Contratto
Collettivo Nazionale
COMPARTO
DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
CCNL relativo
al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico
1998-1999
del personale del comparto "SCUOLA"
A seguito
del parere favorevole espresso dal Governo in data 7.5.99 sul
testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001 del
personale del Comparto
Scuola, nonché della certificazione della Corte dei
Conti in data 24.5.99
sull'attendibilità
dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla
loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione di bilancio,
il
giorno
26.5.99 alle ore 13.00 ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN
nella persona del Presidente prof. Carlo Dell'Aringa
e i
rappresentanti delle seguenti
organizzazioni e confederazioni
sindacali:
Per le
OO.SS. di categoria:
CGIL-SNS
- CISL-SCUOLA - UIL-SCUOLA - CONFSAL-SNALS - GILDA-UNAMS
Per le
Confederazioni sindacali:
CGIL -
CISL - UIL - CONFSAL
Al termine
della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL
relativo al
personale dipendente del comparto Scuola per il quadriennio
normativo
1998-2001 e del biennio economico 1998-1999.
Titolo
I - RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il
presente CCNL si applica a tutto
il personale con rapporto di
lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato
appartenente al
comparto
di cui all'art. 8 del contratto collettivo nazionale quadro
sottoscritto il 2.6.98. Il personale
del comparto si articola
nelle
seguenti aree professionali:
a) area dei servizi generali, tecnici e
amministrativi;
b) area della funzione docente;
c) area della specifica dirigenza scolastica.
2. Il
presente contratto concerne il
periodo 1° gennaio 1998
- 31
dicembre 1999 per la parte economica e fino
al 31 dicembre 2001 per la
parte normativa.
3. Gli
effetti giuridici decorrono
dalla data di stipulazione, salvo
diversa
prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende
avvenuta
al momento della sottoscrizione
del contratto da parte
dei
soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui
all'art. 51, commi 1 e 2, D.lgs. n. 29/93.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno
in
anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni
singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando
non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a 3 mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente
contratto, ai dipendenti del
comparto
sarà corrisposta la relativa
indennità, secondo le scadenze
previste dall'accordo sul costo del lavoro
del 23.7.93.
Per
l'erogazione di detta indennità
si applica la procedura dell'art.
52, commi 1 e 2, D.lgs. n. 29/93.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte
economica ulteriore punto di
riferimento
del negoziato sarà
costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel presente
biennio, secondo quanto previsto
dall'accordo tra Governo e parti sociali
del 23.7.93.
7. Ai sensi dei decreti legislativi 24.7.96,
nn. 433 e 434, il presente
contratto
di lavoro si
applica anche al personale
scolastico delle
province autonome di Bolzano e Trento, salvo
quanto disposto eventualmente
in
sede di contrattazione collettiva provinciale
entro i limiti di
compatibilità fissati dai richiamati
provvedimenti.
-----------------------------
DECRETO
LEGISLATIVO n. 29/93
Articolo
51.
1. Gli
indirizzi per la
contrattazione collettiva nazionale
sono
deliberati dai comitati di settore prima di
ogni rinnovo contrattuale e
negli altri casi in cui è richiesta
un'attività negoziale dell'ARAN. Gli
atti
di indirizzo delle
amministrazioni diverse dallo
Stato sono
sottoposti
al Governo che, non oltre 10
giorni, può esprimere le sue
valutazioni, per quanto attiene agli aspetti
riguardanti la compatibilità
con le linee di politica economica e
finanziaria nazionale.
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di
settore e il Governo sullo
svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo,
l'ARAN acquisisce il
parere
favorevole del comitato di settore sul testo
contrattuale e sugli oneri
finanziari
diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci
delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con
gli effetti di cui all'art. 46, comma 1, il
proprio parere entro 5 giorni
dalla comunicazione dell'ARAN. Per le
amministrazioni di cui all'art. 46,
comma 2, il parere è espresso dal Presidente
del Consiglio dei Ministri,
tramite
il Ministro per la Funzione pubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
4. Acquisito
il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno
successivo l'ARAN trasmette la
quantificazione dei costi contrattuali alla
Corte
dei Conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli
strumenti
di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis
della
legge
5.8.78 n. 468, e successive modificazioni. La
Corte dei Conti
certifica l'attendibilità dei costi
quantificati e la loro compatibilità
con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, e può acquisire a tal
fine
elementi istruttori e valutazioni da 3 esperti designati
dal
Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica. La designazione
degli
esperti, per la certificazione dei contratti collettivi
delle
amministrazioni delle regioni e degli enti
locali, avviene previa intesa
con
la Conferenza Stato-Regioni e
con la Conferenza Stato-Città. Gli
esperti sono nominati prima che l'ipotesi di
accordo sia trasmessa alla
Corte dei Conti.
5. La Corte dei Conti delibera entro 15
giorni dalla trasmissione della
quantificazione dei costi contrattuali,
decorsi i quali la certificazione
si intende
effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene
comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato
di settore e al Governo. Se
la
certificazione è positiva,
il Presidente dell'ARAN
sottoscrive
definitivamente il contratto collettivo.
6. Se
la certificazione della Corte
dei Conti non è positiva, l'ARAN,
sentito il comitato di settore o il
Presidente del Consiglio dei Ministri,
assume le iniziative necessarie per adeguare
la quantificazione dei costi
contrattuali ai fini della certificazione,
ovvero, qualora non lo ritenga
possibile, convoca le OO.SS. ai fini della
riapertura delle trattative.
7. In
ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro
40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i
quali il Presidente dell'ARAN
ha mandato di sottoscrivere definitivamente
il contratto collettivo, salvo
che
non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del
comma precedente.
Articolo
52.
1. Il
Ministero del tesoro,
del bilancio e
della programmazione
economica, previa intesa espressa dalla
Conferenza unificata Stato-Regioni
e
Stato-Città per i CCNL nazionali relativi alle amministrazioni di cui
all'art.
46, comma 3,
lett. a), quantifica l'onere
derivante dalla
contrattazione collettiva nazionale con
specifica indicazione di quello da
porre a carico del bilancio dello Stato e di
quello al quale provvedono,
nell'ambito delle disponibilità dei
rispettivi bilanci, le altre pubbliche
amministrazioni. L'onere a carico del bilancio dello Stato è determinato
con apposita norma da inserire nella legge
finanziaria ai sensi dell'art.
12, legge 5.8.78 n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. I
contratti collettivi sono
corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonché
l'indicazione della copertura
complessiva
per l'intero do di validità
contrattuale, prevedendo con
apposite clausole la possibilità di
prorogare l'efficacia temporale del
contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione
parziale o totale in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
3. La
spesa posta a carico del bilancio dello Stato è
iscritta in
apposito
Fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio
e della programmazione economica in ragione
dell'ammontare
complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli
contratti di
comparto,
il Ministero del tesoro, del bilancio. e della programmazione
economica
è autorizzato a ripartire, con i
propri decreti, le
somme
destinate a ciascun comparto mediante
assegnazione diretta a favore dei
competenti
capitoli di bilancio, anche di
nuova istituzione, per
il
personale dell'amministrazione statale,
ovvero mediante trasferimento ai
bilanci delle amministrazioni autonome e
degli enti in favore dei quali
sia
previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi
oneri. Analogamente provvedono le altre
amministrazioni pubbliche con i
rispettivi bilanci.
4. Le
somme provenienti dai
trasferimenti di cui al comma 3
devono
trovare
specifica allocazione nelle
entrate dei bilanci
delle
amministrazioni ed enti beneficiari per essere
assegnate ai pertinenti
capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I
relativi stanziamenti sia in
entrata che in uscita non possono essere
incrementati se non con apposita
autorizzazione legislativa.
5. Il
controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio ai sensi dell'art. 45,
comma 4, è effettuato dal collegio dei
revisori dei conti ovvero, laddove
tale organo non sia previsto, dai nuclei di
valutazione o dai servizi di
controllo interno ai sensi dell'art. 20.
Art. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. In
attuazione dell'art. 53 del
D.lgs. n. 29/93, quando insorgano
controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale,
integrativo
e decentrato, le
parti che li
hanno sottoscritti si
incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo
comma 2,
per definire consensualmente il significato
della clausola controversa. La
procedura deve concludersi entro 30 giorni
dalla data del 1° incontro.
2. Al
fine di cui
al comma 1 la parte interessata invia
all'altra
apposita
richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve
contenere una sintetica descrizione dei
fatti e degli elementi di diritto
sui
quali si basa;
essa deve comunque far riferimento
a problemi
interpretativi e applicativi di
rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la
clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto
collettivo nazionale, integrativo
e decentrato.
-----------------------------
DECRETO
LEGISLATIVO n. 29/93
Articolo
53.
1. Quando
insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti
collettivi,
le parti che li hanno sottoscritti si
incontrano per
definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
L'eventuale
accordo, stipulato con le procedure
di cui all'art. 51,
sostituisce
la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del
contratto.
Capo II
- RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto delle distinzioni
dei
ruoli e delle
rispettive responsabilità dell'amministrazione
scolastica
e dei sindacati, persegue l'obiettivo
di contemperare
l'interesse dei dipendenti al miglioramento
delle condizioni di lavoro e
alla crescita professionale con l'esigenza
di incrementare l'efficacia e
l'efficienza dei servizi prestati alla
collettività.
Il
sistema delle relazioni
sindacali è improntato alla correttezza e
trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si
articola nei seguenti modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a
livello integrativo nazionale
e,
ad autonomia realizzata, a livello di istituzione scolastica, con le
modalità,
i tempi e le materie indicate
agli artt. 4 e 6; a
livello
provinciale è collocata la contrattazione
decentrata di cui all'art. 4,
comma 2;
b) partecipazione: si articola negli istituti
dell'informazione, della
concertazione e delle intese. Essa può
prevedere altresì l'istituzione di
commissioni
paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità
indicate nell'art. 5;
c) interpretazione autentica dei contratti
collettivi di cui all'art. 2.
Art. 4
- CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione collettiva integrativa è
finalizzata a incrementare
la
qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in
atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalità coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli
previsti, definiscono i criteri
di
distribuzione al personale
delle risorse disponibili, nonché
i
criteri
generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici
obiettivi programmati.
In
sede di contrattazione collettiva
integrativa nazionale sono
disciplinate le seguenti materie:
con cadenza annuale:
a) i
criteri generali di
utilizzazione delle risorse complessivamente
disponibili
per il miglioramento dell'attività
formativa e per
le
prestazioni
aggiuntive, nonché le modalità di
verifica dei risultati
conseguiti;
b) la mobilità interna al comparto e
incompartimentale;
c) procedure
e criteri di utilizzazione del personale;
con cadenza quadriennale o inferiore, se
richiesta dalle parti:
a) i
criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della
retribuzione integrativa legata ai processi
di attuazione della autonomia;
b) i
criteri per l'assegnazione
dell'indennità di direzione ai capi
d'istituto;
c) i
criteri per l'assegnazione
dell'indennità di amministrazione ai
direttori amministrativi e ai responsabili
amministrativi;
d) le
linee d'indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per
l'aggiornamento, ivi compresi i piani di
riconversione del personale in
relazione
alle situazioni di esubero,
nonché i criteri relativi alla
ripartizione delle risorse e alle
modalità di verifica dei risultati
conseguiti;
e) le
linee di indirizzo
e i criteri per la tutela
della salute
nell'ambiente di lavoro;
f) l'ammontare delle risorse destinate ai
progetti per le scuole situate
nelle zone a rischio e i criteri di
allocazione e utilizzo delle medesime
risorse
a livello d'istituto, inclusi
l'assegnazione di una quota dei
Fondi destinati alla formazione per il
finanziamento di moduli formativi
specifici per il personale e i criteri
generali di verifica dei risultati
in relazione agli specifici obiettivi
programmati;
g) l'articolazione e le modalità di composizione dell'Osservatorio di
orientamento e monitoraggio;
h) i
criteri generali per
la valutazione dei titoli
culturali e
professionali, nonché la quota di risorse da riservare al trattamento
economico connesso allo sviluppo della
professionalità dei docenti e del
personale ATA;
i) le
indennità di turno notturno, notturno-festivo e
festivo del
personale ATA ed educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative;
l) quanto altro specificamente previsto nel
presente contratto.
2. Presso
ciascun ufficio scolastico provinciale la
contrattazione
decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) l'utilizzazione del personale in altre
attività di insegnamento, del
personale soprannumerario, nonché di quello
collocato fuori ruolo;
b) i criteri per la fruizione dei permessi per
il diritto allo studio;
c) i
criteri e le
modalità per lo
svolgimento delle assemblee
territoriali e le relazioni sindacali a
livello provinciale;
d) le
opportunità formative per il personale docente, educativo e ATA,
inclusi
i docenti assunti a tempo determinato che
provengano dalle
graduatorie permanenti;
e) l'esercizio dei permessi sindacali.
3. La
contrattazione integrativa si
svolge con i limiti stabiliti
dall'art. 45 del D.lgs. n. 29/93.
Entro
il 1° mese di negoziato
le parti non
assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni dirette.
Entro
il 30.6.2000 la materia del
presente articolo verrà rivista per
adeguarla con il completamento dell'autonomia scolastica. Fino a
tale
data rimangono in vigore gli accordi
decentrati esistenti.
Sulle
materie che incidono
sull'ordinato e tempestivo avvio
dell'anno
scolastico la contrattazione deve
concludersi entro il 30 giugno.
-----------------------------
DECRETO
LEGISLATIVO n. 29/93
Articolo
45.
1. La
contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative
al rapporto di lavoro e alle relazioni
sindacali.
2. Gli atti interni di organizzazione aventi
riflessi sui rapporti di
lavoro formano oggetto delle procedure
d'informazione e di esame regolate
dall'art. 10 e dai contratti collettivi.
3. Mediante appositi accordi tra
l'ARAN e le
confederazioni
rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis,
comma 4, sono stabiliti i
comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori
omogenei o affini. I dirigenti costituiscono
un'area contrattuale autonoma
relativamente a uno o più comparti. Resta
fermo per l'area contrattuale
della
dirigenza del ruolo sanitario
quanto previsto dall'art. 15 del
D.lgs.
30.12.92 n. 502,
e successive modifiche. Agli
accordi che
definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le
procedure
di cui all'art. 46, comma 5. Per le figure
professionali che, in posizione
di elevata responsabilità, svolgono compiti
di direzione o che comportano
iscrizione
ad albi oppure tecnico-scientifici e di
ricerca, sono
stabilite
discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di
comparto.
4. La
contrattazione collettiva disciplina,
in coerenza con
il
settore
privato, la durata
dei contratti collettivi nazionali
e
integrativi, la struttura contrattuale e i
rapporti tra i diversi livelli.
Le pubbliche amministrazioni attivano
autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei
vincoli di bilancio risultanti
dagli
strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di
ciascuna
amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa
può
avere ambito territoriale e riguardare più
amministrazioni. Le
pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata
contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli
risultanti dai
CCNL o che comportino oneri non previsti
negli strumenti di programmazione
annuale
e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi
sono nulle e non possono essere applicate.
5. Le
pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i
contratti
collettivi nazionali o
integrativi dalla data
della
sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 5
- PARTECIPAZIONE
1. L'amministrazione scolastica nazionale, regionale
e provinciale,
nell'ambito della propria autonomia
e delle proprie
distinte
responsabilità, fornisce informazioni e, ove
necessaria, la relativa
documentazione cartacea e/o informatica ai
soggetti identificati all'art.
9
sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la
distribuzione degli organici di tutto
il
personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale
ATA, dall'art. 31, comma 1, lett. c), del
D.lgs. n. 29/93;
b) modalità
organizzative per l'assunzione del personale a
tempo
determinato e indeterminato;
c) documenti
di previsione di bilancio
relativi alle spese per il
personale;
d) operatività di nuovi sistemi informativi o
di modifica dei sistemi
preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto
della
attività scolastica;
e) dati
generali sullo stato
dell'occupazione degli organici
e di
utilizzazione del personale;
f) andamento generale della mobilità del
personale;
g) strumenti
e metodologie per la valutazione
della produttività ed
efficacia
qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle
sperimentazioni in atto;
h) informazioni di cui al comma 6 dell'art. 19.
2. Gli
incontri per l'informazione si svolgono con
cadenza almeno
annuale
Essi hanno come oggetto il
consuntivo degli atti di gestione
adottati e i relativi risultati, nonché i
progetti riguardanti le materie
elencate La documentazione relativa viene
fornita ai sindacati con congruo
anticipo. Gli organismi di cui all'art. 9
possono richiedere nelle materie
sopraelencate informazioni riguardanti
singole istituzioni scolastiche.
3. Su
ciascuna delle materie previste al comma 1
e sulle linee
essenziali
di indirizzo in
materia di gestione dell'organizzazione
scolastica, può essere consensualmente
decisa la formazione di commissioni
paritetiche, per un esame più approfondito
di singoli problemi al fine di
avanzare
proposte non vincolanti per l'amministrazione e di
formulare
raccomandazioni ai soggetti della
contrattazione decentrata.
4. Ricevuta
l'informazione i soggetti
sindacali di cui all'art. 9
possono chiedere che si dia inizio alla
procedura di concertazione sulle
seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la
distribuzione degli organici di tutto
il
personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale
ATA, dall'art. 31, comma 1, lett. c), del
D.lgs. n. 29/93;
b) le
modalità organizzative per
l'assunzione del personale a tempo
determinato e indeterminato.
La
concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro
48
ore
dal ricevimento della
richiesta. Nella
concertazione le parti
verificano la possibilità di un accordo
mediante un confronto che deve
concludersi
entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito
della
concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti. Durante il periodo in cui si svolge
la concertazione le parti non
assumono iniziative unilaterali sulle
materie oggetto della stessa.
Entro
il 30.6.2000 la materia del
presente articolo verrà rivista per
adeguarla
al completamento dell'autonomia
scolastica, in coerenza con
quanto previsto dal DL n. 5 del 22.1.99,
convertito in legge n. 69/99.
Sulle
materie che incidono
sull'ordinato e tempestivo avvio
dell'anno
scolastico la concertazione deve concludersi
entro il 30 giugno.
-----------------------------
DECRETO
LEGISLATIVO n. 29/93
Articolo
31.
1. In
sede di 1a applicazione del presente decreto, le amministrazioni
pubbliche procedono:
(omissis)
c) alla revisione delle tabelle annesse al
DPR 31.5.74 n. 420, al fine
di
realizzare, anche con riferimento ai principi e ai criteri fissati nel
titolo I del presente decreto e in
particolare negli artt. 4, 5 e 7, una
più
razionale assegnazione e
distribuzione dei posti
delle varie
qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della
consistenza numerica complessiva delle unità
di personale previste nelle
predette tabelle.
----------------------------------------
DECRETO-LEGGE
22 GENNAIO 1999, N. 5
CONVERTITO
IN LEGGE 24 MARZO 1999, N. 6
Articolo
1.
In deroga
a quanto diversamente previsto
dall'art. 8 del D.lgs. 4.11.97
n. 396,
come modificato dal D.lgs.
31.3.98 n. 80, nel comparto "scuola"
si osservano le seguenti disposizioni in materia
di elezioni di organismi
di rappresentanza unitaria del personale
e di valutazione della
rappresentatività
delle organizzazioni e confederazioni sindacali:
a) in
relazione ai tempi di attuazione
dell'autonomia scolastica, le
elezioni delle rappresentanze unitarie del
personale di cui all'art. 47
del
D.lgs. 3.2.93 n. 29,
e successive modifiche e integrazioni,
nel
comparto
"scuola" si svolgono nelle date e al
livello contrattuale
individuati
mediante accordi tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'art. 47 bis
del citato D.lgs. n. 29/93;
b) in
via transitoria, limitatamente al comparto
"scuola", l'ARAN
procede
alla verifica della
rappresentatività delle organizzazioni e
delle
confederazioni, di cui all'art.
8, comma 1, lett. g), del D.lgs.
4.11.97 n. 396, come modificato dal D.lgs. 31.3.98 n. 80, in base al solo
dato associativo riferito al 1998; entro il
1° trimestre del 2001 l'ARAN
provvede, limitatamente al
comparto "scuola", alla verifica definitiva
in base alle deleghe relative al 2000 e ai
voti riportati nelle elezioni
delle
rappresentanze unitarie del
personale, ai sensi dell'art. 47-bis
del D.lgs. 3.2.93 n. 29, e successive modifiche
e integrazioni.
Articolo
2.
Il presente
decreto entra in
vigore il giorno
stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà
presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Art. 6
- RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. A
livello di ogni
istituzione scolastica, in coerenza
con le
prospettive di decentramento e di autonomia,
nel rispetto delle competenze
del capo d'istituto e degli organi collegiali
le relazioni sindacali si
svolgono con le modalità previste dal
presente articolo.
2. Contestualmente con la piena attuazione
dell'autonomia scolastica e
con l'attribuzione della dirigenza ai capi
d'istituto ciascuna istituzione
scolastica è sede di contrattazione
integrativa.
3. Il capo d'istituto fornisce ai soggetti
sindacali di cui all'art. 9
un'informazione preventiva, consegnando
l'eventuale documentazione, sulle
seguenti materie:
a) proposte
di formazione delle classi e di determinazione degli
organici della scuola;
b) modalità
di utilizzazione del
personale in rapporto
al piano
dell'offerta formativa;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei
diritti sindacali, nonché i
contingenti
di personale previsti
dall'art. 2 dell'allegato accordo
sull'attuazione della legge n. 146/90;
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro;
f) attività
e progetti retribuiti con il Fondo d'istituto o con altre
risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g) criteri di retribuzione e utilizzazione del
personale impegnato nello
svolgimento delle attività aggiuntive;
h) criteri
riguardanti le assegnazioni
alle sezioni staccate e ai
plessi; ricadute sull'organizzazione del
lavoro e del servizio derivanti
dalla
intensificazione delle prestazioni
legate alla definizione
dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
i) modalità
relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione
dell'orario del personale ATA e del
personale educativo, nel rispetto di
quanto
previsto dalla contrattazione
integrativa nazionale, nonché i
criteri per l'individuazione del personale
ATA ed educativo da utilizzare
nelle attività retribuite con il Fondo
d'istituto;
l) criteri per la fruizione dei permessi per
l'aggiornamento.
4.
Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:
a) nominativi del personale utilizzato
nelle attività e
progetti
retribuiti con il Fondo d'istituto;
b) criteri
di individuazione e modalità di utilizzazione del personale
in
progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da
convenzioni, intese o accordi di programma stipulati
dalla singola
istituzione scolastica o
dall'amministrazione scolastica periferica
con
altri enti e istituzioni.
L'informazione viene fornita in appositi
incontri da concordare tra le
parti.
5. Fino al 31.8.2000, ricevute le informazioni
relative ai punti b), c),
d),
e), h) ed i) del comma 3,
ciascuno dei soggetti sindacali di cui
all'art. 9 può chiedere un esame
dell'argomento oggetto di informazione.
Il capo d'istituto informa della richiesta ricevuta
i soggetti sindacali
presenti
nella scuola e procede, entro 3 giorni dalla
richiesta, a
convocare un apposito incontro che può
concludersi con un'intesa entro 15
giorni. Contestualmente con la piena
attuazione dell'autonomia scolastica
e
con l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
le materie
indicate
nei predetti punti b), c), d),
e), h) ed i) sono oggetto di
contrattazione integrativa.
6. Sulle materie che incidono sull'ordinato e
tempestivo avvio dell'anno
scolastico
tutte le procedure previste dal
presente articolo debbono
concludersi
nei termini stabiliti dal provveditore agli studi per le
questioni che incidono sull'assetto
organizzativo provinciale e, per le
altre, nei tempi congrui per assicurare il
tempestivo ed efficace inizio
delle lezioni, nonché la necessaria
informazione agli allievi e alle loro
famiglie.
Art. 7
- ESAME DELLO STATO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO
Entro il
30.6.2000, l'ARAN e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL
si
incontreranno
per esaminare lo stato delle relazioni sindacali a livello
decentrato,
anche sulla base di un monitoraggio a campione i cui risultati
saranno messi
a disposizione delle stesse
OO.SS. e del Ministero della
pubblica
istruzione.
Art. 8
- CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
Entro il 1° mese del negoziato relativo alla
contrattazione le parti non
assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il
periodo
in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative
unilaterali
sulle materie oggetto della stessa.
Art. 9
- COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. Le
delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A
LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da
una rappresentanza dei
dirigenti titolari degli
uffici
direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle OO.SS. di
categoria firmatarie del presente
CCNL.
II - A
LIVELLO DI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E PROVINCIALE
a) Per la parte pubblica:
- dal
dirigente titolare del
potere di rappresentanza
dell'amministrazione nell'ambito
dell'ufficio o da un suo delegato, da 2
funzionari
dell'ufficio medesimo, di area
C. L'amministrazione può
avvalersi, in qualità di consulenti, di capi
d'istituto e altro personale
scolastico esperto nella materia.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle OO.SS. di
categoria firmatarie del presente
CCNL.
III - A
LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
a) Per la parte pubblica: dal dirigente
scolastico;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalle
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) (fino all'elezione
delle RSU) affiliate alle OO.SS.
rappresentative ai sensi degli artt. 47
comma 2, e 47 bis del D.lgs. n. 29/93 e
successive modificazioni;
- dalle RSU e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie
del
presente CCNL come
previsto dall'accordo quadro
7.8.98 sulla
costituzione delle RSU.
2. L'amministrazione scolastica
può avvalersi, nella contrattazione
collettiva integrativa, dell'assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN).
Capo
III - NORME COMUNI
Art.
10 - DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE
SCOLASTICA
1. Allo
scopo di realizzare un sistema che coniughi
efficienza ed
efficacia
del servizio e la trasparenza amministrativa in
tutte le
strutture
scolastiche i responsabili delle medesime sono
tenuti ad
adottare i comportamenti di cui ai commi
seguenti.
2. I
responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti a
compiere
gli
atti formali necessari per eliminare le fiscalità burocratiche che
aggravano l'adempimento degli obblighi dei
dipendenti.
Al
medesimo scopo deve essere privilegiata la comunicazione verbale
nell'ambito
degli organi collegiali,
contenendone la verbalizzazione
entro il limite strettamente indispensabile
e deve essere data integrale
attuazione
alla normativa in materia di semplificazione e trasparenza
amministrativa.
3. La
formazione continua, iniziale e in servizio, costituisce
una
risorsa che l'amministrazione scolastica è
tenuta a fornire al personale
scolastico
per migliorarne la qualità
professionale e l'attitudine a
realizzare
le esigenze connesse al regime di autonomia della
scuola
prefigurato dalla normativa vigente.
Spetta
al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle opportunità
formative da parte dei capi d'istituto, del
personale docente, educativo
e
ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che
provengano
dalle
graduatorie ad esaurimento. In
ogni caso, saranno assicurate le
concrete
condizioni di fruibilità legate a specificità territoriali.
4. La
normativa sulla semplificazione amministrativa deve trovare
applicazione anche relativamente agli atti di certificazione posti
in
essere con il concorso dei docenti.
5. In relazione alla semplificazione
amministrativa, per quanto riguarda
la
disposizioni non contrattualizzate, viene costituito,
entro il
30.6.99, un
apposito gruppo di lavoro presso il Ministero della pubblica
istruzione.
Art. 11
- MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE SCUOLE SITUATE
IN ZONE A RISCHIO
1. Il
Ministero della pubblica istruzione entro 30 giorni dall'entrata
in vigore del presente contratto, d'intesa
con le OO.SS. firmatarie e le
altre amministrazioni pubbliche per il
necessario coinvolgimento ai fini
dell'attuazione di interventi integrati, individua,
tenuto conto delle
risorse
disponibili, le scuole situate nelle zone a rischio di devianza
sociale
e criminalità minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici
sensibilmente superiori alla media
nazionale.
2. Le
scuole situate nelle predette zone possono elaborare progetti
finalizzati al recupero dell'insuccesso
scolastico. Saranno finanziati i
progetti
scelti dal Ministero della pubblica istruzione in base alle
disponibilità delle risorse complessive
previste nella contrattazione
integrativa
di cui al successivo comma 5 e ai criteri selettivi ivi
individuati.
3. Al
personale coinvolto nel progetto di cui al precedente comma sarà
corrisposta un'indennità mensile accessoria
commisurata alle prestazioni
esigibili per la durata prevista dalla
realizzazione del progetto stesso.
4. La dichiarazione di disponibilità ad
assicurare la permanenza per la
durata prevista dalla realizzazione del
progetto, e comunque non inferiore
a 3 anni, dà titolo alla precedenza ai fini
del trasferimento alle scuole
di cui sopra.
5. In sede di contrattazione integrativa
nazionale saranno determinati:
a) i criteri generali per la selezione dei
progetti da finanziare;
b) i
criteri generali di verifica dei risultati in
relazione agli
specifici obiettivi programmati;
c) i criteri di utilizzo a livello d'istituto
delle risorse destinate al
personale coinvolto nei progetti, inclusa
l'assegnazione di una quota al
finanziamento di moduli formativi specifici
per il personale nell'ambito
delle risorse disponibili per la formazione
del personale scolastico.
6. Ai
fini di cui al comma 1, il
Ministero della pubblica istruzione
promuoverà
le opportune iniziative
per assicurare l'integrazione
interistituzionale degli interventi e delle
risorse.
Art. 12
- FORMAZIONE IN SERVIZIO
1. Nell'ambito dei processi di riforma e di
innovazione nella scuola, la
formazione costituisce una leva strategica fondamentale
per lo sviluppo
professionale del personale, per il
necessario sostegno agli obiettivi di
cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse
umane
attraverso
qualificate iniziative di 1a formazione e di formazione in
servizio,
di mobilità, riqualificazione e
riconversione professionale,
nonché di interventi formativi finalizzati a
specifiche esigenze.
La
formazione si realizza anche attraverso strumenti che
consentono
l'accesso
a percorsi universitari, per
favorire l'arricchimento e la
mobilità
professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare
il
piano di studi
con discipline coerenti con
le nuove classi
di
concorso e con profili considerati necessari
secondo le norme vigenti.
In
sede di contrattazione integrativa nazionale, sulla base della quale
entro
il 31 ottobre antecedente a
ciascun anno finanziario di
riferimento
il Ministero della
pubblica istruzione emana
apposita
direttiva, sono definiti gli obiettivi
formativi assunti come prioritari
con particolare riguardo:
- ai processi di autonomia e di innovazione
in atto;
- al potenziamento e al miglioramento della
qualità professionale;
- al
potenziamento dell'offerta formativa
nel territorio con
particolare
riguardo alla prevenzione dell'insuccesso scolastico e al
recupero degli abbandoni, nonché
all'esigenza di formazione continua degli
adulti;
- ai
processi di informatizzazione, con particolare riguardo
alla
valorizzazione della professionalità ATA in
connessione con l'attuazione
dell'autonomia organizzativa e
amministrativo - contabile.
2. Per
garantire le attività formative di cui al presente
articolo
l'amministrazione utilizza tutte le risorse
disponibili, nonché le risorse
allo scopo previste da specifiche norme di
legge o da norme comunitarie.
Le
somme destinate alla
formazione e non
spese nell'esercizio
finanziario
di riferimento sono vincolate al
riutilizzo nell'esercizio
successivo
con la stessa destinazione. In
sede di contrattazione
integrativa
nazionale sono definiti i tempi, i
livelli e le
materie
della
contrattazione decentrata. Sono
altresì definiti i criteri
di
ripartizione delle risorse. In via
prioritaria si dovranno assicurare
alle
istituzioni scolastiche opportuni
finanziamenti per la
partecipazione del personale in servizio
ad iniziative di formazione
deliberate
dal collegio dei docenti,
necessarie per una
qualificata
risposta alle esigenze derivanti dal piano
dell'offerta formativa.
3. Anche allo scopo di potenziare gli
strumenti di controllo qualitativo
della
spesa è istituito
a livello nazionale un Osservatorio di
orientamento e monitoraggio, con la
partecipazione di esperti.
Non oltre il 30.6.2001 le parti contraenti
valuteranno l'opportunità di
una
revisione dell'organismo ai fini del prossimo rinnovo contrattuale.
Nel
frattempo, allo scopo di
attivare la costruzione di una rete
di
servizi
formativi a livello territoriale, sarà avviato il decentramento
funzionale
dell'Osservatorio a livello
regionale. Articolazione e
modalità di composizione dell'Osservatorio
saranno stabilite in sede di
contrattazione integrativa nazionale, in
modo da assicurare la massima
funzionalità e snellezza operativa.
4. L'Osservatorio non ha compiti di gestione
diretta.
In raccordo coi processi di riforma in atto,
l'Osservatorio individua:
- i fabbisogni formativi;
- le
metodologie generali dei moduli
formativi corrispondenti al
fabbisogno quali-quantitativo di risorse
umane e alla loro riconversione
professionale;
- i
criteri generali per il riconoscimento dei
crediti formativi
corrispondenti alle professionalità
necessarie per l'espletamento delle
funzioni
- obiettivo di cui all'art. 28.
Con riferimento alle medesime
funzioni, contribuisce, altresì, alla
progettazione dei relativi corsi di
formazione
finalizzata,
individuandone gli elementi
formativi
caratterizzanti e le modalità di
certificazione degli stessi;
- le
linee generali per la formazione
del personale coinvolto nella
realizzazione dei progetti di cui all'art.
11.
L'Osservatorio attua, inoltre, relativamente alla tipologia delle
funzioni
individuate dalle singole
istituzioni scolastiche, il
monitoraggio dei relativi incarichi di cui all'art. 28 assicurando
la
massima pubblicizzazione agli esiti del
monitoraggio stesso.
5. In
sede di contrattazione
integrativa nazionale sono definiti gli
standard organizzativi e di costo e i
criteri per determinare i requisiti
richiesti
ai soggetti privati che intendano svolgere attività formative
riconosciute dall'amministrazione.
Art. 13
- FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. La
partecipazione ad attività di formazione e
di aggiornamento
costituisce un diritto per il personale in
quanto funzionale alla piena
realizzazione e allo sviluppo delle proprie
professionalità.
2. Le
iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori
dell'orario di insegnamento.
3. Il personale docente può usufruire, con
l'esonero dal servizio e con
sostituzione ai sensi della normativa
vigente sulle supplenze brevi dei
diversi gradi scolastici, di 5 giorni nel
corso dell'anno scolastico per
la
partecipazione a iniziative
di aggiornamento
riconosciute dalla
amministrazione.
4. Il
personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dalla
amministrazione a livello centrale o
periferico o dall'istituzione
scolastica di appartenenza è considerato in
servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi
si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi
comporta, ove spettante, il trattamento di
missione e il rimborso delle
spese di viaggio.
5. È abrogato l'art. 28 CCNL del 4.8.95, ad
eccezione dei commi 12 e 13.
Art. 14
- FORMAZIONE INIZIALE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
1. L'avvio
dell'applicazione della legge
n. 341/90 (formazione
universitaria per i docenti) rappresenta
un'occasione per:
- un
impiego di competenze professionali della scuola presso le sedi
universitarie, in attività di formazione non
esclusivamente rivolte al
tutoraggio, per le quali andranno
definiti, nel rispetto dell'autonomia
universitaria, appositi istituti contrattuali nell'ambito dei
finanziamenti previsti dalla legge 3.8.98 n.
315;
- valorizzare la scuola quale sede che
contribuisce alla formazione dei
futuri docenti.
In apposita sequenza contrattuale saranno
disciplinati:
a) le
procedure di mobilità dei docenti con funzioni di
tutoraggio
presso le sedi universitarie;
b) le
procedure di mobilità dei docenti con
altre funzioni nelle
università;
c) le modalità di svolgimento delle attività
di tirocinio presso le sedi
scolastiche e delle funzioni di supporto
dell'attività scolastica da parte
dei docenti in formazione.
2. Per
il personale in servizio,
iscritto ai corsi di laurea o alle
scuole di specializzazione, dovranno essere
previste specifiche modalità
di articolazione dell'orario di lavoro e
l'utilizzo dei permessi di studio
retribuiti per consentirne la frequenza. La
formazione del personale di
nuova assunzione si realizza, in
particolare, mediante corsi di formazione
gestiti in sede di reti di scuola anche
sulla base di programmi definiti
dall'amministrazione.
-------------------------------
LEGGE
19 NOVEMBRE 1990, N. 341
Art. 1
- Titoli universitari.
1. Le
università rilasciano i seguenti titoli:
a)
diploma universitario (du);
b)
diploma di laurea (dl);
c)
diploma di specializzazione (ds);
d)
dottorato di ricerca (dr).
Art. 2
- Diploma universitario.
(omissis)
Art. 3
- Diploma di laurea.
1. Il
corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha
una durata non
inferiore
a 4 anni e non superiore a 6 e ha il fine di fornire
agli
studenti adeguate conoscenze di metodi e
contenuti culturali, scientifici
e professionali di livello superiore.
2. Uno
specifico corso di
laurea, articolato in
2 indirizzi, è
preordinato
alla formazione culturale e professionale degli insegnanti,
rispettivamente, della scuola materna e
della scuola elementare, in
relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di
laurea
costituisce titolo necessario, a seconda
dell'indirizzo seguito, ai fini
dell'ammissione ai concorsi a posti di
insegnamento nella scuola materna e
nella
scuola elementare. Il diploma di
laurea dell'indirizzo per la
formazione
culturale e professionale degli insegnanti
della scuola
elementare costituisce altresì titolo
necessario ai fini dell'ammissione
ai
concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice
nelle
istituzioni educative dello Stato. I
concorsi hanno funzione abilitante.
Ai
2 indirizzi del corso
di laurea contribuiscono i
dipartimenti
interessati; per il funzionamento dei predetti
corsi sono utilizzati le
strutture e, con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte
le facoltà presso cui le necessarie
competenze sono disponibili.
3. Entro
2 anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
con
decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell'università e della
ricerca
scientifica e tecnologica, su parere conforme del
Consiglio
universitario nazionale (Cun), di concerto
con il Ministro della pubblica
istruzione,
sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione
(Cnpi),
acquisito il parere del Consiglio
di Stato, viene definita la
tabella del
corso di laurea e ne sono
precisati modalità e contenuti,
comprese le attività di tirocinio didattico.
I Ministri dell'università e
della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si
avvalgono della commissione di cui all'art.
4, comma 5, legge 9.5.89 n.
168, integrata, a tal fine, da esperti nelle
problematiche del corso di
laurea stesso e della scuola di
specializzazione di cui all'art. 4,
comma
2, della presente legge.
4. Il
decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma
3
contiene altresì norme per la formazione
degli insegnanti della regione
Valle
d'Aosta ai fini
di adeguarla alle particolari
situazioni di
bilinguismo di cui agli artt. 38, 39 e 40
dello statuto speciale. apposite
convenzioni possono essere stipulate dalla
regione Valle d'Aosta, d'intesa
con i Ministeri dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica
e della pubblica istruzione, con le
università italiane e con quelle dei
Paesi dell'area linguistica francese.
5. Convenzioni per gli insegnanti delle
scuole in lingua tedesca, delle
scuole
in lingua slovena e di quelle delle località ladine
possono
essere stipulate dalle province autonome
di Trento e di Bolzano e dalla
regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con
i Ministeri dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e
della pubblica istruzione, con
le università italiane, con quelle dei Paesi
dell'area linguistica tedesca
e con quelle slovene.
6. Con
lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui
al
comma 3 o con altro decreto adottato con le
medesime modalità, di concerto
altresì con i Ministri di grazia e giustizia
e per la funzione pubblica e
con
gli altri Ministri
interessati, sono individuati i profili
professionali per i quali, salvo le
eventuali e opportune integrazioni, il
diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo
valido per l'esercizio delle
corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del
pubblico
impiego
per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per
l'accesso.
7. I
corsi di laurea
di cui al comma 2 sono attivati
a partire
dall'anno
accademico successivo a quello di emanazione del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma
3.
8. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione,
emanato di
concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro entro 1 anno
dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
tempi e le modalità per il graduale
passaggio al nuovo ordinamento, anche
con
riferimento ai diritti
degli insegnanti di scuola materna ed
elementare in servizio.
Art. 4
- Diploma di specializzazione.
1. Il
diploma di specializzazione si consegue,
successivamente alla
laurea, al termine di un corso di studi di
durata non inferiore a 2 anni
finalizzato
alla formazione di
specialisti in settori
professionali
determinati, presso le scuole di
specializzazione di cui al DPR 10.3.82
n. 162.
2. Con
una specifica scuola
di specializzazione articolata
in
indirizzi, cui contribuiscono le facoltà e i
dipartimenti interessati, e
in particolare le attuali facoltà di
magistero, le università provvedono
alla formazione, anche attraverso attività
di tirocinio didattico, degli
insegnanti
delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo
stato giuridico. L'esame finale per il
conseguimento del diploma ha valore
di esame di Stato e abilita all'insegnamento
per le aree disciplinari cui
si
riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla
scuola
di specializzazione costituiscono titolo di ammissione
ai
corrispondenti concorsi a posti di
insegnamento nelle scuole secondarie.
3. Con decreto del Presidente della
Repubblica, da adottare nel termine
e
con le modalità di cui all'art.
3, comma 3, sono definiti la tabella
della scuola di specializzazione
all'insegnamento di cui al comma 2 del
presente
articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo
non
inferiore a 1 anno e i relativi piani di
studio. Questi devono comprendere
discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento
alle
scienze dell'educazione e
all'approfondimento
metodologico e
didattico delle aree disciplinari
interessate nonché attività di tirocinio
didattico obbligatorio. Con decreto del
Ministro dell'università e della
ricerca
scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione, sono stabiliti
i criteri di ammissione alla
scuola di specializzazione all'insegnamento
e le modalità di svolgimento
dell'esame finale. Si applicano altresì le
disposizioni di cui all'art. 3,
commi 7 e 8.
4. Con
lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui
al
comma 3 o con altro decreto adottato con le
medesime modalità, di concerto
altresì con i Ministri di grazia e giustizia
e per la funzione pubblica,
sono determinati i diplomi di
specializzazione di cui al comma 2 che
in
relazione
a specifici profili
professionali danno titolo
alla
partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle
corrispondenti professioni ovvero danno
titolo per l'accesso
alla
dirigenza nel pubblico impiego.
(omissis)
----------------------------
LEGGE 3
AGOSTO 1998, n. 315
Articolo
1.
1. È autorizzata la spesa:
a) di £. 36
miliardi per il
1998, di £. 82,8 miliardi per il 1999 e
di
£. 89,4 miliardi a decorrere dal 2000,
finalizzata all'incremento
dell'importo delle borse concesse per la frequenza
ai corsi di dottorato
di ricerca, secondo misure e criteri
determinati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, assicurando
anche,
a partire dall'1.1.99, l'applicazione alle predette borse delle
disposizioni di cui all'art. 2, comma 26, 1°
periodo, della legge 8.8.95
n.
335, nonché di cui all'art. 59, comma 16, legge 27.12.97 n. 449,
e
successive modificazioni;
b) di £. 1,170 miliardi per ciascuno degli
anni 1998, 1999 e 2000, per
la
copertura degli oneri derivanti da attività di selezione e di
valutazione
dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse
nazionale,
nonché dall'attribuzione di compensi ai componenti della
apposita
commissione di garanzia e agli altri soggetti incaricati delle
predette
attività. L'importo dei compensi è determinato con decreto del
Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) di £. 2,8 miliardi per il 1998, di £. 1
miliardo per il 1999 e di £.
1
miliardo per il 2000, finalizzata al funzionamento degli istituti
scientifici
speciali e per l'acquisto, il rinnovo e il noleggio di
attrezzature
didattiche;
d) di £. 1,830 miliardi per il 1998, di £.
3,830 miliardi per il 1999 e
di £.
3,830 miliardi a decorrere dal 2000, per la costituzione di un Fondo
della
ricerca scientifica e tecnologica,
da ripartire con decreti del
Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a
valere
sul Fondo e nei limiti della disponibilità
di cui alla presente
lettera
si provvede alla copertura di oneri per il funzionamento di
organismi
e strutture di supporto nel settore della ricerca scientifica e
tecnologica,
ivi compresi i compensi o le indennità
per i componenti, per
attività
di studio, indagine e rilevazione, di
fornitura di servizi
informativi
e telematici, di consulenza, monitoraggio e
valutazione nel
predetto
settore, nonché per assunzioni a tempo determinato, per le
predette
attività e nel limite di 15 unità, secondo la normativa vigente
per le
pubbliche amministrazioni;
e) di
£. 4,7 miliardi per il
1998, di £. 5,4 miliardi per il 1999 e
di £.
4,6 miliardi per il 2000 per l'attuazione del progetto "large
binocular
telescope", con contributo all'osservatorio astrofisico di
Arcetri;
f) di £. 52,5 miliardi per ciascuno degli anni
1999 e 2000 per
rifinanziare
il Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'art. 4
della
legge 25.10.68 n. 1089, e successive modificazioni;
g) di £. 38,3 miliardi per il 1998, di £. 74,3 miliardi per il 1999 e
di £.
88,3 miliardi per il 2000, per il finanziamento di progetti di
ricerca
universitaria di rilevante interesse
nazionale e di grandi
attrezzature
scientifiche universitarie;
h) di £. 1,7 miliardi per il 1998 e £. 3,2 miliardi
per ciascuno degli
anni
1999 e 2000 da destinare ad interventi di edilizia universitaria del
politecnico
di Torino nella sede di Mondovì;
i) di £. 5 miliardi per ciascuno degli anni
1998, 1999 e 2000, da
assegnare
all'università degli studi "La
Sapienza" di Roma, finalizzati
ad interventi per opere di edilizia e in particolare all'acquisizione
alla
ristrutturazione della sede distaccata di Latina e delle relative
strutture.
2. All'art. 5, comma 2, lett. b), legge
27.12.97 n. 449, le parole: "
e)
e g)" sono
sostituite dalle seguenti: " e), senza la limitazione
all'ambito territoriale di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n.
2052/88, e successive modificazioni, nonché
g)".
3. Alla legge 25.5.90 n. 126, sono apportate
le seguenti modificazioni e
integrazioni:
a) all'art.
1, comma 1, dopo le parole: "di proprietà pubblica", sono
inserite le seguenti: "ovvero per
l'acquisto";
b) all'art.
1, comma 1, all'inizio del 2° periodo sono premesse le
seguenti
parole: "qualora intenda
procedere alla realizzazione
dell'immobile";
c) all'art. 2, comma 1, dopo le parole:
"da realizzare", sono
inserite
le seguenti: "o da acquistare".
4. Le
università possono utilizzare
personale docente in
servizio
presso
istituzioni scolastiche, al
fine di svolgere
compiti di
supervisione del tirocinio e di
coordinamento del medesimo con
altre
attività
didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della
formazione
primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento
nelle scuole secondarie. Le modalità di
utilizzazione di detto personale
sono determinate con decreti del
Ministero della pubblica istruzione,
nel
limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per
la sostituzione dei docenti esonerati, di £.
8 miliardi per il 1998, di £.
28,5 miliardi per il 1999 e di £. 50 miliardi a decorrere dal 2000. In
sede
di 1a applicazione delle disposizioni del presente comma,
tali
modalità
sono individuate nella
concessione di esoneri parziali
dal
servizio.
Gli atenei, con
proprie disposizioni, adottano
apposite
procedure di valutazione comparativa per
l'individuazione dei docenti da
utilizzare, sulla base di criteri generali
determinati dalla commissione
di
cui all'art. 4, comma 5, legge 9.5.89 n. 168, nonché disciplinano le
modalità di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici.
Delle commissioni incaricate dagli atenei di
provvedere alle valutazioni
comparative fanno comunque parte
componenti designati dalla
amministrazione scolastica.
5. Per le finalità di cui al comma 4 possono
essere altresì utilizzati,
per
periodi non superiori
a un quinquennio, docenti e
dirigenti
scolastici
della scuola elementare,
su richiesta delle
strutture
didattiche dei corsi di laurea di cui al
medesimo comma 4 nel limite del
contingente
previsto dall'art. 456, comma 13, del
testo unico approvato
con
D.lgs. 16.4.94 n.
297. Le utilizzazioni sono disposte
con le
procedure di cui al comma 4 sui posti già
disponibili e che si renderanno
tali per effetto dell'applicazione del comma
6.
6. Il
personale dirigente e docente di scuola elementare che alla data
di entrata in vigore della presente legge è assegnato ad esercitazioni
presso
cattedre di pedagogia e
psicologia delle università, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, legge 2.12.67 n. 1213,
cessa da tale posizione alla
scadenza del quinquennio di durata
dell'assegnazione stessa. Sono abrogate
le
norme della medesima legge n.
1213/67 incompatibili con la presente
legge.
7. All'art. 17, comma 117, legge 15.5.97 n.
127, dopo le parole: "delle
accademie
di belle arti," sono
inserite le seguenti: "degli istituti
superiori per le industrie
artistiche,".
8. All'art.
4 della legge 19.11.90 n. 341, e successive modificazioni,
dopo
il comma 2
è inserito il seguente: "2-bis. si applicano le
disposizioni di cui all'art. 3, comma
8".
Articolo
2.
1. All'onere derivante
dall'attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 1, comma 1, lett. a), b), c)
e d) per il triennio 1998-2000,
pari
a £. 41,8 miliardi per l'anno
1998, £. 88,8 miliardi per l'anno
1999
e £. 95,4 miliardi per
l'anno 2000 si
provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente
"fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del
tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
per l'anno
finanziario
1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. All'onere derivante
dall'attuazione delle disposizioni di cui
all'art.
1, comma 1, lett. e), f), g), h) e i) per il triennio 1998-2000,
pari
a £. 49,7 miliardi per l'anno 1998, £. 140,4 miliardi
per l'anno
1999
e £. 153,6 miliardi per
l'anno 2000 si
provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale
"fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del
tesoro,
del bilancio e
della programmazione economica
per l'anno
finanziario
1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. All'onere derivante
dall'attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 1, comma 4, per il triennio
1998-2000, pari a £. 8 miliardi per
l'anno 1998, £. 28,5 miliardi per l'anno
1999 e £. 50 miliardi per l'anno
2000,
si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente
"fondo speciale" dello
stato di
previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
4. Il
Ministro del tesoro,
del bilancio e
della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(omissis)
Art. 15
- MOBILITÀ TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
1. Sarà
favorita la mobilità professionale del personale della scuola
non
solo per superare
o prevenire il
soprannumero, ma anche
per
valorizzare le esperienze acquisite dal personale e per sostenere
lo
scambio
di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico. I
criteri e le modalità per attuare la
mobilità territoriale, professionale
e intercompartimentale del personale di cui
al presente contratto vengono
definiti in sede di contrattazione
integrativa nazionale.
2. In
tale sede saranno definiti
modalità e criteri per le verifiche
periodiche annuali sugli effetti degli
istituti relativi alla mobilità
territoriale, al fine di
apportare, con contrattazione nazionale
decentrata annuale i conseguenti
adattamenti degli stessi istituti.
3. Analogamente si procederà per
la contrattazione relativa
alla
utilizzazione del personale.
4. A
sostegno dei processi
d'innovazione, che esigono un equilibrio
dinamico
tra le esigenze del sistema
scolastico e le aspettative del
personale, la mobilità professionale è
finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la
valorizzazione delle professionalità
esistenti;
b) favorire la mobilità professionale ai fini
del riassorbimento delle
eccedenze di personale.
Ciò si
può realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi formativi di
riqualificazione e riconversione
professionale mirati all'assegnazione di
posti di lavoro vacanti;
- rimborso spese, da erogare
anche in misura
forfettaria, per
l'effettiva frequenza dei corsi;
- indennità forfettaria di 1a sistemazione;
- incentivazione al conseguimento di
titoli di studio
e
all'integrazione dei percorsi universitari,
utili ai fini del reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda
nell'ambito del comparto si attua
sulla
base della previsione del
fabbisogno di risorse professionali,
mediante
la programmazione delle
iniziative di formazione,
riqualificazione e riconversione in ambito
provinciale o regionale,
rivolta,
con priorità, al personale appartenente a classi di concorso,
aree disciplinari, ruoli, aree e profili
professionali in situazione di
esubero. È assicurata la necessaria
informazione al personale per il pieno
esercizio del diritto alla formazione.
6. Il
personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma
conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad
accettare la sede assegnata, a
domanda o d'ufficio, nella procedura di
mobilità relativamente al tipo di
posto o cattedra per il quale ha
frequentato il corso.
7. La
formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale
di
cui sopra è
altresì orientata verso
le esigenze emergenti
dall'attuazione dell'autonomia
scolastica, con l'individuazione di
specifiche competenze e profili
professionali innovativi connessi allo
sviluppo dell'educazione permanente e degli
adulti, al potenziamento della
ricerca, sperimentazione, documentazione e
aggiornamento educativo, alla
prevenzione e recupero della dispersione
scolastica e degli insuccessi
formativi, all'espansione dell'istruzione e
formazione integrata post-
secondaria, nonché al rafforzamento
dell'efficienza organizzativa e
amministrativa delle istituzioni
scolastiche.
8. Ai
fini indicati al comma 7, la rideterminazione degli organici del
personale sarà effettuata dal Ministero della pubblica
istruzione,
prevedendo, senza oneri aggiuntivi nella
spesa complessiva, a livello di
singole
istituzioni scolastiche, di
reti di scuole
o di ambiti
territoriali sub - provinciali, dotazioni
organiche funzionali al sostegno
e allo sviluppo dell'autonomia scolastica,
fermo restando quanto previsto
per il personale ATA dall'art. 36, comma 5.
9. Sulla
base di accordi
promossi dal Ministero
della pubblica
istruzione
con altre amministrazioni ed enti pubblici si procede alla
mobilità
intercompartimentale a
domanda, previa definizione, nella
contrattazione integrativa
nazionale, di criteri
e modalità per
l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione
integrativa prevederà anche le modalità di
informazione sulle posizioni di
lavoro disponibili e sui connessi aspetti
retributivi, sulle indennità di
1a sistemazione e sul rimborso delle spese
di trasferimento sostenute.
10. Nei confronti del personale che abbia
fruito di percorsi di mobilità
professionale anche a seguito di procedure concorsuali è
applicabile
l'istituto
della restituzione al
ruolo di provenienza, su posto
disponibile in tale ruolo, a domanda
o, nel caso di verificato esito
negativo della prestazione lavorativa,
d'ufficio. Sono, comunque, fatte
salve le norme sul periodo di prova, ove
previsto, nonché la competenza
degli organi individuali o collegiali cui è
demandata la formulazione di
pareri obbligatori e l'adozione dei
conseguenti provvedimenti.
11. Ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 29/93
come novellato dall'art. 25
del
D.lgs. n. 80/98, il personale docente utilizzato, a
domanda o
d'ufficio, in altro tipo di
cattedra o posto, ha diritto all'eventuale
trattamento economico superiore, rispetto a
quello di titolarità, previsto
per detto tipo di cattedra o posto. La
maggiore retribuzione è corrisposta
per
il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui
l'interessato avrebbe avuto titolo se
avesse ottenuto il passaggio alla
cattedra o posto di utilizzazione.
In
caso di utilizzazione parziale, la corresponsione
avrà luogo in
rapporto proporzionale con l'orario
settimanale d'obbligo.
Art. 16
- PROGRESSIONE PROFESSIONALE
Al personale
scolastico viene attribuito
un trattamento economico
differenziato
per posizioni stipendiali.
Il passaggio
tra una posizione
stipendiale e l'altra
potrà essere
acquisito
al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella E, sulla
base
dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla
funzione.
Il servizio si intende reso utilmente qualora
il dipendente, nel periodo
di maturazione della posizione stipendiale, non
sia incorso in sanzioni
disciplinari definitive implicanti la sospensione dal
servizio; in caso
contrario trova applicazione l'art. 27, comma 3, lett.
a) e b) del CCNL
sottoscritto
il 4.8.95.
Art. 17
- SNELLIMENTO BUROCRATICO
In sede
di contrattazione integrativa
nazionale saranno determinati i
criteri
per l'attivazione di progetti nazionali volti:
- al
monitoraggio e al
recupero degli arretrati relativi ai
provvedimenti di stato giuridico ed
economico;
- all'istituzione di un libretto personale
informatizzato aggiornabile,
contenente tutti i dati concernenti la
carriera, i titoli professionali e
il trattamento economico dell'interessato
anche ai fini pensionistici.
Art. 18
- PARI OPPORTUNITÀ
1. Al
fine di consentire una reale
parità uomini-donne, è istituito,
presso
il Ministero della
pubblica istruzione, il
Comitato pari
opportunità con il compito di proporre
misure adatte a creare effettive
condizioni di pari opportunità, secondo i
principi definiti dalla
legge 10.4.91 n. 125, con particolare
riferimento all'art. 1.
Il
Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle
OO.SS.
di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
rappresentanti dell'amministrazione.
Il presidente del
Comitato è
nominato
dal Ministro della
pubblica istruzione e
designa un
vicepresidente. Per ogni componente
effettivo è previsto un componente
supplente.
2. Il
Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta
dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai
fini
della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare
le direttive comunitarie
per
l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché a
realizzare
azioni positive, ai sensi della legge n. 125/91.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere
sentite le proposte formulate dal Comitato
pari opportunità, per ciascuna
delle materie sottoindicate, al fine di
prevedere misure che favoriscano
effettive
pari opportunità nelle
condizioni di lavoro e di
sviluppo
professionale delle lavoratrici:
· percorsi di formazione mirata del
personale sulla cultura delle pari
opportunità in campo formativo, con
particolare riferimento ai progetti
per
l'orientamento scolastico, alla
riformulazione dei contenuti
d'insegnamento, al superamento degli
stereotipi nei libri di testo, alle
politiche di riforma;
· azioni
positive, con particolare
riferimento alle condizioni
di
accesso
ai corsi di
formazione e aggiornamento e
all'attribuzione
d'incarichi o funzioni più qualificate;
· iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché
pratiche discriminatorie in generale;
· flessibilità degli orari di lavoro;
· fruizione del part-time;
· processi di mobilità.
4. L'amministrazione assicura l'operatività
del Comitato e garantisce
tutti gli strumenti idonei e le risorse
necessarie al suo funzionamento in
applicazione dell'art. 17 del D.lgs. 29.10.98 n. 387. In
particolare,
valorizza
e pubblicizza con
ogni mezzo, nell'ambito lavorativo,
i
risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il
Comitato è tenuto a svolgere
una relazione annuale sulle condizioni delle
lavoratrici della scuola, di
cui deve essere data la massima
pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane
in carica per la durata di
un quadriennio e comunque fino alla
costituzione del nuovo. I componenti
del Comitato possono essere rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.
6. A
livello di amministrazione
scolastica provinciale, su richiesta
delle
OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere
costituiti appositi comitati entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del
presente contratto, con composizione e
compiti analoghi a quello nazionale
dei
quali deve essere
assicurato il funzionamento da parte dei
Provveditori agli studi. Il Presidente è
nominato dal Provveditore agli
studi.
-----------------------------
LEGGE
10 APRILE 1991, N. 125
Articolo
1.
1. Le
disposizioni contenute nella presente legge hanno lo
scopo di
favorire l'occupazione femminile e di
realizzare l'uguaglianza sostanziale
tra
uomini e donne nel lavoro, anche mediante
l'adozione di misure,
denominate
azioni positive per le donne,
al fine di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
2. Le
azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo
di:
a) eliminare
le disparità di fatto di cui le
donne sono oggetto nella
formazione
scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella
progressione di carriera, nella vita
lavorativa e nei periodi di mobilità;
b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne
in particolare attraverso l'orientamento
scolastico e professionale e gli
strumenti
della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla
formazione
imprenditoriale e la
qualificazione
professionale delle
lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
c) superare
condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che
provocano
effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti
dei
dipendenti con pregiudizio nella
formazione, nell'avanzamento
professionale e di carriera
ovvero nel trattamento economico e
retributivo;
d) promuovere l'inserimento delle donne nelle
attività, nei settori
professionali e nei livelli nei quali esse
sono sottorappresentate e in
particolare
nei settori tecnologicamente avanzati e
ai livelli di
responsabilità;
e) favorire,
anche mediante una diversa organizzazione del lavoro,
delle
condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità
familiari
e professionali e
una migliore ripartizione di tali
responsabilità tra i 2 sessi.
3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono essere promosse dal
comitato di cui all'art. 5 e dai consiglieri
di parità di cui all'art. 8,
dai centri per la parità e le pari
opportunità a livello nazionale, locale
e aziendale, comunque denominati, dai datori
di lavoro pubblici e privati,
dai
centri di formazione
professionale, dalle
OO.SS. nazionali e
territoriali, anche su proposta
delle RSA o
degli organismi
rappresentativi del personale di cui all'art. 25
della legge 29.3.83 n.
93.
Art. 2
- Attuazione di azioni positive, finanziamenti.
1. Le
imprese, anche in forma
cooperativa, i loro consorzi, gli enti
pubblici economici, le associazioni
sindacali dei lavoratori e i centri di
formazione professionale che adottano i
progetti di azioni positive di
cui
all'art. 1, possono richiedere al Ministero del lavoro
e della
previdenza
sociale di essere ammessi al rimborso
totale o parziale di
oneri
finanziari connessi all'attuazione dei predetti progetti
ad
eccezione di quelli di cui all'art. 3.
2. Il
Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentito
il
comitato
di cui all'art. 5, ammette i
progetti di azioni positive al
beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le
relative spese. L'attuazione dei progetti di
cui al comma 1 deve comunque
avere inizio entro 2 mesi dal rilascio
dell'autorizzazione.
3. Con
decreto emanato dal Ministro del lavoro e
della previdenza
sociale,
di concerto con il Ministro del
tesoro, sono stabilite le
modalità di presentazione delle richieste,
di erogazione dei fondi e dei
tempi
di realizzazione del progetto.
In ogni caso i contributi devono
essere erogati sulla base della verifica
dell'attuazione del progetto di
azioni
positive, o di singole parti, in relazione alla complessità del
progetto stesso. La mancata attuazione del
progetto comporta la decadenza
del beneficio e la restituzione delle somme
eventualmente già riscosse.
In caso di attuazione parziale, la decadenza opera
limitatamente alla
parte
non attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai criteri
determinati dal decreto di cui al presente
comma.
4. I
progetti di azioni positive
concordate dai datori di lavoro con
le
OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale
hanno
precedenza nell'accesso al beneficio di cui
al comma 1.
5. L'accesso
ai fondi comunitari
destinati alla realizzazione di
programmi o progetti di azioni positive, ad
eccezione di quelli di cui
all'art. 3, è subordinato al parere del
comitato di cui all'art. 5.
6. Entro 1 anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni,
le province, i comuni e tutti gli enti
pubblici non economici, nazionali,
regionali e locali, sentiti gli organismi
rappresentativi del personale di
cui all'art. 25 della legge 29.3.83 n. 93, o
in loro mancanza, le OO.SS.
locali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, sentito inoltre, in relazione
alla sfera d'azione della propria
attività, il comitato di cui all'art. 5 o
il consigliere di parità di
cui all'art. 8, adottano piani di azioni positive tendenti ad
assicurare,
nel
loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto,
impediscono la piena realizzazione di pari
opportunità di lavoro e nel
lavoro tra uomini e donne.
Art. 3
- Finanziamento delle azioni positive realizzate
mediante la formazione professionale.
1. Al
finanziamento dei progetti
di formazione finalizzati al
perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, autorizzati
secondo le procedure previste
dagli artt. 25, 26 e 27 della
legge
21.12.78 n. 845, ed approvati dal Fondo
sociale europeo, è destinata una
quota
del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della stessa legge,
determinata annualmente con deliberazione
del comitato interministeriale
per
la programmazione economica. In sede di 1a applicazione la predetta
quota è fissata nella misura del 10%.
2. La
finalizzazione dei progetti
di formazione al
perseguimento
dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma
1, viene accertata, entro il 31
marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve
essere attuata, dalla commissione
regionale per l'impiego. Scaduto il
termine, al predetto accertamento
provvede il comitato di cui all'art. 5.
3. La quota del Fondo di rotazione di cui al
comma 1 è ripartita tra le
regioni
in misura proporzionale
all'ammontare dei contributi richiesti
per i progetti approvati.
Art. 4
- Azioni in giudizio.
1. Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9.12.77 n.
903,
qualsiasi atto o comportamento che
produca un effetto pregiudizievole
discriminando anche in via indiretta i
lavoratori in ragione del sesso.
2. Costituisce discriminazione
indiretta ogni trattamento
pregiudizievole conseguente all'adozione di
criteri che svantaggino in
modo proporzionalmente maggiore i
lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e
riguardino
requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività
lavorativa.
3. Nei
concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate
da
imprese
private e pubbliche la prestazione richiesta
deve essere
accompagnata dalle parole "dell'uno o
dell'altro sesso", fatta eccezione
per
i casi in cui il
riferimento al sesso costituisca
requisito
essenziale per la natura del lavoro o della
prestazione.
4. Chi
intende agire in
giudizio per la
dichiarazione delle
discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi
delle
procedure
di conciliazione previste dai contratti
collettivi, può
promuovere il tentativo di conciliazione ai
sensi dell'art. 410 C.P.C.
anche
tramite il consigliere di parità di cui all'art. 8,
comma 2,
competente per territorio.
5. Quando
il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da
dati
di carattere statistico relativi alle
assunzioni, ai regimi
retributivi, all'assegnazione di mansioni e
qualifiche, ai trasferimenti,
alla progressione in carriera e ai
licenziamenti - idonei a fondare, in
termini precisi e concordanti, la
presunzione dell'esistenza di atti o
comportamenti discriminatori in ragione del
sesso, spetta al convenuto
l'onere della prova sulla insussistenza
della discriminazione.
6. Qualora
il datore di
lavoro ponga in
essere un atto
o un
comportamento discriminatorio di carattere
collettivo, anche quando non
siano individuabili in modo immediato e
diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso può essere
proposto dal consigliere di parità
istituito a livello regionale, previo
parere non vincolante del collegio
istruttorio di cui all'art. 7, da allegare
al ricorso stesso, e sentita
la commissione regionale per l'impiego.
Decorso inutilmente il termine di
30 giorni dalla richiesta del parere al
collegio istruttorio, il ricorso
può essere comunque proposto.
7. Il
giudice, nella sentenza che
accerta le discriminazioni sulla
base del ricorso presentato ai sensi del
comma 6, ordina al datore di
lavoro
di definire, sentite le RSA
ovvero, in loro mancanza, le OO.SS.
locali
aderenti alle OO.SS. maggiormente rappresentative sul
piano
nazionale, nonché il consigliere regionale
per la parità competente per
territorio, un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate.
Nella sentenza il giudice fissa un termine
per la definizione del piano.
8. In caso di mancata ottemperanza alla
sentenza di cui al comma 7 si
applica
l'art. 650 C.P. richiamato dall'art. 15 della legge 9.12.77 n.
903.
9. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dei
commi
1 e 2, posti in essere da
imprenditori ai quali siano stati
accordati benefici ai sensi delle vigenti
leggi dello Stato, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche,
di servizi o di forniture, viene
comunicato immediatamente
dall'ispettorato del lavoro ai ministri nelle cui amministrazioni sia
stata
disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi
adottano
le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la
revoca del beneficio e, nei casi più gravi
o nel caso di recidiva, possono
decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a
2
anni
da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o
creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Tale disposizione si applica anche
quando
si tratti di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero di
appalti
concessi da enti pubblici, ai
quali l'ispettorato del lavoro
comunica direttamente la discriminazione
accertata per l'adozione delle
sanzioni previste.
10. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 15
della legge 9.12.77.
Art. 5
- Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità
di trattamento ed uguaglianza di
opportunità tra lavoratori
e lavoratrici.
1. Al
fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori
per
sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto
l'uguaglianza
delle
donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la
progressione
professionale e di carriera è istituito,
presso il Ministero del lavoro e
della
previdenza sociale, il comitato
nazionale per l'attuazione dei
principi
di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità
tra
lavoratori e lavoratrici.
2. Fanno parte del comitato:
a) il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o, per sua delega,
un Sottosegretario di Stato, con funzioni di
presidente;
b) 5 componenti designati dalle
confederazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
c) 5
componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di
lavoro
dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;
d) 1
componente designato unitariamente dalle associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo
più
rappresentative sul piano nazionale;
e) 11 componenti designati dalle associazioni
e dai movimenti femminili
più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e
delle pari opportunità nel lavoro;
f) il
consigliere di parità componente la commissione centrale
per
l'impiego.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del
comitato, senza diritto di
voto:
a) 6
esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con
competenze in materia di lavoro;
b) 5
rappresentanti, rispettivamente,
dei Ministeri della pubblica
istruzione, di grazia e giustizia, degli
affari esteri, dell'industria,
del
commercio e dell'artigianato, del dipartimento della
funzione
pubblica;
c) 5 funzionari del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale con
qualifica non inferiore a quella di 1°
dirigente, in rappresentanza delle
direzioni
generali per l'impiego,
dei rapporti di
lavoro, per
l'osservatorio del mercato del lavoro,
della previdenza e assistenza
sociale
nonché dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione
professionale dei lavoratori.
4. I componenti del comitato durano in carica
3 anni e sono nominati dal
Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, per ogni
componente
effettivo è nominato un supplente.
5. Il
comitato è convocato, oltre che
ad iniziativa del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, quando ne
facciano richiesta metà più 1
dei suoi componenti.
6. Il
comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello
del
collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'art. 7,
nonché in ordine alle relative spese.
7. Il vicepresidente del comitato è designato
dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale nell'ambito dei
suoi componenti.
Art. 6
- Compiti del comitato.
1. Per
il perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 1, il
comitato adotta ogni iniziativa utile e in
particolare:
a) formula
proposte sulle questioni
generali relative all'attuazione
degli
obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché
per lo
sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente che direttamente
incide sulle condizioni di lavoro delle
donne;
b) informa
e sensibilizza l'opinione
pubblica sulla necessità
di
promuovere le pari opportunità per le donne
nella formazione e nella vita
lavorativa;
c) promuove l'adozione di azioni positive da
parte delle istituzioni
pubbliche
preposte alla politica del lavoro, nonché da parte dei soggetti
di cui
all'art. 2;
d) esprime, a maggioranza, parere sul
finanziamento dei progetti di
azioni
positive ed opera il controllo sui progetti 'in itinere'
verificandone
la corretta attuazione e l'esito finale;
e) elabora codici di comportamento diretti a
specificare le regole di
condotta
conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche
indirette
delle discriminazioni;
f) verifica lo stato di applicazione della
legislazione vigente in
materia
di parità;
g) propone soluzioni alle controversie
collettive, anche indirizzando
gli
interessati all'adozione di piani di azioni positive per la rimozione
delle
discriminazioni pregresse e la creazione
di pari opportunità per le
lavoratrici;
h) può richiedere all'ispettorato del lavoro
di acquisire presso i
luoghi
di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e
femminile,
in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e
promozione
professionale;
i) promuove un'adeguata rappresentanza di
donne negli organismi pubblici
nazionali
e locali competenti in materia di lavoro e formazione
professionale;
l) redige il rapporto di cui all'art. 10.
Art. 7
- Collegio istruttorio e segreteria tecnica.
1. Per
l'istruzione degli atti relativi all'individuazione e alla
rimozione delle discriminazioni e per la
redazione dei pareri al comitato
di
cui all'art. 5 e ai consiglieri
di parità, è istituito un collegio
istruttorio così composto:
a) il vicepresidente del comitato di cui
all'art. 5, che lo presiede;
b) un
magistrato designato dal
Ministero di grazia e giustizia
fra
quelli che svolgono funzioni di giudice del
lavoro;
c) un dirigente superiore del ruolo
dell'ispettorato del lavoro;
d) gli esperti di cui all'art. 5, comma 3,
lett. a);
e) il consigliere di parità di cui all'art. 8,
comma 4.
2. Ove si renda necessario per le esigenze di
ufficio, i componenti di
cui
alle lett. b) e c) del comma 1, su
richiesta del comitato di cui
all'art. 5 possono essere elevati a 2.
3. Al
fine di provvedere alla gestione amministrativa e al supporto
tecnico del comitato e del collegio
istruttorio è istituita la segreteria
tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle
dipendenze della presidenza del
comitato
ed è composta di personale
proveniente dalle varie direzioni
generali del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, coordinato
da
un dirigente generale del
medesimo ministero. La composizione della
segreteria tecnica è determinata con decreto
del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentito il comitato.
4. Il
comitato ha facoltà di deliberare in ordine alla
stipula di
convenzioni per l'effettuazione di studi e
ricerche.
Art. 8
- Consiglieri di parità.
1. I consiglieri di parità di cui al DL
30.10.84 n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19.12.84 n. 863,
sono componenti a tutti gli
effetti delle rispettive commissioni
regionali per l'impiego.
2. A livello provinciale è nominato un consigliere di parità presso
la
commissione circoscrizionale per l'impiego
che ha sede nel capoluogo di
provincia,
con facoltà di intervenire presso le
altre commissioni
circoscrizionali per l'impiego
operanti nell'ambito della
medesima
provincia.
3. I
consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono nominati
dal
Ministro
del lavoro e della previdenza sociale su designazione del
competente organo delle regioni,
sentite le OO.SS.
maggiormente
rappresentative a livello nazionale e devono essere scelti tra persone
che abbiano maturato un'esperienza
tecnico/professionale di durata almeno
triennale nelle materie concernenti
l'ambito della presente legge.
4. Il
consigliere di parità
di cui all'art. 4, comma
2, legge
28.2.87
n. 56, è componente con voto deliberativo della commissione
centrale per l'impiego.
5. Qualora
si determini parità di voti nelle commissioni di cui ai
commi 1, 2 e 4 prevale il voto del
presidente.
6. Oltre
ai compiti ad essi assegnati dalla legge
nell'ambito delle
competenze delle commissioni
circoscrizionali, regionali e centrale per
l'impiego, i consiglieri di parità svolgono
ogni utile iniziativa per la
realizzazione delle finalità della presente
legge. Nell'esercizio delle
funzioni loro attribuite, i consiglieri di
parità sono pubblici funzionari
e hanno l'obbligo di rapporto all'autorità
giudiziaria per i reati di cui
vengono a conoscenza nell'esercizio delle
funzioni medesime. I consiglieri
di
parità, ai rispettivi livelli, sono componenti degli organismi
di
parità presso gli enti locali regionali e
provinciali.
7. Per
l'espletamento dei propri compiti i consiglieri di parità
possono
richiedere all'Ispettorato del lavoro di acquisire presso
i
luoghi di lavoro informazioni sulla
situazione occupazionale maschile e
femminile, in relazione allo stato delle
assunzioni, della formazione e
promozione professionale.
8. I
consiglieri di parità
di cui al comma 2 e
quelli regionali
competenti per territorio, ferma restando
l'azione in giudizio di cui
all'art.
4, comma 6, hanno facoltà di agire in giudizio
sia nei
procedimenti promossi davanti al pretore in funzione di giudice
del
lavoro che davanti al tribunale
amministrativo regionale su delega della
lavoratrice ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla
medesima ai
sensi dell'art. 4.
9. I
consiglieri di parità ricevono comunicazioni sugli indirizzi dal
comitato
di cui all'art. 5 e fanno ad esso relazione circa la propria
attività. I consiglieri di parità hanno
facoltà di consultare il comitato
e il consigliere nazionale di parità su
ogni questione ritenuta utile.
10. I consiglieri di parità di cui ai commi 1,
2 e 4, per l'esercizio
delle
loro funzioni, sono domiciliati rispettivamente presso l'ufficio
regionale del lavoro e della massima
occupazione, l'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione e
presso una direzione generale del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Tali uffici assicurano la
sede, l'attrezzatura, il personale e quanto
necessario all'espletamento
delle funzioni dei consiglieri di parità.
Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto,
può modificare la collocazione
del consigliere di parità nell'ambito del
ministero.
11. Oltre
al gettone giornaliero di
presenza per la partecipazione alle
riunioni
delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per
l'impiego, spettano ai consiglieri di
parità gettoni dello stesso importo
per le giornate di effettiva presenza nelle sedi dove sono domiciliati
in ragione del loro ufficio, entro un
limite massimo fissato annualmente
con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. L'onere
relativo fa carico al bilancio del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
12. Il
consigliere di parità ha
diritto, se lavoratore dipendente, a
permessi non retribuiti per l'espletamento
del suo mandato. Quando intenda
esercitare questo diritto, deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro, di regola 3 giorni prima.
Art. 9
- Rapporto sulla situazione del personale.
1. Le aziende pubbliche e private che occupano
oltre 100 dipendenti sono
tenute
a redigere un rapporto almeno
ogni 2 anni sulla situazione del
personale maschile e femminile in ognuna
delle professioni e in relazione
allo
stato delle assunzioni, della formazione, della
promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di
categoria o di qualifica, di
altri fenomeni di mobilità, dell'intervento
della CIG, dei licenziamenti,
dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta.
2. Il
rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle RSA e al consigliere
regionale di parità.
3. Il
1° rapporto deve essere redatto entro 1 anno dalla
data di
entrata
in vigore della presente legge,
in conformità alle indicazioni
definite,
nell'ambito delle specificazioni di
cui al comma 1, dal
Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da
emanarsi
entro 3 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente
legge.
4. Qualora,
nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1
non
trasmettano
il rapporto, l'Ispettorato
regionale del lavoro, previa
segnalazione dei soggetti di cui al
comma 2, invita le aziende stesse a
provvedere
entro 60 giorni. In caso di inottemperanza si applicano le
sanzioni di cui all'art. 11 del DPR 19.3.55 n. 520. Nei casi più gravi
può
essere disposta la sospensione per 1 anno dei benefici contributivi
eventualmente goduti dall'azienda.
Art. 10
- Relazione al Parlamento.
1. Trascorsi
2 anni dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale riferisce, entro
30
giorni, alle competenti
commissioni parlamentari del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati
sull'attuazione della legge stessa,
sulla base di un rapporto redatto dal comitato
di cui all'art. 5.
Articolo
11.
1. Per
il funzionamento degli organi di
cui agli artt. 5 e
7, a
decorrere
dal 1991, è autorizzata la spesa
di £. 1.000 milioni annui.
per il finanziamento degli interventi
previsti dall'art. 2 è autorizzata,
a decorrere dal 1991, la spesa di £. 9.000
milioni annui.
2. All'onere
di £. 10.000 milioni annui
nel triennio 1991-93 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai
fini del bilancio triennale 1991-93, al capitolo 6856 dello stato di
previsione
del Ministero del
tesoro per l'anno
1991 utilizzando
l'accantonamento "finanziamento del comitato nazionale per
la parità
presso il ministero e delle azioni positive
per le pari opportunità".
3. Il
Ministro del tesoro
è autorizzato ad apportare, con
propri
decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
--------------------------------------------
DECRETO
LEGISLATIVO 29 OTTOBRE 1998, n. 387
Articolo
17.
1. All'art.
61, comma 1, del D.lgs. 3.2.93
n. 29, alla lett. b)
le
parole: "pari dignità" sono
sostituite dalle seguenti: "pari opportunità".
2. All'art. 61, comma 1, del D.lgs. 3.2.93 n.
29, alla lett. c), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"adottando modalità organizzative
atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione
fra vita
professionale e vita familiare;".
3. Al
comma 1 dell'art. 61 del D.lgs. 3.2.93 n. 29, è
aggiunta la
seguente
lettera "d) possono finanziare programmi di azioni positive e
l'attività
dei comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie
disponibilità di bilancio".
4. All'art.
61, comma 2, del D.lgs. 3.2.93 n. 29, sono soppresse le
parole
da "previo" a
"nazionale" e la parola "comunità" è sostituita
dalla parola "unione".
Capo IV
- NORME DI AREA
Sezione
I - CAPI DI ISTITUTO
Art. 19
- COMPITI DEL CAPO D'ISTITUTO
1. Il capo d'istituto partecipa e concorre al
processo di realizzazione
dell'autonomia scolastica che andrà a regime
l'1.9.2000.
In sede di attualizzazione delle norme
contrattuali saranno unificate e
comprese
in una distinta disciplina di area tutte le norme relative ai
capi
d'istituto. Questa specifica sequenza contrattuale sarà realizzata
entro il 30.3.2000.
Nell'attuale fase transitoria, i
capi d'istituto eserciteranno le
proprie
funzioni nella prospettiva
dell'ingresso delle istituzioni
scolastiche
nel regime di autonomia previsto
dalla normativa vigente
valorizzando le competenze acquisite nei corsi obbligatori di
cui al
D.lgs. n. 59/98.
In
previsione dell'entrata a regime
dell'autonomia scolastica di cui
all'art.
21 della legge
n. 59/97, sarà avviata
entro il 30.3.2000
un'apposita
sessione negoziale concernente
la piena attuazione della
dirigenza scolastica.
2. Il
capo d'istituto assicura la
gestione unitaria dell'istituzione
scolastica
e la finalizza all'obiettivo della
qualità dei processi
formativi,
predisponendo gli strumenti attuativi del piano dell'offerta
formativa.
3. Il
capo d'istituto, in
relazione all'assetto organizzativo
conseguente al piano dell'offerta formativa
dell'istituzione scolastica
organizza
la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro
secondo i criteri della flessibilità, in
rapporto alle esigenze connesse
all'esercizio delle funzioni di competenza.
Il capo d'istituto assicura
comunque
una presenza ordinaria di 36 ore
settimanali, anche su base
plurisettimanale.
4. Il
capo d'istituto può avvalersi,
nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative e gestionali, della
collaborazione di docenti da
lui
individuati sulla base
della normativa vigente.
La scelta è
effettuata, ferma restando la natura fiduciaria
dell'incarico correlata
alla responsabilità sugli esiti
dell'incarico stesso, secondo criteri di
efficienza ed efficacia nel servizio
scolastico.
5. In
relazione agli specifici
aspetti di carattere
generale e
organizzativo inerenti al piano attuativo
dell'offerta formativa, il capo
d'istituto, prima dell'inizio dell'anno
scolastico consulta il
responsabile amministrativo e, previa
convocazione di un'apposita
riunione, informa il personale ATA.
6. In riferimento al comma 2 dell'art. 33 del
CCNL 4.8.95 le modalità le
procedure
e i compensi relativi al conferimento degli incarichi sono
oggetto
di contrattazione integrativa
nazionale. Gli stessi incarichi
conferiti
saranno oggetto di
informazione preventiva alle
OO.SS.
firmatarie
del CCNL da
parte dei livelli di amministrazione
che li
conferiscono.
Art. 20
- LA VALUTAZIONE DEL CAPO D'ISTITUTO
1. L'attività del capo d'istituto è oggetto di
valutazione periodica. In
attesa della piena attuazione di quanto
previsto dall'art. 25 bis, comma
1,
D.lgs. 3.2.93 n. 29, come integrato dal D.lgs. 6.3.98 n.
59, la
valutazione sarà formulata da un nucleo di
valutazione da istituire entro
3 mesi dalla sottoscrizione del presente
contratto e da rendere funzionale
entro
l'1.9.99. Tale nucleo sarà
istituito in via sperimentale presso
l'amministrazione scolastica regionale con
le modalità indicate nel citato
art.
25 bis, comma
1. In sede di contrattazione integrativa saranno
definite le modalità, i contenuti e le
procedure di garanzia in caso di
esito negativo della valutazione.
2. In
relazione all'attuazione di
quanto previsto dal comma 1, sono
aboliti, nei confronti dei capi d'istituto,
i rapporti informativi e i
giudizi complessivi annuali previsti dalla
normativa vigente.
-------------------------------------------
DECRETO
LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29
Articolo
25 bis.
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica
periferica è istituita la
qualifica
dirigenziale per i capi
d'istituto preposti alle istituzioni
scolastiche
ed educative alle quali è stata attribuita personalità
giuridica e autonomia a norma dell'art. 21
della legge 15.3.97 n. 59. I
dirigenti
scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e
rispondono, agli effetti dell'art. 20, in
ordine ai risultati, che sono
valutati tenuto conto della specificità
delle funzioni e sulla base delle
verifiche
effettuate da un
nucleo di valutazione istituito
presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e
composto da esperti anche non appartenenti
all'amministrazione stessa.
2. Il
dirigente scolastico assicura
la gestione unitaria
dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della
gestione
delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio.
Nel rispetto delle
competenze degli organi
collegiali
scolastici, spettano al dirigente scolastico
autonomi poteri di direzione,
di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. In particolare
il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri
di
efficienza e di efficacia formative ed è titolare
delle relazioni
sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui
al comma 2 il dirigente
scolastico promuove gli interventi per
assicurare la qualità dei processi
formativi
e la collaborazione delle risorse culturali, professionali,
sociali ed economiche del territorio,
per l'esercizio della libertà di
insegnamento, intesa anche come
libertà di ricerca
e innovazione
metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di
scelta
educativa delle famiglie e per l'attuazione
del diritto all'apprendimento
da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche,
spetta al dirigente l'adozione dei
provvedimenti di gestione delle risorse
e del personale dirigente può avvalersi di
docenti da lui individuati, ai
quali
possono essere delegati
specifici compiti, ed è coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa,
nell'ambito
delle direttive di massima impartite e
degli obiettivi
assegnati,
ai servizi amministrativi e ai servizi
generali
dell'istituzione scolastica, coordinando il
relativo personale.
5. Il
dirigente presenta periodicamente
al consiglio di circolo o al
consiglio d'istituto motivata relazione
sulla direzione e il coordinamento
dell'attività formativa, organizzativa
e amministrativa al
fine di
garantire la più ampia informazione e un
efficace raccordo per l'esercizio
delle competenze degli organi
dell'istituzione scolastica.
Art. 21
- L'INDENNITÀ DI DIREZIONE
1. Ai capi d'istituto, ivi compresi gli
incaricati, spetta un'indennità
accessoria
mensile. Il relativo importo
sarà determinato in sede
di
contrattazione integrativa nazionale, che
potrà definire maggiorazioni in
relazione alla tipologia e alla dimensione
degli istituti.
2. L'indennità compete anche ai
vicedirettori e alle vicedirettrici
degli
istituti di educazione, nonché
ai direttori dei conservatori di
musica e delle accademie e al personale
incaricato della direzione. Nel
caso in cui il capo d'istituto si trovi in
posizione di stato implicante
il
mancato esercizio della funzione direttiva, l'indennità di direzione
per
lo stesso periodo è corrisposta
anche al dipendente che lo abbia
sostituito, ai sensi della normativa
vigente.
Per
le istituzioni scolastiche affidate in reggenza
l'indennità di
direzione è corrisposta nella misura del 50%
sia al capo d'istituto sia
al docente vicario della stessa istituzione
scolastica.
3. La
contrattazione integrativa nazionale
determinerà criteri,
consistenza
numerica del personale
destinatario e decorrenza
per
l'attribuzione di un'indennità aggiuntiva di
direzione ai capi d'istituto
che abbiano superato le verifiche di cui al
precedente art. 20.
Art. 22
- LA MOBILITÀ DEI CAPI D'ISTITUTO
Al fine
di agevolare la mobilità dei
capi d'istituto sono definite le
seguenti
modalità:
a) la
mobilità dei capi d'istituto, rispettivamente titolari
nelle
scuole elementari, medie, negli istituti
comprensivi nonché nella scuola
secondaria
di 2° grado, è territoriale; in sede
di contrattazione
integrativa nazionale possono essere
previste precedenze per il personale
appartenente alle specifiche tipologie
dell'istituto;
b) in
relazione al nuovo profilo professionale dei capi d'istituto,
conseguente
anche ai percorsi
di formazione e
all'attuazione del
dimensionamento della rete scolastica, la
mobilità professionale dei
dirigenti scolastici titolari della scuola
elementare e secondaria di 1°
grado verso la scuola secondaria superiore e
viceversa, si effettua sulla
base di requisiti minimi da definire in sede
di contrattazione integrativa
nazionale.
In tale
sede vanno confermate le disposizioni relative alla
mobilità
d'ufficio assunte
nel contratto collettivo
decentrato nazionale del
20.1.99.
Sezione
II - PERSONALE DOCENTE
Art. 23
- AREA E FUNZIONE DOCENTE
1. I
commi 4, 5 e 6 dell'art. 38 del CCNL sottoscritto il 4.8.95 sono
così sostituiti:
4) "La funzione docente si
fonda sull'autonomia culturale
e
professionale dei docenti; essa si esplica
nelle attività individuali e
collegiali
e nella partecipazione alle attività di
aggiornamento e
formazione in servizio.
5) In
attuazione dell'autonomia
scolastica i docenti, nelle attività
collegiali, elaborano, attuano e verificano,
per gli aspetti pedagogico-
didattici,
il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione
alle
differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del
contesto
socio-economico di riferimento.
6) Il
profilo professionale dei
docenti è costituito da
competenze
disciplinari, pedagogiche,
metodologico-didattiche,
organizzativo-
relazionali
e di ricerca, tra loro correlate e
interagenti, che si
sviluppano col maturare dell'esperienza
didattica, l'attività di studio e
di
sistematizzazione della pratica
didattica. I contenuti
della
prestazione professionale del personale
docente si definiscono nel quadro
degli obiettivi generali perseguiti dal
sistema nazionale di istruzione e
nel
rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa
della scuola."
2. I commi 7 e 8 dello stesso art. 38 del CCNL
4.8.95 sono soppressi.
Art. 24
- MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE
1. Le
istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che
sia espressione di autonomia progettuale e
sia coerente con gli obiettivi
generali
e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la
promozione
e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento
dell'offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d'insegnamento,
i competenti organi delle
istituzioni scolastiche regolano lo
svolgimento delle attività didattiche
nel modo più adeguato al tipo di studi e ai
ritmi di apprendimento degli
alunni. A tal fine possono adottare le forme
di flessibilità previste dal
Regolamento
sull'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni
scolastiche
di cui all'art. 21 della legge n. 59 del 15.3.97 -
e, in
particolare, dell'art. 4 dello stesso
Regolamento - tenendo conto della
disciplina contrattuale.
3. Nella fase attuale, prima della concreta
attuazione dell'autonomia, a
partire dall'1.9.2000, e dell'entrata in
vigore del regolamento previsto
dallo stesso art. 21, resta ferma la
disciplina del CCNL del 4.8.95, ivi
comprese
le norme di
interpretazione autentica ad
esso riferite.
Dall'1.9.2000 e comunque ad autonomia
attuata, gli obblighi di lavoro del
personale docente sono correlati e
funzionali alle esigenze come indicato
al comma 2. Al riguardo entro il 30.6.2000
le parti adegueranno le norme
del
presente articolo in relazione alla piena attuazione dell'autonomia
scolastica e ad eventuali ulteriori
modifiche legislative intervenute. Le
istituzioni
scolastiche che nell'anno scolastico
1998/99 e nell'anno
scolastico
1999/2000 abbiano in corso sperimentazioni dell'autonomia
adotteranno la disciplina degli obblighi di
lavoro funzionali al progetto
avviato secondo quanto indicato al comma 2.
4. Gli
obblighi di lavoro
del personale docente
sono funzionali
all'orario di servizio stabilito dal piano
di attività e sono finalizzati
allo
svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori
attività
di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e
documentazione necessarie all'efficace
svolgimento dei processi formativi.
A tal fine gli obblighi di lavoro del
personale docente sono articolati in
attività
di insegnamento e in attività
funzionali alla prestazione di
insegnamento.
Prima
dell'inizio delle lezioni, il
dirigente scolastico predispone,
sulla
base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il
piano
annuale delle attività e i conseguenti
impegni del personale docente che
può
prevedere attività aggiuntive. Il piano è deliberato dal
collegio
dei
docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con
la
stessa procedura è modificato,
nel corso dell'anno scolastico, per
far fronte a nuove esigenze.
5. Il
comma 1 dell'art. 42 del CCNL sottoscritto il 4.8.95
è così
sostituito:
"L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da
ogni impegno
inerente
alla funzione docente
previsto dai diversi
ordinamenti
scolastici.
Essa comprende tutte
le attività, anche
a carattere
collegiale,
di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione,
documentazione, aggiornamento e formazione,
compresa la preparazione dei
lavori
degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni
e
l'attuazione delle delibere adottate dai
predetti organi."
---------------------------
LEGGE
15 MARZO 1997, N. 59
Articolo
21.
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
e degli istituti educativi
si
inserisce nel processo di realizzazione dell'autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo.
Ai fini della
realizzazione dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche le funzioni
dell'amministrazione centrale e periferica
della pubblica istruzione in
materia di gestione del servizio di
istruzione, fermi restando i livelli
unitari
e nazionali di fruizione del
diritto allo studio nonché gli
elementi
comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
gestione
e programmazione definiti dallo
Stato, sono progressivamente
attribuite
alle istituzioni scolastiche,
attuando a tal fine
anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e
agli
istituti
d'istruzione secondaria, della personalità giuridica degli
istituti
tecnici e professionali e degli
istituti d'arte e ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti d'istruzione,
anche in
deroga
alle norme vigenti in materia di
contabilità dello Stato. Le
disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli istituti
educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai
fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o
più
regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, legge 23.8.88 n.
400, nel termine di 9 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, sulla base dei criteri generali
e principi direttivi contenuti
nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi
di
regolamento è acquisito, anche
contemporaneamente al parere
del
Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni
parlamentari.
Decorsi
60 giorni dalla
richiesta di parere alle
commissioni, i
regolamenti possono essere comunque
emanati. Con i regolamenti predetti
sono dettate disposizioni per armonizzare
le norme di cui all'art. 355
del
testo unico approvato con D.lgs. 16.4.94 n. 297, con quelle della
presente legge.
3. I
requisiti dimensionali ottimali
per l'attribuzione della
personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche
di
cui
al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli
utenti una più agevole fruizione del
servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o
ambientali sono individuati in rapporto
alle esigenze e alla varietà delle
situazioni
locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe
dimensionali saranno
automaticamente concesse nelle province il
cui territorio è per almeno
1/3 montano, in cui le condizioni di
viabilità statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti
abitativi.
4. La
personalità giuridica e
l'autonomia sono attribuite
alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono
i
requisiti dimensionali di
cui al comma 3
attraverso piani di
dimensionamento della rete scolastica, e
comunque non oltre il 31.12.2000
contestualmente alla gestione di tutte le
funzioni amministrative che per
loro natura possono essere esercitate dalle
istituzioni autonome. In ogni
caso
il passaggio al nuovo regime di
autonomia sarà accompagnato da
apposite iniziative di formazione del
personale, da una analisi delle
realtà
territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni
scolastiche per l'adozione dei conseguenti
interventi perequativi e sarà
realizzato secondo criteri di gradualità
che valorizzino le capacità di
iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche già
in
possesso di personalità
giuridica e di quelle che l'acquistano
ai
sensi
del comma 4 è costituita
dall'assegnazione dello stato per il
funzionamento amministrativo e didattico,
che si suddivide in
assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione
finanziaria è attribuita senza
altro vincolo di destinazione che quello
dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle
attività di
istruzione, di formazione e di orientamento
proprie di ciascuna tipologia
e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono
abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni
preventive per l'accettazione di donazioni,
eredità e legati da parte
delle istituzioni scolastiche, ivi compresi
gli istituti superiori di
istruzione artistica, delle
fondazioni o altre istituzioni aventi
finalità di educazione o di assistenza
scolastica. Sono fatte salve le
vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai
successibili. Sui cespiti ereditari e su
quelli ricevuti per donazione
non sono dovute le imposte in vigore
per le successioni e le donazioni.
7. Le
istituzioni scolastiche che
abbiano conseguito personalità
giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche
già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per
queste
ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4.
Hanno autonomia organizzativa e
didattica, nel rispetto degli obiettivi
del sistema nazionale d'istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata
alla realizzazione della
flessibilità, della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia
del
servizio scolastico, all'integrazione
e al miglior utilizzo delle
risorse e delle strutture, all'introduzione
di tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale.
essa si esplica liberamente,
anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della
lezione,
dell'unitarietà del gruppo
classe e delle
modalità di
organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione
delle
risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali,
fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a
livello
nazionale, la distribuzione dell'attività
didattica in non meno di 5
giorni
settimanali, il rispetto dei
complessivi obblighi annuali di
servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere
assolti invece che in 5 giorni settimanali
anche sulla base di un'apposita
programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata
al perseguimento degli
obiettivi generali del sistema nazionale di
istruzione, nel rispetto della
libertà
di insegnamento, della libertà di scelta educativa da
parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere.
Essa si sostanzia nella scelta
libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di
insegnamento, da adottare nel rispetto
della possibile pluralità di
opzioni
metodologiche, e in ogni
iniziativa che sia espressione
di
libertà
progettuale, compresa l'eventuale
offerta di insegnamenti
opzionali, facoltativi o aggiuntivi
e nel rispetto delle
esigenze
formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto
dall'art. 1, comma 71, legge 23.12.96 n. 662, sono definiti criteri per
la determinazione degli organici funzionali
d'istituto, fermi restando il
monte annuale orario complessivo previsto
per ciascun curriculum e quello
previsto
per ciascuna delle discipline ed attività
indicate come
fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare
procedure
e strumenti di verifica e valutazione della
produttività
scolastica e del raggiungimento degli
obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia
organizzativa e didattica
le
istituzioni scolastiche realizzano,
sia singolarmente che in
forme
consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche
percorsi
formativi per gli
adulti, iniziative di
prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica,
iniziative di utilizzazione
delle
strutture e delle tecnologie
anche in orari extrascolastici e a
fini di raccordo con il mondo del lavoro,
iniziative di partecipazione a
programmi
nazionali, regionali o
comunitari e, nell'ambito di accordi
tra
le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra
diversi
sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno
anche autonomia di ricerca, sperimentazione
e sviluppo nei limiti del
proficuo esercizio dell'autonomia didattica
e organizzativa. Gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il centro
europeo
dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica e
le scuole e istituti a carattere atipico di
cui alla parte I, titolo II,
capo
III, del testo unico
approvato con D.lgs. 16.4.94 n. 297, sono
riformati
come enti finalizzati
al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma
2 sono altresì attribuite
la personalità giuridica e l'autonomia alle
accademie di belle arti, agli
istituti superiori per le industrie
artistiche, ai conservatori di musica,
alle accademie nazionali di arte drammatica
e di danza, secondo i principi
contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle
specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le
università e le
istituzioni scolastiche possono
stipulare
convenzioni allo scopo di favorire
attività di aggiornamento, di ricerca
e di
orientamento scolastico e universitario.
13. Con
effetto dalla data
di entrata in
vigore delle norme
regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono
abrogate le disposizioni vigenti
con
esse incompatibili, la cui
ricognizione è affidata ai regolamenti
stessi. Il
governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro 1 anno
dalla data d'entrata in vigore delle
predette disposizioni regolamentari,
le norme del testo unico di cui al D.lgs.
16.4.94 n. 297, apportando tutte
le conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con
il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma
allocazione delle risorse, per la
formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di
tesoreria o di cassa, nonché per le
modalità del riscontro delle gestioni
delle istituzioni scolastiche, anche in
attuazione dei principi contenuti
nei regolamenti di cui al comma 2 è
abrogato il comma 9 dell'art. 4 della
legge 24.12.93 n. 537.
15. Entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Governo
è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli
organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale
e
periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico,
valorizzando l'autonomo apporto delle
diverse componenti e
delle
minoranze linguistiche
riconosciute, nonché delle
specifiche
professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle
funzioni dei nuovi organi con le competenze
dell'amministrazione centrale
e periferica come ridefinita a norma degli
artt. 12 e 13 nonché con quelle
delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma
dell'art. 12, comma 1, lett.
p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali,
secondo quanto previsto dall'art. 12, comma
1, lett. g);
d) valorizzazione del collegamento con
le comunità locali a norma
dell'art. 12, comma 1, lett. i);
e) attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 59 del
D.lgs.
3.2.93
n. 29, e successive
modificazioni, nella salvaguardia del
principio della libertà d'insegnamento.
16. Nel
rispetto del principio
della libertà d'insegnamento e in
connessione con l'individuazione di
nuove figure professionali del
personale
docente, ferma restando l'unicità della
funzione, ai capi
d'istituto è conferita la
qualifica dirigenziale contestualmente
all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da
parte delle
singole
istituzioni scolastiche. I
contenuti e le specificità della
qualifica
dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo
integrativo delle disposizioni del D.lgs. 3.2.93 n. 29, e
successive
modificazioni, da emanare entro 1 anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle
competenze degli organi
collegiali scolastici, di autonomi compiti
di direzione, di coordinamento
e valorizzazione delle risorse umane, di
gestione di risorse finanziarie e
strumentali, con connesse responsabilità in
ordine ai risultati;
b) il
raccordo tra i compiti previsti dalla
lett. a) e l'organizzazione
e
le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica,
come
ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la
revisione del sistema di
reclutamento, riservato al personale
docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità
previste dall'art. 28 del D.lgs. 3.2.93 n.
29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi
d'istituto attualmente in
servizio, assegnati a un'istituzione
scolastica autonoma, che frequentino
un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato
in
sede
di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in
autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui
all'art. 13 la riforma degli
uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata
armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti
alle regioni e agli enti locali anche
in materia di
programmazione e riorganizzazione della
rete scolastica.
19. Il
Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
4 anni al
Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia
prevista nel presente articolo, una
relazione sui risultati conseguiti,
anche al fine di apportare eventuali
modifiche normative che si rendano
necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano
disciplinano con propria legge la materia di cui al
presente
articolo
nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative
norme di attuazione.
Art. 25
- ATTIVITÀ AGGIUNTIVE
1. Le
attività aggiuntive consistono
in attività aggiuntive
di
insegnamento e attività aggiuntive
funzionali all'insegnamento.
2. Le attività aggiuntive, a qualunque titolo
prestate, sono deliberate
dal collegio dei docenti nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili
in coerenza con il piano dell'offerta
formativa.
3. Il
compenso orario e le modalità di attribuzione delle
attività
aggiuntive, ivi comprese quelle di pratica
sportiva, sono determinati in
sede di contrattazione integrativa
nazionale; il compenso è incrementato
in misura non inferiore al 10%. Ove non sia
possibile una quantificazione
oraria
dell'impegno, si possono
prevedere compensi in
misura
forfettizzata.
4. Il
compenso per le attività aggiuntive d'insegnamento è erogato per
le ore effettivamente prestate fino a un
massimo di 6 ore settimanali.
5. Tra
le attività funzionali all'insegnamento sono da
considerare
retribuibili in quanto aggiuntive solo
quelle eventualmente eccedenti il
limite previsto dall'art. 42, comma 3, lett.
a) del CCNL 4.8.95.
6. I compensi per le collaborazioni di cui
all'art. 19, comma 4 saranno
disciplinati in sede di contrattazione
nazionale integrativa.
Art. 26
- AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Le istituzioni scolastiche, in coerenza con gli
obiettivi di ampliamento
dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità
che i
docenti
svolgano attività
didattiche rivolte al pubblico
anche di adulti,
in
relazione alle
esigenze formative provenienti
dal territorio, con
esclusione dei
propri alunni per
quanto riguarda le
materie di
insegnamento
comprese nel curriculum scolastico. Le relative deliberazioni
dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento
di tali attività
precisando
anche il regime delle responsabilità.
Art. 27
- COLLABORAZIONI PLURIME
I docenti possono prestare la propria
collaborazione ad altre scuole che,
per la
realizzazione di specifici progetti deliberati dai
competenti
organi, abbiano
necessità di disporre
di particolari competenze
professionali
non presenti nel corpo docente dell'istituzione scolastica.
Tale collaborazione non comporta esoneri anche
parziali dall'insegnamento
nelle scuole di titolarità o di servizio ed è
autorizzata dal competente
capo
d'istituto.
Art. 28
- FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
1. Per
la realizzazione delle finalità
istituzionali della scuola in
regime di autonomia, la risorsa fondamentale
è costituita dal patrimonio
professionale dei docenti, da valorizzare
per l'espletamento di specifiche
funzioni-obiettivo riferite alle seguenti aree: la gestione del
piano
dell'offerta formativa, il sostegno al
lavoro dei docenti, interventi e
servizi per gli studenti, realizzazione di
progetti formativi d'intesa con
enti ed istituzioni esterni alla scuola.
Tali
funzioni sono identificate e attribuite dal collegio dei docenti,
in coerenza con specifici piani dell'offerta
formativa.
Il
collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente, oltre
alle
funzioni-obiettivo, le competenze professionali necessarie per il
perseguimento di tali funzioni, i
parametri e le
cadenze per la
valutazione
dei risultati attesi e la
durata di ciascun
incarico.
L'incarico è rinnovabile.
Lo
stesso collegio dei docenti designa, altresì, il responsabile di
ciascuna
funzione, sulla base della valutazione comparativa
sia di
comprovate
esperienze professionali e culturali comunque acquisite sia
di
specifici corsi di formazione organizzati dall'amministrazione della
pubblica
istruzione o sottoposti, per quanto concerne la qualità della
formazione, alla vigilanza da
parte dell'amministrazione stessa.
Costituisce
requisito preferenziale la
dichiarata disponibilità a
permanere nella scuola per tutta la durata
dell'incarico.
2. Gli incarichi aventi ad oggetto le
funzioni-obiettivo menzionate nel
comma 1 sostituiscono precedenti incarichi
di natura analoga e non possono
comportare esoneri totali dall'insegnamento.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al
competente Provveditore agli
studi - che le trasmetterà subito
all'Osservatorio di cui all'art. 12 -
schede
informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia
degli incarichi conferiti e ciò allo scopo
di effettuare il monitoraggio
previsto da detto articolo, utile anche ad
apportare eventuali modifiche o
integrazioni ai criteri operativi
adottati in sede di contrattazione
integrativa.
4. La contrattazione integrativa nazionale
determina, nell'ambito delle
risorse di cui all'art. 42, comma 4, con
decorrenza 1.9.99 le retribuzioni
accessorie dovute per l'espletamento degli
incarichi, i criteri generali e
operativi,
nonché le procedure
di conferimento. In
ogni caso la
retribuzione non può essere
inferiore al 50%
della maggiorazione
retributiva prevista per il personale
docente dal successivo art. 29. Il
personale incaricato non può superare il
numero di 50.000 unità, salva la
possibilità di elevare tale numero in sede
di contrattazione integrativa
nazionale
qualora siano acquisite
ulteriori risorse espressamente
destinate all'istituto contrattuale.
5. L'espletamento delle funzioni di
cui al presente articolo è
valutabile ai fini dell'accesso agli
incarichi in altre scuole e, più in
generale,
nell'amministrazione scolastica, nonché ai fini dell'accesso
alla dirigenza scolastica.
6. L'incarico di collaboratore vicario del
capo d'istituto è equiparato
ai
fini del trattamento economico agli incarichi di
cui al
presente
articolo e rientra nei limiti numerici
previsti dal precedente comma 4.
7. In
sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti i
criteri e le procedure per la ripartizione
delle risorse finalizzate alle
funzioni-obiettivo di cui al presente
articolo che saranno assegnate in un
apposito capitolo del Fondo d'istituto. La
ripartizione terrà conto della
dimensione e della tipologia delle
istituzioni scolastiche, destinando a
ciascuna di esse risorse per non meno di 3 e
per non più di 6 incarichi.
Le
istituzioni scolastiche possono
nel caso in cui non
attivino le
funzioni-obiettivo utilizzare nell'anno scolastico successivo, con
la
stessa finalità, le risorse assegnate.
Art. 29
- TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO
DELLA PROFESSIONE DOCENTE
1. È
offerta l'opportunità di
riconoscimento della crescita
professionale nell'esercizio della funzione docente per favorire una
dinamica
retributiva e professionale in grado di
valorizzare le
professionalità acquisite con particolare riferimento all'attività di
insegnamento. Essa consiste nella
possibilità per ciascun docente, con 10
anni di servizio di insegnamento dalla
nomina in ruolo, di acquisire un
trattamento economico accessorio consistente
in una maggiorazione
pari
a £. 6.000.000 annue. Il diritto
a tale maggiorazione matura a
seguito del superamento di una procedura
concorsuale selettiva per prove e
titoli
attivata ordinariamente nell'ambito
della provincia in cui
è
situata la scuola di titolarità. La
maggiorazione ha effetto in tutte le
posizioni stipendiali successive, salvo
esito negativo delle valutazioni
periodiche di cui al comma 3.
2. Alla maggiorazione di cui al comma 1 potrà
accedere almeno il 20% del
personale
di ruolo al 31.12.99 e comunque un numero di destinatari del
beneficio economico da determinare in sede
di contrattazione integrativa
nazionale
sulla base delle disponibilità di cui all'art. 42, comma
3.
Subordinatamente all'acquisizione di
ulteriori risorse rispetto a quelle
indicate
all'art. 42, comma 3, la percentuale dei
percettori della
maggiorazione retributiva di cui al presente articolo potrà essere
aumentata
fino al 30% del personale di ruolo alla
stessa data del
31.12.99. La decorrenza della maggiorazione
è fissata all'1.1.2001.
Con
le stesse procedure
si provvederà, a
cadenza biennale, alla
reintegrazione delle predette quote
percentuali. A tal
fine, le
procedure
saranno avviate, in ciascuna
provincia e per posti
o per
raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari omogenee,
secondo i seguenti criteri:
a) la
procedura si articola
nella valutazione del
curricolo
professionale e culturale, debitamente
certificato, e in prove riguardanti
la
metodologia pedagogico-didattica
e le conoscenze disciplinari, da
svolgersi anche mediante verifiche in
situazione;
b) i
contenuti delle prove
e i criteri per la costituzione delle
commissioni
giudicanti sono definiti
dal Ministro della
pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione;
c) la
procedura può prevedere
momenti formativi da
realizzare
eventualmente in collaborazione con
l'università e con
l'impegno
dell'amministrazione ad offrire opportunità
distribuite sul territorio.
3. La
contrattazione integrativa nazionale
fisserà le procedure
concorsuali, gli ulteriori criteri operativi
della selezione di cui al
presente articolo, e disciplinerà le
modalità delle valutazioni periodiche
necessarie
per conservare il diritto alla maggiorazione anche
nelle
posizioni stipendiali successive.
4. Entro il 30.6.2001, le parti si
incontreranno per esaminare, anche ai
fini del successivo rinnovo contrattuale,
l'esperienza applicativa della
presente
normativa sulla base dei dati forniti dal
Ministero della
pubblica istruzione su richiesta dell'ARAN.
Sezione
III - PERSONALE A.T.A.
Art. 30
- AREA E FUNZIONI
1. Il
personale amministrativo,
tecnico e ausiliario statale
degli
istituti
e scuole d'istruzione primaria e
secondaria, degli istituti
d'arte, dei licei artistici, dei
conservatori di musica, delle accademie
di belle arti, dell'accademia nazionale di
danza, dell'accademia nazionale
d'arte drammatica, delle istituzioni
educative e degli istituti e scuole
speciali
statali, assolve alle
funzioni amministrative, contabili,
gestionali, strumentali, operative e di
sorveglianza connesse all'attività
delle istituzioni scolastiche, in rapporto
di collaborazione con il capo
d'istituto e con il personale docente.
2. Tali
funzioni sono assolte sulla base
dei principi dell'autonomia
scolastica
di cui all'art. 21 della legge n.
59/97 dei regolamenti
attuativi e delle conseguenti nuove
competenze gestionali riorganizzate,
in
ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale della
unità dei servizi amministrativi e generali
e delle esigenze di gestione e
organizzazione dei servizi tecnici.
3. Il
personale di cui al comma 1 è collocato nella
distinta area
contrattuale del personale ATA.
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LEGGE
N. 59/97
Articolo
21 - (vedi pagine precedenti).
Art. 31
- SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. I
profili professionali del
personale ATA sono individuati dalla
tabella A.
Le
modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge
in
vigore, tranne che per i
requisiti culturali che sono individuati
dall'allegata tabella B.
2. Il
nuovo sistema di classificazione del personale, improntato
a
criteri
di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è
articolato in 4 aree comprendenti ciascuna
una o più categorie e profili
professionali; ogni dipendente è inquadrato,
in base all'ex qualifica e
profilo
professionale di appartenenza, nell'area e
nella posizione
economica ove questa è confluita, secondo la
tabella C, senza incremento
di spesa.
Art. 32
- COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE ATA
1. I compiti del personale ATA sono
costituiti:
a) dalle
attività e mansioni
espressamente previste dal
profilo
professionale di appartenenza;
b) da
funzioni aggiuntive che
nell'ambito dei profili professionali
comportano
l'assunzione di responsabilità ulteriori, per le quali si
applicano le disposizioni di cui al
successivo art. 36.
2. I passaggi interni al sistema di
classificazione possono avvenire:
A) TRA
LE AREE con le seguenti procedure:
a) i
passaggi del personale
ATA da un'area inferiore all'area
immediatamente superiore avviene
mediante procedure selettive previa
frequenza
di apposito corso organizzato
dall'amministrazione, le cui
modalità
verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale.
Nella stessa sede contrattuale il passaggio
da assistente amministrativo a
direttore dei servizi generali e
amministrativi sarà oggetto di specifica
disciplina
in modo da
tener conto del nuovo assetto
organizzativo
conseguente all'attuazione dell'autonomia,
secondo quanto previsto dagli
artt. 30, comma 2, e 34;
b) alle
predette procedure selettive è
consentita la partecipazione
anche
del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo
professionale di destinazione - fatti salvi
i titoli abilitativi previsti
da
norme di legge - purché in
possesso del titolo di studio stabilito
dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo di
appartenenza o
comunque del titolo che ha dato accesso al
medesimo profilo.
B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti
procedure:
- il
passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno
dell'area
avverrà mediante percorsi di qualificazione e aggiornamento
professionale, ovvero con il possesso
dei requisiti culturali
e/o
professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui
si
chiede il passaggio.
3. I
passaggi di cui alle lett. A e B sono possibili nei limiti della
dotazione organica e nell'aliquota di posti
prevista a tal fine.
Art. 33
- ORARIO DI LAVORO
1. L'orario
ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali di
norma
suddivise in 6 ore continuative
antimeridiane.
2. In sede di contrattazione integrativa
nazionale saranno disciplinate
le
modalità di articolazione dei diversi istituti di
flessibilità
dell'orario di lavoro, ivi inclusa la
disciplina dei ritardi, recuperi e
riposi compensativi sulla base dei seguenti
criteri:
- l'orario di lavoro è funzionale
all'orario di servizio e di apertura
all'utenza;
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse
umane;
- miglioramento della qualità delle
prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi
da parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali
con altri uffici e altre
amministrazioni;
- programmazione su base plurisettimanale
dell'orario.
3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è
di 9 ore. La pausa non può
essere inferiore a 30 minuti.
4. In
quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti
d'istituto, le prestazioni eccedenti
l'orario di servizio sono retribuite
con
le modalità e
nella misura definite in
sede di contrattazione
integrativa nazionale.
5. Al
personale adibito a regimi d'orario articolati su più
turni o
coinvolto
in sistemi d'orario
comportanti significative oscillazioni
degli orari individuali finalizzati
all'ampliamento dei servizi all'utenza
e/o
comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla
data
di entrata in
vigore del contratto integrativo,
una riduzione
d'orario
a 35 ore settimanali. La
riduzione potrà realizzarsi alla
condizione che, nel quadro degli obiettivi
di efficienza ed efficacia dei
servizi, il relativo costo
sia fronteggiato con proporzionali riduzioni
di
lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti
organizzativi che portano
all'autofinanziamento.
Art. 34
- IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
1. Contestualmente con la piena attuazione
dell'autonomia scolastica e
con la ridefinizione delle funzioni dei
dirigenti scolastici, dal 1.9.2000
è
definito, nel quadro dell'unità
di conduzione affidata al dirigente
scolastico, il profilo professionale di
direttore dei servizi generali e
amministrativi nelle scuole e istituti di
ogni ordine e grado, di cui alla
tabella A.
2. A tale profilo si accede con i titoli di
cui alla tabella B.
In
1a applicazione, vi accede il personale
con contratto a
tempo
indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo
in servizio nell'anno scolastico 1999-2000
nelle scuole di ogni ordine e
grado
e delle istituzioni educative e nei conservatori e
accademie,
previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con
valutazione
finale. È ammesso, altresì, al corso il
personale di cui
all'art. 21 della legge n. 463/78, purché
contestualmente all'ammissione
opti
per il passaggio nel profilo professionale di cui al presente
articolo.
Per
il personale in
possesso di esperienza
professionale almeno
decennale
in qualità di
responsabile
amministrativo, coordinatore
amministrativo o segretario ragioniere
economo, negli istituti secondari
superiori
e nelle istituzioni
educative, già dotati
di autonomia
amministrativo-contabile, possono essere previsti percorsi formativi
abbreviati ferma restando la valutazione
finale.
Si applica, in proposito, la disciplina di
cui all'art. 25 ter, comma 5,
D.lgs.
n. 29/93, come integrato dal
D.lgs. n. 59/98, per i lavoratori
che si trovano nella situazione indicata
nello stesso articolo.
3. Contenuti, modalità operative e
crediti culturali dei
corsi di
formazione sono definiti attraverso
contrattazione integrativa nazionale.
Sono del pari definiti con contrattazione
integrativa nazionale i criteri
e
le modalità di
sostituzione del direttore dei servizi
generali e
amministrativi, che sarà affidata o per
incarico a personale in servizio
nella
stessa o in
altre scuole, in possesso dei
necessari titoli
professionali o, in subordine, per reggenza.
----------------
LEGGE
N. 463/78
Art. 21
- Insegnanti elementari in servizio nelle segreterie
dei circoli didattici.
Gli insegnanti
elementari che siano già stati
inquadrati o saranno
inquadrati nei
ruoli provinciali dei segretari ai
sensi dell'art. 28,
comma 3,
DPR 31.5.74 n. 420, ferma
restando la loro assegnazione alle
segreterie
dei circoli didattici, possono optare, entro il termine di
60
giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
tra il
collocamento permanente
fuori ruolo, ai sensi dell'art.
8 della legge
2.12.67
n. 1213, e l'inquadramento nei ruoli provinciali dei segretari.
------------------------------------------------
DECRETO
LEGISLATIVO N. 29/93,
come
integrato dal DECRETO LEGISLATIVO N. 59/98
Art.
25-ter - Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici
dei capi d'istituto in servizio.
1. I
capi d'istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi
compresi i rettori e i vicerettori dei
convitti nazionali, le direttrici e
vice
direttrici degli educandati,
assumono la qualifica di
dirigente,
previa
frequenza di appositi
corsi di formazione,
all'atto della
preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e
della
personalità
giuridica a norma dell'art. 21 della legge 15.3.97 n.
59,
salvaguardando, per quanto possibile,
la titolarità della sede di
servizio.
2. Il
Ministro della pubblica
istruzione, con proprio
decreto,
definisce
gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione;
determina
le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi
e
delle
connesse verifiche; definisce i criteri di
valutazione e di
certificazione della qualità di ciascun
corso; individua gli
organi
dell'amministrazione scolastica responsabili
dell'articolazione e del
coordinamento dei corsi sul territorio,
definendone i criteri; stabilisce
le
modalità di svolgimento
dei corsi con il
loro affidamento ad
università, agenzie specializzate ed enti
pubblici e privati anche tra
loro associati o consorziati.
3. La
direzione dei conservatori di musica, delle accademie di
belle
arti,
degli istituti superiori per le industrie artistiche
e delle
accademie
nazionali di arte drammatica
e di danza, è equiparata alla
dirigenza
dei capi d'istituto, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione
sono disciplinate le
modalità di designazione e di
conferimento e la durata dell'incarico,
facendo salve le posizioni degli
attuali direttori di ruolo.
4. Contestualmente all'attribuzione della
qualifica dirigenziale ai
vicedirettori dei convitti nazionali
e alle vicedirettrici degli
educandati sono soppressi i corrispondenti
posti; alla conclusione delle
operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
5. I
capi d'istituto che
rivestano l'incarico di
Ministro o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in
esonero sindacale, distaccati,
comandati,
utilizzati o collocati
fuori ruolo possono
assolvere
all'obbligo
di formazione mediante la
frequenza di appositi moduli
nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della
formazione
di cui all'art. 28 bis. In tale
ultimo caso l'inquadramento
decorre ai fini giuridici dalla 1a
applicazione degli inquadramenti di
cui
al comma 1
e ai fini economici dalla data
di assegnazione a
un'istituzione scolastica autonoma.
Art. 35
- INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE
Nel 1°
biennio contrattuale ai direttori amministrativi delle accademie e
dei conservatori e ai responsabili
amministrativi delle scuole e istituti
di ogni
ordine e grado è corrisposta un'indennità di amministrazione,
determinata in
sede di contrattazione integrativa
nazionale, avuto
riguardo anche
della tipologia e
della dimensione dell'istituzione
scolastica. La predetta indennità di amministrazione
sarà corrisposta al
direttore dei servizi generali e amministrativi in
luogo del responsabile
amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado,
allorché avrà piena
attuazione l'autonomia scolastica e l'operatività di tale profilo
professionale, nonché al personale che, in base alla normativa
vigente,
sostituisce
le suddette figure professionali o ne
svolge le funzioni.
Gli oneri derivanti dal presente articolo
incidono sulle risorse di cui
all'art.
42, comma 4.
Art. 36
- VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE ATA
1. La
complessità della scuola dell'autonomia richiede un particolare
impegno e specifiche competenze
professionali relativamente alla gestione
amministrativa, contabile e dei servizi
tecnici e ausiliari.
2. Al
fine di corrispondere alle esigenze indicate al comma 1 si rende
necessario
l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 32, comma
1,
lett. b), che saranno assegnate a tempo determinato.
Possono, pertanto, prevedersi, a titolo
esemplificativo:
a) per
gli assistenti amministrativi,
sostituzione del direttore dei
servizi
generali e amministrativi e/o del responsabile amministrativo,
funzioni di coordinamento di più addetti a
settori operativi omogenei, con
riguardo anche all'impiego di nuove
tecnologie di tipo informatico;
b) per gli assistenti tecnici, compiti di
partecipazione agli organismi
preposti all'acquisto e collaudo di
attrezzature tecniche e scientifiche,
nonché
di coordinamento di più addetti
operanti in aree professionali
della medesima specializzazione;
c) per
i cuochi, mansioni complesse di
organizzazione dei servizi di
cucina, con rilievo anche esterno, e di
coordinamento di più operatori in
detti servizi;
d) per
i collaboratori scolastici, mansioni che richiedono particolare
professionalità, come l'assistenza agli
alunni portatori di handicap, il
supporto all'attività amministrativa e
didattica, la manutenzione di beni
mobili e immobili, l'attività di pronto
soccorso e 1° intervento in caso
di necessità;
e) per
i restanti profili professionali, mansioni complesse necessarie
per la riorganizzazione dei servizi nella
scuola dell'autonomia.
3. Per
il personale sopra indicato, al quale è richiesta
specifica
esperienza e competenza professionale, vanno
previsti adeguati percorsi
formativi.
Le conseguenti attività danno titolo a compensi accessori e
alla
costituzione di crediti
professionali valutabili ai fini
della
mobilità.
4. In
sede di contrattazione integrativa nazionale
saranno definiti
criteri e modalità per l'individuazione
delle professionalità funzionali e
del personale cui assegnare tali funzioni,
per la verifica di efficienza
ed efficacia dell'attività svolta, oltre che
la misura della retribuzione
accessoria e gli ambiti di fruizione dei
crediti professionali acquisiti.
Ai fini previsti dal presente comma sono
destinate le risorse indicate nel
successivo art. 42, comma 4.
5. Per
corrispondere adeguatamente alle esigenze indicate al comma 1,
gli organici del personale ATA di cui al
presente articolo possono essere
rideterminati funzionalmente dal Ministero
della pubblica istruzione, nei
modi
del vigente art. 31, comma 1, lett. c, D.lgs. n. 29/93, in base a
modelli organizzativi anche di carattere
innovativo, a livello di singola
scuola
o provinciale, purché
senza oneri aggiuntivi
della spesa
complessiva. Rientrano in tali ipotesi, a
titolo esemplificativo:
- la
ridistribuzione del personale fra le scuole di ogni ordine
e
grado, nonché da e verso i conservatori e le
accademie;
- la possibilità di destinare unità di
personale ATA a consorzi o reti
di scuole;
- la modifica dei contingenti e/o delle
tipologie di posto.
La
contrattazione integrativa nazionale determinerà i criteri generali per
la definizione delle procedure di assegnazione
del personale previsto dal
presente
comma.
Al fine
di verificare gli elementi di
corrispondenza tra gli
attuali
profili professionali, il loro arricchimento interno e il
modello
organizzativo dei
servizi amministrativi tecnici
ausiliari derivante
dall'autonomia,
le parti concordano di individuare una specifica sequenza
contrattuale
da aprire entro il 30.1.2000.
-----------------------------
DECRETO
LEGISLATIVO N. 29/93
Art.
31, comma 1, lett. c - (vedi pagine precedenti).
Art. 37
- NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
1. I contingenti del personale ATA sono
attribuiti, senza incrementi di
spesa, con i medesimi criteri di cui al
precedente art. 36, comma 5, e
alle nuove aree in base all'allegata tabella
C.
2. Sono portate a compimento tutte le
procedure selettive o concorsuali
interne
alle singole amministrazioni indette per la copertura di posti
vacanti,
in corso ovvero
già programmate, in
base alle vigenti
disposizioni, alla data di entrata in vigore del
presente CCNL. I
vincitori
sono automaticamente inquadrati
nel nuovo sistema
di
classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si
riferisce
la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla
data
stabilita nel contratto individuale.
3. Il
profilo di aiutante cuoco è soppresso. Il personale
ATA già
appartenente alla soppressa qualifica è
inquadrato nel profilo di cuoco e
i relativi posti in organico sono portati in
aggiunta a quelli del profilo
di cuoco.
4. I
posti in organico da assegnarsi ai nuovi profili di direttore dei
servizi
generali e amministrativi e di
assistente di biblioteca sono
determinati
nei modi previsti dall'art. 36, comma
5, del presente
contratto.
5. All'assistente di biblioteca spetta la
stessa retribuzione del
responsabile amministrativo.
Art. 38
- COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA
Il personale
ATA, con esclusione del
responsabile amministrativo, del
direttore dei
servizi generali e
amministrativi e del
direttore
amministrativo,
può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per
realizzare specifiche
attività che richiedano
particolari competenze
professionali
non presenti in quella scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri anche
parziali nella scuola di
servizio ed
è autorizzata dal capo
d'istituto sentito il responsabile
amministrativo
o il direttore dei servizi generali e amministrativi o il
direttore
amministrativo.
Capo V
- PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CORSI
Art. 39
- PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
E IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ
DIDATTICA
Sono destinatari del presente articolo i docenti
che operano nei centri
territoriali permanenti, nei corsi serali
della scuola secondaria
superiore,
nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari.
Considerata
la specificità professionale che contraddistingue il settore
dell'educazione
degli adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle
operazioni di mobilità a
domanda
o d'ufficio per
analoga tipologia per chi
abbia maturato
esperienza
nel settore o
abbia frequentato specifici
percorsi di
formazione in ingresso;
b) in
sede di piano
nazionale di aggiornamento saranno
annualmente
definiti
le risorse e
interventi formativi mirati
agli obiettivi
dell'educazione degli adulti;
c) nell'ambito dei compiti dell'Osservatorio saranno definite le
tipologie formative valide ai fini
dell'insegnamento nel settore;
d) secondo
cadenze determinate in sede locale può essere prevista la
convocazione di conferenze di servizio che
devono vedere il coinvolgimento
dei
docenti del settore quale sede
di proposta per la definizione del
piano
di formazione in servizio, nonché di specifiche iniziative per i
docenti assegnati per la prima volta a
questo settore;
e) l'articolazione dell'orario di rapporto
con l'utenza dei docenti in
servizio presso i centri territoriali
permanenti è definita in base alla
programmazione annuale dell'attività e
all'articolazione flessibile su
base
annuale. Nelle funzioni di competenza dei
docenti all'interno
dell'orario di rapporto con l'utenza si
debbono considerare le attività di
accoglienza e ascolto, nonché quelle di
analisi dei bisogni dei singoli
utenti. Per le attività funzionali alla
prestazione dell'insegnamento si
fa riferimento a quanto stabilito dall'art.
25;
f) la
contrattazione integrativa nazionale
sull'utilizzazione del
personale disciplina le possibili
utilizzazioni sia in corsi ospedalieri
sia
in classi ordinarie anche al
fine di individuare scuole polo che
assicurino
l'attività educativa in un
certo numero di ospedali. Al
personale è garantita la tutela sanitaria a
livello di informazione, di
prevenzione
e controllo sulla base di intese
con l'autorità sanitaria
promosse dall'autorità scolastica;
g) nelle scuole carcerarie è garantita la
tutela sanitaria a livello di
informazione, di prevenzione e controllo,
ivi compresa la possibilità per
docenti
di accedere ai presidi medici,
sulla base di intese con le
autorità competenti promosse dall'autorità
scolastica;
h) la contrattazione integrativa nazionale
riguarderà anche il personale
di
cui al presente articolo, con
particolare riguardo alla specificità
delle tematiche relative al settore, anche
in riferimento ai processi di
innovazione in corso e in considerazione
dell'espansione quantitativa e
qualitativa
del settore. In sede di contrattazione integrativa
sarà
prevista una specifica e autonoma
destinazione di risorse per il personale
impegnato nel settore;
i) quanto
sopra definito si applica anche
al personale operante nei
corsi
di alfabetizzazione e nei corsi sperimentali per lavoratori (150
ore), fino
al completo riassorbimento nei centri territoriali permanenti.
Capo VI
- ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI GENERALI
Art. 40
- AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli
stipendi tabellari derivanti dall'art. 1 del CCNL stipulato in
data
17.4.96 sono incrementati degli importi mensili lordi,
per 13
mensilità, indicati nelle tabelle D1 e D2,
alle scadenze ivi indicate.
2. Per
effetto degli incrementi
indicati al comma 1, i valori degli
stipendi annui sono rideterminati nelle
misure e alle decorrenze stabilite
nella tabella E.
3. Le
misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
articolo hanno effetto sulla 13a mensilità,
sui compensi per le attività
aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul
trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, sulla indennità di
cui
all'art. 62, comma 6, del CCNL
del 4.8.95, sull'equo indennizzo
e
sull'assegno alimentare.
4. I
benefici economici risultanti
dall'applicazione del presente
articolo
sono corrisposti integralmente
alle scadenze e negli importi
previsti
dal comma 1 al personale
comunque cessato dal servizio, con
diritto
a pensione, nel periodo di
vigenza contrattuale. Agli effetti
della indennità di buonuscita e di
licenziamento si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio.
Art. 41
- DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Alla
contrattazione integrativa sono destinate quote parti delle
risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma
9, legge 27.12.97 n. 450, e
dell'art.
2, commi 8 e 9, legge 23.12.98 n. 449, nonché
le risorse
finanziarie
individuate specificatamente per il personale del comparto
scuola rinvenienti da altre fonti normative.
Vanno, inoltre, aggiunte a
tali
risorse quelle derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva
tabellare
prevista dal DPR
n. 399/98 a quella stabilita
dal CCNL
sottoscritto in data 4.8.95, in coerenza con
quanto previsto dagli artt.
27 comma 4, e 77 del citato contratto.
2. Più
particolarmente e per una maggiore specificazione, si elencano,
qui
di seguito, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione
integrativa:
a. l'importo di £. 198
miliardi corrispondenti al
recupero
dell'inflazione programmata sull'accessorio disponibile con decorrenza
31.12.99, e a valere sulle disponibilità
dell'anno 2000, quale quota parte
delle risorse destinate alla contrattazione
collettiva dall'art. 2, comma
9, legge n. 450/97;
b. le risorse indicate dall'art. 2, comma 9,
legge n. 449/98 (0,8% della
massa salariale) per la quota parte da
destinare al personale del comparto
scuola ammontante a £. 97 miliardi per l'anno
1999 e a £. 508 miliardi per
l'anno 2000;
c. gli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero
della pubblica istruzione, per l'anno 1999 e
successivi, relativi al Fondo
per
il miglioramento dell'offerta formativa e per
le prestazioni
aggiuntive di cui alle pertinenti Unità
Previsionali di Base (UPB 3.1.1.2
- cap. 1051; UPB 4.1.1.2 - cap. 5963; UPB
5.1.1.2 - cap. 5964; UPB 6.1.1.2
- cap. 5965; UPB 7.1.1.2 - cap. 5966; UPB
10.1.1.2 - cap. 5967; UPB 11.1.
1.2 -
cap. 5968). Per l'anno 1999 sono utilizzabili le somme residue sui
predetti capitoli di bilancio;
d. le
somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
della
pubblica istruzione, per l'anno 1999 e
successivi, al capitolo 1294 (UPB
2.1.3.3.) ai sensi dell'art. 40 della legge
27.12.97, n. 449. Dette somme
sono
quantificate in £. 185 miliardi
per l'anno 1999 e
in £. 630
miliardi a decorrere dall'anno 2000;
e. ulteriori economie rispetto a quelle
previste dall'art. 40, comma 1,
legge
27.12.97 n. 449, fatte salve le quote che disposizioni di
legge
riservano
a risparmio del fabbisogno
complessivo, nonché ogni
altra
risorsa
finanziaria diretta a remunerare le prestazioni lavorative del
personale;
f. le
somme di £.
800 miliardi, di £. 900 miliardi
e di £. 1000
miliardi, rispettivamente, per gli anni
1999, 2000 e 2001 da imputare allo
stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale
1999-2001,
nell'ambito
dell'unità previsionale di base di
parte corrente "fondo
speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio
e
della programmazione economica per l'anno 1999, mediante
parziale
utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione;
g. le
risorse derivanti dal
passaggio dalla struttura retributiva
tabellare
prevista dal DPR n. 399/98 a quella vigente, in coerenza con
quanto previsto dagli artt. 27, comma 4,
e 77 del CCNL sottoscritto il
4.8.95, quantificate in £. 130 miliardi, in
£. 260 miliardi e in £. 425
miliardi, rispettivamente, per gli anni
1999, 2000 e 2001, fermo restando
che le risorse eventualmente non utilizzate
in ciascuno degli anni 1999 e
2000
possono essere utilizzate, nel limite massimo di £. 260 miliardi,
nell'anno
successivo, giusta nota Ministero del tesoro, del bilancio e
della
programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del 23.12.98, prot. n. 218904.
-------------------------------
LEGGE
27 DICEMBRE 1997, N. 450
Articolo
2.
1. Per
ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, l'eventuale
maggiore
gettito
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente
è
interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare,
salvo
che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di
interventi
urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità
naturali o improrogabili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza
del Paese ovvero situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
2. Gli
importi da iscrivere nei fondi
speciali di cui all'art. 11-bis
della legge 5.8.78 n. 468, introdotto dall'art. 6 della legge 23.8.88 n.
362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio
1998-2000, restano determinati per
l'anno 1998 in £. 17.395.069 milioni per il
Fondo speciale destinato alle
spese correnti, secondo il dettaglio di cui
alla tabella A allegata alla
presente legge, e in £. 3.878.300 milioni
per il Fondo speciale destinato
alle spese in conto capitale, secondo il
dettaglio di cui alla tabella B
allegata alla presente legge.
3. Le dotazioni da
iscrivere nei singoli stati di previsione
del
bilancio
1998 e triennale 1998-2000, in
relazione a leggi di
spesa
permanente la cui quantificazione è
rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella tabella C allegata alla
presente legge.
4. È
fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno
alle
integrazioni da disporre in forza dell'art. 7, legge 5.8.78 n. 468,
relativamente agli stanziamenti di cui ai comma 3 relativi
a capitoli
ricompresi
nell'elenco n. 1 allegato
allo stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
5. Ai
termini dell'art. 11, comma 3, lett. f), legge 5.8.78 n. 468,
come sostituito dall'art. 5, legge 23.8.88
n. 362, gli stanziamenti di
spesa
per il rifinanziamento di norme
che prevedono interventi di
sostegno dell'economia classificati fra le
spese in conto capitale restano
determinati, per l'anno 1998, in £.
1.236,500 miliardi, secondo
il
dettaglio di cui alla tabella D allegata
alla presente legge.
6. Ai termini dell'art. 11, comma 3, lett. e),
legge 5.8.78 n. 468, come
sostituito dall'art. 5, legge 23.8.88 n.
362, le autorizzazioni di spesa
recate dalle leggi indicate nella tabella E
allegata alla presente legge
sono ridotte degli importi determinati
nella medesima tabella.
7. Gli
importi da iscrivere
in bilancio in
relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano
determinati, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, nelle
misure
indicate
nella tabella F allegata alla
presente legge, al
fine di
favorirne il processo di razionalizzazione
produttiva, riorganizzazione e
ammodernamento, tenuto conto anche del
completamento dei piani
di
investimento già autorizzati, gli apporti dello Stato al capitale
sociale delle Ferrovie dello Stato SpA, ivi
compreso l'ulteriore apporto
di
£. 12.800 miliardi a decorrere
dal 2001, sono rideterminati con la
medesima tabella F.
8. A
valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale riportate
nella tabella di cui al comma 7,
le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni
nell'anno
1998,
a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della
stessa
tabella, ivi compresi gli impegni
già assunti nei precedenti
esercizi a valere sulle autorizzazioni
medesime.
9. Ai
fini di quanto disposto dall'art. 52 del D.lgs. 3.2.93 n. 29, e
successive
modificazioni, la spesa per gli
anni 1998, 1999
e 2000
relativa ai rinnovi contrattuali del
personale dipendente del comparto dei
ministeri,
delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo,
della scuola è determinata,
rispettivamente, in £.
345
miliardi, in £. 1600 miliardi e in £. 2.865
miliardi.
10. Le
somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al
personale di cui all'art. 2, comma 4,
D.lgs. 3.2.93 n. 29, per gli anni
1998, 1999 e 2000 sono determinate,
rispettivamente, in £. 148 miliardi,
in
£. 598 miliardi e in £. 1.053 miliardi, ivi compresi i 23 miliardi
annui per l'applicazione dell'art. 3, comma
2, legge 28.3.97 n. 85.
11. Le
somme di cui ai commi 9 e 10 costituiscono l'importo complessivo
massimo di cui all'art. 11, comma 3, lett.
h), legge 5.8.78, n. 468, come
sostituito dall'art. 5 della legge 23.8.88
n. 362.
12. La
spesa per gli
anni 1998, 1999 e 2000, relativa
ai rinnovi
contrattuali del personale dei comparti
degli enti pubblici non economici,
delle regioni e delle autonomie locali, del
servizio sanitario nazionale,
delle
istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione e delle
università, ivi compreso il personale
degli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, e alla
corresponsione dei miglioramenti economici
al personale di cui all'art. 2, comma 5,
D.lgs. 3.2.93 n. 29, e successive
modificazioni, è determinata,
rispettivamente, in £. 390 miliardi, in £.
1.775
miliardi e in £. 3.185 miliardi,
le competenti amministrazioni
pubbliche
provvedono nell'ambito delle
disponibilità dei rispettivi
bilanci;
per il personale del servizio
sanitario nazionale la quota
capitaria che verrà determinata in sede di riparto alle regioni del fondo
sanitario nazionale è da intendere
comprensiva degli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali.
13. Le
somme di cui ai commi 9, 10 e 12
sono comprensive degli oneri
contributivi per pensioni di cui alla legge
8.8.95 n. 335, e successive
modificazioni.
14. La
quota delle risorse da riassegnare, con le
modalità di cui
all'art. 17, comma 3, legge 5.8.78 n. 468,
allo stato di previsione del
Ministero della difesa derivanti dalle
procedure di alienazione e gestione
degli
immobili dismessi ai sensi del comma 112 dell'art. 3 della legge
23.12.96 n. 662, è stabilita per l'anno 1998 nella misura massima di £.
80 miliardi, da destinare al finanziamento
di un programma di costruzione
di
caserme nelle regioni del
Mezzogiorno in cui più squilibrato è il
rapporto tra gettito della leva e
infrastrutture militari esistenti.
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LEGGE
23 DICEMBRE 1998, N. 449
Articolo
2.
1. Per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'eventuale
maggiore
gettito
rispetto alle previsioni
derivanti dalla normativa vigente è
interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare,
salvo
che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di
interventi
urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità
naturali o improrogabili esigenze connesse
con la tutela della sicurezza
del Paese ovvero situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
2. Gli
importi da iscrivere nei fondi
speciali di cui all'art. 11-bis
della legge 5.8.78 n. 468, introdotto
dall'art. 6 della legge 23.8.88 n.
362,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio
1999-2001, restano determinati per
l'anno 1999 in £. 18.384.164 milioni per il
Fondo speciale destinato alle
spese correnti, secondo il dettaglio di cui
alla tabella A allegata alla
presente legge, e in £. 4.387.132 milioni
per il Fondo speciale destinato
alle
spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B
allegata alla presente legge.
3. Le
dotazioni da iscrivere nei singoli stati
di previsione del
bilancio
1999 e triennale 1999-2001, in
relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è
rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate
nella tabella C allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'art. 11, comma 3, lett. f),
legge 5.8.78 n. 468, come
sostituito dall'art. 5, legge 23.8.88 n.
362, gli stanziamenti di spesa
per
il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati fra le
spese in conto capitale restano
determinati, per l'anno 1999, in £. 2.796,8
miliardi, secondo il dettaglio
di cui alla tabella D allegata alla
presente legge.
5. Ai termini dell'art. 11, comma 3, lett. e),
legge 5.8.78 n. 468, come
sostituito dall'art. 5, legge 23.8.88 n.
362, le autorizzazioni di spesa
recate dalle leggi indicate nella tabella E
allegata alla presente legge
sono ridotte degli importi determinati
nella medesima tabella.
6. Gli
importi da iscrivere
in bilancio in
relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a
carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nelle
misure
indicate nella tabella F allegata alla
presente legge.
7. A
valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale riportate
nella tabella di cui al comma 6,
le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni
nell'anno
1999, a carico di esercizi futuri, nei
limiti massimi di impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della
stessa
tabella, ivi compresi gli
impegni già assunti nei precedenti
esercizi a valere sulle autorizzazioni
medesime.
8. Ai
fini di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, D.lgs. 3.2.93 n.
29,
e successive modificazioni, la
spesa di cui all'art. 2, comma 9,
legge
27.12.97 n. 450, relativa ai rinnovi dei CCNL del
personale
dipendente
del comparto dei ministeri, delle aziende e amministrazioni
dello
Stato ad ordinamento autonomo e della
scuola, nonché alla
determinazione del trattamento economico
dei dirigenti incaricati della
direzione
di uffici dirigenziali di
livello generale o comunque
di
funzioni
di analogo livello ai sensi dell'art. 24, comma 2 del citato
decreto legislativo, è rideterminata in £. 2.092 miliardi per
l'anno 1999
e in £. 2.867 miliardi per l'anno 2000.
9. Ai
fini di quanto disposto dall'art. 45, comma 4, D.lgs. 3.2.93 n.
29,
e successive modificazioni, la
spesa relativa alla contrattazione
collettiva
integrativa del personale
dipendente del comparto
dei
ministeri,
delle aziende e amministrazioni
dello Stato ad ordinamento
autonomo
e della scuola, è autorizzata
nel limite massimo di £. 173
miliardi per l'anno 1999 e di £. 665
miliardi per l'anno 2000.
10. La
spesa di cui all'art. 2, comma 10, legge
27.12.97 n. 450, è
rideterminata in £. 837 miliardi per l'anno
1999 e in £. 1.291 miliardi
per l'anno 2000.
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LEGGE
27 DICEMBRE 1997, N. 449
Articolo
40.
1. Il numero dei dipendenti del comparto
scuola deve risultare alla fine
dell'anno
1999 inferiore del 3% rispetto a quello rilevato alla
fine
dell'anno 1997. Tale numero costituisce il
limite massimo del personale in
servizio. Tra i dipendenti che dovranno
essere considerati per i fini
della
programmazione sono inclusi i supplenti annuali e
i supplenti
temporanei con l'esclusione dei soggetti
chiamati a svolgere supplenze
brevi. La spesa per le supplenze brevi non
potrà essere nell'anno 1998
superiore a quella resasi necessaria per
soddisfare le esigenze dell'anno
1997. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e
con
il Ministro per
la funzione pubblica, previo
parere delle
commissioni parlamentari competenti
per materia, da esprimere entro 30
giorni dall'avvenuta trasmissione, si
provvede alla determinazione della
consistenza numerica del personale alla
data del 31.12.99. Con decreti del
Ministro
della pubblica istruzione,
previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia, da esprimere entro
30 giorni
dall'avvenuta trasmissione, sono
individuati i criteri e le modalità per
il
raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli
organici funzionali d'istituto, sulla
formazione delle cattedre e delle
classi,
sul contenimento delle supplenze
temporanee di breve durata
assicurando comunque il perseguimento
dell'obiettivo tendenziale della
riduzione del numero massimo di alunni per
classe con priorità per le zone
svantaggiate, per le piccole isole, per le
zone di montagna, nonché per le
aree metropolitane a forte rischio di
devianza minorile e giovanile. In
attuazione dei principi generali fissati
dalla legge 5.2.92 n. 104, è
assicurata
l'integrazione scolastica
degli alunni handicappati con
interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il
ricorso all'ampia flessibilità
organizzativa e funzionale delle classi
prevista
dall'art. 21, commi 8 e 9, legge 15.3.97 n. 59, nonché
la
possibilità di assumere con contratto
a tempo determinato insegnanti di
sostegno in deroga al rapporto
docenti-alunni indicato al comma
3, in
presenza di handicap particolarmente gravi,
fermo restando il vincolo di
cui
al 1° periodo del presente comma, sono abrogati gli artt. 72, 315
comma
3, 319 commi da 1 a 3, e 443 del
testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine
e grado, approvato con D.lgs.
16.4.94 n. 297. Anche in vista
dell'attribuzione della personalità
giuridica e dell'autonomia di cui
all'art.
21, commi da 1 a 4, della legge 15.3.97 n. 59, è consentita,
altresì
alle istituzioni scolastiche la
stipulazione di contratti di
prestazione d'opera con esperti per
particolari attività e insegnamenti,
purché
non sostitutivi di
quelli curricolari, per sperimentazioni
didattiche e ordinamentali, per
l'ampliamento dell'offerta formativa e per
l'avvio
dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche. Al fine
di
incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il
conseguimento del diploma finale
d'istruzione secondaria superiore, nel
quadro del sistema formativo integrato e
della programmazione regionale
dell'offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalità
di
intese per
la realizzazione, anche nelle
istituzioni scolastiche, di
corsi
di formazione superiore non
universitaria, anche mediante
la
costituzione di forme associative con
altri soggetti del territorio e
utilizzando le risorse messe a disposizione
anche dall'unione europea,
dalle
regioni, dagli enti locali e da
altre istituzioni pubbliche e
private.
2. I
docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli
ed
esami
e aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre
o posti
accantonati all'1.9.92 secondo quanto
previsto dall'art. 3, comma 22, 4°
periodo,
legge 24.12.93 n. 537, hanno
diritto, a decorrere dall'anno
scolastico
1997-98, alla precedenza
assoluta nel conferimento delle
supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per
cui è valida la graduatoria del concorso.
La precedenza opera prima di
quella prevista dall'art. 522, comma 5 del
testo unico di cui al comma 1.
3. La
dotazione organica di insegnanti
di sostegno per l'integrazione
degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per
ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti
scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il
graduale
consolidamento, in misura non superiore
all'80%, della dotazione di posti
di
organico e di fatto esistenti
nell'anno scolastico 1997-98, fermo
restando
il vincolo di cui al 1° periodo
del comma 1. I criteri
di
ripartizione degli insegnanti di sostegno
tra i diversi gradi di scuole
ed, eventualmente, tra le aree disciplinari
dell'istruzione secondaria,
nonché di
assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con
i decreti di cui al comma 1, assicurando
la continuità educativa degli
insegnanti
di sostegno in ciascun grado di
scuola. Progetti volti a
sperimentare modelli efficaci di integrazione,
nelle classi ordinarie, e
ad
assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di
handicap sono approvati dai provveditori
agli studi, che possono disporre
l'assegnazione delle risorse umane
necessarie e dei mezzi finanziari per
l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo
sviluppo
delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per
l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a
disposizione di altre scuole.
4. Al
fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si
procede, altresì, alla revisione dei
criteri di determinazione degli
organici del personale amministrativo,
tecnico, ausiliario della scuola,
ivi
compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'art.
31
del D.lgs. 3.2.93 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
tenendo conto dei compiti connessi
all'esercizio della autonomia delle
istituzioni scolastiche ed evitando
duplicazioni di competenze tra aree e
profili professionali.
5. In
coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti
sono
rimesse alle singole
istituzioni scolastiche le
decisioni
organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e
funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra
l'altro,
alle
stesse istituzioni, anche
consorziate fra loro, di
deliberare
l'affidamento in appalto dei servizi di
pulizia dei locali scolastici e
delle
loro pertinenze, previa
riduzione della dotazione organica di
istituto,
approvata dal Provveditore agli studi sulla base di criteri
predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del
personale, in misura tale da consentire
economie nella spesa. Con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su
proposta del Ministro della pubblica
istruzione, previo accertamento delle
economie
realizzate, sono effettuate le occorrenti
variazioni di
bilancio. In sede di contrattazione
decentrata a livello provinciale sono
ridefinite
le modalità di organizzazione del lavoro
del personale
ausiliario che non svolga attività di
pulizia.
6. Dall'attuazione dei commi 1,
3, 4 e 12 devono
conseguirsi
complessivamente risparmi pari a £.
442 miliardi per l'anno 1998, a
£. 1.232 miliardi per l'anno 1999 e a £. 977 miliardi per l'anno
2000. Le
predette
somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati
alla costituzione del Fondo di cui al comma
7.
7. I
risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione
del le economie derivanti dalla riduzione
di spesa relativa alle supplenze
brevi, stimati, in ragione d'anno in £.
1.110 miliardi per il 1999 e in £.
1.260
miliardi a decorrere dall'anno
2000, sono destinati, dall'anno
scolastico 1999-2000, nel limite del 50%,
quantificato in £. 185 miliardi
per
l'anno 1999 e in £. 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla
costituzione di un apposito Fondo da iscrivere nello stato di previsione
del
Ministero della pubblica istruzione,
da ripartire con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su
proposta
del Ministro della
pubblica istruzione, da
destinare
all'incremento dei Fondi d'istituto per la retribuzione
accessoria del
personale,
finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative
connesse all'autonomia delle istituzioni
scolastiche. Le risorse che si
rendono
disponibili sono ripartite
su base provinciale. Previa
verifica
delle economie derivanti
dall'applicazione del comma 5, il
predetto
Fondo viene integrato,
a decorrere dall'anno
2000, di
un'ulteriore quota pari al 60% da
calcolarsi sulle economie riscontrate,
al netto delle somme da riassegnare alle
singole istituzioni scolastiche
per la stipula dei contratti di appalto di
cui al medesimo comma 5.
8. Con
periodicità annuale, si provvede
alla verifica dei risparmi
effettivamente realizzati in applicazione
del comma 1, al fine di
accertarne
la corrispondenza con lo stanziamento del Fondo di cui
al
comma 7.
9. Fermo
restando quanto disposto dall'art. 1, comma 24,
legge
28.12.95
n. 549, e dall'art. 1, comma 77,
legge 23.12.96 n. 662,
è
attribuita agli uffici periferici del
Ministero del tesoro, del bilancio e
della
programmazione economica la
competenza all'ordinazione dei
pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa,
delle retribuzioni spettanti al
personale
della scuola con nomina del capo
d'istituto su posti di
supplenze annuali e supplenze fino al termine
delle attività didattiche,
in attesa dell'assunzione degli aventi
diritto.
10. I
concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento
nelle
scuole secondarie possono essere
indetti al fine di reclutare
docenti per gli insegnamenti che presentano
maggiore fabbisogno e per
ambiti disciplinari comprensivi di
insegnamenti impartiti in più scuole e
istituti anche di diverso ordine e grado ai
quali si può accedere con il
medesimo titolo di studio.
11. È
estesa all'anno scolastico 1998-99 la validità delle graduatorie
dei
concorsi per titoli ed esami del personale docente e a
posti di
coordinatore amministrativo, nonché delle graduatorie di conferimento
delle
supplenze del personale docente
e del personale amministrativo
tecnico e ausiliario.
12. Con
effetto dall'anno scolastico
1997-98 sono aboliti i compensi
giornalieri ai componenti delle commissioni
di esami di licenza media.
13. Le
disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alla
regione Valle d'Aosta e alle
province autonome di Trento e di Bolzano
che disciplinano la materia nell'ambito
delle competenze derivanti dai
rispettivi statuti e dalle norme di
attuazione.
Art. 42
- FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE
ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Le risorse destinate alla contrattazione
integrativa sono finalizzate
a riconoscere lo specifico impegno del
personale scolastico per l'efficace
attuazione dell'autonomia e degli altri processi innovatori in atto
nella
scuola, che richiedono una professionalità
arricchita in relazione alla
maggiore
complessità della nuova organizzazione del lavoro. Tuttavia,
considerato
che talune delle risorse di cui al precedente
art. 41,
ancorché
già determinate nelle singole
entità, potranno essere
rese
spendibili
solo dopo il
perfezionamento dei provvedimenti che ne
presuppongono l'utilizzazione, è
indispensabile destinare le stesse al
finanziamento degli istituti contrattuali,
puntualmente definiti nei commi
seguenti, al fine di dare indirizzi certi
alla contrattazione integrativa.
2. Per
compensare lo specifico impegno
di tutto il personale per la
completa
realizzazione del processo dell'autonomia scolastica,
sarà
corrisposto un compenso individuale
accessorio, indifferenziato per il
personale
docente e, relativamente al personale ATA (ad esclusione del
direttore amministrativo e del responsabile
amministrativo), in base ai
profili professionali, con decorrenza luglio
1999. Alla predetta finalità
sono destinate, oltre alle somme di £. 100
miliardi, di £. 500 miliardi e
di
£. 400 miliardi, rispettivamente per gli anni 1999, 2000 e 2001, da
portare
in diminuzione delle disponibilità iscritte nello
stato di
previsione
del Ministero della pubblica istruzione di cui all'art. 41,
comma
2, lett. c), le risorse finanziarie di cui all'art. 41, comma 2,
lett. f), previa avvenuta approvazione del
provvedimento legislativo che
ne
autorizza l'utilizzazione. Queste ultime risorse, riferite all'anno
1999, sono utilizzabili per la finalità di
cui al presente comma per £.
700 miliardi.
3. Sarà
erogata una maggiorazione
retributiva connessa allo sviluppo
della
professionalità docente nelle misure e con le modalità stabilite
dall'art. 29. All'attivazione di tale
istituto contrattuale si provvede
per
l'anno 2000 mediante
l'utilizzazione di quota parte delle
risorse
indicate all'art. 41, comma 2, lett. g). A
decorrere dall'anno 2001, le
predette risorse sono integrate con quelle
indicate all'art. 41, comma 2,
lett. d), nonché con quota parte delle
risorse indicate alla lett. c) del
citato art. 41, comma 2. In sede di contrattazione integrativa, al
fine di
dare attuazione all'istituto, sarà
determinato il numero dei beneficiari,
entro
il limite stabilito al citato art. 29 (in relazione all'effettiva
disponibilità delle risorse indicate
all'art. 41, comma 2, lett. d).
4. Nell'ambito delle disponibilità
finanziarie complessive indicate
all'art. 41 sono, poi, destinate, agli
istituti di seguito riportati, le
somme indicate per ciascuno degli istituti
medesimi:
- £.
234 miliardi, in ragione d'anno,
a decorrere dall'1.9.99, per
corrispondere compensi accessori per
l'espletamento di funzioni connesse
allo svolgimento di funzioni strumentali al
piano dell'offerta formativa
di cui all'art. 28;
- £. 160 miliardi, a
decorrere dall'anno 1999, per la copertura degli
oneri
derivanti da tutte
le modifiche degli istituti
contrattuali
preesistenti, ivi compresi quelli
relativi al personale delle scuole
italiane
all'estero. L'eventuale somma non utilizzata per le
predette
finalità
costituisce ulteriore dotazione del Fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa;
- £.
80 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere dall'1.9.99, per
rivalutare l'indennità di direzione ai capi
d'istituto e le indennità di
amministrazione ai direttori amministrativi e ai responsabili
amministrativi;
- £. 100 miliardi, in ragione d'anno a
decorrere dall'1.9.99, per
corrispondere
compensi accessori per la valorizzazione professionale al
personale
ATA secondo quanto previsto dall'art. 36;
- £. 93 miliardi, in ragione d'anno, a
decorrere dall'1.9.99, per
corrispondere
particolare compensi per il personale impiegato in scuole di
aree a
rischio sociale;
- £. 322 miliardi, in ragione d'anno, a
decorrere dall'1.9.99, da
destinare
ai compensi per il personale impegnato negli interventi
didattici
educativi.
5. A
decorrere dall'anno 1999, tutte le risorse di cui all'art. 41 non
utilizzate
per compensare gli istituti
indicati ai commi 2,
3 e 4
costituiscono la dotazione finanziaria
del Fondo di scuola per
il
miglioramento dell'offerta
formativa e per
la retribuzione delle
prestazioni
aggiuntive. La contrattazione integrativa ne definirà la
finalizzazione, nonché le modalità di
ripartizione e di attribuzione alle
singole
istituzioni scolastiche,
prevedendo, altresì, che
le somme
eventualmente non utilizzate alla fine di
ciascun anno siano utilizzate
per le stesse finalità nell'esercizio
successivo.
Art. 43
- CONTRATTUALIZZAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE
È garantita
la piena contrattualizzazione dei criteri di erogazione di
qualsiasi ulteriore
somma destinata dallo Stato o
da enti pubblici
o
privati
a compensare attività del personale della scuola, da realizzare in
sede di
contrattazione integrativa nazionale.
Capo
VII - DISPOSIZIONI FINALI E INTEGRATIVE
Art. 44
- SEQUENZE CONTRATTUALI
1. Con
apposite, successive sequenze contrattuali le parti firmatarie
del
presente CCNL definiranno gli istituti specifici e
le modalità
applicative relativi a:
a) entro il 30 giugno 1999:
- personale delle accademie e conservatori;
- personale delle scuole italiane
all'estero;
- personale delle istituzioni educative;
- personale comandato degli IRRSAE, CEDE,
BDP;
- procedure di conciliazione e arbitrato;
- procedure di cui all'art. 14;
b) entro il 31 dicembre 1999:
completamento della contrattualizzazione
degli istituti del rapporto di
lavoro
ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare,
ai
sensi dell'art. 72 del D.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni e
integrazioni. Nelle more le
norme di legge
e contrattuali non
espressamente abrogate rimangono in vigore.
2. Le
parti firmatarie si impegnano ad adeguare entro il 30.6.2000 le
norme del presente CCNL, in relazione alla
piena attuazione dell'autonomia
scolastica e ad ulteriori modifiche
legislative eventualmente intervenute.
-----------------------------
DECRETO
LEGISLATIVO N. 29/93
Art. 72
- Norma transitoria.
1. Salvo
che per le materie di cui all'art. 2, comma 1,
lett. c),
legge
23.10.92 n. 421, gli accordi
sindacali recepiti in decreti del
Presidente della Repubblica in base alla legge 29.3.83 n. 93, e le norme
generali e speciali del pubblico impiego,
vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto e non abrogate, costituiscono, limitatamente
agli
istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2,
comma 2. Tali disposizioni sono
inapplicabili a seguito della stipulazione
dei contratti collettivi disciplinati dal
presente decreto in relazione ai
soggetti
e alle materie dagli stessi contemplati. le disposizioni
vigenti
cessano in ogni caso di produrre effetti dal
momento della
sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del 2° contratto
collettivo previsto dal presente decreto.
2. (comma abrogato)
3. (comma abrogato)
4. In
attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia,
resta
ferma per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, la disciplina
vigente in materia di trattamento di fine
rapporto.
5. Resta
ferma, per quanto non modificato dal presente decreto,
la
disciplina
dell'accordo sindacale riguardante tutto il personale delle
istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, reso esecutivo
con
DPR 12.2.91 n.
171, fino alla sottoscrizione
del 1° contratto
collettivo previsto dal titolo III
nell'ambito di riferimento di esso.
Art. 45
- PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le
parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo
nazionale pensione complementare per i
lavoratori del comparto ai sensi
del
D.lgs. n. 124/93, della legge n.
335/95, della legge n. 449/97 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti
più ampio che consenta di
minimizzare
l'incidenza delle spese di gestione,
le parti potranno
definire l'istituzione di un Fondo pensione
unico anche con i lavoratori
appartenenti ad altri comparti.
3. La
misura percentuale della quota
di contribuzione a carico delle
amministrazioni e di quella dovuta dal
lavoratore, nonché la retribuzione
utile alla determinazione delle quote
stesse, saranno definite dalle parti
successivamente alla stipula dell'accordo
quadro Governo-Confederazioni e
dell'emanazione dell'apposito DPCM.
4. Nello
stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità
di trasformazione della buonuscita in TFR,
le voci retributive utili per
gli
accantonamenti del TFR, nonché
la quota di TFR da destinare
a
previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni
sono i lavoratori che avranno
liberamente aderito al Fondo stesso secondo
quanto prescritto dalla legge,
dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai
fini del presente articolo le
parti concordano di realizzare i
seguenti
impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo
del Fondo pensione complementare, definire
lo statuto, il regolamento e la
scheda di adesione; costituire il Fondo
pensione; procedere alle elezioni
dei rappresentanti dei soci del Fondo al
raggiungimento delle adesioni che
saranno previste in sede di accordo
istitutivo.
7. Le parti procederanno alla
calendarizzazione degli impegni suddetti,
convenendo a questi fini che una 1a verifica
circa lo stato della attività
normativa
e il contenuto di eventuali atti
di indirizzo si realizzerà
entro il 30.6.99.
Art. 46
- INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO
DI MENSA GRATUITA
1. Il diritto alla fruizione del servizio di
mensa gratuita riguarda il
personale
docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante
la
refezione.
2. Nelle
sezioni di scuola
materna funzionanti secondo
l'orario
giornaliero previsto dall'art. 104, comma 1,
D.lgs. n. 297/94, ha diritto
l'insegnante in servizio in ciascuna sezione durante
la refezione.
Laddove, per effetto dell'orario di
funzionamento adottato dalle singole
scuole,
nella sezione risultino
contemporaneamente 2 insegnanti,
ha
diritto
al servizio di mensa gratuita l'insegnante assegnato al
turno
pomeridiano.
3. Nella
scuola elementare hanno diritto
gli insegnanti assegnati a
classi
funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano
un orario
settimanale delle attività didattiche che
prevede rientri pomeridiani, i
quali
siano tenuti ad effettuare l'assistenza educativa
alla mensa
nell'ambito dell'orario di insegnamento.
4. Nella scuola media hanno diritto i docenti
in servizio nelle classi a
tempo
prolungato, che prevedono l'organizzazione della mensa, assegnati
sulla base dell'orario scolastico alle
attività di interscuola e i docenti
incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza
sugli alunni per ciascuna
classe che attui la sperimentazione ai sensi
dell'art. 278 del D.lgs. n.
297/94.
5. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in
sede di contrattazione integrativa
nazionale, ferme restando le competenze
del Ministero della pubblica istruzione per
quanto concerne le modalità di
erogazione dei contributi ai comuni.
----------------------------
LEGGE
14 GENNAIO 1999, N. 4
Art. 3
- Servizio di mensa nelle scuole.
1. Per
l'anno scolastico 1995-96 e per
i mesi di settembre, ottobre,
novembre e dicembre 1996, il Ministero
dell'interno provvede ad erogare un
contributo
agli enti locali per le spese
sostenute in relazione al
servizio di mensa scolastica offerto al
personale insegnante, dipendente
dallo Stato o da altri enti.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
comma 1, pari a £. 26.000
milioni
per il 1995 e a £. 90.000
milioni per il 1996, si provvede a
carico
degli stanziamenti iscritti al
capitolo 1601 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per
gli anni finanziari medesimi.
3. Il
Ministero dell'interno provvede
anche ad erogare un contributo
agli enti locali per l'anno 1997, al fine di
assicurare la continuità del
servizio
di mensa per il personale insegnante,
dipendente dallo Stato,
impegnato nella vigilanza e assistenza degli
alunni durante la refezione
scolastica,
al relativo onere,
determinato nell'importo massimo
di £.
90.000
milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione
del
Ministero
del tesoro per
l'anno 1997, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
4. I
criteri per l'individuazione del personale docente avente diritto
al servizio di mensa gratuito e le modalità
di erogazione del contributo
statale
a favore degli enti locali che abbiano fornito il
predetto
servizio
sono quelli previsti dal decreto
del Ministro della pubblica
istruzione,
di concerto con i Ministri del
tesoro e dell'interno, del
16.5.96, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n. 224 del 24.9.96.
5. A
decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal servizio
di
mensa
di cui al comma 3, si provvede
con le disponibilità finanziarie
destinate
alla contrattazione collettiva per il comparto del personale
della scuola; a tal fine le predette
disponibilità sono incrementate della
somma
annua di £. 90.000 milioni; al
relativo onere si provvede, per
ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000,
nell'ambito
dell'unità previsionale di base di
parte corrente "fondo
speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al ministero medesimo.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà
inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Art. 47
- AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
Nelle istituzioni scolastiche con consistente
presenza di alunni
provenienti da
famiglie di recente immigrazione e/o
nomadi, saranno
realizzati:
- uno specifico piano di formazione del
personale, nell'ambito e con le
risorse destinate alla formazione del
personale della scuola;
- mediante
adeguate forme contrattuali, la presenza di mediatori
linguistici da utilizzare nelle sedi
scolastiche, attraverso convenzioni
con gli enti locali.
In sede
di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti la misura
e i
criteri di erogazione delle risorse per sostenere il maggior impegno
del
personale delle scuole interessate.
Art. 48
- NORMA DI SALVAGUARDIA
Le norme
legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente
abrogate o
disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in
quanto
compatibili.
Art. 49
- ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE
A - Il
comma 10 dell'art. 19 del CCNL 4.8.95 è così sostituito:
10.In caso di particolari esigenze di servizio
ovvero in caso di motivate
esigenze
di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il
godimento
in tutto o in parte
delle ferie nel
corso dell'anno
scolastico
di competenza, le ferie stesse
potranno essere fruite dal
personale
docente entro l'anno scolastico
successivo nei periodi
di
sospensione
dell'attività didattica. I capi d'istituto possono fruire
delle
ferie non godute nell'anno di
competenza anche nei periodi
di
normale
attività, con esclusione
del periodo di
avvio dell'anno
scolastico
e di quelli riservati agli
scrutini periodici e finali
e
agli esami.
In
analoga situazione, il personale ATA può fruire delle
ferie non
godute nell'anno successivo, non oltre il
mese di aprile.
B - Il
comma 1 dell'art. 21 è così sostituito:
1. Al
dipendente della scuola
con contratto di
lavoro a tempo
indeterminato sono concessi sulla base di
idonea documentazione, permessi
retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi o esami:
giorni 8 complessivi per anno
scolastico, ivi compresi quelli
eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per la perdita del coniuge, di
parenti entro il 2° grado e di
affini di 1° grado: giorni 3 per evento.
I permessi
sono concessi a domanda da presentarsi al capo d'istituto da
parte del personale docente ed ATA e al
Provveditore agli studi, da parte
dei
capi d'istituto.
C - Il
comma 2 dell'art. 21 del CCNL 4.8.95 è così sostituito:
2. A domanda del dipendente sono, inoltre,
concessi nell'anno scolastico
3
giorni di permesso
retribuito per motivi personali
o familiari
documentati, anche al rientro, o autocertificati
in base alle leggi
vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili i 6 giorni di ferie
durante
i periodi di attività didattica di cui
all'art. 19, comma 9, CCNL 4.8.95
indipendentemente dalle condizioni previste
in tale norma.
D - Il
comma 8 dell'art. 23 del CCNL 4.8.95 è così sostituito:
8. Il trattamento economico spettante al
dipendente, nel caso di assenza
per malattia nel triennio di cui al comma 1,
è il seguente:
a) intera
retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi
9 mesi di assenza.
Nell'ambito
di tale periodo per le malattie superiori
a 15 giorni
lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero
e per il successivo periodo
di
convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale
trattamento economico accessorio a carattere
fisso e continuativo, come
determinato ai sensi dell'art. 61, comma 1,
lett. e), f);
b) 90%
della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi
di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett.
a) per gli ulteriori 6 mesi
del periodo di conservazione del posto
previsto nel comma 1.
E - Al
comma 8 dell'art. 23 del CCNL 4.8.95 è aggiunto il seguente comma 8
bis:
8 bis.
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente
e/o
parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei
giorni
di
assenza per malattia, di cui ai commi 1
e 8 del presente
articolo, oltre ai giorni
di ricovero ospedaliero o
di day-
hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate
dalla
competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di
assenza
spetta l'intera retribuzione.
F - Il
comma 10 dell'art. 23 del CCNL 4.8.95 è così sostituito:
10.Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è
tenuto a recapitare o
spedire
a mezzo raccomandata a.r. il certificato medico di
giustificazione dell'assenza con indicazione
della sola prognosi entro
i
5 giorni successivi
all'inizio della malattia
o all'eventuale
prosecuzione della stessa. Qualora tale
termine scada in giorno festivo
esso è prorogato al 1° giorno lavorativo
successivo.
G - Il
comma 11 dell'art. 23 del CCNL 4.8.95 è così sostituito:
11. L'istituzione scolastica o l'amministrazione
di appartenenza può
disporre il controllo della malattia ai
sensi delle vigenti disposizioni
di legge attraverso la competente ASL. Tale
disposizione può avvenire fin
dal 1° giorno.
Il
controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali
pubblici o convenzionati.
H -
Al comma 1 dell'art. 24 del CCNL 4.8.95 è aggiunto il seguente comma
1 bis:
1bis. L'aspettativa spetta anche ai docenti di
religione cattolica di cui
all'art.
3, commi 6 e 7, DPR n. 399/88, e
al personale di cui
al
comma
3, art. 25,
CCNL 4.8.95 limitatamente alla durata
dell'incarico.
I
- Il comma 5 dell'art. 25 del CCNL
4.8.95 è così sostituito:
5. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la continuità del servizio
si intende realizzata nel caso in cui,
nell'anno scolastico immediatamente
precedente, il personale interessato abbia
prestato servizio per almeno
180 giorni, anche con contratti stipulati
nelle scuole statali per diverse
tipologie di lavoro.
L - Il
comma 18 dell'art. 25 del CCNL 4.8.95 è così sostituito:
18. Il
personale di cui al comma 8 ha lo stesso trattamento
per le
assenze del personale di cui al comma 6.
M - In
sede di contrattazione integrativa nazionale, le parti si riservano
di verificare il costo delle modificazioni
normative di cui al presente
articolo,
tenendo conto delle risorse stanziate a tale proposito. Ciò
al
fine di
valutare l'introduzione di ulteriori miglioramenti agli istituti
contrattuali
di cui al presente articolo.
----------------------------------------------
DECRETO
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 399/88
Articolo
3.
1. Al
personale di cui all'art. 1
competono, nelle misure e con
le
decorrenze
sottoindicate, gli stipendi
annui iniziali lordi
sotto
indicati:
Area
dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi:
a) ausiliari,
guardarobieri e aiutanti cuochi:
- dal 1° luglio 1988: £. 6.031.000
- dal 1° gennaio 1989: 6.325.000
- dal 1° maggio 1990: 6.564.000
a1) ausiliari,
guardarobieri e aiutanti cuochi, con 6
anni d'anzianità
giuridica di servizio:
- dal 1° luglio 1988: £. 6.759.000
- dal 1° gennaio 1989: 7.306.000
- dal 1° maggio 1990: 7.752.000
b)
collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri
e cuochi:
- dal 1° luglio 1988: £. 7.247.000
- dal 1° gennaio 1989: 7.962.000
- dal 1° maggio 1990: 8.544.000
b1)collaboratori
tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri
e cuochi, con 6 anni d'anzianità giuridica
di servizio:
- dal 1° luglio 1988: £.
8.161.000
- dal 1° gennaio 1989: 9.212.000
- dal 1° maggio 1990: 10.068.000
c)
coordinatori amministrativi:
- dal 1° luglio 1988: £.
9.104.000
- dal 1° gennaio 1989: 10.224.000
- dal 1° maggio 1990: 11.136.000.
Gli stipendi
annui lordi del
personale appartenente ai
profili di
guardarobiere e
aiutante-cuoco sono incrementati, in ciascuna posizione
stipendiale, dell'importo pari a 2 aumenti biennali convenzionali nelle
misure
indicate in calce alla tabella A allegata al presente decreto.
Area
della funzione docente:
a) docenti
della scuola materna; docenti della scuola elementare;
accompagnatori al pianoforte e pianisti
accompagnatori; docenti diplomati
della
scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti
e
degli educandati femminili; assistenti delle
scuole speciali statali:
- dal 1° luglio 1988: £.
9.143.000
- dal 1° gennaio 1989: 10.242.000
- dal 1° maggio 1990: 11.136.000
b) docenti
della scuola media; vice rettori aggiunti dei
convitti;
docenti laureati delle scuole e istituti di
istruzione secondaria di 2°
grado
e artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei
artistici:
- dal 1° luglio 1988: £. 10.628.000
- dal 1° gennaio 1989: 11.894.000
- dal 1° maggio 1990: 12.924.000
c) docenti dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti e
dell'accademia nazionale di danza:
- dal 1° luglio 1988: £. 12.519.000
- dal 1° gennaio 1989: 14.548.000
- dal 1° maggio 1990: 16.200.000
d) docenti
confermati dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti e dell'accademia nazionale di
danza:
- dal 1° luglio 1988: £. 14.163.000
- dal 1° gennaio 1989: 16.278.000
- dal 1° maggio 1990: 18.000.000.
Area
della funzione direttiva e ispettiva:
a) direttori didattici; presidi delle scuole
medie; presidi delle scuole
e istituti di istruzione secondaria di 2°
grado e artistica; direttori dei
conservatori di musica; direttori
delle accademie nazionali di
arte
drammatica
e di danza; rettori e vice
rettori dei convitti nazionali;
direttrici e vice direttrici degli
educandati femminili; direttori e vice
direttori delle scuole speciali dello Stato:
- dal 1° luglio 1988: £. 14.991.000
- dal 1° gennaio 1989: 17.748.000
- dal 1° maggio 1990: 19.992.000
b)
ispettori tecnici periferici:
- dal 1° luglio 1988: £. 15.789.000
- dal 1° gennaio 1989: 18.933.000
- dal 1° maggio 1990: 21.492.000.
2. Al
personale supplente competono,
oltre all'indennità integrativa
speciale prevista dalle norme vigenti, gli
stipendi annui iniziali lordi
previsti nel comma 1.
3. La
progressione economica per tutto il personale di ruolo
di cui
all'art. 1 si sviluppa secondo le posizioni
stipendiali indicate nella
tabella A allegata al presente decreto.
4. Nel
periodo di permanenza in ciascuna posizione
stipendiale sono
altresì attribuiti, per nascita di figli o
altre situazioni previste dalle
disposizioni vigenti, aumenti
biennali convenzionali, nella
misura
indicata per ciascuna qualifica in calce
alla tabella di cui al comma 3.
Detti
aumenti biennali convenzionali,
maturati in ciascuna posizione
stipendiale, salvo che la norma attributiva non disponga diversamente,
sono riassorbiti al conseguimento delle
posizioni stipendiali successive.
L'anzianità, riconosciuta ai soli fini
economici, è considerata utile per
l'attribuzione di aumenti biennali
convenzionali nella posizione
stipendiale di 1° inquadramento e in quelle
successive.
5. Al personale docente preposto alla
direzione delle accademie di belle
arti,
limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta
direzione, compete la differenza, non
pensionabile tra l'importo dello
stipendio iniziale spettante ai direttori
dei conservatori di musica e
quello iniziale della qualifica di
appartenenza.
6. Il personale docente di cui all'ultimo
comma dell'art. 53 della legge
11.7.80 n. 312, che si trovi nelle
condizioni previste dal comma stesso ha
titolo a un trattamento economico
corrispondente, a seconda del tipo di
scuola
in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati
della scuola secondaria superiore ovvero ai
docenti della scuola materna o
elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico
intero
è costituito nelle scuole materne con 27 ore
settimanali a
decorrere dall'1.9.88 e con 25 ore
settimanali dall'1.9.90.
7. Nei
confronti del personale
che maturi i
requisiti previsti
dall'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11.7.80
n. 312, successivamente
al
30.6.88, i periodi computati ai
sensi della normativa concernente
l'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio sono utili, nei limiti
previsti per il personale docente di ruolo,
per l'inquadramento economico
di
cui all'art. 4.
Le predette disposizioni si applicano
anche al
personale con orario settimanale di
attività educativa o di insegnamento
non
inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonché,
qualora sia stato imposto da ragioni
strutturali, nelle scuole secondarie.
Il relativo trattamento economico è
corrisposto in misura proporzionale
all'orario settimanale di attività
educativa o di insegnamento rispetto a
quello previsto per la costituzione del
posto orario.
8. Il personale docente di cui al comma 6, in
servizio nelle scuole di
ogni
ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal servizio per
gravi
motivi per un periodo non superiore a 9
mesi in un triennio scolastico.
Fermo
restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione
spettante è corrisposta per intero nel 1°
mese e nella misura del 50% nel
2° e 3° mese. Per il restante periodo il
personale anzidetto ha diritto
alla conservazione del posto senza assegni.
9. Le
disposizioni di cui al comma 8 si applicano al personale docente
supplente annuale, nominato ai sensi
dell'art. 15, commi 1 e 3, legge
20.5.82
n. 270, il
quale si trovi almeno nel 2°
anno di servizio
scolastico continuativo.
10. Il personale docente della scuola
secondaria, ivi compreso quello dei
licei
artistici e degli istituti di arte, può prestare, a
domanda,
limitatamente agli anni scolastici
1988-89 e 1989-90, servizio di
insegnamento, in eccedenza all'orario
d'obbligo, fino a
24 ore
settimanali. Le ore eccedenti prestate per
la sostituzione dei docenti
assenti sono retribuite nella misura
prevista dal comma 1, art. 6, DPR
10.4.87 n. 209, aumentata del 20%; per le
ore eccedenti prestate in classi
collaterali, in quanto disponibili per
l'intero anno scolastico, ferma
restando la struttura delle singole
cattedre funzionanti, i compensi sono
stabiliti nella misura prevista dal comma 2
del medesimo art. 6.
11. I
nuovi stipendi di cui al presente articolo rappresentano l'avvio
del
ripristino del rapporto, da definire contrattualmente nel triennio
1991-93, fra i livelli retributivi del
personale dell'area docente e i
livelli retributivi previsti per i docenti
universitari.
Art. 50
- PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
Il periodo trascorso dal personale della scuola
in posizione di comando,
distacco, esonero,
aspettativa sindacale, utilizzazione
e collocamento
fuori
ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione della pubblica
istruzione, è
valido a tutti gli effetti come servizio d'istituto nella
scuola,
anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dagli
artt.
16, 21, 29, 35 e 42 comma 2.
In sede di contrattazione integrativa nazionale
saranno definiti criteri,
modalità
e misure dei compensi accessori da destinare al personale di cui
al
presente articolo.
Restano ferme
le disposizioni in vigore che prevedono
la validità del
periodo trascorso dal personale scolastico in altre
situazioni di stato
che
comportano assenza dalla scuola.
Tabella
A
PROFILI
PROFESSIONALI
1. profili
professionali del personale ATA sono individuati dalla
presente tabella secondo quanto previsto
dall'art. 32.
Le
modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge
in
vigore, tranne che per i
requisiti culturali che sono individuati
dalla tabella B.
D/1:
Profilo: DIRETTORE AMMINISTRATIVO (PER I CONSERVATORI E LE ACCADEMIE)
È responsabile dell'osservanza delle leggi
e regolamenti. Nell'ambito
delle direttive
ricevute dal Direttore e dal Consiglio d'amministrazione
sovrintende,
con autonomia operativa, ai servizi generali e amministrativo-
contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo
funzioni di coordinamento,
promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto
agli obiettivi
assegnati e agli indirizzi impartiti, dal personale ATA,
posto
alle sue dirette dipendenze.
Svolge attività
lavorativa di rilevante complessità e
avente rilevanza
esterna.
È funzionario delegato.
Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio
d'amministrazione e
firma,
congiuntamente al Presidente del Consiglio d'amministrazione, tutti
i
documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; è
segretario
del Consiglio d'amministrazione e in tale ambito può formulare
pareri.
Firma
tutti gli atti di sua competenza.
Può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedenti specifica
specializzazione
professionale, con autonoma
determinazione
dei processi formativi e attuativi. Può svolgere incarichi
di attività
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del
personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli
istituti
di istruzione artistica.
D/2:
Profilo: DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Svolge attività
lavorativa di rilevante complessità e
avente rilevanza
esterna. Sovrintende, con autonomia operativa,
ai servizi generali
amministrativo-contabili
e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni
di
coordinamento, promozione
delle attività e
verifica dei risultati
conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti,
dal personale
ATA, posto alle
sue dirette dipendenze. Ha
autonomia
operativa e
responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione
degli atti
a carattere
amministrativo-contabile, di ragioneria
e di
economato,
che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.
Firma
tutti gli atti di sua competenza.
L'espletamento
delle funzioni sarà volto ad assicurare l'unitarietà della
gestione
dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e
strumentalmente rispetto
alle finalità e
obiettivi dell'istituzione
scolastica,
in particolare del piano dell'offerta formativa.
Può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedenti specifica
specializzazione
professionale, con autonoma
determinazione
dei processi formativi e attuativi. Può svolgere incarichi
di attività
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del
personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle
istituzioni
scolastiche.
C/1:
Profilo: RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Svolge attività
lavorativa complessa, che
richiede conoscenza della
normativa vigente
nonché delle procedure
amministrativo contabili.
Organizza
i servizi amministrativi dell'unità scolastica o educativa ed è
responsabile del
funzionamento degli stessi. Ha
autonomia operativa e
responsabilità
diretta nella definizione e nell'esecuzione
degli atti a
carattere amministrativo contabile di ragioneria
e di economato, che
assumono nei
casi previsti rilevanza
anche esterna. Sovrintende,
nell'ambito delle
direttive di massima
impartite e degli
obiettivi
assegnati, ai servizi
amministrativi e ai
servizi generali della
istituzione scolastica
ed educativa e coordina il relativo
personale.
Provvede
direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e
copie di
documenti, che non
comportino valutazioni discrezionali.
Provvede, nel
rispetto delle competenze
degli organi di
gestione
dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle
delibere
degli organi
collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di
quelle sottoposte
a procedimento vincolato. Esprime
pareri sugli atti
riguardanti
la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora
progetti e
proposte inerenti il
miglioramento organizzativo e
la
funzionalità dei
servizi di competenza, anche in
relazione all'uso di
procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta alla
stipulazione di
accordi, contratti e convenzioni con
soggetti esterni.
Nelle accademie
e nei conservatori svolge attività
di collaborazione
diretta con il direttore amministrativo, per le
funzioni di coordinamento
dei servizi
amministrativi e generali; è consegnatario dei beni mobili;
sostituisce il
direttore amministrativo, con
esclusione dell'esercizio
delle competenze
di funzionario delegato.
Può svolgere attività
di
formazione e aggiornamento e attività tutorie nei
confronti di personale
neo-assunto.
(detto profilo
rimane in vigore sino al 31.8.2000 nelle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e
grado, con eccezione
di accademie e
conservatori).
C/2
Profilo: ASSISTENTE DI BIBLIOTECA NELLE
ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI
DI MUSICA
È addetto
ai servizi di
biblioteca,
all'inventariazione, alla
classificazione e
allo studio dei fondi
(raccolta di materiali e di
documentazioni)
esistenti, cura la conservazione del materiale affidato. È
responsabile
dell'integrità del materiale bibliotecario affidatogli.
B/1:
Profilo: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Esegue attività lavorativa
richiedente specifica preparazione
professionale e
capacità di esecuzione
delle procedure anche
con
l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha
autonomia operativa
con
margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli
atti amministrativo-contabili dell'istituzione
scolastica ed educativa,
nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute.
Svolge attività
di diretta
e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo
coadiuvandolo nelle
attività e sostituendolo nei
casi di assenza.
Ha
competenza diretta
della tenuta dell'archivio e del protocollo.
Ha
rapporti
con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio
lavoro.
Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate
di magazzino è addetto,
con responsabilità diretta, alla custodia,
alla verifica, alla
registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e
delle derrate
in
giacenza.
In relazione
all'introduzione di nuove
tecnologie, anche di
tipo
informatico, partecipa
alle iniziative specifiche
di formazione e
aggiornamento.
Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al
controllo delle relative
giacenze,
nonché dello stato di conservazione del materiale librario. Può
svolgere attività di coordinamento di più addetti
inseriti in settori o
aree omogenee,
nonché attività di
supporto amministrativo alla
progettazione e
realizzazione di iniziative didattiche,
decise dagli
organi
collegiali.
B/2
Profilo: ASSISTENTE TECNICO
Esegue attività
lavorativa, richiedente specifica preparazione
professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche
complessi, con
capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di
esecuzione di procedure
tecniche
e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione
docente relativamente delle attività didattiche e
alle connesse relazioni
con gli
studenti. Ha autonomia e
responsabilità nello svolgimento del
lavoro con
margini valutativi, nell'ambito
delle direttive e
delle
istruzioni ricevute.
È addetto alla conduzione tecnica
dei laboratori,
officine o
reparti di lavorazione
garantendone l'efficienza e
la
funzionalità
in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica,
oppure alla
conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli
utilizzati dall'istituzione scolastica per lo
svolgimento di attività
connesse
alle finalità formative. In questi ambiti provvede:
- alla
preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze
didattiche
e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine
e
reparti
di lavorazione o
nelle aziende agrarie
cui è assegnato,
garantendo, l'assistenza tecnica durante lo
svolgimento delle stesse;
- al
riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature
tecniche,
garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del
materiale
utile alle esercitazioni didattiche, in
rapporto con il
magazzino.
Svolge attività di diretta e
immediata collaborazione con
l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche
in relazione agli acquisti di
attrezzature tecnico-scientifiche e
al loro collaudo.
In relazione
all'introduzione di nuove tecnologie, nuove
strumentazioni didattiche e
progetti sperimentali partecipa alle
iniziative specifiche di formazione e
aggiornamento. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti
operanti in settori, indirizzi,
specializzazioni ed aree omogenee.
B/3:
Profilo: CUOCO
Esegue
attività lavorativa richiedente specifica formazione professionale,
conoscenza di
strumenti e procedure anche complesse, con autonomia,
margini
di valutazione e capacità di utilizzazione degli stessi nonché di
esecuzione di
procedure tecniche. Esegue, nell'ambito
delle istruzioni
ricevute,
procedimenti manuali e tecniche specifiche a tutte le operazioni
preliminari connesse e conseguenti alla preparazione,
al confezionamento
dei
pasti, alla conservazione delle vivande dell'istituzione scolastica a
cui è
addetto, impiegando macchinari,
strumentazioni e utensileria
specifica
di cui cura l'ordinaria manutenzione. In particolare provvede:
- alla
preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali
sulla base delle tabelle dietetiche;
- alla
conservazione dei generi
alimentari, osservando le
norme
igieniche del trattamento alimenti;
- allo
svolgimento di altri
servizi, anche esterni, connessi
al
funzionamento della cucina.
Provvede,
inoltre:
- al trasporto e alla predisposizione degli
alimenti necessari per la
preparazione dei pasti;
- alla
conservazione, pulizia e utilizzazione delle stoviglie e delle
attrezzature, utilizzando apparecchi anche
automatici;
- all'ordinaria manutenzione e alla pulizia
degli utensili;
- alle attività materiali, anche esterne,
connesse ai servizi di cucina
e mensa.
Può svolgere
attività di coordinamento di più
addetti nell'ambito dei
servizi
di cucina.
B/4:
Profilo: INFERMIERE
Nell'ambito di
quanto previsto dal DPR 14.3.74
n. 225 e successive
modificazioni, dalla
normativa vigente in
materia sanitaria e
dall'ordinamento dell'attività paramedica, svolge, in relazione alla
specificità
delle istituzioni convittuali del sistema scolastico pubblico,
attività
di carattere professionale di tipo specialistico. È addetto alla
organizzazione e
al funzionamento dell'infermeria garantendone
l'efficienza
e la funzionalità. In particolare:
- provvede con responsabilità diretta alla
conservazione del materiale
di pronto soccorso e dei medicinali di uso
comune;
- pratica
le terapie prescritte e adotta le misure di
prevenzione
eventualmente necessarie.
A/1:
Profilo: COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO
Esegue nell'ambito di specifiche istruzioni,
attività e procedure
operative a
carattere tecnico che richiedono preparazione professionale
non specialistica, con autonomia di esecuzione e
margini valutativi nella
applicazione
delle procedure stabilite.
Articolazioni
del profilo:
a) -
GUARDAROBIERE:
esegue
procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la
conservazione
e la cura del corredo degli alunni e del convitto.
Provvede
inoltre:
- all'organizzazione e alla conduzione del
guardaroba;
- alla
custodia, al lavaggio
meccanizzato, alla stiratura,
alla
conservazione e al mantenimento in
efficienza del materiale;
- alla
rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione
dell'entrata e dell'uscita del materiale che
gli è affidato;
- allo
svolgimento di altri servizi,
eccezionalmente anche esterni
connessi al funzionamento del guardaroba.
Può svolgere
attività di coordinamento di più
addetti nell'ambito dei
servizi
di guardaroba.
b) -
ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE:
esegue attività di supporto alle professionalità
specifiche dell'azienda
agraria,
compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni
semplici
caratterizzate da procedure ben definite.
In
particolare, è addetto:
- alla
preparazione materiale del
terreno, alla semina e trapianto
delle colture, alla raccolta dei prodotti;
- al
supporto materiale connesso
e conseguente alle
analisi di
laboratorio e alla movimentazione di
apparecchiature, macchine e strumenti
in dotazione;
- alla
protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di
attrezzature, materiale e prodotti, secondo
le modalità prescritte;
- al
carico e scarico, trasporto dei materiali in
dotazione e dei
prodotti
dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla
sistemazione e pulizia del posto di lavoro e
dell'area di impiego, ovvero
del laboratorio, serra, stalla o altra
struttura tecnico-scientifica;
- alla conduzione di macchinari agricoli,
purché provvisto di apposita
patente, se necessaria;
- ad
ogni altra attività
di carattere materiale
inerente alla
conduzione dell'azienda.
A/2:
Profilo: COLLABORATORE SCOLASTICO
Esegue,
nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa
alla corretta
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da
procedure ben
definite che richiedono preparazione professionale non
specialistica.
È addetto ai servizi generali della scuola con
compiti di
accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni
e del pubblico;
di
pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi
scolastici e
degli arredi; di vigilanza
sugli alunni, di custodia e
sorveglianza generica
sui locali scolastici, di collaborazione con i
docenti.
In
particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei
laboratori, nelle officine
e negli spazi comuni, in occasione di
momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso
in accompagnamento degli
alunni in occasione del loro
trasferimento dai locali della scuola ad
altre sedi anche non scolastiche
ivi comprese le visite guidate e i viaggi di
istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con
servizio di portineria, degli
ingressi
delle istituzioni scolastiche
ed educative con apertura e
chiusura
degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e
delle
altre connesse al funzionamento
della scuola, limitatamente ai
periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita
di
idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli
spazi scoperti, degli arredi e
relative pertinenze, anche con l'ausilio di
mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei
convittori;
- compiti
di carattere materiale inerenti
al servizio, compreso lo
spostamento delle suppellettili, nonché,
nelle istituzioni convittuali, il
trasporto
dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le
attività
connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio
delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le
esercitazioni comportino l'uso della cucina
e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio
materiale agli alunni portatori
di handicap nell'accesso
dalle aree esterne alle strutture
scolastiche e nell'uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel
sistema formativo, con riguardo
anche all'integrazione di alunni portatori di
handicap e alla prevenzione
della dispersione
scolastica, partecipa a
specifiche iniziative di
formazione
e aggiornamento.
Può,
infine, svolgere:
- attività
inerenti alla piccola manutenzione dei
beni mobili e
immobili, giardinaggio e simili;
- attività
di supporto all'attività amministrativa e
all'attività
didattica nonché ai servizi di mensa;
- assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle
strutture
scolastiche, nell'uso dei servizi
igienici e nella
cura
dell'igiene personale;
- compiti
di centralinista telefonico, di
conduttore di impianti di
riscaldamento purché provvisto di apposita patente, di manovratore
di
montacarichi e ascensori.
Tabella
B
REQUISITI
CULTURALI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI
DEL
PERSONALE ATA
DIRETTORE
AMMINISTRATIVO NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI DI MUSICA:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in
scienze politiche sociali e
amministrative; in economia e commercio
o in scienze coloniali e
marittime, titoli equipollenti.
DIRETTORE
DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in
scienze politiche sociali e
amministrative; in economia e commercio o
titoli equipollenti.
RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO:
a) diploma
di ragioniere o
perito commerciale (anche con
sezione
commercio
con l'estero); diploma di ragioniere,
perito commerciale e
programmatore; rilasciati dagli istituti
tecnici commerciali;
b) diploma
di analista contabile, diploma di operatore commerciale;
rilasciati dagli istituti professionali per
i servizi commerciali;
c) diploma di maturità di tecnico della
gestione aziendale e diploma di
maturità
di tecnico dell'impresa
turistica rilasciati dagli istituti
professionali per i servizi commerciali e
turistici.
I titoli
elencati sono validi purché congiunti a uno dei corrispondenti
titoli
di specializzazione:
- diploma conseguito al termine di corsi
statali di perfezionamento e
specializzazione (post-secondario);
- corsi di formazione professionale
regionali di 2° livello (riservati
ai
diplomati) rilasciato al termine di corsi svolti in
regime di
convenzione e attinenti alle discipline
amministrativo contabili;
- diploma universitario relativo a corsi
specifici.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui
alle lett. a), b) e c) è
valida
la laurea specifica (giurisprudenza; economia e commercio; economia
bancaria; laurea
attinente alle scienze e
tecniche amministrative o
commerciali
o economico-aziendali o finanziarie).
In caso
di mancato possesso del diploma
o attestato post-secondario, è
valida, in aggiunta del diploma di cui alle lett.
a), b) e c), la laurea
anche
in discipline non specifiche.
ASSISTENTE
DI BIBLIOTECA NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI DI MUSICA:
- diploma
finale d'istituto di
istruzione secondaria di
2° grado
congiunto ad attestato professionale in
archivistica o biblioteconomia e,
limitatamente ai conservatori, diploma di
conservatorio.
ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO:
a) diploma
di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto
alla segreteria d'azienda; addetto alla
contabilità di aziende; operatore
della gestione aziendale; operatore
dell'impresa turistica);
b) diploma di scuola media integrato da
attestato di qualifica specifica
per i servizi del campo
amministrativo-contabile, rilasciato al termine di
corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 845/78.
In caso
di mancato possesso dei diplomi di cui alle lett. a) e b) è valido
un
diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari.
ASSISTENTE
TECNICO:
a) diploma di qualifica d'istituto
professionale a indirizzo specifico;
b) diploma di maestro d'arte a indirizzo
specifico;
c) diploma
di scuola media
integrato da attestato
di qualifica
specifica, rilasciato al termine di corsi
regionali ai sensi dell'art. 14
della legge n. 845/78.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui
alle precedenti lett. a),
b), c),
è valido qualsiasi
diploma di maturità,
corrispondente alle
specifiche aree
professionali, che consenta
l'accesso agli studi
universitari.
CUOCO:
a) diploma
di qualifica specifica
rilasciato da un
istituto
professionale alberghiero;
b) diploma di scuola media integrato da
attestato di qualifica specifica
rilasciato al termine di corsi regionali ai
sensi dell'art. 14 della legge
n. 845/78.
INFERMIERE:
-
diploma di infermiere professionale.
COLLABORATORE
SCOLASTICO:
-
diploma di scuola media.
GUARDAROBIERE:
a) diploma
di qualifica specifica
rilasciato da un
istituto
professionale alberghiero;
b) diploma di scuola media integrato da
attestato di qualifica specifica
rilasciato al termine di corsi regionali ai
sensi dell'art. 14 della legge
n. 845/78.
ADDETTO
ALLE AZIENDE AGRARIE:
a) diploma di scuola media;
b) attestato di qualifica specifica.
Per il
personale ATA che, in ragione dei titoli previsti dal precedente
ordinamento, sia
titolare, prima dell'entrata
in vigore del
presente
contratto, di
un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque
iscritto nelle
graduatorie provinciali degli
aspiranti a supplenze,
rimangono
comunque validi i titoli medesimi.
----------------
LEGGE
N. 845/78
Art. 14
- Attestato di qualifica.
Al
termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di
una qualifica,
gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono
ammessi alle
prove finali per l'accertamento
dell'idoneità conseguita.
Tali
prove finali, che devono essere conformi
a quanto previsto dall'art.
18, comma
1, lett. a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici,
composte nei modi
previsti dalle leggi regionali,
delle quali dovranno
comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni
periferiche
del Ministero
della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e
della previdenza
sociale, nonché esperti designati
dalle OO.SS. dei
lavoratori e
dei datori di lavoro con il superamento delle prove finali
gli allievi conseguono attestati, rilasciati
dalle regioni, in base
ai
quali gli uffici di collocamento assegnano le
qualifiche valide ai fini
dell'avviamento
al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli
attestati
di cui
sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Tabella
C
CORRISPONDENZA
TRA AREE E PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ATA
nuove profili professionali previsti
aree dal CCNL
4.8.95
D
direttore amministrativo
direttore dei servizi generali e
amministrativi
C
responsabile amministrativo
assistente di biblioteca
assistente amministrativo
B
assistente tecnico
cuoco
infermiere
guardarobiere
A
addetto alle aziende agrarie
collaboratore scolastico
Tabella
D1
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI IN VIGORE DAL 1°
NOVEMBRE 1998
anni
collab. guarda- assistenti respons.
docente docente
scolast. robieri amm.vi
amminis. scuola diplomato
ed materna istituti
equiparati ed sec.
element. 2° grado
(1)
da 0 a
2 34.000 35.000
38.000 43.000 43.000
43.000
da 3 a
8 35.000 36.000
39.000 44.000 44.000
44.000
da 9 a 14
37.000 38.000 42.000 48.000 48.000 48.000
da 15 a
20 39.000 40.000 45.000 52.000
52.000 52.000
da 21 a
27 41.000 42.000 47.000 56.000
56.000 58.000
da 28 a
34 43.000 44.000 50.000 60.000
60.000 62.000
da
35 44.000 45.000
51.000 63.000 63.000
65.000
(segue)
anni
docente docente docente direttore capi
d'istituto
scuola laureato accademie
e amm. cons. ed
media istituti
conservatori ed equiparati
sec. accad.
2° grado
(2)
da 0 a
2 47.000 47.000 57.000
50.000 66.000
da 3 a
8 48.000 50.000 59.000
52.000 68.000
da 9 a 14
52.000 54.000 66.000 56.000 74.000
da 15 a
20 57.000 59.000 72.000 61.000 80.000
da 21 a
27 62.000 66.000 76.000 67.000 87.000
da 28 a
34 67.000 70.000 81.000 73.000 95.000
da 35
70.000 74.000 86.000 78.000 102.000
Nota
(1): anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.
Nota
(2): anche assistenti delle accademie di belle arti.
Tabella
D2
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI IN VIGORE DAL 1°
GIUGNO 1999
anni
collabor.guarda-
assistenti respons. docente
docente
scolast. robieri amm.vi
amminis. scuola diplomato
ed materna istituti
equiparati ed sec.
elementare 2° grado
(1)
da 0 a
2 28.000 29.000
32.000 36.000 36.000
36.000
da 3 a
8 29.000 30.000
33.000 37.000 37.000
37.000
da 9 a 14
31.000 31.000 35.000 40.000 40.000 40.000
da 15 a
20 32.000 33.000 37.000 44.000
44.000 44.000
da 21 a
27 34.000 35.000 40.000 47.000
47.000 49.000
da 28 a
34 36.000 36.000 41.000 50.000
50.000 52.000
da 35
37.000 37.000 43.000 53.000 53.000 54.000
(segue)
anni
docente docente docente direttore capi
d'istituto
scuola laureato accademie amm. cons. ed
media istituti e ed equiparati
sec. conservatori accad.
2° grado
(2)
da 0 a
2 39.000 39.000
48.000 42.000 55.000
da 3 a
8 40.000 41.000
49.000 43.000 56.000
da 9 a 14
44.000 45.000 55.000 47.000 62.000
da 15 a
20 48.000 49.000 60.000 51.000 67.000
da 21 a
27 52.000 55.000 64.000 56.000 72.000
da 28 a
34 56.000 59.000 68.000 61.000 79.000
da 35
59.000 61.000 72.000 65.000 85.000
Nota
(1): anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.
Nota
(2): anche assistenti delle accademie di belle arti.
Tabella
E
POSIZIONI
STIPENDIALI A REGIME DAL 1° GIUGNO 1999
(importi
in migliaia di lire)
anni
collab. guarda- assistenti
respons. docente docente
scolast.robieri amm.vi
amminis. scuola diplomato
ed materna
istituti
equiparati ed sec.
elementare 2° grado
(1)
da 0 a 2 11.240
11.831 13.889 17.446
17.446 17.446
da 3 a
8 11.682 12.273
14.469 18.241 18.241 18.241
da 9 a 14
13.324 13.891 16.567
20.729 20.729 20.729
da 15 a
20 14.853 15.432 18.539 23.623 23.623 23.623
da 21 a
27 16.358 16.973 20.535 26.441
26.441 27.818
da 28 a
34 17.481 18.071 21.963 29.208
29.208 30.573
da 35
18.290 18.894 23.049
31.280 31.280 32.658
(segue)
anni
docente docente docente direttore capi d'istituto
scuola laureato accademie amm. cons. ed
media istituti e ed equiparati
sec. conservatori accad.
2° grado
(2)
da 0 a
2 19.853 19.853 26.644
21.567 32.147
da 3 a
8 20.739 21.673 28.072
22.566 33.625
da 9 a 14
23.656 24.616 32.380 25.677 38.022
da 15 a
20 27.005 28.218 36.676 29.312 42.407
da 21 a
27 30.277 32.842 39.772 33.184 46.828
da 28 a
34 33.485 35.862 43.132 37.178 52.678
da 35
35.862 38.262 46.468 41.048 57.099
Nota
(1): anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.
Nota
(2): anche assistenti delle accademie di belle arti.
Dichiarazione
congiunta.
In conformità
a quanto previsto dal protocollo d'intesa sul
lavoro
pubblico del 12.3.97, che destina alla formazione una
quota pari all'1%
della spesa
per il personale, e dal Patto
sociale per lo sviluppo e
l'occupazione del
22.12.98, allegato 5,
le parti convengono
sulla
opportunità di favorire un significativo incremento dei
finanziamenti da
destinare alla
formazione, anche ai fini dell'attivazione di periodi
sabbatici.
Dichiarazione
congiunta.
Con riferimento all'art. 29 (Trattamento
economico connesso allo sviluppo
della professione
docente), a partire dal mese di
giugno del 2000,
a
cadenza semestrale,
il Ministero della pubblica istruzione
fornirà una
esauriente
informazione sullo stato di attuazione dell'istituto nel corso
di un
apposito incontro convocato dall'ARAN.
Dichiarazione
congiunta.
Le parti impegnano il Ministero della pubblica
istruzione ad assumere le
opportune, urgenti
iniziative volte ad estendere
al personale della
scuola, sulla
base di apposite risorse, la normativa
in materia di
erogazione
dei buoni pasto.
Dichiarazione
congiunta.
Le parti
concordano sull'opportunità che
il Ministero della pubblica
istruzione ricerchi le soluzioni e la copertura
finanziaria necessarie a
dare
attuazione agli impegni assunti dal Governo per:
· la defiscalizzazione delle spese
sostenute per l'acquisto di libri e
riviste;
· la gratuità dell'ingresso ai musei e alle
pinacoteche.
Dichiarazione
a verbale - SNALS - CONFSAL
Lo SNALS ribadisce tutte le censure svolte nel
ricorso pendente presso la
Pretura del
lavoro di Roma, avverso il nuovo sistema di rappresentanza
sindacale
fondato sulla costituzione di RSU.
Alla sottoscrizione del presente contratto
non può essere, pertanto,
attribuito
il valore di accettazione, anche implicito, delle RSU ovvero di
rinunzia al ricorso giurisdizionale proposto avverso
il nuovo sistema di
rappresentanza
predetto.
Lo SNALS esprime riserva in merito alla
normativa contrattuale di cui al
titolo 1,
capo 2 (relazioni sindacali) con
particolare riferimento
all'art. 6
(relazioni a livello di istituzione scolastica) e all'art. 9
(composizione
delle delegazioni).
Allegato
ATTUAZIONE
DELLA LEGGE N. 146/90
Art. 1
- SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1. Ai
sensi della legge
12.6.90 n. 146,
i servizi pubblici
da
considerare essenziali nel comparto del
personale della Scuola sono:
a) l'istruzione scolastica, in particolare
per gli aspetti contemplati
dall'art. 1, legge 12.6.90, n. 146, comma 2,
lett. d);
b) igiene,
sanità e attività assistenziali a tutela
dell'integrità
fisica delle persone;
c) attività relative alla produzione e alla
distribuzione di energia e
beni
di prima necessità, nonché
gestione e manutenzione dei relativi
impianti; sicurezza e salvaguardia degli
edifici, delle strutture e degli
impianti connessi con il servizio
scolastico;
d) erogazione di assegni e di indennità con
funzione di sostentamento.
I servizi di cui alle lett. b), c) e d) sono considerati per gli aspetti
strettamente
connessi e collegati al servizio di cui alla lett. a).
-----------------------------
LEGGE
12 GIUGNO 1990, N. 146
Articolo
1.
1. Ai
fini della presente
legge sono considerati
servizi pubblici
essenziali,
indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di
lavoro, anche se svolti in regime di
concessione o mediante convenzione,
quelli
volti a garantire
il godimento dei diritti
della persona,
costituzionalmente tutelati, alla vita, alla
salute, alla libertà e alla
sicurezza,
alla libertà di circolazione,
all'assistenza e previdenza
sociale, all'istruzione e alla libertà di
comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio
del diritto di sciopero con
il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati,
di
cui
al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le
procedure
da seguire in caso di conflitto collettivo, per
assicurare
l'effettività, nel loro contenuto
essenziale, dei diritti medesimi, in
particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme
delle
prestazioni individuate come indispensabili
ai sensi dell'art. 2:
a) per
quanto concerne la tutela della vita, della
salute, della
libertà
e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio
storico-artistico: la sanità; l'igiene
pubblica; la protezione civile; la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani
e di quelli speciali, tossici
e
nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su
merci
deperibili; l'approvvigionamento di energie,
prodotti energetici, risorse
naturali e beni di prima necessità,
nonché la gestione e la manutenzione
dei relativi impianti, limitatamente a
quanto attiene alla sicurezza degli
stessi; l'amministrazione della giustizia,
con particolare riferimento ai
provvedimenti restrittivi della libertà
personale e a quelli cautelari e
urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i
servizi di
protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
b) per
quanto concerne la tutela della
libertà di circolazione: i
trasporti pubblici urbani ed extraurbani
autoferrotranviari, ferroviari,
aerei, aeroportuali e quelli marittimi
limitatamente al collegamento con
le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la
previdenza sociale, nonché gli
emolumenti
retributivi o comunque quanto economicamente
necessario al
soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della
persona costituzionalmente garantiti: i
servizi di erogazione dei relativi
importi
anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per
quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione
pubblica, con
particolare
riferimento all'esigenza di assicurare
la continuità dei
servizi degli asili nido, delle scuole
materne e delle scuole elementari,
nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e
l'istruzione
universitaria, con particolare riferimento
agli esami conclusivi dei cicli
di istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di
comunicazione: le poste, le
telecomunicazioni
e l'informazione radiotelevisiva pubblica.
Art. 2
- PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
1. Nell'ambito dei servizi pubblici
essenziali di cui all'art. 1 dovrà
essere
assicurata, con le
modalità di cui
ai commi successivi,
l'effettività del loro contenuto
essenziale e la continuità, per gli
aspetti
contemplati nella lett. d),
comma 2, art. 1, legge 12.6.90 n.
146, delle seguenti prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di
sciopero, al fine di contemperare
l'esercizio del diritto di sciopero con
la
garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e
diritti
costituzionalmente tutelati:
a) attività,
dirette e strumentali, riguardanti lo
svolgimento degli
scrutini e degli esami finali nonché degli esami d'idoneità;
b) attività,
dirette e strumentali, riguardanti lo
svolgimento degli
esami finali, con particolare riferimento
agli esami conclusivi dei cicli
di istruzione nei diversi ordini e gradi del
sistema scolastico (esami di
licenza
elementare, esami di
licenza media, esami
di qualifica
professionale e di licenza d'arte, esami di
abilitazione all'insegnamento
del grado preparatorio, esami di Stato);
c) vigilanza sui minori durante
i servizi di
refezione, ove
funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione
del servizio;
d) vigilanza degli impianti e
delle apparecchiature, laddove
l'interruzione del funzionamento
comporti danni alle persone o
alle
apparecchiature stesse;
e) attività riguardanti la conduzione dei
servizi nelle aziende agricole
per quanto attiene alla cura e
all'allevamento del bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei
rifiuti tossici, nocivi e
radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare il
pagamento degli stipendi e
delle
pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione
decentrata e comunque per il periodo di
tempo strettamente necessario in
base all'organizzazione delle singole
istituzioni scolastiche;
h) servizi
indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati
nelle precedenti lett. c) e d), con
particolare riferimento alla cucina e
alla mensa e alla vigilanza sugli allievi
anche nelle ore notturne.
2. In
sede di contrattazione integrativa a
livello nazionale di
ministero, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente
accordo, saranno individuati i criteri
generali per la determinazione dei
contingenti del personale educativo e
ATA necessari ad assicurare le
prestazioni indispensabili di cui al
precedente comma 1.
L'accordo integrativo di cui al presente
comma ha validità quadriennale;
nelle
more della sua definizione restano in vigore le norme derivanti
dai precedenti accordi nella stessa materia.
3. In occasione di ogni sciopero, i capi
d'istituto inviteranno in forma
scritta il personale a rendere comunicazione
volontaria circa l'adesione
allo sciopero entro il 10° giorno dalla
comunicazione della proclamazione
dello sciopero oppure entro il 5°, qualora
lo sciopero sia proclamato per
più comparti.
Decorso tale termine, sulla base dei dati
conoscitivi disponibili i capi
d'istituto
valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico
e,
almeno 5 giorni
prima dell'effettuazione dello
sciopero,
comunicheranno le modalità di
funzionamento o la
sospensione del
servizio
alle famiglie nonché
al Provveditore agli
studi. Dalla
comunicazione al Provveditore dovrà
altresì risultare se
il capo
d'istituto aderirà allo sciopero per
consentire al medesimo Provveditore
di designare l'eventuale sostituto.
L'astensione individuale dallo
sciopero che eventualmente segua la
comunicazione dell'astensione dal lavoro,
equivale ad un'offerta tardiva
di
prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d'istituto
o dal Provveditore agli studi.
4. I
capi d'istituto, in
occasione di ciascuno
sciopero,
individuano
- sulla base
anche della comunicazione volontaria
del
personale
in questione circa i propri comportamenti
sindacali - i
nominativi del personale da includere nei
contingenti di cui al precedente
comma
2, in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed
educative,
tenuti alle prestazioni
indispensabili ed esonerati dallo
sciopero
stesso per garantire
la continuità delle
prestazioni
indispensabili di cui al precedente comma 1.
I
nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati
ai singoli
interessati 5 giorni prima
dell'effettuazione dello sciopero.
Il
soggetto individuato ha il
diritto di esprimere, entro il
giorno
successivo
alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà
di
aderire
allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel
caso
sia possibile.
In
caso di adesione
allo sciopero del capo d'istituto,
le relative
funzioni aventi carattere di essenzialità e
di urgenza saranno svolte,
nell'ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più
anziano d'età in servizio.
I
capi d'istituto e
gli organi dell'amministrazione
scolastica, ai
relativi
livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i
dati
relativi all'adesione allo sciopero dopo la
sua effettuazione.
Art. 3
- NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
1. La comunicazione della proclamazione di
qualsiasi azione di sciopero
relativa
al solo comparto
scuola, da parte
delle strutture e
rappresentanze sindacali, deve avvenire con
un preavviso non inferiore a
giorni 15 e deve contenere l'indicazione se
lo sciopero sia indetto per
l'intera
giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il
preavviso
non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni
di
sciopero che interessino più comparti.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in
precedenza, le strutture e
le
rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle
amministrazioni, al fine di garantire la
regolarità al servizio per il
periodo temporale interessato dallo sciopero
stesso.
2. La
proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze
nazionali di comparto deve essere comunicata
alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione
pubblica e al Ministero della
pubblica istruzione - Gabinetto del
Ministro; la proclamazione e la revoca
di
scioperi relativi a vertenze di
livello territoriale o di singolo
istituto
deve essere comunicata
al Provveditorato agli
studi di
appartenenza.
In
caso di sciopero
il Ministero della pubblica
istruzione e i
Provveditorati agli studi sono tenuti a trasmettere agli
organi di
stampa
e alle reti radiotelevisive di
maggiore diffusione nell'area
interessata dallo sciopero una comunicazione
circa i tempi, le modalità
e
l'eventuale revoca dell'azione
di sciopero. Le
amministrazioni
predette
si assicurano che
gli organi di informazione garantiscano
all'utenza
un'informazione chiara, esauriente
e tempestiva dello
sciopero,
anche relativamente alla
frequenza e alle fasce orarie
di
trasmissione dei messaggi.
3. Al
fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni
indispensabili indicati nell'art. 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo
indeterminato;
b) atteso
che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e
alla
attività
educativa delle relative
prestazioni indispensabili indicate
nell'art.
2 si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia
dell'anno scolastico, espressa in giorni,
gli scioperi, anche brevi, di
cui alla successiva lett. d),
non possono superare per le attività
di
insegnamento e per le attività connesse con
il funzionamento della scuola
nel
corso di ciascun anno scolastico il limite di 40
ore individuali
(equivalenti a 8 giorni per anno
scolastico) nelle scuole
materne ed
elementari e di 60 ore annue individuali
(equivalenti a 12 giorni di anno
scolastico) negli altri ordini e gradi
d'istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se
trattasi di sciopero breve o di
sciopero generale, non può superare, per
ciascun ordine e grado di scuola
i 2 giorni consecutivi; tra un'azione e la
successiva deve intercorrere un
intervallo di tempo non inferiore a 7
giorni;
d) gli
scioperi brevi - che sono
alternativi rispetto agli scioperi
indetti per l'intera giornata - possono
essere effettuati soltanto nella
1a
oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative,
o di
servizio per i capi d'istituto e per il
personale ATA.
In
caso di organizzazione delle attività su più
turni, gli scioperi
possono essere effettuati soltanto nella 1a
o nell'ultima ora di ciascun
turno;
se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi
saranno
effettuati nella 1a ora del turno antimeridiano e
nell'ultima
del turno pomeridiano.
La
proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere
precisato se lo sciopero riguarda la 1a
oppure l'ultima ora di lezione,
non
essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono
computabili ai fini del raggiungimento dei
tetti di cui alla lett. b); a
tal fine 5 ore di sciopero breve
corrispondono a 1 giornata di sciopero.
La
durata degli scioperi
brevi per le
attività funzionali
all'insegnamento deve essere stabilita
con riferimento all'orario
predeterminato in sede di programmazione;
e) gli
scioperi effettuati in
concomitanza con le iscrizioni
degli
alunni dovranno garantirne comunque
l'efficace svolgimento e non potranno
comportare
un differimento oltre il 3° giorno successivo alle date
previste
come terminali delle operazioni relative alle
disposizioni
ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con
le giornate nelle quali è
prevista l'effettuazione degli scrutini
trimestrali o quadrimestrali non
finali
non devono comunque comportare un differimento della conclusione
delle
operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto
alle
scadenze fissate dal calendario scolastico;
g) gli scioperi proclamati e concomitanti con
le giornate nelle quali è
prevista l'effettuazione degli scrutini
finali non devono differirne la
conclusione nei soli casi in cui il
compimento dell'attività valutativa
sia
propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli
di
istruzione.
Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque
comportare un differimento delle operazioni
di scrutinio superiore a 5
giorni rispetto alla scadenza programmata
della conclusione;
h) gli
scioperi di qualsiasi
genere dichiarati o
in corso di
effettuazione saranno immediatamente
sospesi in caso di
avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di
calamità naturale;
i) le disposizioni del presente articolo in
tema di preavviso minimo e
di
indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal
lavoro
in difesa dell'ordine
costituzionale o di protesta per
gravi
eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza
dei lavoratori.
Art. 4
- PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
1. Allo
scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi
di
lavoro
nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla
necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero l'emanazione
di
provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza
siano
preceduti da un tentativo di
conciliazione davanti ad appositi
organismi di conciliazione. Tali organismi
devono essere istituiti entro
60 giorni dall'entrata in vigore del
presente contratto, d'intesa tra le
parti
stesse, presso il
Ministero della pubblica
istruzione per i
conflitti
a livello nazionale e presso i Provveditorati agli studi per
quelli a livello locale.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di
conciliazione e nei periodi di
esclusione
dello sciopero di cui
all'art. 3, le amministrazioni si
astengono
dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei
lavoratori direttamente coinvolti nel
conflitto.