Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

COMPARTO MINISTERI 1998 - 2001

 

 

 

Parte I

 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

  

Capo I

 

Art. 1 - Campo di applicazione.

 

1.    Il  presente  CCNL si applica a tutto il personale con  rapporto  di

  lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti,

  dipendente dalle amministrazioni  del comparto di cui all'art. 3 del CCNL

  quadro  sulla  definizione  dei  comparti di  contrattazione  collettiva

  stipulato il 2.6.98.

 

2.    Il  presente contratto si applica, altresì, al personale  dipendente

  dall'amministrazione  penitenziaria,  in  relazione  a  quanto  previsto

  dall'art.  41  della  legge  27.12.97 n. 449,  nonché  al  personale  di

  nazionalità  italiana  assunto con contratto a tempo  indeterminato  dal

  Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli

  Istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi del DPR 5.1.67 n. 18 e

  ai  sensi della legge n. 401/90 e al personale UNEP dell'amministrazione

  giudiziaria, salvo eventuali norme di raccordo per l'adeguamento   della

  disciplina di particolari istituti.

 

3.    Al  personale amministrativo assunto presso le Agenzie per l'impiego

  di cui alla legge n. 56/87, si applica il presente CCNL fino all'effettivo

  trasferimento  al  comparto  Regioni  ed  Enti Locali, di cui al D.lgs. n.

  469/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

4.    Nella  provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL è suscettibile

  di essere  integrato ai sensi del D.lgs. 9.9.97 n. 354 per le materie ivi

  previste.

 

5.    Il  riferimento al D.lgs. 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni  e

  integrazioni apportate dal D.lgs. 4.11.97 n. 396 e dal D.lgs. 31.3.98 n.

  80,  è riportato nel testo del presente contratto come D.lgs. n. 29/93.

 

 

 

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione

         del contratto.

 

1.    Il  presente  contratto concerne il periodo 1°  gennaio  1998  -  31

  dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino

  al 31 dicembre 1999 per la parte economica.

 

2.    Gli  effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data  di

  stipulazione,   salvo  diversa  prescrizione  del  presente   contratto.

  L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni

  interessate con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.

 

3.    Gli  istituti  a  contenuto  economico  e  normativo  con  carattere

  vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie

  entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

 

4.   Il presente contratto, alla scadenza,  si rinnova tacitamente di anno

  in  anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera

  raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. In  caso  di

  disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore

  fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

 

5.    Per  evitare  periodi di vacanza contrattuale, le  piattaforme  sono

  presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo

  e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali

  non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

 

6.    Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data  di

  scadenza  della parte economica del presente contratto o a 3 mesi  dalla

  data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del

  comparto  sarà  corrisposta la relativa indennità, secondo  le  scadenze

  previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23.7.93. Per l'erogazione

  di  detta  indennità si applica la procedura dell'art. 52, comma  1  del

  D.lgs. n. 29/93.

 

7.    In  sede  di  rinnovo  biennale, per la determinazione  della  parte

  economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato

  sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella

  effettiva  intervenuta nel precedente biennio, secondo  quanto  previsto

  dall'accordo di cui al comma precedente.

 

 

 

Titolo II - RELAZIONI SINDACALI

 

Capo I

 

Art. 3 - Obiettivi e strumenti.

 

1.    Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni

  delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è riordinato

  in  modo  coerente  con  l'obiettivo  di  contemperare  l'interesse  dei

  dipendenti  al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla  crescita

  professionale  con  l'esigenza delle amministrazioni di  incrementare  e

  mantenere  elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi  erogati  alla

  collettività.

 

2.   Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di

  relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:

 

a)   contrattazione collettiva la quale, oltre che a livello nazionale, si

  svolge  a livello di amministrazione, con la contrattazione integrativa,

  sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto. Essa si

  svolge  in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle  parti,

  salvo quanto previsto dall'art. 49 del D.lgs. n. 29/93;

b)     partecipazione,  che  a  sua  volta  si  articola  negli   istituti

  dell'informazione, concertazione e consultazione e che  può  avere  come

  strumento applicativo la costituzione di apposite Commissioni;

c)   interpretazione autentica dei contratti collettivi.

 

 

 

Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa.

 

1.    Le  parti  di cui all'art. 10 sottoscrivono il contratto  collettivo

  integrativo con le risorse del fondo  previste dall'art. 31,  al fine di

  incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere  i

  processi di riorganizzazione e d'innovazione tecnologica e organizzativa.

 

 

2.     Il   contratto  collettivo  integrativo   regola   i   sistemi   di

  incentivazione  del personale  sulla base di obiettivi  e  programmi  di

  incremento  della  produttività  e di miglioramento  della  qualità  del

  servizio, definisce i criteri generali  delle metodologie di valutazione

  basate  su  indici  e  standard di valutazione e  indica  i  criteri  di

  ripartizione delle risorse del fondo unico di amministrazione fra le varie

  finalità di utilizzo indicate nell'art. 32.

 

 

3.    In  sede  di  contrattazione  collettiva  integrativa  e  decentrata

  possono prioritariamente essere, altresì, regolate le seguenti materie:

 

A)   A livello di singola Amministrazione:

 

-      le  linee  di  indirizzo  generale  per  l'attività  di  formazione

  professionale,  riqualificazione  e  aggiornamento  del  personale   per

  adeguarlo ai processi di innovazione;

-     i  riflessi  delle  innovazioni  tecnologiche  e  organizzative  dei

  processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità

  del  lavoro e sulla professionalità del lavoro e dei dipendenti in  base

  alle esigenze dell'utenza;

-    accordi di mobilità;

-     le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento

  dell'ambiente di lavoro;

-    le pari opportunità per le finalità indicate nell'art. 7 del presente

  CCNL, nonché per quelle della legge 10.4.91 n. 125;

 

  Le  materie di contrattazione collettiva integrativa previste dal  punto

  A)  sono integrate da quelle previste nell'art. 20, comma 1, lett. a)  e

  all'art. 25 del presente CCNL.  La contrattazione in tema di mobilità  e

  dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene  al

  momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.

  E'  demandata al contratto collettivo integrativo l'articolazione  delle

  tipologie  dell'orario di lavoro di cui all'art. 19  del  CCNL  16.5.95.

  Decorsi  30  giorni  dall'inizio delle trattative senza  che  sia  stato

  raggiunto  l'accordo  le  parti  riassumono  la  rispettiva  libertà  di

  iniziativa.

 

B)    Presso  ogni  sede  centrale  o sede distaccata  di  amministrazione

  centrale e ufficio periferico individuato come sede di contrattazione  a

  seguito dell'elezione delle RSU:

 

-     applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal

  comma 2;

-     i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità,

  delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione

  nei  luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie  per facilitare  il

  lavoro dei dipendenti disabili;

-     modalità  attuative  dei  criteri in materia  di  mobilità  esterna,

  definiti a livello di Ministero;

-    l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'art.

  19 del CCNL 16.5.95.

 

 

4.    Le  componenti  salariali da attribuire a livello di  contrattazione

  integrativa  sono  comunque  correlate  ai  risultati  conseguiti  nella

  realizzazione dei citati programmi.

 

 

5.    Fermi  restando i principi di comportamento delle parti  durante  le

  trattative,  indicati  nell'art.  11, sulle  materie   non  direttamente

  implicanti  l'erogazione di risorse destinate al  trattamento  economico

  accessorio,  decorsi  30 giorni dall'inizio delle trattative,  le  parti

  riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

 

 

6.    I  contratti  di  cui  al presente articolo non  possono  essere  in

  contrasto  con vincoli risultanti dai contratti collettivi  nazionali  o

  comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1. Le

  clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

 

 

 

Art. 5 -  Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto

collettivo integrativo.

 

1.    I  contratti collettivi integrativi  hanno durata quadriennale e  si

  riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello  da

  trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le  materie previste

  dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione

  diversi   essendo   legate   a   fattori   organizzativi    contingenti.

  L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede  di

  contrattazione integrativa con cadenza annuale.

 

2.    L'amministrazione  provvede a costituire  la  delegazione  di  parte

  pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro 30 giorni  da

  quello successivo alla data  di stipulazione del presente contratto e  a

  convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 8, comma 1, per l'avvio

  del negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme.

 

3.    Il  controllo  sulla  compatibilità dei costi  della  contrattazione

  collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dai nuclei

  di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine, l'ipotesi

  di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è

  inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall'apposita relazione

  illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi,  il

  contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica

  la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante.

  In  caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa  deve

  essere ripresa entro 5 giorni.

 

4.   I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole

  circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi

  conservano  la  loro  efficacia fino alla  stipulazione  dei  successivi

  contratti.

 

5.   Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro 5 giorni

  dalla  sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle

  modalità  di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti

  annuali e pluriennali di bilancio.

   

   

   

Art. 6 - Sistema di partecipazione.

 

A)   INFORMAZIONE

 

1.    Ciascuna  amministrazione  fornisce - anche a richiesta -  tutte  le

  informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

 

2.    L'informazione  preventiva è fornita nelle  seguenti  materie  e  ai

  soggetti   sottoindicati,  inviando  tempestivamente  la  documentazione

  necessaria:

 

1)   ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:

 

a)    definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei

  carichi di lavoro;

b)   verifica periodica della produttività degli uffici;

c)   definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;

d)   criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici;

e)   criteri di massima  riguardanti l'organizzazione del lavoro;

f)   implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dei Ministeri;

g)    elevazione  del contingente da destinare ai contratti di  lavoro   a

  tempo parziale, di cui all'art. 21, comma 10;

h)   introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle

  amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;

i)    concessione  in  appalto  di  attività proprie  dell'Amministrazione

  nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;

l)   iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del

  personale;

m)   programmi di formazione del personale;

n)   misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

2)   ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:

 

a)    definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei

  carichi di lavoro;

b)   verifica periodica della produttività dell'ufficio/ente;

c)      criteri    generali   per   l'organizzazione   e   la   disciplina

  dell'ufficio/ente;

d)     criteri   di  massima  riguardanti  l'organizzazione   del   lavoro

  dell'ufficio/ente;

e)   introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle

  amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione  del  lavoro

  dell'ufficio/ente;

f)   programmi di formazione del personale;

g)    misure  programmate in materia di igiene e sicurezza nei  luoghi  di

  lavoro.

 

 

3.    Le  amministrazioni, nelle  materie aventi per oggetto gli  atti  di

  gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, nonché su  tutte

  quelle   demandate   alla  contrattazione,  forniscono   un'informazione

  successiva:

 

1)   ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:

  

a)   stato dell'occupazione e politiche degli organici;

b)    parametri  e  risultati concernenti la qualità  e  produttività  dei

  servizi prestati;

c)   distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;

d)   attuazione dei programmi di formazione del personale;

e)   misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f)   andamento generale della mobilità del personale;

g)   qualità del servizio e rapporti con l'utenza;

h)    distribuzione  complessiva del fondo unico  di  amministrazione,  ai

  sensi dell'art. 31;

i)     distribuzione  delle  ore  di  lavoro  straordinario   e   relative

  prestazioni;

 

2)   ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:

 

a)   stato dell'occupazione e politiche dell'organico dell'ufficio/ente;

b)    parametri  e  risultati concernenti la qualità  e  produttività  del

  servizio prestato nell'ufficio/ente;

c)   distribuzione complessiva dei carichi di lavoro nell'ufficio/ente;

d)      attuazione    dei   programmi   di   formazione   del    personale

  dell'ufficio/ente;

e)   misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro/ente;

f)     distribuzione  delle  ore  di  lavoro  straordinario   e   relative

  prestazioni nell'ufficio/ente.

 

  Per  l'informazione  di  cui al presente comma sono  previsti  almeno  2

  incontri  annuali, in relazione al quale l'Amministrazione  fornisce  le

  adeguate   informazioni  sulle  predette  materie  alle   organizzazioni

  sindacali interessate.

  

 

B)   CONCERTAZIONE

 

1.    La  concertazione è attivata, mediante richiesta  scritta,  entro  3

  giorni dal ricevimento dell'informazione di cui alla lett. A) del presente

  articolo, dai  soggetti e nelle materie sottoindicate:

 

1)   dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1 per:

 

a)   la definizione dei criteri sui carichi di lavoro;

b)   la verifica periodica della produttività degli uffici;

c)    le  implicazioni  dei  processi generali di  riorganizzazione  delle

  amministrazioni;

 

2)   dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:

 

a)   la definizione dei criteri sui carichi di lavoro dell'ufficio;

b)   la verifica periodica della produttività dell'ufficio.

 

 

2.   Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie previste nell'art.

  20, comma 1, lett. b).

 

 

3.   La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48

  ore dalla data di ricezione della richiesta;  durante la concertazione le

  parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità,

  correttezza e trasparenza.

 

 

4.    Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo

  mediante  un confronto che deve, comunque, concludersi entro il  termine

  massimo di 30 giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione

  è  redatto  verbale dal quale risultino le posizioni delle  parti  nelle

  materie oggetto della stessa.

 

 

C)   CONSULTAZIONE

 

1.   La consultazione è attivata prima dell'adozione degli atti interni di

  organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è  facoltativa.

  Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i

  soggetti di seguito indicati:

 

1)   soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:

 

a)    organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la

  variazione delle dotazioni    organiche;

b)    modalità  per  la periodica designazione dei rappresentanti  per  la

  composizione del collegio  arbitrale delle procedure disciplinari   sino

  all'entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione

  ed arbitrato di cui  all'art. 35 del presente CCNL;

c)    elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo

  pieno a tempo parziale di cui all'art. 21, comma 10;

 

2)   i soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:

 

a)    organizzazione e disciplina dell'ufficio, nonché la consistenza e la

  variazione delle dotazioni    organiche.

 

 

2.    E',  inoltre,  prevista la consultazione del rappresentante  per  la

  sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626.

 

 

D)   FORME DI PARTECIPAZIONE

 

1.     Al   fine   di  favorire  un  ordinato  governo  dei  processi   di

  ristrutturazione dei ministeri conseguenti all'applicazione della legge n.

  59/97, sono costituiti presso ogni Amministrazione appositi Comitati, tra

  cui   quello   previsto  dall'art.  7,   composti   dai   rappresentanti

  dell'Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali  aventi  titolo.

 

2.    In  tali  Comitati  le  parti esaminano  e  verificano  i  risultati

  dell'azione dell'Amministrazione  registrano le convergenze sulle linee di

  indirizzo     per    la    riorganizzazione   e   la    ristrutturazione

  dell'Amministrazione. Di tale attività, correlata dai dati raccolti sulle

  predette  materie, viene data comunicazione semestrale  al  Dipartimento

  della Funzione Pubblica.

 

3.     Presso   ogni   Ministero  sarà  costituita   una   Conferenza   di

  rappresentanti  dell'Amministrazione e  delle  organizzazioni  sindacali

  abilitate  alla contrattazione integrativa, nel corso della  quale  sono

  esaminate 2 volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia  di

  organizzazione e gestione dell'amministrazione, con particolare riguardo

  ai  sistemi  di  verifica  dei risultati in termini  di  efficienza,  di

  efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.

 

4.    Per  l'approfondimento di specifiche problematiche,  in  particolare

  concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza

  del  lavoro,  i  servizi  sociali, il sistema   della  partecipazione  è

  completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, in relazione alle

  dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse,

  Commissioni  bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere

  dati relativi alle predette materie - che l'amministrazione  è tenuta  a

  fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.

 

5.    La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non

  hanno  funzioni  negoziali, è paritetica e deve comprendere  un'adeguata

  rappresentanza femminile.

 

 

 

Art. 7 - Comitato pari opportunità.

 

1.    I  Comitati  per  le  pari  opportunità, istituiti  presso  ciascuna

  amministrazione,   nell'ambito delle forme  di  partecipazione  previste

  dall'art. 6, lett. d),  svolgono i seguenti compiti:

 

a)    raccolta  dei dati relativi alle materie di propria competenza,  che

  l'amministrazione è tenuta a fornire;

b)    formulazione  di proposte in ordine ai medesimi temi anche  ai  fini

  della contrattazione integrativa, di cui all'art. 4, comma 3, lett. A;

c)    promozione  di iniziative volte ad attuare le direttive  comunitarie

  per  l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle  persone  nonché

  azioni positive, ai sensi della legge n. 125/91.

 

 

2.    I  Comitati,   presieduti da 1 rappresentante  dell'amministrazione,

  sono   costituiti   da  1  componente  designato   da   ciascuna   delle

  organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un

  pari  numero  di  funzionari in rappresentanza dell'amministrazione.  Il

  presidente  del  Comitato designa 1 vicepresidente. Per ogni  componente

  effettivo è previsto 1 componente supplente.

 

 

3.    Nell'ambito  dei vari livelli di  relazioni sindacali  previsti  per

  ciascuna delle materie sottoindicate,  sentite le  proposte formulate dai

  Comitati  pari opportunità, sono previste misure per favorire  effettive

  pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale:

 

-      accesso   e  modalità   di  svolgimento  dei  corsi  di  formazione

  professionale;

-     flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei  servizi

  sociali nella fruizione del part-time;

-     perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel

  sistema classificatorio;

-    processi di mobilità.

 

 

4.     Le   amministrazioni  favoriscono  l'operatività  dei  Comitati   e

  garantiscono  tutti  gli  strumenti idonei  al  loro  funzionamento.  In

  particolare,  valorizzano e pubblicizzano con ogni  mezzo,   nell'ambito

  lavorativo,  i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono

  tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici

  all'interno delle amministrazioni.

 

 

5.    I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata

  di  un  quadriennio  e  comunque fino alla  costituzione  dei  nuovi.  I

  componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo

  mandato.

 

 

 

Capo II - I SOGGETTI SINDACALI

 

ART. 8 - SOGGETTI SINDACALI TITOLARI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

 

1.    I  soggetti  sindacali titolari della contrattazione integrativa  di

  amministrazione  di   cui  all'art.  4,  comma  3,  lett.  A)  sono   le

  organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto.

 

2.   I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di cui

  all'art. 4, comma 3, lett. B)  sono:

 

-    le  R.S.U.;

-     le organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del

  CCNL.

 

 

 

Art. 9 - Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali.

 

1.    La titolarità  dei permessi sindacali nel luogo di lavoro, così come

  previsto  dall'art.  10,  comma 1 dell'accordo   collettivo  quadro  sui

  distacchi,   aspettative  e  permessi  nonché  sulle  altre  prerogative

  sindacali,  sottoscritto  il 7.8.98, compete con  le  modalità  e  nelle

  quantità previste dall'accordo stesso ai seguenti soggetti:

 

a)    componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)  elette  ai

  sensi   dell'accordo   collettivo  quadro  per  la  costituzione   delle

  rappresentanze  sindacali unitarie per il personale dei  comparti  delle

  pubbliche  amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento

  elettorale, stipulato il 7.8.98;

b)   dirigenti sindacali:

 

-     dei  terminali  di  tipo  associativo delle  associazioni  sindacali

  rappresentative che dopo l'elezione delle RSU siano rimasti operativi nei

  luoghi di lavoro;

-       delle   organizzazioni  sindacali  firmatarie  aventi   titolo   a

  partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art.

  8, comma 1;

-     componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni  e

  organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non  collocati  in

  distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti

  di cui alla lett. a) e ai 2 precedenti alinea.

 

 

2.    Per  le  altre prerogative si rinvia a quanto previsto  dall'accordo

  quadro di cui al comma 1.

 

 

 

Art. 10 - Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa.

 

1.     La  delegazione  trattante  per  la  contrattazione  integrativa  è

  costituita:

 

I - A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE

 

a)   Per la parte pubblica:

 

-    dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;

-      da   una   rappresentanza  dei  dirigenti  titolari  degli   uffici

  direttamente interessati alla trattativa;

 

b)    per  la parte  sindacale  è composta dai soggetti sindacali  di  cui

  all'art. 8, comma 1;

 

II - NELLE SEDI CENTRALI  O SEDI DISTACCATE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI

     E NEGLI UFFICI PERIFERICI  INDIVIDUATI COME SEDE DI CONTRATTAZIONE

              INTEGRATIVA:

 

a)   per la parte pubblica:

 

-     dal  titolare  del  potere  di  rappresentanza  dell'amministrazione

  nell'ambito dell'ufficio o  da un suo delegato;

-    da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e

  tenuti all'applicazione del contratto.

 

b)   per la parte sindacale, dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2.

 

 

2.     Le   amministrazioni   del   comparto  possono   avvalersi,   nella

  contrattazione collettiva integrativa, dell'attività di rappresentanza e

  di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche

  amministrazioni (ARAN).

 

 

 

Capo III - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

 

Art. 11 - Clausole di raffreddamento.

 

1.    Il  sistema  delle relazioni sindacali è improntato ai  principi  di

  responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti e

  orientato alla prevenzione dei conflitti.

 

2.   Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato

  relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative

  unilaterali  né procedono ad azioni dirette e compiono ogni  ragionevole

  sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.

 

3.    Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione

  o  la  consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle

  materie oggetto delle stesse.

 

 

 

Art. 12 - Interpretazione autentica dei contratti.

 

1.     Qualora  insorgano  controversie  aventi  carattere  di  generalità

  sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le

  parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente

  il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo,  stipulato

  con   le  procedure  di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 29/93 e successive

  integrazioni e modificazioni o quelle previste dall'art. 5 del  presente

  CCNL,  sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza

  del contratto.

 

2.    La  medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di  una

  delle parti.

 

 

 

Parte II - ORDINAMENTO PROFESSIONALE

 

Titolo I - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

 

Art. 13 - Aree di inquadramento.

 

1.    Il  nuovo  sistema  di classificazione del personale,  improntato  a

  criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli

  organizzativi, si basa sui seguenti elementi:

 

a)   accorpamento delle attuali 9 qualifiche funzionali in 3 aree:

 

Area A - comprendente i livelli dal I al III;

Area B - comprendente i livelli dal IV  al VI;

Area C - comprendente i livelli dal VII al IX e il personale del ruolo

         ad esaurimento;

 

b)    istituzione   nell'area C  di una separata area dei  "professionisti

  dipendenti", nella quale confluiscono i lavoratori inquadrati nella VII,

  VIII e IX qualifica che espletano un'attività che richiede, in base alla

  laurea, l'abilitazione all'esercizio della professione e/o l'iscrizione ad

  albi professionali;

c)    previsione  nella  medesima area C di posizioni  organizzative   che

  richiedono svolgimento di funzioni di elevata responsabilità.

 

 

2.     Le   aree  sono  individuate  mediante  le  declaratorie  riportate

  nell'allegato A) che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per

  l'inquadramento   nell'area,  corrispondenti  a  livelli   omogenei   di

  competenze.

 

 

3.    I  profili collocati nelle aree secondo l'allegato A) descrivono  il

  contenuto professionale di attribuzioni specifiche  relative all'area di

  appartenenza.  All'interno della stessa area i profili caratterizzati da

  mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e

  di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse.

 

 

4.    Ogni  dipendente  è inquadrato, in base all'ex qualifica  e  profilo

  professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove

  questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall'art. 56 del

  D.lgs.  n. 29/93, tutte le mansioni considerate equivalenti  nel livello

  economico di appartenenza. nonché le  attività strumentali e complementari

  a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito.

 

 

5.    L'individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o

  ricollocazione di quelli esistenti nelle aree - in relazione alle proprie

  esigenze   organizzative  -  è  definita  da  ciascuna  amministrazione,

  nell'ambito della contrattazione integrativa a livello di amministrazione

  con  le organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del presente

  CCNL e con l'assistenza dell'ARAN.

 

 

 

Art. 14 - Accesso dall'esterno.

 

1.    L'accesso  alle posizioni delle varie aree, secondo  le  indicazioni

  della  declaratoria  allegato  A),   avviene   attraverso  le  procedure

  concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro  di

  cui alla legge n. 56/87, secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs n.

  29/93  e  dall'art. 45, comma 11, del D.lgs  n. 80/98, le  quali  devono

  garantire un adeguato accesso dall'esterno.

 

 

 

Art. 15 - Passaggi interni.

 

1.   I passaggi interni nel sistema di classificazione possono avvenire:

 

A)   TRA LE AREE con le seguenti procedure:

 

a)    I  passaggi  dei  dipendenti  da un'area   alla  posizione  iniziale

  dell'area immediatamente superiore avviene dall'interno  nel rispetto del

  punto 2, mediante procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità

  e/o della professionalità richiesta previo superamento di  corso-concorso

  con   appositi criteri stabiliti  dall'amministrazione con le  procedure

  indicate nell'art. 20.

b)   Alle  predette procedure selettive è consentita la partecipazione del

  personale dipendente in deroga ai relativi titoli di studio - fatti salvi

  i  titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso di

  requisiti professionali richiesti per l'ammissione al concorso  pubblico

  indicati nelle  declaratorie di cui all'allegato A).

 

B)   ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure:

 

a)    I  contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni  economiche

  interne   all'area  sono  modificabili,  in  relazione   alle   esigenze

  organizzativo/  funzionali  dell'amministrazione  o  ad   obiettivi   di

  riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili, con le

  procedure previste dall'art. 20.

b)    Il  passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra  all'interno

  dell'area avverrà  nei limiti dei posti di cui ai  contingenti  previsti

  dal  comma  1,   mediante  percorsi  di qualificazione  e  aggiornamento

  professionale con esame finale, al termine dei quali sarà  definita  una

  graduatoria  per  la cui formulazione sarà considerato,  in  ogni  caso,

  elemento  determinante  la  posizione  economica  di  provenienza.  Sono

  considerati altresì elementi utili, l'esperienza professionale acquisita e

  il possesso di titoli di studio  e professionali  coerenti con i processi

  di riorganizzazione o innovazione tecnologica.

c)    Le  Amministrazioni possono bandire concorsi pubblici o avviare  gli

  iscritti  nelle  liste di collocamento anche per i  posti  di  cui  alla

  presente  lett. B) solo se la selezione stessa ha avuto esito negativo o

  se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare.

d)    Sono  riservati  esclusivamente al personale dipendente  i  passaggi

  interni all'area C, per la posizione economica C3 sulla base dei criteri

  previsti dall'Amministrazione con le procedure di cui all'art. 20.

 

 

2.    I  passaggi  di  cui  alle lett. A e B avvengono  nei  limiti  della

  dotazione organica e dei contingenti in essa previsti, nel rispetto della

  programmazione triennale del fabbisogno del personale  per le assunzioni

  dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e con le medesime  regole

  di cui  agli art. 6  del D.lgs. n. 29/93.

 

 

 

Art. 16 - Norme di prima applicazione.

 

1.    Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente

  contratto  è inserito nel  nuovo sistema di classificazione con  effetto

  automatico dalla stessa data mediante l'attribuzione dell'area  e  della

  posizione  al  suo interno secondo la tabella all. B di  corrispondenza,

  senza incremento di spesa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

 

2.    Dalla  data indicata nel comma 1 al personale già appartenente  alle

  qualifiche  funzionali I e II, inquadrato nell'area A) è  attribuito  il

  trattamento economico tabellare iniziale dell'ex III qualifica funzionale.

 

3.    Le dotazioni organiche di ciascuna Amministrazione restano invariate

  e  i relativi contingenti sono attribuiti con i medesimi criteri e senza

  incremento di spesa, ai nuovi livelli ed aree in base all'allegata tabella

  B.

 

4.    Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali

  interne  alle singole amministrazioni indette per la copertura di  posti

  vacanti,  in  corso  ovvero  già  programmate,  in  base  alle   vigenti

  disposizioni,  alla  data  di entrata in vigore  del  presente  CCNL.  I

  vincitori   sono  automaticamente  inquadrati  nel  nuovo   sistema   di

  classificazione,  nella posizione ove risulta confluita  quella  cui  si

  riferisce  la procedura selettiva o concorsuale con effetto  dalla  data

  stabilita nel contratto individuale.

 

5.    Al  personale assunto dall'esterno a seguito delle procedure di  cui

  all'art. 14  è attribuito il trattamento tabellare riportato nella tabella

  C, corrispondente - nella declaratoria dell'allegato. A - alla posizione

  cui si riferisce il profilo professionale della selezione.

 

6.   Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi

  dell'art.  15  le amministrazioni comunicano per iscritto ai  dipendenti

  interessati  il  nuovo  inquadramento conseguito,  nonché  le  eventuali

  modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate.

 

7.    Le  parti  si danno atto che il riordino del sistema classificatorio

  attuato  con  il  presente  contratto  determina  la  necessità  per  le

  amministrazioni di una nuova riorganizzazione del lavoro che, nel  tener

  conto  delle  nuove  flessibilità contenute nelle  declaratorie  di  cui

  all'allegato A, valorizzi la professionalità e l'esperienza acquisita dai

  dipendenti collocati nella posizione iniziale dell'area C (posizione C1,

  corrispondente all'ex VII qualifica), anche in mancanza  del  titolo  di

  studio richiesto dalle declaratorie stesse per consentire la progressione

  verso  la  posizione  economica C2, nei limiti dei contingenti  ad  essa

  destinati ai sensi dell'art. 15.

 

8.   Le parti ritengono, pertanto, necessario acquisire ulteriori elementi

  istruttori quali-quantitativi idonei ad individuare con apposita clausola

  i requisiti di accesso che - in via transitoria ed eccezionale - possano

  essere  ritenuti  equivalenti  a quelli previsti  -  nelle  declaratorie

  dell'allegato A, per la posizione economica C2, al fine di ammettere alle

  selezioni indicate nel comma 1 - indette in prima applicazione del sistema

  classificatorio - anche i dipendenti appartenenti alla posizione C1 che ne

  risultassero in possesso.

 

9.    Tale  istruttoria sarà portata a termine a cura dell'ARAN  entro  il

  31.12.98, ai fini del negoziato di cui all'art. 35, comma 1 e, comunque,

  in tempo utile prima dell'avvio delle selezioni.

 

 

 

Capo II - PROGRESSIONE ECONOMICA

 

Art. 17 - Sviluppi economici all'interno delle aree.

 

1.    Nelle aree A e B  è previsto uno sviluppo economico per la posizione

  apicale.  Analogo  sviluppo è previsto anche per la posizione  economica

  iniziale  e per quella apicale dell'area C. Tali sviluppi, come indicato

  nella  tabella C, sono denominati "super", assumendo rispettivamente  la

  sigla "A1 S", "B3 S", "C1 S", "C3 S".

 

2.    Gli sviluppi economici  sono progressione  della posizione economica

  apicale o iniziale di riferimento e sono attribuiti sulla base di criteri

  -  definiti  nel  contratto collettivo integrativo di amministrazione  -

  ispirati   alla   valutazione   dell'impegno,   della   prestazione    e

  dell'arricchimento professionale acquisito, anche attraverso  interventi

  formativi e di aggiornamento.

 

 

 

Art. 18 - Posizioni organizzative.

 

1.    Nell'ambito  dell'area C le Amministrazioni,  sulla  base  dei  loro

  ordinamenti e in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai

  dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell'ambito  delle

  funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata

  responsabilità, che comportano l'attribuzione di una specifica indennità.

 

2.     Tali   posizioni  organizzative  possono  riguardare  settori   che

  richiedono l'esercizio di:

 

-     funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate  da  un

  elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;

-     attività  con  contenuti di alta professionalità e  specializzazione

  correlate al possesso di titoli universitari;

-     attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza

  e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

 

3.    Il   valore  dell'indennità di cui al comma 1) è ricompreso  tra  un

  minimo di £. 2.000.000 e un  massimo di £. 5.000.000, annui lordi  per 13

  mensilità in relazione alle risorse disponibili nel fondo di cui all'art.

  31.

 

 

 

Art. 19 - Conferimento e revoca delle posizioni organizzative.

 

1.   Possono procedere all'individuazione delle posizioni organizzative le

  amministrazioni che abbiano realizzato:

 

-    l'attuazione  dei  principi  di  razionalizzazione previsti dal D.lgs

  n. 29/93, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e 14;

-     la  ridefinizione  delle strutture organizzative e  delle  dotazioni

  organiche;

-     l'istituzione e l'attivazione dei servizi di controllo interno o dei

  nuclei di valutazione, determinando i criteri generali e le procedure per

  il   conferimento  e  la  revoca  degli  incarichi  per   le   posizioni

  organizzative.

 

2.    Gli  incarichi  sono  conferiti dai dirigenti  con  atto  scritto  e

  motivato, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle

  capacità  professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche

  dei programmi da realizzare.

 

3.    Gli  incarichi possono essere revocati con atto scritto e  motivato,

  prima  della scadenza, a seguito di:

 

-    inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento;

-    intervenuti mutamenti organizzativi;

-    accertamento di risultati negativi.

 

4.    La  revoca  dell'incarico  comporta  la  perdita  dell'indennità  di

  posizione e la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo  di

  appartenenza.

 

5.   La valutazione dei risultati delle attività svolte dai dipendenti cui

  sono stati conferiti gli incarichi avviene di norma con cadenza annuale in

  base  a  criteri  e  procedure  definite preventivamente  dalle  singole

  amministrazioni.

 

 

 

Capo III

 

Art. 20 - Relazioni sindacali del sistema classificatorio.

 

1.    Nell'ambito  del  sistema classificatorio sono previsti  i  seguenti

  livelli di relazioni sindacali nelle materie sottoindicate.

 

A)   CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA:

 

-      determinazione  dei  criteri  generali  per  la  definizione  delle

  procedure per le selezioni di cui all'art. 15, lett. B);

 

B)   INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE:

 

a)    individuazione dei contingenti  destinati alle selezioni interne  ai

  sensi dell'art. 15;

b)    determinazione  dei  criteri  generali  per  la  definizione   delle

  procedure di selezione interna di  cui al  medesimo  art. 15, lett. A);

c)   con riferimento agli artt. 17 e 18:

 

-     criteri generali per il conferimento  e la revoca degli incarichi di

  posizione organizzativa;

-     graduazione  delle posizioni organizzative ai fini dell'attribuzione

  della relativa indennità;

-     criteri  e procedure di valutazione periodica delle attività  svolte

  dai   dipendenti   interessati  nonché   le   necessarie   garanzie   di

  contraddittorio.

 

 

2.    Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo

  mediante  un confronto che deve, comunque, concludersi entro il  termine

  massimo di 30 giorni dalla sua attivazione.

 

 

 

Parte III - RAPPORTO DI LAVORO

 

Titolo I - FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Capo I

 

Art. 21 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

1.    Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo parziale  può  essere  costituito

   relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del

   sistema di classificazione del personale mediante:

 

a)   assunzione  nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno

   di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;

b)    trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

   su richiesta dei dipendenti interessati.

 

2.    Nel  caso  del comma 1, lett. b), la trasformazione del rapporto  di

   lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro 60

   giorni  dalla  ricezione della domanda. In essa  deve  essere  indicata

   l'eventuale attività  di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente

   intende svolgere ai fini dei commi da 4 a 7.

 

3.    L'amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento

   motivato,   rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro   per  un

   periodo non superiore a 6 mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione

   alle  mansioni  e  alla posizione organizzativa del dipendente,   grave

   pregiudizio alla funzionalità del servizio.

 

4.    I  dipendenti  con rapporto di lavoro a tempo parziale,  qualora  la

   prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno,

   nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere

   un'altra  attività lavorativa e professionale, subordinata o  autonoma,

   anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.

 

5.    Le  amministrazioni, ferma restando la valutazione in  concreto  dei

   singoli  casi, sono tenute ad individuare le attività che,  in  ragione

   dell'interferenza  con  i  compiti  istituzionali  non  sono   comunque

   consentite  ai dipendenti di cui al comma precedente con  le  procedure

   previste  dall'art.  1,  comma 58 bis della legge  23.12.96  n.  662  e

   successive modificazioni e integrazioni.

 

6.    Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi  tra

   l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma -  con

   quella della specifica attività di servizio ovvero  qualora la predetta

   attività lavorativa debba intercorrere con un'amministrazione pubblica,

   l'amministrazione nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.

 

7.     Il  dipendente  è  tenuto  a  comunicare,  entro  15  giorni,  alla

   amministrazione nella quale presta servizio l'eventuale successivo inizio

   o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

 

8.    Al  fine  di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro  da

   tempo  pieno  a tempo parziale di cui al comma 1, lett. b),  il  limite

   percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a

   tempo pieno di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del

   sistema  di  classificazione del personale  può essere arrotondato  per

   eccesso  onde arrivare comunque all'unità. Il contingente predetto    è

   utilizzato - sino alla sua capienza - a domanda dei dipendenti interessati

   al part-time - indipendentemente dalla motivazione della richiesta con le

   procedure indicate nei commi precedenti.

 

9.    Per  le  nuove  assunzioni con rapporto di  lavoro  part-time  vanno

   rispettate le indicazioni minime contenute nell'art. 39, comma 8, della

   legge n. 449/97 e successive modificazioni e integrazioni che non incidono

   sul contingente di cui al precedente comma 8.

 

10.    Le   amministrazioni,   in  presenza  di   particolari   situazioni

   organizzative  o  gravi  documentate situazioni familiari,  previamente

   individuate nel contratto collettivo integrativo,  possono  elevare  il

   contingente di cui al comma 8 di un ulteriore 10% massimo. In deroga alle

   procedure previste da detto comma,  le domande per la trasformazione del

   rapporto  di  lavoro  -  in  tali casi - sono  presentate  con  cadenza

   trimestrale e accolte  a valere dal 1° giorno del trimestre successivo, ai

   sensi del comma 2.

 

11.   Qualora  il  numero delle richieste relative ai casi  del  comma  10

   ecceda i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza:

 

-      ai  familiari  che  assistono persone portatrici  di  handicap  non

   inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psicofisiche o

   affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti;

-     ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.

 

12.  L'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai

   sensi del D.lgs. n. 152/97 è comunicata per iscritto al dipendente  nei

   termini  previsti  dai  commi 2 e 3 con l'indicazione  della  durata  e

   dell'articolazione della prestazione lavorativa di cui all'art. 22 secondo

   quanto concordato con l'amministrazione.

 

 

 

Art. 22 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro

          a tempo parziale.

 

1.    Il  dipendente  con  rapporto di lavoro a tempo parziale  copre  una

  frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione

  lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo  pieno.

  In  ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può

  superare  il  numero  complessivo dei posti di organico  a  tempo  pieno

  trasformati.

 

2.   Il tempo parziale può essere realizzato:

 

-     con  articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti  i

  giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

-      con    articolazione  della  prestazione  su  alcuni  giorni  della

  settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo  parziale

  verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro

  settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso  in

  considerazione (settimana, mese o anno).

 

3.    In  presenza  di particolari e motivate esigenze  il dipendente  può

  concordare  con  l'amministrazione  ulteriori modalità di  articolazione

  della  prestazione  lavorativa che contemperino le  reciproche  esigenze

  nell'ambito  delle  fasce orarie individuate con  le  procedure  di  cui

  all'art.  4,  in  base  alle  tipologie del regime  orario  giornaliero,

  settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna amministrazione

  tenuto  conto della natura dell'attività istituzionale, degli  orari  di

  servizio  e  di lavoro praticati e della situazione degli  organici  nei

  diversi profili professionali.

 

4.    Tutti  i  dipendenti con  rapporto di lavoro a tempo parziale  hanno

  diritto  di   tornare a tempo pieno  alla scadenza di un  biennio  dalla

  trasformazione, anche in soprannumero oppure,  prima della  scadenza del

  biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

 

 

 

Art. 23 - Trattamento economico-normativo del personale con rapporto

          di lavoro a tempo parziale.

 

1.     Nell'applicazione  degli  altri  istituti  normativi  previsti  dal

  presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e

  della   peculiarità  del  suo  svolgimento,  si  applicano,  in   quanto

  compatibili,  le  disposizioni di legge e contrattuali  dettate  per  il

  rapporto a tempo pieno.

 

2.    Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla

  prestazione  di  lavoro straordinario e non può fruire di  benefici  che

  comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste

  dalla legge.

 

3.    I  dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto a un numero

  di  giorni  di  ferie  pari a quello dei lavoratori  a  tempo  pieno.  I

  lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni

  proporzionato  alle giornate di lavoro prestate nell'anno;  il  relativo

  trattamento  economico  è  commisurato  alla  durata  della  prestazione

  giornaliera.

 

4.    Il  trattamento  economico,  anche  accessorio,  del  personale  con

  rapporto  di  lavoro a tempo parziale è proporzionale  alla  prestazione

  lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi

  compresa  l'indennità  integrativa speciale e  l'eventuale  retribuzione

  individuale d'anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno

  appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

 

5.    I  trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi  o

  alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla

  durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo

  parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale

  al regime orario adottato.

 

6.    Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle

  disposizioni  contenute nell'art. 8 della legge n. 554/88  e  successive

  modificazioni e integrazioni.

 

 

 

Art. 24 - Mansioni superiori.

 

1.    Il  presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista

  dall'art.  56, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 29/93 per la parte demandata

  alla contrattazione.

 

2.    Nell'ambito  del  nuovo  sistema di  classificazione  del  personale

  previsto dal presente contratto, si considerano "mansioni immediatamente

  superiori" le mansioni svolte dal dipendente all'interno della stessa area

  in profilo appartenente alla posizione di livello economico immediatamente

  superiore  a  quella in cui egli è inquadrato, secondo  la  declaratoria

  riportata nell'allegato A del presente contratto. Le posizioni economiche

  "super"  non  sono prese in considerazione a tal fine.   Sono,  altresì,

  considerate "mansioni superiori", per i dipendenti che rivestono l'ultima

  posizione economica dell'area di appartenenza, le mansioni corrispondenti

  alla posizione economica iniziale dell'area immediatamente superiore.

 

3.    Il  conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2  avviene

  nei seguenti casi:

 

a)    nel  caso  di vacanza di posto in organico, per non più di  6  mesi,

  prorogabili fino a 12  qualora  siano state avviate le procedure per  la

  copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di  cui

  all'art. 15;

b)   nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla

  conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie,  per  la

  durata dell'assenza.

 

4.   Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti è

  comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le  procedure

  stabilite da ciascuna amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla

  base  di  criteri, da definire entro 3 mesi dall'entrata in  vigore  del

  presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale  delle

  mansioni da conferire, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali

  di  cui all'art. 8, comma 1. La disciplina delle mansioni superiori come

  integrata dal presente articolo entra pertanto in vigore dalla  data  di

  definizione dei predetti criteri.

 

5.    Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma 2 ha

  diritto al trattamento economico previsto per la posizione corrispondente

  alle  relative mansioni, fermo rimanendo quanto percepito  a  titolo  di

  retribuzione individuale d'anzianità.

 

6.    Per  quanto  non  previsto  dal presente  articolo  resta  ferma  la

  disciplina dell'art. 56 del D.lgs n. 29/93.

 

 

 

Capo II - ORARIO DI LAVORO

 

Art. 25 - Riduzione dell'orario.

 

1.    Al  personale adibito a regimi d'orario articolati su  più  turni  o

  coinvolto  in  sistemi d'orario comportanti  significative  oscillazioni

  degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza

  e/o   comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla

  data  di  entrata  in  vigore del contratto integrativo,  una  riduzione

  d'orario  sino  a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione  potrà

  realizzarsi alla condizione che,  in armonia con le premesse, il relativo

  costo   sia   fronteggiato  con  proporzionali  riduzioni    di   lavoro

  straordinario  oppure con stabili modifiche  degli assetti organizzativi

  che portano all'autofinanziamento.

 

2.    Entro  il  30.6.2000  le parti verificheranno  e  converranno  sulle

  modalità di applicazione a tutto il personale del comparto delle modifiche

  legislative eventualmente intervenute in materia.

 

 

 

Capo III

 

Art. 26 - Formazione.

 

1.    Nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica

  amministrazione,   la   formazione  costituisce  una   leva   strategica

  fondamentale  per  lo  sviluppo professionale dei dipendenti  e  per  il

  necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento.

 

2.     L'attività   formativa   si  realizza   attraverso   programmi   di

  addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi formativi

  definiti  in  conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito

  della  contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3,  lett.  A,

  anche  al  fine  della  riqualificazione del personale  nell'ambito  dei

  processi di mobilità. La formazione del personale di nuova assunzione si

  realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate

  alle    attività   da   svolgere,   in   base   a   programmi   definiti

  dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente.

 

3.    Le  iniziative di formazione del presente comma riguardano tutto  il

  personale  a  tempo  indeterminato, compreso il  personale  in  distacco

  sindacale.  Il  personale comandato o fuori ruolo  effettua  la  propria

  formazione nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della

  lett. b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti

  di  nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in

  attesa  del relativo inquadramento  presso le amministrazioni  di  nuova

  destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste ultime. I

  programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio  e

  quali facoltativo e in particolare stabiliscono:

 

a)    i  percorsi di qualificazione  e di aggiornamento professionale  con

  esame finale collegati ai passaggi dei dipendenti all'interno delle aree

  del sistema di classificazione da una posizione economica all'altra;

b)    corsi di aggiornamento finalizzati  all'obiettivo di  far conseguire

  agli operatori il più alto grado di operatività e autonomia in relazione

  alle  funzioni  di assegnazione e che devono tener conto in  particolare

  della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e

  organizzative  dell'ambiente  di lavoro;  delle  innovazioni  introdotte

  nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche.

 

  Le  attività  di  formazione di cui al presente comma si concludono  con

  l'accertamento  dell'avvenuto accrescimento  della  professionalità  del

  singolo  dipendente, attestato attraverso l'attribuzione di un  apposito

  titolo, da parte dei soggetti che l'hanno attuata.

 

 

4.    Nell'attuazione dei programmi delle suddette attività formative,  le

  amministrazioni si avvalgono della collaborazione della Scuola Superiore

  della  P.A., degli Istituti e Scuole di formazione esistenti  presso  le

  Amministrazioni stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici  e

  società  private  specializzate  nel  settore.  La  predisposizione  dei

  programmi  in  materia  di sistemi informativi  destinati  al  personale

  informatico  sarà  realizzata  ai sensi dell'art. 7, lett. e) del D.lgs.

  n. 39/94.

 

5.    Per garantire le attività formative di cui al presente articolo,  le

  amministrazioni  utilizzano  le risorse  disponibili  sulla  base  della

  direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95  relativa alla

  formazione,  nonché tutte le risorse allo scopo  previste da  specifiche

  norme  di  legge, quali ad es. D.lgs. n. 39/93,  ovvero da   particolari

  disposizioni  comunitarie.

 

6.    Il  personale che partecipa alle attività di formazione  organizzate

  dalla  Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti.  I

  relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione. I corsi sono tenuti, di

  norma,  durante   l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano  fuori

  dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione e il

  rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi

  si  svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le

  esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei

  dipendenti  e nel rispetto  dei principi di cui al comma 7.

 

7.     L'Amministrazione  individua  i  dipendenti  che  partecipano  alle

  attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai  sensi

  dell'art. 4, comma 3, lett. A) e verificati ai sensi dell'art. 6, comma 3,

  in relazione  alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari

  uffici,  nonché  di  riqualificazione  professionale  del  personale  in

  mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli

  interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel

  rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lett. c) del D.lgs. n. 29/93.

 

8.   Per figure professionali elevate e/o particolari e in caso di materie

  attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità, per i

  dipendenti,   di  frequentare corsi specifici, anche  non  previsti  dai

  programmi  dell'Amministrazione,  su  richiesta  motivata  dello  stesso

  dipendente, con permessi non retribuiti.

 

 

 

Capo IV - MOBILITA'

 

Art. 27 - Mobilità volontaria all'interno del comparto.

 

1.   Le amministrazioni nell'ambito dello stesso comparto, possono coprire

  i posti vacanti in organico destinati all'accesso dall'esterno, mediante

  passaggio  diretto, a domanda,  di dipendenti in servizio  presso  altra

  amministrazione del comparto  che  rivestano la posizione corrispondente

  nel sistema classificatorio.

 

2.    Il dipendente è trasferito, previo consenso dell'amministrazione  di

  appartenenza, entro 15 giorni dall'accoglimento della domanda.

 

 

 

Parte IV - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 28 - Struttura della retribuzione.

 

1.    La  struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni

  dello  Stato  appartenenti al comparto dei Ministeri  si  compone  delle

  seguenti voci:

 

a)   stipendio tabellare;

b)   retribuzione individuale d'anzianità, comprensiva della maggiorazione

  per esperienza professionale;

c)   indennità integrativa speciale;

d)   sviluppo economico di cui all'art. 17;

e)   indennità di amministrazione di cui all'art. 33;

f)   compensi di cui all'art. 32, ove spettanti;

g)   compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;

h)   altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge.

 

 

2.    Al  personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il  nucleo

  familiare ai sensi della legge 13.5.88 n. 153 e successive modificazioni.

 

 

 

Art. 29 - Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi.

 

1.    Gli stipendi tabellari  derivanti dall'art. 2 del CCNL stipulato  in

  data  26.7.96  sono  incrementati degli importi mensili  lordi,  per  13

  mensilità,  indicati nelle allegate tabella D e D bis,  alle scadenze ivi

  previste.

 

2.    A  seguito  degli  incrementi indicati al  comma  1,  i  valori  dei

  trattamenti  correlati alle posizioni economiche del  nuovo  sistema  di

  classificazione di cui alla tabella C, sono rideterminati nelle misure  e

  alle decorrenze stabilite dalle allegate tabelle E ed F.

 

3.    Le  misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del  presente

  contratto hanno effetto sulla 13a mensilità,  sul trattamento ordinario di

  quiescenza,   normale  e  privilegiato,  sull'indennità  di  buonuscita,

  sull'indennità  di  cui all'art. 27, comma 6 del  CCNL  sottoscritto  il

  16.5.95,   sull'equo   indennizzo,  sulle   ritenute   assistenziali   e

  previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata

  Tesoro  o altre analoghe e i contributi di riscatto. Il compenso per  il

  lavoro  straordinario nella formula prevista dalle vigenti disposizioni,

  viene  calcolato  con  riferimento al tabellare iniziale  delle  singole

  posizioni rivestite.

 

4.    Il  personale  cui è attribuito il livello economico  super  di  cui

  all'art. 17, mantiene l'indennità integrativa speciale in godimento.

 

5.    I  benefici  economici   risultanti dall'applicazione  del  presente

  articolo  sono  corrisposti integralmente alle scadenze e negli  importi

  previsti   al  personale comunque cessato dal servizio,  con  diritto  a

  pensione,  nel  periodo di vigenza del biennio economico  1998-99.  Agli

  effetti  dell'indennità di buonuscita,  di licenziamento, nonché  quella

  prevista  dall'art.  2122  C.C. si considerano solo  gli  scaglionamenti

  maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

 

 

Art. 30 - Lavoro straordinario.

 

1.     Prima   della  loro  ripartizione  e  assegnazione  nelle   singole

  amministrazioni,  le risorse complessive destinate ai  compensi  per  il

  lavoro straordinario sono ridotte, dall'1.1.99, del 5%. Tale disponibilità

  andrà ad alimentare, proporzionalmente al numero degli addetti, il fondo

  unico di ciascuna amministrazione.

 

2.    La  restante somma è ripartita per singola amministrazione  in  base

  alle vigenti disposizioni. All'atto della costituzione del fondo unico di

  ciascuna  amministrazione   di cui al punto  3,  il  30%  delle  risorse

  confluisce in detto fondo. Il restante 65% delle risorse sarà  utilizzato

  per finanziare il lavoro straordinario e festivo effettivamente prestato.

 

3.    Le  risorse  relative  alle  ore  di  straordinario  non  utilizzate

  risultanti a consuntivo, limitatamente all'anno di riferimento in cui si è

  verificato l'avanzo, confluiscono nel fondo unico di amministrazione.

 

 

 

Art. 31 - Fondo unico di amministrazione.

 

1.     E'  costituito  presso  ciascuna  Amministrazione  un  Fondo  unico

  alimentato dalle seguenti risorse economiche:

 

-     gli  importi di cui agli stanziamenti degli artt. 36 e 37 del  primo

  CCNL  del  Comparto Ministeri, sottoscritto il 16.5.95, compresi  quelli

  finalizzati  a finanziare gli istituti di cui all'art. 38  dello  stesso

  contratto;

-     la  percentuale  prevista  all'art. 30, commi 1 e  2  degli  importi

  corrispondenti   a  quanto  stanziato  per  le  prestazioni  di   lavoro

  straordinario  risultanti  negli appositi  capitoli  dei  bilanci  delle

  amministrazioni, ivi comprese le quote di tali stanziamenti percepite dal

  personale  contrattualizzato dell'Amministrazione civile  del  Ministero

  dell'Interno;

-     i  risparmi  di  gestione riferiti alle spese del personale;   fatte

  salve  le  quote  che  disposizioni di legge riservano a  risparmio  del

  fabbisogno complessivo;

-     le  risorse  provenienti  da specifiche disposizioni  normative  che

  destinano risparmi all'incentivazione del personale;

-     le  somme  derivanti dall'attuazione dell'art.  43  della  legge  n.

  449/97;

-     le  economie conseguenti  alla trasformazione del rapporto di lavoro

  da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e segg.

  della legge n. 662/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

-    i trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base

  di disposizioni, di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali;

-     gli  importi relativi all'indennità di Amministrazione del personale

  cessato dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni;

-     £. 24.600 pro-capite mensili per 13 mesi con decorrenza dal mese  di

  maggio 1999;

-    £. 15.000 pro-capite mensili per 13 mesi disponibili dal 31.12.99 e a

  valere dal mese successivo.

 

 

 

Art. 32 - Utilizzo del fondo di amministrazione.

 

1.   Il fondo unico di amministrazione, è finalizzato a promuovere reali e

  significativi  miglioramenti dell'efficacia ed  efficienza  dei  servizi

  istituzionali,  mediante  la realizzazione, in  sede  di  contrattazione

  integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato.

 

 

2.     Per   tali  finalità  le  risorse  che  compongono  il  Fondo  sono

  prioritariamente  utilizzate per:

 

-     finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e

  compensi per lavoro straordinario qualora le risorse di cui all'art.  30

  siano state esaurite;

-      compensare   l'esercizio  di  compiti  che  comportano   specifiche

  responsabilità  rischi,  disagi, gravose  articolazioni  dell'orario  di

  lavoro,  reperibilità collegata a servizi che richiedono  interventi  di

  urgenza;

-     incentivare  la  mobilità del personale secondo le esigenze  proprie

  delle singole Amministrazioni;

-     erogare  compensi diretti ad incentivare la produttività  collettiva

  per il miglioramento di servizi;

-      erogare  l'indennità  prevista  per  gli  incarichi  relativi  alle

  posizioni organizzative;

-      finanziare  i  passaggi  economici  nell'ambito  di  ciascuna  area

  professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri

  di certezza e stabilità;

-    corrispondere compensi correlati al merito ed impegno individuale, in

  modo selettivo.

 

 

3.     L'erogazione   degli   incentivi  da  attribuire   a   livello   di

  contrattazione  integrativa  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  e

  programmi  di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria

  verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.

 

 

 

Art. 33 - Indennità di amministrazione.

 

1.   Allo scopo di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni

  complessivamente spettanti al personale del comparto,  a  decorrere  dal

  31.12.99, gli importi dell'indennità di amministrazione di cui  all'art.

  34, comma 2, lett. a) del CCNL del 16.5.95,  così come  rideterminati ai

  sensi dell'art. 3, comma 1 del CCNL del 26.7.96, sono incrementati nelle

  misure previste nell'allegata tabella G.

 

2.     Per   il  personale  del  Ministero  dell'Interno,  ai  fini  della

  perequazione  di  cui  al  comma  1,  è  destinata  alla  contrattazione

  integrativa   l'importo  di  £.  11.000  medie  mensili  pro-capite  con

  decorrenza 31.12.99. In tale sede saranno definiti i criteri di utilizzo

  delle suddette risorse.

 

 

 

Parte V

 

Titolo I - NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

 

Art. 34 - Disposizioni particolari.

 

1.    I  permessi retribuiti ai sensi dell'art. 18, comma 2 del  CCNL  del

  16.5.95 possono essere goduti in misura frazionata non superiore a n. 18

  ore complessive.

 

2.    L'art.  16 comma 13 del CCNL del 16.5.95 è integrato con l'aggiunta,

  dopo il punto, dal seguente periodo: in caso di impedimento derivante da

  malattia del lavoratore, alla fruizione delle ferie residue entro il mese

  di aprile dell'anno successivo di quello di spettanza, le stesse possono

  essere fruite anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili con

  le oggettive esigenze di servizio e comunque entro l'anno.

 

3.    Le  mansioni superiori formalmente conferite  prima dell'entrata  in

  vigore del presente CCNL o  successivamente per i casi previsti dall'art.

  24,  commi  2 e 3, sono valutate - nell'ambito della determinazione  dei

  criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna -

  tra tutti gli altri elementi  e titoli presi in considerazione purché non

  in modo esclusivo.

 

4.   Al fine di dare applicazione all'art. 2, comma 3, del D.lgs n. 29/93,

  le parti ritengono necessario acquisire dalle Amministrazioni interessate,

  entro   il   31.12.98,  tutti  gli  elementi  conoscitivi  per  l'esatta

  ricognizione dei casi in cui ricorre l'ipotesi prevista dalla legge. Con

  il negoziato di cui all'art. 35, comma 1, sulla base di tali  risultanze,

  il Fondo di cui all'art. 31 verrà opportunamente integrato.

 

5.    Nel 1° anno di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate  per

  il  finanziamento degli istituti di cui agli artt. 31  e  32  non  siano

  impegnate   nel  rispettivo  esercizio  finanziario,  sono   riassegnate

  nell'esercizio dell'anno successivo.

 

 

 

Art. 35 - Norme di rinvio.

 

1.   Le parti si impegnano a negoziare nei tempi sottoindicati le seguenti

  materie:

 

a)   entro il 31 gennaio 1999:

 

-    procedure di conciliazione e arbitrato;

-      la  mobilità   (tra  amministrazioni  di  diverso  comparto  e   in

  conseguenza delle eccedenze);

-    la disciplina sperimentale del telelavoro;

 

b)   entro il 31 dicembre 1999:

 

-     le  forme di flessibilità del rapporto di lavoro (tempo determinato,

  contratti  di  formazione  e  lavoro, fornitura  di  lavoro  temporaneo,

  contratti di solidarietà);

-     la  disciplina  nell'area "C" della separata area dei professionisti

  sulla base delle risultanze della Commissione prevista dall'art. 37.

 

 

2.    Entro il 31.12.99 le parti procederanno, altresì, ai sensi dell'art.

  72  del D.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni,  alla

  piena  contrattualizzazione del  rapporto di lavoro mediante il recupero

  alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente

  CCNL  ed  eventuale revisione delle norme contrattuali da  attualizzare.

  Nelle  more  le norme di legge e contrattuali che non sono espressamente

  abrogate, rimangono in vigore.

 

 

 

Art. 36 - Previdenza complementare.

 

1.    Le  parti  convengono  di procedere alla costituzione  di  un  Fondo

  nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai  sensi

  del  D.lgs.  n. 124/93, della legge n. 335/95, della legge n.  449/97  e

  successive modificazioni e integrazioni.

 

2.    Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di

  minimizzare  l'incidenza delle spese di gestione,  le  parti  competenti

  potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico anche  per  i

  lavoratori appartenenti al comparto degli Enti pubblici non economici, a

  condizione di reciprocità.

 

3.    La  misura  percentuale della quota di contribuzione a carico  delle

  amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione

  utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti

  successivamente alla stipula dell'Accordo quadro Governo-Confederazioni e

  dell'emanazione dell'apposito DPCM.

 

4.    Nello  stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità

  di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per

  gli  accantonamenti  del TFR, nonché la quota  di  TFR  da  destinare  a

  previdenza complementare.

 

5.    Destinatari  del  Fondo  pensioni  sono  i  lavoratori  che  avranno

  liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge,

  dallo statuto e dai regolamenti.

 

6.    Ai  fini  del presente articolo le parti concordano di realizzare  i

  seguenti  impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo

  del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la

  scheda di adesione; costituire il Fondo pensione; procedere  alle elezioni

  dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che

  saranno previste in sede di accordo istitutivo.

 

7.    Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti,

  convenendo  a  questi  fini  che  una  prima  verifica  circa  lo  stato

  dell'attività normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si

  realizzerà entro il 30.4.99.

 

 

 

Art. 37 - Commissione paritetica per l'istituzione nell'area "C"

          di una separata area dei professionisti.

 

1.    E'  istituita  una  Commissione  paritetica  ARAN  -  Organizzazioni

  sindacali  firmatarie  del  presente  contratto  -  amministrazioni  del

  Comparto, con il compito di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di

  conoscenza  utili alla corretta individuazione - nell'area C del sistema

  classificatorio  previsto  dall'art. 13.  -  di  una  separata  area  di

  professionisti,   con   particolare   riguardo   al   censimento   delle

  professionalità utilizzate e una loro quantificazione, alle attribuzioni

  assegnate,  al grado di autonomia delle stesse e alla loro  collocazione

  nell'ambito dell'organizzazione del lavoro.

 

2.    La Commissione dovrà ultimare i propri lavori entro il 30.4.99 e  le

  proposte  formulate  verranno utilizzate ai fini del negoziato  previsto

  dall'art. 35, comma 2.

 

 

 

Art. 38 - Norma programmatica.

 

1.    Le  parti  concordano  sull'opportunità che  le  Amministrazioni  di

  Comparto  verifichino possibili soluzioni tecniche e forme di  copertura

  finanziaria che possono consentire di pervenire alla stipula di  polizze

  sanitarie  integrative delle prestazioni erogate dal Servizio  Sanitario

  Nazionale, nonché per la copertura del rischio di premorienza a favore del

  personale dipendente. Le Amministrazioni valuteranno, in particolare, la

  possibilità  di  istituire allo scopo, anche in  forma  consorziata,  un

  organismo  a  carattere  nazionale per la più conveniente  gestione  del

  servizio definendo altresì le modalità per il controllo di detta gestione.

 

2.    Le  parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30.9.99 per  valutare

  gli  esiti  dell'accertamento di cui al comma  1  e  per  concordare  le

  iniziative eventualmente necessarie.

 

 

 

Art. 39 - Disapplicazioni.

 

1.    In  attuazione  di  quanto  stabilito  dall'art. 72,  comma  1,  del

  D.lgs n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, dalla data  di

  stipula del presente CCNL, sono inapplicabili, nei confronti del personale

  del  comparto, le disposizioni di legge e di regolamento  che  siano  in

  contrasto  con  quelle definite nei contratti medesimi.  In  particolare

  risultano disapplicate le seguenti norme:

 

a)    con  riferimento agli articoli dal n. 1 al n. 12 e all'art.  20  (il

  sistema di relazioni sindacali): gli articoli dal n. 1 al n. 13 del CCNL

  del 16.5.95 e n. 20 del DPR n. 44/90;

b)     con   riferimento  agli  articoli  dal  13  al   19   (sistema   di

  classificazione del personale): gli articoli dal 2 al 10  della legge n.

  312/80, riguardanti l'ordinamento professionale per qualifiche;

c)    con  riferimento all'art. 21 (contratto di lavoro a tempo parziale):

  l'art. 15 del CCNL sottoscritto il 16.5.95;

d)    con riferimento all'art. 26 (formazione): l'art. 22 sexties del CCNL

  integrativo del 22.10.97;

e)    con riferimento agli articoli dal n. 28  al n. 33: gli articoli  dal

  29 al 37 del CCNL del 16.5.95 e CCNL del 26.7.96;

f)    con  riferimento all'allegato A): il DPR 29.12.84 n. 1219 e  il  DPR

  17.1.90 n. 44, art. 5 e allegati n. 1, n. 2 e n. 3.

 

  Le   parti  si  riservano  di  procedere  ad  ulteriori  disapplicazioni

  nel    prosieguo   delle   trattative   per   il   completamento   della

  contrattualizzazione di cui all'art. 35, comma 2.

 

 

 

Allegato A - AREA FUNZIONALE A (ex 1, 2, 3).

 

Appartengono  a questa area funzionale i lavoratori che svolgono  attività

ausiliarie,  ovvero lavoratori che svolgono lavori qualificati richiedenti

capacità specifiche semplici.

 

POSIZIONE ECONOMICA A1

 

Specifiche professionali:

 

·    capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici;

·    limitata complessità dei problemi da affrontare;

·     autonomia  e  responsabilità riferite al  corretto  svolgimento  dei

  compiti assegnati.

 

Contenuti professionali di base:

 

-     Lavoratore  che  è  di  supporto alle varie  attività,  provvede  al

  ricevimento dei visitatori, è addetto alla guida di veicoli.

 

Accesso:

 

Dall'esterno nel livello economico iniziale attraverso le procedure di cui

alla legge n. 56/87 e successive modificazioni.

 

Requisiti:

 

Assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di

1° grado.

 

 

 

AREA FUNZIONALE B (ex 4, 5, 6).

 

Appartengono  a  questa area funzionale i lavoratori che,  nel  quadro  di

indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche,  e  per

la  competenza relativa a specifici processi operativi, svolgono  funzioni

specialistiche nei vari campi di applicazione.

Tale area prevede 3 posizioni economiche.

 

POSIZIONE ECONOMICA B1

 

Specifiche professionali:

 

·     conoscenze  tecniche  di  base utili allo  svolgimento  dei  compiti

  assegnati;

·     capacità  manuali e/o tecniche  riferite alla propria qualificazione

  e/o specializzazione.

 

Contenuti professionali di base:

 

-      Lavoratore  che,  nel  proprio  ambito  professionale,   costruisce

  manufatti, esegue lavorazioni, provvede alla manutenzione e riparazione di

  guasti utilizzando apparecchiature di tipo semplice.

-     Lavoratore  che  svolge compiti di inserimento dati,  dattilografia,

  composizione  e duplicazione di testi, semplici attività di  segreteria,

  quali  compilazione  di modulistica, schedari e bollettari,  protocolla,

  imbusta  e  spedisce  la corrispondenza; partecipa alla  raccolta  e  al

  riordino dei dati; collabora alle attività di sportello.

-     Lavoratore  che  sorveglia  gli accessi,  regolando  il  flusso  del

  pubblico fornendo le opportune informazioni, riceve la corrispondenza  e

  altro materiale, attiva e controlla gli impianti dei servizi generali e di

  sicurezza.

-     Lavoratore  che  provvede alla vigilanza dei beni e  degli  impianti

  dell'Amministrazione assicurandosi della loro integrità, aziona, gestisce

  e  verifica gli impianti di sicurezza; guida veicoli per il trasporto di

  persone e/o cose.

 

Accesso:

 

Dall'esterno:  mediante  le procedure previste  dalla  legge  n.  56/87  e

successive modificazioni.

 

Dall'interno: con le modalità previste dall'art. 15, comma 1, lett. A) del

presente CCNL:

 

-    dall'area funzionale A, verso la posizione economica B1.

 

Requisiti:

 

Per  l'accesso dall'esterno, diploma di scuola secondaria di 1°  grado  ed

eventuali titoli professionali o abilitazioni  previsti dalla legge per lo

svolgimento dei compiti assegnati.

 

Per  il personale interno, anche in mancanza del titolo di studio previsto

per  l'accesso  dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia  requisito

necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti  salvi  i

titoli  professionali  o  abilitativi per  legge,  si  fa  riferimento  ai

seguenti requisiti:

 

-     dall'area  funzionale A, verso la posizione economica B1: esperienza

  professionale di 4 anni nell'area di provenienza.

 

 

 

POSIZIONE ECONOMICA B2

 

Specifiche professionali:

 

·    discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire;

·     autonomia e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima

  e/o secondo metodologie definite.

 

Contenuti professionali di base:

 

-     Lavoratore  che  interviene  nelle  diverse  fasi  dei  processi  di

  lavorazione,  individuando e correggendo eventuali difetti del  prodotto

  finito,   esegue  prove  di  valutazione  sugli  interventi  effettuati,

  utilizzando   apparecchiature  di  tipo  complesso   di   cui   verifica

  l'efficienza.

-     Lavoratore  che  svolge  attività  preparatorie  di  atti  anche  da

  notificare,  predispone  computi,  rendiconti  e  situazioni   contabili

  semplici, svolge attività di stenodattilografia e inserimento dati, anche

  utilizzando  apparecchiature informatiche semplici, cura  la  tenuta  di

  strumenti di registrazione e di archiviazione.

-     Lavoratore  che svolge attività di vigilanza e custodia  nei  locali

  assegnati, coordinando le professionalità di livello inferiore .

 

Accesso:

 

Dall'esterno: mediante pubblico concorso.

 

Dall'interno: con le modalità previste dall'art. 15, comma 1, lett. B) del

presente CCNL:

 

-    dalla posizione economica B1, verso la posizione economica B2.

 

Requisiti:

 

Per  l'accesso dall'esterno, diploma di scuola secondaria di 2°  grado  ed

eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per  lo

svolgimento dei compiti assegnati.

 

Per  il  personale  interno proveniente dalla posizione  economica  B1  in

possesso  dei  requisiti  previsti  per  l'accesso  dall'esterno,  non   è

richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta posizione.

 

Per  il personale interno,  in mancanza del titolo di studio previsto  per

l'accesso  dall'esterno,  nel  caso in cui lo  stesso  non  sia  requisito

necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti  salvi  i

titoli  professionali  o  abilitativi per  legge,  si  fa  riferimento  ai

seguenti requisiti:

 

-     dalla  posizione  economica  B1, verso la  posizione  economica  B2:

  esperienza professionale di 4 anni nella posizione di  provenienza

 

 

 

POSIZIONE ECONOMICA B3

 

Specifiche professionali:

 

·     capacità  di  coordinamento  di unità operative  con  assunzione  di

  responsabilità dei risultati;

·    gestione delle relazioni dirette con gli utenti.

 

Contenuti professionali di base:

 

-     Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità  tecnica

  posseduta,   esegue  la  progettazione,  realizzazione  e  collaudo   di

  apparecchiature semplici , impianti e macchinari, cura l'esecuzione e il

  coordinamento degli interventi assegnati nel rispetto delle procedure in

  atto, effettua controlli, misurazioni e rilievi, assicura l'attuazione e

  il coordinamento operativo dei piani di produzione, manutenzione, analisi,

  rilevazione e studio,  interpretando progetti tecnici da realizzare.

-     Lavoratore  che, nei diversi settori di competenza, elabora  dati  e

  situazioni  complesse  anche  utilizzando  strumentazioni  informatiche,

  rilascia copie, estratti e certificati, esplica attività di segreteria in

  commissioni, attività di istruttoria sulla base di procedure predefinite.

-    Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità acquisita

  e  per  quanto  di  competenza,  cura l'esecuzione  di  procedure  e  di

  elaborazioni  del  ciclo informatico, predispone il  manuale  operativo,

  assicura   i  flussi  operativi,  realizza  i  programmi  curandone   la

  funzionalità e l'esecuzione

 

Accesso:

 

Dall'esterno: mediante pubblico concorso.

 

Dall'interno: con le modalità previste dall'art. 15, comma 1, lett. B) del

presente CCNL:

 

-    dalla posizione economica B1 verso la posizione economica B3;

-    dalla posizione economica B2 verso la posizione economica B3.

 

Requisiti:

 

Per  l'accesso dall'esterno: diploma di scuola secondaria di 2°  grado  ed

eventuali titoli professionali o abilitazioni  previsti dalla legge per lo

svolgimento dei compiti assegnati.

 

Per il personale interno proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 in

possesso  dei  requisiti  previsti  per  l'accesso  dall'esterno,  non   è

richiesta esperienza professionale maturata rispettivamente nelle suddette

posizioni.

 

Per  il personale interno, anche in mancanza del titolo di studio previsto

per  l'accesso  dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia  requisito

necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti  salvi  i

titoli  professionali  o  abilitativi per  legge,  si  fa  riferimento  ai

seguenti requisiti:

 

-     dalla  posizione  economica  B1, verso la  posizione  economica  B3:

  esperienza professionale di 8 anni nella posizione di provenienza;

-     dalla  posizione  economica  B2, verso la  posizione  economica  B3:

  esperienza professionale di 4 anni nella posizione di provenienza.

 

 

 

AREA FUNZIONALE C (ex 7, 8, 9).

 

Declaratoria.

 

Appartengono  a  questa area funzionale i lavoratori che,  nel  quadro  di

indirizzi  generali,  per  la  conoscenza dei  vari  processi  gestionali,

svolgono,  nelle  unità di livello non dirigenziale a cui  sono  preposti,

funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza

rilevante,  ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si  caratterizzano

per il loro elevato contenuto specialistico.

Tale area prevede 3 posizioni economiche.

 

POSIZIONE ECONOMICA C1

 

Specifiche professionali:

 

·    adeguate conoscenze ed esperienze acquisite;

·    organizzazione di attività;

·    coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche interne, di

  gruppi di lavoro e di studio.

 

Contenuti professionali di base:

 

-     Lavoratore che, nel settore assegnato e nell'ambito della  specifica

  professionalità  posseduta, imposta e realizza progetti di  fattibilità,

  valuta, modifica e sceglie i materiali più idonei per la propria attività,

  svolge  studi  e  ricerche,  analizza  anche  nuove  metodiche  per   la

  realizzazione dei programmi assegnati all'unità che eventualmente dirige o

  coordina.

-     Lavoratore  che  può  coordinare o dirigere  unità  senza  rilevanza

  esterna  nei  diversi settori di competenza provvedendo agli adempimenti

  previsti nell'ambito di normative generali, emana direttive e istruzioni

  specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

-    Lavoratore che , secondo la specifica professionalità acquisita e per

  quanto di specifica competenza, cura la realizzazione dei programmi, e la

  relativa revisione, ottimizzazione e manutenzione, prefigura la struttura

  hardware necessaria, propone le eventuali modifiche e gestisce il software

  di  base  apportando le eventuali modifiche, effettua l'analisi  tecnica

  delle  procedure,  prepara  e trasmette ai programmatori  la  necessaria

  documentazione  per  la  stesura  dei  programmi,  gestisce  il   centro

  elaborazione  e  comunicazione dati, o uno o più  settori  nei  quali  è

  ripartito.

-     Lavoratore  che,  nell'ambito dell'area tecnica assegnata,  effettua

  accertamenti, verifiche e controlli funzionali nei vari settori operativi,

  sorveglia l'esecuzione dei lavori intervenendo ove necessario,  cura  la

  predisposizione degli atti amministrativi di competenza.

 

Accesso:

 

Dall'esterno: mediante pubblico concorso.

 

Dall'interno: con le modalità previste dall'art. 15, comma 1, lett. A) del

presente CCNL:

 

-    dalle posizioni B1, B2, B3, B3S verso la posizione economica C1.

 

Requisiti:

 

Per   l'accesso  dall'esterno:  diploma  di  laurea,  diplomi   di   studi

universitari  coerenti con le professionalità da selezionare ed  eventuali

titoli   professionali  o  abilitazioni  previsti  dalla  legge   per   lo

svolgimento dei compiti assegnati.

 

Per il personale interno proveniente dalle posizioni economiche B1, B2, B3

e B3S in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è

richiesta esperienza professionale maturata rispettivamente nelle suddette

posizioni .

 

Per  il  personale  interno non in possesso dei  requisiti  per  l'accesso

dall'esterno,  nel  caso  in  cui il titolo di  studio  previsto  non  sia

requisito  necessario  per  lo  svolgimento  dell'attività  professionale,

fatti  salvi  i  titoli professionali o abilitativi per legge,  purché  in

possesso del diploma di scuola secondaria superiore,  si fa riferimento ai

seguenti ulteriori requisiti:

 

-     dalla  posizione  economica  B1, verso la  posizione  economica  C1:

  esperienza professionale di 9 anni nella posizione di provenienza;

-     dalla  posizione  economica  B2, verso la  posizione  economica  C1:

  esperienza professionale di 7 anni nella posizione di provenienza;

-    dalle posizioni economiche B3 e B3S, verso la posizione economica C1:

  esperienza professionale di 5 anni nella posizione di provenienza.

 

 

 

POSIZIONE ECONOMICA C2

 

Specifiche professionali:

 

·    approfondite conoscenze teorico pratiche dei processi gestionali;

·    direzione, coordinamento di unità operative;

·    relazioni esterne, relazioni organizzative interne di tipo complesso.

 

Caratteristiche professionali di base:

 

-     Lavoratori  che  dirigono  o coordinano  unità  organiche  anche  di

  rilevanza  esterna, la cui responsabilità non è riservata  a  dirigenti,

  garantendo lo svolgimento dell'attività di competenza, ovvero che svolgono

  attività ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione e di

  revisione o, ancora, che effettuano studi ed analisi, svolgono attività di

  ricerca, studio e consulenza.

-    Lavoratori che, nel campo informatico, curano gli aspetti attuativi e

  di ottimizzazione dei processi di IT, definiscono le specifiche tecniche e

  funzionali  relative  al software, al sistema e  alla  rete,  realizzano

  prodotti  di  analisi, valutano prodotti software e soluzioni  hardware,

  controllano gli standard di funzionamento.

 

Accesso:

 

Dall'esterno: mediante pubblico concorso.

 

Dall'interno: con le modalità previste dall'art. 15, comma 1, lett. B) del

presente CCNL:

 

-    dalle posizioni economiche  C1, C1S verso la posizione economica C2.

 

Requisiti:

 

Per   l'accesso  dall'esterno:  diploma  di  laurea,  diploma   di   studi

universitari  coerenti con le professionalità da selezionare ed  eventuali

titoli   professionali  o  abilitazioni  previsti  dalla  legge   per   lo

svolgimento dei compiti assegnati.

 

Per  il personale interno proveniente dalle posizioni economiche C1 e  C1S

in  possesso  dei  requisiti previsti per l'accesso  dall'esterno,  non  è

richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta posizione. .

 

Per  il  personale  interno non in possesso dei  requisiti  per  l'accesso

dall'esterno,  nel  caso  in  cui il titolo di  studio  previsto  non  sia

requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti

salvi  i  titoli professionali o abilitativi per legge, purché in possesso

del  diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti

requisiti:

 

-    dalle posizioni economiche  C1 e C1S verso la posizione economica C2:

  esperienza professionale di 4 anni nella posizione precedente.

 

 

 

POSIZIONE ECONOMICA C3

 

Specifiche professionali:

 

·    elevate conoscenze, capacità ed esperienze consolidate;

·     direzione  e controllo di unità organiche con assunzione diretta  di

  responsabilità e risultati;

·    relazioni esterne.

 

Caratteristiche professionali di base:

 

-      Lavoratori   che,  per  le  specifiche  professionalità,   assumono

  temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare;

  dirigono o coordinano attività di vari settori e strutture di livello non

  dirigenziale; svolgono attività ispettive o di valutazione di particolare

  rilevanza;  ovvero, per l'elevato livello professionale, collaborano  ad

  attività specialistiche.

-    Lavoratori che, nel campo informatico, supportano le strutture utenti

  nell'ideazione  di soluzioni informatiche; coordinano e  pianificano  le

  attività di sviluppo dei sistemi informatici; coordinano e pianificano la

  gestione  delle attività elaborative, ottimizzando il funzionamento  dei

  sistemi.

 

Accesso:

 

Dall'interno  della  stessa area dalle posizioni economiche  C1,  C1S,  C2

sulla   base  di  criteri  stabiliti  dall'Amministrazione  secondo     le

procedure di  cui all'art. 15, lett. B, punto d) del presente CCNL.

 

Requisiti:

 

Diploma  di  laurea,  diploma  di  studi  universitari  coerenti  con   le

professionalità  da  selezionare  ed  eventuali  titoli  professionali   o

abilitazioni  previsti  dalla  legge  per  lo  svolgimento   dei   compiti

assegnati.

 

Nel  caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario

per  lo  svolgimento  dell'attività professionale, fatti  salvi  i  titoli

professionali o abilitativi per legge,  purché in possesso del diploma  di

scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti requisiti:

 

-     dalle   posizioni economiche  C1 e C1S verso la posizione  economica

  C3: esperienza professionale di 8 anni nella posizione di provenienza;

-     dalla  posizione  economica  C2 verso  la  posizione  economica  C3:

  esperienza professionale di 4 anni nella posizione di provenienza.

 

 

 

NORME FINALI

 

1.    Nella 1a applicazione i profili del personale dipendente coincidono,

  nelle  denominazioni,  con  quelli  di  inquadramento previsti dal DPR n.

  1219/84 e dal DPR n. 44/90 all. 1-2-3, sino all'applicazione dell'art. 13,

  comma 5 del presente CCNL.

 

2.    Ai fini del requisito dell'esperienza professionale per l'ammissione

  alle selezioni interne, per il personale dipendente non in possesso  dei

  requisiti per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui il titolo di studio

  previsto  non  sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività

  professionale,  fatti salvi i titoli professionali per legge  purché  in

  possesso del titolo di scuola secondaria superiore, il periodo di servizio

  maturato  nelle posizioni super di cui all'art. 17 è sommato al servizio

  effettuato nelle posizioni economiche di riferimento B3 e C1.

 

3.    Ai fini dell'applicazione dell'art. 28, comma 2 del D.lgs n. 29/93 e

  successive  modificazioni e integrazioni, sono considerate  equipollenti

  all'ex  carriera  direttiva le posizioni economiche C1,  C2  e  C3,  per

  l'accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea.

 

 

 

TABELLA B

 

TABELLA B DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

 

Qualifiche funzionali             Area               Nuove posizioni

  ex lege n. 312/80                                    economiche

          

          I                                                

          II                        A                      A1

         III

          IV                                               B1

          V                         B                      B2

          VI                                               B3

         VII                       C*                      C1

         VIII             comprensive dell'area            C2

          IX              professionale e delle            C3

                         posizioni organizzative

 

*     Nell'area  C è compreso anche il personale dei  ruoli ad esaurimento

  che conserva il proprio trattamento economico.

 

 

 

TABELLA C

 

AREE E POSIZIONI ECONOMICHE DI SVILUPPO

 

Importi annui lordi per 12 mensilità

 

C**      C1*        C1S         C2*         C3          C3S

     17.879.000 19.200.000  20.571.000  23.639.000  26.500.000

B        B1*        B2*         B3*         B3S         

     12.703.000 13.921.000  15.447.000  17.500.000

A        A1*        A1S                                 

     11.473.000 12.500.000

 

*  Le posizioni contrassegnate dall'asterisco riguardano i trattamenti

   tabellari iniziali per le posizioni d'accesso dall'esterno.

** Nella stessa area sono ricompresi i dipendenti di cui al punto 1,

   comma 1, lett. b).

 

 

 

TABELLA D

 

    Qualifica/livello         Aumenti mensili (in lire)

                                     dal 1.1.98

 Ispettore generale r.e.               68.000

Direttore divisione r.e.               63.000

      IX   livello        C3           55.000

      VIII livello        C2           49.000

      VII  livello        C1           45.000

      VI   livello        B3           42.000

      V    livello        B2           39.000

      IV   livello        B1           37.000

      III  livello        A1           35.000

 

 

 

TABELLA D - BIS

 

    Qualifica/livello            Aumenti mensili (in lire)

                                       dal 1.6.99

 Ispettore generale r.e.                  57.000

Direttore divisione r.e.                  53.000

      IX   livello        C3             46.000

      VIII livello        C2             41.000

      VII  livello        C1             38.000

      VI   livello        B3             35.000

      V    livello        B2             32.000

      IV   livello        B1             31.000

      III  livello        A1             29.000

 

 

 

TABELLA E

 

AREE E POSIZIONI ECONOMICHE DI SVILUPPO

 

Importi annui lordi comprensivi di aumenti al 1° novembre 1998.

 

C**      C1*        C1S         C2*         C3          C3S

     18.419.000 19.740.000  21.159.000  24.299.000  27.160.000

B        B1*        B2*         B3*         B3S         

     13.147.000 14.389.000  15.951.000  18.004.000

A        A1*        A1S                                 

     11.893.000 12.920.000

 

*  Le posizioni contrassegnate dall'asterisco riguardano i trattamenti

   tabellari iniziali per le posizioni di accesso dall'esterno.

** Nella stessa area sono ricompresi i dipendenti di cui al punto 1,

   comma 1, lett. b).

 

 

 

TABELLA F

 

AREE E POSIZIONI ECONOMICHE DI SVILUPPO

 

Importi annui lordi comprensivi di aumenti al 1° giugno 1999.

 

C**      C1*        C1S         C2*         C3          C3S

     18.875.000 20.196.000  21.651.000  24.851.000  27.712.000

B        B1*        B2*         B3*         B3S         

     13.519.000 14.773.000  16.371.000  18.424.000

A        A1*        A1S                                 

     12.241.000 13.268.000

 

*  Le posizioni contrassegnate dall'asterisco riguardano i trattamenti

   tabellari iniziali per le posizioni d'accesso dall'esterno.

** Nella stessa area sono ricompresi i dipendenti di cui al punto 1, comma

   1, lett. b).

 

 

 

TABELLA G

 

                                    AREA   posizioni    incrementi

                                           economiche  mensili lordi

                                                       dal 31.12.99

 

fascia A                                     Isp. Gen. R.e.  14.000

                                             Dir. Div. R.e.  14.000

                                       C     C-3             14.000

Ministero del Lavoro                         C-2             13.000

                                             C-1             13.000

                                       B     B-3             11.000

                                             B-2             10.000

                                             B-1              7.000

                                       A     A-1              6.000

fascia B                                     Isp. Gen. R.e.  35.000

                                             Dir. Div. R.e.  32.000

                                       C     C-3             25.000

Ministero della Difesa                       C-2             23.000

                                             C-1             21.000

                                       B     B-3             18.000

                                             B-2             17.000

                                             B-1             15.000

                                       A     A-1             14.000

fascia C                                     Isp. Gen. R.e.  39.000

                                             Dir. Div. R.e.  38.000

Ministero  dei  Trasporti - Marina     C     C-3             34.000

mercantile, Ministero della Sanità,          C-2             30.000

Ministero delle Politiche agricole,          C-1             26.000

Ministero della Pubblica Istruzione,   B     B-3             23.000

Ministero dei Lavori Pubblici,               B-2             21.000

Ministero dell'Industria, Ministero          B-1             19.000

per i Beni e le attività culturali,    A     A-1             17.000

Ministero dell'Ambiente, Ministero

degli Affari Esteri

 

Ai dipendenti collocati nelle posizioni "Super" spetta la misura

dell'indennità prevista per la categoria di riferimento.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 1.

 

Con  riferimento  all'art.  16,  comma  4,  del  presente  CCNL  le  parti

concordano  che  nell'ambito  delle  procedure  concorsuali  interne  alle

singole  amministrazioni indette per la copertura dei  posti  vacanti,  in

corso  o  già  programmate alla data di entrata in  vigore  del  CCNL,  si

intendono  ricomprese  anche  quelle  avviate  sulla  base  degli  accordi

sottoscritti  con le Amministrazioni in applicazione di vigenti  norme  di

legge.

 

La  parti,  altresì,  concordano  che, sono  fatti  salvi  i  processi  di

riqualificazione del personale delle amministrazioni in fase di riforma  e

di  riorganizzazione  ai sensi degli artt. 1 e 3 della  legge  n.  549/95,

dell'art. 2 del D.lgs. n. 256/97, del D.lgs. n. 430/97, dell'art. 6  della

legge n. 344/97  e dell'art. 12, comma 1, lett. S, della legge n. 59/97.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 2.

 

Con riferimento all'art. 4 che disciplina la contrattazione integrativa le

parti  si  atterranno ai principi e alle disposizioni  della  legislazione

italiana  e  comunitaria in materia di sicurezza e salute dei  lavoratori,

per perseguire i seguenti obiettivi:

 

1.   promuovere le  iniziative volte al miglioramento della salute e delle

  condizioni di lavoro dei dipendenti, con ciò favorendo la rimozione delle

  diverse   cause  che  ancora   rallentano  la  piena  attuazione   delle

  disposizioni dei DD.lgs. nn. 626/94 e 242/96;

2.    migliorare le condizioni di lavoro attraverso iniziative volte  alla

  formazione  continua delle varie figure coinvolte nella  gestione  della

  sicurezza nei luoghi di lavoro. A questo scopo la formazione rientra nelle

  finalità  prioritarie di utilizzo del fondo unico di  amministrazione  a

  partire  dalla creazione di  apposite  figure di formatori che assicurino

  la diffusione  omogenea delle conoscenze e degli  aggiornamenti;

3.    prevedere  un  livello omogeneo di conoscenze di base  per  tutti  i

  lavoratori   promuovendo,  anche  mediante   l'utilizzo    di   supporti

  multimediali, l'autoapprendimento in forme controllate;

4.    assicurare  la massima efficacia alle azioni dirette a migliorare  i

  livelli  di sicurezza e l'ambiente di lavoro, invitando le amministrazioni

  ad adottare un'apposita programmazione  che terrà conto, oltre che della

  valutazione  dei  rischi  e  delle  risorse  disponibili,  anche   delle

  indicazioni richieste ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 3.

 

Le  parti  si  danno  atto  che,  al momento dell'emanazione  del  decreto

interministeriale in attuazione della legge n. 146/98, che ridetermina gli

importi  dell'indennità  di amministrazione del  personale  amministrativo

delle  Commissioni Tributarie, le tabelle - di cui all'art.  34,  comma  2

lett.  a)  del  CCNL  16.5.95 e successive modificazioni  -  si  intendono

automaticamente  integrate dalla nuova tabella relativa al  personale  del

Ministero delle Finanze - Commissioni Tributarie, con le decorrenze e  gli

importi previsti dalla normativa di riferimento.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 4.

 

Con  riferimento all'art. 13, comma 1, lett. b e all'art. 37, comma 1,  le

parti  concordano che nella separata area dei professionisti, da istituire

nell'ambito dell'arca C prevista dal nuovo sistema di classificazione  del

personale, si intendono ricomprese tutte le figure professionali,  tecnico

scientifiche  e  di ricerca di cui all'art. 11, comma 4, lett.  d),  della

legge n. 59/97 e dall'art. 1, comma 3 del relativo decreto legislativo  di

attuazione n. 396/97.

 

Resta  inteso  che  le  professionalità  da  includere  nell'area  saranno

individuate mediante le procedure definite nell'art. 37 del presente CCNL.

 

 

Dichiarazione congiunta n. 5.

 

Le  parti  concordano  che, per gli adempimenti negoziali  anteriori  alla

stipula  del presente contratto, i relativi termini si intendono prorogati

di 4 mesi.