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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

  • Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che non cessano di avere validità, con l’entrata in vigore del presente contratto, la norma di cui all’ art. 5, comma 2 CCL personale non docente 1985-87 e le disposizioni vigenti in materia di incentivi all’esodo dei dipendenti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti convengono che ai fini dell’applicazione dell’ articolo 106 comma 4, la attribuzione una tantum ivi prevista non darà luogo a riassorbimento dell’indennità ad personam in godimento come previsto dall’allegato q), ultima colonna, del presente CCL.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si danno atto che quanto previsto dall’ art. 24, punto III, il trattamento economico, si intende comprensivo dell’indennità di coordinamento analogamente a quanto previsto per il personale tecnico/sanitario.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

  • Le parti si danno atto che l’applicazione dei criteri di cui all’ art. 8, comma 3 del presente contratto viene parametrata al 31/12 di ciascun anno in relazione al numero dei dipendenti cui si applica il CCL medesimo in servizio a quella data e che, di conseguenza, per l’anno 2002, l’applicazione dei suddetti criteri produce, per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale, un complessivo monte ore di permessi retribuiti pari a 1152 ore
  • Le parti si danno atto altresì che, allo scopo di agevolare il passaggio alla regolamentazione di cui all’ art. 8, tale monte ore, per l’anno 2002, verrà eccezionalmente fruito in msura integrale e non in quota proporzionale annua.

PER UNA SOCIETA' DEI BENI COMUNI

Una giornata di dibattito sul libro di Piero Bernocchi
OLTRE IL CAPITALISMO
Discutendo di benicomunismo, per un’altra società.

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