CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI - BIENNIO
ECONOMICO
2000/2001
A seguito
del parere favorevole espresso, in data 26 gennaio 2001,
dal
Presidente
del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione
pubblica, in
ordine all'ipotesi di Accordo
relativa al personale del
comparto dei Ministeri, sottoscritta in data 19
gennaio 2001 e vista la
certificazione positiva della Corte dei conti, in data 20
febbraio 2001,
sull'attendibilità dei
costi quantificati per la medesima
Ipotesi di
accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti
di programmazione e
di bilancio,
il giorno 21 febbraio 2001 alle ore 15,00 ha avuto luogo
l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche
Amministrazioni (ARAN)
e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali
rappresentative.
Al termine
della riunione viene
sottoscritto l'allegato Contratto
Collettivo Nazionale
di Lavoro relativo al
personale dipendente del
comparto
dei Ministeri per il biennio economico 2000/2001:
- per
l'ARAN: nella persona dell'avv.
Guido Fantoni quale presidente
ff.
- per
le Organizzazioni sindacali
da: CGIL-FP, CISL-FPS,
UIL-PA,
CONFSAL-UNSA;
- per le Confederazioni sindacali da: CGIL,
CISL, UIL, CONFSAL;
Art. 1
- Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il
presente contratto biennale
concerne la parte economica
e si
riferisce al periodo 1° gennaio 2000 - 31
dicembre 2001.
2. Per
il personale assunto con contratto a tempo indeterminato presso
le
rappresentanze diplomatiche all'estero
gli incrementi economici
relativi al biennio di cui al comma 1,
verranno attribuiti secondo quanto
previsto dalle specifiche norme di raccordo
ai sensi dell'art. 1, comma 2
del CCNL sottoscritto in data 16.2.99.
3. Nel
testo il CCNL
per il personale del comparto
Ministeri
sottoscritto in data 16.2.1999 viene
indicato come "CCNL".
Art. 2
- Aumenti della retribuzione base
1. Gli
stipendi tabellari derivanti
dall'art. 29 del
CCNL sono
incrementati delle misure mensili lorde
indicate nell'allegata Tabella A,
alle scadenze ivi previste.
2. Gli
importi annui degli
stipendi tabellari risultanti
dalla
applicazione del comma 1, sono rideterminati
alle scadenze stabilite dalla
allegata tabella B.
Art. 3
- Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli
incrementi stipendiali di
cui all'art. 2
hanno effetto
integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del
personale cessato o che cesserà dal
servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente contratto di
parte economica 2000- 2001,
alle scadenze e negli importi ivi previsti.
Agli effetti delle indennità
di
licenziamento, di buonuscita o del trattamento di fine rapporto
si
considerano soltanto gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione
dal servizio.
Gli
incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti
indicati all'art. 29 del CCNL.
Art. 4
- Indennità di amministrazione
1. Allo scopo di favorire il processo di
perequazione delle retribuzioni
complessivamente spettanti al personale del
comparto, gli importi di cui
all'art. 33 del CCNL sono incrementati nelle
misure previste nella Tabella
C.
Art. 5
- Lavoro straordinario
1. A
decorrere dal 1.1.2001,
prima della loro
ripartizione e
assegnazione alle singole
amministrazioni da parte del
Ministero del
Tesoro,
le risorse complessive destinate ai compensi per
il lavoro
straordinario sono permanentemente ridotte
di un'ulteriore quota pari al
5% della spesa relativa all'anno 1999,
finalizzata alla copertura di parte
degli oneri del presente CCNL.
Art. 6
- Integrazione del Fondo unico di amministrazione
1. Il
Fondo unico di
amministrazione istituito presso
ciascuna
amministrazione viene incrementato da
ulteriori risorse economiche. A tal
fine l'art. 31, comma 1, del CCNL viene
integrato come segue:
- risorse
pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale
di
anzianità (comprese le
eventuali maggiorazioni e
la quota di
tredicesima
mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal
servizio,
a decorrere dall'1.1.2000. Per l'anno in
cui avviene la
cessazione dal servizio è accantonato, per
ciascun dipendente cessato, un
importo pari alle mensilità residue della
RIA in godimento, computandosi a
tal
fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese
superiori
a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in
via
permanente, nel Fondo con decorrenza
dall'anno successivo alla cessazione
dal servizio in misura intera e vi rimane
assegnato in ragione di anno;
- risorse
del Fondo unico
di amministrazione già
utilizzate per
finanziare le progressioni economiche
verticali all'interno di ciascuna
area
funzionale ai sensi dell'art. 15 del CCNL, nonché gli
sviluppi
economici e le posizioni organizzative di
cui agli artt. 17 e 18 del CCNL
medesimo, riassegnate dai capitoli degli
stipendi dell'Amministrazione al
Fondo
stesso dalla data del passaggio di area o
di cessazione dal
servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del
personale che ne usufruito;
- i
risparmi derivanti dalla
riduzione di personale in applicazione
dell'art. 20, comma 1, lett. G), punto
20/ter della legge 488/99;
- importo
pari a 16.000 pro-capite mensili per
dodici mensilità a
decorrere dall'1/1/2001;
2. A
decorrere dall'anno 2001
confluisce nel Fondo
unico di
amministrazione un importo pari al 5% delle
risorse destinate, in ciascuna
amministrazione, ai compensi per il lavoro
straordinario per l'anno 2000.
Art. 7
- Ulteriori modalità di utilizzo
del Fondo unico
di
amministrazione
1. Le
risorse di cui al comma 2
dell'art. 6 possono essere utilizzate
dalla contrattazione integrativa per le
finalità previste dall'art. 32,
comma 2, primo alinea, del CCNL o per gli
altri istituti individuati dal
medesimo articolo.
2. La
contrattazione collettiva integrativa individua nell'ambito
del
Fondo
unico di amministrazione le risorse da destinare al finanziamento
delle
progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna area
funzionale ai sensi dell'art. 15 del CCNL,
nonché degli sviluppi economici
e
delle posizioni organizzative di
cui agli artt. 17 e 18
del CCNL
medesimo. Dalla data di utilizzo delle
risorse per le finalità citate, il
Fondo viene ridotto delle somme
corrispondenti, le quali sono riassegnate
al Fondo stesso dalla data di cessazione dal
servizio a qualsiasi titolo o
di passaggio di area dei dipendenti che ne
hanno usufruito.
Art. 8
- Previdenza complementare
1. Ai
fini di una completa attuazione
dell'art. 36 del CCNL, le parti
concordano che la quota di contribuzione da
porre a carico del datore di
lavoro e da destinare al Fondo di previdenza
complementare sia determinata
nella
misura non inferiore all'1% della retribuzione presa a
base di
calcolo secondo la disciplina dell'Accordo
istitutivo del Fondo stesso.
2. A
tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 36, citato nel
comma
1, sarà costituito, con apposito
Accordo, il Fondo di previdenza
complementare, definendone tutti gli elementi compresi quelli inerenti
alla contribuzione del lavoratore, all'avvio
ed al funzionamento, nonché
all'utilizzo delle risorse ad esso destinate
ed alle misure straordinarie
per
incentivare l'adesione al
Fondo stesso dei
dipendenti delle
amministrazioni interessate.
Art. 9
- Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente
contratto, restano in vigore le
norme del CCNL.
Tabella
"A" - Incrementi mensili
Aree e Tabellare
posizioni
1° luglio 2000 1° gennaio 2001
Isp. Gen. r.e.
59.000 98.000
Dir.div.r.e.
54.000
91.000
C3 - S
47.000 79.000
C3
47.000 79.000
C2
43.000 72.000
C1 - S
39.000 66.000
C1
39.000 66.000
B3 - S
36.000 60.000
B3
36.000 60.000
B2
34.000 56.000
B1
32.000 54.000
A1 - S
30.000 51.000
A1 30.000 51.000
Tabella
"B" - Importi annui lordi per 12 mensilità
Aree e Tabellare
posizioni
1° luglio 2000 1° gennaio 2001
Isp. Gen. r.e. 34.036.000 35.212.000
Dir.div.r.e. 30.886.000 31.978.000
C3 - S
28.276.000 29.224.000
C3
25.415.000 26.363.000
C2
22.167.000 23.031.000
C1 - S
20.664.000 21.456.000
C1
19.343.000 20.135.000
B3 - S
18.856.000 19.576.000
B3
16.803.000 17.523.000
B2
15.181.000 15.853.000
B1
13.903.000 14.551.000
A1 - S
13.628.000 14.240.000
A1 12.601.000 13.213.000
Tabella
"C" - Incrementi indennità d'amministrazione
Valori
mensili in lire
Incremento dal Rideterminato
1° luglio 2000 dal 1° gennaio
2001 (1)
Ispettore
generale 24.000 32.000
Direttore
divisione 23.000 31.000
C3 18.000 26.000
C2 16.000 22.000
C1 14.000
20.000
B3 13.000 18.000
B2 11.000 16.000
B1 10.000 15.000
A1 9.000 13.000
(1)I
valori indicati a decorrere dal 1° gennaio 2001 comprendono l'aumento
corrisposto dal 1° luglio 2000.
DICHIARAZIONE
A VERBALE ARAN
L'Accordo di
cui all'art. 8 sarà comunque subordinato al corrispondente
atto di
indirizzo in materia
all'ARAN da parte
dell'organismo di
coordinamento
intersettoriale.
DICHIARAZIONE
A VERBALE OOSS
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL prendono atto
della
dichiarazione a verbale dell'ARAN.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N.1
Le parti
ritengono necessario che il DPCM previsto dal comma 2 dell'art.
74 della
legge 23.12.2000, n. 388,
definisca misure per le
pubbliche
amministrazioni
di cui al comma 1 del citato art. 74 atte
ad individuare
le
modalità del funzionamento dei fondi, le risorse e gli strumenti con i
quali
fronteggiarne la costituzione e l'avvio, le misure straordinarie per
incentivare l'adesione ai Fondi pensione
dei dipendenti delle
amministrazioni
interessate e quant'altro di sua competenza
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all'art. 6, comma 1, secondo
alinea e art. 7, comma 2 del
presente Contratto,
le parti ribadiscono che le risorse
destinate al
finanziamento
delle posizioni organizzative di cui all'art.
18 del CCNL
sottoscritto
in data 16. 2.1999 rimangono, in ogni caso, di pertinenza del
Fondo
stesso nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del CCNL
medesimo.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 3
Con
riferimento all'art. 31, terz'ultimo alinea, del CCNL sottoscritto in
data
16.2.1999 le parti si danno atto che la confluenza nel Fondo unico di
amministrazione degli importi relativi all'indennità di
amministrazione
del
personale cessato dal servizio - e non riutilizzati in conseguenza di
nuove assunzioni - deve avvenire con le stesse
modalità previste per la
retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 6,
comma 1, primo
alinea
del presente CCNL.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
L'UNSA Conf.S.A.L
ritenuto che per la rassegnazione al
FUA delle sole
risorse
che derivino dalla cessazione dal servizio o dal passaggio di Area
dei dipendenti le cui progressioni siano state
finanziate con il "Fondo",
risulta essere
estremamente penalizzante soprattutto
in ragione degli
impegni assunti
in senso contrario proprio dopo l'approvazione della
finanziaria
del 1999.
Pertanto l'UNSA ritiene che si debba provvedere a
liberare il FUA degli
oneri a
regime derivante dai passaggi sopra richiamati, che in breve tempo
vanificherebbero
le finalità del Fondo stesso.
Inoltre
per le risorse di cui alla lettera a) del punto 2 della lettera c)
FUA auspica che nelle more, secondo quando si
sta ipotizzando in qualche
amministrazione, a
livello di contrattazione
decentrata dette risorse
vengano incrementate con i risparmi della
retribuzione individuale di
anzianità
RIA goduta dal personale comunque cessato dal servizio nell'anno
1999.