Decreto legislativo n 49 del 2 marzo 2000

Decreto Legislativo 2 marzo 2000, n. 49

"Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari"

pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2000
(Rettifica G.U. n. 61 del 14 marzo 2000)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto, in particolare, gli articoli 15-quater e 15-quinquies del predetto decreto n. 502 del 1992, e successive modificazioni, che dispongono in ordine all'opzione per il rapporto esclusivo per i dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che prevede la possibilita' di disposizioni correttive ai decreti legislativi attuativi della richiamata legge n. 419 del 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Visto il parere della Conferenza unificata, reso il 20 gennaio 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita';

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 15-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' fissato al 14 marzo 2000. Tale termine si applica, altresi', ai dirigenti titolari di incarico quinquennale conferito prima del 31 dicembre 1998. I predetti dirigenti, in caso di non opzione per il rapporto esclusivo, sono confermati nell'incarico fino al 30 giugno 2000.

2. I dirigenti di cui all'articolo 15-quinquies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono sottoposti a verifica ai sensi del medesimo comma 7, e che, nel termine di cui al comma 1, abbiano optato per il rapporto esclusivo ovvero che non abbiano comunicato l'opzione al direttore generale, possono chiedere al direttore generale, entro il 30 aprile 2000, la verifica dell'attivita' svolta nell'ultimo quinquennio. Il direttore generale dispone la verifica entro il 30 giugno 2000, da concludere entro il 31 dicembre 2000. La verifica e' effettuata da un comitato composto dal direttore sanitario dell'azienda, con funzioni di presidente, e da due esperti esterni all'azienda, di cui uno nominato dalla regione e uno nominato dal consiglio di direzione dell'azienda. Nel caso di verifica positiva i dirigenti sono confermati nell'incarico di direzione della struttura complessa, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette anni. Nel caso di verifica non positiva al dirigente e' conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformita' con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. I dirigenti di cui al comma 2 del presente articolo che non chiedono di essere sottoposti a verifica sono confermati nell'incarico di direzione della struttura complessa, con rapporto esclusivo, per ulteriori due anni, a decorrere dal 30 aprile 2000. A decorrere dal 1° maggio 2002 ai dirigenti di cui al presente comma e' conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformita' con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15-quinquies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in caso di opzione per il rapporto non esclusivo o di non accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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