CCNL PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

 

Vista  l'ipotesi  di accordo relativa al personale delle  Scuole  Italiane

all'Estero sottoscritta il 5.7.01.

 

Visto  il  parere  favorevole del Consiglio dei  Ministri  sulla  predetta

ipotesi  di  accordo  espresso il 9.8.01, condizionato  alla  soppressione

dell'art. 8 (contratto individuale di lavoro) del testo.

 

Vista  l'ipotesi  di accordo sottoscritta il 3.9.01 in accoglimento  della

condizione espressa dal Governo.

 

Vista la certificazione positiva della Corte dei Conti espressa il 12.9.01

sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e  sulla

loro  compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio,  il

giorno 14 settembre alle ore 9,30 ha avuto luogo l'incontro tra:

 

-    ARAN nella persona del Presidente Guido Fantoni

 

e

 

i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:

 

-    CGIL

-    CISL

-    UIL

-    CONFSAL

 

e delle Organizzazioni sindacali:

 

-    CGIL-SNS

-    CISL-Scuola

-    UIL-Scuola

-    CONFSAL-SNALS

-    GILDA-UNAMS

 

Al  termine le parti sottoscrivono il seguente CCNL per il personale delle

Scuole Italiane all'Estero.

 

 

 

PERSONALE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

 

Art. 1 - Mobilità professionale verso le istituzioni scolastiche

         all'estero.

 

1.    La  destinazione all'estero del personale docente e ATA ai posti  di

  contingente,  di  cui  all'art. 639 del TU 16.4.94 n.  297,  costituisce

  mobilità  professionale ed è regolata, ai sensi del DL n. 165/01,  dalla

  contrattazione collettiva.

 

2.    Le  norme  del presente Accordo mirano alla concreta attuazione  dei

  criteri  di  selettività professionale e del principio  dell'alternanza,

  prevedendo un congruo periodo di servizio in territorio metropolitano tra

  un incarico e l'altro.

 

 

 

Art. 2 - Iscrizione alle graduatorie permanenti per la destinazione

         all'estero.

 

1.    La destinazione all'estero del personale docente e ATA avviene sulla

  base  di  graduatorie permanenti in cui hanno titolo ad essere  inseriti

  coloro  che  abbiano  superato  una prova unica  di  accertamento  della

  conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle relative alle 4 aree

  linguistiche (francese, inglese, tedesco e spagnolo).

 

2.   Alla prova di accertamento linguistico, indetta con provvedimento del

  MAE d'intesa con il MPI, può partecipare, a domanda, il personale docente

  e  ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopo l'anno di

  prova,  abbia prestato almeno 1 anno di effettivo servizio di  ruolo  in

  territorio metropolitano e appartenga ai ruoli per i quali sono definiti i

  codici funzione.

 

3.     Nella   domanda  di  partecipazione  alla  prova  di   accertamento

  linguistico i candidati dovranno contestualmente richiedere, in caso  di

  superamento  della prova, la valutazione dei titoli, che vanno  allegati

  alla predetta domanda, e l'inserimento nella graduatoria permanente.

 

 

 

Art. 3 - Modalità di svolgimento della prova di accertamento

         della conoscenza della lingua.

 

1.   L'accertamento di cui al precedente art. 2 è effettuato sulla base di

  prove strutturate.

  A  tal  fine vengono predisposti distinti questionari per ciascuna delle

  seguenti categorie di candidati:

 

a)    docenti  che  aspirano  alle istituzioni scolastiche  diverse  dalle

  scuole  europee  (la prova dovrà verificare l'adeguata conoscenza  della

  lingua o delle lingue straniere);

b)    docenti che aspirano alle scuole europee (per i quali la prova dovrà

  verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere

  consente  la  piena integrazione in uno specifico contesto  educativo  e

  plurilingue);

c)    docenti  che aspirano ai lettorati di italiano presso le  università

  straniere (per i quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza

  della lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in un

  contesto universitario e pluriculturale);

d)   personale ATA.

 

  Per  ciascuna  delle 3 tipologie di istituzioni di cui  alle  precedenti

  lett.  a),  b)  e  c), nonché per il personale ATA, saranno  predisposti

  distinti questionari nelle lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

 

2.    Salvo  quanto  previsto dal successivo comma 3 ciascun  docente  può

  chiedere di sostenere la prova per più tipologie di istituzioni e per più

  aree linguistiche. Analogamente il personale ATA può partecipare per più

  aree linguistiche.

 

3.    Considerato  che  ai  lettorati di italiano  all'estero  può  essere

  destinato  soltanto  il personale dello stato in possesso  di  specifici

  requisiti, per quanto concerne il personale della scuola hanno titolo  a

  sostenere la prova di accertamento linguistico per i lettorati di italiano

  presso  le  Università straniere i candidati appartenenti alle  seguenti

  categorie:

 

a)   docenti di italiano delle scuole secondarie di 1° o 2° grado;

b)    docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di 1° o 2° grado

  che abbiano superato, nell'ambito di corsi universitari, almeno 2 esami di

  lingua e/o letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneità del MPI

  allegata  ai bandi di concorsi per titoli ed esami emanati  con  i  DDMM

  31.3.99 e 1.4.99.

 

4.   Per la predisposizione dei questionari di cui al precedente comma 1 e

  la relativa assistenza tecnica, il MAE può avvalersi di apposita Agenzia

  specializzata in materia di prove strutturate.

 

 

 

Art. 4 - Valutazione della prova di accertamento linguistico.

 

1.    La  valutazione  della prova di accertamento della conoscenza  della

  lingua  straniera è effettuata in 80simi. Supera tale prova il personale

  che abbia riportato almeno 56/80.

 

2.    Al termine di ogni giornata di effettuazione delle prove strutturate

  l'apposita Commissione, nominata dal Direttore generale per la Promozione

  e  Cooperazione  Culturale del MAE di concerto col MPI, redige  appositi

  elenchi  dei  candidati  che le hanno superate,  con  l'indicazione  del

  punteggio conseguito. A conclusione di tutte le prove i nominativi di tali

  candidati  saranno  inseriti in appositi elenchi  generali,  redatti  in

  stretto  ordine alfabetico, e distinti per ciascun codice funzione,  per

  ciascuna area linguistica, per le scuole europee e per lettorati.

 

3.    Il personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il titolo

  professionale di accertamento della conoscenza della lingua straniera che

  conserva la validità per i successivi 9 anni scolastici.

 

4.    Contestualmente all'avviso di indizione delle prove di  accertamento

  linguistico, il Ministero degli Affari esteri pubblicherà un elenco  del

  personale che aveva superato le selezioni indette negli anni 1993, 1995 e

  1997  ed è tuttora in possesso del relativo titolo professionale  valido

  anch'esso per 9 anni scolastici.

 

 

 

Art. 5 - Costituzione, riformulazione e aggiornamento

         delle graduatorie permanenti.

 

1.    Sulla base degli elenchi di cui ai commi 2 e 4 del precedente art. 4

  il MAE procede alla formazione delle graduatorie permanenti distinte per

  codici funzione, per ogni area linguistica, per le scuole europee e per i

  lettorati.

 

2.     Nelle  graduatorie  sono  indicati,  per  ciascun  concorrente,  il

  punteggio attribuito nelle prove di accertamento della conoscenza  della

  lingua straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o rivalutati e

  il  punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha luogo sulla base

  della tabella di valutazione allegata, che prevede un massimo di 80 punti,

  di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i titoli professionali e 20 per i

  titoli  di  servizio.  A  parità di punteggio complessivo,  l'ordine  in

  graduatoria sarà determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti

  dal DPR 9.5.94, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

 

3.    In  sede  di formazione delle graduatorie permanenti con le modalità

  indicate dai precedenti commi, il MAE procede, contestualmente, al  loro

  aggiornamento secondo i seguenti criteri:

 

a)   mantenimento nelle stesse del personale il cui titolo di accertamento

  linguistico conserva la validità, come indicato all'art. 4, comma 3. Tale

  personale ha, pertanto, titolo a richiedere l'aggiornamento del  proprio

  punteggio con la valutazione dei titoli conseguiti successivamente  alla

  costituzione delle graduatorie in cui risulti già inserito e considerati

  valutabili dalla tabella allegata al presente contratto;

b)    depennamento dalle graduatorie stesse del personale il cui titolo di

  accertamento,  che ha dato luogo all'inclusione nella  graduatoria,  non

  conserva la validità nei termini sopra indicati;

c)    depennamento  dalle  graduatorie del  personale  che  ha  subito  un

  provvedimento disciplinare superiore alla censura e non abbia ottenuto il

  provvedimento di riabilitazione;

d)   depennamento dalle graduatorie del personale che sia stato restituito

ai ruoli metropolitani per incompatibilità ovvero ai sensi dell'art. 8

dell'Accordo successivo 11.12.96 per il personale in servizio presso le

istituzioni scolastiche all'estero;

e)   depennamento dalle graduatorie del personale che abbia già prestato

all'estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee un periodo di

servizio di durata complessivamente superiore ai 10 anni, salvo quanto

previsto dall'art. 9;

f)   depennamento dalle graduatorie delle scuole europee del personale che

abbia già prestato servizio nelle stesse.

 

4.    Le graduatorie permanenti, formate e aggiornate con le modalità e  i

  criteri indicati nei commi precedenti, sono affisse all'albo del Ministero

  degli  Affari  Esteri  -  Direzione generale  per  la  Promozione  e  la

  Cooperazione culturale, Uff. IV - e rimangono esposte per i successivi 15

  giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro

  il  termine  anzidetto  e  può, entro tale termine,  presentare  reclamo

  scritto,  per  errori  od  omissioni, alla  Direzione  Generale  per  la

  Promozione  e  la  Cooperazione culturale, Uff. IV,  che,  esaminanti  i

  reclami, può rettificare anche d'ufficio, le graduatorie.

  Delle  decisioni  assunte e delle sintetiche motivazioni  che  le  hanno

  supportate, è data comunicazione agli interessati e ai controinteressati

  mediante affissione all'albo dell'ufficio anzidetto.

 

5.    Dopo  l'accertamento  del possesso, da parte  dei  concorrenti,  dei

  requisiti  per l'inclusione nelle graduatorie permanenti,  il  Direttore

  generale  per  la  Promozione  e la Cooperazione  culturale  approva  le

  graduatorie,  che  sono pubblicate all'albo del  MAE,  DGPCC,  Uff.  IV,

  mediante affissione. Avverso i risultati di tale procedimento è  ammesso

  reclamo scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla data di affissione.

  La decisione dell'ufficio va assunta entro 10 giorni dal ricevimento del

  reclamo.

 

 

 

Art. 6 - Gestione delle graduatorie per la destinazione all'estero.

 

1.    Ogni anno, dopo le operazioni relative ai trasferimenti riservati al

  personale già in servizio all'estero, i posti di contingente eventualmente

  rimasti  vacanti  sono  disponibili per le  operazioni  di  destinazione

  all'estero da effettuarsi sulla base delle graduatorie permanenti. Il MAE

  rende note entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi disponibili.

 

2.    Ai fini di cui al comma 1 la DGPCC del MAE, previa attivazione delle

  relazioni  sindacali, individua la tipologia e il numero  dei  posti  di

  contingente  ancora  disponibili dopo le  operazioni  di  trasferimento.

  L'elenco dei posti individuati viene affisso all'albo del Ministero degli

  affari  esteri e degli uffici centrali e periferici del Ministero  della

  pubblica istruzione.

 

3.   Dopo l'avvenuta pubblicazione degli elenchi dì cui sopra il Ministero

  degli  affari  esteri attiva le procedure di destinazione del  personale

  utilmente collocato nelle graduatorie permanenti.

 

4.    A  tal  fine il Ministero degli affari esteri trasmette al personale

  così individuato il telegramma di preavviso della destinazione unitamente

  all'elenco  delle  sedi disponibili invitandolo ad indicare  le  proprie

  preferenze.

 

5.    II  personale  una  volta  accettata la  destinazione  all'estero  è

  depennato  dalla  graduatoria  per la  quale  è  stato  nominato.  Detto

  personale, al compimento del proprio mandato, potrà chiedere  di  essere

  reinserito nelle graduatorie in occasione del loro aggiornamento.

 

6.     Il   personale  che  non  accetta  la  destinazione  o  che,   dopo

  l'accettazione,  non  assume  servizio,  viene  depennato  da  tutte  le

  graduatorie e potrà esservi, a domanda, reinserito soltanto  al  momento

  dell'aggiornamento triennale delle medesime.

 

 

 

Art. 7 - Esaurimento di graduatoria e prove straordinarie.

 

1.    Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale ai

  posti  per  i  quali non sia possibile provvedere mediante ricorso  alle

  graduatorie permanenti, per esaurimento delle stesse, o per mancanza  di

  graduatorie appartenenti a classi di concorso aggregate al medesimo ambito

  disciplinare  e per le quali è prevista a seguito del DM  del  Ministero

  della  pubblica istruzione 10.8.98 n. 354, integrato dal DM del medesimo

  dicastero    10.11.98    n.   488,   una   corrispondenza    automatica,

  l'Amministrazione,  nel  rispetto delle  norme  contenute  nel  presente

  Accordo,  ha  facoltà  di  attingere  alle  graduatorie  di  altre  aree

  linguistiche, con il consenso dell'interessato, ad eccezione dei posti di

  lettorato.

 

2.   Qualora non fosse possibile attuare le procedure di cui al precedente

  comma,  potranno  essere  indette prove  straordinarie  di  accertamento

  linguistico prima della scadenza del triennio, limitatamente  ai  codici

  funzione richiesti. L'indizione di prove straordinarie non comporta,  in

  relazione  a  tali  codici funzione, lo slittamento di quelle  ordinarie

  triennali.

 

3.    In  caso  di esaurimento di graduatoria, sono considerati nominabili

  per i posti all'estero anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia

  erano stati esclusi dalle nomine per i successivi 3 anni.

 

4.    Allo  scopo  di  garantire il regolare funzionamento  delle  sezioni

  italiane presso le Scuole europee, assicurando la presenza di titolari di

  cattedra sin dall'inizio delle attività didattica, l'Amministrazione, in

  caso  di  esaurimento delle graduatorie permanenti,  assegnerà  i  posti

  vacanti   per  l'anno  scolastico  2001/2002  al  personale   scolastico

  appartenente,  nell'ambito della stessa area linguistica,  a  classi  di

  concorso del medesimo ambito disciplinare.

 

 

 

Art. 8 - Durata del servizio all'estero.

 

1.    Il  personale  destinatario  del  presente  contratto  può  prestare

  servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole europee per non

  più di 3 periodi, ciascuno della durata di 5 anni scolastici o accademici.

  Tali  periodi  devono  essere intervallati da  un  periodo  di  servizio

  effettivo in territorio metropolitano di almeno 3 anni.

 

2.    Presso  le  Scuole europee può essere prestato un  solo  periodo  di

  servizio, della durata di 9 anni scolastici, con eventuale proroga di  1

  anno a seguito di delibera del Consiglio superiore della suddetta scuola.

 

3.    In  via  del tutto eccezionale, il personale in servizio  presso  le

  Scuole  europee, in caso di nomina a Direttore aggiunto  di  una  scuola

  europea  conferita  dal Consiglio superiore della predetta  scuola,  può

  svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di 9 anni, con eventuale

  proroga di 1 anno.

 

4.    Il  personale  che  abbia prestato all'estero  un  solo  periodo  di

  servizio presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e

  presso i lettorati di italiano può essere destinato alle scuole europee,

  previo superamento delle specifiche prove di selezione e a condizione che,

  al  rientro dall'estero, abbia prestato 3 anni di servizio effettivo  in

  territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti 2 periodi

  di  servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni

  per la destinazione all'estero.

 

5.    Il  personale  che abbia prestato un periodo di servizio  presso  le

  scuole europee può cumulare a tale servizio solamente un periodo di 5 anni

  presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee, e presso i

  lettorati  di  italiano,  purché  utilmente  collocato  nella  specifica

  graduatoria e a condizione che, al rientro dall'estero, abbia prestato 3

  anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano

  compiuto i suddetti 2 periodi di servizio perdono definitivamente titolo a

  partecipare alle selezioni per la destinazione all'estero.

 

 

 

Art. 9 - Disposizioni transitorie.

 

1.     Limitatamente  all'anno  scolastico  2001/2002  restano  valide  le

  graduatorie  permanenti  formate sulla base delle  disposizioni  del  DM

  16.5.97.  Tali  graduatorie comprendono tutto il personale  che  vi  era

  iscritto per il triennio 1997/2000, con la sola esclusione del personale

  depennato ai sensi dell'art. 5, comma 6, dell'Accordo successivo 11.12.96

  sul personale delle scuole italiane all'estero, e di quello che abbia già

  prestato un periodo di servizio all'estero di durata superiore ai 14 anni.

 

2.   Tenuto conto di tali graduatorie, e in relazione ai posti disponibili

  all'1.9.01,  l'Amministrazione  provvederà,  in  via  prioritaria,  allo

  scorrimento   delle   stesse.   Nel   procedere   a   tali    operazioni

  l'Amministrazione darà precedenza al personale rientrato  in  territorio

  metropolitano alla fine dell'anno scolastico 1999-2000 e a quello inserito

  nelle  graduatorie  permanenti del 1997 che aspirava  alla  destinazione

  all'estero per l'anno scolastico 2000-2001 ai sensi del disposto dell'art.

  5, commi 6 e 7, Accordo 11.12.96.

 

3.    Sulle  destinazioni  all'estero disposte in  base  alle  graduatorie

  permanenti riformulate, aggiornate o costituite come previsto dal presente

  Accordo,  opera il disposto dell'art. 5, commi 6 e 7, Accordo successivo

  11.12.96 sul personale delle scuole italiane all'estero relativamente al

  personale in servizio all'estero a tale data, che sia utilmente collocato

  in graduatoria e il cui titolo di accesso alle graduatorie permanenti sia

  ancora  valido. Nel caso in cui la disponibilità relativa  alle  singole

  graduatorie risulti pari all'unità o ad un numero di posti dispari, il 50%

  di cui al citato comma 7 dell'art. 5 è calcolato per difetto e arrotondato

  all'unità  inferiore.  Il  limite del 50%  non  è  applicabile  qualora,

  nell'anno di riferimento, il personale utilmente collocato in graduatoria

  risulti pari o inferiore ai posti disponibili. Il disposto dell'art.  5,

  commi 6 e 7, dell'Accordo successivo 11.12.96 sul personale delle scuole

  italiane all'estero non si applica al personale che abbia già compiuto un

  periodo di servizio all'estero superiore ai 14 anni né a quello che  non

  possa assicurare, per motivi d'età, un quinquennio di servizio all'estero.

 

 

 

Art. 10 - Interruzione del servizio all'estero.

 

1.    Il  servizio  all'estero  può  essere interrotto  sulla  base  delle

  esigenze del sistema scolastico nazionale o per accertata incompatibilità

  o per inidoneità del personale interessato.

 

 

 

Art. 11 - Calcolo degli anni di servizio all'estero.

 

1.   Anche per le scuole italiane all'estero e le Scuole europee, gli anni

  di servizio si calcolano ad anno scolastico, che inizia il 1° settembre di

  ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

 

 

 

Art. 12 - Disposizioni finali.

 

1.    Sono  fatti  salvi,  a  tutti gli effetti, i provvedimenti  adottati

  dall'Amministrazione  con riferimento al personale  che  si  trovava  in

  servizio  all'estero al momento dell'entrata in vigore  della  legge  n.

  147/00, e a quello che, inserito sulla graduatorie permanenti dal  1997,

  aspirava alla destinazione all'estero per l'anno scolastico 2000/2001.

 

 

 

Art. 13 - Disapplicazioni.

 

Sono  disapplicate  tutte  le  disposizioni  in  materia  di  selezione  e

destinazione all'estero del personale docente e ATA della scuola che siano

in contrasto con le norme del presente contratto.

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO

 

Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 35).

 

Non  è  valutabile  il titolo d'accesso alla cattedra o posto  attualmente

ricoperto, né quello di grado inferiore.

 

1.     Per  ogni  diploma  universitario  di  durata  almeno  quadriennale

  conseguito in Italia o all'estero: punti 5;

2.   per ogni diploma di Accademia di belle arti, Conservatorio di musica,

  ISEF e vigilanza scolastica: punti 4;

3.    per  ogni  diploma  universitario di  durata  biennale  o  triennale

  conseguito in Italia o all'estero: punti 2;

4.    per ogni diploma di istruzione secondaria di 2° grado conseguito  in

  Italia o all'estero: punti 5;

5.    per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quella delle

  aree  linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola, rilasciato  da

  istituti  d'istruzione universitaria italiani o stranieri, a seguito  di

  corsi di durata almeno biennale: punti 2;

6.   per ogni libera docenza: punti 5;

7.   per ogni dottorato di ricerca: punti 5;

8.    per ogni attestato finale di corso di perfezionamento 'post lauream'

  conseguito presso università italiane o straniere, se di durata semestrale

  punti 1, se di durata annuale punti 2;

9.    per  ogni titolo finale di corsi di specializzazione 'post  lauream'

  rilasciato da una università italiana o straniera di durata pluriennale:

  punti 5.

 

 

B)   Titoli professionali (fino ad un massimo di 25 punti):

 

1.    per  ogni  abilitazione o idoneità o inclusione in  graduatorie  dei

   vincitori o di merito relative a concorsi, per esami per classi diverse da

   quella della disciplina d'insegnamento: punti 3;

2.   per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso per

   la funzione direttiva, diverso dal ruolo di appartenenza: punti 3;

3.     per   ogni  inclusione  in  graduatoria  di  merito  del  personale

   amministrativo, tecnico e ausiliario dello stesso livello o di  livello

   superiore al ruolo di appartenenza: punti 3;

4.    per ogni titolo di specializzazione per alunni portatori di handicap

   di durata biennale conseguiti ai sensi dell'art. 325, D.lgs. 16.4.94 n.

   297: punti 2;

5.    per  la  realizzazione di progetti finalizzati al superamento  della

   dispersione scolastica, all'educazione alla multiculturalità deliberati

   dai competenti organi collegiali o autorizzati con DM del MAE, per ogni

   progetto: punti 1 fino ad un massimo di punti 2;

6.    per  l'attività  di  direzione  o  di  coordinamento  nei  corsi  di

   aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all'estero, previsti dal

   piano  nazionale  di  aggiornamento o dal piano  annuale  del  MAE  e/o

   deliberati dai Collegi docenti, per ogni corso punti 2 fino ad un massimo

   di punti 4;

7.    per  l'attività  di  docenza nei corsi di  aggiornamento/formazione,

   tenutisi  in  Italia  o  all'Estero previsti  dal  piano  nazionale  di

   aggiornamento  o dal piano annuale del MAE e/o deliberati  dai  Collegi

   docenti, per ogni corso attinente all'area disciplinare o alla funzione di

   appartenenza punti 2, per ogni corso non attinente all'area disciplinare o

   alla funzione di appartenenza punti 1 fino ad un massimo di punti 4;

8.    per  il personale ATA per la partecipazione a corsi di aggiornamento

   e/o per la realizzazione di progetti di automazione o ammodernamento dei

   servizi,   promossi  dall'amministrazione  o  approvati  dagli   organi

   competenti, per ogni corso punti 1 fino ad un massimo di punti 2;

9.    per  l'inclusione  in altra graduatoria di precedenti  procedure  di

   selezione all'estero indetta ai sensi dell'art. 1, legge n. 604/82  (si

   valuta una sola altra inclusione) punti 1;

10.  per la scuola elementare, per la frequenza del corso di aggiornamento

   - formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal

   Ministero,  con  la collaborazione dei Provveditori agli  Studi,  delle

   istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca: punti 1.

 

 

C)   Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti):

 

1.    per ogni anno di servizio prestato nella qualifica, nella classe  di

  concorso o nel posto di insegnamento (per la scuola materna ed elementare)

  di attuale appartenenza con contratto a tempo indeterminato: punti 2.

 

 

Dichiarazione delle OO.SS CGIL, CISL, UIL SCUOLA e SNALS.

 

Le  OO.SS.  CGIL, CISL, UIL Scuola e SNALS giudicano positivi i  contenuti

dell'Accordo siglato in data odierna che riconducono a materia pattizia le

procedure  relative alla destinazione all'estero del personale  docente  e

ATA  della  scuola.  In  particolare, con l'intesa  raggiunta  sono  stati

ridefiniti strumenti più idonei a garantire la trasparenza e l'oggettività

delle  prove  di accertamento linguistico e delle successive procedure  di

invio  all'estero, in coerenza con la precedente disciplina  contrattuale.

Le  proposte  avanzate dalla parte pubblica, in relazione  ai  periodi  di

permanenza   all'estero,  hanno  reso  possibile  il   superamento   delle

divergenze  emerse  nel  corso  della  lunga  trattativa,  consentendo  la

definizione di soluzioni utili a garantire effettivamente l'alternanza del

personale e a porre le premesse per il necessario processo di riforma  del

settore.