QUESITI REFERENDARI SULLA LEGGE 107/2015 APPROVATI DAL COMITATO PROMOTORE

Quesito n. 1 - Abrogazione di norme sul potere discrezionale del dirigente scolastico

di scegliere e di confermare i docenti nella sede.

I comma da abrogare integralmente sono riportati di seguito con la sottolineatura .

C. 18 : “Il dirigente scolastico individua i docenti da assegnare all’organico dell’autonomia con le modalità di cui ai comma da 79 a 83”.

C.79: “A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017,  per  la  copertura dei  posti dell'istituzione  scolastica,  il  dirigente   scolastico propone gli  incarichi  ai  docenti  di  ruolo  assegnati  all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni  e  di sostegno, vacanti e disponibili, al fine  di  garantire  il  regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della  sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma  6,  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare  i  docenti  in classi di concorso diverse da quelle per  le  quali  sono  abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per  l'insegnamento  della disciplina e percorsi formativi e competenze  professionali  coerenti con gli insegnamenti da impartire e  purché  non  siano  disponibili nell'ambito  territoriale  docenti  abilitati  in  quelle  classi  di concorso.”

C. 80:“Il dirigente scolastico formula  la  proposta  di  incarico  in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovato purché in  coerenza  con  il  piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere  svolti  colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri  adottati,  degli  incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate  attraverso  la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.”

C. 81: “Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico e'  tenuto  a  dichiarare  l'assenza  di  cause  di  incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o  affinità,  entro  il secondo grado, con i docenti stessi.”

 

C. 82: abrogazione solo parziale; vanno abrogate  le frasi sottolineate: “L'incarico  e'  assegnato  dal  dirigente  scolastico   e   si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute.  L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso  di  inerzia del dirigente scolastico.”

 

C.109: abrogazione parziale ; vanno abrogate le parole cancellate evidenziate in giallo.

“  Fermo  restando  quanto  previsto  nei  commi  da  95  a  105,  nel  rispetto   della  procedura autorizzatoria  di  cui  all'articolo 39, commi  3 e 3­bis, della legge 27 dicembre  1997,  n. 449, e successive  modificazioni,  l'accesso  ai  ruoli  a  tempo indeterminato  del personale  docente  ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità: 

 

a)  mediante  concorsi  pubblici  nazionali  su  base  regionale  per  titoli  ed  esami   ai  sensi

dell'articolo  400  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo   16  aprile  1994,  n.  297,  come modificato  dal  comma  113  del  presente  articolo.  La  determinazione  dei  posti  da  mettere  a concorso  tiene  conto  del  fabbisogno  espresso  dalle  istituzioni  scolastiche  nei  piani  triennali dell'offerta  formativa.  I  soggetti  utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di  merito  dei  concorsi pubblici  per  titoli  ed  esami  del  personale  docente  sono  assunti,  nei  limiti  dei  posti  messi  a concorso  e  ai  sensi  delle  ordinarie  facoltà  assunzionali,  nei  ruoli  di  cui  al  comma  66,  sono destinatari  della  proposta  di  incarico  di  cui  ai  commi da  79  a 82  ed  esprimono,  secondo l'ordine  di  graduatoria,  la  preferenza  per  l'ambito  territoriale  di  assunzione,  ricompreso  fra quelli  della  regione  per  cui  hanno  concorso.  La  rinuncia  all'assunzione  nonché  la  mancata accettazione in  assenza di  una  valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito; 

 

c)  per  l'assunzione  del  personale docente ed  educativo,  continua ad applicarsi l'articolo 399,  comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  fino  a  totale scorrimento  delle  relative  graduatorie  ad  esaurimento;  i  soggetti  iscritti nelle  graduatorie  ad esaurimento  del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei  ruoli di  cui  al  comma  66, sono  destinatari  della  proposta di incarico di cui ai commida 79 a 82  ed  esprimono,  secondo  l'ordine  delle  rispettive  graduatorie,  la  preferenza  per  l'ambito territoriale  di assunzione,  ricompreso  fra quelli  della  provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi,  per  le  graduatorie  ad  esaurimento,  l'articolo  1,  comma  4­ quinquies,  del decreto­legge  25  settembre  2009,  n.  134,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre 2009, n. 167. 

 

 

Quesito n. 2 Abrogazione di norme sul potere del dirigente di scegliere i docenti

da premiare economicamente e sul comitato di valutazione

 

I comma da abrogare integralmente o le parole dei comma da abrogare parzialmente  sono riportati di seguito con sottolineatura .

 

C. 126: Per la valorizzazione del  merito  del  personale  docente  è istituito presso il Ministero  dell'istruzione,  dell'università e della ricerca un apposito fondo, con  lo  stanziamento  di  euro  200 milioni  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  ripartito  a  livello territoriale e tra le istituzioni  scolastiche  in  proporzione  alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì  i  fattori  di complessità' delle istituzioni scolastiche e delle  aree  soggette  a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione,dell'università e della ricerca.”.

(L’utilizzo del fondo resterebbe regolamentato dall’art. 31 del CCNL vigente che assegna alla contrattazione integrativa nazionale la definizione di modalità e  criteri di utilizzazione di eventuali finanziamenti aggiuntivi per scopi che appaiono compatibili con la “valorizzazione del personale docente”).

 

C. 127: “Il dirigente scolastico, sulla base  dei  criteri  individuati dal comitato per la  valutazione  dei  docenti,  istituito  ai  sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, come  sostituito  dal  comma  129  del  presente articolo, assegna annualmente al  personale  docente  una  somma  del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione”

 

C.  128: “La somma di cui al comma 127, definita bonus, e'  destinata  a valorizzare  il  merito  del  personale  docente   di   ruolo   delle istituzioni scolastiche di  ogni  ordine  e  grado  e  ha  natura  di retribuzione accessoria”.

 

C. 129: “Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in  corso alla data di entrata in vigore della presente  legge,  l'articolo  11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:  «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei  docenti).-  1.  Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi  o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  il  comitato   per   la valutazione dei docenti.   2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto  dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti  e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo  di  istruzione,scelti dal consiglio di istituto; c) un  componente  esterno  individuato  dall'ufficio  scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 3. Il comitato  individua  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei docenti sulla base: a) della  qualità'  dell'insegnamento  e   del   contributo   al miglioramento dell'istituzione  scolastica,  nonché  del   successo formativo e scolastico degli studenti;  b)dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti  in relazione  al  potenziamento  delle competenze   degli   alunni   e dell'innovazione   didattica   e    metodologica,    nonché della

collaborazione alla ricerca didattica,  alla  documentazione  e  alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento  organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 4. Il comitato esprime altresì il proprio parere  sul  superamento del periodo di formazione e di prova  per  il  personale  docente  ed educativo.  A  tal  fine  il  comitato  e'  composto  dal   dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma  2,  lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate  le  funzioni  di tutor. 5. Il comitato valuta  il  servizio  di  cui  all'articolo  448  su richiesta   dell'interessato,   previa   relazione   del    dirigente scolastico; nel caso  di  valutazione  del  servizio  di  un  docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato  e  il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per  la riabilitazione  del personale docente, di cui all'articolo 501».

 

(In tal modo si tornerebbe sostanzialmente alla composizione e alle competenze del Comitato di valutazione previste dalla normativa precedente la Legge 107. )

 

C. 130: “Al termine  del  triennio  2016-2018,  gli  uffici  scolastici regionali inviano al Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e della ricerca una relazione sui criteri  adottati  dalle  istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito  dei  docenti  ai  sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, come  sostituito  dal  comma  129  del  presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un  apposito  Comitato tecnico   scientifico   nominato   dal   Ministro    dell'istruzione, dell'università' e della  ricerca,  previo  confronto  con  le  parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee  guida per la valutazione del merito dei docenti a livello  nazionale.  Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, sulla  base  delle evidenze  che  emergono  dalle  relazioni  degli  uffici   scolastici regionali. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun  compenso, indennità', gettone di  presenza,  rimborso  di  spese  o  emolumento comunque denominato”.

 

 

Quesito n. 3 Abrogazione di norme sull'obbligo di almeno 400-200 ore

di alternanza scuola-lavoro

 

Abrogazione delle parti sottolineate del c. 33:

“Al  fine  di  incrementare  le  opportunità  di  lavoro  e  le capacità di orientamento degli studenti, i  percorsi  di  alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una  durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del  percorso  di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva  di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni  del  primo  periodo  si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno  scolastico successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della presente legge. I percorsi di  alternanza  sono  inseriti  nei  piani triennali dell'offerta formativa.”

 

Quesito n. 4  Abrogazione di norme sui finanziamenti privati

a singole scuole pubbliche o private

 

Abrogazione parziale dei comma 145 e 148

 
  145.  Per  le  erogazioni  liberali  in   denaro   <u>destinate   agli</u>
<u>investimenti </u>in favore <u>di tutti gli istituti</u> del sistema nazionale di
istruzione, <u>per la realizzazione di nuove strutture  scolastiche,  la</u>
<u>manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno</u>
<u>a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti</u>, spetta un
credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in
ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

 

148. Il credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che le somme
siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato  secondo  le  modalita'  definite  con  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Le  predette  somme  sono
riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per
l'erogazione alle scuole <u>beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento</u>
<u>delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto  fondo</u>
<u>e' assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano  destinatarie</u>
<u>delle erogazioni  liberali  in  un  ammontare  inferiore  alla  media</u>
<u>nazionale, secondo le modalita' definite con il  decreto  di  cui  al</u>
<u>primo periodo. </u>

 

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