CCNL
designato/a dalle OO.SS. stesse;
c) per ogni membro effettivo è nominato un
supplente che sarà convocato
solo in caso di assenza dichiarata da parte
del titolare.
7. Il Comitato regionale per le pari
opportunità, anch'esso paritetico,
che
opera per quanto di propria specifica competenza nell'ambito degli
indirizzi ricevuti dal CPO nazionale, è
composto come segue:
a) da 6 componenti designati dalla Società a
livello regionale, tra i/le
dipendenti esperti/e in campo giuridico,
statistico, sociologico;
b) da
un/una rappresentante per ogni O.S. nazionale stipulante il
presente contratto;
c) nel caso in cui la rappresentanza
sindacale fosse inferiore a 6 per
l'assenza
sul territorio di una delle
OO.SS. stipulanti il CCNL,
la
Delegazione aziendale adeguerà il numero
della stessa a quella sindacale;
d) per ogni membro effettivo è nominato un
supplente che sarà convocato
solo in caso di assenza dichiarata da parte
del titolare.
8. Il
Comitato sia a
livello nazionale che
regionale, all'atto
dell'insediamento, elegge su proposta
dell'Azienda il/la Presidente e fra
i/le componenti del Comitato stesso elegge
la Segreteria.
9. Il/la Presidente del CPO nazionale, entro
30 giorni dalla data della
nomina,
dovrà convocare il CPO per la definizione e l'approvazione del
Regolamento
che disciplina l'attività di tutti i CPO di Poste Italiane
SpA, istituiti con il presente CCNL; nella
circostanza verrà individuato
il
referente dell'Azienda per
la materia e definite
le agibilità
individuali relative ai componenti dei
predetti CPO.
10. Analogamente il/la Presidente del CPO regionale, entro 30 giorni
dalla data della nomina, dovrà convocare il
CPO per il recepimento formale
del Regolamento di cui al comma che
precede.
11. I/le
componenti non potranno far parte del CPO per più di 2 mandati
consecutivi ciascuno della durata di 4
anni.
12. Il Comitato predispone ogni 2 anni una
relazione avente ad oggetto i
temi
e le azioni positive sviluppate nel corso del biennio, che dovrà
essere trasmessa al Ministero del lavoro
secondo le scadenze previste.
13. Gli
oneri relativi al funzionamento del CPO sono a carico di Poste
Italiane; per quanto attiene alle attività
dei singoli componenti, gli
stessi saranno considerati in servizio ad
ogni conseguente effetto.
14. Al verificarsi di modifiche/integrazioni
legislative in materia, le
Parti
stipulanti il presente CCNL si incontreranno per valutarne
gli
effetti rispetto alle previsioni del
presente articolo.
Art. 11
- Consultazione.
1. La
consultazione ha lo scopo di arricchire i comuni contenuti della
conoscenza,
ha carattere non negoziale ed interviene prima della fase
esecutiva dei provvedimenti che l'Azienda
intende adottare alle condizioni
e secondo le modalità appresso specificate.
2. La consultazione si articolerà su 3
livelli:
A. nazionale;
B. regionale;
C. unità produttiva.
A) Livello nazionale.
La consultazione si realizza nell'ambito dei lavori di
cui
all'Osservatorio
paritetico nazionale, all'Ente bilaterale
nazionale per
la formazione
e riqualificazione professionale, nonché al Comitato
paritetico
per le pari opportunità.
B) Livello regionale.
La consultazione riguarderà progetti esecutivi
inerenti l'introduzione di
innovazioni tecnologiche, anche con riguardo a programmi
di intervento
ambientale di
sicurezza del lavoro,
processi significativi di
riorganizzazione,
con particolare riguardo alle iniziative di formazione e
riqualificazione professionale, piani di attuazione di nuovi
regimi di
orario
la cui introduzione abbia formato oggetto di apposito accordo.
In
relazione a quanto precede l'Azienda darà preventiva comunicazione alla
Delegazione sindacale
individuata secondo quanto
previsto all'art. 5,
comma 3,
cui farà seguito - a richiesta
della delegazione medesima da
avanzarsi
entro 3 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione - un
incontro
per l'esame dei progetti esecutivi.
La Delegazione sindacale di cui
sopra potrà formulare
proprie
osservazioni.
Detto esame
dovrà esaurirsi entro i 9 giorni
successivi alla data
di
fissazione dell'incontro durante i quali
l'Azienda non darà
luogo
all'attuazione
dei progetti di cui trattasi.
C) Livello di unità produttiva.
La consultazione avrà per oggetto quanto
previsto al comma 1, lett. B),
laddove
i profili applicativi riguardino una sola unità produttiva.
In
relazione a quanto precede l'azienda darà preventiva comunicazione alla
Delegazione sindacale
individuata secondo quanto
previsto all'art. 5,
comma 3,
cui farà seguito - a richiesta
della delegazione medesima da
avanzarsi
entro 3 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione - un
incontro
per l'esame dei progetti esecutivi.
La Delegazione sindacale di cui
sopra potrà formulare
proprie
osservazioni.
Detto esame
dovrà esaurirsi entro i 9 giorni
successivi alla data
di
fissazione dell'incontro durante i quali
l'Azienda non darà
luogo
all'attuazione
dei progetti di cui trattasi.
La procedura prevista alle precedenti lett. B)
e C) del presente articolo
si
applica esclusivamente a Poste Italiane SpA.
La
presente procedura si pone come autonoma rispetto agli altri momenti di
confronto sindacale regolati dal presente CCNL e
pertanto non si cumula
con le
relative procedure.
Capitolo
II - DIRITTI SINDACALI
Art. 12
- Assemblea.
Nei singoli
luoghi di lavoro potranno essere promosse dalle RSU, nonché
dalle strutture territoriali delle OO.SS.
nazionali stipulanti il CCNL,
assemblee
del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su materie
di
interesse sindacale o del lavoro.
Per problemi
comuni a tutto il personale della Filiale e degli Uffici
postali
compresi nel territorio di pertinenza, può essere indetta un'unica
assemblea,
alla quale i predetti dipendenti possono partecipare.
Tali
assemblee saranno tenute in luoghi posti a disposizione dalla Società
di
norma fuori dagli ambienti dove si svolge l'attività lavorativa.
La convocazione, la sede e
l'orario delle assemblee
e l'eventuale
partecipazione di
dirigenti sindacali esterni
alla categoria sono
comunicati alla
Società (unità produttiva di competenza) con preavviso
scritto da
notificarsi 3 giorni prima e, in
casi eccezionali, 24
ore
prima.
Gli Organismi
sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione
dell'assemblea
ai lavoratori nei modi consentiti.
Compete
agli Organismi sindacali promotori di curare il corretto andamento
delle
assemblee.
La partecipazione alle assemblee durante
l'orario di lavoro è limitata a
10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la
normale retribuzione; la
durata
dell'assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il
dipendente si allontana dal posto di lavoro per
partecipare all'assemblea
fino al
suo rientro nella sede di
servizio. A tal fine si terrà conto
delle rilevazioni dei dispositivi di controllo
automatici delle presenze
nonché di
quelle effettuate dal
responsabile della singola
unità
produttiva ovvero
del singolo luogo di
lavoro. Viene rinviata
alla
contrattazione nazionale
la possibile pattuizione
di ulteriori ore
retribuite
di assemblea, nell'anno di scadenza e rinnovo del CCNL.
Nel
pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo
svolgimento
della medesima sarà teso ad evitare disagio all'utenza e a tal
fine
verrà data alla stessa adeguata informativa preventiva.
Negli uffici con servizio continuativo al pubblico
le assemblee sul posto
di lavoro
verranno tenute di regola
nelle prime o ultime 2
ore di
servizio.
In caso
di assemblea programmata per una
durata superiore alle 2 ore,
verrà assicurato un adeguato presidio; a tal fine
in sede locale le Parti
s'incontreranno per individuare le relative attività e il
numero degli
addetti
interessati.
Il personale
viaggiante e gli autisti dei
circuiti nazionali a
lungo
percorso
istituzionalmente e permanentemente assegnato all'attività al di
fuori dalle
sedi di lavoro che, non potendo partecipare, per motivi
di
servizio, a
riunioni sul posto
di lavoro, prendono parte
ad altra
assemblea
appositamente indetta fuori dell'orario di servizio o, comunque,
fuori
del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per
la
stessa durata dell'assemblea.
La predetta
disposizione può essere
applicata anche al
personale in
servizio
nell'ufficio postale con meno di 5 dipendenti.
In tali
casi sarà predisposto, a cura del
responsabile dell'unità
produttiva nella
quale si svolge l'assemblea,
l'elenco nominativo del
personale che,
libero dal servizio, ha partecipato
alla riunione, con
l'indicazione della
durata della stessa.
Il responsabile dell'unità
produttiva da
cui dipende il personale in
questione accrediterà, sulla
base delle
segnalazioni, il numero di
ore, o frazione di ore,
da
compensare
con equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle
10 ore
annue.
Art. 13
- Referendum.
La Società deve consentire, nell'ambito
aziendale, lo svolgimento, fuori
dell'orario di lavoro, di referendum tra i lavoratori,
sia generali che
per
categoria, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti dalla RSU
nonché dalle
OO.SS. stipulanti il
presente CCNL, con
diritto di
partecipazione
di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e
alla
categoria particolarmente interessata.
Art. 14
- Locali delle Rappresentanze sindacali unitarie.
La Società,
in ciascuna unità
produttiva con numero
di dipendenti
superiore a
200, su richiesta delle RSU e/o delle OO.SS. stipulanti il
CCNL ovvero
aderenti al Protocollo
18.5.99, pone permanentemente a
disposizione delle
medesime un idoneo
locale comune attrezzato
per
l'esercizio
delle loro funzioni.
Art. 15
- Contributi sindacali.
1. Le
trattenute per contributi
sindacali a favore
delle OO.SS.
stipulanti il CCNL vengono operate dalla
Società a titolo gratuito sulle
retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal
presente contratto collettivo in base a
deleghe individuali, firmate dai
singoli interessati.
2. Le
deleghe devono essere inoltrate dalle OO.SS.
alle quali va
effettuato il versamento alle strutture
centrali o periferiche dalle quali
i lavoratori direttamente dipendono.
3. Esse devono contenere:
- le generalità del dipendente;
- l'ufficio di appartenenza;
- l'individuazione esatta delle mensilità sulle quali effettuare
le
trattenute;
- la misura della trattenuta (quota fissa o
percentuale);
- la O.S. beneficiaria;
- il mese e l'anno di decorrenza;
- il luogo e la data del rilascio;
- la firma del dipendente;
- il consenso per il trattamento dei dati
personali.
4. Il
versamento delle somme trattenute per contributi sindacali verrà
effettuato dalla Società sul conto corrente
postale indicato dalla O.S.
beneficiaria non oltre il mese successivo a
quello in cui la trattenuta
stessa viene operata.
5. La
misura della trattenuta
viene fissata da
ciascuna O.S. e
notificata per iscritto alla Direzione della
Società.
6. La
procedura di cui
al punto 5
deve essere osservata
anche
nell'ipotesi di variazioni della misura
della trattenuta in questione. In
tal caso l'adeguamento della misura della
trattenuta avverrà entro 3 mesi
dalla predetta comunicazione ferma restando
la decorrenza della variazione
stessa dalla data stabilita dalla O.S.
7. Le deleghe vengono rilasciate a tempo
indeterminato e possono essere
revocate
in qualsiasi momento dai lavoratori. In tal caso la trattenuta
viene
a cessare dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa
sia
pervenuta alla Società. La
revoca deve essere effettuata mediante
comunicazione scritta a mezzo raccomandata
indirizzata sia alla struttura
centrale o periferica dalla quale il
lavoratore direttamente dipende sia
alla O.S. interessata.
8. Le
deleghe a favore delle OO.SS. stipulanti, in atto
alla data
dell'entrata in vigore del CCNL,
conservano la loro validità e
sono
assoggettate alla disciplina del presente
articolo.
Art. 16
- Diritto di affissione.
La Società
collocherà all'interno dei luoghi di lavoro, ed in
ambienti
accessibili a
tutti i lavoratori,
un albo a
disposizione delle
rappresentanze sindacali per l'affissione di
comunicazioni a firma
dei
responsabili
dei medesimi organismi sindacali.
I contenuti dell'informazione dovranno
riguardare la materia sindacale e
del rapporto
di lavoro e devono rispettare le disposizioni di legge
generali
sulla stampa.
La Società
provvederà a rimuovere il
materiale di informazione o di
propaganda
affisso ai di fuori delle apposite bacheche.
Art. 17
- Attività sindacale.
Lo svolgimento di attività sindacale avrà luogo
nelle forme e nei modi
ritenuti idonei
dalle OO.SS. per garantire la massima
informazione dei
lavoratori, senza
pregiudizio del normale
svolgimento dell'attività
aziendale e
senza venir meno all'obbligo di rendere per
intero la
prestazione
lavorativa.
I dirigenti
delle RSU, nonché i dirigenti territoriali delle OO.SS.
nazionali
stipulanti il presente CCNL potranno accedere, durante l'orario
di lavoro,
nei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa nell'ambito
della unità
produttiva, nel rispetto di modalità che non pregiudichino
l'ordinario svolgimento del lavoro, avuto riguardo alle
caratteristiche
organizzative
della Società stessa.
Art. 18
- Tutela dei Dirigenti delle RSU.
Il trasferimento ad altra unità produttiva del
dirigente della RSU
può
essere disposto
solo previo nulla osta delle Associazioni sindacali di
appartenenza,
salvi i casi di cambiamento di qualifica o categoria.
La medesima tutela è attribuita ai dirigenti
degli organi statutari delle
OO.SS. stipulanti
il presente CCNL, nella
misura massima per
ciascun
sindacato dell'8%
del numero degli
iscritti risultante, a
livello
nazionale,
dalle deleghe rilasciate dai dipendenti per la riscossione dei
contributi sindacali
al 31 luglio dell'anno
precedente a quello
di
riferimento, ovvero ad un dirigente sindacale per
ogni unità produttiva
ove il
Sindacato abbia costituito, a norma di
Statuto, una propria
struttura
territoriale.
La garanzia
di cui al comma precedente non opera
nella ipotesi di
trasferimenti
collettivi. Il riconoscimento della prerogativa di cui al
presente
articolo è subordinato alla preventiva comunicazione alla Società
dei
nominativi dei destinatari della tutela.
Le OO.SS.,
a tal fine, avranno cura di
comunicare tempestivamente alla
Società ogni
variazione intervenuta nelle attribuzioni degli incarichi
dirigenziali.
Le disposizioni di cui ai punti precedenti si
applicano fino alla
fine
dell'anno
successivo alla data in cui è cessato l'incarico dirigenziale.
Art. 19
- Istituti di patronato.
Gli istituti
di patronato e di assistenza sociale,
riconosciuti dal
Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per
l'adempimento dei
compiti di cui al DCPS 29.7.47 n. 804, hanno diritto
di svolgere, su un
piano
di parità, la loro attività all'interno della Società.
Art. 20
- Agibilità sindacali.
Ad integrazione di quanto sopra restano confermate
le previsioni di cui
agli Accordi
28.1.99, 10.2.99, 18.5.99
e 21.3.00, che
qui vengono
integralmente
richiamate.
Art. 21
- Procedure di raffreddamento e di conciliazione.
Allo
scopo di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali e
al fine di ridurre quanto più possibile le
situazioni conflittuali ed i
conseguenti effetti
negativi nei confronti della
clientela, Azienda e
OO.SS. si
obbligano a ricorrere alle
procedure di raffreddamento e di
conciliazione in appresso specificate anche ai sensi
e per
gli effetti
della
legge n. 146/90 così come integrata dalla legge n. 83/00.
A) Controversie collettive.
Le controversie aventi ad oggetto la disciplina
del rapporto di lavoro e
l'esercizio dei
diritti sindacali che
riguardano una pluralità
di
dipendenti dovranno
essere sottoposte al tentativo
di composizione da
effettuarsi
tra la Società e le OO.SS. stipulanti, escludendosi durante la
fase di
confronto il ricorso a qualsiasi
forma di azione sindacale
e
legale.
È esclusa
dalla predetta procedura la materia attinente i licenziamenti
collettivi,
per la quale si applica la legge n. 223/91.
Al realizzarsi
della fattispecie di cui al comma 1 della presente lett.
A), ad iniziativa delle OO.SS. nazionali
stipulanti mediante atto scritto
contenente
le motivazioni della controversia, si darà corso alla procedura
di
confronto secondo i tempi e le modalità disciplinate dall'art. 2, lett.
A), del
presente CCNL.
B) Conflitti di lavoro.
1) Livello di unità produttiva.
Qualora insorga
un conflitto collettivo di
lavoro presso una
unità
produttiva, la
RSU interessata unitamente
alle competenti strutture
territoriali del
Sindacato, darà in tal senso
motivata comunicazione
scritta alla
struttura aziendale dell'unità
produttiva, chiedendo
l'attivazione
della procedura di seguito indicata.
Entro i 3
giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione,
l'Azienda avvierà
con i richiedenti incontri
finalizzati alla ricerca
delle
possibili soluzioni conciliative.
Dopo 3
giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti,
la
procedura
s'intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.
Ove la
predetta procedura non si concluda con una conciliazione tra
le
Parti, si
darà luogo ad un ulteriore
tentativo di composizione tra le
Parti a
livello regionale, secondo una
procedura che si articolerà
e
concluderà
nei tempi e modi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente punto
1).
Ai fini
della presente procedura
la Delegazione sindacale
resta
individuata
come indicato all'art. 5, comma 3, del presente CCNL.
La
procedura, in tutte le sue fasi, s'intende comunque esaurita e conclusa
decorsi
15 giorni dal suo avvio.
Durante
l'espletamento della procedura di cui sopra le Parti si asterranno
da ogni
azione diretta.
2) Livello regionale.
Qualora insorga
un conflitto collettivo di
lavoro presso più
unità
produttive di
una stessa regione, ciascuna RSU
interessata, unitamente
alle competenti strutture territoriali del
Sindacato, darà in tal senso
motivata comunicazione scritta alla struttura
R.U. di regione
dell'Azienda,
chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i 3
giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione,
l'Azienda avvierà
con i richiedenti incontri
finalizzati alla ricerca
delle
possibili soluzioni conciliative.
Dopo 10
giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti
la
procedura
si intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.
Ai fini
della presente procedura la Delegazione sindacale
a livello
regionale resta
individuata come indicato all'art.
5, comma 3,
del
presente
CCNL.
3) Livello nazionale.
Qualora insorga
un conflitto collettivo che
interessi più regioni la
Segreteria
nazionale della O.S. stipulante interessata darà in tal senso
motivata comunicazione scritta, con effetto nei confronti
di tutte le
OO.SS. stipulanti, alla DCRU chiedendo
l'attivazione della procedura di
seguito
indicata.
Entro i 3
giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione,
l'Azienda darà
corso ai conseguenti incontri
finalizzati alla ricerca
delle
possibili soluzioni conciliative.
Dopo 10
giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la
procedura
s'intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.
Le Parti
si danno atto che con le
procedure di cui alla lett. B)
del
presente articolo
hanno inteso dare anche applicazione
alle previsioni
vigenti
in materia di "procedure di raffreddamento e di conciliazione" di
cui
alla legge n. 83/00.
Con ulteriore
accordo le Parti
daranno completa attuazione
alle
disposizioni di
legge con particolare
riguardo alle previsioni sugli
"intervalli
minimi".
Capitolo
III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 22
- Assunzione.
1. Le
assunzioni del personale sono effettuate in
conformità alle
disposizioni di legge e del presente
contratto.
2. All'atto
dell'assunzione la Società comunica
al lavoratore per
iscritto:
- la data di assunzione;
- l'area d'inquadramento professionale;
- il luogo di lavoro;
- la struttura di assegnazione;
- il trattamento economico iniziale;
- la durata del periodo di prova.
3. Nella
lettera di assunzione è inoltre specificato che al lavoratore
viene consegnata copia del vigente CCNL.
4. Al
momento dell'assunzione il dipendente deve presentare i seguenti
documenti:
- documento di identificazione;
- libretto di lavoro o documento
equipollente;
- certificato penale di data non anteriore a
3 mesi;
- certificato degli studi compiuti;
- copia dello stato di servizio militare o
del foglio matricolare;
- certificato di nascita, di cittadinanza,
di residenza e di stato di
famiglia
(l'interessato dovrà comunicare
anche l'eventuale domicilio
fiscale se diverso dalla residenza) copia
del codice fiscale;
- certificato medico dal quale risulti
l'idoneità al lavoro rilasciato
dalla ASL territoriale ovvero dal medico
competente nei casi previsti dal
D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche;
5. Il
lavoratore, in luogo dei predetti documenti, può produrre,
ove
consentito, le dichiarazioni sostitutive ai
sensi della legge 4.1.68 n. 15
e successive modificazioni.
6. Il
lavoratore dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto
gli
eventuali successivi mutamenti di residenza
e/o domicilio.
7. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, legge n.
223/91, le Parti stipulanti
convengono
che dalle assunzioni sulle quali
calcolare l'aliquota ivi
prevista vanno escluse quelle concernenti:
a) l'area Quadri di cui all'allegato 1, art.
24;
b) il
personale addetto a mansioni che comportino lo svolgimento delle
prestazioni
a diretto contatto
con il pubblico limitatamente alla
sportelleria;
c) i lavoratori inizialmente assunti con
contratto di apprendistato e di
formazione
e lavoro. Sono comunque esclusi
i lavoratori da adibire a
mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.
8. Ai fini della copertura dell'aliquota di
riserva di cui ai commi 1 e
6 dell'art. 25 citato sono computabili anche
i lavoratori già inquadrati
nelle qualifiche precedentemente
individuate.
Dichiarazioni
a verbale.
A. In caso di decesso o di inabilità totale o
permanente del dipendente
in servizio, che abbia comportato la perdita
dell'unica fonte di reddito
della
famiglia, la Società
valuterà con la
massima attenzione
l'assunzione, ove possibile nella provincia
di residenza, del coniuge o di
uno
dei figli maggiorenni che abbiano presentato domanda entro 12 mesi
dall'evento e che risultino in possesso dei
requisiti per l'assunzione in
attività produttiva.
B. In
caso di assunzione di personale a tempo indeterminato, eventuali
precedenti
esperienze di lavoro con
la Società verranno
prese in
considerazione ai fini del reclutamento
mediante selezione, diretta e/o
indiretta, da parte della Società medesima.
Art. 23
- Periodo di prova.
1. Il lavoratore assunto in servizio è
soggetto ad un periodo di prova.
2. La durata del periodo di prova è:
- fino
ad un massimo di 45 giorni per i lavoratori appartenenti
all'Area di base;
- fino
ad un massimo di 3 mesi per i lavoratori appartenenti all'Area
operativa;
- fino
ad un massimo di 6 mesi per i lavoratori appartenenti all'Area
Quadri.
3. Nel
caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa
di
malattia,
il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di
prova
stesso ove le assenze, cumulativamente, non
abbiano superato i 30 giorni
di
calendario per la prova di durata massima trimestrale e 60 giorni di
calendario per quello di durata massima
semestrale. Il periodo di prova
resta
altresì sospeso in caso di infortunio sul lavoro; in tal caso il
lavoratore sarà ammesso a completare il
periodo di prova stesso ove le
assenze, cumulativamente, non abbiano
superato la durata di 6 mesi.
4. Non sono ammesse né la protrazione, né la
rinnovazione del periodo di
prova, salvo quanto previsto al comma 3 che
precede e nei casi in cui la
Società ritenga giustificata l'assenza
stessa; in detti casi il periodo di
prova
verrà protratto per
un tempo corrispondente alla durata
dell'assenza.
5. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione sono soggette allo
stesso trattamento economico previsto per il
corrispondente personale non
in prova.
6. Durante il periodo di prova il trattamento
economico non può essere
inferiore a quello minimo fissato per l'Area
nella quale il dipendente è
stato
assunto. Durante detto periodo verranno assicurati al
personale
almeno 3 giorni di addestramento/formazione.
7. Nel
corso del periodo di prova il rapporto di lavoro può
essere
risolto, in qualsiasi momento, da ciascuna
delle 2 parti stipulanti senza
obbligo
di preavviso, con diritto al TFR e alle connesse competenze di
fine lavoro.
8. Qualora
la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque momento,
oppure
per iniziativa della Società durante il 1° mese, la retribuzione
viene
corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora la
risoluzione avvenga invece oltre il termine
predetto, viene corrisposta al
dipendente la retribuzione fino alla metà o
alla fine del mese in corso, a
seconda che la risoluzione stessa avvenga
entro la 1a o la 2a quindicina
del mese.
9. Trascorso
il periodo di prova senza che da una
delle parti il
rapporto di lavoro sia stato risolto, il
lavoratore si intende confermato
in
servizio e gli
verrà riconosciuta l'anzianità dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
Art. 24
- Classificazione del personale.
L'evoluzione
degli assetti societari e produttivi dell'Azienda ha indotto
le Parti ad adottare, con il CCNL 26.11.94, un
sistema di classificazione
del
personale basato su aree professionali e non più su singole categorie,
e conseguenti livelli di retribuzione, tipiche della Pubblica
amministrazione.
Il risanamento e il rilancio competitivo
successivamente avviati, e il
modello organizzativo adottato dalla Società, caratterizzati
rispettivamente
dalle innovazioni di prodotto e dall'informatizzazione dei
processi produttivi
e organizzativi, necessitano
però, stanti le
evoluzioni competitive
del mercato di riferimento, di un sistema
di
classificazione
del personale, che proseguendo nell'opera intrapresa, sia
in grado
di coniugare meglio, i modelli organizzativi aziendali con
le
professionalità
attuali e future e con le aspettative dei lavoratori.
Detto sistema dovrà comunque basarsi
sull'effettivo riconoscimento della
professionalità - intesa come l'insieme delle competenze
derivanti dalla
formazione di
base, dalla preparazione tecnica e professionale,
dall'esperienza acquisita
e dalla concreta capacità
del lavoratore di
conseguire
gli obiettivi produttivi - e sulla valorizzazione della stessa,
in
sintonia con modelli evoluti di produttività e qualità dei servizi alla
clientela.
A tal
fine le Parti condividono la necessità di sviluppare ulteriormente
il sistema
in atto, provvedendo a dotare il
medesimo di strumentazione
idonea a
conciliare le sopra richiamate
esigenze aziendali con quelle
della
clientela e dei lavoratori.
In relazione
a quanto sopra
le Parti, impregiudicata qualsivoglia
posizione
in merito, si incontreranno, a partire dalla sottoscrizione del
presente contratto, per avviare i lavori necessari,
con impegno reciproco
a concludere
gli stessi entro e non oltre il
1° semestre 2001, fermo
restando
che le relative intese troveranno applicazione a partire dal 2002
secondo tempi
e modalità che, nella circostanza, sarà cura delle Parti
definire.
Nelle more
delle predette attività ed in
assenza di qualsivoglia nuova
intesa al
riguardo, le norme
attualmente in vigore
in materia di
inquadramento (CCNL 26.11.94 e Accordo integrativo al
CCNL del 23.5.95)
continueranno
ovviamente a produrre ogni conseguente effetto.
Dette norme vengono riportate nell'allegato 1) al
presente contratto del
quale
costituiscono parte integrante.
Art. 25
- Rapporto di lavoro a tempo determinato.
1. Ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56
e successive modificazioni
e integrazioni, si individuano le seguenti
ipotesi aggiuntive a quelle di
legge, per le quali la Società può stipulare
contratti di lavoro a tempo
determinato:
- necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per
fede nel periodo giugno-settembre;
- incrementi di attività in dipendenza di
eventi eccezionali o esigenze
produttive
particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile
soddisfare con il personale in servizio
nell'unità produttiva interessata;
- punte di più intensa attività stagionale;
- sostituzione di lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione
professionale.
2. Possono
altresì essere stipulati
contratti di lavoro
a tempo
determinato per esigenze di carattere
straordinario conseguenti a processi
di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un
più funzionale riposizionamento
di
risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche,
ovvero
conseguenti
all'introduzione e/o sperimentazione di nuove
tecnologie,
prodotti o servizi. Prima di
dare corso alle conseguenti
assunzioni, la materia formerà oggetto di
confronto:
a) a
livello nazionale, qualora risultino interessate più regioni. La
relativa procedura si intenderà comunque
esaurita decorsi 9 giorni dalla
data di fissazione dell'incontro;
b) a livello regionale, qualora risulti
interessata una sola regione. La
relativa procedura si intenderà comunque
esaurita decorsi 9 giorni dalla
data di fissazione dell'incontro.
3. Il
numero dei lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato
non potrà superare, su base regionale, il 5%
del numero dei lavoratori in
servizio
al 31 dicembre dell'anno precedente per Poste Italiane SpA
nell'ambito
della stessa regione, e il 10% per le Società
di cui
all'elenco allegato all'art. 1, comma 1,
lett. b), del presente contratto.
4. Nell'ambito del 2° livello
di contrattazione possono
essere
realizzate
intese per individuare ulteriori fattispecie di ricorso
al
contratto
a tempo determinato rispetto a quelle di cui
al presente
articolo, nonché prevedere l'elevazione
della quota percentuale di cui al
comma
che precede nell'ambito massimo di un ulteriore 3%
per Poste
Italiane SpA
5. L'assunzione di personale con contratto a
tempo determinato avviene
con le stesse modalità previste dall'art. 22
del presente CCNL.
6. Per il personale assunto con contratto a
tempo determinato la durata
del
periodo di prova viene fissata in misura non superiore ad 1/5 della
durata del contratto stesso. Nel caso in cui
il predetto periodo di prova
venga interrotto per causa di malattia o
infortunio, il lavoratore sarà
ammesso
a completare il periodo stesso ove le assenze, cumulativamente,
non superino 1/3 della durata del periodo di
prova in caso di malattia, o
l'intera durata del periodo di prova stesso
in caso d'infortunio.
Dichiarazione
a verbale.
Per le Aziende di cui all'elenco allegato
all'art. 1, comma 1, lett. b),
del
presente contratto, la percentuale di cui al comma 4 dell'articolo di
cui sopra
verrà definita, per ciascuna Azienda, in occasione
della
prevista
fase di armonizzazione contrattuale.
Art. 26
- Rapporto di lavoro a tempo parziale.
1. Il
ricorso al rapporto
di lavoro a
tempo parziale, mediante
assunzioni
dall'esterno ovvero mediante trasformazione consensuale del
rapporto di lavoro del personale in servizio
a tempo pieno, avviene nel
rispetto
di quanto previsto dal D.lgs. 25.2.00 n. 61, e compatibilmente
con le esigenze della Società connesse alla
funzionalità dei servizi.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, sia
a tempo determinato che a
tempo indeterminato, è formalizzato con
lettera, sottoscritta dalle parti,
nella quale sono indicati:
- la data di assunzione o di trasformazione;
- l'area d'inquadramento professionale;
- la mansione;
- il luogo di lavoro;
- la struttura di assegnazione;
- il trattamento economico iniziale;
- la durata del periodo di prova;
- la durata della prestazione lavorativa e
della collocazione temporale
dell'orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all'anno.
3. in
caso di assunzione di personale
a tempo pieno, la Società darà
precedenza
al personale a tempo parziale già impegnato in precedenza a
tempo pieno e in subordine a quello assunto
a tempo indeterminato a tempo
parziale,
sempreché ne abbia fatto richiesta, che sia in possesso dei
requisiti
richiesti e/o che ricopra posizioni di identico o equivalente
contenuto professionale.
4. La prestazione individuale, determinata
consensualmente tra le parti,
non può essere, in ragione d'anno, inferiore
a 900 ore o superiore a 1.300
ore.
A fronte di particolari esigenze di carattere
organizzativo e/o
commerciale, le predette prestazioni possono
essere, nell'ambito del 2°
livello
di contrattazione e sempre su base consensuale, ridotte ovvero
ampliate.
5. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può
essere articolato:
- con presenza giornaliera su tutti i giorni
della settimana;
- con presenza limitata ad alcuni giorni
della settimana;
- con
presenza articolata nel corso dell'anno anche limitatamente ad
alcuni periodi di esso;
- con
presenza in alcuni giorni
dell'anno per tutti i giorni della
settimana o in parte di essi.
6. Il numero dei rapporti a tempo parziale non potrà superare su base
regionale
complessivamente il 10% del personale
a tempo pieno
con
contratto
a tempo indeterminato in forza al
31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento.
La
predetta aliquota potrà essere incrementata entro il limite massimo
di un ulteriore 5% nell'ambito del 2°
livello di contrattazione.
Di
norma all'inizio di
ogni anno, e comunque prima
dell'avvio di
specifiche
iniziative, la Società darà informativa alle OO.SS.,
a
livello regionale, in ordine alle aree
professionali e alle tipologie di
attività interessate dall'attivazione di
rapporti a tempo parziale.
Per le Aziende di cui all'elenco allegato
all'art. 1, comma 1, lett. B),
il
personale a tempo parziale non
potrà superare il 20% di quello
a
tempo
pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre
dell'anno
precedente a quello di
riferimento. Tale percentuale potrà
essere
specificata per ciascuna Società in fase di
armonizzazione
contrattuale.
7. Per quanto concerne le trasformazioni da
tempo pieno a tempo parziale
la
Società favorirà, ai
fini della precedenza nell'accoglimento e
compatibilmente con le proprie esigenze
organizzative e produttive, le
domande avanzate dai lavoratori con gravi
motivi personali o familiari (ad
es.
dei dipendenti portatori di handicap grave, con figli portatori di
handicap
grave) ovvero con figli d'età inferiore a 8 anni, nonché
dei
lavoratori-studenti.
La trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale
potrà
avvenire a tempo indeterminato ovvero avere durata predeterminata
comunque
non inferiore a 12 mesi; in tale seconda ipotesi, salvo
disdetta
da notificarsi da parte della Società o del lavoratore almeno
60 giorni prima della data di scadenza, il
rapporto si intende prorogato
tacitamente per la stessa durata.
Richieste
da parte del personale di tornare a tempo pieno prima
della
scadenza
del termine, motivate
da gravi e
comprovate ragioni di
carattere personale e/o familiare, saranno
prese in considerazione dalla
Società compatibilmente con le esigenze
organizzative e produttive.
In caso di disdetta, il lavoratore a tempo parziale
tornerà a svolgere
attività lavorativa a tempo pieno in
posizioni di identico o equivalente
contenuto
professionale nell'ambito dell'area
di inquadramento di
appartenenza.
Dichiarazioni
a verbale.
A. In
caso di disdetta da parte della Società, la stessa
valuterà,
compatibilmente con le esigenze
organizzative e produttive ed a fronte di
comprovate
necessità del lavoratore, la possibile permanenza
dell'interessato in regime di orario
ridotto, anche attraverso l'eventuale
sua assegnazione ad altra unità produttiva.
B. In
caso di ritorno del lavoratore ad attività a
tempo pieno, la
Società, compatibilmente con le esigenze
organizzative e produttive e con
l'area di inquadramento professionale di
appartenenza, lo reinserirà nella
stessa unità produttiva di assegnazione
ovvero, ove possibile, nel luogo
di lavoro di provenienza o in uno viciniore.
8. Una
diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa
rispetto a quella concordata è possibile
soltanto per accordo scritto tra
lavoratore e Società a fronte di esigenze
organizzative e produttive. La
predetta variazione avviene, su base
consensuale, con preavviso di almeno
10
giorni rispetto all'inizio della
variazione medesima e indicazione
della durata complessiva durante la quale il
lavoratore avrà diritto ad
una maggiorazione pari al 10% della
retribuzione oraria globale di fatto.
Decorsi 5 mesi dalla stipulazione del
predetto accordo, introduttivo di
clausole
elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dandone
alla
Società
preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate
ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute
certificata dal competente servizio
sanitario pubblico;
c) necessità
di attendere ad altra attività
lavorativa subordinata o
autonoma;
d) necessità
di frequentare corsi di studio e/o di formazione per
il
tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
Nel
caso di oggettiva impossibilità, nelle
fattispecie di cui
alle
precedenti lett. a) e b), il predetto
periodo di preavviso potrà essere
ridotto.
Resta
in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e per
il lavoratore, di stipulare nuovi patti
contenenti clausole elastiche.
9. È
consentito lo svolgimento di lavoro supplementare da
parte del
personale a tempo indeterminato nonché di
quello assunto con contratto a
tempo
determinato per le causali di cui al precedente art.
25, nella
misura massima del 10% della prestazione
annua individuale e comunque nel
limite di 100 ore annue.
Il
numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella
singola giornata lavorativa non può superare
le 2 ore giornaliere.
La
prestazione di lavoro supplementare è ammessa, con il consenso
del
lavoratore interessato e comunque agli
effetti dell'art. 3 del succitato
D.lgs. 25.2.00 n. 61, nelle seguenti
fattispecie:
- incrementi di attività non prevedibili;
- esigenze di sostituzione di lavoratori
assenti;
- esecuzione di un incarico definito o
predeterminato nel tempo;
- operazioni di quadratura contabile e di chiusura;
- esigenze di formazione;
- esigenze in materia di igiene, prevenzione
e sicurezza sul lavoro.
Dichiarazione
a verbale.
Le
limitazioni previste dal presente comma potranno essere superate per il
personale impiegato presso i call- center, sulla base
di norme adeguate
alla specificità della prestazione lavorativa, da
definirsi in appositi
accordi
tra le Parti stipulanti il presente CCNL.
10. Il
trattamento economico è commisurato alla relativa durata
della
prestazione.
Il
trattamento normativo è
determinato per i singoli istituti avuto
riguardo alla ridotta durata della
prestazione.
I
lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in particolare per quanto
concerne le ferie, ad un numero di giorni:
- pari a quello dei lavoratori a tempo
pieno, se il rapporto di lavoro
è a tempo parziale orizzontale;
- proporzionato alle giornate lavorate nell'anno, se il rapporto di
lavoro è a tempo parziale verticale;
- calcolato combinando i 2 criteri se il
rapporto di lavoro è a tempo
parziale misto.
Al
personale a tempo parziale sono applicate le tutele di cui all'art.
4, D.lgs. 25.2.00 n. 61 (Principio di non
discriminazione).
11. La Società, nell'ambito degli incontri
previsti all'art. 7, informerà
le rappresentanze sindacali stipulanti
sull'andamento delle assunzioni a
tempo parziale, relativa tipologia e
ricorso al lavoro supplementare.
Art. 27
- Apprendistato.
1. Le
Parti stipulanti considerano
l'istituto dell'apprendistato uno
strumento
utile al conseguimento delle competenze funzionali
allo
svolgimento
della prestazione lavorativa e riconoscono nel medesimo un
percorso finalizzato a collegare il sistema
scolastico con il mondo del
lavoro, al fine di favorire l'incremento
dell'occupazione giovanile nella
prospettiva di promuovere lo sviluppo della
Società e le capacità della
stessa
di competere nell'ambito dei
mercati di riferimento, anche in
considerazione dei processi di
riorganizzazione, di trasformazione e
di
informatizzazione che richiedono un costante
aggiornamento rispetto alle
mutevoli e diversificate esigenze della
clientela.
2. A tal fine le Parti stipulanti condividono
l'esigenza di armonizzare
la disciplina legale e la disciplina
contrattuale, anche in relazione alla
fase
formativa, e concordano di
individuare congiuntamente interventi
finalizzati
alla formazione, allo scopo di
favorire l'acquisizione da
parte
degli apprendisti di
professionalità coerenti con le
esigenze
organizzative, produttive e di sviluppo
della Società, anche avvalendosi
dei
lavori dell'Ente bilaterale per
la formazione e riqualificazione
professionale.
3. Le
Parti stipulanti si
impegnano a promuovere
congiuntamente e
disgiuntamente iniziative finalizzate a
favorire la semplificazione delle
procedure
inerenti il rilascio delle autorizzazioni da
parte delle
competenti istituzioni per l'avviamento
dell'apprendista.
4. In
fase di primo avviamento dell'istituto dell'apprendistato, così
come in occasione di successive iniziative
specifiche, la materia formerà
oggetto di consultazione con le OO.SS.
stipulanti il presente CCNL.
1) Assunzione.
1. L'assunzione dell'apprendista è subordinata
alla autorizzazione della
competente
Direzione provinciale del lavoro alla quale dovranno essere
precisate le condizioni della prestazione
richiesta all'apprendista, il
genere di addestramento cui verrà adibito e
la qualifica da conseguire al
termine del rapporto.
2. Il
rapporto di apprendistato deve essere costituito per iscritto e
preceduto da visita sanitaria finalizzata
all'accertamento della idoneità
delle
condizioni fisiche dell'assumendo rispetto allo svolgimento delle
prestazioni previste dalla successiva
occupazione.
3. Il lavoratore assunto con rapporto di
apprendistato è soggetto a un
periodo di prova di un mese, per
l'acquisizione della qualifica di Area di
base, e di 2 mesi per quella di Area
operativa. Nel caso in cui il periodo
di
prova venga interrotto per cause di malattia, il lavoratore
sarà
ammesso a completare il periodo di prova
stesso qualora le assenze, anche
cumulativamente considerate, non superino la
durata prevista per la prova.
Nel
solo caso di interruzione del
periodo di prova per infortunio sul
lavoro, il lavoratore sarà ammesso a
completare il periodo di prova stesso
qualora
le assenze, anche cumulativamente considerate, non abbiano
superato la durata di 6 mesi.
2) Limiti di età.
1. Le Parti stipulanti convengono che, in
applicazione delle previsioni
di cui all'art. 16, comma 1, legge n.
196/97, possono essere assunti come
apprendisti i giovani d'età non inferiore a
18 anni e non superiore a 24,
ovvero, 26 nelle aree di cui agli obiettivi
1 e 2 del Regolamento CEE n.
2081/93 e successive modificazioni. Qualora
l'apprendista sia portatore di
handicap, i limiti d'età di cui al presente
comma sono elevati di 2 anni.
3) Trattamento normativo.
1. L'apprendista ha diritto nel periodo
dell'apprendistato allo stesso
trattamento
normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori
della
qualifica per la
quale compie il tirocinio,
ivi comprese in
particolare le previsioni in materia di
durata settimanale dell'orario di
lavoro e ferie.
Non
sono tuttavia consentiti
il lavoro a
cottimo, o comunque
incentivato, il lavoro tra le ore 22 e le ore 6,
nonché il lavoro
straordinario.
2. L'apprendista non in prova, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto e alla corresponsione dell'intera retribuzione
fissa
per un periodo di assenze, singolarmente e/o
cumulativamente
considerate, non superiore ad 1/3 della
durata complessiva del rapporto
instaurato. Nel solo caso d'infortunio sul
lavoro l'apprendista non in
prova ha diritto alla conservazione del
posto e alla corresponsione della
retribuzione per un periodo di assenze,
singolarmente e/o cumulativamente
considerate, non superiore a 1/2 rispetto alla durata complessiva
del
rapporto instaurato.
3. Il rapporto di apprendistato può essere
costituito a tempo pieno o a
tempo parziale; in tale ultimo caso esso
dovrà avere durata non inferiore
al
60% di quella prevista per il
tempo pieno, dovendosi assicurare
l'obbligo
formativo nella misura
preventivamente autorizzata dai
competenti organismi.
4) Trattamento economico.
1. La
retribuzione degli apprendisti risulta costituita dalla seguente
paga base mensile:
- per
la 1a metà del periodo di apprendistato, il 75% dei minimi
tabellari
e il 100% delle indennità di
contingenza per il numero
di
mensilità contrattualmente stabilite;
- per
la 2a metà del periodo di
apprendistato, l'85% dei
minimi
tabellari
e del 100% delle indennità di
contingenza per il numero di
mensilità contrattualmente stabilite.
2. Per
gli apprendisti a tempo parziale il trattamento economico
è
commisurato alla relativa durata della
prestazione.
5) Formazione.
1. L'impegno
formativo dell'apprendista esterno
all'Azienda, di cui
all'art.
16, comma 2, legge n. 196/97, è regolato sulla
base della
correlazione tra la qualifica professionale,
la mansione da conseguire e
il
titolo di studio in possesso
dell'apprendista secondo le seguenti
modalità:
ore formative
titolo di studio medie annue
scuola
dell'obbligo 120
attestato
di qualifica professionale 100
diploma
di scuola media superiore 80
diploma
universitario e/o laurea 60
2. Le attività formative, ancorché svolte
presso istituti di formazione
o
altre entità, si cumulano ai
fini dell'assolvimento degli obblighi
formativi.
3. È
in facoltà dell'Azienda
anticipare parte delle ore di formazione
previste per gli anni successivi.
4. Le
ore di formazione, nei limiti
sopraddetti, sono comprese
nell'orario normale di lavoro.
5. La
qualifica conseguita dall'apprendista deve essere annotata
sul
libretto individuale di lavoro.
6) Contenuti della formazione.
1. La
formazione degli apprendisti ai sensi dei
decreti attuativi
dell'art. 16, legge n. 196/97, riguarderà
contenuti di carattere generale
inerenti
le principali aree di funzionamento aziendale e contenuti che
consentano
l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per
adibire
proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di
riferimento.
2. Le attività formative,
in relazione alla
professionalità da
acquisire, rientrano tra quelle di seguito
riportate:
a) competenze relazionali;
b) organizzazione ed economia;
c) disciplina del rapporto di lavoro;
d) sicurezza sul lavoro;
e) conoscenza dei prodotti e
dei servizi di
settore e contesto
aziendale;
f) conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della
professionalità;
g) conoscenza ed utilizzazione delle tecniche
e dei metodi di lavoro;
h) conoscenza e utilizzazione di strumenti e
tecnologie di lavoro anche
con
riferimento all'area informatica;
i) conoscenza e utilizzazione di misure di
sicurezza individuale e
tutela
ambientale;
l) conoscenza delle innovazioni di prodotto,
di processo e di contesto.
3. Il
consolidamento
dell'intervento formativo funzionale
all'acquisizione di conoscenze
linguistico/matematiche e finalizzato ad un
più proficuo utilizzo dell'apprendista, può
essere garantito nell'ambito
di
moduli predisposti dall'Azienda anche relativamente al restante
personale.
7) Tutor.
1. Le
Parti stipulanti si impegnano ad
attivare iniziative congiunte
presso
le istituzioni al fine di
ottenere le agevolazioni contributive
previste ai sensi dell'art. 16, comma 3,
legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM
8.4.98 per i lavoratori impegnati in qualità
di tutore.
8) Sfera di applicazione.
1. L'apprendistato è ammesso per tutte le
qualifiche e mansioni comprese
nelle aree operative e di base di cui alla
classificazione del personale
con esclusione delle figure con funzioni di
coordinamento e controllo.
2. Ai sensi e alle condizioni previste
dall'art. 16, comma 2, legge n.
196/97, è possibile instaurare rapporti di
apprendistato anche con giovani
in possesso di titolo di studio post-obbligo
o di attestato di qualifica
professionale idonei rispetto all'attività
da svolgere, con i limiti di un
impegno formativo ridotto.
9) Proporzione numerica.
1. Il numero degli apprendisti non può
superare a livello regionale il
10% dei lavoratori a tempo indeterminato
complessivamente occupati al 31
dicembre dell'anno precedente a quello di
riferimento. Tale limite potrà
essere
elevato fino ad un ulteriore 5% nell'ambito del 2°
livello di
contrattazione.
Nelle
aziende di cui all'elenco allegato all'art. 1, comma 1, lett. B,
il
numero di apprendisti non può
superare il 15% calcolato secondo il
criterio
di cui al presente comma. Tale
percentuale potrà essere
specificata per ciascuna Azienda in fase di
armonizzazione contrattuale.
10) Durata.
1. La durata del rapporto di apprendistato è
fissata, in relazione alla
qualifica da conseguire, secondo lo schema
di seguito riportato:
area
base 18 mesi
area
operativa 36 mesi
2. Ai
fini della certificazione dell'idoneità
all'esercizio delle
mansioni che hanno formato oggetto
dell'apprendistato, l'Azienda rilascia
relativo
attestato sulla base delle esperienze maturate
nell'intero
periodo
di apprendistato. Ove il giudizio finale non risulti positivo,
l'apprendista sosterrà prove di idoneità.
3. Fatte
salve le norme di legge, la
Società, valutate le condizioni
tecniche,
organizzative e produttive, sussistendo le
condizioni di
idoneità,
procederà, al termine del periodo di
apprendistato, alla
trasformazione a tempo indeterminato del
relativo contratto.
11) Informativa.
La Società,
nell'ambito dell'incontro annuale,
informerà le RSA
stipulanti,
sull'andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato
e delle
relative attività formative.
Dichiarazione
a verbale.
Le Parti stipulanti s'impegnano a realizzare
congiuntamente, entro il 1°
semestre
2001, un progetto pilota con l'impiego dei finanziamenti di
cui
al Fondo
Sociale Europeo o ad altri
fondi nazionali, per
la
sperimentazione
di nuovi modelli formativi dell'apprendistato,
anche nel
quadro del confronto e della ricerca di soluzioni
sul più vasto problema
occupazionale.
Art. 28
- Orario di lavoro.
1. Il regime dell'orario di lavoro deve essere
funzionale ad un ottimale
utilizzo
del personale in
relazione alle reali esigenze
operative
realizzando
concretamente la coincidenza tra la
disponibilità teorica
della forza lavoro e la prestazione
effettiva di lavoro all'interno del
processo produttivo.
2. L'orario
contrattuale di lavoro è di 36 ore settimanali concentrate
di norma in 6 o 5 giorni in correlazione
alle esigenze tecnico produttive.
Conseguentemente, in tale ambito, fatto
salvo quanto richiesto dalle
esigenze
organizzative che caratterizzano la prestazione lavorativa di
specifiche
figure professionali,
l'orario giornaliero è,
di norma,
rispettivamente di 6 o di 7 ore e 12 minuti.
3. Le tabelle relative all'orario di lavoro
verranno rese note mediante
affissione nei luoghi di lavoro; eventuali variazioni
verranno comunicate
agli interessati di norma con un preavviso
di 48 ore.
4. L'osservanza dell'orario di lavoro, quale
elemento essenziale della
prestazione lavorativa, costituisce un
obbligo per il lavoratore.
5. L'accertamento in ordine al rispetto dell'orario di lavoro verrà
effettuato,
di norma, mediante l'impiego di sistemi
di rilevazione
automatica.
6. L'orario di lavoro settimanale concentrato
su 6 giorni è normalmente
ripartito dal lunedì al sabato.
7. L'orario di lavoro settimanale concentrato
su 5 giorni è normalmente
ripartito dal lunedì. al venerdì con un
intervallo da 30 a 60 minuti in
relazione
alle esigenze di
servizio che comporta
un conseguente
prolungamento fino al completamento
dell'orario giornaliero d'obbligo. La
determinazione della durata di detto intervallo, entro i limiti
sopra
citati,
sarà definita nell'ambito del 2° livello di contrattazione. In
detto orario di lavoro il giorno
infrasettimanale non lavorativo coincide
normalmente con il sabato.
8. Nelle
strutture le cui esigenze richiedano un'organizzazione del
lavoro articolata in via ordinaria su 6
giorni della settimana, la Società
potrà
prestabilire schemi di rotazione del personale, con 5 prestazioni
giornaliere a settimana per ciascun
lavoratore, ovvero con alternanza di
gruppi di lavoratori predeterminati nelle
prestazioni, con rotazione sulla
generalità
degli interessati. Detta
soluzione, ove impegni
un arco
temporale
superiore a 30 giorni, formerà oggetto di confronto con la
Delegazione
sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 5,
comma
3, del presente CCNL. La relativa procedura si intenderà comunque
esaurita decorsi 9 giorni dalla data di
fissazione dell'incontro. Ove la
stessa
non si concluda positivamente,
le Parti assumeranno le proprie
autonome determinazioni.
Dichiarazione
a verbale.
In coerenza
con quanto previsto dai commi 2
e 5 del presente articolo,
l'Azienda
introdurrà sistemi automatici di rilevazione dell'orario.
A tal
fine, entro il 28.2.01,
l'Azienda s'impegna a rappresentare
alle
OO.SS.
stipulanti il relativo progetto esecutivo, la cui attuazione dovrà
trovare
progressiva realizzazione entro il 31.12.01.
Nelle more
dell'attuazione di quanto sopra espresso, le Parti si
danno
atto che
l'orario di lavoro osservato dal lavoratore verrà
rilevato,
laddove già
non assicurato da sistemi
automatici, dalla documentazione
amministrativa sottoscritta dal dipendente, nel rispetto
delle procedure
aziendali.
Rispetto a quanto sopra è facoltà del dipendente
richiedere gli eventuali
riscontri
sull'orario.
1) Orario a turno unico.
1. Nelle strutture ove il lavoro è
organizzato su turno unico, al fine
di
soddisfare le esigenze derivanti
dall'articolazione dell'orario di
servizio, il personale può essere chiamato
ad osservare:
a) orario sfalsato:
anticipando o
posticipando l'inizio della prestazione lavorativa
giornaliera
e correlativamente anticipando e posticipando il termine della
stessa,
fino ad un massimo di 2 ore rispetto al normale orario di lavoro;
b) orario spezzato:
è attuato
nell'ambito
dell'organizzazione dell'orario settimanale
concentrato in 5 giorni; la durata di ciascuno dei 2
periodi giornalieri
non
deve essere, in via normale, inferiore a 2 ore per tutti i lavoratori,
con un
intervallo giornaliero pari ad almeno 1 ora e non superiore a 2
ore.
Prima di
dare attuazione ai regimi sub a) e b) i relativi
progetti
formeranno materia di confronto con la Delegazione
Sindacale individuata
secondo
quanto previsto dall'art. 5, comma 3, nel rispetto delle procedure
di cui
al presente CCNL.
Dichiarazione
a verbale.
Al personale che osserva l'orario di cui al
precedente punto sub b) viene
riconosciuto,
per i giorni di effettiva presenza in servizio, un "ticket
restaurant" alle condizioni e secondo le modalità di
cui alla normativa
contrattuale
vigente.
2) Orario su turni.
1. In
considerazione delle peculiari caratteristiche del servizio e
della correlata necessità di garantire i
prefissati standard di qualità,
può essere adottato l'orario di lavoro su turni
nel rispetto dei seguenti
criteri direttivi:
a) articolazione dell'orario di lavoro su 2 o
più turni giornalieri, la
cui durata, di norma, non può superare le 8
ore;
b) possibilità di istituire e modificare turni
per periodi non superiori
ad
un mese ed a fronte di
particolari esigenze, sentita la Delegazione
sindacale individuata secondo quanto
previsto dall'art. 5, comma 3, del
presente CCNL;
c) attuazione di schemi di turnazione
strettamente correlati ai flussi
di traffico, sia per quanto riguarda
l'articolazione dei turni di lavoro
che la composizione degli stessi;
d) determinazione della durata normale
dell'orario di lavoro sulla base
di
una media plurisettimanale, fermo restando il limite
di 36 ore
settimanali. Il superamento del limite del normale orario contrattuale
settimanale
non dà luogo a compenso per lavoro
straordinario purché
mediamente, nell'arco di un mese, il limite
stesso venga rispettato. Ove
ciò non si verifichi, eventuali differenze
in più o in meno, daranno luogo
ai trattamenti contrattualmente previsti.
Prima
di dare attuazione a detto regime, i relativi progetti formeranno
materia
di confronto con la Delegazione
Sindacale individuata secondo
quanto
previsto dall'art. 5, comma 3, nel rispetto delle procedure
di
cui
al presente CCNL. Ove tale
regime di orario riguardi, per ragioni
contingenti legate
all'operatività del servizio,
un periodo di
applicazione contenuto nel limite
di un mese, detta procedura
s'intenderà comunque esaurita decorsi 9
giorni dalla data di fissazione
dell'incontro. Ove la stessa non si
concluda positivamente, le Parti
assumeranno le proprie autonome
determinazioni;
e) durante le soste fuori sede di lavoro il
personale in servizio negli
uffici ambulanti, natanti e aerei, in
servizio viaggiante di messaggere e
il
personale comandato a prestare
servizio di trasporto dei dispacci
postali da Comune a Comune con automezzi
della Società, è considerato in
servizio a tutti gli effetti fino al limite
massimo di 4 ore per soste non
superiori alle 6 ore;
f) la
rotazione fra i vari turni è obbligatoria per tutto il personale
fatti salvi i casi di esclusione disciplinati
da norme di legge oppure le
ipotesi
in cui detta rotazione si
presenti incompatibile con diritti,
obblighi e divieti previsti dalla legge;
g) in
relazione a sopravvenute esigenze operative di
carattere
straordinario, la variazione del turno
giornaliero assegnato nonché lo
spostamento del giorno libero dal servizio
non coincidente con il riposo
settimanale verranno comunicati al
lavoratore con un preavviso, di norma,
di 48 ore;
h) i
casi di limitazione e di
esclusione dal turno notturno verranno
regolati in conformità con quanto previsto
dal D.lgs. n. 532/99;
i) in ogni caso, la distribuzione dell'orario
di lavoro deve essere tale
da favorire il massimo contenimento del
lavoro straordinario.
Art. 29
- Flessibilità dell'orario.
1. Nell'unità organizzativa può essere
introdotto un regime
di
flessibilità dell'orario giornaliero di
lavoro.
2. Detto
orario può essere introdotto da parte dell'Azienda, ovvero a
richiesta
del personale, compatibilmente con le
condizioni tecnico
operative, tenendo conto di criteri che
garantiscano:
- il pieno soddisfacimento delle esigenze
della clientela;
- la massima efficienza dell'organizzazione
della struttura produttiva
sia
ai fini del servizio offerto che della prestazione lavorativa degli
addetti;
- il mantenimento dell'equa distribuzione
dei carichi di lavoro tra le
unità in servizio;
- nessun aggravio di spesa.
3. Restano, pertanto, esclusi dall'orario
flessibile:
- i lavoratori che di norma esplicano la
propria attività negli uffici
operativi articolati su unico turno di
lavoro giornaliero e quelli addetti
a specifici processi produttivi a fasi
interconnesse;
- gli autisti;
- il personale di custodia;
- il personale in missione;
- il personale che opera in squadra.
4. La
flessibilità si articola su una fascia massima di 60 minuti, in
posticipo
rispetto al normale
inizio dell'orario di
lavoro, con
compensazione giornaliera. La scelta
dell'orario di entrata, nell'ambito
della
fascia, è operata dal singolo dipendente volta per volta,
senza
necessità di preavviso, determinandosi di
conseguenza l'orario di uscita.
5. Ove
non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte
le entrate
successive
al termine della predetta fascia oraria saranno considerate
come
ritardi mentre tutte le uscite anticipate rispetto
al termine
dell'orario di lavoro determinato
con le modalità sopraindicate,
costituiranno, salvo diverso titolo, assenza
ingiustificata.
Art. 30
- Lavoro straordinario, festivo, notturno.
1. Il
personale, fermo restando quanto previsto dalla
legislazione
vigente
in materia, non può esimersi, salvo giustificato motivo
di
impedimento, dall'effettuare lavoro
straordinario, festivo e notturno, che
venga richiesto dalla Società.
2. È
considerato straordinario il
lavoro eseguito oltre il
normale
orario
contrattuale di lavoro,
autorizzato dal responsabile
dell'ufficio/unità di appartenenza per
accertate esigenze di servizio e
registrato come tale, anche in conformità
con le previsioni di cui al
precedente art. 28, nei sistemi di documentazione
dell'orario di lavoro.
3. Fermi
restando i limiti di legge vigenti in
materia di lavoro
straordinario, viene fissato un limite
massimo complessivo di 250 ore
annue per ciascun lavoratore. Detti limiti,
anche in analogia con quanto
previsto
dalle normative vigenti, potranno essere superati quando
sussistano eccezionali esigenze
tecnico-produttive e/o nei casi di forza
maggiore.
In
caso di superamento non
occasionale del citato limite massimo,
le
misure,
idonee a garantirne il relativo contenimento, saranno oggetto
di
confronto tra la Direzione dell'unità produttiva interessata e le
RSU
competenti alle quali saranno semestralmente forniti i
dati del
lavoro straordinario effettuato nell'unità
produttiva medesima.
4. È
considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21 e le
ore 7.
5. Il ricorso al lavoro straordinario deve
avere carattere eccezionale e
trovare
obiettiva giustificazione in
necessità imprescindibili,
indifferibili e di durata temporanea.
6. Il
lavoratore chiamato ad effettuare prestazioni straordinarie deve
esserne informato almeno 2 ore prima del
termine del normale orario di
lavoro e, compatibilmente con le esigenze
di servizio, effettuare tali
prestazioni senza soluzione di continuità
con il lavoro ordinario.
7. Nel caso di prestazioni straordinarie rese
non in continuità con il
normale orario di lavoro o comunque
richieste dopo il termine dell'orario
normale, sarà corrisposta al lavoratore la
retribuzione per il tempo di
effettivo lavoro con un minimo di 1 ora.
8. Per
il lavoro straordinario, festivo e notturno sono corrisposti i
compensi stabiliti nella parte economica del
presente contratto.
9. Per il lavoro prestato nelle festività
infrasettimanali il dipendente
può scegliere, in luogo del compenso
straordinario festivo, di fruire di 1
giorno di riposo compensativo.
10. Non è consentito al lavoratore trattenersi
sul posto di lavoro oltre
l'orario normale se non deve prestare
lavoro straordinario.
11. I
dati relativi al
lavoro straordinario, aggregati
a livello
nazionale
e disaggregati a livello
regionale, formeranno oggetto di
analisi e approfondimenti nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio
paritetico nazionale di cui all'art. 8 del
presente CCNL.
Dichiarazione
a verbale.
Le Parti, anche nell'ambito dei processi di
riorganizzazione dei sistemi
produttivi
in
atto, si impegnano, considerate le
caratteristiche di
specifiche figure
professionali, a ricercare
appropriate soluzioni in
materia
di regolamentazione del regime salariale connesso alle prestazioni
lavorative aggiuntive,
coerenti con le
peculiarità del servizio
da
assicurare.
Art. 31
- Conto ore individuale.
1. In
via sperimentale, e fino al 31.12.01, viene
introdotto, per
ciascun
lavoratore, il Conto ore individuale nel quale confluiscono le
prime
10 ore delle prestazioni di cui al precedente art. 30 che, quali
strumento
di flessibilità e non in quanto
lavoro straordinario, sono
soggette al recupero in forma specifica da
parte del personale interessato
alle condizioni e secondo le modalità che
seguono.
2. Optando per il meccanismo del Conto ore
individuale, il lavoratore ha
diritto
al recupero delle
ore effettuate oltre
l'orario d'obbligo,
confluendo in detto Conto anche quelle che
il lavoratore stesso presterà
fino ad un massimo di ulteriori 110 ore
annue.
3. L'opzione
di cui trattasi potrà essere esercitata dal lavoratore 2
volte
l'anno in coincidenza dei mesi di gennaio, per
il periodo 1
febbraio-31 luglio, e di giugno, per il
periodo 1 agosto-31 gennaio, e si
intende fissata per i successivi 6 mesi.
4. Gli
aventi diritto fruiranno di
riposi compensativi per giornate
intere
o per gruppi di ore non
inferiori a 2. Detta fruizione sarà
consentita,
compatibilmente con le esigenze organizzative dell'unità
operativa
di appartenenza, entro 3 mesi
dalla data di inoltro della
relativa
richiesta. In caso di mancata fruizione, ai termine di
detto
periodo,
il lavoratore potrà procedere ai godimento del riposo con un
preavviso di almeno 72 ore.
5. Per le ore eccedenti il normale orario di
lavoro che confluiscono sul
Conto ore individuale viene riconosciuta,
per ciascuna delle suddette ore,
una
maggiorazione del 15% della retribuzione oraria ordinaria calcolata
secondo i criteri di cui all'art. 62, da
liquidarsi secondo le procedure
in atto.
6. Al
termine dell'intero periodo, eventuali saldi orari positivi
verranno liquidati con la retribuzione
oraria ordinaria in atto.
7. A tutti i lavoratori sarà
garantito riscontro documentale mensile
delle ore confluite nel conto in parola e
dei relativi movimenti.
8. Con
cadenza semestrale verranno
forniti alle RSU e
alle OO.SS.
territoriali competenti i dati relativi all'andamento
dell'istituto
nell'ambito dell'unità produttiva
interessata.
9. I
dati di cui
al comma 8,
aggregati a livello
nazionale e
disaggregati a livello regionale, formeranno
altresì oggetto di analisi e
approfondimenti nell'ambito dei lavori
dell'Osservatorio paritetico
nazionale di cui all'art. 8 del presente
CCNL.
Dichiarazione
a verbale.
Considerata la
sperimentalità di tale istituto, e
atteso comunque che
l'applicabilità dello
stesso non può non tenere conto
delle esigenze
organizzative che caratterizzano la prestazione lavorativa
di specifiche
figure professionali, si chiarisce che per
quanto attiene alle
unità
operative composte
da un solo addetto, i recuperi
verranno fruiti a
giornate
intere salvo residui.
Art. 32
- Reperibilità.
La Società ha la facoltà di richiedere la
reperibilità, fuori dal normale
orario
di lavoro e ferma restando l'osservanza del riposo settimanale, al
personale in
possesso di competenze
e professionalità direttamente
correlate al
funzionamento di impianti
e/o tecnologie operanti
con
continuità.
Il personale
in reperibilità, al
fine di effettuare
gli eventuali
interventi richiesti, dovrà garantire condizioni
di rintracciabilità, a
mezzo di
idonea strumentazione
individuata dalla Società, in modo
da
raggiungere
il luogo d'intervento nei tempi e con le modalità richieste e
comunque,
di norma, entro 90 minuti dalla relativa chiamata.
Per l'individuazione del personale di cui sopra,
la Società provvederà a
predisporre opportune turnazioni che favoriscano la
più ampia rotazione
del personale
interessato, fatta salva la possibilità, nell'ambito dei
lavoratori
designati dalla Società stessa, di dare la precedenza a coloro
che
abbiano avanzato specifiche richieste in tal senso.
Al
personale di cui al presente articolo spettano:
a) per la reperibilità prestata fino a 24
ore, un compenso di £. 40.000
per
le giornate di sabato,
domenica e per gli altri giorni festivi
infrasettimanali, e di £. 30.000 per i
restanti giorni della settimana.
Ove la reperibilità richiesta risulti a
cavallo tra 2 giorni per i quali è
previsto
un differente compenso, si
provvederà alla liquidazione del
compenso medesimo secondo il criterio della
prevalenza;
b) un
ulteriore compenso per
l'intervento effettuato, da liquidarsi
secondo
le previsioni normative
vigenti in materia
di lavoro
straordinario. Ove tale intervento risulti, nell'ambito
dell'intera
reperibilità prevista, inferiore a 1 ora, il
compenso di cui al presente
punto sarà comunque liquidato nella misura
minima di 1 ora.
c) rimborso,
secondo le procedure in atto in
Azienda, per le spese
eventualmente sostenute in caso di
intervento.
Dichiarazione
a verbale.
Per quanto
attiene al personale eventualmente interessato, le
relative
figure
professionali e/o attività saranno individuate entro e non oltre il
28.1.01
e rese note alle OO.SS. stipulanti.
Per quanto
attiene invece al personale delle Aziende di cui all'elenco
allegato all'art.
1, comma 1,
lett. b), eventualmente interessate
dall'istituto della
reperibilità, le relative figure
professionali e/o
attività saranno
individuate, per ciascuna Società, in
occasione della
prevista
fase di armonizzazione contrattuale.
Art. 33
- Permessi.
1. Al
lavoratore che ne faccia domanda per giustificati motivi,
la
Società accorderà, compatibilmente con le
esigenze di servizio, permessi
fino ad un massimo di 30 ore annue, da
recuperare entro il mese successivo
alla fruizione del permesso stesso.
2. È
riconosciuta al lavoratore la
facoltà di convertire le ore
di
permesso
da recuperare in giornate di permesso retribuito spettanti in
luogo delle festività religiose e civili
soppresse. Ove il lavoratore non
eserciti tale facoltà, le ore di permesso
retribuite ed eventualmente non
recuperate,
potranno essere oggetto
di compensazione con
le ore
disponibili nel conto ore individuale.
3. In occasione del matrimonio il lavoratore
ha diritto ad un congedo di
15
giorni consecutivi di
calendario, senza decurtazione della
retribuzione.
4. Ai
sensi della legge n. 53/00 e delle relative norme di attuazione,
il
lavoratore, in caso di decesso o di documentata grave infermità del
coniuge,
anche legalmente separato, o di un parente entro il 2°
grado
anche non convivente, o di un soggetto
componente la famiglia anagrafica
del lavoratore, ha diritto a 3 giorni
complessivi di permesso retribuito
all'anno. In tali giorni di permesso non
sono considerati i giorni festivi
e quelli non lavorativi.
5. Nel
caso di più
eventi luttuosi nel corso dello
stesso anno,
riguardanti parenti entro il 1° grado
(genitori, coniuge, figli, fratelli,
sorelle), i giorni di permesso di cui al
comma che precede potranno essere
fruiti in relazione a ciascuno di tali eventi.
6. Nel caso in cui gli eventi di cui ai commi
4 e 5 si siano verificati
fuori della provincia ove è ubicata la sede
di lavoro, il lavoratore potrà
fruire, oltre ai 3 giorni di permesso di cui
sopra, di ulteriori 2 giorni
di calendario non retribuiti.
7. I
giorni di permesso di cui ai commi che precedono sono
fruiti,
previa
comunicazione dell'evento e dei
giorni da utilizzare, comunque
entro 7 giorni dal decesso o
dall'accertamento dell'insorgenza della grave
infermità
o della necessità
di provvedere a conseguenti
specifici
interventi
terapeutici. L'interessato dovrà
presentare la relativa
documentazione nel rispetto della normativa
vigente.
8. Nel
caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma
4 del
presente articolo possono essere concordate,
nel rispetto delle norme di
attuazione della legge n. 53/00 e in
alternativa all'utilizzo dei giorni
di
permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa,
anche
per periodi superiori a 3
giorni, ferma restando una riduzione
complessiva dell'orario di lavoro pari a 3
giorni.
9. La Società può inoltre concedere al
lavoratore, per ragioni familiari
o
personali e compatibilmente con le esigenze di servizio,
permessi
speciali non retribuiti fino ad un massimo
di 10 giorni nell'anno solare,
nonché
permessi di breve durata non superiori a 2 ore per gravi motivi,
con facoltà di corrispondere la
retribuzione.
Art. 34
- Aspettativa.
A) Per motivi di famiglia e/o personali.
1. Il
lavoratore, ai sensi della legge n. 53/00 e delle relative norme
di attuazione, può richiedere per gravi e
documentati motivi relativi alla
situazione personale, della propria famiglia
anagrafica, dei soggetti di
cui all'articolo 433 C.C. anche se non
conviventi, nonché dei portatori di
handicap, parenti o affini entro il 3°
grado, anche se non conviventi, un
periodo di aspettativa, continuativo o
frazionato, non superiore a 2 anni
nell'arco della vita lavorativa.
2. Durante
tale periodo il lavoratore
conserva il posto di
lavoro.
L'aspettativa comporta la perdita
dell'intera retribuzione, non determina
decorrenza
dell'anzianità ad alcun fine e non
è computabile ai
fini
previdenziali. Per tale periodo il
lavoratore può procedere al riscatto
ovvero al versamento dei relativi
contributi, calcolati secondo i criteri
della prosecuzione volontaria.
3. Il limite di 2 anni è calcolato secondo il
calendario comune.
4. L'Azienda
è tenuta entro 10 giorni dalla richiesta dell'aspettativa
ad esprimersi sulla stessa ed a comunicarne
l'esito al dipendente. In caso
di diniego o di concessione parziale,
motivati dall'Azienda sulla base di
esigenze
organizzative e produttive, che non consentono la sostituzione
del
dipendente, il lavoratore potrà
richiedere che la domanda
venga
riesaminata nei successivi 15 giorni.
5. Al
rientro in servizio, ove
necessario, allo scopo di favorire il
reinserimento nell'attività lavorativa, il
personale potrà essere avviato
a specifici corsi di formazione.
B) Per servizio militare.
1. La
chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di
leva o il
richiamo
alle armi per qualunque esigenza
delle Forze Armate, nonché
l'arruolamento volontario allo scopo di
anticipare il servizio militare
obbligatorio, determinano la sospensione del
rapporto di lavoro, anche in
periodo di prova, ed il lavoratore ha
diritto alla conservazione del posto
per tutto il periodo del servizio militare
di leva. I lavoratori obiettori
di
coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto,
anche.
in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per
tutta la durata del servizio.
2. Entro
30 giorni dal congedo o
dall'invio in licenza illimitata in
attesa di congedo, il lavoratore deve porsi
a disposizione della Società
per
riprendere servizio. In
mancanza il lavoratore
è considerato
dimissionario.
3. Il
periodo di tempo trascorso, in costanza di rapporto, in servizio
militare
di leva viene computato a tutti gli effetti quale periodo
di
servizio prestato.
4. I
dipendenti richiamati alle armi
hanno diritto alla conservazione
del posto e percepiscono lo stipendio e gli
assegni personali di cui sono
provvisti, per un periodo massimo di 60
giorni; successivamente a tale
periodo la Società corrisponderà l'eventuale
differenza fra lo stipendio
in godimento e quello erogato dalla
Amministrazione militare.
5. La
disposizione di cui al punto 4 è applicabile anche al personale
con
contratto a tempo determinato, fino alla scadenza del
contratto
stesso.
C) Per volontariato e servizio civile.
1. La
Società può concedere,
compatibilmente con le
esigenze di
servizio, un periodo di aspettativa di
durata non superiore ad un anno, ai
lavoratori
che ne facciano
richiesta in quanto
aderenti alle
Organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11.8.91 n. 266. A tali
lavoratori potrà essere inoltre riconosciuta
la possibilità di usufruire,
compatibilmente con le esigenze
organizzative e produttive, delle forme di
flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dal
presente CCNL.
2. La
Società può concedere,
compatibilmente con le
esigenze di
servizio, ai lavoratori con la qualifica di
volontario in servizio civile
o
cooperante ai sensi
degli artt. 31 e 32, legge
26.2.87 n. 49 e
successive modificazioni, che intendano
prestare la loro opera in Paesi in
via
di sviluppo, un periodo di aspettativa di durata anche superiore a
quella massima di 1 anno.
3. L'aspettativa di cui ai 2 commi che precedono comporta la
perdita
dell'intera retribuzione e determina la
sospensione del rapporto di lavoro
a tutti gli effetti.
4. Qualora l'effettuazione del periodo di
servizio civile all'estero dia
luogo
alla definitiva dispensa dalla ferma militare obbligatoria, detto
periodo
sarà equiparato a tutti gli
effetti contrattuali al servizio
militare
vero e proprio, e ciò
previa presentazione, da
parte
dell'interessato, del foglio
matricolare e della relativa dispensa
rilasciati dal Ministero della Difesa.
D) Per ricoprire cariche pubbliche elettive.
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, chiamato
a
svolgere funzioni pubbliche elettive nonché eletto/designato alle
cariche di amministratore locale, viene
concesso, a richiesta, un periodo
di
aspettativa non retribuita, anche per tutta la durata del
mandato,
secondo quanto previsto dalle specifiche
disposizioni di legge vigenti in
materia.
2. Il
lavoratore che al termine dell'aspettativa di cui ai precedenti
commi
non riprenda servizio senza
giustificato motivo sarà considerato
dimissionario.
Dichiarazione
dell'Azienda.
In occasione
di calamità naturali,
l'Azienda valuterà eventuali
specificità connesse con l'attività di volontariato di
cui al DPR n.
613/94.
Art. 35
- Ferie.
1. Ai dipendenti spetta, a cominciare
dall'anno successivo a quello di
assunzione, un periodo annuale di ferie di
32 o 27 giorni lavorativi, a
seconda che la prestazione lavorativa sia
resa rispettivamente su 6 o 5
giorni.
Per
l'anno solare di assunzione
spetta ai dipendenti un periodo
di
ferie
pari a 1/12 per ogni mese di servizio o
frazione di esso
superiore a 15 giorni, prestati o da
prestare nell'anno medesimo.
2. I
periodi di ferie di cui al comma 1 non sono comprensivi
delle
festività soppresse.
3. Il
periodo di ferie è programmato dalla Società tenendo conto delle
eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di
servizio.
La fruizione delle ferie avviene nel rispetto
dei turni
stabiliti.
In
caso di variazione, per
imprevedibili esigenze organizzative,
del
periodo
di ferie già
autorizzato, comunicata dalla
Società al
lavoratore
con un preavviso inferiore a 60 giorni rispetto all'inizio
del
periodo stesso, la Società
medesima è tenuta al rimborso
delle
spese
già sostenute dall'interessato,
non recuperabili e idoneamente
documentate, conseguenti alla prenotazione
di eventuali soggiorni al di
fuori
della propria località di
residenza, ivi comprese le relative
spese di viaggio.
4. La
Società assicura comunque al
lavoratore il godimento
di 2
settimane continuative di ferie nel periodo
1 giugno-30 settembre.
5. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita
alle ferie e la sostituzione
di esse con compenso alcuno, salvo quanto
specificato al comma successivo.
6. La
cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo,
non
pregiudica il diritto alle ferie maturate e
pertanto, in tal caso, il
lavoratore ha diritto alle ferie stesse in
proporzione ai mesi di servizio
prestati, considerando come mese intero le
frazioni superiori a 15 giorni,
ovvero
alla relativa indennità
sostitutiva. In caso di decesso
del
lavoratore detta indennità spetta agli
aventi causa.
7. In
caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso
possibile il godimento delle ferie nel
corso dell'anno ovvero in caso di
impossibilità derivante da uno stato di
malattia o infortunio o da assenza
obbligatoria, le ferie potranno essere
fruite entro il 1°
semestre
dell'anno successivo. In caso di motivate
esigenze di carattere personale,
e
compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la
fruizione delle residue fede entro il mese
di aprile dell'anno successivo
a quello di spettanza.
8. Il decorso delle ferie è interrotto nel caso in
cui, nel periodo
delle ferie stesse, sopraggiunga
un'infermità di natura tale da comportare
un
ricovero ospedaliero, regolarmente certificato, anche di
un solo
giorno. In tal caso il lavoratore deve
darne tempestivamente notizia alla
Società.
9. Qualora
il lavoratore non sia stato espressamente autorizzato
a
fruire, in prosecuzione del periodo di
ferie programmato, dei giorni di
fede
non goduti per i motivi di cui al precedente
comma, egli avrà
l'obbligo
di presentarsi in servizio al
termine del periodo di fede
precedentemente fissato, oppure al termine,
se successivo, dell'assenza
per le cause di cui al comma che precede.
10. La Società può richiamare il dipendente
prima del termine del periodo
di
ferie per imprevedibili esigenze organizzative, ferma restando, di
norma, la possibilità del dipendente di
completare il predetto periodo. Al
dipendente spettano, in tal caso, l'indennità
di missione di cui all'art.
39 per il tempo trascorso in viaggio, il
rimborso, previa esibizione di
idonea documentazione, delle spese di
viaggio nonché di quelle ulteriori
inutilmente sostenute e non recuperabili, in conseguenza del predetto
richiamo.
Art. 36
- Giorni festivi.
1. Sono considerati festivi le domeniche e gli
altri giorni riconosciuti
come tali dallo Stato a tutti gli effetti
civili e di seguito elencati:
- 25 aprile (anniversario della
Liberazione);
- 1° maggio (festa del Lavoro);
- 1° gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- lunedì dopo Pasqua;
- 15 agosto (festa dell'Assunzione);
- 1° novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (S. Natale);
- 26 dicembre (S. Stefano).
Viene
altresì riconosciuto come giorno
festivo la ricorrenza del
S.
Patrono della località in cui il dipendente
presta la propria opera.
2. Il personale ha diritto a 1 giorno di
riposo settimanale di almeno 24
ore consecutive, normalmente coincidente con
la domenica. Per i lavoratori
turnisti
il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana,
cosicché
la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene
considerato festivo il giorno fissato per il
riposo.
3. Ai lavoratori che prestano servizio nei
giorni di cui ai commi 1 e 2
spetta il trattamento economico di cui
all'art. 62.
4. I lavoratori che effettuino prestazioni
lavorative nel normale giorno
di riposo settimanale per almeno 4 ore,
hanno diritto a un'intera giornata
di
riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso di cui al
precedente comma 3.
5. Qualora
le festività di cui al comma 1
coincidano con la domenica
ovvero, per i soli
lavoratori turnisti, in altro giorno della settimana
fissato come riposo settimanale, al
lavoratore spetta, oltre alla normale
retribuzione mensile, un ulteriore trattamento economico pari ad
1/26
della retribuzione base mensile. Ove le
stesse festività coincidano con la
domenica
e questa, per il personale turnista, sia considerata giorno
lavorativo, non spetta al personale medesimo
l'erogazione del trattamento
economico di cui al presente comma, fermi
restando quelli diversi previsti
dal presente CCNL.
6. In relazione al combinato disposto della
legge 5.3.77 n. 54 e del DPR
28.12.85
n. 792, a compensazione e in
luogo delle festività civili e
religiose
soppresse, vengono riconosciute 4 giornate di
permesso
retribuito all'anno. Tali permessi sono
fruiti, compatibilmente con le
esigenze
organizzative e produttive, nell'anno di riferimento. Ove
le
relative
giornate non fossero fruite entro detto termine,
l'Azienda
provvederà ad imputare, a tale titolo, i
primi giorni di fede goduti dal
lavoratore nell'anno medesimo.
7. Ai
lavoratori appartenenti alle Chiese cristiane avventiste e alla
religione
ebraica viene riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta,
del riposo sabbatico in luogo di quello
settimanale domenicale, nel quadro
della
flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi
22.11.88 n. 516 e 8.3.89 n. 101.
8. In relazione al comma che precede, le ore
lavorative non prestate il
sabato
sono recuperate la domenica o in
altri giorni lavorativi senza
diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
Art. 37
- Trasferimenti.
a) Area Operativa e Area di Base.
1. Lo spostamento definitivo e senza limiti
di durata del lavoratore ad
altro luogo di lavoro, ovvero ad altra sede
di lavoro distante più di km.
30 dalla sede di lavoro di provenienza
nell'ambito dei Comuni di Milano,
Roma e Napoli, configura ipotesi di
trasferimento, che può essere disposto
unicamente per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.
Nel
disporre il trasferimento la Società terrà conto delle condizioni
personali e familiari del lavoratore
interessato.
2. Il trasferimento deve essere comunicato per
iscritto con un preavviso
rispettivamente non inferiore a 45
giorni, ovvero a 60
giorni nei
confronti del lavoratore senza o con
famiglia a carico. La Società, in
caso di particolari esigenze di servizio,
può disporre il trasferimento
con un preavviso inferiore rispetto ai
predetti termini, erogando per il
restante periodo le indennità previste in
caso di missione.
3. Il lavoratore, di età superiore a 55 anni
se uomo o 50 anni se donna,
può essere trasferito solo in casi di
carattere eccezionale, adeguatamente
motivati da parte aziendale.
4. Nel
caso di lavoratori
portatori di handicap o di
genitori o
familiari che assistano un disabile, ovvero
di lavoratori affetti dalle
patologie
di particolare gravità di cui all'art. 40,
comma 1, il
trasferimento, indipendentemente dalla
distanza, non può avvenire se non
con il consenso della persona interessata.
5. Qualora il lavoratore richieda alla Società
di riesaminare le ragioni
oggettive di cui al comma 1, potrà anche
designare un componente della RSU
o un rappresentante sindacale di una O.S.
firmataria del presente CCNL,
per
farsi assistere nell'incontro
con il responsabile della funzione
aziendale che ha disposto il trasferimento,
assistito a propria volta dal
responsabile della funzione delle
risorse umane (oggi Responsabile
regionale Risorse umane).
6. L'incontro, di cui al comma che precede,
dovrà tenersi entro 5 giorni
dalla data di comunicazione del
provvedimento.
7. In caso di trasferimento il lavoratore ha
diritto:
- al rimborso delle spese di viaggio e di
trasloco nonché all'indennità
di
missione per il tempo trascorso in viaggio nelle misure
indicate
nell'art. 39 del presente CCNL;
- a
un'indennità di prima sistemazione, secondo le misure di seguito
riportate:
distanza indennità
> 30 e = o < a km. 50
4 mensilità
> 50 e = o < a km. 100 8
mensilità
>
100 e = o < a km. 150 12 mensilità
8. I rimborsi e le indennità di cui al
precedente comma sono dovuti nel
caso in cui il trasferimento comporti
l'effettivo cambio di residenza o di
domicilio
del dipendente e dei componenti del proprio nucleo familiare
conviventi a carico.
9. Le indennità indicate nella tabella di cui
al comma 7 sono computate
sulla
retribuzione di cui all'art. 56 e non sono utili ai fini
della
retribuzione indiretta e differita, ivi
compreso il TFR.
10. Per le operazioni inerenti all'eventuale
trasloco, il lavoratore ha
diritto
di richiedere un permesso retribuito fino ad un massimo di 3
giorni.
11. Il trasferimento può essere altresì
disposto, compatibilmente con le
esigenze organizzative aziendali, a domanda
del lavoratore interessato. In
tal
caso non competono al lavoratore medesimo i trattamenti di cui ai
commi che precedono.
12. Nell'accoglimento delle domande di
trasferimento, di cui al comma che
precede, in presenza di più richieste per
la stessa sede di lavoro, si
terrà conto, nell'ordine:
- dell'anzianità di servizio;
- dei carichi familiari;
- delle necessità di studio del dipendente
e/o dei suoi familiari.
Chiarimento
a verbale.
In caso
di trasferimento ad altro luogo di lavoro che comporti
uno
spostamento inferiore
a km. 30, il preavviso di cui
al comma 2
del
presente
articolo viene rispettivamente ridotto a 10 giorni, ovvero a 15
giorni
nei confronti del lavoratore senza o con famiglia a carico; in tal
caso
non trova applicazione quanto previsto ai commi 5 e 6.
b) Area Quadri.
Nei casi
di trasferimento per esigenze di
servizio ad altro luogo
di
lavoro,
al personale inquadrato nell'Area Quadri, in considerazione della
specificità del ruolo ricoperto, saranno riconosciuti,
nei limiti della
normalità:
- il
rimborso delle spese sostenute per il trasloco e per il viaggio
per
sé e per i componenti del
proprio nucleo familiare conviventi a
carico;
- il
rimborso dell'indennizzo dovuto
in ipotesi di
anticipata
risoluzione del contratto di locazione,
regolarmente registrato;
- la
concessione dei giorni
di permesso retribuito
strettamente
necessario al l'effettuazione del trasloco,
nonché di brevi permessi atti
ad agevolare il primo inserimento nella
nuova sede di lavoro.
Sarà
inoltre riconosciuta l'indennità di prima sistemazione nelle seguenti
misure:
distanza indennità
> 30 e = o < a km. 100 4
mensilità
>
100 e = o < a km. 200 8 mensilità
>
200 e = o < a km. 300 12 mensilità
I rimborsi
e le indennità di cui sopra sono dovuti nel caso in
cui il
trasferimento
comporti l'effettivo cambio di residenza o di domicilio del
dipendente e
dei componenti del proprio
nucleo familiare conviventi a
carico.
Le indennità
indicate nella tabella che
precede sono computate sulla
retribuzione di
cui all'art. 56 e non sono utili
ai fini della
retribuzione
indiretta e differita, ivi compreso il TFR.
Il Quadro,
di età superiore a 60 anni se
uomo o 55 anni se donna, può
essere trasferito
solo in casi di carattere
eccezionale, adeguatamente
motivati
da parte aziendale.
Nel caso
di Quadri portatori di handicap
o di genitori o familiari che
assistano un
disabile, ovvero di lavoratori affetti dalle patologie di
particolare gravità
di cui all'art. 40, comma 1,
il trasferimento,
indipendentemente
dalla distanza, non può avvenire se non con il
consenso
della
persona interessata.
Dichiarazione
a verbale.
La Società,
in relazione ad eventuali trasferimenti verso isole minori,
promuoverà apposita ricerca interna di personale su tutto il
territorio
nazionale
per il reperimento delle relative risorse seguendo, nell'ordine,
i sotto
elencati criteri preferenziali:
- residenti in atto nell'isola o
nell'arcipelago, con disponibilità di
propria abitazione;
- già
residenti (non più in atto), con attuale possibilità di propria
abitazione nell'isola o nell'arcipelago;
- non residenti, con possibilità abitativa
presso familiari di 1° grado
residenti nell'isola o nell'arcipelago;
- non residenti, con possibilità abitativa
presso parenti di 2° grado e
oltre residenti nell'isola o
nell'arcipelago.
Art. 38
- Trasferimenti collettivi.
1. I
trasferimenti collettivi, intendendosi per tali, di norma, quelli
conseguenti
a processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o
trasformazione aziendale anche derivanti
da innovazioni tecnologiche,
formeranno
oggetto di confronto con le OO.SS. stipulanti secondo
le
modalità di cui all'art. 2 del presente
CCNL.
2. L'individuazione dei lavoratori da
trasferire avverrà nel rispetto di
criteri oggettivi individuati d'intesa con
le predette Organizzazioni.
3. Al
personale interessato dai
trasferimenti regolati dal presente
articolo, si applicano le disposizioni di
cui ai commi 4, 7, 8, 9 e 10
dell'art. 37 che precede.
4. In
relazione all'attuazione di
piani programmatici che prevedano
assunzioni numericamente significative, le
Parti si incontreranno, secondo
le
modalità di cui all'art. 2, lett. A), del presente CCNL, al fine di
valutare se sussistano le condizioni per
utilizzare in tutto o in parte
istanze
di trasferimento comportanti
mobilità interregionale del
personale.
Art. 39
- Missione.
A) Area operativa e Area di base.
1. Il
personale inviato in missione fuori della località ove è ubicata
la
sede di lavoro di provenienza avrà diritto, oltre al rimborso delle
spese di viaggio, di vitto e di
pernottamento documentate, alla indennità
di missione in misura proporzionale
all'assenza dal posto di lavoro, ivi
compreso
il tempo trascorso in viaggio, nelle misure indicate
nella
tabella di cui al successivo comma 4.
2. L'indennità di missione non è dovuta
per le
missioni di durata
inferiore a 4 ore, per quelle compiute nelle
località di abituale dimora,
ove questa sia diversa dalla località in cui
è ubicata la sede di lavoro,
nonché nel caso di missioni effettuate in
località distanti meno di km. 10
dalla sede di lavoro o dalla dimora
abituale.
3. Agli
effetti del raggiungimento del suddetto limite
minimo, il
periodo di 4 ore deve essere continuativo,
ancorché compreso in 2 giorni
consecutivi.
4. Le
misure dell'indennità spettante
al personale in missione sono
fissate nei seguenti importi lordi:
AREA DI
BASE £. 1.250 per le ore diurne
1.850
per le ore notturne
per complessive 36.000 giornaliere
AREA OPERATIVA 1.700 per le ore
diurne
2.500
per le ore notturne
per complessive 48.800 giornaliere
5. L'indennità di missione è concessa
al personale, anche
se in
aspettativa
per malattia, quando sia chiamato per essere sottoposto a
visita medico-legale in località diversa da
quella della sede di lavoro.
6. Al
personale chiamato in località diversa da quella della sede
di
lavoro,
quale testimone in procedimenti
penali o civili, per
essere
ascoltato su fatti relativi all'esercizio
delle proprie funzioni, spetta
l'indennità di missione di cui ai commi che
precedono, dedotta la somma
eventualmente liquidata dall'Autorità giudiziaria.
7. Eventuali assenze per ferie durante la
missione vengono dedotte dal
periodo di missione e non devono comportare
oneri per la Società.
8. Qualora il dipendente in fede venga
richiamato in servizio per essere
inviato
in missione, la durata della stessa si computa
dall'ora di
partenza
dal luogo in cui il dipendente si trova in fede a
quella di
ritorno nello stesso luogo o nella sede di
servizio.
9. Al
dipendente colpito da
infortunio nel luogo
di missione
nell'esercizio delle proprie attribuzioni si corrisponde,
indipendentemente da quanto può spettare per trattamento d'infortunio,
l'indennità
di missione fino a quando, a giudizio delle
strutture
sanitarie preposte, si trovi
nell'impossibilità di tornare nella propria
sede di servizio o di abituale dimora.
B) Area Quadri.
1. Il personale inviato in missione fuori
della sua sede di lavoro, ha
diritto al rimborso - nei limiti della
normalità - delle spese documentate
di viaggio, di vitto e alloggio.
2. Qualora
la missione non sia inferiore alle 10
ore è, inoltre,
riconosciuta una quota fissa per il rimborso
delle spese non documentabili
pari
al 2% del minimo tabellare mensile e dell'indennità di contingenza
per ogni giorno di missione.
3. Qualora la missione abbia una durata pari
o superiore a 4 ore e fino
a 10 ore spetta un'indennità oraria pari a
£. 2.350 per le ore diurne e £.
3.500 per quelle notturne.
4. Nei
casi di missione all'estero, la percentuale prevista quale quota
fissa per spese non documentabili è elevata
dal 2% al 4%.
5. Gli
importi erogati a titolo di spese non documentabili non
fanno
parte, ad alcun effetto del presente contratto,
della retribuzione, ivi
compreso il TFR.
Dichiarazioni
a verbale.
Ai fini
e per gli effetti di cui agli
artt. 37 e 39 in materia di
trasferimenti
e missioni si precisa quanto segue:
1. Con l'espressione "sede di
lavoro" s'intende la struttura immobiliare
nella quale è situato il posto di lavoro in
cui viene resa la prestazione.
2. Con il termine "località" e
l'espressione "luogo di lavoro" s'intende
l'ambito territoriale di un Comune.
3. Per
determinare la distanza dalla sede di lavoro di provenienza
a
quella
di assegnazione si
farà riferimento al percorso
più breve
effettuabile con i normali mezzi di
trasporto.
4. Con l'espressione "dimora
abituale" e "stabile dimora" s'intende la
dimora effettivamente utilizzata, in modo
non occasionale, dal lavoratore
e dai componenti il proprio nucleo familiare
conviventi e a carico.
5. Con
l'espressione "effettivo
cambio di domicilio" si è
inteso
affermare che il cambio della stabile
dimora, conseguente e causato dal
trasferimento del lavoratore, non debba necessariamente risultare agli
effetti anagrafici, potendo essere anche
diversamente certificato.
Art. 40
- Assenze per malattie - Trattamento.
1. Il
lavoratore non in prova, assente per malattia, ha diritto
alla
conservazione del posto e alla
corresponsione dell'intera retribuzione
fissa per un periodo di mesi 12. I periodi
di malattia che intervengano
con intervalli inferiori a 30 giorni si
sommano ai fini della maturazione
del predetto periodo di 12 mesi. Nel
computo del periodo di 12 mesi non si
tiene conto delle assenze dovute a
patologie di particolare gravità quali
la malattia oncologica, la sclerosi
multipla, la distrofia muscolare e la
sindrome da immunodeficienza acquisita. In
tali casi la retribuzione e la
conservazione del posto spettano loro fino
al limite massimo di 24 mesi,
salvo quanto previsto al successivo comma.
2. Il
diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore
anche per effetto di una pluralità di
episodi morbosi e indipendentemente
dalla
durata dei singoli intervalli raggiunga il limite di 24 mesi di
assenza
entro l'arco massimo di 48 mesi consecutivi. I
termini si
computano dal 1° giorno del 1° periodo di
assenza per malattia.
3. Superati i periodi previsti dai precedenti
commi per la conservazione
del posto, durante i quali decorre
l'anzianità, al lavoratore in malattia
che ne faccia richiesta, verrà concessa
l'aspettativa fino a 12 mesi senza
decorrenza dell'anzianità e senza
corresponsione della retribuzione.
4. Trascorsi
i periodi di assenza previsti
dai precedenti commi, la
Società
potrà procedere alla
risoluzione del rapporto
di lavoro
corrispondendo al lavoratore l'indennità
sostitutiva del preavviso.
5. L'assenza per malattia deve
essere comunicata alla
Società
immediatamente e comunque all'inizio
dell'orario di lavoro del giorno
stesso in cui si verifica, anche nel caso
di eventuale prosecuzione di
tale assenza, salva l'ipotesi di comprovato
impedimento.
6. Il lavoratore è tenuto ad inviare il
relativo certificato medico di
giustificazione entro 2 giorni dall'inizio della
malattia o della
eventuale prosecuzione della stessa. Nel
computo del predetto termine non
si considerano i giorni festivi.
7. La
Società ha diritto di disporre visite mediche di controllo dello
stato
di malattia ai sensi dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300 e
delle
ulteriori disposizioni vigenti in materia.
Qualora
il lavoratore durante l'assenza debba, per particolari motivi,
risiedere in luogo diverso da quello reso
noto alla Società, ne dovrà
dare
preventiva comunicazione scritta,
precisando l'indirizzo di
temporanea reperibilità.
8. Il
lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal 1°
giorno di
assenza
dal lavoro a trovarsi nel
domicilio comunicato al datore di
lavoro, in ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo, dalle ore 10
alle 12 e dalle ore 17 alle 19.
Il
lavoratore, che durante tali fasce orarie debba
assentarsi dal
proprio
domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici
o
per altri giustificati motivi, è tenuto
a darne preventiva
comunicazione alla Società.
9. Il constatato mancato rispetto da parte del
lavoratore degli obblighi
sopra indicati comporta la perdita del
trattamento di malattia, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, ed è
sanzionabile con l'applicazione
di provvedimento disciplinare.
10. Il lavoratore con contratto a tempo
determinato, in caso di malattia,
ha diritto alla retribuzione ed al periodo
di comporto nella misura pari
ad 1/6 della durata del contratto stesso e
comunque non oltre la scadenza
del medesimo.
11. La
fruizione delle cure termali avviene nel rispetto della vigente
normativa di legge e, comunque, durante il
periodo di riposo per ferie.
Art. 41
- Lavoratori studenti - Diritto allo studio.
1. A
tutti i dipendenti vengono riconosciuti i permessi
retribuiti
previsti nell'art. 10, comma 2, legge
20.5.70 n. 300.
2. I
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato potranno
usufruire, a richiesta, per il
conseguimento di titoli di studio in corsi
universitari, post-universitari, di
scuole di istruzione
primaria,
secondaria
e di qualificazione
professionale, statali, parificate o
legalmente riconosciute, o comunque
abilitate al rilascio di titoli di
studio
legali o attestati professionali
riconosciuti dall'ordinamento
pubblico,
nonché per la frequenza di corsi organizzati dalla UE, di
permessi retribuiti nella misura massima di
150 ore biennali 'pro capite',
che potranno anche essere utilizzate in un
solo anno sempreché il corso al
quale il lavoratore intende partecipare
comporti la frequenza, anche in
ore
parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro, per un numero
doppio rispetto a quello richiesto a titolo
di permesso retribuito.
3. Per
le ore di permesso fruite ai
sensi dei commi che precedono,
compete all'interessato unicamente la
retribuzione fissa, ferma restando
la
presentazione della documentazione di cui al comma 9 che segue. Nei
casi di cui al comma 2 del presente
articolo, ove l'interessato abbandoni
il corso di studi o rinunci ai restanti
permessi, quando l'una o l'altra
fattispecie non sia giustificata da causa di forza
maggiore o da
giustificati motivi
sopravvenuti, si procede
al recupero della
retribuzione. Nel caso di giustificazione,
peraltro, le ore di permesso
già fruite saranno detratte da una eventuale
successiva concessione.
4. Ai
sensi dell'art. 5, legge n. 53/00, i dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, che abbiano
almeno 5 anni d'anzianità di
servizio,
possono richiedere un periodo
di congedo, continuativo o
frazionato, non superiore a 11 mesi
nell'arco dell'intera vita lavorativa,
per
il completamento della scuola
dell'obbligo, il conseguimento del
titolo di studio di 2° grado ovvero del
diploma universitario o di laurea,
nonché per la partecipazione ad attività
formative diverse da quelle poste
in essere o finanziate dall'Azienda.
5. Durante il periodo di aspettativa per la
formazione di cui al comma
che precede, il lavoratore conserva il
posto di lavoro e non ha diritto
alla
retribuzione. Tale periodo non è
computabile nell'anzianità di
servizio e non è cumulabile con le ferie,
con la malattia e con gli altri
periodi di aspettativa. La relativa domanda
deve essere presentata dal
lavoratore almeno 30 giorni prima del
periodo indicato per la fruizione.
La Società può non accogliere la domanda o
differirne l'accoglimento nel
caso di comprovate esigenze organizzative e
produttive.
6. Il personale assente per le cause di cui
ai commi 2 e 4 del presente
articolo non potrà superare - per ogni
biennio di vigenza contrattuale -
il
4% del totale dei dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo
indeterminato occupati in ciascuna
unità produttiva al 31
dicembre
dell'anno precedente a quello di decorrenza
del biennio in parola.
7. Il
personale assente per le cause di cui ai commi 1, 2 e
4 del
presente
articolo non potrà superare - in ciascun giorno - il 2%
del
totale del personale di ciascuna unità
produttiva.
8. La durata giornaliera delle singole
assenze può variare da un minimo
di 2 ore all'intero orario d'obbligo,
secondo le esigenze organizzative e
produttive dell'unità di appartenenza.
9. I
lavoratori interessati dalla fattispecie di cui ai
presente
articolo devono produrre la seguente
documentazione:
- per le previsioni di cui al comma 1, il
certificato della competente
autorità scolastica che comprovi
l'effettuazione dell'esame da parte del
lavoratore;
- per le previsioni di cui ai commi 2 e 4 il certificato di
iscrizione
al corso, attestante anche la sua durata, i
relativi certificati mensili
di frequenza, con l'indicazione delle ore
complessive, nonché l'eventuale
certificato comprovante l'avvenuta
partecipazione agli esami.
10. Per
quanto riguarda l'interruzione del periodo di
congedo,
l'eventuale riscatto del periodo stesso ai
fini contributivi e quant'altro
non
espressamente disciplinato nel
presente articolo, si
rinvia
integralmente a quanto previsto nella
legge n. 53/00 e successive
modificazioni e integrazioni.
Dichiarazione
a verbale.
Per
quanto attiene all'eventuale anticipazione del TFR di cui all'art. 7,
legge n.
53/00, le Parti s'impegnano ad
incontrarsi per definirne
la
relativa
regolamentazione.
Art. 42
- Tutela della maternità e della paternità.
1. Al personale si applicano le disposizioni
di legge vigenti in materia
di tutela della maternità e della paternità.
Astensione
obbligatoria.
2. Fermo
restando il periodo di astensione obbligatoria, riconosciuto
durante i 2 mesi precedenti la data
presunta del parto e i 3 successivi,
le lavoratrici hanno la facoltà di
astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei
4 mesi successivi al parto a
condizione che il medico specialista del
SSN, o con esso convenzionato, e
il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei
luoghi di lavoro, attestino che tale
opzione non arrechi pregiudizio alla
salute della gestante e del nascituro.
3. Qualora
il parto avvenga
in data anticipata rispetto a
quella
presunta, i giorni di astensione
obbligatoria non goduti prima del parto
vengono aggiunti al periodo di astensione
obbligatoria dopo il parto.
4. Il diritto ad astenersi dal lavoro nei
primi 3 mesi dalla nascita del
figlio
spetta altresì al padre lavoratore in caso di morte o di grave
infermità della madre, ovvero di abbandono,
nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino.
5. I periodi di astensione obbligatoria, in
quanto equiparati a servizio
prestato,
sono valutati per
intero ad ogni
conseguente effetto
contrattuale.
Astensione
facoltativa.
6. Entrambi i genitori, trascorso il periodo
di astensione obbligatoria,
hanno
diritto, nei primi 8 anni di vita del bambino,
di astenersi
facoltativamente dal lavoro, nei limiti e
secondo le modalità stabilite
dall'art.
3, comma 2, legge n. 53/00. Ai fini dell'esercizio di
tale
diritto,
ciascuno dei genitori
interessati deve darne comunicazione
all'Azienda con un periodo di preavviso di
15 giorni.
7. I periodi di astensione facoltativa sono
computati nell'anzianità di
servizio
esclusi gli effetti relativi alle ferie e
alle mensilità
aggiuntive.
Trattamento
economico.
8. Nei periodi di astensione dal lavoro
previsti per legge, il personale
ha titolo al seguente trattamento
economico:
A) durante
il periodo di astensione obbligatoria viene corrisposto un
trattamento economico pari al
100% della retribuzione normalmente
spettante,
fissa e variabile, relativa alla
professionalità e alla
produttività dell'unità produttiva di appartenenza, con esclusione di
quella legata all'effettivo svolgimento
dell'attività lavorativa e al
raggiungimento degli obiettivi di
produttività di gruppo o individuali;
B) durante
il periodo di astensione
facoltativa, di cui all'art. 3,
comma 2, legge n. 53/00, ove fruito entro
il 3° anno di vita del bambino,
al
dipendente viene corrisposta una indennità pari all'80%
della
retribuzione per i primi 2 mesi, e pari al 30%
della retribuzione medesima
per un ulteriore periodo di 4 mesi. Tale
indennità viene computata sulla
retribuzione normalmente spettante, fissa e variabile, relativa
alla
professionalità, con esclusione di quella
legata all'effettivo svolgimento
dell'attività lavorativa ed al
raggiungimento degli obiettivi
di
produttività di gruppo o individuali.
L'intero periodo di 6 mesi è coperto
da contribuzione figurativa;
C) durante il periodo di astensione
facoltativa fruito oltre il 3° anno
e fino al compimento dell'8° anno di vita
del bambino, viene corrisposta
un'indennità pari al 30% della retribuzione
nell'ipotesi in cui il reddito
individuale del lavoratore sia
inferiore a 2,5 volte l'importo
del
trattamento minimo di pensione a carico
dell'assicurazione obbligatoria.
Tale
periodo è coperto da contribuzione figurativa ed eventualmente
volontaria con le modalità previste
dall'art. 3, comma 4, legge n. 53/00.
Norme
finali.
9. Nei
primi 3 mesi di gravidanza le lavoratrici non
possono essere
adibite ai videoterminali.
10. Qualora durante l'assenza obbligatoria dal
servizio della lavoratrice
o del lavoratore, l'unità presso la quale
prestava servizio abbia subito
significative modificazioni di carattere
organizzativo, la Società, anche
in conformità con quanto previsto dall'art.
17, legge n. 53/00, provvederà
a collocare l'interessata/o,
compatibilmente con le esigenze organizzative
e produttive, nella unità più vicina e, ove
necessario, ad inserire la/il
dipendente
che abbia ripreso
servizio nei primi
corsi utili di
addestramento.
11. Per
quanto riguarda il parto
plurimo, il recesso dal rapporto di
lavoro e quant'altro non espressamente
disciplinato nel presente articolo,
si
rinvia integralmente a quanto
previsto dalla legge
n. 53/00 e
successive modificazioni e integrazioni.
Dichiarazioni
a verbale.
a) Per quanto attiene alle previsioni di cui
all'art. 9, legge n. 53/00,
relativo a "misure a sostegno della
flessibilità d'orario", le Parti
si
riservano di definire accordi specifici che
prevedano azioni positive per
la flessibilità, in linea con quanto
previsto alle lett. a) e b), comma 1,
del succitato art. 9, legge n. 53/00,
mediante l'introduzione di procedure
e/o metodologie di lavoro che consentano di
conciliare tempo di vita e di
lavoro del personale interessato;
b) le
Parti s'impegnano altresì
ad incontrarsi qualora
eventuali
successive modificazioni e/o integrazioni
apportate alla legge n. 53/00
richiedano l'intervento della contrattazione
collettiva;
c) il testo della legge n. 53/00 viene
allegato al presente CCNL.
Art. 43
- Tutela delle persone handicappate.
1. Nei
confronti dei dipendenti
che si trovino nelle condizioni
descritte dalla legge 5.2.92 n. 104, trovano
applicazione le agevolazioni
di
cui all'art. 33 della legge medesima come modificato e integrato, ai
commi 3, 5 e 6, dall'art. 19, legge n.
53/00.
2. I
permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3, della citata legge
possono
essere fruiti in forma oraria
frazionata, tenuto conto delle
esigenze organizzative dell'unità lavorativa
di appartenenza.
3. Le
Parti seguiranno con
attenzione l'evoluzione legislativa
impegnandosi ad adeguare, anche
in modo graduale,
gli interventi
necessari. A livello regionale saranno
individuate le misure più idonee,
compreso
l'abbattimento delle barriere
architettoniche, a migliorare
l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro
nei confronti dei portatori di
handicap.
Art. 44
- Tutela dei tossicodipendenti.
1. Ai
lavoratori
tossicodipendenti si applicano
le disposizioni
contenute nella legge 22.12.75 n. 685, così
come modificate dalla legge
26.6.90 n. 162.
2. In attuazione dell'art. 29, legge 26.6.90
n. 162 e del DPR 9.10.90 n.
309, i lavoratori assunti a tempo
indeterminato di cui viene accertato lo
stato
di tossicodipendenza, i quali
intendano accedere ai
programmi
terapeutici
e di riabilitazione presso idonee strutture pubbliche o
private, hanno diritto, nel rispetto delle
richiamate condizioni di legge,
ad
un periodo di aspettativa non
retribuito per tutta la durata della
terapia e comunque non superiore a 3 anni.
3. I
lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta
richiedere
un periodo di aspettativa non
retribuito per la durata
e
secondo
le modalità previste
nell'art. 34 del
presente CCNL per
concorrere, qualora il servizio per le
tossicodipendenze ne attesti la
necessità,
al programma terapeutico e
socio-riabilitativo del
tossicodipendente.
4. L'aspettativa di cui ai
commi 2 e 3 che precedono comporta
la
sospensione del rapporto a tutti gli effetti
economici e normativi.
Ai
fini previdenziali i lavoratori
interessati potranno procedere al
riscatto ovvero al versamento dei relativi
contributi, calcolati secondo
i
criteri della prosecuzione volontaria, ai sensi delle disposizioni di
legge vigenti.
5. Ai
lavoratori che intendono
fruire dei predetti
periodi di
aspettativa, qualora si trovino in
condizioni familiari di grave disagio
economico adeguatamente comprovate e
documentate, la Società potrà erogare
una
indennità pari al 30% della retribuzione globale di fatto
per un
massimo di 1 anno.
6. In alternativa all'aspettativa di cui
sopra potranno essere concessi
permessi
non retribuiti per brevi periodi, la durata dei
quali è
determinata dalla struttura terapeutica,
qualora quest'ultima riconosca il
valore
positivo del lavoro in quanto parte integrante della terapia
e
pertanto preveda il mantenimento
dell'interessato nell'ambiente che lo
circonda.
In tal caso saranno valutate con favore le domande intese ad
ottenere
l'applicazione del lavoratore presso uffici più vicini alla
struttura terapeutica di cui sopra nonché
alle mansioni più adeguate alla
condizione dello stesso.
Art. 45
- Tutele legali.
1. La
Società, in applicazione dell'art. 5, legge 13.5.85 n.
190, è
tenuta ad assicurare tutti i propri
dipendenti che, a causa del tipo di
mansioni svolte, sono particolarmente
esposti al rischio di responsabilità
civile
verso terzi, esclusi i casi di danni derivanti da dolo o
colpa
grave.
2. Per i danni prodotti dal dipendente alla
Società valgono le norme del
codice civile.
3. Il lavoratore oggetto di un procedimento
giudiziario per fatti o atti
direttamente connessi espletamento del servizio o all'adempimento dei
compiti
d'ufficio informa tempestivamente la Società la
quale, a
condizione
che non sussista conflitto di
interesse, assume a proprio
carico ogni onere di difesa fin
dall'apertura del procedimento e per tutti
i
gradi del giudizio, indicando ai dipendente un legale
di propria
fiducia.
4. Il
lavoratore, eventualmente
condannato con sentenza passata
in
giudicato per i fatti a lui imputati per
averli commessi per dolo o colpa
grave, rimborsa alla Società tutti gli oneri
dalla stessa sostenuti per la
sua difesa.
5. Nei casi di cui al comma 3, ove il
dipendente non abbia accettato il
legale
di nomina della Società e abbia ritenuto di
nominarne uno di
propria fiducia, la Società rimborserà le
spese di giudizio e di onorario
sostenute
e documentate entro
60 giorni dal
momento in cui
la
responsabilità del dipendente risulti
esclusa da provvedimento giudiziario
non riformabile e comunque passato in
giudicato.
6. Le
garanzie e le tutele di cui al
punto precedente sono sospese,
nell'ipotesi in cui sia stata ammessa
costituzione di parte civile della
Società nel procedimento penale a carico del
dipendente.
Art. 46
- Igiene e sicurezza sul lavoro.
1. La
Società, riconosciuta la priorità della tutela della salute dei
lavoratori e dell'igiene e sicurezza del
lavoro all'interno dei processi
produttivi,
si impegna ad adottare idonee iniziative volte a garantire
l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le
norme
vigenti
in materia, tenendo conto in
particolare delle misure atte a
tutelare
la salubrità e la sicurezza
degli ambienti di lavoro, degli
impianti
e la prevenzione delle malattie
professionali, nonché delle
disposizioni contenute nel D.lgs.
19.9.94 n. 626
e successive
modificazioni, integrazioni e disposizioni
attuative, ivi ricomprendendo
la Direttiva CEE n. 89/301 del 12.6.89.
2. Con
particolare attenzione alla
fisiologia femminile, la Società
tutelerà in modo specifico la salute delle
lavoratrici madri, segnatamente
a quanto previsto in materia di lavoro
notturno dalle leggi nn. 903/77 e
25/99; durante il periodo di gestazione, la
Società eviterà di adibire le
medesime ai lavori faticosi, pericolosi ed
insalubri, assicurando altresì
il rispetto della normativa vigente in
materia di uso dei videoterminali.
3. Al
fine di predisporre le misure idonee a tutelare la
salute e
l'integrità
psicofisica dei lavoratori, la Società, nel rispetto delle
previsioni di legge, provvede tra l'altro a:
- predisporre, per le attività esposte a
rischio, visite preventive e
controlli periodici secondo la normativa
vigente;
- fornire tutte le indicazioni atte ad un
efficace prevenzione attuando
interventi specifici e tempestivi idonei alla
eliminazione dei fattori di
rischio;
- assicurare idonee iniziative per mantenere
l'igiene industriale negli
ambienti di lavoro;
- garantire interventi per indagini ed esami
finalizzati allo studio ed
alla elaborazione dei dati relativi a
rilevamenti ambientali e alle visite
sanitarie sui lavoratori;
- fornire
un'adeguata e aggiornata
informazione ai lavoratori
sui
rischi per la sicurezza e la salute connessi
alla attività della Società,
sulle misure e sulle attività di protezione
e prevenzione adottate per i
rischi
specifici ai quali essi sono
esposti in relazione all'attività
svolta sulle normative di sicurezza e di
tutela ambientale nonché sulle
disposizioni aziendali adottate in materia;
- garantire, durante l'orario di lavoro e senza oneri a
carico dei
dipendenti, la formazione dei dipendenti
medesimi in materia di sicurezza
e di salute secondo le previsioni di cui
alla normativa vigente;
- istituire negli edifici a maggiore concentrazione di personale,
e
comunque con un numero di dipendenti
superiore a 1.000, posti di pronta
assistenza
medica onde assicurare ai lavoratori la possibilità
di
avvalersi di un adeguato supporto sanitario,
ferma restando la possibilità
di
esaminare, nell'ambito delle previsioni di cui al D.lgs. n. 626/94,
eventuali specificità in relazione alla
complessità organizzativa e alla
natura dei relativi rischi.
4. Le
Parti, in particolare per quanto attiene
alla
elezione/designazione dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza e
alle loro agibilità, nonché agli Organismi
paritetici di cui all'art. 20,
D.lgs.
n. 626/94, s'impegnano
a promuovere ogni
utile iniziativa
finalizzata all'attuazione delle
disposizioni normative in vigore e di
quelle
che saranno emanate in materia di igiene e sicurezza sul lavoro,
pervenendo in tal senso ad uno specifico
accordo.
5. Per quanto non espressamente disciplinato
nel presente articolo, si
rinvia integralmente a quanto previsto nel
D.lgs. 19.9.94 n. 626, il cui
testo
viene allegato al presente CCNL, e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 47
- Lavori usuranti.
Ferma restando
la normativa vigente in materia
di lavori usuranti, le
Parti s'impegnano
ad analizzare eventuali
aspetti ad essa collegati,
nell'ambito dei
lavori dell'Osservatorio
paritetico nazionale di
cui
all'art.
8 del presente CCNL, anche tenuto conto delle previsioni di
cui
al
D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 48
- Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
1. La
Società è tenuta ad assicurare i lavoratori presso INAIL contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Fermo restando quanto previsto al comma 5
che segue, i lavoratori non in
prova
hanno diritto, in tali casi, alla conservazione del posto
e al
trattamento di cui al comma 4 del presente
articolo.
2. In caso d'infortunio sul lavoro, anche
leggero, il lavoratore colpito
deve
immediatamente avvertire il proprio responsabile che
provvederà,
direttamente o mediante persona delegata, ad
accompagnare l'interessato,
ove
necessario, al presidio sanitario del luogo oppure al
più vicino
pronto soccorso e a stendere, se del caso,
la denuncia a norma di legge.
3. Nel
caso in cui l'infortunio si
verifichi al di fuori dei locali
della
Società, nello svolgimento delle
attività cui il lavoratore
è
preposto, la denuncia deve essere presentata
presso il più vicino pronto
soccorso.
4. Il lavoratore ha diritto all'intera
retribuzione in godimento per la
giornata
in cui si è verificato l'infortunio. In
caso di inabilità
temporanea
assoluta derivante da
infortunio sul lavoro,
la Società
corrisponde al lavoratore, dal
1° giorno successivo
a quello
dell'infortunio, una integrazione
dell'indennità corrisposta da INAIL fino
al
raggiungimento del 100% della
retribuzione giornaliera normalmente
spettante,
per tutta la durata della
inabilità e fatto salvo
quanto
previsto dal successivo comma 5.
5. Per
il raggiungimento del limite di cui all'art. 40, comma 2,
del
presente
contratto, i primi 16 mesi di assenza dovuti ad infortuni sul
lavoro o a malattia professionale non sono
considerati utili ai fini del
relativo computo.
6. Nel
caso in cui l'infortunio sul lavoro sia causato da colpe di un
terzo, il risarcimento da parte del terzo responsabile
sarà versato dal
lavoratore alla Società fino a concorrenza
di quanto riconosciuto dalla
stessa a titolo di integrazione
dell'indennità INAIL secondo le previsioni
di cui al comma 4 del presente articolo.
7. La
normativa di cui
al presente articolo
trova applicazione
subordinatamente al riconoscimento da parte INAIL dell'infortunio, ivi
compreso
quello in itinere ai sensi della
normativa vigente, o della
malattia professionale.
Art. 49
- Indumenti di lavoro.
1. La Società richiede ai lavoratori, in
relazione a specifiche attività
lavorative, di indossare indumenti e oggetti
di vestiario forniti dalla
stessa, secondo modalità definite in
apposito regolamento aziendale.
2. Per
quanto riguarda l'utilizzo di
specifici indumenti di lavoro,
funzionali a garantire la tutela del
lavoratore nell'espletamento della
propria
attività lavorativa, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. n.
626/94
in materia di
igiene e sicurezza sul
lavoro e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 50
- Tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori.
I
lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede
religiosa, hanno
diritto, nei luoghi ove prestano la
loro opera, di
manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto
dei principi
della
Costituzione e delle norme di legge.
Sia la
società che i lavoratori devono
adottare nei reciproci rapporti
comportamenti
coerenti con il pieno rispetto della loro dignità e dei loro
diritti.
Al fine
di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente
idoneo al
sereno svolgimento dell'attività, verranno assicurati
comportamenti
coerenti con le Direttive e le Raccomandazioni UE nonché con
l'evoluzione legislativa
in materia, anche
al fine di
evitare, in
particolare, comportamenti a connotazione sessuale o che
possano indurre
disagi di
natura psicologica, lesivi della dignità della persona o in
contrasto
con il regolare svolgimento del rapporto di lavoro.
In tale
ottica le Parti s'impegnano a prevenire e rimuovere ogni azione
tesa a discriminare il lavoratore nel proprio
"status" e nella dignità e
integrità
della persona.
Art. 51
- Doveri del dipendente.
Il dipendente, in ossequio ai principi
enunciati negli artt. 2104 e 2105
C.C., deve
tenere un contegno disciplinato e
rispondente ai doveri
inerenti
all'esplicazione delle mansioni assegnategli, e in particolare:
a) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere
alle formalità prescritte
dalla Società per il controllo delle
presenze;
b) svolgere
con assiduità, diligenza e
spirito di collaborazione le
mansioni assegnategli, osservando le norme
del presente contratto e le
disposizioni per l'esecuzione e la
disciplina del lavoro impartite dalla
Società;
c) mantenere
assoluta segretezza sugli interessi
della Società; non
trarre profitto da quanto forma oggetto
delle sue funzioni e non esplicare
sia direttamente sia per interposta persona,
anche fuori dall'orario di
lavoro, mansioni ed attività - a titolo
gratuito od oneroso - che siano in
contrasto anche indiretto o in concorrenza
con la Società;
d) astenersi da qualunque attività - a titolo
gratuito od oneroso - o da
qualunque
altra forma di partecipazione in imprese e organizzazioni di
fornitori,
clienti, concorrenti e distributori, che possano configurare
conflitto di interessi con la Società;
e) durante l'orario di lavoro, mantenere nei
rapporti interpersonali e
con
la clientela, una condotta
improntata a principi di correttezza e
astenersi
da comportamenti lesivi della dignità della
persona, non
attendere ad occupazioni estranee al servizio
e, in periodo di malattia o
infortunio, ad attività lavorativa ancorché
non remunerata;
f) avere
cura dei locali,
mobili, oggetti, macchinari,
attrezzi,
indumenti, strumenti ed automezzi a lui
affidati;
g) non
avvalersi di mezzi di comunicazione o di quanto è di proprietà
della Società per ragioni che non siano di
servizio;
h) osservare scrupolosamente le disposizioni
che regolano l'accesso ai
locali della Società da parte del personale
e non introdurre, salvo che
non
siano debitamente autorizzate,
persone estranee alla Società nei
locali non aperti al pubblico;
i) rifiutare
qualsiasi compenso a
qualunque titolo offerto
dalla
clientela in connessione agli adempimenti
della prestazione lavorativa. I
lavoratori operanti in settori la cui
attività è svolta prevalentemente a
contatto
con la clientela devono esporre un
adeguato contrassegno
identificativo, fermo restando il rispetto
di quanto previsto dalla legge
31.12.96 n. 675.
Art. 52
- Provvedimenti disciplinari.
1. I provvedimenti disciplinari sono:
a) rimprovero verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a 4 ore di
retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione fino ad un massimo di 10
giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. La
Società non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei
confronti
del lavoratore senza
avergli preventivamente contestato
l'addebito con la tempestività del caso e
senza averlo sentito a propria
difesa.
I
provvedimenti disciplinari più gravi
del rimprovero verbale
non
possono
essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni
dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi
ha dato causa, nel corso dei
quali il lavoratore può presentare le
proprie giustificazioni.
Il
lavoratore può presentare
le proprie giustificazioni anche
verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante
dell'Associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato, ovvero di
un componente la RSU.
La
comunicazione del provvedimento deve essere inviata per iscritto al
lavoratore
entro e non oltre 30 giorni dal
termine di scadenza della
presentazione delle giustificazioni, in difetto di che il procedimento
disciplinare si ha per definito con
l'archiviazione.
3. I
provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle
eventuali responsabilità nelle quali egli
sia incorso.
4. La Società, laddove riscontri la necessità
di espletare accertamenti
sui fatti addebitabili al lavoratore a
titolo di infrazione disciplinare,
può
disporre, solo in ipotesi di particolare gravità, l'assegnazione
provvisoria
del lavoratore ad altro ufficio o la sospensione cautelare
temporanea dal servizio per un periodo di
tempo strettamente necessario,
con corresponsione della retribuzione. Il
periodo di sospensione cautelare
dal servizio è considerato a tutti gli
effetti quale servizio prestato.
5. I
provvedimenti disciplinari di cui alle lett. b), c) e
d) del
precedente comma 1 potranno essere impugnati
secondo la procedura di cui
all'art. 7, legge n. 300/70.
I provvedimenti disciplinari di cui alle
lett. e) ed f) del comma stesso
potranno
essere impugnati secondo le procedure previste dalla legge n.
604
del 15.7.66, dall'art. 18, legge
n. 300 del 20.5.70 e dalle leggi
che regolano la materia.
6. Nel
rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle
sanzioni e avuto riguardo alla gravità della
mancanza, in conformità con
quanto
previsto nell'art. 7, legge n.
300 del 20.5.70, l'entità di
ciascuno dei suddetti provvedimenti sarà determinata
in relazione:
- alla
intenzionalità del comportamento
o al grado di negligenza,
imprudenza o imperizia con riguardo anche
alla prevedibilità dell'evento;
- al concorso, nella mancanza, di più
lavoratori in accordo tra loro;
- al comportamento complessivo del
lavoratore, con particolare riguardo
ai precedenti disciplinari nell'ambito del
biennio.
7. Al
lavoratore che commetta
mancanze della stessa
natura già
sanzionate nel biennio, potrà essere
irrogata, a seconda della gravità del
caso e delle circostanze, la sanzione di
livello più elevato rispetto a
quella già inflitta anche se la fattispecie
non appartiene al gruppo cui
la sanzione stessa si riferisce.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto dei
provvedimenti disciplinari
decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Art. 53
- Sospensione temporanea senza diritto alla retribuzione.
In caso
di misure cautelari restrittive della libertà personale adottate
in esecuzione dei provvedimenti disposti
dall'Autorità giudiziaria prima
della definizione
del 1° grado del giudizio penale
e della relativa
sentenza, il
lavoratore, per il
periodo in cui
opera la predetta
restrizione
della propria libertà personale, resta sospeso dal servizio e
dalla
retribuzione.
Art. 54
- Codice disciplinare.
1. Si
applicano le sanzioni disciplinari del rimprovero
verbale o
dell'ammonizione scritta al lavoratore che:
- non osservi le disposizioni di servizio;
- non
rispetti l'orario di lavoro o le
formalità prescritte per la
rilevazione ed il controllo delle presenze,
si trattenga oltre l'orario di
lavoro senza autorizzazione e senza giusto
motivo nei locali di lavoro;
- non
provveda a comunicare il motivo
dell'assenza entro lo stesso
giorno
in cui la stessa si verifica,
salvo casi di comprovata forza
maggiore;
- esegua la prestazione lavorativa con
scarsa diligenza;
- non
abbia cura dei locali e/o dei beni mobili o
strumenti a lui
affidati; adoperi negligentemente quelli di
cui gli è consentito l'uso o
se ne avvalga abusivamente;
- durante
l'orario di lavoro, nei locali di lavoro o in situazioni
connesse
alla attività lavorativa (es.
mensa) tenga un comportamento
scorretto;
- si
presenti al lavoro o si trovi
durante l'orario di servizio in
stato di alterazione psichica a lui
imputabile;
- in assenza di situazioni oggettive di
pericolo, non osservi le norme
infortunistiche portate a sua conoscenza.
2. Si applica la sanzione disciplinare della
multa non superiore a 4 ore
di retribuzione:
- per
recidiva entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto
nelle stesse mancanze previste nel
precedente gruppo;
- per assenza arbitraria non superiore a 2
giorni;
- per comportamento scorretto verso i
superiori, i colleghi, dipendenti
o verso il pubblico;
- per tolleranza di irregolarità di servizi,
di atti di indisciplina, o
di contegno non corretto da parte del
dipendente personale;
- per
inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui
non sia
derivato un pregiudizio al servizio o agli
interessi della Società;
- per sottrazione di materiale o beni
strumentali di tenue valore;
- per comportamento che, in caso di assenza
per malattia, non consenta
il controllo medico disposto dalla Società.
3. Si
applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
con privazione dalla retribuzione, fino a 4
giorni:
- per
particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione
della sanzione, nelle stesse mancanze
previste nel precedente gruppo;
- per simulazione di malattia o di altri
impedimenti ad assolvere gli
obblighi di servizio;
- per
svolgimento di attività
alle dipendenze di altra
società,
avvalendosi della propria condizione o
professionalità, in contrasto con
gli interessi dell'Azienda o comunque in
concorrenza anche potenziale, se
non altrimenti sanzionabile;
- per assenza arbitraria da 3 a 6 giorni;
- per
ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede designata
dai
superiori, quando il ritardo non superi i 10
giorni;
- per
inosservanza di doveri di leggi, regolamenti o disposizioni in
materia di prevenzione infortuni e sicurezza
sul lavoro, in presenza di
oggettive situazioni di pericolo;
- per inosservanza di doveri e obblighi di
servizio da cui sia derivato
un pregiudizio alla regolarità del servizio
stesso o agli interessi della
Società
o un vantaggio per sé o per
i terzi, se
non altrimenti
sanzionabile;
- per
inosservanza del dovere di segretezza, da cui non sia derivato
danno.
4. Si
applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione, fino a 10
giorni:
- per
particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione
della sanzione, nelle stesse mancanze
previste nel precedente gruppo;
- per rifiuto di testimonianza o per
testimonianza falsa o reticente in
procedimenti disciplinari;
- per rifiuto di eseguire ordini concernenti
obblighi di servizio;
- per
il compimento, in servizio, di
atti dai quali sia derivato un
vantaggio
per sé e/o un danno per la Società, se non
altrimenti
sanzionabili in caso di particolare gravità;
- per assenza arbitraria da 7 a 10 giorni;
- per
mancanze che abbiano arrecato
pregiudizio alla sicurezza del
servizio, con danno alle cose sia della Società
che di terzi, oppure con
danno non grave alle persone;
- per
rifiuto di assoggettarsi, secondo le norme di legge vigenti, a
visite personali disposte a tutela del
patrimonio e di quanto alla Società
è affidato;
- per alterchi con vie di fatto negli
edifici della Società;
- per
atti, comportamenti o molestie
che siano lesivi della dignità
della persona umana;
- per abituale negligenza oppure per
abituale inosservanza di leggi o
regolamenti o degli obblighi
di servizio nell'adempimento della
prestazione di lavoro;
- per
atti, comportamenti o molestie di carattere sessuale che siano
lesivi della dignità della persona umana;
- per uso dell'impiego al fine di trarne
illecito profitto per sé o per
gli altri;
- per minacce o ingiurie gravi verso altri
dipendenti della Società, o
per
gravi manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti
della Società;
- per inosservanza del dovere di segretezza,
da cui sia derivato danno;
- in
genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o
regolamenti o degli obblighi di servizio
deliberatamente commesse, anche
per procurare indebiti vantaggi a sé o a
terzi, ancorché l'effetto voluto
non
si sia verificato e sempre che
la mancanza non abbia carattere di
particolare gravità, altrimenti
sanzionabile;
- per atti o comportamenti che producano
interruzione o turbativa nella
regolarità o nella continuità del servizio o
per volontario abbandono del
servizio medesimo;
- per
ingiustificato ritardo, oltre i
10 giorni, nel trasferimento
disposto per esigenze di servizio.
5. Si
applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso
per una delle seguenti mancanze:
- per
recidiva plurima, nell'anno,
nelle mancanze previste
nel
precedente gruppo;
- per essere sotto constatato reiterato
effetto di sostanze alcoliche o
di droghe durante il disimpegno di
attribuzioni attinenti alla sicurezza
in
genere e a quella del servizio,
fatte salve le situazioni tutelate
nell'art. 44;
- per irregolarità, trascuratezza o
negligenza oppure per inosservanza
di
leggi, di regolamenti o degli
obblighi di servizio dalle quali sia
derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla
regolarità del servizio con
gravi danni ai beni della Società o di
terzi, o anche con gravi danni alle
persone;
- per
aver occultato fatti e
circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione o sottrazione di
somme o beni di spettanza o di
pertinenza della Società o ad essa affidati;
- per rifiuto nel trasferimento disposto per
esigenze di servizio;
- per
assenza arbitraria dal
servizio superiore ai
10 giorni
consecutivi, anche non lavorativi;
- per
comprovata incapacità o
persistente insufficiente rendimento,
ovvero
per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio.
6. Si applica la sanzione disciplinare del
licenziamento senza preavviso
per una delle seguenti mancanze:
- per illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme, o
beni
di spettanza o di pertinenza
della Società o ad essa affidati, o
infine
per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da
terzi;
- per aver dolosamente percepito somme
indebite a danno dell'utenza o
per
aver accettato compensi, anche non in danaro,
o per qualsiasi
partecipazione a benefici ottenuti o
sperati, in relazione ad affari
trattati per ragioni d'ufficio;
- per violazioni dolose di leggi o
regolamenti o dei doveri di ufficio
che possano arrecare o abbiano arrecato
forte pregiudizio alla Società o a
terzi;
- per
aver dolosamente alterato,
falsificato o sottratto documenti,
registri
o atti della Società o ad essa
affidati, al fine di
trarne
profitto;
- per
essersi recidivamente reso colpevole, negli ambienti di lavoro,
di
vie di fatto contro altri
dipendenti o terzi, anche per motivi
non
attinenti al servizio;
- per
aver intenzionalmente provocato o
partecipato a disordini,
tumulti, violenze in servizio o comunque
nell'ambito dell'ufficio;
- per
condanna passata in giudicato, quando i fatti costituenti reato
possano
assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario,
nell'ipotesi in cui la
loro gravità, in relazione
alla natura del
rapporto, alle mansioni, al grado di
affidamento, sia tale da far ritenere
il lavoratore professionalmente inidoneo
alla prosecuzione del lavoro;
- per
qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua
dai
pubblici uffici;
- quando
sia accertato che
l'impiego fu conseguito
mediante la
produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e,
comunque, con mezzi fraudolenti;
- in genere per fatti o atti dolosi, anche
nei confronti di terzi, di
gravità tale da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro.
Le mancanze
non specificamente previste
nella presente elencazione
verranno sanzionate con i provvedimenti di cui
all'art. 52 del presente
CCNL, facendosi
riferimento, quanto all'individuazione dei fatti
sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di cui
all'art. 51 del medesimo
CCNL e
quanto al tipo
ed alla misura delle
sanzioni, ai principi
desumibili
dai criteri di correlazione.
Devoluzione
delle ritenute per multe.
L'importo delle
ritenute per multe sarà introitato
nel bilancio della
Società
e destinato per le attività sociali.
Concorsi
di mancanze.
Il dipendente responsabile di più mancanze
compiute con l'unica azione od
omissione
o con più azioni od omissioni tra loro collegate da un medesimo
nesso psicologico ed accertate con un unico
procedimento, incorre nella
punizione combinata
per la mancanza più grave se le suddette infrazioni
sono
punite con sanzioni di diversa gravità.
Capitolo
IV - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 55
- Struttura della retribuzione.
La
retribuzione è strutturata in "fissa" e "variabile".
A. La retribuzione fissa comprende:
- minimo tabellare;
- indennità di contingenza in godimento;
- 13a mensilità;
- 14a mensilità;
- retribuzione individuale di anzianità
(art. 25, DPR 4.8.90 n. 335);
- elemento distintivo della retribuzione;
- posizioni economiche differenziate, di
cui all'art. 4, CCNL 19.6.97,
integrativo per la parte economica del CCNL
26.11.94;
- ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascuna
Area,
conseguenti al mantenimento, ai sensi del CCNL
26.11.94, del
differente regime retributivo delle ex
categorie contrattuali.
Le
differenze esistenti tra le posizioni di cui all'alinea che precede e i
minimi previsti per l'Area di inquadramento, la
retribuzione individuale
d'anzianità in
godimento e l'elemento distintivo della retribuzione non
saranno
riassorbiti all'atto dell'eventuale passaggio all'Area superiore.
Le posizioni
economiche differenziate, di cui all'art. 4, CCNL 19.6.97,
sono
riassorbibili all'atto dell'eventuale passaggio all'Area superiore.
B. La retribuzione variabile comprende:
- premi di produttività;
- indennità di funzione;
- indennità particolari.
C. Assegno per il nucleo familiare.
Art. 55
bis - Minimi tabellari e indennità di contingenza.
Al personale
in servizio competono, in relazione all'Area funzionale di
appartenenza,
i trattamenti annui lordi, tempo per tempo vigenti, di cui
all'allegato
2 a) al presente CCNL.
Al personale
che risulti in servizio alla
data di sottoscrizione del
presente CCNL
nonché alle scadenze
indicate nella tabella
di cui
all'allegato 2 b),
vengono altresì corrisposte, a titolo di
"competenze
contrattuali
arretrate", le somme lorde forfettarie indicate nella tabella
di cui
al suddetto allegato 2 b).
Delle somme in parola saranno considerate utili,
ai fini del computo del
TFR,
esclusivamente quelle relative al 2001.
RETRIBUZIONE
FISSA
Art. 56
- Retribuzione fissa base mensile, giornaliera e oraria.
1. La
retribuzione base mensile
è costituita da 1/12
del minimo
tabellare, della retribuzione individuale di
anzianità, dell'indennità di
contingenza e dell'elemento distintivo della
retribuzione ove spettante.
2. La retribuzione base giornaliera si
ottiene dividendo quella mensile
per 26.
3. La
retribuzione base oraria si ottiene dividendo quella mensile per
156.
Art. 57
- Pagamento della retribuzione.
Il pagamento
della retribuzione viene effettuato il giorno 27 di ogni
mese, ovvero il 1° giorno lavorativo ad esso
precedente in caso di
sua
coincidenza
con un giorno non lavorativo, e sarà accompagnato da cedolino
stipendio
contenente l'indicazione di tutti gli elementi che compongono la
retribuzione
e le relative trattenute. Lo stipendio del mese di dicembre
viene
erogato entro il 22 del mese stesso.
Art. 58
- Tredicesima mensilità.
a) Entro
il 15 dicembre di ciascun anno
la Società corrisponde ai
dipendenti una 13a mensilità d'importo pari
alla retribuzione mensile in
godimento al lo dello stesso mese,
costituita dalla posizione retributiva
individuale, dalla retribuzione individuale
di anzianità, dall'indennità
di contingenza in godimento e dall'elemento
distintivo della retribuzione.
b) Nel
caso d'inizio o cessazione del
rapporto di lavoro durante il
corso dell'anno o di assenze non retribuite,
il dipendente ha diritto a
tanti
dodicesimi della 13a mensilità
quanti sono i mesi di
servizio
prestati
presso la Società, computando come mese intero la frazione di
mese pari o superiore a 15 giorni.
c) Per
i periodi trascorsi in una posizione che comporti riduzione (o
maggiorazione) della retribuzione, il
relativo rateo di 13a è ridotto (o
maggiorato) nella stessa proporzione.
Art. 59
- Quattordicesima mensilità.
1. Entro
il 20 giugno di ciascun anno la Società corrisponde ai
dipendenti una 14a d'importo pari alla
retribuzione mensile in godimento
al
31 dicembre dell'anno precedente
a quello di erogazione, costituita
dalla posizione retributiva individuale,
dalla retribuzione individuale di
anzianità,
dall'indennità di contingenza in godimento e dall'elemento
distintivo della retribuzione.
2. Nel
caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro o di assenze
non retribuite, avvenute durante il corso
dell'anno in cui si matura la
14a, in analogia a quanto previsto per la
13a mensilità, il dipendente ha
diritto
a tanti dodicesimi della stessa quanti sono i mesi di servizio
prestati
presso la Società, computando come mese intero la frazione di
mese pari o superiore a 15 giorni.
3. Nell'anno
di maturazione della 14a per i periodi trascorsi in
una
posizione che comporti riduzione (o
maggiorazione) della retribuzione, il
relativo
rateo di 14a
sarà ridotto (o
maggiorato) nella stessa
proporzione, sempre computando come mese
intero la frazione di mese pari o
superiore a 15 giorni.
RETRIBUZIONE
VARIABILE
Art. 60
- Premi di produttività.
Al personale in servizio è riconosciuto un
premio di produttività secondo
le modalità e i criteri di cui agli artt. 2,
lett. B), e 5, ivi compresa
la
norma transitoria, del presente CCNL.
Art. 61
- Indennità di funzione.
Al personale
appartenente all'Area Quadri,
fermo restando quanto
disciplinato
in
materia di orario di
lavoro, in considerazione della
specificità del ruolo funzionale ricoperto, della
connessa responsabilità
di
direzione e/o dell'apporto professionale altamente qualificato, nonché,
della conseguente necessità di garantire
una presenza in
servizio
svincolata dalla
limitazione giornaliera
dell'orario prevista per
le
restanti
Aree, viene attribuita l'indennità di funzione le cui misure sono
individuate
nella tabella di cui all'allegato 3 del presente CCNL.
Dichiarazione
a verbale.
La materia
dell'indennità di funzione
verrà riesaminata unitamente
a
quella
inerente la classificazione del personale dell'Area Quadri.
Art. 62
- Indennità per lavoro festivo, notturno e straordinario.
Indennità
per lavoro festivo.
1. La misura giornaliera dell'indennità
spettante al personale chiamato
a prestare servizio nelle giornate festive
di cui all'art. 36 è fissata in
£. 42.000 lorde.
2. In
occasione delle festività
di Natale, Capodanno,
Pasqua e
Ferragosto, l'indennità è corrisposta nella
misura di £. 55.000 lorde.
3. Qualora
la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore alla
metà dell'orario d'obbligo, ma con un minimo
di 2 ore, l'indennità di cui
ai punti 1 e 2 viene ridotta del 50%.
Indennità
per lavoro notturno.
La misura
lorda oraria dell'indennità per
il lavoro ordinario prestato
dalle
ore 21 alle ore 7 è pari a £. 7.000.
Indennità
per lavoro straordinario.
La misura
oraria dell'indennità per lavoro straordinario è determinata
maggiorando la
misura oraria di
lavoro ordinario calcolata
convenzionalmente
dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) minimo tabellare;
b) indennità di contingenza in godimento;
c) ulteriori posizioni economiche oltre i
minimi tabellari di ciascuna
Area,
conseguenti al mantenimento, ai sensi del CCNL
26.11.94, del
differente regime retributivo delle ex
categorie contrattuali;
d) rateo
di 13a mensilità relativo alle voci di cui alle precedenti
lett. a), b) e c).
La
maggiorazione di cui sopra è stabilita nelle seguenti misure:
- straordinario diurno feriale: 15%
- straordinario notturno feriale: 30%
- straordinario diurno festivo: 30%
- straordinario notturno festivo: 50%
Dichiarazione
a verbale.
A decorrere
dall'1.1.02 le misure attualmente previste a titolo
di
indennità
per lavoro festivo e notturno saranno trasformate in equivalente
percentuale
di maggiorazione oraria.
A decorrere
dalla stessa data,
il calcolo della
misura oraria
dell'indennità
per lavoro straordinario terrà conto anche del rateo di 14a
mensilità.
Art. 63
- Indennità per servizi viaggianti.
Al
personale applicato negli uffici ambulanti, natanti (ivi ricomprendendo
il servizio prestato sugli aerei) e nel
servizio di messaggere, nonché al
personale chiamato a prestare servizio di trasporto
dei dispacci postali
da Comune
a Comune con automezzi della Società, compreso quello addetto
alla guida, è concessa, dal momento della
partenza del mezzo di trasporto
dal Centro di Rete Postale interessato fino al
momento del dentro presso
il
Centro stesso, una indennità oraria nella misura di:
a) capoturno £. 3.600;
b) restante personale £. 3.360.
Al personale addetto ai servizi viaggianti,
chiamato a prestare servizio
per un
periodo di tempo pari o superiore a 8 ore, dovrà essere corrisposto
un
supplemento forfettario dell'indennità stessa nella misura di £. 12.000
e un
ulteriore supplemento
forfettario di £. 12.000 qualora,
nell'arco
delle 24 ore giornaliere, si superino le 18 ore di
prestazione lavorativa
per la
quale è riconosciuta l'indennità di cui al presente comma.
Il predetto rimborso forfettario verrà
successivamente sostituito da un
ticket per
il personale di cui al presente
articolo, che effettui una
prestazione pari o superiore alle 8 ore giornaliere, e
da 2
ticket per
quello
che superi le 18 ore di prestazione lavorativa giornaliera.
Al momento dell'introduzione del ticket, le
indennità orarie di cui sopra
saranno
così modificate:
a) capoturno £. 4.460;
b) restante personale £. 4.220.
L'indennità
di cui al comma 1 è conteggiata ad ore intere; le frazioni di
ora inferiori alla mezz'ora sono trascurate, le
frazioni pari o superiori
alla
mezz'ora sono calcolate per ora intera.
Al personale
in servizio negli
uffici ambulanti e
natanti (ivi
ricomprendendo il
servizio prestato sugli
aerei) o in
servizio di
messaggere,
che si rechi in territorio estero e ivi permanga per almeno 4
ore, è
corrisposta, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita
dal territorio stesso, l'indennità di cui al
comma 1 con la maggiorazione
del
100%.
Nei casi
eccezionali riconosciuti dalla Società, il personale viaggiante
può usufruire di strutture alberghiere non
convenzionate. In tal
caso,
compete, dietro presentazione di regolare ricevuta
fiscale, il rimborso
della
spesa sostenuta.
Al personale chiamato ad operare sottobordo
degli aerei per almeno 2 ore
al
giorno, per effettuare la movimentazione dei dispacci postali in pista,
compete
l'importo giornaliero di £. 12.000.
Art. 64
- Indennità di cassa.
Al personale
dell'Area operativa, assegnato agli sportelli che erogano
servizi finanziari
negli Uffici postali retti da
Quadri, nonché negli
sportelli avanzati, che effettui in modo diretto
ed a
contatto con la
clientela, per
oltre il 50%
dell'orario d'obbligo, operazioni
con
effettivo maneggio
di denaro, spetta l'indennità di cassa
nella misura
lorda
mensile di £. 160.000, pari a £. 6.155 giornaliere.
La predetta
indennità viene corrisposta,
ferme restando le condizioni
organizzative di
cui sopra, nella misura ridotta
del 40% al
seguente
personale:
a) addetti agli sportelli degli Uffici postali
non retti da Quadri;
b) addetti
agli sportelli delle Sezioni contabili ovvero operanti
all'interno delle strutture produttive
aziendali;
c) personale addetto al servizio di recapito
a domicilio degli effetti
postali,
con una media giornaliera di 12 oggetti assegnati, gravati di
diritti postali o doganali o di assegno,
escluse le corrispondenze tassate
non gravate dai diritti di cui sopra;
d) addetti
agli sportelli che svolgono
attività connesse ai Servizi
postali e di Comunicazione elettronica.
L'indennità
in questione viene corrisposta per ogni giornata di effettivo
servizio, limitatamente ad un solo operatore per
sportello e per ciascun
turno; non
spetta ai Quadri
e al personale addetto alle
operazioni
interne,
seppur connesse con l'esercizio dei servizi finanziari.
Art. 65
- Assegno per il nucleo familiare.
La Società corrisponde ai dipendenti che ne
abbiano titolo l'assegno per
il nucleo familiare, secondo le disposizioni di
cui alla legge 13.5.88 n.
153.
Art. 66
- Trattamento di fine rapporto (TFR).
Al personale spetta, in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, il TFR
di cui
al combinato disposto dell'art.
2120 C.C., come novellato dalla
legge
29.5.82 n. 297, e dell'art. 53, legge 27.12.97 n. 449.
Ai fini
della determinazione del TFR sono utili le seguenti voci:
- minimo tabellare;
- indennità di contingenza in godimento;
- retribuzione individuale d'anzianità;
- elemento distintivo della retribuzione;
- 13a e 14a mensilità;
- ulteriori posizioni economiche oltre i
minimi tabellari di ciascuna
Area,
conseguenti al mantenimento, ai sensi del CCNL
26.11.94, del
differente regime retributivo delle ex
categorie contrattuali;
- indennità di cassa;
- indennità di funzione;
- indennità per lavoro notturno e festivo,
limitatamente ai casi in cui
tali prestazioni vengano effettuate perché
previste nella programmazione
dell'orario di lavoro su turni;
- indennità per servizi viaggianti;
- indennità centralinisti non vedenti.
In
materia di anticipazione del TFR le Parti s'impegnano a definire, entro
2 mesi
dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, il
necessario
regolamento
di attuazione.
Dichiarazione
a verbale.
Restano ferme,
ai fini pensionistici, le previsioni di legge tempo per
tempo vigenti
in materia.
Art. 67
- Fondo di previdenza complementare.
In considerazione di quanto stabilito
dal D.lgs. n.
124/93 sulla
"Disciplina delle forme pensionistiche
complementari" e dalle successive
disposizioni di legge che regolano il sistema
pensionistico obbligatorio
pubblico, le
Parti stipulanti il
presente CCNL, nel
ribadire la
particolare rilevanza
che riveste l'introduzione in Azienda della
previdenza
complementare e nell'intento di coniugare le relative attese di
tutela dei
lavoratori con l'esigenza complessiva di contenere i costi
previdenziali,
si confermano reciprocamente la volontà di avviare al più
presto i
lavori per istituire, nei tempi tecnici necessari, il Fondo di
Previdenza complementare su base volontaria,
volto ad assicurare
più
elevati
livelli di copertura previdenziale ai dipendenti della Società.
A tal
fine, le Parti stipulanti, nel
condiviso intento di regolare la
costituzione ed
il funzionamento del Fondo medesimo, si
danno atto di
voler affidare ad una Commissione paritetica,
composta da non più di 2
componenti per O.S. e da altrettanti componenti
dell'Azienda, il compito
di studiare
ed approfondire la materia relativa con
l'obbiettivo di
redigere l'ipotesi
di accordo nazionale,
che andrà sottoposto
alle
Delegazioni
negoziali per perfezionarne la stipula.
La predetta
Commissione paritetica, le
cui spese di
organizzazione
resteranno
a carico dell'Azienda, verrà insediata, per avviare i lavori, a
partire
dal mese di marzo p.v.
In
particolare, il futuro accordo dovrà:
- rappresentare la fonte costitutiva del
Fondo, definendone la data di
attivazione e le modalità di funzionamento;
- confermare che l'adesione al
Fondo da parte
dei lavoratori
interessati
avverrà su base volontaria, con
eventuale previsione del
pagamento
di una quota di ingresso,
regolando altresì le modalità di
riscatto e quelle di trasferimento delle
posizioni individuali da e verso
altri fondi;
- stabilire la quota di TFR e i conseguenti
importi da destinarsi come
finanziamento individuale al Fondo, fermo
restando che per il personale di
prima
occupazione, assunto dopo il
28.4.93, dovrà essere
prevista
l'integrale
destinazione al Fondo del TFR maturando, a decorrere dalla
data di adesione al Fondo medesimo;
- prevedere, all'atto del pensionamento
dell'iscritto, le modalità per
l'esercizio
dell'opzione tra l'erogazione del trattamento pensionistico
e/o il riconoscimento della quota capitale
di spettanza;
- individuare, nel rispetto della normativa vigente, i soggetti cui
affidare
la gestione delle
risorse del Fondo,
definendo criteri e
modalità.
Le Parti
medesime fin da ora stabiliscono
che il contributo mensile a
carico del
lavoratore e quello a carico
dell'Azienda corrisponda, per
ciascuno,
all'1% della retribuzione utile ai fini del TFR e si impegnano a
fare in
modo che i lavori propedeutici all'attivazione del
Fondo di
Previdenza complementare, per i dipendenti
delle Poste Italiane
SpA,
possano
concludersi, per consentirne il funzionamento, a partire dal 2002,
secondo
le scadenze che sarà cura delle Parti definire.
Capitolo
V - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 68
- Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. La risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, superato
il
periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati da altre norme
del presente contratto, può avvenire:
a) per raggiungimento dei requisiti per la
concessione della pensione di
vecchiaia secondo le disposizioni di legge
vigenti in materia;
b) per risoluzione consensuale;
c) per dimissioni;
d) per invalidità totale e permanente;
e) per
giusta causa ai sensi dell'art.
2119 C.C. e per giustificato
motivo ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge;
f) per decesso del dipendente.
Art. 69
- Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica.
Il dipendente
divenuto inidoneo alle
mansioni assegnategli in
base
all'Area di appartenenza può essere licenziato, con
preavviso o con il
pagamento dell'indennità sostitutiva, previo
accertamento dell'inidoneità
fisica
e nel rispetto di quanto previsto ai commi che seguono del presente
articolo.
Prima di procedere alla risoluzione del rapporto
di lavoro per inidoneità
fisica, la
Società s'impegna a
ricercare soluzioni transattive
che
consentano di
impiegare il lavoratore
in altre mansioni
dell'Area
contrattuale di appartenenza, compatibilmente con le
relative condizioni
di inidoneità, presso la sede di lavoro più
vicina in base alle esigenze
tecniche,
organizzative e produttive.
In subordine, la Società s'impegna a ricercare
soluzioni transattive che
consentano l'impiego
dell'interessato, ad ogni conseguente
effetto, in
mansioni dell'Area d'inquadramento inferiore, anche
in deroga a quanto
disposto nell'art.
2103 C.C., presso
una sede di
lavoro collocata
preferibilmente nell'ambito del Comune o della Provincia,
compatibilmente
con le
esigenze organizzative e produttive.
Nei casi
di cui ai commi 2 e 3 che
precedono, il personale interessato,
ove
necessario, sarà avviato a specifici corsi di addestramento.
Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti
che
versano in una delle condizioni di seguito descritte:
- vittime di infortuni sul lavoro accertati
da INAIL;
- affetti da malattie professionali riconosciute dagli organi
competenti;
- personale invalido assunto in
applicazione delle leggi nn. 482/68 e
68/99 e che abbia subito un aggravamento
dell'invalidità;
- affetti
dalle patologie di particolare gravità di cui all'art. 40,
comma 1, del presente CCNL.
Art. 70
- Modalità di risoluzione.
1. In tutti i casi di risoluzione del rapporto
di lavoro, eccetto quello
di cui alla lett. f), art. 68, del presente
CCNL, la parte recedente deve
darne comunicazione per iscritto all'altra
parte.
2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa
della Società, quest'ultima è
tenuta a specificarne contestualmente la
motivazione.
Art. 71
- Preavviso.
1. Salvo i casi di recesso per giusta causa ai
sensi dell'art. 2119 C.C.
e di risoluzione consensuale, il contratto a
tempo indeterminato non potrà
essere
risolto senza preavviso. I termini di
detto preavviso sono
stabiliti come segue:
anni di servizio mesi di preavviso
fino a
5 2
Oltre 5
e fino a 10 3
Oltre
10 4
2. In caso di dimissioni i termini di
preavviso sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dall'1 o
dal 16 di ciascun mese.
4. La
parte che risolve il rapporto di
lavoro senza l'osservanza dei
predetti
termini di preavviso
deve corrispondere all'altra
parte
un'indennità pari all'importo della
retribuzione per il periodo di mancato
preavviso.
5. La Società ha il diritto di trattenere, su
quanto sia da essa dovuto
al dipendente, l'importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo
di preavviso da questi eventualmente non
prestato nei termini previsti.
6. È in facoltà della parte destinataria
della dichiarazione di recesso
di
risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia
durante il
preavviso,
senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per
il
periodo di preavviso non compiuto.
7. In
caso di decesso del dipendente la Società corrisponderà agli
aventi
diritto l'indennità sostitutiva
del preavviso, secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente.
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 72
- Ritenute per quote assicurative e associative.
Sono effettuate a titolo gratuito
eventuali ritenute per
conto
dell'istituto postelegrafonici e del CRAL
aziendale, nonché quelle
concernenti
i comitati sindacali CSAP, ASAC, CISAP e IASA.
Ogni precedente intesa in materia di ritenute
assicurative e associative
resta
superata dalla disposizione di cui al precedente comma.
Art. 73
- Servizi sociali.
Le forme e l'entità dei finanziamenti, sia di
carattere organizzativo che
economico, necessari
per consentire la
realizzazione delle attività
istituzionali di cui al CRAL aziendale - costituito
anche in conformità
dell'art. 11,
legge 20.5.70 n. 300 e degli
accordi sottoscritti dalle
Parti stipulanti
il CCNL - sono regolate da separati accordi tempo per
tempo
vigenti.
Detti finanziamenti, che saranno di
volta in volta
negoziati,
continueranno ad
avvalersi delle normative che disciplinano la materia
(leggi
nn. 208/52 e 325/68 e successive integrazioni e modificazioni).
Al momento
le Parti hanno regolato la materia con accordo che resta
in
vigore
fino al 31.12.02.
I successivi accordi avranno durata correlata
con quella degli Organismi
Statutari.
Riguardo ai sistemi di refezione in atto, la
trasformazione degli stessi
in
favore della graduale introduzione della formula dei "Tickets",
formerà
oggetto di confronto specifico tra le Parti, che
dovrà concludersi entro
il
30.4.01, nel corso del quale saranno individuati criteri, destinatari e
modalità di
erogazione, tenuto conto della
precedente contrattazione
intervenuta
in materia ed entro i limiti quantitativi ivi individuati.
Art. 74
- Durata e applicazione.
Il presente CCNL, con riferimento sia alla
parte normativa che a quella
economica, resta in vigore, in linea con quanto
previsto dal Protocollo
d'intesa 23.7.93, fino al 31 dicembre 2001 e si
applica al personale in
servizio alla
data di stipulazione nonché a quello
assunto
successivamente.
Il presente
CCNL rappresenta una normazione unitaria ed inscindibile e
sostituisce integralmente, per le materie
da esso regolate,
quanto
contenuto
nei preesistenti CCNL.
Eventuali accordi
sindacali nazionali o
territoriali preesistenti, in
evidente contrasto
con quanto disciplinato nel presente
CCNL, potranno
essere oggetto
di confronto tra
le Parti ai
fini della relativa
armonizzazione o
superamento, secondo le
modalità di cui
al comma
successivo.
Nel caso
in cui sorgano controversie in
ordine alla interpretazione di
clausole contenute nel presente CCNL, le Parti si
incontrano, a richiesta
della Società ovvero di una o più delle OO.SS.
nazionali stipulanti, per
ricercare soluzioni condivise in ordine al
significato della clausola
controversa.
L'eventuale accordo raggiunto vale come interpretazione della
stessa.
Ai fini
dell'applicazione del presente contratto si intende:
- per
unità produttiva e RSU, salvo diverse specificazioni contenute
nel presente CCNL, quelle previste nel
Protocollo d'intesa sulle RSU del
18.5.99;
- per
OO.SS. stipulanti, ovvero Parti stipulanti, quelle OO.SS.
che
hanno stipulato il presente CCNL.
Copia del
presente CCNL sarà distribuita, a cura della Società,
al
personale
assunto a far data dalla sottoscrizione del contratto medesimo.
Protocollo
aggiuntivo.
Ai fini
di quanto previsto all'art. 5,
punto 3, del presente CCNL, le
Parti
convengono quanto segue:
a) a
livello di unità produttiva la Delegazione sindacale è costituita
da non più di 1 dirigente RSU eletto in
rappresentanza di ciascuna lista
che
ha ottenuto seggi presso la
U.P., congiuntamente a non più di 1
dirigente sindacale delle strutture
territoriali di ciascuna delle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL;
b) a livello regionale la Delegazione
sindacale è costituita da non più
di 24 dirigenti sindacali, dei quali:
- 12
dirigenti sindacali delle
strutture territoriali delle OO.SS.
stipulanti
il presente CCNL, nella misura di 2 dirigenti per ciascuna
delle predette OO.SS;
- 12
dirigenti delle RSU eletti nella regione interessata, di
cui
almeno
6 eletti in rappresentanza delle
OO.SS. stipulanti il presente
CCNL.
Il presente protocollo aggiuntivo costituisce
ad ogni conseguente effetto
parte
integrante dell'Accordo 18.5.99.
ALLEGATI
Allegato
1 all'art. 24 del CCNL.
Art. 1
- Aree di classificazione.
a) Il
personale della Società Poste Italiane SpA, in
relazione al
diverso
grado di partecipazione al
processo produttivo aziendale, al
differente apporto professionale richiesto
ed alle diverse responsabilità
connesse ad ogni funzione aziendale, è
inquadrato nelle seguenti 4 aree
funzionali:
1. area DI BASE
2. area OPERATIVA
3. area QUADRI di 2° livello
4. area QUADRI di 1° livello.
b) In tutte le Aree si individueranno le
posizioni di lavoro particolari
dei
tecnici; nell'Area Quadri di 1° livello si individueranno 2 diversi
profili, di cui uno destinato ad alcune
tipiche figure "PROFESSIONALI", le
quali, possono svolgere attività
professionale nel rispetto dei requisiti
e dei principi fissati dalla legge e dai rispettivi
ordini professionali,
senza vincolo di subordinazione gerarchica.
Art. 2
- Declaratorie.
Area di
base.
Attività
semplici, con conoscenze elementari; attività tecnico-manuali con
conoscenze
non specialistiche.
Comprende i
dipendenti che svolgono
mansioni, manuali e
non, che
presuppongono conoscenze
tecniche non specifiche
o, se di natura
amministrativa, tecnica
o contabile, di mero
supporto manuale o di
contenuto puramente
esecutivo. Può essere richiesta
l'utilizzazione di
mezzi,
strumenti, apparecchiature di uso semplice.
Area
operativa.
Attività esecutive e tecniche, con conoscenze
specifiche, responsabilità
personali e di
gruppo, con contenuti professionali di parziale o media
specializzazione.
Comprende
i dipendenti che, impegnati direttamente nel business di base o
in attività
di supporto, svolgono mansioni - a contatto o meno con la
clientela -
che presuppongono adeguata
preparazione professionale con
capacità di
utilizzazione di strumenti
semplici e complessi
e che
richiedono preparazione tecnico-professionale
di parziale o
media
specializzazione e
capacità di autonomia
operativa nei limiti
dei
regolamenti
di esecuzione.
Area Quadri
di 2° livello.
Attività
con preparazione professionale specializzata e responsabilità di
gestione
di unità organiche.
Comprende i
dipendenti che, in ragione
della particolare connotazione
organizzativa
della Società, delle articolazioni funzionali e dei relativi
assetti
territoriali sono preposti:
- alla conduzione e al controllo di unità
organizzative o parti di esse
di media rilevanza;
- a
funzioni di significativa
importanza con facoltà di iniziative
nell'ambito delle direttive gestionali;
- a
favorire contributi per il conseguimento degli
obbiettivi di
qualità ed efficienza del servizio;
- alla
promozione dei servizi,
con piena responsabilità per le
direttive impartite e i risultati conseguiti.
Area
Quadri di 1° livello.
Attività con
elevata preparazione professionale e responsabilità di
gestione
di grandi unità organiche.
Comprende
i dipendenti cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza
ai fini
dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi della Società.
In particolare, essi esplicano funzioni
implicanti la responsabilità e il
controllo di
unità organizzative e di particolare
complessità, ampia
autonomia e
discrezionalità nel perseguimento delle
finalità stabilite
dalla direzione
della Società, conoscenze professionali
e gestione di
rapporti con terzi di considerevole rilievo, ovvero -
essendo in possesso
di
appropriate conoscenze e competenze di tipo dottrinario e scientifico -
svolgono funzioni di interesse strategico per la
Società, con prevalente
ed elevato
contenuto specialistico in
attività di studio, consulenza,
progettazione,
programmazione e pianificazione, ricerca e applicazione di
metodologie
innovative della massima rilevanza.
Comprende inoltre
alcune tipiche figure
professionali, con competenze
specialistiche,
abilitazioni all'esercizio della professione ed iscrizione
ai relativi
albi, necessarie per
lo sviluppo e
l'attuazione degli
obbiettivi della Società, con
funzioni di studio,
consulenza,
progettazione,
programmazione e ricerca ad essi assegnati dalla direzione
della
Società.
Art. 3
- Descrizione delle mansioni secondo le 4 aree di inquadramento
(profili professionali
esemplificativi).
AREA DI
BASE
Servizi di
vigilanza, anticamera,
portineria e collegamenti interni;
servizi di archivio, protocollo, copia ed operazioni
connesse, anche con
l'uso di
strumenti meccanici o
informatici; facchinaggio (mobili
e
materiali), pulizia (locali, mobili, materiali);
piccola manutenzione e
pulizia
veicoli nei garage; guida di automezzi per i quali sia prevista la
patente
B; mansioni di operaio comune.
AREA
OPERATIVA
FILONE
OPERATIVO GESTIONALE
Tipologia
Amministrativa di Staff.
Attività impiegatizia nelle strutture di Agenzie,
Filiali, Sedi ed Aree
Centrali,
comprese le attività accessorie di dattilografia, videoscrittura
e
archiviazione, anche con l'uso di apparecchiature semplici e complesse.
Tipologia
Produzione/Vendita presso le Agenzie:
- processi di produzione e
vendita dei servizi
postali, di
comunicazione elettronica e/o
finanziari anche tramite
strumenti e
apparecchiature semplici e complessi;
- telefonia;
- servizi di trasmissione e ricezione;
- compiti amministrativi/contabili e cassa
connessi;
- servizi di informazione;
- carico-scarico;
- coordinamento di squadre/gruppi operativi
(anche nel caso
di
sportelli avanzati).
Tipologia
Produzione/Vendita a domicilio:
- recapito e consegna di tutte le tipologie
di corrispondenze e pacchi;
- trasporto e ritiro di effetti postali;
- vuotatura delle cassette di impostazione;
- carico e scarico di carattere marginale
nelle Agenzie;
- operazioni connesse appartenenti al ciclo
operativo della specifica
tipologia di attività.
Dette
mansioni si espletano anche con guida di automezzi e motomezzi.
Tipologia
Produzione Agenzie Rete Postale.
Processo di
produzione dei servizi postali telegrafici e comunicazione
elettronica anche
con l'impiego e
conduzione di strumenti
e
apparecchiature semplici
e complesse, compiti
amministrativi contabili
connessi,
compreso:
- scambio dispacci e operazioni connesse,
compreso carico-scarico;
- scorta, scambio e lavorazione su mezzi
ferroviari;
- trasporto da e per le Agenzie, anche con guida dei veicoli adibiti
allo scopo;
- coordinamento di gruppi operativi.
Tipologia
Produzione Agenzie Rete Finanziaria:
- processo di produzione dei servizi
finanziari anche con l'impiego di
strumenti
ed apparecchiature semplici e
complesse compresi i compiti
amministrativi contabili e gli adempimenti di
lavorazione di effetti
postali connessi espletamento della
specifica tipologia di attività;
- esercizio impianti per l'elaborazione
elettronica dei dati, gestione
procedure, data entry e attività connesse;
- assistenza tecnico/amministrativa alle
Agenzie di contatto;
- coordinamento di gruppi operativi;
- guida automezzi con carattere di
marginalità.
FILONE
OPERATIVO "TECNICO"
Installazione, manutenzione e disattivazione
apparecchiature semplici e
compiesse; attività tecnica nella logistica e costruzioni; manutenzione
impianti di
meccanizzazione postale; esercizio tecnico di impianti per
l'elaborazione elettronica
dei dati (EDP); mansioni di
"programmatore
junior"; coordinamento squadre operative; manutenzione
cassette postali,
automezzi
e carpenteria metallica; mansioni di operaio specializzato.
Dette
mansioni possono essere svolte anche con guida automezzi.
AREA
QUADRI 2° LIVELLO
FILONE
OPERATIVO "GESTIONALE"
Gestione di
Agenzie di Base di media rilevanza;
collaborazione ai
responsabili
di Agenzie di superiore livello, attribuite a Q1, o di altre
strutture
organizzative, centrali e territoriali.
FILONE
OPERATIVO "TECNICO"
Attività tecnica specializzata nella logistica, costruzioni,
informatica,
meccanizzazione e
comunicazione elettronica e
di tipo
statistico-attuariale; collaborazione ai responsabili di
strutture
organizzative,
centrali e territoriali, di superiore livello.
AREA
QUADRI 1° LIVELLO
FILONE
OPERATIVO "GESTIONALE"
Responsabilità
di gestione di grandi unità organiche: Agenzie di rilevanti
dimensioni di contatto o non, Agenzie di Coordinamento,
Aree funzionali;
collaborazione con
elevato contenuto specialistico ai Dirigenti di
strutture
centrali e territoriali.
FILONE
OPERATIVO "TECNICO"
Attività tecnica
con elevato contenuto
specialistico nella logistica,
costruzioni,
informatica, meccanizzazione e comunicazione elettronica e di
tipo statistico-attuariale, anche con
responsabilità diretta di strutture
organizzative.
AREA Q1
PROFILO "PROFESSIONALI"
Attività professionale di patrocinio e
assistenza legale; attività
professionale di
progettazione, direzione e collaudo
di costruzioni o
manutenzione
di edifici e impianti tecnologici.
Art. 4
- Surrogabilità di applicazione.
Nell'ambito delle Aree di base e operativa, nelle quali
il contenuto di
specializzazione
funzionale non costituisce elemento ostativo, deve essere
garantita, in presenza di necessità di servizio,
l'intercambiabilità del
personale
tra i vari settori operativi, salvo i limiti posti all'esercizio
di
mansioni tecniche.
Art. 5
- Norma transitoria - Surrogabilità di applicazione.
a) Nell'ordinamento giuridico del personale, a
regime, basato su 4 Aree,
di cui all'art. 41, saranno previsti
percorsi professionali collegati a
filoni
operativi omogenei. All'interno di essi potrà essere attuata la
fungibilità delle mansioni;
b) in attesa della definizione
dell'inquadramento del personale, in fase
di
prima applicazione delle previsioni del presente contratto, all'interno
delle
qualifiche e categorie che confluiranno nelle Aree di base e
operativa,
la Società potrà:
- nell'ambito dei progetti di
riorganizzazione aziendale, al
fine di
salvaguardare i livelli occupazionali,
attuare - per quanto possibile - la
fungibilità
all'interno di ciascuna
Area anche attraverso corsi di
riqualificazione professionale nell'ambito
di accordi sindacali in materia
di mobilità collettiva;
- attuare
la piena fungibilità
orizzontale tra i
vari profili
nell'ambito delle esistenti categorie del
precedente ordinamento, fatti
salvi
i requisiti normativi previsti per lo svolgimento di
attività
tecniche;
- attuare la fungibilità in senso
verticale, ascendente e discendente,
senza che ciò concretizzi aspettative
giuridiche di inquadramento in Aree
superiori, relativamente alle seguenti
attuali qualifiche, nell'ambito di
quelle indicate in ciascuno dei
raggruppamenti che seguono:
A) Dirigente di esercizio, Revisore,
Operatore Specializzato di
Esercizio;
B) Operatore
di esercizio, Operatore
Trasporti, Vigilante, Operatore
Telecomunicazioni;
C) Qualifiche di mestiere (Operaio
qualificato ed Operaio
specializzato);
D) Qualifiche tecniche;
- attuare
la fungibilità in senso verticale, dal basso verso l'alto,
tra
le qualifiche di Coadiutore e
Dattilografo e quella di Operatore
specializzato di esercizio, fermo restando
la precisazione di cui al comma
precedente.
Atteso quanto
sopra precede in via transitoria
si precisano ulteriori
indicazioni
per la gestione della presente fase di riorganizzazione e di
affidamento
dei compiti al personale.
Anzitutto
nell'ambito di ciascuna tipologia di attività sarà possibile la
completa fungibilità
in senso orizzontale e la
surrogabilità in senso
verticale
dal basso verso l'alto senza limitazioni che, parimenti, non vi
sono tra
mansioni precedentemente
classificate come di
5a e di 6a
categoria
mentre si evita la surrogabilità tra queste 2 ex categorie e la
ex 4a
categoria.
Le Parti
s'incontreranno successivamente
per determinare l'entrata
a
regime
di quanto previsto dagli artt. 46 e 47, CCNL 26.11.94.
Naturalmente
tali limitazioni vengono meno laddove vi sia volontarietà di
applicazione
da parte del lavoratore.
In
linea di principio l'applicazione del personale già in servizio avverrà
nell'ambito delle
tipologie di attività di cui sopra con
riferimento a
quelle
già espletate e facendo salve le esigenze della riorganizzazione in
atto.
In ogni caso, per esigenze di servizio, e in
particolare per garantire il
prioritario soddisfacimento dei servizi di produzione
e vendita, il
personale potrà essere temporaneamente applicato a
tipologia di attività
diversa
da quella abituale; in tal caso l'interessato verrà informato per
iscritto.
Ovviamente nella
individuazione delle unità
si terrà conto
della
preparazione professionale già acquisita che permetta
la possibilità
concreta di
svolgere il servizio stesso.
Laddove non fossero presenti
risorse già
professionalizzate o non fossero in numero sufficiente, si
provvederà
all'addestramento professionale preventivo.
In caso reiterata necessità, per l'applicazione
temporanea a tipologie di
attività diverse
da quelle abituali si seguirà,
laddove possibile, il
principio
della rotazione.
Sulle
movimentazioni temporanee effettuate si terrà informativa semestrale
alle
OO.SS.
Per quanto riguarda l'applicazione degli
appartenenti all'Area Operativa
nella quale
la confluenza di più ex categorie e qualifiche presenta
specifici problemi
di gestione, si sottolinea anzitutto la primaria
necessità di
salvaguardare le professionalità acquisite, atteso che è
certamente nell'interesse dell'azienda
limitare gli spostamenti da
mansioni
già conosciute ad altre per le quali sarebbe necessario un nuovo
apprendimento.
Si privilegerà la scelta di
personale con passate
esperienze per
l'affidamento
delle mansioni di capogruppo.
È opportuno
precisare che le mansioni di capogruppo non
implicano la
responsabilizzazione esclusiva
del caposquadra stesso
in ordine ai
risultati del
lavoro di gruppo;
ogni appartenente alla
squadra è
responsabile del suo lavoro e del risultato
complessivo del gruppo;
il
caposquadra è
soltanto il coordinatore del gruppo,
colui che aggiunge
all'esplicazione delle
mansioni operative usuali
quelle di micro
organizzazione interna al gruppo stesso e che funge da
interlocutore per
conto
della squadra, del responsabile dell'unità produttiva alla quale il
gruppo
fa capo.
Per gli
stessi motivi già
enunciati di opportunità
organizzativa/lavorativa ai
fini di una migliore
produttività, nelle
Agenzie specializzate di particolare grandezza in
via prioritaria saranno
adibiti alle
mansioni di carico/scarico completate ed arricchite dalla
partecipazione
alle fasi successive del processo operativo di
lavorazione
delle
corrispondenze, gli operatori che già le esercitavano.
Anche in questo caso il lavoro dovrà essere
organizzato in squadra e il
coordinamento
di essa sarà affidato con i criteri prima illustrati.
In relazione
alle piccole Agenzie di contatto, per le quali sono allo
studio forme
organizzative diverse dalle attuali
di effettuazione dei
servizi, potrà
essere prevista la prestazione di sportelleria e di
recapito da
parte di un
operatore unico: in
questo caso, in
via
prioritaria,
si professionalizzerà l'operatore addetto al recapito a saper
rendere
anche i servizi.
Nei confronti del personale neo-assunto, per i
quale non vi sono problemi
di transizione da precedenti ordinamenti
e qualifiche alla
nuova
organizzazione
e conseguenti necessità di gestire la fase transitoria, le
norme contrattuali hanno piena efficacia
dal momento stesso
dell'assunzione.
Infine, per
quanto concerne l'Area di base,
alla quale sono ascritte
attività a
contenuto semplice e
non specialistico, fatte
salve le
indicazioni generali
già espresse di continuità
di applicazione, si
richiama
l'attenzione sulla circostanza che non esistono più segmentazioni
di mansioni
e, specialmente nei settori di staff, tutti gli appartenenti
all'Area possono e devono espletare tutte le attività necessarie, fatte
salve
le limitazioni legate espletamento di attività tecniche.
Art. 6
- Requisiti di accesso alle Aree.
a) Nelle procedure di selezione per l'accesso
alle Aree, oltre il titolo
di
studio, la Società
potrà richiedere il possesso
dei requisiti
comprovanti conoscenze professionali
specifiche;
b) per
l'accesso alle procedure di selezione relative
al profilo,
definito
"PROFESSIONALE" dell'Area Quadri di 1° livello di cui all'art.
41, sono richiesti l'abilitazione
professionale e l'iscrizione ai relativi
albi, nonché una esperienza professionale
esterna, debitamente comprovata,
di 5 anni.
Art. 7
- Titolo di studio.
Il titolo
di studio richiesto per
l'accesso dall'esterno alle Aree di
classificazione
del personale è, di norma, il seguente:
- per la 1a Area di BASE diploma di scuola
media 1° grado;
- per la seconda Area OPERATIVA diploma di
scuola media 2° grado;
- per
la 3a Area QUADRI 2° diploma di scuola media 2° grado o diploma
di laurea;
- per la 4a Area QUADRI 1° diploma di
laurea.
Art. 8
- Criteri di accesso alle Aree.
a) La competente Area di Gestione
"Personale e Organizzazione" curerà la
selezione, il reclutamento, la formazione e
lo sviluppo professionale del
personale
della Società, sulla
scorta delle esigenze
aziendali
programmate.
b) La
selezione del personale
da reclutare per
le diverse Aree
individuate si baserà su prove mirate alle
mansioni che dovranno essere
svolte, utilizzando procedure di selezione
idonee a garantire la massima
trasparenza e obiettività.
c) La Società potrà avvalersi, laddove
risulterà consigliabile, per le
prime 2 Aree, di sistemi automatizzati di
accertamento e selezione.
d) Per
le Aree Quadri la Società
attuerà procedure di accertamento e
selezione
- potendo avvalersi di
qualificati organismi esterni - che
individuino
le capacità, le potenzialità, le attitudini e il livello
culturale dei selezionandi al fine
dell'efficace programmazione e sviluppo
della carriera individuale. Per il personale
interno si terrà conto anche
del curriculum lavorativo.
Art. 9
- Accesso dall'interno.
a) In
presenza dei requisiti richiesti e delle necessarie capacità
e
competenze, sarà favorito lo sviluppo
professionale delle risorse umane
interne alla Società.
b) La Società, in presenza di necessità di
reclutamento di nuove unità,
sulla
base dei criteri selettivi di cui sopra, dovrà individuare
le
percentuali
di accesso dall'interno alle diverse Aree, nel rispetto di
quanto previsto.
Art. 10
- Formazione.
a) La
Società riconosce la necessità di valorizzare la professionalità
dei propri dipendenti in coerenza con i
propri obiettivi di sviluppo.
b) La
formazione si realizza,
pertanto, attraverso attività
di
addestramento, aggiornamento,
qualificazione e riqualificazione
distinguendo, con riguardo all'articolazione
del personale, la formazione
di base dalla formazione specifica e dalla
riqualificazione.
c) Particolare cura sarà altresì rivolta in
generale nei confronti delle
funzioni maggiormente interessate dal
contatto con la clientela.
d) Il personale incaricato dell'attività
formativa centrale e periferica
dovrà seguire specifici corsi di
aggiornamento professionale.
Art. 11
- Mansioni superiori.
In applicazione dell'art. 2103 C.C., come
modificato dall'art. 13, legge
20.5.70 n.
300, in caso di assegnazione a
mansioni superiori a quelle
dell'area
d'inquadramento, il lavoratore, ad eccezione di quanto previsto
nell'articolo successivo
del presente allegato per
la categoria dei
Quadri, ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta
e
l'assegnazione
stessa diviene definitiva salvo che la medesima non abbia
avuto luogo
per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione
del posto, dopo un periodo di 3 mesi.
Art. 12
- Quadri.
La categoria
dei "Quadri" è costituita dai dipendenti che, pur
non
appartenendo
alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere
continuativo di
rilevante importanza ai
fini dello sviluppo
e
dell'attuazione
degli obiettivi della Società.
I requisiti di appartenenza all'Area
"Quadri" sono stabiliti nella
parte
del
presente contratto relativa alla classificazione del personale.
a) Orario di lavoro.
La prestazione
lavorativa del
"Quadro" si effettua,
di massima, in
correlazione temporale
con l'orario normale
applicato nell'unità
produttiva nella
quale lo stesso è addetto. Tuttavia,
fermo restando
quanto previsto
dall'art. 28 del presente contratto
relativamente alla
durata della prestazione lavorativa settimanale, in
considerazione della
specificità
della posizione ricoperta dal personale qualificato "Quadro",
per lo
stesso viene prevista la possibilità di
modulare in maniera
flessibile l'articolazione della propria prestazione
giornaliera in
diretta correlazione alle esigenze di
servizio relative al
settore
d'appartenenza.
b) Brevetti.
Oltre a
quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia
di
brevetti e
diritto di autore viene
riconosciuta ai "Quadri" -
previa
specifica autorizzazione aziendale - la possibilità
di pubblicazione
nominativa
o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti
l'attività
svolta.
c) Assegnazione temporanea.
In applicazione dell'art. 6, legge
13.5.85 n. 190,
l'assegnazione
temporanea del
dipendente a mansioni
proprie della categoria Quadri,
ovvero a
mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di
lavoratori assenti
con diritto alla
conservazione del posto,
diviene
definitiva
quando si sia protratta per un periodo superiore a 6 mesi.
d) Norma di rinvio.
Per
quanto non specificatamente previsto nel presente articolo valgono per
i "Quadri" le norme stabilite, per il restante personale, nel
presente
CCNL e
nelle leggi vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato
nell'impresa.
Allegato
2a all'art. 55 bis.
AUMENTI
MENSILI DEI MINIMI TABELLARI
aree
professionali 1.1.01 1.11.01 1.7.02(*)
1.10.02(*)
Q1
PROF 68.690 38.161
30.529 30.529
Q1 59.826 33.237
26.589 26.589
Q2 54.657 30.365
24.292 24.292
AO 44.304 24.614
19.691 19.691
AB 37.635 20.909
16.727 16.727
(*)
Trattamenti economici di competenza del presente CCNL
MINIMI
TABELLARI IN VIGORE
aree
professionali 1.1.01 1.11.01 1.7.02(*) 1.10.02(*)
Q1
PROF 30.173.130 30.631.062 30.997.408 31.363.754
Q1 24.806.327 25.205.167 25.524.238 25.843.310
Q2 21.745.559 22.109.940 22.401.445 22.692.950
AO 15.560.546 15.855.909 16.092.200 16.328.490
AB 11.564.561 11.815.464 12.016.186 12.216.908
(*)
Trattamenti economici di competenza del presente CCNL
INDENNITÀ
DI CONTINGENZA
aree
professionali 1.1.01 1.11.01 1.7.02 1.10.02
Q1
PROF 12.859.620 12.859.620 12.859.620 12.859.620
Q1 12.673.368 12.673.368 12.673.368 12.673.368
Q2 12.496.044 12.496.044 12.496.044 12.496.044
AO 12.195.288 12.195.288 12.195.288 12.195.288
AB 12.013.236 12.013.236 12.013.236 12.013.236
Allegato
2b all'art. 55 bis.
COMPETENZE
CONTRATTUALI ARRETRATE
ANNO DI
PAGAMENTO
aree professionali 1.1.01
1.1.02
Q1
PROF 1.282.210 408.730
Q1 1.116.751 384.242
Q2 1.020.268 349.565
AO 827.017 274.938
AB 702.528 233.499
Le somme
sopra indicate vengono corrisposte esclusivamente al personale
con contratto a tempo indeterminato o di
formazione e lavoro, in servizio
alla data
di sottoscrizione del presente CCNL nonché alle
scadenze
indicate
(gennaio 2001 e gennaio 2002).
Per quanto
attiene alle somme da liquidarsi nel 2001, le stesse saranno
corrisposte in
via convenzionale al
predetto personale, eventualmente
assunto nel periodo intercorrente tra l'1.1.99 e
l'11.1.01, nella misura
di 1/24
per ogni mese di servizio, o
frazione di esso superiore a 15
giorni,
prestato nel suddetto periodo.
Per quanto attiene alle somme da liquidarsi nel
2002, le stesse, in caso
di cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dello stesso anno, saranno
ridotte, sempre
in via convenzionale, mediante conguaglio
con le
competenze spettanti, nella misura di 1/12 per ogni
mese di servizio, o
frazione di esso superiore a 15 giorni, non prestato
nel corso dell'anno
medesimo.
Allegato
3
TABELLA
INDENNITÀ DI FUNZIONE
(allegata
all'art. 61 del CCNL)
Q1
parametro quota annua posizione
215
£. 13.542.000 - PROFESSIONAL
-
RESPONSABILI PROGETTI SPECIALI
(per il
tempo di
realizzazione)
210
13.226.400 - RESPONSABILI UFFICIO D.C./DIV. c/o
STRUTTURA CENTRALE
-
RESPONSABILI CRP E CUAS
- RESPONSABILI SERVIZIO PRC c/o
DRT
REGIONALE
- RESPONSABILI SERVIZIO POLO
190
11.967.600 - RESPONSABILI COMMERCIALE TERRITORIALE
- RESPONSABILI DI AREA CORRIERE
ESPRESSO/POSTACELERE
- RESPONSABILI SERVIZIO CRP (1° LIV.)
- ISPETTORI SUL TERRITORIO
- RESPONSABILI CASSA PROVINCIALE
170
10.707.600 - RESPONSABILI SERVIZIO DI FILIALE
(1°
LIV.)
- RESPONSABILI UFFICIO POSTALE FASCIA A
- RESPONSABILI SEZIONE CUAS (1° LIV.)
- RESPONSABILI COMMERCIALI DI ZONA
- ASSISTENTE AUDITORS
- COLLABORATORI c/o STRUTTURE CENTRALI
E
REGIONALI
D.C./DIV;
- COLLABORATORI SERVIZIO POLO
140
8.817.600 - RESPONSABILI SERVIZIO DI FILIALE
(2°
LIV.)
- RESPONSABILI UFFICIO POSTALE FASCIA B
- RESPONSABILI ADR > 80 UNITA'
- RESPONSABILI CTR
- RESPONSABILI SERVIZIO DIV/COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE
100
6.298.800 - RESPONSABILI UFFICIO POSTALE FASCIA C
Q2
parametro quota annua posizione
- COLLABORATORI c/o STRUTTURE CENTRALI
E
REGIONALI D.C./DIV
- RESPONSABILI SERVIZIO CRP (2° LIV.)
- RESPONSABILI SEZIONE CUAS (2° LIV.)
130
4.440.000 - COLLABORATORI SERVIZI DI FILIALE (RO-MI-
TO-NA)
- RESPONSABILI UFFICI POSTALI FASCIA A
- COLLABORATORI UFFICI POSTALI > 100
UNITA'
- RESPONSABILI ADR = o < 80 UNITA'
- RESPONSABILI COMMERCIALI DI ZONA
- COLLABORATORI c/o STRUTTURE PROVINCIALI
DIV./FILIALE
- RESPONSABILI UFFICI POSTALI FASCIA B
100
3.441.600 - COLLABORATORI UFFICI POSTALI = o <
100
UNITA'
- COLLABORATORI UFFICI POSTALI CON APERTURA
POMERIDIANA
- COLLABORATORI CUAS/CRP
postale
1°
livello CRP = CMP/CPO > 100
unità
CRP =
CMP/CPO = o < 100
2°
livello unità
bancoposta
CUAS > 100 unità
CUAS = o < 100 unità
Rete
filiale
> 1.000 unità UP A)=alta ADR > 80 unità
filiale
< 1000 unità UP B)=media ADR = o
< 80 unità
Allegato
4
POSTE
ITALIANE
Direzione
Centrale Risorse Umane
Servizio
Relazioni Industriali
- alla Segreteria nazionale SLC-CGIL;
- alla Segreteria nazionale SLP-CISL;
- alla Segreteria nazionale UIL-POST
COMUNICAZIONE;
- alla Segreteria nazionale SAILP-CONFSAL;
- alla Segreteria nazionale FAILP-CISAL;
- alla Segreteria nazionale
UGL-COMUNICAZIONI.
Con la
presente Vi confermiamo che, in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, al
personale interessato spetta,
per il periodo lavorativo
antecedente
al 28.2.98, data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in
Poste Italiane SpA, l'indennità di buonuscita
maturata fino alla suddetta
data, che continuerà ad essere calcolata e
liquidata secondo la normativa
tuttora
vigente.
Distinti
saluti
Francesco
Micheli
Il
Direttore
Allegato
5
Dichiarazione
delle Parti in materia di occupazione.
Nel corso
della negoziazione contrattuale
le OO.SS. hanno sottolineato
l'importanza che
esse annettono al
problema dell'occupazione, e al
riguardo
hanno ribadito l'impegno a ricercare l'impiego ottimale dei nuovi
e ulteriori
strumenti in materia di mercato
del lavoro specificamente
introdotti
nell'impianto contrattuale.
La Società,
preso atto di quanto sopra, considera l'impiego suddetto in
grado di
contribuire, nell'ambito del
problema dell'occupazione in
Azienda,
al conseguimento degli obiettivi di risanamento e rilancio della
Società.
Le Parti, pertanto, s'impegnano a dare il più
immediato impulso ai lavori
già avviati
in materia di occupazione, anche
accelerando i ritmi del
relativo
confronto.
Allegato
6
POSTE
ITALIANE
Direzione
Centrale Risorse Umane.
Relazioni
industriali.
Roma,
30 ottobre 2000
Alle
Segreterie nazionali delle OO.SS.
SLC-CGIL
SLP-CISL
UIL-POST
COMUNICAZIONE
SAILP-CONFSAL
FAILP-CISAL
UGL-COMUNICAZIONI
SINDIP-QUADRI
TECSTAT-USPPI
UNIONQUADRI
ADEGUAMENTO
DEGLI ACCORDI ALLA LEGGE 11 APRILE 2000, N. 83
Si fa seguito a
quanto già comunicato per le vie brevi
sulla materia
indicata in oggetto, per trasmettere copia della
lettera con la quale la
Società
ha informato la Commissione di Garanzia dell'avvio dell'esame, in
sede negoziale, in ordine all'adeguamento degli
accordi sulle prestazioni
indispensabili
ex. lege 11.4.00 n. 83.
Distinti
saluti.
Il
Direttore
POSTE
ITALIANE
Direzione
Centrale Risorse Umane
Relazioni
Industriali
Roma,
25 ottobre 2000
Alla
Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali.
via Po, 15/a
00198 - ROMA
ADEGUAMENTO
DEGLI ACCORDI ALLA LEGGE 11 APRILE 2000, N. 83
Si fa
riferimento alla nota del 15 settembre u.s., con la quale codesta
Commissione ha
richiamato l'attenzione dei
soggetti interessati
sull'approssimarsi della
scadenza per procedere all'adeguamento degli
accordi sulle
prestazioni indispensabili, da
assicurare in caso
di
sciopero,
alle nuove disposizioni contenute nella legge 11.4.00 n. 83.
Al riguardo si chiarisce che questa Società ha
raggiunto con le OO.SS.,
nell'ambito delle
trattative per il rinnovo del
CCNL, la condivisione
sulle
procedure da adottare in occasione di conflitti di lavoro.
Tali procedure,
il cui testo è riportato negli
allegati alla presente
comunicazione, verranno
inserite nell'articolato
definitivo del CCNL,
costituendone quindi
parte integrante, nonché nello
specifico accordo,
ancora
oggetto di confronto sindacale, destinato a disciplinare secondo le
nuove regole
legali l'intera materia che regolamenterà l'esercizio del
diritto
di sciopero nei servizi essenziali che Poste Italiane assicura.
Con
riguardo a tale ultimo aspetto questa Società si riserva di inviare a
codesta Commissione
l'accordo definitivo non appena
il medesimo verrà
raggiunto con
i soggetti negoziali
che rappresentano i
lavoratori
all'interno
dell'azienda.
Nel
restare a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario
in
ordine a quanto sopra illustrato si inviano distinti saluti.
Allegato
7
alla
Segreteria nazionale SLC-CGIL
alla
Segreteria nazionale SLP-CISL
alla
Segreteria nazionale UIL-POST COMUNICAZIONE
alla
Segreteria nazionale SAILP-CONFSAL
alla
Segreteria nazionale FAILP-CISAL
alla
Segreteria nazionale UGL-COMUNICAZIONI
Con riferimento al Fondo di previdenza
complementare, di cui all'art. 67
del CCNL, Vi confermiamo che la relativa
contribuzione, prevista a carico
del
lavoratore e dell'Azienda, avrà decorrenza dall'1.10.02.
Distinti
saluti
Francesco
Micheli
Il
Direttore
Allegato
8
Estratto
della G.U. n. 219/L del 29.12.00 concernente la legge 23.12.00 n.
388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello
Stato" (legge finanziaria 2001)
(omissis)
Capo
XIII - INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
(omissis)
Art. 68
- Gestioni previdenziali.
(omissis)
4. Con effetto dall'1.1.03 è soppresso il
contributo di cui all'art. 37
del testo unico approvato con DPR 29.12.73
n. 1032, dovuto dai dipendenti
iscritti
alla gestione speciale presso l'istituto
postelegrafonici,
soppressa ai sensi dell'art. 53, comma 6,
legge 27.12.97 n. 449. Per gli
anni 2001 e 2002 il predetto contributo è
rispettivamente stabilito nella
misura dell'1,75% e dell'1%.
(omissis)
8. Al
fine di migliorare la
trasparenza delle gestioni previdenziali,
l'eventuale
differenza tra l'indennità di buonuscita,
spettante ai
dipendenti della Società Poste Italiane SpA
fino al 27.2.98 da un lato e
l'ammontare dei contributi in atto posti a
carico dei lavoratori, delle
risorse dovute da INPDAP e delle risorse
derivanti dalla chiusura della
gestione commissariale di IPOST, dall'altro,
è posta a carico del bilancio
dello Stato.
.OMISSIS.APPENDICE da
pag. 102 a pag. 152.
È riportata la
seguente
legislazione:
- legge
20.5.70 n. 300, Statuto del Lavoratori: "Norme sulla
tutela
della
libertà e dignità
dei lavoratori, della
libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro
e norme sul collocamento";
- D.lgs. 19.9.94
n. 626: "Attuazione delle Direttive
CEE 89/391,
89/654,
89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679, 93/88, 97/42 e
99/38
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei
lavoratori sul luogo di lavoro;
- legge 8.3.00 n. 53: "Disposizioni
per il sostegno della maternità e
della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e
per il
coordinamento dei tempi delle città";
- legge
15.6.90 n. 146 e testo coordinato con legge n. 83/00: "Norme
sull'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali e
sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge";
- legge
10.4.91 n. 125: "Azioni
positive per la realizzazione della
parità uomo-donna nel lavoro".