ACCORDO
SULLA SEQUENZA CONTRATTUALE DEL COMPARTO SCUOLA
prevista dall'art.
44 del CCNL 26 maggio 1999
Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
A seguito
del parere favorevole
espresso dal Consiglio dei Ministri
in data
29.9.99 sull'ipotesi di
accordo relativa alla
sequenza
contrattuale, siglata
il 29.7.99, prevista
dall'art. 44, CCNL 26.5.99,
nonché della
certificazione positiva della
Corte dei Conti,
in data
19.1.00,
sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo
e sulla
loro compatibilità con
gli strumenti di
programmazione e
bilancio, il
giorno 24.2.00, alle
ore 9,30 le
parti sottoscrivono
l'allegato
accordo sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 44, CCNL
26.5.99
del comparto "Scuola":
- per
l'ARAN nella persona
del presidente prof.
Carlo
Dell'Aringa;
- per
le OO.SS. di
categoria: CGIL-SNS,
CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA,
ConfSAL-SNALS;
- per le confederazioni sindacali: CGIL,
CISL, UIL, ConfSAL.
Art. 1
- Validità del presente accordo.
Il presente
accordo costituisce parte
integrante, inscindibilmente
connessa del
CCNL 26.5.99 del comparto scuola (che
di seguito verrà
denominato "CCNL"), secondo quanto disposto
dall'art. 44 del succitato
contratto.
Capo I
- PERSONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORI
Art. 2
- Destinatari.
La presente
sequenza contrattuale ha come destinatari i docenti, gli
assistenti, gli accompagnatori al pianoforte, i pianisti accompagnatori
delle Accademie
di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia
nazionale d'arte
drammatica e i Conservatori
di musica, istituzioni
che
negli articoli seguenti
sono nominate Istituzioni di
alta cultura.
Per quanto
disposto dalla legge
n. 124/99, la
presente sequenza
contrattuale ha
come destinatari, altresì,
i modelli viventi delle
Accademie
di belle arti.
Art. 3
- Contrattazione decentrata.
1. Ai
sensi e per
quanto previsto dall'art. 15
del CCNL, con
apposita
contrattazione decentrata nazionale annuale, da effettuare
a
livello
di Ministero di
pubblica istruzione, sono
regolate le
seguenti materie:
- la
definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione della
mobilità
professionale e
territoriale del personale delle
Istituzioni
di alta cultura;
- la
definizione dei criteri
e delle modalità
relativi alla
utilizzazione del personale, tenendo conto
della necessità di sostenere i
processi
formativi e il
miglioramento dell'offerta formativa.
2. Nella
definizione dei criteri di cui al comma 1, si terrà conto
della specificità degli insegnamenti e a tal fine, in via principale,
saranno
richiesti, per l'accesso a cattedre e ruoli diversi da quello
di
provenienza, titoli artistici e
professionali, atti a
dimostrare
l'idoneità al passaggio senza escludere
eventuali diverse modalità da
definire in sede di contrattazione
decentrata nazionale.
3. Il
passaggio di cattedra o di
ruolo, essendo la valutazione dei
titoli
artistici sostitutiva del titolo
di studio ai sensi del comma 2,
art. 402, D.lgs. n. 297/94, è subordinato al
superamento del periodo di
prova.
4. Le
contrattazioni previste a livello
di uffici periferici
del
Ministero
della pubblica istruzione
dal CCNL, sono,
per le
istituzioni di alta cultura,
da svolgere presso l'Ispettorato
per
l'istruzione artistica.
Art. 4
- Permessi retribuiti previsti da disposizioni di legge.
I giorni
di permesso, previsti dall'art. 454, D.lgs. n. 297/94, non
goduti sono
cumulabili anche al di là dell'anno accademico
a cui si
riferiscono. Il cumulo di 10 periodi mensili non
goduti dà diritto ad
usufruire di
un anno sabbatico dal 1° novembre al successivo 31
ottobre,
con possibilità di rientro anticipato previo congruo preavviso di
30
giorni.
Il personale docente assunto con contratto a
tempo determinato di durata
annuale o
fino al termine delle elezioni, con almeno 5 anni accademici
di servizio
anche non continuativo, può usufruire dei permessi di
cui
all'art.
454, D.lgs. n. 297/94. Tali periodi non retribuiti sono validi
esclusivamente ai
fini dell'acquisizione dei
punteggi previsti per
l'inclusione
nelle graduatorie degli aspiranti a supplenza e per le altre
procedure
concorsuali.
Art. 5
- Valutazione del direttore delle Istituzioni di alta cultura.
Il procedimento, di cui all'art. 20 CCNL 1998/2001, si conclude, per
i direttori
delle istituzioni di alta
cultura, ivi compresi quelli
incaricati, con
una valutazione espressa,
tenuto conto della
specificità delle
funzioni esercitate, da
un nucleo nazionale
istituito presso
l'Ispettorato istruzione artistica
e composto dal
capo dell'ispettorato o da un
suo delegato, da un ispettore
tecnico
e da
un esperto di
tecnica di valutazione e
controllo.
Art. 6
- Integrazione delle norme di definizione dell'area docente.
Alle assistenti
educatrici si applicano, per
quanto compatibili, le
particolari disposizioni relative al personale
delle istituzioni
educative.
Art. 7
- Piano dell'offerta formativa.
1. Si applica, per quanto compatibile, quanto
previsto dall'art. 28 del
CCNL
e dall'accordo integrativo
nazionale relativo alle funzioni
strumentali al piano dell'offerta formativa.
2. Le
Istituzioni di alta
cultura invieranno tempestivamente al
Ministero
della pubblica istruzione
- Ispettorato per l'istruzione
artistica, le schede informative di cui
all'art. 28, comma 3, del CCNL,
per il successivo inoltro all'Osservatorio.
Art. 8
- Obblighi di lavoro.
1. Gli
obblighi di lavoro
del personale di cui all'art.
2 delle
Istituzioni di alta cultura
sono funzionali al piano
annuale di
attività
deliberato dal Collegio
dei professori e correlati
agli
obiettivi
formativi delle istituzioni
stesse in una
dimensione
progettuale idonea a promuovere e sostenere i processi innovativi
in
atto.
2. Resta fermo l'obbligo di partecipazione
agli organi collegiali e di
governo
e alle Commissioni di esami e di tesi, nonché alle
altre
attività
previste dagli ordinamenti
delle rispettive istituzioni.
3. Fermi
restando gli attuali obblighi di lavoro,
definiti
dall'art.
9, comma 2
dell'Accordo successivo 1.8.96,
le parti
verificheranno lo stato dei processi innovativi anche alla
luce di
quanto
affermato dalla legge
21.12.99 n. 508,
allo scopo
dell'eventuale adeguamento della normativa
contrattuale.
4. Nell'ambito degli attuali obblighi di
lavoro le attività di ricerca e
produzione,
intese anche come valorizzazione e sviluppo di competenze
progettuali
ed organizzative (attività
espositive, concertistiche,
teatrali,
coreutiche ecc.), funzionali
alle finalità primarie delle
Istituzioni di alta cultura, sono svolte dal
personale di cui all'art. 2
con esclusione dei modelli viventi secondo
il piano dell'offerta formativa
deliberato dal Collegio dei professori.
Art. 9
- Assistenti e accompagnatori al pianoforte.
Il personale
del presente articolo,
fermi restando i vigenti obblighi
di servizio,
effettua la prestazione
lavorativa nell'ambito della
programmazione didattica, il coordinamento e le direttive
dei rispettivi
docenti.
Gli assistenti
delle Accademie di belle arti
e gli
accompagnatori al
pianoforte
dei Conservatori sostituiscono il docente, assente, sino a 30
giorni, non
prorogabili, salvo, relativamente agli assistenti,
oggettive esigenze
di continuità didattica,
in connessione con
le
scadenze delle
valutazioni periodiche e
della chiusura dell'anno
accademico. Ove
l'assenza sia superiore a 30 giorni
si dà luogo alla
nomina
di un supplente sin dall'inizio della medesima assenza.
Art. 10
- Modelli viventi.
1. Il
profilo professionale dei
modelli viventi (ad esaurimento in
relazione al disposto della legge n. 124/99) è definito nell'allegato A
della presente sequenza contrattuale.
2. Le
problematiche inerenti il
rapporto di lavoro dei modelli viventi
saranno oggetto di contrattazione
integrativa di cui all'art. 4 del CCNL
e
contrattazione nazionale decentrata,
da effettuarsi presso
l'Ispettorato istruzione artistica, con
particolare riguardo ai criteri di
assunzione e organizzazione del lavoro.
Capo II
- PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
Art. 11
- Sistema delle relazioni sindacali.
Il presente
rinnovo contrattuale e la contrattazione, relativa al
personale della
scuola in servizio
nelle istituzioni scolastiche
all'estero, rappresentano un importante momento
di confronto nel
quadro della
politica di diffusione
all'estero della lingua
e della
cultura italiana
e di ricerca di strumenti
di flessibilità che
consentano di
rispondere meglio alle
esigenze specifiche delle
istituzioni
all'estero nonché di elevare la professionalità e migliorare
la
qualità del servizio.
Il sistema
delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui al
capo
II, CCNL
26.5.99 si applica al personale della
scuola in servizio
all'estero, ivi compresa la costituzione delle RSU.
Le relazioni
sindacali si articolano
a livello centrale
presso il
Ministero affari
esteri e a livello decentrato presso le
ambasciate, i
consolati
e presso le istituzioni scolastiche italiane statali all'estero.
La delegazione di parte pubblica per la
contrattazione integrativa e
decentrata a
livello di Ministero è costituita da
un delegato del
Ministro
degli esteri, che la presiede, da un delegato del Ministro della
pubblica istruzione e da una rappresentanza dei
titolari degli uffici
interessati dell'amministrazione degli affari esteri
e di
quella della
pubblica
istruzione.
Per la
contrattazione integrativa e
decentrata, a livello
di
Ambasciata, la
delegazione di parte
pubblica è costituita
dall'ambasciatore o
da un suo delegato, che la
presiede, e da
una
rappresentanza dei
titolari degli uffici
consolari interessati.
Presso gli
uffici consolari detta delegazione è costituita tenendo conto
della
struttura organizzativa degli uffici stessi.
Presso le
istituzioni scolastiche italiane
statali all'estero, la
delegazione
di parte pubblica è costituita dal dirigente scolastico.
Le delegazioni sindacali ai vari
livelli, sono costituite ai sensi
dell'art.
9, CCNL 26.5.99.
Art. 12
- Partecipazione.
L'amministrazione degli affari esteri, a livello centrale e
periferico,
fornisce informazioni e, ove necessario, la relativa documentazione
cartacea e/o
informatica sulle materie
previste dall'art. 5, CCNL
Comparto scuola
del 26.5.99. Esso fornisce altresì un'informazione
preventiva nell'individuazione dei posti di cui all'art.
6, comma 2,
dell'Accordo aggiuntivo
per il personale della scuola
in servizio
all'estero dell'11.12.96 e sulle professionalità richieste
dai compiti
attribuiti
al personale da destinare al Ministero
degli affari esteri ai
sensi
dell'art. 626, D.lgs. n. 297/94.
Possono essere inoltre consensualmente costituite
Commissioni paritetiche
di studio per un esame approfondito delle
materie di cui al comma 1 del
citato art.
5 del CCNL, secondo le modalità
indicate nel comma 3
del
medesimo
articolo.
Art. 13
- Impegni connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica
e con il piano dell'offerta
formativa.
L'estensione
all'estero dell'autonomia scolastica
consente di introdurre
elementi di
flessibilità e di
adeguamento dell'offerta formativa
rispetto
agli specifici contesti scolastici.
Il Ministero
degli affari esteri, di concerto
con il Ministero della
pubblica istruzione, nel predisporre, sulla
base delle vigenti
disposizioni e
con i relativi necessari adattamenti, i
provvedimenti
relativi
all'estensione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, ne dà
informazione
alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Nella prospettiva dell'acquisizione
dell'autonomia le istituzioni
scolastiche
definiscono, nel rispetto delle
competenze dei vari organi e
delle funzioni
e professionalità esistenti,
il piano dell'offerta
formativa e
adottano le modalità
organizzative per l'esercizio della
funzione
docente di cui all'art. 24 del CCNL.
Le scuole
statali italiane all'estero, come previsto dall'art. 26 del
CCNL, in
coerenza con gli
obiettivi di ampliamento
dell'offerta
formativa, potranno
prevedere la possibilità
che i docenti svolgano
attività didattiche
rivolte al pubblico
anche di adulti,
in
relazione alle
esigenze formative provenienti
dal territorio, con
esclusione dei
propri alunni per
quanto riguarda le
materie
d'insegnamento
comprese nel curriculum scolastico.
Art. 14
- Progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa
e al superamento del disagio
scolastico.
Le istituzioni
scolastiche italiane all'estero
promuovono progetti di
miglioramento
dell'offerta formativa, ivi compresi gli interventi a favore
di problematiche di disagio e svantaggio, con
criteri da definire nella
contrattazione integrativa
presso il MAE,
fermo restando il
quadro
contrattuale
metropolitano di riferimento.
I progetti
devono definire, oltre
che gli obiettivi
e gli elementi
di valutazione circa i risultati attesi, in
particolare la programmazione
delle attività aggiuntive del personale in
servizio nonché l'eventuale
raccordo con
le iniziative di formazione e aggiornamento funzionali ai
progetti
stessi.
Gli oneri
derivanti dal presente articolo sono determinati nella misura
massima di
£. 2.800.000.000 su base annua con decorrenza 1.9.99.
Art. 15
- Aree professionali: dirigenti scolastici, docenti,
personale ATA.
Nel rispetto
degli istituti e delle norme
contrattuali precedentemente
definiti, le
funzioni svolte dal
personale della scuola
in servizio
all'estero nelle
istituzioni e iniziative scolastiche
e accademiche
italiane e
straniere necessitano di un'adeguata articolazione.
Con la contrattazione integrativa nazionale di
cui agli artt. 11 e 14 del
presente
accordo vengono individuate per ogni funzione le specificità e le
competenze in
raccordo con le particolari situazioni
esistenti
all'estero.
Nell'ambito della
politica di diffusione
della lingua italiana
in
riscontro a
una crescente e
sempre più articolata domanda,
si può
prevedere
la possibilità di collaborazioni plurime effettuate presso altre
scuole italiane
o straniere che
abbiano necessità di
disporre di
particolari
esigenze professionali.
In considerazione della specifica articolazione
della funzione svolta da
docenti della
scuola secondaria in qualità
di lettori presso
le
Università straniere, verranno
definite con la
contrattazione
integrativa le
funzioni del lettore e del lettore con
incarichi extra-
accademici.
Art. 16
- Rapporto di lavoro a tempo determinato.
Per la
copertura dei posti d'insegnamento del contingente, temporaneamente
vacanti, degli spezzoni d'orario e per la
sostituzione del personale con
rapporto di
lavoro a tempo indeterminato
temporaneamente assente, si
stipulano contratti di lavoro a
tempo determinato (artt. 18, 25
e 47,
CCNL
4.8.95).
In considerazione delle modifiche legislative
intervenute che hanno
determinato la
proroga della validità delle graduatorie del personale
docente aspirante
alle supplenze per gli anni
scolastici 1998/1999 e
1999/2000, si
rinvia all'1.9.00 l'applicazione dell'art. 26,
D.lgs.
n. 62/98, per la parte
che fissa le
nuove modalità di costituzione
di dette
graduatorie, e al 1° del mese successivo all'entrata in vigore
del presente
accordo, per la parte relativa al trattamento economico,
così
come modificato dal presente articolo.
A decorrere dal 1° del mese successivo
all'entrata in vigore del presente
accordo, la
retribuzione del personale
docente con incarico a tempo
determinato viene parametrata alla retribuzione
dell'analogo personale in
servizio nelle scuole metropolitane, ovvero - solo
per i residenti - a
quella locale, qualora più favorevole. Per il
personale non residente
la retribuzione complessiva è costituita da
una retribuzione di
base,
pari alla
retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle scuole
metropolitane e da
un assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla
durata del
contratto stipulato, individuato
in una
quota percentuale
variabile
dell'indennità di sede prevista per il personale a
tempo
indeterminato in
servizio nelle scuole italiane all'estero, in modo che
la retribuzione complessiva rimanga invariata
rispetto a quella
attualmente
percepita.
Le nuove
modalità per la
costituzione delle graduatorie
e per il
conferimento delle
supplenze dovranno essere
raccordate con le
disposizioni generali
in materia di conferimento delle
supplenze, di
competenza del
Ministero della pubblica istruzione. La trattativa sarà
conclusa
in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001.
Art. 17
- Orari e ore eccedenti.
Si conferma per il personale docente,
in servizio nelle istituzioni
scolastiche italiane
all'estero, l'orario di servizio
previsto per i
docenti
in territorio metropolitano.
In sede di contrattazione integrativa saranno
definiti i criteri e le
modalità per
il monitoraggio e l'analisi delle attività d'insegnamento
svolte
nelle istituzioni scolastiche e universitarie straniere al fine di
verificarne il
raccordo con l'orario
d'insegnamento previsto per
il
territorio
metropolitano ai sensi del CCNL.
Le ore
eccedenti l'orario
d'insegnamento non costituenti
cattedra
verranno attribuite
ai sensi dell'art. 43, CCNL 4.8.95
e, in caso di
indisponibilità
del personale docente a tempo indeterminato,
a personale
docente
con contratto a tempo determinato.
Nel caso di oggettiva impossibilità di
reperimento di personale a tempo
determinato ovvero
in casi di particolare strutturazione di
cattedre
superiori alle
18 ore, le ore eccedenti saranno distribuite
tra il
personale a
tempo indeterminato, con priorità ai docenti che manifestino
la loro disponibilità, nei limiti massimi
previsti anche per i docenti in
servizio
nelle scuole del territorio metropolitano.
Art. 18
- Mobilità professionale - destinazione del personale all'estero.
Al fine
di semplificare le
procedure di selezione
e destinazione
all'estero
del personale della scuola, stabilite con l'art. 5 dell'Accordo
successivo al
CCNL/1995 dell'11.12.96, è prevista
una prova unica
mirante all'accertamento della conoscenza della
lingua straniera orale e
scritta.
Si demanda
alla contrattazione integrativa per la definizione di
detta
prova e
per l'individuazione delle
modalità di valutazione dei titoli
culturali e
professionali necessari
per l'inclusione nelle
predette
graduatorie,
con gli opportuni raccordi.
La
contrattazione integrativa affronterà inoltre particolari problematiche
e
specificità sorte nella gestione delle graduatorie.
In
considerazione dell'esigenza - per motivi di efficienza, efficacia ed
economicità -
di procedure semplificate per la costituzione di
graduatorie permanenti
per la destinazione all'estero,
si rinvia di 1
anno -
all'anno scolastico 2001/2002 -
l'aggiornamento delle vigenti
graduatorie.
In caso
di esaurimento delle graduatorie relative ad alcuni
codici
funzione, il MAE assicurerà la continuità del
servizio con la copertura
dei posti, di cui al contingente del personale
di ruolo e temporaneamente
vacanti, mediante
assunzione di personale
con contratto a
tempo
determinato
incluso nelle relative graduatorie di sede.
In via
residuale, ove l'area
linguistica prescelta è comunque diversa
dalla lingua
locale, potranno - su
richiesta delle sedi interessate,
sentite le
OO.SS. locali - essere destinati all'estero, docenti idonei
della graduatoria
del medesimo codice funzione,
ma di diversa area
linguistica.
Art. 19
- Fruizione dei permessi.
Non rientrano tra le assenze
di cui alla lett. b), comma 1,
art. 35,
D.lgs. n. 62/98, i permessi retribuiti di
cui all'art. 21
del
CCNL/1995, per
i quali compete
l'indennità personale nelle
misure
sottoindicate:
- lutti
per perdita del
coniuge e di parenti entro il 2° grado e di
affini
di 1° grado (3 giorni consecutivi per evento):
l'indennità
personale è corrisposta per intero;
- permessi per motivi personali
e familiari fruiti secondo
le
modalità
indicate dal comma 2, art. 21,
CCNL 4.8.95, come integrato
dall'art.
49, lett. c), CCNL 26.5.99 (3 giorni complessivi per
anno
scolastico): l'indennità personale è
corrisposta nella misura del 50%.
Art. 20
- Fruizione del diritto alla formazione.
La
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce
un diritto per il personale destinato
all'estero e ivi in servizio in
quanto funzionale
alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie
professionalità.
Le iniziative
formative, ordinariamente, si
svolgono fuori dell'orario
d'insegnamento.
Il personale
docente può usufruire, con l'esonero dal servizio di cui al
comma 1,
art. 453 del
testo unico n.
297/94 e successive
norme
contrattuali
e con sostituzione ai
sensi della normativa vigente
sulle
supplenze brevi
dei diversi gradi scolastici, di 5
giorni nel corso
dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di
aggiornamento
riconosciute dall'amministrazione.
Il personale
che partecipa ai
corsi di formazione organizzati
dall'amministrazione
a livello centrale o periferico o dall'istituzione
scolastica di appartenenza è considerato in servizio a
tutti gli effetti.
Il Ministero degli affari esteri s'impegna ad individuare, d'intesa con
il Ministero
della pubblica istruzione, contenuti e
modalità per la
formazione iniziale
del personale finalizzati
alle specifiche aree
e
istituzioni di
destinazione all'estero. Le
iniziative di formazione
potranno prevedere
interventi a livello centrale
e/o nella sede
di
destinazione,
inclusa la formazione a distanza.
Capo
III - PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
Art. 21
- Rinvio.
Il presente
capo integra quanto
già disposto in materia di personale
delle istituzioni educative dall'accordo
successivo del 2.5.96 e dal CCNL
26.5.99
del comparto scuola.
Art. 22
- Mobilità del personale educativo.
Per il
personale educativo, in sede di contrattazione decentrata nazionale
di cui
all'art. 4, CCNL 26.5.99, saranno elaborati i criteri generali e
gli strumenti operativi affinché, a
decorrere dall'1.9.00, venga ridotta
l'incidenza della
distinzione fra organico del
personale maschile e
organico del personale femminile sulle procedure di
mobilità, in coerenza
con il
processo evolutivo di riforma delle istituzioni educative.
Art. 23
- Funzioni di coordinamento.
In 1a
applicazione il coordinamento dei servizi di
cucina, previsto
dall'art. 36, comma 2, lett. c), CCNL 26.5.99, è assegnato al cuoco di
ruolo
in servizio prima dell'entrata in vigore del succitato CCNL.
Capo IV
- PERSONALE COMANDATO DEGLI IRRSAE, CEDE, BDP
Art. 24
- Orario di servizio.
L'orario di servizio
ordinario del personale
della scuola, comandato
presso gli
IRRSAE, CEDE, BDP, così come del personale scolastico
in
servizio negli
uffici dell'amministrazione centrale e
periferica della
pubblica istruzione, è di 36 ore di servizio
settimanale. L'eventuale,
ulteriore prestazione
lavorativa è soggetta al pagamento
da parte
dell'Ente
o al recupero da parte dell'interessato.
Art. 25
- Rinvio.
Per quanto
non modificato dal
presente accordo e dal CCNL 26.5.99
del comparto
scuola continua ad applicarsi al
personale del presente
capo l'art.
31, CCNL 4.8.95 del comparto scuola, in attesa della riforma
degli
organi di cui trattasi.
Capo V
- PROCEDURE DI CUI ART. 14
Art. 26
- Mobilità dei docenti nell'ambito dei
corsi di laurea in scienze
della formazione primaria e di
scuole di specializzazione
per l'insegnamento nelle scuole
secondarie.
In sede
di redazione dell'orario di
servizio scolastico si terrà conto
dell'esigenza di
consentire la presenza nella
sede universitaria dei
docenti con compiti di supervisione del tirocinio e
di coordinamento del
medesimo con
altre attività didattiche nell'ambito dei corsi di laurea
in
scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per
l'insegnamento
nelle scuole secondarie.
Le attività
svolte dai predetti
docenti, debitamente certificate,
dovranno essere valutate tra i titoli previsti
all'art. 28 e 29, CCNL
26.5.99
del comparto scuola.
Art. 27
- Servizio prestato dai docenti per progetti concordati
con le università.
Ove si stipulino convenzioni tra Università,
Provveditorati e scuole per
progetti relativi
all'orientamento universitario e
al recupero dei
fuori ruolo
universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovrà
essere rilasciata
idonea certificazione dell'attività svolta, che dovrà
essere valutata
tra i titoli previsti agli artt.
28 e 29, CCNL
26.5.99
del comparto scuola.
Su tali
convenzioni il Provveditore fornisce alle OO.SS. informazione
preventiva.
Le Università potranno avvalersi di
personale docente per
il
raggiungimento
di specifiche finalità.
Nelle ipotesi
del presente articolo i
docenti interessati potranno
porsi o in
aspettativa non retribuita o in part-time annuale o svolgere
queste attività
in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa
autorizzazione
del capo d'istituto.
Art. 28
- Modalità di svolgimento delle attività di tirocinio didattico
presso le sedi scolastiche
e delle funzioni
di supporto
dell'attività scolastica da parte
dei docenti in formazione.
La funzione
del docente in
formazione si configura come una
risorsa
per la
scuola che lo accoglie.
Il docente
in formazione non deve essere utilizzato per coprire spezzoni
di
cattedre o attività aggiuntive.
Il docente
in formazione partecipa alle
attività collegiali e al/ai
Consigli della
classe cui si
appoggia e alle
eventuali attività
extracurricolari
che vanno computate all'interno delle ore di tirocinio.
Il docente
tutor comunica al capo di istituto quando, e in che misura,
egli ritiene utile l'utilizzo del docente in formazione per
svolgere
supplenze brevi.
In questi casi il docente in
formazione riceve la
retribuzione
corrispondente al servizio prestato.
Al docente
tutor, se non
è utilizzato per
la specifica funzione-
obiettivo, sono
riconosciute le ore di
lavoro aggiuntivo anche
con
modalità
forfettaria ivi comprese le attività di raccordo con i docenti
universitari o
con i semi-esonerati per i progetti
di tirocinio; dei
predetti
impegni si terrà conto in sede di redazione
dell'orario di
servizio.
Capo VI
- DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Art. 29
- Arbitrato e conciliazione.
Le procedure di conciliazione e arbitrato
saranno separatamente definite
in
esecuzione dell'accordo intercompartimentale.
Art. 30
- Adeguamento delle norme contrattuali.
Le parti
firmatarie s'impegnano ad
incontrarsi per l'adeguamento delle
presenti disposizioni, qualora entrerà
in vigore il nuovo regolamento
delle istituzioni educative o il
nuovo regolamento sull'autonomia
scolastica o,
comunque, qualora fossero
emanate riforme relative alle
materie
del presente accordo.
Art. 31
- Oneri.
Gli
oneri derivanti dall'applicazione del
presente accordo sono posti a
carico delle
risorse individuate dall'art. 42, comma 4, 2°
alinea
(£. 160
miliardi dal 1999) del CCNL
relativo al quadriennio normativo
1998-2001
e al biennio economico 1998-1999 del comparto "Scuola".
Ai fini dell'individuazione delle restanti
risorse da utilizzare per la
copertura degli
oneri derivanti da tutte le
modifiche degli istituti
contrattuali preesistenti, nonché di quelle residue da
far confluire nel
Fondo per
il miglioramento dell'offerta formativa si fa riferimento ai
prospetti redatti,
ai sensi dell'art. 51,
comma 4, ai
fini della
certificazione
della compatibilità con gli strumenti di programmazione e
bilancio di cui all'art. 1-bis della legge n. 468 del
5.8.78 e successive
modificazioni.
Art. 32
- Disapplicazioni.
Ai sensi
dell'art. 48, CCNL 26.5.99 e in
attuazione dell'art. 72,
D.lgs.
n. 29/93, sono disapplicate tutte
le disposizioni di legge
e i
regolamenti in contrasto con le norme del presente accordo e
del CCNL
26.5.99.
In particolare sono disapplicate le seguenti norme:
- artt. 35, 36 commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e art.
37, DPR n. 209/87 (Orario
di
lavoro del personale ATA);
- art.
14 DPR n.
399/88 (Orario di servizio del personale della
scuola);
- artt.
36 e 37, CCNL 4.8.95 (Valutazione e mobilità dei
capi
d'istituto);
- artt.
48 e 55, CCNL 4.8.95 (Mobilità del personale docente e
ATA);
- artt.
71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, CCNL 4.8.95 (Retribuzione
accessoria);
- artt. 466 e 475, DPR n. 297/94
(Trasferimenti annuali ed assegnazioni
provvisorie).
Allegato
A
PROFILO
PROFESSIONALE DEI MODELLI VIVENTI NELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI
(ad
esaurimento in relazione al disposto della legge n. 124/99).
Il modello
vivente nelle Accademie
di belle arti
esegue attività
lavorativa di
carattere esecutivo
richiedente elementi di
conoscenza
dell'anatomia
del corpo umano.
Esegue,
nell'ambito delle istruzioni ricevute,
attività caratterizzate da
procedure definite, al fine di consentire lo studio e
la rappresentazione
della
figura umana dal vero.
Partecipa
ad iniziative di aggiornamento.