Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
RELATIVO
AL PERSONALE DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
PER IL
QUADRIENNIO 1998-2001
A
seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di Settore sul testo
dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 6.11.98 per
il rinnovo del
CCNL relativo al personale del comparto degli
Enti pubblici non economici
per il quadriennio 1998-2001, nonché della
certificazione della Corte dei
Conti sull'attendibilità dei costi quantificati
per il medesimo contratto
e sulla
loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di
bilancio, comunicata l'1.2.99, il giorno 16.2.99, alle
ore 11.00, si è
svolto
l'incontro tra:
l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni
(ARAN)
- nella
persona del Presidente,
prof. Carlo Dell'Aringa e i
rappresentanti delle seguenti Organizzazioni
e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni
sindacali
Confederazioni sindacali
CGIL/FP CGIL
CISL/FPI CISL
UIL/PA UIL
CSA di
CISAL/FIALP
(Cisal-Fialp,
Usppi-Cuspp,
Cisas-Epne,
Confail, CISAL
Confill
Parastato)
RdB/Parastato RdB/CUB
Fed. Aut. CONFSAL-UGL UGL
per la
sottoscrizione del contratto.
Il testo che si sottoscrive è depurato delle
disposizioni già recate dai
commi 4 e 5 dell'art. 45 della predetta ipotesi di
accordo, tenuto conto
dell'inapplicabilità delle
stesse disposizioni, rilevata
anche della
Presidenza del
Consiglio - Dipartimento
della Funzione Pubblica,
per
effetto
di quanto previsto dall'art. 52, comma 1, del D.lgs n. 387/98, in
materia di
copertura finanziaria degli
oneri contrattuali per
le
Amministrazioni
diverse dallo Stato.
Il testo, inoltre, è emendato degli errori
materiali precedentemente
segnalati al
Comitato di settore e alla Corte dei Conti. In particolare
nell'art. 19,
comma 1, lett. A) la correzione
riguarda il riferimento
normativo
che non è l'art. 18, comma 1, ma l'art.
15, comma 1,
lett.
b) come
nella preintesa sottoscritta il 30.7.98.
Al termine
della riunione le parti hanno
sottoscritto l'allegato CCNL
relativo al personale del comparto degli Enti
pubblici non economici che
diviene,
pertanto, esecutivo a tutti gli effetti a partire dalle ore 24.00
del 16.2.99.
Parte I
Titolo
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Art. 1
- Campo di applicazione.
1. Il
presente CCNL si applica a tutto
il personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, esclusi i
dirigenti, dipendente dagli enti
del
comparto di cui all'art. 4 del Contratto collettivo quadro relativo
alla
definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2.6.98,
ivi compreso il personale della Croce Rossa
Italiana di cui alla
legge
n.
730/86. L'ambito contrattuale ricomprende, secondo quanto stabilito
all'art.
13, comma 4, del presente contratto e in conformità di quanto
previsto
dal predetto CCNL quadro del 2.6.98 e dall'Accordo collettivo
nazionale quadro sulle modalità di utilizzo
dei distacchi, aspettative e
permessi, nonché delle altre prerogative
sindacali sottoscritto il 2.6.98,
il
personale medico e i professionisti appartenenti alle
specifiche
tipologie professionali, collocati in
apposite sezioni.
2. La
disciplina risultante dal presente CCNL si applica nei confronti
del personale non dirigente dell'Istituto
per il Commercio con l'Estero,
già ricompreso nell'area di contrattazione
separata di cui all'art. 73 del
D.lgs. n. 29/93, in virtù dell'art. 10 della
legge 25.3.97 n. 68, che ha
ricondotto il trattamento giuridico ed
economico del personale di detto
ente alla normativa contrattuale relativa al
comparto degli Enti pubblici
non economici, sulla base dei provvedimenti
adottati dall'ente nell'ambito
della propria competenza.
3. Sono
confermate le particolari
disposizioni del CCNL
6.7.95
riguardanti
il personale assunto con
contratto a tempo indeterminato
dall'ENIT negli uffici all'estero. Tali
disposizioni s'intendono estese,
con
effetto dalla data di entrata in vigore del presente contratto, al
personale dell'ICE assunto con contratto a
tempo indeterminato ed operante
negli uffici all'estero ai sensi della
normativa vigente.
4. Al
personale del comparto soggetto a processi di
mobilità in
conseguenza di provvedimenti di
soppressione, fusione, scorporo,
trasformazione e riordino, ivi compresi
i processi di privatizzazione,
riguardanti l'ente di appartenenza, si
applica il presente contratto sino
alla data dell'inquadramento definitivo
nella nuova amministrazione o ente
pubblico
o privato, data dalla quale
decorre il contratto vigente nel
comparto di destinazione.
5. Con
riguardo al personale dei ruoli locali della Provincia Autonoma
di Bolzano, il presente CCNL è oggetto di
una possibile contrattazione di
raccordo ai sensi dell'art. 27 del D.lgs.
9.9.97 n. 354, per le materie
ivi previste.
6. Il
D.lgs. 3.2.93 n. 29 come
modificato e integrato con i DD.lgs.
4.11.97 n. 396, 31.3.98 n. 80 e
successivi, è richiamato nel testo del
presente
contratto con la dizione "D.lgs. n. 29/93". L'Agenzia per
la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni (ARAN) è
richiamata con il termine
"Agenzia".
Art. 2
- Decorrenza e
durata del CCNL.
Tempi e procedure
di
applicazione.
1. Il presente contratto concerne il periodo
1° gennaio 1998-31 dicembre
2001 per la parte normativa ed è valido dal
1° gennaio 1998 al 31 dicembre
1999 per la parte economica.
2. Gli
effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del contratto. L'avvenuta
stipulazione viene portata a conoscenza degli
enti interessati con idonea
pubblicità da parte dell'Agenzia.
3. Gli
istituti a contenuto
economico e normativo
con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dagli
enti entro 30 giorni dalla
data in cui ne hanno avuto conoscenza a
norma del comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si
rinnova tacitamente di anno
in
anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni
singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando
non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
5. Per
evitare periodi di vacanza
contrattuale, le piattaforme sono
presentate 3 mesi prima della scadenza del
contratto. Durante tale periodo
e
per il 1° mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti
negoziali
non assumono iniziative unilaterali né danno corso ad azioni
dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari
a 3 mesi dalla data di
scadenza
della parte economica del presente contratto o a 3 mesi dalla
data di presentazione delle piattaforme, se
successiva, ai dipendenti del
comparto
sarà corrisposta la relativa
indennità, secondo le scadenze
previste dall'accordo sul costo del lavoro
del 23.7.93. Per l'erogazione
di
detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, comma 1,
del
D.lgs. n. 29/93.
7. In
sede di rinnovo
biennale, per la determinazione
della parte
economica da corrispondere, ulteriore punto
di riferimento del negoziato
sarà costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella
effettiva
intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'accordo di cui al comma precedente.
Titolo
II - RELAZIONI SINDACALI
Capo I
Art. 3
- Obiettivi e strumenti.
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto della distinzione
dei ruoli e delle responsabilità
dell'amministrazione e dei sindacati, è
riordinato
in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse
dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla crescita
professionale con l'esigenza di
incrementare e mantenere
elevate
l'efficacia e l'efficienza dell'attività
amministrativa e la qualità dei
servizi erogati alla collettività.
2. Il perseguimento dell'obiettivo indicato al
comma precedente comporta
la
necessità di uno
stabile sistema di
relazioni sindacali
convenientemente articolato in momenti di
confronto negoziale e in momenti
d'interazione non negoziale atti a garantire
la partecipazione delle parti
sociali.
In tale impostazione il sistema di
relazioni sindacali
nell'ambito del comparto ricomprende:
a) la
contrattazione collettiva, che
si svolge sia
a livello
nazionale,
sia, con la contrattazione integrativa, a livello di
ente,
sulle materie e secondo le modalità previste
dal presente contratto: in
coerenza
con il carattere privatistico della contrattazione, questa si
svolge
in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti,
salvo quanto previsto dall'art. 49 del
D.lgs. n. 29/93;
b) la
partecipazione sindacale, che si articola negli istituti
della
informazione, della concertazione e della
consultazione e che può avere
come strumento applicativo la costituzione
di Commissioni, Osservatori e
Conferenze;
c) le
procedure per l'interpretazione autentica dei contratti
collettivi.
Capo II
- LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
Art. 4
- Oggetto e contenuti della contrattazione integrativa.
1. La
contrattazione collettiva
integrativa si svolge tra le
parti
individuate all'art. 10 per la destinazione
delle risorse del Fondo unico
per i trattamenti accessori previsto
dall'art. 31, nonché dei Fondi di cui
agli
artt. 42, 43 e
44. Il contratto collettivo
integrativo assume
l'obiettivo di incrementare la produttività
e la qualità del servizio e di
sostenere i processi di riorganizzazione e
di innovazione tecnologica e
organizzativa.
2. Il
contratto collettivo integrativo
regola i sistemi
di
incentivazione del personale sulla base
di obiettivi predefiniti, e
orientati
a un effettivo e verificabile
miglioramento dei livelli di
produttività e del livello quantitativo e
qualitativo dei servizi
istituzionali, definisce i criteri
generali delle metodologie di
valutazione, basate su indicatori e standard di riferimento, e indica i
criteri
di ripartizione delle risorse del Fondo unico per i trattamenti
accessori fra le varie finalità di utilizzo
delle risorse del Fondo stesso
indicate nell'art. 32, nonché quelli di
ripartizione dei Fondi di cui agli
artt 42, 43 e 44.
3. In
sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata sono
prioritariamente regolate le seguenti
materie:
A) a livello nazionale o di sede unica di
ente:
- linee
di indirizzo generale
per l'attività di
formazione
professionale, riqualificazione e
aggiornamento del personale in linea con
i processi di innovazione e secondo le
esigenze da questi poste;
- ricaduta delle innovazioni tecnologiche e
organizzative connesse ai
processi
di riqualificazione dei
servizi per una migliore risposta
all'utenza
sulla qualità del
lavoro e sulla
professionalità dei
dipendenti;
- accordi di mobilità;
- linee di indirizzo e criteri per la salvaguardia e il
miglioramento
dell'ambiente di lavoro;
- pari
opportunità, per le finalità indicate nell'art. 7 del presente
contratto, nonché per quelle della legge
10.4.91 n. 125;
- criteri
generali per la gestione delle attività socio-assistenziali
per il personale.
Le
materie di contrattazione
collettiva integrativa di cui sopra
sono
integrate
da quelle previste nell'art. 19, comma
1, lett. A)
del
presente CCNL. La contrattazione in tema di
mobilità e di riflessi delle
innovazioni tecnologiche e organizzative avviene al momento
del
verificarsi delle circostanze che la rendono
necessaria.
E'
demandata al contratto collettivo integrativo l'articolazione delle
tipologie
dell'orario di lavoro di cui all'art. 17 del CCNL 6.7.95.
Decorsi
30 giorni dall'inizio delle trattative senza che
sia stato
raggiunto
l'accordo le parti
riassumono la rispettiva
libertà di
iniziativa.
B) a
livello di struttura
periferica di livello
dirigenziale,
identificabile, secondo le caratteristiche
ordinamentali di ciascun ente,
nelle articolazioni direzionali centrali,
nelle strutture regionali e in
quelle
provinciali o subprovinciali,
nonché, secondo quanto previsto
dall'art. 5, comma 5, del CCNL stipulato in
data 6.7.95, nelle strutture
provinciali che secondo gli ordinamenti
degli enti non sono di livello
dirigenziale e, comunque, nelle
strutture individuate come
sedi di
costituzione delle RSU:
- applicazione e gestione in sede locale
della disciplina definita dal
comma 2;
- criteri
di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità,
delle normative relative all'igiene,
all'ambiente, sicurezza e prevenzione
nei
luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il
lavoro dei dipendenti disabili;
- articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro secondo quanto
previsto
dall'art. 17 del CCNL 6.7.95 in relazione ai processi
di
riorganizzazione e di espansione dell'offerta di servizio. Decorsi
30
giorni
dall'inizio delle trattative relative a tale materia, le
parti
riassumono la rispettiva libertà di
iniziativa.
4. Le
componenti retributive con valenza incentivante da attribuire a
livello di contrattazione integrativa sono
comunque correlate ai risultati
conseguiti
nella realizzazione dei piani
e programmi e sono quindi
graduate sulla base della verifica dei
risultati raggiunti. A tal fine gli
enti
si dotano, qualora non ne dispongano, di un sistema di contabilità
analitica
integrato e per budget, quale strumento di
valutazione e
controllo delle attività e verifica dei
risultati per ciascun centro di
costo.
5. Fermi
restando i principi di comportamento delle parti durante
lo
svolgimento
del negoziato stabiliti
dall'art. 11, relativamente alle
materie non direttamente implicanti
l'erogazione di risorse destinate ai
trattamenti
economici accessori per l'incentivazione del
personale,
decorsi
30 giorni dall'inizio delle trattative le parti riassumono
la
rispettiva libertà di iniziativa.
6. I contratti collettivi integrativi e
decentrati non possono essere in
contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali
o
comportare oneri non previsti rispetto
all'ambito di risorse indicato al
comma 1. Le clausole difformi sono nulle e
non possono essere applicate.
Art. 5
- Decorrenza e durata del contratto integrativo.
1. I
contratti collettivi integrativi
hanno durata quadriennale, si
riferiscono a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello e si
svolgono in un'unica sessione negoziale.
Essi conservano la loro efficacia
fino
alla stipulazione dei
successivi contratti. Sono fatte
salve
specifiche
materie previste dal presente contratto che per loro natura
richiedano
tempi di negoziazione diversi essendo
legate a fattori
organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse
sono
determinati in sede di contrattazione integrativa
con cadenza
annuale.
2. Gli
enti costituiscono la
delegazione di parte pubblica abilitata
alla
trattativa entro 30 giorni da quello successivo
alla data di
stipulazione del presente contratto e
convocano la delegazione sindacale
prevista
dall'art. 10, comma 1, punto I,
lett. a), per l'avvio del
negoziato, entro 30 giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3. Il
controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio è effettuato dal collegio
dei sindaci o dei revisori ovvero, in
mancanza, dai nuclei di valutazione
o
dai servizi di controllo
interno. A tal fine, l'ipotesi di contratto
collettivo integrativo decentrato definita
dalla delegazione trattante è
inviata a tale organismo entro 5 giorni
corredata dall'apposita relazione
illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi
15 giorni senza rilievi, il
contratto collettivo integrativo viene
sottoscritto. Per la parte pubblica
la sottoscrizione è demandata al Presidente
della delegazione trattante.
4. Il contratto integrativo deve contenere
apposite clausole per quanto
concerne
i tempi, le modalità e le procedure di verifica della
loro
attuazione.
5. Gli enti sono tenuti a trasmettere
all'Agenzia, entro 5 giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale, con la specificazione delle
modalità
di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio.
Capo
III - LA PARTECIPAZIONE
Art. 6
- Il sistema di partecipazione.
A. INFORMAZIONE
1. Ciascun
ente, nel rispetto
delle proprie prerogative e
responsabilità, assicura ai soggetti
sindacali di cui all'art. 8, anche su
loro
richiesta, informazioni puntuali su tutti gli atti aventi riflessi
sul rapporto di lavoro.
2. Nelle
materie di seguito
indicate l'amministrazione fornisce
un'informazione preventiva:
A) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8,
comma 1:
a) definizione dei criteri per la
determinazione e distribuzione dei
carichi di lavoro e delle dotazioni
organiche;
b) verifica periodica della produttività degli
uffici;
c) stato dell'occupazione e politiche degli
organici;
d) criteri generali sulla programmazione della
mobilità interna;
e) criteri generali concernenti
l'organizzazione del lavoro;
f) sperimentazioni gestionali e/o affidamento
all'esterno dei servizi;
g) iniziative rivolte al miglioramento dei
servizi sociali in favore del
personale;
h) introduzione di nuove tecnologie e processi di
riorganizzazione
dell'ente aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro;
i) elevazione del contingente da riservare ai contratti di
lavoro a
tempo parziale, secondo quanto previsto
all'art. 21, comma 10;
j) programmi di formazione del personale;
k) misure
programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi
di
lavoro;
B) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8,
comma 2:
a) definizione dei criteri per la
determinazione e distribuzione dei
carichi di lavoro e delle dotazioni
organiche;
b) verifica periodica della produttività in
sede locale;
c) stato
dell'occupazione e politiche degli organici aventi riflesso
sulla sede locale;
d) criteri generali per la riorganizzazione
degli uffici in sede locale;
e) criteri generali concernenti
l'organizzazione del lavoro;
f) iniziative rivolte al miglioramento dei
servizi sociali in favore del
personale;
g) introduzione di nuove tecnologie e processi di
riorganizzazione
dell'ente aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro;
h) programmi di formazione del personale in
sede locale;
i) misure
programmate in materia di igiene e sicurezza nel luogo di
lavoro.
3. Nelle
materie di seguito indicate, aventi per oggetto gli atti
di
gestione adottati e la verifica dei relativi
risultati, così come in tutte
quelle
demandate alla contrattazione, l'amministrazione
fornisce
un'informazione successiva:
A) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8,
comma 1:
a) distribuzione complessiva dei carichi di
lavoro;
b) applicazione di parametri di misurazione
della produttività e della
qualità dei servizi e di standard di qualità
in particolare riferiti ai
rapporti con l'utenza;
c) attuazione dei programmi di formazione del
personale;
d) misure
adottate in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di
lavoro;
e) andamento generale della mobilità del
personale;
f) distribuzione complessiva delle risorse del
Fondo unico di ente per i
trattamenti accessori;
g) distribuzione complessiva delle ore
di lavoro straordinario e
utilizzo delle relative prestazioni;
h) attuazione dei criteri per la formazione delle graduatorie per
l'assegnazione degli alloggi;
B) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8,
comma 2:
a) distribuzione complessiva dei carichi di
lavoro in sede locale;
b) applicazione di parametri di misurazione
della produttività e della
qualità dei servizi e di standard di qualità
in particolare riferiti ai
rapporti con l'utenza in sede locale;
c) attuazione dei programmi di formazione del
personale in sede locale;
d) misure adottate in materia di igiene e
sicurezza nel luogo di lavoro;
e) distribuzione complessiva delle ore
di lavoro straordinario e
utilizzo delle relative prestazioni.
4. Per l'informazione di cui al comma 2 sono
previsti almeno 2 incontri
annuali. La documentazione viene fornita
alle organizzazioni sindacali con
un congruo anticipo.
B.
CONCERTAZIONE
1. La
concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro 3
giorni dal ricevimento dell'informazione di
cui all'art. 6:
A) dai soggetti sindacali di cui 8, comma 1 per le seguenti materie:
a) definizione dei criteri per la
determinazione e distribuzione dei
carichi di lavoro e delle dotazioni
organiche;
b) verifica periodica della produttività degli
uffici;
c) introduzione di nuove tecnologie e processi di
riorganizzazione
dell'ente aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro;
B) dai
soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) definizione dei criteri per la
determinazione e distribuzione dei
carichi di lavoro e delle dotazioni
organiche in sede locale;
b) la verifica periodica della produttività
degli uffici in sede locale.
2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le
materie previste all'art.
19, comma 1, lett. B).
3. La concertazione si svolge in appositi
incontri che iniziano entro 48
ore dalla data di ricezione della
richiesta; durante la concertazione le
parti si adeguano, nei loro comportamenti,
ai principi di responsabilità,
correttezza e trasparenza.
4. Nella concertazione le parti verificano la
possibilità di pervenire a
un
accordo. Il confronto deve, comunque, concludersi entro il
termine
massimo di 30 giorni dalla sua attivazione.
Dell'esito della concertazione
è redatto verbale che riporta le posizioni
delle parti nelle materie che
sono state oggetto del confronto.
C. CONSULTAZIONE
1. La consultazione è attivata
prima dell'adozione, da parte
della
amministrazione, degli atti interni di
organizzazione aventi riflesso sul
rapporto
di lavoro ed è facoltativa,
salvo che per i casi previsti al
comma 2.
2. La consultazione è obbligatoria per le
materie di seguito indicate:
A) nei confronti dei soggetti sindacali di cui
all'art. 8, comma 1:
a) organizzazione e disciplina degli uffici;
b) consistenza e variazione delle dotazioni
organiche;
c) modalità
per la periodica designazione
dei rappresentanti per la
composizione del collegio arbitrale per le procedure disciplinari fino
all'entrata in vigore della
disciplina relativa ai
Collegi di
conciliazione e arbitrato di cui all'art. 47
del presente CCNL;
d) elevazione del contingente da riservare ai contratti di
lavoro a
tempo parziale, secondo quanto previsto
all'art. 21, comma 10;
B) nei confronti dei soggetti sindacali di cui
all'art. 8, comma 2:
a) organizzazione e disciplina degli uffici;
b) consistenza e variazione delle dotazioni
organiche.
3. Resta ferma la consultazione del
rappresentante per la sicurezza nei
casi di cui all'art. 19 del D.lgs. 19.9.94
n. 626.
D. ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE
1. Al fine di favorire un ordinato governo dei
processi di innovazione e
di
ristrutturazione organizzativa degli enti, in applicazione di quanto
previsto
dalla legge n. 59/97, sono
costituiti presso ogni ente
del
comparto
appositi Comitati
composti dai rappresentanti della
amministrazione e dai rappresentanti
sindacali dei dipendenti di cui
all'art. 8, comma 1.
2. Nell'ambito dei Comitati previsti al comma 1 le parti esaminano
e
verificano i risultati dell'azione
dell'amministrazione e registrano le
convergenze sulle linee di indirizzo
riguardo ai processi di rinnovamento
e di ristrutturazione organizzativa
dell'ente. Di tale attività, corredata
dei
dati raccolti sulle
predette materie, viene
data comunicazione
semestrale al Comitato di settore.
3. Presso
ogni ente è costituita, anche in
relazione alle dimensioni
dell'ente stesso, una Conferenza di
rappresentanti dell'amministrazione e
delle organizzazioni sindacali abilitate
alla contrattazione integrativa.
La
Conferenza esamina 2 volte l'anno - una delle quali
prima della
presentazione del bilancio di previsione agli organi deliberanti degli
enti
le linee essenziali di indirizzo in materia di
organizzazione e
gestione dell'ente, con particolare riguardo
ai sistemi di verifica dei
risultati in termini di efficienza, di
efficacia e di qualità dei servizi
istituzionali.
4. Per
l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l'organizzazione del lavoro,
l'ambiente, l'igiene e sicurezza
del
lavoro, i servizi sociali e la formazione del personale, il sistema
della
partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a
richiesta,
in relazione alle dimensioni degli enti e
senza oneri
aggiuntivi per gli stessi, Commissioni
bilaterali ovvero Osservatori con
il
compito di raccogliere dati relativi alle predette
materie - che
l'amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine
ai medesimi temi.
5. La composizione degli organismi di cui al
presente articolo, che non
hanno
funzioni negoziali, è paritetica
e deve comprendere un'adeguata
rappresentanza femminile.
Art. 7
- Comitati per le pari opportunità.
1. I
Comitati per le pari
opportunità, istituiti presso ciascun
ente
nell'ambito delle forme di partecipazione
previste dall'art. 6, lett. D),
svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta
dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai
fini
della contrattazione integrativa di cui
all'art. 4, comma 3, lett. A);
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione
Europea
per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone,
nonché azioni positive ai sensi della legge
n. 125/91.
2. I
Comitati, presieduti da 1
rappresentante dell'amministrazione,
sono costituiti da 1 componente designato da
ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del
presente CCNL e da un pari numero di
rappresentanti dell'amministrazione. Il
presidente del Comitato designa 1
vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto 1
componente
supplente.
3. Nell'ambito dei vari livelli di
relazioni sindacali previsti per
ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le
proposte formulate dai
Comitati
per le pari opportunità, sono previste misure per favorire
effettive parità nelle condizioni di lavoro
e di sviluppo professionale,
che
tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla
famiglia:
- accesso
ai corsi di
formazione professionale e
modalità di
svolgimento degli stessi anche ai fini del
perseguimento di un effettivo
equilibrio di posizioni funzionali nel
sistema classificatorio;
- flessibilità degli orari di lavoro in
rapporto agli orari dei servizi
sociali nella fruizione del part-time;
- processi di mobilità.
4. Gli enti favoriscono l'operatività dei
Comitati e garantiscono tutti
gli strumenti idonei al loro funzionamento.
In particolare, valorizzano e
pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati
del
lavoro
da essi svolto. I Comitati sono
tenuti a svolgere una relazione
annuale sulle condizioni delle lavoratrici
all'interno degli enti.
5. I Comitati per le pari opportunità
rimangono in carica per la durata
di
un quadriennio e
comunque fino alla
costituzione dei nuovi.
I
componenti dei Comitati possono essere
rinnovati nell'incarico per un solo
mandato.
Capo IV
- I SOGGETTI SINDACALI
Art. 8
- Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa.
1. I
soggetti sindacali titolari
della contrattazione integrativa di
ente
di cui all'art.
4, comma 3, lett. A) sono le
organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del CCNL
di comparto.
2. I soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa di cui
all'art. 4, comma 3. lett. B) sono:
- le R.S.U.;
- le
organizzazioni territoriali delle
associazioni sindacali di
categoria firmatarie del CCNL.
Art. 9
- Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali.
1. La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro, così come
previsto
dall'art. 10, comma 1 dell'Accordo collettivo
quadro sui
distacchi,
aspettative e permessi e sulle altre
prerogative sindacali
sottoscritto il 7.8.98, compete con le
modalità e nelle quantità previste
dall'Accordo stesso ai seguenti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze sindacali
unitarie (RSU) elette ai
sensi
dell'Accordo collettivo quadro
per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale, stipulato il 7.8.98;
b) dirigenti sindacali:
- dei
terminali di tipo associativo delle organizzazioni sindacali
rappresentative che dopo l'elezione delle
RSU siano rimasti operativi nei
luoghi di lavoro;
- delle organizzazioni sindacali firmatarie
aventi titolo a partecipare
alla contrattazione collettiva integrativa,
ai sensi dell'art. 8, comma 1;
- componenti degli organismi statutari
delle rispettive confederazioni
e organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative non collocati in
distacco o aspettativa, qualora non
coincidenti con nessuno dei soggetti
di cui alla lett. a) e ai 2 precedenti
alinea.
2. Per
le altre prerogative si rinvia a
quanto previsto dall'Accordo
quadro di cui al comma 1.
Art. 10
- Composizione delle delegazioni
nella contrattazione
integrativa.
1. La
delegazione trattante per
la contrattazione integrativa è
costituita:
I - a
livello nazionale o di sede unica di ente:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza
o da un suo delegato;
- dal Direttore generale o Segretario
generale o suo delegato;
- da
una rappresentanza dei
dirigenti titolari degli
uffici
direttamente interessati alla trattativa;
b) per
la parte sindacale: dai soggetti
sindacali di cui all'art. 8,
comma 1;
II - a
livello di struttura periferica come individuata all'art. 4,
comma 3, lett. B):
a) per la parte pubblica:
- dal
titolare del potere
di rappresentanza dell'amministrazione
nell'ambito della struttura o da un suo
delegato;
- da
una rappresentanza dei
responsabili degli uffici direttamente
interessati
alla trattativa e tenuti all'applicazione del contratto;
b) per
la parte sindacale: dai soggetti
sindacali di cui all'art. 8,
comma 2.
2. Gli
enti del comparto
possono avvalersi, nella contrattazione
collettiva
integrativa, dell'attività di rappresentanza e di assistenza
dell'Agenzia.
Capo V
- NORME DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CONFLITTUALITA'
Art. 11
- Comportamento delle parti.
1. Il
sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi della
reciproca
responsabilità, della correttezza
e buona fede,
della
trasparenza
dei comportamenti ed è
orientato alla prevenzione
dei
conflitti.
2. Nel
rispetto dei suddetti principi, entro il 1° mese del negoziato
relativo alla contrattazione integrativa le
parti non assumono iniziative
unilaterali
né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole
sforzo per raggiungere l'accordo nelle
materie demandate.
3. Durante
il periodo in
cui si svolgono la
concertazione o la
consultazione, le parti si attengono allo
stesso impegno di non assumere
iniziative unilaterali sulle materie oggetto
delle stesse.
Art. 12
- Interpretazione autentica dei contratti.
1. Qualora
insorgano controversie aventi
carattere di generalità
sull'interpretazione dei contratti
collettivi nazionali o integrativi, le
parti che li hanno sottoscritti si
incontrano per definire consensualmente
il
significato della clausola
controversa. L'eventuale accordo,
stipulato
con le procedure di cui all'art. 51 del D.lgs. n.
29/93 e
successive
integrazioni e modificazioni,
ovvero con quelle previste
dall'art. 5 del presente CCNL, sostituisce
la clausola in questione sin
dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura indicata al comma 1
può essere attivata anche a
richiesta di una delle parti.
Parte
II - IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 13
- Aree di inquadramento.
1. Il
nuovo sistema di classificazione
del personale è orientato al
superamento delle attuali rigidità per porsi
al passo con i processi di
cambiamento in corso nell'ambito degli enti
e con l'evoluzione dei modelli
organizzativi e contribuire al
miglioramento dei livelli
di
efficienza/efficacia dell'azione
amministrativa e di qualità dei servizi.
Esso
si articola su 3 aree
professionali, che accorpano come segue
le
qualifiche
funzionali dalla I alla IX del sistema di inquadramento
previsto dal DPR n. 285/88:
Area A: accorpa le qualifiche funzionali
fino alla IV;
Area B: accorpa le qualifiche funzionali V e
VI;
Area C: accorpa le qualifiche funzionali
VII, VIII e IX.
2. Le Aree predette sono individuate mediante
le declaratorie riportate
nell'allegato A che descrivono l'insieme dei
requisiti indispensabili per
l'inquadramento in ciascuna Area,
corrispondenti a livelli omogenei di
competenze.
3. I
profili professionali ricompresi
in ciascuna Area esprimono il
contenuto
professionale di attribuzioni
specifiche relative all'Area
stessa. I profili caratterizzati da mansioni
e funzioni contraddistinte da
differenti gradi di complessità e di
contenuto possono essere collocati su
posizioni economiche diverse.
4. Il personale medico e gli altri
professionisti già destinatari delle
speciali
normative contenute nelle apposite Sezioni dei CCNL relativi
"all'Area della Dirigenza e delle
specifiche tipologie
professionali"
degli Enti pubblici non economici stipulati
per il quadriennio 1994-1997
per
effetto del Contratto collettivo nazionale quadro sulla definizione
dei
comparti del 2.6.98 nonché art. 1 D.lgs. n. 396/97, sono inquadrati
nel
comparto e collocati in 2
distinte Aree denominate rispettivamente
"Area medica" e "Area dei
professionisti".
5. In sede di 1° inquadramento il personale in
servizio confluisce nelle
Aree e nei relativi livelli retributivi
secondo lo schema seguente:
III q.f. e inferiori: - nel 1° livello retributivo dell'Area A
(posizione A1)
IV
q.f.: - nel 2°
livello retributivo dell'Area A
(posizione A2)
V
q.f.: - nel 1°
livello retributivo dell'Area B
(posizione B1)
VI
q.f.: - nel 2° livello retributivo dell'Area B
(posizione B2)
VII
q.f.: - nel 1°
livello retributivo dell'Area C
(posizione C1)
VIII q.f.: - nel 3° livello retributivo dell'Area C
(posizione C3)
IX
q.f.: - nel 4°
livello retributivo dell'Area C
(posizione C4)
Nulla
è innovato per
quanto attiene al personale
con qualifica di
Ispettore generale e di Direttore di
Divisione.
6. Ogni
dipendente è inquadrato
in base all'ex
qualifica di
appartenenza, ed è tenuto a
svolgere, come previsto
dall'art. 56
del
D.lgs. n. 29/93, tutte le mansioni considerate equivalenti nel
livello
economico di appartenenza, nonché le attività strumentali
e
complementari a quelle inerenti al profilo
rivestito.
7. L'individuazione di nuovi profili
professionali e la ridefinizione o
ricollocazione di quelli esistenti in
ciascuna Area sono oggetto
di
contrattazione collettiva integrativa a
livello centrale di ente con le
organizzazioni sindacali di cui all'art. 8,
comma 1, e con l'assistenza
dell'Agenzia.
Art. 14
- Accesso dall'esterno.
1. L'accesso
alle posizioni delle varie Aree
secondo le indicazioni
contenute
nella declaratoria all. A
avviene attraverso le
procedure
concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle
di avviamento al lavoro di
cui alla legge n. 56/87, secondo quanto
previsto dall'art. 36 del D.lgs.
n.
29/93 e dall'art. 45, comma 11, del D.lgs. n. 80/98, le quali devono
garantire un adeguato accesso dall'esterno.
Art. 15
- Passaggi interni.
1. Nell'ambito del sistema classificatorio sono
possibili passaggi
interni:
a) tra le Aree, con le procedure indicate al
successivo comma 2;
b) all'interno delle singole Aree,
con le procedure indicate al
successivo comma 4.
2. Il passaggio dei dipendenti dall'Area di
appartenenza alla posizione
iniziale
dell'Area immediatamente superiore avviene mediante procedure
selettive
volte all'accertamento
dell'idoneità e della professionalità
richieste
previo superamento di
corso-concorso con appositi
criteri
stabiliti
dall'amministrazione con le procedure indicate all'art. 19,
lett.
B), sub b). Alle
predette procedure selettive è consentita la
partecipazione del personale interno anche
in deroga ai relativi titoli di
studio
- fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge -
purché esso sia in possesso di requisiti
curriculari alternativi indicati
nelle declaratorie contenute nell'allegato
A.
3. I
contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche
interne
all'Area sono modificabili, in relazione alle
esigenze
organizzativo/funzionali dell'amministrazione o
ad obiettivi di
riorganizzazione generale in correlazione
alle risorse disponibili, con le
procedure previste dall'art. 19.
4. La
progressione economica all'interno di ciascuna Area si consegue
mediante
percorsi di qualificazione e/o aggiornamento professionale e
procedure
di valutazione che prevedono un esame finale diretto
ad
accertare l'effettivo accrescimento delle
conoscenze e delle competenze.
Al
termine delle procedure sarà
definita una graduatoria per la
cui
formulazione saranno
considerati, in ogni
caso, elementi utili
l'esperienza professionale acquisita e il
possesso di titoli di studio e
professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione
tecnologica.
5. Gli enti possono indire concorsi pubblici o
attivare le richieste per
il
collocamento solo se le
procedure di cui ai punti precedenti
hanno
avuto esito negativo o se mancano del tutto
all'interno le professionalità
da selezionare.
6. I
passaggi di cui ai commi 2 e 4,
con esclusione dei passaggi di
progressione economica di cui all'art. 16, avvengono nei limiti
della
dotazione organica e dei contingenti in essa
previsti, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno del
personale, per le assunzioni
dall'esterno in base alle vigenti
disposizioni e con le medesime regole
previste dall'art. 6 del D.lgs. n. 29/93.
Art. 16
- Sviluppi economici all'interno delle Aree.
1. Nelle
Aree A, B e C sono previste posizioni di sviluppo economico,
identificate nella tabella C
rispettivamente con le sigle A3, B3, C2 e
C5.
2. Gli
sviluppi economici nelle
posizioni sopra indicate
sono
attribuiti
sulla base di criteri - definiti
nel contratto collettivo
integrativo
di ente - ispirati alla valutazione dell'impegno, della
prestazione e dell'arricchimento
professionale acquisito, anche attraverso
interventi formativi e di aggiornamento.
3. Sono
riservati esclusivamente al
personale dipendente i passaggi
interni all'Area C per la posizione
economica C4, corrispondente all'ex IX
qualifica funzionale, sulla base di criteri stabiliti
dall'ente con le
procedure di cui all'art. 19.
Art. 17
- Posizioni organizzative.
1. Nell'ambito dell'area C gli enti, sulla
base dei propri ordinamenti e
in
relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti
ivi inseriti incarichi che, pur rientrando
nell'ambito delle funzioni di
appartenenza, richiedano lo svolgimento
di compiti di
elevata
responsabilità, che comportano
l'attribuzione di una specifica indennità
di posizione organizzativa.
2. Le
posizioni organizzative di cui
al punto precedente
possono
riguardare settori che richiedono
l'esercizio di:
- funzioni di direzione di unità
organizzativa, caratterizzate da un
elevato grado di autonomia gestionale e
organizzativa;
- attività - ivi comprese quelle
informatiche - con contenuti di alta
professionalità o richiedenti
specializzazioni correlate al possesso
di
titoli universitari e/o di adeguati titoli
connessi all'esercizio delle
relative funzioni;
- attività di staff e/o di studio, di
ricerca, ispettive, di vigilanza
e controllo, caratterizzate da elevata
autonomia ed esperienza.
3. I
valori minimi e massimi
dell'indennità di cui al comma 1
sono
ricompresi
tra un minimo di £. 2.000.000 e un massimo di £. 5.000.000
annue
lorde per 13 mensilità in relazione alle risorse disponibili nei
Fondi di cui agli artt. 31 e 44.
Art. 18
- Conferimento e revoca delle posizioni organizzative.
1. Possono
procedere all'individuazione delle posizioni organizzative
gli enti che abbiano realizzato:
- l'attuazione dei principi di
razionalizzazione previsti dal
D.lgs. n. 29/93, con particolare riferimento
agli artt. 3, 4, 7, 9 e 14;
- la
ridefinizione delle strutture
organizzative e delle dotazioni
organiche;
- l'istituzione e l'attivazione dei servizi
di controllo interno o dei
nuclei di valutazione, determinando i
criteri generali e le procedure per
il
conferimento e la
revoca degli incarichi
per le posizioni
organizzative.
2. Gli
incarichi sono conferiti dai dirigenti con
atto scritto e
motivato, tenendo conto dei requisiti
culturali, delle attitudini e delle
capacità
professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche
dei programmi da realizzare.
3. Gli
incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato,
prima
della scadenza, a seguito di:
- inosservanza delle direttive contenute
nell'atto di conferimento;
- intervenuti mutamenti organizzativi;
- accertamento di risultati negativi.
4. La
revoca dell'incarico comporta
la perdita dell'indennità di
posizione e la riassegnazione del dipendente
alle funzioni del profilo di
appartenenza.
5. La valutazione dei risultati delle attività
svolte dai dipendenti cui
sono stati conferiti gli incarichi avviene
di norma con cadenza annuale in
base a criteri e procedure definite preventivamente
da ciascun ente.
Art. 19
- Relazioni sindacali riferite al sistema classificatorio.
1. Nell'ambito del sistema
classificatorio sono previsti i seguenti
livelli di relazioni sindacali:
A) contrattazione collettiva integrativa, per
quanto concerne la
determinazione dei criteri generali per la
definizione delle procedure per
le selezioni di cui all'art. 15, comma 1,
lett. b);
B) informazione preventiva e concertazione,
per quanto concerne:
a) l'individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai
sensi dell'art. 15, comma 1;
b) la
determinazione dei criteri
generali per la definizione
delle
procedure di selezione interna di cui al medesimo art. 15, comma 1, lett.
a);
c) con riferimento agli artt. 17 e 18:
- i criteri generali per il conferimento e
la revoca degli incarichi di
posizione organizzativa;
- la
graduazione delle posizioni
organizzative, ai fini
dell'attribuzione della relativa indennità;
- i
criteri e le procedure di valutazione periodica
delle attività
svolte dai dipendenti investiti di incarichi
di posizione organizzativa e
le relative necessarie garanzie di
contraddittorio.
2. Nella concertazione le parti verificano la
possibilità di un accordo
mediante
un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine
massimo di 30 giorni dalla sua attivazione.
Art. 20
- Norme di prima applicazione.
1. Il personale in servizio alla data di
entrata in vigore del presente
contratto
è inserito nel nuovo sistema di
classificazione con effetto
automatico
dalla stessa data mediante l'attribuzione all'Area e alla
posizione
interna secondo la tabella di corrispondenza all. B, senza
incremento di spesa, fatto salvo quanto
previsto al comma 2.
2. Dalla stessa data indicata al comma 1, al
personale già appartenente
alle qualifiche funzionali I e II,
inquadrato nell'area A è attribuito il
trattamento economico tabellare iniziale
dell'ex III qualifica funzionale.
3. Le dotazioni organiche di ciascun ente
restano invariate e i relativi
contingenti sono attribuiti, con i medesimi
criteri e senza incremento di
spesa, alle nuove Aree in base all'allegata
tabella B di corrispondenza.
4. Sono portate a compimento tutte le
procedure selettive o concorsuali
interne
ai singoli enti, indette per la copertura di posti vacanti, in
corso
o già programmate alla data di entrata in vigore del
presente
contratto. I vincitori sono automaticamente
inquadrati nel nuovo sistema
di classificazione, nella posizione nella
quale confluisce quella cui si
riferisce
la procedura selettiva o concorsuale, con effetto dalla data
stabilita nel contratto individuale.
5. Al
personale assunto dall'esterno a seguito delle procedure di cui
all'art.
14 è attribuito il trattamento
tabellare corrispondente alla
declaratoria ricompresa nell'all. A
cui si riferisce il profilo
professionale della selezione.
6. Nelle ipotesi di progressione interna
previste all'art. 15, gli enti
comunicano per iscritto ai dipendenti
interessati il nuovo inquadramento
conseguito, nonché le eventuali modifiche
del rapporto di lavoro ad esso
correlate.
Parte
III
Titolo
I - IL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
- FORME DI LAVORO FLESSIBILE
Art. 21
- Rapporto di lavoro a tempo parziale.
1. Il
rapporto di lavoro
a tempo parziale può
essere costituito
relativamente a tutti i profili
professionali ricompresi nelle aree del
sistema di classificazione del personale
mediante:
a) reclutamento dall'esterno, nell'ambito
della programmazione triennale
del fabbisogno di personale, ai sensi delle
vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale
su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Nell'ipotesi contemplata al comma 1, lett.
b) la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale avviene automaticamente
entro
60 giorni dalla ricezione della domanda. In essa deve
essere
indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il
dipendente intende svolgere ai fini di
quanto previsto ai commi da 4 a 7.
3. L'amministrazione, entro il predetto
termine, può, con provvedimento
motivato,
rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per
un
periodo non superiore a 6 mesi nei casi in
cui essa comporti, in relazione
alle
mansioni e alla posizione organizzativa del
dipendente, grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio.
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al 50% di quella
del lavoratore a tempo pieno,
nel rispetto delle vigenti norme sulle
incompatibilità, possono svolgere
un'altra
attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma,
anche mediante l'iscrizione ad albi
professionali.
5. Gli enti, ferma restando la valutazione in
concreto dei singoli casi,
sono
tenuti a individuare le attività che, in
ragione della loro
interferenza con i compiti istituzionali,
non sono comunque consentite ai
dipendenti di cui al comma precedente, con
le procedure previste dall'art.
1,
comma 58 bis della legge 23.12.96 n. 662 e successive modificazioni e
integrazioni.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un
conflitto di interessi tra
l'attività esterna del dipendente - sia
subordinata che autonoma - con
quella
della specifica attività di servizio, come nel caso in cui
la
predetta
attività lavorativa debba intercorrere con un'amministrazione
pubblica, gli enti non possono consentire
la trasformazione del rapporto a
tempo parziale.
7. Il dipendente a tempo parziale è tenuto a
comunicare entro 15 giorni
all'ente in cui presta servizio la data di
inizio della eventuale attività
lavorativa esterna e le modificazioni che
in questa intervengano.
8. Al fine di favorire la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale nell'ipotesi prevista al comma 1, lett.
b), il
valore risultante dall'applicazione del
limite percentuale del 25% della
dotazione
organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna
delle
posizioni economiche inserite
nelle aree del
sistema di
classificazione del personale può essere
arrotondato all'unità se
inferiore a 1. Il contingente
corrispondente alla predetta percentuale
è
utilizzato fino alla capienza
per soddisfare le
domande dei
dipendenti interessati indipendentemente
dalla relativa motivazione, con
le procedure indicate nei commi precedenti.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di
lavoro a tempo parziale sono
rispettate
le indicazioni minime della
legge n. 449/97 e successive
modificazioni e integrazioni, non incidenti
comunque sul contingente di
cui al comma 8.
10. Le
amministrazioni, in presenza
di particolari situazioni
organizzative o di gravi e documentate
situazioni familiari dei dipendenti
interessati, previamente individuate nel
contratto collettivo integrativo,
possono
elevare il contingente di cui al comma 8 di un ulteriore 10% come
tetto
massimo. In deroga alle procedure previste da detto comma,
le
domande per la trasformazione del rapporto
di lavoro sono in tali casi
presentate con cadenza trimestrale e
accolte ai sensi del comma 2 a valere
dal 1° giorno del trimestre successivo.
11. Qualora il numero delle richieste relative
ai casi di cui al comma 10
ecceda
il contingente comprensivo della quota aggiuntiva ivi prevista,
viene data la precedenza ai dipendenti:
- che
assistano propri famigliari portatori di handicap di grado non
inferiore al 70%, ovvero in particolari
condizioni psico-fisiche o affetti
da gravi patologie, o, ancora, anziani e non
autosufficienti;
- che
abbiano figli minori, con ordine
di priorità in relazione al
numero dei figli stessi.
12. L'avvenuta
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale ai sensi del
D.lgs. n. 152/97 è comunicata per
iscritto
al dipendente nei termini
previsti dai commi 2 e
3 con
l'indicazione della durata e
dell'articolazione della prestazione
lavorativa
secondo quanto concordato
tra il dipendente stesso e
l'amministrazione.
Art. 22
- Orario di lavoro del personale con
rapporto di lavoro
a tempo parziale.
1. Il
dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre
una
frazione di posto di organico corrispondente
alla durata della prestazione
lavorativa.
Questa non può essere inferiore al
30% di quella del
lavoratore a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di
posto
a
tempo parziale non può superare
il numero complessivo dei posti di
organico a tempo pieno trasformati.
2. Il tempo parziale può essere realizzato:
- con
articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (tempo parziale
orizzontale);
- con
articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni
della settimana o del mese, ovvero con la
concentrazione della prestazione
stessa
in determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in
misura
tale da realizzare
comunque, nell'arco temporale
preso in
considerazione (settimana, mese o anno), la
durata complessiva del lavoro
prevista per il dipendente a tempo parziale.
3. In
presenza di particolari e
motivate esigenze il dipendente può
concordare
con l'amministrazione ulteriori modalità di articolazione
della
prestazione lavorativa, che
contemperino le reciproche esigenze
nell'ambito
delle fasce orarie individuate
con le
procedure di cui
all'art.
4 e nel rispetto delle tipologie di regime orario giornaliero,
settimanale, mensile o annuale praticabili
presso l'ente. A tal fine si
terrà
conto della natura dell'attività
istituzionale, degli orari di
servizio
e di lavoro praticati e della
situazione degli organici nei
diversi profili professionali.
4. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto al
ripristino del rapporto a tempo pieno alla
scadenza di un biennio dalla
trasformazione, anche in soprannumero, o
anche prima della scadenza del
biennio qualora ricorra la condizione
necessaria della disponibilità del
posto in organico.
Art. 23
- Trattamento economico-normativo del personale a tempo parziale.
1. Per
quanto concerne gli istituti
normativi previsti dal presente
contratto
non considerati nel presente articolo e nei
2 articoli
precedenti, tenuto conto della ridotta
durata della prestazione e della
peculiarità del suo svolgimento, si
applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo
pieno.
2. Il personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale è escluso dalla
prestazione
di lavoro straordinario e non
può fruire di benefici che
comunque comportino riduzioni dell'orario di
lavoro, salvo quelle previste
dalla legge.
3. I
dipendenti a tempo parziale con
articolazione orizzontale hanno
diritto
a un numero di giorni di ferie
pari a quello spettante ai
lavoratori
a tempo pieno
secondo le disposizioni contrattuali. I
lavoratori a tempo parziale con
articolazione verticale hanno diritto a un
numero di giorni proporzionato alle giornate
di lavoro prestate nell'anno
per il particolare tipo di rapporto; il
relativo trattamento economico è
commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
4. Il
trattamento economico, anche
accessorio, del personale
con
rapporto
di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le
competenze fisse e periodiche, ivi
compresa
l'indennità integrativa speciale
e l'eventuale retribuzione
individuale d'anzianità, spettanti al
personale con rapporto a tempo pieno
con la stessa posizione di inquadramento
professionale.
5. I
trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o
alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla
durata della prestazione lavorativa, sono
applicati ai dipendenti a tempo
parziale anche in misura non frazionata o
non direttamente proporzionale
al regime orario adottato.
6. Il trattamento previdenziale e di fine
rapporto è disciplinato dalle
disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 554/88 e
successive
modificazioni e integrazioni.
Capo II
- MANSIONI DEL LAVORATORE
Art. 24
- Mansioni superiori nel nuovo sistema classificatorio.
1. Il
presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista
dall'art. 56, commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n.
29/93, per la parte demandata
alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di
classificazione del personale
previsto dal presente contratto, si
considerano "mansioni immediatamente
superiori" le mansioni svolte dal
dipendente all'interno della stessa Area
in profilo appartenente alla posizione di
livello economico immediatamente
superiore
a quella in cui egli è inquadrato,
secondo la declaratoria
riportata nell'allegato A del presente
contratto. Le posizioni di sviluppo
economico di cui all'art. 16 non sono prese
in considerazione a tal fine.
Sono,
altresì, considerate "mansioni immediatamente superiori", per
i
dipendenti
che rivestono l'ultima posizione economica dell'Area di
appartenenza, le mansioni corrispondenti
alla posizione economica iniziale
dell'Area immediatamente superiore.
3. Il
conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene
nei seguenti casi:
a) nel
caso di vacanza di posto in
organico, per non più di 6 mesi,
prorogabili fino a 12 qualora
siano state avviate le procedure per
la
copertura del posto vacante, anche mediante
le selezioni interne di cui
all'art. 15;
b) nel caso di sostituzione di altro
dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, per la durata dell'assenza. Non rientra nella
previsione l'ipotesi di assenza per ferie
del titolare.
4. Il conferimento delle mansioni superiori di
cui ai commi precedenti è
comunicato per iscritto al dipendente
incaricato, mediante le procedure
stabilite
da ciascun ente secondo i propri ordinamenti, sulla base
di
criteri, coerenti con la propria organizzazione,
da definire entro 3 mesi
dall'entrata in vigore del presente
contratto, che tengano conto del
contenuto
professionale delle mansioni
da conferire, sentite
le
Organizzazioni sindacali di cui all'art. 8,
comma 1. La disciplina delle
mansioni superiori come integrata dal
presente articolo entra pertanto in
vigore dalla data di definizione dei
predetti criteri.
5. Il
dipendente assegnato alle
mansioni superiori come definite al
comma
2 ha diritto al trattamento
economico previsto per la posizione
corrispondente alle mansioni
conseguentemente esercitate, fermo rimanendo
quanto percepito a titolo di retribuzione
individuale d'anzianità.
6. Per
quanto non previsto
dal presente articolo resta
ferma la
disciplina dell'art. 56 del D.lgs n. 29/93.
7. In
considerazione dei processi
di riorganizzazione e
delle
sperimentazioni professionali e organizzative di
cui al CCNL 6.7.95
concluse
e già certificate o in corso di
certificazione alla data di
entrata in vigore del presente contratto da
parte dei nuclei di controllo
interni,
o, in mancanza, da soggetti equivalenti, gli enti del comparto
provvederanno ad applicare la disciplina
delle mansioni prevista dall'art.
56
del D.lgs. n. 29/93 così come modificato dal D.lgs. n. 80/89, mediante
un'apposita
sessione di contrattazione
collettiva integrativa con le
OO.SS.
di cui all'art. 8, comma 1, con l'assistenza dell'Agenzia. La
contrattazione avverrà sulla base della
declaratoria dei profili di cui
all'allegato A e dalle risultanze della
contrattazione di cui al comma 7
dell'art. 13.
Capo
III - ORARIO DI LAVORO
Art. 25
- Riduzione dell'orario.
1. Al
personale adibito a regimi d'orario articolati su più
turni o
coinvolto
in sistemi d'orario
comportanti significative oscillazioni
degli orari individuali finalizzati
all'ampliamento dei servizi all'utenza
e/o
comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla
data
di entrata in
vigore del contratto integrativo,
una riduzione
d'orario
sino a raggiungere le 35 ore
settimanali. La riduzione potrà
realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo
costo
sia fronteggiato con
proporzionali riduzioni di
lavoro
straordinario oppure con stabili modifiche
degli assetti organizzativi
che portano all'autofinanziamento.
2. Entro
il 30.6.2000 le parti verificheranno e
converranno sulle
modalità di applicazione a tutto il
personale del comparto delle modifiche
legislative eventualmente intervenute in
materia.
Capo IV
- ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
Art. 26
- Norme in materia di Formazione e Aggiornamento professionale.
1. Nell'ambito dei processi di riforma e
modernizzazione della Pubblica
Amministrazione, la formazione costituisce
una leva strategica
fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e
per la
realizzazione degli obiettivi programmati. Essa è in
particolare
finalizzata allo sviluppo del sistema
organizzativo degli enti attraverso
l'affinamento delle competenze del personale e più elevati livelli
di
motivazione e di consapevolezza rispetto
agli obiettivi di rinnovamento.
2. L'attività formativa si realizza
sia attraverso programmi
di
addestramento / aggiornamento /
qualificazione / riqualificazione
finalizzati all'ottimale mantenimento della
risorsa umana, sia attraverso
programmi
mirati allo sviluppo delle professionalità in linea con
i
cambiamenti organizzativi. L'attività
formativa si svolge secondo percorsi
definiti
in conformità delle linee di
indirizzo concordate nell'ambito
della
contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett. A).
Particolare
attenzione è posta
in tale ambito
sulle esigenze di
riqualificazione del personale nell'ambito
dei processi di mobilità.
3. La formazione del personale di nuova
assunzione si realizza mediante
corsi teorico-pratici di intensità e durata
rapportate alle attività da
svolgere, in base a programmi definiti
dall'Amministrazione ai sensi del
comma precedente.
4. Le
iniziative di formazione
sottoelencate riguardano tutto
il
personale
a tempo indeterminato, compreso il personale
in distacco
sindacale. Il personale comandato o fuori
ruolo fruisce della formazione
negli enti di appartenenza salvo che per i
corsi di cui alla lett. b). I
dipendenti comandati o fuori ruolo in
servizio presso gli enti di nuova
istituzione ovvero quelli provenienti dagli
enti disciolti, in attesa del
loro inquadramento presso l'ente di
destinazione, partecipano ai programmi
di formazione realizzati da quest'ultimo. I
programmi stabiliscono quali
iniziative
abbiano carattere obbligatorio
e quali abbiano carattere
facoltativo e in particolare definiscono:
a) percorsi
di qualificazione e di aggiornamento professionale con
esame
finale collegati ai passaggi dei dipendenti da
una posizione
economica
all'altra all'interno delle
Aree previste dal sistema di
classificazione;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire
agli operatori il più alto grado di
operatività e autonomia in relazione
alle
funzioni di assegnazione. Le iniziative devono tener conto,
in
particolare, delle normative da applicare,
delle caratteristiche socio-
istituzionali del contesto di riferimento,
delle innovazioni tecnologiche
e
organizzative e dell'evoluzione delle politiche di gestione
della
risorsa umana.
Le
attività di formazione oggetto del presente comma si concludono con
l'accertamento dell'avvenuto accrescimento
della professionalità del
singolo dipendente, certificato attraverso
l'attribuzione di un apposito
attestato al termine dei corsi.
5. Per
l'attuazione dei programmi di formazione, gli
enti possono
avvalersi anche della collaborazione della
Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, delle Università e di altri
soggetti pubblici o società
private specializzate nel settore. La
predisposizione dei programmi in
materia
di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà
realizzata ai sensi dell'art. 7, lett. e) del D.lgs. n. 39/94.
6. Per garantire le attività formative di cui
al presente articolo, gli
enti
utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva
del
Dipartimento della Funzione Pubblica n.
14/95 relativa alla formazione,
nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge,
come
quelle del D.lgs.
n. 29/93, ovvero da
particolari normative
dell'Unione Europea.
7. Il
personale che partecipa alle attività di formazione organizzate
dall'ente è considerato in servizio a tutti
gli effetti. I relativi oneri
sono a carico dell'amministrazione. I corsi
sono tenuti, di norma, durante
l'orario
di lavoro. Qualora i corsi si
svolgano fuori dalla sede
di
servizio, la partecipazione ad essi
comporta, sussistendone i presupposti,
il trattamento di missione e il rimborso
delle spese di viaggio. I corsi
si
svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le
esigenze organizzative, anche allo scopo di
favorire la partecipazione dei
dipendenti e nel rispetto dei principi
enunciati al comma 9.
8. L'amministrazione individua
i dipendenti che
partecipano alle
attività di formazione sulla base di criteri
generali definiti ai sensi
dell'art. 4, la cui applicazione va
verificata ai sensi dell'art. 6, comma
3,
in relazione alle esigenze
tecniche, organizzative e produttive dei
vari uffici, nonché alle esigenze di
riqualificazione professionale del
personale in mobilità, tenendo conto anche
delle attitudini personali e
culturali dei dipendenti interessati e
garantendo a tutti pari opportunità
di partecipazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 61, lett. c)
del D.lgs. n. 29/93.
9. Per
le necessità formative
riguardanti personale di
elevata
qualificazione ovvero relative a materie
attinenti le specifiche mansioni
svolte,
i dipendenti direttamente interessati hanno
la facoltà di
frequentare su loro richiesta motivata,
corsi specifici anche non previsti
dai programmi dell'amministrazione elevate o professionali, fruendo di
permessi non retribuiti.
Art. 27
- La mobilità volontaria nell'ambito del comparto.
1. Gli enti del comparto possono ricoprire i
posti vacanti in organico,
destinati all'accesso dall'esterno, mediante
passaggio diretto, a domanda,
di
dipendenti in servizio presso altro ente del medesimo comparto che
rivestano la posizione corrispondente nel
sistema classificatorio.
2. Il
dipendente è trasferito,
previo consenso dell'ente
di
appartenenza, entro 15 giorni dall'accoglimento della domanda.
Parte
IV
Capo I
- IL TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 28
- Struttura della retribuzione.
1. La struttura della retribuzione del
personale degli enti pubblici del
comparto, ricompreso nelle aree A, B e
C si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare
corrispondente alla posizione
rivestita
nell'ambito del sistema classificatorio;
b) retribuzione individuale d'anzianità,
comprensiva della maggiorazione
per
esperienza professionale di
cui all'art. 15, comma 4,
DPR n.
43/90, ove acquisita;
c) indennità integrativa speciale;
d) compensi per lavoro straordinario, ove
spettanti;
e) compensi incentivanti e altri compensi e
indennità previsti in base
al presente contratto, ove spettanti;
f) altre indennità spettanti in base a
specifiche disposizioni di legge.
2. Per
il personale della sezione dei professionisti e dei medici
si
applicano gli artt. 42 e 43.
3. Al
personale è corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo
familiare ai sensi della legge 13.5.88 n.
153 e successive modificazioni.
Art. 29
- Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi.
1. Gli
stipendi tabellari derivanti dall'art. 2 del CCNL stipulato in
data
1.7.96 sono incrementati degli importi mensili
lordi, per 13
mensilità,
indicati nelle allegate tabelle D e D/bis alle scadenze ivi
previste.
2. A
seguito degli incrementi indicati al comma
1, i valori dei
trattamenti
correlati alle posizioni economiche del
nuovo sistema di
classificazione di cui alla tabella C, sono
rideterminati nelle misure e
alle decorrenze stabilite dalle allegate
tabelle E ed F.
3. Le
misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
contratto
sono utili ai fini della 13a
mensilità, dei trattamenti di
previdenza e di quiescenza, dell'equo
indennizzo e sono assunte a base ai
fini
delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi
nonché della determinazione della misura dei
contributi di riscatto. Il
compenso per il lavoro straordinario nella
strutturazione prevista dalle
vigenti disposizioni, viene calcolato con
riferimento al tabellare delle
posizioni di appartenenza.
4. Il personale cui è attribuita una
posizione di sviluppo economico ai
sensi
dell'art. 16, mantiene
l'indennità integrativa speciale
in
godimento.
5. I
benefici economici risultanti dall'applicazione del
presente
articolo
sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti
vigenti, alle scadenze e negli importi
previsti dal presente contratto nei
confronti
del personale comunque cessato
dal servizio, con diritto a
pensione,
nel periodo di vigenza economica del contratto stesso. Agli
effetti del trattamento di fine servizio e
delle competenze spettanti in
caso di licenziamento, nonché dell'indennità
prevista dall'art. 2122 C.C.,
si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
del rapporto di lavoro.
Art. 30
- Lavoro straordinario.
1. Le risorse in atto destinate, in base
all'art. 35, comma 3, lett. a)
del CCNL 6.7.95, alla corresponsione dei
compensi per lavoro straordinario
sono ridotte del 10% a decorrere
dall'1.1.99.
Art. 31
- Fondo di ente per i trattamenti accessori del personale
ricompreso nelle Aree A, B e C.
1. E'
costituito presso ciascun ente del comparto un
Fondo per i
trattamenti accessori alimentato dalle
seguenti risorse economiche:
a) gli
importi stanziati in applicazione dell'art. 35 del CCNL 6.7.95
per le finalità di cui al comma 3 dello
stesso articolo, lett. a) - nella
misura
definita al punto 2 -, b), c), d) ed e), nonché quelli derivanti
dall'art. 3 e - permanendo le relative
condizioni - dall'art. 4 del CCNL
1.7.96, nonché quelle previste dall'art. 6,
comma 5, del predetto ultimo
contratto, con le modalità gestionali ivi
previste;
b) gli
importi di cui all'art. 30 non più destinati all'erogazione di
compensi per lavoro straordinario;
c) i risparmi di gestione riferiti alle spese
del personale, fatte salve
le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno
complessivo;
d) le
risorse provenienti da specifiche disposizioni normative
che
destinano risparmi all'incentivazione del
personale;
e) le
somme derivanti
dall'attuazione dell'art. 43 della
legge n.
449/97;
f) le
economie conseguenti alla
trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale ai sensi
dell'art. 1, commi da 57 e segg.
della legge n. 662/96 e successive
modificazioni e integrazioni;
g) gli
incrementi economici derivanti
da disposizioni di legge,
da
regolamenti o da atti amministrativi
generali;
h) per
gli enti destinatari della legge n. 88/89 le
somme derivanti
dalla applicazione dell'art. 18 ferme
rimanendo le specifiche e distinte
utilizzazioni deliberate annualmente dai
singoli enti;
i) le somme stanziate per il 1998 in
applicazione dell'art. 15, comma 2,
della legge n. 88/89;
j) un importo pari allo 0,80% della
retribuzione mensile complessiva, al
netto degli incrementi di cui alla tabella D
bis, a decorrere dall'1.5.99,
da imputare su base annua per 13 mensilità;
k) per gli enti destinatari della legge n.
88/89, un importo pari al 2%
della retribuzione mensile, con esclusione
dei tabellari e degli importi
relativi all'indennità integrativa speciale,
a decorrere dal 31.12.99 e a
valere dal mese successivo, da imputare su
base annua per 13 mensilità;
l) per gli enti non destinatari della legge n.
88/89, un importo pari al
7,5%
della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e
degli
importi
relativi all'indennità integrativa speciale, a decorrere dal
31.12.99 e a valere dal mese successivo, da
imputare su base annua per 13
mensilità.
2. L'erogazione degli incentivi da
attribuire a livello
di
contrattazione integrativa per la
realizzazione degli obiettivi
e
programmi
di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria
verifica del raggiungimento dei risultati
secondo le vigenti disposizioni.
Art. 32
- Utilizzo del Fondo di ente per i trattamenti accessori
per il personale ricompreso nelle
Aree A, B e C.
1. Il
Fondo per i trattamenti accessori
di cui all'art. 31 è
prioritariamente finalizzato a promuovere
reali e significativi
miglioramenti nei livelli di
efficienza/efficacia dell'amministrazione e
di
qualità dei servizi
istituzionali, mediante la
realizzazione,
attraverso la contrattazione integrativa, di
piani produttivi annuali e
pluriennali e di progetti strumentali e di
risultato, basati su sistemi di
programmazione e di controllo
quali-quantitativo dei risultati.
2. In relazione a tali finalità, le risorse
che compongono il Fondo sono
prioritariamente utilizzate:
- per
erogare compensi diretti
ad incentivare la
produttività
collettiva per il miglioramento di servizi;
- per
finanziare sistemi di turnazione che si rendano necessari
per
fronteggiare particolari situazioni di
lavoro e per la corresponsione di
compensi
per lavoro straordinario qualora le risorse
direttamente
assegnate al fine specifico dall'art.
30 siano esaurite per effetto delle
prioritarie
esigenze funzionali e nei
limiti della percentuale
di
riduzione di cui al citato art. 30;
- per
finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna delle
Aree
professionali, destinando a tale
scopo quote di risorse
aventi
caratteri di certezza e stabilità;
- per incentivare la mobilità del personale
secondo le esigenze proprie
degli enti;
- per
compensare: l'esercizio di
compiti che comportano specifiche
responsabilità, rischi, disagi; gravose
articolazioni dell'orario di
lavoro; la reperibilità collegata a servizi
che richiedono interventi di
urgenza;
- per
corrispondere compensi correlati
al merito e
all'impegno
individuale in modo selettivo.
Capo II
- SEZIONE DEI PROFESSIONISTI E MEDICI
Art.
33.
PREMESSA
1. I Professionisti destinatari della presente
sezione costituiscono una
risorsa
fondamentale per il
perseguimento degli obiettivi
delle
amministrazioni. Correlativamente, anche in
ragione del duplice profilo di
"professionisti" e
di "dipendenti" investiti
di particolari
responsabilità, essi rappresentano
un'area di funzioni di
peculiare
interesse sotto il profilo contrattuale.
2. I Professionisti svolgono
la loro attività in
conformità alle
normative
che disciplinano le rispettive
professioni, rispondendone a
norma
di legge, secondo
i singoli ordinamenti
professionali con
l'assunzione delle conseguenti responsabilità.
3. Il
rigoroso rispetto delle norme
deontologiche che promanano dai
rispettivi
Ordini professionali costituisce
un vincolo primario per
ciascun
professionista il quale si attiene altresì agli indirizzi
del
competente coordinatore della specifica
branca professionale, al fine di
assicurare
l'uniformità di indirizzo dell'attività professionale in
relazione alle linee programmatiche e
gestionali dell'amministrazione.
4. Corollario della personale responsabilità e dell'autonomia
professionale è la sostanziale
autonomia e unitarietà delle strutture
professionali, all'interno delle quali il
professionista esplica la sua
opera, anche dal punto di vista
organizzativo.
5. Fatto
salvo quanto previsto dal presente contratto, resta
ferma
l'applicabilità del CCNL 1994-97, in attesa della compiuta definizione
degli specifici istituti contrattuali da
effettuarsi entro il 30.12.98. In
particolare
per quanto riguarda il personale
medico e veterinario si
conferma l'impianto e il riferimento di cui
all'art. 94, comma 1, del CCNL
1994-97.
6. Gli incrementi economici previsti dalla
presente sezione sono quelli
di cui alle
tabelle D e D bis, nonché quelli
indicati negli artt. 42 e
43.
7. Con
la presente sezione
le parti, inoltre, hanno concordemente
stabilito:
· di individuare gli istituti di peculiare
interesse per i destinatari
in esse inclusi, riportati negli artt. da 34
a 41;
· di
confermare la struttura retributiva
vigente all'atto della firma
del vigente contratto;
· di
demandare all'approfondimento
istruttorio di una
commissione
formata
dall'Agenzia e dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, la
verifica dell'adeguamento della normativa
del rapporto di lavoro nonché le
modalità
di utilizzo e la relativa ripartizione tra
le varie voci
retributive delle risorse afferenti ai Fondi
di cui agli artt. 42 e 43, al
fine di armonizzarne i contenuti con la
struttura della retribuzione;
· di
confermare l'orientamento nell'ambito
delle risorse rese
disponibili
dal presente CCNL per la
ricollocazione dei professionisti
dipendenti in 2 fasce retributive.
AREA
DEI PROFESSIONISTI
Art. 34
- Impegno di lavoro e obblighi relativi.
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, i professionisti
assicurano la propria presenza in servizio e
la propria disponibilità per
il regolare svolgimento delle attività,
organizzando i propri impegni di
lavoro anche esterni in correlazione con le
esigenze della struttura e con
le responsabilità connesse all'incarico
professionale, nel rispetto degli
indirizzi
organizzativi generali e in armonia
con le istanze di
coordinamento, ai vari livelli, di ciascuna
area professionale. Gli enti
porranno in essere misure atte ad assicurare
la continuità dell'attività
di consulenza e la presenza nella struttura
operativa compatibilmente con
il
calendario degli impegni esterni e specifiche modalità che
tengano
conto delle peculiari esigenze dell'area
legale.
Art. 35
- Affidamento e revoca degli incarichi di coordinamento.
1. Gli
enti conferiscono a
professionisti delle singole
aree
professionali, secondo le rispettive articolazioni territoriali e le
peculiari esigenze di funzionalità delle
relative strutture professionali,
incarichi
di coordinamento generale, centrale e periferico aventi come
contenuto la razionale distribuzione dei
compiti tra i professionisti e la
promozione della necessaria uniformità di
indirizzo. Gli incarichi sono
conferiti per ciascuna area professionale
mediante selezione per titoli
professionali e di servizio,
in relazione alle
esigenze connesse
all'organizzazione generale dell'ente e all'organizzazione del lavoro
nell'ambito
di ciascuna area professionale: quello
di coordinatore
generale
eventualmente previsto dall'organizzazione dell'ente
a
professionisti con almeno 15 anni di
servizio; tutti gli
altri a
professionisti con anzianità predeterminata
secondo il tipo di incarico e
di
norma non inferiore a 6 anni di servizio. Essi non
danno luogo a
sovraordinazione gerarchica di alcun
tipo nei confronti
di altri
professionisti, sono di natura temporanea e
sono revocabili anche prima
della scadenza.
2. La selezione per titoli di cui al comma 1 è
effettuata dagli enti nel
rigoroso rispetto dei criteri vincolanti
sanciti dall'art. 36, comma 1. A
tal fine la selezione sarà affidata ad
apposita Commissione comprendente,
in ogni caso, il Direttore Generale o
Segretario Generale dell'ente, o suo
delegato, e 1 o più componenti esterni di
chiara valenza professionale e
di comprovata esperienza, appositamente
individuati dall'amministrazione.
3. La
Commissione di cui al comma 2 si atterrà a criteri obiettivi di
valutazione articolati sui seguenti
elementi:
a) livello di professionalità raggiunto da
ciascun candidato, verificato
sulla base dei titoli professionali e di
servizio;
b) capacità organizzativa e attitudini
relazionali dimostrate da ciascun
candidato nell'esercizio dei propri
incarichi;
c) esperienza complessivamente
maturata in relazione
all'attività
concretamente svolta e agli incarichi
ricevuti.
d) anzianità maturata nella qualifica.
4. I
criteri per l'affidamento e la revoca
degli incarichi di
coordinamento, prima della definitiva determinazione, sono oggetto
di
informazione ai sensi dell'art. 6, comma 2,
lett. A) e, ove richiesto, di
concertazione con le procedure dell'art. 6,
comma 2, lett. B).
5. La
durata dell'incarico di
coordinamento è definita
dall'amministrazione nel contesto dei
criteri generali di cui al comma 4.
Alla scadenza l'incarico può essere
motivatamente riconfermato.
6. La
revoca anticipata rispetto
alla scadenza dell'incarico di
coordinamento, non superiore a 5 anni, può
avvenire solo in conseguenza di
risultati
negativi nell'espletamento della
funzione accertati dal
Direttore
generale o Segretario generale dell'ente stesso, sentito
il
competente coordinatore professionale.
7. L'attribuzione, la modifica e
la revoca degli
incarichi di
coordinamento sono disposte con atti scritti
e motivati, in attuazione dei
criteri
e modalità stabiliti
dall'amministrazione, come previsto
al
comma 2, dal soggetto responsabile dell'organizzazione
generale dell'ente.
Art. 36
- Valutazione dei professionisti.
1. Nella valutazione dell'attività dei
professionisti l'amministrazione
garantisce l'assoluta trasparenza del
processo e l'apporto determinante in
sede valutativa delle necessarie competenze
tecniche sia sotto l'aspetto
della
conoscenza delle specifiche
discipline e delle regole
che le
governano,
sia sotto quello della capacità di esprimere un
giudizio
rigorosamente obiettivo sulla base di metodiche
valutative adeguate alla
specificità delle aree professionali.
2. I
criteri che informano le
procedure di valutazione, prima della
definitiva determinazione, sono portati a
conoscenza delle rappresentanze
sindacali
delle organizzazioni di
categoria firmatarie del
presente
contratto con le modalità previste dall'art.
4.
3. Ai
fini della valutazione dell'operato dei professionisti, si terrà
conto delle risorse umane, finanziarie e
strumentali effettivamente poste
a
disposizione dell'ufficio professionale, in relazione agli obiettivi
assegnati
e ai carichi di lavoro, nonché dell'impegno profuso dal
professionista, in relazione alla rilevanza
degli incarichi espletati.
4. Prima di procedere alla definitiva
formalizzazione di una valutazione
ai
fini della revoca dell'incarico di coordinamento, e di provvedimenti
sanzionatori, l'amministrazione
acquisisce in contraddittorio le
valutazioni del professionista interessato,
il quale può essere all'uopo
assistito
da 1 rappresentante
dell'organizzazione sindacale cui egli
aderisce o comunque conferisce mandato
ovvero da persona di sua fiducia.
5. L'esito
della valutazione, al pari
degli eventuali provvedimenti
adottati
nei confronti del
professionista interessato dall'Ordine
professionale di appartenenza, è riportato nel fascicolo personale del
medesimo professionista. Dell'esito stesso
si tiene conto nelle decisioni
di affidamento degli incarichi.
6. L'esito
negativo della valutazione
e i provvedimenti negativi
dell'Ordine di appartenenza per
demerito professionale, anche
disgiuntamente, possono
determinare, a seconda
della gravità e
dell'incarico rivestito:
a) il differimento di 1 anno della
valutazione dei titoli professionali
e
di servizio ai
fini dell'accesso ai
livelli differenziati di
professionalità;
b) la revoca dell'incarico di coordinamento.
7. In
caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave
e
reiterata del professionista si applica
l'art. 40, comma 2.
Art. 37
- Responsabilità civile e patrocinio legale.
1. L'Amministrazione assume iniziative per provvedere tempestivamente
alla copertura assicurativa della
responsabilità civile dei professionisti
esposti
ai relativi rischi, nonché dei
correlati oneri di patrocinio
legale, in relazione ai danni arrecati dallo
stesso professionista a terzi
nello svolgimento dell'attività
professionale, con esclusione dei fatti e
omissioni
commessi con dolo o colpa grave. Gli oneri
connessi alla
suddetta
copertura assicurativa collettiva, comprensiva degli oneri di
assistenza legale, in ogni stato e grado del
giudizio, sono assunti dalle
amministrazioni, anche a tutela dei propri diritti e interessi, anche
mediante l'utilizzo delle risorse destinate
a servizi sociali a favore del
personale interessato, secondo modalità che
saranno concordate in sede di
contrattazione decentrata.
Art. 38
- Obiettivi e strumenti dell'aggiornamento professionale.
1. L'aggiornamento professionale è
assunto dagli enti come metodo
permanente
teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze
professionali all'evoluzione delle
specifiche discipline e dei relativi
contesti di riferimento, nonché ai mutamenti
organizzativi e tecnologici
interni, nell'obiettivo di arricchire il
patrimonio cognitivo necessario a
ciascun
professionista, in relazione alle responsabilità attribuitegli,
per la più efficace esplicazione
dell'apporto professionale nell'interesse
dell'ente.
2. L'amministrazione definisce annualmente la
quota delle risorse da
destinare
ad iniziative di aggiornamento
dei professionisti anche in
relazione alle direttive impartite in
materia dal Ministro per la Funzione
Pubblica, con nota n. 14/95 e con
riferimento alle altre risorse indicate
all'art. 26.
3. L'amministrazione definisce
le politiche di
aggiornamento e
formazione
relative a ciascuna area professionale
in conformità alle
proprie
linee strategiche e di sviluppo.
Le iniziative formative sono
realizzate, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti ai sensi dell'art.
26, anche in collaborazione con soggetti
pubblici o società specializzate
nel settore.
4. La
partecipazione alle iniziative
di aggiornamento professionale,
inserite
in appositi percorsi
formativi, anche individuali, viene
concordata
dall'amministrazione con i professionisti interessati ed è
considerata servizio utile a tutti gli
effetti.
5. Il professionista può partecipare, senza
oneri per l'amministrazione,
per
un periodo massimo annuale di 15
giorni, a corsi di formazione e
aggiornamento professionale che siano in
linea con le finalità indicate
nei commi 1 e 3. Al professionista può
inoltre essere concesso un periodo
di aspettativa non retribuita per motivi di
studio della durata massima di
3 mesi nell'arco di 1 anno.
6. Qualora
riconosca l'effettiva connessione
delle iniziative di
aggiornamento professionale svolte dal
professionista ai sensi del comma 5
con l'attività di servizio e l'incarico
affidatogli, l'amministrazione può
concorrere
con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente
documentata.
Art. 39
- Area medica.
1. Con
riferimento al personale
dell'Area medica le parti confermano
tutte
le seguenti norme peculiari
contenute nel CCNL - stipulato
il
14.4.97 - attuativo dell'art. 94 del CCNL
11.10.97:
· orario di lavoro;
· aggiornamento professionale, didattica,
ricerca;
· attribuzione degli incarichi;
· valutazione;
· collocazione funzionale;
· libera professione, prestazioni e
consulti.
NORME
COMUNI ALLA SEZIONE DEI PROFESSIONISTI E MEDICI
Art. 40
- Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato avviene in
tutti i casi previsti dal CCNL 6.7.95.
2. A
tutti i professionisti ricompresi nella presente
sezione si
applicano le norme disciplinari previste
dagli articoli dal 26 al 30 del
CCNL 6.7.95.
Art. 41
- Termini di preavviso.
1. I termini per la risoluzione del rapporto
di lavoro con preavviso o
con la corresponsione della relativa
indennità sostitutiva sono fissati
come segue:
a) 8 mesi per professionisti con anzianità di
servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori
15 giorni per ogni successivo anno - o frazione di
anno
pari o superiore a 6 mesi - d'anzianità,
fino a un massimo di altri 4 mesi
di preavviso.
2. In caso di dimissioni del professionista i
termini di cui al comma 1
sono ridotti a 1/4.
3. I
termini di preavviso decorrono dal 1° e dal 16° giorno di ciascun
mese.
4. La
parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di
cui al comma 1 è tenuta a corrispondere
all'altra parte un'indennità pari
all'importo della retribuzione
spettante per il periodo di
mancato
preavviso.
L'amministrazione ha diritto
di trattenere su
quanto
eventualmente dovuto al professionista l'importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso da
lui non osservato.
5. È
in facoltà della parte che riceve la comunicazione di
recesso
risolvere anticipatamente il rapporto, con
il consenso dell'altra parte,
sia all'inizio che durante il periodo di
preavviso comunicato.
6. Durante
il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie.
Pertanto,
in caso di
preavviso lavorato si dà
luogo al pagamento
sostitutivo delle ferie non godute.
7. Il periodo di preavviso è computato
nell'anzianità lavorativa a tutti
gli effetti.
8. In caso di decesso del professionista,
l'amministrazione corrisponde
agli aventi diritto l'indennità sostitutiva
del preavviso secondo quanto
stabilito dall'art. 2122 C.C., nonché il
corrispettivo dei giorni di ferie
maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve
calcolarsi computando la
retribuzione di cui alle tabelle da C a F,
nonché relativa ad eventuali
incarichi di coordinamento.
10. I
commi da 6 a 9 si applicano anche nei confronti del
restante
personale del presente CCNL tenendo conto
che in tal caso la retribuzione
spettante è quella propria della posizione
di appartenenza dei dipendenti.
Capo
III - FINANZIAMENTO DEI FONDI RELATIVI ALLA SEZIONE
DEI PROFESSIONISTI E MEDICI
Art. 42
- Fondo Area dei professionisti.
1. Fatti salvi gli incrementi stipendiali
previsti dalle tabelle D e D
bis
dell'art. 29, con le decorrenze
ivi indicate, le componenti della
struttura retributiva definite con i CCNL
stipulati in data 11.10.96 e
10.7.97 restano ferme.
2. La
dotazione del Fondo di cui agli
artt. 88 e seguenti del CCNL
stipulato in data 11.10.96 è costituita
dalle seguenti risorse economiche:
a) gli importi stanziati in applicazione
dell'art. 18 del CCNL 10.7.97;
b) i risparmi di gestione riferiti alle spese
del personale, fatte salve
le
quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno
complessivo;
c) le
risorse provenienti da specifiche disposizioni normative
che
destinano risparmi all'incentivazione del
personale;
d) le
somme derivanti dall'attuazione
dell'art. 43 della legge n.
449/97;
e) gli
incrementi economici derivanti
da disposizioni di legge,
da
regolamenti o da atti amministrativi
generali;
f) per
gli enti destinatari della legge n. 88/89 le
somme derivanti
dall'applicazione dell'art. 18 ferme
rimanendo le specifiche e distinte
utilizzazioni deliberate annualmente dai
singoli enti;
g) un importo pari allo 0,80% della
retribuzione mensile complessiva, al
netto degli incrementi di cui alla tabella D
bis, a decorrere dall'1.5.99,
da imputare su base annua per 13 mensilità;
h) per gli enti destinatari della legge n.
88/89, un importo pari al 2%
della retribuzione mensile, con esclusione
dei tabellari e degli importi
relativi all'indennità integrativa speciale,
a decorrere dal 31.12.99 e a
valere dal mese successivo, da imputare su
base annua per 13 mensilità;
i) per gli enti non destinatari della legge n.
88/89, un importo pari al
7,5%
della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e
degli
importi
relativi all'indennità integrativa speciale, a decorrere dal
31.12.99 e a valere dal mese successivo, da
imputare su base annua per 13
mensilità.
3. L'erogazione degli incentivi da
attribuire a livello
di
contrattazione integrativa
per la realizzazione degli obiettivi
e
programmi di
incremento della produttività è attuata dopo la necessaria
verifica
del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.
Art. 43
- Fondo Area medica.
1. Fatti salvi gli incrementi stipendiali
previsti dalle tabelle D e D
bis
dell'art. 29, con le decorrenze
ivi indicate, le componenti della
struttura
retributiva definite con i CCNL stipulati in data 11.10.96,
14.4.97 e 10.7.97 restano ferme.
2. La
dotazione dei Fondi di cui all'art. 15 dell'Accordo attuativo
dell'art.
94 del CCNL 11.10.96, stipulato in data 14.4.97 è costituita
dalle seguenti risorse economiche:
a) gli importi stanziati in applicazione
dell'art. 30 del CCNL 10.7.97;
b) i risparmi di gestione riferiti alle spese
del personale, fatte salve
le
quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno
complessivo;
c) le
risorse provenienti da specifiche disposizioni normative
che
destinano risparmi all'incentivazione del
personale;
d) le
somme derivanti dall'attuazione
dell'art. 43 della legge n.
449/97;
e) gli
incrementi economici derivanti
da disposizioni di legge,
da
regolamenti o da atti amministrativi
generali;
f) per
gli enti destinatari della legge n. 88/89 le
somme derivanti
dalla applicazione dell'art. 18 ferme rimanendo le specifiche e distinte
utilizzazioni deliberate annualmente dai
singoli enti;
g) un importo pari allo 0,80% della
retribuzione mensile complessiva, al
netto degli incrementi di cui alla tabella D
bis, a decorrere dall'1.5.99,
da imputare su base annua per 13 mensilità;
h) per gli enti destinatari della legge n.
88/89, un importo pari al 2%
della retribuzione mensile, con esclusione
dei tabellari e degli importi
relativi all'indennità integrativa speciale,
a decorrere dal 31.12.99 e a
valere dal mese successivo, da imputare su
base annua per 13 mensilità;
i) per gli enti non destinatari della legge n.
88/89, un importo pari al
7,5%
della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e
degli
importi
relativi all'indennità integrativa speciale, a decorrere dal
31.12.99 e a valere dal mese successivo, da
imputare su base annua per 13
mensilità.
3. L'erogazione degli incentivi da
attribuire a livello
di
contrattazione integrativa per la
realizzazione degli obiettivi
e
programmi
di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria
verifica del raggiungimento dei risultati
secondo le vigenti disposizioni.
Capo IV
- NORME FINALI
Art. 44
- Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle
qualifiche ad esaurimento di cui
all'art. 15 della legge
n. 88/89.
1. Il
Fondo di cui all'art. 6 del CCNL sottoscritto in data 1.7.96
è
incrementato delle seguenti risorse
economiche:
a) un importo pari allo 0,80% della
retribuzione mensile complessiva del
personale oggetto del presente articolo, al
netto degli incrementi di cui
alla tabella D bis, a decorrere dall'1.5.99,
da imputare su base annua per
13 mensilità;
b) per gli enti destinatari della legge n.
88/89, un importo pari al 2%
della retribuzione mensile, con esclusione
dei tabellari e degli importi
relativi all'indennità integrativa speciale,
a decorrere dal 31.12.99 e a
valere dal mese successivo, da imputare su
base annua per 13 mensilità;
c) per gli enti non destinatari della legge n.
88/89, un importo pari al
7,5%
della retribuzione mensile, con esclusione dei tabellari e
degli
importi
relativi all'indennità integrativa speciale, a decorrere dal
31.12.99 e a valere dal mese successivo, da
imputare su base annua per 13
mensilità;
d) quota parte delle somme derivanti
dall'attuazione dell'art. 43, legge
n. 499/97;
e) dalle somme di cui ai punti g), h) e i)
dell'art. 31.
2. L'erogazione degli incentivi da
attribuire a livello
di
contrattazione integrativa per la
realizzazione degli obiettivi
e
programmi
di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria
verifica del raggiungimento dei risultati
secondo le vigenti disposizioni.
3. Il Fondo sarà gestito con gli stessi
criteri e modalità che regolano
il funzionamento del Fondo di cui all'art 32
del presente CCNL.
Art. 45
- Efficacia giuridica ed economica di alcuni istituti.
1. Per
il finanziamento dei contratti collettivi integrativi gli enti
utilizzano,
nel rispetto dei
vincoli di bilancio risultanti
dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale
di ciascuno di essi, ai
sensi dell'art. 45, comma 4 del D.lgs. n.
29/93, le risorse dei Fondi di
cui
agli artt. 31, 42, 43 e 44
risultanti, oltre che dalla legge n.
450/97,
da risparmi ed
economie di gestione (esclusi
gli eventuali
risparmi prodotti da interventi del
legislatore nazionale con la manovra
di finanza pubblica, finalizzati ad economie
di bilancio), da specifiche
norme vigenti che prevedono la destinazione
di risorse alla contrattazione
integrativa, nonché dalle ulteriori risorse così come determinate
nei
medesimi art 31, comma 1, lett. j), art. 42,
comma 1, lett. g), art. 43,
comma 1, lett. g), art. 44 comma 1, lett.
a), in relazione all'incremento
complessivo della massa salariale dello
0,80% previsto dagli strumenti di
programmazione bilancio e dalla legge
finanziaria 1999.
2. Tali
risorse possono essere
utilizzate ai fini
predetti
compatibilmente con i vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di
programmazione annuali e pluriennali di
ciascun ente. Ai sensi dell'art.
52, comma 3, del D.lgs. n. 29/93,
l'autorizzazione di spesa relativa al
rinnovo
dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui
vengono
approvati i bilanci, con distinta indicazione dei
mezzi di
copertura.
3. Nelle medesime forme, sempre nell'ambito
dell'incremento della massa
salariale
dello 0,80% annuo di cui al
comma 1, gli enti provvedono a
finanziare
la decorrenza dal
mese di giugno 1999 degli
incrementi
tabellari relativi al tasso di inflazione
programmata per l'anno 1999.
Parte V
- NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 46
- Disposizioni particolari.
1. I
permessi retribuiti spettanti ai sensi dell'art. 19, comma 2 del
CCNL 6.7.95 possono essere goduti in misura
frazionata non superiore a n.
18 ore complessive.
2. Il comma 13 dell'art. 18 del CCNL 6.7.95 è
integrato con l'aggiunta,
dopo il punto, dal seguente periodo:
"In caso di impedimento, derivante da
malattia del lavoratore, all'utilizzo delle
ferie residue entro il mese di
aprile dell'anno successivo a quello di
spettanza, la fruizione relativa
può avvenire anche oltre il predetto
termine, in periodi compatibili con
le oggettive esigenze di servizio e comunque
non oltre l'anno.
3. Le
mansioni superiori formalmente
conferite prima dell'entrata in
vigore del presente CCNL o, successivamente,
per i casi previsti dall'art.
24 comma 2, sono valutate - nell'ambito
della determinazione dei criteri
generali per la definizione delle procedure
di selezione interna - tra
tutti gli altri elementi e titoli presi in considerazione, purché non
in
modo esclusivo.
4. Nell'ambito delle progressioni economiche all'interno di ciascuna
area
o per i passaggi tra aree di cui all'art. 15, comma
1, la
sperimentazione di cui all'art. 24, comma 7, costituisce ulteriore
elemento
nella determinazione dei criteri
generali per la definizione
delle
procedure selettive demandate
alla contrattazione collettiva
integrativa, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. A.
5. La normativa relativa al trattamento di
fine rapporto (TFR) in vigore
presso l'ICE, così come in atto disciplinata
in base agli artt. 33 e 34
del CCNL ICE 1990-91 relativo al personale
non dirigente, resta in vigore
fino
alla nuova disciplina del TFR da valere per il
comparto secondo
quanto previsto dall'art. 48. Con l'entrata
in vigore del presente CCNL
sarà
definito in sede di
contrattazione integrativa, senza oneri
né
vantaggi
per le parti rispetto alla
vigente normativa, il trattamento
economico da prendere in considerazione ai
fini del TFR per il personale
in
servizio alla stessa data. I
trattamenti di missione in
Italia del
personale non dirigente dell'ICE restano
disciplinati dalle disposizioni
in
vigore fino alla
ridefinizione della disciplina
nell'ambito del
processo
di revisione delle normative del
rapporto di lavoro secondo
quanto previsto dall'art. 38.
6. Nel 1° anno di vigenza contrattuale,
qualora le somme stanziate per
il
finanziamento degli istituti di cui agli artt. 31, 42, 43 e 44
non
siano
impegnate nei rispettivi esercizi finanziari sono riassegnate
nell'esercizio dell'anno successivo.
7. Resta
in vigore l'accordo per l'adeguamento della
normativa in
materia di servizi sostitutivi della mensa
per il personale del comparto,
stipulato in data 24.4.97.
8. Sino a diversa disciplina contrattuale
resta altresì congelata per
il
personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
contratto e con gli effetti maturati a tale
data, l'applicazione dell'art.
5 del CCNL - ICE del biennio 1996-97.
Art. 47
- Norme di rinvio.
1. Le parti si impegnano a negoziare nei tempi
sottoindicati le seguenti
materie:
a) entro il 31 gennaio 1999:
- procedure di conciliazione e arbitrato;
- mobilità volontaria tra enti e
amministrazioni di comparti diversi;
- mobilità connessa ad eccedenze;
- disciplina sperimentale del telelavoro;
b) entro il 31 dicembre 1999:
- forme di lavoro flessibile (lavoro a
tempo determinato; contratti di
formazione
e lavoro; fornitura
di lavoro temporaneo; contratti
di
solidarietà).
2. Entro il 31.12.99 le parti procederanno,
altresì, ai sensi dell'art.
72 del D.lgs. n. 29/93, alla piena
contrattualizzazione della disciplina
dei
rapporti di lavoro mediante recupero alla disciplina pattizia degli
istituti
non regolamentati dal precedente
CCNL ed eventuale revisione
delle norme contrattuali da
attualizzare. Nelle more le norme di
legge e
contrattuali che non sono espressamente
abrogate, rimangono in vigore.
Art. 48
- Previdenza complementare.
1. Le
parti convengono di procedere alla costituzione di
un Fondo
nazionale pensione complementare per i
lavoratori del comparto ai sensi
del
D.lgs. n. 124/93, della legge n.
335/95, della legge n. 449/97 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti
più ampio che consenta di
minimizzare
l'incidenza delle spese di gestione,
le parti competenti
potranno definire l'istituzione di un Fondo
pensione unico anche per i
lavoratori
appartenenti al comparto
Ministeri, a condizione di
reciprocità.
3. La
misura percentuale della quota
di contribuzione a carico delle
amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore,
nonché la retribuzione
utile alla determinazione delle quote
stesse, saranno definite dalle parti
successivamente alla stipula dell'Accordo
quadro Governo-Confederazioni e
dell'emanazione dell'apposito DPCM.
4. Nello
stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità
di trasformazione della buonuscita in TFR,
le voci retributive utili per
gli
accantonamenti del TFR, nonché
la quota di TFR da destinare
a
previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni
sono i lavoratori che avranno
liberamente aderito al Fondo stesso secondo
quanto prescritto dalla legge,
dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai
fini del presente articolo le
parti concordano di realizzare i
seguenti
impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo
del Fondo pensione complementare, definire
lo statuto, il regolamento e la
scheda di adesione; costituire il Fondo
pensione; procedere alle elezioni
dei rappresentanti dei soci del Fondo al
raggiungimento delle adesioni che
saranno previste in sede di accordo
istitutivo.
7. Le parti procederanno alla
calendarizzazione degli impegni suddetti,
convenendo a questi fini che una 1a verifica
circa lo stato dell'attività
normativa
e il contenuto di eventuali atti
di indirizzo si realizzerà
entro il 30.4.99.
8. Nell'ambito della disciplina contenuta nel
presente articolo e tenuto
conto
di quanto previsto dall'art. 39
del CCNL 1994-1997 stipulato il
6.7.95,
saranno esaminate le possibili forme di raccordo tra
i Fondi
integrativi degli enti e la previdenza
complementare. Nelle more gli enti
provvederanno alla proroga della disciplina transitoria, in
atto nei
confronti del proprio personale ai sensi dell'art.
39 del CCNL 6.7.95.
Art. 49
- Disapplicazioni.
1. In
attuazione di quanto
stabilito dall'art. 72, comma
1 del
D.lgs
n. 29/93, dalla
data di stipula
del presente CCNL,
sono
inapplicabili, nei confronti del personale
del comparto, le disposizioni
di legge e di regolamento che siano con esso
in contrasto. In particolare
risultano disapplicate le seguenti norme:
a) con riferimento agli artt. da 1 a 12 e
all'art. 19: gli articoli da 1
a 13 del CCNL 6.7.95 e l'art. 5 del DPR n.
43/90;
b) con
riferimento agli artt. da 13 a 18: il DPR 1.3.88 n. 285
e le
proposizioni annesse con le relative
declaratorie di qualifiche e profili
dal I al IX livello;
c) con riferimento all'art. 21: l'art. 15 del
CCNL 6.7.95;
d) con riferimento all'art. 26: l'art. 31 del
CCNL 6.7.95;
e) con riferimento agli articoli da 28 a 32,
gli articoli da 32 a 38 del
CCNL 6.7.95 e gli articoli 3, 4 e 5 del CCNL
1.7.96.
2. Le
disapplicazioni dei CCNL dell'11.10.96 e del 14.4.97 per l'area
dei professionisti e per l'area medica
saranno effettuate a completamento
di quanto previsto dall'art. 33, fatto salvo
quanto previsto dal comma 1.
ALLEGATO
A - DECLARATORIE DELLE AREE
AREA A
Comprende professionalità riferite ad attività
di supporto che
non
comportano particolari valutazioni di merito
e che presuppongono
conoscenze
specifiche e/o qualificazioni professionali.
Accesso
dall'esterno: nelle posizioni A1 e A2,
attraverso le procedure di
cui
alla legge n. 56/87 e successive modificazioni.
Requisiti: assolvimento dell'obbligo scolastico.
In
quest'Area si inseriscono, a diversi gradi di sviluppo delle conoscenze
e delle
specializzazioni di base richieste, profili di professionalità
corrispondenti a
ruoli operativi fungibili,
in termini di
supporto
strumentale
ai processi produttivi.
Esempi
di profili di professionalità corrispondenti ai diversi livelli di
sviluppo
nell'Area A:
Posizione
A1.
CONOSCENZE. Presuppone conoscenze di base su natura e
ruolo dell'attività
istituzionale, sui prodotti/servizi dell'ente e sulle normative
interne
fondamentali.
CONTENUTI
ATTITUDINALI. Presuppone la capacità di assicurare il necessario
supporto
al processo produttivo con l'utilizzo di apparecchiature di
uso
comune
e di tecniche ordinarie.
Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente
ordinamento per
qualifiche funzionali (DPR
n. 285/88) e
della
organizzazione
del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: ausiliario
di
amministrazione, ausiliario alle
lavorazioni.
Posizione
A2.
CONOSCENZE. Presuppone conoscenze di base su natura e
ruolo dell'attività
istituzionale, sui prodotti/servizi dell'ente e sulle normative
interne
fondamentali.
CONTENUTI ATTITUDINALI. Presuppone: la capacità
di assicurare il
necessario supporto
al processo produttivo con l'utilizzo di
apparecchiature di
uso comune e di tecniche ordinarie; requisiti di
affidabilità
nella gestione delle risorse tecniche affidate; la capacità
di
fronteggiare imprevisti e anomalie nel funzionamento.
Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente
ordinamento per
qualifiche funzionali (DPR
n. 285/88) e
della
organizzazione del
lavoro cui detto
ordinamento era rapportato:
archivista,
operatore qualificato, addetto alle macchine ausiliarie.
Requisiti
per l'accesso dalla posizione A1: esperienza professionale di 2
anni
nella posizione A1.
AREA B.
Il personale
appartenente a questa Area è strutturalmente inserito nel
processo produttivo svolgendone fasi o fasce di
attività nell'ambito di
direttive
di massima e di procedure predeterminate attraverso la gestione
delle strumentazioni tecnologiche. Valuta nel
merito i casi concreti e
interpreta le
istruzioni operative. Risponde dei
risultati secondo la
posizione
rivestita.
Accesso dall'esterno: nelle posizioni B1 e
B2 e mediante procedure
concorsuali.
Requisiti:
Diploma di scuola media secondaria di 2° grado.
Requisiti
per l'accesso dall'Area A: Titolo di studio richiesto per l'Area
A,
accompagnato da 6 anni di esperienza professionale nella posizione A1 o
di 4
anni nella posizione A2.
In
quest'Area si inseriscono, a diversi gradi di sviluppo delle conoscenze
e delle
competenze richieste, ruoli
organizzativi tra loro ampiamente
fungibili, articolati
sia sulla figura dell'operatore
di linea (ruolo
gestionale), sia
su figure a medio-alta
qualificazione che utilizzano
conoscenze tecniche, metodologiche o
specialistiche, ovvero riferite al
contesto socio-tecnico nell'ambito di gruppi di lavoro
o in ruoli di
staff.
Esempi
di profili di professionalità corrispondenti ai diversi livelli di
sviluppo
nell'Area B:
Posizione
B1.
CONOSCENZE. Presuppone:
conoscenze di base sul contesto
di riferimento
interno ed esterno, delle normative che regolano
l'attività istituzionale
dell'ente e
la sua organizzazione, nonché dei vincoli da rispettare;
conoscenze
professionali di base riferite all'informatica applicata e al
processo
o ai processi di pertinenza.
CONTENUTI
ATTITUDINALI. Presuppone l'esplicazione di servizi interni e sul
territorio rientranti
nell'attività istituzionale dell'ente,
ovvero
l'applicazione al
processo produttivo sulla
base di conoscenze
ed
esperienze adeguate
alle esigenze di
governo delle procedure
che
caratterizzano il
processo produttivo, in sintonia
con il complesso
dell'ambiente
operativo; deve saper utilizzare strumentazioni informatiche
e
telematiche a supporto del servizio o del processo produttivo.
Profili professionali di riferimento
nell'ambito del previgente
ordinamento per
qualifiche funzionali (DPR
n. 285/88) e
della
organizzazione
del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: operatore
di amministrazione, operatore
specializzato; operatore di
vigilanza-
guardiaparco.
Posizione
B2.
CONOSCENZE.
Presuppone: conoscenze ed esperienze adeguate allo svolgimento
delle attività
presenti nel processo produttivo con
riguardo anche al
contesto di
riferimento interno ed esterno, alle normative che regolano
l'attività
istituzionale dell'ente e la sua organizzazione e ai vincoli da
rispettare; conoscenze
professionali di base riferite
all'informatica
applicata
e al processo o ai processi di pertinenza.
CONTENUTI ATTITUDINALI. Presuppone: un'effettiva capacità
di controllo
delle fasi
e/o attività del
processo in sintonia con
il complesso
dell'ambiente operativo; attitudini di 'problem solving'
con riferimento
alla linea
operativa; la capacità di reperire le informazioni necessarie
per le
attività da svolgere
e di operare con l'impiego
delle
strumentazioni
informatiche e telematiche; la capacità di operare per il
raggiungimento degli
obiettivi prefissati attraverso un apporto
qualitativamente differenziato orientando il contributo
professionale ai
risultati complessivi
del gruppo e
alla soddisfazione dei
clienti
interni/esterni;
capacità di eseguire procedure ed elaborazioni del ciclo
informatico.
Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente
ordinamento per
qualifiche funzionali (DPR
n. 285/88) e
della
organizzazione
del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: assistente
di
amministrazione, assistente tecnico.
Requisiti
per l'accesso dalla posizione B1: possesso del titolo di studio
richiesto per
l'accesso dall'esterno all'Area,
ovvero esperienza
professionale
di 4 anni nella posizione B1.
AREA C.
Il personale
appartenente all'Area opera
strutturalmente nel processo
produttivo
ed è competente a svolgere tutte le fasi del processo.
Esso costituisce
garanzia di qualità dei risultati,
della qualità, di
circolarità
delle comunicazioni interne, di integrazione delle procedure,
di
consulenza specialistica.
Assume la
responsabilità di moduli
organizzativi, ottimizza l'impiego
delle risorse
a disposizione e,
in correlazione con
elevata
professionalità,
assume il ruolo di facilitatore di processo, ai fini del
raggiungimento
degli obiettivi stabiliti.
Esplica funzioni
specialistiche
informatiche, tecniche, di
vigilanza
ispettiva
e di collaborazione sanitaria.
Accesso
dall'esterno: nelle posizioni C1 e C3 mediante pubblico concorso.
Requisiti: Diploma
di laurea breve per l'accesso alla
posizione C1;
diploma
di laurea per l'accesso alla posizione C3.
Requisiti per
l'accesso dall'Area B:
Titolo di studio richiesto per
l'accesso
dall'esterno alla posizione C1 o, in mancanza, titolo di studio
richiesto
per l'Area B, accompagnato da 7 anni di esperienza professionale
nella
posizione B1 o di 5 anni nelle posizioni B2.
In
quest'Area si inseriscono, a diversi gradi di sviluppo delle conoscenze
e delle
competenze richieste, ruoli
organizzativi tra loro ampiamente
fungibili, articolati
su figure sia di tipo gestionale
(operatore di
processo,
facilitatore di processo, responsabile di processo, responsabile
di struttura),
sia di tipo professionale
(esperti di progettazione,
specialisti di
organizzazione, "professionals") operanti a
livelli di
responsabilità
di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum.
Esempi
di profili di professionalità corrispondenti ai diversi livelli di
sviluppo
nell'Area C:
Posizione
C1.
CONOSCENZE. Presuppone: possesso di una cultura di
impresa; conoscenza
approfondita
del ruolo dell'ente e del suo posizionamento in relazione al
contesto di
riferimento, conoscenza approfondita delle normative, delle
regole e
dei principi organizzativi che il governo
dell'attività
istituzionale dell'ente
presuppone, nonché dei
vincoli esterni da
rispettare; conoscenze
professionali di base riferite
all'informatica
applicata
e al processo o ai processi di pertinenza.
CONTENUTI ATTITUDINALI. Presuppone conoscenze ed
esperienze idonee ad
assicurare la
capacità di gestire e regolare i processi di produzione;
attitudini al
"problem solving"
rapportate al particolare livello
di
responsabilità; capacità
di operare orientando il
proprio contributo
professionale
all'ottimizzazione del sistema, contribuendo al monitoraggio
della qualità; capacità di gestire le varianze del
processo in funzione
del
"cliente"; attitudine alla cooperazione e all'integrazione nel
gruppo.
Nel
settore informatico: capacità di curare la realizzazione dei programmi
informatici e la
relativa manutenzione, ottimizzazione e
revisione; di
assicurare l'installazione e assistenza per
il funzionamento delle
apparecchiature; di
effettuare l'analisi tecnica
delle procedure
collaborando
alla definizione dei programmi sottesi alle stesse.
Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente
ordinamento per qualifiche
funzionali (DPR n.
285/88) e della
organizzazione del
lavoro cui detto
ordinamento era rapportato:
collaboratore
di amministrazione, collaboratore di informatica.
Posizione
C3.
CONOSCENZE. Presuppone:
padronanza della cultura di
impresa; elevata
esperienza pratica;
conoscenze approfondite delle
tecniche e delle
metodologie necessarie per il governo del sistema
aziendale; orientamento
al risultato; possesso di skills professionali
adeguate alla complessità
del
contesto aziendale e fondate sulla conoscenza delle leve gestionali.
CONTENUTI ATTITUDINALI. Presuppone la capacità di
gestire e regolare i
processi di
produzione sulla base di una visione
globale dei processi
produttivi della struttura organizzativa di
appartenenza; attitudini al
"problem solving" rapportate al particolare livello di responsabilità;
capacità di
operare orientando il
proprio contributo professionale
all'ottimizzazione
del sistema, al monitoraggio sistematico della
qualità
e alla
circolarità delle informazioni; capacità di gestire le varianze del
processo in
funzione del "cliente"; attitudine
alla cooperazione e
all'integrazione operativa e funzionale, capacità di
gestire teams di
lavoro anche
interfunzionali guidando e motivando
gli appartenenti al
gruppo. Nel
settore informatico: capacità
di analisi complessa delle
procedure
e delle reti di comunicazione; di coordinamento e di gestione di
gruppi
di progettazione informatica.
Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente
ordinamento per
qualifiche funzionali (DPR
n. 285/88) e
della
organizzazione del
lavoro cui detto
ordinamento era rapportato:
funzionario
di amministrazione; funzionario di informatica; funzionario di
vigilanza.
Requisiti per l'accesso dalle posizioni C1 e C2:
possesso del titolo di
studio richiesto
per l'accesso dall'esterno all'Area, ovvero titolo di
studio di
scuola media superiore e esperienza professionale di
4 anni
nelle
posizioni C1 o C2.
Posizione
C4.
CONOSCENZE. Presuppone: elevato livello di
qualificazione nella gestione
dei processi
aziendali in un'ottica di cultura di impresa;
elevata
esperienza pratica;
conoscenza approfondita delle
leve gestionali
dell'ente e in
particolare delle strumentazioni gestionali
e operative
orientate al
risultato; possesso di skills professionali adeguate alla
complessità
del ruolo nel contesto aziendale; attitudine all'assunzione di
responsabilità
anche in contesti critici.
CONTENUTI
ATTITUDINALI. Presuppone l'assunzione di responsabilità formale
in
ordine alla conduzione di strutture organizzative e alla gestione delle
risorse nell'obiettivo di contribuire
responsabilmente allo sviluppo
e
all'integrazione
delle conoscenze rilevanti per i processi
aziendali; la
partecipazione al
sistema di valutazione; la capacità di
assumere
decisioni anche
in situazioni di
criticità orientando il
proprio
contributo all'ottimizzazione del sistema, al
monitoraggio sistematico
della qualità,
alla circolarità delle
informazioni, all'integrazione
interna ed
esterna. Nel settore informatico: capacità di assicurare in
posizione di responsabilità l'analisi complessa delle
procedure e delle
reti di comunicazione e la loro gestione; di
coordinamento e gestione di
gruppi
di progettazione informatica.
Profili professionali di riferimento nell'ambito del previgente
ordinamento per
qualifiche funzionali (DPR
n. 285/98) e
della
organizzazione del
lavoro cui detto
ordinamento era rapportato:
funzionario
capo; esperto di amministrazione; esperto di informatica.
Requisiti
per l'accesso dalle posizioni C1, C2 e C3 : possesso del titolo
di studio richiesto per l'accesso dall'esterno
all'Area, ovvero titolo di
studio di
scuola media superiore e esperienza professionale di 8 anni
nelle
posizioni C1 e C2 o di 4 anni nella posizione
C3.
NORME
FINALI
1. Nella 1a applicazione i profili del
personale dipendente coincidono,
nelle
denominazioni, con quelli
di inquadramento previsti dal
DPR n.
285/88, sino all'applicazione dell'art. 13,
comma 7, del presente CCNL.
2. Ai fini del requisito dell'esperienza
professionale per l'ammissione
alle selezioni interne, per il personale
dipendente non in possesso dei
requisiti
per l'accesso dall'esterno, in possesso del titolo di studio
richiesto per l'area immediatamente inferiore , il periodo di servizio
maturato
nelle posizioni di sviluppo di cui all'art. 16 è sommato al
servizio effettuato nelle posizioni
economiche di riferimento A2, B1, C1
e C4.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28,
comma 2 del D.lgs n. 29/93 e
successive
modificazioni e integrazioni, sono considerate equipollenti
all'ex
carriera direttiva le posizioni
economiche C1, C3 e
C4, per
l'accesso alle quali sia richiesto il
possesso del diploma di laurea.
4. L'esperienza professionale richiesta tra i
requisiti di accesso è sia
quella
maturata nella posizione
economica di inquadramento del nuovo
sistema classificatorio sia quella maturata
nella qualifica di provenienza
confluita nella medesima posizione.
TABELLA
B
TRASPOSIZIONE
AUTOMATICA NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Qualifiche
funzionali Area Nuove posizioni
ex DPR
n. 285/88 economiche
I
II A A 1
III A 2
IV
V B B 1
VI B 2
VII
VIII C C 1
IX C 3
C 4
*
Nell'area C è compreso anche il personale delle qualifiche ad
esaurimento ex art. 15, legge n. 88/89, che
conserva il proprio
trattamento economico.
TABELLA
C
Aree e
posizioni economiche di sviluppo (importi annui lordi).
Area
dei Base I^
II^
profess. differenziato differenziato
ti 28273000 39192000 49192000
dipenden
ti
Area I^ fascia II^ fascia I^
fascia II^ fascia
medica t.p. t.p.
t.d. t.d.
36000000 48000000
22499000 33028000
C C1 C2*
C3 C4 C5*
17879000 19200000
20571000 23639000 26500000
B B1 B2
B3*
13921000 15459000 17500000
A A1 A2
A3*
11461000 12703000 13700000
*
Sviluppo economico
N.B.
Gli importi dei tabellari sono in lire annue lorde per 12 mensilità e
non
comprendono gli aumenti stipendiali previsti dal presente CCNL.
TABELLA
D
Qualifica
/livello Aumenti mensili (in lire)
dall'1.11.98
Aree A,
B, e C
Ispettore
Generale 68.000
Direttore
Divisione 63.000
IX livello C4 55.000
VIII
livello C3 50.000
VII livello C1 46.000
VI livello B2 42.000
V livello B1 39.000
IV livello A2 37.000
III livello A1 35.000
II livello A1 35.000
I livello A1 35.000
Area
dei
professionisti
dipendenti
II
DIFF. 94.000
I
DIFF. 79.000
LIVELLO
BASE 62.000
Area
medica
m.l. TP
II fascia 92.000
m.l. TP
I Fascia 73.000
m.l. TD
II Fascia 69.000
m.l. TD
I Fascia 53.000
TABELLA
D BIS
Qualifica
/livello Aumenti mensili (in lire)
dall'1.6.99
Aree A,
B e C
Ispettore
Generale 57.000
Direttore
Divisione 53.000
IX livello C4 46.000
VIII
livello C3 42.000
VII livello C1 38.000
VI livello B2 35.000
V livello B1 33.000
IV livello A2 31.000
III livello A1 29.000
II livello A1 29.000
I livello A1 29.000
Area
dei
professionisti
dipendenti
II
DIFF. 78.000
I
DIFF. 66.000
LIVELLO
BASE 52.000
Area
medica
m.l. TP
II fascia 77.000
m.l. TP
I Fascia 61.000
m.l. TD
II Fascia 58.000
m.l. TD
I Fascia 44.000
TABELLA
E
Aree e
posizioni economiche di sviluppo
(importi
annui lordi comprensivi di aumenti al 1° novembre 1998).
Area dei
base I^ II^
profess.ti differenziato differenziato
dipendenti 29017000
40140000 50320000
Area I^ fascia II^ fascia I^
fascia II^ fascia
medica t.p. t.p.
t.d. t.d.
36876000 49104000
23135000 33856000
C C1 C2*
C3 C4 C5*
18431000 19668000
21171000 24299000 27160000
B B1 B2
B3*
14389000 15963000 18004000
A A1 A2
A3*
11881000 13147000 14120000
*
Sviluppo economico.
N.B.
Gli importi dei tabellari sono in lire annue lorde per 12 mensilità e
comprendono gli aumenti stipendiali
previsti dal presente CCNL a
decorrere dall'1.11.98.
TABELLA
F
Aree e
posizioni economiche di sviluppo
(importi
annui lordi comprensivi di aumenti al 1° giugno 1999).
Area
dei base I^
II^
Profess.ti differenziato differenziato
dipendenti 29641000
40932000 51256000
Area I^ fascia II^ fascia I^
fascia II^ fascia
medica t.p. t.p.
t.d. t.d.
37608000
50028000 23663000 34552000
C C1 C2*
C3 C4 C5*
18887000 20124000
21675000 24851000 27712000
B B1 B2
B3*
14785000 16383000 18424000
A A1 A2
A3*
12229000 13519000 14468000
· Sviluppo economico.
N.B.
Gli importi dei tabellari sono in lire
annue lorde per 12 mensilità
e
comprendono gli aumenti
stipendiali previsti dal presente CCNL a
decorrere dall'1.11.98 e dall'1.6.99.
Dichiarazione
congiunta n. 1.
Con riferimento all'art. 4 che disciplina la
contrattazione integrativa,
le parti si atterranno ai principi e alle
disposizioni della legislazione
italiana e
comunitaria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,
per
perseguire i seguenti obiettivi:
1) promuovere le iniziative volte al miglioramento
della salute e delle
condizioni di lavoro dei dipendenti, con ciò
favorendo la rimozione delle
diverse cause che ancora rallentano la piena
attuazione delle disposizioni
dei DD.lgs. nn. 626/94 e 242/96;
2) migliorare le condizioni di lavoro
attraverso iniziative volte alla
formazione
continua delle varie figure
coinvolte nella gestione della
sicurezza dei luoghi di lavoro. A questo
scopo la formazione rientra nelle
finalità
prioritarie di utilizzo del fondo unico di amministrazione a
partire dalla creazione di apposite figure
di formatori che assicurino la
diffusione omogenea delle conoscenze e digli
aggiornamenti;
3) prevedere
un livello omogeneo di
conoscenze di base per tutti
i
lavoratori
promuovendo, anche mediante
l'utilizzo di supporti
multimediali, l'autoapprendimento in forme
controllate;
4) assicurare la massima efficacia alle azioni dirette a migliorare i
livelli di sicurezza e l'ambiente di lavoro,
invitando le amministrazioni
ad
adottare un'apposita programmazione che terrà conto, oltre che della
valutazione
dei rischi e
delle risorse disponibili, anche delle
indicazioni richieste ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.
Dichiarazione
congiunta n. 2.
In riferimento
all'art. 33 le
parti convengono, inoltre,
di dover
procedere alla
verifica e all'adeguamento
degli istituti contrattuali
relativi alla
sezione dei professionisti e dei medici in
relazione
all'evoluzione legislativa sulla libera professione e
alle innovazioni
contenute nel
"collegato" alla legge
finanziaria in materia
di
contenzioso.
Dichiarazione
congiunta n. 3.
Le parti
concordano che, per gli
adempimenti negoziali anteriori alla
stipula del presente contratto, i relativi termini
si intendono prorogati
di 4
mesi.
Dichiarazione
congiunta n. 4.
Le parti
concordano sull'esigenza che la Commissione di cui all'art. 33
tenga presenti
le problematiche relative
alle figure professionali
complessivamente
esistenti nel comparto.
Dichiarazione
congiunta n. 5.
Le
parti puntualizzano che la disapplicazione dell'art. 1 del CCNL 6.7.95,
risultante dall'art.
49, comma 1, del
presente contratto, non deve
intendersi
riferita anche alla disciplina riguardante il personale a tempo
determinato, nei
cui confronti il medesimo contratto
1998-2001 trova
applicazione,
ovviamente con le modalità previste per il particolare tipo
di
rapporto dalle vigenti norme contrattuali.
Dichiarazione
a verbale della UIL.
La UIL
e la UIL-PA firmano il contratto per il rispetto che è dovuto ai
lavoratori,
per la lunga attesa che hanno dovuto sopportare e per un senso
di alta
responsabilità.
La UIL
e la UIL-PA considerano
incomprensibile che per quanto riguarda
l'art.
15 (passaggi interni) vi sia una
duplice valutazione di sistema e
per
questo esprimono il loro dissenso con questa dichiarazione a verbale.
Ritengono, inoltre,
sbagliato anche impropriamente riproporre un testo
modificato
in modo unilaterale dall'ARAN.
16
febbraio 1999
Dichiarazione
a verbale RDB/CUB e RDB/PARASTATO,
La Confederazione RdB CUB e la Federazione RdB Parastato dopo
aver
sottoposto ai
lavoratori del comparto l'intesa contrattuale, attraverso
assemblee e
referendum, come previsto dal proprio statuto, decidono di
sottoscrivere
il presente contratto 1998/2001, avendone ricevuto espresso
mandato.
Tale decisione
raccoglie l'invito dei lavoratori
a partecipare alle
trattative nazionali
applicative del contratto
stesso, ritenendo
sostanziali i
miglioramenti ottenuti in
materia di Ordinamento
Professionale rispetto
alla preintesa di
luglio, pur esprimendo
un
giudizio
complessivamente negativo sull'impianto generale del contratto in
particolare sulla parte economica, sulla concertazione e
sulle relazioni
sindacali.
Roma,
16 febbraio 1999
Dichiarazione
a verbale CISAL e CISAL/FIALP.
Il CSA
di CISAL-FIALP nel
sottoscrivere il presente
contratto del
personale Enti
pubblici non economici esprime le proprie riserve sugli
aspetti
che seguono:
1) Eccessivo ritardo nella definizione del
CCNL scaduto il 31.12.97, con
conseguente
slittamento degli effetti normativi
ed economici. Tale
definizione si verifica peraltro, dopo la
preintesa del luglio '98 e la
sigla
del novembre '98 con il rinvio di alcune parti normative
alla
costituzione di apposite commissioni
(art. 47 per il personale non
dirigente, art. 33 per i professionisti).
2) Conferma
della nota a verbale apposta il 30.7.98 in sede di
firma
della preintesa corrispondente alla
posizione CISAL circa la definizione
delle
autonome aree di contrattazione della Dirigenza tra le quali
ai
sensi
del D.lgs. n.
396 dovrebbe essere ricompresa
la collocazione
contrattuale dei Professionisti e dei
Medici.
3) Mancato riconoscimento tra i requisiti di
accesso dall'esterno alla
posizione C1 dei professionisti in possesso
del diploma di scuola media
superiore e la iscrizione all'albo
professionale, laddove tale iscrizione
è indispensabile per l'esercizio della
funzione, così come previsto nella
declaratoria dei profili di collaboratore professionale e
funzionario
tecnico di cui al DPR n. 285/88.
Roma,
16 febbraio 1999