ACCORDO SULLA SEQUENZA CONTRATTUALE DEL COMPARTO SCUOLA

prevista  dall'art.  44  del CCNL 26 maggio 1999

 

 

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

 

A  seguito  del  parere  favorevole  espresso  dal  Consiglio dei Ministri

in   data   29.9.99  sull'ipotesi  di  accordo  relativa   alla   sequenza

contrattuale,  siglata  il  29.7.99, prevista dall'art.  44, CCNL 26.5.99,

nonché  della  certificazione positiva della  Corte  dei  Conti,  in  data

19.1.00, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo

e  sulla  loro  compatibilità  con  gli  strumenti  di  programmazione   e

bilancio,  il  giorno  24.2.00,  alle  ore  9,30  le  parti  sottoscrivono

l'allegato accordo sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 44, CCNL

26.5.99 del comparto "Scuola":

 

-      per     l'ARAN  nella  persona   del    presidente   prof.    Carlo

  Dell'Aringa;

-     per  le  OO.SS.  di  categoria: CGIL-SNS,  CISL-SCUOLA,  UIL-SCUOLA,

  ConfSAL-SNALS;

-    per le confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, ConfSAL.

 

 

 

Art. 1 - Validità del presente accordo.

 

Il   presente   accordo  costituisce  parte  integrante,  inscindibilmente

connessa  del  CCNL 26.5.99 del comparto scuola (che  di   seguito   verrà

denominato  "CCNL"), secondo quanto disposto dall'art.  44  del  succitato

contratto.

 

 

 

Capo I - PERSONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORI

 

Art. 2 - Destinatari.

 

La   presente  sequenza contrattuale ha come destinatari  i  docenti,  gli

assistenti,  gli accompagnatori al  pianoforte, i  pianisti accompagnatori

delle  Accademie  di belle arti, Accademia nazionale di danza,   Accademia

nazionale   d'arte   drammatica  e i Conservatori di  musica,  istituzioni

che negli  articoli  seguenti  sono  nominate Istituzioni di alta cultura.

 

Per   quanto  disposto  dalla  legge  n.  124/99,  la  presente   sequenza

contrattuale   ha   come  destinatari, altresì, i  modelli  viventi  delle

Accademie di belle arti.

 

 

 

Art. 3 - Contrattazione decentrata.

 

1.    Ai   sensi   e   per   quanto previsto dall'art. 15  del  CCNL,  con

  apposita  contrattazione decentrata nazionale annuale, da  effettuare  a

  livello   di   Ministero  di  pubblica  istruzione,  sono  regolate   le

  seguenti materie:

 

-     la  definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione  della

  mobilità  professionale e  territoriale  del personale delle Istituzioni

  di alta cultura;

-      la   definizione  dei  criteri  e   delle  modalità  relativi  alla

  utilizzazione del personale, tenendo conto della necessità di sostenere  i

  processi  formativi  e  il  miglioramento dell'offerta formativa.

 

2.    Nella   definizione  dei  criteri di cui al comma 1, si terrà  conto

  della specificità  degli  insegnamenti  e a tal fine, in via principale,

  saranno  richiesti, per l'accesso  a  cattedre e ruoli diversi da  quello

  di  provenienza,  titoli artistici e professionali,  atti  a  dimostrare

  l'idoneità al passaggio senza escludere eventuali diverse  modalità   da

  definire in sede di contrattazione decentrata nazionale.

 

3.    Il  passaggio   di cattedra o di ruolo, essendo la  valutazione  dei

  titoli  artistici  sostitutiva del titolo di studio ai sensi del comma  2,

  art. 402, D.lgs. n. 297/94, è subordinato al superamento del periodo  di

  prova.

 

4.    Le  contrattazioni  previste  a livello  di  uffici  periferici  del

  Ministero    della   pubblica  istruzione   dal   CCNL,  sono,   per  le

  istituzioni   di   alta  cultura,  da svolgere presso l'Ispettorato  per

  l'istruzione artistica.

 

 

 

Art. 4 - Permessi retribuiti previsti da disposizioni di legge.

 

I  giorni  di  permesso,  previsti dall'art.  454, D.lgs. n.  297/94,  non

goduti  sono  cumulabili  anche al di là dell'anno  accademico  a  cui  si

riferiscono.  Il cumulo di 10 periodi mensili  non  goduti dà  diritto  ad

usufruire  di  un  anno  sabbatico dal 1°  novembre   al   successivo   31

ottobre, con possibilità di rientro anticipato previo congruo preavviso di

30 giorni.

 

Il  personale docente assunto con contratto a tempo determinato di  durata

annuale  o  fino al termine delle elezioni, con almeno 5 anni   accademici

di   servizio  anche non continuativo, può usufruire dei permessi  di  cui

all'art. 454, D.lgs.  n. 297/94. Tali  periodi non retribuiti sono  validi

esclusivamente  ai  fini  dell'acquisizione  dei  punteggi  previsti   per

l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a supplenza e per le  altre

procedure concorsuali.

 

 

 

Art. 5 - Valutazione del direttore delle Istituzioni di alta cultura.

 

Il  procedimento, di  cui  all'art. 20  CCNL 1998/2001,  si conclude,  per

i   direttori   delle  istituzioni di alta cultura, ivi  compresi   quelli

incaricati,    con    una   valutazione  espressa,  tenuto   conto   della

specificità    delle   funzioni   esercitate,  da  un   nucleo   nazionale

istituito   presso  l'Ispettorato  istruzione  artistica  e composto   dal

capo   dell'ispettorato  o  da  un  suo delegato, da un ispettore  tecnico

e  da  un  esperto  di  tecnica  di valutazione e controllo.

 

 

 

Art. 6 - Integrazione delle norme di definizione dell'area docente.

 

Alle  assistenti  educatrici  si applicano,  per  quanto  compatibili,  le

particolari    disposizioni  relative  al  personale   delle   istituzioni

educative.

 

 

 

Art. 7 - Piano dell'offerta formativa.

 

1.   Si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 28  del

  CCNL   e   dall'accordo  integrativo  nazionale relativo  alle  funzioni

  strumentali al piano dell'offerta formativa.

 

2.     Le  Istituzioni  di  alta  cultura  invieranno  tempestivamente  al

  Ministero   della  pubblica  istruzione  - Ispettorato per  l'istruzione

  artistica, le schede informative di cui all'art. 28, comma 3, del  CCNL,

  per il successivo inoltro all'Osservatorio.

 

 

 

Art. 8 - Obblighi di lavoro.

 

1.    Gli  obblighi  di  lavoro  del personale di  cui  all'art.  2  delle

  Istituzioni   di  alta  cultura  sono  funzionali  al piano  annuale  di

  attività   deliberato  dal  Collegio  dei professori  e  correlati  agli

  obiettivi   formativi  delle  istituzioni  stesse  in   una   dimensione

  progettuale   idonea a promuovere e sostenere i processi  innovativi  in

  atto.

 

2.    Resta fermo l'obbligo di partecipazione agli organi collegiali e  di

  governo   e   alle   Commissioni di esami e di tesi, nonché  alle  altre

  attività  previste  dagli  ordinamenti  delle  rispettive istituzioni.

 

3.    Fermi   restando   gli   attuali   obblighi   di   lavoro,  definiti

  dall'art.   9,  comma  2  dell'Accordo  successivo  1.8.96,   le   parti

  verificheranno  lo  stato  dei processi innovativi anche  alla  luce  di

  quanto    affermato   dalla   legge   21.12.99  n.   508,   allo   scopo

  dell'eventuale adeguamento della normativa contrattuale.

 

4.   Nell'ambito degli attuali obblighi di lavoro le attività di ricerca e

  produzione,  intese anche come valorizzazione e sviluppo  di  competenze

  progettuali  ed   organizzative  (attività  espositive,  concertistiche,

  teatrali,  coreutiche  ecc.), funzionali alle  finalità  primarie  delle

  Istituzioni di alta cultura, sono svolte dal personale di cui all'art. 2

  con esclusione dei modelli viventi secondo il piano dell'offerta formativa

  deliberato dal Collegio dei professori.

 

 

 

Art. 9 - Assistenti e accompagnatori al pianoforte.

 

Il  personale  del  presente  articolo,  fermi restando i vigenti obblighi

di   servizio,  effettua  la  prestazione  lavorativa  nell'ambito   della

programmazione  didattica, il coordinamento e le direttive dei  rispettivi

docenti.

 

Gli  assistenti  delle  Accademie di belle arti e  gli  accompagnatori  al

pianoforte dei Conservatori sostituiscono il docente, assente, sino a   30

giorni,    non    prorogabili,  salvo,  relativamente   agli   assistenti,

oggettive  esigenze  di  continuità  didattica,  in  connessione  con   le

scadenze   delle   valutazioni  periodiche  e  della  chiusura   dell'anno

accademico.  Ove  l'assenza sia superiore a 30 giorni  si    luogo  alla

nomina di un supplente sin dall'inizio della medesima assenza.

 

 

 

Art. 10 - Modelli viventi.

 

1.    Il   profilo  professionale dei modelli viventi (ad  esaurimento  in

  relazione al  disposto della legge n. 124/99) è definito nell'allegato A

  della presente sequenza contrattuale.

 

2.   Le  problematiche  inerenti il rapporto di lavoro dei modelli viventi

  saranno oggetto di contrattazione integrativa di cui all'art. 4  del  CCNL

  e    contrattazione    nazionale  decentrata,  da   effettuarsi   presso

  l'Ispettorato istruzione artistica, con particolare riguardo ai criteri di

  assunzione e organizzazione del lavoro.

 

 

 

Capo II - PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

 

Art. 11 - Sistema delle relazioni sindacali.

 

Il   presente  rinnovo  contrattuale  e  la  contrattazione,  relativa  al

personale   della   scuola   in  servizio  nelle  istituzioni  scolastiche

all'estero,   rappresentano  un  importante   momento   di  confronto  nel

quadro  della  politica  di diffusione all'estero  della  lingua  e  della

cultura   italiana   e  di   ricerca  di  strumenti  di  flessibilità  che

consentano   di   rispondere   meglio  alle   esigenze  specifiche   delle

istituzioni all'estero  nonché  di elevare la professionalità e migliorare

la qualità del servizio.

 

Il   sistema  delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui  al  capo

II,   CCNL  26.5.99  si  applica al personale  della  scuola  in  servizio

all'estero,  ivi compresa la costituzione delle RSU.

 

Le  relazioni  sindacali  si  articolano  a  livello  centrale  presso  il

Ministero  affari  esteri e a livello decentrato presso le  ambasciate,  i

consolati e presso le istituzioni scolastiche italiane statali all'estero.

 

La  delegazione di  parte  pubblica  per la  contrattazione integrativa  e

decentrata  a  livello  di  Ministero è costituita  da  un  delegato   del

Ministro degli esteri, che la presiede, da un delegato del Ministro  della

pubblica  istruzione e da una rappresentanza dei titolari   degli   uffici

interessati  dell'amministrazione degli affari esteri e  di  quella  della

pubblica istruzione.

 

Per   la   contrattazione   integrativa   e   decentrata,  a  livello   di

Ambasciata,    la   delegazione   di   parte   pubblica    è    costituita

dall'ambasciatore   o  da  un  suo delegato, che la  presiede,  e  da  una

rappresentanza   dei   titolari   degli  uffici   consolari   interessati.

Presso  gli  uffici consolari detta delegazione è costituita tenendo conto

della struttura organizzativa degli uffici stessi.

 

Presso   le  istituzioni  scolastiche  italiane  statali  all'estero,   la

delegazione di parte pubblica è costituita dal dirigente scolastico.

 

Le   delegazioni  sindacali  ai  vari  livelli, sono costituite  ai  sensi

dell'art. 9, CCNL 26.5.99.

 

 

 

Art. 12 - Partecipazione.

 

L'amministrazione  degli affari esteri, a livello centrale  e  periferico,

fornisce   informazioni   e,  ove  necessario, la relativa  documentazione

cartacea   e/o  informatica  sulle  materie  previste dall'art.  5,   CCNL

Comparto   scuola  del  26.5.99.  Esso fornisce   altresì  un'informazione

preventiva  nell'individuazione dei posti di cui  all'art.   6,  comma  2,

dell'Accordo  aggiuntivo  per  il  personale  della  scuola  in   servizio

all'estero  dell'11.12.96 e sulle professionalità  richieste  dai  compiti

attribuiti al personale da  destinare al Ministero degli affari esteri  ai

sensi dell'art. 626, D.lgs. n. 297/94.

 

Possono  essere inoltre consensualmente costituite Commissioni paritetiche

di  studio per un esame approfondito delle materie di cui al  comma 1  del

citato  art.  5  del CCNL, secondo le modalità indicate nel  comma  3  del

medesimo articolo.

 

 

 

Art. 13 - Impegni connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica

          e con il piano dell'offerta formativa.

 

L'estensione all'estero dell'autonomia scolastica  consente di  introdurre

elementi    di   flessibilità  e  di  adeguamento  dell'offerta  formativa

rispetto agli specifici contesti scolastici.

 

Il   Ministero   degli  affari esteri, di concerto con il Ministero  della

pubblica   istruzione,   nel  predisporre,  sulla   base   delle   vigenti

disposizioni   e  con  i relativi necessari adattamenti,  i  provvedimenti

relativi all'estensione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, ne dà

informazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

 

Nella   prospettiva   dell'acquisizione  dell'autonomia   le   istituzioni

scolastiche definiscono, nel rispetto delle  competenze dei vari organi  e

delle   funzioni   e   professionalità  esistenti,  il piano  dell'offerta

formativa   e   adottano  le modalità organizzative per l'esercizio  della

funzione docente di cui all'art. 24 del CCNL.

 

Le  scuole  statali italiane all'estero, come previsto  dall'art.  26  del

CCNL,    in   coerenza  con  gli  obiettivi  di  ampliamento  dell'offerta

formativa,   potranno  prevedere la possibilità  che  i  docenti  svolgano

attività   didattiche  rivolte  al   pubblico   anche   di   adulti,    in

relazione   alle   esigenze  formative  provenienti  dal  territorio,  con

esclusione   dei   propri   alunni   per   quanto   riguarda   le  materie

d'insegnamento comprese nel curriculum scolastico.

 

 

 

Art. 14 - Progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa

          e al superamento del disagio scolastico.

 

Le  istituzioni  scolastiche italiane all'estero  promuovono  progetti  di

miglioramento dell'offerta formativa, ivi compresi gli interventi a favore

di  problematiche di disagio e svantaggio, con criteri da  definire  nella

contrattazione  integrativa  presso  il  MAE,  fermo  restando  il  quadro

contrattuale metropolitano di riferimento.

 

I  progetti  devono  definire,  oltre  che  gli  obiettivi  e gli elementi

di  valutazione circa i risultati attesi, in particolare la programmazione

delle   attività aggiuntive del personale in servizio nonché   l'eventuale

raccordo   con  le iniziative di formazione e aggiornamento funzionali  ai

progetti stessi.

 

Gli  oneri  derivanti dal presente articolo sono determinati nella  misura

massima  di  £. 2.800.000.000 su base annua con decorrenza 1.9.99.

 

 

 

Art. 15 - Aree professionali: dirigenti scolastici, docenti,

          personale ATA.

 

Nel  rispetto  degli  istituti e delle norme contrattuali  precedentemente

definiti,  le  funzioni  svolte dal personale  della  scuola  in  servizio

all'estero  nelle   istituzioni e iniziative scolastiche   e   accademiche

italiane  e  straniere  necessitano  di un'adeguata articolazione.

 

Con  la contrattazione integrativa nazionale di cui agli artt. 11 e 14 del

presente accordo vengono individuate per ogni funzione le specificità e le

competenze  in   raccordo   con   le   particolari  situazioni   esistenti

all'estero.

 

Nell'ambito  della  politica  di  diffusione  della  lingua  italiana   in

riscontro  a  una  crescente  e  sempre più  articolata  domanda,  si  può

prevedere la possibilità di collaborazioni plurime effettuate presso altre

scuole  italiane  o  straniere  che  abbiano  necessità  di  disporre   di

particolari esigenze professionali.

 

In  considerazione della specifica articolazione della funzione svolta  da

docenti   della   scuola   secondaria in  qualità  di  lettori  presso  le

Università   straniere,    verranno    definite  con   la   contrattazione

integrativa  le  funzioni del lettore e del lettore con  incarichi  extra-

accademici.

 

 

 

Art. 16 - Rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

Per la copertura dei posti d'insegnamento del contingente, temporaneamente

vacanti,  degli spezzoni d'orario e per la sostituzione del personale  con

rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato  temporaneamente  assente,   si

stipulano  contratti di lavoro  a  tempo  determinato (artt. 18, 25 e  47,

CCNL 4.8.95).

 

In  considerazione  delle  modifiche  legislative  intervenute  che  hanno

determinato   la  proroga della validità delle graduatorie  del  personale

docente  aspirante  alle  supplenze per gli anni scolastici  1998/1999   e

1999/2000,   si  rinvia  all'1.9.00  l'applicazione  dell'art. 26,  D.lgs.

n.  62/98, per la  parte  che  fissa  le  nuove  modalità  di costituzione

di  dette  graduatorie, e al 1° del mese successivo all'entrata in  vigore

del  presente  accordo,  per  la parte relativa al trattamento  economico,

così come modificato dal presente articolo.

 

A  decorrere dal 1° del mese successivo all'entrata in vigore del presente

accordo,  la  retribuzione del  personale docente con incarico   a   tempo

determinato  viene parametrata alla retribuzione dell'analogo personale in

servizio  nelle scuole metropolitane, ovvero - solo per i  residenti  -  a

quella  locale, qualora più favorevole. Per  il  personale  non  residente

la   retribuzione complessiva è costituita da una  retribuzione  di  base,

pari   alla  retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle  scuole

metropolitane  e  da un assegno  di  sede  aggiuntivo,   rapportato   alla

durata  del  contratto  stipulato, individuato in  una  quota  percentuale

variabile dell'indennità di  sede  prevista per  il  personale   a   tempo

indeterminato  in  servizio nelle scuole italiane all'estero, in modo  che

la   retribuzione   complessiva  rimanga  invariata  rispetto   a   quella

attualmente percepita.

 

Le  nuove  modalità  per  la  costituzione  delle  graduatorie  e  per  il

conferimento  delle   supplenze  dovranno   essere   raccordate   con   le

disposizioni  generali  in  materia di conferimento  delle  supplenze,  di

competenza  del  Ministero  della  pubblica istruzione. La trattativa sarà

conclusa in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001.

 

 

 

Art. 17 - Orari e ore eccedenti.

 

Si  conferma per  il  personale  docente,  in  servizio  nelle istituzioni

scolastiche  italiane   all'estero, l'orario di servizio  previsto  per  i

docenti in territorio metropolitano.

 

In   sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri  e   le

modalità   per   il monitoraggio e l'analisi delle attività d'insegnamento

svolte nelle istituzioni scolastiche e universitarie straniere al fine  di

verificarne  il  raccordo   con l'orario d'insegnamento  previsto  per  il

territorio metropolitano ai sensi del CCNL.

 

Le   ore   eccedenti  l'orario  d'insegnamento  non  costituenti  cattedra

verranno  attribuite  ai sensi dell'art. 43, CCNL 4.8.95  e,  in  caso  di

indisponibilità del personale docente a tempo indeterminato,  a  personale

docente con contratto a tempo determinato.

 

Nel  caso di oggettiva impossibilità di reperimento di personale  a  tempo

determinato  ovvero  in  casi  di particolare strutturazione  di  cattedre

superiori  alle  18  ore,  le ore eccedenti saranno  distribuite  tra   il

personale  a  tempo indeterminato, con priorità ai docenti che manifestino

la  loro disponibilità, nei limiti massimi previsti anche per i docenti in

servizio nelle scuole del territorio metropolitano.

 

 

 

Art. 18 - Mobilità professionale - destinazione del personale all'estero.

 

Al   fine  di  semplificare  le  procedure  di  selezione  e  destinazione

all'estero del personale della scuola, stabilite con l'art. 5 dell'Accordo

successivo   al   CCNL/1995  dell'11.12.96, è  prevista  una  prova  unica

mirante  all'accertamento della conoscenza della lingua straniera orale  e

scritta.

 

Si  demanda  alla contrattazione integrativa per la definizione  di  detta

prova  e  per  l'individuazione delle modalità di valutazione  dei  titoli

culturali  e  professionali   necessari per  l'inclusione  nelle  predette

graduatorie, con gli opportuni raccordi.

 

La contrattazione integrativa affronterà inoltre particolari problematiche

e specificità sorte nella gestione delle graduatorie.

 

In considerazione dell'esigenza - per motivi di efficienza, efficacia   ed

economicità   -   di  procedure  semplificate  per  la  costituzione    di

graduatorie  permanenti  per la  destinazione all'estero, si rinvia  di  1

anno  -   all'anno  scolastico 2001/2002 - l'aggiornamento  delle  vigenti

graduatorie.

 

In  caso  di  esaurimento  delle graduatorie  relative  ad  alcuni  codici

funzione,   il MAE assicurerà la continuità del servizio con la  copertura

dei  posti, di cui al contingente del personale di ruolo e temporaneamente

vacanti,   mediante  assunzione  di  personale  con  contratto   a   tempo

determinato incluso nelle relative graduatorie di sede.

 

In  via  residuale,  ove l'area linguistica prescelta è  comunque  diversa

dalla   lingua  locale,  potranno  -  su richiesta delle sedi interessate,

sentite  le  OO.SS. locali - essere destinati all'estero,  docenti  idonei

della  graduatoria  del  medesimo codice  funzione,  ma  di  diversa  area

linguistica.

 

 

 

Art. 19 - Fruizione dei permessi.

 

Non  rientrano  tra  le  assenze  di  cui alla lett. b), comma 1, art. 35,

D.lgs.  n.  62/98,   i  permessi retribuiti  di  cui   all'art.   21   del

CCNL/1995,  per  i  quali  compete  l'indennità  personale  nelle   misure

sottoindicate:

 

-    lutti  per  perdita  del  coniuge e di parenti entro il 2° grado e di

  affini  di    grado  (3  giorni consecutivi per  evento):  l'indennità

  personale è corrisposta per intero;

-     permessi   per   motivi  personali  e familiari  fruiti  secondo  le

  modalità   indicate  dal comma 2, art. 21, CCNL 4.8.95,  come  integrato

  dall'art.  49,  lett.  c), CCNL 26.5.99 (3 giorni complessivi  per  anno

  scolastico): l'indennità personale è corrisposta nella misura del 50%.

 

 

 

Art. 20 - Fruizione del diritto alla formazione.

 

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce

un   diritto per il personale destinato all'estero e ivi in  servizio   in

quanto  funzionale  alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie

professionalità.

 

Le  iniziative  formative, ordinariamente, si  svolgono fuori  dell'orario

d'insegnamento.

 

Il  personale  docente può usufruire, con l'esonero dal servizio di cui al

comma   1,  art.  453  del  testo  unico  n.  297/94  e  successive  norme

contrattuali e con  sostituzione  ai  sensi  della normativa vigente sulle

supplenze  brevi  dei diversi gradi scolastici, di 5  giorni   nel   corso

dell'anno    scolastico   per   la   partecipazione    a   iniziative   di

aggiornamento riconosciute dall'amministrazione.

 

Il   personale   che   partecipa  ai  corsi  di   formazione   organizzati

dall'amministrazione a livello centrale o periferico  o   dall'istituzione

scolastica  di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti.

 

Il  Ministero degli affari esteri s'impegna  ad individuare, d'intesa  con

il   Ministero   della pubblica istruzione, contenuti e  modalità  per  la

formazione  iniziale  del personale finalizzati  alle  specifiche  aree  e

istituzioni   di   destinazione all'estero. Le  iniziative  di  formazione

potranno   prevedere  interventi a livello centrale  e/o   nella  sede  di

destinazione, inclusa la formazione a distanza.

 

 

 

Capo III - PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

 

Art. 21 - Rinvio.

 

Il  presente  capo  integra  quanto  già  disposto in materia di personale

delle  istituzioni educative dall'accordo successivo del 2.5.96 e dal CCNL

26.5.99 del comparto scuola.

 

 

 

Art. 22 - Mobilità del personale educativo.

 

Per il personale educativo, in sede di contrattazione decentrata nazionale

di  cui  all'art. 4, CCNL 26.5.99, saranno elaborati i criteri generali  e

gli  strumenti operativi affinché, a decorrere  dall'1.9.00, venga ridotta

l'incidenza  della  distinzione  fra organico  del  personale  maschile  e

organico  del personale femminile sulle procedure di mobilità, in coerenza

con il processo evolutivo di riforma delle istituzioni educative.

 

 

 

Art. 23 - Funzioni di coordinamento.

 

In  1a  applicazione  il  coordinamento dei servizi  di  cucina,  previsto

dall'art.  36, comma 2, lett. c), CCNL 26.5.99, è  assegnato al  cuoco  di

ruolo in servizio prima dell'entrata in vigore del succitato CCNL.

 

 

 

Capo IV - PERSONALE COMANDATO DEGLI IRRSAE, CEDE, BDP

 

Art. 24 - Orario di servizio.

 

L'orario  di servizio  ordinario  del  personale  della  scuola, comandato

presso   gli  IRRSAE,  CEDE,  BDP, così come del personale  scolastico  in

servizio  negli  uffici dell'amministrazione centrale e  periferica  della

pubblica   istruzione, è di 36 ore di servizio settimanale.   L'eventuale,

ulteriore  prestazione  lavorativa è soggetta  al   pagamento   da   parte

dell'Ente o al recupero da parte dell'interessato.

 

 

 

Art. 25 - Rinvio.

 

Per   quanto   non  modificato  dal  presente accordo e dal  CCNL  26.5.99

del  comparto  scuola  continua ad applicarsi al personale  del   presente

capo  l'art.  31, CCNL 4.8.95 del comparto scuola, in attesa della riforma

degli organi di cui trattasi.

 

 

 

Capo V - PROCEDURE DI CUI ART. 14

 

Art. 26 - Mobilità  dei docenti nell'ambito dei corsi di laurea in scienze

          della formazione primaria e di scuole di specializzazione

          per l'insegnamento nelle scuole secondarie.

 

In  sede  di  redazione dell'orario di servizio scolastico si terrà  conto

dell'esigenza  di  consentire la  presenza  nella  sede universitaria  dei

docenti  con compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento  del

medesimo  con  altre  attività  didattiche nell'ambito dei corsi di laurea

in scienze della formazione primaria e di scuole di  specializzazione  per

l'insegnamento nelle scuole secondarie.

 

Le   attività   svolte  dai  predetti  docenti,  debitamente  certificate,

dovranno  essere valutate tra i titoli previsti all'art.  28  e  29,  CCNL

26.5.99 del comparto scuola.

 

 

 

Art. 27 - Servizio prestato dai docenti per progetti concordati

          con le università.

 

Ove  si stipulino convenzioni tra Università, Provveditorati e scuole  per

progetti   relativi   all'orientamento universitario e  al  recupero   dei

fuori  ruolo  universitari, ai docenti coinvolti in detti  progetti  dovrà

essere  rilasciata  idonea certificazione dell'attività svolta, che  dovrà

essere   valutata   tra  i titoli previsti  agli artt.   28   e  29,  CCNL

26.5.99 del comparto scuola.

 

Su  tali  convenzioni il  Provveditore  fornisce alle  OO.SS. informazione

preventiva.

 

Le   Università   potranno   avvalersi  di  personale   docente   per   il

raggiungimento di specifiche finalità.

 

Nelle   ipotesi  del   presente  articolo i  docenti interessati  potranno

porsi  o  in aspettativa non retribuita o in part-time annuale o  svolgere

queste   attività  in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio,  previa

autorizzazione del capo d'istituto.

 

 

 

Art. 28 - Modalità di svolgimento delle attività di tirocinio didattico

          presso le sedi  scolastiche  e  delle  funzioni  di  supporto

          dell'attività scolastica da parte dei docenti in formazione.

 

La   funzione  del  docente  in  formazione  si configura come una risorsa

per la scuola che lo accoglie.

 

Il  docente  in formazione non deve essere utilizzato per coprire spezzoni

di cattedre o attività aggiuntive.

 

Il   docente   in  formazione partecipa alle attività collegiali  e  al/ai

Consigli   della   classe  cui  si  appoggia  e  alle  eventuali  attività

extracurricolari che vanno computate all'interno delle ore di tirocinio.

 

Il   docente  tutor comunica al capo di istituto quando, e in che  misura,

egli   ritiene  utile  l'utilizzo del docente in formazione  per  svolgere

supplenze   brevi.   In   questi casi il docente in formazione  riceve  la

retribuzione corrispondente al servizio prestato.

 

Al   docente  tutor,  se  non  è  utilizzato  per  la  specifica funzione-

obiettivo,  sono  riconosciute  le ore  di  lavoro  aggiuntivo  anche  con

modalità forfettaria ivi comprese le attività di raccordo con  i   docenti

universitari  o  con i semi-esonerati per i progetti  di  tirocinio;   dei

predetti  impegni  si  terrà  conto in sede di  redazione  dell'orario  di

servizio.

 

 

 

Capo VI - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

 

Art. 29 - Arbitrato e conciliazione.

 

Le   procedure di conciliazione e arbitrato saranno separatamente definite

in esecuzione dell'accordo intercompartimentale.

 

 

 

Art. 30 - Adeguamento delle norme contrattuali.

 

Le  parti  firmatarie  s'impegnano ad incontrarsi per l'adeguamento  delle

presenti  disposizioni, qualora  entrerà  in vigore il  nuovo  regolamento

delle   istituzioni  educative  o  il  nuovo  regolamento   sull'autonomia

scolastica  o,  comunque,  qualora  fossero  emanate riforme relative alle

materie del presente accordo.

 

 

 

Art. 31 - Oneri.

 

Gli oneri  derivanti dall'applicazione del presente accordo sono posti   a

carico   delle  risorse  individuate  dall'art. 42,  comma  4,    alinea

(£.  160   miliardi  dal 1999) del CCNL relativo al quadriennio  normativo

1998-2001 e al biennio economico 1998-1999 del comparto "Scuola".

 

Ai  fini dell'individuazione delle restanti risorse da utilizzare per   la

copertura   degli  oneri  derivanti da tutte le modifiche  degli  istituti

contrattuali  preesistenti, nonché di quelle residue da far confluire  nel

Fondo  per  il miglioramento dell'offerta formativa si fa riferimento   ai

prospetti  redatti,  ai  sensi dell'art.  51,  comma  4,  ai  fini   della

certificazione della compatibilità con gli strumenti di programmazione   e

bilancio  di cui all'art. 1-bis della legge n. 468 del 5.8.78 e successive

modificazioni.

 

 

 

Art. 32 - Disapplicazioni.

 

Ai   sensi   dell'art.   48, CCNL 26.5.99 e in attuazione  dell'art.   72,

D.lgs. n. 29/93, sono disapplicate tutte  le  disposizioni  di legge  e  i

regolamenti  in contrasto con le norme  del presente accordo  e  del  CCNL

26.5.99. In particolare sono disapplicate le seguenti norme:

 

-    artt. 35, 36 commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e art. 37, DPR n. 209/87  (Orario

  di  lavoro del personale ATA);

-     art.   14   DPR  n.  399/88 (Orario di servizio del personale  della

  scuola);

-     artt.   36   e  37, CCNL  4.8.95  (Valutazione e mobilità  dei  capi

  d'istituto);

-     artt.   48   e  55, CCNL  4.8.95  (Mobilità del personale docente  e

  ATA);

-     artt.   71,   72,   73,  74,  75, 76, 77, CCNL 4.8.95  (Retribuzione

  accessoria);

-    artt. 466 e 475, DPR n. 297/94 (Trasferimenti annuali ed assegnazioni

  provvisorie).

 

 

 

Allegato A

 

PROFILO PROFESSIONALE DEI MODELLI VIVENTI NELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI

(ad esaurimento in relazione al disposto della legge n. 124/99).

 

Il   modello  vivente  nelle  Accademie  di  belle  arti  esegue  attività

lavorativa  di  carattere  esecutivo richiedente  elementi  di  conoscenza

dell'anatomia del corpo umano.

 

Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute,  attività caratterizzate da

procedure  definite, al fine di consentire lo studio e la rappresentazione

della figura umana dal vero.

 

Partecipa ad iniziative di aggiornamento.