Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE SPA

 

11 gennaio 2001

 

 

In  data 11 gennaio 2001, alla presenza del Sottosegretario di Stato  sen.

Ornella  Piloni,  e del Direttore generale dei Rapporti di  lavoro  dr.ssa

Maria Teresa Ferraro, assistite dall'ing. Enrico Ceccotti, Segreteria  del

Ministro  e  dalla dr.ssa Erminia Viggiani dirigente della Divisione  VIII

dei  RR.LL.,  si  sono  incontrati  per la  conclusione  delle  trattative

relative al CCNL:

 

-    Poste Italiane SpA rappresentata da dr. Francesco Micheli, dr. Andrea

  Faragalli,  dr.  Rosario Strano, dr. Gianfranco Balboni,  avv.  Leonardo

  Fiori, dr. Giuseppe Menna, dr. Luigi Ventura, avv. Massimo Gramazio, avv.

  Stefano  Bottaro,  dr.ssa  Simona Di Marco, Cesare  Boldrini,  Gianpiero

  Affuso;

-     Sindacato  Lavoratori  Comunicazioni  (SLC-CGIL)  rappresentato  dal

  Segretario  generale  Fulvio Fammoni, Piero Leonesio,  Carla  Pecchioni,

  Donatella  Perazzi, Giancarlo Albori, Giuseppe Carta, Patrizia Avellani,

  Salvatore Affinito, Stefania Baschieri, Valter Altis, Giovanni Balzarin,

  Graziano Benedetti, Rita Bonizzi, Diego Calza, Massimo Cappanera, Corrado

  Corradetti, Anelio Corsi, Amedeo Crispino, Nicola Di Ceglie,  Sergio  Di

  Marcantonio, Stefano Faccin, Domenico Falcomatà, Mario Gaeta,  Francesco

  Latona, Mariella Lobello, Massimo Lucani, Gabriele Mallus, Leonardo Nella,

  Giorgio  Ortolani,  Giampiero Pelagalli, Antonio Poddesu,  Luigi  Russo,

  Franco Rocca, Dario Scarpa, Ermes Zattoni, Domenico Boriello;

-     Sindacato  Lavoratori Postelegrafonici (SLP-CISL) rappresentato  dal

  Segretario  generale  Antonino Sorgi, Mario  Petitto,  Luca  Burgalassi,

  Lorenzo  Galbiati, Bruno Palombo, Giulio Cocco, Mauro Soppera,  Domenico

  Luglio,  Michele  Cristino,  Marcello  Lentini,  Enzo  Berthod,  Umberto

  Pocceschi,  Mario  Di Cenzo, Michele Tascino, Giuseppe Pireddu,  Antonio

  Nardacci, Bruno Pinto, Mauro Armandi, Giorgio Rocelli, Domenico  Bianco,

  Angelo Agricola, Riccardo Cerza, Giuseppe Ceraolo, Giovanni Errera, Andrea

  De  Vivo,  Sebastiano  Cappuccio, Elvio Di Lucente,  Raimondo  Paradisi,

  Giovanni  Paradiso, Cataldo Nigro, Caterina Gaggio, Cono Fusca, Vincenzo

  Langella, Augusto Sardella;

-     Unione Italiana Lavoratori Postelegrafonici Comunicazione (UIL-POST)

  rappresentata dal Segretario generale Paolo Tullo, Ciro Amicone, Marcello

  Bellizzi, Mario Caiulo, Rocco Antonio Laganà, Giancarlo Grimaldi;

-       Federazione    Autonoma   Italiana   Lavoratori   Postelegrafonici

  (FAILP-CISAL) rappresentata dal Segretario generale Walter De Candiziis,

  Maurizio Giampieri, Paolo Iorio, Otello Petruzzi, Paolo Diaspro,  Danilo

  Ferri, Carlo Lima, Vincenzo Mastrolilli, Dario Monizio, Domenico Valli;

-       Sindacato    Autonomo    Italiano   Lavoratori    Postelegrafonici

  (SAILP-CONFSAL)  rappresentato dal Segretario  Generale  Carlo  Ciancio,

  Lorenzo Leone, Giovanni Duranti, Sergio Seminara, Antonio Sacco,  Angelo

  Garau,  Gaudino  Bernardo, Vincenzo Petraro, Saverio  Castelli,  Carmelo

  Palombo, Tommaso Borrelli;

-      Unione   Generale  del  Lavoro  Comunicazioni  (UGL  COMUNICAZIONI)

  rappresentata   dal  Segretario  generale  Serafino   Cabras,   Giuseppe

  Miglionico, Ivette Cagliari, Salvatore Muscarella, Antonio Donati, Andrea

  Sallustro,  Salvatore Creti, Stefano Donati, Marco Rosati, Lino  Nemesi,

  Maria Miglionico, Marco Bongiovanni

 

si è stipulato

 

il presente CCNL valevole per il personale non dirigente di Poste Italiane

SpA.

 

 

 

DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA

 

Le Parti stipulanti il presente CCNL:

 

-     ritengono  che  le  trasformazioni  in  corso  nel  sistema  postale

  richiedano una forte impronta comune nell'azione congiunta di Poste SpA e

  delle OO.SS., e convengono sulla necessità di gestire, attraverso appositi

  strumenti  di  intesa  definiti nel CCNL, il  governo  del  processo  di

  trasformazione, consapevoli dei diversi ruoli e competenze che motivano e

  legittimano la loro azione;

-     ritengono che il risanamento, il rilancio competitivo e lo  sviluppo

  della massima Azienda postale italiana siano obiettivi improcrastinabili,

  anche  nel  quadro  delle  sfide  competitive  indotte  dal  mercato   e

  dall'appartenenza  del  Paese alla UE. Pertanto  individuano  nel  Piano

  d'impresa predisposto dall'Azienda il quadro di riferimento in materia di

  strategia industriale, idoneo per conseguire i sopraindicati obiettivi. A

  tal  fine  le Parti stipulanti si impegnano ad un confronto  aperto  sui

  provvedimenti  di  cui al Piano d'Impresa e sulle relative  implicazioni

  prima della loro attuazione;

-    s'impegnano a mantenere ed esaltare l'unitarietà dell'Azienda postale

  quale garanzia di un processo di rilancio che coniughi la vitalità e  la

  professionalità  delle  risorse  umane  presenti  in  azienda   con   la

  valorizzazione  di  tutti i segmenti che compongono un  moderno  sistema

  postale europeo;

-     identificano  e  condividono la centralità delle risorse  umane  nel

  processo  di  risanamento e rilancio dell'azienda  e,  conseguentemente,

  s'impegnano a stabilire percorsi relazionali e negoziali finalizzati  al

  sostegno attivo di un modello di sviluppo che comprenda, tra gli elementi

  essenziali,  la  salvaguardia dell'occupazione e  il  relativo  sviluppo

  possibile;

-     s'impegnano  fin  d'ora ad applicare lealmente e  sostanzialmente  i

  principi della concertazione quale metodo di garanzia e di confronto per

  una  politica  responsabile di risanamento e di rilancio dello  sviluppo

  della  Società. In tale contesto definiranno un organismo che, come  già

  delineato nell'ipotesi di protocollo Governo, Azienda e OO.SS. - che  le

  Parti si impegnano a regolamentare ed attuare dopo la sottoscrizione del

  Protocollo  medesimo  -, esprima valutazioni e proposte  sullo  scenario

  competitivo,  sugli  obiettivi  strategici  e  sull'andamento   generale

  dell'impresa;

-     accettano il metodo concertativo come punto di riferimento e origine

  del  loro  sistema di relazioni industriali e s'impegnano a definire  un

  contratto   che   preveda  l'impiego  di  strumenti   di   informazione,

  consultazione, partecipazione e negoziazione.

 

 

 

PREMESSA

 

1.    Il  riassetto  istituzionale  e organizzativo  che  interessa  Poste

  Italiane, funzionale al necessario risanamento e rilancio, è strettamente

  connesso  alla riqualificazione produttiva della Società quale  soggetto

  chiamato  a  contribuire alla modernizzazione del  Paese  attraverso  il

  miglioramento dei servizi resi alla clientela in condizioni di crescente

  efficacia ed economicità di gestione.

 

2.    Il  Piano d'impresa, approvato dagli Organi istituzionali,  persegue

  l'obiettivo  di  portare  gradualmente il  dimensionamento  economico  e

  produttivo della Società ai livelli conseguiti dalle società postali degli

  altri  paesi europei: esso comporta, pertanto, l'esigenza di  perseguire

  qualità  ed  efficacia nell'organizzazione del lavoro e il miglioramento

  generalizzato  della produttività quale presupposto per la  salvaguardia

  dell'occupazione e il relativo sviluppo possibile.

 

3.    Anche in ragione di quanto precede, le Parti stipulanti, ispirandosi

  ai  principi  e agli indirizzi di cui ai Protocolli d'intesa  23.7.93  e

  22.12.98,     nonché    a    quelli    scaturenti     dal     Protocollo

  Governo-Sindacati-Poste  Italiane, i cui contenuti,  resta  fin  da  ora

  inteso,  costituiranno parte integrante del CCNL, riconfermano il  ruolo

  centrale della concertazione, della quale la contrattazione costituisce,

  negli  ambiti  appresso definiti, lo strumento più concreto,  sia  quale

  metodo  attraverso  cui  ricercare la condivisione  degli  obiettivi  di

  risanamento e di sviluppo della Società, sia quale necessario presupposto

  per  la  definizione di un più coerente modello di relazioni industriali

  fondato sulla pari dignità delle Parti.

 

4.   In relazione a quanto sopra le Parti stipulanti assumono quali valori

  fondanti:

 

-     la  centralità del CCNL, nella gestione del rapporto di lavoro nella

  sua evoluzione;

-     la  connessa  importanza  di assetti contrattuali  che  valorizzino,

  unitamente al CCNL che costituisce comunque momento fondamentale per  la

  realizzazione dei principi sopra esposti, la contrattazione di 2° livello,

  nel cui ambito in coerenza con gli obiettivi di cui sopra e con i principi

  di  cui al Protocollo in fieri Governo-Sindacati-Poste Italiane, saranno

  ricondotti, all'occorrenza:

 

a)    il  governo  dei processi di riorganizzazione e di ristrutturazione,

  ivi ricomprendendo le possibili implicazioni sulle condizioni di impiego

  del fattore lavoro, anche derivanti da processi di esternalizzazione;

b)     l'individuazione  di  ulteriori  criteri  e  modalità  inerenti  le

  erogazioni variabili:

 

-     l'importanza  del sistema di relazioni industriali,  orientato  alla

  prevenzione ed al superamento dei possibili motivi di conflitto, assumendo

  il consenso quale obiettivo qualificante da perseguire ai diversi livelli.

 

5.    Nel  quadro di quanto sopra, le Parti stipulanti intendono  pertanto

  definire, nella ricerca e individuazione di soluzioni coerenti  con  gli

  scopi  e  gli obiettivi della concertazione, sedi, strumenti e  percorsi

  temporalmente  regolamentati in grado di favorire,  mediante  meccanismi

  procedurali  certi  e  trasparenti, un rinnovato sviluppo  dei  rapporti

  bilaterali, e di assicurare la necessaria autonomia e responsabilità delle

  Parti stipulanti nel perseguire gli obiettivi di risanamento, rilancio e

  sviluppo.

 

 

 

Capitolo I  - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Campo di applicazione.

 

1.   Il presente CCNL si applica a:

 

a)   Poste Italiane SpA;

b)    le  Società  controllate da Poste Italiane SpA ai sensi  e  per  gli

  effetti dell'art. 2359 C.C., comma 1, n. 1 e 3, di cui all'elenco in calce

  al  presente  articolo,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dai  commi

  successivi.

 

2.    Il presente CCNL costituisce, unitamente alla cornice di riferimento

  rappresentata  dalla Dichiarazione programmatica e dalla  Premessa,  una

  normazione unitaria ed inscindibile che - con l'eccezione di cui al comma

  4 che segue -, disciplina i rapporti di lavoro tra Poste Italiane SpA e i

  lavoratori inquadrati nelle aree professionali di cui all'art. 24.

 

3.    Poste  Italiane  SpA  si impegna a comunicare  tempestivamente  alle

  OO.SS. stipulanti le variazioni all'elenco di cui al comma 1, lett. b), e

  attuare quanto previsto dai successivi commi.

 

4.   L'applicazione del presente contratto alle Società di cui al comma 1,

  lett.  b),  si realizza attraverso il formale recepimento del  contratto

  stesso  da  parte  di  queste  ultime, ovvero  con  opportune  norme  di

  armonizzazione che convergano verso obiettivi di competitività del mercato

  di riferimento, tenuto conto delle specificità operative del medesimo.

 

5.   Ai fini di cui al comma che precede Poste Italiane SpA, la Società di

  cui al comma 1, lett. b), del presente articolo e le OO.SS. stipulanti si

  incontreranno,  entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto,  ovvero

  dalla  comunicazione di cui al 3° comma, per verificare la compatibilità

  della  normativa  contrattuale con le specifiche realtà organizzative  e

  produttive  della  singola  Società. Ove il presente  contratto  risulti

  immediatamente applicabile, la Società interessata ne darà comunicazione

  formale alle OO.SS.; nel caso in cui, invece, emerga la necessità di norme

  di armonizzazione, la Società interessata e le OO.SS. stipulanti daranno

  immediato  avvio alle attività conseguenti, nel rispetto  dell'autonomia

  negoziale della Società medesima.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  Parti  stipulanti  il  presente contratto si  danno  atto  che  quanto

previsto al comma 1, lett. b), del presente articolo è già stato osservato

per Postel SpA.

 

 

Dichiarazione congiunta.

 

1.    L'evoluzione strutturale in atto nel sistema postale italiano impone

  alle imprese che operano nei settore profondi processi di riconversione e

  di  riposizionamento  strategico che si realizzano anche  attraverso  la

  ridefinizione delle aree di affari e delle relative condizioni di lavoro.

2.    Il  presente  contratto,  pertanto, viene  stipulato  anche  con  la

  prospettiva  di  avviare  un  processo per la  definizione  di  un'unica

  disciplina di settore che riguardi le imprese che operino nel mercato dei

  servizi  postali,  in  tutte  le sue attuali articolazioni  e  possibili

  evoluzioni  di  carattere  tecnologico e  commerciale,  con  particolare

  riguardo allo sviluppo del portafoglio prodotti e dei canali distributivi.

3.    Allo  scopo  di  favorire  il processo di  cui  sopra  le  Parti  si

  impegnano,  ciascuna per quanto di propria competenza,  ad  assumere  le

  iniziative più idonee presso tutti i soggetti interessati. In  relazione

  con quanto sopra:

 

a)    Poste  Italiane  SpA intende favorire una coerente  applicazione  di

  quanto definito nel presente articolo alle Società di cui al sottoscritto

  elenco;

b)   le OO.SS. firmatarie dichiarano di considerare il presente CCNL punto

  fondamentale di riferimento per la regolamentazione del rapporto di lavoro

  nel "settore postale"; conseguentemente s'impegnano a ricercare con altre

  imprese  e/o associazioni datoriali soluzioni convergenti con  l'assetto

  economico-normativo di cui al citato contratto.

 

Elenco delle Società di cui all'art. 1, comma 1, lett. b):

 

-    Poste Vita SpA;

-    Sim Poste SpA;

-    SDA Express Courier Srl;

-    Postecom SpA;

-    BancoPosta Fondi SpA SGR;

-    Postel SpA.

 

 

 

Art. 2 - Assetti contrattuali.

 

Il  sistema  contrattuale  si  articola su  2  livelli,  come  di  seguito

individuati:

 

A)    il  CCNL  disciplina  tutti  gli elementi  del  rapporto  di  lavoro

  costituendo fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi ed

  economici del personale, in coerenza con le indicazioni di politica  dei

  redditi e dell'occupazione stabiliti dal Governo e dalle Parti sociali.

 

  Il  presente contratto individua, per il 2° livello, ambiti e competenze

  diversi  e  non  ripetitivi rispetto a quelli  propri  del    livello,

  prevedendo  opportune  garanzie procedurali per il  rispetto  di  quanto

  stabilito nonché i soggetti abilitati.

 

  Il  CCNL  ha  durata quadriennale per la parte normativa e biennale  per

  quella economica.

 

  Fanno  parte  dell'ambito delle competenze fondamentali  assegnate  alla

  contrattazione  nazionale,  i seguenti temi  qualificanti  di  carattere

  generale:

 

-     recepimento delle intese Governo/Parti Sociali in materia di lavoro,

  previa analisi e valutazione congiunta;

-    politiche occupazionali;

-    sistema di relazioni industriali;

-    diritti sindacali;

-    disciplina del rapporto di lavoro;

-    disciplina del lavoro atipico;

-     nuove  figure  professionali,  conseguenti  a  nuove  attività  o  a

  cambiamenti  organizzativi, per le quali non sia possibile procedere  al

  relativo inquadramento sulla base delle norme del presente CCNL;

-    trattamenti retributivi ed economici;

-     nuovi regimi di orario connessi alla funzionalità dei servizi  anche

  con riguardo alle esigenze indotte dal mercato di riferimento.

 

  Alla  contrattazione  di  cui  alla  presente  lett.  A)  viene  altresì

  ricondotta,  secondo  criteri e modalità negoziati  nel  rispetto  della

  procedura  che  segue, la gestione delle conseguenze sul  piano  sociale

  dell'attuazione  dei  processi di riorganizzazione e/o  ristrutturazione

  e/o  trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle  condizioni  di

  lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva.

 

  Riguardo  a  quanto  precede l'Azienda fornirà  alle  OO.SS.  nazionali,

  stipulanti   il   presente  CCNL,  una  preventiva  comunicazione,   con

  indicazione  contestuale della data dell'avvio del confronto,  che  sarà

  finalizzato  a ricercare possibili soluzioni per governare  gli  effetti

  sociali di cui sopra.

 

  Detto  confronto  negoziale si esaurirà entro e non oltre  i  15  giorni

  successivi  alla  suddetta data di fissazione dell'incontro,  durante  i

  quali l'Azienda non darà luogo all'attuazione dei progetti previsti e le

  OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.

 

  All'esito positivo del predetto confronto, in difetto del quale le Parti

  assumeranno  le proprie autonome determinazioni, il medesima  proseguirà

  per  ciascuna  delle  regioni interessate nel  rispetto  della  seguente

  ulteriore procedura.

 

  A  tal  fine  l'Azienda  fornirà alle competenti strutture  territoriali

  delle  OO.SS.  stipulanti il presente CCNL una preventiva  comunicazione

  con  contestuale indicazione della data dell'avvio del confronto,  anche

  in  tal  caso, finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare

  gli   effetti   sociali  dei  processi  citati,  per  quanto   demandato

  dall'accordo nazionale.

 

  Il negoziato di cui al comma che precede si esaurirà entro e non oltre i

  15  giorni  successivi alla data di fissazione dell'incontro  e  ove  il

  confronto  medesimo  non  si  sia  concluso  positivamente,   le   Parti

  assumeranno le proprie autonome determinazioni.

 

  Durante lo svolgimento della predetta procedura l'Azienda non darà luogo

  all'attuazione  dei  progetti  previsti  per  la  parte  riguardante  la

  specifica regione e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.

 

  In  relazione  alla procedura sopra descritta la competente  Delegazione

  sindacale  sarà individuata secondo quanto previsto dal successivo  art.

  5, comma 3.

 

 

B)   È  previsto un 2° livello di contrattazione.

 

  La  contrattazione si svolge a livello regionale per Poste Italiane SpA,

  a livello aziendale per le Società di cui all'art. 1, comma 1, lett. b).

 

  Detta  contrattazione  riguarderà principalmente  erogazioni  economiche

  variabili strettamente correlate:

 

-     ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati

  fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità

  ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono;

-    ai risultati legati all'andamento economico specifico delle imprese.

 

  Quanto  indicato nel comma che precede verrà attuato nel rispetto  delle

  linee  guida definite al 1° livello di contrattazione tramite  specifico

  "accordo  quadro" che stabilirà i criteri, le modalità,  gli  indicatori

  e/o  fattori da adottare ed eventuali sessioni di verifica, che le Parti

  s'impegnano a definire entro il 28.2.01.

 

  In  tale sede si terrà anche conto di quanto realizzato in materia dalla

  contrattazione preesistente.

 

  Vengono  altresì ricondotte al 2° livello di contrattazione le  seguenti

  materie:

 

1.   i nuovi regimi d'orario, di ripartizione e distribuzione del tempo di

  lavoro, ivi compresi i turni derivanti dall'introduzione di nuovi modelli

  strutturali, che non siano già stati oggetto di regolamentazione a livello

  nazionale;

2.    le  materie  individuate da specifici rinvii contenuti nel  presente

  CCNL;

3.    la  gestione delle conseguenze sul piano sociale dell'attuazione dei

  processi  di  riorganizzazione e/o ristrutturazione  e/o  trasformazione

  aziendale   che  abbiano  ricadute  sulle  condizioni  di  lavoro,   ivi

  ricomprendendo processi di mobilità collettiva territoriale,  qualora  i

  richiamati  processi  riguardino una sola  regione,  secondo  criteri  e

  modalità che seguono.

 

  Riguardo  al  punto  3  che  precede l'Azienda fornirà  alle  competenti

  strutture  territoriali delle OO.SS. stipulanti  il  presente  CCNL  una

  preventiva   comunicazione,  con  indicazione  contestuale  della   data

  dell'avvio  del  confronto, che sarà finalizzato a  ricercare  possibili

  soluzioni  per  governare gli effetti sociali dei processi  citati,  nel

  rispetto  delle  norme  contenute nel  presente  CCNL  e  negli  accordi

  collettivi nazionali.

 

  Il  confronto,  in ordine alle materie di cui ai punti  1,  2  e  3  che

  precedono,  si  esaurirà entro e non oltre i 15 giorni  successivi  alla

  data di fissazione dell'incontro.

 

  Nel  caso in cui detto confronto non si concluda positivamente, l'intera

  materia potrà formare oggetto di un ulteriore esame a livello nazionale,

  su  richiesta  anche  di una sola delle OO.SS nazionali  stipulanti,  da

  presentarsi  entro  3 giorni dalla conclusione della predetta  procedura

  regionale.

 

  L'esame a livello nazionale dovrà comunque esaudirsi nel termine massimo

  di  10  giorni dalla data di fissazione dell'incontro nazionale da parte

  dell'Azienda.

 

  Nel  corso di ciascuna delle fasi della suddetta procedura l'Azienda non

  darà luogo all'attuazione dei progetti previsti e le OO.SS si asterranno

  da ogni azione diretta.

 

  Al  termine della suddetta procedura, ove la stessa non si sia  conclusa

  positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.

 

  In  relazione alla procedura a livello regionale di cui alla lett. B del

  presente  articolo la competente Delegazione sindacale sarà  individuata

  secondo quanto previsto al successivo art. 5, comma 3.

 

  Alle  Società  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lett.  b),  si  applica

  esclusivamente  la  procedura  prevista  dalla  lett.  A)  del  presente

  articolo.

 

  Le  Parti  stipulanti si danno atto reciprocamente  che  la  risoluzione

  delle  problematiche rinviate alla contrattazione di 2°  livello  dovrà,

  comunque,  realizzarsi salvaguardando l'unitarietà e la  titolarità  del

  momento  relazionale,  secondo  modalità  e  criteri  coerenti   con   i

  Protocolli 23.7.93 e 22.12.98, in modo da non determinare ripetitività e

  sovrapposizioni con ambiti disciplinati dal CCNL.

 

 

 

Art. 3 -  Procedure per il rinnovo del CCNL.

 

1.    Le OO.SS. stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma per il

  rinnovo del CCNL in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative

  3 mesi prima della scadenza del presente contratto.

 

2.    Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza - ovvero

  per  un  periodo  di  2  mesi dalla presentazione della  piattaforma  se

  successiva - le Parti stipulanti non assumeranno iniziative unilaterali né

  procederanno  ad  azioni  dirette. La  violazione  di  tale  periodo  di

  raffreddamento comporterà, come conseguenza, a carico della parte che vi

  avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi dalla data a

  partire dalla quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale appresso

  disciplinata.

 

 

 

Art. 4 - Indennità di vacanza contrattuale.

 

1.    Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data  di

  scadenza  del  CCNL,  ai lavoratori dipendenti ai quali  si  applica  il

  contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire  dal

  mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma ove

  successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.

 

2.    L'importo  di tale elemento sarà pari al 30% del tasso  d'inflazione

  programmato,  applicato ai minimi retributivi contrattualmente  vigenti,

  inclusa la ex indennità di contingenza.

 

3.    Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al  50%

  dell'inflazione programmata.

 

4.   Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL l'indennità

  cessa di essere erogata.

 

 

 

Art. 5 - Procedure per il rinnovo della contrattazione di 2° livello.

 

1.    I  contratti di 2° livello relativi al premio di produttività  hanno

  durata  quadriennale  e  sono  rinnovabili nel  rispetto  del  principio

  dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con

  i tempi di rinnovo del CCNL, fermo quanto previsto dalla norma transitoria

  che segue, relativamente al periodo 2000-2003.

 

2.    Le  Parti stipulanti si impegnano affinché le richieste in  sede  di

  contrattazione di 2° livello siano conformi ai demandi stabiliti a livello

  nazionale.

 

3.    La competente Delegazione sindacale, titolare per la materia oggetto

  di  rinvio al 2° livello di contrattazione, viene individuata secondo le

  norme contenute nel Protocollo aggiuntivo al presente CCNL.

 

 

Norma transitoria.

 

Le Parti stipulanti:

 

1.   convengono di regolare integralmente a livello nazionale il premio di

  produttività relativamente al 2000;

2.   stabiliscono che quanto indicato nell'accordo quadro, di cui all'art.

  2,   lett.  B,  comma  3,  che  precede,  ha  effetto  per  il   periodo

  1.1.01-31.12.03;

3.     nell'ambito   delle   previsioni  del  predetto   accordo   quadro,

  provvederanno a dar corso agli incontri negoziali a livello regionale fin

  da aprile 2001 che dovranno essere conclusi entro il 31 luglio dell'anno

  medesimo.   L'accordo  quadro  dovrà  prevedere  specifici  criteri   di

  salvaguardia ove a livello regionale non sia stato possibile pervenire ad

  un accordo.

 

Al  fine di preservare l'autonomia dei cicli negoziali, le Parti si  danno

reciprocamente  atto che la scadenza dei contratti regionali  relativi  al

premio di produttività sarà improrogabilmente fissata al 31.12.03.

 

 

 

Art. 6 - Sistema di relazioni industriali.

 

1.    Fermi  restando i distinti ruoli dell'Azienda e delle OO.SS., nonché

  quanto  sancito nella Dichiarazione programmatica e nella  Premessa  del

  presente contratto, le Parti stipulanti ritengono utile accompagnare  il

  risanamento, il rilancio competitivo e lo sviluppo dell'Azienda, con  un

  insieme  organico e articolato di regole certe e condivise, fattivamente

  orientato  alla  prevenzione e al superamento dei  possibili  motivi  di

  conflitto, che sia in grado di favorire il conseguimento degli obiettivi

  competitivi  dell'Azienda  e  la  valorizzazione  e  lo  sviluppo  delle

  professionalità, in relazione ai modelli organizzativi della Società.

  Le  Parti  medesime  assumono pertanto il consenso  quale  obiettivo  ed

  elemento  qualificante  da perseguire ai diversi livelli,  nel  rispetto

  delle  normative  vigenti, delle modalità e degli  ambiti  temporali  di

  seguito previsti.

 

2.    Le Parti stipulanti convengono, altresì, sulla necessità di adottare

  un  sistema complessivo di relazioni industriali, che, tenendo conto dei

  principi  generali contenuti nelle leggi e nei protocolli,  si  articoli

  attraverso:

 

-    momenti di confronto in sede nazionale e regionale;

-     momenti  di  studio  e  approfondimento,  analisi,  acquisizione  di

  conoscenze  e  monitoraggio, con la possibilità di realizzare  pareri  e

  proposte condivisi o di parte, anche allo scopo di contenere cause latenti

  di  conflittualità, per il conseguimento degli obiettivi aziendali,  nel

  rispetto di regole e procedure coerenti con i processi sopra richiamati e

  con la valorizzazione delle risorse umane.

 

  Nell'ambito del predetto sistema, gli strumenti, che le Parti stipulanti

  di  seguito  condividono, vengono orientati alla creazione di condizioni

  tali da prevenire le occasioni di insorgenza del conflitto attraverso la

  diffusione  sempre più ampia e generalizzata degli obiettivi  d'impresa,

  riguardanti in particolare i mutamenti e l'evoluzione dei nuovi contesti

  tecnologici,  organizzativi e di mercato, in una logica di efficienza  e

  competitività  internazionale.  Conseguentemente  le  Parti   stipulanti

  concordano  sul seguente modello di relazioni industriali che  si  attua

  attraverso  l'informazione di cui all'art. 7, la partecipazione  di  cui

  agli  artt.  8  (Osservatorio Paritetico Nazionale), 9 (Ente  Bilaterale

  Nazionale  per  la  Formazione e Riqualificazione  Professionale)  e  10

  (Comitato Paritetico per le Pari Opportunità), la consultazione  di  cui

  all'art. 11.

 

 

 

Art. 7 - Informazione.

 

L'informazione si articola su 3 livelli:

 

A.   nazionale;

B.   regionale;

C.   unità produttiva.

 

A)   Livello nazionale.

 

Con  periodicità  annuale, l'Azienda fornisce alle OO.SS. stipulanti,  non

prima  del  mese  di  aprile,  una informativa  sugli  argomenti  appresso

specificati, con riferimento al personale destinatario del presente CCNL:

 

1.   scelte strategiche e programmi inerenti:

 

-     situazione  economica  della Società e relativi  piani  economici  e

  d'investimento;

-      andamento  economico  e  produttivo  con  riguardo  anche  ai   più

  significativi indicatori di bilancio e alle prospettive di sviluppo;

-     processi  di  riconversione  e  di riposizionamento  strategico,  di

  revisione  dei  processi organizzativi, produttivi e  distributivi  (con

  particolare  attenzione all'innovazione del portafoglio  prodotti,  allo

  sviluppo  tecnologico con specifico riguardo agli  orientamenti  e  alle

  possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti);

-    tipologia delle attività in appalto;

-     distribuzione  territoriale  degli uffici  postali  con  indicazioni

  previsionali  riguardanti l'anno in corso sull'apertura di nuovi  uffici

  postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;

 

2.    atti di portata generale che riguardano la gestione dei rapporti  di

  lavoro:

 

-     problematiche  e normative connesse al rapporto di lavoro  derivanti

  dall'integrazione europea;

-     possibilità d'intervento su organismi pubblici ai fini del  migliore

  raccordo tra le esigenze dell'Azienda con le infrastrutture esistenti (es.

  problemi della scuola e dei giovani );

 

3.   dati relativi alla gestione dei rapporti di lavoro:

 

-     situazione  occupazionale dell'Azienda e relative linee di  tendenza

  con particolare riguardo all'occupazione giovanile e a quella femminile;

-    pari opportunità;

-     sviluppo  di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione  e

  sull'evoluzione delle figure professionali;

-    linee generali della formazione e riqualificazione professionale. Gli

  organismi sindacali possono formulare proprie osservazioni in argomento;

-     dati  occupazionali inerenti il personale in servizio al 31 dicembre

  dell'anno di riferimento precedente;

-     andamento  delle  assunzioni  a tempo parziale  (e  trasformazioni),

  relativa tipologia e ricorso al lavoro supplementare.

 

L'Azienda fornirà altresì alle OO.SS. stipulanti, anche a richiesta  delle

stesse,  adeguata  informativa,  al  verificarsi  di  eventi  straordinari

destinati ad incidere sull'Azienda nei suo complesso.

 

 

B)   Livello regionale.

 

Con  periodicità semestrale l'Azienda fornisce alla Delegazione  sindacale

individuata  secondo quanto previsto all'art. 5, comma 3, una  informativa

sugli   argomenti  appresso  specificati  con  riferimento  al   personale

destinatario del presente CCNL, di cui al territorio interessato:

 

-      andamento  economico  e  produttivo  con  riguardo  anche  ai   più

  significativi indicatori di bilancio e alle prospettive di sviluppo;

-    situazione occupazionale e relative linee di tendenza con particolare

  riguardo  all'occupazione  giovanile, a quella  femminile,  ai  CFL,  ai

  contratti a tempo determinato, ai contratti di apprendistato;

-    pari opportunità;

-    qualità del servizio, rapporto con la clientela e produttività;

-    dinamica della produttività e del costo del lavoro;

-    linee generali della formazione e riqualificazione professionale. Gli

  organismi sindacali possono formulare proprie osservazioni in argomento;

-      distribuzione  regionale  degli  uffici  postali  con   indicazioni

  previsionali  riguardanti l'anno in corso sull'apertura di nuovi  uffici

  postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi.

 

 

C)   Unità produttiva.

 

Con  periodicità  semestrale,  ad iniziativa della  Delegazione  sindacale

individuata secondo quanto previsto all'art. 5, comma 3, l'Azienda fornirà

entro 1 mese dalla richiesta, informazioni in ordine agli argomenti di cui

alla lett. B) del presente articolo per quanto di competenza della singola

unità produttiva.

 

Nei  confronti  delle  Società  di cui all'art.  1,  comma  1,  lett.  B),

troveranno applicazione le disposizioni di cui alla lett. A) del  presente

articolo.

 

 

 

Art. 8 - Osservatorio paritetico nazionale.

 

1.    Le  Parti  stipulanti allo scopo di favorire la  partecipazione  dei

  lavoratori ai processi di cambiamento in atto nella consapevole conoscenza

  dei problemi in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e

  qualificazione  professionale,  nonché nella  prospettiva  di  cui  alla

  Dichiarazione congiunta in calce all'art. 1 del presente CCNL, convengono

  di consolidare e sviluppare l'attività dell'Osservatorio nazionale.

 

2.    L'Osservatorio, fermi restando i distinti ruoli dell'Azienda e delle

  OO.SS.,  svolgerà  funzioni  di  studio, approfondimento  e  valutazione

  congiunta  sia in ordine allo scenario competitivo del settore,  sia  in

  ordine alle condizioni di lavoro. In particolare costituiranno oggetto di

  analisi:

 

-     le  prospettive  strategiche e produttive del  mercato  dei  servizi

  postali anche nelle relative evoluzioni;

-     la situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza

  con   particolare  riferimento  all'occupazione  giovanile  e  a  quella

  femminile;

-      lo   sviluppo   delle   tecnologie   e   loro   eventuale   effetto

  sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;

-    le condizioni igienico ambientali nei posti di lavoro;

-      i   lineamenti   generali  della  formazione   e   riqualificazione

  professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal CCNL;

-      le   problematiche  connesse  al  rapporto  di   lavoro   derivanti

  dall'integrazione europea;

-     le  possibilità  di  intervento su organismi pubblici  ai  fini  del

  miglior raccordo tra le esigenze dell'Azienda e del mondo del lavoro con

  le infrastrutture esistenti;

-    l'assetto previdenziale del settore;

-     la  rilevazione,  analisi, divulgazione e promozione  di  iniziative

  concernenti  le azioni sociali finalizzate ad una migliore  integrazione

  delle  persone  appartenenti alla categoria  dello  svantaggio  sociale,

  nell'ambito  delle  norme di legge che regolano  la  materia,  anche  in

  relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti

  di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale e

  regionale.

 

3.    L'Osservatorio è composto da 2 membri per ogni O.S. stipulante e  da

  una adeguata rappresentanza per Poste Italiane SpA.

  I  componenti dell'Osservatorio resteranno in carica fino alla data  del

  rinnovo del presente CCNL e potranno essere sostituiti da ciascuna delle

  Parti stipulanti mediante comunicazione scritta da notificare alle Parti

  stipulanti il presente CCNL.

 

4.    Le  Parti stipulanti, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione  del

  presente CCNL, s'impegnano a rendere operativo l'Osservatorio che  dovrà

  riunirsi periodicamente e comunque almeno 2 volte l'anno. A tal fine  le

  Parti medesime predisporranno tempestivamente il necessario regolamento.

 

 

 

Art. 9 - Ente Bilaterale per la formazione e riqualificazione

         professionale.

 

1.   Le Parti stipulanti, nell'intento di promuovere ed attuare iniziative

  orientate  a  migliorare il sistema di formazione e di  riqualificazione

  professionale in Poste Italiane SpA, convengono di istituire, entro 4 mesi

  dalla  sottoscrizione  del presente CCNL, un Ente bilaterale  a  livello

  nazionale avente la finalità principale di sostenere il dialogo  sociale

  tra le Parti medesime.

 

2.     Ai   fini   di   quanto  sopra  le  Parti  medesime  predisporranno

  tempestivamente il necessario regolamento.

 

3.   L'Ente bilaterale ha in particolare la funzione di:

 

-     promuovere  attività  in tema di formazione  e  di  riqualificazione

  professionale ivi ricomprendendo sia quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94

  sia  quanto  rinveniente da eventuali processi di  riorganizzazione  e/o

  ristrutturazione e/o trasformazione aziendale ovvero dall'introduzione di

  innovazioni tecnologiche;

-     elaborare  a  tal fine proposte e progetti formativi  da  realizzare

  anche mediante convenzioni con Enti privati e pubblici;

-     promuovere  e attuare forme di raccordo e di collaborazione  con  le

  Regioni e/o con Enti pubblici e/o privati in materia di formazione;

-     promuovere e assumere ogni iniziativa utile a conseguire, per  tutte

  le attività indicate negli alinea precedenti e per le attività formative

  svolte  in  Poste  Italiane SpA, l'accesso ai finanziamenti  comunitari,

  nazionali e regionali.

 

 

 

Art. 10 - Comitato per le pari opportunità.

 

1.    In  attuazione  di  quanto previsto dalla  legge  n.  125/91  e  dai

  successivi Decreti del Ministero del lavoro emanati in materia  di  pari

  opportunità, viene istituito, a livello nazionale e a livello regionale,

  il Comitato per le Pari Opportunità (CPO) di Poste Italiane SpA.

 

2.    Il  Comitato  di  cui al comma che precede si propone  lo  scopo  di

  promuovere l'adozione di misure denominate azioni positive per rimuovere,

  nell'intento  di salvaguardare l'occupazione femminile e  di  conseguire

  l'uguaglianza  sostanziale nel lavoro fra donne e uomini, gli  eventuali

  ostacoli  che  di  fatto  impediscono la  realizzazione  di  dette  pari

  opportunità.

 

3.    A  tal fine il CPO svolge un ruolo di studio, di proposizione  e  di

  ricerca  sui principi di parità di cui alla legge n. 125/91, nell'ambito

  delle materie e dei compiti ivi previsti, con particolare riguardo  alle

  attività di cui all'Ente bilaterale e all'Osservatorio di cui al presente

  contratto; il Comitato è Paritetico, tra Azienda e OO.SS, seppure con una

  diversa composizione numerica dei partecipanti.

 

4.    Il  CPO nazionale viene ubicato nell'ambito della Direzione Centrale

  della Società; i CPO regionali vengono ubicati nell'ambito della Direzione

  regionale territorialmente competente.

 

5.    I  componenti del CPO vengono nominati entro 60 giorni dalla data di

  stipulazione del presente contratto come appresso specificato.

 

6.    Il Comitato nazionale per le pari opportunità, al quale, nell'ambito

  di   quanto  sopra  precisato,  viene  delegata  la  funzione  anche  di

  coordinamento e indirizzo delle attività del CPO regionali,  è  composto

  come segue:

 

a)    da  6 componenti designati/e dalla Società, tra i dipendenti esperti

  in campo giuridico, statistico, sociologico;

b)    da  un/una rappresentante per ogni O.S. nazionale stipulante il CCNL

  designato/a dalle OO.SS. stesse;

c)    per ogni membro effettivo è nominato un supplente che sarà convocato

  solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.

 

7.    Il Comitato regionale per le pari opportunità, anch'esso paritetico,

  che  opera per quanto di propria specifica competenza nell'ambito  degli

  indirizzi ricevuti dal CPO nazionale, è composto come segue:

 

a)   da 6 componenti designati dalla Società a livello regionale, tra i/le

  dipendenti esperti/e in campo giuridico, statistico, sociologico;

b)    da  un/una  rappresentante  per ogni O.S.  nazionale  stipulante  il

  presente contratto;

c)    nel caso in cui la rappresentanza sindacale fosse inferiore a 6  per

  l'assenza  sul  territorio di una delle OO.SS. stipulanti  il  CCNL,  la

  Delegazione aziendale adeguerà il numero della stessa a quella sindacale;

d)    per ogni membro effettivo è nominato un supplente che sarà convocato

  solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.

 

8.     Il  Comitato  sia  a  livello  nazionale  che  regionale,  all'atto

  dell'insediamento, elegge su proposta dell'Azienda il/la Presidente e fra

  i/le componenti del Comitato stesso elegge la Segreteria.

 

9.    Il/la Presidente del CPO nazionale, entro 30 giorni dalla data della

  nomina,  dovrà convocare il CPO per la definizione e l'approvazione  del

  Regolamento  che disciplina l'attività di tutti i CPO di Poste  Italiane

  SpA, istituiti con il presente CCNL; nella circostanza verrà individuato

  il  referente  dell'Azienda  per  la materia  e  definite  le  agibilità

  individuali relative ai componenti dei predetti CPO.

 

10.   Analogamente  il/la Presidente del CPO regionale,  entro  30  giorni

   dalla data della nomina, dovrà convocare il CPO per il recepimento formale

   del Regolamento di cui al comma che precede.

 

11.   I/le  componenti non potranno far parte del CPO per più di 2 mandati

   consecutivi ciascuno della durata di 4 anni.

 

12.   Il Comitato predispone ogni 2 anni una relazione avente ad oggetto i

   temi  e le azioni positive sviluppate nel corso del biennio, che  dovrà

   essere trasmessa al Ministero del lavoro secondo le scadenze previste.

 

13.   Gli  oneri relativi al funzionamento del CPO sono a carico di  Poste

   Italiane; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti,  gli

   stessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.

 

14.   Al verificarsi di modifiche/integrazioni legislative in materia,  le

   Parti  stipulanti il presente CCNL si incontreranno per  valutarne  gli

   effetti rispetto alle previsioni del presente articolo.

 

 

 

Art. 11 - Consultazione.

 

1.    La  consultazione ha lo scopo di arricchire i comuni contenuti della

  conoscenza,  ha carattere non negoziale ed interviene prima  della  fase

  esecutiva dei provvedimenti che l'Azienda intende adottare alle condizioni

  e secondo le modalità appresso specificate.

 

2.   La consultazione si articolerà su 3 livelli:

 

A.   nazionale;

B.   regionale;

C.   unità produttiva.

 

A)   Livello nazionale.

 

La   consultazione   si   realizza   nell'ambito   dei   lavori   di   cui

all'Osservatorio paritetico nazionale, all'Ente bilaterale  nazionale  per

la   formazione  e  riqualificazione  professionale,  nonché  al  Comitato

paritetico per le pari opportunità.

 

 

B)   Livello regionale.

 

La  consultazione riguarderà progetti esecutivi inerenti l'introduzione di

innovazioni  tecnologiche, anche con riguardo a  programmi  di  intervento

ambientale   di   sicurezza   del  lavoro,   processi   significativi   di

riorganizzazione, con particolare riguardo alle iniziative di formazione e

riqualificazione  professionale, piani di attuazione di  nuovi  regimi  di

orario la cui introduzione abbia formato oggetto di apposito accordo.

In relazione a quanto precede l'Azienda darà preventiva comunicazione alla

Delegazione  sindacale  individuata secondo quanto  previsto  all'art.  5,

comma  3,  cui  farà seguito - a richiesta della delegazione  medesima  da

avanzarsi entro 3 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione - un

incontro per l'esame dei progetti esecutivi.

La   Delegazione   sindacale  di  cui  sopra   potrà   formulare   proprie

osservazioni.

Detto  esame  dovrà  esaurirsi entro i 9 giorni successivi  alla  data  di

fissazione  dell'incontro  durante  i  quali  l'Azienda  non  darà   luogo

all'attuazione dei progetti di cui trattasi.

 

 

C)   Livello di unità produttiva.

 

La  consultazione avrà per oggetto quanto previsto al comma 1,  lett.  B),

laddove i profili applicativi riguardino una sola unità produttiva.

In relazione a quanto precede l'azienda darà preventiva comunicazione alla

Delegazione  sindacale  individuata secondo quanto  previsto  all'art.  5,

comma  3,  cui  farà seguito - a richiesta della delegazione  medesima  da

avanzarsi entro 3 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione - un

incontro per l'esame dei progetti esecutivi.

La   Delegazione   sindacale  di  cui  sopra   potrà   formulare   proprie

osservazioni.

Detto  esame  dovrà  esaurirsi entro i 9 giorni successivi  alla  data  di

fissazione  dell'incontro  durante  i  quali  l'Azienda  non  darà   luogo

all'attuazione dei progetti di cui trattasi.

La  procedura prevista alle precedenti lett. B) e C) del presente articolo

si applica esclusivamente a Poste Italiane SpA.

La presente procedura si pone come autonoma rispetto agli altri momenti di

confronto  sindacale regolati dal presente CCNL e pertanto non  si  cumula

con le relative procedure.

 

 

 

Capitolo II - DIRITTI SINDACALI

 

Art. 12 - Assemblea.

 

Nei  singoli  luoghi di lavoro potranno essere promosse dalle RSU,  nonché

dalle  strutture territoriali delle OO.SS. nazionali stipulanti  il  CCNL,

assemblee del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su  materie

di interesse sindacale o del lavoro.

 

Per  problemi  comuni a tutto il personale della Filiale  e  degli  Uffici

postali compresi nel territorio di pertinenza, può essere indetta un'unica

assemblea, alla quale i predetti dipendenti possono partecipare.

 

Tali assemblee saranno tenute in luoghi posti a disposizione dalla Società

di norma fuori dagli ambienti dove si svolge l'attività lavorativa.

 

La  convocazione,  la  sede  e  l'orario  delle  assemblee  e  l'eventuale

partecipazione   di  dirigenti  sindacali  esterni  alla  categoria   sono

comunicati  alla  Società (unità produttiva di competenza)  con  preavviso

scritto  da  notificarsi  3 giorni prima e, in casi  eccezionali,  24  ore

prima.

 

Gli  Organismi  sindacali di cui sopra provvederanno a dare  comunicazione

dell'assemblea ai lavoratori nei modi consentiti.

 

Compete agli Organismi sindacali promotori di curare il corretto andamento

delle assemblee.

 

La  partecipazione alle assemblee durante l'orario di lavoro è limitata  a

10  ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione;  la

durata dell'assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui  il

dipendente  si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea

fino  al  suo  rientro nella sede di servizio. A tal fine si  terrà  conto

delle  rilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle  presenze

nonché   di  quelle  effettuate  dal  responsabile  della  singola   unità

produttiva  ovvero  del  singolo  luogo di  lavoro.  Viene  rinviata  alla

contrattazione  nazionale  la  possibile  pattuizione  di  ulteriori   ore

retribuite di assemblea, nell'anno di scadenza e rinnovo del CCNL.

 

Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea,  lo

svolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio all'utenza e a tal

fine verrà data alla stessa adeguata informativa preventiva.

 

Negli  uffici con servizio continuativo al pubblico le assemblee sul posto

di  lavoro  verranno  tenute di regola nelle  prime  o  ultime  2  ore  di

servizio.

 

In  caso  di  assemblea programmata per una durata superiore alle  2  ore,

verrà  assicurato un adeguato presidio; a tal fine in sede locale le Parti

s'incontreranno  per individuare le relative attività e  il  numero  degli

addetti interessati.

 

Il  personale  viaggiante  e gli autisti dei circuiti  nazionali  a  lungo

percorso istituzionalmente e permanentemente assegnato all'attività al  di

fuori  dalle  sedi di lavoro che, non potendo partecipare, per  motivi  di

servizio,  a  riunioni  sul  posto  di lavoro,  prendono  parte  ad  altra

assemblea appositamente indetta fuori dell'orario di servizio o, comunque,

fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per

la stessa durata dell'assemblea.

 

La  predetta  disposizione  può essere applicata  anche  al  personale  in

servizio nell'ufficio postale con meno di 5 dipendenti.

 

In  tali  casi  sarà  predisposto,  a  cura  del  responsabile  dell'unità

produttiva  nella  quale  si svolge l'assemblea, l'elenco  nominativo  del

personale  che,  libero dal servizio, ha partecipato  alla  riunione,  con

l'indicazione  della  durata  della  stessa.  Il  responsabile  dell'unità

produttiva  da  cui  dipende il personale in questione accrediterà,  sulla

base  delle  segnalazioni,  il  numero di  ore,  o  frazione  di  ore,  da

compensare con equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle

10 ore annue.

 

 

 

Art. 13 - Referendum.

 

La  Società deve consentire, nell'ambito aziendale, lo svolgimento,  fuori

dell'orario  di lavoro, di referendum tra i lavoratori, sia  generali  che

per categoria, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti dalla RSU

nonché   dalle  OO.SS.  stipulanti  il  presente  CCNL,  con  diritto   di

partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva  e

alla categoria particolarmente interessata.

 

 

 

Art. 14 - Locali delle Rappresentanze sindacali unitarie.

 

La  Società,  in  ciascuna  unità  produttiva  con  numero  di  dipendenti

superiore  a  200, su richiesta delle RSU e/o delle OO.SS.  stipulanti  il

CCNL  ovvero  aderenti  al  Protocollo  18.5.99,  pone  permanentemente  a

disposizione  delle  medesime  un  idoneo  locale  comune  attrezzato  per

l'esercizio delle loro funzioni.

 

 

 

Art. 15 - Contributi sindacali.

 

1.    Le  trattenute  per  contributi  sindacali  a  favore  delle  OO.SS.

  stipulanti il CCNL vengono operate dalla Società a titolo gratuito sulle

  retribuzioni  dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato  dal

  presente contratto collettivo in base a deleghe individuali, firmate dai

  singoli interessati.

 

2.    Le  deleghe  devono  essere inoltrate dalle  OO.SS.  alle  quali  va

  effettuato il versamento alle strutture centrali o periferiche dalle quali

  i lavoratori direttamente dipendono.

 

3.   Esse devono contenere:

 

-    le generalità del dipendente;

-    l'ufficio di appartenenza;

-     l'individuazione  esatta delle mensilità sulle quali  effettuare  le

  trattenute;

-    la misura della trattenuta (quota fissa o percentuale);

-    la O.S. beneficiaria;

-    il mese e l'anno di decorrenza;

-    il luogo e la data del rilascio;

-    la firma del dipendente;

-    il consenso per il trattamento dei dati personali.

 

4.    Il  versamento delle somme trattenute per contributi sindacali verrà

  effettuato dalla Società sul conto corrente postale indicato dalla  O.S.

  beneficiaria non oltre il mese successivo a quello in cui la  trattenuta

  stessa viene operata.

 

5.    La  misura  della  trattenuta  viene  fissata  da  ciascuna  O.S.  e

  notificata per iscritto alla Direzione della Società.

 

6.    La  procedura  di  cui  al  punto  5  deve  essere  osservata  anche

  nell'ipotesi di variazioni della misura della trattenuta in questione. In

  tal caso l'adeguamento della misura della trattenuta avverrà entro 3 mesi

  dalla predetta comunicazione ferma restando la decorrenza della variazione

  stessa dalla data stabilita dalla O.S.

 

7.    Le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato e possono essere

  revocate  in qualsiasi momento dai lavoratori. In tal caso la trattenuta

  viene  a cessare dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa

  sia  pervenuta  alla Società. La revoca deve essere effettuata  mediante

  comunicazione scritta a mezzo raccomandata indirizzata sia alla struttura

  centrale o periferica dalla quale il lavoratore direttamente dipende sia

  alla O.S. interessata.

 

8.    Le  deleghe  a  favore delle OO.SS. stipulanti, in  atto  alla  data

  dell'entrata  in  vigore del CCNL, conservano la loro  validità  e  sono

  assoggettate alla disciplina del presente articolo.

 

 

 

Art. 16 - Diritto di affissione.

 

La  Società  collocherà all'interno dei luoghi di lavoro, ed  in  ambienti

accessibili   a   tutti  i  lavoratori,  un  albo  a  disposizione   delle

rappresentanze  sindacali per l'affissione di comunicazioni  a  firma  dei

responsabili dei medesimi organismi sindacali.

 

I  contenuti dell'informazione dovranno riguardare la materia sindacale  e

del  rapporto  di  lavoro  e devono rispettare le  disposizioni  di  legge

generali sulla stampa.

 

La  Società  provvederà  a rimuovere il materiale  di  informazione  o  di

propaganda affisso ai di fuori delle apposite bacheche.

 

 

 

Art. 17 - Attività sindacale.

 

Lo  svolgimento di attività sindacale avrà luogo nelle forme  e  nei  modi

ritenuti  idonei  dalle OO.SS. per garantire la massima  informazione  dei

lavoratori,   senza  pregiudizio  del  normale  svolgimento  dell'attività

aziendale  e  senza  venir  meno all'obbligo  di  rendere  per  intero  la

prestazione lavorativa.

 

I  dirigenti  delle  RSU,  nonché i dirigenti  territoriali  delle  OO.SS.

nazionali stipulanti il presente CCNL potranno accedere, durante  l'orario

di  lavoro,  nei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa nell'ambito

della  unità  produttiva, nel rispetto di modalità che  non  pregiudichino

l'ordinario  svolgimento del lavoro, avuto riguardo  alle  caratteristiche

organizzative della Società stessa.

 

 

 

Art. 18 - Tutela dei Dirigenti delle RSU.

 

Il  trasferimento ad altra unità produttiva del dirigente  della  RSU  può

essere  disposto  solo previo nulla osta delle Associazioni  sindacali  di

appartenenza, salvi i casi di cambiamento di qualifica o categoria.

 

La  medesima tutela è attribuita ai dirigenti degli organi statutari delle

OO.SS.  stipulanti  il  presente CCNL, nella misura  massima  per  ciascun

sindacato  dell'8%  del  numero  degli  iscritti  risultante,  a   livello

nazionale, dalle deleghe rilasciate dai dipendenti per la riscossione  dei

contributi  sindacali  al  31  luglio dell'anno  precedente  a  quello  di

riferimento,  ovvero ad un dirigente sindacale per ogni  unità  produttiva

ove  il  Sindacato  abbia  costituito, a norma  di  Statuto,  una  propria

struttura territoriale.

 

La  garanzia  di  cui  al  comma precedente non  opera  nella  ipotesi  di

trasferimenti collettivi. Il riconoscimento della prerogativa  di  cui  al

presente articolo è subordinato alla preventiva comunicazione alla Società

dei nominativi dei destinatari della tutela.

 

Le  OO.SS.,  a  tal fine, avranno cura di comunicare tempestivamente  alla

Società  ogni  variazione intervenuta nelle attribuzioni  degli  incarichi

dirigenziali.

 

Le  disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano  fino  alla  fine

dell'anno successivo alla data in cui è cessato l'incarico dirigenziale.

 

 

 

Art. 19 - Istituti di patronato.

 

Gli  istituti  di  patronato  e di assistenza  sociale,  riconosciuti  dal

Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, per  l'adempimento  dei

compiti  di cui al DCPS 29.7.47 n. 804, hanno diritto di svolgere,  su  un

piano di parità, la loro attività all'interno della Società.

 

 

 

Art. 20 - Agibilità sindacali.

 

Ad  integrazione di quanto sopra restano confermate le previsioni  di  cui

agli  Accordi  28.1.99,  10.2.99,  18.5.99  e  21.3.00,  che  qui  vengono

integralmente richiamate.

 

 

 

Art. 21 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione.

 

Allo scopo di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali e

al  fine di ridurre quanto più possibile le situazioni conflittuali  ed  i

conseguenti  effetti  negativi nei confronti della  clientela,  Azienda  e

OO.SS.  si  obbligano  a ricorrere alle procedure di raffreddamento  e  di

conciliazione  in appresso specificate anche ai sensi e  per  gli  effetti

della legge n. 146/90 così come integrata dalla legge n. 83/00.

 

 

A)   Controversie collettive.

 

Le  controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro  e

l'esercizio  dei  diritti  sindacali  che  riguardano  una  pluralità   di

dipendenti  dovranno  essere sottoposte al tentativo  di  composizione  da

effettuarsi tra la Società e le OO.SS. stipulanti, escludendosi durante la

fase  di  confronto  il ricorso a qualsiasi forma di  azione  sindacale  e

legale.

È   esclusa  dalla predetta procedura la materia attinente i licenziamenti

collettivi, per la quale si applica la legge n. 223/91.

Al  realizzarsi  della fattispecie di cui al comma 1 della presente  lett.

A),  ad iniziativa delle OO.SS. nazionali stipulanti mediante atto scritto

contenente le motivazioni della controversia, si darà corso alla procedura

di confronto secondo i tempi e le modalità disciplinate dall'art. 2, lett.

A), del presente CCNL.

 

 

B)   Conflitti di lavoro.

 

1)   Livello di unità produttiva.

 

Qualora  insorga  un  conflitto collettivo  di  lavoro  presso  una  unità

produttiva,  la  RSU  interessata  unitamente  alle  competenti  strutture

territoriali  del  Sindacato,  darà in tal  senso  motivata  comunicazione

scritta   alla   struttura  aziendale  dell'unità  produttiva,   chiedendo

l'attivazione della procedura di seguito indicata.

Entro  i  3 giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione,

l'Azienda  avvierà  con  i richiedenti incontri finalizzati  alla  ricerca

delle possibili soluzioni conciliative.

Dopo  3  giorni successivi alla data del primo incontro tra le  Parti,  la

procedura s'intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.

Ove  la  predetta procedura non si concluda con una conciliazione  tra  le

Parti,  si  darà  luogo ad un ulteriore tentativo di composizione  tra  le

Parti  a  livello  regionale, secondo una procedura che  si  articolerà  e

concluderà nei tempi e modi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente punto

1).

Ai   fini   della  presente  procedura  la  Delegazione  sindacale   resta

individuata come indicato all'art. 5, comma 3, del presente CCNL.

La procedura, in tutte le sue fasi, s'intende comunque esaurita e conclusa

decorsi 15 giorni dal suo avvio.

Durante l'espletamento della procedura di cui sopra le Parti si asterranno

da ogni azione diretta.

 

 

2)   Livello regionale.

 

Qualora  insorga  un  conflitto collettivo  di  lavoro  presso  più  unità

produttive  di  una  stessa regione, ciascuna RSU interessata,  unitamente

alle  competenti strutture territoriali del Sindacato, darà in  tal  senso

motivata   comunicazione   scritta  alla   struttura   R.U.   di   regione

dell'Azienda, chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.

Entro  i  3 giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione,

l'Azienda  avvierà  con  i richiedenti incontri finalizzati  alla  ricerca

delle possibili soluzioni conciliative.

Dopo  10  giorni successivi alla data del primo incontro tra le  Parti  la

procedura si intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.

Ai  fini  della  presente  procedura la Delegazione  sindacale  a  livello

regionale  resta  individuata  come indicato  all'art.  5,  comma  3,  del

presente CCNL.

 

 

3)   Livello nazionale.

 

Qualora  insorga  un  conflitto collettivo che interessi  più  regioni  la

Segreteria nazionale della O.S. stipulante interessata darà in  tal  senso

motivata  comunicazione scritta, con effetto nei  confronti  di  tutte  le

OO.SS.  stipulanti, alla DCRU chiedendo l'attivazione della  procedura  di

seguito indicata.

Entro  i  3 giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione,

l'Azienda  darà  corso  ai conseguenti incontri finalizzati  alla  ricerca

delle possibili soluzioni conciliative.

Dopo  10  giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti,  la

procedura s'intenderà comunque esaurita ad ogni conseguente effetto.

 

Le  Parti  si  danno atto che con le procedure di cui alla  lett.  B)  del

presente  articolo  hanno inteso dare anche applicazione  alle  previsioni

vigenti in materia di "procedure di raffreddamento e di conciliazione"  di

cui alla legge n. 83/00.

 

Con   ulteriore   accordo  le  Parti  daranno  completa  attuazione   alle

disposizioni  di  legge  con particolare riguardo  alle  previsioni  sugli

"intervalli minimi".

 

 

 

Capitolo III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 22 - Assunzione.

 

1.    Le  assunzioni  del  personale sono effettuate  in  conformità  alle

  disposizioni di legge e del presente contratto.

 

2.    All'atto  dell'assunzione  la Società  comunica  al  lavoratore  per

  iscritto:

 

-    la data di assunzione;

-    l'area d'inquadramento professionale;

-    il luogo di lavoro;

-    la struttura di assegnazione;

-    il trattamento economico iniziale;

-    la durata del periodo di prova.

 

3.    Nella  lettera di assunzione è inoltre specificato che al lavoratore

  viene consegnata copia del vigente CCNL.

 

4.    Al  momento dell'assunzione il dipendente deve presentare i seguenti

  documenti:

 

-    documento di identificazione;

-    libretto di lavoro o documento equipollente;

-    certificato penale di data non anteriore a 3 mesi;

-    certificato degli studi compiuti;

-    copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

-     certificato di nascita, di cittadinanza, di residenza e di stato  di

  famiglia  (l'interessato  dovrà comunicare anche  l'eventuale  domicilio

  fiscale se diverso dalla residenza) copia del codice fiscale;

-     certificato medico dal quale risulti l'idoneità al lavoro rilasciato

  dalla ASL territoriale ovvero dal medico competente nei casi previsti dal

  D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche;

 

5.    Il  lavoratore, in luogo dei predetti documenti, può  produrre,  ove

  consentito, le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4.1.68 n. 15

  e successive modificazioni.

 

6.    Il  lavoratore dovrà comunicare tempestivamente e per  iscritto  gli

  eventuali successivi mutamenti di residenza e/o domicilio.

 

7.    Ai sensi dell'art. 25, comma 2, legge n. 223/91, le Parti stipulanti

  convengono  che  dalle assunzioni sulle quali calcolare  l'aliquota  ivi

  prevista vanno escluse quelle concernenti:

 

a)   l'area Quadri di cui all'allegato 1, art. 24;

b)    il  personale addetto a mansioni che comportino lo svolgimento delle

  prestazioni  a  diretto  contatto  con il  pubblico  limitatamente  alla

  sportelleria;

c)   i lavoratori inizialmente assunti con contratto di apprendistato e di

  formazione  e  lavoro. Sono comunque esclusi i lavoratori da  adibire  a

  mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.

 

8.    Ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e

  6 dell'art. 25 citato sono computabili anche i lavoratori già inquadrati

  nelle qualifiche precedentemente individuate.

 

 

Dichiarazioni a verbale.

 

A.    In caso di decesso o di inabilità totale o permanente del dipendente

  in servizio, che abbia comportato la perdita dell'unica fonte di reddito

  della   famiglia,   la  Società  valuterà  con  la  massima   attenzione

  l'assunzione, ove possibile nella provincia di residenza, del coniuge o di

  uno  dei figli maggiorenni che abbiano presentato domanda entro 12  mesi

  dall'evento e che risultino in possesso dei requisiti per l'assunzione in

  attività produttiva.

B.    In  caso di assunzione di personale a tempo indeterminato, eventuali

  precedenti  esperienze  di  lavoro con  la  Società  verranno  prese  in

  considerazione ai fini del reclutamento mediante selezione, diretta  e/o

  indiretta, da parte della Società medesima.

 

 

 

Art. 23 - Periodo di prova.

 

1.   Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova.

 

2.   La durata del periodo di prova è:

 

-     fino  ad  un  massimo  di  45 giorni per i  lavoratori  appartenenti

  all'Area di base;

-     fino  ad un massimo di 3 mesi per i lavoratori appartenenti all'Area

  operativa;

-     fino  ad un massimo di 6 mesi per i lavoratori appartenenti all'Area

  Quadri.

 

3.    Nel  caso in cui il periodo di prova venga interrotto per  causa  di

  malattia,  il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo  di  prova

  stesso ove le assenze, cumulativamente, non abbiano superato i 30 giorni

  di  calendario per la prova di durata massima trimestrale e 60 giorni di

  calendario per quello di durata massima semestrale. Il periodo di  prova

  resta  altresì sospeso in caso di infortunio sul lavoro; in tal caso  il

  lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso  ove  le

  assenze, cumulativamente, non abbiano superato la durata di 6 mesi.

 

4.   Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di

  prova, salvo quanto previsto al comma 3 che precede e nei casi in cui la

  Società ritenga giustificata l'assenza stessa; in detti casi il periodo di

  prova   verrà   protratto  per  un  tempo  corrispondente  alla   durata

  dell'assenza.

 

5.    Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo

  stesso trattamento economico previsto per il corrispondente personale non

  in prova.

 

6.    Durante il periodo di prova il trattamento economico non può  essere

  inferiore a quello minimo fissato per l'Area nella quale il dipendente è

  stato  assunto. Durante detto periodo verranno assicurati  al  personale

  almeno 3 giorni di addestramento/formazione.

 

7.    Nel  corso  del  periodo di prova il rapporto di lavoro  può  essere

  risolto, in qualsiasi momento, da ciascuna delle 2 parti stipulanti senza

  obbligo  di preavviso, con diritto al TFR e alle connesse competenze  di

  fine lavoro.

 

8.    Qualora  la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque momento,

  oppure  per iniziativa della Società durante il 1° mese, la retribuzione

  viene  corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora  la

  risoluzione avvenga invece oltre il termine predetto, viene corrisposta al

  dipendente la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a

  seconda che la risoluzione stessa avvenga entro la 1a o la 2a quindicina

  del mese.

 

9.    Trascorso  il  periodo  di prova senza che da  una  delle  parti  il

  rapporto di lavoro sia stato risolto, il lavoratore si intende confermato

  in   servizio   e   gli  verrà  riconosciuta  l'anzianità   dal   giorno

  dell'assunzione a tutti gli effetti.

 

 

 

Art. 24 - Classificazione del personale.

 

L'evoluzione degli assetti societari e produttivi dell'Azienda ha  indotto

le  Parti ad adottare, con il CCNL 26.11.94, un sistema di classificazione

del personale basato su aree professionali e non più su singole categorie,

e   conseguenti   livelli   di  retribuzione,   tipiche   della   Pubblica

amministrazione.

 

Il  risanamento e il rilancio competitivo successivamente  avviati,  e  il

modello    organizzativo    adottato   dalla    Società,    caratterizzati

rispettivamente dalle innovazioni di prodotto e dall'informatizzazione dei

processi   produttivi  e  organizzativi,  necessitano  però,   stanti   le

evoluzioni  competitive  del  mercato di riferimento,  di  un  sistema  di

classificazione del personale, che proseguendo nell'opera intrapresa,  sia

in  grado  di coniugare meglio, i modelli organizzativi aziendali  con  le

professionalità attuali e future e con le aspettative dei lavoratori.

 

Detto  sistema dovrà comunque basarsi sull'effettivo riconoscimento  della

professionalità  - intesa come l'insieme delle competenze derivanti  dalla

formazione   di   base,  dalla  preparazione  tecnica   e   professionale,

dall'esperienza  acquisita  e dalla concreta capacità  del  lavoratore  di

conseguire gli obiettivi produttivi - e sulla valorizzazione della stessa,

in sintonia con modelli evoluti di produttività e qualità dei servizi alla

clientela.

 

A  tal  fine le Parti condividono la necessità di sviluppare ulteriormente

il  sistema  in  atto, provvedendo a dotare il medesimo di  strumentazione

idonea  a  conciliare  le sopra richiamate esigenze aziendali  con  quelle

della clientela e dei lavoratori.

 

In   relazione  a  quanto  sopra  le  Parti,  impregiudicata  qualsivoglia

posizione in merito, si incontreranno, a partire dalla sottoscrizione  del

presente  contratto, per avviare i lavori necessari, con impegno reciproco

a  concludere  gli  stessi entro e non oltre il 1°  semestre  2001,  fermo

restando che le relative intese troveranno applicazione a partire dal 2002

secondo  tempi  e modalità che, nella circostanza, sarà cura  delle  Parti

definire.

 

Nelle  more  delle  predette attività ed in assenza di qualsivoglia  nuova

intesa  al  riguardo,  le  norme  attualmente  in  vigore  in  materia  di

inquadramento  (CCNL 26.11.94 e Accordo integrativo al CCNL  del  23.5.95)

continueranno ovviamente a produrre ogni conseguente effetto.

 

Dette  norme vengono riportate nell'allegato 1) al presente contratto  del

quale costituiscono parte integrante.

 

 

 

Art. 25 - Rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

1.   Ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56 e successive modificazioni

  e integrazioni, si individuano le seguenti ipotesi aggiuntive a quelle di

  legge, per le quali la Società può stipulare contratti di lavoro a tempo

  determinato:

 

-    necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per

  fede nel periodo giugno-settembre;

-    incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o esigenze

  produttive  particolari e di carattere temporaneo che non sia  possibile

  soddisfare con il personale in servizio nell'unità produttiva interessata;

-    punte di più intensa attività stagionale;

-     sostituzione  di lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione

  professionale.

 

2.    Possono  altresì  essere  stipulati  contratti  di  lavoro  a  tempo

  determinato per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi

  di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento

  di  risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche,

  ovvero   conseguenti  all'introduzione  e/o  sperimentazione  di   nuove

  tecnologie,  prodotti  o servizi. Prima di dare corso  alle  conseguenti

  assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto:

 

a)    a  livello nazionale, qualora risultino interessate più regioni.  La

  relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla

  data di fissazione dell'incontro;

b)   a livello regionale, qualora risulti interessata una sola regione. La

  relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla

  data di fissazione dell'incontro.

 

3.    Il  numero  dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato

  non potrà superare, su base regionale, il 5% del numero dei lavoratori in

  servizio  al  31  dicembre dell'anno precedente per Poste  Italiane  SpA

  nell'ambito  della  stessa  regione, e il 10%  per  le  Società  di  cui

  all'elenco allegato all'art. 1, comma 1, lett. b), del presente contratto.

 

4.     Nell'ambito  del    livello  di  contrattazione  possono   essere

  realizzate  intese per individuare ulteriori fattispecie di  ricorso  al

  contratto  a  tempo  determinato rispetto a quelle di  cui  al  presente

  articolo, nonché prevedere l'elevazione della quota percentuale di cui al

  comma  che  precede  nell'ambito massimo di un ulteriore  3%  per  Poste

  Italiane SpA

 

5.    L'assunzione di personale con contratto a tempo determinato  avviene

  con le stesse modalità previste dall'art. 22 del presente CCNL.

 

6.    Per il personale assunto con contratto a tempo determinato la durata

  del  periodo di prova viene fissata in misura non superiore ad 1/5 della

  durata del contratto stesso. Nel caso in cui il predetto periodo di prova

  venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore  sarà

  ammesso  a completare il periodo stesso ove le assenze, cumulativamente,

  non superino 1/3 della durata del periodo di prova in caso di malattia, o

  l'intera durata del periodo di prova stesso in caso d'infortunio.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Per  le Aziende di cui all'elenco allegato all'art. 1, comma 1, lett.  b),

del presente contratto, la percentuale di cui al comma 4 dell'articolo  di

cui  sopra  verrà  definita,  per ciascuna  Azienda,  in  occasione  della

prevista fase di armonizzazione contrattuale.

 

 

 

Art. 26 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

1.    Il  ricorso  al  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale,  mediante

  assunzioni  dall'esterno ovvero mediante trasformazione consensuale  del

  rapporto di lavoro del personale in servizio a tempo pieno, avviene  nel

  rispetto  di quanto previsto dal D.lgs. 25.2.00 n. 61, e compatibilmente

  con le esigenze della Società connesse alla funzionalità dei servizi.

 

2.   Il rapporto di lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a

  tempo indeterminato, è formalizzato con lettera, sottoscritta dalle parti,

  nella quale sono indicati:

 

-    la data di assunzione o di trasformazione;

-    l'area d'inquadramento professionale;

-    la mansione;

-    il luogo di lavoro;

-    la struttura di assegnazione;

-    il trattamento economico iniziale;

-    la durata del periodo di prova;

-    la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale

  dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

 

3.    in  caso  di assunzione di personale a tempo pieno, la Società  darà

  precedenza  al personale a tempo parziale già impegnato in precedenza  a

  tempo pieno e in subordine a quello assunto a tempo indeterminato a tempo

  parziale,  sempreché ne abbia fatto richiesta, che sia in  possesso  dei

  requisiti  richiesti e/o che ricopra posizioni di identico o equivalente

  contenuto professionale.

 

4.   La prestazione individuale, determinata consensualmente tra le parti,

  non può essere, in ragione d'anno, inferiore a 900 ore o superiore a 1.300

  ore.  A  fronte  di particolari esigenze di carattere organizzativo  e/o

  commerciale, le predette prestazioni possono essere, nell'ambito del 

  livello  di contrattazione e sempre su base consensuale, ridotte  ovvero

  ampliate.

 

5.   Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere articolato:

 

-    con presenza giornaliera su tutti i giorni della settimana;

-    con presenza limitata ad alcuni giorni della settimana;

-     con  presenza articolata nel corso dell'anno anche limitatamente  ad

  alcuni periodi di esso;

-     con  presenza  in alcuni giorni dell'anno per tutti i  giorni  della

  settimana o in parte di essi.

 

6.    Il  numero dei rapporti a tempo parziale non potrà superare su  base

  regionale  complessivamente  il 10% del  personale  a  tempo  pieno  con

  contratto  a  tempo  indeterminato in forza  al  31  dicembre  dell'anno

  precedente a quello di riferimento.

  La  predetta aliquota potrà essere incrementata entro il limite  massimo

  di un ulteriore 5% nell'ambito del 2° livello di contrattazione.

  Di  norma  all'inizio  di  ogni  anno, e comunque  prima  dell'avvio  di

  specifiche  iniziative,  la  Società darà  informativa  alle  OO.SS.,  a

  livello regionale, in ordine alle aree professionali e alle tipologie di

  attività interessate dall'attivazione di rapporti a tempo parziale.

  Per le Aziende di cui all'elenco allegato all'art. 1, comma 1, lett. B),

  il  personale  a tempo parziale non potrà superare il 20%  di  quello  a

  tempo  pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre

  dell'anno  precedente  a quello di riferimento. Tale  percentuale  potrà

  essere  specificata  per  ciascuna Società  in  fase  di  armonizzazione

  contrattuale.

 

7.   Per quanto concerne le trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale

  la  Società  favorirà,  ai  fini  della precedenza  nell'accoglimento  e

  compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e  produttive,  le

  domande avanzate dai lavoratori con gravi motivi personali o familiari (ad

  es.  dei dipendenti portatori di handicap grave, con figli portatori  di

  handicap  grave) ovvero con figli d'età inferiore a 8 anni,  nonché  dei

  lavoratori-studenti.

  La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

  potrà  avvenire a tempo indeterminato ovvero avere durata predeterminata

  comunque  non  inferiore  a  12  mesi; in tale  seconda  ipotesi,  salvo

  disdetta  da notificarsi da parte della Società o del lavoratore  almeno

  60 giorni prima della data di scadenza, il rapporto si intende prorogato

  tacitamente per la stessa durata.

  Richieste  da parte del personale di tornare a tempo pieno  prima  della

  scadenza  del  termine,  motivate  da  gravi  e  comprovate  ragioni  di

  carattere personale e/o familiare, saranno prese in considerazione dalla

  Società compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive.

  In  caso  di disdetta, il lavoratore a tempo parziale tornerà a svolgere

  attività lavorativa a tempo pieno in posizioni di identico o equivalente

  contenuto  professionale  nell'ambito  dell'area  di  inquadramento   di

  appartenenza.

 

 

Dichiarazioni a verbale.

 

A.    In  caso  di  disdetta da parte della Società, la  stessa  valuterà,

  compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive ed a fronte di

  comprovate   necessità   del   lavoratore,   la   possibile   permanenza

  dell'interessato in regime di orario ridotto, anche attraverso l'eventuale

  sua assegnazione ad altra unità produttiva.

B.    In  caso  di  ritorno del lavoratore ad attività a tempo  pieno,  la

  Società, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive e con

  l'area di inquadramento professionale di appartenenza, lo reinserirà nella

  stessa unità produttiva di assegnazione ovvero, ove possibile, nel luogo

  di lavoro di provenienza o in uno viciniore.

 

8.    Una  diversa  collocazione  temporale della  prestazione  lavorativa

  rispetto a quella concordata è possibile soltanto per accordo scritto tra

  lavoratore e Società a fronte di esigenze organizzative e produttive. La

  predetta variazione avviene, su base consensuale, con preavviso di almeno

  10  giorni  rispetto all'inizio della variazione medesima e  indicazione

  della durata complessiva durante la quale il lavoratore avrà diritto  ad

  una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria globale di fatto.

  Decorsi 5 mesi dalla stipulazione del predetto accordo, introduttivo  di

  clausole  elastiche,  il  lavoratore può  darvi  disdetta  dandone  alla

  Società  preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti  documentate

  ragioni:

 

a)   esigenze di carattere familiare;

b)    esigenze di tutela della salute certificata dal competente  servizio

  sanitario pubblico;

c)    necessità  di  attendere ad altra attività lavorativa subordinata  o

  autonoma;

d)    necessità  di frequentare corsi di studio e/o di formazione  per  il

  tempo necessario a soddisfare tali esigenze.

 

  Nel  caso  di  oggettiva impossibilità, nelle fattispecie  di  cui  alle

  precedenti lett. a) e b), il predetto periodo di preavviso potrà  essere

  ridotto.

  Resta  in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e  per

  il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.

 

9.    È  consentito lo svolgimento di lavoro supplementare  da  parte  del

  personale a tempo indeterminato nonché di quello assunto con contratto a

  tempo  determinato per le causali di cui al precedente  art.  25,  nella

  misura massima del 10% della prestazione annua individuale e comunque nel

  limite di 100 ore annue.

  Il  numero  massimo  di ore di lavoro supplementare  effettuabili  nella

  singola giornata lavorativa non può superare le 2 ore giornaliere.

  La  prestazione di lavoro supplementare è ammessa, con il  consenso  del

  lavoratore interessato e comunque agli effetti dell'art. 3 del succitato

  D.lgs. 25.2.00 n. 61, nelle seguenti fattispecie:

 

-    incrementi di attività non prevedibili;

-    esigenze di sostituzione di lavoratori assenti;

-    esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo;

-    operazioni di quadratura contabile e di chiusura;

-    esigenze di formazione;

-    esigenze in materia di igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro.

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le limitazioni previste dal presente comma potranno essere superate per il

personale  impiegato presso i call- center, sulla base di  norme  adeguate

alla  specificità della prestazione lavorativa, da definirsi  in  appositi

accordi tra le Parti stipulanti il presente CCNL.

 

10.   Il  trattamento economico è commisurato alla relativa  durata  della

   prestazione.

   Il  trattamento  normativo è determinato per i singoli  istituti  avuto

   riguardo alla ridotta durata della prestazione.

   I  lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in particolare per quanto

   concerne le ferie, ad un numero di giorni:

 

-     pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, se il rapporto di lavoro

   è a tempo parziale orizzontale;

-     proporzionato  alle giornate lavorate nell'anno, se il  rapporto  di

   lavoro è a tempo parziale verticale;

-     calcolato combinando i 2 criteri se il rapporto di lavoro è a  tempo

   parziale misto.

 

  Al  personale a tempo parziale sono applicate le tutele di cui  all'art.

  4, D.lgs. 25.2.00 n. 61 (Principio di non discriminazione).

 

11.  La Società, nell'ambito degli incontri previsti all'art. 7, informerà

   le rappresentanze sindacali stipulanti sull'andamento delle assunzioni a

   tempo parziale, relativa tipologia e ricorso al lavoro supplementare.

 

 

 

Art. 27 - Apprendistato.

 

1.    Le  Parti  stipulanti considerano l'istituto dell'apprendistato  uno

  strumento  utile  al  conseguimento  delle  competenze  funzionali  allo

  svolgimento  della prestazione lavorativa e riconoscono nel medesimo  un

  percorso finalizzato a collegare il sistema scolastico con il mondo  del

  lavoro, al fine di favorire l'incremento dell'occupazione giovanile nella

  prospettiva di promuovere lo sviluppo della Società e le capacità  della

  stessa  di  competere nell'ambito dei mercati di riferimento,  anche  in

  considerazione dei processi di riorganizzazione, di trasformazione e  di

  informatizzazione che richiedono un costante aggiornamento rispetto alle

  mutevoli e diversificate esigenze della clientela.

 

2.    A tal fine le Parti stipulanti condividono l'esigenza di armonizzare

  la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla

  fase  formativa,  e concordano di individuare congiuntamente  interventi

  finalizzati  alla  formazione, allo scopo di favorire l'acquisizione  da

  parte  degli  apprendisti di professionalità coerenti  con  le  esigenze

  organizzative, produttive e di sviluppo della Società, anche avvalendosi

  dei  lavori  dell'Ente bilaterale per la formazione  e  riqualificazione

  professionale.

 

3.    Le  Parti  stipulanti  si  impegnano a promuovere  congiuntamente  e

  disgiuntamente iniziative finalizzate a favorire la semplificazione delle

  procedure  inerenti  il  rilascio delle autorizzazioni  da  parte  delle

  competenti istituzioni per l'avviamento dell'apprendista.

 

4.    In  fase di primo avviamento dell'istituto dell'apprendistato,  così

  come in occasione di successive iniziative specifiche, la materia formerà

  oggetto di consultazione con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL.

 

1)   Assunzione.

 

1.   L'assunzione dell'apprendista è subordinata alla autorizzazione della

  competente  Direzione provinciale del lavoro alla quale dovranno  essere

  precisate le condizioni della prestazione richiesta all'apprendista,  il

  genere di addestramento cui verrà adibito e la qualifica da conseguire al

  termine del rapporto.

 

2.    Il  rapporto di apprendistato deve essere costituito per iscritto  e

  preceduto da visita sanitaria finalizzata all'accertamento della idoneità

  delle  condizioni fisiche dell'assumendo rispetto allo svolgimento delle

  prestazioni previste dalla successiva occupazione.

 

3.    Il lavoratore assunto con rapporto di apprendistato è soggetto a  un

  periodo di prova di un mese, per l'acquisizione della qualifica di Area di

  base, e di 2 mesi per quella di Area operativa. Nel caso in cui il periodo

  di  prova  venga  interrotto per cause di malattia, il  lavoratore  sarà

  ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora le assenze, anche

  cumulativamente considerate, non superino la durata prevista per la prova.

  Nel  solo  caso di interruzione del periodo di prova per infortunio  sul

  lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso

  qualora  le  assenze,  anche cumulativamente  considerate,  non  abbiano

  superato la durata di 6 mesi.

 

 

2)   Limiti di età.

 

1.    Le Parti stipulanti convengono che, in applicazione delle previsioni

  di cui all'art. 16, comma 1, legge n. 196/97, possono essere assunti come

  apprendisti i giovani d'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 24,

  ovvero, 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n.

  2081/93 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di

  handicap, i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.

 

 

3)   Trattamento normativo.

 

1.    L'apprendista ha diritto nel periodo dell'apprendistato allo  stesso

  trattamento  normativo previsto dal presente contratto per i  lavoratori

  della  qualifica  per  la  quale compie il tirocinio,  ivi  comprese  in

  particolare le previsioni in materia di durata settimanale dell'orario di

  lavoro e ferie.

  Non   sono   tuttavia  consentiti  il  lavoro  a  cottimo,  o   comunque

  incentivato,  il  lavoro  tra le ore 22 e le ore  6,  nonché  il  lavoro

  straordinario.

 

2.    L'apprendista  non in prova, assente per malattia, ha  diritto  alla

  conservazione  del posto e alla corresponsione dell'intera  retribuzione

  fissa  per  un  periodo  di assenze, singolarmente  e/o  cumulativamente

  considerate, non superiore ad 1/3 della durata complessiva del  rapporto

  instaurato. Nel solo caso d'infortunio sul lavoro l'apprendista  non  in

  prova ha diritto alla conservazione del posto e alla corresponsione della

  retribuzione per un periodo di assenze, singolarmente e/o cumulativamente

  considerate,  non superiore a 1/2 rispetto alla durata  complessiva  del

  rapporto instaurato.

 

3.    Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a

  tempo parziale; in tale ultimo caso esso dovrà avere durata non inferiore

  al  60%  di  quella  prevista per il tempo pieno,  dovendosi  assicurare

  l'obbligo   formativo  nella  misura  preventivamente  autorizzata   dai

  competenti organismi.

 

 

4)   Trattamento economico.

 

1.    La  retribuzione degli apprendisti risulta costituita dalla seguente

  paga base mensile:

 

-     per  la  1a  metà del periodo di apprendistato, il  75%  dei  minimi

  tabellari  e  il 100% delle indennità di contingenza per  il  numero  di

  mensilità contrattualmente stabilite;

-     per  la  2a  metà  del periodo di apprendistato,  l'85%  dei  minimi

  tabellari  e  del 100% delle indennità di contingenza per il  numero  di

  mensilità contrattualmente stabilite.

 

2.    Per  gli  apprendisti  a tempo parziale il trattamento  economico  è

  commisurato alla relativa durata della prestazione.

 

 

5)   Formazione.

 

1.    L'impegno  formativo dell'apprendista esterno  all'Azienda,  di  cui

  all'art.  16,  comma  2, legge n. 196/97, è regolato  sulla  base  della

  correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e

  il  titolo  di studio in possesso dell'apprendista secondo  le  seguenti

  modalità:

 

                                       ore formative

          titolo di studio              medie annue

                                            

scuola dell'obbligo                         120

attestato di qualifica professionale        100

diploma di scuola media superiore            80

diploma universitario e/o laurea             60

 

2.    Le attività formative, ancorché svolte presso istituti di formazione

  o  altre  entità, si cumulano ai fini dell'assolvimento  degli  obblighi

  formativi.

 

3.    È  in  facoltà dell'Azienda anticipare parte delle ore di formazione

  previste per gli anni successivi.

 

4.     Le  ore  di  formazione,  nei  limiti  sopraddetti,  sono  comprese

  nell'orario normale di lavoro.

 

5.    La  qualifica conseguita dall'apprendista deve essere  annotata  sul

  libretto individuale di lavoro.

 

 

6)   Contenuti della formazione.

 

1.    La  formazione  degli  apprendisti ai sensi  dei  decreti  attuativi

  dell'art. 16, legge n. 196/97, riguarderà contenuti di carattere generale

  inerenti  le principali aree di funzionamento aziendale e contenuti  che

  consentano  l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie  per

  adibire  proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale  di

  riferimento.

 

2.     Le  attività  formative,  in  relazione  alla  professionalità   da

  acquisire, rientrano tra quelle di seguito riportate:

 

a)   competenze relazionali;

b)   organizzazione ed economia;

c)   disciplina del rapporto di lavoro;

d)   sicurezza sul lavoro;

e)    conoscenza  dei  prodotti  e  dei  servizi  di  settore  e  contesto

  aziendale;

f)    conoscenza  e applicazione delle basi tecniche e scientifiche  della

  professionalità;

g)   conoscenza ed utilizzazione delle tecniche e dei metodi di lavoro;

h)   conoscenza e utilizzazione di strumenti e tecnologie di lavoro anche

con riferimento all'area informatica;

i)   conoscenza e utilizzazione di misure di sicurezza individuale e

tutela ambientale;

l)   conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

 

3.      Il    consolidamento    dell'intervento    formativo    funzionale

  all'acquisizione di conoscenze linguistico/matematiche e finalizzato ad un

  più proficuo utilizzo dell'apprendista, può essere garantito nell'ambito

  di  moduli  predisposti  dall'Azienda anche  relativamente  al  restante

  personale.

 

 

7)   Tutor.

 

1.    Le  Parti  stipulanti si impegnano ad attivare iniziative  congiunte

  presso  le  istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive

  previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM

  8.4.98 per i lavoratori impegnati in qualità di tutore.

 

 

8)   Sfera di applicazione.

 

1.   L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese

  nelle aree operative e di base di cui alla classificazione del personale

  con esclusione delle figure con funzioni di coordinamento e controllo.

 

2.    Ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 16, comma 2, legge  n.

  196/97, è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani

  in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica

  professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, con i limiti di un

  impegno formativo ridotto.

 

 

9)   Proporzione numerica.

 

1.    Il numero degli apprendisti non può superare a livello regionale  il

  10% dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente occupati al 31

  dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Tale limite potrà

  essere  elevato fino ad un ulteriore 5% nell'ambito del    livello  di

  contrattazione.

  Nelle  aziende di cui all'elenco allegato all'art. 1, comma 1, lett.  B,

  il  numero  di apprendisti non può superare il 15% calcolato secondo  il

  criterio  di  cui  al  presente  comma. Tale  percentuale  potrà  essere

  specificata per ciascuna Azienda in fase di armonizzazione contrattuale.

 

 

10)  Durata.

 

1.    La durata del rapporto di apprendistato è fissata, in relazione alla

  qualifica da conseguire, secondo lo schema di seguito riportato:

 

area base        18 mesi

area operativa   36 mesi

 

2.    Ai  fini  della  certificazione  dell'idoneità  all'esercizio  delle

  mansioni che hanno formato oggetto dell'apprendistato, l'Azienda rilascia

  relativo  attestato  sulla  base delle esperienze  maturate  nell'intero

  periodo  di apprendistato. Ove il giudizio finale non risulti  positivo,

  l'apprendista sosterrà prove di idoneità.

 

3.    Fatte  salve  le norme di legge, la Società, valutate le  condizioni

  tecniche,  organizzative  e  produttive, sussistendo  le  condizioni  di

  idoneità,  procederà,  al  termine del periodo  di  apprendistato,  alla

  trasformazione a tempo indeterminato del relativo contratto.

 

 

11)  Informativa.

 

La   Società,   nell'ambito  dell'incontro  annuale,  informerà   le   RSA

stipulanti, sull'andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato

e delle relative attività formative.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  Parti stipulanti s'impegnano a realizzare congiuntamente, entro il 

semestre 2001, un progetto pilota con l'impiego dei finanziamenti  di  cui

al   Fondo   Sociale   Europeo  o  ad  altri  fondi  nazionali,   per   la

sperimentazione di nuovi modelli formativi dell'apprendistato,  anche  nel

quadro  del confronto e della ricerca di soluzioni sul più vasto  problema

occupazionale.

 

 

 

Art. 28 - Orario di lavoro.

 

1.   Il regime dell'orario di lavoro deve essere funzionale ad un ottimale

  utilizzo  del  personale  in  relazione alle  reali  esigenze  operative

  realizzando  concretamente la coincidenza tra la  disponibilità  teorica

  della forza lavoro e la prestazione effettiva di lavoro all'interno  del

  processo produttivo.

 

2.    L'orario  contrattuale di lavoro è di 36 ore settimanali concentrate

  di norma in 6 o 5 giorni in correlazione alle esigenze tecnico produttive.

  Conseguentemente,  in  tale ambito, fatto salvo quanto  richiesto  dalle

  esigenze  organizzative che caratterizzano la prestazione lavorativa  di

  specifiche  figure  professionali, l'orario  giornaliero  è,  di  norma,

  rispettivamente di 6 o di 7 ore e 12 minuti.

 

3.    Le tabelle relative all'orario di lavoro verranno rese note mediante

  affissione nei luoghi di lavoro; eventuali variazioni verranno comunicate

  agli interessati di norma con un preavviso di 48 ore.

 

4.    L'osservanza dell'orario di lavoro, quale elemento essenziale  della

  prestazione lavorativa, costituisce un obbligo per il lavoratore.

 

5.    L'accertamento  in ordine al rispetto dell'orario  di  lavoro  verrà

  effettuato,  di  norma,  mediante l'impiego di  sistemi  di  rilevazione

  automatica.

 

6.    L'orario di lavoro settimanale concentrato su 6 giorni è normalmente

  ripartito dal lunedì al sabato.

 

7.    L'orario di lavoro settimanale concentrato su 5 giorni è normalmente

  ripartito dal lunedì. al venerdì con un intervallo da 30 a 60 minuti  in

  relazione   alle  esigenze  di  servizio  che  comporta  un  conseguente

  prolungamento fino al completamento dell'orario giornaliero d'obbligo. La

  determinazione  della durata di detto intervallo, entro i  limiti  sopra

  citati,  sarà definita nell'ambito del 2° livello di contrattazione.  In

  detto orario di lavoro il giorno infrasettimanale non lavorativo coincide

  normalmente con il sabato.

 

8.    Nelle  strutture  le  cui esigenze richiedano un'organizzazione  del

  lavoro articolata in via ordinaria su 6 giorni della settimana, la Società

  potrà  prestabilire schemi di rotazione del personale, con 5 prestazioni

  giornaliere a settimana per ciascun lavoratore, ovvero con alternanza di

  gruppi di lavoratori predeterminati nelle prestazioni, con rotazione sulla

  generalità  degli  interessati. Detta soluzione,  ove  impegni  un  arco

  temporale  superiore a 30 giorni, formerà oggetto di  confronto  con  la

  Delegazione  sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art.  5,

  comma  3, del presente CCNL. La relativa procedura si intenderà comunque

  esaurita decorsi 9 giorni dalla data di fissazione dell'incontro. Ove la

  stessa  non  si concluda positivamente, le Parti assumeranno le  proprie

  autonome determinazioni.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

In  coerenza  con  quanto previsto dai commi 2 e 5 del presente  articolo,

l'Azienda introdurrà sistemi automatici di rilevazione dell'orario.

A  tal  fine,  entro il 28.2.01, l'Azienda s'impegna a rappresentare  alle

OO.SS. stipulanti il relativo progetto esecutivo, la cui attuazione  dovrà

trovare progressiva realizzazione entro il 31.12.01.

Nelle  more  dell'attuazione di quanto sopra espresso, le Parti  si  danno

atto  che  l'orario  di  lavoro osservato dal lavoratore  verrà  rilevato,

laddove  già  non  assicurato da sistemi automatici, dalla  documentazione

amministrativa  sottoscritta dal dipendente, nel rispetto delle  procedure

aziendali.

Rispetto  a quanto sopra è facoltà del dipendente richiedere gli eventuali

riscontri sull'orario.

 

1)   Orario a turno unico.

 

1.    Nelle strutture ove il lavoro è organizzato su turno unico, al  fine

  di  soddisfare  le esigenze derivanti dall'articolazione dell'orario  di

  servizio, il personale può essere chiamato ad osservare:

 

a)   orario sfalsato:

 

anticipando   o   posticipando  l'inizio  della   prestazione   lavorativa

giornaliera e correlativamente anticipando e posticipando il termine della

stessa, fino ad un massimo di 2 ore rispetto al normale orario di lavoro;

 

b)   orario spezzato:

 

è   attuato   nell'ambito   dell'organizzazione  dell'orario   settimanale

concentrato  in 5 giorni; la durata di ciascuno dei 2 periodi  giornalieri

non deve essere, in via normale, inferiore a 2 ore per tutti i lavoratori,

con  un  intervallo giornaliero pari ad almeno 1 ora e non superiore  a  2

ore.

 

Prima  di  dare  attuazione  ai regimi sub a) e  b)  i  relativi  progetti

formeranno  materia di confronto con la Delegazione Sindacale  individuata

secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, nel rispetto delle procedure

di cui al presente CCNL.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Al  personale che osserva l'orario di cui al precedente punto sub b) viene

riconosciuto, per i giorni di effettiva presenza in servizio,  un  "ticket

restaurant"  alle condizioni e secondo le modalità di cui  alla  normativa

contrattuale vigente.

 

 

2)   Orario su turni.

 

1.    In  considerazione delle peculiari caratteristiche  del  servizio  e

  della correlata necessità di garantire i prefissati standard di qualità,

  può essere adottato l'orario di lavoro su turni nel rispetto dei seguenti

  criteri direttivi:

 

a)    articolazione dell'orario di lavoro su 2 o più turni giornalieri, la

  cui durata, di norma, non può superare le 8 ore;

b)   possibilità di istituire e modificare turni per periodi non superiori

  ad  un  mese ed a fronte di particolari esigenze, sentita la Delegazione

  sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3,  del

  presente CCNL;

c)    attuazione di schemi di turnazione strettamente correlati ai  flussi

  di traffico, sia per quanto riguarda l'articolazione dei turni di lavoro

  che la composizione degli stessi;

d)    determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base

  di  una  media  plurisettimanale, fermo restando il  limite  di  36  ore

  settimanali.  Il superamento del limite del normale orario  contrattuale

  settimanale  non    luogo a compenso per lavoro  straordinario  purché

  mediamente, nell'arco di un mese, il limite stesso venga rispettato. Ove

  ciò non si verifichi, eventuali differenze in più o in meno, daranno luogo

  ai trattamenti contrattualmente previsti.

  Prima  di dare attuazione a detto regime, i relativi progetti formeranno

  materia  di  confronto con la Delegazione Sindacale individuata  secondo

  quanto  previsto dall'art. 5, comma 3, nel rispetto delle  procedure  di

  cui  al  presente CCNL. Ove tale regime di orario riguardi, per  ragioni

  contingenti   legate  all'operatività  del  servizio,  un   periodo   di

  applicazione   contenuto  nel  limite  di  un  mese,   detta   procedura

  s'intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla data di  fissazione

  dell'incontro.  Ove  la stessa non si concluda positivamente,  le  Parti

  assumeranno le proprie autonome determinazioni;

e)    durante le soste fuori sede di lavoro il personale in servizio negli

  uffici ambulanti, natanti e aerei, in servizio viaggiante di messaggere e

  il  personale  comandato a prestare servizio di trasporto  dei  dispacci

  postali da Comune a Comune con automezzi della Società, è considerato in

  servizio a tutti gli effetti fino al limite massimo di 4 ore per soste non

  superiori alle 6 ore;

f)    la  rotazione fra i vari turni è obbligatoria per tutto il personale

  fatti salvi i casi di esclusione disciplinati da norme di legge oppure le

  ipotesi  in  cui detta rotazione si presenti incompatibile con  diritti,

  obblighi e divieti previsti dalla legge;

g)     in   relazione  a  sopravvenute  esigenze  operative  di  carattere

  straordinario, la variazione del turno giornaliero assegnato  nonché  lo

  spostamento del giorno libero dal servizio non coincidente con il riposo

  settimanale verranno comunicati al lavoratore con un preavviso, di norma,

  di 48 ore;

h)    i  casi  di limitazione e di esclusione dal turno notturno  verranno

  regolati in conformità con quanto previsto dal D.lgs. n. 532/99;

i)   in ogni caso, la distribuzione dell'orario di lavoro deve essere tale

  da favorire il massimo contenimento del lavoro straordinario.

 

 

 

Art. 29 - Flessibilità dell'orario.

 

1.     Nell'unità  organizzativa  può  essere  introdotto  un  regime   di

  flessibilità dell'orario giornaliero di lavoro.

 

2.    Detto  orario può essere introdotto da parte dell'Azienda, ovvero  a

  richiesta  del  personale,  compatibilmente con  le  condizioni  tecnico

  operative, tenendo conto di criteri che garantiscano:

 

-    il pieno soddisfacimento delle esigenze della clientela;

-     la massima efficienza dell'organizzazione della struttura produttiva

  sia  ai fini del servizio offerto che della prestazione lavorativa degli

  addetti;

-     il mantenimento dell'equa distribuzione dei carichi di lavoro tra le

  unità in servizio;

-    nessun aggravio di spesa.

 

3.   Restano, pertanto, esclusi dall'orario flessibile:

 

-     i lavoratori che di norma esplicano la propria attività negli uffici

  operativi articolati su unico turno di lavoro giornaliero e quelli addetti

  a specifici processi produttivi a fasi interconnesse;

-    gli autisti;

-    il personale di custodia;

-    il personale in missione;

-    il personale che opera in squadra.

 

4.    La  flessibilità si articola su una fascia massima di 60 minuti,  in

  posticipo  rispetto  al  normale  inizio  dell'orario  di  lavoro,   con

  compensazione giornaliera. La scelta dell'orario di entrata, nell'ambito

  della  fascia, è operata dal singolo dipendente volta per  volta,  senza

  necessità di preavviso, determinandosi di conseguenza l'orario di uscita.

 

5.    Ove  non  ricorra  un diverso titolo di assenza,  tutte  le  entrate

  successive  al termine della predetta fascia oraria saranno  considerate

  come  ritardi  mentre  tutte le uscite anticipate  rispetto  al  termine

  dell'orario   di  lavoro  determinato  con  le  modalità  sopraindicate,

  costituiranno, salvo diverso titolo, assenza ingiustificata.

 

 

 

Art. 30 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.

 

1.    Il  personale,  fermo  restando quanto previsto  dalla  legislazione

   vigente  in  materia,  non può esimersi, salvo giustificato  motivo  di

   impedimento, dall'effettuare lavoro straordinario, festivo e notturno, che

   venga richiesto dalla Società.

 

2.    È  considerato  straordinario il lavoro eseguito  oltre  il  normale

   orario   contrattuale   di   lavoro,   autorizzato   dal   responsabile

   dell'ufficio/unità di appartenenza per accertate esigenze di servizio e

   registrato come tale, anche in conformità con le previsioni di  cui  al

   precedente art. 28, nei sistemi di documentazione dell'orario di lavoro.

 

3.    Fermi  restando  i  limiti di legge vigenti  in  materia  di  lavoro

   straordinario, viene fissato un limite massimo complessivo di  250  ore

   annue per ciascun lavoratore. Detti limiti, anche in analogia con quanto

   previsto  dalle  normative  vigenti, potranno  essere  superati  quando

   sussistano eccezionali esigenze tecnico-produttive e/o nei casi di forza

   maggiore.

   In  caso  di superamento non occasionale del citato limite massimo,  le

   misure,  idonee a garantirne il relativo contenimento, saranno  oggetto

   di  confronto tra la Direzione dell'unità produttiva interessata  e  le

   RSU  competenti alle quali saranno semestralmente forniti  i  dati  del

   lavoro straordinario effettuato nell'unità produttiva medesima.

 

4.    È  considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21 e  le

   ore 7.

 

5.   Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e

   trovare   obiettiva   giustificazione  in  necessità   imprescindibili,

   indifferibili e di durata temporanea.

 

6.    Il  lavoratore chiamato ad effettuare prestazioni straordinarie deve

   esserne informato almeno 2 ore prima del termine del normale orario  di

   lavoro e, compatibilmente con le esigenze di servizio, effettuare  tali

   prestazioni senza soluzione di continuità con il lavoro ordinario.

 

7.    Nel caso di prestazioni straordinarie rese non in continuità con  il

   normale orario di lavoro o comunque richieste dopo il termine dell'orario

   normale, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione per il tempo di

   effettivo lavoro con un minimo di 1 ora.

 

8.    Per  il lavoro straordinario, festivo e notturno sono corrisposti  i

   compensi stabiliti nella parte economica del presente contratto.

 

9.   Per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali il dipendente

   può scegliere, in luogo del compenso straordinario festivo, di fruire di 1

   giorno di riposo compensativo.

 

10.   Non è consentito al lavoratore trattenersi sul posto di lavoro oltre

   l'orario normale se non deve prestare lavoro straordinario.

 

11.   I  dati  relativi  al  lavoro  straordinario,  aggregati  a  livello

   nazionale  e  disaggregati a livello regionale, formeranno  oggetto  di

   analisi  e  approfondimenti  nell'ambito dei  lavori  dell'Osservatorio

   paritetico nazionale di cui all'art. 8 del presente CCNL.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  Parti, anche nell'ambito dei processi di riorganizzazione dei  sistemi

produttivi  in  atto,  si  impegnano, considerate  le  caratteristiche  di

specifiche  figure  professionali, a ricercare  appropriate  soluzioni  in

materia di regolamentazione del regime salariale connesso alle prestazioni

lavorative  aggiuntive,  coerenti  con  le  peculiarità  del  servizio  da

assicurare.

 

 

 

Art. 31 - Conto ore individuale.

 

1.    In  via  sperimentale,  e fino al 31.12.01,  viene  introdotto,  per

  ciascun  lavoratore, il Conto ore individuale nel quale confluiscono  le

  prime  10 ore delle prestazioni di cui al precedente art. 30 che,  quali

  strumento  di  flessibilità e non in quanto lavoro  straordinario,  sono

  soggette al recupero in forma specifica da parte del personale interessato

  alle condizioni e secondo le modalità che seguono.

 

2.   Optando per il meccanismo del Conto ore individuale, il lavoratore ha

  diritto  al  recupero  delle  ore effettuate oltre  l'orario  d'obbligo,

  confluendo in detto Conto anche quelle che il lavoratore stesso presterà

  fino ad un massimo di ulteriori 110 ore annue.

 

3.    L'opzione  di cui trattasi potrà essere esercitata dal lavoratore  2

  volte  l'anno  in  coincidenza dei mesi di gennaio,  per  il  periodo  1

  febbraio-31 luglio, e di giugno, per il periodo 1 agosto-31 gennaio, e si

  intende fissata per i successivi 6 mesi.

 

4.    Gli  aventi  diritto fruiranno di riposi compensativi  per  giornate

  intere  o  per  gruppi  di ore non inferiori a 2. Detta  fruizione  sarà

  consentita,  compatibilmente  con le esigenze  organizzative  dell'unità

  operativa  di  appartenenza, entro 3 mesi dalla data  di  inoltro  della

  relativa  richiesta. In caso di mancata fruizione, ai termine  di  detto

  periodo,  il lavoratore potrà procedere ai godimento del riposo  con  un

  preavviso di almeno 72 ore.

 

5.   Per le ore eccedenti il normale orario di lavoro che confluiscono sul

  Conto ore individuale viene riconosciuta, per ciascuna delle suddette ore,

  una  maggiorazione del 15% della retribuzione oraria ordinaria calcolata

  secondo i criteri di cui all'art. 62, da liquidarsi secondo le procedure

  in atto.

 

6.    Al  termine  dell'intero  periodo, eventuali  saldi  orari  positivi

  verranno liquidati con la retribuzione oraria ordinaria in atto.

 

7.    A  tutti  i lavoratori sarà garantito riscontro documentale  mensile

  delle ore confluite nel conto in parola e dei relativi movimenti.

 

8.    Con  cadenza  semestrale verranno forniti alle  RSU  e  alle  OO.SS.

  territoriali  competenti  i  dati relativi  all'andamento  dell'istituto

  nell'ambito dell'unità produttiva interessata.

 

9.    I  dati  di  cui  al  comma  8,  aggregati  a  livello  nazionale  e

  disaggregati a livello regionale, formeranno altresì oggetto di analisi e

  approfondimenti  nell'ambito  dei  lavori  dell'Osservatorio  paritetico

  nazionale di cui all'art. 8 del presente CCNL.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Considerata  la  sperimentalità di tale istituto, e  atteso  comunque  che

l'applicabilità  dello  stesso non può non  tenere  conto  delle  esigenze

organizzative  che caratterizzano la prestazione lavorativa di  specifiche

figure  professionali,  si  chiarisce che per quanto  attiene  alle  unità

operative  composte  da  un  solo addetto, i recuperi  verranno  fruiti  a

giornate intere salvo residui.

 

 

 

Art. 32 - Reperibilità.

 

La  Società ha la facoltà di richiedere la reperibilità, fuori dal normale

orario di lavoro e ferma restando l'osservanza del riposo settimanale,  al

personale   in  possesso  di  competenze  e  professionalità  direttamente

correlate  al  funzionamento  di  impianti  e/o  tecnologie  operanti  con

continuità.

 

Il  personale  in  reperibilità,  al  fine  di  effettuare  gli  eventuali

interventi  richiesti, dovrà garantire condizioni di  rintracciabilità,  a

mezzo  di  idonea  strumentazione individuata dalla Società,  in  modo  da

raggiungere il luogo d'intervento nei tempi e con le modalità richieste  e

comunque, di norma, entro 90 minuti dalla relativa chiamata.

 

Per  l'individuazione del personale di cui sopra, la Società provvederà  a

predisporre  opportune turnazioni che favoriscano la più  ampia  rotazione

del  personale  interessato, fatta salva la possibilità,  nell'ambito  dei

lavoratori designati dalla Società stessa, di dare la precedenza a  coloro

che abbiano avanzato specifiche richieste in tal senso.

 

Al personale di cui al presente articolo spettano:

 

a)    per la reperibilità prestata fino a 24 ore, un compenso di £. 40.000

  per  le  giornate  di  sabato, domenica e per gli altri  giorni  festivi

  infrasettimanali, e di £. 30.000 per i restanti giorni della  settimana.

  Ove la reperibilità richiesta risulti a cavallo tra 2 giorni per i quali è

  previsto  un  differente compenso, si provvederà alla  liquidazione  del

  compenso medesimo secondo il criterio della prevalenza;

b)    un  ulteriore  compenso per l'intervento effettuato,  da  liquidarsi

  secondo   le   previsioni  normative  vigenti  in  materia   di   lavoro

  straordinario.  Ove  tale  intervento risulti,  nell'ambito  dell'intera

  reperibilità prevista, inferiore a 1 ora, il compenso di cui al presente

  punto sarà comunque liquidato nella misura minima di 1 ora.

c)    rimborso,  secondo  le procedure in atto in Azienda,  per  le  spese

  eventualmente sostenute in caso di intervento.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Per  quanto  attiene al personale eventualmente interessato,  le  relative

figure professionali e/o attività saranno individuate entro e non oltre il

28.1.01 e rese note alle OO.SS. stipulanti.

Per  quanto  attiene invece al personale delle Aziende di  cui  all'elenco

allegato   all'art.  1,  comma  1,  lett.  b),  eventualmente  interessate

dall'istituto  della  reperibilità, le relative figure  professionali  e/o

attività  saranno  individuate, per ciascuna Società, in  occasione  della

prevista fase di armonizzazione contrattuale.

 

 

 

Art. 33 - Permessi.

 

1.    Al  lavoratore  che  ne faccia domanda per giustificati  motivi,  la

  Società accorderà, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi

  fino ad un massimo di 30 ore annue, da recuperare entro il mese successivo

  alla fruizione del permesso stesso.

 

2.    È  riconosciuta  al lavoratore la facoltà di convertire  le  ore  di

  permesso  da recuperare in giornate di permesso retribuito spettanti  in

  luogo delle festività religiose e civili soppresse. Ove il lavoratore non

  eserciti tale facoltà, le ore di permesso retribuite ed eventualmente non

  recuperate,  potranno  essere  oggetto  di  compensazione  con  le   ore

  disponibili nel conto ore individuale.

 

3.   In occasione del matrimonio il lavoratore ha diritto ad un congedo di

  15   giorni   consecutivi  di  calendario,  senza   decurtazione   della

  retribuzione.

 

4.    Ai  sensi della legge n. 53/00 e delle relative norme di attuazione,

  il  lavoratore, in caso di decesso o di documentata grave infermità  del

  coniuge,  anche legalmente separato, o di un parente entro il    grado

  anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica

  del lavoratore, ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito

  all'anno. In tali giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi

  e quelli non lavorativi.

 

5.    Nel  caso  di  più  eventi  luttuosi nel corso  dello  stesso  anno,

  riguardanti parenti entro il 1° grado (genitori, coniuge, figli, fratelli,

  sorelle), i giorni di permesso di cui al comma che precede potranno essere

  fruiti in relazione a ciascuno di tali eventi.

 

6.    Nel caso in cui gli eventi di cui ai commi 4 e 5 si siano verificati

  fuori della provincia ove è ubicata la sede di lavoro, il lavoratore potrà

  fruire, oltre ai 3 giorni di permesso di cui sopra, di ulteriori 2 giorni

  di calendario non retribuiti.

 

7.    I  giorni  di  permesso di cui ai commi che precedono  sono  fruiti,

  previa  comunicazione  dell'evento e dei giorni da utilizzare,  comunque

  entro 7 giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave

  infermità  o  della  necessità  di provvedere  a  conseguenti  specifici

  interventi  terapeutici.  L'interessato  dovrà  presentare  la  relativa

  documentazione nel rispetto della normativa vigente.

 

8.    Nel  caso  di  grave infermità dei soggetti di cui al  comma  4  del

  presente articolo possono essere concordate, nel rispetto delle norme di

  attuazione della legge n. 53/00 e in alternativa all'utilizzo dei giorni

  di  permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa,

  anche  per  periodi superiori a 3 giorni, ferma restando  una  riduzione

  complessiva dell'orario di lavoro pari a 3 giorni.

 

9.   La Società può inoltre concedere al lavoratore, per ragioni familiari

  o  personali  e  compatibilmente con le esigenze di  servizio,  permessi

  speciali non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni nell'anno solare,

  nonché  permessi di breve durata non superiori a 2 ore per gravi motivi,

  con facoltà di corrispondere la retribuzione.

 

 

 

Art. 34 - Aspettativa.

 

A)   Per motivi di famiglia e/o personali.

 

1.    Il  lavoratore, ai sensi della legge n. 53/00 e delle relative norme

  di attuazione, può richiedere per gravi e documentati motivi relativi alla

  situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di

  cui all'articolo 433 C.C. anche se non conviventi, nonché dei portatori di

  handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi, un

  periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni

  nell'arco della vita lavorativa.

 

2.    Durante  tale  periodo il lavoratore conserva il  posto  di  lavoro.

  L'aspettativa comporta la perdita dell'intera retribuzione, non determina

  decorrenza  dell'anzianità ad alcun fine e non  è  computabile  ai  fini

  previdenziali. Per tale periodo il lavoratore può procedere al  riscatto

  ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri

  della prosecuzione volontaria.

 

3.   Il limite di 2 anni è calcolato secondo il calendario comune.

 

4.    L'Azienda  è tenuta entro 10 giorni dalla richiesta dell'aspettativa

  ad esprimersi sulla stessa ed a comunicarne l'esito al dipendente. In caso

  di diniego o di concessione parziale, motivati dall'Azienda sulla base di

  esigenze  organizzative e produttive, che non consentono la sostituzione

  del  dipendente,  il lavoratore potrà richiedere che  la  domanda  venga

  riesaminata nei successivi 15 giorni.

 

5.    Al  rientro  in servizio, ove necessario, allo scopo di favorire  il

  reinserimento nell'attività lavorativa, il personale potrà essere avviato

  a specifici corsi di formazione.

 

 

B)   Per servizio militare.

 

1.    La  chiamata  alle  armi per adempiere gli obblighi  di  leva  o  il

  richiamo  alle  armi per qualunque esigenza delle Forze  Armate,  nonché

  l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio  militare

  obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in

  periodo di prova, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto

  per tutto il periodo del servizio militare di leva. I lavoratori obiettori

  di  coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto,

  anche.  in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro  per

  tutta la durata del servizio.

 

2.    Entro  30  giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata  in

  attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione della Società

  per  riprendere  servizio.  In  mancanza  il  lavoratore  è  considerato

  dimissionario.

 

3.    Il  periodo di tempo trascorso, in costanza di rapporto, in servizio

  militare  di leva viene computato a tutti gli effetti quale  periodo  di

  servizio prestato.

 

4.    I  dipendenti  richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione

  del posto e percepiscono lo stipendio e gli assegni personali di cui sono

  provvisti, per un periodo massimo di 60 giorni; successivamente  a  tale

  periodo la Società corrisponderà l'eventuale differenza fra lo stipendio

  in godimento e quello erogato dalla Amministrazione militare.

 

5.    La  disposizione di cui al punto 4 è applicabile anche al  personale

  con  contratto  a  tempo determinato, fino alla scadenza  del  contratto

  stesso.

 

 

C)   Per volontariato e servizio civile.

 

1.    La  Società  può  concedere,  compatibilmente  con  le  esigenze  di

  servizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai

  lavoratori   che   ne  facciano  richiesta  in  quanto   aderenti   alle

  Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11.8.91 n. 266. A  tali

  lavoratori potrà essere inoltre riconosciuta la possibilità di usufruire,

  compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, delle forme di

  flessibilità  dell'orario  di  lavoro o delle  turnazioni  previste  dal

  presente CCNL.

 

2.    La  Società  può  concedere,  compatibilmente  con  le  esigenze  di

  servizio, ai lavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile

  o  cooperante  ai  sensi  degli artt. 31 e 32, legge  26.2.87  n.  49  e

  successive modificazioni, che intendano prestare la loro opera in Paesi in

  via  di sviluppo, un periodo di aspettativa di durata anche superiore  a

  quella massima di 1 anno.

 

3.    L'aspettativa  di cui ai 2 commi che precedono comporta  la  perdita

  dell'intera retribuzione e determina la sospensione del rapporto di lavoro

  a tutti gli effetti.

 

4.   Qualora l'effettuazione del periodo di servizio civile all'estero dia

  luogo  alla definitiva dispensa dalla ferma militare obbligatoria, detto

  periodo  sarà  equiparato a tutti gli effetti contrattuali  al  servizio

  militare   vero  e  proprio,  e  ciò  previa  presentazione,  da   parte

  dell'interessato,  del  foglio matricolare  e  della  relativa  dispensa

  rilasciati dal Ministero della Difesa.

 

 

D)   Per ricoprire cariche pubbliche elettive.

 

1.    Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, chiamato

  a  svolgere  funzioni  pubbliche elettive nonché  eletto/designato  alle

  cariche di amministratore locale, viene concesso, a richiesta, un periodo

  di  aspettativa non retribuita, anche per tutta la durata  del  mandato,

  secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in

  materia.

 

2.    Il  lavoratore che al termine dell'aspettativa di cui ai  precedenti

  commi  non  riprenda servizio senza giustificato motivo sarà considerato

  dimissionario.

 

 

Dichiarazione dell'Azienda.

 

In   occasione   di   calamità  naturali,  l'Azienda  valuterà   eventuali

specificità  connesse con l'attività di volontariato  di  cui  al  DPR  n.

613/94.

 

 

 

Art. 35 - Ferie.

 

1.    Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno successivo a quello  di

   assunzione, un periodo annuale di ferie di 32 o 27 giorni lavorativi, a

   seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5

   giorni.

   Per  l'anno  solare di assunzione spetta ai dipendenti  un  periodo  di

   ferie  pari  a  1/12  per  ogni mese di servizio  o  frazione  di  esso

   superiore a 15 giorni, prestati o da prestare nell'anno medesimo.

 

2.    I  periodi  di  ferie di cui al comma 1 non sono  comprensivi  delle

   festività soppresse.

 

3.    Il  periodo di ferie è programmato dalla Società tenendo conto delle

   eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze  di

   servizio.  La  fruizione  delle ferie avviene nel  rispetto  dei  turni

   stabiliti.

   In  caso  di variazione, per imprevedibili esigenze organizzative,  del

   periodo   di  ferie  già  autorizzato,  comunicata  dalla  Società   al

   lavoratore  con un preavviso inferiore a 60 giorni rispetto  all'inizio

   del  periodo  stesso, la Società medesima è tenuta  al  rimborso  delle

   spese  già  sostenute dall'interessato, non recuperabili e  idoneamente

   documentate, conseguenti alla prenotazione di eventuali soggiorni al di

   fuori  della  propria località di residenza, ivi comprese  le  relative

   spese di viaggio.

 

4.    La  Società  assicura  comunque al  lavoratore  il  godimento  di  2

   settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno-30 settembre.

 

5.   Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie e la sostituzione

   di esse con compenso alcuno, salvo quanto specificato al comma successivo.

 

6.    La  cessazione  del  rapporto di lavoro, per qualsiasi  motivo,  non

   pregiudica il diritto alle ferie maturate e pertanto, in tal  caso,  il

   lavoratore ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio

   prestati, considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni,

   ovvero  alla  relativa indennità sostitutiva. In caso  di  decesso  del

   lavoratore detta indennità spetta agli aventi causa.

 

7.    In  caso  di  particolari esigenze di servizio che non abbiano  reso

   possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di

   impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza

   obbligatoria,  le  ferie potranno essere fruite entro  il    semestre

   dell'anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale,

   e  compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la

   fruizione delle residue fede entro il mese di aprile dell'anno successivo

   a quello di spettanza.

 

8.    Il  decorso  delle ferie è interrotto nel caso in cui,  nel  periodo

   delle ferie stesse, sopraggiunga un'infermità di natura tale da comportare

   un  ricovero ospedaliero, regolarmente certificato, anche  di  un  solo

   giorno. In tal caso il lavoratore deve darne tempestivamente notizia alla

   Società.

 

9.    Qualora  il  lavoratore  non sia stato espressamente  autorizzato  a

   fruire, in prosecuzione del periodo di ferie programmato, dei giorni di

   fede  non  goduti  per i motivi di cui al precedente comma,  egli  avrà

   l'obbligo  di  presentarsi in servizio al termine del periodo  di  fede

   precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, dell'assenza

   per le cause di cui al comma che precede.

 

10.  La Società può richiamare il dipendente prima del termine del periodo

   di  ferie per imprevedibili esigenze organizzative, ferma restando,  di

   norma, la possibilità del dipendente di completare il predetto periodo. Al

   dipendente spettano, in tal caso, l'indennità di missione di cui all'art.

   39 per il tempo trascorso in viaggio, il rimborso, previa esibizione di

   idonea documentazione, delle spese di viaggio nonché di quelle ulteriori

   inutilmente  sostenute e non recuperabili, in conseguenza del  predetto

   richiamo.

 

 

 

Art. 36 - Giorni festivi.

 

1.   Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti

  come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili e di seguito elencati:

 

-    25 aprile (anniversario della Liberazione);

-    1° maggio (festa del Lavoro);

-    1° gennaio (Capodanno);

-    6 gennaio (Epifania);

-    lunedì dopo Pasqua;

-    15 agosto (festa dell'Assunzione);

-    1° novembre (Ognissanti);

-    8 dicembre (Immacolata Concezione);

-    25 dicembre (S. Natale);

-    26 dicembre (S. Stefano).

 

  Viene  altresì  riconosciuto come giorno festivo la  ricorrenza  del  S.

  Patrono della località in cui il dipendente presta la propria opera.

 

2.   Il personale ha diritto a 1 giorno di riposo settimanale di almeno 24

  ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica. Per i lavoratori

  turnisti  il riposo può essere fissato in altro giorno della  settimana,

  cosicché  la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre  viene

  considerato festivo il giorno fissato per il riposo.

 

3.    Ai lavoratori che prestano servizio nei giorni di cui ai commi 1 e 2

  spetta il trattamento economico di cui all'art. 62.

 

4.   I lavoratori che effettuino prestazioni lavorative nel normale giorno

  di riposo settimanale per almeno 4 ore, hanno diritto a un'intera giornata

  di  riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso di cui al

  precedente comma 3.

 

5.    Qualora  le  festività di cui al comma 1 coincidano con la  domenica

  ovvero,  per i soli lavoratori turnisti, in altro giorno della settimana

  fissato come riposo settimanale, al lavoratore spetta, oltre alla normale

  retribuzione  mensile, un ulteriore trattamento economico pari  ad  1/26

  della retribuzione base mensile. Ove le stesse festività coincidano con la

  domenica  e  questa,  per il personale turnista, sia considerata  giorno

  lavorativo, non spetta al personale medesimo l'erogazione del trattamento

  economico di cui al presente comma, fermi restando quelli diversi previsti

  dal presente CCNL.

 

6.   In relazione al combinato disposto della legge 5.3.77 n. 54 e del DPR

  28.12.85  n.  792, a compensazione e in luogo delle festività  civili  e

  religiose  soppresse,  vengono  riconosciute  4  giornate  di   permesso

  retribuito all'anno. Tali permessi sono fruiti, compatibilmente  con  le

  esigenze  organizzative e produttive, nell'anno di riferimento.  Ove  le

  relative  giornate  non  fossero fruite entro detto  termine,  l'Azienda

  provvederà ad imputare, a tale titolo, i primi giorni di fede goduti dal

  lavoratore nell'anno medesimo.

 

7.    Ai  lavoratori appartenenti alle Chiese cristiane avventiste e  alla

  religione  ebraica viene riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta,

  del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro

  della  flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi

  22.11.88 n. 516 e 8.3.89 n. 101.

 

8.    In relazione al comma che precede, le ore lavorative non prestate il

  sabato  sono  recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi  senza

  diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

 

 

 

Art. 37 - Trasferimenti.

 

a)   Area Operativa e Area di Base.

 

1.    Lo spostamento definitivo e senza limiti di durata del lavoratore ad

   altro luogo di lavoro, ovvero ad altra sede di lavoro distante più di km.

   30 dalla sede di lavoro di provenienza nell'ambito dei Comuni di Milano,

   Roma e Napoli, configura ipotesi di trasferimento, che può essere disposto

   unicamente per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

   Nel  disporre il trasferimento la Società terrà conto delle  condizioni

   personali e familiari del lavoratore interessato.

 

2.   Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con un preavviso

   rispettivamente  non  inferiore a 45 giorni, ovvero  a  60  giorni  nei

   confronti del lavoratore senza o con famiglia a carico. La Società,  in

   caso di particolari esigenze di servizio, può disporre il trasferimento

   con un preavviso inferiore rispetto ai predetti termini, erogando per il

   restante periodo le indennità previste in caso di missione.

 

3.   Il lavoratore, di età superiore a 55 anni se uomo o 50 anni se donna,

   può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente

   motivati da parte aziendale.

 

4.    Nel  caso  di  lavoratori  portatori di handicap  o  di  genitori  o

   familiari che assistano un disabile, ovvero di lavoratori affetti dalle

   patologie  di  particolare  gravità di cui all'art.  40,  comma  1,  il

   trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non può avvenire se non

   con il consenso della persona interessata.

 

5.   Qualora il lavoratore richieda alla Società di riesaminare le ragioni

   oggettive di cui al comma 1, potrà anche designare un componente della RSU

   o un rappresentante sindacale di una O.S. firmataria del presente CCNL,

   per  farsi  assistere nell'incontro con il responsabile della  funzione

   aziendale che ha disposto il trasferimento, assistito a propria volta dal

   responsabile  della  funzione delle risorse  umane  (oggi  Responsabile

   regionale Risorse umane).

 

6.   L'incontro, di cui al comma che precede, dovrà tenersi entro 5 giorni

   dalla data di comunicazione del provvedimento.

 

7.   In caso di trasferimento il lavoratore ha diritto:

 

-    al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco nonché all'indennità

  di  missione  per  il tempo trascorso in viaggio nelle  misure  indicate

  nell'art. 39 del presente CCNL;

-     a  un'indennità di prima sistemazione, secondo le misure di  seguito

  riportate:

 

        distanza            indennità

                        

>  30 e = o < a km.  50    4  mensilità

>  50 e = o < a km. 100    8  mensilità

> 100 e = o < a km. 150   12  mensilità

 

8.    I rimborsi e le indennità di cui al precedente comma sono dovuti nel

   caso in cui il trasferimento comporti l'effettivo cambio di residenza o di

   domicilio  del dipendente e dei componenti del proprio nucleo familiare

   conviventi a carico.

 

9.    Le indennità indicate nella tabella di cui al comma 7 sono computate

   sulla  retribuzione di cui all'art. 56 e non sono utili ai  fini  della

   retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il TFR.

 

10.   Per le operazioni inerenti all'eventuale trasloco, il lavoratore  ha

   diritto  di richiedere un permesso retribuito fino ad un massimo  di  3

   giorni.

 

11.   Il trasferimento può essere altresì disposto, compatibilmente con le

   esigenze organizzative aziendali, a domanda del lavoratore interessato. In

   tal  caso non competono al lavoratore medesimo i trattamenti di cui  ai

   commi che precedono.

 

12.  Nell'accoglimento delle domande di trasferimento, di cui al comma che

   precede, in presenza di più richieste per la stessa sede di lavoro,  si

   terrà conto, nell'ordine:

 

-    dell'anzianità di servizio;

-    dei carichi familiari;

-    delle necessità di studio del dipendente e/o dei suoi familiari.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

In  caso  di  trasferimento  ad altro luogo di  lavoro  che  comporti  uno

spostamento  inferiore  a km. 30, il preavviso  di  cui  al  comma  2  del

presente articolo viene rispettivamente ridotto a 10 giorni, ovvero  a  15

giorni nei confronti del lavoratore senza o con famiglia a carico; in  tal

caso non trova applicazione quanto previsto ai commi 5 e 6.

 

 

b)   Area Quadri.

 

Nei  casi  di  trasferimento per esigenze di servizio ad  altro  luogo  di

lavoro, al personale inquadrato nell'Area Quadri, in considerazione  della

specificità  del ruolo ricoperto, saranno riconosciuti, nei  limiti  della

normalità:

 

-     il  rimborso delle spese sostenute per il trasloco e per il  viaggio

  per    e  per  i componenti del proprio nucleo familiare conviventi  a

  carico;

-      il   rimborso  dell'indennizzo  dovuto  in  ipotesi  di  anticipata

  risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato;

-     la  concessione  dei  giorni  di  permesso  retribuito  strettamente

  necessario al l'effettuazione del trasloco, nonché di brevi permessi atti

  ad agevolare il primo inserimento nella nuova sede di lavoro.

 

Sarà inoltre riconosciuta l'indennità di prima sistemazione nelle seguenti

misure:

 

        distanza           indennità

           

>  30 e = o < a km. 100   4  mensilità

> 100 e = o < a km. 200   8  mensilità

> 200 e = o < a km. 300  12  mensilità

 

I  rimborsi  e le indennità di cui sopra sono dovuti nel caso  in  cui  il

trasferimento comporti l'effettivo cambio di residenza o di domicilio  del

dipendente  e  dei  componenti del proprio nucleo familiare  conviventi  a

carico.

 

Le  indennità  indicate  nella tabella che precede  sono  computate  sulla

retribuzione  di  cui  all'art.  56  e  non  sono  utili  ai  fini   della

retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il TFR.

 

Il  Quadro,  di  età superiore a 60 anni se uomo o 55 anni se  donna,  può

essere  trasferito  solo  in casi di carattere eccezionale,  adeguatamente

motivati da parte aziendale.

 

Nel  caso  di  Quadri portatori di handicap o di genitori o familiari  che

assistano  un  disabile, ovvero di lavoratori affetti dalle  patologie  di

particolare  gravità  di  cui  all'art. 40,  comma  1,  il  trasferimento,

indipendentemente dalla distanza, non può avvenire se non con il  consenso

della persona interessata.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

La  Società,  in relazione ad eventuali trasferimenti verso isole  minori,

promuoverà  apposita ricerca interna di personale su tutto  il  territorio

nazionale per il reperimento delle relative risorse seguendo, nell'ordine,

i sotto elencati criteri preferenziali:

 

-     residenti in atto nell'isola o nell'arcipelago, con disponibilità di

  propria abitazione;

-     già  residenti (non più in atto), con attuale possibilità di propria

  abitazione nell'isola o nell'arcipelago;

-    non residenti, con possibilità abitativa presso familiari di 1° grado

  residenti nell'isola o nell'arcipelago;

-    non residenti, con possibilità abitativa presso parenti di 2° grado e

  oltre residenti nell'isola o nell'arcipelago.

 

 

 

Art. 38 - Trasferimenti collettivi.

 

1.    I  trasferimenti collettivi, intendendosi per tali, di norma, quelli

  conseguenti  a  processi  di riorganizzazione e/o  ristrutturazione  e/o

  trasformazione  aziendale  anche derivanti da innovazioni  tecnologiche,

  formeranno  oggetto  di  confronto con le OO.SS. stipulanti  secondo  le

  modalità di cui all'art. 2 del presente CCNL.

 

2.   L'individuazione dei lavoratori da trasferire avverrà nel rispetto di

  criteri oggettivi individuati d'intesa con le predette Organizzazioni.

 

3.    Al  personale  interessato dai trasferimenti regolati  dal  presente

  articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 7, 8, 9  e  10

  dell'art. 37 che precede.

 

4.    In  relazione  all'attuazione di piani programmatici  che  prevedano

  assunzioni numericamente significative, le Parti si incontreranno, secondo

  le  modalità di cui all'art. 2, lett. A), del presente CCNL, al fine  di

  valutare se sussistano le condizioni per utilizzare in tutto o in  parte

  istanze   di  trasferimento  comportanti  mobilità  interregionale   del

  personale.

 

 

 

Art. 39 - Missione.

 

A)   Area operativa e Area di base.

 

1.    Il  personale inviato in missione fuori della località ove è ubicata

  la  sede di lavoro di provenienza avrà diritto, oltre al rimborso  delle

  spese di viaggio, di vitto e di pernottamento documentate, alla indennità

  di missione in misura proporzionale all'assenza dal posto di lavoro, ivi

  compreso  il  tempo  trascorso in viaggio, nelle misure  indicate  nella

  tabella di cui al successivo comma 4.

 

2.    L'indennità  di  missione non è dovuta per  le  missioni  di  durata

  inferiore a 4 ore, per quelle compiute nelle località di abituale dimora,

  ove questa sia diversa dalla località in cui è ubicata la sede di lavoro,

  nonché nel caso di missioni effettuate in località distanti meno di km. 10

  dalla sede di lavoro o dalla dimora abituale.

 

3.    Agli  effetti  del  raggiungimento del suddetto  limite  minimo,  il

  periodo di 4 ore deve essere continuativo, ancorché compreso in 2 giorni

  consecutivi.

 

4.    Le  misure  dell'indennità spettante al personale in  missione  sono

  fissate nei seguenti importi lordi:

 

AREA DI BASE                        £.  1.250 per le ore diurne

                                        1.850 per le ore notturne

                per complessive        36.000 giornaliere

 

AREA OPERATIVA                          1.700 per le ore diurne

                                        2.500 per le ore notturne

                per complessive        48.800 giornaliere

 

5.    L'indennità  di  missione  è concessa  al  personale,  anche  se  in

  aspettativa  per malattia, quando sia chiamato per essere  sottoposto  a

  visita medico-legale in località diversa da quella della sede di lavoro.

 

6.    Al  personale chiamato in località diversa da quella della  sede  di

  lavoro,  quale  testimone in procedimenti penali o  civili,  per  essere

  ascoltato su fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta

  l'indennità di missione di cui ai commi che precedono, dedotta la  somma

  eventualmente liquidata dall'Autorità giudiziaria.

 

7.    Eventuali assenze per ferie durante la missione vengono dedotte  dal

  periodo di missione e non devono comportare oneri per la Società.

 

8.   Qualora il dipendente in fede venga richiamato in servizio per essere

  inviato  in  missione,  la durata della stessa si  computa  dall'ora  di

  partenza  dal luogo in cui il dipendente si trova in fede  a  quella  di

  ritorno nello stesso luogo o nella sede di servizio.

 

9.     Al   dipendente  colpito  da  infortunio  nel  luogo  di   missione

  nell'esercizio    delle    proprie    attribuzioni    si    corrisponde,

  indipendentemente  da quanto può spettare per trattamento  d'infortunio,

  l'indennità  di  missione  fino a quando,  a  giudizio  delle  strutture

  sanitarie preposte, si trovi nell'impossibilità di tornare nella propria

  sede di servizio o di abituale dimora.

 

 

B)   Area Quadri.

 

1.    Il personale inviato in missione fuori della sua sede di lavoro,  ha

  diritto al rimborso - nei limiti della normalità - delle spese documentate

  di viaggio, di vitto e alloggio.

 

2.    Qualora  la  missione  non sia inferiore alle  10  ore  è,  inoltre,

  riconosciuta una quota fissa per il rimborso delle spese non documentabili

  pari  al 2% del minimo tabellare mensile e dell'indennità di contingenza

  per ogni giorno di missione.

 

3.    Qualora la missione abbia una durata pari o superiore a 4 ore e fino

  a 10 ore spetta un'indennità oraria pari a £. 2.350 per le ore diurne e £.

  3.500 per quelle notturne.

 

4.    Nei casi di missione all'estero, la percentuale prevista quale quota

  fissa per spese non documentabili è elevata dal 2% al 4%.

 

5.    Gli  importi erogati a titolo di spese non documentabili  non  fanno

  parte, ad alcun effetto del presente contratto, della retribuzione,  ivi

  compreso il TFR.

 

 

Dichiarazioni a verbale.

 

Ai  fini  e  per  gli  effetti di cui agli artt. 37 e  39  in  materia  di

trasferimenti e missioni si precisa quanto segue:

 

1.   Con l'espressione "sede di lavoro" s'intende la struttura immobiliare

  nella quale è situato il posto di lavoro in cui viene resa la prestazione.

 

2.   Con il termine "località" e l'espressione "luogo di lavoro" s'intende

  l'ambito territoriale di un Comune.

 

3.    Per  determinare la distanza dalla sede di lavoro di  provenienza  a

  quella  di  assegnazione  si  farà riferimento  al  percorso  più  breve

  effettuabile con i normali mezzi di trasporto.

 

4.    Con l'espressione "dimora abituale" e "stabile dimora" s'intende  la

  dimora effettivamente utilizzata, in modo non occasionale, dal lavoratore

  e dai componenti il proprio nucleo familiare conviventi e a carico.

 

5.    Con  l'espressione  "effettivo cambio  di  domicilio"  si  è  inteso

  affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato  dal

  trasferimento  del lavoratore, non debba necessariamente risultare  agli

  effetti anagrafici, potendo essere anche diversamente certificato.

 

 

 

Art. 40 - Assenze per malattie - Trattamento.

 

1.    Il  lavoratore non in prova, assente per malattia, ha  diritto  alla

   conservazione del posto e alla corresponsione dell'intera  retribuzione

   fissa per un periodo di mesi 12. I periodi di malattia che intervengano

   con intervalli inferiori a 30 giorni si sommano ai fini della maturazione

   del predetto periodo di 12 mesi. Nel computo del periodo di 12 mesi non si

   tiene conto delle assenze dovute a patologie di particolare gravità quali

   la malattia oncologica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare e la

   sindrome da immunodeficienza acquisita. In tali casi la retribuzione e la

   conservazione del posto spettano loro fino al limite massimo di 24 mesi,

   salvo quanto previsto al successivo comma.

 

2.    Il  diritto alla conservazione del posto cessa quando il  lavoratore

   anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi e indipendentemente

   dalla  durata dei singoli intervalli raggiunga il limite di 24 mesi  di

   assenza  entro  l'arco  massimo di 48 mesi consecutivi.  I  termini  si

   computano dal 1° giorno del 1° periodo di assenza per malattia.

 

3.   Superati i periodi previsti dai precedenti commi per la conservazione

   del posto, durante i quali decorre l'anzianità, al lavoratore in malattia

   che ne faccia richiesta, verrà concessa l'aspettativa fino a 12 mesi senza

   decorrenza dell'anzianità e senza corresponsione della retribuzione.

 

4.    Trascorsi  i  periodi di assenza previsti dai precedenti  commi,  la

   Società  potrà  procedere  alla  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro

   corrispondendo al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso.

 

5.     L'assenza   per  malattia  deve  essere  comunicata  alla   Società

   immediatamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro  del  giorno

   stesso in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione  di

   tale assenza, salva l'ipotesi di comprovato impedimento.

 

6.    Il lavoratore è tenuto ad inviare il relativo certificato medico  di

   giustificazione  entro  2 giorni dall'inizio  della  malattia  o  della

   eventuale prosecuzione della stessa. Nel computo del predetto termine non

   si considerano i giorni festivi.

 

7.    La  Società ha diritto di disporre visite mediche di controllo dello

   stato  di malattia ai sensi dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300  e  delle

   ulteriori disposizioni vigenti in materia.

   Qualora  il lavoratore durante l'assenza debba, per particolari motivi,

   risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla Società,  ne  dovrà

   dare  preventiva  comunicazione  scritta,  precisando  l'indirizzo   di

   temporanea reperibilità.

 

8.    Il  lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal    giorno  di

   assenza  dal  lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al  datore  di

   lavoro, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore  10

   alle 12 e dalle ore 17 alle 19.

   Il  lavoratore,  che  durante tali fasce orarie  debba  assentarsi  dal

   proprio  domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici

   o   per   altri  giustificati  motivi,  è  tenuto  a  darne  preventiva

   comunicazione alla Società.

 

9.   Il constatato mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi

   sopra indicati comporta la perdita del trattamento di malattia, ai sensi

   delle vigenti disposizioni di legge, ed è sanzionabile con l'applicazione

   di provvedimento disciplinare.

 

10.  Il lavoratore con contratto a tempo determinato, in caso di malattia,

   ha diritto alla retribuzione ed al periodo di comporto nella misura pari

   ad 1/6 della durata del contratto stesso e comunque non oltre la scadenza

   del medesimo.

 

11.   La  fruizione delle cure termali avviene nel rispetto della  vigente

   normativa di legge e, comunque, durante il periodo di riposo per ferie.

 

 

 

Art. 41 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio.

 

1.    A  tutti  i  dipendenti vengono riconosciuti i  permessi  retribuiti

   previsti nell'art. 10, comma 2, legge 20.5.70 n. 300.

 

2.    I  dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  potranno

   usufruire, a richiesta, per il conseguimento di titoli di studio in corsi

   universitari,  post-universitari, di  scuole  di  istruzione  primaria,

   secondaria  e  di qualificazione professionale, statali,  parificate  o

   legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli  di

   studio  legali  o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento

   pubblico,  nonché per la frequenza di corsi organizzati  dalla  UE,  di

   permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore biennali 'pro capite',

   che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempreché il corso al

   quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza, anche in

   ore  parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro, per un numero

   doppio rispetto a quello richiesto a titolo di permesso retribuito.

 

3.    Per  le  ore  di  permesso fruite ai sensi dei commi che  precedono,

   compete all'interessato unicamente la retribuzione fissa, ferma restando

   la  presentazione della documentazione di cui al comma 9 che segue. Nei

   casi di cui al comma 2 del presente articolo, ove l'interessato abbandoni

   il corso di studi o rinunci ai restanti permessi, quando l'una o l'altra

   fattispecie  non  sia  giustificata da causa di  forza  maggiore  o  da

   giustificati   motivi  sopravvenuti,  si  procede  al  recupero   della

   retribuzione. Nel caso di giustificazione, peraltro, le ore di permesso

   già fruite saranno detratte da una eventuale successiva concessione.

 

4.    Ai  sensi dell'art. 5, legge n. 53/00, i dipendenti con rapporto  di

   lavoro a tempo indeterminato, che abbiano almeno 5 anni d'anzianità  di

   servizio,  possono  richiedere un periodo di  congedo,  continuativo  o

   frazionato, non superiore a 11 mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa,

   per  il  completamento della scuola dell'obbligo, il conseguimento  del

   titolo di studio di 2° grado ovvero del diploma universitario o di laurea,

   nonché per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste

   in essere o finanziate dall'Azienda.

 

5.    Durante il periodo di aspettativa per la formazione di cui al  comma

   che precede, il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto

   alla  retribuzione.  Tale periodo non è computabile  nell'anzianità  di

   servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri

   periodi di aspettativa. La relativa domanda deve essere presentata  dal

   lavoratore almeno 30 giorni prima del periodo indicato per la fruizione.

   La Società può non accogliere la domanda o differirne l'accoglimento nel

   caso di comprovate esigenze organizzative e produttive.

 

6.    Il personale assente per le cause di cui ai commi 2 e 4 del presente

   articolo non potrà superare - per ogni biennio di vigenza contrattuale -

   il  4%  del  totale  dei  dipendenti con rapporto  di  lavoro  a  tempo

   indeterminato  occupati  in ciascuna unità produttiva  al  31  dicembre

   dell'anno precedente a quello di decorrenza del biennio in parola.

 

7.    Il  personale assente per le cause di cui ai commi  1,  2  e  4  del

   presente  articolo non potrà superare - in ciascun giorno - il  2%  del

   totale del personale di ciascuna unità produttiva.

 

8.    La durata giornaliera delle singole assenze può variare da un minimo

   di 2 ore all'intero orario d'obbligo, secondo le esigenze organizzative e

   produttive dell'unità di appartenenza.

 

9.    I  lavoratori  interessati  dalla fattispecie  di  cui  ai  presente

   articolo devono produrre la seguente documentazione:

 

-     per le previsioni di cui al comma 1, il certificato della competente

   autorità scolastica che comprovi l'effettuazione dell'esame da parte del

   lavoratore;

-     per le previsioni di cui ai commi 2 e 4 il certificato di iscrizione

   al corso, attestante anche la sua durata, i relativi certificati mensili

   di frequenza, con l'indicazione delle ore complessive, nonché l'eventuale

   certificato comprovante l'avvenuta partecipazione agli esami.

 

10.    Per   quanto  riguarda  l'interruzione  del  periodo  di   congedo,

   l'eventuale riscatto del periodo stesso ai fini contributivi e quant'altro

   non   espressamente  disciplinato  nel  presente  articolo,  si  rinvia

   integralmente  a  quanto previsto nella legge  n.  53/00  e  successive

   modificazioni e integrazioni.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Per quanto attiene all'eventuale anticipazione del TFR di cui all'art.  7,

legge  n.  53/00,  le Parti s'impegnano ad incontrarsi  per  definirne  la

relativa regolamentazione.

 

 

 

Art. 42 - Tutela della maternità e della paternità.

 

1.   Al personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia

   di tutela della maternità e della paternità.

 

 

Astensione obbligatoria.

 

2.    Fermo  restando il periodo di astensione obbligatoria,  riconosciuto

   durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 successivi,

   le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese

   precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto a

   condizione che il medico specialista del SSN, o con esso convenzionato, e

   il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei

   luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla

   salute della gestante e del nascituro.

 

3.    Qualora  il  parto  avvenga  in data anticipata  rispetto  a  quella

   presunta, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto

   vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

 

4.   Il diritto ad astenersi dal lavoro nei primi 3 mesi dalla nascita del

   figlio  spetta altresì al padre lavoratore in caso di morte o di  grave

   infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento

   esclusivo del bambino.

 

5.   I periodi di astensione obbligatoria, in quanto equiparati a servizio

   prestato,  sono  valutati  per  intero  ad  ogni  conseguente   effetto

   contrattuale.

 

 

Astensione facoltativa.

 

6.   Entrambi i genitori, trascorso il periodo di astensione obbligatoria,

   hanno  diritto,  nei  primi 8 anni di vita del  bambino,  di  astenersi

   facoltativamente dal lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite

   dall'art.  3, comma 2, legge n. 53/00. Ai fini dell'esercizio  di  tale

   diritto,  ciascuno  dei genitori interessati deve  darne  comunicazione

   all'Azienda con un periodo di preavviso di 15 giorni.

 

7.    I periodi di astensione facoltativa sono computati nell'anzianità di

   servizio  esclusi  gli  effetti relativi alle ferie  e  alle  mensilità

   aggiuntive.

 

 

Trattamento economico.

 

8.   Nei periodi di astensione dal lavoro previsti per legge, il personale

   ha titolo al seguente trattamento economico:

 

A)    durante  il periodo di astensione obbligatoria viene corrisposto  un

   trattamento  economico  pari  al  100% della  retribuzione  normalmente

   spettante,  fissa  e  variabile, relativa alla professionalità  e  alla

   produttività  dell'unità produttiva di appartenenza, con esclusione  di

   quella legata all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa  e  al

   raggiungimento degli obiettivi di produttività di gruppo o individuali;

B)    durante  il  periodo di astensione facoltativa, di cui  all'art.  3,

   comma 2, legge n. 53/00, ove fruito entro il 3° anno di vita del bambino,

   al  dipendente  viene  corrisposta una  indennità  pari  all'80%  della

   retribuzione per i primi 2 mesi, e pari al 30% della retribuzione medesima

   per un ulteriore periodo di 4 mesi. Tale indennità viene computata sulla

   retribuzione  normalmente spettante, fissa e variabile,  relativa  alla

   professionalità, con esclusione di quella legata all'effettivo svolgimento

   dell'attività  lavorativa  ed  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di

   produttività di gruppo o individuali. L'intero periodo di 6 mesi è coperto

   da contribuzione figurativa;

C)    durante il periodo di astensione facoltativa fruito oltre il 3° anno

   e fino al compimento dell'8° anno di vita del bambino, viene corrisposta

   un'indennità pari al 30% della retribuzione nell'ipotesi in cui il reddito

   individuale  del  lavoratore sia inferiore a 2,5  volte  l'importo  del

   trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria.

   Tale  periodo  è  coperto da contribuzione figurativa ed  eventualmente

   volontaria con le modalità previste dall'art. 3, comma 4, legge n. 53/00.

 

 

Norme finali.

 

9.    Nei  primi  3  mesi di gravidanza le lavoratrici non possono  essere

   adibite ai videoterminali.

 

10.  Qualora durante l'assenza obbligatoria dal servizio della lavoratrice

   o del lavoratore, l'unità presso la quale prestava servizio abbia subito

   significative modificazioni di carattere organizzativo, la Società, anche

   in conformità con quanto previsto dall'art. 17, legge n. 53/00, provvederà

   a collocare l'interessata/o, compatibilmente con le esigenze organizzative

   e produttive, nella unità più vicina e, ove necessario, ad inserire la/il

   dipendente  che  abbia  ripreso  servizio  nei  primi  corsi  utili  di

   addestramento.

 

11.   Per  quanto  riguarda il parto plurimo, il recesso dal  rapporto  di

   lavoro e quant'altro non espressamente disciplinato nel presente articolo,

   si  rinvia  integralmente a quanto previsto  dalla  legge  n.  53/00  e

   successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Dichiarazioni a verbale.

 

a)   Per quanto attiene alle previsioni di cui all'art. 9, legge n. 53/00,

  relativo a "misure a sostegno della flessibilità d'orario", le Parti  si

  riservano di definire accordi specifici che prevedano azioni positive per

  la flessibilità, in linea con quanto previsto alle lett. a) e b), comma 1,

  del succitato art. 9, legge n. 53/00, mediante l'introduzione di procedure

  e/o metodologie di lavoro che consentano di conciliare tempo di vita e di

  lavoro del personale interessato;

b)    le  Parti  s'impegnano  altresì  ad  incontrarsi  qualora  eventuali

  successive modificazioni e/o integrazioni apportate alla legge n.  53/00

  richiedano l'intervento della contrattazione collettiva;

c)   il testo della legge n. 53/00 viene allegato al presente CCNL.

 

 

 

Art. 43 - Tutela delle persone handicappate.

 

1.    Nei  confronti  dei  dipendenti  che  si  trovino  nelle  condizioni

  descritte dalla legge 5.2.92 n. 104, trovano applicazione le agevolazioni

  di  cui all'art. 33 della legge medesima come modificato e integrato, ai

  commi 3, 5 e 6, dall'art. 19, legge n. 53/00.

 

2.    I  permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3, della citata  legge

  possono  essere  fruiti in forma oraria frazionata, tenuto  conto  delle

  esigenze organizzative dell'unità lavorativa di appartenenza.

 

3.     Le   Parti   seguiranno  con  attenzione  l'evoluzione  legislativa

  impegnandosi  ad  adeguare,  anche  in  modo  graduale,  gli  interventi

  necessari. A livello regionale saranno individuate le misure più idonee,

  compreso  l'abbattimento  delle barriere architettoniche,  a  migliorare

  l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei portatori di

  handicap.

 

 

 

Art. 44 - Tutela dei tossicodipendenti.

 

1.     Ai   lavoratori  tossicodipendenti  si  applicano  le  disposizioni

  contenute nella legge 22.12.75 n. 685, così come modificate dalla  legge

  26.6.90 n. 162.

 

2.   In attuazione dell'art. 29, legge 26.6.90 n. 162 e del DPR 9.10.90 n.

  309, i lavoratori assunti a tempo indeterminato di cui viene accertato lo

  stato  di  tossicodipendenza, i quali intendano  accedere  ai  programmi

  terapeutici  e  di  riabilitazione presso idonee strutture  pubbliche  o

  private, hanno diritto, nel rispetto delle richiamate condizioni di legge,

  ad  un  periodo di aspettativa non retribuito per tutta la durata  della

  terapia e comunque non superiore a 3 anni.

 

3.    I  lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta

  richiedere  un  periodo di aspettativa non retribuito per  la  durata  e

  secondo  le  modalità  previste  nell'art.  34  del  presente  CCNL  per

  concorrere, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne  attesti  la

  necessità,   al   programma   terapeutico  e   socio-riabilitativo   del

  tossicodipendente.

 

4.    L'aspettativa  di  cui  ai  commi 2 e 3 che  precedono  comporta  la

  sospensione del rapporto a tutti gli effetti economici e normativi.

  Ai  fini  previdenziali i lavoratori interessati potranno  procedere  al

  riscatto ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo

  i  criteri della prosecuzione volontaria, ai sensi delle disposizioni di

  legge vigenti.

 

5.     Ai  lavoratori  che  intendono  fruire  dei  predetti  periodi   di

  aspettativa, qualora si trovino in condizioni familiari di grave disagio

  economico adeguatamente comprovate e documentate, la Società potrà erogare

  una  indennità pari al 30% della retribuzione globale di  fatto  per  un

  massimo di 1 anno.

 

6.    In alternativa all'aspettativa di cui sopra potranno essere concessi

  permessi  non  retribuiti  per brevi periodi,  la  durata  dei  quali  è

  determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il

  valore  positivo del lavoro in quanto parte integrante della  terapia  e

  pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente  che  lo

  circonda.  In tal caso saranno valutate con favore le domande intese  ad

  ottenere  l'applicazione del lavoratore presso uffici  più  vicini  alla

  struttura terapeutica di cui sopra nonché alle mansioni più adeguate alla

  condizione dello stesso.

 

 

 

Art. 45 - Tutele legali.

 

1.    La  Società, in applicazione dell'art. 5, legge 13.5.85  n.  190,  è

  tenuta ad assicurare tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo  di

  mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità

  civile  verso terzi, esclusi i casi di danni derivanti da dolo  o  colpa

  grave.

 

2.   Per i danni prodotti dal dipendente alla Società valgono le norme del

  codice civile.

 

3.   Il lavoratore oggetto di un procedimento giudiziario per fatti o atti

  direttamente  connessi espletamento del servizio o  all'adempimento  dei

  compiti  d'ufficio  informa  tempestivamente  la  Società  la  quale,  a

  condizione  che  non sussista conflitto di interesse, assume  a  proprio

  carico ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti

  i  gradi  del  giudizio, indicando ai dipendente un  legale  di  propria

  fiducia.

 

4.    Il  lavoratore,  eventualmente condannato con  sentenza  passata  in

  giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa

  grave, rimborsa alla Società tutti gli oneri dalla stessa sostenuti per la

  sua difesa.

 

5.    Nei casi di cui al comma 3, ove il dipendente non abbia accettato il

  legale  di  nomina  della Società e abbia ritenuto di nominarne  uno  di

  propria fiducia, la Società rimborserà le spese di giudizio e di onorario

  sostenute  e  documentate  entro  60  giorni  dal  momento  in  cui   la

  responsabilità del dipendente risulti esclusa da provvedimento giudiziario

  non riformabile e comunque passato in giudicato.

 

6.    Le  garanzie  e le tutele di cui al punto precedente  sono  sospese,

  nell'ipotesi in cui sia stata ammessa costituzione di parte civile della

  Società nel procedimento penale a carico del dipendente.

 

 

 

Art. 46 - Igiene e sicurezza sul lavoro.

 

1.    La  Società, riconosciuta la priorità della tutela della salute  dei

  lavoratori e dell'igiene e sicurezza del lavoro all'interno dei processi

  produttivi,  si impegna ad adottare idonee iniziative volte a  garantire

  l'applicazione  della regolamentazione comunitaria e di tutte  le  norme

  vigenti  in  materia, tenendo conto in particolare delle misure  atte  a

  tutelare  la  salubrità e la sicurezza degli ambienti di  lavoro,  degli

  impianti  e  la prevenzione delle malattie professionali,  nonché  delle

  disposizioni   contenute  nel  D.lgs.  19.9.94  n.  626   e   successive

  modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, ivi ricomprendendo

  la Direttiva CEE n. 89/301 del 12.6.89.

 

2.    Con  particolare  attenzione alla fisiologia femminile,  la  Società

  tutelerà in modo specifico la salute delle lavoratrici madri, segnatamente

  a quanto previsto in materia di lavoro notturno dalle leggi nn. 903/77 e

  25/99; durante il periodo di gestazione, la Società eviterà di adibire le

  medesime ai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, assicurando altresì

  il rispetto della normativa vigente in materia di uso dei videoterminali.

 

3.    Al  fine  di  predisporre le misure idonee a tutelare  la  salute  e

  l'integrità  psicofisica dei lavoratori, la Società, nel rispetto  delle

  previsioni di legge, provvede tra l'altro a:

 

-     predisporre, per le attività esposte a rischio, visite preventive  e

  controlli periodici secondo la normativa vigente;

-    fornire tutte le indicazioni atte ad un efficace prevenzione attuando

  interventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di

  rischio;

-    assicurare idonee iniziative per mantenere l'igiene industriale negli

  ambienti di lavoro;

-    garantire interventi per indagini ed esami finalizzati allo studio ed

  alla elaborazione dei dati relativi a rilevamenti ambientali e alle visite

  sanitarie sui lavoratori;

-     fornire  un'adeguata  e aggiornata informazione  ai  lavoratori  sui

  rischi per la sicurezza e la salute connessi alla attività della Società,

  sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i

  rischi  specifici  ai quali essi sono esposti in relazione  all'attività

  svolta sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale nonché  sulle

  disposizioni aziendali adottate in materia;

-     garantire,  durante l'orario di lavoro e senza oneri  a  carico  dei

  dipendenti, la formazione dei dipendenti medesimi in materia di sicurezza

  e di salute secondo le previsioni di cui alla normativa vigente;

-     istituire  negli edifici a maggiore concentrazione di  personale,  e

  comunque con un numero di dipendenti superiore a 1.000, posti di  pronta

  assistenza  medica  onde  assicurare ai  lavoratori  la  possibilità  di

  avvalersi di un adeguato supporto sanitario, ferma restando la possibilità

  di  esaminare, nell'ambito delle previsioni di cui al D.lgs. n.  626/94,

  eventuali specificità in relazione alla complessità organizzativa e alla

  natura dei relativi rischi.

 

4.      Le    Parti,    in   particolare   per   quanto    attiene    alla

  elezione/designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e

  alle loro agibilità, nonché agli Organismi paritetici di cui all'art. 20,

  D.lgs.  n.  626/94,  s'impegnano  a  promuovere  ogni  utile  iniziativa

  finalizzata all'attuazione delle disposizioni normative in vigore  e  di

  quelle  che saranno emanate in materia di igiene e sicurezza sul lavoro,

  pervenendo in tal senso ad uno specifico accordo.

 

5.    Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo,  si

  rinvia integralmente a quanto previsto nel D.lgs. 19.9.94 n. 626, il cui

  testo  viene  allegato  al presente CCNL, e successive  modificazioni  e

  integrazioni.

 

 

 

Art. 47 - Lavori usuranti.

 

Ferma  restando  la  normativa vigente in materia di lavori  usuranti,  le

Parti  s'impegnano  ad  analizzare eventuali aspetti  ad  essa  collegati,

nell'ambito  dei  lavori  dell'Osservatorio paritetico  nazionale  di  cui

all'art. 8 del presente CCNL, anche tenuto conto delle previsioni  di  cui

al D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

 

Art. 48 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.

 

1.    La  Società è tenuta ad assicurare i lavoratori presso INAIL  contro

  gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

  Fermo restando quanto previsto al comma 5 che segue, i lavoratori non in

  prova  hanno diritto, in tali casi, alla conservazione del  posto  e  al

  trattamento di cui al comma 4 del presente articolo.

 

2.   In caso d'infortunio sul lavoro, anche leggero, il lavoratore colpito

  deve  immediatamente avvertire il proprio responsabile  che  provvederà,

  direttamente o mediante persona delegata, ad accompagnare l'interessato,

  ove  necessario, al presidio sanitario del luogo oppure  al  più  vicino

  pronto soccorso e a stendere, se del caso, la denuncia a norma di legge.

 

3.    Nel  caso  in cui l'infortunio si verifichi al di fuori  dei  locali

  della  Società,  nello svolgimento delle attività cui  il  lavoratore  è

  preposto, la denuncia deve essere presentata presso il più vicino pronto

  soccorso.

 

4.    Il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione in godimento per la

  giornata  in  cui  si è verificato l'infortunio. In  caso  di  inabilità

  temporanea  assoluta  derivante da infortunio  sul  lavoro,  la  Società

  corrisponde   al   lavoratore,  dal    giorno  successivo   a   quello

  dell'infortunio, una integrazione dell'indennità corrisposta da INAIL fino

  al  raggiungimento  del 100% della retribuzione giornaliera  normalmente

  spettante,  per  tutta la durata della inabilità e  fatto  salvo  quanto

  previsto dal successivo comma 5.

 

5.    Per  il raggiungimento del limite di cui all'art. 40, comma  2,  del

  presente  contratto, i primi 16 mesi di assenza dovuti ad infortuni  sul

  lavoro o a malattia professionale non sono considerati utili ai fini del

  relativo computo.

 

6.    Nel  caso in cui l'infortunio sul lavoro sia causato da colpe di  un

  terzo, il risarcimento da parte del terzo responsabile sarà versato  dal

  lavoratore alla Società fino a concorrenza di quanto riconosciuto  dalla

  stessa a titolo di integrazione dell'indennità INAIL secondo le previsioni

  di cui al comma 4 del presente articolo.

 

7.     La  normativa  di  cui  al  presente  articolo  trova  applicazione

  subordinatamente  al riconoscimento da parte INAIL dell'infortunio,  ivi

  compreso  quello  in itinere ai sensi della normativa vigente,  o  della

  malattia professionale.

 

 

 

Art. 49 - Indumenti di lavoro.

 

1.   La Società richiede ai lavoratori, in relazione a specifiche attività

  lavorative, di indossare indumenti e oggetti di vestiario forniti  dalla

  stessa, secondo modalità definite in apposito regolamento aziendale.

 

2.    Per  quanto  riguarda l'utilizzo di specifici indumenti  di  lavoro,

  funzionali a garantire la tutela del lavoratore nell'espletamento  della

  propria  attività lavorativa, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs.  n.

  626/94  in  materia  di  igiene  e sicurezza  sul  lavoro  e  successive

  modificazioni e integrazioni.

 

 

 

Art. 50 - Tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori.

 

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede

religiosa,  hanno  diritto,  nei luoghi ove prestano  la  loro  opera,  di

manifestare  liberamente il proprio pensiero, nel  rispetto  dei  principi

della Costituzione e delle norme di legge.

 

Sia  la  società  che i lavoratori devono adottare nei reciproci  rapporti

comportamenti coerenti con il pieno rispetto della loro dignità e dei loro

diritti.

 

Al  fine  di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un  ambiente

idoneo   al   sereno   svolgimento  dell'attività,   verranno   assicurati

comportamenti coerenti con le Direttive e le Raccomandazioni UE nonché con

l'evoluzione  legislativa  in  materia,  anche  al  fine  di  evitare,  in

particolare,  comportamenti a connotazione sessuale o che possano  indurre

disagi  di  natura psicologica, lesivi della dignità della  persona  o  in

contrasto con il regolare svolgimento del rapporto di lavoro.

 

In  tale  ottica le Parti s'impegnano a prevenire e rimuovere ogni  azione

tesa  a discriminare il lavoratore nel proprio "status" e nella dignità  e

integrità della persona.

 

 

 

Art. 51 - Doveri del dipendente.

 

Il  dipendente, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 e  2105

C.C.,  deve  tenere  un  contegno disciplinato  e  rispondente  ai  doveri

inerenti all'esplicazione delle mansioni assegnategli, e in particolare:

 

a)    rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte

  dalla Società per il controllo delle presenze;

b)    svolgere  con  assiduità, diligenza e spirito di  collaborazione  le

  mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto  e  le

  disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla

  Società;

c)    mantenere  assoluta segretezza sugli interessi  della  Società;  non

  trarre profitto da quanto forma oggetto delle sue funzioni e non esplicare

  sia direttamente sia per interposta persona, anche fuori dall'orario  di

  lavoro, mansioni ed attività - a titolo gratuito od oneroso - che siano in

  contrasto anche indiretto o in concorrenza con la Società;

d)   astenersi da qualunque attività - a titolo gratuito od oneroso - o da

  qualunque  altra forma di partecipazione in imprese e organizzazioni  di

  fornitori,  clienti, concorrenti e distributori, che possano configurare

  conflitto di interessi con la Società;

e)    durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali  e

  con  la  clientela, una condotta improntata a principi di correttezza  e

  astenersi  da  comportamenti  lesivi della dignità  della  persona,  non

  attendere ad occupazioni estranee al servizio e, in periodo di malattia o

  infortunio, ad attività lavorativa ancorché non remunerata;

f)    avere  cura  dei  locali,  mobili,  oggetti,  macchinari,  attrezzi,

  indumenti, strumenti ed automezzi a lui affidati;

g)    non  avvalersi di mezzi di comunicazione o di quanto è di  proprietà

  della Società per ragioni che non siano di servizio;

h)    osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso  ai

  locali della Società da parte del personale e non introdurre, salvo  che

  non  siano  debitamente autorizzate, persone estranee alla  Società  nei

  locali non aperti al pubblico;

i)    rifiutare  qualsiasi  compenso  a  qualunque  titolo  offerto  dalla

  clientela in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa. I

  lavoratori operanti in settori la cui attività è svolta prevalentemente a

  contatto  con  la  clientela  devono esporre  un  adeguato  contrassegno

  identificativo, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla legge

  31.12.96 n. 675.

 

 

 

Art. 52 - Provvedimenti disciplinari.

 

1.   I provvedimenti disciplinari sono:

 

a)   rimprovero verbale;

b)   ammonizione scritta;

c)   multa non superiore a 4 ore di retribuzione;

d)    sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10

  giorni;

e)   licenziamento con preavviso;

f)   licenziamento senza preavviso.

 

2.    La  Società  non  può adottare alcun provvedimento disciplinare  nei

  confronti   del  lavoratore  senza  avergli  preventivamente  contestato

  l'addebito con la tempestività del caso e senza averlo sentito a propria

  difesa.

  I  provvedimenti  disciplinari  più gravi  del  rimprovero  verbale  non

  possono  essere  applicati  prima che siano  trascorsi  5  giorni  dalla

  contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso dei

  quali il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni.

  Il   lavoratore   può   presentare  le  proprie  giustificazioni   anche

  verbalmente,   con   l'eventuale   assistenza   di   un   rappresentante

  dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero di

  un componente la RSU.

  La  comunicazione del provvedimento deve essere inviata per iscritto  al

  lavoratore  entro  e non oltre 30 giorni dal termine di  scadenza  della

  presentazione  delle giustificazioni, in difetto di che il  procedimento

  disciplinare si ha per definito con l'archiviazione.

 

3.    I  provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle

  eventuali responsabilità nelle quali egli sia incorso.

 

4.    La Società, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti

  sui fatti addebitabili al lavoratore a titolo di infrazione disciplinare,

  può  disporre,  solo  in ipotesi di particolare gravità,  l'assegnazione

  provvisoria  del lavoratore ad altro ufficio o la sospensione  cautelare

  temporanea dal servizio per un periodo di tempo strettamente necessario,

  con corresponsione della retribuzione. Il periodo di sospensione cautelare

  dal servizio è considerato a tutti gli effetti quale servizio prestato.

 

5.    I  provvedimenti disciplinari di cui alle lett.  b),  c)  e  d)  del

  precedente comma 1 potranno essere impugnati secondo la procedura di cui

  all'art. 7, legge n. 300/70.

  I provvedimenti disciplinari di cui alle lett. e) ed f) del comma stesso

  potranno  essere impugnati secondo le procedure previste dalla legge  n.

  604  del  15.7.66, dall'art. 18, legge n. 300 del 20.5.70 e dalle  leggi

  che regolano la materia.

 

6.    Nel  rispetto  del  principio di gradualità e proporzionalità  delle

  sanzioni e avuto riguardo alla gravità della mancanza, in conformità con

  quanto  previsto  nell'art. 7, legge n. 300  del  20.5.70,  l'entità  di

  ciascuno dei suddetti provvedimenti sarà determinata in relazione:

 

-     alla  intenzionalità  del comportamento o al  grado  di  negligenza,

  imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

-    al concorso, nella mancanza, di più lavoratori in accordo tra loro;

-    al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo

  ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio.

 

7.     Al  lavoratore  che  commetta  mancanze  della  stessa  natura  già

  sanzionate nel biennio, potrà essere irrogata, a seconda della gravità del

  caso e delle circostanze, la sanzione di livello più elevato rispetto  a

  quella già inflitta anche se la fattispecie non appartiene al gruppo cui

  la sanzione stessa si riferisce.

 

8.   Non può tenersi conto ad alcun effetto dei provvedimenti disciplinari

  decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

 

 

 

Art. 53 - Sospensione temporanea senza diritto alla retribuzione.

 

In  caso  di misure cautelari restrittive della libertà personale adottate

in  esecuzione dei provvedimenti disposti dall'Autorità giudiziaria  prima

della  definizione  del  1° grado del giudizio  penale  e  della  relativa

sentenza,  il  lavoratore,  per  il  periodo  in  cui  opera  la  predetta

restrizione della propria libertà personale, resta sospeso dal servizio  e

dalla retribuzione.

 

 

 

Art. 54 - Codice disciplinare.

 

1.    Si  applicano  le  sanzioni disciplinari del  rimprovero  verbale  o

  dell'ammonizione scritta al lavoratore che:

 

-    non osservi le disposizioni di servizio;

-     non  rispetti  l'orario di lavoro o le formalità prescritte  per  la

  rilevazione ed il controllo delle presenze, si trattenga oltre l'orario di

  lavoro senza autorizzazione e senza giusto motivo nei locali di lavoro;

-     non  provveda  a comunicare il motivo dell'assenza entro  lo  stesso

  giorno  in  cui  la  stessa si verifica, salvo casi di comprovata  forza

  maggiore;

-    esegua la prestazione lavorativa con scarsa diligenza;

-     non  abbia  cura  dei locali e/o dei beni mobili o strumenti  a  lui

  affidati; adoperi negligentemente quelli di cui gli è consentito l'uso o

  se ne avvalga abusivamente;

-     durante  l'orario di lavoro, nei locali di lavoro  o  in  situazioni

  connesse  alla  attività lavorativa (es. mensa) tenga  un  comportamento

  scorretto;

-     si  presenti  al lavoro o si trovi durante l'orario di  servizio  in

  stato di alterazione psichica a lui imputabile;

-     in assenza di situazioni oggettive di pericolo, non osservi le norme

  infortunistiche portate a sua conoscenza.

 

2.   Si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a 4 ore

  di retribuzione:

 

-     per  recidiva entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto

  nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;

-    per assenza arbitraria non superiore a 2 giorni;

-    per comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi, dipendenti

  o verso il pubblico;

-    per tolleranza di irregolarità di servizi, di atti di indisciplina, o

  di contegno non corretto da parte del dipendente personale;

-     per  inosservanza di doveri o obblighi di servizio da  cui  non  sia

  derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società;

-    per sottrazione di materiale o beni strumentali di tenue valore;

-     per comportamento che, in caso di assenza per malattia, non consenta

  il controllo medico disposto dalla Società.

 

3.    Si  applica la sanzione disciplinare della sospensione dal  servizio

  con privazione dalla retribuzione, fino a 4 giorni:

 

-     per  particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione

  della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;

-     per simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere  gli

  obblighi di servizio;

-     per  svolgimento  di  attività  alle dipendenze  di  altra  società,

  avvalendosi della propria condizione o professionalità, in contrasto con

  gli interessi dell'Azienda o comunque in concorrenza anche potenziale, se

  non altrimenti sanzionabile;

-    per assenza arbitraria da 3 a 6 giorni;

-     per  ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede  designata  dai

  superiori, quando il ritardo non superi i 10 giorni;

-     per  inosservanza di doveri di leggi, regolamenti o disposizioni  in

  materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, in presenza  di

  oggettive situazioni di pericolo;

-    per inosservanza di doveri e obblighi di servizio da cui sia derivato

  un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso o agli interessi della

  Società  o  un  vantaggio  per  sé o per  i  terzi,  se  non  altrimenti

  sanzionabile;

-     per  inosservanza del dovere di segretezza, da cui non sia  derivato

  danno.

 

4.    Si  applica la sanzione disciplinare della sospensione dal  servizio

  con privazione della retribuzione, fino a 10 giorni:

 

-     per  particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione

  della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;

-    per rifiuto di testimonianza o per testimonianza falsa o reticente in

  procedimenti disciplinari;

-    per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;

-     per  il  compimento, in servizio, di atti dai quali sia derivato  un

  vantaggio  per    e/o  un  danno per la  Società,  se  non  altrimenti

  sanzionabili in caso di particolare gravità;

-    per assenza arbitraria da 7 a 10 giorni;

-     per  mancanze  che abbiano arrecato pregiudizio alla  sicurezza  del

  servizio, con danno alle cose sia della Società che di terzi, oppure con

  danno non grave alle persone;

-     per  rifiuto di assoggettarsi, secondo le norme di legge vigenti,  a

  visite personali disposte a tutela del patrimonio e di quanto alla Società

  è affidato;

-    per alterchi con vie di fatto negli edifici della Società;

-     per  atti,  comportamenti o molestie che siano lesivi della  dignità

  della persona umana;

-     per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi  o

  regolamenti   o  degli  obblighi  di  servizio  nell'adempimento   della

  prestazione di lavoro;

-     per  atti, comportamenti o molestie di carattere sessuale che  siano

  lesivi della dignità della persona umana;

-    per uso dell'impiego al fine di trarne illecito profitto per sé o per

  gli altri;

-     per minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti della Società, o

  per  gravi manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti

  della Società;

-    per inosservanza del dovere di segretezza, da cui sia derivato danno;

-     in  genere,  per  qualsiasi negligenza o  inosservanza  di  leggi  o

  regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche

  per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché l'effetto voluto

  non  si  sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere  di

  particolare gravità, altrimenti sanzionabile;

-    per atti o comportamenti che producano interruzione o turbativa nella

  regolarità o nella continuità del servizio o per volontario abbandono del

  servizio medesimo;

-     per  ingiustificato  ritardo, oltre i 10 giorni,  nel  trasferimento

  disposto per esigenze di servizio.

 

5.    Si  applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso

  per una delle seguenti mancanze:

 

-      per  recidiva  plurima,  nell'anno,  nelle  mancanze  previste  nel

  precedente gruppo;

-    per essere sotto constatato reiterato effetto di sostanze alcoliche o

  di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza

  in  genere  e a quella del servizio, fatte salve le situazioni  tutelate

  nell'art. 44;

-     per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza

  di  leggi,  di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali  sia

  derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio  con

  gravi danni ai beni della Società o di terzi, o anche con gravi danni alle

  persone;

-     per  aver  occultato fatti e circostanze relativi ad  illecito  uso,

  manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di

  pertinenza della Società o ad essa affidati;

-    per rifiuto nel trasferimento disposto per esigenze di servizio;

-      per   assenza  arbitraria  dal  servizio  superiore  ai  10  giorni

  consecutivi, anche non lavorativi;

-     per  comprovata  incapacità o persistente insufficiente  rendimento,

  ovvero  per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità  ad

  adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio.

 

6.   Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso

  per una delle seguenti mancanze:

 

-    per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o

  beni  di  spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati,  o

  infine  per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti  o  da

  terzi;

-     per aver dolosamente percepito somme indebite a danno dell'utenza  o

  per  aver  accettato  compensi, anche non in  danaro,  o  per  qualsiasi

  partecipazione  a  benefici ottenuti o sperati, in relazione  ad  affari

  trattati per ragioni d'ufficio;

-     per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio

  che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a

  terzi;

-     per  aver  dolosamente alterato, falsificato o sottratto  documenti,

  registri  o  atti della Società o ad essa affidati, al  fine  di  trarne

  profitto;

-     per  essersi recidivamente reso colpevole, negli ambienti di lavoro,

  di  vie  di fatto contro altri dipendenti o terzi, anche per motivi  non

  attinenti al servizio;

-     per  aver  intenzionalmente  provocato o  partecipato  a  disordini,

  tumulti, violenze in servizio o comunque nell'ambito dell'ufficio;

-     per  condanna passata in giudicato, quando i fatti costituenti reato

  possano  assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario,

  nell'ipotesi  in  cui  la  loro gravità, in relazione  alla  natura  del

  rapporto, alle mansioni, al grado di affidamento, sia tale da far ritenere

  il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del lavoro;

-     per  qualsiasi  condanna  che comporti l'interdizione  perpetua  dai

  pubblici uffici;

-     quando  sia  accertato  che  l'impiego  fu  conseguito  mediante  la

  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidità non  sanabile  e,

  comunque, con mezzi fraudolenti;

-     in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi,  di

  gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

 

Le   mancanze  non  specificamente  previste  nella  presente  elencazione

verranno  sanzionate con i provvedimenti di cui all'art. 52  del  presente

CCNL,   facendosi   riferimento,  quanto  all'individuazione   dei   fatti

sanzionabili,  ai doveri dei lavoratori di cui all'art.  51  del  medesimo

CCNL  e  quanto  al  tipo  ed  alla misura  delle  sanzioni,  ai  principi

desumibili dai criteri di correlazione.

 

 

Devoluzione delle ritenute per multe.

 

L'importo  delle  ritenute per multe sarà introitato  nel  bilancio  della

Società e destinato per le attività sociali.

 

 

Concorsi di mancanze.

 

Il  dipendente responsabile di più mancanze compiute con l'unica azione od

omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate da un  medesimo

nesso  psicologico ed accertate con un unico procedimento,  incorre  nella

punizione  combinata  per la mancanza più grave se le suddette  infrazioni

sono punite con sanzioni di diversa gravità.

 

 

 

Capitolo IV - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 55 - Struttura della retribuzione.

 

La retribuzione è strutturata in "fissa" e "variabile".

 

A.   La retribuzione fissa comprende:

 

-    minimo tabellare;

-    indennità di contingenza in godimento;

-    13a mensilità;

-    14a mensilità;

-    retribuzione individuale di anzianità (art. 25, DPR 4.8.90 n. 335);

-    elemento distintivo della retribuzione;

-     posizioni economiche differenziate, di cui all'art. 4, CCNL 19.6.97,

  integrativo per la parte economica del CCNL 26.11.94;

-     ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di  ciascuna

  Area,  conseguenti  al  mantenimento, ai sensi del  CCNL  26.11.94,  del

  differente regime retributivo delle ex categorie contrattuali.

 

Le differenze esistenti tra le posizioni di cui all'alinea che precede e i

minimi  previsti per l'Area di inquadramento, la retribuzione  individuale

d'anzianità  in  godimento e l'elemento distintivo della retribuzione  non

saranno riassorbiti all'atto dell'eventuale passaggio all'Area superiore.

 

Le  posizioni  economiche differenziate, di cui all'art. 4, CCNL  19.6.97,

sono riassorbibili all'atto dell'eventuale passaggio all'Area superiore.

 

 

B.   La retribuzione variabile comprende:

 

-    premi di produttività;

-    indennità di funzione;

-    indennità particolari.

 

 

C.   Assegno per il nucleo familiare.

 

 

 

Art. 55 bis - Minimi tabellari e indennità di contingenza.

 

Al  personale  in servizio competono, in relazione all'Area funzionale  di

appartenenza, i trattamenti annui lordi, tempo per tempo vigenti,  di  cui

all'allegato 2 a) al presente CCNL.

 

Al  personale  che  risulti in servizio alla data  di  sottoscrizione  del

presente  CCNL  nonché  alle  scadenze  indicate  nella  tabella  di   cui

all'allegato  2  b), vengono altresì corrisposte, a titolo di  "competenze

contrattuali arretrate", le somme lorde forfettarie indicate nella tabella

di cui al suddetto allegato 2 b).

 

Delle  somme in parola saranno considerate utili, ai fini del computo  del

TFR, esclusivamente quelle relative al 2001.

 

 

 

RETRIBUZIONE FISSA

 

Art. 56 - Retribuzione fissa base mensile, giornaliera e oraria.

 

1.    La  retribuzione  base  mensile  è costituita  da  1/12  del  minimo

  tabellare, della retribuzione individuale di anzianità, dell'indennità di

  contingenza e dell'elemento distintivo della retribuzione ove spettante.

 

2.    La retribuzione base giornaliera si ottiene dividendo quella mensile

  per 26.

 

3.    La  retribuzione base oraria si ottiene dividendo quella mensile per

  156.

 

 

 

Art. 57 - Pagamento della retribuzione.

 

Il  pagamento  della retribuzione viene effettuato il giorno  27  di  ogni

mese,  ovvero il 1° giorno lavorativo ad esso precedente in  caso  di  sua

coincidenza con un giorno non lavorativo, e sarà accompagnato da  cedolino

stipendio contenente l'indicazione di tutti gli elementi che compongono la

retribuzione e le relative trattenute. Lo stipendio del mese  di  dicembre

viene erogato entro il 22 del mese stesso.

 

 

 

Art. 58 - Tredicesima mensilità.

 

a)    Entro  il  15  dicembre  di ciascun anno la Società  corrisponde  ai

  dipendenti una 13a mensilità d'importo pari alla retribuzione mensile in

  godimento al lo dello stesso mese, costituita dalla posizione retributiva

  individuale, dalla retribuzione individuale di anzianità, dall'indennità

  di contingenza in godimento e dall'elemento distintivo della retribuzione.

 

b)    Nel  caso  d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro  durante  il

  corso dell'anno o di assenze non retribuite, il dipendente ha diritto  a

  tanti  dodicesimi  della 13a mensilità quanti sono i  mesi  di  servizio

  prestati  presso la Società, computando come mese intero la frazione  di

  mese pari o superiore a 15 giorni.

 

c)    Per  i periodi trascorsi in una posizione che comporti riduzione  (o

  maggiorazione) della retribuzione, il relativo rateo di 13a è ridotto (o

  maggiorato) nella stessa proporzione.

 

 

 

Art. 59 - Quattordicesima mensilità.

 

1.    Entro  il  20  giugno  di  ciascun anno la  Società  corrisponde  ai

  dipendenti una 14a d'importo pari alla retribuzione mensile in godimento

  al  31  dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione, costituita

  dalla posizione retributiva individuale, dalla retribuzione individuale di

  anzianità,  dall'indennità di contingenza in godimento  e  dall'elemento

  distintivo della retribuzione.

 

2.    Nel  caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro o di  assenze

  non retribuite, avvenute durante il corso dell'anno in cui si matura  la

  14a, in analogia a quanto previsto per la 13a mensilità, il dipendente ha

  diritto  a tanti dodicesimi della stessa quanti sono i mesi di  servizio

  prestati  presso la Società, computando come mese intero la frazione  di

  mese pari o superiore a 15 giorni.

 

3.    Nell'anno  di maturazione della 14a per i periodi trascorsi  in  una

  posizione che comporti riduzione (o maggiorazione) della retribuzione, il

  relativo  rateo  di  14a  sarà  ridotto  (o  maggiorato)  nella   stessa

  proporzione, sempre computando come mese intero la frazione di mese pari o

  superiore a 15 giorni.

 

 

 

RETRIBUZIONE VARIABILE

 

Art. 60 - Premi di produttività.

 

Al  personale in servizio è riconosciuto un premio di produttività secondo

le  modalità e i criteri di cui agli artt. 2, lett. B), e 5, ivi  compresa

la norma transitoria, del presente CCNL.

 

 

 

Art. 61 - Indennità di funzione.

 

Al   personale   appartenente  all'Area  Quadri,  fermo  restando   quanto

disciplinato  in  materia  di orario di lavoro,  in  considerazione  della

specificità  del ruolo funzionale ricoperto, della connessa responsabilità

di direzione e/o dell'apporto professionale altamente qualificato, nonché,

della   conseguente  necessità  di  garantire  una  presenza  in  servizio

svincolata  dalla  limitazione giornaliera  dell'orario  prevista  per  le

restanti Aree, viene attribuita l'indennità di funzione le cui misure sono

individuate nella tabella di cui all'allegato 3 del presente CCNL.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

La  materia  dell'indennità  di funzione verrà  riesaminata  unitamente  a

quella inerente la classificazione del personale dell'Area Quadri.

 

 

 

Art. 62 - Indennità per lavoro festivo, notturno e straordinario.

 

Indennità per lavoro festivo.

 

1.    La misura giornaliera dell'indennità spettante al personale chiamato

  a prestare servizio nelle giornate festive di cui all'art. 36 è fissata in

  £. 42.000 lorde.

 

2.     In  occasione  delle  festività  di  Natale,  Capodanno,  Pasqua  e

  Ferragosto, l'indennità è corrisposta nella misura di £. 55.000 lorde.

 

3.    Qualora  la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore  alla

  metà dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di 2 ore, l'indennità di cui

  ai punti 1 e 2 viene ridotta del 50%.

 

 

Indennità per lavoro notturno.

 

La  misura  lorda  oraria dell'indennità per il lavoro ordinario  prestato

dalle ore 21 alle ore 7 è pari a £. 7.000.

 

 

Indennità per lavoro straordinario.

 

La  misura  oraria dell'indennità per lavoro straordinario  è  determinata

maggiorando    la   misura   oraria   di   lavoro   ordinario    calcolata

convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

 

a)   minimo tabellare;

b)   indennità di contingenza in godimento;

c)    ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di  ciascuna

  Area,  conseguenti  al  mantenimento, ai sensi del  CCNL  26.11.94,  del

  differente regime retributivo delle ex categorie contrattuali;

d)    rateo  di  13a  mensilità relativo alle voci di cui alle  precedenti

  lett. a), b) e c).

 

La maggiorazione di cui sopra è stabilita nelle seguenti misure:

 

-    straordinario diurno feriale:   15%

-    straordinario notturno feriale: 30%

-    straordinario diurno festivo:   30%

-    straordinario notturno festivo: 50%

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

A  decorrere  dall'1.1.02  le  misure attualmente  previste  a  titolo  di

indennità per lavoro festivo e notturno saranno trasformate in equivalente

percentuale di maggiorazione oraria.

A   decorrere   dalla  stessa  data,  il  calcolo  della   misura   oraria

dell'indennità per lavoro straordinario terrà conto anche del rateo di 14a

mensilità.

 

 

 

Art. 63 - Indennità per servizi viaggianti.

 

Al personale applicato negli uffici ambulanti, natanti (ivi ricomprendendo

il  servizio prestato sugli aerei) e nel servizio di messaggere, nonché al

personale  chiamato a prestare servizio di trasporto dei dispacci  postali

da  Comune  a Comune con automezzi della Società, compreso quello  addetto

alla  guida, è concessa, dal momento della partenza del mezzo di trasporto

dal  Centro di Rete Postale interessato fino al momento del dentro  presso

il Centro stesso, una indennità oraria nella misura di:

 

a)   capoturno £. 3.600;

b)   restante personale £. 3.360.

 

Al  personale addetto ai servizi viaggianti, chiamato a prestare  servizio

per un periodo di tempo pari o superiore a 8 ore, dovrà essere corrisposto

un supplemento forfettario dell'indennità stessa nella misura di £. 12.000

e  un  ulteriore  supplemento forfettario di £. 12.000 qualora,  nell'arco

delle  24 ore giornaliere, si superino le 18 ore di prestazione lavorativa

per la quale è riconosciuta l'indennità di cui al presente comma.

 

Il  predetto rimborso forfettario verrà successivamente sostituito  da  un

ticket  per  il  personale di cui al presente articolo, che  effettui  una

prestazione  pari o superiore alle 8 ore giornaliere, e da  2  ticket  per

quello che superi le 18 ore di prestazione lavorativa giornaliera.

 

Al  momento dell'introduzione del ticket, le indennità orarie di cui sopra

saranno così modificate:

 

a)   capoturno £. 4.460;

b)   restante personale £. 4.220.

 

L'indennità di cui al comma 1 è conteggiata ad ore intere; le frazioni  di

ora  inferiori alla mezz'ora sono trascurate, le frazioni pari o superiori

alla mezz'ora sono calcolate per ora intera.

 

Al   personale   in  servizio  negli  uffici  ambulanti  e  natanti   (ivi

ricomprendendo  il  servizio  prestato  sugli  aerei)  o  in  servizio  di

messaggere, che si rechi in territorio estero e ivi permanga per almeno  4

ore,  è  corrisposta, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita

dal  territorio stesso, l'indennità di cui al comma 1 con la maggiorazione

del 100%.

 

Nei  casi  eccezionali riconosciuti dalla Società, il personale viaggiante

può  usufruire di strutture alberghiere non convenzionate.  In  tal  caso,

compete,  dietro presentazione di regolare ricevuta fiscale,  il  rimborso

della spesa sostenuta.

 

Al  personale chiamato ad operare sottobordo degli aerei per almeno 2  ore

al giorno, per effettuare la movimentazione dei dispacci postali in pista,

compete l'importo giornaliero di £. 12.000.

 

 

 

Art. 64 - Indennità di cassa.

 

Al  personale  dell'Area operativa, assegnato agli sportelli  che  erogano

servizi  finanziari  negli Uffici postali retti da  Quadri,  nonché  negli

sportelli  avanzati, che effettui in modo diretto ed  a  contatto  con  la

clientela,  per  oltre  il  50%  dell'orario  d'obbligo,  operazioni   con

effettivo  maneggio  di denaro, spetta l'indennità di cassa  nella  misura

lorda mensile di £. 160.000, pari a £. 6.155 giornaliere.

 

La  predetta  indennità  viene corrisposta, ferme restando  le  condizioni

organizzative  di  cui sopra, nella misura ridotta  del  40%  al  seguente

personale:

 

a)   addetti agli sportelli degli Uffici postali non retti da Quadri;

b)    addetti  agli  sportelli  delle Sezioni  contabili  ovvero  operanti

  all'interno delle strutture produttive aziendali;

c)    personale addetto al servizio di recapito a domicilio degli  effetti

  postali,  con una media giornaliera di 12 oggetti assegnati, gravati  di

  diritti postali o doganali o di assegno, escluse le corrispondenze tassate

  non gravate dai diritti di cui sopra;

d)    addetti  agli  sportelli che svolgono attività connesse  ai  Servizi

  postali e di Comunicazione elettronica.

 

L'indennità in questione viene corrisposta per ogni giornata di  effettivo

servizio,  limitatamente ad un solo operatore per sportello e per  ciascun

turno;  non  spetta  ai  Quadri  e al personale  addetto  alle  operazioni

interne, seppur connesse con l'esercizio dei servizi finanziari.

 

 

 

Art. 65 - Assegno per il nucleo familiare.

 

La  Società corrisponde ai dipendenti che ne abbiano titolo l'assegno  per

il  nucleo familiare, secondo le disposizioni di cui alla legge 13.5.88 n.

153.

 

 

 

Art. 66 - Trattamento di fine rapporto (TFR).

 

Al  personale spetta, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il TFR

di  cui  al  combinato disposto dell'art. 2120 C.C., come novellato  dalla

legge 29.5.82 n. 297, e dell'art. 53, legge 27.12.97 n. 449.

 

Ai fini della determinazione del TFR sono utili le seguenti voci:

 

-    minimo tabellare;

-    indennità di contingenza in godimento;

-    retribuzione individuale d'anzianità;

-    elemento distintivo della retribuzione;

-    13a e 14a mensilità;

-     ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di  ciascuna

  Area,  conseguenti  al  mantenimento, ai sensi del  CCNL  26.11.94,  del

  differente regime retributivo delle ex categorie contrattuali;

-    indennità di cassa;

-    indennità di funzione;

-    indennità per lavoro notturno e festivo, limitatamente ai casi in cui

  tali prestazioni vengano effettuate perché previste nella programmazione

  dell'orario di lavoro su turni;

-    indennità per servizi viaggianti;

-    indennità centralinisti non vedenti.

 

In materia di anticipazione del TFR le Parti s'impegnano a definire, entro

2  mesi  dalla  data  di sottoscrizione del presente CCNL,  il  necessario

regolamento di attuazione.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Restano  ferme,  ai fini pensionistici, le previsioni di legge  tempo  per

tempo vigenti in materia.

 

 

 

Art. 67 - Fondo di previdenza complementare.

 

In   considerazione  di  quanto  stabilito  dal  D.lgs.  n.  124/93  sulla

"Disciplina  delle forme pensionistiche complementari" e dalle  successive

disposizioni  di legge che regolano il sistema pensionistico  obbligatorio

pubblico,   le  Parti  stipulanti  il  presente  CCNL,  nel  ribadire   la

particolare   rilevanza  che  riveste  l'introduzione  in  Azienda   della

previdenza complementare e nell'intento di coniugare le relative attese di

tutela  dei  lavoratori con l'esigenza complessiva di  contenere  i  costi

previdenziali, si confermano reciprocamente la volontà di avviare  al  più

presto  i  lavori per istituire, nei tempi tecnici necessari, il Fondo  di

Previdenza  complementare  su base volontaria,  volto  ad  assicurare  più

elevati livelli di copertura previdenziale ai dipendenti della Società.

 

A  tal  fine,  le Parti stipulanti, nel condiviso intento di  regolare  la

costituzione  ed  il funzionamento del Fondo medesimo, si  danno  atto  di

voler  affidare ad una Commissione paritetica, composta da non  più  di  2

componenti  per O.S. e da altrettanti componenti dell'Azienda, il  compito

di  studiare  ed  approfondire  la materia relativa  con  l'obbiettivo  di

redigere  l'ipotesi  di  accordo  nazionale,  che  andrà  sottoposto  alle

Delegazioni negoziali per perfezionarne la stipula.

 

La  predetta  Commissione  paritetica,  le  cui  spese  di  organizzazione

resteranno a carico dell'Azienda, verrà insediata, per avviare i lavori, a

partire dal mese di marzo p.v.

 

In particolare, il futuro accordo dovrà:

 

-     rappresentare la fonte costitutiva del Fondo, definendone la data di

  attivazione e le modalità di funzionamento;

-      confermare  che  l'adesione  al  Fondo  da  parte  dei   lavoratori

  interessati  avverrà  su base volontaria, con eventuale  previsione  del

  pagamento  di  una quota di ingresso, regolando altresì le  modalità  di

  riscatto e quelle di trasferimento delle posizioni individuali da e verso

  altri fondi;

-     stabilire la quota di TFR e i conseguenti importi da destinarsi come

  finanziamento individuale al Fondo, fermo restando che per il personale di

  prima  occupazione,  assunto  dopo il  28.4.93,  dovrà  essere  prevista

  l'integrale  destinazione al Fondo del TFR maturando, a decorrere  dalla

  data di adesione al Fondo medesimo;

-     prevedere, all'atto del pensionamento dell'iscritto, le modalità per

  l'esercizio  dell'opzione tra l'erogazione del trattamento pensionistico

  e/o il riconoscimento della quota capitale di spettanza;

-     individuare,  nel rispetto della normativa vigente, i  soggetti  cui

  affidare  la  gestione  delle  risorse del Fondo,  definendo  criteri  e

  modalità.

 

Le  Parti  medesime  fin da ora stabiliscono che il contributo  mensile  a

carico  del  lavoratore  e quello a carico dell'Azienda  corrisponda,  per

ciascuno, all'1% della retribuzione utile ai fini del TFR e si impegnano a

fare  in  modo  che  i lavori propedeutici all'attivazione  del  Fondo  di

Previdenza  complementare,  per i dipendenti  delle  Poste  Italiane  SpA,

possano concludersi, per consentirne il funzionamento, a partire dal 2002,

secondo le scadenze che sarà cura delle Parti definire.

 

 

 

Capitolo V - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 68 - Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

1.   La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato

  il  periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati da altre norme

  del presente contratto, può avvenire:

 

a)   per raggiungimento dei requisiti per la concessione della pensione di

  vecchiaia secondo le disposizioni di legge vigenti in materia;

b)   per risoluzione consensuale;

c)   per dimissioni;

d)   per invalidità totale e permanente;

e)    per  giusta  causa ai sensi dell'art. 2119 C.C. e  per  giustificato

  motivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

f)   per decesso del dipendente.

 

 

 

Art. 69 - Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica.

 

Il  dipendente  divenuto  inidoneo  alle  mansioni  assegnategli  in  base

all'Area  di appartenenza può essere licenziato, con preavviso  o  con  il

pagamento  dell'indennità sostitutiva, previo accertamento dell'inidoneità

fisica e nel rispetto di quanto previsto ai commi che seguono del presente

articolo.

 

Prima  di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità

fisica,  la  Società  s'impegna  a  ricercare  soluzioni  transattive  che

consentano  di  impiegare  il  lavoratore  in  altre  mansioni   dell'Area

contrattuale  di appartenenza, compatibilmente con le relative  condizioni

di  inidoneità, presso la sede di lavoro più vicina in base alle  esigenze

tecniche, organizzative e produttive.

 

In  subordine, la Società s'impegna a ricercare soluzioni transattive  che

consentano  l'impiego  dell'interessato, ad ogni conseguente  effetto,  in

mansioni  dell'Area d'inquadramento inferiore, anche in  deroga  a  quanto

disposto  nell'art.  2103  C.C.,  presso  una  sede  di  lavoro  collocata

preferibilmente  nell'ambito del Comune o della Provincia, compatibilmente

con le esigenze organizzative e produttive.

 

Nei  casi  di  cui ai commi 2 e 3 che precedono, il personale interessato,

ove necessario, sarà avviato a specifici corsi di addestramento.

 

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti

che versano in una delle condizioni di seguito descritte:

 

-    vittime di infortuni sul lavoro accertati da INAIL;

-      affetti   da  malattie  professionali  riconosciute  dagli   organi

  competenti;

-     personale invalido assunto in applicazione delle leggi nn. 482/68  e

  68/99 e che abbia subito un aggravamento dell'invalidità;

-     affetti  dalle patologie di particolare gravità di cui all'art.  40,

  comma 1, del presente CCNL.

 

 

 

Art. 70 - Modalità di risoluzione.

 

1.   In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, eccetto quello

  di cui alla lett. f), art. 68, del presente CCNL, la parte recedente deve

  darne comunicazione per iscritto all'altra parte.

 

2.    Nel caso di risoluzione ad iniziativa della Società, quest'ultima  è

  tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.

 

 

 

Art. 71 - Preavviso.

 

1.   Salvo i casi di recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 C.C.

  e di risoluzione consensuale, il contratto a tempo indeterminato non potrà

  essere  risolto  senza  preavviso. I termini  di  detto  preavviso  sono

  stabiliti come segue:

 

  anni di servizio   mesi di preavviso

         

fino a 5                     2

Oltre 5 e fino a 10          3

Oltre 10                     4

 

2.   In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti alla metà.

 

3.   I termini di preavviso decorrono dall'1 o dal 16 di ciascun mese.

 

4.    La  parte  che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza  dei

  predetti  termini  di  preavviso  deve  corrispondere  all'altra   parte

  un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato

  preavviso.

 

5.    La Società ha il diritto di trattenere, su quanto sia da essa dovuto

  al dipendente, l'importo corrispondente alla retribuzione per il periodo

  di preavviso da questi eventualmente non prestato nei termini previsti.

 

6.    È in facoltà della parte destinataria della dichiarazione di recesso

  di  risolvere  il  rapporto di lavoro, sia all'inizio,  sia  durante  il

  preavviso,  senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo  per  il

  periodo di preavviso non compiuto.

 

7.    In  caso  di  decesso del dipendente la Società  corrisponderà  agli

  aventi  diritto  l'indennità sostitutiva del preavviso,  secondo  quanto

  stabilito dalla normativa vigente.

 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 72 - Ritenute per quote assicurative e associative.

 

Sono   effettuate   a  titolo  gratuito  eventuali  ritenute   per   conto

dell'istituto  postelegrafonici  e  del  CRAL  aziendale,  nonché   quelle

concernenti i comitati sindacali CSAP, ASAC, CISAP e IASA.

 

Ogni  precedente intesa in materia di ritenute assicurative e  associative

resta superata dalla disposizione di cui al precedente comma.

 

 

 

Art. 73 - Servizi sociali.

 

Le  forme e l'entità dei finanziamenti, sia di carattere organizzativo che

economico,  necessari  per  consentire  la  realizzazione  delle  attività

istituzionali  di cui al CRAL aziendale - costituito anche  in  conformità

dell'art.  11,  legge  20.5.70 n. 300 e degli accordi  sottoscritti  dalle

Parti  stipulanti  il CCNL - sono regolate da separati accordi  tempo  per

tempo vigenti.

 

Detti   finanziamenti,   che  saranno  di  volta   in   volta   negoziati,

continueranno  ad  avvalersi delle normative che disciplinano  la  materia

(leggi nn. 208/52 e 325/68 e successive integrazioni e modificazioni).

 

Al  momento  le Parti hanno regolato la materia con accordo che  resta  in

vigore fino al 31.12.02.

 

I  successivi accordi avranno durata correlata con quella degli  Organismi

Statutari.

 

Riguardo  ai sistemi di refezione in atto, la trasformazione degli  stessi

in favore della graduale introduzione della formula dei "Tickets", formerà

oggetto  di confronto specifico tra le Parti, che dovrà concludersi  entro

il 30.4.01, nel corso del quale saranno individuati criteri, destinatari e

modalità  di  erogazione,  tenuto  conto della  precedente  contrattazione

intervenuta in materia ed entro i limiti quantitativi ivi individuati.

 

 

 

Art. 74 - Durata e applicazione.

 

Il  presente CCNL, con riferimento sia alla parte normativa che  a  quella

economica,  resta in vigore, in linea con quanto previsto  dal  Protocollo

d'intesa  23.7.93, fino al 31 dicembre 2001 e si applica al  personale  in

servizio   alla   data   di   stipulazione   nonché   a   quello   assunto

successivamente.

 

Il  presente  CCNL rappresenta una normazione unitaria ed  inscindibile  e

sostituisce  integralmente,  per  le  materie  da  esso  regolate,  quanto

contenuto nei preesistenti CCNL.

 

Eventuali  accordi  sindacali  nazionali o territoriali  preesistenti,  in

evidente  contrasto  con quanto disciplinato nel presente  CCNL,  potranno

essere   oggetto  di  confronto  tra  le  Parti  ai  fini  della  relativa

armonizzazione  o  superamento,  secondo  le  modalità  di  cui  al  comma

successivo.

 

Nel  caso  in  cui sorgano controversie in ordine alla interpretazione  di

clausole  contenute nel presente CCNL, le Parti si incontrano, a richiesta

della  Società ovvero di una o più delle OO.SS. nazionali stipulanti,  per

ricercare  soluzioni  condivise in ordine al  significato  della  clausola

controversa. L'eventuale accordo raggiunto vale come interpretazione della

stessa.

 

Ai fini dell'applicazione del presente contratto si intende:

 

-     per  unità produttiva e RSU, salvo diverse specificazioni  contenute

  nel presente CCNL, quelle previste nel Protocollo d'intesa sulle RSU del

  18.5.99;

-     per  OO.SS. stipulanti, ovvero Parti stipulanti, quelle  OO.SS.  che

  hanno stipulato il presente CCNL.

 

Copia  del  presente  CCNL  sarà distribuita, a  cura  della  Società,  al

personale assunto a far data dalla sottoscrizione del contratto medesimo.

 

 

Protocollo aggiuntivo.

 

Ai  fini  di  quanto previsto all'art. 5, punto 3, del presente  CCNL,  le

Parti convengono quanto segue:

 

a)    a  livello di unità produttiva la Delegazione sindacale è costituita

  da non più di 1 dirigente RSU eletto in rappresentanza di ciascuna lista

  che  ha  ottenuto seggi presso la U.P., congiuntamente a non  più  di  1

  dirigente sindacale delle strutture territoriali di ciascuna delle OO.SS.

  stipulanti il presente CCNL;

b)    a livello regionale la Delegazione sindacale è costituita da non più

  di 24 dirigenti sindacali, dei quali:

 

-     12  dirigenti  sindacali delle strutture territoriali  delle  OO.SS.

  stipulanti  il presente CCNL, nella misura di 2 dirigenti  per  ciascuna

  delle predette OO.SS;

-     12  dirigenti  delle  RSU eletti nella regione interessata,  di  cui

  almeno  6  eletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il  presente

  CCNL.

 

Il  presente protocollo aggiuntivo costituisce ad ogni conseguente effetto

parte integrante dell'Accordo 18.5.99.

 

 

 

ALLEGATI

 

Allegato 1 all'art. 24 del CCNL.

 

Art. 1 - Aree di classificazione.

 

a)    Il  personale  della  Società Poste Italiane SpA,  in  relazione  al

  diverso  grado  di partecipazione al processo produttivo  aziendale,  al

  differente apporto professionale richiesto ed alle diverse responsabilità

  connesse ad ogni funzione aziendale, è inquadrato nelle seguenti 4  aree

  funzionali:

 

1.   area DI BASE

2.   area OPERATIVA

3.   area QUADRI di 2° livello

4.   area QUADRI di 1° livello.

 

b)   In tutte le Aree si individueranno le posizioni di lavoro particolari

  dei  tecnici; nell'Area Quadri di 1° livello si individueranno 2 diversi

  profili, di cui uno destinato ad alcune tipiche figure "PROFESSIONALI", le

  quali, possono svolgere attività professionale nel rispetto dei requisiti

  e dei principi fissati dalla legge e dai rispettivi ordini professionali,

  senza vincolo di subordinazione gerarchica.

 

 

 

Art. 2 - Declaratorie.

 

Area di base.

 

Attività semplici, con conoscenze elementari; attività tecnico-manuali con

conoscenze non specialistiche.

Comprende  i  dipendenti  che  svolgono  mansioni,  manuali  e  non,   che

presuppongono  conoscenze  tecniche  non  specifiche  o,  se   di   natura

amministrativa,  tecnica  o  contabile, di  mero  supporto  manuale  o  di

contenuto  puramente  esecutivo. Può essere richiesta  l'utilizzazione  di

mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

 

 

Area operativa.

 

Attività  esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche,  responsabilità

personali  e  di gruppo, con contenuti professionali di parziale  o  media

specializzazione.

Comprende i dipendenti che, impegnati direttamente nel business di base  o

in  attività  di supporto, svolgono mansioni - a contatto o  meno  con  la

clientela  -  che  presuppongono adeguata preparazione  professionale  con

capacità  di  utilizzazione  di  strumenti  semplici  e  complessi  e  che

richiedono   preparazione  tecnico-professionale  di  parziale   o   media

specializzazione  e  capacità  di  autonomia  operativa  nei  limiti   dei

regolamenti di esecuzione.

 

 

Area Quadri di 2° livello.

 

Attività con preparazione professionale specializzata e responsabilità  di

gestione di unità organiche.

Comprende  i  dipendenti  che, in ragione della  particolare  connotazione

organizzativa della Società, delle articolazioni funzionali e dei relativi

assetti territoriali sono preposti:

 

-    alla conduzione e al controllo di unità organizzative o parti di esse

  di media rilevanza;

-     a  funzioni  di significativa importanza con facoltà  di  iniziative

  nell'ambito delle direttive gestionali;

-     a  favorire  contributi  per il conseguimento  degli  obbiettivi  di

  qualità ed efficienza del servizio;

-     alla  promozione  dei  servizi,  con  piena  responsabilità  per  le

  direttive impartite e i risultati conseguiti.

 

 

Area Quadri di 1° livello.

 

Attività  con  elevata  preparazione  professionale  e  responsabilità  di

gestione di grandi unità organiche.

Comprende i dipendenti cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza

ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi della Società.

In  particolare, essi esplicano funzioni implicanti la responsabilità e il

controllo  di  unità  organizzative e di  particolare  complessità,  ampia

autonomia  e  discrezionalità nel perseguimento delle  finalità  stabilite

dalla  direzione  della Società, conoscenze professionali  e  gestione  di

rapporti  con terzi di considerevole rilievo, ovvero - essendo in possesso

di appropriate conoscenze e competenze di tipo dottrinario e scientifico -

svolgono  funzioni di interesse strategico per la Società, con  prevalente

ed  elevato  contenuto  specialistico in attività di  studio,  consulenza,

progettazione, programmazione e pianificazione, ricerca e applicazione  di

metodologie innovative della massima rilevanza.

Comprende  inoltre  alcune  tipiche figure professionali,  con  competenze

specialistiche, abilitazioni all'esercizio della professione ed iscrizione

ai  relativi  albi,  necessarie  per  lo  sviluppo  e  l'attuazione  degli

obbiettivi   della   Società,   con  funzioni   di   studio,   consulenza,

progettazione, programmazione e ricerca ad essi assegnati dalla  direzione

della Società.

 

 

 

Art. 3 - Descrizione delle mansioni secondo le 4 aree di inquadramento

         (profili professionali esemplificativi).

 

AREA DI BASE

 

Servizi  di  vigilanza,  anticamera, portineria  e  collegamenti  interni;

servizi  di archivio, protocollo, copia ed operazioni connesse, anche  con

l'uso  di  strumenti  meccanici  o  informatici;  facchinaggio  (mobili  e

materiali),  pulizia (locali, mobili, materiali); piccola  manutenzione  e

pulizia veicoli nei garage; guida di automezzi per i quali sia prevista la

patente B; mansioni di operaio comune.

 

AREA OPERATIVA

 

FILONE OPERATIVO GESTIONALE

 

Tipologia Amministrativa di Staff.

 

Attività  impiegatizia nelle strutture di Agenzie, Filiali, Sedi  ed  Aree

Centrali, comprese le attività accessorie di dattilografia, videoscrittura

e archiviazione, anche con l'uso di apparecchiature semplici e complesse.

 

Tipologia Produzione/Vendita presso le Agenzie:

 

-      processi   di  produzione  e  vendita  dei  servizi   postali,   di

  comunicazione  elettronica  e/o finanziari  anche  tramite  strumenti  e

  apparecchiature semplici e complessi;

-    telefonia;

-    servizi di trasmissione e ricezione;

-    compiti amministrativi/contabili e cassa connessi;

-    servizi di informazione;

-    carico-scarico;

-      coordinamento  di  squadre/gruppi  operativi  (anche  nel  caso  di

  sportelli avanzati).

 

Tipologia Produzione/Vendita a domicilio:

 

-    recapito e consegna di tutte le tipologie di corrispondenze e pacchi;

-    trasporto e ritiro di effetti postali;

-    vuotatura delle cassette di impostazione;

-    carico e scarico di carattere marginale nelle Agenzie;

-     operazioni connesse appartenenti al ciclo operativo della  specifica

  tipologia di attività.

 

Dette mansioni si espletano anche con guida di automezzi e motomezzi.

 

Tipologia Produzione Agenzie Rete Postale.

 

Processo  di  produzione dei servizi postali telegrafici  e  comunicazione

elettronica   anche   con   l'impiego  e   conduzione   di   strumenti   e

apparecchiature  semplici  e complesse, compiti  amministrativi  contabili

connessi, compreso:

 

-    scambio dispacci e operazioni connesse, compreso carico-scarico;

-    scorta, scambio e lavorazione su mezzi ferroviari;

-     trasporto  da e per le Agenzie, anche con guida dei veicoli  adibiti

  allo scopo;

-    coordinamento di gruppi operativi.

 

Tipologia Produzione Agenzie Rete Finanziaria:

 

-     processo di produzione dei servizi finanziari anche con l'impiego di

  strumenti  ed  apparecchiature semplici e complesse compresi  i  compiti

  amministrativi  contabili e gli adempimenti di  lavorazione  di  effetti

  postali connessi espletamento della specifica tipologia di attività;

-     esercizio impianti per l'elaborazione elettronica dei dati, gestione

  procedure, data entry e attività connesse;

-    assistenza tecnico/amministrativa alle Agenzie di contatto;

-    coordinamento di gruppi operativi;

-    guida automezzi con carattere di marginalità.

 

FILONE OPERATIVO "TECNICO"

 

Installazione,  manutenzione e disattivazione apparecchiature  semplici  e

compiesse;  attività  tecnica nella logistica e costruzioni;  manutenzione

impianti  di  meccanizzazione postale; esercizio tecnico di  impianti  per

l'elaborazione  elettronica  dei dati (EDP);  mansioni  di  "programmatore

junior";  coordinamento squadre operative; manutenzione cassette  postali,

automezzi e carpenteria metallica; mansioni di operaio specializzato.

Dette mansioni possono essere svolte anche con guida automezzi.

 

AREA QUADRI 2° LIVELLO

 

FILONE OPERATIVO "GESTIONALE"

 

Gestione  di  Agenzie  di  Base  di  media  rilevanza;  collaborazione  ai

responsabili di Agenzie di superiore livello, attribuite a Q1, o di  altre

strutture organizzative, centrali e territoriali.

 

FILONE OPERATIVO "TECNICO"

 

Attività  tecnica specializzata nella logistica, costruzioni, informatica,

meccanizzazione    e    comunicazione    elettronica     e     di     tipo

statistico-attuariale;   collaborazione  ai  responsabili   di   strutture

organizzative, centrali e territoriali, di superiore livello.

 

AREA QUADRI 1° LIVELLO

 

FILONE OPERATIVO "GESTIONALE"

 

Responsabilità di gestione di grandi unità organiche: Agenzie di rilevanti

dimensioni  di contatto o non, Agenzie di Coordinamento, Aree  funzionali;

collaborazione  con  elevato  contenuto  specialistico  ai  Dirigenti   di

strutture centrali e territoriali.

 

FILONE OPERATIVO "TECNICO"

 

Attività  tecnica  con  elevato contenuto specialistico  nella  logistica,

costruzioni, informatica, meccanizzazione e comunicazione elettronica e di

tipo  statistico-attuariale, anche con responsabilità diretta di strutture

organizzative.

 

AREA Q1 PROFILO "PROFESSIONALI"

 

Attività   professionale  di  patrocinio  e  assistenza  legale;  attività

professionale  di  progettazione, direzione e collaudo  di  costruzioni  o

manutenzione di edifici e impianti tecnologici.

 

 

 

Art. 4 - Surrogabilità di applicazione.

 

Nell'ambito  delle Aree di base e operativa, nelle quali il  contenuto  di

specializzazione funzionale non costituisce elemento ostativo, deve essere

garantita,  in presenza di necessità di servizio, l'intercambiabilità  del

personale tra i vari settori operativi, salvo i limiti posti all'esercizio

di mansioni tecniche.

 

 

 

Art. 5 - Norma transitoria - Surrogabilità di applicazione.

 

a)   Nell'ordinamento giuridico del personale, a regime, basato su 4 Aree,

  di cui all'art. 41, saranno previsti percorsi professionali collegati  a

  filoni  operativi omogenei. All'interno di essi potrà essere attuata  la

  fungibilità delle mansioni;

b)   in attesa della definizione dell'inquadramento del personale, in fase

di prima applicazione delle previsioni del presente contratto, all'interno

delle qualifiche e categorie che confluiranno nelle Aree di base e

operativa, la Società potrà:

 

-     nell'ambito dei progetti di riorganizzazione aziendale, al  fine  di

  salvaguardare i livelli occupazionali, attuare - per quanto possibile - la

  fungibilità  all'interno  di ciascuna Area  anche  attraverso  corsi  di

  riqualificazione professionale nell'ambito di accordi sindacali in materia

  di mobilità collettiva;

-      attuare  la  piena  fungibilità  orizzontale  tra  i  vari  profili

  nell'ambito delle esistenti categorie del precedente ordinamento,  fatti

  salvi  i  requisiti  normativi previsti per lo svolgimento  di  attività

  tecniche;

-     attuare la fungibilità in senso verticale, ascendente e discendente,

  senza che ciò concretizzi aspettative giuridiche di inquadramento in Aree

  superiori, relativamente alle seguenti attuali qualifiche, nell'ambito di

  quelle indicate in ciascuno dei raggruppamenti che seguono:

 

A)     Dirigente  di  esercizio,  Revisore,  Operatore  Specializzato   di

  Esercizio;

B)    Operatore  di  esercizio, Operatore Trasporti, Vigilante,  Operatore

  Telecomunicazioni;

C)      Qualifiche   di   mestiere   (Operaio   qualificato   ed   Operaio

  specializzato);

D)   Qualifiche tecniche;

 

-     attuare  la fungibilità in senso verticale, dal basso verso  l'alto,

  tra  le  qualifiche di Coadiutore e Dattilografo e quella  di  Operatore

  specializzato di esercizio, fermo restando la precisazione di cui al comma

  precedente.

 

Atteso  quanto  sopra  precede in via transitoria si  precisano  ulteriori

indicazioni per la gestione della presente fase di riorganizzazione  e  di

affidamento dei compiti al personale.

 

Anzitutto nell'ambito di ciascuna tipologia di attività sarà possibile  la

completa  fungibilità  in senso orizzontale e la  surrogabilità  in  senso

verticale dal basso verso l'alto senza limitazioni che, parimenti, non  vi

sono  tra  mansioni  precedentemente classificate  come  di  5a  e  di  6a

categoria mentre si evita la surrogabilità tra queste 2 ex categorie e  la

ex 4a categoria.

 

Le  Parti  s'incontreranno  successivamente per  determinare  l'entrata  a

regime di quanto previsto dagli artt. 46 e 47, CCNL 26.11.94.

 

Naturalmente tali limitazioni vengono meno laddove vi sia volontarietà  di

applicazione da parte del lavoratore.

 

In linea di principio l'applicazione del personale già in servizio avverrà

nell'ambito  delle  tipologie di attività di cui sopra con  riferimento  a

quelle già espletate e facendo salve le esigenze della riorganizzazione in

atto.

 

In  ogni caso, per esigenze di servizio, e in particolare per garantire il

prioritario  soddisfacimento  dei servizi  di  produzione  e  vendita,  il

personale  potrà essere temporaneamente applicato a tipologia di  attività

diversa da quella abituale; in tal caso l'interessato verrà informato  per

iscritto.

 

Ovviamente   nella  individuazione  delle  unità  si  terrà  conto   della

preparazione  professionale  già acquisita  che  permetta  la  possibilità

concreta  di  svolgere  il servizio stesso. Laddove non  fossero  presenti

risorse  già  professionalizzate o non fossero in numero  sufficiente,  si

provvederà all'addestramento professionale preventivo.

 

In  caso reiterata necessità, per l'applicazione temporanea a tipologie di

attività  diverse  da  quelle abituali si seguirà, laddove  possibile,  il

principio della rotazione.

 

Sulle movimentazioni temporanee effettuate si terrà informativa semestrale

alle OO.SS.

 

Per  quanto riguarda l'applicazione degli appartenenti all'Area  Operativa

nella  quale  la  confluenza  di più ex categorie  e  qualifiche  presenta

specifici  problemi  di  gestione,  si sottolinea  anzitutto  la  primaria

necessità  di  salvaguardare le professionalità acquisite,  atteso  che  è

certamente   nell'interesse  dell'azienda  limitare  gli  spostamenti   da

mansioni già conosciute ad altre per le quali sarebbe necessario un  nuovo

apprendimento.

 

Si   privilegerà  la  scelta  di  personale  con  passate  esperienze  per

l'affidamento delle mansioni di capogruppo.

 

È  opportuno  precisare  che le mansioni di capogruppo  non  implicano  la

responsabilizzazione  esclusiva  del  caposquadra  stesso  in  ordine   ai

risultati  del  lavoro  di  gruppo;  ogni  appartenente  alla  squadra   è

responsabile  del suo lavoro e del risultato complessivo  del  gruppo;  il

caposquadra  è  soltanto il coordinatore del gruppo,  colui  che  aggiunge

all'esplicazione  delle  mansioni  operative  usuali   quelle   di   micro

organizzazione  interna al gruppo stesso e che funge da interlocutore  per

conto della squadra, del responsabile dell'unità produttiva alla quale  il

gruppo fa capo.

 

Per     gli     stessi    motivi    già    enunciati    di     opportunità

organizzativa/lavorativa  ai  fini  di una  migliore  produttività,  nelle

Agenzie  specializzate di particolare grandezza in via prioritaria saranno

adibiti  alle  mansioni di carico/scarico completate ed  arricchite  dalla

partecipazione alle fasi successive del processo operativo di  lavorazione

delle corrispondenze, gli operatori che già le esercitavano.

 

Anche  in questo caso il lavoro dovrà essere organizzato in squadra  e  il

coordinamento di essa sarà affidato con i criteri prima illustrati.

 

In  relazione  alle piccole Agenzie di contatto, per le  quali  sono  allo

studio  forme  organizzative diverse dalle attuali  di  effettuazione  dei

servizi,  potrà  essere  prevista  la prestazione  di  sportelleria  e  di

recapito  da  parte  di  un  operatore  unico:  in  questo  caso,  in  via

prioritaria, si professionalizzerà l'operatore addetto al recapito a saper

rendere anche i servizi.

 

Nei  confronti del personale neo-assunto, per i quale non vi sono problemi

di   transizione  da  precedenti  ordinamenti  e  qualifiche  alla   nuova

organizzazione e conseguenti necessità di gestire la fase transitoria,  le

norme    contrattuali   hanno   piena   efficacia   dal   momento   stesso

dell'assunzione.

 

Infine,  per  quanto  concerne l'Area di base, alla  quale  sono  ascritte

attività  a  contenuto  semplice  e  non  specialistico,  fatte  salve  le

indicazioni  generali  già  espresse di  continuità  di  applicazione,  si

richiama l'attenzione sulla circostanza che non esistono più segmentazioni

di  mansioni  e, specialmente nei settori di staff, tutti gli appartenenti

all'Area  possono  e devono espletare tutte le attività necessarie,  fatte

salve le limitazioni legate espletamento di attività tecniche.

 

 

 

Art. 6 - Requisiti di accesso alle Aree.

 

a)   Nelle procedure di selezione per l'accesso alle Aree, oltre il titolo

  di  studio,  la  Società  potrà richiedere  il  possesso  dei  requisiti

  comprovanti conoscenze professionali specifiche;

b)    per  l'accesso  alle  procedure di selezione  relative  al  profilo,

  definito  "PROFESSIONALE" dell'Area Quadri di 1° livello di cui all'art.

  41, sono richiesti l'abilitazione professionale e l'iscrizione ai relativi

  albi, nonché una esperienza professionale esterna, debitamente comprovata,

  di 5 anni.

 

 

 

Art. 7 - Titolo di studio.

 

Il  titolo  di  studio richiesto per l'accesso dall'esterno alle  Aree  di

classificazione del personale è, di norma, il seguente:

 

-    per la 1a Area di BASE diploma di scuola media 1° grado;

-    per la seconda Area OPERATIVA diploma di scuola media 2° grado;

-     per  la 3a Area QUADRI 2° diploma di scuola media 2° grado o diploma

  di laurea;

-    per la 4a Area QUADRI 1° diploma di laurea.

 

 

 

Art. 8 - Criteri di accesso alle Aree.

 

a)   La competente Area di Gestione "Personale e Organizzazione" curerà la

  selezione, il reclutamento, la formazione e lo sviluppo professionale del

  personale   della   Società,  sulla  scorta  delle  esigenze   aziendali

  programmate.

b)    La  selezione  del  personale  da  reclutare  per  le  diverse  Aree

  individuate si baserà su prove mirate alle mansioni che dovranno  essere

  svolte, utilizzando procedure di selezione idonee a garantire la massima

  trasparenza e obiettività.

c)    La Società potrà avvalersi, laddove risulterà consigliabile, per  le

  prime 2 Aree, di sistemi automatizzati di accertamento e selezione.

d)    Per  le  Aree Quadri la Società attuerà procedure di accertamento  e

  selezione  -  potendo avvalersi di qualificati organismi esterni  -  che

  individuino  le capacità, le potenzialità, le attitudini  e  il  livello

  culturale dei selezionandi al fine dell'efficace programmazione e sviluppo

  della carriera individuale. Per il personale interno si terrà conto anche

  del curriculum lavorativo.

 

 

 

Art. 9 - Accesso dall'interno.

 

a)    In  presenza dei requisiti richiesti e delle necessarie  capacità  e

  competenze, sarà favorito lo sviluppo professionale delle risorse  umane

  interne alla Società.

b)    La Società, in presenza di necessità di reclutamento di nuove unità,

  sulla  base  dei  criteri selettivi di cui sopra, dovrà  individuare  le

  percentuali  di accesso dall'interno alle diverse Aree, nel rispetto  di

  quanto previsto.

 

 

 

Art. 10 - Formazione.

 

a)    La  Società riconosce la necessità di valorizzare la professionalità

  dei propri dipendenti in coerenza con i propri obiettivi di sviluppo.

b)     La  formazione  si  realizza,  pertanto,  attraverso  attività   di

  addestramento,    aggiornamento,   qualificazione   e   riqualificazione

  distinguendo, con riguardo all'articolazione del personale, la formazione

  di base dalla formazione specifica e dalla riqualificazione.

c)   Particolare cura sarà altresì rivolta in generale nei confronti delle

  funzioni maggiormente interessate dal contatto con la clientela.

d)   Il personale incaricato dell'attività formativa centrale e periferica

  dovrà seguire specifici corsi di aggiornamento professionale.

 

 

 

Art. 11 - Mansioni superiori.

 

In  applicazione dell'art. 2103 C.C., come modificato dall'art. 13,  legge

20.5.70  n.  300,  in caso di assegnazione a mansioni superiori  a  quelle

dell'area d'inquadramento, il lavoratore, ad eccezione di quanto  previsto

nell'articolo  successivo  del  presente allegato  per  la  categoria  dei

Quadri,  ha  diritto al trattamento corrispondente all'attività  svolta  e

l'assegnazione stessa diviene definitiva salvo che la medesima  non  abbia

avuto  luogo  per la sostituzione di lavoratore assente con  diritto  alla

conservazione del posto, dopo un periodo di 3 mesi.

 

 

 

Art. 12 - Quadri.

 

La  categoria  dei  "Quadri"  è costituita dai  dipendenti  che,  pur  non

appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere

continuativo   di   rilevante  importanza  ai  fini   dello   sviluppo   e

dell'attuazione degli obiettivi della Società.

 

I  requisiti di appartenenza all'Area "Quadri" sono stabiliti nella  parte

del presente contratto relativa alla classificazione del personale.

 

a)   Orario di lavoro.

 

La  prestazione  lavorativa  del "Quadro"  si  effettua,  di  massima,  in

correlazione   temporale   con  l'orario  normale   applicato   nell'unità

produttiva  nella  quale  lo stesso è addetto.  Tuttavia,  fermo  restando

quanto  previsto  dall'art. 28 del presente contratto  relativamente  alla

durata  della prestazione lavorativa settimanale, in considerazione  della

specificità della posizione ricoperta dal personale qualificato  "Quadro",

per  lo  stesso  viene  prevista la possibilità  di  modulare  in  maniera

flessibile  l'articolazione  della  propria  prestazione  giornaliera   in

diretta  correlazione  alle  esigenze  di  servizio  relative  al  settore

d'appartenenza.

 

 

b)   Brevetti.

 

Oltre  a  quanto previsto dalla vigente normativa di legge in  materia  di

brevetti  e  diritto  di autore viene riconosciuta ai  "Quadri"  -  previa

specifica  autorizzazione  aziendale -  la  possibilità  di  pubblicazione

nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti

l'attività svolta.

 

 

c)   Assegnazione temporanea.

 

In   applicazione  dell'art.  6,  legge  13.5.85  n.  190,  l'assegnazione

temporanea  del  dipendente  a mansioni proprie  della  categoria  Quadri,

ovvero  a  mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione  di

lavoratori  assenti  con  diritto alla conservazione  del  posto,  diviene

definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a 6 mesi.

 

 

d)   Norma di rinvio.

 

Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo valgono per

i  "Quadri"  le norme stabilite, per il restante personale,  nel  presente

CCNL  e  nelle leggi vigenti in materia di rapporto di lavoro  subordinato

nell'impresa.

 

 

 

Allegato 2a all'art. 55 bis.

 

AUMENTI MENSILI DEI MINIMI TABELLARI

 

aree professionali  1.1.01 1.11.01  1.7.02(*)  1.10.02(*)

        

Q1 PROF             68.690  38.161    30.529     30.529

Q1                  59.826  33.237    26.589     26.589

Q2                  54.657  30.365    24.292     24.292

AO                  44.304  24.614    19.691     19.691

AB                  37.635  20.909    16.727     16.727

 

(*) Trattamenti economici di competenza del presente CCNL

 

 

MINIMI TABELLARI IN VIGORE

 

aree professionali    1.1.01      1.11.01    1.7.02(*)    1.10.02(*)

         

Q1 PROF             30.173.130   30.631.062 30.997.408    31.363.754

Q1                  24.806.327   25.205.167 25.524.238    25.843.310

Q2                  21.745.559   22.109.940 22.401.445    22.692.950

AO                  15.560.546   15.855.909 16.092.200    16.328.490

AB                  11.564.561   11.815.464 12.016.186    12.216.908

 

(*) Trattamenti economici di competenza del presente CCNL

 

 

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

 

aree professionali    1.1.01      1.11.01     1.7.02       1.10.02

        

Q1 PROF             12.859.620   12.859.620 12.859.620    12.859.620

Q1                  12.673.368   12.673.368 12.673.368    12.673.368

Q2                  12.496.044   12.496.044 12.496.044    12.496.044

AO                  12.195.288   12.195.288 12.195.288    12.195.288

AB                  12.013.236   12.013.236 12.013.236    12.013.236

 

 

 

Allegato 2b all'art. 55 bis.

 

COMPETENZE CONTRATTUALI ARRETRATE

 

ANNO DI PAGAMENTO

 

  aree professionali          1.1.01                1.1.02

          

Q1 PROF                     1.282.210              408.730

Q1                          1.116.751              384.242

Q2                          1.020.268              349.565

AO                            827.017              274.938

AB                            702.528              233.499

 

Le  somme  sopra indicate vengono corrisposte esclusivamente al  personale

con  contratto a tempo indeterminato o di formazione e lavoro, in servizio

alla  data  di  sottoscrizione  del presente  CCNL  nonché  alle  scadenze

indicate (gennaio 2001 e gennaio 2002).

 

Per  quanto  attiene alle somme da liquidarsi nel 2001, le stesse  saranno

corrisposte  in  via  convenzionale al predetto  personale,  eventualmente

assunto  nel periodo intercorrente tra l'1.1.99 e l'11.1.01, nella  misura

di  1/24  per  ogni mese di servizio, o frazione di esso  superiore  a  15

giorni, prestato nel suddetto periodo.

 

Per  quanto attiene alle somme da liquidarsi nel 2002, le stesse, in  caso

di  cessazione del rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno, saranno

ridotte,  sempre  in  via  convenzionale,  mediante  conguaglio   con   le

competenze  spettanti, nella misura di 1/12 per ogni mese di  servizio,  o

frazione  di esso superiore a 15 giorni, non prestato nel corso  dell'anno

medesimo.

 

 

 

Allegato 3

 

TABELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE

(allegata all'art. 61 del CCNL)

 

Q1

 

parametro   quota annua                     posizione

   

   215    £. 13.542.000   -    PROFESSIONAL

                          -     RESPONSABILI PROGETTI SPECIALI  (per  il

                            tempo di realizzazione)

   210       13.226.400   -      RESPONSABILI   UFFICIO  D.C./DIV.   c/o

                            STRUTTURA CENTRALE

                          -    RESPONSABILI CRP E CUAS

                          -      RESPONSABILI  SERVIZIO  PRC   c/o   DRT

                            REGIONALE

                          -    RESPONSABILI SERVIZIO POLO

   190       11.967.600   -    RESPONSABILI COMMERCIALE TERRITORIALE

                          -       RESPONSABILI    DI    AREA    CORRIERE

                            ESPRESSO/POSTACELERE

                          -    RESPONSABILI SERVIZIO CRP (1° LIV.)

                          -    ISPETTORI SUL TERRITORIO

                          -    RESPONSABILI CASSA PROVINCIALE

   170       10.707.600   -     RESPONSABILI  SERVIZIO  DI  FILIALE  (1°

                            LIV.)

                          -    RESPONSABILI UFFICIO POSTALE FASCIA A

                          -    RESPONSABILI SEZIONE CUAS (1° LIV.)

                          -    RESPONSABILI COMMERCIALI DI ZONA

                          -    ASSISTENTE AUDITORS

                          -     COLLABORATORI c/o STRUTTURE  CENTRALI  E

                            REGIONALI D.C./DIV;

                          -    COLLABORATORI SERVIZIO POLO

   140        8.817.600   -     RESPONSABILI  SERVIZIO  DI  FILIALE  (2°

                            LIV.)

                          -    RESPONSABILI UFFICIO POSTALE FASCIA B

                          -    RESPONSABILI ADR > 80 UNITA'

                          -    RESPONSABILI CTR

                          -     RESPONSABILI  SERVIZIO DIV/COMUNICAZIONI

                            ELETTRONICHE

   100        6.298.800   -    RESPONSABILI UFFICIO POSTALE FASCIA C

 

Q2

 

parametro   quota annua                     posizione

                                                

                          -     COLLABORATORI c/o STRUTTURE  CENTRALI  E

                            REGIONALI D.C./DIV

                          -    RESPONSABILI SERVIZIO CRP (2° LIV.)

                          -    RESPONSABILI SEZIONE CUAS (2° LIV.)

   130       4.440.000    -     COLLABORATORI SERVIZI DI FILIALE (RO-MI-

                            TO-NA)

                          -    RESPONSABILI UFFICI POSTALI FASCIA A

                          -    COLLABORATORI UFFICI POSTALI > 100 UNITA'

                          -    RESPONSABILI ADR = o < 80 UNITA'

                          -    RESPONSABILI COMMERCIALI DI ZONA

                          -     COLLABORATORI c/o STRUTTURE  PROVINCIALI

                            DIV./FILIALE

                          -    RESPONSABILI UFFICI POSTALI FASCIA B

   100       3.441.600    -     COLLABORATORI UFFICI POSTALI = o  <  100

                            UNITA'

                          -    COLLABORATORI UFFICI POSTALI CON APERTURA

                            POMERIDIANA

                          -    COLLABORATORI CUAS/CRP

 

 

                    postale

                       

1° livello           CRP = CMP/CPO > 100 unità

                     CRP  =  CMP/CPO = o  <  100

2° livello           unità

 

 

                   bancoposta

                        

                CUAS > 100 unità

              CUAS = o < 100 unità

 

 

                         Rete

                          

filiale > 1.000 unità  UP A)=alta  ADR > 80 unità

filiale < 1000 unità   UP B)=media ADR = o < 80 unità

 

 

 

Allegato 4

 

POSTE ITALIANE

 

Direzione Centrale Risorse Umane

Servizio Relazioni Industriali

 

-    alla Segreteria nazionale SLC-CGIL;

-    alla Segreteria nazionale SLP-CISL;

-    alla Segreteria nazionale UIL-POST COMUNICAZIONE;

-    alla Segreteria nazionale SAILP-CONFSAL;

-    alla Segreteria nazionale FAILP-CISAL;

-    alla Segreteria nazionale UGL-COMUNICAZIONI.

 

Con la presente Vi confermiamo che, in caso di cessazione del rapporto  di

lavoro,  al  personale  interessato  spetta,  per  il  periodo  lavorativo

antecedente al 28.2.98, data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in

Poste  Italiane SpA, l'indennità di buonuscita maturata fino alla suddetta

data,  che continuerà ad essere calcolata e liquidata secondo la normativa

tuttora vigente.

 

Distinti saluti

 

Francesco Micheli

Il Direttore

 

 

 

Allegato 5

 

Dichiarazione delle Parti in materia di occupazione.

 

Nel  corso  della  negoziazione contrattuale le OO.SS. hanno  sottolineato

l'importanza  che  esse  annettono  al  problema  dell'occupazione,  e  al

riguardo hanno ribadito l'impegno a ricercare l'impiego ottimale dei nuovi

e  ulteriori  strumenti  in materia di mercato del  lavoro  specificamente

introdotti nell'impianto contrattuale.

 

La  Società,  preso atto di quanto sopra, considera l'impiego suddetto  in

grado  di  contribuire,  nell'ambito  del  problema  dell'occupazione   in

Azienda, al conseguimento degli obiettivi di risanamento e rilancio  della

Società.

 

Le  Parti, pertanto, s'impegnano a dare il più immediato impulso ai lavori

già  avviati  in  materia di occupazione, anche accelerando  i  ritmi  del

relativo confronto.

 

 

 

Allegato 6

 

POSTE ITALIANE

 

Direzione Centrale Risorse Umane.

Relazioni industriali.

 

Roma, 30 ottobre 2000

 

Alle Segreterie nazionali delle OO.SS.

 

SLC-CGIL

SLP-CISL

UIL-POST COMUNICAZIONE

SAILP-CONFSAL

FAILP-CISAL

UGL-COMUNICAZIONI

SINDIP-QUADRI

TECSTAT-USPPI

UNIONQUADRI

 

ADEGUAMENTO DEGLI ACCORDI ALLA LEGGE 11 APRILE 2000, N. 83

 

Si  fa  seguito  a  quanto già comunicato per le vie brevi  sulla  materia

indicata  in oggetto, per trasmettere copia della lettera con la quale  la

Società ha informato la Commissione di Garanzia dell'avvio dell'esame,  in

sede  negoziale, in ordine all'adeguamento degli accordi sulle prestazioni

indispensabili ex. lege 11.4.00 n. 83.

 

Distinti saluti.

 

Il Direttore

 

 

 

POSTE ITALIANE

 

Direzione Centrale Risorse Umane

Relazioni Industriali

 

Roma, 25 ottobre 2000

 

Alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge

       sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

      via Po, 15/a

      00198 - ROMA

 

 

ADEGUAMENTO DEGLI ACCORDI ALLA LEGGE 11 APRILE 2000, N. 83

 

Si  fa  riferimento alla nota del 15 settembre u.s., con la quale  codesta

Commissione   ha   richiamato  l'attenzione   dei   soggetti   interessati

sull'approssimarsi  della  scadenza per  procedere  all'adeguamento  degli

accordi  sulle  prestazioni  indispensabili,  da  assicurare  in  caso  di

sciopero, alle nuove disposizioni contenute nella legge 11.4.00 n. 83.

 

Al  riguardo si chiarisce che questa Società ha raggiunto con  le  OO.SS.,

nell'ambito  delle  trattative per il rinnovo del  CCNL,  la  condivisione

sulle procedure da adottare in occasione di conflitti di lavoro.

 

Tali  procedure,  il  cui testo è riportato negli allegati  alla  presente

comunicazione,  verranno  inserite nell'articolato  definitivo  del  CCNL,

costituendone  quindi  parte integrante, nonché nello  specifico  accordo,

ancora oggetto di confronto sindacale, destinato a disciplinare secondo le

nuove  regole  legali l'intera materia che regolamenterà  l'esercizio  del

diritto di sciopero nei servizi essenziali che Poste Italiane assicura.

 

Con riguardo a tale ultimo aspetto questa Società si riserva di inviare  a

codesta  Commissione  l'accordo definitivo non appena  il  medesimo  verrà

raggiunto   con  i  soggetti  negoziali  che  rappresentano  i  lavoratori

all'interno dell'azienda.

 

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario

in ordine a quanto sopra illustrato si inviano distinti saluti.

 

 

 

Allegato 7

 

alla Segreteria nazionale SLC-CGIL

alla Segreteria nazionale SLP-CISL

alla Segreteria nazionale UIL-POST COMUNICAZIONE

alla Segreteria nazionale SAILP-CONFSAL

alla Segreteria nazionale FAILP-CISAL

alla Segreteria nazionale UGL-COMUNICAZIONI

 

Con  riferimento al Fondo di previdenza complementare, di cui all'art.  67

del  CCNL, Vi confermiamo che la relativa contribuzione, prevista a carico

del lavoratore e dell'Azienda, avrà decorrenza dall'1.10.02.

 

Distinti saluti

 

Francesco Micheli

Il Direttore

 

 

 

Allegato 8

 

Estratto della G.U. n. 219/L del 29.12.00 concernente la legge 23.12.00 n.

388  "Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale

dello Stato" (legge finanziaria 2001)

 

(omissis)

 

 

 

Capo XIII - INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

 

(omissis)

 

 

 

Art. 68 - Gestioni previdenziali.

 

(omissis)

 

4.    Con effetto dall'1.1.03 è soppresso il contributo di cui all'art. 37

  del testo unico approvato con DPR 29.12.73 n. 1032, dovuto dai dipendenti

  iscritti  alla  gestione  speciale presso  l'istituto  postelegrafonici,

  soppressa ai sensi dell'art. 53, comma 6, legge 27.12.97 n. 449. Per gli

  anni 2001 e 2002 il predetto contributo è rispettivamente stabilito nella

  misura dell'1,75% e dell'1%.

 

(omissis)

 

8.    Al  fine  di migliorare la trasparenza delle gestioni previdenziali,

  l'eventuale  differenza  tra  l'indennità di  buonuscita,  spettante  ai

  dipendenti della Società Poste Italiane SpA fino al 27.2.98 da un lato e

  l'ammontare dei contributi in atto posti a carico dei lavoratori,  delle

  risorse dovute da INPDAP e delle risorse derivanti dalla chiusura  della

  gestione commissariale di IPOST, dall'altro, è posta a carico del bilancio

  dello Stato.

 

 

 

.OMISSIS.APPENDICE  da  pag.  102 a pag.  152.  È  riportata  la  seguente

legislazione:

 

-     legge  20.5.70 n. 300, Statuto del Lavoratori: "Norme  sulla  tutela

  della  libertà  e  dignità  dei lavoratori, della  libertà  sindacale  e

  dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

-     D.lgs.  19.9.94  n.  626: "Attuazione delle  Direttive  CEE  89/391,

  89/654,  89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679, 93/88, 97/42  e

  99/38  riguardanti il miglioramento della sicurezza e della  salute  dei

  lavoratori sul luogo di lavoro;

-     legge 8.3.00 n. 53: "Disposizioni per il sostegno della maternità  e

  della  paternità, per il diritto alla cura e alla formazione  e  per  il

  coordinamento dei tempi delle città";

-     legge  15.6.90 n. 146 e testo coordinato con legge n. 83/00:  "Norme

  sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e

  sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

  Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge";

-     legge  10.4.91  n. 125: "Azioni positive per la realizzazione  della

  parità uomo-donna nel lavoro".