CCNL
PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
Vista l'ipotesi
di accordo relativa al personale delle
Scuole Italiane
all'Estero
sottoscritta il 5.7.01.
Visto il
parere favorevole del Consiglio
dei Ministri sulla predetta
ipotesi di
accordo espresso il 9.8.01,
condizionato alla soppressione
dell'art.
8 (contratto individuale di lavoro) del testo.
Vista l'ipotesi
di accordo sottoscritta il 3.9.01 in accoglimento della
condizione
espressa dal Governo.
Vista
la certificazione positiva della Corte dei Conti espressa il 12.9.01
sull'attendibilità
dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla
loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio, il
giorno
14 settembre alle ore 9,30 ha avuto luogo l'incontro tra:
- ARAN nella persona del Presidente Guido
Fantoni
e
i
rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:
- CGIL
- CISL
- UIL
- CONFSAL
e delle
Organizzazioni sindacali:
- CGIL-SNS
- CISL-Scuola
- UIL-Scuola
- CONFSAL-SNALS
- GILDA-UNAMS
Al termine le parti sottoscrivono il seguente
CCNL per il personale delle
Scuole
Italiane all'Estero.
PERSONALE
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
Art. 1
- Mobilità professionale verso le istituzioni scolastiche
all'estero.
1. La
destinazione all'estero del personale docente e ATA ai posti di
contingente, di cui all'art. 639 del TU 16.4.94 n. 297,
costituisce
mobilità
professionale ed è regolata, ai sensi del DL n. 165/01, dalla
contrattazione collettiva.
2. Le
norme del presente Accordo
mirano alla concreta attuazione dei
criteri
di selettività professionale e
del principio dell'alternanza,
prevedendo un congruo periodo di servizio in
territorio metropolitano tra
un incarico e l'altro.
Art. 2
- Iscrizione alle graduatorie permanenti per la destinazione
all'estero.
1. La destinazione all'estero del personale
docente e ATA avviene sulla
base
di graduatorie permanenti in cui
hanno titolo ad essere inseriti
coloro
che abbiano superato
una prova unica di accertamento della
conoscenza di una o più lingue straniere tra
quelle relative alle 4 aree
linguistiche (francese, inglese, tedesco e
spagnolo).
2. Alla prova di accertamento linguistico,
indetta con provvedimento del
MAE d'intesa con il MPI, può partecipare, a
domanda, il personale docente
e
ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopo l'anno di
prova,
abbia prestato almeno 1 anno di effettivo servizio di ruolo
in
territorio metropolitano e appartenga ai
ruoli per i quali sono definiti i
codici funzione.
3. Nella
domanda di partecipazione alla prova di
accertamento
linguistico i candidati dovranno
contestualmente richiedere, in caso di
superamento
della prova, la valutazione dei titoli, che vanno allegati
alla predetta domanda, e l'inserimento nella
graduatoria permanente.
Art. 3
- Modalità di svolgimento della prova di accertamento
della conoscenza della lingua.
1. L'accertamento di cui al precedente art. 2
è effettuato sulla base di
prove strutturate.
A
tal fine vengono predisposti
distinti questionari per ciascuna delle
seguenti categorie di candidati:
a) docenti
che aspirano alle istituzioni scolastiche diverse
dalle
scuole
europee (la prova dovrà
verificare l'adeguata conoscenza della
lingua o delle lingue straniere);
b) docenti che aspirano alle scuole europee
(per i quali la prova dovrà
verificare se il grado di conoscenza della
lingua o delle lingue straniere
consente
la piena integrazione in uno
specifico contesto educativo e
plurilingue);
c) docenti
che aspirano ai lettorati di italiano presso le università
straniere (per i quali la prova dovrà
verificare se il grado di conoscenza
della lingua o delle lingue straniere
consente la piena integrazione in un
contesto universitario e pluriculturale);
d) personale ATA.
Per
ciascuna delle 3 tipologie di
istituzioni di cui alle precedenti
lett.
a), b) e c), nonché per il
personale ATA, saranno predisposti
distinti questionari nelle lingue francese,
inglese, tedesca e spagnola.
2. Salvo
quanto previsto dal successivo
comma 3 ciascun docente può
chiedere di sostenere la prova per più
tipologie di istituzioni e per più
aree linguistiche. Analogamente il personale
ATA può partecipare per più
aree linguistiche.
3. Considerato che ai lettorati di italiano all'estero
può essere
destinato
soltanto il personale dello
stato in possesso di specifici
requisiti, per quanto concerne il personale
della scuola hanno titolo a
sostenere la prova di accertamento
linguistico per i lettorati di italiano
presso
le Università straniere i
candidati appartenenti alle seguenti
categorie:
a) docenti di italiano delle scuole secondarie
di 1° o 2° grado;
b) docenti di lingue straniere delle scuole
secondarie di 1° o 2° grado
che abbiano superato, nell'ambito di corsi
universitari, almeno 2 esami di
lingua e/o letteratura italiana, secondo la
tabella di omogeneità del MPI
allegata
ai bandi di concorsi per titoli ed esami emanati con
i DDMM
31.3.99 e 1.4.99.
4. Per la predisposizione dei questionari di
cui al precedente comma 1 e
la relativa assistenza tecnica, il MAE può
avvalersi di apposita Agenzia
specializzata in materia di prove
strutturate.
Art. 4
- Valutazione della prova di accertamento linguistico.
1. La
valutazione della prova di
accertamento della conoscenza della
lingua
straniera è effettuata in 80simi. Supera tale prova il personale
che abbia riportato almeno 56/80.
2. Al termine di ogni giornata di
effettuazione delle prove strutturate
l'apposita Commissione, nominata dal
Direttore generale per la Promozione
e
Cooperazione Culturale del MAE
di concerto col MPI, redige appositi
elenchi
dei candidati che le hanno superate, con
l'indicazione del
punteggio conseguito. A conclusione di tutte
le prove i nominativi di tali
candidati
saranno inseriti in appositi
elenchi generali, redatti
in
stretto
ordine alfabetico, e distinti per ciascun codice funzione, per
ciascuna area linguistica, per le scuole
europee e per lettorati.
3. Il personale incluso negli elenchi di cui
sopra acquisisce il titolo
professionale di accertamento della
conoscenza della lingua straniera che
conserva la validità per i successivi 9 anni
scolastici.
4. Contestualmente all'avviso di indizione
delle prove di accertamento
linguistico, il Ministero degli Affari
esteri pubblicherà un elenco del
personale che aveva superato le selezioni
indette negli anni 1993, 1995 e
1997
ed è tuttora in possesso del relativo titolo professionale valido
anch'esso per 9 anni scolastici.
Art. 5
- Costituzione, riformulazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti.
1. Sulla base degli elenchi di cui ai commi 2
e 4 del precedente art. 4
il MAE procede alla formazione delle
graduatorie permanenti distinte per
codici funzione, per ogni area linguistica,
per le scuole europee e per i
lettorati.
2. Nelle
graduatorie sono indicati,
per ciascun concorrente, il
punteggio attribuito nelle prove di
accertamento della conoscenza della
lingua straniera, i punti corrispondenti ai
titoli prodotti o rivalutati e
il
punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha luogo sulla base
della tabella di valutazione allegata, che
prevede un massimo di 80 punti,
di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i
titoli professionali e 20 per i
titoli
di servizio. A
parità di punteggio complessivo,
l'ordine in
graduatoria sarà determinato sulla base dei
titoli di preferenza previsti
dal DPR 9.5.94, n. 487 e successive
modificazioni e integrazioni.
3. In
sede di formazione delle
graduatorie permanenti con le modalità
indicate dai precedenti commi, il MAE
procede, contestualmente, al loro
aggiornamento secondo i seguenti criteri:
a) mantenimento nelle stesse del personale il
cui titolo di accertamento
linguistico conserva la validità, come
indicato all'art. 4, comma 3. Tale
personale ha, pertanto, titolo a richiedere
l'aggiornamento del proprio
punteggio con la valutazione dei titoli
conseguiti successivamente alla
costituzione delle graduatorie in cui
risulti già inserito e considerati
valutabili dalla tabella allegata al
presente contratto;
b) depennamento dalle graduatorie stesse del
personale il cui titolo di
accertamento, che ha dato luogo all'inclusione nella graduatoria, non
conserva la validità nei termini sopra
indicati;
c) depennamento dalle graduatorie
del personale che ha subito
un
provvedimento disciplinare superiore alla
censura e non abbia ottenuto il
provvedimento di riabilitazione;
d) depennamento dalle graduatorie del
personale che sia stato restituito
ai
ruoli metropolitani per incompatibilità ovvero ai sensi dell'art. 8
dell'Accordo
successivo 11.12.96 per il personale in servizio presso le
istituzioni
scolastiche all'estero;
e) depennamento dalle graduatorie del
personale che abbia già prestato
all'estero
nelle istituzioni diverse dalle scuole europee un periodo di
servizio
di durata complessivamente superiore ai 10 anni, salvo quanto
previsto
dall'art. 9;
f) depennamento dalle graduatorie delle scuole
europee del personale che
abbia
già prestato servizio nelle stesse.
4. Le graduatorie permanenti, formate e
aggiornate con le modalità e i
criteri indicati nei commi precedenti, sono
affisse all'albo del Ministero
degli
Affari Esteri -
Direzione generale per la
Promozione e la
Cooperazione culturale, Uff. IV - e
rimangono esposte per i successivi 15
giorni. Chiunque vi abbia interesse ha
facoltà di prenderne visione entro
il
termine anzidetto e
può, entro tale termine,
presentare reclamo
scritto,
per errori od
omissioni, alla Direzione Generale
per la
Promozione
e la Cooperazione culturale, Uff. IV,
che, esaminanti i
reclami, può rettificare anche d'ufficio, le
graduatorie.
Delle
decisioni assunte e delle
sintetiche motivazioni che le
hanno
supportate, è data comunicazione agli
interessati e ai controinteressati
mediante affissione all'albo dell'ufficio
anzidetto.
5. Dopo
l'accertamento del possesso, da
parte dei concorrenti, dei
requisiti
per l'inclusione nelle graduatorie permanenti, il Direttore
generale
per la Promozione e la Cooperazione culturale
approva le
graduatorie, che sono pubblicate
all'albo del MAE, DGPCC,
Uff. IV,
mediante affissione. Avverso i risultati di
tale procedimento è ammesso
reclamo scritto da presentarsi entro 15
giorni dalla data di affissione.
La decisione dell'ufficio va assunta entro
10 giorni dal ricevimento del
reclamo.
Art. 6
- Gestione delle graduatorie per la destinazione all'estero.
1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai
trasferimenti riservati al
personale già in servizio all'estero, i
posti di contingente eventualmente
rimasti
vacanti sono disponibili per le operazioni di destinazione
all'estero da effettuarsi sulla base delle
graduatorie permanenti. Il MAE
rende note entro il 31 agosto di ciascun
anno le sedi disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1 la DGPCC del
MAE, previa attivazione delle
relazioni
sindacali, individua la tipologia e il numero dei posti di
contingente
ancora disponibili dopo le operazioni
di trasferimento.
L'elenco dei posti individuati viene affisso
all'albo del Ministero degli
affari
esteri e degli uffici centrali e periferici del Ministero della
pubblica istruzione.
3. Dopo l'avvenuta pubblicazione degli elenchi
dì cui sopra il Ministero
degli
affari esteri attiva le
procedure di destinazione del personale
utilmente collocato nelle graduatorie
permanenti.
4. A
tal fine il Ministero degli
affari esteri trasmette al personale
così individuato il telegramma di preavviso
della destinazione unitamente
all'elenco
delle sedi disponibili
invitandolo ad indicare le proprie
preferenze.
5. II
personale una volta
accettata la destinazione all'estero
è
depennato
dalla graduatoria per la
quale è stato
nominato. Detto
personale, al compimento del proprio
mandato, potrà chiedere di essere
reinserito nelle graduatorie in occasione
del loro aggiornamento.
6. Il
personale che non
accetta la destinazione o che, dopo
l'accettazione, non assume servizio,
viene depennato da
tutte le
graduatorie e potrà esservi, a domanda,
reinserito soltanto al momento
dell'aggiornamento triennale delle medesime.
Art. 7
- Esaurimento di graduatoria e prove straordinarie.
1. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità
di assegnare personale ai
posti
per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle
graduatorie permanenti, per esaurimento
delle stesse, o per mancanza di
graduatorie appartenenti a classi di
concorso aggregate al medesimo ambito
disciplinare e per le quali è prevista a seguito del DM del
Ministero
della
pubblica istruzione 10.8.98 n. 354, integrato dal DM del medesimo
dicastero
10.11.98 n. 488,
una corrispondenza automatica,
l'Amministrazione, nel rispetto delle norme
contenute nel presente
Accordo,
ha facoltà di
attingere alle graduatorie
di altre aree
linguistiche, con il consenso
dell'interessato, ad eccezione dei posti di
lettorato.
2. Qualora non fosse possibile attuare le
procedure di cui al precedente
comma,
potranno essere indette prove straordinarie di accertamento
linguistico prima della scadenza del
triennio, limitatamente ai codici
funzione richiesti. L'indizione di prove
straordinarie non comporta, in
relazione
a tali codici funzione, lo slittamento di quelle ordinarie
triennali.
3. In
caso di esaurimento di
graduatoria, sono considerati nominabili
per i posti all'estero anche coloro che, a
seguito di precedente rinuncia
erano stati esclusi dalle nomine per i
successivi 3 anni.
4. Allo
scopo di garantire il regolare funzionamento delle
sezioni
italiane presso le Scuole europee,
assicurando la presenza di titolari di
cattedra sin dall'inizio delle attività
didattica, l'Amministrazione, in
caso
di esaurimento delle graduatorie
permanenti, assegnerà i
posti
vacanti
per l'anno scolastico
2001/2002 al personale
scolastico
appartenente, nell'ambito della stessa area linguistica, a
classi di
concorso del medesimo ambito disciplinare.
Art. 8
- Durata del servizio all'estero.
1. Il
personale destinatario del
presente contratto può
prestare
servizio all'estero nelle istituzioni
diverse dalle Scuole europee per non
più di 3 periodi, ciascuno della durata di 5
anni scolastici o accademici.
Tali
periodi devono essere intervallati da un
periodo di servizio
effettivo in territorio metropolitano di
almeno 3 anni.
2. Presso
le Scuole europee può essere
prestato un solo periodo
di
servizio, della durata di 9 anni scolastici,
con eventuale proroga di 1
anno a seguito di delibera del Consiglio
superiore della suddetta scuola.
3. In
via del tutto eccezionale, il
personale in servizio presso le
Scuole
europee, in caso di nomina a Direttore aggiunto di
una scuola
europea
conferita dal Consiglio
superiore della predetta scuola, può
svolgere, nella nuova funzione, un mandato
pieno di 9 anni, con eventuale
proroga di 1 anno.
4. Il
personale che abbia prestato all'estero un
solo periodo di
servizio presso le istituzioni scolastiche
diverse dalle scuole europee e
presso i lettorati di italiano può essere
destinato alle scuole europee,
previo superamento delle specifiche prove di
selezione e a condizione che,
al
rientro dall'estero, abbia prestato 3 anni di servizio effettivo in
territorio metropolitano. Coloro che abbiano
compiuto i suddetti 2 periodi
di
servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni
per la destinazione all'estero.
5. Il
personale che abbia prestato un
periodo di servizio presso le
scuole europee può cumulare a tale servizio
solamente un periodo di 5 anni
presso le istituzioni scolastiche diverse
dalle scuole europee, e presso i
lettorati
di italiano, purché
utilmente collocato nella
specifica
graduatoria e a condizione che, al rientro
dall'estero, abbia prestato 3
anni di servizio effettivo in territorio
metropolitano. Coloro che abbiano
compiuto i suddetti 2 periodi di servizio
perdono definitivamente titolo a
partecipare alle selezioni per la
destinazione all'estero.
Art. 9
- Disposizioni transitorie.
1. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002
restano valide le
graduatorie
permanenti formate sulla base
delle disposizioni del
DM
16.5.97.
Tali graduatorie comprendono
tutto il personale che vi
era
iscritto per il triennio 1997/2000, con la
sola esclusione del personale
depennato ai sensi dell'art. 5, comma 6,
dell'Accordo successivo 11.12.96
sul personale delle scuole italiane
all'estero, e di quello che abbia già
prestato un periodo di servizio all'estero
di durata superiore ai 14 anni.
2. Tenuto conto di tali graduatorie, e in
relazione ai posti disponibili
all'1.9.01,
l'Amministrazione
provvederà, in via
prioritaria, allo
scorrimento delle stesse. Nel
procedere a tali
operazioni
l'Amministrazione darà precedenza al
personale rientrato in territorio
metropolitano alla fine dell'anno scolastico
1999-2000 e a quello inserito
nelle
graduatorie permanenti del 1997
che aspirava alla destinazione
all'estero per l'anno scolastico 2000-2001
ai sensi del disposto dell'art.
5, commi 6 e 7, Accordo 11.12.96.
3. Sulle
destinazioni all'estero disposte
in base alle graduatorie
permanenti riformulate, aggiornate o
costituite come previsto dal presente
Accordo, opera il disposto dell'art. 5, commi 6 e 7, Accordo successivo
11.12.96 sul personale delle scuole italiane
all'estero relativamente al
personale in servizio all'estero a tale
data, che sia utilmente collocato
in graduatoria e il cui titolo di accesso
alle graduatorie permanenti sia
ancora
valido. Nel caso in cui la disponibilità relativa alle
singole
graduatorie risulti pari all'unità o ad un
numero di posti dispari, il 50%
di cui al citato comma 7 dell'art. 5 è
calcolato per difetto e arrotondato
all'unità
inferiore. Il limite del 50% non è applicabile
qualora,
nell'anno di riferimento, il personale
utilmente collocato in graduatoria
risulti pari o inferiore ai posti
disponibili. Il disposto dell'art. 5,
commi 6 e 7, dell'Accordo successivo
11.12.96 sul personale delle scuole
italiane all'estero non si applica al
personale che abbia già compiuto un
periodo di servizio all'estero superiore ai
14 anni né a quello che non
possa assicurare, per motivi d'età, un
quinquennio di servizio all'estero.
Art. 10
- Interruzione del servizio all'estero.
1. Il
servizio all'estero può
essere interrotto sulla base
delle
esigenze del sistema scolastico nazionale o
per accertata incompatibilità
o per inidoneità del personale interessato.
Art. 11
- Calcolo degli anni di servizio all'estero.
1. Anche per le scuole italiane all'estero e
le Scuole europee, gli anni
di servizio si calcolano ad anno scolastico,
che inizia il 1° settembre di
ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno
successivo.
Art. 12
- Disposizioni finali.
1. Sono
fatti salvi, a
tutti gli effetti, i provvedimenti
adottati
dall'Amministrazione con riferimento al personale che
si trovava in
servizio
all'estero al momento dell'entrata in vigore della legge n.
147/00, e a quello che, inserito sulla
graduatorie permanenti dal 1997,
aspirava alla destinazione all'estero per
l'anno scolastico 2000/2001.
Art. 13
- Disapplicazioni.
Sono disapplicate tutte le disposizioni in materia di
selezione e
destinazione
all'estero del personale docente e ATA della scuola che siano
in
contrasto con le norme del presente contratto.
TABELLA
DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO
Titoli
culturali (fino ad un massimo di punti 35).
Non è
valutabile il titolo d'accesso
alla cattedra o posto attualmente
ricoperto,
né quello di grado inferiore.
1. Per
ogni diploma universitario di durata almeno
quadriennale
conseguito in Italia o all'estero: punti 5;
2. per ogni diploma di Accademia di belle
arti, Conservatorio di musica,
ISEF e vigilanza scolastica: punti 4;
3. per
ogni diploma universitario di durata biennale o
triennale
conseguito in Italia o all'estero: punti 2;
4. per ogni diploma di istruzione secondaria
di 2° grado conseguito in
Italia o all'estero: punti 5;
5. per ogni diploma finale di lingua
straniera, diversa da quella delle
aree
linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola, rilasciato da
istituti
d'istruzione universitaria italiani o stranieri, a seguito di
corsi di durata almeno biennale: punti 2;
6. per ogni libera docenza: punti 5;
7. per ogni dottorato di ricerca: punti 5;
8. per ogni attestato finale di corso di
perfezionamento 'post lauream'
conseguito presso università italiane o
straniere, se di durata semestrale
punti 1, se di durata annuale punti 2;
9. per
ogni titolo finale di corsi di specializzazione 'post lauream'
rilasciato da una università italiana o
straniera di durata pluriennale:
punti 5.
B) Titoli professionali (fino ad un massimo di
25 punti):
1. per
ogni abilitazione o idoneità o
inclusione in graduatorie dei
vincitori o di merito relative a concorsi,
per esami per classi diverse da
quella della disciplina d'insegnamento:
punti 3;
2. per ogni inclusione in graduatoria di
merito di pubblico concorso per
la funzione direttiva, diverso dal ruolo di
appartenenza: punti 3;
3. per
ogni inclusione in
graduatoria di merito
del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario dello
stesso livello o di livello
superiore al ruolo di appartenenza: punti
3;
4. per ogni titolo di specializzazione per
alunni portatori di handicap
di durata biennale conseguiti ai sensi
dell'art. 325, D.lgs. 16.4.94 n.
297: punti 2;
5. per
la realizzazione di progetti
finalizzati al superamento della
dispersione scolastica, all'educazione alla
multiculturalità deliberati
dai competenti organi collegiali o
autorizzati con DM del MAE, per ogni
progetto: punti 1 fino ad un massimo di
punti 2;
6. per
l'attività di direzione
o di coordinamento nei corsi
di
aggiornamento/formazione, tenutisi in
Italia o all'estero, previsti dal
piano
nazionale di aggiornamento o dal piano annuale
del MAE e/o
deliberati dai Collegi docenti, per ogni
corso punti 2 fino ad un massimo
di punti 4;
7. per
l'attività di docenza nei corsi di aggiornamento/formazione,
tenutisi
in Italia o
all'Estero previsti dal piano
nazionale di
aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o deliberati dai
Collegi
docenti, per ogni corso attinente all'area
disciplinare o alla funzione di
appartenenza punti 2, per ogni corso non
attinente all'area disciplinare o
alla funzione di appartenenza punti 1 fino
ad un massimo di punti 4;
8. per
il personale ATA per la partecipazione a corsi di aggiornamento
e/o per la realizzazione di progetti di
automazione o ammodernamento dei
servizi,
promossi
dall'amministrazione o approvati
dagli organi
competenti, per ogni corso punti 1 fino ad
un massimo di punti 2;
9. per
l'inclusione in altra graduatoria
di precedenti procedure di
selezione all'estero indetta ai sensi
dell'art. 1, legge n. 604/82 (si
valuta una sola altra inclusione) punti 1;
10. per la scuola elementare, per la frequenza
del corso di aggiornamento
- formazione linguistica e glottodidattica
compreso nel piano attuato dal
Ministero,
con la collaborazione dei
Provveditori agli Studi, delle
istituzioni scolastiche, degli istituti di
ricerca: punti 1.
C) Titoli di servizio (fino ad un massimo di
20 punti):
1. per ogni anno di servizio prestato nella
qualifica, nella classe di
concorso o nel posto di insegnamento (per la
scuola materna ed elementare)
di attuale appartenenza con contratto a
tempo indeterminato: punti 2.
Dichiarazione
delle OO.SS CGIL, CISL, UIL SCUOLA e SNALS.
Le OO.SS.
CGIL, CISL, UIL Scuola e SNALS giudicano positivi i contenuti
dell'Accordo
siglato in data odierna che riconducono a materia pattizia le
procedure relative alla destinazione all'estero del
personale docente e
ATA della
scuola. In particolare, con l'intesa raggiunta
sono stati
ridefiniti
strumenti più idonei a garantire la trasparenza e l'oggettività
delle prove
di accertamento linguistico e delle successive procedure di
invio all'estero, in coerenza con la precedente
disciplina contrattuale.
Le proposte
avanzate dalla parte pubblica, in relazione ai periodi di
permanenza all'estero, hanno reso possibile
il superamento delle
divergenze emerse
nel corso della
lunga trattativa, consentendo
la
definizione
di soluzioni utili a garantire effettivamente l'alternanza del
personale
e a porre le premesse per il necessario processo di riforma del
settore.