Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

ad integrazione del CCNL

 

PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

 

stipulato il 16.2.99, sottoscritto il 14 febbraio 2001.

 

 

A  seguito  del parere favorevole espresso in data 12.10.00 e 16.1.01  dal

Comitato  di Settore sul testo dell'ipotesi di accordo a integrazione  del

CCNL  per  il  personale non dirigente degli enti pubblici non  economici,

stipulato  il 16.2.99, nonché della certificazione della Corte dei  Conti,

in  data 5.2.01, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo

accordo  e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione  e

di  bilancio,  il giorno 14.2.01 alle ore 17.30, presso la sede  ARAN,  ha

avuto luogo l'incontro tra:

 

-  ARAN: nella persona del Presidente f.f. avv. Guido Fantoni

 

e

 

-   le OO.SS.: CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA, Coordinamento Sindacale Autonomo

  di  CISAL-FIALP  (CISAL-FIALP, USPPI-CUSP, CISAS-EPNE, CONFAIL,  CONFILL

  par.), RDB-Parastato;

-  le Confederazioni Sindacali: CGIL, CISL, UIL, CISAL, RDB-CUB.

 

Al  termine  della  riunione  le  parti  hanno  sottoscritto  il  CCNL  ad

integrazione  del CCNL per il personale non dirigente degli enti  pubblici

non economici, stipulato il 16.2.99, nel testo allegato.

 

 

 

Titolo I - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 1 - Periodo di prova.

 

1. Il  dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto  ad

   un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:

 

a) 2 mesi per il personale dell'Area A;

b) 4 mesi per il personale delle Aree B e C.

 

2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio

   effettivamente prestato.

 

3. Il  periodo  di  prova è sospeso nei casi di assenza per  malattia,  di

   astensione obbligatoria e negli altri casi espressamente previsti dalla

   legge. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del

   posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può

   essere risolto. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante

   da causa di servizio trova applicazione l'art. 22, CCNL 6.7.95.

 

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma  3

   sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti

   non in prova.

 

5. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere

   dal  rapporto  in  qualsiasi momento senza obbligo di preavviso    di

   corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi  i

   casi  di sospensione di cui al comma 3. Il recesso dell'Amministrazione

   deve essere motivato.

 

6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il

   dipendente  si  intende  confermato in servizio con  il  riconoscimento

   dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

 

7. In  caso  di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo

   giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità

   maturati. Spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle

   giornate di ferie maturate e non godute.

 

8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

 

9. Il  dipendente  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,  che  sia

   vincitore di concorso presso la stessa o altra amministrazione o ente, ha

   diritto, durante il periodo di prova, alla conservazione del posto senza

   retribuzione,  presso  l'ente di provenienza, e,  in  caso  di  mancato

   superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente, rientra, a

   domanda, nel profilo di provenienza.

 

10.Il personale che fruisce dei passaggi interni di cui all'art. 15, comma

   1, CCNL 16.2.99 non è soggetto al periodo di prova.

 

 

 

Art. 2 - Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica.

 

1.  Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente

  allo svolgimento dei compiti del proprio profilo professionale, l'Ente non

  può  procedere  alla risoluzione del rapporto di lavoro  per  inidoneità

  fisica  o  psichica  prima  di aver esperito ogni  utile  tentativo  per

  recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altro profilo

  riferito  alla  stessa  posizione economica dell'area  di  inquadramento

  assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.

 

2.  In  caso  di  mancanza di posti, previo consenso dell'interessato,  il

  dipendente può essere impiegato in un profilo collocato in una posizione

  economica inferiore della medesima area e, in via residuale, in un profilo

  di area immediatamente inferiore.

 

3.   I  posti  che  si  rendono  vacanti  successivamente  alla  eventuale

  applicazione della disciplina del comma 2, sono prioritariamente destinati

  alla  ricollocazione  dei  dipendenti che hanno  fruito  della  medesima

  disciplina.

 

4.  Nel  caso  di  destinazione  ad un profilo  appartenente  a  posizione

  economica  inferiore o ad area inferiore, il dipendente  ha  diritto  al

  mantenimento  del  trattamento  retributivo,  non  riassorbibile,  della

  posizione economica di provenienza, ove questo sia più favorevole.

 

5.   Nel  caso  in  cui  detto  personale  non  possa  essere  ricollocato

  nell'ambito dell'ente di appartenenza con le modalità previste dai commi

  precedenti,  si  applica, in quanto compatibile, la  disciplina  di  cui

  all'art. 3.

 

 

 

Art. 3 - Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale

         in eccedenza.

 

1.  In relazione a quanto previsto dall'art. 35, comma 6, D.lgs. 3.2.93 n.

  29 e successive modificazioni e integrazioni, conclusa la procedura di cui

  ai  commi  3,  4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare  il

  passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altri enti del

  comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale che

  non  sia  possibile  impiegare diversamente nell'ambito  della  medesima

  amministrazione, l'ente interessato comunica a tutti gli enti del comparto

  presenti  a  livello  provinciale, regionale e nazionale,  l'elenco  del

  personale  in  eccedenza  distinto  per  area  e  profilo  professionale

  richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in  tutto  o  in

  parte, di tale personale.

 

2. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni

  di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni

  e  integrazioni  presenti  sempre  a livello  provinciale,  regionale  e

  nazionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti  per  i

  passaggi diretti.

 

3.  Gli  enti  destinatari  della richiesta di cui  al  comma  1,  qualora

  interessati,  comunicano, entro il termine di 30  giorni,  l'entità  dei

  posti, per area e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica per

  i  quali,  tenuto  conto della programmazione dei  fabbisogni,  sussiste

  l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.

 

4.  I  posti  disponibili sono comunicati ai lavoratori in  eccedenza  che

  possono  indicare  le  relative preferenze e  chiederne  le  conseguenti

  assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; l'ente dispone

  i trasferimenti nei 15 giorni successivi alla richiesta.

 

5. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso

  posto, l'ente di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti

  criteri:

 

-  dipendenti portatori di handicap;

-  dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare;

-  situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a

carico;

-  maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;

-  particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei

conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in

tutti gli altri richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base

della certificazione anagrafica presentata dal dipendente;

-  presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.

 

  La  ponderazione  dei criteri viene definita in sede  di  contrattazione

  integrativa nazionale di ente.

 

6.   La   contrattazione  integrativa  nazionale  di  ente  può  prevedere

  specifiche iniziative di formazione e riqualificazione:

 

a)  da  parte  degli  stessi  enti  riceventi,  al  fine  di  favorire  le

  integrazioni dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto organizzativo,

  anche in relazione al modello di classificazione vigente;

b) da parte degli enti che hanno dichiarato il collocamento dei lavoratori

in disponibilità ai sensi dell'art. 35, comma 7, D.lgs. 3.2.93 n. 29 e

successive modificazioni e integrazioni, al fine di favorire la

ricollocazione degli stessi lavoratori anche in attuazione dell'art.

35/bis, commi 2 e 6, del ripetuto D.lgs. n. 29/93.

 

 

 

Art. 4 - Ricostituzione del rapporto di lavoro.

 

1.  Il  dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto

  di  dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle  dimissioni

  stesse,  la  ricostituzione del rapporto di lavoro. L'ente si  pronuncia

  motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il

  dipendente è ricollocato nella posizione equivalente a quella rivestita,

  secondo  il  sistema di classificazione applicato nell'ente, al  momento

  delle dimissioni.

 

2.  Nel caso previsto dal precedente comma, la ricostituzione del rapporto

  di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella

  dotazione organica dell'ente.

 

 

 

Titolo II - CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 5 - Aspettativa per motivi familiari o personali.

 

1.  Al  dipendente  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,  che  ne

  faccia   formale   e   motivata  richiesta,  possono  essere   concessi,

  compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi  di

  aspettativa  per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione  e

  senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di 12 mesi in

  un triennio.

 

2.  I  periodi  di  aspettativa di cui al comma 1  non  vengono  presi  in

  considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo  del

  periodo di comporto del dipendente.

 

3.  La  presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati  da

  specifiche  disposizioni  di legge o, sulla base  di  queste,  da  altre

  previsioni contrattuali.

 

 

 

Art. 6 - Servizio militare.

 

1.  La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo

  alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento

  volontario  allo scopo di anticipare il servizio militare  obbligatorio,

  determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in  periodo  di

  prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per tutto

  il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.

 

2.   I   dipendenti  obiettori  di  coscienza  che  prestano  il  servizio

  sostitutivo  civile  hanno  diritto, anche in  periodo  di  prova,  alla

  conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza

  retribuzione.

 

3.  Entro  30  giorni  dal congedo o dall'invio in licenza  illimitata  in

  attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione dell'ente per

  riprendere  servizio.  Superato tale termine il  rapporto  di  lavoro  è

  risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del

  dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.

 

4.  Il  periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro  tutti

  gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e

  contrattuali.

 

5.  I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del

  posto  per tutto il periodo del richiamo, che viene computato  ai   fini

  dell'anzianità  di  servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono

  l'eventuale differenza fra la retribuzione in godimento e quella erogata

  dall'amministrazione militare.

 

6.  Alla  fine  del  richiamo,  il dipendente deve  porsi  a  disposizione

  dell'amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di

  5  giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a 1 mese,  di  8

  giorni se ha avuto durata superiore a 1 mese ma inferiore a 6 mesi, di 15

  giorni se ha avuto durata superiore a 6 mesi. In tale ipotesi, il periodo

  tra  la  fine  del  richiamo e l'effettiva ripresa del  servizio  non  è

  retribuito.

 

 

 

Art. 7 - Assenze per malattia.

 

1. L'art. 21, CCNL 6.7.95, è integrato con l'aggiunta dei seguenti commi:

   "7.bis. In caso di patologie gravi che richiedano, terapie salvavita ed

   altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia,  il

   trattamento  riabilitativo per soggetti affetti da AIDS,  ai  fini  del

   presente  articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza  per

   malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital  e

   i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati

   dalla  competenze  ASL o Struttura convenzionata. In tali  giornate  il

   dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal

   comma 7, lett. a) del presente articolo."

   "7.ter.  Per  agevolare  il  soddisfacimento  di  particolari  esigenze

   collegate  a  terapie  o visite specialistiche,  gli  enti  favoriscono

   un'idonea  articolazione  dell'orario  di  lavoro  nei  confronti   dei

   soggetti interessati.

2. "Il comma 9, art. 21, CCNL 6.7.95, è sostituito dal seguente:

   "9.  L'Ente  dispone il controllo della malattia di norma  fin  dal 

   giorno di assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie locali."

 

 

 

Art. 8 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.

 

1. All'art. 22, CCNL 6.7.95 sono aggiunti i seguenti commi: "4. Le assenze

  di cui al presente articolo non sono cumulabili, ai fini del calcolo del

  periodo di comporto, con le assenze per malattia di cui all'art. 21.

  5.  Nel  caso  di  lavoratori  che,  non  essendo  disabili  al  momento

  dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o  malattia

  collegata  a  causa di servizio eventuali disabilità trova  applicazione

  l'art.  1, comma 7, legge n. 68/99. Nel caso di lavoratori che divengono

  inabili  allo  svolgimento  delle proprie  mansioni  in  conseguenza  di

  infortunio  o  malattia, trova applicazione l'art.  4,  comma  4,  della

  stessa legge."

 

 

 

Art. 9 - Diritto allo studio.

 

1.  Ai  dipendenti  con  rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  sono

  concessi  -  anche  in  aggiunta  alle  attività  formative  programmate

  dall'amministrazione - speciali permessi retribuiti, nella misura massima

  di  150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del

  personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascun Ente all'inizio

  di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. Gli Enti articolati

  territorialmente provvedono, con atti organizzativi interni, a ripartire

  tra  le  varie  unità operative il contingente di personale  di  cui  al

  presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede

  di contrattazione integrativa nazionale di ente.

 

2.  I  permessi  di  cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione  a

  corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-

  universitari,  di  scuole  di  istruzione  primaria,  secondaria  e   di

  qualificazione   professionale,   statali,   pareggiate   o   legalmente

  riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali

  o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, per la

  preparazione  e  successiva discussione della tesi di laurea  finale  al

  termine  degli studi universitari, per la frequenza di corsi organizzati

  dalla  UE  e  per sostenere i relativi esami. Gli stessi  permessi  sono

  concessi anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di

  integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di

  vista sociale o psico-fisico.

 

3.  Il  personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni

  di  lavoro  che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione

  agli   esami  e  non  può  essere  obbligato  a  prestazioni  di  lavoro

  straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

 

4.  Qualora  il numero delle richieste superi le disponibilità individuate

  ai  sensi  del comma 1, per la concessione dei permessi si  rispetta  il

  seguente ordine di priorità:

 

a)   dipendenti  che  frequentino  corsi  di  formazione  in  materia   di

  integrazione di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo;

b) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se

studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami

previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;

c) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso

precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine,

frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso

il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-

universitari, la condizione di cui alla lett. b);

d) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si

trovino nelle condizioni di cui alle lett. a), b) e c).

 

5.  Nell'ambito  di  ciascuna delle fattispecie di  cui  al  comma  4,  la

  precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi

  di  studio  della scuola media inferiore, della scuola media  superiore,

  universitari o post-universitari.

 

6.  Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e

  5  sussista  ancora parità di condizioni, sono ammessi  al  beneficio  i

  dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto

  allo  studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo

  l'ordine decrescente di età.

 

7.  L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria  formano

  oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art.

  8, CCNL 16.2.99.

 

8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti

  interessati  debbono  presentare,  prima  dell'inizio  dei   corsi,   il

  certificato  d'iscrizione  e, al termine degli  stessi,  l'attestato  di

  partecipazione o altra idonea documentazione preventivamente  concordata

  con  l'ente e comunque quello degli esami sostenuti, anche se con  esito

  negativo.  In  mancanza delle predette certificazioni,  i  permessi  già

  utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

 

9.  Per  sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel  comma  2,  il

  dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può

  utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi  per  esami

  previsti dall'art. 19, comma 1, 1a alinea, CCNL 6.7.95.

 

 

 

Art. 10 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio.

 

1.  I  dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai  corsi  di

  dottorato  di  ricerca, ai sensi della legge 13.8.84 n. 476  oppure  che

  usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30.11.89 n. 398 sono

  collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza  assegni

  per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.

 

 

 

Art. 11 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge.

 

1.  Le  aspettative  per  cariche pubbliche elettive  e  per  volontariato

  restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.

 

2.  Il  dipendente,  il cui coniuge o convivente stabile  presti  servizio

  all'estero,  può chiedere il collocamento in aspettativa senza  assegni,

  qualora  l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare  a  prestare

  servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente

  stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento

  nella località in questione.

 

3.  L'aspettativa  concessa ai sensi del comma  2  può  avere  una  durata

  corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha

  originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili

  ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno 15 giorni, o

  in   difetto  di  effettiva  permanenza  all'estero  del  dipendente  in

  aspettativa.

 

 

 

Art. 12 - Norme comuni sulle aspettative.

 

1.  Il  dipendente non può usufruire continuativamente di due  periodi  di

  aspettativa,  o  di congedo non retribuito, anche richiesti  per  motivi

  diversi, se tra essi non intercorrano almeno 4 mesi di servizio attivo. La

  presente disposizione non si applica nei casi di aspettativa per cariche

  pubbliche elettive e per volontariato, di distacchi sindacali, di assenza

  o aspettativa ai sensi della legge n. 1204/71.

 

2.  L'ente,  qualora  accerti durante il periodo di aspettativa  che  sono

  venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il

  dipendente a riprendere servizio nel termine di 15 giorni. Il dipendente,

  per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.

 

3.  Il  rapporto  di  lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna  indennità

  sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di

  comprovato  impedimento,  non si presenti per riprendere  servizio  alla

  scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.

 

 

 

Art. 13 - Congedi per la formazione.

 

1.  I  congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art. 5,

  legge n. 53/00, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.

 

2.  Ai  lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso

  lo  stesso  Ente,  possono essere concessi a richiesta  congedi  per  la

  formazione  nella misura percentuale complessiva dell'10% del  personale

  delle   diverse  aree  in  servizio  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo

  indeterminato;  il  numero  complessivo  dei  congedi  viene  verificato

  annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di

  ciascun anno. La contrattazione integrativa nazionale di ente definisce i

  criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale tra la sede

  nazionale e le sedi decentrate.

 

3.  Per  la  concessione  dei  congedi di cui al  comma  1,  i  lavoratori

  interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare

  all'Ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione

  dell'attività  formativa che intendono svolgere, della data  d'inizio  e

  della  durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata

  almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività formative.

 

4.  Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei

  limiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.

 

5.  Al  fine  di contemperare le esigenze organizzative degli  uffici  con

  l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo

  possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non

  risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3,  l'ente  può

  differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi. Su

  richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire

  la utile partecipazione al corso.

 

6.  Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma

  3,  legge n. 53/00. Nel caso di infermità previsto dallo stesso art.  5,

  comma  3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione  del

  trattamento  economico,  alle modalità di comunicazione  all'ente  e  ai

  controlli si applicano le disposizioni contenute nell'art. 21, CCNL 6.7.95

  così come modificato dalle disposizioni del presente CCNL e, ove si tratti

  di  malattie o infortuni dovuti a causa di servizio, nell'art. 22  dello

  stesso CCNL 6.7.95.

 

7.  Il  lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo  formativo  ai

  sensi  dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo  ciclo

  formativo con diritto di priorità.

 

 

 

Art. 14 - Congedi dei genitori.

 

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia

   di  tutela  della  maternità contenute nella  legge  n.  1204/71,  come

   modificata e integrata dalle leggi nn. 903/77 e 53/00.

 

2. Nel  presente articolo tutti i richiami alle disposizioni  delle  leggi

   nn. 1204/71 e 903/77 s'intendono riferiti al testo degli articoli di tali

   leggi  risultante  dalle  modificazioni,  integrazioni  e  sostituzioni

   introdotte dalla legge n. 53/00.

 

3. Nel  periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt.  4  e  5,

   legge n. 1204/71, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di

   cui all'art. 6 bis, legge n. 903/77, spetta l'intera retribuzione fissa

   mensile  nonché  le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti  che

   competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso

   di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-

   ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 21, comma 7, lett. a), 2°

   periodo, CCNL 6.7.95.

 

4. In  caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i  mesi

   di  astensione  obbligatoria. Qualora il figlio  nato  prematuro  abbia

   necessità  di  un  periodo di degenza presso una struttura  ospedaliera

   pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante

   periodo di congedo obbligatorio 'post partum' e il restante periodo 'ante

   partum' non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di

   effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora

   sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le

   condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro.

   Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di

   riposo di cui all'art. 10, legge n. 1204/71.

 

5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art.  7,

   comma  1,  lett.  a),  legge  n. 1204/71 e successive  modificazioni  e

   integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori

   padri,  i  primi 30 giorni, computati complessivamente per  entrambi  i

   genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono

   valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero,

   con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per

   prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

 

6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3  e  sino  al

   compimento del 3° anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7,

   comma 4, legge n. 1204/71 e successive modificazioni e integrazioni, alle

   lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni per

   ciascun  anno, computati complessivamente per entrambi i  genitori,  di

   assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 3.

 

7. I  periodi  di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6,  nel  caso  di

   fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che

   ricadano  all'interno  degli stessi. Tale  modalità  di  computo  trova

   applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi

   di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o

   della lavoratrice.

 

8. Ai  fini  della fruizione, anche frazionata, dei periodi di  astensione

   dal  lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, legge n. 1204/71 e  successive

   modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre

   presentano  la  relativa  domanda, con  la  indicazione  della  durata,

   all'ufficio  di  appartenenza di norma 15 giorni prima  della  data  di

   decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche

   a mezzo di raccomandata a.r. purché sia assicurato comunque il rispetto

   del termine minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche

   nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

 

9. In  presenza  di  particolari  e comprovate  situazioni  personali  che

   rendano  impossibile il rispetto della disciplina di cui al  precedente

   comma  8,  la domanda può essere presentata entro le 48 ore  precedenti

   l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

 

10.In  caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10, legge

   n.  1204/71  sono  raddoppiati e le ore aggiuntive  rispetto  a  quelle

   previste  dal  comma 1 dello stesso art. 10 possono  essere  utilizzate

   anche dal padre.

 

11.La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'art. 19, comma

   8, CCNL 6.7.95.

 

 

 

Art. 15 - Congedi per eventi e cause particolari.

 

1.  Le  lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi e ai  congedi

  per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4, legge n. 53/00.

 

2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado

  o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4, legge n. 53/00,

  trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta nell'art. 19,

  comma 1, 2a alinea, CCNL 6.7.95.

 

3.  Resta  confermata  la  disciplina dei  permessi  retribuiti  contenuta

  nell'art. 19, CCNL 6.7.95, con la precisazione che possono essere fruiti

  anche  frazionatamene i permessi previsti dal comma 2  (per  particolari

  motivi personali e familiari) e dal comma 6 (permessi ex art. 33, comma 3,

  legge n. 104/92).

 

 

 

Titolo III - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 16 - Turnazioni.

 

1.  Gli  enti,  in  relazione  alle proprie esigenze  organizzative  o  di

  servizio  funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro.  Il

  turno  consiste in un'effettiva rotazione del personale in  prestabilite

  articolazioni giornaliere. La disciplina per l'organizzazione dei turni è

  definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente.

 

2.   Le  prestazioni  lavorative  svolte  in  turnazione,  ai  fini  della

  corresponsione dell'indennità di cui al comma 6, devono essere distribuite

  nell'arco  del  mese  in  modo tale da far risultare  una  distribuzione

  equilibrata  e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano,

  pomeridiano  e,  se  previsto, notturno, in relazione  all'articolazione

  adottata nell'ente.

 

3.  I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in

  strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di  servizi

  per almeno 10 ore.

 

4.  I  turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese,

  facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata  dei

  turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti

  in  sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, quando  emerga

  l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il

  passaggio delle consegne.

 

5.  I  turni  notturni sono compresi tra le ore 22 e le  ore  6;  i  turni

  pomeridiani  sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. Le prestazioni  di

  lavoro  rese  in  eventuali  turni intermedi tra  quelli  antimeridiani,

  pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le

  fasce orarie in cui sono comprese.

 

6.  Al  personale  turnista  è  corrisposta  una  indennità  che  compensa

  interamente   il  disagio  derivante  dalla  particolare   articolazione

  dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

 

-   fascia  pomeridiana: maggiorazione oraria della  retribuzione  di  cui

  all'art.  29,  comma  2, lett. b), con l'aggiunta del  rateo  della  13a

  mensilità, nella misura del 20%;

-  fascia notturna e giorni festivi: maggiorazione oraria della

retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. b), con l'aggiunta del

rateo della 13a mensilità nella misura dell'80%;

-  fascia festiva-notturna: maggiorazione oraria della retribuzione di cui

all'art. 29, comma 2, lett. b), con l'aggiunta del rateo della 13a

mensilità nella misura del 90%.

 

7.  La maggiorazione di cui al comma 6 può essere corrisposta solo per  le

  ore di effettiva prestazione di servizio in turno.

 

8.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso,

  con le risorse previste dall'art. 31, CCNL 16.2.99.

 

 

 

Art. 17 - Lavoro straordinario.

 

1.  Le  prestazioni  di lavoro straordinario sono rivolte  a  fronteggiare

  situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate

  come  fattore  ordinario di programmazione del  tempo  di  lavoro  e  di

  copertura dell'orario di lavoro.

 

2.  La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal

  dirigente,  sulla  base  delle  esigenze  organizzative  e  di  servizio

  individuate  dagli enti, rimanendo esclusa ogni forma  generalizzata  di

  autorizzazione. Il lavoratore è tenuto ad effettuare, nei limiti previsti

  dal presente contratto, il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi

  di impedimento, correlati a documentate esigenze personali e familiari.

 

3.  Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200

  ore  annue.  Tale  limite può essere elevato in sede  di  contrattazione

  integrativa nazionale di ente in presenza di esigenze eccezionali o  per

  specifiche  categorie  di  lavoratori, con  particolare  riferimento  ai

  dipendenti impegnati in attività di diretta collaborazione con gli organi

  istituzionali.

 

4.  La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data  di

  entrata  in  vigore  del  presente CCNL, è  determinata  maggiorando  la

  retribuzione oraria corrispondente alla definizione di retribuzione di cui

  all'art.  29, comma 2, lett. a), calcolata con le modalità previste  dal

  comma  3 dello stesso articolo, a cui viene aggiunto il rateo della  13a

  mensilità.

 

5. Le maggiorazioni di cui al comma precedente sono pari:

 

-  al 15%  per il lavoro straordinario diurno;

-  al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in

orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

-  al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

 

6. La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente

  può essere operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso

  come  base  di  riferimento per il calcolo delle prestazioni  di  lavoro

  secondo  la  disciplina adottata dall'ente ai sensi dell'art.  17,  CCNL

  6.7.95.

 

7.  Su  tempestiva  richiesta  del dipendente, le  prestazioni  di  lavoro

  straordinario  debitamente autorizzate nei limiti di  cui  al  comma  3,

  possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le

  esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi.

  La  disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non

  abbiano aderito alla banca delle ore di cui all'art. 18.

 

 

 

Art. 18 - Banca delle ore.

 

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di

  lavoro  straordinario  o  supplementare di  cui  all'art.  31,  in  modo

  retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore,

  con un conto individuale per ciascun lavoratore.

 

2.  Nel  conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente,  le  ore  di

  prestazione di lavoro straordinario o supplementare di cui all'art.  31,

  debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello

  di contrattazione integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo  a

  quello di maturazione.

 

3.  Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in

  retribuzione o come riposi compensativi.

 

4.  L'utilizzo  come riposi compensativi, con riferimento ai  tempi,  alla

  durata  ed  al  numero  dei lavoratori contemporaneamente  ammessi  alla

  fruizione,  deve  essere  reso possibile tenendo  conto  delle  esigenze

  tecniche, organizzative e di servizio.

 

5.  A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al

  monitoraggio  dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione  di

  iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello  spirito

  della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità

  aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati.  Le

  ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.

 

6.   Le  maggiorazioni  per  le  prestazioni  di  lavoro  straordinario  o

  supplementare  vengono  pagate  il  mese  successivo  alla   prestazione

  lavorativa.

 

7. La disciplina del presente articolo decorre dall'1.1.01.

 

 

 

Art. 19 - Reperibilità.

 

1.  Il  servizio di pronta reperibilità può essere istituito  dagli  enti,

  durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, per

  assicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi  di

  emergenza,  aree di pronto intervento, protezione civile  e  simili.  La

  relativa  disciplina  è  definita in sede di contrattazione  integrativa

  nazionale di ente e tiene conto anche delle esigenze di rotazione tra più

  soggetti volontari.

 

2. La durata massima di un periodo di reperibilità è di 12 ore.

 

3.  In caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità, la

  prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.

 

4.  Ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di

  6  volte e, entro tale limite, per non più di 2 domeniche nell'arco di 1

  mese.

 

5.  Il  periodo  di  reperibilità di 12 ore è remunerato con  un  compenso

  compreso tra £. 15.000 e £. 25.000, la cui misura viene stabilita in sede

  di  contrattazione  integrativa nazionale  di  ente.  Detto  compenso  è

  frazionabile  in  misura  non inferiore a 4  ore  ed  è  corrisposto  in

  proporzione alla durata del turno di reperibilità maggiorato, in tal caso,

  del 10%.

 

6. Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto

  a 1 giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna

  prestazione  lavorativa. La fruizione di detto riposo  compensativo  non

  comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

 

7.  In  caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita

  come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario;

  sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni notturne,

  festive o notturne-festive.

 

8. Agli oneri relativi all'applicazione del presente articolo si fa fronte

  in ogni caso con le risorse previste dall'art. 31, CCNL 16.2.99.

 

 

 

Art. 20 - Riposo compensativo.

 

1.  Al  dipendente che per particolari esigenze di servizio, e nell'ambito

  della  disciplina sull'orario di lavoro di cui all'art. 17, CCNL 6.7.95,

  non  usufruisce  del  riposo  settimanale, deve  essere  corrisposta  la

  retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. a), maggiorata  dell'80%

  con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e

  comunque non oltre il bimestre successivo.

 

2.  L'attività  prestata  in  giorno  festivo  infrasettimanale,  ove  per

  esigenze di servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo

  compensativo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro

  straordinario  con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario

  festivo.

 

3.  L'attività  prestata in giorno feriale non lavorativo,  a  seguito  di

  articolazione di lavoro su 5 giorni, a richiesta del dipendente dà titolo

  a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per

  lavoro  straordinario  non  festivo, sempre che  sia  stato  interamente

  prestato l'orario contrattuale settimanale.

 

4.  La  maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento

  accessorio collegato alla prestazione.

 

5.  Anche  in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario

  notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di

  cui  all'art. 29, comma 2, lett. a), nella misura del 20%; nel  caso  di

  lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

 

 

 

Art. 21 - Trattamento di trasferta.

 

1. Il  presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare  la

   propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale o

   dalla ordinaria sede di servizio.

 

2. Al  personale  di  cui  al  comma 1, oltre alla  normale  retribuzione,

   compete:

 

a) un'indennità di trasferta, avente natura non retributiva pari a:

 

-  £. 40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;

-  un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in

caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti

le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;

 

b) il  rimborso  delle  spese effettivamente sostenute  per  i  viaggi  in

   ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite

   del costo del biglietto; per i viaggi in aereo, la classe di rimborso è

   individuata in relazione alla durata del viaggio;

c) un'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e

del 10% del costo per treno e nave;

d) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani;

e) il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l'attività

lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo

complessivamente superiore al normale orario di lavoro previsto per la

giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato,

tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività

lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per

la sorveglianza e custodia del mezzo e nel caso del personale ispettivo,

per il quale si applica la disciplina individuata ai sensi del comma 11.

 

3. Ai  soli fini del comma 2, lett. a), nel computo delle ore di trasferta

   si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.

 

4. Il  dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di

   trasporto,  sempreché  la  trasferta riguardi  località  diverse  dalla

   ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso

   di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal

   caso  si  applica  l'art  23, commi 2 e ss.,  e  al  dipendente  spetta

   l'indennità di cui al comma 2, lett. a), eventualmente ridotta ai sensi

   del  comma  8,  il rimborso delle spese autostradali, di  parcheggio  e

   dell'eventuale custodia del mezzo e un'indennità chilometrica pari a 1/5

   del costo di 1 litro di benzina verde per ogni chilometro.

 

5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta  il

   rimborso:

 

a) della spesa sostenuta per il pernottamento in alberghi fino a 4 stelle;

b) della spesa per 1 o 2 pasti giornalieri, nel limite di £. 43.100 per il

1° pasto e di complessive £. 85.700 per i 2 pasti.

 

   Per  le  trasferte  di durata non inferiore a 8 ore,  compete  solo  il

   rimborso  per  il    pasto. Nei casi di missione  continuativa  nella

   medesima  località di durata non inferiore a 30 giorni è consentito  il

   rimborso  della  spesa  per  il pernottamento  in  residenza  turistico

   alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo,

   sempre  ché  risulti economicamente più conveniente rispetto  al  costo

   medio della categoria consentita nella medesima località.

 

6. Il  personale delle diverse aree inviato in trasferta al seguito e  per

   collaborare  con  personale di area dirigenziale  o  facente  parte  di

   delegazione ufficiale dell'ente è autorizzato a fruire dei  rimborsi  e

   delle  agevolazioni previste per la dirigenza o per i componenti  della

   predetta delegazione.

 

7. Gli  enti  individuano,  previo confronto con  le  OO.SS.,  particolari

   situazioni che, in considerazione della impossibilità di fruire, durante

   le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e

   servizi  di  ristorazione, consentono la corresponsione  in  luogo  dei

   rimborsi di cui al comma 5 la somma forfettaria di £. 50.000 lorde. Con la

   stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle

   spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al

   personale per l'espletamento dell'incarico affidato.

 

8. Nel  caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma  5,

   l'indennità di cui al comma 2, lett. a, viene ridotta del  70%.  Non  è

   ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura

   intera.

 

9. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i  primi  240

   giorni di trasferta continuativa nella medesima località.

 

10.Il  dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente  articolo  ha

   diritto  ad  una  anticipazione non inferiore al  75%  del  trattamento

   complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.

 

11.Gli enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti

   ed   in   funzione  delle  proprie  esigenze  organizzative,  e  previa

   informazione, seguita a richiesta da incontro, ai soggetti sindacali di

   cui  all'art.  8, CCNL 16.2.99, la disciplina della trasferta  per  gli

   aspetti   di   dettaglio   o  non  regolati  dal   presente   articolo,

   individuando, in particolare il sistema di calcolo delle  distanze,  la

   documentazione  necessaria  per  i  rimborsi  e  le  relative  modalità

   procedurali, con particolare riferimento all'uso dei taxi e degli altri

   mezzi  di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo in  sede

   in   presenza  di  particolari  esigenze  di  servizio,  la   eventuale

   individuazione di ulteriori casi di rimborso spese non ricompresi nella

   previsione  di  cui al comma 1, i limiti e le modalità attuative  della

   disciplina dell'art. 22, comma 1.

 

12.Le  trasferte  all'estero  sono  disciplinate  dalle  disposizioni  del

   presente articolo con le seguenti modifiche:

 

a) l'indennità  di  trasferta di cui al comma 1, lett. a), è  incrementata

   del 50%; non si applica la disciplina del comma 8;

b) i rimborsi dei pasti di cui al comma 5, sono incrementati del 30%.

 

   Gli  enti  incrementano  le percentuali di cui  al  presente  comma  in

   armonia  con  i  criteri  stabiliti  dalle  norme  che  disciplinano  i

   trattamenti    di    trasferta   all'estero   del   personale    civile

   dell'amministrazione dello Stato.

   La  disciplina del presente comma decorre dal 60° giorno  successivo  a

   quello della sottoscrizione definitiva del presente contratto.

 

13.Agli  oneri  derivanti dal presente articolo si fa  fronte  nei  limiti

   delle risorse destinate a tale specifica finalità nei bilanci dei singoli

   enti.

 

 

 

Art. 22 - Trattamento di trasferimento in Italia.

 

1. Al  dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi  o  di

   servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza,

   deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio,

   vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che  lo

   seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed

   affini entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di

   trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio ecc.), il tutto nei

   limiti definiti ai sensi dell'art. 21, comma 11, e previ opportuni accordi

   da prendersi con l'ente e secondo le condizioni d'uso.

 

2. Al dipendente competono anche:

 

-   l'indennità  di  trasferta di cui all'art. 21, comma 2,  limitatamente

  alla durata del viaggio;

-  un'indennità di trasferimento, stabilita da ciascun ente in sede di

contrattazione integrativa nazionale di ente nell'ambito delle risorse di

cui al comma 6, variabile, in funzione del carico di famiglia, da un

minimo di 3 mensilità ad un massimo di 6 mensilità, con maggiorazione fino

al 100% in presenza delle condizioni di cui al comma 4; le mensilità sono

calcolate con riferimento alla retribuzione di cui all'art. 29, comma 2,

lett. b).

 

3.  Il  dipendente  ha  altresì  diritto al rimborso  dell'indennizzo  per

  anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato

  quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.

 

4.  In  caso  di trasferimento in sedi considerate disagiate al dipendente

  che abbia trasferito la residenza, è riconosciuta, per tre anni, una somma

  pari  al  50%  della  spesa sostenuta e debitamente documentata  per  la

  locazione  di  un'abitazione non di lusso rapportata alle  esigenze  del

  nucleo familiare, secondo preventive intese con il dipendente interessato.

  Le  sedi  disagiate vengono individuate dagli Enti sulla base di criteri

  definiti previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, CCNL

  16.2.99.

 

5.  Le indennità e i rimborsi di cui ai precedenti commi spettano anche al

  personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in

  attività di servizio, per il trasferimento dall'ultima sede di servizio o

  del  convivente  stabile, se il relativo importo risulta  meno  elevato,

  dall'ultima residenza della famiglia ad un domicilio eletto nel territorio

  nazionale.

  Il  diritto alle predette indennità si perde comunque entro 3 anni dalla

  data di cessazione dal servizio.

 

6.  Agli  oneri  derivanti dall'applicazione del presente articolo  si  fa

  fronte nei limiti delle risorse previste nei bilanci dei singoli enti per

  tale specifica finalità.

 

 

 

Art. 23 - Copertura assicurativa.

 

1.   Gli   enti   assumono  le  necessarie  iniziative  per  la  copertura

  assicurativa  della responsabilità civile dei dipendenti  ai  quali  sia

  attribuito  uno  degli incarichi di cui all'art. 17, CCNL  16.2.99,  che

  operino  in  condizioni  di piena autonomia, con assunzione  diretta  di

  responsabilità  verso  l'esterno, ivi  compreso  il  patrocinio  legale,

  assicurando le stesse condizioni previste dall'art. 24, salvo le ipotesi

  di  dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tali finalità

  sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa.

 

2.  Gli  enti  stipulano  apposita  polizza  assicurativa  in  favore  dei

  dipendenti  autorizzati  a servirsi, in occasione  di  trasferte  o  per

  adempimenti  di  servizio  fuori  dall'ufficio,  del  proprio  mezzo  di

  trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione

  delle prestazioni di servizio.

 

3.  La  polizza di cui al comma 2 è rivolta alla copertura dei rischi, non

  compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo  di

  trasporto  di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché  di

  lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato

  autorizzato il trasporto.

 

4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà

  dell'ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con

  le  modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o decesso  del

  dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato

  il trasporto.

 

5.  Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze

  stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo

  sono  detratti  dalle somme eventualmente spettanti  a  titolo  di  equo

  indennizzo per lo stesso evento.

 

 

 

Art. 24 - Patrocinio legale.

 

1.  L'ente,  anche  a  tutela  dei propri diritti  ed  interessi,  ove  si

  verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale

  nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi

  all'espletamento  del servizio e all'adempimento dei compiti  d'ufficio,

  assumerà a proprio carico, a condizione che il procedimento non sia stato

  avviato su iniziativa dell'ente o che lo stesso ente non sia controparte

  nel procedimento, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento,

  facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, anche

  interno agli enti.

 

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o

  colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per

  la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

 

3.  La  disciplina  del  presente articolo non si  applica  ai  dipendenti

  assicurati ai sensi dell'art. 23, comma 1.

 

 

 

Art. 25 - Servizio mensa.

 

1.  Gli  enti  possono istituire un servizio mensa, in gestione diretta  o

  mediante  convenzione con terzi, ovvero, in alternativa,  attribuire  al

  personale buoni pasto sostitutivi.

 

2.  I  criteri  per  usufruire del servizio mensa o del buono  pasto  sono

  stabiliti  dall'accordo per l'adeguamento della normativa in materia  di

  servizi sostitutivi della mensa sottoscritto il 24.4.97.

 

3.  A carico del personale è posto un concorso spese pari al 20% del costo

  di gestione dei relativi servizi. I servizi in atto sono confermati alle

  condizioni di miglior favore in essere.

 

4. In ogni caso, è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

 

 

 

Art. 26 - Modalità di applicazione di benefici economici previsti

          da discipline speciali.

 

1.  In  favore  del  personale  riconosciuto, con  provvedimento  formale,

  invalido  o  mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento

  percentuale,  nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25%  della

  retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. a), in godimento alla data

  di  presentazione della relativa domanda a seconda che l'invalidità  sia

  stata ascritta alle prime 6 categorie di menomazione ovvero alle ultime 2.

  Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di

  salario individuale d'anzianità.

 

 

 

Art. 27 - Benefici di natura assistenziale e sociale.

 

1.  Gli Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa nazionale

  di ente, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale  e

  sociale in favore dei propri dipendenti:

 

a) sussidi;

b) borse di studio;

c)  contributi  a favore di attività culturali, ricreative e con  finalità

  sociale;

d) prestiti;

e)  interventi  derivanti  dall'applicazione dell'art.  46,  CCNL  6.7.95,

  assicurando  anche  la  permanenza degli enti  interessati  ai  processi

  descritti nell'art. 1, comma 4, CCNL 16.2.99;

f) mutui edilizi.

 

2. L'onere complessivo a carico del bilancio degli Enti per la concessione

  dei  benefici  previsti dal punto a) al punto e) del  comma  1  non  può

  superare un importo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel

  bilancio di previsione.

 

 

 

Art. 28 - Trattenute per scioperi brevi.

 

1.  Per  gli  scioperi  di durata inferiore alla giornata  lavorativa,  le

  relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata

  della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a 1 ora.

  In  tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della

  retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. b).

 

 

 

Art. 29 - Retribuzione e sue definizioni.

 

1.  La  retribuzione  è  corrisposta mensilmente in  un  giorno  stabilito

  dall'ente, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo del mese; la 13a mensilità

  è  corrisposta  nel periodo ricompreso tra il 16 e il  18  del  mese  di

  dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato

  non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo.

  Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento

  economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa nazionale

  di ente prevede diverse modalità temporali di erogazione.

 

2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:

 

a) retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile di

  tutte le posizioni previste all'interno di ciascuna area e dall'indennità

  integrativa speciale;

b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base

mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali

assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati;

c) retribuzione globale di fatto, annuale o mensile: è costituita

dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui

si aggiunge il rateo della 13a mensilità nonché l'importo annuo della

retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell'anno

di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso

spese o come equo indennizzo.

 

3.   La   retribuzione  oraria  si  ottiene  dividendo  le  corrispondenti

  retribuzioni mensili per 156. Per il personale che fruisce della riduzione

  d'orario di cui all'art. 25, CCNL 16.2.99 il valore del divisore è fissato

  in 151.

 

 

 

Art. 30 - Struttura della busta paga.

 

1.  Al  lavoratore  deve essere consegnata una busta paga  in  cui  devono

  essere  distintamente specificati: la denominazione dell'ente, il  nome,

  l'area e la posizione economica del lavoratore, il periodo di paga cui la

  retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a

  costituirla (stipendi, retribuzione individuale di anzianità,  indennità

  integrativa  speciale,  straordinario,  turnazione,  assegni  personali,

  indennità varie, produttività, ecc.) e l'elencazione delle trattenute di

  legge e di contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nella aliquota

  applicata che nella cifra corrispondente.

 

2.  In  conformità  alle  normative vigenti, il  lavoratore  può  avanzare

  reclami per eventuali irregolarità riscontrate.

 

3.  L'ente  adotta  tutte le misure idonee ad assicurare il  rispetto  del

  diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati personali,

  ai sensi della normativa vigente.

 

 

 

Art. 31 - Indennità guardiaparco.

 

1.  Al  personale  guardiaparco  dell'Ente autonomo  del  Parco  Nazionale

  d'Abruzzo e nell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, in possesso del

  decreto di nomina di guardia particolare giurata, è confermata l'indennità

  pensionabile,   i  cui  valori  sono  determinati,  in  relazione   alla

  collocazione   del   personale  interessato   nel   nuovo   sistema   di

  classificazione, nei seguenti importi mensili lordi:

 

     posizioni        importo

                          

B1 (con anzianità        

inferiore a 10 anni)   747.000

B1 (con anzianità        

superiore a 10 anni)   829.000

         

B2                     941.000

C1                   1.130.000

C3                   1.140.000

C4                   1.162.000

 

Le  misure  dei  predetti valori sono riconsiderate  in  sede  di  rinnovo

contrattuale.

 

 

 

Titolo IV - FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

La  nuova  disciplina  delle  forme flessibili  del  rapporto  di  lavoro,

definita  dal  presente  contratto,  pur  all'interno  di  un  quadro   di

necessaria  sperimentazione, offre ulteriori  opportunità  agli  enti  del

settore  di  ampliare  e  qualificare l'offerta di  servizi,  valorizzando

l'apporto del personale dipendente alle attività istituzionali e operando,

coerentemente,  per  evitare il ricorso alle collaborazione  coordinate  e

continuative e alle altre forme di lavoro qui non disciplinate.

 

 

 

Art. 32 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

1. L'art. 21, CCNL 16.2.99 è integrato con l'aggiunta dei seguenti commi:

  "2-bis. Gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative  e

  nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di  personale,

  previa  informazione  seguita  da  incontro,  individuano  i  posti   da

  destinare ai rapporti di lavori a tempo parziale.

  13.  I  dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno

  diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso

  un   triennio  dalla  data  di  assunzione,  a  condizione  che  vi  sia

  disponibilità del posto in organico."

 

 

 

Art. 33 - Trattamento economico-normativo del personale

          con rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

1. Il comma 3, art. 23, CCNL 16.2.99 è così sostituito:

  "I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di

  giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori

  a  tempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni di ferie

  e  di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate

  nell'anno;  il relativo trattamento economico è commisurato alla  durata

  della  prestazione  giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità  si

  applica  anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge  e

  dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time

  verticale,  è comunque riconosciuto per intero il periodo di  astensione

  obbligatoria  dal lavoro previsto dalla legge n. 1204/71, anche  per  la

  parte  non  cadente  in  periodo  lavorativo;  il  relativo  trattamento

  economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria,  è

  commisurato  alla  durata  prevista per la prestazione  giornaliera.  Il

  permesso  per  matrimonio,  l'astensione  facoltativa,  i  permessi  per

  maternità, i permessi per lutto e i permessi per il diritto allo studio,

  spettano   per  intero  solo  per  i  periodi  coincidenti  con   quelli

  lavorativi,  fermo  restando  che il relativo  trattamento  economico  è

  commisurato  alla  durata  prevista per la prestazione  giornaliera.  In

  presenza  di part-time verticale non si riducono i termini previsti  per

  il  periodo  di  prova  e  per  il preavviso  che  vanno  calcolati  con

  riferimento ai periodi effettivamente lavorati."

 

2. Il comma 2, art. 23, CCNL 16.2.99 è sostituito dal seguente:

  "2.  Il  personale  con  rapporto di lavoro a  tempo  parziale  di  tipo

  orizzontale  può  essere  chiamato  a  svolgere  prestazioni  di  lavoro

  supplementare,  di cui all'art. 1, comma 2, lett. e), D.lgs.  n.  61/00,

  nella  misura  massima  stabilita dall'art. 3,  comma  2,  dello  stesso

  decreto  legislativo  e  in  ogni caso con il  consenso  del  lavoratore

  interessato. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche

  e  comprovate  esigenze  organizzative  o  in  presenza  di  particolari

  situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze

  di personale non prevedibili ed improvvise"

 

3. Dopo il comma 6, art. 23, CCNL 16.2.99 sono inseriti i seguenti:

  "7.  Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari

  alla retribuzione oraria corrispondente alla nozione di retribuzione  di

  cui  all'art. 29, comma 2, lett. c), maggiorata di una percentuale  pari

  al  15%.  I  relativi  oneri sono a carico delle  risorse  destinate  ai

  compensi per lavoro straordinario.

  8.  Il  personale  con  rapporto di lavoro  a  tempo  parziale  di  tipo

  verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle  sole

  giornate  di  effettiva  attività lavorativa  entro  il  limite  massimo

  individuale annuo di 20 ore.

  9.  Le ore di lavoro straordinario sono retribuite con un compenso  pari

  alla retribuzione oraria corrispondente alla nozione di retribuzione  di

  cui  all'art.  29, comma 2, lett. a), maggiorata di una percentuale  del

  50%.

  10.   Il   consolidamento  nell'orario  di  lavoro,  su  richiesta   del

  lavoratore, del lavoro supplementare o straordinario, svolto in via  non

  meramente occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del  lavoro

  supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso  per  più

  di 6 mesi.

  11.  Al  ricorrere  delle condizioni di legge,  al  lavoratore  a  tempo

  parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.

  12.  Per  tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali,  in

  materia  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  si  applicano  le

  disposizioni contenute nel D.lgs. n. 61/00."

 

 

 

Art. 34 - Disciplina sperimentale del telelavoro.

 

1. Gli  enti, previa informazione ed incontro con i soggetti sindacali  di

   cui all'art. 8, comma 1, CCNL 16.2.99, possono definire progetti per la

   sperimentazione  del telelavoro nei limiti e con le modalità  stabilite

   dall'art. 3, DPR 8.3.99 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23.3.00,

   con particolare riferimento alla disciplina dell'art. 3 dello stesso CCNL

   quadro,  al  fine di razionalizzare l'organizzazione del  lavoro  e  di

   realizzare  economie di gestione attraverso l'impiego flessibile  delle

   risorse umane.

 

2. Il  telelavoro  determina una modificazione del  luogo  di  adempimento

   della  prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di  specifici

   strumenti telematici, nelle forme seguenti:

 

a) telelavoro  domiciliare,  che  comporta  la  prestazione  dell'attività

   lavorativa dal domicilio del dipendente;

b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri

satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi

comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della

prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il

dipendente è assegnato.

 

3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata  e

   collaudata  a cura e a spese dell'ente, sul quale gravano  i  costi  di

   manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel

   caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica

   dedicata presso l'abitazione del lavoratore con oneri di impianto e  di

   esercizio a carico degli enti, espressamente preventivati nel progetto di

   telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche  in

   forma  forfetaria,  delle spese sostenute dal  lavoratore  per  consumi

   energetici e telefonici.

 

4. I  partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati

   secondo le previsioni di cui all'art. 4, CCNL quadro 23.3.00.

 

5. Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da

   realizzare,  di intesa con i dipendenti interessati, la  frequenza  dei

   rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore a 1

   giorno per settimana, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma

   1.

 

6. L'orario  di  lavoro,  a tempo pieno o nelle diverse  forme  del  tempo

   parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione  del

   dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in

   ogni  giornata  di lavoro il dipendente deve essere a disposizione  per

   comunicazioni di servizio in 2 periodi di 1 ora ciascuno concordati con

   l'ente nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto

   di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di 1

   ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro,  non

   sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne  o

   festive    permessi brevi ed altri istituti che comportano  riduzioni

   d'orario.

 

7. Ai  fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la

   sede di lavoro, di cui all'art. 6, comma 1, ultimo periodo dell'Accordo

   quadro 23.3.00, per "fermo prolungato per cause strutturali", s'intende

   una  interruzione  del circuito telematico che non sia  prevedibilmente

   ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.

 

8. L'ente  definisce  in sede di contrattazione integrativa  nazionale  di

   ente, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e

   di  attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5,

   commi  5  e 6, Accordo quadro 23.3.00; utilizza, a tal fine, le risorse

   destinate al progetto di telelavoro.

 

9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora

   siano  intervenuti mutamenti organizzativi, gli enti attivano opportune

   iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per

   facilitarne il reinserimento.

 

10.Il  lavoratore  ha il dovere di riservatezza su tutte  le  informazioni

   delle  quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e  di  quelle

   derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati

   in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per

   conto  proprio  o  per  terzi utilizzando le attrezzature  assegnategli

   senza previa autorizzazione dell'ente.

 

11.Gli  enti,  nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento  della

   sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative  per  la

   copertura dei seguenti rischi:

 

-  danni  alle  attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore,  con

   esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;

-  danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti

dall'uso delle stesse attrezzature;

-  copertura assicurativa INAIL.

 

12.La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di

   lavoro  avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni 6  mesi,

   concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità  di

   accesso  presso  il domicilio. Copia del documento di  valutazione  del

   rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 626/94, è inviata  ad

   ogni  dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante

   della sicurezza.

 

13.La   contrattazione   integrativa  nazionale  di  ente   definisce   il

   trattamento  accessorio compatibile con la specialità della prestazione

   nell'ambito  delle  finalità indicate nell'art. 32,  CCNL  16.2.99.  Le

   relative  risorse  sono  ricomprese nel finanziamento  complessivo  del

   progetto.

 

14.È  istituito,  presso  ARAN, un Osservatorio nazionale  a  composizione

   paritetica con la partecipazione di rappresentanti del Comitato di settore

   e  delle  OO.SS. firmatarie del presente CCNL che, con riunioni  almeno

   annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto nel comparto e gli eventuali

   problemi.

 

15.È  garantito  al  lavoratore  in  telelavoro  l'esercizio  dei  diritti

   sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare,  ai  fini

   della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter

   essere  informato  attraverso l'istituzione di  una  bacheca  sindacale

   elettronica  e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica  con  le

   rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.

 

 

 

Art. 35 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

 

1. Gli  enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo  la

   disciplina della legge n. 196/97, per soddisfare esigenze a carattere non

   continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza

   non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità

   del reclutamento ordinario previste dal D.lgs. 3.2.93 n. 29 e successive

   modificazioni e integrazioni.

 

2. I contratti di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art.

   1, comma 2, lett. b) e c), legge n. 196/97, sono stipulati nelle ipotesi

   di  seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel

   comma 1:

 

a) per  particolari  fabbisogni professionali connessi all'attivazione  ed

   all'aggiornamento di sistemi di controllo di gestione e di elaborazione di

   manuali di qualità e carte dei servizi;

b) per  far  fronte a picchi di attività non prevedibili, e per un periodo

   massimo di 60 giorni, o ad afflussi straordinari di utenza o a esigenze

   eccezionali derivanti anche da innovazioni legislative;

c) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di

   programmazione  dei  fabbisogni, per la temporanea copertura  di  posti

   vacanti,  per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che  siano

   state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è

   elevato  a  180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi  a

   profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari  a

   garantire standard definiti di prestazione, in particolare nell'ambito dei

   servizi assistenziali;

d) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della

prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché l'autonomia

professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale in

servizio entro e non oltre 4 mesi.

 

3. Il  numero  dei  contratti di fornitura di lavoro  temporaneo  non  può

   superare  il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori  a

   tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso  di

   frazioni, all'unità superiore.

 

4. Il  ricorso  al  lavoro  temporaneo non  è  consentito  per  i  profili

   dell'area A del sistema di classificazione di cui al CCNL stipulato  il

   16.2.99 nonché per il personale ispettivo.

 

5. Nei  casi  di  contratti  di  lavoro  temporaneo  per  sostituzione  di

   lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), legge n. 196/97,

   la durata dei contratti può comprendere periodi di affiancamento per il

   passaggio delle consegne, per un massimo di 15 giorni.

 

6. Gli  enti  sono  tenuti,  nei  riguardi dei lavoratori  temporanei,  ad

   assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione

   relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.lgs. n. 626/94, in

   particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività

   lavorativa cui sono impegnati.

 

7. La   contrattazione   integrativa  nazionale  di  ente   definisce   le

   condizioni, i criteri e le modalità per la corresponsione di  eventuali

   trattamenti accessori nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 32,

   CCNL  16.2.99,  nonché l'utilizzo dei servizi sociali previsti  per  il

   personale dell'ente. Le relative risorse sono previste nel finanziamento

   complessivo del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo.

 

8. L'ente  comunica tempestivamente all'impresa fornitrice,  titolare  del

   potere  disciplinare  nei  confronti  dei  lavoratori  temporanei,   le

   circostanze  di  fatto  disciplinarmente  rilevanti  da  contestare  al

   lavoratore temporaneo ai sensi dell'art. 7, legge n. 300/70.

 

9. I  lavoratori  temporanei hanno diritto di esercitare presso  gli  enti

   utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla

   legge  n.  300/70  e possono partecipare alle assemblee  del  personale

   dipendente.

 

10.Gli  enti  provvedono  alla  tempestiva  e  preventiva  informazione  e

   consultazione  ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma  1,  CCNL

   16.2.99, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico,  sulla

   durata  prevista  dei  contratti di lavoro temporaneo  e  sui  relativi

   costi.  Nei  casi  di  motivate  ragioni d'urgenza  le  amministrazioni

   forniscono  l'informazione in via successiva, comunque non  oltre  i  5

   giorni  successivi  alla stipulazione dei contratti  di  fornitura,  ai

   sensi dell'art. 7, comma 4, punto a), legge 24.6.97 n. 196.

 

11.Alla  fine  di ciascun anno, le amministrazioni forniscono ai  soggetti

   sindacali  firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie

   alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro

   lo  stesso  termine  gli  enti  forniscono  alle  OO.SS.  di  categoria

   firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente

   comma 10.

 

12.In  conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto agli

   enti  di  attivare  rapporti per l'assunzione di personale  di  cui  al

   presente  articolo  con soggetti diversi dalle agenzie  abilitate  alla

   fornitura  di  lavoro  temporaneo dal  Ministero  del  lavoro  e  della

   previdenza sociale.

 

 

 

Art. 36 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).

 

1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, gli  enti

   possono stipulare CFL nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3,

   DL 30.10.84 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.12.84 n.

   863 e all'art. 16. DL 16.5.94 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla

   legge 19.7.94 n. 451.

 

2. Non  possono  stipulare  CFL gli enti che si trovino  nelle  condizioni

   previste dall'art. 34, D.lgs. 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni e

   integrazioni o che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza  o  a

   collocamento in disponibilità di proprio personale nei 12 mesi precedenti

   la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di profili

   professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi  i

   posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 3.

 

3. Le  selezioni dei candidati destinatari del CFL avvengono nel  rispetto

   della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche

   amministrazioni,  ivi  comprese  le disposizioni  riferite  a  riserve,

   precedenze e preferenze.

 

4. Il CFL può essere stipulato:

 

a) per l'acquisizione di professionalità elevate;

b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza

lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al

contesto organizzativo e di servizio.

 

   Le  esigenze  organizzative che giustificano  l'utilizzo  dei  CFL  non

   possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a  tempo

   determinato.

 

5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione

   del  personale,  sono  considerate elevate le professionalità  inserite

   nell'Area  C.  Il  CFL non può essere stipulato per  l'acquisizione  di

   professionalità ricomprese nell'Area A.

 

6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a), comma 4, ha una durata

   di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata

   in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b),

   comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare:

   la  disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro,  la

   prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.

 

7. Il CFL è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'art.

   14,  CCNL 6.7.95, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche,

   della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è

   fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4,

   lett. a), e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal

   comma 4, lett. b). Copia del CFL deve essere consegnata al lavoratore.

 

8. Ai  lavoratori  assunti con i CFL previsti dal comma 4 è attribuito  il

   trattamento  della  posizione economica corrispondente  al  profilo  di

   assunzione (B1, B2, C1, C3). Spettano, inoltre, l'indennità integrativa

   speciale e la 13a mensilità. La contrattazione integrativa nazionale di

   ente  può  disciplinare, nell'ambito del finanziamento del progetto  di

   formazione  e  lavoro,  la  attribuzione di  compensi  per  particolari

   condizioni  di lavoro o per altri incentivi previsti dal  CCNL  16.2.99

   nonché  la  fruizione  di  servizi sociali previsti  per  il  personale

   dell'ente.

 

9. Il  trattamento  normativo è quello previsto per i lavoratori  a  tempo

   determinato. Il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di 1

   anno  ed è elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durata.

   Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha

   diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla

   metà del CFL di cui è titolare.

 

10.Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere

   rispettati i principi di non discriminazione diretta e indiretta di cui

   alla legge 10.4.91 n. 125.

 

11.Il  CFL  si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non  può

   essere  prorogato  o  rinnovato. Ai soli fini del  completamento  della

   formazione  prevista,  in presenza dei seguenti  eventi  oggettivamente

   impeditivi  della formazione il contratto può essere prorogato  per  un

   periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:

 

-  malattia;

-  gravidanza e puerperio;

-  astensione facoltativa 'post partum';

-  servizio militare di leva e richiamo alle armi;

-  infortunio sul lavoro.

 

12.Prima  della  scadenza del termine stabilito nel comma  9  il  CFL  può

   essere risolto esclusivamente per giusta causa.

 

13.Al  termine del rapporto l'ente è tenuto ad attestare l'attività svolta

   e i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell'attestato è

   rilasciata al lavoratore.

 

14.Il  rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto

   di  lavoro  a  tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma  11,  DL

   30.10.84 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.12.84 n.

   863. Gli enti disciplinano, previa concertazione ai sensi dell'art.  6,

   CCNL 16.2.99, il procedimento e i criteri per l'accertamento selettivo dei

   requisiti  attitudinali  e professionali richiesti  in  relazione  alle

   posizioni  di  lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione  alle

   selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 11.

 

15.Nel  caso  in  cui il rapporto di formazione e lavoro si  trasformi  in

   rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene

   computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.

 

16.Non  è  consentita  la  stipula di CFL da  parte  degli  enti  che  non

   confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei

   24  mesi  precedenti,  fatti salvi i casi di  comprovata  impossibilità

   correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.

 

17.I  lavoratori assunti con CFL hanno diritto di esercitare i diritti  di

   libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/70 e possono

   partecipare alle assemblee del personale dipendente.

 

 

 

Titolo V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

Art. 37 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.

 

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a

  tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da  una

  struttura  sanitaria  pubblica o da strutture associative  convenzionate

  previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di

  alcolismo  cronico  e  che  si  impegnino a  sottoporsi  a  un  progetto

  terapeutico  di  recupero  predisposto dalle  predette  strutture,  sono

  stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo

  del progetto:

 

a)  il  diritto  alla  conservazione del posto  per  l'intera  durata  del

  progetto  di  recupero,  con  corresponsione del  trattamento  economico

  previsto dall'art. 21, comma 7, CCNL 6.7.95; i periodi eccedenti i 18 mesi

  non sono retribuiti;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo

di 2 ore, per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti

normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo

parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;

d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali,

quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il

progetto di recupero come supporto della terapia in atto.

 

2. I  dipendenti i cui parenti entro il 2° grado o, in mancanza, entro  il

   3° grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste

   dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero,

   possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata

   del  progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto ai fini

   dell'art. 12 del presente contratto.

 

3. Qualora  i  dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano  per  loro

   volontà alle previste terapie, l'ente dispone, con le modalità previste

   dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento

   della prestazione lavorativa.

 

4. Il  dipendente  deve riprendere servizio presso l'ente  nei  15  giorni

   successivi alla data di completamento del progetto di recupero.

 

 

 

Art. 38 - Interventi solidali a favore di lavoratori affetti da AIDS.

 

1.  Le  parti  prendono atto che, secondo quanto disposto dalla  legge  n.

  135/90,  l'accertata  infezione da HIV  non  può  costituire  motivo  di

  discriminazione per l'accesso o il mantenimento del posto di lavoro e che

  è  fatto divieto agli enti di svolgere indagini rivolte ad accertare nei

  dipendenti o nelle persone prese in considerazione per l'instaurazione di

  un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività.

 

2.  Le  parti  ritengono, inoltre, in considerazione del  rilievo  sociale

  assunto dal fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids) e

  pur  ribadendo  la competenza degli organismi preposti  dalla  legge  ad

  attuare gli interventi per la prevenzione e la lotta all'Aids, di  dover

  assumere un atteggiamento di solidarietà nei confronti dei lavoratori che

  abbiano  l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di primo  grado

  affetto  da Aids che necessiti di apposite terapie a domicilio o  presso

  strutture sanitarie pubbliche.

 

 

 

Art. 39 - Bilinguismo.

 

1.  Al  personale degli uffici della provincia di Bolzano e  degli  uffici

  della provincia di Trento aventi competenza regionale nonché delle altre

  regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di

  obbligatorietà, il sistema del bilinguismo è attribuita una indennità di

  bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le

  stesse modalità previste per il personale della regione a statuto speciale

  Trentino  Alto  Adige. Per il personale in servizio nella regione  Valle

  d'Aosta trovano applicazione le misure e le modalità definite dalla stessa

  Regione.

 

2.  La  presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti

  disciplinato da disposizioni speciali.

 

 

 

Art. 40 - Fascicolo personale.

 

1. Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la gestione

  delle  risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale, tutti

  gli atti e i documenti, prodotti dall'ente o dallo stesso dipendente, che

  attengono al percorso professionale, all'attività svolta e ai fatti  più

  significativi che lo riguardano.

 

2.  Relativamente  agli  atti  e  ai documenti  conservati  nel  fascicolo

  personale  è  assicurata la riservatezza dei dati personali  secondo  le

  disposizioni vigenti in materia.

 

3.  Il  dipendente ha diritto a prendere visione liberamente degli atti  e

  documenti inseriti nel proprio fascicolo personale.

 

 

 

Art. 41 - Assegnazione temporanea a domanda.

 

1.  Gli  enti,  compatibilmente  con  le esigenze  organizzative,  possono

  autorizzare, a domanda, per gravi e comprovati motivi, l'assegnazione per

  non più di 6 mesi del dipendente ad altra unità organizzativa, rinnovabile

  1 sola volta, senza corresponsione d'indennità o rimborso spese.

 

 

 

Art. 42 - Disposizioni particolari.

 

1.  Nell'art. 7, comma 1, CCNL 1.7.96, relativo al biennio economico 1996-

  97,  il  richiamo alla "retribuzione prevista dall'art. 32 del  predetto

  CCNL, con esclusione di quanto previsto alla lett. b), punti 1 e 3", deve

  intendersi sostituita con l'espressione "retribuzione di cui all'art. 28,

  CCNL  16.2.99,  con esclusione dei compensi per lavoro  straordinario  e

  turni".

 

2.  Nell'art. 21, comma 7, lett. a), CCNL 6.7.95, l'espressione  "a  norma

  dell'art.  32,  comma  1,  fatta eccezione per  i  compensi  per  lavoro

  straordinario"  deve  intendersi sostituita con l'espressione  "a  norma

  dell'art. 28, comma 1, CCNL 16.2.99, fatta eccezione per i compensi  per

  lavoro straordinario e turni".

 

3.  I  lavoratori  assunti  con  contratti  a  termine  hanno  diritto  di

  esercitare  i diritti di libertà e di attività sindacale previsti  dalla

  legge  n.  300/70  e  possono partecipare alle assemblee  del  personale

  dipendente.

 

 

 

Art. 43 - Disapplicazioni.

 

1.  Dalla  data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art.  72,

  comma  1, D.lgs. 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni,

  cessano  di  produrre effetti le norme generali e speciali del  pubblico

  impiego  ancora  vigenti, limitatamente agli istituti  del  rapporto  di

  lavoro.

 

2.  Dalla  data di cui al comma 1 sono inapplicabile le clausole dei  CCNL

  incompatibili con il presente CCNL.

 

 

 

Art. 44 - Decorrenza degli effetti del contratto.

 

1.  Gli  effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo  a

  quello  della  sua definitiva sottoscrizione, salvo diversa prescrizione

  contenuta nello stesso.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 1

 

Le  parti convengono che per il riconoscimento delle malattie derivanti da

causa  di  servizio e per l'equo indennizzo continuano  ad  applicarsi  le

norme  vigenti, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali

ed assicurativi e quindi estranei alla disciplina del rapporto di lavoro.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 2

 

Le parti convengono che in sede di contrattazione integrativa nazionale di

ente  viene  definita  la  disciplina  relativa  alla  partecipazione  del

personale  comandato  alle  finalità di cui all'art.  32,  comma  2,  CCNL

16.2.99,  con  esclusione dei passaggi economici nell'ambito  di  ciascuna

area.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 3

 

Le  parti  convengono  che, anche dopo l'entrata in  vigore  del  presente

contratto,  trovino  applicazione  i trattamenti  attualmente  vigenti  di

miglior  favore rispetto a quelli di cui al comma 2, lett. a)  e  comma  8

dell'art. 21.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 4

 

Le  parti  concordano  nel rinviare ad apposita sequenza  contrattuale  la

definizione  della  base  di  calcolo  del  TFR  in  correlazione  con  la

disciplina  contrattuale  dell'istituendo  Fondo  nazionale  di   pensione

complementare

 

 

Dichiarazione congiunta n. 5

 

Le   parti  concordano  nel  ritenere  che  la  dizione  "retribuzione  in

godimento"  contenuta  nell'art. 6, comma 5, del presente  contratto  deve

essere  intesa come riferita alla nozione di retribuzione di cui  all'art.

29, comma 2, lett. b).

 

 

Dichiarazione congiunta n. 6

 

Al  fine  di  evitare  ogni possibile dubbio circa  la  effettiva  portata

applicativa  dell'art.  20,  comma 1, del  presente  contratto,  le  parti

concordano  nel  ritenere  che la disposizione ivi  prevista  deve  essere

interpretata correttamente nel senso che al dipendente che per particolari

esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale  deve

essere  corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% della  retribuzione

oraria  di  cui  all'art. 29, comma 2, lett. a), calcolata  applicando  il

divisore di cui al comma 3.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 7

 

Le  parti  concordano nel ritenere che, nel testo dell'art. 7 del presente

contratto,  l'espressione "ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione

prevista  dal  comma 7, lett. a) del presente articolo"  deve   intendersi

riferita alla disciplina del comma 7, lett. a), 2° periodo, art. 21,  CCNL

6.7.95.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 8

 

Considerato quanto specificato in materia di assemblee sindacali dall'art.

2,  comma  1,  CCNL  quadro  sulle modalità  di  utilizzo  dei  distacchi,

aspettative  e  permessi  sindacali del  7.8.98  per  quanto  riguarda  la

salvaguardia delle condizioni di miglior favore, nonché quanto previsto in

materia  dall'art.  63,  DPR n. 509/79, le parti, con  apposita  sessione,

riesamineranno l'istituto tenendo conto della peculiarità del comparto.

 

 

 

CISAL /FIALP - FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI PUBBLICI

 

Dichiarazione a verbale.

 

In  merito al CCNL ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente

degli  enti  pubblici  non  economici, il CSA di CISAL-FIALP  si  dichiara

disponibile  a  siglare  l'accordo,  esprimendo  comunque,  riguardo  alla

situazione  che  si  è  determinata sul tavolo contrattuale,  le  seguenti

contestazioni:

 

Art. 25 - Servizio mensa. Punto 4).

 

La  scrivente O.S. è contraria alla formulazione dell'enunciato di cui  al

punto 4) che giudica inopportuno.

Escludere   esplicitamente  ogni  forma  di  monetizzazione  indennizzante

costituisce   un  limite  alla  possibilità  di  fruizione   del   sistema

sostitutivo  del  servizio di mensa in quelle situazioni territoriali  e/o

operative  in  cui  la  disponibilità del  servizio  di  tickets-mensa  si

manifesta pressoché nullo.

 

Art. 31 - Indennità guardiaparco.

 

L'inciso  che  recita  "in  possesso del  decreto  di  nomina  di  guardia

particolare giurata" - è in contrasto con il trattamento di miglior favore

in  atto.  Tale  trattamento è già recepito e formalizzato  negli  accordi

integrativi   sottoscritti  alla  luce  delle  esigenze  organizzative   e

funzionali attestate dall'Ente sottoscrittore.

 

Art. 41 - Assegnazione temporanea a domanda.

 

L'intero articolo deve essere stralciato dal testo dell'accordo in  quanto

a  materia di cui trattasi è rimessa alla contrattazione integrativa  come

previsto al capo II, punto 3, lett. A) del vigente CCNL 1998-2001.

Rimane comunque significativamente eloquente il mancato riferimento ad  un

qualsiasi intervento delle rappresentanze sindacali dell'Ente.

 

In  relazione  alle  contestazioni enunciate, la scrivente  O.S.  tiene  a

stigmatizzare   il   latente  tentativo  di  voler   omologare   contenuti

contrattuali  del  comparto  EPNE con quello di  altri  Comparti,  le  cui

specificità funzionali risultano difformi alla luce della realtà operativa

e dei processi di riprogettazione dei sistemi di lavoro del parastato.

 

Per quanto sopra, il CSA di CISAL-FIALP rivendica il principio della piena

autonomia amministrativa, operativa e contrattuale degli Enti pubblici non

economici.

 

 

RdB/PARASTATO

 

Dichiarazione a verbale.

 

La  RdB  non sottoscrive il presente accordo integrativo del CCNL  per  il

personale   degli  Enti  pubblici  non  economici  stipulato  il   16.2.99

ritenendolo  complessivamente  peggiorativo  delle  norme  attualmente  in

vigore.

 

In  particolare la RdB non condivide il contenuto dell'intero  titolo  IV,

riguardante la "flessibilità del rapporto di lavoro", che introduce  anche

nella   Pubblica  Amministrazione  un  sistema  di  precarizzazione  della

continuità   del  rapporto  di  dipendenza  che  rischia  di   sconvolgere

l'organizzazione del lavoro e la funzionalità del servizio pubblico.

 

La  RdB  è  comunque determinata a mettere in atto le iniziative sindacali

che  si  riterranno necessarie nella fase di applicazione per far emergere

tutte  le  contraddizioni che sicuramente comporterà l'introduzione  delle

forme di lavoro atipico.