Contratto  Collettivo Nazionale di Lavoro 2 Agosto 1995  per  il  personale

dipendente  da Imprese esercenti Servizi di igiene ambientale,  smaltimento

rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque.

 

 

 

Le  Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena  e  completa

propietà  del  testo  contrattuale e ne inibiscono la riproduzione  totale,

parziale a Enti, Organizzazioni, imprese private, riservandosi ogni  azione

a salvaguardia dei loro diritti.

 

 

 

VERBALE Dl ACCORDO

 

Addì  2 Agosto 1995 presso il Ministero del Lavoro alla presenza del  Prof.

Tiziano Treu Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

 

TRA

 

l'AUSITRA  rappresentata dal Dott. Francesco Tiriolo, dal Dott.  Sandro  Di

Macco  dal  Dott.Franco  Riccioni e dall'lng. Roberto  Liscia,  (Presidente

Assoambiente) dalla delegazione di imprese.

 

Dott.  Sergio Gorin, Dott. Antonello Carraro e Dott. Luciano Musso  con  la

partecipazione della Confindustria rappresentata dal Dott. Ottavio Fantini

 

E

 

La Federazione lavoratori Funzione Pubblica (F.P. - CGIL) rappresentata da:

 

Carlo   Podda   -  Segretario  Nazionale,  Mazzino  Tamburini  coordinatore

nazionale e della delegazione trattante composta da:

 

Andrea Antoniacci, Giovanni Baldi, Marino Bettini, Giustina Fasano, Daniela

Marisi, Giorgio Monini, Pino Picciotto, Egidio Simonetti e Mauro Strazzari.

 

La   FIT  CISL  Federazione  Italiana  Trasporti  Cisl,  rappresentata  dal

Segretario  Generale Giuseppe Surrenti; il Settore Ausiliari  del  Traffico

rappresentato   da  Pierluigi  Pezzi,  Segretario  Nazionale  Responsabile,

Trombetta Costantino Segretario Nazionale coadiuvato da Francesco Bisceglia

con la partecipazione dei Segretari Regionali.

 

Responsabili:

 

Agostinelli  Leonardo, Bertotti Andrea, Bisbano Angela, Caruso Enrico,  Del

Giudice  Antonio,  Fiorentini  Dario, Framarin  Giorgio,  Furfaro  Claudio,

Furioso Antonio, Lapadola Marilena, Mondolo Ennio, Noviello Ernesto,  Prati

Giuseppe,  Proglio  Massimo,  Pusceddu  M.Luisa,  Ranieri  Saverio,   Romen

Gotthard,   Romeo  Vincenzo,  Tamburini  Roberto,  Tecce   Guido,   Vernice

Francesco,  e  con la partecipazione dei rappresentanti: Maurizio  Becucci,

Fabrizio  Beltrame, Luigi Coniglio, Antonio Farris, Giuseppe Fenu,  Adriano

Ferraris,  Ruggiero  Gatti, Domenico Lobianco, Maurizio Lombardi,  Maurizio

Marozzi, Rinaldo Mostabilini, Alfredo Penso, Pierangelo Presenti, Francesco

Tomaiolo, Calogero Tricoli.

 

UILTRASPORTI aderente alla UIL rappresentata dal Segretario Generale Sandro

Degni,  dal  Segretario  Generale Paolo Carcassi,  Da  Marco  Pecorari  del

Coordinamento Nazionale Ausiliari Traffico e Portuali UIL, da Dino  Milloni

Presidente  della  Commissione Contrattuale  Nazionale  UIL  Trasporti,  da

Maurizio   Molinari,  Giorgio  Reato,  Pasquale  Ruggiero  della  Direzione

Nazionale UIL Trasporti assistiti dai dirigenti aziendali e territoriali di

Igiene Urbana:

 

Alberto Arighi, Gianfranco Cardoni, Stefano Cecchetti, Luigi Chiari, Orazio

Colapietra,  Roberto de Vincentis, Nicola Gagliardi, Gennaro  Gigli,  Mario

Giordano, Giovanni Greco, Giuseppe Mannecchio, Domenico Marino, Paolo Modi,

M. Luisa Nappini, Venerino Nicoletti.

 

E'  stato  stipulato  il  rinnovo del CCNL per il personale  dipendente  da

imprese esercenti servizi di igiene ambientale.

 

 

 

PROGRAMMI ED INTENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI Dl IGIENE AMBIENTALE

 

La  crescente  domanda di servizi ambientali qualificati e  le  sempre  più

pressanti  difficoltà  riscontrabili nel ricercare  soluzioni  al  problema

dello  smaltimento dei rifiuti in tutte le varie fasi assegnano  un  sempre

più rilevante ruolo alle imprese operanti nel settore dell'igiene urbana.

 

In tale presupposto aziende ed organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel

reciproco   rispetto   delle   proprie  autonome   competenze,   convengono

sull'opportunità  di intraprendere azioni mirate ad una ottimizzazione  dei

servizi.

 

Obiettivo   fondamentale  è  la  puntuale  attuazione  delle   disposizioni

legislative   in  materia  di  smaltimento  dei  rifiuti,  con  particolare

riferimento  alla raccolta differenziata ed ai conseguenti  nuovi  impianti

(riciclaggio   e  conversione,  depuratori,  inceneritori,   stoccaggio   e

discariche),  utilizzando integralmente le pubbliche risorse finanziarie  a

tali scopi destinate.

 

Sul   piano   più   strettamente  gestionale  sono  auspicabili   soluzioni

legislative  e normative che consentano un adeguamento delle  imprese  alle

sollecitazioni  provenienti dall'utenza in termini di domanda  di  servizi,

anche attraverso un ampliamento dei propri ambiti operativi.

 

Al riguardo si ritiene di dover indicare le seguenti priorità:

 

1. Rilancio e potenziamento delle imprese che, attraverso l'acquisizione di

molteplici  servizi  interessanti tutto  il  ciclo  dello  smaltimento  dei

rifiuti  e/o  della  depurazione  delle  acque,  assumano  in  concreto  la

connotazione  di  igiene  ambientale tendenti  alla  realizzazione  di  una

qualità totale dei servizi effettuati.

 

2.  Corretta  e  completa  attuazione  dell'Albo  Nazionale  delle  Imprese

esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, quale necessario strumento di

normalizzazione dei rapporti tra i soggetti interessati alla  gestione  dei

servizi  stessi,  e di corretta applicazione delle vigenti disposizioni  in

materia di catasto dei rifiuti.

 

3.  Una  modifica degli attuali sistemi di predisposizione  dei  capitolati

tecnici  attraverso  l'individuazione  di  criteri  per  la  redazione   di

capitolati - tipo che basandosi su una durata pluriennale dei contratti  di

appalto,  come  necessario presupposto di produttivi investimenti  e  della

formazione  di adeguate professionalità dei lavoratori addetti  contemplino

espressamente:

 

· garanzie di salvaguardia dell'ambiente e delle modalità di erogazione dei

servizi,  indicando o richiedendo l'impiego del personale e  delle  risorse

economiche a tutela dell'ambiente;

 

· obbligatorietà di tutte le disposizioni in materia di rapporto di lavoro;

 

· condizioni di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

 

4.  Conferenze  programmatiche pubbliche da tenersi annualmente  a  livello

regionale  a  cura  delle  parti stipulanti  con  la  partecipazione  delle

associazioni dell'utenza al fine di consentire un confronto sulle  modalità

di  effettuazione dei servizi e di cogliere eventuali indicazioni utili  ad

un miglioramento qualitativo dei servizi stessi.

 

In  tali  occasioni  si  procederà anche alla  individuazione  di  aree  di

intervento  e di utenza nelle quali le aziende possano svolgere la  propria

attività in modo ottimale.

 

Le   parti   si   impegnano  a  sensibilizzare  gli  Enti   preposti   alla

pianificazione  ed  all'organizzazione  dei  servizi  affinché  venga  data

completa informazione agli utenti sulle modalità di esecuzione dei  servizi

stessi.

 

5.  Promuovere  incontri  per  individuare le  esigenze  professionali  che

dovessero  determinarsi per effetto di ristrutturazioni tecnologiche  o  di

nuovi  processi operativi allo scopo di attivare adeguati strumenti per  la

formazione del personale previa analisi di fattibilità a livello regionale.

 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

 

Considerato  che il piano programma costituisce lo strumento attraverso  il

quale  si  determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio  in

attuazione  della  legislazione  e  dei programmi  regionali,  si  conviene

sull'opportunità  che venga favorito un apporto costruttivo  delle  imprese

nella   definizione  programmatica  dell'organizzazione  dei   servizi   di

smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a:

 

· le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici di servizi;

 

· l'articolazione e l'organizzazione dei servizi da assicurare l'utenza, con

particolare  attenzione  alla  raccolta  differenziata  ed  ai  sistemi  di

smaltimento;

 

·  esigenze occupazionali in particolare di nuove figure professionali  per

l'eventuale riorganizzazione ed adeguamento dei servizi;

. gli indirizzi delle politiche di formazione del personale.

 

 

 

ART.1 RELAZIONI SINDACALI

 

Il  ciclo  della  gestione  dei rifiuti è interessato  da  un  processo  di

trasformazione  che  vede  le aziende impegnate nel  perseguimento  di  una

maggiore  efficienza  attraverso una ottimizzazione delle  risorse  ed  una

riorganizzazione dei servizi.

 

Costanti miglioramenti dell'efficienza sono il presupposto fondamentale per

realizzare  qualità ed economicità dei servizi, garantire la  competitività

delle  imprese  e, conseguentemente, la loro presenza sul  mercato  ed  una

maggiore   stabilità  dell'occupazione,  che  va  sorretta  anche  mediante

processi di qualificazione del personale.

 

La  riorganizzazione dei servizi trova nel fattore lavoro il  suo  elemento

determinante.  In  tale  premessa  occorre  perseguire,  con  la  normativa

contrattuale,   criteri  e  modalità  di  flessibilità   degli   orari   di

effettuazione  delle  prestazioni  lavorative  allo  scopo  di   realizzare

miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi stessi e  di  adeguare

le prestazioni svolte dalle aziende alle richieste della committenza e alle

esigenze dell'utenza, nel rispetto del territorio e dell'ambiente .

 

Il  presente contratto collettivo nazionale di lavoro fa proprio lo spirito

del  "Protocollo  sulla  politica  dei redditi  e  dell'occupazione,  negli

assetti  contrattuali, nelle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema

produttivo"  del  23  luglio  1993  per realizzare,  nelle  competenze  del

contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in

tema di relazioni sindacali:

 

·  all'autonomia collettiva delle parti è attribuita una funzione  primaria

per la gestione delle relazioni di lavoro mediante la costante ricerca,  ai

diversi livelli e con diversi strumenti, del metodo del confronto, al quale

le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;

 

·  l'assetto della contrattazione collettiva viene regolato in funzione  di

una  dinamica  delle  relazioni di lavoro medesime tali  da  consentire  ai

lavoratori  benefici  economici con contenuti non inflazionistici  ed  alle

imprese  una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro  nonché

di  sviluppare  e  valorizzare primariamente le opportunità  offerte  dalle

risorse umane .

 

Le  parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza

con  gli  obiettivi  di competitività delle aziende  e  di  economicità  ed

efficienza  dei servizi, realizzano con il presente contratto  gli  assetti

contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.

 

Le  parti, nel riaffermare la propria esclusiva titolarità negoziale  nella

stipula del CCNL e di ogni altro accordo di interesse nazionale, convengono

che  la  contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed  istituti

diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e potrà pertanto

essere  svolta per le sole materie stabilite dalle specifiche  clausole  di

rinvio  del  contratto  collettivo nazionale di  lavoro  in  conformità  ai

criteri e alle procedure ivi indicate.

 

In  applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre  1993,  sono

titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti per le  materie

e  con  le  procedure  e  i  criteri stabiliti dal presente  contratto,  le

strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e  le  RSU

costituite ai sensi del medesimo Accordo Interconfederale.

 

Le  aziende  sono assistite e rappresentate dalle associazioni  industriali

cui sono iscritte o conferiscono mandato.

 

Pertanto,  nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le  relazioni

sindacali  assumono  anche  al  fine  di  contribuire  alla  soluzione  dei

complessi   problemi   connessi   all'igiene   ambientale,   si    conviene

sull'opportunità di istituire articolati livelli di incontro tra  le  parti

stipulanti  il presente contratto, per l'esame di specifiche  tematiche  di

interesse settoriale.

 

1) LIVELLO NAZIONALE

 

Ferme  restando  l'autonomia  e le rispettive distinte  attribuzioni  delle

imprese e delle organizzazioni sindacali, le parti stipulanti convengono di

promuovere, di norma annualmente, incontri a livello nazionale al fine di:

 

· esaminare le scelte tecnologiche ed i relativi riflessi sull'occupazione,

con particolare riferimento a quella giovanile e femminile;

 

· esaminare le tendenze legislative nazionali e della UE;

 

. esaminare i piani regionali relativi ai sistemi di smaltimento;

 

·   esaminare  le  opportunità  di  realizzare  programmi  formativi  e  di

riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, con  particolare

riguardo all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti

 

.  realizzare  monitoraggi sulla situazione complessiva del  comparto,  con

particolare  riferimento alla durata dei contratti d'appalto, all'andamento

delle  gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri

di  aggiudicazione,  nell'obiettivo di individuare le  possibili  opportune

iniziative  per  l'armonizzazione e il miglioramento, a livello  nazionale,

delle regolamentazioni in materia;

 

· promuovere la più ampia applicazione del presente CCNL anche attraverso le

opportune azioni in sede amministrativa e legislativa;

 

· esaminare l'andamento dei principali indicatori dell'andamento del settore

e delle tendenze in atto sulla competitività delle imprese.

 

2) LIVELLO REGIONALE TERRITORIALE

 

Su  richiesta  di  una  delle  parti  saranno  concordati  incontri  fra  i

rappresentanti  delle  organizzazioni stipulanti per  l'esame  di  problemi

specifici  che  abbiano  significativi riflessi  per  i  singoli  territori

regionali,  allo scopo di accertare le esigenze in materia dei rifiuti,  di

depurazione  delle acque, di disinfestazione e disinfezione con riferimento

ai  provvedimenti  adottati dalle Regioni per la tutela  dell'ambiente,  al

fine di promuovere gli opportuni interventi;

 

·  concretizzare  le iniziative in materia di formazione e riqualificazione

professionale  anche  in riferimento alle indicazioni  espresse  a  livello

nazionale di cui al punto 1:

 

·  analizzare  i  dati relativi alla mobilità nel settore  per  sollecitare

adeguate  iniziative delle UU.SS.LL. in materia di controllo e  prevenzione

malattie.

 

In  caso  di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che interessino

significative realtà comunali e/o territoriali e che comportino sostanziali

modifiche  nella gestione dei servizi (es. introduzione di nuove tecnologie

o  processi  di  ristrutturazione dei servizi),  ne  sarà  data  preventiva

comunicazione  alle OO.SS territoriali ed alle RSU in un apposito  incontro

per  verificare  i riflessi sulle condizioni di lavoro. In  tale  occasione

saranno   illustrati   gli  eventuali  programmi   di   aggiornamento   e/o

riqualificazione  professionale individuati a  sostegno  delle  innovazioni

tecnico-organizzative,  e  saranno esaminate  le  possibilità  di  concreto

utilizzo del personale in esubero.

 

Qualora  dai  processi di ristrutturazione derivino conseguenze  sul  piano

della   contrazione  degli  organici,  preso  atto  dell'impossibilità   di

individuare   soluzioni  per  la  ricollocazione   del   personale,   resta

impregiudicata  la  facoltà  dell'azienda  di  attivare  il  ricorso   agli

strumenti  legislativi preposti alla gestione delle eccedenze di  personale

(mobilità ex L. 223/91, cassa integrazione, contratti di solidarietà).

 

3) LIVELLO AZIENDALE

 

Le imprese forniranno periodicamente informazioni alla R.S.U.:

 

sull'applicazione  delle norme per la prevenzione degli infortuni  e  delle

malattie  professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione  di

misure  idonee  a  tutelare la salute e l'integrità fisica dei  lavoratori,

fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall'art. 9

della legge 20.5.70, n. 300 nonché quanto previsto dal D. Leg. 626/94:

 

.  sull'andamento  dell'occupazione femminile, con  le  relative  possibili

azioni  positive  volte a concretizzare il tema delle pari opportunità  nel

rispetto  di  quanto previsto dalla L. 125/91 e dall'art. 52  del  presente

contratto;

 

. sui contratti di appalto in scadenza,

 

Nel  corso  di  appositi  incontri fra le imprese e  le  R.S.U.  formeranno

oggetto di esame preventivo:

 

· gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale

del   personale,  conseguenti  all'introduzione  di  nuove  tecnologie  e/o

trasformazioni tecnologiche:

 

· la nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche strutturali

dell'assetto organizzativo dei servizi di spazzamento, raccolta,  trasporto

e  smaltimento  dei  rifiuti  e  le diverse condizioni  ambientali  che  ne

influenzano  l'espletamento nell'obiettivo anche  di  realizzare  il  pieno

utilizzo  degli  automezzi e degli impianti quando abbiano  riflessi  sulle

condizioni del lavoro e sulla conseguente consistenza dell'organico;

 

·  la  regolamentazione dell'effettuazione della pausa di cui all'art.  23,

lettera b), comma 6, fermo restando le disposizioni del medesimo art. 23 in

materia di orario di lavoro.

 

L'esito di tali incontri sarà assunto a base dei provvedimenti aziendali.

 

Formeranno altresì oggetto di intesa con le R.S.U.:

 

· l'eventuale superamento del limite annuo fissato dall'art. 28, lettera C,

per   l'effettuazione  delle  prestazioni  lavorative   oltre   la   durata

settimanale dell'orario di lavoro;

 

·  la  programmazione del periodo di riposo annuale per ferie in  relazione

alle esigenze dei servizi;

 

. la fornitura degli indumenti di lavoro;

 

· le possibili soluzioni in materia di mobilità tra unità produttive diverse

nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro;

 

·  l'adozione  di  orari  flessibili, anche con  particolari  categorie  di

personale,  e  soluzioni in materia di flessibilità  integrative  a  quelle

previste dal presente CCNL.

 

· la definizione di nastri orari giornalieri differenziati, nell'ambito dei

quali   le  imprese  potranno  attuare  l'articolazione  delle  prestazioni

lavorative.

 

In  caso  di  mancata intesa, restano ferme le autonomie decisionali  e  le

distinte attribuzioni delle imprese e delle RSU

 

Le  parti  dichiarano  che  è loro comune intento,  anche  nell'ambito  del

confronto aziendale, perseguire il miglioramento della produttività e della

competitività delle aziende.

 

Pertanto  si  danno atto che il confronto a livello aziendale, in  coerenza

con gli impegni assunti con il Protocollo tra le Parti Sociali e il Governo

del   23  luglio  1993,  potrà  articolarsi  con  riferimento  a  risultali

conseguiti   nella  realizzazione  di  programmi  aventi   come   obiettivo

incrementi  di  produttività,  di economicità  gestionale  e  miglioramenti

qualitativi, che non discendano direttamente da investimenti aziendali  e/o

da  innovazioni tecnologiche, sulla base delle materie, dei criteri e delle

procedure  stabiliti  dalle specifiche clausole  di  rinvio  del  contratto

collettivo nazionale di lavoro.

 

 

 

ART. 2 SFERA DI APPLICAZIONE

 

Il  presente  contratto  si  applica al  personale  dipendente  da  imprese

esercenti  (anche  se promiscuamente ad altre attività) servizi  di  igiene

ambientale:  nettezza urbana ed affini, raccolta e/o trasporto del  rifiuti

solidi  e liquidi (urbani, speciali, tossici e nocivi), nonché impianti  di

smaltimento,  incenerimento,  trasformazione  e  trattamento  dei   rifiuti

stessi, ivi compresa, la depurazione e/o potabilizzazione delle acque.

 

Il  presente CCNL si applica altresì alle imprese artigiane ed alle società

cooperative anche nei confronti dei soci.

 

 

 

ART. 3 CESSIONE TRASFORMAZIONE E CESSAZIONE DELL'AZIENDA

 

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non si

risolve il rapporto di lavoro ed il personale conserva tutti i diritti  nei

confronti della nuova azienda.

 

In   caso   di  fallimento  dell'azienda  seguito  dal  licenziamento   del

lavoratore,  o  in  caso  di cessazione dell'azienda,  il  lavoratore  avrà

diritto  all'indennità  di  preavviso ed al trattamento  di  fine  rapporto

stabiliti dal presente contratto come per caso di licenziamento.

 

 

 

ART. 4 PASSAGGI DI GESTIONE

 

Nei  casi  di  passaggio di gestione per scadenza di contratto di  appalto,

ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di

quanto  dovuto  per effetto della risoluzione stessa da parte  dell'impresa

cessante,  il  subentrante  e le Organizzazioni  Sindacali  territoriali  e

aziendali si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa

al  passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante, nei

limiti  del  numero  dei dipendenti in forza 6 mesi  prima  della  scadenza

dell'appalto.

 

A   detto   personale   saranno  riconosciuti  il   trattamento   economico

contrattuale  già  corrisposto  dall'impresa  cessante,  ivi  compresi  gli

aumenti  periodici  di  anzianità corrispondenti all'effettivo  periodo  di

lavoro  prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese

operanti nel settore, nonché quanto percepito in base all'art. 43 del  CCNL

18.12.80.   L'eventuale  differenza  retributiva  per  effetto  del   nuovo

inquadramento sarà assorbita in caso di passaggio a livello superiore.

 

In caso di passaggio di gestione le domande di prosecuzione del rapporto di

lavoro  presentate  dai  lavoratori ai sensi dell'art.  6  della  Legge  26

febbraio  1982, n. 54 e dell'art. 6 della Legge 29 dicembre 1990,  n.  407,

esplicano i loro effetti anche nei confronti della nuova azienda.

 

 

 

ART. 5 RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

 

L'impresa   aggiudicataria,   in  caso  di   innovazioni   tecnologiche   o

ristrutturazioni  organizzative del servizio che abbiano  implicazioni  sui

livelli  occupazionali,  si  incontrerà con  le  competenti  Organizzazioni

Sindacali  per  la ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione  dei

lavoratori assunti in base al 1° comma dell'art. 4.

 

 

 

ART. 6 INSCINDIBILITA' DEL CONTRATTO E CONDIZIONI Dl MIGLIOR FAVORE

 

Le  disposizioni  del presente contratto, nell'ambito dl ciascun  istituto,

sono correlative ed inscindibili tra loro.

 

Per  il  personale  impiegatizio la previdenza e  il  trattamento  di  fine

rapporto, anche quando siano disgiunti, si considerano costituenti un unico

istituto.

 

 

 

ART. 7 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

 

In  applicazione  di  quanto previsto dal Protocollo  23  luglio  1993,  il

contratto  collettivo  nazionale di lavoro ha durata  quadriennale  per  la

parte normativa e biennale per la parte economica.

 

Ferme  restando le diverse decorrenze espressamente disposte per i  singoli

istituti, il presente contratto ha decorrenza dal 1 gennaio 1995.

 

Gli  accordi e le intese che prevedono l'assorbimento esplicheranno la loro

efficacia.

 

La  scadenza è fissata al 31 dicembre 1998, con l'intesa di tacita  proroga

se non discettato da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza,

a  mezzo  lettera  raccomandata  con ricevuta  di  ritorno.  Per  la  parte

economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 1996.

 

Copia  del  presente contratto sarà consegnata dalle imprese  al  personale

dipendente.

 

 

 

ART. 8 ASSUNZIONE DEL PERSONALE

 

L'assunzione del personale viene effettuata dall'azienda in conformità alle

norme di legge.

 

L'azienda  dovrà  avviare  l'aspirante a  visita  medica  presso  strutture

sanitarie   pubbliche  o  convenzionate  (Enti  o  presidi  sanitari)   per

l'accertamento della sua sana costituzione fisica, della idoneità specifica

al  lavoro  per  il quale dovrebbe essere assunto, nonché  dell'assenza  di

malattie contagiose.

 

L'aspirante  dovrà inoltre sottoporsi alle vaccinazioni di  legge  previste

per  gli  addetti ai servizi di nettezza urbana e/o presentare attestazioni

di avvenuta profilassi.

 

L'assunzione sarà comunicata al lavoratore con lettera nella quale dovranno

essere specificati:

 

1.    la data di inizio del rapporto di lavoro;

 

2.    la qualifica ed il livello a cui il lavoratore viene assegnato;

 

3.    il trattamento economico iniziale;

 

4. la durata del periodo di prova;

 

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:

 

1. carta d'identità o documento equipollente;

 

2. libretto di lavoro o documento equipollente;

 

3. blocchetto DM 10L e numero di codice INPS;

 

4. certificato generale del casellario giudiziario in data anteriore a mesi

tre;

 

5. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Pretura;

 

6.   certificato  dei  carichi  pendenti  rilasciato  dalla  Procura  della

Repubblica;

 

7. stato di famiglia;

 

8.    dichiarazione attestante il domicilio ed il codice fiscale;

 

9. foto tessera.

 

I  certificati  di cui nn. 4) 5) e 6) potranno essere consegnati  entro  30

giorni dalla data di assunzione.

 

In  deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge 9.12.77 n. 903 non può

essere  adibito personale femminile all'esecuzione delle seguenti  mansioni

ritenute particolarmente pesanti e perciò incompatibili per loro natura con

la condizione della donna lavoratrice:

 

1.    carico e/o scarico manuale;

 

2. spurgo dei pozzi neri.

 

Le  imprese,  compatibilmente con le esigenze  di  servizio  considereranno

inoltre  eventuali  richieste  del personale  femminile  tese  ad  ottenere

l'esenzione del lavoro notturno.

 

Per  l'assunzione  dei giovani si richiamano le disposizioni  di  legge  in

vigore.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

In  ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2,  della  legge  23

luglio 1991, n 223, le parti si danno atto che non rientrano nella quota di

riserva  stabilita  dal  comma  1  del  medesimo  art.  25,  le  qualifiche

comportanti il riconoscimento del livello di inquadramento nel  quale  sono

classificati i quadri il personale avente funzioni direttive e il personale

di concetto.

 

Le   parti   si  riservano  altresì  di  individuare  ulteriori  qualifiche

impiegatizie   ed  operaie  comportanti  l'assegnazione   di   compiti   di

particolare rilievo complessità e fiducia.

 

 

 

ART. 9 APPRENDISTATO

 

La  disciplina  dell'apprendistato è regolata dalle norme di  legge  e  dal

relativo regolamento (legge n. 25/1955 e legge n 56/87, art. 21).

 

Il  rapporto  di apprendistato è istituito per la formazione  degli  operai

specializzati addetti alle officine di riparazione e manutenzione  ed  agli

impianti  di  depurazione  acque  e trattamento  rifiuti,  nonché  per  gli

impiegati per i quali sono previste mansioni esecutive.

 

Operai (durata 3 anni)

 

1° anno: 62% della retribuzione;

 

2° anno: 70% della retribuzione;

 

3° anno 80% della retribuzione.

 

Impiegati (durata 1 anno)

 

· tutto il periodo: 70% della retribuzione.

 

Ferma restando l'integrale applicazione delle norme di legge e del presente

CCNL.  La  retribuzione degli apprendisti si calcola percentualmente  sulla

paga globale contrattuale del lavoratore inquadrato al quarto livello della

classificazione unica.

 

 

 

ART. 10 PERIODO DI PROVA

 

Il  lavoratore  assunto in servizio fuori dei casi  di  cui  all'art  4,  è

soggetto  ad  un  periodo di prova, di non oltre mesi 6  per  il  personale

inquadrato  nell'8°,  7°,  6°,  e di non  oltre  mesi  3  per  il  restante

personale.

 

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti  e  gli

obblighi  del  presente  contratto salvo quanto diversamente  disposto  dal

contratto  stesso.  Durante il periodo di prova  la  retribuzione  non  può

essere  inferiore a quella in vigore per il livello nel quale il lavoratore

presta servizio.

 

Durante  il  periodo di prova la risoluzione del rapporto di  lavoro  potrà

aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso

né indennità per la risoluzione stessa.

 

Qualora  avvenga il licenziamento durante il periodo di prova al lavoratore

verrà  corrisposta  la  retribuzione contrattuale  per  l'effettivo  lavoro

prestato, nonché gli eventuali ratei di 13ma, 14ma mensilità, di  ferie  ed

il trattamento di fine rapporto.

 

Qualora  la  risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque  tempo  o  per

licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati del 8°  e

  livello  e  durante  il  primo mese per il  rimanente  personale,  sarà

corrisposta  la  retribuzione globale per il periodo di servizio  prestato,

nonché gli eventuali ratei di 13ma e 14ma mensilità e di ferie.

 

Qualora  il  licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al  lavoratore

sarà  corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine  del  mese  in

corso,  a  seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o  la  seconda

quindicina del mese stesso.

 

Non  sono  ammesse  protrazioni del periodo di prova.  Saranno  esenti  dal

periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la  stessa

azienda  e  per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti, o  nei  casi  di

trasferimento  da altra azienda del settore in attuazione delle  norme  sul

collocamento.

 

Superato  il  periodo  di prova, il lavoratore si intenderà  confermato  in

servizio  con  decorrenza dal primo giorno della  assunzione  a  tutti  gli

effetti  del  presente  contratto  e pertanto  il  periodo  di  prova  sarà

utilmente considerato agli effetti dell'anzianità del dipendente.

 

Nei  casi  di  sopravvenuta malattia - anche derivante da infortunio  -  il

periodo di prova resterà sospeso fino ad un massimo di 6 mesi dal giorno di

inizio  della malattia, superato tale limite di tempo il rapporto di lavoro

rimane risolto ad ogni effetto.

 

Nel  caso di infortunio sul lavoro il periodo di prova resterà sospeso sino

alla guarigione clinica accertata dall'lNAIL.

 

 

 

ART. 11 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

 

Per le assunzioni con contratto a tempo determinato, si richiamano le norme

di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 ed alla legge 25 marzo 1983, n. 79

(art 8 bis).

 

Ai  sensi  dell'art.  23  della legge 28 febbraio  1987  n.  56,  le  parti

convengono che le imprese, oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi  n.

230  del  1962 e n. 79 del 1983, potranno ricorrere ad ulteriori assunzioni

con contratto a tempo determinato nei seguenti casi:

 

·   chiusura   di  impianti  di  smaltimento  con  necessità  di   accedere

temporaneamente ad altri impianti;

 

·  interventi  di  ripristino ambientale (es. Scarichi  abusivi,  bonifica,

discariche, trasporti eccezionali, rifiuti, ecc.);

 

· sostituzione di lavoratori in aspettativa;

 

· esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;

 

. lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono maestranze diverse per

specializzazioni da quelle normalmente impiegate.

 

·  necessità  di espletamento del servizio in concomitanza di  assenza  per

ferie  nei  periodi giugno-settembre e dicembre-gennaio.  In  tal  caso  il

periodo  di  cui al 3° comma dell'art 31 è modificato in "giugno-settembre"

per le gestioni in cui si faccia ricorso ad assunzioni a termine.

 

Degli  assunti  sarà  data  comunicazione contestuale  alle  rappresentanze

sindacali aziendali.

 

Il  trattamento  contrattuale di malattia e di infortunio  ed  il  relativo

periodo  di conservazione del posto sono limitati alla durata del contratto

a tempo determinato.

 

L'eventuale  passaggio  a  rapporto a tempo  indeterminato  dei  lavoratori

assunti  con  contratto  a termine sarà esaminato  preventivamente  con  la

struttura sindacale aziendale.

 

 

 

ART. 12 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Tutto il personale - operai ed impiegati - viene inquadrato in 8 livelli, i

quali  sono  definiti  dalle  corrispondenti  declaratorie,  completate  da

esemplificazioni ed alcune da profili professionali.

 

DECLARATORIE PROFILI ED ESEMPLIFICAZIONI

 

1 ° LIVELLO

 

Declaratoria - Appartengono a questo livello:

 

Lavoratori   che   svolgono  attività  manuali  semplici  richiedenti   una

professionalità a contenuto elementare.

 

Profili

 

Lavoratore  che svolge attività manuali per eseguire le quali è sufficiente

un periodo minimo di pratica

 

Esempi:

 

· uscieri, custodi e figure consimili;

 

· addetti alla pulizia dei locali aziendali.

 

Vengono  altresì  inquadrati  in  tale livello  i  lavoratori  destinati  a

mansioni  di 2° livello, per un periodo non superiore a 3 mesi, normalmente

necessario  all'acquisizione  delle  conoscenze  elementari  del   processo

lavorativo  al  quale saranno assegnati, computandosi a tal fine  anche  il

servizio   eventualmente  prestato  presso  altre   imprese   del   settore

nell'ultimo quinquennio.

 

2° LIVELLO

 

Declaratoria - Appartengono a questo livello:

 

Lavoratori   che  svolgono  attività  semplici  che  richiedono  conoscenze

elementari del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di  pratica,

nell'ambito di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto.

 

Profili:

 

Lavoratore  che,  applicando  conoscenze  pratiche  acquisibili  con  breve

tirocinio, svolge semplici attività di carattere ripetitivo anche  con  uso

di  strumenti,  macchinari  e veicoli per i quali  non  sia  prescritta  la

patente di guida o sia prescritta la patente di grado A.

 

Esempi

 

· addetti al servizio di spazzamento, raccolta ed accessori anche con l'uso

di veicoli;

 

.  addetti alle affissioni, deaffisioni e cancellazioni scritte, anche  con

l'uso  di  veicoli,  addetti  al diserbo meccanico  o  manuale,  anche  con

l'ausilio di irroratori di sostanze chimiche;

 

·  addetti agli impianti fissi o simili e/o agli impianti di smaltimento ed

alle   officine  che  eseguono  anche  semplici  ed  elementari  operazioni

meccaniche;

 

· addetti alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione,

anche  con  l'ausilio  di  apparecchiature per  l'irrorazione  di  sostanze

chimiche consentite dalle disposizioni di legge in maniera;

 

.  addetti  ai  pozzi neri, pozzetti stradali e raccolta acque  fecali  che

eseguono operazioni semplici e/o elementari;

 

· conducenti di veicoli per la guida dei quali sia richiesto il possesso di

patente di grado B.

 

3° LIVELLO Declaratoria - Appartengono a questo livello:

 

Lavoratori   che   svolgono   attività   esecutive,   sia   tecniche    che

amministrative, sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti, le

quali   richiedono  preparazione  professionale  supportata   da   adeguata

conoscenza  di  tecnica  del  lavoro, anche acquisita  mediante  esperienza

pratica,  con responsabilità ed autonomia operativa limitate alla  corretta

esecuzione  del  proprio  lavoro  nell'ambito  di  istruzioni  dettagliate;

lavoratori   che   svolgono  attività  richiedenti  il  possesso   di   una

professionalità   necessaria  per  l'esecuzione   promiscua   di   mansioni

polivalenti  in applicazione di conoscenze tecnico - pratiche e  di  metodi

operativi definiti.

 

Profili:

 

Lavoratore  conducente di automezzi per la guida dei quali è  richiesta  la

patente  di grado C che manovra tutti i comandi e gli apparati in dotazione

al mezzo che coordina l'unità operativa.

 

Profili:

 

· autista di autocompattatore, di autolavacassonetti, di autoinnaffiatrice,

ecc:  (Da tale figura professionale sono esclusi i conducenti espressamente

inquadrati in altri livelli).

 

Lavoratore che svolge compiutamente mansioni di cui al 2° livello  guidando

ed  utilizzando  in maniera sistematica e non occasionale  veicoli  per  la

guida dei quali sia richiesto il possesso di patente di categoria B.

 

Esempi:

 

·  addetto al servizio di spazzamento, raccolta ed accessori, con l'uso  di

veicoli  per  la guida dei quali sia richiesto il possesso  di  patente  di

categoria B.

 

Lavoratore qualificato che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni  e

schemi  esegue  lavori inerenti l'esercizio degli impianti  e/o  montaggio,

manutenzione   e   riparazione   meccanica,   idraulica,   elettrica,    di

falegnameria,  di  muratura,  ecc. di normale  difficoltà  su  macchine  ed

impianti oppure, fornendo dette prestazioni, affianca lavoratori di livello

superiore.

 

Esempi:

 

· operaio qualificato addetto all'officina, alla manutenzione, agli impianti

fissi  compresi gli impianti di trattamento rifiuti e di depurazione  delle

acque;

 

·  carropontista  addetto  agli  impianti di  incenerimento  e  trattamento

rifiuti;

 

·  addetto  al controllo, sorveglianza e regolazione di apparecchiature  di

alimentazione e selezioni negli impianti di trattamento rifiuti.

 

A  titolo  esemplificativo vengono altresì inquadrate in questo livello  le

seguenti figure professionali:

 

·  guardie  giurate che provvedono alla vigilanza e tutela della  sicurezza

degli impianti e del patrimonio aziendale;

 

· addetto al magazzino;

 

·  lavoratori  addetti alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione,

diserbamento  chimico,  ecc.  cui è anche  demandata  la  preparazione  dei

composti;

 

·  lavoratore  che, partecipando o meno manualmente al lavoro,  coordina  e

controlla l'attività di lavoratori inquadrati nei livelli inferiori,

 

·   lavoratore   che,  su  dettagliate  istruzioni,  effettua   lavori   di

dattilografia,  di  registrazione,  di  classificazione,  di  controllo  ed

archiviazione delle pratiche di competenza, di addetto al centralino, anche

se promiscuamente.

 

4° LIVELLO

 

Declaratoria - Appartengono a questo livello:

 

Lavoratori  che, con specifica collaborazione, svolgono attività  esecutive

di  carattere tecnico od amministratori, di particolare rilievo rispetto al

  livello, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di

procedure  e  metodi  operativi prestabiliti nonché  specifiche  conoscenze

teoriche  pratiche  anche  acquisite mediante  addestramento  o  esperienze

equivalenti   con   autonomia   operativa  connessa   ad   istruzioni   non

necessariamente dettagliate.

 

Conducenti  di automezzi che svolgono attività richiedenti il  possesso  di

un'elevata  professionalità,  ovvero  adeguata  capacità  per  l'esecuzione

continuativa di mansioni promiscue.

 

Profili:

 

Lavoratore  specializzato che svolge attività per l'esecuzione delle  quali

si  richiedono elevate cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tipologia di

lavoro.

 

Esempi:

 

· operatori specializzati negli impianti di depurazione sedimentari e non;

 

· conduttore di forni anche con mansioni di coordinamento dell'attività dei

lavoratori di livello inferiore nell'ambito della squadra;

 

· turbinista;

 

· conduttore di generatori di vapore.

 

Profili:

 

Lavoratore  che  negli  impianti di incenerimento e trattamento  rifiuti  è

addetto  alla  manovra e alla normale manutenzione di gru a  carro-ponte  e

che,  avendo acquisito adeguate capacità tecnico-pratiche, conosce il ciclo

completo  di  lavorazione  e svolge compiutamente  mansioni  di  conduttore

dell'impianto.

 

Lavoratore  che espleta attività per le quali è richiesta una  preparazione

professionale  specifica  con autonomia operativa  connessa  ad  istruzioni

generali non necessariamente dettagliate.

 

Esempi:

 

· operatori CED;

 

· operatore che effettua anche il controllo chimico della linea acqua/fanghi

 

Lavoratore  specializzato  che  procede alle necessarie  individuazioni  di

guasti  e,  anche  sulla base di indicazioni e di disegni o  schemi  esegue

lavori   di   precisione  e/o  natura  complessa  per  l'aggiustaggio   e/o

riparazione,  manutenzione e messa a punto di autoveicoli di  attrezzature,

di macchine e di impianti, garantendo le caratteristiche prescritte.

 

Esempi:

 

· operaio specializzato addetto alle officine di riparazione e manutenzione

ed agli impianti di depuratori acque e trattamento rifiuti.

 

Vengono   altresì   inquadrate  in  questo  livello  le   seguenti   figure

professionali:

 

conducenti di automezzi per la cui guida è richiesta la patente di grado  C

che oltre alle mansioni di autista di 3° livello effettuano promiscuamente:

 

a)  nell'ambito  del  servizio di raccolta attività di carico,  scarico  ed

accessorie in concorso con altri lavoratori;

 

b)  operando  in  singolo la movimentazione di cassoni  a  mezzo  di  funi,

bracci,   ganci,  catene,  polipi  e  benne  azionati  meccanicamente   e/o

idraulicamente;

 

c) attività di raccolta carico scarico ed accessorie in singolo utilizzando

un minicompattatore (automezzo per la cui guida sia richiesta la patente di

grado   C,   con   dispositivo  di  compattazione  avente   caratteristiche

costruttive  tali  da  consentire il trasferimento  dei  rifiuti  in  altro

autocompattatore);

 

· conducenti di autospazzaraccoglitrici di peso superiore a 60 quintali;

 

·  operatore  autista  di combinata Canal-Jet, responsabile  della  manovra

dell'alta  pressione, con intervento personale e diretto  in  concorso  con

altri lavoratori in fognature e in pozzi neri;

 

· conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiore a 100 quintali:

 

.  conducenti  di  autocompattatore  ad  operatore  unico  con  dispositivo

automatizzato   di   caricamento  laterale  assistito  da   apparecchiatura

video-computerizzata;

 

·  conducenti di automezzi per la guida dei quali è richiesto  il  possesso

della patente E;

 

·  stenodattilografo  che,  oltre  alle  mansioni  di    livello,  svolte

promiscuamente anche mansioni previste dal 3° livello;

 

·  lavoratore  che  partecipando o meno manualmente al lavoro,  coordina  e

controlla   l'attività  di  lavoratori  inquadrati  nei  livelli  inferiori

(caposquadra)

 

5° LIVELLO

 

Declaratoria - Appartengono a questo livello:

 

Lavoratori   che,   con   specifica   collaborazione,   svolgono   attività

amministrative   e/o  tecniche  richiedenti  adeguata  discrezionalità   ed

autonomia nell'ambito dei principi, norme e procedure valevoli per il campo

di attività in cui operano.

 

Profili:

 

Lavoratore  che  opera  individualmente  espletando  mansioni  di   massima

specializzazione  operaia  finalizzate  alla  realizzazione  di  interventi

complessi  e  compiuti  con  l'indicazione  e  la  scelta  delle   modalità

dell'intervento  e  dei  necessari mezzi di esecuzione  con  responsabilità

estese  anche  ai collaudi, alle verifiche ed ai controlli  dei  lavori  di

natura specialistica eseguiti da diverse unità organizzative.

 

Lavoratore che agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con  l'apporto

di   vasta   e   personale  competenza  maturata  al   massimo   grado   di

specializzazione  e  in  possesso  delle  tecnologie  inerenti  la  propria

attività  e mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni,  anche

con l'interpretazione critica di cicli, disegni e schemi, individua, valuta

ed  elimina  ogni genere di guasti, difetti e anomalie, propone e  realizza

modifiche   e  varianti,  effettuando  interventi  risolutivi  di   elevata

delicatezza,  complessità  e  difficoltà su qualsiasi  tipo  di  automezzi,

attrezzature,  organi,  apparati, impianti e macchinari,  sovrintendendo  e

coordinando  l'attività dei lavoratori di livello inferiore,  nell'area  di

propria competenza.

 

Relativamente all'inquadramento del personale delle officine nel 5° livello

per  area  si  intende la somma delle operazioni che determinano  il  ciclo

completo ed integrale degli interventi su:

 

a) trazione ed autotelaio;

 

b) carpenteria ed attrezzature specifiche;

 

c)    impianti   elettromeccanici,   elettronici,   elettropneumoidraulici,

oleodinamici, salvo la figura professionale prevista dal 7° profilo del 

livello;

 

d)  carrozzeria,  comprese  le  operazioni di riallineamento  della  scocca

portante e del telaio.

 

Lavoratore  al  quale  siano attribuiti compiti riguardanti  nelle  zone  e

settori,  nel  comprensorio  o nelle gestioni assegnate,  il  funzionale  e

corretto svolgersi dei servizi aziendali predisposti, la distribuzione  del

lavoro, la compilazione dei rapportini periodici e le segnalazioni ai  fini

dei provvedimenti disciplinari (Responsabile di servizio o gestioni).

 

Lavoratore  che,  negli  impianti di smaltimento dei  rifiuti,  depurazione

delle acque, incenerimento anche con recupero energetico caratterizzati  da

notevole  capacità  di trattamento e da tecnologie complesse  ed  avanzate,

svolge    mansioni   polivalenti   ed   interscambiabili   di   conduttore,

elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatori di vapore per il

quale  è richiesta la patente di 1° grado generale che provvede altresì  ad

assolvere compiti di manutenzione dell'impianto da lui condotto

 

Lavoratore  addetto agli impianti di cui sopra che in possesso  di  elevate

capacità  tecnico  -  pratiche  e  di adeguata  preparazione  professionale

acquisite  con  approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienza  di

lavoro,  con  autonomia operativa, svolge mansioni  di  natura  tecnica  di

notevole  rilievo,  varietà  e  complessità  relative  alla  conduzione   e

manutenzione  degli  impianti, anche con compiti di guida  e  controllo  di

personale,  con  responsabilità  estesa  al  rispetto  delle  norme  e  dei

parametri  di  funzionamento dell'impianto, alla condotta ed  ai  risultati

della  lavorazione,  e  in  grado  di  definire  ed  effettuare  interventi

risolutivi  di  natura  meccanica,  e/o  elettrica,  elettronica  e   sulla

strumentazione.

 

Lavoratore  che  negli  impianti di rilevanti dimensioni  e  di  tecnologia

avanzata,  oltre  ai compiti propri della mansione, guida  e  controlla  il

lavoro in turni composti da più squadre.

 

Lavoratore che, su progetti e schemi, provvede alla costruzione  di  quadri

sinottici  e schede elettroniche, nonché alla manutenzione e ad  interventi

per assicurarne il regolare funzionamento.

 

Lavoratore in possesso di specifico diploma di scuola media superiore di 2°

grado, che, preposto al laboratorio chimico, oltre ai compiti dell'analista

di    livello,  sulla  base delle determinazioni  analitiche  effettuate,

fornisce le necessarie istruzioni operative, controllando l'esecuzione ed i

risultati,  agli addetti alla conduzione dell'impianto per  le  conseguenti

variazioni da apportare ai parametri tecnici del processo.

 

A  titolo  esemplificativo vengono altresì inquadrate in questo livello  le

seguenti figure professionali:

 

· addetto alle elaborazioni contabili;

 

· programmatore CED.

 

6° LIVELLO Declaratoria - Appartengono a questo livello:

 

Lavoratori  di  concetto  che  svolgono  attività  di  natura  tecnica  e/o

amministrativa in condizioni di autonomia operativa e decisionale sia  pure

nell'ambito  e nei limiti di direttive generali, per le quali  è  richiesta

una  particolare competenza professionale ed esperienza, che  coordinano  e

controllano attività tecniche e/o amministrative nell'ambito di  importante

ufficio o di centro di servizio di notevole rilevanza.

 

Esempi:

 

· addetto alla contabilità generale ed analitica;

 

·  ispettore  e/o  preposto  al controllo ed alla  organizzazione  tecnico-

amministrativa di diverse gestioni;

 

·  responsabile  tecnico e/o amministrativo di impianti di smaltimento  e/o

trasformazione di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata.

 

7° LIVELLO

 

Declaratoria - Appartengono a questo livello:

 

Lavoratori  con funzioni direttive e di collaborazione con la  Direzione  e

con  i  preposti del livello 8° che, sulla base delle direttive generali  e

con  l'apporto  della  preparazione professionale richiesta,  predispongono

programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali,  o  che

svolgono  compiti comportanti decisioni rilevanti per la propria  ed  altra

unità organizzativa al notevole interesse e ad elevato contenuto tecnico.

 

Esempi:

 

· analista di sistema elaborazione dati;

 

·  responsabile di settore tecnico o di settore amministrativo composto  di

più uffici.

 

8° LIVELLO

 

Declaratoria - Appartengono a questo livello:

Lavoratori   che,   in  diretta  collaborazione  con  i   massimi   vertici

dell'impresa   e  nell'ambito  delle  disposizioni  generali   di   questi,

coordinano e controllano il lavoro di più uffici o servizi fondamentali con

pluralità di compiti, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa o

che   comunque  dispongono  istruttorie  di  carattere  tecnico,  esplicano

attività  di  analisi,  interpretazione e  di  studio  per  la  ricerca  di

soluzioni per gli organi superiori su materie aventi carattere di rilevante

importanza nella vita aziendale.

 

Esempi:

 

·   lavoratore  che  coordina  le  attività  di  una  struttura  tecnica  o

amministrativa fondamentale dell'Azienda, articolata in più settori, per il

conseguimento   degli  obiettivi  dei  piani-programma   prefissati   dalla

Direzione Aziendale;

 

· coordinatore di più settori.

 

NOTA A VERBALE RIGUARDANTE I LIVELLI 8° E 7°

 

Per i lavoratori inquadrati in 8° e 7° livello aventi mansioni direttive si

applicano,  in materia di durata di lavoro, le norme di cui all'articolo  3

del  regio decreto-legge 10 settembre 1923, salvo che non sia richiesto  il

rispetto di un prestabilito orario di lavoro.

 

All'inquadramento dei lavoratori dipendenti da ciascuna azienda nei diversi

livelli,  si procederà sulla base delle mansioni effettivamente svolte  dai

singoli  lavoratori e della classificazione categoriale in atto, di  comune

accordo  tra  la  struttura  sindacale  o  aziendale  delle  Organizzazioni

stipulanti e la Direzione aziendale e ciò senza dar luogo ad innovazioni  o

modifiche  che  alterino  la struttura della classificazione  prevista  dal

presente articolo.

 

Il  lavoratore che durante l'orario giornaliero di lavoro sia  comandato  a

svolgere   più  mansioni  di  livelli  diversi  ha  diritto   alla   intera

retribuzione giornaliera commisurata a quella del livello superiore.

 

Il  lavoratore  che  sia destinato a compiere con carattere  di  continuità

mansioni  rientranti  in due diversi livelli, sarà inquadrato  nel  livello

superiore indipendentemente dalla prevalenza delle mansioni svolte.

 

La  distinzione in atto fra operai e impiegati viene mantenuta agli effetti

di  tutte  le  norme  che  prevedono un trattamento  differenziato  e  che,

comunque, hanno riferimento distintamente a tali lavoratori.

 

NOTE ALL'ART. 12

 

Le  indennità corrisposte in base alle note in calce all'art.  9  del  CCNL

4.2.84   sono   soppresse  in  quanto  tenute  presenti   ai   fini   della

determinazione dei minimi tabellari di cui al CCNL 23 gennaio  1988,  salvo

quelle di seguito espressamente previste:

 

1.  agli  autisti conducenti di automezzi per la cui guida è  richiesta  la

patente  di  grado  E,  ai conducenti di pale, ruspe,  escavatori  di  peso

superiore a 100 q.li, agli operatori-autisti di combinata Canal jet, nonché

ai  conducenti  di  autocompattatori ad  operatore  unico  con  dispositivo

automatizzato   di   caricamento  laterale  assistito  da   apparecchiatura

video-computerizzata  verrà  corrisposta, per ogni  giornata  di  effettivo

svolgimento dalla mansione, una indennità giornaliera di L. 1.500.

 

2. agli addetti ai servizi di rimozione rifiuti inquadrati nel 2° livello i

quali  operano  promiscuamente  o  esclusivamente  a  livelli  superiori  o

inferiori al piano stradale con accesso ai gradini per l'altezza di  almeno

un piano normale di edificio ed ai lavoratori che effettuano la raccolta su

strade  a  scalini o rampe con un dislivello di almeno un piano normale  di

edificio,  nonché  ai  soli  lavoratori addetti ad  operazioni  manuali  di

espurgo  pozzi  neri,  sarà  corrisposta, per ogni  giornata  di  effettivo

svolgimento della mansione, un'indennità giornaliera di L 700.

 

3. ai lavoratori inquadrati nel 2° livello conducenti i veicoli o motocarri

per  i  quali  sia  prescritto il possesso della patente  di  grado  A  che

effettuano  in singolo anche la raccolta e/o spazzamento, sarà  corrisposta

per  ogni  giornata  di effettivo svolgimento della mansione,  un'indennità

giornaliera di L. 1.000.

 

Le  indennità di cui ai precedenti punti sono comprensive dell'incidenza di

tutti  gli  istituti  del  presente contratto e non  sono  computabili  nel

trattamento di malattia ed infortunio.

 

Tali  indennità,  inoltre, non sono cumulabili, nel senso che  la  maggiore

assorbe la minore.

 

Al  fine  di rimuovere situazioni di anomalie determinatesi per particolari

ed  eccezionali condizioni di fatto, le indennità corrisposte alla data  di

entrata  in  vigore  del  CCNL  23.1.88,  in  applicazione  estensiva   dei

trattamenti  contemplati dalle soppresse note all'art. 9 del  CCNL  4.2.84,

sono  mantenute ai lavoratori interessati ed in ogni caso non costituiscono

presupposto per una generalizzazione del loro riconoscimento.

 

Le  parti si incontreranno a livello nazionale per esaminare la possibilità

di  un  eventuale assorbimento delle predette indennità, anche  nel  quadro

delle previsioni di cui all'art. 43 del CCNL 18.12.1980.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Profili  e esemplificazioni non esauriscono le mansioni che possono  essere

assegnate  in  diretta  connessione con quelle  espressamente  indicate  in

relazioni ai livelli di inquadramento.

 

Qualora   a   seguito  di  innovazioni  tecnologiche  o  di   modificazione

organizzative si sia oggettivamente realizzata una significativa evoluzione

del  contenuto  professionale delle singole mansioni, o siano individuabili

eventuali nuove figure professionali, l'impresa e le R.S.A. procederanno ad

una  preliminare  verifica  delle  posizioni  di  lavoro  interessate,   da

sottoporre alle organizzazioni nazionali stipulanti per la definizione  del

conseguente  inquadramento  nel  rispetto  dell'equilibrio  della   vigente

struttura contrattuale della classificazione del personale.

 

NORMATIVA QUADRI

 

In  attuazione del disposto dell'art. 2 della legge n. 190/85, la qualifica

di quadro è attribuibile a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi,

che  nell'ambito dell'8° livello svolgono con carattere di continuità e con

un  grado  elevato  di capacità gestionale, organizzativa e  professionale,

funzioni  di  importanza  e  responsabilità, con ampia  discrezionalità  di

poteri  ai  fini  dello  sviluppo  e della  realizzazione  degli  obiettivi

aziendali.

 

I   lavoratori   definiti  quadri  ricoprono  ruoli   ad   alto   contenuto

professionale,  nell'ambito  dello  sviluppo  e  del  raggiungimento  degli

obiettivi  aziendali  effettuano, con personale contributo  di  particolare

originalità  e  creatività, opera di coordinamento di  risorse  e/o  entità

organizzative di particolare complessità.

 

Ferma  restando  la normativa contrattuale prevista per la categoria  degli

impiegati, si conviene quanto segue:

 

. Passaggio temporaneo di mansioni

 

Al  lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro, non

in  sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione

del posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei mesi

consecutivi .

 

. Responsabilità civile e/o penale

 

Le   aziende   s'impegnano  a  garantire  ai  lavoratori  che  per   motivi

professionali sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati

da  azioni  dolose  o  riconducibili a colpa grave, per fatti  direttamente

connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale  nonché

l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.

 

. indennità di funzione

 

A  decorrere  dalla  data  di attribuzione della qualifica  di  quadro,  ai

lavoratori  interessati viene corrisposta una indennità di  funzione  nella

misura di L. 150.000 lorde mensili;

 

Tale  indennità  è utile ai soli fini del computo del Trattamento  di  Fine

Rapporto, della 13ma e 14ma mensilità.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Le  parti  si  danno atto che con la presente regolamentazione relativa  ai

quadri è stata data piena attuazione alla legge n. 190/1985.

 

COMMiSSIONE NAZIONALE PER LA REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE

 

Fermo  restando  che  il sistema di classificazione  dei  lavoratori  resta

integralmente  disciplinato dalla normativa del presente  contratto,  salvò

quanto  previsto  dagli ultimi due commi del presente paragrafo,  le  parti

riconoscono  l'opportunità  di  istituire  una  Commissione  Nazionale  con

obiettivi   di  studio  ed  analisi  in  materia  di  classificazione   dei

lavoratori.

 

Nello svolgimento dei propri lavori la Commissione effettuerà la raccolta e

l'analisi di elementi conoscitivi ai fini di:

 

·  acquisire  elementi  aggiornati  di  conoscenza  circa  le  modalità  di

svolgimento  dei  servizi  che possono produrre  ricadute  sul  sistema  di

inquadramento vigente;

 

·   verificare,   anche   in  relazione  alla  complessità   dei   problemi

organizzativi, di adeguatezza e qualità dei servizi che si presentano  oggi

alle  Aziende  di  igiene  Urbana,  la  necessità  di  integrare  l'attuale

struttura classificatoria, con nuove professionalità;

 

·  valutare  le  esperienze  verificate a livello  aziendale  in  ordine  a

possibili  differenziazioni di professionalità presenti ed il  collegamento

con l'inquadramento previsto dalla scala classificatoria;

 

· approfondire la connotazione di svolgimento dei servizi e l'articolazione

delle professionalità esaminando anche l'ipotesi di costruzione di un nuovo

sistema di inquadramento originale ed autonomo rispetto alle esperienze sin

qui acquisite.

 

La   Commissione,  che  sarà  istituita  entro  il  31  marzo  1996,  potrà

considerare  i  diversi  modelli  organizzativi  presenti  nel  settore   e

procederà  quindi  alla stesura di un documento che registri  le  posizioni

raggiunte e contenga valutazioni finali sulla materia.

 

Tale  documento verrà sottoposto alle parti stipulanti il presente CCNL  ai

fini   dell'eventuale   modificazione  dell'attuale   classificazione   del

personale che troverà applicazione con il nuovo contratto di lavoro con  le

modalità che saranno definite dalle trattative.

 

Al  fine  di  rendere la classificazione più aderente alle  diverse  realtà

organizzative ed alla diversificazione dei servizi in presenza  di  singole

figure    che   non   trovino   precisa   identificazione   nella   attuale

classificazione  o  di  eventuali  nuove  figure  professionali,  le  parti

procederanno  a  livello  aziendale  ad  una  preliminare  verifica   delle

posizioni  interessate trasmettendo segnalazione motivata alla  Commissione

Nazionale.

 

Le  Organizzazioni  Nazionali stipulanti potranno definire  il  conseguente

inquadramento  nel  rispetto dell'equilibrio della  struttura  contrattuale

della classificazione del personale.

 

 

 

ART. 13 MUTAMENTO DI MANSIONI E PASSAGGIO DI LIVELLO

 

Il  lavoratore  deve  essere adibito alle mansioni per  le  quali  è  stato

assunto   o  a  quelle  corrispondenti  al  livello  superiore  che   abbia

successivamente  acquisito  ovvero  a  mansioni  equivalenti  alle   ultime

effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

 

Potrà  essere altresì assegnato a mansioni inerenti ad altro livello purché

ciò non comporti peggioramento economico o morale per la sua condizione.

 

Il  lavoratore  che,  in  forma  esplicita e dietro  preciso  mandato,  sia

chiamato  a  compiere temporaneamente le mansioni di livello superiore,  ha

diritto  alla  retribuzione  base  del  livello  superiore;  l'assegnazione

diviene  definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione

di  lavoratore  assente con diritto alla conservazione del posto,  dopo  un

periodo non superiore a tre mesi.

 

Il  passaggio  di  livello    diritto al  lavoratore  di  conservare  "ad

personam"  (non valevole agli effetti dei successivi aumenti  periodici  di

anzianità) l'eventuale differenza in più esistente tra la retribuzione base

del livello di provenienza e quella del livello cui viene assegnato.

 

Tale  differenza  non  deve  essere assorbita dagli  aumenti  periodici  di

anzianità che matureranno a favore del lavoratore nel nuovo livello.

 

In  caso  di  passaggio di livello si applica la norma di cui al    comma

dell'art. 18.

 

L'azienda  dovrà comunicare al lavoratore il passaggio di livello  mediante

lettera.

 

L'assegnazione temporanea a mansioni corrispondenti al livello superiore  e

il  passaggio di livello dovranno avvenire sulla base di criteri obiettivi,

predeterminati d'intesa con la struttura sindacale aziendale.  La  presente

norma non si applica per l'assegnazione temporanea e per il passaggio al 7°

e 8° livello.

 

 

 

ART. 14 RETRIBUZIONI

 

In  relazione alle indicazioni ricorrenti nel presente contratto, circa  il

trattamento da riconoscere ai lavoratori, si chiarisce che:

 

·   con   l'espressione  "retribuzione  paramentrale",  si  intende  quella

risultante dalla applicazione dei parametri di cui agli arit. 12 e 17;

 

.  con  l'espressione "retribuzione individuale" si intende la somma  della

retribuzione  parametrale,  dell'indennità di  contingenza,  degli  aumenti

periodici di anzianità e degli eventuali aumenti di merito;

 

·  con  l'espressione  "retribuzione  globale"  s'intende  la  somma  della

retribuzione  individuale e delle indennità a carattere  continuativo,  con

l'esclusione delle somministrazioni in natura e delle indennità sostitutive

di  esse,  nonché l'esclusione di quanto corrisposto a titolo  di  rimborso

spese   e  la  indennità  di  trasferta,  l'indennità  maneggio  denaro   e

l'indennità mezzo di trasporto.

 

CHIARIMENTO A VERBALE

 

Con  riferimento  alla  definizione della  retribuzione  restano  ferme  le

previsioni contrattuali in corrispondenza delle varie indennità.

 

Nel  concetto  di  indennità  non  rientrano  i  compensi  corrisposti   in

applicazione dell'art. 28.

 

 

 

ART. 15 CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE

 

La  retribuzione globale dovrà essere corrisposta non oltre il  15°  giorno

successivo alla fine del mese cui si riferisce, secondo le modalità di  cui

alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

 

In  caso  che l'azienda ritardi il pagamento decorreranno di pieno  diritto

gli  interessi nella misura del 3 per cento in più del tasso  ufficiale  di

sconto.

 

Ove  ostino  esigenze amministrative, l'azienda corrisponderà,  nell'ultimo

giorno   feriale  del  mese,  un  acconto  commisurato  alla  somma   della

retribuzione globale netta e dell'importo degli eventuali assegni familiari

arrotondata in difetto alle mille lire. Il conguaglio a saldo dovrà  essere

corrisposto   entro  l'ultimo  giorno  feriale  del  mese  successivo.   Il

lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza e della somma  pagata  a

quella  indicata sulla busta-paga o prospetto, nonché sulla qualità  legale

della  moneta,  a condizione che avanzi il reclamo all'atto del  pagamento.

Tale  diritto  al  reclamo  non è necessario sia  esercitato  all'atto  del

pagamento per errori puramente contabili e di inquadramento.

 

In  caso  di  contestazione sulla somma pagata, al lavoratore dovrà  essere

intanto corrisposta la parte non contestata.

 

 

 

ART. 16 CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA ED ORARIA

 

La  retribuzione oraria, nei suoi vari aspetti come definiti dall'art.  14,

si  ottiene  dividendo  la  retribuzione  mensile  per  169  per  tutti   i

lavoratori.

 

La retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria

per 39 (convenzionale) e dividendo il risultato per 6.

 

 

 

ART. 17 RETRIBUZIONE E SUE VARIAZIONI

 

Le  retribuzioni parametrali mensili valide dal 1 gennaio 1995 sono  quelle

di cui all'allegata tabella.

 

Dette retribuzioni sono comprensive:

 

a) dell'indennità di contingenza maturata sino al 31 gennaio 1977;

 

b) delle lire 12.000 di cui all'accordo interconfederale 25 gennaio 1975;

 

c) dell'E.D.R. di L. 25.000 di cui al CCNL, 1 dicembre 1977;

 

d) degli importi di cui all'accordo di settore Ausitra del 25 marzo 1975;

 

e)  degli importi dell'indennità perequativa di cui all'accordo 16 dicembre

1981, decurtati di L. 10.000

 

f)  dell'indennità perequativa di Lire 10.000 di cui all'art. 47  del  CCNL

23.1.88.

 

 

 

ART. 18 AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

 

Con  decorrenza 1 luglio 1994 il lavoratore per ogni biennio  di  anzianità

maturerà un aumento periodico nelle misure di seguito indicate per  ciascun

livello di appartenenza.

 

1) livello 29.500

 

2) livello 34.200

 

3) livello 37.000

 

4) livello 40.500

 

5) livello 46.500

 

6) livello 52.500

 

7) livello 60.500

 

8) livello 67.500

 

Gli aumenti periodici decorrono dal 1 luglio di ogni biennio successivo  al

30 giugno 1994. Conseguentemente al lavoratore assunto nel corso di ciascun

biennio   spettano,  al  30  giugno  del  biennio  di  riferimento,   tanti

ventiquattresimi degli importi di cui al primo comma, quanto sono i mesi di

servizio prestato.

 

Il  lavoratore  ha  diritto  a maturare tanti  aumenti  periodici  fino  al

raggiungimento dell'importo massimo di cui alla seguente tabella:

 

 1) livello 295.000

 

 2) livello 342.000

 

 3) livello 370.000

 

 4) livello 405.000

 

 5) livello 465.000

 

 6) livello 525.000

 

 7) livello 605.000

 

 8) livello 675.000

 

Nel  caso di passaggio di livello il lavoratore mantiene l'importo in cifra

degli  aumenti maturati nel lavello di provenienza e la frazione di  scatto

relativa al biennio in corso sarà utile agli effetti della maturazione  del

successivo aumento periodico.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Le  parti  si  danno atto che restano comunque fermi gli importi  in  cifra

fissa  riconosciuti per effetto della applicazione dell'art. 43, IV  comma,

del  CCNL 18.12.80, così come risulta integrato dal successivo accordo  del

16.12.80.

 

NORMA TRANSITORIA

 

Gli  aumenti  periodici  di  anzianità fino  al  31.12.1991  ai  sensi  del

soppresso  art.  16  del CCNL. 23.1.88 (compreso quindi l'importo  relativo

all'aumento periodico decorrente dall'1.1.1992) saranno mantenuti in  cifra

fissa,   verranno  ridotti  degli  importi  trasferiti  nelle  retribuzioni

parametrali  come da note in calce alla relativa tabella, e  concorreranno,

nella  misura residua, al raggiungimento degli importi massimi  di  cui  al

terzo comma del presente articolo.

 

 

 

ART. 19 TREDICESIMA MENSILITA'

 

L'azienda  corrisponderà una tredicesima mensilità pari  alla  retribuzione

globale commisurata al mese di novembre e riferita al periodo 1° gennaio 31

dicembre.

 

Il pagamento della tredicesima mensilità avverrà entro il 20 dicembre.

 

In  caso  di  inizio del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore

avrà  diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità

per quanti sono i mesi di servizio prestato.

 

Le  frazioni  di  mese  non superiori ai 15 giorni non  saranno  calcolate,

mentre  saranno  considerate  come  mese  intero  se  uguali  o  superiori.

Analogamente  si procederà nei casi di cessazione del rapporto  durante  il

corso   dell'anno   calcolando   la   tredicesima   mensilità   sull'ultima

retribuzione globale.

 

 

 

ART. 20 QUATTORDICESIMA MENSILITA'

 

L'azienda  corrisponderà una 14a mensilità pari alla  retribuzione  globale

commisurata al mese di giugno, e riferita al periodo 1° agosto - 31 luglio.

Il pagamento della 14a mensilità avverrà entro il 30 giugno.

 

Nel  caso  di inizio del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore

avrà  diritto  a  tanti dodicesimi dell'ammontare della 14a  mensilità  per

quanti sono i mesi di servizio prestato.

 

Le  frazioni  di  mese  non superiori ai 15 giorni non  saranno  calcolate,

mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori.

 

Analogamente  si procederà nei casi di cessazione del rapporto  durante  il

corso  dell'anno  calcolando  la quattordicesima  sull'ultima  retribuzione

globale .

 

NORME TRANSITORIE

 

Le  aziende  che, in attuazione dell'accordo 30 agosto 1960  relativo  alla

corresponsione del "premio estivo" ora quattordicesima mensilità,  avessero

riferito  l'erogazione all'anno solare manterranno lo  stesso  criterio  di

calcolo fermo restando il diritto, nei casi di cessazione del rapporto  nel

periodo  16  agosto  - 27 dicembre, di trattenere in sede  di  liquidazione

l'importo corrispondente ai dodicesimi della quattordicesima mensilità  non

dovuto in relazione al mancato compimento dell'anno solare.

 

Le  aziende che hanno riferito per il passato la quattordicesima  mensilità

al  periodo  1° settembre - 3 agosto, continueranno a mantenere  lo  stesso

criterio di calcolo.

 

 

 

ART. 21 INDENNITA' E SOMMINISTRAZIONI

 

a)  Rimborso  spese  di  trasporto  - Qualora  l'azienda,  consenziente  il

lavoratore, gli richieda di usare il proprio veicolo a motore per servizio,

sarà  tenuta a corrispondergli un'indennità chilometrica calcolata in  base

alla tariffa ACI.

 

b)   Rimborso  spese  per  testimonianza  -  E'  corrisposta   la   normale

retribuzione globale al dipendente chiamato quale teste in cause  civili  o

penali in dipendenza del servizio. In tal caso, qualora il lavoratore debba

allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto inoltre  al  rimborso

di  tutte  le  spese  di  vitto, alloggio e viaggio,  detratta  l'indennità

percepita dallo Stato.

 

c)  Indennità  di  trasferta - il lavoratore comandato a prestare  servizio

fuori sede, eccezion fatta per i casi previsti all'art. 23 lettera B, 4°  e

5° comma, ha diritto:

 

.  al  rimborso delle spese effettive del viaggio (per i viaggi in ferrovia

prima classe);

 

·  al rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie all'espletamento

della missione;

 

· a un'indennità commisurata al 50 per cento della retribuzione individuale

giornaliera, per ciascun giorno di trasferta. La trasferta non potrà  avere

durata superiore a mesi 3.

 

d)  indennità  maneggio  denaro - il lavoratore  che  normalmente  maneggia

denaro  con oneri per errori, ha diritto ad una indennità del 5  per  cento

della  retribuzione  parametrale  e  dell'indennità  di  contingenza.  Tale

indennità    verrà   corrisposta   pro-rata   anche   a   chi   sostituisce

temporaneamente il lavoratore preposto al servizio.

 

e)  Somministrazione latte - Restano invariate le condizioni in atto  nelle

aziende.   Qualora  sia  individuato  un  diverso  presidio  le  parti   si

incontreranno per verificarne la somministrazione in sostituzione del latte

nelle predette aziende.

 

f) Alloggio - L'alloggio al personale, cui per esigenze di lavoro l'azienda

richieda   l'abitazione  presso  il  complesso  aziendale,  sarà   concesso

gratuitamente. Il lavoratore deve lasciare libero l'alloggio all'atto della

risoluzione del rapporto di lavoro, e comunque non oltre un mese dalla data

della risoluzione stessa.

 

g)  Raggiungimento posto di lavoro - Qualora la sede abituale di lavoro sia

ubicata  fuori  di  un  centro  abitato ed in località'  non  adeguatamente

servita da mezzi pubblici di trasporto, e l'azienda non provveda con  mezzi

idonei  al trasporto, sarà corrisposto un rimborso spese da concordarsi  in

sede  aziendale fra le rappresentanze territoriali delle parti  stipulanti.

Tuttavia  per  i Comuni con popolazione superiore a 1 milione  di  abitanti

tale  rimborso viene stabilito nella misura di lire 500 per ogni giorno  di

effettiva presenza.

 

h)  indennità  sgombero  neve  -  Ai lavoratori  in  servizio  chiamati  ad

effettuare  prestazioni di sgombero neve sarà corrisposta un'indennità  del

5%  della  retribuzione  individuale oraria,  per  ogni  ora  di  effettivo

svolgimento  delle  prestazioni  stesse.  Tale  indennità  assorbe  fino  a

concorrenza  i compensi stabiliti da eventuali accordi vigenti a  qualsiasi

livello  stipulati.  L'assorbimento  va  operato  tenendo  presente  quanto

globalmente  spettante in base agli eventuali accordi  a  qualsiasi  titolo

stipulati e quanto effettivamente percepito al medesimo titolo per  effetto

della nuova indennità contrattuale.

 

i)  Rimborso  spese vidimazione patente - Agli autisti ed ai conducenti  di

motocarro,  titolari  o  normalmente  impiegati  come  sostituti,   saranno

rimborsate  le  spese per la vidimazione annualmente della patente  nonché,

previa presentazione di idonea documentazione, le spese per l'effettuazione

delle visite mediche per il rinnovo della patente stessa. Il rimborso delle

spese  di  cui sopra spetta altresì ai lavoratori cui è richiesto,  in  via

ricorrente,  l'uso  dei  veicoli aziendali o di  proprietà  dei  lavoratori

stessi, per ragioni di servizio.

 

l)  Docce  -  L'azienda è tenuta alla istituzione di docce. Al riguardo  si

richiamano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

 

m)Trasferimenti  -  Al  lavoratore che per  disposizioni  dell'azienda  sia

trasferito da una sede all'altra della stessa, situata in diversa località,

comportante   conseguenza  l'effettivo  trasferimento  del  domicilio   del

lavoratore, sarà corrisposto il rimborso delle spese di trasporto  per  sé,

per la famiglia e per le masserizie, nonchè un importo "una tantum" pari ad

una  retribuzione  globale  mensile, oltre ad 1/5  della  stessa  per  ogni

eventuale familiare a carico che con lui si trasferisca.

 

Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere  un

indennizzo   per   anticipata  risoluzione  del   contratto   di   affitto,

regolarmente denunciato e registrato precedentemente alla comunicazione del

trasferimento,  avrà  diritto  al rimborso di  tale  indennizzo  fino  alla

concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.

 

Il  lavoratore che non accetti il trasferimento ha diritto, se  licenziato,

al  trattamento  di  fine rapporto, al preavviso ed  alle  altre  indennità

previste per la sua liquidazione salvo che, per gli impiegati di    e 

livello,  all'atto  dell'assunzione sia  stato  espressamente  pattuito  il

diritto  dell'azienda  di disporre il trasferimento dell'impiegato  o  tale

diritto  risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati

attualmente  in  servizio, nei quali casi l'impiegato che  non  accetta  il

trasferimento viene considerato dimissionario.

 

Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra

o  da  un  centro  operativo  ad un altro se  non  per  comprovate  ragioni

tecniche, organizzative e produttive.

 

Il  lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche  persone  a

carico   e  che  venga  licenziato  non  per  ragioni  che  comportino   il

licenziamento per motivi disciplinari, nei primi sei mesi di trasferimento,

ha  diritto al rimborso delle spese come sopra per trasferirsi al luogo  di

origine, purché ne faccia richiesta prima della cessazione del servizio.

 

Il  lavoratore  trasferito  conserva il più favorevole  trattamento  goduto

precedentemente.

 

Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per

iscritto con un preavviso di un mese.

 

Il  trasferimento  dovrà essere comunicato contestualmente  alla  struttura

sindacale aziendale.

 

n)  Locale  consumazione pasto - Le aziende metteranno a  disposizione  dei

lavoratori   un   locale  idoneo,  convenientemente  attrezzato,   per   la

consumazione del pasto.

 

o)  indennità  sostitutiva di mensa - Ai lavoratori per  ogni  giornata  di

effettiva presenza, viene corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa, di

L.  1.000  giornaliere, comprensiva dell'incidenza di  tutti  gli  istituti

contrattuali e non computabile nel TFR.

 

Restano salve le condizioni di miglior favore in atto.

 

NOTA A VERBALE

 

L'eventuale   riconoscimento  del  pasto  da  parte  dell'impresa   esclude

l'erogazione dell'indennità sostitutiva di mensa.

 

p) indennità turni a ciclo continuo - Ai lavoratori addetti a lavorazioni a

ciclo  continuo  che  si svolgono su 3 turni avvicendati  sull'intero  arco

settimanale  di 7 giorni compete un'indennità pari al 6% della retribuzione

parametrale  giornaliera, da corrispondersi per ogni giornata di  effettivo

svolgimento  della  mansione,  comprensiva  dell'incidenza  di  tutti   gli

istituti del presente contratto.

 

Tale indennità viene assorbita da quella per lavoro domenicale.

 

q)  indennità  lavoro  domenicale - Ai lavoratori che prestano  la  propria

opera in giornata di domenica con riposo compensativo in altro giorno della

settimana,  sarà  corrisposta una indennità di L. 8.000 per  ogni  domenica

effettivamente lavorata.

 

Detta  indennità  è comprensiva dell'incidenza di tutti  gli  istituti  del

presente contratto.

 

r) indennità lavaggio indumenti - Agli operai cui sono dati in uso gratuito

gli  indumenti  di  cui  all'articolo  22  viene  corrisposta  un'indennità

lavaggio  indumenti nella misura di L. 500 per ogni giornata  di  effettiva

presenza  al  lavoro,  comprensiva della incidenza di  tutti  gli  istituti

contrattuali e non computabile nel TFR.

 

Tale  indennità  viene  altresì corrisposta  agli  impiegati  addetti  agli

impianti,  che siano dotati di indumenti protettivi ai sensi del    comma

del medesimo art.22.

 

 

 

ART. 22 INDUMENTI DI LAVORO

 

Gli indumenti di lavoro saranno dati in uso gratuito agli operai secondo le

norme in atto nelle singole aziende, ed in ogni caso verranno assicurate le

seguenti dotazioni:

 

a consumazione:

 

· tute e guanti per gli addetti agli spurghi industriali;

.  guanti,  fino  a un massimo di 5 paia all'anno, per gli autisti  addetti

alle  manovre  di carico e scarico, per gli spazzini, per i raccoglitori  e

gli addetti agli impianti;

 

ogni anno:

 

· due paia guanti per gli autisti e per il personale di officina;

 

. due paia di scarpe, uno estivo ed uno invernale;

 

ogni due anni:

 

·  un  paio  di stivali di gomma di foggia idonea agli addetti  ai  servizi

esterni;

 

·  3 abiti da lavoro completi estivi e 3 abiti da lavoro completi invernali

nella  foggia  consuetudinaria della azienda, per il personale  addetto  ai

servizi esterni (spazzamento, raccolta o trasporto);

 

·  4  tute  da  lavoro  estive e 4 tute da lavoro  invernali  nella  foggia

consuetudinaria nell'azienda per il personale addetto alle  officine,  agli

impianti di smaltimento e di incenerimento e allo spurgo dei pozzi neri;

 

ogni 3 anni:

 

. un impermeabile personale addetto ai servizi esterni.

 

Ogni cinque anni:

 

· un giaccone di pelle per gli autisti.

 

Per   gli   impiegati  addetti  normalmente  ai  servizi  esterni  verranno

assicurate le seguenti dotazioni:

 

· due paia di scarpe all'anno: 1 estivo ed 1 invernale

 

. un impermeabile ogni tre anni;

 

. un giaccone di pelle ogni 5 anni.

 

Agli impiegati addetti agli impianti, che richiedano particolare protezione

igienica, saranno forniti idonei indumenti.

 

La fornitura degli indumenti di lavoro verrà concordata complessivamente  e

preventivamente  con  le  R.S.U.  sulla  base  annua  procapite,  al  netto

dell'IVA,  di  L.  459.800 intesa come media della spesa richiesta  per  le

diverse categorie di lavoratori.

 

Il   valore   di  indumenti  di  lavoro  a  valenza  pluriennale  (stivali,

impermeabili,  giacconi  di pelle, ecc.) è compreso  nella  suddetta  spesa

annua in ragione della quota annua della spesa di ciascun indumento.

 

L'importo  anzidetto,  valevole  per l'anno  1995  sarà  di  anno  in  anno

aggiornato  in  base alle variazioni dell'indice ISTAT riferito  ai  prezzi

praticati dai grossisti.

 

E'  fatto divieto assoluto di corrispondere somme in denaro in sostituzione

di tutto o di parte del vestiario.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Per  abito  estivo  si  intende: pantalone, camicia,  berretto;  per  abito

invernale si intende: pantalone, camicia o maglia, berretto.

 

L'impermeabile e gli stivali di gomma sono da assegnare anche al  personale

che  svolge  la  propria attività in ambienti che ne rendono indispensabile

l'uso.

 

 

 

ART. 23 ORARIO DI LAVORO

 

A) Durata settimanale dell'orario di lavoro

 

La durata settimanale dell'orario normale di lavoro è di 38 ore per tutti i

lavoratori;  detto  orario si suddivide di norma in  6  giorni  lavorativi,

salvo deroghe previste in sede aziendale.

 

Le  aziende  provvederanno al recupero fino alla concorrenza di  60  minuti

settimanali,  di  tutte  le  riduzioni  effettive  dell'orario  di   lavoro

settimanale rispetto a quello previsto nel 1° comma del presente articolo.

 

A decorrere dal 1° gennaio 1994 la durata dell'orario settimanale di lavoro

sarà di 37 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori.

 

B) Orario giornaliero di lavoro

 

L'orario  giornaliero di lavoro viene stabilito dalla azienda con  apposito

ordine di servizio previo esame con le rappresentanze sindacali aziendali.

 

L'orario   di  lavoro  va  conteggiato  dall'ora  preventivamente   fissata

dall'azienda  per l'entrata in rimessa, magazzino e comunque nel  luogo  di

lavoro per l'inizio della prestazione, fino all'ora in cui il lavoratore ha

ultimato il servizio.

 

L'orario giornaliero di lavoro potrà essere effettuato anche nell'ambito di

nastri  lavorativi  definiti  a  livello aziendale  ai  sensi  dell'art.  1

(relazioni sindacali)

 

Al  personale che per ragioni tecniche connesse alla gestione del  servizio

sia tenuto a svolgere le proprie mansioni in uno o più Comuni, sia il tempo

impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui  esplica

la  propria attività che quello impiegato per il ritorno al posto di lavoro

sarà  computato nell'orario di lavoro. Per posto di lavoro deve  intendersi

quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero.

 

In  caso  di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere

eccezionale, in località diverse dall'abituale posto di lavoro, il  maggior

tempo  impiegato per raggiungere, con gli abituali mezzi di  trasporto,  le

località  di  comando e viceversa, sarà considerato come prestazione  oltre

l'orario  normale,  ai sensi dell'art. 28, se disposto  oltre  l'orario  di

lavoro.

 

Durante l'orario normale giornaliero di lavoro, il lavoratore ha diritto ad

una  interruzione non retribuita, normalmente con un massimo di 2 ore,  per

la consumazione del pasto

 

Nei  turni  continui il personale non dovrà abbandonare il  lavoro  fino  a

quando  non sia stato sostituito; la sostituzione dovrà avvenire entro  due

ore dalla fine del turno.

 

Ferme restando le eventuali situazioni più favorevoli in atto, i lavoratori

addetti  agli  impianti di smaltimento in turni continui  di  8  ore  hanno

diritto  ad  una  pausa  retribuita di 20 minuti, assicurando  comunque  il

regolare funzionamento degli impianti stessi.

 

Ai  lavoratori  che  effettuano la propria prestazione  soltanto  in  turni

notturni sarà concessa una pausa retribuita di 20 minuti.

 

NOTA A VERBALE

 

Per   il  personale  turnista  addetto  a  lavorazioni  a  ciclo  continuo,

articolate  su  3  turni  giornalieri, la riduzione dell'orario  di  lavoro

settimanale  di  cui  al    comma  del  presente  articolo  sarà  attuata

attraverso la concessione di riposi compensativi.

 

Le  relative  giornate di permesso retribuito dovranno essere godute  entro

l'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio. Per ciascun giorno  di

permesso  non  usufruito  entro  l'anno  verrà  corrisposto  al  lavoratore

interessato  un compenso pari alla normale retribuzione globale giornaliera

del mese di dicembre.

 

Per  i  dipendenti aventi mansioni direttive si applicano,  in  materia  di

durata  del lavoro, le norme di cui all'art. 3 del regio decreto  legge  10

settembre  1923,  n. 1955, salvo che non sia richiesto il  rispetto  di  un

prestabilito orario di lavoro.

 

 

 

ART. 24 ORARIO NORMALE IN REGIME DI FLESSIBILITA'

 

In  relazione  alle  peculiarità  del settore  e  quindi  alle  particolari

esigenze  produttive  delle aziende, comportanti variazioni  dell'intensità

lavorativa,  l'orario  normale di lavoro di  cui  all'art.  23  può  essere

realizzato anche come media settimanale o su un arco di più settimane.

 

Le  aziende interessate potranno attuare programmi di lavoro che comportino

periodi  con prestazioni lavorative superiori all'orario normale e  periodi

con  prestazioni  lavorative  inferiori a tali  limiti,  purchè  realizzino

comunque,  in  media  le previsioni di cui all'art. 23.  Tale  media  potrà

essere realizzata con riferimento a:

 

a)  singole  settimane, con giornate di lavoro sino ad 8 ore  ed  altre,  a

compensazione, di durata inferiore al normale orario giornaliero (pari a  7

ore  e  30 minuti o a 6 ore e quindici minuti, rispettivamente in  caso  di

distribuzione in cinque o sei giorni);

 

b)  più settimane, con prolungamento dell'orario settimanale in presenza di

maggiore  richiesta di servizi, fino ad un massimo di 45  ore  settimanali,

alle   quali  corrisponderanno,  a  compensazione,  settimane   di   minore

prestazione lavorativa.

 

Nell'ipotesi di cui alla lett. b) del precedente comma, per le ore prestate

oltre  l'orario  di  lavoro contrattuale settimanale  fino  ad  un  massimo

complessivo  annuo  di  100 ore individuali e fino  al  limite  di  45  ore

settimanali verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni calcolate  sulle

quote orario della retribuzione tabellare e della indennità di contingenza:

 

15% per le prime 80 ore

 

20% dalla 81a alla 100a ora

 

Tali   maggiorazioni  devono  intendersi  comprensive  dell'incidenza   del

compenso  per  prestazioni in regime di flessibilità in tutti gli  istituti

contrattuali e sono escluse dal calcolo del T F.R.

 

Tali programmi - che potranno anche riguardare singole attività o categorie

di  lavoratori  - nonché gli eventuali spostamenti, saranno preventivamente

comunicati alle R.S.U

 

Il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata

superiore  a  quello prescritto dall'art. 23 non dà diritto a compenso  per

prolungamento  orario o lavoro straordinario, mentre per le  settimane  con

prestazioni di durata compensativa inferiore a quella prevista dallo stesso

art. 23 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.

 

Le   imprese   dovranno  portare  a  conoscenza  dei   singoli   lavoratori

interessati, con un preavviso di 10 giorni, gli orari di lavoro definiti in

regime di flessibilità e i relativi periodi.

 

Nell'individuare tali orari le imprese avranno cura di ripartire  equamente

tra i lavoratori i periodi di maggiore impegno.

 

Le  ore  di  prestazione  in  regime  di flessibilità  non  possono  essere

richieste in giornata di riposo settimanale di cui all'art. 29.

 

L'esigenza  di  ricorso ad ulteriori prestazioni in regime di flessibilità,

oltre  i limiti di cui al presente articolo, formerà oggetto di definizione

fra impresa e OO.SS. e RSU ove costituite.

 

A decorrere dal 1° gennaio 1999 nelle sole gestioni comunali nelle quali si

sia  fatto  ricorso  a  prestazioni lavorative in  regime  di  flessibilità

piurisettimanale  il  complesso delle ore lavorate in flessibilità  nei  12

mesi  precedenti  potrà  dar titolo sulla base di  una  valutazione  comune

dell'Azienda   delle   OO.SS  ad  una  minore  durata   della   prestazione

settimanale, per tutti i lavoratori, nei limiti di 30 minuti settimanali.

 

In  caso  di  valutazioni divergenti fra le parti in ordine  all'attuazione

della  presente norma si procederà, entro 30 giorni dalla richiesta di  una

delle parti, ad una verifica di congruità a livello nazionale. Durante tale

periodo non si darà luogo ad azioni conflittuali sulla materia.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Le  parti  si  danno  atto  che l'attuazione di  processi  di  flessibilità

previsti  dal  presente  articolo dovrà non influire sulla  quantificazione

dell'organico aziendale .

 

CHIARIMENTI A VERBALE

 

1)  Le  parti  si  danno  atto  che gli accordi  aziendali  in  materia  di

flessibilità  definiti prima della sottoscrizione del presente  accordo  di

rinnovo, mantengono integralmente inalterata la propria efficacia.

 

2)  Con  riferimento a quanto previsto dagli ultimi due commi del  presente

articolo,   si   chiarisce  che  le  disposizioni  ivi  contenute   trovano

applicazione  nelle  sole  gestioni alle quali sia  correlato  un  apposito

organico.

 

3)   Nei  periodi  in  cui  siano  programmate  prestazioni  lavorative  in

flessibilità  piurisettimanale  ai sensi  del    comma,  lettera  b),  ai

lavoratori  impegnati  in  regime  di  flessibilità  non  potranno   essere

richieste prestazioni lavorative in straordinario individuale programmato.

 

Nei medesimi periodi, nelle sole settimane in cui è previsto il superamento

dell'orario contrattuale di lavoro, la durata della prestazione giornaliera

non può essere inferiore al normale orario giornaliero contrattuale (pari a

7  ore  e  30  minuti  o a 6 ore e 15 minuti, rispettivamente  in  caso  di

distribuzione in cinque o in sei giorni).

 

4)  in  caso di assenze per malattia in giornate in cui, per effetto di  un

turno  in  flessibilità, la prestazione lavorativa prevista avrebbe  dovuto

superare  la  durata del normale orario giornaliero, le ore programmate  in

eccedenza  rispetto allo stesso orario giornaliero saranno  recuperate  nel

corso dello stesso o di altro periodo di flessibilità.

 

 

 

ART.25 RAPPORTO A TEMPO PARZIALE

 

Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo parziale è regolato  dalle  disposizioni

contrattali per il personale ordinario, salvo quanto appresso specificato:

 

a) nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:

 

1) l'eventuale periodo di prova;

 

2)  il  ridotto orario settimanale con un minimo non inferiore al  50%  del

normale orario di lavoro;

 

3) la qualifica assegnata

 

b)   il  personale  a  tempo  parziale  può  essere  utilizzato  anche  con

articolazioni  dell'orario giornaliero diverse da  quelle  fissate  per  il

restante personale;

 

c)  la  variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale,  di

cui  alla  lettera di assunzione, dovrà esser comunicata  per  iscritto  al

lavoratore interessato;

 

d)  La  retribuzione del personale a tempo parziale, compresi  gli  aumenti

periodici  di  anzianità di cui all'art. 18, è regolata dalle  disposizioni

contrattuali per il personale a tempo pieno ed è riproporzionata al ridotto

orario settimanale di lavoro. In ogni caso la retribuzione non potrà essere

inferiore  a quella corrispondente all'orario settimanale risultante  dalla

lettera di assunzione o dalla comunicazione di cui al punto c) che precede;

 

e) la retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall'art 17;

 

f)  le indennità di cui all'art. 21 saranno proporzionalmente ridotte sulla

base dell'orario di cui alle precedenti lettere d) o c);

 

g)  i corrispondenti trattamenti economici relativi alla 13a mensilità, 14a

mensilità,  alle  ferie e alle festività, trovano applicazione  ridotta  in

misura  proporzionale all'orario settimanale risultante dalle comunicazioni

di cui ai punti a) e c) che precedono;

 

h)  per  il trattamento di fine rapporto, si fa riferimento alla  legge  29

gennaio 1982, n. 297;

 

i)  il  trattamento  di  malattia  e  di infortunio  quello  relativo  alle

lavoratrici  madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale  e  di  legge

sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti

a) e c) che precedono;

 

l) la livello nazionale possono essere individuate percentuali di personale

da  impiegare  a tempo parziale. I relativi posti di lavoro possono  essere

coperti   da   personale   interno  che  ne  faccia   esplicita   richiesta

compatibilmente con le esigenze di servizio, o da personale esterno assunto

direttamente a tempo parziale;

 

m) il passaggio dei lavoratori dal rapporto a tempo parziale al rapporto  a

tempo  pieno e viceversa può essere disposto dall'impresa qualora  sussista

il consenso del lavoratore;

 

n) ogni qualvolta si rendesse disponibile un posto di lavoro a tempo pieno,

l'azienda  in  un  incontro con la R.S.U. concorderà  una  graduatoria  dei

lavoratori a tempo parziale seguendo i seguenti criteri di priorità:

 

1.  appartenenza allo stesso livello e allo stesso impianto per  cui  si  è

reso disponibile il posto di lavoro:

 

2. carichi familiari;

 

3. anzianità di servizio.

 

o)  i  ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli  istituti

contrattuali  nell'anno  di  passaggio dal rapporto  a  tempo  parziale  al

rapporto   a   tempo  pieno  e  viceversa  saranno  calcolati   in   misura

proporzionale  all'effettiva durata della prestazione  lavorativa  nei  due

distinti periodi;

 

p) nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso

dell'anno  i  trattamenti  derivanti  dalle  norme  che  precedono  trovano

applicazione in rapporto al periodo lavorato;

 

q)  al personale a tempo parziale non potranno essere richieste prestazioni

lavorative oltre quelle di cui alle lettere a) e c).

 

NOTA A VERBALE

 

Quanto previsto alla lettera d) trova applicazione a decorrere dal 1/06/96

 

 

 

ART. 26 INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI LAVORO

 

In  caso  di interruzione della prestazione di lavoro per ragioni di  forza

maggiore  non  prevista  dal  presente  contratto  e  che  non  dipenda  da

provvedimenti   disciplinari,   il  lavoratore   resterà   a   disposizione

dell'azienda che potrà adibirlo ad altri lavori fatte salve in ogni caso le

disposizioni del 1° e del 2° comma dell'art. 13.

 

 

 

ART. 27 ASSENZE E PERMESSI CONGEDO MATRIMONIALE

 

Il  lavoratore non può abbandonare il lavoro se non debitamente autorizzato

dal proprio superiore.

 

Il  lavoratore che non può presentarsi al lavoro, qualora non sia in  grado

di  avvertire l'azienda preventivamente, deve farlo nello stesso giorno  in

cui ha inizio l'assenza, salvo il caso di comprovata forza maggiore.

 

In  caso  di denunciata malattia, l'azienda ha facoltà di farla controllare

soltanto  attraverso  i  servizi  ispettivi  degli  Istituti  previdenziali

competenti i quali sono tenuti a norma di legge a compierlo.

 

In  ogni caso il lavoratore rimasto assente è tenuto ad avvertire l'azienda

del suo rientro in servizio al più tardi entro il giorno precedente.

 

L'assenza del lavoratore dal servizio, senza giustificato motivo, salvo  il

caso  di  comprovata forza maggiore, sarà considerata arbitraria  e  quindi

soggetta a provvedimento disciplinare.

 

Il  lavoratore  che protragga oltre il 3° giorno consecutivo di  calendario

l'assenza di cui al precedente comma è da ritenersi dimissionario.  Qualora

il    giorno  coincida con una festività, il termine è  prorogato  di  un

giorno.

 

Al   lavoratore  che  ne  faccia  domanda  l'azienda  può  accordare,   per

giustificati  motivi,  permessi, con facoltà di  corrispondere  o  meno  la

retribuzione.  Tali  permessi non saranno computati in  conto  dell'annuale

periodo di ferie salvo diversa richiesta scritta del lavoratore.

 

Se detto permesso venga richiesto a causa di grave lutto familiare (decesso

di  genitori, coniuge, figlio, fratello o altro familiare convivente con il

lavoratore)  e sempre che il lutto familiare non intervenga in  periodi  di

ferie  o  di  malattia del lavoratore, le aziende sono tenute a retribuire,

per un minimo di tre giorni, il periodo di permesso concesso.

 

In  occasione della nascita di un figlio l'azienda concederà, al lavoratore

che ne faccia richiesta, un giorno di permesso retribuito.

 

I  lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in

scuole   di   istruzione   primaria,   secondaria   o   di   qualificazione

professionale,  statali,  parificate o legalmente riconosciute  o  comunque

abilitate al rilascio di titoli di studio legali hanno diritto a  turni  di

lavoro  che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione agli esami  e

non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi

settimanali.

 

I  lavoratori  studenti,  compresi quelli universitari  e  privatisti,  che

devono  sostenere  prove  d'esame,  hanno  diritto  a  fruire  di  permessi

giornalieri  retribuiti, per un massimo di due volte per lo  stesso  esame,

nelle misure seguenti:

 

· esami di licenza elementare: giorni 5

 

· esami di licenza scuola media inferiore: giorni 10

 

· esami di licenza scuola media superiore: giorni 12

 

. esami universitari: giorni 2 per ogni esame.

 

L'azienda  potrà  richiedere la produzione delle certificazioni  necessarie

all'esercizio dei diritti di cui ai due precedenti commi.

 

Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di:

 

a)  15  giorni  di  calendario  con  la corresponsione  della  retribuzione

globale;

 

b) 15 giorni di calendario con la corresponsione della retribuzione globale

se  assunto a termine, sempre che il relativo contratto abbia durata almeno

trimestrale  o  che  abbia prestato servizio per tre mesi,  qualora  manchi

l'apposizione del termine, dedotto per gli operai quanto corrisposto a tale

titolo dall'lNPS.

 

Tale permesso non è computato nel periodo di ferie annuali

 

Dalla  retribuzione globale mensile viene detratto l'importo relativo  alle

giornate ed alle ore lavorative non prestate senza giustificato motivo. Per

gli operai va pure detratto l'importo relativo alle giornate di assenza per

malattia,   infortunio,  gravidanza,  puerperio  e   periodo   di   assenza

facoltativa seguente il puerperio.

 

Si  considerano  ingiustificate le assenze non  autorizzate  ai  sensi  del

presente articolo.

 

 

 

ART. 28 LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E PRESTAZIONI OLTRE L'ORARIO NORMALE

 

A) Lavoro notturno

 

Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 22 e le ore  6,

salvo   per  i  lavoratori  che  eseguono  lavoro  notturno  in  tre  turni

avvicendati  di  8 ore, per i quali l'orario notturno è quello  coincidente

con l'orario del terzo turno.

 

Le  ore di lavoro notturno compiuto sia in turni avvicendati, sia in  turni

non  avvicendati, vengono compensate con la sola maggiorazione del  33  per

cento della retribuzione individuale oraria.

 

Il  lavoro  notturno  dovrà  essere equamente ripartito  fra  i  lavoratori

interessati, in modo da creare turnazioni avvicendate (notturne  e  diurne)

che  evitino  allo  stesso lavoratore l'impegno del notturno  in  soluzione

continuativa.

 

B) Lavoro festivo

 

Il  lavoratore è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, sempre  che

il festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.

 

Il  lavoro  festivo è quello compiuto dal lavoratore nel giorno  festivo  o

considerato  tale ai sensi del successivo art. 30. Il lavoro festivo  viene

compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata dalle seguenti

percentuali.

 

- Lavoro diurno festivo: 50 per cento;

 

- lavoro notturno festivo: 75 per cento;

 

C) Prestazioni oltre l'orario normale

 

Le  prestazioni  in  prolungamento orario - fino a  48  ore  settimanali  -

saranno compensate con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione

oraria.

 

Le prestazioni in prolungamento orario effettuate tra le ore 22 e le ore  6

(prolungamento orario notturno) saranno compensate con la maggiorazione del

45 per cento della retribuzione individuale oraria.

 

Il  lavoro straordinario - cioè quello compiuto dal lavoratore oltre le  48

ore  settimanali  o  le 8 ore giornaliere - sarà invece compensato  con  le

seguenti maggiorazioni della retribuzione individuale oraria:

 

· straordinario diurno feriale: 31 per cento;

 

· straordinario notturno feriale: 50 per cento;

 

· straordinario diurno festivo: 65 per cento;

 

. straordinario notturno festivo: 75 per cento.

 

I compensi previsti dal presente articolo non sono cumulabili tra di loro.

 

Le  prestazioni  effettuate a qualsiasi titolo oltre le 38 ore  settimanali

(prolungamento  orario e/o straordinario) non devono superare  le  135  ore

annuali individuali.

 

Il  superamento  di tale limite dovrà essere concordato  tra  la  direzione

aziendale e la struttura sindacale aziendale.

 

Le ore prestate - per particolari servizi (tipo pulizia mercati) - oltre le

135   ore  eccedenti  l'orario  contrattuale  potranno,  su  richiesta  del

lavoratore, essere tramutate in riposi compensativi - non cumulabili con le

ferie che dovranno essere goduti entro l'anno di riferimento.

 

 

 

ART. 29 RIPOSO SETTIMANALE

 

Il  riposo  settimanale  deve  cadere normalmente  di  domenica,  salvo  le

eccezioni di legge, ed è irrinunciabile.

 

Potranno   essere   richieste   prestazioni   lavorative   solo   in   casi

irrinunciabili. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni

di  domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la

domenica  sarà  considerato  giorno  lavorativo,  mentre  sarà  considerato

festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.

 

Nel caso di settimana corta, è considerato giorno di riposo settimanale  il

secondo giorno di riposo.

 

 

 

ART. 30 FESTIVITA'

 

Sono considerati giorni festivi:

 

a)  tutte  le  domeniche,  oppure i giorni di riposo  compensativo  di  cui

all'art. (Riposo settimanale);

 

b)  le  festività  del  25 aprile e del 1° maggio stabilite  dalle  vigenti

disposizioni  di  legge, salvo le eventuali sostituzioni  od  aggiunte  che

intervenissero per disposizioni di carattere generale:

 

c) le seguenti festività:

 

1. Capodanno (1° gennaio);

 

2. Epifania (6 gennaio);

 

3. Pasqua (mobile);

 

4. Lunedì di Pasqua (mobile);

 

5. Assunzione (15 agosto);

 

6. Ognissanti (1° novembre);

 

7. Immacolata Concezione (8 dicembre);

 

8. S. Natale (25 dicembre);

 

9. S. Stefano (26 dicembre);

 

10.  Festa del Patrono del luogo ove ha sede l'azienda presso la  quale  il

lavoratore presta la sua opera.

 

In quelle località in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività

di  cui  alle  lettere  b)  e c), le Associazioni  territoriali  competenti

stabiliranno  una giornata di festività sostitutiva di quella del  Patrono,

in  modo  da  mantenere  invariato il numero delle festività  delle  citate

lettere b) e c).

 

Al  personale che in dette ricorrenze festive presti la propria opera  deve

essere  assicurata  una  prestazione  di  durata  non  inferiore  a  quella

corrispondente alla durata dell'orario normale giornaliero di lavoro ed  il

relativo  trattamento, maggiorato ai sensi dell'art.  28,  va  aggiunto  al

normale trattamento mensile.

 

Al  lavoratore  assente  dal lavoro in giornata di  festività  nazionali  o

infrasettimanali,  per  sospensione del lavoro, a qualunque  causa  dovuto,

indipendente dalla propria volontà, per infortunio o malattia,  nonché  per

gravidanza,  puerperio,  spetta  una quota giornaliera  della  retribuzione

globale.  Nelle festività di cui alle lettere b) e c) cadenti  di  domenica

nonché nella Pasqua, è dovuto ai lavoratori il cui riposo settimanale  cade

di  domenica, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari

ad una quota giornaliera della retribuzione globale.

 

Nel  caso  che dette festività coincidano con un giorno in cui i lavoratori

godono  del  riposo  settimanale  compensativo,  agli  stessi  compete   il

trattamento di cui al precedente comma.

 

In  sostituzione  delle festività religiose soppresse, di  cui  all'art.  1

della  legge  5  marzo  1977, n. 54 e del relativo  trattamento  economico,

saranno concessi fino a quattro giorni di permessi individuali retribuiti.

 

Tali  giornate di permesso non possono essere fruite unitamente alle ferie,

e verranno godute compatibilmente con le esigenze di servizio.

 

Per ciascun giorno di permesso non usufruito entro l'anno verrà corrisposta

al  lavoratore  interessato  un  compenso pari  alla  normale  retribuzione

globale giornaliera del mese di dicembre.

 

In  caso  di  inizio  o  di cessazione del rapporto  di  lavoro  nel  corso

dell'anno  solare, al lavoratore saranno riconosciuti permessi  individuali

retribuiti in numero pari alle festività religiose soppresse che  cadano  o

saranno cadute nella frazione di anno di servizio.

 

Nel caso in cui l'azienda disponga la prestazione lavorativa nelle giornate

del  2  giugno e 4 novembre, al lavoratore che in dette giornate presti  la

propria  opera compete, oltre al normale trattamento economico,  una  quota

giornaliera   della   retribuzione  mensile  contrattuale,   senza   alcuna

maggiorazione.

 

Le  predette  prestazioni non daranno in nessun caso luogo a corrispondenti

permessi compensativi.

 

Qualora le suddette giornate del 2 giugno e 4 novembre dovessero coincidere

con   il  giorno  di  riposo  (domenicale  o  compensativo)  ai  lavoratori

interessati compete, in aggiunta alla normale retribuzione contrattualmente

dovuta, una retribuzione globale giornaliera.

 

 

 

ART. 31 FERIE

 

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di riposo con

decorrenza della retribuzione globale nella misura di 26 giorni lavorativi.

 

Nei  casi  di  settimana corta, i giorni di ferie sono  pari  a  22  giorni

lavorativi, con esclusione dal computo dei due giorni di riposo.

 

Il  riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso dovrà essere

assegnato  dall'azienda,  la  quale ne  fisserà  l'epoca  d'intesa  con  la

struttura  sindacale aziendale, tenuto conto delle esigenze del servizio  e

dei  desideri  dei lavoratori. In caso di frazionamento una delle  frazioni

non potrà essere di durata inferiore alla metà dei giorni spettanti e dovrà

essere  fruita  nel  periodo da maggio ad ottobre,  eccezion  fatta  per  i

lavoratori in servizio nelle stazioni climatiche o balneari per i quali  la

frazione sarà pari ad 1/3.

 

Nell'anno  di  assunzione  il  lavoratore  avrà  diritto  a  godere  di  un

dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato.

 

L'estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica  il

diritto alle ferie maturate.

 

In  caso  di  cessazione  del rapporto di lavoro  nel  corso  dell'anno  il

lavoratore  ha  diritto  alle  ferie in proporzione  ai  mesi  di  servizio

prestati.

 

Ai  fini  del  riconoscimento dei ratei di ferie, le frazioni di  mese  non

superiori  a  13  giorni non saranno calcolate, mentre saranno  considerate

come mese intero se superiori.

 

L'assegnazione  delle  ferie  non può aver  luogo  durante  il  periodo  di

preavviso.

 

Qualora  durante il periodo di ferie il lavoratore si ammali,  dovrà  darne

comunicazione all'azienda con l'invio di certificato medico entro  48  ore;

nel  caso  in cui il lavoratore dimori fuori Comune la comunicazione  dovrà

essere data nel più breve tempo possibile.

 

Ove  la malattia impedisse il godimento parziale o totale entro l'anno  del

diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute a guarigione avvenuta

anche nell'anno successivo.

 

In  caso  di  festività di cui all'art. 30 cadenti durante  il  periodo  di

ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività.

 

Non  è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore

o per disposizione dell'azienda.

 

Il  lavoratore  che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non  usufruisca

delle  medesime,  non  ha diritto a compenso alcuno o recupero  negli  anni

successivi.

 

Il  pagamento  della retribuzione relativa al periodo feriale  deve  essere

effettuato in via anticipata.

 

NORME TRANSITORIE

 

I  lavoratori i quali alla data di entrata in vigore del presente contratto

già  comunque godono di un maggior periodo feriale conservano "ad personam"

il più favorevole trattamento in atto.

 

Gli  impiegati  in  servizio al 28 febbraio 1971 ed assunti  prima  del  28

febbraio 1961 avranno diritto a 27 giorni lavorativi di ferie al compimento

del 15° anno di servizio.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Le parti si riservano di incontrarsi per definire la regolamentazione degli

effetti  della malattia intervenuta nel corso del periodo feriale, in  base

al  provvedimento legislativo che stabilirà le modalità secondo i  principi

enunciati dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 616 del 30  dicembre

1987 e n. 297 del 19 giugno 1990 in materia.

 

 

 

ART. 32 ASPETTATIVA

 

Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive od a ricoprire cariche

sindacali  provinciali,  regionali  e  nazionali,  verranno  applicate   le

disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge 20 maggio 1970,  n.  300

(Statuto dei lavoratori).

 

L'anzianità  decorrente  durante i periodi  trascorsi  in  aspettativa  per

cariche sindacali sarà considerata utile a tutti gli effetti contrattuali.

 

Per  giustificati  motivi di carattere privato, da valutarsi  dall'azienda,

questa,  se  lo  ritenga  compatibile con le esigenze  di  servizio,  potrà

concedere  al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di  aspettativa

fino ad un massimo di 6 mesi con sospensione del rapporto di lavoro a tutti

gli effetti.

 

In  relazione a quanto disposto dall'art. 32 dello statuto dei  lavoratori,

qualora il tempo richiesto per l'espletamento del mandato ricada in  un'ora

compresa  nel  turno  di  lavoro, l'azienda  concederà,  su  richiesta  del

lavoratore,  un permesso per assentarsi dal servizio per l'intera  giornata

lavorativa.

 

 

 

ART. 33 SERVIZIO MILITARE

 

Al  dipendente chiamato alle armi per obblighi di leva verrà  mantenuto  il

posto con diritto alla decorrenza dell'anzianità.

 

Il  richiamo  alle  armi non risolve il rapporto di lavoro.  Ai  dipendenti

chiamati  o  richiamati alle armi verrà applicato il trattamento  economico

previsto dalle leggi in vigore.

 

Il  dipendente  chiamato o richiamato alle armi dovrà  riprendere  servizio

entro  il  termine di 30 giorni dal collocamento in congedo  o  in  licenza

illimitata   in   attesa   di   congedo;  in  mancanza   sarà   considerato

dimissionario.

 

 

 

ART. 34 DOVERI DEI LAVORATORI

 

Il  lavoratore  dovrà  tenere un contegno rispondente  ai  doveri  inerenti

all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:

 

a)  rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle formalità  prescritte

nell'azienda per il controllo delle presenze;

 

b)  dedicare  attività  assidua  e diligente  al  disbrigo  delle  mansioni

affidategli,  osservando le disposizioni del presente contratto  nonchè  le

istruzioni  impartite  dai  superiori e rispettando  l'ordinamento  fissato

dall'azienda;

 

c) osservare scrupolosamente tutte le norme sulla prevenzione infortuni che

l'azienda  deve  portare  a  conoscenza, nonché tutte  le  disposizioni  al

riguardo emanate dall'azienda stessa;

 

d)  osservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non  trarre

profitto  con danno dell'azienda stessa da quanto forma oggetto  delle  sue

funzioni,    svolgere  attività contraria agli  interessi  della  azienda

medesima;

 

e)  astenersi  dallo  svolgere, durante l'orario di  lavoro,  attività  che

possano  procurargli lucro e che comunque possano sviare la  sua  attività,

che deve essere interamente acquisita dall'azienda;

 

f)  avere  cura  dei  locali,  mobilia, oggetti,  macchinari,  cancelleria,

attrezzi e strumenti a lui affidati;

 

g)  tenere nell'espletamento delle sue funzioni un contegno che concorra al

buon nome dell'azienda;

 

h)  mantenere  un  contegno rispettoso verso i superiori  anche  indiretti,

utenti, verso i colleghi di lavoro, i dipendenti;

 

i)  comunicare  all'azienda il proprio domicilio all'atto  dell'assunzione,

nonché  eventuali variazioni che allo stesso dovessero intervenire  durante

il rapporto di lavoro;

 

1) indossare gli indumenti di lavoro forniti.

 

I  funzionari  debbono  usare  con  il  lavoratore  modi  educati  sia  nel

distribuire  il  lavoro  che per tutti gli altri rapporti  derivanti  delle

mansioni  loro affidate . Al lavoratore è vietato inoltre di valersi  anche

al  di  fuori  dell'orario di lavoro della propria condizione per  svolgere

attività  che  siano  comunque  in relazione  con  quelle  dell'azienda,  e

ricevere  a  tale effetto compensi. Il lavoratore a richiesta  dell'azienda

deve  sottoporsi  in  qualunque  momento,  e  particolarmente  prima  della

riammissione  in servizio nei casi previsti dall'art. 37, a  visita  medica

per  accertamento  della  idoneità fisica, da parte  di  sanitari  di  Enti

pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico

 

 

 

ART. 35 DOVERI E RESPONSABILITA' DEI CONDUCENTI RITIRO PATENTE

 

Il  conducente  deve  curare la piccola manutenzione  del  veicolo,  intesa

questa  a  conservare  lo stesso in buono stato di funzionamento,  e  nella

dovuta pulizia. Dette operazioni si svolgono nell'orario normale di lavoro.

Qualora siano effettuate oltre l'orario di lavoro saranno considerate  come

prestazioni straordinarie.

 

Il  conducente  è  responsabile delle contravvenzioni a  lui  imputate  per

negligenza.

 

A  scanso  di  ogni  responsabilità il conducente,  prima  di  iniziare  il

servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto  stato  di

funzionamento  e  che  non manchi del necessario: in caso  contrario,  deve

darne immediatamente avviso all'azienda.

 

Il  conducente al quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportino il

licenziamento,  ritirata la patente, avrà diritto  alla  conservazione  del

posto  fino  alla definizione del procedimento amministrativo o  penale  in

corso;  durante questo periodo dovrà essere adibito ad altri lavori la  sua

retribuzione verrà determinata in base alla norma del primo comma dell'art.

13.

 

Qualora il provvedimento penale o amministrativo si chiudesse con il ritiro

della  patente ed il conducente non accettasse di essere adibito al  lavoro

cui  l'azienda lo destina, si farà luogo alla risoluzione del  rapporto  di

lavoro  con corresponsione del trattamento di fine rapporto di cui all'art.

43 .

 

Nel  caso di procedimento penale od amministrativo che dia luogo al  ritiro

della  patente,  ed  ove  la  patente  sia  restituita  al  dipendente  per

riconosciuta non colpevolezza, il lavoratore dovrà essere reintegrato delle

eventuali differenze di retribuzione ricevute in meno nel periodo nel quale

non ha potuto svolgere le mansioni di autista.

 

L'autista  al quale sia stato negato il rinnovo della patente a seguito  di

non  superata  visita  di controllo a norma delle vigenti  disposizioni  di

legge,  sarà  assegnato  ad  altro  livello  e  la  sua  retribuzione  sarà

determinata in base alla norma del primo comma dell'art. 13.

 

 

 

ART. 36 NORME DISCIPLINARI

 

Le mancanze dei lavoratori possono essere punite seconda della loro gravità

come segue:

 

1. rimprovero verbale;

 

2. rimprovero scritto;

 

3. multa in misura non superiore a 4 ore della retribuzione individuale;

 

4.  sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da  1  a  10

giorni;

 

5. licenziamento con preavviso e con indennità;

 

6. licenziamento senza preavviso e con indennità.

 

Il licenziamento di cui al numero 5) si può applicare nei confronti di quei

lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di  due  anni,

per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e

dalla  retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso  periodo  di

tempo,  abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente,

anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all'art. 34.

 

Il provvedimento previsto al punto 6) del precedente primo comma si applica

nei  confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche

non  particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali  siano  di

tale  entità  da  non  consentire  la prosecuzione  anche  provvisoria  del

rapporto  di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita  da  vie  di

fatto, furto, condanne per reati infamanti.

 

Il  licenziamento non pregiudica eventuali responsabilità civili per  danni

nelle quali sia incorso il lavoratore.

 

Nel  caso  in  cui l'entità della mancanza non possa essere  immediatamente

accertata, l'azienda a titolo di cautela può disporre l'allontanamento  del

lavoratore per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni. Durante  tale

periodo  al  lavoratore verrà corrisposta la retribuzione,  salvo  che  non

risulti  accertata  una  sua  colpa  passibile  di  uno  dei  provvedimenti

disciplinari  previsti al numero 4) e seguenti, di cui al primo  comma  del

presente articolo.

 

Le  mancanze  comportanti  provvedimenti superiori  al  rimprovero  verbale

dovranno  essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore  con

indicazione  dei  motivi e degli addebiti; nonché con la indicazione  della

sanzione  applicabile  in  virtù  del presente  articolo  per  la  mancanza

contestata.

 

Il  lavoratore  potrà, entro il termine di 5 giorni dal  ricevimento  della

contestazione scritta, - 10 giorni nelle gestioni ove non sia costituita la

rappresentanza  aziendale dell'organizzazione sindacale cui  il  lavoratore

aderisce  oppure  nelle gestioni che distino più di 40 Km  dalla  sede  più

vicina  della  organizzazione cui il lavoratore aderisce  -  presentare  le

proprie  giustificazioni  per iscritto ovvero richiedere  di  discutere  la

rappresentante della associazione sindacale alla quale sia iscritto  ovvero

conferisca mandato.

 

L'azienda  completata  l'istruttoria - la quale dovrà  esaurirsi  entro  30

giorni,  salvo  casi eccezionali - comunicherà al lavoratore  la  punizione

irrogata.

 

Il  lavoratore  al  quale  sia stata applicata  una  sanzione  disciplinare

conservativa,  ferma  restando la facoltà di adire l'autorità  giudiziaria,

può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione

alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite

l'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e della  massima  occupazione,  di  un

collegio  di  conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante  di

ciascuna  delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo  o,  in

difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio lavoro. La sanzione

disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

 

Qualora  il  datore  di  lavoro non provveda, entro 10  giorni  dall'invito

rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in

seno  al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare  non

ha effetto.

 

Se   il  datore  di  lavoro  adisce  l'autorità  giudiziaria,  la  sanzione

disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

 

Non  può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi

due anni dalla loro applicazione.

 

 

 

ART. 37 TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

 

L'assistenza  di malattia, infortunio e TBC ai lavoratori è prestata  dagli

istituti competenti secondo le norme di legge.

 

In caso di intervenuta malattia il lavoratore, oltre l'obbligo previsto dal

comma  secondo dell'art. 27 dovrà far pervenire alla azienda il certificato

medico entro e non oltre 48 ore, salvo il caso di giustificato impedimento,

affinché   l'azienda  possa  tempestivamente  esercitare  gli  accertamenti

previsti dall'ultimo comma dell'art. 34.

 

Nei casi di interruzione del lavoro dovuta a malattia, l'azienda conserverà

il  posto  al lavoratore per 12 mesi; superato tale periodo, il  lavoratore

potrà richiedere un'aspettativa della durata massima di 9 mesi, durante  la

quale il rapporto di lavoro sarà sospeso a tutti gli effetti.

 

Trascorso tale termine, il rapporto di lavoro potrà essere risolto.

 

Nel  caso  di  infortunio l'azienda conserverà il posto sino  a  guarigione

clinica.

 

Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non

oltre  90  giorni  dalla  ripresa del servizio  dopo  la  cessazione  della

malattia precedente.

 

Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non

oltre  90  giorni  dalla  ripresa del servizio  dopo  la  cessazione  della

malattia precedente.

 

Alla  scadenza del termine previsto dal terzo comma l'azienda, ove  proceda

al  licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di  fine

rapporto di cui all'art. 43 e l'indennità sostitutiva di preavviso, di  cui

all'art. 42.

 

Qualora  la  prosecuzione  della malattia  oltre  i  termini  suddetti  non

consenta  al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso  potrà

recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento di fine rapporto

di cui all'art 43 e senza l'obbligo del preavviso.

 

Trascorsi i termini suddetti, ove il rapporto non venga risolto da  nessuna

delle due parti, il rapporto stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti.

 

Al  lavoratore  impiegato non in prova, assente dal servizio per  malattia,

anche  se  derivante da infortunio, da TBC o infortunio  sul  lavoro,  sarà

corrisposta per dodici mesi la retribuzione globale rapportata  al  normale

orario contrattuale.

 

Al  personale operaio non in prova, assente per malattia o infortunio verrà

assicurato un trattamento pari:

 

a) nei casi di malattia e TBC:

 

·  a decorrere dal primo giorno di assenza e fino al raggiungimento dei  12

mesi  di  conservazione del posto previsti dal presente articolo,  l'intera

retribuzione globale netta riferita al normale orario contrattuale.

 

b) nei casi di infortunio:

 

·  per  il  1°,  2°,    giorno successivi a  quello  in  cui  è  avvenuto

l'infortunio,  un  importo  pari  alla  differenza  fra  quanto   percepito

dall'impresa (60%) e la retribuzione globale netta prevista al punto a);

 

· dal 4° giorno un assegno pari alla retribuzione globale netta indicata al

punto a);

 

·  dal  1° giorno, nei casi in cui non si tratti di nuovo infortunio ma  di

ricaduta, l'intera retribuzione globale netta di cui al punto a).

 

Il  trattamento  economico  di  cui ai punti  precedenti  verrà  assicurato

dall'Azienda  mediante  integrazione  della  indennità  corrisposta   dagli

istituti  assicuratori  in  base  alla disciplina  legislativa  vigente  in

materia.

 

Il  lavoratore ha l'obbligo di versare all'impresa l'assegno relativo  alle

indennità giornaliere erogate dall'Inail e dall'lnps, eleggendo a tal  fine

il domicilio presso l'impresa stessa e rilasciando regolare delega.

 

Nei  casi  in  cui  il lavoratore non ottemperi a tale obbligo,  l'impresa,

oltre  ad  esperire le azioni di recupero del credito, sospenderà nei  suoi

confronti tutte le prestazioni previste nel presente articolo.

 

2.   ometta,  senza  giustificato  motivo,  di  presentarsi  o  rifiuti  di

sottoporsi  alla visita medica di controllo ed altri accertamenti  eseguiti

dagli istituti assistenziali;

 

3. alteri o falsifichi certificati medici o qualsiasi altra documentazione;

 

4.  esca  dalla  propria abitazione o dal luogo di ricovero in  orario  non

preventivamente indicato nell'autorizzazione scritta dal medico.

 

Il  lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle  ore

10  alle  ore  12 e dalle ore 17 alle ore 19 disponibile per le  visite  di

controllo.

 

Nel  caso  in  cui  a  livello territoriale le visite  di  controllo  siano

effettuate  su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di  malattia,  in

orari  diversi,  le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate  ai  criteri

organizzativi locali.

 

Sono  fatte  salve le eventuali documentabili necessità di  assentarsi  dal

domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonchè  per

visite  di  controllo,  di  cui il lavoratore darà preventiva  informazione

all'azienda.

 

In  mancanza  di  tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre  i  termini

sopra  indicati,  a  meno che non vi siano giuste ragioni  di  impedimento,

l'assenza si considera ingiustificata.

 

Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia e infortunio non

professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa.

 

Al  termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi

immediatamente in azienda per avere disposizioni in ordine alla ripresa del

lavoro.

 

Il  lavoratore,  che  risulti assente alle visite di  controllo  effettuate

nelle  fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione  da

parte  dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non  erogherà

l'indennità di malattia.

 

Costituisce  grave  inadempimento contrattuale lo svolgimento  di  attività

lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza.

 

Resta  inteso  che  la  predetta normativa sarà  adeguata  in  relazione  a

provvedimenti di legge che successivamente al presente accordo  statuiranno

sull'argomento.

 

Nel  caso in cui a seguito di malattia o infortunio conseguente ad atto  di

terzi,  il  lavoratore  benefici del rimborso  della  retribuzione  per  le

giornate  non  lavorate,  le somme così acquisite dovranno  essere  versate

dall'interessato alla Azienda fino a concorrenza delle integrazioni erogate

dalla Azienda stessa con riferimento alla malattia o all'infortunio di  cui

trattasi.

 

NORME TRANSITORIE

 

I  lavoratori i quali alla data di entrata in vigore del presente contratto

già  godono  di  un maggior periodo di conservazione del  posto  (15  mesi)

conservano "ad personam" il più favorevole trattamento.

 

Gli  impiegati  in  servizio al 28 febbraio 1971 ed assunti  prima  del  28

febbraio  1961,  avranno diritto ad un periodo di conservazione  del  posto

pari a 15 mesi con effetto dal compimento del 15° anno di anzianità.

 

 

 

ART. 38 PREVENZIONE MALATTIA

 

Le  imprese avranno cura dell'assolvimento degli adempimenti in materia  di

prevenzione  malattia stipulando allo scopo specifiche convenzioni  con  le

competenti strutture sanitarie.

 

La   tipologia  degli  interventi  sanitari  cui  sottoporre  i  lavoratori

interessati   sarà  definita  tra  imprese  e  R.S.U.  in  relazione   alle

peculiarità delle singole lavorazioni ed agli eventuali elementi di rischio

che queste comportano per il personale addetto.

 

Ai  fini  degli adempimenti di cui ai precedenti commi viene  stabilito  un

limite di spesa annua pro-capite pari a L. 150.000, intese come media della

spesa richiesta per le singole categorie di lavoratori.

 

La  normativa del presente articolo non si applica ai lavoratori che  siano

già sottoposti a visite mediche obbligatorie in virtù di norme di legge.

 

PRECISAZIONE A VERBALE

 

In  relazione  all'avvenuto trasferimento alle imprese delle  funzioni  già

svolte  dalla Cassa mutua aziendale di assistenza e previdenza  operai,  si

conferma  a carico delle imprese stesse l'onere derivante dall'integrazione

del trattamento economico per malattia ed infortunio, previsto dall'art. 34

del CCNL 4 febbraio 1984.

 

 

 

ART. 39 PREVIDENZA IMPIEGATI

 

A favore degli impiegati è mantenuto il trattamento di previdenza istituito

con  l'art.  25  del contratto collettivo 5 agosto 1937 con  le  successive

modifiche ed integrazioni.

 

 

 

ART. 40 TUTELA DELLA MATERNITA'

 

Per  la  tutela della maternità si richiamano le disposizioni di  legge  in

materia.

 

 

 

ART. 41 ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Il rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi:

 

a) dimissioni del dipendente;

 

b)  licenziamento  o  recesso  del dipendente per  superamento  dei  limiti

massimi di malattia e aspettativa ai sensi dell'art. 37;

 

c)    collocamento a riposo del dipendente per raggiunti limiti di età;

 

d) morte del dipendente;

 

e) licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 36.

 

Per  il personale che ha raggiunto il 60° anno di età si applicano le norme

di legge che regolano la materia

 

 

 

ART. 42 PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

 

In  caso di cessazione del rapporto di lavoro per motivi elencati nell'art.

41,  escluso  quello  di  cui alla lettera e),  ai  lavoratori  compete  il

preavviso nella seguente misura:

 

a) per coloro i quali hanno superato il periodo di prova e non i 10 anni di

servizio: 1 mese;

 

b) per coloro i quali hanno superato i 10 anni di servizio: 2 mesi.

 

Per i lavoratori inquadrati nei livelli 6°, 7° e 8° il preavviso sarà nella

seguente misura:

 

90 giorni in caso di anzianità di servizio non superiore a dieci anni;

 

180 giorni in caso di anzianità di servizio superiore a dieci anni.

 

Durante  il  periodo  di  preavviso conseguente a  licenziamento  l'azienda

concederà al lavoratore permessi per la ricerca di nuova occupazione.

 

Il  periodo  di preavviso dovrà decorrere dal primo giorno della quindicina

successiva  alla  data di comunicazione del collocamento  a  riposo  o  del

licenziamento.

 

I  periodi  di  preavviso sopra indicati, ridotti a metà,  dovranno  essere

osservati a favore dell'azienda anche dai lavoratori in caso di dimissioni.

 

Il  periodo  di preavviso, anche se sostituito dalla indennità  di  cui  al

comma  seguente, sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento

di fine lavoro.

 

E'facoltà dell'azienda di esonerare dal servizio il lavoratore collocato  a

riposo   o  licenziato,  dietro  pagamento  di  una  indennità  equivalente

all'importo  della retribuzione globale che sarebbe spettata al  lavoratore

medesimo durante il periodo di preavviso.

 

In  ogni  caso  l'azienda  deve corrispondere l'indennità  sostitutiva  del

preavviso qualora l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga per motivi di

cui alle lettere b) e d) dell'art. 41.

 

L'indennità  sostitutiva  di preavviso, in caso di  morte  del  lavoratore,

verrà  corrisposta alle persone e con le modalità previste  dall'art.  2122

del giudice civile.

 

L'azienda  ha  diritto di ritenere, a titolo di indennità  sostitutiva  del

preavviso  su quanto da essa dovuto al lavoratore dimissionario,  l'importo

corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso che questi non

abbia dato.

 

 

 

ART. 43 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

In  caso  di  risoluzione del rapporto di lavoro al  lavoratore  spetta  il

trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297/1982.

 

Sono  elementi utili ai fini della determinazione del trattamento  di  fine

rapporto di lavoro gli istituti tassativamente di seguito indicati:

 

1. retribuzione parametrale

 

2.    indennità di contingenza in base all'art. 5 della legge n. 297/82

 

3. aumenti periodici di anzianità

 

4.    assegni ed aumenti ad personam

 

5. indennità di sgombero neve

 

6. 13a e 14a mensilità

 

7.    compenso per lavoro notturno avente carattere fisso e continuativo.

 

8. indennità di cui alle note all'art. 12

 

9.  compenso mensile autisti (v. note in calce alle retribuzioni tabellari,

punto 3)

 

10. indennità di funzione quadri.

 

NOTA A VERBALE

 

Per  quanto  riguarda il computo dell'indennità maturata  al  31.5.1982  si

richiama  quanto  previsto  dal'art. 37 del  CCNL  18  dicembre  1980  (cfr

allegato 3).

 

 

 

ART. 44 DOCUMENTI E CERTIFICATI DI LAVORO

 

Cessato  il  rapporto di lavoro l'azienda, non oltre il  giorno  successivo

alla  cessazione, consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà  ricevuta,  il

libretto di lavoro, le tessere di assicurazione ed ogni altro documento  di

pertinenza  dell'interessato; ciò sempre che non sia impedita  per  ragioni

indipendenti dalla sua volontà.

 

In  caso  di  licenziamento o dimissioni per qualsiasi causa, l'azienda  ha

l'obbligo   di  mettere  a  disposizione  del  lavoratore  all'atto   della

cessazione  del  rapporto  di lavoro e nonostante  qualsiasi  contestazione

sulla  liquidazione dei diritti che ne derivano, un certificato  contenente

la  indicazione del tempo durante il quale il dipendente ha svolto  la  sua

attività  nell'azienda, del livello al quale era assegnato e delle mansioni

nella stessa disimpegnate .

 

 

 

ART. 45 PREROGATIVE E FUNZIONI DEI SINDACATI

 

1. Rappresentanza sindacale

 

Le  Rappresentanze aziendali sindacali delle Organizzazioni stipulanti, che

costituiscono l'unica rappresentanza sindacale a livello di azienda, di cui

all'art.  19  della legge 300/1970, assumono anche tutti  i  compiti  e  le

funzioni delle Commissioni interne.

 

Ove  le  singole Rappresentanze aziendali sindacali, di cui  al  precedente

comma  siano  sostituite, ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali  dei

lavoratori   stipulanti  il  presente  contratto,  da  una   Rappresentanza

aziendale   sindacale  unitaria  rappresentativa  di  tutti  i   lavoratori

dell'azienda,  alla  stessa saranno riconosciuti i compiti  e  le  funzioni

previsti  dall'atto  costitutivo, entro i limiti  stabiliti  dalle  vigenti

disposizioni   di   legge,  dai  contratti  collettivi  e   dagli   accordi

interconfederali.

 

Le  Organizzazioni  dei lavoratori che istituiscono nelle  aziende  proprie

Rappresentanze  sindacali aziendali o unitarie devono  darne  comunicazione

per   iscritto  alla  azienda  interessata,  precisando  i  nominativi  dei

dirigenti delle Rappresentanze sindacali medesime.

 

2 R.S.U.

 

Le  parti  convengono di recepire l'accordo inerconfederale del 20 dicembre

1993 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

 

Le  procedure  di  costituzione delle R.S.U.  sono  definite  dal  relativo

regolamento di attuazione allegato al presente CCNL. (Allegato n° 1)

 

Per  quanto concerne la determinazione dei permessi, le parti si atterranno

ai  criteri  già previsti per il funzionamento delle R.S.U. dal  punto  3),

paragrafo "permessi strutture aziendali" del presente articolo.

 

Per  quanto concerne la determinazione dei permessi, le parti si atterranno

ai  criteri  già previsti per il funzionamento delle R.S.U. dal  punto  3),

paragrafo "permessi strutture aziendali" del presente articolo.

 

3. Permessi sindacali

 

- Permessi strutture nazionali

 

I   lavoratori  componenti  degli  Organi  statutari  delle  Confederazioni

Sindacali, delle Federazioni Nazionali stipulanti e delle loro strutture di

settore e/o categoria, dietro esibizione della convocazione degli Organi di

cui  innanzi, otterranno dalle aziende permessi retribuiti per  partecipare

alle riunioni degli Organi stessi o alle riunioni delle delegazioni per  le

trattative a livello nazionale.

 

Le  Aziende metteranno a disposizione di ciascuna delle Organizzazioni  dei

lavoratori   stipulanti  il  presente  contratto   (FP-CGIL,   FIT-CISL   e

UILTRASPORTI UIL) due distacchi sindacali retribuiti.

 

A  decorrere  dal  1° gennaio 1994 sarà riconosciuto un ulteriore  distacco

sindacale  retribuito ad ognuna delle organizzazioni sindacali  di  cui  al

precedente comma.

 

Nell'ambito della stessa gestione comunale, purchè con dipendenti in numero

superiore a 20, potrà essere richiesto un solo distacco.

 

I  lavoratori beneficiari dei permessi e dei distacchi di cui al    e 

comma   dovranno   preventivamente  essere   segnalati   dalle   rispettive

Organizzazioni all'Ausitra - Assoambiente.

 

- Permessi strutture territoriali

 

Ai  componenti  degli  Organi  statutari delle istanze  territoriali  delle

predette  Organizzazioni  l'azienda  concederà,  dietro  esibizione   della

convocazione degli organi stessi permessi retribuiti.

 

Tali permessi non potranno complessivamente superare un numero annuo di ore

corrispondente a 5 ore per ogni unità lavorativa dipendente.

 

- Permessi strutture aziendali

 

I  permessi retribuiti da distribuirsi fra le strutture sindacali aziendali

vengono stabiliti in misura annua di due ore per ciascun dipendente.  Detti

permessi  assorbono quelli retribuiti previsti dall'art. 23 della legge  20

maggio 1970, n. 300.

 

I nominativi dei lavoratori componenti gli Organi delle strutture sindacali

territoriali   e  aziendali  dovranno  essere  tempestivamente   comunicati

all'azienda.

 

4. Diritto di affissione

 

Le  Organizzazioni  sindacali nazionali, territoriali ed  aziendali,  hanno

diritto  di  affiggere, su appositi spazi che la Direzione ha l'obbligo  di

predisporre   in  luoghi  accessibili  a  tutti  i  lavoratori  all'interno

dell'azienda,  pubblicazioni,  testi e comunicati  inerenti  a  materie  di

interesse sindacale e del lavoro.

 

5. Trattenute dei contributi aziendali

 

Allo  scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri contributi

alle  Organizzazioni  sindacali stipulanti alle  quali  sono  iscritti,  le

aziende  effettueranno  le relative trattenute sulle retribuzioni  mensili,

previo rilascio da parte degli interessati di apposita delega (allegato 4),

nella quale dovranno essere specificati le generalità del lavoratore ed  il

sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, fissato nella misura

dell'1% della retribuzione parametrale e dell'indennità di contingenza  per

14 mensilità.

 

La  trattenuta sarà sospesa a richiesta scritta del lavoratore  interessato

con  decorrenza  dal  mese successivo alla data della  revoca;  si  intende

invece  che  nello  stesso mese sarà trattenuto in  un'unica  soluzione  il

corrispettivo  al  tesseramento, non ancora  trattenuto,  che  ha  scadenza

annuale indivisibile, anche se la relativa esazione viene rateizzata in  14

mensilità  per comodità dei lavoratori iscritti; ciò in quanto la  clausola

stessa  viene  esplicitamente accettata e sottoscritta  dal  lavoratore  al

momento del rilascio della delega.

 

Effettuata la trattenuta, l'azienda rimetterà ad ogni sindacato la somma di

competenza.

 

L'Azienda non potrà dar corso di validità a deleghe di singoli o di  gruppi

di lavoratori per contributi sindacali di misura inferiore a quella fissata

al primo comma del presente punto 5

 

6. Assemblee sindacali del personale

 

I  lavoratori  hanno  diritto di riunirsi in azienda fuori  dell'orario  di

lavoro,  nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore  annue,

per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

 

Riconosciuta  l'esigenza  che i servizi svolti debbono  essere  assicurati,

data  la  particolare  loro  natura di servizi di  interesse  pubblico,  le

Assemblee  saranno tenute di massima nelle ultime ore di  lavoro,  salvo  i

casi  del tutto eccezionali, allo scopo di evitare il più possibile  disagi

agli  utenti.  Le  riunioni  -  che possono riguardare  la  generalità  dei

lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente,

dalle Rappresentanze sindacali aziendali con l'ordine del giorno su materie

di  interesse  sindacale e del lavoro secondo l'ordine di precedenza  delle

convocazioni comunicate all'azienda con un preavviso di almeno 24  ore.  Le

assemblee  potranno  essere convocate anche dalle Organizzazioni  sindacali

stipulanti.

 

Alle  riunioni possono partecipare, previo preavviso all'azienda, dirigenti

esterni  del  sindacato  che  ha  costituito  la  Rappresentanza  sindacale

aziendale .

 

Per  ogni  assemblea e nei limiti di 10 ore annue complessive non  potranno

essere corrisposte più di due ore di retribuzione globale.

 

7. Sedi sindacali

 

Nelle  aziende  con  almeno 200 dipendenti, viene posto  permanentemente  a

disposizione  delle Rappresentanze sindacali aziendali o  dell'R.S.U.,  per

l'esercizio  delle  loro  funzioni,  un idoneo  locale  comune  all'interno

dell'azienda o nelle immediate vicinanze di essa.

 

Nelle  aziende  con  un  numero inferiore di dipendenti  le  Rappresentanze

sindacali  aziendali o R.S.U. hanno diritto di usufruire, ove  ne  facciano

richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

 

 

 

ART. 46 ISTITUTI DI PATRONATO

 

Gli  istituti  di Patronato delle Organizzazioni sindacali  dei  lavoratori

stipulanti  hanno  diritto di svolgere, ai sensi  dell'art.12  della  legge

20.5.1970,  n.300, i compiti di cui al D.L. del C.P.S. del 29 luglio  1947,

n. 304.

 

Il  lavoratore  può  prendere contatto con gli  Istituti  di  patronato  in

azienda durante le pause di lavoro.

 

L'azienda  consentirà l'affissione di comunicati dei patronati  sugli  albi

murali  già  esistenti  e  l'utilizzazione  degli  stessi  locali  messi  a

disposizione delle R.S.U.

 

 

 

ART. 47 PROCEDURA PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE

 

1. Vertenze individuali e plurime

 

Le parti nel darsi atto del comune intendimento di assicurare al massimo la

composizione  pacifica delle controversie, hanno convenuto di regolamentare

la procedura per l'esame delle vertenze individuali e plurime relative alla

applicazione delle norme del presente contratto.

 

Quando il lavoratore ritenga inapplicata nei propri confronti una norma del

rapporto  di  lavoro, può chiedere che il problema venga esaminato  tra  la

Direzione dell'Azienda e la struttura sindacale aziendale interessata.

 

Qualora  si  tratti di controversie plurime la richiesta di  instaurare  la

procedura prevista dal presente articolo può essere assunta dalle strutture

sindacali aziendali.

 

La   richiesta   di  esame  della  questione  avviene  per  iscritto,   con

l'indicazione  della  norma  in ordine alla  quale  il  lavoratore  propone

reclamo e i motivi del reclamo stesso.

 

La  Direzione fissa un incontro, entro 10 giorni dalla data del ricevimento

della  richiesta,  con il lavoratore interessato e la componente  struttura

sindacale  per l'esame della controversia. Della riunione viene redatto  un

verbale contenente i termini dell'accordo o del mancato accordo.

 

Il  lavoratore, entro 10 giorni dalla data del verbale di mancato  accordo,

può richiedere, tramite l'Organizzazione sindacale territoriale aderente ad

una  delle Organizzazioni Nazionali stipulanti il contratto, alla  quale  è

iscritto o conferisce mandato, un incontro per l'esame della vertenza.

 

Tale  esame  avverrà  in sede sindacale tra le rappresentanze  territoriali

delle parti stipulanti.

 

L'Associazione   datoriale  interessata  ne    tempestiva   comunicazione

all'azienda  e,  nel termine di 15 giorni dalla ricezione della  richiesta,

provvede  a  fissare  un  incontro  con  le  Organizzazioni  Sindacali  dei

lavoratori richiedenti per l'esame della controversia.

 

Dell'incontro viene redatto un verbale contenente i termini dell'accordo  o

del mancato accordo.

 

Entro  15 giorni dalla data del verbale di mancato accordo l'Organizzazione

Sindacale  interessata può chiedere che la vertenza sia esaminata  in  sede

nazionale.

 

L'incontro dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.

 

Nel  caso di mancata convocazione il lavoratore ha diritto di inoltrare  la

vertenza al livello immediatamente superiore decorsi i termini previsti  da

ciascuna procedura.

 

2. Vertenze interpretative

 

Le  eventuali divergenze che possono sorgere in merito alla interpretazione

delle  norme  del presente contratto, dovranno essere rimesse per  la  loro

definizione  alle  Organizzazioni nazionali stipulanti, le  quali  dovranno

riunirsi entro i successivi 20 giorni.

 

 

 

ART.48 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO

 

In  caso  di  controversia  collettiva  insorta  a  livello  aziendale,  le

questioni non risolte potranno essere sottoposte all'esame delle competenti

OO.SS.  territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L., che  si

incontreranno  nei  dieci  giorni  successivi  alla  formalizzazione  della

conclusione dell'esame a livello aziendale.

 

Permanendo  il  disaccordo la questione potrà essere  sottoposta  all'esame

delle  competenti  organizzazioni Nazionali che  si  incontreranno  nei  10

giorni  successivi  alla  formalizzazione della  conclusione  dell'esame  a

livello territoriale.

 

Fino  al completo esaurimento, in tutte le fasi, delle procedure di cui  ai

precedenti  due  commi, i cui tempi complessivi non  potranno  superare  30

giorni,  i  lavoratori  potranno fare ricorso ad iniziative  legali    ad

agitazioni  sindacali di qualsiasi tipo, né da parte aziendale  verrà  data

attuazione ai provvedimenti che hanno determinato il contenzioso.

 

In  caso  di  mancata intesa, restano ferme le autonomie decisionali  e  le

distinte attribuzioni delle parti.

 

 

 

ART.49 CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

 

1.  Premesso  che il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi  del

rapporto  di  lavoro, costituendo fonte di regolamentazione  degli  aspetti

normativi,  dei  livelli  retributivi  e  dei  relativi  parametri,   della

classificazione  del  personale  e  di  ogni  altro  aspetto  di  carattere

economico,  la funzione della contrattazione aziendale, in sintonia  con  i

contenuti del Protocollo 23.7.93, si realizza, oltre che per le materie  ad

essa  delegate dal presente CCNL nella negoziazione di contenuti  economici

controllati  che siano correlati e commisurati a parametri di miglioramento

della  produttività, della qualità e dell'efficienza, e che  sono  pertanto

corrisposti sotto forma di premio di risultato.

 

2.  Nell'ambito delle iniziative mirate all'ottimizzazione dei  servizi  di

igiene  ambientale,  la  contrattazione  aziendale  potrà  essere  avviata,

sussistendone i presupposti, non prima del mese di gennaio 1997.

 

3.  In relazione alla necessità di garantire certezza e programmabilità dei

costi  dei  servizi,  i  benefici retributivi  dovranno  essere,  comunque,

commisurati  a risultati concretamente realizzati sulla base  di  programmi

aziendali,   aventi  come  obiettivo  incrementi  di  produttività   e   di

economicità  gestionale,  nel  rispetto  delle  esigenze  qualitative   del

servizio   previste  dal  capitolato  d'appalto,  che  non  discendano   da

investimenti aziendali e/o da innovazioni tecnologiche.

 

4.  Idonei indicatori saranno individuati per determinare l'incidenza ed il

concorso del fattore lavoro alla realizzazione di efficienza ed economicità

i cui risultati economici complessivamente raggiunti individuano le risorse

da  destinare in quota parte al premio di produttività, la cui  entità  non

potrà essere superiore al 33% del beneficio conseguito.

 

Il  premio,  per sua natura, non potrà essere determinato a priori  e  avrà

caratteristiche  di variabilità in rapporto al raggiungimento  dell'insieme

degli   obiettivi  aziendali.  La  relativa  entità  e  la   corrispondente

erogazione  è pertanto determinata a consuntivo annuale, una volta  che  si

sia verificato in concreto il miglioramento della produttività.

 

5.  La  natura collettiva del premio non esclude che gli importi da erogare

possano   essere  differenziati,  anche  all'interno  della  stessa   unità

produttiva,  in  funzione  dei diversi livelli di professionalità  e  della

prestazione lavorativa effettivamente resa.

 

6.   Sulla   base   e   nei   limiti  di  quanto   stabilito   dall'Accordo

interconfederale  20/12/93, sono titolari della  contrattazione  a  livello

aziendale, per le materie ad essa delegate CCNL, le RSA, ovvero le RSU, ove

costituite,   congiuntamente  alle  strutture  territoriali   delle   OO.SS

stipulanti.

 

7.  L'accordo  per  il premio di risultato avrà durata  quadriennale  e  la

contrattazione avverrà secondo le modalità ed i criteri sopra individuati.

 

Il  premio di risultato non è computabile in alcun istituto contrattuale ed

è escluso dalla fase di calcolo del TFR.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Il  contratto nel suo insieme si fa carico della necessità di concorrere  a

contenere   gli  effetti  negativi  delle  ristrutturazioni   sui   livelli

occupazionali  lasciando alla volontà delle parti la  scelta  di  soluzioni

concrete  che tengano conto delle caratteristiche specifiche delle  singole

unità produttive.

 

In tale presupposto le parti, a livello aziendale, e compatibilmente con le

condizioni  contrattuali di appalto, potranno concordare  di  destinare  al

contenimento   degli  effetti  negativi  sull'occupazione,   anziché   alla

distribuzione  di  benefici  economici, le  risorse  economiche  altrimenti

destinate al premio di risultato.

 

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

 

Le  parti si danno atto che il premio è stato strutturato sulla scorta  del

Protocollo  23  luglio  1993,  anche al fine  di  poter  beneficiare  delle

eventuali  agevolazioni  contributive/previdenziali  che  dovessero  essere

emanate e che tengano conto della prestazione previdenziale dei lavoratori.

 

NORMA TRANSITORIA

 

Il  premio  per la qualità della prestazione di cui all'art.  46  del  CCNL

26.10.1991  cessa di trovare applicazione con la definizione degli  accordi

aziendali  sostitutivi  sottoscritti  in  attuazione  del  protocollo   del

23.7.93, in conformità del presente articolo.

 

 

 

ART. 50 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITA' FISICA SICUREZZA SUL LAVORO

 

I  lavoratori,  mediante loro rappresentanze, hanno diritto di  controllare

l'applicazione  delle  norme per la prevenzione  degli  infortuni  e  delle

malattie  professionali  e  di  promuovere  la  ricerca,  l'elaborazione  e

l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la  loro

integrità fisica.

 

In relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo del 19 settembre

1994,  n. 626, concernente il "miglioramento della sicurezza e della salute

dei  lavoratori nel luogo di lavoro", le parti stipulanti, in  applicazione

dell'accordo interconfederale del 22 giugno 1995 procederanno a specificare

le  modalità  applicative entro il mese di ottobre 1996, nel  rispetto  dei

termini previsti dallo stesso decreto legislativo n. 626/94.

 

 

 

ART. 51 ATTIVITA' CULTURALI

 

Le  attività  culturali, ricreative, ed assistenziali promosse nell'azienda

sono  gestite  da  organismi formati a maggioranza dai  rappresentanti  dei

lavoratori.

 

 

 

ART. 52 PARI OPPORTUNITA'

 

Per  la  tutela  del  lavoro vengono richiamate le  disposizioni  di  legge

vigenti.

 

Le  parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con  quanto

previsto  dalla L. 125 del 10 aprile 1991, attività di studio e di  ricerca

finalizzate  alla  promozione,  compatibilmente  con  le  esigenze  tecnico

produttive,  di  azioni positive tese a rimuovere eventuali situazioni  che

non  consentano  una  effettiva parità nelle  condizioni  di  lavoro  e  di

sviluppo professionale.

 

Le parti si attiveranno per la formazione di iniziative volte ad attuare le

direttive  CEE  del 30.7.91 per rimuovere eventuali molestie  alle  libertà

personali dei singoli lavoratori.

 

 

 

ART. 53 DIRITTO ALLO STUDIO

 

I  lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in

scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale

statali,  parificate  o  legalmente riconosciute, o comunque  abilitate  al

rilascio di titoli legali di studio saranno immessi, su loro richiesta,  in

turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione  agli

esami.

 

I  lavoratori di cui al primo comma hanno inoltre diritto su loro richiesta

a permessi retribuiti nel limite massimo di 150 ore all'anno, sempre che il

corso di studio si svolga in coincidenza dell'orario di lavoro.

 

I  lavoratori  dovranno  fornire all'azienda il  certificato  di  frequenza

scolastica  per  un  numero di ore almeno doppio di quello  acquisito  come

diritto.

 

Tale diritto potrà essere esercitato nel corso di ogni anno da non più  del

3 per cento del numero dei dipendenti in forza all'azienda alla data del 1°

settembre  di  ciascun  anno, senza pregiudizio per  il  normale  andamento

dell'attività produttiva.

 

A  richiesta  dell'azienda  il  lavoratore interessato  dovrà  produrre  le

certificazioni  necessarie  all'esercizio  dei  diritti  di  cui  ai  comma

precedenti.

 

Nei  centri operativi che occupano un numero di lavoratori da 10 a 35 dovrà

essere  comunque consentita la possibilità di partecipare ai  corsi  di  un

lavoratore per ciascun anno.

 

Nei  centri  operativi  fino a 9 dipendenti i permessi  retribuiti  saranno

concessi  per  la  partecipazione ai corsi di  cui  al  primo  comma  fuori

dell'orario di lavoro.

 

 

 

ART. 54 NORMA GENERALE

 

Il   presente  contratto,  con  le  modifiche  ed  integrazioni  convenute,

sostituisce le normative contenute nel CCNL 26/10/91.

 

Per  quanto  non regolato dal presente contratto si applicano le  norme  di

legge e degli accordi interconfederali.

 

FONDO DI SOLIDARIETA'

 

Una  volta definita per legge la normativa del Fondo di solidarietà, di cui

all'art.  12 del Protocollo 22.1.1983, le Aziende si impegnano a provvedere

mensilmente alla riscossione delle quote indicate dalle OO.SS,  e  al  loro

versamento al Fondo o presso istituti di credito.

 

 

 

ART. 55 PREVIDENZA INTEGRATIVA

 

Entro  90  giorni dalla emanazione delle nuove disposizioni legislative  in

materia  di  previdenza integrativa le parti si incontreranno  al  fine  di

definire gli adempimenti conseguenti.

 

INCREMENTI RETRIBUTIVI E RETRIBUZIONI PARAMETRALI CCNL

 

2.8.95

 

SERVIZI IGIENE AMBIENTALE

 

Liv| Paga  |Para |EDR  |Minimo | EDR  | Minimo| EDR |Minimo | EDR  |Minimo

   | tabel |metri|dal  |tabel  | dal  | tabel | dal |tabel  | dal  |tabel

   | lare  |1.7. |1.1  |1.8.65 |1.8.95|1.1.96 |1.1. |1.8.95 |1.8.96|1.1.97

   |       |1994 |1995 |       |      |       |1996 |       |      |

8  |2125420| 250 |65000|2190420|108000|2298420|58000|2356420|106000|2462420

7  |1851240| 217 |57000|1908240| 93000|2001240|50000|2051240| 92000|2143240

6  |1811690| 189 |49000|1660890| 81000|1741690|44000|1785690| 80000|1865690

5  |1399130| 164 |43000|1442130| 71000|1531130|38000|1551130| 69000|1620130

4  |1225000| 144 |38000|1263000| 62000|1325000|33000|1358000| 61000|1419000

3  |1110570| 130 |34000|1144570| 56000|1200570|30000|1230570| 55000|1285570

2  |1019250| 120 |31000|1050250| 52000|1102250|28000|1130250| 51000|1181250

1  | 851580| 100 |26000| 877580| 43000| 920580|23000| 943580| 42000| 985580

                                                                   

Note

 

1  )  Le retribuzioni riportate in tabella sono comprensive della indennità

di contingenza maturata al 31 gennaio 1977, dell' E.D.R. di cui all'accordo

interconfederale  25  gennaio  1975, dell' E.D.R.  di  cui  al  C.c.n.l.  1

dicembre 1977, degli importi di cui all'accordo di settore AUSITRA  del  25

marzo  1975,  nonché  degli  importi della  indennità  perequativa  di  cui

all'accordo 16.12.81, decurtati di lire 10.000. A decorrere dall'1  gennaio

1992, l'indennità perequativa di cui all'art. 47 del C.c.n.l. 23.1.88, pari

a Lire 10.000, è conglobata nelle retribuzioni parametrali

                      

2)  Dall'art. 1.1.88 ai lavoratori conducenti di automezzi per la guida dei

quali   è  richiesta  la  patente  c),  inquadrati  al    livello,   sarà

riconosciuto un compenso mensile di Lire 23.000.

 

Detto  compenso va calcolato esclusivamente sulle ferie, festività, 13a,14a

e T.F.R.

                     

3)  I  minimi tabellari non comprendono l'E.D.R. di Lire 20.000 mensili  di

cui all'accordo interconfederale 23.7.93 che resta come voce separata dagli

altri elementi contrattuali previsti.