CCQ ipotesi pubimp 04 07 2002

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2002 - 2003

Il giorno 3 luglio 2002 alle ore 9,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali nelle persone di:

per l'ARAN:
avvocato Guido Fantoni (Presidente) Firmato

per le Confederazioni sindacali

CGIL Firmato
CISAL Firmato
CISL Firmato
CONFSAL Firmato
RDB CUB Firmato
UGL Firmato
UIL Firmato
USAE Firmato

Al termine della riunione avvenuto alle ore 17, le parti sottoscrivono la seguente ipotesi di contratto:

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2002 - 2003

CAPO I

ART. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo è stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione dei vigenti CCNQ del 9 agosto 2000 e del 19 giugno 2002, in attuazione degli artt. 43 e 50 del D.Lgs. 165/2001.

3. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "comparti".

4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto 1998". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali – stipulato contestualmente – ed integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 come specificato nell'art. 2, comma 5. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative".

6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.
7. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

CAPO II

Distacchi, permessi ed aspettative sindacali

ART. 2
Ripartizione del contingente dei distacchi

1. Il contingente storico dei distacchi sindacali è pari a n. 2460 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.

2. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 12, nella quali sono indicati anche i comparti di nuova istituzione (Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale - AFAM - )
.

3. Il contingente dei comparti di nuova formazione di cui al comma 2 è costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, ha valenza per il presente biennio e sarà soggetto a revisione nel biennio 2004 - 2005. Al fine di consentire le agibilità sindacali nei predetti comparti, per la durata del presente contratto, alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonchè per l' AFAM, i distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN.

4. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del D.Lgs. 165/2001, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Per il quadriennio normativo di contrattazione 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003 sono rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole dal n. 2 al n.12. Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività valido per il secondo biennio economico 2004 – 2005.

ART. 3
Contingente dei permessi sindacali

1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio e del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

2 . In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.

3. In ogni amministrazione, escluse quelle del comparto Scuola, i permessi sindacali di cui al comma 1 di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative - al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2- sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.

4. Nel comparto Scuola i permessi di cui al comma 1 di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2, sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 32 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolati con le modalità del comma 3.

5. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui ai commi 3 e 4 sono ripartiti nella sede decentrata tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.

6. Per quanto riguarda le Agenzie fiscali, in via transitoria sino alla definitiva assegnazione del personale alle singole Agenzie le modalità di calcolo dei permessi giornalieri avvengono in modo unitario secondo le modalità in atto.

ART. 4
Cumuli

1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali con il presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti ai sensi dell'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 nel modo seguente:

a) sino ad un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;

b) sino ad un massimo di 28 minuti per dipendente in servizio per il comparto Scuola, come definito dai CCNQ del 9 agosto 2000 e del 19 giugno 2002, tenuto conto, in via eccezionale per tale comparto e solo a fine dei distacchi, anche del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore all'anno scolastico o in servizio dall'inizio di quest'ultimo sino al termine delle lezioni, in quanto ammesso alle elezioni delle RSU, dato che unitamente alle deleghe concorre a determinare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo sulle elezioni delle RSU, parte seconda, del 7 agosto 1998.

2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a) e b) ammonta a n. 645 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui alla tavola allegato n. 1 - pari ad un totale complessivo di n. 3105 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n.12. Nella tavola n. 13 sono indicati i distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.

ART. 5
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

1. E' confermato il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsti dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.

2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 per tutti i comparti, in ragione di anno, è costituito da n. 420.460 ore, di cui n. 34.584 riservate alle confederazioni e n. 385.876 alle organizzazioni di categoria rappresentative dei comparti di cui al presente accordo, ripartite sulla base delle tavole allegate dal n. 15 al n. 26.

3. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 nei comparti di nuova formazione di cui al comma 2 è costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, ha valenza per il presente biennio e sarà soggetto a revisione nel biennio 2004 - 2005. Al fine di consentire le agibilità sindacali nei predetti comparti, per la durata del presente contratto, alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l' AFAM, le ore di permesso loro spettanti ai sensi dell'art. 11 distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

4. Sono confermate tutte le modalità di utilizzo dei permessi previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato e modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999. In particolare le Confederazioni di cui alla tavola n. 1 possono far utilizzare i permessi citati alle proprie organizzazioni di categoria anche nei comparti ove queste non siano rappresentative.

ART. 6
Disposizioni particolari per il comparto scuola

1. Nel comparto scuola, il termine del 30 giugno previsto dall'art. 16, comma 1, lett. c) del CCNQ 7 agosto 1998 per consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, è sostituito - in prima applicazione del presente contratto - dalla seguente procedura provvisoria che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell' anno scolastico 2002 – 2003. A tal fine:

1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti attribuite dalla presente ipotesi di contratto entro 10 giorni dalla sigla della stessa;

2) gli incrementi dei distacchi loro spettanti rispetto ai vigenti CCNQ (stipulati il 9 agosto 2000 ed il 19 giugno 2002) saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con la sottoscrizione del presente contratto.

2. Nel comparto scuola, a regime, per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.

3. All'art. 16 , comma 1, lettera B) del CCNQ del 7 agosto 1998, riguardante le specificazioni relative al comparto scuola rispetto all'art. 10 dello stesso contratto, al termine dell'alinea è aggiunto il seguente periodo:
"Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa e nel rispetto del principio fissato per assicurare la continuità didattica, il cumulo dei permessi (cinque giorni lavorativi a bimestre), fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti".

ART. 7
Durata e disposizioni finali

1. Il presente contratto è valido per il quadriennio normativo contrattuale 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003 .

2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all' accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il secondo biennio economico 2004 – 2005.

3. All'art. 6, comma 3 del CCNQ del 27 gennaio 1999 è aggiunto il seguente periodo:
" Con esclusione del comparto scuola e nel limite massimo delle flessibilità applicabili ai sensi dell'art. 12 del CCNQ del 7 agosto 1998, è consentito che fino al 20% di tali flessibilità possa effettuarsi il cumulo del distacco part – time retribuito con l'aspettativa non retribuita.

4. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative - purchè non comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle tabelle - saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del presente contratto.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998 , come integrato dal quello del 27 gennaio 1999, e dell'art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000, fatta eccezione per le tavole ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente contratto.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Con riferimento all'art. 3, le parti si danno atto della opportunità di verificare le modalità di calcolo della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti, al fine di una eventuale modifica dei criteri.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Con riferimento al comparto scuola ed all'applicazione in tale settore dell'art. 18, comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998, relativo alla tutela del dirigente sindacale che rientra dal distacco o dall'aspettativa non retribuita (sul quale il giudice di Sanremo aveva chiesto una interpretazione autentica sulla quale non è stato possibile raggiungere l'accordo), le parti si danno atto della necessità di un nuovo confronto sulla base dell'esito del giudizio in corso.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti concordano sulla facoltà delle associazioni sindacali di trasformare, in corso d'anno ed in tutti i comparti, le aspettative non retribuite in distacchi sindacali retribuiti purchè si verifichi la disponibilità nel contingente assegnato a ciascuna associazione con il presente contratto. In particolare con riferimento al comparto scuola la procedura prevista dall'art. 6 comma 1 per la prima applicazione del presente contratto si applica anche per le aspettative non retribuite.

TAVOLA 1
CONFEDERAZIONI CHE, ESSENDO PRESENTI IN DUE COMPARTI,
SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI
PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI COMPARTI
CGIL
CISL
UIL
CISAL
CONFSAL
RDB CUB
USAE
UGL
TAVOLA 2 - AGENZIE FISCALI
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi
confederazioni numero
distacchi
CISL FPS 5 CISL 1
CGIL FP 4 CGIL 1
CONFSAL - UNSA 3 CONFSAL  
UIL PA 4 UIL  
FLP 4 USAE  
RDB PI 1 RDB CUB  
CISAL INTESA 2 CISAL  
1x1

1x1

     
totale 23   2
TAVOLA 3
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi
confederazioni numero
distacchi
CISL AZIENDE 9 CISL 1
CGIL FP 9 CGIL 1
UIL PA 4 UIL 1
RDB PI 2 RDB CUB  
1x1

1x1

     
totale 24   3
TAVOLA 4 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi
confederazioni numero
distacchi
CISL FPS 78 CISL 8
CGIL FP 50 CGIL 4
CSA DI CISAL / FIALP (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/
epne-confail-confill parastato)
34 CISAL 4
UIL PA 34 UIL 3
RDB PI 19 RDB CUB 5
    ASGB/USAS 1
1x1

1x1

     
totale 215   25
TAVOLA 5
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE
ARTISTICA E MUSICALE
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi
confederazioni numero
distacchi
UNIONE ARTISTI UNAMS 5 -  
CGIL SNUR AFAM 1 CGIL  
UIL AFAM   UIL  
CONFSAL SNALS   CONFSAL 1
1x1

1x1

     
totale 6   1
TAVOLA 6
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi
confederazioni numero
distacchi
CGIL SNUR 9 CGIL 1
CISL RICERCA 10 CISL 1
UIL PA 6 UIL  
USI - RDB / RICERCA 1 RDB CUB  
ANPRI 1 CIDA  
1x1

1x1

     
totale 27   2
TAVOLA 7 - MINISTERI
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi
confederazioni numero
distacchi
CISL FPS 131 CISL 12
CGIL FP 82 CGIL 9
UIL PA 78 UIL 8
CONFSAL - UNSA 34 CONFSAL 3
FLP 24 UGL 3
CISAL INTESA 21 CISAL 2
RDB PI 14 RDB CUB 3
    ASGB/USAS 1
1x1

1x1

     
totale 384   41
TAVOLA 8 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi
confederazioni numero
distacchi
CISL FPS 1 CISL  
CISAL INTESA 2 CISAL  
UIL PA   UIL  
FLP   UGL  
RDB PI   RDB CUB  
CGIL FP   CGIL  
CONFSAL - UNSA   CONFSAL  
1x1

1x1

     
totale 3   0
TAVOLA 9 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi
confederazioni numero
distacchi
CGIL FP 209 CGlL 21
CISL FPS 174 CISL 18
UIL FPL 10 UIL 9
CSA(fiadel/cisal,fialp/cisal,
cisas-fisael, confail-unsiau, confill eell-cusal,usppi-
cuspel-fasil-fadel)
28 CISAL 3
DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm) 29 USAE 3
    ASGB/USAS 1
1x1

1x1

     
totale 544   55
TAVOLA 10 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi
confederazioni numero
distacchi
CISL FPS 128 CISL 13
CGIL FP 133 CGIL 13
UIL FPL 82 UIL 7
FSI (Snatoss, Adass, Fapas, Sunas) 34 USAE 4
FIALS 25 CONFSAL 2
    ASGB/USAS 1
1x1

1x1

     
totale 402   40
TAVOLA 11 - SCUOLA
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi
confederazioni numero
distacchi
CISL SCUOLA 292 CISL 29
CGIL SCUOLA 261 CGIL 29
CONFSAL SNALS 262 CONFSAL 22
UIL SCUOLA 122 UIL 11
FED. NAZ. GILDA/UNAMS 106 -  
    ASGB/USAS 1
1x1

1x1

     
totale 1007   92
TAVOLA 12 - UNIVERSITA'
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi
confederazioni numero
distacchi
CGIL SNUR 19 CGlL 1
CISL UNIVERSITA' 12 CISL 2
UIL PA 6 UIL 1
FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI 4 CONFSAL 1
CSA DI CISAL UNIVERSITA'
(cisal università, cisas università, confail-failel-unsiau, confill università-cusal, tecstat usppi)
1 CISAL  
1x1

1x1

     
totale 42   5
TAVOLA 13
RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI
CHE RESTANO A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI
Confederazioni distacchi
CGIL 30
CISL 38
UIL 10
CISAL 15
CONFSAL 40
RDB CUB 8
USAE 18
UGL 3
Totale 162
TAVOLA 14
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI
Confederazioni ore permessi
CGIL 4.323
CISL 4.323
UIL 4.323
CISAL 4.323
CONFSAL 4.323
RDB CUB 4.323
USAE 4.323
UGL 4.323
Totale 34.584
TAVOLA 15 - ORGANIZZAZIONI SINDACALI
TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PERMESSI NEI COMPARTI
Comparto ore permessi
Agenzie fiscali 2.500
Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo 8.512
Enti Pubblici non Economici 14.147
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale 800
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione 34.600
Ministeri 4.323
Presidenza del Consiglio dei Ministri 500
Regioni - Autonomie Locali 97.642
Servizio Sanitario nazionale 89.503
Scuola 127.355
Università 7.515
Totale 385.876
TAVOLA 16 - AGENZIE FISCALI
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CISL FPS 616
CGIL FP 537
CONFSAL - UNSA 470
UIL PA 407
FLP 217
RDB PI 127
CISAL INTESA 126
Totale 2.500
TAVOLA 17
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
AD ORDINAMENTO AUTONOMO
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CISL AZIENDE 3.275
CGIL FP 2.850
UIL PA 1.577
FLP 217
RDB PI 810
Totale 8.512
TAVOLA 18 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CISL FPS 5.060
CGIL FP 2.919
CSA DI CISAL / FIALP (fialp/cisal - usppi/cuspp - cisas/epne - confail - confill parastato) 2.332
UIL PA 2.291
RDB PI 1.545
Totale 14.147
TAVOLA 19
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE
ARTISTICA E MUSICALE
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
UNIONE ARTISTI UNAMS 413
CGIL SNUR AFAM 196
CISL UNIVERSITA' 132
UIL AFAM 22
CONFSAL SNALS 37
Totale 800
TAVOLA 20
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CGIL SNUR 1.045
CISL RICERCA 1.006
UIL PA 506
USI - RDB / RICERCA 103
ANPRI 142
totale 2.802
TAVOLA 21 - MINISTERI
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CISL FPS 9.993
CGIL FP 7.913
UIL PA 6.786
CONFSAL - UNSA 3.678
FLP 2.477
CISAL INTESA 2.274
RDB PI 1.479
totale 34.600
TAVOLA 22 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CISL FPS 161
CISAL INTESA 86
UIL PA 77
FLP 52
RDB PI 46
CGIL FP 42
CONFSAL - UNSA 36
totale500 500
TAVOLA 23 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CGIL FP 37.557
CISL FPS 31.165
UIL FPL 17.289
CSA (fiadel/cisal,fialp/cisal,cisas-fisael,confail-unsiau,confill eell-cusal,usppi-cuspel-fasil-fadel) 5.881
DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm) 5.750
totale 97.642
TAVOLA 24 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CISL FPS 28.809
CGIL FP 28.195
UIL FPL 16.447
FSI (Snatoss, Adass, Fapas, Sunas) 9.018
FIALS 7.034
totale 89.503
TAVOLA 25 - SCUOLA
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CISL SCUOLA 37.411
CGIL SCUOLA 32.238
CONFSAL SNALS 29.387
UIL SCUOLA 15.111
FED. NAZ. GILDA/UNAMS 13.208
totale 127.355
TAVOLA 26 - UNIVERSITA'
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CGIL SNUR 2.569
CISL UNIVERSITA' 2.585
UIL PA 1.170
FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI 926
CSA DI CISAL UNIVERSITA'
(cisal università, cisas università,
confail-failel-unsiau, confill università-
cusal, tecstat usppi)
265
totale 7.515
 

PER UNA SOCIETA' DEI BENI COMUNI

Una giornata di dibattito sul libro di Piero Bernocchi
OLTRE IL CAPITALISMO
Discutendo di benicomunismo, per un’altra società.

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