IPOTESI DL
ACCORDO PER IL RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA DEL
CCNL
TERZIARIO
L'anno
1996, il giorno 29 del mene dl novembre in Roma
tra
la Confederazione Generale Italiana del
Commercio, del Turismo e
dei
Servizi
- CONFCOMMERCIO
e
FILCAMS
- CGIL
FISASCAT
- CISL
UILTUCS
- UIL
in applicazione di quanto stabilito dal
protocollo sul costo del lavoro
23 luglio 1993 e dall'articolo 164 del CCNL per
i dipendenti da aziende
del
Terziario, della Distribuzione e del Servizi 3/11/94, si e stipulata
la presente ipotesi dl accordo per il rinnovo
della parte economica del
CCNL
Terziario
ART.1 AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI
A decorrere
dalle scadenze appresso
indicate a tutto il personale
qualificato verranno
erogati 1 seguenti
aumenti salariali non
assorbibili:
LIVELLI AUMENTI AUMENTI AUMENTI TOTALE
1.1.97 1.1.98
1.7.98
Quadri 121.528 95.486 104.167 321.181
I 109.472
86.014 93.833 289.319
II 94.694
74.403 81.167 250.264
III 80.937
63.594 69.375 213.906
IV 70.000
55.000 60.000 185.000
V 63.243 49.691 54.208 167.142
VI 56.778
44.611 48.667 150.056
VII +10.000 48.611 38.194 41.667 128.472
Con le
stesse decorrenze pertanto le
paghe base nazionali conglobate
sono
quelle delle allegate tabelle A e B.
Gli aumenti
salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti
agli
apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 27, Seconda
Parte
(tabelle A e B).
ART .
2 AUMENTI RETRIBUIVI PER GLI OPERATORI
DI VENDITA
Il primo comma dell'art. 15 del Protocollo
Aggiuntivo per Operatori di
Vendita
del 29 maggio 1995 è modificato come segue:
A decorrere dalle scadenze appresso indicate
agli Operatori di Vendita
verrà
erogato il seguente aumento salariale.
DECORRENZA I CATEGORIA Il
CATEGORIA
1.1.1997 50.000
43.000
1.1.1998 39.000
33.500
1.7.1998 43.000
36.500
ALT.
3 ENTI BILATERALI
Le Parti
- ad integrazione e modifica di
guanto previsto dall'accordo
del 20
luglio 1989 - al fine di dare
concreta attuazione all'impegno
assunto nella dichiarazione a verbale in calce
all'articolo 16, Prima
Parte,
del CCNL 3.11.94, convengono di rilanciare il ruolo e la funzione
degli Enti
Bilaterali - anche al fine di consentire un consolidamento
delle relazioni
Sindacali a livello
territoriale - con
particolare
riferimento
a:
- costituzione di servizi collegati alla diffusione/informazione in
relazione
al sistema di previdenza complementare;
- eventuali
sistemi di collegamento con l' Organismo
Paritetico
Provinciale
previsto dall'accordo interconfederale 18 novembre 1996 in
materia
di sicurezza sul lavoro:
-
procedure di conciliazione e arbitrato.
Per la
pratica realizzazione dei
compiti sopra definiti, a
livello
territoriale
le Parti stabiliranno la misura del contributo in base alla
definizione di
un apposito bilancio preventivo per
la copertura dei
costi e
dei servizi connessi.
Successivamente
al 30 giugno 1998, le Parti Stipulanti ai
incontreranno
a livello
nazionale per verificare lo Stato di attuazione degli
Enti
Bilaterali e per i territori nei quali eventualmente
non fossero stati
costituiti tali
organismi, esaminate le
cause che non
ne hanno
consentito la
costituzione, al fine
di rimuoverle, concorderanno
eventuali
norme di cogenza.
ART.
4 CRITERI GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA TERRITORIALE
Le parti
riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel CCNL
3
novembre 1994, titolo II, in materia di II livello di
contrattazione e
ribadiscono, in
particolare, i seguenti
criteri guida Che
dovranno
essere
seguiti nell'ambito di tale confronto:
* diversità e non ripetitività delle materie
e degli istituti rispetto
a
quelli propri del CCNL;
* alternatività rispetto alla contrattazione
aziendale.
* materie di accordi previste dall'art.14.
Le
erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da
consentire l'applicazione del particolare trattamento
contributivo -
previdenziale previsto dalla normativa di legge
emanata in attuazione
dal Protocollo
del 23 luglio 1993 e in
particolare dall'art.5 del
decreto
legge 24 settembre 1996 n.499.
Tali importi
sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche
agli
effetti dell'art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun
istituto legale e contrattuale, ivi compreso, ai
sensi della legge 29
maggio
1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto.
Al fine
della valutazione di tali
elementi, le parti avranno
quali
ulteriori
punti di riferimento:
* l'andamento della composizione del tessuto
imprenditoriale esistente
sul
territorio con
particolare riferimento alle fasce
dimensionali;
*
l'andamento della composizione dell'occupazione e la
relativa
articolazione
per livelli
contrattuali;
* i livelli di qualità raggiunti
nell'erogazione dei servizi;
* i
riflessi dell'applicazione delle nuove
tecnologia nello svlluppo
delle
imprese;
*
le valutazioni finali
dei consumatori sull'offerta
dei servizi
esistenti
sul territorio.
PROCEDURE
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE
Modalità
dl presentazione della piattaforma
Al fine di avviare
le trattative per
il secondo livello
di
contrattazione territoriale la piattaforma sarà
presentata in tempo
utile per
consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della
scadenza.
Durante
tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza
dell'accordo precedente,
saranno garantite condizioni
di normalità
sindacale con
esclusione, in particolare, del
ricorso ad agitazioni
relative
alla predetta piattaforma.
In caso
di ritardo nella presentazione
della piattaforma il periodo
complessivo
di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data
di
effettiva presentazione della piattaforma medesima.
In fase
di prima applicazione il periodo
complessivo di 4
mesi si
applica
dalla data di presentazione delle piattaforme.
Le piattaforme saranno presentate dalle
Organizzazioni Sindacali
territoriali,
alle Associazioni Imprenditoriali di pari livello, nonché
alle Organizzazioni Sindacali Nazionali della
FILCAMS-CGlL,
FISASCAT-CISL,
UILTUCS-UIL e alla CONFCOMMERCIO, al fine
di consentire
la verifica del rimpetto dei criteri guida
definiti a livello nazionale
e lo svolgimento della fase di monitoraggio
prevista dall'art.11, prima
parte,
del CCNL 3 novembre 1994.
Modalità
di verifica
Ricevute le piattaforme, la CONFCOMMERCIO e le
Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei
lavoratori procederanno, anche
disgiuntamente, alla
verifica del
rispetto delle procedure
per la presentazione delle
piattaforme
e dei criteri guida fissati a livello nazionale.
L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15
giorni dalla data dl
ricevimento
della piattaforma:
In Caso
di controversia, su iniziativa anche dl una sola delle Parti, al
applicano
le procedure proviate dal penultimo comma della Presa Generale
al CCNL
del 3 novembre 1994, procedendo
direttamente al confronto a
livello nazionale,
da esaurirsi entro 15
giorni dalla data
della
richiesta.
In caso
dl permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso
presso
la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli articoli 7 e 8
della
prima parte del CCNL 3 novembre 1994.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Con particolare riferimento alla fase di avvio
del Secondo livello di
contrattazione territoriale, ed al fine di evitare
che, a
seguito di
esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza
sleale fra le aziende
del
Settore, le parti riconfermano l'impegno, reciprocamente assunto con
il rinnovo
del CCNL 3.11.94, a svolgere ogni azione, nei riguardi del
Governo, tendente
all'emanazione di un
apposito provvedimento
legislativo
che estenda l'efficacia generalizzata del sistema normativo
contrattuale in
tutte le sue articolazioni,
in coerenza con quanto
stabilito
al punto 5, lettera f), dell' Accordo del 23 luglio 1993.
Le
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si impegnano, in particolare,
a sopportare
la propria azione anche
attraverso l'intervento diretto
delle
rispettive Confederazioni CGIL, CISL e UIL.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le
Parti si danno reciprocamente atto del comune interesse ad affrontare
a livello
nazionale le questioni inerenti i settori
del terziario
avanzato,
anche in riferimento alle problematiche relative al telelavoro
ed ai
rapporti di lavoro atipico o para-subordinato.
E' pertanto condivisa la determinazione ad
avviare, entro il 31 marzo
1997,
un confronto finalizzato a concordare un Protocollo aggiuntivo al
Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro per la definizione dl regole e
normative
specifiche in materia.