DPR n270 del 20 maggio 1987

Decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale,

per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale

dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.

G.U. 11.07.1987 n. 160

Testo formato da complessivi articoli: 0124

Il presente testo entra in vigore secondo quanto dispone l'art.:

0124

Fonte complessa cosi composta:

Allegato a (a)

Allegato b (b)

Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero personale

medico (c)

Allegato c (d)

Allegato d (e)

Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero personale

medico veterinario (f)

Allegato e (g)

Il Presidente della Repubblica

Visto l' art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 Marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983,

n. 348;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 Aprile

1987 (registrato alla Corte dei Conti il 22 Aprile 1987, atti di

Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio

Paladin, Ministro senza Portafoglio, è stato conferito l'incarico

per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n.

68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di

contrattazione collettiva di cui all' art. 5 della legge- quadro

sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986,

n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dallo

accordo intercompartimentale, di cui all' art. 12 della legge -

quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93, relativo al

triennio 1985-1987;

Vista la legge 22 Dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato

(legge finanziaria 1987);

Visto il decreto-legge 29 Aprile 1987, n. 163;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 30 Aprile 1987, con la quale, respinte o ritenute

inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni

sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare

alla trattativa, è stata autorizzata, previa verifica delle

compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di

accordo per il triennio 1985- 1987 riguardante il comparto del

personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'

art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986,

n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo relativa all'area

negoziale per la professionalità medica di cui ai commi quinto e

ottavo del citato art. 6, raggiunta in data 8 Aprile 1987 fra la

delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato

art. 6 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL , UIL , CISNAL ,

CIDA , CISAL, CISAS, Confedir, Confsal, Usppi e le organizzazioni

sindacali di categoria ad esse aderenti e le organizzazioni

sindacali Aupi, Snabi, Sinafo, Confill/Sanità, Confail/Failel,

Consal/Snao, Casil/Sanità nonchè le organizzazioni sindacali

Cumi/Anfup, Anaao/Simp, Anpo, Fimed, Cimo, Aaroi, Anmdo, Aipac,

Sumi, Snvdel, Snami, Snr; accordo cui ha aderito, in data 14

Aprile 1987, la organizzazione sindacale Cildi (Confederazione

Italiana Lavoratori Democratici Indipendenti) non partecipante

alle trattative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella

riunione del 6 Maggio 1987, ai sensi dell' art. 6 della legge 29

Marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi

di accordo sottoscritto in data 5 Maggio 1987 dalle stesse

confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza

indicate, nonchè il recepimento e l'emanazione delle norme

risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il

triennio 1985- 1987 riguardante il comparto del personale

dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 6 del

decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68,

comprensivo dell'accordo relativo all'area negoziale per la

professionalità medica di cui ai commi quinto e ottavo del citato

art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986,

n. 68;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con i Ministri del

Tesoro, della Sanità, del Bilancio e della Programmazione

Economica, del Lavoro e della Previdenza Sociale;

Emana

Il seguente decreto:

Parte prima

Dall'art. 0001 all'art. 0073

Titolo primo

Disposizione generale accordi decentrati

Dall'art. 0001 all'art. 0004

Capo I

Dall'art. 0001 all'art. 0001

Art. 1.

Campo di applicazione e durata

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a

tutto il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti

individuati nell' art. 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68 , e si riferiscono al periodo 1

Gennaio 1985-31 Dicembre 1987.

2. Gli effetti giuridici decorrono dall'1 Gennaio 1985 e quelli

economici dall'1 Gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 Giugno

1988.

Capo II

Dall'art. 0002 all'art. 0004

Art. 2.

Materie di contrattazione decentrata

1. Nell'ambito della disciplina di cui all' art. 14 della legge 29

Marzo 1983, n. 93 , del decreto del Presidente della Repubblica 1

Febbraio 1986, n. 13 , e di quella del presente decreto, formano

oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità

generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie:

L'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua

programmazione ai fini del miglioramento dei servizi

assistenziali;

L'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base

degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonchè i

piani di assunzione di personale;

L'individuazione dei contingenti di posti di pianta organica per i

quali si renda possibile l'utilizzazione di rapporti di lavoro

part-time;

Le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;

Le condizioni ambientali, la qualità del lavoro e i carichi di

lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i

processi di mobilità compresi quelli derivanti da situazioni di

sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonchè

la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di

processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione

tecnologica dei servizi e degli uffici;

La struttura degli orari di lavoro (turni, articolazione,

reperibilità, permessi), nonchè le modalità di accertamento del

loro rispetto;

L'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le

esigenze di servizio richiedono di derogare al limite massimo

previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;

I piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro

verifica e le incentivazioni connesse;

L'aggiornamento professionale, la qualificazione e la

riqualificazione del personale;

Le "pari opportunità";

I programmi di informatizzazione delle procedure e della

destinazione delle risorse nonchè del loro utilizzo;

La predisposizione di norme atte a regolamentare le attività

culturali e ricreative;

Le altre materie appositamente demandate alla contrattazione

decentrata dal presente decreto.

2. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell' art. 14 della legge 29

Marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti

degli enti di cui all' art. 1 .

Art. 3.

Livelli di contrattazione

1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione

decentrata:

a) - regionale, che riguarda:

L'attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante

organiche nonchè i criteri per la formazione dei piani di

assunzione di personale;

La formazione dei programmi di occupazione;

La verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilità compresa

quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e

sottodimensionamento degli organici;

La predisposizione dei programmi di aggiornamento, qualificazione

e riqualificazione professionale del personale;

La predisposizione dei programmi di informatizzazione delle

procedure e della destinazione delle risorse, nonchè del loro

utilizzo;

I piani e i programmi volti ad incrementare la produttività, loro

verifica ed incentivazioni connesse;

La definizione di criteri attinenti le modalità di riparto degli

incentivi alla produttività;

La predisposizione di norme atte a regolamentare le attività

culturali e ricreative;

Le pari opportunità;

Le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel

presente decreto;

b) - locale, alla quale competono tutti gli aspetti

dell'organizzazione del lavoro e, in particolare:

La proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di

pianta organica necessari e degli esuberi - anche in dipendenza di

processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione

tecnologica ed, infine, dei posti già esistenti da trasformare, in

adeguamento alle reali esigenze di servizio, sulla base degli

standards stabiliti a livello nazionale e regionale;

La individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei

diversi tipi di rapporto di lavoro (part-time ecc.) nonchè le

modalità di accertamento del suo rispetto sulla base di quanto

stabilito dal presente decreto;

I carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di

lavoro;

L'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le

esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo

previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;

L'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità

operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilità,

per la programmazione e l'articolazione della stessa e per la

individuazione delle figure professionali necessarie;

La verifica dell'applicazione dei criteri attinenti la modalità di

riparto degli incentivi alla produttività;

Le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;

La verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di

prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel

presente decreto.

2. Gli accordi decentrati debbono essere attivati entro due mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli accordi di cui sopra non possono comportare oneri

aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto.

Art. 4.

Composizione delle delegazioni

1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante

è costituita:

a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:

Della Regione;

Dell'associazione nazionale comuni italiani per i comuni e i loro

consorzi;

Dell'unione nazionale comunità montane per le comunità montane;

Degli altri enti di cui all' art. 1 per quanto di rispettiva

competenza;

b) per le organizzazioni sindacali, una delegazione composta da

rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria

dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato

codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di

sciopero e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su

base nazionale.

2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente

della

regione o da un suo delegato.

3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la

delegazione trattante è costituita:

Dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo

delegato;

Da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici

destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato;

Da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e/o

aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra

indicata.

Titolo secondo

Rapporto di lavoro

Dall'art. 0005 all'art. 0014

Capo I

Dall'art. 0005 all'art. 0014

Art. 5.

Assunzione per chiamata diretta

1. L'assunzione in ruolo per chiamata diretta deve essere

effettuata con le modalità e procedure previste dall' art. 16

della legge 28 Febbraio 1987, n. 56 , per le figure del comparto

sanitario per le quali non è richiesto il titolo professionale in

base alle vigenti disposizioni.

(i commi secondo, terzo e quarto non sono stati ammessi al "visto"

della Corte dei Conti).

Art. 6.

(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte

dei Conti).

Art. 7.

(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte

dei Conti).

Art. 8.

(il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte

dei Conti).

Art. 9.

(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte

dei Conti).

Art. 10.

(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte

dei Conti).

Art. 11.

Progetti finalizzati

1. In attuazione di quanto previsto dall' art. 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13 , gli enti di

cui all' art. 1 , per esigenze di carattere specifico finalizzate

alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli

esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite

le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal

presente decreto, potranno predisporre appositi progetti

finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno la

precisa indicazione del personale occorrente distinto per

qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da

perseguire.

2. I settori di intervento sono individuati a titolo di

riferimento, nelle seguenti attività:

Prevenzione e cura delle tossico-dipendenze;

Prevenzione, cura e riabilitazione di handicaps fisici o di

portatori di disturbi psichici;

Prevenzione e cura di anziani non autosufficienti;

Prevenzione nei luoghi di lavoro.

3. I predetti progetti saranno finanziati ai sensi dell' art. 2,

comma sesto, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 .

4. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale

già in servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto

a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed

alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda legge

richiamata al comma terzo dell' art. 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13.

Art. 12.

Profili professionali

1. Presso la presidenza del Consiglio dei Ministri , dipartimento

della funzione pubblica, sarà istituita entro un mese dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, una commissione

paritetica per la individuazione e descrizione dei profili

professionali in relazione all'organizzazione del lavoro nelle

specifiche realtà dei diversi enti ed amministrazioni, di cui all'

art. 1, al fine del completamento dell'ordinamento previsto dal

presente decreto, della omogeneizzazione e della trasparenza delle

posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a

seguito delle innovazioni tecnologiche.

2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro

mesi dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni,

finalizzate anche all'attuazione del principio dell'ordinamento

per profili professionali, che saranno approvate con apposito

decreto del Presidente della Repubblica.

3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno

valore per il prossimo triennio contrattuale.

Art. 13.

Commissione paritetica

1. Presso la presidenza del Consiglio dei Ministri , dipartimento

della funzione pubblica, sarà istituita entro un mese dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, una commissione

paritetica con il compito di elaborare proposte:

Per l'individuazione e la descrizione del profilo professionale

della dirigenza;

Per la riorganizzazione dei servizi amministrativi delle unità

sanitarie locali, da effettuarsi da ciascuna regione, tenendo

conto della complessità dell'organizzazione, della quantità delle

risorse umane, strumentali e finanziarie, della misura ed

importanza istituzionale, economica e sociale dei servizi erogati;

Per la regolamentazione e per la disciplina delle attribuzioni

dell'ufficio di direzione in attuazione dell' art. 8 del decreto

del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761;

Per la regolamentazione del rogito in forma pubblica

amministrativa dei contratti di fornitura di beni e servizi e per

la relativa riscossione e ripartizione dei relativi proventi.

2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro sei mesi

dalla sua istituzione.

Art. 14.

Normativa concorsuale

1. Saranno adottati i necessari provvedimenti tendenti ad

introdurre la riserva dei posti nei concorsi pubblici banditi

dagli enti a favore dei

dipendenti stessi.

Titolo terzo

Organizzazione del lavoro

Dall'art. 0015 all'art. 0024

Capo I

Dall'art. 0015 all'art. 0018

Art. 15.

Turni di servizio ed organizzazione del lavoro

1. L'organizzazione del lavoro deve rispondere alle esigenze della

utenza del Servizio Sanitario Nazionale. Deve tendere, pertanto,

ad accrescere la qualità e la produttività dei servizi ed

all'utilizzazione completa delle strutture.

2. In linea con tale indirizzo in sede di contrattazione

decentrata saranno previste modalità di articolazione dell'orario

di lavoro che dovranno rispondere ai seguenti criteri:

a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che

rendano concreta una gestione mirata dell'organizzazione dei

servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro;

b) orario continuato, laddove le esigenze richiedano la presenza

nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;

c) orario articolato al di fuori delle previsioni di cui alla

lettera b) per consentire una migliore utilizzazione del

personale;

d) ricorso al lavoro straordinario nei casi assolutamente

eccezionali in base ai carichi di lavoro e, comunque, per periodi

predeterminati nel limite del monte ore di cui all' art. 17.

3. La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro

dovranno comunque garantire l'erogazione dei servizi nelle ore

pomeridiane e sino alle ore 18, fatta salva la possibilità di

anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni servizi,

presidi, uffici etc. da individuare in sede di contrattazione

decentrata, sulla base di riscontri obiettivi delle effettive

esigenze degli utenti.

4. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività

nell'ambito del complesso dei presidi, servizi, uffici dell'ente,

nel rispetto dei diritti e dei doveri propri di ciascuna posizione

funzionale e profilo professionale.

5. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il

ruolo interdisciplinare delle equipes e la responsabilità di ogni

operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

6. L'articolazione degli orari ed i turni di servizio saranno

definiti dall'ufficio di direzione della unità sanitaria locale o

dall'organo corrispondente negli altri enti di cui all' art. 1,

d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, su proposta

del responsabile del servizio o del presidio multizonale.

Art. 16.

Orario di lavoro

1. In esecuzione dell'accordo intercompartimentale recepito con

decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13,

la riduzione dello orario di lavoro avverrà con le seguenti

cadenze temporali: da ore 38 ad ore 37 settimanali con decorrenza

dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in

vigore del presente decreto; da ore 37 ad ore 36 settimanali con

decorrenza 31 Dicembre 1987.

2. La riduzione delle ore comporta la revisione

dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla base

dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale.

3. L'orario di lavoro settimanale è articolato su sei o cinque

giornate.

4. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per

tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi obiettivi di

controllo.

5. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in più

sedi appartenenti allo stesso o ad altro ente, il tempo normale di

percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di

servizio con le coperture assicurative previste dalla legge.

Art. 17.

Lavoro straordinario

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore

ordinario di programmazione del lavoro.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, pertanto,

carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di

servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.

3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo

individuale di 80 ore annue.

4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di

servizio, d'intesa con le organizzazioni sindacali, possono

autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e

definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attività in

deroga al limite di cui al precedente comma fino ad un massimo di

150 ore annue.

5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e

compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con

riposi sostitutivi.

6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma terzo le ore di

straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per

pronta disponibilità, comando per esigenze di servizio,

partecipazione e riunioni di organi collegiali e commissioni di

concorso.

7. La partecipazione a commissioni di concorso del Servizio

Sanitario Nazionale deve essere retribuita, se effettuata al di

fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario,

con le modalità di cui al comma precedente, nella sola ipotesi in

cui leggi regionali non prevedano specifici compensi.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura

oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata

maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata

convenzionalmente, dividendo per 175 i seguenti elementi

retributivi:

Stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;

Indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di

Dicembre dell'anno precedente;

Rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

9. La maggiorazione di cui al comma ottavo è pari al 15% per

lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario

prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22

alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in

orario notturno festivo.

10. Dal 31 Dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel sesto comma

è ridotto a 156.

Art. 18.

Servizio di pronta disponibilità

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla

immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso

di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla

chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.

2. Il comitato di gestione della unità sanitaria locale e l'organo

corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a

definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni

sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto,

un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione

alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per

l'organizzazione dei servizi e dei presidi.

3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente

i dipendenti in servizio presso unità operative con attività

continua e, solo sulla base del piano di cui al comma precedente

il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze

funzionali.

4. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando

di norma personale della stessa unità operativa.

5. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo

spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario

settimanale.

6. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai

periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e dà diritto ad

una indennità nella misura di l. 33.600 per ogni 12 ore.

7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le

giornate festive.

8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la

predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata

stessa, maggiorata del 10%.

9. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere

comunque durata inferiore alle quattro ore.

10. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come

lavoro straordinario o compensata con recupero orario.

11. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente

più di 6 pronte disponibilità nel mese.

12. E' vietata la pronta disponibilità alle seguenti figure

professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attività nei

comparti operatori e nelle strutture di emergenza:

a) tutte le figure del ruolo amministrativo;

b) tutte le figure professionali del ruolo professionale ad

eccezione dell'ingegnere;

c) ruolo tecnico:

Agente tecnico;

Ausiliario socio-sanitario;

Ausiliario socio-sanitario specializzato;

Assistente sociale;

Analista centro elaborazione dati, statistici, sociologi;

d) ruolo sanitario:

Capo sala;

Terapista della riabilitazione;

Psicologi.

13. Alle seguenti figure professionali è consentita la pronta

disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della

struttura:

Farmacisti;

Operatori tecnici;

Operatori tecnici coordinatori;

Infermieri generici;

Dirigenti di servizi infermieristici.

14. alle altre figure professionali è consentita la pronta

disponibilità in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed

alla connessa organizzazione del lavoro.

15. dal 31 Dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni di

pronta disponibilità debbono diminuire complessivamente del 15% in

ragione d'anno rispetto a quelli effettuati nell'anno 1986.

16. gli aumenti rispetto alle precedenti misure decorrono dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo II

Dall'art. 0019 all'art. 0024

Art. 19.

Mobilità

1. La mobilità del personale, quale fattore indispensabile

dell'organizzazione del lavoro e presupposto della funzionalità di

gestione dei servizi, favorisce l'esplicazione della

professionalità nell'ambito delle diverse strutture, concorrendo

alla formazione permanente e polivalente degli operatori.

2. Vengono, pertanto, individuate, ai sensi dell'art. 3, primo

comma, punto 9), della legge-quadro sul pubblico impiego 29 Marzo

1983, n. 93, e dall' art. 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, le seguenti forme di mobilità:

a) la mobilità nell'ambito dell'ente;

b) la mobilità tra enti della stessa regione;

c) la mobilità tra enti di regioni diverse;

d) la mobilità tra enti di diverso comparto.

3. La mobilità del personale è disposta esclusivamente nell'ambito

delle funzioni proprie della posizione funzionale, profilo

professionale e, ove previsto della disciplina di appartenenza

dell'interessato.

Art. 20.

Mobilità nell'ambito dell'ente

1. L'istituto della mobilità, all'interno dell'ente, concerne

l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in

presidio o servizio ubicato in località diversa da quella della

sede di assegnazione.

2. Rientra nel potere organizzatorio dell'ente e non è, pertanto,

soggetta alle procedure di cui alle successive lettere a) e b)

l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi,

uffici etc., situati a non oltre 10 km dalla località sede di

assegnazione.

3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e

ordinaria e viene attuata secondo le procedure di cui alle

successive lettere a) e b).

a) mobilità d'urgenza:

1) Nei casi in cui, nell'ambito dell'ente sia necessario

soddisfare le esigenze funzionali dei servizi, a seguito di eventi

contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei

dipendenti in servizio, presidio e ufficio diverso da quello di

assegnazione è effettuata limitatamente al perdurare delle

situazioni predette;

2) Tale utilizzazione è disposta, con atto motivato, dall'ufficio

di direzione della unità sanitaria locale o dall'organo

corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e non può

superare il limite massimo di un mese nell'anno solare;

3) La mobilità di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il

personale di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo

professionale e disciplina ove prevista, ferma restando la

necessità di assicurare, in via prioritaria, la funzionalità

dell'unità operativa di provenienza;

4) Al personale interessato spetta l'indennità di missione

prevista dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta.

b) mobilità ordinaria nell'ambito dell'ente:

1) Gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti

secondo le vigenti disposizioni, a domanda degli interessati,

possono disporre misure di mobilità ordinaria interna e nel

rispetto dei seguenti criteri:

Adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti

da ricoprire mediante mobilità del personale;

Compilazione di graduatorie per le richieste di trasferimento

sulla base dei titoli posseduti, dell'anzianità di servizio, della

situazione familiare e della residenza anagrafica;

2) Le graduatorie sono formate da apposite commissioni paritetiche

nominate dal comitato di gestione della unità sanitaria locale, o

dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti,

previa intesa a livello regionale o locale con le organizzazioni

sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto;

3) I titoli posseduti sono valutati in conformità dei criteri

stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione;

4) La determinazione dei punteggi per la formazione delle

graduatorie va

effettuata tenendo presente che si possono attribuire:

Per l'anzianità di servizio massimo punti 15;

Per la situazione personale e familiare, anche in relazione a

documentate situazioni di particolare rilevanza sociale, massimo

punti 15; per la residenza anagrafica massimo punti 15;

Per i titoli posseduti massimo punti 15;

Per un totale complessivo di massimo 60 punti.

4. Gli enti, per motivate esigenze di servizio, possono disporre

misure di mobilità interna del personale, d'ufficio, sulla base di

criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.

5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle

posizioni funzionali apicali la mobilità ordinaria può essere

effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.

6. La mobilità di cui al comma precedente, ferma restando la

necessità di una adeguata e tempestiva informazione sulla

disponibilità dei posti vacanti delle predette posizioni

funzionali apicali, si attua, in caso di pluralità di domande,

mediante la formazione di graduatorie compilate a cura

dell'ufficio di direzione della unità sanitaria locale, o di

organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, in base ai

criteri di cui al punto 4) della lettera b) del presente articolo.

7. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda o

d'ufficio, sono disposti dal comitato di gestione della unità

sanitaria locale od organo corrispondente secondo i rispettivi

ordinamenti.

Art. 21.

Mobilità tra enti in ambito regionale

1. La mobilità del personale tra enti in ambito regionale

comprende le seguenti fattispecie:

1) Mobilità tra unità sanitarie locali a domanda o a seguito di

soppressione del posto;

2) Mobilità tra enti del comparto.

I) trasferimento ad altra unità sanitaria locale:

a) a domanda:

La mobilità del personale a domanda tra unità sanitarie locali

della stessa regione è disposta per la copertura dei posti vacanti

nelle unità sanitarie locali, individuati in sede regionale, su

indicazione delle unità sanitarie locali medesime. alla data di

scadenza della disciplina transitoria di cui all' art. 10 della

legge 20 Maggio 1985, n. 207, la mobilità citata avviene sulla

base dei seguenti criteri:

Pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione dei posti

vacanti nella unità sanitaria locale, da coprirsi mediante

trasferimento, con l'indicazione delle procedure da seguire per la

presentazione delle relative domande;

Provvedimento di nulla osta al trasferimento da parte del comitato

di gestione della unità sanitaria locale di appartenenza del

dipendente;

L'accoglimento del trasferimento è disposto dal comitato di

gestione della unità sanitaria locale di destinazione, sentito

l'ufficio di direzione;

In caso di pluralità di domande, il trasferimento è disposto dalla

unità sanitaria locale di destinazione:

Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni

funzionali apicali e sub apicali, secondo apposita graduatoria

formata dall'ufficio di direzione sulla base dei titoli posseduti

dai candidati, da valutarsi in conformità dei criteri previsti dal

decreto ministeriale 30 Gennaio 1982, e successive modificazioni,

tenendo conto, per quanto attiene al punteggio relativo al

curriculum, di documentate situazioni familiari (ricongiunzione al

nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi) e

sociali;

Nei confronti del restante personale, secondo l'anzianità di

servizio di ruolo nella posizione funzionale di appartenenza, da

valutarsi in conformità dei criteri previsti dal decreto

ministeriale 30 Gennaio 1982, e successive modificazioni,

maggiorata fino ad un massimo di 10 punti, per documentate

situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero

dei familiari, distanza tra le sedi etc.) e sociali;

Il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla

regione per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi

regionali.

b) assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto;

In applicazione dell'ultimo comma dell' art. 29 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, il

dipendente ha diritto, in caso di soppressione del posto -

conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di

piano in materia di organizzazione dei servizi delle unità

sanitarie locali - al conferimento di altro posto, di

corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina ove

prevista, vacante presso l'unità sanitaria locale di appartenenza;

L'unità sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova

assegnazione con priorità sulla mobilità ordinaria interna di cui

all' art. 20 e di quella disciplinata sub a) del presente

articolo;

Qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unità

sanitaria locale di appartenenza, la regione provvederà

all'individuazione del posto vacante di altra unità sanitaria

locale;

Non potranno essere considerati disponibili a tal fine posti per i

quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame

già iniziate. qualora per i posti individuati siano, invece, in

corso i processi di mobilità di cui alla precedente lettera a), il

dipendente il cui posto è stato soppresso, sarà ammesso a

concorrere al trasferimento con gli altri candidati;

In assenza di posti di corrispondente profilo e posizione

funzionale nell'ambito della regione ovvero di mancata

assegnazione ai sensi dei commi precedenti, il dipendente rimane

in soprannumero nella unità sanitaria locale di appartenenza fino

al verificarsi della vacanza;

Alla assegnazione ad altra unità sanitaria locale della stessa

regione provvede la giunta regionale;

Al personale assegnato con le procedure di cui alla lettera b) del

presente articolo competono oltre i benefici previsti in materia

per gli impiegati civili dello stato anche una indennità di

incentivazione alla mobilità pari a due mensilità dello stipendio

in godimento alla data di assegnazione.

II) mobilità tra enti del comparto:

e' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti

destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata

del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e

contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie

dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione

dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di

corrispondente qualifica e livello professionale.

Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi

il personale delle unità sanitarie locali, è, altresì, necessario

il nulla osta della regione interessata.

Art. 22.

Mobilità tra enti in ambito interregionale

1. La mobilità tra enti in ambito interregionale comprende le

seguenti fattispecie:

1) Mobilità tra unità sanitarie locali;

2) Mobilità tra enti del comparto.

I) Mobilità tra unità sanitarie locali:

La mobilità tra unità sanitarie locali di diversa regione, che

avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato, alla

data di scadenza della disciplina transitoria di cui all' art. 10

della legge 20 Maggio 1985, n. 207, è così disciplinata:

1) Qualora, esperiti in via prioritaria i trasferimenti e i

comandi in ambito regionale, risultino ancora vacanti dei posti,

le regioni individuano e rendono noti tramite pubblicazione nella

gazzetta ufficiale della repubblica e nel bollettino ufficiale

delle regioni i posti disponibili e le rispettive sedi per i

trasferimenti interregionali, fissando il termine entro cui gli

interessati debbono presentare domanda. detta domanda dovrà essere

inviata anche alla unità sanitaria locale e alla regione di

appartenenza;

2) la unità sanitaria locale e la regione di appartenenza devono

esprimere il nulla osta al trasferimento. Analogamente deve

procedere la unità sanitaria locale di destinazione.

Sulla accoglibilità della domanda, corredata dei nulla osta di cui

al punto

2) provvede la regione in cui è richiesta l'assegnazione.

In caso di più domande, il trasferimento è disposto dalla regione

di cui al comma precedente, a favore:

Di coloro che risultino in possesso dei maggiori titoli da

valutarsi in conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi

concorsi di assunzione, per quanto attiene al personale

appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il

diploma di laurea;

Di coloro che siano in possesso di maggiore anzianità effettiva di

servizio nella posizione funzionale di appartenenza per il

restante personale. nel caso di pari anzianità vengono valutati,

nell'ordine: la ricongiunzione al nucleo familiare, il numero dei

familiari che compongono il nucleo stesso; la maggiore distanza

tra la sede di appartenenza e quella per la quale si chiede il

trasferimento e l'anzianità complessiva di servizio.

Per coloro che risultino utilmente collocati nella graduatoria, la

Regione di destinazione richiede a quella di provenienza

l'adozione del provvedimento di trasferimento e la conseguente

cancellazione dei ruoli di cui all' art. 7 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, disponendo

contestualmente a sua volta l'iscrizione nei propri ruoli e

l'assegnazione degli interessati alle unità sanitarie locali

presso cui sono disponibili i posti.

II) mobilità tra enti del comparto:

e' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti

destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata

del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e

contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie

dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione

dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di

corrispondente qualifica e livello professionale.

Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi

il personale delle unità sanitarie locali è, altresì, necessario

il nulla osta della regione interessata.

Art. 23.

Mobilità intercompartimentale

1. Ai sensi dello art. 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilità di cui ai

precedenti articoli, è consentito il trasferimento di personale

tra gli enti destinatari del presente decreto e gli enti del

comparto enti locali, a domanda motivata e documentata del

dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e

contrattazione con le organizzazioni sindacali, firmatarie

dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione

dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e

profilo professionale nell'ente di destinazione e purchè il

richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto

oggetto del trasferimento.

2. per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere

attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli

enti del comparto sanità e quelli del comparto enti locali, con le

stesse modalità di cui al comma primo.

3. l'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera

funzionalmente.

4. in tali casi il comando, fatti salvi quelli previsti da norme o

regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai

12 mesi, eventualmente rinnovabili.

5. il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è

esente dall'obbligo del periodo di prova, purchè superata presso

l'ente di provenienza.

Art. 24.

Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

1. nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo

in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli,

secondo la procedura di cui all' art. 56 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, l'ente non

potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute

prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con

le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al

servizio attivo in mansioni equivalenti a quelle proprie della

posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e,

ove prevista, della disciplina o, a domanda, in posizione

funzionale inferiore, anche di diverso profilo professionale.

2. dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la

dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun

riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo

quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per

causa di servizio.

3. a tali fini il dipendente può essere applicato alle nuove

funzioni anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale

congelamento del posto lasciato disponibile fino al riassorbimento

del posto soprannumerario.

4. la procedura di cui al comma primo può essere attivata

dall'ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto

temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie

attribuzioni.

5. in tal caso l'utilizzazione del dipendente dovrà essere

disposta esclusivamente per lo svolgimento di funzioni equivalenti

a quelle della posizione funzionale e profilo professionale di

appartenenza e, ove previsto, della disciplina, per il periodo

giudicato necessario dall'organo competente a norma dell'art. 56

del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n.

761, al recupero della piena efficienza fisica.

6. il posto del dipendente temporaneamente inidoneo non può essere

considerato disponibile ai fini dell' art. 9 legge 20 Maggio 1985,

n. 207.

Titolo quarto

Doveri - responsabilità - diritti

Dall'art. 0025 all'art. 0041

Capo I

Dall'art. 0025 all'art. 0026

Art. 25.

Diritto allo studio

1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore

annue individuali.

2. tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra,

sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in

servizio e, comunque di almeno una unità, per la frequenza

necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione

in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente

riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno

disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.

3. sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina

intercompartimentale per il personale delle unità sanitarie locali

si applica la normativa dello accordo di lavoro del personale

ospedaliero del 17 Febbraio 1979 richiamata dal punto 5.8

dell'Anul del 24 Giugno 1980 - così come modificata dal secondo

comma del presente articolo, ferma restando per gli altri enti

destinatari del presente decreto, la normativa vigente in materia

presso gli stessi.

Art. 26.

Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e

ricerca finalizzata

1. L'aggiornamento professionale è obbligatorio e facoltativo e

riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'

art. 1 .

2. Il relativo finanziamento è previsto nel fondo sanitario

nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata.

3. L'aggiornamento obbligatorio è svolto in orario di lavoro e

comprende: a) la partecipazione obbligatoria a corsi di

aggiornamento organizzati dal Servizio Sanitario Nazionale;

b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e

altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi

nei programmi regionali;

c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale

bibliografico messo a disposizione dal Servizio Sanitario

Nazionale;

d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;

e) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi

definiti in sede di contrattazione decentrata.

4. I programmi regionali e di singolo ente che dovranno prevedere

fondi destinati alle attività di cui al comma terzo, e gli indici

di utilizzazione adeguati ai profili professionali, sono

determinati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali

firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

5. a tali fini, presso ogni regione e singolo ente, verrà

istituita apposita commissione paritetica composta da membri

nominati dal comitato di gestione, od organo corrispondente

secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle

organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel

presente decreto.

6. nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o

all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano

l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e

l'economia del personale nelle linee di indirizzo del piano

sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei

servizi.

7. l'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative,

selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra

regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il

concorso del Servizio Sanitario Nazionale è in tal caso

strettamente subordinato all'effettiva connessione delle

iniziative di cui sopra con l'attività di servizio e non può mai

assumere la forma di indennità o di assegno di studio.

8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra

l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide

un comitato tecnico scientifico composto da membri designati dagli

enti, scelti fra il personale dipendente, e da membri designati

dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito

dal presente decreto.

10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i

rispettivi ordinamenti, di norma approva le decisioni del comitato

tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è tenuto a fornire una

opportuna motivazione.

11. La partecipazione all'attività didattica del personale si

realizza nelle seguenti aree di applicazione:

a) Corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini

speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con

l'università, ai sensi dell' art. 39 della legge 23 Dicembre 1978,

n. 833;

b) Aggiornamento professionale obbligatorio del personale,

organizzato dal Servizio Sanitario Nazionale;

c) Formazione di base e riqualificazione del personale.

12. Le attività sub b) e c) sono riservate in linea di principio

al personale del Servizio Sanitario Nazionale, con l'eventuale

integrazione di docenti esterni.

13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica,

deve essere privilegiata la competenza specifica.

14. All'avviso per la selezione del personale i cui sopra deve

essere data la più ampia pubblicità.

15. L'attività didattica, se svolta fuori orario di servizio, è

remunerata in via forfettaria con un compenso orario di l. 30.000

lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni

e della correzione degli elaborati. Se l'attività in questione è

svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta

nella misura del 50% per l'impegno nella preparazione delle

lezioni e correzione degli elaborati in quanto effettuato fuori

dell'orario di servizio.

Capo II

Dall'art. 0027 all'art. 0027

Art. 27.

Prestazioni di consulenza

1. L'attività di consulenza è consentita al personale

esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti i fini

istituzionali dell'ente ed in relazione al profilo professionale e

ruolo di appartenenza ed, ove prevista, della disciplina, nei

seguenti casi:

a) in altri servizi dell'ente di appartenenza:

Le attività di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono,

per il personale interessato, compito di istituto da prestarsi

quindi nell'ambito del normale orario di servizio. al personale

stesso competono, se ed in quanto dovuti, a norma del vigente

contesto normativo, l'indennità di missione e il compenso per

lavoro straordinario;

Il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalità del

presente decreto, può essere ammesso, presso le strutture in cui

presta attività di consulenza, alla partecipazione degli istituti

della incentivazione della produttività.

b) in servizio di altro ente del comparto:

La attività di consulenza prestata in strutture e servizi di altro

ente del comparto è consentita in un quadro normativo, definito

con apposita convenzione fra gli enti interessati, che disciplini:

I limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di

raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con

l'articolazione dell'orario di servizio;

Le modalità di compenso, ove l'attività di consulenza abbia luogo

fuori dal debito orario di lavoro;

I limiti orari minimali e massimali per l'attività di consulenza,

nonchè gli importi dei relativi compensi definiti a livello

regionale, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie

dell'accordo recepito nel presente decreto, rappresentative delle

categorie interessate;

Il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che

provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale

prestatore della consulenza.

c) consulenza a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati:

L'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni

pubbliche non sanitarie o di privati è consentita al personale

interessato, per limitati periodi di tempo, quando non sia in

contrasto con le finalità ed i compiti del Servizio Sanitario

Nazionale, in un quadro normativo definito con apposita

convenzione tra dette istituzioni o privati e l'ente da cui

dipende il personale, che disciplini:

La durata della convenzione;

I limiti di orario dell'impegno compatibili con l'articolazione

dell'orario di servizio;

L'entità del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso

al personale, ove l'attività sia svolta fuori del debito orario di

lavoro;

Motivazioni e fini della consulenza onde consentire valutazioni di

merito sulla natura della stessa e la sua compatibilità con i

compiti del Servizio Sanitario Nazionale e con le norme che

disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente;

Il relativo compenso dovrà comunque affluire alla amministrazione

di appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente

avente diritto entro 15 giorni dallo introito;

Le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque

configurare un rapporto di lavoro subordinato.

Capo III

Dall'art. 0028 all'art. 0031

Art. 28.

Documentazione dello stato di infermità

1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di

prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche

telefonica nella stessa giornata alla propria amministrazione e

trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di

assenza.

Art. 29.

Visite mediche di controllo

1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per

malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali

alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al

fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la

certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di

appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

Art. 30.

Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro

1. La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a

particolari e diversificati rischi inerenti le specifiche attività

lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi

preventivi a tutela della salute degli operatori stessi.

2. Le amministrazioni devono pertanto provvedere, oltre

all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere

le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di

tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrità

fisica e psichica dei lavoratori dipendenti con particolare

attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare

rischi per la salute riproduttiva.

3. Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito

dal presente decreto hanno potere di contrattazione sui problemi

degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche

dell'operatore sanitario e di controllare l'applicazione di ogni

norma utile in tal senso.

4. A tal fine gli organi di amministrazione e le organizzazioni

sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto,

individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il

registro dei dati biostatistici, affidandone la rilevazione e la

registrazione alla direzione sanitaria, in funzione di medicina

preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi

sanitari o al servizio di igiene e prevenzione; detta attività

verrà svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina

preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle

unità sanitaria locale.

5. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di

rischio individuale, la cui formulazione verrà definita d'intesa

con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito

dal presente decreto nel quadro della normativa vigente. le spese

derivanti sono a carico del fondo sanitario.

6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici, nel

richiamarsi per analogia al decreto del Presidente della

Repubblica 19 Marzo 1956, n. 303 , gli enti debbono provvedere

alla istallazione ed attivazione di opportuni impianti di

decontaminazione delle camere operatorie nonchè alla esecuzione di

visite e controlli trimestrali, alla adeguata protezione delle

lavoratrici gestanti e degli epato-pazienti.

7. Analoghi controlli dovranno essere disposti nei confronti dei

dipendenti addetti all'uso continuato di video terminali, secondo

le disposizioni della normativa della comunità economica europea.

8. Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi

precedenti, a livello di contrattazione decentrata, dovranno

essere previste modalità per la elaborazione delle mappe di

rischio sulle quali attuare la priorità degli interventi.

Art. 31.

Permessi, ritardi e recuperi

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze

personali ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore

alla metà dell'orario giornaliero. eventuali impreviste

protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel

monte ore complessivo.

2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36

ore nel corso dell'anno. Entro il mese successivo a quello della

fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore

non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di

servizio.

3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato

possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a

trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al

dipendente per il numero di ore non recuperate.

4. Lo stesso criterio dovrà essere applicato per i ritardi

sull'orario di inizio del servizio. Le ore recuperate a tale

titolo non possono comportare decurtazioni della retribuzione

base. le ore recuperate in dipendenza del regime di orario

flessibile e dei permessi non possono comportare decurtazioni

della retribuzione dovuta a qualunque titolo.

5. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da

essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di

ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

Capo IV

Dall'art. 0032 all'art. 0035

Art. 32.

Indumenti di lavoro

1. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di

indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature

appropriate, in relazione al tipo delle prestazioni, verranno

forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese

dell'amministrazione.

2. Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono, inoltre,

essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali

rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in

materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di

lavoro.

Art. 33.

Mensa

1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di

effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare

articolazione dell'orario.

2. Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio

di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con

modalità sostitutive.

3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è

comunque monetizzabile.

4. Il dipendente è tenuto a corrispondere il costo del pasto,

fissato nella misura di l. 1500 per la durata del presente

decreto.

5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere

rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve

essere superiore a 30 minuti.

Art. 34.

Attività sociali, culturali, ricreative

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse

nelle unità sanitarie locali, sono gestite da organismi legalmente

costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza

all'art. 11 dello statuto dei lavoratori.

2. La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi erogati dai

suddetti

organismi deve avvenire attraverso rendicontazione, da parte

dell'ente, da trasmettere all'esame del collegio dei revisori

dell'unità sanitaria locale o ad organismo corrispondente secondo

i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell' art. 17 della legge 22

Dicembre 1984, n. 887.

3. Per l'attuazione della suddetta attività, ogni anno le

amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali,

iscriveranno a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede

regionale in misura comunque non superiore a l. 5.000 per

dipendente, fatte salve le situazioni esistenti di miglior favore.

Art. 35.

(il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte

dei Conti).

Capo V

Dall'art. 0036 all'art. 0040

Art. 36.

Diritti sindacali

1. In attesa della definizione intercompartimentale della

disciplina unitaria delle relazioni sindacali secondo quanto

disposto nell'art. 1, comma quarto, dell'accordo

intercompartimentale recepito con decreto del Presidente della

Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, restano congelate le

aspettative sindacali nonchè i permessi concessi e disciplinati

dalle disposizioni di cui all' art.51 del decreto del Presidente

della Repubblica 27 Marzo 1969, n. 130, conferiti con

provvedimenti divenuti esecutivi a norma della legislazione

vigente.

2. I permessi sindacali continuano ad essere disciplinati dalle

disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 130/1969 citato.

3. Per il personale dipendente dagli altri enti del comparto

continua ad applicarsi la disciplina in atto presso gli enti

stessi.

Art. 37.

Assemblea del personale

1. I dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto di

riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attività o

in altra sede durante l'orario di lavoro nel limite massimo di 12

ore annue non trasferibili nè convertibili.

2. Per le ore di partecipazione alle assemblee di cui al comma

primo, verrà corrisposta la normale retribuzione.

3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee da parte

delle rappresentanze sindacali sono comunicati all'amministrazione

con preavviso scritto di almeno 24 ore.

4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei

responsabili delle singole unità operative e comunicata al

servizio del personale. Le eventuali eccedenze rispetto al limite

di cui al primo comma seguono la disciplina dettata in materia di

permessi e ritardi di cui all' art. 31 .

5. Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento

delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono

stabilite dall'amminisitrazione di intesa con le organizzazioni

sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

Art. 38.

Diritto all'informazione

1. L'informazione si attua, ai sensi dell' art. 18 del decreto del

Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, in modo

costante e tempestiva con le organizzazioni sindacali a livello

confederale e di categoria. 2. gli enti destinatari del presente

decreto garantiscono una costante e preventiva informazione sugli

atti e sui provvedimenti che riguardano:

a) la programmazione. viene riconosciuto alle organizzazioni

sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto il

diritto di informazione in fase di predisposizione degli atti che

le parti pubbliche intendono assumere in ordine alla

programmazione del settore sanitario per quanto riguarda la

funzionalità dei servizi;

b) la contrattazione. per un sempre più responsabile e qualificato

ruolo di tutte le componenti contrattuali, le parti si impegnano

alla più ampia diffusione di dati e di conoscenze che consentano

l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e

l'applicazione degli accordi di lavoro.

3. In una visione socio-sanitaria, le tre primarie sedi di

acquisizione del diritto informativo e di intervento per il

sindacato sono quella governativa, regionale e degli enti

destinatari del presente decreto.

4. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi

istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di

partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, si

garantisce alle organizzazioni sindacali la conoscenza degli

ordini del giorno delle sedute degli organi degli enti di cui all'

art. 1 nonchè una costante e tempestiva informazione degli atti e

provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del

lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè i programmi, i

bilanci e gli investimenti.

5. Le organizzazioni sindacali di cui all' art. 14 della legge 29

Marzo 1983, n. 93, possono richiedere agli enti, che sono tenuti a

comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale

occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di

efficienza ed efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over

conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

6. Ai sensi dell' art. 20 del decreto del Presidente della

Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di

progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o

di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali

saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi

stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con congruo

anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli alla

occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed

alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

7. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'

art. 24 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il

sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei

dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei

singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le

organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di

garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

8. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere

la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e il diritto

di integrazione e rettifica.

Art. 39.

(il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte

dei Conti).

Art. 40.

Pari opportunità

1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire

una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto

saranno definiti con la contrattazione decentrata, interventi che

si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore

delle lavoratrici.

2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne,

verranno istituiti presso le regioni con la presenza delle

organizzazioni sindacali appositi comitati per le pari

opportunità, che propongano misure adatte a crearne le effettive

condizioni e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle

condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto

alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di

aggiornamento, ai nuovi ingressi.

Capo vi

Dall'art. 0041 all'art. 0041

Art. 41.

Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi

all'espletamento dei compiti di ufficio

1. L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si

verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o

penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti

direttamente connessi allo espletamento del servizio e

all'adempimento dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a

condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di

difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del

giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.

2. L'ente dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato

con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per

averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti

per la sua difesa.

Titolo quinto

Trattamento economico

Dall'art. 0042 all'art. 0065

Capo I

Dall'art. 0042 all'art. 0047

Art. 42.

Aumenti

1. Gli aumenti di stipendio per il personale non medico del ruolo

sanitario, tecnico professionale e amministrativo sono i seguenti:

(parte di testo non memorizzata)

2. Per i dipendenti che per effetto del presente accordo sono

inquadrati in livello superiore, l'aumento è determinato per la

differenza fra il nuovo trattamento di livello e quello del

livello di provenienza.

3. In ogni caso va garantita la differenza di livello tra il

trattamento in godimento e quello attribuito con il presente

decreto.

Art. 43.

Nuovi stipendi

1. In conseguenza degli aumenti di cui all' art. 42 , a decorrere

dall'1 Gennaio 1988, i valori di cui all' art. 37 del decreto del

Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348 , sono così

modificati:

Livello primo personale addetto alle pulizie... l. 3.800.000

Livello secondo commessi, agenti tecnici, ausiliari socio-

sanitari... l.

4.550.000

Livello terzo ausiliari socio sanitari specializzati ... l.

4.900.000

Livello quarto operatori professionali seconda categoria,

operatori

tecnici, coadiutori amministrativi... l. 5.550.000

Livello quinto operatori tecnici coordinatori... l. 6.300.000

Livello sesto operatori professionali prima categoria

collaboratori,

assistenti tecnici, assistenti sociali, collaboratori,

assistenti

amministrativi, educatori professionali... l. 7.200.000

Livello settimo operatori professionali prima categoria

coordinatori,

assistenti sociali coordinatori, collaboratori amministrativi,

assistenti

religiosi... l. 8.500.000

Livello ottavo operatori professionali dirigenti collaboratori

amministrativi coordinatori... l. 10.400.000

Livello nono farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo,

analista,

statistico, sociologo collaboratori; procuratore legale,

architetto, geologo, ingegnere; vice direttore amministrativo...

l. 12.000.000

Livello decimo farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo,

analista,

statistico, sociologo coadiutori; avvocato; direttore

amministrativo...

l. 13.900.000

Livello undicesimo farmacista, biologo, chimico, fisico,

psicologo,

analista, statistico, sociologo dirigenti; avvocato, ingegnere,

architetto, geologo coordinatori; direttore amministrativo capo

servizio... l. 17.000.000

Art. 44.

(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte

dei Conti).

Art. 45.

Retribuzione individuale di anzianità

1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 Dicembre 1986,

con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e

scatto maturati al 31 Dicembre 1986, costituisce la retribuzione

individuale di anzianità.

2. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al

trattamento stipendiale, di cui agli articoli 37 e 46 del decreto

del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348, per quanto

concerne i ratei relativi all'indennità per strutture

specialistiche da attribuire ai biologi, chimici e fisici ed ai

valori percentuali delle classi e scatti previsti dall'art. 38 del

medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

(I commi Terzo, Quarto e Quinto non sono stati ammessi al "visto"

della Corte dei Conti).

6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente

corrisposti prima della entrata in vigore del presente decreto

costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio

fino al 31 Dicembre 1986. La restante parte viene posta in

detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986

Art. 46.

(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte

dei Conti).

Art. 47.

Paga oraria giornaliera

1. La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di

1/26 di tutte le competenze percepite mensilmente.

2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga

giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38

ore settimanali, per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel

caso di 36 ore settimanali.

3. Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio

carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con

applicazione della paga oraria e giornaliera di cui ai precedenti

commi.

4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle

organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di

effettiva astensione dal lavoro.

5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non darà

luogo ad alcuna retribuzione qualora non sia riscontrata la

presenza del dipendente secondo procedimenti di rispetto

dell'orario di lavoro.

Capo II

Dall'art. 0048 all'art. 0052

Art. 48.

Indennità di direzione per direttori amministrativi

1. Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e

direttori amministrativi capi servizio viene corrisposta la

indennità di direzione nelle seguenti misure fisse annue lorde e

costanti:

Livello nono - vice direttore amministrativo... l. 2.600.000

Livello decimo - direttore amministrativo... l. 5.100.000

Livello undicesimo - direttore amministrativo capo servizio... l.

8.600.000

2. Tali indennità assorbono sino alla concorrenza tutte le altre

indennità finora percepite a qualsiasi titolo.

Art. 49.

Indennità di assistenza e farmaco-vigilanza

1. Ai farmacisti inquadrati nei livelli nono, decimo e undicesimo

viene corrisposta l'indennità di assistenza e farmaco-vigilanza

nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:

Livello nono l. 4.300.000

Livello decimo l. 6.600.000

Livello undicesimo l. 9.600.000

2. Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre

indennità finora percepite a qualsiasi titolo.

Art. 50.

Indennità tecnico-professionale

1. Al personale inquadrato nei livelli nono, decimo e undicesimo

dei ruoli sanitario, professionale e tecnico con esclusione dei

medici, dei veterinari e dei farmacisti, dei biologi, chimici e

fisici compete una indennità tecnico-professionale nelle seguenti

misure fisse annue lorde e costanti:

Livello nono l. 2.600.000

Livello decimo l. 5.100.000

Livello undicesimo l. 8.600.000

2. Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre

indennità finora percepite a qualsiasi titolo.

Art. 51.

Indennità biologi, chimici e fisici

1. Ai biologi, chimici e fisici inquadrati nei livelli nono,

decimo e undicesimo competono le seguenti indennità annue, fisse

lorde:

1) Indennità professionale:

Nono l. 2.000.000

Decimo l. 3.000.000

Undicesimo l. 4.000.000

2) indennità specialistica:

Nono l. 2.300.000

Decimo l. 3.600.000

Undicesimo l. 5.600.000

3) indennità di dirigenza:

Nono l. 450.000

Decimo l. 610.000

Undicesimo l. -

Art. 52.

Indennità di bilinguismo

1. Al personale in servizio negli enti di cui all' art. 1 aventi

sede nella regione autonoma a statuto speciale della valle d'Aosta

o negli enti in cui vige costituzionalmente con carattere di

obbligatorietà il sistema del bilinguismo aventi sedi in altre

regioni a statuto speciale, è attribuita una indennità di

bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e

con le stesse modalità previste per il personale in servizio negli

enti locali della regione autonoma a statuto speciale Trentino-

Alto Adige.

Capo III

Dall'art. 0053 all'art. 0057

Art. 53.

Indennità di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all'

art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre

1979, n. 761.

1. Al personale facente parte di diritto dell'ufficio di direzione

(capi servizio) spetta un'indennità di l. 4.000.000 in misura

fissa e costante annua lorda.

2. L'indennità di cui al primo comma non è cumulabile, per i

medici, con l'indennità primariale differenziata, fino a

concorrenza della medesima.

Art. 54.

Indennità di coordinamento

1. Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all' art. 8

del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n.

761, spetta l'indennità differenziata fissa annua lorda e costante

di:

a) l. 2.800.000 per unità sanitaria locale fino a 150.000

abitanti;

b) l. 3.600.000 per unità sanitaria locale superiore a 150.000

abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera

generale ex regionale.

Art. 55.

Indennità di polizia giudiziaria

1. Al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la

qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi

delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni

ispettive e di controllo previste dall' art. 27 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616, spetta una

indennità fissa lorda annua di l. 1.000.000.

Art. 56.

Indennità per il personale infermieristico

1. Al personale infermieristico del ruolo sanitario, operatore

professionale di II categoria inquadrato al IV livello

retributivo, spetta una indennità mensile lorda fissa di l.

20.000.

Art. 57.

Indennità di incremento, della utilizzazione delle strutture e

degli impianti

1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal primo al settimo

livello operanti normalmente su due turni giornalieri per la

ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore

giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni

in corsia con struttura protetta anche territoriale o servizi

diagnostici compete una indennità mensile lorda di l. 40.000.

2. Agli operatori del ruolo sanitario del quarto, sesto e settimo

livello operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a

copertura nelle 24 ore giornaliere compete una indennità mensile

lorda di l. 65.000.

3. Agli operatori del ruolo sanitario del quarto, sesto e settimo

livello operanti in terapia intensiva o sale operatorie compete

una indennità mensile lorda di l. 70.000; tale indennità compete

anche all'operatore professionale dirigente.

4. Al restante personale compreso tra il primo e ottavo livello,

che non rientri nella fattispecie suindicata, sarà corrisposta,

per l'intera vigenza dell'accordo, una indennità nella misura

fissa di l. 180.000 annue lorde.

5. Le indennità di cui al presente articolo non sono tra loro

cumulabili, sono corrisposte per dodici mensilità e decorrono

dall'1 Febbraio 1987.

6. Dalla data di cui al comma quinto, sono soppresse le indennità

di cui all' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25

Giugno 1983, n. 348.

IVpo IV

Dall'art. 0058 all'art. 0061

Art. 58.

Indennità di rischio da radiazioni

1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in

continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad

apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene

corrisposta una indennità di "rischio da radiazione" nella misura

unica mensile lorda di l. 30.000 ai sensi della legge 28 Marzo

1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto

personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone

controllate", ai sensi della circolare del ministero della sanità

n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia

carattere professionale, nel senso che non sia possibile

esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano

le zone controllate deve essere effettuato con le modalità di cui

alla richiamata circolare del ministero della sanità.

4. L'accertamento del personale non compreso nel comma primo

soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una apposita

commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal

responsabile dell'unità operativa di medicina nucleare o

radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni

sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e

da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od

organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.

5. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in

concomitanza con lo stipendio.

6. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 5 Maggio 1975, n. 146,

e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o

rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi

antitubercolare.

Art. 59.

Indennità di profilassi antitubercolare

1. A tutto il personale operante in reparti o unità operative

tisiologiche (pneumologiche) viene corrisposta una indennità di

profilassi antitubercolare nella misura fissa ed eguale per tutti

di l. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9

Aprile 1953, n. 310, e successive modificazioni.

Art. 60.

Indennità per servizio notturno e festivo

1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga

durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella

misura unica uguale per tutti di l. 1.400 lorde per ogni ora di

servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.

2. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una

indennità di l. 9.450 lorde se le prestazioni fornite sono di

durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a l.

4.740 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla

metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. nell'arco

delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di

una indennità festiva per ogni singolo dipendente.

Art. 61.

Norma di primo inquadramento

1. L'indennità prevista dall' art. 50 del decreto del Presidente

della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348 , è soppressa con

decorrenza 1 Gennaio 1988. la stessa è invece ridotta dall'1

Gennaio 1986 del 30% e dall'1 Gennaio 1987 del 65%.

2. Al personale appartenente al ruolo professionale delle tabelle

b), c) e d) dell'allegato 1 del decreto del Presidente della

Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, inquadrato al nono livello

retributivo, con una anzianità di servizio alla data del 20

Dicembre 1979 di sei anni, viene confermata l'erogazione della

somma annua lorda di l. 2.500.000 in aggiunta al trattamento

economico fissato dall'art. 43 e dall'art. 50.

3. Tale somma cesserà di essere corrisposta nel caso in cui i

beneficiari dovessero essere inquadrati nel decimo livello

retributivo.

Capo V

Dall'art. 0062 all'art. 0062

Art. 62.

Decorrenza degli aumenti

1. Le indennità di cui ai precedenti articoli vengono corrisposte

per 12 mensilità riferite all'anno solare.

2. Gli aumenti delle indennità rispetto alle precedenti misure

vengono corrisposti dall'1 Febbraio 1987.

Capo VI

Dall'art. 0063 all'art. 0064

Art. 63.

Equo indennizzo

1. Nei confronti del personale dipendente dal Servizio Sanitario

Nazionale si applicano per quanto concerne l'equo indennizzo le

disposizioni e procedure stabilite in materia per i dipendenti

civili dello stato di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 10 Gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e

modificazioni.

2. Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite secondo le

seguenti modalità:

a) per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la

classe iniziale di stipendio del livello di appartenenza

maggiorata dell'80%;

b) la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni

dell'integrità fisica iscritte alla prima categoria della tabella

a allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 Dicembre

1978, n. 915, è pari a 2,5 volte l'importo dello stipendio

determinato a norma del punto a);

c) per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in

ogni caso al trattamento economico corrispondente al livello

retributivo di appartenenza del dipendente al momento della

presentazione della domanda;

d) restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle

vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a

quelle di prima categoria.

3. L'amministrazione ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo

indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme

percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di

assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi

siano stati corrisposti dall'amministrazione stessa.

4. Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo

venga liquidato al dipendente sotto la forma di rendita vitalizia,

il relativo recupero avverrà capitalizzando la rendita stessa in

relazione all'età dell'interessato.

Art. 64.

Trattamento di quiescenza

1. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal

servizio per raggiunti limiti di anzianità o di servizio ovvero

per decesso o per inabilità permanente assoluta i nuovi stipendi

hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e

privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data

di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data

dell'1 Gennaio 1987 e 1 Gennaio 1988, con decorrenza dalle date

medesime.

Capo VII

Dall'art. 0065 all'art. 0065

Art. 65.

Norma per i dipendenti della unità sanitaria locale del comune di

campione d'Italia

1. Gli istituti giuridico- economici previsti per i dipendenti del

Servizio Sanitario Nazionale si applicano anche ai dipendenti

della unità sanitaria locale di campione d'Italia.

2. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico

dei dipendenti di detta unità sanitaria locale, il ministero della

sanità, di intesa con il ministero del tesoro (R.G.S. e istituti

di previdenza), sentita l'ANCI e le organizzazioni sindacali

emanerà apposite norme - in considerazione della particolare

situazione geografica del comune stesso ove la valuta corrente è

il franco svizzero - entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto.

Titolo sesto

Produttività

Dall'art. 0066 all'art. 0073

Capo I

Dall'art. 0066 all'art. 0072

Art. 66.

Tipologia e finalità dell'istituto

1. L'istituto di incentivazione della produttività deve tendere ad

incrementare la economicità e qualità delle prestazioni rese, in

funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al

fine di migliorare la qualità dell'assistenza.

2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà

essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e

riscontri di tipo funzionale e contabile.

3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988

recepito dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in

vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale

fase di evoluzione verso il futuro sistema "per obiettivi", con

gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree

negoziali di cui all' art. 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68 .

4. L'attivazione dell'istituto resta subordinata al conseguimento

dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale,

nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:

a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese

in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario

secondo le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986;

b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni

indici di produttività complessivi;

c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale

delle prestazioni utilizzando l'attività resa in plus-orario,

oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali

(distretti, centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei

presidi multizonali.

5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per lo accordo decentrato

a livello regionale che traccerà altresì le linee generali dei

programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle

verifiche in campo. Non dovrà comunque verificarsi, a livello di

unità sanitarie locali, un incremento della spesa complessiva

derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le

rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno essere

verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo

recepito dal presente decreto gli aspetti tendenziali

dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli

obiettivi che costituiscono la condizione per la attribuzione dei

compensi.

6. Pertanto il nuovo processo è così articolato:

I) incentivazione ex art. 59 e segg. decreto del Presidente della

Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348 ;

II) produttività "per obiettivi".

Art. 67.

Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione

dell'istituto

1. Gli enti finanziano l'istituto sub i), comma sesto, dell' art.

66 esclusivamente con il fondo 1986, così come determinato ai

sensi della circolare del ministero della sanità e del

dipartimento della funzione pubblica del 29 Aprile 1986, e

risultate dal consuntivo dello stesso anno il quale sarà

rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento

dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie cui

potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal raffronto tra

la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la

spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto relativa alle

funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.

2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse

strettamente connesse alla attivazione di nuove unità operative in

misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a

titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la

dotazione organica delle unità operative di nuova attivazione.

3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilirà

l'entità del fondo da destinare all'istituto di incentivazione

che, in caso di attivazione ex novo dello stesso, non potrà essere

inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a

rendicontazione 1986 dell'intera attività specialistica resa al

cittadino su base regionale.

4. In sede di accordo, a livello di enti, gli stessi converranno

con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito

dal presente decreto l'articolazione delle attività professionali

da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione,

in modo da garantire un incremento della produttività e maggiori

spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.

5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni

erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ed effettuate in plus-

orario da personale medico dipendente o da personale che rientra

nelle categorie b e c, non comprese nei compiti di istituto,

entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttività

al netto della quota di spettanza dell'amministrazione.

6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste

nell'apposito tariffario di cui all' art. 69.

7. L'istituto di cui sub II), comma sesto, dell'art. 66 viene

finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80%

del monte salari relativo a ciascun ente e da una quota del fondo

comune di cui all' art. 70 non superiore allo 0,80% determinata in

sede di accordo quadro regionale.

8. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di

produttività e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi

settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del

modello di applicazione degli standars conseguiti, ai fini della

valutazione della produttività è demandata ad una apposita

commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo

, Regioni, ANCI e organizzazioni sindacali di categoria firmatarie

dell'accordo recepito dal presente decreto che li definisce entro

il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obiettivi della

programmazione nazionale.

9. L'istituto di cui al comma settimo viene, altresì, finanziato

da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 68.

Valutazione della produttività

1. L'istituto di incentivazione della produttività, valutato sulla

base delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe secondo le

modalità operative ed indici obiettivi che comportano un

incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa, viene

garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni

funzionali di appartenenza.

2. Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla

base del tariffario nazionale e ripartite con le modalità previste

nell' art. 70.

3. Tali prestazioni vengono organizzate attraverso la

predisposizione di orari e turni che garantiscono un'equa

ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la

presenza di tutti i componenti l'equipe.

4. I fini, le modalità operative, i criteri per la fissazione

delle tariffe e la valutazione della produttività dell'istituto

sub II, comma sesto, dell' art. 66 , sono quelli indicati nello

stesso art. 66 e nell' art. 73.

Art. 69.

Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe

1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per

le singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione

dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che

costituisce parte integrante del presente decreto per il personale

del Servizio Sanitario Nazionale.

2. La formulazione del tariffario dovrà prevedere il valore delle

prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire

all'equipe e al fondo comune della categoria a) medici e

all'equipe e al fondo comune b) del personale laureato non medico,

alla categoria c) e alla categoria d). Nel nuovo tariffario

occorrerà ricomprendere oltre alle prestazioni di tipo

ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche

assoggettabili a rilevazione e fatturazione.

3. Per la definizione del tariffario unico sarà costituita presso

il ministero della sanità, una commissione paritetica formata da

componenti designati dalla parte pubblica e da componenti

designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo

recepito nel presente decreto.

4. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il decreto ministeriale che recepirà il tariffario unico

nazionale dovrà essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed

avrà effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto

ministeriale medesimo.

6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, il fondo della

categoria b) del personale laureato non medico è costituito dalle

quote storicamente spettanti secondo le modalità del decreto del

Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348 , per tale

istituto ai laureati non medici, più il 5% del fondo per

incentivazione sub i) da prevedere in aumento al fondo stesso per

il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con

decreto del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348, e

per il periodo di validità del presente decreto, in ottemperanza

alla sentenza del consiglio di stato, sez. IV, n. 308/1986.

7. Il fondo della categoria b) viene ripartito nel modo seguente:

Le competenze previste nel tariffario per la categoria a) medici

vengono utilizzate come riferimento economico di riparto per il

personale della categoria b), personale laureato non medico.

8. Pertanto al fondo di ciascuna equipe della categoria b) che

trova corrispondenza nel tariffario afferiscono le quote

economiche pari al fondo della corrispondente equipe della

categoria a).

9. In analogia è costituito il fondo comune della categoria b); le

quote eventualmente non liquidate per le equipes della categoria

b) afferiscono al fondo comune b), personale laureato non medico.

10. Nell'accordo decentrato a livello regionale tra le equipes del

personale laureato non medico deve essere inserita quella del

personale farmacista.

11. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria b)

saranno suddivise nel modo seguente:

Dirigente fondo equipe b 1,8 fondo comune b 1,2

Coadiutore fondo equipe b 1,4 fondo comune b 1,1

Collaboratore fondo equipe b 1 fondo comune b 1

12. Al personale farmacista, inoltre, vengono corrisposte le quote

di incentivazione provenienti dal 30% del risparmio per la

produzione di farmaci in proprio e la distribuzione diretta

all'utenza dei presidi e prodotti previsti dall'assistenza

farmaceutica integrativa, il cui calcolo dovrà essere attivo con

decorrenza 1 Gennaio 1986 e le cifre corrispondenti vanno sommate

al fondo della categoria b).

13. L'assegnazione del plus orario al personale farmacista non può

essere inferiore a quello attribuito con i piani di lavoro del

1986.

14. Per il personale laureato non medico dei profili biologici,

chimici e fisici l'assegnazione del plus-orario non può essere

inferiore a quello attribuito per effetto dalla sentenza del

consiglio di stato, sez. IV n. 308/1986.

15. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per

l'istituto della incentivazione al personale medico debbono essere

esclusivamente utilizzate per il fondo a) medici.

16. Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e liquidato

nella sua globalità al personale medico per la durata del presente

decreto con l'obiettivo di mantenere elevati gli standars quanti-

qualitativi dell'attività ambulatoriale complessivamente resa

dalle strutture pubbliche.

Art. 70.

Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub) i, comma

sesto, dell' art. 66

1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a

seconda della diversa incidenza professionale degli operatori

necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite

secondo lo schema seguente:

a) medici;

b) biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;

c) personale tecnico-sanitario e personale infermieristico, ivi

compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto

del Presidente della Repubblica n. 761/1979, dell'unità operativa

che concorre alla prestazione, nonchè il personale tecnico addetto

ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica;

d) restante personale.

2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti

gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di

scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie

categorie di personale:

1) - prestazioni di radiologia a 70 b - c 18 d 12 totale 100

2) - prestazioni di laboratorio a 65 b - c 23 d 12 totale 100

3) - visite e/o interventi specialistici delle varie attività di

servizio

ed altre prestazioni fatturabili a 85 b - c 10 d 5 totale 100

4) - prestazioni riabilitative a 55 b - c 32 d 13 totale 100

3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria a)

medici e

b) personale laureato non medico saranno suddivise come segue:

- all'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai

singoli componenti;

- al fondo comune il 55%.

4. Tale suddivisione troverà applicazione dalla data di entrata in

vigore del presente decreto.

5. La quota afferente all'equipe va ripartita fra i medici delle

strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della

produttività nelle seguenti proporzioni:

- assistente e collaboratore 1;

- aiuto e coadiutore 1,4;

- primario ed equiparati, dirigente 1,8;

Mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo

definito e tempo pieno.

6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del

fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto

retributivo sono ripartite come segue:

- assistente 1;

- aiuto 1,1;

- primario 1,2.

7. Il fondo comune sarà suddiviso in quote. l'assegnazione delle

quote sarà effettuata nell'accordo decentrato a livello regionale

e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di utilizzo

del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi

perequativi all'interno del personale laureato non medico per il

perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di

cui all'art. 66.

8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta

la prestazione del plus-orario con le modalità appresso indicate e

articolato sulla base di accordi locali.

9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale

eccedenti il tetto retributivo.

10. La distribuzione delle quote avverrà in misura proporzionale a

plus-orari concordati ed effettuati.

11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del

raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al

fondo comune.

12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per

raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al

fondo di cui all'istituto sub II.

13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore

relative alla categoria b) debbono intendersi riferite alla nuova

categoria c), le quote relative alla categoria c), afferiscono

alla nuova categoria d).

14. La colonna della categoria b) verrà riempita dalle percentuali

risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.

15. Le quote di cui al fondo comune dell'equipe non medica

previsto dall' art. 104 , area negoziale medica, saranno ripartite

in quote proporzionali alla retribuzione fra i componenti

dell'equipe stessa.

Art. 71.

Plus orario e sua determinazione

1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni sub i),

comma sesto, dell' art. 66 va svolta in plus orario.

2. I tetti massimi di plus orario sono fissati nei limiti del

fondo a disposizione di cui all' art. 67 come segue:

a) 7 ore settimanali per il personale laureato non medico che

effettua prestazioni rilevabili e fatturabili ai sensi del

tariffario unico nazionale;

b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con

funzioni di riabilitazione, di vigilanza e ispezione. in attesa

degli accordi quadro regionali, attuativi dell'istituto, restano

in vigore le norme specifiche dal decreto del Presidente della

Repubblica n. 348/1983,

art. 64.

3. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma

secondo verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di

entrata in vigore dell'accordo decentrato a livello regionale

applicativo dell'istituto di cui al presente decreto.

4. Per il personale infermieristico il plus-orario non potrà

essere superiore a due ore settimanali.

5. Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili

al personale non medico viene mantenuto nel caso in cui non sia

stato attribuito il tetto massimo di plus-orario.

6. Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacali e

successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce

debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani

di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo

degli orari di servizio.

7. La misura del plus orario reso può trovare compensazione

all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in

eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello

dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso

di mancato recupero del plus orario dovuto e non reso, si

effettueranno le relative proporzionali riduzioni.

8. Il tetto retributivo per il personale non medico sarà

rapportato al 10% del trattamento economico globale mensile lordo

rilevato all'1 Gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di

plus-orario reso.

9. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi

la somma delle seguenti voci:

- stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianità;

- indennità integrativa speciale;

- indennità annue fisse e continuative;

- rateo di tredicesima mensilità.

10. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione

del plus-orario.

11. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono

corrisposte di regola a cadenza mensile.

12. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla

effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di

incentivazione, ma compete la quota relativa alla categoria d).

Art. 72.

Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub i dell'

art. 66

1. Per quanto attiene il personale laureato non medico che

effettua prestazioni rilevabili e fatturabili, le modalità di

ripartizione sono definite nell' art. 70 .

2. Relativamente agli ingegneri addetti all'attività di vigilanza

e ispezione il tariffario unico nazionale dovrà prevedere i

criteri di riparto dell'attività fatturabile.

3. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, al fondo del

personale della categoria b) affluiscono le somme corrisposte da

enti o privati, al netto delle quote di spettanza

dell'amministrazione, per prestazioni effettuate dagli ingegneri

in plus orario.

4. Le competenze attribuite al personale della categoria c)

dell'art. 70 che ha concorso alle prestazioni vengono sommate e

l'importo risultante forma il monte globale complessivo da

suddividere fra tutto il suddetto personale.

5. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria d)

dell'art. 70 saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni

individuali:

al personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico

inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo: 2;

al personale inquadrato nei livelli dal quinto al sesto: 1,50; al

personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1.

6. Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo

la tabella di cui all' art. 103 vanno ad incrementare il fondo sub

II, comma sesto, dell'art. 66.

Capo II

Dall'art. 0073 all'art. 0073

Art. 73.

Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub II),

comma sesto, dell' art. 66

1. Il fondo di incentivazione sub II) è ripartito dalla regione in

quote corrispondenti ai progetti determinati anche a norma dello

art. 66.

2. Gli enti individuano, sentite le organizzazioni sindacali, le

unità di personale assegnate alla realizzazione dei singoli

progetti di intervento.

3. La Regione provvede alla erogazione delle quote di cui al

presente articolo sulla scorta di idonea documentazione,

attestante il conseguimento dei risultati ottenuti.

4. Nell'ambito di ciascun ente si provvederà alla liquidazione

delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli

operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro

realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita

dagli operatori stessi.

Parte II - area medica

Dall'art. 0074 all'art. 0111

Titolo I

Accordi decentrati

Dall'art. 0074 all'art. 0076

Capo I

Dall'art. 0074 all'art. 0076

Art. 74.

Materie di contrattazione decentrata

1. Nell'ambito della disciplina di cui all' art. 14 della legge 29

Marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1

Febbraio 1986, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica

5 Marzo 1986, n. 68, art. 6, comma nono, e di quella del presente

decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri,

le modalità generali ed i tempi di attuazione concernenti le

seguenti materie:

L'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua

programmazione ai fini del miglioramento dei servizi sanitari;

La formulazione di programmi concernenti l'occupazione medica e

veterinaria anche in relazione alla politica generale degli

organici;

La individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla

base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale

nonchè i piani di assunzione di personale;

Le proposte in ordine ai processi di innovazione tecnologiche;

Le condizioni ambientali, la qualità del lavoro ed i carichi di

lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;

I processi di mobilità compresi quelli derivanti da situazioni di

sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonchè

la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di

processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione

tecnologica dei servizi sanitari;

La struttura degli orari di lavoro, legata anche all'emergenza

medica e veterinaria (turni, articolazione, reperibilità,

permessi) nonchè le modalità di accertamento del loro rispetto;

La individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le

esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo

previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;

I piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro

verifica e le incentivazioni connesse;

L'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica e la

qualificazione del personale medico e veterinario;

L'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attività

libero-professionale intramurale;

La predisposizione di norme atte a regolamentare le attività

culturali e ricreative;

I programmi di informatizzazione delle procedure e della

destinazione delle risorse nonchè del loro utilizzo;

Le "pari opportunità";

Le altre materie appositamente demandate alla contrattazione

decentrata dal presente decreto.

2. Agli accordi decentrati si dà esecuzione ai sensi dell' art. 14

della legge 29 Marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai

singoli ordinamenti degli enti di cui all' art.1 .

Art. 75.

Livelli di contrattazione

1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione

decentrata:

a) regionale, che riguarda:

Attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante

organiche nonchè i criteri per la formazione dei piani di

assunzione di personale;

La formazione dei programmi di occupazione medica e veterinaria;

La verifica della applicazione delle norme sulla mobilità,

compresa quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e

sottodimensionamento degli organici; l'applicazione dei criteri

per l'effettivo esercizio della attività libero-professionale;

La predisposizione dei programmi di aggiornamento professionale,

di ricerca, di didattica e la qualificazione del personale medico

e veterinario;

La predisposizione dei programmi di informatizzazione delle

procedure e della destinazione delle risorse, nonchè del loro

utilizzo;

I piani e i programmi volti ad incrementare la produttività, loro

verifica ed incentivazioni connesse;

La definizione di criteri attinenti le modalità di riparto degli

incentivi alla produttività;

La predisposizione di norme atte a regolamentare le attività

culturali e ricreative;

Le "pari opportunità";

Le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel

presente decreto;

b) locale, al quale competono tutti gli aspetti

dell'organizzazione del lavoro e, in particolare:

La proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di

pianta organica necessari e degli esuberi, anche in dipendenza di

processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione

tecnologica dei servizi sanitari ed infine dei posti già esistenti

da trasformare, in adeguamento alle reali esigenze di servizio,

sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e

regionale;

L'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei

diversi tipi di rapporto di lavoro nonchè le modalità di

accertamento del suo rispetto, sulla base di quanto stabilito dal

presente decreto;

I carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di

lavoro;

L'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le

esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo

previsto per la effettuazione di lavoro straordinario;

L'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità

operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilità,

per la programmazione e l'articolazione della stessa e per

l'individuazione delle figure professionali e posizioni funzionali

necessarie;

La verifica dell'applicazione dei criteri attinenti le modalità di

riparto degli incentivi alla produttività;

La verifica delle modalità applicative dell'effettivo esercizio

della attività libero-professionale;

I criteri di utilizzazione dell'orario di lavoro riservato

all'aggiornamento professionale, alla didattica e alla ricerca;

Le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;

La verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di

prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel

presente decreto.

2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi

se non nei limiti previsti dal presente decreto.

Art. 76.

Composizione delle delegazioni

1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante

è costituita:

a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:

Della Regione;

Dell'ANCI per i Comuni e i loro consorzi;

Dell'uncem per le comunità montane;

Degli altri enti di cui all' art. 1 per quanto di rispettiva

competenza.

b) per le organizzazioni sindacali:

Da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale medica e

veterinaria firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto,

che abbia adottato, in sede nazionale, codici di

autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.

2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente

della regione o da un suo delegato.

3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la

delegazione trattante è costituita:

Dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo

delegato;

Da una rappresentanza dell'area medica e veterinaria formata dai

titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti alla

applicazione dell'accordo decentrato;

Da una delegazione composta da rappresentanti aziendali di

ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.

4. Per la conclusione degli accordi decentrati valgono i criteri e

le modalità di cui all' art. 6, commi settimo e nono del decreto

del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68.

Titolo II

Rapporto di lavoro

Dall'art. 0077 all'art. 0079

Capo I

Dall'art. 0077 all'art. 0079

Art. 77.

Caratteristiche del rapporto di lavoro del medico e del

veterinario

1. Il rapporto di lavoro del medico può essere, ai sensi degli

articoli 47 della legge n. 833/1978 e 35 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 761/1979 a "tempo pieno" o a "tempo

definito" ed entrambi i rapporti devono essere intesi quali

rapporti ordinari di lavoro.

2. Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito spetta

l'indennità integrativa speciale in misura intera, con il

conseguente divieto di percepirla nelle altre attività compatibili

e con l'obbligo di renderne edotte le amministrazioni interessate.

3. I medici a tempo pieno ed i veterinari hanno l'obbligo di

prestare n. 38 ore settimanali; i medici a tempo definito n. 28,30

ore settimanali.

4. Nel rapporto di lavoro a tempo pieno è previsto che quattro ore

dell'orario settimanale di servizio siano destinate ad attività

non assistenziali, quali lo aggiornamento professionale, la

partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata,

etc.

5. Nel rapporto di lavoro a tempo definito è prevista allo stesso

scopo la riserva di 1 ora e 30 minuti..

6. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di

assistenza, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva

retribuzione per l'eventuale impiego in attività ordinarie, va

utilizzata di norma con cadenza settimanale ma può anche essere

cumulata per impieghi come sopra specificati in ragione di anno o

per particolari necessità di servizio. va resa in ogni caso

compatibile con le esigenze funzionali della struttura e non può,

in alcun modo, comportare una mera riduzione dell'orario di

lavoro.

7. Nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente decreto e di

quanto stabilito dalle leggi vigenti, i medici a "tempo definito"

e i veterinari hanno facoltà di svolgere l'attività libero

professionale non rientrante nel rapporto di lavoro, che non sia

in contrasto, secondo quanto stabilito dalla legge, con gli

interessi e i fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale,

oppure incompatibile con gli orari di servizio.

8. In ogni caso tali attività non debbono configurare un distinto

rapporto di impiego.

9. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 68/1986, la riduzione dell'orario di lavoro avverrà

con le seguenti cadenze temporali:

a) per alla data di entrata in vigore del presente decreto; da ore

37 a ore 36 settimanali, con decorrenza 31 Dicembre 1987;

b) per i medici a tempo definito: da ore 28,30 ad ore 27,30

settimanali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo

alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 31

Dicembre 1987, n. 27 ore settimanali.

10. La riduzione delle ore comporta la revisione

dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla base

dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale, sentite

le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal

presente decreto.

11. Nell'intento di pervenire ad una completa integrazione del

personale medico nel servizio pubblico gli enti debbono

privilegiare il rapporto a tempo pieno e favorire, pertanto, le

richieste di passaggio dei medici dal rapporto a tempo definito al

rapporto a tempo pieno.

12. Le richieste predette saranno di norma accolte compatibilmente

con le effettive esigenze del servizio sanitario tenuto, altresì,

conto della riduzione dell'orario di lavoro prevista dal presente

decreto, delle indicazioni di cui alla legge n. 595/1985 e dei

piani sanitari regionali.

13. La mancata concessione di passaggio al tempo pieno deve essere

adeguatamente motivata.

14. Sulle motivazioni di rigetto, il personale medico può chiedere

il riesame da parte della commissione regionale di cui

all'articolo successivo.

15. L'orario di lavoro settimanale è articolato su 6 o 5 giornate.

16. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per

tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi obiettivi di

controllo.

17. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in più

sedi appartenenti alla stessa o ad altra unità sanitaria locale il

tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa

nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste

dalla legge.

18. I medici ed i veterinari hanno altresì l'obbligo di prestare

l'attività per tutti i compiti demandati agli enti dalla legge n.

833/1978 nonchè attività consultive richieste dall'amministrazione

per altri destinatari entro l'orario di servizio, senza alcuna

forma di compenso, fatto salvo il rimborso spese ove competa.

Art. 78.

Commissione regionale

1. In ciascuna regione è istituita una apposita commissione

regionale cui è affidato:

a) il riesame delle domande del personale medico di passaggio dal

tempo definito al tempo pieno non accolte dagli enti di

appartenenza;

b) l'esame delle domande di ammissione allo esercizio della libera

attività professionale qualora non attivata all'interno delle

strutture dell'ente.

2. La commissione di cui al comma primo è così composta:

Da un rappresentante della regione che la presiede;

Da un rappresentante designato dall'ente interessato;

Da un rappresentante del ministero della sanità.

3. La commissione regionale decide sulle domande di cui ai punti

a) e b) entro sessanta giorni, previa verifica delle effettive

situazioni locali con la partecipazione delle organizzazioni

sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente

decreto.

4. La commissione regionale è integrata, di volta in volta, da un

membro designato dalle organizzazioni sindacali mediche firmatarie

dell'accordo recepito dal presente decreto.

5. In caso di designazione non unitaria il rappresentante

sindacale è indicato dal medico interessato.

Art. 79.

Commissione per profili professionali medici

1. Presso la presidenza del Consiglio dei Ministri , dipartimento

della funzione pubblica, sarà istituita entro un mese dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, una commissione

paritetica per l'individuazione e descrizione dei profili

professionali del personale medico e veterinario in relazione

all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei diversi

enti ed amministrazioni, di cui all' art. 1, al fine della

omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-

funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle

innovazioni tecnologiche.

2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro

mesi dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni,

finalizzate anche alla attuazione del principio dell'ordinamento

per profili professionali, che saranno approvate con apposito

decreto del Presidente della Repubblica.

3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno

valore per il prossimo triennio contrattuale.

Titolo III

Organizzazione del lavoro

Dall'art. 0080 all'art. 0082

Capo I

Dall'art. 0080 all'art. 0082

Art. 80.

Turni di servizio ed organizzazione del lavoro

1. La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi anche

del territorio, individuati in sede di contrattazione decentrata,

deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni

della settimana mediante una opportuna programmazione e una

funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di

servizio.

2. Tale presenza medica è destinata a far fronte ad esigenze

ordinarie e di emergenza.

3. Alle citate esigenze si provvede mediante la presenza attiva,

attraverso un funzionale utilizzato delle equipes per le dodici

ore diurne, ove le piante organiche lo consentano e, comunque, in

rapporto alla migliore organizzazione del lavoro.

4. Nei reparti di rianimazione e terapia intensiva la presenza

medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la

copertura dell'intero arco delle 24 ore.

5. Alle esigenze di emergenza notturne e festive si provvede

mediante:

a) il dipartimento di emergenza, laddove esso è istituito,

eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di

guardia o di pronta disponibilità secondo i criteri indicati in

sede di contrattazione decentrata;

b) l'utilizzazione della guardia medica divisionale e/o

interdivisionale.

6. La guardia medica è svolta durante il normale orario di lavoro,

laddove la dotazione organica delle unità operative consenta di

garantire tutte le attività mediche istituzionali.

7. Nelle situazioni di carenza dell'organico, e comunque fino

all'adeguamento delle relative dotazioni, la guardia medica può

essere svolta attraverso il ricorso ad ore di lavoro

straordinario.

8. La presenza medica nei servizi veterinari deve essere

assicurata nelle dodici ore diurne feriali mediante turni di

servizio ed articolazione degli orari. nelle ore notturne e nei

giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto

della pronta disponibilità secondo i criteri indicati nell'accordo

decentrato..

Art. 81.

Lavoro straordinario

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore

ordinario di programmazione del lavoro.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere

eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e

debbono essere preventivamente autorizzate.

3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo

individuale di 80 ore annue.

4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di

servizio e previo confronto con le organizzazioni sindacali,

possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per

particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di

attività in deroga al limite di cui al comma terzo, fino ad un

massimo di 150 ore annue.

5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e

compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con

riposi sostitutivi.

6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma terzo le ore di

straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per

pronta disponibilità; comando per esigenze di servizio;

partecipazione a riunioni di organi collegiali e commissioni di

concorso.

7. la partecipazione a commissioni di concorso del Servizio

Sanitario Nazionale potrà essere retribuita, se effettuata al di

fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario,

con le modalità di cui al comma sesto, nella sola ipotesi in cui

leggi regionali non prevedano specifici compensi.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura

oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata

maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata

convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi

retributivi:

Stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;

Indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di

Dicembre dell'anno precedente;

Rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

9. La maggiorazione di cui sopra è pari al 15% per lavoro

straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei

giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del

giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario

notturno festivo.

10. Dal 31 Dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma ottavo

è ridotto al 156.

11. Le tariffe orarie, stabilite al 31 Dicembre 1985 in base al

preesistente sistema di calcolo, previste dai rispettivi

ordinamenti sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle

tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema di

calcolo.

12. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario

reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai

medici a tempo pieno.

Art. 82.

Servizio di pronta disponibilità

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla

immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso

di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla

chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.

2. I comitati di gestione o l'organo corrispondente secondo i

rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni

anno, sentite le organizzazioni sindacali mediche firmatarie

dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per

affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione

organica ed ai profili organizzativi dei servizi e dei presidi.

3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente

i dipendenti in servizio presso unità operative con attività

continua e, sulla base del piano di cui al comma secondo, il

personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze

funzionali.

4. Il servizio di pronta disponibilità sostitutiva ed integrativa

della guardia divisionale o interdivisionale è organizzato

utilizzando personale della stessa disciplina.

5. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può

prevedersi soltanto la pronta disponibilità integrativa.

6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo

spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario

settimanale.

7. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai

periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore e dà diritto ad

una indennità nella misura di l. 33.600 per ogni 12 ore a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le

giornate festive.

9. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la

predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata

stessa, maggiorata del 10%.

10. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può

avere comunque durata inferiore alle quattro ore.

11. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come

lavoro straordinario o compensata con recupero orario.

12. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente

più di dieci pronte disponibilità nel mese.

13. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di

guardia è, di norma, di competenza del primario, degli aiuti e

degli assistenti con almeno cinque anni di anzianità, nonchè, solo

per particolari necessità, degli altri assistenti.

14. Il servizio di pronta disponibilità sostitutivo dei servizi di

guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della

divisione o del servizio, ad eccezione dei primari.

Titolo IV

Doveri - responsabilità - diritti

Dall'art. 0083 all'art. 0090

Capo I

Dall'art. 0083 all'art. 0083

Art. 83.

Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e

ricerca finalizzata

1. L'aggiornamento professionale del personale medico e

veterinario è obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il

personale di ruolo degli enti individuati dall' art. 1.

2. Il relativo finanziamento è previsto nel fondo sanitario

nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata.

3. L'aggiornamento obbligatorio è svolto in orario di lavoro e

comprende:

a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento

organizzati dal Servizio Sanitario Nazionale;

b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e

altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi

nei programmi regionali;

c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale

bibliografico messo a disposizione dal Servizio Sanitario

Nazionale;

d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;

e) ricerca finalizzata del personale medico in base a programmi

definiti in sede di contrattazione decentrata.

4. I programmi regionali e di singolo ente, che dovranno prevedere

fondi destinati alle attività di cui al comma terzo e gli indici

di utilizzazione adeguati ai profili professionali del medico e

veterinario, sono determinati, previo confronto con le

organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal

presente decreto, secondo criteri e modalità di cui all'art. 6,

comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 68/1986.

5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente verrà istituita

una apposita commissione paritetica composta da membri nominati

dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i

rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle organizzazioni

sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente

decreto.

6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o

all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano

l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e

l'economia del personale, nelle linee di indirizzo del piano

sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei

servizi.

7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative,

selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra

regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. il

concorso del Servizio Sanitario Nazionale è in tal caso

strettamente subordinato all'effettiva connessione delle

iniziative di cui sopra con l'attività di servizio e non può mai

assumere la forma di indennità o di assegno di studio.

8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra

l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide

un comitato tecnico-scientifico composto da medici e veterinari

designati dagli enti, scelti fra il personale dipendente e da

medici e veterinari designati dalle organizzazioni sindacali

mediche firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.

10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i

rispettivi ordinamenti, di norma, approva le decisioni del

comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è tenuto a

fornire una opportuna motivazione.

11. La partecipazione all'attività didattica del personale medico

e veterinario si realizza nelle seguenti aree di applicazione:

a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini

speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con

l'università, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 833/1978;

b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale

interessato organizzato dal Servizio Sanitario Nazionale;

c) formazione di base, aggiornamento professionale e

riqualificazione del personale non medico.

12. Le attività sub b) e c) del comma undicesimo, sono riservate

in linea di principio al personale del Servizio Sanitario

Nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.

13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica deve

essere privilegiata la competenza specifica ed il rapporto di

lavoro a tempo pieno.

14. All'avviso per la selezione del personale di cui sopra deve

essere data la più ampia pubblicità.

15. La attività didattica, se svolta fuori orario di servizio è

remunerata in via forfettaria con un compenso orario di l. 30.000

lorde comprensive dell'impegno per la preparazione delle lezioni e

della correzione degli elaborati nonchè per la partecipazione alle

attività degli organi didattici. se la attività in questione è

svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta

nella misura del 50% per l'impegno nella preparazione delle

lezioni e correzione degli elaborati effettuato fuori dell'orario

di servizio.

Capo II

Dall'art. 0084 all'art. 0090

Art. 84.

Prestazioni di consulenza e consulti

1. L'attività di consulenza è consentita al personale per lo

svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed

in relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed,

ove prevista, della disciplina, nei seguenti casi:

a) in altri servizi sanitari dell'ente di appartenenza:

Le attività di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono,

per il personale interessato, compito di istituto da prestarsi,

quindi, nell'ambito del normale orario di servizio. al personale

stesso competono se ed in quanto dovuti, a norma del vigente

contesto normativo, l'indennità di missione e il compenso per

lavoro straordinario;

Il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalità del

presente decreto, può essere ammesso, presso le strutture cui

presta attività di consulenza, alla partecipazione agli istituti

della incentivazione della produttività.

b) in servizi sanitari di altro ente del comparto:

L'attività di consulenza prestata in strutture e servizi di altro

ente del comparto è consentita in un quadro normativo, definito

con apposita convenzione fra gli enti interessati, che disciplini:

I limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di

raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con

l'articolazione dell'orario di lavoro;

Il compenso e le sue modalità, ove l'attività di consulenza abbia

luogo fuori del debito orario di lavoro;

I limiti orari minimali e massimali per l'attività di consulenza,

nonchè gli importi dei relativi compensi definiti a livello

regionale sentite le organizzazioni sindacali firmatarie,

rappresentative delle categorie interessate;

Nella definizione dei compensi del medico si dovrà comunque tener

conto dei compensi per l'attività specialistica prestata in regime

di convenzione; Il compenso deve affluire all'amministrazione di

appartenenza, che provvede ad attribuire il 95% al dipendente

avente diritto quale prestatore della consulenza.

c) consulenze a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati:

L'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni

pubbliche non sanitarie o di privati è consentita al personale

interessato, per limitati periodi di tempo, quando non sia in

contrasto con le finalità ed i compiti del Servizio Sanitario

Nazionale, in un quadro normativo definito con apposita

convenzione tra dette istituzioni o privati e l'ente da cui

dipende il personale, che disciplini:

La durata della convenzione;

I limiti di orario dell'impegno compatibili con l'articolazione

dell'orario di servizio;

L'entità del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso

al personale, ove l'attività sia svolta fuori del debito orario di

lavoro;

Motivazioni e fini della consulenza, onde consentire valutazioni

di merito sulla natura della stessa e la sua compatibilità con i

compiti del Servizio Sanitario Nazionale e con le norme che

disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente;

Il relativo compenso dovrà comunque affluire all'amministrazione

di appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente

avente diritto entro quindici giorni dall'introito;

è fatto obbligo del recupero del debito orario qualora la

consulenza, compatibilmente con l'esigenza di servizio, sia stata

resa nell'orario di lavoro;

Le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque

configurare un rapporto di lavoro subordinato.

d) consulti:

Rientrano nell'attività libero-professionale anche i consulti resi

dai medici con rapporto di lavoro a "tempo pieno" al di fuori

delle strutture sanitarie pubbliche;

Il medico deve avvisare l'amministrazione per iscritto, di norma

prima e, comunque, non oltre le 24 ore dall'effettuazione del

consulto;

In situazioni di urgenza il medico a "tempo pieno" durante

l'orario di servizio potrà accedere direttamente alla richiesta di

consulto, dandone avviso, per iscritto, al responsabile del

servizio;

L'onorario del consulto dovrà essere versato entro cinque giorni

all'amministrazione di appartenenza, che provvederà, entro il mese

successivo, ad attribuirne il 95% al medico che lo ha prestato,

fatto salvo l'obbligo da parte del medesimo di recupero del debito

orario, qualora il consulto sia stato reso nell'orario di lavoro;

Il medico che effettua il consulto è tenuto a rilasciare ricevuta

della prestazione su apposito bollettario messo a disposizione

dall'ente di appartenenza.

2. Le attività di cui al presente articolo non concorrono alla

formazione dei tetti retributivi ed orari.

Art. 85.

Libera professione

1. Le regioni e gli enti entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni

sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente

decreto, devono adottare gli atti necessari per garantire che ai

medici dipendenti venga assicurato l'esercizio del diritto

all'attività libero - professionale, sia in regime ambulatoriale

che in costanza di ricovero, nell'ambito dei servizi, presidi e

strutture della unità sanitaria locale.

2. Sul piano organizzativo l'ufficio di direzione delle unità

sanitarie locali od organo corrispondente secondo i rispettivi

ordinamenti predetermina, sentite le organizzazioni sindacali

mediche firmatarie dello accordo recepito dal presente decreto e

d'intesa con i medici interessati, i giorni e le ore in cui può

svolgersi l'attività libero-professionale ambulatoriale,

individuando, altresì, i necessari ed idonei locali e riserva

spazi idonei, entro il limite variabile di posti letto dal 4% al

10% del totale, che possono in parte prescindere anche da

riferimenti di conforto alberghiero in caso di mancanza di camere

separate.

3. Gli enti, qualora si trovino in presenza di obiettive carenze

di adeguate ed idonee strutture sanitarie o di accertata

impossibilità organizzativa, devono utilizzare spazi in strutture

private, sulla base di apposite convenzioni, da stipulare in

conformità allo schema tipo predisposto dal ministero della

sanità, sentito il consiglio sanitario nazionale e da emanarsi

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

4. Tale convenzionamento degli spazi deve essere configurato come

soluzione provvisoria nelle more della riorganizzazione dei

relativi idonei spazi nella struttura pubblica e deve prevedere il

termine tassativo di cessazione della loro utilizzazione fino alla

predetta riorganizzazione.

5. L'atto di stipula delle convenzioni a termine per

l'acquisizione degli spazi in strutture private deve essere

preventivamente autorizzato dalla regione e successivamente

notificato, con idonea motivazione, al ministero della sanità al

fine di garantire il flusso informativo di base indispensabile per

le scelte conseguenti di programmazione sanitaria.

6. Qualora gli enti non provvedano a garantire al medico a tempo

pieno l'esercizio dell'attività libero professionale, sia in

regime ambulatoriale che di ricovero, entro sessanta giorni dalla

domanda dell'interessato, questi può chiedere l'intervento della

commissione regionale di cui all' art. 78 .

Art. 86.

Modalità organizzative dell'attività libero professionale medica

1. Lo svolgimento di attività libero- professionale deve essere

organizzato in modo tale da garantire il pieno assolvimento dei

compiti di istituto e deve, in ogni caso, essere subordinato

all'impiego del medico e delle equipes a garantire la piena

funzionalità dei servizi.

2. Le modalità organizzative devono prevedere per l'attività

libero-professionale in regime ambulatoriale orari diversi da

quelli stabiliti per l'attività ambulatoriale ordinaria e

divisionale e per l'attività connessa all'istituto di

incentivazione della produttività.

3. Il tempo destinato all'attività libero-professionale in regime

ambulatoriale e di ricovero non rientra nel tetto orario proprio

dell'istituto di incentivazione della produttività e parimenti

l'insieme dei proventi percepiti non rientra nel tetto

retributivo.

4. L'attività libero-professionale in favore di pazienti

ricoverati viene svolta dall'intera equipe e si intende

comprensiva dei servizi ospedalieri connessi.

5. Il ricovero di pazienti paganti in proprio in regime libero-

professionale può essere disposto dietro specifica richiesta del

paziente o di chi lo rappresenta, dalla quale risulti che il

richiedente sia a conoscenza delle condizioni del ricovero e del

tariffario distinto per singola disciplina specialistica, delle

prestazioni libero-professionali alle quali il paziente sarà

sottoposto.

6. Il richiedente deve in ogni caso essere preventivamente

informato dell'onere finanziario presunto che dovrà sostenere.

7. Poichè di norma le prestazioni in favore dei pazienti

ricoverati in regime libero-professionale vengono effettuate nel

corso del normale orario di servizio, deve essere definito -

d'intesa con le equipes interessate - un orario aggiuntivo che

deve essere recuperato in relazione allo impegno richiesto

dall'equipe per la predetta attività.

8. Il medico facente parte di una equipe che svolge l'attività

liberoprofessionale in costanza di ricovero, anche se

personalmente non accetta di effettuare l'orario aggiuntivo è

tenuto all'attività di diagnosi e cura dei ricoverati in regime

libero-professionale nei limiti del normale orario di lavoro. in

tal caso sia la quota di orario aggiuntivo del medico sia i

relativi proventi vengono ripartiti tra i restanti membri

dell'equipe.

9. Nei servizi ove per ragioni tecnico-organizzative non è

possibile l'articolazione di orari differenziati per l'attività

libero-professionale in regime ambulatoriale, si procederà in

analogia a quanto previsto per l'attività in costanza di ricovero

quantificando il debito orario da restituire.

10. Il ricovero nei servizi di emergenza e di terapia intensiva,

nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione non può

essere assoggettato a regime libero-professionale.

Art. 87.

Tabella di ripartizione dei proventi

1. La ripartizione dei proventi prodotti dall'attività libero-

professionale svolta dai medici dipendenti è disciplinata nel modo

seguente:

1) - Attività libero-professionale in costanza di ricovero:

a) laboratori di analisi chimico-cliniche e di patologia clinica

... amministrazione 68% fondo comune medici 2,5% fondo comune

equipe non medica 5% equipe medica 24,5%

b) radiologia, terapia fisica, medicina nucleare ...

amministrazione 67% fondo comune medici 2,5% fondo comune equipe

non medica 5% equipe medica 25,5%

c) centro trasfusionale, cardiologia elettroencefalomiografia,

fisiopatologia respiratoria, recupero e rieducazione funzionale,

anatomia patologica, virologia, microbiologia ... amministrazione

61% fondo comune medici 4% fondo comune equipe non medica 5%

equipe medica 30%

d) servizio di anestesia sui proventi derivati dall'applicazione

tariffaria per le sole prestazioni libero-professionali in

costanza di ricovero ... amministrazione 5% fondo comune medici

10% fondo comune equipe non medica 5% equipe medica 80%

e) sola visita ... amministrazione 10% fondo comune medici 7%

fondo comune equipe non medica 5% equipe medica 78%

f) interventi chirurgici, servizi non elencati nelle precedenti

lettere e visite con piccoli interventi ... amministrazione 20%

fondo comune medici 7% fondo comune equipe non medica 5% equipe

medica 68%

2) - Attività ambulatoriali libero-professionali personali o

divisionali: Emodialisi ... amministrazione 82% fondo comune

medici 1,5% fondo comune equipe non medica 5% equipe medica o

singolo medico 11,5%

Sola visita ... amministrazione 10% fondo comune medici 7% fondo

comune equipe non medica 5% equipe medica o singolo medico 78%

Visita con piccoli interventi e prestazioni diagnostico-

strumentali ... amministrazione 20% fondo comune medici 7% fondo

comune equipe non medica 5% equipe medica o singolo medico 68%

2. i proventi di competenza del personale medico verranno

ripartiti come segue:

1) - al medico dell'equipe curante prescelto all'atto del ricovero

il 15%;

2) - la restante quota sarà successivamente ripartita con le

seguenti modalità:

Primario ... 1,80

Aiuto ... 1,40

Assistenti ... 1,00

3) - al primario dovrà essere in ogni caso assicurata una

compartecipazione in misura non inferiore al 25% dell'importo

spettante all'intera equipe. anche in tal caso il rimanente 75%

verrà ripartito tra gli altri medici con i criteri di cui ai

numeri 1) e 2), del comma secondo.

3. I proventi dell'attività libero-professionale vengono riscossi

dall'amministrazione di appartenenza che provvederà ad attribuire

ai singoli medici che hanno effettuato le prestazioni la quota

parte di loro spettanza.

4. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare la tempestiva

contabilizzazione dei proventi percepiti che devono essere

ripartiti e corrisposti agli interessati nella cadenza del

pagamento della retribuzione del mese successivo a quello in cui

si è svolta la prestazione.

Art. 88.

Attività libero professionale dei veterinari

1. L'attività libero-professionale del personale veterinario è

esercitata alle condizioni di cui all' art. 89 , purchè tale

attività venga prestata nell'ambito delle strutture dei servizi e

presidi pubblici, con i limiti e le modalità fissati dalla legge

regionale.

2. per l'effettuazione di consulti e consulenze da parte dei

veterinari si applica la normativa di cui all'art. 84.

Art. 89.

Compatibilità del personale medico e veterinario

1. L'attività libero-professionale deve essere esercitata alla

condizione che:

a) venga prestata al di fuori del normale orario di servizio,

dell'eventuale plus orario e non rientri nell'ambito del lavoro

straordinario;

b) non sia in contrasto con i compiti di istituto;

c) non venga prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia

comunque in contrasto con gli interessi dell'ente e sia in ogni

caso subordinata all'impegno di garantire la piena funzionalità

dei servizi.

Art. 90.

Tariffario

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di

cui all' art. 35, ottavo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, da emanarsi entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si

applicano le attuali tariffe.

Titolo V

Trattamento economico

Dall'art. 0091 all'art. 0100

Capo I

Dall'art. 0091 all'art. 0091

Art. 91.

Principio della omogeneizzazione economica tra accordo di lavoro e

convenzioni

1. Nel quadro della contestualità e contemporaneità fra accordo

unico nazionale ex art. 9 della legge n. 93/1983 e successive

modificazioni ed accordi collettivi ex art. 48 della legge 23

Dicembre 1978, n. 833, si riconosce che il principio della

omogeneizzazione fra i due istituti costituisce il punto

obbligatorio di riferimento per il confronto fra parte pubblica e

organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito

nel presente decreto.

2. La definizione di tale riferimento è prioritaria al rinnovo

degli accordi sopra indicati.

Capo II

Dall'art. 0092 all'art. 0095

Art. 92.

Stipendi ed indennità

(valori annui lordi in migliaia di lire)

1. Profilo professionale medici:

(parte di testo non memorizzata)

2. Al personale apicale medico a tempo pieno e a tempo definito,

cui non viene corrisposta la indennità differenziata primariale, è

attribuita l'indennità di dirigenza medica annua di l. 650.000 e

l'ammontare complessivo dell'indennità specialistica è ridotta in

egual misura.

3. Al personale medico appartenente alla posizione funzionale di

assistente al compimento di cinque anni di servizio effettivo,

compete una somma aggiuntiva sull'indennità medico specialistica

nelle misure fisse di l. 276.000 per il medico a tempo pieno e di

l. 192.000 per il medico a tempo definito.

4. Profilo professionale veterinari:

(parte di testo non memorizzata)

5. A decorrere dall'1 Gennaio 1986 i livelli economico-tabellari

per i medici e i veterinari dipendenti si determinano attribuendo

al nuovo valore tabellare iniziale delle rispettive qualifiche il

numero delle classi e/o degli scatti già in godimento al 31

Dicembre 1985.

6. Le voci contenute nelle tabelle di cui sopra, ad esclusione

della indennità di dirigenza medica e dell'indennità di dirigenza

medica-veterinaria, che restano fisse e costanti, progrediscono in

otto classi biennali del 6% costante, computato sul valore

iniziale delle voci medesime e in successivi aumenti biennali del

2,50% computato sul valore dell'ottava classe.

7. L'indennità specialistica spetta a tutto il personale medico e

veterinario con esclusione di coloro che prestano attività di

medicina generica svolta a rapporto di dipendenza.

8. L'indennità medico veterinaria di ispezione, vigilanza e

polizia veterinaria spetta al personale che svolge la libera

professione nei limiti di cui all' art. 88 . l'anzianità pregressa

sull'indennità stessa è valutabile esclusivamente nei confronti

del personale veterinario al quale per legge o regolamento era

inibita l'attività libero professionale ed abbia, altresì,

formalmente dichiarato di non averla espletata e, dall'1 Giugno

1985, nei confronti del personale veterinario che da tale data

abbia formalmente dichiarato di non esercitarla.

Art. 93.

Paga oraria giornaliera

1. La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di

1/26 di tutte le competenze percepite mensilmente.

2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga

giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38

ore settimanali; per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel

caso di 36 ore settimanali; per 4,75 nel caso di orario di 28,30

ore settimanali; per 4,58 nel caso di orario di 27,30 ore

settimanali e per 4,50 nel caso di 27 ore settimanali.

3. le trattenute per assenze non retribuite (scioperi, permessi a

proprio carico, assenze ingiustificate) sono effettuate sulla base

della paga oraria o giornaliera di cui ai precedenti commi.

4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle

organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di

effettiva astensione dal lavoro.

5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non darà

luogo ad alcuna retribuzione, qualora non sia riscontrata la

presenza del dipendente secondo i procedimenti di rispetto

dell'orario di lavoro.

Art. 94.

Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo

pieno

1. In caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a

quello a tempo pieno, spetta il trattamento economico iniziale

relativo al nuovo rapporto a cui si aggiunge il maturato economico

acquisito per anzianità, nel rapporto di lavoro a tempo definito.

Art. 95.

Norma di garanzia in caso di passaggio di livello

1. Nel caso di passaggio a livello superiore per concorso,

l'inquadramento avviene sommando al maturato economico in

godimento la differenza di livello fra i due livelli cui si

riferisce.

Capo III

Dall'art. 0096 all'art. 0098

Art. 96.

Indennità differenziata di responsabilità primariale

1. L'indennità differenziata di responsabilità primariale spetta

ai medici primari.

2. Tale indennità viene attribuita nelle seguenti misure lorde

fisse, per 12 mensilità, con esclusione della tredicesima

mensilità, secondo la appartenenza all'area:

a) area funzionale di medicina e di direzione sanitaria l. 270.000

mensili;

b) area funzionale di chirurgia (ivi comprese le discipline

mediche con terapia intensiva) l. 380.000 mensili.

Art. 97.

Indennità per i direttori degli istituti zooprofilattici

1. Ai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali è

attribuita l'indennità di coordinamento di l. 2.800.000 annua

lorda per dodici mensilità.

Art. 98.

Indennità di rischio radiologico

1. L'indennità di rischio radiologico di cui all' art. 58 spetta,

altresì, al personale medico anestesista rianimatore in quanto

sottoposto al doppio rischio da radiazioni ionizzanti e da gas e

vapori anestetici.

Capo IV

Dall'art. 0099 all'art. 0100

Art. 99.

Erogazione delle indennità

1. Le indennità previste nella parte II del presente decreto

vengono corrisposte per dodici mensilità riferite all'anno solare,

ad eccezione della indennità medico-professionale di tempo pieno e

medico- veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria,

che sono corrisposte per tredici mensilità.

2. Per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito

con decreto del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348

, la indennità medico professionale di tempo pieno va corrisposta

anche sulla tredicesima mensilità ove non ancora liquidata.

Art. 100.

Aumenti economici

1. Gli aumenti annui di stipendio e indennità derivanti dal

presente accordo rispetto alle corrispondenti voci di cui alla

tabella dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 348/1983 vengono corrisposti in ragione di:

30% dall'1 Gennaio 1986;

65% dall'1 Gennaio 1987 (compreso il 30% del 1986);

100% dall'1 Gennaio 1988 (compreso il 65% del 1987).

Titolo VI

Produttività

Dall'art. 0101 all'art. 0106

Capo I

Dall'art. 0101 all'art. 0106

Art. 101.

Tipologia e finalità dell'istituto

1. L'istituto di incentivazione della produttività deve tendere ad

incrementare la economicità e qualità delle prestazioni rese in

funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al

fine di migliorare la qualità dell'assistenza.

2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà

essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e

riscontri di tipo funzionale e contabile.

3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988

recepito dal presente decreto e a decorrere dalla data di entrata

in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale

fase transitoria verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli

opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali

di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.

68/1986.

4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria ed è finalizzata al

conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio

nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e

riabilitazione:

a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese

in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario,

secondo le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986;

b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni

indici di produttività complessivi;

c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale

delle prestazioni utilizzando l'attività resa in plus-orario,

oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali

(distretti, centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei

presidi multizonali.

5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo-quadro

regionale che traccerà altresì le linee generali dei programmi,

gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in

campo. non dovrà comunque verificarsi, a livello di unità

sanitarie locali, un incremento della spesa complessiva derivante

dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni

del triennio 1984-1986. ogni semestre dovranno essere verificati

con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito

nel presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione

dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che

costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.

6. Pertanto il nuovo processo è così articolato:

I) Incentivazione ex artt. 59 e segg. decreto del Presidente della

Repubblica n. 348/1983;

II) produttività "per obiettivi".

Art. 102.

Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione

dell'istituto

1. Gli enti finanziano l'istituto sub i), comma sesto, dell' art.

10 esclusivamente con il fondo 1986, così come determinato ai

sensi della circolare del ministero della sanità e del

dipartimento della funzione pubblica del 29 Aprile 1986, e

risultante dal consuntivo dello stesso anno il quale sarà

rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento

dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie, cui

potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal raffronto tra

la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la

spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto, relativa alle

funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.

2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse

strettamente connesse alla attivazione di nuove unità operative in

misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a

titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la

dotazione organica delle unità operative di nuova attivazione.

3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilirà

l'entità del fondo da destinare allo istituto di incentivazione,

che in caso di attivazione ex novo dello stesso non potrà essere

inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a

rendicontazione 1986 dell'intera attività specialistica resa al

cittadino su base regionale.

4. In sede di accordo a livello di enti, gli stessi converranno

con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito

dal presente decreto l'articolazione delle attività professionali

da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione

in modo da garantire un incremento della produttività e maggiori

spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.

5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni

erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ed effettuate in plus-

orario da personale medico dipendente o da personale che rientra

nelle categorie b e c, non comprese nei compiti di istituto,

entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttività

al netto della quota di spettanza dell'amministrazione.

6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste

nell'apposito tariffario di cui all' art. 104 .

7. L'istituto di cui sub II), comma sesto, dell'art. 101 viene

finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80%

del monte salari relativo a ciascun ente, e da una quota del fondo

comune di cui all' art. 105 non superiore allo 0,80%, determinata

in sede di accordo quadro regionale.

8. L'istituto di cui al comma settimo viene, altresì, finanziato

da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 103.

Valutazione della produttività

1. Fermo restando l'obbligo dell'attività ambulatoriale da

prestarsi nel normale orario di servizio viene valutata ai fini

dell'istituto la quota parte delle prestazioni complessive

prodotte dall'equipe in plus-orario, secondo modalità operative ed

indici obiettivi di produttività che comportino un incremento di

impegno dei componenti dell'equipe stessa.

2. Detta attività viene organizzata attraverso la predisposizione

di orari o turni che garantiscano una equa rotazione di tutto il

personale sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i

componenti della equipe, ognuno nell'ambito delle rispettive

attribuzioni e delle rispettive posizioni funzionali, nonchè

l'espletamento della attività stessa in tutti i giorni feriali.

3. L'accordo decentrato a livello regionale, nel definire le

modalità operative dell'istituto dell'incentivazione della

produttività, finalizzate al perseguimento degli obiettivi

programmatici, dovrà comunque tenere conto dei seguenti indici di

produttività:

a) durata media della degenza complessiva e per singole unità

operative;

b) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera.

4. Ai fini del computo economico del presente istituto il numero

delle prestazioni effettuate secondo le predette modalità e

soggette a tale valutazione non può eccedere nei servizi di

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione il 50% del volume

complessivo, compresa l'attività svolta in favore dei pazienti

ricoverati, di attività dell'unità operativa, tenendo anche conto

della attività lavorativa prestata per altri istituti

contrattuali.

5. Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella a) le

prestazioni effettuate sono considerate tutte utili ai fini della

determinazione dei tetti consentiti e concordati.

6. Per le attività ambulatoriali svolte da equipes operanti in

unità operative con posti letto l'attività di maggiore

produttività rivolta ai non ricoverati verrà valutata sulla base

delle prestazioni effettivamente erogate in plus- orario senza le

limitazioni di cui ai commi precedenti.

7. La valutazione della produttività dell'istituto sub II), comma

sesto, dell' art. 101 viene definita su specifici programmi in

sede regionale, attuati e verificati nelle singole unità sanitarie

locali sulla base dei seguenti indici medi di produttività

oggettivamente rilevati a livello regionale:

a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica

riferita all'anno precedente a quello preso in considerazione e

rivalutazione del tasso ufficiale di inflazione escludendo dal

computo la eventuale assegnazione finanziaria rispetto alla

predetta determinazione;

b) durata media della degenza, indice di occupazione di posti

letto, indice di turn-over del posto letto;

c) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;

d) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la

farmaceutica esterna;

e) altri eventuali indici di produttività, oggettivamente

rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale.

8. tabella a

Attività per interni 50% attività per esterni 50% quota da

attribuire al personale 100,00%

Attività per interni 49% attività per esterni 51% quota da

attribuire al personale 98,00%

Attività per interni 48% attività per esterni 52% quota da

attribuire al personale 96,15%

Attività per interni 47% attività per esterni 53% quota da

attribuire al personale 94,33%

Attività per interni 46% attività per esterni 54% quota da

attribuire al personale 92,59%

Attività per interni 45% attività per esterni 55% quota da

attribuire al personale 90,90%

Attività per interni 44% attività per esterni 56% quota da

attribuire al personale 89,28%

Attività per interni 43% attività per esterni 57% quota da

attribuire al personale 87,71%

Attività per interni 42% attività per esterni 58% quota da

attribuire al personale 86,20%

Attività per interni 41% attività per esterni 59% quota da

attribuire al personale 84,74%

Attività per interni 40% attività per esterni 60% quota da

attribuire al personale 83,33%

Attività per interni 39% attività per esterni 61% quota da

attribuire al personale 81,96%

Attività per interni 38% attività per esterni 62% quota da

attribuire al personale 80,64%

Attività per interni 37% attività per esterni 63% quota da

attribuire al personale 79,36%

Attività per interni 36% attività per esterni 64% quota da

attribuire al personale 78,12%

Attività per interni 35% attività per esterni 65% quota da

attribuire al personale 76,92%

Attività per interni 34% attività per esterni 66% quota da

attribuire al personale 75,75%

Attività per interni 33% attività per esterni 67% quota da

attribuire al personale 74,62%

Attività per interni 32% attività per esterni 68% quota da

attribuire al personale 73,52%

Attività per interni 31% attività per esterni 69% quota da

attribuire al personale 72,46%

Attività per interni 30% attività per esterni 70% quota da

attribuire al personale 71,42%

Attività per interni 29% attività per esterni 71% quota da

attribuire al personale 70,42%

Attività per interni 28% attività per esterni 72% quota da

attribuire al personale 69,44%

Attività per interni 27% attività per esterni 73% quota da

attribuire al personale 68,49%

Attività per interni 26% attività per esterni 74% quota da

attribuire al personale 67,56%

Attività per interni 25% attività per esterni 75% quota da

attribuire al personale 66,66%

Attività per interni 24% attività per esterni 76% quota da

attribuire al personale 65,78%

Attività per interni 23% attività per esterni 77% quota da

attribuire al personale 64,93%

Attività per interni 22% attività per esterni 78% quota da

attribuire al personale 64,10%

Attività per interni 21% attività per esterni 79% quota da

attribuire al personale 63,29%

Attività per interni 20% attività per esterni 80% quota da

attribuire al personale 62,50%

Attività per interni 19% attività per esterni 81% quota da

attribuire al personale 61,72%

Attività per interni 18% attività per esterni 82% quota da

attribuire al personale 60,97%

Attività per interni 17% attività per esterni 83% quota da

attribuire al personale 60,24%

Attività per interni 16% attività per esterni 84% quota da

attribuire al personale 59,52%

Attività per interni 15% attività per esterni 85% quota da

attribuire al personale 58,82%

Attività per interni 14% attività per esterni 86% quota da

attribuire al personale 58,13%

Attività per interni 13% attività per esterni 87% quota da

attribuire al personale 57,47%

Attività per interni 12% attività per esterni 88% quota da

attribuire al personale 56,81%

Attività per interni 11% attività per esterni 89% quota da

attribuire al personale 56,17%

Attività per interni 10% attività per esterni 90% quota da

attribuire al personale 55,55%

Attività per interni 9% attività per esterni 91% quota da

attribuire al personale 54,94%

Attività per interni 8% attività per esterni 92% quota da

attribuire al personale 54,34%

Attività per interni 7% attività per esterni 93% quota da

attribuire al personale 53,76%

Attività per interni 6% attività per esterni 94% quota da

attribuire al personale 53,19%

Attività per interni 5% attività per esterni 95% quota da

attribuire al personale 52,63%

Attività per interni 4% attività per esterni 96% quota da

attribuire al personale 52,08%

Attività per interni 3% attività per esterni 97% quota da

attribuire al personale 51,54%

Attività per interni 2% attività per esterni 98% quota da

attribuire al personale 51,02%

Attività per interni 1% attività per esterni 99% quota da

attribuire al personale 50,50%

Attività per interni 0% attività per esterni 100% quota da

attribuire al personale 50,00%

Art. 104.

Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe

1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per

le singole prestazioni utili ai fini della applicazione

dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che

costituisce parte integrante del presente decreto. la formulazione

del tariffario dovrà prevedere il valore delle prestazioni e

l'indicazione delle competenze da attribuire all'equipe e al fondo

comune della categoria a), ed all'equipe e al fondo comune della

categoria b) del personale laureato non medico, alla categoria c)

e alla categoria d).

2. Nel nuovo tariffario occorrerà ricomprendere oltre alle

prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni

professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e

fatturazione.

3. Per la definizione del tariffario unico sarà costituita presso

il ministero della sanità una commissione paritetica formata da

componenti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie

dell'accordo recepito dal presente decreto.

4. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il decreto ministeriale che recepirà il tariffario unico

nazionale dovrà essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed

avrà effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto

ministeriale medesimo.

6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario il fondo della

categoria b) del personale laureato non medico è costituito dalle

quote storicamente spettanti secondo le modalità del decreto del

Presidente della Repubblica n. 348/1983 per tale istituito ai

laureati non medici più il 5% del fondo per l'incentivazione sub

i), comma sesto, dell' art. 101 , da prevedere in aumento al fondo

stesso, per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro

recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 Giugno

1983, n. 348, e per il periodo di validità dell'accordo recepito

dal presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del consiglio

di stato, sezione IV n. 308/1986.

7. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto

di incentivazione al personale medico debbono essere

esclusivamente utilizzate per il fondo a) medici.

8. Il fondo predetto deve essere comunque garantito e liquidato

nella sua globalità al personale medico per la durata del presente

accordo con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-

qualitativi dell'attività ambulatoriale complessivamente resa

dalle strutture pubbliche.

Art. 105.

Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub i), comma

sesto,

art. 101

1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a

seconda della diversa incidenza professionale degli operatori

necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite

secondo lo schema seguente:

a) medici;

b) biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;

c) personale tecnico-sanitario e personale infermieristico ivi

compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto

del Presidente della Repubblica n. 761/1979 dell'unità operativa

che concorre alla prestazione, nonchè il personale tecnico addetto

ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica.

d) restante personale.

2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti

gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di

scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie

categorie di personale:

1) - prestazioni di radiologia a 70 b - c 18 d 12 totale 100

2) - prestazioni di laboratorio a 65 b - c 23 d 12 totale 100

3) - visite e/o interventi specialistici delle varie attività di

servizio ed altre prestazioni fatturabili a 85 b - c 10 d 5 totale

100

4) - prestazioni riabilitative a 55 b - c 32 d 13 totale 100

3. le competenze attribuite al personale di cui alla categoria a)

medici saranno suddivise come segue:

All'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai

singoli componenti;

Al fondo comune il 55%.

4. Tale suddivisione troverà applicazione dalla data di entrata in

vigore del presente decreto.

5. La quota afferente all'equipe va ripartita fra i medici delle

strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della

produttività nelle seguenti proporzioni:

Assistente 1; aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e

coadiutore sanitario 1,4; primario, direttore sanitario e

dirigente sanitario 1,8, mantenendo per il personale medico il

rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno.

6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del

fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto

retributivo sono ripartite come segue:

- assistente 1;

- aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore

1,1;

- primario ed equiparati, direttore sanitario e dirigente 1,2.

7. Il fondo comune sarà suddiviso in quote. l'assegnazione delle

quote sarà effettuata nell'accordo- quadro regionale e

nell'accordo locale secondo criteri di gestione e d'utilizzo del

fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi

perequativi all'interno dalla categoria medica e, quindi il

perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di

cui all'art. 101.

8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta

la prestazione del plus-orario con le modalità appresso indicate e

articolato sulla base di accordi locali.

9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale

eccedenti il tetto retributivo.

10. La distribuzione delle quote avverrà in misura proporzionale

ai plus-orari concordati ed effettuati.

11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del

raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al

fondo comune.

12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il

raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al

fondo di cui all'istituto sub II), comma sesto, dell'art. 101.

13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore

relative alla categoria b) debbono intendersi riferite alla nuova

categoria c), le quote relative alla categoria c) afferiscono alla

nuova categoria d).

14. La colonna della categoria b) verrà riempita dalle percentuali

risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.

Art. 106.

Plus-orario e sua determinazione

1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni sub i)

comma sesto, dell' art. 101 va svolta in plus-orario.

2. I tetti massimi di plus-orario sono fissati nei limiti del

fondo a disposizione di cui all' art. 102 come segue:

7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;

5 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;

3. In attesa degli accordi decentrati a livello regionale,

attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche

previste dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 348/1983.

4. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma

secondo verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di

entrata in vigore dell'accordo-quadro regionale applicativo

dell'istituto di cui al presente decreto.

5. Il plus-orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune,

concordato con le organizzazioni sindacali e successivamente

deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso

pertanto deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato

attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.

6. La misura del plus-orario reso può trovare compensazione

all'interno di un trimestre. le differenze, in difetto o in

eccesso, di plus-orario reso nel trimestre rispetto a quello

dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. in caso

di mancato recupero del plus-orario dovuto e non reso si

effettueranno le relative proporzionali riduzioni.

7. Il tetto retributivo sarà rapportato per ciascun operatore al

10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato all'1

Gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario

reso.

8. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi

la somma delle seguenti voci:

Stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianità;

Indennità integrativa speciale;

Indennità primariale differenziata;

Indennità annue fisse e continuative;

Rateo di tredicesima mensilità.

9. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione

del plus-orario. 10. le competenze economiche relative al presente

istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.

11. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla

effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di

incentivazione.

Capo II

Dall'art. 0107 all'art. 0108

Art. 107.

Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di

ripartizione, per il personale dei servizi veterinari

1. Nel rispetto della normativa generale dello istituto, gli

incentivi alla produttività per il servizio veterinario formano un

comparto autonomo e riservato agli operatori del servizio stesso.

2. Il fondo di incentivazione del personale dei servizi veterinari

viene costituito dalle somme corrisposte da enti o privati per

prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ed effettuate

esclusivamente nel plus-orario assegnato, al netto della quota di

spettanza dell'amministrazione, nonchè dalla quota parte delle

somme attribuite dal Servizio Sanitario Nazionale per l'esecuzione

di profilassi di stato afferente alle prestazioni del personale

dipendente.

3. Nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto e contestualmente al tariffario di cui

all' art. 104 , verrà emanato il tariffario unico nazionale sulla

base del quale vengono quantificate le prestazioni erogate; nelle

more di emanazione si farà riferimento al tariffario in vigore

approvato con decreto ministeriale 22 Maggio 1986 . Il nuovo

tariffario trova applicazione dalla data di pubblicazione del

decreto ministeriale di recepimento.

4. Al personale veterinario è riconosciuto lo stesso tetto orario

del personale medico a tempo pieno determinato ai sensi dell' art.

106 .

5. Si considerano utili ai fini della determinazione dei tetti

consentiti di plus-orario, non più del 75% delle prestazioni di

assistenza zooiatrica che le unità sanitarie locali erogano come

attività istituzionale e del 50% delle restanti prestazioni.

6. Le competenze spettanti al personale dei servizi veterinari

saranno ripartite secondo i criteri di cui allo schema contenuto

nell' art. 105 .

7. L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo è

obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad

incrementare le attività di vigilanza, ispezione e profilassi.

Capo III

Dall'art. 0108 all'art. 0108

Art. 108.

Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub II),

comma sesto, dell' art. 101 .

1. Il fondo di incentivazione sub II), comma sesto, dell'art. 101,

è ripartito dalla regione in quote corrispondenti ai progetti

determinati a norma dell'art. 101.

2. Gli enti, individuano, sentite le organizzazioni sindacali, le

unità di personale mediche e veterinarie assegnate alla

realizzazione dei singoli progetti di intervento.

3. La regione, nell'accordo decentrato a livello regionale

attuativo dell'istituto determinerà le modalità di erogazione

delle quote di cui al presente articolo sulla scorta di idonea

documentazione, attestante il conseguimento dei risultati

ottenuti.

4. Nell'ambito di ciascun ente si provvederà alla liquidazione

delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli

operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro

realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita

dagli operatori stessi.

5. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di

produttività e di ulteriori fondi di finanziamenti per i diversi

settori sanitari, amministrativi e tecnici e la definizione del

modello di applicazione degli standards conseguenti, ai fini della

valutazione della produttività è demandata ad un'apposita

commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo

, Regioni, ANCI, Uncem, e organizzazioni sindacali di categoria

firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, che li

definisce entro il 30 Settembre 1987, anche in riferimento agli

obiettivi della programmazione nazionale.

Titolo VIII

Norme transitorie e di rinvio

Dall'art. 0109 all'art. 0111

Capo I

Dall'art. 0109 all'art. 0110

Art. 109.

Norma interpretativa per il personale veterinario

1. A far data dall'1 Giugno 1985 al personale veterinario compete

negli importi complessivi la retribuzione prevista dalla tabella

di cui all'art. 46 ex decreto del Presidente della Repubblica n.

348/1983.

2. La ricostruzione economica, ai sensi dell'art. 54, decimo

comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sulla

quota equivalente alla indennità di tempo pieno è attribuita

solamente a quei veterinari ai quali per legge o regolamento era

inibito l'esercizio dell'attività libero professionale ed abbiano,

altresì, dichiarato di non averla prestata.

Art. 110.

Norma transitoria per gli ex medici condotti

1. Gli ex medici condotti, nei cui confronti alla data dell'1

Gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai

sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n.

348/1983, possono, a domanda, optare per un trattamento economico

omnicomprensivo di l. 8.640.000 annue lorde.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le

regioni, l'ANCI, l'uncem e le organizzazioni sindacali mediche

firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, provvede

entro il 31 Dicembre 1987 alla determinazione delle funzioni e

mansioni degli stessi, ivi compresi i limiti di accesso alla

convenzione per la medicina generale di base, di cui all' art. 48

della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 .

3. La normativa di cui sopra ha validità in modo tassativo fino al

30 Giugno 1988.

Capo II

Dall'art. 0111 all'art. 0111

Art. 111.

Norma di rinvio

1. Per le seguenti materie relative ad istituti comuni si fa

riferimento a quanto previsto dai seguenti articoli del presente

decreto per i quali devono essere applicati i criteri e le

modalità di cui all'articolo 6, comma nono, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 68/1986.

- progetti finalizzati art. 11

- mobilità art. 19

- mobilità nell'ambito dell'ente art. 20

- mobilità tra enti in ambito regionale art. 21

- mobilità tra enti in ambito interregionale art. 22

- mobilità intercompartimentale art. 23

- passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica art. 24

- documentazione dello stato di infermità art. 28

- visite mediche di controllo art. 29

- tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro art. 30

- permessi, ritardi, recuperi art. 31

- indumenti di lavoro art. 32

- mensa art. 33

- attività sociali, culturali e ricreative art. 34

- santo patrono art. 35

- diritti sindacali art. 36

- assemblea del personale art. 37

- diritto all'informazione art. 38

- patronato sindacale art. 39

- pari opportunità art. 40

- patrocinio legale del dipendente per fatti connessi

all'espletamento dei compiti di ufficio art. 41

- conglobamento di quota della indennità integrativa speciale art.

46

- bilinguismo art. 52

- indennità di partecipazione all'ufficio di direzione art. 53

- indennità di coordinamento art. 54

- indennità di rischio da radiazioni art. 58

- indennità di profilassi antitubercolare art. 59

- indennità per servizio notturno e festivo art. 60

- equo indennizzo art. 63

- trattamento di quiescenza art. 64

- norma per i dipendenti dell'unità sanitaria locale del comune di

campione d'Italia art. 65

- procedure di raffreddamento dei conflitti - estensione dei

giudicati amministrativi art. 112

- verifica art. 113

- cittadino utente art. 114

- norma transitoria art. 115

- particolari casi di inquadramento art. 116

- norma particolare di primo inquadramento art. 117

- flussi informativi art. 118

- commissioni professionali art. 119

- accordo intercompartimentale art. 120

- disposizione finale art. 121

- norma finale e di rinvio art. 122.

Parte terza

Dall'art. 0112 all'art. 0114

Titolo I

Relazioni sindacali

Dall'art. 0112 all'art. 0114

Capo I

Dall'art. 0112 all'art. 0114

Art. 112.

Procedure di raffreddamento dei conflitti - estensione dei

giudicati amministrativi

1. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano

conflitti derivanti da contrapposte interpretazioni sui criteri

generali di applicazione del presente decreto dovrà essere

formulata richiesta scritta di confronto con lettera R.R. da una

delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie

dell'accordo recepito nel presente decreto.

2. L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un

confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata

risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e

degli elementi di diritto sui quali si basa.

4. In caso di persistenza del conflitto le parti potranno fare

ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di

comparto, cui è attribuito il compito di assicurare la corretta

gestione della disciplina contrattuale.

5. La delegazione di cui al comma quarto dovrà riunirsi, altresì,

su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per

l'esame di problemi interpretativi ed applicativi di interesse

generale.

6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del

procedimento amministrativo.

7. Al fine dell'estensione di giudicati amministrativi nella

materia disciplinata dal presente decreto si richiamano le

procedure disposte nell' art. 22 del decreto del Presidente della

Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13

8. Il dipartimento della funzione pubblica, cui la legge demanda

l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di

pubblico impiego nonchè il controllo della attuazione degli

accordi di lavoro, si avvale, ai soli fini dell'emanazione degli

indirizzi applicativi del presente decreto, di una commissione

consultiva composta dai rappresentanti dei Ministeri della Sanità,

del Tesoro, Lavoro Bilancio e Programmazione, delle Regioni,

dell'ANCI e dell'Uncem.

Art. 113.

Verifica

1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di Settembre, le

delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto

effettueranno una verifica sullo stato di attuazione del decreto

stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla

programmazione del lavoro e degli orari, al piano di produttività,

ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia

dei servizi in favore della utenza.

2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti

potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla

relazione indicata dall' art. 16 delle legge-quadro sul pubblico

impiego 29 Marzo 1983, n. 93 , o da porre a base di iniziative

dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva

attuazione delle intese.

Art. 114.

Cittadino utente

1. Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, ed in prosieguo, periodicamente, sarà compiuto, dagli

enti e dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle

confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a

rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di

intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attività di

programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali

ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena

attuazione allo spirito e alla lettera delle intese

intercompartimentali e di comparto, con l'obiettivo di accrescere

la produttività, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle

prestazioni socio-sanitarie, al fine di favorire il rispetto e

tutelare la dignità e la libertà della persona umana.

Titolo II

Norme transitorie e finali

Dall'art. 0115 all'art. 0124

Capo I

Dall'art. 0115 all'art. 0117

Art. 115.

Norma transitoria

1. Viene istituita presso il dipartimento della funzione pubblica

una commissione paritetica composta da rappresentanti dei

ministeri della sanità, della funzione pubblica, del tesoro, del

lavoro e previdenza sociale, del bilancio e programmazione

economica, delle regioni dell'ANCI, dell'Uncem e le organizzazioni

sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto

con il compito di formulare proposte per la corretta applicazione

dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n.

761/1979, la quale dovrà concludere i propri lavori entro il 31

Dicembre 1987 ai fini della emanazione da parte del Governo degli

atti di indirizzo e coordinamento di sua competenza.

Art. 116.

Particolari casi di inquadramento

1. In relazione agli inquadramenti e alle promozioni conferiti in

data successiva a quella di emanazione del decreto del Presidente

della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761 , ed anteriori all'1

Gennaio 1986, con provvedimenti adottati dalle regioni, dai

comitati di gestione delle unità sanitarie locali, degli enti o

istituti, a favore del personale destinatario delle disposizioni

contenute nel decreto del Presidente della Repubblica medesimo e

nella normativa contrattuale, resi esecutivi ai sensi della

legislazione vigente e che abbiano formato oggetto di

contestazioni, il Governo adotterà i provvedimenti di sua

competenza, entro il 31 Dicembre 1987, sentite le Regioni, l'Anci,

l'Uncem e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente

accordo.

Art. 117.

Norma particolare di primo inquadramento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le

sottoindicate figure professionali, tali in posizione di ruolo e

con l'incarico formalmente attribuito delle funzioni a fianco di

ciascuna figura indicate alla data del 20 Dicembre 1979, vengono

così inquadrate:

A) Dirigente direttore di sede regionale o provinciale di ente

nazionale o di cassa mutua provinciale - undicesimo livello;

b) collaboratori coordinatori titolari di ufficio della sede

provinciale o con la titolarità di una sezione territoriale

dell'istituto nazionale delle assicurazioni di malattia, ovvero,

titolari o reggenti di una sede o cassa mutua provinciale, se in

possesso dell'anzianità di cui alla tabella allegato 2 al decreto

del Presidente della Repubblica n. 761/1979 (cinque anni) decimo

livello;

c) collaboratore coordinatore cui sia stata formalmente attribuita

la titolarità di un reparto della sede provinciale - nono livello;

d) collaboratori titolari d'ufficio di sede provinciale, o di

sezione territoriale INAM o di sede di cassa mutua - ottavo

livello;

e) personale medico capo ripartizione - o nono livello allegato a

ex decreto del Presidente della Repubblica 1 Giugno 1979, n. 191,

in comuni capoluogo di provincia - undicesimo livello;

f) seconda qualifica professionale (personale infermieristico) non

in possesso dello specifico titolo professionale - sesto livello;

g) seconda qualifica professionale (personale infermieristico) in

possesso dello specifico titolo professionale e di livello

differenziato o incarico di coordinamento - settimo livello;

h) seconda qualifica professionale (personale tecnico sanitario,

di vigilanza e ispezione, di riabilitazione) non in possesso dello

specifico titolo professionale - sesto livello;

i) seconda qualifica professionale (personale tecnico sanitario,

di vigilanza e ispezione, di riabilitazione) in possesso dello

specifico titolo professionale e di una anzianità di tre anni

nella qualifica nonchè del livello differenziato o l'incarico di

coordinamento - settimo livello;

l) personale infermieristico degli enti locali (sesto livello ex

decreto del Presidente della Repubblica n. 191/1979) in possesso

dello specifico titolo professionale (certificato di abilitazione

a funzioni direttive) - settimo livello;

m) capo infermiere del parastato in possesso dello specifico

titolo professionale (certificato di abilitazione a funzioni

direttive) - settimo livello;

n) agente tecnico del parastato in possesso del livello

differenziato quarto livello;

o) collaboratori tecnici del parastato:

1) Se in possesso di laurea specifica (ingegneria, architettura,

geologia, sociologia, statistica) inquadrati nel profilo

professionale corrispondente alla laurea - nono livello;

2) Se in possesso di laurea non specifica e con dieci anni di

anzianità in carriera direttiva, inquadrati nel ruolo

amministrativo - nono livello;

3) Collaboratori tecnici coordinatori, senza laurea, inquadrati

nel ruolo amministrativo - ottavo livello;

4) Collaboratori tecnici senza laurea, inquadrati nel ruolo

amministrativo - settimo livello;

p) personale tecnico addetto, negli enti di provenienza, ad

attività sanitarie tecniche di vigilanza ed ispezione con livello

retributivo funzionale non inferiore al v ex decreto del

Presidente della Repubblica n. 191/1979, o inquadrato, purchè in

livello corrispondente nella qualifica di perito chimico, perito

fisico o qualifica corrispondente nonchè il personale tecnico

proveniente dall'ente nazionale per la prevenzione degli

infortuni, dall'associazione nazionale per il controllo della

combustione, dagli ispettorati del lavoro (personale seconda

qualifica professionale o del ruolo tecnico) è inquadrato, a

seconda della specifica professionalità posseduta, al profilo

professionale del personale tecnico sanitario o al profilo

professionale del personale di vigilanza e ispezione, nelle

rispettive posizioni funzionali di collaboratore - sesto livello;

e coordinatore (se inquadrato in un livello superiore a seconda

dei rispettivi ordinamenti) - settimo livello;

q) personale ex ospedaliero, del i livello dirigenziale di

ospedale con oltre ottocento posti letto, con laurea ovvero con

cinque anni di anzianità maturati nella qualifica anche

successivamente alla data di cui al comma primo del presente

articolo - decimo livello;

r) personale ex ospedaliero del II livello dirigenziale di

ospedale con oltre ottocento posti letto, con laurea ovvero con

cinque anni di anzianità maturati nella qualifica anche

successivamente alla data di cui al comma primo del presente

articolo - undicesimo livello.

Capo II

Dall'art. 0118 all'art. 0124

Art. 118.

Flussi informativi

1. Sugli istituti normativi a rilievo economico del presente

decreto vengono attivati appositi flussi informativi di controllo

all'interno del sistema informativo sanitario facente capo al

servizio centrale della programmazione sanitaria del ministero

della sanità.

2. I dati rilevati vengono comunicati, con cadenza trimestrale,

alla commissione professionale di cui all' art. 119 ed alla

commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di

osservatorio del pubblico impiego presso la presidenza del

Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica -

ed al ministero del tesoro.

Art. 119.

Commissioni professionali

1. In ogni regione è costituita una commissione professionale

regionale per la promozione della qualità tecnico-scientifica

delle prestazioni e con particolare riferimento al settore

ospedaliero e alle attività delle strutture pubbliche.

2. La commissione ha il compito:

Di valutare, anche in base ai dati forniti dal sistema informativo

sanitario, la qualità tecnico-scientifica delle prestazioni

sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e convenzionate con il

Servizio Sanitario Nazionale;

Di promuovere misure per la diffusione di metodiche per

l'innalzamento qualitativo del livello tecnico-scientifico delle

prestazioni, anche mediante iniziative nella formazione

professionale;

Di valutare che le strutture pubbliche e convenzionate soddisfino

gli standards minimi di dotazione strutturale, definiti in campo

nazionale nell'ambito dello studio sull'accreditamento promosso

dalla commissione nazionale individuando problemi di dotazione

infrastrutturale, organizzativi o manageriali e suggerendo

apposite soluzioni, graduali e compatibili con le risorse

finanziarie del sistema.

3. La commissione regionale è nominata con provvedimento della

regione, è presieduta dal presidente dell'ordine dei medici del

capoluogo di regione ed è costituita da:

a) cinque esperti qualificati, scelti tra dipendenti del Servizio

Sanitario Nazionale e delle strutture universitarie;

b) cinque rappresentanti del ruolo sanitario del personale delle

unità sanitarie locali, designati dalle organizzazioni sindacali

garantendo la presenza dei diversi profili professionali;

c) cinque rappresentanti degli ordini e collegi professionali;

d) cinque rappresentanti di associazioni scientifiche e culturali

mediche;

e) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della

regione con funzioni di segretario.

4. In ogni ospedale è costituito, a cura della direzione

sanitaria, un gruppo di lavoro per la promozione della qualità

tecnico-scientifica delle prestazioni sanitarie, composto da

personale medico e non medico del ruolo sanitario, con il compito

di stimolare studi e programmi di promozione di qualità, attività

di formazione e di verifica dell'ottemperanza di standards

assistenziali, infrastrutturali e di costo predefiniti.

5. L'attività di questi gruppi deve avvenire nel quadro delle

indicazioni fornite dalla commissione regionale.

6. Allo scopo di fornire indirizzi di carattere generale, di

coordinare un programma nazionale di formazione ed impostare uno

studio nazionale per la definizione di criteri di accreditamento

alle commissioni professionali regionali, con decreto del Ministro

della sanità, è costituita una commissione professionale a livello

centrale, presieduta dal presidente della federazione nazionale

dell'ordine dei medici e costituita da:

a) sei esperti scelti tra dipendenti del Servizio Sanitario

Nazionale e delle strutture universitarie;

b) tre dirigenti del ministero della sanità;

c) sei esperti qualificati designati congiuntamente dalla

delegazione regionale degli assessori firmatari dell'accordo

recepito dal presente decreto e dall'ANCI;

d) sei rappresentanti del ruolo sanitario del personale delle

unità sanitarie locali designati dalle organizzazioni sindacali;

e) sei rappresentanti delle federazioni degli ordini e collegi

professionali;

f) sei rappresentanti di associazioni scientifiche e culturali

mediche;

g) un rappresentante del ministero del tesoro;

h) un rappresentante del dipartimento della funzione pubblica;

i) un funzionario della carriera direttiva del ministero della

sanità con funzioni di segretario.

Art. 120.

Accordo intercompartimentale

1. Ai sensi dell' art 12, primo comma, della legge 29 Marzo 1983,

n. 93 , le parti demandano alla prossima contrattazione

intercompartimentale le seguenti materie:

1) disciplina concernente l'utilizzo delle 150 ore di studio;

2) disciplina del congedo ordinario;

3) disciplina del congedo straordinario;

4) disciplina della aspettativa;

5) disciplina del trattamento di missione;

6) disciplina del trattamento di trasferimento;

7) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;

8) inserimento nella tredicesima mensilità della quota I.I.S. di

l. 48.000.

2. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa

attualmente vigente nelle suindicate materie.

Art. 121.

Disposizione finale

1. Le norme del presente decreto si applicano agli enti

destinatari di cui all' art. 1 diversi dalle unità sanitarie

locali, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti.

Art. 122.

Norma finale di rinvio

1. Per gli istituti non disciplinati dal presente decreto si fa

rinvio a quanto disposto in materia dal decreto del Presidente

della Repubblica n. 761/1979 e dal decreto del Presidente della

Repubblica n. 348/1983, per quanto compatibile.

Art. 123.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto

valutato, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, in

lire 1740 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere relativo

al 1986 e in lire 1805 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e

1989 si provvede a carico del fondo sanitario nazionale iscritto

al capitolo 5941 dello stato di previsione del ministero del

tesoro per l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni

1988 e 1989.

Art. 124.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Il

presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito

nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di

farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 Maggio 1987

Cossiga

Fanfani, Presidente del Consiglio dei Ministri

Paladin, Ministro per la Funzione Pubblica

Goria, Ministro del Tesoro e, ad interim, del Bilancio e della

Programmazione Economica

Donat Cattin, Ministro della Sanità

Gorrieri, Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Visto, il Guardasigilli: Rognoni

Registrato alla Corte dei Conti, addì 10 Luglio 1987

Atti di Governo , registro n. 67, foglio n. 10, con esclusione di:

art. 5, commi secondo, terzo e quarto; articoli 6, 7, 8, 9 e 10;

art. 35; art. 39; art. 44; art. 45, commi terzo, quarto e quinto e

art. 46, ai sensi della delibera n. 1803 della sezione del

controllo in data 3 Luglio 1987.

Allegato a

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di

sciopero

Testo formato da complessivi articoli: 0000

Confederazioni sindacali CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL -

Confsal - Usppi.

Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni

citate CGIL -F.P.; CGIL -F.P.. coordinamento medici; CISL -

Fisos;CISL -Medici; UIL -Sanità; UIL -Sanità Coordinamento Medici;

CIDA -Funzione Pubblica; CISAL-Sanità; Confsal-Sanità; Usppi-

Penspro e Aupi; Snabi; Sinafo; Confill-Sanità; Confail-Failel;

Consal-Snao; Casil- Sanità; Cumi-Amfup.

Premessa

Le federazioni F.P. CGIL , Fisos-CISL , UIL Sanità, il

coordinamento medici CGIL F.P., il sindacato nazionale CISL

medici, il coordinamento nazionale medici UIL Sanità, F.P.-CIDA ,

Cumi-Amfup, Snabi, Sinafo, Aupi, Usppi-Penspro, Confill-Consal-

Snao, CISAL, Casil, Failel-Conf. Ail, Confsal-Sanità, con il

presente atto si propongono l'obiettivo di costruire nuove

relazioni sindacali e sociali nell'ambito del Servizio Sanitario

Nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di

accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei

lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei

a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e

delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un

forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione

delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti

una contemporanea e corrispondente reciprocità di impegni e di

atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle

relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura

efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme

dei rapporti.

Oggetto

Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale

per ciascun lavoratore nel settore della sanità, si esercita

attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della

dignità e dei valori della persona umana in attuazione delle

disposizioni contenute nell'art. 11, commi quinto e sesto della

legge n. 93/1983 e nel protocollo d'intesa del 25 Luglio 1986.

Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto

allo sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate.

Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti

costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice

non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori

fondamentali delle libertà civili e sindacali della democrazia e

della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano

la generalità del mondo del lavoro.

Titolarità

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di

esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per

quelli nazionali; regionali di categoria per quelli regionali;

territoriali di categoria per quelli locali.

Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la

titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza

delle strutture aziendali e territoriali.

La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le

strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).

Per le strutture prive di articolazione territoriale, la

proclamazione dello sciopero sarà stabilita dalla rispettiva

struttura nazionale (di comparto).

Proclamazione - modalità - pubblicità

Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere

dichiarate con quindici giorni di preavviso.

Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la

data della azione collettiva di astensione dal lavoro, si

attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel

capo vi del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da

quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso

l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di

preavviso della azione sindacale proclamata.

Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi

tra il 23 Dicembre ed il 7 Gennaio nonchè tra il 10 ed il 20

agosto e nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti

le consultazioni elettorali e referendarie.

Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono

immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di

particolare gravità o di calamità naturali.

Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può

superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per

turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).

Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non

supereranno le 48 ore consecutive.

Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si

svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun

turno.

Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole

unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli

profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di

sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo

sciopero bianco.

Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni

dello stesso, nonchè le informazioni relative alle modalità con le

quali si caratterizza l'azione sindacale.

L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque

essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.

Al fine di tutelare di diritti costituzionalmente garantiti, la

programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi

necessari a garantire prestazioni essenziali quali:

Accettazione d'urgenza;

Pronto soccorso medico e chirurgico nonchè servizi specialistici e

diagnostici necessari a garantire le urgenze;

Anestesia per le sole urgenze;

Medicina neonatale;

Rianimazione e terapie intensive;

Unità coronariche;

Emodialisi;

Servizio trasfusionale;

Psichiatria;

Servizio ambulanze;

Servizi ed impianti termo-elettrici.

Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze

sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali,

avranno cura di definire la individuazione dei livelli operativi e

di eventuali altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini

delle garanzie da tutelare.

I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e

dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata

sostituzione di servizio.

Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze

sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i

contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a

salvaguardare i livelli di assistenza nonchè l'erogazione delle

prestazioni garantite.

Vincoli e sanzioni

Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti

i livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del

presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.

Ciò impegna le singole organizzazioni sindacali a valutare

preventivamente le eventuali iniziative di sciopero, senza

peraltro precludersi la possibilità di iniziativa singola, per la

quale, comunque, valgono le norme del presente codice.

Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da

parte delle istanze statutarie competenti.

Allegato b

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di

sciopero

Testo formato da complessivi articoli: 0000

Confederazione sindacale Confedir e relativa organizzazione

sindacale di categoria (Confedir-Dirsan).

Premessa

La Confedir - Dirsan:

Con il presente atto di propone l'obiettivo di costruire nuove

relazioni sindacali e sociali nell'ambito del Servizio Sanitario

Nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di

accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei

lavoratori, per favorire un assetto di strutture esercizi idonei a

tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e

delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un

forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione

delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti

una contemporanea e corrispondente reciprocità di impegni e di

atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle

relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura

efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme

dei rapporti.

Oggetto

Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale

per ciascun lavoratore, nel settore della sanità, si esercita

attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della

dignità e dei valori della persona umana in attuazione delle

disposizioni contenute nell'art. 11, commi quinto e sesto della

legge n. 93/1983 e nel protocollo del 25 Luglio 1986.

Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto

di sciopero secondo i criteri e modalità di seguito specificate.

Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti

costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice

non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori

fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e

della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano

la generalità del mondo del lavoro.

Titolarità

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di

esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per

quelli nazionali; regionali di categoria per quelle regionali;

territoriali di categoria per quelli locali.

Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la

titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza

delle strutture aziendali e territoriali.

Proclamazione - modalità - pubblicità

Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere

dichiarate con quindici giorni di preavviso.

Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la

data della azione collettiva di astensione dal lavoro, si

attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel

capo vi del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da

quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso

l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di

preavviso dell'azione sindacale proclamata.

Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi

tra il 23 Dicembre ed il 7 Gennaio nonchè tra il 10 ed il 20

agosto e nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti

le consultazioni elettorali e referendarie.

Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono

immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di

particolare gravità o di calamità naturali.

Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può

superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per

turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).

Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non

supereranno le 48 ore consecutive.

Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si

svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun

turno.

Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole

unità operative, funzionalmente non autonome. sono altresì escluse

forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o

forme improprie quali lo sciopero bianco.

Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni

dello stesso, nonchè le informazioni relative alle modalità con le

quali si caratterizza l'azione sindacale.

L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque

essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.

Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la

programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi

necessità a garantire prestazioni essenziali quali:

Accettazione d'urgenza;

Pronto soccorso medico e chirurgico nonchè servizi specialistici e

diagnostici necessari a garantire le urgenze;

Anestesia per le sole urgenze;

Medicina neonatale;

Rianimazione e terapie intensive;

Unità coronariche;

Emodialisi;

Servizio trasfusionale;

Psichiatria;

Servizio ambulanze;

Servizi ed impianti termo-elettrici.

Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze

sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali,

avranno cura di definire la individuazione dei livelli operativi e

di eventuali altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini

delle garanzie da tutelare.

I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e

dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata

sostituzione di servizio.

Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze

sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i

contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a

salvaguardare i livelli di assistenza nonchè l'erogazione delle

prestazioni garantite.

Vincoli e sanzioni

Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti

i livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del

presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.

Le singole organizzazioni sindacali valuteranno preventivamente le

eventuali iniziative di sciopero, senza peraltro precludersi la

possibilità di iniziativa singola, per la quale, comunque, valgono

le norme del presente codice.

Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da

parte delle istanze statuarie competenti.

Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero per il

personale medico

Testo formato da complessivi articoli: 0021

Art. 1.

Il comportamento del medico deve essere in ogni evenienza ispirato

al rispetto per la vita e per l'incolumità dei pazienti alla

solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.

Art. 2.

Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le

prestazioni di diagnosi e cura valutate dal medico come

assolutamente non dilazionabili con le modalità e la continuità

che, a giudizio medico, saranno ritenute necessarie al fine di

garantire il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente

tutelati.

Turni di guardia e di pronta disponibilità saranno opportunamente

organizzati.

Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno

garantite anche presso quelle sedi extra ospedaliere, che, per

l'ubicazione presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi

ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi

siano ordinariamente espletati.

Art. 3.

Saranno inoltre compiuti gli atti e le attività non differibili in

adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a tutela

di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificati e

trattamenti sanitari obbligatori).

Art. 4.

Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono

dovute dalla generalità dei medici in relazione dei compiti

igienico-organizzativi di prevenzione, diagnosi e terapie secondo

le competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.

Art. 5.

La sottoscritta organizzazione sindacale s'impegna a portare a

conoscenza dei propri iscritti il presente codice di

autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in

occasione di ogni futura vertenza sindacale.

Art. 6.

Con la proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei

motivi.

Art. 7.

In apertura di vertenza verrà dato preavviso non inferiore a

quindici giorni.

Art. 8.

La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero

saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di

unità sanitaria locale o di presidio dagli organi statutariamente

competenti della sottoscritta organizzazione sindacale.

Art. 9.

Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,

epidemie od eventi di eccezionale gravità che comportino gravi

emergenze di carattere sanitario.

Nei luoghi e per i tempi in cui tali emergenze sussisteranno non

saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno

sospesi.

Art. 10.

Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all' art. 1 ,

qualora fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla

costituzione, la libertà sindacale in ispecie, altri valori

essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la

stessa etica medica, la sottoscritta organizzazione sindacale si

riserva la più ampia facoltà di iniziativa in deroga, per quanto

di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.

Art. 11.

Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia

coincidente con la durata degli accordi nazionali stipulati ai

sensi della legge 29 Marzo 1983, n. 93 . scaduto il termine di

efficacia giuridica di tali accordi la sottoscritta organizzazione

si riserva l'autonoma facoltà di confermarlo ovvero di sostituirlo

o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i

successivi accordi.

Art. 12.

Per le pecularità proprie della categoria si allega il codice di

autoregolamentazione specifico dei medici veterinari.

Specificità per i medici veterinari

Il rapporto di dipendenza dal Servizio Sanitario Nazionale o lo

svolgimento di compiti d'istituto soggetti a precise norme di

legge comportano una autodisciplina dell'esercizio del diritto di

sciopero, che salvaguardi questo diritto e la continuità ed

obbligatorietà dei compiti urgenti del pubblico servizio.

Tale duplice obiettivo si realizza durante la astensione del

personale del servizio con il contemporaneo affidamento dei

compiti di carattere contingibile ed urgente ad uno o più sanitari

dipendenti all'uopo delegati.

Sotto questo profilo, lo sciopero indetto sia dalla organizzazione

sindacale nazionale, che regionale, o provinciale, o di istituto

zooprofilattico sperimentale va, comunque, necessariamente,

organizzato al fine di garantire le urgenze.

La proclamazione dello sciopero nazionale e la relativa

programmazione (motivazione, data, durata e modalità), decise

dalla segreteria nazionale devono essere comunicate alle autorità

centrali con almeno quindici giorni di preavviso.

Qualora lo sciopero venga proclamato in campo regionale o di

istituto zooprofilattico sperimentale, saranno le rispettive

responsabili sindacali a trasmettere la proclamazione alle

rispettive autorità con il preavviso di quindici giorni.

Le funzioni di carattere urgente che vanno assicurate riguardano i

seguenti campi:

1) Vigilanza su focolai di malattie infettive e zoonosi;

2) Controllo e diagnosi di laboratorio dei cani morsicatori ai

fini della profilassi antirabbica;

3) Macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita;

4) Approvvigionamento carneo alle comunità.

Art. 13.

Saranno inoltre compiuti gli atti e le attività, anche di

laboratorio non differibili in adempimento degli obblighi imposti

ai medici dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti

(referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari

obbligatori).

Art. 14.

Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono

dovute dalla generalità dei medici in relazione ai compiti

igienico-organizzativi di prevenzione, diagnosi e terapia, secondo

le competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.

Art. 15.

La sottoscritta organizzazione sindacale s'impegna a portare a

conoscenza dei propri iscritti il presente codice di

autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in

occasione di ogni futura vertenza sindacale.

Art. 16.

Con la proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei

motivi.

Art. 17.

In apertura di vertenza verrà dato preavviso non inferiore a

quindici giorni.

Art. 18.

La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero

saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale di

unità sanitaria locale o di presidio, e di istituto

zooprofilattico sperimentale dagli organi statutariamente

competenti della sottoscritta organizzazione sindacale.

Art. 19.

Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,

epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi

emergenze di carattere sanitario. nei luoghi e per i tempi in cui

tali emergenze sussistano non saranno indetti scioperi, o se

precedentemente indetti, saranno sospesi.

Art. 20.

Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all' art. 1

qualora fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla

costituzione, la libertà sindacale in ispecie, altri valori

essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la

stessa etica medica, la sottoscritta organizzazione sindacale si

riserva la più ampia facoltà di iniziativa in deroga, per quanto

di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.

Art. 21.

Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia

coincidente con la durata degli accordi nazionali stipulati ai

sensi della legge 29 Marzo 1983, n. 93 . Scaduto il termine di

efficacia giuridica di tali accordi, la sottoscritta

organizzazione si riserva l'autonoma facoltà di confermarlo ovvero

di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle

trattative per i successivi accordi.

Allegato c

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di

sciopero

Testo formato da complessivi articoli: 0012

Confederazione sindacale CISAS e relative organizzazioni sindacali

di categoria (CISAS Funzione Pubblica Sanità e CISAS Sim).

"codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di

sciopero nel comparto sanità"

Capo I

Dall'art. 0001 all'art. 0006

Art. 1.

Il diritto di sciopero, costituzionalmente tutelato, e che

costituisce una libertà fondamentale di ciascun lavoratore, si

esercita nei limiti e nel rispetto delle disposizioni contenute

all'art. 11, comma quinto, della legge n. 93/83.

Art. 2.

Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto

di sciopero secondo le modalità ed i limiti contenuti nelle

disposizioni successive.

Art. 3.

Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui

fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e

sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di

carattere generale che interessano la generalità del mondo del

lavoro.

Art. 4.

Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui

all'art. 11, comma quinto, lettera g, della legge n. 93. nel

periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data

dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le

procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo vi del

decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 ed a quelle più

definite per lo specifico comparto.

Art. 5.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di

effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di

avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità

naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di

assistenza, di ripristino delle condizioni di normalità.

Sono pertanto esclusi dagli scioperi i periodi interessati da

interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti

ai vari servizi del comparto sanità.

Per il personale del comparto sanità sono altresì esclusi gli

scioperi nei periodi compresi fra:

Il 17 Dicembre ed il 7 Gennaio;

Il 10 ed il 20 agosto;

Le cinque giornate che precedono e seguono la pasqua;

La settimana che precede e quella seguente la scadenza delle

consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali,

amministrative generali.

Art. 6.

Il concreto esplicarsi dell'esercizio del diritto di sciopero non

può, infatti, essere finalizzato ad impedire l'esercizio di

potestà politiche e amministrative degli organi istituzionali

delle amministrazioni e enti di appartenenza.

Capo II

Dall'art. 0007 all'art. 0009

Art. 7.

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di

competenza delle strutture confederali sindacali nazionali,

regionali e provinciali, secondo le norme statutarie e

regolamentari generali e per l'autoregolamentazione dello

esercizio del diritto di sciopero, valido per le strutture

sindacali della intera confederazione.

Art. 8.

Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la

data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le

procedure contenute nel titolo vi del decreto del Presidente della

Repubblica n. 13/86 e nel codice di comparto, allegato al

contratto, in ogni caso l'attivazione di tali procedure non

interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale

proclamata.

Art. 9.

Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della

proclamazione dello sciopero, divulgando anche per iscritto i

motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. la effettuazione di

ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla

sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei

mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione.

Capo III

Dall'art. 0010 all'art. 0012

Art. 10.

La salvaguardia dell'essenzialità dei servizi preposti alla

garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini

costituzionalmente garantiti, unitamente alla indispensabilità

delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata

nell'esercizio delle azioni di sciopero.

La CISAS-ffp - comparto sanità e la CISAS-sim ritengono che nel

comparto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo

1986, n. 68, art. 6, sono da definirsi essenziali o di emergenza i

seguenti servizi, garantiti limitatamente per interventi urgenti

ed improcrastinabili:

Personale che opera nei servizi di rianimazione;

Personale che opera nei servizi di pronto soccorso;

Personale che opera nelle divisioni e sezioni;

Personale che opera nei centri di dialisi;

Personale che opera nel servizio di psichiatria intra ed extra

ospedaliero;

Personale che opera nei servizi di radiologia e laboratorio di

analisi e centri trasfusionali;

Personale che opera nella sala parto;

Personale che opera nei servizi di terapia intensiva;

Personale che opera nel servizio di autoambulanza;

Personale che opera nel servizio centrali termiche;

Personale che opera nel servizio di diagnostica oncologica;

Personale che opera nel servizio veterinario.

Art. 11.

Il personale presente ai servizi essenziali richiamati nell' art.

10 non può essere superiore al 10% della media del personale in

forza negli ultimi tre mesi nell'unità o reparti considerati e

comunque si ritiene di dover assicurare per i malati, una presenza

infermieristica per ogni turno di lavoro nei reparti e la guardia

medica.

Art. 12.

Le organizzazioni sindacali si ritengono svincolate dal presente

codice, fatte salve le norme di cui agli articoli 1, 4 e 10, per

azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di

legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di eventuali

comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle

organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo di intesa 25

Luglio 1986.

Allegato d

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di

sciopero dei medici e dei veterinai

Testo formato da complessivi articoli: 0013

Organizzazioni sindacali Anaao-Simp; Anpo; Cimo; Aaroi; Aipac;

Anmdo; Fimed; Snami Ospedalieri; Snr-Snvdel; Sumi.

Premessa

La etica professionale impone al medico di osservare particolari

regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i

limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.

Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che

prestano la loro attività professionale alle dipendenze della

pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme di

autodisciplina.

Le sottoscritte organizzazioni sindacali aderenti alla

confederazione dei medici dipendenti, considerato quanto dispone

l' art. 11, quinto e sesto comma, della legge 29 Marzo 1983, n. 93

, dichiarano che si atterranno, nello esercizio del diritto di

sciopero, ai principi e alle modalità seguenti:

Art. 1.

Il comportamento del medico deve essere in ogni evenienza ispirato

al rispetto per la vita e per l'incolumità dei pazienti, alla

solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.

Art. 2.

Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le

prestazioni di diagnosi e cura valutate dal medico come

assolutamente non dilazionabili con le modalità e la continuità

che, a giudizio medico, saranno ritenute necessarie al fine di

garantire il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente

tutelati.

Turni di guardia e di pronta disponibilità saranno opportunamente

organizzati.

Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno

garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere, che, per

l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi

ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi

siano ordinariamente espletati.

Art. 3.

Saranno inoltre compiuti gli atti e le attività non differibili in

adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a tutela

di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni

e trattamenti sanitari obbligatori).

Art. 4.

Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono

dovute dalla generalità dei medici in relazione ai compiti

igienico-organizzativi, di prevenzione, diagnosi e terapia,

secondo le competenze professionali e le responsabilità di

ciascuno.

Art. 5.

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare a

conoscenza dei loro iscritti il presente codice di

autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in

occasione di ogni futura vertenza sindacale.

Art. 6.

Le sottoscritte organizzazioni sindacali assumono lo impegno di

consultarsi reciprocamente in merito all'eventuale proclamazione

di uno sciopero, al fine di pervenire, possibilmente, ad una

decisione comune sull'opportunità, o meno, dello sciopero stesso.

Solo in caso di disaccordo, ciascuna organizzazione riacquisterà

la sua piena libertà di azione, fermo restando il rispetto di

questo codice di autoregolamentazione.

Art. 7.

Con la proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei

motivi.

Art. 8.

In apertura di vertenza verrà dato preavviso non inferiore a

quindici giorni.

Art. 9.

La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero

saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di

unità sanitaria locale o di presidio dagli organi statutariamente

competenti delle sottoscritte organizzazioni sindacali.

Art. 10.

Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,

epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi

emergenze di carattere sanitario. nei luoghi e per i tempi in cui

tali emergenze sussisteranno non saranno indetti scioperi o, se

precedentemente indetti, saranno sospesi.

Art. 11.

Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all' art. 1

qualora fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla

costituzione, la libertà sindacale in ispecie, altri valori

essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la

stessa etica medica, le sottoscritte organizzazioni sindacali si

riservano la più ampia facoltà di iniziativa in deroga, per quanto

di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.

Art. 12.

Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia

coincidente con la durata degli accordi nazionali stipulati ai

sensi della legge 29 Marzo 1983, n. 93 . scaduto il termine di

efficacia giuridica di tali accordi, le sottoscritte

organizzazioni si riservano l'autonoma facoltà di confermarlo

ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio

delle trattative per i successivi accordi.

Art. 13.

Per le peculiarità proprie della categoria si allega il codice di

autoregolamentazione specifico dei medici veterinari.

Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero del

personale medico veterinario

Testo formato da complessivi articoli: 0000

Il rapporto di dipendenza del Servizio Sanitario Nazionale o lo

svolgimento di compiti di istituto soggetti a precise norme di

legge, comportano una autodisciplina dell'esercizio del diritto di

sciopero, che salvaguardi questo diritto e la continuità ed

obbligatorietà dei compiti urgenti del pubblico servizio.

Tale duplice obiettivo si realizza durante la astensione del

personale dal servizio con il contemporaneo affidamento dei

compiti di carattere contingibile ed urgente o più sanitari

dipendenti all'uopo delegati.

Sotto questo profilo, lo sciopero indetto sia dalla organizzazione

sindacale nazionale, che regionale, o provinciale, o di unità

sanitaria locale, va, comunque, necessariamente, organizzato a

livello di unità sanitaria locale.

La proclamazione dello sciopero nazionale e la relativa

programmazione (motivazione, data, durata e modalità), decise

dalla segreteria nazionale devono essere comunicate alle autorità

centrali con almeno quindici giorni di preavviso. Le segreterie

regionali e provinciali sono tenute a comunicarne l'adesione alle

rispettive autorità territorialmente competenti (presidenti

regioni, prefetto, presidenti delle unità sanitarie locali) senza

altro preavviso.

Qualora lo sciopero venga proclamato in campo regionale o

provinciale o di unità sanitaria locale, saranno i rispettivi

responsabili sindacali a trasmettere la proclamazione alle

rispettive autorità con il preavviso di quindici giorni.

Le funzioni di carattere urgente che vanno assicurate riguardano i

seguenti campi:

1) Vigilanza su focolai di malattie infettive e zoonosi;

2) Controllo dei cani morsicatori ai fini della profilassi

antirabica;

3) Macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita;

4) Approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura e di

ricovero di persone anziane e handicappate;

5) Provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza

dell'autorità sanitaria locale.

Il verificarsi di eventi di particolare rilevanza e di pubbliche

calamità comporta l'immediata ripresa del servizio da parte dei

medici veterinari in sciopero, addetti all'area funzionale

interessata.

La designazione dei medici veterinari, che garantiranno

l'espletamento dei vari compiti di istituto durante lo sciopero,

compete al responsabile locale del sindacato.

Più funzioni compatibili con la pratica possibilità di

assolvimento, possono essere attribuite ad un singolo medico

veterinario.

La disponibilità per servizio durante lo sciopero, può essere

affidata dal responsabile sindacale locale a due o più medici

veterinari dipendenti secondo l'area funzionale di appartenenza e

con precise modalità di avvicendamento, nel caso di uno sciopero

di durata superiore ad un giorno.

I nominativi dei medici veterinari designati ad assicurare il

servizio di carattere urgente ed indifferibile e le relative

attribuzioni di competenze, vengono ufficialmente segnalate alla

rappresentanza della unità sanitaria locale, da parte del

responsabile sindacale locale, tre giorni prima dell'inizio della

data dello sciopero.

Scioperi di durata inferiore ad un giorno, promossi con carattere

di urgenza, saranno segnalati in tempo utile, fermo restando le

norme di salvaguardia previste dal precedente comma.

I medici veterinari dipendenti che non intendano partecipare allo

sciopero sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del

servizio veterinario della unità sanitaria locale almeno tre

giorni prima dello sciopero.

In conseguenza della partecipazione dello sciopero verranno

effettuate ritenute sui compensi mensili proporzionalmente al

numero delle ore di assenza dal servizio.

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di

sciopero

Testo formato da complessivi articoli: 0000

Confederazione sindacale CISNAL e relativa organizzazione

sindacale (CISNAL - Sanità).

Premessa

La federazione CISNAL - sanità con il presente atto si propone

l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali

nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e delle articolazioni

dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarietà tra le

diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di

strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo.

Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui

il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con

l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di

sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e

corrispondente reciprocità di impegni e di atteggiamenti

comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni

possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su

tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei

rapporti.

Oggetto

Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale

per ciascun lavoratore, nel settore della sanità, si esercita

attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della

dignità e dei valori della persona umana in attuazione delle

disposizioni contenute nell'art. 11, commi quinto e sesto della

legge n. 93/83 e nel protocollo d'intesa del 25 Luglio 1986.

La organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il diritto di

sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate.

Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti

costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice

non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori

fondamentali delle libertà civile e sindacali, della democrazia e

della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano

la generalità del mondo del lavoro.

Titolarità

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di

esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per

quelli nazionali; regionali di categoria per quelli regionali;

territoriali di categoria per quelli locali.

Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la

titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza

delle strutture aziendali e territoriali.

La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le

strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).

Per le strutture prive di articolazione territoriale, la

proclamazione dello sciopero sarà stabilita dalla rispettiva

struttura nazionale (di comparto).

Proclamazione - modalità - pubblicità

Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere

dichiarate con quindici giorni di preavviso.

Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la

data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si

attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel

capo vi del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da

quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso la

attivazione di tali procedure non incide sui termini di preavviso

dell'azione sindacale proclamata.

Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi

tra il 23 Dicembre ed il 7 Gennaio nonchè il 10 ed il 20 agosto e

nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le

consultazioni elettorali e referendarie.

Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono

immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di

particolare gravità o di calamità naturali. il primo sciopero per

qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle

strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di

un'intera giornata (24 ore).

Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non

supereranno le 48 ore consecutive.

Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si

svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun

turno.

Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole

unità operative, funzionalmente non autonome ovvero singoli

profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di

sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo

sciopero bianco.

Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni

dello stesso, nonchè le informazioni relative alle modalità con le

quali si caratterizza l'azione sindacale.

L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque

essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.

Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la

programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi

necessari a garantire prestazioni essenziali quali:

Accettazione d'urgenza;

Pronto soccorso medico e chirurgico nonchè servizi specialistici e

diagnostici necessari a garantire le urgenze;

Anestesie per le sole urgenze;

Medicina neonatale;

Rianimazione e terapie intensive;

Unità coronariche;

Emodialisi;

Servizio trasfusionali;

Psichiatria;

Servizio ambulanze;

Servizi ed impianti termo-elettrici.

Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze

sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali,

avranno cura di definire la individuazione dei livelli operativi e

di eventuali altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini

delle garanzie da tutelare.

I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e

dietetiche, salvo nel caso in cui sia possibile prevedere adeguata

sostituzione di servizio.

Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze

sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i

contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a

salvaguardare i livelli di assistenza nonchè l'erogazione delle

prestazioni garantite.

Vincoli e sanzioni

Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti

i livelli, della organizzazione sindacale firmataria del presente

protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.

La CISNAL valuterà autonomamente le iniziative di sciopero, senza

peraltro precludersi la possibilità di iniziative concordate con

altre organizzazioni sindacali.

PER UNA SOCIETA' DEI BENI COMUNI

Una giornata di dibattito sul libro di Piero Bernocchi
OLTRE IL CAPITALISMO
Discutendo di benicomunismo, per un’altra società.

Guarda gli interventi del Convegno

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