Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20

Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2001

(GU n. 118 del 23-5-2001)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20

dicembre 1999, concernente il trattamento di fine rapporto e

l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti;

Visti l'art. 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

contenente l'indicazione delle risorse per far fronte al contributo

del datore di lavoro al finanziamento dei fondi gestori di previdenza

complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche

ad ordinamento autonomo, e l'art. 78, comma 33, della citata legge n.

388 del 2000, che fa salvi gli effetti prodotti dall'art. 3 del

decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, riguardante le risorse per

l'anno 2000, da destinare al funzionamento e al finanziamento dei

predetti fondi;

Visti l'art. 74, comma 2, della citata legge n. 388 del 2000, e

l'art. 3 del citato decreto-legge n. 346 del 2000, i quali prevedono

che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono

stabilite le modalita' di versamento ai fondi gestori di previdenza

complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche

ad ordinamento autonomo, delle complessive risorse assegnate;

Visto l'art. 74, comma 3, della citata legge n. 388 del 2000,

riguardante la quota di trattamento di fine rapporto da destinare ai

fondi pensione per il personale che ha esercitato l'opzione;

Visto che, a seguito dell'accordo quadro sottoscritto dall'ARAN e

dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999, le parti

interessate stanno procedendo alla stipula di accordi per

l'istituzione dei fondi gestori di previdenza complementare dei

dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo, e che pertanto occorre procedere tempestivamente alla

definizione delle modalita' di versamento ai fondi stessi delle

risorse trasferite all'INPDAP;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 20 dicembre 1999, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine

rapporto che i dipendenti gia' occupati alla data del 31 dicembre

1995 e quelli assunti nel periodo dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre

2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi

pensione, non puo' superare il due per cento della retribuzione base

di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Successivamente la predetta quota e' definita dalle parti istitutive

con apposito accordo. La quota del trattamento di fine rapporto

destinata in fase di prima attuazione e quella successivamente

definita sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il

meccanismo di rendimento di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999";

b) al comma 2, primo periodo, le parole "di entrata in vigore del

presente decreto del Presidente del Consiglio" sono state sostituite

dalle seguenti "del 31 dicembre 2000";

c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

"3. L'INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse

complessivamente a disposizione tenendo conto di criteri

proporzionali. A tale scopo sono presi a riferimento rispettivamente

il trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (convenzionalmente

calcolato in base all'intero stipendio tabellare, all'intera

indennita' speciale, alla retribuzione individuale di anzianita' e

alla tredicesima mensilita) e la consistenza del personale in

servizio, alla data del 31 dicembre 2000.

3-bis. In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti

istitutive si incontreranno per verificare la congruita' delle

disponibilita' finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le

conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio

finanziario.

3-ter. Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio

dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'INPDAP

utilizza, con gli stessi criteri di riparto di cui al comma 1, le

somme assegnate per l'anno 2000 in base all'art. 3 del decreto-legge

24 novembre 2000, n. 346.

3-quater. L'erogazione ai fondi gestori di previdenza

complementare delle risorse a ciascuno di essi assegnata in base ai

criteri di riparto di cui ai commi 3 e 3-ter del presente decreto e'

versata dall'INPDAP nei limiti delle disponibilita' finanziarie

destinate al singolo fondo. In sede di prima attuazione, le spese per

le procedure di costituzione dei fondi gestori di previdenza

complementare nonche' gli oneri della gestione amministrativa dei

primi dodici mesi di esercizio dei fondi stessi sono coperti

dall'INPDAP, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-ter.

3-quinquies. Le complessive risorse trasferite all'INPDAP sono

successivamente versate ai singoli fondi gestori nel pieno rispetto

delle precedenti disposizioni e degli accordi istitutivi dei fondi

stessi.

3-sexies. Allo scopo di incentivare l'avvio dei predetti fondi, le

risorse disponibili a carico del bilancio dello Stato sono

utilizzabili, con i medesimi criteri di riparto sopra definiti, per

erogare una quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro

calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3. Nel rispetto

della dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno

associati nel corso del primo anno di operativita' di ciascuno dei

fondi di previdenza complementare, tale quota aggiuntiva sara'

erogata per soli dodici mesi e stabilita fino alla misura del

contributo del datore di lavoro. Per coloro che saranno associati nel

corso del secondo anno di operativita' di ciascuno dei fondi di

previdenza complementare sara' invece attribuita sempre per una

durata di soli dodici mesi, sempre nel rispetto della dotazione

finanziaria complessiva, una quota che non potra' superare il

cinquanta per cento del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive

del contributo del datore di lavoro, calcolato sulla base di quanto

previsto dal comma 3, sono attribuite una tantum e pertanto non

potranno avere carattere di periodicita'";

d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole "di cui al

comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi";

e) al comma 6, sono soppresse le parole "non coperte dallo

stanziamento di 200 miliardi".

Roma, 2 marzo 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Amato

Il Ministro per la funzione pubblica

Bassanini

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica

Solaroli

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2001

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 4, foglio n. 189

PER UNA SOCIETA' DEI BENI COMUNI

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