Protocollo d'intesa del 26 febbraio 1998
Protocollo d'intesa sul
sistema classificatorio del comparto Sanità
Le parti, a seguito degli incontri svolti, concordano sull'esigenza di una
modifica del sistema classificatorio per il personale del comparto Sanità
allo scopo di perseguire le seguenti finalità:
· superamento dell'attuale ordinamento del personale previsto dal DPR
761/1979 a favore di un sistema che comporti flessibilità e adattabilità
ai diversi modelli organizzativi e tipologie di aziende ed enti che
costituiscono il Servizio Sanitario Nazionale;
· realizzazione di percorsi di mobilità professionale e riconversione
delle risorse umane, ai fini della loro valorizzazione e per fornire
risposte più adeguate ed efficaci ai cittadini e per una reale
riprogrammazione delle strutture sul territorio;
· più razionale uso delle risorse, evitando sprechi e improduttività e
favorendo il recupero della motivazione attraverso un sistema basato sul
riconoscimento della qualità delle prestazioni individuali.
A tal fine, le parti convengono che:
A) il sistema classificatorio dovrà essere basato sui seguenti elementi
essenziali:
1. accorpamento delle attuali otto posizioni funzionali in quattro
categorie così configurate:
Categoria A - comprendente i livelli fino all'ex III
Categoria B - comprendente i livelli IV e V
Categoria C - comprendente il livello VI
Categoria D - comprendente i livelli VII, VIII e VIII bis
2. Ciascuna categoria sarà identificata con apposita declaratoria ed in
essa saranno ricompresi sia i profili in atto che i nuovi profili da
definire.
3. Indicazione di modalità, criteri e requisiti in caso di passaggio -
nei limiti della dotazione organica -da una categoria all'altra, anche in
deroga al possesso dei titoli di studio a fronte di comprovato curriculum
professionale - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di
legge da utilizzarsi nel Regolamento concorsuale previsto dall'art. 18
del d.lgs 502/1992, nel quale contesto particolari meccanismi per il
percorso professionale verticale del personale della categoria C dovranno
superare le rigidità dell'attuale classificazione e delle attuali modalità
di accesso.
4. Individuazione di modalità, criteri e requisiti generali per il
passaggio all'interno di una stessa categoria tra ex livelli o profili
diversi ovvero per i passaggi in orizzontale tra profili dello stesso
livello retributivo.
5. Valorizzazione nell'ambito della categoria D dei lavoratori inseriti
nelle posizioni di natura organizzativa comunque definite dalle aziende
comportanti la direzione o il coordinamento di strutture, uffici e
servizi. Tale valorizzazione avverrà mediante il conferimento di incarichi
retribuiti con specifiche indennità di funzione, da definire nei valori
minimi e massimi con il CCNL. Dette indennità avranno natura reversibile
sulla base dei criteri definiti nel contratto.
6. Riclassificazione automatica del personale nel nuovo sistema,
comprensiva di norme di primo inquadramento, nei casi particolari
individuati dal contratto.
B) Il sistema classificatorio dovrà essere accompagnato da un adeguato
riconoscimento della crescita professionale dei dipendenti con:
1. la realizzazione di posizioni economiche orizzontali relative a
ciascuna categoria, anche al fine di valorizzare il diverso impegno e la
qualità delle prestazioni individuali, le competenze, le professionalità
acquisite od emergenti sulla base dei processi formativi posti in essere
dalle Regioni e dalle Aziende;
2. l'identificazione di criteri, tempi e modalità di attuazione della
progressione economica;
3. il finanziamento per l'attivazione dei percorsi parametrali che dovrà
essere assicurato facendo ricorso al sistema dei fondi già previsto nel
CCNL vigente, che sarà ridefinito dal CCNL valido per il quadriennio
1998-2001.
Le posizioni economiche parametrali sono attivabili dopo la
stipulazione del contratto collettivo decentrato secondo le modalità
che saranno previste per il quadriennio di riferimento dal CCNL.
Le parti convengono, altresì, che il sistema classificatorio nonché il
percorso parametrale orizzontale dovranno essere corredati da un adeguato
sistema di relazioni sindacali che contemperi le complesse esigenze
dell'organizzazione, dei dipendenti e dell'utenza.
A tal fine - anche alla luce delle novità costituite dal nuovo sistema di
contrattazione integrativa, introdotto dalla legislazione delegata a
seguito della legge 59/1997, le parti ritengono di dover rinviare al CCNL
quadriennale sopracitato il confronto per la definizione delle materie e
limiti entro i quali la predetta contrattazione dovrà svolgersi. Le parti,
tuttavia, precisano che lo stipulando contratto di cui al presente
protocollo:
1. definirà i criteri del sistema classificatorio dei percorsi verticali
di cui alla lettera A), indicando in quali casi essi possono essere
integrati a livello aziendale attraverso il confronto con le OO.SS.;
2. definirà i criteri di progressione economica di cui alla lettera B);
3. stabilirà in via programmatica che la citata contrattazione
integrativa, di cui al contratto quadriennale, avrà il compito di
completare ed integrare i criteri per le progressioni economiche di cui
alla lett. B) nonché le modalità di ripartizione delle risorse aggiuntive
messe a disposizione da parte delle aziende e degli enti e lo spostamento
di esse tra fondi.
Il contratto sul sistema classificatorio sarà corredato da apposite
tabelle relative alle declaratorie e profili e dovrà puntualmente
disapplicare le preesistenti norme di inquadramento giuridico, contenute
nel DPR 761/1979, DPR 821/1984 e DPR 384/1990.
Le parti convengono di incontrarsi a scadenze ravvicinate, a decorrere dal
mese di marzo 1998 per definire l'accordo entro lo stesso mese anche su
tutti i seguenti punti:
· criteri per i passaggi all'interno della categoria;
· criteri per i passaggi tra categorie diverse;
· determinazione dell'indennità di funzione;
· determinazione dei parametri retributivi orizzontali;
· criteri e modalità dei percorsi economici collegati;
· norme programmatiche sul finanziamento e relazioni sindacali;
· norme di prima applicazione, finali e transitorie.
Roma, 26 febbraio 1998
PER L'A.RA.N.
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
FEDERAZIONE NAZIONALE FIALS - CONFSAL/SANITA' - UGL/SANITA'
(ammessa con riserva)