DPR n. 384 del 6 aprile 1990
Decreto del Presidente della Repubblica 28 Novembre 1990, n. 384
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo del 6 Aprile 1990 concernente il
personale del comparto del servizio sanitario nazionale, di cui
all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo
1986, n. 68.
G.U. 19.12.1990 n. 295 suppl.ord.
Testo formato da complessivi articoli: 0138
Il presente testo entra in vigore secondo quanto dispone l'art.:
0138
Fonte complessa così composta:
Allegato 1 nm (a)
Allegato 2 nm (b)
Allegato 3 nm (c)
Comparto conf. sind. varie nm (d)
Comparto conf. sind. S.I.C.U.S. nm (e)
Comparto conf. sind. A.U.P.I. nm (f)
Comparto conf. sind. varie nm (g)
Comparto conf. sind. Anaad-Simp nm (h)
Comparto It. Medici Osp. nm (i)
Conf. sind. CGIL, CISL, UIL medici nm (j)
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87 della costituzione;
Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986,
n. 13, e 23 Agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i
comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego,
risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi
intercompartimentali emanati ai sensi dell' articolo 12 della
legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5
Marzo 1986, n. 68, che ha istituito ai sensi dell'articolo 5 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, il comparto di contrattazione
collettiva per il personale del servizio sanitario nazionale
comprensivo di una apposita area negoziale per la professionalità
medica;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n.
348, 20 Maggio 1987, n. 270, e 17 Settembre 1987, n. 494 ;
Vista la circolare del Ministro per la Funzione Pubblica in data
28 Ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2
Novembre 1988, concernente il requisito della maggiore
rappresentatività su base nazionale richiesta dalla legge 29 marzo
1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per
partecipare alla formazione degli accordi sindacali;
Visto il decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 7
Ottobre 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12
Ottobre 1989 - che ha designato i componenti delle delegazioni
trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto del
personale dipendente del servizio sanitario nazionale;
Viste le leggi 11 Marzo 1988, n. 67, e 24 Dicembre 1988, n. 541,
recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
Visto l'articolo 17, comma primo, della legge 23 Agosto 1988, n.
400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e
l'ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 Maggio 1990, ai sensi dell'ottavo comma
dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale -
respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle
organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato
alle trattative - è stata autorizzata, previa verifica delle
compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di
accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il comparto del
personale dipendente dal servizio sanitario nazionale di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo relativa all'area
negoziale per professionalità medica di cui al predetto articolo
6, comma quinto e seguenti, stipulata in data 6 Aprile 1990 fra la
delegazione di parte pubblica, composta come previsto
dall'articolo 1 del citato decreto del Ministro per la Funzione
Pubblica del 7 Ottobre 1989, e le organizzazioni sindacali
nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto
CGIL/Funzione Pubblica-Sanità, CISL-FISOS, UIL-Sanità, CIDA-
Si.Dir.SS., CONFEDIR-Dirsan, CIDIESSE, CISAS-Sanità, CISAL-Fials,
SICUS ed AUPI (queste ultime due ammesse con riserva dell'esito
finale del giudizio pendente) e le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL,
CIDA, CONFEDIR, CISAL, CONF.SAL. nonchè, per l'area negoziale
medica, le organizzazioni sindacali COSMED, ANAAO/Simp, CIMO,
federazione nazionale CGIL-CISL-UIL medici, CISL medici, CGIL
medici, SNR, SIVEMP e SIMET - queste ultime quattro ammesse con
riserva dell'esito finale del giudizio pendente - come il SUMI che
ha sottoscritto l'ipotesi di accordo il 7 Luglio 1990, sempre con
riserva dell'esito finale del giudizio pendente; Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 12
Luglio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 Agosto 1990 e del 23 Novembre 1990, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, concernente
l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 6
Aprile 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni
sindacali trattanti in precedenza indicate, nonchè il recepimento
e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo sindacale per il personale dipendente del servizio
sanitario nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, per il triennio
1988-1990;
Visto il decreto-legge 13 Novembre 1990, n. 326, recante
disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi
contrattuali relativi al triennio 1988-1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con i Ministri
della Sanità, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica e del Lavoro e della Previdenza Sociale;
Emana
Il seguente regolamento:
Parte prima
Comparto sanità
Dall'art. 0001 all'art. 0070
Titolo primo
Disposizioni generali
Dall'art. 0001 all'art. 0007
Capo I
Campo di applicazione
Dall'art. 0001 all'art. 0001
Art. 1
Area di applicazione e durata
1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale di
ruolo e non di ruolo dipendente dagli enti individuati
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5
Marzo 1986, n. 68.
2. Il presente regolamento concerne il triennio 1 Gennaio 1988-31
Dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dall'1 Gennaio
1988; gli effetti economici decorrono dall'1 Luglio 1988, fatte
salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi
articoli per particolari istituti contrattuali.
Capo II
Rapporti con l'utenza
Dall'art. 0002 all'art. 0004
Sezione I
Cittadino utente
Dall'art. 0002 all'art. 0002
Art. 2
Rapporti amministrazione-cittadino
1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei
servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione
amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da
realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte
delle strutture operative in cui si articolano gli enti.
2. A tale scopo, gli enti approntano adeguati strumenti per la
tutela degli interessi degli utenti e per una più agevole
utilizzazione dei servizi anche attraverso l'individuazione di
appositi uffici di pubbliche relazioni, se necessario decentrati,
con il compito di fornire agli utenti ogni utile informazione
anche documentale sui servizi erogati dall'ente e sulla loro
dislocazione nel territorio, sugli orari di apertura e sul tipo di
prestazione nonchè di ricevere eventuali reclami e suggerimenti da
parte degli utenti stessi al fine del miglioramento dei servizi.
3. In tale quadro gli enti, sentite le organizzazioni e le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative,
predispongono appositi progetti finalizzati - in particolare - per
assicurare condizioni di rispetto, chiarezza e dialogo nel
rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli
addetti ai servizi attraverso il cartellino di riconoscimento
secondo le vigenti disposizioni. I suddetti interventi sono
diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti
istituzionali:
a) una formazione professionale del personale volta al rispetto
della dignità umana del malato e dell'utente, da attuare
attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata,
specificamente rivolta ad assicurare completezza e chiarezza delle
informazioni fornite, anche con l'ausilio di apparecchiature
elettroniche;
b) la semplificazione e l'unificazione della modulistica almeno a
livello di ente e la riduzione della documentazione a corredo
delle domande di prestazioni, applicando le norme
sull'autocertificazione di cui alla legge 4 Gennaio 1968, n. 15, e
le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la
Funzione Pubblica del 20 Dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 Gennaio 1989;
c) l'ampliamento degli orari di apertura delle strutture, per
garantire l'esigenza degli utenti di accedere alle strutture
stesse;
d) il collegamento tra amministrazioni e l'unificazione di
adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti,
anche attraverso la istituzione di servizi polivalenti;
e) il miglioramento della logistica relativamente ai locali
adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al
minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le
barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a
facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle
persone non autonome portatrici di handicap ed anziane.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento
e, in seguito, con cadenza annuale, gli enti promuovono apposite
conferenze, unitamente alle organizzazioni e confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative, sentite le associazioni
diffuse su larga scala e maggiormente rappresentative degli
utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in
particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati
nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo
scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la
rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle
relazioni con l'utenza.
Sezione II
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici
essenziali
Dall'art. 0003 all'art. 0070
Art. 3
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare
essenziali nel comparto del personale del servizio sanitario
nazionale sono i seguenti:
1) assistenza sanitaria;
2) igiene pubblica;
3) veterinaria;
4) protezione civile;
5) sicurezza e salvaguardia degli impianti;
6) approvvigionamento, produzione e distribuzione di beni e
servizi di prima necessità, distribuzione di energia nonchè
gestione e manutenzione dei relativi impianti;
7) erogazione di assegni e di indennità con funzione di
sostentamento.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma primo devono
garantirsi, con le modalità ed i contingenti minimi di cui
all'articolo 4, la continuità delle seguenti prestazioni
indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati:
a) prestazioni di accettazione per i ricoveri d'urgenza e di
pronto soccorso, nonchè specialistiche e diagnostiche necessarie a
garantire le urgenze; anestesia per le sole urgenze; medicina
neonatale; rianimazione e terapia intensiva; unità coronariche;
emodialisi; servizio trasfusionale; psichiatria; trattamenti
sanitari obbligatori; assistenza di persone anziane ed
handicappate; assistenza farmaceutica anche integrativa; servizio
ambulanze;
b) raccolta, nei casi di urgenza, dei rifiuti solidi; raccolta,
allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi
e radioattivi; vigilanza, nei casi di urgenza, sugli alimenti e
bevande; salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature anche
a ciclo continuo soggetti a vigilanza nei casi in cui
l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone ed
agli impianti stessi; sicurezza e funzionamento degli impianti
termoelettrici e degli impianti di emergenza necessari ad
assicurare i servizi essenziali;
c) vigilanza sui focolai o malattie infettive e zoonosi; controllo
degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;
macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita;
approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura ed istituti
convenzionati nonchè residenze protette ed assistite;
d) referti, denunce, certificazioni e provvedimenti contingibili
ed urgenti;
e) prestazioni urgenti svolte dal servizio sanitario nazionale per
conto della protezione civile;
f) approvvigionamento urgente dei beni di prima necessità;
g) servizi di cucina, incluse banche del latte per i neonati, per
assicurare le esigenze alimentari e dietetiche salvo nei casi in
cui non sia possibile prevedere adeguata sostituzione del
servizio;
h) distribuzione del vitto; somministrazione dello stesso a
persone non autosufficienti ed ai minori;
i) pagamento degli assegni e dei sussidi con carattere di
sostentamento, per il periodo di tempo strettamente necessario, in
base alla organizzazione dei singoli enti.
Art. 4
Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il
funzionamento dei servizi pubblici essenziali
1. Al fine di cui all'articolo 3 sono individuati, per le diverse
qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici
essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti
di personale che sono esonerati dallo sciopero per garantire,
senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle
prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, con apposito accordo decentrato a livello regionale -
da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata
- sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale
che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la
determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la
continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei
valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi
primo e secondo è effettuata in sede di contrattazione decentrata
a livello locale per singolo ente entro 15 giorni dall'accordo di
cui al citato comma secondo e, comunque, prima dell'inizio di ogni
altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli
accordi di cui ai commi secondo e terzo, le parti dichiarano di
assicurare comunque i servizi pubblici essenziali.
4. In conformità agli accordi di cui ai commi secondo e terzo, gli
enti individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi
i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei
dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle
prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per
garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando -
5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i
nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle
organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il
lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore
dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo
sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia
possibile.
5. Gli accordi decentrati di cui ai commi secondo e terzo hanno
validità per il periodo di vigenza del presente regolamento e
conservano la loro efficacia sino alla definizione dei nuovi
accordi.
Capo III
Contrattazione decentrata e procedure per il raffreddamento dei
conflitti
Dall'art. 0005 all'art. 0007
Art. 5
Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale
1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali
riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con
carattere vincolato ed automatico sono adottati dai competenti
organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 6
Tempi e procedure della contrattazione decentrata
1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle
disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, salvo quanto previsto dal
comma secondo.
2. I commi secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, sono
sostituiti dai seguenti:
"2. gli Enti provvedono a costituire le delegazioni di parte
pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di
contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento
dell'accordo nazionale di comparto ed a convocare le
confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio
del negoziato entro e non oltre 15 giorni.
3. La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a
tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e
deve concludersi entro e non oltre il termine di 30 giorni dal suo
inizio.
4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è
data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente
entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza
del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di
eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali
dissenzianti.
5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale
sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul
bollettino ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli
Enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e comunque
entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione.
6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi
decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale,
fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti
negli accordi predetti.
7. Ove nella interpretazione delle norme degli accordi decentrati
in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli
stessi sono risolti tra le parti mediante riconvocazione delle
stesse. Sulla base degli orientamenti emersi, rispettivamente, la
Regione e l'Ente provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi.
8. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione.
9. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi
se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano
la loro efficacia sino alla entrata in vigore dei nuovi accordi".
Art. 7
Procedure di raffreddamento dei conflitti
1. Il comma sesto dell' articolo 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, è sostituito dal
seguente:
"6. l'apertura del conflitto non determina la interruzione del
procedimento amministrativo. Entro 30 giorni dalla formale
richiesta di cui ai commi terzo e quinto, il Ministro per la
Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti
per l'esame delle questioni prospettate. A seguito degli
orientamenti emersi dalle delegazioni trattanti, il Ministro per
la Funzione Pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi
applicativi per tutti gli Enti interessati, ai sensi dell'articolo
27, primo comma, punto 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93,
informandone preventivamente le relative delegazioni".
Titolo secondo
Programmazione ed organizzazione del lavoro
Dall'art. 0008 all'art. 0017
Capo I
Organizzazione del lavoro
Dall'art. 0008 all'art. 0010
Art. 8
Organizzazione del lavoro
1. Al fine di favorire il processo di riordino e riorganizzazione
degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale già avviato - nel
quadro della programmazione sanitaria nazionale prevista dalla
legge 25 Ottobre 1985, n. 595 - con il decreto-legge 8 Febbraio
1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 Aprile
1988, n. 109, e con il decreto del Ministro della Sanità 13
Settembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24
Settembre 1988, n. 225 ed - a livello regionale - con le relative
leggi di piano sanitario ed atti di indirizzo, è necessario, in
attesa dell'approvazione della legge di riforma del Servizio
Sanitario Nazionale, introdurre criteri di adeguamento
dell'organizzazione del lavoro per il corretto svolgimento delle
attività istituzionali.
2. Fermo restando il quadro normativo di riferimento previsto
dell'ordinamento vigente, le esigenze delle strutture e servizi
sanitari, tecnici ed amministrativi richiedono una
razionalizzazione dei modelli organizzativi delle unità operative
ospedaliere ed extraospedaliere anche in senso dipartimentale ed
una diversa articolazione funzionale delle varie professionalità
che concorrono nel lavoro d'equipe all'erogazione delle
prestazioni, secondo il grado di autonomia e responsabilità di
ciascun dipendente in relazione alla specifica professionalità.
3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi
primo e secondo, gli Enti, con riferimento agli articoli 12 e 13
del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n.
395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia,
rideterminano le dotazioni organiche previste per le posizioni
funzionali corrispondenti al IX livello retributivo dei vari
ruoli, trasformando - per il ruolo sanitario - il 47 per cento dei
relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale
intermedia e per gli altri ruoli il 24 per cento. Ferma rimanendo
la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione può
riguardare i posti di posizione funzionale iniziale resisi vacanti
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli
per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione.
La copertura dei posti risultanti dalla trasformazione è
disciplinata con successivo decreto del Ministro della Sanità da
emanarsi, ai sensi dell' articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761 entro e non oltre il 20
Dicembre 1990. Detto decreto deve, inoltre, tenere conto per gli
altri operatori del comparto del disposto dell' articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270.
4. Nelle Regioni, in cui sia già stato avviato, sulla base delle
leggi di organizzazione, il processo di trasformazione dei posti
del personale laureato non medico del ruolo sanitario, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 78, commi quinto e
sesto, della parte seconda - area medica.
5. Gli Enti, nella proposta di ampliamento e di istituzione di
nuovi servizi nelle piante organiche provvisorie o definitive, di
norma, si attengono al nuovo assetto della organizzazione del
lavoro di cui ai commi precedenti.
6. In attuazione di quanto previsto dai commi primo e secondo,
nella presente fase di transizione, una diversa articolazione
funzionale delle professionalità dei laureati dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo e di altre figure del
comparto si pone, altresì, come fattore indispensabile dell'avvio
del processo di trasformazione e di riordino dei servizi sanitari,
tecnici ed amministrativi degli Enti che si realizza anche
attraverso una parziale revisione di alcuni profili e delle
attribuzioni ad essi correlate, per una migliore aderenza alla
realtà ed alle mutate esigenze dell'organizzazione del lavoro,
secondo l'allegato 2) che costituisce parte integrante del
presente regolamento. In particolare per la specificità del ruolo
infermieristico occorre prevedere una valorizzazione dell'attività
professionale adeguata alle esigenze di una crescente
responsabilità per qualificare l'assistenza sanitaria secondo le
linee dell'ordinamento comunitario.
Art. 9
Orario di lavoro
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 al fine di
garantire un incremento della efficacia dei servizi sanitari
nonchè per favorire le attività di didattica, ricerca ed
aggiornamento del relativo personale, a decorrere dall'1 Ottobre
1990, l'orario di lavoro del personale non medico collocato nelle
posizioni funzionali ricomprese dal nono all'undicesimo livello
dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo è
fissato in ore 38 settimanali.
Art. 10
Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore
ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere
eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e
debbono essere preventivamente autorizzate.
3. A decorrere dal 31 Dicembre 1990, il monte ore complessivo
annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il
limite globale pari a n. 50 ore annue per il numero di dipendenti
in servizio. Nel caso di particolari motivate esigenze di servizio
con carattere di emergenza dovute anche a carenze di organico e
per assicurare i servizi di pronta disponibilità, il monte ore
annuo complessivo può essere aumentato del 30 per cento.
4. I limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di
contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio
preventivamente programmate ovvero per fronteggiare situazioni ed
eventi di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario
complessivo di cui al comma terzo. I limiti individuali così
determinati per dipendenti costituiscono il monte ore disponibile
per l'unità operativa di appartenenza all'interno della quale è
possibile l'attribuzione di ore non fruite da altro personale.
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene
particolare conto: del richiamo in servizio per pronta
disponibilità; dell'assistenza e partecipazione a riunioni degli
organi collegiali istituzionali; della partecipazione a
commissioni - ivi comprese quelle relative a concorsi del servizio
sanitario nazionale - o ad altri organi collegiali nella sola
ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi;
dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
6. Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per
esigenze sopravvenute dopo la determinazione dei limiti
individuati nei commi quarto e quinto sono compensate con riposi
sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di
servizio, nel mese successivo.
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è
determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario
calcolata convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi
retributivi:
a) stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese
di Dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
8. Gli stipendi tabellari iniziali previsti dall'articolo 41,
comma primo, hanno effetto sulla misura oraria dei compensi per
lavoro straordinario a decorrere dal primo giorno del mese
successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
9. La maggiorazione di cui al comma settimo è pari al 15 per cento
per lavoro straordinario diurno, al 30 per cento per lavoro
straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50 per cento
per quello prestato in orario notturno festivo.
Capo II
Mobilità
Dall'art. 0011 all'art. 0017
Art. 11.
Mobilità ordinaria nell'ambito dell'Ente
1. L'istituto della mobilità all'interno dell'Ente concerne
l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in
presidio o servizio ubicato in località diversa da quella della
sede di assegnazione.
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'Ente l'utilizzazione del
personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici situati a non
oltre 10 km dalla località sede di assegnazione. Detta
utilizzazione, che non è soggetta alle procedure previste dalle
lettere a) e b) del comma terzo per la mobilità di urgenza e
ordinaria, è disposta sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative quando avviene al di fuori del
presidio, servizio o ufficio di assegnazione.
3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e
ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure:
A) mobilità di urgenza:
1) nei casi in cui, nell'ambito dell'Ente sia necessario
soddisfare le esigenze funzionali dei servizi a seguito di eventi
contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei
dipendenti in servizio, presidio e ufficio diverso da quello di
assegnazione è effettuata limitatamente al perdurare delle
situazioni predette;
2) Tale utilizzazione è disposta, con atto motivato, dall'ufficio
di direzione della Unità Sanitaria Locale o dall'organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e non può
superare il limite massimo di un mese nell'anno solare;
3) La mobilità di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il
personale di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo
professionale e disciplina ove prevista, ferma restando la
necessità di assicurare, in via prioritaria, la funzionalità
dell'unità operativa di provenienza;
4) Al personale interessato spetta l'indennità di missione
prevista dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta;
B) mobilità ordinaria nell'ambito dell'ente:
Gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti
secondo le vigenti disposizioni, a domanda degli interessati,
possono attivare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, misure di mobilità ordinaria interna
nell'osservanza delle modalità e nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei
posti da ricoprire mediante mobilità del personale;
b) per il personale collocato nelle posizioni funzionali
ricomprese dal sesto all'undicesimo livello retributivo, a seguito
di una valutazione positiva ed, in caso di più domande, comparata
del curriculum di carriera e professionale in rapporto al posto da
ricoprire - effettuata dall'ufficio di direzione - integrato dal
responsabile di servizio cui il posto si riferisce ove non facente
già parte dell'ufficio di direzione stesso - per le posizioni
funzionali ricomprese dal sesto al decimo livello retributivo;
c) per il restante personale mediante compilazione di graduatorie
sulla base dell'anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo
nella posizione funzionale, profilo e disciplina di appartenenza
nonchè della situazione personale e familiare e della residenza
anagrafica;
d) con riferimento alle lettere b) e c), per la situazione
personale e familiare, riguardante anche documentate situazioni
di particolare rilevanza sociale, nonchè per la residenza
anagrafica è attribuito un massimo di punti 15 sulla base dei
criteri individuati in sede di contrattazione decentrata a livello
locale;
e) in caso di parità di punteggio ha la precedenza il dipendente
con maggiore anzianità complessiva di servizio.
4. Gli Enti per motivate esigenze di servizio possono disporre
d'ufficio misure di mobilità interna del personale sulla base di
criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.
5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle
posizioni funzionali apicali la mobilità ordinaria può essere
effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.
6. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda o
d'ufficio, predisposti secondo le procedure indicate nel presente
articolo sono adottati dal comitato di gestione dell'Unità
Sanitaria Locale od organo corrispondente secondo i rispettivi
ordinamenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
Art. 12
Mobilità tra Enti in ambito regionale
1. La mobilità del personale tra Enti in ambito regionale
comprende le seguenti fattispecie.
2. Trasferimento ad altra Unità Sanitaria Locale:
A) il personale può essere trasferito a domanda compatibilmente
con le esigenze di servizio in altra Unità Sanitaria Locale della
stessa regione con l'osservanza delle seguenti procedure:
1) pubblicità, con cadenza trimestrale, degli avvisi di mobilità
relativi alla copertura dei posti vacanti individuati da parte
dell'Unità Sanitaria Locale interessata, nell'albo dell'Unità
Sanitaria Locale medesima per almeno 15 giorni. Copia degli avvisi
di mobilità deve essere inviata contestualmente alla Regione ed
alle altre Unità Sanitarie Locali per analoga forma di pubblicità;
2) accoglimento della domanda di trasferimento mediante
deliberazione di assenso dei Comitati di Gestione delle Unità
Sanitarie Locali interessate, sentito nell'Unità Sanitaria Locale
di destinazione il parere dell'ufficio di direzione in relazione a
quanto previsto dal punto 3);
3) in caso di pluralità di domande il trasferimento è disposto
dall'Unità Sanitaria Locale di destinazione subordinatamente ad
una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al
curriculum di carriera e professionale del personale interessato
in rapporto al posto da ricoprire da parte dell'ufficio di
direzione, integrato dal responsabile del servizio cui il posto da
ricoprire si riferisce ove non facente già parte dell'ufficio di
direzione. Possono, altresì, essere prese in considerazione
documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo
familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi) e sociali,
secondo le modalità definite dalla lettera d) nel comma terzo
dell'articolo 11;
4) il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla
Regione entro 60 giorni per le conseguenti variazioni nei ruoli
nominativi regionali;
B) assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto o
di verifica di esubero:
1) in applicazione dell'ultimo comma dell' articolo 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, nonchè
del decretolegge 8 Febbraio 1988, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 Aprile 1988, n. 109, il dipendente ha
diritto, in caso di soppressione del posto - conseguente a vincoli
legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di
organizzazione dei servizi delle Unità Sanitarie Locali - al
conferimento di altro posto, di corrispondente posizione
funzionale, profilo, e disciplina - ove prevista - vacante presso
l'Unità Sanitaria Locale di appartenenza;
2) l'Unità Sanitaria Locale di appartenenza provvede alla nuova
assegnazione con priorità sulla mobilità ordinaria interna da
attuarsi secondo la procedura dell'articolo 11 e di quella
disciplinata alla lettera a);
3) qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella Unità
Sanitaria Locale di appartenenza, la Regione provvede ad attivare
i processi di mobilità a domanda previsti dalla lettera A), con le
medesime procedure ed alle stesse condizioni ivi previste, ai
sensi dell' articolo 5, commi terzo, quarto e quinto, della legge
29 Dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni ed
integrazioni. A tal fine non sono considerati disponibili i posti
per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di
esame già iniziate;
4) i relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di
gestione;
5) al personale assegnato con le procedure di cui alla presente
lettera, oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati
civili dello stato, compete anche una indennità di incentivazione
alla mobilità pari a due mensilità dello stipendio in godimento
alla data di assegnazione, o se più favorevoli, le indennità sotto
indicate:
Posizione funzionale V ed inferiori ...l. 2.000.000
Posizione funzionale VI ... l. 2.500.000
Posizione funzionale VII ... l. 3.000.000
Posizione funzionale VIII e superiori ... l. 3.500.000
Le indennità di incentivazione alla mobilità sono corrisposte a
cura dell'ente ricevente e rimborsate dallo stato sino alla
concorrenza massima delle somme di cui sopra.
3. Mobilità tra gli Enti del comparto:
a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti gli Enti
destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e
documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti
stessi in base a criteri concordati con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, a condizione
dell'esistenza nell'Ente di destinazione di posto vacante di
corrispondente posizione funzionale e profilo professionale e, ove
prevista, disciplina in base alle tabelle di cui all'allegato 2)
al decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n.
761, ed allegato 1) al presente regolamento, nonchè della
sussistenza negli ordinamenti degli Enti del comparto diversi da
Unità Sanitarie Locali di norme dirette a garantire condizioni di
reciprocità nell'applicazione della mobilità;
b) qualora il trasferimento ad uno degli Enti del comparto
riguardi il personale delle Unità Sanitarie Locali, è, altresì,
necessario il nulla osta della regione interessata.
Art. 13
Mobilità tra Enti in ambito interregionale
1. La mobilità tra Enti in ambito interregionale comprende le
seguenti fattispecie.
2. Mobilità tra Unità Sanitarie Locali:
a) la mobilità tra Unità Sanitarie Locali di diversa Regione
avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato con le
procedure e alle condizioni indicate nella lettera a) del comma
secondo dell'articolo 12, alle quali nel punto 2) è aggiunto anche
l'obbligo di approvazione delle regioni interessate;
b) per comprovate esigenze di servizio la mobilità di cui alla
lettera a) può essere attuata anche attraverso l'istituto del
comando con le procedure e modalità di cui all' articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761.
Il comando non può avere durata superiore a dodici mesi
eventualmente rinnovabili.
3. Mobilità tra Enti del comparto:
a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti gli Enti
destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e
documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti
stessi in base a criteri concordati con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, a condizione
dell'esistenza nell'Ente di destinazione di posto vacante di
corrispondente posizione funzionale e profilo professionale e, ove
prevista, disciplina in base alle tabelle di cui all'allegato 2)
al decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n.
761, ed allegato 1) al presente regolamento, nonchè della
sussistenza negli ordinamenti degli Enti dei comparti diversi
dalle Unità Sanitarie Locali di norme dirette a garantire
condizioni di reciprocità nell'applicazione della mobilità;
b) qualora il trasferimento ad uno degli Enti del comparto
riguardi il personale delle Unità Sanitarie Locali è, altresì,
necessario il nulla osta della Regione interessata.
Art. 14
Mobilità intercompartimentale
1. Ai sensi dell' articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilità di cui agli
articoli 11, 12 e 13, è consentito il trasferimento di personale
tra gli Enti destinatari del presente regolamento e gli Enti del
comparto Enti Locali, a domanda motivata e documentata del
dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a
condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente
posizione e profilo professionale nell'Ente di destinazione e
purchè il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere
al posto oggetto del trasferimento.
2. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere
attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli
Enti del comparto Sanità e quelli del comparto Enti Locali con le
stesse modalità e condizioni di cui al comma primo. L'onere è a
carico dell'Ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.
3. Tale comando, fatti salvi quelli previsti da norme e
regolamenti degli Enti stessi, non può avere durata superiore a
dodici mesi, eventualmente rinnovabili.
4. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è
esente dall'obbligo del periodo di prova purchè superata presso
l'Ente di provenienza ed è inquadrato nella posizione funzionale,
profilo professionale e, ove prevista, disciplina rivestita
secondo le modalità indicate nell'articolo 53.
Art. 15
Mobilità di compensazione
1. La mobilità tra gli Enti del comparto sia in ambito regionale
che interregionale è consentita in ogni momento nei casi di
domanda congiunta di compensazione fra i dipendenti di
corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e, ove
prevista, disciplina, previa deliberazione di assenso degli Enti
interessati e sentiti i rispettivi uffici di direzione o organi
corrispondenti, tenuto conto di quanto disposto nel punto 2),
lettera a), comma secondo, dell'articolo 12.
Art. 16
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo
in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli,
secondo la procedura di cui all' articolo 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, l'Ente non
può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute
prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con
le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al
servizio attivo.
2. A tal fine l'Ente, individuate le mansioni proprie del
dipendente in base al decreto del Presidente della Repubblica 7
Settembre 1984, n. 821, nonchè alle leggi che regolano in
particolare lo svolgimento della professione di appartenenza,
ovvero, in mancanza, in base all'attività svolta abitualmente
nell'unità operativa di assegnazione, deve accertare - per il
tramite del collegio medico legale dell'unità sanitaria locale
competente per territorio - quali siano le mansioni che il
dipendente, in relazione alla posizione funzionale e profilo
professionale di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che
ciò comporti cambiamento di profilo o di disciplina, ove prevista.
3. Nel solo caso in cui non si rinvengano nell'ambito della
posizione e profilo di appartenenza e nell'attività di lavoro
svolta mansioni alle quali il dipendente possa essere adibito pur
essendo giudicato idoneo a proficuo lavoro, il dipendente stesso,
a domanda, può essere collocato in posizione funzionale inferiore
anche di diverso profilo professionale e ruolo per il quale abbia
i requisiti, a condizione che il relativo posto sia vacante. il
soprannumero è consentito solo a condizione del congelamento di un
posto di corrispondente posizione funzionale.
4. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la
dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun
riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo
quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per
causa di servizio.
5. La procedura di cui ai commi primo e secondo può essere
attivata dall'Ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto
temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie
attribuzioni.
6. In tal caso la nuova utilizzazione del dipendente deve essere
disposta esclusivamente per il periodo giudicato necessario
dall'organo competente, a norma dell'articolo 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, al recupero
della piena efficienza fisica.
7. Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo è considerato
indisponibile ai fini della sua copertura.
Art. 17.
Passaggio ad altro profilo o ruolo
1. Gli Enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti
nelle posizioni funzionali dei profili professionali collocati dal
I al IV livello retributivo, possono, a domanda, disporre il
passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro della medesima
posizione funzionale, anche di altro ruolo, purchè il richiedente
sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del
passaggio e con il solo limite che il profilo professionale
richiesto escluda intercambiabilità per il contenuto o i titoli
professionali che specificatamente lo definiscono, ai sensi
dell'articolo 19 legge 29 Marzo 1983, n. 93.
2. Nel caso di presentazione di più domande rispetto ai posti
disponibili, i passaggi sono disposti secondo l'anzianità
complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo, anche non
continuativo, nella posizione funzionale di provenienza.
3. Il dipendente conserva il trattamento economico in godimento
per stipendio base e salario di anzianità ed acquisisce dalla data
del passaggio le indennità specifiche del nuovo profilo
professionale, ove previste.
4. Al fine di consentire il proficuo inserimento dei dipendenti
nel nuovo ruolo o profilo, possono essere previsti appositi corsi
di aggiornamento obbligatorio.
Titolo terzo diritti - doveri - responsabilità e profili
Dall'art. 0018 all'art. 0040
Capo i norme applicative dell'accordo intercompartimentale
Dall'art. 0018 all'art. 0024
Art. 18
Trattamento di missione per particolari categorie
1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all' articolo 5,
comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 23
Agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in
missione fuori dell'ordinaria sede di servizio per:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima
urgenza;
b) assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il
trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza;
c) attività che comportino imbarchi brevi;
d) interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune,
fiumi, boschi e selve.
2. Per il personale indicato nel comma primo, le particolarissime
condizioni di cui al comma settimo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, sono
individuate nella impossibilità della fruizione del pasto anche
per mancanza di strutture e servizi di ristorazione. In tale
circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di
lire ventimila nette in luogo dello importo corrispondente al
costo del pasto.
Art. 19.
Copertura assicurativa
1. In attuazione dell' articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a
stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti
autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti
di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto,
limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione
delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma primo è rivolta alla copertura dei
rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di
danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente,
nonchè di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprietà dell'Ente sono in ogni caso integrate con la copertura,
nei limiti e con le modalità di cui ai commi primo e secondo, dei
rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e
delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non
possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni,
dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle
polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal
presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente
spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Art. 20.
Diritto allo studio
1. I permessi di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, qualora le richieste
superino il tre per cento delle unità in servizio presso ciascun
ente all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine,
ferma rimanendo la percentuale suddetta:
a) ai dipendenti che frequentano corsi per il conseguimento di
diplomi professionali relativi ai profili del ruolo sanitario;
b) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi
e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato
gli esami degli anni precedenti;
c) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso;
successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentano gli anni ad
esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti
universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera
b).
2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma
primo, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che
frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della
scuola media superiore, universitari o post-universitari, sulla
base di una adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.
3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti
che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso
o per altro corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo
l'ordine decrescente di età.
4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono
definite, se necessario, in sede di contrattazione decentrata.
5. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i
dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei
corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il
certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395.
Art. 21.
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. In attuazione dell' articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la
riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei
quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o
da strutture associative convenzionate previste dalle leggi
regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di
tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-
fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico
di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture
medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le
modalità di esecuzione del progetto:
A) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata
del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo
eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione
intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera
durata del ricovero;
B) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite
massimo di due ore per la durata del progetto;
C) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo
parziale, limitatamente alla durata del progetto;
D) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa posizione
funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia
individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della
terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in
mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni
previste dal comma primo ed abbiano iniziato l'esecuzione del
progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere
collocati in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni per
l'intera durata del progetto medesimo.
3. Lo Ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei
dipendenti di cui al comma primo qualora i dipendenti medesimi non
si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie e
verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici di
recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma primo.
Art. 22.
Tutela dei dipendenti portatori di handicap
1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la
riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei
quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o
da struttura associative convenzionate previste dalle leggi
regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che
debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione,
predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti
misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:
A) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata
del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo
eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione
intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera
durata del ricovero;
B) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite
massimo di due ore per la durata del progetto;
C) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo
parziale, limitatamente alla durata del progetto;
D) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa posizione
funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia
individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della
terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in
mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni
previste dal comma primo ed abbiano iniziato l'esecuzione del
progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere
collocati in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni per
l'intera durata del progetto medesimo.
3. l'Ente verifica periodicamente il rispetto dei progetti
terapeutici di recupero agli effetti del mantenimento dei
provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma primo.
4. L'attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori
invalidi, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, al decreto del
Presidente della Repubblica 27 Aprile 1978, n. 384, al decreto del
Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, ed al decreto
del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, è
demandata alla negoziazione decentrata al fine di:
a) individuare e rimuovere gli ostacoli architettonici che
limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di
lavoro;
b) richiedere l'intervento delle strutture ispettive competenti a
certificare l'esistenza degli ostacoli e la natura degli
interventi necessari per rimuoverli;
c) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a
garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori
invalidi.
Art. 23.
Pari opportunità
1. I comitati per le pari opportunità, di cui all' articolo 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270,
ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Gli Enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni
e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.
2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell'Ente, sono
costituiti da un componente designato da ognuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari
numero di funzionari in rappresentanza degli Enti.
3. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo Ente,
anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le
pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive
pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale, che tengano conto anche della posizione delle
lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione, di
aggiornamento e di specializzazione professionale;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei
servizi sociali;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni
funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve
tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più
qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la
generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di
mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di
evoluzione professionale.
4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti a norma del
comma terzo, formano oggetto di valutazione nella relazione
annuale del comitato di cui all'articolo 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270.
5. Rientrano nelle competenze del comitato, di cui al presente
articolo, la promozione di iniziative volte ad attuare le
direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro della pari dignità
delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti
e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli
atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti
rapporti.
Art. 24
Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro
1. La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a
particolari e diversificati rischi, inerenti le specifiche
attività lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi
preventivi a tutela della salute degli operatori stessi, anche
attraverso una adeguata organizzazione del lavoro.
2. Gli Enti provvedono, oltre all'applicazione di tutte le leggi
vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a
promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee
alla tutela della salute e all'integrità fisica e psichica dei
lavoratori dipendenti, con particolare attenzione alle situazioni
di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute
riproduttiva.
3. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno
potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro,
sulle condizioni psicofisiche dell'operatore sanitario, nonchè di
controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.
4. A tal fine gli Enti e le organizzazioni sindacali suddette
individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il
registro dei dati biostatistici, la cui rilevazione e la
registrazione compete alla direzione sanitaria - in funzione di
medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei
servizi sanitari - o al servizio di igiene e prevenzione, secondo
le rispettive attribuzioni e le leggi regionali di organizzazione
dei relativi servizi; detta attività viene svolta in stretto
collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro
delle pubbliche amministrazioni e delle Unità Sanitarie Locali.
5. I dipendenti sono sottoposti almeno annualmente a visite
mirate. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario
e di rischio individuale, la cui formulazione viene definita
d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel quadro della normativa vigente. le spese
derivanti sono a carico del fondo sanitario.
6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici gli
enti provvedono alla installazione ed attivazione di opportuni
impianti di decontaminazione delle camere operatorie, nonchè alla
esecuzione di visite e controlli trimestrali e alla adeguata
protezione delle lavoratrici gestanti e degli epato-pazienti.
7. Gli Enti devono prevedere visite mediche con cadenza
quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera
giornata lavorativa all'uso di videoterminali quale misura di
prevenzione per la salute dei dipendenti.
8. Nei confronti delle lavoratrici nei primi tre mesi di
gravidanza, qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti
sanitari temporanee inidoneità, si provvede al provvisorio
mutamento di attività delle dipendenti interessate che comporti
minore aggravio psico-fisico.
9. Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a
garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di
tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro
e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte
a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la
prevenzione delle malattie professionali.
10. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
unitamente agli Enti verificano, anche attraverso i propri
patronati, l'applicazione del presente articolo e promuovono la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la salute e l'integrità fisica e psichica dei dipendenti,
con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive ed alle
specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da Hiv.
11. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente
articolo, a livello di contrattazione decentrata devono essere
previste modalità per la elaborazione delle mappe di rischio sulle
quali attuare la priorità degli interventi per rimuovere ogni
fonte di nocività per la salute di chi lavora e la tutela della
salute degli utenti.
Capo II
Relazioni sindacali
Dall'art. 0025 all'art. 0038
Art. 25.
Esercizio dell'attività sindacale
1. I dipendenti degli Enti di cui all' articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica del 5 Marzo 1986, n. 68, hanno diritto
di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere
attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.
2. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato,
hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e
di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli
articoli seguenti.
3. Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti
sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi
rappresentativi di cui all' articolo 25 della legge 29 marzo 1983,
n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni
ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le
organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a dare
regolare e formale comunicazione all'Ente da cui gli interessati
dipendono.
Art. 26.
Diritto di assemblea
1. Nell'ambito della disciplina dell' articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395 i dipendenti di
ciascun ente del comparto hanno diritto di partecipare, durante
l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati
con l'amministrazione nell'unità in cui prestano la propria
attività, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della
retribuzione.
Art. 27.
Aspettative sindacali
1. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie del presente
regolamento che ricoprono cariche statuarie in seno alle proprie
confederazioni od organizzazioni sindacali a carattere nazionale
maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per
motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente
confederazione od organizzazione sindacale nazionale, in relazione
alla quota a ciascuna di esse assegnata.
2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è
fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in
attività di servizio di ruolo. Il conteggio per la determinazione
delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente
per gli Enti compresi nel comparto. Nella prima applicazione, il
numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n.
875 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.
3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma
secondo è riservato per il 90 per cento alle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il
restante 10 per cento alle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro
per la Funzione Pubblica in data 7 Ottobre 1989, e successive
modificazioni, garantendo, comunque, nell'ambito di tale ultima
percentuale una aspettativa per ogni confederazione sindacale di
cui al citato decreto ministeriale.
4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni
sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime
accertata ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, e della circolare-
direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 Ottobre 1988, provvede, entro il
primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di
cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23
Agosto 1988, n. 395, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con l'associazione
nazionale comuni italiani (A.N.C.I.), sentite le confederazioni e
organizzazioni sindacali interessate.
5. La domanda di collocamento in aspettativa sindacale è
presentata dalla confederazione od organizzazione sindacale
interessata all'A.N.C.I., che cura gli adempimenti istruttori,
acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio
dei Ministri- dipartimento della Funzione Pubblica in ordine al
rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il
provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali
è emanato dagli enti interessati e protrae i suoi effetti fino
alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte
della rispettiva confederazione od organizzazione, che va
comunicata alla presidenza del Consiglio dei Ministri -
dipartimento della Funzione Pubblica ed all'A.N.C.I.
6. La Regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I., provvede alla
ridistribuzione tra gli Enti del proprio territorio degli oneri
finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.
7. Diverse intese intervenute tra le confederazioni ed
organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative
sindacali, fermo restando il numero delle stesse, sono comunicate
all'A.N.C.I. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-
dipartimento della Funzione Pubblica per i conseguenziali
adempimenti.
Art. 28
Disciplina del personale in aspettativa sindacale
1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo
27 sono corrisposti dall'Ente da cui dipende tutti gli assegni
spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni per la posizione
funzionale di appartenenza, nonchè le quote di retribuzione
accessorie fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed
all'incentivo della produttività, escluse in questo caso quelle
conseguenti alla necessità dello svolgimento di prestazioni ai
sensi dell'articolo 61, comma tredicesimo. Sono altresì esclusi i
compensi per lavoro straordinario.
2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a
tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di
prova e del computo del congedo ordinario.
3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 27
è sostituito, per la durata del mandato, con le procedure di cui
all' articolo 9 della legge 20 Maggio 1985, n. 207, e successive
modificazioni, ovvero, per i profili per l'accesso ai quali è
previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, secondo le
modalità dell' articolo 16 della legge 28 Febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni.
Art. 29
Permessi sindacali retribuiti
1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di
cui all'articolo 25, comma terzo, non collocati in aspettativa
usufruiscono per l'espletamento del loro mandato di permessi
retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali
sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
dall'Ente.
2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore
complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale
secondo i criteri fissati nell'articolo 30, non possono superare
settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate
lavorative o, in ogni caso, le 18 ore lavorative.
3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed
eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi
minimi essenziali di cui all'articolo 3.
Art. 30
Monte orario complessivo
1. Nell'ambito di ciascun ente il monte orario annuo
complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'articolo
29 è determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio
al 31 Dicembre di ogni anno.
2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo
trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo
che una quota pari al 10 per cento del monte orario sia ripartita
in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti
nell'Ente interessato e la parte restante sia ripartita in
proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna
organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la
riscossione del contributo sindacale, risultanti alla data del 31
Dicembre di ciascun anno.
3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono
definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in
modo particolare, del numero dei dipendenti, delle dimensioni e
delle condizioni organizzative dell'Ente e del suo eventuale
decentramento territoriale, in modo da consentire una congrua
utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.
4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma terzo dell'articolo 25
sono concessi, a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali
esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi
essenziali di cui all'articolo 3, ulteriori permessi retribuiti,
esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di
cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle
riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali-
territoriali ed ai congressi previsti dagli statuti delle
rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali
permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al
comma primo.
5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali
sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il
numero complessivo, sono comunicate agli enti per i conseguenziali
adempimenti.
Art. 31
Diritto di affissione
1. Le confederazioni e le organizzazioni sindacali hanno diritto
di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obbligo di
predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno
dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a
materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 32
Locali per le rappresentanze sindacali
1. In ciascun ente con almeno duecento dipendenti è consentito
agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro
attività, l'uso continuativo di idonei locali, da individuarsi da
parte dell'Ente sentite le organizzazioni sindacali all'interno
della struttura.
2. Negli Enti con un numero inferiore a duecento dipendenti gli
organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne
facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, da
individuarsi da parte dell'Ente sentite le organizzazioni
sindacali, nell'ambito della struttura.
Art. 33
Patronato sindacale
1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi
rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato
sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti
prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti
organi dell'Ente.
2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro
attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela
dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina
preventiva, come previsto dal decreto del capo provvisorio dello
stato 29 Luglio 1947, n. 804 .
Art. 34
Garanzie nelle procedure disciplinari
1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve
essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa,
con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di
un rappresentante sindacale designato dal dipendente stesso entro
un mese dalla richiesta.
Art. 35
Referendum
1. Gli Enti devono consentire nelle sedi delle unità operative lo
svolgimento, fuori orario di lavoro, di referendum, sia generali
che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale
indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con
diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente
all'unità operativa ed alla categoria particolarmente interessata.
Art. 36
Contributi sindacali
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da
imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria
organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile
dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari.
2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio fino al 31 Dicembre di ogni anno e si intende
tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato
entro la data del 31 Ottobre. La revoca della delega deve essere
inoltrata, in forma scritta, all'Ente di appartenenza ed alla
organizzazione sindacale interessata.
3. Le trattenute mensili operate dai singoli Enti sulle
retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle
organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno del
mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle
organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di
distinta nominativa.
4. Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza
dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei
versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
Art. 37
Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
1. Il trasferimento in una unità operativa, ubicata in località
diversa da quella della sede di assegnazione, dei dirigenti
sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui
all' articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle
organizzazioni e confederazioni sindacali può essere disposto solo
previo nulla osta delle rispettive organizzazioni e confederazioni
di appartenenza.
2. Le disposizioni di cui al comma primo si applicano sino alla
fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato
sindacale.
3. I dirigenti sindacali di cui all'articolo 25 non sono soggetti
alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti
nell'esercizio delle loro funzioni sindacali e conservano tutti i
diritti derivanti dall'applicazione degli istituti normativi ed
economici acquisiti ed acquisibili per la posizione funzionale di
appartenenza.
Art. 38
Norma transitoria
1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, gli Enti adottano i provvedimenti
necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente capo.
2. Nel medesimo termine di cui al comma primo, gli Enti comunicano
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della
Funzione Pubblica, nonchè all'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, il numero delle aspettative sindacali in essere, in
relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I
predetti dati sono comunicati alle organizzazioni o confederazioni
sindacali interessate.
3. La ripartizione di cui all'articolo 27, commi terzo e quarto, è
effettuata entro il 31 Dicembre 1990.
Capo III
Ordinamento professionale
Dall'art. 0039 all'art. 0040
Art. 39
Tabelle del personale
1. Al fine di assicurare la maggiore funzionalità degli Enti, in
applicazione della legge 29 Marzo 1983, n. 93, la tabella 1
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre
1979, n. 761, ferme restando le posizioni funzionali ed i profili
professionali ivi previsti, salvo quanto disposto dall'articolo
40, sono riordinate secondo l'allegato 1) che costituisce parte
integrante del presente regolamento.
Art. 40
Profili professionali
1. I seguenti profili professionali a decorrere dall'1 Dicembre
1990 sono ascritti alle posizioni funzionali corrispondenti ai
livelli retributivi sottoindicati:
- agente tecnico ... livello III
- ausiliario socio sanitario ... livello III
- commesso ... livello III
- operatori professionali di II categoria (infermieri generici ed
infermieri psichiatrici con un anno di corso, puericultrici,
massofisioterapisti) ... livello V
- operatore tecnico:
- conduttore di caldaie a vapore ... livello V
- autista di autoambulanze ... livello V
- cuoco con diploma di scuola professionale alberghiera .. livello
V
- impiantisti elettricisti ed impiantisti idraulici ed impiantisti
manutentori ... livello V
2. I profili professionali di agente tecnico ed ausiliario socio-
sanitario, ricollocati ai sensi del comma primo, e l'ausiliario
socio sanitario specializzato già collocato nella posizione
funzionale corrispondente al III livello retributivo sono
riunificati in un solo profilo che assume la denominazione di
"ausiliario specializzato". Le attribuzioni del nuovo profilo sono
definite nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del
presente regolamento e sono distinte in relazione all'assegnazione
dei dipendenti interessati ai servizi tecnico economali o socio
assistenziali. A tal fine, la dotazione organica complessiva del
nuovo profilo - che è data dalla somma dei posti già previsti
nelle piante organiche provvisorie o definitive degli Enti per gli
agenti tecnici, ausiliari socio-sanitari ed ausiliari socio-
sanitari specializzati - deve essere distinta in contingenti
separati in rapporto alle suddette aree di attività, ferma
restando l'interscambiabilità, nel rispetto dei contingenti, del
personale interessato prima dell'espletamento del corso di cui al
comma terzo.
3. Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al IV
livello retributivo, è istituito il profilo professionale di
"operatore tecnico addetto all'assistenza", al quale accedono gli
ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio
assistenziali ovvero candidati esterni, previsto superamento di un
apposito corso annuale le cui modalità, requisiti di accesso,
percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono
stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto
del Ministro della Sanità da emanarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nell'ammissione
ai corsi va data priorità ai dipendenti già ausiliari socio
sanitari specializzati. Le attribuzioni dell'operatore tecnico
addetto all'assistenza sono descritte nell'allegato 2) che fa
parte integrante del presente regolamento.
4. Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al II
livello retributivo del ruolo amministrativo è istituito il nuovo
profilo professionale di "fattorino", al quale sono affidati
compiti elementari nell'ambito dell'attività amministrativa e di
archivio. Per detto profilo è richiesto il requisito della scuola
dell'obbligo e l'accesso è disciplinato dall' articolo 16 della
legge 28 Febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
Titolo quarto
Trattamento economico
Dall'art. 0041 all'art. 0056
Capo I
Stipendi
Dall'art. 0041 all'art. 0043
Art. 41
Nuovi stipendi
1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270,
comprensivi del conglobamento di l. 1.081.000 di cui all' articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 17 Settembre 1987,
n. 494, sono così stabiliti a regime:
2. gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione
dei nuovi trattamenti di cui al comma primo sono attribuiti con
decorrenza dall'1 Luglio 1990.
3. dall'1 Luglio 1988 al 30 Settembre 1989 ai dipendenti di cui al
comma primo competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Livello I ... l. 120.000
Livello III ... l. 150.000
Livello III ... l. 220.000
Livello IV ...l. 255.000
Livello V ... l. 314.000
Livello VI ...l. 335.000
Livello VII ... l. 405.000
Livello VIII ... l. 405.000
Livello IX ...l. 499.000
Livello X ... l. 1.023.000
Livello XI ...l. 1.551.000
4. dall'1 Ottobre 1989 ai dipendenti di cui al comma primo
competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Livello I ... l. 480.000
Livello II ...l. 600.000
Livello III ... l. 880.000
Livello IV ...l. 1.020.000
Livello V ... l. 1.256.000
Livello VI ...l. 1.340.000
Livello VII ... l. 1.620.000
Livello VIII ... l. 1.620.000
Livello IX ...l. 1.996.000
Livello X ... l. 4.092.000
Livello XI ...l. 6.205.000
5. Dall'1 Luglio 1990 ai dipendenti di cui al comma primo
competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Livello i ... l. 1.200.000
Livello II ...l. 1.500.000
Livello III ... l. 2.200.000
Livello IV ...l. 2.550.000
Livello V ... l. 3.140.000
Livello VI ...l. 3.350.000
Livello VII ... l. 4.050.000
Livello VIII ... l. 4.050.000
Livello IX ...l. 4.990.000
Livello X ... l. 10.230.000
Livello XI ...l. 15.512.000
6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi terzo e quarto ha
effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
Art. 42
Retribuzione individuale di anzianità
1. Con decorrenza dall'1 Gennaio 1989, per tutto il personale
previsto dal comma primo dell'articolo 41, che abbia prestato
servizio nel periodo 1 Gennaio 1987-31 Dicembre 1988, la
retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti
importi annui lordi:
Livello I ... l. 270.000
Livello II ...l. 290.000
Livello III ... l. 310.000
Livello IV ...l. 340.000
Livello V ... l. 380.000
Livello VI ...l. 450.000
Livello VII ... l. 490.000
Livello VIII ... l. 540.000
Livello IX ...l. 518.000
Livello X ... l. 672.000
Livello XI ...l. 840.000
2. Al personale assunto in una data intermedia tra l'1 Gennaio
1987 ed il 31 Dicembre 1988 detto importo è corrisposto in
proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi primo e secondo riassorbono, a far
data dall'1 Gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente
corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell' articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 Settembre 1987,
n. 494.
Art. 43
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilità,
sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno
alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 Gennaio 1957, n. 3, o
da disposizioni analoghe sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la
ritenuta in conto entrata tesoro o altre analoghe ed i contributi
di riscatto, nonchè sulla determinazione degli importi dovuti per
indennità integrativa speciale.
2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge 29
Marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dalla
applicazione del presente regolamento sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza contrattuale.
Capo II
Indennità
Dall'art. 0044 all'art. 0052
Art. 44
Indennità di direzione per i direttori amministrativi
1. Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e
direttori amministrativi capo servizio è corrisposta a decorrere
dall'1 Dicembre 1990 l'indennità di direzione nelle seguenti
misure annue lorde fisse e ricorrenti:
Livello IX - vice direttore amministrativo ... l.
4.650.000
Livello X - direttore amministrativo l. 8.450.000
Livello XI - direttore amministrativo capo servizio ... l.
13.100.000
2. Tali indennità assorbono sino alla concorrenza tutte le altre
indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
3. Gli Enti devono attivare le procedure di mobilità previste
dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento per favorire i
riassorbimenti di eventuali soprannumeri esistenti nelle piante
organiche provvisorie e definitive riguardanti i direttori
amministrativi capo servizio rispetto ai servizi istituzionali
previsti dalle leggi regionali di organizzazione.
Art. 45
Indennità per il personale laureato non medico dei ruoli
sanitario,
professionale e tecnico
1. A decorrere dall'1 Dicembre 1990 al personale laureato non
medico dei ruoli sanitario, professionale e tecnico, appartenente
alle posizioni funzionali e profili professionali sottoindicati,
competono le seguenti indennità lorde annue, fisse e ricorrenti:
a) farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi:
Livello IX, indennità specialistica l. 1.650.000, indennità
professionale e di aggiornamento l. 6.900.000;
Livello X, indennità specialistica l. 2.160.000, indennità di
dirigenza l. 1.200.000, indennità professionale e di aggiornamento
l. 7.600.000;
Livello XI, indennità specialistica l. 3.360.000, indennità
professionale e di aggiornamento l. 11.300.000.
B) Avvocati, procuratori legali, ingegneri, architetti, geologi,
analisti, statistici, sociologi:
Livello IX, indennità tecnico- professionale l. 4.650.000;
Livello X, indennità tecnico- professionale l. 8.450.000;
Livello XI, indennità tecnico- professionale l. 13.100.000.
2. Agli ingegneri, architetti e geologi inquadrati nel IX livello
retributivo, la somma annua lorda prevista dall' articolo 61,
comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20
Maggio 1987, n. 270, è elevata a l. 7.140.000 a decorrere dall'1
Luglio 1990.
3. Tali indennità assorbono sino alla concorrenza tutte le altre
indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
Art. 46
Indennità per il personale dei ruoli sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo
1. Sono confermate nelle misure ed alle condizioni già previste
dagli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica
20 Maggio 1987, n. 270, le indennità di bilinguismo e di
partecipazione all'ufficio di direzione.
2. A decorrere dall'1 Dicembre 1990 le indennità differenziate di
coordinamento previste dall' articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, sono
rideterminate, rispettivamente, in l. 3.780.000 e l. 4.860.000.
dalla stessa data l'indennità di polizia giudiziaria di cui
all'articolo 55 del medesimo decreto è rideterminata in l.
1.400.000.
Art. 47
Qualificazione professionale del personale ricompreso nella
posizione
funzionale di X livello retributivo
1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni del personale
apicale di cui alle vigenti disposizioni, per il personale di
ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia di X
livello retributivo dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo, al quale con atto formale dell'ente, previa
selezione, sia affidata la responsabilità di un servizio
all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale
ovvero di un settore o modulo organizzativo - secondo
l'articolazione interna dei servizi istituzionali prevista dalla
vigente legislazione nazionale o regionale in materia ovvero da
atti di indirizzo o regolamentari, a decorrere dall'1 Dicembre
1990, le indennità sottoindicate sono così rideterminate:
Farmacisti, biologisti, chimici, fisici, psicologisti coadiutori:
A) indennità specialistica l. 3.360.000.
B) indennità di dirigenza l. 3.400.000.
Avvocati, analisti, statistici, sociologi coadiutori:
A) indennità tecnico professionale l. 11.810.000.
Direttori amministrativi:
A) indennità di direzione l. 11.810.000.
2. Ai fini di cui sopra, l'Ente procede entro il 31 Ottobre 1990
alla preventiva ricognizione delle necessità organizzative
indicate nel comma primo, ricomprendendovi anche ogni analogo
provvedimento organizzatorio in atto, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. L'individuazione delle funzioni sopra descritte, che deve
essere effettuata sulla base delle reali esigenze di servizio
correlate con la organizzazione del lavoro, non può, comunque,
superare per il personale del ruolo sanitario il 20 per cento
della dotazione organica complessiva dei relativi posti di
posizione funzionale intermedia previsti nelle piante organiche
provvisorie o definitive dell'ente e, per gli altri ruoli, il 40
per cento delle complessive dotazioni organiche dei relativi
posti. Dette percentuali sono calcolate tenendo conto anche della
prevista trasformazione ai sensi dell'articolo 8, comma terzo.
4. Alla selezione prevista dal comma primo sono ammessi i
dipendenti di posizione funzionale intermedia di ruolo previsti
dal medesimo comma primo in possesso di una anzianità di cinque
anni di servizio nella posizione medesima o di specializzazione
nella disciplina o di specializzazione strettamente connessa alle
funzioni da affidare. la valutazione, per la selezione di cui al
comma primo, avviene secondo i criteri previsti dal decreto del
Ministro della Sanità 30 Gennaio 1982, con particolare riguardo,
nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti alla
funzione da ricoprire. La valutazione è affidata ad un collegio
tecnico costituito per il personale del ruolo sanitario dal
coordinatore sanitario e, per il personale del ruolo
professionale, tecnico ed amministrativo dal coordinatore
amministrativo, nonchè da due dirigenti di posizione funzionale
non inferiore a quella intermedia dei rispettivi ruoli e profili,
di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
5. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al
comma primo, è fissata all'1 Dicembre 1990 per i dipendenti
interessati in possesso dei requisiti richiesti alla medesima
data, ancorchè l'affidamento formale delle funzionipreviste dal
comma primo sia intervenuto successivamente.
6. Lo affidamento delle funzioni di cui al comma primo, nelle
successive applicazioni avviene nei limiti della disponibilità del
contingente numerico individuato nel comma terzo, salvo che non
intervengano modifiche delle piante organiche provvisorie o
definitive, ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma primo
da effettuarsi secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.
Art. 48
Qualificazione professionale del personale ricompreso nelle
posizioni funzionali di IX livello retributivo
1. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma sesto,
al personale appartenente alla posizione funzionale iniziale
corrispondente al IX livello retributivo dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo che abbia maturato
un'anzianità di servizio complessiva nella posizione funzionale di
appartenenza di anni cinque, a decorrere dall'1 Dicembre 1990, le
indennità sottoindicate sono così rideterminate:
Farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi collaboratori:
A) indennità specialistica l. 2.160.000.
B) indennità di dirigenza l. 1.200.000.
Procuratori legali, ingegneri, architetti, geologi, analisti,
statistici, sociologi collaboratori:
A) indennità tecnico professionale l. 6.330.000.
Vice direttori amministrativi:
A) indennità di direzione l. 6.330.000.
Detto beneficio è attribuito previo giudizio favorevole da
formularsi, entro due mesi dalla data di maturazione dei requisiti
e con decorrenza dalla stessa data, da parte di un collegio
tecnico costituito per il personale del ruolo sanitario dal
coordinatore sanitario e, per il personale dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo, dal coordinatore
amministrativo, nonchè da due dirigenti di posizione funzionale
non inferiore a quella intermedia dei rispettivi ruoli e profili,
uno dei quali designato dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Detto giudizio deve essere basato
sulla valutazione dell'attività professionale, di formazione e di
studio svolta, nonchè sul livello di qualificazione acquisito
nell'arco del servizio prestato.
2. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui
al comma primo è fissata all'1 Dicembre 1990 per i dipendenti
interessati in possesso dei requisiti richiesti, ancorchè il
giudizio favorevole sia intervenuto successivamente.
3. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 7 Settembre 1984, n. 821, per i singoli profili
professionali interessati, il personale indicato nel comma primo,
una volta accertata la conseguita formazione, acquisisce uno
sviluppo di autonomia professionale nel rispetto delle necessità
del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal
personale appartenente alle posizioni funzionali apicali.
Art. 49
Indennità della professione infermieristica
1. In riferimento all'articolo 8, comma sesto, agli operatori
professionali di i categoria collaboratori - infermieri
professionali, vigilatrici di infanzia, ostetriche, assistenti
sanitari - compete una indennità annua lorda, fissa e ricorrente
di l. 2.400.000. Tale indennità è maggiorata nel modo seguente:
A) al ventesimo anno di effettivo servizio di l. 1.200.000;
B) al venticinquesimo anno di effettivo servizio di ulteriori l.
1.200.000;
C) al trentesimo anno di effettivo servizio di ulteriori l.
1.200.000.
2. Agli operatori professionali di II categoria - infermieri
generici l'indennità di cui al comma primo compete nella misura
del 10 per cento.
3. Al personale infermieristico di posizione funzionale
corrispondente al V, VI e VII livello retributivo dei servizi di
diagnosi e cura, operante su tre turni, compete una indennità
giornaliera per le giornate di effettivo servizio prestato pari a
l. 6.000.
4. Agli operatori professionali di I categoria coordinatori - capo
sala, vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitari ed ostetriche -
compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente pari a
quella prevista dal comma primo. Agli altri operatori
professionali di I categoria coordinatori del personale
infermieristico compete una indennità lorda, mensile, fissa e
ricorrente di l. 130.000.
5. Al personale infermieristico di posizione funzionale
corrispondente al V, VI e VII livello retributivo, operante nelle
terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei
servizi di nefrologia e dialisi, compete un'indennità giornaliera,
per le giornate di effettivo servizio prestate, pari a l. 8.000
giornaliere.
6. L'indennità di cui al comma quinto, maggiorata di l. 2.000
giornaliere, compete, altresì, al personale infermieristico
assegnato ai servizi di malattie infettive.
7. Le indennità di cui al presente articolo decorrono dall'1
Dicembre 1990 e non si cumulano con quelle indicate nell'articolo
50, commi quarto e quinto.
Art. 50
Indennità di incremento della utilizzazione delle strutture e
degli
impianti e della efficienza dei servizi
1. Al personale già appartenente alla posizione funzionale
corrispondente al III livello retributivo - ex ausiliario socio
sanitario specializzato compete una indennità lorda, mensile,
fissa e ricorrente di l. 45.000.
2. Al personale di posizione funzionale corrispondente al IV
livello retributivo - coadiutori amministrativi ed operatori
tecnici - compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente
di l. 65.000.
3. Agli operatori tecnici coordinatori appartenenti alla posizione
funzionale corrispondente al V livello retributivo compete una
indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di l. 78.000.
4. Al sottoindicato personale di posizione funzionale
corrispondente al VI livello retributivo dei vari ruoli compete
una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di l. 130.000:
Ruolo sanitario
- personale infermieristico (dietiste, podologi)
- personale tecnico sanitario
- personale della riabilitazione
- personale di vigilanza e di ispezione
Ruolo tecnico
- assistente sociale
- assistente tecnico
Ruolo amministrativo
- assistente amministrativo
5. Agli operatori professionali di i categoria - coordinatori -
del ruolo sanitario compete una indennità lorda, mensile, fissa e
ricorrente di l. 130.000.
6. Agli assistenti sociali coordinatori compete una indennità
lorda, mensile, fissa e ricorrente di l. 130.000.
7. Ai collaboratori amministrativi appartenenti alla posizione
funzionale corrispondente al VII livello retributivo compete una
indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di l. 130.000.
8. Ai collaboratori coordinatori del ruolo amministrativo, nonchè
agli operatori professionali dirigenti non ricompresi
nell'articolo 68, comma settimo, compete un'indennità lorda,
mensile, fissa e ricorrente di l. 130.000.
9. le indennità previste dal presente articolo decorrono dall'1
Dicembre 1990.
Art. 51
Indennità di turno
1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni
funzionali dal i al VIII livello retributivo addetti agli impianti
e servizi attivati in base alla programmazione dell'Ente per
almeno dodici ore giornaliere ed operanti su due turni per la
ottimale utilizzazione degli impianti stessi, ovvero che siano
ausiliari specializzati operanti su due turni in corsia o in
struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici,
compete una indennità giornaliera, legata alla effettuazione dei
turni di servizio programmati, pari a l. 3.500.
2. L'indennità di cui al comma primo, che decorre dall'1 Dicembre
1990, non è cumulabile con quelle previste dall'articolo 49 e
riassorbe l'indennità prevista dall' articolo 57, comma primo, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270.
L'indennità di pronta disponibilità è rideterminata in l. 40.000
lorde. Una indennità giornaliera di l. 2.000 è corrisposta al
personale ausiliario assegnato ai servizi di malattie infettive.
Art. 52
Indennità per servizio notturno e festivo
1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga
durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella
misura unica uguale per tutti di l. 4.500 lorde per ogni ora di
servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete
un'indennità di l. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di
durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a l.
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore
alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco
delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di
un'indennità festiva per ogni singolo dipendente.
3. Le indennità di cui al presente articolo decorrono dall'1
Dicembre 1990 e riassorbono quelle previste al medesimo titolo
dall' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 20
Maggio 1987, n. 270.
Capo III
Norme particolari
Dall'art. 0053 all'art. 0056
Art. 53
Norma di garanzia nel caso di passaggio di livello
1. Nel caso di passaggio a posizione funzionale superiore anche di
diverso profilo e ruolo a seguito di concorso od avviso pubblico
presso lo stesso o altro ente del comparto senza soluzione di
continuità dei servizi, il dipendente acquisisce il trattamento
economico previsto per la nuova posizione funzionale mantenendo la
retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data del
passaggio.
2. La disposizione di cui al comma primo si applica ai dipendenti
vincitori di concorso od avviso provenienti dal comparto Enti
Locali, nonchè dagli Enti indicati negli articoli 24, 25 e 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761,
non ricompresi nel comparto sanità. La medesima disposizione si
applica nei confronti dei dipendenti suddetti anche nel caso in
cui il passaggio avvenga nell'ambito della stessa posizione
funzionale o di posizione inferiore.
3. Qualora i dipendenti provenienti dagli enti indicati negli
articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica
20 Dicembre 1979, n. 761, abbiano mantenuto il sistema di
progressione economica per classi e scatti, la retribuzione
individuale di anzianità è costituita dal valore delle classi e
scatti medesimi effettivamente maturati alla data di passaggio con
l'esclusione dei benefici previsti dall'articolo 42.
Art. 54
Indennità di rischio da radiazioni
1. Le indennità di rischio da radiazioni sono corrisposte al
personale indicato dalla legge 27 Ottobre 1988, n. 460.
2. Le indennità citate spettano alla condizione che il suddetto
personale presti la propria opera in "zone controllate", ai sensi
della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 Settembre
1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale nel
senso che non sia possibile esercitare l'attività senza
sottoporsi al relativo rischio.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano
le zone controllate deve essere effettuato con le modalità di cui
alla richiamata circolare del ministero della sanità.
4. L'individuazione del personale non compreso nell' articolo 1,
comma secondo, della legge 27 Ottobre 1988, n. 460, è effettuato
dalla commissione già prevista dall' articolo 58, comma quarto,
del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n.
270, così modificata: la commissione è presieduta dal coordinatore
sanitario e composta dal responsabile del servizio radiologico,
dal responsabile del servizio di igiene, prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonchè da
un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La commissione
deve tenere conto dei dipendenti addetti ai servizi di radiologia
medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non
compresi nell'articolo 1, comma secondo, della legge 27 Ottobre
1988, n. 460, nonchè del personale che presta la propria attività
nelle sale operatorie.
5. La continuità o la occasionalità della esposizione al rischio
radiologico è valutata tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) frequenza della presenza in zona controllata e tempo di
effettiva esposizione, al fine di accertare il grado di
assorbimento;
b) livello del conseguente rischio stabilito dall'esperto
qualificato nello ambito della commissione di cui al comma quarto,
in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi
massime ammissibili di esposizione per la categoria di operatori
in esame, compatibilmente con un corretto utilizzo delle
apparecchiature e dei dispositivi di radioprotezione.
6. Al personale di cui al comma quarto che, a seguito della nuova
verifica effettuata dalla commissione ivi prevista, risulti
esposto al rischio da radiazioni anche in modo discontinuo,
temporaneo o a rotazione, ai sensi dell' articolo 9, lettera h)
gruppo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio
1964, n. 185, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a
funzioni diverse, è corrisposta l'indennità nella misura unica
mensile lorda di l. 50.000.
7. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in
concomitanza con lo stipendio.
8. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 Maggio 1975, n. 146,
e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o
rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi
antitubercolare.
9. Al personale di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge
27 Ottobre 1988, n. 460, compete un periodo di congedo ordinario
aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione.
Art. 55
Mansioni superiori
1. Gli Enti, nel caso di vacanza o di disponibilità dei posti
previsti nelle piante organiche definitive o provvisorie, debbono
attivare ai sensi dell' articolo 9 della legge 20 Maggio 1985, n.
207, e successive modificazioni, le procedure concorsuali per
provvedere alla regolare copertura dei posti stessi utilizzando,
ove esistenti, le graduatorie concorsuali - ancora valide ai sensi
degli articoli 1 e 2 della legge 29 Dicembre 1988, n. 554,
prorogata dal decreto-legge 27 Dicembre 1989, n. 413, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 Febbraio 1990, n. 37, oppure, in
carenza di graduatorie, effettuando avvisi pubblici secondo le
vigenti disposizioni in materia.
2. Per esigenze di servizio ed al fine di assicurare la continuità
della funzione, a condizione che siano state attivate le procedure
indicate nel comma primo, il dipendente può eccezionalmente essere
adibito a mansioni superiori.
3. Le mansioni superiori si configurano solo nel caso in cui la
sostituzione del dipendente di posizione funzionale immediatamente
superiore assente non rientri tra gli ordinari compiti della
posizione funzionale sottostante, sulla base delle attribuzioni
per ciascuna di esse fissate dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 Settembre 1984, n. 821, e successive modificazioni.
4. Le mansioni superiori si configurano, altresì, quando la
sostituzione del superiore assente, pur rientrando negli ordinari
compiti, sia imputabile a vacanza del posto.
5. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai
commi terzo e quarto spetta al dipendente di posizione funzionale
immediatamente inferiore in servizio nell'ambito della medesima
struttura. In caso di più aventi titolo, le mansioni superiori
sono attribuite al dipendente con maggiore anzianità nella
posizione funzionale di appartenenza. L'assegnazione temporanea
alle mansioni superiori consentita nei casi indicati nel comma
primo non deve eccedere i sessanta giorni nell'anno solare e non
dà titolo ad alcuna retribuzione.
6. Qualora, per giustificati motivi, le procedure di cui al comma
primo non possono essere portate a compimento nell'arco di tempo
previsto al comma quinto, al dipendente incaricato delle mansioni
superiori con provvedimento formale, secondo le vigenti
disposizioni, è corrisposto un compenso per il periodo eccedente
i sessanta giorni commisurato alla differenza fra lo stipendio
base della posizione superiore e quello della posizione di
appartenenza per un periodo non superiore a sei mesi, al termine
del quale le mansioni superiori non sono in alcun caso
rinnovabili.
7. In nessun caso può farsi luogo al conferimento di mansioni
superiori con la procedura di cui al comma sesto per la copertura
di posti vacanti o disponibili di direttore amministrativo capo
servizio se non siano state attivate le procedure di mobilità, ai
sensi dell'articolo 12, comma secondo, lettera b), per il
riassorbimento dei soprannumeri di tali posizioni funzionali, da
commisurarsi in rapporto al numero dei servizi amministrativi
istituzionali stabiliti dalle leggi regionali.
8. La disciplina di cui al presente articolo ha validità dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento e, nel caso di
inosservanza di quanto previsto ai commi primo, sesto e settimo,
si applicano le disposizioni indicate nell' articolo 14, commi
settimo e ottavo, della legge 20 Maggio 1985, n. 207.
Art. 56
Assenze obbligatorie
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai
sensi dell' articolo 4 della legge 30 Dicembre 1971, n. 1204, sono
garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di
salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla
professionalità ed alla produttività, escluse quelle legate alla
necessità di effettuazione delle relative prestazioni ai sensi
dell'articolo 61, comma tredicesimo.
Titolo quinto
Produttività ed efficienza dei servizi
Dall'art. 0057 all'art. 0067
Capo I
Produttività
Dall'art. 0057 all'art. 0067
Art. 57
Tipologia e finalità dell'istituto
1. L'istituto della incentivazione della produttività deve
realizzare un incremento della qualità e della economicità dei
servizi ed è altresì rivolto a raggiungimento degli obiettivi
della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale.
2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime deve
essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e
riscontri di tipo funzionale e contabile.
3. Dalla data dell'1 Gennaio 1990 per l'arco di vigenza del
presente regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale
fase di evoluzione verso il futuro sistema "per obiettivi", con
gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree
negoziali di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68.
4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria e subordinata al
conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il
territorio nazionale, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione:
a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto tra prestazioni rese
in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario, in
relazione alla consistenza dei posti di organico coperti;
b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni
indici di produttività complessivi:
Miglioramento degli indici relativi a: durata media della degenza,
indice di occupazione di posti letto, indice di turn-over del
posto letto;
Riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
Economie realizzate dall'indice medio regionale per la
farmaceutica esterna ed interna;
Potenziamento delle attività di prevenzione negli ambienti di vita
e di lavoro;
Miglioramento di altri eventuali indici di produttività,
oggettivamente rilevabili e quantificabili, determinati a livello
regionale;
Pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi pubblici in modo da
garantire maggiori spazi di prestazione di servizi all'utenza ed
un minore ricorso alle prestazioni di specialistica convenzionata
esterna;
Potenziamento degli interventi di assistenza sociale nelle aree
del disagio sociale, della emarginazione e nella attività di
recupero delle tossicodipendenze;
c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale ed
oraria delle prestazioni utilizzando le attività rese in plus-
orario, oltre che nella sede di assegnazione, anche nei presidi
territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori) e nei
presidi multizonali;
d) deve attivarsi un modello di assistenza infermieristica che,
nel quadro di valorizzazione della specifica professionalità,
consenta, anche attraverso l'adozione di una cartella di
assistenza infermieristica, un progressivo miglioramento delle
prestazioni al cittadino;.
e) devono incentivarsi le prestazioni ed i trattamenti
deospedalizzanti e le attività di ospedale diurno.
5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a
livello regionale, che deve tracciare le linee generali dei
programmi, criteri di attuazione degli stessi e le verifiche. Ogni
semestre devono essere verificati con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative gli aspetti tendenziali
dell'applicazione dell'istituto in ordine al grado di
conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per
l'attribuzione dei compensi.
6. Il processo è così articolato:
A) incentivazione ai sensi dell' articolo 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270;
B) produttività "per obiettivi".
7. In riferimento ai commi terzo e quarto, con gli accordi quadro
regionali possono essere sperimentate forme di integrazione fra
le due tipologie dell'istituto.
Art. 58
Finanziamento dei fondi di incentivazione
1. Il fondo di incentivazione della produttività di cui al comma
sesto, lettera a), dell'articolo 57, è determinato annualmente,
dall'1 Gennaio 1990, per singolo ente prendendo a base il fondo
determinato per il finanziamento dell'istituto per l'anno 1989, in
applicazione delle norme di cui all' articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, e della
circolare attuativa del dipartimento della Funzione Pubblica n.
10705 del 30 Dicembre 1987.
2. Il fondo di cui al comma primo, a partire dall'1 Gennaio 1990,
è incrementato del tasso di inflazione programmato per il
corrispondente anno.
3. Fermo restando che, a parità di bisogno assistenziale,
l'aumento del valore delle prestazioni erogate all'interno della
struttura deve essere correlato ad un decremento pari o maggiore
del valore delle prestazioni erogate in regime di specialistica
convenzionata esterna, in caso di maggiore esigenza assistenziale,
il fondo come sopra determinato è incrementato in ragione del
valore delle prestazioni aggiuntive al 30 Giugno 1990 rispetto a
quelle rilevate al 30 Giugno 1989, calcolate in base al tariffario
vigente e comparate con le prestazioni erogate in regime di
specialistica convenzionata esterna - valutate in base al predetto
tariffario recepito con decreto ministeriale 8 Agosto 1984 - e
riferite alle distinte discipline nel medesimo periodo temporale
assunto a riferimento. Il limite massimo annuale di aumento di cui
al presente comma non può essere superiore al 10 per cento del
fondo dell'anno precedente.
4. Le competenze previste nel tariffario per la categoria.
A) - Medici vengono utilizzati come riferimento economico di
riparto per il personale della categoria.
B) - Personale laureato non medico.
5. Le prestazioni soggette a tariffazione sono quelle previste nel
tariffario vigente. Le prestazioni attualmente erogate, che non
trovano riscontro nel suddetto tariffario, vengono individuate dal
Ministro della Sanità, con proprio decreto, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Le Regioni possono integrare il fondo assegnando risorse
strettamente connesse all'attivazione di nuove unità operative in
misura non superiore alla media di quanto liquidato pro capite a
titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la
dotazione organica delle unità operative di nuova attivazione.
7. Le Unità Sanitarie Locali nelle quali l'istituto non ha avuto
sviluppo in quanto il relativo fondo erogato nell'anno 1989 non ha
raggiunto la percentuale di cui all'articolo 67, comma terzo, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270,
sono autorizzate ad incrementare i fondi di finanziamento
dell'istituto della incentivazione della produttività di cui al
comma sesto, lettera a), dell'art. 57 nella misura utile ad
attribuire a tutto il personale laureato del ruolo sanitario due
ore di plus-orario settimanale nonchè un'ora di plus-orario
settimanale al restante personale del ruolo sanitario e al
personale laureato degli altri ruoli, al fine di favorire lo
sviluppo della attività specialistica ambulatoriale all'interno
delle strutture e migliorare gli attuali rapporti di efficienza
del funzionamento delle stesse. A tal fine, le Unità Sanitarie
Locali corrispondono in via sperimentale e per mesi dodici i
relativi acconti al personale interessato ai sensi dell'articolo
60, comma decimo. Al termine del periodo di sperimentazione, le
Unità Sanitarie Locali verificano formalmente l'avvenuta
realizzazione delle prestazioni preventivamente previste nei piani
di lavoro a giustificazione della sperimentazione avviata, dandone
comunicazione alla regione. I fondi necessari al finanziamento del
plus-orario di cui al presente comma trovano copertura attraverso
i corrispondenti risparmi realizzati sulla attività specialistica
convenzionata esterna. Terminato il periodo di sperimentazione, la
determinazione del fondo avviene mediante l'utilizzo dei criteri
di cui ai commi primo, secondo e terzo.
8. Dall'1 Gennaio 1990 il fondo determinato ai sensi dei commi
primo, secondo e terzo è incrementato annualmente delle somme
corrisposte nell'anno precedente da enti e privati paganti per
prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, al netto del
15 per cento corrispondente alle spese di amministrazione. Tale
fondo viene ripartito in ragione dell'85 per cento al fondo di
categoria cui afferisce l'equipe che ha reso la prestazione, del
10 per cento al fondo della categoria c) e del 5 per cento al
fondo della categoria d).
9. Le regioni, sulla base della quota parte del fondo sanitario
nazionale necessario a garantire la copertura economica dei
bilanci di previsione delle singole Unità Sanitarie Locali,
possono prevedere che nell'ambito dell'accordo quadro regionale
per l'istituto della incentivazione della produttività,
limitatamente alle Unità Sanitarie Locali nelle quali siano stati
avviati sistemi di contabilità per centri di costo e di gestione
budgettaria o di progetti obiettivo mirati e verificati nei
risultati, qualora si verifichino risparmi tra spese preventivate
e spese a consuntivo, tali risparmi vadano ad incrementare
nell'anno successivo a quello preso a riferimento il fondo di
incentivazione di cui al comma sesto, lettera b), dell'art. 57. I
dati di riferimento delle singole voci di spesa vanno raffrontate
con il bilancio consuntivo del 1989, tenuto conto dell'indice
inflattivo e di eventuali aumenti determinati da disposizioni
nazionali sulle singole voci di bilancio.
10. Le quote incrementali del fondo determinate ai sensi dei commi
terzo e quarto, relativamente alle prestazioni di laboratorio,
sono ripartite come previsto nella tabella di cui all'articolo 63
del decreto del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n.
348, come modificato dall'articolo 2 dell'allegato al decreto del
Presidente della Repubblica 15 Maggio 1987, n. 228. La
suddivisione della quota oraria spettante alle categorie a) e b)
avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica
all'interno della equipe che ha reso le prestazioni aggiuntive.
11. Il fondo regionale di incentivazione di cui al comma sesto,
lettera a), dell'art. 57 è costituito dalla somma dei fondi delle
singole Unità Sanitarie Locali che di norma rimane di loro
competenza. In connessione con interventi di riordino e di
ridistribuzione di funzioni sanitarie, l'accordo quadro regionale
può stabilire, in relazione a fabbisogni di prestazioni ed
obiettivi da raggiungere, definiti dalla programmazione regionale,
una diversa distribuzione del fondo nella Regione.
12. L'istituto della produttività "per obiettivi" di cui all'
articolo 66, comma sesto, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, viene finanziato dall'1 Gennaio
1990 al 30 Giugno 1990 con il fondo di incentivazione costituito
dallo 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente e da
una quota del fondo comune di cui agli articoli 70 e 105 del
medesimo decreto non superiore allo 1,45 per cento, determinata in
sede di accordo quadro regionale. Lo 0,80 del monte salari viene
incrementato dello 0,65 a decorrere dall'1 Luglio 1990.
13. Sono fatti salvi i fondi definiti alla data del 31 Dicembre
1989 a norma delle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, che rimangono
indisponibili fino ad avvenuto riassorbimento derivante
dall'applicazione del comma dodicesimo.
Art. 59
Valutazione della produttività
1. L'istituto di incentivazione della produttività, valutato sulla
base delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe secondo le
modalità operative od indici obiettivi che comportano un
incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa, viene
garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni
funzionali di appartenenza.
2. Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla
base del tariffario nazionale con riferimento all'articolo 58,
commi quarto e quinto, e ripartite con le modalità previste nell'
articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio
1987, n. 270, fatto salvo il disposto dell'articolo 58, comma
decimo. Titolare delle prestazioni specialistiche utili ai fini
dell'istituto dell'incentivazione di cui al comma sesto, lettera
a), dell'art. 57 è soltanto il personale delle categorie a) e b).
3. Ai fini della valutazione economica della produttività, ferme
restando le prestazioni effettuate dalle singole equipes al 31
Dicembre 1989, vengono valorizzate, secondo quanto previsto dal
comma secondo, tutte le prestazioni aggiuntive effettuate.
4. Le prestazioni sono effettuate attraverso la predisposizione di
orari e turni che garantiscono una equa ripartizione di tutto il
personale in modo da assicurare la partecipazione di tutti i
componenti dell'equipe.
5. L'accordo quadro regionale può prevedere, ai fini della
valutazione della produttività, la costituzione di nuclei
interdisciplinari di personale per la valutazione della
produttività medesima. agli stessi fini è previsto l'apporto delle
commissioni professionali di cui all'articolo 67.
6. Il personale costituente tali nuclei non partecipa alla
ripartizione dei compensi derivanti dall'istituto e percepisce,
secondo quanto previsto dai rispettivi accordi regionali, quote
prestabilite di fondo comune o di incentivazione per obiettivi.
7. Non è ammesso alla ripartizione delle quote di fondo comune il
personale avente partecipazione agli utili in strutture private.
Art. 60
Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al
comma sesto, lettera a), dell'art. 57
1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori, a
secondo della diversa incidenza professionale degli operatori
necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite
secondo lo schema seguente:
a) medici.
b) biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi.
c) personale tecnico-sanitario, personale infermieristico,
personale della riabilitazione e personale di prevenzione e
vigilanza igienica di cui alle tabelle h-i-l-m-n dell'allegato 1
del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979,
riordinate dall'allegato 1 del presente regolamento.
D) restante personale.
2. Le competenze attribuite al personale della categoria b)
(personale laureato non medico) sono suddivise come segue:
a) all'equipe che ha reso la prestazione il 45 per cento da
ripartirsi ai singoli componenti;
b) al fondo comune il 55 per cento.
3. Il fondo comune è suddiviso in quote orarie. L'accordo quadro
regionale e i conseguenti accordi locali stabiliscono i criteri di
utilizzo del fondo comune la cui quota parte, non inferiore al 25
per cento, deve essere riservata al raggiungimento degli obiettivi
della programmazione sanitaria nazionale e regionale, per
particolari funzioni o aree di attività connesse alla operatività
complessiva delle strutture sanitarie. Per le restanti quote di
fondo comune gli accordi decentrati stabiliscono modalità di
utilizzo che consentano meccanismi perequativi all'interno del
personale per il perseguimento degli obiettivi locali e la
realizzazione dei piani di lavoro programmati.
4. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta
la prestazione del plus orario con le modalità appresso indicate e
articolate sulla base di accordi locali.
5. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale
eccedenti il tetto retributivo.
6. La distribuzione delle quote avviene in misura proporzionale a
plus orari concordati ed effettuati.
7. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del
raggiungimento del tetto economico individuale sono riattribuite
al fondo comune stesso.
8. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il
raggiungimento dei tetti economici individuali vengono utilizzate,
all'interno dell'istituto di cui al comma sesto, lettera a),
dell'articolo 57, per obiettivi di produttività individuati in
sede di accordi quadro regionali.
9. Gli accordi quadro regionali possono prevedere, secondo quanto
previsto nell'articolo 57, commi primo, secondo e terzo, che il
fondo di incentivazione di cui al comma terzo sia gestito in via
sperimentale, limitatamente o totalmente, con il sistema della
produttività per obiettivi.
Art. 61
Plus orario e sua determinazione
1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni di cui
al comma sesto, punto i, dell' articolo 66, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, va svolta in
plus orario.
2. I tetti massimi di plus orario sono fissati, nei limiti del
fondo di cui all'articolo 58, come segue:
A) 7 ore settimanali per il personale laureato della categoria b);
B) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario di
riabilitazione, di vigilanza e di ispezione;
C) 2 ore settimanali per il personale infermieristico.
3. Per il personale laureato dirigente dei ruoli amministrativi,
professionali e tecnici e, distintamente, per il restante
personale amministrativo e per gli assistenti sociali, per i quali
sono previsti limiti massimi individuali di plus orario
settimanale di 4 ore e di 2 ore, gli accordi quadro regionali
definiscono, in relazione alle differenti leggi regionali
sull'organizzazione dei servizi, modalità e ambiti di applicazione
dell'istituto.
4. Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacali e
successivamente deliberato dall'amministrazione, si integra con il
normale orario di lavoro. Il plus orario e il normale orario di
lavoro sommati tra loro costituiscono debito orario complessivo
individuale. Il debito orario complessivo individuale così
definito deve essere verificato attraverso sistemi obiettivi di
controllo.
5. La misura del plus orario individuale reso può trovare
compensazione all'interno del semestre. Le differenze in difetto o
in eccesso di plus orario individuale reso nel semestre rispetto a
quello dovuto, debbono essere compensate nel semestre successivo.
In caso di mancato recupero del plus orario individuale dovuto e
non reso, si effettuano le relative proporzionali trattenute
economiche corrispondenti.
6. Fermo restando il disposto dell' articolo 71, comma ottavo, del
decreto del Presidente della Repubblica del 20 Maggio 1987, n.
270, per il periodo di applicazione del presente regolamento la
misura del valore orario è rapportata, per ciascun operatore, al
10 per cento del trattamento economico globale mensile lordo,
così come determinato al comma settimo, per ogni ora settimanale
di plus-orario reso.
7. Il trattamento economico da assumere a riferimento per la
determinazione del valore orario del plus orario reso e per il
riparto del fondo di incentivazione di cui al comma sesto, lettera
b), dell'art. 57 è quello in atto goduto al 31 Dicembre 1989 sulla
base del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987,
n. 270. Non concorrono alla determinazione di detto trattamento
economico i miglioramenti economici e quelli connessi
all'anzianità di servizio previsti dal presente regolamento. Per
il personale neo assunto o nei casi di modifica della posizione
funzionale o del profilo o del rapporto di ore successivamente al
31 Dicembre 1989, si applicano i trattamenti economici iniziali
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio
1987, n. 270. E' fatto salvo l'importo del valore orario in
godimento qualora più favorevole. Dall'1 Gennaio 1990 il valore
orario come sopra determinato è incrementato annualmente di una
percentuale pari al tasso di inflazione programmato per l'anno
stesso.
8. Con periodicità semestrale può essere attuata la revisione del
plus orario in relazione agli obiettivi raggiunti.
9. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono
corrisposte di regola a cadenza mensile.
10. Le regioni sono tenute a verificare che le Unità Sanitarie
Locali, una volta determinati i fondi da destinare all'istituto di
incentivazione della produttività di cui al comma sesto, lettera
a), dell'art. 57 provvedano ad applicare l'istituto attivando le
procedure per l'individuazione del plus orario necessario
pervenendo al pieno utilizzo dei fondi stessi in connessione ai
piani di lavoro di equipe, ovvero alla determinazione degli
obiettivi di produttività attribuendo al personale interessato
agli obiettivi i relativi acconti economici nella misura dell'80
per cento del valore massimo fissato per la singola ora di plus
orario. Tale acconto sarà restituito in caso di mancato
conseguimento dell'obiettivo di produttività prefissato in ragione
percentuale al mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso. Le
modalità sono definite in sede di accordo quadro regionale.
11. In sede di accordo a livello di Enti, gli stessi convengono
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
l'articolazione delle attività professionali da rendere in plus-
orario soggette a rilevazione, in modo da garantire un incremento
della produttività e maggiori spazi anche temporali di prestazioni
di servizi all'utenza.
12. Al personale soggetto al plus- orario che rinunci alla
effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di
incentivazione.
13. Al personale collocato in aspettativa per motivi sindacali, ai
sensi degli articoli 27 e 28, nonchè al personale in congedo
straordinario ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 30
Dicembre 1971, n. 1204, compete la corresponsione di una quota
fissa pari a quelle riconosciute al personale della categoria d)
di pari livello retributivo sul fondo di appartenenza.
14. Qualora nell'arco di vigenza del piano di lavoro o
dell'obiettivo programmato si realizzano situazioni di vacanza di
organico relativamente a personale impegnato in attività di plus-
orario o rinunce a plus-orari assegnati, le relative quote di
equipe vengono ripartite dalla data della vacanza tra il restante
personale componente l'equipe.
Art. 62
Modalità di determinazione del fondo per il personale della
categoria b)
1. Il fondo del personale della categoria b) è costituito dalle
quote corrisposte o da corrispondere a detto personale in
riferimento all'anno 1989 dalle singole unità sanitarie locali,
incrementato con i criteri indicati negli articoli precedenti.
2. Per l'arco di vigenza del presente regolamento, al fondo del
personale della categoria b) affluiscono, altresì, le entrate
realizzate dal personale ingegnere per prestazioni effettuate a
richiesta di enti o privati.
3. Il fondo di cui al presente articolo può essere incrementato da
una quota pari al 70 per cento del risparmio derivante dalla
distribuzione diretta all'utenza di farmaci, presidi e prodotti
previsti dall'assistenza farmaceutica integrativa, nonchè per la
produzione in proprio di prodotti galenici.
4. Gli incrementi di cui ai commi secondo e terzo sono determinati
con riferimento ai criteri di cui all'articolo 58, comma ottavo.
5. Il fondo della categoria b) di cui al presente articolo è
prioritariamente garantito e liquidato al personale della
categoria medesima che ha effettuato le prestazioni, con
l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quali-quantitativi
delle attività connesse. Nel caso che le verifiche semestrali
della produttività non le giustifichino, esso è per la parte non
utilizzata, messo a disposizione delle altre categorie secondo
criteri di distribuzione da definirsi negli accordi quadro
regionali.
Art. 63
Modalità di determinazione dei fondi di incentivazione per il
personale delle categorie c) e d)
1. Le competenze attribuite al personale della categoria c)
nell'anno 1989 vengono sommate e l'importo risultante forma il
monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto
personale con modalità che vengono definite nell'accordo quadro
regionale per l'arco di validità del presente regolamento.
2. Le Regioni, nell'accordo quadro regionale, in relazione a
problemi organizzativi ed assistenziali connessi con la carenza
infermieristica, possono riservare, esclusivamente al personale
infermieristico operante nei turni di assistenza continuativa
nell'arco delle 24 ore, una quota aggiuntiva di incentivazione
della produttività di cui al comma sesto, lettera a), dell'art. 57
da prelevare sulla quota attribuita dal fondo sanitario nazionale
di parte corrente, nei limiti della quota relativa al risparmio
derivante dalla forzata, mancata copertura dei posti vacanti, fino
al raggiungimento del limite orario individuale previsto per il
personale infermieristico dall'articolo 61, comma secondo.
3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria d)
dell' articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20
Maggio 1987, n. 270 , restano fissate nella quota minima
corrispondente percepita nel 1989 e sono suddivise in base alle
seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli
amministrativo, professionali e tecnico inquadrato nei livelli dal
VII all'XI: 2: al personale inquadrato nei livelli dal V al VI:
1,50; al personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1. le
competenze derivanti da detto riparto non spettano al personale al
quale vengano assegnate ore di plus orario.
4. Il fondo dei gruppi c) e d), fatto salvo il disposto
dell'articolo 58, comma ottavo, è ulteriormente e rispettivamente
incrementato delle quote pari al 10 per cento e 5 per cento del
fondo determinato per il personale medico veterinario, che viene
portato in diminuzione del fondo medesimo.
5. Le quote non attribuite al personale della categoria c) vanno
ad incrementare il fondo del personale della categoria d).
Art. 64
Valutazione e modalità di ripartizione del fondo di incentivazione
di cui al comma sesto, lettera b), dello articolo 57
1. I fini, le modalità operative e la valutazione della
produttività dell'istituto di cui al comma sesto, lettera b)
dell'articolo 57 sono quelli indicati negli articoli 66 e 73 del
decreto del Presidente della repubblica 20 Maggio 1987, n. 270.
2. La valutazione delle produttività dell'istituto di cui al comma
primo viene definita su specifici programmi in sede regionale,
attuati e verificati nelle singole unità sanitarie locali sulla
base dei seguenti indici medi di produttività oggettivamente
rilevati a livello regionale:
A) Contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica
riferita all'anno precedente a quello preso in considerazione;
B) durata media della degenza, indice di occupazione di posti
letto, indice di turn-over del posto letto;
C) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
D) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la
farmaceutica esterna ed interna;
E) attivazione e potenziamento della rete distrettuale;
F) progressiva rilevazione degli standards di intervento in
materia di prevenzione negli ambienti di vita e del lavoro;
G) attivazione e svolgimento di programmi di educazione sanitaria;
H) altri eventuali indici di produttività, oggettivamente
rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale o di
Unità Sanitaria Locale.
3. L'accordo quadro regionale provvede a determinare le
principali aree nell'ambito delle quali le singole Unità Sanitarie
locali devono realizzare gli specifici progetto obiettivo. Lo
stesso accordo deve pure prevedere i criteri metodologici
attraverso i quali perseguire i processi attuativi dei singoli
interventi che devono tendere al conseguimento dei risultati
oggettivamente rilevabili e misurabili. Detto accordo deve, in
particolare, determinare le modalità per correlare la misura dei
compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
prefissati, escludendo in ogni caso la possibilità di erogazione
generalizzata collegata esclusivamente alla presenza in servizio
congiunta o meno al parametro retributivo.
4. Gli enti individuano su proposta dei responsabili dei servizi e
sentite le organizzazioni sindacali, le unità di personale
assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.
5. Ai fini di verifiche e programmazione dei successivi interventi
le Unità Sanitarie Locali sono tenute a trasmettere alle Regioni
la documentazione attestante il raggiungimento dei risultati
ottenuti. Le regioni a loro volta, per i fini del sistema
informativo del Governo, riferiscono annualmente al Ministro della
Sanità ed ai Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro.
6. Nello ambito di ciascun Ente, a verifica avvenuta nei tempi
concordati, si provvede alla liquidazione delle quote relative ai
singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno
effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base
della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi ed
in relazione al grado di perseguimento degli obiettivi prefissati.
Art. 65
Fondo di incentivazione della produttività del servizio
veterinario e sue modalità di ripartizione
1. Nel rispetto della normativa generale dell'istituto
disciplinato dal presente capo, che si richiama a tutti gli
effetti, l'attivazione dell'istituto stesso è obbligatoria nel
servizio veterinario e deve essere prioritariamente rivolta ad
incrementare le attività di vigilanza, ispezione e profilassi.
2. Il personale delle categorie c) e d) operante nel servizio
veterinario partecipa alla suddivisione dei relativi fondi
unitamente al restante personale delle categorie predette.
3. Il trattamento economico da assumere a riferimento per la
determinazione del valore orario del plus orario reso o per il
riparto del fondo di incentivazione di cui all'art. 64 è calcolato
con i medesimi criteri utilizzati per il restante personale.
4. Al fine di incrementare le attività di vigilanza, ispezione e
profilassi, le Regioni, nel definire il finanziamento del fondo
suddetto, possono prevedere l'attribuzione al personale in
questione di adeguati incentivi.
Art. 66
Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di
ripartizione per il personale medico veterinario degli istituti
zooprofilattici.
1. Il finanziamento del Fondo di Incentivazione della produttività
per il personale degli istituti zooprofilattici è fissato in
ragione del 10 per cento della spesa complessiva risultante e
rendicontazione per le attività finanziate dal fondo sanitario
nazionale nel 1989.
2. Tale fondo è incrementabile per le entrate corrisposte da Enti
e privati per prestazioni dagli stessi richieste.
3. Il Fondo così determinato è ripartito come previsto nella
tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348, come modificato dall'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 Maggio 1987, n.
228. La suddivisione della quota spettante ai gruppi a) e b) di
cui all'articolo 60 avviene tenuto conto della rispettiva
presenza numerica all'interno della equipe che ha reso la
prestazione.
4. Le regioni, nell'ambito dell'accordo quadro regionale, possono
prevedere per l'istituto di riferimento relativamente all'attività
di supporto alla vigilanza veterinaria permanente, per il
personale laureato non medico e per il restante personale di
gruppo c) di cui all'articolo 60, adeguati incentivi.
Art. 67
Norme finali
1. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di
produttività e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi
settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del
modello di applicazione degli standards conseguiti, ai fini della
valutazione della produttività, è demandata ad un'apposita
commissione costituita presso il Ministero della Sanità, composta
da esperti designati dal Governo, Regioni ed ANCI, che li
definisce entro il 31 Dicembre 1990 anche in riferimento agli
obiettivi della programmazione nazionale.
2. Le regioni inviano ai Ministeri della Sanità e del Tesoro gli
accordi decentrati relativi all'applicazione dell'istituto. Il
Ministero della Sanità effettua le relative valutazioni in ordine
all'andamento della spesa per incentivazione della produttività e
per attività specialistica convenzionata esterna, comunicandone i
risultati al Ministero del Tesoro, al dipartimento della Funzione
Pubblica e alle Regioni ed assumendo, congiuntamente con i
predetti, le opportune iniziative atte a correggere l'eventuale
incremento non controllato dell'onere.
3. A far data dall'1 Dicembre 1990 i compensi previsti a saldo
derivanti dall'istituto dell'incentivazione alla produttività di
cui al comma sesto dell'art. 57 non possono essere erogati se non
sono state costituite le commissioni tecnico-scientifiche per la
promozione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie
di cui allo articolo 69.
4. Al fine di consentire la soluzione di problematiche applicative
connesse alle norme di cui al presente capo, anche in relazione
alla specificità delle realtà interessate e con riferimento
all'articolo 54, comma settimo, viene demandata al Ministero della
Sanità - servizio centrale della programmazione sanitaria - la
titolarità ad attivare nuclei tecnici composti da un
rappresentante designato dal Ministero della Sanità che la
presiede, un rappresentante designato dal Ministero del Tesoro,
un rappresentante designato dalla Regione interessata ed un
rappresentante designato dall'ANCI. L'attivazione della
commissione ha luogo d'ufficio, ovvero a richiesta della
amministrazione regionale interessata o delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. I verbali della
commissione sono trasmessi ai Ministeri ed alle Regioni
interessate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Titolo sesto
Norme finali di rinvio
Dall'art. 0068 all'art. 0070
Capo i
Disposizioni particolari e finali
Dall'art. 0068 all'art. 0070
Art. 68
Disposizioni particolari
1. Nell' articolo 31, comma quinto, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, è aggiunto il seguente
periodo: "nei confronti dei dipendenti componenti dei comitati di
gestione od organi corrispondenti non collocati in aspettativa ai
sensi dell' articolo 2 della legge 27 Dicembre 1985, n. 816, deve
essere posta in essere ogni modalità di articolazione dello orario
di lavoro idonea a garantire l'espletamento del mandato, fermo,
peraltro, rimanendo l'obbligo del debito orario".
2. Il comma quarto dell' articolo 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, è sostituito dal
seguente:
"4. il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio
mensa non può superare l. 10.000. Il dipendente è tenuto a
contribuire in ogni caso nella misura fissa di l. 2.000 per
pasto".
3. Il comma terzo dell' articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, è sostituito dal
seguente:
"3. per l'attuazione della suddetta attività, ogni anno le
amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali,
iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede
regionale in misura comunque non superiore a l. 5.000 annue per
dipendente. Eventuali condizioni più favorevoli definite in sede
di accordi decentrati sono mantenute semprechè lo stanziamento già
esistente non sia superiore a l. 10.000 annue per dipendente".
4. L' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20
Maggio 1987, n. 270, è così integrato:
A) dopo la lettera e) del comma terzo è inserita la seguente:
"f) il comando finalizzato previsto dall' articolo 45 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761";
B) al termine del comma decimo è inserito il seguente periodo: "la
partecipazione ai corsi, convegni e congressi, la frequenza delle
scuole di specializzazione e gli esami sostenuti devono essere
adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo
straordinario previsto dall' articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348 , e dalla
circolare 10705 del 30 Dicembre 1987 del dipartimento della
funzione pubblica";
C) Al comma quindicesimo dopo le parole "correzione degli
elaborati" sono aggiunte le seguenti "nonchè per la partecipazione
alle attività degli organi didattici";
D) Dopo il comma quindicesimo è aggiunto il seguente:
"16. in attesa della istituzione della commissione paritetica e
del comitato tecnico scientifico previsto dai commi quinto e nono,
al livello di singolo ente sulle questioni demandate alla
competenza di tali organi, decide l'ufficio di direzione".
5. Dopo l'ultimo comma dell' articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348, sono inseriti
i seguenti:
"la festività nazionale e quella del santo patrono coincidenti con
la domenica non danno luogo a riposo compensativo, nè a
monetizzazione.
Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio,
prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente
con la domenica si applica la disposizione recata nel precedente
secondo comma".
6. Agli operatori professionali dirigenti forniti di abilitazione
alle funzioni direttive ed adibiti a compiti di organizzazione e
di programmazione, nonchè agli operatori professionali dirigenti
direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari ed
ai collaboratori coordinatori amministrativi con tre anni di
anzianità nella posizione funzionale medesima è attribuito, a
decorrere dall'1 Dicembre 1990, il livello retributivo VIII-bis
previsto dall' articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 Settembre 1987, n. 494, pari a l. 17.571.000 annue
lorde.
7. Il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione
- operatori professionali di i categoria previsto dall' articolo
57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25
Giugno 1983, n. 348, a decorrere dall'1 Dicembre 1990 è inquadrato
nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore
corrispondente al VII livello retributivo.
8. Il personale appartenente alla posizione funzionale
corrispondente al i livello retributivo - addetto alle pulizie -
in servizio alla data 1 Dicembre 1990 al compimento di tre anni di
anzianità nella posizione funzionale è inquadrato nel II livello
retributivo.
9. Nel comma tredicesimo dell' articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, la parola
"farmacisti" è abrogata.
Art. 69
Commissioni per la verifica e la revisione della qualità dei
servizi e delle prestazioni sanitarie
1. In ogni Regione è costituita la commissione regionale per la
verifica e revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni
sanitarie.
2. La commissione ha i seguenti compiti:
A) valutare i servizi sanitari in termini di:
Adeguatezza delle strutture, attrezzature e personale;
Correttezza delle procedure e delle prestazioni;
Risultati raggiunti rispetto ai bisogni dei cittadini, ai
programmi deliberati e in comparazione con gli standard medi
nazionali;
B) promuovere la diffusione delle metodologie per il miglioramento
qualitativo delle prestazioni, anche attraverso l'avvio di
iniziative specifiche, regionali o locali, di formazione di
personale esperto in valutazione e promozione delle qualità dei
servizi e della assistenza sanitaria;
C) convalidare e verificare progetti e programmi di valutazione
predisposti a livello di Unità Sanitaria Locale dall'apposita
commissione di cui al comma settimo.
3. La commissione è nominata con provvedimento del Presidente
della Giunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento ed è presieduta dal presidente
dell'ordine dei medici della provincia capoluogo di Regione.
4. La commissione è composta da:
a) I presidenti degli ordini e dei collegi provinciali del
capoluogo regionale;
b) due funzionari regionali scelti nei settori epidemiologico-
informativo, dell'assistenza sanitaria, della programmazione
sanitaria;
c) sette esperti qualificati nei settori della valutazione della
qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie; della
programmazione ed organizzazione dei servizi; della epidemiologia
e statistica; della formazione professionale; della assistenza
infermieristica (nursing), assistenza farmaceutica e diagnostica
strumentale, scelti dalla Regione fra i dipendenti del servizio
sanitario nazionale o di strutture universitarie e tra i
componenti di società scientifiche;
d) cinque rappresentanti nominati annualmente e congiuntamente
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in
modo da garantire la presenza dei diversi profili professionali;
e) un funzionario regionale della carriera direttiva
amministrativa, con funzioni di segretario.
5. La commissione regionale invia un rapporto semestrale al
comitato nazionale di cui al comma undicesimo sui progetti e sui
programmi avviati e sui risultati raggiunti.
6. Per la vigenza del presente regolamento, il coordinatore
sanitario della Unità Sanitaria Locale, tenuto conto degli
indirizzi regionali e sentito l'ufficio di direzione, individua
almeno tre tra i seguenti progetti di valutazione della qualità
dei servizi e delle prestazioni, dei quali almeno uno di valenza
ospedaliera e uno di valenza territoriale:
a) revisione delle procedure di accettazione ospedaliera;
b) consumo di farmaci per giornata di degenza e loro valutazione
quantiqualitativa anche in funzione del rapporto costo-beneficio;
c) tempi di risposta diagnostica intraospedaliera, in rapporto
alle attività in plus-orario e alla durata media delle degenze;
d) utilizzo delle camere operatorie in rapporto alla durata delle
degenze nelle unità operative a valenza chirurgica e al rapporto
tra ricoverati e operati nelle stesse unità;
e) prevenzione e terapia delle lesioni da decubito;
f) adozione e valutazione di nuovi modelli di assistenza
infermieristica per obiettivi e miglioramento degli aspetti di
carattere alberghiero;
g) riscontri anatomo-patologi sui reperti chirurgici e riscontri
autoptici sui decessi;
h) valutazione dei servizi di pronta disponibilità nei settori
sanitario, veterinario e igienistico- ambientale, in rapporto ai
bisogni prevedibili e alle attività effettivamente svolte;
i) valutazione dei servizi e dei programmi adottati in attuazione
del piano sanitario nazionale e regionale;
l) qualità della documentazione clinica e adozione della cartella
infermieristica. Ulteriori programmi possono essere aggiunti in
sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione
assistenziale;
m) valutazione di progetti e di metodologie per la prevenzione
delle infezioni ospedaliere.
7. Sulla proposta del coordinatore sanitario deliberano, entro il
termine indicato al comma terzo, gli organi della unità sanitaria
locale, i quali procedono, contestualmente, alla costituzione
della commissione professionale per la verifica e la revisione
della qualità dei servizi e delle prestazioni della Unità
Sanitaria Locale, la cui composizione, in relazione ai programmi
deliberati, è la seguente:
a) il presidente dell'ordine o collegio interessato, che la
presiede;
b) i responsabili dei servizi interessati;
c) tre esperti nei campi oggetto dei programmi;
d) tre operatori dei servizi interessati;
e) il direttore sanitario e il coordinatore sanitario, nonchè il
coordinatore amministrativo per i programmi a valenza
organizzativo-gestionale.
8. In relazione alle peculiarità della verifica e revisione della
qualità nei presidi ospedalieri, la commissione di Unità Sanitaria
Locale ha una sua proiezione stabile all'interno della direzione
sanitaria del presidio ospedaliero di maggiore rilevanza nella
Unità Sanitaria Locale, la quale opera come nucleo operativo
ospedaliero per la promozione e la valutazione della qualità
tecnico-scientifica ed umana dei servizi e delle prestazioni
ospedaliere. Il nucleo operativo è composto dagli operatori che
intendono avviare o hanno in atto programmi di valutazione della
qualità, dal direttore sanitario, che ne fa parte di diritto e dal
coordinatore sanitario ed opera nello ambito dei programmi a
valenza ospedaliera adottati ai sensi del comma settimo.
9. La commissione della Unità Sanitaria Locale invia
semestralmente alla commissione regionale di cui al comma primo un
rapporto sui programmi attivati e i risultati conseguiti.
10. La mancata osservanza dei termini perentori indicati per la
costituzione delle commissioni regionali e di Unità Sanitaria
Locale determina l'azione sostitutiva a norma delle leggi vigenti.
Le commissioni operano validamente anche se in composizione
ristretta per carenza di designazione di alcuni membri.
11. A livello nazionale il coordinamento delle attività di
verifica e revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni
è affidato ad un comitato nazionale per la valutazione della
qualità tecnico-scientifica ed umana dei servizi e degli
interventi sanitari e per l'accreditamento delle istituzioni
sanitarie.
12. Il comitato, istituito con decreto del Ministro della Sanità,
è presieduto dal presidente della federazione degli ordini dei
medici ed è composto da:
a) i rappresentanti delle federazioni degli ordini e dei collegi;
b) esperti nelle seguenti aree: diagnosi, cura, riabilitazione;
prevenzione, sanità pubblica, farmaceutica e organizzazione dei
servizi; epidemiologia, valutazione della qualità e sistemi
informativi; amministrativo-gestionale; essi sono scelti fra i
dipendenti del servizio sanitario nazionale, delle università, di
enti nazionali di ricerca scientifica e le associazioni
scientifiche e culturali mediche, e di altre professionalità
sanitarie, fino ad un massimo di trenta persone;
c) il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità o suo delegato;
d) sei rappresentanti nominati annualmente e congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, garantendo
la presenza dei diversi profili professionali;
e) il segretario generale del consiglio sanitario nazionale;
f) sei rappresentanti delle direzioni generali del Ministero della
Sanità;
g) un rappresentante del Ministero del Tesoro;
h) un rappresentante del dipartimento della Funzione Pubblica;
i) sei rappresentanti delle Regioni;
l) tre rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCEM;
m) il dirigente generale del servizio centrale della
programmazione sanitaria come responsabile del sistema informativo
di Governo, con funzioni di coordinamento della segreteria del
comitato.
13. Il comitato può essere articolato in sezioni corrispondenti ad
aree distinte di intervento e di valutazione.
Art. 70
Norma finale di rinvio
1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal
presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348, e 20 Maggio
1987, n. 270, per quanto compatibili.
2. Gli articoli 12, 13 e 79 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, sono abrogati.
Parte seconda
Area medica
Dall'art. 0071 all'art. 0136
Titolo primo
Disposizioni generali
Dall'art. 0071 all'art. 0077
Capo I
Campo di applicazione
Dall'art. 0071 all'art. 0071
Art. 71
Area di applicazione e durata
1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale medico
di ruolo e non di ruolo dipendente dagli Enti individuati dall'
articolo 6, commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del
decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68.
2. Il presente regolamento concerne il triennio 1 Gennaio 1988-31
Dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dall'1 Gennaio
1988; gli effetti economici decorrono dall'1 Luglio 1988, fatte
salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi
articoli per particolari istituti contrattuali.
Capo II
Rapporti con l'utenza
Dall'art. 0072 all'art. 0074
Sezione i
Cittadino utente
Dall'art. 0072 all'art. 0072
Art. 72
Rapporti amministrazione-cittadino
1. Nello intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione
dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale della
azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con
l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed
efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano
gli Enti.
2. A tale scopo, gli Enti approntano adeguati strumenti per la
tutela degli interessi degli utenti e per una più agevole
utilizzazione dei servizi anche attraverso la individuazione di
appositi uffici di pubbliche relazioni, se necessario decentrati,
con il compito di fornire agli utenti ogni utile informazione,
anche documentale, sui servizi erogati dall'ente, sulla loro
dislocazione nel territorio, sugli orari di apertura, sul tipo di
prestazioni nonchè di ricevere eventuali reclami e suggerimenti
degli utenti al fine del miglioramento dei servizi.
3. In tale quadro gli Enti predispongono, sentite le
organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative,
appositi progetti - in particolare - per assicurare condizioni di
rispetto, chiarezza e di dialogo nel rapporto con gli utenti, ivi
compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi attraverso il
cartellino di riconoscimento, secondo le vigenti disposizioni. I
suddetti interventi sono diretti ad assicurare, secondo la natura
degli adempimenti istituzionali:
a) una formazione professionale del personale volta al rispetto
della dignità umana del malato e dell'utente, da attuare
attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata,
specificamente rivolta ad assicurare completezza e chiarezza delle
informazioni fornite, anche con l'ausilio di apparecchiature
elettroniche.
b) la semplificazione e l'unificazione della modulistica, almeno a
livello di Ente, e la riduzione della documentazione a corredo
delle domande di prestazioni, applicando le norme
sull'autocertificazione di cui alla legge 4 Gennaio 1968, n. 15,
e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la
Funzione Pubblica del 20 Dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 7 del 10 Gennaio 1989;
c) l'ampliamento degli orari di apertura delle strutture, per
garantire, la esigenza degli utenti di accedere alle strutture
stesse;
d) il collegamento tra amministrazioni nonchè l'unificazione di
adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti,
anche attraverso la istituzione di servizi polivalenti;
e) il miglioramento della logistica relativamente ai locali
adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al
minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le
barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a
facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle
persone non autonome portatrici di handicap ed anziane.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento
e, in seguito, con cadenza annuale, gli Enti promuovono apposite
conferenze unitamente alle organizzazioni sindacali mediche
maggiormente rappresentative su base nazionale, sentite le
associazioni diffuse su larga scala e maggiormente rappresentative
degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza
ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti
riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei
servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate
iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il
miglioramento delle relazioni con l'utenza.
Sezione II
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici
essenziali
Dall'art. 0073 all'art. 0074
Art. 73
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi dello articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare
essenziali, nel comparto del personale del servizio sanitario
nazionale - area negoziale della professionalità medica - sono i
seguenti:
a) assistenza sanitaria;
b) igiene pubblica;
c) veterinaria;
d) protezione civile.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma primo devono
garantirsi, con le modalità di cui allo articolo 74, la continuità
delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il
rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a) accettazione per i ricoveri d'urgenza; pronto soccorso medico e
chirurgico nonchè servizi specialistici e diagnostici necessari a
garantire le urgenze; prestazioni di diagnosi e cura non
differibili a giudizio medico nelle divisioni e servizi
ospedalieri nonchè nei servizi territoriali psichiatrici e per le
tossicodipendenze; anestesia per le sole urgenze; rianimazione e
terapia intensiva;
b) profilassi urgente delle malattie infettive, delle
tossinfezioni alimentari e degli interventi urgenti per gli
inquinamenti ambientali; interventi urgenti in caso di infortuni
sul lavoro;
c) interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;
controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi
antirabbica; ispezione veterinaria degli animali morti o in
pericolo di vita; approvvigionamento carneo agli ospedali, case di
cura ed istituti convenzionati nonchè residenze protette ed
assistite; servizi diagnostici necessari per garantire le urgenze;
d) referti, denunce, certificazioni ed autorizzazioni sanitarie
urgenti; prestazioni di sanità pubblica per gli aspetti urgenti
comprese quelle medico-legali; atti ed attività non differibili
previsti per gli adempimenti imposti dalla legge a tutela degli
interessi pubblici preminenti e provvedimenti contingibili ed
urgenti di competenza della autorità sanitaria locale;
e) prestazioni urgenti svolte dal servizio sanitario nazionale per
conto della protezione civile.
Art. 74
Prestazioni indispensabili e contingenti di personale medico per
il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
1. Al fine di cui all'articolo 73 - relativamente ai servizi
pubblici essenziali in esso indicati - sono individuati, per le
diverse qualifiche e discipline, appositi contingenti di personale
medico, non inferiori a quelli stabiliti per i giorni festivi, per
garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti
ai servizi medesimi.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, con apposito accordo decentrato a livello locale per
singolo Ente - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra
trattativa decentrata - sono individuate le discipline e le
qualifiche di personale che formano i contingenti nonchè, sulla
base di quanto previsto dal comma primo, i contingenti numerici
necessari a garantire la continuità delle prestazioni
indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati. In mancanza di accordo nel termine
predetto, nei successivi quindici giorni il Ministro per la
funzione pubblica convoca le parti, unitamente alla regione
interessata, per il raggiungimento dell'intesa.
3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma
secondo, le organizzazioni sindacali mediche assicurano, comunque,
le prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 73, con
contingenti non inferiori a quelli stabiliti per i giorni festivi.
4. In conformità dell'accordo di cui al comma secondo, gli Enti,
sentite le organizzazioni sindacali mediche maggiormente
rappresentative, sulla base dei turni programmati e su proposta
dei responsabili dei relativi servizi, individuano, in occasione
di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui
all'articolo 73, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le
aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed
esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle
predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di
effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei
contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali
dei medici che hanno proclamato l'azione di sciopero ed ai singoli
interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere,
entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di
aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel
caso sia possibile.
5. L'accordo decentrato di cui al comma secondo ha validità per il
periodo di vigenza del presente regolamento e conserva la sua
efficacia sino alla definizione dei nuovi accordi.
Capo III
Contrattazione decentrata e procedure per il raffreddamento dei
conflitti
Dall'art. 0075 all'art. 0077
Art. 75
Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale
1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali
riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con
carattere vincolato ed automatico sono adottati dai competenti
organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 76
Tempi e procedure della contrattazione decentrata
1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle
disposizioni di cui agli articoli 74 e 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, salvo quanto
previsto dal comma secondo.
2. Il comma secondo dell'art. 75 è sostituito dai seguenti:
"2. gli enti provvedono a costituire le delegazioni di parte
pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di
contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento ed a convocare le organizzazioni
sindacali mediche maggiormente rappresentative ai sensi delle
vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre
15 giorni.
3. La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a
tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e
deve concludersi nel termine di 30 giorni dal suo inizio.
4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata
è data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo
competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data
di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la
presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni
sindacali dissenzienti.
5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale
sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione nel
bollettino ufficiale della Regione e sono recepiti dai singoli
Enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e, comunque,
entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione.
6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi
decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale,
fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti
negli accordi predetti.
7. Ove, nella interpretazione delle norme degli accordi decentrati
in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli
stessi sono risolti congiuntamente tra le parti mediante
riconvocazione delle stesse. sulla base degli orientamenti emersi,
rispettivamente, la regione e l'Ente provvedono ad emanare i
conseguenti indirizzi.
8. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione.
9. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi
se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano
la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi".
Art. 77
Procedure di raffreddamento dei conflitti
1. Il comma sesto dell' articolo 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, è sostituito dal
seguente:
"6. l'apertura del conflitto non determina la interruzione del
procedimento amministrativo. Entro 30 giorni dalla formale
richiesta di cui ai commi terzo e quinto il Ministro per la
Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti
per l'esame delle questioni prospettate. A seguito degli
orientamenti emersi dalle delegazioni trattanti, il Ministro per
la Funzione Pubblica provvede ad emanare conseguenti indirizzi
applicativi per tutti gli Enti interessati, ai sensi dell'
articolo 27, comma primo, punto 2, della legge 29 marzo 1983, n.
93, informandone preventivamente le relative delegazioni".
Titolo secondo
Programmazione ed organizzazione del lavoro
Dall'art. 0078 all'art. 0086
Capo I
Organizzazione del lavoro
Dall'art. 0078 all'art. 0080
Art. 78
Organizzazione del lavoro
1. Al fine di favorire il processo di riordino e riorganizzazione
degli enti del servizio sanitario nazionale già avviato - nel
quadro della programmazione sanitaria nazionale prevista dalla
legge 25 Ottobre 1985, n. 595 - con il decreto-legge 8 Febbraio
1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 Aprile
1988, n. 109, con il decreto del Ministro della Sanità 13
Settembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24
Settembre 1988 n. 225 ed, a livello regionale, con le relative
leggi di piano sanitario ed atti di indirizzo, è necessario, in
attesa della approvazione della legge di riforma del servizio
sanitario nazionale, introdurre criteri di adeguamento
dell'organizzazione del lavoro per il corretto svolgimento delle
attività istituzionali.
2. Fermo restando il quadro normativo di riferimento previsto
dell'ordinamento vigente, le esigenze delle strutture e servizi
sanitari richiedono una razionalizzazione dei modelli
organizzativi delle unità operative ospedaliere ed extra-
ospedaliere anche in senso dipartimentale ed una diversa
articolazione funzionale delle varie professionalità che
concorrono nel lavoro d'equipe all'erogazione delle prestazioni
secondo il grado di autonomia e responsabilità di ciascuno dei
dipendenti medici e veterinari.
3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi
primo e secondo, gli Enti, con riferimento agli articoli 12 e 13
del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n.
395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia,
rideterminano le dotazioni organiche degli assistenti medici e
veterinari collaboratori, trasformando il 30 per cento dei
relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale
intermedia. ferma rimanendo la dotazione organica complessiva,
analoga trasformazione può riguardare i posti di assistente medico
e veterinario collaboratore resisi vacanti dopo l'entrata in
vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano
stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei
posti risultanti dalla predetta trasformazione è disciplinata con
decreto del Ministro della Sanità da emanarsi, ai sensi dell'
articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20
Dicembre 1979, n. 761, entro e non oltre l'1 Dicembre 1990.
4. Gli Enti, nella proposta di ampliamento o istituzione di nuovi
servizi nelle piante organiche provvisorie o definitive, di norma
si attengono al nuovo assetto della organizzazione del lavoro di
cui ai commi primo, secondo e terzo.
5. Le Regioni e gli Enti nell'ambito delle rispettive competenze,
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,
portano a termine, con le modalità già deliberate a livello
regionale e qualora non ultimate, le procedure concorsuali per la
copertura dei posti derivanti dalla trasformazione delle dotazioni
organiche, comunque attuata ai sensi dell' articolo 17, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre
1979, n. 761, e, comunque, sono tenuti a verificare lo stato di
attuazione dell'articolo 17 stesso, ai fini di una corretta
applicazione del principio della parità aiuti- assistenti.
6. La trasformazione dei posti di assistente medico e veterinario
collaboratore prevista dal comma terzo riguarda tutti i servizi
sanitari e veterinari dell'Ente e, nell'ambito ospedaliero, è
aggiuntiva rispetto ai processi di trasformazione di cui al comma
quinto. La percentuale complessiva di cui al comma terzo è
articolata, con compensazione dei resti, nel 5 per cento per i
veterinari, nel 5 per cento per i medici dei servizi extra
ospedalieri e nel 20 per cento per i medici ospedalieri, tenuto
conto, in tale caso, delle attività assistenziali riconosciute
come alta specialità ai sensi dell' articolo 5 della legge 25
Ottobre 1985, n. 595 .
7. In attuazione di quanto previsto dai commi primo e secondo,
nella presente fase di transizione, una diversa articolazione
funzionale della professionalità medica e veterinaria si pone come
fattore indispensabile dell'avvio del processo di trasformazione e
di riordino dei servizi sanitari degli enti, che si realizza anche
attraverso una integrazione delle attribuzioni proprie delle
posizioni funzionali iniziali ed intermedie del personale medico e
veterinario prevista dall' articolo 63, commi terzo e quarto, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761,
e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica
7 Settembre 1984, n. 821, per una migliore aderenza alla realtà ed
alle mutate esigenze dell'organizzazione del lavoro.
Art. 79
Orario di lavoro
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, al fine di
garantire un incremento della efficienza dei servizi sanitari
nonchè per favorire le attività di didattica, ricerca ed
aggiornamento, a decorrere dall'1 Ottobre 1990 l'orario di lavoro
del personale medico a tempo pieno, nonchè del personale
veterinario, è fissato in ore 38 settimanali.
2. Per il personale medico a tempo definito l'orario di lavoro è
fissato dalla stessa data in 28 ore e trenta minuti settimanali.
3. Si conferma l' articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, per la parte non modificata dal
presente articolo.
Art. 80
Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore
ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere
eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e
debbono essere preventivamente autorizzate.
3. A decorrere dal 31 Dicembre 1990, il monte ore complessivo
annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il
limite globale pari a n. 50 ore annue per il numero dei dipendenti
in servizio. Nel caso di particolari motivate esigenze di servizio
con carattere di emergenza, dovute anche a carenza di organico e
per assicurare i servizi di guardia e pronta disponibilità, il
monte ore annuo complessivo può essere aumentato del 30 per cento.
4. I limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di
contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio
preventivamente programmate ovvero per fronteggiare situazioni ed
eventi di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario
complessivo di cui al comma terzo. I limiti individuali così
determinati per dipendente costituiscono il monte ore disponibile
per l'unità operativa di appartenenza, all'interno della quale è
possibile l'attribuzione di ore non fruite da altro personale.
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene
particolare conto del richiamo in servizio per pronta
disponibilità; del servizio di guardia medica nella previsione del
comma settimo dell' articolo 80 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270; dell'assistenza e
partecipazione a riunioni degli organi collegiali istituzionali;
della partecipazione a commissioni - ivi comprese quelle relative
a concorsi del servizio sanitario nazionale - o ad altri organi
collegiali nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici
compensi.
6. Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per
esigenze sopravvenute oltre la determinazione dei limiti
individuati nei commi quarto e quinto sono compensate con riposi
sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di
servizio, nel mese successivo.
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è
determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario
calcolata convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi
retributivi:
a) stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese
di Dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
8. Gli stipendi tabellari iniziali previsti dall'articolo 108,
comma primo, hanno effetto sulla determinazione della misura
oraria dei compensi per lavoro straordinario a decorrere dal primo
giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente
regolamento.
9. La maggiorazione di cui al comma settimo è pari al 15 per cento
per lavoro straordinario diurno, al 30 per cento per lavoro
straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50 per cento
per quello prestato in orario notturno festivo.
10. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario
reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai
medici a tempo pieno di pari posizione funzionale.
Capo II
Mobilità
Dall'art. 0081 all'art. 0086
Art. 81
Mobilità nell'ambito dell'ente
1. L'istituto della mobilità, all'interno dell'Ente, concerne
l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in
presidio o servizio ubicato in località diversa da quella della
sede di assegnazione.
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'Ente l'utilizzazione del
personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici situati a non
oltre 10 km dalla località sede di assegnazione. Detta
utilizzazione, che non è soggetta alle procedure previste dalle
lettere a) e b) del comma terzo per la mobilità d'urgenza ed
ordinaria, è disposta sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative quando avviene al di fuori dal
presidio, servizio o ufficio di assegnazione.
3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e
ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure:
a) mobilità d'urgenza:
1) nei casi in cui nello ambito dell'Ente sia necessario
soddisfare le esigenze funzionali dei servizi a seguito di eventi
contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei
dipendenti in servizi, presidi e uffici diversi da quello di
assegnazione è effettuata limitatamente al perdurare delle
situazioni predette;
2) Tale utilizzazione è disposta, con atto motivato, dall'ufficio
di direzione dell'Unità Sanitaria Locale o dall'organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti e non può superare
il limite massimo di un mese nell'anno solare;
3) La mobilità di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il
personale di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo
professionale e disciplina, ferma restando la necessità di
assicurare, in via prioritaria, la funzionalità dell'unità
operativa di provenienza;
4) Al personale interessato spetta l'indennità di missione
prevista dalla normativa vigente, se ed in quanto dovuta;
B) Mobilità ordinaria nell'ambito dell'Ente:
Gli Enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti
secondo le vigenti disposizioni, a domanda dei medici
interessati, possono attivare, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, misure di mobilità
ordinaria interna nella osservanza delle modalità e nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) Adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei
posti da ricoprire mediante mobilità del personale;
b) valutazione positiva ed, in caso di più domande, comparata del
curriculum di carriera e professionale in rapporto al posto da
ricoprire, effettuata dall'ufficio di direzione - integrato dal
responsabile di servizio cui il posto si riferisce, ove non
facente già parte dell'ufficio di direzione stesso - per i medici
di posizione funzionale corrispondente al IX e X livello
retributivo; possono, altresì, essere prese in considerazione
documentate situazioni personali (ricongiunzione del nucleo
familiare, numero dei familiari) e sociali nonchè di residenza
anagrafica alle quali è attribuito un massimo di punti 15 sulla
base dei criteri individuati in sede di contrattazione decentrata
a livello locale;
c) in caso di parità di punteggio ha la precedenza il dipendente
medico con maggiore anzianità complessiva di servizio.
4. Gli enti per motivate esigenze di servizio possono disporre
d'ufficio misure di mobilità interna del personale sulla base di
criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.
.
5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle
posizioni funzionali apicali la mobilità ordinaria può essere
effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.
6. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda o
d'ufficio, predisposti secondo le procedure indicate nella lettera
b) del comma terzo e nel comma quarto, sono adottati dal comitato
di gestione dell'Unità Sanitaria Locale od organo corrispondente
secondo i rispettivi ordinamenti, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 82
Mobilità tra enti in ambito regionale
1. La mobilità del personale medico tra Enti in ambito regionale
comprende le seguenti fattispecie.
2. Trasferimento ad altra Unità Sanitaria Locale:
a) Il personale può essere trasferito a domanda compatibilmente
con le esigenze di servizio in altra Unità Sanitaria Locale della
stessa regione con l'osservanza delle seguenti procedure:
1) pubblicità con cadenza trimestrale, degli avvisi di mobilità
relativi alla copertura dei posti individuati da parte della Unità
Sanitaria Locale interessata nell'albo della unità sanitaria
locale medesima per almeno 15 giorni. Copia degli avvisi di
mobilità deve essere inviata contestualmente alla regione ed alle
altre Unità Sanitarie Locali per analoga forma di pubblicità;
2) Accoglimento della domanda di trasferimento mediante
deliberazione di assenso dei comitati di gestione delle unità
sanitarie locali interessate, sentito nella Unità Sanitaria Locale
di destinazione il parere dell'ufficio di direzione in relazione a
quanto previsto dal punto 3);
3) In caso di pluralità di domande il trasferimento è disposto
dalla Unità Sanitaria Locale di destinazione subordinatamente ad
una valutazione positiva e comparata - da effettuarsi in base al
curriculum di carriera e professionale del personale interessato
in rapporto al posto da ricoprire da parte dell'ufficio di
direzione, integrato dal responsabile del servizio cui il posto si
riferisce ove non facente già parte dell'ufficio di direzione, per
le posizioni funzionali di IX e x livello retributivo. Possono,
altresì, essere prese in considerazione documentate situazioni
familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei
familiari, distanza tra le sedi), e sociali, secondo le modalità
di cui al comma terzo, lettera b), dell'articolo 81;
4) Il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla
Regione entro 60 giorni per le conseguenti variazioni nei ruoli
nominativi regionali.
B) in caso di soppressione del posto o verifica di esubero -
conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di
piano in materia di organizzazione dei servizi delle unità
sanitarie locali - in applicazione dell'ultimo comma dell'
articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20
Dicembre 1979, n. 761, nonchè del decreto-legge 8 Febbraio 1988,
n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 Aprile 1988,
n. 109, il dipendente ha diritto, al trasferimento ad altro posto,
di corrispondente posizione funzionale, profilo, e disciplina
vacante presso l'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, con
l'osservanza delle seguenti procedure:
1) L'Unità Sanitaria Locale di appartenenza provvede alla nuova
assegnazione - con priorità sulla mobilità ordinaria interna
secondo le procedure dell'articolo 81 e di quella disciplinata
alla lettera a);
2) Qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella Unità
Sanitaria Locale di appartenenza, la Regione provvede ad attivare
i processi di mobilità a domanda di cui alla lettera a) con le
medesime procedure ed alle stesse condizioni ivi previste, ai
sensi dell' articolo 5, commi terzo, quarto e quinto, della legge
29 Dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni. A tal fine
non sono considerati disponibili i posti per i quali siano in atto
procedure concorsuali con le prove di esame già iniziate;
3) I relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di
gestione;
4) Al personale assegnato con le procedure di cui alla presente
lettera, oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati
civili dello stato, compete anche una indennità di incentivazione
alla mobilità pari a due mensilità dello stipendio in godimento
alla data di assegnazione o, se più favorevole, una indennità
massima pari a l. 3.500.000. Tale indennità è corrisposta a cura
dell'Ente ricevente ed è rimborsata dallo stato sino alla
concorrenza massima di l. 3.500.000.
3. Mobilità tra gli Enti del comparto:
a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti gli Enti
destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e
documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti
stessi ed in base a criteri concordati con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, a condizione della
esistenza nell'Ente di destinazione di posto vacante di
corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e
disciplina in base alle tabelle di cui all'allegato 2 al decreto
del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, ed
allegato 3 - area medica - del presente regolamento, nonchè della
sussistenza negli ordinamenti degli Enti del comparto diversi
dalle Unità Sanitarie Locali di norme dirette a garantire
condizioni di reciprocità nell'applicazione della mobilità;
b) qualora il trasferimento ad uno degli Enti del comparto
riguardi il personale delle Unità Sanitarie Locali è, altresì,
necessario il nulla osta della regione interessata.
Art. 83
Mobilità tra enti in ambito interregionale
1. La mobilità tra Enti in ambito interregionale comprende le
seguenti fattispecie.
2. Mobilità tra Unità Sanitarie Locali:
a) la mobilità tra Unità Sanitarie Locali di diversa Regione
avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato con le
procedure e alle condizioni indicate nella lettera a) del comma
secondo dell'articolo 82, alle quali nel punto 2) è aggiunto anche
l'obbligo di approvazione delle Regioni interessate;
b) per comprovate esigenze di servizio la mobilità di cui alla
lettera a) può essere attuata anche attraverso l'istituto del
comando con le procedure e modalità di cui all' articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761.
Il comando non può avere durata superiore a dodici mesi
eventualmente rinnovabili.
3. Mobilità tra Enti del comparto:
a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti gli Enti
destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e
documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti
stessi e in base a criteri concordati con le organizzazioni
sindacali mediche maggiormente rappresentative, a condizione
dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di
corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e
disciplina in base alle tabelle di cui all'allegato 2 al decreto
del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, ed
allegato 3 - area medica - del presente regolamento, nonchè della
sussistenza negli ordinamenti degli Enti del comparto diversi
dalle Unità Sanitarie Locali di norme dirette a garantire
condizioni di reciprocità nell'applicazione della mobilità;
b) qualora il trasferimento ad uno degli Enti del comparto
riguardi il personale delle Unità Sanitarie Locali è, altresì,
necessario il nulla osta della regione interessata.
Art. 84
Mobilità intercompartimentale
1. Ai sensi dello articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilità di cui agli
articoli 81, 82 e 83, è consentito il trasferimento di personale
tra gli enti destinatari del presente regolamento e gli Enti del
comparto Enti Locali, a domanda motivata e documentata del medico
interessato, previa intesa tra gli Enti e sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a condizione
dell'esistenza di posto vacante di corrispondente posizione,
profilo professionale e disciplina nell'ente di destinazione e
purchè il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere
al posto oggetto del trasferimento.
2. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere
attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli
Enti del comparto Sanità e quelli del comparto Enti Locali, con le
stesse modalità e condizioni di cui al comma primo. L'onere è a
carico dell'Ente presso il quale il medico opera funzionalmente.
3. Tale comando, fatti salvi quelli previsti da norme o
regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore a
dodici mesi, eventualmente rinnovabili.
4. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è
esente dall'obbligo del periodo di prova purchè superata presso
l'ente di provenienza ed è inquadrato nella posizione funzionale,
profilo professionale e disciplina di assegnazione secondo le
modalità previste dall'articolo 118.
Art. 85
Mobilità di compensazione
1. La mobilità tra gli Enti del comparto sia in ambito regionale
che interregionale è consentita in ogni momento nei casi di
domanda congiunta di compensazione fra i dipendenti di
corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e
disciplina, previa deliberazione di assenso degli enti interessati
e sentiti i rispettivi uffici di direzione o organi
corrispondenti, tenuto conto di quanto disposto nel punto 2 della
lettera a), comma secondo, dell'articolo 82.
Art. 86
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
1. nei confronti del medico dipendente riconosciuto fisicamente
inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni
attribuitegli, secondo la procedura di cui all' articolo 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761,
l'Ente non può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di
salute prima di aver esperito ogni utile tentativo,
compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori,
per recuperarlo al servizio attivo.
2. A tal fine l'Ente, individuate le mansioni proprie del medico
dipendente - previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 Marzo 1969, n. 128, dall' articolo
63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979,
n. 761, dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 Settembre 1984, n. 821, nonchè dalle leggi che
regolano in particolare lo svolgimento delle professioni mediche
ed, infine, sulla base dell'attività svolta abitualmente
nell'unità operativa di assegnazione - deve accertare, per il
tramite del collegio medico legale della Unità Sanitaria Locale
competente per territorio, quali siano le mansioni che il
dipendente in relazione alla posizione funzionale, profilo
professionale e disciplina di appartenenza sia in grado di
svolgere senza che ciò comporti cambiamento del profilo o della
disciplina medesima.
3. Nel caso in cui non si rivengano nell'ambito della posizione,
profilo e disciplina di appartenenza mansioni alle quali il medico
dipendente possa essere adibito pur essendo giudicato idoneo a
proficuo lavoro, lo stesso, a domanda, può essere assegnato ad
altra disciplina compatibile con lo stato di salute, in presenza
del relativo posto vacante di pari posizione funzionale purchè in
possesso dei requisiti richiesti per accedere al posto medesimo.
4. Qualora il comma terzo non possa trovare applicazione, il
dipendente giudicato idoneo a proficuo lavoro può, a domanda,
essere collocato in posizione funzionale inferiore di diversa
disciplina ovvero di diverso profilo e ruolo compatibile con lo
stato di salute, se in possesso dei requisiti ed a condizione che
il relativo posto sia vacante. Il soprannumero è consentito solo a
condizione del congelamento di un posto di corrispondente
posizione funzionale.
5. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la
dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun
riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo
quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per
causa di servizio.
6. La procedura di cui ai commi primo e secondo può essere
attivata dall'Ente anche nei confronti del medico dipendente
riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle
proprie attribuzioni.
7. In tal caso la nuova utilizzazione del medico dipendente deve
essere disposta esclusivamente per il periodo giudicato necessario
dall'organo competente, a norma dell'articolo 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, al recupero
della piena efficienza fisica.
8. Il posto del medico dipendente temporaneamente inidoneo è
considerato indisponibile ai fini della sua copertura.
Titolo terzo
Diritti-doveri-responsabilità
Dall'art. 0087 all'art. 0107
Norme applicative ed integrative degli accordi
intercompartimentali
Dall'art. 0087 all'art. 0092
Art. 87
Trattamento di missione per particolari categorie
1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all' articolo 5,
comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 23
Agosto 1988, n. 395,, sono individuate nel personale medico
inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima
urgenza;
b) attività che comportino imbarchi brevi;
c) interventi svolti in zone particolarmente disagiate, quali
lagune, fiumi, boschi e selve;
d) assistenza a pazienti ed infermi durante il trasporto di
emergenza od in particolari condizioni di sicurezza.
2. Per il personale indicato nel comma primo, le particolarissime
condizioni di cui al comma settimo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, sono
individuate nella impossibilità della fruizione del pasto anche
per mancanza di strutture e servizi di ristorazione. In tale
circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di
lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo
del pasto.
Art. 88
Copertura assicurativa
1. In attuazione dell' articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a
stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei medici
dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per
adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di
trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per
l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma primo è rivolta alla copertura dei
rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di
danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente
nonchè di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprietà dell'Ente sono in ogni caso integrate con la copertura,
nei limiti e con le modalità di cui ai commi primo e secondo, dei
rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e
delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti,
per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione
obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle
polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal
presente articolo sono eventualmente spettanti a titolo di equo
indennizzo per lo stesso evento.
Art. 89
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. In attuazione dell' articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la
riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei
quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o
da strutture associative convenzionate previste dalle leggi
regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di
tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-
fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico
di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture
medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo
le modalità di esecuzione del progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata
del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo
eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione
intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera
durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite
massimo di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo
parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa posizione
funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia
individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della
terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in
mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni
previste dal comma primo ed abbiano iniziato l'esecuzione del
progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere
collocati in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni per
l'intera durata del progetto medesimo.
3. L'Ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei
dipendenti di cui al comma primo qualora i dipendenti medesimi non
si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie e
verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici di
recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma primo.
Art. 90
Tutela dei dipendenti portatori di handicap
1. In attuazione dell' articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la
riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei
quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o
da strutture associative convenzionate previste dalle leggi
regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che
debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione
predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti
misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata
del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo
eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione
intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera
durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite
massimo di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo
parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa posizione
funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia
individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della
terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in
mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni
previste dal comma primo ed abbiano iniziato l'esecuzione del
progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad
ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia
senza assegni per l'intera durata del progetto medesimo.
3. L'Ente verifica periodicamente il rispetto dei progetti
terapeutici di recupero agli effetti del mantenimento dei
provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma primo.
4. L'attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori
invalidi, di cui alla legge 30 Marzo 1971, n. 118, ed ai decreti
del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1978, n. 384, 1 Febbraio
1986, n. 13, 23 Agosto 1988, n. 395, è demandata alla negoziante
decentrata, al fine di:
A) individuare e rimuovere gli ostacoli architettonici che
limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di
lavoro;
b) richiedere l'intervento delle strutture ispettive competenti a
certificare l'esistenza degli ostacoli e la natura degli
interventi necessari per rimuoverli;
c) definire le modifiche strutturali ed organizzative atte a
garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori
invalidi.
Art. 91
Pari opportunità
1. I comitati per le pari opportunità di cui all' articolo 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270,
ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni
e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.
2. I comitati presieduti da un rappresentante dell'ente sono
costituiti da un componente designato da ognuna delle
organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative e da
un pari numero di funzionari in rappresentanza degli Enti.
3. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo Ente,
anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le
pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive
pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale, che tengano conto anche della posizione delle
lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento
professionale e di specializzazione;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei
servizi sociali.
4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del
comma terzo formano oggetto di valutazione nella relazione annuale
del comitato di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270.
5. Rientrano nelle competenze del comitato, di cui al presente
articolo, la promozione di iniziative volte ad attuare le
direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro della pari dignità
delle persone ed in particolare per rimuovere comportamenti
molesti e lesivi delle libertà personali e dei singoli e per
superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo
di corretti rapporti.
Art. 92
Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro
1. La tutela della salute dei medici esposti a particolari e
diversificati rischi, inerenti le specifiche attività lavorative,
impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela
della salute dei medici stessi, anche attraverso una adeguata
organizzazione del lavoro.
2. Gli Enti provvedono, oltre all'applicazione di tutte le leggi
vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a
promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee
alla tutela della salute e all'integrità fisica e psichica dei
lavoratori dipendenti, con particolare attenzione alle situazioni
di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute
riproduttiva.
3. Le organizzazioni sindacali mediche maggiormente
rappresentative hanno potere di contrattazione sui problemi degli
ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche del medico e
di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.
4. A tal fine gli Enti e le organizzazioni sindacali suddette
individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il
registro dei dati biostatistici, la cui rilevazione e la
registrazione compete alla direzione sanitaria, in funzione di
medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei
servizi sanitari, o al servizio di igiene e prevenzione secondo
le rispettive attribuzioni e le leggi regionali di organizzazione
dei relativi servizi; detta attività viene svolta in stretto
collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro
delle pubbliche amministrazioni e delle Unità Sanitarie Locali.
5. I dipendenti sono sottoposti almeno annualmente a visite
mirate. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario
e di rischio individuale, la cui formulazione viene definita
d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel quadro della normativa vigente. le spese
derivanti sono a carico del fondo sanitario.
6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici gli
Enti provvedono alla istallazione ed attivazione di opportuni
impianti di decontaminazione delle camere operatorie nonchè alla
esecuzione di visite e controlli trimestrali, alla adeguata
protezione delle lavoratrici gestanti e dagli epato-pazienti.
7. Nei confronti delle lavoratrici nei primi tre mesi di
gravidanza, qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti
sanitari temporanee inidoneità, si provvede al provvisorio
mutamento di attività delle dipendenti interessate che comporti
minore aggravio psico-fisico.
8. Gli enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a
garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di
tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro
e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure
atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro
e la prevenzione delle malattie professionali.
9. Le organizzazioni sindacali mediche maggiormente
rappresentative, unitamente agli Enti, verificano anche attraverso
i propri patronati l'applicazione del presente articolo e
promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le
misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica e psichica
dei medici dipendenti.
10. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente
articolo, a livello di contrattazione decentrata, devono essere
previste modalità per la elaborazione delle mappe di rischio
sulle quali attuare la priorità degli interventi per rimuovere
ogni fonte di nocività per la salute di chi lavora e la tutela
della salute degli utenti, con particolare riguardo ai reparti di
malattie infettive ed alle specifiche esigenze di diagnosi e cura
delle infezioni da Hiv.
Capo II
Relazioni sindacali
Dall'art. 0093 all'art. 0106
Art. 93
Esercizio dell'attività sindacale
1. Il personale medico dipendente degli enti di cui all'
articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 Marzo
1986, n. 68, ha diritto di costituire organizzazioni sindacali,
di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei
luoghi di lavoro.
2. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato,
hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e
di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite
negli articoli seguenti.
3. ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti
sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi
rappresentativi di cui all' articolo 25 della legge 29 marzo
1983, n. 93, e degli organi direttivi ed esecutivi delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi e le
organizzazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e
formale comunicazione all'amministrazione da cui gli interessati
dipendono.
Art. 94
Diritto di assemblea
1. Nell'ambito della disciplina dell' articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, il
personale medico dipendente di ciascun ente del comparto ha
diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee
sindacali, in locali concordati con l'amministrazione nell'unità
in cui presta la propria attività, per 12 ore annue pro capite
senza decurtazione della retribuzione.
2. durante le assemblee continuano ad essere assicurati i
servizi così come previsti per i giorni festivi per far fronte
alle situazioni di emergenza.
Art. 95
Aspettative sindacali
1. Il personale medico dipendente delle amministrazioni
destinatarie del presente regolamento, che ricopre cariche
statutarie in seno alle proprie organizzazioni sindacali a
carattere nazionale maggiormente rappresentative, è collocato in
aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite
la competente organizzazione sindacale nazionale, in relazione
alla quota a ciascuna di esse assegnata.
2. Il numero globale dei medici dipendenti da collocare in
aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000
medici dipendenti in attività di servizio di ruolo. Il conteggio
per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è
effettuato globalmente per gli enti compresi nel comparto. nella
prima applicazione, il numero dei medici dipendenti da collocare
in aspettativa sindacale è fissato in numero 55 unità fino al
raggiungimento del rapporto di cui sopra.
3. Alla ripartizione tra le varie organizzazione sindacali, in
relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai
sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n.
24518/8. 93.5 del 28 Ottobre 1988, nel rispetto della disciplina
di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
23 Agosto 1988, n. 395, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con la Associazione
Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), sentite le organizzazioni
sindacali interessate. La ripartizione è effettuata in modo da
garantire a tutte le organizzazioni sindacali mediche
maggiormente rappresentative una aspettativa per ogni
organizzazione sindacale, mentre la parte restante è attribuita
in proporzione al grado di rappresentatività accertato per
ciascuna organizzazione sindacale in base alla normativa di cui
sopra.
4. La domanda di collocamento in aspettativa sindacale è
presentata dalla organizzazione sindacale interessata
all'A.N.C.I., che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il
preventivo assenso della presidenza del Consiglio dei Ministri
dipartimento della Funzione Pubblica, in ordine al rispetto dei
contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di
collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dagli
enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della
richiesta della aspettativa sindacale da parte della rispettiva
organizzazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri dipartimento della Funzione Pubblica ed
all'A.N.C.I..
5. La Regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I., provvede alla
ridistribuzione tra gli enti del proprio territorio degli oneri
finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.
6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali
mediche sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo
restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate
all'associazione nazionale comuni italiani ed alla presidenza del
consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica, per
i conseguenziali adempimenti.
Art. 96
Disciplina del personale in aspettativa sindacale
1. Al personale medico collocato in aspettativa ai sensi
dell'articolo 95, sono corrisposti, dall'Ente da cui dipende,
tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni
per la posizione funzionale di appartenenza, nonchè le quote di
retribuzione accessoria fisse e ricorrenti relative alla
professionalità ed alla incentivazione della produttività,
escluse in questo caso quelle conseguenti alla necessità di
svolgimento di prestazioni. sono, altresì, esclusi i compensi per
lavoro straordinario.
2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a
tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo
di prova e del computo del congedo ordinario.
3. Il personale medico collocato in aspettativa ai sensi
dell'articolo 25 è sostituito, per la durata del mandato, con le
procedure di cui all' articolo 9 legge 20 Maggio 1985, n. 207, e
successive modificazioni.
Art. 97
Permessi sindacali retribuiti
1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi
di cui al comma terzo dell'articolo 93, non collocati in
aspettativa, usufruiscono, per l'espletamento del loro mandato, di
permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi
sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
negli Enti.
2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore
complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale
secondo i criteri fissati nell'articolo 98, non possono superare
settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate
lavorative o, in ogni caso, le 19 ore lavorative.
3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed
eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi
minimi essenziali di cui all'articolo 73.
Art. 98
Monte orario complessivo
1. Nell'ambito di ciascun Ente il monte orario annuo
complessivamente a disposizione per i permessi di cui
all'articolo 97 è determinato in ragione di n. 3 ore per
dipendente medico in servizio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo
trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in
modo che una quota pari al 10 per cento del monte orario sia
ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi
indicati nell'articolo 93, comma terzo, operanti nell'ente
interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al
grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione
sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del
contributo sindacale risultanti alla data del 31 Dicembre di
ciascun anno.
3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono
definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in
modo particolare, del numero dei medici dipendenti, delle
dimensioni, delle condizioni organizzative dell'ente e del suo
eventuale decentramento territoriale, in modo da consentire una
congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi
interessate.
4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma terzo dell'articolo 93
sono concessi, a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali
esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi
essenziali di cui all'articolo 73, ulteriori permessi retribuiti
esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di
cui alla legge 29 Marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle
riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali-
territoriali ed ai congressi previsti dagli statuti delle
rispettive organizzazioni sindacali. Tali permessi non si
computano nel contingente complessivo di cui al comma primo.
5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali
mediche sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando
il numero complessivo, sono comunicate agli enti per i
conseguenziali adempimenti.
Art. 99
Diritto di affissione
1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in
appositi spazi che l'Ente ha l'obbligo di predisporre in luoghi
accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro.
Art. 100
Locali per le rappresentanze sindacali
1. In ciascun Ente con almeno duecento dipendenti è consentito
agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro
attività, l'uso continuativo di idonei locali, da individuarsi da
parte dell'Ente, sentite le organizzazioni sindacali mediche,
all'interno della struttura.
2. Negli Enti con un numero inferiore a duecento dipendenti gli
organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne
facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, da
individuarsi da parte dell'Ente, sentite le organizzazioni
sindacali mediche, nell'ambito delle strutture.
Art. 101
Patronato sindacale
1. I medici in attività o in quiescenza possono farsi
rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato
sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti
prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti
organi dell'Ente.
2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro
attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela
dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina
preventiva, come previsto dal decreto del capo provvisorio dello
stato 29 Luglio 1947, n. 804.
Art. 102
Garanzie nelle procedure disciplinari
1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve
essere garantito ai medici dipendenti l'esercizio del diritto di
difesa, con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un
legale o di un rappresentante sindacale designato dal dipendente
stesso entro un mese dalla richiesta.
Art. 103
Referendum
1. Gli enti devono consentire nelle sedi delle unità operative lo
svolgimento, fuori orario di lavoro, di referendum, sia generali
che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale
indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con
diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente
all'unità operativa ed alla categoria particolarmente
interessata.
Art. 104
Contributi sindacali
1. I medici dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente
da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria
organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile
dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari.
2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio fino al 31 Dicembre di ogni anno e si intende
tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato
entro la data del 31 Ottobre. La revoca della delega deve essere
inoltrata, in forma scritta, all'Ente di appartenenza ed alla
organizzazione sindacale interessata.
3. Le trattenute mensili operate dalle singole amministrazioni
sulle retribuzioni dei dipendenti, in base alle deleghe
presentate dalle organizzazioni sindacali mediche, sono versate
entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse
organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle
organizzazioni sindacali, con accompagnamento, ove richiesta, di
distinta nominativa.
4. Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza
dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei
versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
Art. 105
Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
1. Il trasferimento in una unità operativa, ubicata in località
diversa da quella della sede di assegnazione, dei dirigenti
sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui
all' articolo 25 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, e delle
organizzazioni sindacali mediche può essere disposto solo previo
nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.
2. Le disposizioni di cui al comma primo si applicano sino alla
fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato
sindacale.
3. I dirigenti sindacali di cui all'articolo 93 non sono soggetti
alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti
nell'esercizio delle loro funzioni sindacali; conservano ed
acquisiscono tutti i diritti derivanti dalla applicazione degli
istituti normativi ed economici relativi alla posizione funzionale
di appartenenza.
Art. 106
Norma transitoria
1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, gli enti adottano i provvedimenti
necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente capo.
2. Nel medesimo termine di cui al comma primo, gli Enti
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-
dipartimento della Funzione Pubblica, nonchè alla Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, il numero delle aspettative
sindacali in essere, in relazione a ciascuna organizzazione
sindacale. i predetti dati sono comunicati alle organizzazioni
sindacali interessate.
3. La ripartizione di cui all'articolo 95, comma quarto, è
effettuata entro il 31 Dicembre 1990. Fino a tale ripartizione
restano in vigore le disposizioni di cui all' articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270..
Capo III
Ordinamento professionale
Dall'art. 0107 all'art. 0107
Art. 107
Tabelle del personale
1. Al fine di assicurare la maggiore funzionalità degli Enti, in
applicazione della legge 29 Marzo 1983, n. 93, la tabella 1
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre
1979, n. 761, ferme restando le posizioni funzionali ed i profili
professionali del personale medico e veterinario ivi previsti, è
riordinata secondo l'allegato 3 - area medica - che costituisce
parte integrante del presente regolamento.
Titolo quarto
Trattamento economico
Dall'art. 0108 all'art. 0122
Capo i
Stipendi ed indennità
Dall'art. 0108 all'art. 0117
Art. 108
Nuovi stipendi
1. I valori stipendiali annui lordi di cui all' articolo 92 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270,
comprensivi del conglobamento di l. 1.081.000 di cui all' articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 17 Settembre 1987,
n. 494, sono così stabiliti, all'1 Luglio 1990, data di
decorrenza del regime:
Personale medico
Assistente medico, stipendio a tempo pieno l. 18.071.000,
stipendio a tempo definito l. 13.553.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto
corresponsabile ospedaliero, stipendio a tempo pieno l.
25.211.000, stipendio a tempo definito l. 18.908.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore
sanitario, primario ospedaliero, stipendio a tempo pieno l.
33.593.000, stipendio a tempo definito l. 25.195.000.
Personale veterinario
Collaboratore, stipendio l. 18.071.000;
Coadiutore, stipendio l. 25.211.000;
Dirigente, stipendio l. 33.593.000.
2. I valori tabellari di cui al comma primo progrediscono in
otto classi biennali del 6 per cento costante, computato sul
valore iniziale delle voci medesime, ed in successivi aumenti
biennali del 2,50 per cento, computati sul valore dell'ottava
classe.
3. La determinazione del valore economico dell'anzianità per
classi e scatti in base al meccanismo di cui al comma secondo
avviene, fino al 30 Giugno 1990, in base al decreto del Presidente
della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270. A far data dall'1
Luglio 1990 i livelli economico-tabellari per i medici e
veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore
tabellare iniziale, previsto dal presente regolamento per le
rispettive posizioni funzionali, il numero delle classi o degli
scatti già in godimento al 30 Giugno 1990.
4. Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti maturati
alla data dell'1 Luglio 1990 viene utilizzato ai fini del
conseguimento della successiva classe o scatto.
Art. 109
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilità,
sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento,
sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 Gennaio
1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi, compresi la ritenuta in conto entrata tesoro o altre
analoghe ed i contributi di riscatto, nonchè sulla determinazione
degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.
Art. 110
Indennità del personale medico e veterinario
1. I valori annui lordi delle indennità previste dall' articolo
92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n.
270, per il personale medico e veterinario sono così stabiliti,
all'1 Luglio 1990, data di decorrenza del regime:
Personale medico:
A) tempo pieno:
Assistente medico, medico specialistica l. 1.650.000, tempo
pieno l. 13.300.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto
corresponsabile ospedaliero, medico specialistica l. 2.160.000,
tempo pieno l. 16.520.000, dirigenza medica l. 1.200.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore
sanitario, primario ospedaliero, medico specialistica l.
3.360.000, tempo pieno l. 19.780.000;
B) tempo definito:
Assistente medico, medico specialistica l. 1.238.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto
corresponsabile ospedaliero, medico specialistica l. 1.620.000,
dirigenza medica l. 1.200.000; Dirigente sanitario,
sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario
ospedaliero, medico specialistica l. 2.520.000;
C) veterinari:
Collaboratore, indennità medico specialistica l. 1.650.000,
indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia
veterinaria l. 13.300.000; Coadiutore, indennità medico
specialistica l. 2.160.000, indennità medico-veterinaria,
ispezione, vigilanza e polizia veterinaria l. 16.520.000,
dirigenza medica l. 1.200.000;
Dirigente, indennità medico specialistica l. 3.360.000, indennità
medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria l.
19.780.000.
2. Le indennità di cui al comma primo, ad eccezione
dell'indennità di dirigenza medica, progrediscono in otto classi
biennali del 6 per cento costante, computato sul valore iniziale
delle voci medesime, ed in successivi aumenti biennali del 2,50
per cento, computati sul valore dell'ottava classe. 3. La
determinazione del valore economico della anzianità per classi
e scatti in base al meccanismo di cui al comma secondo avviene,
fino al 30 Giugno 1990, in base al decreto del Presidente della
Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270. A far data dall'1 Luglio
1990 i livelli economico-tabellari per i medici e veterinari
dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare
iniziale, previsto dal presente articolo per le rispettive
posizioni funzionali, il numero delle classi o degli scatti
già in godimento al 30 Giugno 1990.
4. Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti maturati
alla data dell'1 Luglio 1990 viene utilizzato ai fini del
conseguimento della successiva classe o scatto.
5. I commi secondo e terzo dell'articolo 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, sono abrogati,
mentre sono confermati i commi settimo e ottavo dello stesso
articolo. Dall'1 Dicembre 1990 al personale di posizione
funzionale apicale medico cui non è corrisposta l'indennità
differenziata primariale è attribuita una indennità di dirigenza
medica lorda, annua, fissa e ricorrente di l. 3.400.000. Sono,
altresì, confermati gli articoli 52 e 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270.
6. A decorrere dall'1 Dicembre 1990 le indennità differenziate di
coordinamento previste dall' articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, sono
rideterminate, rispettivamente, in l. 3.780.000 e l. 4.860.000 e
l'indennità di cui all'articolo 97 dello stesso decreto è
rideterminata in l. 3.780.000. L'indennità di pronta disponibilità
è rideterminata in l. 40.000 lorde.
Art. 111
Decorrenze degli stipendi e delle indennità
1. Dall'1 Gennaio 1990 al 30 Giugno 1990 al personale medico e
veterinario competono i seguenti aumenti annui lordi, in migliaia
di lire:
Personale medico:
A) tempo pieno:
Assistente medico, stipendio + l. 1.996, indennità medico
specialistica l. 260, indennità tempo pieno + l. 1.320,
indennità dirigenza medica - l. 180, totale + l. 2.876;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto
corresponsabile ospedaliero, stipendio + l. 4.092, indennità
medico specialistica - l. 576, indennità tempo pieno + l. 1.008,
indennità dirigenza medica + l. 236, totale + l. 4.760;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore
sanitario, primario ospedaliero, stipendio + l. 6.204, indennità
medico specialistica - l. 896, indennità tempo pieno + l. 1.152,
totale + l. 6.460.
B) tempo definito:
Assistente medico, stipendio + l. 1.788, indennità medico
specialistica l. 144, indennità dirigenza medica - l. 180, totale
+ l. 1.464;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto
corresponsabile ospedaliero, stipendio + l. 2.970, indennità
medico specialistica - l. 312, indennità dirigenza medica + l.
236, totale + l. 2.894;
Direttore sanitario, sovraintendente sanitario, direttore
sanitario, primario ospedaliero, stipendio + l. 4.445, indennità
medico specialistica - l. 552, totale + l. 3.893.
C) veterinari:
Collaboratore, stipendio + l. 1.996, indennità medico
specialistica - l. 260, indennità medico-veterinaria, ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria + l. 1.320, indennità dirigenza
medica - l. 180, totale + l. 2.876;
Coadiutore, stipendio + l. 4.092, indennità medico
specialistica - l. 576, indennità medico-veterinaria, ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria + l. 1.008, indennità dirigenza
medica + l. 236, totale + l. 4.760;
Dirigente, stipendio + l. 6.204, indennità medico specialistica -
l. 896, indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e
polizia veterinaria + l. 1.152, totale + l. 6.460.
2. Dall'1 Luglio 1990 al 31 Dicembre 1990 competono i seguenti
aumenti annui lordi in migliaia di lire:
Personale medico:
A) tempo pieno:
Assistente medico, stipendio + l. 4.990, indennità medico
specialistica l. 650, indennità tempo pieno + l. 3.300,
indennità dirigenza medica - l. 450, totale + l. 7.190;
Coadiutore sanitario, vice direttore responsabile, aiuto
corresponsabile ospedaliero, stipendio + l. 10.230, indennità
medico specialistica - l. 1.440, indennità tempo pieno + l.
2.520, indennità dirigenza medica + l. 590, totale + l. 11.900;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore
sanitario, primario ospedaliero, stipendio + l. 15.512, indennità
medico specialistica l. 2.240, indennità tempo pieno + l. 2.880,
totale + l. 16.152.
B) tempo definito:
Assistente medico, stipendio + l. 4.472, indennità medico
specialistica l. 362, indennità dirigenza medica - l. 450, totale
+ l. 3.660;
Coadiutore sanitario, vice direttore responsabile, aiuto
corresponsabile ospedaliero, stipendio + l. 7.427, indennità
medico specialistica - l. 780, indennità dirigenza medica + l.
590, totale + l. 7.237;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore
sanitario, primario ospedaliero, stipendio + l. 11.114,
indennità medico specialistica l. 1.380, totale + l. 9.734.
C) veterinari:
Collaboratore, stipendio + l. 4.990, indennità medico
specialistica - l. 650, indennità medico-veterinaria, ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria + l. 3.300, indennità dirigenza
medica - l. 450, totale + l. 7.190;
Coadiutore, stipendio + l. 10.230, indennità medico
specialistica - l. 1.440, indennità medico-veterinaria,
ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + l. 2.520, indennità
dirigenza medica + l. 590, totale + l. 11.900;
Dirigente, stipendio + l. 15.512, indennità medico
specialistica - l. 2.240, indennità medico-veterinaria,
ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + l. 2.880, totale +
l. 16.152.
3. ciascuno degli aumenti di cui ai commi primo e secondo ha
effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
Art. 112
Una tantum
1. Per il periodo dall'1 Luglio 1988 al 31 Dicembre 1989 al
personale medico e veterinario competono i seguenti importi lordi:
Personale medico: assistente medico, a tempo pieno l. 600.000, a
tempo definito l. 300.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto
corresponsabile ospedaliero, a tempo pieno l. 1.000.000, a tempo
definito l. 600.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore
sanitario, primario ospedaliero, a tempo pieno l. 1.400.000, a
tempo definito l. 900.000. personale veterinario
Collaboratore l. 600.000;
Coadiutore l. 1.000.000;
Dirigente l. 1.400.000.
Art. 113.
Effetti dei nuovi stipendi ed indennità sul trattamento di
quiescenza
1. In ottemperanza al disposto dell' articolo 13 della Legge
29 Marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti
dall'applicazione del presente regolamento al personale medico e
veterinario sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi previsti dagli articoli 108, 110 e 111 al personale
medico e veterinario comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Per detto personale
l'importo maturato per classi e scatti alla data di cessazione dal
servizio è rideterminato a decorrere dalla medesima data, sulla
base dei valori tabellari iniziali di cui agli articoli 108, comma
primo e 110, comma primo.
Art. 114.
Indennità differenziata di responsabilità primariale
1. Gli importi dell'indennità differenziata di responsabilità
primariale, di cui all' articolo 96 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, punti a) e b), sono
rispettivamente rideterminati in l. 364.500 ed in l. 513.000 a
decorrere dall'1 Dicembre 1990.
Art. 115.
Indennità per servizio notturno e festivo
1. Al personale dipendente di cui turno di servizio si svolga
durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella
misura unica uguale per tutti di l. 4.500 lorde per ogni ora di
servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete
una indennità di l. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di
durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a l.
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore
alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.
nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere
corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo
dipendente.
3. I predetti importi decorrono dall'1 Dicembre 1990.
Art. 116.
Qualificazione professionale del personale medico e veterinario
di posizione intermedia
1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni del personale
apicale di cui alle vigenti disposizioni, nei confronti del
personale medico e veterinario di ruolo appartenente alla
posizione funzionale intermedia, al quale con atto formale
dell'ente, previa selezione, sia affidata la responsabilità di un
settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno
dell'organizzazione divisionale o dipartimentale - come
previsti nell'articolazione interna dei servizi istituzionali
dalla vigente legislazione nazionale o regionale in materia -
ovvero lo svolgimento di particolari funzioni all'interno di
strutture ospedaliere di alta specializzazione di cui al decreto
ministeriale previsto dall' articolo 5 della legge 25 Ottobre
1985, n. 595, a decorrere dall'1 Dicembre 1990 l'indennità
medico specialistica è rideterminata in l. 3.360.000 annue lorde
per i medici a tempo pieno, nonchè per i veterinari che non
esercitano la libera attività professionale extramuraria, ed in
l. 2.520.000 annue lorde per i medici a tempo definito, nonchè per
i veterinari che esercitano la libera professione extramuraria.
l'indennità di dirigenza medica è, invece, rideterminata in l.
3.400.000.
2. Ai fini di cui sopra, l'Ente deve procedere entro il 31
Ottobre 1990 alla preventiva ricognizione delle necessità
organizzative indicate nel comma primo, ricomprendendovi anche
ogni analogo provvedimento organizzatorio in atto, previa
consultazione dell'organizzazioni sindacali mediche maggiormente
rappresentative.
3. L'individuazione delle funzioni sopra descritte deve essere
effettuata sulla base delle reali esigenze di servizio ritenendosi
funzionale con l'organizzazione un rapporto medio complessivo pari
al doppio - per i medici e veterinari di posizione funzionale
intermedia dipendenti dalla Unità Sanitaria Locale - della
dotazione organica del personale di posizione funzionale medico
apicale, che non può, comunque, superare il 50 per cento della
dotazione organica complessiva dei posti di posizione funzionale
intermedia prevista nelle piante organiche provvisorie o
definitive dell'ente. detta percentuale è calcolata tenendo conto
anche della prevista trasformazione ai sensi dell'articolo 78,
comma terzo.
4. Alla selezione prevista dal comma primo sono ammessi i medici e
veterinari di posizione funzionale intermedia di ruolo in possesso
di una anzianità di cinque anni di servizio nella posizione e
di specializzazione nella disciplina o in disciplina strettamente
connessa alle funzioni da affidare, ovvero di un'anzianità di
sette anni di servizio nella posizione funzionale intermedia o
infine di un'anzianità di tre anni di servizio nella posizione
medesima ed in possesso dell'idoneità primariale nella disciplina.
la valutazione per la selezione di cui al comma primo avviene
secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro della Sanità
30 Gennaio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 Febbraio 1982), con particolare
riguardo, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli
attinenti alla funzione da ricoprire. La valutazione è affidata ad
un collegio tecnico costituito da tre medici o veterinari di
posizione funzionale apicale, di cui uno della stessa disciplina
del personale medico o veterinario di posizione intermedia da
valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente o affine),
prescelto dall'amministrazione, uno della divisione o servizio
interessato, in carenza del quale alla designazione provvede
l'ordine provinciale dei medici, ed uno designato dalle
organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative.
5. ella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui
al comma primo è fissata all'1 Dicembre 1990 per i dipendenti
medici e veterinari interessati in possesso dei requisiti
richiesti alla medesima data, ancorchè l'affidamento formale
delle funzioni previste dal comma primo sia intervenuto
successivamente.
6. l'affidamento delle funzioni di cui al comma primo nelle
successive applicazioni avviene nei limiti della disponibilità
del contingente numerico individuato nel comma terzo, salvo che
intervengano modifiche delle piante organiche provvisorie o
definitive, ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma
primo, da effettuarsi secondo le procedure previste dalle leggi
vigenti.
Art. 117.
Qualificazione professionale del personale sanitario medico-
assistente e veterinario collaboratore
1. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 78, comma
settimo, al personale appartenente alla posizione funzionale di
assistente medico e di veterinario collaboratore di ruolo, che
abbia maturato una anzianità di servizio complessiva di anni 5,
sono attribuite le indennità medico-specialistica e di dirigenza
medica previste per le posizioni funzionali intermedie dei
rispettivi profili. La progressione economica sulla indennità
medicospecialistica continua a svilupparsi sull'importo iniziale
previsto per la posizione funzionale di assistente medico o
veterinario collaboratore.
2. Detto beneficio, a regime, è attribuito previo giudizio
favorevole da formularsi, entro due mesi dalla data di
maturazione dei requisiti e con decorrenza dalla stessa data, da
parte di un collegio tecnico costituito da due medici o veterinari
di posizione funzionale apicale ed uno di posizione funzionale
intermedia, tra i quali uno appartenente alla stessa disciplina
del personale medico o veterinario di posizione iniziale da
valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente o affine),
uno della divisione o servizio interessato ed uno designato
dalle organizzazioni sindacali mediche maggiormente
rappresentative. detto giudizio deve essere basato sulla
valutazione della attività professionale, di formazione e di
studio svolta, nonchè sul livello di qualificazione acquisito
nell'arco del servizio prestato.
3. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui
al comma primo è fissata all'1 Dicembre 1990 per i dipendenti
medici e veterinari interessati in possesso dei requisiti
richiesti alla medesima data, ancorchè il giudizio favorevole sia
intervenuto successivamente.
4. Ad integrazione dell' articolo 63, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761 e
dell' articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 Settembre 1984, n. 821, il personale medico
veterinario indicato nel comma primo, una volta accertata la
conseguita formazione, acquisisce uno sviluppo di autonomia
professionale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e
sulla base delle direttive ricevute dal medico appartenente alla
posizione funzionale apicale.
Capo II
Norme particolari
Dall'art. 0118 all'art. 0122
Art. 118.
Norma di garanzia in caso di passaggio di livello
1. Nel caso di passaggio a posizione funzionale superiore per
concorso od avviso pubblico presso lo stesso o altro ente del
comparto, e purchè i servizi siano prestati senza soluzione di
continuità, l'inquadramento avviene sommando al nuovo livello
retributivo il maturato economico in godimento nel livello di
provenienza;
2. Qualora in conseguenza dell'inquadramento il maturato economico
si collochi nello sviluppo del nuovo livello retributivo tra due
classi, ovvero fra l'ultima classe ed il primo scatto o fra due
scatti, si attribuisce al dipendente la classe o scatto
immediatamente inferiore. La somma residua compete sino al
raggiungimento della successiva classe o scatto ed è, altresì,
utilizzata mediante la temporizzazione per il raggiungimento
della successiva classe o scatto.
3. Il criterio di cui al comma secondo si applica anche per le
indennità che progrediscono per classi e scatti.
4. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano ai
vincitori di concorso o di avviso pubblico provenienti dal
comparto enti locali, nonchè dagli Enti indicati negli articoli
24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20
Dicembre 1979, n. 761, non ricompresi nel comparto sanità.
5. Ai fini dell'applicazione del comma terzo l'anzianità sulle
indennità per il personale proveniente dagli enti locali decorre
dalla data del passaggio e per il personale di cui agli articoli
24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761
del 1979 il riconoscimento di eventuali anzianità sulle indennità
opera nel caso in cui esse siano previste ed in godimento
nell'Ente di provenienza all'atto del passaggio.
6. Qualora i dipendenti di cui al comma quarto fruiscano di
retribuzione individuale di anzianità, il maturato economico per
classi e scatti di cui al comma secondo è costituito dall'importo
acquisito per retribuzione individuale di anzianità in godimento.
7. Nei casi previsti dal comma quarto, qualora il passaggio
avvenga nella medesima posizione o posizione inferiore, il medico
dipendente segue dal momento dell'inquadramento la dinamica
retributiva prevista per la nuova posizione funzionale
conseguita, fatto salvo il maturato economico in godimento.
Art. 119.
Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo
pieno
1. In caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a
quello a tempo pieno e viceversa, nella medesima posizione
funzionale, spetta il trattamento economico iniziale relativo al
nuovo rapporto, a cui si aggiunge il maturato economico
acquisito per anzianità nel precedente rapporto di lavoro.
2. Il criterio di cui al comma primo si applica anche per le
indennità che progrediscono per classi e scatti.
3. Nel caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito
a quello a tempo pieno senza soluzione di continuità fra i due
servizi, ai fini della determinazione del maturato economico
dell'indennità di tempo pieno sono presi in considerazione anche
i periodi di servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno non
continuativi. Ove tali servizi non siano stati prestati nella
medesima posizione funzionale, si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 48.
Art. 120.
Indennità di rischio da radiazioni
1. Le indennità di rischio da radiazioni sono corrisposte al
personale indicato dalla legge 27 Ottobre 1988, n. 460 .
2. Le indennità spettano alla condizione che il suddetto personale
presti la propria opera in "zone controllate", ai sensi della
circolare del ministero della sanità n. 144 del 4 Settembre
1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale nel
senso che non sia possibile esercitare l'attività senza
sottoporsi al relativo rischio.
3. Lo accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano
le zone controllate deve essere effettuata con le modalità di
cui alla richiamata circolare del Ministero della Sanità.
4. L'individuazione del personale non compreso nell'' articolo 1,
comma secondo, della legge 27 Ottobre 1988, n. 460, è effettuata
dalla commissione già prevista dall' articolo 58, comma quarto,
del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n.
270, così modificato: la commissione presieduta dal coordinatore
sanitario - è composta dal responsabile del servizio radiologico,
dal responsabile del servizio di igiene, prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle
organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative,
nonchè da un esperto qualificato nominato dal comitato di
gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi
ordinamenti. La commissione deve tenere conto dei dipendenti
medici addetti ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica,
radioterapia e medicina nucleare non compresi nell'articolo 1,
comma secondo, della legge 27 Ottobre 1988, n. 460, nonchè del
personale medico che presta la propria attività nelle sale
operatorie, in particolare, appartenente alla disciplina di
ortopedia.
5. La continuità o la occasionalità della esposizione al rischio
radiologico è valutata tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) frequenza della presenza in zone controllate e tempo di
effettiva esposizione, al fine di accertare il grado di
assorbimento;
b) livello del conseguente rischio stabilito dall'esperto
qualificato nell'ambito della commissione di cui al comma quarto,
in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi
massime ammissibili di esposizione per la categoria di operatori
medici in esame, compatibilmente con un corretto utilizzo delle
apparecchiature e dei dispositivi di radioprotezione.
6. Al personale di cui al comma quarto che, a seguito della nuova
verifica effettuata dalla commissione ivi prevista, risulti
sottoposto al rischio da radiazione anche in modo discontinuo,
temporaneo o a rotazione, ai sensi dell' articolo 9, lettera h),
gruppo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio
1964, n. 185, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a
funzioni diverse, è corrisposta l'indennità nella misura unica
mensile lorda di l. 50.000.
7. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in
concomitanza con lo stipendio.
8. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 Maggio 1975, n.
146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo
o rischioso. è peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi
antitubercolare.
9. Al personale di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge
27 Ottobre 1988, n. 460, compete un periodo di congedo
ordinario aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica
soluzione.
10. In attuazione dello articolo 92, comma sesto, al personale
medico anestesista compete, a decorrere dall'1 Dicembre 1990, un
periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni 8 da usufruire
in un'unica soluzione.
11. Gli enti, attraverso un'adeguata organizzazione del lavoro,
sono tenuti ad attivare forme di rotazione del personale di cui
al comma decimo nell'ambito del servizio di appartenenza.
Art. 121.
Mansioni superiori
1. Gli enti, nel caso di vacanza o di disponibilità dei posti
previsti nelle piante organiche definitive o provvisorie, debbono
attivare le procedure concorsuali dell' articolo 9 della legge 20
Maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, per provvedere
alla regolare copertura dei posti stessi utilizzando, ove
esistenti, le graduatorie concorsuali ancora valide ai sensi
degli articoli 1 e 2 della legge 29 Dicembre 1988, n. 554,
prorogata dal decreto-legge 29 Dicembre 1989, n. 413,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Febbraio 1990, n.
37, oppure, in carenza di graduatorie, effettuando avvisi
pubblici secondo le vigenti disposizioni in materia.
2. Per esigenze di servizio ed al fine di assicurare la
continuità della funzione ed a condizione che siano state
attivate le procedure indicate nel comma primo, il medico
dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni
superiori.
3. Le mansioni superiori si configurano solo nel caso in cui la
sostituzione del dipendente di posizione funzionale immediatamente
superiore assente non rientri tra gli ordinari compiti della
posizione funzionale sottostante, sulla base delle attribuzioni
per ciascuna fissate dall' articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, integrato
dall'articolo 117 comma quarto, del presente regolamento, dagli
articoli 6 e 7, comma quinto e seguenti, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 Marzo 1969, n. 128, e dagli
articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7
Settembre 1984, n. 821, e successive modificazioni.
4. Le mansioni superiori si configurano, altresì, quando la
sostituzione del superiore assente, pur rientrando negli ordinari
compiti, sia imputabile a vacanza del posto.
5. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista
dai commi terzo e quarto spetta al dipendente di posizione
funzionale immediatamente inferiore in servizio nell'ambito
della medesima struttura, secondo le modalità di individuazione
del titolare di cui alle disposizioni richiamate nel comma terzo
ed, in mancanza, secondo la procedura prevista dall'articolo 7,
comma quinto e seguenti, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 Marzo 1969, n. 128. In tutte le graduatorie annuali
previste dall'articolo 7 citato i titoli sono valutati in
conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro della Sanità
del 30 Gennaio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 Febbraio 1982) per i concorsi di
assunzione del personale da sostituire.
6. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista
dai commi terzo e quarto non deve eccedere i sessanta giorni
nell'anno solare e non dà titolo ad alcuna retribuzione.
7. Qualora per giustificati motivi le procedure di cui al comma
primo non possano essere portate a compimento nell'arco di tempo
previsto dal comma sesto, al dipendente incaricato delle
mansioni superiori, con provvedimento formale secondo le
vigenti disposizioni, è corrisposto un compenso per il periodo
eccedente i sessanta giorni commisurato alla differenza fra lo
stipendio base della posizione superiore e quello della posizione
di appartenenza, per un periodo non superiore a sei mesi, al
termine del quale le mansioni superiori non sono in alcun caso
rinnovabili.
8. La disciplina di cui al presente articolo ha validità dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di
inosservanza di quanto previsto ai commi primo e settimo si
applicano le disposizioni indicate nell' articolo 14, commi
settimo e ottavo, della legge 20 Maggio 1985, n. 207.
Art. 122.
Assenze obbligatorie
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro
ai sensi dell' articolo 4 della legge 30 Dicembre 1971, n. 1204,
sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote
di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla
professionalità ed alla produttività, escluse quelle legate alla
necessità di effettuazione delle relative prestazioni.
Titolo quinto
Produttività ed efficienza dei servizi
Dall'art. 0123 all'art. 0132
Capo i
Produttività
Dall'art. 0123 all'art. 0132
Art. 123.
Tipologia e finalità dell'istituto
1. L'istituto della incentivazione della produttività deve
realizzare un incremento della qualità e della economicità dei
servizi ed è altresì rivolto al raggiungimento degli obiettivi
della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale.
2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà
essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e
riscontri di tipo funzionale e contabile.
3. Dalla data 1 Gennaio 1990 e per l'arco di vigenza del presente
regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di
evoluzione verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli
opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali
di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68 .
4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria e subordinata al
conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio
nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione:
a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto tra prestazioni rese
in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario,
in relazione alla consistenza dei posti di organico coperti;
b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni
indici di produttività complessivi: miglioramento degli indici
relativi a: durata media della degenza, indice di occupazione di
posti letto, indice di turn-over del posto letto;
Riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
Economie realizzate dall'indice medio regionale per la
farmaceutica esterna ed interna;
Potenziamento delle attività di prevenzione negli ambienti di
vita e di lavoro;
Miglioramento di altri eventuali indici di produttività,
oggettivamente rilevabili e quantificabili, determinati a livello
regionale;
Pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi pubblici in modo da
garantire maggiori spazi di prestazione dei servizi all'utenza ed
un minore ricorso alle prestazioni di specialistica convenzionata
esterna;
c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale
ed oraria delle prestazioni utilizzando le attività rese in
plus-orario, oltre che nella sede di assegnazione, anche nei
presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione,
consultori) e nei presidi multizonali;
d) devono incentivarsi le prestazioni ed i trattamenti
deospedalizzanti e le attività di ospedale diurno.
5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a
livello regionale, che deve tracciare le linee generali dei
programmi, i criteri di attuazione degli stessi e le verifiche.
Ogni semestre devono essere verificati con le organizzazioni
sindacali mediche maggiormente rappresentative gli aspetti
tendenziali della applicazione dell'istituto in ordine al grado
di conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione
per la attribuzione dei compensi.
6. Il processo è così articolato:
a) incentivazione ai sensi degli articoli 101 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270.
b) produttività "per obiettivi".
7. In riferimento ai commi terzo e quarto, con gli accordi quadro
regionali possono essere sperimentate forme di integrazione
fra le due tipologie dello istituto.
Art. 124
Finanziamento dei fondi di incentivazione
1. il fondo di incentivazione della produttività di cui al comma
sesto, lettera a), dell'articolo 123, è determinato
annualmente dall'1 Gennaio 1990, per singolo ente, prendendo a
base il fondo determinato per il finanziamento dell'istituto per
l'anno 1989, in applicazione delle norme di cui all' articolo
102 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n.
270 , e della circolare attuativa del dipartimento della funzione
pubblica n. 10705 del 30 Dicembre 1987.
2. Il fondo di cui al comma primo, a partire dall'1 Gennaio
1990, è incrementato del tasso di inflazione programmata per il
corrispondente anno.
3. Fermo restando che, a parità di bisogno assistenziale,
l'aumento del valore delle prestazioni erogate all'interno della
struttura deve essere correlato ad un decremento pari o maggiore
del valore delle prestazioni erogate in regime di specialistica
convenzionata esterna, in caso di maggiori esigenze assistenziali,
il fondo come sopra determinato è incrementato in ragione del
valore delle prestazioni aggiuntive al 30 Giugno 1990 rispetto a
quelle rilevate al 30 Giugno 1989, calcolate in base al
tariffario vigente e comparate con le prestazioni erogate in
regime di specialistica convenzionata esterna, valutate in base
al predetto tariffario recepito con decreto del Ministro della
Sanità 8 Agosto 1984 e riferite alle distinte discipline nel
medesimo periodo temporale assunto a riferimento. Il limite
massimo annuale di aumento di cui al presente comma non può essere
superiore al 10 per cento del fondo dell'anno precedente.
4. Le prestazioni soggette a tariffazione sono quelle previste
nel tariffario vigente. Le prestazioni attualmente erogate che
non trovano riscontro nel suddetto tariffario vengono individuate
dal Ministro della Sanità, con proprio decreto, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Le regioni possono integrare il fondo assegnando risorse
strettamente connesse all'attivazione di nuove unità operative
in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro capite
a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per
la dotazione organica delle unità operative di nuova attivazione.
6. Le Unità Sanitarie Locali, nelle quali l'istituto non ha avuto
sviluppo, in quanto l'apposito fondo erogato relativamente
all'anno 1989 non ha raggiunto la percentuale di cui
all'articolo 102, comma terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, sono autorizzate ad
incrementare i fondi di finanziamento dello istituto della
incentivazione della produttività di cui al comma sesto, lettera
a), dell'articolo 123 nella misura utile ad attribuire a tutto il
personale medico a tempo pieno due ore di plus-orario
settimanale ed un'ora ai medici a tempo definito, al fine di
favorire lo sviluppo della attività specialistica ambulatoriale
all'interno della struttura e delle attività di prevenzione. A tal
fine, le Unità Sanitarie Locali corrispondono in via sperimentale
e per dodici mesi i relativi acconti al personale interessato, ai
sensi dello articolo 127, comma decimo. al termine del periodo di
sperimentazione, le Unità Sanitarie Locali verificano formalmente
l'avvenuta realizzazione delle prestazioni preventivamente
previste nei piani di lavoro a giustificazione della
sperimentazione avviata, dandone comunicazione alla regione. i
fondi necessari al finanziamento dei plus-orari di cui al
presente comma trovano copertura attraverso i corrispondenti
risparmi realizzati sulla attività specialistica convenzionata
esterna. terminato il periodo di sperimentazione, la
determinazione del fondo avviene mediante l'utilizzo dei criteri
di cui ai commi primo, secondo e terzo.
7. Dall'1 Gennaio 1990, il fondo determinato ai sensi dei commi
primo, secondo e terzo è incrementato annualmente dalle somme
corrisposte nell'anno precedente da enti e privati paganti per
prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, al netto del
15 per cento corrispondente alle spese di amministrazione. Tale
fondo viene ripartito in ragione per cento al fondo di
categoria cui afferisce l'equipe che ha reso la prestazione, del
10 per cento al fondo della categoria c) e del 5 per cento al
fondo della categoria d).
8. Le regioni, sulla base della quota parte del fondo sanitario
nazionale necessaria a garantire la copertura economica dei
bilanci di previsione delle singole Unità Sanitarie Locali,
possono prevedere che, nell'ambito dell'accordo quadro regionale
per l'istituto della incentivazione della produttività, qualora
in alcune voci di spesa predeterminate si verifichino risparmi
tra spese preventivate e spese a consuntivo - limitatamente alle
Unità Sanitarie Locali nelle quali siano stati avviati sistemi di
contabilità per centri di costo e di gestione budgettaria o di
progetti obiettivo mirati e verificati nei risultati - tali
risparmi vadano ad incrementare nell'anno successivo a quello
preso a riferimento il fondo di incentivazione di cui al comma
sesto, lettera b), dell'articolo 123. I dati di riferimento delle
singole voci di spesa vanno raffrontate con il bilancio
consuntivo del 1989, tenuto conto dell'indice inflattivo e di
eventuali aumenti determinati da disposizioni nazionali sulle
singole voci di bilancio.
9. Le quote incrementali del fondo, determinate ai sensi dei commi
terzo e quarto, relativamente alle prestazioni di laboratorio,
sono ripartite, come previsto nella tabella di cui all'articolo 63
del decreto del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n.
348, modificata dall'articolo 2 dell'allegato al decreto del
Presidente della Repubblica 13 Maggio 1987, n. 228. La
suddivisione della quota oraria, spettante alle categorie a) e
b), avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica
all'interno della equipe che ha reso le prestazioni aggiuntive.
10. il fondo regionale di incentivazione di cui al comma sesto,
lettera a), dello articolo 123 è costituito dalla somma dei fondi
delle singole Unità Sanitarie Locali, che di norma rimane di loro
competenza. in connessione con interventi di riordino e di
ridistribuzione di funzioni sanitarie, l'accordo quadro
regionale può stabilire, in relazione a fabbisogni di prestazioni
ed obiettivi da raggiungere, definiti dalla programmazione
regionale, una diversa distribuzione del fondo nella regione.
11. l'istituto di cui all' articolo 101, comma sesto, punto II,
del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n.
270 , viene finanziato dall'1 Gennaio 1990 al 30 Giugno 1990 con
il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80 per cento del
monte salari relativo a ciascun ente e da una quota del fondo
comune di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, non superiore allo 0,80
per cento, determinata in sede di accordo quadro regionale.
12. sono fatti salvi i fondi definiti alla data del 31 Dicembre
1989 a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, che rimangono
indisponibili fino ad avvenuto riassorbimento derivante
dall'applicazione del comma undicesimo.
Art. 125
Valutazione della produttività
1. L'istituto di incentivazione della produttività, valutato
sulla base delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe
secondo le modalità operative od indici obiettivi che comportano
un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa, viene
garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni
funzionali di appartenenza.
2. Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente
sulla base del tariffario nazionale con riferimento al disposto di
cui all' articolo 105 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, fatto salvo il disposto
dell'articolo 124, comma nono. Titolare delle prestazioni
specialistiche, utili ai fini dell'istituto della incentivazione
di cui al comma sesto, lettera a), dell'articolo 123, è soltanto
il personale delle categorie a) e b).
3. Ai fini della valutazione economica della produttività, fermo
restando il riconoscimento economico delle prestazioni effettuate
dalle singole equipes al 31 Dicembre 1989, vengono valorizzate,
secondo quanto previsto dal comma secondo, tutte le prestazioni
aggiuntive effettuate.
4. Le prestazioni vengono effettuate attraverso la predisposizione
di orari e turni che garantiscano una equa ripartizione di
tutto il personale in modo da assicurare la partecipazione di
tutti i componenti dell'equipe.
5. L'accordo quadro regionale può prevedere, ai fini della
valutazione della produttività, la costituzione di nuclei
interdisciplinari di personale per la valutazione della
produttività medesima. agli stessi fini è previsto l'apporto delle
commissioni professionali di cui all'articolo 135.
6. Il personale costituente tali nuclei interdisciplinari non
partecipa alla ripartizione dei compensi derivanti dall'istituto
e percepisce, secondo quanto previsto dai rispettivi accordi
regionali, quote prestabilite di fondo comune o di incentivazione
per obiettivi.
7. Non è ammesso alla ripartizione delle quote di fondo comune il
personale medico convenzionato esterno ai sensi dell' articolo
48 della legge 23 Dicembre 1978, n. 833, ovvero il personale
avente partecipazione agli utili in strutture private
convenzionate.
Art. 126
Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al
comma sesto, lettera a), dell'articolo 123
1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori, a
seconda della diversa incidenza professionale degli operatori
necessaria alla realizzazione delle prestazioni, sono ripartite
secondo lo schema seguente:
a) medici;
b) biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;
c) personale tecnico- sanitario, personale infermieristico,
personale della riabilitazione e personale di prevenzione e
vigilanza igienica di cui alle tabelle h), i), l), m), n),
dell'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20
Dicembre 1979, n. 761, riordinate dall'allegato 1 del presente
regolamento;
D) restante personale.
2. Le competenze attribuite al personale della categoria a)
(medici) sono suddivise come segue:
a) all'equipe che ha reso la prestazione il 45 per cento da
ripartirsi fra i singoli componenti;
b) al fondo comune il 55 per cento.
3. L'accordo quadro regionale e i conseguenti accordi locali
stabiliscono i criteri di utilizzo del fondo comune, la cui quota
parte, non inferiore al 25 per cento, deve essere riservata al
raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria
nazionale e regionale, per particolari funzioni o aree di attività
connesse alla operatività complessiva delle strutture sanitarie.
Per le restanti quote, gli accordi decentrati stabiliscono
modalità di utilizzo che consentano meccanismi perequativi
all'interno del personale medico per il perseguimento degli
obiettivi locali e la realizzazione dei piani di lavoro
programmati.
4. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta
la prestazione del plus orario con le modalità appresso indicate e
articolate sulla base di accordi locali.
5. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale
eccedente il tetto retributivo.
6. La distribuzione delle quote avviene in misura proporzionale a
plus orari concordati ed effettuati.
7. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del
raggiungimento del tetto economico individuale sono riattribuite
al fondo comune stesso.
8. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il
raggiungimento dei tetti economici individuali vengono utilizzate,
all'interno dell'istituto di cui al comma sesto, lettera a),
dell'articolo 123, per obiettivi di produttività individuati in
sede di accordi quadro regionali.
9. gli accordi quadro regionali possono prevedere, secondo quanto
stabilito nell'articolo 123, commi primo, secondo e terzo, che il
fondo di incentivazione di cui al comma ottavo sia gestito in via
sperimentale, limitatamente o totalmente, con il sistema della
produttività per obiettivi.
Art. 127
Plus orario e sua determinazione
1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni di
cui all' articolo 101, comma sesto, punto 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, va svolta in
plus orario.
2. I tetti massimi di plus orario individuali sono fissati, nei
limiti del fondo a disposizione, come segue:
a) 7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
b) 5 ore settimanali per il personale medico a tempo definito.
3. Il plus orario individuale concordato con le organizzazioni
sindacali mediche e successivamente deliberato
dall'amministrazione si integra con il normale orario di lavoro.
il plus-orario e il normale orario di lavoro sommati tra loro
costituiscono debito orario complessivo individuale. Il debito
orario complessivo così definito deve essere verificato attraverso
sistemi obiettivi di controllo.
4. La misura del plus-orario individuale reso può trovare
compensazione all'interno del semestre. Le differenze in difetto o
in eccesso di plus-orario reso nel semestre, rispetto a quello
dovuto, debbono essere compensate nel semestre successivo. in caso
di mancato recupero del plus-orario individuale dovuto e non reso,
si effettuano le relative proporzionali trattenute economiche
corrispondenti.
5. Fermo restando il disposto di cui all' articolo 106, comma
settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio
1987, n. 270, limitatamente al periodo di applicazione del
presente regolamento, la misura del valore orario è rapportata per
ciascun operatore al 10 per cento del trattamento economico
globale mensile lordo, così come determinato nel comma sesto,
per ogni ora settimanale di plus-orario reso.
6. Il trattamento economico da assumere a riferimento per la
determinazione del valore orario del plus orario reso e per il
riparto del fondo di incentivazione di cui al comma sesto,
lettera b), dell'articolo 123 è quello in atto goduto al 31
Dicembre 1989 sulla base del decreto del Presidente della
Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270. Non concorrono alla
determinazione di detto trattamento economico i miglioramenti
economici e quelli connessi all'anzianità di servizio previsti
dal presente regolamento. Per il personale assunto o nei casi di
modifica della posizione funzionale, o del rapporto di lavoro, in
data successiva al 31 Dicembre 1989, si applicano i trattamenti
economici iniziali previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270. E' fatto salvo l'importo del
valore orario in godimento qualora più favorevole. dall'1 Gennaio
1990 il valore orario come sopra determinato è incrementato
annualmente di una percentuale pari al tasso inflattivo
programmato per l'anno stesso.
7. Con periodicità semestrale può essere attuata la revisione
del plus orario in relazione agli obiettivi raggiunti.
8. Le competenze economiche relative al presente istituto
vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
9. Al personale soggetto a plus-orario che rinunci alla
effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di
incentivazione.
10. Le regioni sono tenute a verificare che le Unità Sanitarie
Locali, una volta determinati i fondi da destinare all'istituto di
incentivazione della produttività di cui al comma sesto, lettera
a), dell'articolo 123, provvedano ad applicare l'istituto
attivando le procedure per l'individuazione del plus-orario
necessario, pervenendo al pieno utilizzo dei fondi stessi in
connessione ai piani di lavoro di equipe ovvero alla
determinazione degli obiettivi di produttività, attribuendo al
personale interessato agli obiettivi i relativi acconti
economici nella misura dell'80 per cento del valore massimo
fissato per la singola ora di plus-orario. Tale acconto è
restituito in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di
produttività prefissato in ragione percentuale al mancato
raggiungimento dell'obiettivo stesso. Le modalità sono definite
in sede di accordo quadro regionale.
11. In sede di accordo, a livello di enti, gli stessi convengono
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
l'articolazione delle attività professionali da rendere in plus-
orario soggette a rilevazione, in modo da garantire un incremento
della produttività e maggiori spazi anche temporali di
prestazioni di servizi all'utenza.
12. qualora, nell'arco di vigenza del piano di lavoro o
dell'obiettivo programmato, si realizzino situazioni di vacanze
di organico, relativamente al personale impegnato in attività di
plus-orario, o rinunce di plus orario assegnato, le relative
quote di equipe vengono ripartite, dalla data di vacanza, tra il
restante personale componente l'equipe.
Art. 128
Modalità di determinazione del fondo del personale della categoria
a)
1. Il fondo del personale della categoria a) di cui
all'articolo 126 è costituito dalle quote corrisposte o da
corrispondere a detto personale relativamente all'anno 1989
dalle singole Unità Sanitarie Locali, incrementato con i criteri
indicati negli articoli precedenti.
2. Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e
liquidato nella sua globalità al personale medico per il periodo
di validità del presente regolamento, con l'obiettivo di
mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attività
ambulatoriale e di prevenzione complessivamente resa dalle
strutture pubbliche.
Art. 129
Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al
comma
sesto, lettera b), dell'articolo 123
1. I fini, le modalità operative e la valutazione della
produttività dell'istituto di cui all' articolo 101, comma
sesto, punto II, del decreto del Presidente della Repubblica 20
Maggio 1987, n. 270 , sono quelli indicati negli articoli 101 e
108 dello stesso decreto.
2. La valutazione della produttività dell'istituto di cui al
comma primo viene definita su specifici programmi in sede
regionale, attuati e verificati nelle singole Unità Sanitarie
Locali sulla base dei seguenti indici medi di produttività
oggettivamente rilevati a livello regionale:
a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica
riferita all'anno precedente a quello preso in considerazione;
b) durata media della degenza, indice di occupazione di posti
letto, indice di turn-over del posto letto;
c) la riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
d) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la
farmaceutica esterna ed interna;
e) attivazione e potenziamento della rete distrettuale;
f) progressiva elevazione degli standards di intervento in materia
di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro;
g) attivazione e svolgimento di programmi di educazione sanitaria;
h) altri eventuali indici di produttività, oggettivamente
rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale o di
Unità Sanitarie Locali.
3. L'accordo quadro regionale provvede a determinare le
principali aree nell'ambito delle quali le singole Unità
Sanitarie Locali devono realizzare gli specifici progetti
obiettivo. lo stesso accordo deve pure prevedere i criteri
metodologici attraverso i quali perseguire i processi attuativi
dei singoli interventi che devono tendere al conseguimento dei
risultati oggettivamente rilevabili e misurabili. Detto accordo
deve, in particolare, determinare le modalità per correlare la
misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi prefissati, escludendo, in ogni caso, possibilità di
erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza
in servizio congiunta o meno al parametro retributivo.
4. Gli enti individuano, su proposta dei responsabili dei servizi
e sentite le organizzazioni sindacali, le unità di personale
assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.
5. Ai fini di verifiche e programmazione dei successivi interventi
le Unità Sanitarie Locali sono tenute a trasmettere alle regioni
la documentazione attestante il raggiungimento dei risultati
ottenuti. Le regioni, a loro volta, per i fini del sistema
informativo di Governo, riferiscono annualmente al Ministro della
Sanità ed ai ministri per la funzione pubblica e del tesoro.
6. Nell'ambito di ciascun ente, a verifica avvenuta nei tempi
concordati, si provvede alla liquidazione delle quote relative
ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno
effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base
della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi ed
in relazione al quadro di perseguimento degli obiettivi
prefissati.
Art.130
Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di
ripartizione per il personale medico veterinario
1. Nel rispetto della normativa generale dell'istituto
disciplinato dal presente regolamento, che si richiama a tutti gli
effetti, gli incentivi della produttività per il servizio
veterinario formano un comparto autonomo e riservato agli
operatori medico-veterinari del servizio stesso.
2. Il fondo di incentivazione del personale medico veterinario
viene costituito dalle somme destinate al finanziamento
dell'istituto relativamente all'anno 1989 ed eventualmente
integrato dalle entrate aggiuntive a quelle rilevate al 31
Dicembre 1989, corrisposte da enti o privati per prestazioni
erogate dal servizio sanitario nazionale, al netto della quota
di spettanza della amministrazione e della percentuale
rispettivamente del 10 per cento e del 5 per cento da portare in
aumento ai fondi delle categorie c) e d) di cui all'articolo 126.
3. Al personale medico veterinario è riconosciuto lo stesso tetto
orario del personale medico a tempo pieno.
4. Il trattamento economico da assumere a riferimento per la
determinazione del valore orario del plus orario reso o per il
riparto del fondo di incentivazione di cui al comma sesto, lettera
b), dell'articolo 123 è determinato con criteri del personale
medico.
5. Le competenze spettanti al personale medico veterinario sono
ripartite secondo i criteri di cui allo schema dell' articolo 105
del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n.
270.
6. La attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo è
obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad
incrementare le attività di vigilanza permanente e profilassi. a
tale scopo le Unità Sanitarie Locali, nel definire il
finanziamento del fondo suddetto, prevedono stanziamenti
sufficienti a incentivare adeguatamente l'attività di vigilanza,
fermo restando il limite massimo individuale di sette ore
settimanali. Tale fondo viene finanziato con le somme erogate
nell'ambito del fondo sanitario nazionale dal ministero della
sanità per l'attività di vigilanza e con gli eventuali proventi
derivanti da attività di assistenza zooiatrica svolte in regime
convenzionale.
Art. 131
Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di
ripartizione per il personale medico veterinario degli istituti
zooprofilattici
1. il finanziamento del fondo di incentivazione della produttività
per il personale degli istituti zooprofilattici è fissato in
ragione del 10 per cento della spesa complessiva risultante a
rendicontazione per le attività finanziate dal fondo sanitario
nazionale nel 1989.
2. Tale fondo è incrementabile per le entrate corrisposte da enti
e privati per prestazioni dagli stessi richieste.
3. Il fondo così determinato è ripartito come previsto nella
tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348, come modificato
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13
Maggio 1987, n. 228. La suddivisione della quota spettante ai
gruppi a) e b) di cui all'articolo 127 avviene tenuto conto
della rispettiva presenza numerica all'interno della equipe che ha
reso la prestazione.
4. L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo è
obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad
incrementare le attività di supporto alla vigilanza veterinaria
permanente e zooprofilassi. A tale scopo le regioni, nell'ambito
dell'accordo quadro regionale, possono prevedere un fondo da
trasferire all'istituto di riferimento per la attività di
supporto alla vigilanza veterinaria permanente, nella misura
utile ad attribuire al personale medico veterinario e al personale
laureato non medico adeguati incentivi.
Art. 132
Norme finali
1. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di
produttività e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi
settori sanitari, amministrativi e tecnici e la definizione del
modello di applicazione degli standards conseguiti, ai fini della
valutazione della produttività, è demandata ad una apposita
commissione, costituita presso il Ministero della Sanità, composta
da esperti designati dal Governo, regioni ed A.N.C.I., che li
definisce entro il 31 Dicembre 1990, anche in riferimento agli
obiettivi della programmazione nazionale.
2. Le Regioni inviano ai ministeri della sanità e del tesoro gli
accordi decentrati relativi all'applicazione dell'istituto. Il
Ministero della Sanità effettua le relative valutazioni in ordine
allo andamento della spesa per incentivazione della produttività e
per attività specialistica convenzionata esterna, comunicandone i
risultati al ministero del tesoro, al dipartimento della funzione
pubblica e alle regioni ed assumendo, congiuntamente con i
predetti, le opportune iniziative atte a correggere la eventuale
incremento non controllato dell'onere.
3. A far data dall'1 Dicembre 1990 i compensi previsti a saldo,
derivanti dall'istituto della incentivazione della produttività di
cui al comma sesto dell'articolo 123, non possono essere erogati
se non sono state costituite le commissioni tecnico scientifiche
per la promozione della qualità dei servizi e delle prestazioni
sanitarie di cui all'articolo 65. In caso di inerzia degli enti si
applica l'articolo 135, comma decimo.
4. Al fine di consentire la soluzione di problematiche applicative
connesse alle norme contenute nel presente capo, anche in
relazione alla specificità delle realtà interessate, con
riferimento al disposto di cui all'articolo 124, comma sesto,
viene demandata al Ministero della Sanità direzione generale della
programmazione sanitaria la titolarità ad attivare una
commissione tecnica composta da un rappresentante designato dal
Ministero della Sanità, che la presiede, un rappresentante
designato dal ministero del tesoro, un rappresentante designato
dalla regione interessata ed un rappresentante designato
dall'A.N.C.I.. La attivazione di tale commissione ha luogo
d'ufficio, ovvero a richiesta delle amministrazioni regionali
interessate o delle organizzazioni sindacali mediche maggiormente
rappresentative. i verbali della commissione sono trasmessi ai
ministeri e alle regioni interessati per l'adozione dei
provvedimenti di competenza.
Norme transitorie finali e di rinvio
Dall'art. 0133 all'art. 0136
Capo i
Disposizioni particolari e finali
Dall'art. 0133 all'art. 0136
Art. 133
Norma transitoria per gli ex medici condotti
1. La validità della normativa di cui all' articolo 110 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270,
integrato dall'articolo 6 del decreto del Ministro della Sanità
18 Novembre 1987, n. 503, è prorogata fino al 30 Dicembre 1990
solo nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati in
attività di servizio che non abbiano ancora optato per il rapporto
di lavoro a tempo definito o a tempo pieno.
2. Ai limitati effetti economici del riconoscimento
dell'anzianità di servizio pregressa, al personale indicato nel
comma primo ed a coloro che hanno effettuato l'opzione tra il
rapporto a tempo pieno e quello a tempo definito, ai sensi
dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20
Maggio 1987, n. 270, e del decreto del Ministro della Sanità 18
Novembre 1987, n. 503, è applicato con decorrenza dal 31 Dicembre
1990 il meccanismo di ricostruzione economica già previsto dall'
articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 25 Giugno
1983, n. 348, con riferimento ai valori tabellari stipendiali
previsti per il rapporto di lavoro a tempo definito dall'articolo
46 del succitato decreto, secondo la posizione funzionale di
inquadramento.
Art. 134
Disposizioni particolari
1. Nell' articolo 31, comma quinto, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270 , è aggiunto, infine,
il seguente periodo: "nei confronti dei dipendenti medici
componenti dei comitati di gestione od organi corrispondenti non
collocati in aspettativa ai sensi dell' articolo 2 della legge 27
Dicembre 1985, n. 816, deve essere posta in essere ogni modalità
di articolazione dell'orario di lavoro idonea a garantire
l'espletamento del mandato, fermo peraltro rimanendo l'obbligo del
debito orario.".
2. Il comma quarto dell' articolo 33 del decreto del presidente
della repubblica 20 Maggio 1987, n. 270 , è sostituito dal
seguente:
"4. il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio
mensa non può superare l. 10.000. il dipendente è tenuto a
contribuire, in ogni caso, nella misura fissa di l. 2.000 per
pasto".
3. il comma terzo dell' articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270 , è sostituito dal
seguente:
"3. per l'attuazione della suddetta attività, ogni anno le
amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali mediche,
iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede
regionale in misura comunque non superiore a l. 5.000 annue per
dipendente. Eventuali condizioni più favorevoli definite in sede
di accordo decentrato sono mantenute semprechè lo stanziamento
già esistente non sia superiore a l. 10.000 annue per dipendente".
4. L' articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica
20 Maggio 1987, n. 270 , è così integrato:
a) dopo la lettera e) del comma terzo è inserita la seguente:
"f) il comando finalizzato previsto dall' articolo 45 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761 .";
b) nel comma decimo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "la
partecipazione ai corsi, convegni congressi e la frequenza delle
scuole di specializzazione e gli esami sostenuti, devono essere
adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo
straordinario previsto dall' articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348 , e dalla
circolare n. 10705 del 30 Dicembre 1987 del dipartimento della
funzione pubblica";
c) dopo il comma quindicesimo è aggiunto il seguente:
"16. in attesa della istituzione della commissione paritetica e
del comitato tecnico-scientifico previsto dai commi quinto e nono,
a livello di singolo ente, sulle questioni demandate alla
competenza di tali organi, decide l'ufficio di direzione.".
5. Dopo il comma sesto dell' articolo 85 del Presidente della
Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270 , è aggiunto il seguente:
"7. in attesa dell'emanazione dello schema tipo di convenzione
predisposto dal ministero della sanità, le regioni possono
stipulare apposite convenzioni con strutture private al fine di
consentire al personale medico l'esercizio dell'attività libero
professionale, fermo rimanendo l'obbligo di adeguamento di dette
convenzioni agli schemi tipo non appena emanati. In caso di
mancata emanazione del predetto schema tipo entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, i medici
dipendenti sono autorizzati ad esercitare l'attività libero-
professionale in via derogatoria e temporanea, con le tariffe e
con le modalità previste per le consulenze ed i consulti.".
6. Dopo l'ultimo comma dell' articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348, sono inseriti
i seguenti:
"la festività nazionale e quella del santo patrono coincidenti con
la domenica non danno luogo a riposo compensativo nè a
monetizzazione.
Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio,
prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente
con la domenica si applica la disposizione recata dal secondo
comma.".
Art. 135
Commissioni per la verifica e la revisione della qualità dei
servizi e
delle prestazioni sanitarie
1. In ogni regione è costituita la commissione regionale per la
verifica e revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni
sanitarie.
2. la commissione ha i seguenti compiti:
a) valutare i servizi sanitari in termini di:
Adeguatezza delle strutture, attrezzature e personale;
Correttezza delle procedure e delle prestazioni;
Risultati raggiunti rispetto ai bisogni dei cittadini, ai
programmi deliberati e in comparazione con gli standard medi
nazionali;
b) promuovere la diffusione delle metodologie per il
miglioramento qualitativo delle prestazioni, anche attraverso
l'avvio di iniziative specifiche, regionali o locali, di
formazione di personale esperto in valutazione e promozione delle
qualità dei servizi e della assistenza sanitaria;
c) validare e verificare progetti e programmi di valutazione
predisposti a livello di Unità Sanitaria Locale dall'apposita
commissione di cui al comma settimo.
3. La commissione è nominata con provvedimento del presidente
della giunta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento ed è presieduta dal presidente dell'ordine
dei medici della provincia capoluogo di regione.
4. La commissione è composta da:
a) i presidente degli ordini e dei collegi provinciali del
capoluogo regionale;
b) due funzionari regionali scelti nei settori epidemiologico-
informativo, dell'assistenza sanitaria, della programmazione
sanitaria;
c) sette esperti qualificati nei settori della valutazione della
qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie; della
programmazione ed organizzazione dei servizi; della epidemiologia
e statistica; della formazione professionale; della assistenza
infermieristica (nursing), assistenza farmaceutica e diagnostica
strumentali, scelti dalla regione fra i dipendenti del servizio
sanitario nazionale, di strutture universitarie e tra i
componenti di società scientifiche;
d) cinque rappresentanti nominati annualmente e congiuntamente
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in
modo da garantire la presenza dei diversi profili professionali;
e) un funzionario regionale della carriera direttiva
amministrativa, con funzioni di segretario.
5. La commissione regionale invia un rapporto semestrale al
comitato nazionale di cui al comma undicesimo sui progetti e sui
programmi avviati e sui risultati raggiunti.
6. Per la vigenza del presente regolamento, il coordinatore
sanitario della Unità Sanitaria Locale, tenuto conto degli
indirizzi regionali e sentito l'ufficio di direzione, individua
almeno tre tra i seguenti progetti di valutazione della qualità
dei servizi e delle prestazioni, dei quali almeno uno di valenza
ospedaliera e uno di valenza territoriale:
a) revisione delle procedure di accettazione ospedaliera;
b) consumo di farmaci per giornata di degenza e loro valutazione
quantiqualitativa, anche in funzione del rapporto costo-beneficio;
c) tempi di risposta diagnostica intraospedaliera, in rapporto
alle attività in plus-orario e alla durata media delle degenze;
d) utilizzo delle camere operatorie in rapporto alla durata delle
degenze nelle unità operative a valenza chirurgica e al rapporto
tra ricoverati e operati nelle stesse unità;
e) prevenzione e terapia delle lesioni da decubito;
f) adozione e valutazione di nuovi modelli di assistenza
infermieristica per obiettivi e miglioramento degli aspetti di
carattere alberghiero;
g) riscontri anatomo-patologi sui reperti chirurgici e riscontri
autoptici sui decessi;
h) valutazione dei servizi di pronta disponibilità nei settori
sanitario, veterinario e igienistico-ambientale, in rapporto ai
bisogni prevedibili e alle attività effettivamente svolte;
i) valutazione dei servizi e dei programmi adottati in attuazione
del piano sanitario nazionale e regionale;
l) qualità della documentazione clinica e adozione della cartella
infermieristica; ulteriori programmi possono essere aggiunti in
sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione
assistenziale;
m) valutazione di progetti di metodologie per la prevenzione
delle infezioni ospedaliere.
7. Sulla proposta del coordinatore sanitario deliberano, entro il
termine indicato al comma terzo, gli organi della Unità
Sanitaria Locale, i quali procedono, contestualmente, alla
costituzione della commissione professionale per la verifica e la
revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni della
Unità Sanitaria Locale, la cui composizione, in relazione ai
programmi deliberati, è la seguente:
a) il presidente dell'ordine o collegio interessato, che la
presiede;
b) i responsabili dei servizi interessati;
c) tre esperti nei campi oggetto dei programmi;
d) tre operatori dei servizi interessati;
e) il direttore sanitario e il coordinatore sanitario, nonchè il
coordinatore amministrativo per i programmi a valenza
organizzativo-gestionale.
8. In relazione alle peculiarità della verifica e revisione della
qualità nei presidi ospedalieri, la commissione di Unità Sanitaria
Locale ha una sua proiezione stabile all'interno della direzione
sanitaria del presidio ospedaliero di maggiore rilevanza nella
Unità Sanitaria Locale, la quale opera come nucleo operativo
ospedaliero per la promozione e la valutazione della qualità
tecnico-scientifica ed umana dei servizi e delle prestazioni
ospedaliere. il nucleo operativo è composto dagli operatori che
intendono avviare o hanno in atto programmi di valutazione della
qualità, dal direttore sanitario, che ne fa parte di diritto, e
dal coordinatore sanitario ed opera nell'ambito dei programmi a
valenza ospedaliera adottati ai sensi del comma settimo.
9. La commissione della unità sanitaria locale invia
semestralmente alla commissione regionale di cui al comma primo un
rapporto sui programmi attivati e i risultati conseguiti.
10. La mancata osservanza dei termini perentori indicati per la
costituzione delle commissioni regionali e di Unità Sanitaria
Locale determina l'azione sostitutiva a norma delle leggi vigenti.
Le commissioni operano validamente anche se in composizione
ristretta per carenza di designazione di alcuni membri.
11. A livello nazionale il coordinamento delle attività di
verifica e revisione della qualità dei servizi e delle
prestazioni è affidato ad un comitato nazionale per la
valutazione della qualità tecnico-scientifica ed umana dei servizi
e degli interventi sanitari e per l'accreditamento delle
istituzioni sanitarie.
12. Il comitato, istituito con decreto del Ministro della Sanità,
è presieduto dal presidente della federazione degli ordini dei
medici ed è composto da:
a) i rappresentanti delle federazioni degli ordini e dei collegi;
b) esperti nelle seguenti aree: diagnosi, cura, riabilitazione;
prevenzione, sanità pubblica, farmaceutica e organizzazione dei
servizi; epidemiologia, valutazione della qualità e sistemi
informativi; amministrativo-gestionale; essi sono scelti fra i
dipendenti del servizio sanitario nazionale, delle università,
di enti nazionali di ricerca scientifica e le associazioni
scientifiche e culturali mediche e di altre professionalità
sanitarie, fino ad un massimo di trenta persone;
c) il direttore dell'istituto superiore di sanità o suo delegato;
d) sei rappresentanti nominati annualmente e congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, garantendo
la presenza dei diversi profili professionali;
e) il segretario generale del consiglio sanitario nazionale;
f) sei rappresentanti delle direzioni generali del ministero
della sanità;
g) un rappresentante del ministero del tesoro;
h) un rappresentante del dipartimento della funzione pubblica;
i) sei rappresentanti delle regioni;
l) tre rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M.;
m) il dirigente generale del servizio centrale della
programmazione sanitaria come responsabile del sistema
informativo di Governo, con funzioni di coordinamento della
segreteria del comitato.
13. Il comitato può essere articolato in sezioni corrispondenti
ad aree distinte di intervento e di valutazione.
Art. 136
Norma finale di rinvio
1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal
presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348, e 20 Maggio
1987, n. 270, per quanto compatibili.
2. L' articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica
20 Maggio 1987, n. 270, è abrogato anche per quanto attiene alle
professionalità mediche veterinarie.
Parte terza
Disposizioni comuni
Dall'art. 0137 all'art. 0138
Art. 137
Copertura finanziaria
1. L'onere derivante dalla applicazione del presente regolamento
è valutato in lire 4.273 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso
l'onere per gli anni 1988 e 1989 ed in lire 6.117 miliardi per
l'anno 1991.
2. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del
presente regolamento si provvede ai sensi del decreto-legge 13
Novembre 1990, n. 326
Art. 138
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 Novembre 1990
Cossiga
Andreotti, presidente del Consiglio dei Ministri
Gaspari, Ministro per la funzione pubblica
De lorenzo, Ministro della Sanità
Carli, Ministro del tesoro
Cirino Pomicino, Ministro del Bilancio e della Programmazione
Economica
Donat Cattin, Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto il guardasigilli: Vassalli
Registrato alla Corte dei Conti il 14 Dicembre 1990
Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 7
Registrato con riserva ai sensi della delibera delle sezioni
riunite del 13 Dicembre 1990, n. 77/SR/e.
Allegato 1
(articolo 39)
(parte di testo non memorizzata)
Allegato 2
(articolo 40)
(parte di testo non memorizzata)
Allegato 3
(articolo 107)
(parte di testo non memorizzata)
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale
(art. 6 - D.P.R. n. 68/1986)
Testo formato da complessivi articoli: 0005
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero
Confederazioni sindacali: CGIL-CISL-UIL-Cida-Cisnal- Cisal-
Confsal-Confedir
Organizzazioni sindacali: CGIL/Funzione Pubblica/Sanità -
CISL/Fisos -UIL/Sanità - CIDA/Sidirss - CONFEDIR/Dirsan -
CISAL/Sanità - CISAS/Sanità-Cidiesse.
Premessa
Le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL,
CONFSAL, CONFEDIR e le organizzazioni sindacali CGIL-/Funzione
Pubblica/Sanità, CISL/Fisos, UIL/Sanità, CIDA/Sidirss,
CONFEDIR/Dirsan, CISAL/Sanità, CISAS/Sanità, CIDIESSE con il
presente atto si propongono l'obiettivo di costruire nuove
relazioni sindacali e sociali nell'ambito del servizio sanitario
nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di
accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei
lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei
a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti
e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un
forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione
delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle
controparti una contemporanea e corrispondente reciprocità di
impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero
sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e
di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono
l'insieme dei rapporti.
Punto 1.0 - oggetto
Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale
per ciascun lavoratore nel settore della sanità, si esercita
attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della
dignità e dei valori della persona umana in attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 11, commi quinto e sesto, della
legge n. 93/1983.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il
diritto allo sciopero secondo criteri e modalità di seguito
specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti
costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice
non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori
fondamentali delle libertà civili e sindacali della democrazia e
della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano
la generalità del mondo del lavoro
.
Punto 2.0 - titolarità
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è
di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria
per quelli nazionali; regionali di categoria per quelli regionali;
territoriali di categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la
titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza
delle strutture aziendali e territoriali.
La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le
strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).
Per le strutture prive di articolazione territoriale, la
proclamazione dello sciopero sarà stabilita dalla rispettiva
struttura nazionale (di comparto).
Punto 3.0 - proclamazione - modalità - pubblicità
Le iniziative di sciopero dovranno essere dichiarate con
quindici giorni di preavviso.
La proclamazione degli scioperi sarà comunicata alla presidenza
del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica,
al ministero della sanità; in caso di scioperi proclamati a
livello locale sarà data comunicazione alle rispettive regioni ed
U.S.L..
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e
la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si
attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel
capo vi del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e
da quelle definite dal contratto di comparto. in ogni caso la
attivazione di tali procedure non incide sui termini di preavviso
dell'azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate:
- nel mese di Agosto;
- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono
le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono
le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali,
per i rispettivi ambiti territoriali;
- nei giorni dal 23 Dicembre al 3 Gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la pasqua al martedì
successivo.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di
particolare gravità o di calamità naturali.
Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può
superare, anche nelle strutture complesse ed organizzare per
turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza, non
supereranno le 48 ore consecutive.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun
turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole
unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli
profili professionali. sono altresì escluse forme surrettizie di
sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo
sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le
motivazioni dello stesso, nonchè le informazioni relative alle
modalità con le quali si caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque
essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.
Punto 4.0 - vincoli e sanzioni
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a
tutti i livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria
del presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.
Ciò impegna le singole organizzazioni sindacali a valutare
preventivamente le eventuali iniziative di sciopero, senza
peraltro precludersi la possibilità di iniziativa singola, per la
quale, comunque, valgono le norme del presente codice.
Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da
parte delle istanze statutarie competenti.
Punto 5.0 - termini di validità
Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al
termine della vigenza contrattuale.
Confederazioni sindacali C.G.I.L.-organizzazioni sindacali
C.G.I.L./Funzione Pubblica/Sanità
Confederazioni sindacali C.I.S.L. - organizzazioni sindacali
C.I.S.L./Fisos
Confederazioni sindacali U.I.L. - organizzazioni sindacali
U.I.L./Sanità
Confederazioni sindacali C.I.D.A. - organizzazioni sindacali
CIDA/Sidirss
Confederazioni sindacali C.I.S.A.L. - organizzazioni sindacali
FIALS-Cisal Confederazioni sindacali Confe.dir - organizzazioni
sindacali Confedi/Dirsan
Confederazioni sindacali Conf.S.A.L. - organizzazioni sindacali
CISAS/Sanità
Confederazioni sindacali C.I.S.N.A.L. - organizzazioni sindacali
Cidiesse
Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale
(art. 6 - d.p.r. n. 68/1986)
Testo formato da complessivi articoli: 0005
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero
Organizzazione sindacale: S.I.C.U.S.
Premessa
La organizzazione sindacale S.I.C.U.S. (Sindacato Italiano
Chimici Unità Sanitarie) con il presente atto si propone:
l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e delle
articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la
solidarietà tra le diverse espressioni dei lavoratori, per
favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la
salute dell'uomo. peraltro, il quadro dei rapporti e delle
relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte
contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle
procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una
contemporanea e corrispondente reciprocità di impegni e di
atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle
relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura
efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme
dei rapporti.
Punto 1.0 - oggetto
Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale
per ciascun lavoratore nel settore della sanità, si esercita
attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della
dignità e dei valori della persona umana in attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 11, commi quinto e sesto, della
legge n. 93/1983.
La organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il diritto
allo sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti
costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice
non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori
fondamentali delle libertà civili e sindacali della democrazia e
della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano
la generalità del mondo del lavoro.
Punto 2.0 - titolarità
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è
di esclusiva competenza delle strutture: - nazionali di categoria
per quelli nazionali; - regionali di categoria per quelli
regionali; - territoriali di categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la
titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza
delle strutture aziendali e territoriali.
La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le
strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).
Punto 3.0 - proclamazione - modalità - pubblicità
Le iniziative di sciopero dovranno essere dichiarate con
quindici giorni di preavviso.
La proclamazione degli scioperi sarà comunicata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - dipartimento della Funzione Pubblica,
al Ministero della Sanità; in caso di scioperi proclamati a
livello locale sarà data comunicazione alle rispettive regioni ed
U.S.L.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e
la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si
attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel
capo vi del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da
quelle definite dal contratto di comparto. in ogni caso
l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di
preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate:
- nel mese di Agosto;
- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono
le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono
le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali per
i rispettivi ambiti territoriali;
- nei giorni dal 23 Dicembre al 3 Gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la pasqua al martedì
successivo.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di
particolare gravità o di calamità naturali.
Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può
superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per
turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza, non
supereranno le 48 ore consecutive.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun
turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole
unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli
profili professionali. sono altresì escluse forme surrettizie di
sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo
sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le
motivazioni dello stesso, nonchè le informazioni relative alle
modalità con le quali si caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque
essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.
Punto 4.0 - vincoli e sanzioni
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a
tutti i livelli, della organizzazione sindacale firmataria del
presente protocollo ed i lavoratori ad essa iscritti.
Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da
parte delle istanze statutarie competenti.
Punto 5.0 - termini di validità
Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al
termine della vigenza contrattuale.
Organizzazione sindacale
S.I.C.U.S.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale (art. 6
- d.p.r. n. 68/1986)
Testo formato da complessivi articoli: 0005
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero
Organizzazione sindacale: A.U.P.I.
Premessa
La organizzazione sindacale A.U.P.I. (Associazione Unitaria
Psicologi Italiani) con il presente atto si propone: l'obiettivo
di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del
servizio sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso,
con l'intento di accrescere la solidarietà tra le diverse
espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture
e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il
quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il
sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con
l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di
sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e
corrispondente reciprocità di impegni e di atteggiamenti
comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni
possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su
tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei
rapporti.
Punto 1.0 - oggetto
Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale
per ciascun lavoratore nel settore della sanità, si esercita
attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della
dignità e dei valori della persona umana in attuazione delle
disposizioni contenute nello art. 11, commi quinto e sesto, della
legge n. 93/1983.
La organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il diritto
allo sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti
costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice
non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori
fondamentali delle libertà civili e sindacali della democrazia e
della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano
la generalità del mondo del lavoro.
Punto 2.0 - titolarità
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è
di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria
per quelli nazionali; regionali di categoria per quelli regionali;
- territoriali di categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la
titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza
delle strutture aziendali e territoriali.
La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le
strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).
3.0 - proclamazione - modalità - pubblicità
Le iniziative di sciopero dovranno essere dichiarate con
quindici giorni di preavviso.
La proclamazione degli scioperi sarà comunicata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - dipartimento della Funzione Pubblica,
al Ministero della Sanità; in caso di scioperi proclamati a
livello locale sarà data comunicazione alle rispettive regioni ed
U.S.L..
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e
la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si
attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel
capo vi del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da
quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso
l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di
preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate:
- nel mese di Agosto;
- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono
le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono
le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali per
i rispettivi ambiti territoriali;
- nei giorni dal 23 Dicembre al 3 Gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la pasqua al martedì
successivo.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di
particolare gravità o di calamità naturali.
Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può
superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per
turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza, non
supereranno le 48 ore consentite.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun
turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole
unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli
profili professionali. sono altresì escluse forme surrettizie di
sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo
sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le
motivazioni dello stesso, nonchè le informazioni relative alle
modalità con le quali si caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque
essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.
Punto 4.0 - vincoli e sanzioni
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti
i livelli, della organizzazione sindacale firmataria del presente
protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.
Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da
parte delle istanze statutarie competenti.
Punto 5.0 - termini di validità
Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al
termine della vigenza contrattuale.
Organizzazione sindacale
A.U.P.I.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale
(area negoziale della professionalità medica art. 6, commi quinto,
sesto, settimo, ottavo e nono - d.p.r. n. 68/1986)
Testo formato da complessivi articoli: 0016
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero
Premessa
L'etica professionale impone al medico di osservare
particolari regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi
restando i limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.
Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che
prestano la loro attività professionale alle dipendenze della
pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme di
autodisciplina.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali considerato quanto
dispone l'art. 11, quinto e sesto comma della legge 29 Marzo 1983,
n. 93, dichiarano che si atterranno, nell'esercizio del diritto
di sciopero, ai principi e alle modalità seguenti:
Art. 1
La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al
rispetto per la vita e per l'incolumità dei pazienti, alla
solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.
Art. 2
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare
a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di
autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in
occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Art. 3
Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le
prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalità,
la frequenza e la continuità, nonchè con l'intensità che, secondo
il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno
ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla
salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti
costituzionalmente tutelati.
In particolare saranno assicurati:
a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso
medico e chirurgico nonchè i relativi servizi specialistici e
diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le
sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi
urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le
tossiinfezioni alimentari;
b) turni di guardia e/o di pronta disponibilità saranno
opportunamente organizzati;
c) le predette prestazioni non dilazionabili, saranno
garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere, che, per
l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di
presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali
servizi siano ordinariamente espletati.
Art. 4
Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste
per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di
interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e
trattamenti sanitari obbligatori).
Art. 5
Saranno garantiti: la vigilanza sui focolai di malattie infettive
e zoonosi; il controllo degli animali morsicatori ai fini della
profilassi antirabbica; la macellazione di urgenza degli animali
in pericolo di vita; l'approvvigionamento carneo agli ospedali,
case di cura ed istituti convenzionati, nonchè residenze
protette ed assistite; i servizi diagnostici necessari per
garantire le urgenze.
Art. 6
Le organizzazioni sindacali mediche di categoria, assumono
l'impegno di consultarsi reciprocamente in merito alla
proclamazione di scioperi.
Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena
libertà di azione, fermo restando il rispetto del codice di
autoregolamentazione.
Art. 7
Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla
generalità dei medici in relazione ai compiti igienico-
organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo le
competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.
Art. 8
In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei
motivi che lo hanno reso necessario.
Art. 9
In apertura di vertenza sarà dato preavviso non inferiore a
quindici giorni.
Art. 10
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero
saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di
Unità Sanitaria Locale o di presidio dagli organi statutariamente
competenti delle organizzazioni sindacali.
Art. 11
La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sarà
comunicata alla presidenza del consiglio dei ministri -
dipartimento della funzione pubblica, al Ministro della Sanità, al
Ministro degli interni, al coordinamento delle regioni,
all'A.N.C.I., all'U.N.C.E.M..
Art. 12
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare
la durata di 24 ore.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun
turno.
Art. 13
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,
epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi
emergenze di carattere sanitario. nei luoghi e per i tempi in
cui tali condizioni di emergenza sussisteranno, non saranno
indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.
Art. 14
Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:
- nel mese di Agosto;
- nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno
successivo alle operazioni elettorali europee, nazionali,
referendarie, nonchè a quelle regionali, provinciali, comunali
limitatamente al rispettivo ambito territoriale;
- nei giorni dal 23 Dicembre al 6 Gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la pasqua al martedì
successivo.
Art. 15
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti
costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo libertà
fondamentali garantite dalla costituzione, la libertà sindacale
in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e
della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte
organizzazioni sindacali si riservano la più ampia facoltà di
iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di
comportamento sopra formulate.
Art. 16
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la
durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29
Marzo 1983, n. 93 . scaduto il termine di efficacia giuridica
di tali accordi, le sottoscritte organizzazioni si riservano
l'autonoma facoltà di confermarlo ovvero di sostituirlo o
modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i
successivi accordi.
Co.S.Me.D.
A.A.R.O.I.
A.I.P.A.C.
A.N.A.A.O. - S.I.M.P.
A.N.M.D.O.
S.N.R.
S.U.M.I.
S.I.V.E.M.P.
S.I.M.E.T.
S.U.M.E.T.
Fe.Me.Pa.
S.E.D.I.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale
(area negoziale della professionalità medica art. 6 commi quinto,
sesto, settimo, ottavo e nono - d.p.r. n. 68/1986)
Testo formato da complessivi articoli: 0015
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero
Premessa
L'etica professionale impone al medico di osservare particolari
regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i
limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.
Pertanto la sottoscritta organizzazione sindacale medica, che
presta la propria attività professionali alle dipendenze della
pubblica amministrazione, si è sempre attenuta a forme di
autodisciplina.
La sottoscritta organizzazione sindacale considerato quanto
dispone l'art. 11, quinto e sesto comma della legge 29 Marzo
1983, n. 93, dichiara che si atterrà, nell'esercizio del diritto
di sciopero, ai principi e alle modalità seguenti:
Art. 1
La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al
rispetto per la vita e per l'incolumità dei pazienti, alla
solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.
Art. 2
La sottoscritta organizzazione sindacale si impegna a portare a
conoscenza dei propri iscritti il presente codice di
autoregolamentazione invitandoli alla osservanza dello stesso in
occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Art. 3
Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le
prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalità,
la frequenza o la continuità, nonchè con l'intensità che, secondo
il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno
ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla
salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti
costituzionalmente tutelati.
In particolare saranno assicurati:
a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso
medico e chirurgico nonchè i relativi servizi specialistici e
diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le
sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi
urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le
tossiinfezioni alimentari;
b) turni di guardia e/o di pronta disponibilità saranno
opportunamente organizzati;
c) le predette prestazioni non dilazionabili, saranno
garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere, che, per
l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di
presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali
servizi siano ordinariamente espletati.
Art. 4
Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste
per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di
interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e
trattamenti sanitari obbligatori).
Art. 5
Questa organizzazione sindacale medica di categoria, assume
l'impegno di consultarsi con le altre OO.SS. in merito alla
proclamazione di scioperi, mantenendo in ogni caso la propria
piena libertà di azione, fermo restando il rispetto del codice di
autoregolamentazione.
Art. 6
Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla
generalità dei medici in relazione ai compiti igienico-
organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo le
competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.
Art. 7
In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei
motivi che lo hanno reso necessario.
Art. 8
In apertura di vertenza sarà dato preavviso non inferiore a
quindici giorni.
Art. 9
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero
saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di
Unità Sanitaria Locale o di presidio dagli organi statutariamente
competenti della organizzazione sindacale.
Art. 10
La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sarà
comunicata alla presidenza del consiglio dei ministri -
dipartimento della funzione pubblica, al Ministro della Sanità,
al Ministro degli interni, al coordinamento delle regioni,
all'ANCI, all'Uncem.
Art. 11
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare
la durata di 24 ore.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun
turno.
Art. 12
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,
epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi
emergenze di carattere sanitario. nei luoghi e per i tempi in cui
tali condizioni di emergenza sussisteranno, non saranno
indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.
Art. 13
Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:
- nel mese di Agosto;
- nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno
successivo alle operazioni elettorali europee, nazionali,
referendarie, nonchè a quelle regionali, provinciali, comunali
limitatamente al rispettivo ambito territoriale;
- nei giorni dal 23 Dicembre al 6 Gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la pasqua al martedì
successivo.
Art. 14
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti
costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo libertà
fondamentali garantite dalla costituzione, la libertà sindacale
in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e
della democrazia, ovvero la stessa etica medica, la sottoscritta
organizzazione sindacale si riserva la più ampia facoltà di
iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di
comportamento sopra formulate.
Art. 15
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la
durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29
Marzo 1983, n. 93. scaduto il termine di efficacia giuridica di
tali accordi, la sottoscritta organizzazione si riserva
l'autonoma facoltà di confermarlo ovvero di sostituirlo o
modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i
successivi accordi.
ANAAD-Simp
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale
(area negoziale della professionalità medica art. 6 commi quinto,
sesto, settimo, ottavo e nono del d.p.r. n. 68/86)
Testo formato da complessivi articoli: 0015
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero
Organizzazioni sindacali: Confederazione Italiana Medici
Ospedalieri (CIMO), in qualità di associazione sindacale medica di
categoria e di confederazione cui aderiscono le associazioni
medico-specialistiche ADOI, AIPO, AOGOI, AMIO, ANCO, SIOD, SINFIR,
nonchè il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI),
Settore Ospedaliero.
Premessa
L'etica professionale impone al medico di osservare
particolari regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi
restando i limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.
Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che
prestano la loro attività professionale alla dipendenza della
pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme di
autodisciplina.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali, considerato quanto
dispone l'art. 11, quinto e sesto comma della legge 29 Marzo 1983,
n. 93, nonchè l'art. 10 del D.P.R. 395/88, dichiarano che si
atterranno, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi e
alle modalità seguenti:
Art. 1
La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al
rispetto per la vita e per l'incolumità dei pazienti, alla
solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.
Art. 2
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare
a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di
autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in
occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Art. 3
Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le
prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalità,
la frequenza o la continuità, nonchè con l'intensità che, secondo
il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno
ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla salute
e non pregiudicare il rispetto dei diritti costituzionalmente
tutelati.
In particolare saranno assicurati:
a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso
medico e chirurgico nonchè i relativi servizi specialistici e
diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le
sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi
urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le
tossiinfezioni alimentari;
b) turni di guardia e/o di pronta disponibilità;
c) le predette prestazioni non dilazionabili saranno garantite
anche presso quelle sedi extra-ospedaliere che, per l'ubicazione,
presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi
ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi
siano ordinariamente espletati.
Art. 4
Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste
per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di
interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e
trattamenti sanitari obbligatori).
Art. 5
Le organizzazioni sindacali mediche di cui sopra assumono
l'impegno di consultarsi con le altre organizzazioni sindacali
mediche di categoria in merito all'eventuale proclamazione di
scioperi.
Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena
libertà di azione, fermo restando il rispetto del codice di
autoregolamentazione.
Art. 6
Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla
generalità dei medici in relazione ai compiti igienico-
organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo le
competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.
Art. 7
In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei
motivi che lo hanno reso necessario.
Art. 8
In apertura di vertenza sarà dato preavviso non inferiore a
quindici giorni.
Art. 9
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero
saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di
Unità Sanitaria Locale o di presidio dagli organi statutariamente
competenti delle organizzazioni sindacali sopra elencate.
Art. 10
La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sarà
comunicata alla presidenza del consiglio dei ministri -
dipartimento per la funzione pubblica, al Ministro della Sanità,
al Ministro degli interni, al coordinamento delle regioni,
all'ANCI, all'Uncem.
Art. 11
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare,
la durata di 24 ore.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun
turno.
Art. 12
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,
epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi
emergenze di carattere sanitario.
Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni di emergenza
sussisteranno, non saranno indetti scioperi o, se precedentemente
indetti, saranno sospesi.
Art. 13
Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:
- nel mese di Agosto;
- nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno
successivo alle operazioni elettorali europee, nazionali,
referendarie, nonchè a quelle regionali, provinciali e comunali
limitatamente al rispettivo ambito territoriale;
- nei giorni dal 23 Dicembre al 6 Gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la pasqua al martedì
successivo.
Art. 14
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti
costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo libertà
fondamentali garantite dalla costituzione, la libertà sindacale
in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e
della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte
organizzazioni sindacali si riservano la più ampia facoltà di
iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di
comportamento sopra formulate.
Art. 15
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la
durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29
Marzo 1983, n. 93
Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le
sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma facoltà di
confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente
all'inizio delle trattative per i successivi accordi.
Roma, 21 Ottobre 1989
Confederazione italiana medici ospedalieri
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale
(area negoziale della professionalità medica
Art. 6, commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del d.p.r. n.
68/86)
Testo formato da complessivi articoli: 0015
Codice di autoregolamentazione
Dell'esercizio del diritto di sciopero
Premessa
L'etica professionale impone al medico di osservare particolari
regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i
limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.
Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che
prestano la loro attività professionale alla dipendenza della
pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme di
autodisciplina.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali, considerato quanto
dispone l'art. 11, quinto e sesto comma della legge 29 Marzo 1983,
n. 93, nonchè l'art. 10 del d.p.r. 395/88, dichiarano che si
atterranno, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi e
alle modalità seguenti:
Art. 1
La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al
rispetto per la vita e per l'incolumità dei pazienti, alla
solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.
Art. 2
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare
a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di
autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in
occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Art. 3
Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le
prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalità,
la frequenza e la continuità, nonchè con l'intensità che, secondo
il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno
ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla
salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti
costituzionalmente tutelati.
In particolare saranno assicurati:
a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso
medico e chirurgico nonchè i relativi servizi specialistici e
diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le
sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi
urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le
tossinfezioni alimentari;
b) turni di guardia e/o di pronta disponibilità;
c) le predette prestazioni non dilazionabili, saranno
garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere che, per
l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di
presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali
servizi siano ordinariamente espletati.
Art. 4
Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste
per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di
interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e
trattamenti sanitari obbligatori).
Art. 5
L'associazione nazionale primari ospedalieri assume l'impegno di
consultarsi con le altre organizzazioni sindacali mediche di
categoria in merito all'eventuale proclamazione di scioperi.
Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso, la propria piena
libertà di azione, fermo restando il rispetto del codice di
autoregolamentazione.
Art. 6
Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla
generalità dei medici in relazione ai compiti igienico-
organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo le
competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.
Art. 7
In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei
motivi che lo hanno reso necessario.
Art. 8
In apertura di vertenza sarà dato preavviso non inferiore a
quindici giorni.
Art. 9
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero
saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di
Unità Sanitaria Locale o di presidio dagli organi statutariamente
competenti delle organizzazioni sindacali sopra elencate.
Art. 10
La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sarà
comunicata alla presidenza del consiglio dei ministri -
dipartimento della funzione pubblica, al Ministro della Sanità,
al Ministro degli interni, al
coordinamento delle regioni, all'ANCI e all'Uncem.
Art. 11
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare
la durata di 24 ore.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun
turno.
Art. 12
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,
epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi
emergenze di carattere sanitario.
Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni di emergenza
sussisteranno, non saranno indetti scioperi o, se
precedentemente indetti, saranno sospesi.
Art. 13
Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:
- nel mese di Agosto;
- nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno
successivo alle operazioni elettorali europee, nazionali,
referendarie, nonchè e quelle regionali, provinciali, e comunali
limitatamente al rispettivo ambito territoriale;
- nei giorni dal 23 Dicembre al 6 Gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la pasqua al martedì
successivo.
Art. 14
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti
costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo libertà
fondamentali garantite dalla costituzione, la libertà sindacale in
ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della
democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte
organizzazioni sindacali si riservano la più ampia facoltà di
iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di
comportamento sopra formulate.
Art. 15
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la
durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29
Marzo 1983, n. 93
Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le
sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma facoltà di
confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente
all'inizio delle trattative per i successivi accordi.
Roma, 21 Ottobre 1989
ANPO Associazione Nazionale Primari Ospedalieri
Comparto del personale
Del Servizio Sanitario Nazionale
(area negoziale della professionalità medica
Art. 6 commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono - d.p.r. n.
68/86)
Testo formato da complessivi articoli: 0016
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero
Premessa
L'etica professionale impone al medico di osservare particolari
regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i
limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.
Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che
prestano la loro attività professionale alla dipendenza della
pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme di
autodisciplina.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali, considerato quanto
dispone l'art. 11, quinto e sesto comma della legge 29 Marzo
1983, n. 93, dichiarano che si atterranno, nell'esercizio del
diritto di sciopero, ai principi ed alle modalità seguenti:
Art. 1
La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al
rispetto per la vita e la incolumità dei pazienti, alla
solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.
Art. 2
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare
a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di
autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in
occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Art. 3
Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le
prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalità,
la frequenza e la continuità, nonchè con l'intensità che, secondo
il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno
ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla
salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti
costituzionalmente tutelati.
In particolare saranno assicurati:
a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso
medico e chirurgico nonchè i relativi servizi specialistici e
diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le
sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi
urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le
tossiinfezioni alimentari;
b) turni di guardia e/o di pronta disponibilità saranno
opportunamente organizzati;
c) le predette prestazioni non dilazionabili saranno garantite
anche presso quelle sedi extra-ospedaliere che, per
l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di
presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali
servizi siano ordinariamente espletati.
Art. 4
Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste
per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di
interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e
trattamenti sanitari obbligatori).
Art. 5
Saranno inoltre garantiti: la vigilanza sui focolai di malattie
infettive e zoonosi; il controllo degli animali morsicatori ai
fini della profilassi antirabbica; la macellazione di urgenza
degli animali in pericolo di vita;
Lo approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura ed
istituti convenzionati, nonchè residenze protette ed assistite;
i servizi diagnostici necessari per garantire le urgenze.
Art. 6
Le organizzazioni sindacali mediche assumono l'impegno di
consultarsi reciprocamente in merito alla proclamazione di
scioperi.
Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena
libertà di azione, fermo restando il rispetto del codice di
autoregolamentazione.
Art. 7
Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla
generalità dei medici in relazione ai compiti igienico-
organizzativi, di prevenzione, di diagnosi e cura, secondo le
competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.
Art. 8
In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei
motivi che lo hanno reso necessario.
Art. 9
In apertura di vertenza sarà dato preavviso non inferiore a
quindici giorni.
Art. 10
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero
saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di
Unità Sanitaria Locale o di presidio dagli organi statutariamente
competenti dalle organizzazioni sindacali sopra elencate.
Art. 11
La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sarà
comunicata alla presidenza del consiglio dei ministri -
dipartimento della funzione pubblica, al Ministro della Sanità,
al Ministro degli interni, al coordinamento delle regioni,
all'ANCI, all'Unicem.
Art. 12
Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza non può
superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per
turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non
supereranno le 48 ore consentite.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun
turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole
unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli
profili professionali.
Art. 13
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,
epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi
emergenze di carattere sanitario. nei luoghi e per i tempi in
cui tali condizioni di emergenza sussisteranno, non saranno
indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno
sospesi.
Art. 14
Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:
- nel mese di Agosto;
- nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno
successivo alle operazioni elettorali europee, nazionali,
referendarie, nonchè a quelle regionali, provinciali, e comunali
limitatamente al rispettivo ambito territoriale;
- nei giorni dal 23 Dicembre al 6 Gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la pasqua al martedì
successivo.
Art. 15
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti
costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo libertà
fondamentali garantite dalla costituzione, la libertà sindacale in
ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della
democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte
organizzazioni sindacali si riservano la più ampia facoltà di
iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di
comportamento sopra formulate.
Art. 16
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la
durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29
Marzo 1983, n. 93 . scaduto il termine di efficacia giuridica di
tali accordi, le sottoscritte organizzazioni si riservano
l'autonoma facoltà di confermarlo ovvero di sostituirlo o
modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i
successivi accordi.
CGIL - medici
CISL - medici
UIL - medici
Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 28
Novembre 1990, n. 384, recante: "regolamento per il recepimento
delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del
6 Aprile 1990 concernente il personale del comparto del servizio
sanitario nazionale, di cui all' art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68. (decreto
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale n. 295 del 19 Dicembre 1990).
Al decreto citato in epigrafe e in corrispondenza delle
sottoelencate pagine della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, sono
apportate le seguenti correzioni:
Alla pag. 10, all'art. 11, comma terzo, lettera b), dove è
scritto: "... prima di procedure alla copertura...", leggasi: "...
prima di procedere alla copertura ...";
Alla pag. 14, all'art. 20, comma secondo, dove è scritto: "post-
universitari", leggasi: "post-universitari" ed alla stessa pagina,
all'art. 22, comma primo, quinto rigo, dove è scritto: "... o da
struttura associative ...", leggasi: "... o da strutture
associative";
Alla pag. 16, all'art. 27, comma primo, dove è scritto: "... che
ricoprono cariche statuarie ...", leggasi: "... che ricoprono
cariche statutarie ...";
Alla pag. 19, all'art. 40, comma primo, in corrispondenza del
livello v, dove è scritto: " - impiantisti elettricisti ed
impiantisti idraulici ...", leggasi: " - impiantisti
elettricisti ed impiantisti idraulici ..." ed al comma terzo
dove è scritto: "... previsto superamento di un apposito corso
...", leggasi: "... previo superamento di un apposito corso ...";
Alla pag. 20, all'art. 41, comma primo, dove è scritto: "... di
cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
17 Settembre 1987, n. 494, ...", leggasi: "... di cui all'articolo
51 del decreto del Presidente della Repubblica 17 Settembre 1987,
n. 494, ..." ed alla stessa pagina, all'art. 41 medesimo, al
comma quinto, dove è scritto: "... competono i seguenti
stipendiali annui lordi ...", leggasi: "... competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi ..." ed alla stessa pagina,
all'art. 42, comma terzo, dove è scritto: "... ai sensi
dell'articolo 31 del decreto del presidente della repubblica 17
Settembre 1987, n. 494.", leggasi: "... ai sensi dell'articolo 50
del decreto del presidente della repubblica 17 Settembre 1987,
n. 494.";
Alla pag. 21, all'art. 47, comma primo, dove è scritto:
"farmacisti, biologisti, chimici, fisici, psicologisti
coadiutori:", leggasi: "farmacisti, biologi, chimici, fisici,
psicologi coadiutori:";
Alla pag. 23, all'art. 50, comma ottavo, dove è scritto: "...
ricompresi nell'articolo 68, comma settimo, ...", leggasi: "...
ricompresi nell'articolo 68, comma sesto, ...";
Alla pag. 27, all'art. 58, comma settimo, quindicesimo rigo,
dove è scritto: "... ai sensi dell'articolo 60,...", leggasi:
"... ai sensi dell'articolo 61,..." ed al comma decimo dello
stesso art. 58, dove è scritto: "... 15 Maggio 1987,...", leggasi:
"... 13 Maggio 1987,...";
Alla pag. 37, all'art. 78, comma secondo, secondo rigo, dove è
scritto "... dell'ordinamento ...", leggasi: "... dall'ordinamento
..." ed alla stessa pagina, nella seconda colonna, all'art. 79,
comma primo, dove è scritto: "in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 8, ...", leggasi: "in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 78, ...";
Alla pag. 46, all'art. 108, comma primo, dove è scritto: "... di
cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
17 Settembre 1987, n. 494, ...", leggasi: "... di cui all'articolo
51 del decreto del Presidente della Repubblica 17 Settembre 1987,
n. 494, ...";
Alla pag. 51, all'art. 119, comma terzo, dove è scritto: "..., si
applicano le disposizioni previste dallo articolo 48.", leggasi:
"..., si applicano le disposizioni previste dall'articolo 118.";
Inoltre alle pagine 62 e 63, nell'allegato 1, ruolo sanitario,
posizione funzionale vi e VII, alla voce "personale di
riabilitazione" dopo la parola "terapista", la parola
"massaggiatore" inizia con la lettera maiuscola e deve essere
allineata con le altre discipline;
Infine, alla pag. 64, nell'allegato 2, nel primo titolo, secondo
rigo, dove è scritto: "... ausiliario specializzato addetto ai
servizi economicali", leggasi: "... ausiliario specializzato
addetto ai servizi economali".
G.U. 27.05.1991 n. 122