Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001
Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2001
(GU n. 118 del 23-5-2001)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 1999, concernente il trattamento di fine rapporto e
l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti;
Visti l'art. 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
contenente l'indicazione delle risorse per far fronte al contributo
del datore di lavoro al finanziamento dei fondi gestori di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e l'art. 78, comma 33, della citata legge n.
388 del 2000, che fa salvi gli effetti prodotti dall'art. 3 del
decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, riguardante le risorse per
l'anno 2000, da destinare al funzionamento e al finanziamento dei
predetti fondi;
Visti l'art. 74, comma 2, della citata legge n. 388 del 2000, e
l'art. 3 del citato decreto-legge n. 346 del 2000, i quali prevedono
che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabilite le modalita' di versamento ai fondi gestori di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, delle complessive risorse assegnate;
Visto l'art. 74, comma 3, della citata legge n. 388 del 2000,
riguardante la quota di trattamento di fine rapporto da destinare ai
fondi pensione per il personale che ha esercitato l'opzione;
Visto che, a seguito dell'accordo quadro sottoscritto dall'ARAN e
dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999, le parti
interessate stanno procedendo alla stipula di accordi per
l'istituzione dei fondi gestori di previdenza complementare dei
dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e che pertanto occorre procedere tempestivamente alla
definizione delle modalita' di versamento ai fondi stessi delle
risorse trasferite all'INPDAP;
Decreta:
Art. 1.
1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 20 dicembre 1999, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine
rapporto che i dipendenti gia' occupati alla data del 31 dicembre
1995 e quelli assunti nel periodo dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre
2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi
pensione, non puo' superare il due per cento della retribuzione base
di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Successivamente la predetta quota e' definita dalle parti istitutive
con apposito accordo. La quota del trattamento di fine rapporto
destinata in fase di prima attuazione e quella successivamente
definita sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il
meccanismo di rendimento di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999";
b) al comma 2, primo periodo, le parole "di entrata in vigore del
presente decreto del Presidente del Consiglio" sono state sostituite
dalle seguenti "del 31 dicembre 2000";
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. L'INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse
complessivamente a disposizione tenendo conto di criteri
proporzionali. A tale scopo sono presi a riferimento rispettivamente
il trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (convenzionalmente
calcolato in base all'intero stipendio tabellare, all'intera
indennita' speciale, alla retribuzione individuale di anzianita' e
alla tredicesima mensilita) e la consistenza del personale in
servizio, alla data del 31 dicembre 2000.
3-bis. In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti
istitutive si incontreranno per verificare la congruita' delle
disponibilita' finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le
conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio
finanziario.
3-ter. Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio
dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'INPDAP
utilizza, con gli stessi criteri di riparto di cui al comma 1, le
somme assegnate per l'anno 2000 in base all'art. 3 del decreto-legge
24 novembre 2000, n. 346.
3-quater. L'erogazione ai fondi gestori di previdenza
complementare delle risorse a ciascuno di essi assegnata in base ai
criteri di riparto di cui ai commi 3 e 3-ter del presente decreto e'
versata dall'INPDAP nei limiti delle disponibilita' finanziarie
destinate al singolo fondo. In sede di prima attuazione, le spese per
le procedure di costituzione dei fondi gestori di previdenza
complementare nonche' gli oneri della gestione amministrativa dei
primi dodici mesi di esercizio dei fondi stessi sono coperti
dall'INPDAP, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. Le complessive risorse trasferite all'INPDAP sono
successivamente versate ai singoli fondi gestori nel pieno rispetto
delle precedenti disposizioni e degli accordi istitutivi dei fondi
stessi.
3-sexies. Allo scopo di incentivare l'avvio dei predetti fondi, le
risorse disponibili a carico del bilancio dello Stato sono
utilizzabili, con i medesimi criteri di riparto sopra definiti, per
erogare una quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro
calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3. Nel rispetto
della dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno
associati nel corso del primo anno di operativita' di ciascuno dei
fondi di previdenza complementare, tale quota aggiuntiva sara'
erogata per soli dodici mesi e stabilita fino alla misura del
contributo del datore di lavoro. Per coloro che saranno associati nel
corso del secondo anno di operativita' di ciascuno dei fondi di
previdenza complementare sara' invece attribuita sempre per una
durata di soli dodici mesi, sempre nel rispetto della dotazione
finanziaria complessiva, una quota che non potra' superare il
cinquanta per cento del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive
del contributo del datore di lavoro, calcolato sulla base di quanto
previsto dal comma 3, sono attribuite una tantum e pertanto non
potranno avere carattere di periodicita'";
d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole "di cui al
comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi";
e) al comma 6, sono soppresse le parole "non coperte dallo
stanziamento di 200 miliardi".
Roma, 2 marzo 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 189