CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL TERZIARIO, DEL COMMERCIO, DEL
TURISMO
ED AFFINI
PARTE
PRIMA
ARTICOLO
1: PARTI CONTRAENTI - DECORRENZA DURATA E SFERA DI APPLICAZIONE
Il
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro decorre dal 01/11/97,
salvo particolari
decorrenze indicate nei singoli
articoli, ed avrà
cadenza
biennale. E' prorogabile tacitamente ove non sia disdetto da
una
delle parti contraenti a mezzo lettera
raccomandata sei mesi prima della
scadenza.
Sono
parti contraenti
- L'Unione Nazionale fra le aziende del
terziario, del commercio, turismo
ed
affini/Federterziario, con sede
in Roma, via
Somalia n. 109,
rappresentata da Stefano Buso, Unione
Nazionale Liberi Professionisti
Autonomi/Federterziario, con sede nazionale
in Roma, via Somalia n. 109
e
rappresentata da Fernando
Cavallari, assistita da FEDERTERZIARIO
con
sede in Roma, via Somalia n. 109,
rappresentata da Ruggero Go
e
- FENASALC,
con sede in Roma, via Giulio Cesare n. 21, rappresentata da
Adriano
Cosimati, assistito dalla CISAL, con sede in Roma, via Giulio
Cesare n. 21, rappresentata da Pietro
Venneri.
Il presente
Contratto potrà essere
sottoscritto da altre associazioni
imprenditoriali o da
organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti
rappresentate
nel CNEL, di concerto fra CISAL e Federterziario.
Le parti
contraenti formuleranno reciproche
proposte modificative e
innovative
almeno 3 mesi prima della scadenza del Contratto e comunque le
stesse concordano una periodica consultazione per
verificare la puntuale
applicazione
del CCNL e quindi rimuovere eventuali aporie sia formali che
sostanziali.
Copia del CCNL è affissa alla bacheca dell'azienda
ed ogni lavoratore ha
facoltà
di consultarlo e prenderne libera visione.
A)
Validità e sfera applicazione del Contratto.
Il
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera
unitaria, per tutto il territorio nazionale, i
rapporti di lavoro nelle
aziende appartenenti ai settori merceologici e
categorie qui di seguito
specificati
ed il relativo personale dipendente.
a)
Alimentazione
- commercio di generi alimentari;
- supermercati, supermercati
integrati, ipermercati, soft
e hard
discount;
- commercio al minuto di
generi alimentari (alimentari
misti),
eccettuate le rivendite di pane e pasta
alimentari annesse ai forni;
- salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
- importatori e torrefattori di caffè;
- commercio all'ingrosso di droghe e
coloniali;
- commercio al minuto di droghe e coloniali
(droghe e torrefazioni);
- commercio all'ingrosso e al minuto di
cereali, legumi e foraggi;
- commercio all'ingrosso di bestiame e carni
macellate, macellerie,
norcinerie, tripperie, spacci di carni
fresca e congelata;
- commercio all'ingrosso di pollame, uova,
selvaggina e affini;
- rivendite di pollame e selvaggina;
- commercio all'ingrosso e al minuto di
prodotti della pesca;
- commercio all'ingrosso di formaggi,
burro, latte, latticini
e
derivati in genere;
- commercio al dettaglio di latte (latterie
non munite di licenza P.S.)
e derivati;
- commercio all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli
effettuati nei mercati;
- commercio al minuto di prodotti
ortofrutticoli;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini
(vini, mosti, spumanti, liquori, birra,
aceto di vino);
- per quanto riguarda le aziende che
esercitano il
- commercio all'ingrosso di vini, si precisa
che si intendono comprese:
a)
le aziende che acquistano uve e
mosti, per la produzione di vini,
anche tipici e la loro vendita;
b)
le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di
vini anche tipici e la successiva loro
vendita, effettuano operazioni di
acquisto e vendita di vini;
c)
le aziende che
esercitano attività di
imbottigliamento ed
infiascamento;
- commercio all'ingrosso e al minuto di
acque minerali e gassate e di
ghiaccio;
- commercio all'ingrosso e al minuto di
prodotti oleari (olii di oliva
e di semi);
- aziende
commerciali di stagionatura e conserti azione dei prodotti
lattiero-caseari.
b)
Fiori, piante e affini
- commercio all'ingrosso e al minuto di
fiori e piante ornamentali;
- commercio di piante aromatiche e
officinali e di prodotti erboristici
in genere;
- produttori, grossisti, esportatori e
rappresentanti di piante
medicinali e aromatiche.
d) Merci d'uso e prodotti industriali
- grandi magazzini; magazzini a prezzo
unico;
- tessuti
di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti
e
trine;
- confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti
sarti e sarte; mode e novità; forniture per
sarti e sarte; camicerie ed
affini; busterie, cappellerie, modisterie;
articoli sportivi; commercianti
in
lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie;
valigerie ed articoli da viaggio;
ombrellerie, pelletterie; guanti, calze;
profumerie, bigiotteria ed affieni; trecce
di paglia e cappelli di paglia
non
finiti; abiti usati; tappeti;
saccherie, anche se esercitano
la
riparazione o il noleggio dei sacchi;
corderie ed affini;
- lane
sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta,
fibre
tessili
varie (canapa, lino, iuta, ecc.), stracci e residuati tessili,
eccettuati i classificatori all'uso pratese;
- pelli
crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura
delle pelli; pelli crude, ovine e caprine
nazionali; pelli crude esotiche
non da pellicceria e da pellicceria; pelli
conciate (suole, tomaie, ecc.),
pelli
grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli
per
valigerie in genere, cuoio per sellerie;
- articoli
casalinghi, specchi e cristalli,
cornici, chincaglierie,
ceramiche
e maioliche, porcellane,
stoviglie, terraglie, vetrerie
e
cristallerie;
- lastre
e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per
l'industria del vetro e della ceramica;
- articoli di elettricità, gas, idraulica e
riscaldamento eccettuate le
aziende installatrici di impianti;
- giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e
oggetti
sacri;
prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta;
articoli per regalo, articoli per fumatori;
- oreficerie e gioiellerie, argenterie,
metalli preziosi, pietre
preziose, perle; articoli di orologeria;
- librai (comprese le librerie delle case
editrici e i rivenditori di
libri usati); rivenditori di edizioni
musicali; cartolai (dettaglianti di
articoli di cartoleria, cancelleria e da
disegno); grossisti di cartoleria
e
cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di
libri
giornali e riviste, biblioteche circolanti;
- francobolli per collezione;
- mobili, mobili e macchine per ufficio;
macchine per cucire;
- ferro
e acciai, metalli
non ferrosi, rottami,
ferramenta e
coltellinerie, macchine in genere; armi e
munizioni; articoli di ferro e
metalli;
apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici;
impianti di
sicurezza: strumenti musicali; ottica e
fotografia; materiale chirurgico e
sanitario; apparecchi scientifici; pesi e
misure; pietre coti, per molino,
pietra pomice e pietre litografiche;
articoli tecnici (cinghierei trasmis
sione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni
elettrici, ecc.);
- autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori,
anche
se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di
assistenza e per riparazioni); cicli o
motocicli ( anche se esercitano il
posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di
assistenza e
per
riparazioni); parti di ricambio ed accessori per
automotocicli;
pneumatici; olia lubrificanti, prodotti
petroliferi in genere (compreso il
petrolio agricolo);
- gestori di impianti di distribuzione di carburante;
- aziende distributrici di carburante
metano compresso per
autotrazione;
- carboni
fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi
e
liquefatti; imprese di riscaldamento;
- laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali
refrattari, tubi grès e affini, marmi grezzi
e pietre da taglio in genere,
ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare
in genere, pietrisco stradale,
catrame,
bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento,
isolante e impermeabilizzante (marmette,
mattonelle, maioliche, piastrelle
di cemento e di grès); altri materiali da
costruzione;
- tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
- prodotti chimici, prodotti chimici per
l'industria, colori e vernici;
- aziende distributrici di specialità
medicinali e prodotti
chimico-farmaceutici;
- legnami e affini, sughero, giunchi,
saggine ecc.;
- rivendite di generi di monopolio,
magazzini di generi di monopolio;
- prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici,
insetticidi; materiale enologico; sementi da
cereali, da prato, da orto e
da giardino; mangimi e panelli; macchine e
attrezzi agricoli; piante non
ornamentali, altri prodotti di uso
agricolo);
- commercio all'ingrosso delle merci e dei
prodotti di cui al presente
punto c).
d)
Ausiliari del commercio e commercio con l'estero
- agenti e rappresentanti di commercio;
- mediatori pubblici e privati;
- commissionari; :
- stabilimenti per la condizionatura dei
prodotti tessili (eccettuati
quelli costituiti da industriali
nell'interno e al servizio delle proprie
aziende);
- fornitori di enti pubblici
e privati (imprese di
casermaggio,
fornitori carcerari, fornitori di bordo,
ecc.); :
- compagnie di importazione ed esportazione e case per il
commercio
internazionale (importazioni ed esportazioni
di merci promiscue);
- agenti
di commercio preposti da case
commerciali e/o da
società
operanti nel settore distributivo di
prodotti petroliferi ed accessori;
- imprese portuali di controllo.
e) Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni,
Servizi di rete, Servizi ape
persone
- imprese di leasing;
- recupero crediti, factoring;
- servizi di informatica, telematica,
robotica, eidomatica;
- servizi di revisione contabile, auditing;
- servizi di gestione e amministrazione del
personale;
- servizi di ricerca, formazione e selezione
del personale;
- ricerche di mercato, economiche e sondaggi
di opinione*
- consulenza di direzione e organizzazione
aziendale **;
- agenzie di relazioni pubbliche;
- agenzie di informazioni commerciali;
- servizi di design, grafica,
progettazione, e allestimenti di interni
e vetrine;
- servizi di progettazione industriale,
engineering;
- servizi
di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica
e
controllo qualità;
- società
per lo sfruttamento commerciale
di brevetti, invenzioni e
scoperte;
- agenzie pubblicitarie;
- concessionarie di pubblicità;
- aziende di pubblicità;
- agenzie di distribuzione e consegna di
materiale pubblicitario;
- promozione vendite;
- agenzie fotografiche;
- uffici Residences;
- società di organizzazione e gestione
congressi, esposizioni, mostre e
fiere ***
- intermediazione merceologica;
- recupero e risanamento ambiente;
- altri servizi alle imprese e alle
organizzazioni;
- autorimesse e autoriparatori non
artigianali;
- società di carte di credito;
- uffici cambi extrabancari;
- Servizi fiduciari;
- buying office;
- agenzie di brokeraggio;
- aziende
ed agenzie di consulenza,
intermediazione e promozione
immobiliare,
- amministrazione e gestione beni immobili;
- agenzie di operazioni doganali;
- servizi di richiesta certificati,
disbrigo pratiche di dattilografia
e
- servizi di traduzioni e interpretariato;
- agenzie di recapiti, corrispondenza,
stampa e plichi;
- vendita di multiproprietà;
- autoscuole;
- agenzie di servizi matrimoniali;
- altri servizi alle persone;
- Centri di Elaborazione Dati non iscritti
A.I.A.
f) Imprese operanti nel settore turistico e
affini;
g) Imprese operanti nel settore dei Pubblici
Esercizi ed affini;
h) Studi
Professionali non collegiati
in albi, ordini
e collegi
giuridicamente costituiti;
i) Enti non commerciali. O.N.L.U.S. e
Associazioni sportive.
I punti
f) e g) saranno oggetto di allegata specifica declaratoria.
Le parti
si danno atto che per tutto il
periodo della sua validità, il
presente CCNL deve essere considerato un complesso
normativo unitario e
inscindibile,
finalizzato a realizzare maggiori benefici per i lavoratori,
e quindi
globalmente migliorativo. Pertanto, sostituisce ed assorbe
ad
ogni
effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi
integrativi riferentesi
alle medesime categorie,
sopra elencate. Sono
fatte salve le condizioni di miglior favore
previste dalla legge e dalla
contrattazione
collettiva alla Parte Prima, del presente CCNL.
Al sistema
contrattuale così disciplinato
corrisponde l'impegno delle
parti di rispettare la sfera di applicazione e
farla rispettare ai propri
iscritti,
per il periodo di loro validità dei Contratti stipulati
Per
quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di
legge
vigenti in materia.
ARTICOLO
2: RAPPORTI SINDACALI
Premesso che
non sono in alcun caso poste in discussione
l'autonomia
dell'attività
imprenditoriale né le scelte e decisioni degli imprenditori,
delle loro
organizzazioni e della CISAL,
le parti, in considerazione
dell'importanza assunta
dall'imprenditoria
nell'economia generale del
Paese, concordano su d'i un sistema di rapporti
sindacali che consentano
una più approfondita analisi delle problematiche
che investono il settore
dell'imprenditoria.
Tale analisi
deve essere finalizzata al raggiungimento di più elevati
livelli occupazionali, all'acquisizione di
tecnologie più avanzate,
al
consolidamento delle
strutture produttive e
della loro autonomia.
Le
risultanze
delle Analisi che si traducano in accordi tra le parti saranno
proposte alle
istituzioni come criteri di base
per la concessione di
agevolazioni
alle imprese.
ARTICOLO
3: SISTEMA CONTRATTUALE
Al
livello nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie
specifiche di
settore e definire i contratti collettivi
dei diversi
settori Imprenditoriali. A questo scopo il livello
contrattuale nazionale
di categoria tratta per ognuno dei settori
Imprenditoriali in particolare
i seguenti argomenti: relazioni sindacali di
settore, materie da rinviare
alle strutture regionali di categoria,
retribuzione, durata del lavoro,
normative
sulle condizioni di lavoro, normativa sul D. L. 626/94.
La titolarità unica contrattuale a livello
decentrato di categoria spetta
alle organizzazioni regionali di categoria. Tale
livello contrattuale ha
il compito
di applicare i CCNL alle realtà
regionali di settore e di
comparto e definire un livello salariale regionale
che tenga conto della
situazione del
sistema Imprenditoriale
regionale, rilevata attraverso
alcuni
indicatori convenuti tra le parti.
ARTICOLO
3/BIS: INDICATORI
Le parti si incontreranno entro 90 giorni dalla
stipula del presente CCNL
per
individuare gli indicatori di cui all'art. 3, ultimo comma.
ARTICOLO
4: OCCUPAZIONE FEMMINILE E PARI OPPORTUNITA'
A livello nazionale le parti convengono di
costituire una commissione che
affronti i
problemi inerenti l'occupazione
femminile e l'applicazione
della Legge
125/91 sulle pari
opportunità. Le parti
inoltre si
incontreranno
a livello regionale e/o territoriale al fine di sperimentare
azioni
positive.
ARTICOLO
5: TUTELA DEI TOSSICODIPENDENTI
Le parti si incontreranno almeno una volta
l'anno a livello regionale al
fine di
individuare e sostenere
i soggetti interessati a
stati di
tossicodipendenza,
orientandoli verso i servizi socio sanitari e favorendo
il loro
inserimento/mantenimento nella realtà produttiva. I
ARTICOLO
6: DIRITTO DI ASSEMBLEA
Ogni lavoratore
ha diritto a 10 ore annue di
permessi retribuiti da
usufruirsi collettivamente a titolo di diritto d'assemblea. Le ore di
permesso sono
da considerarsi nell'ambito dell'orario
di lavoro; le
assemblee
si terranno all'inizio o alla fine dello stesso. L'assemblea può
svolgersi
anche nei locali dell'impresa, previo consenso dell'impresa. La
richiesta di assemblea dovrà essere presentata
all'impresa con preavviso
di 48
ore riducibili a 24 in casi eccezionali, specificando l'orario di
svolgimento.
ARTICOLO
7: PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE SINDACALI
I dirigenti sindacali usufruiranno, nei limiti
annui di ore 3 per ciascun
dipendente, di
permessi retribuiti con un minimo
di 16 ore annue. I
permessi devono
essere richiesti per
iscritto dalla organizzazione
sindacale
stipulante.
ARTICOLO
8: TUTELA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
Le
parti esprimono la comune volontà di applicare le norme contenute nella
Legge
108 del 11/05/90 (Disciplina dei licenziamenti individuali).
ARTICOLO
9: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI
L'impresa
opererà, previa delega individuale firmata dall'interessato, la
trattenuta mensile
nella misura che sarà indicata
dalla Organizzazione
Sindacale
territoriale, in forma percentuale, sui salari base contrattuali
e sull'indennità di contingenza, su base mensile. La delega può
essere
revocata in qualsiasi momento. Le quote sindacali
trattenute dall'azienda
verranno
versate mensilmente alla associazione sindacale territoriale.
ARTICOLO
10: DIRITTO ALLO STUDIO
Le
imprese concederanno permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che
intendono frequentare
corsi di studi svolti presso
Istituti legalmente
riconosciuti.
Tale norma si applica nelle imprese che occupano più di 5
dipendenti, compresi gli apprendisti. A tale scopo
deve essere messo a
disposizione
un ammontare di ore retribuite conteggiate aziendalmente nel
triennio
e corrispondenti a 10 (dieci) ore annue per ogni dipendente.
ARTICOLO
11: LAVORATORI STUDENTI
I lavoratori
che seguono corsi di studi in base all'art.l0 del presente
Contratto svolgeranno turni di lavoro tali da
agevolare la frequenza ai
corsi e la preparazione dei relativi esami. I
lavoratori che devono
sostenere prove
d'esame hanno diritto a fruire di
permessi giornalieri
retribuiti per
tutti i giorni di esame. A richiesta
dell'azienda il
dipendente
dovrà fornire una documentazione idonea a comprovare l'avvenuto
esercizio
del diritti di cui sopra.
ARTICOLO
12: AMBIENTE DI LAVORO
I lavoratori
e l'impresa hanno il comune
dovere di applicare le norme
sulla prevenzione
degli infortuni e delle
malattie professionali. I
lavoratori
hanno diritto di controllare la corretta applicazione di tali
norme.
ARTICOLO
13: ASSUNZIONI
Ove ciò
non sia in
contrasto con le vigenti
disposizioni di legge,
l'assunzione terrà
conto il più
possibile delle caratteristiche
professionali
del lavoratore.
La
lettera di assunzione deve inoltre essere sottoscritta per accettazione
dal
lavoratore prima dell'assunzione.
Nella
lettera di assunzione l'impresa deve fare presente in particolare la
decorrenza
dell'assunzione, l'eventuale periodo di prova, la qualifica, il
livello,
le mansioni, l'orario di servizio e il trattamento economico. Il
lavoratore
da parte sua dovrà produrre il libretto di lavoro, i necessari
documenti Inps,
le informazioni su residenza, domicilio, stato
di
famiglia, codice fiscale. Potrà inoltre essere
richiesto certificato di
sana e
robusta costituzione, inerente
alla mansione principale
da
svolgere,
prima dell'assunzione.
Il Contratto di lavoro può prevedere un salario
d'ingresso per i
nuovi
assunti.
(*)
(*)
(Tale istituto troverà applicazione attraverso un apposito
accordo
collettivo da stipulare tra le parti
entro 12 mesi dall'entrata in
vigore del presente CCNL.)
Sono
comunque fatti salvi i diritti acquisiti.
ARTICOLO
14: PERIODO DI PROVA
L'assunzione del lavoratore potrà avvenire con un
periodo di prova che
deve risultare
da atto scritto; durante tale periodo entrambe le parti
possono recedere
dal Contratto senza l'obbligo
del preavviso o della
relativa
indennità sostitutiva.
Qualora alla
scadenza del periodo di prova l'impresa
non proceda alla
disdetta del
rapporto di lavoro, il lavoratore si
intenderà senz'altro
confermato
in servizio a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.
La durata
del periodo di prova è regolata come segue: - per le categorie
professionali operaie
inquadrate nel sesto e
nel quinto livello:
4
settimane;
- per le categorie professionali operaie inquadrate a partire
dal quarto
livello: 6 settimane; - per i
lavoratori con qualifica
di
impiegati:
3 mesi.
ARTICOLO
15: NOMENCLATURA
Ai fini
della comprensione del presente
Contratto, per lavoratore
si
intende
il dipendente appartenenze alle categorie dei quadri, impiegati ed
operai.
ARTICOLO
16: ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dalle
norme di legge in
materia, è
fissato in 40 ore settimanali, distribuito in 5 o 6
giorni,
fino ad un massimo di 48 ore, qualora venissero a
verificarsi periodi di
intensa attività
dovuta a punte
stagionali che interessino aree
geografiche
o settori predeterminati.
Gruppi di
4 ore ovvero di 8 ore di
permesso individuale retribuito,
verranno fruiti
dai lavoratori in
sostituzione delle 4
ex festività
soppresse (Legge 513177. n.54 e D.P.R. 28/12/85 n.
792). Con le stesse
modalità saranno fruiti ulteriori permessi retribuiti
per complessive n.
56 ore annuali per aziende fino a 15
dipendenti, e n. 72 ore annuali per
aziende
oltre i 15 dipendenti. Qualora tali permessi non vengano usufruiti
saranno
pagati con la retribuzione di fatto, nell'anno di maturazione.
Qualora
vi sia un regime di lavoro a turni, l'orario per il turno notturno
è di 36 ore settimanali a parità di
retribuzione. Le ore non lavorate in
dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali,
cadenti in giorno
lavorativo, saranno computate al fine del
raggiungimento dell'orario di
lavoro settimanale.
Il Contratto
di assunzione può prevedere un
orario di lavoro in forma
ridotta
per i nuovi assunti, per un periodo non superiore ai due anni.
Per i dipendenti dei gestori di impianti di
carburanti l'orario di lavoro
è
fissato in 45 ore settimanali.
Per i dipendenti dei gestori di impianti di
carburanti autostradali e di
carburante
metano compresso per autotrazione l'orario di lavoro è fissato
in 42
ore settimanali.
ARTICOLO
17: LAVORO A TURNI
I turni
sono normalmente di 8 ore ciascuno, comprensivi di mezz'ora
di
intervallo retribuito. Ai lavoratori turnisti del primo
e secondo turno
spetta
una maggiorazione oraria pari al 6%.
ARTICOLO
I8: LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO, FESTIVO
E' considerato straordinario il lavoro
eseguito oltre le
40 ore
settimanali
(distribuite in 5 o 6 giorni), ovvero le 36 ore settimanali in
caso di
turno notturno.
Previo accordo
tra impresa e il rappresentante R.S.A., le ore
di
prestazione straordinaria potranno essere trasformate in
ferie o riposi
compensativi non
retribuiti. Per lavoro
notturno si intende
quello
effettuato
dalle ore 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende
quello
svolto nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle
festività
di cui agli art.53 e 59.
Nei limiti previsti dalla legge, l'impresa e la
R.S.A. possono stipulare
un
Contratto "week-end", che preveda pertanto lo svolgimento
dell'attività
lavorativa
esclusivamente nei giorni di sabato e domenica. Tale Contratto
può essere
a tempo determinato o indeterminato. Deve essere redatto per
atto
scritto a pena di nullità.
Per il
lavoro notturno, e
straordinario non recuperato
con ferie
aggiuntive o
riposi compensativi, e per il lavoro festivo (eccetto nel
Contratto "week-end") sono
corrisposte le sementi
maggiorazioni
percentuali
da calcolarsi sulla retribuzione oraria:
a)
straordinario feriale ordinario
30%;
b)
straordinario notturno 40%;
c)
straordinario festivo
40%;
d)
straordinario festivo notturno
50%;
e)
indennità domenicale
15%.
ARTICOLO
19: FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO
Allo scopo
di favorire l'introduzione di un sistema
alternativo
all'Istituto dello
straordinario, l'impresa e la
R.S.A. possono far
ricorso
a nuovi concetti di flessibilità in tema di orario di lavoro.
ARTICOLO
20: FERIE
I lavoratori
che hanno un'anzianità di 12
mesi consecutivi presso
la
stessa azienda hanno diritto ogni anno ad un
periodo di ferie retribuite
pari a 26 giorni lavorativi. A coloro che non
hanno maturato tale diritto
interamente,
spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di
anzianità.
Si computano, nell'anzianità agli effetti della maturazione del
diritto alle
ferie, i periodi
di assenza per malattia,
infortunio,
gravidanza,
puerperio.
ARTICOLO
21: CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E DELLE INDENNITA'
La
retribuzione sarà corrisposta mensilmente.
Fatti salvi
i limiti previsti dalla legge, le
parti concordano che
territorialmente
o aziendalmente, di riconoscere annualmente al lavoratore
che dimostri
maggior impegno,
congiuntamente alla professionalità in
funzione
della produttività, degli incentivi salariali.
ARTICOLO
22: PASSAGGIO DI QUALIFICA
Nel caso
di passaggio di qualifica l'anzianità trascorsa nella qualifica
di provenienza deve valere agli effetti del
preavviso, delle ferie e del
trattamento
di malattia.
ARTICOLO
23: MUTAMENTO DI MANSIONI
Ai
sensi dell'art. 13 della Legge 20 maggio 1970 n.300, il lavoratore deve
essere adibito
alle mansioni per le quali è stato
assunto o a
quelle
corrispondenti al livello retributivo superiore che abbia
successivamente
acquisito
omero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna
diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a
mansioni superiori,
per tale periodo,
il lavoratore ha
diritto al
trattamento
corrispondente all'attività svolta.
ARTICOLO
24: APPRENDISTATO
Per la disciplina dell'apprendistato si fa
espresso rinvio alle norme di
legge
in materia.
ARTICOLO
25: APPRENDISTATO E SALARIO D'INGRESSO
Le parti
concordano che la
retribuzione
dell'apprendista non potrà
superare la
retribuzione del lavoratore in
qualifica inquadrato nel
livello
5°, al netto delle ritenute previdenziali.
Salario d'ingresso (scaglionato progressivamente nell'arco della
durata
dell'apprendistato), orario,
formazione e durata, saranno
oggetto di
apposita
appendice contrattuale a margine del presente CCNL e di cui sarà
parte
integrante.
ARTICOLO
26: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
In osservanza
a quanto previsto
dalla Legge 230/62
e successive
modificazioni
ed integrazioni, potranno inoltre essere assunti lavoratori:
- per incrementi dell'attività produttiva
dovuti ad eventi eccezionali;
- per punte di più intensa attività;
- per sostituzione di lavoratori assenti in
ferie o in aspettativa, e
per il periodo strettamente relativo alla
sua assenza.
ARTICOLO 27: PART-TIME
Si intende
un rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a
quello ordinario.
L'instaurazione del rapporto
a tempo parziale
deve
risultare da atto scritto, il quale dovrà indicare le
mansioni, l'orario
di
lavoro e retribuzione. -
ARTICOLO
28: PATTI TERRITORIALI E CONTRATTI D'AREA
Fatti salvi
i limiti previsti dalle leggi in
materia, le parti possono
stipulare
contratti d'area o patti territoriali finalizzati all'attuazione
di interventi con obiettivi di promozione dello
sviluppo locale in ambiti
territoriali
interessati da crisi occupazionale.
I patti
territoriali possono essere
attivati in tutto il territorio
nazionale. I
contratti d'area possono invece riguardare quelle aree
di
crisi situate nei territori inclusi negli
obiettivi comunitari, e quelle
aree di
cui all'art.1., comma 1, della
legge 19 luglio 1993 n.236, ed
infine quelle aree di sviluppo industriale
realizzate
anormadell'art.32dellalegge
14 maggio 1981, n.19.
Si prevede inoltre l'applicazione dell'art. 23
Legge n. 196 del 24.06.97
("Pacchetto
Treu").
ARTICOLO
29: ENTI BILATERALI
Entro 90
giorni dalla stipula del presente Contratto le parti contraenti
procederanno
a livello nazionale, alla costituzione di un ente bilaterale.
Ai fini
dell'esplicazione
dell'attività di tale
ente, finalizzato
all'erogazione
di prestazioni e di servizi aio lavoratori ed alle imprese,
si concorda che i datori di lavoro verseranno
mensilmente una quota, che
sarà
contrattata annualmente per ogni dipendente all'Ente bilaterale. Per
il primo
biennio la quota è pari a Lire \ 5.000#. I
ARTICOLO
30: CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
La formazione
e l'aggiornamento professionale deve avvenire tramite
apposite convenzioni con gli Enti di Formazione
Professionale, coordinate
dall'ente bilaterale. Il Contratto di formazione e
lavoro può prevedere
che per
un certo periodo
di tempo predeterminato il lavoratore
sia
retribuito nella
stessa misura prevista
per l'apprendistato. Si
fa
comunque
rinvio alle norme di legge in materia.
ARTICOLO
31: ASSENZE
Tutte le
assenze devono essere giustificate entro e non oltre il giorno
successivo al
primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di
impedimento.
ARTICOLO
32: PERMESSI
Ai lavoratori potranno essere concessi brevi
permessi e saranno concessi
compatibilmente con le esigenze tecniche dell'impresa,
qualora ne venga
fatta esplicita
richiesta per improrogabili
e giustificate necessità.
Detti permessi
non saranno retribuiti, ma le
parti possono concordare
modalità
di recupero.
ARTICOLO
33: SERVIZIO MILITARE
La prestazione del servizio militare sospende
il rapporto di lavoro e il
lavoratore
ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in
servizio
di leva viene computato agli effetti dell'anzianità.
ARTICOLO
34: CONSERVAZIONE DEL POSTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO
In caso di malattia il lavoratore ha diritto
alla conservazione del posto
di
lavoro, con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali,
per 180
giorni di calendario. L'obbligo di conservazione del posto cesserà
per l'azienda
ove nell'arco di un anno solare si raggiungerà il limite
predetto anche
con più malattie. In caso di malattia professionale o
infortunio,
invece, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto
fino
alla guarigione clinica.
ARTICOLO
35: TUTELA DELLA MATERNITA'
Si fa
rinvio alle norme di legge vigenti in materia.
ARTICOLO
36: CONGEDO MATRIMONIALE
Al lavoratore
non in prova sarà concesso, in
occasione. del proprio
matrimonio, un periodo di congedo retribuito della
durata di 15 giorni
consecutivi di calendario. Il lavoratore dovrà fornire
il certificato di
matrimonio
entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo.
ARTICOLO
37: DISCIPLINA DEL LAVORO
I
provvedimenti disciplinari sono regolati dalla legge n. 300/70.
All'interno del territorio provinciale, per aziende
aderenti al presente
Contratto,
saranno costituite commissioni di disciplina, che valuteranno i
contenziosi disciplinari che dovessero sorgere a seguito
di provvedimenti
disciplinari
a carico dei lavoratori da parte delle imprese.
Essa sarà
costituita da tre componenti: uno di espressione della CISAL,
uno di
espressione Federterziario ed il terzo, con funzioni di presidente,
di comune accordo delle parti. Ed in caso di
disaccordo, su istanza della
parte
più diligente al Consiglio Provinciale dell'ordine degli avvocati e
procuratori
legali.
ARTICOLO
38: MOLESTIE SESSUALI
Le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono
da considerarsi un'offesa
alla dignità della persona e nel contempo forma
di discriminazione e di
ricatto sul lavoro. L'impresa adotterà tutte le
misure utili ad evitare
tali molestie
in modo da garantire un ambiente di lavoro caratterizzato
dal
rispetto delle persone.
ARTICOLO
39: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In caso
di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuto al lavoratore un
trattamento
di fine rapporto da calcolarsi ai sensi della Legge 29 maggio
1982 n.
297.
ARTICOLO
40: LAVORO A DOMICILIO
E' considerato lavoratore a domicilio chi, con
vincolo di subordinazione,
esegue nella
propria abitazione, anche
con l'aiuto dei membri della
famiglia, ma con l'esclusione di manodopera salariata,
lavoro retribuito
utilizzando materie prime e attrezzature
dell'impresa. Il lavoratore
è
soggetto alle
direttive dell'imprenditore per
conto del quale
svolge
l'attività
lavorativa. Egli sarà retribuito con tariffa a cottimo in base
alle
normative in vigore.
ARTICOLO
41: PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le
parti convengono sull'opportunità di realizzare una forma di previdenza
pensionistica e sanitaria integrativa complementare
rispetto al sistema
obbligatorio attraverso la costituzione di appositi fondi
previdenziali
territoriali, entro
e non oltre due anni dalla
firma del presente
Contratto.
ARTICOLO 42:
INSCINDIBILITA' DELLE DISP0SIZIONI DEL CONTRATTO -
TRATTAMENTI
DI MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente Contratto sono
correlate ed inscindibili tra
loro, pertanto
non è consentita l'applicazione delle singole parti del
Contratto
stesso.
Restano salve comunque le condizioni di miglior favore,
alla data della
stipula
del presente CCNL.
PARTE
SECONDA
IMPIEGATI
ED OPERAI
ARTICOLO
43: DECLARATORIA
I lavoratori
sono inquadrati in 6 livelli
retributivi, ai quali
corrispondono
eguali valori minimi tabellari mensili. (A tal fine si veda
la
tabella allegata al presente Contratto).
LIVELLO 1:
appartengono a questo livello i lavoratori con
funzioni
organizzative,
di coordinamento, di controllo e di direzione esecutiva.
LIVELLO 2:
appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che
svolgono
compiti operativamente autonomi, nonché il personale che esplica
la propria
attività con carattere di creatività
nell'ambito di una
specifica
professionalità.
LIVELLO 3:
appartengono a questo livello i lavoratori che
svolgono
mansioni richiedenti particolari
conoscenze tecniche ed
adeguata
esperienza.
LIVELLO
4: appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti
operativi richiedenti specifiche conoscenze tecniche
e capacità
tecnico-pratiche
comunque acquisite.
LIVELLO
5: appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori
qualificati per
la cui esecuzione sono richieste
normali conoscenze e
adeguate
capacità tecnico pratiche.
LIVELLO 6:
appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano
mansioni
richiedenti semplici conoscenze pratiche.
ARTICOLO
44: AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli operai che maturino un'anzianità di servizio
presso la stessa azienda
hanno diritto
alla corresponsione di un
aumento del 5%
del minimo
tabellare
(paga base) per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni.
ARTICOLO
45: RIPOSI E FESTIVITA'
Il riposo
settimanale coincide di norma con la domenica e comunque
non
potrà essere
inferiore a 52
riposi settimanali annui.
Qualora il
dipendente,
per improcastinabili esigenze di servizio, lavori di domenica
ha diritto
al riposo compensativo in altro giorno
della settimana
successiva,
che sarà indicata congiuntamente alla richiesta di prestazione
lavorativa.
E' comunque dovuta una indennità per riposo
compensativo domenicale pari
alla
indennità straordinario feriale (30%).
Altri giorni festivi sono: 1 gennaio, 6 gennaio, 1
maggio, 25 aprile, 15
agosto, 1
novembre, ,8 dicembre, 25 e 26
dicembre, lunedì di
Pasqua,
ricorrenza
del Santo Patrono della località in cui ha sede l'impresa.
ARTICOLO
46: RETRIBUZIONE ORARIA
La
retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per i
seguenti
divisori:
a) per
168 per il personale la cui durata settimanale è di 40 ore;
b) per
182 per il personale la cui durata settimanale è di 42 ore;
c) per
195 per il personale la cui durata settimanale è di 45 ore.
Per i dipendenti dei gestori di impianti di
carburanti l'orario di lavoro
è
fissato in 45 ore settimanali.
Per i dipendenti dei gestori di impianti di
carburanti autostradali e di
carburante
metano compresso per autotrazione l'orario di lavoro è fissato
in 42
ore settimanali.
ARTICOLO
47: TRASFERTE
In caso
di trasferta per esigenze di servizio spetterà al dipendente il
rimborso delle
spese effettive di viaggio, di
vitto e alloggio.
In
alternativa
spetterà al lavoratore una indennità di trasferta pari a Lire
60.000
giornaliere.
ARTICOLO
48: MENSILITA' AGGIUNTIVE
La tredicesima e la quattordicesima mensilità
sono stabilite nella misura
di una
mensilità globale di fatto;
saranno erogate rispettivamente nel
mese di
dicembre e nel mese di giugno.
ARTICOLO
49: TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIE ED INFORTUNI
Al lavoratore
assente per malattia non sarà corrisposta l'indennità
sostitutiva per
i primi tre giorni Nel caso in cui la
malattia dovesse
protrarsi
oltre il 9° giorno, tale integrazione sarà corrisposta.
In caso
di infortunio o malattia professionale, il lavoratore ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo pari
a quello per il quale
l'Inail
corrisponde l'indennità di invalidità temporanea.
ARTICOLO
50: PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il
preavviso deve essere dato per iscritto.
Nel caso
in cui le dimissioni avvenissero
senza preavviso, all'impresa
spetterà
l'equivalente economico pari al periodo di mancato preavviso. Lo
stesso
criterio sarà adottato in caso di licenziamento.
Il licenziamento o le dimissioni del dipendente avverrà secondo
le
seguenti
modalità:
- Per
gli operai che non hanno superato i 10 armi di
servizio il
preavviso è di 2 settimane.
- Per gli operai che hanno superato i 10
anni di servizio il preavviso
è di 3 settimane.
Per gli
impiegati che non hanno superato i 5 anni di servizio il preavviso
è di: 2 mesi e 15 giorni (livello 1); 1 mese e
15 giorni (livelli 2 e 3);
tre
settimane (livelli 4, 5 e 6).
Per gli
impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i dieci: 3
mesi e
15 giorni (livello 1); mesi (livelli 2 e 3); 1 mese (livelli 4, 5,
6).
Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni
di servizio: 4 mesi e 15
giorni
(livello 1); 2 mesi e 15 giorni (livello 2 e 3); 2 mesi (livelli 4,
5, 6).
ARTICOLO
51: CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO
Dalla retribuzione imponibile saranno escluse le
erogazioni rivenienti
dalle contrattazioni collettive aziendali (secondo
livello) se esse
dovendo essere
subordinate all'andamento economico
dell'impresa non
dovessero
trovare conferma nei risultati consuntivi.
La contrattazione di secondo livello vedrà
redistribuire il plus valore
nelle
seguenti proporzioni:
- 33 % all'impresa;
- 33 % agli investimenti;
- 33 % ai dipendenti.
E' delegata alla contrattazione aziendale la
parte economica spettante ai
dipendenti
che potrà costituire voce fissa della retribuzione.
ARTICOLO
52: BORSE DI LAVORO OD ALTRE PROVVIDENZE
Le parti
si impegnano a varare entro 1
anno dalla stipula del presente
CCNL un
piano per l'occupazione nelle aree
di crisi che
le parti
individueranno.
Essi mediante le norme e le leggi vigenti in
materia di agevolazione alla
maggiore
occupazione otterranno una borsa di lavoro od altre provvidenze.
ARTICOLO
53: ISTITUTI INNOVATIVI E CONTRATTUALI
Per gli
istituti innovativi e contrattuali previsti dal presente CCNL, le
parti contraenti si riservano di stipulare
appositi statuti e regolamenti
annessi atti
alla costituzione di Enti ed
Istituti che il
presente
Contratto
ha previsto.
Essi avranno anche valenza regionale nel rispetto
del federalismo e della
autonomia
contrattuale.
DICHIARAZIONE
D'INTENTO FRA LE PARTI SOTTOSCRIVENTI IL C.C.N.L.
In ordine
alla Formazione Professionale, agli stages, ai
raccordi
scuola-mondo del
lavoro, alla formazione
continua, alla formazione
nell'apprendistato, al
tirocinio, alla formazione
nei contratti di
Inserimento e di Gradualità Salariale, le parti
convengono di istituire
una apposita Commissione di Studio e di
Valutazione per poter monitorare
le diverse
realtà economiche, settoriali e
regionali e dare concrete
risposte
operative alle diverse Istanze.
Le parti
concordano che durante la
vigenza del CCNL saranno declarate
nuove
figure professionali previste dai punti f) e g) nell'art. 1.
Minimi
tabellari mensili commercio
Tabella Retribuzione globale
Livello Parametro Minimi al Incrementi
dal al
1 2.529.537
2 2.323.522
3 1.980.248
4 1.855.048
5 1.764.907
6 1.662.033
Aumenti
al 01/01/99
1 88.943
2 74.852
3 69.308
4 64.927
5 61.772
6 58.171
Apprendistato
36 mesi
1°
anno 65% retribuzione globale del 5° livello
2°
anno 75% retribuzione globale del 5° livello
3°
anno 85% retribuzione globale del 5° livello