Circolare n. 13

Roma, 16/09/2008

Circolare n. 13

Oggetto: Part-time - Articolo 73 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito in legge 6 agosto 2008, n.133.

L’art. 73 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, ha introdotto rilevanti novità in merito alla disciplina del part-time.

In particolare, la citata disposizione, in vigore dal 25 giugno 2008, modificando l’art. 1, comma 58, della legge n. 662/1996, ha disposto che a decorrere da tale data le Pubbliche Amministrazioni hanno piena discrezionalità in merito alla concessione del part-time, in quanto è stata abrogata la precedente normativa che prevedeva l’automatica collocazione a tempio parziale a seguito della mera presentazione della domanda da parte del dipendente interessato.

L’Amministrazione ha cioè riacquisito piena discrezionalità nel decidere se concedere o meno il part-time.

Infatti, le modifiche apportate all’art. 1, comma 58, della legge n. 662/1996 dall’art. 73 del d.l.112/2008, impedendo l’automatica trasformazione del rapporto di lavoro, impongono all’Amministrazione di aprire una fase istruttoria a seguito della quale l’istanza potrebbe anche essere negata laddove l’accoglimento della stessa comporti un pregiudizio alla funzionalità degli uffici.

Si ricorda che sulla base delle disposizioni previgenti la trasformazione del rapporto di lavoro avveniva automaticamente su domanda dell’interessato trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della stessa e che le amministrazioni (ad eccezione dei casi di esclusione o incompatibilità espressamente previsti dalla legge) potevano solo differirne l’accoglimento per un periodo massimo di sei mesi qualora la trasformazione avesse comportato “grave pregiudizio” alla funzionalità dell’amministrazione stessa.

In base alla nuova normativa, per le domande presentate a far data dal 25 giugno 2008, sarà riservata alla sola amministrazione la facoltà di concedere la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa istanza e, comunque, di non autorizzarne la concessione nel caso in cui la trasformazione possa comportare, in relazione alle mansioni svolte e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, “pregiudizio” alla funzionalità dell’ufficio.

In altri termini, la riforma non ammette più effetti automatici con la conseguenza che devono essere disapplicate tutte le disposizioni dei contratti collettivi e del regolamento emanato da questo Istituto con circolare n. 33 del 5 dicembre 2007, laddove prevedevano la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time semplicemente per decorso del termine fissato di sessanta giorni.

In tale nuovo contesto normativo si ritiene opportuno segnalare la previsione dell’art. 12 bis del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 61, innovato da ultimo dalla legge finanziaria per il 2008, a proposito del lavoro part-time dei dipendenti affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita. Tale disposizione accorda al dipendente interessato un diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in caso di richiesta e, successivamente alla trasformazione, un diritto alla riconversione a tempo pieno. In relazione all’interpretazione fornita sull’argomento dal Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare n.8/2008, tale norma, in quanto lex specialis approvata in favore di una specifica categoria di soggetti, deve ritenersi ancora vigente nonostante la successiva entrata in vigore dell’art. 73 del d.l. n. 112/2008. Ne consegue che, in tali fattispecie, restano in capo al dipendente sia il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo parziale sia il diritto alla sua riconversione a tempo pieno e l’amministrazione non potrà che accoglierne la richiesta attraverso un provvedimento formale da emanarsi nei sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa domanda.

Il medesimo art. 12 bis accorda poi, alle condizioni ivi previste, una precedenza rispetto agli altri lavoratori ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti che assistono i malati oncologici o soggetti riconosciuti inabili al lavoro (comma 2) e per i genitori di figli conviventi di età minore di tredici anni o portatori di handicap (comma 3).

Per queste ultime ipotesi, la medesima Circolare 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce, invece, che la precedenza opera in base al nuovo regime del part-time introdotto dalle innovazioni apportate dal citato art. 73. In presenza di dette situazioni sarà, pertanto, demandata alla discrezionalità dell’amministrazione accordare tale precedenza valutando di volta in volta sia le esigenze personali che quelle più prettamente di carattere funzionale ed organizzativo.

Alla luce di quanto sopra e stante la vigenza dell’art. 13, comma 2, del Regolamento sul part-time (il quale prevede che lo stesso può essere oggetto di revisione in caso di interventi contrattuali o legislativi), si provvede alla modifica degli articoli 6 e 7 del citato regolamento nei termini di cui all’allegato a) della presente circolare.

Si fa riserva di integrare la presente circolare con eventuali e successive note anche alla stregua di ulteriori indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Le SS.LL. sono pregate di voler portare a conoscenza di tutto il personale i contenuti della presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Giuseppina Santiapichi

f.to Giuseppina Santiapichi

Allegato a)

ART. 6

Modalità di trasformazione del rapporto

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può avvenire su istanza dell’interessato mediante un contratto di lavoro stipulato in forma scritta tra il Dirigente della sede di appartenenza e il dipendente.

Entro cinque giorni dalla ricezione l’Ufficio di appartenenza trasmette la domanda, corredata dal parere del Dirigente, alla Direzione centrale o Compartimentale competente, che nei cinque giorni successivi al ricevimento ne cura l’inoltro alla Direzione Centrale del Personale – Ufficio organici e trattamento giuridico.

La richiesta dovrà indicare:

1. la tipologia di part-time prescelta tra quelle indicate all’art. 5 del presente regolamento;

2. la decorrenza;

3. l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.

La trasformazione del rapporto può essere accolta o negata entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda da parte della Direzione Centrale del Personale.

Il suddetto termine potrà essere sospeso nel caso in cui la domanda sia carente di elementi essenziali per la valutazione; in tale ipotesi il termine riprenderà a decorrere dalla data di acquisizione, da parte della citata Direzione, degli elementi richiesti.

L’articolazione dell’orario proposta dal dipendente e concordata col dirigente non potrà essere modificata prima di un anno dall’effettiva trasformazione, salvo casi di necessità documentati dal dipendente, previo accordo con il Dirigente.

La domanda di modifica dovrà essere inoltrata con le stesse modalità della domanda di trasformazione di cui sopra.

In caso di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino al 50%, il dipendente che intende svolgere altra attività di lavoro autonomo o subordinato dovrà indicarla nella domanda precisando anche la sede ove sarà espletata detta attività. In caso di prestazione lavorativa subordinata il dipendente dovrà indicare anche il datore di lavoro, in modo che l’Amministrazione possa valutare l’eventuale interferenza con i compiti istituzionali dell’ente.

Parimenti, il dipendente, che, successivamente alla trasformazione del rapporto di lavoro, intraprende un’attività lavorativa esterna o la modifica è tenuto a comunicarlo, entro quindici giorni, alla Direzione Centrale del Personale – Ufficio I°, per il tramite del Dirigente dell’Ufficio di appartenenza.

Art. 7

Casi di esclusione della trasformazione del rapporto

Non è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro nei seguenti casi:

a) quando, in caso di part-time non superiore al 50%, la seconda attività di lavoro autonomo o subordinato che il dipendente intenda svolgere sia in palese contrasto con i compiti dell’Istituto, ovvero in concorrenza con esso;

b) quando la seconda attività, in caso di part-time non superiore al 50%, sia resa a favore di altre P.A.;

c) quando la trasformazione del rapporto in part-time comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa;

d) quando è superata la percentuale massima prevista per i rapporti di lavoro a tempo parziale di cui all’art.3.

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