Decreto Legislativo n 254 del 28 luglio 2000
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attivita' libero-professionale dei dirigenti sanitari. (GU n. 213 del 12-9-2000 - Suppl. Ordinario n.149)
DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2000, n.254
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato ed integrato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e
federalismo fiscale, in base al quale, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della legge n.
419, del 1998 e nel rispetto delle procedure, dei principi e dei
criteri direttivi da essa stabiliti, con uno o piu' decreti
legislativi possono emanarsi disposizioni correttive ed integrative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 21 giugno 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Visto il parere della conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delle finanze,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per la
funzione pubblica, per gli affari regionali e della difesa;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Strutture per l'attivita' libero-professionale
1. Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, dopo l'articolo 15-undecies, sono aggiunti i seguenti
articoli:
"Art. 15-duodecies (Strutture per l'attivita' liberoprofessionale).
- 1. Le regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla
definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitarie
per l'attivita' libero-professionale intramuraria.
2. Il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, determina, nel limite complessivo di lire 1.800
miliardi, l'ammontare dei fondi di cui all'articolo 20 della
richiamata legge n. 67 del 1988, utilizzabili in ciascuna regione per
gli interventi di cui al comma 1.
3. Fermo restando l'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli
adempimenti fissati dalle regioni per la realizzazione delle nuove
strutture e la acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto
necessario al loro funzionamento, la regione vi provvede tramite
commissari ad acta".
"Art. 15-terdecies (Denominazioni). - 1. I dirigenti del ruolo
sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui all'articolo 15 e
seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modificazioni, nonche' le disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione alla
categoria professionale di appartenenza, all'attivita' svolta e alla
struttura di appartenenza:
a) responsabile di struttura complessa: Direttore;
b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile".
"Art. 15-quattordecies (Osservatorio per l'attivita'
libero-professionale). - 1. Con decreto del Ministro della sanita',
da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa con la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater, e'
organizzato presso il Ministero della sanita' l'Osservatorio per
l'attivita' libero professionale con il compito di acquisire per il
tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in
collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione della
relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su:
a) la riduzione delle liste di attesa in relazione
all'attivazione dell'attivita' libero professionale;
b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di
attuazione degli istituti normativi concernenti l'attivita' libero
professionale intramuraria;
c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e
degli spazi destinati all'attivita' libero professionale
intramuraria;
d) il rapporto fra attivita' istituzionale e attivita' libero
professionale;
e) l'ammontare dei proventi per attivita' libero professionale,
della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;
f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le
disfunzioni ed assicurare il corretto equilibrio fra attivita'
istituzionale e libero professionale".
Art. 2.
Personale di supporto per l'attivita' libero-professionale
1. All'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 5 e' aggiunto, in
fine, il seguente:
"5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento
dell'attivita' libero professionale deve essere utilizzato il
personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso
di oggettiva e accertata impossibilita' di far fronte con il
personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle
strutture e degli spazi per l'attivita' libero professionale, le
aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del
ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite
contratti di diritto privato a tempo determinato anche con societa'
cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad
assicurare l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie
possono, altresi', assumere il personale medico necessario, con
contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto
professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente
comma sono a totale carico della gestione di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validita' dei
contratti e' subordinata, a pena di nullita', all'effettiva
sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il
direttore generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al
fine di evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il
personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto
professionale e' assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa
deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non
abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza.
La deroga puo' essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo
rapporto di lavoro con altra azienda".
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 15-septies, del citato decreto
legislativo n. 502/1992, come introdotto dall'art. 13 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, come modificato
dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 15-septies (Contratti a tempo determinato) - 1. I
direttori generali possono conferire incarichi per
l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di
interesse strategico mediante la stipula di contratti a
tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro
il limite del due per cento della dotazione organica della
dirigenza, a laureati di particolare e comprovata
qualificazione professionale che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche
o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non
godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno
durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque
anni, con facolta' di rinnovo.
2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere
possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma
precedente, contratti a tempo determinato, in numero non
superiore al cinque per cento della dotazione organica
della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza
medica, nonche' della dirigenza professionale, tecnica e
amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura
dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico,
ed esperti di provata competenza che non godano del
trattamento di quiescenza e che siano in possesso del
diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le
esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.
3. Il trattamento economico e' determinato sulla base
dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del servizio sanitario nazionale.
4. Per il periodo di durata del contratto di cui al
comma 1, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti
sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per
l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di
organico della dirigenza per i corrispondenti oneri
finanziari.
"5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse
all'espletamento dell'attivita' libero professionale deve
essere utilizzato il personale dipendente del servizio
sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata
impossibilita' di far fronte con il personale dipendente
alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e
degli spazi per l'attivita' libero professionale, le
aziende sanitarie possono acquisire personale, non
dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo
di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a
tempo determinato anche con societa' cooperative di
servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare
l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie
possono, altresi', assumere il personale medico necessario,
con contratti di diritto privato a tempo determinato o a
rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di
cui al presente comma sono a totale carico della gestione
di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724. La validita' dei contratti e' subordinata, a pena
di nullita', all'effettiva sussistenza delle risorse al
momento della loro stipulazione. Il direttore generale
provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di
evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il
personale assunto con rapporto a tempo determinato o a
rapporto professionale e' assoggettato al rapporto
esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda,
sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore
a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga puo'
essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo
rapporto di lavoro con altra azienda".
- L'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.
724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
e' il seguente:
"6. Per la gestione delle camere a pagamento di cui
all'art. 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, le unita' sanitarie locali, le aziende
ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico provvedono, oltre alla contabilita' prevista
dall'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 502
del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla
tenuta di una contabilita' separata che deve tenere conto
di tutti i costi diretti e indiretti, nonche' delle spese
alberghiere. Tale contabilita' non puo' presentare
disavanzo".
Art. 3.
Studi privati
1. All'articolo 15-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Fermo restando, per l'attivita' libero professionale in regime
di ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e' consentita, in caso di carenza di
strutture e spazi idonei alle necessita' connesse allo svolgimento
delle attivita' libero-professionali in regime ambulatoriale,
limitatamente alle medesime attivita' e fino al 31 luglio 2003,
l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalita'
previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo
restando per l'azienda sanitaria la possibilita' di vietare l'uso
dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni
possono disciplinare in modo piu' restrittivo la materia in relazione
alle esigenze locali".
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 15-quinquies, del citato
decreto legislativo n. 502/1992, come introdotto dall'art.
13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si veda
in nota all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 72, comma 11, della citata
legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda in nota all'art. 1.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 marzo 2000, concerne "Atto di indirizzo e coordinamento
concernente l'attivita' libero-professionale intramuraria
del personale della dirigenza sanitaria del servizio
sanitario nazionale".
Art. 4.
Prestazioni sanitarie
1. All'articolo 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo
13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo le parole:
"alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro." e'
aggiunto il seguente periodo: "L'azienda disciplina i casi in cui
l'assistito puo' chiedere all'azienda medesima che la prestazione
sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito
ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle
particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere
occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto
fiduciario gia' esistente fra il medico e l'assistito con riferimento
all'attivita' libero professionale intramuraria gia' svolta
individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori
dell'orario di lavoro.".
Art. 5.
Collegio di direzione e Comitato di dipartimento
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 2 aggiunto, in fine, il
seguente:
"2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale
sull'attivita' e la composizione del Collegio di direzione e del
Comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella
composizione e secondo le modalita' stabilite da ciascuna azienda
sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la presenza
dei membri di diritto".
Nota all'art. 5:
- L'art. 17, del citato decreto legislativo n.
502/1992, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 17 (Collegio di direzione) - 1. In ogni azienda
e' costituito il collegio di direzione, di cui il direttore
generale si avvale per il governo delle attivita' cliniche,
la programmazione e valutazione delle attivita'
tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione
sanitaria. Il collegio di direzione concorre alla
formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni
organizzative per l'attuazione della attivita'
libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il
direttore generale si avvale del collegio di direzione per
la elaborazione del programma di attivita' dell'azienda,
nonche' per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi,
anche in attuazione del modello dipartimentale e per
l'utilizzazione delle risorse umane.
2. La regione disciplina l'attivita' e la composizione
del collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del
direttore sanitario e amministrativo, di direttori di
distretto, di dipartimento e di presidio.
2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina
regionale sull'attivita' e la composizione del collegio di
direzione e del comitato di dipartimento, i predetti organi
operano nella composizione ed secondo le modalita'
stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per
il collegio di direzione la presenza dei membri di diritto.
Art. 6.
Personale a rapporto convenzionale
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "La rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e'
basata sulla consistenza associativa.".
2. All'articolo 8, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla
seguente:
"h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina
generale del servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti
nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo
sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o
titolo equipollente prevedendo altresi' che la graduatoria annuale
evidenzi i medici forniti dell'attestato o del diploma, al fine di
riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di
copertura delle zone carenti ferma restando l'attribuzione agli
stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello
specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato;".
3. All'articolo 8, comma 1, lettera i), prima delle parole "al fine
di prevenire" e' inserita la seguente: "anche".
4. All'articolo 8, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i
criteri per la valutazione:
a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli
specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalita'
sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed
economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime
convenzionale dai medici della guardia medica, della emergenza
territoriale e della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano
proceduto o procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi
del comma 1-bis del presente articolo sia nel testo modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto
dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici e' data
facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa
gia' costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza
medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento
dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma e'
valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici e delle altre professionalita' sanitarie dipendenti
dalla azienda sanitaria.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e' istituita, senza
oneri a carico dello Stato, una commissione composta da
rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalita'
idonee ad assicurare che l'estensione al personale a rapporto
convenzionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, dei limiti di eta' previsti dal comma 1
dell'articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per
il personale medesimo. L'efficacia della disposizione di cui
all'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino alla attuazione
dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di
cui al presente comma.".
Art. 7.
Accordi contrattuali tra le strutture sanitarie militari e il
Servizio sanitario nazionale
1. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono
aggiunti i seguenti:
"2-bis. Con decreto del Ministro della sanita' e del Ministro della
difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono individuate le categorie
destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture
sanitarie militari.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e del Ministro della
difesa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, sono individuate, nel
rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione
regionale e tenendo conto della localizzazione e della disponibilita'
di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le
strutture sanitarie militari accreditabili, nonche' le specifiche
categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli
accordi contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi
contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie
militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto qui publicato:
"Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali) - 1. Le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali e individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate
alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative
alle alte specialita' e alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione
delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato,
tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del
concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la
regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso
valutazioni comparative della qualita' e dei costi,
definiscono accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con
i professionisti accreditati, anche mediante intese con le
loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell'ambito territoriale della medesima unita'
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
tipologia e per modalita' di assistenza;
c) i requisiti del servizio da rendere, con
particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza
clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuita'
assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici
per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
che dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art.
8-octies".
2-bis. Con decreto del Ministro della sanita' e del
Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono
individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle
prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
2-ter. Con decreto del Ministro delle sanita' e del
Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sono individuate, nel ripetto delle
indicazioni degli strumenti di programmmazione regionale e
tenendo conto della localizzazione e delle disponibilita'
di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche
esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili,
nonche' le specifiche categorie destinatarie e le
prestazioni ai fini della stipula degli accordi
contrattuali previsti dal presente articoli. Gli accordi
contrattuali sono stipulati tra le predette strutture
sanitarie militari e le regioni nel rispetto della
reciproca autonomia".
Art. 8.
Correttivi in senso stretto
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 5 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la
conferma nell'incarico o per il conferimento di altro incarico,
professionale o gestionale, anche di maggior rilievo.";
b) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:
"ivi compresa la possibilita' di accesso con una specializzazione in
disciplina affine.";
c) al comma 8, nell'ultimo periodo, e' soppressa la parola
"gia'";
d) al comma 4, le parole: "possono essere attribuite" sono
sostituite dalle seguenti: "sono attribuite", e, dopo le parole: "di
verifica e di controllo, nonche', sono inserite le seguenti: "possono
essere attribuiti";
e) al comma 5, dopo le parole "i risultati raggiunti" sono
inserite le seguenti: "livello di partecipazione, con esito positivo,
ai programmi di formazione continua di cui all'articolo 16-bis.".
2. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "Sono
definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal
contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli
obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di
revoca, nonche' il corrispondente trattamento economico.";
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione di
struttura complessa e' destinato ad altra funzione con il trattamento
economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso
indisponibile un posto di organico del relativo profilo.".
3. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16-quinquies, comma 1, primo periodo, le parole:
"l'esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello" sono
sostituite dalle seguenti: "la direzione di strutture complesse" e,
nel secondo periodo, le parole: "In sede di prima applicazione" sono
soppresse;
b) all'articolo 2, comma 2-septies, le parole: "del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti:
"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
c) all'articolo 3-bis, comma 4, terzo periodo, le parole: "del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni" sono sostituite dalle
seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
d) all'articolo 3-bis, comma 4, quarto periodo, le parole: "del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
e) all'articolo 3-octies, comma 1, le parole "del presente
decreto", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229,";
f) all'articolo 4, comma 1-quater e comma 1-sexies, le parole:
"del presente decreto, che modifica il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni", sono
sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229,";
g) all'articolo 5, comma 5, le parole "del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
h) all'articolo 8, comma 1-bis, terzo e quarto periodo, le parole
"del presente decreto, che modifica il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono
sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229,";
i) all'articolo 8-ter, comma 5, le parole "del presente decreto,
che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
l) all'articolo 8-quater, comma 3, le parole "del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti:
"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
m) all'articolo 8-quinquies, comma 1, le parole "del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti:
"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
n) all'articolo 8-septies, comma 1, le parole: "del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti:
"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
o) all'articolo 8-octies, comma 3, le parole "del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti:
"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
p) all'articolo 15, comma 8, secondo periodo, e comma 9, le
parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono
sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229,";
q) all'articolo 15-quater, commi 1 e 3, le parole: "del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti:
"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
r) all'articolo 16-ter, comma 1, le parole: "del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti:
"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
s) all'articolo 7-ter, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta,
in fine, la seguente:
"f-bis tutela della salute nelle attivita' sportive.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E'¨ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Veronesi, Ministro della sanita'
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Del Turco, Ministro delle finanze
Zecchino, Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Mattarella, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 15 (Disciplina della dirigenza medica e delle
professioni sanitarie) - 1. Fermo restando il principio
dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria e'
collocata in un unico ruolo, distinto per profili
professionali, e in un unico livello, articolato in
relazione alle diverse responsabilita' professionali e
gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale
sono previste, in conformita' ai principi e alle
disposizioni del presente decreto, criteri generali per la
graduazione delle funzioni dirigenziali nonche' per
l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi
dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento
economico accessorio correlato alle funzioni attribuite e
alle connesse responsabilita' del risultato.
2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
3. L'attivita' dei dirigenti sanitari e'
caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e
funzioni, dall'autonomia tecnicoprofessionale i cui ambiti
di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia
tecnico-professionale, con le connesse responsabilita', si
esercita nel rispetto della collaborazione
multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e
programmi di attivita' promossi, valutati e verificati a
livello dipartimentale e aziendale, finalizzati
all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di
prestazioni appropriate e di qualita'. Il dirigente, in
relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati da
realizzare e alle specifiche funzioni allo stesso
attribuite, e' responsabile del risultato anche se
richiedente un impegno orario superiore a quello
contrattualmente definito.
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente
sanitario sono affidati compiti professionali con precisi
ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli
indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono
attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilita'
nella gestione delle attivita'. A tali fini il dirigente
responsabile della struttura predispone e assegna al
dirigente un programma di attivita' finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi prefissati e al
perfezionamento delle competenze tecnico professionali e
gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In
relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi
da realizzare, alle attitudini e capacita' professionali
del singolo dirigente, accertate con le procedure
valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con
cinque anni di attivita' con valutazione positiva sono
attribuite funzioni di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca,
ispettive, di verifica, e di controllo, nonche' possono
essere attribuiti incarichi di direzione di strutture
semplici.
5. Il dirigente e' sottoposto a verifica triennale;
quello con incarico di struttura, semplice o complessa, e'
sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico. Le
verifiche concernono le attivita' professionali svolte e i
risultati raggiunti livello di partecipazione, con esito
positivo, ai programmi di formazione continua di cui
all'art. 16-bis, e sono effettuate da un collegio tecnico,
nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore
del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche
costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per
il conferimento di altro incarico, professionale o
gestionale, anche di maggior rilievo.
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle
specifiche competenze professionali, funzioni di direzione
e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito
degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di
appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale
operante nella stessa, e l'adozione delle relative
decisioni necessarie per il corretto espletamento del
servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi
con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il
dirigente e' responsabile dell'efficace ed efficiente
gestione delle risorse attribuite. I risultati della
gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il
nucleo di valutazione.
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso
pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483, ivi compresa la possibilita' di accesso con una
specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di
direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro
che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e
secondo le modalita' dallo stesso stabilite, salvo quanto
previsto dall'art. 15-ter, comma 2. Si applica quanto
previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, come
sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre
1998, n. 387.
8. L'attestato di formazione manageriale di cui
all'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato
dall'art. 16-quinquies, deve essere conseguito dai
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla regione
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con
incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a
partecipare al primo corso di formazione manageriale
programmato dalla regione; i dirigenti confermati
nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di
formazione manageriale.
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro
disciplinano le modalita' di salvaguardia del trattamento
economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229.
- Si riporta il testo dell'art. 15-ter del decreto
ligislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 15-ter (Incarichi di natura professionale e di
direzione di struttura) - 1. Gli incarichi di cui all'art.
15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal
direttore generale, secondo le modalita' definite nella
contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le
risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del
numero degli incarichi e delle strutture stabiliti
nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, tenendo
conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di
cui all'art. 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facolta'
di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l'art. 19,
comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente,
nel rispetto dei parametri indicati dal contratto
collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli
obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i
casi di revoca, nonche' il corrispondente trattamento
economico.
2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di
struttura complessa e' effettuata dal direttore generale,
previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati
idonei selezionata da una apposita commissione. Gli
incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facolta'
di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' breve.
La commissione, nominata dal direttore generale, e'
composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due
dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario
nazionale, preposti a una struttura complessa della
disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato
dal direttore generale e uno dal Collegio di direzione.
Fino alla costituzione del collegio alla individuazione
provvede il Consiglio dei sanitari.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati,
secondo Le procedure previste dalle disposizioni vigenti e
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di:
inosservanza delle direttive impartite dalla direzione
generale o dalla direzione del dipartimento; mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilita'
grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai
contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita', il
direttore generale puo' recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro. Il dirigente non confermato
alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura
complessa e' destinato ad altra funzione con il trattamento
economico relativo alla funzione di destinazione previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
contestualmente viene reso indisponibile un posto di
organico del relativo profilo.
4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la
direzione di strutture svolgono funzioni di natura
professionale, anche di alta specializzazione, di
consulenza, studio e ricerca nonche' funzioni ispettive, di
verifica e di controllo.
5. Il dirigente preposto a una struttura complessa e'
sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro
dirigente della struttura o del dipartimento individuato
dal responsabile della struttura stessa; alle predette
mansioni superiori non si applica l'art. 2103, comma primo,
del codice civile".
- Si riporta il testo dell'art. 16-quinquies del citato
decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 16-quinquies (Formazione manageriale). - 1. La
formazione di cui al presente articolo e' requisito
necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle
funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la
direzione di strutture complesse per le categorie dei
medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi,
chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue,
dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il
superamento dei corsi di cui al comma 2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, previo accordo con il Ministero della sanita' ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, organizzano e attivano, a livello regionale o
interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di
soggetti pubblici e privati accreditati dalla commissione
di cui all'art. 16-ter, i corsi per la formazione di cui al
comma 1, tenendo anche conto delle discipline di
appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base
ai quali l'Istituto superiore di sanita' attiva e organizza
i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili
di struttura complessa dell'area di sanita' pubblica che
vengono attivati a livello nazionale.
3. Con decreto del Ministro della sanita', su proposta
della commissione di cui all'art. 16-ter, sono definiti i
criteri per l'attivazione dei corsi di cui al comma 2, con
particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei
servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci,
alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del
lavoro, agli indicatori di qualita' dei servizi e delle
prestazioni, alla metodologia delle attivita' didattiche,
alla durata dei corsi stessi, nonche' alle modalita' con
cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.
4. Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del
personale interessato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano al personale dirigente del ruolo sanitario delle
unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli
istituti ed enti di cui all'art. 4, degli istituti
zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano,
altresi', al personale degli enti e strutture pubbliche
indicate all'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia stata
estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di
struttura complessa di cui al presente decreto".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2-septies, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni
e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'art. 1,
comma 18".
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 4, del
decreto ligislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"4. I direttori generali nominati devono produrre,
entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di
frequenza del corso di formazione in materia di sanita'
pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I
predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni,
anche in ambito interregionale e in collaborazione con le
universita' o altri soggetti pubblici o privati accreditati
ai sensi dell'art. 16-ter, operanti nel campo della
formazione manageriale, con periodicita' almeno biennale. I
contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche, la
durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore
programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonche'
le modalita' di conseguimento della certificazione, sono
stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto
del Ministro della sanita', previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I
direttori generali in carica alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono
il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi
dal tale data".
- Si riporta il testo dell'art. 3-octies, comma 1, del
decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 3-octies (Area delle professioni
sociosanitarie).- 1. Con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro per la solidarieta'
sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il Consiglio superiore di
sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e
Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e'
disciplinata l'istituzione all'interno del Servizio
sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata
integrazione sanitaria e sono individuate le relative
discipline della dirigenza sanitaria".
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1-quater e
1-sexies, del decreto legislativo n. 502/1992, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"1-quater. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al
Ministro della sanita' le proprie indicazioni ai fini della
individuazione degli ospedali di rilievo nazionale o
interregionale da costituire in azienda ospedaliera avuto
riguardo a quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il Ministro della
sanita' attenendosi alle indicazioni pervenute dalle
regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla
base di proprie valutazioni, formula le proprie proposte al
Consiglio dei Ministri, il quale individua gli ospedali da
costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni
dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri,
le regioni costituiscono in azienda, ai sensi del comma 1,
i predetti ospedali".
1-quinquies (Omissis).
"1-sexies. I presi'di attualmente costituiti in aziende
ospedaliere, con esclusione dei presi'di di cui al comma 6,
per i quali viene richiesta la conferma e che non
soddisfano i requisiti di cui al comma 1-bis, possono
essere confermati per un periodo massimo di tre anni dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, sulla base di un progetto di adeguamento
presentato dalla regione, con la procedura di cui al comma
1-ter. Alla scadenza del termine previsto nel provvedimento
di conferma, ove permanga la carenza dei requisiti, le
regioni e il ministero della sanita' attivano la procedura
di cui all'ultimo periodo del comma 1-quinquies; ove i
requisiti sussistano, si procede ai sensi del comma
1-quater".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto
legislativo n. 502/1992,come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"5. Qualora non vi abbiano gia' provveduto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni emanano
norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale
delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
informate ai princi'pi di cui al codice civile, cosi' come
integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, e prevedendo:
a) la tenuta del libro delle deliberazioni del
direttore generale;
b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di
previsione nonche' del bilancio preventivo economico
annuale relativo all'esercizio successivo;
c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le
modalita' di copertura degli eventuali disavanzi di
esercizio;
d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri
di costo e responsabilita' che consenta analisi comparative
dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
e) l'obbligo delle unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i
risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e
dei risultati per centri di costo e responsabilita';
f) il piano di valorizzazione del patrimonio
immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e
conferimenti".
- Per il testo dell'art. 8, del decreto legislativo n.
502/1992, vedasi nelle note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 8-ter, comma 5, del
decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le
regioni determinano:
a) le modalita' e i termini per la richiesta e
l'eventuale rilascio della autorizzazione alla
realizzazione di strutture e della autorizzazione
all'esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria,
prevedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in
caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal
soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano
carenze di strutture o di capacita' produttiva, definendo
idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti
eventualmente interessati".
- Si riporta il testo dell'art. 8-quater, comma 3, del
decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai
sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio
superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento
dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
criteri generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per
l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture
sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica
periodica di tali attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle strutture
al fabbisogno e alla funzionalita' della programmazione
regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i
quali sia possibile accreditare quantita' di prestazioni in
eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da
assicurare un'efficace competizione tra le strutture
accreditate;
c) le procedure e i termini per l'accreditamento
delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito
negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto
richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica
negativa".
- Si riporta il testo dell'art. 8-septies, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in
forma indiretta sono definiti dalle regioni e dalle
province autonome in misura non superiore al cinquanta per
cento delle corrispondenti tariffe regionali determinate ai
sensi dell'art. 8-sexies. Entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, e' abolita l'assistenza in forma indiretta per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in
regime di degenza. Resta ferma la normativa vigente in
materia di assistenza sanitaria all'estero".
- Si riporta il testo dell'art. 8-octies, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"3. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentita
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabiliti, sulla base dei criteri di cui all'art.
8-quinquies, i principi in base ai quali la regione
assicura la funzione di controllo esterno sulla
appropriatezza e sulla qualita' della assistenza prestata
dalle strutture interessate. Le regioni, in attuazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento, entro sessanta
giorni determinano:
a) le regole per l'esercizio della funzione di
controllo esterno e per la risoluzione delle eventuali
contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni;
b) il debito informativo delle strutture accreditate
interessate agli accordi e le modalita' per la verifica
della adeguatezza del loro sistema informativo;
c) l'organizzazione per la verifica del comportamento
delle singole strutture;
d) i programmi per promuovere la formazione e
l'aggiornamento degli operatori addetti alla gestione della
documentazione clinica e alle attivita' di controllo".
- Si riporta il testo dell'art. 15-quater del decreto
legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto qui
pubblicato.
"Art. 15-quater (Esclusivita' del rapporto di lavoro
dei dirigenti del ruolo sanitario). - 1. I dirigenti
sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il
contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data
successiva al 31 dicembre 1998, nonche' quelli che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, abbiano optato per l'esercizio
dell'attivita' libero professionale intramuraria, sono
soggetti al rapporto di lavoro esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in
servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato
per l'esercizio dell'attivita' libero professionale
extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro
esclusivo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i
dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono
tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in
ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione
si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto
esclusivo.
4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro
esclusivo non puo' chiedere il passaggio al rapporto di
lavoro non esclusivo.
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il
trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti
sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi
dell'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione
collettiva".
- Si riporta il testo dell'art. 16-ter, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 16-ter. - 1. Con decreto del Ministro della
sanita', da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, e' nominata una Commissione nazionale per la
formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La
commissione e' presieduta dal Ministro della sanita' ed e'
composta da due vicepresidenti, di cui uno nominato dal
Ministro della sanita' e l'altro rappresentato dal
Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da dieci
membri, di cui due designati dal Ministro della sanita',
due dal Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, uno dal Ministro per la Funzione
pubblica, uno dal Ministro per le Pari opportunita', due
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due
dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le modalita' di consultazione delle categorie
professionali interessate in ordine alle materie di
competenza della Commissione".
- Si riporta il testo dell'art. 7-ter, del citato
decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 7-ter (Funzioni del dipartimento di prevenzione).
- 1. In base alla definizione dei livelli essenziali di
assistenza, il dipartimento di prevenzione garantisce le
seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanita'
pubblica anche a supporto dell'autorita' sanitaria locale:
a) profilassi delle malattie infettive e
parassitarie;
b) tutela della collettivita' dai rischi sanitari
degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti
sanitari degli inquinanti ambientali;
c) tutela della collettivita' e dei singoli dai
rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di
lavoro;
d) sanita' pubblica veterinaria, che comprende
sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e
profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni
zootecniche; tutela igienico-sanitaria degli alimenti di
origine animale;
e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
f-bis) tutela della salute nelle attivita' sportive.
2. Il dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre
alle attivita' di promozione della salute e di prevenzione
delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con
gli altri servizi e dipartimenti aziendali".