Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

RELATIVO AL 2° BIENNIO ECONOMICO 2000-2001

DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA

 

 

A  seguito  del parere favorevole espresso dalla Presidenza del  Consiglio

dei  Ministri il 20.2.01 sul testo dell'ipotesi di accordo relativa al 

biennio  economico 2000-2001 del personale del comparto Scuola,  stipulata

il  15.2.01,  nonché della certificazione della Corte dei Conti,  in  data

9.3.01,  sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo

e  sulla  loro  compatibilità con gli strumenti  di  programmazione  e  di

bilancio, il giorno 15 marzo alle ore 12,30 presso la sede ARAN, ha  avuto

luogo l'incontro tra:

 

-     ARAN  rappresentata  dall'avv.  Guido  Fantoni,  Presidente  facente

  funzioni;

 

-    i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali: CGIL, CISL,

  UIL, CONFSAL;

 

-    i  rappresentanti delle seguenti OO.SS: CGIL-SNS,  CISL  Scuola,  UIL

  Scuola, CONFSAL-SNALS, GILDA-UNAMS

 

Al  termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto il CCNL  per  il 

biennio economico 2000-2001 del personale del comparto Scuola.

 

 

 

Art. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale.

 

Il presente contratto di 2° biennio si riferisce al periodo 1 gennaio 2000

- 31 dicembre 2001.

 

 

 

Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali a livello regionale.

 

1.   La contrattazione collettiva su materie attualmente di competenza dei

  livelli nazionali o provinciali della Amministrazione scolastica si svolge

  comunque  al livello regionale contestualmente con l'attribuzione  delle

  stesse materie al predetto livello regionale.

 

2.   Del  pari,  le forme di partecipazione sindacale di cui  all'art.  3,

  comma 2, CCNL 26.5.99 si svolgono al livello istituzionale competente per

  materia.

 

 

 

Art. 3 - Relazioni sindacali a livello d'istituto.

 

1.   In  attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e  5,  CCNL

  26.5.99,  le  seguenti materie costituiscono oggetto  di  contrattazione

  integrativa  a  livello  d'istituto, ferme restando  quelle  oggetto  di

  informazione:

 

a)    modalità  di  utilizzazione  del  personale  in  rapporto  al  piano

  dell'offerta formativa (P.O.F.);

b)  utilizzazione dei servizi sociali;

c)  modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei

contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge

n. 146/90;

d)  attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di

lavoro;

e)  criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo

e ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del

lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni

legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;

f)  modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione

dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla

contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per

l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite

con il fondo d'istituto.

 

2.   Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione integrativa,  fermo

  restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6, CCNL 26.5.99 e in

  riferimento al piano dell'offerta formativa, le seguenti materie:

 

a)   criteri generali per l'impiego delle risorse, ivi comprese quelle  di

  cui  all'art.  43,  CCNL  26.5.99, del Fondo in relazione  alle  diverse

  professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti

  nella stessa istituzione scolastica e alle tipologie di attività;

b)  la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le

attività di flessibilità didattica di cui all'art. 31, comma 1, Contratto

collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 31.8.99, per le attività

complementari di educazione fisica di cui all'art. 32 dello stesso CCNL,

nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.99;

c)  la misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al

citato art. 43, CCNL 26.5.99, nonché per le funzioni miste derivanti da

convenzioni e intese con gli Enti locali;

d)  la misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed

educativo - non più di 2 unità - della cui collaborazione il dirigente

scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell'art. 19,

comma 4, CCNL 26.5.99, nello svolgimento delle proprie funzioni

organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 28,

comma 6, del medesimo CCNL.

 

3.   Al  comma  4  del citato art. 6, CCNL 26.5.99, relativo alle  materie

  oggetto di informazione successiva, è aggiunta la seguente lett. c): "c)

  verifica  dell'attuazione  della contrattazione  collettiva  integrativa

  d'istituto sull'utilizzo delle risorse."

 

4.   All'art. 6, comma 4, ultimo capoverso, CCNL 26.5.99 sono soppresse le

  parole "da concordare tra le parti".

 

 

 

Art. 4 - Soggetti della contrattazione integrativa a livello

         di istituzione scolastica.

 

1.   I  soggetti  sindacali  titolari della contrattazione  integrativa  a

  livello di istituzione scolastica sono:

 

-   la RSU;

-    i  rappresentanti delle OO.SS. di categoria territoriali delle OO.SS.

  firmatarie del CCNL 26.5.99.

 

 

 

Art. 5 - Aumenti della retribuzione base.

 

1.   Gli  stipendi  tabellari previsti dall'art.  40,  CCNL  26.5.99  sono

  incrementati  delle  misure mensili lorde, per  13  mensilità,  indicate

  nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.

 

2.   Per  effetto  degli incrementi indicati al comma 1,  i  valori  degli

  stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite

  nella tabella B.

 

3.   Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i

  docenti di scuola materna ed elementare.

 

4.   Al  personale  transitato dagli Enti locali allo  Stato  l'incremento

  stipendiale  corrispondente alla posizione economica riconosciuta  verrà

  rideterminato a seguito del futuro inquadramento.

 

 

 

Art. 6 - Effetti dei nuovi stipendi.

 

1.    Gli   incrementi  stipendiali  di  cui  all'art.  5  hanno   effetto

  integralmente  sulla  13a  mensilità,  sui  compensi  per  le   attività

  aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza,

  normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo

  e sull'assegno alimentare.

 

2.   I  benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art.  5  sono

  corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti  al

  personale  comunque  cessato dal servizio, con diritto  a  pensione  nel

  periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita

  e  di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla

  data di cessazione dal servizio.

 

 

 

Art. 7 - Retribuzione professionale docenti.

 

1.   Con  l'obiettivo  della valorizzazione professionale  della  funzione

  docente  per  la  realizzazione dei processi innovatori,  che  investono

  strutture  e  contenuti didattici delle scuole di ogni ordine  e  grado,

  nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per

  sostenere  il  miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti  al

  personale docente ed educativo compensi accessori articolati in 3  fasce

  retributive.

 

2.   Ai  compensi  di cui al comma 1, si aggiunge il compenso  individuale

  accessorio  di  cui  all'art.  25,  CCNI  31.8.99  che  viene  soppresso

  limitatamente  al  personale docente ed educativo;  nella  tabella  C  è

  riportata   la   retribuzione   complessiva,   denominata   retribuzione

  professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma

  1 e del soppresso compenso individuale accessorio.

 

3.   La  retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene

  per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per 12 mensilità con

  le  modalità  stabilite dall'art. 25, CCNI 31.8.99, nei  limiti  di  cui

  all'art. 49, lett. D, CCNL 26.5.99, e agli artt. 24 e 25, CCNL 4.8.95.

 

 

 

Art. 8 - Direttori dei servizi generali ed amministrativi.

 

1.   A  decorrere  dall'1.9.00, in aggiunta allo  stipendio  iniziale  del

  profilo   di   provenienza,  ai  Direttori  dei   servizi   generali   e

  amministrativi, inquadrati in tale profilo ai sensi dell'art.  34,  CCNL

  26.5.99,  è  attribuito  un  incremento  retributivo  pari  al  70%  del

  differenziale  tra  la  posizione  stipendiale  iniziale  del  Direttore

  amministrativo  delle  accademie  e  conservatori  e  la  corrispondente

  posizione iniziale del Responsabile amministrativo.

 

2.   In  aggiunta  all'importo definito ai sensi  del  comma  1,  all'atto

  dell'inquadramento, è riconosciuta una retribuzione d'anzianità pari alla

  differenza  tra  la  posizione  stipendiale  in  godimento,  comprensiva

  dell'eventuale assegno 'ad personam' nonché del rateo d'anzianità in corso

  di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza.

 

3.    La  retribuzione  determinata  ai  sensi  dei  commi  1  e  2  viene

  utilizzata,  con  il  criterio  della  temporizzazione,  al  fine  della

  collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni economiche

  del profilo di Direttore amministrativo delle accademie e conservatori.

 

4.    L'indennità  integrativa  speciale  e  la  progressione  stipendiale

  riconosciuta ai sensi del comma 3 competono per intero.

 

 

 

Art. 9 - Qualifiche del personale ATA.

                

1.   I  profili  professionali del personale ATA, in  attesa  di  un  loro

  riassetto  complessivo  con  l'obiettivo del costante  adeguamento  alle

  esigenze  della  scuola  dell'autonomia, sono modificati  come  previsto

  nell'allegata tabella D.

 

 

 

Art. 10 - Finanziamento funzioni aggiuntive del personale ATA.

 

1.   Per  garantire  l'erogazione dei compensi per funzioni  aggiuntive  a

  seguito del trasferimento del personale ATA transitato dagli Enti locali

  allo  Stato,  in attuazione dell'art. 8, legge n. 124/99,  la  dotazione

  prevista  dall'art. 42, comma 4, 4° alinea, CCNL 26.5.99 è  incrementata

  dalle risorse di cui all'art. 50, comma 3, legge n. 388/00 (50 miliardi),

  nonché delle risorse derivanti dal recupero dei trasferimenti agli  enti

  locali e che allo stato risultano quantificate in 35 miliardi.

 

2.   In  sede  di contrattazione integrativa provinciale l'erogazione  dei

  Fondi  alle singole scuole sarà effettuata in base ai criteri  seguenti,

  elencati in via prioritaria:

      

a)   assicurare  a  tutte le scuole gli stessi livelli quantitativi  delle

  funzioni aggiuntive già assegnate per il 2000;

b)  riequilibrare la distribuzione fra le scuole, con particolare

riferimento alle esigenze delle scuole materne ed elementari.

   

3.La  distribuzione  dei  Fondi alle singole province  verrà  direttamente

  effettuata  in  base  ai  criteri definiti nell'intesa  sottoscritta  il

  12.2.01  tra  il Ministero della pubblica istruzione e le  OO.SS.  della

  Scuola.

 

 

 

Art. 11 - Congedi parentali.

 

1.   Al  personale  dipendente  si applicano le  vigenti  disposizioni  in

   materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/71, come

   modificata e integrata dalle leggi n. 903/77 e n. 53/00.

 

2.   Nel  presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge

   n.  1204/71 e della legge n. 903/77 s'intendono riferiti al testo degli

   articoli  di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni  e

   sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/00.

 

3.   Nel  periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 4 e  5,

   legge n. 1204/71, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di

   cui all'art. 6 bis, legge n. 903/77, spetta l'intera retribuzione fissa

   mensile  nonché  le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti  che

   competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso

   di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-

   ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 23, CCNL 4.8.95.

 

4.   In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi

   di  astensione  obbligatoria. Qualora il figlio  nato  prematuro  abbia

   necessità  di  un  periodo di degenza presso una struttura  ospedaliera

   pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante

   periodo di congedo obbligatorio post-parto e il restante periodo  ante-

   parto  non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data  di

   effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora

   sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le

   condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro.

   Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di

   riposo di cui all'art. 10, legge n. 1204/71.

 

5.   Nell'ambito  del periodo di astensione dal lavoro previsto  dall'art.

   7,  comma  1,  lett. a), legge n. 1204/71 e successive modificazioni  e

   integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori

   padri,  i  primi 30 giorni, computati complessivamente per  entrambi  i

   genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono

   valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero,

   con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per

   prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

 

6.   Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino  al

   compimento del 3° anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7,

   comma 4, legge n. 1204/71 e successive modificazioni e integrazioni, alle

   lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni per

   ciascun anno d'età del bambino, computati complessivamente per entrambi i

   genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso

   comma 3.

 

7.   I  periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel  caso  di

   fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che

   ricadano  all'interno  degli stessi. Tale  modalità  di  computo  trova

   applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi

   di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o

   della lavoratrice.

 

8.   Ai  fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione

   dal  lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, legge n. 1204/71 e  successive

   modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre

   presentano  la  relativa  domanda,  con  l'indicazione  della   durata,

   all'ufficio  di  appartenenza di norma 15 giorni prima  della  data  di

   decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche

   a mezzo di raccomandata a.r. purché sia assicurato comunque il rispetto

   del termine minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche

   nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

 

9.   In  presenza  di  particolari e comprovate situazioni  personali  che

   rendano  impossibile il rispetto della disciplina di cui al  precedente

   comma  8,  la domanda può essere presentata entro le 48 ore  precedenti

   l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

 

10.  In  caso  di  parto plurimo i periodi di riposo di cui  all'art.  10,

   legge n. 1204/71 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle

   previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche

   dal padre.

 

11.  Sono  fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli  contenute

   in norme legislative o contrattuali.

 

 

 

Art. 12 - Formazione in servizio.

 

1.    Alla   formazione  in  servizio,  che  costituisce   uno   strumento

  fondamentale  per  la  crescita del personale e per  l'innalzamento  del

  livello  qualitativo  del sistema scolastico sono destinate  le  risorse

  previste  dall'Accordo  sul lavoro pubblico del  12.3.97,  nella  misura

  dell'1% del monte salari.

 

2.   Nella  sequenza  contrattuale di cui all'art.  19,  saranno  definiti

  criteri e modalità per la fruizione dei congedi per la formazione di cui

  all'art. 5, legge 8.3.00 n. 53.

 

 

 

Art. 13 - Diritto di assemblea.

 

1.   I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro,

  ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con la parte datoriale

  pubblica  per  n.  10  ore annue 'pro capite' senza  decurtazione  della

  retribuzione.

 

2.   Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi  di

  essi possono essere indette con specifico ordine del giorno:

 

a)   singolarmente  o  congiuntamente da una o più OO.SS.  rappresentative

  nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, CCNQ 9.8.00 sulle prerogative

  sindacali;

b)  dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le

modalità dell'art. 8, comma 1, Accordo quadro sull'elezione delle RSU del

7.8.98;

c)  dalla RSU congiuntamente con una o più OO.SS. rappresentative del

comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, CCNQ 9.8.00 sulle prerogative

sindacali.

 

3.   Per  quanto  non previsto e modificato dal presente articolo  restano

  ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2,  CCNQ

  7.8.98 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi,

  nonché  delle  altre  prerogative sindacali  e  la  disciplina  prevista

  dall'art.13,  CCNL  4.8.95, per quanto non modificato  e  integrato  dal

  presente articolo.

 

 

 

Art. 14 - Finanziamento del Fondo d'istituto.

 

1.    In  aggiunta  alle  quote  già  definite  nel  contratto  collettivo

  integrativo  31.8.99,  confluiscono, con  decorrenza  1.1.01  nel  Fondo

  d'istituto le seguenti ulteriori voci di finanziamento:

 

a)   le  risorse non spese previste dall'art. 42, comma 4, 2° alinea, CCNL

  26.5.99, per gli anni 1999 e 2000. Tali importi potranno essere utilizzati

  una sola volta per l'anno 2001 poiché costituiscono economie riferite ad

  anni precedenti;

b)  le risorse non spese di cui alla lett. a) riferite all'anno 2001;

c)  £. 300 miliardi al lordo degli oneri riflessi quale quota parte dei

1.260 miliardi non spesi per effetto della mancata applicazione dell'art.

29, CCNL 26.5.99;

d)  un importo corrispondente a £. 15.300 mensili per 13 mensilità (al

netto degli oneri riflessi) calcolato sul personale ATA in servizio alla

data d'entrata in vigore del presente CCNL. Tale importo corrisponde allo

0,4% del monte salari 1999 da dedicare alla contrattazione integrativa

nonché alla quota parte d'incremento che deriva dall'applicazione dei

tassi d'inflazione programmati sulla parte della retribuzione diversa

dalle posizioni stipendiali e dall'indennità integrativa speciale;

      

2.   Per  gli  anni successivi al 2001 il Fondo potrà essere alimentato  -

  salvo diversa previsione della contrattazione collettiva nazionale - dalle

  somme di cui all'art. 50, comma 3, legge n. 388/00 nella parte in cui si

  autorizza la costituzione di un apposito Fondo da iscrivere nello stato di

  previsione  del  Ministero della pubblica istruzione nell'importo di  £.

  400 miliardi per l'anno 2002 e di 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

 

3.   La  distribuzione delle risorse di cui al comma 1, lett. a), b),  c),

  d)  del  presente  articolo  tra le singole istituzioni  scolastiche  ed

  educative   dovrà  avvenire  in  proporzione  alla  dotazione   organica

  rispettiva,  per le finalizzazioni di cui all'art. 15. Le  risorse  così

  distribuite si aggiungono al Fondo costituito ai sensi dell'art. 26, CCNI

  31.8.99.

 

4.   Le  risorse residue anche già iscritte nello stato di previsione  del

  Ministero  della  pubblica istruzione per il miglioramento  dell'offerta

  formativa sono riutilizzabili nell'esercizio successivo.

 

 

 

Art. 15 - Finalizzazione delle somme da destinarsi al Fondo di istituto.

 

1.   Le  somme  di  cui  all'art. 14, comma 1, lett. c) saranno  impegnate

  nelle istituzioni scolastiche per riconoscere l'impegno professionale dei

  docenti, realizzabile come disponibilità ad un ulteriore impegno didattico

  rispetto  a  quello normalmente dovuto in riferimento a quanto  previsto

  nelle lett. a), b), f), art. 30, CCNI 31.8.99.

 

2.   Le  somme  di  cui all'art. 14, comma 1, lett. d) e le risorse  degli

  anni 1999 e 2000 destinate alle finalità di cui all'art. 36, CCNL 26.5.99

  e  non  utilizzate - che nelle singole scuole si aggiungono  alle  somme

  deliberate  a favore del personale ATA - sono finalizzate alle  attività

  indicate dall'art. 30, comma 3, lett. d), CCNI 31.8.99.

 

3.   Le  somme di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) e b) sono finalizzate

  a  retribuire  l'impegno  dei docenti per l'attuazione  delle  forme  di

  flessibilità organizzativa e didattica di cui all'art. 31, comma 1, CCNI

  31.8.99.

 

4.   Le  somme  assegnate agli istituti in base all'art. 14  del  presente

  accordo  e  non utilizzate nell'anno finanziario e in quello successivo,

  saranno ridistribuite ed assegnate ad altri istituti della regione secondo

  criteri definiti con contrattazione integrativa da svolgere a livello di

  Ufficio scolastico regionale.

 

 

 

Art. 16 - Attuazione dell'art. 15, commi 7 e 8, CCNL 26.5.99.

 

1.   In  considerazione della necessità di tener conto  del  completamento

  della riforma dell'amministrazione periferica, in sede di prossimo rinnovo

  del  CCNL, si procederà alla definizione del rapporto di lavoro  per  il

  personale  che  opererà su nuove figure professionali o nei  servizi  di

  consulenza  e supporto, in attuazione dell'art. 15, commi 7  e  8,  CCNL

  26.5.99.  In  previsione  di  tale scadenza sarà  costituita  presso  il

  Ministero della pubblica istruzione un'apposita Commissione, composta da

  rappresentanti  dello  stesso Ministero, delle OO.SS.  firmatarie  e  da

  esperti, con il compito di elaborare entro il 30 settembre una griglia di

  ipotesi, coerenti con le nuove figure professionali e con le funzioni dei

  servizi  di  consulenza  e  di  supporto alle  istituzioni  scolastiche,

  relativamente alle professionalità e competenze richieste per  le  nuove

  funzioni e ai titoli e ai crediti di accesso.

 

2.   Nell'attuale  fase  transitoria il rapporto di lavoro  del  personale

  della  scuola  che svolge funzioni diverse da quella di titolarità,  con

  comando  o  utilizzo,  è  comunque  definito,  nei  vari  aspetti,   con

  contrattazione collettiva nazionale.

 

 

 

Art. 17 - Personale con contratto a tempo determinato.

 

1.   Le  disposizioni  di  cui  all'art. 26, CCNL  4.8.95  in  materia  di

  infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio,  in  quanto

  dirette alla generalità del personale della scuola, si applicano anche ai

  dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della

  nomina.

 

 

 

Art. 18 - Sequenze contrattuali.

 

1.   Le  parti concordano sull'esigenza di aprire una trattativa su  tutte

  le  questioni non ancora definite relativamente all'attuazione del  CCNL

  26.5.99, al fine di concluderla entro il 30.6.01, quali:

 

-   arbitrato e conciliazione;

-   congedi per motivi di studio;

-   banca delle ore;

-   contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro;

-   telelavoro;

-   lavoro temporaneo;

-   testo coordinato dei CCNL 1994-97 e 1998-2001.

 

2.   Relativamente  alle materie inerenti il personale delle  Accademie  e

  dei  Conservatori,  si  aprirà  un'apposita  sequenza  contrattuale   da

  concludere il 3.3.01.

 

3.   In  particolare,  nella sequenza contrattuale di  cui  al  precedente

  comma 1 saranno:

   

a)   verificati  gli  elementi di corrispondenza tra gli  attuali  profili

  professionali, il loro arricchimento interno e il modello  organizzativo

  dei servizi amministrativi, tecnici, ausiliari derivanti dall'autonomia;

b)  definiti nell'ambito delle risorse già disponibili, anche mediante il

riutilizzo del salario accessorio, specifici interventi con l'obiettivo di

sostenere e valorizzare la qualità e l'efficacia dei servizi

amministrativi, tecnici e ausiliari, in relazione anche a quanto previsto

dagli artt. 47 e 48, CCNI 31.8.99.

 

4.   In  sede  di contrattazione collettiva nazionale integrativa  saranno

  definiti  requisiti, modalità e criteri di erogazione  di  compensi  per

  trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo e

  ATA  in  servizio presso CEDE, BDP, IRRSAE o nei distretti scolastici  o

  comandato  nell'Amministrazione centrale  e  periferica  della  pubblica

  istruzione,  nonché  al  personale con incarico  di  supervisione  nelle

  attività di tirocinio. A tal fine è accantonata una somma non superiore a

  £. 4 miliardi, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 27, comma 6, lett.

  B, lett. a), CCNI 31.8.99.

 

 

 

Art. 19 - Norma finale.

 

1.   Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore  le

  norme del CCNL 26.5.99.

 

 

 

Tabella A)- Aumenti posizioni stipendiali dal 1° luglio 2000.

 

            collaboratore guardarobieri assistenti   responsabili

              scolastico                 amm.vi ed  amministrativi

                                        equiparati

                                            

da  0 a  2      23.000       24.000       26.000        30.000

Da  3 a  8      24.000       24.000       27.000        31.000

da  9 a 14      25.000       26.000       29.000        33.000

da 15 a 20      27.000       27.000       31.000        36.000

da 21 a 27      28.000       29.000       33.000        39.000

da 28 a 34      30.000       30.000       34.000        42.000

da 35           30.000       31.000       35.000        44.000

 

(segue)

 

               docente       docente      docente       docente

                scuola      diplomato     scuola       laureato

              materna ed  istituti sec.    media     istituti sec.

              elementare  2° grado (1)                2° grado(2)

                  

da  0 a  2      30.000       30.000       32.000        32.000

da  3 a  8      31.000       31.000       33.000        34.000

da  9 a 14      33.000       33.000       36.000        37.000

da 15 a 20      36.000       36.000       40.000        41.000

da 21 a 27      39.000       40.000       43.000        45.000

da 28 a 34      42.000       43.000       46.000        48.000

da 35           44.000       45.000       48.000        51.000

 

(segue)

 

               docente      direttore      Capi

            conservatorio  amm. Cons.   d'Istituto

                           e Accademia      ed

                                        equiparati

                                            

da  0 a  2      38.000       35.000       45.000

da  3 a  8      40.000       36.000       47.000

da  9 a 14      44.000       39.000       51.000

da 15 a 20      48.000       42.000       55.000

da 21 a 27      51.000       46.000       60.000

da 28 a 34      54.000       50.000       66.000

da 35           57.000       54.000       70.000

 

(1) Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.

(2) Anche assistenti delle Accademie di belle arti.

 

 

AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1° LUGLIO 2001

 

 

            collaboratore guardarobieri assistenti   responsabili

              scolastico                 amm.vi ed  amministrativi

                                        equiparati

                                            

da  0 a  2      39.000       40.000       44.000        50.000

da  3 a  8      40.000       41.000       45.000        52.000

da  9 a 14      43.000       44.000       48.000        56.000

da 15 a 20      45.000       46.000       52.000        61.000

da 21 a 27      48.000       49.000       55.000        65.000

da 28 a 34      50.000       51.000       57.000        70.000

da 35           51.000       52.000       59.000        73.000

 

(segue)

 

               docente       docente      docente       docente

                scuola      diplomato     scuola       laureato

              materna ed  istituti sec.    media     istituti sec.

              elementare  2° grado (1)                2° grado(2)

                  

da  0 a  2      50.000       50.000       54.000        54.000

da  3 a  8      52.000       52.000       56.000        58.000

da  9 a 14      56.000       56.000       61.000        62.000

da 15 a 20      61.000       61.000       67.000        69.000

da 21 a 27      65.000       68.000       72.000        76.000

da 28 a 34      70.000       72.000       77.000        81.000

da 35           73.000       76.000       81.000        85.000

 

(segue)

 

               docente      direttore

            conservatorio  amm. Cons.

                           e Accademia

                               

da  0 a  2      64.000       58.000

da  3 a  8      67.000       60.000

da  9 a 14      74.000       65.000

da 15 a 20      81.000       71.000

da 21 a 27      86.000       78.000

da 28 a 34      91.000       84.000

da 35           97.000       91.000

 

(1) Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.

(2) Anche assistenti delle Accademie di belle arti.

 

 

 

Tabella b) - Posizioni stipendiali.

 

Dal 1° gennaio 2001 (valori in migliaia)

 

 

            collaboratore guardarobieri assistenti   responsabili

              scolastico                 amm.vi ed  amministrativi

                                        equiparati

                                            

da  0 a  2      11.984       12.599       14.729        18.406

da  3 a  8      12.450       13.053       15.333        19.237

da  9 a 14      14.140       14.731       17.491        21.797

da 15 a 20      15.717       16.308       19.535        24.787

da 21 a 27      17.270       17.909       21.591        27.689

da 28 a 34      18.441       19.043       23.055        30.552

da 35           19.262       19.890       24.177        32.684

 

(segue)

 

               docente       docente      docente       docente

                scuola      diplomato     scuola       laureato

              materna ed  istituti sec.    media     istituti sec.

              elementare  2° grado (1)                2° grado(2)

                  

da  0 a  2      18.406       18.406       20.885        20.885

da  3 a  8      19.237       19.237       21.807        22.777

da  9 a 14      21.797       21.797       24.820        25.804

da 15 a 20      24.787       24.787       28.289        29.538

da 21 a 27      27.689       29.114       31.657        34.294

da 28 a 34      30.552       31.953       34.961        37.410

da 35           32.684       34.110       37.410        39.894

 

(segue)

 

               docente      direttore

            conservatorio  amm. Cons.

                          ed Accademia

                               

da  0 a  2      27.868       22.683

da  3 a  8      29.356       23.718

da  9 a 14      33.796       26.925

da 15 a 20      38.224       30.668

da 21 a 27      41.416       34.672

da 28 a 34      44.872       38.786

da 35           48.316       42.788

 

 

Dal 1° luglio 2000

 

                Capi d'Istituto ed

                  equiparati (3)

                        

da  0 a  2            32.687

da  3 a  8            34.189

da  9 a 14            38.634

da 15 a 20            43.067

da 21 a 27            47.548

da 28 a 34            53.470

da 35                 57.939

 

(1) Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.

(2) Anche assistenti delle Accademie di belle arti.

(3) Il valore comprende esclusivamente l'aumento stipendiale

    al 1° luglio 2000.

 

 

 

Tabella C.

 

                 incremento CCNL      compenso       retribuzione

                biennio 2000-2001    individuale     professionale

                (art. 7, comma 1)  accessorio CCNI  docenti (1) dal

                                        1999            1.1.01

                                         

da  0 a 14 (2)       120.000     +     96.000      =    216.000

da 15 a 27           173.000     +     96.000      =    269.000

da 28                205.000     +     96.000      =    301.000

 

 

 

Tabella D.

 

Profili ATA modificati ai sensi dell'art.36, comma 5,

CCNL 26.5.1999.

 

A/2: Profilo: collaboratore scolastico.

 

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa

alla  corretta  esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata  da

procedure  ben  definite  che  richiedono preparazione  professionale  non

specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti  di

accoglienza  e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del  pubblico;

di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi

scolastici  e  degli  arredi; di vigilanza sugli  alunni,  di  custodia  e

sorveglianza  generica  sui locali scolastici,  di  collaborazione  con  i

docenti.

 

In particolare svolge le seguenti mansioni:

 

-    sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle  officine

  e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;

-    concorso  in  accompagnamento  degli alunni  in  occasione  del  loro

  trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche

  ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;

-    sorveglianza,  anche  notturna, con  servizio  di  portineria,  degli

  ingressi  delle  istituzioni scolastiche ed  educative  con  apertura  e

  chiusura  degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche  e

  delle  altre  connesse al funzionamento della scuola,  limitatamente  ai

  periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;

-    svolgimento  delle  mansioni di custode con concessione  gratuita  di

  idonei locali abitativi;

-    pulizia  dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi  e

  relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;

-   riassetto e pulizia delle camerate dei convittori;

-    compiti  di  carattere  materiale inerenti al servizio,  compreso  lo

  spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il

  trasporto  dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte  le  attività

  connesse con i servizi di mensa e cucina;

-    lavaggio  delle  stoviglie nelle istituzioni scolastiche  in  cui  le

  esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;

-   servizi esterni inerenti la qualifica;

-    ausilio  materiale  agli  alunni portatori di  handicap  nell'accesso

  dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.

 

In  relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con  riguardo

anche  all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione

della  dispersione  scolastica,  partecipa  a  specifiche  iniziative   di

formazione e aggiornamento.

 

Vanno    comunque   garantite,   anche   attraverso   particolari    forme

d'organizzazione  del  lavoro  e  l'impiego  di  funzioni   aggiuntive   o

l'erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale  agli

alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per  le

attività  di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini  e  bambine

della   scuola  materna  nell'uso  dei  servizi  igienici  e  nella   cura

dell'igiene personale.

  

 

Dichiarazione congiunta.

 

Le  parti  concordano  sull'opportunità che in sede  di  prossimo  rinnovo

contrattuale  per il quadriennio 2002-2005 si proceda per i Direttori  dei

servizi  generali ed amministrativi ad un pieno recupero del differenziale

tra  la  posizione stipendiale iniziale del Responsabile amministrativo  e

quella del Direttore amministrativo.

 

 

Dichiarazione congiunta.

 

Le   parti   dichiarano  che  la  locuzione  "contrattazione   integrativa

provinciale"  riportata alla prima riga del comma 2, art.10  del  presente

CCNL  deve intendersi, ai sensi del CCNL 26.5.99 del comparto scuola, come

"contrattazione decentrata provinciale".