CCQ ipotesi pubimp 04 07 2002
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2002 - 2003
Il giorno 3 luglio 2002 alle ore 9,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali nelle persone di:
per l'ARAN:
avvocato Guido Fantoni (Presidente) Firmato
per le Confederazioni sindacali
CGIL Firmato
CISAL Firmato
CISL Firmato
CONFSAL Firmato
RDB CUB Firmato
UGL Firmato
UIL Firmato
USAE Firmato
Al termine della riunione avvenuto alle ore 17, le parti sottoscrivono la seguente ipotesi di contratto:
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2002 - 2003
CAPO I
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.
2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo è stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione dei vigenti CCNQ del 9 agosto 2000 e del 19 giugno 2002, in attuazione degli artt. 43 e 50 del D.Lgs. 165/2001.
3. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "comparti".
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto 1998".
Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali – stipulato contestualmente – ed integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 come specificato nell'art. 2, comma 5. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative".
6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.
7. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
CAPO II
Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
ART. 2
Ripartizione del contingente dei distacchi
1. Il contingente storico dei distacchi sindacali è pari a n. 2460 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.
2. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 12, nella quali sono indicati anche i comparti di nuova istituzione (Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale - AFAM - )
.
3. Il contingente dei comparti di nuova formazione di cui al comma 2 è costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, ha valenza per il presente biennio e sarà soggetto a revisione nel biennio 2004 - 2005. Al fine di consentire le agibilità sindacali nei predetti comparti, per la durata del presente contratto, alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonchè per l' AFAM, i distacchi di loro pertinenza.
Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN.
4. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del D.Lgs. 165/2001, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Per il quadriennio normativo di contrattazione 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003 sono rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole dal n. 2 al n.12. Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività valido per il secondo biennio economico 2004 – 2005.
ART. 3
Contingente dei permessi sindacali
1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio e del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
2 . In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.
3. In ogni amministrazione, escluse quelle del comparto Scuola, i permessi sindacali di cui al comma 1 di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative - al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2- sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
4. Nel comparto Scuola i permessi di cui al comma 1 di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2, sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 32 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, calcolati con le modalità del comma 3.
5. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui ai commi 3 e 4 sono ripartiti nella sede decentrata tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
6. Per quanto riguarda le Agenzie fiscali, in via transitoria sino alla definitiva assegnazione del personale alle singole Agenzie le modalità di calcolo dei permessi giornalieri avvengono in modo unitario secondo le modalità in atto.
ART. 4
Cumuli
1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali con il presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti ai sensi dell'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 nel modo seguente:
a) sino ad un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;
b) sino ad un massimo di 28 minuti per dipendente in servizio per il comparto Scuola, come definito dai CCNQ del 9 agosto 2000 e del 19 giugno 2002, tenuto conto, in via eccezionale per tale comparto e solo a fine dei distacchi, anche del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore all'anno scolastico o in servizio dall'inizio di quest'ultimo sino al termine delle lezioni, in quanto ammesso alle elezioni delle RSU, dato che unitamente alle deleghe concorre a determinare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo sulle elezioni delle RSU, parte seconda, del 7 agosto 1998.
2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a) e b) ammonta a n. 645 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui alla tavola allegato n. 1 - pari ad un totale complessivo di n. 3105 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n.12. Nella tavola n. 13 sono indicati i distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.
ART. 5
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
1. E' confermato il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsti dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 per tutti i comparti, in ragione di anno, è costituito da n. 420.460 ore, di cui n. 34.584 riservate alle confederazioni e n. 385.876 alle organizzazioni di categoria rappresentative dei comparti di cui al presente accordo, ripartite sulla base delle tavole allegate dal n. 15 al n. 26.
3. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 nei comparti di nuova formazione di cui al comma 2 è costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, ha valenza per il presente biennio e sarà soggetto a revisione nel biennio 2004 - 2005. Al fine di consentire le agibilità sindacali nei predetti comparti, per la durata del presente contratto, alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l' AFAM, le ore di permesso loro spettanti ai sensi dell'art. 11 distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. Sono confermate tutte le modalità di utilizzo dei permessi previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato e modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999. In particolare le Confederazioni di cui alla tavola n. 1 possono far utilizzare i permessi citati alle proprie organizzazioni di categoria anche nei comparti ove queste non siano rappresentative.
ART. 6
Disposizioni particolari per il comparto scuola
1. Nel comparto scuola, il termine del 30 giugno previsto dall'art. 16, comma 1, lett. c) del CCNQ 7 agosto 1998 per consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, è sostituito - in prima applicazione del presente contratto - dalla seguente procedura provvisoria che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell' anno scolastico 2002 – 2003. A tal fine:
1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti attribuite dalla presente ipotesi di contratto entro 10 giorni dalla sigla della stessa;
2) gli incrementi dei distacchi loro spettanti rispetto ai vigenti CCNQ (stipulati il 9 agosto 2000 ed il 19 giugno 2002) saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con la sottoscrizione del presente contratto.
2. Nel comparto scuola, a regime, per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
3. All'art. 16 , comma 1, lettera B) del CCNQ del 7 agosto 1998, riguardante le specificazioni relative al comparto scuola rispetto all'art. 10 dello stesso contratto, al termine dell'alinea è aggiunto il seguente periodo:
"Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa e nel rispetto del principio fissato per assicurare la continuità didattica, il cumulo dei permessi (cinque giorni lavorativi a bimestre), fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti".
ART. 7
Durata e disposizioni finali
1. Il presente contratto è valido per il quadriennio normativo contrattuale 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003 .
2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all' accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il secondo biennio economico 2004 – 2005.
3. All'art. 6, comma 3 del CCNQ del 27 gennaio 1999 è aggiunto il seguente periodo:
" Con esclusione del comparto scuola e nel limite massimo delle flessibilità applicabili ai sensi dell'art. 12 del CCNQ del 7 agosto 1998, è consentito che fino al 20% di tali flessibilità possa effettuarsi il cumulo del distacco part – time retribuito con l'aspettativa non retribuita.
4. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative - purchè non comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle tabelle - saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del presente contratto.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998 , come integrato dal quello del 27 gennaio 1999, e dell'art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000, fatta eccezione per le tavole ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all'art. 3, le parti si danno atto della opportunità di verificare le modalità di calcolo della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti, al fine di una eventuale modifica dei criteri.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento al comparto scuola ed all'applicazione in tale settore dell'art. 18, comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998, relativo alla tutela del dirigente sindacale che rientra dal distacco o dall'aspettativa non retribuita (sul quale il giudice di Sanremo aveva chiesto una interpretazione autentica sulla quale non è stato possibile raggiungere l'accordo), le parti si danno atto della necessità di un nuovo confronto sulla base dell'esito del giudizio in corso.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti concordano sulla facoltà delle associazioni sindacali di trasformare, in corso d'anno ed in tutti i comparti, le aspettative non retribuite in distacchi sindacali retribuiti purchè si verifichi la disponibilità nel contingente assegnato a ciascuna associazione con il presente contratto. In particolare con riferimento al comparto scuola la procedura prevista dall'art. 6 comma 1 per la prima applicazione del presente contratto si applica anche per le aspettative non retribuite.
TAVOLA 1 CONFEDERAZIONI CHE, ESSENDO PRESENTI IN DUE COMPARTI, SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI COMPARTI |
CGIL |
CISL |
UIL |
CISAL |
CONFSAL |
RDB CUB |
USAE |
UGL |
TAVOLA 2 - AGENZIE FISCALI | |||
organizzazioni sindacali rappresentative |
numero distacchi | confederazioni |
numero distacchi |
CISL FPS | 5 | CISL | 1 |
CGIL FP | 4 | CGIL | 1 |
CONFSAL - UNSA | 3 | CONFSAL | |
UIL PA | 4 | UIL | |
FLP | 4 | USAE | |
RDB PI | 1 | RDB CUB | |
CISAL INTESA | 2 | CISAL | |
| |||
totale | 23 | 2 |
TAVOLA 3 AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO | |||
organizzazioni sindacali rappresentative |
numero distacchi | confederazioni |
numero distacchi |
CISL AZIENDE | 9 | CISL | 1 |
CGIL FP | 9 | CGIL | 1 |
UIL PA | 4 | UIL | 1 |
RDB PI | 2 | RDB CUB | |
| |||
totale | 24 | 3 |
TAVOLA 4 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | |||
organizzazioni sindacali rappresentative |
numero distacchi | confederazioni |
numero distacchi |
CISL FPS | 78 | CISL | 8 |
CGIL FP | 50 | CGIL | 4 |
CSA DI CISAL / FIALP (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/ epne-confail-confill parastato) | 34 | CISAL | 4 |
UIL PA | 34 | UIL | 3 |
RDB PI | 19 | RDB CUB | 5 |
ASGB/USAS | 1 | ||
| |||
totale | 215 | 25 |
TAVOLA 5 ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE | |||
organizzazioni sindacali rappresentative |
numero distacchi | confederazioni |
numero distacchi |
UNIONE ARTISTI UNAMS | 5 | - | |
CGIL SNUR AFAM | 1 | CGIL | |
UIL AFAM | UIL | ||
CONFSAL SNALS | CONFSAL | 1 | |
| |||
totale | 6 | 1 |
TAVOLA 6 ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE | |||
organizzazioni sindacali rappresentative |
numero distacchi | confederazioni |
numero distacchi |
CGIL SNUR | 9 | CGIL | 1 |
CISL RICERCA | 10 | CISL | 1 |
UIL PA | 6 | UIL | |
USI - RDB / RICERCA | 1 | RDB CUB | |
ANPRI | 1 | CIDA | |
| |||
totale | 27 | 2 |
TAVOLA 7 - MINISTERI | |||
organizzazioni sindacali rappresentative |
numero distacchi | confederazioni |
numero distacchi |
CISL FPS | 131 | CISL | 12 |
CGIL FP | 82 | CGIL | 9 |
UIL PA | 78 | UIL | 8 |
CONFSAL - UNSA | 34 | CONFSAL | 3 |
FLP | 24 | UGL | 3 |
CISAL INTESA | 21 | CISAL | 2 |
RDB PI | 14 | RDB CUB | 3 |
ASGB/USAS | 1 | ||
| |||
totale | 384 | 41 |
TAVOLA 8 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | |||
organizzazioni sindacali rappresentative |
numero distacchi | confederazioni |
numero distacchi |
CISL FPS | 1 | CISL | |
CISAL INTESA | 2 | CISAL | |
UIL PA | UIL | ||
FLP | UGL | ||
RDB PI | RDB CUB | ||
CGIL FP | CGIL | ||
CONFSAL - UNSA | CONFSAL | ||
| |||
totale | 3 | 0 |
TAVOLA 9 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI | |||
organizzazioni sindacali rappresentative |
numero distacchi | confederazioni |
numero distacchi |
CGIL FP | 209 | CGlL | 21 |
CISL FPS | 174 | CISL | 18 |
UIL FPL | 10 | UIL | 9 |
CSA(fiadel/cisal,fialp/cisal, cisas-fisael, confail-unsiau, confill eell-cusal,usppi- cuspel-fasil-fadel) | 28 | CISAL | 3 |
DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm) | 29 | USAE | 3 |
ASGB/USAS | 1 | ||
| |||
totale | 544 | 55 |
TAVOLA 10 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | |||
organizzazioni sindacali rappresentative |
numero distacchi | confederazioni |
numero distacchi |
CISL FPS | 128 | CISL | 13 |
CGIL FP | 133 | CGIL | 13 |
UIL FPL | 82 | UIL | 7 |
FSI (Snatoss, Adass, Fapas, Sunas) | 34 | USAE | 4 |
FIALS | 25 | CONFSAL | 2 |
ASGB/USAS | 1 | ||
| |||
totale | 402 | 40 |
TAVOLA 11 - SCUOLA | |||
organizzazioni sindacali rappresentative |
numero distacchi | confederazioni |
numero distacchi |
CISL SCUOLA | 292 | CISL | 29 |
CGIL SCUOLA | 261 | CGIL | 29 |
CONFSAL SNALS | 262 | CONFSAL | 22 |
UIL SCUOLA | 122 | UIL | 11 |
FED. NAZ. GILDA/UNAMS | 106 | - | |
ASGB/USAS | 1 | ||
| |||
totale | 1007 | 92 |
TAVOLA 12 - UNIVERSITA' | |||
organizzazioni sindacali rappresentative |
numero distacchi | confederazioni |
numero distacchi |
CGIL SNUR | 19 | CGlL | 1 |
CISL UNIVERSITA' | 12 | CISL | 2 |
UIL PA | 6 | UIL | 1 |
FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI | 4 | CONFSAL | 1 |
CSA DI CISAL UNIVERSITA' (cisal università, cisas università, confail-failel-unsiau, confill università-cusal, tecstat usppi) | 1 | CISAL | |
| |||
totale | 42 | 5 |
TAVOLA 13 RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI CHE RESTANO A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI | |
Confederazioni | distacchi |
CGIL | 30 |
CISL | 38 |
UIL | 10 |
CISAL | 15 |
CONFSAL | 40 |
RDB CUB | 8 |
USAE | 18 |
UGL | 3 |
Totale | 162 |
TAVOLA 14 PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI | |
Confederazioni | ore permessi |
CGIL | 4.323 |
CISL | 4.323 |
UIL | 4.323 |
CISAL | 4.323 |
CONFSAL | 4.323 |
RDB CUB | 4.323 |
USAE | 4.323 |
UGL | 4.323 |
Totale | 34.584 |
TAVOLA 15 - ORGANIZZAZIONI SINDACALI TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PERMESSI NEI COMPARTI | |
Comparto | ore permessi |
Agenzie fiscali | 2.500 |
Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo | 8.512 |
Enti Pubblici non Economici | 14.147 |
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale | 800 |
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione | 34.600 |
Ministeri | 4.323 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | 500 |
Regioni - Autonomie Locali | 97.642 |
Servizio Sanitario nazionale | 89.503 |
Scuola | 127.355 |
Università | 7.515 |
Totale | 385.876 |
TAVOLA 16 - AGENZIE FISCALI | |
organizzazioni sindacali rappresentative | ore permessi |
CISL FPS | 616 |
CGIL FP | 537 |
CONFSAL - UNSA | 470 |
UIL PA | 407 |
FLP | 217 |
RDB PI | 127 |
CISAL INTESA | 126 |
Totale | 2.500 |
TAVOLA 17 AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO | |
organizzazioni sindacali rappresentative | ore permessi |
CISL AZIENDE | 3.275 |
CGIL FP | 2.850 |
UIL PA | 1.577 |
FLP | 217 |
RDB PI | 810 |
Totale | 8.512 |
TAVOLA 18 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | |
organizzazioni sindacali rappresentative | ore permessi |
CISL FPS | 5.060 |
CGIL FP | 2.919 |
CSA DI CISAL / FIALP (fialp/cisal - usppi/cuspp - cisas/epne - confail - confill parastato) | 2.332 |
UIL PA | 2.291 |
RDB PI | 1.545 |
Totale | 14.147 |
TAVOLA 19 ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE | |
organizzazioni sindacali rappresentative | ore permessi |
UNIONE ARTISTI UNAMS | 413 |
CGIL SNUR AFAM | 196 |
CISL UNIVERSITA' | 132 |
UIL AFAM | 22 |
CONFSAL SNALS | 37 |
Totale | 800 |
TAVOLA 20 ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE | |
organizzazioni sindacali rappresentative | ore permessi |
CGIL SNUR | 1.045 |
CISL RICERCA | 1.006 |
UIL PA | 506 |
USI - RDB / RICERCA | 103 |
ANPRI | 142 |
totale | 2.802 |
TAVOLA 21 - MINISTERI | |
organizzazioni sindacali rappresentative | ore permessi |
CISL FPS | 9.993 |
CGIL FP | 7.913 |
UIL PA | 6.786 |
CONFSAL - UNSA | 3.678 |
FLP | 2.477 |
CISAL INTESA | 2.274 |
RDB PI | 1.479 |
totale | 34.600 |
TAVOLA 22 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | |
organizzazioni sindacali rappresentative | ore permessi |
CISL FPS | 161 |
CISAL INTESA | 86 |
UIL PA | 77 |
FLP | 52 |
RDB PI | 46 |
CGIL FP | 42 |
CONFSAL - UNSA | 36 |
totale500 | 500 |
TAVOLA 23 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI | |
organizzazioni sindacali rappresentative | ore permessi |
CGIL FP | 37.557 |
CISL FPS | 31.165 |
UIL FPL | 17.289 |
CSA (fiadel/cisal,fialp/cisal,cisas-fisael,confail-unsiau,confill eell-cusal,usppi-cuspel-fasil-fadel) | 5.881 |
DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm) | 5.750 |
totale | 97.642 |
TAVOLA 24 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | |
organizzazioni sindacali rappresentative | ore permessi |
CISL FPS | 28.809 |
CGIL FP | 28.195 |
UIL FPL | 16.447 |
FSI (Snatoss, Adass, Fapas, Sunas) | 9.018 |
FIALS | 7.034 |
totale | 89.503 |
TAVOLA 25 - SCUOLA | |
organizzazioni sindacali rappresentative | ore permessi |
CISL SCUOLA | 37.411 |
CGIL SCUOLA | 32.238 |
CONFSAL SNALS | 29.387 |
UIL SCUOLA | 15.111 |
FED. NAZ. GILDA/UNAMS | 13.208 |
totale | 127.355 |
TAVOLA 26 - UNIVERSITA' | |
organizzazioni sindacali rappresentative | ore permessi |
CGIL SNUR | 2.569 |
CISL UNIVERSITA' | 2.585 |
UIL PA | 1.170 |
FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI | 926 |
CSA DI CISAL UNIVERSITA' (cisal università, cisas università, confail-failel-unsiau, confill università- cusal, tecstat usppi) | 265 |
totale | 7.515 |