Accordo comitato paritetico

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARITETICO DI CUI ALL’ART. 47-BIS DEL DLGS. 29/1993 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

Premessa

Le parti, in attuazione dell’Art. 47-bis del dlgs. 29/1993, come successivamente integrato e modificato dai dlgs. 396/97 e 80/1998, convengono di disciplinare il funzionamento del Comitato Paritetico previsto dalle citate norme.

A tal fine le parti sottoscriventi convengono sul protocollo costituito dagli articoli di seguito riportati.

Per l’ARANFirmato

Per le Organizzazioni Sindacali

CGILFirmato

CISLFirmato

UILFirmato

CONFSALFirmato

CISALFirmato

RDB/CUBFirmato

COSMEDFirmato

CIDAFirmato

CONFEDIRNon Firmato

Roma, 28 marzo 2001

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARITETICO DI CUI ALL’ART. 47-BIS DEL DLGS. 29/1993 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

Art. 1

(Natura e composizione)

1 Il Comitato paritetico è un organismo bilaterale Aran – Sindacati composto da rappresentanti della parte pubblica e delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

2 I componenti del Comitato sono designati per la parte pubblica dal legale rappresentante dell’Aran e per la parte sindacale dalle organizzazioni di cui al comma 1 per il tramite delle Confederazioni cui aderiscono.

3 Ferma restando l’unicità del Comitato paritetico, esso è articolato per comparti o aree con le modalità indicate nell’art. 3.

Art. 2

(Compiti del Comitato paritetico)

1 Il Comitato paritetico esercita i seguenti compiti:

  • procede alla certificazione dei dati relativi ai voti e alle deleghe;
  • può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o area ai sensi dell’art. 47-bis del dlgs. 29/1993;
  • delibera sulle controversie relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe effettuate dalle proprie articolazioni di comparto.

Art. 3

(Composizione e compiti del Comitato nelle articolazioni di comparto o area )

1 Il Comitato paritetico nelle articolazioni di comparto o area è composto dalle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, integrate da osservatori designati dalle sigle sindacali presenti nel Comitato ma non nel comparto o area.

2 Le articolazioni del comma 1 del Comitato verificano per i comparti la esattezza delle rilevazioni dei dati sui voti e sulle deleghe e per le aree la esattezza delle rilevazioni dei dati sulle deleghe, effettuate in entrambi i casi dall’Aran, trasmettendo le eventuali contestazioni al Comitato, ai sensi dell’art. 2.

Art. 4

(Funzionamento del Comitato paritetico)

1 Le decisioni sui principi generali ai quali deve essere ispirata la rilevazione delle articolazioni di comparto o area del Comitato, nonché le decisioni sulle controversie vengono assunte dal Comitato paritetico con il meccanismo di cui ai commi successivi.

2 L’Aran ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali votano separatamente. Il voto dell’Aran è espresso dal rappresentante designato dall’Agenzia medesima.

3 La decisione all’interno della componente sindacale si considera validamente assunta quando sia espressione della maggioranza della componente stessa con le seguenti modalità:

  • a ciascuna Confederazione viene convenzionalmente attribuito il numero di voti risultante dagli allegati A e B;
  • nel caso in cui la decisione verta sull’attribuzione dei voti riportati dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni delle Rsu, alla stessa partecipano le organizzazioni di cui al prospetto A - considerate nel loro complesso - e la maggioranza è raggiunta con un numero di voti pari a 16;
  • nel caso in cui la decisione verta sulle deleghe e sul contributo economico richiesto di cui all’art.2, lett. b), alla stessa partecipano le organizzazioni sindacali di cui al prospetto B – considerate nel loro complesso – e la maggioranza è raggiunta con un numero di voti pari a 17.

4 Il mancato raggiungimento all’interno della componente sindacale della maggioranza richiesta per l’assunzione della propria decisione produce gli effetti di cui al comma 6. Qualora il raggiungimento della decisione sia impedito dall’assenza alla riunione di alcune sigle sindacali la decisione sui punti rimasti in sospeso viene rinviata alla successiva seduta da convocarsi entro i sette giorni immediatamente successivi. Nel caso in cui anche in tale riunione l’assenza delle sigle sindacali impedisca il raggiungimento della decisione questa si considera non assunta e si producono gli effetti di cui al comma 6.

5 La questione esaminata dal Comitato paritetico si intende risolta quando entrambe le componenti abbiano espresso voto favorevole.

6 Qualora le due componenti esprimano voti discordanti, ovvero nei casi di mancata espressione del voto da parte di una di esse, si realizza il caso di dissenso per il quale è richiesto il parere del CNEL.

7 Il parere del CNEL è vincolante.

8 Le organizzazioni sindacali non rappresentate nel Comitato paritetico possono comunque rivolgere le loro eventuali contestazioni sulle rilevazioni di pertinenza del Comitato paritetico direttamente al CNEL. Le stesse possono, a richiesta, essere sentite dal Comitato paritetico.

9 Le procedure per la richiesta del parere al CNEL sono quelle indicate dall’art. 47-bis, comma 10 del dlgs. 29/1993.

Art. 5

(Durata in carica del Comitato paritetico)

1 Il Comitato paritetico istituito ai sensi del presente protocollo, formato dalle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione nazionale ai sensi dell’art. 47-bis del dlgs. 29/1993 al biennio economico 2000-2001 sulla base dei dati relativi al 1998, dura in carica sino al completo esaurimento dei compiti di cui agli artt. 2 e 4, comma 6, relativamente alla rilevazione dei dati necessari all’accertamento della rappresentatività sindacale da parte dell’Aran per il biennio economico 2002-2003.

PROSPETTO A – RSU

Organizzazioni sindacali Voti

CGIL5

CISL5

UIL4

CONFSAL2

CISAL1

RDB/CUB1

La maggioranza è raggiunta con 16 voti su 18

PROSPETTO B – DELEGHE

Organizzazioni sindacali Voti

CGIL5

CISL5

UIL4

CONFSAL2

CISAL1

CIDA1

CONFEDIR1

COSMED1

RDB/CUB1

La maggioranza è raggiunta con 17 voti su 21

La graduazione dei voti assegnati alle organizzazioni sindacali che compongono il Comitato paritetico - considerate nel loro complesso - ha natura meramente convenzionale.

PER UNA SOCIETA' DEI BENI COMUNI

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Discutendo di benicomunismo, per un’altra società.

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