DPR n270 del 20 maggio 1987
Decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale,
per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale
dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.
G.U. 11.07.1987 n. 160
Testo formato da complessivi articoli: 0124
Il presente testo entra in vigore secondo quanto dispone l'art.:
0124
Fonte complessa cosi composta:
Allegato a (a)
Allegato b (b)
Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero personale
medico (c)
Allegato c (d)
Allegato d (e)
Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero personale
medico veterinario (f)
Allegato e (g)
Il Presidente della Repubblica
Visto l' art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 Marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983,
n. 348;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 Aprile
1987 (registrato alla Corte dei Conti il 22 Aprile 1987, atti di
Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio
Paladin, Ministro senza Portafoglio, è stato conferito l'incarico
per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n.
68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di
contrattazione collettiva di cui all' art. 5 della legge- quadro
sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986,
n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dallo
accordo intercompartimentale, di cui all' art. 12 della legge -
quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93, relativo al
triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 Dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato
(legge finanziaria 1987);
Visto il decreto-legge 29 Aprile 1987, n. 163;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 Aprile 1987, con la quale, respinte o ritenute
inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni
sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare
alla trattativa, è stata autorizzata, previa verifica delle
compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di
accordo per il triennio 1985- 1987 riguardante il comparto del
personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'
art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986,
n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo relativa all'area
negoziale per la professionalità medica di cui ai commi quinto e
ottavo del citato art. 6, raggiunta in data 8 Aprile 1987 fra la
delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato
art. 6 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL , UIL , CISNAL ,
CIDA , CISAL, CISAS, Confedir, Confsal, Usppi e le organizzazioni
sindacali di categoria ad esse aderenti e le organizzazioni
sindacali Aupi, Snabi, Sinafo, Confill/Sanità, Confail/Failel,
Consal/Snao, Casil/Sanità nonchè le organizzazioni sindacali
Cumi/Anfup, Anaao/Simp, Anpo, Fimed, Cimo, Aaroi, Anmdo, Aipac,
Sumi, Snvdel, Snami, Snr; accordo cui ha aderito, in data 14
Aprile 1987, la organizzazione sindacale Cildi (Confederazione
Italiana Lavoratori Democratici Indipendenti) non partecipante
alle trattative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella
riunione del 6 Maggio 1987, ai sensi dell' art. 6 della legge 29
Marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi
di accordo sottoscritto in data 5 Maggio 1987 dalle stesse
confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza
indicate, nonchè il recepimento e l'emanazione delle norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il
triennio 1985- 1987 riguardante il comparto del personale
dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68,
comprensivo dell'accordo relativo all'area negoziale per la
professionalità medica di cui ai commi quinto e ottavo del citato
art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986,
n. 68;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con i Ministri del
Tesoro, della Sanità, del Bilancio e della Programmazione
Economica, del Lavoro e della Previdenza Sociale;
Emana
Il seguente decreto:
Parte prima
Dall'art. 0001 all'art. 0073
Titolo primo
Disposizione generale accordi decentrati
Dall'art. 0001 all'art. 0004
Capo I
Dall'art. 0001 all'art. 0001
Art. 1.
Campo di applicazione e durata
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a
tutto il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti
individuati nell' art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68 , e si riferiscono al periodo 1
Gennaio 1985-31 Dicembre 1987.
2. Gli effetti giuridici decorrono dall'1 Gennaio 1985 e quelli
economici dall'1 Gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 Giugno
1988.
Capo II
Dall'art. 0002 all'art. 0004
Art. 2.
Materie di contrattazione decentrata
1. Nell'ambito della disciplina di cui all' art. 14 della legge 29
Marzo 1983, n. 93 , del decreto del Presidente della Repubblica 1
Febbraio 1986, n. 13 , e di quella del presente decreto, formano
oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità
generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie:
L'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua
programmazione ai fini del miglioramento dei servizi
assistenziali;
L'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base
degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonchè i
piani di assunzione di personale;
L'individuazione dei contingenti di posti di pianta organica per i
quali si renda possibile l'utilizzazione di rapporti di lavoro
part-time;
Le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
Le condizioni ambientali, la qualità del lavoro e i carichi di
lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i
processi di mobilità compresi quelli derivanti da situazioni di
sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonchè
la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di
processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione
tecnologica dei servizi e degli uffici;
La struttura degli orari di lavoro (turni, articolazione,
reperibilità, permessi), nonchè le modalità di accertamento del
loro rispetto;
L'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le
esigenze di servizio richiedono di derogare al limite massimo
previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
I piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro
verifica e le incentivazioni connesse;
L'aggiornamento professionale, la qualificazione e la
riqualificazione del personale;
Le "pari opportunità";
I programmi di informatizzazione delle procedure e della
destinazione delle risorse nonchè del loro utilizzo;
La predisposizione di norme atte a regolamentare le attività
culturali e ricreative;
Le altre materie appositamente demandate alla contrattazione
decentrata dal presente decreto.
2. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell' art. 14 della legge 29
Marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti
degli enti di cui all' art. 1 .
Art. 3.
Livelli di contrattazione
1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione
decentrata:
a) - regionale, che riguarda:
L'attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante
organiche nonchè i criteri per la formazione dei piani di
assunzione di personale;
La formazione dei programmi di occupazione;
La verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilità compresa
quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e
sottodimensionamento degli organici;
La predisposizione dei programmi di aggiornamento, qualificazione
e riqualificazione professionale del personale;
La predisposizione dei programmi di informatizzazione delle
procedure e della destinazione delle risorse, nonchè del loro
utilizzo;
I piani e i programmi volti ad incrementare la produttività, loro
verifica ed incentivazioni connesse;
La definizione di criteri attinenti le modalità di riparto degli
incentivi alla produttività;
La predisposizione di norme atte a regolamentare le attività
culturali e ricreative;
Le pari opportunità;
Le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel
presente decreto;
b) - locale, alla quale competono tutti gli aspetti
dell'organizzazione del lavoro e, in particolare:
La proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di
pianta organica necessari e degli esuberi - anche in dipendenza di
processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione
tecnologica ed, infine, dei posti già esistenti da trasformare, in
adeguamento alle reali esigenze di servizio, sulla base degli
standards stabiliti a livello nazionale e regionale;
La individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei
diversi tipi di rapporto di lavoro (part-time ecc.) nonchè le
modalità di accertamento del suo rispetto sulla base di quanto
stabilito dal presente decreto;
I carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di
lavoro;
L'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le
esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo
previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
L'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità
operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilità,
per la programmazione e l'articolazione della stessa e per la
individuazione delle figure professionali necessarie;
La verifica dell'applicazione dei criteri attinenti la modalità di
riparto degli incentivi alla produttività;
Le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
La verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel
presente decreto.
2. Gli accordi decentrati debbono essere attivati entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli accordi di cui sopra non possono comportare oneri
aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto.
Art. 4.
Composizione delle delegazioni
1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante
è costituita:
a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:
Della Regione;
Dell'associazione nazionale comuni italiani per i comuni e i loro
consorzi;
Dell'unione nazionale comunità montane per le comunità montane;
Degli altri enti di cui all' art. 1 per quanto di rispettiva
competenza;
b) per le organizzazioni sindacali, una delegazione composta da
rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria
dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato
codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su
base nazionale.
2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente
della
regione o da un suo delegato.
3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la
delegazione trattante è costituita:
Dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo
delegato;
Da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici
destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato;
Da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e/o
aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra
indicata.
Titolo secondo
Rapporto di lavoro
Dall'art. 0005 all'art. 0014
Capo I
Dall'art. 0005 all'art. 0014
Art. 5.
Assunzione per chiamata diretta
1. L'assunzione in ruolo per chiamata diretta deve essere
effettuata con le modalità e procedure previste dall' art. 16
della legge 28 Febbraio 1987, n. 56 , per le figure del comparto
sanitario per le quali non è richiesto il titolo professionale in
base alle vigenti disposizioni.
(i commi secondo, terzo e quarto non sono stati ammessi al "visto"
della Corte dei Conti).
Art. 6.
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte
dei Conti).
Art. 7.
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte
dei Conti).
Art. 8.
(il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte
dei Conti).
Art. 9.
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte
dei Conti).
Art. 10.
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte
dei Conti).
Art. 11.
Progetti finalizzati
1. In attuazione di quanto previsto dall' art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13 , gli enti di
cui all' art. 1 , per esigenze di carattere specifico finalizzate
alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli
esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite
le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto, potranno predisporre appositi progetti
finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno la
precisa indicazione del personale occorrente distinto per
qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da
perseguire.
2. I settori di intervento sono individuati a titolo di
riferimento, nelle seguenti attività:
Prevenzione e cura delle tossico-dipendenze;
Prevenzione, cura e riabilitazione di handicaps fisici o di
portatori di disturbi psichici;
Prevenzione e cura di anziani non autosufficienti;
Prevenzione nei luoghi di lavoro.
3. I predetti progetti saranno finanziati ai sensi dell' art. 2,
comma sesto, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 .
4. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale
già in servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto
a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed
alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda legge
richiamata al comma terzo dell' art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13.
Art. 12.
Profili professionali
1. Presso la presidenza del Consiglio dei Ministri , dipartimento
della funzione pubblica, sarà istituita entro un mese dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, una commissione
paritetica per la individuazione e descrizione dei profili
professionali in relazione all'organizzazione del lavoro nelle
specifiche realtà dei diversi enti ed amministrazioni, di cui all'
art. 1, al fine del completamento dell'ordinamento previsto dal
presente decreto, della omogeneizzazione e della trasparenza delle
posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a
seguito delle innovazioni tecnologiche.
2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro
mesi dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni,
finalizzate anche all'attuazione del principio dell'ordinamento
per profili professionali, che saranno approvate con apposito
decreto del Presidente della Repubblica.
3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno
valore per il prossimo triennio contrattuale.
Art. 13.
Commissione paritetica
1. Presso la presidenza del Consiglio dei Ministri , dipartimento
della funzione pubblica, sarà istituita entro un mese dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, una commissione
paritetica con il compito di elaborare proposte:
Per l'individuazione e la descrizione del profilo professionale
della dirigenza;
Per la riorganizzazione dei servizi amministrativi delle unità
sanitarie locali, da effettuarsi da ciascuna regione, tenendo
conto della complessità dell'organizzazione, della quantità delle
risorse umane, strumentali e finanziarie, della misura ed
importanza istituzionale, economica e sociale dei servizi erogati;
Per la regolamentazione e per la disciplina delle attribuzioni
dell'ufficio di direzione in attuazione dell' art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761;
Per la regolamentazione del rogito in forma pubblica
amministrativa dei contratti di fornitura di beni e servizi e per
la relativa riscossione e ripartizione dei relativi proventi.
2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro sei mesi
dalla sua istituzione.
Art. 14.
Normativa concorsuale
1. Saranno adottati i necessari provvedimenti tendenti ad
introdurre la riserva dei posti nei concorsi pubblici banditi
dagli enti a favore dei
dipendenti stessi.
Titolo terzo
Organizzazione del lavoro
Dall'art. 0015 all'art. 0024
Capo I
Dall'art. 0015 all'art. 0018
Art. 15.
Turni di servizio ed organizzazione del lavoro
1. L'organizzazione del lavoro deve rispondere alle esigenze della
utenza del Servizio Sanitario Nazionale. Deve tendere, pertanto,
ad accrescere la qualità e la produttività dei servizi ed
all'utilizzazione completa delle strutture.
2. In linea con tale indirizzo in sede di contrattazione
decentrata saranno previste modalità di articolazione dell'orario
di lavoro che dovranno rispondere ai seguenti criteri:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che
rendano concreta una gestione mirata dell'organizzazione dei
servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro;
b) orario continuato, laddove le esigenze richiedano la presenza
nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario articolato al di fuori delle previsioni di cui alla
lettera b) per consentire una migliore utilizzazione del
personale;
d) ricorso al lavoro straordinario nei casi assolutamente
eccezionali in base ai carichi di lavoro e, comunque, per periodi
predeterminati nel limite del monte ore di cui all' art. 17.
3. La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro
dovranno comunque garantire l'erogazione dei servizi nelle ore
pomeridiane e sino alle ore 18, fatta salva la possibilità di
anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni servizi,
presidi, uffici etc. da individuare in sede di contrattazione
decentrata, sulla base di riscontri obiettivi delle effettive
esigenze degli utenti.
4. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività
nell'ambito del complesso dei presidi, servizi, uffici dell'ente,
nel rispetto dei diritti e dei doveri propri di ciascuna posizione
funzionale e profilo professionale.
5. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il
ruolo interdisciplinare delle equipes e la responsabilità di ogni
operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
6. L'articolazione degli orari ed i turni di servizio saranno
definiti dall'ufficio di direzione della unità sanitaria locale o
dall'organo corrispondente negli altri enti di cui all' art. 1,
d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, su proposta
del responsabile del servizio o del presidio multizonale.
Art. 16.
Orario di lavoro
1. In esecuzione dell'accordo intercompartimentale recepito con
decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13,
la riduzione dello orario di lavoro avverrà con le seguenti
cadenze temporali: da ore 38 ad ore 37 settimanali con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto; da ore 37 ad ore 36 settimanali con
decorrenza 31 Dicembre 1987.
2. La riduzione delle ore comporta la revisione
dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla base
dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. L'orario di lavoro settimanale è articolato su sei o cinque
giornate.
4. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per
tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi obiettivi di
controllo.
5. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in più
sedi appartenenti allo stesso o ad altro ente, il tempo normale di
percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di
servizio con le coperture assicurative previste dalla legge.
Art. 17.
Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore
ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, pertanto,
carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di
servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo
individuale di 80 ore annue.
4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di
servizio, d'intesa con le organizzazioni sindacali, possono
autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e
definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attività in
deroga al limite di cui al precedente comma fino ad un massimo di
150 ore annue.
5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e
compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con
riposi sostitutivi.
6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma terzo le ore di
straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per
pronta disponibilità, comando per esigenze di servizio,
partecipazione e riunioni di organi collegiali e commissioni di
concorso.
7. La partecipazione a commissioni di concorso del Servizio
Sanitario Nazionale deve essere retribuita, se effettuata al di
fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario,
con le modalità di cui al comma precedente, nella sola ipotesi in
cui leggi regionali non prevedano specifici compensi.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura
oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata
maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata
convenzionalmente, dividendo per 175 i seguenti elementi
retributivi:
Stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
Indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di
Dicembre dell'anno precedente;
Rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
9. La maggiorazione di cui al comma ottavo è pari al 15% per
lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario
prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22
alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in
orario notturno festivo.
10. Dal 31 Dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel sesto comma
è ridotto a 156.
Art. 18.
Servizio di pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla
immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso
di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla
chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
2. Il comitato di gestione della unità sanitaria locale e l'organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a
definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto,
un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione
alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per
l'organizzazione dei servizi e dei presidi.
3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente
i dipendenti in servizio presso unità operative con attività
continua e, solo sulla base del piano di cui al comma precedente
il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze
funzionali.
4. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando
di norma personale della stessa unità operativa.
5. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo
spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario
settimanale.
6. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai
periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e dà diritto ad
una indennità nella misura di l. 33.600 per ogni 12 ore.
7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le
giornate festive.
8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la
predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata
stessa, maggiorata del 10%.
9. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere
comunque durata inferiore alle quattro ore.
10. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come
lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
11. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente
più di 6 pronte disponibilità nel mese.
12. E' vietata la pronta disponibilità alle seguenti figure
professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attività nei
comparti operatori e nelle strutture di emergenza:
a) tutte le figure del ruolo amministrativo;
b) tutte le figure professionali del ruolo professionale ad
eccezione dell'ingegnere;
c) ruolo tecnico:
Agente tecnico;
Ausiliario socio-sanitario;
Ausiliario socio-sanitario specializzato;
Assistente sociale;
Analista centro elaborazione dati, statistici, sociologi;
d) ruolo sanitario:
Capo sala;
Terapista della riabilitazione;
Psicologi.
13. Alle seguenti figure professionali è consentita la pronta
disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della
struttura:
Farmacisti;
Operatori tecnici;
Operatori tecnici coordinatori;
Infermieri generici;
Dirigenti di servizi infermieristici.
14. alle altre figure professionali è consentita la pronta
disponibilità in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed
alla connessa organizzazione del lavoro.
15. dal 31 Dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni di
pronta disponibilità debbono diminuire complessivamente del 15% in
ragione d'anno rispetto a quelli effettuati nell'anno 1986.
16. gli aumenti rispetto alle precedenti misure decorrono dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Capo II
Dall'art. 0019 all'art. 0024
Art. 19.
Mobilità
1. La mobilità del personale, quale fattore indispensabile
dell'organizzazione del lavoro e presupposto della funzionalità di
gestione dei servizi, favorisce l'esplicazione della
professionalità nell'ambito delle diverse strutture, concorrendo
alla formazione permanente e polivalente degli operatori.
2. Vengono, pertanto, individuate, ai sensi dell'art. 3, primo
comma, punto 9), della legge-quadro sul pubblico impiego 29 Marzo
1983, n. 93, e dall' art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, le seguenti forme di mobilità:
a) la mobilità nell'ambito dell'ente;
b) la mobilità tra enti della stessa regione;
c) la mobilità tra enti di regioni diverse;
d) la mobilità tra enti di diverso comparto.
3. La mobilità del personale è disposta esclusivamente nell'ambito
delle funzioni proprie della posizione funzionale, profilo
professionale e, ove previsto della disciplina di appartenenza
dell'interessato.
Art. 20.
Mobilità nell'ambito dell'ente
1. L'istituto della mobilità, all'interno dell'ente, concerne
l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in
presidio o servizio ubicato in località diversa da quella della
sede di assegnazione.
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'ente e non è, pertanto,
soggetta alle procedure di cui alle successive lettere a) e b)
l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi,
uffici etc., situati a non oltre 10 km dalla località sede di
assegnazione.
3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e
ordinaria e viene attuata secondo le procedure di cui alle
successive lettere a) e b).
a) mobilità d'urgenza:
1) Nei casi in cui, nell'ambito dell'ente sia necessario
soddisfare le esigenze funzionali dei servizi, a seguito di eventi
contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei
dipendenti in servizio, presidio e ufficio diverso da quello di
assegnazione è effettuata limitatamente al perdurare delle
situazioni predette;
2) Tale utilizzazione è disposta, con atto motivato, dall'ufficio
di direzione della unità sanitaria locale o dall'organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e non può
superare il limite massimo di un mese nell'anno solare;
3) La mobilità di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il
personale di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo
professionale e disciplina ove prevista, ferma restando la
necessità di assicurare, in via prioritaria, la funzionalità
dell'unità operativa di provenienza;
4) Al personale interessato spetta l'indennità di missione
prevista dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta.
b) mobilità ordinaria nell'ambito dell'ente:
1) Gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti
secondo le vigenti disposizioni, a domanda degli interessati,
possono disporre misure di mobilità ordinaria interna e nel
rispetto dei seguenti criteri:
Adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti
da ricoprire mediante mobilità del personale;
Compilazione di graduatorie per le richieste di trasferimento
sulla base dei titoli posseduti, dell'anzianità di servizio, della
situazione familiare e della residenza anagrafica;
2) Le graduatorie sono formate da apposite commissioni paritetiche
nominate dal comitato di gestione della unità sanitaria locale, o
dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti,
previa intesa a livello regionale o locale con le organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto;
3) I titoli posseduti sono valutati in conformità dei criteri
stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione;
4) La determinazione dei punteggi per la formazione delle
graduatorie va
effettuata tenendo presente che si possono attribuire:
Per l'anzianità di servizio massimo punti 15;
Per la situazione personale e familiare, anche in relazione a
documentate situazioni di particolare rilevanza sociale, massimo
punti 15; per la residenza anagrafica massimo punti 15;
Per i titoli posseduti massimo punti 15;
Per un totale complessivo di massimo 60 punti.
4. Gli enti, per motivate esigenze di servizio, possono disporre
misure di mobilità interna del personale, d'ufficio, sulla base di
criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.
5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle
posizioni funzionali apicali la mobilità ordinaria può essere
effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.
6. La mobilità di cui al comma precedente, ferma restando la
necessità di una adeguata e tempestiva informazione sulla
disponibilità dei posti vacanti delle predette posizioni
funzionali apicali, si attua, in caso di pluralità di domande,
mediante la formazione di graduatorie compilate a cura
dell'ufficio di direzione della unità sanitaria locale, o di
organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, in base ai
criteri di cui al punto 4) della lettera b) del presente articolo.
7. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda o
d'ufficio, sono disposti dal comitato di gestione della unità
sanitaria locale od organo corrispondente secondo i rispettivi
ordinamenti.
Art. 21.
Mobilità tra enti in ambito regionale
1. La mobilità del personale tra enti in ambito regionale
comprende le seguenti fattispecie:
1) Mobilità tra unità sanitarie locali a domanda o a seguito di
soppressione del posto;
2) Mobilità tra enti del comparto.
I) trasferimento ad altra unità sanitaria locale:
a) a domanda:
La mobilità del personale a domanda tra unità sanitarie locali
della stessa regione è disposta per la copertura dei posti vacanti
nelle unità sanitarie locali, individuati in sede regionale, su
indicazione delle unità sanitarie locali medesime. alla data di
scadenza della disciplina transitoria di cui all' art. 10 della
legge 20 Maggio 1985, n. 207, la mobilità citata avviene sulla
base dei seguenti criteri:
Pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione dei posti
vacanti nella unità sanitaria locale, da coprirsi mediante
trasferimento, con l'indicazione delle procedure da seguire per la
presentazione delle relative domande;
Provvedimento di nulla osta al trasferimento da parte del comitato
di gestione della unità sanitaria locale di appartenenza del
dipendente;
L'accoglimento del trasferimento è disposto dal comitato di
gestione della unità sanitaria locale di destinazione, sentito
l'ufficio di direzione;
In caso di pluralità di domande, il trasferimento è disposto dalla
unità sanitaria locale di destinazione:
Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni
funzionali apicali e sub apicali, secondo apposita graduatoria
formata dall'ufficio di direzione sulla base dei titoli posseduti
dai candidati, da valutarsi in conformità dei criteri previsti dal
decreto ministeriale 30 Gennaio 1982, e successive modificazioni,
tenendo conto, per quanto attiene al punteggio relativo al
curriculum, di documentate situazioni familiari (ricongiunzione al
nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi) e
sociali;
Nei confronti del restante personale, secondo l'anzianità di
servizio di ruolo nella posizione funzionale di appartenenza, da
valutarsi in conformità dei criteri previsti dal decreto
ministeriale 30 Gennaio 1982, e successive modificazioni,
maggiorata fino ad un massimo di 10 punti, per documentate
situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero
dei familiari, distanza tra le sedi etc.) e sociali;
Il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla
regione per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi
regionali.
b) assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto;
In applicazione dell'ultimo comma dell' art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, il
dipendente ha diritto, in caso di soppressione del posto -
conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di
piano in materia di organizzazione dei servizi delle unità
sanitarie locali - al conferimento di altro posto, di
corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina ove
prevista, vacante presso l'unità sanitaria locale di appartenenza;
L'unità sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova
assegnazione con priorità sulla mobilità ordinaria interna di cui
all' art. 20 e di quella disciplinata sub a) del presente
articolo;
Qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unità
sanitaria locale di appartenenza, la regione provvederà
all'individuazione del posto vacante di altra unità sanitaria
locale;
Non potranno essere considerati disponibili a tal fine posti per i
quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame
già iniziate. qualora per i posti individuati siano, invece, in
corso i processi di mobilità di cui alla precedente lettera a), il
dipendente il cui posto è stato soppresso, sarà ammesso a
concorrere al trasferimento con gli altri candidati;
In assenza di posti di corrispondente profilo e posizione
funzionale nell'ambito della regione ovvero di mancata
assegnazione ai sensi dei commi precedenti, il dipendente rimane
in soprannumero nella unità sanitaria locale di appartenenza fino
al verificarsi della vacanza;
Alla assegnazione ad altra unità sanitaria locale della stessa
regione provvede la giunta regionale;
Al personale assegnato con le procedure di cui alla lettera b) del
presente articolo competono oltre i benefici previsti in materia
per gli impiegati civili dello stato anche una indennità di
incentivazione alla mobilità pari a due mensilità dello stipendio
in godimento alla data di assegnazione.
II) mobilità tra enti del comparto:
e' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti
destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata
del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e
contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione
dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di
corrispondente qualifica e livello professionale.
Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi
il personale delle unità sanitarie locali, è, altresì, necessario
il nulla osta della regione interessata.
Art. 22.
Mobilità tra enti in ambito interregionale
1. La mobilità tra enti in ambito interregionale comprende le
seguenti fattispecie:
1) Mobilità tra unità sanitarie locali;
2) Mobilità tra enti del comparto.
I) Mobilità tra unità sanitarie locali:
La mobilità tra unità sanitarie locali di diversa regione, che
avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato, alla
data di scadenza della disciplina transitoria di cui all' art. 10
della legge 20 Maggio 1985, n. 207, è così disciplinata:
1) Qualora, esperiti in via prioritaria i trasferimenti e i
comandi in ambito regionale, risultino ancora vacanti dei posti,
le regioni individuano e rendono noti tramite pubblicazione nella
gazzetta ufficiale della repubblica e nel bollettino ufficiale
delle regioni i posti disponibili e le rispettive sedi per i
trasferimenti interregionali, fissando il termine entro cui gli
interessati debbono presentare domanda. detta domanda dovrà essere
inviata anche alla unità sanitaria locale e alla regione di
appartenenza;
2) la unità sanitaria locale e la regione di appartenenza devono
esprimere il nulla osta al trasferimento. Analogamente deve
procedere la unità sanitaria locale di destinazione.
Sulla accoglibilità della domanda, corredata dei nulla osta di cui
al punto
2) provvede la regione in cui è richiesta l'assegnazione.
In caso di più domande, il trasferimento è disposto dalla regione
di cui al comma precedente, a favore:
Di coloro che risultino in possesso dei maggiori titoli da
valutarsi in conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi
concorsi di assunzione, per quanto attiene al personale
appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il
diploma di laurea;
Di coloro che siano in possesso di maggiore anzianità effettiva di
servizio nella posizione funzionale di appartenenza per il
restante personale. nel caso di pari anzianità vengono valutati,
nell'ordine: la ricongiunzione al nucleo familiare, il numero dei
familiari che compongono il nucleo stesso; la maggiore distanza
tra la sede di appartenenza e quella per la quale si chiede il
trasferimento e l'anzianità complessiva di servizio.
Per coloro che risultino utilmente collocati nella graduatoria, la
Regione di destinazione richiede a quella di provenienza
l'adozione del provvedimento di trasferimento e la conseguente
cancellazione dei ruoli di cui all' art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, disponendo
contestualmente a sua volta l'iscrizione nei propri ruoli e
l'assegnazione degli interessati alle unità sanitarie locali
presso cui sono disponibili i posti.
II) mobilità tra enti del comparto:
e' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti
destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata
del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e
contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione
dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di
corrispondente qualifica e livello professionale.
Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi
il personale delle unità sanitarie locali è, altresì, necessario
il nulla osta della regione interessata.
Art. 23.
Mobilità intercompartimentale
1. Ai sensi dello art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilità di cui ai
precedenti articoli, è consentito il trasferimento di personale
tra gli enti destinatari del presente decreto e gli enti del
comparto enti locali, a domanda motivata e documentata del
dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e
contrattazione con le organizzazioni sindacali, firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione
dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e
profilo professionale nell'ente di destinazione e purchè il
richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto
oggetto del trasferimento.
2. per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere
attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli
enti del comparto sanità e quelli del comparto enti locali, con le
stesse modalità di cui al comma primo.
3. l'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera
funzionalmente.
4. in tali casi il comando, fatti salvi quelli previsti da norme o
regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai
12 mesi, eventualmente rinnovabili.
5. il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è
esente dall'obbligo del periodo di prova, purchè superata presso
l'ente di provenienza.
Art. 24.
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
1. nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo
in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli,
secondo la procedura di cui all' art. 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, l'ente non
potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute
prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con
le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al
servizio attivo in mansioni equivalenti a quelle proprie della
posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e,
ove prevista, della disciplina o, a domanda, in posizione
funzionale inferiore, anche di diverso profilo professionale.
2. dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la
dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun
riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo
quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per
causa di servizio.
3. a tali fini il dipendente può essere applicato alle nuove
funzioni anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale
congelamento del posto lasciato disponibile fino al riassorbimento
del posto soprannumerario.
4. la procedura di cui al comma primo può essere attivata
dall'ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto
temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie
attribuzioni.
5. in tal caso l'utilizzazione del dipendente dovrà essere
disposta esclusivamente per lo svolgimento di funzioni equivalenti
a quelle della posizione funzionale e profilo professionale di
appartenenza e, ove previsto, della disciplina, per il periodo
giudicato necessario dall'organo competente a norma dell'art. 56
del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n.
761, al recupero della piena efficienza fisica.
6. il posto del dipendente temporaneamente inidoneo non può essere
considerato disponibile ai fini dell' art. 9 legge 20 Maggio 1985,
n. 207.
Titolo quarto
Doveri - responsabilità - diritti
Dall'art. 0025 all'art. 0041
Capo I
Dall'art. 0025 all'art. 0026
Art. 25.
Diritto allo studio
1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore
annue individuali.
2. tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra,
sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in
servizio e, comunque di almeno una unità, per la frequenza
necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione
in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente
riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno
disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.
3. sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina
intercompartimentale per il personale delle unità sanitarie locali
si applica la normativa dello accordo di lavoro del personale
ospedaliero del 17 Febbraio 1979 richiamata dal punto 5.8
dell'Anul del 24 Giugno 1980 - così come modificata dal secondo
comma del presente articolo, ferma restando per gli altri enti
destinatari del presente decreto, la normativa vigente in materia
presso gli stessi.
Art. 26.
Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e
ricerca finalizzata
1. L'aggiornamento professionale è obbligatorio e facoltativo e
riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'
art. 1 .
2. Il relativo finanziamento è previsto nel fondo sanitario
nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata.
3. L'aggiornamento obbligatorio è svolto in orario di lavoro e
comprende: a) la partecipazione obbligatoria a corsi di
aggiornamento organizzati dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e
altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi
nei programmi regionali;
c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale
bibliografico messo a disposizione dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
e) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi
definiti in sede di contrattazione decentrata.
4. I programmi regionali e di singolo ente che dovranno prevedere
fondi destinati alle attività di cui al comma terzo, e gli indici
di utilizzazione adeguati ai profili professionali, sono
determinati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
5. a tali fini, presso ogni regione e singolo ente, verrà
istituita apposita commissione paritetica composta da membri
nominati dal comitato di gestione, od organo corrispondente
secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel
presente decreto.
6. nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o
all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano
l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e
l'economia del personale nelle linee di indirizzo del piano
sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei
servizi.
7. l'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative,
selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra
regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il
concorso del Servizio Sanitario Nazionale è in tal caso
strettamente subordinato all'effettiva connessione delle
iniziative di cui sopra con l'attività di servizio e non può mai
assumere la forma di indennità o di assegno di studio.
8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra
l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 761/1979.
9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide
un comitato tecnico scientifico composto da membri designati dagli
enti, scelti fra il personale dipendente, e da membri designati
dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito
dal presente decreto.
10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i
rispettivi ordinamenti, di norma approva le decisioni del comitato
tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è tenuto a fornire una
opportuna motivazione.
11. La partecipazione all'attività didattica del personale si
realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) Corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini
speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con
l'università, ai sensi dell' art. 39 della legge 23 Dicembre 1978,
n. 833;
b) Aggiornamento professionale obbligatorio del personale,
organizzato dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) Formazione di base e riqualificazione del personale.
12. Le attività sub b) e c) sono riservate in linea di principio
al personale del Servizio Sanitario Nazionale, con l'eventuale
integrazione di docenti esterni.
13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica,
deve essere privilegiata la competenza specifica.
14. All'avviso per la selezione del personale i cui sopra deve
essere data la più ampia pubblicità.
15. L'attività didattica, se svolta fuori orario di servizio, è
remunerata in via forfettaria con un compenso orario di l. 30.000
lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni
e della correzione degli elaborati. Se l'attività in questione è
svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta
nella misura del 50% per l'impegno nella preparazione delle
lezioni e correzione degli elaborati in quanto effettuato fuori
dell'orario di servizio.
Capo II
Dall'art. 0027 all'art. 0027
Art. 27.
Prestazioni di consulenza
1. L'attività di consulenza è consentita al personale
esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti i fini
istituzionali dell'ente ed in relazione al profilo professionale e
ruolo di appartenenza ed, ove prevista, della disciplina, nei
seguenti casi:
a) in altri servizi dell'ente di appartenenza:
Le attività di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono,
per il personale interessato, compito di istituto da prestarsi
quindi nell'ambito del normale orario di servizio. al personale
stesso competono, se ed in quanto dovuti, a norma del vigente
contesto normativo, l'indennità di missione e il compenso per
lavoro straordinario;
Il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalità del
presente decreto, può essere ammesso, presso le strutture in cui
presta attività di consulenza, alla partecipazione degli istituti
della incentivazione della produttività.
b) in servizio di altro ente del comparto:
La attività di consulenza prestata in strutture e servizi di altro
ente del comparto è consentita in un quadro normativo, definito
con apposita convenzione fra gli enti interessati, che disciplini:
I limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di
raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con
l'articolazione dell'orario di servizio;
Le modalità di compenso, ove l'attività di consulenza abbia luogo
fuori dal debito orario di lavoro;
I limiti orari minimali e massimali per l'attività di consulenza,
nonchè gli importi dei relativi compensi definiti a livello
regionale, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito nel presente decreto, rappresentative delle
categorie interessate;
Il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che
provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale
prestatore della consulenza.
c) consulenza a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati:
L'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni
pubbliche non sanitarie o di privati è consentita al personale
interessato, per limitati periodi di tempo, quando non sia in
contrasto con le finalità ed i compiti del Servizio Sanitario
Nazionale, in un quadro normativo definito con apposita
convenzione tra dette istituzioni o privati e l'ente da cui
dipende il personale, che disciplini:
La durata della convenzione;
I limiti di orario dell'impegno compatibili con l'articolazione
dell'orario di servizio;
L'entità del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso
al personale, ove l'attività sia svolta fuori del debito orario di
lavoro;
Motivazioni e fini della consulenza onde consentire valutazioni di
merito sulla natura della stessa e la sua compatibilità con i
compiti del Servizio Sanitario Nazionale e con le norme che
disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente;
Il relativo compenso dovrà comunque affluire alla amministrazione
di appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente
avente diritto entro 15 giorni dallo introito;
Le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque
configurare un rapporto di lavoro subordinato.
Capo III
Dall'art. 0028 all'art. 0031
Art. 28.
Documentazione dello stato di infermità
1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di
prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche
telefonica nella stessa giornata alla propria amministrazione e
trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di
assenza.
Art. 29.
Visite mediche di controllo
1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per
malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali
alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al
fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la
certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di
appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.
Art. 30.
Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro
1. La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a
particolari e diversificati rischi inerenti le specifiche attività
lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi
preventivi a tutela della salute degli operatori stessi.
2. Le amministrazioni devono pertanto provvedere, oltre
all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere
le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di
tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrità
fisica e psichica dei lavoratori dipendenti con particolare
attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare
rischi per la salute riproduttiva.
3. Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito
dal presente decreto hanno potere di contrattazione sui problemi
degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche
dell'operatore sanitario e di controllare l'applicazione di ogni
norma utile in tal senso.
4. A tal fine gli organi di amministrazione e le organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto,
individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il
registro dei dati biostatistici, affidandone la rilevazione e la
registrazione alla direzione sanitaria, in funzione di medicina
preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi
sanitari o al servizio di igiene e prevenzione; detta attività
verrà svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina
preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle
unità sanitaria locale.
5. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di
rischio individuale, la cui formulazione verrà definita d'intesa
con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito
dal presente decreto nel quadro della normativa vigente. le spese
derivanti sono a carico del fondo sanitario.
6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici, nel
richiamarsi per analogia al decreto del Presidente della
Repubblica 19 Marzo 1956, n. 303 , gli enti debbono provvedere
alla istallazione ed attivazione di opportuni impianti di
decontaminazione delle camere operatorie nonchè alla esecuzione di
visite e controlli trimestrali, alla adeguata protezione delle
lavoratrici gestanti e degli epato-pazienti.
7. Analoghi controlli dovranno essere disposti nei confronti dei
dipendenti addetti all'uso continuato di video terminali, secondo
le disposizioni della normativa della comunità economica europea.
8. Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi
precedenti, a livello di contrattazione decentrata, dovranno
essere previste modalità per la elaborazione delle mappe di
rischio sulle quali attuare la priorità degli interventi.
Art. 31.
Permessi, ritardi e recuperi
1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze
personali ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore
alla metà dell'orario giornaliero. eventuali impreviste
protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel
monte ore complessivo.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36
ore nel corso dell'anno. Entro il mese successivo a quello della
fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore
non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di
servizio.
3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato
possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a
trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al
dipendente per il numero di ore non recuperate.
4. Lo stesso criterio dovrà essere applicato per i ritardi
sull'orario di inizio del servizio. Le ore recuperate a tale
titolo non possono comportare decurtazioni della retribuzione
base. le ore recuperate in dipendenza del regime di orario
flessibile e dei permessi non possono comportare decurtazioni
della retribuzione dovuta a qualunque titolo.
5. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da
essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di
ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.
Capo IV
Dall'art. 0032 all'art. 0035
Art. 32.
Indumenti di lavoro
1. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di
indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature
appropriate, in relazione al tipo delle prestazioni, verranno
forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese
dell'amministrazione.
2. Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono, inoltre,
essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali
rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in
materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Art. 33.
Mensa
1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di
effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare
articolazione dell'orario.
2. Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio
di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con
modalità sostitutive.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è
comunque monetizzabile.
4. Il dipendente è tenuto a corrispondere il costo del pasto,
fissato nella misura di l. 1500 per la durata del presente
decreto.
5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere
rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve
essere superiore a 30 minuti.
Art. 34.
Attività sociali, culturali, ricreative
1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse
nelle unità sanitarie locali, sono gestite da organismi legalmente
costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza
all'art. 11 dello statuto dei lavoratori.
2. La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi erogati dai
suddetti
organismi deve avvenire attraverso rendicontazione, da parte
dell'ente, da trasmettere all'esame del collegio dei revisori
dell'unità sanitaria locale o ad organismo corrispondente secondo
i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell' art. 17 della legge 22
Dicembre 1984, n. 887.
3. Per l'attuazione della suddetta attività, ogni anno le
amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali,
iscriveranno a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede
regionale in misura comunque non superiore a l. 5.000 per
dipendente, fatte salve le situazioni esistenti di miglior favore.
Art. 35.
(il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte
dei Conti).
Capo V
Dall'art. 0036 all'art. 0040
Art. 36.
Diritti sindacali
1. In attesa della definizione intercompartimentale della
disciplina unitaria delle relazioni sindacali secondo quanto
disposto nell'art. 1, comma quarto, dell'accordo
intercompartimentale recepito con decreto del Presidente della
Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, restano congelate le
aspettative sindacali nonchè i permessi concessi e disciplinati
dalle disposizioni di cui all' art.51 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 Marzo 1969, n. 130, conferiti con
provvedimenti divenuti esecutivi a norma della legislazione
vigente.
2. I permessi sindacali continuano ad essere disciplinati dalle
disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 130/1969 citato.
3. Per il personale dipendente dagli altri enti del comparto
continua ad applicarsi la disciplina in atto presso gli enti
stessi.
Art. 37.
Assemblea del personale
1. I dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto di
riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attività o
in altra sede durante l'orario di lavoro nel limite massimo di 12
ore annue non trasferibili nè convertibili.
2. Per le ore di partecipazione alle assemblee di cui al comma
primo, verrà corrisposta la normale retribuzione.
3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee da parte
delle rappresentanze sindacali sono comunicati all'amministrazione
con preavviso scritto di almeno 24 ore.
4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei
responsabili delle singole unità operative e comunicata al
servizio del personale. Le eventuali eccedenze rispetto al limite
di cui al primo comma seguono la disciplina dettata in materia di
permessi e ritardi di cui all' art. 31 .
5. Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento
delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono
stabilite dall'amminisitrazione di intesa con le organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
Art. 38.
Diritto all'informazione
1. L'informazione si attua, ai sensi dell' art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, in modo
costante e tempestiva con le organizzazioni sindacali a livello
confederale e di categoria. 2. gli enti destinatari del presente
decreto garantiscono una costante e preventiva informazione sugli
atti e sui provvedimenti che riguardano:
a) la programmazione. viene riconosciuto alle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto il
diritto di informazione in fase di predisposizione degli atti che
le parti pubbliche intendono assumere in ordine alla
programmazione del settore sanitario per quanto riguarda la
funzionalità dei servizi;
b) la contrattazione. per un sempre più responsabile e qualificato
ruolo di tutte le componenti contrattuali, le parti si impegnano
alla più ampia diffusione di dati e di conoscenze che consentano
l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e
l'applicazione degli accordi di lavoro.
3. In una visione socio-sanitaria, le tre primarie sedi di
acquisizione del diritto informativo e di intervento per il
sindacato sono quella governativa, regionale e degli enti
destinatari del presente decreto.
4. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi
istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di
partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, si
garantisce alle organizzazioni sindacali la conoscenza degli
ordini del giorno delle sedute degli organi degli enti di cui all'
art. 1 nonchè una costante e tempestiva informazione degli atti e
provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del
lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè i programmi, i
bilanci e gli investimenti.
5. Le organizzazioni sindacali di cui all' art. 14 della legge 29
Marzo 1983, n. 93, possono richiedere agli enti, che sono tenuti a
comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale
occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di
efficienza ed efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over
conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Ai sensi dell' art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di
progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o
di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali
saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi
stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con congruo
anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli alla
occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed
alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.
7. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'
art. 24 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il
sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei
dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei
singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le
organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di
garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
8. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere
la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e il diritto
di integrazione e rettifica.
Art. 39.
(il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte
dei Conti).
Art. 40.
Pari opportunità
1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire
una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto
saranno definiti con la contrattazione decentrata, interventi che
si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore
delle lavoratrici.
2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne,
verranno istituiti presso le regioni con la presenza delle
organizzazioni sindacali appositi comitati per le pari
opportunità, che propongano misure adatte a crearne le effettive
condizioni e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle
condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto
alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di
aggiornamento, ai nuovi ingressi.
Capo vi
Dall'art. 0041 all'art. 0041
Art. 41.
Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi
all'espletamento dei compiti di ufficio
1. L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o
penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti
direttamente connessi allo espletamento del servizio e
all'adempimento dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a
condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di
difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del
giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.
2. L'ente dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato
con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per
averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti
per la sua difesa.
Titolo quinto
Trattamento economico
Dall'art. 0042 all'art. 0065
Capo I
Dall'art. 0042 all'art. 0047
Art. 42.
Aumenti
1. Gli aumenti di stipendio per il personale non medico del ruolo
sanitario, tecnico professionale e amministrativo sono i seguenti:
(parte di testo non memorizzata)
2. Per i dipendenti che per effetto del presente accordo sono
inquadrati in livello superiore, l'aumento è determinato per la
differenza fra il nuovo trattamento di livello e quello del
livello di provenienza.
3. In ogni caso va garantita la differenza di livello tra il
trattamento in godimento e quello attribuito con il presente
decreto.
Art. 43.
Nuovi stipendi
1. In conseguenza degli aumenti di cui all' art. 42 , a decorrere
dall'1 Gennaio 1988, i valori di cui all' art. 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348 , sono così
modificati:
Livello primo personale addetto alle pulizie... l. 3.800.000
Livello secondo commessi, agenti tecnici, ausiliari socio-
sanitari... l.
4.550.000
Livello terzo ausiliari socio sanitari specializzati ... l.
4.900.000
Livello quarto operatori professionali seconda categoria,
operatori
tecnici, coadiutori amministrativi... l. 5.550.000
Livello quinto operatori tecnici coordinatori... l. 6.300.000
Livello sesto operatori professionali prima categoria
collaboratori,
assistenti tecnici, assistenti sociali, collaboratori,
assistenti
amministrativi, educatori professionali... l. 7.200.000
Livello settimo operatori professionali prima categoria
coordinatori,
assistenti sociali coordinatori, collaboratori amministrativi,
assistenti
religiosi... l. 8.500.000
Livello ottavo operatori professionali dirigenti collaboratori
amministrativi coordinatori... l. 10.400.000
Livello nono farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo,
analista,
statistico, sociologo collaboratori; procuratore legale,
architetto, geologo, ingegnere; vice direttore amministrativo...
l. 12.000.000
Livello decimo farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo,
analista,
statistico, sociologo coadiutori; avvocato; direttore
amministrativo...
l. 13.900.000
Livello undicesimo farmacista, biologo, chimico, fisico,
psicologo,
analista, statistico, sociologo dirigenti; avvocato, ingegnere,
architetto, geologo coordinatori; direttore amministrativo capo
servizio... l. 17.000.000
Art. 44.
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte
dei Conti).
Art. 45.
Retribuzione individuale di anzianità
1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 Dicembre 1986,
con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e
scatto maturati al 31 Dicembre 1986, costituisce la retribuzione
individuale di anzianità.
2. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al
trattamento stipendiale, di cui agli articoli 37 e 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348, per quanto
concerne i ratei relativi all'indennità per strutture
specialistiche da attribuire ai biologi, chimici e fisici ed ai
valori percentuali delle classi e scatti previsti dall'art. 38 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
(I commi Terzo, Quarto e Quinto non sono stati ammessi al "visto"
della Corte dei Conti).
6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente
corrisposti prima della entrata in vigore del presente decreto
costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio
fino al 31 Dicembre 1986. La restante parte viene posta in
detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986
Art. 46.
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte
dei Conti).
Art. 47.
Paga oraria giornaliera
1. La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di
1/26 di tutte le competenze percepite mensilmente.
2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga
giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38
ore settimanali, per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel
caso di 36 ore settimanali.
3. Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio
carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con
applicazione della paga oraria e giornaliera di cui ai precedenti
commi.
4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle
organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di
effettiva astensione dal lavoro.
5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non darà
luogo ad alcuna retribuzione qualora non sia riscontrata la
presenza del dipendente secondo procedimenti di rispetto
dell'orario di lavoro.
Capo II
Dall'art. 0048 all'art. 0052
Art. 48.
Indennità di direzione per direttori amministrativi
1. Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e
direttori amministrativi capi servizio viene corrisposta la
indennità di direzione nelle seguenti misure fisse annue lorde e
costanti:
Livello nono - vice direttore amministrativo... l. 2.600.000
Livello decimo - direttore amministrativo... l. 5.100.000
Livello undicesimo - direttore amministrativo capo servizio... l.
8.600.000
2. Tali indennità assorbono sino alla concorrenza tutte le altre
indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
Art. 49.
Indennità di assistenza e farmaco-vigilanza
1. Ai farmacisti inquadrati nei livelli nono, decimo e undicesimo
viene corrisposta l'indennità di assistenza e farmaco-vigilanza
nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
Livello nono l. 4.300.000
Livello decimo l. 6.600.000
Livello undicesimo l. 9.600.000
2. Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre
indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
Art. 50.
Indennità tecnico-professionale
1. Al personale inquadrato nei livelli nono, decimo e undicesimo
dei ruoli sanitario, professionale e tecnico con esclusione dei
medici, dei veterinari e dei farmacisti, dei biologi, chimici e
fisici compete una indennità tecnico-professionale nelle seguenti
misure fisse annue lorde e costanti:
Livello nono l. 2.600.000
Livello decimo l. 5.100.000
Livello undicesimo l. 8.600.000
2. Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre
indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
Art. 51.
Indennità biologi, chimici e fisici
1. Ai biologi, chimici e fisici inquadrati nei livelli nono,
decimo e undicesimo competono le seguenti indennità annue, fisse
lorde:
1) Indennità professionale:
Nono l. 2.000.000
Decimo l. 3.000.000
Undicesimo l. 4.000.000
2) indennità specialistica:
Nono l. 2.300.000
Decimo l. 3.600.000
Undicesimo l. 5.600.000
3) indennità di dirigenza:
Nono l. 450.000
Decimo l. 610.000
Undicesimo l. -
Art. 52.
Indennità di bilinguismo
1. Al personale in servizio negli enti di cui all' art. 1 aventi
sede nella regione autonoma a statuto speciale della valle d'Aosta
o negli enti in cui vige costituzionalmente con carattere di
obbligatorietà il sistema del bilinguismo aventi sedi in altre
regioni a statuto speciale, è attribuita una indennità di
bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e
con le stesse modalità previste per il personale in servizio negli
enti locali della regione autonoma a statuto speciale Trentino-
Alto Adige.
Capo III
Dall'art. 0053 all'art. 0057
Art. 53.
Indennità di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all'
art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre
1979, n. 761.
1. Al personale facente parte di diritto dell'ufficio di direzione
(capi servizio) spetta un'indennità di l. 4.000.000 in misura
fissa e costante annua lorda.
2. L'indennità di cui al primo comma non è cumulabile, per i
medici, con l'indennità primariale differenziata, fino a
concorrenza della medesima.
Art. 54.
Indennità di coordinamento
1. Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all' art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n.
761, spetta l'indennità differenziata fissa annua lorda e costante
di:
a) l. 2.800.000 per unità sanitaria locale fino a 150.000
abitanti;
b) l. 3.600.000 per unità sanitaria locale superiore a 150.000
abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera
generale ex regionale.
Art. 55.
Indennità di polizia giudiziaria
1. Al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la
qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni
ispettive e di controllo previste dall' art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616, spetta una
indennità fissa lorda annua di l. 1.000.000.
Art. 56.
Indennità per il personale infermieristico
1. Al personale infermieristico del ruolo sanitario, operatore
professionale di II categoria inquadrato al IV livello
retributivo, spetta una indennità mensile lorda fissa di l.
20.000.
Art. 57.
Indennità di incremento, della utilizzazione delle strutture e
degli impianti
1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal primo al settimo
livello operanti normalmente su due turni giornalieri per la
ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore
giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni
in corsia con struttura protetta anche territoriale o servizi
diagnostici compete una indennità mensile lorda di l. 40.000.
2. Agli operatori del ruolo sanitario del quarto, sesto e settimo
livello operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a
copertura nelle 24 ore giornaliere compete una indennità mensile
lorda di l. 65.000.
3. Agli operatori del ruolo sanitario del quarto, sesto e settimo
livello operanti in terapia intensiva o sale operatorie compete
una indennità mensile lorda di l. 70.000; tale indennità compete
anche all'operatore professionale dirigente.
4. Al restante personale compreso tra il primo e ottavo livello,
che non rientri nella fattispecie suindicata, sarà corrisposta,
per l'intera vigenza dell'accordo, una indennità nella misura
fissa di l. 180.000 annue lorde.
5. Le indennità di cui al presente articolo non sono tra loro
cumulabili, sono corrisposte per dodici mensilità e decorrono
dall'1 Febbraio 1987.
6. Dalla data di cui al comma quinto, sono soppresse le indennità
di cui all' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25
Giugno 1983, n. 348.
IVpo IV
Dall'art. 0058 all'art. 0061
Art. 58.
Indennità di rischio da radiazioni
1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in
continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad
apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene
corrisposta una indennità di "rischio da radiazione" nella misura
unica mensile lorda di l. 30.000 ai sensi della legge 28 Marzo
1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto
personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone
controllate", ai sensi della circolare del ministero della sanità
n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia
carattere professionale, nel senso che non sia possibile
esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano
le zone controllate deve essere effettuato con le modalità di cui
alla richiamata circolare del ministero della sanità.
4. L'accertamento del personale non compreso nel comma primo
soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una apposita
commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal
responsabile dell'unità operativa di medicina nucleare o
radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e
da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od
organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.
5. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in
concomitanza con lo stipendio.
6. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 Maggio 1975, n. 146,
e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o
rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi
antitubercolare.
Art. 59.
Indennità di profilassi antitubercolare
1. A tutto il personale operante in reparti o unità operative
tisiologiche (pneumologiche) viene corrisposta una indennità di
profilassi antitubercolare nella misura fissa ed eguale per tutti
di l. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9
Aprile 1953, n. 310, e successive modificazioni.
Art. 60.
Indennità per servizio notturno e festivo
1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga
durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella
misura unica uguale per tutti di l. 1.400 lorde per ogni ora di
servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una
indennità di l. 9.450 lorde se le prestazioni fornite sono di
durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a l.
4.740 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla
metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. nell'arco
delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di
una indennità festiva per ogni singolo dipendente.
Art. 61.
Norma di primo inquadramento
1. L'indennità prevista dall' art. 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348 , è soppressa con
decorrenza 1 Gennaio 1988. la stessa è invece ridotta dall'1
Gennaio 1986 del 30% e dall'1 Gennaio 1987 del 65%.
2. Al personale appartenente al ruolo professionale delle tabelle
b), c) e d) dell'allegato 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, inquadrato al nono livello
retributivo, con una anzianità di servizio alla data del 20
Dicembre 1979 di sei anni, viene confermata l'erogazione della
somma annua lorda di l. 2.500.000 in aggiunta al trattamento
economico fissato dall'art. 43 e dall'art. 50.
3. Tale somma cesserà di essere corrisposta nel caso in cui i
beneficiari dovessero essere inquadrati nel decimo livello
retributivo.
Capo V
Dall'art. 0062 all'art. 0062
Art. 62.
Decorrenza degli aumenti
1. Le indennità di cui ai precedenti articoli vengono corrisposte
per 12 mensilità riferite all'anno solare.
2. Gli aumenti delle indennità rispetto alle precedenti misure
vengono corrisposti dall'1 Febbraio 1987.
Capo VI
Dall'art. 0063 all'art. 0064
Art. 63.
Equo indennizzo
1. Nei confronti del personale dipendente dal Servizio Sanitario
Nazionale si applicano per quanto concerne l'equo indennizzo le
disposizioni e procedure stabilite in materia per i dipendenti
civili dello stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 Gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e
modificazioni.
2. Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite secondo le
seguenti modalità:
a) per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la
classe iniziale di stipendio del livello di appartenenza
maggiorata dell'80%;
b) la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni
dell'integrità fisica iscritte alla prima categoria della tabella
a allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 Dicembre
1978, n. 915, è pari a 2,5 volte l'importo dello stipendio
determinato a norma del punto a);
c) per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in
ogni caso al trattamento economico corrispondente al livello
retributivo di appartenenza del dipendente al momento della
presentazione della domanda;
d) restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle
vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a
quelle di prima categoria.
3. L'amministrazione ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo
indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme
percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di
assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi
siano stati corrisposti dall'amministrazione stessa.
4. Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo
venga liquidato al dipendente sotto la forma di rendita vitalizia,
il relativo recupero avverrà capitalizzando la rendita stessa in
relazione all'età dell'interessato.
Art. 64.
Trattamento di quiescenza
1. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal
servizio per raggiunti limiti di anzianità o di servizio ovvero
per decesso o per inabilità permanente assoluta i nuovi stipendi
hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data
di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data
dell'1 Gennaio 1987 e 1 Gennaio 1988, con decorrenza dalle date
medesime.
Capo VII
Dall'art. 0065 all'art. 0065
Art. 65.
Norma per i dipendenti della unità sanitaria locale del comune di
campione d'Italia
1. Gli istituti giuridico- economici previsti per i dipendenti del
Servizio Sanitario Nazionale si applicano anche ai dipendenti
della unità sanitaria locale di campione d'Italia.
2. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico
dei dipendenti di detta unità sanitaria locale, il ministero della
sanità, di intesa con il ministero del tesoro (R.G.S. e istituti
di previdenza), sentita l'ANCI e le organizzazioni sindacali
emanerà apposite norme - in considerazione della particolare
situazione geografica del comune stesso ove la valuta corrente è
il franco svizzero - entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Titolo sesto
Produttività
Dall'art. 0066 all'art. 0073
Capo I
Dall'art. 0066 all'art. 0072
Art. 66.
Tipologia e finalità dell'istituto
1. L'istituto di incentivazione della produttività deve tendere ad
incrementare la economicità e qualità delle prestazioni rese, in
funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al
fine di migliorare la qualità dell'assistenza.
2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà
essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e
riscontri di tipo funzionale e contabile.
3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988
recepito dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in
vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale
fase di evoluzione verso il futuro sistema "per obiettivi", con
gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree
negoziali di cui all' art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68 .
4. L'attivazione dell'istituto resta subordinata al conseguimento
dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale,
nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:
a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese
in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario
secondo le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986;
b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni
indici di produttività complessivi;
c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale
delle prestazioni utilizzando l'attività resa in plus-orario,
oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali
(distretti, centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei
presidi multizonali.
5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per lo accordo decentrato
a livello regionale che traccerà altresì le linee generali dei
programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle
verifiche in campo. Non dovrà comunque verificarsi, a livello di
unità sanitarie locali, un incremento della spesa complessiva
derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le
rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno essere
verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto gli aspetti tendenziali
dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli
obiettivi che costituiscono la condizione per la attribuzione dei
compensi.
6. Pertanto il nuovo processo è così articolato:
I) incentivazione ex art. 59 e segg. decreto del Presidente della
Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348 ;
II) produttività "per obiettivi".
Art. 67.
Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione
dell'istituto
1. Gli enti finanziano l'istituto sub i), comma sesto, dell' art.
66 esclusivamente con il fondo 1986, così come determinato ai
sensi della circolare del ministero della sanità e del
dipartimento della funzione pubblica del 29 Aprile 1986, e
risultate dal consuntivo dello stesso anno il quale sarà
rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento
dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie cui
potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal raffronto tra
la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la
spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto relativa alle
funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.
2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse
strettamente connesse alla attivazione di nuove unità operative in
misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a
titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la
dotazione organica delle unità operative di nuova attivazione.
3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilirà
l'entità del fondo da destinare all'istituto di incentivazione
che, in caso di attivazione ex novo dello stesso, non potrà essere
inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a
rendicontazione 1986 dell'intera attività specialistica resa al
cittadino su base regionale.
4. In sede di accordo, a livello di enti, gli stessi converranno
con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito
dal presente decreto l'articolazione delle attività professionali
da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione,
in modo da garantire un incremento della produttività e maggiori
spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.
5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni
erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ed effettuate in plus-
orario da personale medico dipendente o da personale che rientra
nelle categorie b e c, non comprese nei compiti di istituto,
entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttività
al netto della quota di spettanza dell'amministrazione.
6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste
nell'apposito tariffario di cui all' art. 69.
7. L'istituto di cui sub II), comma sesto, dell'art. 66 viene
finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80%
del monte salari relativo a ciascun ente e da una quota del fondo
comune di cui all' art. 70 non superiore allo 0,80% determinata in
sede di accordo quadro regionale.
8. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di
produttività e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi
settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del
modello di applicazione degli standars conseguiti, ai fini della
valutazione della produttività è demandata ad una apposita
commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo
, Regioni, ANCI e organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto che li definisce entro
il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obiettivi della
programmazione nazionale.
9. L'istituto di cui al comma settimo viene, altresì, finanziato
da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 68.
Valutazione della produttività
1. L'istituto di incentivazione della produttività, valutato sulla
base delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe secondo le
modalità operative ed indici obiettivi che comportano un
incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa, viene
garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni
funzionali di appartenenza.
2. Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla
base del tariffario nazionale e ripartite con le modalità previste
nell' art. 70.
3. Tali prestazioni vengono organizzate attraverso la
predisposizione di orari e turni che garantiscono un'equa
ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la
presenza di tutti i componenti l'equipe.
4. I fini, le modalità operative, i criteri per la fissazione
delle tariffe e la valutazione della produttività dell'istituto
sub II, comma sesto, dell' art. 66 , sono quelli indicati nello
stesso art. 66 e nell' art. 73.
Art. 69.
Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe
1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per
le singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione
dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che
costituisce parte integrante del presente decreto per il personale
del Servizio Sanitario Nazionale.
2. La formulazione del tariffario dovrà prevedere il valore delle
prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire
all'equipe e al fondo comune della categoria a) medici e
all'equipe e al fondo comune b) del personale laureato non medico,
alla categoria c) e alla categoria d). Nel nuovo tariffario
occorrerà ricomprendere oltre alle prestazioni di tipo
ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche
assoggettabili a rilevazione e fatturazione.
3. Per la definizione del tariffario unico sarà costituita presso
il ministero della sanità, una commissione paritetica formata da
componenti designati dalla parte pubblica e da componenti
designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito nel presente decreto.
4. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il decreto ministeriale che recepirà il tariffario unico
nazionale dovrà essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed
avrà effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto
ministeriale medesimo.
6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, il fondo della
categoria b) del personale laureato non medico è costituito dalle
quote storicamente spettanti secondo le modalità del decreto del
Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348 , per tale
istituto ai laureati non medici, più il 5% del fondo per
incentivazione sub i) da prevedere in aumento al fondo stesso per
il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con
decreto del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348, e
per il periodo di validità del presente decreto, in ottemperanza
alla sentenza del consiglio di stato, sez. IV, n. 308/1986.
7. Il fondo della categoria b) viene ripartito nel modo seguente:
Le competenze previste nel tariffario per la categoria a) medici
vengono utilizzate come riferimento economico di riparto per il
personale della categoria b), personale laureato non medico.
8. Pertanto al fondo di ciascuna equipe della categoria b) che
trova corrispondenza nel tariffario afferiscono le quote
economiche pari al fondo della corrispondente equipe della
categoria a).
9. In analogia è costituito il fondo comune della categoria b); le
quote eventualmente non liquidate per le equipes della categoria
b) afferiscono al fondo comune b), personale laureato non medico.
10. Nell'accordo decentrato a livello regionale tra le equipes del
personale laureato non medico deve essere inserita quella del
personale farmacista.
11. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria b)
saranno suddivise nel modo seguente:
Dirigente fondo equipe b 1,8 fondo comune b 1,2
Coadiutore fondo equipe b 1,4 fondo comune b 1,1
Collaboratore fondo equipe b 1 fondo comune b 1
12. Al personale farmacista, inoltre, vengono corrisposte le quote
di incentivazione provenienti dal 30% del risparmio per la
produzione di farmaci in proprio e la distribuzione diretta
all'utenza dei presidi e prodotti previsti dall'assistenza
farmaceutica integrativa, il cui calcolo dovrà essere attivo con
decorrenza 1 Gennaio 1986 e le cifre corrispondenti vanno sommate
al fondo della categoria b).
13. L'assegnazione del plus orario al personale farmacista non può
essere inferiore a quello attribuito con i piani di lavoro del
1986.
14. Per il personale laureato non medico dei profili biologici,
chimici e fisici l'assegnazione del plus-orario non può essere
inferiore a quello attribuito per effetto dalla sentenza del
consiglio di stato, sez. IV n. 308/1986.
15. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per
l'istituto della incentivazione al personale medico debbono essere
esclusivamente utilizzate per il fondo a) medici.
16. Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e liquidato
nella sua globalità al personale medico per la durata del presente
decreto con l'obiettivo di mantenere elevati gli standars quanti-
qualitativi dell'attività ambulatoriale complessivamente resa
dalle strutture pubbliche.
Art. 70.
Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub) i, comma
sesto, dell' art. 66
1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a
seconda della diversa incidenza professionale degli operatori
necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite
secondo lo schema seguente:
a) medici;
b) biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;
c) personale tecnico-sanitario e personale infermieristico, ivi
compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto
del Presidente della Repubblica n. 761/1979, dell'unità operativa
che concorre alla prestazione, nonchè il personale tecnico addetto
ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica;
d) restante personale.
2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti
gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di
scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie
categorie di personale:
1) - prestazioni di radiologia a 70 b - c 18 d 12 totale 100
2) - prestazioni di laboratorio a 65 b - c 23 d 12 totale 100
3) - visite e/o interventi specialistici delle varie attività di
servizio
ed altre prestazioni fatturabili a 85 b - c 10 d 5 totale 100
4) - prestazioni riabilitative a 55 b - c 32 d 13 totale 100
3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria a)
medici e
b) personale laureato non medico saranno suddivise come segue:
- all'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai
singoli componenti;
- al fondo comune il 55%.
4. Tale suddivisione troverà applicazione dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. La quota afferente all'equipe va ripartita fra i medici delle
strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della
produttività nelle seguenti proporzioni:
- assistente e collaboratore 1;
- aiuto e coadiutore 1,4;
- primario ed equiparati, dirigente 1,8;
Mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo
definito e tempo pieno.
6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del
fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto
retributivo sono ripartite come segue:
- assistente 1;
- aiuto 1,1;
- primario 1,2.
7. Il fondo comune sarà suddiviso in quote. l'assegnazione delle
quote sarà effettuata nell'accordo decentrato a livello regionale
e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di utilizzo
del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi
perequativi all'interno del personale laureato non medico per il
perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di
cui all'art. 66.
8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta
la prestazione del plus-orario con le modalità appresso indicate e
articolato sulla base di accordi locali.
9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale
eccedenti il tetto retributivo.
10. La distribuzione delle quote avverrà in misura proporzionale a
plus-orari concordati ed effettuati.
11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del
raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al
fondo comune.
12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per
raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al
fondo di cui all'istituto sub II.
13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore
relative alla categoria b) debbono intendersi riferite alla nuova
categoria c), le quote relative alla categoria c), afferiscono
alla nuova categoria d).
14. La colonna della categoria b) verrà riempita dalle percentuali
risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.
15. Le quote di cui al fondo comune dell'equipe non medica
previsto dall' art. 104 , area negoziale medica, saranno ripartite
in quote proporzionali alla retribuzione fra i componenti
dell'equipe stessa.
Art. 71.
Plus orario e sua determinazione
1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni sub i),
comma sesto, dell' art. 66 va svolta in plus orario.
2. I tetti massimi di plus orario sono fissati nei limiti del
fondo a disposizione di cui all' art. 67 come segue:
a) 7 ore settimanali per il personale laureato non medico che
effettua prestazioni rilevabili e fatturabili ai sensi del
tariffario unico nazionale;
b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con
funzioni di riabilitazione, di vigilanza e ispezione. in attesa
degli accordi quadro regionali, attuativi dell'istituto, restano
in vigore le norme specifiche dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 348/1983,
art. 64.
3. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma
secondo verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di
entrata in vigore dell'accordo decentrato a livello regionale
applicativo dell'istituto di cui al presente decreto.
4. Per il personale infermieristico il plus-orario non potrà
essere superiore a due ore settimanali.
5. Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili
al personale non medico viene mantenuto nel caso in cui non sia
stato attribuito il tetto massimo di plus-orario.
6. Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacali e
successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce
debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani
di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo
degli orari di servizio.
7. La misura del plus orario reso può trovare compensazione
all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in
eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello
dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso
di mancato recupero del plus orario dovuto e non reso, si
effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
8. Il tetto retributivo per il personale non medico sarà
rapportato al 10% del trattamento economico globale mensile lordo
rilevato all'1 Gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di
plus-orario reso.
9. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi
la somma delle seguenti voci:
- stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianità;
- indennità integrativa speciale;
- indennità annue fisse e continuative;
- rateo di tredicesima mensilità.
10. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione
del plus-orario.
11. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono
corrisposte di regola a cadenza mensile.
12. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla
effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di
incentivazione, ma compete la quota relativa alla categoria d).
Art. 72.
Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub i dell'
art. 66
1. Per quanto attiene il personale laureato non medico che
effettua prestazioni rilevabili e fatturabili, le modalità di
ripartizione sono definite nell' art. 70 .
2. Relativamente agli ingegneri addetti all'attività di vigilanza
e ispezione il tariffario unico nazionale dovrà prevedere i
criteri di riparto dell'attività fatturabile.
3. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, al fondo del
personale della categoria b) affluiscono le somme corrisposte da
enti o privati, al netto delle quote di spettanza
dell'amministrazione, per prestazioni effettuate dagli ingegneri
in plus orario.
4. Le competenze attribuite al personale della categoria c)
dell'art. 70 che ha concorso alle prestazioni vengono sommate e
l'importo risultante forma il monte globale complessivo da
suddividere fra tutto il suddetto personale.
5. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria d)
dell'art. 70 saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni
individuali:
al personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico
inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo: 2;
al personale inquadrato nei livelli dal quinto al sesto: 1,50; al
personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1.
6. Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo
la tabella di cui all' art. 103 vanno ad incrementare il fondo sub
II, comma sesto, dell'art. 66.
Capo II
Dall'art. 0073 all'art. 0073
Art. 73.
Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub II),
comma sesto, dell' art. 66
1. Il fondo di incentivazione sub II) è ripartito dalla regione in
quote corrispondenti ai progetti determinati anche a norma dello
art. 66.
2. Gli enti individuano, sentite le organizzazioni sindacali, le
unità di personale assegnate alla realizzazione dei singoli
progetti di intervento.
3. La Regione provvede alla erogazione delle quote di cui al
presente articolo sulla scorta di idonea documentazione,
attestante il conseguimento dei risultati ottenuti.
4. Nell'ambito di ciascun ente si provvederà alla liquidazione
delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli
operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro
realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita
dagli operatori stessi.
Parte II - area medica
Dall'art. 0074 all'art. 0111
Titolo I
Accordi decentrati
Dall'art. 0074 all'art. 0076
Capo I
Dall'art. 0074 all'art. 0076
Art. 74.
Materie di contrattazione decentrata
1. Nell'ambito della disciplina di cui all' art. 14 della legge 29
Marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1
Febbraio 1986, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica
5 Marzo 1986, n. 68, art. 6, comma nono, e di quella del presente
decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri,
le modalità generali ed i tempi di attuazione concernenti le
seguenti materie:
L'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua
programmazione ai fini del miglioramento dei servizi sanitari;
La formulazione di programmi concernenti l'occupazione medica e
veterinaria anche in relazione alla politica generale degli
organici;
La individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla
base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale
nonchè i piani di assunzione di personale;
Le proposte in ordine ai processi di innovazione tecnologiche;
Le condizioni ambientali, la qualità del lavoro ed i carichi di
lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
I processi di mobilità compresi quelli derivanti da situazioni di
sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonchè
la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di
processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione
tecnologica dei servizi sanitari;
La struttura degli orari di lavoro, legata anche all'emergenza
medica e veterinaria (turni, articolazione, reperibilità,
permessi) nonchè le modalità di accertamento del loro rispetto;
La individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le
esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo
previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
I piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro
verifica e le incentivazioni connesse;
L'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica e la
qualificazione del personale medico e veterinario;
L'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attività
libero-professionale intramurale;
La predisposizione di norme atte a regolamentare le attività
culturali e ricreative;
I programmi di informatizzazione delle procedure e della
destinazione delle risorse nonchè del loro utilizzo;
Le "pari opportunità";
Le altre materie appositamente demandate alla contrattazione
decentrata dal presente decreto.
2. Agli accordi decentrati si dà esecuzione ai sensi dell' art. 14
della legge 29 Marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai
singoli ordinamenti degli enti di cui all' art.1 .
Art. 75.
Livelli di contrattazione
1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione
decentrata:
a) regionale, che riguarda:
Attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante
organiche nonchè i criteri per la formazione dei piani di
assunzione di personale;
La formazione dei programmi di occupazione medica e veterinaria;
La verifica della applicazione delle norme sulla mobilità,
compresa quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e
sottodimensionamento degli organici; l'applicazione dei criteri
per l'effettivo esercizio della attività libero-professionale;
La predisposizione dei programmi di aggiornamento professionale,
di ricerca, di didattica e la qualificazione del personale medico
e veterinario;
La predisposizione dei programmi di informatizzazione delle
procedure e della destinazione delle risorse, nonchè del loro
utilizzo;
I piani e i programmi volti ad incrementare la produttività, loro
verifica ed incentivazioni connesse;
La definizione di criteri attinenti le modalità di riparto degli
incentivi alla produttività;
La predisposizione di norme atte a regolamentare le attività
culturali e ricreative;
Le "pari opportunità";
Le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel
presente decreto;
b) locale, al quale competono tutti gli aspetti
dell'organizzazione del lavoro e, in particolare:
La proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di
pianta organica necessari e degli esuberi, anche in dipendenza di
processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione
tecnologica dei servizi sanitari ed infine dei posti già esistenti
da trasformare, in adeguamento alle reali esigenze di servizio,
sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e
regionale;
L'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei
diversi tipi di rapporto di lavoro nonchè le modalità di
accertamento del suo rispetto, sulla base di quanto stabilito dal
presente decreto;
I carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di
lavoro;
L'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le
esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo
previsto per la effettuazione di lavoro straordinario;
L'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità
operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilità,
per la programmazione e l'articolazione della stessa e per
l'individuazione delle figure professionali e posizioni funzionali
necessarie;
La verifica dell'applicazione dei criteri attinenti le modalità di
riparto degli incentivi alla produttività;
La verifica delle modalità applicative dell'effettivo esercizio
della attività libero-professionale;
I criteri di utilizzazione dell'orario di lavoro riservato
all'aggiornamento professionale, alla didattica e alla ricerca;
Le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
La verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel
presente decreto.
2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi
se non nei limiti previsti dal presente decreto.
Art. 76.
Composizione delle delegazioni
1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante
è costituita:
a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:
Della Regione;
Dell'ANCI per i Comuni e i loro consorzi;
Dell'uncem per le comunità montane;
Degli altri enti di cui all' art. 1 per quanto di rispettiva
competenza.
b) per le organizzazioni sindacali:
Da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale medica e
veterinaria firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto,
che abbia adottato, in sede nazionale, codici di
autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.
2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente
della regione o da un suo delegato.
3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la
delegazione trattante è costituita:
Dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo
delegato;
Da una rappresentanza dell'area medica e veterinaria formata dai
titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti alla
applicazione dell'accordo decentrato;
Da una delegazione composta da rappresentanti aziendali di
ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.
4. Per la conclusione degli accordi decentrati valgono i criteri e
le modalità di cui all' art. 6, commi settimo e nono del decreto
del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68.
Titolo II
Rapporto di lavoro
Dall'art. 0077 all'art. 0079
Capo I
Dall'art. 0077 all'art. 0079
Art. 77.
Caratteristiche del rapporto di lavoro del medico e del
veterinario
1. Il rapporto di lavoro del medico può essere, ai sensi degli
articoli 47 della legge n. 833/1978 e 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 761/1979 a "tempo pieno" o a "tempo
definito" ed entrambi i rapporti devono essere intesi quali
rapporti ordinari di lavoro.
2. Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito spetta
l'indennità integrativa speciale in misura intera, con il
conseguente divieto di percepirla nelle altre attività compatibili
e con l'obbligo di renderne edotte le amministrazioni interessate.
3. I medici a tempo pieno ed i veterinari hanno l'obbligo di
prestare n. 38 ore settimanali; i medici a tempo definito n. 28,30
ore settimanali.
4. Nel rapporto di lavoro a tempo pieno è previsto che quattro ore
dell'orario settimanale di servizio siano destinate ad attività
non assistenziali, quali lo aggiornamento professionale, la
partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata,
etc.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo definito è prevista allo stesso
scopo la riserva di 1 ora e 30 minuti..
6. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di
assistenza, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva
retribuzione per l'eventuale impiego in attività ordinarie, va
utilizzata di norma con cadenza settimanale ma può anche essere
cumulata per impieghi come sopra specificati in ragione di anno o
per particolari necessità di servizio. va resa in ogni caso
compatibile con le esigenze funzionali della struttura e non può,
in alcun modo, comportare una mera riduzione dell'orario di
lavoro.
7. Nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente decreto e di
quanto stabilito dalle leggi vigenti, i medici a "tempo definito"
e i veterinari hanno facoltà di svolgere l'attività libero
professionale non rientrante nel rapporto di lavoro, che non sia
in contrasto, secondo quanto stabilito dalla legge, con gli
interessi e i fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale,
oppure incompatibile con gli orari di servizio.
8. In ogni caso tali attività non debbono configurare un distinto
rapporto di impiego.
9. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 68/1986, la riduzione dell'orario di lavoro avverrà
con le seguenti cadenze temporali:
a) per alla data di entrata in vigore del presente decreto; da ore
37 a ore 36 settimanali, con decorrenza 31 Dicembre 1987;
b) per i medici a tempo definito: da ore 28,30 ad ore 27,30
settimanali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 31
Dicembre 1987, n. 27 ore settimanali.
10. La riduzione delle ore comporta la revisione
dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla base
dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale, sentite
le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto.
11. Nell'intento di pervenire ad una completa integrazione del
personale medico nel servizio pubblico gli enti debbono
privilegiare il rapporto a tempo pieno e favorire, pertanto, le
richieste di passaggio dei medici dal rapporto a tempo definito al
rapporto a tempo pieno.
12. Le richieste predette saranno di norma accolte compatibilmente
con le effettive esigenze del servizio sanitario tenuto, altresì,
conto della riduzione dell'orario di lavoro prevista dal presente
decreto, delle indicazioni di cui alla legge n. 595/1985 e dei
piani sanitari regionali.
13. La mancata concessione di passaggio al tempo pieno deve essere
adeguatamente motivata.
14. Sulle motivazioni di rigetto, il personale medico può chiedere
il riesame da parte della commissione regionale di cui
all'articolo successivo.
15. L'orario di lavoro settimanale è articolato su 6 o 5 giornate.
16. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per
tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi obiettivi di
controllo.
17. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in più
sedi appartenenti alla stessa o ad altra unità sanitaria locale il
tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa
nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste
dalla legge.
18. I medici ed i veterinari hanno altresì l'obbligo di prestare
l'attività per tutti i compiti demandati agli enti dalla legge n.
833/1978 nonchè attività consultive richieste dall'amministrazione
per altri destinatari entro l'orario di servizio, senza alcuna
forma di compenso, fatto salvo il rimborso spese ove competa.
Art. 78.
Commissione regionale
1. In ciascuna regione è istituita una apposita commissione
regionale cui è affidato:
a) il riesame delle domande del personale medico di passaggio dal
tempo definito al tempo pieno non accolte dagli enti di
appartenenza;
b) l'esame delle domande di ammissione allo esercizio della libera
attività professionale qualora non attivata all'interno delle
strutture dell'ente.
2. La commissione di cui al comma primo è così composta:
Da un rappresentante della regione che la presiede;
Da un rappresentante designato dall'ente interessato;
Da un rappresentante del ministero della sanità.
3. La commissione regionale decide sulle domande di cui ai punti
a) e b) entro sessanta giorni, previa verifica delle effettive
situazioni locali con la partecipazione delle organizzazioni
sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto.
4. La commissione regionale è integrata, di volta in volta, da un
membro designato dalle organizzazioni sindacali mediche firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto.
5. In caso di designazione non unitaria il rappresentante
sindacale è indicato dal medico interessato.
Art. 79.
Commissione per profili professionali medici
1. Presso la presidenza del Consiglio dei Ministri , dipartimento
della funzione pubblica, sarà istituita entro un mese dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, una commissione
paritetica per l'individuazione e descrizione dei profili
professionali del personale medico e veterinario in relazione
all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei diversi
enti ed amministrazioni, di cui all' art. 1, al fine della
omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-
funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle
innovazioni tecnologiche.
2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro
mesi dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni,
finalizzate anche alla attuazione del principio dell'ordinamento
per profili professionali, che saranno approvate con apposito
decreto del Presidente della Repubblica.
3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno
valore per il prossimo triennio contrattuale.
Titolo III
Organizzazione del lavoro
Dall'art. 0080 all'art. 0082
Capo I
Dall'art. 0080 all'art. 0082
Art. 80.
Turni di servizio ed organizzazione del lavoro
1. La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi anche
del territorio, individuati in sede di contrattazione decentrata,
deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni
della settimana mediante una opportuna programmazione e una
funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di
servizio.
2. Tale presenza medica è destinata a far fronte ad esigenze
ordinarie e di emergenza.
3. Alle citate esigenze si provvede mediante la presenza attiva,
attraverso un funzionale utilizzato delle equipes per le dodici
ore diurne, ove le piante organiche lo consentano e, comunque, in
rapporto alla migliore organizzazione del lavoro.
4. Nei reparti di rianimazione e terapia intensiva la presenza
medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la
copertura dell'intero arco delle 24 ore.
5. Alle esigenze di emergenza notturne e festive si provvede
mediante:
a) il dipartimento di emergenza, laddove esso è istituito,
eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di
guardia o di pronta disponibilità secondo i criteri indicati in
sede di contrattazione decentrata;
b) l'utilizzazione della guardia medica divisionale e/o
interdivisionale.
6. La guardia medica è svolta durante il normale orario di lavoro,
laddove la dotazione organica delle unità operative consenta di
garantire tutte le attività mediche istituzionali.
7. Nelle situazioni di carenza dell'organico, e comunque fino
all'adeguamento delle relative dotazioni, la guardia medica può
essere svolta attraverso il ricorso ad ore di lavoro
straordinario.
8. La presenza medica nei servizi veterinari deve essere
assicurata nelle dodici ore diurne feriali mediante turni di
servizio ed articolazione degli orari. nelle ore notturne e nei
giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto
della pronta disponibilità secondo i criteri indicati nell'accordo
decentrato..
Art. 81.
Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore
ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere
eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e
debbono essere preventivamente autorizzate.
3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo
individuale di 80 ore annue.
4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di
servizio e previo confronto con le organizzazioni sindacali,
possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per
particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di
attività in deroga al limite di cui al comma terzo, fino ad un
massimo di 150 ore annue.
5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e
compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con
riposi sostitutivi.
6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma terzo le ore di
straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per
pronta disponibilità; comando per esigenze di servizio;
partecipazione a riunioni di organi collegiali e commissioni di
concorso.
7. la partecipazione a commissioni di concorso del Servizio
Sanitario Nazionale potrà essere retribuita, se effettuata al di
fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario,
con le modalità di cui al comma sesto, nella sola ipotesi in cui
leggi regionali non prevedano specifici compensi.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura
oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata
maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata
convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi
retributivi:
Stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
Indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di
Dicembre dell'anno precedente;
Rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
9. La maggiorazione di cui sopra è pari al 15% per lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei
giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario
notturno festivo.
10. Dal 31 Dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma ottavo
è ridotto al 156.
11. Le tariffe orarie, stabilite al 31 Dicembre 1985 in base al
preesistente sistema di calcolo, previste dai rispettivi
ordinamenti sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle
tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema di
calcolo.
12. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario
reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai
medici a tempo pieno.
Art. 82.
Servizio di pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla
immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso
di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla
chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
2. I comitati di gestione o l'organo corrispondente secondo i
rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni
anno, sentite le organizzazioni sindacali mediche firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per
affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione
organica ed ai profili organizzativi dei servizi e dei presidi.
3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente
i dipendenti in servizio presso unità operative con attività
continua e, sulla base del piano di cui al comma secondo, il
personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze
funzionali.
4. Il servizio di pronta disponibilità sostitutiva ed integrativa
della guardia divisionale o interdivisionale è organizzato
utilizzando personale della stessa disciplina.
5. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può
prevedersi soltanto la pronta disponibilità integrativa.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo
spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario
settimanale.
7. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai
periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore e dà diritto ad
una indennità nella misura di l. 33.600 per ogni 12 ore a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le
giornate festive.
9. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la
predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata
stessa, maggiorata del 10%.
10. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può
avere comunque durata inferiore alle quattro ore.
11. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come
lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
12. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente
più di dieci pronte disponibilità nel mese.
13. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di
guardia è, di norma, di competenza del primario, degli aiuti e
degli assistenti con almeno cinque anni di anzianità, nonchè, solo
per particolari necessità, degli altri assistenti.
14. Il servizio di pronta disponibilità sostitutivo dei servizi di
guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della
divisione o del servizio, ad eccezione dei primari.
Titolo IV
Doveri - responsabilità - diritti
Dall'art. 0083 all'art. 0090
Capo I
Dall'art. 0083 all'art. 0083
Art. 83.
Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e
ricerca finalizzata
1. L'aggiornamento professionale del personale medico e
veterinario è obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il
personale di ruolo degli enti individuati dall' art. 1.
2. Il relativo finanziamento è previsto nel fondo sanitario
nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata.
3. L'aggiornamento obbligatorio è svolto in orario di lavoro e
comprende:
a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento
organizzati dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e
altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi
nei programmi regionali;
c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale
bibliografico messo a disposizione dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
e) ricerca finalizzata del personale medico in base a programmi
definiti in sede di contrattazione decentrata.
4. I programmi regionali e di singolo ente, che dovranno prevedere
fondi destinati alle attività di cui al comma terzo e gli indici
di utilizzazione adeguati ai profili professionali del medico e
veterinario, sono determinati, previo confronto con le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto, secondo criteri e modalità di cui all'art. 6,
comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 68/1986.
5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente verrà istituita
una apposita commissione paritetica composta da membri nominati
dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i
rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle organizzazioni
sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto.
6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o
all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano
l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e
l'economia del personale, nelle linee di indirizzo del piano
sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei
servizi.
7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative,
selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra
regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. il
concorso del Servizio Sanitario Nazionale è in tal caso
strettamente subordinato all'effettiva connessione delle
iniziative di cui sopra con l'attività di servizio e non può mai
assumere la forma di indennità o di assegno di studio.
8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra
l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 761/1979.
9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide
un comitato tecnico-scientifico composto da medici e veterinari
designati dagli enti, scelti fra il personale dipendente e da
medici e veterinari designati dalle organizzazioni sindacali
mediche firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.
10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i
rispettivi ordinamenti, di norma, approva le decisioni del
comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è tenuto a
fornire una opportuna motivazione.
11. La partecipazione all'attività didattica del personale medico
e veterinario si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini
speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con
l'università, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 833/1978;
b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale
interessato organizzato dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) formazione di base, aggiornamento professionale e
riqualificazione del personale non medico.
12. Le attività sub b) e c) del comma undicesimo, sono riservate
in linea di principio al personale del Servizio Sanitario
Nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica deve
essere privilegiata la competenza specifica ed il rapporto di
lavoro a tempo pieno.
14. All'avviso per la selezione del personale di cui sopra deve
essere data la più ampia pubblicità.
15. La attività didattica, se svolta fuori orario di servizio è
remunerata in via forfettaria con un compenso orario di l. 30.000
lorde comprensive dell'impegno per la preparazione delle lezioni e
della correzione degli elaborati nonchè per la partecipazione alle
attività degli organi didattici. se la attività in questione è
svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta
nella misura del 50% per l'impegno nella preparazione delle
lezioni e correzione degli elaborati effettuato fuori dell'orario
di servizio.
Capo II
Dall'art. 0084 all'art. 0090
Art. 84.
Prestazioni di consulenza e consulti
1. L'attività di consulenza è consentita al personale per lo
svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed
in relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed,
ove prevista, della disciplina, nei seguenti casi:
a) in altri servizi sanitari dell'ente di appartenenza:
Le attività di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono,
per il personale interessato, compito di istituto da prestarsi,
quindi, nell'ambito del normale orario di servizio. al personale
stesso competono se ed in quanto dovuti, a norma del vigente
contesto normativo, l'indennità di missione e il compenso per
lavoro straordinario;
Il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalità del
presente decreto, può essere ammesso, presso le strutture cui
presta attività di consulenza, alla partecipazione agli istituti
della incentivazione della produttività.
b) in servizi sanitari di altro ente del comparto:
L'attività di consulenza prestata in strutture e servizi di altro
ente del comparto è consentita in un quadro normativo, definito
con apposita convenzione fra gli enti interessati, che disciplini:
I limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di
raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con
l'articolazione dell'orario di lavoro;
Il compenso e le sue modalità, ove l'attività di consulenza abbia
luogo fuori del debito orario di lavoro;
I limiti orari minimali e massimali per l'attività di consulenza,
nonchè gli importi dei relativi compensi definiti a livello
regionale sentite le organizzazioni sindacali firmatarie,
rappresentative delle categorie interessate;
Nella definizione dei compensi del medico si dovrà comunque tener
conto dei compensi per l'attività specialistica prestata in regime
di convenzione; Il compenso deve affluire all'amministrazione di
appartenenza, che provvede ad attribuire il 95% al dipendente
avente diritto quale prestatore della consulenza.
c) consulenze a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati:
L'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni
pubbliche non sanitarie o di privati è consentita al personale
interessato, per limitati periodi di tempo, quando non sia in
contrasto con le finalità ed i compiti del Servizio Sanitario
Nazionale, in un quadro normativo definito con apposita
convenzione tra dette istituzioni o privati e l'ente da cui
dipende il personale, che disciplini:
La durata della convenzione;
I limiti di orario dell'impegno compatibili con l'articolazione
dell'orario di servizio;
L'entità del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso
al personale, ove l'attività sia svolta fuori del debito orario di
lavoro;
Motivazioni e fini della consulenza, onde consentire valutazioni
di merito sulla natura della stessa e la sua compatibilità con i
compiti del Servizio Sanitario Nazionale e con le norme che
disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente;
Il relativo compenso dovrà comunque affluire all'amministrazione
di appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente
avente diritto entro quindici giorni dall'introito;
è fatto obbligo del recupero del debito orario qualora la
consulenza, compatibilmente con l'esigenza di servizio, sia stata
resa nell'orario di lavoro;
Le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque
configurare un rapporto di lavoro subordinato.
d) consulti:
Rientrano nell'attività libero-professionale anche i consulti resi
dai medici con rapporto di lavoro a "tempo pieno" al di fuori
delle strutture sanitarie pubbliche;
Il medico deve avvisare l'amministrazione per iscritto, di norma
prima e, comunque, non oltre le 24 ore dall'effettuazione del
consulto;
In situazioni di urgenza il medico a "tempo pieno" durante
l'orario di servizio potrà accedere direttamente alla richiesta di
consulto, dandone avviso, per iscritto, al responsabile del
servizio;
L'onorario del consulto dovrà essere versato entro cinque giorni
all'amministrazione di appartenenza, che provvederà, entro il mese
successivo, ad attribuirne il 95% al medico che lo ha prestato,
fatto salvo l'obbligo da parte del medesimo di recupero del debito
orario, qualora il consulto sia stato reso nell'orario di lavoro;
Il medico che effettua il consulto è tenuto a rilasciare ricevuta
della prestazione su apposito bollettario messo a disposizione
dall'ente di appartenenza.
2. Le attività di cui al presente articolo non concorrono alla
formazione dei tetti retributivi ed orari.
Art. 85.
Libera professione
1. Le regioni e gli enti entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni
sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto, devono adottare gli atti necessari per garantire che ai
medici dipendenti venga assicurato l'esercizio del diritto
all'attività libero - professionale, sia in regime ambulatoriale
che in costanza di ricovero, nell'ambito dei servizi, presidi e
strutture della unità sanitaria locale.
2. Sul piano organizzativo l'ufficio di direzione delle unità
sanitarie locali od organo corrispondente secondo i rispettivi
ordinamenti predetermina, sentite le organizzazioni sindacali
mediche firmatarie dello accordo recepito dal presente decreto e
d'intesa con i medici interessati, i giorni e le ore in cui può
svolgersi l'attività libero-professionale ambulatoriale,
individuando, altresì, i necessari ed idonei locali e riserva
spazi idonei, entro il limite variabile di posti letto dal 4% al
10% del totale, che possono in parte prescindere anche da
riferimenti di conforto alberghiero in caso di mancanza di camere
separate.
3. Gli enti, qualora si trovino in presenza di obiettive carenze
di adeguate ed idonee strutture sanitarie o di accertata
impossibilità organizzativa, devono utilizzare spazi in strutture
private, sulla base di apposite convenzioni, da stipulare in
conformità allo schema tipo predisposto dal ministero della
sanità, sentito il consiglio sanitario nazionale e da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Tale convenzionamento degli spazi deve essere configurato come
soluzione provvisoria nelle more della riorganizzazione dei
relativi idonei spazi nella struttura pubblica e deve prevedere il
termine tassativo di cessazione della loro utilizzazione fino alla
predetta riorganizzazione.
5. L'atto di stipula delle convenzioni a termine per
l'acquisizione degli spazi in strutture private deve essere
preventivamente autorizzato dalla regione e successivamente
notificato, con idonea motivazione, al ministero della sanità al
fine di garantire il flusso informativo di base indispensabile per
le scelte conseguenti di programmazione sanitaria.
6. Qualora gli enti non provvedano a garantire al medico a tempo
pieno l'esercizio dell'attività libero professionale, sia in
regime ambulatoriale che di ricovero, entro sessanta giorni dalla
domanda dell'interessato, questi può chiedere l'intervento della
commissione regionale di cui all' art. 78 .
Art. 86.
Modalità organizzative dell'attività libero professionale medica
1. Lo svolgimento di attività libero- professionale deve essere
organizzato in modo tale da garantire il pieno assolvimento dei
compiti di istituto e deve, in ogni caso, essere subordinato
all'impiego del medico e delle equipes a garantire la piena
funzionalità dei servizi.
2. Le modalità organizzative devono prevedere per l'attività
libero-professionale in regime ambulatoriale orari diversi da
quelli stabiliti per l'attività ambulatoriale ordinaria e
divisionale e per l'attività connessa all'istituto di
incentivazione della produttività.
3. Il tempo destinato all'attività libero-professionale in regime
ambulatoriale e di ricovero non rientra nel tetto orario proprio
dell'istituto di incentivazione della produttività e parimenti
l'insieme dei proventi percepiti non rientra nel tetto
retributivo.
4. L'attività libero-professionale in favore di pazienti
ricoverati viene svolta dall'intera equipe e si intende
comprensiva dei servizi ospedalieri connessi.
5. Il ricovero di pazienti paganti in proprio in regime libero-
professionale può essere disposto dietro specifica richiesta del
paziente o di chi lo rappresenta, dalla quale risulti che il
richiedente sia a conoscenza delle condizioni del ricovero e del
tariffario distinto per singola disciplina specialistica, delle
prestazioni libero-professionali alle quali il paziente sarà
sottoposto.
6. Il richiedente deve in ogni caso essere preventivamente
informato dell'onere finanziario presunto che dovrà sostenere.
7. Poichè di norma le prestazioni in favore dei pazienti
ricoverati in regime libero-professionale vengono effettuate nel
corso del normale orario di servizio, deve essere definito -
d'intesa con le equipes interessate - un orario aggiuntivo che
deve essere recuperato in relazione allo impegno richiesto
dall'equipe per la predetta attività.
8. Il medico facente parte di una equipe che svolge l'attività
liberoprofessionale in costanza di ricovero, anche se
personalmente non accetta di effettuare l'orario aggiuntivo è
tenuto all'attività di diagnosi e cura dei ricoverati in regime
libero-professionale nei limiti del normale orario di lavoro. in
tal caso sia la quota di orario aggiuntivo del medico sia i
relativi proventi vengono ripartiti tra i restanti membri
dell'equipe.
9. Nei servizi ove per ragioni tecnico-organizzative non è
possibile l'articolazione di orari differenziati per l'attività
libero-professionale in regime ambulatoriale, si procederà in
analogia a quanto previsto per l'attività in costanza di ricovero
quantificando il debito orario da restituire.
10. Il ricovero nei servizi di emergenza e di terapia intensiva,
nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione non può
essere assoggettato a regime libero-professionale.
Art. 87.
Tabella di ripartizione dei proventi
1. La ripartizione dei proventi prodotti dall'attività libero-
professionale svolta dai medici dipendenti è disciplinata nel modo
seguente:
1) - Attività libero-professionale in costanza di ricovero:
a) laboratori di analisi chimico-cliniche e di patologia clinica
... amministrazione 68% fondo comune medici 2,5% fondo comune
equipe non medica 5% equipe medica 24,5%
b) radiologia, terapia fisica, medicina nucleare ...
amministrazione 67% fondo comune medici 2,5% fondo comune equipe
non medica 5% equipe medica 25,5%
c) centro trasfusionale, cardiologia elettroencefalomiografia,
fisiopatologia respiratoria, recupero e rieducazione funzionale,
anatomia patologica, virologia, microbiologia ... amministrazione
61% fondo comune medici 4% fondo comune equipe non medica 5%
equipe medica 30%
d) servizio di anestesia sui proventi derivati dall'applicazione
tariffaria per le sole prestazioni libero-professionali in
costanza di ricovero ... amministrazione 5% fondo comune medici
10% fondo comune equipe non medica 5% equipe medica 80%
e) sola visita ... amministrazione 10% fondo comune medici 7%
fondo comune equipe non medica 5% equipe medica 78%
f) interventi chirurgici, servizi non elencati nelle precedenti
lettere e visite con piccoli interventi ... amministrazione 20%
fondo comune medici 7% fondo comune equipe non medica 5% equipe
medica 68%
2) - Attività ambulatoriali libero-professionali personali o
divisionali: Emodialisi ... amministrazione 82% fondo comune
medici 1,5% fondo comune equipe non medica 5% equipe medica o
singolo medico 11,5%
Sola visita ... amministrazione 10% fondo comune medici 7% fondo
comune equipe non medica 5% equipe medica o singolo medico 78%
Visita con piccoli interventi e prestazioni diagnostico-
strumentali ... amministrazione 20% fondo comune medici 7% fondo
comune equipe non medica 5% equipe medica o singolo medico 68%
2. i proventi di competenza del personale medico verranno
ripartiti come segue:
1) - al medico dell'equipe curante prescelto all'atto del ricovero
il 15%;
2) - la restante quota sarà successivamente ripartita con le
seguenti modalità:
Primario ... 1,80
Aiuto ... 1,40
Assistenti ... 1,00
3) - al primario dovrà essere in ogni caso assicurata una
compartecipazione in misura non inferiore al 25% dell'importo
spettante all'intera equipe. anche in tal caso il rimanente 75%
verrà ripartito tra gli altri medici con i criteri di cui ai
numeri 1) e 2), del comma secondo.
3. I proventi dell'attività libero-professionale vengono riscossi
dall'amministrazione di appartenenza che provvederà ad attribuire
ai singoli medici che hanno effettuato le prestazioni la quota
parte di loro spettanza.
4. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare la tempestiva
contabilizzazione dei proventi percepiti che devono essere
ripartiti e corrisposti agli interessati nella cadenza del
pagamento della retribuzione del mese successivo a quello in cui
si è svolta la prestazione.
Art. 88.
Attività libero professionale dei veterinari
1. L'attività libero-professionale del personale veterinario è
esercitata alle condizioni di cui all' art. 89 , purchè tale
attività venga prestata nell'ambito delle strutture dei servizi e
presidi pubblici, con i limiti e le modalità fissati dalla legge
regionale.
2. per l'effettuazione di consulti e consulenze da parte dei
veterinari si applica la normativa di cui all'art. 84.
Art. 89.
Compatibilità del personale medico e veterinario
1. L'attività libero-professionale deve essere esercitata alla
condizione che:
a) venga prestata al di fuori del normale orario di servizio,
dell'eventuale plus orario e non rientri nell'ambito del lavoro
straordinario;
b) non sia in contrasto con i compiti di istituto;
c) non venga prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia
comunque in contrasto con gli interessi dell'ente e sia in ogni
caso subordinata all'impegno di garantire la piena funzionalità
dei servizi.
Art. 90.
Tariffario
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di
cui all' art. 35, ottavo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si
applicano le attuali tariffe.
Titolo V
Trattamento economico
Dall'art. 0091 all'art. 0100
Capo I
Dall'art. 0091 all'art. 0091
Art. 91.
Principio della omogeneizzazione economica tra accordo di lavoro e
convenzioni
1. Nel quadro della contestualità e contemporaneità fra accordo
unico nazionale ex art. 9 della legge n. 93/1983 e successive
modificazioni ed accordi collettivi ex art. 48 della legge 23
Dicembre 1978, n. 833, si riconosce che il principio della
omogeneizzazione fra i due istituti costituisce il punto
obbligatorio di riferimento per il confronto fra parte pubblica e
organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito
nel presente decreto.
2. La definizione di tale riferimento è prioritaria al rinnovo
degli accordi sopra indicati.
Capo II
Dall'art. 0092 all'art. 0095
Art. 92.
Stipendi ed indennità
(valori annui lordi in migliaia di lire)
1. Profilo professionale medici:
(parte di testo non memorizzata)
2. Al personale apicale medico a tempo pieno e a tempo definito,
cui non viene corrisposta la indennità differenziata primariale, è
attribuita l'indennità di dirigenza medica annua di l. 650.000 e
l'ammontare complessivo dell'indennità specialistica è ridotta in
egual misura.
3. Al personale medico appartenente alla posizione funzionale di
assistente al compimento di cinque anni di servizio effettivo,
compete una somma aggiuntiva sull'indennità medico specialistica
nelle misure fisse di l. 276.000 per il medico a tempo pieno e di
l. 192.000 per il medico a tempo definito.
4. Profilo professionale veterinari:
(parte di testo non memorizzata)
5. A decorrere dall'1 Gennaio 1986 i livelli economico-tabellari
per i medici e i veterinari dipendenti si determinano attribuendo
al nuovo valore tabellare iniziale delle rispettive qualifiche il
numero delle classi e/o degli scatti già in godimento al 31
Dicembre 1985.
6. Le voci contenute nelle tabelle di cui sopra, ad esclusione
della indennità di dirigenza medica e dell'indennità di dirigenza
medica-veterinaria, che restano fisse e costanti, progrediscono in
otto classi biennali del 6% costante, computato sul valore
iniziale delle voci medesime e in successivi aumenti biennali del
2,50% computato sul valore dell'ottava classe.
7. L'indennità specialistica spetta a tutto il personale medico e
veterinario con esclusione di coloro che prestano attività di
medicina generica svolta a rapporto di dipendenza.
8. L'indennità medico veterinaria di ispezione, vigilanza e
polizia veterinaria spetta al personale che svolge la libera
professione nei limiti di cui all' art. 88 . l'anzianità pregressa
sull'indennità stessa è valutabile esclusivamente nei confronti
del personale veterinario al quale per legge o regolamento era
inibita l'attività libero professionale ed abbia, altresì,
formalmente dichiarato di non averla espletata e, dall'1 Giugno
1985, nei confronti del personale veterinario che da tale data
abbia formalmente dichiarato di non esercitarla.
Art. 93.
Paga oraria giornaliera
1. La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di
1/26 di tutte le competenze percepite mensilmente.
2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga
giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38
ore settimanali; per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel
caso di 36 ore settimanali; per 4,75 nel caso di orario di 28,30
ore settimanali; per 4,58 nel caso di orario di 27,30 ore
settimanali e per 4,50 nel caso di 27 ore settimanali.
3. le trattenute per assenze non retribuite (scioperi, permessi a
proprio carico, assenze ingiustificate) sono effettuate sulla base
della paga oraria o giornaliera di cui ai precedenti commi.
4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle
organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di
effettiva astensione dal lavoro.
5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non darà
luogo ad alcuna retribuzione, qualora non sia riscontrata la
presenza del dipendente secondo i procedimenti di rispetto
dell'orario di lavoro.
Art. 94.
Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo
pieno
1. In caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a
quello a tempo pieno, spetta il trattamento economico iniziale
relativo al nuovo rapporto a cui si aggiunge il maturato economico
acquisito per anzianità, nel rapporto di lavoro a tempo definito.
Art. 95.
Norma di garanzia in caso di passaggio di livello
1. Nel caso di passaggio a livello superiore per concorso,
l'inquadramento avviene sommando al maturato economico in
godimento la differenza di livello fra i due livelli cui si
riferisce.
Capo III
Dall'art. 0096 all'art. 0098
Art. 96.
Indennità differenziata di responsabilità primariale
1. L'indennità differenziata di responsabilità primariale spetta
ai medici primari.
2. Tale indennità viene attribuita nelle seguenti misure lorde
fisse, per 12 mensilità, con esclusione della tredicesima
mensilità, secondo la appartenenza all'area:
a) area funzionale di medicina e di direzione sanitaria l. 270.000
mensili;
b) area funzionale di chirurgia (ivi comprese le discipline
mediche con terapia intensiva) l. 380.000 mensili.
Art. 97.
Indennità per i direttori degli istituti zooprofilattici
1. Ai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali è
attribuita l'indennità di coordinamento di l. 2.800.000 annua
lorda per dodici mensilità.
Art. 98.
Indennità di rischio radiologico
1. L'indennità di rischio radiologico di cui all' art. 58 spetta,
altresì, al personale medico anestesista rianimatore in quanto
sottoposto al doppio rischio da radiazioni ionizzanti e da gas e
vapori anestetici.
Capo IV
Dall'art. 0099 all'art. 0100
Art. 99.
Erogazione delle indennità
1. Le indennità previste nella parte II del presente decreto
vengono corrisposte per dodici mensilità riferite all'anno solare,
ad eccezione della indennità medico-professionale di tempo pieno e
medico- veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria,
che sono corrisposte per tredici mensilità.
2. Per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito
con decreto del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348
, la indennità medico professionale di tempo pieno va corrisposta
anche sulla tredicesima mensilità ove non ancora liquidata.
Art. 100.
Aumenti economici
1. Gli aumenti annui di stipendio e indennità derivanti dal
presente accordo rispetto alle corrispondenti voci di cui alla
tabella dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 348/1983 vengono corrisposti in ragione di:
30% dall'1 Gennaio 1986;
65% dall'1 Gennaio 1987 (compreso il 30% del 1986);
100% dall'1 Gennaio 1988 (compreso il 65% del 1987).
Titolo VI
Produttività
Dall'art. 0101 all'art. 0106
Capo I
Dall'art. 0101 all'art. 0106
Art. 101.
Tipologia e finalità dell'istituto
1. L'istituto di incentivazione della produttività deve tendere ad
incrementare la economicità e qualità delle prestazioni rese in
funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al
fine di migliorare la qualità dell'assistenza.
2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà
essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e
riscontri di tipo funzionale e contabile.
3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988
recepito dal presente decreto e a decorrere dalla data di entrata
in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale
fase transitoria verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli
opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali
di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
68/1986.
4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria ed è finalizzata al
conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio
nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione:
a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese
in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario,
secondo le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986;
b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni
indici di produttività complessivi;
c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale
delle prestazioni utilizzando l'attività resa in plus-orario,
oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali
(distretti, centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei
presidi multizonali.
5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo-quadro
regionale che traccerà altresì le linee generali dei programmi,
gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in
campo. non dovrà comunque verificarsi, a livello di unità
sanitarie locali, un incremento della spesa complessiva derivante
dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni
del triennio 1984-1986. ogni semestre dovranno essere verificati
con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito
nel presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione
dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che
costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.
6. Pertanto il nuovo processo è così articolato:
I) Incentivazione ex artt. 59 e segg. decreto del Presidente della
Repubblica n. 348/1983;
II) produttività "per obiettivi".
Art. 102.
Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione
dell'istituto
1. Gli enti finanziano l'istituto sub i), comma sesto, dell' art.
10 esclusivamente con il fondo 1986, così come determinato ai
sensi della circolare del ministero della sanità e del
dipartimento della funzione pubblica del 29 Aprile 1986, e
risultante dal consuntivo dello stesso anno il quale sarà
rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento
dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie, cui
potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal raffronto tra
la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la
spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto, relativa alle
funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.
2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse
strettamente connesse alla attivazione di nuove unità operative in
misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a
titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la
dotazione organica delle unità operative di nuova attivazione.
3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilirà
l'entità del fondo da destinare allo istituto di incentivazione,
che in caso di attivazione ex novo dello stesso non potrà essere
inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a
rendicontazione 1986 dell'intera attività specialistica resa al
cittadino su base regionale.
4. In sede di accordo a livello di enti, gli stessi converranno
con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito
dal presente decreto l'articolazione delle attività professionali
da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione
in modo da garantire un incremento della produttività e maggiori
spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.
5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni
erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ed effettuate in plus-
orario da personale medico dipendente o da personale che rientra
nelle categorie b e c, non comprese nei compiti di istituto,
entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttività
al netto della quota di spettanza dell'amministrazione.
6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste
nell'apposito tariffario di cui all' art. 104 .
7. L'istituto di cui sub II), comma sesto, dell'art. 101 viene
finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80%
del monte salari relativo a ciascun ente, e da una quota del fondo
comune di cui all' art. 105 non superiore allo 0,80%, determinata
in sede di accordo quadro regionale.
8. L'istituto di cui al comma settimo viene, altresì, finanziato
da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 103.
Valutazione della produttività
1. Fermo restando l'obbligo dell'attività ambulatoriale da
prestarsi nel normale orario di servizio viene valutata ai fini
dell'istituto la quota parte delle prestazioni complessive
prodotte dall'equipe in plus-orario, secondo modalità operative ed
indici obiettivi di produttività che comportino un incremento di
impegno dei componenti dell'equipe stessa.
2. Detta attività viene organizzata attraverso la predisposizione
di orari o turni che garantiscano una equa rotazione di tutto il
personale sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i
componenti della equipe, ognuno nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e delle rispettive posizioni funzionali, nonchè
l'espletamento della attività stessa in tutti i giorni feriali.
3. L'accordo decentrato a livello regionale, nel definire le
modalità operative dell'istituto dell'incentivazione della
produttività, finalizzate al perseguimento degli obiettivi
programmatici, dovrà comunque tenere conto dei seguenti indici di
produttività:
a) durata media della degenza complessiva e per singole unità
operative;
b) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera.
4. Ai fini del computo economico del presente istituto il numero
delle prestazioni effettuate secondo le predette modalità e
soggette a tale valutazione non può eccedere nei servizi di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione il 50% del volume
complessivo, compresa l'attività svolta in favore dei pazienti
ricoverati, di attività dell'unità operativa, tenendo anche conto
della attività lavorativa prestata per altri istituti
contrattuali.
5. Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella a) le
prestazioni effettuate sono considerate tutte utili ai fini della
determinazione dei tetti consentiti e concordati.
6. Per le attività ambulatoriali svolte da equipes operanti in
unità operative con posti letto l'attività di maggiore
produttività rivolta ai non ricoverati verrà valutata sulla base
delle prestazioni effettivamente erogate in plus- orario senza le
limitazioni di cui ai commi precedenti.
7. La valutazione della produttività dell'istituto sub II), comma
sesto, dell' art. 101 viene definita su specifici programmi in
sede regionale, attuati e verificati nelle singole unità sanitarie
locali sulla base dei seguenti indici medi di produttività
oggettivamente rilevati a livello regionale:
a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica
riferita all'anno precedente a quello preso in considerazione e
rivalutazione del tasso ufficiale di inflazione escludendo dal
computo la eventuale assegnazione finanziaria rispetto alla
predetta determinazione;
b) durata media della degenza, indice di occupazione di posti
letto, indice di turn-over del posto letto;
c) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
d) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la
farmaceutica esterna;
e) altri eventuali indici di produttività, oggettivamente
rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale.
8. tabella a
Attività per interni 50% attività per esterni 50% quota da
attribuire al personale 100,00%
Attività per interni 49% attività per esterni 51% quota da
attribuire al personale 98,00%
Attività per interni 48% attività per esterni 52% quota da
attribuire al personale 96,15%
Attività per interni 47% attività per esterni 53% quota da
attribuire al personale 94,33%
Attività per interni 46% attività per esterni 54% quota da
attribuire al personale 92,59%
Attività per interni 45% attività per esterni 55% quota da
attribuire al personale 90,90%
Attività per interni 44% attività per esterni 56% quota da
attribuire al personale 89,28%
Attività per interni 43% attività per esterni 57% quota da
attribuire al personale 87,71%
Attività per interni 42% attività per esterni 58% quota da
attribuire al personale 86,20%
Attività per interni 41% attività per esterni 59% quota da
attribuire al personale 84,74%
Attività per interni 40% attività per esterni 60% quota da
attribuire al personale 83,33%
Attività per interni 39% attività per esterni 61% quota da
attribuire al personale 81,96%
Attività per interni 38% attività per esterni 62% quota da
attribuire al personale 80,64%
Attività per interni 37% attività per esterni 63% quota da
attribuire al personale 79,36%
Attività per interni 36% attività per esterni 64% quota da
attribuire al personale 78,12%
Attività per interni 35% attività per esterni 65% quota da
attribuire al personale 76,92%
Attività per interni 34% attività per esterni 66% quota da
attribuire al personale 75,75%
Attività per interni 33% attività per esterni 67% quota da
attribuire al personale 74,62%
Attività per interni 32% attività per esterni 68% quota da
attribuire al personale 73,52%
Attività per interni 31% attività per esterni 69% quota da
attribuire al personale 72,46%
Attività per interni 30% attività per esterni 70% quota da
attribuire al personale 71,42%
Attività per interni 29% attività per esterni 71% quota da
attribuire al personale 70,42%
Attività per interni 28% attività per esterni 72% quota da
attribuire al personale 69,44%
Attività per interni 27% attività per esterni 73% quota da
attribuire al personale 68,49%
Attività per interni 26% attività per esterni 74% quota da
attribuire al personale 67,56%
Attività per interni 25% attività per esterni 75% quota da
attribuire al personale 66,66%
Attività per interni 24% attività per esterni 76% quota da
attribuire al personale 65,78%
Attività per interni 23% attività per esterni 77% quota da
attribuire al personale 64,93%
Attività per interni 22% attività per esterni 78% quota da
attribuire al personale 64,10%
Attività per interni 21% attività per esterni 79% quota da
attribuire al personale 63,29%
Attività per interni 20% attività per esterni 80% quota da
attribuire al personale 62,50%
Attività per interni 19% attività per esterni 81% quota da
attribuire al personale 61,72%
Attività per interni 18% attività per esterni 82% quota da
attribuire al personale 60,97%
Attività per interni 17% attività per esterni 83% quota da
attribuire al personale 60,24%
Attività per interni 16% attività per esterni 84% quota da
attribuire al personale 59,52%
Attività per interni 15% attività per esterni 85% quota da
attribuire al personale 58,82%
Attività per interni 14% attività per esterni 86% quota da
attribuire al personale 58,13%
Attività per interni 13% attività per esterni 87% quota da
attribuire al personale 57,47%
Attività per interni 12% attività per esterni 88% quota da
attribuire al personale 56,81%
Attività per interni 11% attività per esterni 89% quota da
attribuire al personale 56,17%
Attività per interni 10% attività per esterni 90% quota da
attribuire al personale 55,55%
Attività per interni 9% attività per esterni 91% quota da
attribuire al personale 54,94%
Attività per interni 8% attività per esterni 92% quota da
attribuire al personale 54,34%
Attività per interni 7% attività per esterni 93% quota da
attribuire al personale 53,76%
Attività per interni 6% attività per esterni 94% quota da
attribuire al personale 53,19%
Attività per interni 5% attività per esterni 95% quota da
attribuire al personale 52,63%
Attività per interni 4% attività per esterni 96% quota da
attribuire al personale 52,08%
Attività per interni 3% attività per esterni 97% quota da
attribuire al personale 51,54%
Attività per interni 2% attività per esterni 98% quota da
attribuire al personale 51,02%
Attività per interni 1% attività per esterni 99% quota da
attribuire al personale 50,50%
Attività per interni 0% attività per esterni 100% quota da
attribuire al personale 50,00%
Art. 104.
Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe
1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per
le singole prestazioni utili ai fini della applicazione
dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che
costituisce parte integrante del presente decreto. la formulazione
del tariffario dovrà prevedere il valore delle prestazioni e
l'indicazione delle competenze da attribuire all'equipe e al fondo
comune della categoria a), ed all'equipe e al fondo comune della
categoria b) del personale laureato non medico, alla categoria c)
e alla categoria d).
2. Nel nuovo tariffario occorrerà ricomprendere oltre alle
prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni
professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e
fatturazione.
3. Per la definizione del tariffario unico sarà costituita presso
il ministero della sanità una commissione paritetica formata da
componenti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto.
4. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il decreto ministeriale che recepirà il tariffario unico
nazionale dovrà essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed
avrà effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto
ministeriale medesimo.
6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario il fondo della
categoria b) del personale laureato non medico è costituito dalle
quote storicamente spettanti secondo le modalità del decreto del
Presidente della Repubblica n. 348/1983 per tale istituito ai
laureati non medici più il 5% del fondo per l'incentivazione sub
i), comma sesto, dell' art. 101 , da prevedere in aumento al fondo
stesso, per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro
recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 Giugno
1983, n. 348, e per il periodo di validità dell'accordo recepito
dal presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del consiglio
di stato, sezione IV n. 308/1986.
7. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto
di incentivazione al personale medico debbono essere
esclusivamente utilizzate per il fondo a) medici.
8. Il fondo predetto deve essere comunque garantito e liquidato
nella sua globalità al personale medico per la durata del presente
accordo con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-
qualitativi dell'attività ambulatoriale complessivamente resa
dalle strutture pubbliche.
Art. 105.
Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub i), comma
sesto,
art. 101
1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a
seconda della diversa incidenza professionale degli operatori
necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite
secondo lo schema seguente:
a) medici;
b) biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;
c) personale tecnico-sanitario e personale infermieristico ivi
compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto
del Presidente della Repubblica n. 761/1979 dell'unità operativa
che concorre alla prestazione, nonchè il personale tecnico addetto
ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica.
d) restante personale.
2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti
gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di
scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie
categorie di personale:
1) - prestazioni di radiologia a 70 b - c 18 d 12 totale 100
2) - prestazioni di laboratorio a 65 b - c 23 d 12 totale 100
3) - visite e/o interventi specialistici delle varie attività di
servizio ed altre prestazioni fatturabili a 85 b - c 10 d 5 totale
100
4) - prestazioni riabilitative a 55 b - c 32 d 13 totale 100
3. le competenze attribuite al personale di cui alla categoria a)
medici saranno suddivise come segue:
All'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai
singoli componenti;
Al fondo comune il 55%.
4. Tale suddivisione troverà applicazione dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. La quota afferente all'equipe va ripartita fra i medici delle
strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della
produttività nelle seguenti proporzioni:
Assistente 1; aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e
coadiutore sanitario 1,4; primario, direttore sanitario e
dirigente sanitario 1,8, mantenendo per il personale medico il
rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno.
6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del
fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto
retributivo sono ripartite come segue:
- assistente 1;
- aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore
1,1;
- primario ed equiparati, direttore sanitario e dirigente 1,2.
7. Il fondo comune sarà suddiviso in quote. l'assegnazione delle
quote sarà effettuata nell'accordo- quadro regionale e
nell'accordo locale secondo criteri di gestione e d'utilizzo del
fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi
perequativi all'interno dalla categoria medica e, quindi il
perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di
cui all'art. 101.
8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta
la prestazione del plus-orario con le modalità appresso indicate e
articolato sulla base di accordi locali.
9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale
eccedenti il tetto retributivo.
10. La distribuzione delle quote avverrà in misura proporzionale
ai plus-orari concordati ed effettuati.
11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del
raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al
fondo comune.
12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il
raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al
fondo di cui all'istituto sub II), comma sesto, dell'art. 101.
13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore
relative alla categoria b) debbono intendersi riferite alla nuova
categoria c), le quote relative alla categoria c) afferiscono alla
nuova categoria d).
14. La colonna della categoria b) verrà riempita dalle percentuali
risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.
Art. 106.
Plus-orario e sua determinazione
1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni sub i)
comma sesto, dell' art. 101 va svolta in plus-orario.
2. I tetti massimi di plus-orario sono fissati nei limiti del
fondo a disposizione di cui all' art. 102 come segue:
7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
5 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;
3. In attesa degli accordi decentrati a livello regionale,
attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche
previste dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 348/1983.
4. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma
secondo verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di
entrata in vigore dell'accordo-quadro regionale applicativo
dell'istituto di cui al presente decreto.
5. Il plus-orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune,
concordato con le organizzazioni sindacali e successivamente
deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso
pertanto deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato
attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.
6. La misura del plus-orario reso può trovare compensazione
all'interno di un trimestre. le differenze, in difetto o in
eccesso, di plus-orario reso nel trimestre rispetto a quello
dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. in caso
di mancato recupero del plus-orario dovuto e non reso si
effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
7. Il tetto retributivo sarà rapportato per ciascun operatore al
10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato all'1
Gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario
reso.
8. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi
la somma delle seguenti voci:
Stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianità;
Indennità integrativa speciale;
Indennità primariale differenziata;
Indennità annue fisse e continuative;
Rateo di tredicesima mensilità.
9. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione
del plus-orario. 10. le competenze economiche relative al presente
istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
11. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla
effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di
incentivazione.
Capo II
Dall'art. 0107 all'art. 0108
Art. 107.
Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di
ripartizione, per il personale dei servizi veterinari
1. Nel rispetto della normativa generale dello istituto, gli
incentivi alla produttività per il servizio veterinario formano un
comparto autonomo e riservato agli operatori del servizio stesso.
2. Il fondo di incentivazione del personale dei servizi veterinari
viene costituito dalle somme corrisposte da enti o privati per
prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ed effettuate
esclusivamente nel plus-orario assegnato, al netto della quota di
spettanza dell'amministrazione, nonchè dalla quota parte delle
somme attribuite dal Servizio Sanitario Nazionale per l'esecuzione
di profilassi di stato afferente alle prestazioni del personale
dipendente.
3. Nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e contestualmente al tariffario di cui
all' art. 104 , verrà emanato il tariffario unico nazionale sulla
base del quale vengono quantificate le prestazioni erogate; nelle
more di emanazione si farà riferimento al tariffario in vigore
approvato con decreto ministeriale 22 Maggio 1986 . Il nuovo
tariffario trova applicazione dalla data di pubblicazione del
decreto ministeriale di recepimento.
4. Al personale veterinario è riconosciuto lo stesso tetto orario
del personale medico a tempo pieno determinato ai sensi dell' art.
106 .
5. Si considerano utili ai fini della determinazione dei tetti
consentiti di plus-orario, non più del 75% delle prestazioni di
assistenza zooiatrica che le unità sanitarie locali erogano come
attività istituzionale e del 50% delle restanti prestazioni.
6. Le competenze spettanti al personale dei servizi veterinari
saranno ripartite secondo i criteri di cui allo schema contenuto
nell' art. 105 .
7. L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo è
obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad
incrementare le attività di vigilanza, ispezione e profilassi.
Capo III
Dall'art. 0108 all'art. 0108
Art. 108.
Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub II),
comma sesto, dell' art. 101 .
1. Il fondo di incentivazione sub II), comma sesto, dell'art. 101,
è ripartito dalla regione in quote corrispondenti ai progetti
determinati a norma dell'art. 101.
2. Gli enti, individuano, sentite le organizzazioni sindacali, le
unità di personale mediche e veterinarie assegnate alla
realizzazione dei singoli progetti di intervento.
3. La regione, nell'accordo decentrato a livello regionale
attuativo dell'istituto determinerà le modalità di erogazione
delle quote di cui al presente articolo sulla scorta di idonea
documentazione, attestante il conseguimento dei risultati
ottenuti.
4. Nell'ambito di ciascun ente si provvederà alla liquidazione
delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli
operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro
realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita
dagli operatori stessi.
5. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di
produttività e di ulteriori fondi di finanziamenti per i diversi
settori sanitari, amministrativi e tecnici e la definizione del
modello di applicazione degli standards conseguenti, ai fini della
valutazione della produttività è demandata ad un'apposita
commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo
, Regioni, ANCI, Uncem, e organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, che li
definisce entro il 30 Settembre 1987, anche in riferimento agli
obiettivi della programmazione nazionale.
Titolo VIII
Norme transitorie e di rinvio
Dall'art. 0109 all'art. 0111
Capo I
Dall'art. 0109 all'art. 0110
Art. 109.
Norma interpretativa per il personale veterinario
1. A far data dall'1 Giugno 1985 al personale veterinario compete
negli importi complessivi la retribuzione prevista dalla tabella
di cui all'art. 46 ex decreto del Presidente della Repubblica n.
348/1983.
2. La ricostruzione economica, ai sensi dell'art. 54, decimo
comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sulla
quota equivalente alla indennità di tempo pieno è attribuita
solamente a quei veterinari ai quali per legge o regolamento era
inibito l'esercizio dell'attività libero professionale ed abbiano,
altresì, dichiarato di non averla prestata.
Art. 110.
Norma transitoria per gli ex medici condotti
1. Gli ex medici condotti, nei cui confronti alla data dell'1
Gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai
sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n.
348/1983, possono, a domanda, optare per un trattamento economico
omnicomprensivo di l. 8.640.000 annue lorde.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le
regioni, l'ANCI, l'uncem e le organizzazioni sindacali mediche
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, provvede
entro il 31 Dicembre 1987 alla determinazione delle funzioni e
mansioni degli stessi, ivi compresi i limiti di accesso alla
convenzione per la medicina generale di base, di cui all' art. 48
della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 .
3. La normativa di cui sopra ha validità in modo tassativo fino al
30 Giugno 1988.
Capo II
Dall'art. 0111 all'art. 0111
Art. 111.
Norma di rinvio
1. Per le seguenti materie relative ad istituti comuni si fa
riferimento a quanto previsto dai seguenti articoli del presente
decreto per i quali devono essere applicati i criteri e le
modalità di cui all'articolo 6, comma nono, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 68/1986.
- progetti finalizzati art. 11
- mobilità art. 19
- mobilità nell'ambito dell'ente art. 20
- mobilità tra enti in ambito regionale art. 21
- mobilità tra enti in ambito interregionale art. 22
- mobilità intercompartimentale art. 23
- passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica art. 24
- documentazione dello stato di infermità art. 28
- visite mediche di controllo art. 29
- tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro art. 30
- permessi, ritardi, recuperi art. 31
- indumenti di lavoro art. 32
- mensa art. 33
- attività sociali, culturali e ricreative art. 34
- santo patrono art. 35
- diritti sindacali art. 36
- assemblea del personale art. 37
- diritto all'informazione art. 38
- patronato sindacale art. 39
- pari opportunità art. 40
- patrocinio legale del dipendente per fatti connessi
all'espletamento dei compiti di ufficio art. 41
- conglobamento di quota della indennità integrativa speciale art.
46
- bilinguismo art. 52
- indennità di partecipazione all'ufficio di direzione art. 53
- indennità di coordinamento art. 54
- indennità di rischio da radiazioni art. 58
- indennità di profilassi antitubercolare art. 59
- indennità per servizio notturno e festivo art. 60
- equo indennizzo art. 63
- trattamento di quiescenza art. 64
- norma per i dipendenti dell'unità sanitaria locale del comune di
campione d'Italia art. 65
- procedure di raffreddamento dei conflitti - estensione dei
giudicati amministrativi art. 112
- verifica art. 113
- cittadino utente art. 114
- norma transitoria art. 115
- particolari casi di inquadramento art. 116
- norma particolare di primo inquadramento art. 117
- flussi informativi art. 118
- commissioni professionali art. 119
- accordo intercompartimentale art. 120
- disposizione finale art. 121
- norma finale e di rinvio art. 122.
Parte terza
Dall'art. 0112 all'art. 0114
Titolo I
Relazioni sindacali
Dall'art. 0112 all'art. 0114
Capo I
Dall'art. 0112 all'art. 0114
Art. 112.
Procedure di raffreddamento dei conflitti - estensione dei
giudicati amministrativi
1. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano
conflitti derivanti da contrapposte interpretazioni sui criteri
generali di applicazione del presente decreto dovrà essere
formulata richiesta scritta di confronto con lettera R.R. da una
delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
dell'accordo recepito nel presente decreto.
2. L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un
confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata
risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto.
3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e
degli elementi di diritto sui quali si basa.
4. In caso di persistenza del conflitto le parti potranno fare
ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di
comparto, cui è attribuito il compito di assicurare la corretta
gestione della disciplina contrattuale.
5. La delegazione di cui al comma quarto dovrà riunirsi, altresì,
su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per
l'esame di problemi interpretativi ed applicativi di interesse
generale.
6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del
procedimento amministrativo.
7. Al fine dell'estensione di giudicati amministrativi nella
materia disciplinata dal presente decreto si richiamano le
procedure disposte nell' art. 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13
8. Il dipartimento della funzione pubblica, cui la legge demanda
l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di
pubblico impiego nonchè il controllo della attuazione degli
accordi di lavoro, si avvale, ai soli fini dell'emanazione degli
indirizzi applicativi del presente decreto, di una commissione
consultiva composta dai rappresentanti dei Ministeri della Sanità,
del Tesoro, Lavoro Bilancio e Programmazione, delle Regioni,
dell'ANCI e dell'Uncem.
Art. 113.
Verifica
1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di Settembre, le
delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto
effettueranno una verifica sullo stato di attuazione del decreto
stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla
programmazione del lavoro e degli orari, al piano di produttività,
ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia
dei servizi in favore della utenza.
2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti
potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla
relazione indicata dall' art. 16 delle legge-quadro sul pubblico
impiego 29 Marzo 1983, n. 93 , o da porre a base di iniziative
dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva
attuazione delle intese.
Art. 114.
Cittadino utente
1. Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ed in prosieguo, periodicamente, sarà compiuto, dagli
enti e dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle
confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a
rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di
intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attività di
programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali
ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena
attuazione allo spirito e alla lettera delle intese
intercompartimentali e di comparto, con l'obiettivo di accrescere
la produttività, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle
prestazioni socio-sanitarie, al fine di favorire il rispetto e
tutelare la dignità e la libertà della persona umana.
Titolo II
Norme transitorie e finali
Dall'art. 0115 all'art. 0124
Capo I
Dall'art. 0115 all'art. 0117
Art. 115.
Norma transitoria
1. Viene istituita presso il dipartimento della funzione pubblica
una commissione paritetica composta da rappresentanti dei
ministeri della sanità, della funzione pubblica, del tesoro, del
lavoro e previdenza sociale, del bilancio e programmazione
economica, delle regioni dell'ANCI, dell'Uncem e le organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto
con il compito di formulare proposte per la corretta applicazione
dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n.
761/1979, la quale dovrà concludere i propri lavori entro il 31
Dicembre 1987 ai fini della emanazione da parte del Governo degli
atti di indirizzo e coordinamento di sua competenza.
Art. 116.
Particolari casi di inquadramento
1. In relazione agli inquadramenti e alle promozioni conferiti in
data successiva a quella di emanazione del decreto del Presidente
della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761 , ed anteriori all'1
Gennaio 1986, con provvedimenti adottati dalle regioni, dai
comitati di gestione delle unità sanitarie locali, degli enti o
istituti, a favore del personale destinatario delle disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica medesimo e
nella normativa contrattuale, resi esecutivi ai sensi della
legislazione vigente e che abbiano formato oggetto di
contestazioni, il Governo adotterà i provvedimenti di sua
competenza, entro il 31 Dicembre 1987, sentite le Regioni, l'Anci,
l'Uncem e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
accordo.
Art. 117.
Norma particolare di primo inquadramento
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
sottoindicate figure professionali, tali in posizione di ruolo e
con l'incarico formalmente attribuito delle funzioni a fianco di
ciascuna figura indicate alla data del 20 Dicembre 1979, vengono
così inquadrate:
A) Dirigente direttore di sede regionale o provinciale di ente
nazionale o di cassa mutua provinciale - undicesimo livello;
b) collaboratori coordinatori titolari di ufficio della sede
provinciale o con la titolarità di una sezione territoriale
dell'istituto nazionale delle assicurazioni di malattia, ovvero,
titolari o reggenti di una sede o cassa mutua provinciale, se in
possesso dell'anzianità di cui alla tabella allegato 2 al decreto
del Presidente della Repubblica n. 761/1979 (cinque anni) decimo
livello;
c) collaboratore coordinatore cui sia stata formalmente attribuita
la titolarità di un reparto della sede provinciale - nono livello;
d) collaboratori titolari d'ufficio di sede provinciale, o di
sezione territoriale INAM o di sede di cassa mutua - ottavo
livello;
e) personale medico capo ripartizione - o nono livello allegato a
ex decreto del Presidente della Repubblica 1 Giugno 1979, n. 191,
in comuni capoluogo di provincia - undicesimo livello;
f) seconda qualifica professionale (personale infermieristico) non
in possesso dello specifico titolo professionale - sesto livello;
g) seconda qualifica professionale (personale infermieristico) in
possesso dello specifico titolo professionale e di livello
differenziato o incarico di coordinamento - settimo livello;
h) seconda qualifica professionale (personale tecnico sanitario,
di vigilanza e ispezione, di riabilitazione) non in possesso dello
specifico titolo professionale - sesto livello;
i) seconda qualifica professionale (personale tecnico sanitario,
di vigilanza e ispezione, di riabilitazione) in possesso dello
specifico titolo professionale e di una anzianità di tre anni
nella qualifica nonchè del livello differenziato o l'incarico di
coordinamento - settimo livello;
l) personale infermieristico degli enti locali (sesto livello ex
decreto del Presidente della Repubblica n. 191/1979) in possesso
dello specifico titolo professionale (certificato di abilitazione
a funzioni direttive) - settimo livello;
m) capo infermiere del parastato in possesso dello specifico
titolo professionale (certificato di abilitazione a funzioni
direttive) - settimo livello;
n) agente tecnico del parastato in possesso del livello
differenziato quarto livello;
o) collaboratori tecnici del parastato:
1) Se in possesso di laurea specifica (ingegneria, architettura,
geologia, sociologia, statistica) inquadrati nel profilo
professionale corrispondente alla laurea - nono livello;
2) Se in possesso di laurea non specifica e con dieci anni di
anzianità in carriera direttiva, inquadrati nel ruolo
amministrativo - nono livello;
3) Collaboratori tecnici coordinatori, senza laurea, inquadrati
nel ruolo amministrativo - ottavo livello;
4) Collaboratori tecnici senza laurea, inquadrati nel ruolo
amministrativo - settimo livello;
p) personale tecnico addetto, negli enti di provenienza, ad
attività sanitarie tecniche di vigilanza ed ispezione con livello
retributivo funzionale non inferiore al v ex decreto del
Presidente della Repubblica n. 191/1979, o inquadrato, purchè in
livello corrispondente nella qualifica di perito chimico, perito
fisico o qualifica corrispondente nonchè il personale tecnico
proveniente dall'ente nazionale per la prevenzione degli
infortuni, dall'associazione nazionale per il controllo della
combustione, dagli ispettorati del lavoro (personale seconda
qualifica professionale o del ruolo tecnico) è inquadrato, a
seconda della specifica professionalità posseduta, al profilo
professionale del personale tecnico sanitario o al profilo
professionale del personale di vigilanza e ispezione, nelle
rispettive posizioni funzionali di collaboratore - sesto livello;
e coordinatore (se inquadrato in un livello superiore a seconda
dei rispettivi ordinamenti) - settimo livello;
q) personale ex ospedaliero, del i livello dirigenziale di
ospedale con oltre ottocento posti letto, con laurea ovvero con
cinque anni di anzianità maturati nella qualifica anche
successivamente alla data di cui al comma primo del presente
articolo - decimo livello;
r) personale ex ospedaliero del II livello dirigenziale di
ospedale con oltre ottocento posti letto, con laurea ovvero con
cinque anni di anzianità maturati nella qualifica anche
successivamente alla data di cui al comma primo del presente
articolo - undicesimo livello.
Capo II
Dall'art. 0118 all'art. 0124
Art. 118.
Flussi informativi
1. Sugli istituti normativi a rilievo economico del presente
decreto vengono attivati appositi flussi informativi di controllo
all'interno del sistema informativo sanitario facente capo al
servizio centrale della programmazione sanitaria del ministero
della sanità.
2. I dati rilevati vengono comunicati, con cadenza trimestrale,
alla commissione professionale di cui all' art. 119 ed alla
commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di
osservatorio del pubblico impiego presso la presidenza del
Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica -
ed al ministero del tesoro.
Art. 119.
Commissioni professionali
1. In ogni regione è costituita una commissione professionale
regionale per la promozione della qualità tecnico-scientifica
delle prestazioni e con particolare riferimento al settore
ospedaliero e alle attività delle strutture pubbliche.
2. La commissione ha il compito:
Di valutare, anche in base ai dati forniti dal sistema informativo
sanitario, la qualità tecnico-scientifica delle prestazioni
sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e convenzionate con il
Servizio Sanitario Nazionale;
Di promuovere misure per la diffusione di metodiche per
l'innalzamento qualitativo del livello tecnico-scientifico delle
prestazioni, anche mediante iniziative nella formazione
professionale;
Di valutare che le strutture pubbliche e convenzionate soddisfino
gli standards minimi di dotazione strutturale, definiti in campo
nazionale nell'ambito dello studio sull'accreditamento promosso
dalla commissione nazionale individuando problemi di dotazione
infrastrutturale, organizzativi o manageriali e suggerendo
apposite soluzioni, graduali e compatibili con le risorse
finanziarie del sistema.
3. La commissione regionale è nominata con provvedimento della
regione, è presieduta dal presidente dell'ordine dei medici del
capoluogo di regione ed è costituita da:
a) cinque esperti qualificati, scelti tra dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale e delle strutture universitarie;
b) cinque rappresentanti del ruolo sanitario del personale delle
unità sanitarie locali, designati dalle organizzazioni sindacali
garantendo la presenza dei diversi profili professionali;
c) cinque rappresentanti degli ordini e collegi professionali;
d) cinque rappresentanti di associazioni scientifiche e culturali
mediche;
e) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della
regione con funzioni di segretario.
4. In ogni ospedale è costituito, a cura della direzione
sanitaria, un gruppo di lavoro per la promozione della qualità
tecnico-scientifica delle prestazioni sanitarie, composto da
personale medico e non medico del ruolo sanitario, con il compito
di stimolare studi e programmi di promozione di qualità, attività
di formazione e di verifica dell'ottemperanza di standards
assistenziali, infrastrutturali e di costo predefiniti.
5. L'attività di questi gruppi deve avvenire nel quadro delle
indicazioni fornite dalla commissione regionale.
6. Allo scopo di fornire indirizzi di carattere generale, di
coordinare un programma nazionale di formazione ed impostare uno
studio nazionale per la definizione di criteri di accreditamento
alle commissioni professionali regionali, con decreto del Ministro
della sanità, è costituita una commissione professionale a livello
centrale, presieduta dal presidente della federazione nazionale
dell'ordine dei medici e costituita da:
a) sei esperti scelti tra dipendenti del Servizio Sanitario
Nazionale e delle strutture universitarie;
b) tre dirigenti del ministero della sanità;
c) sei esperti qualificati designati congiuntamente dalla
delegazione regionale degli assessori firmatari dell'accordo
recepito dal presente decreto e dall'ANCI;
d) sei rappresentanti del ruolo sanitario del personale delle
unità sanitarie locali designati dalle organizzazioni sindacali;
e) sei rappresentanti delle federazioni degli ordini e collegi
professionali;
f) sei rappresentanti di associazioni scientifiche e culturali
mediche;
g) un rappresentante del ministero del tesoro;
h) un rappresentante del dipartimento della funzione pubblica;
i) un funzionario della carriera direttiva del ministero della
sanità con funzioni di segretario.
Art. 120.
Accordo intercompartimentale
1. Ai sensi dell' art 12, primo comma, della legge 29 Marzo 1983,
n. 93 , le parti demandano alla prossima contrattazione
intercompartimentale le seguenti materie:
1) disciplina concernente l'utilizzo delle 150 ore di studio;
2) disciplina del congedo ordinario;
3) disciplina del congedo straordinario;
4) disciplina della aspettativa;
5) disciplina del trattamento di missione;
6) disciplina del trattamento di trasferimento;
7) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;
8) inserimento nella tredicesima mensilità della quota I.I.S. di
l. 48.000.
2. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa
attualmente vigente nelle suindicate materie.
Art. 121.
Disposizione finale
1. Le norme del presente decreto si applicano agli enti
destinatari di cui all' art. 1 diversi dalle unità sanitarie
locali, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti.
Art. 122.
Norma finale di rinvio
1. Per gli istituti non disciplinati dal presente decreto si fa
rinvio a quanto disposto in materia dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 761/1979 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 348/1983, per quanto compatibile.
Art. 123.
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto
valutato, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, in
lire 1740 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere relativo
al 1986 e in lire 1805 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e
1989 si provvede a carico del fondo sanitario nazionale iscritto
al capitolo 5941 dello stato di previsione del ministero del
tesoro per l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni
1988 e 1989.
Art. 124.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Il
presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 Maggio 1987
Cossiga
Fanfani, Presidente del Consiglio dei Ministri
Paladin, Ministro per la Funzione Pubblica
Goria, Ministro del Tesoro e, ad interim, del Bilancio e della
Programmazione Economica
Donat Cattin, Ministro della Sanità
Gorrieri, Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto, il Guardasigilli: Rognoni
Registrato alla Corte dei Conti, addì 10 Luglio 1987
Atti di Governo , registro n. 67, foglio n. 10, con esclusione di:
art. 5, commi secondo, terzo e quarto; articoli 6, 7, 8, 9 e 10;
art. 35; art. 39; art. 44; art. 45, commi terzo, quarto e quinto e
art. 46, ai sensi della delibera n. 1803 della sezione del
controllo in data 3 Luglio 1987.
Allegato a
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero
Testo formato da complessivi articoli: 0000
Confederazioni sindacali CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL -
Confsal - Usppi.
Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni
citate CGIL -F.P.; CGIL -F.P.. coordinamento medici; CISL -
Fisos;CISL -Medici; UIL -Sanità; UIL -Sanità Coordinamento Medici;
CIDA -Funzione Pubblica; CISAL-Sanità; Confsal-Sanità; Usppi-
Penspro e Aupi; Snabi; Sinafo; Confill-Sanità; Confail-Failel;
Consal-Snao; Casil- Sanità; Cumi-Amfup.
Premessa
Le federazioni F.P. CGIL , Fisos-CISL , UIL Sanità, il
coordinamento medici CGIL F.P., il sindacato nazionale CISL
medici, il coordinamento nazionale medici UIL Sanità, F.P.-CIDA ,
Cumi-Amfup, Snabi, Sinafo, Aupi, Usppi-Penspro, Confill-Consal-
Snao, CISAL, Casil, Failel-Conf. Ail, Confsal-Sanità, con il
presente atto si propongono l'obiettivo di costruire nuove
relazioni sindacali e sociali nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di
accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei
lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei
a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e
delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un
forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione
delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti
una contemporanea e corrispondente reciprocità di impegni e di
atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle
relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura
efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme
dei rapporti.
Oggetto
Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale
per ciascun lavoratore nel settore della sanità, si esercita
attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della
dignità e dei valori della persona umana in attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 11, commi quinto e sesto della
legge n. 93/1983 e nel protocollo d'intesa del 25 Luglio 1986.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto
allo sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti
costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice
non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori
fondamentali delle libertà civili e sindacali della democrazia e
della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano
la generalità del mondo del lavoro.
Titolarità
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di
esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per
quelli nazionali; regionali di categoria per quelli regionali;
territoriali di categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la
titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza
delle strutture aziendali e territoriali.
La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le
strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).
Per le strutture prive di articolazione territoriale, la
proclamazione dello sciopero sarà stabilita dalla rispettiva
struttura nazionale (di comparto).
Proclamazione - modalità - pubblicità
Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere
dichiarate con quindici giorni di preavviso.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la
data della azione collettiva di astensione dal lavoro, si
attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel
capo vi del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da
quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso
l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di
preavviso della azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi
tra il 23 Dicembre ed il 7 Gennaio nonchè tra il 10 ed il 20
agosto e nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti
le consultazioni elettorali e referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di
particolare gravità o di calamità naturali.
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può
superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per
turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non
supereranno le 48 ore consecutive.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun
turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole
unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli
profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di
sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo
sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni
dello stesso, nonchè le informazioni relative alle modalità con le
quali si caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque
essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.
Al fine di tutelare di diritti costituzionalmente garantiti, la
programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi
necessari a garantire prestazioni essenziali quali:
Accettazione d'urgenza;
Pronto soccorso medico e chirurgico nonchè servizi specialistici e
diagnostici necessari a garantire le urgenze;
Anestesia per le sole urgenze;
Medicina neonatale;
Rianimazione e terapie intensive;
Unità coronariche;
Emodialisi;
Servizio trasfusionale;
Psichiatria;
Servizio ambulanze;
Servizi ed impianti termo-elettrici.
Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze
sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali,
avranno cura di definire la individuazione dei livelli operativi e
di eventuali altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini
delle garanzie da tutelare.
I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e
dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata
sostituzione di servizio.
Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze
sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i
contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a
salvaguardare i livelli di assistenza nonchè l'erogazione delle
prestazioni garantite.
Vincoli e sanzioni
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti
i livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del
presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.
Ciò impegna le singole organizzazioni sindacali a valutare
preventivamente le eventuali iniziative di sciopero, senza
peraltro precludersi la possibilità di iniziativa singola, per la
quale, comunque, valgono le norme del presente codice.
Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da
parte delle istanze statutarie competenti.
Allegato b
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero
Testo formato da complessivi articoli: 0000
Confederazione sindacale Confedir e relativa organizzazione
sindacale di categoria (Confedir-Dirsan).
Premessa
La Confedir - Dirsan:
Con il presente atto di propone l'obiettivo di costruire nuove
relazioni sindacali e sociali nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di
accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei
lavoratori, per favorire un assetto di strutture esercizi idonei a
tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e
delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un
forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione
delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti
una contemporanea e corrispondente reciprocità di impegni e di
atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle
relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura
efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme
dei rapporti.
Oggetto
Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale
per ciascun lavoratore, nel settore della sanità, si esercita
attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della
dignità e dei valori della persona umana in attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 11, commi quinto e sesto della
legge n. 93/1983 e nel protocollo del 25 Luglio 1986.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto
di sciopero secondo i criteri e modalità di seguito specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti
costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice
non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori
fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e
della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano
la generalità del mondo del lavoro.
Titolarità
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di
esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per
quelli nazionali; regionali di categoria per quelle regionali;
territoriali di categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la
titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza
delle strutture aziendali e territoriali.
Proclamazione - modalità - pubblicità
Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere
dichiarate con quindici giorni di preavviso.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la
data della azione collettiva di astensione dal lavoro, si
attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel
capo vi del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da
quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso
l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di
preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi
tra il 23 Dicembre ed il 7 Gennaio nonchè tra il 10 ed il 20
agosto e nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti
le consultazioni elettorali e referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di
particolare gravità o di calamità naturali.
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può
superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per
turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non
supereranno le 48 ore consecutive.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun
turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole
unità operative, funzionalmente non autonome. sono altresì escluse
forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o
forme improprie quali lo sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni
dello stesso, nonchè le informazioni relative alle modalità con le
quali si caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque
essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.
Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la
programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi
necessità a garantire prestazioni essenziali quali:
Accettazione d'urgenza;
Pronto soccorso medico e chirurgico nonchè servizi specialistici e
diagnostici necessari a garantire le urgenze;
Anestesia per le sole urgenze;
Medicina neonatale;
Rianimazione e terapie intensive;
Unità coronariche;
Emodialisi;
Servizio trasfusionale;
Psichiatria;
Servizio ambulanze;
Servizi ed impianti termo-elettrici.
Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze
sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali,
avranno cura di definire la individuazione dei livelli operativi e
di eventuali altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini
delle garanzie da tutelare.
I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e
dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata
sostituzione di servizio.
Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze
sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i
contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a
salvaguardare i livelli di assistenza nonchè l'erogazione delle
prestazioni garantite.
Vincoli e sanzioni
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti
i livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del
presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.
Le singole organizzazioni sindacali valuteranno preventivamente le
eventuali iniziative di sciopero, senza peraltro precludersi la
possibilità di iniziativa singola, per la quale, comunque, valgono
le norme del presente codice.
Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da
parte delle istanze statuarie competenti.
Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero per il
personale medico
Testo formato da complessivi articoli: 0021
Art. 1.
Il comportamento del medico deve essere in ogni evenienza ispirato
al rispetto per la vita e per l'incolumità dei pazienti alla
solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.
Art. 2.
Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le
prestazioni di diagnosi e cura valutate dal medico come
assolutamente non dilazionabili con le modalità e la continuità
che, a giudizio medico, saranno ritenute necessarie al fine di
garantire il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente
tutelati.
Turni di guardia e di pronta disponibilità saranno opportunamente
organizzati.
Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno
garantite anche presso quelle sedi extra ospedaliere, che, per
l'ubicazione presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi
ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi
siano ordinariamente espletati.
Art. 3.
Saranno inoltre compiuti gli atti e le attività non differibili in
adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a tutela
di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificati e
trattamenti sanitari obbligatori).
Art. 4.
Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono
dovute dalla generalità dei medici in relazione dei compiti
igienico-organizzativi di prevenzione, diagnosi e terapie secondo
le competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.
Art. 5.
La sottoscritta organizzazione sindacale s'impegna a portare a
conoscenza dei propri iscritti il presente codice di
autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in
occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Art. 6.
Con la proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei
motivi.
Art. 7.
In apertura di vertenza verrà dato preavviso non inferiore a
quindici giorni.
Art. 8.
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero
saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di
unità sanitaria locale o di presidio dagli organi statutariamente
competenti della sottoscritta organizzazione sindacale.
Art. 9.
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,
epidemie od eventi di eccezionale gravità che comportino gravi
emergenze di carattere sanitario.
Nei luoghi e per i tempi in cui tali emergenze sussisteranno non
saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno
sospesi.
Art. 10.
Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all' art. 1 ,
qualora fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla
costituzione, la libertà sindacale in ispecie, altri valori
essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la
stessa etica medica, la sottoscritta organizzazione sindacale si
riserva la più ampia facoltà di iniziativa in deroga, per quanto
di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.
Art. 11.
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia
coincidente con la durata degli accordi nazionali stipulati ai
sensi della legge 29 Marzo 1983, n. 93 . scaduto il termine di
efficacia giuridica di tali accordi la sottoscritta organizzazione
si riserva l'autonoma facoltà di confermarlo ovvero di sostituirlo
o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i
successivi accordi.
Art. 12.
Per le pecularità proprie della categoria si allega il codice di
autoregolamentazione specifico dei medici veterinari.
Specificità per i medici veterinari
Il rapporto di dipendenza dal Servizio Sanitario Nazionale o lo
svolgimento di compiti d'istituto soggetti a precise norme di
legge comportano una autodisciplina dell'esercizio del diritto di
sciopero, che salvaguardi questo diritto e la continuità ed
obbligatorietà dei compiti urgenti del pubblico servizio.
Tale duplice obiettivo si realizza durante la astensione del
personale del servizio con il contemporaneo affidamento dei
compiti di carattere contingibile ed urgente ad uno o più sanitari
dipendenti all'uopo delegati.
Sotto questo profilo, lo sciopero indetto sia dalla organizzazione
sindacale nazionale, che regionale, o provinciale, o di istituto
zooprofilattico sperimentale va, comunque, necessariamente,
organizzato al fine di garantire le urgenze.
La proclamazione dello sciopero nazionale e la relativa
programmazione (motivazione, data, durata e modalità), decise
dalla segreteria nazionale devono essere comunicate alle autorità
centrali con almeno quindici giorni di preavviso.
Qualora lo sciopero venga proclamato in campo regionale o di
istituto zooprofilattico sperimentale, saranno le rispettive
responsabili sindacali a trasmettere la proclamazione alle
rispettive autorità con il preavviso di quindici giorni.
Le funzioni di carattere urgente che vanno assicurate riguardano i
seguenti campi:
1) Vigilanza su focolai di malattie infettive e zoonosi;
2) Controllo e diagnosi di laboratorio dei cani morsicatori ai
fini della profilassi antirabbica;
3) Macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita;
4) Approvvigionamento carneo alle comunità.
Art. 13.
Saranno inoltre compiuti gli atti e le attività, anche di
laboratorio non differibili in adempimento degli obblighi imposti
ai medici dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti
(referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari
obbligatori).
Art. 14.
Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono
dovute dalla generalità dei medici in relazione ai compiti
igienico-organizzativi di prevenzione, diagnosi e terapia, secondo
le competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.
Art. 15.
La sottoscritta organizzazione sindacale s'impegna a portare a
conoscenza dei propri iscritti il presente codice di
autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in
occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Art. 16.
Con la proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei
motivi.
Art. 17.
In apertura di vertenza verrà dato preavviso non inferiore a
quindici giorni.
Art. 18.
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero
saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale di
unità sanitaria locale o di presidio, e di istituto
zooprofilattico sperimentale dagli organi statutariamente
competenti della sottoscritta organizzazione sindacale.
Art. 19.
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,
epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi
emergenze di carattere sanitario. nei luoghi e per i tempi in cui
tali emergenze sussistano non saranno indetti scioperi, o se
precedentemente indetti, saranno sospesi.
Art. 20.
Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all' art. 1
qualora fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla
costituzione, la libertà sindacale in ispecie, altri valori
essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la
stessa etica medica, la sottoscritta organizzazione sindacale si
riserva la più ampia facoltà di iniziativa in deroga, per quanto
di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.
Art. 21.
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia
coincidente con la durata degli accordi nazionali stipulati ai
sensi della legge 29 Marzo 1983, n. 93 . Scaduto il termine di
efficacia giuridica di tali accordi, la sottoscritta
organizzazione si riserva l'autonoma facoltà di confermarlo ovvero
di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle
trattative per i successivi accordi.
Allegato c
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero
Testo formato da complessivi articoli: 0012
Confederazione sindacale CISAS e relative organizzazioni sindacali
di categoria (CISAS Funzione Pubblica Sanità e CISAS Sim).
"codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di
sciopero nel comparto sanità"
Capo I
Dall'art. 0001 all'art. 0006
Art. 1.
Il diritto di sciopero, costituzionalmente tutelato, e che
costituisce una libertà fondamentale di ciascun lavoratore, si
esercita nei limiti e nel rispetto delle disposizioni contenute
all'art. 11, comma quinto, della legge n. 93/83.
Art. 2.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto
di sciopero secondo le modalità ed i limiti contenuti nelle
disposizioni successive.
Art. 3.
Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui
fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e
sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di
carattere generale che interessano la generalità del mondo del
lavoro.
Art. 4.
Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui
all'art. 11, comma quinto, lettera g, della legge n. 93. nel
periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data
dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le
procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo vi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 ed a quelle più
definite per lo specifico comparto.
Art. 5.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di
avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di
assistenza, di ripristino delle condizioni di normalità.
Sono pertanto esclusi dagli scioperi i periodi interessati da
interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti
ai vari servizi del comparto sanità.
Per il personale del comparto sanità sono altresì esclusi gli
scioperi nei periodi compresi fra:
Il 17 Dicembre ed il 7 Gennaio;
Il 10 ed il 20 agosto;
Le cinque giornate che precedono e seguono la pasqua;
La settimana che precede e quella seguente la scadenza delle
consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali,
amministrative generali.
Art. 6.
Il concreto esplicarsi dell'esercizio del diritto di sciopero non
può, infatti, essere finalizzato ad impedire l'esercizio di
potestà politiche e amministrative degli organi istituzionali
delle amministrazioni e enti di appartenenza.
Capo II
Dall'art. 0007 all'art. 0009
Art. 7.
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di
competenza delle strutture confederali sindacali nazionali,
regionali e provinciali, secondo le norme statutarie e
regolamentari generali e per l'autoregolamentazione dello
esercizio del diritto di sciopero, valido per le strutture
sindacali della intera confederazione.
Art. 8.
Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la
data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le
procedure contenute nel titolo vi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 13/86 e nel codice di comparto, allegato al
contratto, in ogni caso l'attivazione di tali procedure non
interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale
proclamata.
Art. 9.
Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della
proclamazione dello sciopero, divulgando anche per iscritto i
motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. la effettuazione di
ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla
sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei
mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione.
Capo III
Dall'art. 0010 all'art. 0012
Art. 10.
La salvaguardia dell'essenzialità dei servizi preposti alla
garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini
costituzionalmente garantiti, unitamente alla indispensabilità
delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata
nell'esercizio delle azioni di sciopero.
La CISAS-ffp - comparto sanità e la CISAS-sim ritengono che nel
comparto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo
1986, n. 68, art. 6, sono da definirsi essenziali o di emergenza i
seguenti servizi, garantiti limitatamente per interventi urgenti
ed improcrastinabili:
Personale che opera nei servizi di rianimazione;
Personale che opera nei servizi di pronto soccorso;
Personale che opera nelle divisioni e sezioni;
Personale che opera nei centri di dialisi;
Personale che opera nel servizio di psichiatria intra ed extra
ospedaliero;
Personale che opera nei servizi di radiologia e laboratorio di
analisi e centri trasfusionali;
Personale che opera nella sala parto;
Personale che opera nei servizi di terapia intensiva;
Personale che opera nel servizio di autoambulanza;
Personale che opera nel servizio centrali termiche;
Personale che opera nel servizio di diagnostica oncologica;
Personale che opera nel servizio veterinario.
Art. 11.
Il personale presente ai servizi essenziali richiamati nell' art.
10 non può essere superiore al 10% della media del personale in
forza negli ultimi tre mesi nell'unità o reparti considerati e
comunque si ritiene di dover assicurare per i malati, una presenza
infermieristica per ogni turno di lavoro nei reparti e la guardia
medica.
Art. 12.
Le organizzazioni sindacali si ritengono svincolate dal presente
codice, fatte salve le norme di cui agli articoli 1, 4 e 10, per
azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di
legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di eventuali
comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo di intesa 25
Luglio 1986.
Allegato d
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero dei medici e dei veterinai
Testo formato da complessivi articoli: 0013
Organizzazioni sindacali Anaao-Simp; Anpo; Cimo; Aaroi; Aipac;
Anmdo; Fimed; Snami Ospedalieri; Snr-Snvdel; Sumi.
Premessa
La etica professionale impone al medico di osservare particolari
regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i
limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.
Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che
prestano la loro attività professionale alle dipendenze della
pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme di
autodisciplina.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali aderenti alla
confederazione dei medici dipendenti, considerato quanto dispone
l' art. 11, quinto e sesto comma, della legge 29 Marzo 1983, n. 93
, dichiarano che si atterranno, nello esercizio del diritto di
sciopero, ai principi e alle modalità seguenti:
Art. 1.
Il comportamento del medico deve essere in ogni evenienza ispirato
al rispetto per la vita e per l'incolumità dei pazienti, alla
solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.
Art. 2.
Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le
prestazioni di diagnosi e cura valutate dal medico come
assolutamente non dilazionabili con le modalità e la continuità
che, a giudizio medico, saranno ritenute necessarie al fine di
garantire il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente
tutelati.
Turni di guardia e di pronta disponibilità saranno opportunamente
organizzati.
Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno
garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere, che, per
l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi
ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi
siano ordinariamente espletati.
Art. 3.
Saranno inoltre compiuti gli atti e le attività non differibili in
adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a tutela
di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni
e trattamenti sanitari obbligatori).
Art. 4.
Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono
dovute dalla generalità dei medici in relazione ai compiti
igienico-organizzativi, di prevenzione, diagnosi e terapia,
secondo le competenze professionali e le responsabilità di
ciascuno.
Art. 5.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare a
conoscenza dei loro iscritti il presente codice di
autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in
occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Art. 6.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali assumono lo impegno di
consultarsi reciprocamente in merito all'eventuale proclamazione
di uno sciopero, al fine di pervenire, possibilmente, ad una
decisione comune sull'opportunità, o meno, dello sciopero stesso.
Solo in caso di disaccordo, ciascuna organizzazione riacquisterà
la sua piena libertà di azione, fermo restando il rispetto di
questo codice di autoregolamentazione.
Art. 7.
Con la proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei
motivi.
Art. 8.
In apertura di vertenza verrà dato preavviso non inferiore a
quindici giorni.
Art. 9.
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero
saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di
unità sanitaria locale o di presidio dagli organi statutariamente
competenti delle sottoscritte organizzazioni sindacali.
Art. 10.
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,
epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi
emergenze di carattere sanitario. nei luoghi e per i tempi in cui
tali emergenze sussisteranno non saranno indetti scioperi o, se
precedentemente indetti, saranno sospesi.
Art. 11.
Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all' art. 1
qualora fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla
costituzione, la libertà sindacale in ispecie, altri valori
essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la
stessa etica medica, le sottoscritte organizzazioni sindacali si
riservano la più ampia facoltà di iniziativa in deroga, per quanto
di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.
Art. 12.
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia
coincidente con la durata degli accordi nazionali stipulati ai
sensi della legge 29 Marzo 1983, n. 93 . scaduto il termine di
efficacia giuridica di tali accordi, le sottoscritte
organizzazioni si riservano l'autonoma facoltà di confermarlo
ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio
delle trattative per i successivi accordi.
Art. 13.
Per le peculiarità proprie della categoria si allega il codice di
autoregolamentazione specifico dei medici veterinari.
Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero del
personale medico veterinario
Testo formato da complessivi articoli: 0000
Il rapporto di dipendenza del Servizio Sanitario Nazionale o lo
svolgimento di compiti di istituto soggetti a precise norme di
legge, comportano una autodisciplina dell'esercizio del diritto di
sciopero, che salvaguardi questo diritto e la continuità ed
obbligatorietà dei compiti urgenti del pubblico servizio.
Tale duplice obiettivo si realizza durante la astensione del
personale dal servizio con il contemporaneo affidamento dei
compiti di carattere contingibile ed urgente o più sanitari
dipendenti all'uopo delegati.
Sotto questo profilo, lo sciopero indetto sia dalla organizzazione
sindacale nazionale, che regionale, o provinciale, o di unità
sanitaria locale, va, comunque, necessariamente, organizzato a
livello di unità sanitaria locale.
La proclamazione dello sciopero nazionale e la relativa
programmazione (motivazione, data, durata e modalità), decise
dalla segreteria nazionale devono essere comunicate alle autorità
centrali con almeno quindici giorni di preavviso. Le segreterie
regionali e provinciali sono tenute a comunicarne l'adesione alle
rispettive autorità territorialmente competenti (presidenti
regioni, prefetto, presidenti delle unità sanitarie locali) senza
altro preavviso.
Qualora lo sciopero venga proclamato in campo regionale o
provinciale o di unità sanitaria locale, saranno i rispettivi
responsabili sindacali a trasmettere la proclamazione alle
rispettive autorità con il preavviso di quindici giorni.
Le funzioni di carattere urgente che vanno assicurate riguardano i
seguenti campi:
1) Vigilanza su focolai di malattie infettive e zoonosi;
2) Controllo dei cani morsicatori ai fini della profilassi
antirabica;
3) Macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita;
4) Approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura e di
ricovero di persone anziane e handicappate;
5) Provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza
dell'autorità sanitaria locale.
Il verificarsi di eventi di particolare rilevanza e di pubbliche
calamità comporta l'immediata ripresa del servizio da parte dei
medici veterinari in sciopero, addetti all'area funzionale
interessata.
La designazione dei medici veterinari, che garantiranno
l'espletamento dei vari compiti di istituto durante lo sciopero,
compete al responsabile locale del sindacato.
Più funzioni compatibili con la pratica possibilità di
assolvimento, possono essere attribuite ad un singolo medico
veterinario.
La disponibilità per servizio durante lo sciopero, può essere
affidata dal responsabile sindacale locale a due o più medici
veterinari dipendenti secondo l'area funzionale di appartenenza e
con precise modalità di avvicendamento, nel caso di uno sciopero
di durata superiore ad un giorno.
I nominativi dei medici veterinari designati ad assicurare il
servizio di carattere urgente ed indifferibile e le relative
attribuzioni di competenze, vengono ufficialmente segnalate alla
rappresentanza della unità sanitaria locale, da parte del
responsabile sindacale locale, tre giorni prima dell'inizio della
data dello sciopero.
Scioperi di durata inferiore ad un giorno, promossi con carattere
di urgenza, saranno segnalati in tempo utile, fermo restando le
norme di salvaguardia previste dal precedente comma.
I medici veterinari dipendenti che non intendano partecipare allo
sciopero sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del
servizio veterinario della unità sanitaria locale almeno tre
giorni prima dello sciopero.
In conseguenza della partecipazione dello sciopero verranno
effettuate ritenute sui compensi mensili proporzionalmente al
numero delle ore di assenza dal servizio.
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero
Testo formato da complessivi articoli: 0000
Confederazione sindacale CISNAL e relativa organizzazione
sindacale (CISNAL - Sanità).
Premessa
La federazione CISNAL - sanità con il presente atto si propone
l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e delle articolazioni
dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarietà tra le
diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di
strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo.
Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui
il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con
l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di
sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e
corrispondente reciprocità di impegni e di atteggiamenti
comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni
possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su
tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei
rapporti.
Oggetto
Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale
per ciascun lavoratore, nel settore della sanità, si esercita
attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della
dignità e dei valori della persona umana in attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 11, commi quinto e sesto della
legge n. 93/83 e nel protocollo d'intesa del 25 Luglio 1986.
La organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il diritto di
sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti
costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice
non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori
fondamentali delle libertà civile e sindacali, della democrazia e
della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano
la generalità del mondo del lavoro.
Titolarità
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di
esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per
quelli nazionali; regionali di categoria per quelli regionali;
territoriali di categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la
titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza
delle strutture aziendali e territoriali.
La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le
strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).
Per le strutture prive di articolazione territoriale, la
proclamazione dello sciopero sarà stabilita dalla rispettiva
struttura nazionale (di comparto).
Proclamazione - modalità - pubblicità
Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere
dichiarate con quindici giorni di preavviso.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la
data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si
attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel
capo vi del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da
quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso la
attivazione di tali procedure non incide sui termini di preavviso
dell'azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi
tra il 23 Dicembre ed il 7 Gennaio nonchè il 10 ed il 20 agosto e
nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le
consultazioni elettorali e referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di
particolare gravità o di calamità naturali. il primo sciopero per
qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle
strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di
un'intera giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non
supereranno le 48 ore consecutive.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun
turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole
unità operative, funzionalmente non autonome ovvero singoli
profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di
sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo
sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni
dello stesso, nonchè le informazioni relative alle modalità con le
quali si caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque
essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.
Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la
programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi
necessari a garantire prestazioni essenziali quali:
Accettazione d'urgenza;
Pronto soccorso medico e chirurgico nonchè servizi specialistici e
diagnostici necessari a garantire le urgenze;
Anestesie per le sole urgenze;
Medicina neonatale;
Rianimazione e terapie intensive;
Unità coronariche;
Emodialisi;
Servizio trasfusionali;
Psichiatria;
Servizio ambulanze;
Servizi ed impianti termo-elettrici.
Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze
sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali,
avranno cura di definire la individuazione dei livelli operativi e
di eventuali altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini
delle garanzie da tutelare.
I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e
dietetiche, salvo nel caso in cui sia possibile prevedere adeguata
sostituzione di servizio.
Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze
sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i
contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a
salvaguardare i livelli di assistenza nonchè l'erogazione delle
prestazioni garantite.
Vincoli e sanzioni
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti
i livelli, della organizzazione sindacale firmataria del presente
protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.
La CISNAL valuterà autonomamente le iniziative di sciopero, senza
peraltro precludersi la possibilità di iniziative concordate con
altre organizzazioni sindacali.