Guida provvisoria al rapporto lavorativo del socio lavoratore di cooperativa

Difendere le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative vuol dire innanzitutto fornire gli strumenti tecnico legali necessari per la loro tutela, aprire vertenze e istanze sociali , acquistare la coscienza di essere sfruttate\i, per rovesciare ogni condizione di subalternità e di precariato.
Per la piena dignità e il riconoscimento del proprio lavoro, per tutelare i diritti, per un salario non da fame ma con reale potere di acquisto.

Oltre al contratto individuale firmato da ogni lavoratrice e lavoratore esiste un contratto nazionale di riferimento che sancisce i diritti di base ai quali ogni rapporto si dovrà attenere.

E’ un diritto acquisito riceverne copia, al momento della assunzione, in ogni caso occorre prendere visione e possesso recandosi alla sede cobas di Pisa in via san Lorenzo, 38 (aperta dal lunedi’ al venerdi’ dalle 09,00 alle 13,00, attivo è lo sportello di mutuo soccorso ) o consultare il sito internet www.cobas.it- clicca a destra alla finestra enti locali dove trovi documentazioni e legislazioni di varia natura.

Presso lo sportello e la sede cobas è attivo uno sportello legale .

Il rapporto lavorativo del socio lavoratore di cooperativa è un rapporto lavorativo da non confondere con quello associativo e può instaurarsi nella forma subordinata, autonoma o con Collaborazione coordinata e continuativa. Il socio lavoratore può quindi essere un co.co.co (non occasionale quindi con un rapporto consolidato e ripetuto nel tempo come prevede l’art 1 della legge 142 \2001) o a tempo determinato o a part time, ma a prescindere dalla sua condizione instaura un rapporto lavorativo.

E’ consigliabile non dividersi tra lavoratrici e lavoratori anche quando si diversifica la tipologia del rapporto di lavoro all’interno della cooperativa perché il potere di contrattazione individuale dipende dalle conquiste collettive e non pagano mai le sottomissioni individuali e i rapporti clientelari.

  • IL CCNL prevede una paga minima al di sotto della quale non può essere retribuito e se ciò dovesse avvenire lo sportello legale si attiverà prontamente (è sempre attivo la segreteria telefonica della sede Cobas 050 563083).
  • Il socio lavoratore della cooperativa ha alcuni DIRITTI come partecipare alla elaborazione dei programmi e delle decisioni più importanti, partecipa alla formazione degli organi sociali che gestiscono l’impresa cooperativa.
  • Lo statuto dei lavoratori vale per il socio lavoratore, ma con la esclusione dell’art 18 (quanta strada si deve ancora percorrere!). La legge 626|94 e successive modifiche sono applicate anche per le cooperative e occorre vigilare sulle tipologie di lavoro, i materiali usati, i carichi , gli strumenti di lavoro.
  • La Cooperativa deve adempiere al compito di informare, formare e addestrare i\le dipendenti e dotarle\li dei dispositivi di protezione individuale (per esempio guanti adeguati, maschere, scarpe antinfortunistiche e divise, un corso sulla 626….)
  • L’assemblea dei soci può decidere (art 3) “ulteriori trattamenti economici” “a titolo di maggiorazione retributiva” e in sede di bilancio nella misura non superiore al 30%dei trattamenti economici complessivi.
  • All’interno delle cooperative è bene raggiungere una contrattazione decentrata e lo strumento idoneo è la costituzione della rappresentanza sindacale aziendale Cobas affiliata al Cobas lavoro privato.
  • Ogni controversia relativa la rapporto di lavoro rientra nelle competenze del giudice del Lavoro (art 5) e a tutti gli effetti Pensionistici e retributivi si mantengono gli stessi diritti del lavoro dipendente(equiparati anche i contributi)
  • Le cooperative entro 9 mesi dalla entrata in vigore della legge 142\2001 dovevano definire un regolamento , approvato dalla assemblea dei soci, sulla tipologia dei rapporti lavorativi: Occorre esaminare con attenzione il contenuto di questo Regolamento che per LEGGE deve possedere
    • Il richiamo ai contratti nazionali
    • Il richiamo alle modalità lavorative dei soci e ai profili professionali riferendosi alle normative vigenti per rapporti diversi da quello lavorativo subordinato
    • Ci sono comunque alcune situazioni negative per la lavoratrice e il lavoratore, per esempio in presenza di crisi economica l’assemblea può deliberare la sospensione (TEMPORANEA) dei trattamenti economici integrativi , ma salvo queste situazioni eccezionali il Regolamento non può contenere disposizioni peggiorativi del trattamento economico previsto dal CCNL nazionale.
    • Le cooperative sono tenute al rispetto delle normative appena elencate e saranno individuati strumenti di vigilanza adeguati (Dlgs 2 Agosto 2002, n220)

Il lavoratore della cooperativa è con la nuova legge un lavoratore subordinato a tutti gli effetti ma non gode dei benefici dell’art18 dello statuto dei lavoratori e in caso di licenziamento illegittimo avrà diritto solo ad un risarcimento. Per questa ragione va sostenuto con tutte le forze il Referendum estensivo dell’art 18 per consentire a tutti\e la riammissione per licenziamento senza giusta causa.

Il socio lavoratore ha diritti inalienabili come la libertà di opinione, il diritto alla associazione e alla attività sindacale che dovrà far valere a suo vantaggio. Se in precedenza le Cooperative decidevano la paga oraria ora dovranno rispettare il CCNL di settore , anche in materia di contributi.

La costituzione del Cobas è importante per avere un reale potere di contrattazione all’interno della cooperativa, per non dividere e parcellizzare i diritti, per ricostruire l’unità a partire dalla tutela degli interessi reali. Dai vita al cobas aziendale, difendi i tuoi interessi

CONFEDERAZIONE Cobas Pisa

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Discutendo di benicomunismo, per un’altra società.

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