Ipotesi di CCNL interpretazione art. 44 del 4 dicembre 2001

IPOTESI DI CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

DELL’ART. 44, COMMA 6 LETT. C) CCNL 1994/1997 COMPARTO SANITÁ STIPULATO IL 1° SETTEMBRE 1995

In data 4 dicembre 2001, alle ore 10:30, presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra:

l’ARAN :

Nella persona dell’Avv. Guido FANTONI - Presidente ………………………..

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali

CGIL FP sanità____________________ CGIL___________________

CISL FPS________________________ CISL___________________

UIL FPL _______________________ UIL____________________

RSU: ___________________________

Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi USAE___________________

FIALS___________________________CONFSAL_______________

Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l’allegata ipotesi di accordo sulla interpretazione autentica dell’art. 44, comma 6 lett. c) del CCNL Comparto Sanità del 1 settembre 1995 nel testo che segue.

IPOTESI DI CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

DELL’ART. 44, COMMA 6 LETT. C) CCNL 1994/1997 COMPARTO SANITÁ STIPULATO IL 1° SETTEMBRE 1995

PREMESSO che il giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Torino – Sezione Lavoro - , in relazione al ricorso dei Sig.ri Dessì Tullio più altri contro l’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano (causa iscritta al R.G.L. 4577/01), nella seduta del 5 ottobre 2001, ai sensi dell’art. 64 del d.lgs 165/2001, ha ritenuto che per potere definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l’interpretazione autentica dell’art. 44, comma 6 lett. C) del CCNL comparto Sanità 1994/1997, stipulato il 1° settembre 1995, nella parte in cui riconosce al personale infermieristico l’indennità di L. 10.000 per ogni giornata di effettivo servizio prestato nei servizi di malattie infettive;

CONSIDERATO CHE la richiesta del giudice è volta ad accertare:

  • se tale indennità vada riconosciuta al personale infermieristico per ogni giornata di servizio prestata in qualsiasi reparto o divisione specialistica di un presidio ospedaliero, purché a contatto con soggetti portatori di una malattia infettiva, dovendosi desumere la nozione di malattia infettiva dalla legislazione in materia;
  • se l’indennità in argomento competa al personale infermieristico soltanto per il servizio prestato all’interno di determinate e specifiche strutture in cui si articola il presidio ospedaliero, il termine “servizi” dovendosi intendere come sinonimo di “divisione specialistica “ o “ reparto” dell’ospedale;

-e se, qualora l’interpretazione corretta sia quella proposta sub b), la locuzione di “servizi di malattie infettive” faccia riferimento alle tabelle allegate al D.M. 10.03.1983, nel senso che il diritto all’indennità sorge per l’attività prestata, oltre che nei “servizi di malattie infettive “ propriamente detti, altresì e soltanto in quelli in cui vengono trattate le discipline dal DM considerate “equipollenti” od “affini” alle malattie infettive;

TENUTO CONTO CHE la norma ha origine nell’indennità ex art. 49, commi 5 e 6 del DPR 28.11.1990, n. 384 spettante al personale infermieristico operante nel servizio di malattie infettive;

CONSIDERATO CHE la dizione “malattie infettive“ deve essere intesa nel senso tecnico della disciplina clinica di malattie infettive prevista dal D.M. 10.03.1983 e successive modificazioni ed integrazioni e di quelle equipollenti, tra le quali non è ricompresa la disciplina di pneumologia;

TENUTO CONTO CHE il CCNL del 1.9.1995, ancorché abbia operato la ristrutturazione di tutte le indennità del personale del comparto Sanità, all’art. 44 (indennità per particolari condizioni di lavoro) non ha innovato la materia, riproducendo sostanzialmente sul punto la dizione dell’art. 49 del DPR 384/1990;

CONSIDERATO CHE la definizione di “malattie infettive” e l’individuazione delle equipollenze è di competenza del Ministero della Salute (allora Ministero della Sanità) e non delle parti negoziali;

CHE l’indennità non è stata correlata al numero degli infermieri operanti in tutti i servizi e, quindi, sottoposti al rischio generico di poter contrarre il contagio di una “malattia infettiva”, ove fosse scoperto - nel corso del ricovero - che il paziente ne sia affetto, ma solo al numero degli operatori sottoposti al rischio reale esistente nei servizi di malattie infettive”, in quanto specialità medica individuata dal DM 10.03.19831Tale DM è stato sostituito con il DM 30 gennaio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario alla GU n. 37 del 14 febbraio 1998, serie generale, anch’esso successivamente modificato ed integrato con DM del 22 gennaio 1999, pubblicato sulla GU 9 febbraio 1999, n. 32, serie generale citato, ove sono ricoverati pazienti la cui malattia è già stata diagnosticata;

CHE, peraltro, lo stesso art. 44 al comma 9 prevede che nella contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all’art. 43 comma 2, punto 2 (dello stesso CCNL del 1 settembre, destinato a compensare le particolari condizioni di disagio, pericolo o danno) “nei servizi indicati nel comma 6” (tra cui sono ricompresi quelli di malattie infettive nel senso sopra indicato) “possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario, ai quali corrispondere l’indennità giornaliera prevista dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento”.

CONSIDERATO CHE, pertanto, la volontà delle parti è stata quella di continuare a mantenere il beneficio economico limitatamente al personale infermieristico operante presso i detti servizi, a ristoro delle particolari condizioni di pericolo, disagio o danno in cui si svolge l’ attività lavorativa;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO le parti concordano l’interpretazione autentica richiesta dal Giudice del Lavoro nel testo che segue:

Art. 1

  • L’indennità di L. 10.000 per ogni giornata di effettivo servizio, di cui all’art. 44, comma 6 lett. C), del CCNL 1.09.1995, spetta esclusivamente al personale infermieristico operante nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 10.03.1983 2Vedi nota n. 1.e successive modificazioni ed integrazioni.

2. E’ confermato quanto previsto dallo stesso art. 44 al comma 9 .

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