CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI -  BIENNIO

ECONOMICO 2000/2001

 

A  seguito  del parere favorevole espresso, in data 26 gennaio  2001,  dal

Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione

pubblica,  in  ordine  all'ipotesi di Accordo relativa  al  personale  del

comparto  dei Ministeri, sottoscritta in data 19 gennaio 2001 e  vista  la

certificazione  positiva della Corte dei conti, in data 20 febbraio  2001,

sull'attendibilità  dei  costi quantificati per  la  medesima  Ipotesi  di

accordo  e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione  e

di  bilancio,  il giorno 21 febbraio 2001 alle ore 15,00  ha  avuto  luogo

l'incontro  tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle  Pubbliche

Amministrazioni  (ARAN)  e  le Confederazioni e  Organizzazioni  sindacali

rappresentative.

 

Al   termine  della  riunione  viene  sottoscritto  l'allegato   Contratto

Collettivo  Nazionale  di  Lavoro relativo  al  personale  dipendente  del

comparto dei Ministeri per il biennio economico 2000/2001:

   

-    per  l'ARAN:  nella persona dell'avv. Guido Fantoni quale  presidente

  ff.

 

-    per  le  Organizzazioni  sindacali  da:  CGIL-FP,  CISL-FPS,  UIL-PA,

  CONFSAL-UNSA;

 

-   per le Confederazioni sindacali da: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL;

 

 

 

Art. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale

 

1.   Il  presente  contratto biennale concerne la  parte  economica  e  si

  riferisce al periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.

   

2.   Per  il personale assunto con contratto a tempo indeterminato  presso

  le  rappresentanze  diplomatiche  all'estero  gli  incrementi  economici

  relativi al biennio di cui al comma 1, verranno attribuiti secondo quanto

  previsto dalle specifiche norme di raccordo ai sensi dell'art. 1, comma 2

  del CCNL sottoscritto in data 16.2.99.

 

3.    Nel   testo  il  CCNL  per  il  personale  del  comparto   Ministeri

  sottoscritto in data 16.2.1999 viene indicato come "CCNL".

 

 

 

Art. 2 - Aumenti della retribuzione base

 

1.    Gli   stipendi  tabellari  derivanti  dall'art.  29  del  CCNL  sono

  incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata Tabella A,

  alle scadenze ivi previste.

 

2.    Gli   importi  annui  degli  stipendi  tabellari  risultanti   dalla

  applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla

  allegata tabella B.

 

 

 

Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi

 

1.    Gli   incrementi  stipendiali  di  cui  all'art.  2  hanno   effetto

  integralmente  sulla determinazione del trattamento  di  quiescenza  del

  personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel

  periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 2000- 2001,

  alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità

  di  licenziamento, di buonuscita o del trattamento di fine  rapporto  si

  considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione

  dal servizio.

 

  Gli  incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti

  indicati all'art. 29 del CCNL.

 

 

 

Art. 4 - Indennità di amministrazione

 

1.   Allo scopo di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni

  complessivamente spettanti al personale del comparto, gli importi di cui

  all'art. 33 del CCNL sono incrementati nelle misure previste nella Tabella

  C.

 

 

 

Art. 5 - Lavoro straordinario

 

1.    A   decorrere   dal  1.1.2001,  prima  della  loro  ripartizione   e

  assegnazione  alle  singole amministrazioni da parte del  Ministero  del

  Tesoro,  le  risorse  complessive destinate ai compensi  per  il  lavoro

  straordinario sono permanentemente ridotte di un'ulteriore quota pari al

  5% della spesa relativa all'anno 1999, finalizzata alla copertura di parte

  degli oneri del presente CCNL.

 

 

 

Art. 6 - Integrazione del Fondo unico di amministrazione

 

1.    Il   Fondo  unico  di  amministrazione  istituito  presso   ciascuna

  amministrazione viene incrementato da ulteriori risorse economiche. A tal

  fine l'art. 31, comma 1, del CCNL viene integrato come segue:

 

-    risorse  pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale

  di  anzianità  (comprese  le  eventuali  maggiorazioni  e  la  quota  di

  tredicesima  mensilità) in godimento del personale comunque cessato  dal

  servizio,  a  decorrere  dall'1.1.2000. Per l'anno  in  cui  avviene  la

  cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un

  importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a

  tal  fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di  mese

  superiori  a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce,  in  via

  permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione

  dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;

 

-    risorse  del  Fondo  unico  di  amministrazione  già  utilizzate  per

  finanziare le progressioni economiche verticali all'interno di  ciascuna

  area  funzionale  ai  sensi dell'art. 15 del CCNL, nonché  gli  sviluppi

  economici e le posizioni organizzative di cui agli artt. 17 e 18 del CCNL

  medesimo, riassegnate dai capitoli degli stipendi dell'Amministrazione al

  Fondo  stesso  dalla  data del passaggio di area  o  di  cessazione  dal

  servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne usufruito;

 

-    i  risparmi  derivanti dalla riduzione di personale  in  applicazione

  dell'art. 20, comma 1, lett. G), punto 20/ter della legge 488/99;

 

-    importo  pari  a  16.000 pro-capite mensili per  dodici  mensilità  a

  decorrere dall'1/1/2001;

 

2.    A   decorrere   dall'anno  2001  confluisce  nel  Fondo   unico   di

  amministrazione un importo pari al 5% delle risorse destinate, in ciascuna

  amministrazione, ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2000.

 

 

 

Art. 7 -  Ulteriori   modalità   di   utilizzo   del   Fondo   unico    di

          amministrazione

 

1.   Le  risorse  di cui al comma 2 dell'art. 6 possono essere  utilizzate

  dalla contrattazione integrativa per le finalità previste dall'art.  32,

  comma 2, primo alinea, del CCNL o per gli altri istituti individuati dal

  medesimo articolo.

 

2.   La  contrattazione collettiva integrativa individua  nell'ambito  del

  Fondo  unico di amministrazione le risorse da destinare al finanziamento

  delle  progressioni economiche verticali all'interno  di  ciascuna  area

  funzionale ai sensi dell'art. 15 del CCNL, nonché degli sviluppi economici

  e  delle  posizioni organizzative di cui agli artt. 17  e  18  del  CCNL

  medesimo. Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il

  Fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono riassegnate

  al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o

  di passaggio di area dei dipendenti che ne hanno usufruito.

 

 

 

Art. 8 - Previdenza complementare

 

1.   Ai  fini  di una completa attuazione dell'art. 36 del CCNL, le  parti

  concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di

  lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata

  nella  misura non inferiore all'1% della retribuzione presa  a  base  di

  calcolo secondo la disciplina dell'Accordo istitutivo del Fondo stesso.

 

2.   A  tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 36, citato  nel

  comma  1,  sarà costituito, con apposito Accordo, il Fondo di previdenza

  complementare,  definendone tutti gli elementi compresi quelli  inerenti

  alla contribuzione del lavoratore, all'avvio ed al funzionamento, nonché

  all'utilizzo delle risorse ad esso destinate ed alle misure straordinarie

  per   incentivare  l'adesione  al  Fondo  stesso  dei  dipendenti  delle

  amministrazioni interessate.

 

 

 

Art. 9 - Norma finale

 

1.   Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore  le

  norme del CCNL.

 

 

 

Tabella "A" - Incrementi mensili

 

    Aree e               Tabellare

  posizioni

               1° luglio 2000 1° gennaio 2001

                     

Isp. Gen. r.e.     59.000         98.000

Dir.div.r.e.       54.000         91.000

C3 - S             47.000         79.000

C3                 47.000         79.000

C2                 43.000         72.000

C1 - S             39.000         66.000

C1                 39.000         66.000

B3 - S             36.000         60.000

B3                 36.000         60.000

B2                 34.000         56.000

B1                 32.000         54.000

A1 - S             30.000         51.000

A1                 30.000         51.000

 

 

 

Tabella "B" - Importi annui lordi per 12 mensilità

 

    Aree e               Tabellare

  posizioni

               1° luglio 2000 1° gennaio 2001

                                    

Isp. Gen. r.e.   34.036.000     35.212.000

Dir.div.r.e.     30.886.000     31.978.000

C3 - S           28.276.000     29.224.000

C3               25.415.000     26.363.000

C2               22.167.000     23.031.000

C1 - S           20.664.000     21.456.000

C1               19.343.000     20.135.000

B3 - S           18.856.000     19.576.000

B3               16.803.000     17.523.000

B2               15.181.000     15.853.000

B1               13.903.000     14.551.000

A1 - S           13.628.000     14.240.000

A1               12.601.000     13.213.000

 

 

 

Tabella "C" - Incrementi indennità d'amministrazione

 

Valori mensili in lire

 

                    Incremento dal    Rideterminato

                    1° luglio 2000   dal 1° gennaio

                                        2001 (1)

Ispettore generale      24.000           32.000

Direttore divisione     23.000           31.000

C3                      18.000           26.000

C2                      16.000           22.000

C1                      14.000           20.000

B3                      13.000           18.000

B2                      11.000           16.000

B1                      10.000           15.000

A1                       9.000           13.000

 

(1)I valori indicati a decorrere dal 1° gennaio 2001 comprendono l'aumento

   corrisposto dal 1° luglio 2000.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN

 

L'Accordo  di  cui all'art. 8 sarà comunque subordinato al  corrispondente

atto  di  indirizzo  in  materia  all'ARAN  da  parte  dell'organismo   di

coordinamento intersettoriale.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE OOSS

 

Le  organizzazioni  sindacali firmatarie del presente CCNL  prendono  atto

della dichiarazione a verbale dell'ARAN.

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

 

Le  parti  ritengono necessario che il DPCM previsto dal comma 2 dell'art.

74  della  legge  23.12.2000, n. 388, definisca misure  per  le  pubbliche

amministrazioni di cui al comma 1 del citato art. 74 atte  ad  individuare

le modalità del funzionamento dei fondi, le risorse e gli strumenti con  i

quali fronteggiarne la costituzione e l'avvio, le misure straordinarie per

incentivare   l'adesione   ai   Fondi  pensione   dei   dipendenti   delle

amministrazioni interessate e quant'altro di sua competenza

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

 

Con  riferimento all'art. 6, comma 1, secondo alinea e art. 7, comma 2 del

presente  Contratto,  le  parti ribadiscono che le  risorse  destinate  al

finanziamento delle posizioni organizzative di cui all'art.  18  del  CCNL

sottoscritto in data 16. 2.1999 rimangono, in ogni caso, di pertinenza del

Fondo stesso nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del  CCNL

medesimo.

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

 

Con riferimento all'art. 31, terz'ultimo alinea, del CCNL sottoscritto  in

data 16.2.1999 le parti si danno atto che la confluenza nel Fondo unico di

amministrazione  degli importi relativi all'indennità  di  amministrazione

del personale cessato dal servizio - e non riutilizzati in conseguenza  di

nuove  assunzioni - deve avvenire con le stesse modalità previste  per  la

retribuzione  individuale di anzianità di cui all'art. 6, comma  1,  primo

alinea del presente CCNL.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

L'UNSA  Conf.S.A.L  ritenuto che per la rassegnazione al  FUA  delle  sole

risorse che derivino dalla cessazione dal servizio o dal passaggio di Area

dei  dipendenti le cui progressioni siano state finanziate con il "Fondo",

risulta  essere  estremamente penalizzante soprattutto  in  ragione  degli

impegni  assunti  in  senso  contrario proprio dopo  l'approvazione  della

finanziaria del 1999.

   

Pertanto  l'UNSA ritiene che si debba provvedere a liberare il  FUA  degli

oneri a regime derivante dai passaggi sopra richiamati, che in breve tempo

vanificherebbero le finalità del Fondo stesso.

   

Inoltre per le risorse di cui alla lettera a) del punto 2 della lettera c)

FUA  auspica che nelle more, secondo quando si sta ipotizzando in  qualche

amministrazione,  a  livello di contrattazione  decentrata  dette  risorse

vengano  incrementate  con  i risparmi della retribuzione  individuale  di

anzianità RIA goduta dal personale comunque cessato dal servizio nell'anno

1999.