Legge n251 del 10 agosto 2000
LEGGE 10 agosto 2000, n.251
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica. (GU n. 208 del 6-9-2000)
testo in vigore dal: 21-9-2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle
scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica
svolgono con autonomia professionale attivita' dirette alla
prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e
collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive
dei relativi profili professionali nonche' dagli specifici codici
deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per
obiettivi dell'assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed
amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle
funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al
fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al
processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale,
all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanita' in
Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.
3. Il Ministero della sanita', previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta
responsabilita' e gestione delle attivita' di assistenza
infermieristica e delle connesse funzioni;
b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando
modelli di assistenza personalizzata.
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
Professioni sanitarie riabilitative
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della
riabilitazione svolgono con titolarita' e autonomia professionale,
nei confronti dei singoli individui e della collettivita', attivita'
dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a
procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le
competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed
amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle
professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, al fine di
contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di
funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto
alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al
miglioramento della qualita' organizzativa e professionale nel
Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di una integrazione
omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati
dell'Unione europea.
Art. 3.
Professioni tecnico-sanitarie
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area
tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con
autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla
esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla
persona, ovvero attivita' tecnico-assistenziale, in attuazione di
quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle
figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del
Ministro della sanita'.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed
amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle
professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di
contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di
funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del
cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della
qualita' organizzativa e professionale nel Servizio sanitario
nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi
sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
Art. 4.
Professioni tecniche della prevenzione
1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione
svolgono con autonomia tecnico-professionale attivita' di
prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza
ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e
delle bevande, di igiene e sanita' pubblica e veterinaria. Tali
attivita' devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilita'
derivante dai profili professionali.
2. I Ministeri della sanita' e dell'ambiente, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per
l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie
regionali per l'ambiente della diretta responsabilita' e gestione
delle attivita' di competenza delle professioni tecniche della
prevenzione.
Art. 5.
Formazione universitaria
1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o piu' decreti i criteri
per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi
universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni
di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, in possesso di
diploma universitario o di titolo equipollente per legge.
2. Le universita' nelle quali e' attivata la scuola diretta a fini
speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono
autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola
contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al
comma 1.
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Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), come da ultimo modificato dalla
legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' il seguente:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
capo II del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
Art. 6.
Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento
1. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti
i pareri del Consiglio superiore di sanita' e del comitato di
medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse
figure professionali esistenti o che saranno individuate
successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3
e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale,
riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati
al termine dei corsi universitari di cui all'articolo 5, comma 1,
della presente legge, per l'accesso ad una nuova qualifica unica di
dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti
analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio
sanitario nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova
qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell'ambito del proprio
bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante
organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere.
Art. 7.
Disposizioni transitorie
1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle
risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio
dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire
l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del
compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della
presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, e'
regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite
numerico indicato dall'articolo 15-septies, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale
con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della
presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati
in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale
predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano
l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di
dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della
normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo
15-septies. Con specifico atto d'indirizzo del Comitato di settore
per il comparto sanita' sono emanate le direttive all'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per
la definizione, nell' ambito del contratto collettivo nazionale
dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo,
tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del
trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente
comma nonche' delle modalita' di conferimento, revoca e verifica
dell'incarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente,
con modalita' analoghe a quelle previste al comma 1, per le
professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42,
nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della
funzione di direzione relativa alle attivita' della specifica area
professionale.
3. La legge regionale che disciplina l'attivita' e la composizione
del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti
aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Courmayeur, addi' 10 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino