IMPRESE DI PULIZIA Verbale 24 ottobre 1997

Addì, 24 ottobre 1997, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla presenza del Ministro On.le Prof. Tiziano Treu, del Sottosegretario di Stato Dr.ssa Federica Rossi Gasparrini, del Capo di Gabinetto Avv. Massimo Massella Ducci Teri, del Direttore Generale dei Rapporti di Lavoro Dr.Giuseppe Cacopardi,

tra AUSITRA, ANIP, con la presenza di ASSOLOMBARDA, UNIONE DEGLI INDUSTRIALI di Torino, FEDERSERVIZI di Napoli; UNIONSERVIZI CONFAPI; ANCST LEGA DELLE COOPERATIVE E MUTUE; CONFCOOPERATIVE; AGCI; e

FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UIL TRASPORTI UIL; è stato sottoscritto il presente accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i lavoratori delle Imprese di Pulizia, Disinfezione, Disinfestazione e Derattizazione.

Le parti stipulanti con riferimento a quanto convenuto con il documento del 13/12/95, confermano che il presente contratto collettivo per le imprese esercenti servizi di pulizia deve garantire la omogeneità e l'uniformità del mercato, assicurando da un lato lo sviluppo della imprenditorialità e dall'altro favorendo forme di organizzazione del lavoro in grado di offrire maggiore tutela per gli addetti del settore e possibilmente migliorare i livelli occupazionali.

In tale prospettiva il Ministro del lavoro, in occasione della sottoscrizione del presente contratto si impegna a presentare un disegno di legge che consenta la realizzazione ed attuazione, con le opportune gradualità della parità contributiva per tutti gli operatori del settore, a prescindere dalla natura giuridica dell'impresa.

A tale scopo, nei 10 giorni successivi alla firma del presente contratto, il Ministro del lavoro insedierà una commissione formata da esperti del Ministero del Lavoro, dell'INPS, degli altri Ministeri interessati nonchè da rappresentanti delle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative che individui le soluzioni realizzabili finalizzate al perseguimento dell'obiettivo sopra indicato.

La predetta commissione presenterà a tale scopo entro il 30.4.98 al Ministro del Lavoro la proposta conclusiva di disegno di legge governativo.

Anche in attuazione degli impegni previsti dal protocollo del 23 luglio 1993, si dovrà, inoltre, favorire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali per tutti gli operatori del settore, a prescindere dalla loro adesione alle organizzazioni datoriali, e conseguentemente garantire omogeneità dei trattamenti contrattuali, economici e normativi, per tutti gli addetti del settore, indipendentemente dalla qualifica di socio di cooperativa e/o di lavoratore subordinato, con apposito disegno di legge.

Il Ministro del lavoro si impegna altresì sentiti gli altri Dicasteri interessati, considerate le anomalie che si determinano in sede di offerta di gara negli appalti pubblici per il settore, rilevato che il presente C.C.N.L. disciplina i rapporti da lavoro, compresi i trattamenti economici, del personale dipendente nonchè, per volontà delle parti, con i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, a promuovere, anche mediante l'adozione dei più opportuni provvedimenti ammainistrativi, comportamenti omogenei delle Pubbliche Amministrazioni atti ad escludere tutte quelle offerte non coerenti con il costo della manodopera così come attestato nelle tabelle riconosciute dal Ministero del Lavoro, in coerenza con il comma 2 dell'art.25 del decreto legislativo n.157/95. Nelle more si riconferma la piena validità delle tabelle del costo della manodopoera così come predisposte dalle parti sociali e riconosciute dal Ministero del Lavoro.

Il Ministero del Lavoro, per quanto sopra indicato, attesa la delicata situazione in cui versa il settore, predisporrà gli iter burocratici più rapidi al fine di favorire la conclusione dei provvedimenti di cui sopra che appaiono urgenti ed indispensabili al corretto funzionemento del mercato.

1. CESSAZIONE DI APPALTO

Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione tra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione.

Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc).

In ogni caso di cessazione di appalto, l'Azienda cessante ne darà preventiva comiunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contartto di appalto possono verificarsi due casi:

a) in caso di cessazione di appalato a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentarnte si impegna a garantire l'assunzione senza periodi di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto - risultanti da documentazione probante che lo determini - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;

b) in caso di cessazione di appalto con modificazione di termini, modalità, prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorchè sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso UPLMO, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni Sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito delle attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.

Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio.

Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente C.C.N.L.

Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cesante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva.

I lavoratori in aspettattiva ai sensi dell'art. 31 legge n. 300/70 saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato.

Gli addetti assunti con contratto a ternmine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato.

In caso di contratto di formazione lavoro l'azienda subentrante ne darà tempestiva comunicazione alla Commissione Regionale per l'Impiego anche tramite l'Associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato.

In relazione alle norme del presente articolo, che disciplinano a livello nazionale la materia della cessazione di appalto nel settore, le parti territoriali o aziendali competenti verificheranno i contenuti di eventuali accordi rispettivamente territoriali o aziendali esistenti in materia alla data di firma del presente C.C.N.L., al fine di armonizzare tali intese a quanto previsto dal presente C.C.N.L. entro e non oltre il 30/6/98.

DICHIARAZIONE A VERBALE

1) Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro - ai sensi dell'art. 3 della L. 604/66 - e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.

Le parti, a tal fine, richiamano ed allegano al presente C.C.N.L. la nota del Ministero del Lavoro prot. N.5/25316/70APT del 14/3/92.

2) Non sono computabili, ai sensi del 2 comma dell'art. 25 della legge 223 del 1/9/91, ai fini della determinazione della riserva, nè ai fini del raggiungimento dei limiti numerici per l'applicazione della legge 482/68 (eventuale limite di tempo: 2 anni):

- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 1°, 2°, 3° super e 3°;

- le assunzioni effettuate in occasione di cambio di gestione, limitatamente ai lavoratori già occupati alle dipendenze della gestione precedente.

2. DECORRENZA E DURATA

1° NOVEMBRE 1997 - 30 APRILE 1999

3. AUMENTI MINIMI TABELLARI RIFERITI AL 5° LIVELLO

1° NOVEMBRE 1997 - £. 80.000

1° OTTOBRE 1998 - £. 50.000

Gli aumenti decorrenti dal 1° ottobre 1998 saranno corrisposti con la "clausola attuativa" di cui all'intesa allegata.

Entro il 30 settembre 1998 le parti firmatarie del presente accordo di rinnovo del C.C.N.L. 21 maggio 1993 effettueranno una verifica congiunta sulla emanazione della legge che estenda "erga omnes" i trattamenti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il settore.

Tale verifica comporterà, in caso di esito positivo, la conferma della erogazione degli aumenti contrattuali previsti con decorrenza 1° ottobre 1998 ovvero, in caso contarrio, il venir meno dell'obbligo di corresponsione degli aumenti contrattuali medesimi.

In caso di emanazione del provvedimento legislativo di cui al primo comma in data successiva al 1° ottobre 1998, resta inteso che gli aumenti economici di cui alla presente clausola troveranno comunque applicazione con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all'entrata in vigore del provvedimento stesso.

Le parti si impeganno ad incontrarsi per definire entro 4 mesi dal presente verbale un accordo quadro avente ad oggetto le modalità di attuazione degli adempimenti previsti dal D. L. 626 (definizione unità produttiva, modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori, ore spettanti ai r.l.s., programma di formazione, ecc). A tale accordo nazionale andranno ricondotte attraverso incontri tra le parti, le iniziative eventualmente prese a livello aziendale o territoriale.

CLAUSOLA ATTUATIVA DEGLI AUMENTI ECONOMICI DECORRENTI DAL 1/10/1998

Entro il 30 settembre 1998 le parti firmatarie del presente accordo di rinnovo del C.C.N.L. 21 maggio 1993 effetueranno una verifica congiunta sulla emanazione della legge che estenda "erga omnes" i trattamenti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il settore.

Tale verifica comporterà, in caso di esito positivo, la conferma della erogazione degli aumenti contrattuali previsti con decorrenza 1° ottobre 1998 ovvero, in caso contrario il venir meno dell'obbligo di corresponsione degli aumenti contrattuali medesimi.

In caso di emanazione del provvedimento legislativo di cui al 1° comma in data successiva al 1° ottobre 1998, resta inteso che gli aumenti economici di cui alla presente clausola troveranno comunque applicazione con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all'entrata in vigore del provvedimento stesso.

Le parti si impegnano a costituire una commissione tecnica paritetica che a partire dal mese di novembre p.v. provvederà al riesame di tutta la struttura normativa del contratto collettivo nazionale di settore armonizzandola con la vigente legislazione del lavoro e tenendo presente le esigenze della categoria.

L'attività della Commissione dovrà esaurirsi entro la vigenza del presente C.C.N.L. e i risultati conseguiti saranno portati al tavolo nazionale quale documento consultivo e propedeutico al successivo rinnovo contrattuale.

La calendarizazione delle riunioni sarà stabilita in occasione del primo incontro che si terrà in Ausitra il giorno 27/11/1997 alle ore 15,00.

Livello Paga Tabellare
1.7.1994
Parametro Incrementi dal
1 novembre 1997
Paga Tabellare dal
1 novembre 1997
Incrementi dal
1 ottobre 1998
Paga Tabellare dal
1 ottobre 1998
TOTALE INCREMENTO
1 1.191.700 193,00 145.660 1.337.360 91.037 1.428.397 236.697
2 975.600 158,00 119.245 1.094.845 74.528 1.169.374 193.774
3s 790.200 128,00 96.604 886.804 60.377 947.181 156.981
3 759.600 123,00 92.830 852.430 58.019 910.449 150.849
4 697.800 113,00 85.283 783.083 53.302 836.385 138.585
5 654.500 106,00 80.000 734.500 50.000 784.500 130.000
6 617.500 100,00 75.477 692.977 47.170 740.147 122.647

A decorrere dal 1° novembre 1997 cessa l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi del protocollo 23 luglio 1993.

FILCAMS-Cgil FISASCAT-Cisl UILTRASPORTI-Uil

24 ottobre 1997

CONTRATTO IMPRESE PULIZIE: E' FIRMATO

E' firmato. Dopo 34 mesi, i 450mila lavoratori delle imprese di pulizie hanno un novo contratto. Forse, la più lunga trattativa della storia sindacale. L'intesa è stata trovata con l'attiva mediazione del Ministro Treu. Hanno firmato Ausitra-Confindustria, Unionservizi Confapi, Ancst Lega delle Cooperative. Non ha aderito esprimendo dissenso dal testo contrattuale Confcooperative.

L'intesa contrattuale prevede un aumento di 130mila lire - 80mila subito e 50mila a ottobre 1998 - e un rafforzamento delle garanzie occupazionali nei cambi di appalto. Al pagamento della seconda rata di aumento è prevista una verifica "sulla emanazione della legge che estenda erga omnes i trattamenti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale". Dunque al centro dell'intesa sono le regole per dare normalità al settore con "un impegno diretto delle istituzioni - ha detto il Ministro Treu - che deve portare alla parificazione delle condizioni tra gli operatori". A questo proposito l'intervento normatinvo, oltre che in merito all'erga omnes, è atteso per regolare negli appalti pubblici l'offerta al massimo ribasso.

"E' una soluzione positiva - hanno dichiarato Pietro Ruffolo, Giovanni Pirulli e Paolo Carcassi segretari di Filcams, Fisascat, Uiltrasporti - anche se permangono preoccupazioni sull'atteggiamento di una parte della cooperazione. Questo contratto va visto nel suo complesso, soprattutto nella manifesta volontà di avviare il settore sulla strada della normalizzazione. Per questo l'impegno del Ministro in relazione a erga omnes e superamento offerte anomale negli appalti che favorisce il massimo ribasso è da noi inteso come straordinaria opportunità per consentire l'applicazione del contratto a tutti gli addetti e di proseguire sulla strada del risanamento".

Si registrano prime reazioni: i delegati della Filcams di Roma riuniti in attivo hanno valutato positivamente l'accordo.

 

 

PER UNA SOCIETA' DEI BENI COMUNI

Una giornata di dibattito sul libro di Piero Bernocchi
OLTRE IL CAPITALISMO
Discutendo di benicomunismo, per un’altra società.

Guarda gli interventi del Convegno

locandina WEB
Continua