Addì
1996, il giorno 19 del mese di luglio
tra
ASSHOTEL
FIEPeT
ASSOCAMPING
ASSOVIAGGI
FIBA
con la
partecipazione della Confesercenti
e
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL
in
applicazione di quanto stabilito dal protocollo sul costo del lavoro 23
luglio 1993
e dall'articolo 158 del CCNL
Turismo 6 ottobre 1994 si è
stipulata la
presente ipotesi di accordo
per il
rinnovo della parte
retributiva
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti
da
aziende del settore Turismo.
Art. 1
- Retribuzione.
(1)
L'articolo 114 comma 1 del CCNL Turismo è sostituito dal presente.
"Ai rispettivi
livelli previsti dalla
classificazione del personale
corrisponde un
valore di paga base nazionale conglobata mensile che
si
raggiunge entro
il 1° gennaio 1998 con le
gradualità e le decorrenze
sottoindicate.
1 LUG-96 1 OTT-96 1 MAR-97 1 GEN-98
personale
qualificato
A 270
1.565.270 1.620.000 1.711.216 1.820.676
B 240
1.391.351 1.440.000 1.521.081 1.618.378
1 213
1.234.824 1.278.000 1.349.959 1.436.311
2 183
1.060.905 1.098.000 1.159.824 1.234.014
3 165 956.554
990.000 1.045.743 1.112.635
4 148
858.000 888.000 938.000 998.000
5 130
753.649 780.000 823.919 876.622
6S 120
695.676 720.000 760.541 809.189
6 116 672.486 696.000 735.189 782.216
7 100
579.730 600.000 633.784 674.324
personale
qualificato - 18
4 815.100 .843.600 891.100 948.100
5 715.966 741.000 782.723 832.791
6S 660.892 684.000
722.514 768.730
6 638.862 661.200 698.430 743.105
7 550.743 570.000 602.095 640.608
personale
qualificato - 16
4 772.200 799.200 844.200 898.200
5 678.284 702.000 741.527 788.959
6S 626.108 648.000
684.486 728.270
6 605.238 626.400 661.670 703.995
7 521.757 540.000 570.405 606.892
(2) Per
i lavoratori extra, il compenso orario onnicomprensivo lordo di
cui
all'articolo 63 comma 4, del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è determinato
come
segue:
1 LUG-96 1
OTT-96 1 MAR-97 1 GEN-98
4 16.314 16.597 17.036 17.570
5 15.549 15.819 16.238 16.746
6S 14.887 15.144
15.546 16.033
6 14.683 14.937 15.333 15.813
7 13.765 14.003 14.374 14.825
Art. 2
- Previdenza complementare volontaria.
(1) Le
parti stipulanti, in attuazione
di quanto previsto dal CCNL 6
ottobre 1994 per i dipendenti da aziende del settore
Turismo, concordano
di dare
avvio, attraverso la prevista Commissione tecnica paritetica di
cui al
richiamato CCNL, a
partire dal 1° settembre
1996, ai lavori
preparatori per
la costituzione del
Fondo Nazionale di
Previdenza
Complementare
per i lavoratori del settore Turismo, al fine di garantirne
l'effettiva operatività nei tempi che saranno
concordati tra le
stesse
parti
in relazione alle emanande norme regolamentari in materia.
(2) Le
parti dovranno, inoltre, definire gli aspetti costitutivi
e
funzionali del
Fondo medesimo, prevedendo un
sistema a capitalizzazione
individuale a
contribuzione definita, nonché le clausole attraverso le
quali si possa verificare
nel tempo la persistenza
dei presupposti
costitutivi
del Fondo.
(3) In
tale ottica, princìpi informatori del
sistema di previdenza
complementare
dovranno essere:
-
pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro
negli organi di amministrazione e di controllo, sulla
base
delle -contribuzioni che saranno
configurate;
-
pluralità di gestori del Fondo in
coerenza con le previsioni di
legge;
-
attuazione del miglior
rapporto possibile tra
costi gestionali e
rendimenti.
(4)
Quanto sopra fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in
materia
sulla base della legislazione di Regioni a statuto speciale.
(5) Le
parti stabiliscono al
31 dicembre 1997
il termine per
la
definizione
di quanto sopra stabilito.
Art. 3
- Quadri.
(1)
L'indennità di funzione di cui all'art. 107 del CCNL Turismo 6 ottobre
1994 è
determinata in lire 90.000 per la categoria A e in lire 80.000 per
la
categoria B, con decorrenza dal 1° gennaio 1997.
(2) L'Ente
Bilaterale Nazionale del settore Turismo assume tra
i suoi
scopi istituzionali la formazione dei quadri.
Il Comitato Direttivo
dell'E.B.N.
è incaricato di elaborare le conseguenti modifiche statutarie
e
sottoporle all'approvazione dell'Assemblea.
(3) In base a quanto disposto dall'art. 106 del
CCNL 8.10.94 le parti si
incontreranno entro
il 31/12/96 onde
dare attuazione al
protocollo
d'intesa
relativo all'assicurazione sanitaria integrativa.
Art. 4
- Enti Bilaterali.
(1) Le
quote contrattuali di servizio
stabilite dall'art. 6 del
CCNL
Turismo 6
ottobre 1994 per il finanziamento degli Enti Bilaterali sono
riscosse dagli
Enti Bilaterali territoriali o, comunque,
qualora gli
stessi non
vi provvedano, dall'Ente
Bilaterale Nazionale del
settore
Turismo,
che provvede ad imputare le quote in appositi conti regionali, in
conformità
a quanto previsto dal protocollo d'intesa.
(2) Le
parti si danno atto che nel computo degli aumenti di cui all'art. 1
della presente ipotesi di accordo, si è tenuto
conto della obbligatorietà
del contributo
dello 0,20% su paga base e
contingenza a carico delle
aziende.
(3) Conseguentemente, con decorrenza dal 1°
gennaio 1997, l'impresa che
ometta il
versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al
lavoratore un elemento distinto della retribuzione di
importo pari allo
0,20%
di paga base e contingenza.
(4) L'E.D.R. di cui al comma precedente viene
corrisposto per quattordici
mensilità
e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e
contrattuale,
ivi compreso il trattamento di fine rapporto.