PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE tra LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE e CGIL CISL UIL - del 13 settembre 1994
Roma, 13 settembre 1994
In base a quanto è convenuto nel Protocollo 23.7.93 firmato dalle Parti sociali e dal Governo si conviene alla seguente disciplina generale, come da accordo quadro, delle RSU nelle cooperative e loro società collegate.
Titolo I - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 1 - Ambito e iniziativa per la costituzione delle RSU
Le RSU possono essere costituite su iniziative delle Associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23.7.93 nelle unità produttive nelle quali le imprese cooperative abbiano più di 15 lavoratori e nelle unità produttive delle imprese cooperative agricole secondo quanto previsto dall'art. 35 della legge n. 300/70.
Anche le OO.SS. firmatarie del CCNL applicato nell’impresa cooperativa possono assumere l'iniziativa, ovvero quelle abilitate alla presentazione delle liste elettorali e che hanno formalmente aderito al presente accordo.
L'iniziativa deve essere esercitata da parte delle OO.SS. possibilmente entro il 31.12.94.
Il rinnovo potrà avvenire anche su iniziative delle stesse RSU, e l'iniziativa dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato.
Art. 2 - Sistema elettivo
A suffragio universale e a scrutinio segreto sono eletti 2/3 dei seggi.
Alle OO.SS. firmatarie del CCNL di lavoro applicato nell'unità produttiva è riservato il terzo residuo dei seggi mediante elezione o designazione in proporzione dei voti ricevuti.
Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi le OO.SS. terranno conto anche delle categorie professionali (operai, impiegati e quadri) con dimensioni significative.
Nella composizione delle liste si perseguirà un’adeguata rappresentanza di genere attraverso una coerente applicazione della norma antidiscriminatoria.
Art. 3 - Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa 23.7.93, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità dei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, il numero dei componenti le RSU sarà pari almeno a:
- 3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 lavoratori;
- 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 lavoratori;
- 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 lavoratori nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
Art. 4 - Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3 della legge n. 300/70.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dal CCNL o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della RSA, diritti, permessi e libertà sindacali.
Nelle stesse sedi negoziali si procederà, a parità di costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSU.
In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle OO.SS. con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti:
- diritto a indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/70:
- diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, legge n. 300/70;
- diritto di affissione di cui all'art. 25, legge n.300/70.
Art. 5 - Compiti e funzioni
Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del CCNL possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL applicato nell'unità produttiva.
Art. 6 - Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono superare il 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Art. 7 - Decisioni
Le decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
Art. 8 - Clausola di salvaguardia
Le OO.SS., dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20.5.70, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.
Titolo II
Art. 9 - Disciplina della elezione della RSU
Modalità per indire le elezioni.
Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le associazioni sindacali di cui all’art. 1, titolo 1, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno a indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra: l'ora di scadenza s’intende fissata alla mezzanotte del 15° giorno.
Art. 10 - Quorum per la validità delle elezioni
Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della meta dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui il quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le OO.SS. determineranno le modalità per un’eventuale nuova consultazione nell’unità produttiva.
Art. 11 - Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo art. 12, la contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
Art. 12 - Presentazione delle liste
All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle
- associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del CCNL applicato nell'unità produttiva;
- associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo a condizione che:
- accettino espressamente e formalmente le presente regolamentazione:
- la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dell'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista e i membri della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 13 dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi dell'art. 15, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste. Dovrà scegliere a quale lista candidarsi pena la decadenza.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel Collegio.
Art. 13 - Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.
Per la composizione della stessa, ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore appartenente all'unità produttiva non candidato.
Art. 14 - Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
- ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
- verificare la valida presentazione delle liste;
- costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
- assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
- esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
- proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
Art. 15 - Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all’art. 9, almeno 8 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Art. 16 - Scrutatori
E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare 1 scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
Art. 17 - Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
Art. 18 - Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni d’individuazione.
Art. 19 - Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista e l’indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto a una lista e di preferenza data a candidati di liste differenti, si considera valido solo il voto di lista e nullo il voto di preferenza.
Art. 20 - Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovesse richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Art. 21 - Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 16, parte II, del presente accordo e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
Art. 22 - Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea a una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all’apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
Art. 23 - Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
Art. 24 - Compiti del presidente
Il presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente art. 22, la firma accanto al suo nominativo.
Art. 25 - Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell’unita produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato ‑ unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, etc.) ‑ alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU, sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne l’integrità e ciò almeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
Art. 26 - Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei 2/3 dei componenti della RSU il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della RSU previsto dall'art. 2, comma 1, parte I del presente accordo.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati, e in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all’ordine nella lista.
Art. 27 - Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all’assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dall’affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, s’intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma 1 e la Commissione ne dà atto nei verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata a mezzo raccomandata r.r., nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, all’Associazione cooperativa territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.
Art. 28 - Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da 1 membro designato da ciascuna delle OO.SS., presentatrici delle liste, interessate al ricorso, da 1 rappresentante dell’Associazione cooperativa locale d’appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell’UPLMO o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
Art. 29 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione cooperativa d'appartenenza a cura delle OO.SS. di rispettiva appartenenza dei componenti.
Art. 30 - Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 31 - Clausola finale
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso di 4 mesi.
LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE
CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
CGIL
CISL
UIL
Roma, 13 settembre 1994