MINISTERO DELLA SANITA Decreto del 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. (GU n. 191 del 17-8-2000) |
MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 27 luglio 2000
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1,
il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base
alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai
relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di
lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli
altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle
situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla
individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi
universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del
1999;
Decreta:
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa
precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono
equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio
1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico della prevenzione
dell'ambiente e luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della
sanita' 17 gennaio 1997, n. 58, indicato nella sezione A della stessa
tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione postbase.
Sez. A - diploma universitario | Sez. B - titoli equipollenti |
Tecnico della prevenzione
dell'ambiente e luoghi di lavoro - Decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58 | Tecnico con funzione ispettiva per
la tutela della salute nei luoghi di lavoro - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341 |
Tecnico per la protezione
ambientale e per la sicurezza - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n.341 | |
Tecnico di igiene ambientale e del
lavoro - Decreto del Presidente della Repubblica, n. 162, del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341 | |
Operatore vigilanza e ispezione -
Decreto del Presidente della Repubblica n. 761, del 20 dicembre 1979 - decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, art.81 |
Art. 2.
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella
riportata nell'art. 1, al diploma universitario di tecnico della
prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro indicato nella sezione A
della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo,
alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita nei rapporti di
lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità
Labate
p. Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Guerzoni