STATUTO

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ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

  • E' costituita l'Associazione denominata Cobas Confederazione dei Comitati di Base, con il contributo paritario delle Federazioni dei Cobas - Energia, Enti Locali, Metalmeccanici, Petrolchimici, Precari/Disoccupati, Sanità, Ricerca-Università, Statali, Telecomunicazioni e Poste, Trasporti già costituiti in Cobas Coordinamento Nazionale e dell'Associazione Federativa Nazionale Cobas Comitati di Base della Scuola;
  • con sede in Roma, Viale Manzoni n° 55;

ART. 2 ) PRINCIPI E FINALITA'

  • I principi irrinunciabili dell'Associazione sono: la difesa e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di tutti i lavoratori, dei settori popolari e degli strati sociali più deboli ed emarginati.
  • L'egualitarismo e la solidarietà tra i lavoratori e nei settori popolari contro ogni forma di discriminazione razziale, etnica, sessuale e religiosa; la difesa e l'ampliamento delle libertà individuali e collettive di opinione e di organizzazione; il superamento delle logiche di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, contro il dominio del profitto e della mercificazione generalizzata della società.
  • L'indipendenza da istituzioni, dai partiti, dalle organizzazioni padronali e governative: è incompatibile la carica parlamentare e/o quella di consigliere comunale, provinciale, regionale, di assessore negli enti locali o di responsabilità/direzione in partiti o altre strutture sindacali con quella di dirigente portavoce e/o membro degli esecutivi dei Cobas ai vari livelli.
  • L'Associazione rifiuta ogni forma di privilegio e di clientelismo tipica del sindacalismo di professione. Tutte le cariche sono elettive e rispondono al principio delle revocabilità in qualsiasi momento e del volontariato senza retribuzione.
  • L'Associazione, che non ha scopo di lucro, intende difendere e tutelare gli interessi generali dei lavoratori/trici, dei pensionati/e, delle donne, dei giovani in cerca di occupazione, degli immigrati/e, degli strati più deboli della popolazione promuovendo e coordinando le iniziative necessarie a tali fini su tutto il territorio nazionale, nonché i necessari collegamenti internazionali anche promuovendo attività di servizio e assistenza diretta di pubblica utilità in tutte le sua forme.
  • L'Associazione si propone di agire in ogni sede per la tutela dell'incolumità psicofisica dei soggetti su citati e in particolare degli iscritti; si propone oltremodo la difesa in ogni sede dell'immagine della Confederazione Cobas - delle sue strutture, organi e iscritti - ovunque e comunque minacciata e/o vilipesa.
  • Tale attività si svolge nella convinzione che tale difesa/tutela può essere pienamente realizzata solo in una società che non abbia più come principio-guida la ricerca dei profitto economico individuale, di ceto e di classe da parte dei settori dominanti, a scapito dei ceti e delle classi più deboli: cioè, in una società che escluda il dominio della merce, la mercificazione degli individui, della natura, delle idee e del sapere, dell'istruzione, della salute, della cultura e dello sport.
  • A tal fine l'Associazione promuoverà e appoggerà ogni iniziativa ed ogni lotta a partire dall'autorganizzazione dei bisogni materiali, culturali ed ideali dei lavoratori/trici, dei settori popolari e degli strati più deboli della società; si propone di contrastare e, in prospettiva, di superare un'organizzazione della società e del potere basata sulla centralità del profitto economico, del mercato, del denaro, della competizione sfrenata, dello sfruttamento esercitato da ceti e classi proprietarie su ceti e classi senza potere, né proprietà economiche significative, sulla subordinazione sociale, razziale, sessuale e religiosa, sullo sfruttamento dei meno abbienti e della natura.
  • L'Associazione svolge ad un tempo attività sindacale, politica, sociale, culturale e politica, rappresentando anche le categorie ed i settori in essa organizzati nella contrattazione a livello locale, nazionale e, all'occorrenza, internazionale.

ART. 3 ) ADESIONI

L'adesione all'Associazione Cobas avviene tramite:

  • i Cobas dei lavoratori;
  • i Cobas dei precari e disoccupati;
  • i Cobas dei pensionati;

La costituzione o l'adesione di altre Federazioni o singoli Cobas avverrà secondo le modalità previste dal regolamento. E' possibile l'adesione di singoli lavoratori, secondo le modalità stabilite dal regolamento, laddove non siano costituiti i cobas nel settore o categoria di appartenenza.

ART. 4 ) AFFILIAZIONI

  •  L'affiliazione all'associazione Cobas è consentita ad associazioni di altra natura sociale e/o di particolare specificità diverse dai Cobas di cui all'art. 3, purché accettino il presente statuto e siano in regola con le quote da versare. L'affiliazione avverrà secondo le modalità previste nel regolamento.

ART. 5) ORGANI

  • Sono organi dell'Associazione l'assemblea provinciale, l'Assemblea regionale, l'assemblea nazionale, l'Esecutivo provinciale, l'Esecutivo regionale, l'Esecutivo nazionale.
  • L'Assemblea nazionale delibera su temi di interesse generale, nazionale ed internazionale, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento. Le assemblee provinciali e regionali deliberano su temi di interesse generale e territoriale secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento.
  • Gli Esecutivi nazionali, regionali e provinciali attuano le decisioni prese, rispettivamente, dall'assemblea nazionale, regionale e provinciale secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.
  • I portavoce nazionali.

ART. 6) REGOLAMENTO

  •  Il regolamento dell'associazione non necessita di atto notarile. Esso viene deciso e modificato in assemblea nazionale con maggioranza qualificata dei due terzi.

ART. 7) FINANZIAMENTO

  •  Al finanziamento dell'Associazione concorrono: i Cobas, le Federazioni e i singoli iscritti di cui all'art. 3 e gli affiliati di cui all' art. 4; le sottoscrizioni, le donazioni, i lasciti esclusi quelli governativi e padronali. Le quote e le modalità contributive sono disciplinate dal Regolamento. E' prevista la nascita di una "cassa di mutua assistenza" al fine di sostenere le vertenze e la solidarietà tra i vari settori rappresentati nell'associazione, nonché il sostegno alle sedi che non hanno mezzi economici autonomi.

ART. 8) PATTI FEDERATIVI E FUSIONI

  • L'Associazione può promuovere e sostenere a livello locale, nazionale e internazionale, patti con associazioni di base, al fine di costruire la più larga unità progettuale per sostenere con più efficacia i diritti e le aspirazioni dei lavoratori/trici e degli strati più deboli della popolazione.
  • Le singole categorie possono costituire, previo dibattito nell’ambito della associazione Cobas, patti federativi nel rispetto degli scopi e finalità dello statuto.
  • La decisione di una federazione di categoria aderente all’associazione di fondersi con altre federazioni di categoria aderenti ad altre confederazioni di base deve essere sottoposta al dibattito e alla ratifica da parte dell’Assemblea nazionale dell’associazione Cobas; in caso di ratifica positiva rimane il vincolo con l’associazione Cobas.
  • Le modalità di ratifica dei Patti e delle fusioni sono disciplinate dal Regolamento.

ART. 9) RAPPRESENTANZA LEGALE E TESORERIA

  • L'Assemblea nazionale designa un rappresentante legale, anche diverso dal portavoce nazionale, cui compete la rappresentanza, anche processuale dell'Associazione delle sedi giuridiche richieste, secondo un mandato vincolante dell'Assemblea nazionale.
  • Le Assemblee regionali e provinciali designano i rappresentanti territoriali a cui spetta la rappresentanza dell'associazione nelle sedi giuridiche e istituzionali.
  • L'Assemblea nazionale designa un tesoriere al quale compete l'amministrazione dei fondi su mandato vincolante dell'Esecutivo nazionale, nonché la tenuta delle scritture contabili.
  • Al Tesoriere e al Rappresentante legale competono l'apertura e la gestione dei conti correnti postali e/o bancari intestati all'Associazione (con firma disgiunta) e la facoltà di delegare i tesorieri territoriali all'apertura di c/c intestati alle strutture provinciali della Confederazione Cobas.

ART. 10) REVISORI DEI CONTI

  • Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da quattro membri che sceglieranno tra loro il Presidente. I membri sono eletti dall'assemblea nazionale ogni due anni. Essi sono invitati a partecipare ogni volta che sia necessario alle riunioni dell'Assemblea nazionale e/o dell'esecutivo nazionale. Spetta al Collegio dei Revisori dei conti seguire l'andamento contabile ed amministrativo dell'associazione, esaminare e controllare gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo, riferendone all'Assemblea Nazionale.

ART. 11) ESCLUSIONE E RECESSO

  •  L'esclusione dall'Associazione avviene nel caso di gravi violazioni del presente Statuto e del regolamento da parte del singolo iscritto. Le decisioni in merito vanno prese dalle Assemblee della singola categoria e ratificate con la maggioranza dei 3/4 dalla Assemblea provinciale dell'Associazione in prima istanza e da quella nazionale in caso di ricorso, negli altri casi sempre a maggioranza qualificata dei 3/4.

ART. 12) MODIFICHE STATUTARIE

  •  Ogni modifica del presente Statuto deve avvenire nell'Assemblea nazionale con la maggioranza di almeno i due terzi dei votanti.

ART. 13) SCIOGLIMENTO

L’Associazione può essere sciolta per deliberazione a maggioranza qualificata di 4/5 dall’assemblea nazionale appositamente convocata in riunione straordinaria dal Coordinamento Esecutivo Nazionale dopo consultazione referendaria tra gli aderenti.

La deliberazione di scioglimento determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale e la nomina di uno o più liquidatori.

ART. 14) NORME FINALI

PER UNA SOCIETA' DEI BENI COMUNI

Una giornata di dibattito sul libro di Piero Bernocchi
OLTRE IL CAPITALISMO
Discutendo di benicomunismo, per un’altra società.

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