LA VITTORIA DELLA CAUSA CONTRO IL RETTORE PER NON AVER MAI CONVOCATO LE RSU UNIVERSITARIE

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

II SEZIONE LAVORO

 

 

Composto dai Signori Magistrati:

 

Lanzellotto   dott. Girolamo                       Presidente

Tatarelli        dott. Maurizio                       Giudice

Pascarelli      dott. Giovanni                       Giudice rel.

 

Procedimento n 56558 del R.G. 2001, pendente tra Sindacato COBAS Nazionale Sanità Università e Ricerca, nonché Costa Erminia, Diano Pietro, Di Pace Alessandra, Giuliani Giacinto e Pifano Daniele, nella qualità di eletti RSU dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, rappresentati e difesi dagli avv.ti Arturo Salerni e Gemma Sasso.

                                                                                                                      Reclamanti

                                                                       e

 

Università “La Sapienza” di Roma rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

                                                                                                                      Reclamata

Presente ad oggetto: reclamo proposto avverso l’ordinanza resa in data 6/4/2001 dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro di primo grado.

Sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 26/10/2001, ha pronunziato la seguente

 

ORDINANAZA

 

In ricorso ex art. 700 cpc, depositato in data 19/7/2001, i reclamanti, premesso che la O.S. Cobas aveva presentato una propria lista nelle elezioni della RSU svoltesi nel novembre 1988 presso l’Università degli Studi di Roma e che in tale lista erano stati eletti Costa Erminio, Diano Pietro, Di Pace Alessandra, Giuliani Giacinto e Pifano Daniele, esponevano che, costituita la RSU, l’amministrazione dell’Ateneo non aveva mai provveduto a convocare detto organismo, né aveva mai convocato i rappresentanti eletti nella lista COBAS; che, in particolare, in data 8/7/99 detta amministrazione aveva sottoscritto un accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie del CCNL Comparto Università, avente oggetto l’indizione di corsi- concorsi interni e concorsi pubblici, senza preventivamente informare la RSU e quindi i rappresentanti eletti nella lista Cobas, che analoga condotta si era ripetuta in data 16/9/99 e in data 6/10/99, allorquando l’amministrazione aveva convocato solo le predette OO.SS  “per concordare una messa a punto dell’accordo siglato l’8/7/99” (con conseguente sottoscrizione di ulteriore accordo) e il contenuto del Regolamento relativo ai trasferimenti a domanda del personale tecnico amministrativo, che tal condotta era proseguita anche dopo la stipula del nuovo CCLN del Comparto Università, avvenuto il 6/7/2000, atteso che il 10/7/2000 era stato sottoscritto con le sole OO.SS. firmatarie del CCNL, un accordo denominato “Preintesa per l’applicazione del Contratto Collettivo relativo al personale del Comparto Università 1998/2001”, avente ad oggetto questioni che, giusta quanto disposto dagli artt. 4,6 e 7 del CCNL, costituivano materia di contrattazione decentrata e/o informazione e concertazione.

Quanto premesso, deducevano che l’Amministrazione aveva reiteratamente violato i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alla RSU nel suo complesso ed ai componenti di tale organismo dagli artt. 10 e 47 del D.L.vo 29/23 (come modificato dai D.L.vi 396/97 e 80/98), all’ art. 5 dell’Accordo Quadro per la costituzione delle RSU, sottoscritto il 3/7/98, dagli artt. 4, 7, 8 e 9 del CCNL di Comparto del 6/7/2000; che tale persistente condotta aveva del tutto vanificato le funzioni proprie di tali organismo e dei suoi componenti, non consentendo di espletare i poteri ed le prerogative loro riconosciute e sminuendone l’immagine di prestigio.

Concludevano, quindi, chiedendo, in via d’urgenza, disporsi l’immediata interruzione di ogni trattativa eventualmente in corso con le OO.SS. maggiormente rappresentative, ordinasi l’immediata convocazione delle RSU al tavolo negoziale sulle materie elencate in ricorso e previste dal CCNL 1998/2001; ordinarsi all’ Amministrazione di fornire alla RSU ogni informazione in ordine alle materie indicate nel CCNL, ed alle materie oggetto della preintesa del 10/7/2000.

Costituitasi, l’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità del ricorso ex art. 700 cpc,  non sussistendo il requisito della residualità, atteso che  le doglianze sollevate trovavano il loro strumento tipico di tutela nell’art. 28 della legge n. 300/70, per altro già azionato con esito negativo in data 18/11/99, contestava, poi, la sussistenza sia del periculum in mora, non ricorrendo l’imminenza del pregiudizio, atteso che la violazioni denunciate si erano ormai esaurite, sia la sussistenza del fumus boni juris, in quanto le materie indicate nell’istanza cautelare non costituivano oggetto di contrattazione decentrata, ma rientravano “nelle ipotesi per le quali il CCNL vigente prevedeva, ai sensi dell’art. 6 lettera L e N un mero dovere di informazione preventiva, in relazione al quale lo strumento più idoneo per far valere eventuali violazioni”  (…) era il ricorso ex art. 28.

Con ordinanza del 6/4/2001 il primo giudice,  ritenuta l’ammissibilità dell’istanza cautelare – non essendo i ricorrenti legittimati ad agire ex art. 28 legge 300/70 e, quindi, ad ottenere tramite tale strumento la repressione della condotta denunciata – escludeva la sussistenza del periculum in mora in base al rilievo secondo cui il pregiudizio si era ormai consumato  e mancavano, al contempo, specifiche allegazioni sul rischio di ulteriori pregiudizi, non risultando provato che fossero “in procinto di svolgersi riunioni per discutere su materie sulle quali la RSU vantasse diritti di informazione preventiva, consultazione, concertazione etc. senza che l’Università avesse provveduto alle necessarie convocazioni”.

Avverso tale provvedimento hanno proposto reclamo i ricorrenti, evidenziandone l’erroneità,  atteso che la reiterata e persistente condotta dell’Amministrazione – che emergeva anche dall’ulteriore documentazione prodotta nel corso del giudizio – comportava senz’altro un pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto si concretava in una situazione di perdurante “assoluto misconoscimento del ruolo della RSU”, che aveva compromesso e tutt’ora comprometteva lo svolgimento da parte di tale organismo “della propria essenziale funzione di tutela dei lavoratori”, tra l’altro chiamati a breve a rinnovo dei suoi componenti; che la mancata prova dell’imminenza di riunioni su materie di competenza della RSU poteva rilevare in relazione alla richiesta di sospensione delle trattative in corso, ma non poteva considerarsi ostativa all’accoglimento delle ulteriori istanze, che  tale prova non poteva comunque essere fornita da essi reclamanti, proprio a causa della condotta dell’Amministrazione.

Costituitasi, l’Amministrazione eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del reclamo, in quanto proposto dopo il termine di 10 giorni dal deposito dello stesso. Nel merito, ne contestava la fondatezza e, nel corso della discussione orale, eccepiva la irrilevanza e la inammissibilità dell’ulteriore documentazione prodotta, in quanto relativa ad episodi successivi a quelli prodotti nel ricorso ex art. 700 cpc. Il reclamo è, sia pure nei limiti di seguito precisati, fondato, dovendosi, peraltro, preliminarmente rilevare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del gravame per tardiva proposizione dello stesso, giacchè il termine di 10 giorni, previsto dall’art. 739 comma 2, richiamato dall’art. 669 terdocies, decorre solo dalla notifica dell’ordinanza reclamata alla parte, che non risulta essere stata eseguita nel caso di specie.

Rileva il collegio che gli art. 47 e 47bis del D.L.vo 29/93, quali risultanti dalle modifiche introdotte dal D.L.vo 396/97, configurano le rappresentanze unitarie del personale quali soggetti centrali del sistema delle relazioni sindacali al livello periferico, attribuendo a tali organismi costituiti nello stesso ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, destinate ormai a ricoprire un ruolo residuale, mediante elezioni cui è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori (iscritti e non iscritti) sia le prerogative già proprie delle RSA dei sindacati aderenti agli accordi che ne regolamentano le modalità elettorali, sia la titolarità dei diritti di informazione e partecipazione di cui all’art. 10 del D.L.vo 29/93 (eventualmente anche “in via esclusiva”) sia la legittimazione a negoziare a livello decentrato per la contrattazione integrativa.

Peraltro il legislatore delegato ha rimesso alla contrattazione collettiva nazionale che assume così funzione integratrice della disciplina legale, la definizione della composizione dell’organismo di rappresentanza unitaria e le specifiche modalità di elezioni, nonché del trasferimento al predetto dell’insieme dei diritti e delle prerogative già imputati alle RSA e delle relative modalità di esercizio, pur circoscrivendo l’intervento della fonte negoziale al quomodo e non all’an del trasferimento, reso implicitamente obbligatorio, una volta provvedutosi alla costituzione degli organismi unitari (v. art. 46, comma 6).

La devoluzione all’autonomia collettiva ha dato luogo alla successiva stipulazione dell’accordo quadro “per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei Comparti della Pubblica Amministrazione e per la definizione del relativo regolamento elettorale”,  con allegato il regolamento elettorale nonché del contratto collettivo quadro “sulla modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi”,  entrambi stipulati il 7/3/98 ed acquisiti agli atti.

L’art. 5 dell’accordo quadro anzidetto dispone che “le RSU subentrano alle RSA o analoghe strutture esistenti comunque denominate e ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti”.

Il comma 2 demanda ai CCNL di Comparto, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 comma 2 (e, quindi la necessaria titolarità dei diritti di informazione e partecipazione sindacali di cui all’art. 10 del D.L.vo 20/93) il compito di disciplinare le modalità di un loro eventuale esercizio in via esclusiva ad opera dell’organismo elettivo.

Il comma 3, che completa la disciplina delle competenze negoziali a livello periferico, dispone che nella contrattazione collettiva integrativa i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di Comparto”.

Non risulta risolto il problema delle modalità decisionali ai fini contrattuali, atteso che, sebbene l’art. 8 dell’accordo prevede che generalmente “le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti”, il comma 2 prevede che quelle relative “all’attività negoziale sono assunte dal RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base ai criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto”, criteri che il CCNL del comparto “universitario” non detta in alcun modo.

Le norme dell’ Accordo quadro sembrano, dunque, configurare una con titolarità dei poteri negoziali in capo alle RSU e ai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali, sicchè tanto le prime che i secondi appaiono soggetti legittimati a pieno titolo alla partecipazione alle trattative, come, d’altro canto, risulta confermato anche dalle previsioni del CCNL, del comparto “Università”, che attribuiscono i poteri di contrattazione per la stipulazione o il rinnovo dei contratti integrativi alle rappresentanze sindacali unitarie ed ai rappresentanti delle OO.SS territoriali di comparto firmatarie del CCNL. (v. artt. 5, comma 2 e 9).

Pertanto, attesa la mancata previsione, certamente consapevole, di regole decisionali per la stipulazione del contratto collettivo integrativo, neppure può escludersi – come evidenziato da autorevole dottrina – l’eventualità che, soprattutto a seguito di divergenze tra le  RSU e i sindacati firmatari dei contratti nazionali, un siffatto accordo possa essere senza il consenso dell’organismo elettivo.

Alla luce delle considerazioni esposte e fatto salvo ogni ulteriore approfondimento proprio della fase di merito, non pare che la pretesa dei ricorrenti – e in particolare, dei componenti della RSU – intesa ad ottenere l’immediata interruzione di ogni trattativa eventualmente in corso con le OO.SS. maggiormente rappresentative, sia assistita dal requisito de fumus boni juris, atteso che anche tali soggetti sono pienamente legittimati alle trattative, in relazione alle cui modalità di espletamento nessuna norma è posta dal legislatore ovvero dalla disciplina contrattuale, la quale non prevede in particolare la necessità che tali trattative si svolgano ad unico tavolo, cui contestualmente debbano partecipare i componenti dell’organismo elettivo.

Quanto al sindacato ricorrente, tale pretesa, così come le altre azionate non trovano accoglimento, atteso che lo stesso non risulta tra i soggetti individuati dalla normativa legale e contrattuale (v. anche art. 9 del contratto di comparto) tra i soggetti titolari dei poteri negoziali e di informazione e partecipazione sindacale, riservati, come si è visto, all’organismo unitario ed elettivo di rappresentanza del personale ed ai rappresentanti delle OO.SS territoriali di comparto firmatarie del CCNL.

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi per le ulteriori istanze avanzate dai componenti della RSU del Comparto.

Limitando l’esame alle doglianze concernenti gli episodi successivi alla stipulazione del CCNL. di comparto relativo al quadriennio 1998/2001, atteso che appunto in ordine alle materie previste di detto contratto quale oggetto di negoziazione a livello decentrato ovvero informazione e/o consultazione risultano formulate le ulteriori istanze cautelari proposte, osserva il Collegio che l’art. 3 prevede che il sistema di relazioni sindacali si articoli, a livello di singola Amministrazione, nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione collettiva integrativa; b) informazione; c) concertazione; d) consultazione; e) interpretazione autentica dei contratti collettivi.

L’art. 4 individua le materie oggetto di contrattazione integrativa; l’art. 5 individua le materie oggetto di informazione preventiva, da attuarsi “facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria”, nonché quelle oggetto di informazione successiva, da attuarsi “con frequenza almeno annuale”; l’art. 7 individua le materie oggetto di concertazione, che  ciascuno dei soggetti sindacali di cui all’art. 9, ricevuta l’informazione, può attivare, mediante richiesta scritta, e conseguenti incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; l’ art. 8 individua le materie oggetto di consultazione, da attuarsi mediante acquisizione da parte dell’amministrazione del parere preventivo dei soggetti sindacali di cui all’art. ), senza particolari formalità e con modalità tali da facilitarne l’espressione.

Come si è accennato, la titolarità di tali diritti è riservata alle RSU ed ai rappresentanti delle OO.SS. sindacali territoriali di comparto firmatarie del CCNL (v. art. 9, comma 2 cui rinviamo tutte le norme in precedenza citate).

Ciò detto, rileva il Collegio che in data 10/7/2000 è stato stipulato tra l’Amministrazione e le sole OO.SS. firmatarie del CCNL di comparto un accordo vertente su materie che risultano in gran parte riconducibili alle previsioni degli artt. 4 e ss, in precedenza ricordati , pur in assenza – la circostanza è del tutto pacifica -  di qualsiasi convocazione o informazione della RSU.

Tale accordo, invero, da atto dell’avvenuta esecuzione da parte dell’Amministrazione degli opportuni accertamenti contabili per individuare il fabbisogno complessivo occorrente per l’applicazione del contratto e del conseguente riscontro della disponibilità per l’esercizio 2000, oltre che del contributo ministeriale, anche delle economie di bilancio sulle spese del personale tecnico-amministrativo, che verranno destinate appunto al soddisfacimento di tale bisogno, comunicandosi, al contempo, che tale manovra “lascerà inalterato l’attuale fondo per il trattamento accessorio e non comprometterà l’utilizzo per i nuovi concorsi dei fondi lasciati liberi dalle cessazioni intervenute nell’anno 2000”.

Trattasi di questioni che appaiono riconducibili alla previsione dell’art. 6, comma 3 lett. J) che include tra le materie oggetto di informazione preventiva alla RSU tutte le voci di bilancio preventivo d’Ateneo relative al personale, comprese le variazioni di bilancio.

Con tale accordo sono state definite le modalità di applicazione dell’art. 74, comma 5 lett. C) al personale delle ex qualifiche V,VII e VIII per il passaggio nelle categorie C1, D1 ed EP1, prevedendosi che per detto personale, ove in possesso di cinque anni di anzianità, il passaggio avrebbe avuto luogo a decorrere dal 31/12/2000, subordinatamente  alla partecipazione a domanda ad un breve corso di aggiornamento professionale, per i dipendenti in possesso del titolo  di studio previsto per la fascia superiore, ovvero, per i dipendenti sprovvisti di tale titolo, alla partecipazione a domanda ad un corso di aggiornamento professionale mirato all’arricchimento dell’esperienza lavorativa.

E’ stato, inoltre, previsto che per il restante personale siano applicate le medesime modalità alla maturazione dell’anzianità di 5 anni nell’arco della vigenza del contratto.

Trattasi di materia che appare riconducibile alla previsione dell’art. 6, comma 3, lett. I), che espressamente prevede quale oggetto di informazione preventiva i criteri generali sulle procedure selettive di cui all’ art. 74, comma 5, in relazione alla quale a RSU può chiedere l’attivazione della concertazione, ai sensi dell’art. 7, comma1, lett. E) che esplicitamente s riferisce alle procedure selettive di cui all’art. 6 comma 3, lettera I).

Sempre con l’accordo in parola sono stati definiti i criteri per la progressione economica all’interno delle fasce per tutto il personale di servizio non rientrare negli automatismi contrattuali e nell’applicazione dell’art. 74, comma 5 lettera c), fissandosi la relativa data di decorrenza economica del provvedimento all’ 1/1/2001 e prevedendosi che entro 60 giorni dalla firma del contatto sarebbero stati definiti i criteri di selezione per i neo assunti di cui all’art. 59, comma 1.

Trattasi di materia che appare riconducibile alla previsione dell’art. 4, comma 2, lett. C) che demanda alla contrattazione decentrata la determinazione dei “criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria, secondo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1”.

In tale accordo le parti hanno, poi, concordato 2di rinviare alla ripresa dopo la pausa estiva l’accordo sulle modalità di applicazione degli artt. 61 e 62 (conferimento e revoca degli incarichi, retribuzione di posizione e di risultato al personale della categoria EP), nonché sulle ulteriori, modalità di applicazione dell’art. 63 (indennità di responsabilità), nonché di definire entro l’1/2/2001 il regolamento d’Ateneo per le procedure selettive previste dall’art. 57 riservate al personale in possesso della prescritta anzianità in servizio nella categoria immediatamente inferiore, in modo tale da attuare la prima sperimentazione del nuovo regolamento entro il 001.

Trattasi di materie che appaiono riconducibili alle previsioni dell’art. 6, comma 3 lettere g) ed a), che  individuano quali oggetto di informazione preventiva, rispettivamente, i “criteri generali per l’attribuzione degli incarichi per particolare responsabilità o funzioni alle categorie D e EP, di cui agli artt. 61 e 63, comma 3, e loro valutazione periodica”, nonché “ i regolamenti d’Ateneo concernenti il personale del comparto e le loro eventuali modifiche”. In relazione alle materie di cui all’ art. 6, comma 3, lettera g) la RSU può, inoltre, chiedere l’attivazione della concertazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b).

Le stesse, infine, appaiono riconducibili anche alle previsioni dell’art. 4, comma 2, lettere b) e p) che demandano alla contrattazione decentrata, rispettivamente la definizione dei criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale e dei criteri generali in materia di indennità di responsabilità, secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 2, e quanto previsto dall’art. 47, comma 2.

Può pertanto ritenersi acclarata, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase, la violazione da parte dell’Amministrazione dei diritti di informazione e contrattazione spettanti alla RSU, che configura, alla luce della normativa legale e contrattuale in precedenza richiamata, come agente negoziale necessario, anche se non esclusivo, si da dover essere necessariamente coinvolto nelle negoziazioni preordinate alla eventuale definizione di accordi integrativi.

Tale violazione, come si è visto estesa a molteplici materie e prerogative riservate alla RSU, appare fonte di effetti pregiudizievoli destinati a permanere nel tempo, fino a quando non vengano posti in essere atti ed i comportamenti dovuti, atteso che, in difetto di questi, permane l’impedimento all’esercizio da parte dell’organismo elettivo e dei suoi componenti dei diritti e poteri loro spettanti, con conseguente vanificazione della funzione loro riconosciuta dalle norme legali e contrattuali e lesione del prestigio e della credibilità sia del primo che dei secondi nei confronti della collettività dei lavoratori di cui sono espressione.

Trattasi di effetti pregiudizievoli, che non solo appaiono suscettibili di ristoro per equivalente ma risultano destinati ulteriormente ad aggravarsi nelle more dl tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria, sicchè, anche in considerazione dell’imminente rinnovo dell’organismo elettivo non appare possibile rinviare ad una futura pronuncia di merito la tutela dei diritti azionati.

In tal senso depongono, poi, sia la circostanza secondo cui l’Amministrazione reclamata non solo non ha ritenuto di ottemperare all’atto di diffida del 3/8/2000, con il quale i componenti della RSU, odierni reclamanti, chiedevano inviarsi all’organismo elettivo le informazioni spettanti e convocarsi lo stesso per lo svolgimento delle trattative sulle materie oggetto di contrattazione decentrata, ma ha anche diramato nel mese di ottobre 2000 un comunicato con il quale invitata i dipendenti a compilare un formulario contenente i dati rilevati per attuare la progressione economica all’interno delle categorie, “in applicazione del CCNL, di comparto Università (::J e a seguito della preintesa” del 10/7/2000 (v. docc nn. 7  e 8 allegati al fascicolo dei reclamanti); sia la circostanza – che si evince dalla documentazione prodotta dai reclamanti nel corso di entrambe le fasi del giudizio cautelare – secondo cui detta Amministrazione ha continuato fino ad epoca prossima a porre in essere iniziative ed atti, che pure avrebbero dovuto avere quale necessario interlocutore anche la RSU giusta quanto previsto dagli artt. 4 e ss del CCNL), senza in alcun modo coinvolgere tale organismo. Invero, in data 6/2/2001 ha inviato alle sole OO.SS. firmatarie del CCNL di comparto “invito a partecipare alla riunione del 13/2/2001”, avente ad oggetto informazione su applicazione istituti economici contratto sanità, indennità di posizione, guardie, trattamento accessorio personale tecnico-amministrativo fino al livello D1; in data 22/3/2001 ha siglato con dette OO.SS “accordo sindacale “ sul trattamento economico del personale universitario assegnato al Policlinico Umberto I, sulla corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale, sull’adeguamento delle aliquote del compenso per lavoro straordinario; in data 25/7/2001 ha inviato alle sole OO.SS. firmatarie del CCNL di comparto informazioni circa lo stato degli adempimenti agli impegni assunti in ordine al trattamento economico del personale universitario anzidetto, al contempo manifestando l’intenzione di fissare per settembre un calendario di lavoro per affrontare le seguenti questioni: arretrati indennità di posizione, nuovo accordo sull’ indennità di posizione, nuova tabella equiparativa sulla base dei nuovi contratti dell’Università e dl SSN, mobilità per il Policlinico Sant’Andrea, riorganizzazione del Policlinico; in data 26/7/2001 ha inviato sempre solo alle OO.SS firmatarie del CCNL di comparto nota nella quale, premesso che “facendo seguito agli accordi intercorsi con le Organizzazioni universitarie ed aziendali” (..) la Direzione Generale aveva iniziato una serie di “incontri per la contrattazione decentrata, ai quali erano state inviate tutte le rappresentanze sindacali in questione, invitava dette OO.SS.  “a partecipare a tutti gli incontri congiunti che si riterrà opportuno organizzare”, il primo dei quali fissato per il 27/7/2001.

Né può ritenersi fondata l’eccezione di inammissibilità della produzione documentale da ultimo richiamata, sollevata dall’Amministrazione reclamata, in quanto essa si fonda sul presupposto – ad avviso del Collegio non condivisibile – secondo cui il reclamo ex art. 669 terdecies cpc si configuri quale mora revisio prioris istantiae.

In senso contrario, deve richiamarsi l’autorevole orientamento della Corte Costituzionale (v. sent. N. 65 del 1998), secondo il quale il momento del reclamo costituisce la prosecuzione dl procedimento cautelare, “quale sviluppo ulteriore” – sia pure in sede diversa – dell’unico procedimento cautelare”; esso, pertanto, non si risolve nel mero controllo degli “errores in judicando” è in procedendo” del primo giudice, né è limitato, nel thema decidendum, ai fatti emersi dinanzi al primo giudice.

Ne consegue la non automatica applicabilità al reclamo delle regole tipiche dell’appello (possibile solo ove le stesse siano compatibili con la diversa natura del reclamo) e la rilevabilità in sede di reclamo, d’ufficio o su iniziativa della parte, di fatti, sia preesistenti che sopravvenuti, che possano incidere sulla sussistenza dell’utilità ed attualità del provvedimento richiesto e sulla valutazione di esse, come d’altro canto, si evince anche dalla norma contenuta nell’ art. 669 terdecies, che consente la sospensione del provvedimento oggetto di reclamo “quando per motivi sopravvenuti” lo stesso rechi grave danno all’operato.

Deve pertanto ritenersi che, ferma restando la prospettazione del “fumus” (diritto alla convocazione ed all’informazione sulle materie elencate nel ricorso ex art. 700 cpc e previste dal CCNL 1998/2001), la produzione da parte dei reclamanti dell’ulteriore documentazione anzidetta sia senz’altro ammissibile e che le circostanze dalla stessa evincibili siano senz’altro valutabili al fine di inferirne la sussistenza del periculum in mora, in particolare, sotto il profilo della peristenza degli effetti pregiudizievoli della condotta lesiva e dell’aggravamento, in caso di mancata rimozione, dello stato di insoddisfazione del diritto degli istanti.

 

Rileva infine, il Collegio che l’accoglimento (nei limiti in precedenza evidenziati ) della domanda proposta dai reclamanti, nella qualità di componenti della RSU, deve tener conto della natura unitaria di tale organismo, che sussiste – giusta quanto evidenziato da autorevole dottrina – non solo nel momento generico, ma anche in quello funzionale, con riferimento, quindi, alla gestione dei diritti di organizzazione, di informazione e partecipazione, soprattutto in considerazione della esplicita previsione di una regola per la formazione della volontà comune (v. art.8, comma 1, Accordo quadro) e per l’assenza della espressa riserva, prevista dall’accordo del 23/7/93 (richiamato dall’AI del 20712/93 per le RSU del settore privato) nei confronti di ciascuna associazione sindacale di assumere proprie separate decisioni in ordine all’esercizio dei diritti negoziali e di gestione delle vertenze, contratti e lotte.

Osserva, d’altro canto, il Collegio che nel caso di specie i componenti della RSU, odierni reclamanti, non rivendicano una gestione “separata” dei diritti di informazione e negoziazione, in contrasto con la volontà espressa dalla RSU o da altri componenti, ma sul presupposto dell’avvenuta violazione dei diritti spettanti appunto a tela organismo, chiedono che lo stesso (e quindi i suoi membri) sia convocato ed informato.

Osserva, altresì, che sia l’Accordo quadro del 7/8/98, sia il CCNL di comparto non disciplinano il funzionamento interno dell’organismo elettivo, né prevedono la istituzione di organi interni o di rappresentanza esterna, sicchè, in tale contesto, non pare che possa escludersi la legittimazione dei reclamanti, quali componenti della RSU, ad agire per la tutela dei diritti di informazione e negoziazione spettanti all’organismo elettivo.

Né, peraltro, alcuna contestazione è stata sollevata al riguardo dal Ministero reclamato.

Alla luce delle considerazioni esposte, deve, dunque, ordinarsi, in via cautelare ed urgente, all’Università “La Sapienza” di Roma di convocare la RSU per la trattazione delle materie oggetto di contrattazione decentrata, di cui alla Preintesa del 10/7/2000, in precedenza individuate, nonché di fornire alla RSU le informazioni sulla otarie rientranti nella previsione di cui all’art. 6 del CCNL di comparto, di cui alla Preintesa anzidetta.

 

P.T.M

 

Il Tribunale, visto l’art. 669 terdecies cpc, accogliendo per quanto di ragione il reclamo proposto e revocando l’ordinanza impugnata, così dispone:

1)     2009-09-04T10:14:54

Ordina all’Università “La Sapienza” di Roma di convocare la RSU per la trattazione delle materie oggetto di contrattazione decentrate, come individuate in motivazione, nonché di fornire alla RSU le informazioni sulle materie rientranti nella previsione dell’art. & del CCNL di comparto, come individuate in motivazione

2)     2009-09-04T10:14:54

Respinge ogni ulteriore richiesta cautelare avanzata dai reclamanti

3)     2009-09-04T10:14:54

Fissa il termine di trenta giorni dalla comunicazione, in via ordinaria, della presente ordinanza per l’instaurazione del giudizio di merito

4)     2009-09-04T10:14:54

Rimette al giudizio di merito la definizione delle spese di entrambe le fasi di giudizio cautelare.

5)     2009-09-04T10:14:54

Così deciso in Roma , nella camera di consiglio del 26/10/2001

 

Il presidente Girolamo Lanzellotto

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE LAVORO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma il 13 nov. 2001

PER UNA SOCIETA' DEI BENI COMUNI

Una giornata di dibattito sul libro di Piero Bernocchi
OLTRE IL CAPITALISMO
Discutendo di benicomunismo, per un’altra società.

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