Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
RELATIVO
AL 2° BIENNIO ECONOMICO 2000-2001
DEL
PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
A seguito
del parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri il 20.2.01 sul testo dell'ipotesi
di accordo relativa al 2°
biennio economico 2000-2001 del personale del
comparto Scuola, stipulata
il 15.2.01,
nonché della certificazione della Corte dei Conti, in
data
9.3.01, sull'attendibilità dei costi quantificati
per il medesimo accordo
e sulla
loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di
bilancio,
il giorno 15 marzo alle ore 12,30 presso la sede ARAN, ha avuto
luogo
l'incontro tra:
- ARAN
rappresentata dall'avv. Guido
Fantoni, Presidente facente
funzioni;
- i rappresentanti delle seguenti
Confederazioni sindacali: CGIL, CISL,
UIL, CONFSAL;
- i
rappresentanti delle seguenti OO.SS: CGIL-SNS, CISL Scuola, UIL
Scuola, CONFSAL-SNALS, GILDA-UNAMS
Al termine dell'incontro le parti hanno
sottoscritto il CCNL per il
2°
biennio
economico 2000-2001 del personale del comparto Scuola.
Art. 1
- Durata e decorrenza del contratto biennale.
Il
presente contratto di 2° biennio si riferisce al periodo 1 gennaio 2000
- 31
dicembre 2001.
Art. 2
- Sistema di relazioni sindacali a livello regionale.
1. La contrattazione collettiva su materie
attualmente di competenza dei
livelli nazionali o provinciali della
Amministrazione scolastica si svolge
comunque
al livello regionale contestualmente con l'attribuzione delle
stesse materie al predetto livello
regionale.
2. Del
pari, le forme di partecipazione
sindacale di cui all'art. 3,
comma 2, CCNL 26.5.99 si svolgono al livello
istituzionale competente per
materia.
Art. 3
- Relazioni sindacali a livello d'istituto.
1. In
attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e 5,
CCNL
26.5.99,
le seguenti materie
costituiscono oggetto di contrattazione
integrativa
a livello d'istituto, ferme restando quelle
oggetto di
informazione:
a) modalità
di utilizzazione del
personale in rapporto
al piano
dell'offerta formativa (P.O.F.);
b) utilizzazione dei servizi sociali;
c) modalità e criteri di applicazione dei
diritti sindacali, nonché dei
contingenti
di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge
n.
146/90;
d) attuazione della normativa in materia di
sicurezza nei luoghi di
lavoro;
e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale
docente, educativo
e ATA
alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del
lavoro
e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni
legate
alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
f) modalità relative all'organizzazione del
lavoro e all'articolazione
dell'orario
del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla
contrattazione
integrativa nazionale, nonché i criteri per
l'individuazione
del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite
con il
fondo d'istituto.
2. Costituiscono, inoltre, oggetto di
contrattazione integrativa, fermo
restando quanto previsto al comma 6 del
citato art. 6, CCNL 26.5.99 e in
riferimento al piano dell'offerta formativa,
le seguenti materie:
a) criteri generali per l'impiego delle
risorse, ivi comprese quelle di
cui
all'art. 43, CCNL
26.5.99, del Fondo in relazione
alle diverse
professionalità, ai vari ordini e gradi di
scuola eventualmente presenti
nella stessa istituzione scolastica e alle
tipologie di attività;
b) la misura dei compensi al personale docente
ed educativo per le
attività
di flessibilità didattica di cui all'art. 31, comma 1, Contratto
collettivo
nazionale integrativo sottoscritto il 31.8.99, per le attività
complementari
di educazione fisica di cui all'art. 32 dello stesso CCNL,
nonché
per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.99;
c) la misura dei compensi al personale ATA per
le attività di cui al
citato
art. 43, CCNL 26.5.99, nonché per le funzioni miste derivanti da
convenzioni
e intese con gli Enti locali;
d) la misura dei compensi da corrispondere al
personale docente ed
educativo
- non più di 2 unità - della cui collaborazione il dirigente
scolastico
intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell'art. 19,
comma
4, CCNL 26.5.99, nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative
e gestionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 28,
comma
6, del medesimo CCNL.
3. Al
comma 4 del citato art. 6, CCNL 26.5.99, relativo
alle materie
oggetto di informazione successiva, è
aggiunta la seguente lett. c): "c)
verifica
dell'attuazione della
contrattazione collettiva integrativa
d'istituto sull'utilizzo delle
risorse."
4. All'art. 6, comma 4, ultimo capoverso, CCNL
26.5.99 sono soppresse le
parole "da concordare tra le
parti".
Art. 4
- Soggetti della contrattazione integrativa a livello
di istituzione scolastica.
1. I
soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
a
livello di istituzione scolastica sono:
- la RSU;
- i
rappresentanti delle OO.SS. di categoria territoriali delle OO.SS.
firmatarie del CCNL 26.5.99.
Art. 5
- Aumenti della retribuzione base.
1. Gli
stipendi tabellari previsti
dall'art. 40, CCNL 26.5.99 sono
incrementati delle misure mensili
lorde, per 13 mensilità, indicate
nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi
previste.
2. Per
effetto degli incrementi
indicati al comma 1, i valori
degli
stipendi annui sono rideterminati nelle
misure e alle decorrenze stabilite
nella tabella B.
3. Al personale educativo spetta il
trattamento economico previsto per i
docenti di scuola materna ed elementare.
4. Al
personale transitato dagli Enti
locali allo Stato l'incremento
stipendiale
corrispondente alla posizione economica riconosciuta verrà
rideterminato a seguito del futuro
inquadramento.
Art. 6
- Effetti dei nuovi stipendi.
1. Gli
incrementi stipendiali di
cui all'art. 5
hanno effetto
integralmente sulla 13a mensilità,
sui compensi per
le attività
aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul
trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, sull'equo indennizzo
e sull'assegno alimentare.
2. I
benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 5
sono
corrisposti integralmente alle scadenze e
negli importi ivi previsti al
personale
comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione nel
periodo di vigenza contrattuale. Agli
effetti dell'indennità di buonuscita
e di
licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio.
Art. 7
- Retribuzione professionale docenti.
1. Con
l'obiettivo della valorizzazione
professionale della funzione
docente
per la realizzazione dei processi innovatori, che investono
strutture
e contenuti didattici delle
scuole di ogni ordine e grado,
nonché di avviare un riconoscimento del
ruolo determinante dei docenti per
sostenere
il miglioramento del servizio
scolastico sono attribuiti al
personale docente ed educativo compensi
accessori articolati in 3 fasce
retributive.
2. Ai
compensi di cui al comma 1, si
aggiunge il compenso individuale
accessorio
di cui all'art. 25, CCNI
31.8.99 che viene
soppresso
limitatamente al personale docente ed
educativo; nella tabella
C è
riportata
la retribuzione complessiva, denominata retribuzione
professionale docenti, risultante dalla
somma dei compensi di cui al comma
1 e del soppresso compenso individuale
accessorio.
3. La
retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene
per il compenso individuale accessorio, è
corrisposta per 12 mensilità con
le
modalità stabilite dall'art. 25,
CCNI 31.8.99, nei limiti di
cui
all'art. 49, lett. D, CCNL 26.5.99, e agli
artt. 24 e 25, CCNL 4.8.95.
Art. 8
- Direttori dei servizi generali ed amministrativi.
1. A
decorrere dall'1.9.00, in
aggiunta allo stipendio iniziale
del
profilo
di provenienza, ai
Direttori dei servizi
generali e
amministrativi, inquadrati in tale profilo
ai sensi dell'art. 34, CCNL
26.5.99,
è attribuito un
incremento retributivo pari
al 70% del
differenziale tra la posizione
stipendiale iniziale del
Direttore
amministrativo delle accademie e
conservatori e la
corrispondente
posizione iniziale del Responsabile
amministrativo.
2. In
aggiunta all'importo definito ai
sensi del comma 1, all'atto
dell'inquadramento, è riconosciuta una
retribuzione d'anzianità pari alla
differenza
tra la posizione stipendiale in
godimento, comprensiva
dell'eventuale assegno 'ad personam' nonché
del rateo d'anzianità in corso
di maturazione, e lo stipendio iniziale del
profilo di provenienza.
3. La
retribuzione determinata ai
sensi dei commi
1 e 2 viene
utilizzata,
con il criterio della temporizzazione, al fine della
collocazione di ciascun dipendente
all'interno delle posizioni economiche
del profilo di Direttore amministrativo
delle accademie e conservatori.
4. L'indennità integrativa speciale e la progressione stipendiale
riconosciuta ai sensi del comma 3 competono
per intero.
Art. 9
- Qualifiche del personale ATA.
1. I
profili professionali del
personale ATA, in attesa di
un loro
riassetto
complessivo con l'obiettivo del costante adeguamento
alle
esigenze
della scuola dell'autonomia, sono modificati come
previsto
nell'allegata tabella D.
Art. 10
- Finanziamento funzioni aggiuntive del personale ATA.
1. Per
garantire l'erogazione dei compensi
per funzioni aggiuntive a
seguito del trasferimento del personale ATA
transitato dagli Enti locali
allo
Stato, in attuazione dell'art.
8, legge n. 124/99, la dotazione
prevista
dall'art. 42, comma 4, 4° alinea, CCNL 26.5.99 è incrementata
dalle risorse di cui all'art. 50, comma 3,
legge n. 388/00 (50 miliardi),
nonché delle risorse derivanti dal recupero
dei trasferimenti agli enti
locali e che allo stato risultano
quantificate in 35 miliardi.
2. In
sede di contrattazione
integrativa provinciale l'erogazione
dei
Fondi
alle singole scuole sarà effettuata in base ai criteri seguenti,
elencati in via prioritaria:
a) assicurare
a tutte le scuole gli stessi
livelli quantitativi delle
funzioni aggiuntive già assegnate per il
2000;
b) riequilibrare la distribuzione fra le
scuole, con particolare
riferimento
alle esigenze delle scuole materne ed elementari.
3.La distribuzione dei Fondi alle singole
province verrà direttamente
effettuata
in base ai
criteri definiti nell'intesa
sottoscritta il
12.2.01
tra il Ministero della pubblica
istruzione e le OO.SS. della
Scuola.
Art. 11
- Congedi parentali.
1. Al
personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in
materia di tutela della maternità contenute
nella legge n.1204/71, come
modificata e integrata dalle leggi n.
903/77 e n. 53/00.
2. Nel
presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge
n.
1204/71 e della legge n. 903/77 s'intendono riferiti al testo degli
articoli
di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e
sostituzioni introdotte dalla legge n.
53/00.
3. Nel
periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 4 e 5,
legge n. 1204/71, alla lavoratrice o al
lavoratore, anche nell'ipotesi di
cui all'art. 6 bis, legge n. 903/77, spetta
l'intera retribuzione fissa
mensile
nonché le quote di salario
accessorio fisse e ricorrenti che
competono nei casi di malattia superiore a
15 giorni consecutivi o in caso
di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post-
ricovero, secondo la disciplina di cui
all'art. 23, CCNL 4.8.95.
4. In caso di parto prematuro, alle
lavoratrici spettano comunque i mesi
di
astensione obbligatoria. Qualora
il figlio nato prematuro
abbia
necessità
di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
pubblica o privata, la madre ha la facoltà
di richiedere che il restante
periodo di congedo obbligatorio post-parto
e il restante periodo ante-
parto
non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di
effettivo rientro a casa del figlio; la
richiesta viene accolta qualora
sia avallata da idonea certificazione
medica dalla quale risulti che le
condizioni di salute della lavoratrice
consentono il rientro al lavoro.
Alla lavoratrice rientrata al lavoro
spettano in ogni caso i periodi di
riposo di cui all'art. 10, legge n.
1204/71.
5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art.
7,
comma 1, lett. a), legge n. 1204/71 e successive
modificazioni e
integrazioni, per le lavoratrici madri o in
alternativa per i lavoratori
padri,
i primi 30 giorni, computati complessivamente
per entrambi i
genitori e fruibili anche in modo
frazionato, non riducono le ferie, sono
valutati ai fini dell'anzianità di servizio
e sono retribuiti per intero,
con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario e le indennità per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose
per la salute.
6. Successivamente al periodo di astensione di
cui al comma 3 e sino al
compimento del 3° anno di vita del bambino,
nei casi previsti dall'art. 7,
comma 4, legge n. 1204/71 e successive
modificazioni e integrazioni, alle
lavoratrici madri e ai lavoratori padri
sono riconosciuti 30 giorni per
ciascun anno d'età del bambino, computati
complessivamente per entrambi i
genitori, di assenza retribuita secondo le
modalità indicate nello stesso
comma 3.
7. I
periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso
di
fruizione continuativa, comprendono anche
gli eventuali giorni festivi che
ricadano
all'interno degli stessi.
Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione
frazionata, ove i diversi periodi
di assenza non siano intervallati dal
ritorno al lavoro del lavoratore o
della lavoratrice.
8. Ai
fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione
dal
lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, legge n. 1204/71 e successive
modificazioni e integrazioni, la
lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano
la relativa domanda,
con l'indicazione della
durata,
all'ufficio di appartenenza di norma
15 giorni prima della data
di
decorrenza del periodo di astensione. La
domanda può essere inviata anche
a mezzo di raccomandata a.r. purché sia
assicurato comunque il rispetto
del termine minimo di 15 giorni. Tale
disciplina trova applicazione anche
nel caso di proroga dell'originario periodo
di astensione.
9. In
presenza di particolari e comprovate situazioni personali
che
rendano
impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente
comma
8, la domanda può essere
presentata entro le 48 ore precedenti
l'inizio del periodo di astensione dal
lavoro.
10. In
caso di parto plurimo i periodi di riposo di
cui all'art. 10,
legge n. 1204/71 sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle
previste dal comma 1 dello stesso art. 10
possono essere utilizzate anche
dal padre.
11. Sono
fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute
in norme legislative o contrattuali.
Art. 12
- Formazione in servizio.
1. Alla
formazione in servizio,
che costituisce uno
strumento
fondamentale per la crescita del personale e per l'innalzamento del
livello
qualitativo del sistema
scolastico sono destinate le risorse
previste
dall'Accordo sul lavoro pubblico
del 12.3.97, nella misura
dell'1% del monte salari.
2. Nella
sequenza contrattuale di cui
all'art. 19, saranno definiti
criteri e modalità per la fruizione dei
congedi per la formazione di cui
all'art. 5, legge 8.3.00 n. 53.
Art. 13
- Diritto di assemblea.
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare,
durante l'orario di lavoro,
ad assemblee sindacali, in idonei locali
concordati con la parte datoriale
pubblica
per n. 10 ore annue 'pro capite'
senza decurtazione della
retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità
dei dipendenti o gruppi di
essi possono essere indette con specifico
ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o
più OO.SS. rappresentative
nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5,
CCNQ 9.8.00 sulle prerogative
sindacali;
b) dalla RSU nel suo complesso e non dai
singoli componenti, con le
modalità
dell'art. 8, comma 1, Accordo quadro sull'elezione delle RSU del
7.8.98;
c) dalla RSU congiuntamente con una o più
OO.SS. rappresentative del
comparto
ai sensi dell'art. 1, comma 5, CCNQ 9.8.00 sulle prerogative
sindacali.
3. Per
quanto non previsto e modificato
dal presente articolo restano
ferme la disciplina del diritto di assemblea
prevista dall'art. 2, CCNQ
7.8.98 sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi,
nonché
delle altre prerogative sindacali e
la disciplina prevista
dall'art.13, CCNL 4.8.95, per quanto
non modificato e integrato
dal
presente articolo.
Art. 14
- Finanziamento del Fondo d'istituto.
1. In
aggiunta alle quote
già definite nel
contratto collettivo
integrativo
31.8.99, confluiscono, con decorrenza
1.1.01 nel Fondo
d'istituto le seguenti ulteriori voci di
finanziamento:
a) le
risorse non spese previste dall'art. 42, comma 4, 2° alinea, CCNL
26.5.99, per gli anni 1999 e 2000. Tali
importi potranno essere utilizzati
una sola volta per l'anno 2001 poiché
costituiscono economie riferite ad
anni precedenti;
b) le risorse non spese di cui alla lett. a)
riferite all'anno 2001;
c) £. 300 miliardi al lordo degli oneri
riflessi quale quota parte dei
1.260
miliardi non spesi per effetto della mancata applicazione dell'art.
29,
CCNL 26.5.99;
d) un importo corrispondente a £. 15.300
mensili per 13 mensilità (al
netto
degli oneri riflessi) calcolato sul personale ATA in servizio alla
data
d'entrata in vigore del presente CCNL. Tale importo corrisponde allo
0,4%
del monte salari 1999 da dedicare alla contrattazione integrativa
nonché
alla quota parte d'incremento che deriva dall'applicazione dei
tassi
d'inflazione programmati sulla parte della retribuzione diversa
dalle
posizioni stipendiali e dall'indennità integrativa speciale;
2. Per
gli anni successivi al 2001 il
Fondo potrà essere alimentato -
salvo diversa previsione della
contrattazione collettiva nazionale - dalle
somme di cui all'art. 50, comma 3, legge n.
388/00 nella parte in cui si
autorizza la costituzione di un apposito
Fondo da iscrivere nello stato di
previsione
del Ministero della pubblica
istruzione nell'importo di £.
400 miliardi per l'anno 2002 e di 600
miliardi a decorrere dall'anno 2003.
3. La
distribuzione delle risorse di cui al comma 1, lett. a), b), c),
d)
del presente articolo
tra le singole istituzioni
scolastiche ed
educative
dovrà avvenire in
proporzione alla dotazione
organica
rispettiva, per le finalizzazioni di cui all'art. 15. Le risorse
così
distribuite si aggiungono al Fondo
costituito ai sensi dell'art. 26, CCNI
31.8.99.
4. Le
risorse residue anche già iscritte nello stato di previsione del
Ministero
della pubblica istruzione per il
miglioramento dell'offerta
formativa sono riutilizzabili nell'esercizio
successivo.
Art. 15
- Finalizzazione delle somme da destinarsi al Fondo di istituto.
1. Le
somme di cui
all'art. 14, comma 1, lett. c) saranno
impegnate
nelle istituzioni scolastiche per
riconoscere l'impegno professionale dei
docenti, realizzabile come disponibilità ad
un ulteriore impegno didattico
rispetto
a quello normalmente dovuto in
riferimento a quanto previsto
nelle lett. a), b), f), art. 30, CCNI
31.8.99.
2. Le
somme di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) e le
risorse degli
anni 1999 e 2000 destinate alle finalità di
cui all'art. 36, CCNL 26.5.99
e
non utilizzate - che nelle
singole scuole si aggiungono alle somme
deliberate
a favore del personale ATA - sono finalizzate alle attività
indicate dall'art. 30, comma 3, lett. d),
CCNI 31.8.99.
3. Le
somme di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) e b) sono finalizzate
a
retribuire l'impegno dei docenti per l'attuazione delle
forme di
flessibilità organizzativa e didattica di
cui all'art. 31, comma 1, CCNI
31.8.99.
4. Le
somme assegnate agli istituti in
base all'art. 14 del presente
accordo
e non utilizzate nell'anno
finanziario e in quello successivo,
saranno ridistribuite ed assegnate ad altri
istituti della regione secondo
criteri definiti con contrattazione
integrativa da svolgere a livello di
Ufficio scolastico regionale.
Art. 16
- Attuazione dell'art. 15, commi 7 e 8, CCNL 26.5.99.
1. In
considerazione della necessità di tener conto del completamento
della riforma dell'amministrazione
periferica, in sede di prossimo rinnovo
del
CCNL, si procederà alla definizione del rapporto di lavoro per
il
personale
che opererà su nuove figure
professionali o nei servizi di
consulenza
e supporto, in attuazione dell'art. 15, commi 7 e 8, CCNL
26.5.99.
In previsione di
tale scadenza sarà
costituita presso il
Ministero della pubblica istruzione
un'apposita Commissione, composta da
rappresentanti dello stesso Ministero,
delle OO.SS. firmatarie e da
esperti, con il compito di elaborare entro
il 30 settembre una griglia di
ipotesi, coerenti con le nuove figure
professionali e con le funzioni dei
servizi
di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche,
relativamente alle professionalità e
competenze richieste per le nuove
funzioni e ai titoli e ai crediti di
accesso.
2. Nell'attuale fase transitoria il
rapporto di lavoro del personale
della
scuola che svolge funzioni
diverse da quella di titolarità, con
comando
o utilizzo, è
comunque definito, nei
vari aspetti, con
contrattazione collettiva nazionale.
Art. 17
- Personale con contratto a tempo determinato.
1. Le
disposizioni di cui
all'art. 26, CCNL 4.8.95 in
materia di
infortunio sul lavoro e malattie dovute a
causa di servizio, in quanto
dirette alla generalità del personale della
scuola, si applicano anche ai
dipendenti con contratto a tempo
determinato, nei limiti di durata della
nomina.
Art. 18
- Sequenze contrattuali.
1. Le
parti concordano sull'esigenza di aprire una trattativa su tutte
le
questioni non ancora definite relativamente all'attuazione del CCNL
26.5.99, al fine di concluderla entro il
30.6.01, quali:
- arbitrato e conciliazione;
- congedi per motivi di studio;
- banca delle ore;
- contrattualizzazione degli istituti del
rapporto di lavoro;
- telelavoro;
- lavoro temporaneo;
- testo coordinato dei CCNL 1994-97 e
1998-2001.
2. Relativamente alle materie inerenti il personale delle Accademie
e
dei
Conservatori, si aprirà
un'apposita sequenza contrattuale da
concludere il 3.3.01.
3. In
particolare, nella sequenza
contrattuale di cui al
precedente
comma 1 saranno:
a) verificati
gli elementi di corrispondenza
tra gli attuali profili
professionali, il loro arricchimento interno
e il modello organizzativo
dei servizi amministrativi, tecnici,
ausiliari derivanti dall'autonomia;
b) definiti nell'ambito delle risorse già
disponibili, anche mediante il
riutilizzo
del salario accessorio, specifici interventi con l'obiettivo di
sostenere
e valorizzare la qualità e l'efficacia dei servizi
amministrativi,
tecnici e ausiliari, in relazione anche a quanto previsto
dagli
artt. 47 e 48, CCNI 31.8.99.
4. In
sede di contrattazione
collettiva nazionale integrativa
saranno
definiti
requisiti, modalità e criteri di erogazione di compensi per
trattamento accessorio da corrispondere al
personale docente, educativo e
ATA
in servizio presso CEDE, BDP,
IRRSAE o nei distretti scolastici o
comandato
nell'Amministrazione centrale
e periferica della
pubblica
istruzione,
nonché al personale con incarico di
supervisione nelle
attività di tirocinio. A tal fine è
accantonata una somma non superiore a
£. 4 miliardi, in aggiunta a quanto previsto
dall'art. 27, comma 6, lett.
B, lett. a), CCNI 31.8.99.
Art. 19
- Norma finale.
1. Per quanto non previsto dal presente
contratto, restano in vigore le
norme del CCNL 26.5.99.
Tabella
A)- Aumenti posizioni stipendiali dal 1° luglio 2000.
collaboratore guardarobieri assistenti
responsabili
scolastico amm.vi ed amministrativi
equiparati
da 0 a
2 23.000 24.000 26.000 30.000
Da 3 a
8 24.000 24.000 27.000 31.000
da 9 a 14
25.000 26.000 29.000 33.000
da 15 a
20 27.000 27.000
31.000 36.000
da 21 a
27 28.000 29.000 33.000 39.000
da 28 a
34 30.000 30.000
34.000 42.000
da
35 30.000 31.000 35.000 44.000
(segue)
docente docente docente docente
scuola
diplomato scuola laureato
materna ed istituti sec. media istituti sec.
elementare 2° grado (1) 2° grado(2)
da 0 a
2 30.000 30.000 32.000 32.000
da 3 a
8 31.000 31.000 33.000 34.000
da 9 a 14
33.000 33.000 36.000 37.000
da 15 a
20 36.000 36.000
40.000 41.000
da 21 a
27 39.000 40.000 43.000 45.000
da 28 a
34 42.000 43.000
46.000 48.000
da
35 44.000 45.000 48.000 51.000
(segue)
docente direttore Capi
conservatorio amm. Cons.
d'Istituto
e Accademia ed
equiparati
da 0 a
2 38.000 35.000 45.000
da 3 a
8 40.000 36.000 47.000
da 9 a 14
44.000 39.000 51.000
da 15 a
20 48.000 42.000 55.000
da 21 a
27 51.000 46.000 60.000
da 28 a
34 54.000 50.000 66.000
da
35 57.000 54.000 70.000
(1) Anche
accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.
(2)
Anche assistenti delle Accademie di belle arti.
AUMENTI
POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1° LUGLIO 2001
collaboratore guardarobieri
assistenti responsabili
scolastico amm.vi ed amministrativi
equiparati
da 0 a
2 39.000 40.000 44.000 50.000
da 3 a
8 40.000 41.000 45.000 52.000
da 9 a 14
43.000 44.000 48.000 56.000
da 15 a
20 45.000 46.000
52.000 61.000
da 21 a
27 48.000 49.000
55.000 65.000
da 28 a
34 50.000 51.000 57.000 70.000
da
35 51.000 52.000 59.000 73.000
(segue)
docente docente docente docente
scuola diplomato scuola laureato
materna ed istituti sec. media istituti sec.
elementare 2° grado (1) 2° grado(2)
da 0 a
2 50.000 50.000 54.000 54.000
da 3 a
8 52.000 52.000 56.000 58.000
da 9 a 14
56.000 56.000 61.000 62.000
da 15 a
20 61.000 61.000
67.000 69.000
da 21 a
27 65.000 68.000
72.000 76.000
da 28 a
34 70.000 72.000
77.000 81.000
da
35 73.000 76.000 81.000 85.000
(segue)
docente direttore
conservatorio amm. Cons.
e Accademia
da 0 a
2 64.000 58.000
da 3 a
8 67.000 60.000
da 9 a 14
74.000 65.000
da 15 a
20 81.000 71.000
da 21 a
27 86.000 78.000
da 28 a
34 91.000 84.000
da
35 97.000 91.000
(1)
Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.
(2)
Anche assistenti delle Accademie di belle arti.
Tabella
b) - Posizioni stipendiali.
Dal 1°
gennaio 2001 (valori in migliaia)
collaboratore guardarobieri
assistenti responsabili
scolastico amm.vi ed amministrativi
equiparati
da 0 a
2 11.984 12.599 14.729 18.406
da 3 a
8 12.450 13.053 15.333 19.237
da 9 a 14
14.140 14.731 17.491 21.797
da 15 a
20 15.717 16.308
19.535 24.787
da 21 a
27 17.270 17.909
21.591 27.689
da 28 a
34 18.441 19.043 23.055 30.552
da
35 19.262 19.890 24.177 32.684
(segue)
docente docente docente docente
scuola diplomato scuola laureato
materna ed istituti
sec. media istituti sec.
elementare 2° grado (1) 2° grado(2)
da 0 a
2 18.406 18.406 20.885 20.885
da 3 a
8 19.237 19.237 21.807 22.777
da 9 a 14
21.797 21.797 24.820 25.804
da 15 a
20 24.787 24.787
28.289 29.538
da 21 a
27 27.689 29.114
31.657 34.294
da 28 a
34 30.552 31.953 34.961 37.410
da
35 32.684 34.110 37.410 39.894
(segue)
docente direttore
conservatorio amm. Cons.
ed Accademia
da 0 a 2 27.868 22.683
da 3 a
8 29.356 23.718
da 9 a 14
33.796 26.925
da 15 a
20 38.224 30.668
da 21 a
27 41.416 34.672
da 28 a
34 44.872 38.786
da
35 48.316 42.788
Dal 1°
luglio 2000
Capi d'Istituto ed
equiparati (3)
da 0 a
2 32.687
da 3 a
8 34.189
da 9 a 14 38.634
da 15 a
20 43.067
da 21 a
27 47.548
da 28 a
34 53.470
da
35 57.939
(1)
Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.
(2)
Anche assistenti delle Accademie di belle arti.
(3) Il
valore comprende esclusivamente l'aumento stipendiale
al
1° luglio 2000.
Tabella
C.
incremento CCNL compenso retribuzione
biennio 2000-2001 individuale professionale
(art. 7, comma 1) accessorio CCNI docenti (1) dal
1999 1.1.01
da 0 a 14 (2) 120.000 + 96.000 = 216.000
da 15 a
27 173.000 +
96.000 = 269.000
da
28 205.000 +
96.000 = 301.000
Tabella
D.
Profili
ATA modificati ai sensi dell'art.36, comma 5,
CCNL
26.5.1999.
A/2:
Profilo: collaboratore scolastico.
Esegue,
nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa
alla corretta
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da
procedure ben
definite che richiedono preparazione professionale non
specialistica.
E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di
accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni
e del pubblico;
di
pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi
scolastici e
degli arredi; di vigilanza
sugli alunni, di custodia e
sorveglianza generica
sui locali scolastici, di collaborazione con i
docenti.
In
particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei
laboratori, nelle officine
e negli spazi comuni, in occasione di
momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso
in accompagnamento degli alunni in occasione del
loro
trasferimento dai locali della scuola ad
altre sedi anche non scolastiche
ivi comprese le visite guidate e i viaggi di
istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio
di portineria, degli
ingressi
delle istituzioni scolastiche
ed educative con apertura e
chiusura
degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e
delle
altre connesse al funzionamento
della scuola, limitatamente ai
periodi di presenza di alunni,
semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode
con concessione gratuita di
idonei locali abitativi;
- pulizia
dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e
relative pertinenze, anche con l'ausilio di
mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei
convittori;
- compiti
di carattere materiale inerenti al servizio, compreso
lo
spostamento delle suppellettili, nonché,
nelle istituzioni convittuali, il
trasporto
dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le
attività
connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio
delle stoviglie nelle
istituzioni scolastiche in cui
le
esercitazioni comportino l'uso della cucina
e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio
materiale agli alunni portatori di handicap
nell'accesso
dalle aree esterne alle strutture
scolastiche e nell'uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel
sistema formativo, con riguardo
anche all'integrazione di alunni portatori di
handicap e alla prevenzione
della dispersione
scolastica, partecipa a
specifiche iniziative di
formazione
e aggiornamento.
Vanno comunque
garantite, anche attraverso particolari forme
d'organizzazione del
lavoro e l'impiego
di funzioni aggiuntive o
l'erogazione
di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli
alunni
portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le
attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai
bambini e bambine
della scuola
materna nell'uso dei
servizi igienici e
nella cura
dell'igiene
personale.
Dichiarazione
congiunta.
Le parti
concordano sull'opportunità che
in sede di prossimo rinnovo
contrattuale per il quadriennio 2002-2005 si proceda per
i Direttori dei
servizi generali ed amministrativi ad un pieno
recupero del differenziale
tra la
posizione stipendiale iniziale del Responsabile amministrativo e
quella
del Direttore amministrativo.
Dichiarazione
congiunta.
Le parti
dichiarano che la
locuzione
"contrattazione
integrativa
provinciale" riportata alla prima riga del comma 2,
art.10 del presente
CCNL deve intendersi, ai sensi del CCNL 26.5.99
del comparto scuola, come
"contrattazione
decentrata provinciale".