DPR n. 384 del 6 aprile 1990

Decreto del Presidente della Repubblica 28 Novembre 1990, n. 384

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla

disciplina prevista dall'accordo del 6 Aprile 1990 concernente il

personale del comparto del servizio sanitario nazionale, di cui

all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo

1986, n. 68.

G.U. 19.12.1990 n. 295 suppl.ord.

Testo formato da complessivi articoli: 0138

Il presente testo entra in vigore secondo quanto dispone l'art.:

0138

Fonte complessa così composta:

Allegato 1 nm (a)

Allegato 2 nm (b)

Allegato 3 nm (c)

Comparto conf. sind. varie nm (d)

Comparto conf. sind. S.I.C.U.S. nm (e)

Comparto conf. sind. A.U.P.I. nm (f)

Comparto conf. sind. varie nm (g)

Comparto conf. sind. Anaad-Simp nm (h)

Comparto It. Medici Osp. nm (i)

Conf. sind. CGIL, CISL, UIL medici nm (j)

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della costituzione;

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986,

n. 13, e 23 Agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i

comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego,

risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi

intercompartimentali emanati ai sensi dell' articolo 12 della

legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5

Marzo 1986, n. 68, che ha istituito ai sensi dell'articolo 5 della

legge 29 marzo 1983, n. 93, il comparto di contrattazione

collettiva per il personale del servizio sanitario nazionale

comprensivo di una apposita area negoziale per la professionalità

medica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n.

348, 20 Maggio 1987, n. 270, e 17 Settembre 1987, n. 494 ;

Vista la circolare del Ministro per la Funzione Pubblica in data

28 Ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2

Novembre 1988, concernente il requisito della maggiore

rappresentatività su base nazionale richiesta dalla legge 29 marzo

1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per

partecipare alla formazione degli accordi sindacali;

Visto il decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 7

Ottobre 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12

Ottobre 1989 - che ha designato i componenti delle delegazioni

trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto del

personale dipendente del servizio sanitario nazionale;

Viste le leggi 11 Marzo 1988, n. 67, e 24 Dicembre 1988, n. 541,

recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);

Visto l'articolo 17, comma primo, della legge 23 Agosto 1988, n.

400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e

l'ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 25 Maggio 1990, ai sensi dell'ottavo comma

dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale -

respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle

organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato

alle trattative - è stata autorizzata, previa verifica delle

compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di

accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il comparto del

personale dipendente dal servizio sanitario nazionale di cui

all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo

1986, n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo relativa all'area

negoziale per professionalità medica di cui al predetto articolo

6, comma quinto e seguenti, stipulata in data 6 Aprile 1990 fra la

delegazione di parte pubblica, composta come previsto

dall'articolo 1 del citato decreto del Ministro per la Funzione

Pubblica del 7 Ottobre 1989, e le organizzazioni sindacali

nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto

CGIL/Funzione Pubblica-Sanità, CISL-FISOS, UIL-Sanità, CIDA-

Si.Dir.SS., CONFEDIR-Dirsan, CIDIESSE, CISAS-Sanità, CISAL-Fials,

SICUS ed AUPI (queste ultime due ammesse con riserva dell'esito

finale del giudizio pendente) e le confederazioni sindacali

maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL,

CIDA, CONFEDIR, CISAL, CONF.SAL. nonchè, per l'area negoziale

medica, le organizzazioni sindacali COSMED, ANAAO/Simp, CIMO,

federazione nazionale CGIL-CISL-UIL medici, CISL medici, CGIL

medici, SNR, SIVEMP e SIMET - queste ultime quattro ammesse con

riserva dell'esito finale del giudizio pendente - come il SUMI che

ha sottoscritto l'ipotesi di accordo il 7 Luglio 1990, sempre con

riserva dell'esito finale del giudizio pendente; Udito il parere

del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 12

Luglio 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 3 Agosto 1990 e del 23 Novembre 1990, ai sensi

dell'articolo 6 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, concernente

l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 6

Aprile 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni

sindacali trattanti in precedenza indicate, nonchè il recepimento

e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista

dall'accordo sindacale per il personale dipendente del servizio

sanitario nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, per il triennio

1988-1990;

Visto il decreto-legge 13 Novembre 1990, n. 326, recante

disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi

contrattuali relativi al triennio 1988-1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con i Ministri

della Sanità, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione

Economica e del Lavoro e della Previdenza Sociale;

Emana

Il seguente regolamento:

Parte prima

Comparto sanità

Dall'art. 0001 all'art. 0070

Titolo primo

Disposizioni generali

Dall'art. 0001 all'art. 0007

Capo I

Campo di applicazione

Dall'art. 0001 all'art. 0001

Art. 1

Area di applicazione e durata

1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale di

ruolo e non di ruolo dipendente dagli enti individuati

dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5

Marzo 1986, n. 68.

2. Il presente regolamento concerne il triennio 1 Gennaio 1988-31

Dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dall'1 Gennaio

1988; gli effetti economici decorrono dall'1 Luglio 1988, fatte

salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi

articoli per particolari istituti contrattuali.

Capo II

Rapporti con l'utenza

Dall'art. 0002 all'art. 0004

Sezione I

Cittadino utente

Dall'art. 0002 all'art. 0002

Art. 2

Rapporti amministrazione-cittadino

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei

servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione

amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da

realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte

delle strutture operative in cui si articolano gli enti.

2. A tale scopo, gli enti approntano adeguati strumenti per la

tutela degli interessi degli utenti e per una più agevole

utilizzazione dei servizi anche attraverso l'individuazione di

appositi uffici di pubbliche relazioni, se necessario decentrati,

con il compito di fornire agli utenti ogni utile informazione

anche documentale sui servizi erogati dall'ente e sulla loro

dislocazione nel territorio, sugli orari di apertura e sul tipo di

prestazione nonchè di ricevere eventuali reclami e suggerimenti da

parte degli utenti stessi al fine del miglioramento dei servizi.

3. In tale quadro gli enti, sentite le organizzazioni e le

confederazioni sindacali maggiormente rappresentative,

predispongono appositi progetti finalizzati - in particolare - per

assicurare condizioni di rispetto, chiarezza e dialogo nel

rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli

addetti ai servizi attraverso il cartellino di riconoscimento

secondo le vigenti disposizioni. I suddetti interventi sono

diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti

istituzionali:

a) una formazione professionale del personale volta al rispetto

della dignità umana del malato e dell'utente, da attuare

attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata,

specificamente rivolta ad assicurare completezza e chiarezza delle

informazioni fornite, anche con l'ausilio di apparecchiature

elettroniche;

b) la semplificazione e l'unificazione della modulistica almeno a

livello di ente e la riduzione della documentazione a corredo

delle domande di prestazioni, applicando le norme

sull'autocertificazione di cui alla legge 4 Gennaio 1968, n. 15, e

le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la

Funzione Pubblica del 20 Dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 Gennaio 1989;

c) l'ampliamento degli orari di apertura delle strutture, per

garantire l'esigenza degli utenti di accedere alle strutture

stesse;

d) il collegamento tra amministrazioni e l'unificazione di

adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti,

anche attraverso la istituzione di servizi polivalenti;

e) il miglioramento della logistica relativamente ai locali

adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al

minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le

barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a

facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle

persone non autonome portatrici di handicap ed anziane.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento

e, in seguito, con cadenza annuale, gli enti promuovono apposite

conferenze, unitamente alle organizzazioni e confederazioni

sindacali maggiormente rappresentative, sentite le associazioni

diffuse su larga scala e maggiormente rappresentative degli

utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in

particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati

nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo

scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la

rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle

relazioni con l'utenza.

Sezione II

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici

essenziali

Dall'art. 0003 all'art. 0070

Art. 3

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare

essenziali nel comparto del personale del servizio sanitario

nazionale sono i seguenti:

1) assistenza sanitaria;

2) igiene pubblica;

3) veterinaria;

4) protezione civile;

5) sicurezza e salvaguardia degli impianti;

6) approvvigionamento, produzione e distribuzione di beni e

servizi di prima necessità, distribuzione di energia nonchè

gestione e manutenzione dei relativi impianti;

7) erogazione di assegni e di indennità con funzione di

sostentamento.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma primo devono

garantirsi, con le modalità ed i contingenti minimi di cui

all'articolo 4, la continuità delle seguenti prestazioni

indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti

costituzionalmente tutelati:

a) prestazioni di accettazione per i ricoveri d'urgenza e di

pronto soccorso, nonchè specialistiche e diagnostiche necessarie a

garantire le urgenze; anestesia per le sole urgenze; medicina

neonatale; rianimazione e terapia intensiva; unità coronariche;

emodialisi; servizio trasfusionale; psichiatria; trattamenti

sanitari obbligatori; assistenza di persone anziane ed

handicappate; assistenza farmaceutica anche integrativa; servizio

ambulanze;

b) raccolta, nei casi di urgenza, dei rifiuti solidi; raccolta,

allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi

e radioattivi; vigilanza, nei casi di urgenza, sugli alimenti e

bevande; salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature anche

a ciclo continuo soggetti a vigilanza nei casi in cui

l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone ed

agli impianti stessi; sicurezza e funzionamento degli impianti

termoelettrici e degli impianti di emergenza necessari ad

assicurare i servizi essenziali;

c) vigilanza sui focolai o malattie infettive e zoonosi; controllo

degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;

macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita;

approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura ed istituti

convenzionati nonchè residenze protette ed assistite;

d) referti, denunce, certificazioni e provvedimenti contingibili

ed urgenti;

e) prestazioni urgenti svolte dal servizio sanitario nazionale per

conto della protezione civile;

f) approvvigionamento urgente dei beni di prima necessità;

g) servizi di cucina, incluse banche del latte per i neonati, per

assicurare le esigenze alimentari e dietetiche salvo nei casi in

cui non sia possibile prevedere adeguata sostituzione del

servizio;

h) distribuzione del vitto; somministrazione dello stesso a

persone non autosufficienti ed ai minori;

i) pagamento degli assegni e dei sussidi con carattere di

sostentamento, per il periodo di tempo strettamente necessario, in

base alla organizzazione dei singoli enti.

Art. 4

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il

funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1. Al fine di cui all'articolo 3 sono individuati, per le diverse

qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici

essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti

di personale che sono esonerati dallo sciopero per garantire,

senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle

prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente

regolamento, con apposito accordo decentrato a livello regionale -

da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata

- sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale

che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la

determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la

continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei

valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi

primo e secondo è effettuata in sede di contrattazione decentrata

a livello locale per singolo ente entro 15 giorni dall'accordo di

cui al citato comma secondo e, comunque, prima dell'inizio di ogni

altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli

accordi di cui ai commi secondo e terzo, le parti dichiarano di

assicurare comunque i servizi pubblici essenziali.

4. In conformità agli accordi di cui ai commi secondo e terzo, gli

enti individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi

i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei

dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle

prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per

garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando -

5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i

nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle

organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il

lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore

dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo

sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia

possibile.

5. Gli accordi decentrati di cui ai commi secondo e terzo hanno

validità per il periodo di vigenza del presente regolamento e

conservano la loro efficacia sino alla definizione dei nuovi

accordi.

Capo III

Contrattazione decentrata e procedure per il raffreddamento dei

conflitti

Dall'art. 0005 all'art. 0007

Art. 5

Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale

1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali

riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con

carattere vincolato ed automatico sono adottati dai competenti

organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente regolamento.

Art. 6

Tempi e procedure della contrattazione decentrata

1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle

disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, salvo quanto previsto dal

comma secondo.

2. I commi secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, sono

sostituiti dai seguenti:

"2. gli Enti provvedono a costituire le delegazioni di parte

pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di

contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in

vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento

dell'accordo nazionale di comparto ed a convocare le

confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio

del negoziato entro e non oltre 15 giorni.

3. La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a

tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e

deve concludersi entro e non oltre il termine di 30 giorni dal suo

inizio.

4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è

data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente

entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza

del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di

eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali

dissenzianti.

5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale

sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul

bollettino ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli

Enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e comunque

entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione.

6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi

decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale,

fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti

negli accordi predetti.

7. Ove nella interpretazione delle norme degli accordi decentrati

in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli

stessi sono risolti tra le parti mediante riconvocazione delle

stesse. Sulla base degli orientamenti emersi, rispettivamente, la

Regione e l'Ente provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi.

8. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa

tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione.

9. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi

se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano

la loro efficacia sino alla entrata in vigore dei nuovi accordi".

Art. 7

Procedure di raffreddamento dei conflitti

1. Il comma sesto dell' articolo 112 del decreto del Presidente

della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, è sostituito dal

seguente:

"6. l'apertura del conflitto non determina la interruzione del

procedimento amministrativo. Entro 30 giorni dalla formale

richiesta di cui ai commi terzo e quinto, il Ministro per la

Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti

per l'esame delle questioni prospettate. A seguito degli

orientamenti emersi dalle delegazioni trattanti, il Ministro per

la Funzione Pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi

applicativi per tutti gli Enti interessati, ai sensi dell'articolo

27, primo comma, punto 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93,

informandone preventivamente le relative delegazioni".

Titolo secondo

Programmazione ed organizzazione del lavoro

Dall'art. 0008 all'art. 0017

Capo I

Organizzazione del lavoro

Dall'art. 0008 all'art. 0010

Art. 8

Organizzazione del lavoro

1. Al fine di favorire il processo di riordino e riorganizzazione

degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale già avviato - nel

quadro della programmazione sanitaria nazionale prevista dalla

legge 25 Ottobre 1985, n. 595 - con il decreto-legge 8 Febbraio

1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 Aprile

1988, n. 109, e con il decreto del Ministro della Sanità 13

Settembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24

Settembre 1988, n. 225 ed - a livello regionale - con le relative

leggi di piano sanitario ed atti di indirizzo, è necessario, in

attesa dell'approvazione della legge di riforma del Servizio

Sanitario Nazionale, introdurre criteri di adeguamento

dell'organizzazione del lavoro per il corretto svolgimento delle

attività istituzionali.

2. Fermo restando il quadro normativo di riferimento previsto

dell'ordinamento vigente, le esigenze delle strutture e servizi

sanitari, tecnici ed amministrativi richiedono una

razionalizzazione dei modelli organizzativi delle unità operative

ospedaliere ed extraospedaliere anche in senso dipartimentale ed

una diversa articolazione funzionale delle varie professionalità

che concorrono nel lavoro d'equipe all'erogazione delle

prestazioni, secondo il grado di autonomia e responsabilità di

ciascun dipendente in relazione alla specifica professionalità.

3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi

primo e secondo, gli Enti, con riferimento agli articoli 12 e 13

del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n.

395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia,

rideterminano le dotazioni organiche previste per le posizioni

funzionali corrispondenti al IX livello retributivo dei vari

ruoli, trasformando - per il ruolo sanitario - il 47 per cento dei

relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale

intermedia e per gli altri ruoli il 24 per cento. Ferma rimanendo

la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione può

riguardare i posti di posizione funzionale iniziale resisi vacanti

dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli

per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione.

La copertura dei posti risultanti dalla trasformazione è

disciplinata con successivo decreto del Ministro della Sanità da

emanarsi, ai sensi dell' articolo 12 del decreto del Presidente

della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761 entro e non oltre il 20

Dicembre 1990. Detto decreto deve, inoltre, tenere conto per gli

altri operatori del comparto del disposto dell' articolo 14 del

decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270.

4. Nelle Regioni, in cui sia già stato avviato, sulla base delle

leggi di organizzazione, il processo di trasformazione dei posti

del personale laureato non medico del ruolo sanitario, si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 78, commi quinto e

sesto, della parte seconda - area medica.

5. Gli Enti, nella proposta di ampliamento e di istituzione di

nuovi servizi nelle piante organiche provvisorie o definitive, di

norma, si attengono al nuovo assetto della organizzazione del

lavoro di cui ai commi precedenti.

6. In attuazione di quanto previsto dai commi primo e secondo,

nella presente fase di transizione, una diversa articolazione

funzionale delle professionalità dei laureati dei ruoli sanitario,

professionale, tecnico ed amministrativo e di altre figure del

comparto si pone, altresì, come fattore indispensabile dell'avvio

del processo di trasformazione e di riordino dei servizi sanitari,

tecnici ed amministrativi degli Enti che si realizza anche

attraverso una parziale revisione di alcuni profili e delle

attribuzioni ad essi correlate, per una migliore aderenza alla

realtà ed alle mutate esigenze dell'organizzazione del lavoro,

secondo l'allegato 2) che costituisce parte integrante del

presente regolamento. In particolare per la specificità del ruolo

infermieristico occorre prevedere una valorizzazione dell'attività

professionale adeguata alle esigenze di una crescente

responsabilità per qualificare l'assistenza sanitaria secondo le

linee dell'ordinamento comunitario.

Art. 9

Orario di lavoro

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 al fine di

garantire un incremento della efficacia dei servizi sanitari

nonchè per favorire le attività di didattica, ricerca ed

aggiornamento del relativo personale, a decorrere dall'1 Ottobre

1990, l'orario di lavoro del personale non medico collocato nelle

posizioni funzionali ricomprese dal nono all'undicesimo livello

dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo è

fissato in ore 38 settimanali.

Art. 10

Lavoro straordinario

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore

ordinario di programmazione del lavoro.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere

eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e

debbono essere preventivamente autorizzate.

3. A decorrere dal 31 Dicembre 1990, il monte ore complessivo

annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il

limite globale pari a n. 50 ore annue per il numero di dipendenti

in servizio. Nel caso di particolari motivate esigenze di servizio

con carattere di emergenza dovute anche a carenze di organico e

per assicurare i servizi di pronta disponibilità, il monte ore

annuo complessivo può essere aumentato del 30 per cento.

4. I limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di

contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio

preventivamente programmate ovvero per fronteggiare situazioni ed

eventi di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario

complessivo di cui al comma terzo. I limiti individuali così

determinati per dipendenti costituiscono il monte ore disponibile

per l'unità operativa di appartenenza all'interno della quale è

possibile l'attribuzione di ore non fruite da altro personale.

5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene

particolare conto: del richiamo in servizio per pronta

disponibilità; dell'assistenza e partecipazione a riunioni degli

organi collegiali istituzionali; della partecipazione a

commissioni - ivi comprese quelle relative a concorsi del servizio

sanitario nazionale - o ad altri organi collegiali nella sola

ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi;

dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.

6. Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per

esigenze sopravvenute dopo la determinazione dei limiti

individuati nei commi quarto e quinto sono compensate con riposi

sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di

servizio, nel mese successivo.

7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è

determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario

calcolata convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi

retributivi:

a) stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;

b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese

di Dicembre dell'anno precedente;

c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

8. Gli stipendi tabellari iniziali previsti dall'articolo 41,

comma primo, hanno effetto sulla misura oraria dei compensi per

lavoro straordinario a decorrere dal primo giorno del mese

successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

9. La maggiorazione di cui al comma settimo è pari al 15 per cento

per lavoro straordinario diurno, al 30 per cento per lavoro

straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno

(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50 per cento

per quello prestato in orario notturno festivo.

Capo II

Mobilità

Dall'art. 0011 all'art. 0017

Art. 11.

Mobilità ordinaria nell'ambito dell'Ente

1. L'istituto della mobilità all'interno dell'Ente concerne

l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in

presidio o servizio ubicato in località diversa da quella della

sede di assegnazione.

2. Rientra nel potere organizzatorio dell'Ente l'utilizzazione del

personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici situati a non

oltre 10 km dalla località sede di assegnazione. Detta

utilizzazione, che non è soggetta alle procedure previste dalle

lettere a) e b) del comma terzo per la mobilità di urgenza e

ordinaria, è disposta sentite le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative quando avviene al di fuori del

presidio, servizio o ufficio di assegnazione.

3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e

ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure:

A) mobilità di urgenza:

1) nei casi in cui, nell'ambito dell'Ente sia necessario

soddisfare le esigenze funzionali dei servizi a seguito di eventi

contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei

dipendenti in servizio, presidio e ufficio diverso da quello di

assegnazione è effettuata limitatamente al perdurare delle

situazioni predette;

2) Tale utilizzazione è disposta, con atto motivato, dall'ufficio

di direzione della Unità Sanitaria Locale o dall'organo

corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e non può

superare il limite massimo di un mese nell'anno solare;

3) La mobilità di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il

personale di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo

professionale e disciplina ove prevista, ferma restando la

necessità di assicurare, in via prioritaria, la funzionalità

dell'unità operativa di provenienza;

4) Al personale interessato spetta l'indennità di missione

prevista dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta;

B) mobilità ordinaria nell'ambito dell'ente:

Gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti

secondo le vigenti disposizioni, a domanda degli interessati,

possono attivare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative, misure di mobilità ordinaria interna

nell'osservanza delle modalità e nel rispetto dei seguenti

criteri:

a) adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei

posti da ricoprire mediante mobilità del personale;

b) per il personale collocato nelle posizioni funzionali

ricomprese dal sesto all'undicesimo livello retributivo, a seguito

di una valutazione positiva ed, in caso di più domande, comparata

del curriculum di carriera e professionale in rapporto al posto da

ricoprire - effettuata dall'ufficio di direzione - integrato dal

responsabile di servizio cui il posto si riferisce ove non facente

già parte dell'ufficio di direzione stesso - per le posizioni

funzionali ricomprese dal sesto al decimo livello retributivo;

c) per il restante personale mediante compilazione di graduatorie

sulla base dell'anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo

nella posizione funzionale, profilo e disciplina di appartenenza

nonchè della situazione personale e familiare e della residenza

anagrafica;

d) con riferimento alle lettere b) e c), per la situazione

personale e familiare, riguardante anche documentate situazioni

di particolare rilevanza sociale, nonchè per la residenza

anagrafica è attribuito un massimo di punti 15 sulla base dei

criteri individuati in sede di contrattazione decentrata a livello

locale;

e) in caso di parità di punteggio ha la precedenza il dipendente

con maggiore anzianità complessiva di servizio.

4. Gli Enti per motivate esigenze di servizio possono disporre

d'ufficio misure di mobilità interna del personale sulla base di

criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.

5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle

posizioni funzionali apicali la mobilità ordinaria può essere

effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.

6. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda o

d'ufficio, predisposti secondo le procedure indicate nel presente

articolo sono adottati dal comitato di gestione dell'Unità

Sanitaria Locale od organo corrispondente secondo i rispettivi

ordinamenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative.

Art. 12

Mobilità tra Enti in ambito regionale

1. La mobilità del personale tra Enti in ambito regionale

comprende le seguenti fattispecie.

2. Trasferimento ad altra Unità Sanitaria Locale:

A) il personale può essere trasferito a domanda compatibilmente

con le esigenze di servizio in altra Unità Sanitaria Locale della

stessa regione con l'osservanza delle seguenti procedure:

1) pubblicità, con cadenza trimestrale, degli avvisi di mobilità

relativi alla copertura dei posti vacanti individuati da parte

dell'Unità Sanitaria Locale interessata, nell'albo dell'Unità

Sanitaria Locale medesima per almeno 15 giorni. Copia degli avvisi

di mobilità deve essere inviata contestualmente alla Regione ed

alle altre Unità Sanitarie Locali per analoga forma di pubblicità;

2) accoglimento della domanda di trasferimento mediante

deliberazione di assenso dei Comitati di Gestione delle Unità

Sanitarie Locali interessate, sentito nell'Unità Sanitaria Locale

di destinazione il parere dell'ufficio di direzione in relazione a

quanto previsto dal punto 3);

3) in caso di pluralità di domande il trasferimento è disposto

dall'Unità Sanitaria Locale di destinazione subordinatamente ad

una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al

curriculum di carriera e professionale del personale interessato

in rapporto al posto da ricoprire da parte dell'ufficio di

direzione, integrato dal responsabile del servizio cui il posto da

ricoprire si riferisce ove non facente già parte dell'ufficio di

direzione. Possono, altresì, essere prese in considerazione

documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo

familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi) e sociali,

secondo le modalità definite dalla lettera d) nel comma terzo

dell'articolo 11;

4) il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla

Regione entro 60 giorni per le conseguenti variazioni nei ruoli

nominativi regionali;

B) assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto o

di verifica di esubero:

1) in applicazione dell'ultimo comma dell' articolo 29 del decreto

del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, nonchè

del decretolegge 8 Febbraio 1988, n. 27, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 Aprile 1988, n. 109, il dipendente ha

diritto, in caso di soppressione del posto - conseguente a vincoli

legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di

organizzazione dei servizi delle Unità Sanitarie Locali - al

conferimento di altro posto, di corrispondente posizione

funzionale, profilo, e disciplina - ove prevista - vacante presso

l'Unità Sanitaria Locale di appartenenza;

2) l'Unità Sanitaria Locale di appartenenza provvede alla nuova

assegnazione con priorità sulla mobilità ordinaria interna da

attuarsi secondo la procedura dell'articolo 11 e di quella

disciplinata alla lettera a);

3) qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella Unità

Sanitaria Locale di appartenenza, la Regione provvede ad attivare

i processi di mobilità a domanda previsti dalla lettera A), con le

medesime procedure ed alle stesse condizioni ivi previste, ai

sensi dell' articolo 5, commi terzo, quarto e quinto, della legge

29 Dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni ed

integrazioni. A tal fine non sono considerati disponibili i posti

per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di

esame già iniziate;

4) i relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di

gestione;

5) al personale assegnato con le procedure di cui alla presente

lettera, oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati

civili dello stato, compete anche una indennità di incentivazione

alla mobilità pari a due mensilità dello stipendio in godimento

alla data di assegnazione, o se più favorevoli, le indennità sotto

indicate:

Posizione funzionale V ed inferiori ...l. 2.000.000

Posizione funzionale VI ... l. 2.500.000

Posizione funzionale VII ... l. 3.000.000

Posizione funzionale VIII e superiori ... l. 3.500.000

Le indennità di incentivazione alla mobilità sono corrisposte a

cura dell'ente ricevente e rimborsate dallo stato sino alla

concorrenza massima delle somme di cui sopra.

3. Mobilità tra gli Enti del comparto:

a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti gli Enti

destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e

documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti

stessi in base a criteri concordati con le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative, a condizione

dell'esistenza nell'Ente di destinazione di posto vacante di

corrispondente posizione funzionale e profilo professionale e, ove

prevista, disciplina in base alle tabelle di cui all'allegato 2)

al decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n.

761, ed allegato 1) al presente regolamento, nonchè della

sussistenza negli ordinamenti degli Enti del comparto diversi da

Unità Sanitarie Locali di norme dirette a garantire condizioni di

reciprocità nell'applicazione della mobilità;

b) qualora il trasferimento ad uno degli Enti del comparto

riguardi il personale delle Unità Sanitarie Locali, è, altresì,

necessario il nulla osta della regione interessata.

Art. 13

Mobilità tra Enti in ambito interregionale

1. La mobilità tra Enti in ambito interregionale comprende le

seguenti fattispecie.

2. Mobilità tra Unità Sanitarie Locali:

a) la mobilità tra Unità Sanitarie Locali di diversa Regione

avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato con le

procedure e alle condizioni indicate nella lettera a) del comma

secondo dell'articolo 12, alle quali nel punto 2) è aggiunto anche

l'obbligo di approvazione delle regioni interessate;

b) per comprovate esigenze di servizio la mobilità di cui alla

lettera a) può essere attuata anche attraverso l'istituto del

comando con le procedure e modalità di cui all' articolo 44 del

decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761.

Il comando non può avere durata superiore a dodici mesi

eventualmente rinnovabili.

3. Mobilità tra Enti del comparto:

a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti gli Enti

destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e

documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti

stessi in base a criteri concordati con le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative, a condizione

dell'esistenza nell'Ente di destinazione di posto vacante di

corrispondente posizione funzionale e profilo professionale e, ove

prevista, disciplina in base alle tabelle di cui all'allegato 2)

al decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n.

761, ed allegato 1) al presente regolamento, nonchè della

sussistenza negli ordinamenti degli Enti dei comparti diversi

dalle Unità Sanitarie Locali di norme dirette a garantire

condizioni di reciprocità nell'applicazione della mobilità;

b) qualora il trasferimento ad uno degli Enti del comparto

riguardi il personale delle Unità Sanitarie Locali è, altresì,

necessario il nulla osta della Regione interessata.

Art. 14

Mobilità intercompartimentale

1. Ai sensi dell' articolo 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilità di cui agli

articoli 11, 12 e 13, è consentito il trasferimento di personale

tra gli Enti destinatari del presente regolamento e gli Enti del

comparto Enti Locali, a domanda motivata e documentata del

dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti, sentite le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a

condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente

posizione e profilo professionale nell'Ente di destinazione e

purchè il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere

al posto oggetto del trasferimento.

2. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere

attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli

Enti del comparto Sanità e quelli del comparto Enti Locali con le

stesse modalità e condizioni di cui al comma primo. L'onere è a

carico dell'Ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

3. Tale comando, fatti salvi quelli previsti da norme e

regolamenti degli Enti stessi, non può avere durata superiore a

dodici mesi, eventualmente rinnovabili.

4. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è

esente dall'obbligo del periodo di prova purchè superata presso

l'Ente di provenienza ed è inquadrato nella posizione funzionale,

profilo professionale e, ove prevista, disciplina rivestita

secondo le modalità indicate nell'articolo 53.

Art. 15

Mobilità di compensazione

1. La mobilità tra gli Enti del comparto sia in ambito regionale

che interregionale è consentita in ogni momento nei casi di

domanda congiunta di compensazione fra i dipendenti di

corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e, ove

prevista, disciplina, previa deliberazione di assenso degli Enti

interessati e sentiti i rispettivi uffici di direzione o organi

corrispondenti, tenuto conto di quanto disposto nel punto 2),

lettera a), comma secondo, dell'articolo 12.

Art. 16

Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo

in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli,

secondo la procedura di cui all' articolo 56 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, l'Ente non

può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute

prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con

le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al

servizio attivo.

2. A tal fine l'Ente, individuate le mansioni proprie del

dipendente in base al decreto del Presidente della Repubblica 7

Settembre 1984, n. 821, nonchè alle leggi che regolano in

particolare lo svolgimento della professione di appartenenza,

ovvero, in mancanza, in base all'attività svolta abitualmente

nell'unità operativa di assegnazione, deve accertare - per il

tramite del collegio medico legale dell'unità sanitaria locale

competente per territorio - quali siano le mansioni che il

dipendente, in relazione alla posizione funzionale e profilo

professionale di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che

ciò comporti cambiamento di profilo o di disciplina, ove prevista.

3. Nel solo caso in cui non si rinvengano nell'ambito della

posizione e profilo di appartenenza e nell'attività di lavoro

svolta mansioni alle quali il dipendente possa essere adibito pur

essendo giudicato idoneo a proficuo lavoro, il dipendente stesso,

a domanda, può essere collocato in posizione funzionale inferiore

anche di diverso profilo professionale e ruolo per il quale abbia

i requisiti, a condizione che il relativo posto sia vacante. il

soprannumero è consentito solo a condizione del congelamento di un

posto di corrispondente posizione funzionale.

4. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la

dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun

riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo

quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per

causa di servizio.

5. La procedura di cui ai commi primo e secondo può essere

attivata dall'Ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto

temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie

attribuzioni.

6. In tal caso la nuova utilizzazione del dipendente deve essere

disposta esclusivamente per il periodo giudicato necessario

dall'organo competente, a norma dell'articolo 56 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, al recupero

della piena efficienza fisica.

7. Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo è considerato

indisponibile ai fini della sua copertura.

Art. 17.

Passaggio ad altro profilo o ruolo

1. Gli Enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti

nelle posizioni funzionali dei profili professionali collocati dal

I al IV livello retributivo, possono, a domanda, disporre il

passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro della medesima

posizione funzionale, anche di altro ruolo, purchè il richiedente

sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del

passaggio e con il solo limite che il profilo professionale

richiesto escluda intercambiabilità per il contenuto o i titoli

professionali che specificatamente lo definiscono, ai sensi

dell'articolo 19 legge 29 Marzo 1983, n. 93.

2. Nel caso di presentazione di più domande rispetto ai posti

disponibili, i passaggi sono disposti secondo l'anzianità

complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo, anche non

continuativo, nella posizione funzionale di provenienza.

3. Il dipendente conserva il trattamento economico in godimento

per stipendio base e salario di anzianità ed acquisisce dalla data

del passaggio le indennità specifiche del nuovo profilo

professionale, ove previste.

4. Al fine di consentire il proficuo inserimento dei dipendenti

nel nuovo ruolo o profilo, possono essere previsti appositi corsi

di aggiornamento obbligatorio.

Titolo terzo diritti - doveri - responsabilità e profili

Dall'art. 0018 all'art. 0040

Capo i norme applicative dell'accordo intercompartimentale

Dall'art. 0018 all'art. 0024

Art. 18

Trattamento di missione per particolari categorie

1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all' articolo 5,

comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 23

Agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in

missione fuori dell'ordinaria sede di servizio per:

a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima

urgenza;

b) assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il

trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza;

c) attività che comportino imbarchi brevi;

d) interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune,

fiumi, boschi e selve.

2. Per il personale indicato nel comma primo, le particolarissime

condizioni di cui al comma settimo dell'articolo 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, sono

individuate nella impossibilità della fruizione del pasto anche

per mancanza di strutture e servizi di ristorazione. In tale

circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di

lire ventimila nette in luogo dello importo corrispondente al

costo del pasto.

Art. 19.

Copertura assicurativa

1. In attuazione dell' articolo 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a

stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti

autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti

di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto,

limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione

delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma primo è rivolta alla copertura dei

rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di

danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente,

nonchè di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle

persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di

proprietà dell'Ente sono in ogni caso integrate con la copertura,

nei limiti e con le modalità di cui ai commi primo e secondo, dei

rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e

delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non

possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni,

dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle

polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal

presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente

spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Art. 20.

Diritto allo studio

1. I permessi di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, qualora le richieste

superino il tre per cento delle unità in servizio presso ciascun

ente all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine,

ferma rimanendo la percentuale suddetta:

a) ai dipendenti che frequentano corsi per il conseguimento di

diplomi professionali relativi ai profili del ruolo sanitario;

b) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi

e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato

gli esami degli anni precedenti;

c) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso;

successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentano gli anni ad

esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti

universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera

b).

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma

primo, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che

frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della

scuola media superiore, universitari o post-universitari, sulla

base di una adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti

che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso

o per altro corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo

l'ordine decrescente di età.

4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono

definite, se necessario, in sede di contrattazione decentrata.

5. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i

dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei

corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il

certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395.

Art. 21.

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

1. In attuazione dell' articolo 18 del decreto del Presidente

della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la

riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei

quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o

da strutture associative convenzionate previste dalle leggi

regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di

tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-

fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico

di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture

medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le

modalità di esecuzione del progetto:

A) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata

del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo

eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione

intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera

durata del ricovero;

B) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite

massimo di due ore per la durata del progetto;

C) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli

istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo

parziale, limitatamente alla durata del progetto;

D) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa posizione

funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia

individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della

terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in

mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni

previste dal comma primo ed abbiano iniziato l'esecuzione del

progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere

collocati in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni per

l'intera durata del progetto medesimo.

3. Lo Ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei

dipendenti di cui al comma primo qualora i dipendenti medesimi non

si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie e

verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici di

recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di cui

alle lettere a), b), c) e d) del comma primo.

Art. 22.

Tutela dei dipendenti portatori di handicap

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la

riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei

quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o

da struttura associative convenzionate previste dalle leggi

regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che

debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione,

predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti

misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

A) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata

del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo

eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione

intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera

durata del ricovero;

B) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite

massimo di due ore per la durata del progetto;

C) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli

istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo

parziale, limitatamente alla durata del progetto;

D) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa posizione

funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia

individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della

terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in

mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni

previste dal comma primo ed abbiano iniziato l'esecuzione del

progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere

collocati in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni per

l'intera durata del progetto medesimo.

3. l'Ente verifica periodicamente il rispetto dei progetti

terapeutici di recupero agli effetti del mantenimento dei

provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma primo.

4. L'attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori

invalidi, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, al decreto del

Presidente della Repubblica 27 Aprile 1978, n. 384, al decreto del

Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, ed al decreto

del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, è

demandata alla negoziazione decentrata al fine di:

a) individuare e rimuovere gli ostacoli architettonici che

limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di

lavoro;

b) richiedere l'intervento delle strutture ispettive competenti a

certificare l'esistenza degli ostacoli e la natura degli

interventi necessari per rimuoverli;

c) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a

garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori

invalidi.

Art. 23.

Pari opportunità

1. I comitati per le pari opportunità, di cui all' articolo 40 del

decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270,

ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli Enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni

e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell'Ente, sono

costituiti da un componente designato da ognuna delle

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari

numero di funzionari in rappresentanza degli Enti.

3. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo Ente,

anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le

pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive

pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo

professionale, che tengano conto anche della posizione delle

lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione, di

aggiornamento e di specializzazione professionale;

b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei

servizi sociali;

c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni

funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve

tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più

qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la

generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di

mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di

evoluzione professionale.

4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti a norma del

comma terzo, formano oggetto di valutazione nella relazione

annuale del comitato di cui all'articolo 40 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270.

5. Rientrano nelle competenze del comitato, di cui al presente

articolo, la promozione di iniziative volte ad attuare le

direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro della pari dignità

delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti

e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli

atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti

rapporti.

Art. 24

Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro

1. La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a

particolari e diversificati rischi, inerenti le specifiche

attività lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi

preventivi a tutela della salute degli operatori stessi, anche

attraverso una adeguata organizzazione del lavoro.

2. Gli Enti provvedono, oltre all'applicazione di tutte le leggi

vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a

promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee

alla tutela della salute e all'integrità fisica e psichica dei

lavoratori dipendenti, con particolare attenzione alle situazioni

di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute

riproduttiva.

3. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno

potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro,

sulle condizioni psicofisiche dell'operatore sanitario, nonchè di

controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.

4. A tal fine gli Enti e le organizzazioni sindacali suddette

individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il

registro dei dati biostatistici, la cui rilevazione e la

registrazione compete alla direzione sanitaria - in funzione di

medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei

servizi sanitari - o al servizio di igiene e prevenzione, secondo

le rispettive attribuzioni e le leggi regionali di organizzazione

dei relativi servizi; detta attività viene svolta in stretto

collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro

delle pubbliche amministrazioni e delle Unità Sanitarie Locali.

5. I dipendenti sono sottoposti almeno annualmente a visite

mirate. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario

e di rischio individuale, la cui formulazione viene definita

d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative nel quadro della normativa vigente. le spese

derivanti sono a carico del fondo sanitario.

6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici gli

enti provvedono alla installazione ed attivazione di opportuni

impianti di decontaminazione delle camere operatorie, nonchè alla

esecuzione di visite e controlli trimestrali e alla adeguata

protezione delle lavoratrici gestanti e degli epato-pazienti.

7. Gli Enti devono prevedere visite mediche con cadenza

quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera

giornata lavorativa all'uso di videoterminali quale misura di

prevenzione per la salute dei dipendenti.

8. Nei confronti delle lavoratrici nei primi tre mesi di

gravidanza, qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti

sanitari temporanee inidoneità, si provvede al provvisorio

mutamento di attività delle dipendenti interessate che comporti

minore aggravio psico-fisico.

9. Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a

garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di

tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro

e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte

a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la

prevenzione delle malattie professionali.

10. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

unitamente agli Enti verificano, anche attraverso i propri

patronati, l'applicazione del presente articolo e promuovono la

ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a

tutelare la salute e l'integrità fisica e psichica dei dipendenti,

con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive ed alle

specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da Hiv.

11. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente

articolo, a livello di contrattazione decentrata devono essere

previste modalità per la elaborazione delle mappe di rischio sulle

quali attuare la priorità degli interventi per rimuovere ogni

fonte di nocività per la salute di chi lavora e la tutela della

salute degli utenti.

Capo II

Relazioni sindacali

Dall'art. 0025 all'art. 0038

Art. 25.

Esercizio dell'attività sindacale

1. I dipendenti degli Enti di cui all' articolo 6 del decreto del

Presidente della Repubblica del 5 Marzo 1986, n. 68, hanno diritto

di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere

attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato,

hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e

di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli

articoli seguenti.

3. Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti

sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi

rappresentativi di cui all' articolo 25 della legge 29 marzo 1983,

n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni

ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base

nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le

organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a dare

regolare e formale comunicazione all'Ente da cui gli interessati

dipendono.

Art. 26.

Diritto di assemblea

1. Nell'ambito della disciplina dell' articolo 11 del decreto del

Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395 i dipendenti di

ciascun ente del comparto hanno diritto di partecipare, durante

l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati

con l'amministrazione nell'unità in cui prestano la propria

attività, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della

retribuzione.

Art. 27.

Aspettative sindacali

1. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie del presente

regolamento che ricoprono cariche statuarie in seno alle proprie

confederazioni od organizzazioni sindacali a carattere nazionale

maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per

motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente

confederazione od organizzazione sindacale nazionale, in relazione

alla quota a ciascuna di esse assegnata.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è

fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in

attività di servizio di ruolo. Il conteggio per la determinazione

delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente

per gli Enti compresi nel comparto. Nella prima applicazione, il

numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n.

875 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma

secondo è riservato per il 90 per cento alle organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il

restante 10 per cento alle confederazioni sindacali maggiormente

rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro

per la Funzione Pubblica in data 7 Ottobre 1989, e successive

modificazioni, garantendo, comunque, nell'ambito di tale ultima

percentuale una aspettativa per ogni confederazione sindacale di

cui al citato decreto ministeriale.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni

sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime

accertata ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente

della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, e della circolare-

direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 Ottobre 1988, provvede, entro il

primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di

cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23

Agosto 1988, n. 395, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con l'associazione

nazionale comuni italiani (A.N.C.I.), sentite le confederazioni e

organizzazioni sindacali interessate.

5. La domanda di collocamento in aspettativa sindacale è

presentata dalla confederazione od organizzazione sindacale

interessata all'A.N.C.I., che cura gli adempimenti istruttori,

acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio

dei Ministri- dipartimento della Funzione Pubblica in ordine al

rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il

provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali

è emanato dagli enti interessati e protrae i suoi effetti fino

alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte

della rispettiva confederazione od organizzazione, che va

comunicata alla presidenza del Consiglio dei Ministri -

dipartimento della Funzione Pubblica ed all'A.N.C.I.

6. La Regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I., provvede alla

ridistribuzione tra gli Enti del proprio territorio degli oneri

finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.

7. Diverse intese intervenute tra le confederazioni ed

organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative

sindacali, fermo restando il numero delle stesse, sono comunicate

all'A.N.C.I. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-

dipartimento della Funzione Pubblica per i conseguenziali

adempimenti.

Art. 28

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo

27 sono corrisposti dall'Ente da cui dipende tutti gli assegni

spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni per la posizione

funzionale di appartenenza, nonchè le quote di retribuzione

accessorie fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed

all'incentivo della produttività, escluse in questo caso quelle

conseguenti alla necessità dello svolgimento di prestazioni ai

sensi dell'articolo 61, comma tredicesimo. Sono altresì esclusi i

compensi per lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a

tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di

prova e del computo del congedo ordinario.

3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 27

è sostituito, per la durata del mandato, con le procedure di cui

all' articolo 9 della legge 20 Maggio 1985, n. 207, e successive

modificazioni, ovvero, per i profili per l'accesso ai quali è

previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, secondo le

modalità dell' articolo 16 della legge 28 Febbraio 1987, n. 56, e

successive modificazioni.

Art. 29

Permessi sindacali retribuiti

1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di

cui all'articolo 25, comma terzo, non collocati in aspettativa

usufruiscono per l'espletamento del loro mandato di permessi

retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali

sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato

dall'Ente.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore

complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale

secondo i criteri fissati nell'articolo 30, non possono superare

settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate

lavorative o, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed

eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi

minimi essenziali di cui all'articolo 3.

Art. 30

Monte orario complessivo

1. Nell'ambito di ciascun ente il monte orario annuo

complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'articolo

29 è determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio

al 31 Dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo

trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo

che una quota pari al 10 per cento del monte orario sia ripartita

in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti

nell'Ente interessato e la parte restante sia ripartita in

proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna

organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la

riscossione del contributo sindacale, risultanti alla data del 31

Dicembre di ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono

definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in

modo particolare, del numero dei dipendenti, delle dimensioni e

delle condizioni organizzative dell'Ente e del suo eventuale

decentramento territoriale, in modo da consentire una congrua

utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma terzo dell'articolo 25

sono concessi, a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali

esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi

essenziali di cui all'articolo 3, ulteriori permessi retribuiti,

esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di

cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle

riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali-

territoriali ed ai congressi previsti dagli statuti delle

rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali

permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al

comma primo.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali

sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il

numero complessivo, sono comunicate agli enti per i conseguenziali

adempimenti.

Art. 31

Diritto di affissione

1. Le confederazioni e le organizzazioni sindacali hanno diritto

di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obbligo di

predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno

dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a

materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 32

Locali per le rappresentanze sindacali

1. In ciascun ente con almeno duecento dipendenti è consentito

agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro

attività, l'uso continuativo di idonei locali, da individuarsi da

parte dell'Ente sentite le organizzazioni sindacali all'interno

della struttura.

2. Negli Enti con un numero inferiore a duecento dipendenti gli

organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne

facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, da

individuarsi da parte dell'Ente sentite le organizzazioni

sindacali, nell'ambito della struttura.

Art. 33

Patronato sindacale

1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi

rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato

sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti

prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti

organi dell'Ente.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro

attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela

dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina

preventiva, come previsto dal decreto del capo provvisorio dello

stato 29 Luglio 1947, n. 804 .

Art. 34

Garanzie nelle procedure disciplinari

1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve

essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa,

con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di

un rappresentante sindacale designato dal dipendente stesso entro

un mese dalla richiesta.

Art. 35

Referendum

1. Gli Enti devono consentire nelle sedi delle unità operative lo

svolgimento, fuori orario di lavoro, di referendum, sia generali

che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale

indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con

diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente

all'unità operativa ed alla categoria particolarmente interessata.

Art. 36

Contributi sindacali

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da

imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria

organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile

dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei

contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi

statutari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a

quello del rilascio fino al 31 Dicembre di ogni anno e si intende

tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato

entro la data del 31 Ottobre. La revoca della delega deve essere

inoltrata, in forma scritta, all'Ente di appartenenza ed alla

organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute mensili operate dai singoli Enti sulle

retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle

organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno del

mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle

organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di

distinta nominativa.

4. Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza

dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei

versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

Art. 37

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

1. Il trasferimento in una unità operativa, ubicata in località

diversa da quella della sede di assegnazione, dei dirigenti

sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui

all' articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle

organizzazioni e confederazioni sindacali può essere disposto solo

previo nulla osta delle rispettive organizzazioni e confederazioni

di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma primo si applicano sino alla

fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato

sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui all'articolo 25 non sono soggetti

alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti

nell'esercizio delle loro funzioni sindacali e conservano tutti i

diritti derivanti dall'applicazione degli istituti normativi ed

economici acquisiti ed acquisibili per la posizione funzionale di

appartenenza.

Art. 38

Norma transitoria

1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore

del presente regolamento, gli Enti adottano i provvedimenti

necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente capo.

2. Nel medesimo termine di cui al comma primo, gli Enti comunicano

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della

Funzione Pubblica, nonchè all'Associazione Nazionale dei Comuni

Italiani, il numero delle aspettative sindacali in essere, in

relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I

predetti dati sono comunicati alle organizzazioni o confederazioni

sindacali interessate.

3. La ripartizione di cui all'articolo 27, commi terzo e quarto, è

effettuata entro il 31 Dicembre 1990.

Capo III

Ordinamento professionale

Dall'art. 0039 all'art. 0040

Art. 39

Tabelle del personale

1. Al fine di assicurare la maggiore funzionalità degli Enti, in

applicazione della legge 29 Marzo 1983, n. 93, la tabella 1

allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre

1979, n. 761, ferme restando le posizioni funzionali ed i profili

professionali ivi previsti, salvo quanto disposto dall'articolo

40, sono riordinate secondo l'allegato 1) che costituisce parte

integrante del presente regolamento.

Art. 40

Profili professionali

1. I seguenti profili professionali a decorrere dall'1 Dicembre

1990 sono ascritti alle posizioni funzionali corrispondenti ai

livelli retributivi sottoindicati:

- agente tecnico ... livello III

- ausiliario socio sanitario ... livello III

- commesso ... livello III

- operatori professionali di II categoria (infermieri generici ed

infermieri psichiatrici con un anno di corso, puericultrici,

massofisioterapisti) ... livello V

- operatore tecnico:

- conduttore di caldaie a vapore ... livello V

- autista di autoambulanze ... livello V

- cuoco con diploma di scuola professionale alberghiera .. livello

V

- impiantisti elettricisti ed impiantisti idraulici ed impiantisti

manutentori ... livello V

2. I profili professionali di agente tecnico ed ausiliario socio-

sanitario, ricollocati ai sensi del comma primo, e l'ausiliario

socio sanitario specializzato già collocato nella posizione

funzionale corrispondente al III livello retributivo sono

riunificati in un solo profilo che assume la denominazione di

"ausiliario specializzato". Le attribuzioni del nuovo profilo sono

definite nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del

presente regolamento e sono distinte in relazione all'assegnazione

dei dipendenti interessati ai servizi tecnico economali o socio

assistenziali. A tal fine, la dotazione organica complessiva del

nuovo profilo - che è data dalla somma dei posti già previsti

nelle piante organiche provvisorie o definitive degli Enti per gli

agenti tecnici, ausiliari socio-sanitari ed ausiliari socio-

sanitari specializzati - deve essere distinta in contingenti

separati in rapporto alle suddette aree di attività, ferma

restando l'interscambiabilità, nel rispetto dei contingenti, del

personale interessato prima dell'espletamento del corso di cui al

comma terzo.

3. Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al IV

livello retributivo, è istituito il profilo professionale di

"operatore tecnico addetto all'assistenza", al quale accedono gli

ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio

assistenziali ovvero candidati esterni, previsto superamento di un

apposito corso annuale le cui modalità, requisiti di accesso,

percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono

stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto

del Ministro della Sanità da emanarsi entro sessanta giorni

dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nell'ammissione

ai corsi va data priorità ai dipendenti già ausiliari socio

sanitari specializzati. Le attribuzioni dell'operatore tecnico

addetto all'assistenza sono descritte nell'allegato 2) che fa

parte integrante del presente regolamento.

4. Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al II

livello retributivo del ruolo amministrativo è istituito il nuovo

profilo professionale di "fattorino", al quale sono affidati

compiti elementari nell'ambito dell'attività amministrativa e di

archivio. Per detto profilo è richiesto il requisito della scuola

dell'obbligo e l'accesso è disciplinato dall' articolo 16 della

legge 28 Febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

Titolo quarto

Trattamento economico

Dall'art. 0041 all'art. 0056

Capo I

Stipendi

Dall'art. 0041 all'art. 0043

Art. 41

Nuovi stipendi

1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 43 del

decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270,

comprensivi del conglobamento di l. 1.081.000 di cui all' articolo

38 del decreto del Presidente della Repubblica 17 Settembre 1987,

n. 494, sono così stabiliti a regime:

2. gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione

dei nuovi trattamenti di cui al comma primo sono attribuiti con

decorrenza dall'1 Luglio 1990.

3. dall'1 Luglio 1988 al 30 Settembre 1989 ai dipendenti di cui al

comma primo competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Livello I ... l. 120.000

Livello III ... l. 150.000

Livello III ... l. 220.000

Livello IV ...l. 255.000

Livello V ... l. 314.000

Livello VI ...l. 335.000

Livello VII ... l. 405.000

Livello VIII ... l. 405.000

Livello IX ...l. 499.000

Livello X ... l. 1.023.000

Livello XI ...l. 1.551.000

4. dall'1 Ottobre 1989 ai dipendenti di cui al comma primo

competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Livello I ... l. 480.000

Livello II ...l. 600.000

Livello III ... l. 880.000

Livello IV ...l. 1.020.000

Livello V ... l. 1.256.000

Livello VI ...l. 1.340.000

Livello VII ... l. 1.620.000

Livello VIII ... l. 1.620.000

Livello IX ...l. 1.996.000

Livello X ... l. 4.092.000

Livello XI ...l. 6.205.000

5. Dall'1 Luglio 1990 ai dipendenti di cui al comma primo

competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Livello i ... l. 1.200.000

Livello II ...l. 1.500.000

Livello III ... l. 2.200.000

Livello IV ...l. 2.550.000

Livello V ... l. 3.140.000

Livello VI ...l. 3.350.000

Livello VII ... l. 4.050.000

Livello VIII ... l. 4.050.000

Livello IX ...l. 4.990.000

Livello X ... l. 10.230.000

Livello XI ...l. 15.512.000

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi terzo e quarto ha

effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

Art. 42

Retribuzione individuale di anzianità

1. Con decorrenza dall'1 Gennaio 1989, per tutto il personale

previsto dal comma primo dell'articolo 41, che abbia prestato

servizio nel periodo 1 Gennaio 1987-31 Dicembre 1988, la

retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti

importi annui lordi:

Livello I ... l. 270.000

Livello II ...l. 290.000

Livello III ... l. 310.000

Livello IV ...l. 340.000

Livello V ... l. 380.000

Livello VI ...l. 450.000

Livello VII ... l. 490.000

Livello VIII ... l. 540.000

Livello IX ...l. 518.000

Livello X ... l. 672.000

Livello XI ...l. 840.000

2. Al personale assunto in una data intermedia tra l'1 Gennaio

1987 ed il 31 Dicembre 1988 detto importo è corrisposto in

proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi primo e secondo riassorbono, a far

data dall'1 Gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente

corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell' articolo

31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 Settembre 1987,

n. 494.

Art. 43

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del

presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilità,

sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,

sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno

alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 10 Gennaio 1957, n. 3, o

da disposizioni analoghe sull'equo indennizzo, sulle ritenute

previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la

ritenuta in conto entrata tesoro o altre analoghe ed i contributi

di riscatto, nonchè sulla determinazione degli importi dovuti per

indennità integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge 29

Marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dalla

applicazione del presente regolamento sono corrisposti

integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale

comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo

di vigenza contrattuale.

Capo II

Indennità

Dall'art. 0044 all'art. 0052

Art. 44

Indennità di direzione per i direttori amministrativi

1. Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e

direttori amministrativi capo servizio è corrisposta a decorrere

dall'1 Dicembre 1990 l'indennità di direzione nelle seguenti

misure annue lorde fisse e ricorrenti:

Livello IX - vice direttore amministrativo ... l.

4.650.000

Livello X - direttore amministrativo l. 8.450.000

Livello XI - direttore amministrativo capo servizio ... l.

13.100.000

2. Tali indennità assorbono sino alla concorrenza tutte le altre

indennità finora percepite a qualsiasi titolo.

3. Gli Enti devono attivare le procedure di mobilità previste

dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento per favorire i

riassorbimenti di eventuali soprannumeri esistenti nelle piante

organiche provvisorie e definitive riguardanti i direttori

amministrativi capo servizio rispetto ai servizi istituzionali

previsti dalle leggi regionali di organizzazione.

Art. 45

Indennità per il personale laureato non medico dei ruoli

sanitario,

professionale e tecnico

1. A decorrere dall'1 Dicembre 1990 al personale laureato non

medico dei ruoli sanitario, professionale e tecnico, appartenente

alle posizioni funzionali e profili professionali sottoindicati,

competono le seguenti indennità lorde annue, fisse e ricorrenti:

a) farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi:

Livello IX, indennità specialistica l. 1.650.000, indennità

professionale e di aggiornamento l. 6.900.000;

Livello X, indennità specialistica l. 2.160.000, indennità di

dirigenza l. 1.200.000, indennità professionale e di aggiornamento

l. 7.600.000;

Livello XI, indennità specialistica l. 3.360.000, indennità

professionale e di aggiornamento l. 11.300.000.

B) Avvocati, procuratori legali, ingegneri, architetti, geologi,

analisti, statistici, sociologi:

Livello IX, indennità tecnico- professionale l. 4.650.000;

Livello X, indennità tecnico- professionale l. 8.450.000;

Livello XI, indennità tecnico- professionale l. 13.100.000.

2. Agli ingegneri, architetti e geologi inquadrati nel IX livello

retributivo, la somma annua lorda prevista dall' articolo 61,

comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20

Maggio 1987, n. 270, è elevata a l. 7.140.000 a decorrere dall'1

Luglio 1990.

3. Tali indennità assorbono sino alla concorrenza tutte le altre

indennità finora percepite a qualsiasi titolo.

Art. 46

Indennità per il personale dei ruoli sanitario, professionale,

tecnico ed amministrativo

1. Sono confermate nelle misure ed alle condizioni già previste

dagli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica

20 Maggio 1987, n. 270, le indennità di bilinguismo e di

partecipazione all'ufficio di direzione.

2. A decorrere dall'1 Dicembre 1990 le indennità differenziate di

coordinamento previste dall' articolo 54 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, sono

rideterminate, rispettivamente, in l. 3.780.000 e l. 4.860.000.

dalla stessa data l'indennità di polizia giudiziaria di cui

all'articolo 55 del medesimo decreto è rideterminata in l.

1.400.000.

Art. 47

Qualificazione professionale del personale ricompreso nella

posizione

funzionale di X livello retributivo

1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni del personale

apicale di cui alle vigenti disposizioni, per il personale di

ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia di X

livello retributivo dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed

amministrativo, al quale con atto formale dell'ente, previa

selezione, sia affidata la responsabilità di un servizio

all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale

ovvero di un settore o modulo organizzativo - secondo

l'articolazione interna dei servizi istituzionali prevista dalla

vigente legislazione nazionale o regionale in materia ovvero da

atti di indirizzo o regolamentari, a decorrere dall'1 Dicembre

1990, le indennità sottoindicate sono così rideterminate:

Farmacisti, biologisti, chimici, fisici, psicologisti coadiutori:

A) indennità specialistica l. 3.360.000.

B) indennità di dirigenza l. 3.400.000.

Avvocati, analisti, statistici, sociologi coadiutori:

A) indennità tecnico professionale l. 11.810.000.

Direttori amministrativi:

A) indennità di direzione l. 11.810.000.

2. Ai fini di cui sopra, l'Ente procede entro il 31 Ottobre 1990

alla preventiva ricognizione delle necessità organizzative

indicate nel comma primo, ricomprendendovi anche ogni analogo

provvedimento organizzatorio in atto, previa consultazione delle

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. L'individuazione delle funzioni sopra descritte, che deve

essere effettuata sulla base delle reali esigenze di servizio

correlate con la organizzazione del lavoro, non può, comunque,

superare per il personale del ruolo sanitario il 20 per cento

della dotazione organica complessiva dei relativi posti di

posizione funzionale intermedia previsti nelle piante organiche

provvisorie o definitive dell'ente e, per gli altri ruoli, il 40

per cento delle complessive dotazioni organiche dei relativi

posti. Dette percentuali sono calcolate tenendo conto anche della

prevista trasformazione ai sensi dell'articolo 8, comma terzo.

4. Alla selezione prevista dal comma primo sono ammessi i

dipendenti di posizione funzionale intermedia di ruolo previsti

dal medesimo comma primo in possesso di una anzianità di cinque

anni di servizio nella posizione medesima o di specializzazione

nella disciplina o di specializzazione strettamente connessa alle

funzioni da affidare. la valutazione, per la selezione di cui al

comma primo, avviene secondo i criteri previsti dal decreto del

Ministro della Sanità 30 Gennaio 1982, con particolare riguardo,

nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti alla

funzione da ricoprire. La valutazione è affidata ad un collegio

tecnico costituito per il personale del ruolo sanitario dal

coordinatore sanitario e, per il personale del ruolo

professionale, tecnico ed amministrativo dal coordinatore

amministrativo, nonchè da due dirigenti di posizione funzionale

non inferiore a quella intermedia dei rispettivi ruoli e profili,

di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative.

5. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al

comma primo, è fissata all'1 Dicembre 1990 per i dipendenti

interessati in possesso dei requisiti richiesti alla medesima

data, ancorchè l'affidamento formale delle funzionipreviste dal

comma primo sia intervenuto successivamente.

6. Lo affidamento delle funzioni di cui al comma primo, nelle

successive applicazioni avviene nei limiti della disponibilità del

contingente numerico individuato nel comma terzo, salvo che non

intervengano modifiche delle piante organiche provvisorie o

definitive, ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma primo

da effettuarsi secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 48

Qualificazione professionale del personale ricompreso nelle

posizioni funzionali di IX livello retributivo

1. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma sesto,

al personale appartenente alla posizione funzionale iniziale

corrispondente al IX livello retributivo dei ruoli sanitario,

professionale, tecnico ed amministrativo che abbia maturato

un'anzianità di servizio complessiva nella posizione funzionale di

appartenenza di anni cinque, a decorrere dall'1 Dicembre 1990, le

indennità sottoindicate sono così rideterminate:

Farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi collaboratori:

A) indennità specialistica l. 2.160.000.

B) indennità di dirigenza l. 1.200.000.

Procuratori legali, ingegneri, architetti, geologi, analisti,

statistici, sociologi collaboratori:

A) indennità tecnico professionale l. 6.330.000.

Vice direttori amministrativi:

A) indennità di direzione l. 6.330.000.

Detto beneficio è attribuito previo giudizio favorevole da

formularsi, entro due mesi dalla data di maturazione dei requisiti

e con decorrenza dalla stessa data, da parte di un collegio

tecnico costituito per il personale del ruolo sanitario dal

coordinatore sanitario e, per il personale dei ruoli

professionale, tecnico ed amministrativo, dal coordinatore

amministrativo, nonchè da due dirigenti di posizione funzionale

non inferiore a quella intermedia dei rispettivi ruoli e profili,

uno dei quali designato dalle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative. Detto giudizio deve essere basato

sulla valutazione dell'attività professionale, di formazione e di

studio svolta, nonchè sul livello di qualificazione acquisito

nell'arco del servizio prestato.

2. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui

al comma primo è fissata all'1 Dicembre 1990 per i dipendenti

interessati in possesso dei requisiti richiesti, ancorchè il

giudizio favorevole sia intervenuto successivamente.

3. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente

della Repubblica 7 Settembre 1984, n. 821, per i singoli profili

professionali interessati, il personale indicato nel comma primo,

una volta accertata la conseguita formazione, acquisisce uno

sviluppo di autonomia professionale nel rispetto delle necessità

del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal

personale appartenente alle posizioni funzionali apicali.

Art. 49

Indennità della professione infermieristica

1. In riferimento all'articolo 8, comma sesto, agli operatori

professionali di i categoria collaboratori - infermieri

professionali, vigilatrici di infanzia, ostetriche, assistenti

sanitari - compete una indennità annua lorda, fissa e ricorrente

di l. 2.400.000. Tale indennità è maggiorata nel modo seguente:

A) al ventesimo anno di effettivo servizio di l. 1.200.000;

B) al venticinquesimo anno di effettivo servizio di ulteriori l.

1.200.000;

C) al trentesimo anno di effettivo servizio di ulteriori l.

1.200.000.

2. Agli operatori professionali di II categoria - infermieri

generici l'indennità di cui al comma primo compete nella misura

del 10 per cento.

3. Al personale infermieristico di posizione funzionale

corrispondente al V, VI e VII livello retributivo dei servizi di

diagnosi e cura, operante su tre turni, compete una indennità

giornaliera per le giornate di effettivo servizio prestato pari a

l. 6.000.

4. Agli operatori professionali di I categoria coordinatori - capo

sala, vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitari ed ostetriche -

compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente pari a

quella prevista dal comma primo. Agli altri operatori

professionali di I categoria coordinatori del personale

infermieristico compete una indennità lorda, mensile, fissa e

ricorrente di l. 130.000.

5. Al personale infermieristico di posizione funzionale

corrispondente al V, VI e VII livello retributivo, operante nelle

terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei

servizi di nefrologia e dialisi, compete un'indennità giornaliera,

per le giornate di effettivo servizio prestate, pari a l. 8.000

giornaliere.

6. L'indennità di cui al comma quinto, maggiorata di l. 2.000

giornaliere, compete, altresì, al personale infermieristico

assegnato ai servizi di malattie infettive.

7. Le indennità di cui al presente articolo decorrono dall'1

Dicembre 1990 e non si cumulano con quelle indicate nell'articolo

50, commi quarto e quinto.

Art. 50

Indennità di incremento della utilizzazione delle strutture e

degli

impianti e della efficienza dei servizi

1. Al personale già appartenente alla posizione funzionale

corrispondente al III livello retributivo - ex ausiliario socio

sanitario specializzato compete una indennità lorda, mensile,

fissa e ricorrente di l. 45.000.

2. Al personale di posizione funzionale corrispondente al IV

livello retributivo - coadiutori amministrativi ed operatori

tecnici - compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente

di l. 65.000.

3. Agli operatori tecnici coordinatori appartenenti alla posizione

funzionale corrispondente al V livello retributivo compete una

indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di l. 78.000.

4. Al sottoindicato personale di posizione funzionale

corrispondente al VI livello retributivo dei vari ruoli compete

una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di l. 130.000:

Ruolo sanitario

- personale infermieristico (dietiste, podologi)

- personale tecnico sanitario

- personale della riabilitazione

- personale di vigilanza e di ispezione

Ruolo tecnico

- assistente sociale

- assistente tecnico

Ruolo amministrativo

- assistente amministrativo

5. Agli operatori professionali di i categoria - coordinatori -

del ruolo sanitario compete una indennità lorda, mensile, fissa e

ricorrente di l. 130.000.

6. Agli assistenti sociali coordinatori compete una indennità

lorda, mensile, fissa e ricorrente di l. 130.000.

7. Ai collaboratori amministrativi appartenenti alla posizione

funzionale corrispondente al VII livello retributivo compete una

indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di l. 130.000.

8. Ai collaboratori coordinatori del ruolo amministrativo, nonchè

agli operatori professionali dirigenti non ricompresi

nell'articolo 68, comma settimo, compete un'indennità lorda,

mensile, fissa e ricorrente di l. 130.000.

9. le indennità previste dal presente articolo decorrono dall'1

Dicembre 1990.

Art. 51

Indennità di turno

1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni

funzionali dal i al VIII livello retributivo addetti agli impianti

e servizi attivati in base alla programmazione dell'Ente per

almeno dodici ore giornaliere ed operanti su due turni per la

ottimale utilizzazione degli impianti stessi, ovvero che siano

ausiliari specializzati operanti su due turni in corsia o in

struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici,

compete una indennità giornaliera, legata alla effettuazione dei

turni di servizio programmati, pari a l. 3.500.

2. L'indennità di cui al comma primo, che decorre dall'1 Dicembre

1990, non è cumulabile con quelle previste dall'articolo 49 e

riassorbe l'indennità prevista dall' articolo 57, comma primo, del

decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270.

L'indennità di pronta disponibilità è rideterminata in l. 40.000

lorde. Una indennità giornaliera di l. 2.000 è corrisposta al

personale ausiliario assegnato ai servizi di malattie infettive.

Art. 52

Indennità per servizio notturno e festivo

1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga

durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella

misura unica uguale per tutti di l. 4.500 lorde per ogni ora di

servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.

2. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete

un'indennità di l. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di

durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a l.

15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore

alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco

delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di

un'indennità festiva per ogni singolo dipendente.

3. Le indennità di cui al presente articolo decorrono dall'1

Dicembre 1990 e riassorbono quelle previste al medesimo titolo

dall' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 20

Maggio 1987, n. 270.

Capo III

Norme particolari

Dall'art. 0053 all'art. 0056

Art. 53

Norma di garanzia nel caso di passaggio di livello

1. Nel caso di passaggio a posizione funzionale superiore anche di

diverso profilo e ruolo a seguito di concorso od avviso pubblico

presso lo stesso o altro ente del comparto senza soluzione di

continuità dei servizi, il dipendente acquisisce il trattamento

economico previsto per la nuova posizione funzionale mantenendo la

retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data del

passaggio.

2. La disposizione di cui al comma primo si applica ai dipendenti

vincitori di concorso od avviso provenienti dal comparto Enti

Locali, nonchè dagli Enti indicati negli articoli 24, 25 e 26 del

decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761,

non ricompresi nel comparto sanità. La medesima disposizione si

applica nei confronti dei dipendenti suddetti anche nel caso in

cui il passaggio avvenga nell'ambito della stessa posizione

funzionale o di posizione inferiore.

3. Qualora i dipendenti provenienti dagli enti indicati negli

articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica

20 Dicembre 1979, n. 761, abbiano mantenuto il sistema di

progressione economica per classi e scatti, la retribuzione

individuale di anzianità è costituita dal valore delle classi e

scatti medesimi effettivamente maturati alla data di passaggio con

l'esclusione dei benefici previsti dall'articolo 42.

Art. 54

Indennità di rischio da radiazioni

1. Le indennità di rischio da radiazioni sono corrisposte al

personale indicato dalla legge 27 Ottobre 1988, n. 460.

2. Le indennità citate spettano alla condizione che il suddetto

personale presti la propria opera in "zone controllate", ai sensi

della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 Settembre

1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale nel

senso che non sia possibile esercitare l'attività senza

sottoporsi al relativo rischio.

3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano

le zone controllate deve essere effettuato con le modalità di cui

alla richiamata circolare del ministero della sanità.

4. L'individuazione del personale non compreso nell' articolo 1,

comma secondo, della legge 27 Ottobre 1988, n. 460, è effettuato

dalla commissione già prevista dall' articolo 58, comma quarto,

del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n.

270, così modificata: la commissione è presieduta dal coordinatore

sanitario e composta dal responsabile del servizio radiologico,

dal responsabile del servizio di igiene, prevenzione e sicurezza

nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonchè da

un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo

corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La commissione

deve tenere conto dei dipendenti addetti ai servizi di radiologia

medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non

compresi nell'articolo 1, comma secondo, della legge 27 Ottobre

1988, n. 460, nonchè del personale che presta la propria attività

nelle sale operatorie.

5. La continuità o la occasionalità della esposizione al rischio

radiologico è valutata tenendo conto anche dei seguenti criteri:

a) frequenza della presenza in zona controllata e tempo di

effettiva esposizione, al fine di accertare il grado di

assorbimento;

b) livello del conseguente rischio stabilito dall'esperto

qualificato nello ambito della commissione di cui al comma quarto,

in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi

massime ammissibili di esposizione per la categoria di operatori

in esame, compatibilmente con un corretto utilizzo delle

apparecchiature e dei dispositivi di radioprotezione.

6. Al personale di cui al comma quarto che, a seguito della nuova

verifica effettuata dalla commissione ivi prevista, risulti

esposto al rischio da radiazioni anche in modo discontinuo,

temporaneo o a rotazione, ai sensi dell' articolo 9, lettera h)

gruppo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio

1964, n. 185, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a

funzioni diverse, è corrisposta l'indennità nella misura unica

mensile lorda di l. 50.000.

7. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in

concomitanza con lo stipendio.

8. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 5 Maggio 1975, n. 146,

e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o

rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi

antitubercolare.

9. Al personale di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge

27 Ottobre 1988, n. 460, compete un periodo di congedo ordinario

aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione.

Art. 55

Mansioni superiori

1. Gli Enti, nel caso di vacanza o di disponibilità dei posti

previsti nelle piante organiche definitive o provvisorie, debbono

attivare ai sensi dell' articolo 9 della legge 20 Maggio 1985, n.

207, e successive modificazioni, le procedure concorsuali per

provvedere alla regolare copertura dei posti stessi utilizzando,

ove esistenti, le graduatorie concorsuali - ancora valide ai sensi

degli articoli 1 e 2 della legge 29 Dicembre 1988, n. 554,

prorogata dal decreto-legge 27 Dicembre 1989, n. 413, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 Febbraio 1990, n. 37, oppure, in

carenza di graduatorie, effettuando avvisi pubblici secondo le

vigenti disposizioni in materia.

2. Per esigenze di servizio ed al fine di assicurare la continuità

della funzione, a condizione che siano state attivate le procedure

indicate nel comma primo, il dipendente può eccezionalmente essere

adibito a mansioni superiori.

3. Le mansioni superiori si configurano solo nel caso in cui la

sostituzione del dipendente di posizione funzionale immediatamente

superiore assente non rientri tra gli ordinari compiti della

posizione funzionale sottostante, sulla base delle attribuzioni

per ciascuna di esse fissate dal decreto del Presidente della

Repubblica 7 Settembre 1984, n. 821, e successive modificazioni.

4. Le mansioni superiori si configurano, altresì, quando la

sostituzione del superiore assente, pur rientrando negli ordinari

compiti, sia imputabile a vacanza del posto.

5. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai

commi terzo e quarto spetta al dipendente di posizione funzionale

immediatamente inferiore in servizio nell'ambito della medesima

struttura. In caso di più aventi titolo, le mansioni superiori

sono attribuite al dipendente con maggiore anzianità nella

posizione funzionale di appartenenza. L'assegnazione temporanea

alle mansioni superiori consentita nei casi indicati nel comma

primo non deve eccedere i sessanta giorni nell'anno solare e non

dà titolo ad alcuna retribuzione.

6. Qualora, per giustificati motivi, le procedure di cui al comma

primo non possono essere portate a compimento nell'arco di tempo

previsto al comma quinto, al dipendente incaricato delle mansioni

superiori con provvedimento formale, secondo le vigenti

disposizioni, è corrisposto un compenso per il periodo eccedente

i sessanta giorni commisurato alla differenza fra lo stipendio

base della posizione superiore e quello della posizione di

appartenenza per un periodo non superiore a sei mesi, al termine

del quale le mansioni superiori non sono in alcun caso

rinnovabili.

7. In nessun caso può farsi luogo al conferimento di mansioni

superiori con la procedura di cui al comma sesto per la copertura

di posti vacanti o disponibili di direttore amministrativo capo

servizio se non siano state attivate le procedure di mobilità, ai

sensi dell'articolo 12, comma secondo, lettera b), per il

riassorbimento dei soprannumeri di tali posizioni funzionali, da

commisurarsi in rapporto al numero dei servizi amministrativi

istituzionali stabiliti dalle leggi regionali.

8. La disciplina di cui al presente articolo ha validità dalla

data di entrata in vigore del presente regolamento e, nel caso di

inosservanza di quanto previsto ai commi primo, sesto e settimo,

si applicano le disposizioni indicate nell' articolo 14, commi

settimo e ottavo, della legge 20 Maggio 1985, n. 207.

Art. 56

Assenze obbligatorie

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai

sensi dell' articolo 4 della legge 30 Dicembre 1971, n. 1204, sono

garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di

salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla

professionalità ed alla produttività, escluse quelle legate alla

necessità di effettuazione delle relative prestazioni ai sensi

dell'articolo 61, comma tredicesimo.

Titolo quinto

Produttività ed efficienza dei servizi

Dall'art. 0057 all'art. 0067

Capo I

Produttività

Dall'art. 0057 all'art. 0067

Art. 57

Tipologia e finalità dell'istituto

1. L'istituto della incentivazione della produttività deve

realizzare un incremento della qualità e della economicità dei

servizi ed è altresì rivolto a raggiungimento degli obiettivi

della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale.

2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime deve

essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e

riscontri di tipo funzionale e contabile.

3. Dalla data dell'1 Gennaio 1990 per l'arco di vigenza del

presente regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale

fase di evoluzione verso il futuro sistema "per obiettivi", con

gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree

negoziali di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68.

4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria e subordinata al

conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il

territorio nazionale, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e

riabilitazione:

a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto tra prestazioni rese

in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario, in

relazione alla consistenza dei posti di organico coperti;

b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni

indici di produttività complessivi:

Miglioramento degli indici relativi a: durata media della degenza,

indice di occupazione di posti letto, indice di turn-over del

posto letto;

Riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;

Economie realizzate dall'indice medio regionale per la

farmaceutica esterna ed interna;

Potenziamento delle attività di prevenzione negli ambienti di vita

e di lavoro;

Miglioramento di altri eventuali indici di produttività,

oggettivamente rilevabili e quantificabili, determinati a livello

regionale;

Pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi pubblici in modo da

garantire maggiori spazi di prestazione di servizi all'utenza ed

un minore ricorso alle prestazioni di specialistica convenzionata

esterna;

Potenziamento degli interventi di assistenza sociale nelle aree

del disagio sociale, della emarginazione e nella attività di

recupero delle tossicodipendenze;

c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale ed

oraria delle prestazioni utilizzando le attività rese in plus-

orario, oltre che nella sede di assegnazione, anche nei presidi

territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori) e nei

presidi multizonali;

d) deve attivarsi un modello di assistenza infermieristica che,

nel quadro di valorizzazione della specifica professionalità,

consenta, anche attraverso l'adozione di una cartella di

assistenza infermieristica, un progressivo miglioramento delle

prestazioni al cittadino;.

e) devono incentivarsi le prestazioni ed i trattamenti

deospedalizzanti e le attività di ospedale diurno.

5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a

livello regionale, che deve tracciare le linee generali dei

programmi, criteri di attuazione degli stessi e le verifiche. Ogni

semestre devono essere verificati con le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative gli aspetti tendenziali

dell'applicazione dell'istituto in ordine al grado di

conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per

l'attribuzione dei compensi.

6. Il processo è così articolato:

A) incentivazione ai sensi dell' articolo 66 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270;

B) produttività "per obiettivi".

7. In riferimento ai commi terzo e quarto, con gli accordi quadro

regionali possono essere sperimentate forme di integrazione fra

le due tipologie dell'istituto.

Art. 58

Finanziamento dei fondi di incentivazione

1. Il fondo di incentivazione della produttività di cui al comma

sesto, lettera a), dell'articolo 57, è determinato annualmente,

dall'1 Gennaio 1990, per singolo ente prendendo a base il fondo

determinato per il finanziamento dell'istituto per l'anno 1989, in

applicazione delle norme di cui all' articolo 67 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, e della

circolare attuativa del dipartimento della Funzione Pubblica n.

10705 del 30 Dicembre 1987.

2. Il fondo di cui al comma primo, a partire dall'1 Gennaio 1990,

è incrementato del tasso di inflazione programmato per il

corrispondente anno.

3. Fermo restando che, a parità di bisogno assistenziale,

l'aumento del valore delle prestazioni erogate all'interno della

struttura deve essere correlato ad un decremento pari o maggiore

del valore delle prestazioni erogate in regime di specialistica

convenzionata esterna, in caso di maggiore esigenza assistenziale,

il fondo come sopra determinato è incrementato in ragione del

valore delle prestazioni aggiuntive al 30 Giugno 1990 rispetto a

quelle rilevate al 30 Giugno 1989, calcolate in base al tariffario

vigente e comparate con le prestazioni erogate in regime di

specialistica convenzionata esterna - valutate in base al predetto

tariffario recepito con decreto ministeriale 8 Agosto 1984 - e

riferite alle distinte discipline nel medesimo periodo temporale

assunto a riferimento. Il limite massimo annuale di aumento di cui

al presente comma non può essere superiore al 10 per cento del

fondo dell'anno precedente.

4. Le competenze previste nel tariffario per la categoria.

A) - Medici vengono utilizzati come riferimento economico di

riparto per il personale della categoria.

B) - Personale laureato non medico.

5. Le prestazioni soggette a tariffazione sono quelle previste nel

tariffario vigente. Le prestazioni attualmente erogate, che non

trovano riscontro nel suddetto tariffario, vengono individuate dal

Ministro della Sanità, con proprio decreto, entro tre mesi

dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Le Regioni possono integrare il fondo assegnando risorse

strettamente connesse all'attivazione di nuove unità operative in

misura non superiore alla media di quanto liquidato pro capite a

titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la

dotazione organica delle unità operative di nuova attivazione.

7. Le Unità Sanitarie Locali nelle quali l'istituto non ha avuto

sviluppo in quanto il relativo fondo erogato nell'anno 1989 non ha

raggiunto la percentuale di cui all'articolo 67, comma terzo, del

decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270,

sono autorizzate ad incrementare i fondi di finanziamento

dell'istituto della incentivazione della produttività di cui al

comma sesto, lettera a), dell'art. 57 nella misura utile ad

attribuire a tutto il personale laureato del ruolo sanitario due

ore di plus-orario settimanale nonchè un'ora di plus-orario

settimanale al restante personale del ruolo sanitario e al

personale laureato degli altri ruoli, al fine di favorire lo

sviluppo della attività specialistica ambulatoriale all'interno

delle strutture e migliorare gli attuali rapporti di efficienza

del funzionamento delle stesse. A tal fine, le Unità Sanitarie

Locali corrispondono in via sperimentale e per mesi dodici i

relativi acconti al personale interessato ai sensi dell'articolo

60, comma decimo. Al termine del periodo di sperimentazione, le

Unità Sanitarie Locali verificano formalmente l'avvenuta

realizzazione delle prestazioni preventivamente previste nei piani

di lavoro a giustificazione della sperimentazione avviata, dandone

comunicazione alla regione. I fondi necessari al finanziamento del

plus-orario di cui al presente comma trovano copertura attraverso

i corrispondenti risparmi realizzati sulla attività specialistica

convenzionata esterna. Terminato il periodo di sperimentazione, la

determinazione del fondo avviene mediante l'utilizzo dei criteri

di cui ai commi primo, secondo e terzo.

8. Dall'1 Gennaio 1990 il fondo determinato ai sensi dei commi

primo, secondo e terzo è incrementato annualmente delle somme

corrisposte nell'anno precedente da enti e privati paganti per

prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, al netto del

15 per cento corrispondente alle spese di amministrazione. Tale

fondo viene ripartito in ragione dell'85 per cento al fondo di

categoria cui afferisce l'equipe che ha reso la prestazione, del

10 per cento al fondo della categoria c) e del 5 per cento al

fondo della categoria d).

9. Le regioni, sulla base della quota parte del fondo sanitario

nazionale necessario a garantire la copertura economica dei

bilanci di previsione delle singole Unità Sanitarie Locali,

possono prevedere che nell'ambito dell'accordo quadro regionale

per l'istituto della incentivazione della produttività,

limitatamente alle Unità Sanitarie Locali nelle quali siano stati

avviati sistemi di contabilità per centri di costo e di gestione

budgettaria o di progetti obiettivo mirati e verificati nei

risultati, qualora si verifichino risparmi tra spese preventivate

e spese a consuntivo, tali risparmi vadano ad incrementare

nell'anno successivo a quello preso a riferimento il fondo di

incentivazione di cui al comma sesto, lettera b), dell'art. 57. I

dati di riferimento delle singole voci di spesa vanno raffrontate

con il bilancio consuntivo del 1989, tenuto conto dell'indice

inflattivo e di eventuali aumenti determinati da disposizioni

nazionali sulle singole voci di bilancio.

10. Le quote incrementali del fondo determinate ai sensi dei commi

terzo e quarto, relativamente alle prestazioni di laboratorio,

sono ripartite come previsto nella tabella di cui all'articolo 63

del decreto del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n.

348, come modificato dall'articolo 2 dell'allegato al decreto del

Presidente della Repubblica 15 Maggio 1987, n. 228. La

suddivisione della quota oraria spettante alle categorie a) e b)

avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica

all'interno della equipe che ha reso le prestazioni aggiuntive.

11. Il fondo regionale di incentivazione di cui al comma sesto,

lettera a), dell'art. 57 è costituito dalla somma dei fondi delle

singole Unità Sanitarie Locali che di norma rimane di loro

competenza. In connessione con interventi di riordino e di

ridistribuzione di funzioni sanitarie, l'accordo quadro regionale

può stabilire, in relazione a fabbisogni di prestazioni ed

obiettivi da raggiungere, definiti dalla programmazione regionale,

una diversa distribuzione del fondo nella Regione.

12. L'istituto della produttività "per obiettivi" di cui all'

articolo 66, comma sesto, del decreto del Presidente della

Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, viene finanziato dall'1 Gennaio

1990 al 30 Giugno 1990 con il fondo di incentivazione costituito

dallo 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente e da

una quota del fondo comune di cui agli articoli 70 e 105 del

medesimo decreto non superiore allo 1,45 per cento, determinata in

sede di accordo quadro regionale. Lo 0,80 del monte salari viene

incrementato dello 0,65 a decorrere dall'1 Luglio 1990.

13. Sono fatti salvi i fondi definiti alla data del 31 Dicembre

1989 a norma delle disposizioni contenute nel decreto del

Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, che rimangono

indisponibili fino ad avvenuto riassorbimento derivante

dall'applicazione del comma dodicesimo.

Art. 59

Valutazione della produttività

1. L'istituto di incentivazione della produttività, valutato sulla

base delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe secondo le

modalità operative od indici obiettivi che comportano un

incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa, viene

garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni

funzionali di appartenenza.

2. Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla

base del tariffario nazionale con riferimento all'articolo 58,

commi quarto e quinto, e ripartite con le modalità previste nell'

articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio

1987, n. 270, fatto salvo il disposto dell'articolo 58, comma

decimo. Titolare delle prestazioni specialistiche utili ai fini

dell'istituto dell'incentivazione di cui al comma sesto, lettera

a), dell'art. 57 è soltanto il personale delle categorie a) e b).

3. Ai fini della valutazione economica della produttività, ferme

restando le prestazioni effettuate dalle singole equipes al 31

Dicembre 1989, vengono valorizzate, secondo quanto previsto dal

comma secondo, tutte le prestazioni aggiuntive effettuate.

4. Le prestazioni sono effettuate attraverso la predisposizione di

orari e turni che garantiscono una equa ripartizione di tutto il

personale in modo da assicurare la partecipazione di tutti i

componenti dell'equipe.

5. L'accordo quadro regionale può prevedere, ai fini della

valutazione della produttività, la costituzione di nuclei

interdisciplinari di personale per la valutazione della

produttività medesima. agli stessi fini è previsto l'apporto delle

commissioni professionali di cui all'articolo 67.

6. Il personale costituente tali nuclei non partecipa alla

ripartizione dei compensi derivanti dall'istituto e percepisce,

secondo quanto previsto dai rispettivi accordi regionali, quote

prestabilite di fondo comune o di incentivazione per obiettivi.

7. Non è ammesso alla ripartizione delle quote di fondo comune il

personale avente partecipazione agli utili in strutture private.

Art. 60

Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al

comma sesto, lettera a), dell'art. 57

1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori, a

secondo della diversa incidenza professionale degli operatori

necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite

secondo lo schema seguente:

a) medici.

b) biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi.

c) personale tecnico-sanitario, personale infermieristico,

personale della riabilitazione e personale di prevenzione e

vigilanza igienica di cui alle tabelle h-i-l-m-n dell'allegato 1

del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979,

riordinate dall'allegato 1 del presente regolamento.

D) restante personale.

2. Le competenze attribuite al personale della categoria b)

(personale laureato non medico) sono suddivise come segue:

a) all'equipe che ha reso la prestazione il 45 per cento da

ripartirsi ai singoli componenti;

b) al fondo comune il 55 per cento.

3. Il fondo comune è suddiviso in quote orarie. L'accordo quadro

regionale e i conseguenti accordi locali stabiliscono i criteri di

utilizzo del fondo comune la cui quota parte, non inferiore al 25

per cento, deve essere riservata al raggiungimento degli obiettivi

della programmazione sanitaria nazionale e regionale, per

particolari funzioni o aree di attività connesse alla operatività

complessiva delle strutture sanitarie. Per le restanti quote di

fondo comune gli accordi decentrati stabiliscono modalità di

utilizzo che consentano meccanismi perequativi all'interno del

personale per il perseguimento degli obiettivi locali e la

realizzazione dei piani di lavoro programmati.

4. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta

la prestazione del plus orario con le modalità appresso indicate e

articolate sulla base di accordi locali.

5. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale

eccedenti il tetto retributivo.

6. La distribuzione delle quote avviene in misura proporzionale a

plus orari concordati ed effettuati.

7. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del

raggiungimento del tetto economico individuale sono riattribuite

al fondo comune stesso.

8. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il

raggiungimento dei tetti economici individuali vengono utilizzate,

all'interno dell'istituto di cui al comma sesto, lettera a),

dell'articolo 57, per obiettivi di produttività individuati in

sede di accordi quadro regionali.

9. Gli accordi quadro regionali possono prevedere, secondo quanto

previsto nell'articolo 57, commi primo, secondo e terzo, che il

fondo di incentivazione di cui al comma terzo sia gestito in via

sperimentale, limitatamente o totalmente, con il sistema della

produttività per obiettivi.

Art. 61

Plus orario e sua determinazione

1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni di cui

al comma sesto, punto i, dell' articolo 66, del decreto del

Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, va svolta in

plus orario.

2. I tetti massimi di plus orario sono fissati, nei limiti del

fondo di cui all'articolo 58, come segue:

A) 7 ore settimanali per il personale laureato della categoria b);

B) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario di

riabilitazione, di vigilanza e di ispezione;

C) 2 ore settimanali per il personale infermieristico.

3. Per il personale laureato dirigente dei ruoli amministrativi,

professionali e tecnici e, distintamente, per il restante

personale amministrativo e per gli assistenti sociali, per i quali

sono previsti limiti massimi individuali di plus orario

settimanale di 4 ore e di 2 ore, gli accordi quadro regionali

definiscono, in relazione alle differenti leggi regionali

sull'organizzazione dei servizi, modalità e ambiti di applicazione

dell'istituto.

4. Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacali e

successivamente deliberato dall'amministrazione, si integra con il

normale orario di lavoro. Il plus orario e il normale orario di

lavoro sommati tra loro costituiscono debito orario complessivo

individuale. Il debito orario complessivo individuale così

definito deve essere verificato attraverso sistemi obiettivi di

controllo.

5. La misura del plus orario individuale reso può trovare

compensazione all'interno del semestre. Le differenze in difetto o

in eccesso di plus orario individuale reso nel semestre rispetto a

quello dovuto, debbono essere compensate nel semestre successivo.

In caso di mancato recupero del plus orario individuale dovuto e

non reso, si effettuano le relative proporzionali trattenute

economiche corrispondenti.

6. Fermo restando il disposto dell' articolo 71, comma ottavo, del

decreto del Presidente della Repubblica del 20 Maggio 1987, n.

270, per il periodo di applicazione del presente regolamento la

misura del valore orario è rapportata, per ciascun operatore, al

10 per cento del trattamento economico globale mensile lordo,

così come determinato al comma settimo, per ogni ora settimanale

di plus-orario reso.

7. Il trattamento economico da assumere a riferimento per la

determinazione del valore orario del plus orario reso e per il

riparto del fondo di incentivazione di cui al comma sesto, lettera

b), dell'art. 57 è quello in atto goduto al 31 Dicembre 1989 sulla

base del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987,

n. 270. Non concorrono alla determinazione di detto trattamento

economico i miglioramenti economici e quelli connessi

all'anzianità di servizio previsti dal presente regolamento. Per

il personale neo assunto o nei casi di modifica della posizione

funzionale o del profilo o del rapporto di ore successivamente al

31 Dicembre 1989, si applicano i trattamenti economici iniziali

previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio

1987, n. 270. E' fatto salvo l'importo del valore orario in

godimento qualora più favorevole. Dall'1 Gennaio 1990 il valore

orario come sopra determinato è incrementato annualmente di una

percentuale pari al tasso di inflazione programmato per l'anno

stesso.

8. Con periodicità semestrale può essere attuata la revisione del

plus orario in relazione agli obiettivi raggiunti.

9. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono

corrisposte di regola a cadenza mensile.

10. Le regioni sono tenute a verificare che le Unità Sanitarie

Locali, una volta determinati i fondi da destinare all'istituto di

incentivazione della produttività di cui al comma sesto, lettera

a), dell'art. 57 provvedano ad applicare l'istituto attivando le

procedure per l'individuazione del plus orario necessario

pervenendo al pieno utilizzo dei fondi stessi in connessione ai

piani di lavoro di equipe, ovvero alla determinazione degli

obiettivi di produttività attribuendo al personale interessato

agli obiettivi i relativi acconti economici nella misura dell'80

per cento del valore massimo fissato per la singola ora di plus

orario. Tale acconto sarà restituito in caso di mancato

conseguimento dell'obiettivo di produttività prefissato in ragione

percentuale al mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso. Le

modalità sono definite in sede di accordo quadro regionale.

11. In sede di accordo a livello di Enti, gli stessi convengono

con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

l'articolazione delle attività professionali da rendere in plus-

orario soggette a rilevazione, in modo da garantire un incremento

della produttività e maggiori spazi anche temporali di prestazioni

di servizi all'utenza.

12. Al personale soggetto al plus- orario che rinunci alla

effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di

incentivazione.

13. Al personale collocato in aspettativa per motivi sindacali, ai

sensi degli articoli 27 e 28, nonchè al personale in congedo

straordinario ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 30

Dicembre 1971, n. 1204, compete la corresponsione di una quota

fissa pari a quelle riconosciute al personale della categoria d)

di pari livello retributivo sul fondo di appartenenza.

14. Qualora nell'arco di vigenza del piano di lavoro o

dell'obiettivo programmato si realizzano situazioni di vacanza di

organico relativamente a personale impegnato in attività di plus-

orario o rinunce a plus-orari assegnati, le relative quote di

equipe vengono ripartite dalla data della vacanza tra il restante

personale componente l'equipe.

Art. 62

Modalità di determinazione del fondo per il personale della

categoria b)

1. Il fondo del personale della categoria b) è costituito dalle

quote corrisposte o da corrispondere a detto personale in

riferimento all'anno 1989 dalle singole unità sanitarie locali,

incrementato con i criteri indicati negli articoli precedenti.

2. Per l'arco di vigenza del presente regolamento, al fondo del

personale della categoria b) affluiscono, altresì, le entrate

realizzate dal personale ingegnere per prestazioni effettuate a

richiesta di enti o privati.

3. Il fondo di cui al presente articolo può essere incrementato da

una quota pari al 70 per cento del risparmio derivante dalla

distribuzione diretta all'utenza di farmaci, presidi e prodotti

previsti dall'assistenza farmaceutica integrativa, nonchè per la

produzione in proprio di prodotti galenici.

4. Gli incrementi di cui ai commi secondo e terzo sono determinati

con riferimento ai criteri di cui all'articolo 58, comma ottavo.

5. Il fondo della categoria b) di cui al presente articolo è

prioritariamente garantito e liquidato al personale della

categoria medesima che ha effettuato le prestazioni, con

l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quali-quantitativi

delle attività connesse. Nel caso che le verifiche semestrali

della produttività non le giustifichino, esso è per la parte non

utilizzata, messo a disposizione delle altre categorie secondo

criteri di distribuzione da definirsi negli accordi quadro

regionali.

Art. 63

Modalità di determinazione dei fondi di incentivazione per il

personale delle categorie c) e d)

1. Le competenze attribuite al personale della categoria c)

nell'anno 1989 vengono sommate e l'importo risultante forma il

monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto

personale con modalità che vengono definite nell'accordo quadro

regionale per l'arco di validità del presente regolamento.

2. Le Regioni, nell'accordo quadro regionale, in relazione a

problemi organizzativi ed assistenziali connessi con la carenza

infermieristica, possono riservare, esclusivamente al personale

infermieristico operante nei turni di assistenza continuativa

nell'arco delle 24 ore, una quota aggiuntiva di incentivazione

della produttività di cui al comma sesto, lettera a), dell'art. 57

da prelevare sulla quota attribuita dal fondo sanitario nazionale

di parte corrente, nei limiti della quota relativa al risparmio

derivante dalla forzata, mancata copertura dei posti vacanti, fino

al raggiungimento del limite orario individuale previsto per il

personale infermieristico dall'articolo 61, comma secondo.

3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria d)

dell' articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20

Maggio 1987, n. 270 , restano fissate nella quota minima

corrispondente percepita nel 1989 e sono suddivise in base alle

seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli

amministrativo, professionali e tecnico inquadrato nei livelli dal

VII all'XI: 2: al personale inquadrato nei livelli dal V al VI:

1,50; al personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1. le

competenze derivanti da detto riparto non spettano al personale al

quale vengano assegnate ore di plus orario.

4. Il fondo dei gruppi c) e d), fatto salvo il disposto

dell'articolo 58, comma ottavo, è ulteriormente e rispettivamente

incrementato delle quote pari al 10 per cento e 5 per cento del

fondo determinato per il personale medico veterinario, che viene

portato in diminuzione del fondo medesimo.

5. Le quote non attribuite al personale della categoria c) vanno

ad incrementare il fondo del personale della categoria d).

Art. 64

Valutazione e modalità di ripartizione del fondo di incentivazione

di cui al comma sesto, lettera b), dello articolo 57

1. I fini, le modalità operative e la valutazione della

produttività dell'istituto di cui al comma sesto, lettera b)

dell'articolo 57 sono quelli indicati negli articoli 66 e 73 del

decreto del Presidente della repubblica 20 Maggio 1987, n. 270.

2. La valutazione delle produttività dell'istituto di cui al comma

primo viene definita su specifici programmi in sede regionale,

attuati e verificati nelle singole unità sanitarie locali sulla

base dei seguenti indici medi di produttività oggettivamente

rilevati a livello regionale:

A) Contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica

riferita all'anno precedente a quello preso in considerazione;

B) durata media della degenza, indice di occupazione di posti

letto, indice di turn-over del posto letto;

C) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;

D) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la

farmaceutica esterna ed interna;

E) attivazione e potenziamento della rete distrettuale;

F) progressiva rilevazione degli standards di intervento in

materia di prevenzione negli ambienti di vita e del lavoro;

G) attivazione e svolgimento di programmi di educazione sanitaria;

H) altri eventuali indici di produttività, oggettivamente

rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale o di

Unità Sanitaria Locale.

3. L'accordo quadro regionale provvede a determinare le

principali aree nell'ambito delle quali le singole Unità Sanitarie

locali devono realizzare gli specifici progetto obiettivo. Lo

stesso accordo deve pure prevedere i criteri metodologici

attraverso i quali perseguire i processi attuativi dei singoli

interventi che devono tendere al conseguimento dei risultati

oggettivamente rilevabili e misurabili. Detto accordo deve, in

particolare, determinare le modalità per correlare la misura dei

compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi

prefissati, escludendo in ogni caso la possibilità di erogazione

generalizzata collegata esclusivamente alla presenza in servizio

congiunta o meno al parametro retributivo.

4. Gli enti individuano su proposta dei responsabili dei servizi e

sentite le organizzazioni sindacali, le unità di personale

assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.

5. Ai fini di verifiche e programmazione dei successivi interventi

le Unità Sanitarie Locali sono tenute a trasmettere alle Regioni

la documentazione attestante il raggiungimento dei risultati

ottenuti. Le regioni a loro volta, per i fini del sistema

informativo del Governo, riferiscono annualmente al Ministro della

Sanità ed ai Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro.

6. Nello ambito di ciascun Ente, a verifica avvenuta nei tempi

concordati, si provvede alla liquidazione delle quote relative ai

singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno

effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base

della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi ed

in relazione al grado di perseguimento degli obiettivi prefissati.

Art. 65

Fondo di incentivazione della produttività del servizio

veterinario e sue modalità di ripartizione

1. Nel rispetto della normativa generale dell'istituto

disciplinato dal presente capo, che si richiama a tutti gli

effetti, l'attivazione dell'istituto stesso è obbligatoria nel

servizio veterinario e deve essere prioritariamente rivolta ad

incrementare le attività di vigilanza, ispezione e profilassi.

2. Il personale delle categorie c) e d) operante nel servizio

veterinario partecipa alla suddivisione dei relativi fondi

unitamente al restante personale delle categorie predette.

3. Il trattamento economico da assumere a riferimento per la

determinazione del valore orario del plus orario reso o per il

riparto del fondo di incentivazione di cui all'art. 64 è calcolato

con i medesimi criteri utilizzati per il restante personale.

4. Al fine di incrementare le attività di vigilanza, ispezione e

profilassi, le Regioni, nel definire il finanziamento del fondo

suddetto, possono prevedere l'attribuzione al personale in

questione di adeguati incentivi.

Art. 66

Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di

ripartizione per il personale medico veterinario degli istituti

zooprofilattici.

1. Il finanziamento del Fondo di Incentivazione della produttività

per il personale degli istituti zooprofilattici è fissato in

ragione del 10 per cento della spesa complessiva risultante e

rendicontazione per le attività finanziate dal fondo sanitario

nazionale nel 1989.

2. Tale fondo è incrementabile per le entrate corrisposte da Enti

e privati per prestazioni dagli stessi richieste.

3. Il Fondo così determinato è ripartito come previsto nella

tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della

Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348, come modificato dall'articolo

2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 Maggio 1987, n.

228. La suddivisione della quota spettante ai gruppi a) e b) di

cui all'articolo 60 avviene tenuto conto della rispettiva

presenza numerica all'interno della equipe che ha reso la

prestazione.

4. Le regioni, nell'ambito dell'accordo quadro regionale, possono

prevedere per l'istituto di riferimento relativamente all'attività

di supporto alla vigilanza veterinaria permanente, per il

personale laureato non medico e per il restante personale di

gruppo c) di cui all'articolo 60, adeguati incentivi.

Art. 67

Norme finali

1. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di

produttività e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi

settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del

modello di applicazione degli standards conseguiti, ai fini della

valutazione della produttività, è demandata ad un'apposita

commissione costituita presso il Ministero della Sanità, composta

da esperti designati dal Governo, Regioni ed ANCI, che li

definisce entro il 31 Dicembre 1990 anche in riferimento agli

obiettivi della programmazione nazionale.

2. Le regioni inviano ai Ministeri della Sanità e del Tesoro gli

accordi decentrati relativi all'applicazione dell'istituto. Il

Ministero della Sanità effettua le relative valutazioni in ordine

all'andamento della spesa per incentivazione della produttività e

per attività specialistica convenzionata esterna, comunicandone i

risultati al Ministero del Tesoro, al dipartimento della Funzione

Pubblica e alle Regioni ed assumendo, congiuntamente con i

predetti, le opportune iniziative atte a correggere l'eventuale

incremento non controllato dell'onere.

3. A far data dall'1 Dicembre 1990 i compensi previsti a saldo

derivanti dall'istituto dell'incentivazione alla produttività di

cui al comma sesto dell'art. 57 non possono essere erogati se non

sono state costituite le commissioni tecnico-scientifiche per la

promozione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie

di cui allo articolo 69.

4. Al fine di consentire la soluzione di problematiche applicative

connesse alle norme di cui al presente capo, anche in relazione

alla specificità delle realtà interessate e con riferimento

all'articolo 54, comma settimo, viene demandata al Ministero della

Sanità - servizio centrale della programmazione sanitaria - la

titolarità ad attivare nuclei tecnici composti da un

rappresentante designato dal Ministero della Sanità che la

presiede, un rappresentante designato dal Ministero del Tesoro,

un rappresentante designato dalla Regione interessata ed un

rappresentante designato dall'ANCI. L'attivazione della

commissione ha luogo d'ufficio, ovvero a richiesta della

amministrazione regionale interessata o delle organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative. I verbali della

commissione sono trasmessi ai Ministeri ed alle Regioni

interessate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Titolo sesto

Norme finali di rinvio

Dall'art. 0068 all'art. 0070

Capo i

Disposizioni particolari e finali

Dall'art. 0068 all'art. 0070

Art. 68

Disposizioni particolari

1. Nell' articolo 31, comma quinto, del decreto del Presidente

della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, è aggiunto il seguente

periodo: "nei confronti dei dipendenti componenti dei comitati di

gestione od organi corrispondenti non collocati in aspettativa ai

sensi dell' articolo 2 della legge 27 Dicembre 1985, n. 816, deve

essere posta in essere ogni modalità di articolazione dello orario

di lavoro idonea a garantire l'espletamento del mandato, fermo,

peraltro, rimanendo l'obbligo del debito orario".

2. Il comma quarto dell' articolo 33 del decreto del Presidente

della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, è sostituito dal

seguente:

"4. il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio

mensa non può superare l. 10.000. Il dipendente è tenuto a

contribuire in ogni caso nella misura fissa di l. 2.000 per

pasto".

3. Il comma terzo dell' articolo 34 del decreto del Presidente

della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, è sostituito dal

seguente:

"3. per l'attuazione della suddetta attività, ogni anno le

amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali,

iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede

regionale in misura comunque non superiore a l. 5.000 annue per

dipendente. Eventuali condizioni più favorevoli definite in sede

di accordi decentrati sono mantenute semprechè lo stanziamento già

esistente non sia superiore a l. 10.000 annue per dipendente".

4. L' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20

Maggio 1987, n. 270, è così integrato:

A) dopo la lettera e) del comma terzo è inserita la seguente:

"f) il comando finalizzato previsto dall' articolo 45 del decreto

del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761";

B) al termine del comma decimo è inserito il seguente periodo: "la

partecipazione ai corsi, convegni e congressi, la frequenza delle

scuole di specializzazione e gli esami sostenuti devono essere

adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo

straordinario previsto dall' articolo 10 del decreto del

Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348 , e dalla

circolare 10705 del 30 Dicembre 1987 del dipartimento della

funzione pubblica";

C) Al comma quindicesimo dopo le parole "correzione degli

elaborati" sono aggiunte le seguenti "nonchè per la partecipazione

alle attività degli organi didattici";

D) Dopo il comma quindicesimo è aggiunto il seguente:

"16. in attesa della istituzione della commissione paritetica e

del comitato tecnico scientifico previsto dai commi quinto e nono,

al livello di singolo ente sulle questioni demandate alla

competenza di tali organi, decide l'ufficio di direzione".

5. Dopo l'ultimo comma dell' articolo 11 del decreto del

Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348, sono inseriti

i seguenti:

"la festività nazionale e quella del santo patrono coincidenti con

la domenica non danno luogo a riposo compensativo, nè a

monetizzazione.

Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio,

prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente

con la domenica si applica la disposizione recata nel precedente

secondo comma".

6. Agli operatori professionali dirigenti forniti di abilitazione

alle funzioni direttive ed adibiti a compiti di organizzazione e

di programmazione, nonchè agli operatori professionali dirigenti

direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari ed

ai collaboratori coordinatori amministrativi con tre anni di

anzianità nella posizione funzionale medesima è attribuito, a

decorrere dall'1 Dicembre 1990, il livello retributivo VIII-bis

previsto dall' articolo 49 del decreto del Presidente della

Repubblica 17 Settembre 1987, n. 494, pari a l. 17.571.000 annue

lorde.

7. Il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione

- operatori professionali di i categoria previsto dall' articolo

57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25

Giugno 1983, n. 348, a decorrere dall'1 Dicembre 1990 è inquadrato

nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore

corrispondente al VII livello retributivo.

8. Il personale appartenente alla posizione funzionale

corrispondente al i livello retributivo - addetto alle pulizie -

in servizio alla data 1 Dicembre 1990 al compimento di tre anni di

anzianità nella posizione funzionale è inquadrato nel II livello

retributivo.

9. Nel comma tredicesimo dell' articolo 18 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, la parola

"farmacisti" è abrogata.

Art. 69

Commissioni per la verifica e la revisione della qualità dei

servizi e delle prestazioni sanitarie

1. In ogni Regione è costituita la commissione regionale per la

verifica e revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni

sanitarie.

2. La commissione ha i seguenti compiti:

A) valutare i servizi sanitari in termini di:

Adeguatezza delle strutture, attrezzature e personale;

Correttezza delle procedure e delle prestazioni;

Risultati raggiunti rispetto ai bisogni dei cittadini, ai

programmi deliberati e in comparazione con gli standard medi

nazionali;

B) promuovere la diffusione delle metodologie per il miglioramento

qualitativo delle prestazioni, anche attraverso l'avvio di

iniziative specifiche, regionali o locali, di formazione di

personale esperto in valutazione e promozione delle qualità dei

servizi e della assistenza sanitaria;

C) convalidare e verificare progetti e programmi di valutazione

predisposti a livello di Unità Sanitaria Locale dall'apposita

commissione di cui al comma settimo.

3. La commissione è nominata con provvedimento del Presidente

della Giunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente regolamento ed è presieduta dal presidente

dell'ordine dei medici della provincia capoluogo di Regione.

4. La commissione è composta da:

a) I presidenti degli ordini e dei collegi provinciali del

capoluogo regionale;

b) due funzionari regionali scelti nei settori epidemiologico-

informativo, dell'assistenza sanitaria, della programmazione

sanitaria;

c) sette esperti qualificati nei settori della valutazione della

qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie; della

programmazione ed organizzazione dei servizi; della epidemiologia

e statistica; della formazione professionale; della assistenza

infermieristica (nursing), assistenza farmaceutica e diagnostica

strumentale, scelti dalla Regione fra i dipendenti del servizio

sanitario nazionale o di strutture universitarie e tra i

componenti di società scientifiche;

d) cinque rappresentanti nominati annualmente e congiuntamente

dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in

modo da garantire la presenza dei diversi profili professionali;

e) un funzionario regionale della carriera direttiva

amministrativa, con funzioni di segretario.

5. La commissione regionale invia un rapporto semestrale al

comitato nazionale di cui al comma undicesimo sui progetti e sui

programmi avviati e sui risultati raggiunti.

6. Per la vigenza del presente regolamento, il coordinatore

sanitario della Unità Sanitaria Locale, tenuto conto degli

indirizzi regionali e sentito l'ufficio di direzione, individua

almeno tre tra i seguenti progetti di valutazione della qualità

dei servizi e delle prestazioni, dei quali almeno uno di valenza

ospedaliera e uno di valenza territoriale:

a) revisione delle procedure di accettazione ospedaliera;

b) consumo di farmaci per giornata di degenza e loro valutazione

quantiqualitativa anche in funzione del rapporto costo-beneficio;

c) tempi di risposta diagnostica intraospedaliera, in rapporto

alle attività in plus-orario e alla durata media delle degenze;

d) utilizzo delle camere operatorie in rapporto alla durata delle

degenze nelle unità operative a valenza chirurgica e al rapporto

tra ricoverati e operati nelle stesse unità;

e) prevenzione e terapia delle lesioni da decubito;

f) adozione e valutazione di nuovi modelli di assistenza

infermieristica per obiettivi e miglioramento degli aspetti di

carattere alberghiero;

g) riscontri anatomo-patologi sui reperti chirurgici e riscontri

autoptici sui decessi;

h) valutazione dei servizi di pronta disponibilità nei settori

sanitario, veterinario e igienistico- ambientale, in rapporto ai

bisogni prevedibili e alle attività effettivamente svolte;

i) valutazione dei servizi e dei programmi adottati in attuazione

del piano sanitario nazionale e regionale;

l) qualità della documentazione clinica e adozione della cartella

infermieristica. Ulteriori programmi possono essere aggiunti in

sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione

assistenziale;

m) valutazione di progetti e di metodologie per la prevenzione

delle infezioni ospedaliere.

7. Sulla proposta del coordinatore sanitario deliberano, entro il

termine indicato al comma terzo, gli organi della unità sanitaria

locale, i quali procedono, contestualmente, alla costituzione

della commissione professionale per la verifica e la revisione

della qualità dei servizi e delle prestazioni della Unità

Sanitaria Locale, la cui composizione, in relazione ai programmi

deliberati, è la seguente:

a) il presidente dell'ordine o collegio interessato, che la

presiede;

b) i responsabili dei servizi interessati;

c) tre esperti nei campi oggetto dei programmi;

d) tre operatori dei servizi interessati;

e) il direttore sanitario e il coordinatore sanitario, nonchè il

coordinatore amministrativo per i programmi a valenza

organizzativo-gestionale.

8. In relazione alle peculiarità della verifica e revisione della

qualità nei presidi ospedalieri, la commissione di Unità Sanitaria

Locale ha una sua proiezione stabile all'interno della direzione

sanitaria del presidio ospedaliero di maggiore rilevanza nella

Unità Sanitaria Locale, la quale opera come nucleo operativo

ospedaliero per la promozione e la valutazione della qualità

tecnico-scientifica ed umana dei servizi e delle prestazioni

ospedaliere. Il nucleo operativo è composto dagli operatori che

intendono avviare o hanno in atto programmi di valutazione della

qualità, dal direttore sanitario, che ne fa parte di diritto e dal

coordinatore sanitario ed opera nello ambito dei programmi a

valenza ospedaliera adottati ai sensi del comma settimo.

9. La commissione della Unità Sanitaria Locale invia

semestralmente alla commissione regionale di cui al comma primo un

rapporto sui programmi attivati e i risultati conseguiti.

10. La mancata osservanza dei termini perentori indicati per la

costituzione delle commissioni regionali e di Unità Sanitaria

Locale determina l'azione sostitutiva a norma delle leggi vigenti.

Le commissioni operano validamente anche se in composizione

ristretta per carenza di designazione di alcuni membri.

11. A livello nazionale il coordinamento delle attività di

verifica e revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni

è affidato ad un comitato nazionale per la valutazione della

qualità tecnico-scientifica ed umana dei servizi e degli

interventi sanitari e per l'accreditamento delle istituzioni

sanitarie.

12. Il comitato, istituito con decreto del Ministro della Sanità,

è presieduto dal presidente della federazione degli ordini dei

medici ed è composto da:

a) i rappresentanti delle federazioni degli ordini e dei collegi;

b) esperti nelle seguenti aree: diagnosi, cura, riabilitazione;

prevenzione, sanità pubblica, farmaceutica e organizzazione dei

servizi; epidemiologia, valutazione della qualità e sistemi

informativi; amministrativo-gestionale; essi sono scelti fra i

dipendenti del servizio sanitario nazionale, delle università, di

enti nazionali di ricerca scientifica e le associazioni

scientifiche e culturali mediche, e di altre professionalità

sanitarie, fino ad un massimo di trenta persone;

c) il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità o suo delegato;

d) sei rappresentanti nominati annualmente e congiuntamente dalle

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, garantendo

la presenza dei diversi profili professionali;

e) il segretario generale del consiglio sanitario nazionale;

f) sei rappresentanti delle direzioni generali del Ministero della

Sanità;

g) un rappresentante del Ministero del Tesoro;

h) un rappresentante del dipartimento della Funzione Pubblica;

i) sei rappresentanti delle Regioni;

l) tre rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCEM;

m) il dirigente generale del servizio centrale della

programmazione sanitaria come responsabile del sistema informativo

di Governo, con funzioni di coordinamento della segreteria del

comitato.

13. Il comitato può essere articolato in sezioni corrispondenti ad

aree distinte di intervento e di valutazione.

Art. 70

Norma finale di rinvio

1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal

presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del

Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348, e 20 Maggio

1987, n. 270, per quanto compatibili.

2. Gli articoli 12, 13 e 79 del decreto del Presidente della

Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, sono abrogati.

Parte seconda

Area medica

Dall'art. 0071 all'art. 0136

Titolo primo

Disposizioni generali

Dall'art. 0071 all'art. 0077

Capo I

Campo di applicazione

Dall'art. 0071 all'art. 0071

Art. 71

Area di applicazione e durata

1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale medico

di ruolo e non di ruolo dipendente dagli Enti individuati dall'

articolo 6, commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del

decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68.

2. Il presente regolamento concerne il triennio 1 Gennaio 1988-31

Dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dall'1 Gennaio

1988; gli effetti economici decorrono dall'1 Luglio 1988, fatte

salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi

articoli per particolari istituti contrattuali.

Capo II

Rapporti con l'utenza

Dall'art. 0072 all'art. 0074

Sezione i

Cittadino utente

Dall'art. 0072 all'art. 0072

Art. 72

Rapporti amministrazione-cittadino

1. Nello intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione

dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale della

azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con

l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed

efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano

gli Enti.

2. A tale scopo, gli Enti approntano adeguati strumenti per la

tutela degli interessi degli utenti e per una più agevole

utilizzazione dei servizi anche attraverso la individuazione di

appositi uffici di pubbliche relazioni, se necessario decentrati,

con il compito di fornire agli utenti ogni utile informazione,

anche documentale, sui servizi erogati dall'ente, sulla loro

dislocazione nel territorio, sugli orari di apertura, sul tipo di

prestazioni nonchè di ricevere eventuali reclami e suggerimenti

degli utenti al fine del miglioramento dei servizi.

3. In tale quadro gli Enti predispongono, sentite le

organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative,

appositi progetti - in particolare - per assicurare condizioni di

rispetto, chiarezza e di dialogo nel rapporto con gli utenti, ivi

compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi attraverso il

cartellino di riconoscimento, secondo le vigenti disposizioni. I

suddetti interventi sono diretti ad assicurare, secondo la natura

degli adempimenti istituzionali:

a) una formazione professionale del personale volta al rispetto

della dignità umana del malato e dell'utente, da attuare

attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata,

specificamente rivolta ad assicurare completezza e chiarezza delle

informazioni fornite, anche con l'ausilio di apparecchiature

elettroniche.

b) la semplificazione e l'unificazione della modulistica, almeno a

livello di Ente, e la riduzione della documentazione a corredo

delle domande di prestazioni, applicando le norme

sull'autocertificazione di cui alla legge 4 Gennaio 1968, n. 15,

e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la

Funzione Pubblica del 20 Dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 7 del 10 Gennaio 1989;

c) l'ampliamento degli orari di apertura delle strutture, per

garantire, la esigenza degli utenti di accedere alle strutture

stesse;

d) il collegamento tra amministrazioni nonchè l'unificazione di

adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti,

anche attraverso la istituzione di servizi polivalenti;

e) il miglioramento della logistica relativamente ai locali

adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al

minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le

barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a

facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle

persone non autonome portatrici di handicap ed anziane.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento

e, in seguito, con cadenza annuale, gli Enti promuovono apposite

conferenze unitamente alle organizzazioni sindacali mediche

maggiormente rappresentative su base nazionale, sentite le

associazioni diffuse su larga scala e maggiormente rappresentative

degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza

ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti

riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei

servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate

iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il

miglioramento delle relazioni con l'utenza.

Sezione II

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici

essenziali

Dall'art. 0073 all'art. 0074

Art. 73

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi dello articolo 10 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare

essenziali, nel comparto del personale del servizio sanitario

nazionale - area negoziale della professionalità medica - sono i

seguenti:

a) assistenza sanitaria;

b) igiene pubblica;

c) veterinaria;

d) protezione civile.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma primo devono

garantirsi, con le modalità di cui allo articolo 74, la continuità

delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il

rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) accettazione per i ricoveri d'urgenza; pronto soccorso medico e

chirurgico nonchè servizi specialistici e diagnostici necessari a

garantire le urgenze; prestazioni di diagnosi e cura non

differibili a giudizio medico nelle divisioni e servizi

ospedalieri nonchè nei servizi territoriali psichiatrici e per le

tossicodipendenze; anestesia per le sole urgenze; rianimazione e

terapia intensiva;

b) profilassi urgente delle malattie infettive, delle

tossinfezioni alimentari e degli interventi urgenti per gli

inquinamenti ambientali; interventi urgenti in caso di infortuni

sul lavoro;

c) interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;

controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi

antirabbica; ispezione veterinaria degli animali morti o in

pericolo di vita; approvvigionamento carneo agli ospedali, case di

cura ed istituti convenzionati nonchè residenze protette ed

assistite; servizi diagnostici necessari per garantire le urgenze;

d) referti, denunce, certificazioni ed autorizzazioni sanitarie

urgenti; prestazioni di sanità pubblica per gli aspetti urgenti

comprese quelle medico-legali; atti ed attività non differibili

previsti per gli adempimenti imposti dalla legge a tutela degli

interessi pubblici preminenti e provvedimenti contingibili ed

urgenti di competenza della autorità sanitaria locale;

e) prestazioni urgenti svolte dal servizio sanitario nazionale per

conto della protezione civile.

Art. 74

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale medico per

il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1. Al fine di cui all'articolo 73 - relativamente ai servizi

pubblici essenziali in esso indicati - sono individuati, per le

diverse qualifiche e discipline, appositi contingenti di personale

medico, non inferiori a quelli stabiliti per i giorni festivi, per

garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti

ai servizi medesimi.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente

regolamento, con apposito accordo decentrato a livello locale per

singolo Ente - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra

trattativa decentrata - sono individuate le discipline e le

qualifiche di personale che formano i contingenti nonchè, sulla

base di quanto previsto dal comma primo, i contingenti numerici

necessari a garantire la continuità delle prestazioni

indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti

costituzionalmente tutelati. In mancanza di accordo nel termine

predetto, nei successivi quindici giorni il Ministro per la

funzione pubblica convoca le parti, unitamente alla regione

interessata, per il raggiungimento dell'intesa.

3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma

secondo, le organizzazioni sindacali mediche assicurano, comunque,

le prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 73, con

contingenti non inferiori a quelli stabiliti per i giorni festivi.

4. In conformità dell'accordo di cui al comma secondo, gli Enti,

sentite le organizzazioni sindacali mediche maggiormente

rappresentative, sulla base dei turni programmati e su proposta

dei responsabili dei relativi servizi, individuano, in occasione

di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui

all'articolo 73, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le

aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed

esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle

predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di

effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei

contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali

dei medici che hanno proclamato l'azione di sciopero ed ai singoli

interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere,

entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di

aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel

caso sia possibile.

5. L'accordo decentrato di cui al comma secondo ha validità per il

periodo di vigenza del presente regolamento e conserva la sua

efficacia sino alla definizione dei nuovi accordi.

Capo III

Contrattazione decentrata e procedure per il raffreddamento dei

conflitti

Dall'art. 0075 all'art. 0077

Art. 75

Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale

1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali

riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con

carattere vincolato ed automatico sono adottati dai competenti

organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente regolamento.

Art. 76

Tempi e procedure della contrattazione decentrata

1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle

disposizioni di cui agli articoli 74 e 75 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, salvo quanto

previsto dal comma secondo.

2. Il comma secondo dell'art. 75 è sostituito dai seguenti:

"2. gli enti provvedono a costituire le delegazioni di parte

pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di

contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in

vigore del presente regolamento ed a convocare le organizzazioni

sindacali mediche maggiormente rappresentative ai sensi delle

vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre

15 giorni.

3. La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a

tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e

deve concludersi nel termine di 30 giorni dal suo inizio.

4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata

è data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo

competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data

di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la

presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni

sindacali dissenzienti.

5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale

sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione nel

bollettino ufficiale della Regione e sono recepiti dai singoli

Enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e, comunque,

entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione.

6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi

decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale,

fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti

negli accordi predetti.

7. Ove, nella interpretazione delle norme degli accordi decentrati

in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli

stessi sono risolti congiuntamente tra le parti mediante

riconvocazione delle stesse. sulla base degli orientamenti emersi,

rispettivamente, la regione e l'Ente provvedono ad emanare i

conseguenti indirizzi.

8. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa

tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione.

9. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi

se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano

la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi".

Art. 77

Procedure di raffreddamento dei conflitti

1. Il comma sesto dell' articolo 112 del decreto del Presidente

della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, è sostituito dal

seguente:

"6. l'apertura del conflitto non determina la interruzione del

procedimento amministrativo. Entro 30 giorni dalla formale

richiesta di cui ai commi terzo e quinto il Ministro per la

Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti

per l'esame delle questioni prospettate. A seguito degli

orientamenti emersi dalle delegazioni trattanti, il Ministro per

la Funzione Pubblica provvede ad emanare conseguenti indirizzi

applicativi per tutti gli Enti interessati, ai sensi dell'

articolo 27, comma primo, punto 2, della legge 29 marzo 1983, n.

93, informandone preventivamente le relative delegazioni".

Titolo secondo

Programmazione ed organizzazione del lavoro

Dall'art. 0078 all'art. 0086

Capo I

Organizzazione del lavoro

Dall'art. 0078 all'art. 0080

Art. 78

Organizzazione del lavoro

1. Al fine di favorire il processo di riordino e riorganizzazione

degli enti del servizio sanitario nazionale già avviato - nel

quadro della programmazione sanitaria nazionale prevista dalla

legge 25 Ottobre 1985, n. 595 - con il decreto-legge 8 Febbraio

1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 Aprile

1988, n. 109, con il decreto del Ministro della Sanità 13

Settembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24

Settembre 1988 n. 225 ed, a livello regionale, con le relative

leggi di piano sanitario ed atti di indirizzo, è necessario, in

attesa della approvazione della legge di riforma del servizio

sanitario nazionale, introdurre criteri di adeguamento

dell'organizzazione del lavoro per il corretto svolgimento delle

attività istituzionali.

2. Fermo restando il quadro normativo di riferimento previsto

dell'ordinamento vigente, le esigenze delle strutture e servizi

sanitari richiedono una razionalizzazione dei modelli

organizzativi delle unità operative ospedaliere ed extra-

ospedaliere anche in senso dipartimentale ed una diversa

articolazione funzionale delle varie professionalità che

concorrono nel lavoro d'equipe all'erogazione delle prestazioni

secondo il grado di autonomia e responsabilità di ciascuno dei

dipendenti medici e veterinari.

3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi

primo e secondo, gli Enti, con riferimento agli articoli 12 e 13

del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n.

395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia,

rideterminano le dotazioni organiche degli assistenti medici e

veterinari collaboratori, trasformando il 30 per cento dei

relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale

intermedia. ferma rimanendo la dotazione organica complessiva,

analoga trasformazione può riguardare i posti di assistente medico

e veterinario collaboratore resisi vacanti dopo l'entrata in

vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano

stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei

posti risultanti dalla predetta trasformazione è disciplinata con

decreto del Ministro della Sanità da emanarsi, ai sensi dell'

articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20

Dicembre 1979, n. 761, entro e non oltre l'1 Dicembre 1990.

4. Gli Enti, nella proposta di ampliamento o istituzione di nuovi

servizi nelle piante organiche provvisorie o definitive, di norma

si attengono al nuovo assetto della organizzazione del lavoro di

cui ai commi primo, secondo e terzo.

5. Le Regioni e gli Enti nell'ambito delle rispettive competenze,

entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,

portano a termine, con le modalità già deliberate a livello

regionale e qualora non ultimate, le procedure concorsuali per la

copertura dei posti derivanti dalla trasformazione delle dotazioni

organiche, comunque attuata ai sensi dell' articolo 17, ultimo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre

1979, n. 761, e, comunque, sono tenuti a verificare lo stato di

attuazione dell'articolo 17 stesso, ai fini di una corretta

applicazione del principio della parità aiuti- assistenti.

6. La trasformazione dei posti di assistente medico e veterinario

collaboratore prevista dal comma terzo riguarda tutti i servizi

sanitari e veterinari dell'Ente e, nell'ambito ospedaliero, è

aggiuntiva rispetto ai processi di trasformazione di cui al comma

quinto. La percentuale complessiva di cui al comma terzo è

articolata, con compensazione dei resti, nel 5 per cento per i

veterinari, nel 5 per cento per i medici dei servizi extra

ospedalieri e nel 20 per cento per i medici ospedalieri, tenuto

conto, in tale caso, delle attività assistenziali riconosciute

come alta specialità ai sensi dell' articolo 5 della legge 25

Ottobre 1985, n. 595 .

7. In attuazione di quanto previsto dai commi primo e secondo,

nella presente fase di transizione, una diversa articolazione

funzionale della professionalità medica e veterinaria si pone come

fattore indispensabile dell'avvio del processo di trasformazione e

di riordino dei servizi sanitari degli enti, che si realizza anche

attraverso una integrazione delle attribuzioni proprie delle

posizioni funzionali iniziali ed intermedie del personale medico e

veterinario prevista dall' articolo 63, commi terzo e quarto, del

decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761,

e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica

7 Settembre 1984, n. 821, per una migliore aderenza alla realtà ed

alle mutate esigenze dell'organizzazione del lavoro.

Art. 79

Orario di lavoro

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, al fine di

garantire un incremento della efficienza dei servizi sanitari

nonchè per favorire le attività di didattica, ricerca ed

aggiornamento, a decorrere dall'1 Ottobre 1990 l'orario di lavoro

del personale medico a tempo pieno, nonchè del personale

veterinario, è fissato in ore 38 settimanali.

2. Per il personale medico a tempo definito l'orario di lavoro è

fissato dalla stessa data in 28 ore e trenta minuti settimanali.

3. Si conferma l' articolo 77 del decreto del Presidente della

Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, per la parte non modificata dal

presente articolo.

Art. 80

Lavoro straordinario

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore

ordinario di programmazione del lavoro.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere

eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e

debbono essere preventivamente autorizzate.

3. A decorrere dal 31 Dicembre 1990, il monte ore complessivo

annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il

limite globale pari a n. 50 ore annue per il numero dei dipendenti

in servizio. Nel caso di particolari motivate esigenze di servizio

con carattere di emergenza, dovute anche a carenza di organico e

per assicurare i servizi di guardia e pronta disponibilità, il

monte ore annuo complessivo può essere aumentato del 30 per cento.

4. I limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di

contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio

preventivamente programmate ovvero per fronteggiare situazioni ed

eventi di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario

complessivo di cui al comma terzo. I limiti individuali così

determinati per dipendente costituiscono il monte ore disponibile

per l'unità operativa di appartenenza, all'interno della quale è

possibile l'attribuzione di ore non fruite da altro personale.

5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene

particolare conto del richiamo in servizio per pronta

disponibilità; del servizio di guardia medica nella previsione del

comma settimo dell' articolo 80 del decreto del Presidente della

Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270; dell'assistenza e

partecipazione a riunioni degli organi collegiali istituzionali;

della partecipazione a commissioni - ivi comprese quelle relative

a concorsi del servizio sanitario nazionale - o ad altri organi

collegiali nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici

compensi.

6. Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per

esigenze sopravvenute oltre la determinazione dei limiti

individuati nei commi quarto e quinto sono compensate con riposi

sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di

servizio, nel mese successivo.

7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è

determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario

calcolata convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi

retributivi:

a) stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;

b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese

di Dicembre dell'anno precedente;

c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

8. Gli stipendi tabellari iniziali previsti dall'articolo 108,

comma primo, hanno effetto sulla determinazione della misura

oraria dei compensi per lavoro straordinario a decorrere dal primo

giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente

regolamento.

9. La maggiorazione di cui al comma settimo è pari al 15 per cento

per lavoro straordinario diurno, al 30 per cento per lavoro

straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno

(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50 per cento

per quello prestato in orario notturno festivo.

10. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario

reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai

medici a tempo pieno di pari posizione funzionale.

Capo II

Mobilità

Dall'art. 0081 all'art. 0086

Art. 81

Mobilità nell'ambito dell'ente

1. L'istituto della mobilità, all'interno dell'Ente, concerne

l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in

presidio o servizio ubicato in località diversa da quella della

sede di assegnazione.

2. Rientra nel potere organizzatorio dell'Ente l'utilizzazione del

personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici situati a non

oltre 10 km dalla località sede di assegnazione. Detta

utilizzazione, che non è soggetta alle procedure previste dalle

lettere a) e b) del comma terzo per la mobilità d'urgenza ed

ordinaria, è disposta sentite le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative quando avviene al di fuori dal

presidio, servizio o ufficio di assegnazione.

3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e

ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure:

a) mobilità d'urgenza:

1) nei casi in cui nello ambito dell'Ente sia necessario

soddisfare le esigenze funzionali dei servizi a seguito di eventi

contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei

dipendenti in servizi, presidi e uffici diversi da quello di

assegnazione è effettuata limitatamente al perdurare delle

situazioni predette;

2) Tale utilizzazione è disposta, con atto motivato, dall'ufficio

di direzione dell'Unità Sanitaria Locale o dall'organo

corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti e non può superare

il limite massimo di un mese nell'anno solare;

3) La mobilità di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il

personale di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo

professionale e disciplina, ferma restando la necessità di

assicurare, in via prioritaria, la funzionalità dell'unità

operativa di provenienza;

4) Al personale interessato spetta l'indennità di missione

prevista dalla normativa vigente, se ed in quanto dovuta;

B) Mobilità ordinaria nell'ambito dell'Ente:

Gli Enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti

secondo le vigenti disposizioni, a domanda dei medici

interessati, possono attivare, sentite le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative, misure di mobilità

ordinaria interna nella osservanza delle modalità e nel rispetto

dei seguenti criteri:

a) Adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei

posti da ricoprire mediante mobilità del personale;

b) valutazione positiva ed, in caso di più domande, comparata del

curriculum di carriera e professionale in rapporto al posto da

ricoprire, effettuata dall'ufficio di direzione - integrato dal

responsabile di servizio cui il posto si riferisce, ove non

facente già parte dell'ufficio di direzione stesso - per i medici

di posizione funzionale corrispondente al IX e X livello

retributivo; possono, altresì, essere prese in considerazione

documentate situazioni personali (ricongiunzione del nucleo

familiare, numero dei familiari) e sociali nonchè di residenza

anagrafica alle quali è attribuito un massimo di punti 15 sulla

base dei criteri individuati in sede di contrattazione decentrata

a livello locale;

c) in caso di parità di punteggio ha la precedenza il dipendente

medico con maggiore anzianità complessiva di servizio.

4. Gli enti per motivate esigenze di servizio possono disporre

d'ufficio misure di mobilità interna del personale sulla base di

criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.

.

5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle

posizioni funzionali apicali la mobilità ordinaria può essere

effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.

6. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda o

d'ufficio, predisposti secondo le procedure indicate nella lettera

b) del comma terzo e nel comma quarto, sono adottati dal comitato

di gestione dell'Unità Sanitaria Locale od organo corrispondente

secondo i rispettivi ordinamenti, sentite le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 82

Mobilità tra enti in ambito regionale

1. La mobilità del personale medico tra Enti in ambito regionale

comprende le seguenti fattispecie.

2. Trasferimento ad altra Unità Sanitaria Locale:

a) Il personale può essere trasferito a domanda compatibilmente

con le esigenze di servizio in altra Unità Sanitaria Locale della

stessa regione con l'osservanza delle seguenti procedure:

1) pubblicità con cadenza trimestrale, degli avvisi di mobilità

relativi alla copertura dei posti individuati da parte della Unità

Sanitaria Locale interessata nell'albo della unità sanitaria

locale medesima per almeno 15 giorni. Copia degli avvisi di

mobilità deve essere inviata contestualmente alla regione ed alle

altre Unità Sanitarie Locali per analoga forma di pubblicità;

2) Accoglimento della domanda di trasferimento mediante

deliberazione di assenso dei comitati di gestione delle unità

sanitarie locali interessate, sentito nella Unità Sanitaria Locale

di destinazione il parere dell'ufficio di direzione in relazione a

quanto previsto dal punto 3);

3) In caso di pluralità di domande il trasferimento è disposto

dalla Unità Sanitaria Locale di destinazione subordinatamente ad

una valutazione positiva e comparata - da effettuarsi in base al

curriculum di carriera e professionale del personale interessato

in rapporto al posto da ricoprire da parte dell'ufficio di

direzione, integrato dal responsabile del servizio cui il posto si

riferisce ove non facente già parte dell'ufficio di direzione, per

le posizioni funzionali di IX e x livello retributivo. Possono,

altresì, essere prese in considerazione documentate situazioni

familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei

familiari, distanza tra le sedi), e sociali, secondo le modalità

di cui al comma terzo, lettera b), dell'articolo 81;

4) Il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla

Regione entro 60 giorni per le conseguenti variazioni nei ruoli

nominativi regionali.

B) in caso di soppressione del posto o verifica di esubero -

conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di

piano in materia di organizzazione dei servizi delle unità

sanitarie locali - in applicazione dell'ultimo comma dell'

articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20

Dicembre 1979, n. 761, nonchè del decreto-legge 8 Febbraio 1988,

n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 Aprile 1988,

n. 109, il dipendente ha diritto, al trasferimento ad altro posto,

di corrispondente posizione funzionale, profilo, e disciplina

vacante presso l'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, con

l'osservanza delle seguenti procedure:

1) L'Unità Sanitaria Locale di appartenenza provvede alla nuova

assegnazione - con priorità sulla mobilità ordinaria interna

secondo le procedure dell'articolo 81 e di quella disciplinata

alla lettera a);

2) Qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella Unità

Sanitaria Locale di appartenenza, la Regione provvede ad attivare

i processi di mobilità a domanda di cui alla lettera a) con le

medesime procedure ed alle stesse condizioni ivi previste, ai

sensi dell' articolo 5, commi terzo, quarto e quinto, della legge

29 Dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni. A tal fine

non sono considerati disponibili i posti per i quali siano in atto

procedure concorsuali con le prove di esame già iniziate;

3) I relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di

gestione;

4) Al personale assegnato con le procedure di cui alla presente

lettera, oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati

civili dello stato, compete anche una indennità di incentivazione

alla mobilità pari a due mensilità dello stipendio in godimento

alla data di assegnazione o, se più favorevole, una indennità

massima pari a l. 3.500.000. Tale indennità è corrisposta a cura

dell'Ente ricevente ed è rimborsata dallo stato sino alla

concorrenza massima di l. 3.500.000.

3. Mobilità tra gli Enti del comparto:

a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti gli Enti

destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e

documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti

stessi ed in base a criteri concordati con le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative, a condizione della

esistenza nell'Ente di destinazione di posto vacante di

corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e

disciplina in base alle tabelle di cui all'allegato 2 al decreto

del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, ed

allegato 3 - area medica - del presente regolamento, nonchè della

sussistenza negli ordinamenti degli Enti del comparto diversi

dalle Unità Sanitarie Locali di norme dirette a garantire

condizioni di reciprocità nell'applicazione della mobilità;

b) qualora il trasferimento ad uno degli Enti del comparto

riguardi il personale delle Unità Sanitarie Locali è, altresì,

necessario il nulla osta della regione interessata.

Art. 83

Mobilità tra enti in ambito interregionale

1. La mobilità tra Enti in ambito interregionale comprende le

seguenti fattispecie.

2. Mobilità tra Unità Sanitarie Locali:

a) la mobilità tra Unità Sanitarie Locali di diversa Regione

avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato con le

procedure e alle condizioni indicate nella lettera a) del comma

secondo dell'articolo 82, alle quali nel punto 2) è aggiunto anche

l'obbligo di approvazione delle Regioni interessate;

b) per comprovate esigenze di servizio la mobilità di cui alla

lettera a) può essere attuata anche attraverso l'istituto del

comando con le procedure e modalità di cui all' articolo 44 del

decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761.

Il comando non può avere durata superiore a dodici mesi

eventualmente rinnovabili.

3. Mobilità tra Enti del comparto:

a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti gli Enti

destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e

documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti

stessi e in base a criteri concordati con le organizzazioni

sindacali mediche maggiormente rappresentative, a condizione

dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di

corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e

disciplina in base alle tabelle di cui all'allegato 2 al decreto

del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, ed

allegato 3 - area medica - del presente regolamento, nonchè della

sussistenza negli ordinamenti degli Enti del comparto diversi

dalle Unità Sanitarie Locali di norme dirette a garantire

condizioni di reciprocità nell'applicazione della mobilità;

b) qualora il trasferimento ad uno degli Enti del comparto

riguardi il personale delle Unità Sanitarie Locali è, altresì,

necessario il nulla osta della regione interessata.

Art. 84

Mobilità intercompartimentale

1. Ai sensi dello articolo 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilità di cui agli

articoli 81, 82 e 83, è consentito il trasferimento di personale

tra gli enti destinatari del presente regolamento e gli Enti del

comparto Enti Locali, a domanda motivata e documentata del medico

interessato, previa intesa tra gli Enti e sentite le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a condizione

dell'esistenza di posto vacante di corrispondente posizione,

profilo professionale e disciplina nell'ente di destinazione e

purchè il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere

al posto oggetto del trasferimento.

2. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere

attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli

Enti del comparto Sanità e quelli del comparto Enti Locali, con le

stesse modalità e condizioni di cui al comma primo. L'onere è a

carico dell'Ente presso il quale il medico opera funzionalmente.

3. Tale comando, fatti salvi quelli previsti da norme o

regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore a

dodici mesi, eventualmente rinnovabili.

4. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è

esente dall'obbligo del periodo di prova purchè superata presso

l'ente di provenienza ed è inquadrato nella posizione funzionale,

profilo professionale e disciplina di assegnazione secondo le

modalità previste dall'articolo 118.

Art. 85

Mobilità di compensazione

1. La mobilità tra gli Enti del comparto sia in ambito regionale

che interregionale è consentita in ogni momento nei casi di

domanda congiunta di compensazione fra i dipendenti di

corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e

disciplina, previa deliberazione di assenso degli enti interessati

e sentiti i rispettivi uffici di direzione o organi

corrispondenti, tenuto conto di quanto disposto nel punto 2 della

lettera a), comma secondo, dell'articolo 82.

Art. 86

Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

1. nei confronti del medico dipendente riconosciuto fisicamente

inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni

attribuitegli, secondo la procedura di cui all' articolo 56 del

decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761,

l'Ente non può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di

salute prima di aver esperito ogni utile tentativo,

compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori,

per recuperarlo al servizio attivo.

2. A tal fine l'Ente, individuate le mansioni proprie del medico

dipendente - previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 Marzo 1969, n. 128, dall' articolo

63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979,

n. 761, dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 Settembre 1984, n. 821, nonchè dalle leggi che

regolano in particolare lo svolgimento delle professioni mediche

ed, infine, sulla base dell'attività svolta abitualmente

nell'unità operativa di assegnazione - deve accertare, per il

tramite del collegio medico legale della Unità Sanitaria Locale

competente per territorio, quali siano le mansioni che il

dipendente in relazione alla posizione funzionale, profilo

professionale e disciplina di appartenenza sia in grado di

svolgere senza che ciò comporti cambiamento del profilo o della

disciplina medesima.

3. Nel caso in cui non si rivengano nell'ambito della posizione,

profilo e disciplina di appartenenza mansioni alle quali il medico

dipendente possa essere adibito pur essendo giudicato idoneo a

proficuo lavoro, lo stesso, a domanda, può essere assegnato ad

altra disciplina compatibile con lo stato di salute, in presenza

del relativo posto vacante di pari posizione funzionale purchè in

possesso dei requisiti richiesti per accedere al posto medesimo.

4. Qualora il comma terzo non possa trovare applicazione, il

dipendente giudicato idoneo a proficuo lavoro può, a domanda,

essere collocato in posizione funzionale inferiore di diversa

disciplina ovvero di diverso profilo e ruolo compatibile con lo

stato di salute, se in possesso dei requisiti ed a condizione che

il relativo posto sia vacante. Il soprannumero è consentito solo a

condizione del congelamento di un posto di corrispondente

posizione funzionale.

5. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la

dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun

riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo

quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per

causa di servizio.

6. La procedura di cui ai commi primo e secondo può essere

attivata dall'Ente anche nei confronti del medico dipendente

riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle

proprie attribuzioni.

7. In tal caso la nuova utilizzazione del medico dipendente deve

essere disposta esclusivamente per il periodo giudicato necessario

dall'organo competente, a norma dell'articolo 56 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, al recupero

della piena efficienza fisica.

8. Il posto del medico dipendente temporaneamente inidoneo è

considerato indisponibile ai fini della sua copertura.

Titolo terzo

Diritti-doveri-responsabilità

Dall'art. 0087 all'art. 0107

Norme applicative ed integrative degli accordi

intercompartimentali

Dall'art. 0087 all'art. 0092

Art. 87

Trattamento di missione per particolari categorie

1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all' articolo 5,

comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 23

Agosto 1988, n. 395,, sono individuate nel personale medico

inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima

urgenza;

b) attività che comportino imbarchi brevi;

c) interventi svolti in zone particolarmente disagiate, quali

lagune, fiumi, boschi e selve;

d) assistenza a pazienti ed infermi durante il trasporto di

emergenza od in particolari condizioni di sicurezza.

2. Per il personale indicato nel comma primo, le particolarissime

condizioni di cui al comma settimo dell'articolo 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, sono

individuate nella impossibilità della fruizione del pasto anche

per mancanza di strutture e servizi di ristorazione. In tale

circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di

lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo

del pasto.

Art. 88

Copertura assicurativa

1. In attuazione dell' articolo 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a

stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei medici

dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per

adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di

trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per

l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma primo è rivolta alla copertura dei

rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di

danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente

nonchè di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle

persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di

proprietà dell'Ente sono in ogni caso integrate con la copertura,

nei limiti e con le modalità di cui ai commi primo e secondo, dei

rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e

delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti,

per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione

obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle

polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal

presente articolo sono eventualmente spettanti a titolo di equo

indennizzo per lo stesso evento.

Art. 89

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

1. In attuazione dell' articolo 18 del decreto del Presidente

della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la

riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei

quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o

da strutture associative convenzionate previste dalle leggi

regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di

tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-

fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico

di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture

medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo

le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata

del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo

eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione

intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera

durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite

massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli

istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo

parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa posizione

funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia

individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della

terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in

mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni

previste dal comma primo ed abbiano iniziato l'esecuzione del

progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere

collocati in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni per

l'intera durata del progetto medesimo.

3. L'Ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei

dipendenti di cui al comma primo qualora i dipendenti medesimi non

si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie e

verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici di

recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di cui

alle lettere a), b), c) e d) del comma primo.

Art. 90

Tutela dei dipendenti portatori di handicap

1. In attuazione dell' articolo 18 del decreto del Presidente

della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la

riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei

quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o

da strutture associative convenzionate previste dalle leggi

regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che

debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione

predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti

misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata

del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo

eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione

intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera

durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite

massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli

istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo

parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa posizione

funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia

individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della

terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in

mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni

previste dal comma primo ed abbiano iniziato l'esecuzione del

progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad

ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia

senza assegni per l'intera durata del progetto medesimo.

3. L'Ente verifica periodicamente il rispetto dei progetti

terapeutici di recupero agli effetti del mantenimento dei

provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma primo.

4. L'attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori

invalidi, di cui alla legge 30 Marzo 1971, n. 118, ed ai decreti

del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1978, n. 384, 1 Febbraio

1986, n. 13, 23 Agosto 1988, n. 395, è demandata alla negoziante

decentrata, al fine di:

A) individuare e rimuovere gli ostacoli architettonici che

limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di

lavoro;

b) richiedere l'intervento delle strutture ispettive competenti a

certificare l'esistenza degli ostacoli e la natura degli

interventi necessari per rimuoverli;

c) definire le modifiche strutturali ed organizzative atte a

garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori

invalidi.

Art. 91

Pari opportunità

1. I comitati per le pari opportunità di cui all' articolo 40 del

decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270,

ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni

e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

2. I comitati presieduti da un rappresentante dell'ente sono

costituiti da un componente designato da ognuna delle

organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative e da

un pari numero di funzionari in rappresentanza degli Enti.

3. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo Ente,

anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le

pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive

pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo

professionale, che tengano conto anche della posizione delle

lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento

professionale e di specializzazione;

b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei

servizi sociali.

4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del

comma terzo formano oggetto di valutazione nella relazione annuale

del comitato di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente

della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270.

5. Rientrano nelle competenze del comitato, di cui al presente

articolo, la promozione di iniziative volte ad attuare le

direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro della pari dignità

delle persone ed in particolare per rimuovere comportamenti

molesti e lesivi delle libertà personali e dei singoli e per

superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo

di corretti rapporti.

Art. 92

Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro

1. La tutela della salute dei medici esposti a particolari e

diversificati rischi, inerenti le specifiche attività lavorative,

impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela

della salute dei medici stessi, anche attraverso una adeguata

organizzazione del lavoro.

2. Gli Enti provvedono, oltre all'applicazione di tutte le leggi

vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a

promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee

alla tutela della salute e all'integrità fisica e psichica dei

lavoratori dipendenti, con particolare attenzione alle situazioni

di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute

riproduttiva.

3. Le organizzazioni sindacali mediche maggiormente

rappresentative hanno potere di contrattazione sui problemi degli

ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche del medico e

di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.

4. A tal fine gli Enti e le organizzazioni sindacali suddette

individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il

registro dei dati biostatistici, la cui rilevazione e la

registrazione compete alla direzione sanitaria, in funzione di

medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei

servizi sanitari, o al servizio di igiene e prevenzione secondo

le rispettive attribuzioni e le leggi regionali di organizzazione

dei relativi servizi; detta attività viene svolta in stretto

collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro

delle pubbliche amministrazioni e delle Unità Sanitarie Locali.

5. I dipendenti sono sottoposti almeno annualmente a visite

mirate. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario

e di rischio individuale, la cui formulazione viene definita

d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative nel quadro della normativa vigente. le spese

derivanti sono a carico del fondo sanitario.

6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici gli

Enti provvedono alla istallazione ed attivazione di opportuni

impianti di decontaminazione delle camere operatorie nonchè alla

esecuzione di visite e controlli trimestrali, alla adeguata

protezione delle lavoratrici gestanti e dagli epato-pazienti.

7. Nei confronti delle lavoratrici nei primi tre mesi di

gravidanza, qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti

sanitari temporanee inidoneità, si provvede al provvisorio

mutamento di attività delle dipendenti interessate che comporti

minore aggravio psico-fisico.

8. Gli enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a

garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di

tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro

e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure

atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro

e la prevenzione delle malattie professionali.

9. Le organizzazioni sindacali mediche maggiormente

rappresentative, unitamente agli Enti, verificano anche attraverso

i propri patronati l'applicazione del presente articolo e

promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le

misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica e psichica

dei medici dipendenti.

10. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente

articolo, a livello di contrattazione decentrata, devono essere

previste modalità per la elaborazione delle mappe di rischio

sulle quali attuare la priorità degli interventi per rimuovere

ogni fonte di nocività per la salute di chi lavora e la tutela

della salute degli utenti, con particolare riguardo ai reparti di

malattie infettive ed alle specifiche esigenze di diagnosi e cura

delle infezioni da Hiv.

Capo II

Relazioni sindacali

Dall'art. 0093 all'art. 0106

Art. 93

Esercizio dell'attività sindacale

1. Il personale medico dipendente degli enti di cui all'

articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 Marzo

1986, n. 68, ha diritto di costituire organizzazioni sindacali,

di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei

luoghi di lavoro.

2. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato,

hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e

di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite

negli articoli seguenti.

3. ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti

sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi

rappresentativi di cui all' articolo 25 della legge 29 marzo

1983, n. 93, e degli organi direttivi ed esecutivi delle

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base

nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi e le

organizzazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e

formale comunicazione all'amministrazione da cui gli interessati

dipendono.

Art. 94

Diritto di assemblea

1. Nell'ambito della disciplina dell' articolo 11 del decreto

del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, il

personale medico dipendente di ciascun ente del comparto ha

diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee

sindacali, in locali concordati con l'amministrazione nell'unità

in cui presta la propria attività, per 12 ore annue pro capite

senza decurtazione della retribuzione.

2. durante le assemblee continuano ad essere assicurati i

servizi così come previsti per i giorni festivi per far fronte

alle situazioni di emergenza.

Art. 95

Aspettative sindacali

1. Il personale medico dipendente delle amministrazioni

destinatarie del presente regolamento, che ricopre cariche

statutarie in seno alle proprie organizzazioni sindacali a

carattere nazionale maggiormente rappresentative, è collocato in

aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite

la competente organizzazione sindacale nazionale, in relazione

alla quota a ciascuna di esse assegnata.

2. Il numero globale dei medici dipendenti da collocare in

aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000

medici dipendenti in attività di servizio di ruolo. Il conteggio

per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è

effettuato globalmente per gli enti compresi nel comparto. nella

prima applicazione, il numero dei medici dipendenti da collocare

in aspettativa sindacale è fissato in numero 55 unità fino al

raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Alla ripartizione tra le varie organizzazione sindacali, in

relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai

sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n.

24518/8. 93.5 del 28 Ottobre 1988, nel rispetto della disciplina

di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica

23 Agosto 1988, n. 395, la Presidenza del Consiglio dei Ministri

dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con la Associazione

Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), sentite le organizzazioni

sindacali interessate. La ripartizione è effettuata in modo da

garantire a tutte le organizzazioni sindacali mediche

maggiormente rappresentative una aspettativa per ogni

organizzazione sindacale, mentre la parte restante è attribuita

in proporzione al grado di rappresentatività accertato per

ciascuna organizzazione sindacale in base alla normativa di cui

sopra.

4. La domanda di collocamento in aspettativa sindacale è

presentata dalla organizzazione sindacale interessata

all'A.N.C.I., che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il

preventivo assenso della presidenza del Consiglio dei Ministri

dipartimento della Funzione Pubblica, in ordine al rispetto dei

contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di

collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dagli

enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della

richiesta della aspettativa sindacale da parte della rispettiva

organizzazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri dipartimento della Funzione Pubblica ed

all'A.N.C.I..

5. La Regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I., provvede alla

ridistribuzione tra gli enti del proprio territorio degli oneri

finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.

6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali

mediche sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo

restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate

all'associazione nazionale comuni italiani ed alla presidenza del

consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica, per

i conseguenziali adempimenti.

Art. 96

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

1. Al personale medico collocato in aspettativa ai sensi

dell'articolo 95, sono corrisposti, dall'Ente da cui dipende,

tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni

per la posizione funzionale di appartenenza, nonchè le quote di

retribuzione accessoria fisse e ricorrenti relative alla

professionalità ed alla incentivazione della produttività,

escluse in questo caso quelle conseguenti alla necessità di

svolgimento di prestazioni. sono, altresì, esclusi i compensi per

lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a

tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo

di prova e del computo del congedo ordinario.

3. Il personale medico collocato in aspettativa ai sensi

dell'articolo 25 è sostituito, per la durata del mandato, con le

procedure di cui all' articolo 9 legge 20 Maggio 1985, n. 207, e

successive modificazioni.

Art. 97

Permessi sindacali retribuiti

1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi

di cui al comma terzo dell'articolo 93, non collocati in

aspettativa, usufruiscono, per l'espletamento del loro mandato, di

permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi

sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato

negli Enti.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore

complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale

secondo i criteri fissati nell'articolo 98, non possono superare

settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate

lavorative o, in ogni caso, le 19 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed

eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi

minimi essenziali di cui all'articolo 73.

Art. 98

Monte orario complessivo

1. Nell'ambito di ciascun Ente il monte orario annuo

complessivamente a disposizione per i permessi di cui

all'articolo 97 è determinato in ragione di n. 3 ore per

dipendente medico in servizio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo

trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in

modo che una quota pari al 10 per cento del monte orario sia

ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi

indicati nell'articolo 93, comma terzo, operanti nell'ente

interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al

grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione

sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del

contributo sindacale risultanti alla data del 31 Dicembre di

ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono

definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in

modo particolare, del numero dei medici dipendenti, delle

dimensioni, delle condizioni organizzative dell'ente e del suo

eventuale decentramento territoriale, in modo da consentire una

congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi

interessate.

4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma terzo dell'articolo 93

sono concessi, a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali

esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi

essenziali di cui all'articolo 73, ulteriori permessi retribuiti

esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di

cui alla legge 29 Marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle

riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali-

territoriali ed ai congressi previsti dagli statuti delle

rispettive organizzazioni sindacali. Tali permessi non si

computano nel contingente complessivo di cui al comma primo.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali

mediche sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando

il numero complessivo, sono comunicate agli enti per i

conseguenziali adempimenti.

Art. 99

Diritto di affissione

1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in

appositi spazi che l'Ente ha l'obbligo di predisporre in luoghi

accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa,

pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse

sindacale e del lavoro.

Art. 100

Locali per le rappresentanze sindacali

1. In ciascun Ente con almeno duecento dipendenti è consentito

agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro

attività, l'uso continuativo di idonei locali, da individuarsi da

parte dell'Ente, sentite le organizzazioni sindacali mediche,

all'interno della struttura.

2. Negli Enti con un numero inferiore a duecento dipendenti gli

organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne

facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, da

individuarsi da parte dell'Ente, sentite le organizzazioni

sindacali mediche, nell'ambito delle strutture.

Art. 101

Patronato sindacale

1. I medici in attività o in quiescenza possono farsi

rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato

sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti

prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti

organi dell'Ente.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro

attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela

dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina

preventiva, come previsto dal decreto del capo provvisorio dello

stato 29 Luglio 1947, n. 804.

Art. 102

Garanzie nelle procedure disciplinari

1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve

essere garantito ai medici dipendenti l'esercizio del diritto di

difesa, con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un

legale o di un rappresentante sindacale designato dal dipendente

stesso entro un mese dalla richiesta.

Art. 103

Referendum

1. Gli enti devono consentire nelle sedi delle unità operative lo

svolgimento, fuori orario di lavoro, di referendum, sia generali

che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale

indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con

diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente

all'unità operativa ed alla categoria particolarmente

interessata.

Art. 104

Contributi sindacali

1. I medici dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente

da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria

organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile

dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei

contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi

statutari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a

quello del rilascio fino al 31 Dicembre di ogni anno e si intende

tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato

entro la data del 31 Ottobre. La revoca della delega deve essere

inoltrata, in forma scritta, all'Ente di appartenenza ed alla

organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute mensili operate dalle singole amministrazioni

sulle retribuzioni dei dipendenti, in base alle deleghe

presentate dalle organizzazioni sindacali mediche, sono versate

entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse

organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle

organizzazioni sindacali, con accompagnamento, ove richiesta, di

distinta nominativa.

4. Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza

dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei

versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

Art. 105

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

1. Il trasferimento in una unità operativa, ubicata in località

diversa da quella della sede di assegnazione, dei dirigenti

sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui

all' articolo 25 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, e delle

organizzazioni sindacali mediche può essere disposto solo previo

nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma primo si applicano sino alla

fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato

sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui all'articolo 93 non sono soggetti

alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti

nell'esercizio delle loro funzioni sindacali; conservano ed

acquisiscono tutti i diritti derivanti dalla applicazione degli

istituti normativi ed economici relativi alla posizione funzionale

di appartenenza.

Art. 106

Norma transitoria

1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore

del presente regolamento, gli enti adottano i provvedimenti

necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente capo.

2. Nel medesimo termine di cui al comma primo, gli Enti

comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-

dipartimento della Funzione Pubblica, nonchè alla Associazione

Nazionale dei Comuni Italiani, il numero delle aspettative

sindacali in essere, in relazione a ciascuna organizzazione

sindacale. i predetti dati sono comunicati alle organizzazioni

sindacali interessate.

3. La ripartizione di cui all'articolo 95, comma quarto, è

effettuata entro il 31 Dicembre 1990. Fino a tale ripartizione

restano in vigore le disposizioni di cui all' articolo 36 del

decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270..

Capo III

Ordinamento professionale

Dall'art. 0107 all'art. 0107

Art. 107

Tabelle del personale

1. Al fine di assicurare la maggiore funzionalità degli Enti, in

applicazione della legge 29 Marzo 1983, n. 93, la tabella 1

allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre

1979, n. 761, ferme restando le posizioni funzionali ed i profili

professionali del personale medico e veterinario ivi previsti, è

riordinata secondo l'allegato 3 - area medica - che costituisce

parte integrante del presente regolamento.

Titolo quarto

Trattamento economico

Dall'art. 0108 all'art. 0122

Capo i

Stipendi ed indennità

Dall'art. 0108 all'art. 0117

Art. 108

Nuovi stipendi

1. I valori stipendiali annui lordi di cui all' articolo 92 del

decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270,

comprensivi del conglobamento di l. 1.081.000 di cui all' articolo

38 del decreto del Presidente della Repubblica 17 Settembre 1987,

n. 494, sono così stabiliti, all'1 Luglio 1990, data di

decorrenza del regime:

Personale medico

Assistente medico, stipendio a tempo pieno l. 18.071.000,

stipendio a tempo definito l. 13.553.000;

Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto

corresponsabile ospedaliero, stipendio a tempo pieno l.

25.211.000, stipendio a tempo definito l. 18.908.000;

Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore

sanitario, primario ospedaliero, stipendio a tempo pieno l.

33.593.000, stipendio a tempo definito l. 25.195.000.

Personale veterinario

Collaboratore, stipendio l. 18.071.000;

Coadiutore, stipendio l. 25.211.000;

Dirigente, stipendio l. 33.593.000.

2. I valori tabellari di cui al comma primo progrediscono in

otto classi biennali del 6 per cento costante, computato sul

valore iniziale delle voci medesime, ed in successivi aumenti

biennali del 2,50 per cento, computati sul valore dell'ottava

classe.

3. La determinazione del valore economico dell'anzianità per

classi e scatti in base al meccanismo di cui al comma secondo

avviene, fino al 30 Giugno 1990, in base al decreto del Presidente

della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270. A far data dall'1

Luglio 1990 i livelli economico-tabellari per i medici e

veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore

tabellare iniziale, previsto dal presente regolamento per le

rispettive posizioni funzionali, il numero delle classi o degli

scatti già in godimento al 30 Giugno 1990.

4. Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti maturati

alla data dell'1 Luglio 1990 viene utilizzato ai fini del

conseguimento della successiva classe o scatto.

Art. 109

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del

presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilità,

sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e

privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento,

sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 Gennaio

1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,

sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi

contributi, compresi la ritenuta in conto entrata tesoro o altre

analoghe ed i contributi di riscatto, nonchè sulla determinazione

degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

Art. 110

Indennità del personale medico e veterinario

1. I valori annui lordi delle indennità previste dall' articolo

92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n.

270, per il personale medico e veterinario sono così stabiliti,

all'1 Luglio 1990, data di decorrenza del regime:

Personale medico:

A) tempo pieno:

Assistente medico, medico specialistica l. 1.650.000, tempo

pieno l. 13.300.000;

Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto

corresponsabile ospedaliero, medico specialistica l. 2.160.000,

tempo pieno l. 16.520.000, dirigenza medica l. 1.200.000;

Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore

sanitario, primario ospedaliero, medico specialistica l.

3.360.000, tempo pieno l. 19.780.000;

B) tempo definito:

Assistente medico, medico specialistica l. 1.238.000;

Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto

corresponsabile ospedaliero, medico specialistica l. 1.620.000,

dirigenza medica l. 1.200.000; Dirigente sanitario,

sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario

ospedaliero, medico specialistica l. 2.520.000;

C) veterinari:

Collaboratore, indennità medico specialistica l. 1.650.000,

indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia

veterinaria l. 13.300.000; Coadiutore, indennità medico

specialistica l. 2.160.000, indennità medico-veterinaria,

ispezione, vigilanza e polizia veterinaria l. 16.520.000,

dirigenza medica l. 1.200.000;

Dirigente, indennità medico specialistica l. 3.360.000, indennità

medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria l.

19.780.000.

2. Le indennità di cui al comma primo, ad eccezione

dell'indennità di dirigenza medica, progrediscono in otto classi

biennali del 6 per cento costante, computato sul valore iniziale

delle voci medesime, ed in successivi aumenti biennali del 2,50

per cento, computati sul valore dell'ottava classe. 3. La

determinazione del valore economico della anzianità per classi

e scatti in base al meccanismo di cui al comma secondo avviene,

fino al 30 Giugno 1990, in base al decreto del Presidente della

Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270. A far data dall'1 Luglio

1990 i livelli economico-tabellari per i medici e veterinari

dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare

iniziale, previsto dal presente articolo per le rispettive

posizioni funzionali, il numero delle classi o degli scatti

già in godimento al 30 Giugno 1990.

4. Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti maturati

alla data dell'1 Luglio 1990 viene utilizzato ai fini del

conseguimento della successiva classe o scatto.

5. I commi secondo e terzo dell'articolo 92 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, sono abrogati,

mentre sono confermati i commi settimo e ottavo dello stesso

articolo. Dall'1 Dicembre 1990 al personale di posizione

funzionale apicale medico cui non è corrisposta l'indennità

differenziata primariale è attribuita una indennità di dirigenza

medica lorda, annua, fissa e ricorrente di l. 3.400.000. Sono,

altresì, confermati gli articoli 52 e 53 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270.

6. A decorrere dall'1 Dicembre 1990 le indennità differenziate di

coordinamento previste dall' articolo 54 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, sono

rideterminate, rispettivamente, in l. 3.780.000 e l. 4.860.000 e

l'indennità di cui all'articolo 97 dello stesso decreto è

rideterminata in l. 3.780.000. L'indennità di pronta disponibilità

è rideterminata in l. 40.000 lorde.

Art. 111

Decorrenze degli stipendi e delle indennità

1. Dall'1 Gennaio 1990 al 30 Giugno 1990 al personale medico e

veterinario competono i seguenti aumenti annui lordi, in migliaia

di lire:

Personale medico:

A) tempo pieno:

Assistente medico, stipendio + l. 1.996, indennità medico

specialistica l. 260, indennità tempo pieno + l. 1.320,

indennità dirigenza medica - l. 180, totale + l. 2.876;

Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto

corresponsabile ospedaliero, stipendio + l. 4.092, indennità

medico specialistica - l. 576, indennità tempo pieno + l. 1.008,

indennità dirigenza medica + l. 236, totale + l. 4.760;

Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore

sanitario, primario ospedaliero, stipendio + l. 6.204, indennità

medico specialistica - l. 896, indennità tempo pieno + l. 1.152,

totale + l. 6.460.

B) tempo definito:

Assistente medico, stipendio + l. 1.788, indennità medico

specialistica l. 144, indennità dirigenza medica - l. 180, totale

+ l. 1.464;

Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto

corresponsabile ospedaliero, stipendio + l. 2.970, indennità

medico specialistica - l. 312, indennità dirigenza medica + l.

236, totale + l. 2.894;

Direttore sanitario, sovraintendente sanitario, direttore

sanitario, primario ospedaliero, stipendio + l. 4.445, indennità

medico specialistica - l. 552, totale + l. 3.893.

C) veterinari:

Collaboratore, stipendio + l. 1.996, indennità medico

specialistica - l. 260, indennità medico-veterinaria, ispezione,

vigilanza e polizia veterinaria + l. 1.320, indennità dirigenza

medica - l. 180, totale + l. 2.876;

Coadiutore, stipendio + l. 4.092, indennità medico

specialistica - l. 576, indennità medico-veterinaria, ispezione,

vigilanza e polizia veterinaria + l. 1.008, indennità dirigenza

medica + l. 236, totale + l. 4.760;

Dirigente, stipendio + l. 6.204, indennità medico specialistica -

l. 896, indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e

polizia veterinaria + l. 1.152, totale + l. 6.460.

2. Dall'1 Luglio 1990 al 31 Dicembre 1990 competono i seguenti

aumenti annui lordi in migliaia di lire:

Personale medico:

A) tempo pieno:

Assistente medico, stipendio + l. 4.990, indennità medico

specialistica l. 650, indennità tempo pieno + l. 3.300,

indennità dirigenza medica - l. 450, totale + l. 7.190;

Coadiutore sanitario, vice direttore responsabile, aiuto

corresponsabile ospedaliero, stipendio + l. 10.230, indennità

medico specialistica - l. 1.440, indennità tempo pieno + l.

2.520, indennità dirigenza medica + l. 590, totale + l. 11.900;

Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore

sanitario, primario ospedaliero, stipendio + l. 15.512, indennità

medico specialistica l. 2.240, indennità tempo pieno + l. 2.880,

totale + l. 16.152.

B) tempo definito:

Assistente medico, stipendio + l. 4.472, indennità medico

specialistica l. 362, indennità dirigenza medica - l. 450, totale

+ l. 3.660;

Coadiutore sanitario, vice direttore responsabile, aiuto

corresponsabile ospedaliero, stipendio + l. 7.427, indennità

medico specialistica - l. 780, indennità dirigenza medica + l.

590, totale + l. 7.237;

Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore

sanitario, primario ospedaliero, stipendio + l. 11.114,

indennità medico specialistica l. 1.380, totale + l. 9.734.

C) veterinari:

Collaboratore, stipendio + l. 4.990, indennità medico

specialistica - l. 650, indennità medico-veterinaria, ispezione,

vigilanza e polizia veterinaria + l. 3.300, indennità dirigenza

medica - l. 450, totale + l. 7.190;

Coadiutore, stipendio + l. 10.230, indennità medico

specialistica - l. 1.440, indennità medico-veterinaria,

ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + l. 2.520, indennità

dirigenza medica + l. 590, totale + l. 11.900;

Dirigente, stipendio + l. 15.512, indennità medico

specialistica - l. 2.240, indennità medico-veterinaria,

ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + l. 2.880, totale +

l. 16.152.

3. ciascuno degli aumenti di cui ai commi primo e secondo ha

effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

Art. 112

Una tantum

1. Per il periodo dall'1 Luglio 1988 al 31 Dicembre 1989 al

personale medico e veterinario competono i seguenti importi lordi:

Personale medico: assistente medico, a tempo pieno l. 600.000, a

tempo definito l. 300.000;

Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto

corresponsabile ospedaliero, a tempo pieno l. 1.000.000, a tempo

definito l. 600.000;

Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore

sanitario, primario ospedaliero, a tempo pieno l. 1.400.000, a

tempo definito l. 900.000. personale veterinario

Collaboratore l. 600.000;

Coadiutore l. 1.000.000;

Dirigente l. 1.400.000.

Art. 113.

Effetti dei nuovi stipendi ed indennità sul trattamento di

quiescenza

1. In ottemperanza al disposto dell' articolo 13 della Legge

29 Marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti

dall'applicazione del presente regolamento al personale medico e

veterinario sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli

importi previsti dagli articoli 108, 110 e 111 al personale

medico e veterinario comunque cessato dal servizio, con diritto a

pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Per detto personale

l'importo maturato per classi e scatti alla data di cessazione dal

servizio è rideterminato a decorrere dalla medesima data, sulla

base dei valori tabellari iniziali di cui agli articoli 108, comma

primo e 110, comma primo.

Art. 114.

Indennità differenziata di responsabilità primariale

1. Gli importi dell'indennità differenziata di responsabilità

primariale, di cui all' articolo 96 del decreto del Presidente

della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, punti a) e b), sono

rispettivamente rideterminati in l. 364.500 ed in l. 513.000 a

decorrere dall'1 Dicembre 1990.

Art. 115.

Indennità per servizio notturno e festivo

1. Al personale dipendente di cui turno di servizio si svolga

durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella

misura unica uguale per tutti di l. 4.500 lorde per ogni ora di

servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.

2. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete

una indennità di l. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di

durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a l.

15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore

alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.

nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere

corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo

dipendente.

3. I predetti importi decorrono dall'1 Dicembre 1990.

Art. 116.

Qualificazione professionale del personale medico e veterinario

di posizione intermedia

1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni del personale

apicale di cui alle vigenti disposizioni, nei confronti del

personale medico e veterinario di ruolo appartenente alla

posizione funzionale intermedia, al quale con atto formale

dell'ente, previa selezione, sia affidata la responsabilità di un

settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno

dell'organizzazione divisionale o dipartimentale - come

previsti nell'articolazione interna dei servizi istituzionali

dalla vigente legislazione nazionale o regionale in materia -

ovvero lo svolgimento di particolari funzioni all'interno di

strutture ospedaliere di alta specializzazione di cui al decreto

ministeriale previsto dall' articolo 5 della legge 25 Ottobre

1985, n. 595, a decorrere dall'1 Dicembre 1990 l'indennità

medico specialistica è rideterminata in l. 3.360.000 annue lorde

per i medici a tempo pieno, nonchè per i veterinari che non

esercitano la libera attività professionale extramuraria, ed in

l. 2.520.000 annue lorde per i medici a tempo definito, nonchè per

i veterinari che esercitano la libera professione extramuraria.

l'indennità di dirigenza medica è, invece, rideterminata in l.

3.400.000.

2. Ai fini di cui sopra, l'Ente deve procedere entro il 31

Ottobre 1990 alla preventiva ricognizione delle necessità

organizzative indicate nel comma primo, ricomprendendovi anche

ogni analogo provvedimento organizzatorio in atto, previa

consultazione dell'organizzazioni sindacali mediche maggiormente

rappresentative.

3. L'individuazione delle funzioni sopra descritte deve essere

effettuata sulla base delle reali esigenze di servizio ritenendosi

funzionale con l'organizzazione un rapporto medio complessivo pari

al doppio - per i medici e veterinari di posizione funzionale

intermedia dipendenti dalla Unità Sanitaria Locale - della

dotazione organica del personale di posizione funzionale medico

apicale, che non può, comunque, superare il 50 per cento della

dotazione organica complessiva dei posti di posizione funzionale

intermedia prevista nelle piante organiche provvisorie o

definitive dell'ente. detta percentuale è calcolata tenendo conto

anche della prevista trasformazione ai sensi dell'articolo 78,

comma terzo.

4. Alla selezione prevista dal comma primo sono ammessi i medici e

veterinari di posizione funzionale intermedia di ruolo in possesso

di una anzianità di cinque anni di servizio nella posizione e

di specializzazione nella disciplina o in disciplina strettamente

connessa alle funzioni da affidare, ovvero di un'anzianità di

sette anni di servizio nella posizione funzionale intermedia o

infine di un'anzianità di tre anni di servizio nella posizione

medesima ed in possesso dell'idoneità primariale nella disciplina.

la valutazione per la selezione di cui al comma primo avviene

secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro della Sanità

30 Gennaio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 Febbraio 1982), con particolare

riguardo, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli

attinenti alla funzione da ricoprire. La valutazione è affidata ad

un collegio tecnico costituito da tre medici o veterinari di

posizione funzionale apicale, di cui uno della stessa disciplina

del personale medico o veterinario di posizione intermedia da

valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente o affine),

prescelto dall'amministrazione, uno della divisione o servizio

interessato, in carenza del quale alla designazione provvede

l'ordine provinciale dei medici, ed uno designato dalle

organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative.

5. ella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui

al comma primo è fissata all'1 Dicembre 1990 per i dipendenti

medici e veterinari interessati in possesso dei requisiti

richiesti alla medesima data, ancorchè l'affidamento formale

delle funzioni previste dal comma primo sia intervenuto

successivamente.

6. l'affidamento delle funzioni di cui al comma primo nelle

successive applicazioni avviene nei limiti della disponibilità

del contingente numerico individuato nel comma terzo, salvo che

intervengano modifiche delle piante organiche provvisorie o

definitive, ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma

primo, da effettuarsi secondo le procedure previste dalle leggi

vigenti.

Art. 117.

Qualificazione professionale del personale sanitario medico-

assistente e veterinario collaboratore

1. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 78, comma

settimo, al personale appartenente alla posizione funzionale di

assistente medico e di veterinario collaboratore di ruolo, che

abbia maturato una anzianità di servizio complessiva di anni 5,

sono attribuite le indennità medico-specialistica e di dirigenza

medica previste per le posizioni funzionali intermedie dei

rispettivi profili. La progressione economica sulla indennità

medicospecialistica continua a svilupparsi sull'importo iniziale

previsto per la posizione funzionale di assistente medico o

veterinario collaboratore.

2. Detto beneficio, a regime, è attribuito previo giudizio

favorevole da formularsi, entro due mesi dalla data di

maturazione dei requisiti e con decorrenza dalla stessa data, da

parte di un collegio tecnico costituito da due medici o veterinari

di posizione funzionale apicale ed uno di posizione funzionale

intermedia, tra i quali uno appartenente alla stessa disciplina

del personale medico o veterinario di posizione iniziale da

valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente o affine),

uno della divisione o servizio interessato ed uno designato

dalle organizzazioni sindacali mediche maggiormente

rappresentative. detto giudizio deve essere basato sulla

valutazione della attività professionale, di formazione e di

studio svolta, nonchè sul livello di qualificazione acquisito

nell'arco del servizio prestato.

3. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui

al comma primo è fissata all'1 Dicembre 1990 per i dipendenti

medici e veterinari interessati in possesso dei requisiti

richiesti alla medesima data, ancorchè il giudizio favorevole sia

intervenuto successivamente.

4. Ad integrazione dell' articolo 63, terzo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761 e

dell' articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 7 Settembre 1984, n. 821, il personale medico

veterinario indicato nel comma primo, una volta accertata la

conseguita formazione, acquisisce uno sviluppo di autonomia

professionale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e

sulla base delle direttive ricevute dal medico appartenente alla

posizione funzionale apicale.

Capo II

Norme particolari

Dall'art. 0118 all'art. 0122

Art. 118.

Norma di garanzia in caso di passaggio di livello

1. Nel caso di passaggio a posizione funzionale superiore per

concorso od avviso pubblico presso lo stesso o altro ente del

comparto, e purchè i servizi siano prestati senza soluzione di

continuità, l'inquadramento avviene sommando al nuovo livello

retributivo il maturato economico in godimento nel livello di

provenienza;

2. Qualora in conseguenza dell'inquadramento il maturato economico

si collochi nello sviluppo del nuovo livello retributivo tra due

classi, ovvero fra l'ultima classe ed il primo scatto o fra due

scatti, si attribuisce al dipendente la classe o scatto

immediatamente inferiore. La somma residua compete sino al

raggiungimento della successiva classe o scatto ed è, altresì,

utilizzata mediante la temporizzazione per il raggiungimento

della successiva classe o scatto.

3. Il criterio di cui al comma secondo si applica anche per le

indennità che progrediscono per classi e scatti.

4. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano ai

vincitori di concorso o di avviso pubblico provenienti dal

comparto enti locali, nonchè dagli Enti indicati negli articoli

24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20

Dicembre 1979, n. 761, non ricompresi nel comparto sanità.

5. Ai fini dell'applicazione del comma terzo l'anzianità sulle

indennità per il personale proveniente dagli enti locali decorre

dalla data del passaggio e per il personale di cui agli articoli

24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761

del 1979 il riconoscimento di eventuali anzianità sulle indennità

opera nel caso in cui esse siano previste ed in godimento

nell'Ente di provenienza all'atto del passaggio.

6. Qualora i dipendenti di cui al comma quarto fruiscano di

retribuzione individuale di anzianità, il maturato economico per

classi e scatti di cui al comma secondo è costituito dall'importo

acquisito per retribuzione individuale di anzianità in godimento.

7. Nei casi previsti dal comma quarto, qualora il passaggio

avvenga nella medesima posizione o posizione inferiore, il medico

dipendente segue dal momento dell'inquadramento la dinamica

retributiva prevista per la nuova posizione funzionale

conseguita, fatto salvo il maturato economico in godimento.

Art. 119.

Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo

pieno

1. In caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a

quello a tempo pieno e viceversa, nella medesima posizione

funzionale, spetta il trattamento economico iniziale relativo al

nuovo rapporto, a cui si aggiunge il maturato economico

acquisito per anzianità nel precedente rapporto di lavoro.

2. Il criterio di cui al comma primo si applica anche per le

indennità che progrediscono per classi e scatti.

3. Nel caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito

a quello a tempo pieno senza soluzione di continuità fra i due

servizi, ai fini della determinazione del maturato economico

dell'indennità di tempo pieno sono presi in considerazione anche

i periodi di servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno non

continuativi. Ove tali servizi non siano stati prestati nella

medesima posizione funzionale, si applicano le disposizioni

previste dall'articolo 48.

Art. 120.

Indennità di rischio da radiazioni

1. Le indennità di rischio da radiazioni sono corrisposte al

personale indicato dalla legge 27 Ottobre 1988, n. 460 .

2. Le indennità spettano alla condizione che il suddetto personale

presti la propria opera in "zone controllate", ai sensi della

circolare del ministero della sanità n. 144 del 4 Settembre

1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale nel

senso che non sia possibile esercitare l'attività senza

sottoporsi al relativo rischio.

3. Lo accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano

le zone controllate deve essere effettuata con le modalità di

cui alla richiamata circolare del Ministero della Sanità.

4. L'individuazione del personale non compreso nell'' articolo 1,

comma secondo, della legge 27 Ottobre 1988, n. 460, è effettuata

dalla commissione già prevista dall' articolo 58, comma quarto,

del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n.

270, così modificato: la commissione presieduta dal coordinatore

sanitario - è composta dal responsabile del servizio radiologico,

dal responsabile del servizio di igiene, prevenzione e sicurezza

nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle

organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative,

nonchè da un esperto qualificato nominato dal comitato di

gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi

ordinamenti. La commissione deve tenere conto dei dipendenti

medici addetti ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica,

radioterapia e medicina nucleare non compresi nell'articolo 1,

comma secondo, della legge 27 Ottobre 1988, n. 460, nonchè del

personale medico che presta la propria attività nelle sale

operatorie, in particolare, appartenente alla disciplina di

ortopedia.

5. La continuità o la occasionalità della esposizione al rischio

radiologico è valutata tenendo conto anche dei seguenti criteri:

a) frequenza della presenza in zone controllate e tempo di

effettiva esposizione, al fine di accertare il grado di

assorbimento;

b) livello del conseguente rischio stabilito dall'esperto

qualificato nell'ambito della commissione di cui al comma quarto,

in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi

massime ammissibili di esposizione per la categoria di operatori

medici in esame, compatibilmente con un corretto utilizzo delle

apparecchiature e dei dispositivi di radioprotezione.

6. Al personale di cui al comma quarto che, a seguito della nuova

verifica effettuata dalla commissione ivi prevista, risulti

sottoposto al rischio da radiazione anche in modo discontinuo,

temporaneo o a rotazione, ai sensi dell' articolo 9, lettera h),

gruppo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio

1964, n. 185, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a

funzioni diverse, è corrisposta l'indennità nella misura unica

mensile lorda di l. 50.000.

7. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in

concomitanza con lo stipendio.

8. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 Maggio 1975, n.

146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo

o rischioso. è peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi

antitubercolare.

9. Al personale di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge

27 Ottobre 1988, n. 460, compete un periodo di congedo

ordinario aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica

soluzione.

10. In attuazione dello articolo 92, comma sesto, al personale

medico anestesista compete, a decorrere dall'1 Dicembre 1990, un

periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni 8 da usufruire

in un'unica soluzione.

11. Gli enti, attraverso un'adeguata organizzazione del lavoro,

sono tenuti ad attivare forme di rotazione del personale di cui

al comma decimo nell'ambito del servizio di appartenenza.

Art. 121.

Mansioni superiori

1. Gli enti, nel caso di vacanza o di disponibilità dei posti

previsti nelle piante organiche definitive o provvisorie, debbono

attivare le procedure concorsuali dell' articolo 9 della legge 20

Maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, per provvedere

alla regolare copertura dei posti stessi utilizzando, ove

esistenti, le graduatorie concorsuali ancora valide ai sensi

degli articoli 1 e 2 della legge 29 Dicembre 1988, n. 554,

prorogata dal decreto-legge 29 Dicembre 1989, n. 413,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Febbraio 1990, n.

37, oppure, in carenza di graduatorie, effettuando avvisi

pubblici secondo le vigenti disposizioni in materia.

2. Per esigenze di servizio ed al fine di assicurare la

continuità della funzione ed a condizione che siano state

attivate le procedure indicate nel comma primo, il medico

dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni

superiori.

3. Le mansioni superiori si configurano solo nel caso in cui la

sostituzione del dipendente di posizione funzionale immediatamente

superiore assente non rientri tra gli ordinari compiti della

posizione funzionale sottostante, sulla base delle attribuzioni

per ciascuna fissate dall' articolo 63 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761, integrato

dall'articolo 117 comma quarto, del presente regolamento, dagli

articoli 6 e 7, comma quinto e seguenti, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 Marzo 1969, n. 128, e dagli

articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7

Settembre 1984, n. 821, e successive modificazioni.

4. Le mansioni superiori si configurano, altresì, quando la

sostituzione del superiore assente, pur rientrando negli ordinari

compiti, sia imputabile a vacanza del posto.

5. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista

dai commi terzo e quarto spetta al dipendente di posizione

funzionale immediatamente inferiore in servizio nell'ambito

della medesima struttura, secondo le modalità di individuazione

del titolare di cui alle disposizioni richiamate nel comma terzo

ed, in mancanza, secondo la procedura prevista dall'articolo 7,

comma quinto e seguenti, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 Marzo 1969, n. 128. In tutte le graduatorie annuali

previste dall'articolo 7 citato i titoli sono valutati in

conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro della Sanità

del 30 Gennaio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 Febbraio 1982) per i concorsi di

assunzione del personale da sostituire.

6. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista

dai commi terzo e quarto non deve eccedere i sessanta giorni

nell'anno solare e non dà titolo ad alcuna retribuzione.

7. Qualora per giustificati motivi le procedure di cui al comma

primo non possano essere portate a compimento nell'arco di tempo

previsto dal comma sesto, al dipendente incaricato delle

mansioni superiori, con provvedimento formale secondo le

vigenti disposizioni, è corrisposto un compenso per il periodo

eccedente i sessanta giorni commisurato alla differenza fra lo

stipendio base della posizione superiore e quello della posizione

di appartenenza, per un periodo non superiore a sei mesi, al

termine del quale le mansioni superiori non sono in alcun caso

rinnovabili.

8. La disciplina di cui al presente articolo ha validità dalla

data di entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di

inosservanza di quanto previsto ai commi primo e settimo si

applicano le disposizioni indicate nell' articolo 14, commi

settimo e ottavo, della legge 20 Maggio 1985, n. 207.

Art. 122.

Assenze obbligatorie

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro

ai sensi dell' articolo 4 della legge 30 Dicembre 1971, n. 1204,

sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote

di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla

professionalità ed alla produttività, escluse quelle legate alla

necessità di effettuazione delle relative prestazioni.

Titolo quinto

Produttività ed efficienza dei servizi

Dall'art. 0123 all'art. 0132

Capo i

Produttività

Dall'art. 0123 all'art. 0132

Art. 123.

Tipologia e finalità dell'istituto

1. L'istituto della incentivazione della produttività deve

realizzare un incremento della qualità e della economicità dei

servizi ed è altresì rivolto al raggiungimento degli obiettivi

della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale.

2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà

essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e

riscontri di tipo funzionale e contabile.

3. Dalla data 1 Gennaio 1990 e per l'arco di vigenza del presente

regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di

evoluzione verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli

opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali

di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68 .

4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria e subordinata al

conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio

nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e

riabilitazione:

a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto tra prestazioni rese

in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario,

in relazione alla consistenza dei posti di organico coperti;

b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni

indici di produttività complessivi: miglioramento degli indici

relativi a: durata media della degenza, indice di occupazione di

posti letto, indice di turn-over del posto letto;

Riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;

Economie realizzate dall'indice medio regionale per la

farmaceutica esterna ed interna;

Potenziamento delle attività di prevenzione negli ambienti di

vita e di lavoro;

Miglioramento di altri eventuali indici di produttività,

oggettivamente rilevabili e quantificabili, determinati a livello

regionale;

Pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi pubblici in modo da

garantire maggiori spazi di prestazione dei servizi all'utenza ed

un minore ricorso alle prestazioni di specialistica convenzionata

esterna;

c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale

ed oraria delle prestazioni utilizzando le attività rese in

plus-orario, oltre che nella sede di assegnazione, anche nei

presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione,

consultori) e nei presidi multizonali;

d) devono incentivarsi le prestazioni ed i trattamenti

deospedalizzanti e le attività di ospedale diurno.

5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a

livello regionale, che deve tracciare le linee generali dei

programmi, i criteri di attuazione degli stessi e le verifiche.

Ogni semestre devono essere verificati con le organizzazioni

sindacali mediche maggiormente rappresentative gli aspetti

tendenziali della applicazione dell'istituto in ordine al grado

di conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione

per la attribuzione dei compensi.

6. Il processo è così articolato:

a) incentivazione ai sensi degli articoli 101 e seguenti del

decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270.

b) produttività "per obiettivi".

7. In riferimento ai commi terzo e quarto, con gli accordi quadro

regionali possono essere sperimentate forme di integrazione

fra le due tipologie dello istituto.

Art. 124

Finanziamento dei fondi di incentivazione

1. il fondo di incentivazione della produttività di cui al comma

sesto, lettera a), dell'articolo 123, è determinato

annualmente dall'1 Gennaio 1990, per singolo ente, prendendo a

base il fondo determinato per il finanziamento dell'istituto per

l'anno 1989, in applicazione delle norme di cui all' articolo

102 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n.

270 , e della circolare attuativa del dipartimento della funzione

pubblica n. 10705 del 30 Dicembre 1987.

2. Il fondo di cui al comma primo, a partire dall'1 Gennaio

1990, è incrementato del tasso di inflazione programmata per il

corrispondente anno.

3. Fermo restando che, a parità di bisogno assistenziale,

l'aumento del valore delle prestazioni erogate all'interno della

struttura deve essere correlato ad un decremento pari o maggiore

del valore delle prestazioni erogate in regime di specialistica

convenzionata esterna, in caso di maggiori esigenze assistenziali,

il fondo come sopra determinato è incrementato in ragione del

valore delle prestazioni aggiuntive al 30 Giugno 1990 rispetto a

quelle rilevate al 30 Giugno 1989, calcolate in base al

tariffario vigente e comparate con le prestazioni erogate in

regime di specialistica convenzionata esterna, valutate in base

al predetto tariffario recepito con decreto del Ministro della

Sanità 8 Agosto 1984 e riferite alle distinte discipline nel

medesimo periodo temporale assunto a riferimento. Il limite

massimo annuale di aumento di cui al presente comma non può essere

superiore al 10 per cento del fondo dell'anno precedente.

4. Le prestazioni soggette a tariffazione sono quelle previste

nel tariffario vigente. Le prestazioni attualmente erogate che

non trovano riscontro nel suddetto tariffario vengono individuate

dal Ministro della Sanità, con proprio decreto, entro tre mesi

dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Le regioni possono integrare il fondo assegnando risorse

strettamente connesse all'attivazione di nuove unità operative

in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro capite

a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per

la dotazione organica delle unità operative di nuova attivazione.

6. Le Unità Sanitarie Locali, nelle quali l'istituto non ha avuto

sviluppo, in quanto l'apposito fondo erogato relativamente

all'anno 1989 non ha raggiunto la percentuale di cui

all'articolo 102, comma terzo, del decreto del Presidente della

Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, sono autorizzate ad

incrementare i fondi di finanziamento dello istituto della

incentivazione della produttività di cui al comma sesto, lettera

a), dell'articolo 123 nella misura utile ad attribuire a tutto il

personale medico a tempo pieno due ore di plus-orario

settimanale ed un'ora ai medici a tempo definito, al fine di

favorire lo sviluppo della attività specialistica ambulatoriale

all'interno della struttura e delle attività di prevenzione. A tal

fine, le Unità Sanitarie Locali corrispondono in via sperimentale

e per dodici mesi i relativi acconti al personale interessato, ai

sensi dello articolo 127, comma decimo. al termine del periodo di

sperimentazione, le Unità Sanitarie Locali verificano formalmente

l'avvenuta realizzazione delle prestazioni preventivamente

previste nei piani di lavoro a giustificazione della

sperimentazione avviata, dandone comunicazione alla regione. i

fondi necessari al finanziamento dei plus-orari di cui al

presente comma trovano copertura attraverso i corrispondenti

risparmi realizzati sulla attività specialistica convenzionata

esterna. terminato il periodo di sperimentazione, la

determinazione del fondo avviene mediante l'utilizzo dei criteri

di cui ai commi primo, secondo e terzo.

7. Dall'1 Gennaio 1990, il fondo determinato ai sensi dei commi

primo, secondo e terzo è incrementato annualmente dalle somme

corrisposte nell'anno precedente da enti e privati paganti per

prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, al netto del

15 per cento corrispondente alle spese di amministrazione. Tale

fondo viene ripartito in ragione per cento al fondo di

categoria cui afferisce l'equipe che ha reso la prestazione, del

10 per cento al fondo della categoria c) e del 5 per cento al

fondo della categoria d).

8. Le regioni, sulla base della quota parte del fondo sanitario

nazionale necessaria a garantire la copertura economica dei

bilanci di previsione delle singole Unità Sanitarie Locali,

possono prevedere che, nell'ambito dell'accordo quadro regionale

per l'istituto della incentivazione della produttività, qualora

in alcune voci di spesa predeterminate si verifichino risparmi

tra spese preventivate e spese a consuntivo - limitatamente alle

Unità Sanitarie Locali nelle quali siano stati avviati sistemi di

contabilità per centri di costo e di gestione budgettaria o di

progetti obiettivo mirati e verificati nei risultati - tali

risparmi vadano ad incrementare nell'anno successivo a quello

preso a riferimento il fondo di incentivazione di cui al comma

sesto, lettera b), dell'articolo 123. I dati di riferimento delle

singole voci di spesa vanno raffrontate con il bilancio

consuntivo del 1989, tenuto conto dell'indice inflattivo e di

eventuali aumenti determinati da disposizioni nazionali sulle

singole voci di bilancio.

9. Le quote incrementali del fondo, determinate ai sensi dei commi

terzo e quarto, relativamente alle prestazioni di laboratorio,

sono ripartite, come previsto nella tabella di cui all'articolo 63

del decreto del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n.

348, modificata dall'articolo 2 dell'allegato al decreto del

Presidente della Repubblica 13 Maggio 1987, n. 228. La

suddivisione della quota oraria, spettante alle categorie a) e

b), avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica

all'interno della equipe che ha reso le prestazioni aggiuntive.

10. il fondo regionale di incentivazione di cui al comma sesto,

lettera a), dello articolo 123 è costituito dalla somma dei fondi

delle singole Unità Sanitarie Locali, che di norma rimane di loro

competenza. in connessione con interventi di riordino e di

ridistribuzione di funzioni sanitarie, l'accordo quadro

regionale può stabilire, in relazione a fabbisogni di prestazioni

ed obiettivi da raggiungere, definiti dalla programmazione

regionale, una diversa distribuzione del fondo nella regione.

11. l'istituto di cui all' articolo 101, comma sesto, punto II,

del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n.

270 , viene finanziato dall'1 Gennaio 1990 al 30 Giugno 1990 con

il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80 per cento del

monte salari relativo a ciascun ente e da una quota del fondo

comune di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente

della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, non superiore allo 0,80

per cento, determinata in sede di accordo quadro regionale.

12. sono fatti salvi i fondi definiti alla data del 31 Dicembre

1989 a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, che rimangono

indisponibili fino ad avvenuto riassorbimento derivante

dall'applicazione del comma undicesimo.

Art. 125

Valutazione della produttività

1. L'istituto di incentivazione della produttività, valutato

sulla base delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe

secondo le modalità operative od indici obiettivi che comportano

un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa, viene

garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni

funzionali di appartenenza.

2. Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente

sulla base del tariffario nazionale con riferimento al disposto di

cui all' articolo 105 del decreto del Presidente della

Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, fatto salvo il disposto

dell'articolo 124, comma nono. Titolare delle prestazioni

specialistiche, utili ai fini dell'istituto della incentivazione

di cui al comma sesto, lettera a), dell'articolo 123, è soltanto

il personale delle categorie a) e b).

3. Ai fini della valutazione economica della produttività, fermo

restando il riconoscimento economico delle prestazioni effettuate

dalle singole equipes al 31 Dicembre 1989, vengono valorizzate,

secondo quanto previsto dal comma secondo, tutte le prestazioni

aggiuntive effettuate.

4. Le prestazioni vengono effettuate attraverso la predisposizione

di orari e turni che garantiscano una equa ripartizione di

tutto il personale in modo da assicurare la partecipazione di

tutti i componenti dell'equipe.

5. L'accordo quadro regionale può prevedere, ai fini della

valutazione della produttività, la costituzione di nuclei

interdisciplinari di personale per la valutazione della

produttività medesima. agli stessi fini è previsto l'apporto delle

commissioni professionali di cui all'articolo 135.

6. Il personale costituente tali nuclei interdisciplinari non

partecipa alla ripartizione dei compensi derivanti dall'istituto

e percepisce, secondo quanto previsto dai rispettivi accordi

regionali, quote prestabilite di fondo comune o di incentivazione

per obiettivi.

7. Non è ammesso alla ripartizione delle quote di fondo comune il

personale medico convenzionato esterno ai sensi dell' articolo

48 della legge 23 Dicembre 1978, n. 833, ovvero il personale

avente partecipazione agli utili in strutture private

convenzionate.

Art. 126

Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al

comma sesto, lettera a), dell'articolo 123

1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori, a

seconda della diversa incidenza professionale degli operatori

necessaria alla realizzazione delle prestazioni, sono ripartite

secondo lo schema seguente:

a) medici;

b) biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;

c) personale tecnico- sanitario, personale infermieristico,

personale della riabilitazione e personale di prevenzione e

vigilanza igienica di cui alle tabelle h), i), l), m), n),

dell'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20

Dicembre 1979, n. 761, riordinate dall'allegato 1 del presente

regolamento;

D) restante personale.

2. Le competenze attribuite al personale della categoria a)

(medici) sono suddivise come segue:

a) all'equipe che ha reso la prestazione il 45 per cento da

ripartirsi fra i singoli componenti;

b) al fondo comune il 55 per cento.

3. L'accordo quadro regionale e i conseguenti accordi locali

stabiliscono i criteri di utilizzo del fondo comune, la cui quota

parte, non inferiore al 25 per cento, deve essere riservata al

raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria

nazionale e regionale, per particolari funzioni o aree di attività

connesse alla operatività complessiva delle strutture sanitarie.

Per le restanti quote, gli accordi decentrati stabiliscono

modalità di utilizzo che consentano meccanismi perequativi

all'interno del personale medico per il perseguimento degli

obiettivi locali e la realizzazione dei piani di lavoro

programmati.

4. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta

la prestazione del plus orario con le modalità appresso indicate e

articolate sulla base di accordi locali.

5. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale

eccedente il tetto retributivo.

6. La distribuzione delle quote avviene in misura proporzionale a

plus orari concordati ed effettuati.

7. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del

raggiungimento del tetto economico individuale sono riattribuite

al fondo comune stesso.

8. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il

raggiungimento dei tetti economici individuali vengono utilizzate,

all'interno dell'istituto di cui al comma sesto, lettera a),

dell'articolo 123, per obiettivi di produttività individuati in

sede di accordi quadro regionali.

9. gli accordi quadro regionali possono prevedere, secondo quanto

stabilito nell'articolo 123, commi primo, secondo e terzo, che il

fondo di incentivazione di cui al comma ottavo sia gestito in via

sperimentale, limitatamente o totalmente, con il sistema della

produttività per obiettivi.

Art. 127

Plus orario e sua determinazione

1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni di

cui all' articolo 101, comma sesto, punto 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270, va svolta in

plus orario.

2. I tetti massimi di plus orario individuali sono fissati, nei

limiti del fondo a disposizione, come segue:

a) 7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;

b) 5 ore settimanali per il personale medico a tempo definito.

3. Il plus orario individuale concordato con le organizzazioni

sindacali mediche e successivamente deliberato

dall'amministrazione si integra con il normale orario di lavoro.

il plus-orario e il normale orario di lavoro sommati tra loro

costituiscono debito orario complessivo individuale. Il debito

orario complessivo così definito deve essere verificato attraverso

sistemi obiettivi di controllo.

4. La misura del plus-orario individuale reso può trovare

compensazione all'interno del semestre. Le differenze in difetto o

in eccesso di plus-orario reso nel semestre, rispetto a quello

dovuto, debbono essere compensate nel semestre successivo. in caso

di mancato recupero del plus-orario individuale dovuto e non reso,

si effettuano le relative proporzionali trattenute economiche

corrispondenti.

5. Fermo restando il disposto di cui all' articolo 106, comma

settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio

1987, n. 270, limitatamente al periodo di applicazione del

presente regolamento, la misura del valore orario è rapportata per

ciascun operatore al 10 per cento del trattamento economico

globale mensile lordo, così come determinato nel comma sesto,

per ogni ora settimanale di plus-orario reso.

6. Il trattamento economico da assumere a riferimento per la

determinazione del valore orario del plus orario reso e per il

riparto del fondo di incentivazione di cui al comma sesto,

lettera b), dell'articolo 123 è quello in atto goduto al 31

Dicembre 1989 sulla base del decreto del Presidente della

Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270. Non concorrono alla

determinazione di detto trattamento economico i miglioramenti

economici e quelli connessi all'anzianità di servizio previsti

dal presente regolamento. Per il personale assunto o nei casi di

modifica della posizione funzionale, o del rapporto di lavoro, in

data successiva al 31 Dicembre 1989, si applicano i trattamenti

economici iniziali previsti dal decreto del Presidente della

Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270. E' fatto salvo l'importo del

valore orario in godimento qualora più favorevole. dall'1 Gennaio

1990 il valore orario come sopra determinato è incrementato

annualmente di una percentuale pari al tasso inflattivo

programmato per l'anno stesso.

7. Con periodicità semestrale può essere attuata la revisione

del plus orario in relazione agli obiettivi raggiunti.

8. Le competenze economiche relative al presente istituto

vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.

9. Al personale soggetto a plus-orario che rinunci alla

effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di

incentivazione.

10. Le regioni sono tenute a verificare che le Unità Sanitarie

Locali, una volta determinati i fondi da destinare all'istituto di

incentivazione della produttività di cui al comma sesto, lettera

a), dell'articolo 123, provvedano ad applicare l'istituto

attivando le procedure per l'individuazione del plus-orario

necessario, pervenendo al pieno utilizzo dei fondi stessi in

connessione ai piani di lavoro di equipe ovvero alla

determinazione degli obiettivi di produttività, attribuendo al

personale interessato agli obiettivi i relativi acconti

economici nella misura dell'80 per cento del valore massimo

fissato per la singola ora di plus-orario. Tale acconto è

restituito in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di

produttività prefissato in ragione percentuale al mancato

raggiungimento dell'obiettivo stesso. Le modalità sono definite

in sede di accordo quadro regionale.

11. In sede di accordo, a livello di enti, gli stessi convengono

con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

l'articolazione delle attività professionali da rendere in plus-

orario soggette a rilevazione, in modo da garantire un incremento

della produttività e maggiori spazi anche temporali di

prestazioni di servizi all'utenza.

12. qualora, nell'arco di vigenza del piano di lavoro o

dell'obiettivo programmato, si realizzino situazioni di vacanze

di organico, relativamente al personale impegnato in attività di

plus-orario, o rinunce di plus orario assegnato, le relative

quote di equipe vengono ripartite, dalla data di vacanza, tra il

restante personale componente l'equipe.

Art. 128

Modalità di determinazione del fondo del personale della categoria

a)

1. Il fondo del personale della categoria a) di cui

all'articolo 126 è costituito dalle quote corrisposte o da

corrispondere a detto personale relativamente all'anno 1989

dalle singole Unità Sanitarie Locali, incrementato con i criteri

indicati negli articoli precedenti.

2. Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e

liquidato nella sua globalità al personale medico per il periodo

di validità del presente regolamento, con l'obiettivo di

mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attività

ambulatoriale e di prevenzione complessivamente resa dalle

strutture pubbliche.

Art. 129

Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al

comma

sesto, lettera b), dell'articolo 123

1. I fini, le modalità operative e la valutazione della

produttività dell'istituto di cui all' articolo 101, comma

sesto, punto II, del decreto del Presidente della Repubblica 20

Maggio 1987, n. 270 , sono quelli indicati negli articoli 101 e

108 dello stesso decreto.

2. La valutazione della produttività dell'istituto di cui al

comma primo viene definita su specifici programmi in sede

regionale, attuati e verificati nelle singole Unità Sanitarie

Locali sulla base dei seguenti indici medi di produttività

oggettivamente rilevati a livello regionale:

a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica

riferita all'anno precedente a quello preso in considerazione;

b) durata media della degenza, indice di occupazione di posti

letto, indice di turn-over del posto letto;

c) la riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;

d) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la

farmaceutica esterna ed interna;

e) attivazione e potenziamento della rete distrettuale;

f) progressiva elevazione degli standards di intervento in materia

di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro;

g) attivazione e svolgimento di programmi di educazione sanitaria;

h) altri eventuali indici di produttività, oggettivamente

rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale o di

Unità Sanitarie Locali.

3. L'accordo quadro regionale provvede a determinare le

principali aree nell'ambito delle quali le singole Unità

Sanitarie Locali devono realizzare gli specifici progetti

obiettivo. lo stesso accordo deve pure prevedere i criteri

metodologici attraverso i quali perseguire i processi attuativi

dei singoli interventi che devono tendere al conseguimento dei

risultati oggettivamente rilevabili e misurabili. Detto accordo

deve, in particolare, determinare le modalità per correlare la

misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli

obiettivi prefissati, escludendo, in ogni caso, possibilità di

erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza

in servizio congiunta o meno al parametro retributivo.

4. Gli enti individuano, su proposta dei responsabili dei servizi

e sentite le organizzazioni sindacali, le unità di personale

assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.

5. Ai fini di verifiche e programmazione dei successivi interventi

le Unità Sanitarie Locali sono tenute a trasmettere alle regioni

la documentazione attestante il raggiungimento dei risultati

ottenuti. Le regioni, a loro volta, per i fini del sistema

informativo di Governo, riferiscono annualmente al Ministro della

Sanità ed ai ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

6. Nell'ambito di ciascun ente, a verifica avvenuta nei tempi

concordati, si provvede alla liquidazione delle quote relative

ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno

effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base

della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi ed

in relazione al quadro di perseguimento degli obiettivi

prefissati.

Art.130

Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di

ripartizione per il personale medico veterinario

1. Nel rispetto della normativa generale dell'istituto

disciplinato dal presente regolamento, che si richiama a tutti gli

effetti, gli incentivi della produttività per il servizio

veterinario formano un comparto autonomo e riservato agli

operatori medico-veterinari del servizio stesso.

2. Il fondo di incentivazione del personale medico veterinario

viene costituito dalle somme destinate al finanziamento

dell'istituto relativamente all'anno 1989 ed eventualmente

integrato dalle entrate aggiuntive a quelle rilevate al 31

Dicembre 1989, corrisposte da enti o privati per prestazioni

erogate dal servizio sanitario nazionale, al netto della quota

di spettanza della amministrazione e della percentuale

rispettivamente del 10 per cento e del 5 per cento da portare in

aumento ai fondi delle categorie c) e d) di cui all'articolo 126.

3. Al personale medico veterinario è riconosciuto lo stesso tetto

orario del personale medico a tempo pieno.

4. Il trattamento economico da assumere a riferimento per la

determinazione del valore orario del plus orario reso o per il

riparto del fondo di incentivazione di cui al comma sesto, lettera

b), dell'articolo 123 è determinato con criteri del personale

medico.

5. Le competenze spettanti al personale medico veterinario sono

ripartite secondo i criteri di cui allo schema dell' articolo 105

del decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n.

270.

6. La attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo è

obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad

incrementare le attività di vigilanza permanente e profilassi. a

tale scopo le Unità Sanitarie Locali, nel definire il

finanziamento del fondo suddetto, prevedono stanziamenti

sufficienti a incentivare adeguatamente l'attività di vigilanza,

fermo restando il limite massimo individuale di sette ore

settimanali. Tale fondo viene finanziato con le somme erogate

nell'ambito del fondo sanitario nazionale dal ministero della

sanità per l'attività di vigilanza e con gli eventuali proventi

derivanti da attività di assistenza zooiatrica svolte in regime

convenzionale.

Art. 131

Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di

ripartizione per il personale medico veterinario degli istituti

zooprofilattici

1. il finanziamento del fondo di incentivazione della produttività

per il personale degli istituti zooprofilattici è fissato in

ragione del 10 per cento della spesa complessiva risultante a

rendicontazione per le attività finanziate dal fondo sanitario

nazionale nel 1989.

2. Tale fondo è incrementabile per le entrate corrisposte da enti

e privati per prestazioni dagli stessi richieste.

3. Il fondo così determinato è ripartito come previsto nella

tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente

della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348, come modificato

dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13

Maggio 1987, n. 228. La suddivisione della quota spettante ai

gruppi a) e b) di cui all'articolo 127 avviene tenuto conto

della rispettiva presenza numerica all'interno della equipe che ha

reso la prestazione.

4. L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo è

obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad

incrementare le attività di supporto alla vigilanza veterinaria

permanente e zooprofilassi. A tale scopo le regioni, nell'ambito

dell'accordo quadro regionale, possono prevedere un fondo da

trasferire all'istituto di riferimento per la attività di

supporto alla vigilanza veterinaria permanente, nella misura

utile ad attribuire al personale medico veterinario e al personale

laureato non medico adeguati incentivi.

Art. 132

Norme finali

1. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di

produttività e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi

settori sanitari, amministrativi e tecnici e la definizione del

modello di applicazione degli standards conseguiti, ai fini della

valutazione della produttività, è demandata ad una apposita

commissione, costituita presso il Ministero della Sanità, composta

da esperti designati dal Governo, regioni ed A.N.C.I., che li

definisce entro il 31 Dicembre 1990, anche in riferimento agli

obiettivi della programmazione nazionale.

2. Le Regioni inviano ai ministeri della sanità e del tesoro gli

accordi decentrati relativi all'applicazione dell'istituto. Il

Ministero della Sanità effettua le relative valutazioni in ordine

allo andamento della spesa per incentivazione della produttività e

per attività specialistica convenzionata esterna, comunicandone i

risultati al ministero del tesoro, al dipartimento della funzione

pubblica e alle regioni ed assumendo, congiuntamente con i

predetti, le opportune iniziative atte a correggere la eventuale

incremento non controllato dell'onere.

3. A far data dall'1 Dicembre 1990 i compensi previsti a saldo,

derivanti dall'istituto della incentivazione della produttività di

cui al comma sesto dell'articolo 123, non possono essere erogati

se non sono state costituite le commissioni tecnico scientifiche

per la promozione della qualità dei servizi e delle prestazioni

sanitarie di cui all'articolo 65. In caso di inerzia degli enti si

applica l'articolo 135, comma decimo.

4. Al fine di consentire la soluzione di problematiche applicative

connesse alle norme contenute nel presente capo, anche in

relazione alla specificità delle realtà interessate, con

riferimento al disposto di cui all'articolo 124, comma sesto,

viene demandata al Ministero della Sanità direzione generale della

programmazione sanitaria la titolarità ad attivare una

commissione tecnica composta da un rappresentante designato dal

Ministero della Sanità, che la presiede, un rappresentante

designato dal ministero del tesoro, un rappresentante designato

dalla regione interessata ed un rappresentante designato

dall'A.N.C.I.. La attivazione di tale commissione ha luogo

d'ufficio, ovvero a richiesta delle amministrazioni regionali

interessate o delle organizzazioni sindacali mediche maggiormente

rappresentative. i verbali della commissione sono trasmessi ai

ministeri e alle regioni interessati per l'adozione dei

provvedimenti di competenza.

Norme transitorie finali e di rinvio

Dall'art. 0133 all'art. 0136

Capo i

Disposizioni particolari e finali

Dall'art. 0133 all'art. 0136

Art. 133

Norma transitoria per gli ex medici condotti

1. La validità della normativa di cui all' articolo 110 del

decreto del Presidente della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270,

integrato dall'articolo 6 del decreto del Ministro della Sanità

18 Novembre 1987, n. 503, è prorogata fino al 30 Dicembre 1990

solo nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati in

attività di servizio che non abbiano ancora optato per il rapporto

di lavoro a tempo definito o a tempo pieno.

2. Ai limitati effetti economici del riconoscimento

dell'anzianità di servizio pregressa, al personale indicato nel

comma primo ed a coloro che hanno effettuato l'opzione tra il

rapporto a tempo pieno e quello a tempo definito, ai sensi

dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20

Maggio 1987, n. 270, e del decreto del Ministro della Sanità 18

Novembre 1987, n. 503, è applicato con decorrenza dal 31 Dicembre

1990 il meccanismo di ricostruzione economica già previsto dall'

articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 25 Giugno

1983, n. 348, con riferimento ai valori tabellari stipendiali

previsti per il rapporto di lavoro a tempo definito dall'articolo

46 del succitato decreto, secondo la posizione funzionale di

inquadramento.

Art. 134

Disposizioni particolari

1. Nell' articolo 31, comma quinto, del decreto del Presidente

della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270 , è aggiunto, infine,

il seguente periodo: "nei confronti dei dipendenti medici

componenti dei comitati di gestione od organi corrispondenti non

collocati in aspettativa ai sensi dell' articolo 2 della legge 27

Dicembre 1985, n. 816, deve essere posta in essere ogni modalità

di articolazione dell'orario di lavoro idonea a garantire

l'espletamento del mandato, fermo peraltro rimanendo l'obbligo del

debito orario.".

2. Il comma quarto dell' articolo 33 del decreto del presidente

della repubblica 20 Maggio 1987, n. 270 , è sostituito dal

seguente:

"4. il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio

mensa non può superare l. 10.000. il dipendente è tenuto a

contribuire, in ogni caso, nella misura fissa di l. 2.000 per

pasto".

3. il comma terzo dell' articolo 34 del decreto del Presidente

della Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270 , è sostituito dal

seguente:

"3. per l'attuazione della suddetta attività, ogni anno le

amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali mediche,

iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede

regionale in misura comunque non superiore a l. 5.000 annue per

dipendente. Eventuali condizioni più favorevoli definite in sede

di accordo decentrato sono mantenute semprechè lo stanziamento

già esistente non sia superiore a l. 10.000 annue per dipendente".

4. L' articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica

20 Maggio 1987, n. 270 , è così integrato:

a) dopo la lettera e) del comma terzo è inserita la seguente:

"f) il comando finalizzato previsto dall' articolo 45 del decreto

del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 1979, n. 761 .";

b) nel comma decimo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "la

partecipazione ai corsi, convegni congressi e la frequenza delle

scuole di specializzazione e gli esami sostenuti, devono essere

adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo

straordinario previsto dall' articolo 10 del decreto del

Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348 , e dalla

circolare n. 10705 del 30 Dicembre 1987 del dipartimento della

funzione pubblica";

c) dopo il comma quindicesimo è aggiunto il seguente:

"16. in attesa della istituzione della commissione paritetica e

del comitato tecnico-scientifico previsto dai commi quinto e nono,

a livello di singolo ente, sulle questioni demandate alla

competenza di tali organi, decide l'ufficio di direzione.".

5. Dopo il comma sesto dell' articolo 85 del Presidente della

Repubblica 20 Maggio 1987, n. 270 , è aggiunto il seguente:

"7. in attesa dell'emanazione dello schema tipo di convenzione

predisposto dal ministero della sanità, le regioni possono

stipulare apposite convenzioni con strutture private al fine di

consentire al personale medico l'esercizio dell'attività libero

professionale, fermo rimanendo l'obbligo di adeguamento di dette

convenzioni agli schemi tipo non appena emanati. In caso di

mancata emanazione del predetto schema tipo entro 60 giorni dalla

data di entrata in vigore del presente regolamento, i medici

dipendenti sono autorizzati ad esercitare l'attività libero-

professionale in via derogatoria e temporanea, con le tariffe e

con le modalità previste per le consulenze ed i consulti.".

6. Dopo l'ultimo comma dell' articolo 11 del decreto del

Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348, sono inseriti

i seguenti:

"la festività nazionale e quella del santo patrono coincidenti con

la domenica non danno luogo a riposo compensativo nè a

monetizzazione.

Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio,

prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente

con la domenica si applica la disposizione recata dal secondo

comma.".

Art. 135

Commissioni per la verifica e la revisione della qualità dei

servizi e

delle prestazioni sanitarie

1. In ogni regione è costituita la commissione regionale per la

verifica e revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni

sanitarie.

2. la commissione ha i seguenti compiti:

a) valutare i servizi sanitari in termini di:

Adeguatezza delle strutture, attrezzature e personale;

Correttezza delle procedure e delle prestazioni;

Risultati raggiunti rispetto ai bisogni dei cittadini, ai

programmi deliberati e in comparazione con gli standard medi

nazionali;

b) promuovere la diffusione delle metodologie per il

miglioramento qualitativo delle prestazioni, anche attraverso

l'avvio di iniziative specifiche, regionali o locali, di

formazione di personale esperto in valutazione e promozione delle

qualità dei servizi e della assistenza sanitaria;

c) validare e verificare progetti e programmi di valutazione

predisposti a livello di Unità Sanitaria Locale dall'apposita

commissione di cui al comma settimo.

3. La commissione è nominata con provvedimento del presidente

della giunta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del

presente regolamento ed è presieduta dal presidente dell'ordine

dei medici della provincia capoluogo di regione.

4. La commissione è composta da:

a) i presidente degli ordini e dei collegi provinciali del

capoluogo regionale;

b) due funzionari regionali scelti nei settori epidemiologico-

informativo, dell'assistenza sanitaria, della programmazione

sanitaria;

c) sette esperti qualificati nei settori della valutazione della

qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie; della

programmazione ed organizzazione dei servizi; della epidemiologia

e statistica; della formazione professionale; della assistenza

infermieristica (nursing), assistenza farmaceutica e diagnostica

strumentali, scelti dalla regione fra i dipendenti del servizio

sanitario nazionale, di strutture universitarie e tra i

componenti di società scientifiche;

d) cinque rappresentanti nominati annualmente e congiuntamente

dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in

modo da garantire la presenza dei diversi profili professionali;

e) un funzionario regionale della carriera direttiva

amministrativa, con funzioni di segretario.

5. La commissione regionale invia un rapporto semestrale al

comitato nazionale di cui al comma undicesimo sui progetti e sui

programmi avviati e sui risultati raggiunti.

6. Per la vigenza del presente regolamento, il coordinatore

sanitario della Unità Sanitaria Locale, tenuto conto degli

indirizzi regionali e sentito l'ufficio di direzione, individua

almeno tre tra i seguenti progetti di valutazione della qualità

dei servizi e delle prestazioni, dei quali almeno uno di valenza

ospedaliera e uno di valenza territoriale:

a) revisione delle procedure di accettazione ospedaliera;

b) consumo di farmaci per giornata di degenza e loro valutazione

quantiqualitativa, anche in funzione del rapporto costo-beneficio;

c) tempi di risposta diagnostica intraospedaliera, in rapporto

alle attività in plus-orario e alla durata media delle degenze;

d) utilizzo delle camere operatorie in rapporto alla durata delle

degenze nelle unità operative a valenza chirurgica e al rapporto

tra ricoverati e operati nelle stesse unità;

e) prevenzione e terapia delle lesioni da decubito;

f) adozione e valutazione di nuovi modelli di assistenza

infermieristica per obiettivi e miglioramento degli aspetti di

carattere alberghiero;

g) riscontri anatomo-patologi sui reperti chirurgici e riscontri

autoptici sui decessi;

h) valutazione dei servizi di pronta disponibilità nei settori

sanitario, veterinario e igienistico-ambientale, in rapporto ai

bisogni prevedibili e alle attività effettivamente svolte;

i) valutazione dei servizi e dei programmi adottati in attuazione

del piano sanitario nazionale e regionale;

l) qualità della documentazione clinica e adozione della cartella

infermieristica; ulteriori programmi possono essere aggiunti in

sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione

assistenziale;

m) valutazione di progetti di metodologie per la prevenzione

delle infezioni ospedaliere.

7. Sulla proposta del coordinatore sanitario deliberano, entro il

termine indicato al comma terzo, gli organi della Unità

Sanitaria Locale, i quali procedono, contestualmente, alla

costituzione della commissione professionale per la verifica e la

revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni della

Unità Sanitaria Locale, la cui composizione, in relazione ai

programmi deliberati, è la seguente:

a) il presidente dell'ordine o collegio interessato, che la

presiede;

b) i responsabili dei servizi interessati;

c) tre esperti nei campi oggetto dei programmi;

d) tre operatori dei servizi interessati;

e) il direttore sanitario e il coordinatore sanitario, nonchè il

coordinatore amministrativo per i programmi a valenza

organizzativo-gestionale.

8. In relazione alle peculiarità della verifica e revisione della

qualità nei presidi ospedalieri, la commissione di Unità Sanitaria

Locale ha una sua proiezione stabile all'interno della direzione

sanitaria del presidio ospedaliero di maggiore rilevanza nella

Unità Sanitaria Locale, la quale opera come nucleo operativo

ospedaliero per la promozione e la valutazione della qualità

tecnico-scientifica ed umana dei servizi e delle prestazioni

ospedaliere. il nucleo operativo è composto dagli operatori che

intendono avviare o hanno in atto programmi di valutazione della

qualità, dal direttore sanitario, che ne fa parte di diritto, e

dal coordinatore sanitario ed opera nell'ambito dei programmi a

valenza ospedaliera adottati ai sensi del comma settimo.

9. La commissione della unità sanitaria locale invia

semestralmente alla commissione regionale di cui al comma primo un

rapporto sui programmi attivati e i risultati conseguiti.

10. La mancata osservanza dei termini perentori indicati per la

costituzione delle commissioni regionali e di Unità Sanitaria

Locale determina l'azione sostitutiva a norma delle leggi vigenti.

Le commissioni operano validamente anche se in composizione

ristretta per carenza di designazione di alcuni membri.

11. A livello nazionale il coordinamento delle attività di

verifica e revisione della qualità dei servizi e delle

prestazioni è affidato ad un comitato nazionale per la

valutazione della qualità tecnico-scientifica ed umana dei servizi

e degli interventi sanitari e per l'accreditamento delle

istituzioni sanitarie.

12. Il comitato, istituito con decreto del Ministro della Sanità,

è presieduto dal presidente della federazione degli ordini dei

medici ed è composto da:

a) i rappresentanti delle federazioni degli ordini e dei collegi;

b) esperti nelle seguenti aree: diagnosi, cura, riabilitazione;

prevenzione, sanità pubblica, farmaceutica e organizzazione dei

servizi; epidemiologia, valutazione della qualità e sistemi

informativi; amministrativo-gestionale; essi sono scelti fra i

dipendenti del servizio sanitario nazionale, delle università,

di enti nazionali di ricerca scientifica e le associazioni

scientifiche e culturali mediche e di altre professionalità

sanitarie, fino ad un massimo di trenta persone;

c) il direttore dell'istituto superiore di sanità o suo delegato;

d) sei rappresentanti nominati annualmente e congiuntamente dalle

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, garantendo

la presenza dei diversi profili professionali;

e) il segretario generale del consiglio sanitario nazionale;

f) sei rappresentanti delle direzioni generali del ministero

della sanità;

g) un rappresentante del ministero del tesoro;

h) un rappresentante del dipartimento della funzione pubblica;

i) sei rappresentanti delle regioni;

l) tre rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M.;

m) il dirigente generale del servizio centrale della

programmazione sanitaria come responsabile del sistema

informativo di Governo, con funzioni di coordinamento della

segreteria del comitato.

13. Il comitato può essere articolato in sezioni corrispondenti

ad aree distinte di intervento e di valutazione.

Art. 136

Norma finale di rinvio

1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal

presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del

Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 348, e 20 Maggio

1987, n. 270, per quanto compatibili.

2. L' articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica

20 Maggio 1987, n. 270, è abrogato anche per quanto attiene alle

professionalità mediche veterinarie.

Parte terza

Disposizioni comuni

Dall'art. 0137 all'art. 0138

Art. 137

Copertura finanziaria

1. L'onere derivante dalla applicazione del presente regolamento

è valutato in lire 4.273 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso

l'onere per gli anni 1988 e 1989 ed in lire 6.117 miliardi per

l'anno 1991.

2. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del

presente regolamento si provvede ai sensi del decreto-legge 13

Novembre 1990, n. 326

Art. 138

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà

inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della

repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 Novembre 1990

Cossiga

Andreotti, presidente del Consiglio dei Ministri

Gaspari, Ministro per la funzione pubblica

De lorenzo, Ministro della Sanità

Carli, Ministro del tesoro

Cirino Pomicino, Ministro del Bilancio e della Programmazione

Economica

Donat Cattin, Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Visto il guardasigilli: Vassalli

Registrato alla Corte dei Conti il 14 Dicembre 1990

Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 7

Registrato con riserva ai sensi della delibera delle sezioni

riunite del 13 Dicembre 1990, n. 77/SR/e.

Allegato 1

(articolo 39)

(parte di testo non memorizzata)

Allegato 2

(articolo 40)

(parte di testo non memorizzata)

Allegato 3

(articolo 107)

(parte di testo non memorizzata)

Comparto del personale del servizio sanitario nazionale

(art. 6 - D.P.R. n. 68/1986)

Testo formato da complessivi articoli: 0005

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di

sciopero

Confederazioni sindacali: CGIL-CISL-UIL-Cida-Cisnal- Cisal-

Confsal-Confedir

Organizzazioni sindacali: CGIL/Funzione Pubblica/Sanità -

CISL/Fisos -UIL/Sanità - CIDA/Sidirss - CONFEDIR/Dirsan -

CISAL/Sanità - CISAS/Sanità-Cidiesse.

Premessa

Le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL,

CONFSAL, CONFEDIR e le organizzazioni sindacali CGIL-/Funzione

Pubblica/Sanità, CISL/Fisos, UIL/Sanità, CIDA/Sidirss,

CONFEDIR/Dirsan, CISAL/Sanità, CISAS/Sanità, CIDIESSE con il

presente atto si propongono l'obiettivo di costruire nuove

relazioni sindacali e sociali nell'ambito del servizio sanitario

nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di

accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei

lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei

a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti

e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un

forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione

delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle

controparti una contemporanea e corrispondente reciprocità di

impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero

sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e

di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono

l'insieme dei rapporti.

Punto 1.0 - oggetto

Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale

per ciascun lavoratore nel settore della sanità, si esercita

attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della

dignità e dei valori della persona umana in attuazione delle

disposizioni contenute nell'art. 11, commi quinto e sesto, della

legge n. 93/1983.

Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il

diritto allo sciopero secondo criteri e modalità di seguito

specificate.

Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti

costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice

non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori

fondamentali delle libertà civili e sindacali della democrazia e

della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano

la generalità del mondo del lavoro

.

Punto 2.0 - titolarità

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è

di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria

per quelli nazionali; regionali di categoria per quelli regionali;

territoriali di categoria per quelli locali.

Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la

titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza

delle strutture aziendali e territoriali.

La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le

strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).

Per le strutture prive di articolazione territoriale, la

proclamazione dello sciopero sarà stabilita dalla rispettiva

struttura nazionale (di comparto).

Punto 3.0 - proclamazione - modalità - pubblicità

Le iniziative di sciopero dovranno essere dichiarate con

quindici giorni di preavviso.

La proclamazione degli scioperi sarà comunicata alla presidenza

del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica,

al ministero della sanità; in caso di scioperi proclamati a

livello locale sarà data comunicazione alle rispettive regioni ed

U.S.L..

Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e

la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si

attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel

capo vi del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e

da quelle definite dal contratto di comparto. in ogni caso la

attivazione di tali procedure non incide sui termini di preavviso

dell'azione sindacale proclamata.

Le azioni di sciopero non saranno effettuate:

- nel mese di Agosto;

- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono

le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;

- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono

le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali,

per i rispettivi ambiti territoriali;

- nei giorni dal 23 Dicembre al 3 Gennaio;

- nei giorni dal giovedì antecedente la pasqua al martedì

successivo.

Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono

immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di

particolare gravità o di calamità naturali.

Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può

superare, anche nelle strutture complesse ed organizzare per

turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).

Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza, non

supereranno le 48 ore consecutive.

Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si

svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun

turno.

Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole

unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli

profili professionali. sono altresì escluse forme surrettizie di

sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo

sciopero bianco.

Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le

motivazioni dello stesso, nonchè le informazioni relative alle

modalità con le quali si caratterizza l'azione sindacale.

L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque

essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.

Punto 4.0 - vincoli e sanzioni

Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a

tutti i livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria

del presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.

Ciò impegna le singole organizzazioni sindacali a valutare

preventivamente le eventuali iniziative di sciopero, senza

peraltro precludersi la possibilità di iniziativa singola, per la

quale, comunque, valgono le norme del presente codice.

Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da

parte delle istanze statutarie competenti.

Punto 5.0 - termini di validità

Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al

termine della vigenza contrattuale.

Confederazioni sindacali C.G.I.L.-organizzazioni sindacali

C.G.I.L./Funzione Pubblica/Sanità

Confederazioni sindacali C.I.S.L. - organizzazioni sindacali

C.I.S.L./Fisos

Confederazioni sindacali U.I.L. - organizzazioni sindacali

U.I.L./Sanità

Confederazioni sindacali C.I.D.A. - organizzazioni sindacali

CIDA/Sidirss

Confederazioni sindacali C.I.S.A.L. - organizzazioni sindacali

FIALS-Cisal Confederazioni sindacali Confe.dir - organizzazioni

sindacali Confedi/Dirsan

Confederazioni sindacali Conf.S.A.L. - organizzazioni sindacali

CISAS/Sanità

Confederazioni sindacali C.I.S.N.A.L. - organizzazioni sindacali

Cidiesse

Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale

(art. 6 - d.p.r. n. 68/1986)

Testo formato da complessivi articoli: 0005

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di

sciopero

Organizzazione sindacale: S.I.C.U.S.

Premessa

La organizzazione sindacale S.I.C.U.S. (Sindacato Italiano

Chimici Unità Sanitarie) con il presente atto si propone:

l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali

nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e delle

articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la

solidarietà tra le diverse espressioni dei lavoratori, per

favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la

salute dell'uomo. peraltro, il quadro dei rapporti e delle

relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte

contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle

procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una

contemporanea e corrispondente reciprocità di impegni e di

atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle

relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura

efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme

dei rapporti.

Punto 1.0 - oggetto

Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale

per ciascun lavoratore nel settore della sanità, si esercita

attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della

dignità e dei valori della persona umana in attuazione delle

disposizioni contenute nell'art. 11, commi quinto e sesto, della

legge n. 93/1983.

La organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il diritto

allo sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate.

Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti

costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice

non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori

fondamentali delle libertà civili e sindacali della democrazia e

della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano

la generalità del mondo del lavoro.

Punto 2.0 - titolarità

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è

di esclusiva competenza delle strutture: - nazionali di categoria

per quelli nazionali; - regionali di categoria per quelli

regionali; - territoriali di categoria per quelli locali.

Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la

titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza

delle strutture aziendali e territoriali.

La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le

strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).

Punto 3.0 - proclamazione - modalità - pubblicità

Le iniziative di sciopero dovranno essere dichiarate con

quindici giorni di preavviso.

La proclamazione degli scioperi sarà comunicata alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri - dipartimento della Funzione Pubblica,

al Ministero della Sanità; in caso di scioperi proclamati a

livello locale sarà data comunicazione alle rispettive regioni ed

U.S.L.

Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e

la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si

attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel

capo vi del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da

quelle definite dal contratto di comparto. in ogni caso

l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di

preavviso dell'azione sindacale proclamata.

Le azioni di sciopero non saranno effettuate:

- nel mese di Agosto;

- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono

le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;

- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono

le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali per

i rispettivi ambiti territoriali;

- nei giorni dal 23 Dicembre al 3 Gennaio;

- nei giorni dal giovedì antecedente la pasqua al martedì

successivo.

Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono

immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di

particolare gravità o di calamità naturali.

Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può

superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per

turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).

Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza, non

supereranno le 48 ore consecutive.

Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si

svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun

turno.

Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole

unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli

profili professionali. sono altresì escluse forme surrettizie di

sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo

sciopero bianco.

Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le

motivazioni dello stesso, nonchè le informazioni relative alle

modalità con le quali si caratterizza l'azione sindacale.

L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque

essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.

Punto 4.0 - vincoli e sanzioni

Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a

tutti i livelli, della organizzazione sindacale firmataria del

presente protocollo ed i lavoratori ad essa iscritti.

Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da

parte delle istanze statutarie competenti.

Punto 5.0 - termini di validità

Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al

termine della vigenza contrattuale.

Organizzazione sindacale

S.I.C.U.S.

Comparto del personale del servizio sanitario nazionale (art. 6

- d.p.r. n. 68/1986)

Testo formato da complessivi articoli: 0005

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di

sciopero

Organizzazione sindacale: A.U.P.I.

Premessa

La organizzazione sindacale A.U.P.I. (Associazione Unitaria

Psicologi Italiani) con il presente atto si propone: l'obiettivo

di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del

servizio sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso,

con l'intento di accrescere la solidarietà tra le diverse

espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture

e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il

quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il

sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con

l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di

sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e

corrispondente reciprocità di impegni e di atteggiamenti

comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni

possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su

tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei

rapporti.

Punto 1.0 - oggetto

Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale

per ciascun lavoratore nel settore della sanità, si esercita

attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della

dignità e dei valori della persona umana in attuazione delle

disposizioni contenute nello art. 11, commi quinto e sesto, della

legge n. 93/1983.

La organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il diritto

allo sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate.

Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti

costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice

non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori

fondamentali delle libertà civili e sindacali della democrazia e

della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano

la generalità del mondo del lavoro.

Punto 2.0 - titolarità

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è

di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria

per quelli nazionali; regionali di categoria per quelli regionali;

- territoriali di categoria per quelli locali.

Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la

titolarità dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza

delle strutture aziendali e territoriali.

La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le

strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).

3.0 - proclamazione - modalità - pubblicità

Le iniziative di sciopero dovranno essere dichiarate con

quindici giorni di preavviso.

La proclamazione degli scioperi sarà comunicata alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri - dipartimento della Funzione Pubblica,

al Ministero della Sanità; in caso di scioperi proclamati a

livello locale sarà data comunicazione alle rispettive regioni ed

U.S.L..

Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e

la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si

attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel

capo vi del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da

quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso

l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di

preavviso dell'azione sindacale proclamata.

Le azioni di sciopero non saranno effettuate:

- nel mese di Agosto;

- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono

le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;

- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono

le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali per

i rispettivi ambiti territoriali;

- nei giorni dal 23 Dicembre al 3 Gennaio;

- nei giorni dal giovedì antecedente la pasqua al martedì

successivo.

Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono

immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di

particolare gravità o di calamità naturali.

Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può

superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per

turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).

Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza, non

supereranno le 48 ore consentite.

Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si

svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun

turno.

Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole

unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli

profili professionali. sono altresì escluse forme surrettizie di

sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo

sciopero bianco.

Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le

motivazioni dello stesso, nonchè le informazioni relative alle

modalità con le quali si caratterizza l'azione sindacale.

L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque

essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.

Punto 4.0 - vincoli e sanzioni

Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti

i livelli, della organizzazione sindacale firmataria del presente

protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.

Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da

parte delle istanze statutarie competenti.

Punto 5.0 - termini di validità

Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al

termine della vigenza contrattuale.

Organizzazione sindacale

A.U.P.I.

Comparto del personale del servizio sanitario nazionale

(area negoziale della professionalità medica art. 6, commi quinto,

sesto, settimo, ottavo e nono - d.p.r. n. 68/1986)

Testo formato da complessivi articoli: 0016

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di

sciopero

Premessa

L'etica professionale impone al medico di osservare

particolari regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi

restando i limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.

Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che

prestano la loro attività professionale alle dipendenze della

pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme di

autodisciplina.

Le sottoscritte organizzazioni sindacali considerato quanto

dispone l'art. 11, quinto e sesto comma della legge 29 Marzo 1983,

n. 93, dichiarano che si atterranno, nell'esercizio del diritto

di sciopero, ai principi e alle modalità seguenti:

Art. 1

La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al

rispetto per la vita e per l'incolumità dei pazienti, alla

solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.

Art. 2

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare

a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di

autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in

occasione di ogni futura vertenza sindacale.

Art. 3

Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le

prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalità,

la frequenza e la continuità, nonchè con l'intensità che, secondo

il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno

ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla

salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti

costituzionalmente tutelati.

In particolare saranno assicurati:

a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso

medico e chirurgico nonchè i relativi servizi specialistici e

diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le

sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi

urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le

tossiinfezioni alimentari;

b) turni di guardia e/o di pronta disponibilità saranno

opportunamente organizzati;

c) le predette prestazioni non dilazionabili, saranno

garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere, che, per

l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di

presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali

servizi siano ordinariamente espletati.

Art. 4

Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste

per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di

interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e

trattamenti sanitari obbligatori).

Art. 5

Saranno garantiti: la vigilanza sui focolai di malattie infettive

e zoonosi; il controllo degli animali morsicatori ai fini della

profilassi antirabbica; la macellazione di urgenza degli animali

in pericolo di vita; l'approvvigionamento carneo agli ospedali,

case di cura ed istituti convenzionati, nonchè residenze

protette ed assistite; i servizi diagnostici necessari per

garantire le urgenze.

Art. 6

Le organizzazioni sindacali mediche di categoria, assumono

l'impegno di consultarsi reciprocamente in merito alla

proclamazione di scioperi.

Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena

libertà di azione, fermo restando il rispetto del codice di

autoregolamentazione.

Art. 7

Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla

generalità dei medici in relazione ai compiti igienico-

organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo le

competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.

Art. 8

In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei

motivi che lo hanno reso necessario.

Art. 9

In apertura di vertenza sarà dato preavviso non inferiore a

quindici giorni.

Art. 10

La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero

saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di

Unità Sanitaria Locale o di presidio dagli organi statutariamente

competenti delle organizzazioni sindacali.

Art. 11

La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sarà

comunicata alla presidenza del consiglio dei ministri -

dipartimento della funzione pubblica, al Ministro della Sanità, al

Ministro degli interni, al coordinamento delle regioni,

all'A.N.C.I., all'U.N.C.E.M..

Art. 12

Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare

la durata di 24 ore.

Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si

svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun

turno.

Art. 13

Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,

epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi

emergenze di carattere sanitario. nei luoghi e per i tempi in

cui tali condizioni di emergenza sussisteranno, non saranno

indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.

Art. 14

Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:

- nel mese di Agosto;

- nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno

successivo alle operazioni elettorali europee, nazionali,

referendarie, nonchè a quelle regionali, provinciali, comunali

limitatamente al rispettivo ambito territoriale;

- nei giorni dal 23 Dicembre al 6 Gennaio;

- nei giorni dal giovedì antecedente la pasqua al martedì

successivo.

Art. 15

Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti

costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo libertà

fondamentali garantite dalla costituzione, la libertà sindacale

in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e

della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte

organizzazioni sindacali si riservano la più ampia facoltà di

iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di

comportamento sopra formulate.

Art. 16

Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la

durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29

Marzo 1983, n. 93 . scaduto il termine di efficacia giuridica

di tali accordi, le sottoscritte organizzazioni si riservano

l'autonoma facoltà di confermarlo ovvero di sostituirlo o

modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i

successivi accordi.

Co.S.Me.D.

A.A.R.O.I.

A.I.P.A.C.

A.N.A.A.O. - S.I.M.P.

A.N.M.D.O.

S.N.R.

S.U.M.I.

S.I.V.E.M.P.

S.I.M.E.T.

S.U.M.E.T.

Fe.Me.Pa.

S.E.D.I.

Comparto del personale del servizio sanitario nazionale

(area negoziale della professionalità medica art. 6 commi quinto,

sesto, settimo, ottavo e nono - d.p.r. n. 68/1986)

Testo formato da complessivi articoli: 0015

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di

sciopero

Premessa

L'etica professionale impone al medico di osservare particolari

regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i

limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.

Pertanto la sottoscritta organizzazione sindacale medica, che

presta la propria attività professionali alle dipendenze della

pubblica amministrazione, si è sempre attenuta a forme di

autodisciplina.

La sottoscritta organizzazione sindacale considerato quanto

dispone l'art. 11, quinto e sesto comma della legge 29 Marzo

1983, n. 93, dichiara che si atterrà, nell'esercizio del diritto

di sciopero, ai principi e alle modalità seguenti:

Art. 1

La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al

rispetto per la vita e per l'incolumità dei pazienti, alla

solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.

Art. 2

La sottoscritta organizzazione sindacale si impegna a portare a

conoscenza dei propri iscritti il presente codice di

autoregolamentazione invitandoli alla osservanza dello stesso in

occasione di ogni futura vertenza sindacale.

Art. 3

Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le

prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalità,

la frequenza o la continuità, nonchè con l'intensità che, secondo

il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno

ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla

salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti

costituzionalmente tutelati.

In particolare saranno assicurati:

a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso

medico e chirurgico nonchè i relativi servizi specialistici e

diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le

sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi

urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le

tossiinfezioni alimentari;

b) turni di guardia e/o di pronta disponibilità saranno

opportunamente organizzati;

c) le predette prestazioni non dilazionabili, saranno

garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere, che, per

l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di

presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali

servizi siano ordinariamente espletati.

Art. 4

Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste

per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di

interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e

trattamenti sanitari obbligatori).

Art. 5

Questa organizzazione sindacale medica di categoria, assume

l'impegno di consultarsi con le altre OO.SS. in merito alla

proclamazione di scioperi, mantenendo in ogni caso la propria

piena libertà di azione, fermo restando il rispetto del codice di

autoregolamentazione.

Art. 6

Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla

generalità dei medici in relazione ai compiti igienico-

organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo le

competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.

Art. 7

In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei

motivi che lo hanno reso necessario.

Art. 8

In apertura di vertenza sarà dato preavviso non inferiore a

quindici giorni.

Art. 9

La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero

saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di

Unità Sanitaria Locale o di presidio dagli organi statutariamente

competenti della organizzazione sindacale.

Art. 10

La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sarà

comunicata alla presidenza del consiglio dei ministri -

dipartimento della funzione pubblica, al Ministro della Sanità,

al Ministro degli interni, al coordinamento delle regioni,

all'ANCI, all'Uncem.

Art. 11

Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare

la durata di 24 ore.

Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si

svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun

turno.

Art. 12

Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,

epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi

emergenze di carattere sanitario. nei luoghi e per i tempi in cui

tali condizioni di emergenza sussisteranno, non saranno

indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.

Art. 13

Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:

- nel mese di Agosto;

- nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno

successivo alle operazioni elettorali europee, nazionali,

referendarie, nonchè a quelle regionali, provinciali, comunali

limitatamente al rispettivo ambito territoriale;

- nei giorni dal 23 Dicembre al 6 Gennaio;

- nei giorni dal giovedì antecedente la pasqua al martedì

successivo.

Art. 14

Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti

costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo libertà

fondamentali garantite dalla costituzione, la libertà sindacale

in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e

della democrazia, ovvero la stessa etica medica, la sottoscritta

organizzazione sindacale si riserva la più ampia facoltà di

iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di

comportamento sopra formulate.

Art. 15

Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la

durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29

Marzo 1983, n. 93. scaduto il termine di efficacia giuridica di

tali accordi, la sottoscritta organizzazione si riserva

l'autonoma facoltà di confermarlo ovvero di sostituirlo o

modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i

successivi accordi.

ANAAD-Simp

Comparto del personale del servizio sanitario nazionale

(area negoziale della professionalità medica art. 6 commi quinto,

sesto, settimo, ottavo e nono del d.p.r. n. 68/86)

Testo formato da complessivi articoli: 0015

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di

sciopero

Organizzazioni sindacali: Confederazione Italiana Medici

Ospedalieri (CIMO), in qualità di associazione sindacale medica di

categoria e di confederazione cui aderiscono le associazioni

medico-specialistiche ADOI, AIPO, AOGOI, AMIO, ANCO, SIOD, SINFIR,

nonchè il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI),

Settore Ospedaliero.

Premessa

L'etica professionale impone al medico di osservare

particolari regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi

restando i limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.

Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che

prestano la loro attività professionale alla dipendenza della

pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme di

autodisciplina.

Le sottoscritte organizzazioni sindacali, considerato quanto

dispone l'art. 11, quinto e sesto comma della legge 29 Marzo 1983,

n. 93, nonchè l'art. 10 del D.P.R. 395/88, dichiarano che si

atterranno, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi e

alle modalità seguenti:

Art. 1

La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al

rispetto per la vita e per l'incolumità dei pazienti, alla

solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.

Art. 2

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare

a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di

autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in

occasione di ogni futura vertenza sindacale.

Art. 3

Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le

prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalità,

la frequenza o la continuità, nonchè con l'intensità che, secondo

il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno

ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla salute

e non pregiudicare il rispetto dei diritti costituzionalmente

tutelati.

In particolare saranno assicurati:

a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso

medico e chirurgico nonchè i relativi servizi specialistici e

diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le

sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi

urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le

tossiinfezioni alimentari;

b) turni di guardia e/o di pronta disponibilità;

c) le predette prestazioni non dilazionabili saranno garantite

anche presso quelle sedi extra-ospedaliere che, per l'ubicazione,

presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi

ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi

siano ordinariamente espletati.

Art. 4

Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste

per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di

interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e

trattamenti sanitari obbligatori).

Art. 5

Le organizzazioni sindacali mediche di cui sopra assumono

l'impegno di consultarsi con le altre organizzazioni sindacali

mediche di categoria in merito all'eventuale proclamazione di

scioperi.

Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena

libertà di azione, fermo restando il rispetto del codice di

autoregolamentazione.

Art. 6

Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla

generalità dei medici in relazione ai compiti igienico-

organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo le

competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.

Art. 7

In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei

motivi che lo hanno reso necessario.

Art. 8

In apertura di vertenza sarà dato preavviso non inferiore a

quindici giorni.

Art. 9

La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero

saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di

Unità Sanitaria Locale o di presidio dagli organi statutariamente

competenti delle organizzazioni sindacali sopra elencate.

Art. 10

La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sarà

comunicata alla presidenza del consiglio dei ministri -

dipartimento per la funzione pubblica, al Ministro della Sanità,

al Ministro degli interni, al coordinamento delle regioni,

all'ANCI, all'Uncem.

Art. 11

Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare,

la durata di 24 ore.

Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si

svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun

turno.

Art. 12

Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,

epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi

emergenze di carattere sanitario.

Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni di emergenza

sussisteranno, non saranno indetti scioperi o, se precedentemente

indetti, saranno sospesi.

Art. 13

Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:

- nel mese di Agosto;

- nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno

successivo alle operazioni elettorali europee, nazionali,

referendarie, nonchè a quelle regionali, provinciali e comunali

limitatamente al rispettivo ambito territoriale;

- nei giorni dal 23 Dicembre al 6 Gennaio;

- nei giorni dal giovedì antecedente la pasqua al martedì

successivo.

Art. 14

Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti

costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo libertà

fondamentali garantite dalla costituzione, la libertà sindacale

in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e

della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte

organizzazioni sindacali si riservano la più ampia facoltà di

iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di

comportamento sopra formulate.

Art. 15

Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la

durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29

Marzo 1983, n. 93

Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le

sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma facoltà di

confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente

all'inizio delle trattative per i successivi accordi.

Roma, 21 Ottobre 1989

Confederazione italiana medici ospedalieri

Comparto del personale del servizio sanitario nazionale

(area negoziale della professionalità medica

Art. 6, commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del d.p.r. n.

68/86)

Testo formato da complessivi articoli: 0015

Codice di autoregolamentazione

Dell'esercizio del diritto di sciopero

Premessa

L'etica professionale impone al medico di osservare particolari

regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i

limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.

Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che

prestano la loro attività professionale alla dipendenza della

pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme di

autodisciplina.

Le sottoscritte organizzazioni sindacali, considerato quanto

dispone l'art. 11, quinto e sesto comma della legge 29 Marzo 1983,

n. 93, nonchè l'art. 10 del d.p.r. 395/88, dichiarano che si

atterranno, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi e

alle modalità seguenti:

Art. 1

La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al

rispetto per la vita e per l'incolumità dei pazienti, alla

solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.

Art. 2

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare

a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di

autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in

occasione di ogni futura vertenza sindacale.

Art. 3

Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le

prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalità,

la frequenza e la continuità, nonchè con l'intensità che, secondo

il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno

ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla

salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti

costituzionalmente tutelati.

In particolare saranno assicurati:

a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso

medico e chirurgico nonchè i relativi servizi specialistici e

diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le

sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi

urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le

tossinfezioni alimentari;

b) turni di guardia e/o di pronta disponibilità;

c) le predette prestazioni non dilazionabili, saranno

garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere che, per

l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di

presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali

servizi siano ordinariamente espletati.

Art. 4

Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste

per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di

interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e

trattamenti sanitari obbligatori).

Art. 5

L'associazione nazionale primari ospedalieri assume l'impegno di

consultarsi con le altre organizzazioni sindacali mediche di

categoria in merito all'eventuale proclamazione di scioperi.

Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso, la propria piena

libertà di azione, fermo restando il rispetto del codice di

autoregolamentazione.

Art. 6

Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla

generalità dei medici in relazione ai compiti igienico-

organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo le

competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.

Art. 7

In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei

motivi che lo hanno reso necessario.

Art. 8

In apertura di vertenza sarà dato preavviso non inferiore a

quindici giorni.

Art. 9

La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero

saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di

Unità Sanitaria Locale o di presidio dagli organi statutariamente

competenti delle organizzazioni sindacali sopra elencate.

Art. 10

La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sarà

comunicata alla presidenza del consiglio dei ministri -

dipartimento della funzione pubblica, al Ministro della Sanità,

al Ministro degli interni, al

coordinamento delle regioni, all'ANCI e all'Uncem.

Art. 11

Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare

la durata di 24 ore.

Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si

svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun

turno.

Art. 12

Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,

epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi

emergenze di carattere sanitario.

Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni di emergenza

sussisteranno, non saranno indetti scioperi o, se

precedentemente indetti, saranno sospesi.

Art. 13

Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:

- nel mese di Agosto;

- nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno

successivo alle operazioni elettorali europee, nazionali,

referendarie, nonchè e quelle regionali, provinciali, e comunali

limitatamente al rispettivo ambito territoriale;

- nei giorni dal 23 Dicembre al 6 Gennaio;

- nei giorni dal giovedì antecedente la pasqua al martedì

successivo.

Art. 14

Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti

costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo libertà

fondamentali garantite dalla costituzione, la libertà sindacale in

ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della

democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte

organizzazioni sindacali si riservano la più ampia facoltà di

iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di

comportamento sopra formulate.

Art. 15

Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la

durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29

Marzo 1983, n. 93

Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le

sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma facoltà di

confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente

all'inizio delle trattative per i successivi accordi.

Roma, 21 Ottobre 1989

ANPO Associazione Nazionale Primari Ospedalieri

Comparto del personale

Del Servizio Sanitario Nazionale

(area negoziale della professionalità medica

Art. 6 commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono - d.p.r. n.

68/86)

Testo formato da complessivi articoli: 0016

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di

sciopero

Premessa

L'etica professionale impone al medico di osservare particolari

regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i

limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.

Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che

prestano la loro attività professionale alla dipendenza della

pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme di

autodisciplina.

Le sottoscritte organizzazioni sindacali, considerato quanto

dispone l'art. 11, quinto e sesto comma della legge 29 Marzo

1983, n. 93, dichiarano che si atterranno, nell'esercizio del

diritto di sciopero, ai principi ed alle modalità seguenti:

Art. 1

La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al

rispetto per la vita e la incolumità dei pazienti, alla

solidarietà umana ed alla solidarietà tra colleghi.

Art. 2

Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare

a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di

autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in

occasione di ogni futura vertenza sindacale.

Art. 3

Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le

prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalità,

la frequenza e la continuità, nonchè con l'intensità che, secondo

il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno

ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla

salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti

costituzionalmente tutelati.

In particolare saranno assicurati:

a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso

medico e chirurgico nonchè i relativi servizi specialistici e

diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le

sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi

urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le

tossiinfezioni alimentari;

b) turni di guardia e/o di pronta disponibilità saranno

opportunamente organizzati;

c) le predette prestazioni non dilazionabili saranno garantite

anche presso quelle sedi extra-ospedaliere che, per

l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di

presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali

servizi siano ordinariamente espletati.

Art. 4

Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste

per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di

interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e

trattamenti sanitari obbligatori).

Art. 5

Saranno inoltre garantiti: la vigilanza sui focolai di malattie

infettive e zoonosi; il controllo degli animali morsicatori ai

fini della profilassi antirabbica; la macellazione di urgenza

degli animali in pericolo di vita;

Lo approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura ed

istituti convenzionati, nonchè residenze protette ed assistite;

i servizi diagnostici necessari per garantire le urgenze.

Art. 6

Le organizzazioni sindacali mediche assumono l'impegno di

consultarsi reciprocamente in merito alla proclamazione di

scioperi.

Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena

libertà di azione, fermo restando il rispetto del codice di

autoregolamentazione.

Art. 7

Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla

generalità dei medici in relazione ai compiti igienico-

organizzativi, di prevenzione, di diagnosi e cura, secondo le

competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.

Art. 8

In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei

motivi che lo hanno reso necessario.

Art. 9

In apertura di vertenza sarà dato preavviso non inferiore a

quindici giorni.

Art. 10

La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero

saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di

Unità Sanitaria Locale o di presidio dagli organi statutariamente

competenti dalle organizzazioni sindacali sopra elencate.

Art. 11

La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sarà

comunicata alla presidenza del consiglio dei ministri -

dipartimento della funzione pubblica, al Ministro della Sanità,

al Ministro degli interni, al coordinamento delle regioni,

all'ANCI, all'Unicem.

Art. 12

Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza non può

superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per

turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).

Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non

supereranno le 48 ore consentite.

Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si

svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun

turno.

Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole

unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli

profili professionali.

Art. 13

Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,

epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi

emergenze di carattere sanitario. nei luoghi e per i tempi in

cui tali condizioni di emergenza sussisteranno, non saranno

indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno

sospesi.

Art. 14

Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:

- nel mese di Agosto;

- nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno

successivo alle operazioni elettorali europee, nazionali,

referendarie, nonchè a quelle regionali, provinciali, e comunali

limitatamente al rispettivo ambito territoriale;

- nei giorni dal 23 Dicembre al 6 Gennaio;

- nei giorni dal giovedì antecedente la pasqua al martedì

successivo.

Art. 15

Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti

costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo libertà

fondamentali garantite dalla costituzione, la libertà sindacale in

ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della

democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte

organizzazioni sindacali si riservano la più ampia facoltà di

iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di

comportamento sopra formulate.

Art. 16

Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la

durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29

Marzo 1983, n. 93 . scaduto il termine di efficacia giuridica di

tali accordi, le sottoscritte organizzazioni si riservano

l'autonoma facoltà di confermarlo ovvero di sostituirlo o

modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i

successivi accordi.

CGIL - medici

CISL - medici

UIL - medici

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 28

Novembre 1990, n. 384, recante: "regolamento per il recepimento

delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del

6 Aprile 1990 concernente il personale del comparto del servizio

sanitario nazionale, di cui all' art. 6 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68. (decreto

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -

serie generale n. 295 del 19 Dicembre 1990).

Al decreto citato in epigrafe e in corrispondenza delle

sottoelencate pagine della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, sono

apportate le seguenti correzioni:

Alla pag. 10, all'art. 11, comma terzo, lettera b), dove è

scritto: "... prima di procedure alla copertura...", leggasi: "...

prima di procedere alla copertura ...";

Alla pag. 14, all'art. 20, comma secondo, dove è scritto: "post-

universitari", leggasi: "post-universitari" ed alla stessa pagina,

all'art. 22, comma primo, quinto rigo, dove è scritto: "... o da

struttura associative ...", leggasi: "... o da strutture

associative";

Alla pag. 16, all'art. 27, comma primo, dove è scritto: "... che

ricoprono cariche statuarie ...", leggasi: "... che ricoprono

cariche statutarie ...";

Alla pag. 19, all'art. 40, comma primo, in corrispondenza del

livello v, dove è scritto: " - impiantisti elettricisti ed

impiantisti idraulici ...", leggasi: " - impiantisti

elettricisti ed impiantisti idraulici ..." ed al comma terzo

dove è scritto: "... previsto superamento di un apposito corso

...", leggasi: "... previo superamento di un apposito corso ...";

Alla pag. 20, all'art. 41, comma primo, dove è scritto: "... di

cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica

17 Settembre 1987, n. 494, ...", leggasi: "... di cui all'articolo

51 del decreto del Presidente della Repubblica 17 Settembre 1987,

n. 494, ..." ed alla stessa pagina, all'art. 41 medesimo, al

comma quinto, dove è scritto: "... competono i seguenti

stipendiali annui lordi ...", leggasi: "... competono i seguenti

aumenti stipendiali annui lordi ..." ed alla stessa pagina,

all'art. 42, comma terzo, dove è scritto: "... ai sensi

dell'articolo 31 del decreto del presidente della repubblica 17

Settembre 1987, n. 494.", leggasi: "... ai sensi dell'articolo 50

del decreto del presidente della repubblica 17 Settembre 1987,

n. 494.";

Alla pag. 21, all'art. 47, comma primo, dove è scritto:

"farmacisti, biologisti, chimici, fisici, psicologisti

coadiutori:", leggasi: "farmacisti, biologi, chimici, fisici,

psicologi coadiutori:";

Alla pag. 23, all'art. 50, comma ottavo, dove è scritto: "...

ricompresi nell'articolo 68, comma settimo, ...", leggasi: "...

ricompresi nell'articolo 68, comma sesto, ...";

Alla pag. 27, all'art. 58, comma settimo, quindicesimo rigo,

dove è scritto: "... ai sensi dell'articolo 60,...", leggasi:

"... ai sensi dell'articolo 61,..." ed al comma decimo dello

stesso art. 58, dove è scritto: "... 15 Maggio 1987,...", leggasi:

"... 13 Maggio 1987,...";

Alla pag. 37, all'art. 78, comma secondo, secondo rigo, dove è

scritto "... dell'ordinamento ...", leggasi: "... dall'ordinamento

..." ed alla stessa pagina, nella seconda colonna, all'art. 79,

comma primo, dove è scritto: "in attuazione di quanto previsto

dall'articolo 8, ...", leggasi: "in attuazione di quanto previsto

dall'articolo 78, ...";

Alla pag. 46, all'art. 108, comma primo, dove è scritto: "... di

cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica

17 Settembre 1987, n. 494, ...", leggasi: "... di cui all'articolo

51 del decreto del Presidente della Repubblica 17 Settembre 1987,

n. 494, ...";

Alla pag. 51, all'art. 119, comma terzo, dove è scritto: "..., si

applicano le disposizioni previste dallo articolo 48.", leggasi:

"..., si applicano le disposizioni previste dall'articolo 118.";

Inoltre alle pagine 62 e 63, nell'allegato 1, ruolo sanitario,

posizione funzionale vi e VII, alla voce "personale di

riabilitazione" dopo la parola "terapista", la parola

"massaggiatore" inizia con la lettera maiuscola e deve essere

allineata con le altre discipline;

Infine, alla pag. 64, nell'allegato 2, nel primo titolo, secondo

rigo, dove è scritto: "... ausiliario specializzato addetto ai

servizi economicali", leggasi: "... ausiliario specializzato

addetto ai servizi economali".

G.U. 27.05.1991 n. 122

PER UNA SOCIETA' DEI BENI COMUNI

Una giornata di dibattito sul libro di Piero Bernocchi
OLTRE IL CAPITALISMO
Discutendo di benicomunismo, per un’altra società.

Guarda gli interventi del Convegno

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