NO 49 - Lavorazioni automatizzate in materia di trattamenti ordinari - Gennaio 2009
Roma, 23/12/2008
NOTA OPERATIVA N. 49
OGGETTO: Lavorazioni automatizzate in materia di trattamenti ordinari di quiescenza disposti sulla rata scadente nel mese di gennaio 2009.
- Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l’anno 2007 e in via previsionale per l’anno 2008;
- Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici.
- Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria.
- Maggiorazioni sociali di cui all’art.1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
S’informa che sulla rata scadente nel mese di gennaio 2009 la Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo e Formazione - Struttura di progetto per le applicazioni informatiche provvederà, con procedura automatizzata, alle seguenti variazioni sulle pensioni amministrate da questo Istituto:
- Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l’anno 2007 e in via previsionale per l’anno 2008.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 20 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 2008, è stata determinata, all’art. 1, la percentuale definitiva di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2007 in misura pari al 1,7% dal 1° gennaio 2008.
Con lo stesso decreto, all’art. 2, la detta percentuale di variazione è stata fissata in via previsionale per l’anno 2008 in misura pari al 3,3% dal 1° gennaio 2009, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Si fa presente che nei casi in cui l’indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia d’importo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica, il trattamento pensionistico deve essere considerato complessivamente, vale a dire comprensivo dell’indennità integrativa speciale.
A tale proposito, si rammenta che l’art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ha introdotto un nuovo sistema d’adeguamento complessivo dei trattamenti pensionistici, in base al quale le percentuali di variazione, fissate con apposito decreto interministeriale, sono attribuite sull’ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, costituito vale a dire dalla pensione base e dall’indennità integrativa speciale, effettivamente corrisposta o teoricamente considerata, nelle misure decrescenti per fasce d’importo, da applicarsi prima sull’indennità e successivamente sulla pensione.
Rilevato che, ai fini dell'applicazione delle aliquote, attualmente – come di seguito specificato - del 100% e del 75%, le pensioni debbono considerarsi comprensive dell'ammontare dell’intera indennità integrativa speciale in vigore alla fine dell'anno precedente, anche quando l'indennità medesima non sia corrisposta, la formulazione delle disposizioni contenute nella richiamata legge n. 730/1983 e nel decreto interministeriale (con il quale sono fissate le percentuali per il calcolo della perequazione delle pensioni) indica chiaramente che gli aumenti percentuali annuali vanno applicati separatamente sulla indennità integrativa speciale e sulla pensione, considerando, ai fini del trattamento complessivo da rapportare alle fasce di importo determinate dall'ammontare del doppio e del triplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, prima l’indennità integrativa speciale e successivamente la pensione.
Si ricorda inoltre che:
a) ai sensi dell’art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il termine del 1° novembre, stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è differito al 1° gennaio successivo d’ogni anno;
b) l’art. 34, primo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto che il meccanismo di rivalutazioni delle pensioni opera, per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrispostigli a carico dell'A.G.O., nonché delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima. Lo stesso comma ha altresì stabilito che, su ciascun trattamento pensionistico, l'aumento perequativo va attribuito in misura proporzionale al relativo ammontare rispetto all'importo complessivo delle pensioni facenti capo allo stesso soggetto;
c) il quarto comma del medesimo art. 34 ha previsto che in attesa degli adempimenti connessi alla prima applicazione della riferita disciplina, di competenza del Casellario centrale dei pensionati gestito – come noto – dall’INPS, ciascuna gestione previdenziale provveda ad attribuire in via provvisoria l'aumento di perequazione sul totale dei trattamenti dalla stessa erogati, salvo recupero delle somme in più corrisposte a tale titolo in sede di successivo conguaglio, anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa in vigore in materia;
d) il terzo comma del ripetuto art. 34 della legge n. 448/1998 ha stabilito che in attesa della comunicazione da parte del Casellario centrale dei pensionati, ciascuna gestione previdenziale determini, in via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul totale dei trattamenti dalla stessa erogati sulla base dei dati segnalati dal Casellario medesimo per l’anno precedente, salvo recupero delle somme in più corrisposte a tale titolo in sede di successivo conguaglio, anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa in vigore in materia.
Ciò premesso, si informa che la legge 3 agosto 2007, n. 127 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria”, ha modificato l’attuale disciplina concernente il calcolo della perequazione automatica sulle pensioni, disponendo, all’art. 5, comma 6, quanto segue:
“Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento”.
Si ricorda che la perequazione automatica sarà attribuita anche sulle pensioni di ammontare superiore ad otto volte il trattamento minimo INPS, pari a complessivi € 3.542,88 mensili, atteso che la disposizione limitativa di cui all’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 riguardava soltanto l’anno 2008.
Tutto ciò premesso, si comunica che per tutte le partite di pensione aventi decorrenza anteriore all’anno 2008 sarà provveduto ad attribuire la perequazione automatica per l’anno 2007 nella misura definitiva del 1,7%.
A tale proposito, s’informa che l’ammontare mensile della pensione minima INPS, da prendere a riferimento per la determinazione delle fasce d’importo di cui all’art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come successivamente modificate, è pari a €. 443,56 per l’anno 2008 (importo annuo € 5.766,28) e a € 458,20 per l’anno 2009 (importo annuo € 5.962,60).
Pertanto, il calcolo della perequazione automatica sarà effettuato tenendo conto dei seguenti valori:
ANNO 2008
1,7% sull’importo mensile non eccedente € 2.180,70
1,275% sull’importo mensile compreso tra€ 2.180,71 e € 3.489,12
aumento variabile fino al “LIMITE PEREQUATO”da € 3.489,13 e fino a € 3.542,88
oltre € 3.542,88nessun aumento.
ANNO 2009
3,3% sull’importo mensile non eccedente € 2.217,80
2,475% sull’importo mensile oltre € 2.217,80.
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Infine, per effetto dell’applicazione delle suindicate percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2008 è pari a € 679,31 e sarà elevata a € 701,73 dal 1° gennaio 2009, e l’importo della stessa indennità annessa alla 13^ mensilità sarà determinato rispettivamente in € 659,31 per l’anno 2008 e in € 681,73 per l’anno 2009.
In attuazione pertanto delle riferite disposizioni legislative, la Struttura di progetto per le applicazioni informatiche, sulla rata di pensione del mese di gennaio, provvederà ad attribuire l’aumento di perequazione nella misura percentuale suindicata su tutte le partite in corso di pagamento, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009.
Si fa altresì presente che nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte da questo Istituto, ai fini dell’individuazione del trattamento pensionistico “PRINCIPALE” rimangono tuttora validi i criteri contenuti al punto A1) della circolare n. 4 del 24 marzo 1999, diramata dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell’economia e delle finanze) d’intesa con la Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro e con la scrivente.
Al riguardo, si ritiene utile ricordare che è stata considerata “PRINCIPALE” la partita di pensione sulla quale è corrisposta l’indennità integrativa speciale come separato assegno, ovvero, in mancanza di detto emolumento, quella di maggiore importo annuo lordo. La restante o le restanti partite sono state conseguentemente considerate come “SECONDARIE”.
Pertanto, in sede di calcolo, sulla pensione “PRINCIPALE” l’aumento di perequazione automatica è stato attribuito nella misura effettivamente spettante in relazione all’ammontare annuo lordo, mentre su ciascuna delle pensioni “SECONDARIE” è stato applicato un incremento in misura differenziale tra l’aumento di perequazione riferito all’importo complessivo delle pensioni erogate e quello in concreto attribuito sulla pensione “PRINCIPALE”.
al fine di rendere possibile un successivo ricalcolo della perequazione automatica come sopra conferita, per la pensione “PRINCIPALE” deve essere indicato il codice “SE”, ed è conservato in banca dati l’importo mensile perequabile della o delle pensioni secondarie, mentre per ciascuna di queste, identificate con il codice “PE”, è conservato il medesimo importo della “PRINCIPALE”.
In caso di cumulo tra una pensione, sulla quale è corrisposta l’I.I.S. in misura differenziale ai sensi dell’art. 17 della legge n. 843/1978, e un’altra provvista della stessa indennità in misura intera, ai fini del calcolo dell’aumento di perequazione, la prima è stata considerata “PRINCIPALE” e l’altra “SECONDARIA”, sulla quale la parte residua dell’aumento di perequazione, calcolata secondo il criterio sopra descritto, è stata portata per il suo intero ammontare ad incremento della sola voce pensione annua lorda. Quindi, sulla medesima partita l’importo dell’annessa indennità integrativa speciale è rimasto invariato nella misura spettante al 31 dicembre 1998. Tale situazione è stata individuata mediante l’apposizione del codice “Y” nel campo “PQ” della maschera 20 della partita di pensione stessa.
Si ribadisce che in caso di nuovi “cumuli”, aventi decorrenza dal 1999 in poi, le sedi devono sempre inserire il codice “PE” sulla partita di pensione considerata “SECONDARIA”, in quanto il programma informatico non provvede in automatico all’abbinamento dei nuovi codici ai fini dell’attribuzione della perequazione automatica.
In merito alla perequazione automatica delle pensioni relative a beneficiari di due o più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi, si comunica che l’INPS, che, com’è noto, gestisce il Casellario centrale dei pensionati, per tutte le pensioni interessate dalla disciplina del cumulo, ha fornito direttamente alla Struttura di progetto per le applicazioni informatiche l’aliquota di rivalutazione automatica; detto aumento è stato calcolato, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo.
In concreto, la percentuale di perequazione segnalata dall’INPS è stata attribuita sull’importo mensile totale del trattamento pensionistico e l’incremento dovuto, qualora della pensione l’indennità integrativa speciale costituisca emolumento a sé stante, è stato corrisposto soltanto sull’importo mensile della voce pensione; in tal caso, quindi, la misura dell’I.I.S. rimane invariata.
Per tutti i cumuli intervenuti dopo il 31/12/2006 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla P.A.L. e sull’I.I.S. sull’importo mensile della sola voce pensione.
Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’art. 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, il blocco in questione è stato confermato.
Le situazioni come sopra riferite sono state contraddistinte dal codice “C8”,“C7”, “B6” “B5”, “B4”, “B3”, “B2”, “B0”, “B9”, “B8” e “B7” che identificano, rispettivamente, i trattamenti pensionistici con I.I.S. invariata rispetto a quella spettante al 31 dicembre 2008, al 31 dicembre 2007, al 31 dicembre 2006, al 31 dicembre 2005, al 31 dicembre 2004, al 31 dicembre 2003, al 31 dicembre 2002, al 31 dicembre 2000, al 31 dicembre 1999, al 31 dicembre 1998 ovvero al 31 dicembre 1997.
Ad ogni buon fine, si rammenta che le altre disposizioni che disciplinano la “perequazione automatica delle pensioni” sono riportate nella nota operativa n. 72 del 22/12/2006.
A1) Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario – art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 – tabella F.
Si riportano, qui di seguito, gli importi dei limiti delle fasce di reddito previste dalla tabella F annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335, debitamente aggiornati in base alle misure della pensione minima INPS, fissati in € 443,56 e in € 458,20 da applicare rispettivamente per gli anni 2008 e 2009.
ANNO 2008
Fino a € 17.298,84 100%
da € 17.298,85 a € 23.065,12 75%
da € 23.065,13 a € 28.831,40 60%
oltre € 28.831,41 50%
ANNO 2009
Fino a € 17.869,80 100%
da € 17.869,81 a €. 23.826,40 75%
da € 23.826,41 a € 29.783,00 60%
da € 29.783,01 in poi 50%
A2) Adeguamento dei limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni INPS (art. 6 legge 11/11/1983, n. 638) delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità liquidate ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Mentre si riportano i limiti di reddito definitivi stabiliti per l’anno 2007, si comunicano quelli stabiliti in via previsionale per l’anno 2008 per l’applicazione alle pensioni suindicate della disciplina prevista per il trattamento minimo nel regime dell’A.G.O.:
Reddito personale
ANNO | PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA | PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA | NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE DA | |
DA | A | |||
2008 | Fino a € 5.766,28 | Oltre € 5.766,28 | fino a € 11.532,56 | Oltre € 11.532,56 |
2009 | Fino a € 5.956,60 | Oltre € 5.956,60 | fino a € 11.913,20 | Oltre € 11.913,20 |
Reddito cumulato con quello del coniuge
ANNO | PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA | PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA | NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE DA | |
DA | A | |||
2008 | Fino a € 17.298,84 | Oltre € 17.298,84 | fino a € 23.065,12 | Oltre € 23.065,12 |
2009 | Fino a € 17.869,80 | Oltre € 17.869,80 | fino a € 23.826,40 | Oltre € 23.826,40 |
Per completezza di informazione e maggiore chiarezza, si richiamano, ancorché brevemente, le norme che riguardano la materia in questione.
- L’istituto dell’integrazione al minimo è disciplinato dall’art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi del terzo comma del citato art. 6, in caso di concorso di due o più pensioni integrabili al minimo, l’integrazione spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione sulla quale è dovuto il trattamento minimo di importo più elevato.
A parità d’importo, se trattasi di pensioni a carico di gestioni diverse, l’integrazione viene corrisposta dalla gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota.
Nel caso in cui concorrano una pensione diretta e una indiretta o di reversibilità a carico della stessa gestione, di ammontare inferiore al minimo, l’integrazione compete sulla sola pensione diretta.
In relazione a quanto sopra, le sedi provinciali e territoriali INPDAP, ai fini dell’attribuzione del beneficio in questione sul trattamento di quiescenza a proprio carico, avranno cura di verificare previamente se il titolare sia provvisto di pensione erogata dall’INPS o da altra forma di previdenza esclusiva dell’A.G.O., accertandone, in caso affermativo, l’importo e la decorrenza.
- In base al comma 1 del richiamato art. 6, come modificato dall’art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dall’art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e infine dall’art. 2, comma 14, della legge n. 335/1995, con effetto dal 1° gennaio 1995, l’integrazione al minimo compete:
- alle persone non coniugate, ovvero coniugate ma legalmente ed effettivamente separate, che posseggano redditi propri assoggettabili all’IRPEF per un importo non superiore a due volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno; vale a dire per un importo non superiore a 26 volte l’ammontare mensile del trattamento minimo.
- alle persone coniugate e non legalmente ed effettivamente separate, che posseggano redditi propri per un importo inferiore al limite di cui al precedente punto 1), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo non superiore a quattro volte l’ammontare annuo del trattamento minimo, come sopra calcolato.
Al riguardo, si precisa che a tali soggetti l’integrazione al minimo non può comunque essere attribuita qualora il reddito personale posseduto superi il limite individuale stabilito nel ripetuto punto 1), anche se il reddito cumulato con quello del coniuge sia inferiore al limite previsto nel presente punto 2).
Analogamente, l’integrazione non può essere concessa anche se il reddito personale sia inferiore al primo limite, ma il reddito cumulato superi il secondo.
Per effetto di quanto previsto dal comma 11 bis del ripetuto art. 6, le limitazioni di cui sopra non si applicano alle pensioni ai superstiti (indirette e di reversibilità) attribuite contemporaneamente a più compartecipi, le quali vengono quindi integrate comunque al minimo, qualunque sia la situazione reddituale dei contitolari.
Naturalmente tali trattamenti vengono prima integrati al minimo nel loro importo unitariamente considerato e quindi suddivisi tra gli aventi diritto.
Resta inteso che, qualora per il progressivo venir meno del diritto a pensione degli altri compartecipi, della stessa venga a fruire un unico superstite, il diritto all’integrazione da parte di quest’ultimo torna ad essere disciplinato dalle norme di carattere generale sopra descritte.
- Ai fini del diritto alla integrazione rileva il reddito assoggettabile all’IRPEF, considerato al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni.
Ne consegue che non concorrono a formare il reddito suindicato i redditi stessi esenti da IRPEF, quali i trattamenti pensionistici liquidati alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, le pensioni di guerra; le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva ed equiparati; le rendite INAIL; l’indennità di accompagnamento; le pensioni e le indennità percepite da ciechi, invalidi civili e sordomuti; le pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria; giusta quanto stabilito dal comma 1 bis dell’art. 6, sono altri esclusi dal computo dei redditi valutabili:
- l’importo della pensione da integrare al minimo;
- il reddito della casa d’abitazione;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
- i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, e le relative anticipazioni.
Il reddito, come sopra costituito, che va preso in considerazione, è quello complessivamente conseguito dal pensionato nello stesso anno solare per il quale deve essere attribuita la integrazione. Trattandosi, quindi, necessariamente di situazione reddituale denunciata dal percipiente in via presuntiva, dovrà procedersene alla necessaria verifica in conformità anche a quanto stabilito per il settore privato dall’art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Pertanto, le sedi provinciali e territoriali INPDAP, in sede di concessione del beneficio, che dovrà essere disposto d’ufficio ove ne ricorrano i presupposti di legge, avranno cura di acquisire preventivamente, da parte dei pensionati aventi titolo, apposita dichiarazione reddituale, resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Inoltre, entro il mese di maggio degli anni successivi a quello di liquidazione dell’integrazione, gli interessati dovranno essere invitati a rendere analoga dichiarazione di conferma o di modifica della condizione reddituale denunciata, nonché di quella presunta per l’anno in corso.
B) Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto 1995.
Per l’anno 2009 il limite di reddito per essere considerati “a carico”, ai fini della concessione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici, è pari all’importo annuo di € 14.886,28; l’importo annuo relativo all’anno 2008 è stato rideterminato in € 14.480,81 per effetto dell’applicazione della percentuale definitiva di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni pari, per l’anno 2007, al 1,7%.
Tanto si comunica, atteso che per l’accertamento del requisito del “carico”, ai fini della liquidazione della pensione ai superstiti, a decorrere dal 1° novembre 2000 è utilizzato, come successivamente specificato, il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali.
Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, vale a dire siano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un’assistenza, il limite suindicato va aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento, che ammonta, dal 1° luglio 2006 ad € 422,19 mensili, è pari a € 430,63 mensili a decorrere dal 1° luglio 2007 e ad € 457,67 mensili dal 1° gennaio 2008.
Nei casi della specie, pertanto, per le pensioni di reversibilità decorrenti dal 1° gennaio 2009 all’importo di € 14.886,28 deve essere sommato quello dell’indennità di accompagnamento pari a € 457,67 dal 1° gennaio 2008. Si ricorda che l’assegno in questione spetta per dodici mensilità.
Con l’occasione, si comunica che, secondo i criteri adottati in materia dall’INPS contenuti nelle “Norme coordinate concernenti la materia delle pensioni di reversibilità erogate in regime di assicurazione generale obbligatoria” (Atti Ufficiali INPS – Supplemento al mese di luglio 1992), la sussistenza delle condizioni economiche per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli maggiorenni inabili, può essere verificata “in assenza di una specifica previsione legislativa…in base ad una valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore deceduto e del superstite” e che, a tal fine, occorre preliminarmente distinguere tra la condizione di convivenza, intesa come “effettiva comunione di tetto e di mensa”, e quella di non convivenza.
Nella prima ipotesi, l’accertamento del “mantenimento abituale” può ritenersi superfluo ove la situazione reddituale dell’avente diritto alla reversibilità sia pari o inferiore al trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.
Invece, in assenza del requisito della convivenza, è necessario verificare sia la condizione della non autosufficienza economica che del mantenimento abituale accertando, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del secondo.
Infine, si evidenzia che, sempre in applicazione dei sopra richiamati criteri applicativi dettati dall’INPS, in fattispecie particolari di non convivenza, come in caso di ricovero del superstite in istituto di cura o di assistenza con retta di degenza a carico di ente o persona diversa dal de cuius, non è necessario procedere all’accertamento che il lavoratore o pensionato deceduto abbia provveduto in vita al mantenimento in via esclusiva del congiunto, purché gli abbia comunque fornito, con carattere di continuità, i necessari mezzi di sostentamento.
Si precisa, peraltro, che il suindicato criterio per l’accertamento del requisito del carico (trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%) trova applicazione nei casi di liquidazione di pensioni ai superstiti qualora il decesso dei titolari dei trattamenti pensionistici sia avvenuto nel periodo 17/8/1995 - 31/10/2000, atteso che, come è noto, a decorrere dal 1° novembre 2000, con deliberazione n. 1421 dell’11/4/2001 il Consiglio di Amministrazione dell’INPDAP ha deliberato “di utilizzare anche per le pensioni amministrate dall’Istituto, ai fini dell’accertamento del diritto a pensione ai superstiti, il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dell’articolo 14 – septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato; di aumentare, a decorrere dal 1° novembre 2000, il predetto limite dell’importo dell’indennità di accompagnamento, per i figli inabili che sono nelle condizioni previste dall’art.5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di una assistenza continua” (informativa n. 34 dell’11/7/2001).
Si precisa inoltre che, a norma dell’art. 8, primo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai fini dell’applicazione dell’art. 22 della legge n. 903/1965, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Si ribadisce altresì che dall’entrata in vigore del decreto interministeriale del 12 febbraio 2004, vale a dire dal 23 febbraio 2004, la procedura per l’accertamento sanitario attestante l’inabilità degli orfani è quella indicata al punto 3) della circolare n. 37 dell’11 giugno 2004.
C) Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria.
Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria saranno elevati, con effetto dal 1° gennaio 2009, in misura pari al 3,04% corrispondente all’incremento percentuale dell’adeguamento automatico per l’anno 2009 delle pensioni di guerra, come indicato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro-Direzione Centrale dei servizi del tesoro con circolare n. 864 del 2 dicembre 2008.
A tal fine la Struttura di progetto per le applicazioni informatiche ha tenuto conto degli importi riportati nelle tabelle allegate alla circolare stessa; detti importi saranno inseriti in banca dati e possono essere visualizzati attivando il pulsante “tabelle” su Personal Computer. Ad ogni buon fine, le tabelle in questione sono unite anche alla presente nota operativa.
In esecuzione di tale adempimento, sulla rata del mese di gennaio si è provveduto quindi all’aggiornamento degli assegni annessi alle pensioni di privilegio di prima categoria in corso di pagamento.
Per opportuna conoscenza, si fa presente che, ai fini dell’adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra, degli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria, nonché degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, si tiene conto della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, a norma dell’art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
- Maggiorazioni sociali di cui all’art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato dall’art. 69, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Fermo restando quanto comunicato con informative n. 14 del 12/3/2001 e n. 5 del 15/1/2002, in relazione alla parte normativa, si riportano, di seguito, i limiti di reddito relativi all’anno 2008 (definitivi) e 2009 (provvisori):
LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L’ANNO 2008
1) PENSIONATO DI ETA’ COMPRESA TRA IL 60° E IL 64° ANNO DI ETA’
Pensionato non coniugato | Pensionato coniugato |
Limite di reddito personale (¹) € 6.102,07 | Limiti di reddito personale (¹) € 6.102,07 Limiti di reddito cumulato (²) € 11.249,81 |
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2) PENSIONATO DI ETA’ COMPRESA TRA IL 65° E IL 69° ANNO DI ETA’
Pensionato non coniugato | Pensionato coniugato |
Limiti di reddito personale (¹) € 6.840,60 | Limiti di reddito personale (¹) € 6.840,60 Limiti di reddito cumulato (²) € 11.988,34 |
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LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L’ANNO 2009
1) PENSIONATO DI ETA’ COMPRESA TRA IL 60° E IL 64° ANNO DI ETA’
Pensionato non coniugato | Pensionato coniugato |
Limite di reddito personale (¹) € 6.298,39 | Limiti di reddito personale (¹) € 6.298,39 Limiti di reddito cumulato (²) € 11.446,13 |
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2) PENSIONATO DI ETA’ COMPRESA TRA IL 65° E IL 69° ANNO DI ETA’
Pensionato non coniugato | Pensionato coniugato |
Limiti di reddito personale (¹) € 77.036,92 | Limiti di reddito personale (¹) € 7.036,92 Limiti di reddito cumulato (²) € 12.184,66 |
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L’importo delle pensioni in favore dei soggetti disagiati (art. 38 della legge 28 dicembre 2201, n. 448), per la cui attuazione sono state diramate le informative n. 5 e 8 rispettivamente del 15/1/2002 e 13/2/2003, è pari, per l’anno 2008, a € 580 mensili ( ai sensi di quanto di seguito precisato) e l’importo relativo all’anno 20094 è pari a € 594,64 mensili.
Si ricorda che l’art. 5, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 127 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria”, ha disposto – tra l’altro – che l’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008,…….fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data del 1° gennaio 2008, il limite di reddito annuo cui è subordinato il beneficio in questione è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi all’anno 2008 il limite di reddito annuo di € 7.540 è aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente. Per l’anno 2009 è quindi pari a € 7.730,32.
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IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo GALA
(f.to Costanzo GALA)