MINISTERO DELLA SANITA Decreto del 27 luglio 2000

 

  Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. (GU n. 191 del 17-8-2000) 

MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 27 luglio 2000

IL MINISTRO DELLA SANITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in

materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1,

il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base

alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai

relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di

lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa

concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli

altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi

universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini

dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione

post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle

situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla

individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi

universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del

1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa

precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che

sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono

equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio

1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico della prevenzione

dell'ambiente e luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della

sanita' 17 gennaio 1997, n. 58, indicato nella sezione A della stessa

tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla

formazione postbase.

Sez. A - diploma universitario Sez. B - titoli equipollenti
Tecnico della prevenzione
dell'ambiente e luoghi di lavoro -

Decreto del Ministro della sanità 

17 gennaio 1997, n. 58            
Tecnico con funzione ispettiva per
la tutela della salute nei luoghi

di lavoro - Decreto del Presidente

della Repubblica n. 162 del 10

marzo 1982 - legge 11 novembre

1990, n. 341
  Tecnico per la protezione
ambientale e per la sicurezza -

Decreto del Presidente della

Repubblica n. 162 del 10 marzo

1982 - legge 11 novembre 1990, n.341
  Tecnico di igiene ambientale e del
lavoro - Decreto del Presidente

della Repubblica, n. 162, del 10

marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341
  Operatore vigilanza e ispezione -
Decreto del Presidente della

Repubblica n. 761, del 20 dicembre

1979 - decreto del Ministro della

sanità del 30 gennaio 1982, art.81

Art. 2.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella

riportata nell'art. 1, al diploma universitario di tecnico della

prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro indicato nella sezione A

della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo,

alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita nei rapporti di

lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. Il Ministro della sanità

Labate

p. Il Ministro dell'università

e della ricerca scientifica e tecnologica

Guerzoni

PER UNA SOCIETA' DEI BENI COMUNI

Una giornata di dibattito sul libro di Piero Bernocchi
OLTRE IL CAPITALISMO
Discutendo di benicomunismo, per un’altra società.

Guarda gli interventi del Convegno

locandina WEB
Continua