Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
COMPARTO
MINISTERI 1998 - 2001
Parte I
Titolo
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Art. 1
- Campo di applicazione.
1. Il
presente CCNL si applica a tutto
il personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato, esclusi i dirigenti,
dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 3 del CCNL
quadro
sulla definizione dei
comparti di contrattazione collettiva
stipulato il 2.6.98.
2. Il
presente contratto si applica, altresì, al personale dipendente
dall'amministrazione penitenziaria, in relazione a
quanto previsto
dall'art.
41 della legge
27.12.97 n. 449, nonché al
personale di
nazionalità
italiana assunto con contratto a
tempo indeterminato dal
Ministero degli Affari Esteri nelle sedi
diplomatiche e consolari e negli
Istituti italiani di cultura all'estero, ai
sensi del DPR 5.1.67 n. 18 e
ai
sensi della legge n. 401/90 e al personale UNEP dell'amministrazione
giudiziaria, salvo eventuali norme di
raccordo per l'adeguamento della
disciplina di particolari istituti.
3. Al
personale amministrativo assunto presso le Agenzie per l'impiego
di cui alla legge n. 56/87, si applica il
presente CCNL fino all'effettivo
trasferimento al comparto Regioni
ed Enti Locali, di cui al D.lgs.
n.
469/97 e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. Nella
provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL è suscettibile
di
essere integrato ai sensi del D.lgs.
9.9.97 n. 354 per le materie ivi
previste.
5. Il
riferimento al D.lgs. 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni e
integrazioni apportate dal D.lgs. 4.11.97 n.
396 e dal D.lgs. 31.3.98 n.
80,
è riportato nel testo del presente contratto come D.lgs. n. 29/93.
Art. 2
- Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto.
1. Il
presente contratto concerne il
periodo 1° gennaio 1998
- 31
dicembre 2001 per la parte normativa ed è
valido dal 1° gennaio 1998 fino
al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli
effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a
conoscenza delle amministrazioni
interessate con idonea pubblicità da parte
dell'ARAN.
3. Gli
istituti a contenuto
economico e normativo
con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dalle
Amministrazioni destinatarie
entro 30 giorni dalla data di stipulazione
di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno
in
anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni
singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono integralmente in vigore
fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Per
evitare periodi di vacanza
contrattuale, le piattaforme sono
presentate 3 mesi prima della scadenza del
contratto. Durante tale periodo
e per il mese successivo alla scadenza del
contratto, le parti negoziali
non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a 3 mesi dalla data di
scadenza
della parte economica del presente contratto o a 3 mesi dalla
data di presentazione delle piattaforme, se
successiva, ai dipendenti del
comparto sarà corrisposta la
relativa indennità, secondo le scadenze
previste dall'accordo sul costo del lavoro
del 23.7.93. Per l'erogazione
di
detta indennità si applica la
procedura dell'art. 52, comma 1 del
D.lgs. n. 29/93.
7. In
sede di rinnovo
biennale, per la determinazione
della parte
economica da corrispondere, ulteriore punto
di riferimento del negoziato
sarà costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella
effettiva
intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'accordo di cui al comma precedente.
Titolo
II - RELAZIONI SINDACALI
Capo I
Art. 3
- Obiettivi e strumenti.
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto delle distinzioni
delle responsabilità delle amministrazioni e
dei sindacati, è riordinato
in
modo coerente con
l'obiettivo di contemperare l'interesse dei
dipendenti
al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale con l'esigenza delle
amministrazioni di incrementare e
mantenere
elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla
collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità
di uno stabile sistema di
relazioni sindacali, che si articola nei
seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva la quale, oltre
che a livello nazionale, si
svolge
a livello di amministrazione, con la contrattazione integrativa,
sulle materie e con le modalità indicate dal
presente contratto. Essa si
svolge
in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti,
salvo quanto previsto dall'art. 49 del
D.lgs. n. 29/93;
b) partecipazione, che a sua
volta si articola
negli istituti
dell'informazione, concertazione e
consultazione e che può avere
come
strumento applicativo la costituzione di
apposite Commissioni;
c) interpretazione autentica dei contratti
collettivi.
Art. 4
- Contrattazione collettiva integrativa.
1. Le
parti di cui all'art. 10
sottoscrivono il contratto collettivo
integrativo con le risorse del fondo previste dall'art. 31, al fine di
incrementare la produttività e la qualità
del servizio e di sostenere i
processi di riorganizzazione e d'innovazione
tecnologica e organizzativa.
2. Il
contratto collettivo integrativo regola i sistemi
di
incentivazione del personale sulla base
di obiettivi e programmi
di
incremento
della produttività e di miglioramento della qualità del
servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione
basate
su indici e
standard di valutazione e
indica i criteri
di
ripartizione delle risorse del fondo unico
di amministrazione fra le varie
finalità di utilizzo indicate nell'art. 32.
3. In
sede di contrattazione collettiva
integrativa e decentrata
possono prioritariamente essere, altresì,
regolate le seguenti materie:
A) A livello di singola Amministrazione:
- le
linee di indirizzo
generale per l'attività di formazione
professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per
adeguarlo ai processi di innovazione;
- i
riflessi delle innovazioni
tecnologiche e organizzative dei
processi di disattivazione o riqualificazione
dei servizi, sulla qualità
del
lavoro e sulla professionalità del lavoro e dei dipendenti in base
alle esigenze dell'utenza;
- accordi di mobilità;
- le linee di indirizzo e i criteri per la
garanzia e il miglioramento
dell'ambiente di lavoro;
- le pari opportunità per le finalità
indicate nell'art. 7 del presente
CCNL, nonché per quelle della legge 10.4.91
n. 125;
Le
materie di contrattazione collettiva integrativa previste dal punto
A)
sono integrate da quelle previste nell'art. 20, comma 1, lett. a) e
all'art. 25 del presente CCNL. La contrattazione in tema di mobilità e
dei riflessi delle innovazioni tecnologiche
ed organizzative avviene al
momento del verificarsi delle circostanze
che la rendono necessaria.
E'
demandata al contratto collettivo integrativo l'articolazione delle
tipologie
dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 del CCNL 16.5.95.
Decorsi
30 giorni dall'inizio delle trattative senza che
sia stato
raggiunto
l'accordo le parti
riassumono la rispettiva
libertà di
iniziativa.
B) Presso
ogni sede centrale
o sede distaccata di amministrazione
centrale e ufficio periferico individuato
come sede di contrattazione a
seguito dell'elezione delle RSU:
- applicazione e gestione in sede locale
della disciplina definita dal
comma 2;
- i criteri di applicazione, con
riferimento ai tempi e alle modalità,
delle normative relative all'igiene,
all'ambiente, sicurezza e prevenzione
nei luoghi
di lavoro, nonché alle misure necessarie
per facilitare il
lavoro dei dipendenti disabili;
- modalità
attuative dei criteri in materia di mobilità esterna,
definiti a livello di Ministero;
- l'articolazione delle tipologie dell'orario
di lavoro di cui all'art.
19 del CCNL 16.5.95.
4. Le
componenti salariali da
attribuire a livello di contrattazione
integrativa
sono comunque correlate
ai risultati conseguiti
nella
realizzazione dei citati programmi.
5. Fermi
restando i principi di comportamento delle parti durante
le
trattative,
indicati nell'art. 11, sulle
materie non direttamente
implicanti
l'erogazione di risorse destinate al
trattamento economico
accessorio,
decorsi 30 giorni dall'inizio
delle trattative, le parti
riassumono le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa.
6. I
contratti di cui
al presente articolo non
possono essere in
contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali
o
comportare oneri non previsti rispetto a
quanto indicato nel comma 1. Le
clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
Art. 5
- Tempi e procedure per la stipulazione
o il rinnovo del contratto
collettivo
integrativo.
1. I
contratti collettivi integrativi
hanno durata quadriennale e si
riferiscono a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello da
trattarsi in un'unica sessione negoziale,
tranne per le materie previste
dal presente CCNL che, per loro natura,
richiedano tempi di negoziazione
diversi
essendo legate a
fattori organizzativi contingenti.
L'individuazione e l'utilizzo delle risorse
sono determinati in sede di
contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la
delegazione di parte
pubblica abilitata alle trattative di cui al
comma 1 entro 30 giorni da
quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto
e a
convocare la delegazione sindacale di cui
all'art. 8, comma 1, per l'avvio
del negoziato, entro 30 giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3. Il
controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio è effettuato dai nuclei
di valutazione o dai servizi di controllo
interno. A tal fine, l'ipotesi
di contratto collettivo integrativo definita
dalla delegazione trattante è
inviata a tale organismo entro 5 giorni
corredata dall'apposita relazione
illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi
15 giorni senza rilievi, il
contratto collettivo integrativo viene
sottoscritto. Per la parte pubblica
la sottoscrizione è demandata al Presidente
della delegazione trattante.
In
caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve
essere ripresa entro 5 giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole
circa tempi, modalità e procedure di
verifica della loro attuazione. Essi
conservano
la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti.
5. Le amministrazioni sono tenute a
trasmettere all'ARAN, entro 5 giorni
dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle
modalità
di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio.
Art. 6
- Sistema di partecipazione.
A) INFORMAZIONE
1. Ciascuna
amministrazione fornisce - anche
a richiesta - tutte le
informazioni sugli atti aventi riflessi sul
rapporto di lavoro.
2. L'informazione preventiva è fornita nelle
seguenti materie e ai
soggetti
sottoindicati, inviando tempestivamente la documentazione
necessaria:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8,
comma 1:
a) definizione dei criteri per la
determinazione e la distribuzione dei
carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttività degli
uffici;
c) definizione delle dotazioni organiche e
loro variazioni;
d) criteri generali per l'organizzazione e la
disciplina degli uffici;
e) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
f) implicazioni dei processi generali di
riorganizzazione dei Ministeri;
g) elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro
a
tempo parziale, di cui all'art. 21, comma
10;
h) introduzione di nuove tecnologie e processi
di riorganizzazione delle
amministrazioni aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro;
i) concessione in appalto di
attività proprie
dell'Amministrazione
nell'ambito della disciplina fissata dalla
legge;
l) iniziative rivolte al miglioramento dei
servizi sociali in favore del
personale;
m) programmi di formazione del personale;
n) misure in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8,
comma 2:
a) definizione dei criteri per la
determinazione e la distribuzione dei
carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttività
dell'ufficio/ente;
c) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina
dell'ufficio/ente;
d) criteri
di massima riguardanti
l'organizzazione del lavoro
dell'ufficio/ente;
e) introduzione di nuove tecnologie e processi
di riorganizzazione delle
amministrazioni aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro
dell'ufficio/ente;
f) programmi di formazione del personale;
g) misure
programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi
di
lavoro.
3. Le
amministrazioni, nelle materie
aventi per oggetto gli atti di
gestione adottati e la verifica dei relativi
risultati, nonché su tutte
quelle
demandate alla contrattazione, forniscono
un'informazione
successiva:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8,
comma 1:
a) stato dell'occupazione e politiche degli
organici;
b) parametri
e risultati concernenti la
qualità e produttività dei
servizi prestati;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
d) attuazione dei programmi di formazione del
personale;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
f) andamento generale della mobilità del
personale;
g) qualità del servizio e rapporti con
l'utenza;
h) distribuzione complessiva del fondo unico
di amministrazione, ai
sensi dell'art. 31;
i) distribuzione delle ore di
lavoro straordinario e
relative
prestazioni;
2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8,
comma 2:
a) stato dell'occupazione e politiche
dell'organico dell'ufficio/ente;
b) parametri
e risultati concernenti la
qualità e produttività del
servizio prestato nell'ufficio/ente;
c) distribuzione complessiva dei carichi di
lavoro nell'ufficio/ente;
d) attuazione dei programmi di
formazione del personale
dell'ufficio/ente;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nel
luogo di lavoro/ente;
f) distribuzione delle ore di
lavoro straordinario e
relative
prestazioni nell'ufficio/ente.
Per
l'informazione di cui al presente comma sono previsti
almeno 2
incontri
annuali, in relazione al quale l'Amministrazione fornisce
le
adeguate
informazioni sulle predette
materie alle organizzazioni
sindacali interessate.
B) CONCERTAZIONE
1. La
concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro 3
giorni dal ricevimento dell'informazione di
cui alla lett. A) del presente
articolo, dai soggetti e nelle materie sottoindicate:
1) dai soggetti sindacali di cui all'art. 8,
comma 1 per:
a) la definizione dei criteri sui carichi di
lavoro;
b) la verifica periodica della produttività
degli uffici;
c) le
implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle
amministrazioni;
2) dai soggetti sindacali di cui all'art. 8,
comma 2:
a) la definizione dei criteri sui carichi di
lavoro dell'ufficio;
b) la verifica periodica della produttività
dell'ufficio.
2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le
materie previste nell'art.
20, comma 1, lett. b).
3. La concertazione si svolge in appositi
incontri che iniziano entro 48
ore dalla data di ricezione della
richiesta; durante la concertazione le
parti si adeguano, nei loro comportamenti,
ai principi di responsabilità,
correttezza e trasparenza.
4. Nella concertazione le parti verificano la
possibilità di un accordo
mediante
un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine
massimo di 30 giorni dalla sua attivazione;
dell'esito della concertazione
è
redatto verbale dal quale
risultino le posizioni delle parti nelle
materie oggetto della stessa.
C) CONSULTAZIONE
1. La consultazione è attivata prima
dell'adozione degli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro ed è facoltativa.
Essa si svolge, invece, obbligatoriamente
sulle seguenti materie e con i
soggetti di seguito indicati:
1) soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma
1:
a) organizzazione e disciplina degli uffici,
nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche;
b) modalità
per la periodica designazione
dei rappresentanti per la
composizione del collegio arbitrale delle procedure disciplinari sino
all'entrata in vigore della disciplina
inerente i collegi di conciliazione
ed arbitrato di cui all'art. 35 del presente CCNL;
c) elevazione del contingente massimo dei
posti da trasformare da tempo
pieno a tempo parziale di cui all'art. 21,
comma 10;
2) i soggetti sindacali di cui all'art. 8,
comma 2:
a) organizzazione e disciplina dell'ufficio,
nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche.
2. E',
inoltre, prevista la
consultazione del rappresentante
per la
sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del
D.lgs. 19.9.94 n. 626.
D) FORME DI PARTECIPAZIONE
1. Al
fine di favorire
un ordinato governo
dei processi di
ristrutturazione dei ministeri conseguenti
all'applicazione della legge n.
59/97, sono costituiti presso ogni
Amministrazione appositi Comitati, tra
cui
quello previsto dall'art.
7, composti dai
rappresentanti
dell'Amministrazione e dalle organizzazioni
sindacali aventi titolo.
2. In tali Comitati le
parti esaminano e verificano
i risultati
dell'azione dell'Amministrazione registrano le convergenze sulle linee di
indirizzo per la riorganizzazione e la ristrutturazione
dell'Amministrazione. Di tale attività,
correlata dai dati raccolti sulle
predette
materie, viene data comunicazione semestrale al Dipartimento
della Funzione Pubblica.
3. Presso
ogni Ministero sarà
costituita una Conferenza di
rappresentanti dell'Amministrazione e
delle organizzazioni sindacali
abilitate
alla contrattazione integrativa, nel corso della quale
sono
esaminate 2 volte l'anno le linee essenziali
di indirizzo in materia di
organizzazione e gestione
dell'amministrazione, con particolare riguardo
ai
sistemi di verifica
dei risultati in termini di efficienza,
di
efficacia e di qualità dei servizi
istituzionali.
4. Per
l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l'organizzazione del lavoro,
l'ambiente, l'igiene e sicurezza
del
lavoro, i servizi
sociali, il sistema della partecipazione è
completato dalla possibilità di costituire,
a richiesta, in relazione alle
dimensioni delle amministrazioni e senza
oneri aggiuntivi per le stesse,
Commissioni
bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere
dati relativi alle predette materie - che
l'amministrazione è tenuta a
fornire - e di formulare proposte in ordine
ai medesimi temi.
5. La composizione degli organismi di cui al
presente articolo, che non
hanno
funzioni negoziali, è paritetica
e deve comprendere un'adeguata
rappresentanza femminile.
Art. 7
- Comitato pari opportunità.
1. I
Comitati per le
pari opportunità, istituiti presso
ciascuna
amministrazione, nell'ambito delle forme
di partecipazione previste
dall'art. 6, lett. d), svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta
dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai
fini
della contrattazione integrativa, di cui
all'art. 4, comma 3, lett. A;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie
per
l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone
nonché
azioni positive, ai sensi della legge n.
125/91.
2. I
Comitati, presieduti da 1
rappresentante dell'amministrazione,
sono
costituiti da 1
componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali di comparto
firmatarie del presente CCNL e da un
pari
numero di funzionari in rappresentanza
dell'amministrazione. Il
presidente
del Comitato designa 1
vicepresidente. Per ogni componente
effettivo è previsto 1 componente supplente.
3. Nell'ambito dei vari livelli di
relazioni sindacali previsti per
ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le
proposte formulate dai
Comitati
pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive
pari opportunità nelle condizioni di lavoro
e di sviluppo professionale:
- accesso e modalità di
svolgimento dei corsi
di formazione
professionale;
- flessibilità degli orari di lavoro in
rapporto a quello dei servizi
sociali nella fruizione del part-time;
- perseguimento di un effettivo equilibrio
di posizioni funzionali nel
sistema classificatorio;
- processi di mobilità.
4. Le
amministrazioni favoriscono l'operatività dei Comitati e
garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In
particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito
lavorativo,
i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono
tenuti a svolgere una relazione annuale
sulle condizioni delle lavoratrici
all'interno delle amministrazioni.
5. I Comitati per le pari opportunità
rimangono in carica per la durata
di
un quadriennio e
comunque fino alla
costituzione dei nuovi.
I
componenti dei Comitati possono essere
rinnovati nell'incarico per un solo
mandato.
Capo II
- I SOGGETTI SINDACALI
ART. 8
- SOGGETTI SINDACALI TITOLARI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.
1. I
soggetti sindacali titolari
della contrattazione integrativa di
amministrazione di cui all'art.
4, comma 3,
lett. A) sono
le
organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del CCNL di comparto.
2. I soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa di cui
all'art. 4, comma 3, lett. B) sono:
- le
R.S.U.;
- le organizzazioni sindacali di categoria
territoriali firmatarie del
CCNL.
Art. 9
- Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali.
1. La titolarità dei permessi sindacali nel luogo di lavoro, così come
previsto
dall'art. 10, comma 1 dell'accordo collettivo
quadro sui
distacchi,
aspettative e permessi
nonché sulle altre
prerogative
sindacali,
sottoscritto il 7.8.98, compete
con le
modalità e nelle
quantità previste dall'accordo stesso ai
seguenti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze sindacali
unitarie (RSU) elette ai
sensi
dell'accordo collettivo quadro
per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale, stipulato il 7.8.98;
b) dirigenti sindacali:
- dei
terminali di tipo
associativo delle
associazioni sindacali
rappresentative che dopo l'elezione delle
RSU siano rimasti operativi nei
luoghi di lavoro;
- delle
organizzazioni sindacali firmatarie
aventi titolo a
partecipare alla contrattazione collettiva
integrativa, ai sensi dell'art.
8, comma 1;
- componenti degli organismi statutari
delle proprie confederazioni e
organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative non collocati in
distacco o aspettativa, qualora non
coincidenti con nessuno dei soggetti
di cui alla lett. a) e ai 2 precedenti
alinea.
2. Per
le altre prerogative si rinvia a
quanto previsto dall'accordo
quadro di cui al comma 1.
Art. 10
- Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa.
1. La
delegazione trattante per
la contrattazione integrativa
è
costituita:
I - A
LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza
o da un suo delegato;
- da
una rappresentanza dei
dirigenti titolari degli
uffici
direttamente interessati alla trattativa;
b) per
la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali di
cui
all'art. 8, comma 1;
II -
NELLE SEDI CENTRALI O SEDI DISTACCATE
DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI
E NEGLI UFFICI PERIFERICI INDIVIDUATI COME SEDE DI CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA:
a) per la parte pubblica:
- dal
titolare del potere
di rappresentanza dell'amministrazione
nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei titolari dei
servizi o uffici destinatari e
tenuti all'applicazione del contratto.
b) per la parte sindacale, dai soggetti di cui
all'art. 8, comma 2.
2. Le
amministrazioni del comparto
possono avvalersi, nella
contrattazione collettiva integrativa,
dell'attività di rappresentanza e
di assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN).
Capo
III - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 11
- Clausole di raffreddamento.
1. Il
sistema delle relazioni
sindacali è improntato ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e
trasparenza dei comportamenti e
orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro
il primo mese del negoziato
relativo alla contrattazione integrativa le
parti non assumono iniziative
unilaterali
né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole
sforzo per raggiungere l'accordo nelle
materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si
svolgono la concertazione
o
la consultazione, le parti non
assumono iniziative unilaterali sulle
materie oggetto delle stesse.
Art. 12
- Interpretazione autentica dei contratti.
1. Qualora
insorgano controversie aventi
carattere di generalità
sull'interpretazione dei contratti
collettivi, nazionali o integrativi, le
parti che li hanno sottoscritti si
incontrano per definire consensualmente
il significato della clausola controversa.
L'eventuale accordo, stipulato
con
le procedure di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 29/93 e
successive
integrazioni e modificazioni o quelle
previste dall'art. 5 del presente
CCNL,
sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza
del contratto.
2. La
medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una
delle parti.
Parte
II - ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Titolo
I - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art. 13
- Aree di inquadramento.
1. Il
nuovo sistema di classificazione del personale, improntato
a
criteri di flessibilità correlati alle
esigenze connesse ai nuovi modelli
organizzativi, si basa sui seguenti
elementi:
a) accorpamento delle attuali 9 qualifiche
funzionali in 3 aree:
Area A
- comprendente i livelli dal I al III;
Area B
- comprendente i livelli dal IV al VI;
Area C
- comprendente i livelli dal VII al IX e il personale del ruolo
ad esaurimento;
b) istituzione nell'area C di una
separata area dei "professionisti
dipendenti", nella quale confluiscono i
lavoratori inquadrati nella VII,
VIII e IX qualifica che espletano
un'attività che richiede, in base alla
laurea, l'abilitazione all'esercizio della
professione e/o l'iscrizione ad
albi professionali;
c) previsione nella medesima area C di
posizioni organizzative che
richiedono svolgimento di funzioni di
elevata responsabilità.
2. Le
aree sono individuate
mediante le declaratorie riportate
nell'allegato A) che descrivono l'insieme
dei requisiti indispensabili per
l'inquadramento nell'area,
corrispondenti a livelli
omogenei di
competenze.
3. I
profili collocati nelle aree secondo l'allegato A) descrivono il
contenuto professionale di attribuzioni
specifiche relative all'area di
appartenenza. All'interno della stessa area i profili caratterizzati da
mansioni e funzioni contraddistinte da
differenti gradi di complessità e
di contenuto possono essere collocati su
posizioni economiche diverse.
4. Ogni
dipendente è inquadrato, in base
all'ex qualifica e profilo
professionale di appartenenza, nell'area e
nella posizione economica ove
questa è confluita ed è tenuto a svolgere,
come previsto dall'art. 56 del
D.lgs.
n. 29/93, tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello
economico di appartenenza. nonché le attività strumentali e complementari
a quelle inerenti lo specifico profilo
attribuito.
5. L'individuazione di nuovi profili ovvero
una diversa denominazione o
ricollocazione di quelli esistenti nelle
aree - in relazione alle proprie
esigenze
organizzative - è
definita da ciascuna
amministrazione,
nell'ambito della contrattazione integrativa
a livello di amministrazione
con
le organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del presente
CCNL e con l'assistenza dell'ARAN.
Art. 14
- Accesso dall'esterno.
1. L'accesso
alle posizioni delle varie aree, secondo le indicazioni
della
declaratoria allegato A),
avviene attraverso le
procedure
concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle
di avviamento al lavoro di
cui alla legge n. 56/87, secondo quanto
previsto dall'art. 36 del D.lgs n.
29/93
e dall'art. 45, comma 11, del
D.lgs n. 80/98, le quali
devono
garantire un adeguato accesso dall'esterno.
Art. 15
- Passaggi interni.
1. I passaggi interni nel sistema di
classificazione possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I
passaggi dei dipendenti
da un'area alla posizione
iniziale
dell'area immediatamente superiore avviene
dall'interno nel rispetto del
punto 2, mediante procedure selettive volte
all'accertamento dell'idoneità
e/o della professionalità richiesta previo
superamento di corso-concorso
con
appositi criteri stabiliti
dall'amministrazione con le
procedure
indicate nell'art. 20.
b) Alle
predette procedure selettive è consentita la partecipazione del
personale dipendente in deroga ai relativi
titoli di studio - fatti salvi
i
titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso di
requisiti professionali richiesti per
l'ammissione al concorso pubblico
indicati nelle declaratorie di cui all'allegato A).
B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti
procedure:
a) I
contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche
interne
all'area sono modificabili, in relazione alle
esigenze
organizzativo/ funzionali dell'amministrazione o
ad obiettivi di
riorganizzazione generale in correlazione
alle risorse disponibili, con le
procedure previste dall'art. 20.
b) Il
passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno
dell'area avverrà nei limiti dei posti di cui ai
contingenti previsti
dal
comma 1, mediante
percorsi di qualificazione e
aggiornamento
professionale con esame finale, al termine
dei quali sarà definita una
graduatoria
per la cui formulazione sarà
considerato, in ogni
caso,
elemento
determinante la posizione
economica di provenienza. Sono
considerati altresì elementi utili,
l'esperienza professionale acquisita e
il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi
di riorganizzazione o innovazione
tecnologica.
c) Le
Amministrazioni possono bandire concorsi pubblici o avviare gli
iscritti
nelle liste di collocamento
anche per i posti di
cui alla
presente
lett. B) solo se la selezione stessa ha avuto esito negativo o
se mancano del tutto all'interno le
professionalità da selezionare.
d) Sono
riservati esclusivamente al
personale dipendente i passaggi
interni all'area C, per la posizione
economica C3 sulla base dei criteri
previsti dall'Amministrazione con le
procedure di cui all'art. 20.
2. I
passaggi di cui
alle lett. A e B avvengono
nei limiti della
dotazione organica e dei contingenti in essa
previsti, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno del
personale per le assunzioni
dall'esterno in base alle vigenti
disposizioni e con le medesime regole
di cui
agli art. 6 del D.lgs. n. 29/93.
Art. 16
- Norme di prima applicazione.
1. Il personale in servizio alla data di
entrata in vigore del presente
contratto
è inserito nel nuovo sistema di
classificazione con effetto
automatico dalla stessa data mediante
l'attribuzione dell'area e della
posizione
al suo interno secondo la
tabella all. B di corrispondenza,
senza incremento di spesa, fatto salvo
quanto previsto dal comma 2.
2. Dalla
data indicata nel comma 1 al personale già appartenente alle
qualifiche
funzionali I e II, inquadrato nell'area A) è attribuito il
trattamento economico tabellare iniziale
dell'ex III qualifica funzionale.
3. Le dotazioni organiche di ciascuna
Amministrazione restano invariate
e i
relativi contingenti sono attribuiti con i medesimi criteri e senza
incremento di spesa, ai nuovi livelli ed
aree in base all'allegata tabella
B.
4. Sono portate a compimento tutte le
procedure selettive o concorsuali
interne
alle singole amministrazioni indette per la copertura di posti
vacanti,
in corso ovvero
già programmate, in
base alle vigenti
disposizioni, alla data di entrata in vigore del
presente CCNL. I
vincitori
sono automaticamente inquadrati
nel nuovo sistema
di
classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si
riferisce
la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla
data
stabilita nel contratto individuale.
5. Al
personale assunto dall'esterno a seguito delle procedure di cui
all'art. 14
è attribuito il trattamento tabellare riportato nella tabella
C, corrispondente - nella declaratoria
dell'allegato. A - alla posizione
cui si riferisce il profilo professionale
della selezione.
6. Nel caso di progressione interna nel
sistema classificatorio ai sensi
dell'art.
15 le amministrazioni comunicano
per iscritto ai dipendenti
interessati
il nuovo inquadramento conseguito, nonché
le eventuali
modifiche del rapporto di lavoro ad esso
correlate.
7. Le
parti si danno atto che il
riordino del sistema classificatorio
attuato
con il presente contratto determina
la necessità per
le
amministrazioni di una nuova
riorganizzazione del lavoro che, nel
tener
conto
delle nuove flessibilità contenute nelle declaratorie di cui
all'allegato A, valorizzi la professionalità
e l'esperienza acquisita dai
dipendenti collocati nella posizione
iniziale dell'area C (posizione C1,
corrispondente all'ex VII qualifica), anche
in mancanza del titolo
di
studio richiesto dalle declaratorie stesse
per consentire la progressione
verso la posizione economica C2, nei limiti dei
contingenti ad essa
destinati ai sensi dell'art. 15.
8. Le parti ritengono, pertanto, necessario
acquisire ulteriori elementi
istruttori quali-quantitativi idonei ad
individuare con apposita clausola
i requisiti di accesso che - in via
transitoria ed eccezionale - possano
essere
ritenuti equivalenti a quelli previsti - nelle declaratorie
dell'allegato A, per la posizione economica
C2, al fine di ammettere alle
selezioni indicate nel comma 1 - indette in
prima applicazione del sistema
classificatorio - anche i dipendenti
appartenenti alla posizione C1 che ne
risultassero in possesso.
9. Tale
istruttoria sarà portata a termine a cura dell'ARAN entro
il
31.12.98, ai fini del negoziato di cui
all'art. 35, comma 1 e, comunque,
in tempo utile prima dell'avvio delle
selezioni.
Capo II
- PROGRESSIONE ECONOMICA
Art. 17
- Sviluppi economici all'interno delle aree.
1. Nelle aree A e B è previsto uno sviluppo economico per la posizione
apicale.
Analogo sviluppo è previsto
anche per la posizione economica
iniziale
e per quella apicale dell'area C. Tali sviluppi, come indicato
nella
tabella C, sono denominati "super", assumendo
rispettivamente la
sigla "A1 S", "B3 S",
"C1 S", "C3 S".
2. Gli sviluppi economici sono progressione della posizione economica
apicale o iniziale di riferimento e sono
attribuiti sulla base di criteri
-
definiti nel contratto collettivo integrativo di amministrazione -
ispirati
alla valutazione dell'impegno, della prestazione e
dell'arricchimento professionale acquisito,
anche attraverso interventi
formativi e di aggiornamento.
Art. 18
- Posizioni organizzative.
1. Nell'ambito dell'area C le Amministrazioni,
sulla base dei
loro
ordinamenti e in relazione alle esigenze di
servizio, possono conferire ai
dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur
rientrando nell'ambito delle
funzioni di appartenenza, richiedano lo
svolgimento di compiti di elevata
responsabilità, che comportano
l'attribuzione di una specifica indennità.
2. Tali
posizioni organizzative possono
riguardare settori che
richiedono l'esercizio di:
- funzioni di direzione di unità
organizzativa, caratterizzate da un
elevato grado di autonomia gestionale ed
organizzativa;
- attività
con contenuti di alta
professionalità e specializzazione
correlate al possesso di titoli
universitari;
- attività di staff e/o di studio, di
ricerca, ispettive, di vigilanza
e controllo, caratterizzate da elevata
autonomia ed esperienza.
3. Il
valore dell'indennità di cui al
comma 1) è ricompreso tra un
minimo di £. 2.000.000 e un massimo di £. 5.000.000, annui lordi per 13
mensilità in relazione alle risorse
disponibili nel fondo di cui all'art.
31.
Art. 19
- Conferimento e revoca delle posizioni organizzative.
1. Possono procedere all'individuazione delle
posizioni organizzative le
amministrazioni che abbiano realizzato:
- l'attuazione dei principi di
razionalizzazione previsti dal D.lgs
n. 29/93, con particolare riferimento agli
artt. 3, 4, 7, 9 e 14;
- la
ridefinizione delle strutture
organizzative e delle dotazioni
organiche;
- l'istituzione e l'attivazione dei servizi
di controllo interno o dei
nuclei di valutazione, determinando i
criteri generali e le procedure per
il
conferimento e la
revoca degli incarichi
per le posizioni
organizzative.
2. Gli
incarichi sono conferiti dai dirigenti con
atto scritto e
motivato, tenendo conto dei requisiti
culturali, delle attitudini e delle
capacità
professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche
dei programmi da realizzare.
3. Gli
incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato,
prima
della scadenza, a seguito di:
- inosservanza delle direttive contenute
nell'atto di conferimento;
- intervenuti mutamenti organizzativi;
- accertamento di risultati negativi.
4. La
revoca dell'incarico comporta
la perdita dell'indennità di
posizione e la restituzione del dipendente
alle funzioni del profilo di
appartenenza.
5. La valutazione dei risultati delle attività
svolte dai dipendenti cui
sono stati conferiti gli incarichi avviene
di norma con cadenza annuale in
base
a criteri e
procedure definite
preventivamente dalle singole
amministrazioni.
Capo
III
Art. 20
- Relazioni sindacali del sistema classificatorio.
1. Nell'ambito del sistema
classificatorio sono previsti i seguenti
livelli di relazioni sindacali nelle materie
sottoindicate.
A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA:
- determinazione dei criteri generali
per la definizione delle
procedure per le selezioni di cui all'art.
15, lett. B);
B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE:
a) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai
sensi dell'art. 15;
b) determinazione dei criteri generali
per la definizione delle
procedure di selezione interna di cui al
medesimo art. 15, lett. A);
c) con riferimento agli artt. 17 e 18:
- criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione organizzativa;
- graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell'attribuzione
della relativa indennità;
- criteri
e procedure di valutazione periodica delle attività svolte
dai
dipendenti interessati nonché
le necessarie garanzie
di
contraddittorio.
2. Nella concertazione le parti verificano la
possibilità di un accordo
mediante
un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine
massimo di 30 giorni dalla sua attivazione.
Parte
III - RAPPORTO DI LAVORO
Titolo
I - FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Art. 21
- Rapporto di lavoro a tempo parziale.
1. Il
rapporto di lavoro
a tempo parziale può
essere costituito
relativamente a tutti i profili
professionali ricompresi nelle aree del
sistema di classificazione del personale
mediante:
a) assunzione
nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno
di personale, ai sensi delle vigenti
disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale
su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Nel
caso del comma 1, lett. b), la
trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale
avviene automaticamente entro 60
giorni
dalla ricezione della domanda.
In essa deve essere indicata
l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il
dipendente
intende svolgere ai fini dei commi da 4 a
7.
3. L'amministrazione, entro il predetto
termine, può, con provvedimento
motivato,
rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per
un
periodo non superiore a 6 mesi nei casi in
cui essa comporti, in relazione
alle
mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio.
4. I
dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo parziale, qualora la
prestazione lavorativa non sia superiore al
50% di quella a tempo pieno,
nel rispetto delle vigenti norme sulle
incompatibilità, possono svolgere
un'altra
attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma,
anche mediante l'iscrizione ad albi
professionali.
5. Le
amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto
dei
singoli
casi, sono tenute ad individuare le attività che, in
ragione
dell'interferenza con i compiti
istituzionali non sono
comunque
consentite
ai dipendenti di cui al comma precedente con le procedure
previste
dall'art. 1, comma 58 bis della legge 23.12.96
n. 662 e
successive modificazioni e integrazioni.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un
conflitto di interessi tra
l'attività esterna del dipendente - sia
subordinata che autonoma - con
quella della specifica attività di servizio
ovvero qualora la predetta
attività lavorativa debba intercorrere con
un'amministrazione pubblica,
l'amministrazione nega la trasformazione
del rapporto a tempo parziale.
7. Il
dipendente è tenuto
a comunicare, entro 15 giorni, alla
amministrazione nella quale presta servizio
l'eventuale successivo inizio
o la variazione dell'attività lavorativa
esterna.
8. Al
fine di consentire la
trasformazione del rapporto di lavoro
da
tempo
pieno a tempo parziale di cui al
comma 1, lett. b), il limite
percentuale del 25% della dotazione
organica complessiva di personale a
tempo pieno di ciascuna delle posizioni
economiche inserite nelle aree del
sistema
di classificazione del
personale può essere arrotondato per
eccesso
onde arrivare comunque all'unità. Il contingente predetto è
utilizzato - sino alla sua capienza - a
domanda dei dipendenti interessati
al part-time - indipendentemente dalla
motivazione della richiesta con le
procedure indicate nei commi precedenti.
9. Per
le nuove assunzioni con rapporto di lavoro
part-time vanno
rispettate le indicazioni minime contenute
nell'art. 39, comma 8, della
legge n. 449/97 e successive modificazioni
e integrazioni che non incidono
sul contingente di cui al precedente comma
8.
10. Le
amministrazioni, in presenza
di particolari situazioni
organizzative o gravi documentate situazioni familiari, previamente
individuate nel contratto collettivo
integrativo, possono elevare
il
contingente di cui al comma 8 di un
ulteriore 10% massimo. In deroga alle
procedure previste da detto comma, le domande per la trasformazione del
rapporto
di lavoro - in tali casi - sono presentate con cadenza
trimestrale e accolte a valere dal 1° giorno del trimestre
successivo, ai
sensi del comma 2.
11. Qualora
il numero delle richieste
relative ai casi del comma
10
ecceda i contingenti fissati in aggiunta,
viene data la precedenza:
- ai
familiari che assistono persone portatrici di
handicap non
inferiore al 70%, ovvero persone in
particolari condizioni psicofisiche o
affette da gravi patologie, anziani non
autosufficienti;
- ai genitori con figli minori, in
relazione al loro numero.
12. L'avvenuta trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo parziale, ai
sensi del D.lgs. n. 152/97 è comunicata per
iscritto al dipendente nei
termini
previsti dai commi 2 e 3 con l'indicazione della
durata e
dell'articolazione della prestazione
lavorativa di cui all'art. 22 secondo
quanto concordato con l'amministrazione.
Art. 22
- Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale.
1. Il
dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre
una
frazione di posto di organico corrispondente
alla durata della prestazione
lavorativa che non può essere inferiore al
30% di quella a tempo pieno.
In
ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può
superare
il numero complessivo dei posti di organico a
tempo pieno
trasformati.
2. Il tempo parziale può essere realizzato:
- con
articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (tempo parziale
orizzontale);
- con
articolazione della prestazione
su alcuni giorni
della
settimana, del mese, o di determinati
periodi dell'anno (tempo parziale
verticale), in misura tale da rispettare la
media della durata del lavoro
settimanale prevista per il tempo parziale
nell'arco temporale preso in
considerazione (settimana, mese o anno).
3. In
presenza di particolari e
motivate esigenze il dipendente può
concordare
con l'amministrazione ulteriori modalità di articolazione
della
prestazione lavorativa che
contemperino le reciproche esigenze
nell'ambito
delle fasce orarie individuate
con le
procedure di cui
all'art.
4, in base alle tipologie del regime orario
giornaliero,
settimanale, mensile o annuale praticabili
presso ciascuna amministrazione
tenuto
conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari
di
servizio
e di lavoro praticati e della
situazione degli organici nei
diversi profili professionali.
4. Tutti
i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno
diritto
di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio
dalla
trasformazione, anche in soprannumero
oppure, prima della scadenza del
biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in
organico.
Art. 23
- Trattamento economico-normativo del personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale.
1. Nell'applicazione degli
altri istituti normativi
previsti dal
presente contratto, tenendo conto della
ridotta durata della prestazione e
della
peculiarità del suo
svolgimento, si applicano,
in quanto
compatibili, le disposizioni di legge
e contrattuali dettate per
il
rapporto a tempo pieno.
2. Il personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale è escluso dalla
prestazione
di lavoro straordinario e non
può fruire di benefici che
comunque comportino riduzioni dell'orario di
lavoro, salvo quelle previste
dalla legge.
3. I
dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto a un numero
di
giorni di ferie
pari a quello dei lavoratori
a tempo pieno.
I
lavoratori a tempo parziale verticale hanno
diritto a un numero di giorni
proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno; il
relativo
trattamento
economico è commisurato
alla durata della
prestazione
giornaliera.
4. Il
trattamento economico, anche
accessorio, del personale
con
rapporto
di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le
competenze fisse e periodiche, ivi
compresa
l'indennità integrativa speciale
e l'eventuale retribuzione
individuale d'anzianità, spettanti al
personale con rapporto a tempo pieno
appartenente alla stessa qualifica e profilo
professionale.
5. I
trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o
alla realizzazione di progetti, nonché altri
istituti non collegati alla
durata della prestazione lavorativa, sono
applicati ai dipendenti a tempo
parziale anche in misura non frazionata o
non direttamente proporzionale
al regime orario adottato.
6. Il trattamento previdenziale e di fine
rapporto è disciplinato dalle
disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 554/88 e
successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 24
- Mansioni superiori.
1. Il
presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista
dall'art.
56, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 29/93 per la parte demandata
alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di
classificazione del personale
previsto dal presente contratto, si
considerano "mansioni immediatamente
superiori" le mansioni svolte dal
dipendente all'interno della stessa area
in profilo appartenente alla posizione di
livello economico immediatamente
superiore
a quella in cui egli è
inquadrato, secondo la declaratoria
riportata nell'allegato A del presente
contratto. Le posizioni economiche
"super" non sono prese in
considerazione a tal fine. Sono, altresì,
considerate "mansioni superiori",
per i dipendenti che rivestono l'ultima
posizione economica dell'area di
appartenenza, le mansioni corrispondenti
alla posizione economica iniziale dell'area
immediatamente superiore.
3. Il
conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene
nei seguenti casi:
a) nel
caso di vacanza di posto in
organico, per non più di 6 mesi,
prorogabili fino a 12 qualora
siano state avviate le procedure per
la
copertura del posto vacante, anche mediante
le selezioni interne di cui
all'art. 15;
b) nel caso di sostituzione di altro
dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, con esclusione
dell'assenza per ferie, per la
durata dell'assenza.
4. Il conferimento delle mansioni superiori di
cui ai commi precedenti è
comunicato per iscritto al dipendente
incaricato, mediante le procedure
stabilite da ciascuna amministrazione
secondo i propri ordinamenti, sulla
base
di criteri, da definire entro 3
mesi dall'entrata in vigore del
presente contratto, che tengano conto del
contenuto professionale delle
mansioni da conferire, previa consultazione
delle Organizzazioni sindacali
di
cui all'art. 8, comma 1. La disciplina delle mansioni superiori come
integrata dal presente articolo entra
pertanto in vigore dalla data di
definizione dei predetti criteri.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni
superiori di cui al comma 2 ha
diritto al trattamento economico previsto
per la posizione corrispondente
alle
relative mansioni, fermo rimanendo quanto percepito a
titolo di
retribuzione individuale d'anzianità.
6. Per
quanto non previsto
dal presente articolo resta
ferma la
disciplina dell'art. 56 del D.lgs n. 29/93.
Capo II
- ORARIO DI LAVORO
Art. 25
- Riduzione dell'orario.
1. Al
personale adibito a regimi d'orario articolati su più
turni o
coinvolto
in sistemi d'orario
comportanti significative oscillazioni
degli orari individuali finalizzati
all'ampliamento dei servizi all'utenza
e/o
comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla
data
di entrata in
vigore del contratto integrativo,
una riduzione
d'orario
sino a raggiungere le 35 ore
settimanali. La riduzione potrà
realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo
costo
sia fronteggiato con
proporzionali riduzioni di
lavoro
straordinario oppure con stabili modifiche
degli assetti organizzativi
che portano all'autofinanziamento.
2. Entro
il 30.6.2000 le parti verificheranno e
converranno sulle
modalità di applicazione a tutto il
personale del comparto delle modifiche
legislative eventualmente intervenute in
materia.
Capo
III
Art. 26
- Formazione.
1. Nell'ambito dei processi di riforma e
modernizzazione della pubblica
amministrazione, la formazione costituisce
una leva strategica
fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e
per il
necessario sostegno agli obiettivi di
cambiamento.
2. L'attività formativa si realizza
attraverso programmi di
addestramento, aggiornamento e qualificazione,
secondo percorsi formativi
definiti
in conformità delle linee di
indirizzo concordate nell'ambito
della
contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett.
A,
anche
al fine della
riqualificazione del personale
nell'ambito dei
processi di mobilità. La formazione del
personale di nuova assunzione si
realizza mediante corsi teorico-pratici di
intensità e durata rapportate
alle
attività da svolgere,
in base a
programmi definiti
dall'Amministrazione ai sensi del comma
precedente.
3. Le
iniziative di formazione del presente comma riguardano tutto il
personale
a tempo indeterminato, compreso il personale
in distacco
sindacale.
Il personale comandato o fuori
ruolo effettua la propria
formazione nelle amministrazioni di
appartenenza salvo per i corsi della
lett. b). I dipendenti comandati o fuori
ruolo in servizio presso gli enti
di
nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in
attesa
del relativo inquadramento
presso le amministrazioni
di nuova
destinazione, partecipano ai programmi di
formazione di queste ultime. I
programmi definiscono quali iniziative
abbiano carattere obbligatorio e
quali facoltativo e in particolare stabiliscono:
a) i
percorsi di qualificazione e di
aggiornamento professionale con
esame finale collegati ai passaggi dei
dipendenti all'interno delle aree
del sistema di classificazione da una
posizione economica all'altra;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire
agli operatori il più alto grado di
operatività e autonomia in relazione
alle
funzioni di assegnazione e che
devono tener conto in particolare
della normativa vigente da applicare, delle
caratteristiche tecnologiche e
organizzative dell'ambiente di
lavoro; delle innovazioni introdotte
nell'utilizzo delle risorse umane,
organizzative e tecnologiche.
Le
attività di formazione di cui al presente comma si
concludono con
l'accertamento dell'avvenuto accrescimento
della professionalità del
singolo
dipendente, attestato attraverso l'attribuzione di un apposito
titolo, da parte dei soggetti che l'hanno
attuata.
4. Nell'attuazione dei programmi delle
suddette attività formative, le
amministrazioni si avvalgono della
collaborazione della Scuola Superiore
della
P.A., degli Istituti e Scuole di formazione esistenti presso
le
Amministrazioni stesse, delle Università e
di altri soggetti pubblici e
società
private specializzate nel
settore. La predisposizione dei
programmi
in materia di sistemi informativi destinati
al personale
informatico
sarà realizzata ai sensi dell'art. 7, lett. e) del D.lgs.
n. 39/94.
5. Per garantire le attività formative di cui
al presente articolo, le
amministrazioni utilizzano le
risorse disponibili sulla
base della
direttiva del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 14/95 relativa alla
formazione,
nonché tutte le risorse allo scopo
previste da specifiche
norme
di legge, quali ad es. D.lgs. n.
39/93, ovvero da particolari
disposizioni comunitarie.
6. Il
personale che partecipa alle attività di formazione organizzate
dalla
Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I
relativi oneri sono a carico
dell'Amministrazione. I corsi sono tenuti, di
norma,
durante l'orario di lavoro.
Qualora i corsi si svolgano fuori
dalla sede di servizio al personale spetta
il trattamento di missione e il
rimborso delle spese di viaggio, ove ne
sussistano i presupposti. I corsi
si
svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le
esigenze organizzative, anche allo scopo di
favorire la partecipazione dei
dipendenti e nel rispetto dei
principi di cui al comma 7.
7. L'Amministrazione individua
i dipendenti che
partecipano alle
attività di formazione sulla base di criteri
generali definiti ai sensi
dell'art. 4, comma 3, lett. A) e verificati
ai sensi dell'art. 6, comma 3,
in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari
uffici,
nonché di riqualificazione professionale del personale
in
mobilità, tenendo conto anche delle
attitudini personali e culturali degli
interessati e garantendo a tutti pari
opportunità di partecipazione, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 61,
lett. c) del D.lgs. n. 29/93.
8. Per figure professionali elevate e/o
particolari e in caso di materie
attinenti la specifica mansione svolta, è
prevista la possibilità, per i
dipendenti, di frequentare corsi
specifici, anche non previsti
dai
programmi
dell'Amministrazione, su richiesta
motivata dello stesso
dipendente, con permessi non retribuiti.
Capo IV
- MOBILITA'
Art. 27
- Mobilità volontaria all'interno del comparto.
1. Le amministrazioni nell'ambito dello stesso
comparto, possono coprire
i posti vacanti in organico destinati
all'accesso dall'esterno, mediante
passaggio
diretto, a domanda, di
dipendenti in servizio presso altra
amministrazione del comparto che
rivestano la posizione corrispondente
nel sistema classificatorio.
2. Il dipendente è trasferito, previo
consenso dell'amministrazione di
appartenenza, entro 15 giorni
dall'accoglimento della domanda.
Parte
IV - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 28
- Struttura della retribuzione.
1. La
struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni
dello
Stato appartenenti al comparto
dei Ministeri si compone
delle
seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale d'anzianità,
comprensiva della maggiorazione
per esperienza professionale;
c) indennità integrativa speciale;
d) sviluppo economico di cui all'art. 17;
e) indennità di amministrazione di cui
all'art. 33;
f) compensi di cui all'art. 32, ove spettanti;
g) compensi per lavoro straordinario, ove
spettanti;
h) altre indennità previste da specifiche
disposizioni di legge.
2. Al
personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo
familiare ai sensi della legge 13.5.88 n.
153 e successive modificazioni.
Art. 29
- Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi.
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 2 del CCNL
stipulato in
data
26.7.96 sono incrementati degli importi mensili lordi,
per 13
mensilità,
indicati nelle allegate tabella D e D bis, alle scadenze ivi
previste.
2. A
seguito degli incrementi indicati al comma
1, i valori dei
trattamenti
correlati alle posizioni economiche del
nuovo sistema di
classificazione di cui alla tabella C, sono
rideterminati nelle misure e
alle decorrenze stabilite dalle allegate
tabelle E ed F.
3. Le
misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
contratto hanno effetto sulla 13a
mensilità, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita,
sull'indennità di cui all'art. 27, comma
6 del CCNL sottoscritto il
16.5.95,
sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi,
comprese la ritenuta in conto entrata
Tesoro
o altre analoghe e i contributi di riscatto. Il compenso per il
lavoro
straordinario nella formula prevista dalle vigenti disposizioni,
viene
calcolato con riferimento al tabellare iniziale delle
singole
posizioni rivestite.
4. Il
personale cui è attribuito il
livello economico super di
cui
all'art. 17, mantiene l'indennità
integrativa speciale in godimento.
5. I
benefici economici risultanti dall'applicazione del
presente
articolo
sono corrisposti integralmente
alle scadenze e negli importi
previsti
al personale comunque cessato
dal servizio, con diritto
a
pensione,
nel periodo di vigenza del
biennio economico 1998-99. Agli
effetti
dell'indennità di buonuscita, di
licenziamento, nonché quella
prevista
dall'art. 2122 C.C. si considerano solo gli
scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
Art. 30
- Lavoro straordinario.
1. Prima
della loro ripartizione e assegnazione nelle
singole
amministrazioni, le risorse complessive destinate ai compensi per il
lavoro straordinario sono ridotte,
dall'1.1.99, del 5%. Tale disponibilità
andrà ad alimentare, proporzionalmente al
numero degli addetti, il fondo
unico di ciascuna amministrazione.
2. La
restante somma è ripartita per singola amministrazione in
base
alle vigenti disposizioni. All'atto della
costituzione del fondo unico di
ciascuna
amministrazione di cui al
punto 3, il 30% delle
risorse
confluisce in detto fondo. Il restante 65%
delle risorse sarà utilizzato
per finanziare il lavoro straordinario e
festivo effettivamente prestato.
3. Le
risorse relative alle
ore di straordinario non utilizzate
risultanti a consuntivo, limitatamente
all'anno di riferimento in cui si è
verificato l'avanzo, confluiscono nel fondo
unico di amministrazione.
Art. 31
- Fondo unico di amministrazione.
1. E'
costituito presso ciascuna
Amministrazione un Fondo
unico
alimentato dalle seguenti risorse
economiche:
- gli
importi di cui agli stanziamenti degli artt. 36 e 37 del primo
CCNL
del Comparto Ministeri,
sottoscritto il 16.5.95, compresi
quelli
finalizzati
a finanziare gli istituti di cui all'art. 38 dello stesso
contratto;
- la
percentuale prevista all'art. 30, commi 1 e 2
degli importi
corrispondenti a quanto stanziato
per le prestazioni di lavoro
straordinario risultanti negli
appositi capitoli dei
bilanci delle
amministrazioni, ivi comprese le quote di
tali stanziamenti percepite dal
personale
contrattualizzato dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'Interno;
- i
risparmi di gestione riferiti alle spese del personale; fatte
salve
le quote che
disposizioni di legge riservano a
risparmio del
fabbisogno complessivo;
- le
risorse provenienti da specifiche disposizioni normative
che
destinano risparmi all'incentivazione del
personale;
- le
somme derivanti dall'attuazione
dell'art. 43 della legge n.
449/97;
- le
economie conseguenti alla
trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale ai sensi
dell'art. 1, commi da 57 e segg.
della legge n. 662/96 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- i trattamenti economici che recano
incrementi al personale sulla base
di disposizioni, di leggi, regolamenti o
atti amministrativi generali;
- gli
importi relativi all'indennità di Amministrazione del personale
cessato dal servizio non riutilizzati in
conseguenza di nuove assunzioni;
- £. 24.600 pro-capite mensili per 13 mesi
con decorrenza dal mese di
maggio 1999;
- £. 15.000 pro-capite mensili per 13 mesi
disponibili dal 31.12.99 e a
valere dal mese successivo.
Art. 32
- Utilizzo del fondo di amministrazione.
1. Il fondo unico di amministrazione, è
finalizzato a promuovere reali e
significativi miglioramenti dell'efficacia ed
efficienza dei servizi
istituzionali, mediante la
realizzazione, in sede di
contrattazione
integrativa, di piani e progetti strumentali
e di risultato.
2. Per
tali finalità le
risorse che compongono
il Fondo sono
prioritariamente utilizzate per:
- finanziare turni per fronteggiare
particolari situazioni di lavoro e
compensi per lavoro straordinario qualora le
risorse di cui all'art. 30
siano state esaurite;
- compensare l'esercizio di compiti
che comportano specifiche
responsabilità rischi, disagi,
gravose articolazioni dell'orario
di
lavoro,
reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi
di
urgenza;
- incentivare la mobilità del personale
secondo le esigenze proprie
delle singole Amministrazioni;
- erogare
compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva
per il miglioramento di servizi;
- erogare
l'indennità prevista per
gli incarichi relativi
alle
posizioni organizzative;
- finanziare i passaggi economici
nell'ambito di ciascuna
area
professionale, destinando a tale scopo quote
di risorse aventi caratteri
di certezza e stabilità;
- corrispondere compensi correlati al merito
ed impegno individuale, in
modo selettivo.
3. L'erogazione degli incentivi da
attribuire a livello
di
contrattazione integrativa per la
realizzazione degli obiettivi
e
programmi
di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria
verifica del raggiungimento dei risultati
secondo le vigenti disposizioni.
Art. 33
- Indennità di amministrazione.
1. Allo scopo di favorire il processo di
perequazione delle retribuzioni
complessivamente spettanti al personale del
comparto, a decorrere dal
31.12.99, gli importi dell'indennità di
amministrazione di cui all'art.
34, comma 2, lett. a) del CCNL del
16.5.95, così come rideterminati ai
sensi dell'art. 3, comma 1 del CCNL del
26.7.96, sono incrementati nelle
misure previste nell'allegata tabella G.
2. Per
il personale del
Ministero dell'Interno, ai
fini della
perequazione di cui al
comma 1, è
destinata alla contrattazione
integrativa l'importo di £.
11.000 medie mensili
pro-capite con
decorrenza 31.12.99. In tale sede saranno
definiti i criteri di utilizzo
delle suddette risorse.
Parte V
Titolo
I - NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO
Art. 34
- Disposizioni particolari.
1. I
permessi retribuiti ai sensi dell'art. 18, comma 2 del CCNL
del
16.5.95 possono essere goduti in misura
frazionata non superiore a n. 18
ore complessive.
2. L'art.
16 comma 13 del CCNL del 16.5.95 è integrato con l'aggiunta,
dopo il punto, dal seguente periodo: in caso
di impedimento derivante da
malattia del lavoratore, alla fruizione
delle ferie residue entro il mese
di aprile dell'anno successivo di quello di
spettanza, le stesse possono
essere fruite anche oltre il predetto
termine, in periodi compatibili con
le oggettive esigenze di servizio e comunque
entro l'anno.
3. Le
mansioni superiori formalmente conferite prima dell'entrata in
vigore del presente CCNL o successivamente per i casi previsti
dall'art.
24,
commi 2 e 3, sono valutate -
nell'ambito della determinazione dei
criteri generali per la definizione delle
procedure di selezione interna -
tra tutti gli altri elementi e titoli presi in considerazione purché non
in modo esclusivo.
4. Al fine di dare applicazione all'art. 2,
comma 3, del D.lgs n. 29/93,
le parti ritengono necessario acquisire
dalle Amministrazioni interessate,
entro
il 31.12.98, tutti
gli elementi conoscitivi
per l'esatta
ricognizione dei casi in cui ricorre
l'ipotesi prevista dalla legge. Con
il negoziato di cui all'art. 35, comma 1,
sulla base di tali risultanze,
il Fondo di cui all'art. 31 verrà
opportunamente integrato.
5. Nel 1° anno di vigenza contrattuale,
qualora le somme stanziate per
il
finanziamento degli istituti di cui agli artt. 31 e
32 non siano
impegnate
nel rispettivo esercizio
finanziario, sono riassegnate
nell'esercizio dell'anno successivo.
Art. 35
- Norme di rinvio.
1. Le parti si impegnano a negoziare nei tempi
sottoindicati le seguenti
materie:
a) entro il 31 gennaio 1999:
- procedure di conciliazione e arbitrato;
- la
mobilità (tra amministrazioni di diverso comparto
e in
conseguenza delle eccedenze);
- la disciplina sperimentale del telelavoro;
b) entro il 31 dicembre 1999:
- le
forme di flessibilità del rapporto di lavoro (tempo determinato,
contratti
di formazione e
lavoro, fornitura di lavoro
temporaneo,
contratti di solidarietà);
- la
disciplina nell'area
"C" della separata area dei professionisti
sulla base delle risultanze della
Commissione prevista dall'art. 37.
2. Entro il 31.12.99 le parti procederanno,
altresì, ai sensi dell'art.
72
del D.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, alla
piena
contrattualizzazione del
rapporto di lavoro mediante il recupero
alla disciplina pattizia degli istituti non
regolamentati dal precedente
CCNL
ed eventuale revisione delle
norme contrattuali da attualizzare.
Nelle
more le norme di legge e
contrattuali che non sono espressamente
abrogate, rimangono in vigore.
Art. 36
- Previdenza complementare.
1. Le
parti convengono di procedere alla costituzione di
un Fondo
nazionale pensione complementare per i
lavoratori del comparto ai sensi
del
D.lgs. n. 124/93, della legge n.
335/95, della legge n. 449/97 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti
più ampio che consenta di
minimizzare
l'incidenza delle spese di gestione,
le parti competenti
potranno definire l'istituzione di un Fondo
pensione unico anche per i
lavoratori appartenenti al comparto degli
Enti pubblici non economici, a
condizione di reciprocità.
3. La
misura percentuale della quota
di contribuzione a carico delle
amministrazioni e di quella dovuta dal
lavoratore, nonché la retribuzione
utile alla determinazione delle quote
stesse, saranno definite dalle parti
successivamente alla stipula dell'Accordo
quadro Governo-Confederazioni e
dell'emanazione dell'apposito DPCM.
4. Nello
stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità
di trasformazione della buonuscita in TFR,
le voci retributive utili per
gli
accantonamenti del TFR, nonché
la quota di TFR da destinare
a
previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni
sono i lavoratori che avranno
liberamente aderito al Fondo stesso secondo
quanto prescritto dalla legge,
dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai
fini del presente articolo le
parti concordano di realizzare i
seguenti impegni:
pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo
del Fondo pensione complementare, definire
lo statuto, il regolamento e la
scheda di adesione; costituire il Fondo
pensione; procedere alle elezioni
dei rappresentanti dei soci del Fondo al
raggiungimento delle adesioni che
saranno previste in sede di accordo
istitutivo.
7. Le parti procederanno alla
calendarizzazione degli impegni suddetti,
convenendo
a questi fini
che una prima
verifica circa lo
stato
dell'attività normativa e il contenuto di
eventuali atti di indirizzo si
realizzerà entro il 30.4.99.
Art. 37
- Commissione paritetica per l'istituzione nell'area "C"
di una separata area dei
professionisti.
1. E'
istituita una Commissione
paritetica ARAN -
Organizzazioni
sindacali
firmatarie del presente
contratto - amministrazioni del
Comparto, con il compito di acquisire ed
elaborare tutti gli elementi di
conoscenza
utili alla corretta individuazione - nell'area C del sistema
classificatorio previsto dall'art.
13. -
di una separata area di
professionisti, con particolare riguardo
al censimento delle
professionalità utilizzate e una loro
quantificazione, alle attribuzioni
assegnate,
al grado di autonomia delle stesse e alla loro collocazione
nell'ambito dell'organizzazione del lavoro.
2. La Commissione dovrà ultimare i propri
lavori entro il 30.4.99 e le
proposte
formulate verranno utilizzate ai
fini del negoziato previsto
dall'art. 35, comma 2.
Art. 38
- Norma programmatica.
1. Le
parti concordano sull'opportunità che le
Amministrazioni di
Comparto
verifichino possibili soluzioni tecniche e forme di copertura
finanziaria che possono consentire di
pervenire alla stipula di polizze
sanitarie
integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale, nonché per la copertura del
rischio di premorienza a favore del
personale dipendente. Le Amministrazioni valuteranno,
in particolare, la
possibilità
di istituire allo scopo, anche
in forma consorziata, un
organismo
a carattere nazionale per la più conveniente gestione
del
servizio definendo altresì le modalità per
il controllo di detta gestione.
2. Le
parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30.9.99 per valutare
gli
esiti dell'accertamento di cui
al comma 1 e per concordare
le
iniziative eventualmente necessarie.
Art. 39
- Disapplicazioni.
1. In
attuazione di quanto
stabilito dall'art. 72, comma
1, del
D.lgs n. 29/93 e successive modificazioni e
integrazioni, dalla data di
stipula del presente CCNL, sono
inapplicabili, nei confronti del personale
del
comparto, le disposizioni di legge e di regolamento che
siano in
contrasto
con quelle definite nei
contratti medesimi. In particolare
risultano disapplicate le seguenti norme:
a) con
riferimento agli articoli dal n. 1 al n. 12 e all'art. 20
(il
sistema di relazioni sindacali): gli
articoli dal n. 1 al n. 13 del CCNL
del 16.5.95 e n. 20 del DPR n. 44/90;
b) con
riferimento agli articoli
dal 13 al 19 (sistema
di
classificazione del personale): gli articoli
dal 2 al 10 della legge n.
312/80, riguardanti l'ordinamento
professionale per qualifiche;
c) con
riferimento all'art. 21 (contratto di lavoro a tempo parziale):
l'art. 15 del CCNL sottoscritto il 16.5.95;
d) con riferimento all'art. 26 (formazione):
l'art. 22 sexties del CCNL
integrativo del 22.10.97;
e) con riferimento agli articoli dal n.
28 al n. 33: gli articoli dal
29 al 37 del CCNL del 16.5.95 e CCNL del
26.7.96;
f) con
riferimento all'allegato A): il DPR 29.12.84 n. 1219 e il
DPR
17.1.90 n. 44, art. 5 e allegati n. 1, n. 2
e n. 3.
Le
parti si riservano
di procedere ad
ulteriori disapplicazioni
nel
prosieguo delle trattative per il completamento della
contrattualizzazione di cui all'art. 35,
comma 2.
Allegato
A - AREA FUNZIONALE A (ex 1, 2, 3).
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che
svolgono attività
ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono lavori
qualificati richiedenti
capacità
specifiche semplici.
POSIZIONE
ECONOMICA A1
Specifiche
professionali:
· capacità manuali generiche per lo
svolgimento di attività semplici;
· limitata complessità dei problemi da
affrontare;
· autonomia e responsabilità riferite
al corretto svolgimento dei
compiti assegnati.
Contenuti
professionali di base:
- Lavoratore che è di
supporto alle varie
attività, provvede al
ricevimento dei visitatori, è addetto alla
guida di veicoli.
Accesso:
Dall'esterno
nel livello economico iniziale attraverso le procedure di cui
alla
legge n. 56/87 e successive modificazioni.
Requisiti:
Assolvimento
dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di
1°
grado.
AREA
FUNZIONALE B (ex 4, 5, 6).
Appartengono a
questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di
indirizzi
definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, e
per
la competenza relativa a specifici processi
operativi, svolgono funzioni
specialistiche
nei vari campi di applicazione.
Tale
area prevede 3 posizioni economiche.
POSIZIONE
ECONOMICA B1
Specifiche
professionali:
· conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti
assegnati;
· capacità
manuali e/o tecniche riferite
alla propria qualificazione
e/o specializzazione.
Contenuti
professionali di base:
- Lavoratore che, nel proprio
ambito professionale, costruisce
manufatti, esegue lavorazioni, provvede alla
manutenzione e riparazione di
guasti utilizzando apparecchiature di tipo
semplice.
- Lavoratore che svolge compiti di
inserimento dati, dattilografia,
composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria,
quali
compilazione di modulistica,
schedari e bollettari, protocolla,
imbusta
e spedisce la corrispondenza; partecipa alla raccolta
e al
riordino dei dati; collabora alle attività
di sportello.
- Lavoratore che sorveglia gli accessi, regolando il flusso
del
pubblico fornendo le opportune informazioni,
riceve la corrispondenza e
altro materiale, attiva e controlla gli
impianti dei servizi generali e di
sicurezza.
- Lavoratore che provvede alla
vigilanza dei beni e degli impianti
dell'Amministrazione assicurandosi della
loro integrità, aziona, gestisce
e
verifica gli impianti di sicurezza; guida veicoli per il trasporto di
persone e/o cose.
Accesso:
Dall'esterno: mediante
le procedure previste dalla legge
n. 56/87 e
successive
modificazioni.
Dall'interno:
con le modalità previste dall'art. 15, comma 1, lett. A) del
presente
CCNL:
- dall'area funzionale A, verso la posizione
economica B1.
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno, diploma di scuola
secondaria di 1° grado ed
eventuali
titoli professionali o abilitazioni
previsti dalla legge per lo
svolgimento
dei compiti assegnati.
Per il personale interno, anche in mancanza del
titolo di studio previsto
per l'accesso
dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito
necessario
per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i
titoli professionali o abilitativi per legge,
si fa riferimento ai
seguenti
requisiti:
- dall'area funzionale A, verso la posizione economica B1: esperienza
professionale di 4 anni nell'area di
provenienza.
POSIZIONE
ECONOMICA B2
Specifiche
professionali:
· discreta complessità dei processi e delle
problematiche da gestire;
· autonomia e responsabilità nell'ambito
delle prescrizioni di massima
e/o secondo metodologie definite.
Contenuti
professionali di base:
- Lavoratore che interviene nelle
diverse fasi dei
processi di
lavorazione, individuando e correggendo eventuali difetti del prodotto
finito,
esegue prove di
valutazione sugli interventi
effettuati,
utilizzando apparecchiature di tipo
complesso di cui
verifica
l'efficienza.
- Lavoratore che svolge attività
preparatorie di atti
anche da
notificare,
predispone computi, rendiconti
e situazioni contabili
semplici, svolge attività di
stenodattilografia e inserimento dati, anche
utilizzando
apparecchiature informatiche semplici, cura la tenuta di
strumenti di registrazione e di
archiviazione.
- Lavoratore che svolge attività di vigilanza e custodia nei
locali
assegnati, coordinando le professionalità di
livello inferiore .
Accesso:
Dall'esterno:
mediante pubblico concorso.
Dall'interno:
con le modalità previste dall'art. 15, comma 1, lett. B) del
presente
CCNL:
- dalla posizione economica B1, verso la
posizione economica B2.
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno, diploma di scuola
secondaria di 2° grado ed
eventuali
titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo
svolgimento
dei compiti assegnati.
Per il
personale interno proveniente
dalla posizione economica B1
in
possesso dei
requisiti previsti per
l'accesso dall'esterno, non
è
richiesta
esperienza professionale maturata nella suddetta posizione.
Per il personale interno, in mancanza del titolo di studio
previsto per
l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso
non sia requisito
necessario
per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i
titoli professionali o abilitativi per legge,
si fa riferimento ai
seguenti
requisiti:
- dalla
posizione economica B1, verso la posizione economica B2:
esperienza professionale di 4 anni nella
posizione di provenienza
POSIZIONE
ECONOMICA B3
Specifiche
professionali:
· capacità
di coordinamento di unità operative con assunzione di
responsabilità dei risultati;
· gestione delle relazioni dirette con gli
utenti.
Contenuti
professionali di base:
- Lavoratore che, nell'ambito della
specifica professionalità tecnica
posseduta,
esegue la progettazione, realizzazione e collaudo
di
apparecchiature semplici , impianti e
macchinari, cura l'esecuzione e il
coordinamento degli interventi assegnati nel
rispetto delle procedure in
atto, effettua controlli, misurazioni e
rilievi, assicura l'attuazione e
il coordinamento operativo dei piani di
produzione, manutenzione, analisi,
rilevazione e studio, interpretando progetti tecnici da
realizzare.
- Lavoratore che, nei diversi settori di competenza, elabora dati
e
situazioni
complesse anche utilizzando
strumentazioni informatiche,
rilascia copie, estratti e certificati,
esplica attività di segreteria in
commissioni, attività di istruttoria sulla
base di procedure predefinite.
- Lavoratore che, nell'ambito della
specifica professionalità acquisita
e
per quanto di
competenza, cura
l'esecuzione di procedure
e di
elaborazioni del ciclo informatico,
predispone il manuale operativo,
assicura
i flussi operativi, realizza i programmi
curandone la
funzionalità e l'esecuzione
Accesso:
Dall'esterno:
mediante pubblico concorso.
Dall'interno:
con le modalità previste dall'art. 15, comma 1, lett. B) del
presente
CCNL:
- dalla posizione economica B1 verso la
posizione economica B3;
- dalla posizione economica B2 verso la
posizione economica B3.
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno: diploma di scuola
secondaria di 2° grado ed
eventuali
titoli professionali o abilitazioni
previsti dalla legge per lo
svolgimento
dei compiti assegnati.
Per il
personale interno proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 in
possesso dei
requisiti previsti per
l'accesso dall'esterno, non
è
richiesta
esperienza professionale maturata rispettivamente nelle suddette
posizioni.
Per il personale interno, anche in mancanza del
titolo di studio previsto
per l'accesso
dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito
necessario
per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i
titoli professionali o abilitativi per legge,
si fa riferimento ai
seguenti
requisiti:
- dalla
posizione economica B1, verso la posizione economica B3:
esperienza professionale di 8 anni nella
posizione di provenienza;
- dalla
posizione economica B2, verso la posizione economica B3:
esperienza professionale di 4 anni nella
posizione di provenienza.
AREA
FUNZIONALE C (ex 7, 8, 9).
Declaratoria.
Appartengono a
questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di
indirizzi generali,
per la conoscenza dei vari processi
gestionali,
svolgono, nelle
unità di livello non dirigenziale a cui
sono preposti,
funzioni
di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza
rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che
si caratterizzano
per il
loro elevato contenuto specialistico.
Tale
area prevede 3 posizioni economiche.
POSIZIONE
ECONOMICA C1
Specifiche
professionali:
· adeguate conoscenze ed esperienze
acquisite;
· organizzazione di attività;
· coordinamento, direzione ove previsto, di
unità organiche interne, di
gruppi di lavoro e di studio.
Contenuti
professionali di base:
- Lavoratore che, nel settore assegnato e
nell'ambito della specifica
professionalità posseduta, imposta e realizza progetti di fattibilità,
valuta, modifica e sceglie i materiali più
idonei per la propria attività,
svolge
studi e ricerche,
analizza anche nuove
metodiche per la
realizzazione dei programmi assegnati
all'unità che eventualmente dirige o
coordina.
- Lavoratore che può coordinare o dirigere unità
senza rilevanza
esterna
nei diversi settori di
competenza provvedendo agli adempimenti
previsti nell'ambito di normative generali,
emana direttive e istruzioni
specifiche per il raggiungimento degli
obiettivi assegnati.
- Lavoratore che , secondo la specifica
professionalità acquisita e per
quanto di specifica competenza, cura la
realizzazione dei programmi, e la
relativa revisione, ottimizzazione e
manutenzione, prefigura la struttura
hardware necessaria, propone le eventuali
modifiche e gestisce il software
di
base apportando le eventuali
modifiche, effettua l'analisi tecnica
delle
procedure, prepara e trasmette ai programmatori la
necessaria
documentazione per la stesura
dei programmi, gestisce
il centro
elaborazione e comunicazione dati, o
uno o più settori nei
quali è
ripartito.
- Lavoratore che, nell'ambito
dell'area tecnica assegnata, effettua
accertamenti, verifiche e controlli
funzionali nei vari settori operativi,
sorveglia l'esecuzione dei lavori
intervenendo ove necessario, cura la
predisposizione degli atti amministrativi di
competenza.
Accesso:
Dall'esterno:
mediante pubblico concorso.
Dall'interno:
con le modalità previste dall'art. 15, comma 1, lett. A) del
presente
CCNL:
- dalle posizioni B1, B2, B3, B3S verso la
posizione economica C1.
Requisiti:
Per l'accesso
dall'esterno: diploma di
laurea, diplomi di
studi
universitari coerenti con le professionalità da
selezionare ed eventuali
titoli professionali o abilitazioni previsti
dalla legge per
lo
svolgimento
dei compiti assegnati.
Per il
personale interno proveniente dalle posizioni economiche B1, B2, B3
e B3S
in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è
richiesta
esperienza professionale maturata rispettivamente nelle suddette
posizioni
.
Per il
personale interno non in
possesso dei requisiti per
l'accesso
dall'esterno, nel
caso in cui il titolo di studio previsto non
sia
requisito necessario
per lo svolgimento dell'attività professionale,
fatti salvi
i titoli professionali o
abilitativi per legge, purché in
possesso
del diploma di scuola secondaria superiore,
si fa riferimento ai
seguenti
ulteriori requisiti:
- dalla
posizione economica B1, verso la posizione economica C1:
esperienza professionale di 9 anni nella
posizione di provenienza;
- dalla
posizione economica B2, verso la posizione economica C1:
esperienza professionale di 7 anni nella
posizione di provenienza;
- dalle posizioni economiche B3 e B3S, verso
la posizione economica C1:
esperienza professionale di 5 anni nella
posizione di provenienza.
POSIZIONE
ECONOMICA C2
Specifiche
professionali:
· approfondite conoscenze teorico pratiche
dei processi gestionali;
· direzione, coordinamento di unità
operative;
· relazioni esterne, relazioni organizzative
interne di tipo complesso.
Caratteristiche
professionali di base:
- Lavoratori che dirigono o coordinano unità organiche anche
di
rilevanza
esterna, la cui responsabilità non è riservata a
dirigenti,
garantendo lo svolgimento dell'attività di
competenza, ovvero che svolgono
attività ispettive, di valutazione, di
controllo, di programmazione e di
revisione o, ancora, che effettuano studi ed
analisi, svolgono attività di
ricerca, studio e consulenza.
- Lavoratori che, nel campo informatico,
curano gli aspetti attuativi e
di ottimizzazione dei processi di IT,
definiscono le specifiche tecniche e
funzionali
relative al software, al sistema
e alla
rete, realizzano
prodotti di analisi, valutano prodotti software e
soluzioni hardware,
controllano gli standard di funzionamento.
Accesso:
Dall'esterno:
mediante pubblico concorso.
Dall'interno:
con le modalità previste dall'art. 15, comma 1, lett. B) del
presente
CCNL:
- dalle posizioni economiche C1, C1S verso la posizione economica C2.
Requisiti:
Per l'accesso
dall'esterno: diploma di
laurea, diploma di
studi
universitari coerenti con le professionalità da
selezionare ed eventuali
titoli professionali o abilitazioni previsti
dalla legge per
lo
svolgimento
dei compiti assegnati.
Per il personale interno proveniente dalle
posizioni economiche C1 e C1S
in possesso
dei requisiti previsti per
l'accesso dall'esterno, non
è
richiesta
esperienza professionale maturata nella suddetta posizione. .
Per il
personale interno non in
possesso dei requisiti per
l'accesso
dall'esterno, nel
caso in cui il titolo di studio previsto non
sia
requisito
necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti
salvi i
titoli professionali o abilitativi per legge, purché in possesso
del diploma di scuola secondaria superiore, si
fa riferimento ai seguenti
requisiti:
- dalle posizioni economiche C1 e C1S verso la posizione economica C2:
esperienza professionale di 4 anni nella
posizione precedente.
POSIZIONE
ECONOMICA C3
Specifiche
professionali:
· elevate conoscenze, capacità ed esperienze
consolidate;
· direzione e controllo di unità organiche con assunzione diretta di
responsabilità e risultati;
· relazioni esterne.
Caratteristiche
professionali di base:
- Lavoratori che, per le
specifiche professionalità, assumono
temporaneamente funzioni dirigenziali in
assenza del dirigente titolare;
dirigono o coordinano attività di vari
settori e strutture di livello non
dirigenziale; svolgono attività ispettive o
di valutazione di particolare
rilevanza;
ovvero, per l'elevato livello professionale, collaborano ad
attività specialistiche.
- Lavoratori che, nel campo informatico,
supportano le strutture utenti
nell'ideazione di soluzioni informatiche; coordinano e pianificano le
attività di sviluppo dei sistemi
informatici; coordinano e pianificano la
gestione
delle attività elaborative, ottimizzando il funzionamento dei
sistemi.
Accesso:
Dall'interno della
stessa area dalle posizioni economiche
C1, C1S, C2
sulla base
di criteri stabiliti
dall'Amministrazione
secondo le
procedure
di cui all'art. 15, lett. B, punto d)
del presente CCNL.
Requisiti:
Diploma di
laurea, diploma di
studi universitari coerenti
con le
professionalità da
selezionare ed eventuali
titoli professionali o
abilitazioni previsti
dalla legge per
lo svolgimento dei
compiti
assegnati.
Nel caso in cui il titolo di studio previsto non
sia requisito necessario
per lo
svolgimento dell'attività
professionale, fatti salvi i
titoli
professionali
o abilitativi per legge, purché in
possesso del diploma di
scuola
secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti requisiti:
- dalle
posizioni economiche C1 e C1S
verso la posizione economica
C3: esperienza professionale di 8 anni nella
posizione di provenienza;
- dalla
posizione economica C2 verso
la posizione economica
C3:
esperienza professionale di 4 anni nella
posizione di provenienza.
NORME
FINALI
1. Nella 1a applicazione i profili del
personale dipendente coincidono,
nelle
denominazioni, con quelli
di inquadramento previsti dal
DPR n.
1219/84 e dal DPR n. 44/90 all. 1-2-3, sino
all'applicazione dell'art. 13,
comma 5 del presente CCNL.
2. Ai fini del requisito dell'esperienza professionale
per l'ammissione
alle selezioni interne, per il personale
dipendente non in possesso dei
requisiti per l'accesso dall'esterno, nel
caso in cui il titolo di studio
previsto
non sia requisito necessario per
lo svolgimento dell'attività
professionale, fatti salvi i titoli professionali per legge purché
in
possesso del titolo di scuola secondaria
superiore, il periodo di servizio
maturato
nelle posizioni super di cui all'art. 17 è sommato al servizio
effettuato nelle posizioni economiche di
riferimento B3 e C1.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28,
comma 2 del D.lgs n. 29/93 e
successive
modificazioni e integrazioni, sono considerate equipollenti
all'ex
carriera direttiva le posizioni
economiche C1, C2 e
C3, per
l'accesso alle quali sia richiesto il
possesso del diploma di laurea.
TABELLA
B
TABELLA
B DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Qualifiche
funzionali Area Nuove posizioni
ex lege n. 312/80 economiche
I
II A A1
III
IV B1
V B B2
VI B3
VII C* C1
VIII comprensive dell'area C2
IX professionale e delle C3
posizioni
organizzative
* Nell'area C è compreso anche il personale dei ruoli ad esaurimento
che conserva il proprio trattamento
economico.
TABELLA
C
AREE E
POSIZIONI ECONOMICHE DI SVILUPPO
Importi
annui lordi per 12 mensilità
C** C1* C1S C2* C3 C3S
17.879.000 19.200.000 20.571.000
23.639.000 26.500.000
B B1* B2* B3* B3S
12.703.000 13.921.000 15.447.000
17.500.000
A A1* A1S
11.473.000 12.500.000
* Le posizioni contrassegnate dall'asterisco
riguardano i trattamenti
tabellari iniziali per le posizioni
d'accesso dall'esterno.
**
Nella stessa area sono ricompresi i dipendenti di cui al punto 1,
comma 1, lett. b).
TABELLA
D
Qualifica/livello Aumenti mensili (in lire)
dal 1.1.98
Ispettore generale r.e. 68.000
Direttore
divisione r.e. 63.000
IX
livello C3 55.000
VIII livello C2 49.000
VII
livello C1 45.000
VI
livello B3 42.000
V
livello B2 39.000
IV
livello B1 37.000
III
livello A1 35.000
TABELLA
D - BIS
Qualifica/livello Aumenti mensili (in lire)
dal
1.6.99
Ispettore generale r.e. 57.000
Direttore
divisione r.e. 53.000
IX
livello C3 46.000
VIII livello C2 41.000
VII
livello C1 38.000
VI
livello B3 35.000
V
livello B2 32.000
IV
livello B1 31.000
III
livello A1 29.000
TABELLA
E
AREE E
POSIZIONI ECONOMICHE DI SVILUPPO
Importi
annui lordi comprensivi di aumenti al 1° novembre 1998.
C** C1* C1S C2* C3 C3S
18.419.000 19.740.000 21.159.000
24.299.000 27.160.000
B B1* B2* B3* B3S
13.147.000 14.389.000 15.951.000
18.004.000
A A1* A1S
11.893.000 12.920.000
* Le posizioni contrassegnate dall'asterisco
riguardano i trattamenti
tabellari iniziali per le posizioni di
accesso dall'esterno.
**
Nella stessa area sono ricompresi i dipendenti di cui al punto 1,
comma 1, lett. b).
TABELLA
F
AREE E
POSIZIONI ECONOMICHE DI SVILUPPO
Importi
annui lordi comprensivi di aumenti al 1° giugno 1999.
C** C1* C1S C2* C3 C3S
18.875.000 20.196.000 21.651.000
24.851.000 27.712.000
B B1* B2* B3* B3S
13.519.000 14.773.000 16.371.000
18.424.000
A A1* A1S
12.241.000 13.268.000
* Le posizioni contrassegnate dall'asterisco
riguardano i trattamenti
tabellari iniziali per le posizioni
d'accesso dall'esterno.
**
Nella stessa area sono ricompresi i dipendenti di cui al punto 1, comma
1, lett. b).
TABELLA
G
AREA posizioni incrementi
economiche mensili lordi
dal 31.12.99
fascia
A
Isp. Gen. R.e. 14.000
Dir. Div. R.e. 14.000
C C-3 14.000
Ministero
del Lavoro
C-2 13.000
C-1 13.000
B B-3 11.000
B-2 10.000
B-1 7.000
A A-1 6.000
fascia
B
Isp. Gen. R.e. 35.000
Dir. Div. R.e. 32.000
C C-3 25.000
Ministero
della Difesa
C-2 23.000
C-1 21.000
B B-3 18.000
B-2 17.000
B-1 15.000
A A-1 14.000
fascia
C
Isp. Gen. R.e. 39.000
Dir. Div. R.e. 38.000
Ministero dei
Trasporti - Marina C C-3 34.000
mercantile,
Ministero della Sanità, C-2 30.000
Ministero
delle Politiche agricole,
C-1 26.000
Ministero
della Pubblica Istruzione, B B-3 23.000
Ministero
dei Lavori Pubblici,
B-2 21.000
Ministero
dell'Industria, Ministero
B-1 19.000
per i
Beni e le attività culturali, A A-1 17.000
Ministero
dell'Ambiente, Ministero
degli
Affari Esteri
Ai
dipendenti collocati nelle posizioni "Super" spetta la misura
dell'indennità
prevista per la categoria di riferimento.
Dichiarazione
congiunta n. 1.
Con riferimento
all'art. 16, comma
4, del presente CCNL le
parti
concordano che
nell'ambito delle procedure
concorsuali interne alle
singole amministrazioni indette per la copertura
dei posti vacanti, in
corso o
già programmate alla data di
entrata in vigore del
CCNL, si
intendono ricomprese
anche quelle avviate
sulla base degli
accordi
sottoscritti con le Amministrazioni in applicazione di
vigenti norme di
legge.
La parti,
altresì, concordano che, sono
fatti salvi i
processi di
riqualificazione
del personale delle amministrazioni in fase di riforma e
di riorganizzazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della
legge n. 549/95,
dell'art.
2 del D.lgs. n. 256/97, del D.lgs. n. 430/97, dell'art. 6 della
legge
n. 344/97 e dell'art. 12, comma 1,
lett. S, della legge n. 59/97.
Dichiarazione
congiunta n. 2.
Con
riferimento all'art. 4 che disciplina la contrattazione integrativa le
parti si
atterranno ai principi e alle disposizioni della legislazione
italiana e
comunitaria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,
per
perseguire i seguenti obiettivi:
1. promuovere le iniziative volte al miglioramento della salute e delle
condizioni di lavoro dei dipendenti, con ciò
favorendo la rimozione delle
diverse
cause che ancora
rallentano la piena
attuazione delle
disposizioni dei DD.lgs. nn. 626/94 e
242/96;
2. migliorare le condizioni di lavoro
attraverso iniziative volte alla
formazione
continua delle varie figure coinvolte nella gestione della
sicurezza nei luoghi di lavoro. A questo
scopo la formazione rientra nelle
finalità
prioritarie di utilizzo del fondo unico di amministrazione a
partire
dalla creazione di apposite figure di formatori che assicurino
la diffusione omogenea delle conoscenze e degli aggiornamenti;
3. prevedere
un livello omogeneo di
conoscenze di base per tutti
i
lavoratori
promuovendo, anche mediante
l'utilizzo di supporti
multimediali, l'autoapprendimento in forme
controllate;
4. assicurare la massima efficacia alle azioni dirette a migliorare i
livelli
di sicurezza e l'ambiente di lavoro, invitando le amministrazioni
ad adottare un'apposita programmazione che terrà conto, oltre che della
valutazione
dei rischi e
delle risorse disponibili, anche delle
indicazioni richieste ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.
Dichiarazione
congiunta n. 3.
Le parti
si danno atto
che, al momento
dell'emanazione del decreto
interministeriale
in attuazione della legge n. 146/98, che ridetermina gli
importi dell'indennità di amministrazione del
personale amministrativo
delle Commissioni Tributarie, le tabelle - di cui
all'art. 34, comma 2
lett. a)
del CCNL 16.5.95 e successive modificazioni -
si intendono
automaticamente integrate dalla nuova tabella relativa
al personale del
Ministero
delle Finanze - Commissioni Tributarie, con le decorrenze e gli
importi
previsti dalla normativa di riferimento.
Dichiarazione
congiunta n. 4.
Con riferimento all'art. 13, comma 1, lett. b e
all'art. 37, comma 1, le
parti concordano che nella separata area dei
professionisti, da istituire
nell'ambito
dell'arca C prevista dal nuovo sistema di classificazione del
personale,
si intendono ricomprese tutte le figure professionali, tecnico
scientifiche e di
ricerca di cui all'art. 11, comma 4, lett.
d), della
legge
n. 59/97 e dall'art. 1, comma 3 del relativo decreto legislativo di
attuazione
n. 396/97.
Resta inteso
che le professionalità da includere
nell'area saranno
individuate
mediante le procedure definite nell'art. 37 del presente CCNL.
Dichiarazione
congiunta n. 5.
Le parti
concordano che, per gli
adempimenti negoziali anteriori alla
stipula del presente contratto, i relativi termini
si intendono prorogati
di 4
mesi.