Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001

 

DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

A  seguito del parere favorevole espresso in data 11.3.99 dal Comitato  di

Settore  sul  testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001 del  personale

del  comparto  delle  Regioni  e  delle  Autonomie  Locali,  nonché  della

certificazione  della  Corte  dei  Conti  sull'attendibilità   dei   costi

qualificati  per  il medesimo accordo e sulla loro compatibilità  con  gli

strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 1.4.99, alle  ore  9,

ha avuto luogo l'incontro tra:

 

l'ARAN: nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa

 

e   i   rappresentanti  delle  seguenti  Organizzazioni  e  Confederazioni

sindacali:

 

-Organizzazioni  sindacali: CGIL-FP, FIST-CISL, UIL-EE.LL, DICCAP-CONFSAL-

  DIPARTIMENTO ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE - (FENAL-

  CONFSAL, SNALCC-CONFSAL, SULPM-CONFSAL), COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO

  (FIADEL-CISAL, FIALP-CISAL, CISAS-FISAEL, CONFAIL-UNSIAU,  CONFILL  ENTI

  LOCALI-CUSAL, USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL), FEDERAZIONE NAZIONALE EE.LL. (UGL

  ENTI  LOCALI,  CIL, CILDI-FILDI, CONSAL-FEDNADEL; SAL,  QUADRIL,  SINPA,

  OSPOL);

-Confederazioni Sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, UGL.

 

Al  termine  della  riunione le parti hanno sottoscritto  l'allegato  CCNL

relativo  al  personale  dipendente del comparto  delle  Regioni  e  delle

Autonomie Locali.

 

 

 

Parte I

 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

 

Art. 1 - Campo di applicazione.

 

1.Il  presente CCNL si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo

  indeterminato  o determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale,

  dipendente dagli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali

  di cui all'accordo quadro 2.6.98, dal Comune di Campione d'Italia, dalle

  istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)  che  svolgono

  prevalente  attività assistenziale individuate dalle Regioni  nonché  ai

  dipendenti degli enti locali in servizio presso le case da gioco.

 

2.Nel  testo del presente contratto i riferimenti al D.lgs. 3.2.93  n.  29

  come  modificato,  integrato o sostituito dai DD.lgs.  4.11.97  n.  396,

  31.3.98 n. 80 e 29.10.98 n. 387, sono riportati come D.lgs. n. 29/93.

 

 

 

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione

         del contratto.

 

1.Il  presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre

  2001  per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al  31

  dicembre 1999 per la parte economica.

 

2.Gli  effetti  giuridici  decorrono dal giorno successivo  alla  data  di

  stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

 

3.Gli  istituti a contenuto economico e normativo con carattere  vincolato

  ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla

  data di stipulazione di cui al comma 2.

 

4.Il  presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in

  anno  qualora  non ne sia data disdetta da una delle parti  con  lettera

  raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. In  caso  di

  disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando

  non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

 

5.Per  evitare  periodi  di  vacanza  contrattuale,  le  piattaforme  sono

  presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo

  e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali

  non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

 

6.Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi  dalla  data  di

  scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva,

  ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo

  le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23.7.93. Per le

  modalità di erogazione di detta indennità, l'ARAN stipula apposito accordo

  ai sensi degli artt. 51 e 52, commi 1, 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 29/93.

 

7.In  sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto  di

  riferimento  del  negoziato  sarà  costituito  dalla  comparazione   tra

  l'inflazione  programmata e quella effettiva intervenuta nel  precedente

  biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del 23.7.93.

 

 

 

Titolo II - RELAZIONI SINDACALI

 

Capo I

 

Art. 3 - Obiettivi e strumenti.

 

1.Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli  e

  responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con

  l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate

  l'efficacia  e  l'efficienza dei servizi erogati alla collettività,  con

  l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla  crescita

  professionale del personale.

 

2.Il  predetto obiettivo comporta la necessità di un sistema di  relazioni

  sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli relazionali:

 

a)contrattazione collettiva a livello nazionale;

b)contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle materie e con  le

  modalità indicate dal presente contratto;

c)contrattazione  decentrata integrativa a livello  territoriale,  con  la

  partecipazione di più enti, secondo la disciplina degli  artt.  5  e  6;

  interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la disciplina

  dell'art. 13 del CCNL 6.7.95;

d)concertazione e informazione.

 

 

 

Art. 4 - Contrattazione collettiva decentrata integrativa

         a livello di ente.

 

1.In  ciascun  ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato

  integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della

  disciplina, stabilita dall'art. 17.

 

2.In   sede  di  contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa  sono

  regolate le seguenti materie:

 

a)i  criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie,

  indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto

  della disciplina  prevista dallo stesso art. 17;

b)i  criteri  generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale

  sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di

  miglioramento  della  qualità del servizio;  i  criteri  generali  delle

  metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione e i

  criteri  di ripartizione delle risorse destinate alle finalità   di  cui

  all'art. 17, comma 2, lett. a);

c)le  fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione

  e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art.

  17, comma 2, lett. e), f), g);

d)i   programmi  annuali  e  pluriennali   delle  attività  di  formazione

  professionale,  riqualificazione  e  aggiornamento  del  personale   per

  adeguarlo ai processi d'innovazione;

e)le  linee  di  indirizzo e i criteri per la garanzia e il  miglioramento

  dell'ambiente  di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione  e

  alla  sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti

  rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;

f)implicazioni  in  ordine alla qualità del lavoro e alla  professionalità

  dei   dipendenti   in  conseguenza  delle  innovazioni   degli   assetti

  organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;

g)le  pari  opportunità,  per  le finalità e  con  le  procedure  indicate

  dall'art. 28 del DPR 19.11.90 n. 333, anche per le finalità della  legge

  10.4.91 n. 125;

h)i  criteri  delle  forme di incentivazione delle specifiche  attività  e

  prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate nell'art.

  15, comma 1, lett. k);

i)le  modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di

  cui all'art. 22;

l)le  modalità  di  gestione  delle  eccedenze  di  personale  secondo  la

  disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art.  35  del

  D.lgs. n. 29/93;

m)criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.

 

3.La  contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda,  altresì,

  le  materie previste dall'art. 16, comma 1, del CCNL stipulato  in  data

  31.3.99.

 

4.Fermi   restando  i  principi  dell'autonomia  negoziale  e  quelli   di

  comportamento indicati dall'art. 3, comma 1, decorsi 30 giorni dall'inizio

  delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino a

  un  massimo  di ulteriori 30 giorni, le parti  riassumono le  rispettive

  prerogative  e  libertà  di iniziativa e decisione,  limitatamente  alle

  materie di cui al comma 2, lett. d), e), f) ed m).

 

5.I  contratti  collettivi decentrati integrativi non  possono  essere  in

  contrasto con vincoli risultanti dai CCNL o comportare oneri non previsti

  rispetto  a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art.

  15, comma 5, e dall'art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono

  essere applicate.

 

 

 

Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo

         del contratto collettivo decentrato integrativo.

 

1.I  contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale

  e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello

  da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie

  previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi

  o verifiche periodiche. L'utilizzo delle risorse è determinato in sede di

  contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

 

2.L'ente  provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata

  alle  trattative di cui al comma 1 entro 30 giorni da quello  successivo

  alla  data   di  stipulazione del presente contratto e  a  convocare  la

  delegazione  sindacale  di cui all'art. 10, comma  2,  per  l'avvio  del

  negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme.

 

3.Il   controllo   sulla  compatibilità  dei  costi  della  contrattazione

  collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato

  dal  collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto,

  dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine,

  l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita  dalla

  delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata

  da  apposita  relazione illustrativa tecnico-finanziaria.  Trascorsi  15

  giorni  senza  rilievi,  l'organo  di  governo  dell'ente  autorizza  il

  presidente   della   delegazione  trattante  di  parte   pubblica   alla

  sottoscrizione del contratto.

 

4.I  contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite

  clausole  circa  tempi,  modalità e procedure  di  verifica  della  loro

  attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei

  successivi contratti collettivi decentrati integrativi.

 

5.Gli  enti  sono  tenuti  a trasmettere all'ARAN, entro  5  giorni  dalla

  sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità

  di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e

  pluriennali di bilancio.

 

6.I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 6.7.95 conservano

  la  loro  efficacia  sino alla sottoscrizione presso  ciascun  ente  del

  contratto collettivo decentrato integrativo di cui al presente articolo.

 

 

 

Art. 6 - Contrattazione collettiva decentrata integrativa

         di livello territoriale.

 

1.La contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel caso di enti di

  minori  dimensioni demografiche, nonché le IPAB prive di dirigenza,  può

  svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli d'intesa fra le

  OO.SS. firmatarie del presente contratto e l'ANCI e l'UNCEM, da definirsi

  in sede regionale o provinciale oppure di comunità montane o di consorzi e

  unioni di comuni, ovvero con riferimento diretto a più enti locali. A tali

  protocolli  possono aderire gli enti interessati e i  relativi  soggetti

  sindacali.

 

2.I protocolli devono precisare:

 

-la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;

-la composizione della delegazione sindacale;

-la  procedura  per  l'autorizzazione alla  sottoscrizione  del  contratto

  decentrato  integrativo territoriale, ivi compreso  il  controllo  sulle

  compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, con i vincoli di  cui

  all'art. 5.

 

3.Gli  Enti che aderiscono ai protocolli definiscono con apposita  intesa,

  secondo i rispettivi ordinamenti, le modalità per la formulazione  degli

  atti di indirizzo.

 

 

 

Art. 7 - Informazione.

 

1.L'ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali  di

  cui  all'art.  10,  comma 2, sugli atti di valenza  generale,  anche  di

  carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione

  degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.

 

2.Nel  caso  in  cui  si tratti di materie per le quali il  presente  CCNL

  prevede  la  concertazione  o  la contrattazione  collettiva  decentrata

  integrativa, l'informazione  deve essere preventiva.

 

3.Ai  fini  di  una  più compiuta informazione le parti, su  richiesta  di

  ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale e in ogni caso

  in  presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli

  uffici  e  dei  servizi; iniziative per l'innovazione tecnologica  degli

  stessi;  eventuali  processi di dismissione, di esternalizzazione  e  di

  trasformazione, tenuto anche conto di quanto stabilito dall'art. 11, comma

  5, del CCNL quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del

  2.6.98.

 

4.Nei   casi  di  cui  all'art.  19  del  D.Lgs.  626/94  è  prevista   la

  consultazione  del  rappresentante della sicurezza. La  consultazione  è

  altresì effettuata nelle materie in cui essa è prevista dal D.Lgs. 29/93.

 

 

 

Art. 8 - Concertazione.

 

1.Ciascuno   dei   soggetti  di  cui  all'art.  10,  comma   2,   ricevuta

  l'informazione,  ai sensi dell'art. 7, può attivare, mediante  richiesta

  scritta,  la concertazione. La concertazione si effettua per le  materie

  previste dall'art. 16, comma 2, del CCNL stipulato il 31.3.99 e  per  le

  seguenti materie:

 

 a)articolazione dell'orario di servizio;

 b)calendari   delle attività delle istituzioni scolastiche e degli  asili

    nido;

 c)criteri  per  il  passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento

    di  attività  o  di disposizioni legislative comportanti trasferimenti

    di funzioni e personale;

 d)andamento dei processi occupazionali;

 e)criteri generali per la mobilità interna;

 f)definizione  dei criteri per la determinazione dei carichi  di  lavoro,

    limitatamente  alle  amministrazioni che ancora  vi  siano  tenute  ai

    sensi dell'art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 29/93.

    

2.La  concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro  il

     giorno  dalla  data  di  ricezione  della  richiesta;  durante   la

  concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di

  responsabilità, correttezza e trasparenza.

 

3.La concertazione si conclude nel termine massimo di 30 giorni dalla data

 della  relativa  richiesta. Dell'esito della stessa è  redatto  specifico

 verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.

 

 

 

Capo II - I SOGGETTI SINDACALI

 

Art. 9 - Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro.

 

1.I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:

 

a)le  rappresentanze sindacali unitarie (RSU) elette ai sensi dell'accordo

  collettivo  quadro per la costituzione delle RSU per  il  personale  dei

  comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo

  regolamento elettorale, stipulato il 7.8.98;

b)gli   organismi   di  tipo  associativo  delle  associazioni   sindacali

  rappresentative previste dall'art. 10, comma 2, dell'accordo  collettivo

  indicato nella lett. a).

 

2.I  soggetti  titolari  dei  diritti e delle prerogative  sindacali,  ivi

  compresi  quelli previsti dall'art. 10, comma 3, del CCNL  quadro  sulle

  modalità  di  utilizzo dei distacchi, aspettative e  permessi  sindacali

  stipulato  il  7.8.98, sono quelli previsti dall'art. 10, comma  1,  del

  medesimo accordo.

 

 

 

Art. 10 - Composizione delle delegazioni.

 

1.Ai  fini  della contrattazione collettiva decentrata integrativa,  fatto

  salvo  quanto  previsto  dall'art. 6, ciascun ente individua i dirigenti -

  o, nel caso enti privi di dirigenza,  i funzionari - che fanno parte della

  delegazione trattante di parte pubblica.

 

2.Per le OO.SS. la delegazione è composta:

 

-dalle RSU;

-dai  rappresentanti delle OO.SS. territoriali di categoria firmatarie del

  presente CCNL.

 

3.Gli  enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa

  decentrata, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale

  delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

 

 

 

Capo III - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

 

Art. 11 - Clausole di raffreddamento.

 

1.Il  sistema  delle  relazioni  sindacali è  improntato  ai  principi  di

  correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti e orientato alla

  prevenzione dei conflitti. Entro il 1° mese del negoziato relativo  alla

  contrattazione  decentrata le parti, qualora non vengano  interrotte  le

  trattative, non assumono iniziative unilaterali né procedono  ad  azioni

  dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non

  assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

 

 

 

Parte II

 

Titolo III - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 12 - Incrementi tabellari.

 

1.Gli  stipendi tabellari derivanti dall'applicazione dell'art. 1 del CCNL

  del  16.7.96  sono  incrementati degli importi  mensili  lordi,  per  13

  mensilità, indicati nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.

 

2.A  seguito  dell'attribuzione degli incrementi indicati nel comma  1,  i

  valori economici dei trattamenti  correlati alle posizioni iniziali e di

  sviluppo del nuovo sistema  di classificazione di cui al CCNL del 31.3.99,

  sono rideterminati secondo le indicazioni delle allegate tabelle B e C e

  con le decorrenze ivi previste.

 

3.Sono  confermate  l'indennità integrativa  speciale  e  la  retribuzione

  individuale  d'anzianità  negli importi in godimento  dal  personale  in

  servizio alla data di stipulazione del presente contratto.

 

 

 

Art. 13 - Effetti dei nuovi stipendi.

 

1.Nei  confronti  del  personale cessato o che cesserà  dal  servizio  con

  diritto  a  pensione  nel periodo di vigenza della parte  economica  del

  presente  contratto  1998-99, gli incrementi di cui  all'art.  12  hanno

  effetto  integralmente,  alle scadenze e negli  importi  previsti  nella

  tabella  A,  ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.

  Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva

  del  preavviso,  nonché  di  quella prevista  dall'art.  2122  C.C.,  si

  considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del

  rapporto.

 

2.Salvo  diversa  espressa previsione del CCNL del 6.7.95, gli  incrementi

  dello  stipendio  tabellare previsti dall'art. 12 hanno  effetto,  dalle

  singole decorrenze, su tutti sugli istituti di carattere economico per la

  cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio

  allo stipendio tabellare annuo.

 

3.Al  personale  dell'ex  8a  qualifica che ne abbia  già  beneficiato,  è

  conservato,   negli  attuali  importi,  nell'ambito  della  retribuzione

  individuale d'anzianità, il compenso riconosciuto dall'art. 69, comma 1,

  DPR n. 268/97.

 

 

 

Art. 14 - Lavoro straordinario.

 

1.Per  la  corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro

  straordinario  gli  enti  possono utilizzare,  dall'anno  1999,  risorse

  finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al

  Fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL 6.7.95, per la parte

  che  residua  dopo l'applicazione dell'art. 15, comma 1,  lett.  a)  del

  presente  CCNL.  Le  risorse eventualmente eccedenti rispetto  a  quelle

  derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31,

  comma 2, lett. a), CCNL 6.7.95 e successive modifiche e integrazioni, sono

  destinate ad incrementare le disponibilità dell'art. 15.

 

2.Le  risorse  di  cui  al  comma  1 possono essere  incrementate  con  le

  disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla

  tutela  di  particolari attività, e in particolare di quelle elettorali,

  nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

 

3.Le  parti si incontrano a livello di ente, almeno 3 volte all'anno,  per

  valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro

  straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una

  progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi  di

  razionalizzazione  dei  servizi.  I  risparmi  accertati  a   consuntivo

  confluiscono   nelle  risorse  indicate  nell'art.  15,   in   sede   di

  contrattazione  decentrata integrativa, con prioritaria destinazione  al

  finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

 

4.A  decorrere  dal  31.12.99, le risorse destinate nel medesimo  anno  al

  pagamento  dei  compensi  per prestazioni di lavoro  straordinario  sono

  ridotte nella misura del 3% e il limite massimo annuo individuale per le

  medesime  prestazioni è rideterminato in 180 ore. I  risparmi  derivanti

  dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di  cui

  all'art.  15  con  prioritaria destinazione al finanziamento  del  nuovo

  sistema di classificazione del personale.

 

5.E'  consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti  od

  Organismi   pubblici   autorizzati  per  legge   o   per   provvedimento

  amministrativo,  per  il tramite degli enti del comparto,  di  specifici

  compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche e

  attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.

 

 

 

Art. 15 - Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane

          e per la produttività.

 

1.Presso ciascun ente, a decorrere dall'1.1.99, sono annualmente destinate

  all'attuazione  della nuova classificazione del personale,  fatto  salvo

  quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.99,

  nonché  a  sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività,

  l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:

 

a)gli  importi dei Fondi di cui all'art. 31, comma 2, lett. b), c), d)  ed

  e)  del CCNL 6.7.95, e successive modificazioni e integrazioni, previsti

  per   l'anno   1998  e  costituiti  in  base  alla  predetta  disciplina

  contrattuale,  comprensivi  anche  delle  eventuali  economie   previste

  dall'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/96, nonché la  quota

  parte delle risorse di cui alla lett. a) dello stesso art. 31, comma  2,

  già  destinate  al  personale delle ex qualifiche 7a e  8a  che  risulti

  incaricato   delle  funzioni  dell'area  delle  posizioni  organizzative

  calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;

b)le  eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento

  economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.95 e dell'art.

  3  del  CCNL del 16.7.96, nel rispetto delle effettive disponibilità  di

  bilancio dei singoli enti;

c)gli  eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento  accessorio

  nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.95  e

  dell'art. 3 del CCNL 16.7.96, qualora dal consuntivo dell'anno precedente

  a  quello  di  utilizzazione non risulti un incremento delle  spese  del

  personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL;

d)le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97;

e)le  economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di  lavoro  da

  tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e

  seguenti della legge n. 662/96 e successive integrazioni e modificazioni;

f)i  risparmi  derivanti dall'applicazione della disciplina  dell'art.  2,

  comma 3, del D.lgs. n. 29/93;

g)l'insieme  delle risorse già destinate, per l'anno 1998,   al  pagamento

  del Livello Economico Differenziato (LED) al personale in servizio, nella

  misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.96;

h)dalle    risorse    destinate  alla  corresponsione  dell'indennità   di

  £.  1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL 6.7.95;

i)da  una  quota  degli eventuali minori oneri derivanti  dalla  riduzione

  stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale,

  sino a un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo

  della  stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del Fondo di  cui

  all'art.  17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera  è

  applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore;

j)un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota

  relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai

  tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio  con

  decorrenza dal 31.12.99 e a valere per l'anno successivo;

k)le  risorse  che  specifiche  disposizioni  di  legge  finalizzano  alla

  incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi

  secondo la disciplina dell'art. 17;

l)le  somme  connesse  al trattamento economico accessorio  del  personale

  trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi

  di decentramento e delega di funzioni;

m)gli  eventuali  risparmi  derivanti dall'applicazione  della  disciplina

  dello straordinario di cui all'art. 14;

n)per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario,  un

  importo non superiore a quello stabilito al 31.12.97, ai sensi dell'art.

  31, comma 5, del CCNL 6.7.95.

 

2.In  sede  di  contrattazione decentrata integrativa,  ove  nel  bilancio

  dell'ente  sussista la relativa capacità di spesa, le  parti  verificano

  l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dall'1.4.99, delle  risorse

  economiche  di  cui al comma 1, sino a un importo massimo corrispondente

  all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota

  relativa alla dirigenza.

 

3.La  disciplina  prevista dal comma 1, lett. b), c) e dal  comma  2,  non

  trova  applicazione  nei confronti degli enti locali  in  situazione  di

  dissesto  o di deficit  strutturale, per i quali non sia intervenuta  ai

  sensi  di  legge  l'approvazione dell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente

  riequilibrato.

 

4.Gli  importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma  2,  possono

  essere  resi  disponibili solo a seguito del preventivo accertamento  da

  parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle

  effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di

  processi  di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività  ovvero

  espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi

  di produttività e di qualità.

 

5.In   caso   di   attivazione  di  nuovi  servizi  o   di   processi   di

  riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti,  ai

  quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio

  cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture

  e/o  delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino  un

  incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della

  programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6  del

  D.lgs.  n.  29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie  per

  sostenere  i  maggiori  oneri del trattamento economico  accessorio  del

  personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa

  copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

 

 

 

Art. 16 - Norme programmatiche.

 

1.A   decorrere   dall'1.6.99,  le  risorse  finanziarie  destinate   alla

  contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere integrate

  dagli enti nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono

  avvalersi di tale  facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso

  dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in un'apposita intesa che

  le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30.4.99;  a

  tal fine l'ARAN convoca le OO.SS. firmatarie del presente contratto entro

  il mese successivo alla data della sua stipulazione.

 

2. Salvo diversa disciplina eventualmente definita tra le parti stipulanti

  il presente CCNL, ai sensi dell'art. 14, comma 2, ultimo periodo del CCNL

  del  31.3.99,  a decorrere dall'1.1.2001, il costo medio  ponderato  del

  personale  collocato in ciascun percorso economico di sviluppo  non  può

  superare il valore medio del percorso dello stesso.

 

 

 

Art. 17 - Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo

          delle risorse umane e per la produttività.

 

1.Le risorse  di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e

  significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli

  enti  e  delle  amministrazioni e di qualità dei  servizi  istituzionali

  mediante  la realizzazione di piani di attività anche pluriennali  e  di

  progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e

  di controllo quali-quantitativo dei risultati.

 

2.In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art.

  15 sono utilizzate per:

 

a)erogare   compensi   diretti  a  incentivare  la   produttività   e   il

  miglioramento  dei  servizi,  attraverso la corresponsione  di  compensi

  correlati  al  merito e all'impegno di gruppo per centri di  costo,  e/o

  individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema

  permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.99;

b)costituire   il  Fondo  per  corrispondere  gli  incrementi  retributivi

  collegati  alla  progressione  economica  nella  categoria  secondo   la

  disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.99; l'ammontare di tale Fondo è

  determinato,  a  valere sulle risorse di cui all'art.  15,  in  sede  di

  contrattazione  integrativa decentrata; in tale Fondo  restano  comunque

  acquisite,  anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le  risorse

  destinate  alle  posizioni  di  sviluppo  della  progressione  economica

  orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio;

c)costituire  il  Fondo per corrispondere la retribuzione di  posizione  e

  risultato  secondo  la  disciplina dell'art. 10 del  CCNL  31.3.99,  con

  esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all'art. 11

  dello stesso CCNL; ai fini della determinazione del Fondo, a valere sulle

  risorse  di  cui  all'art. 15, gli enti preventivamente istituiscono  le

  posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.99 e

  ne  definiscono il valore economico il cui ammontare totale  corrisponde

  alla  dotazione  complessiva del Fondo stesso. Per gli enti  destinatari

  delle disposizioni richiamate nell'art. 11 del CCNL 31.3.99, resta fermo

  quanto   previsto  da  tale  articolo  anche  per  quanto  riguarda   il

  finanziamento degli oneri;

d)il  pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità,  maneggio

  valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina

  prevista dagli artt. 11 comma 12, 13 comma 7, e  34 comma 1, lett. f) g)

  ed h) del DPR n. 268/87, dall'art. 28 del DPR n. 347/83, dall'art. 49 del

  DPR n. 333/90 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;

e)compensare l'esercizio di attività  svolte in condizioni particolarmente

  disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C;

f)compensare  l'eventuale esercizio di compiti che  comportano  specifiche

  responsabilità da parte del personale delle categorie B e C  quando  non

  trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del

  CCNL  31.3.99; compensare altresì specifiche responsabilità affidate  al

  personale  della  categoria D, che non risulti  incaricato  di  funzioni

  dell'area  delle  posizioni organizzative secondo  la  disciplina  degli

  articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.99  in  misura  non  superiore  a £.

  3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti; sino

  alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la

  disciplina  degli artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.95 nonché dell'art.  2,

  comma 3, 2° periodo, del CCNL del 16.7.96. La contrattazione integrativa

  decentrata  stabilisce  le  modalità di  verifica  del  permanere  delle

  condizioni  che  hanno determinato l'attribuzione dei compensi  previsti

  dalla presente lettera;

g)incentivare   le  specifiche  attività  e  prestazioni  correlate   alla

  utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k);

h)incentivare,  limitatamente  alle  Camere  di  commercio,  il  personale

  coinvolto nella realizzazione di specifici progetti finalizzati coerenti

  con  il programma pluriennale di attività, utilizzando le risorse di cui

  all'art.  15,  comma  1, lett. n), destinate in  via  esclusiva  a  tali

  finalità.

 

3.Le  risorse  di cui al comma 2, lett. c) sono incrementate  della  somma

  necessaria al pagamento dell'indennità di £. 1.500.000 prevista dall'art.

  37, comma 4, del CCNL 6.7.95 a tutto il personale dell'ex qualifica 8a che

  ne beneficiava alla data di stipulazione del presente contratto e che non

  sia investito di un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art.

  9  del CCNL 31.3.99. Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di

  posizione eventualmente attribuita ai sensi dell'art. 10 del medesimo CCNL

  del 31.3.99.

 

4.Le  risorse  del  Fondo di cui al comma 2, lett. b)  sono  destinate  al

  pagamento degli incrementi economici spettanti al personale collocato in

  tutte  le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese

  quelle conseguite ai sensi dell'art. 7, comma 2, CCNL 31.3.99.

 

5.Le  somme  non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità

  del  corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento  delle

  risorse dell'anno successivo.

 

6.Gli  istituti  previsti dalla lett. d) del comma 2,  per  le  parti  non

  modificate e fino all'attuazione della disciplina dell'art. 24, comma 2,

  lett.  c) del presente CCNL, restano disciplinati dalle disposizioni  in

  vigore; l'utilizzo delle risorse dei Fondi previsti dal comma 2, lett. b)

  e c) avviene sulla base del modulo di relazioni sindacali di cui all'art.

  16, commi 1 e 2, del CCNL 31.3.99.

 

7.Al  fine  di  incentivare i processi di mobilità previsti  dall'art.  44

  della  legge n. 449/97 e dall'art. 34 del D.lgs. n. 29/93  nonché quelli

  correlati  al  trasferimento  e deleghe di  funzioni  al  sistema  delle

  autonomie  locali, gli enti possono prevedere l'erogazione di  specifici

  compensi 'una tantum' al personale interessato dagli stessi, in misura non

  superiore  a  6  mensilità  di retribuzione calcolata  con  le  modalità

  dell'indennità  sostitutiva del preavviso, nei  limiti  delle  effettive

  capacità di bilancio e, per le Regioni, anche  attraverso l'utilizzo delle

  risorse   correlate  alla  disciplina  dell'art. 22,  comma  2,  DPR  n.

  333/90.

 

 

 

Art. 18 - Collegamento tra produttività ed incentivi.

 

1.L'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed  h)

  è  strettamente  correlata a effettivi incrementi di produttività  e  di

  miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, in unica

  soluzione  ovvero secondo modalità definite a livello di ente,  dopo  la

  necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o

  parziali   conseguiti,   in  coerenza  con  gli  obiettivi   annualmente

  predeterminati  secondo la disciplina del D.lgs, n. 29/93  e  successive

  modificazioni e integrazioni.

 

 

 

Art. 19 - Finanziamento degli oneri di prima attuazione.

 

1.Agli  oneri  derivanti  dalla riclassificazione del  personale  previsto

  dall'art. 7, commi 3 e 4 e dall'art. 12, comma 4, del CCNL 31.3.99, si fa

  fronte mediante utilizzo parziale delle risorse dei singoli enti indicate

  nell'art. 2, comma 2, CCNL 16.7.96. Le disponibilità dei Fondi destinati

  al  trattamento  economico accessorio per l'anno 1998 e successivi  sono

  ridotte in misura proporzionale.

 

2.Agli  oneri  derivanti  dal  pagamento delle  prime  3  mensilità  degli

  incrementi  tabellari  previsti dall'art.  12,  comma  1,  del  presente

  contratto,  con  decorrenza dall'1.7.99, si fa  fronte  con  le  risorse

  finanziarie che i bilanci dei singoli enti hanno già destinato alle spese

  per  il trattamento economico del personale per l'anno 1999, secondo  la

  programmazione triennale dei fabbisogni, e senza necessità di  ulteriori

  integrazioni.

 

 

 

Art. 20 - Disposizioni particolari per il personale incaricato

          delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative.

 

1.La  disciplina dell'art. 18 della legge n. 109/94 e dell'art. 69,  comma

  2, del DPR n. 268/87, trova applicazione anche nei confronti del personale

  incaricato di una delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative

  ai sensi dell'art. 9 del CCNL 31.3.99.

 

2.Nelle  IPAB  che  risultino  privi  di  posizioni  di  categoria  D,  la

  disciplina  degli artt. 8, 9 e 10 si applica ai dipendenti  classificati

  nella categoria C. In tal caso il valore economico della retribuzione di

  posizione  può  variare  da  un  minimo di £. 6.000.000 a un massimo di £.

  15.000.000  e  comunque  nei  limiti delle risorse  del  Fondo  previsto

  dall'art. 17, comma 2, lett. c).

 

 

 

Art. 21 -Disapplicazione  di disposizioni in contrasto con  la  disciplina

         contrattuale sul trattamento economico.

 

1.Nelle  ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.lgs.

  n.  29/93  e  successive modificazioni e integrazioni,  di  disposizioni

  legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito

  trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati  dal

  presente  CCNL,  i  più  elevati compensi, assimilabili  al  trattamento

  fondamentale  per  il  loro  carattere  di  fissità  e  di   continuità,

  eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti  degli

  incrementi previsti dall'art. 12; l'eventuale differenza viene mantenuta

  'ad personam'.

 

2.I  risparmi  di spesa conseguenti all'applicazione del comma  1,  nonché

  quelli  correlati  alla disapplicazione di disposizioni  riguardanti  il

  trattamento  economico accessorio, incrementano le risorse dell'art.  15

  destinate  alla produttività e alle politiche di sviluppo delle  risorse

  umane secondo la disciplina dell'art. 17.

 

3.La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del

  personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di

  rilievo  nazionale  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,  anche  con

  riferimento  all'indennità, comunque denominata, prevista dall'art.  16,

  comma 3, legge n. 253/90 e in godimento all'atto dell'inquadramento.

 

 

 

Titolo IV

 

Art. 22 - Riduzione di orario.

 

1.Al  personale  adibito  a regimi di orario articolato  in  più  turni  o

  secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell'art. 17, comma

  4,   lett.   b)   e   c),  CCNL  6.7.95,  finalizzati  al  miglioramento

  dell'efficienza  e  dell'efficacia delle  attività  istituzionali  e  in

  particolare  all'ampliamento  dei servizi  all'utenza,  è  applicata,  a

  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del  contratto  collettivo

  decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35

  ore  medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del

  presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni

  del  lavoro  straordinario, oppure con stabili modifiche  degli  assetti

  organizzativi.

 

2.I  servizi  di controllo interno o i nuclei di valutazione,  nell'ambito

  delle  competenze  loro attribuite dall'art. 20  del  D.lgs.  n.  29/93,

  verificano che i comportamenti degli enti siano coerenti con gli impegni

  assunti  ai  sensi  del  comma  1, segnalando  eventuali  situazioni  di

  scostamento.

 

3.L'articolazione  delle  tipologie dell'orario di lavoro  secondo  quanto

  previsto dal CCNL del 6.7.95 è determinata dagli enti previo espletamento

  delle procedure di contrattazione di cui all'art. 4.

 

4.Le  parti si impegnano a riesaminare la disciplina del presente articolo

  alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia.

 

 

 

Art. 23 - Sviluppo delle attività formative.

 

1.Le  parti  concordano nel ritenere che per la realizzazione dei processi

  di trasformazione degli apparati pubblici occorre un'efficace politica di

  sviluppo  delle risorse umane, rivolta anche al personale in distacco  o

  aspettativa  sindacale, che può realizzarsi, tra  l'altro,  mediante  la

  rivalutazione  del  ruolo  della formazione  che  costituisce  una  leva

  strategica  per  l'evoluzione professionale e per  l'acquisizione  e  la

  condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento. L'accrescimento e

  l'aggiornamento  professionale  vanno,  perciò,  assunti   come   metodo

  permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze,  per

  favorire  il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata  al

  risultato,  per  sviluppare l'autonomia e la capacità  innovativa  e  di

  iniziativa  delle posizioni con più elevata responsabilità e infine  per

  orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.

 

2.Per  il  perseguimento  delle finalità di  cui  al  comma  1,  le  parti

  convengono  sull'esigenza  di  favorire,  attraverso  la  contrattazione

  collettiva  decentrata  integrativa,  un  significativo  incremento  dei

  finanziamenti già esistenti da destinare alla formazione,  nel  rispetto

  delle  effettive  capacità di bilancio, anche mediante  l'ottimizzazione

  delle risorse dell'Unione europea e il vincolo di reinvestimento di  una

  quota delle risorse rese disponibili dai processi di riorganizzazione e di

  modernizzazione. In conformità a quanto previsto dal protocollo d'intesa

  sul  lavoro pubblico del 12.3.97, nel quadriennio 1998-2001, si perverrà

  alla  destinazione alle finalità previste dal presente articolo  di  una

  quota pari almeno all'1% della spesa complessiva del personale. Le somme

  destinate  alla  formazione  e non spese nell'esercizio  finanziario  di

  riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le

  medesime finalità.

 

3.In  sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, una  quota

  delle  risorse  di  cui  al comma 2 può essere destinata  alle  finalità

  previste dall'art. 35 bis, comma 5, D.lgs. n. 29/93.

 

4.Gli  enti  di  minori dimensioni demografiche appartenenti  agli  ambiti

  territoriali  definiti  ai  sensi dell'art.  6  possono  associarsi  per

  realizzare iniziative formative di comune interesse.

 

 

 

Titolo V - Norme finali e transitorie.

 

Art. 24 - Norma di rinvio.

 

1.Le  parti  si impegnano a negoziare, a partire dal mese successivo  alla

  data  di  stipulazione  del  presente  CCNL  ed  entro  il  30.4.99,  la

  regolamentazione delle procedure di conciliazione in sede sindacale nonché

  quelle di arbitrato relative alle controversie individuali di lavoro.

 

2.Le parti si impegnano altresì a negoziare, a partire dal mese successivo

  alla  data  di  stipulazione del presente CCNL ed entro il  30.4.99,  la

  regolamentazione dei seguenti istituti:

 

a)forme  contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale,

  tenuto conto di quanto previsto dall'art. 36, comma 7, D.lgs. n. 29/93 e

  successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 4, legge n. 191/98, in

  coerenza  con  i  principi  desumibili dalla  disciplina  legislativa  e

  contrattuale vigente nel lavoro privato;

b)il  trattamento  di  fine  rapporto e la  previdenza  complementare  con

  particolare riferimento ai seguenti aspetti:

 

·l'integrale rispetto di quanto disposto dal D.lgs n. 124/93, dalla  legge

  n.  335/95,  dalla  legge  n. 449/97 e loro successive  modificazioni  e

  integrazioni in favore del personale assunto dall'1.1.96 nonché di quello

  che abbia optato per l'applicazione della stessa disciplina;

·la  trasformazione  dell'indennità premio di fine  servizio  in  TFR;  le

  trattenute attualmente operate ai lavoratori ai fini dell'indennità premio

  di  fine  servizio;  la  quota  del TFR  da  destinare  alla  previdenza

  integrativa; la possibilità di erogare anticipazioni sul TFR;

·modalità di finanziamento della previdenza complementare;

 

c)turni,  rischio,  maneggio valori, orario notturno, festivo  e  notturno

  festivo,  reperibilità e altri istituti aventi riflesso sul  trattamento

  economico accessorio, ivi compreso quello del personale educativo  degli

  asili nido;

d)nell'assoluto  rispetto  della quantità  dei  servizi  erogati  e  senza

  aggravi di costo, l'orario:

 

·del  personale  docente delle scuole materne; del personale  docente,  di

  sostegno e per attività integrative delle scuole di ogni ordine e grado;

· del personale educativo degli asili nido;

·dei  docenti  della formazione professionale dipendenti  dagli  enti  del

  comparto;

 

e)le  problematiche del personale dell'area di vigilanza addetto a compiti

  di  responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo  collocato

  nell'ex  6a  qualifica  funzionale  anteriormente alla vigenza del DPR n.

  268/87  ovvero anche successivamente, a seguito di procedure concorsuali

  per il conferimento delle specifiche funzioni gerarchiche, fermo restando

  quanto previsto nell'art. 7, comma 5, del CCNL 31.3.99;

f)il  completamento  della  disciplina delle mansioni  superiori  prevista

  dall'art. 56, D.lgs. n. 29/93, per la parte demandata alla contrattazione;

g)il trattamento economico del personale in distacco sindacale.

 

3.Le  parti si impegnano a ridefinire entro il 30.4.99 la regolamentazione

  di tutti gli altri istituti attinenti agli aspetti economici e normativi

  del rapporto di lavoro per i quali si applica, in via transitoria, l'art.

  26.

 

 

 

Art. 25 - Monitoraggio e verifiche.

 

1.Per   l'approfondimento  di  specifiche  problematiche,  in  particolare

  concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza

  del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in

  relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi

  per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di

  raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'ente è tenuto  a

  fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I Comitati

  per  le  pari  opportunità, istituiti ai sensi  delle  norme  richiamate

  nell'art. 9 del CCNL del 6.7.95, svolgono i compiti previsti dal presente

  comma.

 

2.La  composizione  degli  organismi di cui al  comma  1,  che  non  hanno

  funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata

  rappresentanza femminile.

 

3.Le  Regioni, l'ANCI, l'UPI, l'UNIONCAMERE, l'UNCEM, le IPAB e le  OO.SS.

  possono prevedere la costituzione di un Osservatorio, con le finalità di

  cui  al  comma  1,  in materia di mobilità relativa a  trasferimento  di

  funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di processi di riorganizzazione

  o   di  dissesto  finanziario  nonché  sui  processi  di  formazione   e

  aggiornamento professionale nonché sull'andamento della contrattazione e

  delle controversie individuali.

 

 

 

Art. 26 - Disposizioni transitorie e particolari.

 

1.In  via  transitoria e fino alla completa attuazione di quanto  previsto

  nell'art. 24, la regolamentazione di cui all'art. 2, commi 2  e  3,  del

  D.lgs  n.  29/93  degli  istituti e delle materie non  disciplinati  dai

  contratti collettivi vigenti nel comparto, stipulati ai sensi dello stesso

  decreto legislativo, è quella contenuta nelle previgenti disposizioni di

  legge o degli accordi recepiti in decreti del Presidente della Repubblica

  in base alla legge n. 93/83.

 

2.Fino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 24, resta confermata la

  disciplina delle indennità previste dal commi 1, lett. b), c), d) ed e), 2

  e 3  dell'art. 37 nonché dagli artt. 44 e 46 del CCNL 6.7.95.

 

3.Il  personale  degli enti del comparto, assegnato alle segreterie  della

  Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali

  e della Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 28.8.97 n.

  281, conserva la titolarità a fruire integralmente della disciplina  sul

  trattamento  economico fondamentale e accessorio vigente  per  tutto  il

  personale  di pari categoria, ivi compresa quella definita  in  sede  di

  contrattazione  decentrata  integrativa,  con  oneri  a   carico   delle

  amministrazioni  di appartenenza anche per le quote relative  al  lavoro

  straordinario e al trattamento di missione.

 

4.Nella  stipulazione  dei  contratti individuali  gli  enti  non  possono

  inserire  clausole   peggiorative delle  disposizioni   dei  CCNL  o  in

  contrasto con norme di legge.

 

 

 

Art. 27 - Norma di collegamento alla legislazione regionale.

 

1.I richiami alle disposizioni dei Decreti del Presidente della Repubblica

  di recepimento degli accordi nazionali per il personale degli enti locali

  sono riferiti anche alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali

  di recepimento dei medesimi accordi.

 

 

 

Art. 28 - Disapplicazioni.

 

1.Dalla  data di stipulazione del presente CCNL e del CCNL sulla revisione

  del  sistema di classificazione del personale stipulato in data  31.3.99

  sono  inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte  le

  norme previgenti con essi incompatibili in relazione ai soggetti e  alle

  materie   dalle  stesse  contemplate  e,  in  particolare,  le  seguenti

  disposizioni:

 

·artt.  22  comma 1, 33 escluso comma 5,  34, 35 e 36 del DPR  n.  333/90;

  tabelle 1, 2 e 3 allegate al DPR n. 333/90;

·artt.  10, 21 escluso comma 4, 57, 58, 59, 62 comma 1, 69 comma 1,  71  e

  73 del DPR n. 268/87;

·allegato A al DPR n. 347/83 e al DPR n. 665/84;

·art. 10, 27 del DPR n. 347/83;

·artt. dal 3 all'8 e dal 10 al 12 del CCNL del 6.7.95;

·artt.  27  bis,  dal 31 al 34, 38 del CCNL del 6.7.95, come  integrati  e

  modificati dal CCNL del 16.7.96;

·artt.  35 e 36 del CCNL del 6.7.95, art. 2, comma 3, 2° periodo, del CCNL

  del  16.7.96,  con  effetto  dalla data di  stipulazione  del  contratto

  collettivo integrativo;

·artt.  2,  3,  4  e  5 del CCNL del 16.7.96; la disciplina  del  comma  3

  dell'art.  4 continua ad applicarsi al solo personale dell'ex  3a  e  4a

  qualifica funzionale;

·art.  16, comma 3, legge n. 253/90 dalla data di effettiva attuazione del

  comma 3, art. 21, del presente CCNL.

 

2.Dalla  data  di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme  emanate  dai

  singoli  enti  del  comparto,  in esercizio  di  potestà  legislativa  o

  regolamentare, incompatibili con i CCNL  indicati  nello stesso comma 1.

 

 

 

Tabella A

 

     CATEGORIE         POSIZIONI             AUMENTI MENSILI

                       ECONOMICHE

                                       Dal 1.11.98     dal 1.7.99

                                                    

ex 8° livello         categoria D        54.000          45.000

ex 7° livello         categoria D        54.000          45.000

ex 6° livello         categoria C        42.000          35.000

ex 5° livello         categoria B        40.000          33.000

ex 4  livello         categoria B        40.000          33.000

ex 1°-2°-3° livello   categoria A        36.000          30.000

 

 

 

Tabella B - CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE dal 1° novembre 1998

 

CATEGORIA      D1         D2         D3          D4         D5

                                 23.915.000                 

    D      18.719.000 1.900.000  ..........  1.733.000  2.000.000

                                  3.296.000

 

CATEGORIA      C1        C2       C3        C4

    C      16.275.000 800.000  829.000  1.100.000

                                    

CATEGORIA      B1        B2        B3         B4       B5       B6

                               14.889.000                       

    B      13.345.000 536.000  ..........  444.000  547.000  600.000

                                1.008.000

                                     

CATEGORIA      A1        A2       A3       A4

    A      12.129.000 400.000  503.000  500.000

                                    

 

 

Tabella B bis - Tavola esemplificativa del trattamento economico

                complessivo delle posizioni economiche

                al 1° novembre 1998.

 

       D1         D2          D3          D4          D5

D

   18.719.000 20.619.000  23.915.000  25.648.000  27.648.000

                          23.915.000

                                     

C      C1         C2          C3          C4

   16.275.000 17.075.000  17.904.000  19.004.000

                                    

       B1         B2         B3          B4          B5         B6

B

   13.345.000 13.881.000 14.889.000  15.333.000  15.880.000 16.480.000

                         14.889.000

                                    

A      A1         A2          A3          A4

   12.129.000 12.529.000  13.032.000  13.532.000

                                    

 

 

Tabella  C - CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE DAL 1° luglio 1999

 

CATEGORIA      D1         D2         D3          D4         D5

                                 24.455.000                 

    D      19.259.000 1.900.000  ..........  1.733.000  2.000.000

                                  3.296.000

                                    

CATEGORIA      C1        C2       C3        C4

    C      16.695.000 800.000  829.000  1.100.000

                                    

CATEGORIA      B1        B2        B3         B4       B5       B6

                               15.285.000                       

    B      13.741.000 536.000  ..........  444.000  547.000  600.000

                                1.008.000

                                    

CATEGORIA      A1        A2       A3       A4

    A      12.489.000 400.000  503.000  500.000

 

 

 

Tabella C bis - Tavola esemplificativa del trattamento economico

                complessivo delle posizioni economiche al 1° luglio 1999.

 

       D1         D2          D3          D4          D5

D

   19.259.000 21.159.000  24.455.000  26.188.000  28.188.000

                          24.455.000

                                    

C      C1         C2          C3          C4

   16.695.000 17.495.000  18.324.000  19.424.000

                                    

       B1         B2         B3          B4          B5         B6

B

   13.741.000 14.277.000 15.285.000  15.729.000  16.276.000 16.876.000

                         15.285.000

                                     

A      A1         A2          A3          A4

   12.489.000 12.889.000  13.392.000  13.892.000

 

 

 

Dichiarazione congiunta n. 1.

 

Le  parti,  in  sede  di confronto per la definizione dell'intesa  di  cui

all'art.  16  del presente CCNL, s'impegnano ad analizzare  la  situazione

degli  enti  in condizione di deficit strutturale, anche in  relazione  ad

eventuali modifiche legislative intervenute.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 2.

 

Le  parti concordano che nell'ambito delle iniziative per l'individuazione

e  collocazione  dei  profili professionali, in sede di  attuazione  della

disciplina  sul  nuovo  sistema di classificazione del  personale,  devono

essere   espressamente  definiti  e  valorizzati  quelli  destinati   allo

svolgimento delle attività degli Enti nei riguardi dei cittadini.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 3.

 

Le  parti sottolineano la necessità che gli enti provvedano a un sollecito

adempimento  del  preciso  obbligo  previsto  dagli  artt. 20  del  D.lgs.

n.  29/93  e 39, 40 e 41 del D.lgs. n. 77/95 relativamente all'istituzione

dei  servizi  di controllo interno o dei nuclei di valutazione.  Le  parti

sottolineano,  altresì,  che  il perdurante inadempimento  potrebbe  anche

essere   considerata  come  fonte  di  responsabilità  per  la   ritardata

applicazione ai dipendenti dei benefici economici connessi a tale ritardo.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 4.

 

Le  parti  concordano  sull'opportunità che gli  enti  assumano  tutte  le

iniziative  organizzative necessarie per dare effettiva applicazione  alla

disciplina sull'EURO (moneta unica europea) con riferimento all'erogazione

del trattamento economico del personale.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 5.

 

Le   parti,  in  sede  di  confronto  per  la  stipulazione  del  CCNL  da

sottoscrivere  entro  il  31.3.99, si impegnano a  individuare  una  forma

sperimentale di previdenza sanitaria integrativa a partire dalle Camere di

Commercio, tenendo conto della normativa vigente.

 

 

 

Dichiarazione congiunta n. 6 - per la lotta al lavoro dei bambini.

 

Secondo i dati dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro),  oltre

250   milioni  di bambini nel mondo sono costretti a lavorare.  Il  lavoro

minorile  cresce  soprattutto nelle zone dove  aumenta  la  disoccupazione

degli  adulti, con gravi conseguenze sul loro sviluppo psicofisico,  sulla

loro salute e sicurezza.

 

Al  fine di concorrere all'impegno delle istituzioni internazionali e  del

Governo  italiano,  che ha sottoscritto con le parti sociali  italiane  il

16.4.98 la Carta di impegni contro lo sfruttamento del lavoro minorile, le

parti  firmatarie  si impegnano a dare il loro contributo  per  combattere

tale  fenomeno  e  a  richiedere alle imprese fornitrici  degli  enti  del

comparto  che  i prodotti siano fabbricati nel rispetto delle  Convenzioni

fondamentali  dell'OIL  e in particolare della Convenzione  1138  sull'età

minima, inserendo apposite clausole nei propri capitolati.

 

Le  parti  riconfermano il principio dell'assoluto rispetto delle  singole

normative nazionali contro il fenomeno dello sfruttamento dei minori.

 

 

Dichiarazione a verbale (confermata in data odierna 25.2.99).

 

In  riferimento  alle  problematiche relative alla  Polizia  Municipale  e

Locale,  le OO.SS. FP-CGIL, FIST-CISL, UIL EE.LL., FNEL-UGL, DICCAP-SULPM-

CONFSAL,  C.S.A.  ribadiscono  il  loro  impegno,  nell'ambito  di  quanto

stabilito  dall'art. 24, lett. e) e dal presente CCNL e  in  coerenza  con

quanto  sancito  dall'art. 7, comma 5 del CCNL sulla  classificazione,  di

razionalizzare   l'ordinamento   professionale   del   settore,   evitando

l'appiattimento professionale e retributivo delle figure di  coordinamento

e controllo.

 

Inoltre  si  ribadisce  la necessità di giungere  in  tempi  brevi  a  una

definizione  del  ruolo della Polizia Municipale e Locale all'interno  del

Comparto   autonomie  locali,  tesa  a  sottolineare  la   specificità   e

peculiarità  delle  attività svolte a livello  territoriale,  giungendo  a

un'adeguata e coerente strumentazione contrattuale che sappia cogliere  la

complessità  degli interventi e delle competenze richieste agli  operatori

del  settore, disegnando un modello in grado di rispondere, nel  contempo,

sia  alle  sollecitazioni che provengono dai bisogni  dei  cittadini,  sia

dando  un  giusto riconoscimento alle esigenze professionali ed economiche

delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

 

Il  CCNL  deve  prevedere in relazione alle caratteristiche della  Polizia

Municipale  e  Locale,  una norma di impegno rivolta alle  Amministrazioni

locali in direzione della piena applicazione della norma del Codice  della

Strada  che  istituisce la patente di servizio per i  servizi  di  Polizia

Stradale.

 

Il  CCNL  analogamente  dovrà definire precise regole  di  utilizzo  delle

risorse  economiche derivanti dall'applicazione dell'art. 208  del  Codice

della Strada.

 

Roma, 4 novembre 1998

 

 

 

C.S.A.  -  COORDINAMENTO  SINDACALE AUTONOMO - FIADEL-CISAL,  FIALP-CISAL,

CISAS-FISAEL,      CONFAIL-UNSIAU,     CONFILL     ENTI      LOCALI-CUSAL,

USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL

 

Dichiarazione a verbale.

 

Il  C.S.A.,  nell'apporre la sigla sulla preintesa  sottoposta  dall'ARAN,

dichiara la sua insoddisfazione per quanto riguarda:

 

·il  mancato allineamento della decorrenza del 2° scaglione degli  aumenti

  tabellari  all'1.6.99,  così come stabilito negli  altri  contratti  del

  Pubblico Impiego, già definiti;

·la  mancata  applicazione  dell'art. 1, D.lgs n.  396/97  della  distinta

  disciplina per le figure di alta professionalità e in subordine la mancata

  previsione  di una Commissione paritetica ARAN-OO.SS. per acquisire  gli

  elementi di conoscenza utili all'individuazione di una separata area  di

  professionisti,  così  come  previsto dall'art.  38  del  contratto  dei

  Ministeri.  A  tal  proposito si rileva che in  tal  modo  si  accentua,

  rifiutando  la suddetta proposta, l'appiattimento sia professionale  che

  retributivo, in spregio al principio di valorizzazione previsto all'art. 3

  della presente preintesa;

-conseguentemente a ciò si disattende la disciplina dell'art. 2095 C.C.;

 

·il  rifiuto  di  prevedere la possibilità di pervenire  alla  stipula  di

  polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal S.S.N., così

  come previsto all'art. 39 del contratto dei Ministeriali.

 

Infine  si  è  constatato che l'ARAN non ha voluto affrontare il  problema

relativo all'istituzione di una polizza assicurativa per le responsabilità

civili  e  penali  connesse all'esercizio delle  funzioni,  così  come  il

rimborso  da  parte degli Enti della tassa d'iscrizione obbligatoria  agli

Albi Professionali.

 

Il COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Il Coordinamento Sindacale Autonomo C.S.A. nel confermare le dichiarazioni

ripetutamente  espresse  in sede di trattative  con  l'ARAN  per  il  CCNL

relativo  sia all'Ordinamento Professionale e alla disciplina del  sistema

di   classificazione   professionale  del   personale   dipendente   delle

amministrazioni,  sia  per  il  CCNL  1998-2001  del  comparto  Regioni  e

Autonomie  Locali, sottolinea le parti ritenute illegittime, allegando  la

seguente dichiarazione a verbale.

 

1.La garanzia delle specifiche figure professionali iscritti agli albi,  è

  stata assicurata dalla legge n. 59 del 15.3.97 di delega al Governo  che

  all'art. 11, comma 4, lett. d), quale norma inderogabile stabilisce "che i

  decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina

  relativa  ai  dirigenti  da quella concernente le  specifiche  tipologie

  professionali,   relative  ai  laureati  iscritti  agli   albi   e....."

  stabiliscano  altresì, una distinta disciplina per gli altri  dipendenti

  pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti  la

  iscrizione agli albi concernenti di dipendenti diplomati abilitati  alla

  professione.

 

2.Il  D.lgs.  n. 396 del 4.11.97 all'art. 1, comma 3 prevede  che  per  le

  figure  professionali  in posizione di elevata responsabilità,  svolgono

  compiti  di direzione (concernenti i quadri) o che comportano iscrizione

  agli  albi  (concernenti  i professionisti), sono  stabilite  discipline

  distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.

 

3.Tali  norme  legislative in quanto inderogabili, sono  state  rispettate

  dagli  altri ordinamenti professionali di comparto di cui ai CCNL  degli

  enti pubblici non economici e dei ministeri sottoscritti dall'ARAN e dai

  sindacati rappresentativi nei comparti sopracitati.

 

4.L'ordinamento  relativo  al  comparto Regioni  e  Autonomie  Locali,  ha

  palesemente violato le norme legislative sopra richiamate, poiché anziché

  escludere dall'Ordinamento professionale le figure professionali iscritte

  agli  albi,  legislativamente protette, le ha comprese  nella  fascia  C

  (geometri,  periti  industriali)  e  fascia  D  (architetti,  ingegneri,

  avvocati, geologi e altro personale laureato), dando la possibilità alle

  amministrazioni  attraverso gli artt. 8 e 9 del  CCNL  sul  "Ordinamento

  Professionale",  non  solo di far conferire gli incarichi  professionali

  anziché dal legale rappresentante dell'amministrazione, direttamente dai

  dirigenti,   per  la  durata  di  5  anni,  non  considerando   che   le

  amministrazioni assumono per concorso pubblico, professionisti laureati e

  diplomati iscritti agli albi per l'esercizio della professione  pubblica

  senza  soluzioni  di  continuità, ma anche è  stata  assegnata  loro  la

  possibilità  di  revocare  tali incarichi  professionali  a  seguito  di

  risultati  negativi, il cui accertamento, viceversa, è  riservato  dalla

  legge  in  esclusiva  alla disciplina degli Ordini  professionali,  come

  ripetute sentenze della Cassazione hanno sempre sancito, evidenziando il

  loro "status" professionale, oltre quello impiegatizio.

 

5.In  conclusione, l'appiattimento dei valori professionali che trovano la

  loro  fonte  primaria  nella legge professionale, evidenzia  negli  enti

  locali, la debolezza delle amministrazioni non disposte a pagare il giusto

  prezzo  per  acquisire  le  elevate  professionalità,  come  chiaramente

  denunciato  al  Parlamento  dal doc. CXI in data  23.10.96,  alla  quale

  debolezza  si aggiunge l'addebito dell'immotivata soppressione dell'area

  contrattuale riservata dalla legge alla specifica disciplina  normativo-

  economica degli iscritti agli albi e di riflesso, alla loro esclusione da

  un'adeguata presenza nelle RSU mediante l'istituzione di specifici collegi

  elettorali, a causa della loro modesta incidenza nelle piante organiche,

  viceversa,  previsto  dal  comma 10 dell'art. 6 del D.lgs. n. 396/97.

 

6.Il  rifiuto  al  rimborso  dell'iscrizione agli  albi,  richiesto  dalle

  amministrazioni  in  sede di concorso pubblico pena la  decadenza  della

  assunzione, crea l'assurdo che un dipendente deve sostenere annualmente,

  nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, una spesa, spesso di

  centinaia  di  migliaia  di  lire, per poter lavorare,  così  come  deve

  affrontare   i   rischi   professionali  e  di   cantiere,   senza   che

  l'amministrazione  provveda alla loro copertura  mediante  una   polizza

  assicurativa.

 

Per  quanto  sopra  dichiarato, nel respingere le  parti  contrattuali  in

violazione  alla  legge,  si riserva ogni iniziativa  giurisdizionale  per

eliminare le parti del contratto ritenute illegittime e/o in contrasto con

i provvedimenti legislativi sopracitati.

 

 

COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO - CUSPEL - ANTEL/USPPI

 

 

 

ALLEGATO AL CCNL 1998-2001

 

COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

CCNL PER LA REVISIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

A  seguito del parere favorevole espresso in data 11.3.99 dal Comitato  di

Settore  sul  testo dell'accordo relativo alla revisione  del  sistema  di

classificazione del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie

Locali,   nonché  della  certificazione  della  Corte  dei   Conti   sulla

attendibilità dei costi qualificati per il medesimo accordo e  sulla  loro

compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno

31.3.99, alle ore 18, ha avuto luogo l'incontro tra:

 

l'ARAN: nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa

 

e   i   rappresentanti  delle  seguenti  Organizzazioni  e  Confederazioni

sindacali:

 

-Organizzazioni sindacali: CGIL-FP, FIST-CISL, UIL/EE.LL.,  DICCAP-CONFSAL-

  DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE  (FENAL-

  CONFSAL, SNALCC-CONFSAL, SULPM-CONFSAL), COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO

  (FIADEL-CISAL, FIALP-CISAL, CISAS-FISAEL, CONFAIL-UNSIAU,  CONFILL  ENTI

  LOCALI-CUSAL, USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL), FEDERAZIONE NAZIONALE EE.LL. (UGL

  ENTI  LOCALI,  CIL, CILDI-FILDI, CONSAL-FEDNADEL, SAL,  QUADRIL,  SINPA,

  OSPOL)

-Confederazioni Sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, UGL.

 

Al  termine  della  riunione le parti hanno sottoscritto  l'allegato  CCNL

relativo  al  personale  dipendente del comparto  delle  Regioni  e  delle

Autonomie Locali.

 

 

 

Parte generale - CAMPO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

 

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione.

 

1.Il   presente   contratto  disciplina  il  sistema  di   classificazione

  professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e

  determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dalle

  amministrazioni del Comparto Regioni e Autonomie locali di cui all'accordo

  2.6.98, dal Comune di Campione d'Italia, dalle istituzioni pubbliche  di

  assistenza  e  beneficenza  (IPAB)  che  svolgono  prevalente   attività

  assistenziale individuate dalle Regioni nonché ai dipendenti degli  enti

  locali in servizio presso le case da gioco.

 

2.Nel  testo del presente contratto i riferimenti al D.lgs. 3.2.93 n.  29,

  come  modificato,  integrato o sostituito dai DD.lgs.  4.11.97  n.  396,

  31.3.98 n. 80 e 29.10.98 n. 387, sono riportati come D.lgs. n. 29/93.

 

 

 

Art. 2 - Obiettivi.

 

1.Il  presente  contratto  persegue le finalità  del  miglioramento  della

  funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia

  dell'azione  amministrativa  e  della  gestione  delle  risorse  e   del

  riconoscimento  della professionalità e della qualità delle  prestazioni

  lavorative individuali.

 

2.Le  parti, conseguentemente, riconoscono la necessità di valorizzare  le

  capacità professionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo in linea

  con le esigenze di efficienza degli enti.

 

3.Alle  finalità previste nel comma 2 sono correlati adeguati  e  organici

  interventi  formativi sulla base di programmi pluriennali,  formulati  e

  finanziati dagli enti.

 

 

 

Parte I - CLASSIFICAZIONE

 

Art. 3 - Il sistema di classificazione del personale.

 

1.Il  sistema  di classificazione è articolato in 4 categorie  denominate,

  rispettivamente, A, B, C e D.

  Per  il  personale della categoria D è prevista l'istituzione di un'area

  delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8 e ss.

 

2.Ai   sensi   dell'art.  56  del  D.lgs. n. 29/93,  come  modificato  dal

  D.lgs. n. 80/98, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria,  in

  quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L'assegnazione  di

  mansioni   equivalenti   costituisce  atto  di  esercizio   del   potere

  determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

 

3.L'assegnazione   temporanea   di  mansioni   proprie   della   categoria

  immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del

  potere  modificativo.  Essa, fino a diversa disciplina  contrattuale,  è

  regolata dai commi 2-4 dell'art. 56, D.lgs. n. 29/93 come modificato dal

  D.lgs. n. 80/98.

 

4.Le   categorie  sono  individuate  mediante  le  declaratorie  riportate

  nell'allegato  A,  che descrivono l'insieme dei requisiti  professionali

  necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.

 

5.I  profili  descrivono  il  contenuto professionale  delle  attribuzioni

  proprie  della  categoria.  Nell'allegato A  sono  riportati,  a  titolo

  esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.

 

6.Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano  i

  profili professionali non individuati nell'allegato A o aventi contenuti

  professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti

  categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando  in  via

  analogica  i  contenuti  delle mansioni dei profili  indicati  a  titolo

  semplificativo nell'allegato A.

 

7.Nell'allegato A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri

  per  l'individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne

  delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari

  profili professionali ai fini di cui all'art. 13.

 

 

 

Art. 4 - Progressione verticale nel sistema di classificazione.

 

1.Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti,

  nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del D.lgs. 3.2.93 n. 29, come

  modificato dagli artt. 22 e 23 del D.lgs. 31.3.98 n. 80, e tenendo conto

  dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di

  cui all'allegato A, le procedure selettive per la progressione verticale

  finalizzate  al  passaggio dei dipendenti alla categoria  immediatamente

  superiore  del  nuovo sistema di classificazione, nel limite  dei  posti

  vacanti  della dotazione organica di tale categoria che non siano  stati

  destinati all'accesso dall'esterno.

  Analoga  procedura può essere attivata dagli enti per la  copertura  dei

  posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all'art. 3, comma

  7,  riservando  la partecipazione alle relative selezioni  al  personale

  degli altri profili professionali delle medesime categorie.

 

2.Gli enti che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie ai

  sensi  delle  vigenti  disposizioni procedono alla copertura  dei  posti

  vacanti  dei  profili caratterizzati da una professionalità  acquisibile

  esclusivamente dall'interno degli stessi enti con le medesime  procedure

  previste dal presente articolo.

 

3.Alle   procedure  selettive  del  presente  articolo  è  consentita   la

  partecipazione del personale interno anche prescindendo  dai  titoli  di

  studio  ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti  salvi

  quelli prescritti dalle norme vigenti.

 

4.Anche  i  posti  ammessi a selezione ai sensi del comma 1  sono  coperti

  mediante  accesso  dall'esterno se la selezione stessa  ha  avuto  esito

  negativo  o  se  mancano  del tutto all'interno  le  professionalità  da

  selezionare.

 

5.Il  personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore  a

  seguito delle procedure selettive previste dal presente articolo,  non è

  soggetto al periodo di prova.

 

 

 

Art. 5 - Progressione economica all'interno della categoria.

 

1.All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione  economica

  che  si  realizza mediante la previsione, dopo il trattamento  tabellare

  iniziale,  di  successivi  incrementi economici  secondo  la  disciplina

  dell'art. 13.

 

2.La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle

  risorse  disponibili nel Fondo previsto dall'art.  14,  comma  3  e  nel

  rispetto dei seguenti criteri:

 

a)per  i  passaggi  nell'ambito della categoria  A,  sono  utilizzati  gli

  elementi  di  valutazione  di  cui alle  lett.  b)  e  c)  adeguatamente

  semplificati  in  relazione al diverso livello  di  professionalità  dei

  profili interessati;

b)per  i  passaggi  alla 1a posizione economica successiva ai  trattamenti

  tabellari  iniziali  delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lett.

  c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita;

c)per  i  passaggi alla 2a posizione economica, successiva ai  trattamenti

  tabellari  iniziali  delle categorie B e C, previa selezione in base  ai

  risultati  ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento

  professionale,   anche  conseguenti  ad  interventi   formativi   e   di

  aggiornamento  collegati  alle attività  lavorative  e  ai  processi  di

  riorganizzazione,   all'impegno  e  alla   qualità   della   prestazione

  individuale;

d)per  i  passaggi all'ultima posizione economica delle categorie  B  e  C

  nonché  per  la progressione all'interno della categoria D,  secondo  la

  disciplina dell'art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi

  di  cui  al  precedente punto c), utilizzati anche  disgiuntamente,  che

  tengano conto del:

 

·diverso  impegno  e  qualità delle prestazioni  svolte,  con  particolare

  riferimento ai rapporti con l'utenza;

·grado  di  coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità  di

  adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva  alle

  esigenze di flessibilità;

·iniziativa  personale  e  capacità  di proporre  soluzioni  innovative  o

  migliorative dell'organizzazione del lavoro.

 

 

 

Art. 6 - Sistema di valutazione.

 

1.In  ogni  ente  sono adottate metodologie permanenti per la  valutazione

  delle  prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai  fini  della

  progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di

  competenza  dei  dirigenti,   si  effettua  a  cadenza  periodica  ed  è

  tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai

  sensi dell'art. 16, comma 2.

 

 

 

Art. 7 - Norma di inquadramento del personale in servizio

         nel nuovo sistema di classificazione.

 

1.Il  personale in servizio alla data di stipulazione del presente CCNL  è

  inserito,  con  effetto  dalla  medesima  data,  nel  nuovo  sistema  di

  classificazione  con l'attribuzione della categoria  e  della  posizione

  economica  corrispondenti  alla qualifica funzionale  e  al  trattamento

  economico fondamentale in godimento (tabellare più eventuale LED), secondo

  le prescrizioni dell'allegata tabella C.

 

2.Il  trattamento  economico corrispondente alla posizione  attribuita  ai

  sensi del comma 1, indicato nella colonna 3 della tabella C, sostituisce e

  assorbe le voci retributive stipendio tabellare e LED di cui all'art. 28,

  comma 1, CCNL 6.7.95.

 

3.Il  personale  dell'ex  1a e 2a qualifica funzionale  è  collocato,  con

  decorrenza 1.1.98, nell'ex 3a qualifica funzionale e, con decorrenza dalla

  data  di  stipulazione  del presente CCNL, nella  categoria  A,  con  la

  attribuzione   dei   relativi  trattamenti   tabellari   iniziali,   con

  riassorbimento dell'indennità di cui all'art. 4, comma 3, CCNL 16.7.96.

 

4.Il  personale  dell'area  di vigilanza, ivi  compresi  i  custodi  delle

  carceri  mandamentali,  inquadrato nell'ex  5a  qualifica  funzionale  è

  collocato, con decorrenza 1.1.98, nell'ex 6a qualifica funzionale e, con

  decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL nella categoria C,

  con l'attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali e con  il

  conseguente  riassorbimento dell'integrazione tabellare prevista dall'art.

  37,  comma  1,  lett.  a),  CCNL  6.7.95 e  successive  modificazioni  e

  integrazioni.

 

5.A  seguito  della riclassificazione del personale dell'area di vigilanza

  di cui al comma 4, gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata

  valorizzazione  alle  posizioni di coordinamento e  controllo  collocate

  nell'ex 6a qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure

  concorsuali.

 

6.Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  articolo,  gli  enti  devono

  prioritariamente considerare anche gli effetti dell'eventuale  ritardata

  applicazione delle norme sul LED, relativamente alle selezioni non ancora

  concluse alla data indicata nel comma 1.

 

7.All'onere  derivante dall'applicazione dei commi  3  e  4  del  presente

  articolo  e  dell'art. 12, comma 4, si fa fronte con  le  somme  di  cui

  all'art. 2, comma 2, CCNL 16.7.96. Le ulteriori disponibilità dello stesso

  art.  2, comma 2, CCNL 16.7.96 saranno utilizzate secondo le indicazioni

  del CCNL 1998-2001.

 

 

 

Art. 8 - Area delle posizioni organizzative.

 

1.Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione

  diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

 

a)lo  svolgimento  di  funzioni di direzione  di  unità  organizzative  di

  particolare  complessità, caratterizzate da elevato grado  di  autonomia

  gestionale e organizzativa;

b)lo  svolgimento  di  attività con contenuti di  alta  professionalità  e

  specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie

  e/o all'iscrizione ad albi professionali;

c)lo  svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca,  ispettive,

  di   vigilanza  e  controllo  caratterizzate  da  elevate  autonomia  ed

  esperienza.

 

2.Tali  posizioni,  che  non  coincidono necessariamente  con  quelle  già

  retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL 6.7.95,

  possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati  nella

  categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in

  conformità alle regole di cui all'art. 9.

 

 

 

Art. 9 -Conferimento e revoca  degli incarichi

         per le posizioni organizzative.

 

1.Gli  incarichi  relativi  all'area delle  posizioni  organizzative  sono

  conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a  5  anni,

  previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con  atto

  scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

 

2.Per  il  conferimento degli incarichi gli enti tengono conto -  rispetto

  alle funzioni e attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei

  programmi  da  realizzare,  dei  requisiti  culturali  posseduti,  delle

  attitudini  e  della capacità professionale ed esperienza acquisiti  dal

  personale della categoria D.

 

3.Gli  incarichi  possono essere revocati prima della  scadenza  con  atto

  scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o

  in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

 

4.I  risultati  delle  attività  svolte dai  dipendenti  cui  siano  stati

  attribuiti  gli  incarichi di cui al presente articolo sono  soggetti  a

  valutazione  annuale  in  base  a  criteri  e  procedure  predeterminati

  dall'ente.  La  valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione

  della  retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma 3. Gli  enti,

  prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non

  positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente

  interessato anche assistito dall'O.S. cui aderisce o conferisce mandato o

  da  persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio  vale

  anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

 

5.La  revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione  di  cui

  all'art. 10 da parte del dipendente titolare. In tal caso  il dipendente

  resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle

  funzioni del profilo di appartenenza.

 

6.La  disciplina  del conferimento degli incarichi prevista  dal  presente

  articolo  entra in vigore con il CCNL del quadriennio 1998-2001  con  le

  decorrenze che saranno ivi previste  e presuppone, altresì, che gli enti

  abbiano  realizzato le seguenti innovazioni entro il termine di  6  mesi

  dalla data di stipulazione dello stesso CCNL:

 

a)attuazione  dei  principi  di  razionalizzazione  previsti  dal   D.lgs.

  n.  29/93 e successive modificazioni e integrazioni  e, in  particolare,

  dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo II;

b)ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni  organiche

  dell'ente;

c)istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei  nuclei

  di valutazione.

 

 

 

Art. 10 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

 

1.Il  trattamento  economico accessorio del personale  della  categoria  D

  titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione

  di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe

  tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL,

  compreso  il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina

  del CCNL per il quadriennio 1998-2001.

 

2.L'importo  della  retribuzione  di  posizione  varia  da  un  minimo  di

  £. 10.000.000 a un massimo di £. 25.000.000 annui lordi per 13 mensilità.

  Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in

  rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.

 

3.L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del  10%  a

  un  massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita.  Essa  è

  corrisposta a seguito di valutazione annuale.

 

4.Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non

  può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie  e

  delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.

 

 

 

Art. 11 - Disposizioni in favore dei comuni

          di minori dimensioni demografiche.

 

1.I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà

  di cui all'art. 51, comma 3 bis, legge n. 142/90 introdotto dalla legge n.

  191/98 e nell'ambito delle  risorse finanziarie ivi previste a carico dei

  rispettivi  bilanci,   applicano  la disciplina  degli  artt.  8  e  ss.

  esclusivamente  a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità  degli

  uffici   e  dei  servizi  formalmente  individuati  secondo  il  sistema

  organizzativo autonomamente definito e adottato.

 

2.I  Comuni  di  cui  al  comma 1 stabiliscono il valore  economico  della

  retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui

  allo stesso comma classificato nella categoria D, nell'ambito dei limiti

  definiti dall'art. 10.

 

3.Nel  caso  in cui siano privi di posizioni della categoria D,  i  Comuni

  applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma

  1  classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di

  cui  alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1.   In  tal

  caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione   può

  variare   da   un  minimo  di £. 6.000.000 a un massimo di £. 15.000.000

  annui lordi per 13 mensilità.

 

4.Nei   Comuni   tra  loro  convenzionati  per  l'esercizio  di   funzioni

  amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili

  degli  uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per  gli

  altri   Comuni  si  applica,  limitatamente  al   periodo  di  effettivo

  svolgimento  delle  predette  funzioni, la  disciplina  dell'area  delle

  posizioni  organizzative di cui agli artt. 8 e ss., in attuazione  della

  disciplina di legge richiamata nel comma 1.

 

 

 

Art. 12 - Norme finali e transitorie della parte I.

 

1.L'inserimento  nel  nuovo sistema di classificazione in  conformità  del

  presente  CCNL  deve  risultare dal contratto individuale  che  tutti  i

  dipendenti in servizio dovranno stipulare ai sensi dell'art. 14 del CCNL

  del 6.7.95.

  In  caso  di  progressione verticale nel sistema di  classificazione  ai

  sensi   dell'art.  4  gli  enti  comunicano  ai  dipendenti   il   nuovo

  inquadramento conseguito ai sensi della legge n. 152/97.

 

2.Sono  portati  a compimento i concorsi interni o pubblici  banditi  alla

  data   di   stipulazione  del  presente  contratto.  I  vincitori   sono

  automaticamente collocati nel nuovo sistema di classificazione,  secondo

  quanto  previsto nella tabella C, con effetto dalla data  stabilita  nel

  contratto individuale per la decorrenza  della nuova posizione acquisita a

  seguito dell'espletamento del concorso o della selezione.

 

3.Fino  al  31.12.2001, la progressione economica di cui  all'art.  5  del

  personale  dei profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente

  alle posizioni economiche B1 e D1 delle relative categorie può svilupparsi

  fino   all'acquisizione  degli  incrementi  retributivi  corrispondenti,

  rispettivamente, ai valori B4 e D3.

 

4.In  sede  di 1a applicazione dell'art. 7, le Camere di Commercio tengono

  conto anche dell'accordo 7.10.93, punto b, sottoscritto  dalla UNIONCAMERE

  e dalle OO.SS., previa verifica tra i soggetti che lo hanno stipulato.

 

 

 

Parte II - TRATTAMENTO ECONOMICO E SISTEMA DI FINANZIAMENTO

 

Art. 13 - Trattamento economico.

 

1.Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie

  A,  B, C e D è indicato nella tabella allegato B. Esso corrisponde  alla

  posizione economica iniziale di ogni categoria, salvo che per i  profili

  delle  categorie  B  e D di cui all'art. 3, comma  7,  per  i  quali  il

  trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente,  ai  valori

  economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3.

 

2.La   progressione  economica  all'interno  della  categoria  secondo  la

  disciplina  dell'art. 5 si sviluppa, partendo dal trattamento  tabellare

  iniziale  individuato nel comma 1, con l'acquisizione in sequenza  degli

  incrementi  corrispondenti  alle posizioni successive  risultanti  dalla

  tabella B.

 

 

 

Art. 14 - Finanziamento del sistema di classificazione.

 

1.Le  procedure selettive di cui all'art. 4 sono indette, ai sensi   delle

  vigenti  disposizioni,  nel  rispetto della programmazione  in  tema  di

  gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale, utilizzando

  le risorse a tal fine disponibili nei bilanci degli enti.

 

2.Per  il finanziamento della progressione all'interno delle categorie  di

  cui  all'art. 5 e della retribuzione di posizione e di risultato di  cui

  all'art. 10,   gli enti provvedono, con la decorrenza prevista dall'art.

  9, comma 6, alla costituzione di 2 distinti Fondi annuali. Limitatamente

  al   periodo  1998-2001,  il  CCNL,  nel  disciplinare  le  modalità  di

  finanziamento   degli  oneri  derivanti  dalla  progressione   economica

  all'interno della categoria, dovrà individuare anche idonei strumenti per

  il  controllo  della spesa e per stimolare la selettività  della  stessa

  progressione prevedendo l'individuazione di valori massimi di riferimento

  per  il  costo  del personale di ciascuna categoria e le  regole  per  i

  relativi aggiornamenti e/o modificazioni.

 

3.In  attesa  della  disciplina  del CCNL  1998-2001,  nel  Fondo  per  il

  finanziamento  della progressione economica all'interno delle  categorie

  di  cui  all'art. 5 confluisce, dalla data di stipulazione del  presente

  CCNL,  l'insieme  delle  risorse già destinate alla  corresponsione,  al

  personale in servizio alla stessa data, del LED.

 

4.Le condizioni, le procedure e gli adempimenti necessari per l'incremento

 del  Fondo  di cui al comma 3 e per la effettiva costituzione  del  Fondo

 per  il  finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato  di

 cui  all'art. 10, formano oggetto di organica disciplina nell'ambito  del

 CCNL per il quadriennio 1998-2001.

 

 

 

Art. 15 - Norme finali e transitorie di inquadramento economico.

 

1.Al  personale  assunto  dopo la stipulazione  del  presente  CCNL  viene

  attribuito il trattamento tabellare iniziale di cui alla tabella allegato

  B  previsto  per  la  categoria cui il profilo di assunzione  appartiene

  secondo la disciplina dell'art. 13, comma 1.

 

2.In  caso di passaggio tra  categorie, nonché di acquisizione di uno  dei

  profili  di cui all'art. 3, comma 7, al dipendente viene attribuito   il

  trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo.

  Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della

  progressione  economica,  risulti  superiore  al  predetto   trattamento

  tabellare  iniziale,  il  dipendente conserva  a  titolo   personale  la

  differenza, assorbibile nella successiva progressione economica.

 

3.Al  personale proveniente per processi  di mobilità  da altri  enti  del

  comparto   resta  attribuita  la posizione  economica  conseguita  nella

  amministrazione di provenienza.

 

 

 

Parte III - RELAZIONI SINDACALI

 

Art.  16 - Relazioni sindacali.

 

1.In  attesa  di rivedere il sistema delle relazioni sindacali riguardante

  la  contrattazione collettiva integrativa, le parti convengono che, allo

  stato, le materie di contrattazione decentrata di cui all'art. 5, comma 3,

  CCNL 6.7.95, sono integrate dalle seguenti:

 

·completamento  e  integrazione dei criteri per la progressione  economica

  all'interno della categoria di cui all'art. 5, comma 2;

·modalità  di  ripartizione  delle eventuali  risorse  aggiuntive  per  il

  finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra

  i Fondi annuali di cui all'art. 14.

 

2.Nell'ambito  della revisione del sistema delle relazioni  sindacali,  da

  attuarsi in sede di rinnovo del CCNL del quadriennio 1998-2001, le parti

  convengono  che  le  procedure  di  concertazione  tra  gli  enti  e  le

  rappresentanze  sindacali devono comunque riguardare la definizione  dei

  criteri generali per la disciplina delle seguenti materie:

 

a)svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche;

b)valutazione  delle posizioni organizzative e relativa graduazione  delle

  funzioni;

c)conferimento  degli  incarichi relativi alle posizioni  organizzative  e

  relativa valutazione periodica;

d)metodologia permanente di valutazione di cui all'art. 6;

e)individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento  del  Fondo

  per la progressione economica interna alla categoria di cui all'art. 5;

f)individuazione dei nuovi profili di cui all'art. 3, comma 6;

g)attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni di

  cui all'art. 14, comma 2.

 

Le  procedure  di  concertazione di cui al presente comma sono  effettuate

attraverso  un  confronto che deve comunque concludersi entro  il  termine

massimo di 30 giorni dalla sua attivazione.

 

 

 

Parte IV - NORME FINALI

 

Art. 17 - Norma programmatica.

 

1.Il  CCNL del quadriennio 1998-2001 dovrà prevedere la deferibilità delle

  controversie  individuali  in materia di classificazione  a  collegi  di

  conciliazione  e  a  collegi arbitrali stabili ai  sensi  delle  vigenti

  disposizioni.

 

2.Il CCNL del quadriennio 1998-2001 dovrà prevedere regole più flessibili,

  anche per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse finanziarie, in favore

  degli enti che presentano condizioni di gestione economica e finanziaria

  coerenti con parametri di riferimento predeterminati e accertati in sede

  di  consuntivo  dell'esercizio finanziario o che,  pur  non  presentando

  pienamente tali condizioni, abbiano comunque conseguito un significativo

  avvicinamento ai predetti parametri.

 

 

 

Art. 18 - Disposizione finale.

 

1.La  disciplina  dei commi 3 e 4 dell'art. 7 e del comma 4 dell'art.  12,

  trova applicazione anche nei confronti del personale cessato dal servizio

  nel periodo dall'1.1.98 e la data di stipulazione del presente CCNL;  per

  il  personale  comunque assunto successivamente all'1.1.98,  l'efficacia

  della  stessa disciplina coincide con la data di inizio del rapporto  di

  lavoro.

 

 

 

Allegato A - DECLARATORIE

 

CATEGORIA  A

 

Appartengono  a  questa  categoria  i  lavoratori  che  svolgono  attività

caratterizzate da:

 

·conoscenze  di tipo operativo generale (la cui base teorica  si  sviluppa

  con  la  scuola  dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta

  sulla mansione;

·contenuti   di   tipo   ausiliario   rispetto   a   più   ampi   processi

  produttivi/amministrativi;

·problematiche lavorative di tipo semplice;

·relazioni  organizzative  di  tipo  prevalentemente  interno  basate   su

  interazione tra pochi soggetti.

 

 

ESEMPLIFICAZIONE DEI PROFILI:

 

-lavoratore  che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione  di

  merci,   ivi   compresa  la  consegna  -  ritiro  della   documentazione

  amministrativa.    Provvede,    inoltre,   all'ordinaria    manutenzione

  dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa;

-lavoratore  che  provvede  ad  attività prevalentemente  esecutive  o  di

  carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio  ovvero

  uso e manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

 

Appartengono  alla  categoria, ad esempio, i  seguenti  profili:  custode,

bidello.

 

 

CATEGORIA  B

 

Appartengono  a  questa  categoria  i  lavoratori  che  svolgono  attività

caratterizzate da:

 

·buone  conoscenze  specialistiche  (la  base  teorica  di  conoscenze   è

  acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi

  di formazione specialistici) e un grado di esperienza discreto;

·contenuto  di  tipo  operativo con responsabilità di  risultati  parziali

  rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;

·discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle

  soluzioni possibili;

·relazioni  organizzative interne di tipo semplice anche tra più  soggetti

  interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e

  formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta.

 

 

ESEMPLIFICAZIONE DEI PROFILI:

 

-lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e

  provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi

  di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione

  della  posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla  gestione

  degli archivi e degli schedari e all'organizzazione di viaggi e riunioni;

-lavoratore  che provvede all'esecuzione di operazioni tecnico manuali  di

  tipo  specialistico quali l'installazione, conduzione e  riparazione  di

  impianti  complessi o che richiedono specifica abilitazione  o  patente.

  Coordina   dal   punto  di  vista  operativo  altro  personale   addetto

  all'impianto;

-lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma  di

  apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi  diagnosi,

  impostazione e preparazione dei lavori.

 

Appartengono,  ad  esempio, alla categoria i seguenti profili:  lavoratore

addetto  alla  cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore  di

macchine   complesse  (scuolabus,  macchine  operatrici   che   richiedono

specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio

assistenziale.

 

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la

disciplina  del DPR n. 347/83 come integrato dal DPR n. 333/90,   potevano

essere  ascritti  alla  5a qualifica funzionale, il trattamento  tabellare

iniziale è fissato nella posizione economica B3.

 

 

CATEGORIA  C

 

Appartengono  a  questa  categoria  i  lavoratori  che  svolgono  attività

caratterizzate da:

 

·approfondite  conoscenze  mono-  specialistiche  (la  base   teorica   di

  conoscenze  è  acquisibile  con la scuola  superiore)  e   un  grado  di

  esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;

·contenuto  di  concetto  con  responsabilità  di  risultati  relativi   a

  specifici processi produttivi/amministrativi;

·media  complessità dei problemi da affrontare basata su  modelli  esterni

  predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;

·relazioni  organizzative interne anche di natura negoziale  e  anche  con

  posizioni  organizzative  al  di  fuori  delle  unità  organizzative  di

  appartenenza, relazioni esterne  (con altre istituzioni) anche  di  tipo

  diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse,  e

  negoziale.

 

 

ESEMPLIFICAZIONE DEI PROFILI:

 

-lavoratore  che, anche coordinando altri addetti, provvede alla  gestione

  dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di

  appartenenza;

-lavoratore  che  svolge  attività istruttoria nel  campo  amministrativo,

  tecnico  e  contabile,  curando, nel rispetto delle  procedure  e  degli

  adempimenti di legge e avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche

  del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.

 

Appartengono,  ad esempio, alla categoria i seguenti profili:  esperto  di

attività  socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore

asili  nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra  di  scuola

materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro

delle imprese.

 

 

CATEGORIA  D

 

Appartengono  a  questa  categoria  i  lavoratori  che  svolgono  attività

caratterizzate da:

 

·elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze  è

  acquisibile  con la laurea breve o il diploma di laurea) e un  grado  di

  esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;

·contenuto  di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità  di

  risultati   relativi  ad  importanti  e  diversi  processi   produttivi/

  amministrativi;

·elevata  complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici

  non  immediatamente  utilizzabili ed elevata  ampiezza  delle  soluzioni

  possibili;

·relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa,  gestite

  anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni

  esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza

  istituzionale.  Relazioni  con  gli  utenti  di  natura  diretta,  anche

  complesse, e negoziale.

 

 

ESEMPLIFICAZIONE DEI PROFILI:

 

-lavoratore  che  espleta attività di ricerca, studio ed  elaborazione  di

  dati  in  funzione  della programmazione economico finanziaria  e  della

  predisposizione  degli  atti per l'elaborazione  dei  diversi  documenti

  contabili e finanziari;

-lavoratore   che   espleta   compiti  di  alto  contenuto   specialistico

  professionale  in  attività  di  ricerca, acquisizione,  elaborazione  e

  illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione  di

  progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti,

  sistemi di prevenzione, ecc.;

-lavoratore  che  espleta attività progettazione e  gestione  del  sistema

  informativo,  delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente,  di

  assistenza  e  consulenza  specialistica  agli  utenti  di  applicazioni

  informatiche;

-lavoratore  che  espleta  attività  di  istruzione,  predisposizione    e

  redazione  di  atti  e  documenti riferiti  all'attività  amministrativa

  dell'ente,  comportanti  un significativo grado di  complessità,  nonché

  attività  di  analisi, studio e ricerca con riferimento  al  settore  di

  competenza.

 

Fanno  parte  di  questa  categoria, ad esempio, i profili  identificabili

nelle   figure   professionali  di:  farmacista,   psicologo,   ingegnere,

architetto,   geologo,  avvocato,  specialista  di   servizi   scolastici,

specialista  in attività socio assistenziali, culturali e dell'area  della

vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative

e  contabili,  specialista  in  attività  di  arbitrato  e  conciliazione,

ispettore   metrico,   assistente  sociale,   segretario   economo   delle

istituzioni scolastiche delle Province.

 

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la

disciplina  del DPR n. 347/83 come integrato dal DPR n. 333/90,   potevano

essere  ascritti  alla  8a qualifica funzionale, il trattamento  tabellare

iniziale è fissato nella posizione economica D3.

 

 

 

Tabella B - CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE

 

       D1         D2         D3          D4         D5

D

   18.071.000 1.900.000  23.267.000  1.733.000  2.000.000

                          3.296.000

                                    

C      C1        C2       C3        C4

   15.771.000 800.000  829.000  1.100.000

                                    

       B1        B2        B3         B4       B5       B6

B

   12.865.000 536.000  14.409.000  444.000  547.000  600.000

                        1.008.000

                                     

A      A1        A2       A3       A4

   11.697.000 400.000  503.000  500.000

 

 

 

Tabella B bis - TAVOLA ESEMPLIFICATIVA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

                COMPLESSIVO DELLE POSIZIONI ECONOMICHE

 

       D1         D2          D3          D4          D5

D

   18.071.000 19.971.000  23.267.000  25.000.000  27.000.000

                          23.267.000

 

C      C1         C2          C3          C4

   15.771.000 16.571.000  17.400.000  18.500.000

 

      B1         B2         B3         B4         B5         B6

 

B

                        14.409.000                           

  12.865.000 13.401.000 14.409.000 14.853.000 15.400.000 16.000.000

 

A      A1         A2          A3          A4

   11.697.000 12.097.000  12.600.000  13.100.000

 

 

 

Tabella C - CORRISPONDENZE PER IL PRIMO INSERIMENTO

            NELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE

 

  precedente    trattamento    trattamento     posizione     nuova

 qualifica e     tabellare      economico      economica   categoria

   livello       e LED (*)        di 1°          di 1°        

differenziato  ed eventuale   inquadramento  inquadramento    

                 indennità                                    

                                                               

      1          9.386.000     11.697.000         A.1          A

    1 led        9.770.000     11.697.000         A.1          A

      2         10.502.000     11.697.000         A.1          A

    2 led       10.958.000     11.697.000         A.1          A

      3         11.697.000     11.697.000         A.1          A

    3 led       12.097.000     12.097.000         A.2          A

      4         12.865.000     12.865.000         B.1          B

    4 led       13.401.000     13.401.000         B.2          B

      5         14.409.000     14.409.000         B.3          B

    5 led       14.853.000     14.853.000         B.4          B

 5 + int.tab.   15.639.000     15.771.000         C.1          C

      6         15.771.000     15.771.000         C.1          C

    6 led       16.571.000     16.571.000         C.2          C

      7         18.071.000     18.071.000         D.1          D

    7 led       19.971.000     19.971.000         D.2          D

      8         23.267.000     23.267.000         D.3          D

 

(*) Livello Economico Differenziato.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 1.

 

Le  parti  si danno atto della necessità di pervenire, in sede di  rinnovo

del CCNL 1998-2001, anche a seguito dei processi di riforma legislativa in

corso, al superamento delle tipologie degli enti di cui all'art. 2 del DPR

n. 347/83.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 2.

 

Negli  enti  privi  di  posizioni dirigenziali  di  cui  all'art.  11,  la

valutazione  dei  risultati di cui agli artt.  6  e  9  è  effettuata  dal

soggetto  appositamente individuato nel regolamento  degli  uffici  e  dei

servizi in conformità alle disposizioni della legge n. 127/97.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 3.

 

Le  parti  concordano  nel ritenere che gli enti locali  che  non  abbiano

potuto  dare applicazione alle disposizioni di cui all'art. 33,  comma  5,

del  DPR  n.  333/90 e all'art. 5, comma 21, DPR n. 268/87, a  seguito  di

rilievi  formulati  da  organismi di controllo, possono  ancora  avvalersi

della facoltà ivi prevista.

   

 

Dichiarazione congiunta n. 4.

   

Le  parti  ritengono  che  l'istituto  del  LED  trovi  applicazione  fino

all'entrata in vigore del presente CCNL e quindi anche relativamente  alle

selezioni riferite al 31.12.1998.

   

 

Dichiarazione congiunta n. 5.

   

Le  parti dichiarano che ai fini dell'applicazione di quanto previsto  dal

comma  4  dell'art. 7 del presente contratto, per personale  dell'area  di

vigilanza  si  intende  il personale che svolge attività  di  prevenzione,

controllo  e  repressione  in materia di polizia locale,  urbana,  ittica,

floro-faunistica, venatoria, rurale e silvo-pastorale e  di  ambiente,  le

funzioni  demandate dalla legge n. 65/86, da leggi e regolamenti regionali

nonché  le attività di custodia nelle carceri mandamentali e al quale  sia

stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all'art.  37,

comma  1,  lett. a) del CCNL del 6.7.95, come modificato dall'art.  8  del

CCNL del 16.7.96.

 

 

 

C.S.A.  -  COORDINAMENTO  SINDACALE AUTONOMO - FIADEL-CISAL,  FIALP-CISAL,

CISAS-FISAEL, CONFAIL-UNSIAU, CONFILL-CUSAL, USPPI-CUSPEL, FASIL-FADEL

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Il Coordinamento Sindacale Autonomo C.S.A. nel confermare le dichiarazioni

ripetutamente  espresse  in sede di trattative  con  l'ARAN  per  il  CCNL

relativo  sia all'Ordinamento Professionale e alla disciplina del  sistema

di   classificazione   professionale  del   personale   dipendente   delle

amministrazioni,  sia  per  il  CCNL  1998-2001  del  comparto  Regioni  e

Autonomie  Locali, sottolinea le parti ritenute illegittime, allegando  la

seguente dichiarazione a verbale.

 

1.La garanzia delle specifiche figure professionali iscritti agli albi,  è

  stata assicurata dalla legge n. 59 del 15.3.97 di delega al Governo  che

  all'art. 11, comma 4, lett. d), quale norma inderogabile stabilisce "che i

  decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina

  relativa  ai  dirigenti  da quella concernente le  specifiche  tipologie

  professionali, relative ai laureati iscritti agli albi e...." stabiliscano

  altresì,  una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che

  svolgano qualificate attività professionali, implicanti la iscrizione agli

  albi concernenti di dipendenti diplomati abilitati alla professione.

 

2.Il  D.lgs.  n. 396 del 4.11.97 all'art. 1, comma 3 prevede  che  per  le

  figure  professionali  in posizione di elevata responsabilità,  svolgono

  compiti  di direzione (concernenti i quadri) o che comportano iscrizione

  agli  albi  (concernenti  i professionisti), sono  stabilite  discipline

  distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.

 

3.Tali  norme  legislative in quanto inderogabili, sono  state  rispettate

  dagli  altri ordinamenti professionali di comparto di cui ai CCNL  degli

  enti pubblici non economici e dei ministeri sottoscritti dall'ARAN e dai

  sindacati rappresentativi nei comparti sopracitati.

 

4.L'ordinamento  relativo  al  comparto Regioni  e  Autonomie  Locali,  ha

  palesemente violato le norme legislative sopra richiamate, poiché anziché

  escludere dall'Ordinamento professionale le figure professionali iscritte

  agli  albi,  legislativamente protette, le ha comprese  nella  fascia  C

  (geometri,  periti  industriali)  e  fascia  D  (architetti,  ingegneri,

  avvocati, geologi e altro personale laureato), dando la possibilità alle

  amministrazioni  attraverso gli artt. 8 e 9 del  CCNL  sul  "Ordinamento

  Professionale",  non  solo di far conferire gli incarichi  professionali

  anziché dal legale rappresentante dell'amministrazione, direttamente dai

  dirigenti,   per  la  durata  di  5  anni,  non  considerando   che   le

  amministrazioni assumono per concorso pubblico, professionisti laureati e

  diplomati iscritti agli albi per l'esercizio della professione  pubblica

  senza  soluzioni  di  continuità, ma anche è  stata  assegnata  loro  la

  possibilità  di  revocare  tali incarichi  professionali  a  seguito  di

  risultati  negativi, il cui accertamento, viceversa, è  riservato  dalla

  legge  in  esclusiva  alla disciplina degli Ordini  professionali,  come

  ripetute sentenze della Cassazione hanno sempre sancito, evidenziando il

  loro "status" professionale, oltre quello impiegatizio.

 

5.In  conclusione, l'appiattimento dei valori professionali che trovano la

  loro  fonte  primaria  nella legge professionale, evidenzia  negli  enti

  locali, la debolezza delle amministrazioni non disposte a pagare il giusto

  prezzo  per  acquisire  le  elevate  professionalità,  come  chiaramente

  denunciato  al  Parlamento  dal doc. CXI in data  23.10.96,  alla  quale

  debolezza  si aggiunge l'addebito dell'immotivata soppressione dell'area

  contrattuale riservata dalla legge alla specifica disciplina  normativo-

  economica degli iscritti agli albi e di riflesso, alla loro esclusione da

  un'adeguata presenza nelle RSU mediante l'istituzione di specifici collegi

  elettorali, a causa della loro modesta incidenza nelle piante organiche,

  viceversa,  previsto  dal  comma 10 dell'art. 6 del D.lgs. n. 396/97.

 

6.Il  rifiuto  al  rimborso  dell'iscrizione agli  albi,  richiesto  dalle

  amministrazioni  in  sede di concorso pubblico pena la  decadenza  della

  assunzione, crea l'assurdo che un dipendente deve sostenere annualmente,

  nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, una spesa, spesso di

  centinaia  di  migliaia  di  lire, per poter lavorare,  così  come  deve

  affrontare   i   rischi   professionali  e  di   cantiere,   senza   che

  l'amministrazione  provveda  alla loro copertura  mediante  una  polizza

  assicurativa.

 

Per  quanto  sopra  dichiarato, nel respingere le  parti  contrattuali  in

violazione  alla  legge,  si riserva ogni iniziativa  giurisdizionale  per

eliminare le parti del contratto ritenute illegittime e/o in contrasto con

i provvedimenti legislativi sopracitati.

 

 

COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO - CUSPEL - ANTEL/USPPI

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Nel   mantenere  le  riserve  precedentemente  esposte  sul   sistema   di

inquadramento del personale attualmente in servizio nelle nuove categorie,

mancata  previsione  della  figura di "quadro",  revoca  degli  incarichi,

premio  di  qualità  per le posizioni organizzative,  non  inclusione  dei

criteri riguardanti la progressione verticale (passaggi di qualifica)  tra

le  materie  oggetto  di  contrattazione decentrata, lo  scrivente  C.S.A.

decide  di  sottoscrivere  l'accordo, in  quanto  ritiene  che  lo  stesso

costituisca,  in  una situazione ventennale di ristagno  e  penalizzazioni

rispetto agli altri Ordinamenti Professionali degli altri Comparti, un 

avvio  per il conseguimento di un obiettivo più razionale e corrispondente

alle prospettive organizzative degli Enti nell'ambito dei prossimi rinnovi

contrattuali.

 

IL COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO.